CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI ... · N.B.: Per le vicende antecedenti al 1° gennaio 2006 si...

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti da studi professionali 3 MAGGIO 2006 (*) (Decorrenza: 1° luglio 2004 - Scadenza: 30 settembre 2007) rinnovato 29 LUGLIO 2008 (**) (Decorrenza: 1° maggio 2008 - Scadenza: 30 settembre 2010) Parti stipulanti Confedertecnica (Confederazione sindacale italiana delle professioni tecniche) Confprofessioni (Confederazione sindacale italiana libere professioni) CIPA (Confederazione italiana dei professionisti e artisti) ANCOT (Associazione nazionale consulenti tributari) (***) INT (Istituto nazionale tributaristi) (***) ANCIT (Associazione nazionale dei consulenti tributari italiani) (***) e FILCAMS-CGIL (Federazione italiana lavoratori commercio turismo servizi) FISASCAT-CISL (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo) UILTUCS-UIL (Unione italiana lavoratori commercio turismo e servizi) ---------- N.B.: Per le vicende antecedenti al 1° gennaio 2006 si vedano i settori "Studi professionali - Cipa", "Studi professionali - Consilp" e "Studi professionali - Tecnici". (*) Integrato dagli accordi 6 febbraio 2007 in materia di previdenza integrativa, 31 maggio 2006 per gli Studi tributaristi, dal Protocollo 28 gennaio 2008 per la disciplina dei lavoratori dipendenti da laboratori di patologia clinica e da studi e strutture sanitarie ambulatoriali private, dallo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni stipulato il 27 gennaio 2009, dall'avviso comune 12 maggio 2009 sul sistema bilaterale e dall'accordo 16 luglio 2010 sulla bilateralità e sulle relazioni sindacali. (**) Integrato dal Protocollo 26 novembre 2008 in materia di salute e sicurezza nell'area odontoiatrica, dagli accordi 16 luglio 2010 e 22 luglio 2010 in materia di previdenza integrativa e dall'accordo 13 aprile 2011 in materia di detassazione della retribuzione accessoria. (***) La presente associazione ha aderito con accordo 31 maggio 2006. Testo del c.c.n.l. Premessa generale (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti, in coerenza con le indicazioni e gli obbiettivi contenuti in premessa al verbale di accordo sottoscritto in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 luglio 2003, hanno definito il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che nell'assumere come proprio il riferimento sia di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo del 23 luglio 1993 " che di quanto contenuto nelle direttive U.E. in tema di sviluppo del dialogo sociale, ne realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. Nell'ambito di tale competenza, le parti hanno concordato di operare nello spirito di quanto dichiarato con il verbale di incontro redatto e sottoscritto in sede CNEL il 26 luglio 1999 e conseguentemente sull'opportunità di definire un modello di struttura contrattuale idoneo sia a gestire gli effetti derivanti dal processo di riforma del settore che a disciplinare, attraverso il Sistema di relazioni sindacali, le materie riconducibili alla sfera dei valori generali e quelle che attengono alle specificità delle diverse aere professionali. Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l'intento di migliorare il Sistema di relazioni sindacali, le parti hanno convenuto sulla costituzione di strumenti bilaterali volti a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione e quelle concernenti li mercato del lavoro, con l'obbiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che al rafforzamento della stabilità di impiego degli addetti al settore. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente "Testo contrattuale unitario" da valere per tutti gli addetti del settore delle attività professionali operanti negli studi e ove consentito dalla legge, nelle società di servizi professionali, impegnandosi altresì ad intervenire a tutti i livelli affinchè le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate Al riguardo, preso atto della "Dichiarazione congiunta dei partner sociali per il forum del 15 giugno 2000" e considerate le conseguenti attività che a livello comunitario ne deriveranno, le parti concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale,

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

per i dipendenti da studi professionali 3 MAGGIO 2006 (*)

(Decorrenza: 1° luglio 2004 - Scadenza: 30 settembre 2007) rinnovato

29 LUGLIO 2008 (**) (Decorrenza: 1° maggio 2008 - Scadenza: 30 settembre 2010)

Parti stipulanti Confedertecnica (Confederazione sindacale italiana delle professioni tecniche) Confprofessioni (Confederazione sindacale italiana libere professioni) CIPA (Confederazione italiana dei professionisti e artisti) ANCOT (Associazione nazionale consulenti tributari) (***) INT (Istituto nazionale tributaristi) (***) ANCIT (Associazione nazionale dei consulenti tributari italiani) (***) e FILCAMS-CGIL (Federazione italiana lavoratori commercio turismo servizi) FISASCAT-CISL (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del

turismo) UILTUCS-UIL (Unione italiana lavoratori commercio turismo e servizi)

---------- N.B.: Per le vicende antecedenti al 1° gennaio 2006 si vedano i settori "Studi professionali - Cipa", "Studi professionali - Consilp" e "Studi professionali - Tecnici". (*) Integrato dagli accordi 6 febbraio 2007 in materia di previdenza integrativa, 31 maggio 2006 per gli Studi tributaristi, dal Protocollo 28 gennaio 2008 per la disciplina dei lavoratori dipendenti da laboratori di patologia clinica e da studi e strutture sanitarie ambulatoriali private, dallo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni stipulato il 27 gennaio 2009, dall'avviso comune 12 maggio 2009 sul sistema bilaterale e dall'accordo 16 luglio 2010 sulla bilateralità e sulle relazioni sindacali. (**) Integrato dal Protocollo 26 novembre 2008 in materia di salute e sicurezza nell'area odontoiatrica, dagli accordi 16 luglio 2010 e 22 luglio 2010 in materia di previdenza integrativa e dall'accordo 13 aprile 2011 in materia di detassazione della retribuzione accessoria. (***) La presente associazione ha aderito con accordo 31 maggio 2006.

Testo del c.c.n.l.

Premessa generale (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti, in coerenza con le indicazioni e gli obbiettivi contenuti in premessa al verbale di accordo sottoscritto in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 luglio 2003, hanno definito il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che nell'assumere come proprio il riferimento sia di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo del 23 luglio 1993" che di quanto contenuto nelle direttive U.E. in tema di sviluppo del dialogo sociale, ne realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.

Nell'ambito di tale competenza, le parti hanno concordato di operare nello spirito di quanto dichiarato con il verbale di incontro redatto e sottoscritto in sede CNEL il 26 luglio 1999 e conseguentemente sull'opportunità di definire un modello di struttura contrattuale idoneo sia a gestire gli effetti derivanti dal processo di riforma del settore che a disciplinare, attraverso il Sistema di relazioni sindacali, le materie riconducibili alla sfera dei valori generali e quelle che attengono alle specificità delle diverse aere professionali.

Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l'intento di migliorare il Sistema di relazioni sindacali, le parti hanno convenuto sulla costituzione di strumenti bilaterali volti a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione e quelle concernenti li mercato del lavoro, con l'obbiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che al rafforzamento della stabilità di impiego degli addetti al settore.

A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente "Testo contrattuale unitario" da valere per tutti gli addetti del settore delle attività professionali operanti negli studi e ove consentito dalla legge, nelle società di servizi professionali, impegnandosi altresì ad intervenire a tutti i livelli affinchè le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate

Al riguardo, preso atto della "Dichiarazione congiunta dei partner sociali per il forum del 15 giugno 2000" e considerate le conseguenti attività che a livello comunitario ne deriveranno, le parti concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale,

affinchè vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.

Le parti, inoltre, presa visione del rapporto della Commissione europea sull'occupazione del settembre 2003, convengono di elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi ai vari livelli interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del settore ed in particolare per porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.

Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare sia la volontà comune di consolidare i risultati raggiunti nell'arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del metodo concertativo che di migliorare il sistema delle relazioni sindacali anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali viene assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti e, quale valore prioritario, tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del settore sia sotto l'aspetto economico-produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.

Validità e sfera di applicazione del contratto Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio

nazionale, i rapporti di lavoro tra tutte le attività professionali, anche se gestite in forma di studio, in forma di studio associato e ove consentito dalla legge, in forma di società e il relativo personale dipendente.

Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage degli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso contratto ai titoli e agli articoli di cui agli istituti "Formazione" e "Mercato del lavoro".

Il contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree":

A) Area professionale economico-amministrativa Consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non

espressamente comprese nella predetta elencazione. B) Area professionale giuridica Avvocati, notai. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non

espressamente comprese nella predetta elencazione. C) Area professionale tecnica Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, geologi, agronomi e forestali, periti agrari. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non

espressamente comprese nella predetta elencazione. D) Area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica Medici, medici specialisti, medici dentisti, odontoiatri, medici veterinari e psicologici. Operatori sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica

decretazione ministeriale, ad esclusione dei laboratori odontotecnici. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non

espressamente comprese nella predetta elencazione. Le parti si danno atto che il presente contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve

essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti contratti collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente "Testo contrattuale unitario".

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: La premessa dell'attuale c.c.n.l. è sostituita dalla seguente: Premessa generale Le parti, in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi contenuti in premessa al verbale di accordo sottoscritto in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 luglio 2003, hanno definito il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che nell'assumere come proprio il riferimento sia di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano

di cui al "Protocollo del 23 luglio 1993" che di quanto contenuto nelle direttive UE in tema di sviluppo del dialogo sociale, ne realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali. Nell'ambito di tale competenza, le parti hanno concordato di operare nello spirito di quanto dichiarato con il Verbale di incontro redatto e sottoscritto in sede CNEL il 26 luglio 1999 e conseguentemente sull'opportunità di definire un modello di struttura contrattuale idoneo sia a gestire gli effetti derivanti dal processo di riforma del settore che a disciplinare, attraverso il Sistema di relazioni sindacali, le materie riconducibili alla sfera dei valori generali e quelle che attengono alle specificità delle diverse attività professionali. Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l'intento di migliorare le Relazioni sindacali, le parti hanno convenuto di dare pratica attuazione al completamento del sistema bilaterale nonché al rafforzamento degli strumenti paritetici/bilaterali già operativi e finalizzati a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione, con l'obiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che alla stabilità di impiego degli addetti al settore. A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo gli orientamenti e gli indirizzi allo stato presenti nel dibattito più generale sulla riforma della struttura della contrattazione e secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente "Testo contrattuale unitario" da valere per tutti gli addetti del settore delle Attività professionali operanti negli studi e ove consentito dalla legge, nelle società di servizi professionali, impegnandosi altresì ad intervenire a tutti i livelli affinché le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate. Al riguardo, preso atto della "Dichiarazione congiunta dei partner sociali per il forum del 15 giugno 2000" e considerate le conseguenti attività che a livello comunitario ne deriveranno, le parti concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri. Le parti, inoltre, presa visione dei rapporti della Commissione europea sull'occupazione, concordano sulla proposta del Ministero del Welfare circa la costituzione in tale sede di un tavolo tecnico sulle attività professionali (Ministero - Parti sociali) dove elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi ai vari livelli interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento istituzionale funzionale all'esame delle specifiche tematiche del settore ed in particolare per porre in essere le condizioni del suo sviluppo, anche attraverso normative omogenee rispetto agli altri settori. Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare sia la volontà comune di consolidare i risultati raggiunti nell'arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del metodo concertativo che di migliorare il sistema delle relazioni sindacali anche attraverso il rafforzamento dei sopra richiamati strumenti paritetici/bilaterali, ai quali viene assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti e, quale valore prioritario, tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del Settore sia sotto l'aspetto economico/produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale. La sfera di applicazione del presente contratto è così modificata: Validità e sfera di applicazione del contratto Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage degli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso contratto ai titoli e agli articoli di cui agli Istituti "Formazione lavoro" e "Mercato del lavoro". Il contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree": A) Area professionale economico-amministrativa Consulenti del Lavoro, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili e revisori contabili. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. B) Area professionale giuridica Avvocati, notai. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. C) Area professionale tecnica Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, geologi, agronomi e forestali, periti agrari. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. D) Area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica Medici, medici specialisti, medici dentisti, odontoiatri, medici veterinari e psicologici; Operatori sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica decretazione ministeriale, ad esclusione dei laboratori odontotecnici Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione. Le parti si danno atto che il presente contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti contratti collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente "Testo contrattuale unitario". Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Parte prima SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI

Titolo I RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE DI SETTORE

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE DI AREA PROFESSIONALE E/O

DI AREA PROFESSIONALE OMOGENEA Art. 1

(Esame su quadro socio economico e materie negoziali di settore) Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confprofessioni, la

Confedertecnica, la CIPA e le OO.SS. confederali e di categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame: 1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal

processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sia sull'esercizio delle singole professioni che sulle aree professionali strutturalmente omogenee;

2) i processi formativi derivanti dalla riforma della scuola, con particolare riferimento ai nuovi percorsi Universitari, ivi compresi gli stages;

3) le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;

4) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonchè, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di prestazione a "progetto", lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi agli "stages", e all'andamento dell'occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la legge n. 125 del 10 aprile 1991 e con quanto deliberato dal gruppo per le pari opportunità di cui al presente c.c.n.l.

Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:

5) gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale;

6) lo studio delle problematiche connesse alla previdenza integrativa e alla assistenza sanitaria integrativa;

7) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore, così come previsti al successivo Titolo II;

8) l'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della U.E. (molestie sessuali, mobbing);

9) la costituzione, ove non già operative, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai decreti legislativi del 31 marzo 1998, n. 80 e del 29 ottobre 1998, n. 387, nonchè la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto

10) la nomina dei membri/arbitri dei collegi di arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente c.c.n.l.

Art. 2 (Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale

e/o di area professionale omogenea) Annualmente e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti

impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'"area professionale" e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore, così come richiamati al precedente art. 1.

Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:

1) Individuazione e definizione di norme contrattuali relative a forme di impiego, così come previste al titolo "Mercato del lavoro" del presente contratto e demandate a questo livello dallo stesso c.c.n.l.

2) Esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", così come previsti al successivo art. 8, per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al Fondoprofessioni.

3) Esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, il valore del lavoro, nonchè funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia.

4) Esame e definizione, entro sei mesi dalla stipula c.c.n.l., dei profili professionali, ivi compresi quelli dei "quadri", da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale.

5) Esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal c.c.n.l. e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali

6) Esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione è delegato alle parti sociali dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

7) Esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzioni di specifici dipartimenti di "area", per la partecipazione e/o per la confluenza, ove già costituito ed operativo, dell'Ente bilaterale nazionale di area professionale nell'Ente bilaterale nazionale di settore

8) La definizione, ove non già realizzati e operativi, di specifici accordi in materia di "sicurezza sul lavoro".

9) La definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "attività sindacali" così come demandato, a questo livello, dal presente c.c.n.l.

10) La definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al titolo "Orario di lavoro" del presente c.c.n.l.

Titolo II STRUMENTI BILATERALI NAZIONALI DI SETTORE

Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi richiamati in premessa al presente c.c.n.l. e previsti ai punti 7) e 9) del precedente Titolo I, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento:

A) la Commissione paritetica nazionale; B) il Gruppo di lavoro per le pari opportunità; C) l'Ente bilaterale nazionale di settore.

Art. 3 (Commissione paritetica nazionale) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

La Commissione paritetica nazionale costituisce lo strumento per l'esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e integrale applicazione del presente c.c.n.l.

La Commissione paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l.

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore.

La sede di lavoro della "Commissione paritetica" sarà presso la sede dell'Ente bilaterale nazionale di settore ed opererà con le seguenti procedure e modalità:

1) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero, tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo;

2) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame delle controversia;

3) in pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni sindacali interessate non potranno prendere alcuna iniziativa;

4) la data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;

5) la Commissione paritetica, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;

6) la Commissione paritetica, provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa;

7) le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi;

8) per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione paritetica, potrà provvedere la Commissione Paritetica stessa, con proprie deliberazioni;

9) i componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il c.c.n.l., un rapporto conclusivo del lavoro svolto. ---------- N.d.R.: L'accordo 16 luglio 2010 prevede quanto segue: Le parti in considerazione di quanto citato nella premessa; Convengono - di riformulare e di sostituire gli artt. 3 e 12 del c.c.n.l. per gli studi professionali come segue: Art. 3 (Commissione paritetica nazionale) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di: a) verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle relazioni sindacali così come definite e riportate al successivo art. 12; b) esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e uno CIPA) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori (due FILCAMS-CGIL, due FISASCAT-CISL e due UILTUCS-UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La sede di lavoro della Commissione paritetica sarà normalmente presso la sede dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e modalità: 1) per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a), la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento; 2) per quanto previsto dal punto b): I) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo, nonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. (enti - fondi - casse); II) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia; III) in pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1 non potranno prendere alcuna iniziativa; IV) la data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi; V) la Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa; VI) la Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa; VII) le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi e di adottare le misure necessarie. La Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il c.c.n.l. un rapporto conclusivo del lavoro svolto; 3) per esercitare la sua attività la Commissione paritetica potrà dotarsi di gruppi di lavoro con esclusiva competenza tecnica. Art. 12 (Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure) Premessa L'evoluzione del modello/sistema di relazioni sindacali, così come definito nella prima parte del c.c.n.l., ha prodotto, nell'arco della sua gestione (2004/2009), la costituzione di strumenti paritetici/bilaterali nazionali finalizzati sia alla corretta applicazione del c.c.n.l. (Commissione paritetica nazionale) che al compito di formulare progetti di azioni positive per il raggiungimento delle pari opportunità (Gruppo di lavoro per le pari opportunità), nonché la costituzione degli strumenti paritetici/bilaterali finalizzati e funzionali alla crescita professionale, alle tutele sociali e all'offerta di servizi a favore degli addetti al settore quali: la formazione continua (Fondoprofessioni anno 2003) - l'assistenza sanitaria complementare (Cadiprof anno 2003) - la previdenza integrativa (PREVIPROF anno 2007) - un sistema plurimo di servizi qualitativi (E.BI.PRO. anno 2009) e in materia di ammortizzatori sociali. Nel corso di tale esperienza quinquennale si è più volte manifestata l'esigenza di ricercare sinergie tra gli strumenti/strutture costituite ed al riguardo si è convenuto di operare definendo, di volta in volta, specifiche intese, attraverso le quali è stato possibile gestire la pratica attuazione di quanto previsto al Titolo V del c.c.n.l. (tutele e "welfare" contrattuale). Allo stato, anche a fronte delle recenti novità legislative e di una loro possibile evoluzione, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli, funzioni e compiti degli strumenti/strutture costituite al fine di rendere maggiormente utile, efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (datori di lavoro - lavoratori), la gestione delle competenze contrattualmente e statutariamente assegnate ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore. Pertanto, trascorsa l'esperienza sopra sintetizzata, si è posta la questione di un riassetto organico e coordinato della bilateralità i cui criteri di indirizzo siano orientati secondo alcune fondamentali linee direttrici quali: 1) avviare e completare il decentramento organizzativo attraverso la contrattazione di 2° livello ed in tale contesto addivenire alla costituzione degli Enti bilaterali regionali; 2) specializzare, razionalizzare e rendere efficienti gli strumenti/strutture paritetici/bilaterali, concentrando gli sforzi verso obiettivi prioritari, ottimizzando la loro gestione; 3) eliminare le attività non caratteristiche e improprie alle specifiche missioni delle strutture, in particolare eliminare le eventuali duplicazioni. Sulla base della premessa, per una funzionale gestione della bilateralità e del modello/sistema di relazioni sindacali le parti hanno individuato i seguenti ruoli e compiti: "Governance" A) Ruolo delle parti sociali:

- definizione degli indirizzi strategici e gestionali della bilateralità; - definizione delle regole per le nomine negli Organi; - revisione degli Statuti e dei regolamenti delle strutture paritetiche/bilaterali; - definizione delle normative contrattuali applicabili agli addetti occupati nelle strutture bilaterali (enti - fondi - Casse); - definizione delle modalità per un confronto permanente tra le parti sociali volto al monitoraggio e alla verifica degli indirizzi strategici definiti nella bilateralità, assegnando alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l., sia la definizione di tali modalità che lo svolgimento di tale compito. Al riguardo, così come richiamato al punto 3 dello stesso art. 3 la "Commissione" predisporrà uno specifico regolamento di funzionamento da depositare c/o l'Ente bilaterale nazionale; - definizione delle aree geografiche a cui assegnare veste e ruolo di Ente bilaterale regionale. B) Compiti degli Organi: - attuazione degli indirizzi strategici e gestionali definiti dalle parti sociali nell'ambito del confronto permanente sulla bilateralità; - rendicontazione "politica" alle parti sociali dell'attività svolta in relazione agli obiettivi definiti; - azioni per favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo della bilateralità attuando anche tutte le possibili sinergie che il modello/sistema consente, coordinandosi tra le diverse strutture, in particolare, per le attività da svolgere nei confronti delle istituzioni; - azioni per favorire l'installazione e l'utilizzo di sistemi informatici che permettono di dialogare tra le diverse strutture; - attuazione di una metodologia di raccolta dati di tutte le strutture che consenta l'ottimizzazione gestionale sia della promozione funzionale all'adesione delle strutture/strumenti bilaterali che a indispensabili informazioni per favorire al meglio la stipula di convenzioni quali prodotti e/o servizi da offrire agli addetti al settore; - utilizzazione dei dati raccolti finalizzata alla costruzione di un banca dati che possa assumere la configurazione di "fonte informativa" del modello/sistema delle attività professionali. C) Ruolo e compiti dell'Ente bilaterale nazionale (E.BI.PRO.) Premesso che: - l'Ente bilaterale nazionale deve realizzare i compiti e le attività derivanti dalla contrattazione collettiva, dal proprio Statuto e dalle possibili disposizioni di legge; - che le attività assegnate all'Ente nazionale hanno anche il compito di contribuire a valorizzare il decentramento del modello/sistema di relazioni sindacali; - che tale modello/sistema, nell'ambito della prevista contrattazione di 2° livello, consente la costituzione dell'Ente bilaterale regionale. Per tutto quanto sopra l'Ente bilaterale nazionale svilupperà le seguenti funzioni: - monitoraggio e supporto dell'attuazione degli indirizzi delle parti sociali; - supporto agli Enti bilaterali regionali per la redazione degli Statuti e dei loro rispettivi regolamenti, verificandone la coerenza con quello nazionale; - interfaccia con gli Enti bilaterali regionali per il monitoraggio dell'attuazione dei loro compiti, delle loro attività e dell'andamento gestionale; - proponente di riferimento per l'adozione di uno schema unico di bilancio e le relative strumentazioni tecniche, da valere per tutti gli Enti bilaterali regionali, redatto secondo le regole indicate per i bilanci degli enti, dei fondi e delle Casse; - soggetto che predisporrà, annualmente, una relazione per le parti sociali che illustri per gli Enti bilaterali regionali: - le buone prassi; - le gestioni di eccellenza evidenziando le eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni; - il risultato del monitoraggio sulla regolarità contributiva. D) Ruolo e compiti dell'Ente bilaterale regionale (E.BI.PRO./R) In coerenza con quanto disposto al precedente punto c), gli Enti bilaterali regionali, così come saranno geograficamente costituiti, dovranno attuare sia quanto ad essi assegnato dal c.c.n.l., dalla contrattazione di 2° livello e dai loro rispettivi Statuti che quanto ai punti di seguito esplicitati: - trasmettere, annualmente, all'Ente bilaterale nazionale, copia del bilancio di pertinenza redatto secondo lo schema unico di cui alla lett. C); - qualora le entrate dell'Ente regionale non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli Statuti, lo stesso Ente regionale, congiuntamente a quello nazionale, dovranno sottoporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l., un piano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali. Criteri di funzionamento E) Regole generali: - le regole di funzionamento generali degli enti, dei fondi e delle Casse sono previste dai loro rispettivi Statuti e regolamenti; - gli Statuti-tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale, di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti, dei fondi e delle Casse nazionali e degli Enti bilaterali regionali; - per la concreta realizzazione di quanto sopra disposto la Commissione paritetica nazionale procederà alla revisione degli attuali Statuti degli enti, fondi e Casse nazionali ed alla revisione, ove esistenti, dei relativi regolamenti ovvero alla loro costituzione, in coerenza con quanto previsto dal presente accordo, entro il 30 settembre 2010; - tutte le parti sociali si impegnano a dare concreta e puntuale applicazione alle decisioni della Commissione paritetica di cui al punto precedente. F) Criteri di selezione e professionalità - Gestione risorse umane Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento: Componenti degli Organi esecutivo/gestionali: - requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 276/2003; - requisiti minimi di professionalità (esclusi Organi assembleari) quali: - aver maturato esperienze professionali coerenti con la missione degli strumenti/struttura, svolte anche in Organizzazioni sindacali (dei lavoratori e datoriali) per almeno 24 mesi. Posizioni direttive di struttura: - requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 276/2003; - necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività dell'ente/fondo/Cassa maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni.

Personale di struttura: - necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti. Negli Statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli Organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi precedenti. G) Consulenze e incarichi esterni: - gli strumenti/strutture (enti - fondi - Casse) adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo i principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando, ove compatibile con la natura dei servizi, una pluralità di offerte; - in caso di pluralità di offerte, per le prestazioni di servizi, gli strumenti/strutture dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza; - la scelta dei servizi dovrà assicurare un equo bilanciamento tra il costo e la qualità dei servizi o incarichi resi H) Compiti: - i compiti degli enti, dei fondi e delle Casse sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in conformità dei rispettivi Statuti allegati al c.c.n.l. e nel rispetto delle specifiche norme di legge vigenti; - qualora uno strumento/struttura paritetica/bilaterale intenda introdurre innovazioni che intervengano sulle finalità ad essa assegnate, quali l'introduzione di nuovi compiti e/o di prestazioni e/o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno tempestiva preventiva comunicazione alla Commissione paritetica nazionale di cui al punto A) per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo e secondo le modalità che potranno essere definite. I) Risorse e bilanci - Pubblicità e trasparenza L'attività degli strumenti/strutture paritetico/bilaterali dovrà essere improntata alla massima efficacia, impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento dei servizi e delle prestazioni così come previste dalla contrattazione, dagli Statuti e dai regolamenti, secondo i seguenti criteri: - adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri; - evidenza delle voci in entrata e in uscita; - evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli Organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive. Viene predisposta a cura degli Organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate periodicamente sulla soddisfazione misurata presso gli iscritti (lavoratori - datori di lavoro) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti. Sono individuati i seguenti meccanismi per la pubblicità dei bilanci: - gli Enti bilaterali regionali, così come geograficamente definiti, inviano all'Ente bilaterale nazionale il bilancio e la relazione annuale; - gli strumenti/strutture nazionali inviano il bilancio e la relativa documentazione alle Organizzazioni nazionali socie e alla Commissione paritetica nazionale, di cui al punto A). Ogni strumento/struttura renderà noto alle parti sociali, alla Commissione paritetica nazionale ed agli Organi costituiti ai vari livelli, il rapporto risorse/prestazioni/servizi, al fine di una valutazione complessiva che indichi il rapporto ottimale. Gli Statuti degli Enti bilaterali regionali dovranno prevedere, trascorsi 3 mesi dalla data di scadenza prevista per l'approvazione e l'invio dei bilanci: - l'automatica scadenza degli Organi e la nomina da parte del Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale nazionale di un Commissario "ad acta" con il compito di provvedere entro 3 mesi alla redazione del bilancio al fine di permettere alle parti sociali la ricostituzione dell'Ente. L) Contributi finalizzati Premessa Constatata l'implementazione dei compiti assegnati alla Commissione paritetica nazionale, così come definiti all'art. 3 del c.c.n.l. e richiamati alla lett. A) del presente articolo; Valutato il conseguente innovativo ruolo che assume la Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l.; Considerato quanto previsto dall'art. 7 dello stesso c.c.n.l. in tema di finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore che fissa nel 20% del gettito globale la quota di sua spettanza; Preso atto che da tale quota complessiva è possibile destinare, stabilendone le modalità di ripartizione, quote di finanziamento per le attività della Commissione paritetica nazionale, del gruppo per le pari opportunità e dell'Organismo paritetico nazionale (OPN) di cui all'accordo per l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Tutto ciò premesso, al fine di contribuire al miglioramento della gestione del modello/sistema di relazioni sindacali ed in coerenza con l'esigenza di assicurare operatività alla Commissione paritetica nazionale ed al gruppo per le pari opportunità, le parti hanno convenuto che per gli anni 2009 e 2010 venga destinata una somma che sarà definita entro il 30 settembre 2010. A partire dal 1° gennaio 2011, l'entità economica delle quote di contributi finalizzati e le loro rispettive percentuali di ripartizione saranno stabilite dal prossimo c.c.n.l. già in fase di rinnovo. L'entità delle percentuali di ripartizione dovranno essere recepite dallo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale di settore (E.BI.PRO.). La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo.

Art. 4 (Gruppo di lavoro per le pari opportunità)

Il gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.

In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge n. 125/1991, si attiva per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.

Il gruppo di lavoro per le pari opportunità è composto di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle

Federazioni sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del c.c.n.l.

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore.

La sede operativa del gruppo di lavoro per le pari opportunità, sarà presso la sede dell'Ente Bilaterale nazionale di settore

Per tutto quanto relativo al funzionamento del gruppo, potrà provvedere il gruppo stesso con proprie deliberazioni.

I componenti del gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.

Art. 5 (Ente bilaterale nazionale di settore)

L'Ente bilaterale nazionale di settore costituisce lo strumento/struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente c.c.n.l. è rivolto a tutti gli addetti del settore (titolari e lavoratori) che operano nelle attività professionali.

A tal fine, l'Ente bilaterale nazionale, su mandato delle parti costituenti, attua e concretizza:

A) Elabora e ne organizza la divulgazione con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro socio-economico del settore, delle varie aree professionali e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il c.c.n.l. il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, artt. 1 e 2.

B) Incentiva e promuove studi e ricerche sulle aree professionali e/o sull'area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua.

C) Predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e stages anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonchè con altri organismi orientati ai medesimi scopi.

D) Promuove, coordinandosi con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (Fondoprofessioni) di cui all'accordo interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA e CGIL,CISL, UIL, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee.

E) Predispone, ove autorizzato dalle istituzioni regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel modello di libretto formativo del cittadino, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del Settore attraverso la formazione.

F) Favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al Titolo V del c.c.n.l. e quanto demandato e definito dal "gruppo per le pari opportunità".

G) Promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "Fondoprofessioni" o da altri organismi preposti allo scopo, nonchè altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori.

H) Promuove iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli studi professionali finalizzate all'avvio delle procedure di qualità.

I) Promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l.

J) Promuove studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del Settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione

collettiva, nonchè assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie il presente c.c.n.l.

K) Promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del Settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione europea.

L) Promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti.

M) Valorizza in tutti gli ambiti significativi, la specificità delle "relazioni sindacali" del settore e le relative esperienze bilaterali.

N) Attua tutti gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale di settore.

O) Individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti bilaterali regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.

L'Ente bilaterale nazionale di settore ha inoltre il compito di: P) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi di II livello di settore stipulati dalle

parti firmatarie il presente c.c.n.l. a livello regionale. Q) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture

professionali e/o dalle varie aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del lavoro" "Flessibilità", "Regimi di orario", "Sicurezza" e "Classificazione", nonchè le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività sindacale".

R) Riceve ed elabora, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispetti sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani.

S) Riceve le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonchè la nomina dei "Referenti regionali" di cui agli artt. 3, 4 e 8 del presente c.c.n.l.

T) Riceve la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del collegio di arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387. ---------- N.d.R.: Lo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni (E.BI.PRO.), costituito in data 27 gennaio 2009, è riportato in calce al c.c.n.l.

Art. 6 (Costituzione dell'ente bilaterale nazionale di settore)

Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale nazionale di settore saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La costituzione dell'Ente bilaterale nazionale potrà al suo interno articolarsi in quattro sezioni riferite alle quattro aree professionali di cui alla sfera di applicazione del presente c.c.n.l. Le modalità operative di tali sezioni saranno definite dallo statuto dell'Ente.

La costituzione dell'Ente bilaterale nazionale dovrà trovare definizione attraverso la stipula di un apposito statuto/regolamento, redatto con atto notarile.

Copia del testo dello Statuto/Regolamento autenticato costituirà allegato al c.c.n.l. Al riguardo, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del precedente art. 2, circa le modalità

di partecipazione e/o per la confluenza nell'Ente bilaterale nazionale di settore degli "Enti bilaterali di area professionale" già costituiti, le parti in coerenza con quanto previsto al successivo art. 7, concordano che tali Enti dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi, il ruolo, gli oneri e i compiti previsti e assegnati all'Ente bilaterale nazionale di settore. ---------- N.d.R.: Lo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni (E.BI.PRO.), costituito in data 27 gennaio 2009, è riportato in calce al c.c.n.l.

Art. 7 (Finanziamento dell'ente bilaterale nazionale di settore)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Al fine di assicurare operatività all'Ente bilaterale nazionale di settore ed agli Enti bilaterali

regionali di settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lett. O) del precedente art. 5, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella

misura globale di 3 euro mensili per 12 mensilità, di cui 2 euro a carico dei datori di lavoro e 1 euro a carico dei lavoratori.

Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori, con esclusione di quelli assunti a tempo parziale, per i quali è dovuta la quota intera per i rapporti di lavoro con orario superiore al 50% dell'orario contrattuale, mentre per i lavoratori con orario inferiore a tale misura è dovuta una quota pari al 50%.

Il venti per cento del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore.

In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione paritetica nazionale e quello del gruppo per le pari opportunità. Verranno inoltre definite le modalità di ripartizione e di verifica dell'utilizzo delle somme a questi titoli versate.

Il restante ottanta per cento verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - tra gli Enti bilaterali regionali di settore eventualmente costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate.

Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 1 euro a carico dei lavoratori dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura EBINPRO, il versamento delle suddetta quota contrattuale globale (3 euro mensili) sarà effettuata trimestralmente tramite il Mod. F 24 con i codici che verranno assegnati. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Art. 7 (Finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore) Al fine di assicurare operatività all'Ente bilaterale nazionale di settore ed agli Enti bilaterali regionali di settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera O) del precedente articolo 5, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale di 4 euro mensili per 12 mensilità, di cui 2 euro a carico dei datori di lavoro e 2 euro a carico dei lavoratori. Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di gennaio 2009, mentre l'effettiva costituzione dell'Ente dovrà essere effettuata con atto notarile entro il mese di ottobre 2008. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione all'Ente con le modalità individuate dal regolamento dell'Ente stesso. Il venti per cento del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore. In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione paritetica nazionale e quello del gruppo per le pari opportunità. Verranno inoltre definite le modalità di ripartizione e di verifica dell'utilizzo delle somme a questi titoli versate. Il restante ottanta per cento verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - tra gli Enti bilaterali regionali di settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate, ivi compreso il finanziamento di quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 del presente c.c.n.l. Inserire dopo l'art. 7 la seguente dichiarazione congiunta: Dichiarazione congiunta Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 2 (due) euro a carico dei lavoratori dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura E.B.P. il versamento delle suddetta quota contrattuale globale (4 euro mensili) sarà effettuata tramite il Mod. F24 utilizzando lo stesso codice di C.A.DI.PROF., (ASSP) la quale, con specifico accordo, svolgerà funzione di esattore per conto di E.B.P., versandone la quota parte ad esso spettante. Pertanto la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite Mod. F24), per le rispettive adesioni alla C.A.DI.PROF. ed all'Ente bilaterale, sarà pari a 17 euro mensili per 12 mensilità, di cui 13 euro a favore della C.A.DI.PROF. e 4 euro a favore dell'Ente bilaterale nazionale. ---------- N.d.R.: Lo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni (E.BI.PRO.), costituito in data 27 gennaio 2009, è riportato in calce al c.c.n.l.

Art. 7 bis (Avviso comune in materia di Enti bilaterali)

In considerazione di quanto affermato nel c.c.n.l. circa l'importanza che gli Enti bilaterali rivestono per il settore, le parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali organismi hanno la natura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per la associazioni sindacali anche ai fini del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003.

Le parti, inoltre si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente affinchè sia disposto che il versamento agli enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall'incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali. ---------- N.d.R.: Lo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni (E.BI.PRO.), costituito in data 27 gennaio 2009, è riportato in calce al c.c.n.l.

Titolo III RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO

Premessa Preso atto che il settore, con la sua struttura economica/organizzativa articolata sul

territorio nazionale, allo stato, risulta coinvolto dalla prevedibile ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono tutti i comparti delle attività professionali in Italia;

Valutato che la conclusione di tali processi, visto l'intreccio e la necessaria armonizzazione tra la situazione giuridica/legislativa italiana e quella internazionale, in particolare europea, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque nel corso di vigenza del presente c.c.n.l.;

Constatato che tale ipotesi temporale, non eludibile per l'avvio di un riassetto più stabile del settore, ha posto le parti nella necessità di definire un modello di struttura contrattuale che, nell'immediato e nell'arco della sua vigenza, rispondesse anche all'esigenza di governo e di gestione di tale riassetto.

Considerata inoltre la rilevanza che il livello decentrato assume nell'ambito del "Sistema di relazioni sindacali", le parti hanno convenuto che per la vigenza del presente contratto, quale punto di riferimento per tutti gli addetti del settore, la soluzione atta a rendere esigibile l'esercizio delle relazioni sindacali a livello decentrato trovi coerente e funzionale definizione con quanto stabilito nei successivi articoli del presente titolo

Art. 8 (Secondo livello di contrattazione)

In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente titolo, le parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione questa, in via preferenziale, trovi soluzione a livello regionale per l'intero Settore.

Per tale scopo, le parti hanno convenuto che secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23 luglio 1993, a questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:

A) Diritti di Informazione Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data

concordata, le Organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per area professionale e/o per area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativi, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio-economici nel territorio regionale.

B) Confronto con le Istituzioni regionali/territoriali. Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare

incontri, anche congiunti, con le Istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito delle competenze a loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore,al ruolo delle attività professionali, al coordinamento delle attività formative, in particolare sia quelle derivanti dall'analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "Fondoprofessioni" sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.

C) Materie di accordi regionali A questo livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto

dal "Protocollo" del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo art. 8-bis.

Resta inteso che la eventuale definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi di secondo livello e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti dall'art. 2, legge 23 maggio 1997, n. 135.

A questo livello, inoltre, in conformità con gli artt. 17, legge 16 giugno 1997 e 6, legge n. 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione alle attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri:

- le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; - i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; - le modalità di orario dei lavoratori in formazione; - la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno

essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore. Per l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione degli

accordi sopra richiamati, valgono le norme previste all'art. 65 del presente c.c.n.l.

Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lett. B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.

In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lett. a), b) e d) dell'art. 23 del presente c.c.n.l.

A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali: - Ente bilaterale regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lett. "O" del precedente

art. 5; - Commissioni paritetiche territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla

legge 11 maggio 1990, n. 108 e delle controversie individuali o plurime di cui ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, trasmettendone la composizione all'Ente bilaterale nazionale di settore, così come previsto alla lett. "S." del precedente art. 5, e ove costituito, all'Ente bilaterale regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività;

- Referenti regionali e/o territoriali di area professionale e/o di area professionale omogenea e/o di settore e delle rispettive OO.SS. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati paritetici del Fondoprofessioni (facilitatori) costituiti nelle macro/aree nord ovest, nord est, centro e sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al "Fondo", e all'Ente bilaterale nazionale e ove costituito all'Ente bilaterale regionale.

A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente c.c.n.l. demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio regionale.

Art. 8 bis (Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione regionale) 1) Modalità di presentazione della piattaforma Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione regionale, la

piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma, il periodo di 4 (quattro) mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

In fase di prima applicazione, il periodo complessivo di 4 (quattro) mesi si applica dalla data di presentazione della piattaforma.

Le piattaforme saranno presentate dalle OO.SS. regionali dei lavoratori alle rispettive Confederazioni regionali dei datori di lavoro, nonchè alle OO.SS. nazionali FILCAMS-CGIL. FISASCAT-CISL, UITUCS-UIL e alle Confederazioni nazionali Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA, al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal "Protocollo" del 23 luglio 1993.

2) Modalità di verifica Ricevute le piattaforme, le Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e le

Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure e dei contenuti delle richieste in rapporto alle materie demandate al secondo livello di contrattazione dal c.c.n.l. e allo spirito di quanto previsto dal "Protocollo" sopra richiamato.

L'esame della verifica dovrà esaurirsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.

In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle controparti, si potrà procedere al ricorso presso la Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 3 dell'accordo del 28 luglio 2004.

Dichiarazione a verbale Le parti dichiarano che quanto previsto all'art. 8 è da intendersi una risoluzione transitoria

al diritto dell'esercizio del secondo livello di contrattazione, da valersi per la vigenza del presente c.c.n.l. ed esaustivo fino alla sua scadenza.

Resta inteso l'impegno a riesaminare il predetto articolo in occasione del prossimo rinnovo del c.c.n.l.

Art. 9 (Gestione dei licenziamenti individuali a livello decentrato)

Le parti, anche considerata la peculiarità del settore e non in antitesi con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, concordano di assegnare alle

rispettive strutture territoriali la gestione della disciplina delle controversie di lavoro concernenti i licenziamenti individuali, di cui alla legge 11 maggio 1990, n. 108.

Le parti, inoltre, nel considerare la gestione della legge sopra richiamata rilevante ai fini di esercitare corrette relazioni sindacali, concordano di assegnare al livello territoriale il ruolo di istanza dove praticare la gestione di tale disciplina con le modalità e le procedure come appresso indicate alle lett. A) e B).

A) Tentativo obbligatorio di conciliazione 1) Per i licenziamenti individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 410

e seguenti cod. proc. civ. sarà esperito presso le Direzioni provinciali del lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413. proc. civ. e scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2) Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato ad una Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione. In tal caso l'Organizzazione sindacale alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione sindacale ed alla Direzione provinciale per l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione.

3) Trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione, lo stesso si considererà comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis cod. proc. civ. e le parti riprenderanno la loro libertà di azione.

4) Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione e/o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali aventi mandato.

5) Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, ovvero sia decorso il termine di sessanta giorni le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lett. B).

B) Collegio arbitrale 1) Le parti che hanno esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione potranno, entro 20

(venti) giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni sindacali decentrate per il deferimento della controversia al collegio arbitrale. Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

2) Il collegio arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e lo stesso dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di Lavoro, uno nominato dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale, il dipendente abbia conferito mandato e da un presidente scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni.

3) In caso di mancato accordo fra le rispettive organizzazioni, il presidente verrà nominato dal direttore della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

4) Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni il collegio arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonchè le eventuali richieste di istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente.

5) Il pronunciamento del collegio arbitrale dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.

6) Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente, ciascuna delle parti può intimare al collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all'autorità giudiziaria.

Art. 10 (Composizione delle controversie a livello decentrato)

Tentativo obbligatorio di conciliazione Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, così

come modificati dal decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, relative alla integrale applicazione del presente contratto e/o di altri accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nella strutture lavorative comprese nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l., è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi in sede sindacale dalla "Commissione Paritetica

provinciale di Conciliazione" che verrà costituita in ogni singola provincia secondo le norme, le modalità e le procedure previste dal presente articolo.

A) Costituzione della Commissione paritetica provinciale di conciliazione La Commissione paritetica provinciale di conciliazione è composta: 1) per i datori di lavoro, da un rappresentante della Organizzazione sindacale dei datori di

lavoro, aderente ad una delle Confederazioni (Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA), firmatarie del presente c.c.n.l., le quali in ottemperanza a quanto previsto dallo stesso al Titolo I art. 1 punto 5, comunicheranno ad ogni singola Direzione provinciale del lavoro, il nominativo del loro rappresentante, quale delegato competente per territorio;

2) per i lavoratori, da un rappresentante della FILCAMS-CGIL o della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL firmatarie del presente c.c.n.l. e competenti per territorio, a cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato;

3) l'Organizzazione sindacale territoriale alla quale è stato conferito mandato, provvederà a comunicare alla Direzione provinciale del lavoro, contestualmente alla richiesta di attivazione della Commissione paritetica provinciale di conciliazione, il nominativo del proprio rappresentante.

4) la Commissione paritetica provinciale di conciliazione svolge le sue funzioni presso la sede della Organizzazione sindacale territoriale dei datori di lavoro o, ove costituiti, presso la sede dell'Ente bilaterale regionale e/o presso la sede del centro servizi, La composizione dei rappresentanti e la sede della "Commissione" sarà stabilita dalle parti a livello territoriale. Quanto costituito sarà comunicato all'Ente bilaterale nazionale.

B) Procedure 1) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo

di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.

2) L'Organizzazione dei datori di lavoro ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica provinciale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

3) Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica provinciale di conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.

4) Il termine dell'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di lavoro o della Organizzazione sindacale dei a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato.

5) La Commissione paritetica provinciale di conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 del codice di procedura civile, come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.

6) Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della "Commissione" presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

7) Ove ci sia un mancato accordo, si dovrà redigere un verbale di mancato accordo, che dovrà contenere:

a) i rispettivi termini della controversia; b) il richiamo alla integrale applicazione del c.c.n.l. ed eventuali accordi di secondo livello; c) le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d) la proposta di definizione della controversia e i motivi del mancato accordo formulati

dalla "Commissione"; e) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso

la Direzione provinciale del lavoro; f) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. 8) In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa

all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

9) Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica provinciale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui al Titolo II, art. 3.

Dichiarazione a verbale Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza il

giorno successivo alla data di costituzione della "Commissione paritetica provinciale".

Art. 11 (Collegio arbitrale)

1) Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 10, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire all'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

2) A tal fine, è istituito a cura delle rispettive parti competenti per territorio, un collegio di arbitrato provinciale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. il collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione

3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione sindacale cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al collegio arbitrale entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambi le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, un altro designato dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori competente per territorio a cui il dipendente sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle rispettive predette Organizzazioni.

5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle parti

6) In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.

7) Il Presidente del collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.

8) Il Presidente del collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni la data di convocazione del collegio.

9) Il collegio ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo le seguenti modalità: a) adire all'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; b) accertare le causali della non integrale applicazione del c.c.n.l. che hanno determinato

il mancato accordo; c) autorizzare il deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei

procuratori di queste; d) eventuali ulteriori elementi istruttori. 10) l Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data delle

prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

11) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del collegio sarà istituita presso la sede stabilita dalle rispettive parti competenti per territorio. Quanto costituito sarà comunicato all'Ente bilaterale nazionale.

12) Le parti si danno atto che il collegio arbitrale ha natura irrituale ed è costituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.

13) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'art. 412-quater.

Dichiarazione a verbale Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza il

giorno successivo alla data di costituzione del collegio di arbitrato. Art. 12

(Funzionamento delle relazioni sindacali Contributi finalizzati - Procedure)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Con riferimento a quanto previsto negli artt. 8, 9, 10, e 11 ed allo scopo di assicurare

operatività ed efficienza alle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le parti concordano sulla opportunità che tale materia sia oggetto di specifici incontri da effettuarsi nel corso di vigenza del presente c.c.n.l., al fine di addivenire alla definizione di norme e procedure che assumano veste di Istituto contrattuale. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modificare art. 12 Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure Con riferimento al modello/sistema di relazioni sindacali così come definito nella prima parte del c.c.n.l. ed allo scopo di monitorare e assicurare l'operatività ed efficienza di gestione alle proprie strutture sindacali ai vari livelli impegnate al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le parti concordano sulla opportunità che la tematica del presente articolo sia oggetto di specifici incontri da effettuarsi nel corso di vigenza del presente c.c.n.l. Tali incontri, allo scopo di valutare l'andamento economico/organizzativo degli strumenti paritetici/bilaterali ed il grado di sinergia tra gli stessi raggiunto; nonché al fine di addivenire alla definizione di norme e procedure che assumano veste d'istituto contrattuale. ---------- N.d.R.: L'accordo 16 luglio 2010 prevede quanto segue: Le parti in considerazione di quanto citato nella premessa; Convengono - di riformulare e di sostituire gli artt. 3 e 12 del c.c.n.l. per gli studi professionali come segue: Art. 3 (Commissione paritetica nazionale) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di: a) verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle relazioni sindacali così come definite e riportate al successivo art. 12; b) esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e uno CIPA) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori (due FILCAMS-CGIL, due FISASCAT-CISL e due UILTUCS-UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti. Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La sede di lavoro della Commissione paritetica sarà normalmente presso la sede dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e modalità: 1) per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a), la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento; 2) per quanto previsto dal punto b): I) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo, nonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. (enti - fondi - casse); II) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia; III) in pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1 non potranno prendere alcuna iniziativa; IV) la data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi; V) la Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa; VI) la Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa; VII) le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi e di adottare le misure necessarie. La Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il c.c.n.l. un rapporto conclusivo del lavoro svolto; 3) per esercitare la sua attività la Commissione paritetica potrà dotarsi di gruppi di lavoro con esclusiva competenza tecnica. Art. 12 (Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure) Premessa L'evoluzione del modello/sistema di relazioni sindacali, così come definito nella prima parte del c.c.n.l., ha prodotto, nell'arco della sua gestione (2004/2009), la costituzione di strumenti paritetici/bilaterali nazionali finalizzati sia alla corretta applicazione del c.c.n.l. (Commissione paritetica nazionale) che al compito di formulare progetti di azioni positive per il raggiungimento delle pari opportunità (Gruppo di lavoro per le pari opportunità), nonché la costituzione degli strumenti paritetici/bilaterali finalizzati e funzionali alla crescita professionale, alle tutele sociali e all'offerta di servizi a favore degli addetti al settore quali: la formazione continua (Fondoprofessioni anno 2003) - l'assistenza sanitaria complementare (Cadiprof anno 2003) - la previdenza integrativa (PREVIPROF anno 2007) - un sistema plurimo di servizi qualitativi (E.BI.PRO. anno 2009) e in materia di ammortizzatori sociali. Nel corso di tale esperienza quinquennale si è più volte manifestata l'esigenza di ricercare sinergie tra gli strumenti/strutture costituite ed al riguardo si è convenuto di operare definendo, di volta in volta, specifiche intese, attraverso le quali è stato possibile gestire la pratica attuazione di quanto previsto al Titolo V del c.c.n.l. (tutele e "welfare" contrattuale).

Allo stato, anche a fronte delle recenti novità legislative e di una loro possibile evoluzione, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli, funzioni e compiti degli strumenti/strutture costituite al fine di rendere maggiormente utile, efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (datori di lavoro - lavoratori), la gestione delle competenze contrattualmente e statutariamente assegnate ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore. Pertanto, trascorsa l'esperienza sopra sintetizzata, si è posta la questione di un riassetto organico e coordinato della bilateralità i cui criteri di indirizzo siano orientati secondo alcune fondamentali linee direttrici quali: 1) avviare e completare il decentramento organizzativo attraverso la contrattazione di 2° livello ed in tale contesto addivenire alla costituzione degli Enti bilaterali regionali; 2) specializzare, razionalizzare e rendere efficienti gli strumenti/strutture paritetici/bilaterali, concentrando gli sforzi verso obiettivi prioritari, ottimizzando la loro gestione; 3) eliminare le attività non caratteristiche e improprie alle specifiche missioni delle strutture, in particolare eliminare le eventuali duplicazioni. Sulla base della premessa, per una funzionale gestione della bilateralità e del modello/sistema di relazioni sindacali le parti hanno individuato i seguenti ruoli e compiti: "Governance" A) Ruolo delle parti sociali: - definizione degli indirizzi strategici e gestionali della bilateralità; - definizione delle regole per le nomine negli Organi; - revisione degli Statuti e dei regolamenti delle strutture paritetiche/bilaterali; - definizione delle normative contrattuali applicabili agli addetti occupati nelle strutture bilaterali (enti - fondi - Casse); - definizione delle modalità per un confronto permanente tra le parti sociali volto al monitoraggio e alla verifica degli indirizzi strategici definiti nella bilateralità, assegnando alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l., sia la definizione di tali modalità che lo svolgimento di tale compito. Al riguardo, così come richiamato al punto 3 dello stesso art. 3 la "Commissione" predisporrà uno specifico regolamento di funzionamento da depositare c/o l'Ente bilaterale nazionale; - definizione delle aree geografiche a cui assegnare veste e ruolo di Ente bilaterale regionale. B) Compiti degli Organi: - attuazione degli indirizzi strategici e gestionali definiti dalle parti sociali nell'ambito del confronto permanente sulla bilateralità; - rendicontazione "politica" alle parti sociali dell'attività svolta in relazione agli obiettivi definiti; - azioni per favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo della bilateralità attuando anche tutte le possibili sinergie che il modello/sistema consente, coordinandosi tra le diverse strutture, in particolare, per le attività da svolgere nei confronti delle istituzioni; - azioni per favorire l'installazione e l'utilizzo di sistemi informatici che permettono di dialogare tra le diverse strutture; - attuazione di una metodologia di raccolta dati di tutte le strutture che consenta l'ottimizzazione gestionale sia della promozione funzionale all'adesione delle strutture/strumenti bilaterali che a indispensabili informazioni per favorire al meglio la stipula di convenzioni quali prodotti e/o servizi da offrire agli addetti al settore; - utilizzazione dei dati raccolti finalizzata alla costruzione di un banca dati che possa assumere la configurazione di "fonte informativa" del modello/sistema delle attività professionali. C) Ruolo e compiti dell'Ente bilaterale nazionale (E.BI.PRO.) Premesso che: - l'Ente bilaterale nazionale deve realizzare i compiti e le attività derivanti dalla contrattazione collettiva, dal proprio Statuto e dalle possibili disposizioni di legge; - che le attività assegnate all'Ente nazionale hanno anche il compito di contribuire a valorizzare il decentramento del modello/sistema di relazioni sindacali; - che tale modello/sistema, nell'ambito della prevista contrattazione di 2° livello, consente la costituzione dell'Ente bilaterale regionale. Per tutto quanto sopra l'Ente bilaterale nazionale svilupperà le seguenti funzioni: - monitoraggio e supporto dell'attuazione degli indirizzi delle parti sociali; - supporto agli Enti bilaterali regionali per la redazione degli Statuti e dei loro rispettivi regolamenti, verificandone la coerenza con quello nazionale; - interfaccia con gli Enti bilaterali regionali per il monitoraggio dell'attuazione dei loro compiti, delle loro attività e dell'andamento gestionale; - proponente di riferimento per l'adozione di uno schema unico di bilancio e le relative strumentazioni tecniche, da valere per tutti gli Enti bilaterali regionali, redatto secondo le regole indicate per i bilanci degli enti, dei fondi e delle Casse; - soggetto che predisporrà, annualmente, una relazione per le parti sociali che illustri per gli Enti bilaterali regionali: - le buone prassi; - le gestioni di eccellenza evidenziando le eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni; - il risultato del monitoraggio sulla regolarità contributiva. D) Ruolo e compiti dell'Ente bilaterale regionale (E.BI.PRO./R) In coerenza con quanto disposto al precedente punto c), gli Enti bilaterali regionali, così come saranno geograficamente costituiti, dovranno attuare sia quanto ad essi assegnato dal c.c.n.l., dalla contrattazione di 2° livello e dai loro rispettivi Statuti che quanto ai punti di seguito esplicitati: - trasmettere, annualmente, all'Ente bilaterale nazionale, copia del bilancio di pertinenza redatto secondo lo schema unico di cui alla lett. C); - qualora le entrate dell'Ente regionale non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli Statuti, lo stesso Ente regionale, congiuntamente a quello nazionale, dovranno sottoporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l., un piano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali. Criteri di funzionamento E) Regole generali: - le regole di funzionamento generali degli enti, dei fondi e delle Casse sono previste dai loro rispettivi Statuti e regolamenti; - gli Statuti-tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale, di cui fanno parte integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti, dei fondi e delle Casse nazionali e degli Enti bilaterali regionali;

- per la concreta realizzazione di quanto sopra disposto la Commissione paritetica nazionale procederà alla revisione degli attuali Statuti degli enti, fondi e Casse nazionali ed alla revisione, ove esistenti, dei relativi regolamenti ovvero alla loro costituzione, in coerenza con quanto previsto dal presente accordo, entro il 30 settembre 2010; - tutte le parti sociali si impegnano a dare concreta e puntuale applicazione alle decisioni della Commissione paritetica di cui al punto precedente. F) Criteri di selezione e professionalità - Gestione risorse umane Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento: Componenti degli Organi esecutivo/gestionali: - requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 276/2003; - requisiti minimi di professionalità (esclusi Organi assembleari) quali: - aver maturato esperienze professionali coerenti con la missione degli strumenti/struttura, svolte anche in Organizzazioni sindacali (dei lavoratori e datoriali) per almeno 24 mesi. Posizioni direttive di struttura: - requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 276/2003; - necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività dell'ente/fondo/Cassa maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni. Personale di struttura: - necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti. Negli Statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli Organi a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi precedenti. G) Consulenze e incarichi esterni: - gli strumenti/strutture (enti - fondi - Casse) adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo i principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando, ove compatibile con la natura dei servizi, una pluralità di offerte; - in caso di pluralità di offerte, per le prestazioni di servizi, gli strumenti/strutture dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza; - la scelta dei servizi dovrà assicurare un equo bilanciamento tra il costo e la qualità dei servizi o incarichi resi H) Compiti: - i compiti degli enti, dei fondi e delle Casse sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in conformità dei rispettivi Statuti allegati al c.c.n.l. e nel rispetto delle specifiche norme di legge vigenti; - qualora uno strumento/struttura paritetica/bilaterale intenda introdurre innovazioni che intervengano sulle finalità ad essa assegnate, quali l'introduzione di nuovi compiti e/o di prestazioni e/o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno tempestiva preventiva comunicazione alla Commissione paritetica nazionale di cui al punto A) per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo e secondo le modalità che potranno essere definite. I) Risorse e bilanci - Pubblicità e trasparenza L'attività degli strumenti/strutture paritetico/bilaterali dovrà essere improntata alla massima efficacia, impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento dei servizi e delle prestazioni così come previste dalla contrattazione, dagli Statuti e dai regolamenti, secondo i seguenti criteri: - adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri; - evidenza delle voci in entrata e in uscita; - evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli Organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive. Viene predisposta a cura degli Organi, in concomitanza con la redazione del bilancio consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate periodicamente sulla soddisfazione misurata presso gli iscritti (lavoratori - datori di lavoro) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti. Sono individuati i seguenti meccanismi per la pubblicità dei bilanci: - gli Enti bilaterali regionali, così come geograficamente definiti, inviano all'Ente bilaterale nazionale il bilancio e la relazione annuale; - gli strumenti/strutture nazionali inviano il bilancio e la relativa documentazione alle Organizzazioni nazionali socie e alla Commissione paritetica nazionale, di cui al punto A). Ogni strumento/struttura renderà noto alle parti sociali, alla Commissione paritetica nazionale ed agli Organi costituiti ai vari livelli, il rapporto risorse/prestazioni/servizi, al fine di una valutazione complessiva che indichi il rapporto ottimale. Gli Statuti degli Enti bilaterali regionali dovranno prevedere, trascorsi 3 mesi dalla data di scadenza prevista per l'approvazione e l'invio dei bilanci: - l'automatica scadenza degli Organi e la nomina da parte del Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale nazionale di un Commissario "ad acta" con il compito di provvedere entro 3 mesi alla redazione del bilancio al fine di permettere alle parti sociali la ricostituzione dell'Ente. L) Contributi finalizzati Premessa Constatata l'implementazione dei compiti assegnati alla Commissione paritetica nazionale, così come definiti all'art. 3 del c.c.n.l. e richiamati alla lett. A) del presente articolo; Valutato il conseguente innovativo ruolo che assume la Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l.; Considerato quanto previsto dall'art. 7 dello stesso c.c.n.l. in tema di finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore che fissa nel 20% del gettito globale la quota di sua spettanza; Preso atto che da tale quota complessiva è possibile destinare, stabilendone le modalità di ripartizione, quote di finanziamento per le attività della Commissione paritetica nazionale, del gruppo per le pari opportunità e dell'Organismo paritetico nazionale (OPN) di cui all'accordo per l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Tutto ciò premesso, al fine di contribuire al miglioramento della gestione del modello/sistema di relazioni sindacali ed in coerenza con l'esigenza di assicurare operatività alla Commissione paritetica nazionale ed al gruppo per le pari opportunità, le parti hanno convenuto che per gli anni 2009 e 2010 venga destinata una somma che sarà definita entro il 30 settembre 2010.

A partire dal 1° gennaio 2011, l'entità economica delle quote di contributi finalizzati e le loro rispettive percentuali di ripartizione saranno stabilite dal prossimo c.c.n.l. già in fase di rinnovo. L'entità delle percentuali di ripartizione dovranno essere recepite dallo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale di settore (E.BI.PRO.). La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo.

Titolo IV Art. 13

(Attività sindacale) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti c.c.n.l. stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con CIPA;

Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di legge;

Constatato l'evolversi e la possibile conclusione del processo di riforma delle "attività intellettuali" e della conseguente riorganizzazione strutturale del "settore";

Considerato quanto convenuto tra le parti firmatarie il presente c.c.n.l. in tema di "validità e sfera di applicazione contrattuale", in tema di "relazioni sindacali" e più in generale in tema di "modello di struttura contrattuale";

In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare tale materia in occasione del prossimo rinnovo del c.c.n.l. In particolare per quanto attiene le Rappresentanze sindacali e i dirigenti sindacali, allo stato pertanto vengono disciplinati i seguenti istituti. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modificare il Titolo IV e gli articoli 13 e 14 come segue: Titolo IV ATTIVITA' SINDACALE Premessa Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti c.c.n.l. stipulati dalle OO.SS. dei lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con Cipa; Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di legge; Constatato l'evolversi e la possibile conclusione del processo di riforma delle "Attività intellettuali" e della conseguente riorganizzazione strutturale del "Settore"; Considerato quanto convenuto tra le parti firmatarie il presente c.c.n.l. in tema di "Validità e sfera di applicazione contrattuale", in tema di "Relazioni sindacali" e più in generale in tema di "Modello di struttura contrattuale"; Constatato che il modello/struttura contrattuale ha prodotto anche una evoluzione informatica la cui gestione, da parte degli addetti al Settore, riscontra un significativo utilizzo/visitazione sia dei siti delle parti sociali che di quelli delle strutture paritetiche/bilaterali; In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare tale materia con le norme contenute nei successivi articoli del presente Titolo, che così come definite traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove e più funzionali "Relazioni Sindacali". Art. 14 (Rappresentanze sindacali - Rappresentanze sindacali unitarie) Ai fini della costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali, (R.S.A.) fatta salva l'applicabilità delle legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle strutture lavorative del Settore dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che ove nelle strutture lavorative con i requisiti di cui sopra, venga avanzata richiesta di costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria, (R.S.U.) si farà riferimento allo specifico regolamento che sarà definito nel corso di vigenza del presente c.c.n.l.

Art. 14 (Permessi per attività sindacale)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Ai lavoratori del settore, per l'esercizio delle attività sindacali, sono concessi premessi

retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro-capite annue. Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano di demandare a livello di area

professionale e/o di area professionale omogenea e/o al secondo livello di contrattazione regionale, l'esame per la definizione di specifiche intese concernenti le finalità e le modalità di utilizzo delle suindicate ore di permesso retribuito. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Art. 13 (Permessi per attività sindacale) Ai lavoratori del settore, per l'esercizio delle attività sindacali, sono concessi premessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro-capite annue. Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 6 (sei) ore le modalità del loro utilizzo saranno definite nel 2° livello di contrattazione regionale, per le rimanenti 2 (due) ore queste saranno utilizzate per consentire la connessione con i siti delle parti sociali e/o con i siti delle strutture paritetiche/bilaterali, e/o per la consultazione del c.c.n.l., con l'eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali. Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno e previa autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 15 (Trattenuta sindacale)

Il datore di lavoro provvederà al servizio di esazione dei contributi che i lavoratori addetti al settore intendono versare ai loro rispettivi sindacati di categoria che hanno stipulato il presente c.c.n.l.

Questi ultimi faranno pervenire ai datori di lavoro una comunicazione aggiornata e per iscritto dalla quale risulti:

- l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega; - l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e le modalità di versamento alla

Organizzazione sindacale prescelta. A detta comunicazione dovrà essere allegata l'originale della delega rilasciata dal

lavoratore alla Organizzazione sindacale, così come riprodotta in "fac-simile" e riportata in allegato al presente c.c.n.l.

L'esazione dei contributi per i quali il lavoratore abbia revocato la delega, sarà sospesa contestualmente all'arrivo della comunicazione di revoca al datore di lavoro.

Se la revoca viene inviata direttamente al datore di lavoro, lo stesso ne darà comunicazione alla Organizzazione sindacale interessata, procedendo nel contempo alla sospensione della trattenuta sindacale.

Resta stabilito che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori e che, in difetto di tempestiva ricezione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di revoca del lavoratore, quest'ultimo non può reclamare alcun diritto ne avanzare rivendicazioni alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Titolo V TUTELE E WELFARE CONTRATTUALE

Premessa Le parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza, e la dignità

delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente, la salvaguardia dei prodotti, la qualità dei servizi e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli, partecipati e coerenti delle norme contrattuali e di legge.

L'obbiettivo comune è quello del miglioramento continuo della salute psicofisica e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso una gestione preventiva ed un approccio globale ai fattori di rischio.

Utile al perseguimento di questi obbiettivi può essere la scelta di applicare, con il coinvolgimento pieno di tutta la struttura lavorativa, standard nazionali o internazionali relativi alla gestione della salute, dell'ambiente e della qualità anche attrverso i relativi sistemi di certificazione.

Tutto ciò premesso le parti: Valutato quanto su questo tema è previsto dai c.c.n.l. in precedenza stipulati tra le

OO.SS. dei lavoratori e la Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, e CIPA; Preso atto che nel corso di vigenza dei suddetti c.c.n.l. le parti hanno prodotto specifiche

intese settoriali, anche riconducibili al modello/sistema di welfare, e che in tale arco temporale, sulle stesse tematiche, sono state emanate specifiche leggi Nazionali e significativi indirizzi comunitari;

Considerata l'esigenza di collocare nel presente "Testo unico contrattuale" le normative e gli indirizzi sopra richiamati, le parti hanno convenuto di definire il presente titolo articolandolo per materie come di seguito riportate:

- Tutela della dignità della persona sul lavoro; - Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori; - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; - Assistenza sanitaria integrativa; - Previdenza integrativa.

Art. 16 (Tutela della dignità della persona sul lavoro)

Su tale materia le parti hanno convenuto sull'opportunità che nell'arco di vigenza del presente c.c.n.l., venga assolto l'impegno di cui al Titolo I, art. 1, punto 8).

In tale ambito, tenuto anche conto delle iniziative legislative in corso, le parti si impegnano ad elaborare un "Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona", quale strumento contrattuale utile sia dal punto di vista sociale che da quello della gestione di eventi indubbiamente caratterizzati da aspetti di grande delicatezza.

Art. 17

(Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori) Su tale materia, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nel settore le parti convengono

di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di legge vigenti nonchè dalle direttive comunitarie emanate in tema di prevenzione.

Art. 18 (Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

Nel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di negoziazione previsti a livello di Area professionale e/o di Area professionale omogenea le parti concordano sulla esigenza che in tempi brevi vengano realizzati, ove non già operativi, gli accordi di applicazione e gestione del D.Lgs. n. 626/1994.

In tale contesto, allo scopo di favorire la realizzazione ed il completamento degli accordi in materia di "sicurezza" in tutto il settore, le rispettive parti delle varie aree professionali dovranno raccordarsi con quelle che hanno già realizzato i sopra citati accordi ed in modo particolare con quelle aree professionali che per la loro attività specialistica possono, in sinergia, contribuire qualitativamente alla definizione delle necessarie intese in materia. ---------- N.d.R.: Per l'area odontoiatrica si veda il Protocollo 26 novembre 2008 in calce al c.c.n.l.

Art. 19 (Assistenza sanitaria supplementare) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini.

Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all'art. 7 del Verbale di accordo del 24 ottobre 2001, in data 22 luglio 2003 con atto notarile hanno costituito la "Cassa di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti degli studi professionali" denominata "C.A.DI.PROF.", il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie.

Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente c.c.n.l. e tramite una specifica Commissione paritetica, a definire il regolamento della Cassa e a rivedere lo statuto della Cassa, anche per valutare l'ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica.

Il finanziamento della "Cassa", operativa dal 1° gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi.

a) Finanziamento della "Cassa" Con decorrenza 1° luglio 2004, la quota a carico dei datori di lavoro per l'assistenza

sanitaria supplementare è fissata in 13,00 euro mensili per 12 mensilità per ogni dipendente. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'art. 12 della legge n. 153/1969 riformulato

dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti contrattuali (t.f.r., ecc.).

Per ogni lavoratore in servizio alla data del 30 giugno 2004 e che viene iscritto alla "Cassa" in data successiva alla data di stipula del presente c.c.n.l., dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento "una tantum" pari a 24,00 euro per ogni dipendente.

Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2005 il versamento di una tantum sopra richiamato, verrà calcolato pro-quota in relazione alla anzianità di servizio maturata nello stesso periodo.

Dall'iscrizione è dovuto poi, con le modalità di cui al successivo punto b) del presente articolo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto.

Per i dipendenti neo assunti in data successiva al 1° gennaio 2006 il versamento dell'una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di lavoro il solo versamento mensile decorrente dalla data di assunzione del lavoratore.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.

In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa.

Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati.

Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal piano sanitario per i dipendenti degli studi professionali.

Per ogni dipendente, il diritto alle prestazioni previste dal piano sanitario sorgerà, comunque, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla "Cassa".

b) Modalità di versamento Il versamento della quota una tantum e il versamento dei 13 euro mensili dovrà essere

effettuato secondo le modalità indicate nel sito www.cadiprof.it. Resta inteso che in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro intervenuto

nel periodo succitato, il versamento di cui sopra sarà proporzionato in relazione ai mesi di lavoro prestato, considerando come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15 giorni.

Resta, infine, inteso che la CADIPROF, che ha stipulato apposita convenzione con l'INPS per la riscossione dei contributi di cui all'obbligo contrattuale previsto al punto a) del presente articolo attraverso il modello F24 codice di riferimento ASSP, provvederà a comunicare le relative istruzioni con il sito www.cadiprof.it.

Dichiarazione congiunta Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l'impegno a portare

a conoscenza di tutti gli addetti al settore le modalità di iscrizione alla "Cassa" ed il suo funzionamento (regolamento), il piano sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse.

Per tale impegno, le parti, nel mentre predisporranno specifici allegati al presente c.c.n.l., rendono noto che nel sito della "Cassa" ww.cadiprof.it è già possibile trovare tutte le informazioni. ---------- N.d.R.: L'accordo 31 maggio 2006 prevede quanto segue: c) Welfare Contrattuale Assistenza Sanitaria Supplementare (di cui all'Art. 19) Per i Datori di lavoro che già alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, avessero ottemperato agli obblighi di iscrizione alla CADIPROF, si precisa che il periodo di vacanza per godere delle prestazioni è ridotto da mesi 6 a mesi 3, così come previsto dall'art.19 del Testo Unico. Per i datori di lavoro che non avessero ottemperato a tale obbligo, a partire dal 1° giugno 2006 gli aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente verbale si impegnano ad iscrivere i propri dipendenti alla CADIPROF (Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali) con le modalità previste alla lettera b) dell'art. 19 del c.c.n.l. testo unico. Tale iscrizione sarà accompagnata con il versamento di € 39,00 (Trentanove) quale somma delle quote riferite ai mesi di aprile, maggio e giugno 2006, ciò al fine di consentire ai dipendenti iscritti l'esercizio del diritto alle prestazioni previste dal piano sanitario così come richiamato alla lettera a) dello stesso art. 19. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modificare l'articolo 19 come segue: Art. 19 (Assistenza sanitaria supplementare) Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini. Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 7 del Verbale di accordo del 24 ottobre 2001, in data 22 luglio 2003 con atto notarile hanno costituito la "Cassa di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti degli studi professionali" denominata "C.A.DI.PROF.", il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo regolamento. Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente c.c.n.l. e tramite una specifica Commissione paritetica, a rivedere, ove necessario, lo Statuto della Cassa ed il suo Regolamento, anche per valutare l'ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica. Il finanziamento della "Cassa", operativa dal 1° gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi. a) Soggetti beneficiari della assistenza sanitaria supplementare Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dal piano sanitario tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente c.c.n.l. Nota a verbale Fermo restando che il presente c.c.n.l. non disciplina i rapporti tra le categorie professionali e le figure dei praticanti e delle collaborazioni coordinate e continuative, in via sperimentale a partire dal 1° novembre 2008 e per la durata del presente contratto, i datori di lavoro inseriti nella sfera di applicazione hanno facoltà di iscrivere lavoratori con contratto di collaborazioni coordinate e continuative, anche di tipo a progetto, e praticanti alla CA.DI.PROF. con le stesse misure previste per la generalità degli altri lavoratori dipendenti, fatto salvo quanto eventualmente previsto in materia di praticantato dai singoli ordinamenti professionali, con modalità e requisiti che saranno definite dal regolamento C.A.DI.PROF. Le parti si riservano nel prossimo rinnovo contrattuale di esaminare gli effetti sociali di tale sperimentazione al fine di dare carattere definitivo alla norma contrattuale in questione. b) Finanziamento della "Cassa" Con decorrenza dal 29 luglio 2008 le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei soggetti beneficiari alla C.A.DI.PROF. di cui al precedente punto a), sono fissate in: - 13 euro mensili per 12 mensilità per ogni soggetto beneficiario con decorrenza dal mese di iscrizione; - 24 euro "una tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario.

Dette somme rientrano tra quelle previste dall'articolo 12 della legge n. 153/1969 riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (t.f.r., ecc.). Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano sanitario per i dipendenti degli studi professionali. Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dal Piano sanitario sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello della data di iscrizione alla "Cassa". c) Modalità di versamento Il versamento della quota "una tantum" di 24 euro, e Il versamento dei 13 euro mensili dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento C.A.DI.PROF. presente sul sito www.cadiprof.it. La C.A.DI.PROF. ha stipulato apposita convenzione con l'INPS per la riscossione dei contributi di cui all'obbligo contrattuale previsto al punto a) del presente articolo attraverso il modello F24 codice di riferimento ASSP; le relative istruzioni sono presenti sul sito www.cadiprof.it. Dichiarazione congiunta Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l'impegno a portare a conoscenza di tutti gli addetti al Settore le modalità di iscrizione alla "Cassa" ed il suo funzionamento (regolamento), il Piano sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse. Per tale impegno, le parti rendono noto che nel sito della "Cassa" www.cadiprof.it è già possibile trovare tutte le informazioni.

Art. 20 (Previdenza integrativa)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Fermo restando che i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a

norma di legge all'INPS e all'INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore.

La costituzione di uno specifico fondo di categoria/settore, o l'adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I, art. 1, punto 6), che ne definiranno le modalità operative

Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006.

Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l'adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel settore.

A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell'interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale "CADIPROF" di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla "Cassa".

L'esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente c.c.n.l. e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l'esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla "Cassa" e all'Ente bilaterale nazionale di settore quest'ultimo si farà carico del costo di iscrizione al "Fondo di previdenza integrativa".

Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r) maturando dal momento dell'adesione al, Fondo.

Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

Dichiarazione congiunta Le parti in occasione dell'approfondimento per la definizione delle modalità operative si

impegnano ad esaminare l'opportunità che tale istituto sia fruibile, con specifiche clausole, anche nei confronti di altre forme di impiego operanti nel settore. ---------- N.d.R.: L'accordo 6 febbraio 2007 prevede quanto segue: Premesso che: - le parti in data 28 dicembre 2006 hanno costituito con atto notarile il Fondo di previdenza complementare denominato "PREVIPROF", secondo quanto previsto nel citato Protocollo. Le parti, fermo restando il loro impegno alla costituzione dell'Ente bilaterale nazionale di settore, hanno preso atto che nelle more di detta costituzione è intervenuto il D.L. n. 279/2006 che ha modificato il D.Lgs. n. 252/2005 che regola la previdenza complementare innovando D.Lgs. n. 124/1993. Le stesse parti hanno valutato utile non lasciar trascorrere inutilmente il tempo prima della predetta costituzione in quanto il citato D.L. n. 279/2006 fissa termini non derogabili dalle parti sociali con particolare riferimento alla destinazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r.).

Tutto ciò premesso, i suddetti punti 4, 5 e 8 del verbale d'accordo del 20 dicembre 2006 vengono così riformulati: "4) L'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,25% - di cui lo 0,025% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. ed un uguale versamento, ed uguale quota associativa, a carico del datore di lavoro. Il lavoratore ha la possibilità di aumentare la contribuzione, oltre a quella minima, per quote percentuali incrementali dello 0,25 per cento. Le parti potranno incrementare la quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contrattazione per il rinnovo del c.c.n.l., da avviare a partire dal mese di giugno 2007. L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo. Inoltre per i lavoratori con prima occupazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993 è previsto il versamento del 50% del t.f.r. maturando nell'anno, ferma restando la facoltà a conferire una quota fino al 100% del t.f.r. maturando, mentre per i lavoratori con prima occupazione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, è previsto per legge il versamento del 100% del t.f.r. maturando nell'anno. Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al Fondo (quota "una tantum" non utile ai fini pensionistici) al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a euro 10 di cui 2 a carico del lavoratore, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal regolamento del Fondo. 5) Per i datori di lavoro e per i lavoratori che al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare siano già aderenti sia a Fondoprofessioni che a C.A.DI.PROF., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20 del c.c.n.l. (Previdenza integrativa) la quota "una tantum" a titolo di iscrizione sarà a carico della struttura bilaterale C.A.DI.PROF. Tale struttura provvederà inoltre a sostenere le spese di gestione del Fondo per i primi 3 anni di attività. 8) Il Fondo, è costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente Protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti Organi: - assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono; - Consiglio di amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; - Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente. Al raggiungimento di un numero di aderenti pari a 5.000 si procederà al rinnovo degli Organi istituzionali statutariamente previsti. Pertanto le parti convengono che per "Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore studi professionali" sottoscritto in data 20 dicembre 2006, dovrà intendersi quello di seguito riportato, comprensivo delle variazioni contenute nel presente accordo.". Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore studi professionali In data 20 dicembre 2006 presso la sede delle strutture bilaterali C.A.DI.PROF. e Fondoprofessioni in Roma viale Pasteur, 65 Tra la Confprofessioni la Confedertecnica la CIPA e la FILCAMS-CGIL la FISASCAT-CISL la UILTUCS-UIL Visto l'art. 20 "Previdenza integrativa" del c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali "Testo unico" del 3 maggio 2006; Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari; Preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 nonché da quanto deliberato dalla COVIP in data 31 ottobre 2006, che hanno riformato il sistema pensionistico complementare; Allo scopo di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti del settore studi professionali, settore nel quale i giovani rappresentano la maggioranza degli occupati; Hanno convenuto di costituire, entro il 31 dicembre 2006, un Fondo di previdenza complementare (di seguito per brevità denominato "Fondo"), impegnandosi a predisporre, nello stesso termine, l'atto costitutivo ed il regolamento attuativo nonché a completare le formalità amministrative necessarie. Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato: 1) Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale sulla base dei contributi dovuti e versati e aumentati dei rendimenti realizzati, secondo le previsioni del regolamento. 2) Lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti al settore studi professionali e i relativi datori di lavoro. E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini. Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS. dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali. 3) L'associazione dei lavoratori al Fondo avverrà mediante adesione volontaria o in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti con le diverse tipologie d'impiego e classificati in uno dei livelli e/o categorie di cui al c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali. 4) L'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,25% - di cui lo 0,025% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. ed un uguale versamento, ed uguale quota associativa, a carico del datore di lavoro. Il lavoratore ha la possibilità di aumentare la contribuzione, oltre a quella minima, per quote percentuali incrementali dello 0,25 per cento. Le parti potranno incrementare la quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contrattazione per il rinnovo del c.c.n.l., da avviare a partire dal mese di giugno 2007.

L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo. Inoltre per i lavoratori con prima occupazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993 è previsto il versamento del 50% del t.f.r. maturando nell'anno, ferma restando la facoltà a conferire una quota fino al 100% del t.f.r. maturando, mentre per i lavoratori con prima occupazione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, è previsto per legge il versamento del 100% del t.f.r. maturando nell'anno. Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al Fondo (quota "una tantum" non utile ai fini pensionistici) al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a euro 10 di cui 2 a carico del lavoratore, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal regolamento del Fondo. 5) Per i datori di lavoro e per i lavoratori che al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare siano già aderenti sia a Fondoprofessioni che a C.A.DI.PROF., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20 del c.c.n.l. (Previdenza integrativa) la quota "una tantum" a titolo di iscrizione sarà a carico della struttura bilaterale C.A.DI.PROF. Tale struttura provvederà inoltre a sostenere le spese di gestione del Fondo per i primi 3 anni di attività. 6) Il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti dalla contrattazione di II livello. 7) Il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente Protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come riferimento esclusivo per i dipendenti del settore studi professionali. Pertanto le parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui si dovessero prospettare difficoltà nello svolgimento di tale progetto. 8) Il Fondo, è costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente Protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti Organi: - assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono; - Consiglio di amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; - Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente. Al raggiungimento di un numero di aderenti pari a 5.000 si procederà al rinnovo degli Organi istituzionali statutariamente previsti. 9) Durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un Organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli Organi del Fondo. 10) Le parti individueranno il ruolo che gli Enti bilaterali, nazionale e regionale, potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori. Norma finale Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente Protocollo, richieste dagli Organi di vigilanza competenti, non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero Protocollo ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modificare l'art. 20 come segue: Art. 20 (Previdenza integrativa) Premesso che Previprof, iscritto all'albo della COVIP con il n. 159 in data 30 maggio 2007, è il Fondo di previdenza complementare del Settore, costituito dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. in base al Protocollo del 20 dicembre 2006 e sua successiva integrazione con l'accordo del 6 febbraio 2007, destinato ai dipendenti degli Studi e delle attività professionali gestiti/e nelle diverse forme così come richiamate dallo stesso c.c.n.l. nella sua "Sfera di applicazione". Ciò premesso, le parti convengono che il contributo da destinare al Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,25% a carico dei datori di lavoro e dello 0,25% a carico dei lavoratori, viene modificato dal 1° settembre 2008, secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencate: - il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto al Fondo "PREVIPROF" sarà pari all'1,55% comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del t.f.r.; - la quota di iscrizione al Fondo viene confermata nella misura di 10 euro per ogni dipendente di cui 8 (otto) euro a carico dei datori di lavoro e euro 2 (due) a carico dei lavoratori; - viene altresì confermato che ove l'iscritto al Fondo "PREVIPROF" sia anche iscritto alla Cassa "C.A.DI.PROF" e vi sia stata l'adesione a Fondo professioni da parte del datore di lavoro tale intera quota di iscrizione sarà a carico "C.A.DI.PROF"; - la contribuzione minima a carico dei lavoratori dipendenti, inizialmente fissata allo 0,25%. viene elevata allo 0,55%, di cui allo 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del t.f.r.; - si conferma che per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.f.r.) maturando dal momento dell'adesione al Fondo; - viene confermato che tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti. Dichiarazione a verbale Le parti, constatato che l'occupazione del Settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, a carico delle strutture paritetiche/bilaterali, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo Previprof. ---------- N.d.R.: L'accordo 16 luglio 2010 prevede quanto segue: Le parti hanno istituito il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti degli studi e delle attività professionali nelle diverse forme e nonostante l'attività svolta tale Fondo non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. In ogni caso gli attuali iscritti non hanno subito una diminuzione delle loro quote versate al Fondo e il patrimonio è intatto. Le parti si sono incontrate per discutere sulle soluzioni da adottare per risolvere la situazione creatasi dopo la lettera della COVIP del 25 giugno 2010, prot. n. 3696 indirizzata alle parti istitutive del Fondo di previdenza complementare PREVIPROF e a FON.TE. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP ha avviato nel 2009 un provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'attività di PREVIPROF per il mancato raggiungimento della base associativa minima necessaria.

Nell'incontro del 23 marzo 2010 tra la COVIP e le parti è stata prospettata un'ipotesi di confluenza del Fondo PREVIPROF nel Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi FON.TE. In data 20 maggio 2010 è stato sottoscritto un "accordo preliminare di fusione" da parte dei Presidenti dei fondi interessati e trasmesso alla COVIP, per definire un percorso operativo. La COVIP nella lettera del 25 giugno 2010 ha sospeso l'efficacia del provvedimento di decadenza all'esercizio dell'attività di PREVIPROF fino al 30 settembre 2010 in considerazione delle intenzioni manifestate dai fondi interessati e al fine di favorire l'attuazione di un processo di integrazione o comunque di scioglimento volontario nell'interesse degli iscritti e delle parti istitutive del Fondo. Lo Statuto del Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi FON.TE all'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori di settori "affini" a tale Fondo in presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro se sono stipulati dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli accordi istitutivi di FON.TE. Le parti in considerazione del provvedimento adottato dalla COVIP e di quanto citato nella premessa; Convengono: - di ottemperare a quanto richiesto dalla COVIP e di salvaguardare la posizione degli iscritti a PREVIPROF; - di intervenire come parti istitutive di PREVIPROF sul Consiglio di amministrazione dello stesso per definire e portare a termine la confluenza degli iscritti a FON.TE nonché di adottare le necessarie delibere a norma dell'art. 37 dello Statuto; - di continuare sul percorso della previdenza complementare individuando, per le future iscrizioni dei lavoratori dipendenti, nel Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi FON.TE il Fondo di riferimento per i lavoratori dipendenti degli studi e delle attività professionali nelle diverse forme; - di dover stipulare, prima dell'adozione delle delibere da parte di FON.TE, apposita convenzione con le parti istitutive di FON.TE avente ad oggetto l'informazione e monitoraggio dei lavoratori degli studi professionali iscritti e le sinergie per la gestione e l'iscrizione dei lavoratori degli studi professionali; - di prevedere in comune accordo con le parti istitutive di FON.TE un'adeguata forma di rappresentanza delle libere professioni in tale Fondo anche attraverso la creazione di un Organismo paritetico oppure altre forme idonee; - di lasciare inalterata anche per il futuro la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. per la quota a carico del datore di lavoro e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. come contribuzione minima a carico del lavoratore; - di confermare che per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturando dal momento dell'adesione al Fondo di previdenza; - di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti; - che la quota di iscrizione al Fondo di previdenza complementare sarà quella determinata da FON.TE. La validità del presente accordo è vincolata all'adozione delle necessarie delibere da parte degli Organi del Fondo FON.TE. Di conseguenza l'art. 20 del c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali stipulato in data 29 luglio 2008 è sostituito dal presente accordo dopo l'adozione delle necessarie delibere da parte di FON.TE, la stipulazione della convenzione e la conclusione degli adempimenti per la confluenza dei lavoratori già iscritti a PREVIPROF. ---------- N.d.R.: L'accordo 22 luglio 2010 prevede quanto segue: Per valutare l'ipotesi di confluenza dei lavoratori aderenti al Fondo di previdenza complementare PREVIPROF nel Fondo Fon.Te. Le parti, premesso che: - Confcommercio, Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL hanno costituito "Fon.Te. - Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi)", iscritto all'albo dei Fondi pensione COVIP al n. 123; - Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL hanno costituto il Fondo pensione PREVIPROF - "Fondo pensione complementare per i dipendenti degli studi professionali", iscritto all'albo dei Fondi pensione COVIP al n. 159; - la COVIP ha avviato nei confronti del Fondo PREVIPROF un procedimento per l'adozione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività; - secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza, in data 20 maggio 2010 il Fondo PREVIPROF ha sottoscritto con il Fondo Fon.Te. un accordo preliminare volto alla definizione di un percorso operativo finalizzato alla valutazione della possibilità di fusione/aggregazione, trasmesso congiuntamente alla COVIP in data 26 maggio 2010; - successivamente la Commissione di vigilanza, non valutando idoneo l'accordo per la concreta definizione di un progetto di confluenza, comunicava al Fondo PREVIPROF la delibera di decadenza dell'autorizzazione con efficacia differita al 30 settembre 2010, invitando il predetto Fondo a procedere all'aggregazione con altro Fondo ovvero allo scioglimento volontario, entro il predetto termine; - in data 16 luglio 2010 le parti istitutiva di PREVIPROF hanno sottoscritto un accordo anche in merito allo scioglimento volontario del Fondo; - a seguito della comunicazione i Fondi PREVIPROF e Fon.Te. hanno commissionato alla società Previnet uno studio di fattibilità con relativo timetable, che si allega e costituisce parte integrante del presente accordo, sulle due distinte modalità indicate dalla COVIP, ossia procedura di fusione o di scioglimento; Valutate: - le risultanze contenute nel predetto documento elaborato da Previnet, con particolare riferimento alla tempistica ed alle modalità procedurali, nell'ottica della miglior garanzia e soluzione per gli iscritti al Fondo PREVIPROF; Concordano che: - il Fondo PREVIPROF dovrà attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate nello schema operativo e timetable elaborato dalla società Previnet; - il Fondo PREVIPROF comunicherà agli aderenti lo scioglimento, invitandoli ad esercitare l'opzione trasferimento/riscatto; - i lavoratori del settore degli studi professionali che si iscrivono alla previdenza complementare a decorrere dal 1° ottobre 2010 si iscriveranno direttamente al Fondo Fon.Te. con le condizioni previste dal proprio c.c.n.l.; - gli organi dei rispetti Fondi percepiranno entro il 31 luglio 2010 il presente accordo, in particolare, il Fondo PREVIPROF, dovrà approvare ed attivare tutte le procedure di scioglimento volontario, avvio e chiusura della procedura liquidativa con le modalità previste nel suo Statuto, nello schema operativo elaborato dalla società Previnet S.p.a., nonché secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia;

- di inviare entro il 15 settembre 2010 copia del presente accordo alla COVIP alla quale verrà chiesto un incontro ufficiale per illustrare il percorso operativo.

Titolo VI FORMAZIONE

Art. 21 (Obiettivi della formazione)

Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riforma e di riorganizzazione del settore;

Considerato che tali processi produrranno l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti alle varie aree professionali;

Tenuto conto, inoltre, dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio e dei titoli per l'esercizio delle attività professionali specializzate, le parti considerano la "formazione" una risorsa imprescindibile per lo sviluppo qualitativo del settore e per il consolidamento dell'occupazione.

A tale fine, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di "formazione professionale" sono demandati ai vari livelli istituzionali decentrati, nonchè di confronto tra le parti a livello regionale, così come previsto dal presente c.c.n.l.,le parti hanno convenuto sull'opportunità di istituire anche uno specifico strumento bilaterale costituendo il "Fondo paritetico per la formazione continua negli studi professionali" di cui all'accordo interconfederale del 7 novembre 2003,concordando sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi:

1) aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;

2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste degli studi professionali e/o delle società di servizi professionali operanti nel settore;

3) migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli studi professionali e/o dalle società di servizi professionali al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;

4) rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali, in particolare quelli attinenti all'area socio/sanitaria;

5) rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività professionali, nonchè del loro ruolo nell'ambito dell'economia italiana ed europea;

6) rispondere all'esigenza di formazione, tramite la predisposizione di specifici progetti, per i lavoratori occupati nel settore con contratti di inserimento/reinserimento;

7) aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonchè la legislazione sulla salute e sulla sicurezza;

8) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;

9) conoscere una lingua della Unione europea in aggiunta alla lingua madre. Art. 22

(Formazione continua) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Al fine di consentire percorsi formativi personalizzanti e riconosciuti come crediti formativi sia in ambito nazionale che europeo, le parti, anche In coerenza con gli scopi previsti dall'accordo interconfederale del 7 novembre 2003, hanno sottoscritto, in data 21 ottobre 2005, uno specifico protocollo volto ad agevolare, anche applicando i criteri indicati al punto 1), lett. a), b) e c) del successivo art. 23, la partecipazione dei lavoratori ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal "Fondoprofessioni", protocollo che come di seguito integralmente riportato assume veste di istituto contrattuale.

Protocollo sulla formazione continua nel settore studi professionali ed aziende collegate Premesso che: - ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici

interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi di singolo studio, di territorio, di settore o individuali concordati tra le parti sociali, nonchè eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, concordate tra le parti;

- il c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali di cui al verbale di accordo del 28 luglio 2004, prevede che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, gli "studi" operino con riferimento al fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua

degli addetti occupati nel settore studi professionali e delle aziende ad essi collegate (Fondoprofessioni) e che lo stesso "Fondo" interprofessionale si avvalga del modello di relazioni sindacali e degli strumenti bilaterali, così come previsto dal "verbale" sopra richiamato;

- l'avviso n. 1 del 1° luglio 2005 di Fondoprofessioni prevede il finanziamento di piani formativi settoriali, territoriali, di area professionale, di area professionale omogenea, di area dei servizi vari e di singolo "studio" concordati tra le parti sociali.

Visti: - gli impegni assunti dalle parti sociali circa i fabbisogni formativi da rendere coerenti

anche con la necessità di governare e gestire la prevedibile riorganizzazione strutturale degli studi professionali derivante dal processo di riforma delle attività intellettuali e conseguentemente, nel quadro di definite azioni di sistema, finalizzati all'obiettivo di accrescere, la qualità professionale degli addetti al settore;

- i contenuti in materia di linee guida per la formazione professionale e lo sviluppo qualitativo del settore, così come anche previsti dal Piano operativo di attività (POA) di Fondoprofessioni, ratificato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Considerato che: - il settore è composto in gran parte da piccole e medie strutture lavorative ed è

contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;

- il mantenimento e lo sviluppo nel tempo del capitale personale di competenze costituisce risorsa primaria di occupabilità e che le azioni riconducibili alla professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo qualitativo del settore e la sua capacità competitiva;

- per far fronte alle conseguenti problematiche, si rende opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace;

- l'esistenza di una pluralità di "studi" operanti nelle diverse aree professionali e i rispettivi lavoratori addetti, richiede l'attivazione di interventi formativi mirati alle proprie specifiche esigenze.

Si danno atto che: - alcuni degli interventi di formazione continua, in particolare quelli più frequentemente

richiesti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'area professionale tecnica e dell'area professionale Sanitaria saranno relativi alla tematica: "Ambiente e sicurezza";

- fermo restando quanto previsto dalle vigenti intese contrattuali e dal POA di Fondoprofessioni

Si impegnano: - a promuovere congiuntamente gli incontri così come previsti agli artt. 1 e 2 del verbale

di accordo del 28 luglio 2005, nonchè a dare attuazione alla costituzione del sistema degli Enti bilaterali del settore "studi professionali", così come previsto dallo stesso "verbale";

- a costituire, a livello di macro area, un comitato paritetico (facilitatori) di 6 (sei) componenti dei quali 3 (tre) nominati dalle Confederazioni datoriali e 3 (tre) nominati dalle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente accordo al fine di promuovere ed assistere l'attività di formazione.

In tale ambito: - Forniranno le linee guida operative affinchè gli organismi facilitatori, (Comitati paritetici)

ed in seguito gli Enti bilaterali, possano svolgere la propria azione in un quadro complessivo condiviso dalle parti sociali, in armonia con quanto previsto dal c.c.n.l. dei dipendenti degli studi professionali del 28 luglio 2004 e dal POA di Fondoprofessioni;

- Stabiliscono che al sistema degli Enti bilaterali, all'atto della loro costituzione ed effettiva messa a regime, vengano assegnate le attività di analisi dei fabbisogni formativi e quelle di monitoraggio e di verifica qualitativa dei risultati formativi;

- Concordano che le intese (settoriali-territoriali - di area professionale - di area professionale Omogenea - di area dei servizi vari - di singolo studio) relative alla presentazione di piani formativi coerenti con gli orientamenti del presente "Protocollo" saranno sottoscritte da tutte le OO.SS dei lavoratori, firmatarie del c.c.n.l., e potranno essere formalizzate avvalendosi dello schema di accordo di Fondoprofessioni.

Nota congiunta In riferimento al richiamato "schema di accordo" questo farà parte della documentazione

che il "Fondo", in occasione dei prossimi bandi, richiederà ai soggetti proponenti di piani/progetti formativi. ---------- N.d.R.: L'accordo 31 maggio 2006 prevede quanto segue:

b) Formazione Continua (di cui all'Art. 22) Le Organizzazioni datoriali firmatarie del presente verbale di Accordo individuano in FONDOPROFESSIONI (Fondo Paritetico per la Formazione Continua negli Studi Professionali ed Aziende collegate) il Fondo cui gli associati a ANCOT, INT, ANCIT daranno adesione con il modello DM10 codice di riferimento FPRO.

Art. 23 (Diritto allo studio)

1) Lavoratori studenti - Diritto allo studio Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i

datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale, (in scuole di istruzione dell'obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonchè corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari e di master universitari), i seguenti benefici:

a) concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonchè alla preparazione agli esami;

b) considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria; c) considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni

lavorativi precedenti la sessione di esami; d) concedere permessi retribuiti nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta)

ore annue. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai

permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

2) Congedi per la formazione I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro,

potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco della vita lavorativa.

Tali congedi non retribuiti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non comporteranno alcun onere per il datore di lavoro, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto.

Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), con allegata documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare.

Il datore di lavoro entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta darà conferma dell'accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 giorni e pertanto allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo.

Il lavoratore al termine del periodo di congedo potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale.

I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità.

Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al Titolo XXII (Contratti a tempo determinato) art. 65 del presente c.c.n.l.

3) Congedi per la educazione continua in medicina (E.C.M.) Allo scopo di realizzare l'aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti

concordano nella necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obbiettivi stabiliti dalla "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie autonome", validi ai fini dell'acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.

Titolo VII FORMAZIONE-LAVORO

Art. 24 (Stages)

Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante

effettuazione di stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i soggetti preposti per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E.

Gli stages, o tirocini formativi e di orientamento, costituiscono una forma di inserimento temporaneo dei giovani all'interno delle strutture lavorative, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del settore professionale (art. 1, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

I rapporti che i datori di lavoro intrattengono con i soggetti da essi ospitati per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento non costituiscono rapporti di lavoro (art. 1, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Convenzioni I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i

datori di lavoro. Lo stage, inoltre, può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione

lavorativa e presso una pluralità di strutture lavorative. In tal caso le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.

Disciplina I tirocini sono attualmente disciplinati dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, abrogativo dell'art.

9, comma 14-18 della legge n. 236/1993, che regolava in origine tale materia. Tale regolamento ministeriale ha dato attuazione ai principi ed ai criteri di cui all'art. 18

della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il D.M. 22 gennaio 2001, detta la disciplina di ammissione ai rimborsi relativi agli oneri

sostenuti dai datori di lavoro. Soggetti promotori I tirocini sono promossi, anche su proposta degli Enti bilaterali e delle Associazioni

sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

- agenzie per l'impiego, centri per l'impiego, ovvero strutture aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

- provveditorati agli studi; - istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale,

anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; - centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o

orientamento, nonchè centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente;

- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

- servizi di inserimento lavorativo per disabili, gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopi di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione (revocabile) della regione (art. 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Soggetti beneficiari I tirocini sono promossi a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai

sensi della legge n. 1859/1962 (art. 1, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Possono beneficiarne anche i cittadini stranieri comunitari (che effettuino esperienze

professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari purchè compatibili) ed extracomunitari (secondo i principi di reciprocità definiti con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) (art. 8, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Le modalità e le condizioni di computabilità delle persone disabili sono regolate dal D.M. 22 gennaio 2001. In particolare, i disabili impegnati in attività di tirocinio nell'ambito di convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999, sono computati nella quota di riserva, ma sono esclusi dalla base di computo della stessa (art. 6, D.M. 22 gennaio 2001).

Crediti formativi Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore

di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione, da parte delle strutture pubbliche o di altri soggetti con analoghi compiti e funzioni, dei servizi per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (art. 6, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Proporzione numerica dei tirocinanti

I datori di lavoro interessati, possono ospitare tirocinanti in relazione alla struttura lavorativa dell'attività professionale, nei limiti di seguito indicati (art. 1, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142):

- Struttura lavorativa con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato = un tirocinante - Struttura lavorativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra

sei e diciannove = non più di due tirocinanti contemporaneamente - Struttura lavorativa con più di venti dipendenti a tempo indeterminato = tirocinanti in

misura non superiore al dieci per cento contemporaneamente Durata dei tirocini La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è la seguente:

Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria Fino a quattro mesi

Per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità Fino a sei mesi

Per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o posto post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione

Fino a sei mesi

Per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei di nei diciotto mesi successivi al termine degli studi

Fino a dodici mesi

Per le persone svantaggiate (art. 4, comma 1, legge n. 38/1991: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in tratta trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex artt. 47 e 48 legge n. 354/1975 e legge n. 663/1986, altri soggetti indicati con D.P.C.M.), esclusi i soggetti portatori di handicap

Fino a dodici mesi

Per i portatori di handicap Fino a ventiquattro mesi

Nei limiti di durata massima non si computano gli eventuali periodi dedicati allo

svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonchè i periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Sono ammesse proroghe della durata del tirocinio entro i limiti massimi indicati, fermi restando gli obblighi della garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto della convenzione (art. 7, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Rimborsi spese Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti sono

fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tali somme rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 47, comma 1, lett. c) del D.P.R. n.

917/1986 che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (Ag. Entr. ris. 21 marzo 2002, n. 95/E) nonchè le eventuali indennità sostitutive sia del servizio di trasporto pubblico (utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante) che del rimborso di biglietti o tessere di abbonamento per il trasporto (circolare M.F. n. 326 del 23 dicembre 1997).

Le somme percepite quale rimborso spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel comune e fuori del comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, sono assoggettate al regime fiscale previsto dall'art. 48, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 per l'indennità di trasferta

Obblighi delle parti Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro

presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage

in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza

organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al

servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve

darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, D.Lgs, n. 181/2000);

- deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo;

- può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Procedure di rimborso degli oneri Le modalità e i criteri di rimborso per gli oneri finanziari connessi ai progetti di tirocinio e

per gli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono stabilite dal D.M. 22 gennaio 2001.

In particolare sono ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio (ivi comprese le spese per il vitto e alloggio dei giovani tirocinanti) nonchè delle spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro che abbiano ospitato tirocinanti del Mezzogiorno presso strutture lavorative di regioni del centro e del nord (art. 1, D.M. 22 gennaio 2001).

Criteri I rimborsi degli oneri finanziari sono previsti prioritariamente per quegli accordi di

programma-quadro approvati dalle regioni di destinazione e di residenza del tirocinante, sentite le Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente rappresentative a livello regionale. Gli accordi stessi stabiliscono anche le modalità di rimborso (art. 2, D.M. 22 gennaio 2001).

In particolare i rimborsi per gli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vengono effettuati a favore delle strutture lavorative con sede nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/1993 e successive modificazioni (Sicilia, Sardrgna, Puglia, Calabria, Campania e Molise), con preferenza di quelle con minor dimensione e che hanno attivato i tirocini in favore dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (art. 3, D.M. 22 gennaio 2001).

Dichiarazione congiunta Le parti, al fine di facilitare la pratica gestione della materia di cui al presente articolo,

hanno convenuto sulla opportunità predisporre, quali al testo contrattuale, specifici fac-simili, relativi a:

- fac-simile di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento; - fac-simile del progetto formativo e di orientamento; - fac-simile della lettera di ospitalità al tirocinante stagista.

Titolo VIII MERCATO DEL LAVORO

Art. 25 (Forme e modalità di impiego)

Le parti, con la definizione del presente titolo, hanno inteso rispondere alla necessità di governo delle diverse possibili occasioni di impiego, individuando, nella loro gestione, gli strumenti volti a soddisfare le esigenze sia delle strutture lavorative del settore che dei lavoratori addetti.

Obbiettivo condiviso è quello di stabilizzare e fidelizzare la forza lavoro del settore, valorizzando le potenzialità professionali e occupazionali, in particolare dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.

In tale contesto e tenuto conto della peculiarità del settore, le parti, nel riconfermare la loro titolarità negoziale in materia di mercato del lavoro, hanno convenuto sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego in appresso elencate.

Al riguardo, considerata la prassi da sempre praticata e consolidata anche con specifici accordi stipulati presso il Ministero del lavoro, le parti si impegnano ad operare, nel corso di vigenza del presente contratto, alla possibile modifica e/o integrazione e/o armonizzazione di quanto dallo stesso definito in tema di "Mercato del lavoro" con i risultati dell'esperienza praticata e/o con le eventuali ulteriori norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo italiano.

In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare esclusivamente le seguenti forme e modalità di impiego ravvisando in esse le necessità del settore:

- apprendistato; - tempo parziale (part-time); - lavoro ripartito (job-sharing); - contratto a tempo determinato; - telelavoro; - contratto di formazione e lavoro (regime transitorio).

Titolo IX APPRENDISTATO

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto

formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196 in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale Istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in considerazione dei processi organizzativi derivanti dalla prevista riforma del settore e che renderanno necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

Tutto ciò premesso e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritti/dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione;

b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico/professionale;

c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.

A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obbiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze degli studi nelle diverse aree professionali rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

In coerenza con tutto quanto sopra, le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli Enti bilaterali, ove costituiti, un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.

Norma transitoria Agli apprendisti assunti precedentemente alla data del presente accordo continueranno

ad applicarsi le disposizioni di cui verbale di accordo del 9 luglio 2003 sottoscritto in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Dichiarazione a verbale Le parti per quanto riguarda alcuni istituti contrattuali quali, apprendistato, contratto a termine e quanto altro previsto dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 in materia di lavoro subordinato, nonché la rivisitazione della classificazione del personale, tenuto conto della peculiarità della norma in oggetto dichiarano che non appena la stessa venga convertita in norma definitiva affronteranno gli argomenti posti in essa con apposito verbale d'accordo. L'efficacia del presente verbale di accordo è subordinata alla ratifica e/o approvazione dei rispettivi Organismi decisionali.

Art. 26 (Sfera di applicazione)

L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel II, III super, III, IV super e IV livello della classificazione del personale, di cui al Titolo XV art. 83 del presente c.c.n.l.

Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente, possono essere assunti, con contratto di apprendistato, i giovani lavoratori anche se in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale omogenei rispetto alle attività da svolgere.

Art. 27 (Proporzione numerica)

1) Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nella propria struttura lavorativa non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso la struttura lavorativa stessa;

2) in deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987 e successive modifiche, il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. 28 (Età per assunzione)

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 276/2003 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente accordo, in quanto compatibili.

Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 29 (Assunzione)

Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, il livello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo individuale.

Dichiarazione congiunta Ove nell'arco di durata del presente accordo, le parti addivenissero alla costituzione degli

Enti bilaterali (nazionale-regionali), le stesse si impegnano a valutare l'opportunità di integrare il presente Titolo con la stesura di un'ulteriore articolo "Procedura di applicabilità" con lo scopo di definire sia le modalità per la presentazione agli Enti delle domande di pareri di conformità e di congruità che i tempi e le modalità di risposta da parte degli stessi Enti, anche predisponendo fac-simile che potranno servire da traccia per gli studi del settore, per l'Ente bilaterale nazionale e per gli Enti bilaterali regionali.

Art. 30 (Tutor)

Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni, al fine di ottenere le agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comprendendo fra questi anche i titolari degli studi con meno di 15 dipendenti.

Art. 31 (Periodo di prova)

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata in 30 (trenta) giorni di lavoro effettivo, durante i quali è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, con i criteri di maturazione previsti dal c.c.n.l.

Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. Art. 32

(Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato) Il periodo di apprendistato effettuato presso altri studi e per la stessa tipologia, sarà

computato presso il nuovo studio al fine del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purchè l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna allo studio, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata dal datore di lavoro o di un suo delegato.

Art. 33 (Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante)

Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obbiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.

A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'Istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obbiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

Art. 34 (Formazione - Durata)

L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte ore di formazione interna o esterna allo studio, di almeno 120 ore per anno.

Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle regioni.

A livello di area professionale e/o di area professionale omogenea e/o al secondo livello di contrattazione, così come previsto all'art. 2 e all'art. 8 del presente c.c.n.l., potranno essere stabiliti differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni dell'attività delle strutture lavorative.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazioni accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

E' facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.

Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 35 (Formazione - Contenuti)

Per la formazione degli apprendisti i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente accordo secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'ISFOL in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro.

Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.

In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività di riferimento.

Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obbiettivi formativi, così come articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:

- accoglienza, valutazione del livello d'ingresso e definizione del patto formativo; - competenze relazionali; - organizzazione ed economia; - disciplina del rapporto di lavoro; - sicurezza sul lavoro. I contenuti e le competenze tecnico - professionali da conseguire mediante esperienza di

lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obbiettivi formativi: - conoscere i prodotti e i servizi di settore nel contesto dell'area professionale; - conoscere e sapere applicare le basi tecniche/scientifiche della professionalità; - conoscere e sapere utilizzare tecniche e metodi di lavoro; - conoscere e sapere utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari,

e strumenti di lavoro; - conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; - conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno

dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali Le parti firmatarie il presente accordo considerano altresì valide ai fini della

sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province e associazioni datoriali e sindacali competenti per territorio.

Dichiarazione a verbale Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal precedente art.

36, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita commissione per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti.

Art. 36 (Obblighi del datore di lavoro)

Il datore di lavoro ha l'obbligo: a) di impartire, o di fare impartire nel suo studio. all'apprendista alle sue dipendenze,

l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo ne in genere a quelle a incentivo;

c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alle prestazioni per le quali è stato assunto;

di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna ai singoli studi;

e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio.

Art. 37 (Doveri dell'apprendista)

L'apprendista deve: a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua

formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare la sua opera con la massima diligenza c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della

formazione formale; d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme

contenute negli eventuali regolamenti interni delle strutture lavorative, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 38 (Durata dell'apprendistato)

Il periodo di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche comprese nel livello II, III super e III e alla scadenza di 36 mesi per le qualifiche comprese nel livello IV super e IV.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 (cinque) giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla cessazione stessa.

Art. 39 (Trattamento normativo)

1) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato e per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, allo stesso trattamento normativo previsto dal c.c.n.l. per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio;

2) Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui al titolo (Orario di lavoro), ferme restando le ore di formazione di cui ai precedenti artt. 34 e 35 del presente titolo;

3) Le ore di insegnamento di cui alla lett. c) del precedente art. 37 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 40 (Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico)

2 livelli retributivi inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

1 livello retributivo inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 4° livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 5° livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo. Art. 41

(Trattamento malattia e infortunio) 1) In caso di malattia agli apprendisti verrà corrisposta una indennità pari al 100 per cento

della retribuzione giornaliera per i primi 3 (tre) giorni, limitatamente a 5 eventi in ragione d'anno; pari al 33 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal quarto al ventesimo; pari al 45 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal ventunesimo al 180mo.

La limitazione come sopra prevista per il periodo di carenza, vale esclusivamente solo per la fattispecie di eventi di durata uguale o inferiore ai 3 giorni

2) In caso di infortunio sul lavoro agli apprendisti verrà corrisposta una indennità pari al 100 per cento della retribuzione giornaliera per il primo giorno; pari al 60 per cento della retribuzione giornaliera per i giorni dal secondo al quarto (periodo di carenza).

A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui sopra, verrà corrisposta dal datore di lavoro all'apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il 75 per cento della retribuzione media giornaliera calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL.

Art. 42 (Rinvio alla legge)

Per quanto non disciplinato dal presente accordo in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Al riguardo le parti nel prendere atto che nelle province di Bolzano e Trento e nella regione Sicilia l'istituto dell'apprendistato può essere disciplinato da leggi provinciali e/o da regolamenti e contratti provinciali, anche in deroga a quanto previsto dal presente accordo, reciprocamente convengono che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con il presente impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.

Art. 43

(Avviso comune in materia di apprendistato) Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente titolo in tutte la

sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire normali condizioni di concorrenza per tutti gli studi professionali e/o le strutture lavorative del settore.

Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello amministrativo, si proceda alla individuazione dei principi generali di riferimento per la regolamentazione sul territorio nazionale dei contenuti formativi dell'apprendistato professionalizzante.

Si attiveranno pertanto, affinchè venga realizzata un'adeguata offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente.

Inoltre, in vista della regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato da parte delle regioni e della emanazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei decreti in tema di riconoscimento dei crediti formativi e di verifica della formazione svolta, le parti auspicano che su questi aspetti venga realizzato un concreto coinvolgimento delle parti sociali, alla luce del ruolo che la contrattazione collettiva può assegnare agli enti bilaterali su tale materia.

Titolo X TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

Premessa Le parti, nel ritenere che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere mezzo

idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro ne confermano la sua funzione tesa a consentire il raccordo fra i flussi di attività delle strutture lavorative con la composizione degli organici oltre che come risposta ad esigenze dei lavoratori anche già occupati.

Per tali scopi, le parti hanno convenuto di aggiornare la disciplina contrattuale nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale idonee tutele ed un corretto ed equo regime economico/normativo, così come definito dagli articoli di cui al presente titolo.

Art. 44 (Definizione del rapporto a tempo parziale)

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro subordinato prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente c.c.n.l. e potrà essere svolto con le tipologie, le opportunità di utilizzo e le modalità di impiego come in appresso riportate:

a) di tipo "orizzontale", quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

b) di tipo "verticale", quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

c) di tipo "misto", quello in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate ai punti a) e b);

d) le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale.

Art. 45 (Modalità per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale)

L'instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore e dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

a) le mansioni, la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole elastiche e/o flessibili e le relative modalità nell'ambito dei regimi di orario esistenti nella struttura lavorativa;

b) il periodo di prova per i nuovi assunti. Art. 46

(Disciplina del rapporto a tempo parziale) Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: a) volontà delle parti; b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle

esigenze della struttura lavorativa e quanto sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;

c) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;

d) applicabilità delle norme del presente c.c.n.l. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;

e) volontarietà delle parti in caso di modifica dell'articolazione dell'orario concordata. Art. 47

(Durata della prestazione di lavoro a tempo parziale) La durata della prestazione lavorativa a tempo parziale sarà fissata fra datore di lavoro e

lavoratore alle condizioni sotto elencate. 1. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco

della giornata lavorativa, con esclusione del personale addetto esclusivamente alle pulizie. 2. In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, i lavoratori già in forza con orario di

lavoro a tempo parziale, occupati nello stesso profilo professionale, avranno priorità di accesso alla posizione integrando il proprio orario con le esigenze del datore di lavoro sopravvenute.

3. II trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale, si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

Diverse modalità relative alla durata della prestazione lavorativa, potranno essere definite da specifici accordi stipulati a livello di area professionale e/o di area professionale omogenea, di cui all'art. 2 del presente c.c.n.l. nell'ambito del II livello di contrattazione regionale.

Art. 48 (Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale)

In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o per una corretta interpretazione e applicazione del c.c.n.l., si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito dal presente contratto, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.

Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al Titolo III (Attività sindacale), della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Art. 49 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale)

Le parti in coerenza con quanto dichiarato in premessa al Titolo VIII (Mercato del lavoro) e con quanto richiamato in premessa al presente titolo, hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare contrattualmente le seguenti norme:

1) Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.

2) Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente la rappresentanza sindacale della struttura lavorativa e/o da un rappresentante della Organizzazione sindacale territoriale indicati dal lavoratore medesimo, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

3) Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente c.c.n.l.

4) Al lavoratore che alla data di assunzione, o in data successiva, abbia in corso l'instaurazione di più rapporti di lavoro a tempo parziale non potranno essere richieste prestazioni di lavoro supplementare di cui al successivo art. 52, Il rifiuto di tali prestazioni da parte del suddetto lavoratore non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.

5) Priorità nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.

Art. 50 (Genitori portatori di handicap)

I genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Art. 51 (Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale)

1) Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 45, i contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere clausole flessibili, in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa. Limitatamente al part-time verticale o misto, possono essere altresì previste le clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.

2) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del precedente punto 1) richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestuale alla stipula del contratto di lavoro.

3) Nel patto scritto, o accordo, devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche, la data di stipulazione, le modalità della prestazione a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata con il lavoratore. Nell'accordo dovrà essere indicata, inoltre, la possibilità di denuncia di cui al successivo art. 52, delle modalità di esercizio della stessa, nonchè di quanto previsto al successivo punto 4).

4) Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al precedente punto 2) e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al sotto citato art. 52, non può integrare in nessun caso gli estremi del provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.

5) La variazione temporale della prestazione lavorativa di cui al punto 1), è ammessa esclusivamente quando il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzione a termine, limitatamente a quelle previste dagli artt. 64 e 65 del presente c.c.n.l.

6) L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a favore del lavoratore un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.

Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura del 10 per cento limitatamente alla durata della variazione.

Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore, il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell'intera prestazione, nella misura prevista dal lavoro supplementare, così come previsto dal successivo art. 53.

Art. 52 (Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausole flessibili ed elastiche) 1) Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore

potrà denunciare il patto di cui al punto 2) del precedente art. 51, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:

a) Esigenze di carattere familiare, rientranti nelle casistiche di cui alle leggi n. 53/2000 e n. 104/1992;

b) Esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico; c) Esigenze di studio o di formazione; d) Necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma. 2) La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno

cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.

3) A seguito della denuncia di cui al precedente punto 1) viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata.

4) Successivamente alla denuncia, nel corso di svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del precedente art. 49.

Art. 53 (Lavoro supplementare)

1) Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.

2) Solo previo consenso del lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:

a) eventuale intensificazione dell'attività lavorativa; b) particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o

infortunio di altri dipendenti. In questi casi le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della

retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione.

3) Tale maggiorazione, non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXXI (Trattamento economico) ed esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni Istituto differito, secondo i principi e le finalità previste dagli artt. 3 e 4, del D.Lgs. n. 61/2000.

4) Il lavoratore a tempo parziale ha facoltà di richiedere il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale nel corso del semestre precedente.

5) Il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento.

Art. 54 (Principio di non discriminazione e riproporzionamento)

Il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno. ad esclusione della quota economica a carico dei datori di lavoro per l'Assistenza sanitaria supplementare che dovrà essere versata alla "Cassa" (C.A. DI. PROF) per l'intero importo, così come previsto all'art. 19 del presente c.c.n.l.,

Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal presente c.c.n.l., fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative, così come definite ai successivi articoli del presente titolo.

Art. 55 (Quota giornaliera della retribuzione)

Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile così come determinato dai "minimi tabellari", così come previsti dal presente c.c.n.l., per il divisore convenzionale 26. Per malattia ed infortunio si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.

Art. 56 (Quota oraria della retribuzione)

Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario fissato in 170.

Art. 57 (Mensilità supplementari - Tredicesima e premio ferie)

Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l'importo della tredicesima e del premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dai precedenti artt. 54 e 55 e dall'art. 128 del presente c.c.n.l. (Computo frazione annua anzianità)

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui ai "minimi tabellari e scatti di anzianità" così come previsti dal presente c.c.n.l. e spettante all'atto della corresponsione.

Art. 58 (Festività)

Ferme restando quanto previsto al titolo (Riposo settimanale e festività) in caso di coincidenza di una delle festività, di cui alla L. 5 marzo 1977, n. 54, con la modifica di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, con la domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di cui al precedente art. 55

Art. 59 (Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti)

Il numero delle ore di riduzione dell'orario annuo, di cui al Titolo XVII (Orario di lavoro) si determinano utilizzando i criteri previsti ai precedenti artt. 55 e 56.

Resta salvo, per i lavoratori a tempo parziale, quanto previsto al Titolo XX (Permessi - Congedi - Aspettative - Assenze)

Art. 60 (Ferie)

Conformemente a quanto previsto al Titolo XXI (Ferie) di cui al presente c.c.n.l., i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

La retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.

Nel solo caso di prestazione lavorativa di tipo "verticale" e/o "misto" configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.

Art. 61 (Periodo di prova - Periodo di comporto - Termini di preavviso)

Il periodo di prova, di comporto ed i termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale, hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dalla articolazione della prestazione lavorativa.

I termini di preavviso decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Art. 62

(Condizioni di miglior favore) Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche di sede operativa di

lavoro, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo. Titolo XI

LAVORO RIPARTITO (JOB-SHARING) Art. 63

(Definizione e modalità di impiego del lavoro ripartito) 1) Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in

solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata. 2) Il contratto, si stipula in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la

collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modifica consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.

3) Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

4) I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.

5) Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidamente obbligati.

6) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei due lavoratori, il datore di lavoro può proporre al lavoratore che sia disposto a rimanere alle sue dipendenze, la conversione del rapporto lavorativo in un contratto di lavoro a tempo pieno avente le medesime caratteristiche complessive della prestazione lavorativa inizialmente concordata, o il proseguimento del rapporto di lavoro ripartito con altro lavoratore/lavoratrice.

Dichiarazione a verbale Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro

ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare gli effetti in occasione del prossimo rinnovo del c.c.n.l.

Titolo XII CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Art. 64 (Modalità e causali di impiego)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Ai fini dell'instaurazione di tale forma d'impiego, le parti, tenuto conto della peculiarità del

settore, hanno individuato specifiche ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a tempo determinato che potranno aver luogo in presenza di:

a) incrementi di attività straordinaria di prestazioni professionali e/o progetti; b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di servizi ai quali non si

riesca a far fronte con i normali organici della struttura lavorativa; c) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro,

con le modalità previste dal successivo art. 65; Nei casi suesposti ed in coerenza con l'obbiettivo della fidelizzazione/stablizzazione

dell'impiego, il rapporto di lavoro può essere instaurato con contratto part-time a tempo indeterminato di tipo "verticale" o "misto" e la durata della prestazione di lavoro annuale, prevedendo la sospensione temporanea del lavoratore dal momento della cessazione del periodo e/o ricorrenza, all'inizio di quella successiva. Durante il periodo di sospensione, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro, il lavoratore, fatto salvo il suo diritto di richiesta

all'indennità di disoccupazione, eventualmente erogata dall'INPS, non maturerà alcun istituto contrattuale e di legge a carico del datore di lavoro. Resta inteso che lo stato di sospensione non preclude altro rapporto di lavoro, fermo restando che il lavoratore al ripristino della nuovo periodo sia a disposizione del datore di lavoro dandone conferma entro il 31 gennaio.

I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni.

Nelle strutture lavorative in cui sono in atto sospensioni per riduzioni di orario di lavoro definite da accordi di solidarietà e/o di licenziamenti operati nell'arco dell'anno, la presente normativa non si applica per assunzioni con le medesime qualifiche dei lavoratori sospesi e/o licenziati. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Dichiarazione a verbale Le parti per quanto riguarda alcuni istituti contrattuali quali, apprendistato, contratto a termine e quanto altro previsto dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 in materia di lavoro subordinato, nonché la rivisitazione della classificazione del personale, tenuto conto della peculiarità della norma in oggetto dichiarano che non appena la stessa venga convertita in norma definitiva affronteranno gli argomenti posti in essa con apposito verbale d'accordo. L'efficacia del presente verbale di accordo è subordinata alla ratifica e/o approvazione dei rispettivi Organismi decisionali.

Art. 65 (Contratto a tempo determinato per sostituzione congedi parentali "legge n. 53/2000" o

sostituzione di lavoratori assenti) Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per

l'intero periodo della loro assenza, Il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.

In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.

In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

Titolo XIII TELELAVORO E/O LAVORO A DISTANZA

Premessa Le parti, in coerenza con gli obbiettivi assunti e richiamati all titolo (Forme e modalità di

impiego), riconoscono nel telelavoro e nel lavoro a distanza un espletamento di prestazioni lavorative che, nell'interesse comune, considerano opportuno regolamentare mediante norme e procedure contrattuali.

Ciò al fine di addivenire ad una disciplina dell'Istituto rendendolo funzionale alla struttura organizzativa del settore, nella quale già risulta essere praticato.

Le parti Inoltre concordano nel ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico/sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli.

Le parti in ragione di quanto sopra e nel quadro di un prevedibile diverso utilizzo dei "servizi" che le attività professionali, anche conseguenti alla prevista riforma del settore, possono offrire all'utenza e alla organizzazione dello stesso settore, concordano sull'obbiettivo di rendere possibile la destinazione di risorse economiche finalizzate sia alla creazione di occupazione aggiuntiva che a permettere, a quella già in forza, l'opportunità di prestare la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o in luoghi diversi dalla sede di lavoro; il tutto nell'ambito di diritti e tutele dei lavoratori così come previsti dagli indirizzi europei e dal presente c.c.n.l.

Le parti infine convengono di considerare sperimentale il presente Istituto impegnandosi a verificarne contenuti ed effetti nel corso di vigenza del c.c.n.l., fatto salvo che in caso di regolamentazione legislativa di tale Istituto le stesse si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente titolo.

Art. 66 (Definizione)

Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate.

A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro: a) telelavoro mobile; b) hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per

i lavoratori che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

Art. 67 (Sfera di applicazione)

Il presente Istituto si applica ai lavoratori del settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente c.c.n.l.

Art. 68 (Prestazione lavorativa)

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.

Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.

I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: 1) volontarietà delle parti; 2) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in

caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; 3) pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre

occasioni che si determino nella struttura lavorativa; 4) definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di

telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;

5) garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;

6) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa.

Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla R.S.U./R.S.A., o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente c.c.n.l.

Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.

Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del telelavoro. Art. 69

(Retribuzione) Le Parti convengono che la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal

presente c.c.n.l. Art. 70

(Sistema di comunicazione) E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi

disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezioni di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.

Art. 71 (Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa)

In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Art. 72 (Controlli a distanza)

Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione

dell'art. 4 della legge n. 300/1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.

Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.

Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

Art. 73 (Diritti sindacali)

Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.

L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente c.c.n.l.

Art. 74 (Organizzazione della struttura lavorativa)

Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 75 (Diligenza e riservatezza)

Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l'attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende.

Art. 76 (Formazione)

Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinchè siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.

Art. 77 (Diritti di informazione)

Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.

Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del c.c.n.l. applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.

Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Art. 78 (Postazioni di lavoro)

Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.

La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il

domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda. Art. 79

(Interruzioni tecniche) Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause

accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perchè il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 80

(Misure di protezione e prevenzione) In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche e

integrazioni e dall'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18 novembre 1996, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.

Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 626/1994, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.

Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonchè della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.

In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.

I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs. n. 626/1994 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Art. 81 (Infortunio)

Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'INAIL e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Titolo XIV CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Premessa Visto l'accordo interconfederale del 13 novembre 2003 stipulato ai sensi dell'art. 86,

comma 13, del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276 e sottoscritto anche dalla Consilp-Confprofessioni, dalla Confedertecnica e dalla CIPA,

Preso atto degli intenti dichiarati in premessa al suddetto accordo, le parti hanno ritenuto opportuno riportare integralmente, nel presente c.c.n.l., quanto già definito relativamente alle normative riferite al regime transitorio dei progetti di formazione e lavoro presentati agli organismi preposti alla loro approvazione prima della data di entrata in vigore del decreto n. 276/2003.

Art. 82 (Regime transitorio)

1. I contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data - ultimo giorno utile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro.

2. I progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 - ultimo giorno utile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se approvati, saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia.

3. Le assunzioni saranno effettuate nell'arco di tempo previsto dalle delibere regionali o dalle intese interconfederali o settoriali che disciplinano la materia.

Alla luce di quanto esplicitato nelle premesse, le parti confermano che il presente accordo si configura come prima intesa funzionale alla messa a regime delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003.

Il presente accordo interconfederale sarà immediatamente notificato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tutti i conseguenti effetti ivi compresi i necessari interventi di copertura finanziaria derivanti dalla salvaguardia dell'occupazione giovanile assicurata dal regime transitorio adottato per l'Istituto dei contratti di formazione e lavoro.

Le parti intendono, altresì, proseguire il confronto, nel rispetto delle specificità delle diverse rappresentanze delle imprese indicate in epigrafe, sia sulle materie affidate dal legislatore alla diretta competenza del livello interconfederale, sia su altre materie nelle quali l'intervento negoziale è funzionale al comune intento di favorire e promuovere rapidamente le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazione.

Eventuali intese interconfederali avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria. Parte seconda

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Titolo XV

CLASSIFICAZIONE GENERALE Premessa In coerenza con il modello di struttura contrattuale definito dal presente c.c.n.l. le parti

hanno convenuto sull'opportunità di definire l'Istituto della classificazione generale quale strumento idoneo e funzionale per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale

Conseguentemente ed in coerenza anche con il sistema di relazioni sindacali, le parti hanno ulteriormente convenuto di assegnare a livello di area professionale e/o a livello di area professionale omogenea l'identificazione e la definizione di tutti i profili professionali, ivi compresi quelli peculiari, nuovi ed emergenti, che nell'ambito della classificazione generale, per le rispettive "aree professionali" assumono significato e valenza generale sia in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa del settore, sia in relazione alle dinamiche professionali che nelle su dette "aree" costituiscono concreto riferimento rispetto alle funzioni espresse dai lavoratori.

L'identificazione e l'articolazione dei profili professionali, da suddividere e collocare nelle quattro "aree professionali" di cui alla "validità e sfera di applicazione contrattuale", saranno definiti entro sei mesi dalla stipula del presente c.c.n.l., così come dallo stesso previsto al Titolo I, art. 2.

Le parti hanno infine convenuto che gli accordi in materia raggiunti, fatta salva la completa ed immediata applicazione derivante dalla volontà delle parti firmatarie, assumeranno veste di articolato contrattuale in occasione del rinnovo del presente c.c.n.l.

Resta quindi inteso che fino al verificarsi delle condizioni di cui sopra si applicano le disposizioni contenute nella "norma transitoria", così come riportate in coda al presente titolo.

Art. 83 (Classificazione del personale)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Il personale a cui si applica il presente c.c.n.l. è classificato, a decorrere dal 1° luglio

2004, su otto livelli, ivi compresa la categoria "quadri", aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore, così come di seguito definiti:

Quadri Appartengono alla categoria quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13

maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, escluso i dirigenti, che svolgono con carattere di continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obbiettivi della struttura lavorativa nell'ambito di strategie e programmi definiti, in organizzazioni di adeguate dimensioni e struttura anche decentrata e quindi:

- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in comparti o servizi di particolare complessità operativa;

ovvero - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata

professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obbiettivi del datore di lavoro, verificandone la fattibilità economica e tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Livello primo (I) Appartiene al livello primo il personale che, munito di diploma di laurea o di diploma di

scuola superiore ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplica mansioni caratterizzate da ampio contenuto specialistico e/o svolga funzioni direttive con autonomia di iniziativa e ampi poteri decisionali, nonchè il personale che svolga attività inerente alla elaborazione ed alla ottimizzazione di progetti tecnici e/o economici relativi ad ampliamenti e/o potenziamenti di impianti e/o strutture controllandone lo sviluppo ed i risultati.

Livello secondo (II) Appartengono al livello secondo i lavoratori che svolgono attività per le quali sono

richiesti specifici titoli professionali di livello universitario e/o che svolgono mansioni di concetto di elevato contenuto professionale, con funzione di guida, coordinamento e/o controllo di altri lavoratori

Appartengono a questo livello anche i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa/contabile, in particolare quella riferita alla raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti.

Livello terzo super (III S) Appartengono al terzo livello super i lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze

teoriche e pratiche, svolgono mansioni di concetto e/o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell'attività di competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal datore di lavoro.

Appartengono a questo livello anche i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.

Livello terzo (III) Appartengono al livello terzo i lavoratori che svolgono mansioni di concetto

operativamente autonome e/o che svolgono attività di utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per le quali occorre essere in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite.

Livello quarto super (IV S) Appartengono al livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine e/o

attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico/pratiche acquisite attraverso esperienze lavorative e/o attraverso corsi di addestramento.

Livello quarto (IV) Appartengono al livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine

con adeguate conoscenze tecnico/pratiche comunque acquisite. Livello quinto (V)

Appartengono al livello quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.

Norma transitoria Le parti, fermo restando quanto dichiarato al penultimo capoverso della premessa al

Titolo XV (Classificazione generale) ed in conformità con quanto disposto dall'ultimo capoverso della stessa premessa, hanno convenuto sull'opportunità che quanto definito in materia di "Classificazione del Personale" dai precedenti testi contrattuali sottoscritti con Consilp-Confprofessioni e CIPA mantenga validità applicativa.

A tale fine, in corsivo, viene riportato integralmente il contenuto dell'ex Titolo II, ex art. 15, (Parte seconda) "Classificazione del personale" che assume veste di norma transitoria.

Ex Titolo II CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Ex Art. 15 Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere dal 1° luglio 1992 su

sei livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in tre aree professionali così definite:

A) Area amministrativa e giuridica; B) Area tecnica; C) Area medico-sanitaria e odontoiatrica. A) Area professionale amministrativa e giuridica

I Livello A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola

media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.

II Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con

specifiche ed elevate capacità tecnico - professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonchè con eventuali responsabilità di

uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali:

- analisti CED (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi - bilancisti (coloro che dal bilancio di verifica compiono autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative).Collaboratori investigativi dopo tre anni di permanenza nel terzo livello - capi ufficio Istituti di informazione e investigazione.

III Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto

operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:

- contabili di concetto - addetti all'elaborazione di schede pilota per lo sviluppo meccanografico delle paghe - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici - addetti alle ispezioni ipotecarie e catastali - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - presentatori di cambiali ex legge n. 349/1973 - addetti all'elaborazione di situazioni patrimoniali e contabili, bilanci di verifica e relazioni - addetti all'amministrazione del personale delle aziende in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti - primanotisti e codificatori. Collaboratori investigativi dopo tre anni di permanenza nel quarto livello super - redattori rapporti informativi con ampia discrezionalità di valutazione.

IV Livello super A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono

specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: - stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che

eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - addetti alla compilazione di Libri - paga, dei contributi e della relativa modulistica che con adeguata esperienza operino sulla base di schemi predeterminati - contabili d'ordine addetti a scritture contabili in partita doppia. Collaboratori investigativi.

IV Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di

ordine con adeguate conoscenze tecnico - pratiche comunque acquisite, quali: - dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e

verificatori di schede contabili d'ordine - primanotisti d'ordine - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati. Collaboratori investigativi - redattori rapporti informativi che operano su schemi prestabiliti senza discrezionalità di valutazione.

V Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che

comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:

- addetti alle pulizie - fattorini - uscieri. B) Area professionale tecnica Per i profili tecnici vengono riportate le classificazioni del c.c.n.l. del 25 luglio 1988 del IV

livello super limitatamente ai profili di area amministrativa. I Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo all'intera attività dello studio con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.

II Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con

specifiche ed elevate capacità tecnico - professionali e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonchè con eventuali responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali:

- analisti CED (Centro elaborazione dati) - analisti di costi aziendali - capi uffici tecnici o amministrativi, progettisti, progettisti disegnatori - capi laboratorio geologici - capi missione geologici.

III Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto

operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico - professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:

- contabili di concetto - disegnatori non progettisti con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi - corrispondenti in lingue estere - programmatori meccanografici - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela - addetti all'amministrazione del personale in forma autonoma e completa - traduttori e interpreti - addetti alla elaborazione di computi tecnico-estimativi - assistente di cantiere geologico - sperimentatori geologici - rilevatori geologici - sperimentatori tecnici geologici.

IV Livello super A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono

specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: - stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente di ordine che

eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela. IV Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico - pratiche comunque acquisite, quali:

- dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - operatori meccanografici - perforatori e verificatori di schede contabili d'ordine - primanotisti - archivisti - schedaristi - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati - esecutori delle prove di laboratorio di campagna e delle registrazioni dei dati di campagna.

V Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che

comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:

- addetti alle pulizie - fattorini - uscieri - canneggiatori - porta stadia. C) Area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica

I Livello A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola

media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo alla intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa.

II Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con

specifiche ed elevate capacità tecnico - professionale e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonchè con eventuale responsabilità di uno o più settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali:

- analisti CED (Centro elaborazione dati) capi uffici tecnici e amministrativi, laureati addetti ai prelievi, alla istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli elettrocardiogrammi, alla lettura di elettroencefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica - ortottisti (assistenti di oftalmologia) - igienisti dentali muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (D.M. sanità 26 gennaio 1988, n. 30 - D.M. sanità 14 settembre 1994, n. 669 - D.M. Ministero università 24 luglio 1996).

III Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto

operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico - professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:

- contabili di concetto - analisti chimici - terapisti di riabilitazione - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze,

mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela, infermieri professionali - tecnici di laboratorio - addetti alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa - tecnici radiologi - odontotecnici - assistenti di studio odontoiatrico.

IV Livello super A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono

specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, quali: - stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che

eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - tosatori - infermieri generici - esecutori prove di laboratorio - assistenti di studio odontoiatrico.

IV Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di

ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque acquisite, quali: - dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - contabili d'ordine - addetti di segreteria con

mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia pubblici che privati - addetti all'accettazione clienti, registrazioni dati, consegna referti clinici - assistenti di studio odontoiatrico.

V Livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che

comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:

- addetti alle pulizie - fattorini - uscieri. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Dichiarazione a verbale Le parti per quanto riguarda alcuni istituti contrattuali quali, apprendistato, contratto a termine e quanto altro previsto dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 in materia di lavoro subordinato, nonché la rivisitazione della classificazione del personale, tenuto conto della peculiarità della norma in oggetto dichiarano che non appena la stessa venga convertita in norma definitiva affronteranno gli argomenti posti in essa con apposito verbale d'accordo. L'efficacia del presente verbale di accordo è subordinata alla ratifica e/o approvazione dei rispettivi Organismi decisionali.

Titolo XVI ASSUNZIONE E DURATA DEL PERIODO DI PROVA

Art. 84 (Assunzione)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) 1) L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. 2) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenenti le seguenti indicazioni: a) la data di inizio del rapporto di lavoro; b) l'orario di lavoro; c) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo

determinato o indeterminato; d) il luogo di lavoro, in mancanza di un luogo fisso o predominante, l'indicazione che il

lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonchè la sede o il domicilio del datore di lavoro; e) la durata del periodo di prova; f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o

la descrizione sommaria del lavoro; g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del

periodo di pagamento; h) la durata delle ferie cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di

fruizione delle ferie; i) i termini di preavviso in caso di recesso. 3) Per l'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti: a) certificato di nascita; b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di

addestramento frequentati; c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale

requisito; d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro; e) libretto di lavoro o analogo altro documento rilasciato in conformità delle normative

derivanti dalla riforma del "collocamento";

f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti; g) numero codice fiscale; h) eventuali altri documenti e certificati, ivi compresi quelli previsti al successivo Titolo

XXVIII (Anzianità convenzionale). 4) Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modificare l'art. 84 come segue: Art. 84 (Assunzione) 1) L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. 2) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico all'applicazione del presente contratto, le seguenti indicazioni: a) la data di inizio del rapporto di lavoro; b) l'orario di lavoro; c) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato; d) il luogo di lavoro, in mancanza di un luogo fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro; e) la durata del periodo di prova; f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; h) la durata delle ferie cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; i) i termini di preavviso in caso di recesso; j) l'informativa sulla Previdenza complementare e alla assistenza sanitaria supplementare di cui alla modulistica allegata al presente c.c.n.l.; k) l'informativa sugli strumenti paritetici/bilaterali indicando i siti di Cadiprof, Previprof, Fondoprofessioni e E.B.P. 3) Per l'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti: a) certificato di nascita; b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di addestramento frequentati; c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito; d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro; e) libretto di lavoro o analogo altro documento rilasciato in conformità delle normative derivanti dalla riforma del "Collocamento"; f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti; g) numero codice fiscale; h) eventuali altri documenti e certificati, ivi compresi quelli previsti al successivo Titolo XXVIII (Anzianità convenzionale); i) Dichiarazione dell'eventuale destinazione del t.f.r. ad una forma di previdenza complementare precedentemente avvenuta ed ancora in atto. 4) Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

Art. 85 (Periodo di prova)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Qualifica Quadri e I Livello 180 giorni di calendario II Livello III Super e III Livello 90 giorni di calendario IV Super e IV Livello 60 giorni di lavoro effettivo V Livello 30 giorni di lavoro effettivo

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al

minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi

momento da una parte e dall'altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modificare l'art. 85 come segue: Art. 85 (Periodo di prova) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Qualifica Quadri e I Livello 180 gg giorni di calendario II Livello 120 gg giorni di calendario III Super e III Livello 90 gg giorni di lavoro effettivo

IV Super e IV Livello 75 gg giorni di lavoro effettivo V Livello 45 gg giorni di lavoro effettivo

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall'altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.

Titolo XVII ORARIO DI LAVORO

Art. 86 (Orario normale settimanale)

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Per orario di lavoro s'intende quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.

In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza e al mezzo di locomozione, per raggiungere la sede.

Le spese di trasporto, vitto e pernottamento saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell'articolo ... del presente c.c.n.l.

Art. 87 (Distribuzione dell'orario settimanale)

L'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del sabato.

In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sotto elencate ai punti A) e B).

A) Orario settimanale su 5 (cinque) giorni Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40

(quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì.

In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.

Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.

B) Orario di lavoro su 6 (sei) giorni Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40

(quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del sabato.

In questo caso la riduzione dell'orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.

Con le stesse modalità di cui sopra saranno usufruite le 32 (trentadue) ore derivanti dalle ex festività abolite.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell'anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo;

il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa post-partum, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, la malattia e l'infortunio limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Art. 88 (Flessibilità dell'orario)

Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative potranno essere realizzati specifici accordi tra le parti, in aggiunta a quanto previsto alle lett. A) e B) del precedente articolo ..., che prevedano, in particolari periodi dell'anno, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:

1) superamento dell'orario settimanale contrattuale sino al limite di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, con equivalente compensazione di 36 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane;

2) superamento dell'orario settimanale contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 (quarantotto) ore settimanali, con equivalente compensazione di 32 ore settimanali, per un massimo di 24 settimane.

Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 1) verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 87 pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.

Ai lavoratori a cui si applicherà il criterio previsto al punto 2) verrà riconosciuto un incremento del monte ore di permessi retribuiti di cui alle lett. A) e B) dell'art. 87 pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.

I lavoratori interessati alla flessibilità dell'orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale contrattuale

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.

Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

In caso di mancata fruizione dell'incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità.

Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell'orario, di permessi ed eventuali altre riduzioni in atto nella struttura lavorativa.

Dichiarazione congiunta Le parti in considerazione del carattere di novità che nel settore assume la disciplina di

cui all'art. 88 "Flessibilità dell'orario", concordano sulla opportunità che, nell'abito del confronto a livello di area professionale e/o a livello di area professionale omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del su citato art. 88 che permettano l'istituzione della "Banca delle ore" quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione

Art. 89 (Lavoro notturno)

Le parti, visto il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di area professionale e/o a livello di area professionale omogenea, sulla base di quanto il su citato decreto delega alle parti sociali.

Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il "Campo di applicazione", la "Tutela della salute" e la "comunicazione del lavoro notturno" di cui agli artt. 1, 5, e 10 del su detto "decreto", potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche così come riportate nei restanti articoli dello stesso "decreto"; quali:

- Art. 2 Definizioni - Art. 3 Limitazioni al lavoro notturno - Art. 4 Durata della prestazione - Art. 6 Trasferimento al lavoro diurno - Art. 7 Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva - Art. 8 Rapporti sindacali - Art. 9 Doveri di informazione - Art. 11 Misure di protezione personale e collettiva.

Titolo XVIII LAVORO STRAORDINARIO

Art. 90 (Norme generali del lavoro straordinario)

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.

L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Art. 91 (Maggiorazione del lavoro straordinario)

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario nomale di lavoro previsto dal presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione di cui al successivo Titolo XXXI (Trattamento economico) e di eventuali superminimi con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione:

- 15% (quindici per cento) per le ore di lavoro eccedenti gli orari di lavoro settimanali di cui al precedente art. 87 lett. A) e B) e le otto ore giornaliere di cui alla lett. A) dello stesso articolo.

- 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro straordinario prestate nei giorni festivi. - 30% (trenta per cento) per le ore di lavoro prestate la notte, intendendosi per tali quelle

effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio e/o di orario di lavoro prestato con le modalità di cui all'art. 88.

- 50% (cinquanta per cento) nel caso di lavoro straordinario notturno festivo. La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro e non oltre il mese

successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato. Titolo XIX

RIPOSO SETTIMANALE E FESTIVITÀ Art. 92

(Riposo settimanale) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di

legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento. Art. 93

(Festività) Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate: - Festività nazionali: 1) 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; 2) 1° maggio - Festa dei lavoratori; 3) 2 giugno - Festa della Repubblica; - Festività infrasettimanali: 1) il 1° giorno dell'anno; 2) il 6 gennaio - l'Epifania; 3) il giorno del Lunedì di Pasqua; 4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione; 5) il 1° novembre - Ognissanti; 6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; 7) il 25 dicembre - Natale; 8) il 26 dicembre - S. Stefano; 9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro. A) In relazione alla norma di cui al 1° comma del presente articolo nessuna riduzione o

trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro ne giorni sopra indicati.

B) Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualunque sia la misura e il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.

C) In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori un ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.

D) Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto al comma precedente.

E) Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel presente articolo, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste agli artt. 90 e 91 del precedente Titolo XXIII del presente contratto.

F) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia, e quindi per tali ore sarà corrisposta la relativa sola maggiorazione.

Art. 94 (Festività abolite)

Il trattamento previsto dal presente articolo si riferisce ai giorni di festività infrasettimanali abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e cioè:

1) 19 marzo S. Giuseppe; 2) il giorno dell'Ascensione; 3) il giorno del Corpus Domini; 4) il 29 giugno SS. Pietro e Paolo. Tali ex festività saranno lavorate e al lavoratore spetterà, in aggiunta alla normale

retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.

In coerenza con quanto previsto all'art. 87 lett. A) e B), i lavoratori potranno richiedere, in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, altrettanti giorni di ferie e/o permessi retribuiti, della durata di 8 (otto) ore o inferiori, da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro.

Nel caso in cui le suddette festività abolite coincidano con la domenica, ai lavoratori spetterà lo stesso trattamento di cui al precedente art. 93 lett. C)

La normativa del presente articolo si applica anche nei confronti di quei lavoratori che in occasione delle predette ex festività abolite fossero in assenza retribuita per uno o più casi previsti dal presente contratto (ad esempio: in ferie; in congedo matrimoniale; in malattia, ecc.), fermo restando che in ogni caso i lavoratori non potranno comunque percepire un trattamento globalmente superiore a quello che avrebbero percepito in occasione delle altre festività di cui al precedente art. 93.

Titolo XX PERMESSI - CONGEDI - ASPETTATIVE - ASSENZE

Art. 95 (Permessi e congedi familiari retribuiti)

Fatta salva la normativa che in materia di permessi retribuiti è prevista al precedente art. 88, sono concessi a tutti i dipendenti del settore permessi e/o congedi familiari retribuiti nelle misure e per le motivazioni sotto indicate:

a) giorni 15 (quindici) di calendario per contrarre matrimonio, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio stesso;

b) giorni 3 (tre) lavorativi per natalità e lutti familiari fino al terzo grado di parentela. In tali casi il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dall'evento.

Ai fini del riconoscimento dei diritti su esposti il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro regolare documentazione.

Durante tali periodi il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normalmente percepita.

Art. 96 (Congedi per eventi e cause familiari retribuiti)

La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:

a) giorni 3 (tre) lavorativi all'anno; b) in alternativa ai 3 (tre) giorni, potranno concordare con il datore di lavoro, modalità di

orario diverse, anche per periodi superiori a tre giorni. Lo svolgimento della prestazione dovrà comunque comportare una riduzione di orario complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

La richiesta dovrà essere fatta con lettera scritta indicando: L'evento che da titolo al congedo e i giorni in cui si intende usufruirne, fermo restando che il godimento dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data dell'evento o dell'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o necessità.

Nell'ipotesi di fruizione dei congedi di cui al punto b), l'accordo dovrà essere formulato con lettera sottoscritta dalle parti e dovrà indicare: i giorni di congedo (3 o più di 3) e le modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

I congedi di cui al presente articolo sono cumulabili con i congedi previsti agli altri articoli del presente contratto.

Art. 97 (Permessi per handicap)

(Benefici ai genitori di figli handicappati minorenni) La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con

handicap, in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 2, della legge 27 ottobre 1993, n. 423 e cioè:

a) prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino, con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione a carico dell'INPS; il periodo di prolungamento potrà essere richiesto anche se non si è beneficiato dell'intero periodo di astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino, ma avrà inizio a partire dal nono mese dopo il parto;

b) in alternativa alla lett. a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino a tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS (se l'orario di lavoro è inferiore a 6 (sei) ore le ore saranno ridotte a una);

c) dopo il terzo anno e fino al 18° anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese o in alternativa ad una riduzione di orario mensile corrispondente, indennizzati a carico dell'INPS. Questo beneficio può essere ripartito tra i genitori, anche con assenze contestuali dal rispettivo orario di lavoro e può essere utilizzato da un genitore anche quando l'altro si trova in astensione facoltativa.

Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c), sono fruibili a condizioni che il bambino o la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati e possono essere fruite anche quando l'altro genitore non ne ha diritto (casalinga/o, disoccupata/o, lavoratore autonomo/a, lavoratrice/ore, addetto ai servizi domestici, lavorante a domicilio.).

Le presenti disposizioni si applicano anche a colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.

I genitori di figli maggiorenni e famigliari di persona handicappata non convivente possono fruire dei congedi giornalieri mensili di cui al punto c) del presente articolo, a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva.

I genitori di figli maggiorenni e famigliari di persone handicappate conviventi possono fruire dei congedi giornalieri mensili a condizione che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva e non debbono essere presenti nella famiglia altri soggetti che siano in grado di assistere la persona handicappata.

Il genitore, parente o affine entro il terzo grado, convivente di persona portatrice di handicap, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il proprio consenso.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche agli affidatari di persone portatrici di handicap in situazioni di gravità.

La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore, di cui alle lett. c). il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.

Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.

Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

Art. 98 (Permessi per donatori di sangue)

Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art. 1, L. n. 584/1967; artt. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso, della normale retribuzione.

Ai fini del riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.

Art. 99 (Aspettative per tossicodipendenza)

I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL o di altre

strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita. I famigliari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non

retribuita per concorrere al programma terapeutico, e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabili e non ripetibile.

Il periodo di aspettativa non retribuita previsto al comma precedente potrà essere frazionato esclusivamente nel caso in cui l'autorità sanitaria competente (SERT) ne certifichi la necessità.

Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro, in forma scritta, dall'interessato, corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

Art. 100 (Congedi familiari non retribuiti)

In ottemperanza di quanto disciplinato in materia dalla legge n. 53, dell'8 marzo 2000, il datore di lavoro concederà al lavoratore un periodo di congedo, continuativo o frazionato, comunque non superiore a due anni, in presenza di gravi e documentati motivi familiari qui sotto indicati:

- Necessità famigliari derivanti dal decesso di una delle persone: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

- Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nella assistenza delle persone indicate al comma precedente.

- Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nella quali incorra il dipendente medesimo.

- Situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti da una delle seguenti patologie:

- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del famigliare nel trattamento sanitario;

- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche per le quali il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la podestà.

Il lavoratore dovrà formulare la richiesta per iscritto e, salvo casi oggettivamente urgenti e indifferibili, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario.

Nella lettera dovranno essere indicati: Il motivo per il quale si richiede tale periodo, la durata del congedo con le rispettive date di decorrenza e scadenza, con allegata idonea documentazione comprovante il motivo dell'evento.

Il periodo dovrà comunque essere rapportato alle reali esigenze di assenza, pertanto qualora queste dovessero terminare, automaticamente decadrà il restante periodo di congedo e il lavoratore dovrà riprendere servizio entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di cessazione della motivazione.

Il lavoratore, durante l'intero periodo di congedo, non potrà svolgere altra attività lavorativa e manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta esclusa la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge, ivi compresa l'anzianità di servizio.

Il congedo non sarà considerato utile ai fini previdenziali; il lavoratore potrà però procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Il datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta dovrà dare risposta affermativa al lavoratore; solo in caso di coincidenza di scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa con l'impossibilità di sostituire con immediatezza il lavoratore, il datore

di lavoro potrà differire la data di inizio del congedo prorogandola di 15 (quindici) giorni di calendario.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, valgono le disposizioni emanate dal Ministero per la solidarietà sociale, con la circolare n. 43 del 7 luglio 2000.

Art. 101 (Giustificazione delle assenze)

Salvo i casi di legittimo impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro o da chi ne fa le veci; in caso di mancata giustificazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata.

Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui al Titolo XXXI (Trattamento economico), quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista al successivo Titolo XXXIV (Norme disciplinari).

Titolo XXI FERIE Art. 102

(Misura del periodo di ferie) 1) A decorrere dal 1° luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un

periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 5 giorni.

2) In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato al punto 1), ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, saranno concessi 3 (tre) giorni di ferie retribuite.

Per i giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali, i soggetti su indicati hanno diritto, ex art. 1, legge n. 69/1992, a specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi.

L'adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del presidente del seggio, recante la data di inizio e di chiusura delle operazioni.

3) Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.

Art. 103 (Determinazione del periodo di ferie)

1) E' facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie da maggio all'ottobre, in funzione delle esigenze della struttura lavorativa e sentiti i lavoratori, e secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia.

2) Le ferie non potranno avere inizio di domenica, ne di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o quello festivo.

Art. 104 (Normativa retribuzione ferie - Normativa per cessazione di rapporto - Irrinunciabilità - Richiamo

lavoratore in ferie) 1) Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di

fatto. 2) In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del

periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, così come previsto dall'art. 134.

3) Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. 4) Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che

spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. 5) Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine

del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto al rimborso delle spese necessarie sia per l'anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.

Titolo XXII MISSIONI E TRASFERIMENTI

Art. 105 (Missioni e/o trasferte)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della

propria residenza. In tale caso al personale compete:

1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed

altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro; 4) una diaria di €. 15,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di

€. 30,00 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore. Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%

(dieci per cento). Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi

abituali. Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto

3) del presente articolo. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modificare l'art. 105 come segue: Art. 105 (Missioni e/o trasferte) Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dal comune della propria residenza. In tale caso al personale compete: 1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro; 4) una diaria di € 15,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di € 30,00 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore. Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10% (dieci per cento). Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto 3) del presente articolo. Per tutte le missioni effettuate da dipendente con l'utilizzo del mezzo proprio, queste saranno considerate come spese di viaggio e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACI

Art. 106 (Trasferimenti)

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità: A) Al lavoratore che non sia capo famiglia: 1) il rimborso della spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più

breve); 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e del bagaglio; 3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia

stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;

4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista al precedente art. 105 del presente contratto.

B) Al lavoratore che sia capo famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:

1) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto, alloggio, di viaggio (per la via più breve), sostenute per sè e per ciascun convivente a carico, componente il nucleo famigliare;

2) il rimborso delle spese effettive documentate, per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

3) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio, qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;

4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista al precedente art. 105 del presente contratto, per sè e per ciascun convivente a carico. Per i figli conviventi a carico, la diaria è ridotta a tre quinti.

Le diarie o rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a otto giorni dopo l'arrivo del mobilio.

Titolo XXIII CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

Art. 107 (Computo nell'anzianità di servizio)

Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell'anzianità di servizio ai soli effetti dell'indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.

A decorrere dal 1° giugno 1982, e fino al 31 marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare è considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ. come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 2120 cod. civ., come modificato dalla legge maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 1° aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della normale retribuzione di cui al Titolo XXXI (Trattamento economico), alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Non saranno invece, computati ad alcun effetto nell'anzianità i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva.

Nel caso di cessazione dell'attività della sede lavorativa, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nell'anzianità del lavoratore fino alla cessazione dell'attività stessa.

Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine. Titolo XXIV

MALATTIE E INFORTUNI Art. 108

(Malattia) Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo

di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.

Art. 109 (Normativa)

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo studio professionale da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente contratto.

Il lavoratore è tenuto altresì a far recapitare al datore di lavoro o da chi ne fa le veci, il certificato medico di prima visita e i successivi in caso di prolungamento della malattia, rispettivamente entro il terzo giorno dall'inizio della malattia e dalla scadenza dei periodi previsti dai certificati precedenti. In caso di mancata comunicazione dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste all'art. 101

Al rientro in servizio deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del

medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto al titolo (Risoluzione del rapporto di lavoro), con l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso.

Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonchè dai medici dei servizi sanitari indicati dalla regione. Il datore di lavoro o di chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte degli Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 110 (Obblighi del lavoratore)

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.

Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.

Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al 2° comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.

Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonchè le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 2° comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5 della legge 11

novembre 1983, n. 638, 14° comma, nonchè l'obbligo dell'immediato rientro nella sede di lavoro. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste all'art. 101 del presente contratto.

Art. 111 (Periodo di comporto per malattia)

Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 gg. decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di malattia inferiori a 180 gg., trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione delle indennità di cui al presente contratto.

Il periodo di malattia è considerato utile al fine dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative

alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo Titolo XXXI (Trattamento economico) sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

Art. 112 (Trattamento economico di malattia)

Durante il periodo di malattia previsto dall'articolo precedente i lavoratori avranno diritto alle prestazioni a carico dell'INPS e ad un'integrazione da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

1) 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza);

2) 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4º al 20º giorno; 3) 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto in modo che al dipendente spetti lo

stesso netto che avrebbe percepito se avesse lavorato dal 21º giorno in poi. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare ai lavoratori le indennità a carico dell'INPS.

L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità a carico dell'Istituto; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto a integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei caso di cui all'art. 138 del presente contratto.

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero delle giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dell'anno di calendario in corso

Art. 113 (Infortunio)

Le attività lavorative di cui al presente contratto sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.

Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 114 (Trattamento economico di infortunio)

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio e una indennità pari al 60 per cento (sessanta per cento) della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di carenza).

A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza di cui al comma precedente, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL

La normativa di cui al 1° comma e l'integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, di cui al 2° comma del presente articolo si applica anche nei confronti dei lavoratori apprendisti.

L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge, e nel caso di cui all'art. 138.

Art. 115 (Quota giornaliera per malattia e infortunio - Festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio)

Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui al Titolo XXXI (Trattamento economico), stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.

Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di cui al Titolo XXXI (Trattamento economico).

Art. 116 (Aspettativa non retribuita per malattia)

Nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni (centoventi), alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.

I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma, dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata R/R prima della scadenza del centottantesimo giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione delle suddette condizioni.

Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.

Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi dell'art. 111 del presente contratto; il periodo stesso sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.

Art. 117 (Periodo di comporto - Aspettativa non retribuita per infortunio)

Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli artt. 111 e 116 del presente contratto.

I periodi di comporto per infortunio e/o malattia agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto sono distinti ed hanno la durata di centoottanta giorni cadauno.

Art. 118 (Tubercolosi)

A norma delle leggi vigenti in materia, i lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria Tbc o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.

L'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, nel caso previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Il diritto alla conservazione del posto cessa ove sia stata dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, assistito a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.

Art. 119 (Rinvio alle leggi)

Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e di infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.

Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali. Titolo XXV

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Le parti, visto la legge n. 53 dell'8 marzo 2000, concernente i "congedi parentali", hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.

Art. 120 (Normativa)

1) La lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza, rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e all'Istituto assicuratore.

Nel certificato medico di gravidanza devono essere riportate: a) le generalità della lavoratrice b) l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il proprio lavoro,

delle mansioni alle quali è addetta; c) il mese di gestazione alla data della visita; d) la data presunta del parto. Gli elementi di cui alle lett. a) e b) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni

della lavoratrice, che ne risponde della veridicità. Al rilascio del certificato medico suddetto sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici

condotti, i medici dell'INPS e i medici del servizio sanitario nazionale, tuttavia, qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui sopra il datore di lavoro o l'INPS possono accettarli ugualmente o richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra documentazione prodotta dalla lavoratrice stessa.

Il datore di lavoro è altresì tenuto a conservare le predette certificazioni a disposizione della Direzione periferica del lavoro per tutto il periodo in cui la lavoratrice è soggetta alla tutela della legge.

2) La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto.

3) Le disposizioni di cui al punto 2) valgono anche per il padre adottivo o affidatario nel caso in cui la moglie, in accordo con lui, vi abbia rinunciato;

4) Il coniuge che voglia avvalersi, in alternativa alla moglie lavoratrice, del diritto a fruire della astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro ed all'INPS inoltrando:

- domanda corredata da dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice da cui risulti l'avvenuta rinuncia della moglie stessa ad avvalersi del diritto di astensione dal lavoro, dichiarazione da presentare anche al datore di lavoro dello stesso coniuge affidatario;

- copia del provvedimento di affidamento, ovvero di adozione; - copia del documento rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo

ingresso del bambino nella famiglia affidataria ovvero adottiva. 5) E' vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di

gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 6) Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami

prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. (art. 7, decreto legislativo n. 645/1996)

7) Le dimissioni volontarie della lavoratrice presentate nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, devono essere comunicate dalla lavoratrice stessa anche alla Direzione periferica del lavoro, che le convalida, a tale convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tale caso la lavoratrice ha diritto al t.f.r. e ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste al Titolo XXXIII (Risoluzione del rapporto di lavoro) del presente contratto, indipendentemente dal motivo delle dimissioni.

Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari, qualora le dimissioni siano state rassegnate entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (Corte Costituzionale sentenza n. 332/1988).

8) La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.

9) Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il cento per cento della retribuzione giornaliera, comprensiva degli eventuali superminimi, così come previsto dal presente contratto.

10) Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.

Art. 121 (Adozione e/o affidamento)

I genitori adottivi o affidatari, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, hanno diritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge sulla maternità e dalla legge sui congedi parentali, con le particolari norme espressamente sotto riportate:

A) Congedo di maternità (ex Astensione obbligatoria) Potranno usufruire della astensione obbligatoria e del relativo trattamento economico

così previsto dalle leggi n. 1204/1971 e n. 53/2000, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, semprechè il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età.

In caso di adozione internazionale l'astensione obbligatoria dal lavoro spetta anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età (v. circolari INPS nn. 151/1990 e 109 del 6 giugno 2000 - art. 6, L. n. 903/1977 e art. 3, L. n. 476/1998).

B) Congedo parentale (ex Astensione facoltativa) Nei primi otto anni di vita del bambino, hanno diritto ad usufruire della astensione

facoltativa alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data di ingresso in

famiglia. Per le adozioni o affidamenti avvenuti entro i sei e i dodici anni di età del bambino, il

periodo di astensione facoltativa può essere richiesto entro tre anni dall'ingresso in famiglia, il periodo di astensione non può però andare oltre i quindici anni di età del bambino.

Durante il periodo di astensione facoltativa l'indennità economica pari al 30% (trenta per cento) della retribuzione spettante compete, a prescindere dalle condizioni di reddito, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi per:

- i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a sei anni di età del bambino; - i genitori adottivi o affidatari di bambini tra i sei e i dodici anni di età: entro i tre anni

successivi all'ingresso in famiglia. L'indennità per gli ulteriori periodi di astensione facoltativa, sarà erogata alle medesime

condizioni e modalità previste per i genitori naturali. C) Riposi orari Le norme sui riposi orari previsti per il caso di parto plurimo si applicano anche nei casi di

adozione o affidamento di bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse. Art. 122

(Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento) 1) La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione

attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dello studio, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto).

Tale diritto spetta anche alla lavoratrice/lavoratore adottivi o affidatari. 2) Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e

puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Art. 123 (Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di

astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:

Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) Genitore Durata Periodo godimento Retribuzione Previdenza

Madre

5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati dallo Ispettorato del

- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese (*1) - Dopo il parto (la nascita del bimbo): 3 o

Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore

Copertura al 100%

Lavoro 4 mesi (*1), più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro.

di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 33. I periodi di astensione obbligatoria devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari e ferie. Nessuna indennità integrativa è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza per gravidanza e puerperio, fatto salvo quanto previsto ai punti 7) e 9) del precedente art. 141.

Padre (*2) 3 mesi Dopo la nascita del

bimbo

Indennità economica pari all'80% della retribuzione spettante, con le stesse modalità sopra previste per la madre.

Copertura al 100%

(*1) La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (*2) L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.

Congedo parentale (ex astensione facoltativa) Genitore Durata Periodo godimento Retribuzione Previdenza

Madre 6 mesi (*3) continuativi o frazionati

Nei primi 8 anni di vita del bambino

Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di età del bambino.Per i periodi successivi, la stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (*4). Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria. Il periodo di astensione facoltativa è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari ed al trattamento di fine rapporto.

Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato.

Padre 6 mesi (*3)

Nei primi 8 anni di vita del bambino Documentazione da presentareUna dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi della

Indennità economica pari al 30% della retribuzione spettante, per un periodo massimo di 6 mesi quando goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi, la

Copertura al 100% per i mesi goduti fino al terzo anno di vita del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200%

astensione facoltativa entro 10 giorni dalla dichiarazione suddetta, una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

stessa prestazione spetta se risulta soddisfatta la condizione di reddito richiesta (*4). Per l'erogazione dell'importo e l'anticipazione dello stesso, valgono le stesse leggi e le stesse modalità previste per l'astensione obbligatoria.

dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato.

(*3) La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi d'astensione, il limite massimo complessivo salirà a 11 mesi (un mese in più al padre). Il periodo di astensione facoltativa è frazionabile per consentire alla lavoratrice/lavoratore di scegliere i periodi più idonei a sua discrezione. (*4) Il reddito individuale dell'interessato deve essere inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

Allattamento (riposi orari)

Genitore Durata Periodo godimento Retribuzione Previdenza

Madre

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro.

Nel primo anno di vita del bambino.

Per detti riposi è dovuta dall'INPS una indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato.

Padre (*5)

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore padre ad uscire dalla sede di lavoro.

Nel primo anno di vita del bambino.

Per detti riposi, valgono le stesse norme di legge e le stesse modalità sopra previste per la lavoratrice madre.

Copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato.

(*5) Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

Malattia del bimbo Genitore Durata e Periodo Godimento Retribuzione Previdenza

Madre (*6)

Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. La malattia del bimbo con ricovero ospedaliero interrompe le ferie del genitore.

Nessuna. Tali periodi danno diritto a quanto previsto all'art. 7, comma 1, della L. 8 marzo 2000, n. 53

Copertura al 100% per i periodi goduti fino al terzo anno di età del bambino. Per i periodi successivi copertura commisurata al 200% dell'assegno sociale, con possibilità d'integrazione da parte dell'interessato.

Padre (*6)

Senza limiti fino ai 3 anni del bambino, dietro presentazione di certificato

Nessuna. Tali periodi danno diritto a

Copertura al 100% fino ai 3 anni del bimbo. Per i periodi successivi copertura

medico. 5 giorni l'anno dai 3 agli 8 anni del bambino, dietro presentazione di certificato medico. La malattia del bimbo con ricovero interrompe le ferie del genitore.

quanto previsto all'art. 7, comma 1 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

commisurata al 200% dell'assegno sociale, salvo integrazione dell'interessato.

(*6) Il diritto all'astensione per la malattia dei bimbi spetta alternativamente al padre o alla madre. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modifiche da introdurre all'art. 123 Art. 123 (Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino) Nella tabella Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) Nella parte retribuzioni il riferimento è all'art. 120 anziché 141 del c.c.n.l.

Titolo XXVI SOSPENSIONE DEL LAVORO

Art. 124 (Sospensione)

In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla ordinaria retribuzione per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.

Titolo XXVII ANZIANITÀ DI SERVIZIO

Art. 125 (Decorrenza anzianità di servizio)

L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è stato assunto presso la struttura lavorativa, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

Art. 126 (Computo anzianità frazione annua)

Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiore o uguali a 15 giorni.

Per mese si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.) Titolo XXVIII

ANZIANITÀ CONVENZIONALE Art. 127

(Anzianità convenzionale) Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni appresso indicate verrà riconosciuta, agli

effetti del preavviso, o della relativa indennità sostitutiva, nonchè del t.f.r. in caso di licenziamento una maggiore anzianità convenzionale commisurata come segue:

a) mutilati ed invalidi di guerra: un anno; b) decorati al valore e insigniti di ordini militari, promossi per meriti di guerra e feriti di

guerra: 6 mesi per ogni titolo di benemerenza; c) ex combattenti e ad essi equiparati a norma di legge che abbiano prestato servizio

presso reparti mobilitati in zona di operazione: 6 mesi per ogni anno di campagna e 3 mesi per le frazioni di anno superiori ad almeno 6 mesi.

Le predette anzianità sono cumulabili fino al limite di 36 mesi. L'anzianità convenzionale non può essere fatta valere che una sola volta nella carriera

del lavoratore, anche nel caso di prestazioni presso più datori di lavoro. Il datore di lavoro ha pertanto il diritto di assumere informazioni ed esperire indagini al riguardo.

Il lavoratore di nuova assunzione dovrà, a pena di decadenza, comunicare al datore di lavoro i propri titoli validi ad ottenere il diritto alle predette anzianità all'atto dell'assunzione stessa, impegnandosi a fornire la relativa documentazione entro 6 mesi dal termine del periodo di prova.

I lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno - a pena di decadenza - comunicare al datore di lavoro il possesso dei titoli suddetti entro 6 mesi dalla predetta data e fornire la relativa documentazione entro i 6 mesi successivi.

Il datore di lavoro ricevuta la comunicazione e la documentazione dei titoli, dovrà computare a favore del lavoratore il periodo di anzianità convenzionale a cui egli ha diritto.

Titolo XXIX PASSAGGI DI QUALIFICA

Art. 128 (Mansioni del lavoratore)

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore a diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 129 (Mansioni promiscue)

In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggior valore professionale, sempre che

venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.

In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.

Art. 130 (Passaggi di livello)

Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale nel nuovo livello: qualora il lavoratore percepisca all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza residua come assegno "ad personam" avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.

Titolo XXX SCATTI DI ANZIANITÀ

Art. 131 (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennali.

La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1º gennaio 1978. A decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per

ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure: Livelli Importi Quadri 29,70 I° 25,78 II 22,57 III Super 20,31 III 17,22 IV Super 15,68 IV 13,90 V 11,88

Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere

assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente alla (data di entrata in vigore del presente c.c.n.l.), saranno ricalcolati in base ai valori indicati nella tabella suesposta.

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

Norma transitoria 1. Per i lavoratori che alla data del 1° ottobre 1999 (data di entrata in vigore del presente

contratto) abbiano già completato la serie di cinque scatti prevista dal c.c.n.l. precedente (CONSILP-Confprofessionisti e CIPA del 1° ottobre 1995 e Confedertecnica del 1° maggio 1996), si dovrà procedere al ricalcolo, a partire dal 1° gennaio 1978, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti di anzianità maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 8 scatti. Il numero degli scatti risultante sarà moltiplicato per il nuovo valore dello scatto. Resta intesa l'esclusione della corresponsione degli arretrati per il periodo antecedente al 1° ottobre 1999.

2. Lo scatto di anzianità maturato nel periodo 1° luglio 2004 e (data di entrata in vigore del presente c.c.n.l.), non subirà alcun ricalcolo, fino alla maturazione del successivo scatto. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modificare l'art. 131 come segue: Art. 131 Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennali. La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978. A decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

Livelli Importi Quadri 29,70 I° 25,78 II° 22,57 III° Super 20,31 III° 17,22 IV° Super 15,68 IV° 13,90 V° 11,88

Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità. In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l., saranno ricalcolati in base ai valori indicati nella tabella suesposta. Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

Titolo XXXI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 132 (Normale retribuzione)

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lett. a), b), c) e d), nonchè da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum", e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo di legge.

a) Paga base tabellare conglobata di cui agli artt. 135, 137 e 138 del presente contratto. b) Eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 131 del presente contratto. c) Eventuali assegni "ad personam". d) Eventuali superminimi. La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 mensilità

Art. 133 (Retribuzione mensile)

Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge, cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.

Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e/o supplementare e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonchè tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare la firma e il timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Art. 134

(Frazionamento della retribuzione) La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si

ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei), fatto salvo quanto previsto al precedente art. 115.

La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 170 (centosettanta).

Quando si debba determinare la retribuzione spettante per frazione di mese (inizio o cessazione del lavoro nel corso del mese o assenza non retribuita), si procede alla corresponsione delle quote giornaliere (ventiseiesimi) corrispondente alle presenze effettive.

Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

Art. 135 (Conglobamento indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione)

Con riferimento a quanto definito in materia dai c.c.n.l. (CONSILP-Confprofessioni e CIPA) del 10 dicembre 1992 e 19 dicembre 1996, e dal c.c.n.l. (Confedertecnica) del 14 maggio 1996; le parti riconfermano, anche per effetto del presente contratto, che la retribuzione minima tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo di indennità di contingenza fino alla data del 1° maggio 1992, comprensiva dell'elemento distinto della retribuzione derivante all'accordo interconfederale del 31 luglio 1992.

Al riguardo e per opportunità, vengono di seguito riportati, per ogni livello della classificazione, i valori economici relativi all'operazione di conglobamento:

Livelli

Indennità di contingenza al 1° maggio 1992

Elemento distinto della retribuzione

Totale del valore economico conglobato

Quadri 452,48 10,33 462,81 1° 452,48 10,33 462,81 2° 445,63 10,33 455,96 3° Super 441,80 10,33 452,13

3° 441,80 10,33 452,13 4° Super 439,73 10,33 450,06

4° 439,73 10,33 450,06 5° 437,17 10,33 447,50

Conseguentemente agli otto livelli previsti dalla classificazione del personale di cui all'art.

83 del presente contratto corrisponde una paga base tabellare conglobata nelle misure mensili indicate nel successivo art. 137.

Art. 136 (Aumenti retributivi mensili)

(Vedi accordo di rinnovo in nota) A) Le parti, per la vigenza del presente contratto, riconoscono un aumento salariale non

assorbibile come risulta dai seguenti importi: Quadri (ex 1s) 80,49 1° 72,87 2° 66,20 3°s 61,90

3° 56,14 4°s 54,30 4° 52,08 5° 48,34

B) Tale aumento sarà strutturato con aumenti lordi mensili e con la decorrenza dal 01

gennaio 2006, in riferimento agli arretrati essi verranno corrisposti in due rate con le seguenti modalità e con la paga delle mensilità indicate:

livelli Importo arretrati I rata aprile 2006

II rata settembre 2006

Quadri (ex 1s) 241,48 120,74 120,74 1° 218,62 109,31 109,31 2° 198,60 99,30 99,30 3°s 185,70 92,85 92,85 3° 168,42 84,21 84,21 4°s 162,90 81,45 81,45 4° 156,24 78,12 78,12 5° 145,02 72,51 72,51

I rata aprile 2006 II rata settembre 2006

Appr. 2° liv I sem 80% 158,88 79,00 79,00 Appr. 2° liv. II sem 90% 178,74 89,37 89,37 Appr. 2°liv. III sem 96,65% 191,94 95,97 95,97 Appr. 3° Liv.s I sem 80% 148,56 74,28 74,28 Appr. 3° Liv.s II sem 90% 167,13 83,56 83,56 Appr. 3° Liv.s III sem 96,65% 178,48 89,24 89,24 Appr. 3° Liv. I sem 80% 134,73 67,36 67,36 Appr. 3° Liv. II sem 90% 151,57 75,78 75,78 Appr. 3° Liv. III sem 96,65% 162,77 81,38 81,38 Appr. 4° Liv.s I anno 80% 130,32 65,16 65,16 Appr. 4° Liv.s II anno 85% 138,46 69,23 69,23 Appr. 4° Liv.s III anno 96,65% 157,44 78,72 78,72 Appr. 4° Liv. I anno 80% 125,00 62,50 62,50 Appr. 4° Liv. II anno 85% 132,80 66,40 66,40 Appr. 4° Liv. III anno 96,65% 151,00 75,50 75,50

Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di

carenza contrattuale, la I.v.c. (Indennità vacanza contrattuale) essa sarà utile fino a concorrenza degli importi suindicati. ---------- N.d.R.: L'accordo 31 maggio 2006 prevede quanto segue:

a) Trattamento economico (aumenti retributivi di cui all'art.136 ) Le parti, per la vigenza del presente contratto, riconoscono un aumento salariale non assorbibile come risulta dai seguenti importi:

Livelli Importi Quadri (ex 1s) 80,49 1 72,87 2 66,20 3s 61,90 3 56,14 4s 54,30 4 52,08 5 48,34

Tale aumento sarà strutturato con aumenti lordi mensili e con la decorrenza dal 1° gennaio 2006, in riferimento agli arretrati essi verranno corrisposti in due rate con le seguenti modalità e con la paga delle mensilità indicate:

Livelli

Importo arretrati 1.1.2006-31.5.2006

I rata Giugno 2006 II rata Settembre 2006

Quadri (ex 1s) 402,45 221,22 221,22 1 364,35 182,17 182,17 2 331,00 165,50 165,50 3s 309,50 154,75 154,75 3 280,70 140,35 140,35 4s 271,50 135,75 135,75 4 260,40 130,20 130,20 5 241,70 120,85 120,85

Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale la I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale) essa sarà utile fino a concorrenza degli importi su indicati.

Importo Arretrati I Rata II Rata

1.1.2006 - 31.5.2006

Giugno 2006 Settembre 2006

Appr. 2° liv I sem 80% 264,80 132,40 132,40 Appr. 2° liv. II sem 90% 297,90 148,95 148,95 Appr. 2°liv. III sem 96,65% 319,91 159,96 159,96 Appr. 3° Liv.s I sem 80% 247,60 123,80 123,80 Appr. 3° Liv.s II sem 90% 278,55 139,28 139,28 Appr. 3° Liv.s III sem 96,65% 299,13 149,57 149,57 Appr. 3° Liv. I sem 80% 224,56 112,28 112,28 Appr. 3° Liv. II sem 90% 252,63 126,32 126,32 Appr. 3° Liv. III sem 96,65% 271,30 135,65 135,65 Appr. 4° Liv.s I anno 80% 217,20 108,60 108,60 Appr. 4° Liv.s II anno 85% 230,76 115,38 115,38 Appr. 4° Liv.s III anno 96,65% 262,40 131,20 131,20 Appr. 4° Liv. I anno 80% 208,32 104,16 104,16 Appr. 4° Liv. II anno 85% 221,68 110,84 110,84 Appr. 4° Liv. III anno 96,65% 251,68 125,84 125,84

Minimi tabellari Tabella retributiva unica Studi Professionali

Livelli Aumento dal 1/6/2006

Minimo tabellare in vigore dal 1/6/2006

Quadri 80,49 1.767,69 1 72,87 1.564,34 2 66,20 1.362,58 3s 61,90 1.263,93 3 56,14 1.252,82 4s 54,30 1.215,00 4 52,08 1.169,39 5 48,34 1.090,54

Apprendisti assunti dal 1/6/2006 apprendisti 2° - 3S - 3° max 48 mesi

1° metà del periodo 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

apprendisti 4S - max 36 mesi

2° metà del periodo 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

apprendisti 4 - max 36 mesi

intero periodo 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

Apprendisti assunti prima del 1/6/2006 Retribuzione Appr. 2 I sem 80% 1.090,06 Appr. 2 II sem 90% 1.226,32 Appr. 2 III sem e suc 96,65% 1.316,93 Appr. 3s I sem 80% 1.011,14 Appr. 3s II sem 90% 1.137,54 Appr. 3s III sem e suc 96,65% 1.221,59 Appr. 3 I sem 80% 1.002,26 Appr. 3 II sem 90% 1.127,54 Appr. 3 III sem e suc 96,65% 1.210,85 Appr. 4s I anno 80% 972,00 Appr. 4s II anno 85% 1.032,75 Appr. 4s III anno 96,65% 1.174,29 Appr. 4 I anno 80% 935,51 Appr. 4 II anno 85% 993,98 Appr. 4 III anno 96,65% 1.130,21

Art. 137

(Minimi tabellari) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Per effetto dei precedenti artt. 135 e 136 le retribuzioni risulteranno essere, alle rispettive scadenze, quelle della tabella sotto indicata

Tabella retributiva unica Studi Professionali - Confedertecnica

Livelli %

Minimo tabellare in vigore dal 1/07/2004

Aumento dal 1/04/2006

Minimo tabellare in vigore dal 1/04/2006

Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)

Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dal 1/07/2004

Quadri (ex 1S Confedertecnica) 1.687,20 80,49 1.767,69 - -

1° 1.491,47 72,87 1.564,34 42,35 1.606,69 2° 1.296,38 66,20 1.362,58 102,53 1.465,11 3°s 1.202,03 61,90 1.263,93 110,40 1.374,33 3° 1.196,68 56,14 1.252,82 - - 4°s 1.160,70 54,30 1.215,00 - - 4° 1.117,31 52,08 1.169,39 - - 5° 1.042,20 48,34 1.090,54 - -

(*) Per la Confedertecnica l'elemento nazionale rimane congelato: al riguardo si riporta in corsivo quanto in proposito è previsto nell'accordo del 28 luglio 2004

Viene istituita la voce "Elemento nazionale di allineamento contrattuale" quale voce non assorbibile, che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.

Tale voce sarà valida per i soli lavoratori inquadrati nei livelli 1°, 2° e 3° super, ai quali veniva applicato il c.c.n.l. stipulato da Confedertecnica, così come previsto nelle tabelle retributive sopraindicate.

L'elemento nazionale di allineamento contrattuale sopra indicato, viene determinato dall'eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti c.c.n.l. sottoscritti da Confedertecnica e CONSILP-Confprofessioni-CIPA.

Le parti stabiliscono, inoltre, che per i nuovi assunti, a partire dal 1° luglio 2004 si applicheranno i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva unica, con l'esclusione della voce "Elemento nazionale di allineamento contrattuale".

Apprendisti assunti dal 1° aprile 2006 Apprendisti 2° - 3°S - 3° max 48 mesi:

1° metà del periodo 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato;

Apprendisti 4°S - max 36 mesi:

2° metà del periodo 1° livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

Apprendisti 4 - max 36 mesi:

intero periodo 1° livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

Apprendisti assunti prima del 1° aprile 2006

Appr. 2 I sem 80% 1.090,06 82,02 1.172,08 Appr. 2 II sem 90% 1.226,32 92,28 1.318,60 Appr. 2 III sem e suc 96,65% 1.316,93 99,10 1.416,03 Appr. 3s I sem 80% 1.011,14 88,32 1.099,46 Appr. 3s II sem 90% 1.137,54 99,36 1.236,90 Appr. 3s III sem e suc 96,65% 1.221,59 106,70 1.328,29 Appr. 3 I sem 80% 1.002,26 Appr. 3 II sem 90% 1.127,54 Appr. 3 III sem e suc 96,65% 1.210,85

Appr. 4s I anno 80% 972,00 Appr. 4s II anno 85% 1.032,75 Appr. 4s III anno 96,65% 1.174,29 Appr. 4 I anno 80% 935,51 Appr. 4 II anno 85% 993,98 Appr. 4 III anno 96,65% 1.130,21

In caso di aumento di tabelle, gli aumenti di merito concessi dai datori di lavoro, nonchè

gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle

attitudini e al rendimento del lavoratore. Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità erogati dai datori

di lavoro indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.

Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Per quanto riguarda la parte retributiva art. 137 i nuovi minimi tabellari sono: Tabella retributiva unica studi professionali Con aumento in vigore dal 1° maggio 2008 Tabella retributiva unica studi professionali Confedertecnica

Livelli

Minimo tabellare in vigore dal 1/7/2006

Aumento dal 1/5/2008

Minimo tabellare in vigore dal 1/5/2008

Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)

Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dal 1/5/2008

Quadri (ex 1°S) Confedertecnica) 1.767,69 76,34 1.844,03

1° 1.564,34 67,51 1.631,85 42,35 1.674,20 2° 1.362,58 58,82 1.421,40 102,53 1.523,93 3°s 1.263,93 54,51 1.318,44 110,40 1.428,84 3° 1.252,82 53,78 1.306,60 4°s 1.215,00 52,07 1.267,07 4° 1.169,39 50,02 1.219,41 5° 1.090,54 46,56 1.137,10

Nota a verbale Vista la decorrenza economica dall'1 maggio 2008 le parti stabiliscono che con la busta paga del mese di luglio 2008 verranno erogati gli arretrati delle mensilità precedenti (maggio, giugno e 14ª) con l'assorbimento dell'eventuale I.v.c. corrisposta fino a concorrenza della stessa. Con aumento in vigore dal 1° ottobre 2008 Tabella retributiva unica Studi professionali Confedertecnica

Livelli

Minimo tabellare in vigore dal 1/5/2008

Aumento dal 1/10/2008

Minimo tabellare in vigore dall'1/10/2008

Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)

Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall'1/5/2008

Quadri (ex 1°S) Confedertecnica) 1.844,03 45,80 1.889,83

1° 1.631,85 40,51 1.672,36 42,35 1.714,71 2° 1.421,40 35,29 1.456,69 102,53 1.559,16 3°s 1.318,44 32,70 1,351,14 110,40 1.461,54 3° 1.306,60 32,27 1.338,87 4°s 1.267,07 31,24 1.298,32 4° 1.219,41 30,01 1.249,42 5° 1.137,10 27,93 1.165,03

Art. 138

(Elementi aggiuntivi del Welfare contrattuale) Le parti si danno atto che il contributo di 13 euro dovuto alla CADIPROF, è parte

integrante del trattamento economico, in quanto il versamento stabilito di cui all'art. 7 del verbale di accordo sottoscritto il 24 luglio 2001 - istitutivo della Cassa -, è sostitutivo di un aumento contrattuale altrimenti maturato e negoziato, di modo che dette somme non possono in alcun modo essere erogate direttamente al lavoratore, in quanto le parti ribadiscono che l'importo stabilito viene destinato alla creazione di un sistema di Welfare contrattuale con le prestazioni rese ai lavoratori a cui si applica il presente contratto.

Non è consentito ai datori di lavoro stipulare polizza, a favore dei dipendenti, alternativa a quella prevista dall'art 19 del presente c.c.n.l. e deve ritenersi irrinunciabile il diritto del dipendente all'Assistenza sanitaria supplementare.

Titolo XXXII MENSILITÀ SUPPLEMENTARI

Art. 139 (Tredicesima mensilità)

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall'art. 126.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXV del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione.

Art. 140 (Premio ferie)

In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori un premio ferie di importo pari a una mensilità della retribuzione globale mensile di fatto in atto allo stesso 30 giugno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizioni del precedente articolo.

La data di riferimento per la maturazione del premio ferie nella misura di cui al comma precedente decorre dal 1° luglio 1992.

Non hanno diritto al premio ferie tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello del premio ferie di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo del premio ferie di cui sopra, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare del premio stesso e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nel premio ferie le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Titolo XXXIII RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

A) Recesso Art. 141

(Normativa)

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 codice civile la comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 142 (Licenziamento simulato)

Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa sede di lavoro deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.

Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione viene effettuata entro un mese dal licenziamento.

Art. 143 (Nullità del licenziamento)

Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo indipendentemente dalla motivazione adottata.

Art. 144 (Nullità del licenziamento per matrimonio)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa di matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha la facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lett. a), b), c) del 3° comma dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della struttura lavorativa, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo al 1° comma del presente articolo, si rinvia al successivo art. 169.

B) Preavviso Art. 145

(Termini di preavviso) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

I termini di preavviso sono i seguenti: Livelli Giorni di preavviso fino a 5 anni di anzianità oltre i 5 anni di anzianità Quadri 90 120 I 90 120 II 60 90 III super 30 40 III 30 40 IV super 20 30 IV 20 30 V 15 20

I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Modificare l'art. 145 come segue: Art. 145 (Termini di preavviso)

I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, sono i seguenti:

Livelli Giorni di preavviso Fino a 5 anni di anzianità Oltre i 5 anni di anzianità Quadri 90 120 I 90 120 II 60 90 III Super 30 40 III 30 40 IV Super 20 30 IV 20 30 V 15 20

I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese. Art. 146

(Indennità sostitutiva del preavviso) Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso, la

parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una indennità equivalente all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e premio ferie.

Su richiesta del lavoratore dimissionario il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà,

ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

C) Trattamento di fine rapporto Art. 147

(Trattamento di fine rapporto) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di

fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1°

comma del novellato art. 2120 codice civile è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:

- paga base tabellare conglobata come prevista dal presente contratto; - eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 151 del presente contratto; - assegni "ad personam"; - aumenti di merito e/o superminimi; - tredicesima mensilità e premio ferie; - eventuali indennità erogate con continuità.

Art. 148 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.

L'importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti da lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.

Il sistema di computo degli interessi di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1978.

Art. 149 (Anticipazione del trattamento di fine rapporto)

I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purchè questa sia giustificata dalla necessità di effettuare:

- spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

- spese per l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli;

- spese durante l'astensione facoltativa per maternità; - spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua. Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tale richieste nei limiti del 10% degli addetti

occupati nella struttura lavorativa e comunque con un minimo di una unità. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto.

D) Dimissioni Art. 150

(Dimissioni) In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine

rapporto di cui al precedente art. 166. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera

raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente art. 145.

Art. 151 (Dimissioni per matrimonio)

In conformità della norma contenuta nel 4° comma dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione di matrimonio in quanto segua la celebrazione e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro.

La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto all'intero trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 166 del presente contratto con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 145 e confermate, a pena di nullità alla Direzione provinciale del lavoro, entro il termine di un mese.

Titolo XXXIV NORME DISCIPLINARI

Art. 152 (Obbligo del prestatore di lavoro)

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.

Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Art. 153 (Divieti)

E' vietato al personale ritornare nei locali della sede di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.

Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare.

Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 154 (Rispetto orario di lavoro)

Non sono ammesse tolleranze nell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorato di una multa pari all'ammontare della trattenuta.

La trattenuta dovrà figurare sul prospetto paga. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell'anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.

Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

Art. 155 (Comunicazione mutamento di domicilio)

E' dovere del personale di comunicare immediatamente al datore di lavoro ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.

Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizioni emanata dal datore di lavoro per regolare il servizio interno alla sede di lavoro, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione. Art. 156

(Provvedimenti disciplinari) Fermo restando quanto previsto dall'art. 101 del presente contratto sulle assenze

ingiustificate e dall'art. 154 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva; 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione; 4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10; 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di

legge (licenziamento in tronco). Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (Licenziamento in

tronco) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del codice civile, e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio, nonchè nel caso previsto dall'art. 101, e in quelli di cui all'art. 2119 del codice civile.

Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.

In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dalla paga e da ogni altro emolumento o compenso.

Salva l'ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà sull'eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell'anzianità del lavoratore.

Nell'ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.

In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dalla sede di lavoro al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.

Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.

Titolo XXXV DIVISE E ATTREZZI

Art. 157 (Divise e attrezzi)

Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.

E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti a usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è tenuto alla sostituzione o al rimborso.

Gli strumenti di lavoro devono essere conservati con cura dai dipendenti. Titolo XXVI

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE Art. 158

(Condizioni di miglior favore) Sono fatte salve, in ogni caso e per tutti gli istituti contrattuali, le condizioni di miglior

favore di fatto acquisite dal singolo lavoratore, qualunque sia il titolo da cui le stesse derivano. Titolo XXXVII

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Art. 159 (Decorrenza e durata del contratto) (Vedi accordo di rinnovo in nota)

Le parti nel riconfermare la propria adesione allo spirito del Protocollo interconfederale 23 luglio 1993 con particolare riferimento a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono che la parte normativa del presente c.c.n.l. decorre dal 1° luglio 2004 e sarà valida sino al 30 settembre 2007.

La parte economica dal 1° gennaio 2006 sino alla data del 30 settembre 2007. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui

sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. ---------- N.d.R.: L'accordo 29 luglio 2008 prevede quanto segue: Si è stipulata La presente Ipotesi di verbale di accordo per il rinnovo del Testo unico contrattuale che assume veste di c.c.n.l. da valere per i dipendenti degli studi e delle attività professionali così come riportati nella sua sfera di applicazione, avrà decorrenza e durata dal 1° maggio 2008 al 30 settembre 2010

Titolo XXXVIII ARCHIVIO CONTRATTI

Art. 160 (Archivio contratti)

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell'art. 17, legge n. 963/1988, le parti contraenti il presente contratto si impegnano a inviare al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) - Archivio contratti - via Lubin - Roma.

Allegati 1) Modello di libretto formativo del cittadino (di cui alla lett. E) dell'art. 5) 2) Delega sindacale "Fac-simile" (di cui all'art. 15)

Allegato 1 - DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 2005 - Approvazione del Modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lett. i). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 il 3 novembre 2005)

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato del lavoro; Visto l'art. 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, attuativo

delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge n. 30/2003, che definisce il "Libretto formativo del cittadino";

Visto l'Allegato B dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001, n.

174/2001, sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale; Visto il documento tecnico allegato all'"Accordo tra il Ministro dell'istruzione della

università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard formativi, in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003" del 15 gennaio 2004;

Visto l'accordo intervenuto in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 ottobre 2004;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE inerente la definizione di un " Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass";

Vista l'intesa sullo schema di libretto formativo del cittadino intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 14 luglio 2005;

Sentite le parti sociali; Decreta:

Art. 1 1. Ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lett. i), è

approvato il modello di libretto formativo del cittadino di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Allegato A

Fac-Simile Libretto formativo del cittadino

Rilasciato da ...................... ............................. (soggetto abilitato/autorizzato) Nella regione/provincia ....................................... ............................................ Data del primo rilascio ........................................ ........................................... Data di ultimo aggiornamento ............................. ...........................................

Sezione I 1. Informazioni personali Nome e cognome ..................................... ........................................ Codice fiscale ..................................... ........................................ Sesso ................. Data di nascita ............................. Comune (o Stato estero di nascita) ..................................... ........................................ Provincia ........................................ Nazionalità ..................................... Comune di residenza CAP provincia ..................................... ........................................ Indirizzo di residenza ..................................... ........................................ Comune di domicilio CAP provincia ..................................... ........................................ Indirizzo di domicilio ..................................... ........................................ Numero di telefono cellulare ..................................... Numero di telefono ..................................... Numero di fax ..................................... Indirizzo di posta elettronica ..................................... 2. Esperienza lavorativa/professionale (*) Tipologia contrattuale .................................. ................................... Data di inizio del rapporto di lavoro .........../............./............... Data di cessazione del rapporto di lavoro .........../............./............... Mansione svolta (qualifica SIL) .............................................. Settore economico (Codice ISTAT) .............................................. Principali attività svolte .............................................. ..................................................... .............................................. ..................................................... .................................... Nome del datore di lavoro ........................................... .................................................. Indirizzo del datore di lavoro ........................................... .........................................

---------- (*) da ripetersi per ogni esperienza citata

3. Titoli di istruzione e formazione (*) Titolo di studio .................................. ................................... Se apprendista indicare se: - apprendistato per diritto dovere ( ) - apprendistato per alta formazione ( ) Anno di conseguimento ................................. Nome dell'Istituto scolastico/Ente/Università ..................................... ................................. Sede dell'Istituto scolastico/Ente/Università ...................................... ................................. Votazione conseguita (numero/denominatore) ............./............... Cum laude .................... Ultimo anno frequentato (se abbandonato) .................................. Anno di frequenza (se in corso) ................................................... Numero esami sostenuti (se abbandonato o in corso) ................................ Tirocinio/stage ( ) durata ........................................... Ente/azienda ospitante ...............................................

---------- (*) da ripetersi per ogni esperienza citata

4. Esperienze formative Titolo attività formative ..................................... .......................................... Se ottenuto in apprendistato indicare: - apprendistato per il diritto dovere ( ) - apprendistato professionalizzante ( ) - apprendistato per l'alta formazione - indicare se ottenuto in contratto di inserimento ( ) Soggetto che ha erogato l'attività formativa .................................................... Sede soggetto erogatore (comune o Stato estero) .......................................... Concluso nel .......................................................... Durata (specificare se in ore/giorni/mesi) .........................................

Attestazione/certificazione rilasciata o valida dall'Ente pubblico ........................................ Altre attestazioni .................................. ........................................... .................................. Tirocinio/stage ( ) durata ..................................................... Ente/azienda ospitante .......................................................

---------- (*) da ripetersi per ogni esperienza citata

Sezione 2 Competenze acquisite in percorsi di apprendimento

Tipologia (*) - Descrizione -Contesto di acquisizione (in quale percorso/situazionesono state sviluppatele competenze indicate)

Periodo di acquisizione (anno in cui sono state sviluppate le competenze indicate)

Tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte

...................... ................................ ..................................... .....................................

...................... ................................ ..................................... .....................................

...................... ................................ ..................................... .....................................

(*) In caso di competenze acquisite nell'ambito di percorsi di apprendimento formale, specificare l'articolazione in relazione alle tipologie di competenze individuate dall'accordo in Conferenza unificata del 28 ottobre 2004; competenze di base, competenze tecnico - professionali e trasversali. Per le competenze di base derivanti da percorsi di istruzione e formazione si farà riferimento alle aree individuate dall'accordo in Conferenza unificata del 15 gennaio 2004; area dei linguaggi, area tecnologica, area scientifica, area storico-socio-economica.

Allegato 2 FAC-SIMILE - All'Organizzazione sindacale

Il sottoscritto .................................. .............................. ................................ Qualifica ........................ Livello ........................... Struttura lavorativa

.................................. Via (indirizzo privato) ....................................... ........................ comune

.............................. Tel. ............................. Il sottoscritto delega codesta Amministrazione a trattenere sulla retribuzione lorda la

percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale contributo associativo da versarsi alla FILCAMS-CGIL di .................................... FISASCAT-CISL di .................................. UILTUCS-UIL di ...................................... La presente delega ha validità annuale per cui in caso di risoluzione del rapporto di

lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione provvederà a trattenere in unica soluzione le quote restanti sulla indennità di fine rapporto.

La delega s'intende tacitamente rinnovata qualora nel mese di dicembre di ciascun anno, non venga data formale disdetta all'Amministrazione e all'Organizzazione sindacale.

Data ........................................... Firma .........................................

FAC-SIMILE - All'Amministrazione della sede di lavoro Il sottoscritto ............................................ ....................................... ................................ Qualifica ....................... Livello ..................... Struttura lavorativa ..................................... Il sottoscritto delega codesta Amministrazione a trattenere sulla retribuzione lorda la

percentuale dell'1% per 14 mensilità, quale contributo associativo da versarsi alla FILCAMS-CGIL di .................................... FISASCAT-CISL di .................................. UILTUCS-UIL di ...................................... La presente delega ha validità annuale per cui in caso di risoluzione del rapporto di

lavoro nel corso dell'anno, l'Amministrazione provvederà a trattenere in unica soluzione le quote restanti sulla indennità di fine rapporto.

La delega s'intende tacitamente rinnovata qualora nel mese di dicembre di ciascun anno, non venga data formale disdetta all'Amministrazione e all'Organizzazione sindacale.

Data .......................................... Firma .....................................................

I

Accordo 31 maggio 2006 Adesione degli Studi tributaristi

Premessa Le parti riconoscono che tra le specificità del complesso settore delle attività

professionali, quella riferibile al comparto dei servizi professionali prestati in forma individuale o associata dai Tributaristi e dai Consulenti Tributari, è di valore equivalente alle specifiche Aree Professionali così come previste nella Sfera di Applicazione del CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali di cui al Testo Unico del 3 maggio 2006,

Le Organizzazioni datoriali firmatarie del presente Verbale riconoscono che il Sistema di Relazioni Sindacali definito con il Testo Unico sopra richiamato è coerente con l'esigenza di idonee normative per una corretta disciplina dei rapporti di lavoro ed in particolare riconoscono che tale modello/sistema è funzionale al ruolo attivo che le parti sono chiamate a svolgere nel processo di riforma del Settore che coinvolge diversi livelli Istituzionali sia Nazionali che Europei.

Al riguardo, visto l'attuale processo di riforma e riordino in corso, le parti si impegnano a parteciparvi attivamente nell'interesse generale dell'economia nazionale.

Al fine di contribuire al raggiungimento di tali obbiettivi, le parti convengono sulla necessità di dare pratica attuazione al modello/sistema di Relazioni Sindacali previsto dal CCNL favorendo, nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del comparto sia sotto l'aspetto occupazionale che formativo, nonché a costituire un'opportunità di riferimento e aggregazione contrattuale per tali attività professionali.

Le parti, considerato il valore nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente Verbale di Accordo, dichiarano il comune giudizio sull'opportunità che lo stesso, con domanda di acquisizione dell'ufficio, venga trasmesso al Ministero del Lavoro.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 1. Le parti dando continuità ai precedenti accordi sottoscritti, riconoscono con il presente

verbale di accordo, il Sistema di Relazioni Sindacali quale regolamentazione dei rapporti di lavoro per i dipendenti dei Tributaristi e dei Consulenti Tributari, esercenti attività professionali appartenenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente Verbale, sarà disciplinato dal c.c.n.l. per i dipendenti degli Studi Professionali (Testo Unico) sottoscritto in data 3 maggio 2006 da Confprofessioni - Confedertecnica - Cipa, e da Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL.

2. Il suddetto c.c.n.l. avrà effetto applicativo in tutte le sue parti con le modifiche e le integrazioni come di seguito riportate alle lettere a) b) c)

a) Trattamento economico (aumenti retributivi di cui all'art.136 ) Le parti, per la vigenza del presente contratto, riconoscono un aumento salariale non

assorbibile come risulta dai seguenti importi: Livelli Importi Quadri (ex 1s) 80,49 1 72,87 2 66,20 3s 61,90 3 56,14 4s 54,30 4 52,08 5 48,34

Tale aumento sarà strutturato con aumenti lordi mensili e con la decorrenza dal 1°

gennaio 2006, in riferimento agli arretrati essi verranno corrisposti in due rate con le seguenti modalità e con la paga delle mensilità indicate:

Livelli

Importo arretrati 1.1.2006-31.5.2006

I rata Giugno 2006 II rata Settembre 2006

Quadri (ex 1s) 402,45 221,22 221,22 1 364,35 182,17 182,17

2 331,00 165,50 165,50 3s 309,50 154,75 154,75 3 280,70 140,35 140,35 4s 271,50 135,75 135,75 4 260,40 130,20 130,20 5 241,70 120,85 120,85

Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di

carenza contrattuale la I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale) essa sarà utile fino a concorrenza degli importi su indicati.

Importo Arretrati I Rata II Rata

1.1.2006 - 31.5.2006

Giugno 2006 Settembre 2006

Appr. 2° liv I sem 80% 264,80 132,40 132,40 Appr. 2° liv. II sem 90% 297,90 148,95 148,95 Appr. 2°liv. III sem 96,65% 319,91 159,96 159,96 Appr. 3° Liv.s I sem 80% 247,60 123,80 123,80 Appr. 3° Liv.s II sem 90% 278,55 139,28 139,28 Appr. 3° Liv.s III sem 96,65% 299,13 149,57 149,57 Appr. 3° Liv. I sem 80% 224,56 112,28 112,28 Appr. 3° Liv. II sem 90% 252,63 126,32 126,32 Appr. 3° Liv. III sem 96,65% 271,30 135,65 135,65 Appr. 4° Liv.s I anno 80% 217,20 108,60 108,60 Appr. 4° Liv.s II anno 85% 230,76 115,38 115,38 Appr. 4° Liv.s III anno 96,65% 262,40 131,20 131,20 Appr. 4° Liv. I anno 80% 208,32 104,16 104,16 Appr. 4° Liv. II anno 85% 221,68 110,84 110,84 Appr. 4° Liv. III anno 96,65% 251,68 125,84 125,84

Minimi tabellari

Tabella retributiva unica Studi Professionali

Livelli Aumento dal 1/6/2006

Minimo tabellare in vigore dal 1/6/2006

Quadri 80,49 1.767,69 1 72,87 1.564,34 2 66,20 1.362,58 3s 61,90 1.263,93 3 56,14 1.252,82 4s 54,30 1.215,00 4 52,08 1.169,39 5 48,34 1.090,54

Apprendisti assunti dal 1/6/2006 apprendisti 2° - 3S - 3° max 48 mesi

1° metà del periodo 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

apprendisti 4S - max 36 mesi

2° metà del periodo 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

apprendisti 4 - max 36 mesi

intero periodo 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

Apprendisti assunti prima del 1/6/2006 Retribuzione Appr. 2 I sem 80% 1.090,06 Appr. 2 II sem 90% 1.226,32 Appr. 2 III sem e suc 96,65% 1.316,93 Appr. 3s I sem 80% 1.011,14 Appr. 3s II sem 90% 1.137,54 Appr. 3s III sem e suc 96,65% 1.221,59 Appr. 3 I sem 80% 1.002,26 Appr. 3 II sem 90% 1.127,54 Appr. 3 III sem e suc 96,65% 1.210,85 Appr. 4s I anno 80% 972,00 Appr. 4s II anno 85% 1.032,75 Appr. 4s III anno 96,65% 1.174,29 Appr. 4 I anno 80% 935,51 Appr. 4 II anno 85% 993,98 Appr. 4 III anno 96,65% 1.130,21

b) Formazione Continua (di cui all'Art. 22) Le Organizzazioni datoriali firmatarie del presente verbale di Accordo individuano in

FONDOPROFESSIONI (Fondo Paritetico per la Formazione Continua negli Studi Professionali ed Aziende collegate) il Fondo cui gli associati a ANCOT, INT, ANCIT daranno adesione con il modello DM10 codice di riferimento FPRO.

c) Welfare Contrattuale Assistenza Sanitaria Supplementare (di cui all'Art. 19) Per i Datori di lavoro che già alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Accordo,

avessero ottemperato agli obblighi di iscrizione alla CADIPROF, si precisa che il periodo di vacanza per godere delle prestazioni è ridotto da mesi 6 a mesi 3, così come previsto dall'art.19 del Testo Unico.

Per i datori di lavoro che non avessero ottemperato a tale obbligo, a partire dal 1° giugno 2006 gli aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente verbale si impegnano ad iscrivere i propri dipendenti alla CADIPROF (Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali) con le modalità previste alla lettera b) dell'art. 19 del c.c.n.l. testo unico.

Tale iscrizione sarà accompagnata con il versamento di € 39,00 (Trentanove) quale somma delle quote riferite ai mesi di aprile, maggio e giugno 2006, ciò al fine di consentire ai dipendenti iscritti l'esercizio del diritto alle prestazioni previste dal piano sanitario così come richiamato alla lettera a) dello stesso art. 19.

II Verbale di accordo 6 febbraio 2007

Previdenza integrativa Premesso che: - le parti in data 28 dicembre 2006 hanno costituito con atto notarile il Fondo di

previdenza complementare denominato "PREVIPROF", secondo quanto previsto nel citato Protocollo.

Le parti, fermo restando il loro impegno alla costituzione dell'Ente bilaterale nazionale di settore, hanno preso atto che nelle more di detta costituzione è intervenuto il D.L. n. 279/2006 che ha modificato il D.Lgs. n. 252/2005 che regola la previdenza complementare innovando D.Lgs. n. 124/1993.

Le stesse parti hanno valutato utile non lasciar trascorrere inutilmente il tempo prima della predetta costituzione in quanto il citato D.L. n. 279/2006 fissa termini non derogabili dalle parti sociali con particolare riferimento alla destinazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r.).

Tutto ciò premesso, i suddetti punti 4, 5 e 8 del verbale d'accordo del 20 dicembre 2006 vengono così riformulati:

"4) L'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,25% - di cui lo 0,025% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. ed un uguale versamento, ed uguale quota associativa, a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore ha la possibilità di aumentare la contribuzione, oltre a quella minima, per quote percentuali incrementali dello 0,25 per cento.

Le parti potranno incrementare la quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contrattazione per il rinnovo del c.c.n.l., da avviare a partire dal mese di giugno 2007.

L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo.

Inoltre per i lavoratori con prima occupazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993 è previsto il versamento del 50% del t.f.r. maturando nell'anno, ferma restando la facoltà a conferire una quota fino al 100% del t.f.r. maturando, mentre per i lavoratori con prima occupazione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, è previsto per legge il versamento del 100% del t.f.r. maturando nell'anno.

Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al Fondo (quota "una tantum" non utile ai fini pensionistici) al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a euro 10 di cui 2 a carico del lavoratore, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal regolamento del Fondo.

5) Per i datori di lavoro e per i lavoratori che al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare siano già aderenti sia a Fondoprofessioni che a C.A.DI.PROF., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20 del c.c.n.l. (Previdenza integrativa) la quota "una tantum" a titolo di iscrizione sarà a carico della struttura bilaterale C.A.DI.PROF. Tale struttura provvederà inoltre a sostenere le spese di gestione del Fondo per i primi 3 anni di attività.

8) Il Fondo, è costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente Protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti Organi:

- assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;

- Consiglio di amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica;

- Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente. Al raggiungimento di un numero di aderenti pari a 5.000 si procederà al rinnovo degli

Organi istituzionali statutariamente previsti. Pertanto le parti convengono che per "Protocollo in materia di previdenza complementare

integrativa nel settore studi professionali" sottoscritto in data 20 dicembre 2006, dovrà intendersi quello di seguito riportato, comprensivo delle variazioni contenute nel presente accordo.".

Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore studi professionali

In data 20 dicembre 2006 presso la sede delle strutture bilaterali C.A.DI.PROF. e Fondoprofessioni in Roma viale Pasteur, 65

Tra la Confprofessioni la Confedertecnica la CIPA e la FILCAMS-CGIL la FISASCAT-CISL la UILTUCS-UIL Visto l'art. 20 "Previdenza integrativa" del c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali

"Testo unico" del 3 maggio 2006;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari;

Preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge 8 agosto 1995, dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 nonché da quanto deliberato dalla COVIP in data 31 ottobre 2006, che hanno riformato il sistema pensionistico complementare;

Allo scopo di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti del settore studi professionali, settore nel quale i giovani rappresentano la maggioranza degli occupati;

Hanno convenuto di costituire, entro il 31 dicembre 2006, un Fondo di previdenza complementare (di seguito per brevità denominato "Fondo"), impegnandosi a predisporre, nello stesso termine, l'atto costitutivo ed il regolamento attuativo nonché a completare le formalità amministrative necessarie. Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:

1) Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale sulla base dei contributi dovuti e versati e aumentati dei rendimenti realizzati, secondo le previsioni del regolamento.

2) Lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti di datori di lavoro appartenenti al settore studi professionali e i relativi datori di lavoro. E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini. Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS. dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali.

3) L'associazione dei lavoratori al Fondo avverrà mediante adesione volontaria o in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti con le diverse tipologie d'impiego e classificati in uno dei livelli e/o categorie di cui al c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali.

4) L'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,25% - di cui lo 0,025% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. ed un uguale versamento, ed uguale quota associativa, a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore ha la possibilità di aumentare la contribuzione, oltre a quella minima, per quote percentuali incrementali dello 0,25 per cento.

Le parti potranno incrementare la quota a carico del datore di lavoro nell'ambito della contrattazione per il rinnovo del c.c.n.l., da avviare a partire dal mese di giugno 2007.

L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo.

Inoltre per i lavoratori con prima occupazione precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993 è previsto il versamento del 50% del t.f.r. maturando nell'anno, ferma restando la facoltà a conferire una quota fino al 100% del t.f.r. maturando, mentre per i lavoratori con prima occupazione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, è previsto per legge il versamento del 100% del t.f.r. maturando nell'anno.

Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al Fondo (quota "una tantum" non utile ai fini pensionistici) al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a euro 10 di cui 2 a carico del lavoratore, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal regolamento del Fondo.

5) Per i datori di lavoro e per i lavoratori che al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare siano già aderenti sia a Fondoprofessioni che a C.A.DI.PROF., in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20 del c.c.n.l. (Previdenza integrativa) la quota "una tantum" a titolo di iscrizione sarà a carico della struttura bilaterale C.A.DI.PROF. Tale struttura provvederà inoltre a sostenere le spese di gestione del Fondo per i primi 3 anni di attività.

6) Il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti dalla contrattazione di II livello.

7) Il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente Protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come riferimento esclusivo per i dipendenti del settore studi professionali. Pertanto le parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui si dovessero prospettare difficoltà nello svolgimento di tale progetto.

8) Il Fondo, è costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente Protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti Organi:

- assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;

- Consiglio di amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica;

- Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente. Al raggiungimento di un numero di aderenti pari a 5.000 si procederà al rinnovo degli

Organi istituzionali statutariamente previsti. 9) Durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un

Organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli Organi del Fondo.

10) Le parti individueranno il ruolo che gli Enti bilaterali, nazionale e regionale, potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori.

Norma finale Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del

presente Protocollo, richieste dagli Organi di vigilanza competenti, non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero Protocollo ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.

III Fondo pensione PREVIPROF

Fondo pensione complementare per i dipendenti degli studi professionali

Statuto Parte I - Identificazione e scopo del Fondo Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Art. 2 - Forma giuridica Art. 3 - Scopo Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento Art. 4 - Regime della forma pensionistica Art. 5 - Destinatari Art. 5 bis - Associati Art. 6 - Scelte di investimento Art. 7 - Spese Parte III - Contribuzione e prestazioni Art. 8 - Contribuzione Art. 9 - Determinazione della posizione individuale Art. 10 - Prestazioni pensionistiche Art. 11 - Erogazione della rendita Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale Art. 13 - Anticipazioni Parte IV - Profili organizzativi A) Organizzazione del Fondo Art. 14 - Organi del Fondo Art. 15 - Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione e composizione Art. 16 - Assemblea dei delegati - Attribuzioni Art. 17 - Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni Art. 18 - Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione Art. 19 - Cessazione e decadenza degli amministratori Art. 20 - Consiglio di amministrazione - Attribuzioni Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità Art. 22 - Presidente Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo Art. 24 - Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione Art. 25 - Collegio dei sindaci - Attribuzioni Art. 26 - Collegio dei sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 27 - Incarichi di gestione Art. 28 - Banca depositaria Art. 29 - Conflitti di interesse Art. 30 - Gestione amministrativa Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del

patrimonio

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio Parte V - Rapporti con gli aderenti Art. 33 - Modalità di adesione Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti Art. 35 - Comunicazioni e reclami Parte VI - Norme finali Art. 36 - Modifica dello Statuto Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio Art. 38 - Rinvio

Parte I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 (Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede)

1. E' costituito il "Fondo pensione PREVIPROF - Fondo pensione complementare per i dipendenti degli studi professionali", in forma abbreviata "Fondo pensione PREVIPROF" di seguito denominato "Fondo" in attuazione del contratto collettivo nazionale (Testo unico) del 3 maggio 2006 e delle successive modificazioni ed integrazioni, di cui l'accordo stipulato in data 20 dicembre 2006 e successiva integrazione del 6 febbraio 2007 tra Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL (di seguito denominati "fonte istitutiva").

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma. Art. 2

(Forma giuridica) 1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto

dalla COVIP. Art. 3

(Scopo) 1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento,

di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Parte II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 (Regime della forma pensionistica)

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 (Destinatari)

1. Destinatari del Fondo sono tutti i lavoratori assunti con le diverse tipologie d'impiego e classificati in uno dei livelli e/o categorie di cui al c.c.n.l. "Testo unico", per i dipendenti degli studi professionali.

2. I lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale potranno essere destinatari del Fondo, quando la loro attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi continuativi nell'anno presso il medesimo datore di lavoro.

3. In presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro che prevedano l'adesione al Fondo, possono essere associati lavoratori di settori "affini" i cui cc.cc.nn.l., siano stipulati dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli accordi istitutivi del Fondo. L'adesione al Fondo di tali lavoratori deve essere preventivamente concordata, mediante apposito accordo collettivo stipulato per ciascun settore, tra le citate Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive Organizzazioni datoriali di settore, con particolare riferimento alla contribuzione dovuta, alla sua decorrenza ed ai tempi di adesione. L'adesione al Fondo deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.

4. Al Fondo possono aderire, previa delibera dei relativi Organi direttivi, i lavoratori dipendenti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui al precedente articolo 1 a livello nazionale, i lavoratori dipendenti dalle relative strutture territoriali, anche eventualmente

giuridicamente autonome nonchè i distaccati ex legge n. 300/1970 ai quali si applicano i contratti collettivi stipulati dalle fonti di cui all'art. 1.

5. Con accordo tra tutte le parti istitutive di cui all'art. 1, possono essere associati al Fondo anche i lavoratori appartenenti a settori i cui cc.cc.nn.l. siano stipulati da una parte delle medesime fonti istitutive, previa stipula di apposito accordo. L'adesione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5 bis (Associati)

1. Sono associati al Fondo: - i destinatari di cui al precedente articolo 5 che abbiano sottoscritto apposita domanda di

adesione e/o abbiano aderito con conferimento tacito del t.f.r.; - i datori di lavoro dai quali tali destinatari dipendono; - i lavoratori che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che

applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 5, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che i competenti Organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza, previa apposita domanda, sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo. L'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello Statuto.

2. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 5, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione del Fondo, diventano associati al Fondo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Fondo, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di amministrazione necessaria a provare l'eventuale "status" di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

3. Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, i lavoratori che, in seguito a trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 5, e sempre che nell'impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza.

Art. 6 (Scelte di investimento)

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in 2 (due) comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. Dei due comparti, quello garantito è destinato ad accogliere il conferimento tacito del t.f.r., ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale all'altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o entrambi i comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i due comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

4. La nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonchè della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 (Spese)

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese: - spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico

dell'aderente e/o del datore di lavoro, sostenuto secondo quanto previsto negli accordi tra le fonti istitutive del 20 dicembre 2006 e del 6 febbraio 2007;

- spese relative alla fase di accumulo: 1) direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro, secondo le modalità previste

dalle fonti istitutive, comunque in % della retribuzione utile per il computo del t.f.r.; 2) indirettamente a carico dell'aderente, in % del patrimonio del singolo comparto; - spese relative alla fase di erogazione delle rendite, secondo le modalità eventualmente

previste da apposita convenzione.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella nota informativa. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella nota informativa.

3. L'Organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella nota informativa e nella comunicazione periodica.

Parte III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 (Contribuzione)

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del t.f.r. maturando ovvero mediante il solo conferimento del t.f.r. maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del t.f.r. maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore nè del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del t.f.r. maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del decreto (così detta contribuzione da abbuoni).

8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 (Determinazione della posizione individuale)

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 (Prestazioni pensionistiche)

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6.

Art. 11 (Erogazione della rendita)

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia. Art. 12

(Trasferimento e riscatto della posizione individuale) 1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la

posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

- riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la

maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

- riscattare l'intera posizione maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto; - mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di

contribuzione. 3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione

pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione. 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da

parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 (Anticipazioni)

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sè, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Parte IV PROFILI ORGANIZZATIVI

A) Organizzazione del Fondo Art. 14

(Organi del Fondo) 1. Sono Organi del Fondo: - l'Assemblea dei delegati; - il Consiglio di amministrazione; - il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo; - il Collegio dei sindaci.

Art. 15 (Assemblea dei delegati - Criteri di costituzione e composizione)

1. L'Assemblea è formata da 24 componenti, di seguito denominati "delegati", dei quali 12 in rappresentanza dei lavoratori associati e 12 in rappresentanza dei datori di lavoro associati. I delegati sono eletti con le modalità stabilite nel regolamento elettorale adottato dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva, che costituisce parte integrante della medesima.

2. I delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

3. Qualora uno dei delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualunque causa, si procede alla sua sostituzione secondo il disposto del regolamento elettorale. Il delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 (Assemblea dei delegati - Attribuzioni)

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. 2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera: - sull'approvazione del bilancio; - sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci; - sulla revoca eventuale degli amministratori; - sulla revoca dei sindaci quando ricorra una giusta causa; - sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi di amministrazione e

controllo; - sull'eventuale compenso degli Organi di amministrazione e controllo; - sull'eventuale esclusione degli associati; - sulla eventuale scelta della società incaricata della revisione del bilancio; - su tutto ciò che ad essa è demandato dal presente Statuto od in virtù di disposizioni di

legge. 3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera: - sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione; - sullo scioglimento di PREVIPROF, sulla nomina dei liquidatori e sulle procedure di

liquidazione; - su ogni altra questione ad essa eventualmente demandata per legge o per Statuto.

Art. 17 (Assemblea dei delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento, da inviare almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata inviando avviso mediante fax, telegramma o a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento almeno 5 giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci. L'avviso di convocazione prevede anche una riunione in seconda convocazione, da svolgersi almeno 24 ore dopo l'ora stabilita per la riunione in prima convocazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Fondo o, in mancanza, dal Vicepresidente, assistito da un segretario. L'Assemblea si svolge presso la sede di PREVIPROF, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei delegati.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno i 3/4 dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno 3/4 dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento di PREVIPROF occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati.

6. Ogni delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario, nominato dall'Assemblea anche al di fuori dei delegati ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio. Art. 18

(Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione) 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12

componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati dei lavoratori ed i delegati dei datori di lavoro in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla nomina dei rispettivi consiglieri, sulla base di liste di candidati predisposte da ciascuna componente dei delegati dei lavoratori e dei datori di lavoro e sottoscritte da almeno un terzo dei rispettivi delegati. Le liste saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi eleggibili più tre supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. La lista che otterrà un numero di voti pari o superiore ai 2/3 dei votanti di ciascuna parte otterrà la totalità dei consiglieri. Nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto "quorum" l'elezione sarà ripetuta. Alle terze votazioni si procederà al ballottaggio tra le due liste che avranno riportato il maggior numero di voti.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

4. Almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione, dei quali metà in rappresentanza dei lavoratori associati e metà in rappresentanza dei titolari di studio associati, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) o b), del D.M. lavoro n. 211/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 (Cessazione e decadenza degli amministratori)

1. Qualora nel corso del mandato uno o più amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentreranno i supplenti previsti, in ordine di lista; al loro esaurimento l'Assemblea elegge i nuovi componenti secondo le modalità previste all'art. 18, comma 2.

2. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinchè provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 (Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente; b) fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria del Fondo; c) sottopone all'Assemblea ordinaria, quando lo ritenga opportuno, eventuali proposte

attinenti gli indirizzi generali; d) convoca l'Assemblea ogni qualvolta necessario, nei termini previsti dall'art. 17 dello

Statuto; e) predispone il bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea ordinaria e la propria

relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza; f) ha l'obbligo di adottare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della

sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge o di altre fonti normative o di disposizioni della Commissione di vigilanza ovvero di contrastanti previsioni delle fonti istitutive nell'ambito delle prerogative ad essa attribuite;

g) sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, e, qualora le circostanze lo richiedano, l'eventuale proposta di liquidazione del Fondo;

h) nomina il Direttore generale responsabile del Fondo, determinandone le attribuzioni ed il compenso;

i) avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;

j) decide in ordine a problematiche relative all'adesione al Fondo; k) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli

investimenti nel rispetto della normativa vigente; l) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto

i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;

m) verifica i risultati di gestione mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili; n) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente

Statuto la banca depositaria del patrimonio del Fondo scegliendola tra istituti abilitati dalla legislazione vigente e stipula la relativa convenzione;

o) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto il gestore amministrativo del Fondo e stipula la relativa convenzione;

p) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, la Compagnia di assicurazione cui affidare l'erogazione delle pensioni complementari e stipula la relativa convenzione;

q) esercita i diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo; r) conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche o professionali di cui il Fondo

possa necessitare; s) definisce il contenuto in dettaglio della nota informativa relativa alle caratteristiche del

Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dalla Commissione di vigilanza; t) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di

andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle disposizioni al riguardo emanate dalla Commissione di vigilanza;

u) cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normative vigente;

v) determina il limite massimo della quota associativa annua destinata al finanziamento delle spese di cui all'art. 7, comma 1, lett. b1) nell'ambito di quanto previsto dalla fonte istitutiva di cui al precedente art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

w) ha l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio di PREVIPROF, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 21 (Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità)

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da spedire ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei sindaci almeno 7 giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, con telegramma o fax o posta elettronica con prova di ricevimento da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.

2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e, comunque:

- almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio; - almeno ogni tre mesi per verificare l'operato dei gestori del patrimonio e i risultati

raggiunti. 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente, in

assenza di entrambi dal più anziano di età tra i consiglieri presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le attività di cui all'art. 20, comma 2, lettere a), g), h), i), j), l), o), p), r) ed s) le decisioni dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri. Per le delibere aventi ad oggetto le attività di cui alle lettere b), c), k), l), n), p) del comma 2 del precedente art. 20 è comunque necessaria la presenza di almeno 4 amministratori (di cui 2 in rappresentanza dei lavoratori associati e 2 in rappresentanza dei datori di lavoro associati) in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) o b), del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

5. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

6. Nei confronti degli amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2629-bis del codice civile.

Art. 22 (Presidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di requisiti di professionalità.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. Il Presidente può compiere atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo; convoca, a seguito di conforme delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede le sedute dell'Assemblea; convoca il Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di amministrazione; trasmette e descrive mediante apposita nota alla Commissione di vigilanza ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva.

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 23 (Direttore generale responsabile del Fondo)

1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonchè l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.

6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo: - attuare le decisioni del Consiglio di amministrazione, curando l'efficiente gestione del

Fondo attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro, l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonchè mediante l'attivazione di strumenti di controllo di gestione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative;

- supportare il Consiglio di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo scopo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti dal Consiglio nonchè alla loro compatibilità con il quadro normativo di riferimento e con le risorse disponibili per il funzionamento del Fondo;

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonchè delle disposizioni del presente Statuto;

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

- gestire il registro degli esposti. 7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in

presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 (Collegio dei sindaci - Criteri di costituzione)

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominata in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Per l'elezione si procede sulla base di liste di candidati predisposte da ciascuna componente dei delegati dei lavoratori e dei datori di lavoro e sottoscritte da almeno un terzo dei rispettivi delegati; ciascuna lista contiene i nomi di due revisori effettivi e di un revisore supplente; risultano eletti per ciascuna parte istitutiva i revisori appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

2. Tutti i componenti del Collegio dei sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

4. I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica al massimo per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

5. Il sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

6. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

7. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente. Art. 25

(Collegio dei sindaci - Attribuzioni) 1. Il Collegio dei sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della

legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile. 3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere

sull'equilibrio del Fondo nonchè i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorchè, ai sensi dell'art. 2404 del codice civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 (Collegio dei sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità)

1. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi componenti, in adempimento dei doveri di cui all'art. 2403 del codice civile.

2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento o fax da spedire ai componenti il Collegio almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax o a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del codice civile.

B) Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile Art. 27

(Incarichi di gestione) 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate

in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente. 2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente

e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del decreto. 3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste

dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonchè delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 (Banca depositaria)

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 (Conflitti di interesse)

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 (Gestione amministrativa)

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria; - la tenuta della contabilità; - la raccolta e gestione delle adesioni; - la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti; - la gestione delle prestazioni; - la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo; - la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e

delle comunicazioni periodiche agli aderenti; - gli adempimenti fiscali e civilistici. 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in

parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 (Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio) 1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri

contabili richiesti dalla COVIP. 2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione

e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 (Esercizio sociale e bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone

all'approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei sindaci e da quella della società eventualmente incaricata della revisione del bilancio.

3. Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei sindaci e dell'eventuale società incaricata della revisione del bilancio devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinchè gli aderenti possano prenderne visione.

Parte V RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 (Modalità di adesione)

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al

Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del

proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonchè negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del t.f.r. il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 (Trasparenza nei confronti degli aderenti)

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 (Comunicazioni e reclami)

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella nota informativa.

Parte VI

NORME FINALI Art. 36

(Modifica dello Statuto) 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e

sottoposte all'approvazione della COVIP. 2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si

rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonchè di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 (Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio)

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonchè alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonchè alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

IV Protocollo aggiuntivo 28 gennaio 2008

per la disciplina dei lavoratori dipendenti da laboratori di patologia clinica e da studi e strutture sanitarie ambulatoriali private

Premesso che: - in data 28 luglio 1997 l'ANISAP e le OO.SS. nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-

CISL, UILTUCS-UIL hanno sottoscritto l'accordo di secondo livello di contrattazione collettiva con esplicito riferimento al primo livello di contrattazione identificato nel c.c.n.l. del terziario della distribuzione e dei servizi del 311 1/94;

- in data 27 luglio 2001 l'ANISAP ha effettuato la disdetta unilaterale dell'accordo di secondo livello e contemporaneamente anche del primo livello della contrattazione;

- in data 25 ottobre 2006 l'ANISAP ha trasmesso alle OO.SS. nazionali sopra richiamate copia dell'atto formale di revoca di adesione a Confcommercio;

- è sorta, da parte dell'ANISAP, la necessità di dover dare certezza economica agli addetti al comparto professionale - sia datori di lavoro che lavoratori - i quali stante la lunga assenza di un nuovo riferimento contrattuale, hanno operato in modo difforme circa l'applicazione contrattuale, sia sul versante delle normative che sugli aspetti retributivi;

- nelle more di tale situazione contrattuale, la Confprofessioni, ha stipulato il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali "Testo unico" del 3 maggio 2006, trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha formalizzato la presa d'atto con specifico verbale di accordo in data 6 settembre 2006;

- il c.c.n.l. stipulato da Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA e le OO.SS. nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, prevede un modello di strumenti bilaterali quali: Fondoprofessioni, Cadiprof, Previprof, Enti bilaterali, che operando in sinergia contribuiscono a praticare un sistema di relazioni sindacali che risponde all'esigenza di un nuovo riferimento contrattuale;

- tale c.c.n.l., in molti Istituti in esso contenuti risponde anche alle tematiche del personale impiegato con rapporto di lavoro subordinato nelle strutture sanitarie ambulatoriali private rappresentate da FEDERANISAP;

- dopo una serie di incontri tra FEDERANISAP e la Confprofessioni tendenti a verificare la possibile applicazione del c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali Testo unico del 3 maggio 2006 agli studi e alle strutture associate a FEDERANISAP, mediante il principio di adesione;

- la Giunta esecutiva di Confprofessioni ha approvato la richiesta della FEDERANISAP volta ad applicare tale c.c.n.l. ai propri dipendenti, sia per la parte normativa che per la parte economica, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga dal presente Protocollo e fermo restando le condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto nel comparto professionale;

Tutto ciò premesso e con l'intento di superare la situazione di difformità normativa e retributiva esistente nel comparto professionale si è definito quanto segue:

1) A partire dalla data di stipula le parti firmatarie del presente "Protocollo" (successivamente definite "le parti") considerano applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti da laboratori di patologia clinica e da studi e strutture sanitarie ambulatoriali private la "Premessa" e la "Validità e sfera di applicazione del contratto" così come definiti dal c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali Testo unico del 3 maggio 2006, nonché i titoli e gli articoli in esso contenuti e di seguito riportati.

2) A partire dalla data di stipula del presente "Protocollo" il Titolo IV della Parte prima e i Titoli XV, XXX, XXXI e XXXII della Parte seconda saranno applicati in deroga al c.c.n.l. Studi professionali Testo unico del 3 maggio 2006 con le modifiche e le integrazioni, così come di seguito le parti hanno definito:

Titolo IV ATTIVITÀ SINDACALE E DIRITTI SINDACALI

Art. 1 (Dirigenti sindacali)

Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente "Protocollo";

b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (i), negli studi e nelle strutture che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;

c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994.

L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base alla lettera c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994.

I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue.

Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lettera a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. ---------- (i) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento".

Art. 2 (Permessi retribuiti R.S.A. o C.D.A.)

I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lettera b) dell'art. l), hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta: a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità che

occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza

sindacale aziendale nelle unità che occupano fino a 3000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti per la categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità di maggiore dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla lettera b).

I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle unità lavorative di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e a un'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle unità lavorative di cui alla lettera a).

A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza sindacale aziendale.

Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità aziendale, testi, pubblicazioni. e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 3) (R.S.U.)

FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS individuano nelle Rappresentanze sindacali unitarie lo strumento prioritario per un sistema di rappresentanza dei lavoratori utile a favorire il confronto e potenziare le relazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

Si conviene pertanto tra le parti stipulanti il presente "Protocollo", in ordine al disposto dell'art. 19, Titolo III e dell'art. 35, 2° comma, Titolo VI della legge n. 300/1970 quanto segue:

"Le OO.SS. firmatarie del presente "Protocollo", ai rispettivi livelli di competenza hanno la facoltà di costituire Rappresentanze sindacali aziendali.

Tali rappresentanze sindacali avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi." Art. 3.1

(Procedure per la indizione delle elezioni delle R.S.U.) Così come stabilito dall'art. 2 prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994,

le OO.SS. stipulanti il presente "Protocollo", potranno indire le elezioni delle R.S.U.; le procedure dovranno essere comunicate ai lavoratori e alla direzione dell'unità lavorativa e dovranno contenere la dichiarazione formale di intenti delle suddette Organizzazioni sindacali per la elezione delle R.S.U. e la data in cui verrà insediata la commissione elettorale (comunque non oltre i 10 giorni lavorativi).

Il Comitato elettorale in stretto raccordo con le OO.SS. territoriali avrà il compito di fissare la data delle elezioni oltre a quanto previsto dall'art. 5 del suddetto accordo interconfederale.

Qualora nell'arco dei ventiquattro mesi non sia stato possibile realizzare l'elezione della R.S.U., ferme restando le norme previste dalla legge n. 300/1970 ciascuna organizzazione stipulante il presente "Protocollo" procederà all'elezione della Rappresentanza sindacale aziendale da parte dei propri iscritti:

- nelle unità lavorative con più di 15 e fino a 60 dipendenti, in presenza di almeno tre iscritti;

- nelle unità lavorative con più di 60 e fino a 200 dipenderti, in presenza di almeno cinque iscritti;

- nelle unità lavorative con più di 200 dipendenti, in presenza di almeno sette iscritti; che rimarranno in carica per tre anni. Le R.S.A. saranno rinnovate ogni tre anni qualora

non si fossero verificate le condizioni per eleggere le R.S.U. La costituzione delle R.S.A. così elette sarà comunicata per il tramite dell'organizzazione

sindacale di appartenenza mediante lettera raccomandata contenente il numero degli iscritti e dei votanti all'atto dell'elezione.

Tali limiti quantitativi trovano applicazione anche con riferimento all'art. 35, 2° comma, legge n. 300/1970.

Le parti convengono che ai soli fini dei limiti numerici previsti dagli artt. 19, 20 e 35, 2° comma della legge n. 300/1970, e quindi esclusivamente ai fini della costituzione delle R.S.A. e dell'esercizio del diritto di assemblea, i lavoratori con contratto a part-time vengono computati per unità intera.

A tale riguardo mantengono efficacia le norme di miglior favore contenute nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.

Norma transitoria Per le R.S.A. attualmente in carica la decorrenza del biennio inizia a partire dalla data di

sottoscrizione del presente "Protocollo". Art. 4

(Compiti e funzioni delle R.S.U.) FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le

competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.

Le R.S.U. delle unità lavorative, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell'articolazione organizzativa dei Sindacati categoriali e

delle confederazioni svolgono, unitamente alle Federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale, secondo le modalità definite nel presente "Protocollo" nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO.SS. di categoria.

Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l'attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con i livelli esterni della organizzazione sindacale.

Art. 5 (Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità d'esercizio delle R.S.U.)

Ai sensi dell'art. 8 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.D.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge n. 300/1970. A tal fine i lavoratori con contratto a part-time saranno computati come unità intere.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni sindacali dagli accordi aziendali in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.

Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di singola unità lavorativa e quindi non cumulabile tra diverse unità lavorative della stessa azienda.

FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS convengono di valutare periodicamente l'andamento e l'uso del monte ore.

Nelle unità lavorative con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS tramite le R.S.U.

Art. 6 (Numero dei componenti e permessi retribuiti R.S.U.)

Fermo restando quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità di costi per le aziende), le parti convengono che la fase di prima applicazione e la fase sperimentale di cui all'art. 7 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (ii) avranno durata fino al rinnovo del presente "Protocollo". ---------- (ii) Accordo interconfederale per la costituzione delle R.S.U. 27 luglio 1994 Art. 7 - Numero dei componenti R.S.U. Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto b) (vincolo della parità dei costi per le aziende), il numero dei componenti delle R.S.U. sarà così determinato: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b). In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo: a) 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti; b) 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 5 1 a 90 dipendenti; c ) 6 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 91 a 120 dipendenti; d) 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti; e) 9 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti; f) 11 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti; g) 13 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 601 a 900 dipendenti; h) 15 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 901 a 1200 dipendenti. Nelle unità produttive che occupano più di 1.200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1.000 dipendenti. Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l'opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al 2° comma. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore del presente accordo. In ciascuna unità produttiva non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi, per l'espletamento del mandato.

Art. 7 (Permessi non retribuiti R.S.A. o R.S.U.)

I dirigenti sindacali di cui al precedente art. 1, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono dame comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

Art. 8 (Clausola di salvaguardia)

Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto "Protocollo" o che, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.D.A., ai sensi della norma sopra e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.D.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U.

In tal modo le parti firmatarie del presente "Protocollo" intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A.

Chiarimento a verbale Con il presente "Protocollo" viene abrogato l'art. 12, Parte prima, dell'accordo

interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente. Art. 9

(Assemblea) Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in

forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

Dette riunioni avranno luogo su convocazione singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali e/o delle OO.SS. competenti per territorio firmatarie del presente "Protocollo".

Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 5.

La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione della struttura lavorativa entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.

Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di 12 (dodici) ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione di cui all'art. 132 del c.c.n.l. Studi professionali Testo unico del 3 maggio 2006.

Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità lavorativa o gruppi di essi.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente "Protocollo".

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio all'utenza; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle OO.SS. territoriali aderenti o facenti capo alle OO.SS. nazionali stipulanti il presente "Protocollo".

Art. 10 (Referendum)

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità lavorativa e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche di secondo livello.

Per quanto non previsto espressamente dal presente "Protocollo" in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 11 (Trattenuta contributi sindacali)

Fermo restando le norme che saranno definite in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 (Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure) del c.c.n.l. Studi

professionali Testo unico del 3 maggio 2006, il datore di lavoro provvederà altresì alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.

Il datore di lavoro trasmetterà l'imposto della trattenuta al sindacato di spettanza. L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale

variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalato dall'Organizzazione sindacale allo stesso datore di lavoro, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

Art. 12 (Delegato aziendale)

Nelle unità lavorative che occupano da 5 sino a 15 dipendenti, le OO.SS. stipulanti il presente "Protocollo" possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, anche con funzioni di Rappresentante per la sicurezza (R.S.L.) di cui al D.Lgs. n. 626/1994, nonché con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.

Dichiarazione a verbale Le parti, nel richiamare integralmente l'art. 12 del c.c.n.l. Studi professionali "Testo unico"

del 3 maggio 2006, attiveranno lo strumento di finanziamento finalizzato alla gestione delle procedure previste dallo stesso articolo, nonché per la deflazione del contenzioso e della vertenzialità che potrebbero derivare dall'applicazione del presente protocollo. A tale fine le parti si incontreranno entro tre mesi dalla firma del presente protocollo per definire le modalità applicative di tale strumento.

Titolo XV CLASSIFICAZIONE

Premessa In coerenza con l'impegno previsto al Titolo I, art. 2, punto 4 e a quanto dichiarato nella

"Premessa" del Titolo XV, così come riportati nel c.c.n.l. Studi professionali Testo unico del 3 maggio 2006, le parti hanno convenuto di definire i profili professionali del comparto "Laboratori di patologia clinica e di studi e strutture sanitarie ambulatoriali private", ivi compresi quelli rientranti nella categoria quadri, quali profili equivalenti a quelli contenuti nell'area professionale "Medico - Sanitaria - Odontoiatrica", da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello della classificazione generale di cui al c.c.n.l. sopra richiamato. Pertanto, fermo restando la validità di ciascuna declaratoria, a decorrere dalla data di stipula del presente ''Protocollo" i profili del personale del suddetto comparto saranno inseriti nella categoria quadri e nei diversi livelli, così come in appresso individuati e definiti, con le seguenti esemplificazioni che non hanno carattere esaustivo:

Art. 1 (Classificazione del personale)

Categoria quadri Quadri fascia A Direttore sanitario nelle strutture polispecialistiche. Quadri fascia B Direttore tecnico di branca sanitaria, Direttore amministrativo (Affari generali -

Organizzazione interna - Organizzazione sviluppo e marketing). Quadri fascia C Laureati in possesso di specializzazione: pneumologo, angiologo, neurologo, urologo,

cardiologo, oculista, ortopedico, gastroenterologo, dietologo; otoiatra, allergologo, radiologo, biologo specialista, ematologo, ginecologo, dermatologo, endocrinologo, geriatra, infettologo, medico dello sport, medico del lavoro, medico fisico e riabilitatore, medico internista, medico legale e delle assicurazioni, medico nucleare, microbiologo e virologo, nefrologo, oncologo, patologo clinico, pediatra, psichiatra, reumatologo, radioterapista, endoscopista, anatomo patologo, odontoiatra, genetica medica, chiropratico.

Quadri fascia D Laureati privi di specializzazione che hanno completato il percorso formativo con

l'ordinamento universitario ante riforma, laureati in psicologia. Livelli

Primo Livello

Analista C.E.D. (Centro di elaborazione dati) Secondo Livello Operatori tecnici sanitari, con diploma universitario e/o con profilo professionale di cui alla

specifica decretazione ministeriale e/o con riconoscimento regionale derivante delle disposizioni emanate in forza dell'accordo Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 sulla applicazione dell'art. 4, comma 2 della legge n. 42/1999, e rientranti nelle seguenti classi di lauree: classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria quali:

- ostetrica infermiere, infermiere generale, infermiere generale pediatrico, infermiere pediatrico, ostetrico/a.

Classi delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione quali: - educatore professionale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista assistente di

oftalmologia, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapista occupazionale. classi delle lauree in professioni sanitarie tecniche quali:

- igienista dentale, dietista, tecniche diagnostiche per laboratorio biomedico, tecnico audioprotesista, tecnico audiometrista, tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e sociale, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico di neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico sanitario di radiologia medica per immagini e radioterapista, tecnico sanitario dietista.

Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione quali: - assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Vengono inoltre collocati a tale livello le funzioni di: programmatore meccanografico,

segretario di direzione con mansioni di concetto. Terzo Livello Super Addetto al marketing ed ai rapporti con fornitori e enti, addetto all'amministrazione del

personale in forma autonoma e completa, Segretario unico che svolga, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine.

Assistente di studio odontoiatrico (A.S.O.) anche con funzioni di coordinamento che svolge le mansioni di cui al profilo professionale come riportato al terzo livello ed in possesso di crediti formativi utili per usufruire delle misure compensative necessarie all'ottenimento dei requisiti per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria e dei titoli del pregresso ordinamento così come previsti dall'accordo Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004, sulla applicazione dell'art. 4, comma 2 della legge n. 42/1999.

Mansioni riconducibili o similari all'area della riabilitazione, di laboratorio e sanitarie in genere, svolte in forza di titoli di studio precedenti alla normativa prevista dalla legge n. 42/1999.

Massofisioterapista con i requisiti professionali precedenti alla riforma dei percorsi universitari prevista dalla legge n. 42/1999.

Educatore professionale con i requisiti professionali precedenti alla riforma dei percorsi universitari prevista dalla legge n. 42/1999.

Terzo Livello Assistente di studio odontoiatrico (A.S.O.) che svolge le mansioni previste dallo specifico

"Profilo professionale" di cui al Protocollo di intesa del 9 gennaio 2001 come di seguito riportato: L'assistente di studio odontoiatrico mette in atto le linee organizzative dell'andamento

generale dello studio dettate dall'esercente legale l'odontoiatria e coadiuva lo stesso nell'attività lavorativa. Le sue mansioni sono svolte in stretta dipendenza dell'esercente legale l'odontoiatria e nessuna operazione può essere compiuta autonomamente. Le funzioni dell'A.S.O. sono le seguenti: Ricezione, accoglienza e dimissione dei pazienti - Gestione degli appuntamenti - Controllo ed aggiornamento dello schedario pazienti - Rapporti con fornitori e collaboratori esterni - Svolgimento delle quotidiane attività amministrative anche con tecnologia informatica - Preparazione dell'area di intervento clinico - Assistenza dell'operatore durante l'esecuzione delle prestazioni - Manipolazione, preparazione, stoccaggio dei materiali dentali - Riordino, pulizia, disinfestazione, sterilizzazione, preparazione e manutenzione dello strumentario e delle attrezzature - Decontaminazione e disinfezione degli ambienti di lavoro - archiviazione catalogazione del materiale radiografico ed iconografico dei pazienti

Quarto livello Super Assistente di studio odontoiatrico (A.S.O.) che svolge mansioni, di cui al profilo

professionale sopra riportato per i primi 18 mesi di effettivo lavoro, anche se prestato con le stesse mansioni presso altre strutture dell'area odontoiatrica.

Addetti alla accettazione clienti, registrazioni dati, consegna referti clinici

Segretari con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che tengono contatti informativi con la clientela.

Quarto livello Contabili d'ordine, centralinisti, autisti, addetti di segreteria con mansioni esclusivamente

d'ordine, addetti alla compilazione di scritture semplificate di registri e repertori obbligatori, personale ausiliario con funzioni di pulizia, gestione dei rifiuti speciali e magazzinaggio.

Quinto Livello Addetti per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffici sia

pubblici che privati, fattorini, uscieri. Dichiarazione congiunta

Fatto salvo che per i profili non riportati nel presente Titolo si farà riferimento a quanto in materia è previsto dal c.c.n.l. Studi professionali Testo unico del 3 maggio 2006, le parti, in relazione alla possibilità di riconoscimento ministeriale e/o regionale di ulteriori profili professionali, si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto/disposizione per concordarne l'eventuale inserimento nella Classificazione come sopra definita.

Le parti, inoltre, al fine di contribuire allo sviluppo professionale del comparto, dichiarano il loro impegno a predisporre specifici progetti di formazione da sottoporre a "Fondoprofessioni".

Le parti, infine, dichiarano che tali progetti saranno considerati quali crediti formativi finalizzati alla crescita e al riconoscimento professionale degli addetti al comparto.

Titolo XXX SCATTI DI ANZIANITA'

Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale la struttura lavorativa facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali.

La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978. A decorrere dalla data di stipula del presente "Protocollo", gli importi degli scatti in cifra

fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure: Livelli Importi Quadri € 29,70 I° € 25,78 II° € 22,83 III° Super € 21,95 III° € 21,95 IV° Super € 20,66 IV° € 20,66 V° € 20,30

Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere

assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente "Protocollo", saranno ricalcolati in base ai valori indicati nella tabella suesposta.

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

Titolo XXXI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 1 (Normale retribuzione)

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni

straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo di legge:

a) paga base tabellare conglobata di cui ai successivi artt. 3, 4, 5 e 6; b) eventuali scatti di anzianità di cui al precedente Titolo XXX; c) eventuali assegni "ad personam"; d) eventuali superminimi.

Art. 2 (Frazionamento della retribuzione)

La quota giornaliera della retribuzione ed il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei), fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del Titolo XXIV (Malattia e Infortunio).

La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 168 (centosessantotto).

Le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

Art. 3 (Conglobamento dell'indennità di contingenza e dell'elemento distinto della retribuzione)

Le parti, in coerenza con quanto dichiarato in premessa al presente "Protocollo", concordano che la retribuzione minima tabellare di cui alla lettera a) del precedente art. 1) congloberà anche quanto maturato a titolo di contingenza fino alla data del 1° gennaio 1990, comprensiva dell'elemento distinto della retribuzione derivante dall'accordo interconfederale del 31 luglio 1992.

Al riguardo e per opportunità, vengono riportati, per ogni livello della classificazione, i valori economici relativi all'operazione di conglobamento.

Livello Indennità di contingenza al 1° gennaio 1990 comprensiva dell'elemento distinto della retribuzione

Lire Euro Quadri Fascia A B C D 1.046.308 540,37

I° 1.040.778 537,52 II° 1.031.140 532,54 III° Super 1.022.162 527,90 III° 1.022.162 527,90 IV° Super 1.015.026 524,22 IV° 1.015.026 524,22 V° 1.010.045 517,51

Art. 4

(Elemento contrattuale di comparto) Viene definito un elemento contrattuale qualificante di comparto, unico in valore assoluto

per ogni livello e per tutto il territorio nazionale, di € 70,00. Conseguentemente nei confronti del personale assunto successivamente alla data di

stipula del presente "Protocollo" verrà applicata la paga base conglobata, quali minimi tabellari corrispondenti agli otto livelli della classificazione generale, così come di seguito riportati (valori riportati in euro validi dal 1° gennaio 2008).

Art. 5 (Minimi tabellari)

Livello Paga base + contingenza + E.d.r.

Elemento contrattuale di comparto

Indennità di funzione Totale

Quadri Fascia A 1.767, 69 70,00 129,11 1.966,80 Fascia B 1.767, 69 70,00 129,11 1.966,80 Fascia C 1.767, 69 70,00 64,56 1.902,25 Fascia D 1.767, 69 70,00 1.837,69 I° 1.564, 34 70,00 1.634,34

II° 1.362, 58 70,00 1.432,58 III° Super 1.263, 93 70,00 1.333,93 III° 1.252, 82 70,00 1.322,82 IV° Super 1.215, 00 70,00 1.285,00 IV° 1.169, 39 70,00 1.239,39 V° 1.090, 54 70,00 1.160,54 Apprendisti con livello finale: 2° - 3° Super -3° max 48 mesi Apprendisti con livello finale: 4° Super - max 36 mesi

Prima metà del periodo 2 (due) livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato. Seconda metà del periodo 1 (uno) livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato

Apprendisti 4° - max 36 mesi Intero periodo 1 (uno) livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui si è svolto l'apprendistato

Art. 6

(Terzo elemento provinciale) Il "Terzo elemento provinciale" è di euro 2,65. Nelle province sotto elencate il "Terzo

elemento provinciale" è sostituito con i valori come di seguito indicati Valore economico in euro Province 4,13 Vercelli - Biella 4,38 Ravenna 5.16 Venezia - Udine - Siena 5,68 Catania 6,19 Novara - Belluno - Vicenza 6,45 Parma - Reggio Emilia 6,71 Torino - Piacenza 7,23 Firenze (1) - Prato 7,74 Como - Lecco - Varese - Padova - Trento - Ferrara (2) - Modena 8,77 Brescia 9,30 Treviso 10,32 Palermo - Bergamo 11,36 Milano - Monza/Brianza - Lodi 13,42 Verona (3)

(1) Firenze - Per i soli III° Livello Super e III° Livello il valore economico è di euro 9,03. (2) Ferrara - Per gli apprendisti prima metà del periodo il valore economico è di euro 4,64. Per la seconda metà è di euro 5,81. (3) Verona - Per il IV° Livello Super e IV° livello il valore economico è di euro 9,79. Per il Livello V° il valore economico è di euro 7,74.

Titolo XXXII MENSILITÀ SUPPLEMENTARI

Art. 1 (Tredicesima mensilità)

In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall'art. 126 del c.c.n.l. Studi professionali Testo unico del 3 maggio 2006.

Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal c.c.n.l. sopra richiamato.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXV la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20% (venti per cento) della retribuzione.

Art. 2 (Quattordicesima mensilità)

In coincidenza con il periodo delle ferie e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno verrà corrisposto a tutti i lavoratori un importo pari a una mensilità della retribuzione globale di fatto in atto allo stesso 30 giugno.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e in tutti gli altri casi valgono le disposizione del precedente articolo.

Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente "Protocollo aggiuntivo" già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima, di importo almeno pari a quello della quattordicesima mensilità di cui sopra; ove la parte di mensilità eccedente non raggiunga l'intero importo della quattordicesima, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima e l'importo in atto percepito.

Non sono assorbibili nella quattordicesima mensilità le gratifiche, le indennità, i premi e i superminimi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.

Norme transitorie valide per i laboratori di patologia clinica e per gli studi e le strutture sanitarie ambulatoriali private operanti nel settore

Premessa Constatato che in data 27 luglio 2001 l'ANISAP ha effettuato la disdetta unilaterale

dell'accordo di 2° livello stipulato il 28 luglio 1997 e contemporaneamente anche la disdetta del c.c.n.l. del terziario;

Preso atto della comunicazione ANISAP del 25 ottobre 2006 circa la formale revoca di adesione alla Confcommercio;

Tenuto conto della richiesta di adesione al c.c.n.l. Studi professionali avanzata da parte dell'ANISAP alla Confprofessioni;

Verificato che a seguito delle sopra richiamate disdette e nelle more di tale situazione contrattuale vi sono stati, su tutto il territorio nazionale, comportamenti differenti da parte delle strutture lavorative aderenti a FEDERANISAP;

Considerata l'esigenza di dare certezza agli addetti del comparto professionale sul versante dell'applicazione contrattuale di riferimento ed in particolare nei confronti dei lavoratori sul versante del potere di acquisto della loro retribuzione;

Tutto ciò premesso le parti, in via transitoria, per tutto il periodo di carenza contrattuale, hanno convenuto su quanto di seguito definito:

1) Laboratori di patologia clinica e studi e strutture sanitarie ambulatoriali private che hanno erogato gli aumenti derivanti dalla prosecuzione dell'applicazione del c.c.n.l. del terziario

Nel caso di studi e di strutture sanitarie che hanno praticato tale comportamento ridefiniranno la composizione degli elementi fissi della retribuzione lorda, così come riportata al Titolo XXXI, art. 5) "Minimi tabellari", evidenziando la eccedenza di importi che risulteranno in una voce distinta della retribuzione denominata ENAC "Elemento nazionale allineamento contrattuale" non assorbibile e non provvederanno ad erogare arretrati, sempre che siano stati erogati tutti gli aumenti contrattuali alle decorrenze previste dal c.c.n.l. del terziario.

L'Elemento nazionale di allineamento contrattuale sopra indicato, viene determinato dall'eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti c.c.n.l. del terziario sottoscritti da Confcommercio da quella stabilita dal c.c.n.l. Studi professionali "Testo unico" del 3 maggio 2006 sottoscritto da Confprofessioni - Confedertecnica - CIPA come risultante dalla tabella che segue:

Livelli Livelli come da protocollo ANISAP ENAC Quadri Fascia A 93,67 Fascia B 93,67 Fascia C 158,22 Fascia D 222,78 1° 1° 109,67 2° 2° 143,56 3° S 3° super 85,91 3° 3° 97,08

4° S 4° super 10,68 4° 4° 56,29 5° 5° 58,38

Eventuali differenze retributive positive saranno trasformate in superminimo individuale. 2) Laboratori di patologia clinica e studi e strutture sanitarie ambulatoriali private che

hanno erogato gli aumenti previsti dall'applicazione del c.c.n.l. Studi professionali Nel caso di studi e di strutture sanitarie che hanno praticato tale comportamento

ridefiniranno la composizione degli elementi fissi della retribuzione lorda, così come riportata al Titolo XXXI, art. 5) "Minimi tabellari", evidenziando la eccedenza di importi che risulteranno in una voce distinta della retribuzione denominata ENAC "Elemento nazionale allineamento contrattuale" non assorbibile e non provvederanno ad erogare arretrati, sempre che siano stati erogati tutti gli aumenti contrattuali alle decorrenze previste dal c.c.n.l. Studi professionali.

Pertanto l'Elemento nazionale di allineamento contrattuale (ENAC) viene determinato dall'eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita dal c.c.n.l. del terziario in vigore al 27 luglio 2001 da Confcommercio incrementata degli aumenti stabiliti nei precedenti c.c.n.l. Studi professionali ed il c.c.n.l. Studi professionali "Testo unico" del 3 maggio 2006 sottoscritto da Confprofessioni - Confedertecnica - CIPA come risultante dalla tabella che segue:

Livelli Livelli come da protocollo ANISAP ENAC Quadri Fascia A 0,00 Fascia B 0,00 Fascia C 0,00 Fascia D 77,71 1° 1° 110,82 2° 2° 149,26 3° S 3° super 103,39 3° 3° 114,56 4° S 4° super 41,50 4° 4° 87,11 5° 5° 92,52

Eventuali differenze retributive positive saranno trasformate in superminimo individuale. 3) Laboratori di patologia clinica e studi e strutture sanitarie ambulatoriali private che non

hanno erogato aumenti dalla data del 31 luglio 2001 al 31 dicembre 2007 Nel caso di tale comportamento gli studi e le strutture sanitarie procederanno alla

ridefinizione degli elementi fissi della retribuzione lorda con le stesse modalità di cui al punto 1) ed erogheranno un importo "una tantum" al personale in forza al 31 dicembre 2007 come da tabella che segue, prima di effettuare la riclassificazione del personale in base ai nuovi profili previsti dal presente Protocollo :

Livelli Diff. Retr. Q € 3.340,00 1 € 3.000,00 2 € 2.600,00 3 € 2.220,00 4 € 1.920,00 5 € 1.740,00 6 € 1.570,00 7 € 1.340,00

Tali importi, a partire dal periodo di paga in corso al 1° marzo 2008, saranno erogati in dodicesimi per i successivi mesi fino ad esaurimento. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i dodicesimi restanti saranno erogati in una unica soluzione con le competenze finali.

Gli importi di cui sopra, saranno opportunamente proporzionati: 1) per i lavoratori a part-time che dovessero svolgere un orario di lavoro inferiore alle 40

ore settimanali; 2) in relazione al periodo di occupazione presso l'attuale datore di lavoro per il periodo

intercorrente dal 31 luglio 2001 al 31 dicembre 2007. Dichiarazione a verbale

Considerate le caratteristiche innovative del presente Protocollo è necessaria la diffusione, mediante consegna obbligatoria a tutto il personale dipendente destinatario, al pari delle aziende datrici di lavoro, del presente testo, coordinato ed integrato con il Testo unico del c.c.n.l. per i dipendenti di Studi professionali del 3 maggio 2006.

Il presente protocollo aggiuntivo deve ritenersi parte integrante del c.c.n.l. degli Studi professionali scaduto il 30 settembre 2007 ed in fase di rinnovo.

Conseguentemente le parti si danno reciproco atto che la esatta applicazione del presente protocollo aggiuntivo al c.c.n.l. degli studi professionali costituirà base certa per la certificazione dei costi del personale ai fini degli accreditamenti al Servizio sanitario nazionale e regionale.

V Verbale di accordo 29 luglio 2008

per il rinnovo del c.c.n.l. per i dipendenti da studi professionali

Visti: - i c.c.n.l. stipulati con Consilp-Confprofessioni nelle date del 10 dicembre 1978 - 12

maggio 1983 - 25 luglio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996 - il Testo unico contrattuale stipulato congiuntamente con Confedertecnica e Cipa in data

3 maggio 2006 - i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004 - i Protocolli (sulla formazione continua nel settore degli studi professionali ed aziende

collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 - (sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare "Previprof") stipulato il 20 dicembre 2006 e la sua successiva integrazione con il verbale del 6 febbraio 2007

Visti: - i c.c.n.l. stipulati con Confedertecnica nelle date del 19 luglio 1993 - 14 maggio 1996 - il Testo unico contrattuale stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Cipa in data

3 maggio 2006 - i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004 - i Protocolli (sulla formazione continua nel settore degli studi professionali ed aziende

collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 - (Sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare "Previprof") stipulato il 20 dicembre 2006 e la sua successiva integrazione con il verbale del 6 febbraio 2007

Visti: - i c.c.n.l. stipulati con CIPA nelle date del 13 ottobre 1953 - 31 luglio 1968 - 20 dicembre

1978 - 8 marzo 1983 - 21 giugno 1983 - 21 gennaio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996

- il Testo unico contrattuale stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Confedertecnica in data 3 maggio 2006

- i verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004 - i Protocolli (sulla formazione continua nel settore degli studi professionali ed aziende

collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 - (sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare "Previprof") stipulato il 20 dicembre 2006 e la sua successiva integrazione con il verbale del 6 febbraio 2007

Visto: - l'accordo nazionale di 2° Livello per i dipendenti da Studi odontoiatrici aderenti ad ANDI

e AIO stipulato in data 12 dicembre 1997 e successive modifiche intervenute con il Protocollo relativo alla sicurezza degli ambienti di lavoro siglato tra le parti.

Visto: - i Protocolli aggiuntivi al c.c.n.l. studi professionali "Testo unico" 3 maggio 2006 stipulati

da ANCOT-INT-ANCIT in data 30 maggio 2006 e da FederAnisap in data 28 gennaio 2008 Visto:

- la dichiarazione di presa d'atto del Ministero del lavoro circa la positiva conclusione delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l. stipulato in data 3 maggio 2006, così come riportata nello specifico verbale del 6 settembre 2006 sottoscritto dalle parti in sede di Ministero del lavoro.

Si è stipulato il presente di accordo per il rinnovo del Testo unico contrattuale che assume veste di c.c.n.l. da valere per i dipendenti degli studi e delle attività professionali così come riportati nella sua sfera di applicazione, avrà decorrenza e durata dal 1° maggio 2008 al 30 settembre 2010.

* * * La premessa dell'attuale c.c.n.l. è sostituita dalla seguente: Premessa generale Le parti, in coerenza con le indicazioni e gli obiettivi contenuti in premessa al verbale di

accordo sottoscritto in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 luglio 2003, hanno definito il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, che nell'assumere come proprio il riferimento sia di quanto convenuto tra le parti sociali ed il Governo italiano di cui al "Protocollo del 23 luglio 1993" che di quanto contenuto nelle direttive UE in tema di sviluppo del dialogo sociale, ne realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali.

Nell'ambito di tale competenza, le parti hanno concordato di operare nello spirito di quanto dichiarato con il Verbale di incontro redatto e sottoscritto in sede CNEL il 26 luglio 1999 e conseguentemente sull'opportunità di definire un modello di struttura contrattuale idoneo sia a gestire gli effetti derivanti dal processo di riforma del settore che a disciplinare, attraverso il Sistema di relazioni sindacali, le materie riconducibili alla sfera dei valori generali e quelle che attengono alle specificità delle diverse attività professionali.

Nel contesto del modello di struttura contrattuale, con l'intento di migliorare le Relazioni sindacali, le parti hanno convenuto di dare pratica attuazione al completamento del sistema bilaterale nonché al rafforzamento degli strumenti paritetici/bilaterali già operativi e finalizzati a fornire servizi sul versante delle politiche sociali, su quelle della formazione, con l'obiettivo di contribuire sia allo sviluppo delle professionalità che alla stabilità di impiego degli addetti al settore.

A tal fine le parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo gli orientamenti e gli indirizzi allo stato presenti nel dibattito più generale sulla riforma della struttura della contrattazione e secondo i termini e le procedure specificatamente indicati dal presente "Testo contrattuale unitario" da valere per tutti gli addetti del settore delle Attività professionali operanti negli studi e ove consentito dalla legge, nelle società di servizi professionali, impegnandosi altresì ad intervenire a tutti i livelli affinché le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.

Al riguardo, preso atto della "Dichiarazione congiunta dei partner sociali per il forum del 15 giugno 2000" e considerate le conseguenti attività che a livello comunitario ne deriveranno, le parti concordano sull'esigenza di partecipare attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinché vengano analizzati ed approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.

Le parti, inoltre, presa visione dei rapporti della Commissione europea sull'occupazione, concordano sulla proposta del Ministero del Welfare circa la costituzione in tale sede di un tavolo tecnico sulle attività professionali (Ministero - Parti sociali) dove elaborare interventi congiunti nei confronti degli organi governativi ai vari livelli interessati, al fine di realizzare un quadro di riferimento istituzionale funzionale all'esame delle specifiche tematiche del settore ed in particolare per porre in essere le condizioni del suo sviluppo, anche attraverso normative omogenee rispetto agli altri settori.

Con la presente "Premessa" le parti hanno inteso evidenziare sia la volontà comune di consolidare i risultati raggiunti nell'arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del metodo concertativo che di migliorare il sistema delle relazioni sindacali anche attraverso il rafforzamento dei sopra richiamati strumenti paritetici/bilaterali, ai quali viene assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti e, quale valore prioritario, tesi a contribuire allo sviluppo e al ruolo del Settore sia sotto l'aspetto economico/produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.

La sfera di applicazione del presente contratto è così modificata: Validità e sfera di applicazione del contratto Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio

nazionale, i rapporti di lavoro tra i professionisti, anche in forma di studio associato e/o in forma societaria ove consentito dalla legge, nonché tra gli altri datori di lavoro che svolgono attività e servizi strumentali e/o funzionali agli stessi, e il relativo personale dipendente.

Il presente contratto collettivo di lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage degli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso contratto ai titoli e agli articoli di cui agli Istituti "Formazione lavoro" e "Mercato del lavoro".

Il contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche "Aree":

A) Area professionale economico-amministrativa Consulenti del Lavoro, dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili e

revisori contabili. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non

espressamente comprese nella predetta elencazione. B) Area professionale giuridica Avvocati, notai. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non

espressamente comprese nella predetta elencazione. C) Area professionale tecnica Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, geologi, agronomi e forestali, periti agrari. Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non

espressamente comprese nella predetta elencazione. D) Area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica Medici, medici specialisti, medici dentisti, odontoiatri, medici veterinari e psicologici; Operatori sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica

decretazione ministeriale, ad esclusione dei laboratori odontotecnici Altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non

espressamente comprese nella predetta elencazione. Le parti si danno atto che il presente contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve

essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti contratti collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente "Testo contrattuale unitario".

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 7 (Finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore)

Al fine di assicurare operatività all'Ente bilaterale nazionale di settore ed agli Enti bilaterali regionali di settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera O) del precedente articolo 5, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale di 4 euro mensili per 12 mensilità, di cui 2 euro a carico dei datori di lavoro e 2 euro a carico dei lavoratori.

Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di gennaio 2009, mentre l'effettiva costituzione dell'Ente dovrà essere effettuata con atto notarile entro il mese di ottobre 2008.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.

In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione all'Ente con le modalità individuate dal regolamento dell'Ente stesso.

Il venti per cento del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore.

In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione paritetica nazionale e quello del gruppo per le pari opportunità. Verranno inoltre definite le modalità di ripartizione e di verifica dell'utilizzo delle somme a questi titoli versate.

Il restante ottanta per cento verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - tra gli Enti bilaterali regionali di settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate, ivi compreso il finanziamento di quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 del presente c.c.n.l.

Inserire dopo l'art. 7 la seguente dichiarazione congiunta: Dichiarazione congiunta

Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 2 (due) euro a carico dei lavoratori dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura E.B.P. il versamento delle suddetta quota contrattuale globale (4 euro mensili) sarà effettuata tramite il Mod. F24 utilizzando lo stesso codice di C.A.DI.PROF., (ASSP) la quale, con specifico accordo, svolgerà funzione di esattore per conto di E.B.P., versandone la quota parte ad esso spettante.

Pertanto la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite Mod. F24), per le rispettive adesioni alla C.A.DI.PROF. ed all'Ente bilaterale, sarà pari a 17 euro mensili per 12 mensilità, di cui 13 euro a favore della C.A.DI.PROF. e 4 euro a favore dell'Ente bilaterale nazionale.

Modificare art. 12 Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure Con riferimento al modello/sistema di relazioni sindacali così come definito nella prima

parte del c.c.n.l. ed allo scopo di monitorare e assicurare l'operatività ed efficienza di gestione alle proprie strutture sindacali ai vari livelli impegnate al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le parti concordano sulla opportunità che la tematica del presente articolo sia oggetto di specifici incontri da effettuarsi nel corso di vigenza del presente c.c.n.l. Tali incontri, allo scopo di valutare l'andamento economico/organizzativo degli strumenti paritetici/bilaterali ed il grado di sinergia tra gli stessi raggiunto; nonché al fine di addivenire alla definizione di norme e procedure che assumano veste d'istituto contrattuale.

Modificare il Titolo IV e gli articoli 13 e 14 come segue: Titolo IV

ATTIVITA' SINDACALE Premessa Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti c.c.n.l. stipulati dalle OO.SS. dei

lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con Cipa; Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche

normative di legge; Constatato l'evolversi e la possibile conclusione del processo di riforma delle "Attività

intellettuali" e della conseguente riorganizzazione strutturale del "Settore"; Considerato quanto convenuto tra le parti firmatarie il presente c.c.n.l. in tema di "Validità

e sfera di applicazione contrattuale", in tema di "Relazioni sindacali" e più in generale in tema di "Modello di struttura contrattuale";

Constatato che il modello/struttura contrattuale ha prodotto anche una evoluzione informatica la cui gestione, da parte degli addetti al Settore, riscontra un significativo utilizzo/visitazione sia dei siti delle parti sociali che di quelli delle strutture paritetiche/bilaterali;

In coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare tale materia con le norme contenute nei successivi articoli del presente Titolo che, così come definite, traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove e più funzionali "Relazioni Sindacali".

Art. 13 (Permessi per attività sindacale)

Ai lavoratori del settore, per l'esercizio delle attività sindacali, sono concessi premessi retribuiti per un massimo di 8 (otto) ore pro-capite annue.

Fermo restando quanto sopra stabilito, le parti concordano che per 6 (sei) ore le modalità del loro utilizzo saranno definite nel 2° livello di contrattazione regionale, per le rimanenti 2 (due) ore queste saranno utilizzate per consentire la connessione con i siti delle parti sociali e/o con i siti delle strutture paritetiche/bilaterali, e/o per la consultazione del c.c.n.l., con l'eventuale utilizzo delle attrezzature telematiche aziendali.

Tale diritto dovrà essere esercitato entro il 31 dicembre di ciascun anno e previa autorizzazione del datore di lavoro.

Art. 14 (Rappresentanze sindacali - Rappresentanze sindacali unitarie)

Ai fini della costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali, (R.S.A.) fatta salva l'applicabilità delle legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle strutture lavorative del Settore dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che ove nelle strutture lavorative con i requisiti di cui sopra, venga avanzata richiesta di costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria, (R.S.U.) si farà riferimento allo specifico regolamento che sarà definito nel corso di vigenza del presente c.c.n.l.

Modificare l'articolo 19 come segue:

Art. 19 (Assistenza sanitaria supplementare)

Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini.

Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 7 del Verbale di accordo del 24 ottobre 2001, in data 22 luglio 2003 con atto notarile hanno costituito la "Cassa di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti degli studi professionali" denominata "C.A.DI.PROF.", il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo regolamento.

Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente c.c.n.l. e tramite una specifica Commissione paritetica, a rivedere, ove necessario, lo Statuto della Cassa ed il suo Regolamento, anche per valutare l'ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica.

Il finanziamento della "Cassa", operativa dal 1° gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi.

a) Soggetti beneficiari della assistenza sanitaria supplementare Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dal piano sanitario tutti gli addetti con

le diverse forme di impiego previste nel presente c.c.n.l. Nota a verbale

Fermo restando che il presente c.c.n.l. non disciplina i rapporti tra le categorie professionali e le figure dei praticanti e delle collaborazioni coordinate e continuative, in via sperimentale a partire dal 1° novembre 2008 e per la durata del presente contratto, i datori di lavoro inseriti nella sfera di applicazione hanno facoltà di iscrivere lavoratori con contratto di collaborazioni coordinate e continuative, anche di tipo a progetto, e praticanti alla CA.DI.PROF. con le stesse misure previste per la generalità degli altri lavoratori dipendenti, fatto salvo quanto eventualmente previsto in materia di praticantato dai singoli ordinamenti professionali, con modalità e requisiti che saranno definite dal regolamento C.A.DI.PROF.

Le parti si riservano nel prossimo rinnovo contrattuale di esaminare gli effetti sociali di tale sperimentazione al fine di dare carattere definitivo alla norma contrattuale in questione.

b) Finanziamento della "Cassa" Con decorrenza dal 29 luglio 2008 le quote a carico dei datori di lavoro per l'iscrizione dei

soggetti beneficiari alla C.A.DI.PROF. di cui al precedente punto a), sono fissate in: - 13 euro mensili per 12 mensilità per ogni soggetto beneficiario con decorrenza dal mese

di iscrizione; - 24 euro "una tantum" quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall'articolo 12 della legge n. 153/1969

riformulato dal D.Lgs. n. 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (t.f.r., ecc.).

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.

In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente c.c.n.l., sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa.

Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati.

Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano sanitario per i dipendenti degli studi professionali.

Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dal Piano sanitario sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello della data di iscrizione alla "Cassa".

c) Modalità di versamento Il versamento della quota "una tantum" di 24 euro, e Il versamento dei 13 euro mensili

dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento C.A.DI.PROF. presente sul sito www.cadiprof.it.

La C.A.DI.PROF. ha stipulato apposita convenzione con l'INPS per la riscossione dei contributi di cui all'obbligo contrattuale previsto al punto a) del presente articolo attraverso il modello F24 codice di riferimento ASSP; le relative istruzioni sono presenti sul sito www.cadiprof.it.

Dichiarazione congiunta Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l'impegno a portare

a conoscenza di tutti gli addetti al Settore le modalità di iscrizione alla "Cassa" ed il suo funzionamento (regolamento), il Piano sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse.

Per tale impegno, le parti rendono noto che nel sito della "Cassa" www.cadiprof.it è già possibile trovare tutte le informazioni.

Modificare l'art. 20 come segue: Art. 20

(Previdenza integrativa) Premesso che Previprof, iscritto all'albo della COVIP con il n. 159 in data 30 maggio

2007, è il Fondo di previdenza complementare del Settore, costituito dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. in base al Protocollo del 20 dicembre 2006 e sua successiva integrazione con l'accordo del 6 febbraio 2007, destinato ai dipendenti degli Studi e delle attività professionali gestiti/e nelle diverse forme così come richiamate dallo stesso c.c.n.l. nella sua "Sfera di applicazione".

Ciò premesso, le parti convengono che il contributo da destinare al Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,25% a carico dei datori di lavoro e dello 0,25% a carico dei lavoratori, viene modificato, dal 1° settembre 2008, secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencate:

- il contributo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto al Fondo "PREVIPROF" sarà pari all'1,55% comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;

- la quota di iscrizione al Fondo viene confermata nella misura di 10 euro per ogni dipendente di cui 8 (otto) euro a carico dei datori di lavoro e euro 2 (due) a carico dei lavoratori;

- viene altresì confermato che ove l'iscritto al Fondo "PREVIPROF" sia anche iscritto alla Cassa "C.A.DI.PROF" e vi sia stata l'adesione a Fondo professioni da parte del datore di lavoro tale intera quota di iscrizione sarà a carico "C.A.DI.PROF";

- la contribuzione minima a carico dei lavoratori dipendenti, inizialmente fissata allo 0,25%. viene elevata allo 0,55%, di cui allo 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del t.f.r.;

- si conferma che per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.f.r.) maturando dal momento dell'adesione al Fondo;

- viene confermato che tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti.

Dichiarazione a verbale Le parti, constatato che l'occupazione del Settore è costituita prevalentemente da giovani

e che quindi necessita valorizzare la Previdenza complementare, confermano l'impegno a ricercare, definire e praticare, a carico delle strutture paritetiche/bilaterali, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo Previprof.

Modificare l'art. 84 come segue: Art. 84

(Assunzione) 1) L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. 2) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto contenente, oltre il riferimento specifico

all'applicazione del presente contratto, le seguenti indicazioni: a) la data di inizio del rapporto di lavoro; b) l'orario di lavoro; c) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo

determinato o indeterminato; d) il luogo di lavoro, in mancanza di un luogo fisso o predominante, l'indicazione che il

lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro; e) la durata del periodo di prova; f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o

la descrizione sommaria del lavoro; g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del

periodo di pagamento; h) la durata delle ferie cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di

fruizione delle ferie; i) i termini di preavviso in caso di recesso;

j) l'informativa sulla Previdenza complementare e alla assistenza sanitaria supplementare di cui alla modulistica allegata al presente c.c.n.l.;

k) l'informativa sugli strumenti paritetici/bilaterali indicando i siti di Cadiprof, Previprof, Fondoprofessioni e E.B.P.

3) Per l'assunzione sono richiesti i seguenti dati e documenti: a) certificato di nascita; b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato di corsi di

addestramento frequentati; c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale

requisito; d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altri datori di lavoro; e) libretto di lavoro o analogo altro documento rilasciato in conformità delle normative

derivanti dalla riforma del "Collocamento"; f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti; g) numero codice fiscale; h) eventuali altri documenti e certificati, ivi compresi quelli previsti al successivo Titolo

XXVIII (Anzianità convenzionale); i) Dichiarazione dell'eventuale destinazione del t.f.r. ad una forma di previdenza

complementare precedentemente avvenuta ed ancora in atto. 4) Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati. Modificare l'art. 85 come segue:

Art. 85 (Periodo di prova)

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Qualifica Quadri e I Livello 180 gg giorni di calendario II Livello 120 gg giorni di calendario III Super e III Livello 90 gg giorni di lavoro effettivo IV Super e IV Livello 75 gg giorni di lavoro effettivo V Livello 45 gg giorni di lavoro effettivo

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al

minimo contrattuale stabilito per la qualifica ed il livello attribuiti al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi

momento da una parte e dall'altra senza preavviso, con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio.

Modificare l'art. 105 come segue: Art. 105

(Missioni e/o trasferte) Il datore di lavoro ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dal

comune della propria residenza. In tale caso al personale compete: 1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio; 2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagaglio; 3) il rimborso delle spese effettive documentate di vitto e alloggio, postali, telegrafiche ed

altre sostenute in esecuzione del mandato e nell'interesse del datore di lavoro; 4) una diaria di € 15,00 giornaliere per missioni eccedenti le 8 ore e fino alle 24 ore e di €

30,00 giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore. Per missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%

(dieci per cento). Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi

abituali. Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle 8 ore compete il rimborso di cui al punto

3) del presente articolo. Per tutte le missioni effettuate da dipendente con l'utilizzo del mezzo proprio, queste

saranno considerate come spese di viaggio e il montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACI

Modifiche da introdurre all'art. 123

Art. 123 (Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino)

Nella tabella Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)

Nella parte retribuzioni il riferimento è all'art. 120 anziché 141 del c.c.n.l. Modificare l'art. 131 come segue:

Art. 131 Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore

avrà diritto, a 8 (otto) scatti triennali. La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1° gennaio 1978. A decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per

ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure: Livelli Importi Quadri 29,70 I° 25,78 II° 22,57 III° Super 20,31 III° 17,22 IV° Super 15,68 IV° 13,90 V° 11,88

Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere

assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l., saranno ricalcolati in base ai valori indicati nella tabella suesposta.

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

Per quanto riguarda la parte retributiva art. 137 i nuovi minimi tabellari sono: Tabella retributiva unica studi professionali

Con aumento in vigore dal 1° maggio 2008 Tabella retributiva unica studi professionali Confedertecnica

Livelli

Minimo tabellare in vigore dal 1/7/2006

Aumento dal 1/5/2008

Minimo tabellare in vigore dal 1/5/2008

Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)

Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dal 1/5/2008

Quadri (ex 1°S) Confedertecnica) 1.767,69 76,34 1.844,03

1° 1.564,34 67,51 1.631,85 42,35 1.674,20 2° 1.362,58 58,82 1.421,40 102,53 1.523,93 3°s 1.263,93 54,51 1.318,44 110,40 1.428,84 3° 1.252,82 53,78 1.306,60 4°s 1.215,00 52,07 1.267,07 4° 1.169,39 50,02 1.219,41 5° 1.090,54 46,56 1.137,10

Nota a verbale Vista la decorrenza economica dall'1 maggio 2008 le parti stabiliscono che con la busta

paga del mese di luglio 2008 verranno erogati gli arretrati delle mensilità precedenti (maggio, giugno e 14ª) con l'assorbimento dell'eventuale I.v.c. corrisposta fino a concorrenza della stessa.

Con aumento in vigore dal 1° ottobre 2008 Tabella retributiva unica Studi professionali Confedertecnica

Livelli

Minimo tabellare in vigore dal 1/5/2008

Aumento dal 1/10/2008

Minimo tabellare in vigore dall'1/10/2008

Elemento Nazionale Allineamento contrattuale (*)

Minimo + elemento nazionale allineamento contrattuale dall'1/5/2008

Quadri (ex 1°S) Confedertecnica) 1.844,03 45,80 1.889,83

1° 1.631,85 40,51 1.672,36 42,35 1.714,71 2° 1.421,40 35,29 1.456,69 102,53 1.559,16 3°s 1.318,44 32,70 1,351,14 110,40 1.461,54 3° 1.306,60 32,27 1.338,87 4°s 1.267,07 31,24 1.298,32 4° 1.219,41 30,01 1.249,42 5° 1.137,10 27,93 1.165,03

Modificare l'art. 145 come segue:

Art. 145 (Termini di preavviso)

I termini di preavviso, intesi in giorni di calendario, sono i seguenti: Livelli Giorni di preavviso Fino a 5 anni di anzianità Oltre i 5 anni di anzianità Quadri 90 120 I 90 120 II 60 90 III Super 30 40 III 30 40 IV Super 20 30 IV 20 30 V 15 20

I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Dichiarazione a verbale Le parti si impegnano a meglio definire i profili della classificazione unica del personale e

alcuni istituti contrattuali quali apprendistato, contratto a termine e quanto altro previsto dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 in materia di lavoro straordinario, non appena il decreto venga convertito in norma definitiva.

VI Protocollo 26 novembre 2008

Salute e sicurezza nell'area odontoiatrica Protocollo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale

di lavoro per i dipendenti degli studi professionali del 29 luglio 2008 relativo alle problematiche

della sicurezza nell'area professionale odontoiatrica In applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Premesso che: - le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs. n. 81/2008 hanno lo scopo di attuare misure

volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - la pratica attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 nell'area professionale "Studi odontoiatrici" è

volta anche a favorire la cultura di prevenzione e protezione in tema di salute e sicurezza e che tale finalità, nell'ambito dell'attività sanitaria, va intesa e rivolta non solo nei confronti degli operatori ma anche dei pazienti;

- constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente Protocollo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori, che dei datori di lavoro;

- ravvisato che tutta la normativa in tema di sicurezza sul lavoro nel recepire le direttive comunitarie, intende sviluppare l'informazione, la formazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati, e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;

- volendo le parti privilegiare relazioni non conflittuali tra datori di lavoro e lavoratori finalizzate soprattutto all'attuazione di una moderna politica di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi;

- l'Associazione nazionale dentisti italiani (A.N.D.I.) ha da sempre sostenuto la formazione dei datori di lavoro e degli R.L.S. con l'obiettivo di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro e che a seguito della corretta applicazione delle indicazioni A.N.D.I. negli studi odontoiatrici non è sancita l'obbligatorietà del medico competente e della sorveglianza sanitaria;

- l'A.N.D.I., anche a seguito del progetto formativo di cui al precedente "Protocollo", ha provveduto alla realizzazione di numerosi corsi sull'intero territorio nazionale che hanno condotto in questi anni alla formazione di circa 5.000 R.L.S.

Partendo dalla ovvia considerazione che il lavoratore dello studio odontoiatrico più esposto a rischio è sicuramente l'odontoiatra stesso, si richiamano le principali misure tecniche, organizzative e procedurali, nonché quelle igieniche messe in atto dal datore di lavoro a favore dei lavoratori.

In particolare l'odontoiatra: - progetta adeguatamente i processi lavorativi; - adotta misure collettive di protezione, ovvero misure di protezione individuali qualora

non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; - adotta misure igieniche per pervenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di

un agente biologico; - definisce procedure di emergenza per affrontare eventuali incidenti; - predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei

rifiuti in condizione di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati; - assicura che i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti

idonei; - assicura che i dispositivi di protezione individuale siano controllati, puliti e disinfettati

dopo ogni utilizzazione, ovvero eliminati se del tipo monouso; Tutto ciò premesso;

Parte prima RAPPRESENTANTI PER I LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Numero dei componenti la Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, il numero dei Rappresentanti per la sicurezza è

così individuato: a) un Rappresentante per ogni studio odontoiatrico; b) considerata la peculiarità strutturale del settore "Studi odontoiatrici" è possibile definire

a livello territoriale (regione - provincia - comune - bacino) il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale possibilità è realizzabile previo accordo delle parti competenti per territorio e rispettivamente firmatarie del presente c.c.n.l. Gli accordi realizzati dovranno comunque essere conformi sia alle norme, che nello specifico caso sono previste dal D.Lgs. n. 81/2008, sia coerenti con quanto contenuto nel presente Protocollo.

Il Rappresentante per la sicurezza, in conformità a quanto prevede il D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 50, comma 2, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti valgono le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.

2. Procedure per l'individuazione del Rappresentante per la sicurezza

Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori si procede mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori che prestino la loro attività nello studio odontoiatrico.

Possono essere eletti tutti i lavoratori partecipanti al computo del numero dei lavoratori dello studio dentistico.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi; purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto.

Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario che provvederà a redigere il verbale della elezione.

Copia del verbale sarà consegnata dal segretario al datore di lavoro. L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in luogo

accessibile a tutti i lavoratori. La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti o in mancanza rimarrà in carica fino a nuove elezioni e comunque non oltre sessanta giorni dalle dimissioni. In tal caso al dimissionario competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, per la quota relativa al periodo di durata nella funzione stessa.

I Rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative gestite in base al presente c.c.n.l.

3. Permessi retribuiti Effettuato il corso di formazione ex art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 che durerà 32

ore, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nel settore odontoiatrico, ogni R.L.S. avrà a disposizione un massimo di 4 ore annue negli studi che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed 8 ore annue per gli studi con più di 50 lavoratori per provvedere all'aggiornamento.

Il corso di 32 ore e gli aggiornamenti andranno regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.

4. Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina

legale è contenuta all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

4.a. Strumenti e mezzi In applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 81/2008, il

Rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.

Il Rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), oppure il documento di autocertificazione ai sensi dell'art. 29, comma 5, custodito presso lo studio odontoiatrico.

Di tali dati e delle attività connesse di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il Rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto professionale dello studio odontoiatrico.

Il datore di lavoro consulta il Rappresentante per la sicurezza, in attuazione all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, su tutti gli eventi ed aggiornamenti per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza.

Il Rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione appone la propria firma sul verbale della stessa.

4.b. Modalità di consultazione La consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere

effettuata in modo da garantire la sua effettività ed essere a carico del datore di lavoro. Il Rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di

formulare ed apporre sul verbale di consultazione, proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle attività dello studio, in corso o in via di definizione.

Il Rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.

4.c. Informazione e documentazione degli studi odontoiatrici Ai sensi della lett. e) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, il

Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare la documentazione degli studi odontoiatrici inerente la valutazione dei rischi e le misure di

prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni.

Inoltre, ai sensi del comma 1 dell'art. 50 il Rappresentante della sicurezza ha accesso al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 nonché al registro infortuni sul lavoro. Il Rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto professionale.

Allegato Progetto formativo A.N.D.I.

La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) secondo il D.Lgs. n. 81/2008 - Criteri e orientamenti

Fermo restando il diritto all'informazione per tutti i lavoratori (artt. 15, 30, 33, 36): - il D.Lgs. n. 81/2008, art. 37, comma 2, prevede che venga fornita una formazione

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza a ciascun lavoratore. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare

in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

1. La progettazione della formazione - Richiami generali Formazione - Informazione Il D.Lgs. n. 81/2008 distingue con nettezza gli obblighi di informazione da quelli di

formazione. Al fine di integrare le definizioni, vedi art. 2, comma 1, lett. aa) e bb), vale la pena richiamare brevemente la definizione dell'una e dell'altra (da "G; Devoto, G. C. Oli: Dizionario della lingua italiana, 1971").

Informare Fornire notizie ritenute utili o funzionali. Formare Fornire, mediante una appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività. Si tratta dunque, nel primo caso, di comunicare conoscenze, nel secondo di predisporre

un processo attraverso il quale trasmettere le cognizioni e l'uso degli attrezzi del mestiere, o di parte di essi al fine preventivo.

Entrambi sono il frutto di un'attività progettuale, che ha regole precise e simili a grandi linee nei due casi.

La valutazione di apprendimento è un altro passaggio-chiave della progettazione; ancora scarsamente effettuata, deve essere accuratamente progettata, discendendo come naturale corollario della identificazione degli obiettivi educativi a riprova dell'avvenuto apprendimento.

Quale formazione per gli adulti Le attività formative rivolte a soggetti adulti dovranno tenere in considerazione e

valorizzare l'esperienza umana e professionale; di cui essi sono portatori; esperienza su cui sono basate opinioni e spesso, anche pregiudizi, particolarmente radicati nel profondo.

Ciascuno è depositario di una propria cultura della sicurezza e della prevenzione e fa riferimento a propri modelli interpretativi, che il formatore aiuterà a sostituire, se necessario, con altri più efficaci.

L'apprendimento degli adulti è complesso, in quanto prevede la modificazione di conoscenze, di pratiche, di competenze professionali esso è finalizzato ad una prestazione particolare ed implica un coinvolgimento complessivo del soggetto (sia sul piano razionale che emotivo); si esprime come ricerca attiva fondata sull'esperienza; richiede motivazione, che scatta dalla consapevolezza dello scarto tra ciò che il soggetto sa e ciò che sente di dover sapere (che è la differenza tra le competenze richieste dal compito lavorativo e le capacità realmente possedute).

Il modello di apprendimento dell'adulto è dunque caratterizzato da: - il bisogno di conoscere: il soggetto adulto, quando inizia ad apprendere qualcosa, si

preoccupa di esaminare i vantaggi legati all'apprendimento nonché le conseguenze negative del mancato apprendimento);

- la centralità dei propri bisogni di conoscenza; - il ruolo fondamentale dell'esperienza: l'apprendimento più efficace ristruttura

l'esperienza personale, in quanto stabilisce un confronto critico con nuove situazioni operative; - la disponibilità ad apprendere ciò che ha bisogno di sapere e di saper fare per far fronte

efficacemente alle situazioni della vita reale; - la motivazione legata sia ai fattori esterni che a fattori interni. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Analisi del ruolo professionale Il mandato organizzativo di questa figura professionale, come si evince dalle attribuzioni

conferite dall'art. 50 e si deduce dalla sua qualifica ("rappresenta" i lavoratori), comprende i seguenti compiti:

- raccogliere dai lavoratori le indicazioni di problemi concernenti la salute e la sicurezza, discutendone possibili soluzioni (diventare animatori di sicurezza);

- promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- fare proposte in merito all'attività di prevenzione; - essere consultato sulla valutazione dei rischi, l'individuazione, la programmazione, la

realizzazione e la verifica delle misure di prevenzione; - essere consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37; - ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni e la documentazione sulla

valutazione dei rischi e le misure di prevenzione sulle sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

- ricevere (e interpretare correttamente) le informazioni dai servizi di vigilanza; - ricorrere alle autorità competenti quando ritiene che le misure adottate non siano idonee

a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Pertanto deve ricevere una formazione particolare in materia di normativa di sicurezza e

di salute, nonché sui rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza e sulle principali tecniche di controllo e prevenzione.

Bisogni formativi Dall'analisi sopra indicata, si individuano le seguenti aree di attività: - analisi/valutazione dei rischi; - verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza; - animazione di sicurezza; - informazione dei lavoratori; che richiedono lo sviluppo di competenze: - decisionali; - relazionali; nonché l'acquisizione di conoscenze specifiche, di sapere applicativo, che devono

necessariamente riferirsi, oltre a quanto riportato all'art. 37, comma 11, almeno a: - normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro; - rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti all'ambito di rappresentanza; - danni legati a quei rischi; - limiti di esposizione e fattori inquinanti; - analisi degli infortuni; - analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo); - modalità di prevenzione; - strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza,

documento di valutazione, ecc.; - valutazione di programmi di informazione; - costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede, ordini di servizio ed altro

materiale). Caratteristiche dei destinatari dell'iniziativa formativa Anche in questo caso le caratteristiche di scolarità e di esperienza pregressa, lavorativa o

sindacale, possono essere assai varie, mentre è ragionevole attendersi una spinta motivazionale in genere elevata, legata all'attesa nei confronti di un ruolo nuovo.

Stante il decreto 16 gennaio 1997 dei Ministeri del lavoro e sanità sulla: "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei Rappresentanti

per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri di R.S.P.P."

Si stabilisce: R.L.S. La durata dei corsi per R.L.S. è di minimo 32 ore. Il progetto formativo nazionale A.N.D.I. per i Rappresentanti della sicurezza dei lavoratori

per studi odontoiatrici si attua tramite l'A.N.D.I. nazionale. L'A.N.D.I. nazionale coordina lo staff nazionale di formatori (tutor) già attivato su tutto il territorio nazionale per la formazione dei dentisti che svolgono direttamente i compiti di responsabili Servizi di prevenzione e protezione (R.S.P.P.).

Questo staff nazionale è composto dagli iscritti all'Associazione nazionale dentisti italiani, esperti in problematiche di sicurezza, che già hanno partecipato ai programmi formativi a partire dall'anno 1997.

Questi esperti nazionali parteciperanno ad appositi aggiornamenti mirati alla formazione del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori di area odontoiatrica.

L'A.N.D.I. nazionale fornirà materiale didattico, materiale audiovisivo e multimediatico, test di verifica dell'apprendimento, supporto tecnico e pratico, archivio nazionale del R.L.S., stampa e rilascio attestati di frequenza al corso, ecc., per poter uniformare su tutto il territorio la preparazione e le conoscenze.

Le Sezioni A.N.D.I. provinciali potranno avvalersi di questo staff nazionale di formatori che potranno organizzare i corsi con il supporto della Sezione provinciale.

I corsi avranno durata minima di 32 ore e si svolgeranno secondo il seguente schema. Inizio corso: schede di pre-valutazione Sarà importante definire il livello di conoscenze per poter successivamente modulare lo

svolgimento del corso. Principi giuridici comunitari e nazionali Si evidenzieranno le fonti del diritto con particolare riferimento alla costituzione e al diritto

civile ed alla legislazione comunitaria. La legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro Si daranno cenni storici sulla legislazione inerente la prevenzione infortuni, percorrendo

le tappe che hanno portato all'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008. - Discussione e risposte a domande specifiche; - Test di verifica dell'apprendimento; - Valutazione delle risposte al test. Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi Verranno particolarmente esaminati i ruoli e compiti di lavoratori, R.L.S., R.S.P.P., datori

di lavoro ed Organismi paritetici. La definizione e l'individuazione dei fattori di rischio Si definiranno ed individueranno gli eventuali fattori di rischio presenti negli studi

odontoiatrici. La valutazione dei rischi In base ai fattori già evidenziati si valuterà la probabilità e la gravità dell'evento temuto, in

base ad un percorso grafico utilizzando la medesima linea di pensiero specificatamente studiata nelle liste di controllo degli studi odontoiatrici.

L'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione

Si individueranno, laddove si sia evidenziata carenza di sicurezza, le misure di abbattimento del rischio privilegiando misure a carattere generale e procedurale, arrivando a misure profilattiche preventive e definendo i dispositivi di prevenzione individuali.

- Discussione e risposte a domande specifiche; - Test di verifica dell'apprendimento; - Valutazione delle risposte al test. Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori Si tratterà l'argomento della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza sul luogo di

lavoro dando particolare rilevanza agli obblighi ed ai diritti connessi alla funzione. - Discussione e risposte a domande specifiche; - Test di verifica dell'apprendimento; - Valutazione delle risposte al test. Nozioni di tecnica della comunicazione Una notevole importanza assume la corretta comunicazione tra i soggetti che, per le

varie competenze, sono coinvolti dal D.Lgs. n. 81/2008. Le nozioni di tecnica della comunicazione dovranno imprescindibilmente modulare

l'obiettivo, accertato il livello culturale dell'aula ed insegnando a comunicare ai diversi livelli culturali.

- Discussione e risposte a domande specifiche; - Test di verifica dell'apprendimento; - Valutazione delle risposte al test. Applicazione pratiche-operative presso il luogo di lavoro Si esporranno le situazioni tipiche dei rischi presso uno studio odontoiatrico seguendo la

logica degli argomenti trattati nel corso con l'ausilio di supporti audiovisivi e multimediatici. - Discussione e risposte a domande specifiche; - Test di verifica dell'apprendimento;

- Valutazione delle risposte al test. VII

Statuto 27 gennaio 2009 dell'Ente bilaterale nazionale del settore delle professioni (E.BI.PRO.)

Art. 1 (Costituzione)

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 5, 6, 7 e 7-bis del c.c.n.l. dei dipendenti degli studi professionali (d'ora in poi, per brevità, semplicemente c.c.n.l.) coerentemente con gli artt. 36 e seguenti del codice civile, è costituita, su iniziativa di CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA e di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, una associazione non riconosciuta denominata "Ente bilaterale nazionale del settore degli studi professionali "E.BI.PRO."" di seguito, per brevità, indicata come ente.

Art. 2 (Sede e durata)

L'Ente ha sede in Roma e, previo consenso delle parti costituenti, di cui all'art. 1, potranno essere istituiti degli Enti bilaterali regionali, in conformità all'art. 5, lett. O), del c.c.n.l. dei dipendenti degli studi professionali "Testo unico" del 3 maggio 2006.

La durata dell'Ente è a tempo indeterminato, salvo i casi di scioglimento di cui al successivo art. 22.

Art. 3 (Soci)

Sono soci dell'Ente: 1) le seguenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro: - CONFPROFESSIONI; - CONFEDERTECNICA; - CIPA; 2) le seguenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori: - FILCAMS-CGIL; - FISASCAT-CISL; - UILTUCS-UIL. Tali soci manterranno anche in futuro la qualifica di "Soci fondatori".

Art. 4 (Iscritti)

Assumono la qualifica di iscritti all'Ente i datori di lavoro ed i lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, ai quali si applica il contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli studi professionali.

Le iniziative di cui al successivo art. 5 del presente Statuto ed ogni altra assistenza che fosse prevista dalle parti come individuate all'art. 1 sono destinate ai lavoratori ed ai titolari delle attività professionali che, oltre ad applicare interamente il c.c.n.l. e gli accordi collettivi in essere, corrispondono regolarmente le somme previste dall'art. 19 dello stesso c.c.n.l., siano in regola coi versamenti all'Ente (E.BI.PRO.) dei contributi ad esso previsti con le modalità definite dal regolamento.

L'iscrizione all'Ente cessa a seguito di: a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa dell'Ente; b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi; c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal

regolamento. Art. 5

(Scopi e finalità) L'Ente non persegue finalità di lucro ed ha per scopo lo svolgimento di ruoli, compiti e

funzioni di mutualità ed assistenza finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi a favore dei lavoratori e dei titolari delle attività, così come definite dal c.c.n.l. e da ogni accordo tra le parti.

Per il raggiungimento di tali scopi e finalità l'Ente, così come descritto nel c.c.n.l. attua e concretizza:

A) elabora e ne organizza la divulgazione con le modalità più opportune, le relazioni sul quadro socio-economico del settore, delle varie aree professionali e le relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il c.c.n.l. il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I, artt. 1 e 2;

B) incentiva e promuove studi e ricerche sulle aree professionali e/o sull'area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata ed in particolare promuove studi e ricerche riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l'analisi dei fabbisogni formativi, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;

C) predispone, su mandato delle parti, specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale e "stages" anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;

D) promuove, coordinandosi con il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua (Fondoprofessioni), di cui all'accordo interconfederale del 7 novembre 2003 sottoscritto tra CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA, CIPA e CGIL, CISL, UIL, le procedure per attivare la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, convalidandone i crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee;

E) predispone, ove autorizzato dalle istituzioni regionali, tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel modello di libretto formativo del cittadino, di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione;

F) favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al Titolo V del c.c.n.l. e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le pari opportunità";

G) promuove iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio, nei confronti dei lavoratori occupati con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dagli Organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;

H) assume e gestione iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione dello studio professionale ed all'avvio di procedure di qualità;

I) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del c.c.n.l.;

J) promuove studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie del c.c.n.l.;

K) promuove studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei Paesi della Unione europea;

L) promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti;

M) valorizza in tutti gli ambiti significativi la specificità delle "Relazioni sindacali" del settore e le relative esperienze bilaterali;

N) attua tutti gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale di settore;

O) individua e adotta iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti bilaterali regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati.

L'Ente bilaterale nazionale di settore ha, inoltre, il compito di: P) ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi di secondo livello di settore,

stipulati dalle parti firmatarie il c.c.n.l. a livello regionale; Q) ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, gli accordi forniti dalle singole strutture

professionali e/o dalle varie aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del lavoro", "Flessibilità", "Regimi di orario", "Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività sindacale";

R) ricevere ed elaborare, anche ai fini statistici, i dati forniti dalle Organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispettivi Sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani;

S) ricevere le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", di cui agli artt. 3 e 4 del c.c.n.l.;

T) ricevere la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui ai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387.

Art. 6 (Articolazione dell'Ente)

L'Ente in ottemperanza a quanto richiamato all'art. 6 del c.c.n.l. "Testo unico", potrà articolarsi al suo interno in sezioni corrispondenti alle quattro aree professionali previste dalla sfera di applicazione dello stesso c.c.n.l. così come di seguito elencate:

- area professionale economica amministrativa; - area professionale giuridica; - area professionale tecnica; - area professionale medico-sanitaria e odontoiatrica. Dette sezioni paritetiche, ove costituite con delibera del Comitato esecutivo circa il

numero e i nominativi dei componenti, possono predisporre specifici progetti di attività coerenti con quanto stabilito dal precedente art. 5.

I progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione del Comitato esecutivo quale Organo deputato per l'eventuale delibera di approvazione sia per quanto attiene alla validità del progetto che per il suo possibile finanziamento nell'ambito della quota spettante all'Ente bilaterale nazionale di settore.

Art. 7 (Obblighi e diritti dei soci)

I soci si impegnano alla osservanza delle norme statutarie. Tutti i soci hanno diritto a: - eleggere i membri degli Organi direttivi ed essere eletti negli stessi tramite un proprio

rappresentante; - approvare lo Statuto e le eventuali modifiche dello stesso; - approvare il/i regolamento/i, in ossequio al disposto dell'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917. Art. 8

(Finanziamento) Per gli scopi di cui agli artt. 5 e 6 si provvede: - con i contributi ordinari o volontari, versati alla gestione a copertura dei trattamenti,

previsti dal contratto nazionale di categoria ed eventualmente dalle leggi; - con i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché con le liberalità versate da enti o

singoli privati; - con eventuali ulteriori risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere

all'Ente; - con proventi derivanti da iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi statutari

dell'Ente; - con interessi e altri proventi maturati dalle risorse finanziarie gestite dall'Ente e dai beni

acquistati con le sopra dette risorse; - con finanziamenti e sovvenzioni da Ministeri, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e

privati, nazionali ed internazionali; - con ogni altra entrata che concorra a sviluppare l'attività dell'Ente; - le quote versate in forza dell'art. 7 del c.c.n.l., relative a regioni nelle quali non è stato

costituito l'Ente bilaterale rimangono a disposizione dell'Ente bilaterale nazionale che con finalità solidaristiche ne stabilirà l'utilizzo.

Art. 9 (Organi dell'Ente)

Gli Organi dell'Ente, costituiti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, sono:

- l'assemblea dei soci;

- il Comitato esecutivo; - il Presidente; - il Vicepresidente; - il Collegio dei revisori dei conti. Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni e permangono sino all'approvazione del

bilancio consuntivo del quarto esercizio e possono essere riconfermate. La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi statutari ha termine nel caso in cui

la designazione sia revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti dell'assemblea o del Comitato esecutivo, il socio che ne ha effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i trenta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per il periodo residuo del quadriennio in corso. Art. 10

(L'assemblea dei soci) L'assemblea è composta in modo paritetico tra i soci rappresentanti delle Organizzazioni

sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro da 12 membri, nominati:

- 6 membri tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui 4 (quattro) membri di CONFPROFESSIONI, 1 (uno) membro di CONFEDERTECNICA e 1 (uno) di CIPA;

- 6 membri tra i rappresentanti dei soci dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ciascuna delle quali dispone di 2 (due) membri.

Art. 11 (Poteri dell'assemblea)

Spetta all'assemblea: - nominare il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Comitato esecutivo, i membri

del Collegio dei revisori dei conti, designati dai soci costituenti; - provvedere all'approvazione, su proposta del Comitato esecutivo, dei bilanci consuntivi

e preventivi; - deliberare l'eventuale compenso per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli

emolumenti a favore dei revisori dei conti; - approvare le eventuali modifiche statutarie e il/i regolamento/i su proposta del Comitato

esecutivo; - fissare le linee-guida strategiche e programmatiche dell'Ente; - deliberare in merito allo scioglimento l'Ente e nominare i liquidatori; - svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto.

Art. 12 (Riunioni dell'assemblea)

L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno un minimo 2 volte all'anno o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti o dal Collegio dei revisori dei conti.

La convocazione dell'assemblea è effettuata dalla Presidenza del Comitato esecutivo mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero in caso d'urgenza almeno 5 giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno, nonché l'eventuale data di seconda convocazione che non può coincidere con la prima.

Alle riunioni dell'assemblea partecipa il Collegio dei revisori dei conti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente, o, in caso di assenza o di

impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano presente del Comitato esecutivo. L'assemblea, ad ogni riunione, nomina un segretario.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ma solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei verbali:

a) che sia consentito al Presidente di verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario predisporre il foglio presenze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle assemblee dei soci e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Le riunioni dell'assemblea e le relative deliberazioni, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e la presenza di un rappresentante di ciascun socio fondatore.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento, sono assunte all'unanimità, con la presenza di tutti i soci fondatori.

Art. 13 (Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo si compone di 12 membri, nominati dai membri dell'assemblea, con la seguente ripartizione:

- 6 membri tra i rappresentanti dei soci delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di cui 4 (quattro) membri di CONFPROFESSIONI, 1 (uno) membro di CONFEDERTECNICA e 1 di CIPA;

- 6 membri tra i rappresentanti dei soci delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ciascuna delle quali dispone di 2 (due) membri.

Art. 14 (Poteri del Comitato esecutivo)

Spetta al Comitato esecutivo di: - garantire il funzionamento di tutti i servizi dell'Ente, sia tecnici che amministrativi e

vigilare sul funzionamento dei medesimi; - ratificare la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione dei

soci; - vigilare sull'attuazione e sul funzionamento delle iniziative promosse dall'Ente; - nominare nel caso se ne ravveda la necessità, un Direttore dell'Ente e regolarne il

trattamento economico; - progettare iniziative atte al raggiungimento degli obiettivi statutari; - promuovere, coordinare e verificare, in conformità all'art. 5, lett. O) del c.c.n.l., la

costituzione degli Enti bilaterali regionali; - deliberare l'approvazione delle sezioni professionali di cui all'art. 6; - valutare e, ove conformi alle finalità dell'Ente, deliberare l'approvazione dei progetti di

attività proposti dalle sezioni professionali di cui all'art. 6; - approvare i verbali delle proprie riunioni; - attuare le iniziative deliberate dall'assemblea dei soci; - riferire all'assemblea in merito alle proprie delibere e all'attività svolta; - predisporre i regolamenti interni dell'Ente e sottoporli all'approvazione dell'assemblea; - provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi e sottoporli all'approvazione

dell'assemblea unitamente alla stesura di specifiche relazioni sui bilanci e sulla attività svolta; - assumere e licenziare il personale dell'Ente e regolarne il trattamento economico.

Art. 15 (Riunioni del Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente, d'intesa con il Vicepresidente, o la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione del Comitato esecutivo è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Ente, o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro presente più anziano del Comitato esecutivo. Il Comitato ad ogni riunione, nomina un segretario.

Le riunioni del Comitato esecutivo possono svolgersi anche per audio-conferenza o video-conferenza fra più postazioni collegate, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, posto che la riunione si riterrà svolta in quel luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia permesso agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale, trascritto nel libro delle adunanze del Comitato esecutivo e sottoscritto da colui che presiede la seduta e dal segretario.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del C.E. e la presenza di almeno un rappresentante per ciascun socio fondatore.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Collegio dei revisori dei conti. Art. 16

(Il Presidente ed il Vicepresidente) Il Presidente ed il Vicepresidente vengono nominati dall'assemblea tra i componenti del

Comitato esecutivo, su designazione dei soci. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente saranno alternativamente ricoperte per un

quadriennio da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e da un rappresentante delle Organizzazioni dei lavoratori, soci dell'Ente, secondo quanto disposto dal precedente art. 3.

Il Presidente sta in giudizio per l'Ente ed ha la legale rappresentanza dell'Ente e presiede il Comitato esecutivo.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente agiscono con poteri e firma congiunti in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna, salvo che per atti che possono essere congiuntamente delegati ad altro componente del Comitato esecutivo o, ove nominato, al Direttore.

Art. 17 (Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi, scelti nell'elenco dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia ed iscritti ad un albo professionale, così designati: uno dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed un terzo con la funzione di Presidente, designato dalla parte che non esprime il Presidente del Comitato esecutivo.

Le predette Organizzazioni designano inoltre due revisori supplenti, uno per parte, scelti nell'elenco dei revisori contabili tenuto presso il Ministero di grazia e giustizia ed iscritti ad un albo professionale.

I revisori, sia effettivi che supplenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I revisori partecipano di diritto a tutte le riunioni dell'assemblea, senza diritto di voto. I revisori dovranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo senza

diritto di voto deliberativo. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di membro dell'esecutivo. I revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dal codice civile. Essi

esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri previsti dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Al Collegio è attribuita la funzione di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

I revisori devono riferire immediatamente all'assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

Il Collegio redige la relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio consuntivo.

La convocazione, correlata con l'O.d.G., è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e di 7 giorni in caso di urgenza.

Art. 18 (Il patrimonio)

Le disponibilità dell'Ente sono costituite dall'ammontare dei contributi di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati pagamenti.

Costituiscono inoltre disponibilità dell'Ente le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell'Ente ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

In adesione allo spirito ed alle finalità del c.c.n.l. per i lavoratori degli studi professionali "Testo unico" del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, il patrimonio dell'Ente è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5, ovvero accantonato, se ritenuto necessario ed opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello applicato ai "Fondi comuni" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.

All'Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente medesimo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Art. 19 (Gestione dell'Ente)

Per le spese di impianto e di gestione, l'Ente potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 8.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vicepresidente. L'erogazione ed il movimento di fondi deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vicepresidente, previa apposizione del visto del Direttore, ove questa scrittura sia attivata.

Art. 20 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Art. 21

(Bilancio dell'Ente) Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali

previste dalla legislazione vigente. Alla fine di ogni esercizio, il Comitato esecutivo provvede alla redazione dei bilanci,

(consuntivo e preventivo) correlati delle specifiche relazioni così come richiamate al precedente art. 14 che saranno trasmesse ai soci insieme agli altri documenti così come riportati all'ultimo capoverso del presente articolo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale, il conto economico, gli allegati e la relazione del Collegio dei revisori dei conti debbono essere trasmessi entro 15 giorni ai soci.

Art. 22 (Liquidazione dell'Ente)

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta, su conforme deliberazione dell'assemblea, nei seguenti casi:

- qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge; - qualora venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e

funzionale; - qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti al

settore delle disposizioni contenute nel c.c.n.l. "Testo unico" del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.

Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui sopra, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'Ente i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.

Art. 23 (Scioglimento dell'Ente e devoluzione dei beni)

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, lo scioglimento dell'Ente per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto unanime.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VIII Avviso comune 12 maggio 2009

sul ruolo e le sinergie del sistema paritetico/bilaterale sugli ammortizzatori sociali e sul welfare contrattuale

La crisi, che interessa a livello nazionale e internazionale l'intero sistema economico, coinvolge anche il settore delle attività intellettuali facendo paventare negative ricadute sui livelli occupazionali degli addetti che si caratterizzano con una forte presenza di giovani e in particolare di donne impegnati a svolgere importanti funzioni di servizio professionale alle imprese e agli utenti consumatori.

E' fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le prevedibili conseguenze in termini di costo sociale, di rallentamento della richiesta di servizi professionali e di ulteriore raffreddamento dei consumi.

Sulla base di queste motivazioni le parti stanno seguendo con attenzione il percorso avviato dal Governo in materia di sostegno al reddito attraverso l'utilizzo, anche per questo settore, degli ammortizzatori sociali in deroga, finalizzati a favorire, anche in presenza di situazioni di crisi, il mantenimento della forza lavoro mediante il potenziamento degli strumenti di sostegno nei casi di sospensioni dei rapporti di impiego, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche.

Le parti, tuttavia, manifestano l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dell'impegno delle possibili sinergie del sistema della bilateralità e conseguentemente l'entità delle possibili risorse finanziarie a disposizione:

- il settore ha costituito l'Ente bilaterale (E.BI.PRO.) in data 27 gennaio 2009 ed il finanziamento, per gli scopi e le finalità ad esso assegnati, decorre dal 1° gennaio 2009;

- il sistema bilaterale, fatti salvi gli scopi e le finalità, prevede un modello di decentramento realizzabile attraverso la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione e in tale contesto attraverso la costituzione degli Enti bilaterali regionali e/o interregionali e/o territoriali, ai quali viene destinato l'80% del finanziamento, così come previsto dall'art. 7 del vigente c.c.n.l. degli studi professionali e con i tempi e le modalità di utilizzo sancite dallo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale;

- tra gli scopi e le finalità del/gli Ente/i è previsto il sostegno al reddito che all'art. 5, lett. L) dello/gli Statuto/i è così esplicitato: "Promuove iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti";

- tra le possibili sinergie del sistema paritetico/bilaterale fanno parte le strutture paritetiche già costituite ed operative quali strumenti di gestione del welfare contrattuale e nello specifico la gestione per la formazione continua (Fondoprofessioni), per l'assistenza sanitaria integrativa (Cadiprof) e per la previdenza integrativa (Previprof);

- tra gli obiettivi che "Fondoprofessioni" richiama al punto 5 (destinatari) dell'avviso di bando gennaio 2009 è esplicitata l'attività formativa finalizzata al sostegno al reddito così come di seguito riportata: "Si rimane in attesa dei decreti attuativi del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008 per la loro applicabilità fin dal presente avviso, al fine di prevedere la partecipazione di apprendisti e collaboratori a progetto, in presenza di situazioni di crisi con rischio del posto di lavoro;

- oltre alle attuali prestazioni sanitarie che, con specifica polizza assicurativa, "Cadiprof" eroga ai lavoratori del settore, ivi compresi collaboratori e praticanti, saranno a breve definite ulteriori prestazioni attraverso la definizione del progetto denominato "Pacchetto famiglia" che prevede l'erogazione diretta da parte di Cadiprof delle seguenti aree di intervento socio-assistenziale: assistenza pediatrica-contributo per asili nido - Contributo assistenza per non autosufficienti/assegno di cura - Assistenza grandi interventi;

- tra le finalità della Cadiprof rientra anche la possibilità di estendere, fino a 6 (sei) mesi dalla sospensione o dal licenziamento dei lavoratori, la copertura della polizza sanitaria;

- sul versante della previdenza integrativa, la Cadiprof ha comunicato alla COVIP che per l'intero anno 2009 si farà carico dei costi di gestione della struttura Previprof;

- per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa degli Enti bilaterali e più in generale degli strumenti paritetici/bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione delle singole strutture e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa;

- sulle quote destinate agli Enti bilaterali, così come ad alcune delle strutture paritetiche/bilaterali di gestione del welfare contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) nonché la relativa indeducibilità dal reddito dei lavoratori e che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare strutture che, più di altre, concorrono in via sussidiaria al sostegno del welfare pubblico e che rischiano di sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà".

Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale, attraverso

un primo momento di sperimentazione di durata biennale; - ribadiscono che in ogni caso deve essere comunque garantita l'erogazione delle

indennità di disoccupazione nei casi di sospensione, anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali, affinché le lavoratrici e i lavoratori non perdano tale beneficio, poiché è opportuno il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche;

- chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento strutture lavorative localizzate in più regioni;

- chiedono che ove non sia possibile praticare la sospensione dal lavoro con i diversi ammortizzatori sociali, sia praticabile l'iter previsto per la messa in mobilità e l'iscrizione alle relative liste;

- chiedono che le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate a favore dei lavoratori e degli addetti al settore dagli Enti bilaterali e dalle strutture di gestione del welfare contrattuale, in considerazione delle finalità sociali perseguite, siano escluse dall'imponibile fiscale e contributivo;

- evidenziano la necessità che venga affermato il principio dell'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- concordano sulla necessità di un incontro con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

IX Accordo 16 luglio 2010

in materia di previdenza complementare Le parti hanno istituito il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti

degli studi e delle attività professionali nelle diverse forme e nonostante l'attività svolta tale Fondo non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. In ogni caso gli attuali iscritti non hanno subito una diminuzione delle loro quote versate al Fondo e il patrimonio è intatto.

Le parti si sono incontrate per discutere sulle soluzioni da adottare per risolvere la situazione creatasi dopo la lettera della COVIP del 25 giugno 2010, prot. n. 3696 indirizzata alle parti istitutive del Fondo di previdenza complementare PREVIPROF e a FON.TE.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP ha avviato nel 2009 un provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'attività di PREVIPROF per il mancato raggiungimento della base associativa minima necessaria.

Nell'incontro del 23 marzo 2010 tra la COVIP e le parti è stata prospettata un'ipotesi di confluenza del Fondo PREVIPROF nel Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi FON.TE. In data 20 maggio 2010 è stato sottoscritto un "accordo preliminare di fusione" da parte dei Presidenti dei fondi interessati e trasmesso alla COVIP, per definire un percorso operativo.

La COVIP nella lettera del 25 giugno 2010 ha sospeso l'efficacia del provvedimento di decadenza all'esercizio dell'attività di PREVIPROF fino al 30 settembre 2010 in considerazione delle intenzioni manifestate dai fondi interessati e al fine di favorire l'attuazione di un processo di integrazione o comunque di scioglimento volontario nell'interesse degli iscritti e delle parti istitutive del Fondo.

Lo Statuto del Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi FON.TE all'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori di settori "affini" a tale Fondo in presenza di accordi collettivi nazionali di lavoro se sono stipulati dalle medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli accordi istitutivi di FON.TE.

Le parti in considerazione del provvedimento adottato dalla COVIP e di quanto citato nella premessa;

Convengono: - di ottemperare a quanto richiesto dalla COVIP e di salvaguardare la posizione degli

iscritti a PREVIPROF; - di intervenire come parti istitutive di PREVIPROF sul Consiglio di amministrazione dello

stesso per definire e portare a termine la confluenza degli iscritti a FON.TE nonché di adottare le necessarie delibere a norma dell'art. 37 dello Statuto;

- di continuare sul percorso della previdenza complementare individuando, per le future iscrizioni dei lavoratori dipendenti, nel Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi FON.TE il Fondo di riferimento per i lavoratori dipendenti degli studi e delle attività professionali nelle diverse forme;

- di dover stipulare, prima dell'adozione delle delibere da parte di FON.TE, apposita convenzione con le parti istitutive di FON.TE avente ad oggetto l'informazione e monitoraggio dei lavoratori degli studi professionali iscritti e le sinergie per la gestione e l'iscrizione dei lavoratori degli studi professionali;

- di prevedere in comune accordo con le parti istitutive di FON.TE un'adeguata forma di rappresentanza delle libere professioni in tale Fondo anche attraverso la creazione di un Organismo paritetico oppure altre forme idonee;

- di lasciare inalterata anche per il futuro la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all'1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. per la quota a carico del datore di lavoro e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. come contribuzione minima a carico del lavoratore;

- di confermare che per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturando dal momento dell'adesione al Fondo di previdenza;

- di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti;

- che la quota di iscrizione al Fondo di previdenza complementare sarà quella determinata da FON.TE.

La validità del presente accordo è vincolata all'adozione delle necessarie delibere da parte degli Organi del Fondo FON.TE. Di conseguenza l'art. 20 del c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali stipulato in data 29 luglio 2008 è sostituito dal presente accordo dopo l'adozione delle necessarie delibere da parte di FON.TE, la stipulazione della convenzione e la conclusione degli adempimenti per la confluenza dei lavoratori già iscritti a PREVIPROF.

X Accordo 16 luglio 2010

sulla bilateralità e sulle relazioni sindacali Premessa

Sulla base dell'esperienza negli ultimi anni e degli sviluppi recenti in materia di bilateralità e di relazioni sindacali e in ottemperanza agli impegni richiamati dall'art. 12 del c.c.n.l. 12 luglio 2008 è emersa la necessità di adeguare alcuni punti al fine di rendere più efficiente l'attività e per assicurare la massima operatività ai vari Organismi e strutture. Si sono svolti, inoltre, una serie di incontri specifici su tale materia tra le parti.

Le parti in considerazione di quanto citato nella premessa; Convengono

- di riformulare e di sostituire gli artt. 3 e 12 del c.c.n.l. per gli studi professionali come segue:

Art. 3 (Commissione paritetica nazionale)

La Commissione paritetica nazionale ha il compito di: a) verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle relazioni sindacali così come

definite e riportate al successivo art. 12; b) esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed

integrale applicazione del presente c.c.n.l. La Commissione paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in

rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e uno CIPA) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni sindacali dei lavoratori (due FILCAMS-CGIL, due FISASCAT-CISL e due UILTUCS-UIL), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti.

Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente bilaterale nazionale di settore.

La sede di lavoro della Commissione paritetica sarà normalmente presso la sede dell'Ente bilaterale nazionale di settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e modalità:

1) per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a), la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento;

2) per quanto previsto dal punto b): I) alla Commissione paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con

avviso di ricevimento, le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto ovvero tramite le stesse, le Organizzazioni territoriali ad esse facenti capo, nonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. (enti - fondi - casse);

II) all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia;

III) in pendenza di procedure presso la Commissione paritetica, le rispettive Organizzazioni interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1 non potranno prendere alcuna iniziativa;

IV) la data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;

V) la Commissione paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;

VI) la Commissione paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione paritetica stessa;

VII) le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi e di adottare le misure necessarie.

La Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il c.c.n.l. un rapporto conclusivo del lavoro svolto;

3) per esercitare la sua attività la Commissione paritetica potrà dotarsi di gruppi di lavoro con esclusiva competenza tecnica.

Art. 12 (Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure)

Premessa L'evoluzione del modello/sistema di relazioni sindacali, così come definito nella prima

parte del c.c.n.l., ha prodotto, nell'arco della sua gestione (2004/2009), la costituzione di strumenti paritetici/bilaterali nazionali finalizzati sia alla corretta applicazione del c.c.n.l. (Commissione paritetica nazionale) che al compito di formulare progetti di azioni positive per il raggiungimento delle pari opportunità (Gruppo di lavoro per le pari opportunità), nonché la costituzione degli strumenti paritetici/bilaterali finalizzati e funzionali alla crescita professionale, alle tutele sociali e all'offerta di servizi a favore degli addetti al settore quali: la formazione continua (Fondoprofessioni anno 2003) - l'assistenza sanitaria complementare (Cadiprof anno 2003) - la previdenza integrativa (PREVIPROF anno 2007) - un sistema plurimo di servizi qualitativi (E.BI.PRO. anno 2009) e in materia di ammortizzatori sociali.

Nel corso di tale esperienza quinquennale si è più volte manifestata l'esigenza di ricercare sinergie tra gli strumenti/strutture costituite ed al riguardo si è convenuto di operare definendo, di volta in volta, specifiche intese, attraverso le quali è stato possibile gestire la pratica attuazione di quanto previsto al Titolo V del c.c.n.l. (tutele e "welfare" contrattuale).

Allo stato, anche a fronte delle recenti novità legislative e di una loro possibile evoluzione, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli, funzioni e compiti degli strumenti/strutture costituite al fine di rendere maggiormente utile, efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (datori di lavoro - lavoratori), la gestione delle competenze contrattualmente e statutariamente assegnate ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore.

Pertanto, trascorsa l'esperienza sopra sintetizzata, si è posta la questione di un riassetto organico e coordinato della bilateralità i cui criteri di indirizzo siano orientati secondo alcune fondamentali linee direttrici quali:

1) avviare e completare il decentramento organizzativo attraverso la contrattazione di 2° livello ed in tale contesto addivenire alla costituzione degli Enti bilaterali regionali;

2) specializzare, razionalizzare e rendere efficienti gli strumenti/strutture paritetici/bilaterali, concentrando gli sforzi verso obiettivi prioritari, ottimizzando la loro gestione;

3) eliminare le attività non caratteristiche e improprie alle specifiche missioni delle strutture, in particolare eliminare le eventuali duplicazioni.

Sulla base della premessa, per una funzionale gestione della bilateralità e del modello/sistema di relazioni sindacali le parti hanno individuato i seguenti ruoli e compiti:

"Governance" A) Ruolo delle parti sociali: - definizione degli indirizzi strategici e gestionali della bilateralità; - definizione delle regole per le nomine negli Organi; - revisione degli Statuti e dei regolamenti delle strutture paritetiche/bilaterali; - definizione delle normative contrattuali applicabili agli addetti occupati nelle strutture

bilaterali (enti - fondi - Casse); - definizione delle modalità per un confronto permanente tra le parti sociali volto al

monitoraggio e alla verifica degli indirizzi strategici definiti nella bilateralità, assegnando alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l., sia la definizione di tali modalità che lo svolgimento di tale compito. Al riguardo, così come richiamato al punto 3 dello stesso art. 3 la "Commissione" predisporrà uno specifico regolamento di funzionamento da depositare c/o l'Ente bilaterale nazionale;

- definizione delle aree geografiche a cui assegnare veste e ruolo di Ente bilaterale regionale.

B) Compiti degli Organi: - attuazione degli indirizzi strategici e gestionali definiti dalle parti sociali nell'ambito del

confronto permanente sulla bilateralità; - rendicontazione "politica" alle parti sociali dell'attività svolta in relazione agli obiettivi

definiti; - azioni per favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo della bilateralità attuando anche

tutte le possibili sinergie che il modello/sistema consente, coordinandosi tra le diverse strutture, in particolare, per le attività da svolgere nei confronti delle istituzioni;

- azioni per favorire l'installazione e l'utilizzo di sistemi informatici che permettono di dialogare tra le diverse strutture;

- attuazione di una metodologia di raccolta dati di tutte le strutture che consenta l'ottimizzazione gestionale sia della promozione funzionale all'adesione delle strutture/strumenti bilaterali che a indispensabili informazioni per favorire al meglio la stipula di convenzioni quali prodotti e/o servizi da offrire agli addetti al settore;

- utilizzazione dei dati raccolti finalizzata alla costruzione di un banca dati che possa assumere la configurazione di "fonte informativa" del modello/sistema delle attività professionali.

C) Ruolo e compiti dell'Ente bilaterale nazionale (E.BI.PRO.) Premesso che: - l'Ente bilaterale nazionale deve realizzare i compiti e le attività derivanti dalla

contrattazione collettiva, dal proprio Statuto e dalle possibili disposizioni di legge; - che le attività assegnate all'Ente nazionale hanno anche il compito di contribuire a

valorizzare il decentramento del modello/sistema di relazioni sindacali; - che tale modello/sistema, nell'ambito della prevista contrattazione di 2° livello, consente

la costituzione dell'Ente bilaterale regionale. Per tutto quanto sopra l'Ente bilaterale nazionale svilupperà le seguenti funzioni: - monitoraggio e supporto dell'attuazione degli indirizzi delle parti sociali;

- supporto agli Enti bilaterali regionali per la redazione degli Statuti e dei loro rispettivi regolamenti, verificandone la coerenza con quello nazionale;

- interfaccia con gli Enti bilaterali regionali per il monitoraggio dell'attuazione dei loro compiti, delle loro attività e dell'andamento gestionale;

- proponente di riferimento per l'adozione di uno schema unico di bilancio e le relative strumentazioni tecniche, da valere per tutti gli Enti bilaterali regionali, redatto secondo le regole indicate per i bilanci degli enti, dei fondi e delle Casse;

- soggetto che predisporrà, annualmente, una relazione per le parti sociali che illustri per gli Enti bilaterali regionali:

- le buone prassi; - le gestioni di eccellenza evidenziando le eventuali criticità, anche al fine di individuare

possibili soluzioni; - il risultato del monitoraggio sulla regolarità contributiva. D) Ruolo e compiti dell'Ente bilaterale regionale (E.BI.PRO./R) In coerenza con quanto disposto al precedente punto c), gli Enti bilaterali regionali, così

come saranno geograficamente costituiti, dovranno attuare sia quanto ad essi assegnato dal c.c.n.l., dalla contrattazione di 2° livello e dai loro rispettivi Statuti che quanto ai punti di seguito esplicitati:

- trasmettere, annualmente, all'Ente bilaterale nazionale, copia del bilancio di pertinenza redatto secondo lo schema unico di cui alla lett. C);

- qualora le entrate dell'Ente regionale non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli Statuti, lo stesso Ente regionale, congiuntamente a quello nazionale, dovranno sottoporre alla Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l., un piano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali.

Criteri di funzionamento E) Regole generali: - le regole di funzionamento generali degli enti, dei fondi e delle Casse sono previste dai

loro rispettivi Statuti e regolamenti; - gli Statuti-tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale, di cui fanno parte

integrante, con l'obiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli Statuti degli enti, dei fondi e delle Casse nazionali e degli Enti bilaterali regionali;

- per la concreta realizzazione di quanto sopra disposto la Commissione paritetica nazionale procederà alla revisione degli attuali Statuti degli enti, fondi e Casse nazionali ed alla revisione, ove esistenti, dei relativi regolamenti ovvero alla loro costituzione, in coerenza con quanto previsto dal presente accordo, entro il 30 settembre 2010;

- tutte le parti sociali si impegnano a dare concreta e puntuale applicazione alle decisioni della Commissione paritetica di cui al punto precedente.

F) Criteri di selezione e professionalità - Gestione risorse umane Si introducono requisiti diversi a seconda dei livelli di riferimento: Componenti degli Organi esecutivo/gestionali: - requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 276/2003; - requisiti minimi di professionalità (esclusi Organi assembleari) quali: - aver maturato esperienze professionali coerenti con la missione degli

strumenti/struttura, svolte anche in Organizzazioni sindacali (dei lavoratori e datoriali) per almeno 24 mesi.

Posizioni direttive di struttura: - requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 276/2003; - necessità di titoli o esperienze professionali coerenti con l'attività dell'ente/fondo/Cassa

maturate in ruoli di responsabilità per almeno 5 anni. Personale di struttura: - necessità di titoli di studio e/o esperienze pregresse coerenti con le mansioni da

assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti. Negli Statuti ai vari livelli va prevista la sostituzione automatica di chi decade dagli Organi

a qualsiasi titolo o in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui ai commi precedenti. G) Consulenze e incarichi esterni: - gli strumenti/strutture (enti - fondi - Casse) adottano criteri di selezione omogenei,

oggettivi e misurabili, degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo i principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi e alla tipologia di servizi resi, valutando, ove compatibile con la natura dei servizi, una pluralità di offerte;

- in caso di pluralità di offerte, per le prestazioni di servizi, gli strumenti/strutture dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte tese a garantire la massima segretezza;

- la scelta dei servizi dovrà assicurare un equo bilanciamento tra il costo e la qualità dei servizi o incarichi resi

H) Compiti: - i compiti degli enti, dei fondi e delle Casse sono esclusivamente quelli stabiliti dalla

contrattazione collettiva nazionale, in conformità dei rispettivi Statuti allegati al c.c.n.l. e nel rispetto delle specifiche norme di legge vigenti;

- qualora uno strumento/struttura paritetica/bilaterale intenda introdurre innovazioni che intervengano sulle finalità ad essa assegnate, quali l'introduzione di nuovi compiti e/o di prestazioni e/o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno tempestiva preventiva comunicazione alla Commissione paritetica nazionale di cui al punto A) per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo e secondo le modalità che potranno essere definite.

I) Risorse e bilanci - Pubblicità e trasparenza L'attività degli strumenti/strutture paritetico/bilaterali dovrà essere improntata alla

massima efficacia, impegnando le risorse disponibili prevalentemente per il finanziamento dei servizi e delle prestazioni così come previste dalla contrattazione, dagli Statuti e dai regolamenti, secondo i seguenti criteri:

- adozione, in tutti i bilanci, di usuali criteri; - evidenza delle voci in entrata e in uscita; - evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i

costi del personale e i compensi degli Organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive. Viene predisposta a cura degli Organi, in concomitanza con la redazione del bilancio

consuntivo e del budget previsionale, una relazione annuale sull'andamento della gestione, anche rispetto agli obiettivi, e sull'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni rese, nonché alle verifiche effettuate periodicamente sulla soddisfazione misurata presso gli iscritti (lavoratori - datori di lavoro) rispetto ai vantaggi concreti e percepiti.

Sono individuati i seguenti meccanismi per la pubblicità dei bilanci: - gli Enti bilaterali regionali, così come geograficamente definiti, inviano all'Ente bilaterale

nazionale il bilancio e la relazione annuale; - gli strumenti/strutture nazionali inviano il bilancio e la relativa documentazione alle

Organizzazioni nazionali socie e alla Commissione paritetica nazionale, di cui al punto A). Ogni strumento/struttura renderà noto alle parti sociali, alla Commissione paritetica

nazionale ed agli Organi costituiti ai vari livelli, il rapporto risorse/prestazioni/servizi, al fine di una valutazione complessiva che indichi il rapporto ottimale.

Gli Statuti degli Enti bilaterali regionali dovranno prevedere, trascorsi 3 mesi dalla data di scadenza prevista per l'approvazione e l'invio dei bilanci:

- l'automatica scadenza degli Organi e la nomina da parte del Comitato esecutivo dell'Ente bilaterale nazionale di un Commissario "ad acta" con il compito di provvedere entro 3 mesi alla redazione del bilancio al fine di permettere alle parti sociali la ricostituzione dell'Ente.

L) Contributi finalizzati Premessa

Constatata l'implementazione dei compiti assegnati alla Commissione paritetica nazionale, così come definiti all'art. 3 del c.c.n.l. e richiamati alla lett. A) del presente articolo;

Valutato il conseguente innovativo ruolo che assume la Commissione paritetica nazionale, di cui all'art. 3 del c.c.n.l.;

Considerato quanto previsto dall'art. 7 dello stesso c.c.n.l. in tema di finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale di settore che fissa nel 20% del gettito globale la quota di sua spettanza;

Preso atto che da tale quota complessiva è possibile destinare, stabilendone le modalità di ripartizione, quote di finanziamento per le attività della Commissione paritetica nazionale, del gruppo per le pari opportunità e dell'Organismo paritetico nazionale (OPN) di cui all'accordo per l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Tutto ciò premesso, al fine di contribuire al miglioramento della gestione del modello/sistema di relazioni sindacali ed in coerenza con l'esigenza di assicurare operatività alla Commissione paritetica nazionale ed al gruppo per le pari opportunità, le parti hanno convenuto che per gli anni 2009 e 2010 venga destinata una somma che sarà definita entro il 30 settembre 2010.

A partire dal 1° gennaio 2011, l'entità economica delle quote di contributi finalizzati e le loro rispettive percentuali di ripartizione saranno stabilite dal prossimo c.c.n.l. già in fase di rinnovo.

L'entità delle percentuali di ripartizione dovranno essere recepite dallo Statuto dell'Ente bilaterale nazionale di settore (E.BI.PRO.).

La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo.

XI Accordo 22 luglio 2010

in materia di previdenza complementare Per valutare l'ipotesi di confluenza dei lavoratori aderenti al Fondo di previdenza

complementare PREVIPROF nel Fondo Fon.Te. Le parti, premesso che: - Confcommercio, Federalberghi, FIPE, FAITA, FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-

CISL, UILTUCS-UIL hanno costituito "Fon.Te. - Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi)", iscritto all'albo dei Fondi pensione COVIP al n. 123;

- Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL hanno costituto il Fondo pensione PREVIPROF - "Fondo pensione complementare per i dipendenti degli studi professionali", iscritto all'albo dei Fondi pensione COVIP al n. 159;

- la COVIP ha avviato nei confronti del Fondo PREVIPROF un procedimento per l'adozione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

- secondo le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza, in data 20 maggio 2010 il Fondo PREVIPROF ha sottoscritto con il Fondo Fon.Te. un accordo preliminare volto alla definizione di un percorso operativo finalizzato alla valutazione della possibilità di fusione/aggregazione, trasmesso congiuntamente alla COVIP in data 26 maggio 2010;

- successivamente la Commissione di vigilanza, non valutando idoneo l'accordo per la concreta definizione di un progetto di confluenza, comunicava al Fondo PREVIPROF la delibera di decadenza dell'autorizzazione con efficacia differita al 30 settembre 2010, invitando il predetto Fondo a procedere all'aggregazione con altro Fondo ovvero allo scioglimento volontario, entro il predetto termine;

- in data 16 luglio 2010 le parti istitutiva di PREVIPROF hanno sottoscritto un accordo anche in merito allo scioglimento volontario del Fondo;

- a seguito della comunicazione i Fondi PREVIPROF e Fon.Te. hanno commissionato alla società Previnet uno studio di fattibilità con relativo timetable, che si allega e costituisce parte integrante del presente accordo, sulle due distinte modalità indicate dalla COVIP, ossia procedura di fusione o di scioglimento;

Valutate: - le risultanze contenute nel predetto documento elaborato da Previnet, con particolare

riferimento alla tempistica ed alle modalità procedurali, nell'ottica della miglior garanzia e soluzione per gli iscritti al Fondo PREVIPROF;

Concordano che: - il Fondo PREVIPROF dovrà attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la

tempistica e con le modalità indicate nello schema operativo e timetable elaborato dalla società Previnet;

- il Fondo PREVIPROF comunicherà agli aderenti lo scioglimento, invitandoli ad esercitare l'opzione trasferimento/riscatto;

- i lavoratori del settore degli studi professionali che si iscrivono alla previdenza complementare a decorrere dal 1° ottobre 2010 si iscriveranno direttamente al Fondo Fon.Te. con le condizioni previste dal proprio c.c.n.l.;

- gli organi dei rispetti Fondi percepiranno entro il 31 luglio 2010 il presente accordo, in particolare, il Fondo PREVIPROF, dovrà approvare ed attivare tutte le procedure di scioglimento volontario, avvio e chiusura della procedura liquidativa con le modalità previste nel suo Statuto, nello schema operativo elaborato dalla società Previnet S.p.a., nonché secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia;

- di inviare entro il 15 settembre 2010 copia del presente accordo alla COVIP alla quale verrà chiesto un incontro ufficiale per illustrare il percorso operativo.

XII Accordo 13 aprile 2011

in materia di detassazione della retribuzione accessoria

Premesso che: - l'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, in attuazione dell'art. 53, comma 1, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha dettato, per il periodo d'imposta 2011, nuove disposizioni in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività";

- le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 sottoscritta congiuntamente dal Ministero del lavoro e dalla Direzione dell'Agenzia delle Entrate, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi-quadro territoriali che recepiscano i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori degli studi professionali con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010, ma anche per quanto riconducibile alla fase sperimentale effettuata in sede di prima applicazione della norma in questione nel secondo semestre 2008, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

Convengono che: - l'accordo tipo allegato alla presente intesa, tenendo conto del ruolo e dei contenuti del

contratto collettivo nazionale di lavoro sopra richiamato, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese anche verbali degli studi professionali ovvero aziendali per quanto riferibile alle società di servizi professionali secondo la sfera di applicazione del c.c.n.l. di riferimento, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Gli studi/aziende, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare e le somme riconducibili alle clausole elastiche e flessibili, straordinario, notturno, festivo e domenicale, nonché i premi di produttività ed ogni somma a tale titolo corrisposta) erogati dall'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione ai lavoratori ed agli studi/aziende sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Il giorno .... del mese di ..... ...... dell'anno 2011 presso la sede di ..... ..... ..... in ..... ..... ..... è stato siglato il presente verbale di accordo

Tra Confprofessioni-delegazione ..... ..... ..... ..... ..... ..... e FILCAMS-CGIL territoriale di ..... ..... ..... ..... ..... ..... FISASCAT-CISL territoriale di ..... ..... ..... ..... ..... ..... UILTUCS-UIL territoriale di ..... ..... ..... ..... ..... ..... Premesso che: - con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

Si conviene quanto segue A decorrere dall'anno 2011, così come previsto dall'art. 53, comma 1, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sopra riportato, nonché da quanto precisato nella predetta circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, con il presente accordo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori degli studi professionali e delle società di servizi riconducibili ai liberi professionisti, così come stabilito nella sfera di applicazione del predetto c.c.n.l. sottoscritto da Confprofessioni e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL ed applicato dai datori di lavoro nella regione ..... ..... ..... ..... ..... ....., sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del lavoro, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 nonché nella fase di sperimentazione del secondo semestre 2008 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dello

studio professionale/impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività dello studio/azienda.

Gli studi/aziende, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare e le somme riconducibili alle clausole elastiche e flessibili, straordinario, notturno, festivo e domenicale nonché i premi di produttività ed ogni somma a tale titolo corrisposta) erogati dall'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Resta inteso che tale accordo si intende efficace a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della nuova disposizione in questione, con la conseguente possibilità di procedere al conguaglio di quanto già corrisposto a favore dei lavoratori.

Gli studi professionali/imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della regione ..... ..... ..... ..... .....

Gli studi/imprese informeranno i loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.