ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

63
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE “LINEEGUIDAPERLOSVOLGIMENTODELLAFUNZIONEDI DIRETTORERESPONSABILENELLEATTIVITA’ ESTRATTIVE” (2003-2004) Hanno partecipato ai lavori della commissione dr. geol. Fabio Bacchini (Ms), dr. geol. Mauro Cartocci, dr. geol. Giancarlo Ceccanti (Fi), dr. geol. Reno De Cassai (Li), dr. geol. Claudio Nencini (O.G.T.), dr. geol. Paolo Starita (Lu), dr. geol. Mauro Rocchi (Gr) Coordinamento: dr. geol. Michele Sani (O.G.T.)

Transcript of ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE

“LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DIDIRETTORE RESPONSABILE NELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE”

(2003-2004)

Hanno partecipato ai lavori della commissione dr. geol. Fabio Bacchini (Ms), dr.geol. Mauro Cartocci, dr. geol. Giancarlo Ceccanti (Fi), dr. geol. Reno De Cassai (Li), dr.geol. Claudio Nencini (O.G.T.), dr. geol. Paolo Starita (Lu), dr. geol. Mauro Rocchi (Gr)Coordinamento: dr. geol. Michele Sani (O.G.T.)

INDICE

Premessa pag.0. Attribuzioni istituzionali e primarie del geologo direttore responsabile 21. Normativa nazionale e regionale

a) Cenni di diritto minerario e normativa nazionale di riferimentob) Norme regionali riguardanti la disciplina delle attività estrattivec) Norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavorod) Norme in materia di tutela ambientale e territorialee) Classificazione delle sostanze minerali e trasferimenti

funzioni amministrative Stato-Regionif) Norme di polizia delle miniere e delle caveg) Norme sul miglioramento della sicurezza e

salute nelle industrie estrattiveh) Breve disamina norme generali prevenzione infortuni

ed igiene del lavoro

4

2. Schema dei principali adempimenti del direttore responsabilecon riferimenti normativi e sanzionatori

22

3. Recepimento ed attuazione del progetto3.1) La progettazione quale primo fattore della sicurezza3.2) Il progetto di coltivazione3.3) L’analisi e la programmazione operativa della sicurezza3.4) Elementi di attuazione del progetto

29

4. Documento di Sicurezza e Salute4.1) Aspetti normativi generali4.2) Aspetti amministrativi4.3) Contenuti essenziali del D.S.S.4.4) Schema degli argomenti inseriti nel D.S.S.4.5) Elementi specifici del D.S.S.: alcuni esempi

33

5. Interlocutori e ruoli del direttore responsabile5.1) Il giacimento ed i principali interlocutori5.2) Le funzioni ed i ruoli generali5.2) Le funzioni di raccordo

45

6. Fasi gestionali6.1) Presenza in cantiere e rapporti con il Sorvegliante6.2) Formazione ed informazione dei lavoratori6.3) Macchinari e tecnologie6.4) Metodi e fasi operative nelle cave di inerti6.5) Metodi e fasi operative nelle cave di marmo6.6) Aspetti conclusivi

51

Bibliografia 57

I

PrefazioneGiunge finalmente a conclusione con questo testo il lavoro della Commissione dell’Ordine per la stesura delle linee guida per lo svolgimento della funzione di Direttore Responsabiledelle attività estrattive. Finalmente non già perché, per svariati motivi, i lavori possonoessere durati un po’ più del necessario ma, essenzialmente, perché la categoria, penso soprattutto ai più giovani professionisti ma anche ai molti colleghi dipendenti pubblici, hauna traccia aggiornata cui fare riferimento nello svolgere incarichi di direzione lavoriovvero anche di controllore, a vario titolo, di attività di cava.

Nel presentare questo lavoro, che nasce per soddisfare un preciso impegno delConsiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana e dalla fatica e dall’esperienza dei molti colleghi che vi hanno lavorato, non posso fare a meno di citare un punto, tanto essenzialequanto qualificante, del nostro codice deontologico; mi riferisco all’art. 18 che recita: “il geologo, nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto a tutelare nel miglior modo possibile l’ambiente, deve mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali ed al minimo spreco energetico”.

Chi opera, o si accinge ad operare, a qualsiasi titolo nel campo dello sfruttamentodelle risorse naturali, e le cave rientrano in questo ambito, deve tenere nel debito contoquesto preciso dettato.

Certamente le cave sono necessarie ma proprio per questo e perché rappresentanoferite cogenti del territorio meritano tutta l’attenzione, la scienza, la sapienza e la capacità che i geologi possono mettere in campo.

Così le attività estrattive non hanno bisogno di professionisti improvvisati né dicontrollori altrettanto improvvisati.

Sono certo che è per questo che la Commissione non si è limitata, come avrebbepotuto fare, ad un banale elenco delle normative, molte e svariate, che sovrintendono ilsettore e a qualche commento sui passaggi più controversi o di dubbia interpretazione maha, in più di un’occasione “consigliato” i comportamenti più coerenti con questo indirizzo professionale in relazione all’estrema delicatezza della questione trattata.

Far bene il proprio lavoro quindi non può, né deve, significare soltantocorrispondere a tutte le richieste normative e regolamentari ma rispettare anche quellespecificità che sono insite nello studio delle scienze della terra, e quindi sono il nostrobagaglio culturale, e che fanno del geologo, se si vuole, un professionista “anomalo” rispetto ad altri. Nel senso che il rispetto delle leggi naturali che regolano la formazione el’evoluzione della superficie terrestre, nella loro accezione più ampia e complessa, è undovere in quanto quelle costituiscono per noi, una sorta di “super committente” che non possiamo, né dobbiamo ignorare. Gli anni trascorsi ci hanno insegnato che il geologo puòanche fare cultura; in questo caso può far comprendere ai varie enti così come aicommittenti l’importanza strategica che anche le attività estrattive si inseriscano pienamente in quel concetto di “sviluppo sostenibile” che in Toscana vanta, e a ragione, tanti sostenitori.

Sono certo che molti apprezzeranno lo sforzo fatto e troveranno utile consultarequesto lavoro. Per parte mia, nel consegnarlo alle stampe, ringrazio il Consiglio perl’importante obiettivo raggiunto e tutti i componenti della commissione e tutti coloro che avario titolo hanno contribuito a redigerlo.

Vittorio d’OrianoPresidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana

1

Premessa

La Toscana dispone di un rilevante patrimonio geologico e minerario ed ha, senzadubbio, una grande tradizione nel settore industriale estrattivo.

L’attività mineraria della regione, e più in generale quella estrattiva, ha infatti origini tra le più antiche –basti pensare alle miniere che già gli etruschi coltivavano aCampiglia Marittima (Monte Valerio) e all’Isola d’Elba migliaia di anni fa –ed ha avutouno sviluppo continuo nel tempo: dalla secolare coltivazione delle miniere nel sud dellaregione (ad es. Colline Metallifere), alla altrettanto secolare coltivazione dei marmi nelcomprensorio nord (ad es. Alpi Apuane), allo sfruttamento di risorse energetichegeotermiche (ad es. Larderello). Oggi le miniere intese nel senso classico del termine nonesistono più, ma si ha la coltivazione dei cosiddetti minerali industriali (ad es.: feldspati).

Oggi, a fronte di una notevole contrazione numerica delle attività estrattive afferentimateriali di 1acategoria (miniere), si registra un numero significativo di attività riguardantila coltivazione di materiali di 2a categoria (cave); queste ultime riguardano la produzione dimarmi e pietre ornamentali, che godono di un mercato esteso a livello mondiale, di inerti edi altri materiali per l’edilizia e per uso industriale, ecc.

I geologi, da oltre un ventennio, si occupano di attività estrattiva a pieno titolo(come sancito dalla L.R 30 aprile 1980 n° 36 successive modificazioni ed integrazioni), edattualmente rappresentano la principale figura professionale che opera in questo settore:dalla prospezione geologico-mineraria alla pianificazione regionale; dalla progettazione dicave e miniere al recupero dei siti estrattivi dismessi; dalla direzione dei lavori allagestione tecnico-amministrativa delle georisorse; dalla tutela della sicurezza e della salutenegli ambienti di lavoro alla implementazione di sistemi integrati di qualità; dallageognostica e topografia dei giacimenti all’estimo delle cave con le loro opere ed impianti accessori, dalle valutazioni di impatto ambientale alle bonifiche dei siti industrialiinquinati.

Il consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana nella seduta del 13 febbraio2003, ha istituito una Commissione straordinaria al fine di redigere delle linee guida utiliper lo svolgimento dell’attività di Direttore Responsabile nelle attività estrattive.

Le linee guida che seguono non vogliono né possono essere esaustive –stantel’ampiezza degli argomenti correlati alla materia –fra i quali aspetti tecnici e scientifici,tecnologici, legislativi ed amministrativi, economici e gestionali –ma si prefiggonosolamente di offrire, a chi si avvicina a questo campo, uno strumento iniziale per farsiun’idea delle competenze e delle responsabilità che derivano dalla normativa vigente nonché di taluni contesti operativi in cui il Direttore Responsabile si può trovare adoperare.

Lo scopo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana è proprio quello di stimolare la ricerca, gli approfondimenti e la crescita ulteriore di questa attività che per igeologi è sicuramente, oltre che un importante spazio di lavoro, anche un modo percontribuire con la propria professionalità e competenza allo sviluppo razionale ecompatibile del territorio con le sue attività umane.

2

0. Attribuzioni istituzionali e primariedel geologo direttore responsabile

Il geologo, come Direttore Responsabile nelle attività estrattive, è unaprofessionalità riconosciuta tant’è che oggi, nella sostanza e con definitiva chiarezza sotto il profilo giuridico, il geologo può ricoprire tale carica per tutte le attività estrattive, sia dicava che di miniera (1), sia in terra che in mare, sia a cielo aperto che in sotterraneo (2)

(Legge 23 Dicembre 2000 n° 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato” G.U.n. 302 del 29 Dicembre 2000 suppl. ord.).

Le succitate modifiche legislative, per la verità, non conferiscono ai geologi unanuova competenza, ma riconoscono un diritto pregresso ad esercitare competenze dilegittima spettanza come era stato riconosciuto dai Funzionari delMinistero dell’Industria,da numerose Regioni ecc.

In effetti, con Decreto Legislativo 624/1996 e successive modificazioni –riguardante il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle industrieestrattive emanato in attuazione alle direttive CEE 92/91 e 92/104–sono stati ridefiniti edestesi i requisiti del Direttore Responsabile con le seguenti principali novità rispetto lanormativa previgente:

l’estensione alle attività di cava dell’obbligatorietà, per il Titolare, di designare un Direttore responsabile con adeguato titolo di studio e professionale;

l’individuazione, a livello nazionale, di nuovi titoli di studio per svolgere tale funzione, anche alla luce dell’evoluzione dei percorsi formativi universitari e professionali.

(1) Come noto, l’art.2 del R.D. 29.07.1927, n° 1443 effettua una distinzionetra miniere (coltivazioni di 1^categoria) e cave (coltivazioni di seconda categoria) in base alle sostanze minerali e/o energie delsottosuolo industrialmente utilizzabili.

(2) I titoli di studio sono individuati nell’art. 27 del D.P.R. 09.04.1959, n° 128 così come modificatodall’art. 20 del D.Lgs. 25.11.1996, n° 624 a sua volta modificato dall’art. 114 Legge 23.12.2000, n° 388.Nella tabella seguente è fornita una sintesi dei requisiti obbligatori in rapporto alla relativa importanzadelle attività.

Tutte le attività estrattive Laurea in ingegneria ovvero in geologia ed abilitazioneall’esercizio della professione.

Attività estrattive per luoghi di lavoro cheimpiegano complessivamente fino a 15 addettinel turno più numeroso

Diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse ovveroin geologia, o equipollente, o di diploma di perito minerarioindustriale e equipollente.

Nelle attività di cui sopra, con l'esclusione diquelle condotte mediante perforazione

Diploma in discipline tecniche industriali, purché in possessodi formazione specifica nel settore di cui è responsabile,acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.

Altre attività Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile dicui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n.128 del 1959 e all'art. 6 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 886 del 1979 coloro che alla data di entrata invigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almenodue anni purché il loro esercizio avvenga nella stessa unitàproduttiva o in attività estrattive similari per tecniche dicoltivazione.

3

Le funzioni primarie del Direttore Responsabile sono istituzionalmente definite dalD.P.R. 9 Aprile 1959, n° 128 e successive modificazioni ed integrazioni (“Norme diPolizia delle Miniere e della Cave”) che all’art. 6 recita:

“Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia ditutela della sicurezza e della salute dei lavoratori”.

In Toscana il Direttore Responsabile assume, tipicamente, anche le funzioni di“Direttore dei Lavori di Coltivazione e di Risistemazione” ai sensi della L.R. Toscana 3 Novembre 1998 (“Testo unico in materia di cava, torbiere, miniere, recupero di areeescavate e riutilizzo di residui recuperabili”).

Come già sommariamente delineato nell’articolo ad opera della precedente commissione di studio dell’Ordine dei Geologi della Toscana (Quarry & Construction, 1998) la direzione dei lavori –allorché eseguita nel senso più esteso del termine –implementa più funzioni, sia di natura “tecnico-direttiva” che di “alta sorveglianza” comprendenti in particolare:

Sotto il profilo della qualità del processo produttivo:

funzioni di tutela degli interessi della committenza, mediante verifica e controllo dellemodalità esecutive e di avanzamento dei lavori di coltivazione e di risistemazione inrapporto ai programmi ed obiettivi aziendali;

funzioni di individuazione e previsione di adeguamenti/miglioramenti nel processoproduttivo e quindi delle varianti al progetto di coltivazione eventualmente necessarie.

Sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro:

funzioni di attuazione circa l’osservanza delle norme e regolamenti per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;

funzioni di attuazione circa il controllo e monitoraggio degli eventi critici conpotenziali effetti incidentali e/o infortunistici nei luoghi di lavoro.

Sotto il profilo della protezione dell’ ambiente e del territorio:

funzioni di verifica e sorveglianza circa la rispondenza dei lavori al progetto dicoltivazione e/o risistemazione approvato

funzioni di verifica e sorveglianza circa l’attuazione delle misure di tutela dell’ambiente secondo normativa e/o disposizioni autorizzative particolari (rischi geologici, inquinamenti atmosferici, acustici, delle risorse idriche e del suolo,vibrazioni microsismiche indotte, salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e delpatrimonio storico-archeologico, ecc.);

funzioni di verifica e sorveglianza circa il rispetto dei diritti di terzi, sia pubblici cheprivati.

Dette funzioni hanno un evidente carattere di centralità ai fini della realizzazioneintegrata degli obiettivi di “Qualità–Sicurezza–Ambiente” riconducibili ad un Sistemadi Gestione Integrato che oggi costituisce il fulcro di politiche aziendali avanzate e discelte imprenditoriali aventi un impatto positivo nei confronti della collettività e dellaqualità della vita.

4

1. Normativa nazionale e regionale

Per l’argomento delle normative si è scelto di predisporre vari quadri sinottici, inrapporto ai differenti e principali settori di disciplina che coinvolgono le attività estrattive,nonché di evidenziare alcuni elementi e disposizioni di carattere fondamentale.

Ciò nell’intento di fornire, per quanto possibile, un inquadramento generale e perfacilitare l’individuazione delle leggi e norme specifiche che, con i mezzi attuali, possono essere reperite con relativa semplicità da tutti.

Quindi seguono nell’ordine:

a. alcuni cenni di diritto minerario ed una breve disamina della legislazione nazionalegenerale in materia mineraria;

b. una rassegna delle principali normative regionali riguardanti la disciplina dellecoltivazioni nelle attività estrattive di cave, miniere e torbiere;

c. una rassegna delle normative nazionali riguardanti la sicurezza e la salute deilavoratori nei luoghi di lavoro;

d. una rassegna delle normative nazionali e regionali in materia di tutela dell’ambiente e del territorio;

e. la classificazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo (R.D.29.07.1927, n° 1443) e trasferimenti di funzioni amministrative Stato–Regione;

f. una breve disamina delle norme di polizia delle miniere e delle cave (D.P.R.09.04.1959, n° 128);

g. una breve disamina della normativa inerente il miglioramento della sicurezza e salute edei lavoratori nelle industrie estrattive (D.Lgs. 25.11.1996, n° 624);

h. una breve disamina di altre norme di carattere generale in materia di prevenzioneinfortuni, igiene del lavoro e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

5

a. CENNI DI DIRITTO MINERARIO ELEGISLAZIONE MINERARIA NAZIONALE(Codice Civile Capo II, R.D. 29.07.1927, n° 1443)

Le fonti di diritto minerario, nel nostro paese, sono molteplici e di varia natura percui non è semplice una classificazione anche per gli esperti di diritto [R. Federici, Quarry& Construction Marzo 2003].

Fra queste si possono essenzialmente elencare:

la Costituzione e leggi costituzionali per quanto attiene la ripartizione di funzionistatali e regionali;

il codice civile per quanto attiene le nozioni e le regolamentazioni dei beni minerari;

le norme comunitarie di indirizzo e di prescrizioni minime;

la legislazione di carattere generale, sia nazionale che regionale, circa la disciplina

della ricerca e coltivazione delle miniere, delle cave e delle torbiere;

la legislazione di carattere generale, sia nazionale che regionale, circa la sicurezza e

l’igiene del lavoro nonché la tutela ambientale, paesistica ed urbanistica;

la legislazione di carattere speciale relativa a settori minerari particolari (es. idrocarburi

liquidi e gassosi, acque minerali e termali, risorse geotermiche) o ad aree geografiche

particolari (es. disciplina Agri Marmiferi dei comuni di Carrara e di Massa).

Vale altresì la pena di ricordare i principali sistemi giuridici relativi allosfruttamento dei giacimenti nel sottosuolo: a) Sistema demaniale; b) Sistema fondiario; c)Sistema di regalia; d) Sistema industriale [A. Gilardoni, Trattato di diritto minerario].

La ricerca e lo sfruttamento delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo,secondo la legge italiana, comprende due categorie: I–miniere; II–cave.

Le differenze sostanziali tra miniera e cava sono:

che nelle prime sono comprese la lavorazione di materie ed energie (georisorse) dirilevante interesse nazionale e sovranazionale mentre nelle seconde vi si comprendonole attività relative a materiali che presentano un interesse strategico-economico piùlimitato ovvero di carattere locale; la classificazione dei giacimenti oggetto di minierao di cava è convenzionalmente e puntualmente predisposta dall’art. 2 del R.D. 29.07.1927, n° 1443 e successive integrazioni e modificazioni;

che lo sfruttamento delle miniere rientra, sotto il profilo giuridico, nel così detto“Sistema demaniale” che stabilisce che il sottosuolo è in disponibilità dello stato inquanto personifica la collettività dei suoi cittadini; ogni utilizzazione mineraria èquindi sempre subordinata ad una concessione dello Stato ed al pagamento di uncanone da parte del concessionario.

6

che lo sfruttamento delle cave rientra invece, il linea generale, nel “Sistema fondiario” secondo il quale il proprietario del suolo è anche proprietario del sottosuolo con quantoin esso contenuto, compresi i giacimenti di materiali esistenti; ogni coltivazione èsubordinata ad una autorizzazione amministrativa.

E’ tuttavia utile precisare che lo sfruttamento delle cave, da parte del proprietario o chi altro abbia titolo di disponibilità del relativo suolo, è comunque oggi limitato econdizionato da numerosi vincoli destinati alla tutela di interessi pubblici di varia natura.

Le discipline regionali di coltivazione (es. Regione Toscana) prevedono altresì ilpagamento da parte del titolare dell’autorizzazione di un contributo economico –darapportarsi alla qualità e quantità del materiale estratto –destinato alla realizzazione diinterventi infrastrutturali, ad opere di tutela ambientale, ad adempimenti amministrativi e dicontrollo delle attività di cava ed altro.

CODICE CIVILELibro Terzo–Della proprietà

Quanto alle disposizioni del codice civile è interessante riportare uno stralciodell’art. 826 relativamente al Capo II “Dei beni appartenenti allo Stato …..”, che recita:

“ ….. omissis ….. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Statole foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanioforestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando ladisponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interessestorico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, dachiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo”.

Riferimenti alle miniere, cave e torbiere sono contenuti anche negli Artt. 820 (Fruttinaturali e frutti civili), 840 (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo), 987 (Usufrutto).

R.D. 29.07.1927, n° 1443Norme di carattere legislativo per disciplinare

la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno

modificata ed integrata ai sensi di:L. 07.11.1941, n° 1360; D.P.R. 28.06.1955, n° 620; D.P.R. 01.03.1961; L. 21.07.1961, n° 707;

L. 24.11.1981, n° 689; L. 01.12.1981, n° 692; L. 03-08-1998, n° 267.

Tali norme costituiscono la “legge mineraria”, già promulgata nel lontano 1927 allo scopo di regolare la materia a livello nazionale.

Sebbene questa legge sia stata oggetto di alcuni aggiornamenti è oggi in gran partesuperata nella sua funzione originaria a causa dei trasferimenti alle regioni dellecompetenze in materia di attività estrattive e dell’uscita di varie norme di carattere speciale.

7

Anche in questo caso vale tuttavia la pena di riportare alcuni elementi contenuti neltutt’oggi vigente R.D. 1443/1927 riguardanti disciplina della ricerca e coltivazione delleminiere e delle cave nazionali.

Per le miniere: la ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito del permesso (art.

4); possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia

riconosciuta la esistenza e la coltivabilità (art. 14); i possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la

delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori dicoltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni (art. 19);

la concessione della miniera è temporanea (art. 21); il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati

alla importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolaremanutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori (art. 26).

Per le cave: le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo (art. 45); quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto

idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degliinsediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, puòprescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa insicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, laregione può, con deliberazione motivata della giunta, disporre l'immediata revocadell'autorizzazione e l'acquisizione delle cava al patrimonio indisponibile della regione.Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la giuntaregionale dispone la revoca della concessione (art. 45, così come modificato con L.03.08.1998, n° 267).

Rapporti di vicinanza e consorzi minerari: quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera,

cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera,cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati (art. 46);

per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utilecoltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzivolontari od obbligatori (art. 47).

Questi aspetti mantengono una loro validità generale pur risultando, almeno inparte, superati dalle singole e specifiche disposizioni regionali.

8

b. PRINCIPALI NORME REGIONALI RIGUARDANTILA DISCIPLINA DELLE COLTIVAZIONI NELLE ATTIVITÀ

ESTRATTIVE DI CAVE, MINIERE E TORBIERE

Regione Normativa

ABRUZZO

LEGGE REGIONE ABRUZZO 26 LUGLIO 1983 n° 54(B.U.R. 02.09.1983, n° 33)

Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella regioneAbruzzo

Modificata ed integrata ai sensi di:L.R. 09.09.1986, n° 48; L.R. 23.10.1987, n° 67; L.R. 28.07.1988, n° 57;

L.R. 05.09.1989, n° 78; L.R. 15.02.1995, n° 8

BASILICATA

LEGGE REGIONE BASILICATA 4 NOVEMBRE 1993 n° 55(B.U.R. 06.11.1993, n° 46)

Norme per la protezione del bacino idrominerariodella Calda in agro di Latronico

CAMPANIA

LEGGE REGIONE CAMPANIA 13 DICEMBRE 1985 n° 54(B.U.R. 24.12.1985, n° 72)

Coltivazione di cave e torbiere.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 13.04.1995, n° 17

EMILIAROMAGNA

LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA 18 LUGLIO 1991 n° 17(B.U.R. 22.07.1991, n° 49)

Disciplina delle attività estrattive.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 13.05.1993, n° 23; L.R. 20.12.1993, n° 45; L.R. 30.01.1995, n° 6;L.R. 18.05.1999, n° 9

FRIULI VENEZIAGIULIA

LEGGE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA18 AGOSTO 1986 n° 35

(B.U.R. 19.08.1986, n° 81)Disciplina delle attività estrattive.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 02.04.1991, n° 13; L.R. 18.12.1992, n° 38; L.R. 28.06.1994, n° 10;L.R. 07.09.1994, n° 13; L.R. 20.05.1997, n° 21; L.R. 15.05.2002, n° 13

LAZIO

LEGGE REGIONE LAZIO 5 MAGGIO 1993 n° 27(B.U.R. 10.05.1993, n° 13)

Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della regione.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 18.05.1998, n° 14

LIGURIA

LEGGE REGIONE LIGURIA 10 APRILE 1979 n° 12(B.U.R. 26.04.1979, n° 17)

Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 17.10.1979, n° 35; L.R. 02.12.1982, n° 45; L.R. 24.03.1983, n° 9;L.R. 30.12.1993, n° 63; L.R. 24.07.2001, n° 21; L.R. 27.09.2002, n° 34

9

LOMBARDIA

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 8 AGOSTO 1998 n° 14(B.U.R. 11.08.1998, n° 32, 1° s.o.)

Nuove norme per la disciplina della coltivazione disostanze minerali di cava.

modificata ed integrata ai sensi di:L.R. 12.08.1999, n° 15; L.R. 02.02.2001, n° 3; L.R. 06.03.2002, n° 4;

L.R. 22.07.2002, n° 15

MARCHE

LEGGE REGIONE MARCHE 1 DICEMBRE 1997 n° 71(B.U.R. 09.12.1997, n° 90)

Norme per la disciplina delle attività estrattive.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 17.12.1999, n° 33; L.R. 24.07.2000, n. 14, L.R. 28.12.2000, n° 20E L.R. 30.06.2003 n. 15

MOLISE è attualmente in corso la stesura della legge regionale in material di cave

PIEMONTE

LEGGE REGIONE PIEMONTE 22 NOVEMBRE 1978 n° 69(B.U.R. 28.11.1978, n° 49)

Coltivazione di cave e torbiere.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 13.03.1981, n° 9; L.R. 12.08.1981, n° 30 L.R. 30.04.1996, n° 28;L.R. 26.04.2000, n° 44 L.R. 15.03.2001, n° 5

PUGLIA

LEGGE REGIONE PUGLIA 22 MAGGIO 1985 n° 37(B.U.R. 05.06.1985, n° 73)

Norme per la disciplina dell'attività delle cave.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 09.06.1987, n° 13; L.R. 10.04.1989, n° 4

SARDEGNA

LEGGE REGIONE SARDEGNA 7 GIUGNO 1989 n° 30(B.U.R. 16.06.1989, n° 22)

Disciplina delle attività di cava.Modificata ed integrata ai sensi della:

L.R. 30.04.1991, n° 13; L.R. 08.08.1991, n° 28; L.R. 21.09.1993, n° 46;L.R. 21.05.1998, n° 15

LEGGE REGIONE SARDEGNA 19 DICEMBRE 1959 n° 20(B.U.R. 05-01-1960, n° 2)

Disciplina dell'indagine, ricerca ecoltivazione degli idrocarburi.

Modificata ed integrata ai sensi dI:L.R. 16.03.1973, n° 2

LEGGE REGIONE SARDEGNA 7 MAGGIO 1957 n° 15(B.U.R. 17-06-1957, n° 24)

Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927,n° 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria.

10

SICILIA

LEGGE REGIONE SICILIA 9 DICEMBRE 1980 n° 127(G.U.R.S. 13.12.1980, n° 55)

Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava eprovvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel

territorio della Regione siciliana.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 06.05.1981, n° 96; L.R. 26.03.1982, n° 22; L.R. 14.06.1983, n° 64;L.R. 13.12.1983, n° 119; L.R. 06.12.1984, n° 105; L.R. 08.11.1988, n° 34;

L.R. 15.05.1991, n° 24; L.R. 01.03.1995, n° 19; L.R. 26.03.2002, n° 2

TOSCANA

LEGGE REGIONE TOSCANA 3 NOVEMBRE 1998 n° 78(B.U.R. 12.11.1998, n° 37)

Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate eriutilizzo di residui recuperabili.

modificata con L:R. 27.01.2004 n. 4DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 11.02.2002 N. 138

Istruzioni tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazioneall'esercizio dell'attività estrattiva e per la redazione degli elaborati

di corredo (ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L.R. 78/1998)e per la comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione

(ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 78/1998)LEGGE REGIONE TOSCANA 5 DICEMBRE 1995 n° 104

(B.U.R. 14.12.1995, n° 78)Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei comuni di Massa e di

Carrara.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 18.06.1998, n° 33 L.R. 03.11.1998, n° 78

TRENTINOALTO ADIGE

LEGGE PROVINCIA TRENTO 4 MARZO 1980 n° 6(B.U.R. 06.03.1980, n° 12)

Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nellaprovincia autonoma di Trento.

Modificata ed integrata ai sensi di:L.R. 25.01.1982, n° 3; L.R. 18.02.1988, n° 6; L.R. 11.02.1993, n° 7;

L.R. 16.12.1993, n° 42; L.R. 20.03.2000, n° 3

UMBRIA

LEGGE REGIONE UMBRIA 3 GENNAIO 2000 n° 2(B.U.R. 12.01.2000, n° 2, 3° s.o.)

Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materialiprovenienti da demolizioni.

modificata ed integrata ai sensi di:L.R. 15.01.2001, n° 3; L.R. 19.11.2001, n° 28

VALLE D’AOSTA

LEGGE REGIONE VALLE D'AOSTA 11 LUGLIO 1996 n° 15(B.U.R. 23.07.1996, n° 33)

Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materialidi cava e per il riassetto delle cave abbandonate.

VENETO

LEGGE REGIONE VENETO 7 SETTEMBRE 1982 n° 44(B.U.R. 10.09.1982, n° 39)

Norme per la disciplina dell'attività di cava.modificata ed integrata ai sensi di:

L.R. 10.10.1989, n° 40; L.R. 14.09.1994, n° 58; L.R. 01.02.1995, n° 6;L.R. 05.05.1996, n° 6; L.R. 23.08.1996, n° 28; L.R. 30.01.1997, n° 6;

L.R. 09.09.1999, n° 46; L.R. 28.01.2000, n° 5; L.R. 11.09.2000, n° 19;L.R. 09.02.2001, n° 5; L.R. 13.09.2001, n° 27; L.R. 16.08.2002, n° 26

11

c. PRINCIPALI NORME NAZIONALI RIGUARDANTILA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Norme specifiche del settore estrattivo Norme di carattere generale conapplicazioni nel settore estrattivo

D.P.R. 09.04.1959, n° 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave

modificata ed integrata ai sensi di:L. 15.06.1984, n° 246; L. 30.07.1990, n° 221;

D.Lgs. 19.12.1994, n° 758; D.Lgs. 25.11.1996, n° 624.

D.P.R. 27.04.1955, n° 547

Norme per la prevenzione degli infortuni sullavoro

modificata ed integrata ai sensi di:L. 02.05.1983, n° 178;

D.Lgs. 19.09.1994, n° 626;D.Lgs. 19.12.1994, n° 758;D.Lgs. 19.03.1996, n° 242;D.Lgs. 04.08.1999, n° 359;D.Lgs. 22.10.2001, n° 462.

D.P.R. 24.05.1979, n° 886

Integrazione alle norme per attività di prospezione,di ricerca, di coltivazione degli idrocarburi

D.P.R. 19.03.1956, n° 302

Norme integrative al D.P.R. 547/55relative agli esplosivi

modificata ed integrata ai sensi di:D.Lgs. 19.12.1994, n° 758.

D.LGS. 25.11.1996, n° 624

Attuazione delle direttive 92/91 CEE e 92/104 CEEriguardanti il miglioramento della sicurezza e della

salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

D.P.R. 19.03.1956, n° 303Norme generali per l’igiene del lavoro

modificata ed integrata ai sensi di:D.Lgs 15.08.1991, n° 277;D.Lgs. 19.09.1994, n° 626;D.Lgs. 19.12.1994, n° 758;D.Lgs. 19.03.1996, n° 242.

D.M. 21.05.1974Norme integrative del regolamento

approvato con Regio Decreto 12 maggio1927, n° 824 e disposizioni per l'esonero da

alcune verifiche e prove stabilite per gliapparecchi a pressione

D.LGS. 15.08.1991, n° 277

Attuazione delle direttive CEE in materia diprotezione dei lavoratori contro i rischi

derivanti da esposizione ad agenti chimici,fisici, biologici durante il lavoro

modificata ed integrata ai sensi di:D.Lgs 02.02.2002, n° 25

D.Lgs. 19.09.1994, n° 626

Attuazione delle direttive CEE riguardanti ilmiglioramento della sicurezza e della salute

12

dei lavoratori nei luoghi di lavoro

modificata ed integrata ai sensi di:D.Lgs. 19.03.1996, n° 242;D.Lgs. 25.02.2000, n° 66;D.Lgs 02.02.2002, n° 25.

D.Lgs. 17.03.1995, n° 230

Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,90/641/Euratom, 92/3/Euratom e

96/29/Euratom in materia di radiazioniionizzanti

modificata ed integrata ai sensi di:DLgs. 26.05.2000, n° 241.

D.P.R. 24.07.1996, n° 459

Regolamento per l'attuazione delle direttive89/392/CEEcee, 91/368/cee, 93/44/cee e

93/68/cee concernenti il riavvicinamentodelle legislazioni degli stati membri relative

alle macchine

D.Lgs. 14.08.1996, n° 493

Attuazione della direttiva 92/58/ceeconcernente le prescrizioni minime per lasegnaletica di sicurezza e/o di salute sul

luogo di lavoro

D.P.R. 22.10.2001, n° 462

Regolamento di semplificazione delprocedimento per la denuncia di

installazioni e dispositivi di protezionecontro le scariche atmosferiche, di dispositivi

di messa a terra di impianti elettrici e diimpianti elettrici pericolosi

13

d. PRINCIPALI NORME NAZIONALI E REGIONALIRIGUARDANTI LA TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Materia Normativa nazionale Normativa Regione Toscana

VINCOLOIDROGEOLOGICO

R.D. 30.12.1923, n° 3267

Riordinamento e riforma dellalegislazione in materia di boschi e

di terreni montani

L.R. 21.03.2000, n° 39

Legge forestale della Toscana

modificata ed integrataai sensi della:

L.R. 31.01.2001, n° 6;L.R. 02.01.2003, n° 1;

D.P.G.R. 08.08.2003, n° 48/R.

VINCOLO BENICULTURALI,

PAESAGGISTICIED AMBIENTALI

D. Lgs. 22.01.2004, n° 42

Codice dei beni culturali e delpaesaggio, ai sensi dell'articolo 10

della legge 6 luglio 2002, n. 137

DIFESA DELSUOLO

L. 18.05.1989, n° 183

Norme per il riassettoorganizzativo e funzionale della

difesa del suolo

modificata ed integrata ai sensi di:L. 07.08.1990, n° 253.

L.R. 11.12.1998 n° 91

Norme per la difesa del suolo

modificata ed integrata ai sensi di:L.R. 19.01.1999, n° 1;L.R. 16.01.2001, n° 1.

BONIFICHEDEI SITI INQUINATI

D.M. 25.10.1999 n° 471

Regolamento recante criteri,procedure e modalità per la messa

in sicurezza, la bonifica e ilripristino ambientale dei siti

inquinati, ai sensi dell'articolo 17del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e successivemodificazioni e integrazioni

L.R. 18.05.1998

Norme per la gestione dei rifiuti e labonifica dei siti inquinati

modificata ed integrata ai sensi della:L.R. 18.06.1998, n° 34;L.R. 22.12.1999, n° 70;L.R. 26.07..2002, n° 29

D.P.G.R. 25.02.2004 n° 14/R

Regolamento regionale di attuazioneai sensi della lettera e), comma 1,

dell'articolo 5 della legge regionale 18maggio 1998, n. 25 (Norme per la

gestione dei rifiuti e la bonifica dei sitiinquinati), contenente norme tecniche

e procedurali per l'esercizio dellefunzioni amministrative e di controlloattribuite agli enti locali nelle materie

della gestione dei rifiuti e dellebonifiche

14

URBANISTICA

L. 17.08.1942, n° 1150

Legge urbanistica

Modificata ed integrata ai sensi di:L. 06.08.1967, n° 765;

L. 19.11.1968, n° 1187;L. 01.06.1971, n° 291;L. 22.10.1971, n° 865.

L.R. 16.01.1995, n° 5

Norme per il governo del territorio

e successive modificazionied integrazioni.

AREE A RISCHIOIDRAULICOE DI FRANA

L. 03.08.1998, n° 267

Conversione in legge, conmodificazioni ed integrazioni, deldecreto legge 11 giugno 1998, n°180 concernente misure urgentiper la prevenzione del rischioidrogeologico ed a favore dellezone colpite da disastri franosi

nella regione Campania

D.C.R. 25.01.2000, n° 12

Approvazione del piano di indirizzoterritoriale - art. 7 legge regionale 16

gennaio 1995, n° 5.

AREE PROTETTEE PARCHI

L. 06.12.1991, n° 394

Legge quadro sulle aree protette

L.R. 11.04.1995, n° 49

Norme sui parchi, le riserve naturali ele aree naturali protette di interesse

locale

modificata ed integrata ai sensi di:L.R. 13.08.1998, n° 60;L.R. 06.04.2000, n° 56.

IMPATTOAMBIENTALE

D.P.R. 12.04.1996

Atto di indirizzo e coordinamentoper l'attuazione dell'art. 40, primo

comma, della legge 22 febbraio1994, n° 146, concernentedisposizioni in materia di

valutazione di impatto ambientale

L.R. 03.11.1998, n° 79

Norme per l'applicazione dellavalutazione di impatto ambientale

modificata ed integrata ai sensi di:L.R. 31.10.2001, n° 53.

RISORSE IDRICHE

L. 05.01.1994, n° 36

Disposizioni in materia di risorseidriche

L.R. 21.07..1995, n° 81

Norme di attuazione della legge05.01.1994, n° 36. "Disposizioni in

materia di risorse idriche.

modificata ed integrata ai sensi di:L.R. 08.03.2000, n° 21.

INQUINAMENTOACUSTICO

L. 26.10.1995, n° 447

Legge quadro sull'inquinamentoacustico

L.R. 01.12.1998, n° 89

Norme in materia di inquinamentoacustico

15

INQUINAMENTODELLE ACQUE

D.Lgs. 11.05.1999, n° 152

Disposizioni sulla tutela delleacque dall’inquinamento e recepimento della direttiva91/271/CEE concernente il

trattamento delle acque reflueurbane e della direttiva

91/676/CEE relativa allaprotezione delle acque

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole

modificato ed integrato ai sensiD.Lgs. 18.08.2000, n° 258.

Reg.to 16.06.1999, n° 3

Regolamentazione degli scarichiindiretti nell'impianto di depurazione

centralizzato, terminale dellapubblica fognatura

RIFIUTI

D.Lgs. 05.02.1997, n° 22

Attuazione delle direttive91/156/CEE sui rifiuti,

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e94/62/CEE sugli imballaggi e sui

rifiuti di imballaggio

modificato ed integrato ai sensi di:D.Lgs. 08.11.1997, n° 389;

L. 09.12.1998, n° 426;L. 23.03.2001, n° 93;L 21.12.2001 n° 443

come modificata dallaL. 31.10.2003 n° 306;L. 31.07.2002, n° 179.

L.R. 18.05.1998, n° 25

Norme per la gestione dei rifiuti e labonifica dei siti inquinati

modificata ed integrata ai sensi della:L.R. 18.06.1998, n° 34;L.R. 22.12.1999, n° 70;L.R. 26.07..2002, n° 29.

16

e. CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI E DELLE ENERGIEDEL SOTTOSUOLO (R.D. 29.07.1927, N° 1443) E TRASFERIMENTI

DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATO–REGIONE

1^ CATEGORIA: MINIERERicerca e coltivazione di

(a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli,metalloidi e loro composti, anche se dettiminerali siano impiegati direttamente;

(b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi,rocce asfaltiche e bituminose;

(c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite,miche, feldspati, caolino e bentonite, terre dasbianca, argille per porcellana e terraglia forte,terre con grado di refrattarietà superiore a 1630gradi centigradi;

(d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite,leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario edi stronzio, talco, asbesto, marna da cemento,pietre litografiche;

(e) sostanze radioattive, acque minerali e termali,vapori e gas.

Con il D.P.R. 14/01/1972, n° 2 vengono trasferite alleregioni a statuto ordinario le funzioni amministrativestatali in materia di «acque minerali e termali», di«cave e torbiere» e di artigianato e del relativopersonale.

In attuazione della delega conferita dall'art. 1 dellalegge 15/3/1997, n° 59, con D.Lgs. 31/03/1998, n°112 avviene il conferimento da parte dello Stato alleregioni ed enti locali delle funzioni e compitiamministrativi esercitati nel settore dello sviluppoeconomico ed in particolare, fra altre, quelle in materiadi «energia» e di «miniere e risorse geotermiche».Sono tuttavia conservate, allo Stato le funzioniamministrative concernenti: la prospezione, ricerca, coltivazione e

stoccaggio di idrocarburi in mare, nonché laprospezione e ricerca di idrocarburi interraferma, ivi comprese le funzioni di poliziamineraria ai sensi delle norme vigenti;

la polizia mineraria per le risorse collocate inmare;

la ricerca mineraria, la promozione della ricercamineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazionedei dati relativi all'industria mineraria.

Gli artt. 30 e 34 del D.Lgs. 31/03/1998, n° 112trattano, rispettivamente, il conferimento di funzionialle regioni in materia di «energia» e di «miniere erisorse geotermiche».

2a CATEGORIA: CAVEColtivazione di

(a) torbe;

(b) materiali per costruzioni edilizie, stradali edidrauliche;

(c) terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo edelle sabbie silicee, delle pietre molari, dellepietre coti;

Con il D.P.R. 14/01/1972, n° 2 vengono trasferite alleregioni a statuto ordinario le funzioni amministrativestatali in materia di «acque minerali e termali», di«cave e torbiere» e di artigianato e del relativopersonale.

Con il D.P.R. 24/07/1977, n°616 relativo

17

(d) altri materiali industrialmente utilizzabili (aitermini dell'art. 1 R.D. 1443/1927) e noncomprese nella prima categoria.

all’attuazione della delega sull’ordinamento regionaledi cui all’art. 1 Legge 22/07/1975, n°382 si stabilisceche: le funzioni amministrative relative alla materia

«cave e torbiere» concernono tutte le attivitàattinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma,ed al titolo terzo del Regio decreto 29-7-1927, n°1443.

le suddette funzioni amministrative, oltre a quelledi cui all'art. 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 14-1-1972, n° 2, comprendono:

(a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie eghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nellespiagge e fondali lacuali;

(b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione dicave e torbiere in zone sottoposte a vincoloalberghiero o forestale;

(c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplinadelle concessioni degli agri marmiferi;

(d) la dichiarazione di appartenenza alla categoriadelle cave della coltivazione di sostanze noncontemplate dall'art. 2 del Regio decreto 29-7-1927, n° 1443.

Sono trasferite alle regioni le funzioniamministrative statali in materia di vigilanzasull'applicazione delle norme di polizia delle cavee torbiere di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9-4-1959, n° 128, e successivemodificazioni, nonché le funzioni di igiene esicurezza del lavoro in materia di cave di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9-4-1959, n° 128, e quelle già devolute al corpo delleminiere in materia di cave ai sensi del decreto delPresidente della Repubblica 27-4-1955, n° 547 e19-3-1956, n° 302.

Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui alcomma precedente, possono avvalersi del corponazionale delle miniere.

18

f. NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE(D.P.R. 09.04.1959, n° 128)

La norma in esame è del tipo deterministico1, come molte altre nate negli anni ’50 in Italia per fronteggiare il problema degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionaliche si rapportava alla crescente industrializzazione della nazione.

Dette norme –che trovano applicazione nei lavori di prospezione, ricerca ecoltivazione delle sostanze minerali nonché nei lavori svolti negli impianti e pertinenzeconnessi a tali attività 2–provvedono in generale: a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e ad assicurare il regolare

svolgimento delle attività estrattive nel rispetto della sicurezza dei terzi; a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al

patrimonio dello Stato.

La struttura della norma è quella tipica che comprende alcune disposizioni generalie un gran numero di disposizioni specifiche (complessivamente 693 articoli) ordinate percapi e titoli.

Le disposizioni generali di cui al Titolo I individuano le competenze dell’autorità mineraria, gli obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei sorveglianti equelli dei lavoratori.

È opportuno riportare integralmente i contenuti di cui all’art. 6:«[1] Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso dellecapacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cuiresponsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.[2] Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare ledisposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza edella salute dei lavoratori».

I successivi titoli riguardano aspetti generali e particolari fra cui: modalità didenuncia e pianificazione generale dei lavori, ricerca e coltivazione mediante perforazioni,

1 Trattasi delle normative di prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, tutt’oggi vigenti, basate precipuamente su prescrizioni tecnico-operative (talora discrezionali) e controlli svolti da parte degli organipubblici deputati alla vigilanza ai quali gli imprenditori devono attenersi. Tale approccio alla sicurezza è statoprofondamente revisionato con l’attuazione delle direttive comunitarie che riportano a capo del datore di lavoro la responsabilità primaria di individuare, attuare ed assicurare idonee misure per la sicurezza e lasalute dei lavoratori.2 Nel campo di applicazione sono previsti oltre ai lavori svolti negli impianti entro il perimetro delleconcessioni/autorizzazioni quelli svolti nelle “pertinenze” della miniera così come definite dall’Art. 23 R.D. 1443/1927 (e cioè gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gliapparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimentodel minerale) anche se ubicati fuori dal perimetro delle concessioni. Sono altresì inclusi i lavori difrantumazione vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave e le operazioni di caricamento di taliprodotti dai piazzali mentre risultano, in generale, escluse le attività di escavazione di sabbie e ghiaienell’alveo dei corsi d’acqua, nelle spiagge del mare e dei laghi.Permangono taluni dubbi interpretativi circa talune “attività connesse” (es. impianto di frantumazione che opera su materiale di cava o su inerti da demolizioni, cementifici, laboratori, centrali elettriche diautoproduzione, ecc.) per le quali è opportuno fare riferimento ai criteri complementari afferenti lacommerciabilità del minerale estratto o i rischi tipici o l’effettivo rapporto di connessione con l’attività di coltivazione o ricorso alla Commissione Consultiva Permanente presso il Ministero del Lavoro.

19

escavazioni a cielo aperto e sotterranee, trasporti e circolazione del personale, ventilazione,illuminazione, esplosivi, impianti elettrici, grisù e gas tossici o nocivi, polveriinfiammabili, incendi e fuochi sotterranei, irruzioni d’acqua, polveri nocive alla salute dei lavoratori, minerali radioattivi, controlli medici salvataggio e pronto soccorso, diffide edinterventi amministrativi, sanzioni.

g. MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE EDEI LAVORATORI NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

(D.LGS. 25.11.1996, n° 624)

Il D.Lgs. 624/96 rappresenta un insieme sistematico di più recenti disposizioni inmateria di sicurezza e salute sia per i cantieri estrattivi condotti mediante perforazione cheper le industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee emanato, rispettivamente, inrecepimento delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE.

Tali direttive costituiscono un applicazione particolare, ovvero mineraria, del“nuovo” approccio alla sicurezza ed igiene del lavoro adottato in sede comunitaria, damolti definito come una “rivoluzione culturale” e teso a rinnovare profondamente la legislazione prevenzionistica previgente; gli obiettivi generali sono il miglioramentodell’ambiente di lavoro, la armonizzazione delle condizioni esistenti e l’adozione “di prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e dellenormative tecniche esistenti in ciascun stato membro”.

Detto decreto si applica a tutte le attività estrattive di miniera o di cava, come giàsostanzialmente definite dall’art.1 D.P.R. 128/1959, e cioè alle attività di prospezione,ricerca e coltivazione delle sostanze minerali solide, delle acque minerali, dei mineralifluidi (idrocarburi liquidi e gassosi) presenti nel territorio nazionale e nelle areesottomarine soggette ai poteri dello Stato, dei fluidi geotermici o gas diversi dagliidrocarburi, nonché alle lavorazioni immediatamente connesse alle predette attività.

Alcune, fra le più importanti novità introdotte nel D.Lgs. 624/96, sono di seguitoriportate. L’estensione alle attività estrattive dell’applicazione delle norme del D.Lgs 626/94 per

quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 624/96 stesso con eccezione del soloTitolo II del primo decreto.

La definizione giuridica e gli obblighi fondamentali del Titolare di miniera o di cavache può differire dal Datore di Lavoro.

L’obbligo della predisposizione di uno specifico documento di sicurezza e salute denominato “DSS”, quale fondamentale strumento di prevenzione, e del “DSS Coordinato” nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno del luogo di lavoro.

L’estensione alle attività di cava dell’obbligatorietà di designare un Direttore Responsabile con adeguato titolo di studio e la relativa individuazione, a livellonazionale, di nuovi titoli di studio idonei per svolgere tale attività anche alla luce dellaevoluzione dei percorsi formativi universitari e professionali.

L’introduzione di nuove procedure relative ad informazioni su incidenti ed infortuni. L’introduzione di nuove norme di carattere specifico per attività a cielo aperto, in

sotterraneo ed in impianti di superficie riguardanti, fra altri, i rischi per esplosione, perincendio, per atmosfere nocive, per franamento nonché le strutture di evacuazione e disalvataggio.

20

Come osservato nell’ambito di recenti pubblicazioni esplicative del D.Lgs. 624/96 (Orsini & Retacchi, 1997) si ritiene che l’applicazione delle norme di tale decreto possa comportare:1. una maggiore responsabilizzazione degli operatori nel settore della sicurezza e salute

dei lavoratori;2. il contemperamento degli interessi della produzione con la tutela della sicurezza dei

lavoratori attraverso la predisposizione ed utilizzazione del DSS quale strumento digestione dell’attività di lavoro;

3. un diverso rapporto tra operatori ed autorità di vigilanza potendo quest’ultima rivestireun maggiore ruolo di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e saluteall’impresa.

h. ALTRE NORME DI CARATTERE GENERALEIN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE DEL LAVOROE TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

D.P.R. 27 aprile 1955, n° 547Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Consta di 406 articoli ordinati per Capi e Titoli e trova applicazione nelle attivitàlavorative con lavoratori subordinati o ad essi equiparati, con esclusione dell’esercizio delle miniere, cave e torbiere e talune altre particolari attività per quanto la materia non siaregolata da appositi provvedimenti o norme.

Ciò detto e per quanto segnatamente richiamato dall’art. 3 del successivo D.P.R.128/1959, molte delle disposizioni del D.P.R. 547/1955 relative alla protezione deimacchinari, ai mezzi di sollevamento e di trasporto ed altro trovano comunqueapplicazione nelle attività estrattive.

Il decreto pone anzitutto in risalto, al Titolo I (Disposizioni generali), gli obblighi inmateria di prevenzione dei Datori di Lavoro, dei Dirigenti e Preposti, dei Costruttori e deiVenditori di macchine ed attrezzature, nonché i doveri dei lavoratori.

I successivi titoli riguardano aspetti generali e particolari fra cui:Titolo II Ambienti, posti di lavoro e di passaggioTitolo III Norme generali di protezione delle macchineTitolo IV Norme particolari di protezione per determinate macchineTitolo V Mezzi ed apparecchi di sollevamento di trasporto e di immagazzinamentoTitolo VI Impianti e apparecchi variTitolo VII Impianti macchine ed apparecchi elettriciTitolo VIII Materie e prodotti pericolosi o nociviTitolo IX Manutenzione e riparazioneTitolo X Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenzaTitolo XI Norme penaliTitolo XII Disposizioni transitorie e finALI

21

D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303Norme generali per l’igiene del lavoro

Consta di 70 articoli ordinati per Capi e Titoli e trova anch’esso applicazione nelle attività lavorative restando valide alcune delle sue disposizioni anche per il settore delleindustrie estrattive.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salutedei lavoratori durante il lavoro

È la ben nota normativa quadro “626”, valida per tutti i settori produttivi, che deriva da un modello anglossasone basato su una visione compartecipata della sicurezza checoinvolge tutti i soggetti aziendali al fine di raggiungere obiettivi generali di sicurezza e diautotutela.

Questa “nuova” concezione della sicurezza introduce, accanto alla “prevenzione tecnologica” della previgente normativa, i principi della prevenzione soggettiva e di quella organizzata e proceduralizzata.

Il D.Lgs. 626/1994 contiene una serie di disposizioni di portata prevenzionistica cheintroducono in particolare: una precisa definizione e puntualizzazione delle figure responsabili e loro relativi

obblighi; la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); la nomina di determinate figure addette alla prevenzione e protezione (responsabile

SPP, medico competente, addetti pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi); l’elezione o designazione del Rappresentante della sicurezza dei lavoratori; l’obbligo della valutazione dei rischi con individuazione delle relative misure di

prevenzione e di protezione; la obbligatorietà della formazione ed informazione dei lavoratori; il mantenimento e l’aggiornamento dei principi e requisiti di sicurezza in occasione di

modifiche tecniche, organizzative e del personale nell’attività produttiva.Il D.Lgs. 626/1994, modificato ed integrato dai DD.Lgs. 19/03/1996, n° 242,

25/02/2000, n° 66 e 02/02/2002, n° 25, recepisce ed attua n° 8 direttive CEE, consta di n°98 articoli e numerosi allegati.

I principali Titoli riguardano aspetti generali e particolari fra cui:Titolo I

Capo I Disposizioni generaliCapo II Servizio di prevenzione e protezioneCapo III Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorsoCapo IV Sorveglianza sanitariaCapo V Consultazione e partecipazione dei lavoratoriCapo VI Informazione e formazione dei lavoratoriCapo VII Disposizioni concernenti la pubblica amministrazioneCapo VIII Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Titolo II Luoghi di lavoroTitolo III Uso delle attrezzature di lavoro

22

Titolo IV Uso dei dispositivi di protezione individualeTitolo V Movimentazione manuale dei carichiTitolo VI Uso di attrezzature munite di videoterminaliTitolo VII Protezione da agenti cancerogeni mutageniTitolo VII-bis Protezione da agenti chimiciTitolo VIII Protezione da agenti biologiciTitolo IX SanzioniTitolo X Disposizioni transitorie e finali

2 . Schema dei principali adempimentidel direttore responsabile

Anche per questo argomento si è scelto di trattarlo attraverso una tabella schematicain quanto di più diretta ed anche più utile per una comprensione immediata del rapporto tragli obblighi e la normativa che li prevede.

Principali compiti normativi Periodicità Riferimentinormativie sanzionatori

1 RESPONSABILITÀ E COMPITI GENERALIIl D.R. ha, istituzionalmente, compiti e responsabilitàprevalentemente operative, in ordine alla pianificazione econtrollo dell’attività lavorativa:(a) affianca il Titolare sul piano operativo nella

responsabilità della sicurezza e della salute nei luoghi dilavoro; non è richiesta una sua costante presenza incantiere ma è costante la sua responsabilità; a differenzadei Sorveglianti non può essere temporaneamentesostituito.

(b) affianca, il Titolare sul piano operativo nella conduzionedell’attività estrattiva relativamente al rispetto del progetto approvato dalle p.a..

sempre

sempre

D.P.R. 128/1959–art. 6

L.R. 78/1998–art. 12

2 ATTUAZIONE NORME PREVENZIONISTICHEIl D.R. ha l’obbligo di osservare e di fare osservare ledisposizioni normative e regolamentari in materia di tuteladella sicurezza e della salute dei lavoratori.

sempre D.P.R. 128/1959–art. 6

3 ATTUAZIONE DSS E DSS COORDINATOIl D.R. ha l’obbligo di sottoscrivere e quindi di attuare, nellapianificazione dell’attività lavorativa, quanto previsto nel DSS e negli eventuali DSS COORDINATI, sia negli obiettiviche nelle specifiche disposizioni.

sempre D.Lgs. 624/1996–art. 20

4 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI ED USO MEZZIDI PROTEZIONE INDIVIDUALEIl D.R., nell’ambito delle attribuzioni e/o competenze conferitegli ed anche in concorso con altre figure, deve:(a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono

esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali dipolizia mineraria mediante affissione negli ambienti dilavoro o, quando non sia possibile, con altri mezzi;

(b) disporre ed esigere che i lavoratori facciano uso deimezzi di protezione individuale messi a lorodisposizione;

sistematica D.P.R. 128/1959–art. 7

23

5 ORDINI DI SERVIZIO, INCARICHI SCRITTIIl D.R. emana ordini di servizio mirati alla correttaesecuzione di singole operazioni, procedure ed uso dei D.P.I.con particolare riferimento alla sicurezza ed alla salute deilavoratori.Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per senon pericolose ma che, interagendo con altre, possono farinsorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specificoincarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettaree le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori.L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dalsorvegliante prima dell'inizio del lavoro.

sistematica

sistematica

D.P.R. 128/1959–Art. 9

D.Lgs. 624/1996–art. 23arresto da due aquattro mesi o conl'ammenda da lireun milione a lirecinque milioni

6 SOSTITUZIONI TEMPORANEE SORVEGLIANTELe sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiorea 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbonorisultare da un ordine di servizio del titolare o del direttoreresponsabile.

occasionale D.P.R. 128/1959–Art. 25

7 PIANI TOPOGRAFICI E VARIANTI AL PROGETTO(Attività in sotterraneo ed a cielo aperto particolari)Entro il mese di marzo di ogni anno, è consegnata al Distrettominerario una copia dei piani topografici aggiornati fino al 31dicembre precedente con la firma del direttore e del topografoe può essere ritirata la copia depositata il precedente anno,nonché i lavori rappresentati in questa siano riprodotti nelnuovo piano.(Attività di cava e torbiera)Eventuali varianti al progetto autorizzato sono sottopostepreventivamente all’autorizzazione comunale.Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di presentare al Comune con frequenza biennale la documentazione relativaall’effettivo stato dei lavori di escavazione.

annuale

sistematica

biennale

D.P.R. 128/1959–art. 37

L.R. 78/1998–art. 15

L.R. 78/1998–art. 16

8 PIANIFICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA(Attività in sotterraneo)Avuto riguardo alle caratteristiche del sotterraneo ed alnumero degli operai presenti il direttore fissa il numerominimo di sorveglianti che per ogni turno di lavoro devonoessere presenti e reperibili nel sotterraneo.

sistematica D.P.R. 128/1959–art. 49

9 REGISTRO DELLE PRESCRIZIONIIl direttore deve conservare in originale i provvedimenti delprefetto e dell'ingegnere capo curandone la trascrizione inregistro da tenersi sul posto di lavoro.

sempre D.P.R. 128/1959–art. 52

10 CHIUSURA DI FALDE ACQUIFERE(Attività condotte mediante perforazione)Nelle perforazioni per ricerca e coltivazione di idrocarburiliquidi e gassosi, vapori endogeni e gas diversi dagliidrocarburi, acque termali e minerali, i fluidi diversi da quelliricercati o coltivati devono essere isolati nei loro orizzonti.Almeno 48 ore prima di procedere ad operazioni di chiusuradelle acque, il direttore ne dà avviso all'Ufficio minerariocompetente.

comunicaz.entro 48 ore

D.P.R. 128/1959–art. 68

11 ERUZIONE DI FLUIDI(Attività condotte mediante perforazione)Il direttore responsabile in caso di avvenuta eruzione ne dàcomunicazione immediata all'autorità di protezione civile eall'autorità di vigilanza.

comunicaz.immediata

D.P.R. 128/1959–art. 82

12 DISTANZE MINIME DI RISPETTO(Escavazioni a cielo aperto)Sono vietate ovvero dovrà obbligatoriamente chiedersi sempre D.P.R. 128/1959–

24

autorizzazione del prefetto (ndr oggi del sindaco) pereventuali ricerca o estrazione di sostanze minerali adistanze minori di:a ) 10 m;— da strade di uso pubblico non carrozzabili;— da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;b ) 20 m;— da strada di uso pubblico carrozzabili, autostrade e

tramvie;— da corsi d'acqua senza opere di difesa;— da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee

telegrafiche o telefoniche o da sostegni di teleferiche chenon siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;

— da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;c ) 50 m:— da ferrovie;— da opere di difesa dei corsi d'acqua, da sorgenti,

acquedotti e relativi serbatoi;— da oleodotti e gasdotti;— da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.[2] Le distanze predette s'intendono misurate in sensoorizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione.

art. 104arresto da due aquattro mesi o conl'ammenda da liredue milioni a lirecinque milioni

13 CAUTELE E DISTANZE MINIME DI RISPETTO(Escavazioni sotterranee)Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in modo danon compromettere la sicurezza di:— ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e

tramvie;— ferrovie adibite al trasporto di persone;— opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta;— edifici pubblici ed edifici privati non disabitati;— costruzioni dichiarate monumenti nazionali;— sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000

V;— acquedotti destinati al servizio pubblico e relative opere di

difesa e serbatoi;— oleodotti e gasdotti;— altre opere di riconosciuto interesse pubblico o il cui

danno possa mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Nei confronti delle opere di cui all'articolo precedente nonpossono eseguirsi senza l'autorizzazione del prefetto

coltivazioni minerarie in sotterraneo a distanze inferiori:— al doppio della differenza di quota tra i lavori di

coltivazione e le opere da tutelare, quando si tratti diterreni sciolti o compressibili, quali argille, sabbie e simili;

— ai due terzi della suddetta differenza di quota nel caso diterreni costituiti da rocce lapidee.

sempre

sempre

D.P.R. 128/1959–art. 107

D.P.R. 128/1959–art. 108arresto da due aquattro mesi o conl'ammenda da liredue milioni a lirecinque milioni

14 SPARO MINEPrima dello sparo delle mine debbono essere prese leprecauzioni necessarie per la sicurezza degli operai e dellepersone che si trovano nei luoghi circostanti.

sempre D.P.R. 128/1959–Art. 125arresto da due aquattro mesi o conl'ammenda da liredue milioni a lirecinque milioni

15 GRANDI MINE O VARATELe mine a fornello, quelle a galleria ed anche quellecilindriche che per dimensioni, disposizioni e importanza

sempre D.P.R. 128/1959–art. 128

25

della carica sono in grado di produrre varate, cioèdistaccare una quantità considerevole di roccia noncircoscritta da lavori preparatori destinati a regolarel'azione delle mine e lo scarico dei materiali, non possonoessere effettuate senza autorizzazione del prefetto il quale,sentito l'ingegnere capo, prescrive di volta in volta in viadefinitiva le opportune cautele.L'autorizzazione non è necessaria quando si tratti dicoltivazione ad imbuto. Le stesse norme valgono perqualunque volata di mine suscettibile di distaccarepresumibilmente un volume di oltre 5000 m3 di roccia inposto. Il brillamento può essere effettuato soltanto dopotempestivo pubblico avviso con manifesti murali da affiggersia cura del direttore negli abitati e contenenti gli estremi deldecreto prefettizio nonché le cautele prescritte.

arresto da tre a seimesi o conl'ammenda da lirecinque milioni a liretrenta milioni

16 CESSAZIONE DEI LAVORI(Escavazioni sotterranee)Prima della cessazione definitiva dei lavori in una minierasotterranea, il direttore deve attuare le misure di sicurezzaprescritte dall'ingegnere capo e chiudere stabilmente leaperture dei pozzi e delle gallerie.

sempre D.P.R. 128/1959–art. 147

17 TRASPORTI CON NASTRILe operazioni relative al trasporto del materiale con nastritrasportatori devono essere disciplinate con ordine di serviziodel direttore .

sempre D.P.R. 128/1959–art. 196

18 CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE INSOTTERRANEOLa circolazione del personale nei pozzi attrezzati con mezzimeccanici si deve effettuare in conformità delle prescrizionicontenute in apposito ordine di servizio del direttore chestabilisce la velocità massima delle gabbie in relazione allecaratteristiche dell'impianto e fissa insieme con le altreeventuali cautele il numero massimo delle persone chepossono prendere posto nelle gabbie.

sempre D.P.R. 128/1959–art. 246

19 VENTILAZIONECon ordine di servizio del direttore deve essere stabilita, perl'intero sotterraneo o per singoli scomparti e settori, lavelocità minima delle correnti d'aria in base allecaratteristiche del giacimento, alle temperature ed allo statoigrometrico del sotterraneo, al fine di determinaresoddisfacenti condizioni ambientali di lavoro.Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari perassicurare la stabilità e la continuità della ventilazione e per ilcontrollo continuo della depressione dei ventilatori principali;a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalieimpreviste.

sempre

sempre

D.P.R. 128/1959–art. 261

D.Lgs. 624/1996–art. 57arresto da tre a seimesi o conl'ammenda da liretre milioni a lireotto milioni

20 IMPIEGO ESPLOSIVIÉ vietato impiegare nelle miniere e cave esplosive, accessoridetonanti e mezzi di accensione diversi da quelli distribuitidal direttore .Le norme di cui al presente Titolo sono riportate in ordine diservizio del direttore unitamente alle modalità con le qualisono condotte le singole operazioni. Tale ordine di servizio èsottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.

sempre

sempre

D.P.R. 128/1959–art. 304

D.P.R. 128/1959–art. 305

21 IMPIANTI ELETTRICI D.P.R. 128/1959art. 356–388

26

22 GRISU’ E GAS TOSSICI D.P.R. 128/1959art. 389–541

23 POLVERI INFIAMMABILI D.P.R. 128/1959art. 542–566

24 INCENDI E FUOCHI SOTTERRANEI D.P.R. 128/1959art. 567–605

25 IRRUZIONI D'ACQUA D.P.R. 128/1959art. 606–616

26 POLVERI NOCIVE ALLA SALUTE DEILAVORATORI

D.P.R. 128/1959art. 617–639

27 MINERALI RADIOATTIVI D.P.R. 128/1959art. 640–647

28 OPERAZIONI DI SALVATAGGIONelle miniere o nelle cave devono essere eseguite a cura deldirettore le operazioni di salvataggio e i lavori necessari aprevenire pericoli imminenti.In caso di grave accidente i direttori delle miniere o cavevicine sono tenuti a mettere a disposizione mezzi e personaledi cui dispongono e, quando occorra, ad effettuare nell'ambitodelle rispettive miniere o cave le misure necessarie, restantesalvo il diritto ai competenti rimborsi.

sempre D.P.R. 128/1959–art. 656arresto da tre a seimesi o conl'ammenda da lirecinque milioni a liretrenta milioni (IComma)

29 SITUAZIONI DI PERICOLO EX. 674Nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, siapure non immediato, anche per cause che non costituisconoinfrazione alle norme del presente decreto, o comunque ivinon previste, l'ingegnere capo, sentito il direttore , impone untermine per ovviare a tale situazione.Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita ildirettore a redigere e presentare entro un termine stabilito unpiano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure edil tempo previsto per l'attuazione.Il direttore è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entroventi giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbiacomunicato rilievi.

sempre D.P.R. 128/1959–art. 674

30 DENUNCIE INFORTUNI ED INCIDENTIIl direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzotelegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunioche abbia causato ad una o più persone la morte o lesioniguaribili in un tempo superiore a 30 giorni;se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato nonsia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denunciaall'autorità di vigilanza entro la settimana successiva,allegando la documentazione medica.La denuncia di cui al terzo comma deve essere comprensivadi una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sullecause e circostanze dell'infortunio.Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità divigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gliinfortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gasnonché da fuochi, allagamenti o incendi.Il direttore responsabile dà immediata comunicazione,all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma otelefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospettache metta in pericolo la sicurezza delle persone e deigiacimenti.

entro 24 ore

entro lasettimanasuccessiva i 30giorni

entro 24 ore

immediata

D.Lgs. 624/1996–art. 25arresto da due aquattro mesi o conl'ammenda da lireun milione a lirecinque milioni

31 ASSISTENZA AD INCHIESTE INFORTUNIIl direttore responsabile assiste il responsabile dell’autorità di vigilanza incaricato della constatazione di infortunio.

sistematica D.Lgs. 624/1996–art. 26

27

32 SOSTA E TRASPORTO ESPLOSIVI IN CANTIEREIn caso di assenza di deposito di esplosivo specificamenteasservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deveassicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, inprossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamenteprecedenti l'impiego stesso.Il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essereeffettuato solo con mezzi e con modalità approvatidall'autorità di vigilanza.

sempre D.Lgs. 624/1996–art. 35arresto da tre a seimesi o conl'ammenda da liretre milioni a lireotto milioni

33 RISCHI ESPLOSIONE, INCENDIO E DAATMOSFERE NOCIVEIl datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza disostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera,fornisce strumenti per misurarne la concentrazionedefinendone le modalità di misurazione e, qualora prevedamisurazioni automatiche o manuali, le modalità diregistrazione e conservazione dei valori misurati.Il direttore responsabile provvede all'impiego delleapparecchiature di cui al primo comma, ai fini dellamisurazione automatica e continua delle concentrazioni di gasin luoghi specifici, nonché dei sistemi automatici di allarme edei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettricie dei motori a combustione interna.La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme,gli interventi da compiere e le misure da adottare, e i sistemi ei mezzi di cui al quinto comma devono essere indicati in unordine di servizio, trasmesso all'autorità di vigilanza daldirettore responsabile.

sempre

sempre

D.Lgs. 624/1996–Art. 43arresto da tre a seimesi o ammenda dalire tre milioni alire otto milioniD.Lgs. 624/1996–Art. 72

34 TRASPORTIFerme restando le disposizioni di cui al Titolo V del decretodel Presidente della Repubblica n° 128 del 1959, il direttoreresponsabile predispone le misure necessarie affinché i mezzisemoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera,utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantirela salute e la sicurezza dei conducenti, dei lavoratori che nefanno uso o che si trovano in loro prossimità.I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono esseremessi in opera in maniera corretta ed utilizzati secondo leistruzioni scritte del direttore responsabile.

sempre D.Lgs. 624/1996–Art. 47arresto da tre a seimesi o conl'ammenda da liretre milioni a lireotto milioni

35 ESERCITAZIONI DI SICUREZZAIl direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi dilavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalliperiodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni,fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento ditutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnaticompiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa infunzione di attrezzature di salvataggio; ove possibile, ilavoratori devono potersi esercitare al corretto uso di detteattrezzature.

sistematica D.Lgs. 624/1996–Art. 49arresto da tre a seimesi o conl'ammenda da liretre milioni a lireotto milioni

36 STABILITÀ DEI FRONTI E DEI TERRENI(Attività a cielo aperto)Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoropredispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prendain considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento;in tale relazione, in conformità alle vigenti normativetecniche, devono essere definite, in funzione della natura e

sistematica D.Lgs. 624/1996–art. 52

28

dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati,l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terrenidi copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; larelazione è aggiornata annualmente.Ferme restando le disposizioni del Capo II del Titolo IV deldecreto del Presidente della Repubblica n° 128 del 1959, ildirettore responsabile, nella pianificazione dell'attivitàlavorativa, si attiene ai seguenti criteri:(a) i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza

adeguata a consentire la circolazione del personale el'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilitàsufficiente a sopportarne il peso, la loro sistemazione emanutenzione devono permettere il movimento dellemacchine in condizioni di sicurezza assoluta;

(b) in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devonoessere evitate situazioni di instabilità.

sistematica D.Lgs. 624/1996–art. 52

37 ARMATURE DI SOSTEGNO E STABILITÀ DEITERRENI(Attività in sotterraneo)Le armature per il sostegno delle gallerie, dei cantieri e diogni altro scavo, devono essere realizzate in conformità aspecifiche istruzioni del direttore responsabile.I luoghi di lavoro e le vie di transito cui hanno accesso ilavoratori devono essere regolarmente ispezionati perverificare la stabilità dei terreni e l'efficacia dell'armatura, chedeve essere sottoposta conseguentemente a regolaremanutenzione.

sistematica D.Lgs. 624/1996–Art. 56

38 VENTILAZIONE(Attività in sotterraneo)Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari perassicurare la stabilità e la continuità della ventilazione e per ilcontrollo continuo della depressione dei ventilatori principali;a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalieimpreviste.

sempre D.Lgs. 624/1996–Art. 57

39 CONTROLLO DELLA PRESENZA(Attività in sotterraneo)Il direttore responsabile provvede affinché in ogni momentosiano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in unaminiera o in una cava sotterranee; l'elenco di tali persone deveessere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorità divigilanza competente.

sempre D.Lgs. 624/1996–Art. 62

3. Recepimento ed attuazione del progetto

3.1) La progettazione quale primo fattore della sicurezza

La vasta problematica legata alla prevenzione ed alla sicurezza nelle attivitàestrattive deve essere presa in considerazione a cominciare dalla stesura, e quindidall’applicazione, del relativo progetto.

29

Infatti, lo spirito delle norme sulla sicurezza può essere ricondotto ad un principioelementare di carattere generale: i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sonoprogettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro; ciò significa che ogni attivitàdi lavoro che avvenga all’interno di una cava o miniera deve essere concepita ed eseguita con la piena conoscenza tecnica e coscienza in modo da avere il massimo controllo delprocesso e la completa tutela delle maestranze.

Per questo il progettista dovrà porsi non solo il problema di ottenere il maggioresfruttamento della risorsa ma dovrà riuscire a coniugare questo obiettivo, che è ovviamentefondamentale per l’azienda proprietaria e/o concessionaria del giacimento, con un organico e razionale programma di sviluppo e di conduzione del cantiere.

Per arrivare ad un buon risultato finale, veramente rispettoso dei livelli di tutelarichiesti sia in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che in materia ambientale,risulteranno essenziali non solo una profonda conoscenza geologica e giacimentologica delsito ma anche l’organizzazione del lavoro in funzione dei diversi operatori e mezziimpiegati così come le caratteristiche e la tecnologia dei macchinari ed impianti utilizzati.

Così come richiesto dalla Regione Toscana il progetto di coltivazione deverappresentare “un complesso di azioni, di scelte tecniche, di geometrie di cantiere, di tempidi esecuzione che privilegiano la sicurezza”.

Nel progetto dovrebbero perciò essere fissati con chiarezza tutti quegli elementi chepoi, durante lo svolgimento dei lavori, saranno le fondamenta su cui appoggiarsi per avereil controllo del processo produttivo.

Purtroppo, talvolta, professionisti improvvisati e privi spesso di competenzaspecifica si sono occupati di attività estrattive, tanto che in diversi casi il progetto era solo“carta da formaggio” utile –eventualmente –al raggiungimento di una autorizzazionecomunale ma privo di significato al primo confronto con la fase operativa.

3.2) Il progetto di coltivazione

Il progetto di coltivazione rappresenta uno strumento fondamentale ai finidell’analisi, programmazione e pianificazione dell’attività estrattiva, della previsione degli obiettivi tecnici e di carattere economico, della prevenzione e controllo della sicurezzanell’ambiente di lavoro nonché della tutela dell’ambiente e dei terzi.

E’, in sostanza, uno studiocomplesso nel quale si analizzano tutti i fattori chehanno importanti ricadute sul territorio e sulle attività umane, ben più articolato di quelprogramma tecnico che in passato prendeva il nome di “piano di escavazione” o “pianotopografico dei lavori”.

Quanto alle attività di cava o torbiera, l’art.12 della L.R. Toscana 78/98 prescrive i contenuti essenziali di un progetto di coltivazione, da presentarsi a corredo della domandadi autorizzazione ad attività.

Nell’impostazione del progetto e nella conduzione dei lavori di qualsiasi attivitàestrattiva è basilare un adeguato modello plano-altimetrico del terreno (2D o 3D), mutuatoda un rilievo topografico di dettaglio idoneamente georeferenziato, nel quale il Tecnicoopera scelte che condizioneranno tutto lo sviluppo dell'attività, dall'apertura dei cantieri,attraverso la gestione produttiva, sino alle operazioni di recupero e sistemazione.

30

Tali scelte sono generalmente effettuate in base a considerazioni di caratteregiacimentologico, morfologico ed impiantistico-funzionale anche se oggi, talvolta,nell’attività di cava non è dominante il solo aspetto minerario ma piuttosto la vincolistica presente sul territorio che rischia di avere pesanti ricadute sulle scelte tecniche.

D’altra parte è opinione comune, non solo quella degli scriventi, che la buonatecnica di coltivazione e la tutela dell’ambiente perseguono finalità non contrapposte quando non si esagera in un senso o nell’altro.

E' evidente altresì la diversità dell'approccio riferita ad una cava destinata ad unavita produttiva di almeno 10 -20 anni, da quello per un cantiere estrattivo di prestito cheesaurisce la sua attività in poco tempo. La cava di prestito ha nella sua provvisorietà, everosimile urgenza (per es. a motivo di fornire materiale per opere pubbliche già appaltate),parecchi "germi" della improvvisazione, alimentati da una certa parsimonia negliinvestimenti.

Nel caso invece di cave "generazionali", quindi con fasi di coltivazione moltodiluite nel tempo, i lavori preparatori, gli impianti ed i macchinari, possono richiedereinvestimenti economici di diversi milioni di Euro, al fine di dare corpo ad unaorganizzazione dei lavori sempre tesa ad ottimizzare il processo produttivo.

3.3)L’analisi e la programmazione operativa della sicurezza

Fra gli elementi qualificanti della nuova normativa prevenzionistica in materia disicurezza e salute vi è l’attività di sistematica analisi e previsione dei rischi sul lavoro che, nel settore estrattivo si traduce nell’obbligo della redazione delDocumento di Sicurezza eSalute, denominato DSS (art. 6 D. Lgs. 624/1996).

Tale documento, di natura programmatica, ha lo scopo, fra altri, di identificare evalutare i rischi cui sono esposti i lavoratori, di prevedere l’attuazione di idonee misure per raggiungere gli obiettivi di tutela, sia in condizioni normali che di emergenza, di prevedereun’adeguata progettazione, manutenzione e stato di efficienza delle postazioni di lavoro.

Il DSS deve essere correlato al progetto di coltivazione e sottoscritto dal DirettoreResponsabile e dai Sorveglianti dei luoghi di lavoro.

Ai sensi del punto g, comma 2, art. 12 L.R. Toscana 78/1998 e del punto 4.2.5 delleistruzioni tecniche approvate con D.G.R. 138/2002, il progetto di coltivazione dovrà giàcomprendere uno “schema dettagliato” del documento di sicurezza e salute, che successivamente dovrà essere trasmesso “in forma definitiva” alla A.S.L. prima dell’inizio dell’attività.

La redazione del Documento di Sicurezza e Salute, se non seguita con elevatacognizione di causa, può altresì risultare con estrema facilità un esercizio puramenteformale: un’elencazione standard di procedure poco o per nulla applicate sotto il profilo operativo.

Senza scendere eccessivamente nel dettaglio, riportando tediosi elenchi reperibilinel quadro normativo di riferimento o nella copiosa bibliografia esistente, il concetto base èche nella redazione del DSS si deve tener conto della Strategia Operativa Generale.

La procedura di analisi dei rischi prevede che si prendano in considerazione tutti ipericoli e le probabilità di accadimento pervenendo quindi a definire una gerarchia diinterventi traducibile in una serie di Passi Logici di Valutazione.

31

Nella sostanza ogni cava ha le sue problematiche e le sue peculiarità ecco lanecessità per cui il DSS non deve essere un documento standard ma ben ragionato e fruttodi un’analisi puntuale di tutti i processi e contesti ambientali di lavoro.

3.4) Elementi di attuazione del progetto

Aspetti generali

E’ evidente che colui che svolgerà le funzioni di Direttore Responsabile, può omeno coincidere con il progettista od uno dei progettisti dell’attività estrattiva.

Il Direttore Responsabile, in affiancamento al Titolare dell’attività, è generalmente deputato alla direzione e controllo dei lavori ai fini della rispondenza al progetto approvato.

In relazione alla sopra richiamata articolazione del progetto di coltivazione ilDirettore Responsabile dovrà essere particolarmente attento fino dai primi giornidall’assunzione dell’incarico, recependoil progetto in ogni sua parte e cercando, allo stessotempo, di risultare una figura tecnicamente preparata e convincente e di tessere rapporti ilpiù possibile proficui fra le varie figure coinvolte nella conduzione dei lavori.

Eventuali incertezze che egli rilevasse nel progetto dovranno essere prontamentesegnalate al Titolare dell’attività per sottoporle ad un ulteriore verifica.

Ai fini della attuazione delle disposizioni generali di un progetto, nonché di quellenormative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ilDirettore Responsabile può intervenire con comunicazioni dirette o, in alternativa o quandospecificamente previsto, ha la possibilità di utilizzare due strumenti: il giornale di cantieree gli ordini di servizio.

Il giornale di cantiere è, a tutti gli effetti, un diario dove possono essere annotate lepiù varie questioni riguardanti i lavori: i sopralluoghi ed i lavori eseguiti, le evenienzeordinarie e straordinarie, i programmi futuri di lavorazione a breve termine, etc. Attraversoqueste note sarà possibile conservare una memoria di quanto fatto e certificare leoperazioni da realizzare mantenendo un dialogo continuo con il Titolaredell’autorizzazione e con il Sorvegliante.

Tutte le operazioni dovranno essere comunque organizzate ed eseguite secondo leprescrizioni che fino dall’inizio dell’attività sono impartite dal progetto, dal DSS e con gli ordini di servizio.

Gli ordini di servizio scritti descrivono dettagliatamente le procedure ed i divietiriferiti all’esecuzione di una specifica operazione di lavoro. Risultano obbligatori ai sensi del D.Lgs. 624/96 in relazione ad attività in situazioni pericolose o di per se non pericolosema che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi.

32

Controllo degli stati di avanzamento

Altro elemento importante, da inquadrare già a livello di progetto, è la definizionedella densità della maglia delle sezioni rappresentative degli stati di avanzamento, previstein numero tale da inquadrare esaurientemente il giacimento sia durante la fase progettuale(stato attuale) che di sviluppo delle fasi estrattive (stati intermedi, stato finale, stato diripristino) e così da costituire uno strumento effettivamente utile durante la conduzione deilavori.

Inoltre, deve essere considerata come una fase preliminare all’inizio effettivo dell’attività, la messa in posto di capisaldi cui riferire lo stato plano-altimetrico delleescavazioni. Questi, ove le condizioni morfologiche e visuali lo consentano, possonoessere utilmente realizzati in corrispondenza dei vertici delle sezioni con orientamento avertice noto.

Si potranno quindi impostare durante l’attività, in maniera corretta e sistematica, le operazioni di controllo topografico degli stati di avanzamento dei lavori di coltivazione dacui conseguono le possibilità di: analisi dell’andamento delle fasi previste; determinazione/verifica dei volumi escavati; determinazione della morfologia residua sulla quale sviluppare le nuove verifiche di

stabilità.

Riguardo al rispetto del progetto approvato ed alla regolare conduzione dei lavori dicoltivazione, con riferimento a materiali ornamentali e per uso industriale e civile, ci sonospecifici riferimenti e previsioni di vigilanza nella L.R. 78/98.

Infatti l’Art. 15 (“Disposizioni sulle autorizzazioni”) sancisce ai Commi 3 e 4 che gli introiti provenienti dalla riscossione dei “contributi” sul materiale commercializzato dovranno essere destinati dai Comuni per vari interventi ed adempimenti fra cui il controllodell’attività di cava compresa la relativa vigilanza. Ciò potrà avvenire anche attraverso il conferimento di incarichi a professionisti esterni destinati specificamente a verificarel’avanzamento dei lavori.

Il fatto di avere un controllore esterno dovrebbe essere comunque una certa garanzia(ed un aiuto indiretto per il Direttore Responsabile) per le finalità di generali di rispettodelle coltivazioni. Il tecnico incaricato del controllo al termine di ogni sopralluogo redigeun verbale che costituirà eventualmente la base sulla quale predisporre un’ordinanza per la prescrizione di interventi di sistemazione. Di fatto, la presenza in cantiere, ad intervalli piùo meno regolari di una figura tecnica capace di entrare nel dettaglio delle varie operazioni edi valutare la conduzione dei lavori, può costringere anche l’impresa più restia a rivedere ipropri comportamenti.

La legge consente infatti al Comune di sospendere l’autorizzazione in caso di inadempienza nel rispetto di una ordinanza, cosa che rappresenterebbe un danno enorme edun’eventualità che viene considerata un vero e proprio spauracchio.

Controllo delle azioni che possono comportare rischi per l’ambiente

I progetti e le relative autorizzazioni hanno frequentemente fra i contenuti numeroseprescrizioni, talvolta riferibili a specifiche norme, in ordine alla gestione dei rischi cheriguardano l’ambiente e la salvaguardia del territorio. E’ evidente che fra i compiti del Direttore Responsabile (per quanto anche Direttore dei lavori di coltivazione e di

33

risistemazione) vi è il controllo della regolare attuazione delle predette prescrizioni(gestione rifiuti e scarichi, fattori potenzialmente inquinanti, ecc.)

4. Documento di Sicurezza e Salute

4.1) Aspetti normativi generali

Con il recepimento di alcune direttive europee anche l’Italia ha definito il nuovo ordinamento legislativo (D.Lgs. 277/1991; D.Lgs. 626/1994; D.Lgs 242/1996; D.Lgs.624/1996, ...) in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D’altra parte anche prima dell’emanazione dei decreti sopra ricordati, la nostra legislazione non era priva di norme in materia di sicurezza, ma anzi, con i D.P.R. 547/1955, 303/1956 e128/1959, erano presenti norme di tutto rispetto, tanto che ancora oggi sono valide,applicate e rappresentano sempre un punto di riferimento per gli addetti ai lavori; tutto ciòè confermato anche dal fatto che i decreti degli anni novanta sopra ricordati, non hannoabrogato, se non laddove esplicitamente espresso, le normative previgenti.

Il nuovo approccio filosofico che sta alla base delle nuove norme in materia disicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, è proprio l’introduzione specifica dell’obbligo della valutazione dei rischi (del resto era prevista implicitamente già dall’art. 4del D.P.R. 547/1955) che a sua volta determina l’obbligo alla programmazione della prevenzione, al diritto dei lavoratori alla formazione ed informazione, alla loroconsultazione e partecipazione.

La norma che recepisce le direttive europee in materia di sicurezza nelle attivitàestrattive è il D.Lgs. 624/1996 il cui campo di applicazione è quello indicato nell'art. 1 delD.P.R. 128/1959 con esclusione delle escavazioni di ghiaie e sabbie nell'alveo dei corsid'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che tali depositi non formino oggetto opermesso di ricerca ai sensi del R.D. 1443/1927.

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n° 624 “Attuazionedella direttiva 92/91CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrieestrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute deilavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” per il settore estrattivo il documento di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/1994, prende il nome di Documentodi Sicurezza e Salute.

Il comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 626/1994 stabilisce, in particolare, che il datore di lavoro elabori un documento contenente una valutazione dei rischi per la sicurezza deilavoratori durante il lavoro, i criteri utilizzati per la valutazione stessa, l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI)ed il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli disicurezza.

E’ subito importante definire l’approccio a tale elaborato, non tanto come la semplice compilazione di un documento formale redatto per ottenere un’autorizzazione oppure per inviarlo all'autorità di vigilanza al momento della denuncia di esercizio, mapiuttosto come un documento che, pur nel rispetto delle esigenze produttive, tuteli lasicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Il Documento di Sicurezza e Salute è quindi un documento programmatico checontiene la valutazione dei rischi, ma non si deve limitare a questo, deve anche dimostrare,ad esempio, che i luoghi di lavoro sono progettati ed utilizzati in modo sicuro. Inoltre è un

34

documento dinamico che deve essere continuamente aggiornato a seguito delle modificheintervenute nei luoghi di lavoro (e nelle attività estrattive ciò avviene spesso), oppure inseguito a infortuni o incidenti che abbiano evidenziato una inadeguatezza delle misure diprevenzione e/o di protezione adottate.

Nel D.Lgs. 624/1996 vengono altresì definite le figure di Titolare, Datore di Lavoroe Sorvegliante. Per maggiore chiarezza è stata successivamente emanata dal Ministerodell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, a cura della Direzione Generale delle Miniere, la Circolare n° 317 del 26 maggio 1997 avente ad oggetto “Chiarimenti relativi aldecreto legislativo 25 novembre 1996, n° 624”.

Il Titolare (lettera b, comma 1, art. 2, D.Lgs. 624/1996) è la persona giuridica chedetiene il titolo minerario o l’autorizzazione di cava. Tra i suoi compiti èprevista lanomina del Direttore Responsabile (comma 1, art. 6, D.P.R. 128/1959 e art. 20, D.Lgs.624/1996), la predisposizione e gli aggiornamenti del Documento di Sicurezza e Salute odel Documento di Sicurezza e Salute coordinato, la designazione dei sorveglianti sul luogodi lavoro (comma 5, art. 20; lettera c, comma 1, art. 2; lettera a, comma 1, art. 7, D.Lgs.624/1996), la presentazione della denuncia di esercizio (commi 11, 14, 15 e 18, art. 20,D.Lgs. 624/1996), la trasmissione all'autorità di vigilanza competente del prospettoriassuntivo degli infortuni (comma 8, art. 25, D.Lgs. 624/1996).

Il Datore di Lavoro (lettera b, comma 1, art. 2, D.Lgs. 624/1996 come modificatodal D.Lgs. 242/1996) è invece il responsabile del rapporto di lavoro con i lavoratoridipendenti e dell’attività lavorativa da essi svolta.

E’ frequente, nel caso di attività di piccola o media importanza, che il soggetto che detiene il titolo minerario è anche colui che svolge direttamente l’attività estrattiva per mezzo dei propri dipendenti risultando quindi coincidenza tra Titolare e Datore di Lavoro.

Viceversa nel caso in cui il Titolare affidi le lavorazioni a una o più ditte esterne,allora egli dovrà solamente coordinarle e la sua figura sarà distinta da quella/e del/iDatore/i di Lavoro. Quest’ultimo avrà su di se gli obblighi della sicurezza e della salute deidipendenti della propria impresa. Ogni ditta appaltatrice ha il proprio Datore di Lavoro.

Appare utile un chiarimento nel caso in cui vi sia un’attività estrattiva con un sololavoratore titolare: a tale proposito non sono applicabili le disposizioni inerenti la salute esicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 624/1996, ma il decreto mantiene la sua efficaciaper ciò che concerne le norme di polizia mineraria. Il decreto in questo caso è applicabilequindi solamente per ciò che concerne la figura di Titolare e non quella di Datore diLavoro.

Il Sorvegliante, designato dal Titolare (comma 5, art. 20; lettera c, comma 1, art. 2;lettera a, comma 1, art. 7, D.Lgs. 624/1996), rappresenta la persona che costantemente è sulluogo di lavoro per garantire la sorveglianza delle operazioni ai fini della salute e sicurezzadei lavoratori sul luogo di lavoro. Nel caso di grosse attività è necessario nominare unsorvegliante per ogni turno di lavoro e per i vari luoghi di lavoro; è importante comunqueche le designazioni ed i compiti di ognuno siano presenti nel Documento di Sicurezza eSalute. La figura del Sorvegliante assorbe i compiti già attribuiti alle figure di capo servizioe di preposto del D.P.R. 128/1959.

35

4.2) Aspetti amministrativi

Come già anticipato nel capitolo precedente, le richieste di autorizzazione per lacoltivazione di cave, presentate ai sensi dell’art. 12 della L.R. 78/1998, devono essere corredate da uno schema dettagliato del Documento di Sicurezza e Salute.

Il Documento di Sicurezza e Salute dovrà essere comunque trasmesso primadell'inizio dei lavori, in forma definitiva, all’autorità di vigilanza.

Tale adempimento, in genere, si fa coincidere con la denuncia di esercizio che vaeffettuata, ai sensi degli artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959, almeno otto giorni primadell’inizio dei lavori. La Circolare 317/1997 fa presente che l’obbligo della trasmissione del Documento di Sicurezza e Salute all’autorità di vigilanza non implica nessunaaccettazione o approvazione da parte dell’autorità stessa. I controlli di conformità dello svolgimento dei lavori rispetto al Documento di Sicurezza e Salute potranno essereeffettuati in occasione delle visite dell’autorità di vigilanza.

Il Documento di Sicurezza e Salute (“DSS”) oppure il Documento di Sicurezza e Salute Coordinato (“DSS COORDINATO”), con i suoi aggiornamenti, deve essere depositato presso il luogo di lavoro e deve essere esaminato nella riunione di prevenzione eprotezione dei rischi, da tenersi per ogni luogo di lavoro estrattivo con più di cinque addetti(art. 8, D.Lgs. 624/1996).

Il Documento di Sicurezza e Salute è sottoscritto dal Titolare che lo redige e loaggiorna (compiti non delegabili), dal Direttore Responsabile (comma 3, art. 20, D.Lgs.624/1996) e dal/i Sorvegliante/i (comma 6, art. 20, D.Lgs. 624/1996). Se si tratta di unDocumento di Sicurezza e Salute coordinato lo sottoscrive anche il Datore di Lavoro e/o ilavoratori autonomi (art. 9, D.Lgs. 624/1996).

4.3) Contenuti essenziali del Documento di Sicurezza e Salute

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 624/1996 (comma primo) il DSS ed il DSS COORDINATO devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza deilavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure emodalità operative.

Lo stesso art. 10 fornisce altresì un elenco, essenziale anche se non esaustivo, deglielementi e contesti particolari nelle attività estrattive per i quali devono essere indicate lesoluzioni adottate o l'assenza di rischio.

Gli elementi in questione sono:

a ) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;b ) mezzi di evacuazione e salvataggio;c ) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;d ) sorveglianza sanitaria;e ) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della

strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettro-meccanici;f ) manutenzione del materiale di sicurezza;g ) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;h ) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;i ) esercitazioni di sicurezza;l ) aree di deposito;m ) stabilità dei fronti;

36

n ) armature di sostegno;o ) modalità della ventilazione;p ) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di

acqua;q ) evacuazione del personale;r ) organizzazione del servizio di salvataggio;s ) impiego di attrezzature adeguate di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi,

misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;t ) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;u ) impiego dell'uso di esplosivo;v ) eventuale programma di attività simultanee;z ) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;aa ) misure specifiche per impianti modulari;bb ) comandi a distanza in caso di emergenza;cc ) indicazione dei punti sicuri di raduno;dd ) disponibilità della camera iperbarica;ee ) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

Il Documento di Sicurezza e Salute deve inoltre, sempre secondo l’art. 10 comma secondo, entrare nel merito alle attività di formazione ed informazione dei lavoratorinonché sui tempi e modalità di consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Appare perciò evidente la connessione esistente tra Progetto di Coltivazione eDocumento di Sicurezza e Salute.

Nelle attività estrattive un buon progetto è sempre alla base della sicurezza e dellasalute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Da qui, l’opportunità - ove possibile - di unrapporto di collaborazione tra il Progettista, il Direttore Responsabile e l’estensore (o gli estensori) del Documento di Sicurezza e Salute.

Durante la stesura del progetto si devono sempre tenere presenti le normativeinerenti la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: le scelte tecniche in funzione dellediverse configurazioni giacimentologiche e morfologiche, il tipo e la tempistica dellelavorazioni, sono aspetti progettuali che condizionano pesantemente la sicurezza.

Il D.Lgs. 624/1996 (punti a e b, comma 1, art. 5; art. 18; art. 21; art. 29; art. 30;capo VI) fa esplicito riferimento al progetto così come vengono introdotte notazioni di cuiil progettista deve debitamente tenere conto.

4.4) Schema degli argomenti inseriti nel Documento di Sicurezza e Salute

Di seguito viene proposto un elenco schematico di argomenti generalmente trattatiin un Documento di Sicurezza e Salute (redatto ai sensi D. Lgs 624/96) e, parallelamente,quelli da inserire nel preliminare schema di dettaglio richiesto dalla L.R. 78/98.

Documento di Sicurezza e Salute definitivoredatto ai sensi D.Lgs. 624/96

Schema dettagliato preliminare del DSSprevisto dalla L.R. Toscana 78/98

Indice. Descrizione generale e loca-lizzazione dell’attività.

Identificazione dell’attività;

Descrizione delle specifiche fasi ed Descrizione generale delle fasi di

37

operazioni lavorative, delle mansioniassegnate ai vari soggetti operatori, dellesingole postazioni di lavoro.

Caratteristiche dei macchinari, attrezza-ture ed impianti utilizzati.

Caratteristiche dei materiali e sostantepericolose utilizzate.

lavorazione, dei mezzi e delle sostanzeutilizzate.

Criteri di base adottati per la valutazionedei rischi e definizione delle normegenerali e specifiche applicate (fra cui lenorme cogenti e le norme di buonatecnica nazionali ed estere).

Individuazione dei criteri valutativi edelle norme generali e specificheapplicabili.

Definizione delle fonti di potenziale edimminente pericolo per ciascunaoperazione e/o mansione lavorativa,comprese quelle che coinvolgono gruppidi lavoratori (struttura e stabilitàdell’ambiente/postazioni di lavoro, agenti meccanici, agenti chimici, agentielettrici, agenti termici, agentiesplodenti, movimentazione manualedei carichi, rilievi topografici,disboscamenti, ecc.)

Analisi e valutazione quantitativa deirelativi rischi.

Analisi e valutazione preliminare dei varitipi di rischio derivanti da situazioniimmediatamente pericolose.

Definizione delle fonti di potenzialepericolo per la salute per ciascunaoperazione e/o mansione lavorativa,comprese quelle che coinvolgono gruppidi lavoratori (polveri, rumore,vibrazioni, agenti cancerogeni, agentibiologici, ergonomia, ecc.)

Analisi e valutazione quantitativa deirelativi rischi.

Analisi e valutazione preliminare dei varitipi di rischio sanitario.

Individuazione e definizione dellemisure di prevenzione e protezione daattuare in conseguenza dell’esito della valutazione dei rischi (bonifiche: misuretecniche-strutturali, misure tecniche-organizzative, misure procedurali ed usodei D.P.I.).

Definizione del programma relativo aitempi di attuazione delle stesse misurein base alla loro priorità.

Definizione dei programmi dimanutenzione dei macchinari edattrezzature, di controllo e monitoraggiodei fronti di scavo.

Individuazione e definizione dellemisure di prevenzione e protezione,strutturali e non strutturali, da attuare inconseguenza dell’esito della valutazione dei rischi ai fini della eliminazione e/oriduzione degli stessi rischi.

38

Definizione del programma delle misureritenute opportune per garantire ilmiglioramento nel tempo dei livelli disicurezza.

Tabelle/Schede di riepilogo circa i rischiparticolari di cui all’art.10 D. Lgs. 624/96 con indicazione dell’assenza di rischio o, in caso positivo, sullesoluzioni adottate.

Tabelle/Schede di riepilogo dei soggettiesposti in relazione a tutta la serie deiparametri diretti ed indiretti (grado dirischio, grado di formazione einformazione, tipologia dei sistemi diprotezione, ecc.).

Definizione dei programmi diinformazione e di formazione deilavoratori.

Consultazione del rappresentante per lasicurezza.

Individuazione dei programmi diinformazione e di formazione deilavoratori.

Prese d’atto formali del documento da parte dei soggetti obbligati così come perlegge (Datore di Lavoro, DirettoreResponsabile, Sorveglianti, ecc.).

Allegati ulteriori al DSS definitivo:

dati generali dell’azienda; organigramma aziendale con individuazione delle qualifiche principali, dirigenziali ed in ordine alla sicurezza;

elenco e tipologia delle macchine operatrici, attrezzature ed impianti utilizzati; elenco delleattrezzature e degli impianti per l’emergenza;

organigramma aziendale ai fini della gestione delle emergenze con elenco nominativo dellepersone interessate all’emergenza; numeri telefonici da utilizzare nell’emergenza;

direttive del Titolare; ordini di servizio del Direttore Responsabile (in caso di aggiornamento);attestazione sull’efficienza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature; descrizione delle schede per la valutazione dei rischi; schede dei rischi infortunistici e per la

salute; schede dei rischi ambientali; compiti elementari per qualifiche; schede individuali diprocedure per i lavoratori; schede delle misure di prevenzione e protezione; schederiepilogative dei rischi;

organizzazione del lavoro ed uso delle macchine, certificazione delle macchine operatrici,programmi di manutenzione.

nomina del Direttore Responsabile; nomina del/i Sorveglianti; designazione del ResponsabileServizio di Prevenzione e Protezione; nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzanei luoghi di lavoro.

verbali Riunione di prevenzione e protezione dai rischi (in caso di aggiornamento).

39

4.5) Elementi specifici del DSS: alcuni esempi

Rispetto ai contenuti elencati dall’art. 10 del D.Lgs. 624/1996 appare evidente che vi sono compresi molti aspetti che in una attività estrattiva di cava di piccole o di mediedimensioni non verranno generalmente trattati.

Viceversa di seguito vengono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni elementi econsiderazioni con i quali, più di frequente, il geologo Direttore Responsabile si trova adoperare.

La viabilità

In cava, in generale, il transito pedonale comporta rischi di investimento sia damezzi che da carichi sospesi. Si rende necessario, quindi, separare il transito pedonale daquello dei mezzi con la realizzazione di percorsi diversi o la messa in opera di segnalazionio di barriere quando questo non sia possibile. Gli attraversamenti devono essere segnalaticon efficacia e realizzati in zone provviste di buona visibilità e le corsie pedonali devonoessere assolutamente funzionali.

Allo stesso tempo deve essere limitata la velocità dei vari veicoli che si trovano adoperare all’interno dell’area estrattiva.

Le attrezzature di sollevamento fisse non devono interferire con le vie di transito e,quando questo è impossibile, occorre limitare il movimento delle braccia o dei carrelli condispositivi elettrici o meccanici.

Le operazioni sulla viabilità di transito, possono essere svolte solo con lasorveglianza e la direzione di personale a terra.

Il rischio di caduta deve essere contrastato con l’utilizzazione di segnalazionecontinua posta a debita distanza dai cigli di scavo specialmente quando questi si trovinolontani dalle abituali zone di lavoro o di transito. In questo caso, il direttore responsabileprovvederà a far realizzare parapetti o barriere adeguati per dimensioni e materialiutilizzati.

La statistica ci dice che le cause principali di incidente sono principalmente due:l’errore di manovra ed il cedimento del ciglio di uno scavo.

Tutti gli automezzi pesanti per loro stessa natura comportano difficoltà di manovrae forniscono all’operatore quasi sempre una scarsa visibilità talvolta dovuta anche al tipo di lavoro in esecuzione (polvere, ecc.). Per questo motivo, durante lavori particolarmenterischiosi, le operazioni devono essere dirette da personale a terra.

Le vie di transito di tali mezzi, devono essere poste a distanza di sicurezza dagliscavi e dove questa misura di prevenzione non sia possibile, si dovrà provvedere alla loroarmatura.

In corrispondenza di linee elettriche aeree, devono essere messi in opera portalivisibili chiaramente che limitino l’avvicinamento ad un minimo di cinque metri per evitare il rischi di contatto o arco.

Uso e manutenzione dei mezzi di trasporto

Nel Documento di Sicurezza e Salute devono essere indicati il numero e la tipologiadei mezzi di trasporto, gli utilizzi nelle diverse operazioni e fasi di lavoro.

40

Il Direttore Responsabile si trova a dovere attuare la sicurezza nei trasporti.Il Direttore Responsabile ha la possibilità di emettere ordini di servizio per la

regolamentazione operativa dei trasporti che si svolgono all’interno del perimetro di cava. E' bene altresì chiarire il concetto introdotto dalla Circolare 317/1997 in merito ai lavorimarginali rispetto all'attività estrattiva. La Circolare al punto 6 chiarisce che per ciò checoncerne i "lavori marginali rispetto all'attività estrattiva, non programmabili neldettaglio e per i quali possa ritenersi ridotta l'esposizione al rischio dei lavoratoriinteressati (quali ad esempio, il trasporto del minerale estratto ...)" il Titolare dovràprevedere direttive procedurali di riferimento per il loro svolgimento ed il DirettoreResponsabile, sulla base di dette direttive potrà emettere ordini di servizio per armonizzareil tutto con il Documento di Sicurezza e Salute. Ciò non vale evidentemente per i trasportiinterni e per le operazioni di caricamento nei piazzali.

Stabilità dei fronti

All’art. 52 del D.Lgs. 624/1996 è stabilito che il Datore di Lavoro deve predisporre una relazione sulla stabilità dei fronti di scavo e che tale relazione deve essere aggiornataannualmente. Appare inoltre chiaro che nel Documento di Sicurezza e Salute devonoessere riportati la valutazione ed i criteri di stabilità dei fronti di scavo che sarannocoerenti, se non addirittura i medesimi, a quanto previsto nel progetto di coltivazione.

Tale relazione deve contenere per i fronti di scavo, in relazione al calcolo distabilità, gli elementi geometrici (altezza e pendenza dei fronti di coltivazione e dei terrenidi copertura), il metodo di coltivazione impiegato, i parametri geotecnici adottati e icoefficienti di sicurezza ottenuti (D.M. 11 marzo 1988). Dal punto di vista dell’evoluzione dei fronti di cava dovrà essere valutata ogni circostanza che potrebbe causare situazionicomplementari di rischio come ad esempio eventi meteorologici eccezionali (precipitazioniintense concentrate, situazione di grande caldo). Particolare attenzione deve poi essererivolta a situazioni particolari quali diaframmi tra cave confinanti, scavi in sotterraneo, ecc.

Proprio dalla complessità e dal grande numero di variabili in gioco deriva da un latola necessità di svolgere accurate verifiche di stabilità sia in materiali sciolti che in materialilitoidi e dall’altro la necessità dell’aggiornamento annuale della relazione di cui all’art. 52 del D.Lgs. 624/1996. La Circolare 317/1997 chiarisce inoltre che l'aggiornamento annualedella verifica di stabilità dei fronti di scavo non deve essere inviata all'autorità di vigilanza,ma conservata sul luogo di lavoro.

La verifica di stabilità deve prendere in esame i parametri geotecnici con i relativicoefficienti di sicurezza e, di conseguenza, definire le altezze e le pendenze dei fronti dicoltivazione. Tuttavia occorre considerare che i fronti di coltivazione non sono delle operefisse e permanenti ma al contrario rappresentano situazioni puntuali “istantanee” e soggette a continue modifiche nello sviluppo delle coltivazioni del giacimento. Per questo motivo lastabilità dei fronti deve essere un fattore di rischio soggetto a continue verifiche da partedel direttore responsabile (in primis) ma anche e soprattutto del sorvegliante e di tutte lemaestranze operanti nei diversi cantieri. Sorvegliante e maestranze che (se non lo sanno giàper esperienza personale e/o conoscenza diretta dei luoghi dove operano) devono essereopportunamente informate sui possibili enomeni precursori di potenziali instabilità. Inmolti casi la migliore prevenzione è data dal controllo quotidiano da parte di chi, presentein cantiere tutti i giorni, ha una percezione immediata dei piccoli cambiamenti improvvisiche preludono ad un dissesto.

41

Impiego dell’uso di esplosivo

L’art. 305 del D.P.R. 128/1959 prevede che le norme di cui al titolo VIII - Esplosivi- dello stesso decreto, siano riportate in un ordine di servizio emesso dal DirettoreResponsabile. Nel Documento di Sicurezza e Salute devono comunque essere trattatialcuni elementi tra i quali la descrizione della volata tipo, il tipo di esplosivo utilizzato,l'elenco del personale addetto alle diverse operazioni, le modalità del trasportodell'esplosivo al luogo di utilizzo, della preparazione delle cariche, le procedure di sparo ele misure di sicurezza precedenti e successive allo sparo.

I dispositivi di protezione individuale

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzaturautilizzata dal lavoratore allo scopo di proteggersi dai i rischi che possono minacciarne lapropria sicurezza od il suo stato di salute durante lo svolgimento del lavoro.

I DPI devono essere impiegati solamente quando i rischi non possono essere evitatidel tutto attraverso misure di tipo tecnico od organizzativo (eliminazione dei rischi residui).

Tutti i DPI devono essere conformi al D.Lgs. 475/92 che prevede l’etichettatura conil marchio CE oltre all’anno di fabbricazione oltre alla norma informativa che il fabbricante è tenuto a fornire soprattutto al riguardo del deposito, impiego, pulizia, manutenzione,revisione, disinfezione e data di scadenza.

E’ fatto obbligo al datore di lavoro di fornire i DPI ai propri lavoratori effettuandola scelta soprattutto basandosi sullo specifico rischio residuo relativo ad ogni diversa fasedi lavoro, per cui ogni volta occorre valutarne:- l’efficacia della protezione o la neutralizzazione del rischio,- la durata della protezione,- la solidità,- l’innocuità,- la riduzione della difficoltà del lavoro o della mobilità,- la comodità,- la compatibilità con gli altri DPI indossati,- la compatibilità con la piena funzionalità sensoriale,- la leggerezza e l’adattamento alla persona,- l’ingombro,- il livello di protezione fornito,- i limiti ed il modo di impiego.

Nella ricerca del DPI appropriato la scelta dovrà cadere dunque su di un accessorioconforme alla normativa, realmente efficace, che non crei difficoltà durante lo svolgimentodel lavoro ed anzi sia sufficientemente confortevole. I vari dispositivi che verrannoconsegnati individualmente, dovranno essere mantenuti nel tempo in buono stato e,comunque, periodicamente rinnovati.

Di seguito si elencano gli organi del corpo che, sulla base anche dei dati statisticiriguardanti gli infortuni, sono stati presi in considerazione dalla normativa e rispetto aiquali deve essere valutata la scelta dei DPI:testa: i lavoratori esposti a pericoli specifici per la caduta dall’alto o per il contatto con

elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Allostesso tempo devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devonopermanere senza altra protezione sotto l’azione prolungata dei raggi del sole;

42

occhi: i lavoratori esposti al pericolo di offesa per gli occhi per la protezione dall’intrusione di schegge, materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essereforniti di occhiali, visiere o schermi appropriati;

mani: per le fasi di lavoro che presentano pericolo specifico di punture, tagli, abrasioni,ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guantio altri mezzi appropriati di protezione;

piedi: per la protezione dei piedi nei lavori per i quali esistono specifici pericoli di ustione,causticazione, punture o schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti dicalzature resistenti, adatte alla particolare natura del rischio e facilmente sfilabili.

I lavoratori che sono esposti al pericolo di caduta dall’alto o entro vani, o che devono operare all’interno di pozzi o cunicoli, cisterne od in simili condizioni di pericolo devono essere provvisti di cintura di sicurezza. Come pure, nei casi per i quali esista ilrischio di inalazioni di gas, polveri, o fumi, il datore di lavoro deve mettere a disposizionedelle maestranze maschere respiratorie da conservarsi in luogo adatto e facilmenteaccessibile.

La segnaletica di sicurezza

In base al D.Lgs 493/96, la segnaletica sul luogo di lavoro deve fornire unaindicazione o una prescrizione riguardo alla sicurezza od alla salute che utilizza, secondo icasi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale oun segnale gestuale. La finalità principale, dunque, è quella di avvertire con chiarezza lepersone esposte ad una potenziale fonte di rischio o di pericolo.

Di seguito si riporta l’elenco della segnaletica di tipo permanente con le sue caratteristiche peculiari:- segnale di divieto ha forma rotonda e pittogramma nero su fondo bianco con bordo e

banda a 45° di colore rosso.- segnale di avvertimento ha forma triangolare e pittogramma nero su fondo di colore

giallo.- segnale di prescrizione ha forma rotonda e pittogramma bianco su fondo azzurro.- segnale di salvataggio o di soccorso ha forma quadrata o rettangolare e pittogramma

bianco su fondo di colore verde.- segnale di attrezzature antincendio ha forma quadrata o rettangolare e pittogramma

bianco su fondo di colore rosso.

Si può ricorrere anche ad una segnaletica di tipo occasionale in seguito ad unavalutazione dalla quale, in relazione ad un luogo o ad una procedura particolari, risultinorischi che non possono essere evitati o limitati sufficientemente con misure o metodispecifici di organizzazione del lavoro.

Il datore di lavoro ed il direttore responsabile provvedono affinché le maestranzericevano istruzioni precise riguardo alla segnaletica.

La movimentazione dei materiali e delle attrezzature: esempio di ordine di servizio

1- l’uso dei mezzi meccanici nell’ambito dei lavori di cava deve essere esclusivamente riservato ad operai che abbiano una conoscenza approfondita del mezzo. Gli operaiprescelti, inoltre, devono essere muniti della patente di guida almeno di categoria B

43

oppure dovranno dimostrare con un adeguata documentazione (libretto di lavoro o altrocertificato di idoneità rilasciato da un medico del servizio competente della ASL) diavere svolto per almeno due anni la mansione di guida dei mezzi meccanici inquestione e di possedere i requisiti sanitari richiesti per il rilascio della patente B.

2- Il sorvegliante deve provvedere a che i mezzi meccanici in dotazione alla cava sianomantenuti in perfetta efficienza. Ogni mezzo dovrà essere dotato di un librettocontenente il calendario delle scadenze prefissate per gli interventi di manutenzioneperiodica e la descrizione dei relativi lavori effettuati compresi quelli a caratterestraordinario. Andranno indicati il giorno e le ore di lavoro del mezzo al momentodell’intervento e tale documento dovrà essere firmato da chi ha eseguito il lavoro. Illibretto dovrà essere conservato all’interno della cabina.

3- Le pale meccaniche utilizzate dovranno essere provviste dei seguenti sistemi disicurezza:a. cabina dotata di sistemi di protezione in caso di ribaltamento, adeguatamente difesa

dalla caduta di sassi e dagli agenti atmosferici;b. cabina dotata di doppia uscita;c. cabina dotata di segnalatore ottico di bassa pressione –aria, -olio, -freni ed

indicatore del livello–olio freni;d. sedile antivibrazione e cinture di sicurezza;e. allarme sonoro di retromarcia;f. specchietti retrovisori con visione reale di dimensioni minime di 20x40;g. estintore portatile idoneo adeguatamente protetto;h. cunei di arresto per le ruote;i. pneumatici del tipo mina o cava;j. pneumatici anteriori non ricoperti;k. tubo di scappamento dotato di silenziatore efficiente;l. freno di emergenza ad innesto automatico e disinnesto pneumatico od olio

pneumatico.4- Ogni cessazione o nuova acquisizione di mezzi meccanici dovrà essere notificata alla

ASL con richiesta di vidimazione del libretto di manutenzione.5- L’operatore dovrà controllare ogni giorno lo stato di efficienza del mezzo verificando

inoltre:- la presenza dei cunei di arresto per le ruote;- l’assenza di oggetti estranei in cabina;- la presenza di un estintore efficiente e ben fissato;- il corretto funzionamento del freno di emergenza.

Il mezzo non dovrà essere utilizzato se non efficiente in tutte le sue parti.L’operatore dovrà segnalare immediatamente al sorvegliante eventuali disfunzioniaffinchéquesto provveda alle riparazioni necessarie.

Il sorvegliante dovrà disporre perché vengano effettuate le manutenzioni ordinarie estraordinarie e tenere aggiornato il libretto di ogni mezzo.

Norme particolari per l’utilizzo di pale meccaniche

E’ vietato trasportare blocchi di peso superiore alla portata della pala. L’operatore deve rifiutarsi di eseguire tale lavoro.

Durante il trasporto, l’operatore deve tenere la benna carica a filo del terreno.

44

Il sorvegliante deve dirigere le operazioni di carico, di trasporto e di scaricocurandosi di allontanare, se necessario, il personale.

Nel caso di movimentazione di terreni sciolti o detritici, il sorvegliante e l’operatore devono fare un esame preventivo sullo stato dei luoghi valutando ogni possibile rischio dicrolli o scivolamenti di materiale decidendo di conseguenza le più opportune modalità dilavoro.

Durante il caricamento, l’operatore deve fare in modo che non si creino fronti più alti del raggio d’azione del braccio della pala.

Dopo il caricamento, prima del trasporto, l’operatore deve assicurarsi che il materiale abbia raggiunto una condizione di equilibrio stabile.

Il direttore responsabile insieme al sorvegliante ed all’operatore, valuta preventivamente il tracciato della viabilità di cava tenendo conto delle caratteristiche delterreno, della sua stabilità e delle caratteristiche del mezzo, decidendo le modalità dellavoro.

La larghezza della strada deve superare la larghezza della macchina di almeno tremetri se si tratta di un gommata e almeno due se si tratta di una cingolata. Il piano stradaledeve avere la pendenza verso monte.

I gradoni sul fronte di cava devono avere una larghezza superiore di almeno duemetri rispetto all’ingombro massimo del mezzo più largo.

Il sorvegliante deve controllare che i lavori vengano effettuati con l’aiuto di una persona a terra che guidi le operazioni mantenendosi a distanza di sicurezza lasciandosempre un cordolo di sicurezza in corrispondenza del lato a valle.

Relativamente al trasporto di materiali o attrezzature si deve mettere in evidenzache la pala meccanica non è il mezzo idoneo anche se, invece, comunemente vieneutilizzata per questo scopo. Ad ogni buon conto, il sorvegliante deve assicurarsi chevengano sempre usate imbracature adeguate per consistenza, portata, lunghezza, usura inrelazione al mezzo utilizzato ed al materiale da trasportare.

L’operatore deve sempre tenere il carico più basso possibile.Il personale addetto al controllo da terra durante l’operazione deve stare sempre al

di fuori del raggio di oscillazione del carico ed a distanza di sicurezza del mezzo (deveessere assolutamente vietato guidare il carico manualmente).

Deve essere fatto divieto a tutti gli operatori di cava di transitare vicino ai mezzimeccanici in manovra ed anzi, l’operatore di macchina, prima di ogni manovra deve accertarsi che il personale che opera a terra si sia allontanato ed arrestare il mezzo qualoraqualcuno entri nel suo raggio d’azione.

L’operatore deve rispettare le indicazioni riportate negli ordini di servizioosservando in ogni caso i divieti di transito e di stazionamento non transitando per alcunmotivo su cavi elettrici non adeguatamente protetti e non usando il mezzo per il trasportodelle persone

5. Interlocutori e ruoli del direttore responsabile

5.1) Il giacimento ed i principali interlocutori

Intesa nella sua competenza più generale, la direzione dei lavori di un’attività estrattiva è centrata su quattro poli, oltre che sul giacimento e sul suo territorio circostante,

45

tra i quali il direttore responsabile ha funzioni di controllo ed attuazione, mediazione ecoordinamento.

IL GIACIMENTO

LE AUTORITÀPUBBLICHE DI VIGILANZA

IL TITOLAREDELL’ATTIVITÀ

DIREZIONEDEI LAVORI

L’IMPRESACONDUTTRICE

IL PERSONALEADDETTO AI LAVORI

IL TERRITORIO

Le autorità di vigilanza, rappresentate da enti pubblici, sono gli organi preposti aicontrolli sull’applicazione delle varie disposizioni normative.

Sono qui da richiamarsi: i COMUNI per quanto concerne la disciplina delle coltivazioni, delle risistemazioni e

la vigilanza in tema di tutela idrogeologica; le AZIENDE SANITARIE LOCALI (A.S.L.) O I DISTRETTI MINERARI (DOVE

SONO STATI MANTENUTI) PASSANDO SOTTO IL CONTROLLO DELLEREGIONI competenti per territorio, di appartenenza delle Regioni, per quantoconcerne la vigilanza in materia prevenzione, sicurezza e salute negli ambienti dilavoro di cava e miniera (fanno eccezione le attività in mare le cui funzioni di poliziamineraria restano allo Stato);

l’ AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE (A.R.P.A.T.) per quanto concerne lavigilanza in tema di tutela ambientale (rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera,ecc.);

Dette autorità sono rappresentate da personale dirigente e tecnico specializzato neidifferenti settori di attività (in genere ingegneri, geologi, periti industriali, medici e chimici,ecc.).

Sebbene il più delle volte ci si trovi di fronte a tecnici di alto profilo non si puòescludere la possibilità di incontrare personale funzionario che non ha, per motivi diversi,una immediata conoscenza delle numerose realtà operative di una attività di cava o minierae di conseguenza, a volte, si rischiano richieste improponibili ovvero applicazioni letteralidel più svariato panorama normativo che non tengono conto degli aspetti complessiviesistenti in una cava o miniera: è compito del direttore responsabile chiarire le motivazionidi scelte fatte e delle soluzioni adottate.

46

A titolo di esempio di compromesso che occorre trovare tra le normative e le realtàoperative di una cava possiamo citare il problema delle altezze dei fronti di lavorazione inmolte cave del comprensorio aprano versiliese che, molto spesso, difficilmente siconciliano con i criteri di sicurezza imposti dalle recenti normative.

Anche quando i responsabili delle singole cave (direttore responsabile, titolare, etc.)dimostrano le migliori intenzioni per la realizzazione di piani di messa in sicurezza, questisi devono confrontare con una frammentazione dei giacimenti in decine di particelle,ognuna delle quali gestita da società diverse. Di conseguenza le geometrie dei corpimineralizzati in relazione alle differenti capacità economiche e tecniche delle diversesocietà che hanno in gestione le singole porzioni di giacimento sono tali da rendereestremamente difficile (e in molti casi quasi impossibile) la realizzazione di progetticoordinati senza che questi comportino il fallimento e la conseguente chiusura dell’una o dell’altra società coinvolta nel progetto.

Il titolare dell’attivitàè la persona giuridica che detiene il titolo minerario ol’autorizzazione di cava; egli rappresenta in genere il primo soggetto interessato ai risvolti produttivi dell’attività estrattiva o, più in generale, alle potenzialità economiche del giacimento.

L’impresa conduttrice ovvero, per meglio inquadrare l’interlocutore, il rappresentante legale della società che gestisce la cava o miniera con la propriaorganizzazione di uomini e mezzi (tale figura di imprenditore può non coincidere con iltitolare dell’autorizzazione mentre coincide con il datore di lavoro); tale figura hal’obiettivo di ricavare il maggior profitto dalla coltivazione della cava e spesso è condizionato da logiche speculative nei confronti della risorsa e/o dell’attività: di conseguenza ha la tendenza a sfruttare le parti migliori del giacimento tralasciando leporzioni di materiale scadente o inutilizzabili così come potrebbe avere quella di limitare icosti con ripercussioni sui livelli di prevenzione.

Gli addetti ai lavori sono in genere i dipendenti dell’impresa conduttrice ecomprendono figure diverse di Capi Cantiere, di Sorveglianti, di Operai specializzati e diOperai comuni.

Questi sono gli artefici finali della buona o cattiva conduzione delle operazioni diestrazione. Da un lato devono perseguire gli obiettivi aziendali, con richiesta di produzioniidonee in quantità e qualità, dall’altro devono rispettare le disposizioni che gli vengono fornite dal personale dirigente e parallelamente devono eseguire le operazioni in modorazionale tale da garantire lo sviluppo organico dell’attività di cava.

Fra gli addetti ai lavori si devono altresì comprendere gli eventuali lavoratoridipendenti di imprese appaltatrici così come eventuali lavoratori autonomi prestatorid’opera.

Il giacimento è costituito da porzioni di terreni con valore commerciale – “il minerale” –inglobate in altre prive di un qualunque interesse economico–“lo sterile” –.

Quando le operazioni di estrazione sono esclusivamente mirate a ricavare nel piùbreve tempo possibile e al costo più basso il minerale, evitando di asportare le porzioni digiacimento prive di valore commerciale, si concretizza in genere una coltivazioneirrazionale (talora definita “a rapina”). Con tali modalità operative il giacimento si verrà a trovare in breve tempo in condizioni tali da rendere le operazioni di coltivazione sempre

47

più rischiose per l’incolumità degli addetti e delle infrastrutture, fino a far diventare impossibile l’ulteriore sfruttamento del giacimento in condizioni economicamente convenienti.

Il territorio, è l’ambiente fisico ed antropizzato circostante i terreni in cui ècollocato il giacimento. Non è oggi possibile –in ragione della crescente sensibilitàambientale collettiva nè, tanto meno, in conseguenza delle specifiche leggi e norme vigenti–non tenere conto di tutti quegli aspetti ambientali sui quali l’attività potrà avere una significativa incidenza (suolo e sottosuolo, patrimonio idrico e atmosfera, paesaggio epatrimonio forestale, ecc.). Un aspetto collaterale, ma non per questo meno importante, chel’impresa e il direttore responsabile devono valutare è il carico urbanistico derivante daltrasporto del minerale quando questo attraversa aree urbanizzate (vedi ad esempio la zonadi Carrara, dove tra trasporto dei blocchi e dei detriti di marmo le strade interessatevengono percorse da circa 800 camion/giorno).

5.2) Le funzioni ed i ruoli generali

Il Direttore Responsabile è perciò una figura tecnica fondamentale nell’ambito delle attività estrattive perché, alla luce della normativa vigente, sovrintende alla correttaesecuzione dei lavori di coltivazione e di ripristino–affiancando e supportando il Titolaredell’attività sia negli obiettivi che negli specifici obblighi di cui al progetto di coltivazione autorizzato –e risponde direttamente in merito alla effettiva attuazione sul campo dellemisure in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Direttore Responsabile deve passare in rassegna tutti i luoghi e le postazioni dilavoro, la varie fasi di coltivazione ed i processi di produzione.

Rappresenta in pratica un punto di cerniera fra gli interessi del Titolare dell’attività, per il quale opera, e gli interessi che riguardano le maestranze e, comunque, la collettività.

Riguardo a questi ultimi interessi collettivi, diventando sempre più frequenti ecompetenti i controlli operati dagli organi di vigilanza (A.S.L., COMUNE, A.R.P.AT.ecc.), il Direttore Responsabile si trova spesso a dover fare fronte a precise scadenzerispetto le quali deve certificare la qualità del proprio impegno.

Il D.Lgs. 624/1996 non esclude che il Direttore Responsabile possa assumere anchel’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) prevista per ogni unità produttiva. La carica di RSPP non può invece essere assunta né dal Datore diLavoro (Allegato I al D.Lgs. 626/1994) né dal Titolare. Il Direttore Responsabile puòinoltre assumere anche la qualifica di Sorvegliante; ciò non è certamente auspicabile nelcaso di attività di una certa importanza.

In definitiva il Direttore Responsabile riveste una triplice funzionalità: tecnica,amministrativa e “politica”.

Il ruolo tecnico è fondamentale: si basa sulla conoscenza dei cicli produttivi e deimacchinari ed attrezzature, delle tecniche di estrazione e di valorizzazione dei prodotti,della natura e struttura del giacimento, delle interferenze ed impatti derivanti dai lavori dicoltivazione.

48

L’attività estrattiva in s.l. per la sua natura intrinseca si deve confrontarequotidianamente con una serie di aspetti essenzialmente legati al ciclo produttivo, tipologiae qualità del materiale, impiantistica di prima e seconda lavorazione, costi di produzione,commercializzazione del prodotto.

Il progetto di coltivazione in realtà non è uno scenario statico, ma dinamico sempree comunque perfettibile. Una soluzione tecnica piuttosto che un’altra può rappresentare un risparmio o un costo addizionale per l’impresa. Oggi a questi aspetti, da sempre prioritari, si devono associare le problematiche legate al recupero ambientale, all’eventuale inquinamento indotto dall’attività stessa (chimico, fisico, acustico, ecc.) ed “in primis” alla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.

Tali concetti ormai, sono radicati anche nella mente dei “cavatori” più ortodossi, ma può accadere che gli stessi non siano completamente responsabili della loro condotta ancheperché, talvolta, mal consigliati da Progettisti e/o dal Direttore Responsabile in ragionedella loro scarsa preparazione e quindi di una eccessiva tolleranza.

Nel ruolo amministrativo è determinante la conoscenza delle leggi e normativeindotte dal settore specifico, ma anche di quelle in materia urbanistica, ambientale, relativealla pericolosità idraulica, rifiuti, scarichi ecc.: il territorio non può più essere un’area destinata alla tolleranza di ogni atto ma richiede sempre maggiore attenzione da parte ditutti. La conoscenza delle Leggi determina una acquisizione di rispetto e di considerazionenon solo da parte del Committente (o del proprio Legale) ma soprattutto da parte degli Entiin generale ed in particolare di quelli istituzionalmente deputati al controllo.

Oggi il quadro normativo è abbastanza definito: la normativa della RegioneToscana, dopo oltre quindici anni di regime transitorio, ha un “testo unico” coordinato che, in linea teorica, permette di snellire le procedure ed aprire una finestra autorizzativa unicaanche se molto cammino rimane da fare.

Il livello normativo esistente è talmente ampio che ad un tecnico può capitare didoversi confrontare con due norme le cui applicazioni risultano in contrasto una con l’altra, il caso più frequente si ha tra norme sulla sicurezza che obbligano a trasgredire norme sullatutela dell’ambiente, vige la regola “ubi maior minor cessat”.

A riguardo delruolo “politico”va detto che nella figura del Direttore Responsabilesono necessarie una serie di attitudini personali non esportabili generalmente da individuoad individuo che permettono di sostenere il confronto con tutti coloro i quali ruotanointorno all’attività estrattiva: imprenditore, funzionari e tecnici degli enti, maestranze,terzisti, fornitori, sindacati, vicini.

Paradossalmente talvolta le maggiori difficoltà si possono incontrare nei rapporticon il Committente/Imprenditore la cui visione delle cose è ovviamente condizionata dalconto profitti e perdite. Oggi effettivamente i costi “tecnici” di una attività estrattiva sono molto aumentati rispetto al passato in rapporto all’obbligatorietà di molti atti professionali: progetto di coltivazione e di risistemazione, direzione lavori, aggiornamenti dei piani dilavoro, varianti al progetto, rilievi topografici, redazione del Documento di Sicurezza eSalute, incarico al medico competente, valutazione rumore e polveri, controlli vibrometrici,ecc.. Tali costi se i consulenti, non svendono la propria professionalità, effettivamentepossono pesare nell’economia di una impresa a breve ma di fatto rappresentano un investimento a lungo termine.

Inoltre il Direttore Responsabile consulente esterno viene comunque visto conmaggior diffidenza rispetto a quello “aziendale” che di fatto è un dipendente e quindi si dedica “full time” all’attività spesso occupando un ruolo polivalente mentre il consulente

49

esterno è comunque “part time”. In realtà i rapporti meno difficili sono con gli enti preposti al controllo che hanno aumentato il loro know-how rendendo più circostanziati i controlli eche, a parte qualche soggetto il cui equilibrio tiene poco conto del buon senso, cercano lacollaborazione con l’impresa evitando di applicare un regime sanzionatorio fine a se stesso.

5.3) Le funzioni di raccordo

Nella gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche (Enti) il ruolo del direttoreresponsabile è determinante.

Il direttore responsabile è un tecnico specialista del settore che generalmente viveed opera sul territorio nel quale è situata l’attività estrattiva; così può non essere per l’imprenditore, o il management di una società, che sovente sono impegnati per attività diverse e talvolta non sono presenti in loco non potendo quindi seguire i rapporti con gliEnti preposti.Il caso è diverso per l’imprenditore/cavatore che tutto vorrebbe vedere e tutto vorrebbe decidere. In questo caso il compito del direttore responsabile è ancora più difficileperché esso è inteso ad attivare una sorta di “cintura sanitaria” tra il soggettoimprenditoree gli Organi di vigilanza: i rapporti tra di loro infatti non solo spesso non sono fiduciari masono improntati a rispettiva diffidenza per tradizione storica.

Il rapporto del Direttore Responsabile con i funzionari ispettivi deve ovviamenteessere improntato al reciproco rispetto e deve essere sempre collaborativo; atteggiamenti direciproco sospetto non sono costruttivi ed il professionista direttore responsabile deverivestire il ruolo non di consulente di parte “ogni tempo” ma deve avere capacità dimediatore e di riconoscere gli errori eventualmente compiuti.

Lo stesso professionista conquista rispetto non al tavolo di un ristorante (peraltrocostume ormai in disuso) ma imponendo le proprie conoscenze tecniche, normative equant’altro. In verità nell’attività di cava è abbastanza facile trasgredire non solo a quelle che sono le regole scritte ma anche a quelle non scritte che impongono solo del buon senso.

Conoscere nel dettaglio le macchine operatrici così come ogni operazione di cava èmolto importante non solo per economizzare i costi di estrazione ma per acquisireun’autorità professionale quando ci ritrova a dover dare delle spiegazioni a chi non disponesse delle stesse conoscenze perché magari passa gran parte del suo lavoro ispettivosui cantieri edili o dentro stabilimenti industriali che poco o nulla hanno a che fare con leattività estrattive.

Spesso il Direttore Responsabile si trova, come già precedentemente accennato,nella necessità di dover far fronte a richieste non pertinenti, o peggio ancora a richiestecontraddittorie tra i vari Enti preposti; in questo caso la capacità di mediazione diventaancora più importante.

Quindi essere collaborativi senza strafare è generalmente una ricetta seria. Gli Entipossono dare un grande aiuto anche nei confronti dei Committenti che a seguito diprescrizioni da parte della ASL si attivano speditamente a provvedere a quello che haiconsigliato o suggerito invano per mesi. Di contro nel caso di abusi protervi e palesiprevaricazioni non è scorretto, dopo aver sentito magari un legale (di cui il direttoreresponsabile diventa a sua volta il consulente) spiegare nel dettaglio tutti gli elementinecessari ad impostare una difesa. Il direttore responsabile nonostante questo ruolo

50

baricentrico e di responsabilità deve sempre mantenere un profilo basso dato cherappresenta l’Azienda ma non è l’Azienda.

Quanto alla gestione dei rapporti con l’imprenditore Titolare dell’attività, che difatto risulta il committente dell’incarico al Direttore Responsabile, e con quello dell’ Impresa conduttrice (che può o meno coincidere con il primo) è certamente l’aspetto più delicato; ciò ricordando che il Direttore Responsabile ha, in primo luogo, il compito diconciliare le esigenze di impresa con gli obblighi derivanti dal rispetto delle normative, deiprogrammi e delle disposizioni, sia nei confronti della sicurezza e tutela della salute deilavoratori che per la corretta attuazione del progetto di coltivazione.

E’ evidente che la prima preoccupazione che il Direttore Responsabile deve avere èdi prevenire il verificarsi di condizioni lavorative che possano determinare un incidente, inseconda urgenza deve essere garantito il rispetto globale delle normative e il tutto deveessere realizzato nell’ambito dell’economicità delle coltivazioni nel pieno rispetto delprogetto autorizzato.

Per questi motivi il Direttore Responsabile “rischia” di essere visto dall’imprenditore committente come un ostacolo all’andamento dell'attività, buono solo per tamponare il rapporto con i diversi enti di controllo, ma che meno si fa vedere in cava emeglio è. Se chi intraprende l’attività di Direttore Responsabile si presta a questo gioco non porterà alcun beneficio all’attività e produrrà danno alla categoria.

Al contrario una buona direzione, oltre a saper consigliare il Titolare e l’Impresa sulle procedure di applicazione delle normative esistenti, deve avere una visione disviluppo della cava proiettata nel medio e lungo periodo in modo da prevenire l’innescarsi di condizioni operative e di sfruttamento non razionali. La cosa non è per niente facileperché tradotto in termini economici ciò vuol dire chiedere all’impresa di ridurre potenziali introiti e aumentare le spese, cosa che nel breve periodo può arrivare a mettere in seriadifficoltà l’impresa.

Quanto agli addetti ai lavori, talvolta hanno comportamenti sbagliati o compionomanovre errate e pericolose con i mezzi meccanici non dettate da una premeditata volontàdi contravvenire ma da eccessi di fiducia nella loro abilità o semplicemente per rivaleggiarecon i colleghi di lavoro.

Percorrere una viabilità di cava con pendenze elevate con un mezzo d’opera per l’autista esperto non è un problema; tuttavia lo stesso autista esperto dovrà affrontare la viabilità in maniera diversa a seconda che si trovi alla guida di una motrice a tre assi o aquattro assi, a un bilico stradale od un bilico doppio ponte. Il parco macchine che operanelle cave oggi fortunatamente è molto migliorato rispetto a qualche anno fa; macchine piùpotenti e più affidabili, spesso con cabine confortevoli come vetture, inducono purtroppol’autista a confidenze di guida impensabili un decennio addietro.

Il Direttore Responsabile dovrà risultare una figura tecnica molto preparata econvincente perché il suo compito principale risulta in fin dei conti, quello di educare e farosservare a tutti i lavoratori le previste disposizioni di tutela, riprendendo sistematicamentequei lavoratori che, per i più diversi motivi, tendono talvolta ad assumere comportamenti arischio per la propria e l’altrui incolumità.

Buoni rapporti umani ed elevata competenza professionale saranno perciò la baseindispensabile sulla quale fare affidamento per pensare di svolgere un ruolo valido edincisivo di Direttore Responsabile.

51

6. Fasi gestionali

L’argomento è, in questa sede, affrontato in termini sommari e con precipuo riferimento a talune attività estrattive di seconda categoria in Toscana, allo scopo didefinire alcuni importanti elementi.

6.1) Presenza in cantiere e rapporti con il Sorvegliante

Il Direttore Responsabile non è obbligato ad una presenza continua nel luogo dilavoro (e cioè ad una costante assistenza giornaliera in cantiere) ma, comunque, risultacontinua e non trasferibile ad alcuno la sua responsabilità.

E’ tuttavia evidente che egli dovrà visitare il cantiere in modo sistematico e conquella frequenza atta a verificare il divenire delle lavorazioni.

In altri termini si potrebbe dire (mutuando da un massima estratta dalla sentenzan°966 del 1974 della IV Sezione penale della Corte di Cassazione) che seppur non esistel’obbligo di presenza continua del Direttore Responsabile tale dispensa può trovare un limite nella natura e nella qualità dei lavori ai quali il professionista è preposto.

Per la natura stessa delle varie fasi ed attività che talvolta vengono svoltecontemporaneamente all’interno del cantiere per ottenere questo risultato, al Direttore Responsabile, viene richiesto altresì un impegno costante durante tutto l’arco dell’anno.

Non fanno eccezione a questa regola, ad esempio, neanche le cave di argilla per lequali l’escavazione vera e propria si riduce ai mesi della tarda primavera e dell’estate e, terminati i lavori di sbancamento e di soleggiamento, inizia l’attività di ripristino parziale (drenaggi superficiali e subsuperficiali) e finale (modellamento sulle quote finali diprogetto, semina e piantagione delle essenze arboree).

Il Direttore Responsabile deve avere un contatto continuo con il Sorvegliante(spesso corrispondente al “capo-cantiere” o “capo-cava”) con il quale imposta un rapporto diretto, ma, anche, necessariamente, mediato dalla ufficialità degli ordini di servizio e dagliaggiornamenti costanti del giornale di cantiere (che sarebbe buona norma tenere). Sia gliuni che gli altri devono essere controfirmati e rappresentano l’elemento necessario di conoscenza e di impegno anche per il titolare e per il datore di lavoro.

6.2) Formazione ed informazione dei lavoratori

I D.Lgs. 624/96 e 626/94, ma già anche il D.P.R. 128/59, pongono tra i puntifondamentali la formazione e l’informazione dei lavoratori.

52

Il Direttore Responsabile dovrà quindi affiancare il Datore di Lavoronell’organizzare riunioni ed incontri nell’ambito dei quali trattare di tutte le problematiche riguardanti le specifiche attività di lavoro, i relativi rischi, il corretto utilizzo dei dispositividi protezione individuale, impostando e programmando i controlli sanitari previsti dallanormativa (polveri, vibrazioni, rumore, etc.).

Queste riunioni potranno riguardare il consesso più ristretto delle figure direttive,dei rappresentanti della sicurezza e del medico competente qualora riguardinoprincipalmente i problemi dell’organizzazione del lavoro e dei controlli e delle analisi sanitarie. Potranno invece coinvolgere tutte le maestranze ed in questo caso si avrà lapossibilità di spiegare nel dettaglio le disposizioni legate alla sicurezza per specifichemansioni ed allo stesso tempo di discutere sui problemi più strettamente tecnici legatiall’avanzamento della coltivazione od alle varie operazioni connesse.

Le riunioni con i lavoratori dovranno avere una frequenza perlomeno annuale eforse non è inutile ricordare che tutti gli argomenti trattatati e le questioni emerse dovrannoessere verbalizzate unitamente alla lista delle persone presenti. Questa raccomandazionepotrebbe risultare effettivamente scontata ma consente di riflettere su un argomentoimportante che è quello della registrazione di ogni fatto che avviene in cava.

Il rischio che si corre è quello della pedanteria ma questa è una strada che deveessere percorsa per non correre il rischio di fraintendimenti o, nel caso di incidenti, discaricabarile inevitabili e rischiosissimi per tutti.

6.3) Macchinari e tecnologie

Oggi, a fronte dei continui sviluppi tecnologici, si dispone di macchinari sempre piùpotenti, sempre più sofisticati e sempre meno inquinanti.

E’ impensabile fare il Direttore Responsabile di un’attività estrattiva (cava di marmo, di inerte o cava umida è lo stesso) se non si conoscono non solo le tecniche dicoltivazione ma gli stessi macchinari e gli impianti che vengono utilizzati.

Conoscere le potenzialità dei mezzi è importante prima per progettare e poi perdirigere. L’impiego di un macchinario di adeguata potenza può non solo velocizzare una operazione ma significa economizzare i costi di gestione e quindi influire sulla redditivitàdell’impresa.

Ad esempio una pista di arrocco progettata con una elevata pendenza può andarebene per una motrice o un dumper ma non per un bilico stradale e quindi influire sullafutura commercializzazione del materiale. Così come lo “smarino” all’interno di una cava d’inerti a mezza costa all’impianto di frantumazione normalmente eseguito con dumper può essere sostituito da un sistema fornello-galleria realizzato con Raise Borer;quest’ultima tecnica oltre a produrre benefici dal punto di vista economico riduce l’impatto ambientale. Si pensi inoltre ai passi fatti anche nella tecnologia della coltivazione delmarmo negli ultimi decenni: tagliatrice a filo diamantato, tagliatrice a catena, flame–jet.

Nel settore estrattivo l’innovazione è stata lenta ma negli ultimi decenni si è assistito ad una notevole accelerazione dovuta sia alla trasformazione dell’organizzazione produttiva, passata da una dimensione prevalentemente artigianale ad una più industriale,sia alle richieste del mercato che impongono un maggior controllo degli standard

53

qualitativi dei prodotti, sia alle spinte culturali e sociali per il controllo e la riduzione degliimpatti che tali attività generano nell’ambiente circostante.

Nella gestione di una cava è importante non solo la conoscenza del giusto utilizzodelle macchine ma valutare se c’è convenienza all’acquisto o il nolo a “freddo”.

La stessa gestione degli esplosivi, se non reiterata può essere affidata a terzi concosti abbordabili. Le grosse società che vendono esplosivi (ITALESPLOSIVI- S.E.I) sonoattrezzate con consulenti che prestano la loro opera per il controllo tecnico delle volate eper valutare gli effetti indotti in un convenienteintorno tramite l’utilizzi di vibrometri.

6.4) Metodi e fasi operative nelle cave di inerti

Nel quadro generale del reperimento delle materie prime minerali, i materiali litoidiper costruzioni ricoprono, sia per quantità estratta, sia per valore complessivo, leprimissime posizioni. La cava d’inerte di monte di tipo generazionale si differenzia dalle altre (materiali ornamentali e materiali sciolti) per alcune caratteristiche che la rendonoinconfondibile nel panorama estrattivo:

Dimensione della superficie fisica che sottendono, quantizzabile spesso inqualche decina di ha. (10–20)

Volumi annuali di abbattuto molto rilevanti Volumi ridotti di materiali in discarica Sistemi di abbattimento che nella maggioranza dei casi prevedono l’utilizzo

reiterato di esplosivi Necessità di disporre di ampi spazi operativi per depositi ed impianti (spazi

funzionali) Presenza di dislivelli notevoli Tecniche di coltivazione che spaziano dai classici gradoni multipli nelle varie

varianti impostati a cielo aperto ai metodi misto sotterraneo / a cielo apertonella versione nota come “glory hole”

Impianti di prima e seconda lavorazione per garantire la verticalizzazione delprodotto in grado di dare un valore aggiunto per compensare i grossiinvestimenti iniziali.

Lavoro non usurante per le maestranze dato che si richiedono operatorispecializzati che utilizzino al meglio macchinari, il cui costo iniziale è elevatoparimenti alla manutenzione ed alla utenza, ma che danno se ben gestite unaenorme produttività.

Opera di "preparazione e tracciamento", certamente onerosa per l’impresa che comunque contraddistinguere l’attività di moderna cava da uno scavo e basta.

Generalmente viene adottato un fronte gradonato, preso in avanzata e/o in ribasso.Ove possibile, si preferisce un metodo di coltivazione per ribassi successivi che consenta laprogressiva sistemazione e naturalizzazione delle parti dove si è raggiunto il profilo finaleseguendo la filosofia del “cantiere integrato” dove coltivazione e ricomposizione ambientale procedono contestualmente. Di fatto i costi di produzione devono finanziarequelli di ripristino.

Un fronte ben organizzato a gradoni può consentire la selettività della produzione;ciò vale più che per i pietrischi per i minerali industriali, marne da cemento, gesso,

54

carbonati micro e macrocristallini.La realizzazione di un gradone-tipo permette la massimaripetitività del ciclo produttivo: "perforazione, caricamento, ove necessari, abbattimento e“smarino".

Oggi le cave d’inerti sono diventate molto più importanti di prima dato chel’escavazione in alveo è quasi totalmente impossibile per le note problematiche.

6.5) Metodi e fasi operative nelle cave di marmo

La cava di marmo a differenza delle cave di inerti è un ambiente più difficile dagestire; per eseguire un intero ciclo elementare di produzione è necessario eseguire tutte leattività elementari del ciclo e quindi tutte le attività che lo compongono ognuna delle qualiè caratterizzata da uno specifico spazio funzionale.

La “ratio” della coltivazione di una cava di marmo si basa sulla estrazione elavorazione di volumi di dimensioni decrescenti fino a ricavare il volume elementarecommerciabile (blocco riquadrato, blocco semi-riquadrato o informe).

Le difficoltà di questo processo vengono verticalizzate dalle necessità di comeutilizzare al meglio il giacimento (“monte”) e quindi le porzioni asportate dallo stesso (“bancate”) in ragione delle dimensioni mercantili ottimali e dello stato strutturale e di difettosità che l’ammasso roccioso presenta.

E’ evidente che un ciclo di questo tipo richiede più personale che lavora cheoperatori di macchine e da ciò conseguono problemi di sicurezza e salute dei lavoratorimolto diversi da quelli presenti nelle cave d’inerti.

Le metodologie di coltivazione attualmente impiegate per le cave di marmo delcomprensorio Apuano-Versiliese, che riguardano giacimenti di calcare metamorficosecondo variegate qualità merceologiche, sono anzitutto suddivisibili3 in: coltivazioni a cielo aperto; coltivazioni in sotterraneo.

Altra differenziazione, basata sulla morfologia dei fronti di escavazione, porta adistinguere le “coltivazioni a fossa”, le coltivazioni a “gradino unico” e, fra le più diffuse, le “coltivazioni a gradini multipli”.

In ogni caso le coltivazioni ordinarie si attuano con la classica metodologia delle“fette orizzontali discendenti” attraverso ribassi ed avanzamenti con direzioni mutuamente ortogonali e parallele in rapporto ai sistemi di discontinuità presenti nel giacimento.

Le principali fasi operative routinarie di lavorazione, in condizioni standard diattività a cielo aperto, sono in sintesi:

(a) ispezione e tracciamento della porzione di banco (o bancata) da abbattere;(b) perforazione;(c) taglio al monte con tagliatrice a catena e/o con macchina a filo diamantato;(d) spostamento e ribaltamento delle bancate, rispettivamente con cuscini e sbancatore e

con escavatore meccanico;

(3) Era consuetudine, in passato, riportare nella suddivisione anche la tipologia “coltivazioni in sottotecchia”; gli obiettivi di sicurezza ed i processi tecnologici odierni hanno portano alla quasi totale eliminazione di talemetodologia, limitandola ad una fase transitoria della lavorazione in sotterraneo.

55

(e) sezionamento delle bancate ed eventuale riquadratura di blocchi con filo diamantato;(f) caricamento dei blocchi riquadrati e/o informi su autocarro;(g) movimentazione e stoccaggio del materiale detritico di risulta.

Le operazione di carattere non ordinario sono il tracciamento e costruzione di stradee rampe di servizio, la bonifica dei fronti di cava (tecchie), la scopertura e valutazione delgiacimento.

6.6) Aspetti conclusivi

E’ opinione comune che la buona tecnica di coltivazione e la tutela delle maestranze e dell’ambiente vadano nella stessa direzione anche se possono collidere, nell’immediato, più o meno manifestamente con gli interessi dell’imprenditore.

Se da un lato è verosimile ed ineludibile il fatto che l’impresa ha tendenza ad assumere e consolidare tempi e modi di conduzione in precipua funzione del massimo utile(ovvero massimi risultati con minimi sforzi, portando talvolta all’assunzione di grossirischi) dall’altro è pur vero che il problema non si può affrontare in soli termini di sicurezza e tutela ambientale.

Dovremmo in quest’ultimo caso –erroneamente –affermare che per il geologodirettore responsabile passano in secondo ordine tutti i problemi riguardanti la conduzionedei lavori in termini di produttività ed economia di cantiere.

In effetti, invece, la scommessa sta proprio nel portare avanti l’incarico consapevoli della doppia veste che questo comporta. La quadratura del cerchio consiste nelraggiungimento di un equilibrio fra la figura del controllore e quella del tecnico espertoche, nell’immediato, risolve con autorevolezza le situazioni difficili riuscendo a coordinare fattivamente le varie maestranze e nella prospettiva a medio e lungo termine, è capace diproporre o verificare la strategia di lavoro più produttiva.

Già il Gerbella nel suo trattato di “Arte mineraria” nella IV edizione del 1960 affermava:

“Altre doti essenziali di chi comanda sono: lo spirito d’iniziativa, la rapidità delledecisioni, il senso dell’organizzazione, della cooperazione, del controllo, le larghe vedute, il dinamismo.

Nulla deve sfuggire all’occhio esperto del capo, nell’ambito in cui la sua autorità è chiamata ad esplicarsi. Egli deve rendersi conto anche del minimo dettaglio, ma non perquesto deve tutti i giorni occuparsi a fondo di tutte le questioni. Glene mancherebbe iltempo e perderebbe le visioni d’insieme. Quando però si tratta di effettuare saltuariamente controlli, deve essere padrone assoluto dell’argomento. Per risolvere un problema nuovo, che si presenta complesso e difficile, il compiere DA SOLO, un sopraluogo in miniera, puòessere utile. Senza distrazioni, senza la preoccupazione di dimostrare incertezzanell’adottare una decisione, la mente può essere portata ad eseguire un lavoro piùprofondo, più geniale, più rapido. Concretata una soluzione, è opportuno (nda essenziale)discuterla con i collaboratori più immediati, per accertare di non aver trascurato nessunlato del problema e per avere il parere di altri competenti.”

Senza l’autorevolezza che ci si guadagna sul fronte di cava affrontando e risolvendo tutte quelle situazioni più specificamente riconducibili alla giacimentologia ed alla gestioneoperativa di cantiere, diventa una pia illusione pretendere di essere ascoltati quando si

56

intenda passare ad argomenti impalpabili come quelli che riguardano l’assunzione di regole di lavoro apparentemente ridicole rivolte alla riduzione di un rischio che, che per unafilosofia di vita che ci accomuna un po’ tutti, non ci riguarda mai in prima persona.

Il direttore responsabile è un tecnico che si troverà sempre in posizione baricentricafra l’azienda, da una parte e l’amministrazione comunale ed i vari organi di vigilanza, dall’altra,ponendosi sempre quale punto di riferimento e di stimolo con lo scopo diraggiungere gli obiettivi prefissati in materia di sicurezza senza però ostacolare con inutiliburocratismi lo svolgimento dei lavori di coltivazione.

E’ un dato di fatto che non sempre ci si trova di fronte ad imprenditori preparati edattenti in materia di sicurezza o comunque disposti ad investire il proprio tempo ed i proprisoldi dietro ad una attività di prevenzione che, ad una analisi superficiale, non producealcun utile.

E purtroppo ci si può imbattere in cantieri dove sono operanti mezzi non idonei suiquali sarebbe del tutto inutile perfino provare ad installare quei dispositivi previsti perrendere più salubre l’interno della cabina. Sono le stesse macchine guidate arditamente daoperatori alle soglie della pensione, magari privi di DPI dai quali sarebbe comicopretendere anche solo di tenere accesi i segnalatori. In queste situazioni potrebbe già essereconsiderato un risultato apprezzabile convincere ad usare un paio di tappi per le orecchie.In questo caso, più che obbligare, si tratta di convincere immediatamente l’imprenditore (ovvero il Titolare) a cambiare radicalmente filosofia ovvero, in caso negativo, rinunziareassolutamente all’incarico.

Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana (triennio 2001-2004)

Presidente dott. Geol. Vittorio d’ORIANOVicepresidente dott. Geol. Maria Teresa FAGIOLITesoriere dott. Geol. Piero BARSANTISegretario dott. Geol. Michele SANI

Consigliere dott. Geol. Pietro ACCOLTI GILConsigliere dott. Geol. Silvano BECATTELLIConsigliere dott. Geol. Mauro CHESSAConsigliere dott. Geol. Fabio MARTELLINIConsigliere dott. Geol. Claudio NENCINI

57

Bibliografia

AA:VV. (1989) - Discariche, cave, miniere ed aree difficili o inquinate. Pirola Editore.

AA.VV. (2001) -D.Lgs. 624/96: Documento di Sicurezza e Salute. Linee guida. RegioneToscana - Aziende Sanitarie Locali.

AA.VV. (2001) - Le cave: materiali, ricerca, progettazione e recupero. Atti del corsoorganizzato dall’Ordine dei Geologi della Toscana. Pegaso S.r.l., Lucca.

A.N.I.M (2002) - Pianificazione dell’attività di cava/Explo 2002 Esposivistica generale.Atti convegno nazionale Napoli. Eliobiemme S.r.l.. Bologna.

Antoni M., Bacchini F., Braione P., Carnicelli U., Folini M., Sani M. & Starita P.(1998) Sicurezza sul lavoro nelle cave della Toscana: infortuni, normativa, problematiche eproposte operative. Quarry & Construction, Dicembre 1998, 7-15.

Bateman A.M (1951) - Economics mineral deposit. Second edition. John Wiley & Sons,Inc. New York.

Belgrano C. (1952) - Gli Esplosivi. Ulrico Hoepli Editore, Milano.

Benedettini G. (1983) - Le Miniere a Campiglia dagli Etruschi ai giorni nostri. Bandecchi& Vivaldi.

Brodkom F. (2001) - Codice di buona pratica ambientale nell’industria Estrattiva Europea.Edizioni PEI S.r.l..

Caterpillar (1999) - Caterpillar performance handbook. Edition 30. Publication byCaterpillar inc. Peoria, Illinois (U.S.A).

Cavinato A. (1952) - Depositi Minerari. Seconda Edizione. Libreria Tecnica Editrice Dott.Ing. V. Giorgio.

Ceccanti G. (2001) - La sicurezza in cava: D.Lgs. 624/96. In: Le Cave: materiali, ricerca,progettazione e recupero. Ordine dei Geologi della Toscana, San Miniato Alto (Pi), 22-26gennaio 2001, 291-305.

Croce S., Boltri P. L. & Lucchini A. (1992) - Progettare con il gesso. BE-Ma Editrice.

De Cassai R. (1983) - Mineralizzazioni e contributo alla geologia del Campigliese. Tesi dilaurea inedita in scienze geologiche.

Di Colbertaldo D. (1957) - Corso di Giacimenti Minerari. Vol. I° - CEDAM.

Fagnani G. (1970) - Rocce e minerali per l’edilizia. Editrice Succ. Fusi-Pavia.

58

Faina L., Savoca D. & Patrucco M. (1996)–La valutazione dei rischi ed il documento disicurezza e salute nelle attività estrattive a cielo aperto. European ComissionS.H.C.M.O.E.I.–Workshop on Rick Assessment, Gubbio, 20-23 Giugno 1996.

Gerbella L. (1938) - Arte Mineraria Vol. II°. Ulrico Hoepli Editore, Milano.

Gerbella L. (1947) - Arte Mineraria Vol. I°.Terza Edizione. Ulrico Hoepli Editore,Milano.

Gerbella L. (1960)–Arte mineraria. IV edizione. Ulrico Hoepli. Milano.

Gilardoni A. (1928) - Trattato di Diritto Minerario. Vol.I°. Società An. Ed. ”Sapientia”.

Gisotti G. & Zarlenga F. (2004) - Geologia Ambientale principi e metodi. DarioFlaccovio Editore.

Lageard G. (2003)–I soggetti responsabili nelle imprese estrattive. Convention Mineraria“I minerali per l’industria” Torino 9-10 giugno 2003. Associazione Georisorse e Ambiente,Torino.

Lotti B. (1928) I depositi dei minerali metalliferi. Edizioni l’Industria Mineraria.

Mc Adam R. & Westwater R. (1958) - Mining Explosives. Oliver and Boyd.

Monte A., Sertorio M. & Guidi F.S. (1966) - Legislazion e Giurisprudenza e DottrinaMineraria e petrolifera. Edizioni l’Industria Mineraria.

Montel A.(1958) - Codice Minerario. Jandi Sapi Editori.

Orsini G. & Retacchi F. (1997)–Applicazioni della legge 624/96: Federcave si interroga.Quarry & Construction, Aprile 1997, 101-115.

Pandolfi D. & Pandolfi O. (1989) - La cava. Belforte grafica.

Pattarin R. & Coli P. (1997) –La sorveglianza sanitaria nelle attività estrattive:considerazioni alla luce del D.Lgs. 624/1996. Quarry & Construction, Settembre 1997, 95-101.

Peele R. (1952) - Mining Engineers’ Handbook Vol.I° e II° Third Edition. Wiley Handbook Series.

Primavori P. (1999) -Pianeta pietra - Giorgio Zusi Editore

Pryor E. J. (1958) - Economics for the mineral Engineer. Pergamon press, London, NewYork, Paris, Los Angeles.

Regione Piemonte (1996) - Settore artigianato, cave e trorbiere,acque minerali e termaliservizio polizia mineraria. Linee guida per la valutazione dei rischi per la sicurezza e lasalute dei lavoratori nel settore estrattivo.

59

Regione Toscana (2000) –Raccolta di norme legislative per la prevenzione, igiene esicurezza nei luoghi di lavoro. A cura di Dipartimento prevenzione-AUSL 6 Livorno -AUSL 2 Lucca - Tipografia Benvenuti e Cavaciocchi.

Regione Toscana (2001) - D.Lgs 624/96: Linee guida. Edizioni della Giunta Regionale.

Schiele E. & Berens L. (1976) - La calce, calcare, calce viva, idrato di calcio. EdizioniTecniche ET.

Seguiti T. (1969) - Le Mine. Edizioni l’Industria Mineraria.

Sinclair J. (1958) - Geological aspect of minig. Sir Isaac Pitman & Sons, LTD.

Squarzina F. (1965) - Italia Mineraria economia e legislazione. Associazione MinerariaItaliana. Tipografica Editrice Romana.

Stoces B. (1958) - Introduction to mines Vol. I° e II°. Pergamon press-London, New York,Paris, Los Angeles.

Taggart A.F. (1950) - Handbook of mineral dressing. John Wiley & Sons, Inc.New YorkVidal V. (1961) - Exploitation des Mines Tome 1. Dunod Paris.

* * *