Contratti (Prima Parte)

download Contratti (Prima Parte)

If you can't read please download the document

description

Riassunto relativo alla prima parte dei contratti (contratti in generale)

Transcript of Contratti (Prima Parte)

ContrattoNozioni introduttiveSecondo la definizione contenuta nell'art.1321 cod. civ. , il contratto l'accordo di due o pi parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Gli effetti giuridici prodotti dal contratto possono riguardare tanto diritti reali, quanto rapporti obbligatori. Il contratto , dunque, espressione di libert individuale delle parti nel regolare i loro diritti; tale manifestazione di libert detta autonomia. Il codice civile ne offre una descrizione all'art. 1322, che opera su due livelli: il primo comma stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, ossia le clausole volte a regolare il loro rapporto, naturalmente mantenendosi nei limiti imposti dalla legge. Il secondo livello dell'autonomia attiene al tipo contrattuale: per tipo si intende una figura o modello di contratto, avente determinate caratteristiche e volta a realizzare una certa operazione economica. Tornando a trattare dell'autonomia delle parti, occorre dire che questa non si arresta alla libert di fissare le specifiche condizioni del contratto da loro concluso, ma che possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, elaborando i modelli contrattuali che ritengono pi confacenti alle loro specifiche esigenze. In queste ipotesi pu talvolta risultare delicato stabilire quali regole applicare a tali figure, che vanno disciplinate utilizzando sia le norme contenute nella disciplina del contratto in generale, sia la disciplina dettata per i singoli aspetti dei contratti tipici. Sul piano terminologico, il contratto in senso proprio va distinto sia dal contratto, che la carta sul quale il contratto scritto e che documenta le dichiarazioni delle parti, sia dal rapporto contrattuale, che attiene agli effetti giuridici prodotti dal contratto. I requisiti in materia contrattuale sono indicati dall'art. 1325 cod. civ. , e possono cos schematizzarsi: accordo delle parti, causa, oggetto e forma, quando richiesta ad substantiam actus.

Classificazione dei contratti Le pi importanti classificazione dei contratti sono le seguenti: 1) contratti tipici e contratti atipici, a seconda che alla singola figura contrattuale, il legislatore dedichi o meno una disciplina specifica; 2) contratti con due parti o con pi di due parti (contratti plurilaterali); 3) contratti a prestazioni corrispettive e contratti con obbligazioni a carico di una parte sola: i primi sono contratti in cui le attribuzioni patrimoniali, a carico di ciascuna parte, sono legate da un nesso di reciprocit o sinallagma; 4) contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito; 5) contratti di scambio, dove la prestazione di ciascuna parte a vantaggio della controparte e contratti associativi, dove la prestazione di ciascuno diretta al conseguimento di uno scopo comune; 6) contratti commutativi, in cui i reciproci sacrifici sono certi e contratti aleatori, nei quali vi incertezza sui reciproci sacrifici delle parti; 7) contratti ad esecuzione istantanea, nei quali la prestazione delle parti concentrata in un dato momento e contratti di durata , nei quali la prestazione continua nel tempo o si ripete periodicamente; 8) contratti a forma libera e contratti a forma vincolata; 9) contratti consensuali, che si perfezionano con il semplice consenso o accordo delle parti e 10) contratti reali, che richiedono anche la consegna del bene. Infine, vi sono contratti a efficacia reale, che realizzano automaticamente il risultato perseguito e contratti a efficacia obbligatoria, che obbligano le parti ad attuarlo. Proposta ed accettazioneProposta ed accettazione non costituiscono un negozio, ma sono elementi che precedono il perfezionamento del negozio e sono, perci, denominati prenegoziali. Quando alla proposta segue laccettazione, allora si ha laccordo. Vari principi potrebbero essere adottati dal legislatore: principio della dichiarazione (la manifestazione di volont efficace non appena espressa); principio della spedizione (la manifestazione di volont efficace non appena trasmessa all'altra parte); principio della ricezione (la manifestazione di volont efficace non appena trasmessa all'altra parte) e principio della cognizione (la manifestazione di volont efficace quando il destinatario ne viene a conoscenza). Pertanto, il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dellaccettazione della proposta, comunicatagli dalla controparte. L'art.1335 cod. civ. dispone che per dimostrare che il contratto si perfezionato, sufficiente provare che la dichiarazione di accettazione pervenuta allindirizzo del proponente. Spesso, peraltro, i contratti si concludono senza bisogno di una formale accettazione, dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto: in tal caso laccordo si considera perfezionato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio lesecuzione. Laccettante deve dare, per, prontamente avviso allaltra parte delliniziata esecuzione. Se si tratta poi di un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, dato che, in tal caso, laccettazione del destinatario della proposta si pu agevolmente presumere, la legge non ritiene necessaria un'esplicita dichiarazione di accettazione.

Revoca della proposta e dell'accettazioneLa proposta e l'accettazione possono essere ritirare e private di effetto mediante un atto uguale e contrario, detto revoca. Il primo comma dell'art. 1328 cod. civ stabilisce che la proposta pu essere revocata finch il contratto non sia concluso. Il secondo comma dello stesso articolo prevede, quanto alla revoca dell'accettazione, che essa non ha effetto se non giunge a conoscenza del proponente prima che vi giunga l'accettazione. La proposta perde automaticamente efficacia se, prima che il contratto si sia perfezionato, il proponente muore o diventa incapace. Del pari, perde efficacia laccettazione se laccettante muore o diventa incapace nellintervallo tra la spedizione della dichiarazione di accettazione e larrivo di questa al proponente. Questultimo pu anche precludersi la facolt di revoca, dichiarando che la proposta irrevocabile: in tal caso, un'eventuale revoca che venisse successivamente comunicata al destinatario della proposta, sarebbe inefficace, a meno che la revoca intervenga dopo che sia scaduto il termine per il quale la proposta era stata dichiarata irrevocabile. Se la proposta irrevocabile non accompagnata dall'indicazione della durata dell'irrevocabilit, questa si intende estesa per tutto il tempo ordinariamente necessario per la sua accettazione. La proposta irrevocabile conserva il suo valore pure in caso di morte o sopravvenuta incapacit del proponente, di modo che anche in tali ipotesi il destinatario della proposta potrebbe ancora perfezionare il contratto accettando lofferta, purch laccettazione giunga allaltra parte entro il termine di validit della proposta.

Offerta al pubblicoUn particolare tipo di proposta l'offerta al pubblico, che vale come proposta contrattuale, bench indirizzata a destinatari indeterminati. L'offerta al pubblico non va confusa n con un generico invito a trattare, volto a suscitare proposte contrattuali, n con la promessa al pubblico, che non diretta a perfezionare accordi contrattuali. L'offerta al pubblico revocabile come ogni altra proposta contrattuale, ma mentre una proposta con destinatario determinato pu essere revocata solo a condizione che la revoca sia portata a conoscenza di quest'ultimo, la revoca dell'offerta al pubblico efficace anche in confronto di chi non sia invece venuto a conoscenza della revoca.

Contratto aperto all'adesioneUn regolamento contrattuale pu essere aperto all'adesione di altre parti: il caso di contratti che tendono a realizzare determinate organizzazioni di carattere associativo, e che quindi presentano una struttura aperta e orientata a ricevere l'adesione di altri soggetti. Nei contratti aperti all'adesione di terzi, di solito, il contratto stesso a disciplinare le modalit di manifestazione della volont di aderire. Qualora il contratto non disponga espressamente, l'art. 1332 cod. civ. stabilisce che l'adesione deve essere diretta all'organo eventualmente costituito per dare attuazione al contratto, oppure a tutti i contratti originari.

Il dovere di buona fedeL'art 1337 cod. civ. dispone che durante le trattative le parti, pur essendo libere di decidere se concludere o meno il contratto, devono comportarsi secondo buona fede; di conseguenza, la parte che violi questo dovere incorre in un particolare tipo di responsabilit. Le condotte che possono dar luogo a tale ipotesi di responsabilit sono varie, ma si possono individuare alcune tipologie di comportamenti rilevanti: abbandono ingiustificato della trattativa, per cui la parte che si ritragga abusivamente dovr risarcire all'altra parte i danni conseguenti alla frustrazione dell'affidamento;

mancata informazione sulle cause di invalidit del contratto, che non sussiste se dipende da una disposizione di legge che entrambe le parti erano tenute a conoscere;

influenza illecita sulla determinazione negoziale della controparte: colui che si reso responsabile di tale comportamento, tenuto a risarcire il danno all'altra parte;

induzione della controparte alla stipulazione di un contratto pregiudizievole: ci avviene nel caso in cui una parte abbia s tratto in inganno l'altra, ma quell'inganno non sia stato tale da determinare la volont di questa a contrarre, bens soltanto da indurla ad accettare condizioni diverse da quelle che avrebbe sottoscritto se non fosse stata ingannata.

Responsabilit precontrattuale Secondo la giurisprudenza, la culpa in contrahendo di natura aquiliana o extracontrattuale: ci significa che essa trova fondamento nella violazione del generale principio del neminem laedere. Si deve, peraltro, precisare che una parte consistente della dottrina non condivide la qualificazione sostenuta dalla giurisprudenza e ritiene che la responsabilit in esame abbia diversa natura e che si tratti, cio, di responsabilit per inadempimento. In quest'ultimo caso, viene leso l'interesse positivo all'esecuzione della prestazione dovuta in forza del contratto, e quindi il risarcimento si commisura al danno subito dal contraente per non aver ricevuto la prestazione alla quale aveva diritto. Se non vengono osservati i doveri che la legge impone durante le trattative, si viene a ledere un interesse della parte diverso da quello a ricevere la prestazione oggetto del prefigurato. Nel caso dell'abusiva interruzione delle trattative, la parte che ne sia stata vittima pu lamentare la lesione dell'interesse a non iniziare trattative che le hanno fatto perdere tempo e procurato delle spese risultate poi inutili. Chi sia stato vittima della scorrettezza precontrattuale dell'altra parte ha diritto anche di essere ristorato dall'eventuale mancato guadagno, che deve essere correttamente individuato. Occorre, infine, precisare che il danno si atteggia in modo diverso nel caso in cui la mala fede delle trattative abbia condotto alla stipulazione di un contratto non conveniente per la parte lesa.

Contratti standardDi solito le imprese predispongono moduli contrattuali, nei quali inseriscono clausole uniformi e standardizzate, che il cliente non pu discutere, limitandosi semplicemente ad accettare o rifiutare. Si parla, in proposito, di contratti standard. Gi nel testo originario del codice civile era presente un'apposita disciplina dettata al fine di predisporre delle cautele a favore dell'aderente. Il legislatore del 1942 ha perci previsto: che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci solo se la parte che le ha predisposte abbia fatto in modo da garantire che laltro contraente, usando lordinaria diligenza, sarebbe stato in grado di conoscerle;

che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli, le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo con cui siano incompatibili;

che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli predisposti da uno dei contraenti sinterpretano, in caso di dubbio, a favore dellaltro

che, in ogni caso, non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che ha predisposto i moduli contrattuali, limitazioni di responsabilit, facolt di recedere dal contratto o di sospenderne lesecuzione, o sanciscono a carico dellaltro contraente decadenze, limitazioni alla facolt di opporre eccezioni, restrizioni alla libert contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dellautorit giudiziaria. Queste ultime clausole (dette vessatorie), devono essere approvate con una sottoscrizione autonoma e distinta rispetto a quella apposta genericamente sul modulo, e che in mancanza di tale specifica approvazione queste clausole vanno considerate inficiate senzaltro da nullit, rilevabile anche dufficio dal giudice. La tutela cos predisposta era apparsa insufficiente; pertanto, stata fortemente incrementata dalla legislazione recente, almeno nel caso in cui l'aderente sia un consumatore. Occorre sottolineare che la nuova normativa non ha abrogato quella di cui agli artt. 1341-1342 cod. civ. , che perci rimasta integralmente in vigore.

Vizi della volontCome ogni attivit umana, il compimento di un negozio giuridico preceduto da una serie di moventi e valutazioni che inducono il soggetto a porlo in essere. Peraltro, la volont pu essere formata in maniera anormale, per l'influenza di elementi perturbatori che abbiano indotto il soggetto a porre in essere un atto che altrimenti non avrebbe compiuto. I vizi della volont a cui la legge attribuisce rilevanza sono: l'errore, il dolo e la violenza.

Teoria dell'affidamentoDi regola, non possiamo indagare l'altrui interno volere e dobbiamo perci prestar fede alla dichiarazione altrui. D'altro canto, sarebbe ugualmente antisociale approfittare scientemente della distrazione altrui, oppure non controllare, nei limiti in cui il controllo possibile, se la dichiarazione che ci viene rivolta sia seria e plausibile. Ripudiate tanto la teoria della volont, quanto quella della dichiarazione ed escluso il criterio della responsabilit, si pu dire che il codice abbia seguito la teoria dell'affidamento. Secondo tale teoria, se la dichiarazione diverge dall'interno volere o se questo non si correttamente formato, deve essere protetto l'affidamento dei terzi che hanno regolato la loro condotta considerando pienamente attendibile ed efficace quella dichiarazione. La teoria dell'affidamento vale: per i negozi patrimoniali inter vivos a titolo oneroso e a titolo gratuito, per i negozi di diritto personale e familiare, ma non per quelli mortis causa.

Errore ostativo ed errore-vizioRelativamente alla figura dell'errore, aveva grande importanza la distinzione tra errore-vizio ed errore ostativo: quest'ultimo ricorre quando la dichiarazione correttamente espressa dalla parte interessata stata inesattamente trasmessa, con un contenuto che non rispecchia l'effettiva volont della parte, dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato. La dottrina e la giurisprudenza ritenevano che l'errore ostativo producesse la nullit del negozio, mentre l'errore vizio desse luogo all'annullabilit. Nonostante la strutturale differenza tra le due ipotesi, il codice vigente ha equiparato gli effetti dell'errore ostativo a quelli prodotti dall'errore-vizio.

Rilevanza dell'erroreL'art.1428 cod. civ. dispone che il contratto viziato da errore di una delle parti annullabile, ma a condizione che l'errore sia essenziale e riconoscibile. Il primo requisito attiene alla consistenza oggettiva dell'errore nel quale incorso il contraente; con il secondo, il legislatore accorda tutela all'errante soltanto quando ci non contrasti con la necessit di proteggere la buona fede. L'azione di annullamento non pu essere proposta se l'altra parte offra di eseguire il contratto in modo conforme a quanto l'altro contraente riteneva erroneamente di aver pattuito.

Essenzialit dell'erroreAi sensi dell'art. 1429 cod. civ. , lerrore essenziale: quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;

quando cade sull'identit dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualit dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;

quando cade sull'identit o sulle qualit della persona e dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;

quando, trattandosi di errore di diritto, stato la ragione unica o principale del contratto. In proposito, la portata della regola nemo censetur ignorare legem impedisce a chiunque di addurre, come scusa dell'inosservanza di un dovere nascente da una legge, la circostanza di avere ignorato di essere tenuto ad osservarlo.

Infine, l'art. 1430 cod. civ. dispone che: l'errore di calcolo non d luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantit, sia stato determinante del consenso

Riconoscibilit dell'erroreLerrore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alle qualit dei contraenti, la controparte, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene. L'indagine circa la riconoscibilit dell'errore va fatta caso per caso; si tratta, dunque, di una quaestio facti. Nel caso di errore bilaterale o comune, e cio nel caso in cui entrambi i contraenti siano incorsi nel medesimo errore, la giurisprudenza ritiene che non vada applicato il principio dell'affidamento, e quindi che sia sufficiente l'essenzialit dell'errore per l'annullabilit del negozio.

DoloIl dolo, come vizio del consenso, disciplinato dal codice civile negli artt. 1439 e 1440. Per l'annullabilit dell'atto devono concorrere: il raggiro o l'artificio; l'errore del raggirato e la provenienza dell'inganno dalla controparte. Per quanto riguarda il comportamento ingannevole, sufficiente qualsiasi manovra o mezzo fraudolento, utilizzato per far cadere in errore la vittima. Per la menzogna, e cio nel caso di semplice dichiarazione inveritiera, si ritiene che il negozio non sia annullabile qualora il dichiarante, usando la normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto agevolmente di quale fosse la verit. Dal dolo determinante, si distingue il dolo incidente, che ricorre quando la vittima dell'inganno non si determinata a stipulare il contratto per effetto del raggiro subito. In questo caso il contratto non annullabile. Relativamente al problema della reticenza, che consiste nel fatto di tacere circostanze che avrebbero potuto indurre la controparte a rinunciare alla stipulazione dell'atto, si ritiene che un tale silenzio possa integrare la figura del dolo e rendere quindi annullabile il negozio. Dal punto di vista civilistico non invece rilevante se il comportamento del responsabile del dolo concreti o meno anche gli estremi della truffa, la quale, in caso affermativo, soggetta alle sanzioni previste dall'art.640 cod. pen.

Dolo inganno e dolo-intenzioneIl dolo, come elemento intenzionale dellillecito, consiste nell'intenzione dellagente di realizzare un determinato risultato e si concreta, quindi, nella corrispondenza tra un programma perseguito deliberatamente da una persona e lazione da essa posta in essere, Il dolo quale vizio della volont, invece, denota proprio lazione di chi inganna e che si concreta, quindi, in un determinato fatto esterno.

ViolenzaLa violenza psichica consiste nella minaccia di un male ingiusto, rivolta ad una persona allo specifico scopo di estorcerle il consenso alla stipulazione di un contratto, o di indurla a porre in essere un altro tipo di negozio giuridico. Da essa si differenzia la violenza fisica, che si ha quando l'atto fisico (in cui consiste la manifestazione della volont) il risultato di un comportamento materiale di un terzo e manca del tutto la volont di emettere la dichiarazione. Nell'ipotesi di violenza fisica, il negozio ritenuto radicalmente nullo. Ritenendosi che, una volta cessata la violenza, la vittima potrebbe essersi adattata alla situazione determinatasi, l'ordinamento affida a chi ha subito la violenza la valutazione circa l'opportunit di agire o meno per l'annullamento. La violenza si distingue dal timore riverenziale, che consiste nell'intenso rispetto che si nutre verso persone autorevoli; esso non vale a rendere il negozio annullabile. Costituisce figura diversa sia dalla violenza che dal timore reverenziale il metus ab extrinseco, ossia il timore di eccezionale gravit che rende impugnabile il matrimonio.

Stato di pericoloDalla violenza, si distingue l'ipotesi in cui la situazione psichica di paura non determinata dalla minaccia di altra persona diretta a far concludere il contratto, ma da uno stato di necessit o di pericolo. L'art. 1447 cod. civ. dispone che se per effetto dello stato di pericolo una persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique, il negozio non annullabile, ma solo rescindibile.

Requisiti della violenzaPer quanto riguarda i requisiti della violenza, la legge richiede che si tratti di una minaccia tale da fare impressione su una persona media; il male minacciato, pertanto, deve essere ingiusto e notevole e deve riguardare la vittima stessa o il coniuge o un ascendente o i rispettivi beni. Non si esclude, peraltro, a priori la rilevanza della violenza se il male minacciato riguarda altre persone, a cui il destinatario della minaccia pu essere parimenti affezionato. A differenza del dolo, la violenza produce l'annullabilit del negozio anche se esercitata da un terzo. Questa differenza si giustifica con la considerazione della maggiore antigiuridicit della violenza rispetto al dolo.

Forma del contrattoPer quanto riguarda la forma del contratto, secondo un diffuso approccio interpretativo, la regola consiste nella libert delle forme: dunque, un contratto, se la legge non impone esplicitamente il rispetto di una determinata forma, pu essere validamente concluso grazie a qualsiasi modalit di espressione del volere. Quando la legge richiede la forma scritta, questa soddisfatta sia nel caso in cui le parti sottoscrivano uno stesso documento, o si scambino due esemplari dello stesso documento, o si scambino due distinte dichiarazioni scritte. Occorre, ora, accennare ai problemi posti dai moderni mezzi di trasmissione telematica: nel caso di trasmissione a mezzo di telefax, l'originale del documento sottoscritto dalla parte dichiarante rimane nella disponibilit di quest'ultimo; nel caso di una trasmissione di dati mediante impulsi elettronici. Secondo l'opinione tuttora prevalente, i mezzi di comunicazione appena descritti non sono idonei a perfezionare contratti per i quali la legge richieda la forma scritta, essendo a tal fine necessaria la sottoscrizione autografa del dichiarante. Sempre pi spesso, per, leggi speciali introducono espresse regole di equiparazione delle modalit di comunicazione telematica. Ci, peraltro, non significa che al di fuori delle ipotesi regolate da leggi speciali, tali comunicazioni siano del tutto irrilevanti.

Forme convenzionali L'art. 1352 cod. civ. ammette che le parti possono, con apposito accordo scritto, pattuire di adottare una determinata forma per la conclusione di un contratto. In tal caso la legge presume che la forma sia stata convenuta ad substantiam, ossia ai fini della validit dei futuri accordi; a meno che non risulti che essa sia stata richiesta soltanto ad altri fini.

RappresentanzaLa rappresentanza l'istituto per cui ad un soggetto attribuito un apposito potere di sostituirsi ad un altro nel compimento di attivit giuridica. La figura del rappresentante differisce da quella del nuncius: mentre quest'ultimo, infatti, trasmette materialmente la dichiarazione, il rappresentante partecipa all'atto con la volont propria. Egli, dunque, pu aver ricevuto delle istruzioni, ma nell'ambito di queste decide con discrezionalit.

Rappresentanza diretta e indirettaPerch si abbia la figura della rappresentanza diretta, occorre che la persona che agisce per conto di un'altra dichiari di compiere l'atto in nome dell'interessato. Se tale formalit omessa, si ha la cosiddetta rappresentanza indiretta, che richiede due negozi affinch gli effetti giuridici si producano nella sfera giuridica del dominus dell'affare. Il compimento dell'ulteriore negozio costituisce oggetto di un'obbligazione del rappresentante indiretto. Alla rappresentanza indiretta si avvicina la figura dell'autorizzazione, con cui una persona conferisce ad un'altra il potere di compiere negozi giuridici, diretti ad influire nella sfera dell'autorizzante, ma in nome dell'autorizzato.

Esclusione della rappresentanzaLa rappresentanza, di regola, esclusa nei negozi che, per la loro natura, si vogliono riservare esclusivamente alla persona interessata: pertanto in quelli di diritto familiare e nel testamento. Essa, invece, ammessa, seppur entro limiti ben ristretti, nella donazione.

Fonti della rappresentanzaIl potere rappresentativo pu derivare dalla legge (rappresentanza legale) o essere conferito dall'interessato (rappresentanza volontaria). Un fenomeno particolare la rappresentanza organica, ossia il potere di rappresentare un ente che spetta all'organo che, in base allo statuto dell'ente stesso, ha la competenza ad esternare la volont di quest'ultimo. Il potere rappresentativo, che riguarda la manifestazione esterna della volont dell'ente, non va confuso con il potere gestorio, che riguarda la direzione interna dell'ente. Diversa dal concetto di rappresentanza legale, come da quella di organo della persona giuridica, la nozione di ufficio privato, che consiste nel potere di svolgere un'attivit nell'interesse altrui e con effetti diretti nella sfera giuridica del soggetto sostituito.

ProcuraIl negozio con il quale una persona conferisce ad unaltra il potere di rappresentarla si chiama procura, ed il rappresentante volontario detto procuratore. La procura serve a rendere noto ai terzi, con i quali il rappresentante dovr venire a contatto per assolvere lincarico, che egli autorizzato a trattare in nome dell'interessato. Pertanto, la procura consiste in un negozio unilaterale che va distinto dal rapporto interno tra rappresentante e rappresentato: mentre tale rapporto interno pu derivare da un mandato o da un contratto di lavoro, la procura pu essere espressa o tacita, risultante cio, da fatti concludenti. La procura pu riguardare un solo affare o pi affari determinati (procura speciale), o pu riguardare tutti gli affari del rappresentato (procura generale). Poich in genere la procura conferita nellinteresse del rappresentato, questi pu modificarne loggetto o i limiti e pu anche togliere al rappresentante il potere che gli aveva conferito. Latto con il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura si chiama revoca della procura. La procura, basandosi sulla fiducia personale che il rappresentato ripone nel procuratore, cessa di regola anche per la morte del rappresentante o del rappresentato. La revoca e le modificazioni della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, al fine di evitare che essi ritengano che il potere di rappresentanza sussista ancora oppure che abbia quell'ampiezza con cui era stato conferito prima della modificazione.

Vizi della volont e stati soggettivi nel negozio rappresentativo Ci si deve chiedere se si debba tener conto della volont e della situazione psicologica del rappresentato o di quella del rappresentante. Poich il negozio rappresentativo sorge dalla volont del rappresentante, alla sua persona che deve, di solito, aversi riguardo. Il negozio concluso dal rappresentante sar, pertanto, annullabile se egli versava in errore o stato costretto alla sua conclusione da violenza. Si fa peraltro eccezione nel caso in cui l'anomalia della volont o lo stato soggettivo influente si riferiscano ad un elemento predeterminato dal rappresentato. Allo stesso modo, salva l'ipotesi in cui il requisito incida sugli elementi predeterminati dal rappresentato, si ha riguardo alla buona o mala fede del rappresentante nel caso in cui questa abbia rilevanza.Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentatoSe il rappresentante portatore di interessi propri o di terzi in contrasto con quelli del rappresentato, si ha conflitto dinteressi tra rappresentato e rappresentante. Latto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi viziato, indipendentemente dal fatto che il rappresentato sia stato effettivamente danneggiato. Naturalmente il conflitto di interessi irrilevante se il rappresentato, essendone a conoscenza, autorizzi il rappresentante a concludere egualmente il negozio. Se il rappresentante agisce in conflitto dinteressi con il rappresentato, il negozio annullabile su domanda del rappresentato. Anche qui, il negozio annullabile solo se il conflitto era conosciuto o poteva essere conosciuto con lordinaria diligenza dal terzo. Rientra nello schema del conflitto di interessi la figura del contratto con se stesso, che ricorre quando un unico soggetto svolge contemporaneamente il ruolo delle due parti. Tale contratto, di regola annullabile, peraltro valido quando il rappresentato abbia autorizzato espressamente la conclusione del contratto oppure il contenuto del contratto sia stato determinato preventivamente dallo stesso rappresentato in guisa da escludere la possibilit di conflitto.

Rappresentanza senza potereIl rappresentato pu, con una propria dichiarazione di volont, approvare ci che stato fatto in suo nome da altri senza che egli avesse attribuito il potere di rappresentarlo. Questa dichiarazione detta ratifica che, secondo l'opinione tradizionale, equiparabile ad una procura successiva. La ratifica pu essere espressa o tacita, e come la procura deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del negozio. La ratifica ha effetto retroattivo e, pertanto, il negozio si considera ab initio come se fosse stato posto in essere originariamente da persona fornita di procura. In ogni caso, la retroattivit della ratifica non pu pregiudicare i diritti acquistati dai terzi. L'art. 1399, comma 4, cod. civ. prevede che il terzo contraente possa invitare l'interessato a chiarire definitivamente se intenda o meno ratificare il negozio stipulato dal falsus procurator, assegnandogli un termine entro il quale dovr pronunziarsi. Se l'interessato non ratifica il negozio stipulato in suo nome dal falsus procurator, il contratto rimane definitivamente inefficace e il terzo ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni allo pseudo-rappresentante. Peraltro, tale risarcimento limitato soltanto al c.d. interesse negativo, vale a dire che il terzo non potr pretendere dal falsus procurator tutto quanto avrebbe potuto ricavare dall'affare sfumato.

Gestione di affari altruiChi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di unaffare altrui, tenuto a continuarla e a condurla a termine finch l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finch l'eredepossa provvedere direttamente. Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui, deve tenere indenne il gestore da quelle assunte dal medesimo in nome proprio, e rimborsargli tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. Dunque, non si deve guardare al risultato, ma occorre tener conto dellutilit iniziale e vedere, quindi, se laffare stesso si prevedeva necessario o utile, in base alla valutazione che il rappresentato come buon padre di famiglia avrebbe fatto al momento in cui fu intrapreso.

Contratto per persona da nominareNel momento della conclusione di un contratto, una parte pu riservarsi la facolt di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. Alla dichiarazione di nomina, si ricorre quando il contraente non vuole apparire al momento della conclusione del contratto per suoi motivi personali. La dichiarazione di nomina, cos come l'accettazione, deve rivestire la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto. Le parti possono convenire che la dichiarazione di nomina possa essere effettuata entro un termine maggiore dei tre giorni previsti dalla legge, purch si tratti di un termine certo e determinato. Il contratto per persona da nominare si distingue: dalla rappresentanza indiretta, in quanto non occorre un nuovo negozio perch gli effetti si producano a favore dell'interessato;

dall'interposizione fittizia, poich in questa il contraente dichiara di agire in nome proprio, ma ma chi contrae l'interponente;

dal contratto per conto di chi spetti.

Contratto preliminareSi dice preliminare il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, del quale deve essere gi determinato nel preliminare il contenuto essenziale. La prestazione che le parti di un contratto preliminare si obbligano ad eseguire consiste, dunque, nel perfezionare il contratto definitivo che avr, di conseguenza, effetti obbligatori non reali e consistenti nell'esecuzione di un facere per sua natura infungibile. E' ovvio, per, che in nessun caso una persona potrebbe essere costretta ad emettere una dichiarazione negoziale se non lo voglia. La legge, peraltro, offre al contraente interessato a dare esecuzione al preliminare la facolt di ottenere una sentenza costitutiva, che produca gli stessi effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto che l'altra parte non ha voluto concludere; a patto che sia materialmente possibile e non esclusa dal titolo. Parte della dottrina ritiene che la contrattazione preliminare sia ammissibile anche per i contratti reali, mentre si esclude radicalmente per il contratto di donazione. Il contratto preliminare pu vincolare una sola o ambedue le parti. Relativamente all'inadempimento, come per ogni altro contratto che rimanga inadempiuto, pu essere chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempienza della controparte. Il contratto preliminare non va confuso con la minuta o puntuazione di contratto, che consiste in eventuali dichiarazioni preparatorie con le quali le parti si danno atto di aver gi raggiunto un accordo di massima su taluni punti di un programma contrattuale, ma si riservano di completarne il contenuto in via di formazione.

Trascrivibilit del contratto preliminare Originariamente, alla trascrizione del preliminare si opponevano ragioni testuali e concettuali: ci, per un verso, determinava il rischio che il promittente alienante potesse disinvoltamente alienare il bene ad un soggetto diverso e, per altro verso, obbligava il promissario acquirente a proporre al pi presto la domanda giudiziale volta ad ottenere una sentenza costitutiva del trasferimento non operato spontaneamente. Per ovviare a questi inconvenienti, stata prevista la possibilit della trascrizione dei contratti preliminari immobiliari, mediante l'introduzione dell'art. 2645-bis cod. civ.

Tutela degli acquirenti di immobili da costruireQualora fosse intervenuto il fallimento del costruttore, non solo i contratti preliminari stipulati risultavano inopponibili al fallimento, ma perfino gli anticipi o l'intero prezzo gi versato dai promissari acquirenti davano origine a meri crediti chirografari, realizzabili solo nella misura determinata dal concorso con tutti gli altri creditori dell'imprenditore fallito. Un primo intervento di tutela stato attuato dall'art. 2645-bis cod. civ. , che ammette altres la trascrizione del preliminare per gli edifici da costruire o in corso di costruzione (ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso). La tutela introdotta dalla norma citata stata successivamente ampliata con il D.Lgs. 20 giugno 2005, n.122, che si applica soltanto quando l'acquirente sia una persona fisica. Una particolarit delle nuove disposizioni che esse disciplinano in modo analitico il contenuto del contratto preliminare, e comunque di ogni altro contratto relativo ad edifici da costruire. Un altro aspetto importante quello della garanzia apprestata a favore degli acquirenti: l'art. 2, infatti, prevede che il costruttore fornisca una fideiussione rilasciata da una banca o da una compagnia di assicurazione, a garanzia della restituzione degli importi pagati dagli acquirenti.

OpzioneAlla proposta irrevocabile la legge parifica, quanto agli effetti, l'opzione che si ha quando il vincolo dell'irrevocabilit della proposta non consegue ad un impegno assunto unilateralmente dal proponente, ma ad un accordo stipulato tra le parti. Dall'opzione deriva il diritto del beneficiario di perfezionare il contratto con la sua sola dichiarazione di accettazione, mentre l'altra parte resta vincolata e non pu pi interferire sulla stipulazione del contratto. Il vincolo derivante dall'opzione non pu durare all'infinito e quindi, se non stato fissato un termine di efficacia dell'opzione, questo stabilito dal giudice. L'opzione si distingue sia dal contratto preliminare che dal patto di prelazione.

PrelazioneLa prelazione il diritto di essere preferito ad un altro soggetto, a parit di condizioni, nel caso in cui la persona soggetta alla prelazione dovesse decidersi a stipulare un determinato contratto. Il soggetto vincolato dalla prelazione deve comunicare le condizioni pattuite con il terzo al prelazionario, invitandolo a dichiarare se intenda o meno esercitare il proprio diritto di preferenza. La prelazione si distingue in: volontaria, quando viene concessa con un accordo tra privati e legale, quando accordata da una norma di legge. La prelazione volontaria non opponibile ai terzi ed ha mera efficacia obbligatoria: in caso di inadempimento, il promittente tenuto al risarcimento dei danni, ma il terzo acquirente ha acquistato in modo pienamente efficace e non corre il rischio di veder posta in discussione la sua titolarit. Diversa e pi intensa , invece, la protezione della prelazione di fonte legale che assicura al prelazionario un diritto di preferenza opponibile ai terzi e tutelabile in forma specifica. Vi sono poi casi di prelazione a favore dello Stato, quando si tratti di beni culturali alienati a titolo oneroso. Come si detto, di solito, la prelazione attribuisce al beneficiario il diritto di essere preferito a parit di condizioni, ma nulla vieta che alla parte preferita sia attribuito il diritto di acquistare perfino a condizioni diverse da quelle offerte da terzi.

Oggetto del contrattoSecondo una prima accezione, per oggetto del contratto debbono intendersi le prestazioni dedotte in contratto come dovute dalle parti; una seconda concezione identifica l'oggetto con il bene dovuto, ossia con l'oggetto di una prestazione di dare o comunque sul quale ricadono gli effetti del contratto. Infine, taluno identifica l'oggetto con il contenuto del contratto (anche se preferibile riservare quest'ultima nozione al contenuto regolamentare del contratto). Passando ai requisiti dell'oggetto, l'art. 1346 cod. civ. dispone che l'oggetto deve essere:possibile, ossia materialmente suscettibile di esecuzione. La possibilit della prestazione va apprezzata in s e per s, e non in relazione al soggetto tenuto ad adempierla;

lecito, ossia conforme a norma imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume;

determinato o determinabile: ci si verifica quando le parti hanno univocamente definito l'oggetto. Talora la legge detta criteri integrativi per la determinazione dell'oggetto, evitando cos che l'incompletezza del regolamento negoziale conduca alla nullit del contratto.

Determinazione dell'oggetto ad opera di un terzoLe parti possono anche decidere che l'oggetto della prestazione sia determinato da un terzo, detto arbitratore. L'art. 1349 cod. civ. regola la determinazione dell'oggetto deferita ad un terzo distinguendo due ipotesi: se il terzo procede con equo apprezzamento, le parti possono rivolgersi al giudice se la determinazione dell'arbitratore manifestamente iniqua o erronea o se il terzo non provvede alla determinazione affidatagli. In tal caso sar il giudice a provvedere alla determinazione. Se, invece, le parti si rimettono al mero arbitrio del terzo, non potranno impugnare la determinazione se non nel caso estremo in cui si riesca a provare la sua mala fede. Inoltre, qualora l'arbitratore non provveda alla determinazione o la stessa venga impugnata, le parti non potranno domandare che alla determinazione provveda il giudice, ma potranno soltanto accordarsi per sostituire l'arbitratore con un'altra persona, parimenti di loro assoluta fiducia, che provveda alla determinazione dell'oggetto.

Causa La causa un termine che, nel linguaggio giuridico, adoperato con pi significati. Con riferimento al negozio giuridico, essa rilevante solo quando l'autonomia dei privati influenza il contenuto e dunque gli effetti del negozio. Ci si verifica, anzitutto, nel contratto: da qui l'esigenza della causa, annoverata dall'art.1325 cod. civ. tra i suoi requisiti fondamentali. L'esigenza della causa indica la necessit che siano leciti e meritevoli di protezione giuridica non soltanto i singoli effetti perseguiti, ma soprattutto la loro combinazione nell'ambito del complessivo regolamento che le parti, con il loro accordo, hanno voluto dettare.

Negozi astrattiIn alcuni negozi gli effetti si producono astraendosi o prescindendosi dalla causa: tali negozi sono detti astratti, in contrapposto con gli altri che sono detti causali. Occorre qui ricordare la distinzione tra astrazione sostanziale ed astrazione processuale. L'astrazione sostanziale quella per cui il negozio nel suo funzionamento resta svincolato dalla causa, mentre l'astrazione processuale presuppone che il negozio sia causale e si risolve in un'inversione legale dell'onere della prova. La legge prevede l'astrazione processuale a proposito della promessa di pagamento e della ricognizione di debito.

Mancanza della causaLa mancanza della causa ricorre quando il negozio non pu esplicare la sua funzione; essa, se originaria, produce la nullit del negozio. Pu darsi che la causa manchi originariamente solo in parte: ci pu avvenire nei contratti a prestazioni corrispettive, nei quali basterebbe che le due prestazioni non siano equivalenti perch la causa debba ritenersi in parte mancante. E' altres possibile che la causa sussista originariamente e che sopravvengano circostanze che impediscono a quest'ultima di funzionare.

Illiceit della causaLa causa illecita quando contraria alla legge e allordine pubblico (negozio illegale) e al buon costume (negozio immorale). Lilliceit della causa produce la nullit del negozio. Se stata eseguita una prestazione in esecuzione di un negozio avente causa illecita, essendo il negozio nullo, chi lha eseguita avrebbe diritto ad ottenere la restituzione di ci che ha dato. Al contrario, la ripetizione non sempre ammessa. Bisogna tener presente a riguardo che limmoralit pu essere unilaterale o bilaterale: se per liberare una persona a me cara che stata sequestrata dai banditi, pago la somma richiesta, non commetto unazione immorale; limmoralit solo dalla parte dell'accipiens ed in questo caso il diritto di chiedere la restituzione di quanto sia stato pagato ovviamente riconosciuto allinteressato. Tale diritto, invece, deve essere negato se il pagamento deve considerarsi immorale anche in relazione a chi effettua la prestazione (es. di colui che d danaro per corrompere un pubblico funzionario).

MotiviIl motivo che spinge un soggetto a porre in essere un negozio giuridico lo scopo pratico, individuale, da lui perseguito e che lo motiva al compimento dellatto e non viene comunicato alla controparte; ed anche se le viene comunicato, rimane per questa del tutto indifferente. Il motivi individuali, dunque, restano estranei al contratto e sono giuridicamente irrilevanti. I motivi diventano, invece, rilevanti quando la loro realizzazione venga espressamente a formare oggetto di un patto contrattuale. Perch il contratto sia colpito da nullit occorre: a) che laccordo abbia per entrambe le parti lo stesso motivo; b) che il motivo comune sia illecito; c) il motivo illecito comune deve essere stato esclusivo e quindi determinante del consenso.

Contratto in frode alla leggeCon il contratto contrario alla legge, le parti mirano direttamente ad un risultato vietato; con il contratto in frode, esse mirano ad ottenere un risultato equivalente a quello vietato dalla legge. La frode alla legge costituisce, dunque, un vizio della causa dellatto, che si concreta in un abuso della funzione strumentale tipica del negozio. La frode alla legge si distingue dalla frode ai creditori che diretta a danneggiare costoro, e che viene colpita con l'azione revocatoria e dalla simulazione, che consiste nel dichiarare ufficialmente una cosa diversa da quella realmente voluta.

Le regole legislative di ermeneutica Le regole di interpretazione si distinguono in due gruppi: regole di interpretazione soggettiva, che sono dirette a ricercare il punto di vista dei soggetti del negozio;

regole di interpretazione oggettiva, che intervengono quando non riesca possibile attribuire un senso al negozio nonostante il ricorso alle norme di interpretazione soggettiva.

Il punto di riferimento dellattivit dellinterprete deve essere il testo della dichiarazione negoziale; peraltro non ci si deve limitare al senso letterale delle parole, in quanto occorre ricercare quale sia stato il risultato perseguito con il compimento dellatto, e, quando si tratti di un contratto, quale sia stata la comune intenzione delle parti, ossia il significato che entrambe attribuivano allaccordo. Valgono poi come sussidiari i seguenti principi: le clausole ambigue s'interpretano secondo ci che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto stato concluso;

la regola secondo cui le espressioni che possono avere pi sensi devono, nel dubbio, essere intese in quello pi conveniente alla natura e alloggetto del contratto;

la clausola predisposta da una delle parti nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari, nel dubbio si interpreta contro chi ha predisposto la clausola.

Vi da ultimo una regola finale che si applica quando tutte le altre si siano dimostrate inefficienti: lart.1371 cod. civ. stabilisce che il negozio deve essere inteso nel senso meno gravoso per lobbligato, se a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi lequo contemperamento degli interessi delle parti, se a titolo oneroso.

Forza vincolante del contrattoL'art.1372 cod. civ. afferma che il contratto ha forza di legge in quanto le parti, dal momento in cui esso si perfeziona, sono obbligate ad osservarlo. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e lequit. Tuttavia un diritto di recesso pu essere concordato a favore di una o di entrambe le parti, ma il tal caso la facolt di recedere deve essere esercitata prima che abbia inizio lesecuzione del contratto. Spesso un diritto di recesso attribuito ad una parte a fronte di un corrispettivo, rappresentato di solito da una somma di danaro. Talvolta la stessa legge che attribuisce ad una della parti il diritto di recedere da un contratto ove si verifichino determinati presupposti. Diversa dal recesso la disdetta, ossia il diniego di rinnovazione di un contratto di durata per il quale sia previsto un automatico rinnovo alla scadenza.

IntegrazioneGli effetti del contratto, per quanto riguarda le parti, corrispondono in linea di principio al contenuto dei loro accordi. Il contratto, peraltro, produce anche gli effetti disposti dalla legge, dagli usi o dall'equit. L'integrazione degli effetti del contratto importante soprattutto per risolvere i problemi posti dalle eventuali lacune della disciplina negoziale, che possono essere colmate da norme dispositive. La legge interviene, inoltre, con funzione imperativa, che annulla ogni contraria pattuizione dei privati. Va infine ricordato che il principio fondamentale, in tema di esecuzione del contratto, il rispetto della buona fede.

Contratti traslativiIn materia di contratti traslativi assume rilevanza fondamentale l'art. 1376 cod. civ. , il quale stabilisce che se il contratto ha per oggetto una cosa determinata, la propriet si trasferisce nel patrimonio dell'acquirente per effetto del consenso manifestato nelle forme di legge. Tale principio detto anche del consenso traslativo. Se si tratta di cose determinate solo nel genere, la propriet si trasmette con l'individuazione delle cose materiali, destinate a costituire oggetto del trasferimento. Perch si abbia l'individuazione occorre non solo la separazione materiale, ma necessario anche che esse non possano essere pi sostituite con altre.

Conflitti tra acquirenti di diritti sullo stesso oggettoSe un soggetto concede lo stesso diritto prima ad A, e poi con un successivo contratto a B, tra A e B dovrebbe essere preferito colui a cui il diritto stato concesso per primo. In ogni caso, il contraente che viene sacrificato ha diritto al risarcimento dei danni verso l'altra parte , la quale, attribuendo lo stesso diritto ad altri, ha violato il contratto. Pertanto se taluno aliena con successivi contratti a pi persone un bene mobile non registrato, quella che tra esse ne ha acquistato in buona fede il possesso preferita alle altre. Se il diritto di utilizzare lo stesso bene stato concesso a pi persone, tra i vari aventi diritto preferito chi per primo ha conseguito il godimento della cosa. Se nessuno ha conseguito tale godimento, si applica la regola generale per cui la preferenza spetta a colui che pu dimostrare di aver concluso il contratto in data anteriore.

Clausola penale e caparraLe parti possono inserire nel contratto una clausola con cui stabiliscono, ex ante, quanto il debitore dovr pagare a titolo di penale ove dovesse rendersi inadempiente. La penale pu essere prevista sia il per il caso di inadempimento assoluto, che per il caso di semplice ritardo: nel primo caso, il creditore non pu pi pretendere la prestazione principale; nel secondo caso, pu pretendere sia la penale che la prestazione contrattualmente prevista. Se nello stabilire la penale, le parti non hanno espressamente previsto la risarcibilit dell'eventuale danno ulteriore, il creditore non pu pretendere pi di quanto stabilito dalla clausola penale. Se il debitore ha eseguito almeno in parte la prestazione dovuta o se la penale risulta manifestamente eccessiva, il giudice pu ridurla in base ad una valutazione equitativa. Dalla clausola penale si distingue la caparra, che consiste nella consegna, da una parte all'altra, di una somma di denaro o di una quantit di cose fungibili. Il codice civile disciplina due tipi di caparra: confirmatoria, con la quale il contratto viene stipulato provvedendo gi alla consegna nel momento stesso del perfezionamento dell'accordo, e penitenziale: in questo caso la somma versata a titolo di caparra ha solo la funzione di corrispettivo di un diritto di recesso che le parti possono riservarsi ai sensi dell'art.1373 cod. civ.

Effetti del contratto rispetto ai terziGli effetti del contratto sono limitati alle parti: pertanto, se A promette a B che un terzo assumer un obbligo nei suoi confronti o svolger una determinata attivit a suo favore, il terzo estraneo al contratto non affatto vincolato dalla promessa di A e rimane del tutto libero. Se il terzo non adempie, la conseguenza di tale inadempimento ricadr su A, che dovr indennizzare B, anche quando si sia adoperato con ogni mezzo per indurre il terzo al comportamento promesso. Va peraltro sottolineato che non si esclude una possibile responsabilit del terzo per induzione all'inadempimento.Contratto a favore di terziPerch si abbia contratto a favore di terzi, indispensabile che le parti abbiano espressamente voluto e pattuito lattribuzione al terzo della titolarit del diritto di poter pretendere dallobbligato lesecuzione della prestazione promessa. Figure particolari di contratti a favore del terzo sono costituite dal contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo, dal contratto di trasporto di cose, dallaccollo e dalla rendita vitalizia a favore del terzo. La disciplina fondamentale del contratto a favore di terzo la seguente: il diritto acquistato dal terzo non stabile o definitivo poich, fino a quando vi la possibilit del rifiuto, giusto che lo stipulante possa revocare o modificare la stipulazione a favore del terzo. Inoltre, chi ha promesso la prestazione pu opporre al terzo tutte le eccezioni fondate sul contratto a suo favore.

Cessione del contrattoSi ha cessione di un contratto quando una parte di un contratto originario stipula con un terzo un nuovo contratto, con il quale cedente e cessionario si accordano per trasferire a questultimo il contratto originario. Per effetto della cessione il cedente liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto e non neppure responsabile verso questultimo delleventuale inadempimento contrattuale da parte del cessionario. Se il ceduto vuole evitare questa conseguenza, deve dichiarare espressamente che con il suo consenso alla cessione non intende liberare il cedente: in tal caso questultimo risponde in proprio qualora il cessionario si renda inadempiente agli obblighi contrattuali assunti. Parimenti il cedente non responsabile verso il cessionario qualora il ceduto non adempia agli obblighi derivanti dal contratto ceduto. In ogni caso il cedente tenuto a garantire al cessionario la validit del contratto. La cessione del contratto pu essere stipulata senza prevedere alcun corrispettivo, o anche prevedendo un corrispettivo a carico del cessionario e a favore del cedente o a carico del cedente e a favore del cessionario. Dalla cessione del contratto si distingue il subcontratto o contratto derivato, nel quale i rapporti tra i contraenti originari continuano a sussistere, ma accanto ad essi si creano nuovi rapporti tra uno dei contraenti originari ed un terzo.

Elementi accidentaliGli elementi accidentali non sono indispensabili ai fini della validit del negozio giuridico, ma sono piuttosto strumenti a disposizione delle parti per orientare gli effetti del negozio in modo da renderli pi vicini e meglio rispondenti ai loro specifici interessi. I pi importanti sono la condizione, il termine e il modo.

CondizioneLa condizione un avvenimento futuro ed incerto, dal quale le parti fanno dipendere o la produzione degli effetti del negozio, cui la condizione apposta, o leliminazione degli effetti che il negozio ha gi prodotto. La condizione pu essere di due specie: sospensiva, se da essa dipende lefficacia del negozio e risolutiva, se da essa dipende leliminazione degli effetti del negozio. Non tutti i negozi giuridici tollerano lapposizione della condizione: essa, per es., inapponibile al matrimonio e, in genere, ai negozi di diritto familiare, allaccettazione delleredit, alla cambiale, allaccettazione e alla girata della cambiale. La condicio facti dipende dalla volont delle parti che sono libere nello stipulare un atto, di opporre o non opporre la condizione secondo la valutazione che le parti stesse fanno dei loro interessi. Invece, la condicio iuris costituisce un elemento stabilito dalla legge, sul quale la volont delle parti non pu influire. La condizione si distingue in: casuale, se il suo avveramento dipende dal caso o dalla volont dei terzi; potestativa, se dipende dalla volont di una delle parti; mista, se dipende in parte dal caso o dalla volont di terzi, e in parte dalla volont di una delle parti. La condizione potestativa si suddistingue in: meramente potestativa se consiste in un comportamento della stessa parte obbligata, che pu tenero o meno a suo arbitrio; potestativa vera e propria o semplice o ordinata, se consiste in un comportamento che, pur essendo volontario, non meramente arbitrario compiere o non compiere, perch costa qualche sacrificio o perch la volont del debitore o dellalienante dipende da un complesso di motivi ed interessi, sia pure rimessi alla sua valutazione.

Illiceit e impossibilit della condizione La condizione illecita quando contraria alla legge, allordine pubblico e al buon costume. Circa gli effetti dellilliceit della condizione, il codice non adotta una disciplina uniforme per tutti i negozi: distinguiamo cos i negozi mortis causa e i negozi inter vivos. Relativamente ai primi, la condizione illecita si considera non apposta; relativamente ai secondi, invece, essa rende nullo il negozio. Si ha poi condizione impossibile quando l'avvenimento in cui essa consiste irrealizzabile o dal punto di vista naturale o da quello giuridico. La condizione impossibile si ha per non apposta nel testamento e nei contratti se si tratta di condizione risolutiva; se si tratta di condizione sospensiva, rende nullo il negozio oggetto del contratto. Questa differenza di disciplina deriva dall'intento di dare efficacia, il pi possibile, alla volont testamentaria.

Pendenza della condizioneIn un negozio condizionato si distinguono due momenti: pendenza della condizione: lavvenimento non si ancora verificato, ma pu ancora verificarsi. Perdura, quindi, la situazione di incertezza;

avveramento o mancanza della condizione: lavvenimento si avverato o certo che non si pu pi verificare. La situazione di incertezza cessa automaticamente.

Durante la pendenza della condizione sospensiva il diritto che deriva dal negozio non ancora nato, ma vi la possibilit che nasca; durante la pendenza della condizione risolutiva vi la possibilit che il diritto stesso sia perduto dal suo titolare e acquistato dalla controparte. Quindi, nel corso della pendenza una delle parti esercita il diritto, mentre laltra parte non lo esercita, ma ha la speranza di divenirne titolare, se la condizione si verificher. Questa parte, se non ha un diritto, ha un'aspettativa allacquisto del diritto, che trasmissibile agli eredi. Daltro canto, laltra parte ha lonere di comportarsi in buona fede; quindi la condizione deve considerarsi come avverata, se colui che aveva interesse contrario allavvenimento ne ha impedito il verificarsi. Durante la pendenza, chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva pu anche disporne: ovvio, in questo caso, che gli effetti di questulteriore negozio restano subordinati alla stessa condizione cui era subordinato il primo.

Avveramento della condizioneLa condizione si dice avverata quando si verifica levento dedotto. Quando la condizione sospensiva si verificata si producono tutte le conseguenze del negozio, con effetto retroattivo al tempo in cui stato concluso, ossia si considera come se gli effetti si fossero prodotti non dal momento in cui lavvenimento dedotto in condizione ha avuto luogo, ma da quello della conclusione del negozio. Se la condizione risolutiva, avviene l'inverso. Es: se Tizio ha acquistato un immobile l01.01.95, sotto una condizione sospensiva che si verifica l01.07.96, non solo egli acquista la propriet dellimmobile per effetto del verificarsi della condizione, ma si considera come se ne fosse diventato proprietario fin dall01.01.95, il che importa che, se ha venduto ad altri medio tempore, cio tra il primo gennaio 1995 e il primo luglio 1996, lalienazione valida in quanto deve ritenersi fatta da chi era proprietario e poteva disporre dellimmobile. La dottrina denomina questa retroattivit come retroattivit reale, poich gli effetti del negozio si considerano verificati o caducati dal momento della conclusione anche di fronte ai terzi. La retroattivit non si applica agli atti di amministrazione compiuti in pendenza della condizione da colui che esercita il diritto, perch questi atti tendono alla conservazione della cosa o del diritto condizionato. Essa non si applica nemmeno ai frutti che siano stati percepiti durante il periodo di pendenza della condizione: dunque, chi, per effetto del verificarsi della condizione, tenuto a consegnare la cosa, sar tenuto a consegnare i frutti che abbia eventualmente percepito, soltanto dal giorno in cui si avverata la condizione. Le parti, peraltro, possono stabilire diversamente.

TermineIl termine consiste in un avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio. Pur essendo certo che l'avvenimento si verificher, pu non essere determinato il momento in cui ci avverr: il termine si distingue, dunque, in determinato e indeterminato. Come vi sono negozi che non tollerano l'apposizione di condizioni, cos ve ne sono che non ammettono apposizione di termine; anch'essi si chiamano actus legitimi. Il termine di efficacia del negozio tenuto distinto dal termine di adempimento o di scadenza, che riguarda il momento in cui l'obbligazione dev'essere eseguita.

Effetti del termineIn relazione al termine si distinguono due momenti: pendenza, finch la data indicata non sia giunta o lavvenimento certo non si avverato, e scadenza. Durante la pendenza, il diritto non pu essere esercitato perch il termine ha lo scopo di differirne lesercizio. Ma, se laltra parte adempie la sua obbligazione, essa non pu ripetere la prestazione poich non pu chiedere la restituzione di ci che deve successivamente dare. Al sopraggiungere del termine iniziale si verificano gli effetti del negozio, mentre al sopraggiungere del termine finale cessano gli effetti del contratto.

ModoIl modo una clausola accessoria che si appone ad una liberalit allo scopo di limitarla, imponendo un determinato dovere di condotta, o di astensione a carico del beneficiario. La limitazione pu consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare. Il modo non esclude il carattere gratuito del negozio; da ci deriva che il beneficiario del legato o della donazione modale non mai tenuto oltre il valore della cosa che forma oggetto del negozio stesso. Il modo si distingue dalla raccomandazione o dal semplice desiderio, e altres dalla condizione sospensiva. L'onere impossibile o illecito, sia che si tratti di liberalit inter vivos che mortis causa, si ha per non apposto (a meno che esso non risulti essere stato il solo motivo determinante).

Adempimento del modoCome si detto, il modo costituisce la fonte di un obbligo giuridico: pertanto, l'adempimento dell'obbligo che forma oggetto del modo pu essere chiesto da ogni interessato. Circa gli effetti dell'inadempimento, giova ricordare che il modo non inerisce alla causa del negozio e non si confonde con il corrispettivo, che caratterizza i negozi a titolo oneroso. Di conseguenza, all'inadempimento del modo non si applicano le regole relative alla risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive. La risoluzione del negozio ha luogo, di regola, solo quando il modo ha assunto un notevole rilievo nella volizione del testatore. SimulazioneUn contratto si considera simulato quando le parti pongono in essere l'esteriorit di una dichiarazione contrattuale, ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non sono voluti e non si devono verificare. Cos, la situazione giuridica che dovrebbe essere effetto del contratto solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto. Lo scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione detta causa simulandi. La simulazione pu essere posta in essere per le pi varie ragioni, spesso illecite o anche per sole ragioni di riservatezza.

Simulazione assoluta e relativa La simulazione si dice assoluta se le parti si limitano ad escludere la rilevanza, nei loro rapporti, del contratto apparentemente simulato; si dice invece relativa qualora le parti concordino che nei loro rapporti interni assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice dissimulato. La simulazione relativa pu essere oggettiva o soggettiva, a seconda che il negozio dissimulato differisca da quello simulato per quanto riguarda loggetto dellatto, ovvero i soggetti. La figura pi importante di simulazione relativa soggettiva la c.d. interposizione fittizia di persona, che ricorre quando il contratto simulato viene stipulato tra Tizio e Caio, ma entrambi sono daccordo con Sempronio che, in realt, gli effetti dellatto si verificheranno nei confronti di questultimo. Linterposizione fittizia si distingue dallinterposizione reale dove lalienante non partecipa agli accordi tra acquirente (persona interposta) e terzo, cosicch lalienazione non simulata, ma realmente voluta e gli effetti dellatto si producono regolarmente in capo allacquirente.

Effetti della simulazione tra le parti Se la simulazione assoluta, proprio perch le parti hanno convenuto di stipulare un contratto senza per considerarsi vincolate dalle relative conseguenze giuridiche, la legge concede rilevanza all'intesa simulatoria e stabilisce che il negozio simulato non produce effetto tra le parti. Se si tratta di simulazione relativa, il contratto simulato non pu produrre effetti tra le parti per le stesse ragioni appena esposte. L'art. 1414, comma 2, cod. civ stabilisce che se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purch ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Effetti della simulazione rispetto ai terziL'art. 1415, comma 2, cod. civ dispone che i terzi estranei al contratto simulato, qualora ne siano pregiudicati, possono farne accertare l'inefficacia. Pi delicato il discorso per quanto riguarda i terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente. Sulla base della tutela dell'affidamento, l'art. 1415, comma 1, cod. civ. dispone che la simulazione non pu essere opposta ai terzi che, in buona fede, hanno acquistato diritti dal titolare apparente. Per quanto riguarda l'onere della prova della buona fede, si applica il principio dell'art. 1147 cod. civ. in base al quale la buona fede si presume; pertanto l'onere di fornire la prova che il terzo acquirente in mala fede grava su chi oppone la simulazione. Va precisato che il terzo non solo chi ha acquistato a titolo oneroso, ma anche chi ha acquistato a titolo gratuito.

Effetti della simulazione nei confronti dei creditoriI creditori del simulato alienante possono far accertare la simulazione, che pregiudica i loro diritti e agire sui beni dei quali il loro debitore si solo apparentemente spogliato. Se il credito stato garantito da pegno o da ipoteca sui beni che hanno formato oggetto dell'apparente alienazione, avendo acquistato il creditore un diritto reale su quei beni, nei suoi confronti la simulazione inopponibile. Se il creditore , invece, chirografaro e non ha acquistato alcun diritto specifico sui beni del debitore, ha solo il diritto di chiedere l'espropriazione, a condizione che quei beni facciano effettivamente parte del patrimonio del debitore.

Prova della simulazioneLa deduzione della simulazione implica l'allegazione di un patto contrario al contenuto di un documento: colui che allega che un certo contratto, da lui stipulato, simulato, dovr produrre la controdichiarazione scritta o comunque uno scritto nel quale la parte convenuta in giudizio dia atto della simulazione. I terzi, al contrario, godono di ampia libert di prova e possono ricorrere anche a testimoni e soprattutto a presunzioni. Occorre precisare che gli eredi delle parti simulanti subentrano nella posizione dei rispettivi danti causa, e dunque subiscono gli stessi limiti di prova previsti a carico delle parti.

Negozio indiretto e negozio fiduciario. Il trustCon la simulazione non deve essere confusa l'intestazione di un bene a nome di altri, che ricorre quando un bene viene intestato a favore di un soggetto, sebbene i mezzi per il suo acquisto siano stati forniti da un soggetto diverso. Il negozio simulato si distingue anche da quello fiduciario e da quello indiretto: si ha il negozio indiretto quando un determinato effetto giuridico non viene perseguito direttamente, ma ponendo in essere atti diretti ad altri effetti che, con la loro combinazione, realizzano egualmente il risultato perseguito. Di negozio fiduciario si parla quando un soggetto trasferisce o fa trasferire da un terzo ad un fiduciario la titolarit di un bene. Il negozio fiduciario non regolato dal codice civile, tranne che per quanto riguarda le disposizioni fiduciarie contenute in un testamento. Dal 1 gennaio 1992 entrato in vigore anche in Italia il trust, che un istituto in forza del quale il soggetto che costituisce il trust pone dei beni sotto il controllo di un trustee affinch quest'ultimo amministri, gestisca o disponga dei beni conferiti nel trust secondo le disposizioni impartite dal costituente. La peculiarit dell'istituto consiste nel fatto che i beni del trust non fanno parte del patrimonio del trustee e costituiscono una massa distinta.

Invalidit ed inefficaciaL'invalidit pu assumere due configurazioni: la nullit e l'annullabilit. Sulla base della definizione di negozio nullo, un atto si dice nullo quando va valutato come inidoneo a produrre i suoi effetti tipici. L'atto nullo , dunque, originariamente ed insanabilmente invalido ed inefficace. L'inefficacia pu essere originaria o successiva: la prima rispetto alle parti sempre transitoria, altrimenti non si distinguerebbe dalla nullit; la seconda pu dipendere dall'impugnativa di una delle parti o di terzi. E' controversa, invece, la categoria giuridica dell'inesistenza, che implica una deficienza talmente grave da impedire perfino l'identificazione dell'atto compiuto come negozio di un certo tipo. In materia contrattuale, il contratto inesistente quando non sia in alcun modo confrontabile con la fattispecie legale.

Cause di nullit L'art. 1418 cod. civ. enumera le Cause di nullit del contratto, che possono raggrupparsi in tre grandi categorie: casi di nullit testuale, quando la qualificazione in termini di nullit espressamente sancita dalla legge;

casi di nullit strutturali, per mancanza o vizio di uno degli elementi essenziali del negozio;

casi di nullit virtuale, quando l'atto contrario a norme imperative anche se la nullit dell'atto non espressamente prevista da una specifica norma.

Un'altra categoria che si va diffondendo nella legislazione speciale quella della nullit di protezione, in cui un contratto non qualificato nullo per ragioni di interesse generale o per contrariet all'ordine pubblico economico, ma a fini di tutela di una delle parti.

Nullit parziale e sostituzione di clausoleIl vizio che determina la nullit pu riguardare lintero negozio o solo una o pi clausole dellatto: in questultimo caso, lintero negozio parimenti travolto dalla nullit se risulta che i contraenti non lavrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che colpita dalla nullit. Peraltro, l'art. 1419, comma 2, cod. civ. dispone che la nullit di singole clausole non importa la nullit del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.

Azione di nullitIl negozio nullo non produce alcun effetto giuridico, ma questo non significa che non possa essere eseguito. Pu accadere, quindi, che un atto valido ed efficace non venga eseguito, cos come un atto nullo ed inefficace pu essere stato in toto o in parte eseguito. La nullit di un atto pu essere pacifica per le parti, che quindi non ne pretendono lesecuzione, ma pu anche darsi invece che al riguardo insorgano contestazioni tra le parti. Qualora si voglia chiedere la restituzione di una prestazione effettuata in esecuzione di un atto nullo o rifiutare lesecuzione di una prestazione, assumendo che sia nullo il negozio che la prevede, necessario rivolgersi al giudice per far accertare e dichiarare la nullit del negozio in questione. Lazione di nullit presenta alcune caratteristiche significative: lazione per far dichiarare la nullit non soggetta a prescrizione;

il negozio nullo insanabile, cio non pu essere convalidato, n confermato o ratificato;

lazione di nullit di mero accertamento, in quanto la sentenza che accoglie la domanda non modifica la situazione giuridica preesistente;

la legittimazione attiva a far valere la nullit di un negozio riconosciuta a chiunque vi abbia interesse;

la nullit di un atto pu essere rilevata dufficio dal giudice.

Conversione del contratto nulloIl contratto nullo non pu, stante la sua nullit, produrre gli effetti per i quali era stato posto in essere. La legge, peraltro, ammette che, talvolta, possa attuarsi un fenomeno automatico di trasformazione o limitazione di quanto pattuito, denominato conversione. Sebbene la conversione si realizzi in casi davvero rari, lart.1424 cod. civ. richiede a tal fine i seguenti presupposti: che sia stato stipulato un negozio nullo;

che il negozio nullo presenti tutti i requisiti, sia di sostanza che di forma, di un diverso negozio;

che sia possibile che le parti, qualora al momento della conclusione del negozio nullo fossero state consapevoli della nullit, avrebbero allora accettato di concludere, in luogo del primo, quel diverso negozio che sarebbe stato idoneo a produrre i suoi effetti.

Conseguenza della nullitNel caso in cui il negozio nullo sia stato eseguito, si pu pretendere la restituzione delle prestazioni eseguite. Al riguardo, si applicano le regole sulla ripetizione di ogni pagamento indebito. L'art. 2035 cod. civ. dispone, peraltro, che non ammessa la ripetizione nel caso di prestazione eseguita in adempimento di un negozio immorale se l'immoralit riguarda anche colui che ha eseguito la prestazione.

AnnullabilitLannullabilit deriva dallinosservanza delle regole che, pur dettate nellinteresse generale, mirano a proteggere particolarmente uno dei soggetti. Il negozio annullabile produce tutti gli effetti a cui era diretto, ma questi vengono meno se viene proposta ed accolta lazione di annullamento. Lannullabilit del negozio presenta i seguenti aspetti: lazione di annullamento unazione costitutiva, in quanto non si limita a far accertare la situazione preesistente, ma mira a modificarla;

salvo diversa disposizione di legge, la legittimazione a chiedere lannullamento dellatto spetta solo alla parte nel cui interesse linvalidit prevista dalla legge;

lannullabilit di un atto non pu essere rilevata dufficio dal giudice;

lazione di annullamento soggetta a prescrizione: di regola il termine di prescrizione di cinque anni, ma spesso sono stabiliti termini diversi. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui cessata la causa che ha dato luogo al vizio;

lannullabilit sempre sanabile, o attraverso la prescrizione dellazione di annullamento o attraverso la convalida del negozio.

Effetti dell'annullamentoSe la domanda di annullamento viene accolta dal giudice, l'annullamento ha effetto retroattivo e dunque il negozio si considera come se non avesse prodotto alcun effetto. Se il negozio annullato per incapacit di uno dei contraenti, l'incapace tenuto a restituire la prestazione ricevuta nei limiti in cui essa stata rivolta a suo vantaggio. L'art. 1445 cod. civ. regola l'efficacia dell'annullamento nei confronti dei terzi. In linea generale, i diritti acquistati dai terzi, dipendenti da un contratto annullato, sono fatti salvi a condizione che si tratti di acquisti a titolo oneroso e sussista la buona fede dell'acquirente. Se l'annullamento dipende da incapacit legale di una delle parti, il principio dell'efficacia retroattiva viene applicato anche rispetto ai terzi. Se un minore o un interdetto ha venduto un bene e l'acquirente lo rivende ad un terzo, l'annullamento del primo negozio travolge anche il secondo.

ConvalidaLa convalida un negozio con il quale la parte legittimata a proporre l'azione di annullamento, si preclude la possibilit di far valere il vizio. Essa per spiegare i suoi effetti, deve promanare da chi in condizione di concludere validamente il contratto. Per la validit della convalida altres necessaria la conoscenza del vizio che colpisce il negozio. La convalida pu essere espressa o tacita: la prima deve contenere la menzione del negozio annullabile, del motivo di annullabilit e la dichiarazione che si intende convalidare il negozio. La seconda si verifica qualora la parte che potrebbe dedurre l'annullabilit del contratto, essendo consapevole del vizio, dia volontariamente esecuzione al negozio annullabile. La convalida va distinta sia dalla ratifica che dalla prescrizione.

Rescissione del contratto concluso in stato di pericoloLa rescissione del contratto pu chiedersi in due ipotesi: perch stato concluso in stato di pericolo e per lesione. Per poter sperimentare lazione di rescissione di un contratto stipulato in condizioni di pericolo occorrono i seguenti presupposti: lo stato di pericolo in cui uno dei contraenti o altra persona si trovava, al quale il contraente stesso ha voluto ovviare con la conclusione del contratto. Deve trattarsi di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona, e non un pericolo riguardante esclusivamente delle cose;

il fatto che lo stato di pericolo fosse noto alla controparte;

liniquit delle condizioni a cui il contraente ha dovuto soggiacere.

Azione generale di rescissione per lesioneIl codice ha voluto offrire un rimedio contro i contratti sinallagmatici nei quali vi sia una sproporzione abnorme tra le due prestazioni e vi ha provveduto con unazione di carattere generale, esperibile rispetto a qualsiasi contratto. Si richiedono: la lesione, ossia una sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dellaltra: la lesione deve essere tale che il valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata, risulti superiore al doppio del valore della controprestazione e deve perdurare fino al tempo in cui la domanda proposta;

lo stato di bisogno della parte danneggiata, che indica una difficolt economica, anche momentanea, tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre e da funzionare come motivo dellaccettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato e l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versava l'altra parte;

lapprofittamento dello stato di bisogno della parte danneggiata.

Il contraente contro cui proposta lazione di rescissione pu evitarla eliminando lo squilibrio che ne costituisce il fondamento, e cio offrendo un aumento della sua prestazione o, comunque, una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equit. La rescissione non ha efficacia retroattiva: pertanto, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salva lapplicazione dei principi sulla trascrizione della domanda. Lazione si prescrive,di regola, in un anno dalla conclusione del contratto.

Azione di risoluzione per inadempimentoLa risoluzione del contratto pu avvenire: per inadempimento; per impossibilit sopravvenuta, o per eccessiva onerosit. Difatti, di fronte allinadempimento dellaltra parte, al contraente non inadempiente lasciata la facolt di scegliere fra queste due vie: o insistere per ladempimento degli accordi, chiedendo la manutenzione del contratto, e quindi la condanna della controparte ad eseguire la prestazione non adempiuta, o esercitare il diritto potestativo di chiedere la risoluzione del contratto, ossia che il contratto venga sciolto e considerato come se non fosse mai stato stipulato. In entrambi i casi il contraente non inadempiente ha inoltre il diritto di pretendere il risarcimento dei danni subiti, che vanno per calcolati in modo ben diverso nelle due ipotesi. Difatti, se egli insiste per la manutenzione del contratto, questo significa che ladempimento della controparte ancora possibile e che ci troviamo di fronte ad un semplice ritardo: pertanto, il contraente non inadempiente potr pretendere sia lesecuzione della prestazione originariamente dovuta, sia il risarcimento del danno che gli deriva dal ritardo nel conseguire ladempimento e correlativamente sar tenuto ad eseguire la controprestazione. Quando, viceversa, il creditore non intende pi restare vincolato dal contratto stipulato, il risarcimento cui ha diritto non si aggiunge al diritto nascente dal contratto, ma si sostituisce a quello. Daltra parte, una volta che sia stata chiesta la risoluzione, linadempiente non pu pi rimediare alla precedente violazione del contratto con una tardiva esecuzione della prestazione da lui dovuta. Per ottenere la risoluzione occorre proporre una domanda giudiziale, e spetter al giudice, in caso di contestazione, accertare se vi sia stato inadempimento del contratto e se di tale inadempimento sia responsabile il convenuto. Inoltre il giudice, per dichiarare risolto il contratto, deve anche accertare che linadempimento non abbia scarsa importanza. La risoluzione ha efficacia retroattiva, il che significa che non soltanto il contratto risolto non produce pi effetti per lavvenire, ma che pure le prestazioni gi eseguite devono essere restituite, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica.

Risoluzione di dirittoLa risoluzione del contratto pu intervenire non soltanto per effetto di una sentenza del giudice, ma anche di diritto, in tre casi espressamente regolati dal codice civile: clausola risolutiva espressa, con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovr considerarsi automaticamente risolto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o comunque non venga eseguita rispettando le modalit pattuite. Quando in un contratto figura tale clausola, la risoluzione del contratto si verifica solo quando la parte non inadempiente comunichi allaltra parte che intende avvalersi della clausola risolutiva;

diffida ad adempiere, che consiste in una dichiarazione scritta, con la quale intima allaltro contraente di provvedere alladempimento entro un termine congruo (che di regola non pu essere inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che, ove il termine fissato dovesse decorrere senza che si faccia luogo alladempimento, il contratto, a partire da quel momento, si intender risolto;

termine essenziale: il termine per ladempimento di una prestazione si dice essenziale quando la prestazione diventa inutile per il creditore, qualora non venga eseguita entro il termine stabilito. L'essenzialit del termine si dice oggettiva quando risulta dalla natura stessa della prestazione; soggettiva,quando dalle pattuizioni contrattuali risulti escluso linteresse del creditore allesecuzione della prestazione oltre il termine indicato.

Eccezione di inadempimentoSempre nei contratti a prestazioni corrispettive, la legge offre anche l'eccezione di inadempimento, ossia la facolt concessa ad un contraente di rifiutare di eseguire la prestazione se l'altra parte non adempie o non offre contemporaneamente di adempiere quanto da essa dovuto. Il rimedio si applica anche nel caso che la prestazione sia stata adempiuta, ma in modo inesatto. Per giustificare il rifiuto della prestazione, occorre altres che il rifiuto stesso sia conforme a buona fede.

Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraentiA ciascun contraente attribuita la facolt di sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se, successivamente al perfezionamento del contratto, le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. Naturalmente, se viene prestata idonea garanzia, cessa il pericolo che la prestazione non sia conseguita e la sospensione non ha alcuna giustificazione.

Clausola solve et repeteLa clausola solve et repete importa rinuncia al diritto di opporre eccezioni ed diretta a rafforzare il vincolo contrattuale. L'art. 1462 cod. civ. mitiga tale clausola, stabilendo i seguenti limiti: essa non ha effetto per le eccezioni di nullit, di annullabilit e di rescissione del contratto; inoltre, il giudice pu sospendere la condanna all'adempimento della prestazione se riconosce che sussistono gravi motivi.

Risoluzione per impossibilit sopravvenutaLimpossibilit sopravvenuta della prestazione estingue lobbligazione. Se la prestazione divenuta solo parzialmente impossibile, il corrispettivo giustificato solo per la parte corrispondente e deve essere ridotto. Se poi la prestazione che residuata non offre un interesse apprezzabile per il creditore, egli pu recedere dal contratto. Per quanto riguarda i contratti ad effetti reali, occorre tener presente il momento in cui avviene il trasferimento della propriet: se il perimento della cosa determinata avviene dopo che la propriet passata allacquirente, questi che deve sopportare il rischio (anche se non sia avvenuta la consegna). Peraltro, se il venditore lascia perire, smarrisce o non impedisce il furto della e che si tratti di contratti per i quali previsto il decorso di un intervallo di tempo tra cosa che ha venduto e deve consegnare, per propria negligenza, risponde per l'inadempimento di tale obbligazione di consegna.

Risoluzione per eccessiva onerositIl diritto alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosit si ha quando concorrono i seguenti casi: caso di contratti per i quali previsto il decorso di un intervallo di tempo tra la stipulazione dell'accordo e la sua esecuzione;

caso di eccessiva onerosit della prestazione di una delle parti: anzitutto, deve trattarsi di un'onerosit sopravvenuta successivamente alla conclusione del contratto, in secondo luogo l'onerosit deve essere tale da determinare uno squilibrio economico grave tra la prestazione e la controprestazione;

caso in cui l'eccessiva onerosit dipenda da avvenimenti straordinari e imprevedibili.

La parte contro la quale domandata la risoluzione, pu evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto fino a ricondurre il rapporto tra le prestazioni entro i limiti dell'alea normale del contratto.

PresupposizioneLa presupposizione ricorre quando da un'interpretazione in buona fede risulti che le parti hanno entrambe considerato pacifica e come determinante per la conclusione dell'affare una data situazione di fatto attuale o futura. Se questo presupposto viene dedotto formalmente nel contratto, l'accordo ne risulta condizionato; pertanto, se la condizione non si verifica, il contratto inefficace. Se, invece, il presupposto non viene menzionato e l'evento non si verifica, perviene il dubbio circa l'esecutivit del contratto. Al riguardo, in giurisprudenza, va prevalendo l'orientamento favorevole a concedere tutela alla parte che ha visto vanificati i presupposti dell'accordo. Va precisato che, peraltro, si agisce con prudenza, onde evitare che le parti possano addurre motivazioni soggettive per liberarsi da un vincolo contrattuale.