Conferenza assologistica responsabilita' committente e costi minimi - relazione di rosada

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La responsabilità del Committente in relazione ai costi minimi di esercizio dell’autotrasporto RELAZIONE DI ROSADA ALDO (Presidente Commissione Trasporti Assologistica) (ex membro Consulta Generale per l’autotrasporto e la logistica) (ex componente Osservatorio sulle attività di autotrasporto)

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ASSOLOGISTICA

PACENGO DI LAZISE (VR) 12.11.2014

GLOBAL SUMMIT - LOGISTICS & MANUFACTURING

La responsabilità del Committente in relazione ai costi minimi di esercizio dell’autotrasporto

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RELAZIONE DI ROSADA ALDO

(Presidente Commissione Trasporti Assologistica) (ex membro Consulta Generale per l’autotrasporto e la logistica)

(ex componente Osservatorio sulle attività di autotrasporto) Relazione LA RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE IN RELAZIONE AI COSTI MINIMI DI ESERCIZIO DELL’AUTOTRASPORTO Pacengo di Lazise (VR) 12 novembre 2014 Prima di entrare nel vivo dell’argomento, all’ordine del giorno, desidero precisare che a mio modesto parere, la normativa di legge vigente in materia di autotrasporto è di difficile interpretazione e di impossibile corretta applicazione. Pertanto si rende necessario ricercare quelle soluzioni per agevolare l’attività delle nostre aziende con le novazioni ritenute utili, anche per mitigare l’effetto dirompente della normativa di legge.

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Fatta questa doverosa premessa, la più importante problematica nel settore dell’autotrasporto erano ieri le tariffe obbligatorie a forcella, oggi i costi minimi di esercizio dell’autotrasporto e dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea si dovrebbe ritornare all’autonomia delle parti nel concordare i corrispettivi di trasporto. Le tariffe obbligatorie a forcella di cui la Legge 6 giugno 1974, n. 298 hanno avuto l’applicazione dal 1° gennaio 1983 fino al 28 febbraio 2006. Con Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sono state abrogate con decorrenza 28 febbraio 2006 e il relativo beneficio acquisito è stato annullato dalla Legge 4 agosto 2010, n. 127 che ha introdotto i costi minimi di esercizio dell’autotrasporto per la sicurezza della circolazione stradale. Per i contratti verbali i costi minimi dovevano essere applicati con decorrenza 01.05.2009 (con autonomia negoziale solo per il periodo dal 01.03.2006 al 30.04.2009), mentre per i contratti scritti i costi minimi dovevano essere applicati con decorrenza 13.06.2011 (con autonomia negoziale solo per il periodo dal 01.03.2006 al 12.06.2011). Attualmente la normativa dell’autotrasporto è contenuta nei seguenti provvedimenti:

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- Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286: “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto” e successive modificazioni;

- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 con l’art. 83-bis: “Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi” e successive modificazioni; 1/7

- Decreto Ministeriale 30 giugno 2009, n. 554: “Approvazione della scheda di trasporto;

- Decreto Dirigenziale 24 marzo 2011, prot. n. 69: “Disciplina e modalità applicative dei tempi di attesa in franchigia ai fini del carico e scarico”;

- Decreto Dirigenziale 22 novembre 2011, prot. n. 234: “Determinazioni dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto per i costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi e dei costi minimi di esercizio che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza” e il Decreto Dirigenziale 13 giugno 2012, prot. n. 18/OS/CGA: “Determinazione dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto

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(Articolo 83 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i.).

I soggetti previsti e individuati dalla normativa di legge sull’autotrasporto sono:

- il vettore è l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale per l’autotrasporto di cose per conto di terzi;

- il committente è l’impresa o la persona giuridica che stipula il contratto di trasporto con il vettore;

- il caricatore è l’impresa o la persona giuridica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo;

- il proprietario della merce è l’impresa o la persona giuridica che ha la proprietà delle cose al momento della consegna al vettore.

Il Committente con il vettore può stipulare un contratto di trasporto verbale oppure scritto. Per essere considerato scritto deve contenere tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005 compresa la data certa, tenendo presente che in mancanza di un solo elemento essenziale il contratto di trasporto viene considerato verbale. Inoltre il

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contratto scritto deve contenere la data certa anche se non è considerata un elemento essenziale. L’art. 7 del D.Lgs n. 286/2005 regolamenta la responsabilità dei soggetti della filiera dell’autotrasporto. Con le varie modifiche intervenute alla normativa si è passati da “una responsabilità soggettiva ove accertata” ad “una responsabilità oggettiva a prescindere”. Prima di tutto è opportuno ricordare che la merce consegnata ad un vettore abusivo può essere confiscata. 2/7 Nei contratti di trasporto verbali, il committente deve sempre consegnare al vettore i documenti di trasporto completi con le istruzioni per l’esecuzione del servizio di trasporto. In mancanza di istruzioni scritte e quando il vettore, durante l’esecuzione del trasporto, non osserva correttamente le ore di guida ed i limiti di velocità, al committente verranno applicate le stesse sanzioni comminate al vettore. Nei contratti di trasporto scritti, anche in mancanza di istruzioni scritte, il committente che consegna a bordo dell’automezzo una copia del contratto non è sanzionabile quando il vettore supera le ore di guida o i limiti di velocità. Però se per motivi di privacy o di

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riservatezza commerciale, non si intende consegnare a bordo dell’automezzo copia del contratto, per evitare di incorrere nelle sanzioni, il committente o il vettore dovrà sottoscrivere e consegnare a bordo dell’automezzo, una dichiarazione attestante che il trasporto viene effettuato a fronte di un contratto scritto. Sia nel caso di un contratto di trasporto verbale che di un contratto scritto al committente si applicano le sanzioni quando dirama istruzioni che sono in contrasto con la sicurezza della circolazione stradale. In caso di incidente stradale con morti o con feriti gravi o gravissimi, il vettore, il committente, il caricatore e il proprietario della merce, oggetto del trasporto, saranno sottoposti a controllo da parte degli organi di Polizia per verificare il rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale. Onde evitare eventuali sanzioni per mancanza di precise istruzioni, suggerisco al committente di indicare sui contratti di trasporto scritti e su tutti i documenti di trasporto (DDT, scheda di trasporto, lettera di vettura, lettera di istruzioni, ecc.) quanto segue: “Nell’esecuzione del servizio di trasporto, il vettore è tenuto a rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia di sicurezza della circolazione stradale ed in modo particolare quelle relative al contenuto dei seguenti articoli del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.

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285 e s.m.i.: art. 61-sagoma limite; art. 62-massa limite; art. 142-limiti di velocità; art. 164-sistemazione del carico sui veicoli; art. 174-durata della guida degli autoveicoli. Un’altra responsabilità del committente è prevista nella compilazione della scheda di trasporto approvata con D.M. n. 554/2009. Il committente può delegare un altro soggetto all’emissione della scheda di trasporto però ai fini della normativa di legge resta sempre l’unico responsabile. In caso di mancata o incompleta compilazione della scheda di trasporto il committente potrà essere sanzionato con una ammenda da € 600 a € 1.800. 3/7 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una semplificazione della normativa, sta proponendo la soppressione della scheda di trasporto (vedi art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005) e l’abrogazione di tutti i relativi riferimenti. Fermo restando che la committenza, in tutte le sedi istituzionali ha sempre sostenuto e dichiarato di condividere una normativa dell’autotrasporto impostata e indirizzata alla sicurezza della circolazione stradale, pur non essendo d’accordo con l’introduzione dei

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costi minimi di esercizio dell’autotrasporto. Per l’annullamento dei costi minimi, la committenza hanno fatto ricorso al TAR del Lazio, poi il TAR del Lazio, con ordinanza del 15 marzo 2013 ha richiesto una pronuncia alla Corte di Giustizia Europea che in data 4 settembre 2014 ha emesso la sentenza. Di seguito desidero evidenziare alcune storture previste dalla normativa a danno della committenza. L’azione diretta prevista nell’art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005. Nel caso in cui il primo vettore affida l’esecuzione del trasporto ad un subvettore senza riconoscere il relativo corrispettivo, il subvettore può richiedere al committente il mancato ricevimento del corrispettivo. In questo caso il committente si potrebbe trovare nella situazione di pagare lo stesso trasporto due volte (una al primo vettore e una al subvettore). Per evitare tale situazione suggerisco al committente di inserire nel contratto di trasporto scritto: a) il rilascio di una fidejussione da parte del primo vettore o in alternativa una manleva; b) pagare il corrispettivo di trasporto al primo vettore a fronte di una

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comunicazione del subvettore con la quale dichiara di aver ricevuto regolarmente il corrispettivo di trasporto dal primo vettore. Tenendo presente che l’art. 7-ter del D.Lgs. n. 286/2005 n. 286, tra l’altro recita: … ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo … e … nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita … , pertanto le eventuali differenze tariffarie per il mancato riconoscimento dei costi minimi non dovrebbero, anzi non sono, oggetto di azione diretta da parte del vettore effettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Detto ciò l’azione diretta si applica solo nei casi del mancato pagamento del corrispettivo e non sulle differenze. 4/7 Gestione imballaggi e unità di movimentazione (pallet) prevista nell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 286/2005. Quando il committente si accorda con il vettore per la restituzione da parte del destinatario dei pallet, il vettore non è responsabile sia della quantità che nella qualità

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dei pallet. Però pur non essendo responsabile a diritto ugualmente ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita. Come si può pensare di dover riconoscere al vettore un compenso quando lo stesso vettore non è responsabile sull’esito della prestazione accessoria richiesta dal committente. La norma deve essere modificata anche per evitare comportamenti scorretti e operazioni illecite. Per una responsabilizzazione del vettore suggerisco al committente di indicare nel contratto di trasporto scritto: In deroga a quanto previsto dalla norma le parti (committente e vettore) concordano consensualmente e convengono che a fronte di un compenso il vettore è responsabile della gestione degli imballaggi sia in quantità che in qualità. Per quanto riguarda i costi minimi di esercizio dell’autotrasporto, la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha annullato solo le determinazioni dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto emesse nel periodo dal mese di novembre 2011 al mese di agosto 2012,

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con l’indicazione che l’Osservatorio, essendo composto da rappresentanti di associazioni di categoria, agiva nell’interesse esclusivo della categoria. Non sono stati eliminati i decreti emessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emessi nel periodo dal settembre 2012 al luglio 2014, anche se nelle motivazioni la CGUE ha sancito che i costi minimi dell’autotrasporto:

- sono illegittimi; - non risultano compatibili a perseguire un obiettivo di pubblico interesse quale la

sicurezza della circolazione stradale; - risultano contrari al disposto relativo alla libera concorrenza del mercato interno.

Dopo la sentenza della CGUE, il TAR del Lazio dovrebbe pronunciarsi entro il 4 dicembre 2014 (novanta giorni dal 4 settembre 2014 data della sentenza). Se entro i novanta giorni non c’è un deciso intervento da parte del TAR del Lazio, la Commissione Europea potrebbe aprire una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. 5/7 Ricordo ancora che siamo in attesa del parere della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi a seguito dei ricorsi presentati dai Tribunali di Lucca e di Trento.

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Faccio presente che, in attesa della pronuncia del TAR del Lazio, del parere della Corte Costituzionale, la normativa contenuta nell’art. 83-bis della Legge n. 133/2008 è ancora in vigore, anche se il Ministero della infrastrutture e dei trasporti ha sospeso, con decorrenza luglio 2014, l’emissione delle tabelle relative ai costi minimi di esercizio. Infine il Ministro alle rappresentanze Associative della committenza e dell’autotrasporto sta proponendo una modifica dell’art. 83-bis dal contenuto: Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni, precisato che l’oggetto del contratto stesso, così come definito dall’art. 1678 c.c., è il trasferimento delle merci da un luogo ad un altro dietro corrispettivo, nonché lo svolgimento delle attività strettamente prodromiche e strumentali a detto trasferimento, i prezzi e le condizioni sono rimesse all’autonomia negoziale delle parti. A questo punto, in attesa dell’evolversi della situazione, possiamo agire in diversi modi e precisamente: 1) rinegoziare e/o ritrattare le condizioni contrattuali attualmente applicate

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A seguito della sentenza della CGUE, il Vettore viene invitato alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali con l’individuazione di nuovi corrispettivi di trasporto. 2) riscrivere il contenuto dell’articolo contrattuale relativo ai corrispettivi Aggiungendo nel contratto di trasporto stipulato nella forma scritta quanto segue: A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 settembre 2014, richiesta con domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del TAR del Lazio, il Vettore e il Committente dichiarano, che le tariffe economiche applicate alle prestazioni oggetto del presente contratto, oltre che essere frutto di trattativa individuale liberamente condotta fra le singole parti, sono considerate di riferimento e tali da consentire “comunque il rispetto degli attuali parametri di sicurezza normativamente previsti”. Altresì le parti concordano consensualmente e convengono che i “costi di organizzazione” non sono costi destinati alla sicurezza della circolazione stradale. 3) per eventuali contenziosi depositati presso i vari Tribunali e non ancora conclusi Richiedere al proprio legale di presentare opposizione allegando la sentenza della CGUE per ottenere se non l’annullamento quanto meno la sospensione del procedimento in attesa dei futuri sviluppi (TAR del Lazio e Corte Costituzionale). 6/7

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4) per i giudizi già definiti dove il Committente è stato soccombente Si potrebbe proporre azione per farsi indennizzare da chi si è indebitamente arricchito (vedi art. 2041 del Codice Civile). A tale proposito, per le aziende che hanno riconosciuto i costi minimi determinati dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, avrebbero dovuto indicare, come suggerito dai legali della committenza al momento dei ricorsi, su ogni fattura con data certa, la seguente clausola di riserva di ripartizione: Il pagamento dell’ammontare richiesto, di cui alla fattura n. ______ , è effettuato con riserva di ripetizione all’esito del ricorso giurisdizionale pendente avanti al TAR del Lazio (Sez. Terza Ter), recante il n. R.G. 48/2012. Prima di concludere desidero evidenziare i documenti vincolanti che il committente e/o il caricatore deve richiedere al vettore prima di un trasporto per verificare la sua regolarità professionale: a) carta di circolazione dei veicoli con l’attestazione della revisione annuale regolare; b) patente di guida e carta di qualificazione (CQC) del conducente; c) iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori; d) iscrizione al registro elettronico nazionale (REN) per l’idoneità professionale; e) documento unico di regolarità contributiva (DURC).

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Vi ringrazio per l’attenzione, spero di aver trasmesso alcuni spunti e suggerimenti utili per la Vostra attività e rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento o quesito. Rosada Aldo 12.11.2014 7/7