Consiglio Nazionale FNOVI Giardini Naxos (ME), 7 aprile 2017 · Art. 2 - Definizione - La...

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Codice Deontologico Consiglio Nazionale FNOVI Giardini Naxos (ME), 7 aprile 2017

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CodiceDeontologico

ConsiglioNazionaleFNOVIGiardiniNaxos(ME),7aprile2017

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DISPOSIZIONIGENERALIESPECIFICHEOggetto e campo di applicazione del CodiceDeontologicoArt. 1 - Medico Veterinario - Il Medico Veterinario svolge la propriaattività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute deglianimaliedell’uomo.Inparticolare,dedicalasuaopera:- allaprotezionedell'uomodaipericoliedannia luiderivantidall'ambiente incuivivonoglianimali,dallemalattiedeglianimaliedalconsumodellederrateoaltriprodottidiorigineanimale;- alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dellemalattie degli animali e allatuteladellorobenessere;- allaconservazioneeallosviluppofunzionaledelpatrimoniozootecnico;- allaconservazioneeallasalvaguardiadell’ambienteedelpatrimoniofaunisticoispirateaiprincipidituteladellebiodiversitàedellacoesistenzacompatibileconl’uomo;- alleattivitàlegateallavitadeglianimalid’affezione,dacompetizionesportivaedesotici;- allapromozionedelrispettodeglianimaliedellorobenessereinquantoesserisenzienti;- allapromozionedicampagnediprevenzioneigienico-sanitariaededucazioneperuncorrettorapportouomo-animale;- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione eallavalutazionedeirischiconnessiallagestionedellasicurezzaalimentare.Art.2 -Definizione - La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi edelle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deveispirarsi nell'esercizio della professione. L’ignoranza della deontologiaveterinarianonesimedallaresponsabilitàdisciplinareconseguentealmancatorispettodeisuoiprecetti.Art.3-Ambitodiapplicazione-LenormedeontologichesiapplicanoatuttiiMediciVeterinarinellosvolgimentodelleproprieattività,neireciprocirapportitraColleghieneiconfrontidegliutenti.Art.4-Potestàdisciplinare -Spettaagliorganidisciplinari lapotestàdicomminare sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle normedeontologiche.

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Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tenercontodellareiterazionedeicomportamenti,nonchédellespecifichecircostanze,soggettiveeoggettive,chehannoconcorsoadeterminarelaviolazione.Art. 5 - Responsabilità disciplinare - La responsabilità disciplinarediscende dall’inosservanza o dall’ignoranza dei precetti, degli obblighi e deidivieti fissati nel presente Codice Deontologico. La mancata osservanzacostituisceabusoomancanzanell’esercizioprofessionale e fattodisdicevole aldecoroprofessionalecomecondottavolontariae/oomissiva.Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo del MedicoVeterinario.Art.6-Attivitàall’esteroeattivitàinItaliadeiMediciVeterinari- Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il MedicoVeterinarioitalianoètenutoalrispettodellenormedeontologichedelloStatoincuivienesvolta l’attività.Delpari ilMedicoVeterinariocomunitarioodiPaeseterzo, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli siaconsentita,ètenutoallaconoscenzaealrispettodellalegislazioneedellenormedeontologichevigentiinItalia.

DoveridelMedicoVeterinarioArt.7-Statusprofessionale-IlMedicoVeterinariononabusadelpropriostatusprofessionaleinnessuncaso.Il Medico Veterinario che riveste cariche pubbliche non può avvalersene pervantaggioprofessionale.IlMedicoVeterinariosvolgel’attivitàprofessionaleinadeguatecondizionipsico-fisiche.Art. 8 - Comportamento secondo scienza, coscienza eprofessionalità - L’esercizio della professione delMedico Veterinario deveispirarsi a scienza, coscienza e professionalità. IlMedicoVeterinario non deveaccettareincarichichesappiadinonpotersvolgereconadeguatacompetenzaecon assicurazione di mezzi e impegno professionale e temporale adeguato aisingolicasi.Ladiagnosia finipreventivi, terapeuticieriabilitativièunadiretta,esclusivaenondelegabilecompetenzadelMedicoVeterinario,daesercitarsiinautonomiaeresponsabilità.

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DoveredelMedicoVeterinariosiapubblicocheprivatoèdigarantireprestazioniprofessionali qualificate in conformità all’abilitazionedi Stato conseguita e nelrispettodellafedepubblicadicuigliOrdinirisultanodepositari1.Art. 9 -Doveredi diligenza e prudenza - Il Medico Veterinario deveadempiereaipropridoveriprofessionalicondiligenzaeprudenza.Il Medico Veterinario ha l’obbligo di denunciare all’Ordine ogni tentativotendente a imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, daqualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l’Ordine nellecondizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro professionaleproprioedellaprofessionecherappresenta.Art. 10 - Dovere di aggiornamento professionale - E’ dovere delMedico Veterinario curare costantemente nel corso della vita professionale,l’aggiornamento della propria preparazione professionale e la formazionecontinua, conservando e accrescendo le conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche e gestionali-organizzative con particolareriferimentoaisettorineiqualièsvoltal’attività.E' inoltre doveredello stesso informarsi inmerito all'attualità e all’evoluzioneprofessionaleedessereaconoscenzadinorme,dileggiediattiregolamentaridiinteressemedicoveterinario.Il Medico Veterinario, quando richiesto dall’Ordine professionale diappartenenza e in tutti i casi di interesse disciplinare, ove vengano ipotizzatecondizionidinegligenzae/odicattivapraticaprofessionale,devedocumentarecompiutamentel’attivitàdiaggiornamentosvolta.Art.11 -Doveridiprobità,dignitàedecoro - IlMedico Veterinariodeve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità ovveroonestàmorale,dignitàedecoronell’eserciziodellaprofessione.IlMedico Veterinario deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza neiconfrontidegliutenti,deiColleghiedeglianimali,edellasocietà.Art. 12 - Dovere di indipendenza intellettuale - Nell’eserciziodell’attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare lapropria indipendenza intellettualeedifendere lapropria libertàdapressioniocondizionamentiesternieimposizionidicaratterecommerciale.

1 Vedi Approfondimento n. 1 - Art. 8 - Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità

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Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi aivalori etici della professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni esuggestionidiqualsiasinatura.IlMedicoVeterinariodeveesserepromotoredellaculturadellalegalità.Art.13 -Doveredisegretezzaeriservatezza – Èdovereprimario efondamentaledelMedicoVeterinariomantenereilsegretosull’attivitàprestataesu tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio dellaprofessione,fattisalviicasiprevistiperLegge.L'obbligo di riservatezza viene superato in caso di qualsiasi circostanza chepossa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute e ilbenesseredeglianimali.Art.14-Doverediassistenza-IlMedicoVeterinariohal'obbligo,neicasidiurgenzaaiqualièpresente,diprestareleprimecureaglianimalinellamisuradellesuecapacitàerapportateallospecificocontesto,eventualmenteanchesoloattivandosiperassicurareognispecificaeadeguataassistenza.Taledoverenonprecludelarichiestadiunonorariocommisuratoall’entitàdelleprestazioni.Art.15 -Doveredi tutela - IlMedico Veterinario è tenuto, nell’eserciziodella professione, alla tutela della salute e del benessere animale, alla tuteladiretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti diorigineanimale,daanimaliedamangimi,allatuteladell’ambienteeamettersiadisposizioneincasodicalamità.Art.16-Doverediadempimentoprevidenzialeefiscale-IlMedicoVeterinariodeveprovvedereregolarmenteetempestivamenteagliadempimentidovuti agli organi veterinari nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali asuocarico,secondolenormevigenti.Art. 17 - Ambiente di lavoro – Il Medico Veterinario deve svolgere laprofessione in ambienti e contesti organizzativi e adeguati, in termini sia dimezzi sia di personale, alla complessità della prestazione e al decoro dellaprofessione, talidagarantire ilmigliorsvolgimentodell’attivitàprofessionaleatuteladelbenessereanimaleedellasalutepubblica.

RapportitraMediciVeterinariArt. 18 - Rapporto fra Colleghi - I Medici Veterinari improntano ilrapportoconiColleghiaiprincipidisolidarietàecollaborazione,nelreciproco

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rispettodellecompetenzetecniche,funzionalinonchédellecorrelateautonomieeresponsabilità.I Medici Veterinari devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, diprosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre neiconfronti dei Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza,lealtàerispetto,evitandoogniabusodiposizione.Ilcontrastodiopinionenondeveviolareiprincipidiuncollegialedibattitoediuncivilecomportamento.Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azionisuscettibilidinuocereallareputazionedeiColleghi,senzafondatomotivo.Tali condotte devono essere mantenute nei confronti di tutti i Colleghiindipendentemente dal tipo di rapporto in essere, secondo il principio dellacolleganza.Ove non sia possibile risolvere direttamente un contrasto, occorre creare lecondizioni affinché il Consiglio dell'Ordine possa promuovere iniziative diconciliazione.Art.19-RapporticonilConsigliodell’Ordine-IlMedicoVeterinarioè tenutoacollaborareattivamentecon ilConsigliodell’Ordinediappartenenzaperl’attuazionedellefinalitàdeontologicheeistituzionali.Il Medico Veterinario deve dare tempestiva comunicazione all'Ordine diappartenenza di tutti gli elementi costitutivi della propria anagrafica, dellespecializzazioniedeglialtrititoliconseguitiedelleeventualivariazioni.Il Medico Veterinario provvede amantenere attiva la propria casella di PostaElettronicaCertificata.L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, puòconvocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propriapertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altroOrdine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguentivalutazioni.Art. 20 - Rapporti con i collaboratori e sostituti - Il MedicoVeterinariotitolaredistrutturaoesercenteattivitàprofessionaledeveretribuireconadeguatocompensoiMediciVeterinarisuoicollaboratoriesuoisostituti.Lo stesso Medico Veterinario deve garantire a collaboratori e sostituti lasussistenzadiidoneecondizioniperlosvolgimentodellaprofessioneinterminidiadeguatezzadellerisorse,mezzi,attrezzatureedisicurezza.Allostessomodoquesti ultimi, ferme restando le responsabilità professionali e contrattuali,devonogarantireprestazioniadeguaterispettoallacollaborazioneconvenuta.

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Art.21-Direzionesanitaria-IlMedicoVeterinarionellasuafunzionediDirettore Sanitario di strutture medico veterinarie private o pubbliche devegarantire all’interno della struttura stessa, per quanto di sua competenza, ilrispetto delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell’autonomia e delladignitàprofessionale.Al Direttore Sanitario competono la gestione, il controllo, la sorveglianza e laverifica di quanto concerne l’attività sanitaria. Per eventuali mancanzecommessenellosvolgimentodelsuoruolopuòesserechiamatoarispondereper“culpainagendo,omittendoevigilando”.L’assunzione e i termini temporali dell’incarico nonché l’eventuale rinunciadevonoesserecomunicatiall’Ordineprofessionalecompetenteperterritorio.

RapporticonlaclientelaArt. 22 - Natura del rapporto - L’attività professionale esercitata dalMedico Veterinario è di natura intellettuale. Pertanto tale attività è unaprestazionedimezzienondirisultati.Il Medico Veterinario deve esercitare la professione attenendosi a criteri diqualitàesecondolebuonepraticheveterinarie.Art. 23 - Dovere di informativa sull’esercizio professionale - Èdovere del Medico Veterinario fornire informazioni all’utente sulla propriaattivitàprofessionale,suiproprititoliprofessionaliespecializzazionisecondoiprincipidicorrettezza,trasparenzaeverità.Art.24 -Rapportodi fiducia – Il rapporto con il cliente è fondato sullafiduciaesull’assunzionedellaresponsabilitàprofessionale.IlMedicoVeterinarioè tenuto a informarsi sull’identità del cliente. IlMedicoVeterinario, qualora laleggeprevedal’identificazioneobbligatoriadell’animale,ètenutoaverificarlaedadinformareilproprietariorelativamenteaidoveridilegge.IlMedicoVeterinario,inarmoniaconleprevisioninormative,provvedeaidoneacopertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa allapropriaattivitàprofessionale.Art.25-Autonomiadelrapporto–IlMedicoVeterinariohal’obbligodisalvaguardareidirittidellaclientelanelmigliormodopossibilenell’osservanzadella legge, dei principi deontologici e del consenso informato nella praticaveterinaria.Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventiinutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti,fraudolentioaffettidanullità.IlMedicoVeterinariodeverifiutarediprestarela

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propriaattivitàquandodaglielementiconosciutipossafondatamentedesumerecheessasiafinalizzataallarealizzazionediun’operazioneillecita.Art. 26 - Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario ha l’obbligo diastenersidalprestareattivitàprofessionalequandoquestapossaconcretizzarsiinunconflittod’interessi,anchepotenziale.Il conflitto d’interessi si può verificare quando un interesse secondario o laricercadiunindebitovantaggiopersonalediqualunquenaturapossaalterareilcomportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardantel’interesseprimarioovvero:lasalutepubblica,lasalutedelpaziente,ilbenesseredeglianimali, lacongruitàe laveridicitàdiunaricercascientificaedeirelativirisultati, l’oggettività della prestazione, della prescrizione diagnostico-terapeutica, dell’informazione, della formazione e dell’aggiornamentoprofessionale, della divulgazione scientifica, le finalità istituzionali, i diritti delcliente, i rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni eistituzioni,oconlaPubblicaAmministrazione2.Art.27-Comparaggio-Ogniformadicomparaggioèvietata.Art. 28 - Inadempienza professionale - Nel caso di assunzione diresponsabilità contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenzaprofessionale costituisce violazione dei doveri professionali, qualora nongiustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza del dovere di tutela dellasaluteedelbenesseredeglianimali.Art. 29 - Obbligo di informazione e consenso informato nellapraticaveterinaria–ÈobbligodelMedicoVeterinariocomunicarealclientela necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze,dolore o prolungati stati di malessere dell’animale paziente. Il MedicoVeterinarioètenutoadinformareilclientesuiprevedibilistatidisofferenzaedidolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’interventoprofessionale.L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusivacompetenzadelMedicoVeterinarioecometalenondelegabile.Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale, ètenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e dellesoluzioniterapeuticheesistenti,alfinedicoinvolgerlonelprocessodecisionale.Deveprecisareirischiprevedibili,icostipresuntiedibeneficideidifferentied

2 Vedi Approfondimento n. 2 - Art. 26 - Conflitto di interessi

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alternativipercorsidiagnosticieterapeutici,nonchéleipotizzabiliconseguenzedellesceltepossibili.Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle suecapacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione allepropostediagnostico-terapeutiche.IlMedico Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostichee/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consensoinformatooinpresenzadidissensoinformato,fattesalveleprocedurediprimosoccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico Veterinarioacquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altremodalità di pari efficaciadocumentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell’animaleneicasiprevedibilmentegravatidarischioelevato.Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di consenso informato ogniqualvolta ritengadi dover ricorrere, nell’interessedella salute e del benessereanimale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso, oppure di protocollidiagnosticie/oterapeuticisperimentaliopresidinonspecificatamentededicatiall’usoveterinario.Ilconsensoprestatoinformascrittahavaloredocumentale.Il Medico Veterinario verifica che il consenso informato sia prestato dalproprietariodell’animaleodaundetentorechedichiaridiavernetitolo.Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve, per quantopossibile, essere soddisfatta. Il consenso informato non comporta esonero daresponsabilitàprofessionale.Art.30-Eutanasia–L’eutanasiadiunanimaleèattoesclusivamentemedicoveterinario, è un atto guidatodall’etica professionale delMedicoVeterinario epuò essere effettuata al fine di evitare all’animale paziente sofferenza psico-fisicae/odoloreinaccettabilioppureneicasiconsentitidallalegge.E’responsabilitàprofessionaledelMedicoVeterinariogarantire,quandosideveinterrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado dirispettoe con l’impegnoa indurre lamortenellamassimaassenzadidoloreestresspossibile,tenendocontodelprogressoscientifico.19/04/176.00.55p.Art.31 -Medicinenonconvenzionali – LapraticadelleMedicinenonconvenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del MedicoVeterinario.Questadeveesseresvoltanelrispettodeidoveriedelladignitàprofessionalienell’esclusivoambitodelladirettaenondelegabileresponsabilitàprofessionale,atuteladellasaluteedelbenesseredeglianimali.

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Art.32-Consegnadidocumenti-IlMedicoVeterinariodeverilasciareidocumenti diagnostici, le prescrizioni e restituire ogni documentazioneeventualmente ricevuta dal cliente. Il Medico Veterinario rilascia la relazioneclinicaqualoranevengafattaformalerichiestadapartedelcliente.Il Medico Veterinario può trattenere la documentazione clinica sino allaliquidazione del compenso. Il Medico Veterinario può conservare copia delladocumentazione, anche senza il consenso del cliente, per utilizzarla per inecessariprovvedimentidiregistrazioneafinicontabili,diarchiviostoricoedivalutazionescientifica3.Art.33-Richiestadipagamentoeazioni- IlMedicoVeterinariopuòrichiedere al cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguatiacconti sull’onorario nel corso del rapporto e ottenere l’equo compenso alterminedell’incarico.ÈconsentitoalMedicoVeterinarioconcordareonorari,ancheforfetari,incasodiprestazionicontinuativediconsulenzaedassistenza.Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per ilpagamentodelleproprieprestazioniprofessionali.Art. 34 - Rinuncia all’assistenza - Il Medico Veterinario ha diritto dirinunciarealcontrattoprofessionaleinstauratosiconilcliente,acondizionechedia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo diquanto è necessario fare per non pregiudicare la salute e il benesseredell’animalepaziente.IlMedicoVeterinario,fattaeccezionepericasidiestremaurgenza,puòrifiutarsidieseguireleprestazioniprofessionalirichiestedaclienticheloabbianooffesoochesianoincondizionidimorosità.

RapporticonprivatiedentipubbliciArt. 35 - Rapporti con la stampa, mezzi di divulgazione einformazionesanitaria-NeirapporticonlastampaeconglialtrimezzidiinformazioneilMedicoVeterinariodeveispirarsiacriteridiequilibrioemisuranelrilasciaredichiarazionieinterviste,aggiornandosiinmeritoall’argomento,eassumendosilaresponsabilitàdiquantoesposto.Il Medico Veterinario promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile,trasparente,rigorosaeprudente,fondatasulleconoscenzescientificheacquisitee non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ognicaso,idoneeadeterminareunpregiudiziodell'interessegenerale.

3 Vedi Approfondimento n. 3 - Art. 32 - Consegna di documenti

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Uguali principi di correttezza e attenzione devono ispirare gli interventi dinatura professionale sui canaliweb, sulle liste di discussioneweb e sui socialnetwork.IlMedicoVeterinario,nelcollaborareconleistituzionipubblicheoconisoggettiprivatinell'attivitàdiinformazionesanitariaedieducazioneallasalute,evitalapubblicitàdirettaoindirettadellapropriaattivitàprofessionaleolapromozionedelleproprieprestazioni.Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di appartenenza dieventualipubblicazioniasuonomenonrispondentiaquantodaluidichiaratooscritto,perglieventualiprovvedimentidicompetenza.Art.36-Divietodiutilizzodititoliprofessionalinonpossedutiodititoliinesistenti-L’iscrizioneall’Alboèrequisitonecessarioedessenzialeperl’eserciziodell’attivitàprofessionalediMedicoVeterinario.Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale nonpossedutool’utilizzodititoliprofessionaliinesistentiononriconosciuti.Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o inperiododisospensione,costituisceancheviolazionedelpresenteCodiceecometaleèsanzionabile.Rispondedell’infrazioneancheilMedicoVeterinariocheabbiaconsapevolmenteresopossibileun’attivitàirregolare.Art.37 -Abusodiprofessione - Ferme restando le disposizioni civili epenaliinmateria,alMedicoVeterinarioèvietatocollaborareaqualsiasititoloefavorire, fungendodaprestanome,omettendoladovutavigilanzaoinqualsiasialtracomprovatamaniera,conchiesercitiabusivamentelaprofessione.Il Medico Veterinario che venga a conoscenza di situazioni di abuso diprofessione è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ordine competenteper territorio, documentandone le circostanze, e ancheall’AutoritàGiudiziaria,fornendoneevidenza.Il Medico Veterinario al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare dellasospensione non potrà svolgere alcuna attività professionale nel periodo disospensione. Qualora il Medico Veterinario, sospeso o radiato, continui asvolgere l’attività professionale, incorre nel reato di esercizio abusivo dellaprofessione,oltreadunulterioreedautonomoprocedimentodisciplinare4.Art.38-Attivitàmedico-legale -L'eserciziodell'attivitàmedico-legaleèesplicata ogni qual volta si ricorra alle conoscenze scientifiche del MedicoVeterinario non con finalità diagnostiche-terapeutiche,ma per contribuire alla

4 Vedi Approfondimento n. 4 - Art. 37 - Abuso di professione

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corretta applicazione delle norme giuridiche che regolano il rapporto con glianimali.Il parere richiesto, scritto o verbale, dovrà essere fondato sulla pienaconsapevolezza delle responsabilità etico - giuridiche e deontologiche che nederivano.IlMedicoVeterinario,nell'espletamentoditaliattività,deveevitareognisortadiinfluenza,interferenzaecondizionamentochepossadeterminareunaviolazionedelprimocommadelpresentearticolo.IlMedicoVeterinario incaricatodiattivitàmedico-legalideveadoperarsiper ilraggiungimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolomediante l'analisi oggettiva dei fatti nell'osservanza dei criteri di fondatezzascientifica.La consulenza di parte deve tendere, ancorché effettuata nell'interesse deipatrocinati, alla interpretazione dei fatti alla luce delle evidenze scientifichedisponibilieincoerenzaconlerelativenormegiuridiche.Art.39-Sperimentazionescientifica-IlMedicoVeterinarionell'attivitàdi sperimentazione persegue il progresso della medicina fondandolo sullaricercascientifica,ilcuiobiettivoprimarioèquellodimigliorareleconoscenzeegliinterventipreventivi,diagnosticieterapeuticialfineditutelarelasaluteeilbenesseredeglianimaliedegliuomini.La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione animale,programmataeattuatanelquadrodell'ordinamentovigente.Il Medico Veterinario persegue il principio delle 3 R (Refinement, Reduction,Replacement), lo sviluppodimetodi alternativi senza l’utilizzodi animale e dimezziidoneiaevitareinutilisofferenze.Sonofattesalvelenormeinmateriadiobiezionedicoscienza.Art.40-Tecnologieinformatiche-Ilconsultoeleconsulenzemediantele tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettaretuttelenormedeontologiche.IlMedicoVeterinario, facendousodei sistemi telematici, nonpuò sostituire lavisita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con unarelazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti ditelemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza deiparametribiologiciedisorveglianzaclinicadisoggettigiàincura.Art.41-Arbitrato–IlMedicoVeterinariodeveispirareilpropriorapportoconarbitrieconsulentitecniciacorrettezzaelealtà,nelrispettodellereciprochefunzioni.

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IlMedicoVeterinariocheabbiaassunto la funzionediarbitrodeverispettare idoveridi indipendenzae imparzialità.A tal fine ilMedicoVeterinariononpuòassumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominatodalleparti,nécomepresidente,quandoabbiaincorsorapportiprofessionaliconunadellepartiincausaoabbiaavutorapportidiqualsiasinatura,talidapoternepregiudicare l’autonomia. Inparticolaredell’esistenzadi rapportiprofessionalicon una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le partistesse,rinunciandoall’incaricoovenevengarichiesto.Inogni caso, ilMedicoVeterinariodevecomunicareallepartiogni circostanzachedi fattopossa incidere sulla sua autonomia, al finedi ottenere il consensodellepartistesseall’espletamentodell’incarico.Art.42-Rapporticoniterzi–IlMedicoVeterinariohaildoverediagirecon correttezza e integrità e nel rispetto di tutte le persone con cui venga incontattonell’eserciziodellaprofessione.Art.43-Tuteladellaprofessione–Ilrispettodegliobblighideontologicie latuteladell'autonomia,della libertà,delladignitàedeldecoroprofessionalesono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra iMediciVeterinariliberiprofessionistieisoggettipubblicieprivati.TuttiiMediciVeterinarihannoobbligodiinformarel’Ordinediappartenenzadicompiti e adempimenti richiesti anche dal S.S.N. che ritengono non essereconformialCodiceDeontologico.AtuteladellaprofessioneiMediciVeterinarisonotenutiacomunicareall’Ordinedi appartenenza i termini delle convenzioni da loro sottoscritte con soggettipubblicieprivati.Art. 44 - IlMedico Veterinario dipendente o convenzionato - ilMedico veterinario dipendente o convenzionato deve assicurarepreventivamente l’assenzadipossibili conflittid’interesseenondeveadottarecomportamentichepossanofavorirelapropriaattivitàlibero-professionaleoveprevista.Art. 45 - Cointeressenza - Qualunque forma di cointeressenza, checondizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico Veterinario,costituisceviolazionedelpresenteCodiceDeontologico.Art.46-Tempoperl’azione-IlMedicoVeterinarionondeveassumereodevesottrarsialcumulodegliincarichiedelleprestazioniprofessionali,quandoquestopossaincideresullaqualitàelasicurezzadeisuoiinterventi.

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CertificazionieprescrizioniArt.47 -Certificazioni – IlMedicoVeterinario, che rilascia un certificato,deve attestare con precisione e accuratezza ciò che ha direttamente epersonalmente riscontrato o può essere oggettivamente, scientificamente e/olegalmentedocumentato.Il Medico Veterinario nell'adempiere alle richieste è tenuto alla massimadiligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti,assumendosenelaresponsabilità.Art.48-Prescrizioni-Laprescrizioneafinidiprevenzione,diagnosi,curaeriabilitazioneèunadiretta,specifica,esclusivaenondelegabilecompetenzadelMedicoVeterinario, impegna lasuaautonomiaeresponsabilitàprofessionaleedeve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospettodiagnostico.La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'usoottimaledellerisorseesulrispettodeiprincipidiefficaciaclinica,disicurezzaedi appropriatezza. Il Medico Veterinario tiene conto delle linee guidadiagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti qualiraccomandazionienevalutal’applicabilitàalcasospecifico.L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici impegna la direttaresponsabilità del Medico Veterinario nella verifica della tollerabilità edell’efficaciasuisoggetticoinvolti.IlMedicoVeterinarioètenutoaun'adeguataconoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loroindicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili edellemodalità di impiego appropriato, efficace e sicurodeimezzi diagnostico-terapeutici.Il Medico Veterinario ha l’obbligo di ottemperare ai doveri di informazioneprevistidalsistemadifarmacovigilanza.IlMedicoVeterinariononacconsenteallarichiestadiunaprescrizionedapartedelclientealsoloscopodicompiacerlo.Il Medico Veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche oterapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazionescientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autoritàcompetente.IlMedicoVeterinarionondeveadottarenédiffondereterapiesegrete.AlMedicoVeterinarioèvietataogniformadiprescrizioneconcordatachepossaprocurareoprocuriasestessooaterziunillecitovantaggioeconomicooaltreutilità.

AssociazionieSocietà

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Art. 49 - Associazioni e Società – II Medico Veterinario comunicatempestivamente all’Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto oconvenzioneprivataperlosvolgimentodell’attivitàprofessionale,pertutelarneiprofilidiautonomiaeindipendenza.IlMedicoVeterinario che esercita la professione in forma societaria trasmetteall’Ordine di appartenenza copia dell’atto costitutivo della società, l’eventualestatuto, tutti idocumentirelativiall’anagraficadellasocietàstessanonchéognisuccessivavariazionestatutariaeorganizzativa.IlMedicoVeterinariononpuòparteciparea intesediretteo indiretteconaltreprofessioni sanitarie o categorie professionali per svolgere attività di impresaindustriale o commerciale o di altra natura che ne pregiudichino la dignità econdizioninol’indipendenzael’autonomiaprofessionale.Il Medico Veterinario che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle formesocietarieconsentiteperl’eserciziodellaprofessione,garantiscesottolapropriaresponsabilità:-l’esclusivitàdell’oggettosocialerelativoall’attivitàprofessionaledicuiagliAlbidiappartenenza-ilpossessodipartecipazionisocietarienelrispettodell’ordinamento- la diretta titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni semprericonducibiliallecompetenzedell’Albodiappartenenza- il rifiuto di qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia eindipendenzaprofessionale.

RapporticonlealtreprofessioniArt. 50 - Rapporti con altre professioni – Il Medico Veterinario,nell'eserciziodellaprofessione,deveattenersialprincipiodelreciprocorispettonei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quellodellasalvaguardiadellespecifichecompetenze.Eventualiviolazionivannosegnalateall'Ordineprofessionalediappartenenza.

PubblicitàArt.51-Pubblicitàinformativasanitaria-AlMedicoVeterinarioeallestrutturemedicoveterinarieèconsentitalapubblicitàinformativacircal’attivitàprofessionale,possonoessere indicati i titolie lespecializzazioniprofessionali,lecaratteristichedelserviziooffertononchél’onorariorelativoalleprestazioni.Le informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli, comparative esuggestive.Lapubblicitàdeve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cuirispettoèverificatodall’Ordinediappartenenzae/odall’Ordinecompetenteperterritorio.

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Il Medico Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianzaall’informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore scientifico, dionestàintellettualeediprudenzaevitandoqualsiasiformadirettaoindirettadipubblicitàcommercialepersonaleoafavoredialtri.E’vietataogniformadipubblicitàoccultaononpalese.

OnorariArt.52 -Onorariprofessionali - IlMedicoVeterinariodetermina con ilcliente gli onorariprofessionali ai sensidell’art. 2233delCodiceCivile. Fermorestando le previsioni di legge, l’onorario deve essere commisurato alladifficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alle competenze eall’impegno richiesti e aimezzi impiegati, garantendo la qualità e la sicurezzadellaprestazione.L’onorariodeveessereconformealdecorodellaprofessioneenondeveesseresubordinatoairisultatidelleprestazionistesse.In caso di controversia con il cliente, per la liquidazione del compenso si fariferimentoaquantoprevistodallanormativavigente.Il Medico Veterinario, in particolari situazioni, e solo in forma sporadica edoccasionale, può prestare la sua opera gratuitamente purché questo noncostituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento diclientela.

GiuramentoprofessionaleArt. 53 -Giuramentoprofessionale - IMedici Veterinari nuovi iscrittidevonoprestareil“Giuramentoprofessionale”.L’inosservanzadegliobblighidelpresentearticolocostituisceviolazionedelCodiceDeontologico.

DisposizionifinaliArt.54-Normadichiusura -Ledisposizionispecifichediquestocodicecostituisconoesemplificazionedeicomportamentipiùricorrentienonlimitanol’ambitodiapplicazionedeiprincipigeneraliespressi.GliOrdiniprovincialideiMediciVeterinarisonotenutiainviareaipropriIscritticopia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche infunzionedell’attivitàistituzionalediaggiornamentoeformazione.GliOrdiniprovincialideiMediciVeterinaridevonofarprestareainuoviiscrittiil“Giuramentoprofessionale”epromuoverloversotuttigliiscritti.

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CodiceDeontologico

Breviapprofondimentidicommentoadalcuniarticoli Approfondimento n. 1 - Art. 8 - Comportamento secondo scienza, coscienza e professionalità - Comportamento in scienza, coscienza e professionalità: tale comportamento deve essere inteso come l’espressione di quel delicato equilibrio che il MV assume nelle scelte cliniche caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo e individuale e le personali convinzioni morali. Scienza e coscienza non sono oggetto di arbitrio, ma seppur lasciate alle singole individualità professionali, possono essere sempre oggetto di giudizio esterno del corpo professionale e prevedono assunzione di forti responsabilità professionali sul proprio operato Approfondimento n. 2 - Art. 26 - Conflitto di interessi - Il conflitto di interessi si verifica quando “ci si trova nella condizione nella quale un giudizio professionale riguardante un interesse primario tende ad essere influenzato da un interesse secondario quale il guadagno economico o vantaggio personale”. Il conflitto di interessi non è un comportamento ma una condizione, che si verifica ogniqualvolta esiste una relazione in grado di compromettere l’indipendenza della persona. Considerato che il guadagno economico costituisce una componente ineliminabile di qualsiasi attività professionale, gli interessi secondari non sono di per sé illegittimi in quanto tali, ma il conflitto emerge quando la loro rilevanza tende a prevalere sugli interessi primari, che in medicina veterinaria sono rappresentati dall’insieme dei doveri etici e deontologici e legali quali la salute delle persone, degli alimenti, degli animali, l’integrità della ricerca, la formazione dei professionisti e l’informazione corretta dei cittadini.

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Il conflitto di interessi è intrinseco alle professioni della salute ed è al tempo stesso estremamente diffuso e quasi mai riconosciuto come reale criticità. Di conseguenza mina l'integrità del sistema favorendo la diffusione di interventi inefficaci e inappropriati e alimentando numerosi comportamenti opportunistici. Numerosi conflitti di interesse influenzano il mondo della ricerca. L'agenda della ricerca è dettata in larga misura dall'industria farmaceutica e biomedicale; le riviste biomediche hanno enormi autonomie per decidere quali studi pubblicare; i medici veterinari ottengono la maggior parte delle informazioni sui farmaci dagli informatori scientifici; il mercato della formazione continua è ricco di iniziative sponsorizzate dall'industria. Il mercato dei servizi professionali risente inevitabilmente di asimmetrie informative che permettono ai sanitari di influenzare sia l'offerta di servizi, sia la domanda dell’utenza: ne conseguono la prescrizione e l'erogazione di interventi inefficaci e inappropriati, in particolare quando il profitto commerciale diventa il movente principale del mercato e i meccanismi di regolazione sono inesistenti o inefficaci. I medici veterinari incaricati di attività di controllo ufficiale non possono essere nella condizione di erogare prestazioni oggetto del loro controllo. Il personale convenzionato deve essere posto nella condizione di esercitare la libera professione evitando situazioni di conflitto anche potenziale. Approfondimento n. 3 - Art. 32 - Consegna di documenti - Relazione clinica - Il Medico Veterinario redige - con completezza, chiarezza e diligenza - la relazione clinica, quale documento essenziale dell’evento medico, in caso di ricovero e di attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche che presuppongano un decorso complesso. Il Medico Veterinario riporta nella relazione clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure. Il Medico Veterinario registra nella relazione clinica anche i modi e i tempi dell’informazione fornita al cliente e i termini del consenso o dissenso ricevuto dal cliente. Attualmente per i medici veterinari non esiste nessun riferimento specifico normativo per i tempi di conservazione della documentazione (per gli avvocati ad esempio è il Codice Civile art. 2961, che stabilisce in tre anni l'obbligo di tenuta dei documenti). Pertanto si ritiene opportuno indicare in 5 anni il tempo di conservazione ( considerato che il credito al risarcimento provocato dal comportamento dannoso altrui e l’attività disciplinare si prescrivono in cinque anni ). Per la massima prudenza e sicurezza i documenti andrebbero conservati per 10 anni (termine della prescrizione decennale, tombale, applicabile a tutti i diritti di credito). Approfondimento n. 4 - Art. 37 - Abuso di professione - Commette il reato previsto dall’art. 348 CP non solo chi non sia in possesso della abilitazione dello

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Stato, ma anche chi non sia iscritto nel relativo albo o, dopo esservi stato iscritto, sia stato radiato o sospeso dall'esercizio professionale, atteso che l'attualità della abilitazione all'esercizio è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla legge. Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 20439 del 15/02/2007, dep. 24/05/2007, Rv. 236419. Cass. pen. sez. VI, sentenza n. 1151 8 gennaio 2003.