Consenso informato - Ordine dei Medici di Roma
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Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri
IL CONSENSOINFORMATO
Revisione approvata dal Consiglio Direttivonella riunione del 10 maggio 2011
Consiglio DirettivoMario FALCONI
Presidente
Donato ANTONELLISVice Presidente
Filippo CUSTURERISegretario
Vincenzo SCARPINOTesoriere
Foad AODIPier Luigi BARTOLETTI
Enrico BOLLEROClaudio COLISTRA
Patrizia MARCHETTILuigi Tonino MARSELLA
Massimo MARTELLIGabriella NASI
Luigi PIGNATARORodolfo PROIETTI
Ivo PULCINIClaudio CORTESINISusanna ANNIBALI
Giuseppe BADIARenato ORI
Alberto SORDI
Collegio dei Revisori dei ContiEffettivi:
Francesco LA COMMAREDebora GIANNINI
Giuseppe IMPEROLISupplente:
Luigi LAINO
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Consenso informato
PRESENTAZIONE
L a necessitΓ di mettere a disposizione di tutti gli iscritti, vecchi e nuovi, un elaborato sul Consensoinformato, rivisto sulla base delle piΓΉ recenti decisioni giurisprudenziali, ha indotto il Consiglio apredisporre la ristampa aggiornata del precedente elaborato.
Nel ringraziare il Direttore dellβOrdine, Dott. Dino Cosi, per lβimpegno diretto ed esclusivo profuso peril continuo aggiornamento del testo precedente, si deve perΓ² evidenziare che, se sarΓ approvata la Propostadi legge (varata in un testo unificato dal Senato della Repubblica) riguardante βle dichiarazioni anticipatedi trattamento terapeuticoβ, sarΓ necessario rivisitare anche lβargomento del Consenso informato.
Nel testo della proposta, infatti, per la prima volta il legislatore italiano si sofferma veramente su questoβistitutoβ, entrato nella pratica sanitaria quasi di soppiatto ed oggetto di trattazione nelle disposizioni dilegge, o provvedimenti equiparati, solo in pochi casi e per questioni particolari.
LβOrdine, quindi, seguirΓ doverosamente lβiter delle nuove proposte, tutte di particolare ed innovativo im-pegno sanitario, ma soprattutto al fine di aggiornare quanto verrΓ normativamente stabilito per il Consensoinformato e per gli altri particolari istituti oggetto della proposta, nel caso in cui la stessa divenga Leggedello Stato.
VerrΓ , pertanto, non solo data tempestiva informazione, ma saranno anche organizzati uno o piΓΉ corsidi aggiornamento sulla materia e sui riflessi delle nuove norme per gli operatori.
Mario Falconi
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Consenso informato
ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL CONSENSO INFORMATO
P er oltre due millenni, sulla base dellβinsegna-mento di Ippocrate, Γ¨ stato riconosciuto almedico il diritto- dovere di non rivelare nulla
al paziente in ordine alle sue condizioni di salute edai trattamenti sanitari cui veniva sottoposto.
Lβassoluto riserbo del medico avrebbe evitatoβpassi estremiβ al malato ed avrebbe al contempo ga-rantito il prestigio e lβautoritΓ del medico stesso.
La prestazione del consenso della persona inte-ressata allβatto medico non assumeva quindi alcunarilevanza giuridica e lβalta finalitΓ sociale, ricono-sciuta allβattivitΓ medica, giustificava tutti quei com-portamenti lesivi o meramente invasivi che, astratta-mente, avrebbero integrato fattispecie di reato san-zionate penalmente.
Del resto era impensabile, che colui che sponta-neamente si sottoponeva a cure mediche non pre-stasse il proprio consenso al trattamento sanitarioprescrittogli.
CosΓ¬ la preventiva informazione in ordine alla ef-fettiva gravitΓ della malattia, nonchΓ© alle conse-guenze, ai rischi ed alle probabilitΓ di successo del-lβattivitΓ espletanda, era rimessa alla piΓΉ ampia di-screzionalitΓ del medico, che, raramente, si limitavaa dispensare scarne e insoddisfacenti informazioni alpaziente (principale interessato), pretendendo co-munque cieca e incondizionata fiducia nelle cure ap-prontate.
Solo in epoca recente si comincia ad affermare ilconcetto di βconsentβ, elaborato dalla giurisprudenzastatunitense a partire dal 1914, quando il giudiceCardozo, occupandosi dello storico caso Schloen-dorf, ossia di una donna cui era stato asportato un tu-more fibromatoso allβaddome, pur avendo dato il suoconsenso a una semplice laparotomia esplorativa,chiedendo espressamente di non essere operata, ebbead affermare che βogni essere umano adulto e sano dimente ha il diritto di decidere su cosa va fatto al suocorpo; e che un chirurgo che esegue un interventosenza il consenso del paziente commette unβaggres-sione e risponde delle conseguenze, cosΓ¬ ricono-
scendo il diritto del paziente allβautodetermina-zioneβ.
Occorre tuttavia attendere il 1957 perchΓ¨ il con-cetto di βinformed consentβ compaia per la primavolta in un processo celebrato in California.
In tale sede il principio dellβautonomia decisio-nale del paziente viene affermato in contrapposizioneal potere incontrastato dei sanitari di decidere a qualetrattamento sottoporre il malato.
In Italia la necessitΓ del consenso compare per laprima volta nellβart. 33 della legge 23 dicembre1978, n. 833 (prima legge di Riforma Sanitaria), di-sposizione che esclude la possibilitΓ di effettuare ac-certamenti e trattamenti sanitari contro la volontΓ delpaziente.
Ma la chiave di volta arriva nel 1990, quando laCorte di Assise di Firenze (con sentenza n. 13 del 18ottobre 1990, confermata poi dalla Cassazione consentenza n. 5639 del 13 maggio 1992, imp. Mas-simo) condanna un chirurgo per il reato di omicidiopreterintenzionale per avere eseguito un interventodemolitivo (ossia una resezione addominoperinealedel retto, per lβasportazione di un carcinoma non pre-ventivamente diagnosticato), senza che si fosse veri-ficata una situazione di emergenza o di immediatopericolo su unβanziana donna (deceduta alcune setti-mane dopo lβintervento), la quale aveva dato il con-senso solo per un intervento di asportazione di polipirettali per via transanale.
Γ questa sentenza (confermata nei successivigradi di giudizio) che segna il definitivo tramontodella stagione del βpaternalismo medicoβ, ed Γ¨ conquesta decisione che entra a far parte anche della no-stra cultura giuridica β in modo alquanto dirompenteβ il concetto di consenso informato.
Si afferma cosΓ¬ anche in Italia il principio secondocui nessuna persona cosciente e capace, bisognosadi cure mediche, puΓ² essere sottoposta ad un qual-siasi trattamento sanitario contro, o senza, la sua vo-lontΓ ; ogni singolo accertamento diagnostico, ognisingola terapia, qualsivoglia intervento medico β an-che se necessario ed indifferibile β non potrΓ essereeffettuato se non con il valido consenso dellβaventediritto, che sia stato compiutamente e idoneamente
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Consenso informato
Il consenso informato
informato in ordine al trattamento cui sarΓ sottopostoed ai rischi che da tale trattamento possano derivare.
Si esclude ormai che lβattivitΓ medica possa tro-vare autolegittimazione in se stessa, in virtΓΉ dellβuti-litΓ sociale che comunemente le viene riconosciuta.
La legittimazione dellβattivitΓ medica trova ilsuo fondamento nel consenso informato.
E lβinformazione data al paziente costituisce parteintegrante della prestazione medica finalizzata allatutela della sua salute, che diviene essa stessa unaprestazione sanitaria, allo stesso modo dellβinter-vento diagnostico o terapeutico propriamente inteso.
Anche nei casi di malattie che mettano in pericolola vita del paziente infatti il rifiuto dellβatto medicoda parte del paziente stesso, il quale liberamente econsapevolmente preferisca che la malattia abbia ilsuo corso, non potrΓ che prevalere sullo stato di ne-cessitΓ eventualmente riconosciuto.
Si rammenta, al riguardo, il caso di unβanzianadonna che (nel 2006) ha rifiutato lβamputazione diuna gamba in avanzata cancrena, fino a quando ilgiudice, cui si erano rivolti i parenti piΓΉ stretti, la hagiudicata βincapace di intendere e volereβ, rimet-tendo la decisione al tutore.
Venne stabilito di procedere allβamputazione ma,purtroppo, lβanziana morΓ¬ qualche giorno dopo lβin-tervento.
Di particolare interesse Γ¨ anche la Sentenza n.23676 del 15/9/2008 della III sez., Cassazione Ci-vile, che si Γ¨ soffermata sul rifiuto del paziente in pe-ricolo di vita a sottoporsi a trattamenti sanitari afronte di convinzioni etico-religiose.
La Corte ha chiaramente affermato che tale dis-senso deve essere oggetto di manifestazioneespressa, inequivoca, attuale e informata. Pertanto,nel caso in esame, riguardante un testimone diGeova, non in condizioni coscienti, con un cartellinosu cui era scritto βniente sangueβ, la Cassazione havalutato non sufficiente la generica e precedente in-dicazione, non suffragata da elementi certi, affinchΓ©i medici non intervenissero con le trasfusioni indi-spensabili per scongiurare la morte.
A tale interpretazione perΓ², il Collegio ha ag-giunto che non intende negare il piΓΉ generale princi-pio in forza del quale va riconosciuto al paziente unvero e proprio βdiritto di non curarsiβ anche se talecondotta lo esponga al rischio stesso della vita. Esiste
quindi lβesigenza che a manifestare il dissenso al trat-tamento sia o lo stesso paziente che rechi con sΓ¨ unaarticolata, puntuale ed espressa dichiarazione di vo-lontΓ contraria al trattamento (in questo caso trasfu-sionale) anche in ipotesi di pericolo di vita, ovverolβindicazione precisa di altro soggetto indicato qualerappresentante ad acta che confermi tale dissensodopo aver avuto completa informazione da parte deisanitari.
FONDAMENTO GIURIDICO DEL CONSENSO INFORMATO
In Italia il rapporto medico β paziente non Γ¨ re-golamentato da alcuna specifica normativa di legge.
Il consenso allβatto medico trova fondamento giuri-dico in alcune disposizioni normative vigenti e in primoluogo nei principi fondamentali della Costituzione.
Dallβart. 13 secondo cui βla libertΓ personale Γ¨inviolabileβ si ricava il principio fondamentale del-lβinviolabilitΓ della libertΓ della persona, garantitaanche con riferimento alla libertΓ di salvaguardiadella salute e della integritΓ fisica e, dal successivoart. 32 il principio secondo cui βnessuno puΓ² essereobbligato a un determinato trattamento sanitario senon per disposizione di leggeβ nei casi tassativa-mente previsti.
Tra le disposizioni di legge ordinarie solo il giΓ citato art. 33 della L. 23.12.1978, n. 833, esclude lapossibilitΓ di accertamenti e di trattamenti sanitaricontro la volontΓ del paziente, se questi non Γ¨ ingrado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dellostato di necessitΓ previsto e disciplinato dagli artt. 54cod. pen. e 2045 cod. civ.
Nella normativa positiva italiana si rinvengonosolo alcune disposizioni nelle quali si fa espresso ri-ferimento al consenso informato.
Tali disposizioni, che si indicano per completezza,sono principalmente le seguenti:
1) Decreto del Presidente della Repubblica, 16giugno 1977, n. 409 (trapianti) βTrapianti di or-gani e parti di corpo umanoβ, legge 29 dicembre1993, n. 578 βNorme per lβaccertamento e la cer-tificazione di morteβ: il prelievo dellβorgano o de-gli organi deve essere preceduto dalla verifica del-
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Consenso informato
lβeffettivo possesso da parte dellβΓ©quipe medicadel valido consenso dellβavente diritto o dei proprifamiliari; per quanto attiene i familiari da inter-pellare, questi sono, nellβordine, di cui allβart. 3L. 1/4/99 n. 91, il coniuge non separato o il con-vivente more uxorio o, in mancanza, i figli mag-giori di etΓ o, in mancanza di questi ultimi, i ge-nitori ovvero il rappresentante legale (anche se,previsto, lβamministratore di sostegno).
2) Legge 5 giugno 1990, n. 135 (AIDS) βPro-gramma ed interventi urgenti per la lotta e la pre-venzione dellβAIDSβ, articolo 5 terzo comma pre-vede lβobbligo del medico di munirsi del prelimi-nare consenso della persona assistita nel caso diaccertamenti effettuati a fine diagnostico.
3) Decreto Ministeriale 15 gennaio 1991 (sangue)βProtocolli per lβaccertamento della idoneitΓ deldonatore di sangue ed emoderivatiβ, art. 19 βlatrasfusione di sangue, di emocomponenti e diemoderivati costituisce una pratica terapeuticanon esente da rischi, necessita pertanto del con-senso informato del riceventeβ, ed allβarticolo 28ribadisce βLa plasmaferesi puΓ² essere fatta solosu donatore consenziente, che sia stato preventiva-mente e adeguatamente informato.A tale fine verrΓ da lui controfirmato un modulo-questionario, che consenta una chiara compren-sione della procedura e la possibilitΓ , eventuale,di rifiutare la prestazioneβ (fac simile pag. 55).
4) Decreto Ministeriale 27 aprile 1992 (sperimen-tazione) βDisposizioni sulle documentazioni tec-niche da presentare a corredo delle domande diautorizzazione allβimmissione in commercio dispecialitΓ medicinali per uso umanoβ, quali normedi buona pratica clinica vengono resi obbligatorii Comitati Etici e lβacquisizione del consenso in-formato da parte di coloro che vengono arruolatialla sperimentazione.Con la successiva legge 8/4/98, n. 94 (cosidetta
legge Di Bella) Γ¨ stato confermato il principio del-lβacquisizione del βconsenso informatoβ del pazientenei cui riguardi venga effettuato lβimpiego di un me-dicinale prodotto industrialmente, per una utilizza-zione diversa da quella autorizzata.
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Il medico deve, a tal fine, ritenere in base a datidocumentabili, che il paziente non possa essere util-mente trattato con medicinali per i quali sia giΓ ap-provata quella indicazione terapeutica.
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Lβunica attuale disciplina sistematica del con-senso informato allβatto medico, si rinviene nel Co-dice di deontologia medica approvato dalla Fede-razione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghie degli Odontoiatri, che anche nella sua ultima ste-sura, del dicembre 2006 prevede β lβobbligo di in-formazione al cittadino (prima paziente) (art. 33).
Γ previsto poi:β il divieto per il medico di βintraprendere attivitΓ
diagnostica e/o terapeutica senza lβacquisizione delconsenso informato del pazienteβ e lβobbligo diβdesistere in ogni caso, in presenza di documentatorifiuto di persona capace di intendere e di volere,dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non es-sendo consentito alcun trattamento medico controla volontΓ della personaβ (art. 35);.
β lβobbligo di acquisire il consenso informato del le-gale rappresentante nellβipotesi di minore o di in-terdetto (art. 37);
β lβobbligo di rispettare la reale ed effettiva volontΓ del paziente (art. 38),
β i comportamenti da tenere nellβipotesi di assistenzadβurgenza (art. 36).
Lo stesso Codice di deontologia prevede inoltredue casi particolari per i quali Γ¨ previsto lβobbligo diacquisizione del Consenso informato scritto:
β’ La prescrizione di farmaci per indicazioni non pre-viste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzatial commercio,Γ¨ da ritenersi consentita purchΓ© laloro efficacia e tollerabilitΓ sia scientificamente do-cumentata (art. 13); βIn tali casi, acquisito il con-senso scritto del paziente debitamente informato,il medico si assume la responsabilitΓ della cura edΓ¨ tenuto a monitorarne gli effettiβ.Si puΓ² citare al riguardo quanto stabilito dal Tri-
bunale di Pistoia che, con sentenza del 20/1/2006, hariconosciuto responsabile di lesioni volontarie unprofessionista che ha prescritto, fuori indicazioni, unmedicinale ad una ragazza obesa, senza il consenso
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Consenso informato
dei genitori e senza sostegno di letteratura, causan-done gravi disturbi derivanti espressamente dallβas-sunzione del farmaco. La condanna Γ¨ stata a 6 mesidi reclusione. Parzialmente confermata in Cassa-zione Sez. IV Pen. N. 1254/98. Si richiama in propo-sito quanto giΓ detto circa la normativa della leggeDi Bella in merito allβobbligo del Consenso per usodei farmaci per patologie diverse da quelle indicatedallβAzienda.
β’ Nel caso in cui il medico applichi medicine nonconvenzionali, lo fa nel rispetto del decoro e delladignitΓ della professione e nellβesclusivo ambitodella diretta e non delegabile responsabilitΓ profes-sionale, fermo restando, comunque, che qualsiasiterapia non convenzionale non deve sottrarre il cit-tadino a trattamenti specifici e scientificamenteconsolidati e richiede sempre circostanziata infor-mazione e acquisizione del consenso (art. 15).
A titolo informativo si fa presente che al momento(maggio 2011) sono allβesame della CommissioneSanitΓ in Parlamento, 4 proposte di legge sulle Me-dicine non Convenzionali, per valutare, quantomeno, la possibilitΓ di unificazione per la successivaprocedura che dovrebbe portare allβapprovazione.
Quella che appare piΓΉ realistica Γ¨ la proposta delSenatore Curzi che oltre ad indicare una proceduraconcreta, riporta solo 4 Medicine: Omeopatia, Ago-puntura Fitomedicina e Omotossicologia. Le altreproposte prevedono quali Medicine non Convenzio-nali pratiche che non sembrano avere tutte le carat-teristiche proprie dellβatto Medico (Ayurvedica, An-toprofica, eccβ¦).
Prima di proseguire nella disamina piΓΉ tecnica deivari aspetti del Consenso Informato, bisogna sottoli-neare lβimportanza che riveste, soprattutto nel mo-mento attuale un chiaro ed aperto rapporto medicopaziente.
Γ infatti importantissimo che il medico abbia conil proprio paziente un ampio rapporto di comunica-zione, tramite il quale acquisire il massimo delle con-fidenze e delle informazioni, per avere un quadro ilpiΓΉ ampio possibile della situazione e della psicolo-
gia fisica del paziente, al di lΓ di una singola patolo-gia, allo scopo di individuare ogni aspetto anamne-stico ed attuale, per porre in essere tutto quanto ne-cessario per una corretta diagnosi e possibile terapia.
Di tutto ciΓ², ovviamente, dovrΓ far partecipe lapersona che si Γ¨ rivolta a lui, per acquisire il suo con-senso, sempre successivo alla piΓΉ ampia e chiara in-formativa possibile.
La Convenzione di Oviedo
Unβulteriore regolamentazione specifica del con-senso Γ¨ contenuta nella Convenzione di Oviedo del 4aprile 1997, ratificata in Italia con legge 28 marzo2001, n. 145.
Detta Convenzione dedica lβintero Capitolo II alladisciplina del βConsensoβ, le cui disposizioni, di se-guito riportate, la Corte di Cassazione ha ritenuto tut-tora inapplicabili in attesa dellβemanazione delle ne-cessarie disposizioni attuative (cfr. sentenza 29 mag-gio β 11 luglio 2002, n. 26446, imp. Volterrani).
Invero, in materia di consenso non Γ¨ stato dato se-guito allβart. 3 della legge 145 del 2001 citata, in basealla quale il Governo veniva delegato ad adottare, en-tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge,uno o piΓΉ decreti legislativi recanti ulteriori disposi-zioni occorrenti per lβadattamento dellβordinamentogiuridico italiano ai principi e alle norme della Con-venzione e del Protocollo di cui allβarticolo 1.
In attuazione della normativa appena richiamata,con decreto interministeriale dei Ministri della Giu-stizia e della Salute in data 16 dicembre 2004, n. 336,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 feb-braio 2005, Γ¨ stato infatti emanato un regolamentorecante norme in materia di procreazione medical-mente assistita, ma non in materia di consenso infor-mato in medicina.
Ma non puΓ² escludersi che lβanzidetto indirizzogiurisprudenziale possa essere modificato, qualoradovesse ritenersi che con la legge di ratifica la con-venzione sia immediatamente applicabile, anche inmancanza di ulteriori disposizioni attuative.
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Consenso informato
Capitolo II: Consenso
ART. 5REGOLA GENERALE
Un intervento nel campo della salute non puΓ² es-sere effettuato se non dopo che la persona interessataabbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informa-zione adeguata sullo scopo e sulla natura dellβinter-vento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
La persona interessata puΓ², in qualsiasi momento,liberamente ritirare il proprio consenso.
ART. 6PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE NON
HANNO, LA CAPACITΓ DI DARE CONSENSO
1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un interventonon puΓ² essere effettuato su una persona che nonha capacitΓ di dare consenso, se non per un direttobeneficio della stessa.
2) Quando, secondo la legge, un minore non ha lacapacitΓ di dare consenso a un intervento, questonon puΓ² essere effettuato senza lβautorizzazionedel suo rappresentante, di unβautoritΓ o di una per-sona o di un organo designato dalla legge.1. Il parere di un minore Γ¨ preso in considerazione
come un fattore sempre piΓΉ determinante, infunzione della sua etΓ e del suo grado di matu-ritΓ .
3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne,a causa di un handicap mentale, di una malattia oper un motivo similare, non ha la capacitΓ di dareconsenso ad un intervento, questo non puΓ² essereeffettuato senza lβautorizzazione del suo rappre-sentante, di unβautoritΓ o di una persona o di unorgano designato dalla legge.2. La persona interessata deve nei limiti del pos-
sibile essere associata alla procedura di auto-rizzazione.
4) Il rappresentante, lβautoritΓ , la persona o lβorganomenzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stessecondizioni, lβinformazione menzionata allβarti-colo 5.
5) Lβautorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3puΓ², in qualsiasi momento, essere ritirata nellβin-teresse della persona interessata.
ART. 7TUTELA DELLE PERSONE CHE SOFFRONO,
DI UN DISTURBO MENTALE
La persona che soffre di un disturbo mentalegrave non puΓ² essere sottoposta, senza il proprioconsenso, a un intervento avente per oggetto il trat-tamento di questo disturbo se non quando lβassenzadi un tale trattamento rischia di essere gravementepregiudizievole alla sua salute e sotto riserva dellecondizioni di protezione previste dalla legge com-prendenti le procedure di sorveglianza e di controlloe le vie di ricorso.
ART. 8SITUAZIONI DβURGENZA
Allorquando in ragione di una situazione dβur-genza, il consenso appropriato non puΓ² essere otte-nuto, si potrΓ procedere immediatamente a qualsiasiintervento medico indispensabile per il beneficiodella salute della persona interessata.
ART. 9DESIDERI PRECEDENTEMENTE ESPRESSI
I desideri precedentemente espressi a proposito diun intervento medico da parte di un paziente che, almomento dellβintervento, non Γ¨ in grado di esprimerela sua volontΓ saranno tenuti in considerazione.
In conformitΓ a tale principio si veda anche unaprima Sentenza della Cassazione del 18/5/2006.
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Articoli estratti DALLA CONVENZIONE DI OVIEDO
Analoga sentenza, Cass. Civ. III Sez. 23/2/2007n. 4211, ma molto piΓΉ complessa nellβesame del fattoe nelle conclusioni β βI sanitari hanno praticato latrasfusione nel ragionevole convincimento che il pri-mitivo rifiuto del paziente (non cosciente) non fossepiΓΉ valido ed operanteβ a causa di una diversa gravitΓ della situazione.
In costanza di intervento operatorio era stato perΓ²interpellato telefonicamente il Procuratore della Repub-blica, ricevendone implicitamente un invito ad agire.
In proposito, comunque, abbiamo giΓ citato lasentenza della III sezione Cassazione del 15/9/2008(pag. 5), circa lβesigenza di una chiara ed attuale vo-lontΓ del paziente espressa precedentemente.
Va soltanto aggiunto che sono allβesame del Par-lamento piΓΉ proposte di legge sullβargomento e chequella allβesame del Senato, relatore CalabrΓ², sembrariassumerle in modo coerente, anche se ancora nonha ottenuto il consenso del Sen. Ignazio Marino cheauspica piΓΉ modifiche al testo.
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Consenso informato
P erchè il consenso possa ritenersi valida-mente prestato si richiedono determinatecondizioni indefettibili.
I. Occorre innanzitutto che si tratti di una mani-festazione di volontΓ preventiva e personaleche non puΓ² essere delegata ad altri.Il consenso non potrΓ che precedere e mai se-guire lβatto medico e non potrΓ che essere unamanifestazione di volontΓ personale dellβin-teressato e non di altri.La mancanza di tali condizioni renderebbeinefficace il consenso prestato e illecita lβatti-vitΓ medica espletata.Solo per i minori e gli incapaci di intendere edi volere il diritto allβinformazione e alla ma-nifestazione del consenso spettano a coloroche esercitano rispettivamente la potestΓ geni-toriale o la tutela sulle persone destinatariedel trattamento.Nonostante i numerosi problemi che sussi-stono per lβacquisizione della volontΓ degliesercenti la patria potestΓ , la giurisprudenzapiΓΉ recente conferma tale obbligo. Si puΓ² ci-tare al riguardo la recente Decisione dellaSez. V del Consiglio di Stato (del 29/12/09)che ha sancito recisamente il Diritto del Ge-nitore a conoscere lo stato di salute della fi-glia (si trattava di esami diagnostici effettuatidalla ASL) per porre in essere tutte le inizia-tive per le cure da far effettuare.
- Ancora piΓΉ recente la decisione della Sez.III della Cassazione Civile (n. 3075dellβ11/2/2010) che valutando lβattivitΓ di unaprofessionista (psicologa) ha confermatolβesigenza che le prestazioni professionali apersone minorenni od interdette sono subor-dinate al consenso di chi esercita sulle mede-sime la potestΓ genitoriale o la tutela.Ma secondo la previsione contenuta nellβul-timo capoverso dellβart. 34 del citato Codicedeontologico che riprende quanto indicatonella Convenzione di Oviedo (art. 6) βil me-dico ha lβobbligo di dare informazioni al mi-nore e di tenere conto della sua volontΓ , com-patibilmente con lβetΓ e con la capacitΓ dicomprensione, fermo restando il rispetto deidiritti del legale rappresentante; analoga-mente deve comportarsi di fronte a un mag-giorenne infermo di menteβ.Trattandosi di atto giuridico personalissimolβeventuale contrasto tra legali rappresentantie minori od incapaci non potrΓ poi che essererisolto dallβautoritΓ giudiziaria (cfr. art. 29 ult.cpv. Codice deontologico).
Interruzione di gravidanza di minorenniParticolare attenzione va riservata alla proce-dura da porre in essere nel caso di richiesta diinterruzione di gravidanza (alle strutture legit-timate) da parte di minorenni. In primis si deveovviamente richiamare la legge 22/5/1978 nΒ°
Requisiti del Consenso
194 che allβart.12 prevede che la richiestadebba essere effettuata dalla donna diretta-mente interessata.Nel caso di ragazza di etΓ inferiore ai 18 anniΓ¨ richiesto lβassenso di chi esercita sulladonna stessa la potestΓ o la tutela.Durante i primi 90 gg. Se vi siano seri motiviche impediscono o sconsigliano la consulta-zione delle persone esercenti la patria potestΓ ,oppure questi, interpellati, rifiutano il loroconsenso, la struttura socio-sanitaria, il con-sultorio o il medico di famiglia, seguite leprocedure previste dallβart. 5 della stessalegge ( consulta il padre del nascituro) rimetteentro sette giorni dalla richiesta, una relazionecorredata dal proprio parere al giudice tute-lare competente per territorio.Dopo svariate discussioni dei giuristi la CorteCostituzionale emise la sentenza nΒ° 514 del4/12/2002, con la quale di fatto ha ritenutoche il provvedimento del giudice, effettuatigli accertamenti di cui agli artt. 4 e 5 dellalegge, debba riferirsi esclusivamente alla vo-lontΓ della donna, divenendo cosΓ¬ solo unodei presupposti del provvedimento iniziatocon la motivata richiesta della struttura o delmedico di fiducia.Quanto al ruolo dei prossimi congiunti Γ¨ as-solutamente pacifico che il sanitario, a frontedi un paziente in momentaneo stato di incapa-citΓ non potrΓ rivolgersi agli stessi per acqui-sire il loro preventivo consenso per lβespleta-mento di un atto medico.Il consenso dei prossimi congiunti non ha al-cun valore giuridico ed Γ¨ privo di qualsiasi ef-ficacia scriminante.I prossimi congiunti potranno al piΓΉ renderenote eventuali determinazioni precedente-mente espresse dal paziente; ma anche in talcaso resterΓ al medico il potere β dovere didecidere nellβinteresse esclusivo del paziente,non potendosi ritenere ancora applicabilelβart. 9 della Convenzione di Oviedo.Per lβindividuazione delle persone legitti-mate ad esprimere il consenso, dovrΓ farsiriferimento in via analogica a quanto indi-cato dallβart. 3 della legge 1/4/99 nΒ° 91 (vedipag. 6).
II. Γ poi indispensabile che la volontΓ del pazientesia esente dai cosiddetti vizi del consenso, ossiache venga manifestata liberamente e consape-volmente dalla persona nei cui confronti deveessere eseguito il trattamento sanitario; Γ¨ infattiprivo di qualsiasi valore il consenso che sia statocarpito fraudolentemente, ovvero espresso dapersona sottoposta a coartazione fisica o psico-logica; analogamente, non puΓ² ritenersi validoil consenso espresso da persona la cui volontΓ sia viziata da errore, ossia da una rappresenta-zione falsa o fuorviante della realtΓ in relazioneal tipo di trattamento cui dovrΓ sottoporsi ed allefinalitΓ perseguite.Vedasi il seguente estratto di sentenza del27.02.2006 β Tribunale di Genova (Γ¨ legit-tima la richiesta risarcitoria nel caso di βcon-senso disinformato) I capisaldi del sistema ri-sarcitorio del βconsenso informatoβ, e cioΓ¨dei casi in cui una informazione lacunosa ab-bia compromesso il diritto del paziente di de-terminarsi convenientemente, rispetto alle esi-genze della cura e conservazione dei princi-pali interessi ed esigenze di vita, e la sua di-gnitΓ morale sono costituiti da unβinformativacolpevolmente carente e concretamente inci-dente sulla decisione terapeutica, cui non sisarebbe consentito a fronte di unβinforma-zione completa e corretta.Con sentenza del 29/9/2009 la Sez. III Cass.Civile (n. 20806) ha tra lβaltro sottolineatoche il medico, nel fornire la dovuta informa-zione, necessaria per la validitΓ del consenso,ha lβobbligo di rendere edotto il paziente an-che di rischi minimi, quando Γ¨ in gioco unbene delicatissimo come la vista. In questicasi lβonere di provarne lβadempimento spettaallo stesso medico.Con il termine βconsenso informatoβ si al-lude, in modo ellittico, alla protezione delladignitΓ e dellβautodeterminazione del sog-getto per accertare le condizioni per la rela-tiva risarcibilitΓ che non Γ¨ automatica, richie-dendo unβattenta verifica di due profili rile-vanti rispetto alla lesione degli individuatibeni giuridici protetti.In primo luogo deve aversi riguardo alle ra-gioni dellβincompletezza dellβinformazione,
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perchΓ© non Γ¨ detto che in ogni caso la lacunacomporti una βcolpaβ del sanitario.Qui entrano in gioco diversi fattori, che vannodalla negligenza vera e propria ai casi in cuilβinformazione sia ritenuta superflua per ra-gioni di impostazione terapeutica, oppure perlβesigenza di non indurre parossistico timoreun paziente particolarmente emotivo, con ilrischio di produrre lβeffetto opposto rispettoalle reali esigenze terapeutiche, per ragioni diβmedicina difensivaβ.In seconda battuta, ci si deve interrogare circala rilevanza causale del consenso viziato, dalmomento che non Γ¨ possibile assecondare larincorsa strumentale delle parti attrici ad alle-gare, ex post, unβinformativa incompleta,dopo che lβintervento abbia sortito un esitonullo o peggiorativo, senza interrogarsi se lalacuna informativa sia stata davvero determi-nante del consenso, ovvero sia stata irrile-vante rispetto alla scelta terapeutica propostadal sanitario.
II bis. Proprio per evitare qualsiasi errore od equi-voco e per consentire al paziente di esprimerela propria volontΓ con piena consapevolezza,la manifestazione del consenso non potrΓ cheessere preceduta da una preventiva e com-pleta informazione, da parte del medico sulquale incombe lβobbligo di offrire gli ele-menti indispensabili, perchΓ¨ la persona chedovrΓ sottoporsi ad un trattamento sanitariosia sufficientemente edotta in ordine al tipodi trattamento, alle alternative terapeutiche,alle finalitΓ , alla possibilitΓ di successo, allanatura dei rischi e degli effetti collaterali chene possano derivare.Al tal fine la Corte di Cassazione ha costan-temente affermato che il medico, anchequando lβoggetto della sua prestazione siasolo di mezzi, e non di risultato, ha il doveredi informare il paziente sulla natura dellβin-tervento, sulla portata ed estensione dei suoirisultati e sulle possibilitΓ e probabilitΓ dei ri-sultati conseguibili, sia perchΓ© violerebbe, inmancanza, il dovere di comportarsi secondobuona fede - ( Tribunale di Bologna β marzo2006) nello svolgimento delle trattative e
nella formazione del contratto (art. 1337 cod.civ.), sia perchΓ© tale informazione Γ¨ condi-zione indispensabile per la validitΓ del con-senso, che deve essere consapevole, al tratta-mento terapeutico e chirurgico, senza delquale lβintervento sarebbe impedito al chi-rurgo tanto dallβart. 32 comma secondo dellaCostituzione, (a norma del quale nessuno puΓ²essere obbligato ad un determinato tratta-mento sanitario se non per disposizione dilegge), quanto dallβart.13 della Costituzione,(che garantisce lβinviolabilitΓ della libertΓ personale con riferimento anche alla libertΓ di salvaguardia della propria salute e dellapropria integritΓ fisica), e dallβart. 33 dellalegge 23 dicembre 1978 n. 833 (che escludela possibilitΓ dβaccertamenti e di trattamentisanitari contro la volontΓ del paziente, se que-sto Γ¨ in grado di prestarlo e non ricorrono ipresupposti dello stato di necessitΓ ; ex art. 54cod. pen.).Estratto sentenza Tribunale di Bologna β (laresponsabilitΓ del dentista per intervento conalta percentuale di rischio di insuccesso cli-nico; la scarsa informazione) Il medico, nel-lβadempimento delle obbligazioni inerenti allapropria attivitΓ professionale, Γ¨ tenuto ad unadiligenza che non Γ¨ solo quella del buon padredi famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., ma Γ¨quella specifica del debitore qualificato, comeprescritto dallβart. 1176, comma 2, c.c., il qualecomporta il rispetto di tutte le regole e gli ac-corgimenti che nel loro insieme, costituisconola conoscenza della professione medica.La giΓ citata sentenza della Cassazione del29/9/2009 precisa, infatti, che spetta al pro-fessionista superare la presunzione che lecomplicanze seguite ad un intervento sonostate determinate da omessa od insufficientediligenza professionale, o da imperizia o dainesperienza o inabilitΓ , dimostrando che in-vece sono sorte a causa di un evento imprevi-sto ed imprevedibile, secondo la diligenzaqualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (Cass. 2042/2005,24791/2008, 975/2009).Pertanto, in rapporto alla professione di me-dico odontoiatra, la diligenza dovuta com-
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porta una adeguata preparazione professio-nale ed una scrupolosa attenzione nellβappli-cazione delle regole tecniche del caso, cosic-chΓ© nella diligenza viene ricompresa anche laperizia, da intendersi come conoscenza ed at-tuazione delle regole tecniche proprie di unadeterminata arte o professione.Con riguardo in particolare al tema della de-terminazione del βquantumβ dellβinforma-zione necessaria, questa non puΓ² essere in al-cun modo generica ed omnicomprensiva, madeve riguardare le singole fasi dellβintervento;in particolare per ognuna di esse il dovere diinformazione concerne le inevitabili difficoltΓ gli effetti conseguibili e gli eventuali rischiprevedibili β con esclusione solamente degliesiti anomali per evitare che il paziente sia in-dotto al rifiuto delle cure per il timore dieventi infausti di remota verificazione β inmodo da porre il paziente nelle condizioni didecidere sullβopportunitΓ di procedervi omeno attraverso la personale valutazione delbilanciamento di vantaggi e rischi a maggiorragione qualora si tratti di interventi non stret-tamente necessari per la sua salute.Proprio in merito al contenuto dellβinforma-zione si Γ¨ recentemente soffermata la Cassa-zione Civile, Sez. III con sentenza n. 24963del 9/12/2010, ribadendo che βil medico (e lastruttura sanitaria nellβambito della quale egliagisce) debbono invece fornire, in modo com-pleto ed esaustivo, tutte le informazioni scien-tificamente acquisite sulle terapie che si vo-gliono praticare o sullβintervento chirurgicoche si intende eseguire, illustrandone le mo-dalitΓ , i rischi di insuccesso, gli eventuali in-convenienti collaterali, eccβ¦β.La Suprema Corte ha poi confermato (vediprecedente sentenza n. 2847 del 9/02/2010della stessa Sezione) che in caso di contesta-zione, grava sul medico lβonere di avere for-nito tutte le informazioni del caso.Lβobbligo dβinformazione, che si estende allostato dβefficienza e al livello di dotazioni dellastruttura sanitaria in cui il medico presta lapropria attivitΓ , riguarda i soli rischi prevedi-bili e non anche gli esiti anomali, e si estendealle varie fasi dei singoli trattamenti che assu-
mono una propria autonomia gestionale e, inparticolare, ai trattamenti anestesiologici.Con recente sentenza n. 3847/2011, la TerzaSezione della Cassazione Civile, ha espressa-mente dichiarato che βlβobbligo informativocirca i limiti di equipaggiamento o di orga-nizzazione della struttura sanitaria grava an-che sul medico, convenzionato, o non, con lacasa di cura, dipendente, o non, della stessa,che abbia concluso con la paziente un con-tratto di assistenzaβ (nella sentenza al parto)ma comunque in linea generale per qualun-que evento sanitario per cui si era convenutoil ricovero presso tale casa di cura.Ne consegue che, in caso di violazione del-lβobbligazione di informare, ove sia sosteni-bile che il paziente non si sarebbe avvalso diquella struttura se fosse stato adeguatamenteinformato (cfr. anche Cassazione n. 2847/10)delle carenze organizzative o di equipaggia-mento, risponde anche il medico col quale ilpaziente abbia instaurato rapporti di naturaprivatistica.In ogni caso, perchΓ© lβinadempimento del-lβobbligo dβinformazione dia luogo a risarci-mento, occorre che sussista un rapporto di ca-sualitΓ tra lβintervento chirurgico e lβaggrava-mento delle condizioni del paziente o lβinsor-genza di nuove patologie (cfr. da ultimo IIISez. Civ. 30 luglio 2004, n. 14638, RV.579325).Γ indubbio che, pur non richiedendosi unβin-formazione che raggiunga livelli di completaerudizione, dovranno essere forniti al pa-ziente tutti gli elementi che gli consentano diavere un quadro completo del trattamento edelle finalitΓ perseguite; sarΓ comunque ne-cessaria unβinformazione idonea a renderecomprensibili al paziente la natura ed i limitidel trattamento, ricorrendo eventualmente aduna terminologia semplice al fine di renderecomprensibili anche per un profano dei con-cetti tecnici altrimenti inintelligibili.Γ ovvio che la difficoltΓ di tale compito nonpotrΓ che richiedere uno sforzo ed una capa-citΓ di adeguamento concettuale inversamenteproporzionale al livello culturale ed intellet-tivo del paziente, ed Γ¨ facile comprendere
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come i problemi piΓΉ gravosi riguardino lemodalitΓ ed i limiti dellβinformazione.Corte Appello di Roma β (lβobbligo di com-piuta informazione, prima dellβintervento chi-rurgico, si impone anche se il paziente Γ¨ unmedico) Particolare interesse riveste in pro-posito la sentenza della Corte di Appello diRoma del marzo 2006 (di cui si allegaestratto), ove Γ¨ precisato che anche nel caso dipaziente medico lβinformazione deve essereampia e precisa, in quanto non tutti i ramidella Medicina possono essere noti anche adun laureato in Medicina e Chirurgia. La ne-cessitΓ che il professionista informi il pa-ziente in modo corretto e completo, soprat-tutto con riguardo ai benefici, ai possibili in-convenienti ed ai rischi dellβintervento, nonviene meno per il solo fatto che il paziente siaanchβesso medico chirurgo, giacchΓ© lβesi-stenza di una informazione effettiva e cor-retta, deve essere verificata in concreto conriferimento alla specifica natura dellβinter-vento ed alla portata dei risultati conseguibili,senza che possa rilevare, a questi fini, il titoloprofessionale (generico) conseguito dal pa-ziente, sempre che non risulti che a quel titolocorrispondono anche una specializzazione eduna effettiva esperienza professionale nelcampo oggetto dellβintervento.Γ rimesso infatti alla prudenza ed alla sensi-bilitΓ del medico il compito di stabilire comee quando informare il paziente, essendo in-dubbio che in taluni casi la gradualitΓ dellβin-formazione Γ¨ indispensabile per evitaretraumi psicologici o reazioni inattese.Γ altresΓ¬ rimesso alla prudenza ed alla discre-zione del medico il compito di stabilire entroquali limiti di completezza debbano esserefornite le informazioni necessarie, evitando,sia di nascondere le conseguenze che potreb-bero derivare dal trattamento, sia di creareinutili allarmismi nel paziente con la prospet-tazione di rischi improbabili che esporrebberocomunque il medico a responsabilitΓ derivantidal sostanziale rifiuto del trattamento per vio-lazione di norme deontologiche (art. 33). Γ indubbio che β fermo restando lβobbligo peril medico di non mentire β Γ¨ in tale ambito che
potrΓ essere esercitata unβampia discrezionalitΓ nello stabilire i limiti dellβinformazione per ve-nire incontro alle richieste β talvolta pietose, manon vincolanti β dei familiari che vorrebberonascondere talune veritΓ al paziente.
III. Il consenso dovrΓ poi essere attuale. Con ilprincipio dellβattualitΓ va anche sottolineatoche un consenso realmente valido, deve es-sere preceduto da un periodo di tempo suffi-ciente, durante il quale riflettere sul contenutodella informazione ricevuta e, eventualmente,consultarsi al riguardo con altro medico di fi-ducia o, piΓΉ semplicemente, col proprio me-dico di famiglia.Indubbiamente il tempo necessario per matu-rare un valido βconsensoβ o βdissensoβ, variain relazione alla prestazione prospettata, allesue implicazioni (modalitΓ di svolgimentopreparazione, complicanze e effetti collate-rali, possibili alternative, tempi di convale-scenza, eccβ¦) ed alle caratteristiche del pa-ziente (psicologiche, funzionali, culturali,eccβ¦).Γ certo che non puΓ² assolutamente ritenersiaccettabile la prassi (da taluni seguita) di sot-toporre al paziente un modulo, corredato dageneriche e frettolose indicazioni verbali, ri-chiedendone la sollecita, immediata e βur-genteβ sottoscrizione.Se validamente prestato, invece, il consensopuΓ² essere revocato in qualsiasi momento daparte del paziente e non potrΓ tenersi contonΓ© del consenso precedente e poi revocato, nΓ©del consenso espresso in un momento ante-cedente ad una significativa evoluzione dellostato di infermitΓ .
IV. Quanto alla forma, tranne che per i trapianti ela donazione di sangue, (e per quanto giΓ in-dicato negli artt. 13 e 15 del vigente CodiceDeontologico), non si richiede che il con-senso sia espresso per iscritto, purchΓ© sia ma-nifestato in modo chiaro ed univoco.Lβart. 35 del Codice deontologico sollecitaperaltro la forma scritta βnei casi in cui per laparticolaritΓ delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze
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delle stesse sulla integritΓ fisica si renda op-portuna una manifestazione inequivoca dellavolontΓ della personaβ.Vedasi Cassazione 10/12/2005 di cui si sinte-tizza il contenuto: β la mancata acquisizionedi consenso scritto non concretizza una con-dotta colposa.La previsione del consenso scritto nel Codicedi deontologia medica non solo non Γ¨ unanorma cogente, ma ha la mera finalitΓ di re-sponsabilizzare il medico, il quale, se ha co-munque adeguatamente informato il paziente,pur non ottenendo risposta scritta (che certa-mente non puΓ² essere imposta), non puΓ² rite-nersi negligente.Ne consegue che il rifiuto scritto allβinvito delmedico ad eseguire una terapia necessaria, oa sottoporsi ad un ricovero ospedaliero, non Γ¨altro che un mezzo idoneo a meglio dimo-strare che tale invito sia stato formulato, conprecisazione della necessitΓ dei detti inter-venti; tuttavia la prova di una condotta altret-tanto risoluta da parte del medico non puΓ² es-sere fornita diversamente, fermo restando, perle prove testimoniali, il doveroso vaglio al-lβattendibilitΓ delle dichiarazioni sia sotto ilprofilo soggettivo che oggettivo.Γ facilmente comprensibile come nella prassi imedici tendano a privilegiare la forma scritta alfine di assicurarsi β in via preventiva β la provainequivocabile dellβacquisizione del consensoal trattamento da eseguire al fine di difendersi inun eventuale giudizio di responsabilitΓ .Ma se in unβeventuale controversia civile del-lβatto scritto (difficilmente contestabile conprove testimoniali) potrΓ giovarsi la parte piΓΉdiligente nella stesura dellβatto, in un procedi-mento penale, dove la libertΓ della prova e ilprincipio del libero convincimento del giudicesubiscono minori restrizioni, anche la piΓΉ meti-colosa descrizione dellβinformazione fornitapotrebbe essere superata da prove testimonialicontrarie.Va inoltre, aggiunta lβinteressante sentenza del16/3/2008 n. 11335, Sez. IV Penale della Cas-sazione, che, tra le altre questioni esaminate, haaffermato, con dovizia di motivazioni, che ilconsenso per essere considerato βinformatoβ e,
quindi, valido, non puΓ² riferirsi ad un semplicemodulo prestampato che non testimonia la rap-presentazione delle diverse possibilitΓ di tratta-mento medico, con conseguente reale esistenzadi tutti i presupposti per la cosciente decisioneche deve assumere il paziente.Per completezza va anche citato, come indi-cato in prefazione, che Γ¨ attualmente allβesamedel Parlamento il Disegno di legge unificatorelativo al cosidetto Testamento biologico cheallβart. 2, oltre a fare finalmente una regola-mentazione del consenso, prevede espressa-mente che lo stesso ( ovviamente scritto) debbaessere inserito nella cartella clinica.SarΓ , quindi, necessario riparlarne se, equando, sarΓ approvata ed emanata la nuovanormativa.
V. Destinatario del consenso Γ¨ normalmente ilmedico che dovrΓ effettuare il trattamento,ma si ritiene che il consenso dato ad un me-dico senza particolari limitazioni valga a ren-dere lecito il trattamento anche di un altromedico, purchΓ© dotato dello stesso grado dicapacitΓ o di specializzazione.Conseguentemente non si ritiene valido, inquanto non fungibile, il consenso dato ad unospecialista qualora il trattamento sia poi ef-fettuato da un medico generico ovvero da unospecializzando.Anche a paritΓ di esperienza, di perizia e dispecializzazione non sarebbe peraltro validoil consenso prestato a condizione che il tratta-mento sia posto in essere da un medico deter-minato.In tal caso il consenso varrΓ esclusivamenteper questβultimo.Considerata la situazione che si viene a de-terminare delle Strutture Ospedaliere, sullabase di esperienze ivi maturate, si ritiene pos-sibile lβacquisizione del consenso con espli-cita indicazione che lo stesso Γ¨ prestato al Di-rigente Medico responsabile dellβUnitΓ Orga-nica o, nel caso il medesimo non possa inter-venire direttamente, al medico suo collabora-tore nellβequipe, che sia ritenuto in possessodellβesperienza e competenza necessarie perla sostituzione del titolare.
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I nvero nella pratica elettiva (invasiva o chirur-gica), il pieno consenso del paziente non potrΓ prescindere da una informazione quanto mai
completa soprattutto con riferimento alle alternative,ai rischi ed alla prognosi; e lβacquisizione per iscrittodel consenso β comβΓ¨ ormai prassi β consentirΓ ingenere di eliminare ogni equivoco.
Ma il consenso dellβavente diritto Γ¨ indispensabileanche nei casi di emergenza (con evidente sacrificioper la completezza dellβinformazione); e pur se inpresenza di un effettivo stato di necessitΓ , non potrΓ che prevalere la volontΓ del paziente (art. 36).
CiΓ² in modo particolare si verifica sovente alPronto Soccorso, con accompagnatori non qualificatia sostituirsi alla volontΓ del paziente, non in condi-zioni di luciditΓ .
In tali casi Γ¨ il medico, o lβequipe del Pronto Soc-corso, a decidere lβintervento da effettuare.
Consenso in urgenza (Curves)
Solo per curiositΓ :Per procedere nei casi urgenti Γ¨ stato negli USA
(Baltimora) predisposto un questionario da sottoporreai pazienti per capire se e quanti sono in grado di deci-dere sulla loro salute. Le prime quattro sono le seguenti:
Domande per la condizione del paziente1) Il paziente puΓ² scegliere fra diverse opzioni ed Γ¨
in grado di comunicarlo?2) Comprende rischi benefici e conseguenze delle di-
verse possibilitΓ ?3) PuΓ² argomentare la decisione?4) La decisione Γ¨ in linea con le sue convinzioni
Se la risposta Γ¨ no, od Γ¨ poco chiara, si ritiene cheil malato non abbia in quel momento unβadeguata ca-pacitΓ decisionale. Il medico deve allora farsi le se-guenti domande:1) CβΓ¨ una reale emergenza con pericolo di vita?2) Γ immediatamente disponibile un documento legale
o un tutore del paziente che riferisca i suoi desideri?A questo punto ci sono gli elementi per decidere.
IL DISSENSO ESPRESSO
Nei casi di rifiuto di un trattamento sanitario co-munemente ritenuto indispensabile, sarΓ poi il me-dico a valutare se si tratti di effettivo dissenso e nongiΓ di semplice paura del paziente, il quale pertantodovrΓ essere informato con completezza ed aiutatoa vincere eventuali timori infondati con lβaiuto β sepossibile β dei familiari piΓΉ stretti.
Ma di fronte allβinsuperabile ostinazione del pa-ziente che rifiuti il trattamento sanitario il mediconon potrΓ che astenersi da qualsiasi attivitΓ .
Il principio secondo cui il medico Γ¨ tenuto alladesistenza da qualsiasi atto diagnostico e terapeu-tico contro la volontΓ del paziente Γ¨ recepito dal-lβart. 35 del Codice di deontologia medica (2007).
Anche con riferimento al dissenso appare neces-sario distinguere le ipotesi di dissenso personale delpaziente da quelle in cui invece il dissenso sia statomanifestato dal rappresentante legale del paziente(minore o interdetto).
In tal caso appare doveroso, per il medico, il ri-corso allβautoritΓ giudiziaria, purchΓ©, naturalmente,non sussistano ragioni di urgenza tale da non con-sentire alcun ritardo.
Parte della dottrina contesta lβassoluta preva-lenza giuridica della volontΓ del paziente nella con-siderazione che la costituzione tutela come beni pri-mari il diritto alla vita e alla salute, mentre il suici-dio pur se non perseguito penalmente (ovviamentecon riferimento ai casi di tentativo) costituisce co-munque un fatto illecito, tantβΓ¨ che lβart. 580 C.P.che punisce il reato di istigazione o di aiuto al sui-cidio.
Ma allo stato appare predominante lβorienta-mento che attribuisce rilevanza al combinato dispo-sto di cui agli artt. 32 e 13 Cost., alla cui stregua larilevanza eminentemente personale del bene salutetollererebbe limitazioni nei soli casi di trattamentisanitari obbligatori previsti dalla legge.
Va pertanto ribadito che rebus sic stantibus β os-sia in mancanza di qualsiasi intervento legislativo in
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IL CONSENSO INFORMATO NEI CASI URGENTI
materia β il dissenso validamente manifestato dalpaziente cosciente e capace sarΓ idoneo ad impedirequalsiasi trattamento medico.
(Sentenza della Cassazione 16 ottobre 2007) Al-tra sentenza della Cassazione n. 24742 del
28/11/2007, ha ribadito che il Consenso Γ¨ indispen-sabile anche nel caso di intervento necessario.
Si rammenta al riguardo anche la rilevanza dellaSentenza Corte di Cassazione n. 23676/08 giΓ com-mentata nelle premesse (pag. 5).
Un trattamento medico effettuato in mancanza diconsenso del paziente o addirittura contro la volontΓ di questβultimo non potrΓ che esporre il medico aconseguenze penali e civili, oltre che disciplinari.
In sede civile
il medico non potrΓ che essere tenuto al risarcimentodei danni cagionati al paziente, sempre che il dannolamentato sia causalmente derivato da una mancata oinsufficiente informazione ovvero dallβomessa ac-quisizione del consenso del paziente.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassa-zione, per la sussistenza della responsabilitΓ profes-sionale del medico, a seguito di intervento chirur-gico, Γ¨ necessario preliminarmente, secondo i prin-cipi generali di cui allβart. 2697 cod. civ., che il pa-ziente dimostri il nesso di causalitΓ tra lβevento le-sivo della sua salute e la condotta del medico.
Pertanto, se il giudice del merito ritiene mancantetale prova, viene meno la necessitΓ di accertare se vi siaprestazione del consenso da parte del paziente (cfr. IIISez. Civ. 23 febbraio 2000, sent. n. 2044, RV. 534275).
Cassazione Sez. V Penale n. 40252 depositata il28/10/2008 non puΓ² essere oggetto di condanna lasola mancanza del consenso.
Le condotte terapeutiche, anche se lesive e privedi consenso non sono tipiche e comunque non do-lose. Ricerca delle scriminanti.
Va, inoltre, sottolineato che il consenso prestatoper un intervento, poi eseguito con modalitΓ diverseda quelle concordate, pur non essendo idoneo a farritenere assolto da parte dei medici lβonere di infor-
mazione, non dΓ luogo a risarcimento se manca unaspecifica colpa medica e un effettivo pregiudiziodella salute del paziente.
Γ questo lβinteressante e condivisibile principiosostenuto dal Tribunale di Milano, quinta sezione ci-vile, con la sentenza n. 3520/2005.
La paziente interessata aveva contestato di avereprestato il consenso informato allβintervento, lamen-tando che i medici sarebbero venuti meno al doveredi informazione relativo alle modalitΓ dello stesso edal trattamento farmacologico successivo, con partico-lare riguardo agli effetti collaterali del farmaco pre-scritto.
Con riguardo al mancato consenso informato, ilTribunale ha correttamente evidenziato che Γ¨ ormaiprincipio consolidato in giurisprudenza che il mediconon puΓ² intervenire sul paziente senza averne rice-vuto prima il consenso, presupposto indefettibile perun corretto esercizio dellβars medica.
La mancata richiesta del consenso deve pertanto va-lutarsi quale autonoma fonte di responsabilitΓ in capoai medici per lesione del diritto di autodeterminazione.
Alla comprovata lesione del diritto allβautodeter-minazione non consegue, perΓ², ipso iure, un dannorisarcibile.
Deve, infatti, considerarsi necessaria lβallegazionee la prova dellβutilitΓ della lesione dellβinteresse pro-tetto (Cassazione 8827/03) che deve, comunque, es-sere apprezzabile per poter dar luogo a risarcimento.
Ha infatti correttamente ritenuto la Suprema Corte(sentenza 14638/ 2004): βNon Γ¨ lβinadempimento damancato consenso informato che Γ¨ di per sΓ© oggettodi risarcimento, ma il danno consequenzialeβ.
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CONSEGUENZE DEL TRATTAMENTOEFFETTUATO CONTRO LA VOLONTΓ
DELLβAVENTE DIRITTO
In sede penale
potrΓ viceversa essere perseguito per ipotesi di reatoche vanno dalla violenza privata (art. 610 C.P. β reatoipotizzabile nel caso in cui non siano state cagionatelesioni ed anche se il trattamento abbia addirittura re-cato beneficio al paziente che aveva negato il con-senso) allo stato di incapacitΓ procurato mediante vio-lenza (art. 613 C.P. β qualora per esempio manchi ilconsenso allβanestesia); resta ormai definitivamentescongiurato il rischio di una condanna per omicidiopreterintenzionale (art. 584 C.P.), mentre non puΓ²escludersi in caso di morte del paziente la configura-bilitΓ di unβipotesi criminosa particolare previstadallβart. 586 C.P. (morte quale conseguenza di unreato); responsabilitΓ che potrebbe ipotizzarsi per ilsemplice verificarsi del decesso del paziente qualeconseguenza non voluta del reato di violenza privata.
Sentenza 38345 Sez. V dellβ8/10/2008 rinvio allesezioni Unite. La persona affetta da infermitΓ ha in-fatti il diritto, ma non anche lβobbligo giuridico dicurarsi; e poichΓ© in tema di salute lβordinamento at-tribuisce prevalenza al diritto di autodeterminazionedellβinteressato, questi puΓ² coscientemente e libera-mente rifiutare ogni cura, quandβanche necessariaper evitare un sicuro evento nefasto.
In mancanza di consenso dellβinteressato e sem-pre che non si verta nei casi eccezionali di tratta-mento sanitario obbligatorio, βil medico deve pre-stare lβassistenza e le cure indispensabiliβ unica-mente nei casi in cui sussistano βcondizioni di ur-genza ed in caso di pericolo per la vita di una per-sona, che non possa esprimere, al momento una vo-lontΓ contrariaβ (art. 35 Codice deontologico citato).
Alla volontΓ dellβinteressato Γ¨ assicurata infattiprevalenza assoluta anche nel caso in cui si trovi instato di incapacitΓ o di incoscienza, se non vi sia al-cun pericolo di vita attuale; occorrerΓ infatti atten-dere che lo stesso recuperi la pienezza delle propriefacoltΓ intellettive per esprimere liberamente e con-sapevolmente la propria volontΓ .
Se viceversa la persona interessata si trovi in pe-ricolo di vita e non sia nelle condizioni per potereesprimere liberamente e consapevolmente la propriavolontΓ , il medico ha non soltanto la possibilitΓ , malβobbligo di intervenire, ma non dovrΓ , nΓ© potrΓ ap-prestare alcuna cura anche se assolutamente necessa-ria, qualora risulti una volontΓ contraria espressa per
iscritto dallβinteressato prima che sia intervenuto lastato di incoscienza.
PotrΓ infine ipotizzarsi il caso in cui il medico ab-bia agito in presenza di consenso insufficientementeo invalidamente prestato, ritenendo erroneamentesussistente il presupposto richiesto.
In tal caso potrΓ essere chiamato a rispondere atitolo di colpa per il danno eventualmente cagionato,solo se lβerrore sia stato determinato da un errore divalutazione riconducibile a colpa generica o speci-fica a lui ascrivibile.
Sentenza n. 2437 del 18/11/2008 β Deposito del21/01/2009 Sezioni Unite Cassazione.
Con la recente sentenza di cui sopra, le SezioniUnite sono state chiamate a decidere in merito allamancata acquisizione del consenso nel caso di unapaziente ricoverata per un intervento di laparoscopiaoperativa, sottoposta, senza soluzione di continuitΓ a salpingectomia che determinΓ² lβasportazione dellatuba sinistra.
Alla stregua della ricostruzione dei fatti, operatadai giudici di merito, lβintervento demolitorio risultaessere stato una scelta corretta ed obbligata, eseguitanel rispetto della lex artis e con competenza supe-riore alla media.
Su ricorso della paziente e dopo i vari gradi digiudizio, viene ora richiesta una decisione in meritoalla rilevanza penale della mancata acquisizione pre-ventiva del consenso.
Dopo un esame molto approfondito di tutte le pre-cedenti sentenze, come risulta dalle 20 pagine di que-stβultima, le Sezioni Unite hanno concluso βnel sensoche, ove il medico sottoponga il paziente ad un trat-tamento diverso da quello in relazione al quale erastato prestato il consenso informato, e tale interventoeseguito nel rispetto dei protocolli e delle legis artis,si sia concluso con esito fausto, nel senso che dal-lβintervento stesso Γ¨ derivato un apprezzabile miglio-ramento delle condizioni di salute, in riferimento, an-che alle eventuali alternative ipotizzabili, e senza chevi fossero indicazioni contrarie da parte del pazientemedesimo, tale condotta Γ¨ priva di rilevanza penaletanto sotto il profilo della fattispecie di cui allβart.582 cod. penale, che sotto quello del reato di vio-lenza privata di cui allβart. 610 cod. penaleβ.
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Consenso informato
Tale decisione infatti Γ¨ stata ampiamente richiamatanella recente sentenza n. 48322 del 17/12/2009. Cass.Penale Sez IV β che sulla base anche della perizia me-dico legale che ha confermata la corretta esecuzionedella scelta terapeutica, ancorchΓ¨ priva di consenso delpaziente, ha ribadito che βnon integra il reato di lesionepersonale, in quello di violenza privata la condotta delmedico che sottoponga il paziente ad un trattamentochirurgico diverso da quello in relazione al quale erastato prestato il consenso informato, nel caso in cui lβin-tervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle le-ges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo daesso derivato un apprezzabile miglioramento delle con-dizioni di salute del paziente in riferimento anche alleeventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fosseroindicazioni contrarie da parte dello stessoβ.
A testimonianza dellβimportanza che la Magistra-tura seguita a riservare alla problematica del ConsensoInformato si aggiungono le due nuove decisioni dellaCassazione, la n. 21799 dellβ8/6/2010, e la n. 34521del 23/9/2010 ambedue della Sez. IV penale.
La prima si sofferma su quanto affermato in pre-cedenza dalle Sezioni Unite, per evidenziare la diversafattispecie dellβesito infausto nel caso di assenza delConsenso o di manifesto dissenso. Senza ripetere leargomentazioni giuridiche la sostanza Γ¨ che la con-dotta del medico in questo caso va qualificata comedolosa e non colposa, con tutte le evidenti conse-guenze sulla sentenza che dovrΓ emettere il Tribunale.
Nella seconda ancora piΓΉ recente decisione (n.34521) la Corte fa una approfondita disamina (37 pa-gine) di tutte le problematiche che discendono dal-lβattivitΓ medica e dal consenso viziato, oltre chedalla procedura seguita dalla Corte di Assise, peremettere la propria decisione che ha previsto il rie-same di tutta la vicenda da parte di altra sezione dellaCorte di Assise, avendo ritenuto non motivata lβasso-luzione del Medico per la parte relativa allβassolu-zione per il decesso del paziente, non risultando tec-nicamente giustificato lβintervento chirurgico effet-tuato, peraltro senza consenso.
IL CONSENSO PRESUNTO
Appare doveroso ricordare che i primi orienta-menti giurisprudenziali non attribuivano alcuna vali-
ditΓ al cosiddetto consenso presunto; ossia al con-senso desumibile β in mancanza di consenso effetti-vamente manifestato e di un espresso dissenso βdalla presenza di tutti gli elementi sui quali si fondaun consenso valido e dalla valutazione dellβinteressedello stesso paziente che verosimilmente β se avessepotuto β avrebbe prestato il proprio consenso.
Appare emblematico al riguardo il caso giΓ citatodi cui ebbero ad occuparsi i giudici fiorentini che nel1990 condannarono per omicidio preterintenzionaleil chirurgo che senza il preventivo consenso della pa-ziente nel corso di un intervento operatorio ebbe adasportare un tumore non precedentemente diagnosti-cato.
In tale occasione la Corte aveva stabilito che incaso di morte, quale evento sopravvenuto non volutodel reato di lesioni volontarie ascrivibili al chirurgointervenuto senza il consenso dellβavente diritto, do-veva configurarsi il delitto di omicidio preterinten-zionale (reato punito con la reclusione da dieci a di-ciotto anni), ritenendo che per il reato di lesioni erarichiesto il dolo generico e che lβesecuzione di un in-tervento chirurgico non consentito, in assenza di ra-gioni di urgenza che lo giustificassero, non facevavenir meno lβindicato elemento psicologico essendoirrilevante la circostanza che il soggetto avesse agitoper il perseguimento di uno scopo lecito o illecito oper un motivo lecito o illecito.
La decisione citata richiamava in proposito, con-dividendolo, lβorientamento della Corte di merito cheaveva definito la condotta del chirurgo un atto soloformalmente terapeutico, ma sostanzialmente ille-cito.
Lβorientamento giurisprudenziale piΓΉ recentedella Corte di Cassazione sembra peraltro avere ab-bandonato le soluzioni rigorose e invero aberrantisuggerite dai giudici fiorentini ed appare ispirato aconclusioni piΓΉ corrette e sicuramente piΓΉ moderate.
Con sentenza 9 marzo β 12 luglio 2001 la IV Se-zione penale della Corte di Cassazione, imp. Barese,nellβesaminare il caso di una donna di anni 43, dece-duta per le complicanze verificatesi a seguito di unsemplice intervento di asportazione di una cisti ova-rica nel corso del quale avendo gli operatori accertatola presenza di una grossa massa tumorale in zona sot-toperitoneale, avevano proceduto β in assenza diqualsiasi urgenza ed di consenso espresso dalla pa-ziente β allβasportazione della massa tumorale, del-
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Consenso informato
lβutero e degli annessi, ha respinto il ricorso del Pro-curatore Generale di Catanzaro che sulla base delleconsiderazioni giΓ espresse dalla V Sezione penaledella stessa Corte di Cassazione nella sentenza citatadel 13 maggio 1992 per il cosiddetto caso βMas-simoβ di Firenze, affermando che correttamente igiudici di merito catanzaresi avevano ritenuto il chi-rurgo, che aveva eseguito lβintervento con clamorosaimprudenza e negligenza, responsabile di omicidiocolposo e non della piΓΉ grave ipotesi di omicidio pre-terintenzionale.
In tale sentenza la Corte β pur considerando irri-levante la connotazione finalistica della condotta, os-sia la finalitΓ terapeutica dellβatto medico β haescluso la configurabilitΓ dellβomicidio preterinten-zionale nelle ipotesi in cui manchi il dolo diretto o in-tenzionale del reato presupposto voluti dallβagente(lesioni volontarie), ritenendo che il legislatore abbiavoluto addebitare lβevento morte quale conseguenzanon voluta, solo quando lβagente abbia quanto menovoluto direttamente o intenzionalmente lβevento attri-buito a titolo di dolo (lesioni personali o percosse).
La stessa Corte ha espresso preoccupazione peruna eccessiva enfatizzazione del consenso, ricono-scendo solo allβatto medico eseguito malgradolβesplicito dissenso del paziente unβindebita viola-zione non solo della libertΓ di autodeterminazionedel paziente stesso, ma anche della sua integritΓ , conconseguente applicazione delle ordinarie regole pe-nali.
Ha in sostanza escluso che la condotta del medicointenzionalmente diretta a tutelare la salute del pa-ziente e non a provocare una menomazione della suaintegritΓ fisica o psichica, possa dar luogo a respon-sabilitΓ penali per reati dolosi o preterintenzionali.
Al contempo ha ritenuto che β ferma restando laresponsabilitΓ del medico per il reato colposo quandosi accerti lβesistenza di questo elemento soggettivodel reato β doveva escludersi lβintenzionalitΓ dellacondotta nei casi, non infrequenti, nei quali il me-dico, nel corso dellβintervento chirurgico, rilevi lapresenza di una situazione che, pur non essendo con-notata da aspetti di urgenza terapeutica, potendo es-sere affrontata in tempi diversi, venga invece affron-tata immediatamente senza il consenso del paziente;per esempio, per evitargli un altro intervento e altrisuccessivi disagi o anche soltanto per prevenire pe-ricoli futuri.
In tal caso la Corte ha riconosciuto che lβimputatoaveva erroneamente ritenuto di poter eliminare nonsolo la patologia che si era presentata nel corso del-lβintervento, ma altresΓ¬ quella preesistente che avevagiustificato lβintervento, ritenendolo responsabileunicamente di omicidio colposo.
Sempre recentemente la I Sezione penale dellaCorte di Cassazione con sentenza 29 maggio β 11 lu-glio 2002, n. 26446, imp. Volterrani, ha affermatoche β in mancanza di attuazione della delega di cuiallβart. 3 della legge 28 marzo 2001 n. 145, con laquale Γ¨ stata ratificata la Convenzione di Oviedo del4 aprile 1997 sui diritti dellβuomo e sulla biomedi-cina β il medico Γ¨ sempre legittimato ad effettuare iltrattamento terapeutico giudicato necessario per lasalvaguardia della salute del paziente affidato allesue cure, anche in mancanza di esplicito consenso,dovendosi invece ritenere insuperabile lβespresso, li-bero e consapevole rifiuto eventualmente manifestatodal medesimo paziente, ancorchΓ© lβomissione del-lβintervento possa cagionare il pericolo di un aggra-vamento dello stato di salute dellβinfermo e persinola sua morte.
In tale ultima ipotesi, ha stabilito la Corte, qualorail medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato,potrΓ profilarsi a suo carico il reato di violenza pri-vata, ma non β nel caso in cui il trattamento comportilesioni chirurgiche ed il paziente muoia β il diversoe piΓΉ grave omicidio preterintenzionale, non poten-dosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentaliallβintervento terapeutico possano rientrare nella pre-visione di cui allβart. 582 C.P.
CONCLUSIONI
Le piΓΉ recenti decisioni della Suprema Corte, inparticolare quella del 21/1/09 avanti citata, sembranoalquanto rassicuranti per tutti quegli operatori sani-tari che nellβultimo decennio si sono accostati conanimo tuttβaltro che sereno al problema del consensoinformato nel continuo timore di potersi ritrovarenelle aule giudiziarie in qualitΓ di imputati o di con-venuti.
Un primo bilancio a sedici anni da quella primacondanna definitiva per omicidio preterintenzionaleconsente di relegare il consenso in ambiti di atten-zione meno allarmanti.
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Consenso informato
Del resto ogni medico Γ¨ ormai in grado di stabilireda solo i casi in cui dovrΓ astenersi dallβeseguirequalsiasi atto medico e di distinguere i casi di liceitΓ o meno della propria attivitΓ , acquisendo il consensonecessario per uscire indenne da controversie giudi-ziarie talvolta inevitabili.
I casi di responsabilitΓ penale del medico, se-condo quanto affermato dalla Suprema Corte nellasentenza del 2001 citata, presuppongono o il dis-senso espresso del paziente ovvero una non necessa-ria menomazione dellβintegritΓ fisica o psichica delpaziente, provocata intenzionalmente per scopiscientifici, di ricerca o per scopi esclusivamente este-tici, ovvero ancora casi di interventi demolitivi co-scientemente inutili, ossia casi in cui il medico pro-ceda ad unβamputazione per curare una patologia chesa poter essere affrontata agevolmente con diversimezzi terapeutici.
Non si vede infine come unβinformazione correttaed adeguata, ma incompleta per omesso riferimentoa rischi assolutamente improbabili che accidental-mente si verifichino, possa da sola dar luogo a re-sponsabilitΓ penale per colpa.
Il medico non potrΓ rispondere per colpa se nonper violazione di norme prudenziali o di disposizioninormative, regolamentari, ecc., ma non anche se nonsia dimostrato che il danno eventualmente cagionatoal paziente sia conseguenza diretta di un suo erroreovvero di unβinsufficiente informazione idonea adinvalidare il consequenziale consenso acquisito.
La novitΓ giuridica dellβargomento e la notevolevarietΓ dei casi spesso non suscettibili di tipizzazionerendono tuttβaltro che agevole la possibilitΓ di fornirerisposte esaustive a tutti i quesiti che potranno pre-
sentarsi; ma β al di lΓ di qualsiasi disquisizione giu-ridica β in ogni caso e in ogni circostanza sarannolβonestΓ intellettuale del medico ed il buon senso afornire una soluzione corretta per ogni caso specificoastrattamente non prevedibile.
CONSIDERAZIONI FINALI
A conclusione di questa trattazione dei principaliaspetti del βconsenso informatoβ in medicina, sia con-sentito riportare a titolo di curiositΓ , ma anche di valu-tazione storica dellβattivitΓ medica una breve citazione:
βIl medico degli schiavi Γ¨ colui che non parlacol malato, che gira frettolosamente per la cittΓ eche Γ¨ come un tiranno per il paziente, perchΓ© gliimpone di assumere farmaci per lui oscuri senzaspiegargliene gli effetti, non Γ¨ un medico autentico,ma Γ¨ come il sofista che fa del suo sapere una meraoccasione di lucro. Il medico dei liberi Γ¨ invece co-lui che prima ancora che curare cerca di capire lacausa del male; Γ¨ colui che interroga il paziente e isuoi amici sulla vita che Γ¨ solito condurre e che nonprescrive alcun farmaco prima di aver convinto ilmalato sulla opportunitΓ della prescrizioneβ.
Sia pure con le doverose interpretazioni derivantidal notevole lasso di tempo trascorso, si puΓ² rifletteresu alcuni aspetti che rendono comparabile lβattivitΓ medica descritta, a quella dei giorni nostri con, osenza, lβapplicazione dellβistituto del βconsenso in-formatoβ da effettuare senza alcuna discriminazione:di razza, di censo, di nazionalitΓ eccβ¦
Quanto sopra riportato Γ¨ tratto dal 4Β° libro de βleleggiβ di Platone, datato al 353 avanti Cristo.
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Consenso informato
A completamento del lavoro si riportano al-cuni fac-simile di moduli di βConsenso in-formatoβ, uno dei quali relativo a medicine
non convenzionali, che vogliono essere solo un puntodi memoria ed unβipotesi di βsuggerimentoβ ai me-dici, i quali, alla luce della propria esperienza po-tranno e dovranno modificarli e/o integrarli con rife-rimento alla singola fattispecie.
Inoltre, sempre a titolo di contributo, per lβamplia-
mento dei concetti ed esperienze utili per la solu-zione dei singoli casi, si riportano alcuni moduli diconsenso informato in uso presso strutture sanitarieche, comunque, si ritengono per taluni aspetti, inte-grabili nella parte informativa, direttamente da partedel professionista strutturato.
Nonostante, poi, le molteplicitΓ di possibili interventidiversificati, si riportano anche alcuni moduli esempli-ficativi di consenso per alcuni trattamenti odontoiatrici.
Appendice
Medico Dr. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Via βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Tel. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Dichiarazione di ricevuta informazione e CONSENSO a prestazione sanitaria per sΓ©/o quale tutore/legale rap-presentante di:
__________________________________________________________________________________________________________________________
Sig./ Sig.ra _____________________________________________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________________________________________________________
Con la presente scrittura vengono riportati i principali dati relativi allo stato di salute accertato a seguito della visitamedica effettuata e si riportano in sintesi le principali informazioni fornite verbalmente atte ad acquisire, o meno,il consenso all'esecuzione degli accertamenti diagnostici e/o dei trattamenti terapeutici ritenuti necessari, e, co-munque, anch'essi giΓ verbalmente illustratiβ’ Situazione obiettiva riscontrata nella visita:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione dellaprestazione:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Tecniche e/o materiali impiegati:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Benefici derivanti:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Rischi derivanti:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Eventuali complicazioni ed esiti:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Comportamenti che il paziente deve seguire per evitare complicazioni successive all'atto medico:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Altre informazioni:__________________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto/a ______________________________________________ dichiara di aver ricevuto le informazioni verbali e soprariportate in sintesi relative allo stato di salute e di aver compreso termini e modalitΓ dell'intervento diagnostico/te-rapeutico proposto dal medico, nonchΓ© delle conseguenti indicazioni fornite dal medesimo.Sulla base di quanto sopra formula pertanto il proprio (1) ______________________ all'effettuazione delle terapie illu-strate ed indicate.(1)scrivere: "consenso"o "diniego"
Roma, βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
[Firma del cittadino o di chi ne fa legalmente [Firma del medico]le veci nei casi espressamente previsti da legge
o dal Codice di Deontologia]
Firma di eventuali testimoni
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Consenso informato
Medico Dr. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Via βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Tel. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Dichiarazione di ricevuta informazione e CONSENSO a prestazione sanitaria di PRATICA NON CONVEN-ZIONALE per sΓ©/o quale tutore/legale rappresentante di:
__________________________________________________________________________________________________________________________
Sig./ Sig.ra _____________________________________________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________________________________________________________
Con la presente scrittura vengono riportati i principali dati relativi allo stato di salute accertato a seguito della visitamedica effettuata e si riportano in sintesi le principali informazioni fornite verbalmente atte ad acquisire, o meno,il consenso all'esecuzione degli accertamenti diagnostici e/o dei trattamenti terapeutici ritenuti necessari, e, co-munque, anch'essi giΓ verbalmente illustratiβ’ Situazione obiettiva riscontrata nella visita:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e possibile con la metodica non convenzionale:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Tecniche e/o materiali impiegati nonchΓ© preparati farmaceutici necessari:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Benefici derivanti:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Rischi derivanti e possibile andamento terapeutico da segnalare anche per successive modifiche del trattamento:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Eventuali complicazioni ed esiti:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Comportamenti da seguire per evitare complicazioni successive all'atto medico:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Valutazioni del medico circa la efficacia e la tolleranza del trattamento sopra descritto:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Interventi alternativi con la medicina tradizionale β rischi β benefici:__________________________________________________________________________________________________________________________
β’ Ulteriori informazioni, relative anche alla compatibilitΓ con altri trattamenti convenzionali precedenti o contestuali:__________________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto/a ______________________________________________ dichiara di aver ricevuto le informazioni verbali e soprariportate in sintesi relative allo stato di salute e di aver compreso termini e modalitΓ dell'intervento diagnostico/te-rapeutico proposto dal medico, nonchΓ© delle conseguenti indicazioni fornite dal medesimo.Sulla base di quanto sopra formula pertanto il proprio (1) ______________________ all'effettuazione delle terapie illu-strate ed indicate.(1)scrivere: "consenso"o "diniego"
Roma, βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
[Firma del cittadino o di chi ne fa legalmente [Firma del medico]le veci nei casi espressamente previsti da legge
o dal Codice di Deontologia]
Firma di eventuali testimoni
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Consenso informato
Consenso informato alla TRASFUSIONE
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________________ prov. _________ il _________/ _________/_________
Sono stato/a informato/a dal Dott. ____________________________________________________________________________________
Che per le mie condizioni cliniche potrebbe essere necessario ricevere trasfusioni di sangue omologo/Emocom-ponenti (*), che tale pratica terapeutica non Γ¨ completamente esente da rischi (inclusa la trasmissione di virus del-lβimmonodeficenza, dellβetatite, ecc.). Ho ben compreso quanto mi Γ¨ stato spiegato dal Dott. βββββββββββββββββββ,sia in ordine alle mie condizioni cliniche, sia ai rischi connessi alla trasfusione come a quelli che potrebbero de-rivarmi se non mi sottoponessi alla trasfusione.
Quindi: β ACCONSENTOβ Non accontento
Ad essere sottoposto presso codesta struttura al trattamento trasfusionale necessario per tutto il decorso della miamalattia.
Roma, βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
[Firma del cittadino o di chi ne fa legalmente [Firma del medico]le veci nei casi espressamente previsti da legge
o dal Codice di Deontologia]
Firma di eventuali testimoni
* cancellare quanto non interessa
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Consenso informato
Consenso informato
Protocollo n. ___________________________________________________________________________________________________________
Divisione o servizio _____________________________________________ Primario __________________________________________
Paziente: Diagnosi: ____________________________________________________________________________________________________
Cognome/Nome __________________________________________________ / ___________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________________________
Residenza ______________________________________________________________________________________________________________
Cartella clinica n. ________________________________________________ anno 1Β° di ricovero _______________________________
Cartella ambulatoriale n. ______________________________________________________________ anno ________________________
Numero nosologico ____________________________________________________________________________________________________
Radiologia e diagnostica per immagini
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________________
( ) ricoverato/a nel reparto _____________________________________________________________________________________________
( ) paziente ambulatoriale _____________________________________________________________________________________________
consapevole delle infermitΓ di cui sono affetto, perfettamente in grado di intendere e di volere lβatto medico perme programmato, dichiaro di essere esaurientemente informato sul tipo di procedura alla quale verrΓ² sottoposto,consistente in__________________________________________________________________________________________________________________________
Mi sono stati spiegati in modo chiaro e per me comprensibili i rischi generici inerenti tale pratica e quelli specificidel caso, a fronte dei benefici che ne potrΓ² ricevere.Mi Γ¨ stato altresΓ¬ spiegato che puΓ² essere necessaria la eventuale induzione per via venosa di un prodotto terapeu-tico e/o di un prodotto iodato (mezzo di contrato).In particolare il mezzo di contrasto puΓ², in un modesto numero di casi, provocare qualche disturbo di scarsaentitΓ , come sensazione di calore, nausea, orticaria, vomito, a rapida risoluzione e facilmente controllabile.Molto raramente ed in maniera imprevedibile, possono manifestarsi disturbi importanti (difficoltΓ nel respirare,palpitazioni, tremori) che devono essere trattati immediatamente con idonea terapia.Sono stato infine inforamto che oltre al medico radioogo vi Γ¨ pronta dispobilitΓ di un medico anestesista riani-matore per un piΓΉ completo controllo di eventuali disturbi.In piena conoscenza accetto, sin dβora, ogni modifica terapeutica e di tecnica concordata, qualora se ne presentassela necessitΓ e le mie condizioni psicofisiche non mi consentissero di esprimere un nuovo consenso, come pure miriservo di revocare, anche allβultimo momento, tale consenso.
Roma, βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Il paziente ___________________________________________________________________
Il testimone __________________________________________________________________
Il medico radiologo _________________________________________________________
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Consenso informato
REPARTO MATERNITΓConsenso informato alla terapia dellβimmonoprofilassi
per pazienti con fattore RH NEGATIVO
Prot. n. βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Settore ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ Ufficio ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Io sottoscritta ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
nata il ___________/_________/ _________ a _____________________________________ prov._________, dichiaro di essere stata
informata dal Dott. __________________________________________________________ (firma leggibile)
e in presenza _________________________________________________________________ (firma leggibile)
che:
a) la mia situazione clinica richiede terapia con IMMUNOGLOBULINE ANTI-D;b) la terapia con emoderivati non Γ¨ esente da rischi sia di natura infettiva che immunologica, nonostante procedure
previste dalla vigente normativa.
In base alle informazioni ottenute: β acconsentitoβ rifiuto
di essere sottoposta alla somministrazione del farmaco.Lβeffettuazione di tutte le
Roma, βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
[Firma del cittadino o di chi ne fa legalmente [Firma del medico]le veci nei casi espressamente previsti da legge
o dal Codice di Deontologia]
Firma di eventuali testimoni
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Consenso informato
Studio Odontoiatrico Dott. X YVia βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Tel. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO AD INTERVENTO DI TERAPIA CONSERVATIVA E ENDODONTICA
Sig. / Sig.ra βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Via βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Gentile Paziente, con questo modulo si riassumono i concetti relativi al suo trattamento giΓ oralmente espressi nelcorso della visita, in modo da avere, anche per iscritto, il Suo assenso alla esecuzione delle terapie preventivatecome previsto dal nuovo Codice Deontologico.Diagnosi: ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Descrizione dell'interventoRimozione con apposito strumentario della carie ed eventualmente del tessuto pulpare (devitalizzazione], consuccessiva ricostruzione del dente. Nel Suo caso:
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Benefici dell'interventoConservazione del dente ed eliminazione di infezione, infiammazione e dolore derivanti dalla patologia dentale. Rischi dell'interventoSono relativi: all'impiego inevitabile di anestetico locale, con vasocostrittore o senza, a cui alcuni soggetti possonorisultare particolarmente sensibili per allergie; non preventivamente accertati, patologie renali, cardiache, endo-crine o stato di gra vidanza; alla possibilitΓ di traumi sulle mucose a causa degli strumenti manuali o meccanici ;all'eventualitΓ di ingestione accidentale di detti strumenti.
Materiali impiegatiOtturazione provvisoria: ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Otturazione definitiva: ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Otturazione del canale radicolare: ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Perni endocanalari costituiti da: ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Sviluppi dell'intervento ed eventuali complicazioniUna volta effettuata l'otturazione, Γ¨ possibile la permanenza per tempi piΓΉ o meno lunghi di sensibilitΓ termica oad alcune sostanze; Γ¨ possibile che ci sia un accentuazione dei sintomi che rendano necessaria la devitalizzazionedell'elemento per evitare la diffusione dell'infezione.Un'otturazione in amalgama puΓ², in rari casi, causare una pigmentazione scura del dente e/o dei tessuti circostanti.Una ricostruzione in materiale composito puΓ² nel tempo cambiare tonalitΓ di colore.In caso di terapia canalare Γ¨ possibile avvertire temporaneamente alcuni sintomi spiacevoli quali, ad esempio, do-lore o sensazione di allungamento del dente.I denti devitalizzati possono risultare piΓΉ fragili del normale. In alcuni casi Γ¨ possibile che sia necessario provve-dere alla protesizzazione, alla resezione del suo apice (apicectomia) o all'estrazione dell'elemento dentario.
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Consenso informato
Possibili alternative
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Altre informazioni richieste dal paziente (scrivere le eventuali domande o la frase "Nessuna Domanda")
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Comportamenti da seguire per evitare complicazioni successive all'atto medico:
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Io sottoscritto/a ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ dichiaro di essere stato/a informato/a e di aver compresolo scopo e la natura della terapia conservativa e/o endodontica indicata nel presente modulo, e di aver acquisitoaltresΓ¬ consapevolezza dei rischi e delle complicazioni che ne potrebbero derivare.
___________________/__________ / 20 ___
[Firma del cittadino o di chi ne fa legalmente [Firma del medico]le veci nei casi espressamente previsti da legge
o dal Codice di Deontologia]
Firma di eventuali testimoni
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Consenso informato
Studio Odontoiatrico Dott. X YVia βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββTel. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO AD INTERVENTO DI CHIRURGIA IMPLANTARE OSTEOINTEGRATA
Sig. / Sig.ra βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββVia βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Gentile Paziente, con questo modulo si riassumono i concetti relativi al suo trattamento giΓ oralmente espressi nelcorso della visita, in modo da avere, anche per iscritto, il Suo assenso alla esecuzione delle terapie preventivatecome previsto dal nuovo Codice Deontologico.
Diagnosi: ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Descrizione dell'interventoInserimento di una o piΓΉ viti in titanio nellβosso mascellare o mandibolare per ottenere un valido supporto per pro-tesi fissa o mobile. Nel Suo caso Γ¨ prevista lβinserzione di:
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Un impianto puΓ² necessitare di un secondo intervento dopo un periodo di tempo variabile, in funzione della me-todica impiegata e delle condizioni dei tessuti biologici del paziente, prima di essere caricato con il manufatto pro-tesico.Durante la fase intraoperatoria, per ottimizzare il risultato estetico o per far rigenerare del tessuto osseo necessarioad una migliore stabilizzazione dellβimpianto, potrebbe rendersi necessaria lβutilizzazione di membrane riassor-bibili o non riassorbibili e/o di βosso sintetitoβ (osso bovino essiccato e deproteinizzato, idrossiapatite, derivatidel corallo etc.). Sia le membrane che i sostituti ossei, se di origine organica, non possono in sΓ¨ trasmettere in alcunmodo malattie infettive.
Benefici dell'interventoPossibilitΓ di sostituire denti mancanti o di avere elementi stabilizzanti nelle protesi mobili. Nel Suo caso:
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Possibili alternativeSono rappresentate della protesizzazione con ponti in lega metallica nobile e porcellana e/o protesi mobili parzialio totali in resina a seconda della situazione anatomico e funzionale individuale. Nel Suo caso:
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Rischi dell'interventoSono relativi: all'impiego inevitabile di anestetico locale, con vasocostrittore o senza, a cui soggetti ipersensibilipossono risultare allergici (ove vi siano patologie renali, cardiache, endocrine o stato di gravidanza); alla non fre-quente possibilitΓ di insuccesso dellβostemtegrazione per cause non prevedibili; alla necessitΓ di piΓ interventi nellastessa zona; alla possibilitΓ intraoperatoria di ricorrere allβinserimento di membrane riassorbibili o non riassorbibilia seconda delle necessitΓ terapeutiche individuali, o allβutilizzo di osso sintetico (osso bovino liofilizzato, idros-
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Consenso informato
siapatite, derivati del corallo o della porcellana per citare alcuni dei βriempitiviβ piΓΉ comuni) nellβevenienza cheil sito implantare non offra garanzie di soliditΓ sufficiente del supporto osseo: alla lunghezza del priodo che in-tercorre tra inizio e fine terapia: Risultati estetici ottimali e duraturi sono talvotla difficili da ottenere.
Materiali impiegatiVite in titanio.Materiale di riepimento per difetti ossei (osso bovino liofisilizzato, idrossiapatite, derivati del corallo, derivati dellaporcellana).Membrane riassorbibili e non riassorbibili.Nel Suo caso:
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Eventuali complicazioniDopo lβintervento Γ¨ possibile avere dolore, infezione, infiammazione od emorragia facilmente controllabili. Lβim-pianto puΓ² non integrarsi e dare luogo a infezione nei primi mesi. Raramente si possono ledere strutture quai ilnervo alveolare inferiore (che puΓ² provocare alterazione della sensibilitΓ temporanea o permanente del labbroinferiore) o il seno mascellare (che puΓ² provocare sinusiti acute o croniche od infezioni acute).
Impegno con il medico curanteLe riabilitazioni proteiche su impianti osteointegrati necessitano di essere mantenute in un perfetto stato di igieneorale. Sono previste visite di controllo ogni 4 mesi nel primo anno ed ogni 6 mesi negli anni succssivi. Il mancatorispetto delle suddette visite di controllo e dlele relative manovre di igiene professionale sugli impianti puΓ² com-promettere il risultato della riabilitazione.
Altre informazioni richieste dal paziente (scrivere le eventuali domande o la frase βNessuna Domandaβ)Io sottoscritto/a ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ dichiaro di essere stato/a informato/a e di aver compresolo scopo e la natura della chirurgia implantare osteointegrati indicata nel presente modulo, e di aver altresΓ¬ con-sapevolezza dei rischi e delle complicazioni che ne potrebbero derivare. Presto pertanto il mio assenso alle terapieche mi sono state illustrate e spiegate, dichiarandomi nel contempo disponibile alla esecuzione di quegli esamiradiografici, tutti caratterizzati da basa emissione di radiazioni, cui il medico curante riterrΓ opportuno io mi sot-toponga.
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[Firma del cittadino o di chi ne fa legalmente [Firma del medico]le veci nei casi espressamente previsti da legge
o dal Codice di Deontologia]
Firma di eventuali testimoni
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Studio Odontoiatrico Dott. X YVia βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββTel. ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO AD INTERVENTO DI RIABILITAZIONE PROTESICA
Sig. / Sig.ra βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββVia βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Gentile Paziente, con questo modulo si riassumono i concetti relativi al suo trattamento giΓ oralmente espressi nelcorso della visita, in modo da avere, anche per iscritto, il Suo assenso alla esecuzione delle terapie preventivatecome previsto dal nuovo Codice Deontologico.
Diagnosi: ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Descrizione dell'interventoSosituzione degli elementi dentari mancanti utilizzando ponti o corone (protesi fissa), apparecchiature rimovibili(protesi parziali o totali), faccette estetiche, per restituire la funzionalitΓ lβestetica e/o la capacitΓ di resistere alcarico masticatorio nel caso di deti compromessi da pregresse patologie.
Benefici dell'interventoPossibilitΓ di sostituire denti mancanti o di avere elementi stabilizzanti nel ripristino della funzione masticatoriae/o dellβestetica del sorriso.
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Rischi dell'interventoSono relativi: all'impiego inevitabile di anestetico locale, con vasocostrittore o senza, a cui soggetti possono ri-sultare particolarmente sensibili per allergie, (patologie renali, cardiache, endocrine o stato di gravidanza); alladuraat della terapia, a volte disagevole a causa della permanenza di protesi provvisorie i cui risultati estetici e fun-zionali possono non essere pienamente soddisfacenti. Risultati estetici e funzionali ottimali e duraturi sono talvoltadifficili da ottenere, in particolare laddove il paziente non segua scrupolosamente i dettami di una corretta igieneorale, sia utilizzando le metodiche che il Medico curante indicherΓ come piΓΉ opportune, sia sottoponendosi acontrolli periodici tendenti a valutare la capacitΓ di mantenimento igienico e la salute dei tessuti gengivali.Limitatamente alle protesi rimovibili, si segnala la possibilitΓ di lesioni a carico degli elementi dentari su cui di-rettamente incidano ganci metallici.
Materiali impiegatiResna acrilica e/o acetalica.Leghe metalliche con percentuali variabili di elementi nobili (oro, argento, platino, ecc.)Ceramica.Acciaio.Materiali dβimpronta (alginati, siliconi, ecc.)
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Eventuali complicazioniDurante alcune fasi, Γ¨ possibile avere dolore, infezione, infiammazione e modesta emorragia facilmente control-labili. Alcuni elementi dentari potrebbero dover essere sottoposti a terapia canalare a seguito di una ipersensibilitΓ secondaria alla riduzione, seppur limitata, dello spessore dello smalto od a motivo di una superficialitΓ anatomicadel nervo dellβelemento trattato. Rare complicanze gnatologiche (click articolari, indeolenzimenti muscolari, ce-falee, cervicalgie) sono talvolta susseguenti a trattamento protesico. Inoltre, eventuali imperfezioni tecniche delmanufatto non visibili (es.: bolle dβaria nellβarmatura o nella ceramica) non sono imputabili allβodontoiatra.
Altre informazioni richieste dal pazienteIo sottoscritto/a ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ dichiaro di essere stato/a informato/a e di aver compresolo scopo e la natura della ricostruzione protesici indicata nel presente modulo, e di aver altresΓ¬ consapevolezza deirischi e delle complicazioni che ne potrebbero derivare. Presto pertanto il mio assenso alle terapie che mi sono state illustrate e spiegate.
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[Firma del cittadino o di chi ne fa legalmente [Firma del medico]le veci nei casi espressamente previsti da legge
o dal Codice di Deontologia]
Firma di eventuali testimoni
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