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CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100ESOCAUTOJ.jpg 30 01 Cattolica Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano Email: [email protected] Fax: 045/8372354 C087 CATTLOGO50J.jpg Cattolica&Turismo Rurale CATTLOGOBIGJ.jpg CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. CTUR 2 - ED. 25/02/2014 sono parte integrante della Nota Informativa MOD. CTUR 5

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CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg 30 01 Cattolica Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano Email: [email protected] Fax: 045/8372354 C087 CATTLOGO50J.jpg Cattolica&Turismo Rurale CATTLOGOBIGJ.jpg

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di AssicurazioneMOD. CTUR 2 - ED. 25/02/2014sono parte integrante della Nota InformativaMOD. CTUR 5

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INDICE

DEFINIZIONI........................................................................................................................................ 3

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVA A TUTTI I SETTORI .............................. 9

INCENDIO E ALTRE GARANZIE....................................................................................................... 13

Garanzia base................................................................................................................................ 13

Garanzie aggiuntive...................................................................................................................... ..16

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - INCENDIO.................................................................... 21

FURTO E RAPINA.............................................................................................................................. 24

Garanzia base............................................................................................................................... 24

Garanzie aggiuntive....................................................................................................................... 25

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - FURTO E RAPINA....................................................... 26

RESPONSABILITA' CIVILE................................................................................................................ 29

Garanzia base................................................................................................................................ 29

Garanzie aggiuntive........................................................................................................................ 34

TUTELA GIUDIZIARIA........................................................................................................................ 37

Garanzia base................................................................................................................................ 37

Garanzie aggiuntive........................................................................................................................ 40

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO TUTELA GIUDIZIARIA....................................................42

ASSISTENZA...................................................................................................................................... 44

Garanzia base................................................................................................................................ 44

RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE........................................................................................... ....... 48

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DEFINIZIONIDefinizioni valide per l'assicurazione in generale

Nel testo si intende per:

AssicuratoIl soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurazione o contrattoIl contratto di assicurazione.

ContraenteLa persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione ed è tenuta al pagamento del premio.

FranchigiaLa parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a caricodell'assicurato.

IndennizzoLa somma dovuta da dalla Società in caso di sinistro.

PolizzaIl documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

PremioLa somma dovuta dal contraente alla Società.

RischioLa possibilità che si verifichi il sinistro.

ScopertoLa percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

SinistroIl verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SocietàL'impresa assicuratrice.

Definizioni comuni a tutti i settoriAgriturismoEsercizio delle attività di ricezione ed ospitalità nonché delle ulteriori attività agrituristiche di cui alla legge del20 febbraio 2006 n° 96, da parte di soggetti autorizzati di cui all'art. 2 della medesima legge. L'attività deveessere esercitata in rapporto di connessione e complementarietà con l'azienda agricola come previsto dairequisiti di legge.

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ApiarioAbitazione di una colonia di api allo stato di domesticità, consistente generalmente in una struttura lignea aforma di casetta destinata ad accogliere i favi per costituire l'alveare.

Appartamento ruraleAlloggio indipendente, ubicato nell'azienda agricola, in cui viene offerta l'ospitalità.

ArredamentoMobilio e arredamento in genere per l'attività agrituristica e relativi uffici, anche adibiti all'attività agricola, inclusipersonal computer, registratori di cassa, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (esclusi i relativicontenuti), strumenti di precisione vari, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche ditrasmissione e ricezione dati con i relativi conduttori di collegamento, libri e cancelleria. Inoltre si intendonocompresi la biancheria, coperte, indumenti, cristalleria, posateria, vasellame, apparecchi audiovisivi in genere,nonché gli oggetti ad uso personale dei clienti dell'agriturismo.Inoltre si intendono compresi per:· le fattorie didattiche: supporti didattici, informativi, anche attraverso apparecchi audiovisivi e/o elettronici;· l'abitazione: mobilio e arredamento e tutto quanto destinato ad uso domestico e personale dell'assicurato,

della sua famiglia e dei suoi dipendenti.

Azienda agricolaEsercizio di attività agricola autonoma, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre redditoconsiderato agrario ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29.9.1973, del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e del D. lgs. n.228 del 18.05.2001. Fanno parte dell'Azienda Agricola le aree, anche se fra loro separate purché costituiscanoun'unica entità aziendale, i relativi fabbricati e contenuti, compreso quello adibito ad abitazione dell'assicurato,anche se separato dal fondo, costituente l'unica abitazione connessa al fondo stesso; scorte e prodotti,bestiame, attrezzature, macchine agricole, impianti mobili e fissi, reparti, officine e laboratori sussidiari, purchéda essa Azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.

BestiameSi considerano tali gli animali bovini, equini, ovini, caprini, suini, gli animali domestici e da cortile, leapi, gli animali selvatici purché autoctoni.

Cassaforte di tipo 2 (grado A)Contenitore avente le seguenti caratteristiche:a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi

meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);b) movimenti di chiusura:

· manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua,posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottaticatenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, icatenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;

· rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serrature a combinazionenumerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;

c) peso minimo: 200 kg.

CoseGli oggetti materiali e gli animali.

CristalliLastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo e vetro,esistenti nei fabbricati e collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili; comprese leiscrizioni, le decorazioni e gli specchi ed escluse lastre aventi particolare valore artistico o di affezione.

EsplosioneSviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga ad

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elevata velocità.

FabbricatoLa costruzione edile alla quale si riferisce l'assicurazione, comprese le opere di fondazione od interrate, gliinfissi e gli impianti fissi (idrici, igienici sanitari, d'allarme, di comunicazione, per illuminazione e riscaldamento,antenne radio-televisive e pannelli solari), avente le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portantiverticali, manto di copertura e pareti esterne, ove esistono, in materiali incombustibili, solai e strutture portantidel tetto anche in materiali combustibili.Nelle pareti esterne e nel manto di copertura è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il25% della rispettiva superficie complessiva e la presenza di coibentazioni e/o impermeabilizzazioni in materialicombustibili.È inoltre tollerata l'esistenza di porzioni di fabbricato, di tettoie e costruzioni in materiali combustibili per unasuperficie complessiva coperta non superiore al 10% dell'area complessiva dei fabbricati assicurati.

CLASSIFICAZIONE DEI FABBRICATI:TIPO 1: Fabbricato o complesso di fabbricati, separati dai fabbricati tipo 2 e 3, per l'uso esclusivo di:· agriturismo: ristorazione, alloggio, accoglienza e uffici;· attività di fattoria didattica: fabbricati adibiti ad accoglienza ed esposizione in genere;· abitazione, anche con rimessa per autoveicoli;· uffici e cantine (per attività vinicola);· silo per stoccaggio foraggi del tipo orizzontali o a trincea;· vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami.È tollerata con il limite massimo di un decimo della superficie di un piano del fabbricato, la destinazione d'usodei fabbricati di tipo 2.

TIPO 2: Fabbricato o complesso di fabbricati adibiti a:· granai;· rimesse per attrezzi e macchine agricole;· porticati e barchesse;· magazzini per scorte dell'azienda (esclusi fienili);· porcilaie, stalle - scuderie (è tollerata la presenza di foraggi per il solo fabbisogno giornaliero), sale di

mungitura, il tutto senza fienili né depositi di paglia, stramaglie e simili.Tutti separati da fabbricati di tipo 3 e/o fabbricati di tipo 1 da essi non separati.

TIPO 3: Fabbricato o complesso di fabbricati adibiti a:· fienili;· ovili;· molini, frantoi, pile da riso;· essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco);· cabine elettriche;come pure destinati agli altri usi di cui a fabbricati di tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e da essi nonseparati.

Fattoria didatticaAzienda agricola che riceve clienti (ad esempio studenti accompagnati dai propri docenti), allo scopo dipresentare uno o più aspetti specifici della propria attività o del proprio ambiente, in campagna o in salaattrezzata.

Fenomeni elettriciSono manifestazioni di fenomeno elettrico:· corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti

a potenziale diverso;· variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per

il corretto funzionamento dell'impianto;· sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori

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nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione diimpulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;

· arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione dialimentazione di rete.

FermentazioneLa decomposizione cui sono soggette le sostanze organiche per l'azione di microorganismi.

ForaggioForaggio destinato all'alimentazione del bestiame ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato,comprese paglia, stramaglie e simili.

IncendioCombustione, con fiamma, di beni materiali che avvenga al di fuori di appropriato focolare, che puòautoestendersi e propagarsi.

IncombustibilitàSi considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo amanifestarsi di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro StudiEsperienze del Ministero dell'Interno.

InfiammabiliSi considerano infiammabili:· gas combustibili;· sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C, ad eccezione delle soluzioni

idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;· sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. del 17 dicembre 1977 - allegato V.

Macchine agricole e attrezzatureComplesso delle macchine agricole cingolate o ruotate, semoventi, trainate o portate, attrezzi ed attrezzatura ingenere destinate ad essere impiegate nelle attività agricole come definite all'art. 57 del D. lgs. n. 285 del 1992(Nuovo Codice della Strada).Attrezzi di vario genere, portati ed accessori alla trattrice, arnesi, utensili e attrezzature in genere utilizzati nelleattività agricole, quali vanghe, zappe, forbici, irroratrici a spalla, finimenti per animali, vestiario professionale,apiari, macchine per la smielatura, botti e cisterne, pompe e tubazioni mobili, rigide o flessibili, contenitori oltrela capacità di 100 litri. Complesso degli impianti presenti nell'azienda agricola e fissi per destinazione, quali adesempio le bilance, le pese elettroniche, i sistemi idrici di approvvigionamento e distribuzione (rotoloni,pivot eranger), gli impianti di raffreddamento dei prodotti, di mungitura, impianti di molitura delle olive, sili compreseincastellature e basamenti etc. Mezzi agricoli storici (calesse, carrozza, carri, carretti, trattori, trebbiatrici, etc) emezzi funzionali all'attività ricreativa, culturale ed agrituristica esclusivamente utilizzati all'interno della aziendaagricola.

Muro pienoÈ il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a13 cm, o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sonoammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minimeper il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, innumero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

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Porta mortaÈ il passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto delpiano terreno.Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per il ricovero dei ruotabili, macchine agricolee attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzatoorizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaioincombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo "muro pieno" nel tratto correntedall'impostazione del tramezzo al tetto.

PreziosiGioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali osintetiche, se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

Rischio separatoÈ il rischio - o l'insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri mediante "muro pieno" o spazio vuoto ugualeo superiore a un metro, o "porta morta".

ScoppioRepentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Glieffetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

ScorteScorte di magazzino, derrate e prodotti agricoli in genere, esclusi: foraggio, tabacco, prodotti radicati al suolo efrutti pendenti. Sono compresi inoltre le granaglie trebbiate, gli oli, il miele, le sementi, i fertilizzanti, i diserbanti,gli antiparassitari, gli imballaggi ed i contenitori mobili, le scorte di infiammabili e gas combustibili perriscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico.Il tutto per la sola attività produttiva e/o uso dell'agriturismo e dell'azienda agricola connessa.

SolaioIl complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato;pavimentazioni e soffittature sono ininfluenti sulla valutazione della combustibilità o meno del solaio.

StanzaUnità abitativa di uno stabile dell'azienda agricola in cui viene offerta l'ospitalità.

TettoL'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agentiatmosferici.

ValoriDenaro, ogni carta rappresentativa di valori e titoli di credito in genere.

Definizioni valide per il settore tutela giudiziaria

Caso assicuratoLa controversia per la quale è prestata l'assicurazione.

Società GestionariaARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, la quale ha sede in Viale del Commercio n° 59 -37135 Verona., Tel 045 8 290 411 - Fax 045 8 290 449, e di cui la Società si avvale per la gestione dei sinistri.L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

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Tutela giudiziariaL'assicurazione tutela giudiziaria ai sensi del D. lgs. n° 175 del 1995 - art. 44 e seguenti.

Unico sinistro o unico caso assicuratoIl fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge uno o più assicurati.

Definizioni valide per il settore assistenza

AbitazioneFabbricato o porzione di fabbricato luogo di residenza anagrafica dell'assicurato.

Centrale operativaÈ la struttura di Mapfre Warranty - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da tecnici e operatori,che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di una specifica convenzione sottoscritta conla Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato e organizza ed eroga,con costi a carico della Società stessa, le spese di assistenza previste in polizza.

PrestazioniI servizi prestati dalla centrale operativa all'assicurato.

SinistroL'evento garantito in polizza che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

Forme di garanzia

Primo rischio assoluto (PRA)La garanzia viene prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del codice civile. llvalore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno cheeventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

Valore intero (VI)La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei benistessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'assicurato sopporta la parteproporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONERELATIVE A TUTTI I SETTORI

Art. 1 - Operatività del contrattoCon il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato per i danni determinati dagli eventiprevisti nelle condizioni contrattuali relativi alle garanzie indicate in polizza.Le garanzie sono prestate esclusivamente per quelle partite per le quali risultino indicate le somme assicuratee/o massimali e i relativi premi.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influisconosulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché lastessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 3 - Assicurazione per conto altruiSe la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essereadempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del soloassicurato.

Art. 4 - Cessazione di una o più garanzieLa cessazione di una o più garanzie, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, non comporta larisoluzione del contratto, che rimane pertanto in vigore per le restanti garanzie.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanziaIl contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. I premi devonoessere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata dipremio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giornodopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi lesuccessive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo1901 del codice civile.

Art. 6 - Durata dell'assicurazioneLa durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contrattostesso e viene indicata in polizza.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazioneLe eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Aggravamento del rischioIl contraente o l'assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso alla Società mediante lettera raccomandatadei mutamenti che aggravino il rischio in modo tale per cui, se il diverso stato di cose fosse esistito o fossestato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o loavrebbe stipulato per un premio più elevato.Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale oparziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della assicurazione, ai sensi di quanto previstodall'articolo 1898 del codice civile.

Art. 9 - Diminuzione del rischioIl contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza laSocietà è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione ai sensidell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistroLa Società può recedere dal presente contratto entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto di

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pagamento dell'indennizzo conseguente ad avviso di sinistro. Il recesso deve essere comunicatoall'altra parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso la Societàrestituirà al contraente la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo digaranzia non goduto dal contraente stesso.

Art. 11 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazioneIn mancanza di disdetta esercitata dalle parti mediante raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorniprima della scadenza contrattuale, salvo diversa pattuizione, il contratto si intende tacitamenteprorogato per un anno.Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto comeprevisto dall'art. 1899 del Codice Civile, il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto mediantelettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della:

• scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventualerateo);

• scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché sianostate pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corsodella quale il recesso è stato esercitato.

Art. 12 - Assicurazione presso diversi assicuratoriSe sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, stipulate anchesuccessivamente, il contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altricontratti stipulati.In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno ilnome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contrattoautonomamente considerato (articolo 1910 del codice civile).Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore eventualmenteinsolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale inragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale congli altri assicuratori.Quando siano previsti scoperti o franchigie a carico dell'assicurato, questi verranno detratti successivamentedall'importo così calcolato.

Art. 13 - Limitazioni di garanziaArredamentoL'arredamento collocato all'aperto dei fabbricati assicurati si considera in garanzia, purché all'internodell'area adibita all'attività agrituristica e nel limite del 15% della somma assicurata alla partitaarredamento.Il denaro, i gioielli e preziosi, le raccolte e collezioni, le carte valori e titoli di credito in genere e lemacchine fotografiche sono compresi in garanzia col limite del 10% della somma assicurata.BestiameLe api, gli animali domestici e da cortile, gli animali selvatici purché autoctoni, la garanzia si intendeprestata fino alla concorrenza massima di euro 4.000,00.FabbricatoSono sempre esclusi dalla garanzia:· i fabbricati abbandonati, in rovina o comunque non utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola;· le serre in genere;· i fabbricati adibiti ad allevamenti di avicoli e cunicoli;· i fabbricati adibiti a deposito di tabacco.

Art. 14 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 15 - Adeguamento garanziaSe è richiamata la dicitura "SI" nella casella "indicizzazione", le somme assicurate, i massimali, i premi,le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, relativi alle garanzie Incendio,

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Furto e Responsabilità Civile sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai edimpiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:a) nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli

aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;b) alla scadenza di ogni rata annua, la somma assicurata, i massimali, i premi, le franchigie e gli altri

limiti di garanzia, verranno aumentati o ridotti in proporzione alla variazione dell'indice; non sieffettueranno ulteriori adeguamenti qualora, per effetto della presente clausola, si raggiunga uno deiseguenti limiti massimi di esposizione della Società:

· il totale delle somme assicurate di tutte le partite del settore incendio sarà pari a euro 20.000.000,00;· il totale delle somme assicurate di tutte le partite del settore furto e rapina pari a euro 250.000,00;· per il settore responsabilità civile sarà pari a euro 2.500.000,00;c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annuale, dietro rilascio al contraente

di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.Le parti potranno recedere dalla presente clausola mediante lettera raccomandata da inviare almeno 60giorni prima della scadenza annuale, sempreché le somme assicurate ed i massimali alla stipulazionedella polizza siano aumentati almeno del 50% a seguito dell'applicazione della presente clausola. In talcaso la clausola cessa di avere vigore, restando somme assicurate, massimali e premio quellidell'ultimo adeguamento effettuato.In caso di eventuale ritardo od interruzione della pubblicazione degli indici, la Società proporràl'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispettoall'ultimo adeguamento; qualora il contraente non accetti l'adeguamento, la Società ha facoltà dimantenere in vigore il contratto in base all'ultimo adeguamento effettuato oppure di recedere dallostesso con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata.

Art. 16 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - Ispezione delle cose assicurateAlla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il contraente e l'assicuratoin merito al tempo e alle modalità della verifica.In caso di sinistro la Società ha inoltre il diritto di prendere visione dei libri contabili, registri e fatture al fine dipoter determinare l'ammontare del danno.

Art. 18 - Riduzione delle somme assicurate nelle forme a P.R.A.In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzosi intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di unimporto uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie e/oscoperti, senza corrispondente restituzione di premio.Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si faràluogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.Sarà tuttavia in facoltà del contraente di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potràavvenire - previo esplicito consenso della Società - mediante apposito atto scritto e con lacorresponsione del relativo premio.

Art. 19 - Titoli di creditoPer quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo da essi portato prima delle rispettive

scadenze, se previste;b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della

procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione valesoltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

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Art. 20 - Obblighi in caso di sinistroIn caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro tre giorni daquando ne ha avuto conoscenza.L'inadempimento dell'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del codice civile,determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codice civile e cioè la perdita del dirittoall'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità inragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 21 - Gestione delle vertenze del danno, spese di resistenzaLa Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale chegiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, edavvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro illimite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno al quale si riferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società edassicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati daessa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

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INCENDIO E ALTRE GARANZIEGaranzia base

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate,anche se di proprietà di terzi, di cui alle partite indicate in polizza, in conseguenza di:· incendio;· fulmine (escluso fenomeno elettrico);· esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;· caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;· urto di veicoli stradali, non di proprietà dell'assicurato.Sono inoltre garantiti:· i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o

distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento diapparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita diliquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti postinell'ambito di 20 m da esse;

· i danni causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e/o dell'assicurato allo scopo di impedire o diarrestare l'incendio;

· le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e appropriatadiscarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini dipolizza.

Art. 23 - FabbricatoRelativamente alle partite fabbricati o delle porzioni di fabbricati, adibiti all'attività dell'azienda agricola,l'assicurazione è prestata per le somme che l'assicurato dichiara corrispondenti al valore a nuovo dei fabbricatistessi e cioè al loro costo di ricostruzione, escluso il valore dell'area.Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, essa copre anche la quota, ad essa porzione relativa,delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Art. 24 - ArredamentoL'assicurazione copre l'arredamento dei locali e - se dichiarati inclusi in polizza - anche i danni materiali ediretti, col limite del 20% della somma assicurata, causati da correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici,qualunque sia la causa che li ha provocati, agli apparecchi elettrodomestici ed altre apparecchiature elettricheed elettroniche, posti nei locali adibiti ad attività agrituristica, a fattoria didattica, ad abitazione ed uso uffici.Sono esclusi i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termojoniche, ed alle resistenze elettrichescoperte, nonché quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi.Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico.Eventuali danni di fenomeno elettrico verranno indennizzati sotto deduzione di uno scoperto del 10%col minimo di euro 150,00 (centocinquanta) che rimarrà sempre a carico dell'assicurato.Sono inoltre comprese le spese di ricostruzione di archivi danneggiati a seguito di evento garantitocon la presente polizza con il limite del 5% della somma assicurata, fino ad un massimo di euro10.000,00, per uno o più sinistri che avvengono nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art. 25 - Macchine agricole e attrezzatureL'assicurazione di cui alla partita macchine agricole e attrezzature copre i danni materiali e diretti allestesse, sia sottotetto che in azione, entro i confini dello Stato Italiano e Repubblica di S. Marino.Qualora il macchinario si trovi obbligatoriamente garantito tramite Enti di Stato o Consorzi e simili, lesomme assicurate s'intendono a valere per il residuo eventualmente non coperto dalla garanziaobbligatoria.

Art. 26 - BestiameL'assicurazione di cui alla partita bestiame copre i danni materiali e diretti, relativi al bestiame, avvenutinell'ambito dell'azienda assicurata, nonché all'aperto durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di

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alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati, esclusi tutti i danni da trasporto.

Art. 27 - ScorteL'assicurazione di cui alla partita scorte copre i danni materiali e diretti relativi alle scorte dell'agriturismo edell'azienda, identificate in polizza - app. 1 "Descrizione dei beni assicurati per il settore incendio e altregaranzie (A)".La legna da ardere e gli eventuali imballaggi combustibili e gli infiammabili esclusivamente postiall'esterno per riscaldamento e/o trazione per uso agricolo e domestico, sono compresi per un valorenon superiore al 5% della somma assicurata per le scorte con il massimo di euro 7.000,00 (settemila).

Art. 28 - ForaggioL'assicurazione di cui alla partita foraggio copre i danni materiali e diretti relativi al foraggio, nell'ambitodell'azienda agricola anche all'aperto, compresi quelli da fermentazione e conseguente autocombustione,incluse, fino ad un importo massimo pari al 20% del valore assicurato per ciascun cumulo di foraggio, le speseche l'assicurato sostenga per provvedere allo smassamento dei cumuli colpiti da fermentazioneanormale al fine di limitare tale fermentazione e la conseguente autocombustione.Il premio relativo alla partita foraggio è calcolato sulla dichiarazione dell'assicurato riferita ai quintali indicati inpolizza, denominati "cumulo".Agli effetti della presente clausola, per "cumulo" si intende l'insieme di enti posti all'aperto e separatitra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 m oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato (o di piùfabbricati comunicanti) in locali non separati tra di loro da muro pieno o da porta morta distanti fra loromeno di 10 m.I danni da fermentazione e conseguente autocombustione verranno indennizzati sotto deduzione diuno scoperto del 10% con minimo di euro 150,00 (centocinquanta) che rimarranno sempre a caricodell'assicurato.

Art. 29 - Ricorso terziLa Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, allapartita Ricorso Terzi, per ciascun sinistro e per ciascun periodo di assicurazione, di quanto egli sia tenuto acorrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per dannimateriali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi previsti all'art. 22 - "Oggetto dell'assicurazione".L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni,nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino allaconcorrenza del 10% del massimale stesso.L'assicurazione non comprende i danni:a) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei

dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambitodelle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;b) di qualsiasi naturaconseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:c) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché ogni altro parente od affine con lui convivente;d) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità

illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al puntoprecedente;

e) le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili comecontrollanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. nel testo di cui alla legge n°216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse controdi lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere ladirezione della causa e la difesa dell'assicurato.L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilitàsenza il consenso della Società.Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

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Art. 30 - Rischi esclusiSono esclusi i danni:a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, di

occupazione militare, di invasione;b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da

trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocatedall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) causati con dolo dell'assicurato e/o del contraente, dei rappresentanti legali o dei soci aresponsabilità illimitata;

e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane ecalamità naturali in genere;

f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali èprestata l'assicurazione;

g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato dausura, corrosione o difetti di materiale;

h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, aqualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestatal'assicurazione, salvo quanto previsto all'art. 24 - "Arredamento";

i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione delfreddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestatal'assicurazione, salvo le deroghe espressamente pattuite;

l) indiretti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i cambiamenti di costruzione, mancanza dilocazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasidanno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

m)alle colture e agli impianti ad esse connessi: di protezione (come reti antigrandine e/oombreggiatura) di sostegno, di irrigazione ed altro - salvo quanto previsto nelle Definizioni delleMacchine Agricole relativamente ai Rainger e Pivot -.

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Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in polizza.

Art. 31 - Fumo, onda sonica, trombe d'aria e uragani (A)La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da:· fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, non determinato da usura, corrosione, difetto

di materiale o carenza di manutenzione, verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte difabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

· onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;· uragani, bufere e trombe d'aria, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, quando detti eventi

atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicuratio non.

Per i fabbricati assicurati ed i loro contenuti, l'assicurazione copre i danni materiali provocati da bagnamentoche si verificasse all'interno del fabbricato, purché direttamente causato dalla caduta di pioggia o grandineattraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventistessi.Viene inclusa inoltre l'asfissia e/o intossicazione del bestiame di cui agli eventi sopra indicati.La Società non risponde dei danni:a) causati da:

1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;2)mareggiata e penetrazione di acqua marina;3) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;4)gelo, neve;5)cedimento o franamento del terreno;6) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:1)alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;2) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e comignoli, pannelli solari, insegne od antenne e

consimili installazioni esterne;3)enti all'aperto, cose e beni mobili, come arredamento, attrezzature, bestiame, foraggio, macchine

agricole e scorte, che non si trovassero al momento dell'evento atmosferico sotto tetto deifabbricati assicurati, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

4) fabbricati aperti da uno o più lati;5) le seguenti strutture e loro contenuti:

· tettoie comunque costruite;· fabbricati aperti e non aperti ai lati, aventi strutture portanti verticali e/o orizzontali in tubolare di

ferro, coperti con il solo manto di copertura in fogli di lamiera o in lastre di fibrocemento;· capannoni pressostatici e simili;· baracche in legno o plastica;· fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di

ripristino conseguenti o non a sinistro);6)serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto

o dalle pareti;7) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;8)danni da bagnamento alle scorte, verificatisi all'interno dei fabbricati, la cui base di appoggio sia

ad una altezza inferiore a 12 cm dal pavimento e poste in locali interrati o seminterrati;9) foraggi.

Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il danno liquidato atermini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 250,00(duecentocinquanta) per ogni sinistro.A parziale deroga del precedente punto b) n°4, previa esplicita indicazione in polizza dei fabbricati tipo 2 e 3, lagaranzia viene estesa ai fabbricati aperti da uno o più lati, alle seguenti condizioni:

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1) l'indennizzo massimo per sinistro e per anno si intende fissato, per singolo fabbricato aperto, al 20%del valore assicurato nella forma a valore intero e al 30% nella forma a primo rischio assoluto collimite massimo di euro 30.000,00;

2) fermo lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato, la somma minima non indennizzabile vieneelevata a euro 1.000,00 (mille).

Art. 32 - Tumulti e atti vandalici (B)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 30 punto a) e b), - "Rischi esclusi", la Società risponde:· dei danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, da incendio, esplosione,

scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi,tumulti popolari e sommosse nonché da atti vandalici o comunque dolosi;

· degli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, esclusi vetri e cristalli, anche a mezzo diordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari,scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Per la partita Foraggi la garanzia è prestata esclusivamente per il foraggio posto sottotetto ai fabbricatiassicurati. Sono pertanto esclusi i cumuli collocati all'aperto.Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il danno liquidato atermini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 200,00 (duecento).La Società non risponde dei danni causati da terrorismo e da sabotaggio.

Art. 33 - Indennità aggiuntiva (E)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 30 punto l) - "Rischi esclusi", l'indennizzo liquidato a termini dipolizza verrà aumentato del 15% per interruzione, sospensione od intralcio dell'attività, fermo in ogni casoquanto indicato all'art. 52 - "Limite di indennizzo".

Art. 34 - Acqua condotta e ricerca del guasto (F)La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua - esclusaacqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.La Società non risponde:a) dei danni dovuti ad umidità o stillicidio;b) dei danni derivanti da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;c) dei danni provocati da colaggio e rottura degli impianti automatici di estinzione;d) dei danni causati da rotture originate da gelo.Solo ed esclusivamente quando questa garanzia aggiuntiva è concessa alle partite fabbricato, sonocomprese in garanzia le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricatoed impianti fatti al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimentodi acqua, con i seguenti limiti di indennizzo per singola partita: euro 7.000,00 (settemila) quale massimoannuo.Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il danno liquidato atermini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 200,00 (duecento).

Art. 35 - Sovraccarico neve (G)La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da sovraccaricodi neve sul tetto.La Società non risponde dei danni:a) da valanghe e slavine;b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve .d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai

fini della causazione del danno);e) alle serre, a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;f) a lucernari, vetrate, serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni

esterne, nonché alla impermeabilizzazione dei fabbricati, a meno che il loro danneggiamento siacausato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.

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Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il danno liquidato atermini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 250,00(duecentocinquanta). L'indennizzo massimo per sinistro e per anno si intende fissato, per singolofabbricato, al 30% del valore assicurato nella forma a valore intero e al 40% nella forma a primo rischioassoluto.

Art. 36 - Fenomeno elettrico (H)A parziale deroga dell'art. 22 - "Oggetto dell'assicurazione" e dell'art. 30 "Rischi esclusi lettera h" ,, la Societàrisponde dei danni materiali diretti di fenomeno elettrico, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomenielettrici da qualsiasi motivo occasionate, a:1) Fabbricati (tipo 1-2-3): intendendosi per tali i danni all'impianto elettrico fisso dei fabbricati assicurati,

compresi gli impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, nonché alle antenne radio-televisive, citofoni,videocitofoni, motori elettrici automatici per l'esclusivo approvvigionamento idrico ad uso domestico,apertura cancelli, saracinesche e simili, altri impianti elettrici come riportato nella definizione dei fabbricati,ed in generale alle apparecchiature elettroniche.

2) Macchine agricole ed attrezzature ed impianti fissi: intendendosi per tali i danni a macchine ed impiantielettrici, apparecchi e circuiti compresi, apparecchiature e componenti elettroniche.

La Società non risponde dei danni:a) causati da usura o da carenza di manutenzione;b) verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o

revisione, nonché dei danni verificatisi in occasione di collaudo o prova;c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto di stipulazione della polizza, nonché dei danni dei quali

deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche sono altresì esclusi i costi diintervento e di sostituzione di componenti relativi a:d) controlli di funzionalità;e) manutenzione preventiva;f) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatesi durante

l'esercizio senza concorso di cause esterne.La presente garanzia si intende prestata nella forma a primo rischio assoluto fino alla concorrenza dieuro 5.000,00 (cinquemila) per singolo sinistro e annualità assicurativa, previa detrazione per singolosinistro di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 150,00 (centocinquanta).

Art. 37 - Scorte in refrigerazione (I)La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle scorte in refrigerazione, poste in celle, armadi ebanchi frigoriferi, col limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 2.500,00(duemilacinquecento), a causa di:· mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;· fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:1) ad eventi garantiti come indicato all' art. 22 - "Oggetto dell'assicurazione";2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di controllo e di

sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettricadirettamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia è prestata nel limite della somma assicurata ed ha effetto se la mancata od anormaleproduzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 24 ore per le celle ea 12 ore per gli altri contenitori. Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderàall'assicurato il danno liquidato nei termini sopraddetti sotto deduzione di uno scoperto del 10% con ilminimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.

Art. 38 - Dispersione di liquidi (L)La Società risponde dei danni di dispersione del liquido causata unicamente da rottura accidentale deicontenitori, comprese relative valvole ed accessori, anche quando la rottura sia provocata da crollo parziale ototale di fabbricati.

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La Società non risponde:a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri (limitatamente ai contenitori

per olio d'oliva: 100 litri);c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;d) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 (cinquemila) per sinistro e peranno assicurativo, previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo dieuro 200,00 (duecento).

Art. 39 - Folgorazione (M)La Società indennizza i danni materiali e diretti, conseguenti alla morte del bestiame, a seguito di folgorazionedovuta a guasti di impianti elettrici o meccanismi azionati da energia elettrica, nei limiti della somma assicurataalla partita bestiame.Tale garanzia è valida nell'ambito dell'azienda assicurata nonché all'aperto durante il periodo di permanenzastagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati.

Art. 40 - Consistenza Variabile Foraggio (N)La somma indicata alla partita foraggio, rappresenta il valore medio mensile, su base annua, del foraggio diproprietà dell'azienda assicurata. La somma assicurata, per ogni mese, è il prodotto risultante tra ilpredetto valore medio mensile moltiplicato per i seguenti coefficienti:

Mese CoefficenteGennaio 1Febbraio 0,8Marzo 0,6Aprile 0,4Maggio 0,3Giugno 0,7Luglio 1Agosto 1,3Settembre 1,6Ottobre 1,6Novembre 1,5Dicembre 1,2

Le somme assicurate mensili come sopra determinate valgono anche per gli effetti degli artt. 50 "Assicurazioneparziale", 51 "Parziale deroga alla proporzionale" e 52 "Limite di indennizzo".Resta convenuto quanto previsto dall'art. 28 "Foraggio", di indicare in polizza il massimo cumulo annuo,espresso in quintali.

Art. 41 - Vetri e cristalli (O)La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura a causa accidentale o per fatto di terzi (escluse lesemplici rigature, screpolature e scheggiature) delle lastre di cristallo, mezzo cristallo o vetro, integre ed esentida difetti all'atto della stipulazione della polizza, pertinenti porte, vani scala e finestre.Si intendono incluse anche le cabine - doccia, nonché gli specchi di arredamento.La garanzia vale anche per i danni di rottura:· avvenuti in occasione di furti o tentati furti;· verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, serrate e tumulti popolari, ferme le altre esclusioni

previste, dell'articolo 1912 del codice civile, delle rotture verificatesi in occasione di insurrezione;· causate da onda sonica, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.La Società rinuncia all'eventuale azione di rivalsa nei confronti di terzi responsabili del sinistro.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 50,00(cinquanta).

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La Società non indennizza i danni:a) alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione, a verande e lucernari;b) avvenute in occasione di atti di guerra, anche se civile, invasione, operazioni militari, terremoti,

eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, fulmine, gelo,incendio, scoppi ed esplosioni, emanazioni di calore e radiazioni atomiche;

c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni ditrasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre od ai relativi supporti ocornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

d) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato.La Società non liquiderà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualitàassicurativa un importo superiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento).Per la presente condizione particolare non è operante il disposto all'art. 50 - "Assicurazione parziale".

Art. 42 - Altri danni da acqua (P)La Società risponde dei danni materiali e diretti causati all'arredamento dalla fuoriuscita di acqua da apparecchielettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) per rottura accidentale delle tubazioni di collegamento tra dettielettrodomestici e l'impianto fisso del fabbricato, con il massimo indennizzo pari al 10% della sommaassicurata alla partita arredamento.Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di euro 50,00 (cinquanta).

Art. 43 - Valore a nuovo (Q)Relativamente alle partite arredamento, macchine agricole ed attrezzature, a parziale deroga dell'art. 48 -"Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", al punto relativo alle "altre cose assicurate", in casodi sinistro, verrà riconosciuto dalla Società per tutte le cose assicurate il valore a nuovo, intendendosi per tale ilcosto di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valorericavabile dalle cose danneggiate.Si intendono esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore alcosto di rimpiazzo.L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo.

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - INCENDIO

Art. 44 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistroIn caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per

il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno.La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;

c) denunciare alla Società il verificarsi di ogni sinistro entro 3 giorni dal momento in cui si è verificatoo egli ne abbia avuto conoscenza.

La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazionedella data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l'entità approssimata del danno ela descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimonidell'accaduto;d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni

dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, ilmomento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazionealla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno, nonché l'esistenza della coperturaassicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento delsinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei peritiogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che laSocietà e i periti ritenessero necessario esperire.

L'inadempimento all'obbligo di avviso ed all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamentedagli articoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codicecivile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio,o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di taliobblighi.Le spese sostenute per adempire agli obblighi previsti alla lettera a), sono a carico della Società in proporzionedel valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare dellespese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto loscopo, salvo che la Società provi che le stesse sono state fatte inconsideratamente.

Art. 45 - Esagerazione dolosa del dannoIl contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara cose distrutteche non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera agiustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residuidel sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 46 - Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a)direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'assicurato o persona da lui designata;oppure, a richiesta di una delle parti;b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'assicurato con apposito atto unico.I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta diuno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sonoprese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelleoperazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina delterzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nellacui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

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Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 47 - Mandato dei peritiI periti devono:1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al

momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero statecomunicate, nonché verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 44 -"Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro";

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cosemedesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 48 - "Valore dellecose assicurate e determinazione del danno";

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione esgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 46 - "Procedura per lavalutazione del danno", lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale,con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora aqualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicatain ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato daglialtri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 48 - Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoPremesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita dellapolizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momentodel sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:· FABBRICATI: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato

assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione algrado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'usoed a ogni altra circostanza concomitante; si determina il supplemento che, aggiunto all'indennità di cuisopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

A gli effetti dell'applicazione della regola proporzionale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora lasomma assicurata risulti:1) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;2) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta

assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", vieneproporzionalmente ridotto nel rapporto esistente fra detta parte e l'intera differenza;

3) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere corrisposto, perciascun fabbricato un importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alla stima dicui al punto I, sopraindicato.Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata laricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale sitrovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla datadell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo.· ALTRE COSE ASSICURATE: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od

equivalenti stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, al netto di un deprezzamento in relazione allostato di manutenzione ed ad ogni altra circostanza concomitante.Tale detrazione per il deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva di cuiall'art. 43 - "Valore a nuovo".

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Art. 49 - Anticipo sugli indennizziTrascorsi novanta giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di otteneredalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzominimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanza acquisite sino a quel momento, acondizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in meritoall'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiungaun importo pari ad almeno 25.000,00 euro.L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da partedell'assicurato.Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata inbase al valore a nuovo.L'assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del "supplemento di indennità".Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento dellarichiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato.L'importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore ad euro 250.000,00, qualunquesia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 50 - Assicurazione parzialeConformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quantodisposto dall'art. 48 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che le sommeassicurate dal presente contratto, prese ciascuna separatamente per fabbricati e altre cose assicurate,risultano inferiori all'effettivo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società rispondedel danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momentodel sinistro.

Art. 51 - Parziale deroga alla proporzionaleA parziale deroga dell'art. 50 - "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederàall'applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento delsinistro e la somma assicurata non superi il 10% di quest'ultima. Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, ildisposto dell'articolo 1907 del codice civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.Rimane fermo in ogni caso quanto previsto all'art. 52 - "Limite di indennizzo".Art. 52 - Limite di indennizzoLA Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti almomento della conclusione del contratto e indicata specificatamente in polizza, salvo quanto previstodall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 53 - Pagamento dell'indennizzoLa Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui si èraggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

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FURTO E RAPINAGaranzia base

Art. 54 - Oggetto dell'assicurazioneLa Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate,anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:1) Furto: a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

· violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi , uso di grimaldelli o diarnesi simili;

· per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezziartificiosi o di particolare agilità personale;

· in altro modo, rimanendovi clandestinamente e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.2) R apina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata o avvenuta nei locali indicati

in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esternoe siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri ai locali (e relativi infissi), contenenti le cose assicurate,esclusi i vetri ed i cristalli, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata.La garanzia prestata col presente articolo è valida esclusivamente per beni, di cui alle partite indicate inpolizza, contenuti nei fabbricati adibiti ad abitazione dell'assicurato o in altri fabbricati distanti da quest'ultimonon più di 50 m. Il fabbricato adibito ad abitazione dovrà risultare essere dimora abituale nonché residenzaanagrafica dello stesso e/o di persona da lui dipendente.La garanzia è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che ogni apertura versol'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo, dasuperfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senzaimpiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la suaestensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo olega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamentedall'interno.Nelle inferriate sono ammesse luci purché di dimensioni che non consentono l'introduzione di personesenza effrazione e/o deformazione delle relative strutture.

Art. 55 - ArredamentoL'assicurazione dell'arredamento come definito in polizza copre i danni materiali e diretti all'arredamentodell'agriturismo, della fattoria didattica e dell'azienda agricola.Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato il danno liquidato a termini dipolizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% col minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Art. 56 - Macchine agricole e attrezzature, scorte e bestiameL'assicurazione di cui alle partite macchine agricole e attrezzature, scorte dell'azienda e bestiame, intesoesclusivamente come bovino, equino e suino, copre i danni materiali e diretti ai predetti beni che si trovinosottotetto ai fabbricati indicati in polizza - app. 2 "Descrizione dei beni assicurati per il settore furto e rapina (B)".Resta convenuto che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini dipolizza, sotto deduzione di una franchigia pari al 5% della somma assicurata nella forma di garanzia avalore intero, del 10 % della somma assicurata nella forma di garanzia a primo rischio assoluto.

Art. 57 - Rischi esclusiSono esclusi dall'assicurazione:a) i danni verificatisi in occasione di incendio, esplosioni anche nucleari, contaminazioni radioattive,

trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimentidella natura, atti di guerra anche civile, rivolta, insurrezione, scioperi, tumulti popolari, sommosse,confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità difatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il furto non ha avuto alcun rapporto con talieventi;

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b) il furto agevolato con dolo o colpa grave dall'assicurato e/o dal contraente, dai rappresentanti legalio dai soci a responsabilità illimitata, nonché il furto commesso od agevolato con dolo o colpa grave:· da persone che abitano con l'assicurato od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali

con questi comunicanti;· da dipendenti delle persone di cui sopra o dell'assicurato o da persone di cui lo stesso sia

civilmente responsabile;· da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

c) i danni causati alle cose assicurate da incendio, esplosioni e scoppi provocati dall'autore del furto onel tentativo di commettere il furto;

d) il furto di cose assicurate, qualora i locali rimangano disabitati ed incustoditi per più di 45 giorniconsecutivi non oltre l'ottavo giorno per quanto riguarda i gioielli, preziosi, denaro, carte valori etitoli di credito in genere, raccolte e collezioni;

e) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in polizza.

Art. 58 - Valore a nuovo (A)In caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla Società per tutte le cose assicurate, ad eccezione di oggetti d'arte, diantiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiatecon altre nuove uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore alcosto di rimpiazzo.Ai fini della determinazione del valore da indicare alla relativa partita, si dovrà tenere conto della seguenteregola:a) se il valore del bene allo stato d'uso è uguale od inferiore al 50% del valore d'acquisto, si dovrà riportare in

polizza il doppio del valore allo stato d'uso;b) se il valore del bene allo stato d'uso è superiore al 50% del valore d'acquisto, si dovrà riportare in polizza

l'effettivo valore d'acquisto.L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

Art. 59 - Valori in cassaforte (C)Relativamente alla partita arredamento la garanzia è estesa al contenuto della sola cassaforte, aventealmeno caratteristiche di cassaforte di grado A o conforme alle norme UNI-EN 1143-1, situata in areacustodita dall'assicurato in luogo chiuso e privato. La garanzia è prestata nella forma a PRA con ilmassimo indennizzo pari ad euro 15.000,00 mentre nella forma a VI con il massimo indennizzo pari adeuro 25.000,00.In caso di sinistro la Società indennizzerà il danno con uno scoperto del 10% e con il minimo di1.000,00 euro che rimarrà a carico dell'assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza daogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 12delle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamentedall'importo così calcolato.

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - FURTO E RAPINAArt. 60 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistroIn caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:a) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la

conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;b) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire (se

la legge lo consente) la procedura di ammortamento;c) denunciare alla Società il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui si è verificato o

egli ne abbia avuto conoscenza. Tale denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta edeve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ovepossibile, l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinatoil sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto. L'assicurato dovrà poi fornire allaSocietà, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate odanneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;

d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giornidal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, ilmomento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entitàapprossimata del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazionedeve essere trasmessa alla Società;

e) conservare le cose non rubate, le tracce e gli indizi materiali del reato, fino al termine delleoperazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del correttoespletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute perconservare quanto sopra indicato;

f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento delsinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei peritiogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che laSocietà e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso ed all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamentedagli artticoli 1913 e 1914 del codice civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del codicecivile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio,o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di taliobblighi.Le spese sostenute per adempire agli obblighi previsti alla lettera a) e b), sono a carico della Società inproporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche sel'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non siè raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le stesse sono state fatte inconsideratamente.

Art. 61 - Esagerazione dolosa del dannoIl contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara cose distrutteche non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate,adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e iresidui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 62 - Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'assicurato o persona da lui designata;oppure, a richiesta di una delle parti;b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall'assicurato con apposito atto unico.I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta diuno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sonoprese a maggioranza.Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle

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operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina delterzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nellacui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 63 - Mandato dei peritiI periti devono:1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al

momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero statecomunicate, nonché verificare se il contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 60 -"Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro";

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cosemedesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 64 - "Valore dellecose assicurate e determinazione del danno";

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione esgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 62 - "Procedura per lavalutazione del danno", lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale,con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora aqualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicatain ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato daglialtri periti nel verbale definitivo di perizia.I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 64 - Valore delle cose assicurate e determinazione del dannoPremesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita dellapolizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momentodel sinistro è ottenuta secondo il seguente criterio:si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti stabilito in relazione altipo, qualità, funzionalità, al netto di un deprezzamento in relazione allo stato di manutenzione ed ad ogni altracircostanza concomitante.Tale detrazione per il deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva di cuiall'art. 58 - "Valore a nuovo".

Art. 65 - Assicurazione parzialeConformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del codice civile, se dalle stime effettuate secondo quantorisposto dall'art. 64 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che la sommaassicurata dal presente contratto, per il contenuto, siano inferiori all'effettivo valore che le cose assicurateavevano al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra ilvalore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 66 - Limite di indennizzoLa Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti almomento della conclusione del contratto e indicata specificatamente in polizza , salvo quanto previstodall'articolo 1914 del codice civile.

Art. 67 - Pagamento dell'indennizzoLa Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui si è raggiuntoun accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

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Art. 68 - Recupero delle cose rubateSe le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Societàappena ne ha avuta notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa haindennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolodi indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato hafacoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscossodalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione deldanno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate;sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che sianotrascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i dannieventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale odomestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

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RESPONSABILITÀ CIVILEGaranzia base

Art. 69 - Responsabilità Civile verso Terzi - AgriturismoOggetto della garanziaCon la presente garanzia la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, i suoi familiari nonché i suoidipendenti, nei limiti del massimale unico indicato in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare, qualecivilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danniinvolontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti inconseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione aisensi della presente clausola, nella sua qualità dichiarata in polizza di:· Proprietario conduttore;· Proprietario non conduttore;· Affittuario.L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 12 giugno 1984 per i danni subiti da terzi.L'assicurazione vale per i rischi inerenti:· la ricezione e l'ospitalità in appartamenti rurali, stanze, piazzole per agricampeggio;· il servizio di ristorazione nell'ambito dell'azienda agricola.L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso dipersone delle quali debba rispondere.L'assicurazione vale altresì:1) per le attività ricreative e sportive in genere, purché queste non siano competitive;2) per la proprietà di impianti ed attrezzature sportive quali ad esempio piscine, giochi da bocce, campi da

tennis, campi da calcio, parchi giochi;3) per la partecipazione a piccoli lavori agricoli, di artigianato e di cucina da parte di clienti;4) per la partecipazione ad attività didattico - formative da parte di gruppi organizzati;5) per la proprietà di spazi destinati all'agricampeggio per tende, camper e roulotte;6) per la vendita e somministrazione di prodotti, purché smerciati o somministrati direttamente al consumatore

nel solo ambito dell'azienda stessa.A parziale deroga di quanto stabilito all'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 1, lett. c) sono considerati terzilimitatamente alle lesioni corporali, i clienti che possono partecipare ad attività manuali, indicate in questoarticolo al precedente punto 3, nell'ambito della azienda, purché del danno non sia responsabile il danneggiatostesso. La garanzia è operante solo se ed in quanto la responsabilità dell'evento dannoso sia imputabileall'assicurato. Dalla garanzia si intende altresì esclusa la responsabilità personale dei clienti.

Art. 70 - Responsabilità Civile verso Terzi - Fattoria didatticaOggetto della garanziaCon la presente garanzia la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, i suoi familiari nonché i suoidipendenti, nei limiti del massimale unico indicato in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare, qualecivilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danniinvolontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti inconseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione aisensi della presente clausola, nella sua qualità dichiarata in polizza di:· Proprietario conduttore;· Proprietario non conduttore;· Affittuario.L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 12 giugno 1984 per i danni subiti da terzi.L'assicurazione vale per i rischi inerenti:· la visita alle coltivazioni, agli allevamenti ed attrezzature dell'azienda;· l'assistere allo svolgersi concreto di attività agricole e artigianali;

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· la visita presso luoghi di interesse naturalistico per l'osservazione floro-faunistica ed ambientale in genere;· l'organizzazione di conferenze, dibattiti e proiezioni con allestimento di una sala riunioni per gruppi non

superiori a 60 persone.L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso dipersone delle quali debba rispondere.L'assicurazione vale altresì:1) per le attività ricreative in genere, compreso la presenza di eventuali attrezzature per giochi per bambini.2) per la partecipazione a piccoli lavori agricoli e di artigianato da parte di clienti;3) per la vendita e somministrazione di prodotti, purché smerciati o somministrati direttamente al consumatore

nel solo ambito dell'azienda stessa.A parziale deroga di quanto stabilito all'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 1, lett. c) sono considerati terzilimitatamente alle lesioni corporali, i clienti che possono partecipare ad attività manuali, indicate in questoarticolo al precedente punto 2, nell'ambito della azienda, purché del danno non sia responsabile il danneggiatostesso. La garanzia è operante solo se ed in quanto la responsabilità dell'evento dannoso sia imputabileall'assicurato. Dalla garanzia si intende altresì esclusa la responsabilità personale dei clienti.

Art. 71 - Responsabilità Civile verso Terzi - Azienda agricolaOggetto della garanziaCon la presente garanzia la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, i suoi familiari nonché i suoidipendenti, nei limiti del massimale unico indicato in polizza, per quanto questi sia tenuto a pagare, qualecivilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danniinvolontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali inconseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione aisensi della presente clausola, nella sua qualità dichiarata in polizza di:· Proprietario conduttore;· Proprietario non conduttore;· Affittuario.L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso dipersone delle quali debba rispondere.L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 12 giugno 1984 per i danni subiti da terzi.L'assicurazione vale per i rischi inerenti:· alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'assicurato degli immobili che

costituiscono l'azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta diacqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;

· ai lavori di coltivazioni agricole, alle attività agricole dirette alla manipolazione, trasformazione edalienazione di prodotti agricoli e zootecnici, come disposto dal D.P.R. n° 917 del 1986 e D. lgs. n° 228 del2001; ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti inproprio;

· all'esistenza ed all'allevamento di bestiame, nell'azienda stessa nonché il trasferimento dello stesso aipascoli (escluso l'alpeggio), ai mercati ed alle fiere, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motoresoggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969 n° 990 e successive modifiche edintegrazioni. Si considera in garanzia l'allevamento che preveda, per ogni ettaro di superficie dell'azienda,un numero di capi di bovini ed equini non superiore a 20 e di ovini, caprini e suini non superiore a 30;

· all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di apiari. Questi ultimi fino al massimo di cinque;· alla vendita ed all'assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati direttamente al

consumatore nell'ambito dell'azienda stessa. Relativamente allo smercio il massimale per sinistrorappresenta il limite massimo di esposizione per ciascun periodo assicurativo annuo;

· alla proprietà ed all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli per il trasportodi derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda, all'uso di velocipedi (da parte dell'assicurato,dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti la conduzione dei fondi);

· all'esistenza, nell'ambito dell'azienda, e per esclusivo uso agricolo, di cabine e linee elettriche;· all'impiego di macchine agricole, e relativi motori purché usati per le sole necessità dell'azienda;

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· all'esistenza di passaggi a livello ferroviari o tranviari custoditi o incustoditi;· alla partecipazione a fiere e mostre, compreso l'allestimento degli stands di esposizione eseguito in

economia, nonché prove e dimostrazioni anche presso negozi e stabilimenti.L'assicurazione vale altresì:1) per i danni conseguenti l'impiego di fitofarmaci composti esclusivamente da sostanze chimiche non vietate

dalla legge. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di euro150,00 (centocinquanta);

2) per i danni cagionati ai veicoli e mezzi agricoli di terzi circolanti e parcheggiati all'interno dell'aziendaagricola descritta in polizza, per i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, nonché per idanni cagionati a mezzi ed animali sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delleanzidette operazioni. Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di euro 150,00(centocinquanta) per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi comunque dalla garanzia i danni dafurto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso nonché quelli cagionati alle cose trovantisi suimezzi stessi;

3) per l'impiego dei trattori e macchine agricole, definite per conto proprio dalla carta di circolazione, pressoproprietà di terzi a titolo gratuito per scambio d'opera;

4) per i danni arrecati a condutture ed impianti sotterranei in genere; tale estensione è prestata con lafranchigia assoluta di euro 500,00 per sinistro e con il massimo di euro 25.000,00 per ciascunperiodo assicurativo annuo;

5) nel caso i trattori e le macchine agricole di cui è dotata l'azienda risultino intestati a persone diversedall'assicurato. In tale ipotesi la garanzia è operante anche nell'interesse dell'intestatario il quale assume lafigura di assicurato;

6) per la responsabilità personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'assicurato, per danni involontariamentecagionati a terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Art. 72 - Estensione territorialeL'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città delVaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 73 - Rischi esclusi1) Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato; inoltre, se con quest'ultimo convivente, qualsiasi altroparente od affine;

b)quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilitàillimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno inoccasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del lororapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manualealle attività cui si riferisce l'assicurazione;

d)il conducente delle macchine agricole di proprietà od in uso all'assicurato per le quali è operantela garanzia della presente polizza e le persone che si trovano con il medesimo nei rapporti di cuialla precedente lettera a).

2) L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:a)da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute e,

qualora la garanzia sia estesa alle macchine agricole, a cose di terzi causati da incendiodeterminato dal funzionamento delle macchine stesse e delle macchine operatrici da esseazionate;

b)da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchéda navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

c)da impiego di veicoli che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delledisposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 14° anno di età;

d)alle persone trasportate sulle macchine agricole di proprietà dell'assicurato o da lui detenute,nonché su carri agricoli destinati al trasporto di derrate o merci;

e)a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle

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trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;f) alle colture ed agli impianti ad esse connessi, ai terreni ed alle opere in costruzione, sulle quali si

esplicano i lavori;g)a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del

terreno da qualsiasi causa determinati;h)conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o

deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, digiacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

i) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricoleo di servizi;

l) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;m) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si

avvalga nell'esercizio della propria attività;n)derivanti da estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di

asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;o)derivanti da uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;p)derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;q)derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa;r) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni dei fabbricati

e degli impianti fissi;s)a fabbricati da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture

accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio edin genere insalubrità dei locali;

t) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;u)da animali selvatici in genere;v)derivanti da qualsiasi attività equestre o di conduzione di animali compresi quelli conseguenti

l'uso di calessi e/o carrozze trainate da cavalli per il trasporto degli ospiti;w) causati da prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;x)conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di

terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti aordigni di guerra;

y)provocati da campi elettromagnetici.Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rottureaccidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta dieuro 150,00 (centocinquanta) per ciascun sinistro.3) Rischi atomiciSono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattiveo di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni, che in relazione ai rischiassicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo ocon radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 74 - Franchigia e scopertiPer ciascun danno:· a terreni e colture, provocato da animali, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di

euro 150,00 (centocinquanta);· a cose, animali e persone, provocato da cani, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta

di euro 150,00 (centocinquanta);· a mezzi ed animali sotto carico e scarico, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di

euro 150,00 (centocinquanta);· alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, la garanzia viene prestata con una franchigia

assoluta di euro 150,00 (centocinquanta);· alle cose e alle persone provocato dal bestiame in percorrenza su strade pubbliche e/o equiparate a

tali, viene prestata con una franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta).

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Art. 75 - Non cumulabilitàLe garanzie di responsabilità civile descritte non sono cumulabili con altre coperture prestate,direttamente o indirettamente dalla Società a favore delle stesse persone e sotto qualsiasi formacontrattuale assicurativa.

Art. 76 - Massimo risarcimentoNel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazioneR.C.O. il massimale per sinistro R.C.T. rappresenta comunque la massima esposizione da parte dellaSocietà.

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Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in polizza.

Art. 77 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e infortuni subiti da prestatori di lavorotemporaneo (lavoro interinale L. 196 del 1997) (A)La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché questi siain regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto apagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, e successive modifiche, nonché del D.

lgs. n° 38 del 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratoriparasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n° 1124del 30 giugno 1965, e del D. lgs. n° 38 del 2000, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto1), per morte e per lesioni da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali ed i danni derivanti da:a) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o

prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;b) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;c) detenzione o impiego di esplosivi;d) violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale e religiosa.L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n°222 del 12 giugno 1984.La garanzia R.C.O. di cui al presente articolo è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneoche esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quantodisposto al precedente punto 1).Nel caso in cui invece, l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex articolo 1916 del codice civile, a parzialederoga della lettera c) dell'art. 73 - "Rischi esclusi", sono considerati terzi i prestatori di lavoro temporaneo pergli infortuni da questi subiti nello svolgimento delle attività relative all'azienda agricola assicurata.Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti,sono equiparati a dipendenti.

Art. 78 - Mezzi adibiti a lavori non agricoli (B)Relativamente ai trattori e macchine agricole la garanzia vale anche per il loro impiego in lavori non agricolicompreso il traino di un rimorchio svolti all'interno dell'azienda agricola.

Art. 79 - Terzi addetti a lavori occasionali (C)A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 1 lett. c), si conviene che agli effettidella garanzia di R.C.T. sono considerati terzi, esclusivamente per lesioni corporali subite in occasione dilavoro o di servizio (escluse le malattie professionali), gli addetti ai lavori occasionali della cui opera l'assicuratopuò avvalersi saltuariamente anche se ripetutamente, per fatto commesso dall'assicurato stesso o da personadel cui operato egli debba rispondere a norma dell'articolo 2049 del codice civile.Tale garanzia, che si estende anche all'uso delle macchine agricole ed operatrici nonché degli ordinari mezzi dilocomozione per ordine e conto dell'assicurato, viene prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro eper persona convenuti per l'assicurazione R.C.T., restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta illimite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente lapresente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

Art. 80 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività (I)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 2, lett. i), l'assicurazione comprende idanni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali,agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 26.000,00 (ventiseimila)per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10%

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con il minimo assoluto di euro 2.600,00 (duemilaseicento).

Art. 81 - Danni da incendio (L)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 2. lett. a), l'assicurazione comprende idanni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute.La garanzia non è cumulabile con il ricorso terzi incendio.Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 100.000,00 (centomila)per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10%con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento).

Art. 82 - Danni da inquinamento (M)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 2, lett. h), limitatamente ad aziendeagricole con numero complessivo di capi di bestiame adulto non superiore a 10 per ettaro, l'assicurazionecomprende i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (trentamila)per sinistro e per anno assicurativo, previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 10%con il minimo assoluto di euro 200,00 (duecento).

Art. 83 - R.C. Apicoltore (N)Ad integrazione di quanto previsto all'art. 69 - "Responsabilità civile terzi - Agriturismo" ed all'art. 71 -"Responsabilità civile terzi - Azienda agricola", l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivanteall'assicurato dalla proprietà di più di cinque apiari e fino al numero indicato in polizza. Tale garanzia èoperante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda agricola assicurata, su fondi di proprietà e/o diterzi.

Art. 84 - Danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno (P)In deroga a quanto previsto all'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 2, lett. g), la garanzia comprende i danni dovutiad assestamento, cedimento o franamento del terreno.Questa estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di euro 30.000,00 (trentamila)per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigiaassoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Art. 85 - Alpeggio (Q)L'assicurazione comprende i danni causati dal bestiame di proprietà dell'assicurato quando lo stesso si trovi inalpeggio stagionale e durante il relativo tragitto. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro250,00 (duecentocinquanta) per ogni sinistro.

Art. 86 - Sorveglianza di minori (R)L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante dall'assicurato dalla prestazione, in favore deiclienti, di un servizio di sorveglianza di minori.La garanzia comprende i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori temporaneamente affidati allasorveglianza dell'assicurato ed i danni subiti dai minori stessi.

Art. 87 - Attività equestre agrituristica (S)In deroga a quanto previsto all'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 2, lettera v), l'assicurazione vale per l'esercizio diattività equestre all'interno dell'azienda, escluso l'esercizio di scuole di equitazione; vale inoltre per lepasseggiate a cavallo, anche all'esterno dell'agriturismo stesso.La garanzia è prestata altresì per fatto di cui sia responsabile l'assicurato/contraente per i dannicagionati alle persone che cavalcano gli animali e che abbiano per conseguenza la morte o lesionipersonali delle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%, per la sola parteeccedente a detta percentuale. La garanzia vale anche per i rischi inerenti alla proprietà, custodia ed uso dicavalli per il traino di calessi e/o carrozze, semprechè a condurli sia l'assicurato o un suo dipendente. Sonoesclusi i danni a terreni e coltivazioni.La garanzia non comprende la responsabilità personale degli ospiti. Per ogni sinistro indennizzabile aisensi del presente articolo, è applicata una franchigia assoluta di euro 250,00 (duecentocinquanta).

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Art. 88 - Esistenza di animali (T)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 2, lett. u), l'assicurazione è operante perla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e custodia di animali selvatici non esotici, purchéopportunamente custoditi e sorvegliati.La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.

Art. 89 - Cose in consegna e custodia (U)A parziale deroga di quanto previsto all'art. 73 - "Rischi esclusi", punto 2, lett. e), l'assicurazione comprende idanni dei quali l'assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bisdel codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate, anchese derivanti da furto o incendio.La somma massima in garanzia per ogni cliente è limitata ad euro 1.500,00 (millecinquecento), sottodeduzione di una franchigia di euro 100,00 (cento). Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, icomponenti del medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchidi riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati e valori in genere, marche, titoli dicredito, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, e per tutti gli oggetti che il titolaredell'agriturismo si è legittimamente rifiutato di ricevere in custodia.

Art. 90 - Danni ai veicoli (V)L'assicurazione comprende i danni ai veicoli, roulottes e campers di proprietà dei clienti, trovantisi entro glispazi destinati a parcheggio e/o campeggio, con esclusione dei danni da furto, incendio, quelli conseguenti amancato uso e quelli a cose in essi contenute.Sono escluse le tende di qualsiasi tipo e verande mobili annesse a camper e roulotte.La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.

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TUTELA GIUDIZIARIAGaranzia base

(*con riferimento al provvedimento ISVAP n° 734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzieTutela Giudiziaria vengono attribuiti al ramo 17 - Tutela Giudiziaria, come da prospetto riportato inpolizza)

PREMESSALa Società si avvale, per la gestione dei sinistri tutela giudiziaria, di ARAG SE RappresentanzaGenerale e Direzione per l'Italia, la quale ha sede in Viale del Commercio n° 59 - 37135 Verona, Tel 0458 290 411 - Fax 045 8 290 449, in seguito denominata Società Gestionaria. L'assicurato ha facoltà diprendere contatto direttamente con la Società Gestionaria per tutto quanto attiene alla gestione di talisinistri.

Art. 91 - Oggetto della garanzia tutela giudiziariaLa Società garantisce, sino al massimale indicato in polizza per caso assicurato, la Tutela Giudiziaria, compresii relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sedeextragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati all'art. 94 - "Casi assicurati".Le garanzia comprende:· le spese per l'intervento del legale territorialmente competente a conoscere la controversia ed incaricato

della gestione del caso assicurato, compresi gli eventuali procedimenti esecutivi;· le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di

transazione autorizzata dalla Società Gestionaria ai sensi del successivo art. 105 comma 4 - "Gestione delcaso assicurato";

· le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere;· le spese processuali nel processo penale di cui al 1° comma dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;· il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. n. 488 del 23 dicembre 1999 e D.L. n. 28 dell'11

marzo 2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Art. 92 - Casi assicurati1. Le garanzie vengono prestate a favore dell'assicurato e del suo nucleo familiare per gli oneri e le speseindicati all'art. 91 - "Oggetto della garanzia tutela giudiziaria", nei casi assicurati indicati al successivo punto IIed in riferimento a:

· fatti inerenti all'esercizio dell'agriturismo, dell'attività agricola connessa, nonché delle eventuali fattoriedidattiche;

· controversie nell'ambito della vita privata;· controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di lavoratore dipendente;· controversie in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria

abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;· controversie in cui l'assicurato rivesta la qualità di proprietario, locatario in base a un contratto di leasing,

conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.L'assicurazione vale altresì quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggettiall'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti inincidenti stradali.

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I casi assicurati di cui al successivo punto 2 lett, a) - b) -i) valgono inoltre, in favore dei dipendentidell'assicurato, regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per ilcontraente/assicurato.Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente afavore del contraente/assicurato.2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, i casi assicurati sono i seguenti:

a) l'esercizio di pretese volte ad ottenere il risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti diterzi;

b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. Per la circolazione di veicoli lagaranzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;

c) controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti;d) controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga di quanto previsto

dall'art. 96 - "Rischi esclusi", punto b), la garanzia opera, per i pubblici dipendenti, anche in sedeamministrativa (ricorsi al TAR);

e) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantatedall'assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;

f) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché ilvalore in lite sia superiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta);

g) controversie relative a diritti reali;h) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente

stradale;i) l'opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro,

sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate in seguito ad incidentestradale e connesse allo stesso. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, allaredazione e presentazione del ricorso purché l'assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale ilprovvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;

I) l'assistenza nel procedimento attinente alla cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o dialtra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidentestradale verificatosi all'estero. La Società Gestionaria, provvederà a corrispondere un anticipo finoad un importo massimo equivalente in valuta locale a euro 11.000,00 (undicimila). L'anticipo vieneconcesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, darimborsarsi alla Società Gestionaria entro un mese dalla data di erogazione;

m)le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altramisura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidentestradale verificatosi all'estero;

n) arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunquesopportate dall'assicurato.

Le garanzie di cui alle lett. h) - i) - I) - m) in deroga all'art. 97 - "Periodo di carenza", operano per i casiassicurati che iniziano durante il contratto.

Art. 93 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazioneNon sono comprese in garanzia:· le spese per regolarizzare, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documentinecessari per la gestione del caso assicurato;· ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;· il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;· le spese processuali liquidate in favore delle parti civili che, nell'ambito del procedimento penale, sisiano costituite nei confronti dell'assicurato (art. 541 Codice di Procedura Penale);· i procedimenti esecutivi che, a seguito di due esiti negativi vengano nuovamente intentati.

Art. 94 - Rischi esclusiSono escluse dalla garanzia le spese relative a:a) controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

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b) controversie in materia fiscale ed amministrativa;c) controversie per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi

bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione odimpiego di sostanze radioattive;

d) controversie concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapportitra soci e/o amministratori;

e) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;f ) controversie relative a fatti dolosi delle persone assicurate;g) controversie per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;h) controversie nei confronti della Società e della Società Gestionaria.Le garanzie non sono inoltre valide:a) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;b) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro ricostruzione ex novo;

in quest'ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posain opera di materiali;

c) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità daimmatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione,o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato allealtrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere aconoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge n° 990 del 24.12.1969 e successivemodifiche;

d) nei casi di violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), dell'art. 187 (guida sottol'influenza di sostanze stupefacenti) o per violazione dell'art. 189, comma 1 (comportamento in casod'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

e) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relativeprove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 95 - Insorgenza del caso assicuratoPer insorgenza del caso assicurato si intende:· il momento del verificarsi del primo evento che ha dato origine al diritto di risarcimento di danni conseguenti

a responsabilità extracontrattuale;· il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge

o di contratto per tutte le restanti ipotesi.

Art. 96 - Decorrenza della garanziaLa garanzia assicurativa viene in ogni caso prestata per i casi assicurati che siano insorti durante il periodo divalidità della polizza, salvo quanto previsto al successivo art. 97 - "Periodo di carenza".In ogni caso la garanzia non opera per i casi assicurati relativi a contratti che, nel momento dellastipulazione dell'assicurazione, fossero stati già disdettati da uno dei contraenti o la cui rescissione,risoluzione o modificazione fosse già stata richiesta da uno dei contraenti.

Art. 97 - Periodo di carenzaLa garanzia è operante con un periodo di carenza pari a 3 (tre) mesi. Pertanto la garanzia assicurativaviene prestata trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di perfezionamento del contratto per tutti i casi assicuratiad eccezione delle pretese volte ad ottenere il risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimentopenale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.

Art. 98 - Estensione del periodo di garanziaLa garanzia si estende ai sinistri che, pur essendo iniziati durante il periodo di validità del presente contratto,siano stati denunciati alla Società Gestionaria e/o alla Società entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione delcontratto.

Art. 99 - Estensione territorialeLa garanzia vale per le controversie che insorgono in Italia, nella Città Stato del Vaticano e nellaRepubblica di San Marino e sono sottoposte alle giurisdizioni di tali Stati.

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La garanzia vale anche per le controversie che insorgono in Europa nonché nei seguenti Stati che siaffacciano sul bacino mediterraneo: Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Malta, Siria e Turchia,limitatamente ai casi di cui alle lettere a) e b) del punto II dell'art. 92 - "Casi assicurati".

Art. 100 - Unico caso assicuratoSi considerano a tutti gli effetti unico caso assicurato:· le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche e connesse;· le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento ofatto.Pertanto nei casi di cui sopra, la garanzia viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in talefatto e/o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito.Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in polizza.

Garanzie aggiuntiveLe garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in polizza.

Art. 101 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D. lgs. n° 626 del 1994 e D. lgs. n° 494 del 1996) (A)Ad integrazione dell'art. 94 - "Casi assicurati" - si conviene che le garanzie previste all'art. 93 - "Oggetto dellagaranzia tutela giudiziaria", vengono prestate al contraente in relazione al D. lgs. n° 494 del 1996.La presente garanzia opera in deroga all'art. 94 - "Rischi esclusi" - par. 1 lett. b) limitatamente alla materiaamministrativa e par. 2 lett. b) per operazioni di costruzione, di trasformazione, ristrutturazione immobiliare perle quali sia necessaria la concessione edilizia.Le garanzie valgono esclusivamente nel caso in cui il contraente, in relazione all'attività esercitata,rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D. lgs. n° 494 del 1996.Le garanzie vengono prestate altresì al contraente, in relazione al D. lgs. n° 626 del 1994, a tutela dei diritti deipropri:· Legali Rappresentanti· Preposti· Responsabili dei Servizi di Prevenzione· Lavoratori Dipendenti.Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. lgs. n°626 del 1994 - D. lgs. n° 494 del 1996 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia diprevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:· sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;· sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590

Codice Penale);· proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative

non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore aeuro 250,00 (duecentocinquanta).

La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazionedell'opposizione/impugnazione.L'assicurato deve far pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 giornidalla data di notifica dello stesso.Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti delcontraente.Insorgenza del caso assicuratoAi fini della presente garanzia aggiuntiva, per insorgenza del caso assicurativo si intende:· il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine,

amministrativo e/o penale;· il momento in cui l'assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di

procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del

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presente contratto.La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo divalidità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantitidalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 95 - "Insorgenza del caso assicurato".

Art. 102 - Sicurezza e igiene alimentare (D. lgs. n° 155 del 1997) (B)Ad integrazione dell'art. 92 - "Casi assicurati" - si conviene che le garanzie previste all'art. 91 - "Oggetto dellagaranzia Tutela Giudiziaria", vengono prestate al contraente in relazione al D. lgs. n° 155 del 1997 a tutela delTitolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda.La presente garanzia opera in deroga all'art. 94 - "Rischi esclusi" - par. 1 lett. b), limitatamente alla materiaamministrativa.Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. lgs. n°155 del 1997 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare per:· sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;· sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590

Codice Penale);· proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative

non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazionedell'opposizione/impugnazione.

L'assicurato deve far pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 giornidalla data di notifica dello stesso.Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i soggetti assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti delcontraente.Insorgenza del caso assicuratoAi fini delle garanzie previste dalle presenti condizioni aggiuntive, per insorgenza del caso assicurativo siintende:· il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine,

amministrativo e/o penale;· il momento in cui l'assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di

procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità delpresente contratto.La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo divalidità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantitidalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 95 - "Insorgenza del caso assicurato".

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DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO - TUTELA GIUDIZIARIAArt. 103 - Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legaleL'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi diogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza.In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto giudizialeo stragiudiziale a lui notificato.L'assicurato deve inoltre indicare alla Società Gestionaria il nome di un avvocato di fiducia che risiedenel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandatar.r. rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del Legale.Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del Legale da lui presceltonel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionariaprovvederà direttamente alla nomina del Legale, a cui dovrà essere conferito mandato.L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio Legale qualora vi sia conflitto di interessi con laSocietà o con la Società Gestionaria.

Art. 104 - Avviso di insorgenza del caso assicurato e mezzi di prova per l'erogazione della prestazionedella garanziaAl verificarsi di un sinistro e comunque in ogni occasione di insorgenza di un caso assicuratol'assicurato deve:· informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari

del caso assicurato, nonché indicare i mezzi di prova e documenti di cui dispone e, su richiesta,metterli a disposizione;

· conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modocompleto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui viene a conoscenza e fornire ognipossibile informazione utile alla risoluzione della controversia, collaborando inoltre nella raccolta epreparazione dei documenti necessari.

Art. 105 - Gestione del caso assicurato1. Ricevuta la denuncia del caso assicurato, la Società Gestionaria sì adopera per realizzare un bonario

componimento della controversia.2. Ove ciò non riesca, la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale scelto nei termini dell'art. 103 -

"Denuncia del caso assicurato e libera scelta del legale", se le pretese dell'assicurato risultino fondate esostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale ed accettata dalla SocietàGestionaria ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile chepenale se l'impugnazione risulti fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta dellostesso legale ed accettata dalla Società Gestionaria.

4. L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione dellavertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della SocietàGestionaria.

5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con la SocietàGestionaria.

6. La Società Gestionaria così come la Società, non è responsabile dell'operato di legali, consulenti tecnici eperiti in genere.

7. I n caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tral'assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, con esclusione dellevie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, inmancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. LaSocietà Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

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Art. 106 - Recupero di sommeSpettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in generale le somme recuperate o comunquecorrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva e/ostragiudiziale, spettano invece alla Società Gestionaria nei limiti in cui essa le abbia sostenute o anticipate.

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ASSISTENZAGaranzia base

Art. 107 - Oggetto della garanzia assistenzaCon la garanzia assistenza la Società assicura, tramite l'intervento della centrale operativa, le prestazioni deiservizi assistenza indicate nei punti seguenti.

1. Invio di un idraulico in caso di emergenzaQualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un idraulico per un intervento d'emergenza, lacentrale operativa provvede all'invio di un idraulico; la Società terrà a proprio carico l'uscita e lamanodopera fino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro. Restano comunque acarico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.La prestazione è dovuta per i seguenti casi:a) allagamento o infiltrazione nel proprio fabbricato o in quello dei vicini provocato da una rottura,

un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari, provocato da otturazione delle tubature di

scarico fisse dell'impianto idraulico.Sono esclusi:· per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, siano gli stessi

collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a colpa gravedell'assicurato, nonché i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'edificio;

· per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili dei serviziigienico - sanitari.

2. Interventi di emergenza per danni da acquaQualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenzaper il salvataggio o il risanamento del fabbricato e del relativo contenuto, la centrale operativa provvede all'inviodi personale specializzato in tecniche di asciugatura, la Società terrà a proprio carico il costodell'intervento fino ad un massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) per sinistro.La prestazione è dovuta per i seguenti casi:a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un

guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione

delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.La prestazione non è dovuta:· per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili,

collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, etc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubatureesterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'assicurato;

· per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delletubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3. Invio di un elettricista in caso di emergenzaQualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica intutti i locali del fabbricato, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna oalle prese di corrente, la centrale operativa provvede all'invio di un elettricista, la Società terrà a propriocarico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.

Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.Sono esclusi gli interventi dovuti a:· corto circuito provocato da colpa grave dell'assicurato;· interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;· guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

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4. Invio di un fabbro in caso di emergenzaQualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, lacentrale operativa provvede all'invio di un fabbro; la Società terrà a proprio carico l'uscita e la manodoperafino ad un massimo di euro 150,00 (centocinquanta) per sinistro.Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.La prestazione è operante per i seguenti casi:· smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai

locali del fabbricato;· scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in

modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del fabbricato.

5. Invio di un artigiano per interventi ordinariQualora presso il fabbricato dell'assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o dimanutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la centrale operativa provvede all'invio dello stesso.Resta a totale carico dell'assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

6. Invio di un sorveglianteQualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furtoche abbiano colpito il fabbricato dell'assicurato, la sicurezza dello stesso sia compromessa, la centraleoperativa provvederà, dietro richiesta dell'assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà unapersona per poter garantire la sicurezza del fabbricato dell'assicurato.La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore.Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'assicurato avesse giàcontattato un proprio istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando allacentrale operativa.

7. Invio pezzi di ricambioQualora i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione dei macchinari non siano reperibili sul posto,la centrale operativa provvede al reperimento dei pezzi di ricambio e al loro invio con il mezzo più rapido,tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei pezzi di ricambio, sempre che siano reperibilipresso i concessionari ufficiali in Italia.Le spese di spedizione restano a carico della Società fino ad un massimo di euro 300,00 (trecento) persinistro, mentre il costo dei pezzi dovrà essere rimborsato dall'assicurato entro 30 giorni dall'invio.Sono esclusi dalla prestazione i pezzi di ricambio di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazioneo che richiedono l'impiego di mezzi di trasporto eccezionali.Per poter usufruire della prestazione l'assicurato deve comunicare alla centrale operativa tutti i datiutili ad identificare il pezzo di ricambio necessario (ad esempio: casa costruttrice, tipo, modello, annodi costruzione, ecc.).La centrale operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni necessarie per il ritiro deipezzi spediti. La centrale operativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti alla momentaneairreperibilità dei pezzi richiesti presso i concessionari italiani.

Le seguenti prestazioni / informazioni saranno fornite dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, esclusi ifestivi infrasettimanali.

8. Consulenza veterinariaQualora l'assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenzerelative a:· consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;· consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;· gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di

inseminazione, metodiche di sterilizzazione);· consigli di primo soccorso durante il parto;· consigli per malattie dei cuccioli;telefonando alla centrale operativa potrà ricevere tutte le informazioni e consulenze richieste.

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9. Informazioni sugli operatori di settoreQualora l'assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:· centri di Pronto Soccorso veterinario· centri medici veterinari· negozi di/per animali· pensioni· allevamenti· centri di addestramento;telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

10. Informazioni meteorologicheQualora l'assicurato desideri avere informazioni meteorologiche, telefonando alla centrale operativa potràricevere le informazioni richieste.

11. Informazioni fiscali immobiliariQualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relative a:imposte dirette· IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO· ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili Imposte indirette· I.V.A.: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni

immobili· INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare· Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le

informazioni desiderate.Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico.Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la centrale operativa erogherà la prestazione solo aseguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

12. Informazioni burocraticheQualora l'assicurato desideri avere informazioni burocratiche relative a:· certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;· documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patentedi guida;· varie: carta di circolazione, revisione auto, ecc.;· rilascio e variazioni dei suddetti documenti;telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

13. Informazioni turisticheQualora l'assicurato desideri avere informazioni relativamente a:· manifestazioni ed eventi culturali;

· orari di aerei, treni e traghetti, ristoranti, itinerari turistici, musei;· date, programmi, numeri di telefono dell'ente organizzatore di fiere e rassegne italiane ed estere;telefonando alla centrale operativa potrà ricevere le informazioni desiderate.

Art. 108 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni1. Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale

della garanzia.2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni ditrasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale diparticelle atomiche;

b.scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e divandalismo;

c. dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;

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d.abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.3. Sono a carico dell'assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del fabbricato interessate

dall'intervento di assistenza.4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a

fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.5. la Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è

prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.6. Il diritto dell'assicurato nei confronti della Società , si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del cod. civ., nel

termine di un anno che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.7. P er tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.8. L'assicurato deve prendere contatto con la centrale operativa al verificarsi del sinistro.9. P er qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'assicurato può rivolgersi direttamente

alla centrale operativa.10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette

alla giurisdizione italiana.

Art. 109 - Delimitazioni territoriali e di usoLa garanzia prestata con la presente polizza si intende operante per il fabbricato o porzione difabbricato dell'assicurato che deve essere:· situato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;· adibito ad espletamento attività agricola.

Art. 110 - Istruzioni per la richiesta di assistenzaDovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla centrale operativa in funzione 24ore su 24 facente capo al numero verde:

Numero Verde800-233412

oppure015 255 95 71 di Biella

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

Mapfre WarrantyStrada Trossi, 66

13871 Verrone (Biella)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:1. I l tipo di assistenza di cui necessita2. N ome e Cognome3. N umero di polizza preceduto dalla sigla CATE5. I ndirizzo del luogo in cui si trova6. I l recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.La Società potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulterioredocumentazione ritenuta necessaria per la prestazione dell'assistenza; in ogni caso l'assicurato dovrà inviaregli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.In ogni caso l'intervento dovrà essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovràautorizzare esplicitamente l'effettuazione.

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RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

Art. 1783 cod. civ. - Responsabilità per le cose portate in albergoGli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal clientein albergo.Sono considerate cose portate in albergo:1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori

dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia

nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo aquello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto,sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 cod. civ. - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatoreLa responsabilità dell'albergatore è illimitata:1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.L'albergatore ha l'obbligo di accettare carte - valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi diriceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni digestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785 bis civ. - Responsabilità per colpa dell'albergatoreL'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sonodovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1892 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa graveLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbedato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato dellecose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciutol'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandatol'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che siadecorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cosealle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa graveSe il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa diannullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsiall'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciutadall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta inproporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciutoil vero stato delle cose.

Art. 1894 cod. civ. - Assicurazione in nome o per conto di terziNelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazionio delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e

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1893.

Art. 1897 cod. civ. - Diminuzione del rischioSe il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, sefosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di unpremio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva allacomunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entrodue mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 cod. civ. - Aggravamento del rischioIl contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio inmodo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momentodella conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita perun premio più elevato.L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dalgiorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recessodell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentitol'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazionesarebbe stato richiesto un premio maggiore.Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata ladichiarazione di recesso.Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,l'assicuratore non risponde qualora l�aggravamentodel rischio sia tale che egli non avrebbe consentitol'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta èridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se ilmaggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1900 cod. civ. - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendentiL'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato odel beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle qualil'assicurato deve rispondere.Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente,dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interesse comuniall'assicuratore.

Art. 1901 cod. civ. - Mancato pagamento del premioSe il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione restasospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.Se alle scadenze convenuteil contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quellodella scadenza.Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine disei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione;l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso ed alrimborso delle spese. La presente noma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 cod. civ. - Assicurazione parzialeSe l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro,l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a ameno che non sia diversamenteconvenuto.

Art. 1910 cod. civ. - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o colpa graveSe per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori,l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

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Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando aciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo ilrispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragionedelle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartitafra gli altri assicuratori.

Art. 1912 cod. civ. - Terremoto, guerra, insurrezioni, tumulti popolariSalvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, dainsurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 cod. civ. - Avviso all'assicuratore in caso di sinistroL'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto,entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessariol'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto terminealle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24ore.

Art. 1914 cod. civ. - Obbligo di salvataggioL'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valoreassicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente aquello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratoreprovi che le spese sono state fatte inconsideratamente.L'assicurazione risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperatidall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperatiinconsideratamente.L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudicai suoi diritti.L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrerein proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 cod. civ. - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggioL'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.Se l'assicurato omette colposamente di adempire tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità inragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 cod. civ. - Diritto di surrogazione dell'assicuratoreL'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei dirittidell'assicurato verso i terzi responsabili.Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti,da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro ledisgrazie accidentali.

Art. 1917 cod. civ. - Assicurazione della responsabilità civileNell'assicurazione della responsabilità civile l'assicurato è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quantoquesti, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, indipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danno derivanti da fatti dolosi.L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dall'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiatol'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore

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nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una sommasuperiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzionedel rispettivo interesse. L'assicurato convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 cod. civ. - Responsabilità dei padroni dei committentiI padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessinell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2139 cod. civ. - Scambio di mano d'opera e serviziTra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Art. 2359 cod. civ. - Società controllate e società collegateSono considerate società controllate:1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiestaper le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;2) le società con sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questapossedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;3) Le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate daquesta.Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale,ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.

Art. 2952 cod. civ. - Prescrizione in materia di assicurazioneIl diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto diriassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto ilrisarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo propostasospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibileoppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per ilpagamento delle indennità.

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CATTLOGOJ.jpg CATTLOGO75J.jpg CPIEDINOJ.jpg 100 ESOCAUTOJ.jpg 30 01 Cattolica Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354 CATTLOGO50J.jpg Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa CATTLOGOBIGJ.jpg

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVASEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

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