CONFERIMENTO D’AZIENDA: LA STRUTTURA … · inferiore a quello reale dei beni conferiti Massime...
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CONFERIMENTO D’AZIENDA:LA STRUTTURA DELL’OPERAZIONE
STRUTTURA DEL CONFERIMENTO
CONFERENTE
Aumento di capitaleAPPORTA
PARTECIPAZIONE
Azienda
Capitale (sociale)
CONFERITARIA
Cessione di beni con corrispettivo in partecipazioni
Struttura dell’operazione pag. 109
DEFINIZIONE DI AZIENDA
Ipotesi di conferimentodi singolo immobile in passato utilizzato
nell’impresa
Struttura dell’operazione pag. 110
Cass. 1913 del 30.1.2007
↓non vi è cessione d’azienda in presenza di cessione di un
singolo immobile strumentale, quando non vi sia la contestuale cessione di relazioni finanziarie, commerciali o
personali, o di altri beni, atta comunque a configurare la cessione di un complesso di beni organizzato all’esercizio di
impresa ex art. 2555 C.C.
DEFINIZIONE DI AZIENDA
Struttura dell’operazione pag. 110
ACCORDO TRA LE PARTI
DI QUANTO LA CONFERITARIA DEVE AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PERCHÉ
RESTINO INALTERATI I RAPPORTI TRA I SOCI A CONFERIMENTO AVVENUTO?
NO DANNO PER SOCI ENTRANTI
NO DANNO PER SOCI ESISTENTI
DUPLICE ESIGENZA
Struttura dell’operazione pag. 111
Valore economico conferente 40.000 1/3
Valore economico conferitaria 80.000 2/3
Valore conferitaria post conferimento 120.000 1
Capitale sociale conferitaria ante conferimento 40.000 2/3
Aumento di capitale (destinato conferente) 20.000 1/3
Capitale sociale conferitaria post conferimento 60.000 1Co
nfe
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ACCORDO TRA LE PARTI
Struttura dell’operazione pag. 111
Conferimento in società preesistente
Valore economico conferente Capitale sociale conferitaria
Valore economico conferitaria
x
40.000
80.000
x
=Valore vincolato
40.000
40.000
ACCORDO TRA LE PARTI
Struttura dell’operazione pag. 112
I conferimenti in natura possono avvenire anche
per un valore nominale delle azioni con essi liberate, comprensivo del sovrapprezzo,
inferiore a quello reale dei beni conferiti
Massime dei Notai del Triveneto
in tema di conferimenti
S.p.a H.A.8 – S.r.l. I.A.8
Struttura dell’operazione pag. 112
CONFERIMENTO A VALORI INFERIORI AL REALE
Conferente ante
conferimento
Conferitaria ante
conferimento
Conferitaria post
conferimento
Valore effettivo 40.000 80.000 120.000
Capitale sociale 40.000 60.000
Valore economico
conferente>
Aumento capitale
sociale conferitaria
Soprapprezzo
(avanzo da conferimento)
40.000 > 20.000 20.000
N.B. Sovrapprezzo e società di nuova costituzioneSecondo parte della dottrina, il sovrapprezzo sarebbe determinabile solo per società conferitarie
precostituite se SPA, mentre per SRL sarebbe possibile anche per società neocostituite attesa l’autonomia negoziale che caratterizza questo soggetto societario
Struttura dell’operazione pag. 113
CONFERIMENTO A VALORI INFERIORI AL REALE
Iscrivibile a conto economico ?
CONFERIMENTO – TRASFORMAZIONE NO
CONFERIMENTO - ACQUISIZIONE
SÌ
È plusvalenza realizzata
• Assirevi - documento 12.1.98
• Consob – comunicazione 94004211 del 19.4.94
Imputazione a conto economico areastraordinaria
Distribuzione con cautela
PLUSVALENZA DA CONFERIMENTO
Struttura dell’operazione pag. 113
RILEVANZA CIVILE DELLA PLUSVALENZA
CONFERIMENTO D’AZIENDA:DATA EFFETTO E ADEMPIMENTI
DATA EFFETTO CONFERIMENTO
Tra gli altri: circolare 16/E del 21.3.2007
In relazione ai conferimenti d’azienda, invece, l’effetto coincide con la data di iscrizione
della delibera di aumento del capitale sociale presso il registro delle imprese ai sensi
dell’articolo 2436, comma 5, del codice civile.
POSSIBILE DIFFERIRLA A DATA SUCCESSIVA?
Prassi invalsa nella pratica e
accettata da alcuni RI
Possibile per dottrina ma
conferitaria preesistente
pag. 114Struttura dell’operazione
Trattamento differenze tra valore concordato ed
effettivo di conferimento
Gestione
Si conferiscono 2.400 in più rispetto al valore della
partecipazione assegnata
Valore perizia
Valore effettivo
40.000 42.400
Struttura dell’operazione pag. 114
MODIFICHE AI VALORI PERIZIATI
COSA CHI
1. Delibera C. d. A. per esecuzione conferimento C. d. A. conferente
2. Richiesta di nomina del perito al Tribunale competente
per sede (S.p.a.) ovvero nomina diretta del perito
(S.r.l.)
Presidente C. d. A. conferente
3. Redazione della stima Perito
4. Esame della perizia di stima C. d. A. conferitaria
5. Delibera C. d. A. per determinazione aumento capitale
e convocazione assemblea straordinaria (almeno 30
giorni prima di questa)
C. d. A. conferitaria
(trasmettere collegio
sindacale)
6. Delibera di aumento del capitale sociale Assemblea straordinaria
conferitaria
7. Iscrizione atto aumento capitale al Registro delle
imprese entro 30 giorni Notaio rogante
8. Controllo della stima entro 180 giorni C. d. A. conferitaria
SCALETTA ADEMPIMENTI PER SPA
pag. 115 Struttura dell’operazione
Se perdita supera il quinto → obbligo di ridurre il capitale a meno che il conferente non versi differenza in denaro ( art. 2343 ultimo comma)
La norma non è richiamata per le SRL → nessun controllo grava sugli amministratori di quest’ultima?
In caso di perdita di valore tra perizia e atto di conferimento, se perdita entro un quinto del valore conferito → revisione stima se sussistono fondati motivi (azioni inalienabili)
pag. 115
MODIFICHE AI VALORI PERIZIATI
Struttura dell’operazione
CONFERIMENTO IN NATURA
MASSIMA IA2 NOTARIATO TRIVENETO
E’ possibile retrodatare la perizia al massimo di 4 mesi
(mentre Consiglio Notarile Milano n. 111/2011 ritiene possibile retrodatazione massima in sei mesi)
MASSIMA IA4 NOTARIATO TRIVENETO
Conferimento tramite rinuncia a finanziamento (ma attenzione alla sentenza Cass. 15585/2010)
→ non serve perizia se finanziamento è avvenuto in denaro
MASSIMA IA9 NOTARIATO TRIVENETO
Competenza alla nomina del perito spetta alla conferitaria non alla conferente
(esempio: conferimento da SPA a SRL →perito nominato direttamente da società poiché SRL)
Struttura dell’operazione pag. 116
CONFERIMENTI IN NATURA SENZA PERIZIA NELLE SPA
LA PROCEDURA “ORDINARIA”
Eventuale revisione della stima: effetti → a) Riduzione del capitale sociale incaso di rettifiche superiori ad 1/5; b) Integrazione del conferimento; c)Recesso del socio conferente
Conferimenti senza periziaA
RT.
23
43
C.C
.
Nomina dell’esperto da parte del Tribunale
Presentazione di una relazione giurata di stima dell’esperto contenentel’attestazione che il valore dei beni/crediti conferiti è almeno pari a quelloattribuito a capitale sociale e sovrapprezzo e l’indicazione dei criteri divalutazione adottati
Controllo della stima da parte degli amministratori entro 180 gg. dallaiscrizione dell’atto
Inalienabilità delle azioni sino all’esaurimento delle attività di controllo
pag. 117
LA PROCEDURA “SEMPLIFICATA”
I. “Prezzo medio ponderato” dei 6 mesi precedenti, per valori mobiliari o strumenti delmercato monetario negoziati in mercati regolamentati
II. “Fair value” dei beni iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente
III. “Perizia di stima non giurata” di un esperto indipendente riferita ad una data non anterioredi 6 mesi
ART. 2343 – ter C.C.: TRE CRITERI DI VALUTAZIONE ALTERNATIVI
ART. 2343 – quater C.C.: CONTROLLO DEGLI AMMINISTRATORI
I. Entro 30 gg. dall’iscrizione dell’atto: verifica di “fatti eccezionali” (caso sub I) o “fatti nuovirilevanti” (caso sub II e III) che hanno “modificato sensibilmente” il valore dei beni conferiti
II. Chiusura dell’iter: il deposito entro 30 gg. al Registro Imprese della dichiarazione degliamministratori
pag. 118Conferimenti senza perizia
I. CONFERIMENTO DI VALORI MOBILIARI
Fungibilità delle quattro procedurei) “tradizionale” (relazione giurata);ii) “semplificata” con relazione non giurata di stima dell’esperto (co. 2, lett. b);iii) “semplificata” senza perizia (il prezzo medio ponderato, ex co. 1);iv) “semplificata” al fair value del bilancio (ex co. 2, lett. a)
ART. 2343 – ter C.C.
pag. 118
Limite massimoIl prezzo medio ponderato dei 6 mesi rappresenta il limite massimo, salvo ricorrere alla proceduradi stima “tradizionale”
Documentazione da produrre
Provenienza da operatori qualificati (società di gestione, Sim, banche, ecc.)
Conferimenti senza perizia
Il bene conferito deve essere stato valutato al fair value nel bilancio di riferimento, per cuideve trattarsi di bilancio di società Ias Adopter (Notariato MI n. 120).
II. CONFERIMENTO AL FAIR VALUE
ART. 2343 – ter, co. 2, lett. a) C.C.
pag. 119
Deve trattarsi di un bilancio d’esercizio approvato, riferito all’esercizio precedente alconferimento. Non si può utilizzare bilanci infrannuali o simili, mentre è discusso ilriferimento al bilancio di una società diversa dalla conferente.
Bilancio sottoposto a revisione legale dei conti. La relazione di revisione non deve presentarerilievi sulla valutazione del bene conferito, né un giudizio negativo sul bilancio ol’impossibilità ad esprimere il giudizio sul bilancio.
Applicabile anche al conferimento di aziende/rami d’azienda? Dottrina divisa. Teoriafavorevole, a condizione che non emerga avviamento che non sia già iscritto nel bilancio.
Conferimenti senza perizia
Riferimento a una data non anteriore di 6 mesi al conferimento, e perizia conforme a “criterigeneralmente riconosciuti per la valutazione dei beni”.
III. CONFERIMENTO CON PERIZIA NON GIURATA
ART. 2343 – ter, co. 2, lett. b) C.C.
pag. 119
Indipendenza dell’esperto rispetto a tutti i soggetti coinvolti: conferente, conferitaria,soggetti controllanti. L’esperto deve avere “adeguata e comprovata professionalità”.
L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai terzi o ai soci. E se l’estensore dellaperizia fosse ignaro del suo impiego nel conferimento?
Può trattarsi di una valutazione preesistente (anche giurata), compiuta per altri fini, oppure diuna valutazione ad hoc (Assonime n. 19/2011).
Conferimenti senza perizia
CONFERIMENTO E RESPONSABILITÀ DELLA BENEFICIARIA
RESPONSABILITÀ PASSIVITÀ DANTE CAUSA
Non esiste una norma specifica per il conferimento di azienda quindi generalmente si ritiene applicabile la normativa della cessione di azienda
Secondo dottrina → la responsabilità in capo all’acquirente è tale anche se non c’è accollo esplicito del debito, ma …
Responsabilità conferente: art. 2560 C.C. co. 1
Alienante non liberato per debiti esistenti alla data del trasferimento se non risulta
consenso creditori
Responsabilità conferitaria: art. 2560 C.C. co. 2
Acquirente responsabili per debiti risultanti da libri
contabili obbligatori
Conferimento e responsabilità pag. 120
…. È comunque necessario che si tratti di debiti relativi all’azienda oggetto del conferimento: «Nel trasferimento dell’azienda commerciale risponde dei debiti
suddetti…»
I debiti non riferibili al ramo di azienda conferito non gravano
sul conferitario (esempio: debiti rimasti in
capo al ramo d’azienda della conferente)
Nel doppio conferimento la conferitaria A risponde dei
debiti relativi al ramo di azienda trasferito, ma non
risponde di quelli trasferiti alla conferitaria B
Conferimento e responsabilità pag. 121
RESPONSABILITÀ PASSIVITÀ DANTE CAUSA
Conferente detiene due rami di azienda.
Nel primo (A) vi sono attività per 100 e mutuo ipotecario per 80, nel secondo (B)attività per 150 e debiti verso fornitori per 120.
Eseguiti i due conferimenti, la conferitaria A non può essere aggredita dai fornitoricommerciali e viceversa la conferitaria B non può essere aggredita dal creditoreipotecario.
Ovviamente resta sempre possibile agire da parte del creditore dimostrando che il negozio è stato eseguito con pregiudizio del
suo credito ex art. 2901 C.C.
Conferimento e responsabilità pag. 121
CASO OPERATIVO
CONFERIMENTO DI STUDIO PROFESSIONALE
Il conferimento di studio professionale è assimilabile alla cessione della clientela, quindi tassato ex art. 54, comma 1 quater Tuir?
Circolare 8/09 → NO a due condizioni:
1) che al momento dell’apporto non visia erogazione in denaro al conferente;
2) che nello statuto della conferitariasia previsto che in caso di recesso delconferente non sia erogabile alcunasomma.
Risoluzione 177/09
La neutralità vale anche in presenza di quote assegnate ai soci conferenti diverse tra loro poiché diversi sono gli studi conferiti
RICADUTE FISCALI
Conferimento di studio professionale pag. 122
Conferimento in ambito « familiare»: non rilevante stabilire onerosità del recesso
CRITICITÀ E POSSIBILI UTILIZZI
pag. 123
Cosa accade se la disposizione statutaria relativa alla non onerosità del recesso viene modificata successivamente al conferimento?
Valori fiscali riconosciuti in capo alla conferitaria? Con quale disciplina? (risoluzione 30/E/2006 deducibilità per cassa acquisto marchio da parte avvocato)
Disciplina IVA: non trattandosi di azienda l’operazione sconta Iva ad aliquotaordinaria
Conferimento di studio professionale
CONFERIMENTO E DISCIPLINA CONTABILE
Situazione Patrimoniale DARE AVERE
Società A conferente c/apporto 100.000 Aumento di Capitale Sociale 100.000
Situazione Patrimoniale DARE AVERE
Attività conferite 170.000 Passivita conferite 70.000
Società A conferente c/apporto 100.000
CONTABILIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO
Rappresentazione dei fondi Rettificativi:- Saldi aperti- Saldi chiusi
Conferimento e riflessi contabili pag. 124
CONTABILIZZAZIONE A SALDI CHIUSI
Beni strumentali: I. COGE conferente: caratterizzati da
costo storico e fondo ammortamento, II. COGE conferitaria: iscritti ad un valore
netto dalla data di effetto del conferimento: nuovo ammortamento (se disallineato, ADC 178/2010 e Assonime 51/2008)
SALDI CHIUSI
Effetti sulle le rimanenze di magazzino, valutate con il metodo del LIFO a scatti annuali presso la conferente: perdita della stratificazione storica
Discontinuità: società conferitaria iscrive beni/diritti
ricevuti al netto degli eventuali fondi
rettificativi
Conferimento e riflessi contabili pag. 125
CONTABILIZZAZIONE A SALDI APERTI
Immobilizzazioni: costo storico e fondo ammortamento iscritti ai medesimi valori nella contabilità della conferitaria. Ammortamento prosegue, tranne verifiche OIC 16
SALDI APERTI
Continuità: società conferitaria iscrive
beni/diritti ricevuti al costo storico, con
separata indicazione del fondo ammortamento
Crediti: valore nominale e fondo svalutazione, medesimi importi del conferente
Rimanenze: mantenimento della stratificazione LIFO
Conferimento e riflessi contabili pag. 125
ESEMPIO DI CONTABILIZZAZIONEIMPIANTO
I. Costo storico: 200II. Fondo ammortamento: 120III. Valore di perizia: 90IV. Aliquota di ammortamento 10%
Contabilità conferente
Costo storico: 200Fondo ammortamento: 120Aliquota di ammortamento: 10%Ammortamento- Fiscale (200 x 10%): 20- Civile (200 x 10%): 20
Costo: 80Fondo ammortamento: -Aliquota di ammortamento: 10% Ammortamento- Fiscale (200 x 10%): 20- Civile (80 x 10%): 8
Allineamento civile – fiscaleVita utile invariata
Disallineamento civile – fiscaleVita utile modificata – OIC 16
SALDI APERTI SALDI CHIUSI
CO
NTA
BIL
ITÀ
CO
NFE
RIT
AR
IAConferimento e riflessi contabili pag. 126
CONFERIMENTO E IMPOSTE DIRETTE
ART. 176 comma 1: OPERAZIONE NEUTRALE
condizione necessaria è che conferente agisca come impresa, mentre non rileva tipologia societaria
conferitaria (purché società che agisca quale impresa)
ABROGATA OPZIONE PER REALIZZO ↓
Compensazione di perdite pregressesolo con cessione d’azienda
CONFERIMENTO A “NEUTRALITÀ NECESSARIA”
↓Conseguenze per il cedente
CONFERIMENTO D’AZIENDA
Conferimento e imposte dirette pag. 127
QUANDO NON SI APPLICA LA NEUTRALITÀ
CONFERIMENTO DI AZIENDAESEGUITO DA NON
IMPRENDITORE
CONFERIMENTO DI AZIENDAAGRICOLA
CONFERIMENTO D’AZIENDA
pag. 128 Conferimento e imposte dirette
CONFERIMENTO D’AZIENDA
ART. 176 comma 2 bis: CONFERIMENTO UNICA AZIENDA
Questione autoconsumo perpartecipazione che “cade”
direttamente nella sfera personale
Successiva cessione semprea capital gain qualificato
pag. 128Conferimento e imposte dirette
CONFERIMENTO D’AZIENDA
ART. 176 comma 1: ADEMPIMENTI
conferitaria fa risultare differenza valori civili/valori fiscali in apposito prospetto
ASSENZA DEL PROSPETTO ↓
CONFERIMENTO REALIZZATIVO?
SI RITIENE CHE PROSPETTO SIA ADEMPIMENTO OBBLIGATORIO,
MA NON CONDIZIONE NECESSARIA PER OTTENERE NEUTRALITÀ
pag. 129Conferimento e imposte dirette
CONFERIMENTO D’AZIENDA
DUE OPZIONI ANCHE COMPLEMENTARIPER IL RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI
A QUELLI CONTABILI
ART. 176 CO. 2 ter TUIRRIALLINEAMENTO «ORDINARIO»
SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
- ALIQUOTA 12%/16%- EFFETTO IMMEDIATO
ART. 15 D.L. 185/2008RIALLINEAMENTO «SPECIALE»
SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI- ALIQUOTA 16%
- EFFETTO POSTICIPATO AL PERIODO SUCCESSIVO AL PAGAMENTO
pag. 129Conferimento e imposte dirette
CASI OPERATIVI
Società Alfa SRL ha acquistato nel 2010 un ramo di azienda in relazione al quale haiscritto un avviamento fiscalmente riconosciuto del valore originario di € 500.000.A seguito degli ammortamenti eseguiti dal 2010 al 2013 il valore residuodell’avviamento diviene pari a € 388.800.Nel 2014 Alfa SRL esegue un conferimento del ramo azienda in Beta SPA, mantenendoinalterati i valori contabili e fiscali. Il conferimento avviene il 30 giugno 2014 el’avviamento viene trasferito contabilmente alla conferitaria Beta.Il reddito imponibile di Alfa nel 2014, al lordo dell’ammortamento dell’avviamento è di€ 100.000. Il reddito imponibile di Beta, nel 2014 sempre al lordo dell’avviamento è di€ 200.000.
Casi operativi pag. 130
CASO OPERATIVO
GESTIONE AVVIAMENTO NEI CONFERIMENTI
TESI # 1
Quota d’ammortamento avviamento: 27.800Imponibile netto: ottenuto da conferente ALFA ottiene tramite variazionediminutiva di 13.900 poiché contabilmente è stato rilevato l’ammortamento soloper 6/12): 72.200Quota ammortamento avviamento per secondo semestre 2010: dedotta conimputazione nel modello UnicoBeta (imputato a conto economico quota ammortamento avviamento perperiodo di sua competenza, cioè secondo semestre 2014): variazione in aumentodi pari importoImponibile Alfa = 72.200Imponibile Beta = 200.000
pag. 130
CONFORME CIRCOLARE n. 8/E/2010
Casi operativi
TESI # 2
Conferente ALFA imputa a conto economico quota ammortamento pro ratatemporis fino a conferimento → deduce metà valore totale (27.800/2= 13.900).
Conferitaria Beta deduce quota d’ammortamento per importo di sua competenza(13.900).
Imponibile di Alfa = 86.100
Imponibile di Beta = 186.100
pag. 131
SOSTENUTA DA DOTTINA PER SOGGETTI IAS
Casi operativi
REQUISITI PEX
RISOLUZIONE 227/E/2009PER VERIFICA REQUISITO ANZIANITÀ TRIENNALE→ CONFERIMENTO TRATTATO COME SCISSIONE
SE CONFERENTE È COMMERCIALE → ramo commercialetrasferito eredita anzianità della conferente (non così perramo non commerciale)
SE CONFERENTE È NON COMMERCIALE → ramocommerciale conferito inizia a manifestare requisitocommercialità da data di conferimento
pag. 131Casi operativi
CASO OPERATIVO
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ A) «COMMERCIALE» CON:PARTE IMMOBILIARE 80.000 - PARTE COMMERCIALE 120.000
Nel 2013 la società A) - costituita nel 2000 – conferisce i due rami di azienda in B)e C) neocostituite (rispettivamente, la parte immobiliare in B e la partecommerciale in C).La partecipata C si qualifica immediatamente per l'esenzione, anche nel caso in cuile pervenga per effetto del conferimento una parte non prevalente di immobili.La partecipata B non si qualifica mai per la participation exemption.
pag. 132Casi operativi
CASO OPERATIVO
PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ A) «NON COMMERCIALE» CON:PARTE IMMOBILIARE 120.000 - PARTE COMMERCIALE 80.000
Nel 2013 la società A) - costituita nel 2000 – conferisce i due rami di azienda in B)e C) neocostituite (rispettivamente, la parte immobiliare in B e la partecommerciale in C).La partecipata C si qualifica per l'esenzione qualora la cessione avviene dopo iltriennio dal conferimento.Solo da tale data, infatti, rileva come società «commerciale» (tesi circolare36/E/2004).
pag. 132Casi operativi
DISCIPLINA RISERVE E CONFERIMENTO NEGATIVO
INTERPELLO 3.2.09 E R.M. 12/E/2009
Valore fiscale azienda trasferita: 100
Valore iscrizione in società avente causa: 1.000
Costo partecipazioni società dante causa: 100
Aumento capitale società avente causa: 1.000
Disciplina riserve pag. 133
DISCIPLINA DELLE RISERVE
I° IPOTESI: Conferimento azienda con avente causa SRL
A (conferente) iscrive partecipazione a 1000 con valore fiscale 100.Genera plusvalenza civilistica che imputata a conto economico diviene riserva di utili che se distribuita genera dividendo in capo ai soci di A.
B (conferitaria) iscrive l’azienda per 1.000 a fronte di capitale sociale di 1.000. Se riduce capitale assegnandolo a socio A si ha un differenziale da sottozero tassato come plusvalenza (pex se ricorrono i requisiti): 100 costo partecipazione a fronte di 1.000 assegnato (se socio persona fisica differenziale assimilato a dividendo -circ. 36/E/2004 par. 5).
SE B DECIDE AFFRANCAMENTOCON SOSTITUTIVA → STESSOSCENARIO
pag. 133Disciplina riserve
A (conferente): come prima, madistribuzione riserva utili non generatassazione in capo a soci
B (conferitaria): come prima, ma incapo a conferente si genera redditoda partecipazione (art. 20 bis Tuir)determinato ex art. 47 co. 7.
SE B DECIDE AFFRANCAMENTO CON SOSTITUTIVA → DIFFERENZA DOVREBBEINCREMENTARE COSTO PARTECIPAZIONE PER «CONCLUDERE» IMPOSIZIONE INCAPO AL SOCIO
Tesi ritenuta non condivisibile dall’interpello DRE Lombardia 3.2.2009
pag. 134
II° IPOTESI: Conferimento azienda con avente causa SdP
Disciplina riserve
CASO OPERATIVO
Situazione società Alfa Srl pre-operazione: immobile 800.000,altre attività 200.000, capitale sociale 200.000, debiti 800.000Conferimento azienda: immobile rimane in Alfa e emergeavviamento di 700.000Valore ramo azienda conferito: 100.000Capitale sociale conferitaria: 100.000Situazione conferente post-operazione: immobile 800.000,partecipazione 100.000, capitale sociale 200.000, riserva daconferimento 700.000
CONFERIMENTO NEGATIVO
Conferimento negativo pag. 134
Poniamo che la partecipazione dell’esempio venga ceduta per 20.000. Se si assume il costo della partecipazione pari a 0, si avrebbe plusvalenza di 20.000(mentre se si fossero cedute attività per 200.000 e passività per 800.000 al valore di 20.000 si sarebbe conseguita plusvalenza di 620.000).Per evitare salto di imposta non resta che ipotizzare che anche plusvalenza per cessione partecipazione sia di 620.000 → assunzione di un valore di costo negativo per 600.000.Se la partecipazione non assume valore negativo si genera salto di imposta.
DETERMINAZIONE COSTO PARTECIPAZIONE
PROBLEMATICHE
Conferimento negativo pag. 135
CONFERIMENTO, IMPOSTE INDIRETTE,
PECULIARITÀ ED ABUSI
CONFERIMENTO ED IMPOSTE INDIRETTE
CONFERIMENTO AZIENDA CON IMMOBILE:
IMPOSTA REGISTRO FISSA (R.M. 99/E/2001)E IPOCATASTALI FISSE (R.M. 62/E/2010)
€ 200,00 x 3
Registro e ipocatastali pag. 136
NON RILEVA AI FINI ART. 37 BIS D.P.R. 600/1973 CONFERIMENTO CON SUCCESSIVA CESSIONE PARTECIPAZIONI
POSSIBILE CONTESTAZIONE AI FINI IMPOSTA DI REGISTROCass. n. 10080/2014
contro Studio Notariato 95/2003/T; Assonime caso 5/2009; CTP Milano 1/1/13; CTR Lombardia 202/2011
Ripercussioni negative abuso del dirittoescluse da Assonime (caso 5/09)
Normativa antielusiva pag. 137
DISCIPLINA ANTIELUSIVA
ALCUNI POSSIBILI UTILIZZI DEL CONFERIMENTO D’AZIENDA
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
Alcuni possibili utilizzi del conferimento
Società A: posseduta da 2 persone fisiche (padre emadre)
OBIETTIVO: passaggio generazionale dell’azienda ai figli
SOLUZIONE:1) conferimento società operativa in Srl neo-costituita;2) cessione quote società operativa a figli che entrano
in compagine società operativa.
Figli: assunti come dipendenti
Società A holding e Immobiliare
Società Beta operativa NEWCO
1) Conferimento d’azienda
2) Successiva cessione quote Srl a
figli
pag. 138
CREAZIONE DELLA HOLDING DI FAMIGLIA
OBIETTIVO: creazione holding di famiglia
Ante - conferimento Post - conferimento
ALFA SRL
SOGGETTO 1 SOGGETTO 2 SOGGETTO 3
CRITICITÀ: possibili dissidi tra soci con conseguente blocco attività operativa
SOLUZIONE: conferimento attività operativa in una newco e creazione holding
ALFA SRL HOLDING
BETA NEWCO OPERATIVA
SOGGETTO 1 SOGGETTO 2 SOGGETTO 3
Alcuni possibili utilizzi del conferimento pag. 139
CESSIONE DELLE QUOTE A TERZI
Conferimento azienda:operazione propedeutica a cessione di ramo
aziendale a terzi
ALFA SRL CON NEGOZIO A E B
TIZIO
ALFA SRL CON NEGOZIO A
BETA SRL CON NEGOZIO B
CESSIONE A TERZI
Beneficio fiscale: esenzione quasi integrale sulla plusvalenza realizzata
Ante - conferimento Post - conferimento
TIZIO
Alcuni possibili utilizzi del conferimento pag. 139
SECURIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Securizzazione del patrimonio immobiliare: conferimento dell’attività operativa inuna società figlia
Vecchia società: si trasforma nella holding immobiliare
scissione Vs conferimento
ALFA SRL OPERATIVA+
IMMOBILIARE
Ante - conferimento Post - conferimento
ALFA SRL IMMOBILIARE
BETA SRL OPERATIVA
Alcuni possibili utilizzi del conferimento pag. 140