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la legge regionale n.20/2000 Consultazione Banche Dati (orario 08.00-24.00) Leggi Regionali Testo coordinato legge 0020 del 2000 Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO Bollettino Ufficiale n. 52 del 27.3.2000 Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 16 novembre 2000 n. 34 L.R. 21 dicembre 2001 n. 47 L.R. 25 novembre 2002 n. 31 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 INDICE Art. 1 - Oggetto della legge http://www.provincia.rimini.it/territorio/situa/piani/legge_20_2000.htm (1 di 98) [14/11/2003 15.10.39]

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Testo coordinato legge 0020 del 2000

Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20

DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 52 del 27.3.2000

Testo coordinato con le modifiche apportate da:L.R. 16 novembre 2000 n. 34L.R. 21 dicembre 2001 n. 47L.R. 25 novembre 2002 n. 31L.R. 19 dicembre 2002 n. 37

INDICE

Art. 1 - Oggetto della legge

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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Funzioni ed obiettivi della pianificazioneArt. 3 - Processo di pianificazioneArt. 4 - Quadro conoscitivoArt. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio deipianiArt. 6 - Effetti della pianificazioneArt. 7 - Perequazione urbanisticaArt. 8 - Partecipazione dei cittadini alla pianificazione

CAPO II - LIVELLI, STRUMENTI ED EFFICACIA DELLAPIANIFICAZIONE

Art. 9 - Livelli della pianificazioneArt. 10 - Strumenti della pianificazione generale esettorialeArt. 11 - Efficacia delle previsioni dei pianiArt. 12 - Salvaguardia

CAPO III - FORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLAPIANIFICAZIONE

Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionaleArt. 14 - Conferenze e accordi di pianificazioneArt. 15 - Accordi territorialiArt. 16 - Atti di indirizzo e coordinamentoArt. 17 - Coordinamento e integrazione delle informazioniArt. 18 - Accordi con i privati

CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 19 - Carta unica del territorioArt. 20 - Pianificazione generale comprensiva dellapianificazione settorialeArt. 21 - PTCP con effetti di piani di altreamministrazioniArt. 22 - Modificazione della pianificazione sovraordinata

TITOLO II - STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)Art. 24 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

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Art. 25 - Procedimento di approvazione

CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP)Art. 27 - Procedimento di approvazione del PTCP

CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Sezione I - Strumenti della pianificazione urbanisticacomunale

Art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC)Art. 29 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)Art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)Art. 31 - Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

Sezione II - Procedimenti di approvazione

Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSCArt. 33 - Procedimento di approvazione del RUEArt. 34 - Procedimento di approvazione del POCArt. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA

CAPO IV - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 36 - Contenuti della pianificazione

TITOLO III - OPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 37 - Localizzazione delle opere di interesse stataleArt. 38 - Opere di interesse regionale o provincialeArt. 39 - Opere di interesse comunaleArt. 40 - Accordi di programma in variante allapianificazione territoriale e urbanistica

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE

Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti eloro modificazioniArt. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinereArt. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali allapresente leggeArt. 44 - Norme relative alle concessioni edilizie e aglialtri titoli abilitativi

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CAPO II - NORME FINALI

**Art. 45 - Conferimento di funzioni in materia diespropriazione per pubblica utilita'** abrogatoArt. 46 - Conferimento di funzioni in materia diurbanistica e di opere abusiveArt. 47 - Modifiche all'art. 27 della L.R. 7 dicembre 1978,n. 47Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province eComuniArt. 49 - Contributi per i progetti di tutela, recupero evalorizzazioneArt. 50 - Norma finanziariaArt. 51 - Monitoraggio e bilancio della pianificazioneArt. 52 - Abrogazioni

ALLEGATO - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO A-I - CONTENUTI STRATEGICI

Art. A-1 - Sistema ambientaleArt. A-2 - Pianificazione degli ambiti interessati dairischi naturaliArt. A-3 - Pianificazione degli interventi per lasicurezza del territorioArt. A-4 - Sistema insediativoArt. A-5 - Sistema delle infrastrutture per la mobilita'Art. A-6 - Standard di qualita' urbana ed ecologicoambientale

CAPO A-II - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. A-7 - Centri storiciArt. A-8 - Insediamenti e infrastrutture storici delterritorio ruraleArt. A-9 - Edifici di valore storico-architettonico,culturale e testimoniale

CAPO A-III - TERRITORIO URBANO

Art. A-10 - Ambiti urbani consolidatiArt. A-11 - Ambiti da riqualificareArt. A-12 - Ambiti per i nuovi insediamentiArt. A-13 - Ambiti specializzati per attivita' produttiveArt. A-14 - Aree ecologicamente attrezzateArt. A-15 - Poli funzionali

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CAPO A-IV - TERRITORIO RURALE

Art. A-16 - Obiettivi della pianificazione nel territorioruraleArt. A-17 - Aree di valore naturale e ambientaleArt. A-18 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggisticoArt. A-19 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricolaArt. A-20 - Ambiti agricoli periurbaniArt. A-21 - Interventi edilizi non connessi all'attivita'agricola

CAPO A-V - DOTAZIONI TERRITORIALI

Art. A-22 - Sistema delle dotazioni territorialiArt. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degliinsediamentiArt. A-24 - Attrezzature e spazi collettiviArt. A-25 - Dotazioni ecologiche e ambientaliArt. A-26 - Concorso nella realizzazione delle dotazioniterritoriali

CAPO A-VI - STRUMENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE

Art. A-27 - Strumenti cartografici

Art. 1

Oggetto della legge

1. La Regione Emilia Romagna, in attuazione dei principidella Costituzione e dello Statuto regionale e in conformita'alle leggi della Repubblica ed ai principi della L.R. 21aprile 1999, n. 3, disciplina con la presente legge la tutelae l'uso del territorio al fine di:a) realizzare un efficace ed efficiente sistema diprogrammazione e pianificazione territoriale al serviziodello sviluppo economico, sociale e civile della popolazioneregionale ed idoneo ad assicurare il miglioramento dellaqualita' della vita;b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali,naturali, territoriali e culturali;c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelliistituzionali e promuovere modalita' di raccordo funzionale

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tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione delprincipio di sussidiarieta';d) favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni evalorizzare la concertazione con le forze economiche esociali nella definizione delle scelte di programmazione epianificazione;e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendonela trasparenza e il contraddittorio.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

Funzioni ed obiettivi della pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica costituiscefunzione fondamentale di governo della Regione, delleProvince e dei Comuni.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa aiseguenti obiettivi generali:a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, deitessuti urbani e del sistema produttivo;b) assicurare che i processi di trasformazione sianocompatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrita'fisica e con l'identita' culturale del territorio;c) migliorare la qualita' della vita e la salubrita' degliinsediamenti urbani;d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sisteminaturali e ambientali anche attraverso opportuni interventidi riduzione e mitigazione degli impatti;e) promuovere il miglioramento della qualita' ambientale,architettonica e sociale del territorio urbano, attraversointerventi di riqualificazione del tessuto esistente;f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non

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sussistano alternative derivanti dalla sostituzione deitessuti insediativi esistenti ovvero dalla lororiorganizzazione e riqualificazione.

3. Ai fini della presente legge per strumenti dipianificazione territoriale e urbanistica si intendel'insieme degli atti di pianificazione, disciplinati dallalegislazione regionale, che siano volti a tutelare ilterritorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi ditrasformazione.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3

Processo di pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica garantisce lacoerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio ele destinazioni e gli interventi di trasformazione previsti,verificando nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia dellescelte operate.

2. A tal fine la pianificazione si sviluppa attraverso leseguenti azioni, avendo riguardo alla natura ed ai contenutidei diversi strumenti:a) l'individuazione degli obiettivi generali di sviluppoeconomico e sociale, di tutela e riequilibrio del territorioche si intendono perseguire;b) la formazione di un quadro conoscitivo;c) la determinazione delle azioni idonee alla realizzazionedegli obiettivi individuati;d) la regolamentazione degli interventi e la programmazionedella loro attuazione;e) il monitoraggio e il bilancio degli effetti sul territorio

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conseguenti all'attuazione dei piani.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale eurbanistica esplicitano le motivazioni poste a fondamentodelle scelte strategiche operate.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Quadro conoscitivo

1. Il quadro conoscitivo e' elemento costitutivo deglistrumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Essoprovvede alla organica rappresentazione e valutazione dellostato del territorio e dei processi evolutivi che locaratterizzano e costituisce riferimento necessario per ladefinizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e perla valutazione di sostenibilita' di cui all'art. 5.

2. Il quadro conoscitivo dei piani generali, in coerenza coni compiti di ciascun livello di pianificazione, ha riguardo:a) alle dinamiche dei processi di sviluppo economico esociale;b) agli aspetti fisici e morfologici;c) ai valori paesaggistici, culturali e naturalistici;d) ai sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale;e) all'utilizzazione dei suoli ed allo stato dellapianificazione;f) alle prescrizioni e ai vincoli territoriali derivantidalla normativa, dagli strumenti di pianificazione vigenti,da quelli in salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi.

3. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondireil quadro conoscitivo del piano generale del medesimo livello

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di governo con gli approfondimenti relativi al loro specificocampo di interesse.

4. Al fine di elaborare il quadro conoscitivo, leamministrazioni operano ai sensi dell'art. 17, provvedendoalle integrazioni, agli approfondimenti ed agli aggiornamentiritenuti indispensabili.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5

Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani

1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambitodel procedimento di elaborazione ed approvazione dei propripiani, alla valutazione preventiva della sostenibilita'ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loroattuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale ecomunitaria.

2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati ipotenziali impatti negativi delle scelte operate e le misureidonee per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti dellavalutazione di sostenibilita' ambientale e territorialecostituiscono parte integrante del piano approvato e sonoillustrati da un apposito documento.

3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 lapianificazione territoriale e urbanistica perseguel'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioniin essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarnela sostenibilita' ambientale e territoriale.

4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al

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monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effettisui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine dellarevisione o aggiornamento degli stessi.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

Effetti della pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica, oltre adisciplinare l'uso e le trasformazioni del suolo, accerta ilimiti e i vincoli agli stessi che derivano:a) da uno specifico interesse pubblico insito nellecaratteristiche del territorio, stabilito da leggi statali oregionali relative alla tutela dei beni ambientali,paesaggistici e culturali, alla protezione della natura edalla difesa del suolo;b) dalle caratteristiche morfologiche o geologiche deiterreni che rendono incompatibile il processo ditrasformazione;c) dalla presenza di fattori di rischio ambientale, per lavulnerabilita' delle risorse naturali.

2. Al fine di assicurare la sostenibilita' ambientale eterritoriale, la pianificazione territoriale e urbanisticapuo' subordinare l'attuazione degli interventi ditrasformazione:a) alla contestuale realizzazione di interventi dimitigazione degli impatti negativi o di infrastrutture perl'urbanizzazione degli insediamenti, di attrezzature e spazicollettivi, di dotazioni ecologiche e ambientali, diinfrastrutture per la mobilita'; ovverob) al fatto che si realizzino le condizioni specificamenteindividuate dal piano, che garantiscono la sostenibilita' del

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nuovo intervento.

3. I vincoli e le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sonoinerenti alle qualita' intrinseche del bene e operano senzaalcun limite temporale. Essi sono stabiliti dal PianoStrutturale Comunale (PSC) ovvero dagli strumenti dipianificazione territoriale generale e settorialesovraordinati e sono recepiti dal Piano Operativo Comunale(POC).

4. Il POC puo' inoltre apporre vincoli urbanistici,finalizzati all'acquisizione coattiva di immobili.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7

Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione,tra i proprietari degli immobili interessati dagliinterventi, dei diritti edificatori riconosciuti dallapianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dallarealizzazione delle dotazioni territoriali.

2. A tal fine, il PSC puo' riconoscere la medesimapossibilita' edificatoria ai diversi ambiti che presentinocaratteristiche omogenee.

3. Il POC e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), neldisciplinare gli interventi di trasformazione da attuare informa unitaria, assicurano la ripartizione dei dirittiedificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietaridegli immobili interessati, indipendentemente dalledestinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

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4. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) stabilisce icriteri e i metodi per la determinazione del dirittoedificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione deldiverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gliimmobili al momento della formazione del PSC.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8

Partecipazione dei cittadini alla pianificazione

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione deglistrumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sonoassicurate:a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali,in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo daperseguire;b) specifiche forme di pubblicita' e di consultazione deicittadini e delle associazioni costituite per la tutela diinteressi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumentistessi.

2. Nei medesimi procedimenti, gli enti locali con lo Statutoo con appositi regolamenti possono prevedere, ai sensi delleLeggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241,ulteriori forme di pubblicita' e di consultazione deicittadini oltre a quelle previste dalla presente legge.

3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidonodirettamente su situazioni giuridiche soggettive deve esseregarantita la partecipazione dei soggetti interessati alprocedimento, attraverso la piu' ampia pubblicita' degli attie documenti comunque concernenti la pianificazione e

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assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzionidei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni inmerito all'accoglimento o meno delle stesse. Nell'attuazionedelle previsioni di vincoli urbanistici preordinatiall'esproprio deve essere garantito il diritto alcontraddittorio degli interessati con l'amministrazioneprocedente.

4. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 4 dellaLegge n. 241 del 1990, cura tutte le attivita' relative allapubblicita', all'accesso agli atti e documenti ed allapartecipazione al procedimento di approvazione. Ilresponsabile e' individuato nell'atto di avvio delprocedimento di approvazione del piano.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IILIVELLI, STRUMENTI ED EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 9

Livelli della pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica si articolanei tre livelli regionale, provinciale e comunale.

2. Nell'osservanza dei principi di sussidiarieta', diadeguatezza e differenziazione, definiti dal comma 3dell'art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:a) sono conferite ai Comuni tutte le funzioni di governo delterritorio non esplicitamente attribuite agli altri livellidi pianificazione sovraordinati;b) nei casi stabiliti dalla presente legge i Comuni di minoredimensione demografica possono esercitare le funzionipianificatorie in forma associata;c) sono attribuite alla Regione e alla Provincia soltanto lefunzioni di pianificazione riconosciute loro dalla

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legislazione nazionale e regionale, che attengono alla curadi interessi di livello sovracomunale o che non possonoessere efficacemente svolte a livello comunale. In tali casisono previste forme di partecipazione dei Comuniall'esercizio delle funzioni attribuite agli altri livelli dipianificazione sovraordinati.

3. Compete ai Comuni, in riferimento alle specifichesituazioni locali, specificare, approfondire e attuare icontenuti propri degli strumenti di pianificazioneterritoriale sovraordinati.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IILIVELLI, STRUMENTI ED EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 10

Strumenti della pianificazione generale e settoriale

1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanisticasono esercitate attraverso la predisposizione e approvazionedi piani generali e settoriali.

2. Ai fini della presente legge:a) per piani generali si intendono gli strumenti con i qualiciascun ente pubblico territoriale detta, per l'intero ambitodi propria competenza, la disciplina di tutela e uso delterritorio;b) per piani settoriali si intendono gli strumenti con iquali, nei casi espressamente previsti dalla legge, gli entipubblici territoriali e gli enti pubblici preposti allatutela di specifici interessi dettano la disciplina di tutelae uso del territorio relativamente ai profili che inerisconoalle proprie funzioni.

3. I piani generali coordinano e portano a sistema l'insieme

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delle previsioni dei piani sovraordinati vigenti edefiniscono prescrizioni, direttive ed indirizzi che dovrannoessere osservati dalla pianificazione sottordinata. Conriferimento alla pianificazione settoriale del medesimolivello di pianificazione, il piano generale fissa il quadrodi riferimento, in termini conoscitivi e normativi, estabilisce gli obiettivi prestazionali che dovranno essereperseguiti dagli strumenti settoriali.

4. I piani settoriali sono predisposti ed approvati nelrispetto delle previsioni dei piani sovraordinati e degliobiettivi strategici e delle scelte del piano generale delmedesimo livello di pianificazione, sviluppando especificando gli obiettivi prestazionali di settore ivistabiliti.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IILIVELLI, STRUMENTI ED EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 11

Efficacia delle previsioni dei piani

1. Ai fini della presente legge, le previsioni deglistrumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sidistinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni. Inparticolare:a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissareobiettivi per la predisposizione dei piani sottordinati e deipiani settoriali del medesimo livello di pianificazione,riconoscendo ambiti di discrezionalita' nella specificazionee integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazionedei propri contenuti alle specifiche realta' locali;b) per direttive si intendono le disposizioni che devonoessere osservate nella elaborazione dei contenuti dei pianisottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di

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pianificazione;c) per prescrizioni si intendono le disposizioni dei piani,predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 enell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza deipiani stessi, che incidono direttamente sul regime giuridicodei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e letrasformazioni consentite.

2. Le prescrizioni devono trovare piena e immediataosservanza ed attuazione da parte di tutti i soggettipubblici e privati, secondo le modalita' previste dal piano,e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute neivigenti strumenti di pianificazione e negli attiamministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedonotempestivamente all'adeguamento delle previsioni deglistrumenti di pianificazione e degli atti amministrativi nonpiu' attuabili per contrasto con le prescrizionisopravvenute.

3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanisticaesplicitano l'efficacia delle proprie disposizioni,attenendosi a quanto previsto dal comma 1.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IILIVELLI, STRUMENTI ED EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 12

Salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti dipianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazionipubbliche sospendono ogni determinazione in merito:a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione delterritorio che siano in contrasto con le previsioni dei pianiadottati o tali da comprometterne o renderne piu' gravosa

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l'attuazione;b) all'approvazione di strumenti sottordinati dipianificazione territoriale e urbanistica che siano incontrasto con le prescrizioni del piano adottato.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data dientrata in vigore del piano e comunque per non oltre cinqueanni dalla data di adozione, salvo diversa previsione dilegge.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIFORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Art. 13

Metodo della concertazione istituzionale

1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione deglistrumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,conformano la propria attivita' al metodo della concertazionecon gli altri enti pubblici territoriali e con le altreamministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblicicoinvolti.

2. Sono strumenti della concertazione istituzionale laconferenza e gli accordi di pianificazione e gli accorditerritoriali.

3. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)puo' prevedere particolari forme di cooperazione tra Comuninegli ambiti che presentano una elevata continuita'insediativa, ovvero nei casi in cui le scelte pianificatoriecomunali comportano significativi effetti di rilievosovracomunale.

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CAPO IIIFORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Art. 14

(sostituito comma 7 da art. 29 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Conferenze e accordi di pianificazione

1. La conferenza di pianificazione ha la finalita' dicostruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio edei conseguenti limiti e condizioni per il suo svilupposostenibile, nonche' di esprimere valutazioni preliminari inmerito agli obiettivi e alle scelte di pianificazioneprospettate dal documento preliminare.

2. Il documento preliminare presenta in particolare iseguenti contenuti:a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che siintendono perseguire con il piano ed alle scelte strategichedi assetto del territorio, in relazione alle previsioni deglistrumenti di pianificazione di livello sovraordinato;b) l'individuazione di massima di limiti e condizioni per losviluppo sostenibile del territorio.

3. Alla conferenza partecipano necessariamente gli entiterritoriali e le amministrazioni individuate per ciascunpiano dagli artt. 25, 27 e 32. Alla conferenza intervengonoinoltre tutte le amministrazioni competenti al rilascio deipareri, delle intese e degli atti di assenso, comunquedenominati, ai sensi del comma 3 dell'art. 34.L'amministrazione procedente puo' altresi' convocare altreamministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio dellefunzioni di pianificazione.

4. La conferenza realizza la concertazione con leassociazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrerealla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche

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individuati dal documento preliminare, acquisendone levalutazioni e le proposte.

5. L'amministrazione procedente assicura la pubblicita' degliesiti della concertazione istituzionale e di quella con leassociazioni economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.

6. Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con ununico rappresentante, legittimato dagli organiistituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente edin modo vincolante le valutazioni e la volonta' dell'ente.

**7. In considerazione delle conclusioni della conferenza dipianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP,ovvero il Comune e la Provincia, in caso di PSC, possonostipulare un accordo di pianificazione che definiscal'insieme degli elementi costituenti parametro per le sceltepianificatorie, secondo quanto previsto rispettivamentedall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma 3.**

8. Nella predisposizione e approvazione del PTCP o del PSC,la Provincia o il Comune tiene comunque conto dei contributiconoscitivi e delle valutazioni espressi in sede diconferenza di pianificazione e si conforma alledeterminazioni eventualmente concordate con l'accordo dipianificazione, di cui al comma 7.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIFORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Art. 15

Accordi territoriali

1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accorditerritoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche

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comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsionidei piani urbanistici, in ragione della sostanzialeomogeneita' delle caratteristiche e del valore naturale,ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovverodella stretta integrazione e interdipendenza degli assettiinsediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresi'stipulare accordi territoriali per lo svolgimento incollaborazione di tutte o parte delle funzioni dipianificazione urbanistica, nonche' per l'elaborazione informa associata degli strumenti urbanistici e la costituzionedi un apposito ufficio di piano o di altre strutture per laredazione e gestione degli stessi.

2. Per l'attuazione del PTCP la Provincia puo' promuovereaccordi territoriali diretti a definire, anche con riguardoalle risorse finanziarie disponibili, gli interventi dilivello sovracomunale da realizzare in un arco temporaledefinito e che attengono:a) alla realizzazione delle infrastrutture di interessegenerale previste dal piano nonche' delle infrastrutture,opere o servizi cui e' subordinata l'attuazione dei pianiurbanistici comunali, a norma del comma 4 dell'art. 26;b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologicoovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche edambientali;c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione dellerisorse paesaggistiche e ambientali del territorio.

3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possonoprevedere forme di perequazione territoriale, ancheattraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli entilocali con risorse proprie o con quote dei proventi deglioneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguentialla realizzazione degli interventi concordati.

4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto nonprevisto dalla presente legge, la disciplina propria degliaccordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n.241 del 1990.

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CAPO IIIFORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Art. 16

Atti di indirizzo e coordinamento

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delleattivita' di pianificazione territoriale e urbanistica, laRegione adotta: atti di indirizzo e coordinamento dellefunzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni; atti dicoordinamento tecnico; direttive relative all'esercizio dellefunzioni delegate.

2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, laRegione:a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione dellapresente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con ledisposizioni in materia di pianificazione territoriale eurbanistica previste dalle legislazioni settoriali;b) specifica i contenuti essenziali del documentopreliminare, del quadro conoscitivo, della relazioneillustrativa, delle norme tecniche e delle tavole di progettodel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, delPiano Strutturale Comunale, del Piano Operativo Comunale edel Piano Urbanistico Attuativo;c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni,modalita' di calcolo e di verifica concernenti gli indici, iparametri e le modalita' d'uso e di intervento, allo scopo didefinire un lessico comune utilizzato nell'intero territorioregionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle sceltedi pianificazione.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera delConsiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesacon la Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art.31 della L.R. n. 3 del 1999. Tali atti sono pubblicati sulBollettino Ufficiale della Regione.

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TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIFORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Art. 17

Coordinamento e integrazione delle informazioni

1. Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra ipropri compiti istituzionali funzioni di raccolta,elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e diinformazioni relativi al territorio e all'ambiente concorronoall'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo delterritorio, in occasione della predisposizione dei pianiterritoriali e urbanistici.

2. La Regione, previa intesa con gli enti locali assuntanell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali, dicui all'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, stabilisce lemodalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggettipubblici operanti nel settore.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIFORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE

Art. 18

Accordi con i privati

1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti

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privati per assumere nella pianificazione proposte diprogetti e iniziative di rilevante interesse per la comunita'locale, al fine di determinare talune previsioni delcontenuto discrezionale degli atti di pianificazioneterritoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione epianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio deidiritti dei terzi.

2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deveessere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3dell'art. 3.

3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento dipianificazione cui accede ed e' soggetto alle medesime formedi pubblicita' e di partecipazione. L'accordo e' recepito conla delibera di adozione dello strumento ed e' condizionatoalla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovanoapplicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguentidell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IVSEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 19Carta unica del territorio

1. La pianificazione territoriale e urbanistica recepisce ecoordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'usodel suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali,paesaggistici ed ambientali che derivano dai pianisovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovveroda previsioni legislative.

2. Quando la pianificazione urbanistica comunale abbia

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recepito e coordinato integralmente le prescrizioni ed ivincoli di cui al comma 1, essa costituisce la carta unicadel territorio ed e' l'unico riferimento per lapianificazione attuativa e per la verifica di conformita'urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni ed ivincoli sopravvenuti, anche ai fini dell'autorizzazione perla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione oriconversione degli impianti produttivi, ai sensi del D.P.R.20 ottobre 1998, n. 447.

3. La deliberazione di approvazione del piano comunale da'atto del completo recepimento di cui al comma 2 ovvero delrecepimento parziale, indicandone le motivazioni.Dell'approvazione della carta unica del territorio e' datainformazione ai cittadini anche attraverso lo sportello unicoper le attivita' produttive di cui al D.P.R. n. 447 del 1998.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IVSEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 20

Pianificazione generale comprensiva della pianificazionesettoriale

1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto dellaadozione, puo' conferire al proprio piano generale anche ilvalore e gli effetti di uno o piu' piani settoriali dipropria competenza ovvero di variante agli stessi, qualoraesso ne presenti i contenuti essenziali.

2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cuial comma 1 si applica la disciplina prevista per essi dalTitolo II, con le seguenti integrazioni:a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ognialtro mezzo di pubblicita' del piano deve essere

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esplicitamente indicata la sua particolare efficacia;b) nel corso della predisposizione del piano deve esserecomunque acquisito ogni parere richiesto per l'approvazionedel piano settoriale.

TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IVSEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 21

PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni

1. Il PTCP puo' assumere, su richiesta e d'intesa con iComuni interessati, il valore e gli effetti del PSC.

2. Il PTCP puo' inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 delD. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti deipiani settoriali di tutela e uso del territorio di competenzadi altre amministrazioni, qualora le sue previsioni sianopredisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.

3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede invia preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con leamministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle formedi partecipazione all'attivita' tecnica di predisposizionedel piano e alla ripartizione delle relative spese.

4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprioassenso all'intesa, ai fini della definizione delleprevisioni del PTCP, nell'ambito delle procedure diconcertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27.

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TITOLO IPRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IVSEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 22

Modificazione della pianificazione sovraordinata

1. Per assicurare la flessibilita' del sistema dellapianificazione territoriale e urbanistica, le deliberazionidi adozione dei piani possono contenere esplicite proposte dimodificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi:a) il PTCP e il PSC possono proporre modifiche ad uno o piu'piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato;b) i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC;c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente allematerie e ai profili di propria competenza, modifiche alpiano generale del medesimo livello di pianificazione ovveroai piani settoriali o generali di livello sovraordinato.

2. Le proposte comunali di modifica delle previsioni deipiani sovraordinati di tutela del territorio e dell'ambientenei settori del paesaggio, della protezione della natura,delle acque e della difesa del suolo, possono attenereunicamente alla cartografia dei piani.

3. Per l'approvazione dei piani settoriali che contengonoproposte di modifica al piano generale dello stesso livellodi pianificazione trova applicazione il procedimento previstoper il piano generale.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, per l'approvazione deipiani che propongono modificazioni si applica la disciplinaprevista per essi dal Titolo II o dalla legislazione disettore, con le seguenti modifiche o integrazioni:a) negli atti deliberativi di adozione e di approvazione,negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicita'del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumentodel quale si propongono modificazioni;b) vanno seguite le forme di deposito, pubblicita' eintervento previste per il piano di cui si propone la

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variazione, qualora assicurino una maggiore conoscenza epartecipazione degli interessati al procedimento;c) le proposte di modifica devono essere evidenziate inappositi elaborati tecnici, nei quali devono essere indicatii presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna diesse.

5. L'atto di approvazione del piano che contiene le propostedi modificazioni comporta anche la variazione del pianosovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesadell'ente titolare dello strumento. L'intesa puo' essereraggiunta nell'ambito delle procedure di concertazionepreviste dalla presente legge.

6. La Regione, le Province e i Comuni hanno l'onere diaggiornare gli elaborati tecnici dei propri strumenti dipianificazione a seguito dell'atto di intesa di cui al comma5 o dell'atto di approvazione.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IPIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 23

Piano Territoriale Regionale (PTR)

1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) e' lo strumento diprogrammazione con il quale la Regione definisce gliobiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale,accrescere la competitivita' del sistema territorialeregionale, garantire la riproducibilita', la qualificazione ela valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

2. Il PTR e' predisposto in coerenza con le strategie europeee nazionali di sviluppo del territorio.

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3. Il PTR definisce indirizzi e direttive alla pianificazionedi settore, ai PTCP e agli strumenti della programmazionenegoziata, per assicurare la realizzazione degli obiettivi dicui ai commi 1 e 2.

4. Il PTR puo' contenere prescrizioni, espresse attraversouna rappresentazione grafica atta a individuare puntualmentegli ambiti interessati, che prevalgono sulle diverseprevisioni contenute negli strumenti provinciali e comunalidi pianificazione territoriale e urbanistica vigenti eadottati.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IPIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 24

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

1. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)costituisce parte tematica del PTR, avente specificaconsiderazione dei valori paesaggistici, ambientali eculturali del territorio regionale, anche ai fini dell'art.149 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Il PTPR provvede all'individuazione delle risorsestoriche, culturali, paesaggistiche e ambientali delterritorio regionale ed alla definizione della disciplina perla loro tutela e valorizzazione.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge, i PTCP chehanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni delPTPR, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono, in materia dipianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per glistrumenti comunali di pianificazione e per l'attivita'

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amministrativa attuativa.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IPIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

Art. 25

Procedimento di approvazione

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trovaapplicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTR,della sua parte tematica costituita dal PTPR e delle lorovarianti. La medesima disciplina si applica ai pianisettoriali regionali con valenza territoriale per i quali lalegge non detti una specifica disciplina in materia.

2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare, cheindividua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistemaeconomico e sociale che si intendono perseguire, e lotrasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni.

3. Per un esame congiunto del documento preliminare, ciascunaProvincia convoca, entro trenta giorni dal ricevimento deldocumento preliminare, una conferenza di pianificazione, aisensi dell'art. 14, chiamando a parteciparvi, assieme allaRegione, i Comuni, le Comunita' montane e gli altri entilocali del proprio territorio. Entro trenta giorni dallaconclusione della conferenza, la Provincia esprime le proprieosservazioni e proposte rispetto al documento preliminare eriferisce in merito a quelle formulate dagli entipartecipanti alla conferenza e dalle associazioni economichee sociali.

4. Il Consiglio regionale adotta il piano su proposta dellaGiunta regionale, elaborata in considerazione dellevalutazioni e proposte raccolte ai sensi del comma 3 e previo

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parere della Conferenza Regione - Autonomie locali e dellaConferenza regionale per l'economia e il lavoro, di cui allaL.R. n. 3 del 1999. Copia del piano adottato e' trasmessaalle Province, ai Comuni e alle Comunita' montane.

5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi delConsiglio regionale e degli enti territoriali di cui al comma4 per sessanta giorni dalla pubblicazione sul BollettinoUfficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione.L'avviso contiene l'indicazione degli enti territorialipresso i quali il piano e' depositato e dei termini entro iquali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicatoaltresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e laRegione puo' attuare ogni altra forma di divulgazioneritenuta opportuna.

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma5 possono formulare osservazioni e proposte i seguentisoggetti:a) gli enti e organismi pubblici;b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituiteper la tutela di interessi diffusi;c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsionidel piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni,decide sulle osservazioni ed approva il piano.

8. Copia integrale del piano approvato e' depositata per lalibera consultazione presso la Regione ed e' trasmessa alleamministrazioni di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenutaapprovazione e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale dellaRegione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia conavviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sulBollettino Ufficiale della Regione dell'avviso diapprovazione, ai sensi del comma 8.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO II

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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 26

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)considera la totalita' del territorio provinciale ed e' lostrumento di pianificazione che definisce l'assetto delterritorio con riferimento agli interessi sovracomunali,articolando sul territorio le linee di azione dellaprogrammazione regionale.

2. Il PTCP e' sede di raccordo e verifica delle politichesettoriali della Provincia e strumento di indirizzo ecoordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. Atal fine il piano:a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale eregionale, relativamente al sistema infrastrutturale primarioe alle opere rilevanti per estensione e natura;b) individua, anche in attuazione degli obiettivi dellapianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'areaprovinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto edi utilizzazione del territorio;c) definisce i criteri per la localizzazione e ildimensionamento di strutture e servizi di interesseprovinciale e sovracomunale;d) definisce le caratteristiche di vulnerabilita', criticita'e potenzialita' delle singole parti e dei sistemi naturali edantropici del territorio e le conseguenti tutelepaesaggistico ambientali;e) definisce i bilanci delle risorse territoriali eambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo lecondizioni e i limiti di sostenibilita' territoriale eambientale delle previsioni urbanistiche comunali checomportano rilevanti effetti che esulano dai confiniamministrativi di ciascun ente.

3. Il PTCP specifica ed articola la disciplina delledotazioni territoriali di cui al Capo A-V dell'Allegato,indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nelsistema insediativo.

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4. Per coordinare un'efficace attuazione delle proprieprevisioni, il PTCP definisce con i Comuni modalita' etermini per l'adeguamento dei piani comunali. Il PTCPcoordina l'attuazione delle previsioni dei piani urbanisticivigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere eservizi di rilievo sovracomunale, da inserireprioritariamente nel programma triennale delle operepubbliche della Provincia.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIPIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

Art. 27

(sostituito comma 12 da art. 29 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Procedimento di approvazione del PTCP

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trovaapplicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP edelle sue varianti. La medesima disciplina si applicaaltresi' al Piano Infraregionale delle Attivita' Estrattive(PIAE) e ai piani settoriali provinciali con valenzaterritoriale per i quali la legge non detti una specificadisciplina in materia.

2. La Giunta provinciale elabora un documento preliminare delpiano. Per l'esame congiunto del documento preliminare ilPresidente della Provincia convoca una conferenza dipianificazione ai sensi dell'art. 14, chiamando aparteciparvi la Regione, le Province contermini, nonche' iComuni, le Comunita' montane e gli enti di gestione dellearee naturali protette interessati.

3. A conclusione della conferenza di pianificazione, laRegione e la Provincia possono stipulare un accordo di

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pianificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14. L'accordoattiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi deisistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni perlo sviluppo sostenibile del territorio provinciale nonche'alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assettodello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazionecomporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 11.

4. A seguito delle conclusioni della fase di concertazione dicui ai commi 2 e 3, il Consiglio provinciale adotta il PTCP.Copia del piano adottato e' trasmesso alla Giunta regionale,alle Province contermini, ai Comuni, alle Comunita' montane eagli enti di gestione delle aree naturali protette.

5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi delConsiglio provinciale e degli enti territoriali di cui alcomma 2 per sessanta giorni dalla pubblicazione sulBollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenutaadozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso iquali il piano e' depositato e dei termini entro i qualichiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicatoaltresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e laProvincia puo' attuare ogni altra forma di divulgazioneritenuta opportuna.

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma5 possono formulare osservazioni e proposte i seguentisoggetti:a) gli enti e organismi pubblici;b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituiteper la tutela di interessi diffusi;c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsionidel piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalricevimento del piano, la Giunta regionale puo' sollevareriserve in merito alla conformita' del PTCP al PTR ed aglialtri strumenti della pianificazione regionale nonche' alleeventuali determinazioni assunte in sede di accordo dipianificazione di cui al comma 3. Trascorso tale termine ilPTCP si considera valutato positivamente dalla Giuntaregionale. Le riserve non formulate nella presente fase nonpossono essere sollevate in sede di espressione dell'intesadi cui al comma 10.

8. La Provincia, in sede di approvazione del PTCP, e' tenuta

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ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stessecon motivazioni puntuali e circostanziate.

9. Il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni edapprova il piano, previa acquisizione sulla propostadell'atto deliberativo dell'intesa:a) della Regione in merito alla conformita' del PTCP aglistrumenti della pianificazione regionale;b) delle amministrazioni interessate nei casi dicopianificazione di cui all'art. 21.

10. La Giunta regionale si esprime in merito all'intesa dicui alla lettera a) del comma 9 entro il termine perentoriodi novanta giorni dalla richiesta. L'intesa puo' esseresubordinata all'inserimento nel piano delle eventualimodifiche ritenute indispensabili a soddisfare le riserve dicui al comma 7, ove le stesse non risultino superate, ovverodelle modifiche necessarie a rendere il piano controdedottoconforme agli strumenti regionali di pianificazioneterritoriale ed alle determinazioni assunte in sede diaccordo di pianificazione di cui al comma 3, ove stipulato.Trascorso inutilmente tale termine l'intesa si intendeespressa nel senso dell'accertata conformita' del PTCP allapianificazione regionale.

11. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione,siano state accolte integralmente le eventuali riserveregionali e non siano state introdotte modifiche sostanzialial piano in accoglimento delle osservazioni presentate, ilConsiglio provinciale dichiara la conformita' agli strumentidella pianificazione di livello sovraordinato e approva ilpiano, prescindendo dall'intesa di cui alla lettera a) delcomma 9.

**12. Copia integrale del piano approvato e' depositata perla libera consultazione presso la Provincia ed e' trasmessaalle amministrazioni di cui al comma 2. La Regione provvedealla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avvisodell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione e'data altresi' notizia, a cura dell'amministrazioneprovinciale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusioneregionale.**

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazionedell'avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale dellaRegione, ai sensi del comma 12.

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TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Sezione IStrumenti della pianificazione urbanistica comunale

Art. 28

Piano Strutturale Comunale (PSC)

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) e' lo strumento dipianificazione urbanistica generale che deve esserepredisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprioterritorio, per delineare le scelte strategiche di assetto esviluppo e per tutelare l'integrita' fisica ed ambientale el'identita' culturale dello stesso.

2. Il PSC in particolare:a) valuta la consistenza, la localizzazione e lavulnerabilita' delle risorse naturali ed antropiche presentinel territorio e ne indica le soglie di criticita';b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilita' degliinterventi e delle trasformazioni pianificabili;c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiorerilevanza, per dimensione e funzione;d) classifica il territorio comunale in urbanizzato,urbanizzabile e rurale;e) individua gli ambiti del territorio comunale secondoquanto disposto dall'Allegato e definisce le caratteristicheurbanistiche e funzionali degli stessi, stabilendone gliobiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e irelativi requisiti prestazionali;f) definisce le trasformazioni che possono essere attuateattraverso intervento diretto, in conformita' alla disciplinagenerale del RUE di cui al comma 2 dell'art. 29.

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3. Nell'ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il PSCsi conforma alle prescrizioni e ai vincoli e da' attuazioneagli indirizzi e alle direttive contenuti nei pianiterritoriali sovraordinati.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Sezione IStrumenti della pianificazione urbanistica comunale

Art. 29

Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)

1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene ladisciplina generale delle tipologie e delle modalita'attuative degli interventi di trasformazione nonche' delledestinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresi' le normeattinenti alle attivita' di costruzione, di trasformazionefisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie,ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio,nonche' la disciplina degli elementi architettonici eurbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi checaratterizzano l'ambiente urbano.

2. Il RUE, in conformita' alle previsioni del PSC,disciplina:a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nelterritorio rurale;b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistentesia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;c) gli interventi negli ambiti specializzati per attivita'produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al POC

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la legge regionale n.20/2000

e sono attuati attraverso intervento diretto.

4. Il RUE contiene inoltre:a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e lemetodologie per il loro calcolo;b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo dicostruzione;c) le modalita' di calcolo delle monetizzazioni delledotazioni territoriali.

5. Il RUE e' approvato in osservanza degli atti dicoordinamento tecnico di cui all'art. 16 ed e' valido a tempoindeterminato.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Sezione IStrumenti della pianificazione urbanistica comunale

Art. 30

(sostituito comma 12 da art. 29 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Piano Operativo Comunale (POC)

1. Il Piano Operativo Comunale (POC) e' lo strumentourbanistico che individua e disciplina gli interventi ditutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazionedel territorio da realizzare nell'arco temporale di cinqueanni. Il POC e' predisposto in conformita' alle previsionidel PSC e non puo' modificarne i contenuti.

2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e peri nuovi insediamenti:a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazionid'uso, gli indici edilizi;

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b) le modalita' di attuazione degli interventi ditrasformazione, nonche' di quelli di conservazione;c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e lemodalita' di intervento;d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare aspecifiche valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' e adinterventi di mitigazione e compensazione degli effetti;e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzareo riqualificare e delle relative aree, nonche' gli interventidi integrazione paesaggistica;f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e diinteresse pubblico.

3. Nel definire le modalita' di attuazione di ciascun nuovoinsediamento o intervento di riqualificazione il POC applicacriteri di perequazione ai sensi dell'art. 7.

4. Il POC programma la contestuale realizzazione ecompletamento degli interventi di trasformazione e delleconnesse dotazioni territoriali e infrastrutture per lamobilita'. A tale scopo il piano puo' assumere, anche inderoga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore egli effetti del PUA, ovvero individuare le previsioni dasottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici,usi e parametri.

5. Il POC puo' stabilire che gli interventi di trasformazioneprevisti siano attuati attraverso societa' aventi comeoggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.

6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero evalorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49nonche' la realizzazione di dotazioni ecologiche o di serviziambientali negli ambiti agricoli periurbani ai sensi delcomma 4 dell'art. A-20 dell'Allegato.

7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale edha il valore e gli effetti del programma pluriennale diattuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977,n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo ecoordinamento per il programma triennale delle operepubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali,previsti da leggi statali e regionali.

8. Il POC puo' inoltre assumere il valore e gli effetti:a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane,

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di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;b) dei piani pluriennali per la mobilita' ciclistica, di cuialla L. 19 ottobre 1998, n. 366.

9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per lamobilita' possono essere modificate e integrate dal PianoUrbano del Traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4dell'art. 22.

10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arcotemporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione edi sostituzione o riqualificazione tra tutti quelliindividuati dal PSC, il Comune puo' attivare un concorsopubblico, per valutare le proposte di intervento cherisultano piu' idonee a soddisfare gli obiettivi e glistandard di qualita' urbana ed ecologico ambientale definitidal PSC. Al concorso possono prendere parte i proprietaridegli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC,nonche' gli operatori interessati a partecipare allarealizzazione degli interventi. Alla conclusione delleprocedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi dell'art.18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degliinterventi.

11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi ditrasformazione, il POC puo' assegnare quote di edificabilita'quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari conl'apposizione del vincolo di destinazione per le dotazioniterritoriali o per le infrastrutture per la mobilita'. Per ilmedesimo scopo lo strumento urbanistico puo' prevedere, ancheattraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18, ilrecupero delle cubature afferenti alle aree da destinare aservizi, su diverse aree del territorio urbano.

**12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, ladeliberazione di approvazione del POC che assume il valore egli effetti del PUA comporta la dichiarazione di pubblicautilita delle opere ivi previste. Gli effetti delladichiarazione di pubblica utilita cessano se le opere nonhanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore delPOC.**

13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamentiproduttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 1998, e'attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POCo delle sue varianti. I progetti relativi alla realizzazione,ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti

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produttivi possono comportare variazioni al POC, secondo lemodalita' e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R.n. 447 del 1998.

14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gliimpianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.Lgs.11 febbraio 1998, n. 32.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Sezione IStrumenti della pianificazione urbanistica comunale

Art. 31

(aggiunto comma 2 bis da art. 29 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumentiurbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventidi nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dalPOC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.

2. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventiprevisti, il valore e gli effetti dei seguenti piani oprogrammi:a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione, dicui agli artt. 13 e 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui allaLegge 18 aprile 1962, n. 167;c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttividi cui all'art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865;d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n.457;

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e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L.5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre1993, n. 493.

**2-bis. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico ladeliberazione di approvazione del PUA comporta ladichiarazione di pubblica utilita delle opere ivi previste.**

3. Il Comune puo' stabilire il ricorso al PUA per dareattuazione ai progetti di valorizzazione commerciale di areeurbane previsti dal POC ai sensi della lettera a) del comma 8dell'art. 30.

4. Il programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, assume il valore e producegli effetti del PUA.

5. In sede di approvazione del PUA il Comune puo' attribuireall'atto deliberativo valore di concessione edilizia, pertutti o parte degli interventi previsti, a condizione chesussistano tutti i requisiti dell'opera e siano statiottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui e'subordinato il rilascio della concessione edilizia. Leeventuali varianti alle concessioni edilizie, relative a taliinterventi, possono essere rilasciate, a norma delledisposizioni vigenti, senza la necessita' di pronuncedeliberative.

6. Al fine di disciplinare i rapporti derivantidall'attuazione degli interventi previsti dal PUA, e'stipulata una apposita convenzione.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Sezione IIProcedimenti di approvazione

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Art. 32

(sostituito comma 12 da art. 29 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Procedimento di approvazione del PSC

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trovaapplicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC edelle sue varianti.

2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare delpiano. Per l'esame congiunto del documento preliminare ilSindaco convoca una conferenza di pianificazione ai sensidell'art. 14, alla quale partecipano:a) la Provincia;b) i Comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP aisensi del comma 3 dell'art. 13;c) la Comunita' montana e gli enti di gestione delle areenaturali protette territorialmente interessati.

3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione laProvincia ed il Comune possono stipulare un accordo dipianificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 14. L'accordoattiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi deisistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni perlo sviluppo sostenibile del territorio comunale, nonche' alleindicazioni in merito alle scelte strategiche di assettodello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazionecomporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9.

4. A seguito della conclusione della fase di concertazione,il Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano e'trasmessa alla Giunta provinciale e agli enti di cui al comma2.

5. Il piano adottato e' depositato presso la sede del Comuneper sessanta giorni dalla pubblicazione sul BollettinoUfficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione.L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale ilpiano e' depositato e dei termini entro i quali chiunque puo'prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almenoun quotidiano a diffusione locale e il Comune puo' attuareogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

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la legge regionale n.20/2000

6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma5 possono formulare osservazioni e proposte i seguentisoggetti:a) gli enti e organismi pubblici;b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituiteper la tutela di interessi diffusi;c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsionidel piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalricevimento del piano, la Giunta provinciale puo' sollevareriserve in merito alla conformita' del PSC al PTCP e aglialtri strumenti della pianificazione provinciale e regionale,limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza deipiani stessi, nonche' alle eventuali determinazioni assuntein sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3. Leriserve non formulate nella presente fase non possono esseresollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma10.

8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, e' tenuto adadeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse conmotivazioni puntuali e circostanziate.

9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, sianostate accolte integralmente le eventuali riserve provincialidi cui al comma 7 e non siano introdotte modifichesostanziali al piano in accoglimento delle osservazionipresentate, il Consiglio comunale decide sulle osservazioni eapprova il piano, dichiarandone la conformita' agli strumentidi pianificazione di livello sovraordinato.

10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSCe' subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provinciain merito alla conformita' del piano agli strumenti dellapianificazione di livello sovraordinato. La Giuntaprovinciale esprime l'intesa entro il termine perentorio dinovanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente taletermine l'intesa si intende espressa nel senso dell'accertataconformita' del PSC agli strumenti di pianificazioneprovinciali e regionali. L'intesa puo' essere subordinataall'inserimento nel piano delle modifiche necessarie persoddisfare le riserve di cui al comma 7, ove le stesse nonrisultino superate, ovvero per rendere il piano controdedottoconforme agli strumenti della pianificazione di livellosovraordinato, nonche' alle determinazioni assunte in sede di

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la legge regionale n.20/2000

accordo di pianificazione di cui al comma 3, ove stipulato.

11. In assenza dell'intesa della Provincia per taluneprevisioni del PSC, il Consiglio comunale puo' approvare ilpiano per tutte le altre parti sulle quali abbia acquisitol'intesa stessa.

**12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa allaProvincia e alla Regione ed e' depositata presso il Comuneper la libera consultazione. La Regione provvede allapubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avvisodell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione e'data altresi' notizia, a cura dell'amministrazione comunale,con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.**

13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sulBollettino Ufficiale della Regione dell'avvisodell'approvazione, ai sensi del comma 12.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Sezione IIProcedimenti di approvazione

Art. 33

(sostituito comma 2 da art. 29 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Procedimento di approvazione del RUE

1. Il Comune adotta il RUE e procede al suo deposito pressola propria sede per sessanta giorni, dandone avviso su almenoun quotidiano a diffusione locale. Entro la scadenza deltermine di deposito chiunque puo' formulare osservazioni. IlComune decide sulle osservazioni presentate ed approva ilRUE. Il medesimo procedimento si applica anche per le

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la legge regionale n.20/2000

modifiche al RUE.

**2. Copia integrale del RUE approvato e' trasmessa allaProvincia e alla Regione ed e' depositata presso il Comuneper la libera consultazione. La Regione provvede allapubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avvisodell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione e'data altresi' notizia, a cura dell'amministrazione comunale,con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.**

3. Il RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sulBollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di cui alcomma 2.

4. Ogni modifica del RUE comporta l'obbligo della suaredazione in forma di testo coordinato.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Sezione IIProcedimenti di approvazione

Art. 34

(sostituito comma 8 da art. 29 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Procedimento di approvazione del POC

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trovaapplicazione per l'elaborazione e l'approvazione del POC edelle sue modifiche. La medesima disciplina si applicaaltresi' al Piano comunale delle Attivita' Estrattive (PAE) eai piani settoriali comunali con valenza territoriale per iquali la legge non detti una specifica disciplina in materia.

2. Nella predisposizione del POC, il Comune attua le forme di

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la legge regionale n.20/2000

consultazione e partecipazione nonche' di concertazione conle associazioni economiche e sociali previste dallo Statuto oda appositi regolamenti.

3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominatiprevisti dalla legislazione vigente in ordine ai pianiregolatori generali sono rilasciati dalle amministrazionicompetenti in sede di formazione del POC, in coerenza con levalutazioni espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 14.

4. Il POC e' adottato dal Consiglio ed e' depositato pressola sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazionesul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvisodell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione dellasede presso la quale il piano e' depositato e dei terminientro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusionelocale e il Comune puo' attuare ogni altra forma didivulgazione ritenuta opportuna.

5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma4 chiunque puo' formulare osservazioni.

6. Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmessoalla Provincia la quale, entro il termine perentorio disessanta giorni dalla data di ricevimento, puo' formulareriserve relativamente a previsioni di piano che contrastanocon i contenuti del PSC o con le prescrizioni di pianisopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorsoinutilmente tale termine si considera espressa unavalutazione positiva.

7. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del terminedi cui al comma 4, il Consiglio comunale decide in meritoalle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserveformulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazionipuntuali e circostanziate ed approva il piano.

**8. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa allaProvincia e alla Regione ed e' depositata presso il Comuneper la libera consultazione. La Regione provvede allapubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avvisodell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione e'data altresi' notizia, a cura dell'amministrazione comunale,con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale.**

9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul

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la legge regionale n.20/2000

Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvisodell'approvazione, ai sensi del comma 8.

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IIIPIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Sezione IIProcedimenti di approvazione

Art. 35

(aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 29 L.R. 19 dicembre2002 n. 37)

Procedimento di approvazione dei PUA

1. Per i PUA che non apportino variante al POC il Comuneprocede, dopo l'adozione, al loro deposito presso la propriasede per sessanta giorni, dandone avviso su almeno unquotidiano a diffusione locale. Per i PUA d'iniziativaprivata non si procede ad adozione e gli stessi sonopresentati per la pubblicazione nei modi definiti dal Comune.

2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al commaprecedente chiunque puo' formulare osservazioni.

3. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate edapprova il PUA.

4. Qualora apporti variante al POC, il PUA contestualmente aldeposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro iltermine perentorio di sessanta giorni dalla data diricevimento, puo' formulare osservazioni relativamente aprevisioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC ocon le prescrizioni di piani sopravvenuti di livellosuperiore. Trascorso inutilmente tale termine si consideraespressa una valutazione positiva. Il Comune e' tenuto, in

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la legge regionale n.20/2000

sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioniformulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazionipuntuali e circostanziate.

**4-bis. Copia integrale del piano approvato - depositatapresso il Comune per la libera consultazione. LÆavvisodellÆavvenuta approvazione del piano - pubblicato nelBollettino Ufficiale della Regione. DellÆapprovazione - dataaltres8 notizia con avviso su almeno un quotidiano adiffusione locale.

4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazionenel Bollettino Ufficiale della Regione dellÆavvisodellÆapprovazione, ai sensi del comma 4-bis.**

TITOLO IISTRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO IVCONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

Art. 36

Contenuti della pianificazione

1. Le disposizioni del presente Titolo in merito ai contenutidegli strumenti di pianificazione territoriale e urbanisticasono specificate e integrate da quanto disposto dall'Allegatoche costituisce parte integrante della presente legge.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta d'intesacon la Conferenza Regione - Autonomie locali, puo' modificarel'Allegato di cui al comma 1, per dare attuazione a normativecomunitarie o nazionali ovvero per adeguare le sue previsionianche in considerazione dei risultati dell'applicazione dellapresente legge.

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la legge regionale n.20/2000

TITOLO IIIOPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 37

(modificato comma 2 da art. 43 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

Localizzazione delle opere di interesse statale

1. L'intesa in ordine alla localizzazione delle operepubbliche di interesse statale non conformi agli strumentiurbanistici, di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, nonche' all'art. 25della Legge 17 maggio 1985, n. 210, e' espressa, anche insede di conferenza dei servizi:a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionaleo regionale ovvero che riguardino il territorio di due o piu'Province;b) dalla Provincia nei restanti casi.

2. L'intesa di cui al comma 1 e' espressa sentiti i Comuniinteressati, i quali si pronunciano entro il termine di**trenta** giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso taletermine, si prescinde dal parere.

3. La Giunta regionale specifica i criteri di classificazionedelle opere di interesse statale, ai fini della definizionedelle competenze di cui al comma 1.

4. Nel caso di opere pubbliche di interesse statale gia'previste dagli strumenti urbanistici comunali approvati, ladichiarazione di conformita' urbanistica resa dal Comunesostituisce l'intesa disciplinata dalle disposizionirichiamate dal comma 1.

5. Per le modifiche ad opere gia' assentite che derivino daapprofondimenti progettuali o da adeguamenti tecnicofunzionali non si da' luogo all'intesa qualora il Comune nedichiari la conformita' urbanistica.

6. Per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse

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la legge regionale n.20/2000

statale, le amministrazioni interessate possono richiederealla Regione l'attivazione delle procedure di cui all'art.40.

TITOLO IIIOPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 38

Opere di interesse regionale o provinciale

1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previstedagli atti di programmazione ovvero dagli strumenti dipianificazione territoriale regionali o provinciali, continuaa trovare applicazione quanto disposto dall'art. 158 dellaL.R. n. 3 del 1999.

TITOLO IIIOPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39

Opere di interesse comunale

1. Il Comune provvede con il POC alla localizzazione delleopere pubbliche di interesse comunale e di quelle previstedagli strumenti di programmazione e pianificazioneterritoriale sovraordinati.

2. Compete inoltre al POC la programmazione delle operepubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della

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la legge regionale n.20/2000

propria validita', in coerenza con le indicazioni delprogramma dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della Legge11 febbraio 1994, n. 109.

3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunalidi cui al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n.1 costituisce adozione di variante al POC e viene approvatacon il procedimento disciplinato dall'art. 34. E' comunquefatto salvo il regime transitorio previsto dalla lettera b)del comma 2 dell'art. 41.

4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche diinteresse comunale il Sindaco puo' promuovere la conclusionedi un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della Leggen. 142 del 1990 e dell'art. 40 della presente legge.

TITOLO IIIOPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 40

Accordi di programma in variante alla pianificazioneterritoriale e urbanistica

1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della Legge n. 142del 1990, in merito al procedimento di formazione edapprovazione ed all'efficacia degli accordi di programma perla realizzazione di opere, interventi o programmi diintervento, di iniziativa pubblica o privata aventi rilevanteinteresse regionale, provinciale o comunale, che comportinola variazione di uno o piu' strumenti di pianificazioneterritoriale e urbanistica, sono specificate ed integrate daquanto previsto dai seguenti commi.

2. Il Presidente della Regione o il Presidente dellaProvincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo diprogramma che comporti variazione di strumenti dipianificazione territoriale e urbanistica provvede aconvocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3

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la legge regionale n.20/2000

dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esamee dell'approvazione del progetto delle opere, degliinterventi o dei programmi di intervento e delle varianti chegli stessi comportano, l'amministrazione competentepredispone, assieme al progetto, uno specifico studio deglieffetti sul sistema ambientale e territoriale e delle misurenecessarie per l'inserimento nel territorio, nonche' glielaborati relativi alla variazione degli strumenti dipianificazione territoriale e urbanistica.

3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dalcomma 2, sia verificata la possibilita' di un consensounanime delle Amministrazioni interessate, la proposta diaccordo di programma, corredata dal progetto, dallo studio edagli elaborati di cui al comma 2, sono depositati presso lesedi degli enti partecipanti all'accordo, per sessanta giornidalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regionedell'avviso dell'avvenuta conclusione dell'accordopreliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli entipresso i quali il piano e' depositato e dei termini entro iquali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicatoaltresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma3 possono formulare osservazioni e proposte:a) gli enti e organismi pubblici;b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituiteper la tutela di interessi diffusi;c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsionidell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.

5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termineper la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4,il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia oil Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privatiinteressati per la conclusione dell'accordo. I soggettiinteressati esprimono le loro determinazioni, tenendo contoanche delle osservazioni o proposte presentate.

6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programmaproduce gli effetti dell'approvazione delle variazioni aglistrumenti di pianificazione territoriale e urbanisticapreviste, purche' l'assenso di ciascun ente territoriale allaconclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dalrelativo organismo consiliare entro trenta giorni. Il decretodi approvazione e' emanato dal Presidente della Provincia pergli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, dal

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la legge regionale n.20/2000

Presidente della Regione nei restanti casi.

7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione dipubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita'dei lavori ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale dellaRegione.

8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazionedi cui al comma 6 il valore di concessione edilizia, pertutti o parte degli interventi previsti dall'accordo, acondizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e siastato raccolto il consenso di tutte le amministrazioni cui e'subordinato il rilascio della concessione edilizia.

9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto larealizzazione di un'opera pubblica e non si raggiunga ilconsenso unanime di tutte le amministrazioni interessateovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organiconsiliari, l'amministrazione procedente puo' richiedere unadeterminazione di conclusione del procedimento al Consiglioregionale, che provvede entro il termine di quarantacinquegiorni. Tale approvazione produce gli effetti della varianteagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ecostituisce dichiarazione di pubblica utilita',indifferibilita' e urgenza delle opere.

10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alladisciplina degli accordi in variante agli strumentiurbanistici dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30gennaio 1995 n. 6 e' sostituito dal rinvio al presentearticolo.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO INORME TRANSITORIE

Art. 41

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la legge regionale n.20/2000

(modificato comma 4 da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 34)

Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loromodificazioni

1. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC inconformita' alla presente legge, i Comuni danno attuazionealle previsioni contenute nei vigenti piani regolatorigenerali.

2. Dall'entrata in vigore della presente legge e finoall'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essereadottati e approvati i seguenti strumenti urbanisticisecondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionalee da quella regionale previgente:a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti,anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre1988, n. 46;b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;c) le varianti al PRG previste da atti di programmazionenegoziata;d) i programmi pluriennali di attuazione;e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni deipiani sovraordinati.

3. Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC i Comunipossono inoltre adottare ed approvare, con le procedurepreviste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L. R.n. 47 del 1978, varianti al PRG necessarie per lalocalizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forzedell'ordine o della polizia municipale nonche' per larealizzazione degli interventi diretti a garantire lasicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dalComitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presentelegge, possono essere altresi' adottate e approvate, con leprocedure previste dalla legislazione previgente, variantispecifiche ai PRG **approvati** dopo l'entrata in vigoredella L.R. n. 6 del 1995, purche' conformi ai pianisovraordinati ed alla disciplina sui contenuti dellapianificazione stabilita dalla presente legge. **Nel rispettodei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque nonoltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,possono essere sia adottate che approvate entro tale termine,

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la legge regionale n.20/2000

con le procedure previste dalla legislazione previgente,varianti specifiche tali da non introdurre modifichesostanziali alle scelte di Piano e che prevedono limitatiincrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni dellacapacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dalpiano vigente, ai PRG approvati prima della L.R. n. 6 del1995. Dette varianti devono essere conformi ai pianisovraordinati e alla disciplina sui contenuti dellapianificazione stabilita dalla presente legge. I pianiaziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati aisensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensidell'art. 25 della medesima legge regionale.**

5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuanoa trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione deipiani particolareggiati per le aree destinate ad attivita'estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n.17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 dellaL.R. 18 maggio 1999, n. 9.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO INORME TRANSITORIE

Art. 42

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 16 novembre 2000 n. 34)

Conclusione dei procedimenti in itinere

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali dipianificazione territoriale e urbanistica, adottati primadell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati ediventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dallalegislazione previgente.

2. La medesima disposizione puo' trovare applicazione per le

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la legge regionale n.20/2000

varianti generali al PRG, per i PTCP e loro varianti adottati**entro dodici mesi** dall'entrata in vigore della presentelegge.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO INORME TRANSITORIE

Art. 43

(sostituito comma 6 e aggiunto comma 6 bis da art. 1 L.R. 21dicembre 2001 n. 47; aggiunto comma 6 ter da art. 43 L.R. 25novembre 2002 n. 31)

Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presentelegge

1. Le Province sono tenute ad adottare il PTCP, entro dueanni dall'entrata in vigore della presente legge, qualorarisultino dotate, alla stessa data, di Piano Infraregionale.

2. Le Province provvedono entro tre anni dall'entrata invigore della presente legge ad adeguare il PTCP approvato inconformita' alla previgente L.R. n. 6 del 1995.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, larevisione dei piani regolatori generali e' effettuataattraverso la contemporanea elaborazione del PSC, del RUE edel POC, secondo i contenuti di cui alla presente legge. Atal fine il PSC, il RUE e il POC possono essere adottati dalComune contestualmente.

4. I Comuni dotati di PRG:a) approvato entro il 31 dicembre 1990 sono tenuti adadeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presentelegge entro il 31 dicembre 2002;b) approvato tra il primo gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992

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la legge regionale n.20/2000

sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenutidella presente legge entro il 31 dicembre 2003;c) approvato dopo il primo gennaio 1993 sono tenuti adadeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presentelegge entro dieci anni dalla loro approvazione.

5. I Comuni dotati di PRG approvato dopo il primo gennaio1997 possono stabilire quali previsioni del piano vigentecostituiscono il PSC, il POC e quali assumere nelladisciplina del RUE, in conformita' a quanto disposto dagliartt. 28, 29 e 30 della presente legge. A tal fine, i Comuniprovvedono alla definizione dei contenuti cartografici enormativi dei medesimi strumenti urbanistici senza apportaremodifiche sostanziali alle previsioni gia' contenute nel PRGvigente.

**6. Gli strumenti di cui al comma 5 possono esserepredisposti e adottati entro il termine perentorio dell'11aprile 2003. Per i Comuni dotati di PRG, o sua variantegenerale, approvato in data successiva all'11 aprile 2002, aisensi dell'art. 42 della presente legge, tale termineperentorio e' stabilito in un anno dalla data di approvazionedel medesimo piano.

6 bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con leprocedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15della L.R. n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo diadeguamento degli strumenti cosi' formati entro dieci annidalla data di approvazione del PRG ovvero nei terminidefiniti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art. 26.**

**6 ter. I Comuni, in sede di adeguamento dei pianiurbanistici vigenti, ai sensi dei commi 5, 6 e 6 bis, possonodare atto con la deliberazione di approvazione dei nuovistrumenti di pianificazione che gli stessi costituisconocarta unica del territorio, ai sensi e per gli effettidell'art. 19, qualora la Provincia, nell'ambito delleosservazioni di cui all'art. 15, comma 5, della previgenteL.R. n. 47 del 1978, dichiari espressamente la conformitadegli strumenti comunali alla pianificazione sovraordinata.**

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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la legge regionale n.20/2000

CAPO INORME TRANSITORIE

Art. 44

Norme relative alle concessioni edilizie e agli altri titoliabilitativi

1. Fino all'approvazione della legge regionale di riordino inmateria, le concessioni e autorizzazioni edilizie, ladenuncia di inizio attivita', gli altri titoli abilitativialle trasformazioni del suolo e ai mutamenti di destinazioned'uso sono disciplinati dalla vigente normativa nazionale eregionale.

2. Al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazionedelle procedure amministrative, il Comune coordina e raccordail rilascio delle concessioni edilizie con i compiti relativialle autorizzazioni per la realizzazione, ampliamento,ristrutturazione e riconversione degli impianti produttivi,di cui al D.P.R. n. 447 del 1998. A tale scopo il Comune puo'conferire allo sportello unico per le attivita' produttiveanche le funzioni che attengono alla concessione edilizia,alla denuncia di inizio attivita' e ad ogni altro titoloabilitativo alla trasformazione del suolo. In tali casi itermini per il rilascio delle concessioni edilizie sicoordinano con quelli previsti per le autorizzazioni agliimpianti produttivi e, in caso di mancato rispetto deipredetti termini, trova applicazione quanto stabilito dalmedesimo D.P.R. n. 447 del 1998.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO IINORME FINALI

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Art. 45

(gia sostituiti commi 2 e 3 da art. 4 L.R. 21 dicembre 2001n. 47; poi abrogato da art. 34 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

Conferimento di funzioni in materia di espropriazione perpubblica utilita'

**abrogato**

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO IINORME FINALI

Art. 46

(modificato comma 2 da artt. 43 e 49 L.R. 25 novembre 2002 n.31)

Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opereabusive

1. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizicomunali per le altezze degli edifici destinati ad usoalberghiero, di cui al R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908, e'rilasciata dai Comuni unitamente al provvedimento diconcessione edilizia.

2. Sono delegati alle Province:a) gli interventi in via sostitutiva, di cui al comma 8dell'art. 7, al comma 5 dell'art. 9 e al comma 8 dell'art. 18della Legge n. 47 del 1985;**à****à**d) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del

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commissario ad acta di cui al comma 5 dell'art. 22 dellaLegge 30 aprile 1999, n. 136.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO IINORME FINALI

Art. 47

Modifiche all'art. 27 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47

1. All'art. 27 della L.R. n. 47 del 1978, come modificato eintegrato, e' aggiunto il seguente ultimo comma:

'' Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunalidella concessione, insieme ai relativi elaborati progettualie convenzioni, e chiederne al Sindaco il riesame percontrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti dipianificazione territoriale e urbanistica, ai finidell'annullamento o della modificazione della concessionestessa. ''.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO IINORME FINALI

Art. 48

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(sostituiti commi 3 e 4 da art. 43 L.R. 25 novembre 2002 n.31)

Interventi finanziari a favore di Province e Comuni

1. La Regione per agevolare la revisione dei PTCP e deivigenti strumenti urbanistici comunali, secondo i contenutidella presente legge, promuove e sostiene programmi diaggiornamento professionale, rivolti in particolare alpersonale degli uffici tecnici, nell'ambito delle previsionidi cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.

2. La Regione concede inoltre contributi ai Comuni ed alleProvince per favorire la formazione degli strumenti dipianificazione territoriale e urbanistica, previsti dallapresente legge, ed in particolare per l'elaborazione delquadro conoscitivo, quale elaborato costitutivo dei PTCP edei PSC.

**3. I contributi sono concessi, attraverso appositaconvenzione, alle Province oltre che per le finalita di cuial comma 2 anche per promuovere l'adeguamento dei PTCP alsistema di pianificazione regionale. Gli stessi contributisono concessi nella misura massima del 50 per cento dellaspesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanisticacomunale sono concessi ai Comuni nella misura massima del 50per cento della spesa ritenuta ammissibile e sulla base diprogrammi annuali. Le richieste di contributo sono inoltratedai Comuni interessati al Presidente della Regione secondo lemodalita ed i termini contenuti in un bando pubblicato sulBollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'art. 12,comma 1, della Legge n. 241 del 1990.**

5. La valutazione delle richieste presentate dai Comuni e'effettuata dalla Giunta regionale, che approva il programmadi erogazione dei contributi sulla base del seguente ordinedi priorita':a) l'elaborazione del PSC in forma associata;b) la dimensione demografica del Comune, con precedenza aiComuni con minore popolazione;c) la data di entrata in vigore del PRG, con precedenza perquelli da piu' tempo vigenti.

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TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO IINORME FINALI

Art. 49

(sostituito comma 1 da art. 43 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

Contributi per i progetti di tutela, recupero evalorizzazione

1. **Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazionedei progetti di tutela, recupero e valorizzazione in aree cheinteressino il territorio di pi· comuni, la Regione concedecontributi per la progettazione degli interventi e perl'elaborazione di studi sugli effetti degli stessi suisistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale edeconomico.**

2. La Regione promuove a tal fine la conclusione con gli entilocali interessati di accordi di cui all'art. 15 della Leggen. 241 del 1990. Gli accordi devono stabilire:a) l'oggetto, i contenuti degli interventi che si intendonorealizzare e uno studio di fattibilita' degli stessi;b) il programma di lavoro relativo alla progettazione degliinterventi e all'elaborazione dello studio degli effetti, conl'indicazione del costo complessivo degli stessi;c) le forme di partecipazione degli enti contraentiall'attivita' tecnica di progettazione, i loro rapportifinanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. I contributi regionali sono concessi nella misura massimadel 70% delle spese di progettazione e di elaborazione dellostudio degli effetti indicate nell'accordo, sulla base diprogrammi, annuali o pluriennali. I contributi sonosubordinati alla realizzazione degli interventi secondo lemodalita' definite in sede di accordo.

4. Le proposte di progetti di tutela sono presentate al

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la legge regionale n.20/2000

Presidente della Regione, secondo le modalita' ed i terminiindicati sull'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficialedella Regione, a norma del comma 1 dell'art. 12 della Leggen. 241 del 1990.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO IINORME FINALI

Art. 50

(modificato da art. 43 L.R. 25 novembre 2002 n. 31)

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi dicui al comma 2 dell'art. 48 **e di cui agli artt. 49 e 51,**la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitolinella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotatidella necessaria disponibilita' in sede di approvazione dellalegge annuale di bilancio, a norma di quanto dispostodall'art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 esuccessive modificazioni.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO IINORME FINALI

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Art. 51

Monitoraggio e bilancio della pianificazione

1. Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento eper lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione epianificazione, la Regione promuove, d'intesa con leProvince, il monitoraggio e la redazione di bilanci dellapianificazione territoriale e urbanistica.

2. A tal fine le Province provvedono alla raccolta e gestionedegli archivi della strumentazione urbanistica comunale eall'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione.

3. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalleProvince ai fini della redazione di un rapporto periodicosullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO IINORME FINALI

Art. 52

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sonoabrogate le seguenti disposizioni:a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 dellaL.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante: '' Riordinamento dellefunzioni amministrative e nuove procedure in materia diurbanistica, di edilizia residenziale, agevolata econvenzionata, nonche' di viabilita', acquedotti e lavoripubblici di interesse regionale, trasferite o delegate allaRegione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e delD.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia diespropriazioni per pubblica utilita' '' ;

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b) articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1 agosto 1978, n. 26,recante: '' Modificazioni ed integrazioni della L.R. 24 marzo1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materiaambientale '' ;c) L.R. 8 marzo 1976, n. 10. recante: '' Interpretazioneautentica di disposizioni relative al settore espropriativoed urbanistico. Norme provvisorie in materia di urbanistica.Norme integrative e modificative delle leggi regionali 14marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18 '';d) L.R. 12 gennaio 1978, n. 2, recante: '' Programmipluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cuialla legge 28 gennaio 1977, n. 10 '';e) L.R. 13 gennaio 1978, n. 5, recante: '' Modifica allalegge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alledeleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e diurgenza per pubblica utilita' '';f) L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, recante: '' Norme sulriordino istituzionale '';g) L.R. 13 novembre 1984, n. 50, recante: '' Interpretazioneautentica dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47,modificata dalla L.R. 29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40,settimo comma, della medesima legge nonche' dell'art. 44 edell'art. 46, primo comma, della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6'';h) L.R. 6 maggio 1985, n. 20, recante: '' Primi adempimentiregionali in materia di controllo dell'attivita' urbanisticoedilizia. Sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.Applicazione degli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio1985, n. 47 ''.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sonoabrogate le seguenti leggi regionali, fatto salvo quantodisposto dagli articoli 41 e 42:a) L.R. 5 settembre 1988, n. 36, recante: '' Disposizioni inmateria di programmazione e pianificazione territoriale '';b) L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, recante: '' Promozione dellastrumentazione urbanistica generale comunale, di PianiRegolatori sperimentali e di progetti di tutela evalorizzazione dei beni culturali e ambientali '';c) L.R. 6 settembre 1993, n. 31, recante: '' Procedimento diapprovazione di strumenti urbanistici comunali che apportinomodifiche alla cartografia del piano territoriale paesisticoregionale. ''.

3. Dal termine e nei limiti di cui al comma 2 sono inoltreabrogate le seguenti disposizioni:

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a) L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante: '' Tutela ed uso delterritorio '' , ad eccezione degli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e54;b) L.R. 29 marzo 1980, n. 23, recante: '' Norme perl'acceleramento delle procedure relative agli strumentiurbanistici, nonche' norme modificative ed integrative delleleggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18,12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1 agosto 1978,n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47, 13 marzo 1979, n. 7 '', adeccezione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 46, dei commi 1 e5 dell'art. 55 e dell'art. 60;c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46, recante: '' Disposizioniintegrative in materia di controllo delle trasformazioniedilizie ed urbanistiche '', ad eccezione degli artt. 1 e 2 edei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6;d) L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, recante: '' Norme in materiadi programmazione e pianificazione territoriale, inattuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche eintegrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia '', adeccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli artt. 16, 20, 21,22, 23, 24, 25 e 27.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sonoinfine soppresse:a) al comma 6 dell'art. 3 della L.R. 9 aprile 1990, n. 28,recante: '' Disciplina del vincolo di destinazione delleaziende ricettive in Emilia-Romagna '', le seguenti parole:'' che vi provvede sentito il parere della prima Sezione delComitato consultivo regionale di cui alla L.R. 24 marzo 1975,n. 18, concernente, tra l'altro, norme in materia diurbanistica '';b) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33,recante: '' Norme in materia di regolamenti edilizi comunali'' , le seguenti parole: '' sentito il Comitato consultivoregionale - I Sezione, e '';c) al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33,recante: '' Norme in materia di regolamenti edilizi comunali'' , le seguenti parole: '' sentito il Comitato consultivoregionale - I Sezione. '';d) al comma 2, lettera a), punto 2, dell'art. 4 della L.R. 12aprile 1995, n. 33, recante: '' Delimitazione territorialedell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni'', le seguenti parole: '' , approvando gli strumenti stessi''.

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ALLEGATOCONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE

CAPO A-ICONTENUTI STRATEGICI

Art. A-1Sistema ambientale

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanisticaconcorrono alla salvaguardia del valore naturale, ambientalee paesaggistico del territorio ed al miglioramento dellostato dell'ambiente, come condizione per lo sviluppo deisistemi insediativi e socio economici. A tale scopo leprevisioni dei piani, relative agli usi ed alletrasformazioni del territorio, si informano ai criteri disostenibilita' ambientale e territoriale di cui all'art. 2 esono sottoposte alla valutazione preventiva dei loroprobabili effetti sull'ambiente disciplinata dall'art. 5.

2. Il PTCP, specificando le previsioni del PTR e del PTPR,definisce il quadro delle risorse e dei sistemi ambientali,nonche' il loro grado di riproducibilita' e vulnerabilita'.

3. Il PTCP definisce inoltre le condizioni di sostenibilita'degli insediamenti rispetto alla quantita' e qualita' delleacque superficiali e sotterranee, alla criticita' idraulicaed idrogeologica del territorio, all'approvvigionamentoidrico ed alla capacita' di smaltimento dei reflui. Il pianoprevede altresi' indirizzi e direttive per la realizzazionedi dotazioni ecologiche ed ambientali negli ambiti urbani eperiurbani, di reti ecologiche e di spazi di rigenerazione ecompensazione ambientale.

4. Il PSC accerta la consistenza, la localizzazione e lavulnerabilita' delle risorse naturali presenti sul territoriocomunale, dettando le norme per la loro salvaguardia edindividuando gli interventi di miglioramento e riequilibrioambientale da realizzare, in conformita' alle previsioni delPTCP.

Art. A-2Pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali

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1. Il PTCP individua, in coerenza con le previsioni dei pianidi bacino, gli ambiti territoriali caratterizzati da fenomenidi dissesto idrogeologico, di instabilita' geologicapotenziale e di pericolosita' idraulica o da valanghe.

2. Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP,definendo le azioni volte ad eliminare o ridurre il livellodel rischio negli insediamenti esistenti. Negli ambiti di cuial comma 1 sono ammessi gli interventi di recupero delpatrimonio edilizio esistente e sono vietate le nuovecostruzioni e il cambio di destinazione d'uso che aumentinol'esposizione al rischio.

3. Il PSC provvede inoltre a dettare la disciplina generaledegli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizianelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ricomprese neiperimetri urbanizzati, secondo quanto disposto dal comma 5dell'art. 150 della L.R. n. 3 del 1999.

4. Nei territori regionali individuati come zone sismiche, aisensi dell'art. 145 della L.R. n. 3 del 1999, gli strumentidi pianificazione territoriale e urbanistica concorrono allariduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, sulla basedelle analisi di pericolosita', vulnerabilita' edesposizione.

Art. A-3Pianificazione degli interventi per la sicurezza delterritorio

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanisticaaccertano la compatibilita' degli interventi programmati conla sicurezza idraulica del territorio e la loro conformita'ai piani e programmi della protezione civile.

2. L'amministrazione procedente, nell'ambito della conferenzadi pianificazione, acquisisce dai soggetti preposti alla curadegli interessi pubblici di cui al comma 1 i dati e leinformazioni in loro possesso necessari per la formazione delquadro conoscitivo e le valutazioni in merito agli obiettivie alle scelte di pianificazione prospettate dal documentopreliminare.

3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanisticasubordinano, ove necessario, l'attuazione di taluneprevisioni alla realizzazione di infrastrutture, opere oservizi per il deflusso delle acque meteoriche ovvero per le

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la legge regionale n.20/2000

esigenze di protezione civile.

4. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui al comma3 possono essere promossi accordi territoriali ai sensidell'art. 15, con la partecipazione dei soggetti titolaridelle funzioni pubbliche coinvolte.

Art. A-4Sistema insediativo

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanisticaindividuano il sistema insediativo:a) per definirne l'assetto fisico e funzionale, con riguardoalle diverse destinazioni in essere ed alle opportunita' disviluppo previste;b) per migliorarne la funzionalita' complessiva, garantendouna razionale distribuzione del peso insediativo dellapopolazione e delle diverse attivita'.

2. Il PTCP indica gli ambiti territoriali sub-provincialientro cui si renda opportuno sviluppare forme dicoordinamento degli strumenti di pianificazione eprogrammazione comunali e politiche di integrazionefunzionale.

3. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunalecaratterizzati da differenti politiche di intervento evalorizzazione e da diversi assetti funzionali edurbanistici, anche in attuazione delle direttive e degliindirizzi del PTCP. Il piano stabilisce il dimensionamentodelle nuove previsioni per ciascun ambito con riferimento aifabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.

Art. A-5Sistema delle infrastrutture per la mobilita'

1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilita' e'costituito dalla rete di impianti, opere e servizi cheassicurano la mobilita' delle persone e delle merci.

2. Gli strumenti generali di pianificazione territoriale eurbanistica concorrono alla predisposizione e attuazione delsistema delle infrastrutture per la mobilita', raccordandosicon la pianificazione di settore prevista dalla legislazionenazionale e regionale in materia. Essi provvedono inparticolare:a) a definire la dotazione ed i requisiti delle

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la legge regionale n.20/2000

infrastrutture della mobilita' necessarie per realizzare glistandard di qualita' urbana ed ecologico ambientale;b) ad individuare gli ambiti piu' idonei per lalocalizzazione di tali opere, per assicurarne lasostenibilita' ambientale e paesaggistica e la funzionalita'rispetto al sistema insediativo.

3. Gli strumenti di pianificazione regionale di cui alla L.R.2 ottobre 1998, n. 30, individuano il sistema della mobilita'di interesse regionale e stabiliscono i criteri e i requisitiprestazionali delle reti di infrastrutture e dei servizirelativi alla mobilita'.

4. La Provincia attraverso il PTCP definisce la dotazione diinfrastrutture per la mobilita' di carattere sovracomunale,ed individua i corridoi destinati al potenziamento e allarazionalizzazione dei sistemi per la mobilita' esistenti equelli da destinare alle nuove infrastrutture. I piani dibacino provinciali provvedono alla programmazione del sistemadi trasporto pubblico integrato e coordinato, in rapporto aimodi e ai fabbisogni di mobilita'. Il PTCP, qualora provvedad'intesa con i Comuni interessati alla definizione deglielementi di cui al comma 5, assume il valore e gli effettidel PSC.

5. Il Comune col PSC recepisce le previsioni dellapianificazione e programmazione sovraordinata e provvede alladefinizione:a) della rete di infrastrutture e di servizi per la mobilita'di maggiore rilevanza, avendo riguardo anche ai servizi ditrasporto in sede propria, al sistema dei parcheggi discambio e di interconnessione ed agli spazi perl'interscambio tra le diverse modalita' di trasporto urbano oextraurbano;b) del sistema della mobilita' ciclabile e pedonale;c) delle prestazioni che le infrastrutture devono possedere,in termini di sicurezza, di geometria e sezione deitracciati, di capacita' di carico, per garantire i livelli difunzionalita', accessibilita' e fruibilita' del sistemainsediativo che costituiscono gli obiettivi di qualita'urbana ed ecologico ambientale, definiti ai sensi dell'art. A-6 dell'Allegato.

6. Il PSC provvede inoltre alla definizione delle fasce dirispetto delle infrastrutture della mobilita', nell'osservanza della disciplina vigente. Le fasce di rispetto stradalesono individuate al fine di salvaguardare gli spazi da

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destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie diservizio, ampliamenti di carreggiate, aree di sostafunzionali alla sicurezza ed alla funzionalita' delleinfrastrutture, percorsi pedonali e ciclabili. Ai finidell'applicazione dei rispetti stradali, il perimetro delcentro abitato e' definito in sede di formazione del PSC,come perimetro continuo del territorio urbanizzato checomprende tutte le aree effettivamente edificate o incostruzione e i lotti interclusi.

7. Il PSC puo' inoltre indicare le infrastrutture chenecessitano della realizzazione di fasce di ambientazione,costituite dalle aree di pertinenza, destinate allarealizzazione di attrezzature o manufatti ovvero diinterventi di piantumazione o rinaturazione, al fine dellamitigazione o compensazione degli impatti delleinfrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente.

Art. A-6Standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale

1. Nell'ambito degli obiettivi strategici di assetto delterritorio e nel rispetto dei limiti minimi definiti dallalegislazione nazionale in materia, la pianificazioneterritoriale e urbanistica generale definisce gli standard diqualita' urbana ed ecologico ambientale che si intendonoperseguire.

2. Per standard di qualita' urbana si intende il livelloquantitativo e qualitativo del sistema delle infrastruttureper l'urbanizzazione degli insediamenti e di quello delleattrezzature e spazi collettivi, idonei a soddisfare leesigenze dei cittadini. Lo standard attiene in particolare:a) alla tipologia e alla quantita' di tali dotazioni;b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini diaccessibilita', di piena fruibilita' e sicurezza per tutti icittadini di ogni eta' e condizione, anche ai sensi dellaL.R. 28 dicembre 1999, n. 40, di equilibrata e razionaledistribuzione nel territorio, di funzionalita' e adeguatezzatecnologica, di semplicita' ed economicita' di gestione.

3. Per standard di qualita' ecologico ambientale si intendeil grado di riduzione della pressione del sistema insediativosull'ambiente naturale e di miglioramento della salubrita'dell'ambiente urbano. Lo standard attiene:a) alla disciplina degli usi e delle trasformazioni,orientata a limitare il consumo delle risorse non rinnovabili

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ed alla prevenzione integrata degli inquinamenti;b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e dimitigazione degli impatti negativi dell'attivita' umana;c) al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioniecologiche ed ambientali.

4. Il Comune, nel definire gli standard di qualita' urbana edecologico ambientale da conseguire nel proprio territorio,provvede:a) a promuovere, attraverso apposite convenzioni, lo sviluppodi attivita' private che siano rispondenti a requisiti difruibilita' collettiva e che concorrano, in tal modo, adampliare o articolare l'offerta dei servizi assicurati allageneralita' dei cittadini ovvero ad elevare i livelliqualitativi dei servizi stessi;b) a dettare una specifica disciplina attinente ai requisitidegli interventi edilizi privati ed alle modalita' disistemazione delle relative aree pertinenziali, al fine diridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano.

5. Il Comune puo' stabilire forme di incentivazione volte afavorire le attivita' e gli interventi privati di cui alcomma 4, nonche' a promuovere gli interventi di nuovaedificazione, di recupero edilizio o di riqualificazioneurbana la cui progettazione, realizzazione e gestione siaimprontata a criteri di sostenibilita' ambientale.

CAPO A-IISISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Art. A-7Centri storici

1. Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di anticaformazione che hanno mantenuto la riconoscibilita' della lorostruttura insediativa e della stratificazione dei processidella loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonioedilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufattistorici. Sono equiparati ai centri storici, gli agglomerati enuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonche' learee che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale epaesaggistica.

2. Sulla base della individuazione del sistema insediativostorico del territorio regionale operata dal PTPR, comespecificata ed integrata dal PTCP, il PSC definisce laperimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi

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peculiari e le potenzialita' di qualificazione e sviluppo,nonche' gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale,ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre ladisciplina generale diretta ad integrare le politiche disalvaguardia e riqualificazione del centro storico con leesigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dellostesso, anche con riguardo alla presenza di attivita'commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventivalore storico e artistico.

3. Nei centri storici:a) e' vietato modificare i caratteri che connotano la tramaviaria ed edilizia, nonche' i manufatti anche isolati checostituiscono testimonianza storica o culturale;b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazionid'uso in atto, in particolare di quelle residenziali,artigianali e di commercio di vicinato;c) non e' ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti enon possono essere rese edificabili le aree e gli spazirimasti liberi perche' destinati ad usi urbani o collettivinonche' quelli di pertinenza dei complessi insediativistorici.

4. Il PSC puo' prevedere, per motivi di interesse pubblico ein ambiti puntualmente determinati, la possibilita' diattuare specifici interventi in deroga ai principi stabilitidal comma 3. Nell'ambito di tali previsioni, il PSC puo'inoltre individuare le parti del tessuto storico urbano privedei caratteri storico-architettonici, culturali etestimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementiincongrui e del miglioramento della qualita' urbanistica ededilizia.

5. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC,disciplina gli interventi diretti: al miglioramento dellavivibilita' e qualita' ambientale del centro storico; allasua riqualificazione e allo sviluppo delle attivita'economiche e sociali; alla tutela e valorizzazione deltessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.

6. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti dasottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraversoprogrammi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19del 1998.

Art. A-8Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale

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1. Gli insediamenti e infrastrutture storici del territoriorurale sono costituiti dalle strutture insediative puntuali,rappresentate da edifici e spazi inedificati di caratterepertinenziale, nonche' dagli assetti e dalle infrastruttureterritoriali che costituiscono elementi riconoscibilidell'organizzazione storica del territorio, quali: il sistemainsediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; laviabilita' storica extraurbana; il sistema storico delleacque derivate e delle opere idrauliche; la strutturacenturiata; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui lepiantate, i maceri e i filari alberati; il sistema storicodelle partecipanze, delle universita' agrarie e delle bonifiche.

2. Il PTCP, in conformita' alle disposizioni del PTPR,contiene una prima individuazione dei sistemi e degliimmobili di cui al comma 1 e detta la disciplina generale perla loro tutela, nonche' le condizioni e i limiti per la lorotrasformazione o riuso. Il PTCP provvede inoltre ad una primaindividuazione e regolazione delle aree d'interessearcheologico, nel rispetto delle competenze statali,sviluppando ed integrando quanto previsto dal PTPR.

3. Il PSC recepisce e integra nel proprio quadro conoscitivoi sistemi e gli immobili individuati a norma del comma 2 especifica la relativa disciplina di tutela.

4. Il POC puo' prevedere interventi di valorizzazione econservazione degli insediamenti e delle infrastrutture nonurbani.

Art. A-9Edifici di valore storico-architettonico, culturale etestimoniale

1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cuial Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, e definisce gliinterventi ammissibili negli stessi, nell'ambito dellamanutenzione ordinaria e straordinaria, del restauroscientifico e del restauro e risanamento conservativo.

2. Il Comune individua inoltre gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza,specificando per ciascuno di essi le categorie degliinterventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici

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sulle modalita' di intervento ed i materiali utilizzabili,nonche' le destinazioni d'uso compatibili con la struttura ela tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, incoerenza con la disciplina generale definita dal RUE ai sensidell'art. 29.

3. Il POC puo' determinare le unita' minime di intervento lacui attuazione e' subordinata all'elaborazione di un progettounitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizioovvero attraverso un programma di interventi articolato inpiu' fasi.

CAPO A-IIITERRITORIO URBANO

Art. A-10Ambiti urbani consolidati

1. All'interno del territorio urbanizzato, delimitato dal PSCai sensi del comma 2 dell'art. 28, per ambiti urbaniconsolidati si intendono le parti del territorio totalmente oparzialmente edificate con continuita', che presentano unadeguato livello di qualita' urbana e ambientale tale da nonrichiedere interventi di riqualificazione.

2. La pianificazione urbanistica comunale persegue, neitessuti urbani di cui al comma 1, il mantenimento e laqualificazione degli attuali livelli dei servizi e delledotazioni territoriali, il miglioramento delle condizioni disalubrita' dell'ambiente urbano, la qualificazione funzionaleed edilizia degli edifici esistenti, un'equilibrataintegrazione tra la funzione abitativa e le attivita'economiche e sociali con essa compatibili. Favorisce inoltrela qualificazione funzionale ed edilizia, attraversointerventi di recupero, ampliamento, sopraelevazione ecompletamento, nonche' attraverso il cambio delladestinazione d'uso.

3. E' compito del PSC individuare il perimetro di taliambiti, indicarne le caratteristiche urbanistiche e lastruttura funzionale e definire le politiche e gli obiettivida perseguire a norma del comma 2. Le trasformazioni ediliziee funzionali ammissibili sono disciplinate dal RUE ai sensidel comma 2 dell'art. 29.

Art. A-11Ambiti da riqualificare

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1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti delterritorio urbanizzato che necessitano di politiche diriorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualita' ambientale e architettonica dello spaziourbano ed una piu' equilibrata distribuzione di servizi, didotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilita';ovvero necessitano di politiche integrate volte ad eliminarele eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio,igienico, ambientale e sociale che le investono.

2. Il PSC individua le parti urbane che necessitano diriqualificazione e fissa, per ciascuna di esse, gli obiettividi qualita' e le prestazioni da perseguire in sede diattuazione, i livelli minimi di standard di qualita' urbanaed ecologico ambientale da assicurare nonche' la quotamassima dei carichi insediativi che potranno essererealizzati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione.

3. Il POC, anche attraverso le forme di concertazione con isoggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30,individua all'interno degli ambiti ed in conformita' alleprescrizioni previste dal PSC, gli interventi diriqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arcotemporale di efficacia. Il piano stabilisce in particolareper ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli indici edilizi, le modalita' di intervento, ledotazioni territoriali, i contenuti fisico morfologici el'assetto infrastrutturale. Il POC, tenendo conto dellafattibilita' dell'intervento di riqualificazione, inrelazione anche alle risorse finanziarie pubbliche e privateattivabili, puo' inoltre definire gli ambiti oggetto di ununico intervento attuativo.

4. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraversoi PUA, ovvero attraverso i programmi di riqualificazioneurbana predisposti ed approvati ai sensi del Titolo I dellaL.R. n. 19 del 1998, nei casi in cui le previsioni del POCnon siano state definite attraverso le forme di concertazionecon i soggetti interessati di cui al comma 10 dell'art. 30.

Art. A-12Ambiti per i nuovi insediamenti

1. Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalleparti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, siain termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del

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tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle areelimitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzionedi rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Gli ambiti per inuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibratacompresenza di residenza e di attivita' sociali, culturali,commerciali e produttive con essa compatibili.

2. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti aprogettazione unitaria, al fine di programmare l'esecuzionedei manufatti e l'attivazione delle diverse funzionipreviste, assicurando la contestuale realizzazione delledotazioni territoriali ad essi connessi.

3. Il PSC perimetra gli ambiti del territorio comunale chepossono essere destinati a tali nuovi insediamenti. Il pianostabilisce per ciascun ambito la disciplina generale deinuovi insediamenti ammissibili, relativa alla capacita'insediativa minima e massima per le specifiche funzioniammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni diqualita' urbana attese.

4. Il POC definisce i nuovi insediamenti da attuarsi nelproprio arco temporale di attuazione, all'interno degliambiti delimitati e disciplinati dal PSC. Il POC inparticolare perimetra le aree di intervento e definisce perciascuna di esse le destinazioni d'uso ammissibili, gliindici edilizi, le modalita' di intervento, le dotazioniterritoriali, i contenuti fisico morfologici e l'assettoinfrastrutturale. Per la definizione dei contenuti del POC ilComune puo' attivare le procedure di concertazione con iprivati stabilite dal comma 10 dell'art. 30.

A-13Ambiti specializzati per attivita' produttive

1. Per ambiti specializzati per attivita' produttive siintendono le parti del territorio caratterizzate dallaconcentrazione di attivita' economiche, commerciali eproduttive. I predetti ambiti possono altresi' contenere unalimitata compresenza di insediamenti e spazi collettiviresidenziali.

2. Gli ambiti specializzati per attivita' produttive sonodistinti in:a) aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzateda effetti sociali, territoriali ed ambientali cheinteressano piu' Comuni;

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b) aree produttive di rilievo comunale, caratterizzate dalimitati impatti delle attivita' insediate o da insediare.

3. Le aree produttive esistenti sono disciplinate dallapianificazione urbanistica comunale.

4. La Provincia attraverso il PTCP provvede, d'intesa con iComuni interessati, ad individuare le aree produttive idoneead essere ampliate per assumere rilievo sovracomunale e adindividuare gli ambiti piu' idonei alla localizzazione dellenuove aree produttive di rilievo sovracomunale e nestabilisce l'assetto infrastrutturale e le caratteristicheurbanistiche e funzionali. Il PTCP in tali ipotesi assume ilvalore e gli effetti del PSC.

5. I nuovi insediamenti sono individuati prioritariamentenelle aree limitrofe a quelle esistenti, anche al fine diconcorrere alla loro qualificazione e di sopperire alleeventuali carenze di impianti, di infrastrutture o servizi.

6. Gli interventi di completamento, modificazione funzionale,manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degliimpianti tecnologici nelle aree produttive esistenti, sonodisciplinati dal RUE e sono attuati attraverso interventodiretto.

7. Le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuateattraverso accordi territoriali stipulati ai sensi del comma2 dell'art. 15. Gli accordi possono prevedere chel'esecuzione o riqualificazione e la gestione unitaria ditali aree, sia realizzata anche attraverso convenzioni consoggetti pubblici o privati, ovvero attraverso lacostituzione di consorzi o di societa' miste.

8. In coerenza con quanto previsto dal PRIT, gli strumenti dipianificazione di cui al presente articolo possono promuoverela realizzazione di infrastrutture idonee a consentire i piu'appropriati collegamenti delle aree produttive con la retedel trasporto combinato, anche attraverso adeguati incentiviurbanistici.

9. Gli accordi di cui all'art. 18 possono prevedereinterventi di ammodernamento, ampliamento, razionalizzazioneo riassetto organico dei complessi industriali esistenti edelle loro pertinenze funzionali, ivi compresa ladelocalizzazione dei medesimi. A tal fine, i predetti accordipossono prevedere adeguati incentivi urbanistici.

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10. Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttivedi rilievo sovracomunale sono destinati al finanziamentodegli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari,indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al difuori dai confini amministrativi del Comune nel cuiterritorio e' localizzata l'area produttiva. Gli accorditerritoriali di cui al comma 7 stabiliscono le modalita' diversamento e gestione degli oneri e ne programmano in manieraunitaria l'utilizzo, assicurando il reperimento delleeventuali ulteriori risorse necessarie per la realizzazionedelle dotazioni previste.

A-14Aree ecologicamente attrezzate

1. Gli ambiti specializzati per attivita' produttivecostituiscono aree ecologicamente attrezzate quando sonodotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei agarantire la tutela della salute, della sicurezza edell'ambiente.

2. La Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce,sulla base della normativa vigente in materia, gli obiettiviprestazionali delle aree ecologicamente attrezzate, avendoriguardo:a) alla salubrita' e igiene dei luoghi di lavoro;b) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria,dell'acqua e del terreno;c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;d) al trattamento delle acque reflue;e) al contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzoefficace;f) alla prevenzione, controllo e gestione dei rischi diincidenti rilevanti;g) alla adeguata e razionale accessibilita' delle persone edelle merci.

3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D. Lgs. n. 112 del1998, l'utilizzazione dei servizi presenti nelle areeproduttive ecologicamente attrezzate comporta l'esenzione,per gli impianti produttivi ivi localizzati, delleautorizzazioni eventualmente richieste nelle materie di cuial comma 2, secondo quanto definito dall'atto dicoordinamento tecnico.

4. Le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono

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i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate.

5. Il Comune puo' individuare tra i nuovi ambiti perattivita' produttive di rilievo comunale quelli da realizzarecome aree ecologicamente attrezzate. Per l'eventualetrasformazione delle aree esistenti in aree ecologicamenteattrezzate il Comune puo' stipulare specifici accordi con leimprese interessate, diretti a determinare le condizioni egli incentivi per il riassetto organico delle aree medesime.

6. La Regione promuove la trasformazione delle areeproduttive esistenti in aree ecologicamente attrezzateattraverso l'erogazione di contributi nell'ambito delprogramma triennale regionale per la tutela dell'ambiente, aisensi degli artt. 99 e 100 della L.R. n. 3 del 1999.

Art. A-15Poli funzionali

1. I poli funzionali sono costituiti dalle parti delterritorio ad elevata specializzazione funzionale nelle qualisono concentrate, in ambiti identificabili per dimensionespaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o piu'funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazioneeconomica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa edella mobilita'. I poli funzionali sono inoltrecaratterizzati dalla forte attrattivita' di un numero elevatodi persone e di merci e da un bacino d'utenza di caratteresovracomunale, tali da comportare un forte impatto suisistemi territoriali della mobilita' e conseguentemente sulsistema ambientale e della qualita' urbana.

2. Sono poli funzionali in particolare le seguenti attivita',qualora presentino i caratteri di cui al comma 1:a) i centri direzionali, fieristici ed espositivi, ed icentri congressi;b) i centri commerciali ed i poli o parchi ad essiassimilati, con grandi strutture distributive del commercioin sede fissa e del commercio all'ingrosso;c) le aree per la logistica al servizio della produzione edel commercio;d) gli aeroporti, i porti e le stazioni ferroviarieprincipali del sistema ferroviario nazionale e regionale;e) i centri intermodali e le aree attrezzate perl'autotrasporto;f) i poli tecnologici, le universita' e i centri di ricercascientifica;

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g) i parchi tematici o ricreativi;h) le strutture per manifestazioni culturali, sportive espettacoli ad elevata partecipazione di pubblico.

3. In coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo delsistema territoriale regionale definiti dal PTR, la Provinciaprovvede con il PTCP, d'intesa con i Comuni interessati:a) alla ricognizione dei poli funzionali esistenti daconsolidare, ampliare e riqualificare;b) alla programmazione dei nuovi poli funzionali,prospettando gli ambiti idonei per la loro localizzazione edefinendo per ciascuno di essi: i bacini di utenza; la scalaterritoriale di interesse, gli obiettivi di qualita' e lecondizioni di sostenibilita' ambientale e territoriale deinuovi insediamenti.

4. Il PTCP puo' inoltre provvedere, d'intesa con i Comuniinteressati, alla definizione degli elementi di cui al comma6, assumendo il valore e gli effetti del PSC.

5. Nell'ambito delle previsioni del PTCP, l'attuazione deinuovi poli funzionali e degli interventi relativi ai polifunzionali esistenti sono definiti attraverso accorditerritoriali di cui al comma 2 dell'art. 15. In assenza diaccordi territoriali, la pianificazione urbanistica comunalepuo' dare attuazione direttamente alle previsioni del PTCPrelative ai soli poli funzionali esistenti.

6. Il PSC recepisce e da' attuazione a quanto disposto dalPTCP e dall'accordo territoriale, provvedendo:a) per i poli funzionali esistenti, ad individuare gliinterventi di trasformazione o di qualificazione funzionale,urbanistica ed edilizia, a fissare i livelli prestazionali daraggiungere per garantire l'accessibilita' e per assicurarela compatibilita' ambientale, individuando le opere diinfrastrutturazione necessarie;b) per i nuovi poli funzionali da localizzare nel territoriocomunale, ad individuare gli ambiti piu' idonei perl'intervento ed a definirne le caratteristiche morfologiche el'organizzazione funzionale, il sistema delle infrastruttureper la mobilita' e delle dotazioni territoriali necessarie.

CAPO A-IVTERRITORIO RURALE

Art. A-16Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale

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1. Il territorio rurale e' costituito dall'insieme delterritorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessita' di integrare e rendere coerenti politiche volte asalvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggisticodel territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo diattivita' agricole sostenibili. Nel territorio rurale lapianificazione persegue in particolare i seguenti obiettivi:a) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile,multifunzionale;b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola,consentendo il loro consumo, soltanto in assenza dialternative localizzative tecnicamente ed economicamentevalide;c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delleattivita' agricole e il mantenimento di una comunita' ruralevitale, quale presidio del territorio indispensabile per lasua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziendeagricole di attivita' complementari;d) mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologichee sociali della silvicoltura;e) promuovere la difesa del suolo e degli assettiidrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare lasicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia delpaesaggio rurale nella sua connotazione economica estrutturale tradizionale;g) valorizzare la funzione dello spazio rurale diriequilibrio ambientale e di mitigazione degli impattinegativi dei centri urbani.

2. Il PTCP individua gli elementi e i sistemi da tutelare,recependo e specificando le previsioni del PTPR, e opera, incoordinamento con i piani e programmi del settore agricolo,una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale,secondo le disposizioni del presente Capo.

3. Il PSC delimita e disciplina gli ambiti del territoriorurale e indica le aree interessate da progetti di tutela,recupero e valorizzazione degli elementi naturali edantropici, nonche' le aree piu' idonee per la localizzazionedelle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioniecologiche ed ambientali, di cui agli artt. A-20 e A-25dell'Allegato.

4. Compete al RUE disciplinare nel territorio rurale gliinterventi: di recupero del patrimonio edilizio esistente; di

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nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole,nei casi previsti dagli articoli del presente Capo; disistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delleopere di mitigazione ambientale. Il RUE disciplina inoltregli interventi di recupero per funzioni non connesse conl'agricoltura, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. A-21 dell'Allegato.

Art. A-17Aree di valore naturale e ambientale

1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gliambiti del territorio rurale sottoposti dagli strumenti dipianificazione ad una speciale disciplina di tutela ed aprogetti locali di valorizzazione.

2. Le aree di valore naturale e ambientale sono individuate edisciplinate dal PSC che ne definisce gli obiettivi generalidi valorizzazione, in coerenza con le indicazioni dellapianificazione sovraordinata.

3. Gli strumenti di pianificazione provvedono inoltre adettare la disciplina di tutela e valorizzazione delleseguenti aree di valore naturale e ambientale e delleeventuali fasce di tutela:a) le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivicompresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dalfuoco;b) gli ambiti di vegetazione dei litorali marini;c) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;d) le golene antiche e recenti;e) le aree umide.

4. Nelle aree di cui al comma 3 la pianificazione prevede:a) il recupero del patrimonio edilizio esistente, nelrispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche ecostruttive originarie;b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche;c) la nuova costruzione di edifici connessi con losvolgimento delle attivita' compatibili con la disciplina ditutela.

5. Il PTCP puo' inoltre individuare le aree concaratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche noncompatibili con l'attivita' agricola ed adatte all'evoluzionedi processi di naturalizzazione.

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6. Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale eambientale anche le aree naturali protette, costituite inparticolare dai parchi nazionali, dalle riserve naturalidello stato e dalle aree protette di rilievo internazionale enazionale di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche'dai parchi e riserve naturali regionali istituite ai sensidella L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

7. Nelle aree naturali protette la disciplina in merito allatutela e valorizzazione del territorio ed alle destinazioni etrasformazioni ammissibili e' stabilita dagli atti istitutivie dai piani, programmi e regolamenti previsti dallespecifiche leggi che regolano la materia.

8. Per ripartire in modo equo gli oneri derivantidall'istituzione di aree naturali protette, la Provincia puo'stabilire specifiche forme di compensazione e riequilibrioterritoriale, attraverso gli strumenti di perequazione di cuial comma 3 dell'art. 15.

9. Al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delleattivita' umane ed economiche nelle aree di valore naturale eambientale:a) il PSC provvede ad armonizzare gli assetti insediativi einfrastrutturali del territorio con le finalita' di tuteladell'ambiente naturale e delle sue risorse;b) il POC coordina gli interventi di conservazione, restauroambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulicie idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione dellearee di valore naturale e ambientale con le previsionirelative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

Art. A-18Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sonocaratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e delrelativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo voltaalla coltivazione e trasformazione del suolo.

2. Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico lapianificazione territoriale e urbanistica assicura:a) la salvaguardia delle attivita' agro-silvo-pastoraliambientalmente sostenibili e dei valori antropologici,archeologici, storici e architettonici presenti nelterritorio;b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale

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e del relativo patrimonio di biodiversita', delle singolespecie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delleassociazioni vegetali e forestali;c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali,degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibriecologici.

3. A tale scopo, negli ambiti di cui al presente articolo, ilPTCP individua quali trasformazioni e attivita' diutilizzazione del suolo siano ammissibili, previa valutazionedi sostenibilita'.

4. Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggisticosussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli,la pianificazione urbanistica comunale promuove anche losviluppo di attivita' integrative del reddito agricolo, qualila silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi,per il tempo libero e per l'agriturismo. Il PSC puo'individuare gli ambiti piu' idonei per lo sviluppo delleattivita' integrative ed il RUE disciplina gli interventiedilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente ilpatrimonio edilizio esistente.

Art. A-19Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. Per ambiti ad alta vocazione produttiva agricola siintendono quelle parti del territorio rurale con ordinarivincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione,vocazione e specializzazione, ad una attivita' di produzionedi beni agro-alimentari ad alta intensita' e concentrazione.Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e'favorita l'attivita' di aziende strutturate e competitive,che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilita' ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento dellaqualita' merceologica, della salubrita' e sicurezzaalimentare dei prodotti.

2. In tali ambiti la pianificazione territoriale eurbanistica, persegue prioritariamente gli obiettivi:a) di tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoliproduttivi, escludendone la compromissione a causadell'insediamento di attivita' non strettamente connesse conla produzione agricola;b) di favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delleaziende agricole, consentendo interventi edilizi volti adassicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al

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ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazionedelle emissioni inquinanti, la trasformazione el'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivicompresi i locali adibiti ad abitazione.

3. Al fine di contemperare le esigenze di cui al comma 2,negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il RUE siattiene ai seguenti principi:a) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione,completamento e ampliamento degli edifici aziendaliesistenti;b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuovacostruzione di edifici aziendali funzionali alla produzionesono ammessi solo in ragione di specifici programmi diriconversione o ammodernamento dell'attivita' agricola,previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi disettore ovvero predisposti in attuazione della normativacomunitaria;c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale e'ammessa in ragione dei programmi di cui alla lettera b) equalora le nuove esigenze abitative, connesse all'attivita'aziendale, non siano soddisfacibili attraverso gli interventisul patrimonio edilizio esistente.

Art. A-20Ambiti agricoli periurbani

1. Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazionepersegue prioritariamente il mantenimento della conduzioneagricola dei fondi, nonche' la promozione di attivita'integrative del reddito agrario dirette:a) a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per iltempo libero;b) a contribuire al miglioramento della qualita' ambientaleurbana, attraverso la realizzazione di dotazione ecologiche,di cui all'art. A-25 dell'Allegato, e di servizi ambientali.

2. Gli ambiti agricoli periurbani sono individuati di normanelle parti del territorio limitrofe ai centri urbani ovveroin quelle intercluse tra piu' aree urbanizzate, aventi unaelevata contiguita' insediativa.

3. Il PSC, sulla base delle indicazioni del PTCP, individuagli ambiti agricoli periurbani e ne definisce obiettivi eprestazioni attese e interventi ammessi. Le previsioni delPSC costituiscono criteri di priorita' ai finidell'attribuzione alle aziende operanti negli ambiti agricoli

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periurbani di specifici contributi finalizzati a compensarleper lo svolgimento di funzioni di tutela e miglioramentodell'ambiente naturale.

4. Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1sono disciplinati, di norma, dal RUE ed attuati attraversointervento diretto. Il POC puo' prevedere la realizzazionedei medesimi interventi, anche attraverso la stipula diaccordi con i privati interessati, a norma dell'art. 18,qualora assumano rilevante interesse per la comunita' locale.

Art. A-21Interventi edilizi non connessi all'attivita' agricola

1. Nel territorio rurale la pianificazione persegueprioritariamente il recupero del patrimonio edilizioesistente. La realizzazione di nuove costruzioni e' ammessasoltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo,all'esercizio delle attivita' agricole e di quelle connesse,nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17, A-18, A-19 eA-20 dell'Allegato.

2. Il recupero degli edifici non piu' funzionaliall'esercizio dell'attivita' agricola e' disciplinato dalRUE, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici divalore storico-architettonico, culturale e testimoniale dicui all'art. A-9 dell'Allegato. Il RUE si conforma aiseguenti principi:a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sonoammessi interventi di recupero a fini residenziali nonconnessi con l'esercizio di attivita' agricola e per altriusi compatibili con la tipologia dell'immobile e con ilcontesto ambientale;b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quellaabitativa sono consentiti interventi di recupero cherisultino compatibili con le attuali caratteristichetipologiche degli edifici stessi, e per gli usi compatibilicon il contesto ambientale;c) nel caso di edifici con caratteristiche tali da nonconsentire gli interventi di riuso di cui alle lettere a) eb), la pianificazione comunale, al fine del miglioramentodella qualita' ambientale e paesaggistica del territoriorurale e dello sviluppo della produttivita' delle aziendeagricole, puo' prevedere interventi volti al recupero totaleo parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizionedei manufatti esistenti e la costruzione di edifici didiversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee

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appositamente individuate. Negli ambiti ad alta vocazioneproduttiva agricola il Comune persegue prioritariamente ilrecupero degli edifici non piu' funzionali all'eserciziodell'attivita' agricola con le modalita' indicate dallapresente lettera;d) gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistentisono consentiti per realizzare, nell'edificio esistente,un'unica unita' immobiliare;e) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) ed) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima diinfrastrutture e di servizi, necessaria a garantire lasostenibilita' ambientale e territoriale degli insediamentidiffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture perl'urbanizzazione e per la mobilita';f) non e' comunque consentito il recupero di tettoie,baracche ed ogni altro manufatto precario, nonche' deiproservizi.

3. L'attuazione degli interventi di recupero di cui al comma2 comporta per le unita' poderali agricole cui eranoasserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, iseguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito difrazionamento:a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzioneabitativa, e' esclusa la possibilita' di realizzare nuoviedifici abitativi connessi all'agricoltura;b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzionediversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovimanufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura e'comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui alcomma 4. Successivamente, tali interventi sono subordinatialla verifica da parte del Comune dell'esistenza disopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti allariconversione dei sistemi di produzione agricola.

4. I limiti alla capacita' edificatoria delle unita' poderaliagricole, previsti dal comma 3, sono trascritti a cura espese degli interessati presso la competente conservatoriadei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazionenella iscrizione catastale degli edifici non piu' connessiall'agricoltura.

5. Il RUE puo' subordinare gli interventi di recupero eampliamento alla stipula di una convenzione con la quale ilproprietario si impegna, in luogo del pagamento deicontributi di concessione, di cui all'art. 3 della Legge n.10 del 1977, alla realizzazione in tutto o in parte delle

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infrastrutture e dei servizi di cui alla lettera e) del comma2 ovvero di talune opere necessarie alla tutela eriqualificazione ambientale dell'area.

6. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alledisposizioni del presente articolo e comunque fino al 31dicembre 2000, e' ammesso il mutamento di destinazione d'usonon connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati gia'rurali con originaria funzione abitativa, che non presentanopiu' i requisiti di ruralita', per i quali si provvede allavariazione nell'iscrizione catastale secondo la normativavigente.

CAPO A-VDOTAZIONI TERRITORIALI

Art. A-22Sistema delle dotazioni territoriali

1. Il sistema delle dotazioni territoriali, disciplinato dalpresente Capo, e' costituito dall'insieme degli impianti,opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare glistandard di qualita' urbana ed ecologico ambientale definitidalla pianificazione.

2. Nel definire il sistema delle dotazioni territoriali glistrumenti urbanistici confermano la quota complessivadell'attuale patrimonio di aree pubbliche destinate aservizi, provvedendo alla manutenzione, ammodernamento equalificazione delle opere e infrastrutture esistenti ovverodestinando tali aree a soddisfare il fabbisogno di diversedotazioni territoriali.

3. Gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambitodel territorio comunale il fabbisogno di dotazioni, tenendoconto delle eventuali carenze pregresse, presenti nelmedesimo ambito o nelle parti del territorio comunale ad essoadiacenti, e degli standard di qualita' urbana ed ecologicoambientale da realizzare. A tale scopo gli strumentiurbanistici possono stabilire quote di attrezzature e spazicollettivi maggiori di quelle previste dalla presente legge.

Art. A-23Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamentisi intendono gli impianti e le reti tecnologiche che

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assicurano la funzionalita' e la qualita' igienico sanitariadegli insediamenti.

2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazionedegli insediamenti:a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento edistribuzione dell'acqua;b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete dicanalizzazione delle acque meteoriche;c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimentodei rifiuti solidi;d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti didistribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre formedi energia;e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni etelecomunicazioni;f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le pisteciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporticollettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto serviziodell'insediamento.

3. La pianificazione urbanistica comunale assicura unaadeguata dotazione delle infrastrutture di cui ai commi 1 e 2per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli previsti,con riguardo: alle infrastrutture di pertinenzadell'insediamento, al loro collegamento con la rete generalee alla potenzialita' complessiva della rete stessa.L'adeguatezza delle reti tecnologiche va riferita alla lorocapacita' di far fronte al fabbisogno in terminiquantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale.

4. Compete al PSC stabilire, per i diversi ambiti delterritorio comunale, la dotazione complessiva diinfrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e lerelative prestazioni che e' necessario garantire.

5. Il PSC provvede inoltre: alla individuazione di massimadelle aree piu' idonee alla localizzazione degli impianti edelle reti tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale;alla definizione delle fasce di rispetto e delle fasce diambientazione che si rendano necessarie.

6. La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti edegli interventi negli ambiti da riqualificare e' subordinataall'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione eattivazione di una adeguata dotazione delle infrastruttureper l'urbanizzazione degli insediamenti.

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7. Nell'esercizio dei compiti di cui ai commi 3, 4 e 5 ilComune si attiene ai seguenti criteri:a) per tutti gli insediamenti ricadenti nel territoriourbanizzato, per quelli di nuova previsione e per i piu'consistenti insediamenti in territorio rurale e' necessarioprevedere l'allacciamento ad un impianto di depurazione; lacapacita' di smaltimento delle reti fognanti principali e lapotenzialita' della rete idraulica di bonifica ricevente edegli impianti idrovori vanno adeguate rispettivamente aldeflusso degli scarichi civili e delle acque meteoriche. Lapotenzialita' dell'impianto di depurazione va adeguata aicarichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra deicorpi idrici recettori;b) la realizzazione di nuovi insediamenti deve essererapportata alla qualita' e alla disponibilita' della risorsaidrica ed al suo uso efficiente e razionale, differenziandogli approvvigionamenti in funzione degli usi, in particolarenegli ambiti produttivi idroesigenti;c) la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata allacapacita' della rete e degli impianti di distribuzionedell'energia ed alla individuazione di spazi necessari alloro efficiente e razionale sviluppo;d) nella individuazione delle aree per gli impianti e le retidi comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzionedell'energia, oltre a perseguire la funzionalita',razionalita' ed economicita' dei sistemi, occorre assicurareinnanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza deicittadini e la tutela degli aspetti paesaggistico ambientali;e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire ilriciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazidestinati alla raccolta differenziata ed al recupero deirifiuti solidi urbani.

Art. A-24Attrezzature e spazi collettivi

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complessodegli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinatia servizi di interesse collettivo, necessari per favorire ilmigliore sviluppo della comunita' e per elevare la qualita'della vita individuale e collettiva.

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di caratterecomunale riguardano in particolare:a) l'istruzione;b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;

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c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e laprotezione civile;d) le attivita' culturali, associative e politiche;e) il culto;f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, laricreazione, il tempo libero e le attivita' sportive;g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usipubblici collettivi;h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto serviziodell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2dell'art. A-23 dell'Allegato.

3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime diaree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltrealle aree destinate alla viabilita', riferite aldimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti eprevisti dalla pianificazione comunale:a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. perogni abitante effettivo e potenziale del Comune determinatoai sensi dei commi 8 e 9;b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi,direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. disuperficie lorda di pavimento;c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali,artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota noninferiore al 15% della superficie complessiva destinata atali insediamenti.

4. Il PTCP, in conformita' agli indirizzi del PTR e agli attiregionali di indirizzo e coordinamento, puo' motivatamenteampliare o ridurre la dotazione minima complessiva di areeper attrezzature e spazi collettivi di cui al comma 3 peradeguarla alle specifiche situazioni locali, in ragione: delruolo del Comune rispetto al sistema insediativo provincialee del conseguente bacino di utenza dei servizi ivilocalizzati; delle caratteristiche dimensionali del Comune edelle caratteristiche fisiche e ambientali del suoterritorio.

5. Il PTCP provvede inoltre, in coerenza con laprogrammazione settoriale, ad individuare i centri urbani neiquali realizzare spazi e attrezzature pubbliche di interessesovracomunale, in quanto destinati a soddisfare un bacino diutenza che esubera dai confini amministrativi del comune,quali: le attrezzature sanitarie e ospedaliere, gli edificiper l'istruzione superiore all'obbligo, i parchi pubbliciurbani e territoriali e gli impianti per le attivita' e

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manifestazioni a grande concorso di pubblico. L'attuazione diqueste previsioni del PTCP e' disciplinata attraverso accorditerritoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15.

6. Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territoriocomunale il fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi darealizzare e i relativi requisiti funzionali diaccessibilita' e fruibilita' sociale, articolati per bacinidi utenza, in conformita' a quanto disposto dai commi 3, 4 e5. Il PSC provvede inoltre alla definizione di massima dellearee piu' idonee alla localizzazione delle strutture diinteresse sovracomunale di cui al comma 5.

7. E' compito del POC:a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissatadal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie di cui alcomma 2;b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione,assieme agli interventi di trasformazione previsti, delleattrezzature e spazi collettivi ad essi connessi;c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive chedovranno essere realizzate, nel corso dell'arco di tempodella propria validita'.

8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme:a) della popolazione effettiva del Comune all'attodell'elaborazione del piano, costituita dai cittadiniresidenti e dalla popolazione che gravita stabilmente sulComune, per motivi di studio, lavoro, o turismo ovvero perfruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili;nonche'b) della popolazione potenziale, costituita dall'incrementodella popolazione di cui alla lettera a) che e' prevedibilesi realizzi a seguito dell'attuazione delle previsioni delpiano.

9. Gli abitanti effettivi e potenziali sono definiti dal PSCtenendo conto delle previsioni del PTCP di cui ai commi 4 e 5ed in conformita' ai criteri definiti con atto di indirizzo ecoordinamento ai sensi dell'art. 16.

10. Il rinvio al previgente art. 46 della L.R. n. 47 del1978, disposto dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27 aprile1990, n. 35, e' sostituito con il rinvio alla lettera b) delcomma 3 del presente articolo.

Art. A-25

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Dotazioni ecologiche e ambientali

1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sonocostituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degliinterventi che concorrono, insieme alle infrastrutture perl'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualita'dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi. Ledotazioni sono volte in particolare: alla tutela erisanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione delloro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico;alla riduzione dell'inquinamento acustico edelettromagnetico; al mantenimento della permeabilita' deisuoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; allaraccolta differenziata dei rifiuti.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica provvede,anche recependo le indicazioni della pianificazionesettoriale, alla determinazione del fabbisogno di dotazioniecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che lestesse devono soddisfare, nonche' alla individuazione dellearee piu' idonee per la loro localizzazione.

3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anchegli spazi di proprieta' privata che concorrono alraggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, attraversola specifica modalita' di sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune ai sensi della lettera b) delcomma 4 dell'art. A-6 dell'Allegato.

4. La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche eambientali, persegue le seguenti finalita':a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e lafunzionalita' della rete idraulica superficiale, ancheattraverso il contenimento della impermeabilizzazione deisuoli e la dotazione di spazi idonei alla ritenzione e altrattamento delle acque meteoriche, al loro riuso o rilascioin falda o nella rete idrica superficiale;b) favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbanodi un miglior habitat naturale e la costituzione di retiecologiche di connessione;c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatichelocali, ai fini della riduzione della concentrazione diinquinanti in atmosfera e di una migliore termoregolazionedegli insediamenti urbani. Concorrono in tal senso ladotazione di spazi verdi piantumati, di bacini o zone umide,il mantenimento o la creazione di spazi aperti all'internodel territorio urbano e periurbano;

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d) migliorare il clima acustico del territorio urbano epreservarlo dall'inquinamento elettromagnetico,prioritariamente attraverso una razionale distribuzione dellefunzioni ed una idonea localizzazione delle attivita'rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero deirecettori particolarmente sensibili.

Art. A-26Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali

1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dallapianificazione urbanistica comunale concorrono allarealizzazione delle dotazioni territoriali correlate aglistessi, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti.

2. Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovoinsediamento o alla riqualificazione di un insediamentoesistente, ivi compresi l'ampliamento, la soprelevazione diun manufatto esistente ed il mutamento di destinazione d'uso,con o senza opere, che determini un aumento significativo delcarico urbanistico, comporta l'onere:a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune,dopo la loro sistemazione, delle aree per la realizzazionedelle dotazioni territoriali, nella quantita' fissata dallapianificazione urbanistica in misura non inferiore a quantoprevisto dalla presente legge;b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture perl'urbanizzazione degli insediamenti che siano al direttoservizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenticon le reti tecnologiche di interesse generale e le eventualiopere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dalnuovo carico insediativo;c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioniecologiche ed ambientali individuate dal piano;d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioniterritoriali, attraverso la corresponsione del contributoconcessorio di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1977.

3. Il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 e'stabilito:a) dal RUE per le trasformazioni da attuare con interventodiretto, ai sensi del comma 3 dell'art. 29;b) dal POC per i nuovi insediamenti e per gli interventi diriqualificazione.

4. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dallelettere a), b) e c) del comma 2, il Comune attraverso una

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apposita convenzione puo', su loro richiesta, consentire aisoggetti interessati di realizzare direttamente, in tutto oin parte, le altre specifiche dotazioni territoriali alla cuirealizzazione e attivazione la pianificazione urbanisticasubordina l'attuazione degli interventi. Cio' comporta loscomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi dellalettera d) del comma 2, secondo quanto disposto dal RUE.

5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2:a) gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizioesistente che non comportino aumento del carico urbanistico;b) gli interventi da realizzare su aree situate in ambiti delterritorio comunale che siano gia' dotate, in modo integralee tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delledotazioni territoriali definite ai sensi della presentelegge.

6. Al fine di assicurare una piu' razionale localizzazionedelle dotazioni territoriali, il POC puo' stabiliremotivatamente che gli interessati debbano assolvereall'obbligo di cui al comma 1 attraverso il reperimento e lacessione di aree collocate al di fuori del comparto oggettodell'intervento di trasformazione. Tali aree sono individuatedallo stesso POC.

7. Il RUE puo' regolamentare i casi in cui, in luogo dellacessione delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, gliinterventi di trasformazione contribuiscano alla costituzionee al mantenimento delle dotazioni territoriali attraverso lamonetizzazione delle aree, nelle seguenti ipotesi:a) qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano gia'state interamente attuate le dotazioni territoriali nellaquantita' minima prevista dal comma 3 dell'art. A-24 ed ilPSC valuti prioritario procedere all'ammodernamento eriqualificazione delle dotazioni esistenti;b) qualora il Comune non abbia previsto la possibilita' dicui al comma 6 e gli interessati dimostrino l'impossibilita'di reperire la predetta quantita' di aree su spazi idoneiall'interno del comparto oggetto dell'intervento;c) nei casi in cui l'esiguita' della quota di aree da cederenon consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioniterritoriali necessarie.

8. Al fine di realizzare idonee forme di gestione delledotazioni territoriali, il POC puo' prevedere la stipula diuna convenzione con i soggetti attuatori degli interventi,ferma restando la facolta' del Comune di modificare la

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destinazione d'uso pubblico degli immobili.

9. Nei casi di cui al comma 7 il POC individua gli interventiche, nell'arco temporale della propria validita', dovrannoessere realizzati con le risorse derivanti dallemonetizzazioni. Tali interventi dovranno riguardareprioritariamente la manutenzione, il miglioramento e larifunzionalizzazione dei servizi pubblici gia' esistenti,ovvero il miglioramento della loro accessibilita'.

10. Il RUE detta la disciplina generale circa il calcolo delvalore delle aree da monetizzare e circa la regolazioneconvenzionale della cessione e attuazione delle dotazioniterritoriali al di fuori del comparto di intervento.

CAPO A-VISTRUMENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE

Art. A-27Strumenti cartografici

1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale eurbanistica, provinciali e comunali, e le relative analisidel quadro conoscitivo devono potersi agevolmente confrontarefra di loro in modo geografico e digitale. Per questefinalita' devono essere rappresentati, alle scale indicate,su carte topografiche aggiornate e congruenti tra loro.

2. Per le rappresentazioni dovra' essere utilizzata la cartatecnica regionale alla scala 1:5.000 di cui alla L.R. 19aprile 1975, n. 24 o le carte derivate da essa, alle scale1:10.000, 1:25.000, 1:50.000. Per le rappresentazioni inscala 1:2.000, ed eventuali scale maggiori, potranno essereusate carte comunali o mappe catastali, purche' aventiinquadramento geometrico congruente con i suddetti datiregionali.

3. Le carte topografiche regionali predisposte in formatodigitale raster georeferenziato potranno essere utilizzateanche in ulteriori versioni digitali in formato vettoriale,purche' congruenti con i dati raster dal punto di vistainformativo e geometrico, e potranno essere organizzatesecondo modelli e formati digitali definiti in sede dicoordinamento e integrazione delle informazioni di cuiall'art. 17.

4. I dati conoscitivi e valutativi dei sistemi ambientali e

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territoriali, predisposti dagli enti o organismi chepartecipano alla conferenza di pianificazione di cui all'art.14, sono rappresentati su carta tecnica regionale o su carteda essa derivate, secondo formati definiti dalla Regionenell'ambito del coordinamento delle informazioni di cuiall'art. 17.

5. La Regione, nel quadro della attuazione della presentelegge, procede all'aggiornamento complessivo della cartatecnica regionale, in scala 1:5.000, promuovendo ancheaccordi con gli enti locali.

6. La Regione definisce, nel quadro delle modalita' dicoordinamento delle informazioni relative al territorio edalla pianificazione di cui all'art. 17:a) le modalita' per assicurare la congruenza di inquadramentodelle carte topografiche comunali con le mappe catastali econ la CTR;b) le caratteristiche generali del PSC e del POC in formatodigitale, anche ai fini del monitoraggio e bilancio dellapianificazione di cui all'art. 51;c) le caratteristiche generali dei dati del sistemainformativo geografico, e in particolare: lageoreferenziazione, il modello dati, i formati, ladocumentazione e le regole di interscambio.

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