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Consiglio Nazionale dei Geologi 16 giugno 2017

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Consiglio Nazionale dei

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16/6/2017 Manovra: dagli ecobonus agli stadi, tutte le novità per le costruzioni

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16 Giu 2017

Manovra: dagli ecobonus agli stadi, tutte lenovità per le costruzioniGiuseppe Latour

Dalle modalità di attestazione della regolarità fiscale con il Durc negli appalti per chi utilizza larottamazione delle cartelle esattoriali, fino alle novità sugli stadi, con una limitata apertura allarealizzazione di edifici residenziali. Passando per i cambiamenti su ecobonus e sismabonus, sultrasporto pubblico locale, sull'edilizia scolastica, gli studi di settore, il bonus alberghi e l'Anac.Sono molte le novità che, con il passare dei giorni, sono entrate nella manovrina di primavera,che ha appena completato il suo percorso con l'approvazione definitiva, arrivata ieri in Senatocon 144 voti favorevoli, 104 contrari e un astenuto. In attesa della Gazzetta ufficiale, facciamoallora il punto sui contenuti del testo.

Durc (articolo 1 quater) I certificati di regolarità fiscale, incluso il Durc, in caso di definizione agevolata dei debititributari tramite rottamazione delle cartelle, «sono rilasciati a seguito della presentazione daparte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere». In questo modo si eliminal'anomalia che impediva a chi avesse chiesto la definizione agevolata di partecipare ad appaltipubblici. Questa regolarità fiscale, però, viene meno nel caso in cui la domanda di definizioneagevolata dei debiti venga meno, «anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivoversamento» di una delle rate.

Ecobonus incapienti con cessione dei crediti alle banche (articolo 4 bis) In base alla nuova norma gli incapienti a basso reddito potranno cedere il credito fiscale del 65% direttamente alle banche, incassando subito il denaro (o almeno gran parte). Si potranno cosìsbloccare le grandi operazioni di adeguamento dei condomini. Il nuovo meccanismo, quindi,riguarderà i contribuenti con reddito lordo annuo sino a 8mila euro, che anzi (come era statoprevisto in un altro emendamento alla legge di Stabilità 2016, poi "tagliato"), sarannoavvantaggiati perché le banche saranno probabilmente più interessate di imprese e privati adacquisire i crediti fiscali e con aggi più ragionevoli per la spendibilità dei crediti nell'ambito dellaloro economia fiscale. La facoltà è limitata alle operazioni sulle parti comuni dei condomini. Iltesto, però, non considera il sismabonus che, di fatto, risulta escluso dalla cessione.

Stop agli studi di settore (articolo 9 bis) Dal periodo di imposta 2017, arrivano gli indici sintetici di affidabilità fiscale: riguarderannoimprese e professionisti. Gli indici "rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi averificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche conriferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilitàfiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla basedei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso" a un apposito regimepremiale. Sarà un decreto del ministero dell'Economia a regolarli entro il 31 dicembre di

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quest'anno.

Bonus alberghi (articolo 12 bis) Il bonus alberghi del 65%, con tetto massimo a 200mila euro, allarga ulteriormente il suo raggiod'azione, dopo che già l'ultima legge di Bilancio lo aveva potenziato in maniera notevole. Saràriconosciuto anche per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, "a condizione cheil beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i benioggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo".

Acquisto di immobili pubblici (articolo 14 bis) Le limitazioni della spending review che impediscono ai Comuni di acquistare immobili, salvoche ci siano esigenze particolari di indifferibilità dell'investimento, non si applicano agli entilocali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili "a valere su risorse stanziate conapposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ocofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degliimmobili stessi". Sono, di fatto, consentite deroghe mirate.

Edilizia scolastica (articolo 25) Per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane.

Trasporto pubblico locale (articolo 27) Molte le novità in materia di trasporto pubblico locale: il decreto ha, di fatto, incamerato lariforma Madia stoppata dalla Corte costituzionale. I costi standard saranno utilizzati per definirela parte economica dei contratti di servizio, a partire del 2018. E serviranno anche come criterioper distribuire il fondo destinato alle Regioni a statuto ordinario. Un decreto del Mit potràrideterminare la percentuale in base alla quale il 35% dei costi operativi delle società di Tpl deveessere coperto con ricavi da traffico: andrà riconsiderata anche guardando il livello effettivo didomanda di trasporto. Regioni e Comuni potranno modificare i sistemi tariffari, ancheguardando all'applicazione dell'indicatore Isee: quindi, chi guadagna di più pagherà di più.Ancora, i nuovi contratti di servizio non potranno prevedere la circolazione di veicoli a motoreEuro 0 od Euro 1. Infine, nel decreto arriva anche la norma sul trasporto su gommainterregionale che esclude Flixbus.

Sismabonus (articolo 46 quater) La norma votata da Montecitorio mette una toppa su una delle mancanze fondamentali dellalegge di Bilancio, denunciata più volte proprio dalle imprese del settore: lo scarso impatto delsismabonus sulle operazioni più rilevanti. L'emendamento, però, prevede una limitazione: siapplica solo alle zone ad elevato rischio sismico (zone 1). In questi casi, le imprese potrannoeffettuare la messa in sicurezza degli edifici mediante demolizione e ricostruzione, "allo scopodi ridurne il rischio sismico". Questi interventi potranno essere anche combinati con i piani casaregionali, laddove questi prevedano la possibilità di variazione volumetrica rispetto alla sagomapreesistente. Questi investimenti potranno essere impacchettati e rivenduti, con lo sconto fiscale incorporato.Entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, infatti, i costruttori potranno vendere gliimmobili e cedere le relative detrazioni di imposta agli acquirenti. E qui arriva un'altra novitàmolto importante: gli sconti avranno delle aliquota speciali, riprese di peso dagli sconti per leparti comuni degli edifici condominiali. In caso di salto di una sola classe lo sconto sarà del 75per cento, mentre per il doppio salto si sale all'85 per cento "del prezzo della singola unitàimmobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita". Il tetto massimo di spesa è di96mila euro.

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Altri interventi sul trasporto (articolo 48) Per il trasporto su gomma, quando un servizio subisce una cancellazione o un ritardo superiorea trenta minuti per i servizi urbani e a sessanta minuti per i servizi di ambito regionale ipasseggeri avranno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore o della quotagiornaliera in caso di abbonamento.

Poteri e organizzazione Anac (articoli 52 ter e quater) Viene parzialmente ripristinato il potere dell'Anac cancellato dal correttivo al Codice. L'Autoritànon potrà più sanzionare le amministrazioni, ma sarà legittimata ad agire in giudizio perimpugnare i bandi emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino lenorme in materia di contratti pubblici. Per segnalare problemi alle Pa, potrà emanare un pareremotivato nel quale indicare specificamente i vizi di legittimità riscontrati. L'Autorità potrà anchedefinire, con un apposito regolamento, la propria organizzazione interna e l'ordinamentogiuridico del suo personale.

Sicurezza antisismica A 24 e A 25 (articolo 52 quinquies) Tenuto conto della necessità di mettere in sicurezza le due autostrade A24 e A25, l'obbligo delconcessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione per il 2015 e il 2016 vienesospeso, previa presentazione di un piano di convalida degli interventi urgenti da effettuare. Ladilazione vale 55,8 milioni di euro ogni dodici mesi.

Norma stadi (articolo 62) Arriva lo stop ai complessi residenziali. E il via libera soltanto agli alloggi strumentali alleesigenze di atleti e dipendenti della società, entro il 20% della superficie utile totale. Finisce cosìla polemica sulla nuova legge stadi, inserita nella manovrina di primavera. La legge diconversione del decreto corregge così la prima versione del testo (che dava il via libera alresidenziale), dopo le richieste che erano arrivate da più parti. Ma non solo. Il progetto definitivodovrà contenere alcuni documenti nuovi, per blindare la sostenibilità dell'operazione: la bozzadi convenzione urbanistica con gli interventi di urbanizzazione e il piano economicofinanziario, con i nomi delle banche che appoggiano l'investimento.

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16/6/2017 Ricostruzioni post-emergenza: i paletti del Consiglio di Stato sull'esonero dal pagamento degli oneri

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16 Giu 2017

Ricostruzioni post-emergenza: i paletti delConsiglio di Stato sull'esonero dalpagamento degli oneriPietro Verna

L'esonero dal contributo di costruzione previsto dall' articolo 17, comma 3, lettera d) del Testounico dell'edilizia (Tue) è ammesso esclusivamente nel caso di un evento imprevisto e dannosoche, per caratteristiche, estensione, potenzialità e offensiva sia tale da colpire o mettere inpericolo non soltanto o una o più persone o beni determinati, bensì una intera ed indistintacollettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati. Sono comunqueesonerati dal contributo gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva ossia gli interventi checomportano la ricostruzione di un fabbricato preesistente sul quale si interviene al fine dirinnovarlo o parzialmente ricostruirlo onde renderlo più idoneo all'uso cui lo stesso è finalizzato(Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 30 maggio 2017, n. 2567).

Con l'enunciazione di questo principio in aderenza all'indirizzo della Corte costituzionale ilmassimo organo di giustizia amministrativa ha annullato la pronuncia con la quale il Tar-Lombardia-Milano aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento del responsabile delsettore governo del territorio del Comune di Monza che, ai fini del rilascio della domanda dirilascio del permesso di costruire, aveva richiesto il versamento di un contributo di costruzionepari a Euro 257.377,54.

La sentenza del Consiglio di Stato La ricorrente aveva impugnato il provvedimento eccependo che l'intervento edilizio riguardavala ricostruzione di una porzione di un manufatto industriale devastata da un incendio di cosìvasta entità da indurre il Comune ad ordinare il «ripristino delle condizioni minime di sicurezza[…] per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità» e che le opere da realizzare nonavrebbero avuto alcuna incidenza sul territorio, sia sotto il profilo della trasformazione dell'areaoggetto di intervento sia in termini di aggravio urbanistico. Tesi che il massimo organo di giustizia amministrativa ha accolto nei termini seguenti. Per un verso Palazzo Spada ha stabilito che il termine «pubblica calamità» che comparenell'articolo 17, comma 3, lettera b), del Tue (« il contributo di costruzione non è dovuto per gliinterventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito dipubbliche calamità») si riferisce esclusivamente a un evento che per straordinarietà,imprevedibilità e pericolosità è tale da rendere necessaria l'adozione delle misure di protezionecivile e del testo unico degli enti locali, che contemplano, rispettivamente, la dichiarazione dellostato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri e il conferimento al Sindaco del potere diemanare provvedimenti contingibili e urgenti.

Situazione che né il Tar, né il Consiglio di Stato hanno riscontrato nell'evento in questione(«l'incendio, se pur grave e tale da poter divenire fonte di pericolo per la collettività , ove nontempestivamente circoscritto, tuttavia si caratterizza quale evento che […] per dimensioni,

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carattere e intensità è stato tale da non richiedere particolari interventi di contrasto o eserciziodi poteri straordinari») a seguito del quale il Sindaco aveva ordinato l'adozione delle misureritenute opportune: il ripristino delle condizioni minime di sicurezza delle unità immobiliariinteressate dall'incendio mediante eliminazione delle macerie e delle parti pericolanti, condelimitazione della zona mediante opportune opere provvisionali atte ad interdire l'accesso allezone pericolose, nonché la verifica degli impianti elettrici e di adduzione gas, e di tutte leeventuali diramazioni interessanti le unità immobiliari.

Per altro verso Palazzo Spada ha ritenuto inapplicabile il contributo di costruzione, trattandosidi un intervento di «ristrutturazione ricostruttiva» (ex pluris, Consiglio di Stato n. 1763/2015)che non richiede il rilascio del permesso di costruire, titolo che l'articolo 10, comma 1, lettera c)del Tue, come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 («Decreto fare»), prevedesoltanto nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizioin tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetriacomplessiva degli edifici o dei prospetti. Il che – argomenta la sentenza- non risulta nel caso dispecie, tanto più che le stesse parti hanno pacificamente ammesso che «l'intervento per il qualela società ricorrente ha richiesto il permesso di costruire non comporta modifica della sagoma,della superficie esistente ed autorizzata, dei volumi e della destinazione d'uso».

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16/6/2017 Fisco, lo split payment sull'Iva riguarda anche ordini professionali e partecipate

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16 Giu 2017

Fisco, lo split payment sull'Iva riguardaanche ordini professionali e partecipateFederica Micardi

Lo split payment si applica anche agli Ordini professionali. Questa precisazione è contenutanell’informativa di ieri del Consiglio nazionale dei commercialisti, firmata dal direttoregenerale Francesca Maione e inviata ai presidenti dei consigli degli Ordini territoriali.

Il testo della manovra approvato in via definitiva ieri ha esteso l’applicazione del meccanismo diversamento dell’Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblicidirettamente all’erario, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui alla legge 196/2009, articolo1, comma 2 che dal 2012 include anche tutti gli enti pubblici non economici (di cui al Dlgs165/2001).

Gli Ordini quindi - come anche le Casse di previdenza dei professionisti - sono inclusi per cuidevono sapere che tutte le operazioni per le quali viene emessa fattura dal 1° luglio sonosoggette alla scissione dei pagamenti.

«Ne avremmo fatto volentieri a meno - commenta Roberto Cunsolo, tesoriere del Consiglionazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e aggiunge - ma la legge sul punto èchiara, come è anche emerso dal confronto che abbiamo avuto due giorni fa durante l’assembleadel Comitato unitario delle professioni». Quest’interpretazione è stata confermata per viaufficiosa anche da colloqui tra Consiglio nazionale dei commercialisti e agenzia delle Entrate.

C’è però il problema dei tempi perché mancano pochi giorni al 1° luglio ed è necessarioorganizzarsi.

Il Consiglio nazionale ha chiesto «nelle competenti sedi istituzionali» una proroga, almeno finoa dicembre per consentire agli Ordini locali di organizzarsi; non è escluso che questa vengaconcessa con il differimento del versamento dell’Iva a dicembre.

Le modalità di attuazione delle nuove norme saranno chiarite con un decreto del ministerodell’Economia e delle finanze, che si legge nell’informativa dei commercialisti «avrebbe dovutoessere emanato entro lo scorso 23 maggio» ma che è ancora in fase di elaborazione.

Resta da capire - e forse il decreto in questo potrebbe essere d’aiuto - se l’obbligo si estendeanche alle società partecipate da Consiglio nazionale.

Ad includere nello split payment anche agli Ordini territoriali è l’articolo 1 del Dl 50/2017,intitolato «Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale» convertito in legge ieri con il voto difiducia.

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16/6/2017 Incentivi all'edilizia, l'Agenzia delle Entrate aggiorna la guida sugli sconti per la casa

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16 Giu 2017

Incentivi all'edilizia, l'Agenzia delle Entrateaggiorna la guida sugli sconti per la casaGiuseppe Latour

Chi può chiedere la cessione del credito. A partire da quando sarà possibile farlo. Quali sono lemodalità per utilizzare il credito ceduto ed eventualmente ritrasferirlo. Quali controlli sidovranno affrontare. L'Agenzia delle Entrate ha appena aggiornato la sua guida sugli scontifiscali per la casa, inserendo un ampio capitolo che fa il punto su tutte le novità in materia dicessione del credito. Attenzione, però: il documento non considera ancora le correzioni portatedalla manovrina, appena approvata.

Dal primo gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell'85 per cento, tutti i beneficiari(soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hannoeffettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. La possibilità di cedere il credito riguarda tuttii potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebberofruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell'imposta perché incapienti, nonché icessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.

Il condomino può cedere l'intera detrazione, calcolata o sulla base della spesa approvata dalladelibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base dellespese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del creditod'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Chi riceve il credito può cedere, in tutto o inparte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Il creditod'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui ilcondominio ha sostenuto la spesa.

Il condomino che cede il credito deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativaaccettazione da parte del cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e ilcodice fiscale di quest'ultimo. L'amministratore del condominio, a sua volta, comunicaannualmente all'Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, l'accettazione da parte diquest'ultimo del credito ceduto e l'importo dello stesso, spettante sulla base delle spesesostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. E consegna al condominola certificazione delle spese a lui imputabili. In mancanza di questa comunicazione la cessionedel credito è inefficace. Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto disuccessiva cessione, va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Infine, i controlli. Se viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi chedanno diritto alla detrazione in capo al condomino, l'amministrazione fiscale recupera il creditocorrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. Se, invece, viene accertata

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l'indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del cessionario, il relativo importo,maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei suoi confronti.

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Manovrina, arriva l'OK definitivo del Senato 16/06/2017

Con 144 voti favorevoli, 104 contrari e un astenuto, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2853 di conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (cosiddetta "manovrina").

Ricordiamo che il ddl aveva ricevuto la fiducia della Camera dei Deputati lo scorso 1 giugno 2017 e che il 14 giugno 2017 era stato licenziato dalla Commissione Bilancio dopo l’esame di circa 800 emendamenti, nessuno dei quali approvato, e di 200 ordini del giorno.

OK al Fondo progettazione per zone sismiche Tra le disposizioni più interessanti per i professionisti del settore tecnico, segnaliamo l'art. 41-bis rubricato "Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio

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sismico" che prevede un fondo complessivo di 40 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (5 milioni di euro per l’anno 2017, 15 milioni di euro per l’anno 2018 e 20 milioni di euro per l’anno 2019) da destinare ai Comuni nelle zone a rischio sismico 1, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato, entro il 15 novembre per l’anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità; d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici; e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

La norma consente ai comuni beneficiari del contributo di procedere all'affidamento della progettazione anche attraverso convenzioni con Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti e società da esse controllate, con oneri a carico del contributo concesso. Il comma 8 dell'art. 41-bis prevede, infatti, che al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni, gli stessi possono avvalersi, nell’ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società INVITALIA Spa o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate. Convenzioni i cui dettagli sono tutti da chiarire.

OK agli interventi di restauro e di risanamento conservativo con modifica della destinazione d’uso Altra norma interessante è quella contenuta nell'art. 65-bis recante "Modifica all’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Modifica resa "necessaria" dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione (leggi articolo) che ha bloccato numerosi lavori in tutta Italia. In particolare, secondo gli ermellini i lavori che trasformano l’utilizzo di un immobile storico, anche attraverso piccole opere dotate di SCIA asseverate da un professionista abilitato, devono essere classificati tra le categorie di lavori soggetti a permesso edilizio comunale.

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Con la modifica all’art. 3, comma 1, lettera c) del Testo Unico Edilizia (D.P.R: n. 380/2001) vengono ammesse nel restauro e risanamento conservativo anche le modifiche di destinazione d'uso, purché compatibili con le caratteristiche dell'edificio e ammesse dal PRG.

Nel dettaglio, con la modifica (se verrà approvata) il nuovo articolo 3, comma 1, lettera c) diventerà:

"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati

Ddl 2853

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Moduli Unici per l’Edilizia: I Comuni si dovranno adeguare entro il 30 giugno 2017 16/06/2017

Con l’accordo Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 la Conferenza unificata ha approvato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, l’accordo sui modelli unici unificati e standardizzati. I Moduli Unici avranno valore su tutto il territorio nazionale e riguardano le comunicazioni tra cittadini e amministrazioni locali per l’istruttoria delle istanze presentate ai Comuni nei settori dell’edilizia, delle attività commerciali e similari.

Semplificazione burocratica Con l’arrivo dei Moduli Unici nazionali, chi vuole avviare interventi edilizi, come lavori di ristrutturazione, o cittadini e imprese che vogliono aprire un negozio, un bar, o un esercizio commerciale, comprese le attività di e-commerce e di vendita a domicilio, possono contare su tempi e regole certe; su una riduzione dei costi e adempimenti. Con i Moduli Unici, la

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modulistica sarà più semplice, e valida su tutto il territorio nazionale, spianando tra l’altro le differenze burocratiche tra comune e comune.

Moduli unici: le novità di rilievo Con l’avvio del Modello Unico non saranno richiesti documenti già in possesso delle amministrazioni locali, come dati e adempimenti da prassi amministrative non espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non sarà richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva, in quanto già richiesto e rilasciato a monte. Con i Moduli Unici anche il linguaggio burocratese è stato semplificato, utilizzando il più possibile termini di uso comune, e più comprensibile a chi deve compilare e firmare una dichiarazione. Così, ad esempio, quello che prima in burocratese era “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” nel termine del linguaggio comune dei Moduli Unici è diventato più semplicemente “bar” o “ristorante”. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande di servizio dei cittadini, segnalazioni e comunicazioni, hanno tempo fino al 30 giugno 2017 per la pubblicazione nei loro siti istituzionali i Moduli Unici standardizzati adottati con l’accordo Governo, Regioni ed Enti locali. I Comuni, dove necessario, avranno tempo fino al 20 giugno 2017 per adattare I Moduli Unici alle specifiche norme regionali.

Gli atti edilizi Per gli atti edilizi, quindi, ci sarà una sola modulistica valida per l’intero territorio nazionale. I moduli per i titoli abilitativi edilizi dovranno essere adeguati ai nuovi Decreti Madia. Ci sarà un Modulo Unico anche per la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), e per la CILA (comunicazione inizio lavoro asseverati). Semplificazione delle procedure che consentiranno di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno vengono rilasciate in Italia. Tra le novità, nero su bianco, Tutto quello che non può più essere richiesto al cittadino e alle imprese.

Divieti e sanzioni L’articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 specifica divieti e sanzioni. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro il 30 giugno, costituisce illecito disciplinare; punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016). Coi Moduli Unici è vietato inoltre chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale.

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Non si potranno più chiedere Con l’avvio de dei Modelli Unici, sarà vietato, inoltre, chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica pubblicata sul sito istituzionale. In particolare:

certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo, ove necessario, gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990 e art 43 del DPR n. 445 del 2000).

dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale e non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.;

autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività, che vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presentando tutte le segnalazioni/comunicazioni con la SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) e tutte le domande di autorizzazione in uno con la SCIA condizionata (SCIA più istanze).

La Chek-List informatizzata Attraverso una lista di controllo automatizzata, infine, sarà possibile accedere a un quadro riepilogativo di controllo della documentazione, che può essere generato “in automatico” dal sistema informativo secondo i casi. Procedura che consentirà di verificare la presenza di tutti gli allegati richiesti alla domanda. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato, semplice e personalizzato.

A cura di Salvo Sbacchis

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Ance: Buia lascia la presidenza; elezioni anticipate per il rinnovo delle cariche 16/06/2017

Dopo gli ottimi risultati di bilancio, frutto dell’efficace opera di messa in sicurezza dei conti dell’Associazione profondamente provata dalla lunga crisi economica che affligge da quasi 10 anni il settore dell’edilizia, il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, ha chiesto alla Giunta di accettare le proprie dimissioni per poter accelerare l’iter di verifica elettorale previsto per la prossima primavera.

L’obiettivo è assicurare al nuovo esecutivo pieni poteri e un percorso di più ampio respiro necessario per portare a termine un programma a sostegno delle imprese e improntato alla crescita. Buia ha assunto la guida dell’Ance, proseguendo il mandato di Claudio De Albertis, prematuramente scomparso lo scorso dicembre, in linea di continuità con la politica fino ad allora perseguita.

Una fase considerata da Buia necessaria e emergenziale alla quale ora, secondo il Presidente, deve seguire un mandato pieno mirato a realizzare i progetti e le iniziative che l’Associazione ha messo in campo in questi mesi per accompagnare le imprese nel difficile cammino di innovazione e ammodernamento del settore e del mercato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Manovrina 2017, è legge il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche di Paola Mammarella

Via libera a restauri con cambio d’uso, cessione dell’ecobonus alle banche, Fondo

progettazione, split payment per professionisti dal 1° luglio

16/06/2017 – La Manovrina 2017 è diventata legge. Il Senato, con 144 sì e 104 no, ha rinnovato la fiducia al Governo sul testo contenente una serie di misure per la riqualificazione degli immobili e per i professionisti. Vengono confermate le misure approvate dalla Camera il 1° giugno.

Sismabonus e acquisto di case antisismiche In zona sismica 1, chi acquista da un’impresa di costruzione o ristrutturazione un immobile demolito e ricostruito con criteri antisismici potrà usufruire di una detrazione fiscale fino all’85% del prezzo di vendita.

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Cessione Ecobonus alle banche I contribuenti incapienti potranno cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili.

Restauro e risanamento conservatico con cambio d'uso Negli interventi di restauro e risanamento conservativo saranno consentiti i cambi di destinazione d’uso a condizione che siano conformi con lo strumento urbanistico generale e i piani attuativi e che rispettino le caratteristiche dell’edificio. Fino ad ora, i cambi di destinazione d'uso sono stati considerati come ristrutturazioni edilizie.

Indici di affidabilità fiscale dei professionisti Gli indici di affidabilità fiscale sostituiranno gli studi di settore. Gli indici esprimeranno, da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale incentivando anche l’emersione spontanea delle basi imponibili e l’assolvimento degli obblighi tributari.

In arrivo lo Split Payment Dal 1° luglio 2017 lo split payment si applicherà anche ai professionisti che emettono fatture nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, società controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa.

Fondo progettazione per i Comuni Sarà supportata con uno stanziamento di 40 milioni di euro la progettazione definitiva per la realizzazione di nuove opere e interventi di miglioramento e adeguamento antisismico degli edifici pubblici nei Comuni in zona sismica 1.

Tax credit alberghi Il credito d'imposta per gli alberghi potrà essere utilizzato senza alcun tetto massimo per l'acquisto di mobili, purché i beni acquistati non siano ceduti per otto anni.

Stadi senza case I progetti per la realizzazione di impianti sportivi non potranno prevedere la contestuale costruzione di alloggi residenziali, ma solo di immobili complementari o funzionali alla fruibilità dell’impianto sportivo.

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Edilizia scolastica Con 15 milioni di euro saranno finanziati gli interventi di edilizia scolastica che le province e le Città metropolitane intendono effettuare nel 2017.

Cortina 2021 e deroghe al Codice Appalti Per consentire lo svolgimento dei mondiali di sci del 2020-2021 a Cortina d’Ampezzo, saranno utilizzate procedure semplificate per la progettazione e realizzazione o adeguamento di impianti a fune, collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti, piste per lo sci da discesa, opere connesse alla riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d’Ampezzo.

Ciclovie turistiche Al Grab di Roma, previsto dalla legge di Stabilità per il 2016, saranno aggiunte la ciclovia del Garda, la ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, la ciclovia Sardegna, la ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), la ciclovia Tirrenica e la ciclovia Adriatica.

Poteri dell’Anac L'Autorità nazionale Anticorruzione non potrà più sanzionare direttamente le Amministrazioni per le irregolarità nei bandi o nelle procedure di gara, ma dovrà agire in giudizio.

Durc e appalti Chi si è avvalso della “rottamazione delle cartelle esattoriali” per regolarizzare la propria posizione potrà ottenere il certificato di regolarità contributiva e partecipare alle gare d’appalto. Il Durc sarà revocato in caso di versamento tardivo delle rate.

Zone franche urbane nel cratere del sisma Fino al 31 dicembre 2017, ai Comuni del cratere del sisma saranno riconosciute le agevolazioni delle Zone franche urbane. A seconda dei danni subìti, le imprese potranno beneficiare dell’esenzione Ires e Irpef, fino a 100 mila euro di reddito annuo, dell’Irap su una produzione fino a 300 mila euro annui, dell’Imu e dei contributi previdenziali e assistenziali.

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Avvalimento, in arrivo controlli serrati sull’effettivo prestito dei requisiti di Paola Mammarella

Le verifiche riguarderanno anche la fase di esecuzione. In consultazione il decreto

attuativo del Codice Appalti

16/06/2017 – Evitare che l’avvalimento si riduca ad un prestito formale di

requisiti senza che le risorse siano veramente messe a disposizione dell’impresa

che partecipa alla gara d’appalto. È l’obiettivo del documento messo in

consultazione fino al 13 luglio dall’Anac.

I contributi saranno poi inviati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per

l’adozione di un decreto ad-hoc, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).

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Avvalimento, il prestito dei requisiti deve essere reale

Con l’avvalimento, lo ricordiamo, l’impresa ausiliaria mette a disposizione

dell’ausiliata requisiti di capacità economica, professionale, tecnica e finanziaria.

La possibilità di usufruirne, mette nero su bianco la bozza di decreto, “è

subordinata all’effettiva messa a disposizione delle risorse per tutto il tempo

necessario all’esecuzione del contratto.

Il contratto di avvalimento deve quindi indicare con precisione i requisiti e le

risorse messe a disposizione, la durata e se l’impresa ausiliaria è già impegnata

con altre imprese attraverso altri contratti di avvalimento. La mancanza di queste

informazioni comporta la nullità del contratto.

La bozza in consultazione ammette l’avvalimento frazionato, tranne nei casi di

“peculiarità tali da richiedere una determinata capacità non ottenibile con la

somma di capacità inferiori”, ma vieta l’avvalimento a cascata perché sfugge ai

controlli.

Avvalimento e controlli sull’esecuzione

I controlli non si limitano alla fase di presentazione della domanda di

partecipazione alla gara e agli accordi stretti tra le imprese, ma riguardano anche

la fase di esecuzione del contratto.

In base alla bozza, il Responsabile Unico del procedimento (RUP) vigilerà sulla

fase di esecuzione e, se dovesse riscontrare che l’impresa non utilizza

effettivamente le risorse prestate dall’ausiliaria, invierebbe una segnalazione

all’Anac, che poi ne terrebbe conto per l’attribuzione del rating.

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Dibattito pubblico, sarà obbligatorio per opere oltre i 200 milioni di Paola Mammarella

Il Ministro Delrio ha firmato il decreto, consultazioni obbligatorie anche per importi

inferiori se richieste da Amministrazioni centrali, Enti locali e cittadini

16/06/2017 – Dibattito pubblico obbligatorio per opere di importo superiore a 200 milioni di euro o se richiesto da Amministrazioni centrali, Enti locali e cittadini. Sono i contenuti del decreto, attuativo del Codice Appalti, firmato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, Graziano Delrio.

I contenuti della norma, che ha come obiettivo la realizzazione di opere condivise con le popolazioni coinvolte, per evitare a monte contenziosi e il blocco dei cantieri, sono stati annunciati da Delrio durante il convegno “Connettere l’Italia”.

Dibattito pubblico, quando è possibile Il decreto prevede che il dibattito pubblico si apra quando il proponente può ancora modificare il progetto, quindi sul documento delle alternative

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progettuali. I risultati del Dibattito pubblico concorrono all’elaborazione del progetti di fattibilità. Sarà obbligatorio per opere di una certa consistenza, tra i 200 e 500 milioni di euro a seconda della tipologia di intervento. l dibattito pubblico sarà obbligatorio anche per opere di importo inferiore se richiesto dalle amministrazioni centrali (Presidenza del Consiglio e Ministeri), dagli enti locali (un consiglio regionale, una provincia, una città metropolitana, un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno 100.000 abitanti) o dai cittadini (almeno 50.000 elettori). Il proponente potrà sempre aprire un dibattito pubblico qualora lo ritenga necessario, anche se non ci sono le condizioni per l’obbligatorietà.

Dibattito pubblico, la procedura Il dibattito pubblico durerà quattro mesi, prorogabili per altri due mesi in caso di comprovata necessità. Sarà preceduto da una fase dedicata alla progettazione del processo decisionale della durata massima di tre mesi. Il procedimento di consultazione sarà articolato in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni. Il dibattito pubblico verrà gestito da un responsabile selezionato dal proponente con una gara pubblica. Il responsabile opererà in autonomia coordinando le attività con il proponente dell’opera e il Comitato di monitoraggio formato dagli enti locali interessati dall’opera. Una volta terminato il dibattito pubblico, il proponente avrà tre mesi di tempo per presentare un dossier conclusivo contenente la volontà o meno di realizzare l’intervento, le eventuali modifiche apportate al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte.

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Manovrina approvata: estensione sismabonus case ricostruite e cambi destinazione d'uso del 16/06/2017

Manovrina, il Senato ha approvato la conversione in legge del testo votato dalla Camera senza ulteriori modifiche: tra le novità salienti per l'edilizia, cessione dell'ecobonus condomini alle banche, estensione sismabonus all'acquisto di case demolite e ricostruite nelle zone a rischio 1 anche con variazione volumetrica, possibilità di cambiare la destinazione d’uso di un immobile in seguito ad interventi di restauro o risanamento

La Manovra finanziaria correttiva è legge dello Stato. Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta, dopo l'approvazione definitiva in Senato avventa ieri, 15 giugno, del DDL 2853 di conversione in legge del decreto 50/2017. Vediamo, nel dettaglio, le principali modifiche e novità di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici approntate al testo originario. Potenziamento sismabonus Si prevede l'introduzione di incentivi per l’acquisto di case antisismiche nei territori ricadenti delle aree classificate come a rischio sismico 1. Nelle zone a rischio sismico 1, saranno previste detrazioni fino all’85% per gli acquirenti delle nuove abitazioni in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, con un tetto di 96.000 euro per singola unità immobiliare. Il bonus potrà anche essere ceduto all’impresa venditrice o ad altri soggetti privati (escluse le banche e gli altri intermediari finanziari). Le imprese, quindi, potranno demolire e ricostruire gli immobili, rivendendo gli appartamenti con uno sconto fiscale incorporato, dall'importo massimo dell'85 per cento "del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita" (ma solo in caso di passaggio di due classi, perché per il singolo salto si resta al 75% di sconto). Teoricamente, si tratta di un bonus sismico massimo di 81 mila euro ad unità immobiliare. Gli interventi potranno essere anche combinati con i piani casa regionali, laddove questi prevedano la possibilità di variazione volumetrica rispetto alla sagoma preesistente. Entro 18 mesi dal completamento, si potrà vendere con gli sconti sopracitati, ricordando che l'agevolazione non sarà collegata all'importo degli interventi effettuati ma al prezzo di vendita.

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Fondo Antisismica di 40 milioni per i progetti nei comuni più a rischio Viene aggiunto alla Manovra l'art. 41-bis, volto a finanziare l'attivita di progettazione degli enti locali. Si prevede una somma complessiva di 40 milioni suddivisa in tre tranches: 5 milioni nel 2017, 15 milioni nel 2018 e 20 milioni nel 2019. Le risorse sono a carico del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dalla stessa manovrina (art. 41). Le risorse serviranno a sostenere la progettazione in genere di opere pubbliche, sia riferite alle nuove realizzazioni, sia riferite a interventi di adeguamento sismico di opere già realizzate. Il finanziamento è per tutti i comuni che si trovano nelle aree a maggior rischio sismico, cioè le aree classificate 1 in base alla mappa della protezione civile varata nel 2006. Le richieste andranno presentate entro il 15 settembre (prima attuazione) e poi entro il 15 giugno dei due anni successivi. La sintesi delle richieste e la graduatoria saranno resi noti con apposito decreto interministeriale entro il 15 novembre dell'anno successivo. Il contributo potrà finanziare progettazioni di livello esecutivo e definitivo, dando priorità alle richieste che arriveranno dai comuni più piccoli (meno di tremila abitanti). Inoltre, vengono recate disposizioni volte a favorire l’effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Restauro e risanamento: cambio di destinazione d'uso possibile Viene modificato il comma 1, lettera c), dell'art.3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico in materia edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli interventi di restauro e di risanamento conservativo. La modifica prevede che tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere – ne consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Nella disciplina vigente, gli "interventi di restauro e di risanamento conservativo" consentono, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, destinazioni d'uso con essi compatibili. Per la norma vigente tali interventi comprendono in particolare il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Detrazioni per riqualificazioni energetiche Si prevede l'estensione al 2021 le detrazioni fiscali previste nel Decreto

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legge 63/2013 per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti in comune dei condomini (cd. ecobonus condomini).

In particolare il comma 1, lett. a) del nuovo art. 4-bis estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica.

Si prevede inoltre che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari): la cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (modifiche all’articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 63/2013). Sicurezza infrastrutture stradali Si specifica che ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell’idoneità statica e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari. Disciplina ANAC Si tratta di due emendamenti governativi: uno introduce l'art.52-bis che attribuisce all’ANAC il potere di agire in giudizio contro bandi di stazioni appaltanti che violano norme in tema di contratti pubblici relativi a servizi, lavori e forniture (ripristino parziale dell'art.211 comma 2 del Nuovo Codice Appalti), l'altro disciplina l’autarchia della medesima autorità in tema di regolamentazione di organizzazione e funzionamento.

Fondo contenziosi per calamità: per i comuni nuovo tetto Viene aumentata dall'80% al 90% la percentuale massima di utilizzo del "Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" gestito dal ministero dell'interno. Il fondo ha una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2019. Se le richieste superano anche il nuovo tetto del 90% le risorse vengono distribuite in modo proporzionale alle somme richieste. Ai comuni del cratere maxi-rata del fondo di solidarietà comunale 2017 Ai 140 comuni del cratere sarà erogata una prima rata extra-large. Si dispone infatti che in occasione del versamento della prima rata 2017 del fondo di solidarietà nazionale, i soli comuni del cratere potranno ricevere un importo integrativo fino al 90% della spettanza annua dovuta.

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Mutui agevolati a 25 anni a Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna Alle regioni colpite dal terremoto del 2012 - cioè Emilia Romagna, Lombardia e Veneto - viene concessa la possibilità di stipulare mutui agevolati a 25 anni (con garanzia dello Stato) per finanziare interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici oppure urbanizzazione nei centri storici ed urbani.

Tax credit ristrutturazione alberghi: eliminato il tetto massimo di spesa per acquisto di mobili La Manovrina modifica la disciplina del credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia e l’eliminazione delle barriere architettoniche concesso in favore delle imprese alberghiere, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 83/2014.

In particolare, viene modificato il secondo periodo del comma 7 dell’art. 10, che riconosce il credito d’imposta anche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, allo scopo di:

eliminare la riserva del dieci per cento delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi diversi da quelli sugli immobili;

chiarire che il riconoscimento del credito d’imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati in via esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento;

rendere più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame viene concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d'imposta successivo, in luogo del secondo.

Compensazione debiti-crediti PA estesa a tutto il 2017 Estesa al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Durc e rottamazione cartelle: rimozione blocco L'emendamento approvato riguarda l'art.1-quater, che prevede la rimozione del blocco sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alle imprese che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali.

Nello specifico i certificati di regolarità fiscale, incluso il Durc, in caso di definizione agevolata dei debiti tributari tramite rottamazione delle cartelle, "sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere". Così procedendo si elimina l'anomalia che impediva a chi avesse chiesto la definizione agevolata di partecipare ad appalti pubblici. Questa regolarità fiscale, però, viene meno nel caso in

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cui la domanda di definizione agevolata dei debiti venga meno, "anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento" di una delle rate.

Indici sintetici di affidabilità fiscale dal 2017 (stop agli studi di settore) Dal periodo di imposta 2017, arrivano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che riguarderanno imprese e professionisti. Gli indici "rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso" a un apposito regime premiale. Verrano regolati con un apposito decreto del ministero dell'Economia emanato entro il 31 dicembre 2017.

Edilizia scolastica L'art. 25 autorizza, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane.

DDL 2853 - IL TESTO APPROVATO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DELLA MANOVRA FINANZIARIA

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16/6/2017 Manovrina, lo split payment esteso a tutti gli Ordini professionali dal 1° luglio

Venerdì 16 Giugno 2017

Manovrina, lo split payment esteso a tutti gli Ordiniprofessionali dal 1° luglio

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Manovrina, lo split payment esteso a tutti gli Ordini professionali dal 1° luglioI commercialisti hanno già richiesto nelle competenti sedi istituzionali il differimento degli obblighi: tempi tropporistretti e manca il decreto attuativo

L'articolo 1 della “Manovrina” - dl n. 50/2017 convertito ieri in legge dal Senato - estende lo split payment (ilmeccanismo di versamento dell’Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici) a tutte leoperazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inseritenel conto consolidato pubblicato dall’Istat.

Lo split payment si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo diimposta sul reddito – dunque ai compensi dei professionisti.

La Manovrina affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – che doveva essere emanato entroil 23 maggio 2017 - il compito di individuare le disposizioni in materia di estensione dell’obbligo di applicazionedello split payment.

Le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

NOTA INFORMATIVA DEI COMMERCIALISTI. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) ha inproposito pubblicato una nota informativa – vedi in allegato – sull'estensione agli Ordini professionali delladisciplina in materia.

In via ufficiosa l'Agenzia delle Entrate ha confermato al Cndcec l'obbligo di applicare lo split payment da parte ditutti gli Ordini professionali, ivi compresi gli Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, conriferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

TEMPI TROPPO RISTRETTI E MANCA IL DECRETO ATTUATIVO. Il Cndcec ha già richiesto nelle competentisedi istituzionali il differimento degli obblighi in considerazione dell'estrema brevità del lasso temporale esistente

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16/6/2017 Manovrina, lo split payment esteso a tutti gli Ordini professionali dal 1° luglio

tra la conversione in legge – il 15 giugno 2017 – delle nuove disposizioni e la data di decorrenza dell'applicazionedelle stesse – il 1° luglio 2017 – a cui si aggiunge l'attuale mancanza del decreto ministeriale di attuazione, cheavrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 23 maggio.

Leggi anche: “La Manovrina è legge: tutte le novità punto per punto”

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16/6/2017 Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici: in vigore la norma UNI EN

Venerdì 16 Giugno 2017

in vigore la norma UNI ENcasaeclima.com /ar_31684__linee-guida-migliorare-prestazione-energetica-edifici-storici-vigore-norma-uni-

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Linee guida per migliorare la prestazione energetica degli edifici storici: in vigore la norma UNI ENIl 15 giugno è entrata in vigore la norma UNI EN 16883:2017

È entrata in vigore ieri 15 giugno la norma UNI EN 16883:2017 “Conservazione dei beni culturali - Linee guida permigliorare la prestazione energetica degli edifici storici”.

La norma europea recepita – clicca qui - fornisce linee guida per il miglioramento sostenibile della prestazioneenergetica degli edifici storici, come edifici notevoli dal punto di vista storico, architettonico o culturale, nel rispettodel loro significato di bene culturale. L’uso della presente norma non è limitato agli edifici ufficialmente designaticome bene culturale, ma si applica agli edifici storici di ogni tipo ed età.

La norma europea presenta una procedura normativa di lavoro per la scelta degli interventi migliorativi dellaprestazione energetica, basata sulla investigazione, sull’analisi e sulla documentazione dell’edificio, compreso ilsuo significato di bene culturale. La procedura valuta l’impatto di questi interventi in relazione alla conservazionedegli elementi caratterizzanti l’edificio.

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16/6/2017 La Manovrina è legge: tutte le novità punto per punto

Giovedì 15 Giugno 2017

tutte le novità punto per puntocasaeclima.com /ar_31678__manovrina-legge-tutte-novita-punto-per-punto.html

La Manovrina è legge: tutte le novità punto per puntoOk alla cessione dell'ecobonus condomini alle banche. Il sismabonus esteso all'acquisto di case demolite ericostruite nelle zone a rischio 1 anche con variazione volumetrica. Possibilità di cambiare la destinazione d’uso diun immobile in seguito ad interventi di restauro o risanamento

Oggi Giovedì 15 giugno 2017 l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvandodefinitivamente il disegno di legge di conversione in legge della Manovrina correttiva - decreto-legge 24 aprile2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulterioriinterventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Il testo della Manovrina approvata in via definitiva da Palazzo Madama è identico a quello approvato dallaCamera.

Il punto sulle misure per le rinnovabili

Ecco le principali novità (fonte Servizio Studi Dipartimento Bilancio della Camera e Anci):

POSSIBILITÀ DI CAMBIARE LA DESTINAZIONE D’USO DI UN IMMOBILE IN SEGUITO AD INTERVENTI DIRESTAURO O RISANAMENTO. E’ stato approvato un emendamento che aggiunge l’articolo 65-bis il qualemodifica il comma 1, lettera c) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell’edilizia), che disciplina ladefinizione degli interventi edilizi relativi agli “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, al fine diprevedere che tali interventi - rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, medianteun insieme sistematico di opere - consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturalidell'organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonchéconformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

Va segnalato che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato una mozione che impegna la Giunta adattivarsi per la modifica del Testo Unico Edilizia affinché con gli interventi di restauro e risanamento conservativosia consentito anche il mutamento della destinazione d’uso (LEGGI TUTTO).

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CESSIONE ECOBONUS CONDOMINI ALLE BANCHE. Si modifica la disciplina in materia di cessione delledetrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare il comma 1,lett. a), estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati,dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavoricondominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre si prevede che la detrazione può essere cedutaanche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentitapurché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. Isoggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile indieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Lemodalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (modificheall’articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 1, lett. b), del nuovo articolo 4-bis, interviene sulla norma che dispone che i controlli dell’ENEA sullasussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazioneenergetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenzasuperiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (70 per cento) ovvero per gliinterventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno unadeterminata qualità media (75 per cento). A seguito delle modifiche apportate si prevede che tali controlli sianoeffettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per tali controlli da partedell’ENEA è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal2018 al 2021 (modifiche all’articolo 14, comma 2-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sulFondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, inparte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell’economia efinanze), nonché sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ai finidella compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

SISMABONUS PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE DEMOLITE E RICOSTRUITE. Prevista unamodificato all’art 16 del D.L. 63/13 integrando la disciplina del cd, Sismabonus. Il nuovo comma 1-septies -aggiunto dall’articolo in esame - provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzionedel sismico siano realizzati nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06,mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificiopreesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazioneimmobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine deilavori.

Agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico chedetermini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% delprezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gliinterventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione dicessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO.L’emendamento del Governo subemendato nel corso dell’esame in commissione aggiunge l’articolo 41-bis che, alfine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017- 2019 , prevede l’assegnazione ai comuni compresi, alla data dipresentazione della richiesta di contributo nelle zone a rischio sismico 1, di contributi a rendicontazione acopertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limitedi 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019 (comma1).

Contributi. I comuni presentano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, contenenti le informazioniriferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetto (CUP), entro il termine perentorio del 15 settembre

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per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019 (comma 2).

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministerodell'economia e delle finanze, tenendo conto delle seguenti priorità:

a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobilipubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismicodegli immobili pubblici;

e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismicodegli immobili pubblici (comma 3).

Ferme restando le predette priorità, se l'entità delle richieste pervenute supera l'ammontare delle risorsedisponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassaal 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto digestione del medesimo esercizio (comma 4).

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo delrisultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011,n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (comma 5).

Non sono considerate le richieste di contributo dei comuni che, alla data di presentazione della richiestamedesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato.

Il comune beneficiario del previsto contribuito affida la progettazione, anche con le modalità di cui al successivocomma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione delle risorse di cui alcomma 3 (comma 6).

Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni, nell'ambito di una specifica convenzione, imedesimi comuni possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso, del supporto della societàInvitalia S.p.A. o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate (comma 8)

Il monitoraggio delle attività di progettazione. La verifica del monitoraggio delle attività di progettazione e deirelativi adempimenti avviene attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati dellepubbliche amministrazioni classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». Il Ministero dell'interno,in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attivitàdi progettazione oggetto del contributo.

Priorità ai f ini di eventuali f inanziamenti e copertura f inanziaria. Gli interventi la cui progettazione risultafinanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statalinell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate. Agli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a 5 milioni di euro perl'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediantecorrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2del decreto legge, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

TAX CREDIT RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI, ELIMINATO IL TETTO MASSIMO DI SPESA PER L'ACQUISTODI MOBILI. Viene modificata la disciplina del credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia e l’eliminazione dellebarriere architettoniche concesso in favore delle imprese alberghiere, di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 83del 2014.

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Viene in particolare modificato il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 10, che riconosce il credito d’impostaanche per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo,allo scopo di:

- eliminare la riserva del dieci per cento delle risorse complessivamente stanziate per gli interventi diversi da quellisugli immobili;

- chiarire che il riconoscimento del credito d’imposta, in tali casi, avviene anche se tali beni non sono destinati invia esclusiva agli immobili alberghieri oggetto di intervento;

- rendere più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio, che per effetto delle modifiche in esame vieneconcesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa ibeni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d'imposta successivo, in luogo del secondo.

POTERE ANAC RACCOMANDAZIONI VINCOLANTI MA SENZA SANZIONE. Introdotta una modifica all’articolo211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in materia di pareri di precontenzioso dell'Autorità nazionaleanticorruzione (ANAC), inserendo i commi 1-bis e 1-ter a tale articolo.

In particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altriatti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualoraritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.

Il comma 1-ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un provvedimento di una stazioneappaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia dellaviolazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati.

Il medesimo comma 1-ter prevede altresì che se la stazione appaltante non si conforma al parere motivatodell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dallatrasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso ilgiudice amministrativo.

In tale caso la norma prevede l’applicazione dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (Decretolegislativo 2 luglio 2010, n. 104).

E’ previsto infine che l’ANAC individui con regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai qualiesercitare i poteri previsti dai commi 1-bis e1-ter.

Le disposizioni in esame di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il potere di adottare raccomandazionivincolanti da parte dell'ANAC di cui al comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recantedisposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici.

ORGANIZZAZIONE ANAC. Viene attribuito all’ANAC il potere di definire con propri regolamenti l’organizzazione,il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale sulla base dei principi della L. 481/1995 (chedetta alcune disposizioni generali in materia di autorità indipendenti per i servizi pubblici e riconosce alle stessetale forma di autonomia regolamentare). Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continua atrovare applicazione il DPCM 1 febbraio 2016, con il quale tale l’Autorità è stata riordinata in attuazione dell’art.19, co. 3 e 4, DL 90/2014, che ha trasferito all'ANAC tutti i compiti e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), assorbendone anche le risorse umane, finanziarie estrumentali. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione prevede inoltre che in ogni caso il trattamento economico del personale dell’Autorità non puòeccedere quello definito in attuazione del citato Piano di riordino adottato con DPCM 1 febbraio 2016.

COMPENSAZIONE DEBITI-CREDITI PA ESTESA A TUTTO IL 2017. Estesa al 2017 la possibilità di compensarele cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti certi, non prescritti, liquidi ed esigibili neiconfronti della Pubblica Amministrazione.

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INCENTIVI AL FOTOVOLTAICO, AMMORBIDITA LA SANZIONE IN CASO DI CERTIFICAZIONI IRREGOLARI.Una disposizione interviene sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settorefotovoltaico, introducendo a tal fine quattro nuovi commi, da 4-bis a 4-quinquies nell’articolo 42 del D.Lgs. n.28/2011.

A tale riguardo, si ricorda che ai sensi della disciplina vigente (contenuta nel comma 3 del succitato articolo 42 delD.Lgs. n. 28/2011), nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli effettuati dal GSE o dai soggettida questo preposti - siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza diincentivo ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'AEEGSIl'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni previste (si tratta delle sanzioni di cui all'art. 2,co. 20, lett. c) della legge n. 481/1995).

Ai sensi del nuovo comma 4-bis, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifica o diindagine, risultano installati moduli non certificati o non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali ilsoggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso azioni consentite dalla legge nei confronti deiresponsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del soggetto beneficiario, una decurtazione del20% della tariffa incentivante base per l’energia prodotta sin dalla data di decorrenza della convenzione con ilGSE.

Ove ricorra il caso, resta fermo l’annullamento:

- della maggiorazione del 10% della componente incentivante della tariffa, prevista dal D.M. 5 maggio 2011 (art.14, co. 1, lett. d) cd. “Quarto conto energia”) per gli impianti il cui costo di investimento (esclusa la componentelavoro), sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della UE;

- della maggiorazione prevista dal D.M. 5 luglio 2012 (art. 5, co. 2, lett. a)), cd. “Quinto conto energia” per gliimpianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/ SpazioEconomico Europeo - SEE.

Tale maggiorazione, ai sensi della sopra citata norma è pari a 20 euro/MWh se l’impianto è entrato in esercizioentro il 31 dicembre 2013; 10 euro/MWh se entrato in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 5 euro/MWh se entratoin esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Il nuovo comma 4-ter dispone un dimezzamento della suddetta decurtazione qualora il beneficiario dell’incentivodichiari spontaneamente, al di fuori di un procedimento di verifica o di indagine, la mancanza della certificazione oche la certificazione non risponde alla normativa di riferimento.

Il nuovo comma 4-quater dispone che, il GSE, ai fini dell’applicazione della sanzione prevista dai commi 4-bis e 4-ter (rispettivamente, decurtazione del 20% o decurtazione del 10%), accerta, sulla base di idoneadocumentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanzialeed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

Infine, il nuovo comma 4-quinquies fa salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggettiresponsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali diverse responsabilità civili e penali delsoggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all’accesso e al mantenimentodel diritto agli incentivi.

IMPIANTI EOLICI. Un'altra norma inserita dispone che tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nelregistro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 a causa dellaerrata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro.

La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbiaeffettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

DURC E ROTTAMAZIONE CARTELLE. Approvato anche un emendamento che prevede la rimozione del bloccosul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alle imprese che hanno aderito allarottamazione delle cartelle esattoriali. “Sarebbe stato paradossale tale blocco – ha commentato il deputato del Pd

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16/6/2017 La Manovrina è legge: tutte le novità punto per punto

Dario Ginefra, primo firmatario dell'emendamento - per le imprese che hanno rottamato le cartelle esattoriali inbase all’art 6 della legge 193/2016 in materia di procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e cheerano impossibilitate a ricevere il DURC dopo averne fatto richiesta all’INPS. Siamo per il rispetto delle regole, mala burocrazia non può bloccare la vita delle imprese”.

AUTORIZZAZIONE SPESA PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA CITTÀ METROPOLITANE. È autorizzatala spesa di 15 milioni di euro per il 2017 in favore delle province e delle città metropolitane per gli interventi diedilizia scolastica, in aggiunta alle risorse già attribuite per la medesima finalità dal Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti elo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF.

SPAZI FINANZIARI. Approvato un emendamento che prevede la possibilità, per i comuni facenti parte di unaUnione di Comuni, che hanno delegato le funzioni riferite all’edilizia scolastica, di poter richiedere spazi finanziariper la quota di contributi trasferiti all’unione stessa per interventi di edilizia scolastica.

Gli spazi in questione sono assegnati nell’ambito dei patti nazionali, previsti dall’articolo 10, comma 4, della leggen. 243/2012, vale a dire il meccanismo di assegnazione di spazi finanziari che interviene per le operazioni diinvestimento non soddisfatte dalle intese regionali di assegnazione di spazi.

Inoltre viene riformulato il comma 489 della legge n. 232/2016, che reca la procedura per la concessione deglispazi finanziari, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri comunichi alla Ragioneria generale delloStato, entro il 5 febbraio di ciascun anno, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale richiedente. Lanuova formulazione del comma prevede ora che l’individuazione degli enti beneficiari degli spazi finanziari el’importo degli stessi sia effettuata direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 15febbraio di ogni anno (anziché comunicata al Ministero dell’economia e finanze entro il 5 febbraio), sentita laConferenza Stato-città e autonomie locali. Entro il medesimo termine, la Presidenza del Consiglio - Struttura dimissione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolasticacomunica, al Ministero dell’economia e delle finanze gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l’ammontare degli spazi disponibili, l’attribuzione èeffettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all’avanzo diamministrazione (analogamente a quanto già prevede il comma 493 per l’attribuzione di spazi non riferibiliall’edilizia scolastica).

E’ inoltre posticipato al 20 febbraio (in luogo del 15) il termine previsto dal comma 492 per l’adozione del decretodel Ministero dell’economia e delle finanze che determina l’ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascunente locale per la quota non riferita all’edilizia scolastica: attribuzione che, si rammenta, dovrà seguite di criteri dipriorità nell’assegnazione stabiliti nel comma 492 medesimo.

Sono altresì modificati i criteri prioritari di assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali previsti dal comma492 medesimo. Viene abrogata la necessità di disporre di progetti esecutivi redatti e validati in conformità allavigente normativa per accedere agli spazi finanziari.

Approvato anche un emendamento che modifica la disciplina recata dalla legge n.232/2016 (legge di bilancio2017) sull’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dicui necessitano gli enti locali. In particolare:

- modifica il comma 487 specificando che la comunicazione della necessità degli spazi da effettuare entro il 20febbraio di ciascun anno ora prevista dal comma medesimo: a) debba avvenire secondo le modalità individuate epubblicate nel sito istituzionale della apposita struttura di missione operante presso la Presidenza del Consigliodei ministri; b) debba essere corredata delle informazioni relative al Fondo di cassa al 31 gennaio dell’annoprecedente e dell’avanzo di amministrazione al netto della quota accantonata al Fondo crediti dubbia esigibilità(analogamente a quanto già prevede il comma 491 per le richieste di spazi finanziari non riferiti all’ediliziascolastica);

- modifica inoltre il comma 488 relativamente all’ordine di priorità con cui la struttura assegna gli spazi finanziariagli enti locali, aggiungendo dopo le tre priorità già previste, che qui non si dettagliano, due ulteriori prioritàriferite, nell’ordine:

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16/6/2017 La Manovrina è legge: tutte le novità punto per punto

- agli interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico di quelli esistenti per i qualigli enti dispongono già del Codice Unico di Progetto (CUP);

- ad altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP.Ulteriori modifiche al comma 488 in questione non incidono sulle priorità vigenti, limitandosi sostanzialmente adaggiornare alcuni riferimenti normativi previsti per esse nel comma, ovvero ad introdurre in aggiunta ai requisitigià richiesti per avvedere alla concessione degli spazi finanziari l’ulteriore requisito del possesso anche del CUP.

FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE EX ART. 4, CO. 1, D.L. N. 189/2016. Vienemodificato l’art. 4 del D.L. 113 del 2016, che ha istituito il Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutiverelative a calamità o cedimenti presso il Ministero dell’interno (dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno deglianni 2016-2019). Potranno accedere al fondo i comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimentoconseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati asostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultantedalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. La modifica comporta che le richieste dei comuni sianosoddisfatte per un massimo del 90% delle stesse (attualmente la percentuale è fissata all’80%). In caso difabbisogno eccedente la disponibilità, si procede a riparto proporzionale; in caso opposto, le disponibilità residuesono automaticamente assegnate alle disponibilità di detto fondo per l’anno successivo.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. Sono introdotte misure di natura autorizzatoria e urbanisticavolte ad agevolare la finanza di progetto nell'ammodernamento degli impianti sportivi pubblici.

L'articolo 62, in tema di impianti sportivi, è stato in più punti modificato nel corso dell'esame in commissioneBilancio della Camera. Le modifiche principali riguardano l'introduzione del divieto di includere nel progetto larealizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale e di una disciplina di dettaglio degli immobili condestinazione d'uso non sportiva. Altre modifiche rilevanti risiedono nella previsione di un esame delle istanzeconcorrenti in conferenza di servizi preliminare e nella definizione dei contenuti del progetto definitivo. Vieneinoltre introdotta una norma che disciplina le metrature consentite per gli spazi interni all'impianto destinati aristorazione e vendita di articoli sportivi. Vengono infine modificate le soglie, relative alla capienza dell'impianto,utilizzate per l'applicazione delle disposizioni in materia di "esclusiva" per le attività commerciali nei pressidell'impianto sportivo alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto medesimo e in materia di applicazione delleregole sulle controversie.

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16/6/2017 Desertificazione e siccità, le nuove catastrofi naturali. In 40 anni raddoppiate le persone a rischio (VIDEO) - Greenreport: economia ecologica e svilu…

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Desertificazione e siccità, le nuove catastrofinaturali. In 40 anni raddoppiate le persone a rischio(VIDEO)Agire: «Crescono le emergenze climatiche. Le catastrofi naturali sono raddoppiate»[15 giugno 2017]

Alla vigilia del 17 giugno, Giornata mondiale per la lotta allaDesertificazione e siccità, Agire, la rete italiana di 9 ONG dirisposta all’emergenza, lancia l’allarme: «Desertificazione e siccitàsono le nuove catastrofi naturali “a bassa intensità” e di lungadurata che stanno stravolgendo gli assetti sociali e economici diintere regioni del mondo, causando gravissime perdite in viteumane. Insicurezza alimentare, mancanza di acqua, degrado eimpoverimento del suolo, perdita di biodiversità, povertà estrema,emigrazione e conflitti dovuti al controllo delle risorse disponibili,fame: sono questi i fattori che insieme danno vita a vere e proprieemergenze umanitarie. Come la siccità e la carestia in corso inSud Sudan, Corno d’Africa e nel Bacino del Lago Ciad, dove circa30 milioni di persone sono sull’orlo della fame».

Agire cita l’“Atlas of the Human Planet 2017: Global Exposure toNatural Hazards” del Joint research centre della Commissione europea, secondo il quale, tra il 1975 e il 2015, l’esposizioneglobale ai rischi di catastrofi naturali è raddoppiato, soprattutto a causa di urbanizzazione, crescita della popolazione e svilupposocio-economico. Il rapporto Ue sottolinea che nel mondo «una persona su tre è esposta a terremoti, un numero che è quasiraddoppiato negli ultimi 40 anni. Circa 1 miliardo di persone in 155 Paesi sono esposti a inondazioni e 414 milioni vivono neipressi di uno dei 220 vulcani più pericolosi».

La coalizione umanitaria che riunisce ActionAid, Amref Healt Africa, Cesvi, Copi, CVC, Oxfam, Sos Villaggi dei Bambini Italia,Terre des Hommes e Vis aggiunge che «Ai 6 principali rischi naturali – terremoti, vulcani, tsunami, venti ciclonici tropicali,tempeste cicloniche tropicali e alluvioni – si uniscono negli ultimi anni fenomeni climatici estremi come la siccità, checostituiscono nuove minacce e trasformano aree una volta adatte all’agricoltura in aride distese prive di coltivazioni. Ladesertificazione progressiva e la conseguente perdita di fonti di sostentamento per le popolazioni rurali, causano spostamentiforzati di persone alla ricerca di nuove forme di sussistenza, ma generano anche conflitti per l’accaparramento delle risorseidriche e naturali, come succede in vaste zone dell’Africa e in Medio Oriente».

Ma è a rischio anche l’Europa: «Il 2016, per il terzo anno consecutivo, è stato l’anno più caldo dal 1880, ovvero da quando cisono dati registrati disponibili – ricorda Agire – Nella sola Francia ad esempio, tra luglio e agosto del 2015, si sono registrate3295 morti causate dalle ondate di calore legate al passaggio di El Niño. In Italia in questi giorni è allarme per il livelloidrometrico dei principali corsi d’acqua, e del Po in particolare, molto inferiore alle medie stagionali, situazione di cui risentono lecoltivazioni in quasi tutta la penisola. Ma certo, l’impatto della siccità è più evidente e catastrofico in altre aree del mondo, inparticolare in Africa».

La coordinatrice di Agire, Alessandra Fantuzi, aggiunge che «La carestia legata all’estrema siccità in Somalia, nel 2011 hacausato 260.000 morti, molti dei quali bambini. Oggi la tragedia si sta ripetendo e rischia di essere anche peggiore poichécoinvolge un’area molto vasta. Purtroppo, però, i ripetuti allarmi delle organizzazioni umanitarie non ricevono l’attenzionedovuta».

La pensa così anche John Aylieff, del Programma alimentare mondiale (Wfp) dell’Onu, che ha avvertito che nelle regioni colpitedalla siccità in Etiopia a fine giugno finiranno, per mancanza di fondi, gli aiuti alimentari per 7 milioni e 800 mila persone e hasollecitato governi e società civile ad intervenire al più presto.

Le ONG di Agire stanno lavorando nei Paesi più colpiti dalla siccità e dalla carestia in Africa e hanno lanciato insieme lacampagna #NONSENZADITE, per informare l’opinione pubblica di quanto sta accadendo in quelle aree e chiedere supportoper le azioni salvavita che stanno realizzando, portando cibo, acqua potabile e assistenza sanitaria nelle zone attualmente piùcolpite da siccità e carestia.