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1 Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: [email protected]) informa SETTEMBRE 2016 Terremoto…. NOTIZIE FLASH Scadenze pag.12 L’ITALIA SISMICA La cronaca: “Il 24 agosto la prima scossa, violentissima, di magnitudo 6.0 alle 3.36 del mattino, sentita molto forte da Rimini fino a Napoli. L'epicentro è nei pressi di Accumoli, in provincia di Rieti, nel Lazio - paese equidistante da Amatrice e Norcia -a soli 4 chilometri di profondità. E proprio ad Accumoli e nella vicina Amatrice si registrano i danni più gravi: il centro di Amatrice è polverizzato, Accumoli è stato cancellato. "Il paese non c'è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone": è la prima, drammatica, testimonianza del sindaco di Amatrice. La gravità della situazione è confermata anche dal responsabile della Croce Rossa locale: c'è un ponte pericolante, che ha costretto a entrare nel paese solo a piedi rallentando così i soccorsi e lasciando senza assistenza i comuni colpiti per diverse ore. Nell'area ci sono stati altri movimenti sismici (segue a pag.2) Terremoto: sospesi i versamenti pag.2 -Contributi Pac agli agricoltori colpiti -Cia: gli agriturismi si mobilitano pag.3 Dichiarazioni giacenza vino pag.9 -Comunicazione Black list pag.4 Nuova White list pag.7 White list e RW pag.8 Distributori: le regole dal 2017 pag.5 5xmille nuove disposizioni pag.6 -Permessi Stagionali -Istruzioni bonus bebè pag.11 Cruscotto infortuni Inail pag.10

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Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto

(tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: [email protected])

informa

SETTEMBRE 2016

Terremoto….

NOTIZIE FLASH

Scadenze pag.12

L’ITALIA SISMICA La cronaca: “Il 24 agosto la prima scossa, violentissima, di magnitudo

6.0 alle 3.36 del mattino, sentita molto forte da Rimini fino a Napoli.

L'epicentro è nei pressi di Accumoli, in provincia di Rieti, nel Lazio -

paese equidistante da Amatrice e Norcia -a soli 4 chilometri di

profondità. E proprio ad Accumoli e nella vicina Amatrice si

registrano i danni più gravi: il centro di Amatrice è polverizzato,

Accumoli è stato cancellato. "Il paese non c'è più. Sotto le macerie ci

sono decine di persone": è la prima, drammatica, testimonianza del

sindaco di Amatrice. La gravità della situazione è confermata anche

dal responsabile della Croce Rossa locale: c'è un ponte pericolante,

che ha costretto a entrare nel paese solo a piedi rallentando così i

soccorsi e lasciando senza assistenza i comuni colpiti per diverse ore.

Nell'area ci sono stati altri movimenti sismici (segue a pag.2)

Terremoto: sospesi i

versamenti pag.2

-Contributi Pac agli

agricoltori colpiti

-Cia: gli agriturismi si

mobilitano pag.3

Dichiarazioni giacenza

vino pag.9

-Comunicazione Black

list pag.4

Nuova White list pag.7

White list e RW pag.8

Distributori: le regole

dal 2017 pag.5

5xmille nuove

disposizioni pag.6

-Permessi Stagionali

-Istruzioni bonus bebè

pag.11

Cruscotto infortuni

Inail pag.10

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(segue da pag.1) successivi, circa 300 scosse, quelle più forti di magnitudo 5,1 alle 4.32 e 5,4

alle 4.33 con epicentro a 5 chilometri da Norcia. Un'altra fortissima scossa si è sentita alle

4.34, più lunga, di entità 5,4. L'ultima di un certo rilievo poco prima delle 14 ad Arquata di

magnitudo 4,9. Moltissime le chiamate alla protezione civile e ai vigili del fuoco da tutto il

centro Italia.” L'Italia è un paese a elevata sismicità: da Nord a Sud, nel corso dei secoli, si sono avuti numerosi terremoti, anche di forte intensità, che hanno provocato ingenti danni e numerose vittime. Tutto l'Appennino Centro-Meridionale presenta una colorazione viola acceso, identificando aree a forte rischio sismico. Nel Nord Italia, a rischio terremoti l'estremo Nordest, in particolare il Friuli Venezia Giulia. Meno sismico il Nordovest, con le aree a ridosso del cuneese dove la probabilità di eventi sismici è maggiore rispetto alla Liguria centrale. In Liguria l'estremo ponente e il levante risultano più soggetti a terremoti di media intensità. Nel Mediterraneo la penisola italiana è situata in una zona geologicamente molto attiva, dove l’attività vulcanica e sismica risulta molto intensa e frequente. Storicamente, le aree più colpite sono quelle che si trovano lungo gli Appennini, dall’appennino Umbro-marchigiano fino alla Sicilia orientale. La classificazione sismica dell'Italia è stata affidata dal Governo Italiano all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) che ha creato una mappa (in continuo aggiornamento) per la suddivisione in aree che sono accomunate dallo stesso rischio sismico. Con un provvedimento legislativo del 2003 tutti i comuni italiani sono stati raggruppati in 4 categorie di rischio sismico. Oltre alla frequenza e alla violenza dei eventi sismici, si è tenuto conto anche di un altro parametro, il PGA, ovvero il picco di accelerazione al suolo [g], utile per valutare l’ampiezza del moto sismico. La mappa aggiornata al 2012 prevede:

• Zona 1 –Sismicità alta: comprende ampie zone delle regioni dove si sono registrati gli ultimi terremoti più forti (Abruzzo, Friuli, Campania, Calabria) [PGA oltre 0,25g.]

• Zona 2 -Sismicità media [PGA fra 0,15 e 0,25g] • Zona 3 -Sismicità bassa [PGA fra 0,05 e 0,15g] • Zona 4 -Sismicità molto bassa [PGA inferiore a 0,05g]

Queste categorie presentano numerose sub-classificazioni in rapporto alla elevata differenza morfologica e geodinamica anche tra territori inclusi nella stessa zona di rischio. Tale classificazione è utile principalmente per le misure preventive nella costruzione di edifici, dove risulta fondamentale attuare un piano di protezione antisismica in base al rischio.

TERREMOTO: SOSPESI I VERSAMENTI

Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) per la sospensione, nelle zone del Centro Italia interessate dal sisma del 24

agosto, dei versamenti delle imposte e degli adempimenti tributari, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Sono 17 i Comuni elencati nel provvedimento:

• tre nel Lazio - Accumoli, Amatrice e Cittareale (RI); • quattro in Umbria - Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia e Preci (PG); • cinque nelle Marche - Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo e

Montemonaco (AP); Montefortino (FM); • cinque in Abruzzo - Montereale, Capitignano e Campotosto (AQ); Valle Castellana e

Rocca Santa Maria (TE). Sulla base delle comunicazioni della Protezione civile, un successivo decreto potrà individuare altri comuni colpiti dagli eventi ai quali si applica la sospensione. La sospensione riguarda sia le persone fisiche che al 24 agosto avevano la residenza o la sede operativa in uno dei comuni colpiti dal terremoto sia le persone giuridiche che lì avevano la sede legale od operativa. La ripresa dei versamenti è stata fissata per il 20 dicembre 2016.

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CONTRIBUTI PAC SUBITO AGLI AGRICOLTORI COLPITI

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, nell'ambito delle prime azioni necessarie a supporto dei territori del centro Italia drammaticamente colpiti del terremoto, è stato disposto, tramite Agea, che entro il 15 settembre siano erogati i 5 milioni di euro di contributi europei Pac richiesti dalle 958 domande presentate dalle imprese agricole operanti nei 16 comuni dell'emergenza individuati dalla Protezione civile. "Si tratta di una prima azione utile a garantire risorse e liquidità al tessuto agricolo più

fortemente colpito dal sisma - afferma il Ministro Maurizio Martina - che si affianca anche a

quanto già disposto dal Governo ieri con la dichiarazione dello stato di emergenza. Puntiamo a

far ripartire presto le attività, anche attraverso i rimborsi dei danni e delle perdite di reddito

subite. In queste ore ho sentito gli assessori all'agricoltura delle regioni Lazio, Umbria e

Marche per un primo punto della situazione rispetto ai danni subiti dal settore agricolo. Nei prossimi giorni avremo un ulteriore incontro operativo per definire le azioni comuni utili al

ripristino delle attività. C'è tanto lavoro da fare per riportare alla vita quotidiana anche le aree

rurali colpite. Il Ministero è a disposizione per offrire tutto il supporto necessario in questa

prima fase d'emergenza e anche successivamente". Il presidente nazionale della Cia Dino Scanavino, ha commentato positivamente la misura: "L'anticipo del pagamento dei fondi dello sviluppo rurale da parte di Agea entro metà

settembre alle circa 1.000 aziende agricole coinvolte nel sisma è un primo importante punto di

partenza. D'altra parte, aiutare la ricostruzione e il rilancio delle attività agricole e

agroalimentari è fondamentale per mantenere vivo il tessuto economico dell'area, visto che si

tratta di zone a forte vocazione rurale". "Noi intanto, come Cia, continuiamo a monitorare la situazione e a sostenere le popolazioni e

gli agricoltori coinvolti -aggiunge il presidente della Cia- predisponendo aiuti e servizi utili,

come l'ospitalità agli sfollati presso le strutture agrituristiche aderenti alla Confederazione e

l'assistenza e supporto alle imprese nel disbrigo degli adempimenti tecnico-amministrativi e

burocratici necessari".

GLI AGRITURISMI CIA SI MOBILITANO

Gli agricoltori italiani dimostrano, ancora una volta, la loro natura solidale. Tutti vogliono dare il proprio contributo per sostenere le persone duramente colpite dal dramma del terremoto. L’iniziativa parte dagli agriturismi della Cia aderenti all’associazione Turismo Verde, che si sono resi disponibili a offrire ospitalità ad almeno una famiglia sfollata dall’area colpita dal sisma. Di ora in ora si moltiplicano le adesioni delle strutture recettive nelle aree rurali del Paese. In particolare, nel Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. "Gli agricoltori proprietari di aziende agrituristiche -ha detto il presidente nazionale della Cia

Dino Scanavino- vogliono dare così una risposta concreta e immediata all’emergenza

provocata dal sisma. Le nostre segreterie degli uffici dislocati su tutto il territorio nazionale

stanno rispondendo alle chiamate di moltissimi agricoltori che offrono la loro disponibilità ad

assegnare almeno una camera per i terremotati". A breve, ha concluso Scanavino, "saremo in grado di comunicare, al coordinando della

Protezione Civile, una lista delle strutture pronte ad ospitare chi, purtroppo, ha perso,

drammaticamente, l’uso della propria abitazione".

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COMUNICAZIONE BLACK LIST ENTRO IL 20 SETTEMBRE

Scade il 20 settembre 2016 il termine per l'invio della Comunicazione annuale delle

operazioni con paesi Black List.

Il DL n.40/2010 ha introdotto l'obbligo per i soggetti passivi IVA, sia imprese che lavoratori autonomi (con esclusione dei cd. Minimi di cui al D.L 98/2011 e i forfettari di cui alla L.190/2014), di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate gli acquisti/cessioni di beni nonchè le prestazioni di servizi rese/ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata, individuati dai DDMM 4/05/99 e 21/11/2001. Pertanto, devono inviarla i soggetti passsivi IVA che nel corso dell'esercizio 2015, hanno posto in essere operazioni con operatori economici aventi: • sede, • residenza, • domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list"). La Comunicazione va effettuata utilizzando il quadro BL contenuto nel "Modello di Comunicazione polivalente" presente nel sito internet dell'Agenzia e va inviata esclusivamente in modalità telematica: • direttamente dai contribuenti soggetti a tale obbligo; • tramite intermediari abilitati. Il decreto Semplificazioni (D.Lgs n.175/2014) all'art. 21 ha introdotto molte novità nella Comunicazione "Black list", dovuta dai soggetti IVA per le operazioni svolte con Paesi a fiscalità privilegiata. Le principali modifiche sono state le seguenti: 1. è stata modificata la periodicità della comunicazione: la Comunicazione è passata da

essere trimestrale/mensile ad annuale; 2. è stata modificata la soglia: la Comunicazione va effettuata se nel corso di tutto l'anno si

supera il tetto di 10.000 euro complessivi. In questo caso vanno comunicate anche le operazioni di ammontare "poco significativo", cioè inferiori ai 500 euro, (fino all'entrata in vigore del decreto semplificazioni tali operazioni erano escluse dall'obbligo di comunicazione).

Nel 2015 la normativa non ha subito rilevanti modifiche, ma sono state ridefinite le liste degli

Stati a fiscalità privilegiata. Nel quadro BL del modello polivalente si dovrà indicare: • i dati anagrafici del soggetto con cui si hanno avuto le operazioni; • i dati relativi alle operazioni attive e passive; • nel rigo BL002 la casella 2 per indicare che si sta presentando la comunicazione black list. In caso di omessa comunicazione o effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da 500 a 4.000 euro.

LA RIPRESA DEI TERMINI PROCESSUALI

Dopo la sospensione dei termini processuali, durata dal 1° al 31 agosto (con una riduzione dei tempi rispetto all'anno scorso, in cui la sospensione era di 46 giorni), dal 1° settembre i

termini “sospesi” riprendono a decorrere. La pausa estiva ha prodotto un allungamento delle scadenze entro le quali le parti possono procedere al deposito di ricorsi e documenti, per ogni grado di giudizio. Il periodo di sospensione non ha riguardato, invece, le notifiche di avvisi di accertamento (segue a pag.5)

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(segue da pag.4) e di cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, e ogni altro termine relativo alla fase che precede quella contenziosa. Per quanto riguarda la mediazione tributaria, si ricorda che la sospensione feriale opera non solo con riguardo al termine per notificare il ricorso e a quello per il suo deposito in segreteria, ma con riguardo al termine, di 90 giorni dalla notifica dell’atto, previsto per la conclusione del procedimento di mediazione.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI: LE REGOLE DAL 2017

Con il provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche di adeguamento dei distributori automatici (detti anche “vending machine”), in vista dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’anagrafe tributaria dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2017, per i soggetti che svolgono l’attività di erogazione di beni e servizi mediante detti distributori automatici. In primo luogo è previsto il censimento e la fiscalizzazione degli apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente previo pagamento di un corrispettivo (distributori automatici o vending machine). A tal fine, le imprese che gestiscono i distributori automatici devono comunicare la matricola identificativa dell’apparecchio all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, in un’area dedicata all’interno del sito internet in cui trovare i servizi per censire online i propri distributori ed ottenere certificati per “sigillare elettronicamente” il file XML con cui trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dagli apparecchi, nella fase di erogazione dei prodotti. Al termine della procedura di censimento, viene rilasciata un’etichetta QRCODE da applicare ad ogni apparecchio registrato, che contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore. Qualora una vending machine dovesse risultare priva di tale etichetta, qualunque utente può segnalare l’irregolarità ad un apposito numero di telefono o indirizzo mail dell’Agenzia delle Entrate. Ciascun distributore automatico o sistema di gestione multiplo (multicassa) dovrà essere adeguato tecnicamente in modo da memorizzare e trasmettere le seguenti informazioni: – Elementi identificativi del dispositivo di provenienza dei dati trasmessi (tipologia, numero identificativo, latitudine e longitudine della posizione geografica dell’apparecchio); – Eventuale periodo di inattività dell’apparecchio (data e ora iniziali, data e ora finali, e causa di interruzione dell’attività); – Data e ora della rilevazione dei corrispettivi; – Dati contabili e fiscali delle operazioni riferite al periodo di rilevazione dei corrispettivi, riepilogati per aliquota IVA o natura dell’operazione (Base imponibile, IVA, eventuali informazioni riguardanti la ventilazione, i resi e gli scontrini annullati); – Valore totale dei beni venduti nel periodo di rilevazione dei corrispettivi, distinto tra vendite per contanti e vendite con forme diverse; – Ammontare totale incassato nel periodo di rilevazione dei corrispettivi, distinto tra vendite per contanti e vendite con forme diverse. Al fine di non incidere negativamente sull’attività delle imprese e (segue a pag.6)

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(segue da pag.5) e sul funzionamento dei distributori automatici è prevista:

• una fase transitoria, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, durante la quale le imprese devono provvedere all’adeguamento dei distributori in loro possesso o alla loro sostituzione, al fine di tenere in esercizio distributori che rispondano alle regole tecniche di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nel rispetto degli standard minimi di garanzia di sicurezza e autenticità dei dati memorizzati e trasmessi;

• una fase “a regime” che verrà disciplinata con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Durante tale fase transitoria, i dati suindicati devono essere conservati, anche elettronicamente, unitamente ad ogni altro elemento informativo ad essi riconducibile, e trasmessi in via telematica utilizzando un apposito servizio web messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi deve essere effettuata esclusivamente utilizzando un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia stessa (si tratta di un dispositivo, dotato di connettività, in grado di leggere, acquisire e trasmettere, in uno specifico formato, i dati contenuti nei sistemi di gestione delle vending machine). La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni, con il rilascio di un’apposita ricevuta resa disponibile per via telematica contestualmente alla trasmissione del file. In caso di scarto della trasmissione viene comunque rilasciata una ricevuta che attesta il motivo di scarto del file. In tale ipotesi la trasmissione del file corretto deve essere effettuata entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

5XMILLE: NUOVE DISPOSIZIONI

In attuazione dell’art.1, comma 154 della legge n.190/2014, il DPCM del 7 luglio 2016 interviene sul precedente DPCM 23 aprile 2010, dettando nuove disposizioni in materia di trasparenza ed efficacia nell’utilizzo della quota del 5 per mille dell’Irpef. Il provvedimento stabilisce che l’iscrizione al riparto del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo restano efficaci anche

per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Pertanto, gli enti non sono più tenuti a riproporre la domanda e la dichiarazione, ma

vengono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori o variazioni possono essere segnalati, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente alla Dr delle Entrate competente, quella nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente. Se il rappresentante legale cambia, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante dovrà sottoscriverne un’altra, indicando la data della sua nomina e quella dell’iscrizione dell’ente al riparto del 5 per mille. Se vengono meno i requisiti necessari, il rappresentante legale deve trasmettere alla competente amministrazione la revoca dell’iscrizione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti che risultano regolarmente iscritti nel 2016. Le amministrazioni che erogano gli importi del 5 per mille, entro i successivi tre mesi, devono pubblicare in un’apposita sezione del proprio sito web gli elenchi (segue a pag.7)

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(segue da pag.6) dei soggetti ai quali è stato assegnato il contributo, la data di corresponsione e il relativo importo. Inoltre, entro un mese da quando li ricevono, sono tenuti a pubblicare anche i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai beneficiari del contributo. Rendicontazione

A seguito delle modifiche ora introdotte, i soggetti cui sono erogate le somme, entro un anno dalla loro ricezione, devono redigere, sullo specifico modulo messo a disposizione dall’amministrazione competente, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti chiaramente la destinazione delle somme assegnate. Inoltre, nel rendiconto vanno indicati:

• i dati identificativi del beneficiario (denominazione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo di posta elettronica, scopo dell’attività sociale) e quelli del rappresentante legale

• l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo ricevuto • le spese sostenute per il funzionamento del beneficiario, comprese quelle per risorse

umane e per acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci, evidenziandone la riconducibilità alle finalità istituzionali

• le altre spese destinate ad attività direttamente riconducibili agli scopi istituzionali • gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti

pluriennali. Sono esonerati dall’invio, a meno di espressa richiesta dell’amministrazione, gli enti che percepiscono contributi per un importo inferiore a 20.000 euro. Rendiconto e relazione vanno comunque redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per dieci anni. Il recupero del contributo “distolto”

Se si accerta che il contributo è stato impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali, la somma assegnata viene recuperata. A tal fine, il beneficiario, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deve riversare l’importo percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo. Se non vi provvede tempestivamente, viene avviata la procedura.

NUOVA WHITE LIST

È stato pubblicato in G. U. il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 9 agosto 2016, che modifica il D.M. 4 settembre 1996, concernente l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie

imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. In sostanza, l’elenco era stato approvato sulla base del D.Lgs. n. 239/1996, il quale stabilisce la non applicazione

dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. Coerentemente con l’originaria previsione normativa, il nuovo decreto prevede, inoltre, l’eliminazione dall’elenco (con successivo decreto) degli Stati e territori con i quali, in ragione di varie violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni con l’Italia. Ad oggi, dunque, l’elenco degli Stati modificato ricomprende: - Albania, Alderney, Algeria, Anguilla, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan; (segue a pag.8)

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(segue da pag.7) - Bangladesh, Belgio, Belize, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria; - Camerun, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Congo (Repubblica del Congo), Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Curacao; - Danimarca; - Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia; - Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia; - Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gibilterra, Giordania, Grecia, Groenlandia, Guernsey; - Herm, Hong Kong; - India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Israele; - Jersey; - Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait; - Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo; - Macedonia, Malaysia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Montenegro, Montserrat, Mozambico; - Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda; - Oman; - Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo; - Qatar; - Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania; - San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Sint Maarten, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Svizzera; - Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Trinitad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan; - Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan; - Venezuela, Vietnam; - Zambia.

NUOVA WHITE LIST E QUADRO RW

Si rammenta che l’indicazione delle partecipazioni in società estere da parte del contribuente residente titolare effettivo, nel quadro RW, segue regole diverse a seconda che il paese dove è localizzata la società estera sia collaborativo o meno. La pubblicazione della nuova White list sulla gazzetta ufficiale del 22 agosto, amplia il numero dei paesi collaborativi e si ritiene possa essere applicata alla compilazione del quadro RW relativo all’anno 2015 da presentare entro il 30 settembre 2016. Una conferma risulta quanto mai urgente. Il quadro RW è stato istituito ai fini del monitoraggio delle attività detenute all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia. Tale quadro deve essere compilato dai contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale. L’obbligo riguarda il contribuente che risulta titolare effettivo come chiarito dalla CM n.38/E/2013. In caso di società è considerato titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni (segue a pag.9)

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DICHIARAZIONE DI GIACENZA VINO Entro il 12 settembre 2016 (il 10 cade di sabato), dev’essere presentata la denuncia annuale relativa alle giacenze di vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore 24.00 del 31 luglio. Soggetti tenuti all’adempimento sono i produttori, intesi come coloro che, in qualità di persona fisica o giuridica, abbiano prodotto uve o vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione e i commercianti che professionalmente acquistano e vendono prodotti imbottigliati e/o sfusi. Al contrario, sono esclusi dall’adempimento:

• i consumatori privati; • i rivenditori al minuto che alternativamente esercitano professionalmente un’attività

commerciale ove sia ricompresa la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino che non eccedono, in ragione della singola vendita, 60 litri o utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Deve essere presentata una dichiarazione distinta per ogni Comune presso cui sono situati gli stabilimenti e/o i depositi in cui risulta giacente il vino e/o il mosto alle ore 24.00 del 31 luglio. La dichiarazione di giacenza può essere inviata per posta all’Agea o consegnata a mano utilizzando il modulo cartaceo con il codice a barre scaricato dal sito del Sian o, in alternativa in maniera telematica utilizzando la procedura sempre del Sian presso i Caa ai quali il soggetto ha dato delega. In ordine al contenuto della dichiarazione vengono poi fornite alcune precisazioni e cioè: a) le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno. b) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dalla competente Camera di Commercio Industria ed Artigianato. c) nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i “vini”, con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto. (segue a pag.11)

(segue da pag.8) al capitale sociale; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Se la partecipazione al capitale della società estera è localizzata in un paese white list nel

quadro RW deve essere indicato il valore della partecipazione. Se invece la società estera è localizzata in un paese non collaborativo al posto del valore della partecipazione occorre indicare il valore degli investimenti detenuti all’estero e delle

attività estere di natura finanziaria. Operativamente il contribuente deve indicare nel quadro RW, per ciascuna società, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.

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CRUSCOTTO INFORTUNI INAIL

Il Cruscotto Infortuni INAIL, creato dall’Istituto al fine di consultare la documentazione sugli infortuni occorsi successivamente al 23/12/2015 è ora consultabile anche da parte dei Consulenti del Lavoro. In base a quanto previsto dall’art. 21, c. 4, del D. Lgs. n. 151/2015, “a decorrere dal

novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito

l’obbligo di tenuta del registro infortuni”. Pertanto il datore di lavoro, dallo scorso 23 dicembre, non è più tenuto ad istituire e vidimare il registro infortuni. A seguito di questa semplificazione, l’INAIL ha realizzato un applicativo online, denominato appunto “Cruscotto Infortuni”, nel quale è possibile consultare gli infortuni avvenuti dal 23 dicembre. Purtroppo, l’applicativo era consultabile esclusivamente da parte degli Organi preposti all’attività di vigilanza, senza possibilità di consultazione da parte di altri soggetti. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in occasione di un tavolo tecnico tenuto nei mesi scorsi con i Dirigenti INAIL, aveva fatto richiesta che il Cruscotto Infortuni fosse consultabile anche dagli intermediari e dalle aziende, ritenendolo un prezioso strumento per la raccolta dei dati e per la verifica sull’andamento infortunistico per la programmazione di azioni di prevenzione. La richiesta del CNO era stata accolta da parte dell’INAIL, che ha reso consultabili i dati contenuti nel Cruscotto già dallo scorso 9 agosto 2016. Per la consultazione si procede dall’area riservata dei servizi on line dell’INAIL, a seguito di autenticazione con le proprie credenziali, nel menù a destra “Denunce di Infortunio e Malattia“, il primo sottomenù è proprio il “Cruscotto infortuni“.

(segue da pag.10) d) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in “conto imbottigliamento” od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all’impresa che effettua la relativa prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest’ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il “commercio” senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione. e) nel caso di “depositi all’ingrosso” di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi. f) i vini detenuti da coloro che svolgono l’attività di “magazzino all’ingrosso”, da non confondersi con quella di “deposito all’ingrosso” di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico. g) la codifica di vini DOP da utilizzare è quella sancita dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2006 e comunque la codifica è allegata alle istruzioni di compilazione della dichiarazione di giacenza. La dichiarazione viene quindi sottoposta a controllo amministrativo per cui la mancata sottoscrizione della stessa e il mancato invio della fotocopia del documento di riconoscimento dell’operatore in luogo dell’autentica della firma costituiscono anomalia che comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria. Le anomalia sanzionabili riguardano anche la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA, ove presente, del dichiarante.

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PERMESSI DI SOGGIORNO PER GLI STAGIONALI

Il Consiglio dei Ministri n. 124 del 28 luglio 2016, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Tale decreto apporta diverse modifiche testuali al decreto legislativo 286/1998 (testo unico

immigrazione), in materia reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia. Attualmente si prevede che allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per almeno 2 anni consecutivi per lavoro stagionale, può essere rilasciato, in caso di lavori ripetitivi, un permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, al massimo triennale, per la durata corrispondente all’ultimo soggiorno. Il visto di ingresso è rilasciato ogni anno e il permesso di soggiorno è revocato qualora lo straniero violi le disposizione del testo unico (art. 5, comma 3-ter, TU). La nuova disposizione in esame, modificando la norma del testo unico, pone come condizione

per il rilascio del permesso pluriennale il soggiorno di almeno una volta nei 5 anni

precedenti, come espressamente previsto dalla direttiva, in luogo dei 2 anni consecutivi.

ISTRUZIONI PER IL BONUS BEBE’ 2014

L’INPS, con messaggio n. 3407 del 23 agosto 2016 fornisce le informazioni sul contributo una tantum per il sostegno di bambini nati o adottati nel 2014 in famiglie residenti a basso reddito, come previsto dal DM 23 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016) comunemente chiamato Bonus Bebé. L’importo aggiuntivo verrà erogato a favore di: a)nati nel 2014, beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria, b)nati nel 2014 o minori adottati nel 2014, previa richiesta di Carta Acquisti, nei seguenti casi specifici: 1. nati nel 2014 non beneficiari della carta acquisti ordinaria; 2. adottati nel 2014, minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti ordinaria; 3. adottati nel 2014 di età superiore ai 3 anni al momento della richiesta. In questi casi l’importo una tantum verrà concesso per le domande di Carta Acquisti

presentate entro il 16 novembre 2016, che dovranno essere presentate: • presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale Carta

Acquisti; • direttamente all’INPS in formato cartaceo, in caso di adottati di età superiore ai 3 anni.

L’importo una tantum è pari a 275 euro e verrà disposto sulla Carta Acquisti da Poste Italiane, nel corso del primo bimestre 2017.

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Scadenziario di SETTEMBRE

15 settembre Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di agosto. Modello 770/2016 Semplificato e Ordinario: termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato e Ordinario relativo al 2015 (prorogato da apposito DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale, n.176).

12 settembre

Dichiarazione di giacenza vini: termine per la presentazione, delle dichiarazioni di giacenza di vini e prodotti vinosi. Vanno dichiarati i quantitativi in giacenza alla mezzanotte del 31 luglio 2016.

16 settembre

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto per i contribuenti con contabilità Iva mensile. Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di agosto. Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Irpef sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

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20 settembre Comunicazione 2015 Black-list: invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione nel 2015 di importo complessivo annuale superiore ad 10.000 euro. A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente.

26 settembre

Operazioni intracee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto 2016. Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. Contributi INPS agricoli: versamento della 2° rata relativa al 2016 per lavoratori agricoli autonomi o concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti famigliari. Unico 2016 (contribuenti titolari di partita Iva): non soggetti a studi di settore che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2016) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -16/6/2016 debbono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,99% -ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 18/7/2016 debbono versare la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, e con applicazione degli interessi dello 0,64%. -6/7/2016 (contribuenti soggetti a studi di settore), debbono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,77%.

Unico 2016 (contribuenti titolari di partita Iva): soggetti a studi di settore che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2016) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento 16/6/2016, debbono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto), con applicazione degli interessi dello 0,77%. - ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 22/8/2016 debbono versare la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto), maggiorando preventivamente l' intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 0,27%.

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30 settembre

Unico 2016 e Irap 2016: termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del modello UNICO/2016 e IRAP/2016, relativo al 2015, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare Modello IVA autonoma: termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2016 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata. Parametri adeguamento: versamento dell’IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2015 (codice tributo 6493). Modello 730 acconto: entro oggi, i contribuenti che hanno presentato il modello 730 possono comunicare al datore di lavoro o ente pensionistico di non effettuare o effettuare in misura inferiore l’acconto Irpef di novembre per l’anno d’imposta 2016. Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/9/2016 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente. Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l’invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di agosto. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Acquisti da San Marino: invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati ad agosto. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente. Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci: termine entro il quale effettuare: -l’assegnazione / cessione agevolata ai soci di beni immobili non strumentali / beni mobili iscritti in Pubblici registri; -la trasformazione agevolata in società semplice (solo per società con oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. La prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta (8% - 10,50%) va versata entro il 30.11.2016.