Consiglio Nazionale dei Geologi · 3/4/2017 Terremoto, parte il piano strade da 388 milioni....

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Consiglio Nazionale dei Geologi 1-2-3 aprile 2017

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Geologi

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Ad Agrigento Problematiche geologiche nello scavo in sotterraneo ed in galleria

“PROBLEMATICHE GEOLOGICHE NELLO SCAVO IN SOTTERRANEO ED IN GALLERIA” Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: Grande importanza politica del completamento del sistema infrastrutturale primario siciliano Sabato 1° aprile si è tenuto ad Agrigento il convegno “Problematiche geologiche nello scavo in sotterraneo ed in galleria” moderato da Salvatore Talmi, Presidente dell’Associazione Geologi Agrigento. Nel corso della giornata, i geologi si sono confrontati sugli aspetti tecnici legati al problema dell’infrastrutturazione primaria in Sicilia. Al dibattito è intervenuto Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Nell’incontro di oggi abbiamo evidenziato l’importanza politica del completamento del sistema infrastrutturale primario siciliano che è strategico per lo sviluppo e il futuro di questa regione”. All’evento, patrocinato dal CNG, ha partecipato anche Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi. “La Fondazione – ha detto Tortorici – è ad Agrigento per dare un contributo sul tema delle infrastrutture in una regione dalla spiccata fragilità geologica”. “Il nostro ruolo è determinante – ha aggiunto – per la sicurezza e la salvaguardia del territorio dai rischi naturali”. Per il Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG, “le parole d’ordine sono prevenzione e progettazione geologico-tecnica consapevole”. A prendere la parola Antonio Alba, consigliere del CNG: “Siamo qui oggi per parlare di aspetti tecnici legati agli scavi nei sotterranei con un occhio attento al problema delle infrastrutture in Sicilia”. All’incontro presenti anche Carlo Cassaniti, componente del Consiglio di indirizzo generale dell’Epap, il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia, Giuseppe Collura e il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento, Pietro Fiaccabrino. L’evento si è concluso, nel pomeriggio, con una visita tecnica alla Galleria naturale “Cozzo Garlatti”, un momento di elevato spessore formativo per i giovani geologi e i professionisti.

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Geologia: ad Agrigento il convegno sulle “problematiche nello scavo in sotterraneo ed in galleria” Agrigento: i geologi si sono confrontati sugli aspetti tecnici legati al problema dell'infrastrutturazione primaria in Sicilia A cura di Filomena Fotia 1 aprile 2017 - 15:04

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Sabato 1° aprile si è tenuto ad Agrigento il convegno “Problematiche geologiche nello scavo in sotterraneo ed in

galleria” moderato da Salvatore Talmi, Presidente dell’Associazione Geologi Agrigento. Nel corso della giornata, i

geologi si sono confrontati sugli aspetti tecnici legati al problema dell’infrastrutturazione primaria in Sicilia.

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Al dibattito è intervenuto Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Nell’incontro di oggi

abbiamo evidenziato l’importanza politica del completamento del sistema infrastrutturale primario siciliano che è

strategico per lo sviluppo e il futuro di questa regione”.

Fabio Tortorici, Presidente Fondazione Centro Studi del CNG

All’evento, patrocinato dal CNG, ha partecipato anche Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi

del Consiglio Nazionale dei Geologi. “La Fondazione – ha detto Tortorici – è ad Agrigento per dare un contributo

sul tema delle infrastrutture in una regione dalla spiccata fragilità geologica”. “Il nostro ruolo è determinante – ha

aggiunto – per la sicurezza e la salvaguardia del territorio dai rischi naturali”. Per il Presidente della Fondazione

Centro Studi del CNG, “le parole d’ordine sono prevenzione e progettazione geologico-tecnica consapevole”.

A prendere la parola Antonio Alba, consigliere del CNG: “Siamo qui oggi per parlare di aspetti tecnici legati agli

scavi nei sotterranei con un occhio attento al problema delle infrastrutture in Sicilia”.

All’incontro presenti anche Carlo Cassaniti, componente del Consiglio di indirizzo generale dell’Epap, il Presidente

dell’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia, Giuseppe Collura e il Presidente dell’Ordine degli Architetti della

Provincia di Agrigento, Pietro Fiaccabrino. L’evento si è concluso, nel pomeriggio, con una visita tecnica alla

Galleria naturale “Cozzo Garlatti”, un momento di elevato spessore formativo per i giovani geologi e i professionisti.

A cura di Filomena Fotia

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03 Apr 2017

Terremoto, parte il piano strade da 388milioni. Appalti entro l'estate. La listaAlessandro Arona

È partita l'attuazione del Piano Anas (elaborato in qualità di "soggetto attuatore", si veda ilprecedente servizio) per la riparazione delle strade danneggiate dai tre terremoti del 2016 e 2017in Centro Italia (24 agosto 2016, 26 ottobre, 30 ottobre, 18 gennaio 2017, il più pesante per lestrade è stato quello del 30 ottobre). Una lista di 411 interventi per 388,2 milioni di euro, chesaranno affidati in 208 lotti, con importi unitari compresi tra poche migliaia di euro e 15-20milioni. Nel mese di marzo gli enti locali hanno deciso di affidare in gran parte all'Anas la gestione diprogettazione e appalti di lavori (soprattutto nella Marche, la regione più danneggiata nellaviabilità), e il 21 marzo il Dipartimento Protezione civile (presidenza del Consiglio) haapprovato in via definitiva il «Programma degli interventi per il ripristino della viabilità- 1°stralcio, 1a rimodulazione», che vale appunto 388 milioni di euro. Già nei giorni scorsi sonopartite le progettazioni (in parte in house da parte dell'Anas, in parte con affidamenti a terzi). Adaprile maggio - spiega l'Anas - partiranno i primi affidamenti di lavori, mentre la previsione è difare la maggior parte degli appalti tra giugno e agosto. I tempi di realizzazione dovrebberoessere brevi: il cronoprogramma ne prevede la conclusione, per la stragrande maggiornaza degliinterventi, entro quest'anno, con alcuni lotti (quelli più complessi) nel corso del 2018. L'Anas faperò prudentemente notare che l'approfondimento progettuale potrebbe portare qualcheaggiustamento dei cronoprogrammi.

Buona parte degli interventi ha importi inferiori a un milione di euro, dunque lo stesso Codiceappalti ammette le procedure negoziate a inviti, ma visto il mandato di "fare presto" il soggettoattuatore Anas utilizzerà le deroghe al Codice ammesse dal Dl 189/2016: in particolare, le garesopra i 5 milioni di euro avranno procedure accelerate, sotto i 5 milioni si faranno sempreprocedure negoziate a inviti, utilizzando il massimo ribasso anche sopra la soglia del Codice diun milione di euro. Altre deroghe saranno nelle procedure approvative (nei tempi).

Il Piano stralcio era stato definito dall'Anas tra il novembre scorso e gennaio, sulla base disopralluoghi effettuati insieme agli enti gestori locali (Province, Comuni, società speciali), eapprovato in bozza dalla Protezione Civile il 14 febbraio, ma serviva poi una fase (che per laverità l'Anas sperava più breve) di "scelta" da parte degli enti gestori delle strade se realizzare gliappalti con affidamenti in proprio o se affidare il ruolo di stazione appaltante all'Anas. E quindil'approvazione finale da parte della Protezione civile, avvenuta appunto il 21 marzo.

La gran parte degli interventi è stata affidata all'Anas: su 411 interventi ne gestirà 321, per unimporto di 342 milioni (su 388). Sono state in particolare le Province marchigiane, le più colpitenel patrimonio stradale, ad affidare quasi tutto all'Anas: tutti gli interventi, per quasi 150 milionidi euro ceduti dalla Provincia di Aascoli, 89 su 90 da parte di Ascoli Piceno. Lazio, Umbria e

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Abruzzo fanno in sostanza da soli, ma si tratta di piccoli numeri.

In base a quanto stabilito dall' Ordinanza CDPC 408/2016, art. 4, comma 2, lettera c, ilProgramma deve contenere gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale,realizzabili mediante tempistiche e finalità coerenti con la gestione emergenziale (quella gestitadalla Protezione civile). A tale definizione sono ricondotti tutti gli interventi con priorità 1, 2 e 3 (si veda nella tabella dell'Allegato 1), ossia solo relativi a ripristini emessa in sicurezza della rete stradale di 1°, 2° e 3° livello di accessibilità. Solamente per la rete di1° livello, al fine di garantire la massima affidabilità per la mobilità primaria, vengono inclusi nel Programma con priorità 2, gli interventi dicompletamento del ripristino funzionale. Gli interventi con priorità 4 e 5 non rientrano nel mandato conferito al soggetto Attuatore conl'OCDPC 408/2016, ma (« attesa la loro accertata necessità») dovranno comunque essererealizzati, mediante i programmi straordinari connessi alla fase di ricostruzione post-sisma(quella gestita dal Commissario Vasco Errani) o le programmazioni ordinarie degli Enti gestori.

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3/4/2017 Terremoto/2. Scuole, bandi ad aprile (con appalto integrato). Cantieri anche di notte

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03 Apr 2017

Terremoto/2. Scuole, bandi ad aprile (conappalto integrato). Cantieri anche di notteMassimo Frontera

Il piano per realizzare 21 scuole lanciato dal commissario Vasco Errani sta per entrare nel vivo. Iltiming della struttura commissariale prevede la pubblicazione dei bandi entro aprile el'aggiudicazione entro maggio. Poi i cantieri, con tempi necessariamente ultra-compressi,perché l'obiettivo - su cui Errani ha dato assicurazione al ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli- è di consentire alle 21 nuove strutture - permanenti - lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018. Risponde anche a questo obiettivo l'intesa sottoscritta la scorsa settimana a Roma tra ilcommissario Errani e i tre principali sindacati degli edili (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) cheoltre a fissare il rispetto delle garanzie e delle tutele per la sicurezza e il regolare reclutamentodelle maestranze in cantiere, apre anche alla possibilità di tenere aperto il cantiere anchedurante la notte.

SCARICA IL TESTO - IL PROTOCOLLO COMMISSARIO-SINDACATI

Come si diceva, il timing da rispettare è definito. «Tutti i progetti sono in via di consegna»,riferisce Alfredo Bertelli, braccio destro del commissario Errani e principale uomo-macchinadella gestione commissariale. «Entro aprile - aggiunge - andranno in gara definitivamente; trafine aprile e inizio maggio saranno effettuate tutte le gare per assegnare i lavori entro maggio».Per l'affidamento di questi appalti integrati - oggetto di un'apposita deroga al codice appalticoncessa dal presidente dell'Anac, Raffaele Cantone - non ci saranno accorpamenti. «Sarannoappalti singoli, fatti sulla base di progetti definitivi, per cui le imprese faranno un'offerta con ilprogetto esecutivo», conclude Bertelli.

Accordo commissario sindacati, le clausole da inserire nei bandi di gara L'intesa sottoscritta tra i tre sindacati degli edili indica alcuni principi e richiama alcuneprescrizioni a tutela della sicurezza delle maestranze e del loro reclutamento. Il protocolloprevede che diverse clausole vengano inserite nei contratti che il commissario stipulerà conciascuna delle 21 imprese affidatarie. L'assolvimento di tutti gli obblighi legati alla regolaritàcontributiva e fiscale - da dimostrare con Durc «o altro documento che comprovi l'avvenutopagamento dei contributi agli enti previdenziali (Inps, Inail e Cassa Edile ove dovuta)» - vienerichiesta prima di ogni pagamento del Sal, come pure al pagamento del saldo. Quanto all'organizzazione del lavoro, anche notturno, l'articolo uno del protocollo prevede che isindacati «si rendono disponibili e concordano sulla necessità di prevedere specifiche ederogatorie modalità di gestione dell'organizzazione del lavoro nonché di individuare, nelrispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro, lavorazioni svolte con differentiturni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati e notturni». E poi si aggiunge che «le

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modalità di gestione dell'organizzazione del lavoro e le lavorazioni saranno oggetto di confrontosu base territoriale».

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3/4/2017 Correttivo, decreto parametri e progettazione interna, gli ingegneri attaccano Palazzo Spada

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03 Apr 2017

Correttivo, decreto parametri eprogettazione interna, gli ingegneriattaccano Palazzo SpadaGiuseppe Latour

Il parere del Consiglio di Stato sul correttivo al Codice appalti va di traverso agli ingegneriitaliani. Palazzo Spada, in diversi passaggi delle sue osservazioni pubblicate giovedì scorso, ha bocciatomodifiche al decreto 50/2016 fortemente richieste proprio dai professionisti. A partiredall'obbligo di utilizzo del decreto parametri per determinare gli importi da porre a base dellegare di progettazione. Così, il Cni parte al contrattacco, per bocca del suo tesoriere e delegato aiLavori pubblici, Michele Lapenna.

Il consigliere si dice "fortemente preoccupato" dalle osservazioni che i giudici amministrativihanno trasmesso al Governo nelle loro 140 pagine di parere. A lasciare dubbi sono, soprattutto,le molte critiche sollevate sull'articolo 24, uno degli snodi fondamentali del Codice per iprofessionisti. Nel merito, si parte dalla riproposizione della priorità della progettazione internaalle stazioni appaltanti: per Lapenna "l'osservazione del Consiglio di Stato è in contrasto con lalegge delega che, superando quanto previsto dalla precedente normativa, tende a ridefinire ilruolo della Pa all'interno del processo di realizzazione delle opere pubbliche affidando ai tecniciinterni il ruolo importantissimo del controllo dalla fase di programmazione a quella diesecuzione".

Non solo. C'è anche la questione dell'obbligo di iscrizione all'albo per i progettisti interni alla Pa,criticato dal Consiglio di Stato. "Il parere – prosegue il tesoriere - sembra ignorare le modificheapportate dal Dpr n. 137/2012 agli ordinamenti professionali italiani e l'importanza, segnalatadalla Rete delle professioni tecniche e recepita dal governo, dell'aggiornamento professionaleobbligatorio previsto dalla nuova normativa. Non condivisibile a tale proposito il presuntoaggravio che ne deriverebbe per le stazioni appaltanti".

Ma, soprattutto, è la questione del decreto parametri a preoccupare. "Il parere ricorrenuovamente nell'errore di considerare la base d'asta come una tariffa inderogabile, mentre sitratta della determinazione di un corrispettivo sottoposto a gara e conseguentemente a ribassoalla stregua del prezzo di una qualsiasi lavorazione". Bisogna, poi, ricordare che "la base d'asta èil riferimento essenziale per la determinazione della procedura di gara da porre in essere" erappresenta quindi un "elemento oggettivo di garanzia e trasparenza, come ribadito più volte eripetutamente dall'Anac". Per Lapenna, è inaccettabile "considerare vigenti i tariffari delle operee non avere un riferimento certo per le basi d'asta delle prestazioni intellettuali".

Infine, c'è una questione più generale. Con questi interventi "il parere espresso rischia –

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3/4/2017 Correttivo, decreto parametri e progettazione interna, gli ingegneri attaccano Palazzo Spada

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conclude il tesoriere – di mettere in crisi uno degli elementi fondanti del nuovo Codice e cioè lacentralità del progetto nella realizzazione delle opere pubbliche". Anche perché bisognaconsiderare che "la centralità della progettazione e la sua separazione dalla esecuzione vieneribadita dallo stesso Consiglio di Stato" in altre parti del parere, relative al tema dell'appaltointegrato. Non è accettabile, allora, che vengano utilizzati due pesi diversi.

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3/4/2017 Subappalto, anche Assistal scrive a Bruxelles: il limite del 30% è compatibile con le norme Ue

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03 Apr 2017

Subappalto, anche Assistal scrive aBruxelles: il limite del 30% è compatibile conle norme UeGiuseppe Latour

Il tetto al subappalto, nel nostro paese, è giustificato da ragioni storiche, legate al contrasto allacriminalità organizzata. Quindi, non ha senso chiederne la cancellazione. È questa la sostanzadel ragionamento di Assistal, l'associazione confindustriale degli impiantisti, che ha appenainviato a Bruxelles una lettera con la quale risponde ai rilievi dell'Ance sulla delicata materia deisubaffidamenti: l'assetto del decreto 50 del 2016 è legato a ragioni di ordine pubblico e, perquesto, va difeso. L'esposto, firmato dal presidente dell'associazione Angelo Carlini, si pone esplicitamente comeuna risposta ai rilievi presentati dall'Ance a Bruxelles a inizio marzo. Secondo i costruttori, lanormativa italiana sarebbe in contrasto con le direttive europee, che non pongono alcunalimitazione all'affidatario quanto alla possibilità di coinvolgere nel contratto soggetti terziattraverso il subappalto. A sostegno di questa analisi, si fa riferimento a una sentenza dellaCorte di Giustizia del 14 luglio scorso (caso «Wroclaw»), relativa alle norme utilizzate in Polonia.Per Assistal, nella sostanza, ci sono ragioni storiche che giustificano l'eccezionalità del casoitaliano. Il limite, come ricorda la lettera, nasce con la legge n. 55 del 1990, partendo dagli appaltidi lavori e poi passando anche ai servizi e alle forniture. "La giurisprudenza formatasi negli anniha costantemente affermato che la legge n. 55/1990 nasce come normativa volta a tutelarel'ordine pubblico e, come tale, essa non è in alcun modo derogabile da parte dellaamministrazioni aggiudicatrici". In particolare, "tale normativa si inserisce nel filone dellacosiddetta legislazione antimafia". Come ricorda l'associazione, infatti, "le infiltrazionimalavitose trovano terreno fertile e proliferano proprio nell'ambito dei contratti di subappalto.Ciò in conseguenza del fatto che i controlli da parte dei committenti, nella fase di esecuzione deicontratti, risultano essere, di fatto, meno rigorosi rispetto a quelli effettuati in fase di gara;inoltre, gli stessi assai spesso si sono rivelati incapaci di impedire le infiltrazioni mafiose negliappalti pubblici". Per queste ragioni, Assistal chiede alla Commissione "di dare atto che le motivazioni storiche esociali che hanno indotto il legislatore italiano ad introdurre una speciale disciplina alsubappalto, risiedono in ragioni di ordine pubblico, sottese a contrastare il diffondersi dellacriminalità organizzata e, come tali, sono giustificate anche alla luce dell'ordinamento europeo".Insomma, le regole italiane possono perfettamente sopravvivere anche nel contestocomunitario. E non è tutto. "Altra questione legata al subappalto, sulla quale si richiama l'attenzione dicodesta Commissione, è quella che riguarda le modalità previste dalla normativa del nostropaese per acquisire i certificati occorrenti per poter essere qualificati e, quindi, ritenutitecnicamente idonei ad eseguire i lavori". Secondo Assistal, sui certificati di esecuzione lavori,necessari per ottenere l'attestazione Soa, si rischia un pericoloso ritorno al passato. Il decreto 50

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3/4/2017 Subappalto, anche Assistal scrive a Bruxelles: il limite del 30% è compatibile con le norme Ue

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del 2016, infatti, "non consente più alle imprese affidatarie di utilizzare i certificati di esecuzionedei lavori dei subappaltatori, allo scopo di poter essere qualificate nelle categorie di lavorisubappaltate". Questa impostazione, però, potrebbe essere rivista dal correttivo, attualmente indiscussione, che "sarebbe pericolosamente orientato a ripristinare la regola" del vecchio Dpr n.207 del 2010. Quindi, l'appaltatore potrà di nuovo conseguire, seppure in quota parte, icertificati di esecuzione lavori per le opere realizzate da un terzo in subappalto. Un"meccanismo contorto" che, per Assistal, viola i principi comunitari in materia di concorrenza.

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3/4/2017 Maxigara Facility, Anac a Consip: su annullamento e esclusione di concorrenti a decidere è il committente

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03 Apr 2017

Maxigara Facility, Anac a Consip: suannullamento e esclusione di concorrenti adecidere è il committenteMassimo Frontera

Nessun aiuto arriva alla Consip dall'Autorità Anticorruzione circa il da farsi sulla maxi-gara difacility management da 2,7 miliardi, oggetto di inchieste giudiziarie e, più recentemente, diaccertamenti dell'Antitrust per verificare l'eventuale creazione di cartelli da parte di alcunioperatori. Nessuna indicazione neanche sulla possibilità di escludere da future gare gli operatorisanzionati per il comportamento tenuto nella gare "scuole belle", dopo una inchiestadell'Antitrust avviata nel 2015. Con due risposte fornite ad altrettante richieste di parere, l'Authority di Raffaele Cantone,replica, in estrema sintesi, che le decisioni da prendere - su cui si chiede indicazioni all'Anac -rientrano nell'autonomia decisionale della stazione appaltante, cioè della stessa Consip. I duepareri sono stati resi dall'Anac lo scorso 29 marzo e pubblicati sul sito la sera del giornosuccessivo.

Sulla gara di facility management (Fm4), «oggetto di una nota indagine giudiziaria», la richiestadi parere fatta all'Anac «riguardava la rilevanza di fatti corruttivi individuati in una ordinanzacautelare emessa dal gip presso il tribunale di Roma ai fini della eventuale adozione diprovvedimenti in autotutela di aggiudicazioni già effettuate». «L'Anac - si legge nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale - dopo aver precisato chel'articolo 38 del dlgs. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) impone di non procederealla stipula del contratto solo in presenza di una sentenza passata in giudicato, ha però precisatoche fatti di rilevanza penale, anche se non accertati in via definitiva, possono essere qualificatiquali grave illecito professionale e giustificare in base a una valutazione discrezionale dellastazione appaltante l'emissione di provvedimenti in autotutela». «Spetta dunque a Consip -conclude la nota dell'Anac - stabilire se i fatti contestati dall'autorità giudiziaria possanomotivare l'esclusione dalla gara FM4 del concorrente dalla gara».

SCARICA IL TESTO - LA RISPOSTA DELL'ANAC AL PARERE CHIESTO DA CONSIP

Per quanto riguarda le "scuole belle" Consip, il 10 febbraio scorso, ha chiesto lumi all'Anac circala possibilità di escludere da future gara con oggetto analogo le imprese - nel caso specifico sonoManutencoop FM, Consorzio Cns, Kuadra e Exitone - in quanto già sanzionate per intesaanticoncorrenziale, «con provvedimento n. 25802 delle 22 dicembre 2015, confermato dal TARLazio». Anche in questo caso, l'Anac non offre alcuna sponda a Consip, concludendo che «L'Autoritànon può sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione dell'illecito professionale ex art. 38,comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006, atteso che – per espressa previsione normativa – talevalutazione rientra nella competenza esclusiva della stessa SA».

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3/4/2017 Edilizia privata, la guida Anci sulla «Scia 2»: linee guida e modulistica

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03 Apr 2017

Edilizia privata, la guida Anci sulla «Scia 2»:linee guida e modulisticaA.A.

Semplificazione amministrativa, maggiore dialogo dei Comuni con cittadini e imprese,interventi di edilizia più veloci e regole più chiare: il decreto Madia sulla semplificazione inmateria edilizia (d. lgs. 222/2016, cosiddetto Scia2) "porta con sé un potenziale di alto valore,soprattutto appunto sulla semplificazione, tema sul quale l'Anci punta molto, cercando disupportare l'evoluzione delle normative soprattutto nei Comuni più piccoli, dove la competenzae la propensione all'innovazione è più difficile".

Lo rende noto l'Associazione nazionale dei Comuni, che in quest'ottica ha pubblicato il sestoquaderno tecnico dedicato proprio allo Scia2 e consultabile gratuitamente sul sito istituzionaledell'Associazione www.anci.it. Accanto a un necessario inquadramento delle nuove norme sugli interventi di edilizia nelle città,il quaderno offre agli amministratori e agli 8 mila Municipi una modulistica aggiornata su tutti i tipi di adempimento necessari a seconda della fattispecie di intervento edilizio.Chiarendo, inoltre, una delle maggiori innovazioni che il decreto apporta, ovvero quella del regime amministrativo da adottare per i singoli interventi.

Che, in alcuni casi, possono ora essere effettuati anche senza dare comunicazione al Comune.L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici o la pavimentazione del giardino condominiale,magari con installazione di giochi per bambini, sono solo alcuni degli esempi in tal senso.

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3/4/2017 Titoli abilitativi/1. Ecco come funziona il risarcimento per il permesso rifiutato

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03 Apr 2017

Titoli abilitativi/1. Ecco come funziona ilrisarcimento per il permesso rifiutatoGuido Inzaghi e Simone Pisani

Il danneggiato da un illegittimo provvedimento di diniego al rilascio di un permesso dicostruire, per ottenere il risarcimento del danno, non deve puntualmente provare la colpa dellapubblica amministrazione. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato aggiungendo con la sentenza del 2febbraio scorso (la n. 602) un altro importante tassello alla giurisprudenza in materia dirisarcimento del danno causato dall’ illegittimo diniego di un permesso di costruire.

L’articolo 20 del Testo unico edilizia nella formulazione ad oggi in vigore prevede che, se ilresponsabile dell’ufficio tecnico del Comune non oppone motivato diniego entro i terministabiliti dalla legge, la domanda di permesso di costruire viene accolta per silenzio-assenso.

Gli uffici comunali, per garantire l’effettività della loro vigilanza sull’attività urbanistico-ediliziae consentire che l’attività edilizia venga svolta sulla base di un titolo idoneo a generare unadeguato affidamento nei confronti dell’operatore, dovrebbero dunque esperire le proprievalutazioni e rilasciare, entro i termini di legge, un titolo espresso.

Nelle operazioni di riqualificazione immobiliare complesse, può accadere che l’organizzazionedegli uffici pubblici non sia tale da garantire lo svolgimento delle articolate indagini tecnichenecessarie entro i tempi di legge, con l’effetto che l’amministrazione, a fronte di criticità dinatura tecnica non ancora debitamente approfondite, può assumere provvedimenti di diniegoche, ad un vaglio di legittimità e a fronte di una istruttoria compiuta e di dettaglio, si rivelanopoi illegittimi.

L’operatore subisce così rilevanti danni e ritardi e per veder soddisfatta la propria legittimapretesa di merito e risarcitoria, è costretto a intraprendere la via del ricorso giurisdizionale.

Con sentenza 602/2017 depositata lo scorso 2 febbraio 2017, il Consiglio di Stato ha inparticolare confermato l’orientamento secondo il quale «la struttura dell’illecitoextracontrattuale della pubblica amministrazione non diverga dal modello generale delineatodall’articolo 2043 del Codice civile.».

Dunque, sono elementi costitutivi dell’illecito della Pa, da provare in giudizio:

l’elemento «soggettivo», ossia dolo o colpa,

il «nesso di causalità», inteso quale rapporto che lega l’evento dannoso e il comportamento dellaPa;

il danno ingiusto, ossia la lesione patita rispetto a una situazione giuridica protettadall’ordinamento giuridico.

Quanto alla prova dell’elemento soggettivo, il Consiglio di Stato ha in ogni caso ribadito che,diversamente da quanto normalmente accade in sede civile, ai fini del risarcimento del danno

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3/4/2017 Titoli abilitativi/1. Ecco come funziona il risarcimento per il permesso rifiutato

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derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato «può limitarsi ad invocarel’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, mentre resta a caricodell’amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore da ritenersi “scusabile”secondo una valutazione complessiva dell’intera vicenda».

Questa regola giurisprudenziale tiene conto della strutturale «disparità delle armi fra le parti»nel giudizio intentato da un privato nei confronti di una Pa. Al danneggiato non è dunquerichiesto un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa dell’amministrazione,potendo limitarsi ad allegare l’illegittimità dell’atto.

Spetta a questo punto all’amministrazione dimostrare, se del caso, di essere incorsa - appunto -in quell’errore scusabile che, secondo giurisprudenza consolidata, si verifica in presenza di;

contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma;

formulazione ambigua delle disposizioni da applicarsi;

oggettiva complessità della situazione di fatto, come potrebbe essere nel caso di progettiparticolarmente rilevanti o di valutazioni tecniche molto delicate;

comportamento delle parti del procedimento (si vedano per tutte, le sentenze del Consiglio diStato, 5846/2012 e 1468/ 2013).

In tale ottica, rilasciare provvedimenti di diniego che non siano fondati su un’istruttoriacompleta e puntuale si può rivelare particolarmente rischioso per i Comuni, che a distanza diqualche anno potrebbero dover risarcire ingenti somme agli operatori privati.

La giurisprudenza

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3/4/2017 Titoli abilitativi/2. L’inerzia dei privati può riflettersi sugli indennizzi

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03 Apr 2017

Titoli abilitativi/2. L’inerzia dei privati puòriflettersi sugli indennizziGuido Inzaghi e Simone Pisani

Se, da un lato, la giurisprudenza amministrativa afferma chiaramente che, per dimostrare lacolpa dell’amministrazione, al danneggiato basta allegare l’illegittimità dell’atto, dall’altroribadisce che la condotta del danneggiato non è affatto irrilevante ai fini della quantificazionedel danno.

Il Consiglio di Stato (decisione 4968/2013) ha ritenuto infatti applicabile anche all’edilizia ilprincipio secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, ilrisarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sonoderivate (articolo 1227 del Codice civile).

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usandol’ordinaria diligenza.

La regola non è espressione del principio di autoresponsabilità, quanto piuttosto un corollariodel principio di causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno chenon è a lui causalmente imputabile (Cassazione civile, sentenza 24406/2011).

La giurisprudenza amministrativa ha dunque sottolineato che la mancata attivazione deglistrumenti di tutela giurisdizionale rileva come fatto da considerare in sede di merito ai fini delgiudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile (Consiglio di Stato, decisioni1750/2012 e 5556/2012).

È dunque onere del privato intervenire prontamente sul piano giurisdizionale in tutti quei casiin cui l’impugnazione stessa possa limitare o impedire il danno, costringendo la Pa,eventualmente anche attraverso provvedimenti cautelari sollecitatori o propulsivi, a rilasciare iltitolo edilizio o a riesaminare la propria decisione.

Dunque, in particolare nei casi in cui l’azione giurisdizionale di salvaguardia dei propri interessipuò anche limitare il danno, il privato deve avviare prontamente tale attività. Questo anche pergarantire il rispetto del principio di solidarietà e buona fede, secondo il quale la parte interessatadeve attivare gli strumenti che, senza arrecare pregiudizio ai propri interessi, consentono disalvaguardare anche gli interessi altrui.

A fronte di un provvedimento amministrativo illegittimo, quale un diniego non giustificato alrilascio di un titolo abilitativo edilizio, l’interessato dovrebbe quindi agire tempestivamentecontro l’amministrazione, poiché tale azione non tutela solo i propri interessi legittimi ma,indirettamente, anche quelli dell’amministrazione stessa.

Non ultimo, un’azione che tempestivamente tuteli i propri interessi (anche nel caso in cui la Pa asua volta non agisca subito in autotutela rimediando ai propri possibili sbagli con

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3/4/2017 Titoli abilitativi/2. L’inerzia dei privati può riflettersi sugli indennizzi

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l’annullamento del provvedimento illegittimo) consente di evitare eccezioni circa la effettivarisarcibilità del pregiudizio patito.

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3/4/2017 Sicurezza nei cantieri, ancora troppa carta e poca sostanza negli adempimenti

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03 Apr 2017

Sicurezza nei cantieri, ancora troppa carta epoca sostanza negli adempimentiG. La.

Ancora troppa carta e poca sostanza negli adempimenti relativi alla sicurezza nei cantieri. Èemerso questo nel corso dell'ottava giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri, che ancheper il 2017 è stata organizzata da Federarchitetti, aderente a Confedertecnica, insieme con ilConsiglio nazionale degli architetti.

Per il presidente di Federarchitetti Roma, Giancarlo Maussier, intervenuto per parlare dellecondizioni in cui i professionisti si trovano oggi ad affrontare nel concreto la sicurezza neicantieri, «troppe volte la formazione e la certificazione che la riguarda sono solo di facciata. C'èun mercato di carte che vengono siglate senza che i lavoratori abbiano in realtà ricevuto unaadeguata formazione. È lì che bisogna iniziare a incidere».

Un tema che, per il presidente nazionale di Confedertecnica, Calogero Lo Castro è legato a filodoppio con quello del mercato degli appalti pubblici. «Dobbiamo ricreare le condizioni per lasicurezza, in primo luogo uscendo dalla logica del massimo ribasso. Perché non si puòrisparmiare sulla sicurezza e dunque sulla vita di chi lavora», ha dichiarato. Ai partecipanti alladue giorni di giovedì e venerdì scorso è arrivato anche un messaggio del presidente dellacommissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano: «Appoggio la proposta di Confedertecnicadi trovare una soluzione di sostegno per i dipendenti degli studi professionali tecnici che sitrovano momentaneamente senza commesse, ma è una misura che i professionisti devono poterautofinanziare».

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Scia 2, dall’Anci le istruzioni per l’uso e la modulistica aggiornata di Alessandra Marra L’Associazione dei Comuni pubblica un Vademecum per amministrazioni, cittadini e imprese in linea con la nuova autorizzazione paesaggistica

03/04/2017 – Potenziare e semplificare il dialogo tra amministrazione, cittadini e imprese, offrendo agli amministratori e agli 8 mila Municipi una modulistica per ogni intervento edilizio aggiornata alla luce del nuovo decreto sull'autorizzazione paesaggistica. Questo l’obiettivo del Vademecum sulla Scia 2, pubblicato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) per spiegare l’evoluzione normativa introdotta dal Dlgs 222/2016 e dal DPR 31/2017. Vademecum Scia2: la nuova modulistica Accanto all' inquadramento delle nuove norme sugli interventi di edilizia nelle città, il Vademecum fornisce anche delle proposte di modulistica su: -

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Comunicazione di Inizio Lavori (o “CIL”) per interventi di edilizia libera - Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per interventi di edilizia libera - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in alternativa al Permesso di costruire - Richiesta di permesso di costruire. I modelli per SCIA, SCIA alternativa e Permesso di costruire sono stati definiti aggiornando i modelli di riferimento ministeriale con il Dlgs 222/2016 e il DPR 31/2017. Le proposte inerenti la Comunicazione (o CIL) e la CILA sono stati definiti ex novo ricalcando la strutturazione ministeriale nell’intento di definire modelli con struttura omogenea. Chiarisce, inoltre, una delle maggiori innovazioni che il decreto apporta, ovvero quella del regime amministrativo da adottare per i singoli interventi che, in alcuni casi, possono ora essere effettuati anche senza dare comunicazione al Comune. Infine il documento ribadisce che la modulistica proposta dovrà tener conto, ed essere adeguatamente integrata o modificata, delle specifiche discipline regionali considerando che Regioni e Comuni dovranno adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al Dlgs 222/2016 entro il 30 giugno 2017. © Riproduzione riservata

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Super e iper ammortamento, i chiarimenti del Ministero di Alessandra Marra

Agenzia delle Entrate: la maggiorazione del 40% non si applica a chi usufruisce del regime forfetario

03/04/2017 – Per quali categorie di beni scattano i bonus super e iper ammortamento, chi può

usufruirne e fino a quando.

Questi alcuni dei quesiti che trovano risposta nella circolare 4/E congiunta di Agenzia delle Entrate

e Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) su super ammortamento e iper ammortamento,

previsti dalla Legge di Bilancio 2017 nell'ottica del Piano Industria 4.0.

Chiarimenti sul super ammortamento Il super ammortamento prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali nuovi

strumentali all’attività d’impresa o professionale (come i software) effettuati entro il 31 dicembre

2017 (o entro il 30 giugno 2018 al ricorrere di determinati requisiti).

La Circolare illustra, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento

deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti

con contratto di leasing e quelli realizzati in economia.

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I beneficiari della disposizione sono i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e

professioni che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche in forma associata.

La maggiorazione si applica anche ai contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio”. Infatti,

la circolare dichiara che “la circostanza che il procedimento di determinazione del reddito di tali

contribuenti preveda che il costo di acquisto dei beni strumentali sia deducibile dal reddito

dell’esercizio in cui è avvenuto il pagamento (principio di cassa) non può essere di ostacolo alla

fruizione del beneficio in esame, trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di

deduzione del medesimo costo”.

Non possono usufruire della maggiorazione del 40%, invece, coloro che applicano il “regime

forfetario” e che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al

volume dei ricavi o compensi. In tale ipotesi, infatti, l’ammontare dei costi sostenuti dal

contribuente (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) non rileva ai fini del

calcolo del reddito imponibile.

Chiarimenti sull’iper ammortamento L’iper ammortamento, l’agevolazione che premia l’industria in chiave 4.0, consente una

maxi maggiorazione del 150% sul costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per

trasformare l’impresa in chiave tecnologica.

La platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione del 150% è più ristretta ed è limitata soltanto

i titolari di reddito d’impresa.

In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere

un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si

può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate.

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Accordo tra CNI e Ance per la sicurezza nel settore edile di Rossella Calabrese Ingegneri e costruttori svilupperanno corsi di aggiornamento, progetti editoriali, convegni e seminari

03/04/2017 - Stabilire un sistema di rapporti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, per promuovere la formazione degli attori coinvolti e il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative comuni; favorire analoghe intese tra le parti, anche negli organismi associativi presenti a livello territoriale. Sono queste le finalità del Protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) rappresentati dai rispettivi Presidenti Armando Zambrano e da Gabriele Buia.

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Il Protocollo si articola attraverso una serie di obiettivi. Si comincia con lo sviluppo di percorsi di aggiornamento professionale che prevedano il rilascio di crediti formativi. Inoltre, i contraenti si propongono la diffusione di innovazioni tecniche ed organizzative e la promozione di tavoli di lavoro finalizzati allo studio della normativa, all’elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali, nonché alla uniforme applicazione della normativa tecnica sul territorio. Di particolare rilievo sarà l’attività di ricerca e divulgazione nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle costruzioni. Il tutto attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio miranti alla diffusione della cultura della sicurezza nel settore delle costruzioni e ogni altra forma di valorizzazione del patrimonio informativo, anche utilizzando le tecnologie informatiche ed Internet. Infine, CNI e ANCE si propongono di sviluppare procedure di sicurezza e norme di buone prassi. “Le basi per la firma di questo accordo - afferma Gaetano Fede, Consigliere CNI - sono state poste in occasione della 3° Giornata nazionale della Sicurezza, da noi organizzata proprio con ANCE. Gli attori della filiera della sicurezza nei cantieri, rappresentati dalle nostre organizzazioni, devono essere capaci di individuare e perseguire obiettivi comuni. È questo il senso del Protocollo d’intesa siglato oggi. Siamo sicuri che questo sia un passo utile al futuro miglioramento del tasso di sicurezza nelle settore delle costruzioni”. L’accordo avrà la durata di due anni; la sua attuazione sarà curata da un Comitato di coordinamento del quale attualmente fanno parte Gaetano Fede, Consigliere e Responsabile dell’area Sicurezza del CNI, e per conto di ANCE gli ingegneri Michele Tritto e Francesca Ferrocci. © Riproduzione riservata

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Videosorveglianza, credito d’imposta del 100% di Alessandra Marra

Entrate: possono usufruire del bonus solo coloro che hanno inviato l'istanza all'Agenzia entro il 20 marzo 2017

03/04/2017 – Il credito d’imposta per le spese di installazione di sistemi di videosorveglianza

digitale o di sistemi di allarme sostenute nel 2016 è pari al 100% dell’importo richiesto.

A stabilirlo il provvedimento 62015/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta videosorveglianza: chi può usufruirne Possono usufruire del credito d’imposta, istituito dalla Legge di Stabilità 2016 con uno

stanziamento di 15 milioni di euro, coloro che hanno inviato l'istanza all'Agenzia delle

Entrate entro il 20 marzo 2017.

E' necessario inoltre che:

- le spese siano state sostenute nel 2016;

- l’immobile interessato alla sorveglianza sia privato (per uso personale o familiare).

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Se l’immobile è utilizzato anche per l’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo si

potrà godere dell'agevolazione ridotta al 50%.

Bonus videosorveglianza: come utilizzarlo Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello di pagamento

F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto

dell’operazione di versamento.

Il codice tributo da utilizzare è “6874”, istituito con la risoluzione n. 42/E, che deve essere inserito

nella sezione “erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo

possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla

dichiarazione dei redditi.

Videosorveglianza: i controlli del fisco L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel

caso in cui il contribuente non abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta

entro i termini previsti, o se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

all’ammontare del credito spettante, il modello F24 viene scartato.

L’esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita

ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

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Correttivo Appalti, Consiglio di Stato: ‘i parametri non devono essere obbligatori’ di Paola Mammarella Bocciato il breve periodo di valutazione del Codice, l’allentamento dei vincoli al subappalto e l’aumento degli inviti nei contratti sotto soglia

31/03/2017 – La bozza del Correttivo al Codice Appalti si scontra con il parere del Consiglio di Stato. Contestati l’obbligo di utilizzare il Decreto Parametri, l’allentamento dei vincoli sul subappalto, l’appalto integrato nei casi di urgenza e l’aumento degli inviti nelle procedure negoziate sono alcuni degli argomenti contestati dai giudici. Come già affermato dall’Anac, il primo errore di fondo è stato prevedere una valutazione degli effetti del Codice Appalti dopo solo un anno. Secondo il Consiglio di Stato, le leggi possono essere corrette solo dopo un congruo periodo di applicazione, che deve essere almeno di due anni.

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Ma entriamo nel merito dei singoli argomenti.

Parametri e progettazione interna Dopo una serrata battaglia, i professionisti avevano ottenuto che nel Correttivo fosse introdotto l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di utilizzare il Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) per determinare i corrispettivi nelle gare di progettazione. Il CdS, invece, ritiene che “non può imporsi in modo cogente alle stazioni appaltanti l’utilizzo degli onorari professionali approvati con decreto ministeriale”.

Secondo i giudici, “vanno valorizzate le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, fissando la priorità della progettazione interna rispetto a quella esterna e riconsiderata l’introduzione dell’obbligo di iscrizione all’Ordine professionale per i progettisti dipendenti pubblici ”.

Il CdS ha chiesto anche un coordinamento tra i prezziari regionali per i lavori pubblici e i prezzi standard determinati dall’ANAC e un chiarimento sul criterio di scomputo dei costi della manodopera dal costo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta.

Appalto integrato Secondo il CdS, le modifiche alle norme sull’appalto integrato, anche se ammesse dall’Unione Europea, non trovano corrispondenza nella legge delega (L. 11/2016).

Se, da una parte, l’appalto integrato è giustificato dal contenuto innovativo o tecnologico delle opere, i giudici non lo ritengono adeguato nei casi di urgenza. “Consentire, in nome dell’urgenza, l’appalto integrato in combinato disposto con il prezzo più basso, potrebbe tradire gli obiettivi della riforma degli appalti, quanto a qualità delle prestazioni e divieto di varianti” scrive il CdS.

Subappalto Anche se la normativa europea non prevede limiti per il subappalto, i giudici, considerate le specificità del contesto nazionale, ritengono che sia preferibile mantenere i tetti attuali.

Per questi motivi, i casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono essere stabiliti

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dal codice e non rimessi totalmente alle stazioni appaltanti. Analogamente, i casi in cui può essere vietato il subappalto non devono essere stabiliti in modo automatico, ma facendo riferimento a delle linee guida dell’Anac.

I limiti all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione dell’appaltatore devono infine essere indicati in modo chiaro.

Contratti sotto soglia “Un numero minimo troppo alto di imprese da invitare – si legge nel parere - rischia di vanificare le esigenze di semplificazione”. Il CdS si riferisce all’ipotesi di elevare da cinque a dieci gli invitati alle procedure tra 40mila e 150mila euro e da dieci a quindici gli invitati alle procedure di importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro.

Il CdS giudica inoltre sbagliato che, in nome della semplificazione, sotto i 40mila euro i controlli siano limitati alla regolarità del Durc.

Commissari di gara esterni A detta dei giudici, una commissione di gara esterna non è necessaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e non è condivisibile l’articolazione regionale dell’albo dei commissari di gara perché non assicura gli obiettivi di prevenzione della corruzione, cioè che i commissari non siano radicati nel territorio.

Garanzie per la partecipazione alle gare Sulle garanzie, che gli operatori devono presentare per poter partecipare alle procedure di selezione, il CdS ritiene corretto prevedere esoneri e riduzioni per contratti sotto i 40mila euro in modo da agevolare le piccole e medie imprese, ma stabilendo se il beneficio è cumulabile con altri.

Concessioni e concessioni autostradali Per il Cds, non può essere elevata dal 30% al 49% la percentuale del concorso pubblico al rischio del concessionario, né quella dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPPC). I giudici ritengono inoltre che non possano essere previste deroghe agli obblighi di esternalizzazione dei concessionari autostradali, per le manutenzioni ordinarie e gli

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affidamenti di importo inferiore a 150mila euro, perché in contrasto con la legge delega.

Appalti della Protezione Civile Gli appalti della Protezione Civile mediante affidamento diretto, sostiene il CdS, devono essere giustificati da una declaratoria di emergenza.

Qualificazione degli operatori economici La qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, si legge nel parere, deve essere affidata ad un regolamento e non a linee Guida e deve essere attribuita per prestazioni, effettivamente eseguite, in un arco temporale ragionevole. I giudici ritengono “irragionevole attribuire la qualificazione per esperienze pregresse molto remote nel tempo, salva la possibilità di una disciplina transitoria per esigenze congiunturali”.

Il Correttivo, lo ricordiamo, aveva ipotizzato di utilizzare tutta la carriera dei professionisti per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica.

Secondo il CdS, nei consorzi bisognerebbe evitare di attribuire la qualificazione per prestazioni non eseguite in proprio. Il rating di impresa andrebbe inoltre coordinato con quello di legalità.

Qualificazione delle stazioni appaltanti Il CdS ha affermato che i casi di stazioni appaltanti qualificate "ex lege" devono essere considerati tassativi e non vanno ampliati.

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ANCI: Quaderno sulla semplificazione in edilizia con modulistica sui regimi amministrativi 03/04/2017

L’ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) ha pubblicato un interessante quaderno dal titolo “La semplificazione amministrativa dei regimi edilizi. Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica” con modulistica sulla semplificazione in materia edilizia successiva al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222(cosiddetto decreto Scia2). L’ANCI punta molto sul tema della semplificazione, cercando di supportare l’evoluzione delle normative soprattutto nei Comuni più piccoli, dove la competenza e la propensione all’innovazione è più difficile.

Accanto a un necessario inquadramento delle nuove norme sugli interventi di edilizia nelle città, il quaderno offre agli amministratori e agli 8 mila Municipi una modulistica aggiornata su tutti i tipi di adempimento necessari a seconda della fattispecie di intervento edilizio. Viene chiarita, inoltre, una delle maggiori innovazioni che il decreto apporta, ovvero quella del regime amministrativo da adottare per i singoli interventi che, in alcuni casi, possono ora essere effettuati anche senza dare comunicazione

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al Comune: l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici o la pavimentazione del giardino condominiale magari con installazione di giochi per bambini sono solo alcuni degli esempi in tal senso.

Entro il 30 giugno 2017 i Comuni e le Regioni dovranno adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 222/2016 che impatta in modo rilevante sui regimi amministrativi dei diversi procedimenti relativi all’edilizia e alle attività produttive. Al fine di supportare i Comuni in tale complesso lavoro di revisione dei propri modelli operativi e di agevolare il processo di semplificazione in atto, la presente pubblicazione, concentrandosi in particolare sui procedimenti edilizi, vuole offrire spunti di riflessione e pratici schemi operativi già in linea con le novità introdotte dal suddetto decreto, con l’auspicio che possa costituire un vademecum utile alla costruzione di linee guida per facilitare anche il rapporto dei Comuni con cittadini e imprese. Ciò in quanto, l’individuazione puntuale operata dal decreto legislativo n. 222/2016 di quali procedimenti siano soggetti a quali diversi regimi amministrativi favorisce la maggiore comprensione, da parte di cittadini e imprese, degli adempimenti dovuti per l’esercizio delle attività private e delle relative procedure.

Nel quaderno sono, dunque, ordinate le disposizioni che regolano i procedimenti amministrativi relativi all’attività edilizia stabiliti dal decreto legislativo n. 222/2016 mentre nella definizione delle proposte di modulistica operativa allegate al quaderno è stato, altresì, considerato quanto previsto dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 2017.

Nel quaderno, si vengono proposti i seguenti schemi di modelli:

Comunicazione di Inizio Lavori (o “CIL”) per interventi di edilizia libera Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per interventi di edilizia libera Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in alternativa al Permesso di

costruire Richiesta di permesso di costruire

In allegato il Quaderno ANCI unitamente alla modulistica allegata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Codice dei contratti: Il parere della Conferenza unificata sul decreto correttivo 03/04/2017

Mentre le Commissioni riunite (VIII della Camera ed 8a del Senato) sono state convocate per domani 4 aprile alle ore 14 per l’audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio ed è atteso il parere sul decreto correttivo per il giorno successivo, arriva il secondo dei tre pareri previsti nell’articolo 1, comma 3 della legge delega n. 11/2016.

Dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato con numerose osservazioni e condizioni (leggi notizia) è arrivato, il 30 marzo scorso, la Conferenza unificata si è espressa favorevolmente precisando che il parere è condizionato all’accoglimento delle proposte emendative ritenute prioritarie, contenute in un documento (allegato 1), consegnato in Seduta che costituisce parte integrante del parere stesso, evidenziando peraltro l’importanza e la centralità degli emendamenti relativi all’articolo 36, comma 7bis; all’articolo 21,

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comma 7, ultimo periodo; all’articolo 95, comma 4, lettera a). In pratica il parere favorevole della Conferenza unificata è condizionato all'accoglimento di tre emendamenti:

sull'ampliamento degli spazi per il massimo ribasso sulla semplificazione dell'invio dei dati sulla programmazione sulla riserva di partecipazione alle gare per le micro, piccole e medie imprese

regionali (Mpmi).

Al parere sono poi aggiunti, anche, i seguenti allegati:

Allegati 2 e 3 – Emendamenti prioritari ed ulteriori emendamenti, proposti dalle Regioni volti a migliorare e semplificare l’applicazione degli strumenti normativi adottati, secondo quanto indicato nel consegnato in Seduta che costituisce parte integrante del parere stesso;

Allegato 4.1 e 4.2 - Documenti consegnati dall’ANCI contenenti le proposte emendative allo schema di decreto legislativo in esame che costituiscono parte integrante del parere stesso;

Allegato 5 - Documenti consegnati dall’UPI contenenti le proposte emendative allo schema di decreto legislativo in esame che costituiscono parte integrante del parere stesso.

Per quanto concerne le proposte emendative contenute nell’allegato 1 e che, quindi, condizionano il parere positivo della conferenza unificata sono le seguenti:

all'art. 36, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma "7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell’utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.";

all'art. 21, comma 7, eliminare il seguente ultimo periodo: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.”;

all'articolo 95, comma 4, lettera a), si propone di se sostituire le parole "1.000.000 di euro" con le parole "2.000.000 di euro".

In allegato il parere della Conferenza unificata unitamente a tutti gli allegati.

Sul parere positivo della conferenza unificata si è espresso il vicepresidente Anci e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che ha rappresentato l’Associazione in Conferenza Unificata. “Abbiamo espresso un parere favorevole sullo schema di decreto correttivo del Codice

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Appalti che rappresenta per noi un passo in avanti importante per rendere lo stesso Codice più attuabile e dunque utile. In particolare, i correttivi proposti dall’Anci e contenuti già nel testo, rafforzano la fattibilità e la tempestività delle procedure di appalto e dunque rappresentano un volano per gli investimenti. Crediamo che così si tengano insieme esigenze di trasparenza e legalità cui i Comuni tengono molto e la celerità nella realizzazione di opere pubbliche”. È quanto ha dichiarato Matteo Ricci. “Il governo - spiega Ricci - ha fatto molti sforzi per far partire gli investimenti, in parte bloccati per complicazioni procedurali nelle procedure che questo correttivo mira invece a superare. E’ un primo passo verso la semplificazione, ora chiediamo al Parlamento di difendere il decreto già approvato e di migliorarla recependo gli emendamenti presentati dall’Anci”.

“Ad oggi - ricorda il vicepresidente Anci - le opere possono andare in gara solo con il progetto esecutivo. Il correttivo al Codice, invece, reintroduce l’appalto integrato che renderà possibile andare in gara anche con progetti definitivi. L’onere del progetto esecutivo andrà quindi in capo alle imprese aggiudicatarie anche dei lavori, con un evidente risparmio per le amministrazioni da tempo in sofferenza per carenza di personale e mancanza di figure specifiche che si occupano di progettazione interna”. Ricci ricorda poi come attraverso le proposte Anci il correttivo introduce anche “norme per la semplificazione sulle manutenzioni che non richiedono progettualità dettagliata e che quindi devono poter essere realizzate in maniera tempestiva e veloce”. “Lo sblocco del Patto di stabilità solo per i Comuni vale circa due miliardi sul 2016 e altri due sul 2017. Se aggiungiamo i 700 milioni di spazi finanziari sull’edilizia scolastica e dissesto idrogeologico e i 2,1 miliardi sulle periferie, vediamo che siamo di fronte ad una delle azioni più espansive delle ultime leggi di bilancio. Le risorse per realizzare gli investimenti ci sono, da oggi abbiamo anche un punto di maggiore equilibrio tra esigenze di legalità ed esigenze di minor rigidità per la realizzazione delle opere”.

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ANAC: Casellario delle società di ingegneria e professionali; obblighi di comunicazione 03/04/2017

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione), successivamente all’entrata in vigore del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 (leggi notizia), ha ricevuto numerose richieste in relazione alle modalità da seguire per ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dall’art 6 del citato Decreto che disciplina l’inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali.

Il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, con il comunicato del 22 marzo 2017, depositato in segreteria il 29 marzo 2017 ed avente ad oggetto “Indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto

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legislativo 18 aprile 2016, n. 50) “, ha precisato che l’Autorità sta adeguando i sistemi informatici al fine di renderli idonei al ricevimento dei dati e, nelle more dell’adeguamento definitivo dei sistemi, con il Comunicato si intendono fornire le seguenti indicazioni:

gli operatori economici tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dell’art. 6 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 vi adempiono mediante iscrizione al “casellario delle società di ingegneria e professionali” utilizzando il modulo allegato al comunicato stesso, disponibile nell’omonima sezione dell’area Servizi del portale dell’Autorità.

per i raggruppamenti di cui al punto C) del modulo dell’allegato che non prevedono personalità giuridica, l’obbligo di comunicazione è assolto dalla mandataria o comunque dalla capogruppo.

In allegato il Comunicato del Presidente unitamente al modulo per l’iscrizione.

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Nessun aiuto di ANAC a CONSIP su annullamento e esclusione di concorrenti 03/04/2017

È stata pubblicata dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) la delibera n. 296 del 29 marzo 2017 avente ad oggetto “CONSIP s.p.a. - provvedimento AGCM n. 25802 del 22.12.2015, pubblicato sul Bollettino n. 50 del 25.01.2016 - partecipazione degli o.e. interessati dal provvedimento a gare successive alla “gara per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione” - richiesta di parere”.

La recente delibera n. 296 non dà alcun aiuto alla CONSIP precisando che spettano alla stazione appaltante e, quindi, nei casi in esame alla CONSIP, le decisioni da prendere:

in merito agli accertamenti dell'Antitrust per verificare l'eventuale creazione di cartelli da parte di alcuni operatori nella maxi-gara di facility management da 2,7 miliardi;

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sulla possibilità di escludere da future gare gli operatori sanzionati per il comportamento tenuto nella gare "scuole belle", dopo una inchiesta dell'Antitrust avviata nel 2015.

In data 29 marzo il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione si è espresso su una richiesta di parere da parte di CONSIP in merito alla procedura da seguire relativamente alla gara “Facility management 4”, oggetto di una nota indagine giudiziaria ed, anche, di un’inchiesta dell’Antitrust (leggi articolo). La richiesta di parere riguardava la rilevanza di fatti corruttivi individuati in una ordinanza cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Roma ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in autotutela di aggiudicazioni già effettuate. L’ANAC, dopo aver precisato che l’articolo 38 del dlgs. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) impone di non procedere alla stipula del contratto solo in presenza di una sentenza passata in giudicato, ha però precisato che fatti di rilevanza penale, anche se non accertati in via definitiva, possono essere qualificati quali grave illecito professionale e giustificare in base a una valutazione discrezionale della stazione appaltante l’emissione di provvedimenti in autotutela. Spetta dunque a CONSIPstabilire se i fatti contestati dall’autorità giudiziaria possano motivare l’esclusione dalla gara FM4 del concorrente dalla gara. Sempre nella stessa data del 29 marzo il Consiglio dell’Autorità ha affrontato anche un’altra richiesta di parere di CONSIP pervenuta in data 10 febbraio 2017 ed assunta in protocollo al n. 22134, relativa alla possibilità di partecipare a gare successive a quella per i servizi di pulizia nelle scuole (cd. “Scuole belle”) da parte delle imprese sanzionate (Manutencoop FM, Consorzio Cns, Kuadra e Exitone ) per intesa anticoncorrenziale dall’AGCM con il provvedimento n. 25802/2015confermato dal TAR Lazio. L’ANAC, con una lunga e articolata motivazione, ha affrontato varie questioni che riguardano la configurabilità del cosiddetto illecito professionale previsto dal dlgs. 163/2006 (articolo 38, la lettera f) e su delicati profili di carattere inter-temporale connessi all’entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

In allegato il testo integrale della delibera n. 296 del 29 marzo 2017.

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Codice Appalti e Correttivo, ASSISTAL presenta un esposto alla Commissione Europea 03/04/2017

ASSISTAL (Associazione imprenditoriale di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta e tutela tutto il comparto dell'Installazione di impianti tecnologici e della fornitura di Servizi di Efficienza Energetica e Facility Management) ha risposto all'iniziativa dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che ha recentemente presentato un esposto che critica i limiti previsti dalla normativa italiana sul subappalto, in contrasto con le direttive europee e la recente pronuncia della Corte di Giustizia del 14/07/2016.

Secondo l'Associazione di Confindustria, l'esposto dell'ANCE non pone nella giusta evidenza le profonde differenze che esistono nel caso esaminato dalla succitata sentenza della Corte di Giustizia e quella del nostro Paese.

“Il limite in questione è stato introdotto nel nostro Paese dall’art. 18 della L. 55/1990 recante “disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”, nascendo

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quindi come normativa per tutelare l’ordine pubblico - afferma il Presidente ASSISTAL Angelo Carlini - e la nostra richiesta alla Commissione Europea è quella di dare atto che le motivazioni storiche che hanno indotto l’Italia ad introdurre limiti al subappalto risiedono in ragioni di ordine pubblico per contrastare la criminalità organizzata e sono pertanto giustificate alla luce dell’Ordinamento europeo”.

Altra questione riguarda le modalità previste dalla normativa del nostro Paese per acquisire i certificati lavori per poter essere “qualificati”. Secondo ASSISTAL, il D.Lgs n. 50/2016 non consente alle imprese affidatarie di utilizzare i certificati di esecuzione dei lavori dei subappaltatori. Questa norma è oggi messa in discussione dal “Correttivo” definito dal Governo che attualmente sta seguendo l’iter di approvazione.

“Non è un principio di concorrenza leale acquisire certificati di esecuzione dei lavori per prestazioni mai eseguite, allo scopo di poter essere successivamente qualificati ed eseguire la stessa tipologia di prestazioni - conclude Carlini - anzi è la perfetta negazione del principio di qualificazione, secondo cui l’operatore deve dare garanzia di saper fare. Ciò che ci conforta” prosegue Carlini, “è che anche il Consiglio di Stato, nel parere rilasciato sul “Correttivo”, la pensa esattamente allo stesso modo”.

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Codice Appalti e Correttivo, la stangata del Consiglio di Stato sulle Tariffe Professionali

Nonostante si parli di parere favorevole (leggi articolo), le numerose condizioni e osservazioni poste dal Consiglio di Stato in merito allo schema di decreto correttivoal nuovo Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), palesano uno scontro nel merito tra il potere legislativo e quello giuridico con rischi molto elevati per professionisti e imprese che tali regole dovrebbero applicare.

Senza volere entrare troppo dentro un parere “numericamente” copioso e particolareggiato (com'è giusto che sia), interessante è la parte relativa all'articolo 24del Codice ovvero quella relativa alla progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.

Su tale articolo, il Consiglio di Stato rileva le seguenti osservazioni:

non piace la modifica al comma 3 che impone l’obbligo di iscrizione dei progettisti interni all’albo professionale dal momento che l’unico requisito soggettivo legalmente indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale è il

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conseguimento della relativa abilitazione. In tal senso, i giudici del CdS non riescono a individuare “l’interesse pubblico che giustifichi l’introduzione dell’obbligo generalizzato di iscrizione”. Il Consiglio di Stato ha ricordato che nel vigore del previgente codice del 2006, lo stesso Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva ritenuto di prevedere la firma dei progetti da parte dei progettisti interni, alla sola condizione che fossero abilitati dell’esercizio della professione (art. 90, comma 4, d.lgs. n. 163/2006) ma non necessaria l’iscrizione all’Ordine professionale dei progettisti-dipendenti pubblici;

non piace neanche la modifica al comma 8 tanto caldeggiata dai tutti i Consigli Nazionali dell'area tecnica (Architetti e Ingegneri in primis). I giudici del CdS hanno, infatti, osservato che tale modifica, come specificato nelle relazioni di accompagnamento, mira a rendere più pregnante la tutela dei professionisti esterni, ponendoli al riparo da affidamenti per importi troppo ribassati rispetto alle tariffe professionali. Tuttavia l’introduzione, in luogo della mera facoltà, di un sostanziale obbligo per le stazioni appaltanti di riferirsi alle tabelle ministeriali dei corrispettivi comporta di per sé un aggravio dei costi, non considerato dalla relazione tecnico/finanziaria, e in definitiva una violazione del criterio di invarianza. Si è quindi suggerito di mantenere il testo vigente o, in alternativa, di prevedere una possibilità di deroga alle tabelle ministeriali. In tale ultima ipotesi sarebbe allora opportuno sostituire nel correttivo le parole: “sono utilizzati” con le seguenti: “sono, salvo motivata deroga, utilizzati”.

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Le preoccupazioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Il Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna, delegato ai Lavori Pubblici, non condivide quanto riportato dal CDS per quanto attiene alle modifiche apportate dal Correttivo all'articolo 24 del Codice che oltre a sottointendere un palese contrasto tra ANAC e Consiglio di Stato risultano essere in contrasto con la legge delega che, superando quando previsto dalla precedente normativa, tendeva a ridefinire il ruolo della PA all'interno del processo di realizzazione delle opere pubbliche affidando ai tecnici interni il ruolo importantissimo del controllo dalla fase di programmazione a quella di esecuzione.

Secondo Lapenna “Non sono condivisibili le osservazioni relative al comma 3 dell'articolo 24 relativamente alla prevista iscrizione all'albo dei progettisti interni alla PA. Il parere sembra ignorare le modifiche apportate dal DPR 137/2012 agli Ordinamenti Professionali Italiani e all'importanza, segnalata dalla Rete delle Professioni Tecniche e recepita dal governo, dell'aggiornamento professionale obbligatorio previsto dalla nuova normativa. Non condivisibile a tale proposito il presunto aggravio che ne deriverebbe alle Stazioni Appaltanti dalla iscrizione all'Ordine valutato mediamente attorno ai 100 euro annuo”.

“Assolutamente non condivisibile – continua Lapenna - quanto riportato nel parere, limitatamente al comma 8 dello stesso articolo 24, circa l'obbligatorietà della base d'asta calcolata con il Decreto Parametri. Il parere ricorre nuovamente nell'errore di considerare la base d'asta come una tariffa inderogabile mentre si tratta della determinazione di un Corrispettivo sottoposto a gara e conseguentemente a ribasso alla stregua del Prezzo di una qualsiasi lavorazione”.

“La base d'asta – conclude Lapenna - è il riferimento essenziale per la determinazione della Procedura di gara da porre in essere e a Tal fine rappresenta un elemento oggettivo di garanzia e trasparenza come ribadito più volte e ripetutamente dall'ANAC”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Competenze professionali: Ingegneri possono intervenire su edifici di interesse storico e artistico del 03/04/2017

Competenze su edifici di interesse storico e artistico: il Tar Puglia ribadisce la possibilità di intervento degli Ingegneri e annulla un avviso pubblico bandito da un comune per realizzare una indagine di mercato per l’affidamento di servizi professionali di riqualificazione del centro storico, riservata ai soli Architetti

Gli edifici di interesse storico e artistico sono 'cose' anche per Ingegneri. Lo ha ribadito il Tar Puglia con sentenza 411/2017 del 10 marzo scorso, 'novella' peraltro segnalata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella circolare di approdondimento n.35 del 30 marzo.

Per i giudidi amministrativi pugliesi, è legittimo l’intervento degli Ingegneri in tema di opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico, ai sensi del secondo comma dell’art.52 del RD 2537/1925. Per questo motivo, il Tar ha annullato l’Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano (LE) per realizzare una indagine di mercato per l’affidamento di servizi professionali di riqualificazione del centro storico, riservata ai soli Architetti.

L'Ordine degli Ingegneri di Lecce - si specifica nella circolare CNI - aveva impugnato nello specifico la parte dell'avviso pubblico in cui veniva indicato quale requisito di idoneità l’iscrizione nell’albo professionale degli Architetti, "giusto decreto MIBAC del 29/12/2011", sostenendo la sua illegittimità sulla base dell’assunto che fosse immotivatamente limitativo della facoltà, per i professionisti Ingegneri, di manifestare il proprio interesse e quindi di concorrere per la successiva aggiudicazione tramite procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016.

Dopo aver richiamato quanto disposto dall’art.52, comma 2 del RD 2537/1925, ovvero sia che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909 n.364 (4), per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto ; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall’architetto, quanto dall’ingegnere”, la circolare analizza la disposizione del Tar Puglia. Secondo i giudici amministrativi, tale norma stabilisce il principio ‘generale’

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secondo cui non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'Architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell'Ingegnere civile la cd parte tecnica.

Nel caso specifico, risolvendosi l'attività di gara "in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte che fuoriescano dalla ordinaria competenza di un Ingegnere", se le prestazioni oggetto dell’intervento e la tipologia dell’opera rientrano pianamente tra le competenze professionali dell’Ingegnere, risulta evidentemente irragionevole ed arbitraria “la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all’Albo degli Architetti e non anche a quelli iscritti all’Albo degli Ingegneri”.

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Correttivo Appalti, semaforo verde con osservazioni dal Consiglio di Stato. Cantone perplesso del 31/03/2017

Correttivo Appalti: Palazzo Spada da il via libera con diverse osservazioni. Bocciate le due novità sulle concessioni, espressi rilievi sulle nuove deroghe all'assegnazione congiunta di progettazione e lavori (appalto integrato) e sull'estensione dei limiti al subappalto

Seppur a fatica, il Correttivo Appalti si avvicina alla 'dead-line' del 19 aprile (giorno dell'approvazione finale) incassando un doppio ok da Consiglio di Stato e Conferenza Unificata. In particolare, Palazzo Spada con un parere lunghissimo ha dato il via libera al Correttivo presentando però diverse osservazioni, e partendo dal presupposto che le modifiche al codice, varato solo un anno fa, intervengono "in un periodo troppo breve di applicazione delle nuove regole".

Antefatto: le preplessità di Raffaele Cantone n.1 Anac Peraltro, l'osservazione è più o meno la stessa avanzata dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone nella recentissima audizione alla Camera: “un errore prevedere un termine annuale al correttivo; era un termine che già appariva inappropriato e si sapeva che non si sarebbe potuto verificare dopo solo un anno un codice che è peraltro entrato in vigore pienamente per una piccolissima parte”. Per Cantone, insomma, sarebbe stato molto meglio una revisione più lunga, a tre anni: per questo il n.1 dell’Anticorruzione ha proposto una proroga con decreto-legge del termine contenuto nella delega (ovverosia il 19 aprile), proposta peraltro accolta da Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente. Per Cantone, tra l’altro, Correttivo non è termine giusto poiché si tratta di “un nuovo codice”: grosse perplessità sono state espresse su appalto integrato, verifiche sulle varianti, DURC di congruità, consorzi stabili e verifiche sotto i 40 mila euro.

Consiglio di Stato: no innalzamento tetto massimo concessioni, no rimozione limiti al subappalto, no all’appalto integrato in combinato disposto col prezzo più basso Il parere è 'pesante', perché non polemizza ma di fatto 'stronca' il Correttivo definendolo incompleto e soprattutto frettoloso. In ogni caso,

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nel documento di riassunto al testo completo (parere 782/2017 del 30 marzo) sono contenute le osservazioni principali in merito alle disposizioni di rilievo.

Prima di tutto, secondo Palazzo Spada non essendo stato completato il quadro degli atti attuativi, una buona parte del codice non ha ancora avuto pratica applicazione, e non è stato possibile cogliere a pieno le criticità applicative da correggere. Questo limite si coglie nella scheda VIR (verifica di impatto della regolazione) che appare spesso lacunosa perché non analizza le criticità applicative sulla base di un lasso temporale e dati statistici sufficienti. Vediamo le osservazioni principali:

PROGETTI E PROGETTISTI

Deve esservi un coordinamento, rimesso al livello politico, tra i prezziari regionali per i lavori pubblici e i prezzi standard determinati dall’ANAC.

Deve esservi maggiore chiarezza sul criterio di scomputo dei costi della manodopera dal costo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta.

Vanno valorizzate le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni, fissando la priorità della progettazione interna rispetto a quella esterna, già prevista dal codice del 2006.

Va riconsiderata l’introduzione dell’obbligo, per i progettisti dipendenti pubblici, di iscrizione all’Ordine professionale, in assenza di una riflessione più ampia di carattere ordinamentale, sulla legge professionale.

Non può imporsi in modo cogente alle stazioni appaltanti l’utilizzo degli onorari professionali approvati con decreto ministeriale.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Un numero minimo troppo alto di imprese da invitare rischia di vanificare le esigenze di semplificazione.

In nome della celerità e semplificazione non può essere sacrificata la necessità di un rigoroso controllo sull’assenza di condanne penali e interdittive antimafia per

l’affidatario di contratti sotto soglia.

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

I casi di stazioni appaltanti qualificate ex lege sono tassativi e non vanno ampliati.

Anche le articolazioni territoriali di una stazione appaltante qualificata devono avere un’organizzazione proporzionata e dedicata, per poter gestire gare di appalto.

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QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La qualificazione deve essere affidata ad un vero e proprio regolamento e non a linee guida.

La qualificazione non deve essere cartolare ma effettiva: può essere attribuita per prestazioni effettivamente eseguite, in un arco temporale ragionevole.

Nei consorzi, e in caso di subappalto, occorre evitare di attribuire la qualificazione per prestazioni non eseguite in proprio.

Appare irragionevole attribuire la qualificazione per esperienze pregresse molto remote nel tempo, salva la possibilità di una disciplina transitoria per esigenze

congiunturali. Il rating di impresa va meglio coordinato con quello di legalità, anche

in relazione alla funzione premiale di entrambi. La gratuità del soccorso istruttorio, voluta dalla legge delega, non esclude

la possibilità che sia addossato al concorrente il costo del servizio, anche in funzione di deterrenza di condotte negligenti.

GARANZIE

E’ corretto prevedere esoneri e riduzioni delle garanzie per contratti sotto i 40.000 euro per agevolare le piccole e medie imprese, ma va stabilito se il beneficio è cumulabile o no con altri in tema di garanzie.

E’ corretto ripristinare il vincolo di solidarietà tra garanti e l’escussione della garanzia anche in caso di fatto meramente colposo dell’aggiudicatario.

AGGIUDICAZIONE AL PREZZO PIU’ BASSO E OFFERTE ANOMALE

Fermo il rispetto della delega che privilegia l’aggiudicazione secondo criteri qualitativi rispetto all’aggiudicazione al prezzo più basso, quest’ultima non può prescindere da un corretto progetto esecutivo.

Consentire, in nome dell’urgenza, l’appalto integrato in combinato disposto con il prezzo più basso, potrebbe tradire gli obiettivi della riforma degli appalti, quanto a qualità delle prestazioni e divieto di varianti.

Il sorteggio del criterio di determinazione della soglia di anomalia è utile a fugare il rischio di collusioni nelle gare aggiudicate al prezzo più basso.

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Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sua volta, richiede stazioni appaltanti qualificate, e può presentare il rischio di un’eccessiva discrezionalità non facilmente controllabile.

Non va elevata la soglia di individuazione delle offerte anomale. Non vanno introdotti automatismi eccessivi nell’esclusione delle offerte

anomale, in ogni caso preclusi per gli appalti di interesse transfrontaliero.

SUBAPPALTO

Considerate le specificità del contesto nazionale, è preferibile non rimuovere gli attuali limiti al subappalto, nonostante le direttive in astratto lo consentano.

I casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono essere stabiliti dal codice e non rimessi totalmente alle stazioni appaltanti.

Vanno fissati senza automatismi assoluti i casi in cui può essere vietato il subappalto in favore di un originario concorrente alla gara, demandando preferibilmente a linee guida dell’ANAC i criteri orientativi della discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Vanno fissati limiti chiari all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione dell’appaltatore.

CONCESSIONI E CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Non può essere elevata dal 30% al 49% la percentuale del concorso pubblico al rischio del concessionario, né quella dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPPC).

Non possono essere previste deroghe agli obblighi di esternalizzazione dei concessionari autostradali, per le manutenzioni ordinarie e gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, perché in contrasto con la legge delega.

Va rispettato anche nella sostanza il principio di delega che richiede il tempestivo avvio delle gare in relazione alle concessioni autostradali scadute o in scadenza e per l’effetto, entro il termine massimo assegnato, i bandi di gara vanno non solo predisposti, ma pubblicati

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Lunedì 3 Aprile 2017

in arrivo una norma per risolvere le criticitàcasaeclima.com /ar_30776__durc-rottamazione-cartelle-arrivo-una-norma-per-risolvere-criticita.html

Durc e rottamazione cartelle: in arrivo una norma per risolvere le criticitàLo ha annunciato il sottosegretario Bobba rispondendo a una interrogazione alla Camera

È in via di definizione un'apposita disposizione per risolvere le criticità relative ai rapporti tra la procedura didefinizione agevolata delle cartelle emesse dall'Agente di riscossione e la normativa vigente che regola ipresupposti per il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).

Lo ha annunciato il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba, nella sua risposta il 30marzo scorso, in commissione Lavoro della Camera, a una interrogazione (5-10509 Menorello) in merito alrilascio del Durc nei casi di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensidell'articolo 6 del decreto-legge n.193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.

Nell'interrogazione è stato evidenziato che la presentazione della dichiarazione di adesione non consente aldichiarante, fino al pagamento della prima rata delle somme dovute per la definizione (in scadenza nel prossimomese di luglio), di ottenere dall'Inps e dall'Inail il documento unico di regolarità contributiva, indispensabile perconcorrere alle procedure di evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni.

A causa del mancato raccordo tra la normativa fiscale e previdenziale, molte imprese, che hanno debitiprevidenziali anche di modesta entità, potrebbero decidere di non aderire, non trovandolo conveniente, all'istitutodella cosiddetta rottamazione delle cartelle recentemente introdotto.

L'interrogazione ha inoltre chiesto chiarimenti sulle somme eventualmente da corrispondere a titolo di interessiper ottenere la definizione agevolata dei carichi di natura previdenziale e quali iniziative intendano adottare perrisolvere le problematiche esposte e assicurare così la realizzazione del gettito atteso dalla definizione in parola.

In proposito, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ilsottosegretario Bobba ha osservato in via preliminare che “la regolarità contributiva ai fini del rilascio del Durcsussiste anche in caso di rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti dellariscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.

Infatti, in base alla vigente prassi applicativa, il presupposto per il rilascio del DURC al soggetto che hapresentato istanza di rateizzazione, si realizza al momento del pagamento della prima rata del piano diammortamento trasmesso dall'agente della riscossione, cioè allorché tale soggetto manifesti l'effettiva volontà diadempiere allo stesso piano e saldare, seppure in forma dilazionata, il suo debito.

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Del resto, nel procedimento di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602del 1973, la scadenza della prima rata è, di regola, fissata entro un breve termine dall'emanazione delprovvedimento di accoglimento che, a sua volta, viene emanato in un ristretto arco temporale dalla data dipresentazione dell'istanza.

In base alle nuove disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016, il termine del primo o unicoversamento dovuto per la definizione agevolata deve necessariamente ricadere, per espressa indicazione dellegislatore, nel mese di luglio 2017, indipendentemente dal momento in cui la dichiarazione di adesione vieneprodotta.

Ciò, evidentemente, in funzione della complessità degli interventi procedurali e organizzativi necessari allagestione della definizione, tenendo conto anche della platea molto ampia dei debitori potenzialmente interessatie della numerosità dei carichi definibili”.

Il sottosegretario ha poi segnalato che, “ nella seduta di venerdì 24 marzo 2017 il Consiglio dei ministri haapprovato un decreto-legge che, allo scopo di favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'istitutodefinitorio in argomento, ha prorogato, dal 31 marzo al 21 aprile 2017, il termine entro il quale i debitori potrannopresentare la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agentidella riscossione dal 2000 al 2016, di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016”.

Inoltre, Bobba ha annunciato che, “d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è in corso didefinizione un'apposita disposizione, da inserire nel primo veicolo normativo utile, che si propone di risolvere lecriticità evidenziate dall'onorevole interrogante in merito ai rapporti tra la procedura di definizione agevolata dellecartelle emesse dall'Agente di riscossione e la normativa attualmente vigente che regola i presupposti per ilrilascio del Documento unico di regolarità contributiva”.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti circa l'individuazione delle somme da pagare a titolo di interessiper definire i carichi di natura previdenziale, e in particolare circa il trattamento da riservare alle sanzioni civiliaccessorie per omesso o ritardato versamento contributivo, il sottosegretario ha precisato che “la lettera dellanorma che introduce il nuovo istituto della definizione agevolata prevede che ai fini dell'estinzione del debito nonvadano corrisposte «sanzioni» senza distinguere tra sanzioni amministrative, tributarie o civili quali sono quelli in

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argomento che integrano una quota risarcitoria prevista dalla legge per il mancato pagamento dei debiticontributivi.

Tenuto conto della diversa struttura degli obblighi tributari e previdenziali con particolare riferimento agliaccessori del debito, deve precisarsi che, ai fini della definizione agevolata di cui si discute, non sembradebbano ritenersi incluse nel novero delle somme dovute le somme aggiuntive irrogate al contribuente perl'omesso o ritardato versamento dei contributi o premi previdenziali ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettere a)e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, come ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione nellasentenza n. 5076 del 11 marzo 2015, sono da qualificarsi alla stregua di «sanzioni civili»”.

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Lunedì 3 Aprile 2017

Green jobs e sicurezza dei lavoratori: lo studio dell'Inailcasaeclima.com /ar_30774__green-jobs-sicurezza-dei-lavoratori-studio-inail.html

Green jobs e sicurezza dei lavoratori: lo studio dell'InailLa tutela della salute e sicurezza sul lavoro non è considerata un aspetto prioritario nel garantire una transizioneequa e giusta verso la green economy

“L’espansione del mercato dei green jobs se da una parte rappresenta un’opportunità sul piano occupazionale,dall’altra comporta la necessità, sempre più pressante, di affrontare in modo appropriato la questione della tuteladella salute e sicurezza dei lavoratori”. Sergio Iavicoli, direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia,igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) dell’Inail, introduce così il tema centrale della pubblicazione “Lavoriverdi - Proposte e riflessioni per una politica condivisa di tutela della salute e sicurezza nel settore delleenergie rinnovabili”, realizzato dal Dimeila e online sul portale dell’Istituto. “L’innovatività delle tecnologie e deimateriali utilizzati e dei processi produttivi adottati nell’ecoindustria – continua Iavicoli – hanno determinato epossono ancora determinare l’emersione di nuovi profili di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori che, peressere affrontati in modo adeguato, richiedono l’adozione di misure mirate”.

Nella prima fase dello studio, che approfondisce un tema tra gli obiettivi della strategia Europa 2020 dell’Ue, èstato analizzato il punto di vista di alcuni stakeholder, attori che rivestono un ruolo chiave in materia di tuteladella salute e sicurezza sul lavoro nel settore delle energie rinnovabili, quali rappresentanti di imprese, esponentidi associazioni sindacali e datoriali, rappresentanti del mondo della ricerca e di istituzioni portatrici di uninteresse pubblico. Nella seconda parte, per ciascuna delle fonti di energia rinnovabile (eolico, solare termico,solare fotovoltaico, biomasse, geotermico e idroelettrico) il ciclo produttivo è stato scomposto e analizzato nellesue differenti fasi: attività di ricerca e sviluppo, produzione, installazione, manutenzione e smaltimento delletecnologie.

“Dei principali fattori di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, presenti nel settore delle rinnovabili, lamaggior parte coincide con quelli individuati dagli studi precedentemente condotti su questo tema a livelloeuropeo e internazionale”, spiega Antonio Valenti, tra gli autori dello studio. Tra i principali rischi emergenti –ovvero qualsiasi rischio professionale che sia nuovo e/o in aumento – figurano quelli di cadute dall’alto, nellafase di installazione e manutenzione degli impianti eolici e/o fotovoltaici, e da esposizione ad agenti chimici nellaproduzione, nella manutenzione e nello smaltimento dei pannelli solari, e anche condizioni nuove di esposizioneal rischio elettrico dovute alle specificità degli impianti di generazione e di convogliamento dell’energia elettrica.

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LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NON È CONSIDERATA UN ASPETTOPRIORITARIO. “È importante che le valutazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro avvengano nelle prime fasidel ciclo di sviluppo di una tecnologia o di un prodotto, in modo tale che tengano il passo con l’andamento dellosviluppo stesso, seguendo la concezione del progetto ‘Prevention through Design’ promossa dal Niosh, l’Istitutonazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro degli Stati Uniti”, precisa Valenti. Eppure, nonostante la tematicadella green economy sia considerata di interesse attuale dagli intervistati, dalla ricerca risulta che la tutela dellasalute e sicurezza sul lavoro non è considerata un aspetto prioritario nel garantire la transizione equa e giustaverso la green economy. Questo potrebbe dipendere dalla percezione che gli stakeholder che hanno partecipatoall’indagine hanno del rischio, in particolare nel settore delle rinnovabili, che risulta essere medio/basso e,quindi, facilmente gestibile.

TRA LE PROPOSTE UN DATABASE NAZIONALE, LINEE GUIDA E CERTIFICAZIONE DELLECOMPETENZE. Tra le proposte emerse al termine dello studio, quella di creare un database nazionale per ilmonitoraggio degli infortuni e delle malattie nel settore delle rinnovabili basato sulla riclassificazione del sistemadi raccolta dati Inail su infortuni e malattie professionali. “La disponibilità di dati epidemiologici può, da una parte,supportare l’individuazione di particolari criticità da affrontare sul piano delle policy e, dall’altra, contribuireall’introduzione del tema nell’agenda politica”, sottolinea Valenti. Si è parlato, inoltre, della necessità di elaborarelinee guida nazionali, soprattutto per quei settori maggiormente caratterizzati da profili specifici di rischio, e dellapossibilità di predisporre un sistema di certificazione delle competenze professionali.

“L’Inail – osserva Iavicoli – ricalcando l’approccio innovativo già adottato con successo nell’ambito dello sviluppodel libro bianco ‘Esposizione a nano materiali ingegnerizzati ed effetti sulla salute e sicurezza nei luoghi dilavoro’, ha deciso di dare un contributo all’innesco di un processo di policy making inerente il tema dei rischi perla salute e sicurezza sul lavoro nei green jobs, avviando un percorso strutturato di coinvolgimento delle partisociali, delle istituzioni pubbliche e del mondo della ricerca, finalizzato all’esplorazione e all’analisi dei diversibisogni in quest’ottica e all’individuazione di linee di indirizzo per lo sviluppo di una strategia d’azione condivisa”.

In allegato lo studio dell'Inail

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Venerdì 31 Marzo2017

l'ok della Conferenza Unificata condizionatoall'accoglimento di tre richieste

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Correttivo Codice Appalti: l'ok della Conferenza Unificata condizionato all'accoglimento di trerichiesteTra le richieste la partecipazione delle PMI e l’innalzamento della soglia da un milione a due milioni di euro per ilricorso al minor prezzo

È stato reso ieri da parte della Conferenza Unificata il parere favorevole sullo schema di decreto correttivo delCodice dei Contratti Pubblici.

La Conferenza, dove è intervenuto per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il sottosegretario UmbertoDel Basso De Caro, ha mostrato apprezzamento sulle modifiche apportate, condividendo nella sostanzal’impianto del testo che mira a correggere alcune rigidità registrate nell’applicazione pratica.

LE MODIFICHE RICHIESTE DA ANCI, UPI E REGIONI . Le modifiche richieste da Anci, Upi e Regioni hannoriguardato una decina di temi, quali la programmazione e la progettazione, le procedure sottosoglia, il costodella manodopera, gli obblighi informativi, la commissione giudicatrice ANAC per gli appalti affidati con il criteriodell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli ambiti territoriali e l’ aggregazione e gli appalti nei servizisociali, su cui si è giunti ad una condivisione con il Governo.

TRE RICHIESTE. In sede di Conferenza il parere è stato, dunque, favorevole e condizionato all’accoglimento disole tre richieste che riguardano la partecipazione delle PMI, l’eliminazione della previsione secondo cui ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei benie servizi, nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e dellefinanze e l’innalzamento della soglia da un milione a due milioni di euro per il ricorso al minor prezzo. Su taliquestioni, che potrebbero presentare profili di criticità in ordine alla delega o alla compatibilità con la normativain materia di concorrenza, il Governo ha fatto presente in sede di Conferenza che sarà il Parlamento a valutarela possibilità di ulteriori modifiche in tal senso, trattandosi di un testo aperto su cui le Camere dovranno ancoraesprimersi.

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