GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALI

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GOVERNO DEL TERRITORIO.PROCEDIMENTI EDILIZI E

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NORMATIVA STATALED.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore

negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento

acustico”

D.M. Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio

differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

D.P.C.M. 18 settembre1997 "Determinazione dei requisiti delle

sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante".

D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del

rumore aeroportuale".

D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite

delle sorgenti sonore".

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici

passivi degli edifici.

D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 "Regolamento recante norme per

la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili

civili".

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NORMATIVA STATALED.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di

misurazione dell'inquinamento acustico".

D.P.C.M. 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento

recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico

competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera b), e

dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

“Legge quadro sull’inquinamento acustico”"

Art. 60 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza

pubblica per la stabilizzazione economica e lo sviluppo”

D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di

esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in

materia di inquinamento acustico derivante da traffico

ferroviario”.

Art. 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in

campo ambientale”

D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n.215 "Regolamento recante norme per

la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei

luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei

pubblici esercizi".

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29/04/11

NORMATIVA STATALE

D.M. Ambiente 20 maggio 1999 "Criteri per la progettazione dei

sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento

acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la

classificazione degli aeroporti in relazione al livello di

inquinamento acustico".

D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476 "Regolamento recante

modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11

dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”

D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di

rispetto negli aeroporti”

Art. 90 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia

fiscale", Capo IV "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli

aeromobili ".

DECRETO 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da

parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di

trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi

di contenimento e abbattimento del rumore".

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29/04/11

NORMATIVA STATALED.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle

emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività

motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre

1995, n. 447".

DECRETO 23 novembre 2001 "Modifiche dell'allegato 2 del

decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la

predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei

piani degli interventi di contenimento e abbattimento del

rumore".

COMUNICATO relativo all'istituzione della commissione

incaricata di valutare gli interventi di cui all'art. 4, comma 6, ed

all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18

novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione

dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di

inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

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NORMATIVA STATALECOMUNICATO relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per

la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei

piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia

ambientale"

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e

la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico

veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.

COMUNICATO relativo al decreto 29 novembre 2000. Criteri per

la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei

piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

Art. 7 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia

ambientale"

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e

la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico

veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei

piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

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NORMATIVA STATALEDECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione

della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni

operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti

comunitari”

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto

2005, n.194 “Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19

agosto 2005, n.194 recante: «Attuazione della direttiva

2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore

ambientale», corredato delle relative note. (Decreto legislativo

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23

settembre 2005)

Art. 4 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Individuazione della

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146,

comma 3, del Codice dei beni culturali dl paesaggio di cui al

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”

Art. 20 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il

quadro strategico nazionale”

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NORMATIVA STATALEArt. 6 – ter della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n,

208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di

protezione dell’ambiente"

Art. 11 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

alle Comunità europee – legge comunitaria 2008"

Art. 15 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

alle Comunità europee – legge comunitaria 2009"

Art. 5, comma 5 della Legge 12 luglio 2011, n.106 “Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per

l'economia”

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NORMATIVA STATALE

Art.9, comma 11 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155

“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

Art.4 del Capo III del Decreto del Presidente della

Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia

ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49,

comma 4-quater, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

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NORMATIVA REGIONALELegge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di

inquinamento acustico”

Delibera G.R. 13 luglio 1999, n. 788 "Definizione dei criteri per la

redazione della documentazione di impatto acustico e della

relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma

2 e 3 della L.R. n. 89/98".

Delibera C.R. 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e

degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art.

2, della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento

acustico"".

Deliberazione n. 398 del 28/03/2000, Modifica e integrazione della

Deliberazione 13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la

redazione della documentazione di impatto acustico e della

relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma

2 e 3 della L.R. n. 89/98".

Circolare applicativa del 04/04/2000 prot. 104/13316/10-03 a firma

del Coordinatore del Dipartimento delle Politiche Territoriali e

Ambientali. Delibera C.R. 22/02/2000, n. 77 "Definizione dei criteri

e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art.

2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento

acustico"". Circolare applicativa.

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NORMATIVA REGIONALELegge Regionale 29 novembre 2004, n. 67 “Modifiche alla legge

regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di

inquinamento acustico)”.

Art. 38 della Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 40 “Legge di

manutenzione dell’ordinamento regionale 2007”.

Artt. 84, 85 e 86 della Legge Regionale 14 dicembre 2009, n. 75

“Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009”.

Legge Regionale 5 agosto 2011, n. 39 “Modifiche alla legge

regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di

inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88

(Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni

amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e

pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente,

tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse

idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere

pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31

marzo 1998, n. 112)”.

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Cosa s'intende per inquinamento acustico?

Il rumore ambientale è definito come il rumore riscontrabile nell’ambiente in presenza delle emissioni delle specifiche sorgenti disturbanti; il rumore residuo è il

rumore misurato quando dette sorgenti non sono in funzione. La misurazione di tali rumori deve avvenire all’interno degli

ambienti abitativi e deve essere eseguita a finestre sia aperte che chiuse.

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Tecnico competente

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effetuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

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Competenze dei comuni

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

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I piani di zonizzazione acustica

La classificazione del territorio da parte dei Comuni è il presupposto necessario per una corretta attività di prevenzione e di controllo dell’inquinamento acustico.I Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio ed indicando le aree da destinare agli spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto, devono procedere alla classificazione del territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità previsti dall’art. 2 comma 1 lett. h) della l. n. 447/95.

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I piani di zonizzazione acustica

La zonizzazione acustica rappresenta un efficace strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico per prevenire il degrado acustico e provvedere al risanamento delle zone deteriorate. In tale ottica, essa è inscindibilmente collegata al Piano regolatore generale, che rappresenta il principale strumento pianificatorio delterritorio

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VIACValutazione Impatto ACustico

 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.  2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e D (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni; c) discoteche;

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VIACValutazione Impatto ACustico

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. E fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case dei cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

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VIACValutazione Impatto ACustico

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

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VIACValutazione Impatto ACustico

Trattasi di procedura autocertificata (ad efficacia immediata) che deve essere predisposta dall’interessato avvalendosi di un tecnico abilitato (in ogni Regione è presente un elenco dei tecnici abilitati).

La comunicazione è autocertificata ed abilita immediatamente dalla data di protocollazione (se completa).

La comunicazione è obbligatoria ed è sanzionata la sua omissione.

Occorre effettuare la verifica dei requisiti di ricevibilità (firma di tecnico abilitato). Inviare copia della dichiarazione all’ente competente per la vigilanza –ARPAT.

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VIACValutazione Impatto ACustico

L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche introdotte dalla L.R. n. 67/04

La Regione Toscana con la L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche introdotte con L.R. n. 67/04, ha dato applicazione sul proprio territorio ai disposti delle Legge Quadro n. 447/95, dettando le norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico.

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VIACValutazione Impatto ACustico

In ottemperanza all’art. 8, commi 2 e 4, della Legge Quadro sull’inquinamento acustico 447/95, e alla Legge Regionale 89/98, la documentazione di impatto acustico deve essere resa ai Comuni di competenza secondo le modalità definite dalla Deliberazione di Giunta della Regione Toscana (D.G.R.T.) n. 788, del 13/07/99 Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98.

I requisiti necessari per una tale documentazione tecnica, sono indicati a titolo indicativo e non esaustivo.

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VIACValutazione Impatto Acustico-

Documentazione

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’

Tipologia di attività; numero di addetti; breve descrizione del ciclo produttivo e di tutta l’attività che si svolge nell’area di pertinenza, con articolazione dell’orario relativo alle varie fasi di esercizio e degli orari di funzionamento di macchinari/impianti; scenari di utilizzo dei macchinari

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VIACValutazione Impatto Acustico-

Documentazione

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICOVa precisato se la valutazione è stata effettuata attraverso

calcoli ovvero attraverso misure in opera.

In entrambi i casi si dovrà operare cautelativamente in modo tale da garantire la rappresentatività delle condizioni di esercizio peggiori, in termini di rumore presso i ricettori individuati.

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VIACValutazione Impatto Acustico-

Documentazione

CONCLUSIONIDichiarazione rispetto dei limiti; nel caso in cui

il rispetto dei limiti sia legato a particolari prescrizioni individuate dal tecnico, andranno espressamente indicate tali condizioni e le soluzioni per garantirne il mantenimento

Dichiarazione di necessità di mitigazioniDichiarazione se previste misure di verifica

durante l’esercizio

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)

Art. 4

Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attivita' a bassa rumorosita' elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attivita' ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facolta' di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)

Art. 4

Semplificazione della documentazione di impatto acustico

…..2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attivita' comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Pianificazione

Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale

integrata (IPPC). ).

Integrale recepimento di quattro direttive.

Scansione puntuale dei procedimenti di Via per garantire il completamento di tutte le procedure in tempi certi.

Anche per la Via ordinaria verrà esaminato il progetto preliminare.

Definizione dei meccanismi di coordinamento tra Via e Vas e tra Via e Ippc.

Introduzione di un sistema di controlli successivi. Accoglimento del principio del silenzio-rifiuto;

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Suolo e acqua

Difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche.

-Riordino e coordinamento delle disposizioni normative frammentate in una pluralità di testi e interconnesse come difesa del suolo, la tutela delle acque, la gestione delle risorse idriche. -Integrale recepimento della direttiva 2000/60/Ce in materia di acque che prevede l'istituzione di Autorità di bacino distrettuali e la definizione dei distretti idrografici, che sono stati definiti in sette: Distretti del Nord est, che comprende i bacini dell'Adige e dell'Alto Adriatico; Distretto del Po, che segue la geografia dell'attuale Autorità di bacino del Po; Distretto dell'Arno, che comprende il bacino dell'Arno, della Liguria, i bacini meridionali dell'Emilia e quelli settentrionali delle Marche; Distretto del Tevere, che include il bacino del Tevere, quelli delle Marche meridionali, dell'Umbria e dell'Abruzzo; Distretto Volturno-Liri-Garigliano, che include anche tutti i bacini dell'Italia meridionale; Distretto idrografico della Sicilia e Distretto idrografico della Sardegna. -Individuazione del Piano di gestione come strumento di pianificazione, riconferma del principio di pubblicità delle acque.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti

Gestione dei rifiuti e bonificheVengono riordinate e coordinate le disposizioni normative concernenti questi settori. Per le bonifiche vengono confermati sostanzialmente i parametri in vigore per la definizione di “sito inquinato” e per la successiva bonifica viene compiuta un'analisi di rischio, viene confermato anche il meccanismo dell'accordo di programma che ha dato buoni risultati e che prevede procedure più snelle e tempi più veloci nel pieno rispetto dell'ambiente. Vengono ridefinite le priorità nella gestione dei rifiuti in conformità con la normativa Ue. .

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Aria

Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosferaRiordino e coordinamento di tutte le misure concernenti la prevenzione dell'inquinamento dell'aria; Promozione del ricorso alle migliori tecniche disponibili; Introduzione di una durata fissa per l'autorizzazione pari a 15 anni. L'apparato sanzionatorio non è stato variato rispetto al passato in quanto la delega non prevedeva modifiche di questo capitolo.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Profili strategici

Quattro i profili strategici adottati per la redazione del Testo Unico:

recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei settori oggetto delladelega, in totale si tratta di otto direttive; accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina, in modo da ridurre le ripetizioni; integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi eterogenei, riducendo così la stratificazione normativa generatasi per effetto Delle innumerevoli norme che si sono nel tempo sovrapposte e predisponendo una serie di articolati aggiornati e coordinati; abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore. A questo riguardo il risultato dell'opera di riordino ha condotto all'abrogazione di cinque leggi, dieci disposizioni di legge, due decreti legislativi quattro d.P.R. tre d.P.C.M. ed otto decreti ministeriali, cui sono da aggiungere le disposizioni già abrogate e di cui viene confermata l’abrogazione da parte dei decreti delegati.

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ScarichiNormativa precedente

Legge Regionale n. 64 del 21/12/2001

Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152

Legge Regionale n. 12 del 02/04/2002

Reg.Regionale n. 28/R 23 maggio 2003

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258

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ScarichiNormativa cogente

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Reg.Regionale n. 46/R 2008

legge regionale n.69 del 28/12/2011: la Regione Toscana ha Istituito l'Autorità Idrica Toscana, attribuendo al nuovo soggetto le funzioni già esercitate dalle 6 Autorità di Ambito Territoriale Ottimale che coprivano il territorio regionale toscano.In attesa dell'insediamento dei nuovi organi dell'Autorità Idrica Toscana i compiti della stessa sono svolti da 6 commissari (individuati negli ex presidenti delle Autorità di Ambito), ciascuno per il territorio di propria competenza

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Definizioni

Definizioni Art. 74

abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalleacque meteoriche di dilavamento;acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

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Legge Regionale 31 maggio 2006 n. 20

abitante equivalente (AE): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno;acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8, alla parte III del decreto legislativo ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

ART. 1241. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

ART. 1243. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - autorizzazione

Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. 8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione é valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo é stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - autorizzazione

Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - autorizzazione

Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente é tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - autorizzazione

176. Norma finale

1. Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto che concernono materie di legislazione concorrente costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e di acque reflue urbane è di competenza della provincia.2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche è di competenza del comune.3. Il comune e la provincia provvedono entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l'ente locale risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

4. Qualora da uno stesso stabilimento abbiano origine, separatamente, oltre a scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento, anche scarichi di acque reflue domestiche, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, è di competenza della provincia.

5. La provincia è l'autorità competente a ricevere la comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo.6. I comuni possono disciplinare con proprio regolamento:a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell' ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia;b) le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti che, comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006

Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo, adottato dal gestore del servizio idrico integrato, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura mista e nella condotta nera delle fognature separate è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione.2. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue urbane in pubblica fognatura mista e nella condotta nera della fognature separate è di competenza dell'AATO.3. L'AATO provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda; qualora l'AATO risulti inadempiente nei termini indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

4. La Regione, nel regolamento di cui all'articolo 13, determina i criteri e le modalità con le quali l'AATO esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2; per l'esercizio di tali funzioni l'AATO può stabilire forme di collaborazione con il comune sulla base del regolamento di cui all'articolo 13.5. Ai fini dell'attuazione delle competenze di cui al comma 2, l'AATO si avvale della collaborazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006

Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

Modalità di rinnovo alle autorizzazioni allo scarico1. La Giunta regionale, nel regolamento di cui all'articolo 13, definisce le

condizioni alle quali le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, sono assoggettabili a forme semplificate o tacite di rinnovo da parte del comune, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del decreto

legislativo.2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 13, disciplina

altresì le condizioni e le modalità di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico delle altre acque reflue, nonché le condizioni alle quali tali autorizzazioni sono

assoggettabili ad eventuali procedure semplificate. .  

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

113. Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti

da reti fognarie separate;• i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di

dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione.

2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

1. Lo scarico di AMPP in pubblica fognatura derivanti dalle aree pubbliche è sempre ammesso e non necessita di autorizzazione qualora rispetti le seguenti condizioni:

a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con le portate immesse nella medesima;

b) caratteristiche qualitative e quantitative della AMPP scaricate tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione;

c) preventivo assenso del gestore del servizio idrico integrato nel caso di fognatura mista o di condotta nera di fognatura separata.

2. Lo scarico di AMPP derivanti dalle aree pubbliche fuori dalla pubblica fognatura è ammesso e non necessita di autorizzazione allo scarico. Devono essere previsti idonei trattamenti delle AMPP, ove necessari al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità, per le

autostrade e le strade extraurbane principali di nuova realizzazione e nel caso di loro adeguamenti straordinari.

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti

contaminate 

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

3. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, in pubblica fognatura mista o nella condotta nera delle fognature separate è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'AATO, previo parere del gestore del servizi idrico integrato e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti  che svolgano le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e).4. Lo scarico di AMPP, diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, fuori dalla pubblica fognatura è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dalla provincia, previo parere dell'ARPAT e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, quando esse siano derivanti da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). 5. Le AMPP, di cui ai commi 3 e 4, sono sottoposte ad idoneo trattamento di depurazione, secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 13, prima dell'immissione del corpo recettore finale.6. Il comune, sentito il parere dell'ARPAT, autorizza lo scarico di AMPP, da insediamenti o da stabilimenti che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), trattate secondo le indicazioni del regolamento di cui all'articolo 13, nella condotta bianca delle fognature separate.

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti

contaminate 

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

7. Fatte salve le precedenti disposizioni per le AMPP, lo scarico di AMC è comunque soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente competente per tipologia di ricettore nel rispetto delle disposizioni a tutela della qualità delle acque e dell'ambiente previste dalla normativa nazionale e regionale per lo scarico di acque reflue industriali.8. Le AMPP sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee,  di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal  regolamento di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e);  b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal  regolamento di cui all'articolo 13, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).9. Alle acque assimilate ad AMDNC, di cui al comma 8, si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti

contaminate 

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima; b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;c) comunicazione preventiva al gestore da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti.2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.3. I comuni  agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006 Scarico di acque meteoriche dilavanti non contaminate

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

Art. 24 Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti

1. Gli scarichi di AMPP di cui all' articolo 8 , commi 3 e 4 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzati all'esercizio fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo; si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni allo scarico in essere.

2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 13 , i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 5.

4. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un'autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, l'amministrazione competente provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l'autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.

5. Agli scarichi di AMC di cui all' articolo 8 si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo

Legge Regionale n. 20 del 31/05/2006

Norme finali e transitorie

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Art. 13 L.R. 31/05/2006 n. 20

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provvede a disciplinare con regolamento:

a) le modalità di esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo II;

b) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e),del decreto legislativo;

c) i trattamenti appropriati di cui all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo in conformità all'allegato 5 della parte III del decreto stesso;

d) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, che non può eccedere i trecentosessantacinque giorni, termine rinnovabile una sola volta in caso di dimostrata necessita tecnica;

e) le procedure e modalità per l'uso delle acque per l'utilizzazione agronomica sulla base dei criteri di cui all'articolo 12;

f) le acque meteoriche dilavanti relativamente alle seguenti materie:1) indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1 e

per il trattamento delle AMPP di cui all'articolo 8, comma 5 2) l'elenco delle attività, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) che comportano oggettivo rischio di

trascinamento, nelle acque meteoriche dilavanti, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

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Art. 13 L.R. 31/05/2006 n. 20

g) gli indirizzi per la determinazione delle condizioni qualitative per il rilascio delle acque di restituzione di cui all'articolo 11, comma 2;

h) criteri per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 105, comma 5, del decreto legislativo;

i) norme tecniche per la classificazione, identificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche di cui all'articolo 15, comma 4;

l) criteri tecnici per l' identificazione dei corpi idrici superficiali interni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p);

m) prescrizioni regionali per la tutela delle acque in attuazione del piano di tutela delle acque di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6, in materia di controllo e monitoraggio degli scarichi e dei flussi informativi, anche attraverso appositi registri informatici;

n) il contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'articolo 10, comma 8;

o) le modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di classe A1, A2, B1 di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Le disposizioni contenute nel regolamento regionale di cui al comma 1, lettera a), che disciplinano l'esercizio da parte degli enti locali e delle AATO delle competenze di cui al capo II, possono essere sostituite da appositi regolamenti degli enti locali territorialmente competenti.

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Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/RRegolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n.

20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

TITOLO II - Autorizzazioni allo scarico di acque reflue

CAPO I - Rilascio di nuove autorizzazioni

Art. 5 - Oneri istruttori per l’ autorizzazione

Art. 6 - Ricezione e trasmissione delle domande

Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 8 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

Art. 9 - Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali 5

Art. 10 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche

Art. 11 - Rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

Art. 12 - Prescrizioni regionali

CAPO II - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue

Art. 13 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue

Art. 14 - Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

ART. 128 (soggetti tenuti al controllo)1. L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un

programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.

………ART. 129(accessi ed ispezioni)1. L'autorità competente al controllo é autorizzata a effettuare le ispezioni, i

controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico é tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi

ART. 130(inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte

terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si

manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni

imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Page 60: GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTI EDILIZI E AMBIENTALI

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - sanzioni

Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, é punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro.

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Scarichi - sanzioni

ART. 137

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, é punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

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L.R. 31/05/2006 n. 20 Scarichi - sanzioni

Art. 22 - Sanzioni 1. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate dal decreto legislativo è attribuita agli enti che, ai sensi della presente legge, esercitano le relative funzioni di amministrazione attiva.2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, formula criteri ed indicazioni per l'esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie di cui alla presente legge, anche sulla base di informazioni e dati assunti dagli enti competenti e relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.3. I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 1; restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'articolo 136 del decreto legislativo.4. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 11, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00. 5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 137, comma 14, del decreto legislativo, a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

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L.R. 31/05/2006 n. 20 Scarichi - sanzioni

Art. 29 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;b) la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 88).2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, si applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 40 della l.r. 5/1986.3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, è abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64), che sino a tale data rimane applicabile per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

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Cass. Sez. III sent. 6336 del 17 febbraio 2006

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999

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Cass. Sez. III sent.2751 del 24 gennaio 2006

Non è invocabile la buona fede da parte del titolare di uno scarico autorizzato con recapito nella pubblica fognatura allorché questi, dovendo eseguire lavori, non sospenda la propria attività effettuando lo scarico in acque superficiali

senza la preventiva autorizzazione

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflueArt. 2

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A; b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attivita' di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attivita' elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013)

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflueArt. 3Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa, presenta all'autorita' competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate: a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacita' di produzione; c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantita'; d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; e) la localizzazione dello scarico.

2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152..

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RifiutiNormativa precedente

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1998, n. 25

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22

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RifiutiNormativa cogente

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1998, n. 25 come modificata dalla

legge 8 maggio n. 16 2006

DECRETO LEGISLATIVO n. 152 2006

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti

184. Classificazione1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati,

secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di

civile abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di

cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o

sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti

3. Sono rifiuti speciali:a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi

che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,

comma 1, lettera i);d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;k) il combustibile derivato da rifiuti;• i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 208

1. 1 soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 208

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 208

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:• procede alla valutazione dei progetti;• acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;• acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;• trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 208

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 208

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:• i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;• i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;e) il metodo di trattamento e di recupero;f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 208

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.13. Quando, a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell'atto di diffida, l'autorizzazione è revocata.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 208

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto.15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 208

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 208

18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 209

1 Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000, n. 1980, o certificati UNI-EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Rifiuti – Art. 209

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.………………………….7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Autosmaltimento – Art. 215

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla competente Sezione regionale dell'Albo, di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell’Albo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;

e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Autosmaltimento – Art. 215

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, é allegata una relazione dalla quale deve risultare:a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.4. La provincia,qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, incaso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Recupero – Art. 216

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività, alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell’Albo entro dieci giornidal ricevimento della comunicazione stessa. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di con incenerimento, l'avvio delle attività é subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Recupero – Art. 216

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:a) per i rifiuti non pericolosi:1) le quantità massime impiegabili;2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Recupero – Art. 216

b) per i rifiuti pericolosi:1) le quantità massime impiegabili;2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti;3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose

contenute nei rifiuti, aivalori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di

impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle

quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Recupero – Art. 216

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese cheeffettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, é allegata una relazione dalla quale risulti:a) il rispetto delle nonne tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;c) le attività di recupero che si intendono svolgere;d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 4. Qualora la competente Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle normetecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivitàed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Recupero – Art. 216

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.7. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione dicompost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Abrogazioni

264. Abrogazione di norme1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:……………i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;……………………..

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni – normativa precedente

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA

24 maggio 1988, n. 203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1991

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni

Campo di applicazione Art.267

Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.Sono esclusi dal campo di applicazione della parte quinta del presente decreto :gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 in materia di incenerimento di rifiuti; gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale [A.I.A.] secondo quanto previsto dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; gli impianti termici finalizzati alla produzione di energia elettrica, che dovranno essere autorizzati ai sensi della LR 39/2005……………………..

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni

La nuova disciplina ha eliminato il concetto di "impianto/ obbligo di autorizzazione" difatti l'art. 269 commi da 10 a 13 del D. Lgs. n. 152/2006 identifica una serie di attività "senza impianto“ effettuate: - in modo non occasionale; - in assenza di impianto; - in un luogo a ciò adibito; che sono soggette ad autorizzazione [fatte salve le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1], che di seguito si riportano: - verniciatura; - lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, - produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, effettuate.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni – Art. 269

2. Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni – Art. 269

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:a)per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;• per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;• per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.5. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regimedell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindicigiorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alleemissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

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6. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del comma 8 comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni solo nel caso di modifica sostanziale.

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8. Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11.

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9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 275, chi intende effettuare, in modo non occasionale, attività di verniciatura in un luogo a ciò adibito ed in assenza di un impianto presenta all'autorità competente apposita domanda, salvo l'attività ricada tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. L'autorità competente valuta se, ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2, le emissioni prodotte da tali attività devono essere convogliate attraverso la realizzazione di un impianto.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni – Art. 269

11. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni sia disposto ai sensi del comma 10, si applicano i valori limite e le prescrizioni di cui all'articolo 271, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate in conformità al presente articolo, oppure, se l'attività ricade tra quelle previste dall'articolo 272, comma 2, i valori limite e le prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni generali ivi disciplinate. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni non sia disposto, l'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attività; a tale autorizzazione si applicano le disposizioni del presente articolo escluse quelle che possono essere riferite alle sole emissioni convogliate.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni – Art. 269

12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano altresì a chi intende effettuare, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto, attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, salvo tali attività ricadano tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. Per le attività aventi ad oggetto i materiali polverulenti si applicano le norme di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto.13. Se un luogo è adibito, in assenza di una struttura fissa, all'esercizio non occasionale delle attività previste dai commi 10 o 12, ivi effettuate in modo occasionale da più soggetti, l'autorizzazione è richiesta dal gestore del luogo. Per gestore si intende, ai fini del presente comma, il soggetto che esercita un potere decisionale circa le modalità e le condizioni di utilizzo di tale area da parte di chi esercita l'attività.

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni – Art. 269

14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:• impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;• impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;• impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW:• impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;• impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni – Art. 272

Ai sensi dell'art. 272 (impianti ed attività in deroga) comma 1 e comma 5 del Dlgs. n. 152 del 03.04.2006 se l’Ente competente non prevede che i gestori degli impianti o delle attività, con emissioni scarsamente rilevanti, elencate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto, effettuino alcuna comunicazione di avvio di attività

• L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.1.……5. Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto

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D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Emissioni – aut. generali

2. Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8. All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente; è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

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Legge regionale n. 9/2010

PREAMBOLO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto 3

Art. 2 - Competenze della Regione

Art. 3 - Competenze delle province e dei comuni

Art. 4 - Comitato regionale di coordinamento

CAPO II - Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente e strumenti conoscitivi e informativi

Art. 5 - Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente

Art. 6 - Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)

Art. 7 - Rapporto annuale sulla qualità dell’aria ambiente e informazione al pubblico

CAPO III - Strumenti di programmazione

Art. 8 - Valutazione della qualità dell’aria ambiente e classificazione del territorio regionale

Art. 9 - Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente

Art. 10 - Procedure per l’approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale

Art. 11 - Attuazione del piano

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Normativa di riferimento- Antenne di telefonia

D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DM (ambiente) 10 settembre 1998 n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) Legge reg. toscana 6 aprile 2000 n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) DCR 16 gennaio 2002 n. 12 (Criteri generali per la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione e criteri inerenti l'identificazione delle aree sensibili) Legge regionale 49/2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”D.Lgs 98/2011

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Normativa di riferimentoD.lgs. 259/2003 - Principi

L’ordinamento della comunicazione rientra nelle materie a legislazione concorrente (art. 117 terzo comma Cost.), da ciò deriva che i principi sanciti dalla legge 166/2002, art. 41 (legge delega) e dagli art. 3 e 4 del d.lgs. 259/2003 assurgono a rango di principi fondamentali del settore

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Normativa di riferimentoD.lgs. 259/2003 - Principi

Art. 3 - Principi generali1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

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Normativa di riferimentoD.lgs. 259/2003 - Principi

Art. 4 - Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

l promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica

b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;

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Normativa di riferimentoL.r 49/2011

CAPO I - Oggetto e principi Art. 1 - Finalità 1. La presente legge disciplina la localizzazione, l’installazione, la modifica, il

controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.

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Normativa di riferimentoL.r 49/2011

Art. 2 - Definizioni 1. Agli effetti della presente legge si intendono per: a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un

insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;

b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;

…Art. 3 - Ambito oggettivo 1. La presente legge si applica agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi

disciplinati dalla l. 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge: a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W; b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a

5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W. ….

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Normativa di riferimentoL.r 49/2011

Art. 8 - Funzioni comunali 1. I comuni provvedono: a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui

all’articolo 9, curandone la trasmissione al SUAP; b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo

abilitativo; c) alle azioni di risanamento ai sensi dell’articolo 12; d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto

dall'articolo 13, avvalendosi dell’ARPAT; e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle

popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;

f) all’adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui

all’articolo 11, comma 1.

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Normativa di riferimentoL.r 49/2011

Art. 9 - Programma comunale degli impianti 1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture

per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), e in particolare dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;

b) delle aree individuate come idonee dal regolamento urbanistico sulla base dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;

c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;

d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

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Normativa di riferimentoL.r 49/2011

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al comune ove risultano ubicati gli impianti, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell’anno precedente.

3. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d).

4. Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.

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Normativa di riferimentoL.r 49/2011

Art. 10 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti

1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:

a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione; b) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2); c) dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11; d) del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, fatto salvo quanto stabilito

al comma 4. 2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell’ambito di un procedimento: a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai

sensi degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003; b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui

all’articolo 12 della l.r. 40/2009. 3. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 3,

trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2. …..

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Normativa di riferimentoL.r 49/2011

Art. 11 - Criteri localizzativi 1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo

abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi: a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non

edificate; b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà

pubblica; c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale,

così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;

d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.

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Normativa di riferimentoL.r 49/2011

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l’installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

3. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.

4. Il comune può disporre la diminuzione dei termini di cui all’articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003 e ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel caso in cui il gestore utilizzi le migliori tecnologie disponibili al fine del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.

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29/04/11 Cognome e nome docente

Procedure abilitativeProcedimento autorizzatorio sulla base dell’art. 87 del D.Lgs. 269/2003 impianti con

potenza in singola antenna maggiore ai 20 watt da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo.

Procedimento semplificato ai sensi dell’art. 87 bis D.Lgs. 269/2003 :DIA con efficacia differita a 90 giorni si applica ancora agli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 7 watt e minore o uguale a 20 watt da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo.

Comunicazione ad efficacia immediata, all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 dl 98/2011 si applica per :

la realizzazione di impianti UMTS e altre tecnologie per la banda larga (senza limiti di potenza) su infrastrutture esistenti e per modifiche ad impianti esistenti

per impianti da avviare ex novo su infrastrutture da realizzare ex novo con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

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GiurisprudenzaCort. Cost. su leggi regionali

Massima tratta dalla pronuncia n. 331/2003 su L.R. Lombardia.continua…

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, l’art. 3, comma 12, lettera a) della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di aree “sensibili”

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GiurisprudenzaCort. Cost. su leggi regionali

Massima tratta dalla pronuncia n. 331/2003 su L.R. Lombardia.

pur riconoscendo alla competenza regionale la determinazione dei criteri localizzativi, secondo quanto previsto dall’art. 8 della L. 36/2001, tuttavia, in tale concetto non possono ricondursi divieti come quello in esame, poiché esso potrebbe rendere, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi protetti, impossibile la realizzazione di una rete completa per le telecomunicazioni e trasformarsi così da “criteri di localizzazione” in “limitazioni alla localizzazione”, aventi, cioè, natura diversa da quella consentita dalla citata legge n. 36 del 2001.

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GiurisprudenzaCort. Cost. su leggi regionali

Massima tratta dalla pronuncia n. 307/2003 su L.R. Puglia.continua…

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) e comma 3, della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, l'art. 10, comma 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, che estende il divieto di installare i sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, alle aree vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali e ambientali, alle aree classificate di interesse storico-architettonico, alle aree "di pregio storico, culturale e testimoniale", e alle fasce di rispetto, perimetrate…

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GiurisprudenzaCort. Cost. su leggi regionali

Massima tratta dalla pronuncia n. 307/2003 su L.R. Puglia.l'ampiezza e la eterogeneità delle categorie di aree contemplate, l'indeterminatezza di alcune definizioni e la assoluta discrezionalità attribuita alla Giunta nel perimetrare le fasce di rispetto relative agli immobili di cui al comma 1, fanno del divieto legislativo un vincolo in grado, nella sua assolutezza, di pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione, nonché lesivo, per ciò che attiene alla determinazione delle fasce di rispetto, del principio di legalità sostanziale.legalità sostanziale.

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 3332, 5 giugno 2006 (S. Martino Sannita contro Vodafone)continua…

Il C.d.S, ha sancito l’impossibilità da parte del Comune di vietare, tramite il regolamento edilizio, l’installazione di SRB su estese porzioni di territorio.

Nelle considerazioni di diritto si legge:l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’ insediamento abitativo e non da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza.

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 3332, 5 giugno 2006 (S. Martino Sannita contro Vodafone)continua…

La potestà assegnata al Comune dall’art. 8, comma 6, della L. 36/2001 di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi radioelettrici” può tradursi, a titolo di esemplificazione, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico ambientale o storico/artistico ovvero, …

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 3332, 5 giugno 2006 (S. Martino Sannita contro Vodafone)

per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, n. 331 del 15.10/07.11.2003; n. 307 del 07.10.2003).

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 5593, 23 maggio 2006 (TIM Italia contro Venezia)(a favore del Comune di Venezia) continua…

In esame è l’art. 80 bis di tale regolamento edilizio (nato anche dalla concertazione con i gestori delle reti di comunicazione e basato su una specifica situazione dei fabbricati esistenti) che prescrive che “le antenne delle stazioni radio base possono essere collocate su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti, posti ad una distanza non superiore a mt. 50”.Nelle considerazioni di diritto si legge: …

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 5593, 23 maggio 2006 (TIM Italia contro Venezia)(a favore del Comune di Venezia) continua…

Il Comune di Venezia – nel valutare le peculiarità del suo aggregato urbano - ha contemperato gli interessi pubblici e privati in conflitto, con una misura ragionevole e non preclusiva della uniforme copertura del territorio e della efficiente organizzazione del servizio (L’appellante ha già 57 siti attivi nel comune).

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 5593, 23 maggio 2006 (TIM Italia contro Venezia)(a favore del Comune di Venezia)

Non rilevano, al riguardo, le considerazioni svolte dalle Autorità nel corso del procedimento, inerenti anche all’esigenza di tenere conto di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, poiché la prescrizione sulla altezza delle antenne – in relazione a quella degli edifici circostanti – si fonda sull’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 ed è senz’altro funzionale alla tutela di esigenze urbanistiche ed edilizie, riferibili alla loro visibilità e all’esigenza di evitare la loro incontrollabile proliferazione.

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 1567, 12 aprile 2007 (Lonigo (VI) contro Telecom)Sulla natura del regolamento comunale

la natura eminentemente regolamentare della disposizione contestata trova conferma nell’art. 8, comma 6 della legge 36/2001 che ha individuato in un apposito "regolamento" lo strumento giuridico per l’esercizio della potestà dei comuni di "assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", con ogni conseguenza quanto alla possibilità di contestazione nel momento in cui interviene l’atto che attua la regola dettata in via astratta e generale.

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 3156, 13 giugno 2007 (Padova contro Nokia e Blu)

4 massime per riassumere il concetto di base1. L’introduzione da parte dei Comuni di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc….) tramite un regolamento edilizio trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito.

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 3156, 13 giugno 2007 (Padova contro Nokia e Blu)

4 massime per riassumere il concetto di base2. I Comuni, nel prevedere - ai sensi dell’art. 8, 6° comma, della L. 22 febbraio 2001 n. 36 - norme dirette ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile, al fine di "minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", non possono in alcun modo stabilire limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata a tali limiti

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 3156, 13 giugno 2007 (Padova contro Nokia e Blu)

4 massime per riassumere il concetto di base3. In materia di impianti di telefonia mobile, i Comuni, mentre possono legittimamente vietare l’installazione degli impianti su specifici edifici (quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.), non possono invece stabilire criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro, non essendo consentito introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti.

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 3156, 13 giugno 2007 (Padova contro Nokia e Blu)

4 massime per riassumere il concetto di base4. E’ illegittima la norma contenuta in un regolamento edilizio di un Comune (nella specie, si trattava del Comune di Padova) con la quale si è prescritto di osservare la distanza di cinquanta metri dal confine di proprietà nella istallazione degli impianti di telefonia mobile; tale previsione appare infatti priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni.

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GiurisprudenzaConsiglio di stato su norme comunali

Sentenza n. 1431, 28 marzo 2007 (Wind conto Padova)

Ancora un’altra per essere chiari …Con l’art. 8, comma 5 della legge n. 36 del 2001, il legislatore ha previsto la possibilità per i Comuni di dettare norme regolamentari in materia per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai CEM, con ciò non intendendo indicare una potestà ulteriore dei comuni, ma soltanto specificare la portata di quella urbanistico edilizia. (vedi anche CdS 450/2005)

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GiurisprudenzaLa questione del titolo edilizio

La giurisprudenza non è stata da subito univoca.Alcuni TAR hanno ammesso la liceità del titolo edilizio (DIA, Autorizzazione) unitamente a quello ex art. 87 del d.lgs.259/2003.Doppio procedimento, anche triplo se si pensa all’autorizzazione paesaggistica (il parere ARPAT non è un procedimento di autorizzazione)Oggi la giurisprudenza concorda sull’unicità del procedimento di autorizzazione che “assorbe” istruttorie diverse basate su profili sostanziali diversi

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GiurisprudenzaLa questione del titolo edilizio

Sentenza C.d.S. n. 100/2005 (C. Caomaggiore contro Vodafone)continua …

Una fra le prime ed importati sentenze circa l’unicità del titolo abilitativo alla realizzazione della SRB (infrastrutture di servizio + apparati ricetrasmittenti)… già nel fissare le guidelines dell’intervento di riforma del settore, quindi, il Codice delle comunicazioni elettroniche fa espressamente riferimento alla semplificazione dei procedimenti e all’esigenza che gli stessi risultino tempestivi.

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GiurisprudenzaLa questione del titolo edilizio

Sentenza C.d.S. n. 100/2005 (C. Caomaggiore contro Vodafone)Ciò posto in una prospettiva “teleologica”teleologica”, il Collegio ritiene che sussistano plurimi elementi testuali dai quali è consentito desumere che il legislatore delegato si sia attenuto a tali criteri di delega, disciplinando agli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche un procedimento autorizzatorio nel quale confluiscono, in uno alle valutazioni tipicamente radio protezionistiche, anche quelle relative alla compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.

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GiurisprudenzaLa questione del titolo edilizio

Sentenza Cort. Cost. n. 265/2006 (legittimità cost. l.r. Veneto)continua …

Nelle considerazioni di diritto si legge:L'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, nel dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, ha dettato, in linea con le prescrizioni comunitarie, una disciplina volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di procedure che siano, tra l'altro, uniformi e tempestive, anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza (sentenza n. 336 del 2005).

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GiurisprudenzaLa questione del titolo edilizio

Sentenza Cort. Cost. n. 265/2006 (legittimità cost. l.r. Veneto)continua …

Le suddette esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture di comunicazione costituiscono, per finalità di tutela di istanze unitarie, “principi fondamentali” operanti nelle materie di competenza ripartita (“ordinamento della comunicazione”, “governo del territorio”, “tutela della salute”: sentenza n. 336 del 2005), che, unitamente ad altri ambiti materiali di esclusiva spettanza statale, rappresentano i titoli di legittimazione ad intervenire nel settore in esame.

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GiurisprudenzaLa questione del titolo edilizio

Sentenza Cort. Cost. n. 265/2006 (legittimità cost. l.r. Veneto)continua …

La sussistenza di un unico procedimento, quale prefigurato dall'art. 87 del Codice, cui non si affianca quello in materia edilizia, risponde, pertanto, pienamente ai suddetti principi (sentenza n. 129 del 2006 e ordinanza n. 203 del 2006).

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GiurisprudenzaLa questione del titolo edilizio

Sentenza Cort. Cost. n. 265/2006 (legittimità cost. l.r. Veneto)Questa Corte, con la citata sentenza n. 129 del 2006, ha , inoltre, chiarito che «l'unificazione dei procedimenti non priva l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto per cui si chiede l'autorizzazione»: l'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 «prevede infatti che tali installazioni vengano autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità»; questi ultimi ricomprendono anche «i criteri di localizzazione» e «gli standard urbanistici»

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GiurisprudenzaNatura edilizia e aspetti penali

Sentenza Cassazione penale n. 33735/2005 (Marcianise e Vodafone) su violazione artt. 31 e 44 DPR continua …Conferma l’unicità del procedimento di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. 259/2003 valutandola necessariamente derivante dai principi di celerità, semplificazione, che connotano le norme di riferimento.La Cassazione specifica anche che le singole valutazioni, che in precedenza erano autonome, non sono eliminate ma unificate sul piano procedimentale e di esse deve essere dato conto in sede di motivazione del provvedimento finale.

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GiurisprudenzaNatura edilizia e aspetti penali

Sentenza Cassazione penale n. 33735/2005 (Marcianise e Vodafone) su violazione artt. 31 e 44 DPRL’autorizzazione ex art. 87 ha carattere unitario, con la conseguenza che il regime sanzionatorio penale rimane quello previsto dall’art. 44 del DPR 380/2001, in quanto il mutamento della disciplina per l’abilitazione all’intervento edilizio non incide sulla disciplina sanzionatoria penale che non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell’intervento (resta un intervento “anche” edilizio).

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GiurisprudenzaLa questione del parere ARPA

Sentenza TAR Campania n. 3444 12/04/2007Vedi anche TAR Sicilia 1478/2005, TAR Puglia 630/2007

Ai sensi dell’art. 87 D.L.vo n. 259/03, per costante giurisprudenza, il parere della competente ARPA non è necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ma solo ai fini dell’attivazione dell’impianto.

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