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Consiglio Nazionale dei Geologi 28 giugno 2017

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Consiglio Nazionale dei

Geologi

28 giugno 2017

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ADNK, 27/06/2017

TERREMOTO: GEOLOGI, NUOVO PROTOCOLLO TRA RPT E COMMISSARIO

ERRANI =

TERREMOTO: GEOLOGI, NUOVO PROTOCOLLO TRA RPT E COMMISSARIO ERRANI =

Cng, recepite le nostre istanze e ascoltate le Regioni coinvolte

dal sisma

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - È stato firmato lo scorso giovedì a Roma

il 'Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi

per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di

cui all'articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016,

n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione

dell'Osservatorio della ricostruzione' tra la Rete Professioni

Tecniche (Rpt) e il Commissario straordinario per la ricostruzione

Vasco Errani. Il nuovo Protocollo è stato aggiornato anche alla luce

del decreto 'Sisma 2' che ha accolto molte delle proposte avanzate in

precedenza dalla Rete.

Oltre al Commissario Vasco Errani, riferisce una nota del Consiglio

Nazionale dei Geologi, hanno firmato il protocollo tutti gli Ordini

professionali componenti la Rpt. "Con la firma di questo Protocollo

prosegue la proficua collaborazione con la Rete Professioni Tecniche.

A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per

lavorare. Ora però dobbiamo lanciare un messaggio forte perché è

arrivato il momento di andare e di farlo velocemente'', ha commentato

il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite la Rete delle Professioni

di Area Tecnica, ha contribuito alla stesura del protocollo e dello

schema di contratto tipo, portando le proprie istanze e proposte

emendative. ''Con l'Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono state

recepite le istanze portate avanti da questo Consiglio e sono state

ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma'', ha detto il Presidente il

Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto. (segue)

(Sin/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

27-GIU-17 14:59

NNNN

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ADNK, 27/06/2017

TERREMOTO: GEOLOGI, NUOVO PROTOCOLLO TRA RPT E COMMISSARIO

ERRANI (2) =

TERREMOTO: GEOLOGI, NUOVO PROTOCOLLO TRA RPT E COMMISSARIO ERRANI (2)

=

(AdnKronos) - Sulle istanze della categoria accolte nell'intesa tra

Rpt e il Commissaro Errani, si è espresso il segretario nazionale del

Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo: "il lavoro

svolto in questi mesi dal Cng, di concerto con gli Ordini territoriali

delle Regioni coinvolte dal sisma, ha portato alla creazione di

adeguate condizioni per il lavoro dei geologi professionisti, in un

contesto così difficile e delicato, anche se risulta facilmente

prevedibile la necessità di dover apportare modifiche a tali procedure

per eliminare le criticità che si riscontreranno durante l'effettiva

applicazione''.

Inoltre, tra le novità contenute nel protocollo, è stato costituito

l'Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che

vigilerà sulle attività dei professionisti. Tale organo sarà

costituito da tre rappresentanti della Struttura del Commissario

Straordinario e da quattro componenti designati dalla Rete delle

Professioni Tecniche, di cui uno sarà il Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi.

(Sin/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

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ADNK, 27/06/2017

TERREMOTO: ERRANI FIRMA NUOVO PROTOCOLLO CON RETE TECNICI =

TERREMOTO: ERRANI FIRMA NUOVO PROTOCOLLO CON RETE TECNICI =

Geologi, accolte nostre istanze, riconosciuta importanza

valutazione terreni

Roma, (AdnKronos) - Arriva il nuovo protocollo che definisce i criteri

generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei

professionisti abilitati per la ricostruzione post terremoto. Nel

protocollo, sottoscritto dal Commissario straordinario per la

ricostruzione, Vasco Errani e dalla Rete Professioni Tecniche, è

definito anche lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e

l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

Il nuovo Protocollo è stato aggiornato anche alla luce del decreto

"Sisma 2" che ha accolto molte delle proposte avanzate in precedenza

dalla Rete di cui fa parte, tra gli altri, anche il Consiglio

Nazionale dei Geologi. In particolare, nell'Ordinanza, sono state

recepite ulteriori richieste del Cng, presieduto da Francesco Peduto,

che prevede anche il contributo riconosciuto per la relazione

geologica, per importi fino a 500 mila euro, aumentato dall'1,2%

all'1,4%.

Il Protocollo, inoltre, evidenzia il Cng, "riconosce e disciplina la

grande importanza delle indagini e prelievi finalizzati alla

valutazione delle caratteristiche dei terreni e dei materiali da

costruzione, conferendo al geologo un ruolo fondamentale e prioritario

nei confronti delle scelte progettuali". (segue)

(Ada/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

27-GIU-17 14:54

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ADNK, 27/06/2017

TERREMOTO: ERRANI FIRMA NUOVO PROTOCOLLO CON RETE TECNICI (2)

=

TERREMOTO: ERRANI FIRMA NUOVO PROTOCOLLO CON RETE TECNICI (2) =

Errani, ora abbiamo tutti gli strumenti per lavorare e fare in

fretta

(AdnKronos) - "Con la firma di questo Protocollo - ha commentato il

Commissario Errani - prosegue la proficua collaborazione con la Rete

Professioni Tecniche". "A questo punto abbiamo a disposizione tutti

gli strumenti per lavorare. Ora però -ha esortato- dobbiamo lanciare

un messaggio forte perché è arrivato il momento di andare e di farlo

velocemente".

"Il lavoro svolto in questi mesi dal Cng, di concerto con gli Ordini

territoriali delle Regioni coinvolte dal sisma, ha portato alla

creazione di adeguate condizioni per il lavoro dei geologi

professionisti, in un contesto così difficile e delicato, anche se

risulta facilmente prevedibile la necessità di dover apportare

modifiche a tali procedure per eliminare le criticità che si

riscontreranno durante l'effettiva applicazione" ha rimarcato il

Segretario nazionale del Cng, Arcangelo Francesco Violo.

(Ada/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222

27-GIU-17 14:54

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LAP, 27/06/2017

Terremoto, Errani: proficua collaborazione con Rpt-2-

Terremoto, Errani: proficua collaborazione con Rpt-2- Milano, 27 giu. (LaPresse) - Anche il

Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite la Rete delle professioni di area tecnica, ha contribuito

alla stesura del protocollo e dello schema di contratto tipo, portando le proprie istanze e proposte

emendative. "Con l’Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono state recepite le istanze portate avanti

da questo Consiglio e sono state ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma" ha sottolineato il

Presidente il Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto. "In particolare, nell’Ordinanza,

sono state recepite ulteriori richieste del Cng relative all’Allegato A del Protocollo d’intesa: è stato

innalzato il numero massimo di incarichi per le prestazioni specialistiche che è stato fissato a 75;

sono stati ridefiniti i compensi in misura percentuale rispetto alle fasce di importo dei lavori; il

contributo riconosciuto per la relazione geologica, per importi fino a 500 mila euro, è stato

aumentato dall’1,2% all’1,4%", ha spiegato il presidente. (Segue)

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LAP, 27/06/2017

Terremoto, Errani: proficua collaborazione con Rpt-3-

Terremoto, Errani: proficua collaborazione con Rpt-3- Milano, 27 giu. (LaPresse) - Sulle istanze

della categoria accolte nell’intesa tra Rpt e il Commissaro Errani, si è espresso anche il Segretario

nazionale Arcangelo Francesco Violo che ha sottolineato come "il lavoro svolto in questi mesi dal

Cng, di concerto con gli Ordini territoriali delle Regioni coinvolte dal sisma, ha portato alla

creazione di adeguate condizioni per il lavoro dei geologi professionisti, in un contesto così difficile

e delicato, anche se risulta facilmente prevedibile la necessità di dover apportare modifiche a tali

procedure per eliminare le criticità che si riscontreranno durante l’effettiva applicazione". Inoltre,

tra le novità contenute nel Protocollo, è stato costituito l’Osservatorio Nazionale della ricostruzione

post-sisma 2016 che vigilerà sulle attività dei professionisti. Tale organo sarà costituito da tre

rappresentanti della Struttura del Commissario Straordinario e da quattro componenti designati

dalla Rete delle Professioni Tecniche, di cui uno sarà il Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi.

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Sisma, firmato nuovo Protocollo tra RPT e Commissario straordinario Vasco Errani

Agenpress. È stato firmato lo scorso giovedì 22 giugno a Roma il “Protocollo

d’intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco

speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto

Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed

istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione” tra la Rete Professioni Tecniche e il

Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani. Il nuovo Protocollo è

stato aggiornato anche alla luce del decreto “Sisma 2” che ha accolto molte delle

proposte avanzate in precedenza dalla Rete.

Oltre al Commissario Vasco Errani hanno firmato il Protocollo tutti gli Ordini

professionali componenti la RPT: Armando Zambrano (Coordinatore RPT e

Page 28: Consiglio Nazionale dei Geologi...Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo: "il lavoro svolto in questi mesi dal Cng, di concerto con gli Ordini territoriali delle

Presidente CNI), Nausicaa Orlandi (Segretario Tesoriere RPT e Presidente CNC),

Maurizio Savoncelli (Presidente CNGeGL), Giuseppe Cappochin (Presidente

CNAPPC), Francesco Peduto (Presidente CNG), Andrea Sisti (Presidente CONAF),

Lorenzo Benanti (Presidente CNPA), Carla Brienza (Presidente OTAN), Renato

D’Agostin (Vice Presidente CNPI). Sono stati inoltre presenti Rosanna Zari (Vice

Presidente CONAF) e Massimiliano Pittau (Direttore Fondazione CNI).

“Con la firma di questo Protocollo – ha commentato il Commissario straordinario

per la ricostruzione Vasco Errani – prosegue la proficua collaborazione con la Rete

Professioni Tecniche. A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per

lavorare. Ora però dobbiamo lanciare un messaggio forte perché è arrivato il

momento di andare e di farlo velocemente”.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite la Rete delle Professioni di Area Tecnica,

ha contribuito alla stesura del protocollo e dello schema di contratto tipo, portando

le proprie istanze e proposte emendative. “Con l’Ordinanza n. 29 del 9 giugno

2017 sono state recepite le istanze portate avanti da questo Consiglio e sono state

ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma” ha detto il Presidente il Consiglio

Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto.

In particolare, nell’Ordinanza, sono state recepite ulteriori richieste del CNG

relative all’Allegato A del Protocollo d’intesa: è stato innalzato il numero massimo

di incarichi per le prestazioni specialistiche che è stato fissato a 75; sono stati

ridefiniti i compensi in misura percentuale rispetto alle fasce di importo dei lavori;

il contributo riconosciuto per la relazione geologica, per importi fino a 500 mila

euro, è stato aumentato dall’1,2% all’1,4%. Il Protocollo, agli artt. 7 e 9,

riconosce e disciplina la grande importanza delle indagini e prelievi finalizzati alla

valutazione delle caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione,

conferendo al geologo un ruolo fondamentale e prioritario nei confronti delle scelte

progettuali: al comma 6 dell’art. 7 si afferma, infatti, che il piano di indagini è

preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale. Ulteriori ed

interessanti punti del Protocollo, che interessano la categoria e che costituiscono

un notevole passo avanti verso la prevenzione, sono la non sub appaltabilità dello

studio geologico (già sancito in norme di rango superiore) e l’introduzione della

direzione dei lavori di carattere geologico (art. 6 comma 6 punto b).

Page 29: Consiglio Nazionale dei Geologi...Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo: "il lavoro svolto in questi mesi dal Cng, di concerto con gli Ordini territoriali delle

Sulle istanze della categoria accolte nell’intesa tra RPT e il Commissaro Errani, si è

espresso il Segretario nazionale Arcangelo Francesco Violo che ha sottolineato

come “il lavoro svolto in questi mesi dal CNG, di concerto con gli Ordini territoriali

delle Regioni coinvolte dal sisma, ha portato alla creazione di adeguate condizioni

per il lavoro dei geologi professionisti, in un contesto così difficile e delicato, anche

se risulta facilmente prevedibile la necessità di dover apportare modifiche a tali

procedure per eliminare le criticità che si riscontreranno durante l’effettiva

applicazione”. Inoltre, tra le novità contenute nel Protocollo, è stato costituito

l’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigilerà sulle

attività dei professionisti. Tale organo sarà costituito da tre rappresentanti della

Struttura del Commissario Straordinario e da quattro componenti designati dalla

Rete delle Professioni Tecniche, di cui uno sarà il Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi.

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Terremoto, geologi: firmato nuovo Protocollo tra RPT e il Commissario straordinario Vasco Errani Oltre al Commissario Vasco Errani hanno firmato il Protocollo tutti gli Ordini professionali componenti la Rete Professioni Tecniche A cura di Filomena Fotia

27 giugno 2017 - 13:12

È stato firmato lo scorso giovedì 22 giugno a Roma il “Protocollo d’intesa recante i criteri generali e requisiti minimi

per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto

Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della

ricostruzione” tra la Rete Professioni Tecniche e il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani. Il

nuovo Protocollo è stato aggiornato anche alla luce del decreto “Sisma 2” che ha accolto molte delle proposte

avanzate in precedenza dalla Rete.

Oltre al Commissario Vasco Errani hanno firmato il Protocollo tutti gli Ordini professionali componenti la RPT:

Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente CNI), Nausicaa Orlandi (Segretario Tesoriere RPT e

Presidente CNC), Maurizio Savoncelli (Presidente CNGeGL), Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC),

Francesco Peduto (Presidente CNG), Andrea Sisti (Presidente CONAF), Lorenzo Benanti (Presidente CNPA), Carla

Brienza (Presidente OTAN), Renato D’Agostin (Vice Presidente CNPI). Sono stati inoltre presenti Rosanna Zari

(Vice Presidente CONAF) e Massimiliano Pittau (Direttore Fondazione CNI).

“Con la firma di questo Protocollo – ha commentato il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani

– prosegue la proficua collaborazione con la Rete Professioni Tecniche.

Page 31: Consiglio Nazionale dei Geologi...Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo: "il lavoro svolto in questi mesi dal Cng, di concerto con gli Ordini territoriali delle

A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare. Ora però dobbiamo lanciare un messaggio

forte perché è arrivato il momento di andare e di farlo velocemente”.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite la Rete delle Professioni di Area Tecnica, ha contribuito alla stesura del

protocollo e dello schema di contratto tipo, portando le proprie istanze e proposte emendative. “Con l’Ordinanza n.

29 del 9 giugno 2017 sono state recepite le istanze portate avanti da questo Consiglio e sono state ascoltate le

Regioni coinvolte dal sisma” ha detto il Presidente il Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto.

In particolare, nell’Ordinanza, sono state recepite ulteriori richieste del CNG relative all’Allegato A del Protocollo

d’intesa: è stato innalzato il numero massimo di incarichi per le prestazioni specialistiche che è stato fissato a 75;

sono stati ridefiniti i compensi in misura percentuale rispetto alle fasce di importo dei lavori; il contributo

riconosciuto per la relazione geologica, per importi fino a 500 mila euro, è stato aumentato dall’1,2% all’1,4%. Il

Protocollo, agli artt. 7 e 9, riconosce e disciplina la grande importanza delle indagini e prelievi finalizzati alla

valutazione delle caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione, conferendo al geologo un ruolo

fondamentale e prioritario nei confronti delle scelte progettuali: al comma 6 dell’art. 7 si afferma, infatti, che il

piano di indagini è preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale. Ulteriori ed interessanti

punti del Protocollo, che interessano la categoria e che costituiscono un notevole passo avanti verso la prevenzione,

sono la non sub appaltabilità dello studio geologico (già sancito in norme di rango superiore) e l’introduzione della

direzione dei lavori di carattere geologico (art. 6 comma 6 punto b).

Sulle istanze della categoria accolte nell’intesa tra RPT e il Commissaro Errani, si è espresso il Segretario nazionale

Arcangelo Francesco Violo che ha sottolineato come “il lavoro svolto in questi mesi dal CNG, di concerto con gli

Ordini territoriali delle Regioni coinvolte dal sisma, ha portato alla creazione di adeguate condizioni per il lavoro

dei geologi professionisti, in un contesto così difficile e delicato, anche se risulta facilmente prevedibile la necessità

di dover apportare modifiche a tali procedure per eliminare le criticità che si riscontreranno durante l’effettiva

applicazione”. Inoltre, tra le novità contenute nel Protocollo, è stato costituito l’Osservatorio Nazionale della

ricostruzione post-sisma 2016 che vigilerà sulle attività dei professionisti. Tale organo sarà costituito da tre

rappresentanti della Struttura del Commissario Straordinario e da quattro componenti designati dalla Rete delle

Professioni Tecniche, di cui uno sarà il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

A cura di Filomena Fotia

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Sisma, firmato nuovo Protocollo tra RPT e Commissario straordinario Vasco Errani Consiglio Nazionale dei Geologi: 'Recepite le nostre istanze e ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma'

martedì 27 giugno 2017

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

È stato firmato lo scorso giovedì 22 giugno a Roma il “Protocollo d’intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione” tra la Rete Professioni Tecniche e il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani. Il nuovo Protocollo è stato aggiornato anche alla luce del decreto “Sisma 2” che ha accolto molte delle proposte avanzate in precedenza dalla Rete.

Page 33: Consiglio Nazionale dei Geologi...Consiglio Nazionale dei Geologi Arcangelo Francesco Violo: "il lavoro svolto in questi mesi dal Cng, di concerto con gli Ordini territoriali delle

Oltre al Commissario Vasco Errani hanno firmato il Protocollo tutti gli Ordini professionali componenti la RPT: Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente CNI), Nausicaa Orlandi (Segretario Tesoriere RPT e Presidente CNC), Maurizio Savoncelli (Presidente CNGeGL), Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC), Francesco Peduto (Presidente CNG), Andrea Sisti (Presidente CONAF), Lorenzo Benanti (Presidente CNPA), Carla Brienza (Presidente OTAN), Renato D’Agostin (Vice Presidente CNPI). Sono stati inoltre presenti Rosanna Zari (Vice Presidente CONAF) e Massimiliano Pittau (Direttore Fondazione CNI). “Con la firma di questo Protocollo - ha commentato il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani - prosegue la proficua collaborazione con la Rete Professioni Tecniche. A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare. Ora però dobbiamo lanciare un messaggio forte perché è arrivato il momento di andare e di farlo velocemente”. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite la Rete delle Professioni di Area Tecnica, ha contribuito alla stesura del protocollo e dello schema di contratto tipo, portando le proprie istanze e proposte emendative. “Con l’Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono state recepite le istanze portate avanti da questo Consiglio e sono state ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma” ha detto il Presidente il Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto. In particolare, nell’Ordinanza, sono state recepite ulteriori richieste del CNG relative all’Allegato A del Protocollo d’intesa: è stato innalzato il numero massimo di incarichi per le prestazioni specialistiche che è stato fissato a 75; sono stati ridefiniti i compensi in misura percentuale rispetto alle fasce di importo dei lavori; il contributo riconosciuto per la relazione geologica, per importi fino a 500 mila euro, è stato aumentato dall’1,2% all’1,4%. Il Protocollo, agli artt. 7 e 9, riconosce e disciplina la grande importanza delle indagini e prelievi finalizzati alla valutazione delle caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione, conferendo al geologo un ruolo fondamentale e prioritario nei confronti delle scelte progettuali: al comma 6 dell’art. 7 si afferma, infatti, che il piano di indagini è preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale. Ulteriori ed interessanti punti del Protocollo, che interessano la categoria e che costituiscono un notevole passo avanti verso la prevenzione, sono la non sub appaltabilità dello studio geologico (già sancito in norme di rango superiore) e l’introduzione della direzione dei lavori di carattere geologico (art. 6 comma 6 punto b). Sulle istanze della categoria accolte nell’intesa tra RPT e il Commissaro Errani, si è espresso il Segretario nazionale Arcangelo Francesco Violo che ha sottolineato come “il lavoro svolto in questi

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mesi dal CNG, di concerto con gli Ordini territoriali delle Regioni coinvolte dal sisma, ha portato alla creazione di adeguate condizioni per il lavoro dei geologi professionisti, in un contesto così difficile e delicato, anche se risulta facilmente prevedibile la necessità di dover apportare modifiche a tali procedure per eliminare le criticità che si riscontreranno durante l’effettiva applicazione”. Inoltre, tra le novità contenute nel Protocollo, è stato costituito l’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigilerà sulle attività dei professionisti. Tale organo sarà costituito da tre rappresentanti della Struttura del Commissario Straordinario e da quattro componenti designati dalla Rete delle Professioni Tecniche, di cui uno sarà il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

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Sisma, firmato nuovo Protocollo tra RPT e Commissario straordinario Vasco Errani Consiglio Nazionale dei Geologi: recepite le nostre istanze e ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma

È stato firmato lo scorso giovedì 22 giugno a Roma il "Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione" tra la Rete Professioni Tecniche e il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani. Il nuovo Protocollo è stato aggiornato anche alla luce del decreto "Sisma 2" che ha accolto molte delle proposte avanzate in

precedenza dalla Rete. Oltre al Commissario Vasco Errani hanno firmato il Protocollo tutti gli Ordini professionali componenti la RPT: Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente CNI), Nausicaa Orlandi (Segretario Tesoriere RPT e Presidente CNC), Maurizio Savoncelli (Presidente CNGeGL), Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC), Francesco Peduto (Presidente CNG), Andrea Sisti (Presidente CONAF), Lorenzo Benanti (Presidente CNPA), Carla Brienza (Presidente OTAN), Renato D'Agostin (Vice Presidente CNPI). Sono stati inoltre presenti Rosanna Zari (Vice Presidente CONAF) e Massimiliano Pittau (Direttore Fondazione CNI). "Con la firma di questo Protocollo - ha commentato il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani - prosegue la proficua collaborazione con la Rete Professioni Tecniche. A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare. Ora però dobbiamo lanciare un messaggio forte perché è arrivato il momento di andare e di farlo velocemente". Il Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite la Rete delle Professioni di Area Tecnica, ha contribuito alla stesura del protocollo e dello schema di contratto tipo, portando le proprie istanze e proposte emendative. "Con l'Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono state recepite le istanze portate avanti da questo Consiglio e sono state ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma" ha detto il Presidente il Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto. In particolare, nell'Ordinanza, sono state recepite ulteriori richieste del CNG relative all'Allegato A del Protocollo d'intesa: è stato innalzato il numero massimo di incarichi per le prestazioni specialistiche che è stato fissato a 75; sono stati ridefiniti i compensi in misura percentuale rispetto alle fasce di importo dei lavori; il contributo riconosciuto per la relazione geologica, per importi fino a 500 mila euro, è stato aumentato dall'1,2% all'1,4%. Il Protocollo, agli artt. 7 e 9, riconosce e disciplina la grande importanza

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delle indagini e prelievi finalizzati alla valutazione delle caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione, conferendo al geologo un ruolo fondamentale e prioritario nei confronti delle scelte progettuali: al comma 6 dell'art. 7 si afferma, infatti, che il piano di indagini è preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale. Ulteriori ed interessanti punti del Protocollo, che interessano la categoria e che costituiscono un notevole passo avanti verso la prevenzione, sono la non sub appaltabilità dello studio geologico (già sancito in norme di rango superiore) e l'introduzione della direzione dei lavori di carattere geologico (art. 6 comma 6 punto b). Sulle istanze della categoria accolte nell'intesa tra RPT e il Commissaro Errani, si è espresso il Segretario nazionale Arcangelo Francesco Violo che ha sottolineato come "il lavoro svolto in questi mesi dal CNG, di concerto con gli Ordini territoriali delle Regioni coinvolte dal sisma, ha portato alla creazione di adeguate condizioni per il lavoro dei geologi professionisti, in un contesto così difficile e delicato, anche se risulta facilmente prevedibile la necessità di dover apportare modifiche a tali procedure per eliminare le criticità che si riscontreranno durante l'effettiva applicazione". Inoltre, tra le novità contenute nel Protocollo, è stato costituito l'Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigilerà sulle attività dei professionisti. Tale organo sarà costituito da tre rappresentanti della Struttura del Commissario Straordinario e da quattro componenti designati dalla Rete delle Professioni Tecniche, di cui uno sarà il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Redazione, 27/06/2017 13:15:36

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Sisma, Firmato nuovo Protocollo tra RPT e Commissario straordinario Vasco Errani by Ario Sirimarco

27/06/2017

Consiglio Nazionale dei Geologi: recepite le nostre istanze e ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma.

È stato firmato lo scorso giovedì 22 giugno a Roma il “Protocollo d’intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti

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abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione” tra la Rete Professioni Tecniche e il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani. Il nuovo Protocollo è stato aggiornato anche alla luce del decreto “Sisma 2” che ha accolto molte delle proposte avanzate in precedenza dalla Rete. Oltre al Commissario Vasco Errani hanno firmato il Protocollo tutti gli Ordini professionali componenti la RPT: Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente CNI), Nausicaa Orlandi (Segretario Tesoriere RPT e Presidente CNC), Maurizio Savoncelli (Presidente CNGeGL), Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC), Francesco Peduto (Presidente CNG), Andrea Sisti (Presidente CONAF), Lorenzo Benanti (Presidente CNPA), Carla Brienza (Presidente OTAN), Renato D’Agostin (Vice Presidente CNPI). Sono stati inoltre presenti Rosanna Zari (Vice Presidente CONAF) e Massimiliano Pittau (Direttore Fondazione CNI). “Con la firma di questo Protocollo – ha commentato il Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani – prosegue la proficua collaborazione con la Rete Professioni Tecniche. A questo punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare. Ora però dobbiamo lanciare un messaggio forte perché è arrivato il momento di andare e di farlo velocemente”. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite la Rete delle Professioni di Area Tecnica, ha contribuito alla stesura del protocollo e dello schema di contratto tipo, portando le proprie istanze e proposte emendative. “Con l’Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono state recepite le istanze portate avanti da questo Consiglio e sono state ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma” ha detto il Presidente il Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite la Rete delle Professioni di Area Tecnica, ha contribuito alla stesura del protocollo e dello schema di contratto tipo, portando le proprie istanze e proposte emendative. “Con l’Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono state recepite le istanze portate avanti da questo Consiglio e sono state ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma” ha detto il Presidente il Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto. In particolare, nell’Ordinanza, sono state recepite ulteriori richieste del CNG relative all’Allegato A del Protocollo d’intesa: è stato innalzato il numero massimo di incarichi per le prestazioni specialistiche che è stato fissato a 75; sono stati ridefiniti i compensi in misura percentuale rispetto alle fasce di importo dei lavori; il contributo riconosciuto per la relazione geologica, per importi fino a 500 mila euro, è stato aumentato dall’1,2% all’1,4%. Il Protocollo, agli artt. 7 e 9, riconosce e disciplina la grande importanza delle indagini e prelievi finalizzati alla valutazione delle caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione, conferendo al geologo un ruolo fondamentale e prioritario nei confronti delle scelte progettuali: al comma 6 dell’art. 7 si afferma, infatti, che il piano di indagini è preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale. Ulteriori ed interessanti punti del Protocollo, che interessano la categoria e che

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costituiscono un notevole passo avanti verso la prevenzione, sono la non sub appaltabilità dello studio geologico (già sancito in norme di rango superiore) e l’introduzione della direzione dei lavori di carattere geologico (art. 6 comma 6 punto b). Sulle istanze della categoria accolte nell’intesa tra RPT e il Commissaro Errani, si è espresso il Segretario nazionale Arcangelo Francesco Violo che ha sottolineato come “il lavoro svolto in questi mesi dal CNG, di concerto con gli Ordini territoriali delle Regioni coinvolte dal sisma, ha portato alla creazione di adeguate condizioni per il lavoro dei geologi professionisti, in un contesto così difficile e delicato, anche se risulta facilmente prevedibile la necessità di dover apportare modifiche a tali procedure per eliminare le criticità che si riscontreranno durante l’effettiva applicazione”. Inoltre, tra le novità contenute nel Protocollo, è stato costituito l’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigilerà sulle attività dei professionisti. Tale organo sarà costituito da tre rappresentanti della Struttura del Commissario Straordinario e da quattro componenti designati dalla Rete delle Professioni Tecniche, di cui uno sarà il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

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28/6/2017 Firmato il protocollo sul sisma

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Firmato il protocollo sul sisma

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28/06/2017

Siglato il nuovo Protocollo tra Rete Professioni Tecniche e il

Commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani.

È stato rmato giovedì 22 giugno a Roma il “Protocollo d’intesa

recante i criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione

nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34,

commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema

di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione

dell’Osservatorio della ricostruzione”.

Oltre al Commissario Vasco Errani hanno rmato il Protocollo tutti

gli Ordini professionali componenti la RPT: Armando Zambrano

(Coordinatore RPT e Presidente CNI), Nausicaa Orlandi

(Segretario Tesoriere RPT e Presidente CNC), Maurizio Savoncelli

(Presidente CNGeGL), Giuseppe Cappochin (Presidente CNAPPC),

Francesco Peduto (Presidente CNG), Andrea Sisti (Presidente

CONAF), Lorenzo Benanti (Presidente CNPA), Carla Brienza

(Presidente OTAN), Renato D’Agostin (Vice Presidente CNPI).

Sono stati inoltre presenti Rosanna Zari (Vice Presidente CONAF)

e Massimiliano Pittau (Direttore Fondazione CNI).

“Con la rma di questo Protocollo – ha commentato il Commissario

straordinario per la ricostruzione Vasco Errani – prosegue la

pro cua collaborazione con la Rete Professioni Tecniche. A questo

punto abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per lavorare. Ora

però dobbiamo lanciare un messaggio forte perché è arrivato il

momento di andare e di farlo velocemente”.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, tramite la Rete delle Professioni

di Area Tecnica, ha contribuito alla stesura del protocollo e dello

schema di contratto tipo, portando le proprie istanze e proposte

emendative. “Con l’Ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 sono state

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28/6/2017 Firmato il protocollo sul sisma

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recepite le istanze portate avanti da questo Consiglio e sono state

ascoltate le Regioni coinvolte dal sisma” ha detto il Presidente il

Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto.

In particolare, nell’Ordinanza, sono state recepite ulteriori

richieste del CNG relative all’Allegato A del Protocollo d’intesa: è

stato innalzato il numero massimo di incarichi per le prestazioni

specialistiche che è stato ssato a 75; sono stati ride niti i

compensi in misura percentuale rispetto alle fasce di importo dei

lavori; il contributo riconosciuto per la relazione geologica, per

importi no a 500 mila euro, è stato aumentato dall’1,2% all’1,4%.

Il Protocollo, agli artt. 7 e 9, riconosce e disciplina la grande

importanza delle indagini e prelievi nalizzati alla valutazione delle

caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione,

conferendo al geologo un ruolo fondamentale e prioritario nei

confronti delle scelte progettuali: al comma 6 dell’art. 7 si afferma,

infatti, che il piano di indagini è preventivamente concordato tra il

geologo ed il progettista strutturale. Ulteriori ed interessanti punti

del Protocollo, che interessano la categoria e che costituiscono un

notevole passo avanti verso la prevenzione, sono la non sub

appaltabilità dello studio geologico (già sancito in norme di rango

superiore) e l’introduzione della direzione dei lavori di carattere

geologico (art. 6 comma 6 punto b).

Sulle istanze della categoria accolte nell’intesa tra RPT e il

Commissaro Errani, si è espresso il Segretario nazionale Arcangelo

Francesco Violo che ha sottolineato come “il lavoro svolto in questi

mesi dal CNG, di concerto con gli Ordini territoriali delle Regioni

coinvolte dal sisma, ha portato alla creazione di adeguate

condizioni per il lavoro dei geologi professionisti, in un contesto

così dif cile e delicato, anche se risulta facilmente prevedibile la

necessità di dover apportare modi che a tali procedure per

eliminare le criticità che si riscontreranno durante l’effettiva

applicazione”. Inoltre, tra le novità contenute nel Protocollo, è stato

costituito l’Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma

2016 che vigilerà sulle attività dei professionisti. Tale organo sarà

costituito da tre rappresentanti della Struttura del Commissario

Straordinario e da quattro componenti designati dalla Rete delle

Professioni Tecniche, di cui uno sarà il Presidente del Consiglio

Nazionale dei Geologi.

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28/6/2017 Cantone sblocca i piccoli lavori:via libera al massimo ribasso nelle procedure negoziate

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28 Giu 2017

Cantone sblocca i piccoli lavori:via libera almassimo ribasso nelle procedure negoziateMauro Salerno

Possono tornare a respirare, dopo l'apnea causata dal correttivo appalti, Comuni e imprese acaccia di piccoli lavori. La boccata d'ossigeno arriva dall'Anac di Raffaele Cantone. Ed ècontenuta nel parere con cui il presidente dell'Anticorruzione sblocca di fatto la possibilità ditornare ad appaltare al massimo ribasso (con metodo antiturbativa) anche gli appalti di importoinferiore al milione di euro, assegnati con procedure negoziate, snellendo iter e tempi diaggiudicazione rispetto a una gara formale.

Il parere, appena inviato al ministero delle Infrastrutture, risponde ai dubbi che lo stessoministero aveva avanzato pochi giorni fa sull'interpretazione da dare alla norma del correttivoappalti (il Dlgs 56/2017, in vigore dallo scorso 20 maggio) che ha innalzato da uno a due milionila soglia di applicazione del massimo ribasso, condizionando però questa possibilità all'utilizzodi «procedure ordinarie» (oltre che con gara su progetto esecutivo). Una formulazione chesembrava tagliare fuori tutte le procedure a inviti ammesse, finora senza altre distinzioni, perassegnare le opere di importo inferiore al milione. Conseguenza? Invece di semplificare, lanuova formulazione del Dlgs 50/2016, rischiava di complicare la vita delle stazioni appaltanti,vietando il binomio massimo ribasso-procedura negoziata sotto il milione.

Nell'incertezza, molte amministrazioni hanno deciso di fermare i motori dei piccoli appaltinell'attesa di un chiarimento che Porta Pia ha deciso di chiedere all'Anac. Nel quesito il Mit haanticipato la propria interpretazione, che va nella direzione auspicata da enti appaltanti eimprese: cioè quella di semplificare l'assegnazione dei piccoli lavori fino a due milioni,consentendo, anche per le procedure negoziate sotto al milione, l'aggiudicazione basata solo sulprezzo.

Ora arriva anche il parere di Cantone a confortare questa linea. Nella risposta inviata a Porta Pial'Anac giudica l'interpretazione mirata a semplificare le micro-assegnazioni da 150mila a duemilioni di euro come «l'unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamentecondivisibile». Anche per l'Anticorruzione «la modifica apportata dal correttivo all'innalzamentodella soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo» esclude «qualsiasi ricaduta sulleprocedure di scelta del contraente». «Con la conseguenza - è la conclusione - che deve ritenersipossibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150mila euroe fino a 1 milione di euro». Insomma, Cantone fa da sponda al Mit e va incontro a stazioniappaltanti e imprese sulla semplificazione delle piccole gare. Da domani, Tar permettendo, glienti non dovrebbero più aver alcun dubbio sulla possibilità di assegnare questi appalti con leformule semplificate utilizzate finora.

L'obiettivo è evitare di frapporre ulteriori ostacoli alla ripresa degli investimenti in un settoreche ha già pagato nel 2016 lo choc di innovazione prodotto dalla riforma. Da un punto di vistanumerico gli appalti sotto al milione hanno rappresentato il 73% del mercato degli appalti

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28/6/2017 Cantone sblocca i piccoli lavori:via libera al massimo ribasso nelle procedure negoziate

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pubblici banditi nei primi cinque mesi del 2017, per un controvalore di 1,2 miliardi. Inceppareanche questo motore è l'ìultima cosa di cui ha bisogno un mercato che tenta disperatamente diuscire dalla crisi in cui si trova ormai da quasi dieci anni.

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28/6/2017 Cassazione: lavoro da rifare quando il difetto incide «sul godimento del bene»

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28 Giu 2017

Cassazione: lavoro da rifare quando il difettoincide «sul godimento del bene»Edoardo Valentino

Questa volta l’impresa rifà tutto il lavoro: contrariamente al solito, quando il risarcimento perun lavoro malfatto, tuttavia, consiste abitualmente nel ripristino della sola parte danneggiata onel rimborso del corrispettivo del danno, la Cassazione, con ordinanza numero 15846 del 22giugno 2017 (relatore Antonio Scarpa), afferma un principio differente.

La controversia parte dalla citazione in giudizio da parte di un proprietario dell’impresa cheaveva costruito lo stabile: i pavimenti dell’appartamento erano imperfetti, presentando diversepiastrelle rotte e irregolarità strutturali. Alla luce di tale danno il proprietario domandava ilrisarcimento del costo dei lavori di ripristino.

Dopo aver perso in Tribunale, il costruttore agiva in appello, chiedendo la riforma dellasentenza. La Corte d’appello, tuttavia, affermava che i vizi rilevati erano tanto gravi e tantodiffusi da costituire «gravi difetti» ai sensi dell’articolo 1669 del Codice civile e quindidichiarava il convenuto tenuto all’integrale rifacimento del pavimento.

L’impresa appaltatrice, quindi, non si arrendeva e ricorreva in Cassazione. In particolare, ilricorso era fondato su tre motivi. In prima battuta il ricorrente contestava come la presenza diun esiguo numero di piastrelle rotte non potesse comportare l’applicazione dell’articolo 1669 delCodice civile, data la scarsa importanza dell’inadempimento.

Il secondo motivo era incentrato sulla impossibilità di considerare l’inadempimento come grave,data l’assenza di incidenza sulla funzionalità del bene.

Come terzo e ultimo motivo, invece, il costruttore contestava la decisione della Corte d’Appellodi condannarlo al rifacimento dell’intero pavimento, considerando questo come unico modo perovviare ai vizi riscontrati.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, rigettava integralmente il ricorso soprariassunto.

Secondo la Corte, infatti, i vizi riscontrati sul pavimento in oggetto erano tanto gravi da potereintegrare la definizione dei “gravi difetti” di cui all’articolo 1669 del Codice Civile.

In particolare essi consistevano in difetti costruttivi, difetti imputabili alle tecniche adoperatee al materiale impiegato.

Tali vizi, per la Corte, erano tanto gravi da compromettere l’integrità della struttura e renderedifficoltoso il suo utilizzo.

Secondo la Cassazione, infatti, a rilevare non era la scarsa diffusione delle piastrelle rotte (innumero esiguo rispetto al totale) quanto i gravi difetti di costruzione i quali «danno luogo alla

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28/6/2017 Cassazione: lavoro da rifare quando il difetto incide «sul godimento del bene»

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garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., in presenza di qualsiasi alterazione che incida sullafunzionalità globale dell’immobile, o ne menomi in modo considerevole il godimento».

In conclusione, in caso di vizi nel bene oggetto di appalto, al fine di determinare il tipo dirisarcimento (mera riparazione dei vizi o rifacimento integrale della struttura) occorre prenderecome parametro non solo la percentuale della parte viziata rispetto a quella costruita a regolad’arte, ma piuttosto l’incidenza dei vizi a rendere difficoltoso il godimento del bene emenomare la sua funzionalità.

In questi casi, quindi, l’impresa non deve solo compiere una attività di riparazione delle singoleimperfezioni, ma provvedere all’integrale rifacimento dell’intera opera.

Tale valutazione, peraltro, deve essere svolta dal giudice di merito, non essendo demandabilealla Cassazione.

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28/6/2017 In Gazzetta la delibera Cipe con gli 800 milioni per le periferie, entro il 27 luglio le richieste dei Comuni

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28 Giu 2017

In Gazzetta la delibera Cipe con gli 800milioni per le periferie, entro il 27 luglio lerichieste dei ComuniMassimo Frontera

Entro il 27 luglio i comuni beneficiari delle risorse del piano periferie dovranno inviare allapresidenza del Consiglio (dipartimento per le Politiche di coesione) le «comunicazioni deifabbisogni finanziari definiti in relazione all'andamento atteso del Programma e allo stato diattuazione degli interventi». Si legge all'articolo 2 della delibera 3 marzo 2017 del Cipe cheassegna quasi 800 milioni di fondi Fsc all'attuazione del piano straordinario nazionale per lasicurezza e la riqualificazione delle periferie urbane. Le risorse rappresentano solo una quotadel finanziamento complessivo di 2,1 miliardi che serve a realizzare i progetti raccolti dal pianolanciato nel 2016 dal governo.

Entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni degli enti, il governo definisce (condelibera adottata su proposta del medesimo dipartimento per la Coesione territoriale) «leassegnazioni annuali delle risorse in coerenza con i fabbisogni finanziari rilevati e, comunque,nei limiti degli stanziamenti annuali previsti dalla legge di bilancio in termini di competenza ecassa relativamente alla Programmazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione, al nettodegli utilizzi già disposti».

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28/6/2017 Al via il congresso degli ingegneri: focus su equo compenso e competenze

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28 Giu 2017

Al via il congresso degli ingegneri: focus suequo compenso e competenzeG.La.

Parte oggi il 62esimo Congresso nazionale degli ingegneri italiani, in programma fino a venerdìtra Perugia e Assisi. Sarà il primo appuntamento congressuale del nuovo ciclo della squadra diGoverno della categoria, passata a dicembre da una riconferma del presidente ArmandoZambrano: la tre giorni, allora, assume i connotati di una tappa di programmazione per il futuroprossimo.

Proprio Zambrano chiuderà la prima mattinata di lavori con la sua relazione introduttiva. «Oltrea raccontare i risultati che abbiamo raggiunto, metteremo – spiega – sul tavolo dieci temi neiquali abbiamo bisogno di innovazioni». A partire dalla questione dell’equo compenso, perché«anche nei lavori privati, come in quelli pubblici, sono necessari dei parametri che consentanodi collegare standard minimi di qualità al riconoscimento di un compenso». O del principio dellasussidiarietà, inserito nel Jobs act degli autonomi e in attesa di un decreto di attuazione:«Abbiamo voluto con forza che fosse affidato alle professioni il compito di sostituire lo Stato inalcune attività. Ci auguriamo che questo processo porti al trasferimento complessivo di tuttal’attività autorizzatoria, con un controllo ex post della Pa, e non soltanto ad alcuni compitilimitati».

C’è, poi, il grande tema della certificazione delle competenze, sul quale il Cni lavora ormai daanni. «C’è un mondo di attività – dice Zambrano - che pur non essendo sottoposte a riserva dilegge hanno bisogno di una forte specializzazione: per queste sarà essenziale il ruolo che gliordini possono avere come certificatori, anche a beneficio dei cittadini». Una questione che silega al ruolo dei consulenti tecnici che lavorano nei tribunali. «Anche per i Ctu c’è bisogno dirivedere le normative di accesso, puntando di più proprio sulla certificazione delle competenze eripensando il sistema delle tariffe, che oggi finisce per non incentivare i professionisti». Ma siparlerà anche della trasformazione degli ordini professionali, «che in futuro dovranno esseresempre più soggetti in grado di erogare servizi ai propri iscritti».

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28/6/2017 Al via il congresso degli ingegneri: focus su equo compenso e competenze

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28/6/2017 Investimenti, Padoan: subito la lista degli interventi finanziati dal Dpcm. A settembre i fondi ai ministeri

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28 Giu 2017

Investimenti, Padoan: subito la lista degliinterventi finanziati dal Dpcm. A settembre ifondi ai ministeriMassimo Frontera

«Occorrerebbe conoscere la lista dettagliata degli interventi finanziati dal Dpcm sul fondoinvestimenti da 47 miliardi. E sarebbe utile avere la lista prima che le commissioni licenzino ilparere sul provvedimento». È Stefano Fassina (Si-Sel-Pos) a fare la domanda chiave al ministrodell'Economia Pier Carlo Padoan, audito, ieri sera a Montecitorio, dalle commissioni Bilancio diCamera e Senato. Oggetto dell'audizione è il Dpcm attuativo che le commissioni stannoesaminando per il rilascio del previsto parere.

La risposta del ministro Padoan non si è fatta attendere. «Daremo subito un dettaglio moltomaggiore dei dati che ho presentato, e che erano solo degli ordini di grandezza per i diecicapitoli di spesa. Ci sono già disponibili dei dati più dettagliati e siamo pronti a distribuirliimmediatamente». I dati, ha aggiunto Padoan «riflettono una aggregazione più fine in terminidi capitoli di spesa». I fondi, è stato riferito in commissione dai tecnici che accompagnavanoPadoan, «saranno ripartiti e assegnati ai ministeri intorno a settembre».

Altre sollecitazioni al ministro hanno riguardato l'allocazione territoriale delle risorse. «Non c'èuna allocazione territoriale - ha risposto il ministro -. C'è la necessità di ricollegarsi agliinterventi del decreto Sud; e da questo punto di vista il governo si impegna a collegare il decretoinvestimenti con il decreto Sud». Il ministro dell'Economia ha ripercorso per grandi lineel'assegnazione delle risorse per macro aree, dai trasporti alla prevenzione antisismica,dall'edilizia scolastica alla difesa, dalla ricerca alle infrastrutture informatiche al sostegnoall'export».

Il consolidamento dei conti ha portato a un «rallentamento della spesa in conto capitale» e sugliinvestimenti: una «tendenza che è necessario correggere». E l'azione di governo punta a«invertire» questa tendenza, ha aggiunto il ministro, già nell'anno in corso e con un«rafforzamento» nel prossimo biennio. La stima è di un aumento della «spesa per investimentidi quasi 4 miliardi nel periodo 2016-19. Non è ancora sufficiente ma è un primo passo che sarànecessario rafforzare». In questo ha «particolare valenza il fondo per il rilancio degliinvestimenti» che «segna una significativa rottura con il passato. Un fondo pluriennale 2017-32con una dotazione complessiva di 47,5 miliardi in termini di stanziamenti di bilancio. Fondo inparte già utilizzati e di cui restano 46, 44 miliardi.

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Codice dei contratti: Il CIPE approva il decreto del MIT sulla programmazione dei lavori pubblici 28/06/2017

Successivamente alla registrazione alla Corte dei Conti del 12 giugno, sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 è stata pubblicata la Delibera 3 marzo 2017 del Comitato interministeriale per la programmazione economica recante “Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali», ai sensi dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 24/2017).)”.

Sullo schema di decreto si era già pronunciato il Consiglio di Stato con parere n. 351 del 13/02/2017. Nel parere, il Consiglio di Stato ha chiesto al Governo di introdurre, nel testo definitivo del decreto stesso, misure adeguate per verificare, successivamente all’entrata in vigore del regolamento, il conseguimento degli obiettivi della programmazione. Difatti - afferma il Consiglio - si tratta di “una funzione cruciale dalla quale dipende il successo dell’intero intervento di riforma”, e, in particolare, la “effettiva e drastica riduzione delle opere incompiute”.

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Tra le altre osservazioni, è stata chiesta una maggiore chiarezza nella definizione stessa delle “opere incompiute”, al fine di superare le incertezze che caratterizzano la disciplina vigente, ed è stato raccomandato un migliore coordinamento fra la programmazione triennale e la predisposizione dell’elenco delle stesse opere incompiute.

Il Parere esamina tutti gli articoli del decreto indicando per ognuno eventuali osservazioni disponendo, anche, che la trasmissione del parere al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL).

Arriva adesso il parere del CIPE e dalla lettura dello stesso è possibile notare una cosa abbastanza strana. Relativamente all’articolo 2 del decreto stesso si legge testualmente “l'art. 2 introduce le definizioni di «progetto di fattibilità tecnica ed economica» e di «documento di fattibilità delle alternative progettuali», rinviando alla disciplina di cui all'art. 23, comma 5, del Codice e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione del medesimo art. 23, comma 3”; orbene la definizione«documento di fattibilità delle alternative progettuali» è stata introdotta dal decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017 del 19 aprile 2017 approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2017. Non c’è traccia di tale definizioni nello schema di decreto inviato al Consiglio di Stato ed è lecito quindi, pensare che il decreto sia stato modificato successivamente.

Ricordiamo che l'art. 21, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, prevede la pubblicazione di un decreto del MIT, che avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice (quindi entro il 18 luglio 2016), che, in riferimento al Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, dovrà definire:

le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti

funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;

i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo

richiesto per tipologia e classe di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle

centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Lo schema di decreto è costituito da 11 articoli e 2 allegati:

articolo 1 - Oggetto articolo 2 - Definizioni articolo 3 - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità, del

programma triennale dei lavori pubblici, sei relativi elenchi annuali e aggiornamenti articolo 4 - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi

triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

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articolo 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

articolo 6 - Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

articolo 7 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità

articolo 8 - Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

articolo 9 - Disposizioni transitorie e finali articolo 10 - Clausola di invarianza finanziaria articolo 11 - Entrata in vigore

I due allegati definiscono:

Allegato I - Schemi - tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

B: elenco delle opere pubbliche incompiute C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del Codice,

ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblici al completamento di un'opera incompiuta;

D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5

Allegato II - Schemi - tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi

A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP

C: elenco dei acquisti presenti nella precedente programmazione biennale per le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7

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Speciale Edilizia Privata: tutta la Modulistica unificata e standardizzata in formato editabile 28/06/2017

L’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha delegato il Governo ad individuare con precisione, con uno o più decreti legislativi, i procedimenti che sono assoggettati ai regimi della SCIA, del silenzio assenso, quelli per cui è necessaria un’autorizzazione espressa e le attività per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva. La delega è stata attuata con due decreti legislativi:

il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante "Attuazione della delega inmateria di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5della legge 7 agosto 2015, n. 124" (c.d. Decreto SCIA 1 - Gazzetta Ufficiale13/07/2016, n. 162);

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante "Individuazione diprocedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativiapplicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge7 agosto 2015, n. 124" (c.d. Decreto SCIA 2 - Gazzetta Ufficiale 26/11/2016, n. 277 -Supplemento ordinario n. 52/L)

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Il DLgs n. 126/2016:

detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

definisce le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione.

Il DLgs n. 222/2016:

individua in un’apposita tabella, che è parte integrante del decreto, le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso;

detta specifiche disposizioni normative di coordinamento.

A completare il quadro, è stato pubblicato l'Accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata 4 maggio 2017 recante "Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" (Gazzetta Ufficiale 05/06/2017, n.128 - Suppl. Ordinario n. 26) con il quale sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate (allegato 1 all'accordo) e in materia di attività edilizia (allegato 2 all'accordo), nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Come previsto, le regioni dovrebbero aver adeguato entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, mentre i comuni entro e non oltre il 30 giugno 2017.

I moduli unificati e standardizzati relativi alle attività edilizie sono i seguenti:

Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (modulo)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (*) (parte del titolare + relazione di asseverazione + quadro riepilogativo della documentazione)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire (*) (parte del titolare + relazione di asseverazione + quadro riepilogativo della documentazione)

Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (modulo)

Soggetti coinvolti - allegato comune a CILA, SCIA e CIL (modulo)

Comunicazione di fine lavori (modulo)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’agibilità (modulo)

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(*) Le Regioni che hanno disciplinato sia la SCIA che la SCIA alternativa al permesso di costruire possono unificare i due moduli.

L'ORGANIZZAZIONE DEI DATI Il modulo della SCIA Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

I moduli della CILA e dell’Agibilità I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’ asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

Gli altri moduli Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

L’allegato soggetti coinvolti Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

LE NOVITÀ La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulistica per SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese

Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblicaamministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli attidi proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentanoall’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione(articolo 18, legge n. 241 del 1990).

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Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni)o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).

Obblighi di pubblicazione

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’art. 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

E’, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)

è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

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Jobs act degli autonomi. Addio al posto fisso; contratti di Smart Working o di Work on demand 28/06/2017

Passo obbligato, dopo il varo del Jobs Act degli autonomi, quello della collaborazione tra Lavoratore Autonomo e consulenze, soprattutto quelle legali. Come nello stile americano, il supporto legale di un avvocato nella messa in atto di una stazione telematica «smart working» nell’era digitale sarà «fondamentale». Questo è il parere del partner responsabile del dipartimento di Diritto del lavoro dello Studio legale e tributario CMS, Fabrizio Spagnolo, che in una intervista apparsa su Italia Oggi, sulla crescente collaborazione tra professioni e studi legali.

Questi i motivi secondo l’analisi di Spagnolo.

Flessibilità nel lavoro

La nuova disciplina dello Jobs Act, porterà radicali cambiamento nel mondo del lavoro autonomo nell’era digitale, col lavoratore, che attraverso lo «smart working», potrà svolgere la propria attività senza una postazione fissa, al di fuori dei locali aziendali, nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal contratto collettivo.

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Jobs act consulting Esaminando l’intero provvedimento è chiaro, che per quanto concerne lo svolgimento del lavoro autonomo, il jobs act introduce misure per l’incentivo delle attività dei lavoratori autonomi, quali liberi professionisti. E districarsi non è facile e il ricorso a un Jobs Act consulting è quasi d’obbligo.

Contabilità e spese per l’aggiornamento A seguito del Jobs act, bisognerà tenere aggiornato il regime delle spese per la formazione professionale, e delle spese relative a partecipazioni a convegni e master, che saranno deducibili fino ad un importo di 10 mila euro, il che costituisce un importante incentivo allo sviluppo di nuove competenze professionali, non solo per gli organizzatori ma anche per le nuove specie di consulenze.

Qualità delle stazioni appaltanti Con la promozione della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, o bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca in extra-moenia, rappresentano, un programma messo in atto dal Legislatore finalizzato a sviluppare le attività professionali del nostro Paese, ma per raggiungere l’obiettivo saranno necessarie nuove competenze e nuovi tipi di consulenze, professionali, tecnologiche e ... giuridiche.

Supporto legale tra offerte e domande Già antecedentemente alla introduzione a livello legislativo dello «smart working» del Jobs Act, alcune aziende hanno chiesto il sostegno del consulente legale, e con la nuova norma ci potrà assistere a un deciso incremento delle richieste di assistenza legale. Come spesso accade, di fronte ad istituti legislativi di nuova introduzione all’interno dell’ordinamento giuridico, il supporto del legale è fondamentale. In ragione, che nella centralità dell’accordo «smart working» che disciplina l’utilizzo di strumenti tecnologici per il lavoro a domicilio, rientrano gli aspetti contrattuali tra datore di lavoro e il lavoratore necessari a garantire quell’equilibrio tra privacy e le necessità produttive, in poche parole, l’accordo tra offerta e domanda.

Lo «smart workers» Lontano da una scrivania fissa, pienamente operativo a casa, tutelato dai rischi per la salute, e in piena sicurezza nell'uso degli «strumenti tecnologici. Questi sono gli «smart workers», il moderno modo di lavoro regolamentato con la legge 81/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno. Chiamato anche «Jobs act degli autonomi», che contiene le misure per dare impulso nello Stivale alla diffusione di una prassi più snella di esecuzione delle mansioni, da svolgere fuori l’ufficio, ma sempre però, all’interno di un rapporto di lavoro subordinato.

Fasi, cicli e obiettivi E’ bene dire che non si tratta di una nuova tipologia contrattuale, ma della scelta del legislatore di regolamentare per «fasi, cicli ed obiettivi» una occupazione flessibile come quella del lavoro autonomo «mediante accordo tra le parti», come quelli Stato-Ordini, attraverso linee guida nella contrattazione di secondo livello.

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Stipula degli accordi Viste tutte le figure professionali coinvolte, è probabile che, l’inizio della instaurazione di tale nuova disciplina possa richiedere il supporto di consulenti, ad esempio, per la redazione scritta degli accordi e per la redazione dell’informativa periodica, che deve essere a cadenza annuale. Attività stragiudiziale alle aziende e agli studi professionali che rientreranno all’interno della normale attività professionale. Si ricorda, che la normativa, prevede la necessità di un accordo scritto tra le parti, nel quale devono essere regolate tutte le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, come l’individuazione della fascia oraria di rispetto dei tempi di riposo del lavoratore, nonché tutte le misure tecniche a salvaguardia della sicurezza, e tutte le procedure organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle apparecchiature elettroniche.

Il lavoro agile, o “smart working” Nel Capo II della Legge dedicato al lavoro agile, lo "smart working", è inteso non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali) mediante un accordo tra le parti, organizzato per fasi, cicli e obiettivi senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, in cui è possibile l’utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Work on demand La prestazione lavorativa, precisa la norma, può essere eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una propria “scrivania”, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dal tipo di contrattazione collettiva. Una nuova modalità lavorativa, in sostanza, un work on demand, ovvero, un tipo di rapporto che nasce solo quando c'è richiesta, senza la garanzia di un posto fisso e a tempo indeterminato, né tanto meno una classica “poltrona” o “scrivania”.

a cura di Salvo Sbacchis

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Corriamo il rischio: Ingegneri Italiani a congresso 28/06/2017

Si aprirà oggi il 62° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, in programma fino al 30 giugno a Perugia e ad Assisi (Santa Maria degli Angeli). “Corriamo il rischio”, questo il titolo che rimanda al filo rosso che unisce tutti i temi che alimenteranno la discussione. Rischio professionale, sociale, economico, incluso quello legato alle difficoltà di gestire il cambiamento del sistema, il rapporto con le altre professioni, le dinamiche sociali. Come già sperimentato l’anno scorso, alla preparazione dei lavori congressuali hanno partecipato gli Ordini territoriali che hanno sottoposto idee, posizioni e aspettative della categoria professionale degli ingegneri.

"Il 62° Congresso seguirà lo stesso metodo sperimentato l'anno scorso a Palermo – spiega Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Porremo l'attenzione sui temi della categoria. Questi saranno sviluppati proiettandosi verso le necessità del Paese. Gli ingegneri, infatti, rappresentano una parte importante per la crescita e l'organizzazione dell'Italia che non può prescindere dalle qualità, dalle competenze e dalla cultura proprie della nostra ingegneria, elementi dai quali non si può prescindere".

Tra le molte definizioni e descrizioni della società contemporanea vi è quella di “società del rischio”, in cui l’incertezza condiziona inevitabilmente la vita delle persone e delle

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comunità. La capacità degli ingegneri di comprendere e governare, attraverso un sistema specifico di conoscenze e competenze, il rischio per una società più sicura e innovativa sarà appunto il filo conduttore del 62° Congresso Nazionale. Comprendere l’entità del rischio, minimizzare il rischio, operare per la sicurezza, studiare e gestire strumenti di prevenzione del rischio, governare situazioni di emergenza, sono modi di affrontare la realtà che fanno parte del bagaglio culturale di un ingegnere.

Più in generale, i costanti cambiamenti economici, normativi, tecnologici e culturali spingono la professione ad un continuo mutamento di scenario e generano nuove opportunità che occorre saper cogliere. Occorre interrogarsi, pertanto, se gli ingegneri e gli Ordini sono in grado di correre il rischio legato al cambiamento costante, per governare le criticità e coglierne le opportunità. Nell’ambito del Congresso Nazionale 2017 ci si interrogherà se e come la formazione universitaria in campo ingegneristico rafforza questo specifico ruolo dell’ingegnere, se e come gli Ordini professionali possono accompagnare i professionisti a correre il rischio legato a cambiamenti continui nel mercato del lavoro, quale ruolo gli ingegneri hanno nelle politiche di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, quali rischi e quali opportunità sono legati al “fare professione” e quali strumenti possano garantire una evoluzione ed un rafforzamento del lavoro professionale.

Il Congresso sarà aperto dall’intervento di Roberto Baliani (Presidente Ordine Ingegneri Perugia), cui seguiranno i saluti istituzionali e la relazione di apertura di Armando Zambrano (Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri). Quindi i lavori si articoleranno in cinque moduli che saranno moderati dal giornalista Andrea Pancani de La7.

A cura di Ufficio Stampa Consiglio Nazionale Ingegneri

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Ricostruzione case e imprese in Centro Italia, un miliardo di euro dalla BEI di Paola Mammarella

Accordo con Cassa Depositi e Prestiti per la prima tranche dei 5 miliardi di euro. Le risorse

saranno erogate dalle banche

28/06/2017 – È in arrivo un miliardo di euro per la ricostruzione di case e imprese danneggiate dagli eventi sismici dell’Italia centrale. La Banca Europea degli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti (CdP) hanno siglato un accordo che rende disponibile la prima tranche della cifra complessiva di 5 miliardi di euro da destinare al ripristino delle costruzioni private.

I fondi serviranno a coprire i costi per il recupero e la messa in sicurezza delle abitazioni danneggiate, delle imprese e delle strutture produttive (come magazzini, capannoni, beni strumentali, scorte e simili).

La BEI ha inoltre annunciato un ulteriore stanziamento da un miliardo di euro per la

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ricostruzione degli edifici pubblici, cioè scuole, ospedali, tribunali, uffici amministrativi.

Ricostruzione privata, come funziona il finanziamento Le risorse saranno erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che dovrà ricorrere ad un prestito con la BEI. La BEI trasferirà a sua volta le risorse a CdP, che poi le veicolerà a famiglie e imprese attraverso il sistema bancario. A questo scopo, CdP e Associazione bancaria italiana (ABI) a novembre scorso hanno sottoscritto una convenzione. Guarda le banche aderenti alla convenzione Le famiglie e le imprese intenzionate ad effettuare gli interventi di riparazione e messa in sicurezza, dopo aver ottenuto la certificazione del danno, presenteranno alle banche aderenti la richiesta per ottenere la cifra necessaria per i lavori. Le banche erogheranno le risorse, in base agli stati di avanzamento dei lavori, direttamente ai professionisti e alle ditte incaricate della progettazione ed esecuzione delle opere. Il finanziamento, hanno spiegato i rappresentanti degli enti coinvolti, si basa sul meccanismo del credito d’imposta, già sperimentato con successo dopo il sisma del 2012 in Emilia Romagna. Al momento della restituzione del prestito, infatti, le banche otterranno un credito di imposta dallo Stato per pari importo, che riscuoteranno su base 25ennale. Grazie ai tassi favorevoli praticati dalla BEI, ci sarà un risparmio per i conti pubblici quantificabile in quasi 200 milioni di euro in 25 anni.

Ricostruzione delle attività produttive Ricordiamo inoltre che è stata da poco pubblicata sul sito del Commissario straordinario per la ricostruzione l’ordinanza 30/2017 per il ripristino e la delocalizzazione degli immobili destinati ad attività produttive. La norma sostituisce precedenti ordinanze ammettendo al contributo le imprese che hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l’edificio sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente dopo il sisma. In quest’ultimo caso, gli interventi provvisionali non possono essere conteggiati ai fini della quantificazione del contributo. I contributi coprono il costo dell’intervento, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, le indagini e le prove di laboratorio, le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione, le opere di efficientamento energetico, le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire gli interventi in modo unitario, il ripristino e riacquisto di scorte e il ristoro dei danni economici sui prodotti giacenti, l’acquisto, nello stesso comune, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l’attività produttiva, la riparazione e l’acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing.

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Priorità incompiute nei lavori pubblici, in arrivo il decreto di Paola Mammarella

Via libera del Cipe alla norma attuativa del Codice Appalti che valorizza la fase della

programmazione delle opere

28/06/2017 – Pubbliche Amministrazioni maggiormente responsabili nella fase di

programmazione delle opere pubbliche e attente al reale fabbisogno di

infrastrutture, che deve dare priorità al completamento delle incompiute. Sono i

contenuti della bozza di decreto, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016),

sulla programmazione triennale dei lavori pubblici, che ha ottenuto il parere

positivo del Cipe con una delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Lo scorso febbraio il testo ha ottenuto anche il via libera del Consiglio di Stato e

potrebbe quindi diventare operativo a breve.

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Programma triennale dei lavori pubblici: priorità alle incompiute

Prima di mettere a punto il programma triennale dei lavori pubblici, le

Amministrazioni dovranno effettuare una ricognizione delle incompiute. In

questo modo la spesa pubblica sarà più efficiente e si eviteranno sprechi.

Per le incompiute saranno effettuate diverse ipotesi. Oltre che il completamento,

saranno valutati il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d’uso, la

cessione in cambio della realizzazione di una nuova opera, la vendita o la

demolizione.

Le Amministrazioni predisporranno il piano triennale dei lavori pubblici il cui

valore stimato sia pari o superiore a 100mila euro. Il programma sarà articolato in

schemi-tipo e schede indicanti il quadro delle risorse necessarie per la

realizzazione dei singoli interventi, organizzate per annualità e fonte di

finanziamento, l’elenco delle opere incompiute, l’elenco degli immobili

disponibili, che possono essere ceduti in cambio di opere, e delle opere che

l’Amministrazione non ha interesse a completare.

All’interno del piano triennale ci saranno gli elenchi annuali in cui confluiranno i

lavori per i quali è prevista la copertura finanziaria, che possono essere subito

appaltati.

Programma triennale dei lavori pubblici e livelli di progettazione

Per inserire le opere che si intendono realizzare nel programma triennale dei

lavori pubblici sarà necessario rispettare i livelli di progettazione minimi.

Per i lavori di importo compreso tra 100mila euro e un milione di euro

l’Amministrazione dovrà predisporre il documento di fattibilità delle alternative

progettuali, per i lavori di importo superiore a un milione bisognerà redigere e

approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica.

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Massimo ribasso negli Appalti: l'ANAC da l'ok per i piccoli lavori del 28/06/2017

Massimo ribasso negli Appalti sotto al milione: l'ANAC risponde positivamente al MIT, confermando l'interpretazione secondo cui la procedura è applicabile per l'assegnazione dei cd. piccoli lavori (fino a un milione di euro)

Alle procedure negoziate sotto al milione di euro (cd. piccoli lavori) si può applicare il criterio del massimo ribasso. Lo ha confermato l'ANAC, 'sollevando' i dubbi di stazioni appaltanti e MIT, che aveva inviato di recente una richiesta di interpretazione all'autorità di Cantone sul tema.

Nel parere - di prossima pubblicazione sul sito ANAC -, 'confezionato' in risposta all’interpretazione da date alla norma del Correttivo sul massimo ribasso, viene sbloccata di fatto la possibilità di tornare ad appaltare al massimo ribasso (con metodo antiturbativa) anche gli appalti di importo inferiore al milione di euro assegnati con procedure negoziate, e quindi snellendo iter e tempi di aggiudicazione rispetto a una gara formale.

Nella risposta inviata al MIT l'Anac giudica l'interpretazione mirata a semplificare le micro-assegnazioni da 150mila a due milioni di euro come "l'unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamentecondivisibile". Si evidenzia che "la modifica apportata dal correttivoall'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo" esclude "qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente". In virtù di ciò, "deveritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150mila euro e fino a 1 milione di euro".

In definitiva, l'ANAC conferma l'interpretazione del MIT e va incontro a stazioni appaltanti e imprese sulla semplificazione delle piccole gare. Da oggi - ricorsi al TAR a parte - gli enti locali non dovrebbero più aver alcun dubbio sulla possibilità di assegnare questi appalti con le formule semplificate utilizzate finora.

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28/6/2017 Piano infrastrutture da 47 miliardi: in Gazzetta il Dpcm con la prima ripartizione del Fondo

Mercoledì 28 Giugno 2017

in Gazzetta il Dpcm con la prima ripartizione del Fondocasaeclima.com /ar_31837__pianoinfrastrutturequarantasettemiliardigazzettadpcmconprima

ripartizionedelfondo.html

Piano infrastrutture da 47 miliardi: in Gazzetta il Dpcm con la prima ripartizione del FondoDestinati 270 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per ilfinanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e lasicurezza delle periferie

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27 giugno 2017 il decreto del Presidente del Consiglio deiministri 29 maggio 2017 recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppoinfrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017 èdisposta una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale delPaese destinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019per il finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbanae la sicurezza delle periferie e delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1,commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Le risorse sono portate in aumento delle disponibilita' di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e saranno gestitesecondo le procedure previste dall'art. 1, comma 703, della legge n.190 del 2014.

Le erogazioni in favore delle amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministerodell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei ministrisecondo le indicazioni contenute nell'art. 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6dicembre 2016, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorita' definito ai sensidel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, i progetti ai fini della stipulazione diconvenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi.

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28/6/2017 Piano infrastrutture da 47 miliardi: in Gazzetta il Dpcm con la prima ripartizione del Fondo

Ai fini dell'erogazione del finanziamento, i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitoratiai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazionipubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP), individuabilicome facenti parte del citato Programma straordinario, e del Codice identificativo della gara (CIG) anche se nonperfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC). I soggettiattuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

PIANO INFRASTRUTTURE DA 47 MILIARDI IN 15 ANNI. L'art. 1, comma 140, della Legge di Bilancio 2017 haistituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con unadotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di europer l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamentodegli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questionioggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti,viabilita', mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d)difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quellascolastica; f) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazionedell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana eper la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione dellebarriere architettoniche.

Leggi anche: “Infrastrutture: al via piano da 47 miliardi in 15 anni”