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Comune di Trino Impianto Biogas Real Bioenergy - comunicazione 8 agosto 2012 EX Gruppo Consiliare “Io Amo Trino” pag. di 16 1 Trino, 8 agosto 2012 Alla Provincia di Vercelli: - c.se att.ne del Presidente Dott. Carlo Riva Vercellotti - c.se att.ne Assessore Ambiente Geom. Davide Gilardino - Settore Pianificazione Territoriale Energia Dott.ssa Manuela Ranghino Ai Sigg.ri Assessori della Provincia di Vercelli: Sig.ra Maria Cristina Cossu, Sig. Massimo Camandona, Sig. Angelo Dago, Sig. Massimo Basso Al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale Sig. Pietro Bondetti Al Sig. Vicepresidente del Consiglio Provinciale con delega ai beni culturali e museali Avv. Gianmario Demaria via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli - [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Comune di Trino c.se att.ne del Commissario Prefettizio Dott.ssa Raffaella Attianese c.so Cavour, 72 - 13039 Trino (Vc) - [email protected] Consorzio Strade Vicinali Trino c.se att.ne del Presidente, Sig. E. Ravasenga via Duca d’Aosta - 13039 Trino (Vc) - Regione Piemonte c.se att.ne del Presidente, On. Dott. Roberto Cota piazza Castello, 165 10121 Torino [email protected]

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EX Gruppo Consiliare “Io Amo Trino” pag. di 16 1

Trino, 8 agosto 2012 Alla Provincia di Vercelli:

- c.se att.ne del Presidente Dott. Carlo Riva Vercellotti

- c.se att.ne Assessore Ambiente Geom. Davide Gilardino

- Settore Pianificazione Territoriale – Energia – Dott.ssa Manuela Ranghino Ai Sigg.ri Assessori della Provincia di Vercelli: Sig.ra Maria Cristina Cossu, Sig. Massimo Camandona, Sig. Angelo Dago, Sig. Massimo Basso Al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale Sig. Pietro Bondetti Al Sig. Vicepresidente del Consiglio Provinciale con delega ai beni culturali e museali Avv. Gianmario Demaria

via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli - [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Comune di Trino c.se att.ne del Commissario Prefettizio Dott.ssa Raffaella Attianese c.so Cavour, 72 - 13039 Trino (Vc) -

[email protected]

Consorzio Strade Vicinali – Trino – c.se att.ne del Presidente, Sig. E. Ravasenga via Duca d’Aosta - 13039 Trino (Vc) -

Regione Piemonte c.se att.ne del Presidente, On. Dott. Roberto Cota

piazza Castello, 165 – 10121 Torino – [email protected]

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Regione Piemonte Assessore all’Agricoltura Dott. Claudio Sacchetto

c.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino - [email protected]

Regione Piemonte Assessore all’Ambiente Dott. Roberto Ravello Via Principe Amedeo, 17 – 10128 Torino - [email protected]

Regione Piemonte Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Massimo Giordano

p.zza castello, 165 – 10122 Torino – [email protected]

Regione Piemonte Assessore Urbanistica e Programmazione Territoriale Dott. Ugo Cavallera Corso Bolzano, 44 - 10121 Torino – [email protected] Consiglio Regionale del Piemonte Ai Sigg.ri Capigruppo:

- P.d.L. - Dott. Luca Pedrale - Progettazione – Dott. Angelo Burzi - Lega Nord – Mario Carossa - P.D. – Dott. Aldo Reschigna - U.d.C. – Dott. Giovanni Negro - M. 5 stelle – Dott. Davide Bono - I.d.V. – Dott. Andrea Buquicchio

Via Alfieri, 15 – 10128 Torino – [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected],it [email protected] [email protected]

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Arpa – Dipartimento di Vercelli – c.se att.ne del Dott. Giancarlo Cuttica Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli -

[email protected]

Regione Piemonte

Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico area Alessandria-Asti-Vercelli-Biella Corso Dante, 163 - 14100 Asti -

[email protected]

A.P.E.V.V. Agenzia Provinciale per l’Energia del Vercellese e Valsesia p.zzaSant’Eusebio, 5 – 13100 Vercelli – [email protected]

Azienda Sanitaria Locale ASL Alessandria Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene E Sanità Pubblica

Dott. Massimo D’Angelo Via Oalestro, 41 - 15033 Casale Monferrato – [email protected] [email protected] Azienda Sanitaria Locale ASL Alessandria SOC Servizio Veterinario - Area “C” – Epidemiosorveglianza – Dott. Massimo Barberis Via Palestro, 41 - 15033 Casale Monferrato –

[email protected] [email protected]

Regione Piemonte Settore decentrato Opere Pubbliche Ing. Roberto Crivelli Via Fr.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli - [email protected]

Regione Piemonte Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette Via Nizza, 18 - 10125 Torino - [email protected]

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Regione Piemonte Settore Decentrato Urbanistica Territoriale Dott. Ermes Fassone Dott.ssa Paola Cortissone Via Fr.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli - [email protected] [email protected] Regione Piemonte Politiche Energetiche Dott. Filippo Baretti c.so Regina Margherita, 174 - 10152 Torino - [email protected] Regione Piemonte Direzione Agricoltura Dott. Gaudenzio De Paoli c.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino - [email protected] Regione Piemonte Settore Gestione e Valorizzazione Paesaggio Arch. Osvaldo Ferrero Via Avogadro, 30 - 10121 Torino - [email protected] Regione Piemonte Direzione Ambiente – pianificaz. Risorse Idriche Dott. Salvatore De Giorgio via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino - [email protected] Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica Politica Territoriale Dott. Livio Dezzani c.so Bolzano, 44 - 10121 Torino - [email protected]

Parco Fluviale del Fiume Po tratto vercellese-alessandrino Piazza Giovanni XXIII, n. 6 15048 Valenza (AL) -

c.se att.ne del Presidente, Ing. Ettore Broveglio [email protected]

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Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte Dott.ssa Egle Micheletto piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino - [email protected] Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte Arch. Luisa Papotti piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino - [email protected] Autorità d’Ambito ATO n° 2 Geom. Carlo Robutti

Via Carducci, 4 - 13100 Vercelli - [email protected] Corpo Forestale dello Stato c.so Libertà, 47 - 13100 Vercelli - [email protected]

Associazione di Irrigazione Ovest Sesia Ing. Luca Bussandri via Duomo, 2 - 13100 Vercelli - [email protected] Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Torino c.se att.ne del Dott. Raffaele Guariniello corso Vittorio Emanuele, 130 – 10128 Torino – [email protected]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli c.se att.ne del Dott. Paolo Tamponi Piazza Amedeo IX, 2 – 13100 Vercelli – [email protected]

Sig. Prefetto di Vercelli Dott. Salvatore Malfi Via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli - [email protected]

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Oggetto: Comune di TRINO - richiesta di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l’esercizio di “impianto di produzione di biogas utilizzando biomasse di origine vegetale” della potenza elettrica di 999 KW situato in Comune di Trino in strada antica di Ramezzana, su terreno individuato e censito al N.C.T. quale porzione del foglio 35 mappale 58. Real Bioenergy Società Agricola s.r.l., con Sede legale in via degli Agresti n. 6, Bologna (Bo). Procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.; Procedura di cui all’art. 10 bis della Legge 241/90. Convocazione Conferenza dei Servizi. Rif.to: comunicazione della Provincia di Vercelli – Servizio Energia – del

19.07.2012prot. 0058476

Poiché si ritiene, per quanto di seguito riportato nella presente, non sussistano i presupposti sostenibili per autorizzare la costruzione di nuovi impianti per la produzione del biogas sul Territorio di Trino , in particolare come quello in questione; si è ritenuto inviare la presente oltre alle Funzioni competenti la Conferenza dei Servizi, anche ai seguenti destinatari: gli Organi di Controllo esclusivamente per la verifica della sostenibilità di quanto di seguito riportato. le rappresentanze Istituzionali e politiche del Territorio , per richiamare la loro attenzione e il loro impegno nell’ottica della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del suo uso, ma anche del paesaggio agricolo e rurale nonché per la valorizzazione della pratica agricola e della sua innovazione affinchè si traducano in una crescita qualitativa della filiera agroalimentare.

Nel merito del procedimento attualmente in corso, si richiamano integralmente i contenuti della comunicazione del 26 gennaio 2012, prot. N. 1446 - e relativi allegati, di seguito elencati, già inviati a tutti i destinatari della presente:

a. Comunicazione dei Consiglieri Comunali di Trino del 8 gennaio 2012, prot. N. 309, b. Deliberazione del C.C. di Trino n. 1 del 18 gennaio 2012 con la quale a maggioranza di

voti il Consiglio Comunale si esprime negativamente sull’insediamento dell’impianto di produzione del biogas

c. Mappa del Territorio del Comune di Trino con la localizzazione degli insediamenti avicoli esistenti

In particolare si richiamano integralmente i contenuti della:

d. Comunicazione/Relazione dei Consiglieri Comunali di Trino del Gruppo Consiliare “Io Amo Trino” del 20 marzo 2012, e della quale si richiamano integralmente i contenuti

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PREMESSO che:

1. in virtù delle dimissioni rassegnate a maggioranza dai Consiglieri Comunali di Trino e quindi con il conseguente e immediato scioglimento dello stesso Consiglio Comunale; dalla data del 29 maggio 2012 il Comune di Trino è retto dal Commissario Prefettizio sino alla data delle prossime elezioni amministrative.

2. Alla stessa data del 29 maggio 2012 cessa anche la funzione istituzionale all’interno del

Consiglio Comunale, del Gruppo Consiliare “Io Amo Trino” cui ancora appartengono i sottoscritti pur nella veste non istituzionale ma di privati cittadini.

3. Il Territorio di Trino, dal punto di vista energetico e dalle risultanze del piano regionale, risulta autosufficiente, ospita comunque una serie di impianti per la produzione di energia elettrica nonché degli elettrodotti per il trasporto in altri territori provinciali e/o regionali. Sono infatti operative: la centrale turbogas Galileo Ferraris da 600 MW – la turbogas EON da 800 MW – la Centrale nucleare Enrico Fermi in avanzata fase di decommisioning – il costruendo elettrodotto TERNA da 380 KV che collega la cabina Trino2 a Lacchiarella (Mi) – è stato autorizzata la costruzione di una nuova centrale fotovoltaica da 70 MW sull’area di Leri-Cavour (1.600.000 mq. Circa) – dal punto di vista energetico è insostenibile ritenere che a TRINO sia consentita ulteriormente la proliferazione di nuovi impianti per la produzione di energia – è invece il caso di affermare con forza che, da questo punto di vista, il territorio di TRINO ha già dato molto.

4. La Real Bioenergy ha inoltrato alla Provincia di Vercelli, la richiesta per la costruzione su

aree vocatamente agricole e risicole localizzate al confine con il territorio del Parco Naturale del Bosco della Partecipanza di Trino, di un nuovo impianto di biogas per la produzione di energia elettrica da veicolare esclusivamente sulla rete nazionale senza l’esistenza di alcuna documentata ricaduta e/o compensazione sia per l’attività agricola, sia per la comunità che per il territorio.

5. Il D.M. 10 settembre 2010 al punto 12.3.i prevede che gli impianti siano: - “operanti in assetto cogenerativo” – inoltre lo stesso D.M., parte IV punto 16 h) prevede espressamente: - “ l’effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse” - Non risulta invece che l’impianto in questione operi in ambiente cogenerativo e quindi in osservanza e in conformità di tale normativa, Si ritiene che lo stato di fatto costituisca una forte limitazione rispetto le linee guida e le direttive ministeriali ma anche regionali e quindi ne comprometta la sua autorizzazione. La normativa potrebbe sottintendere sostenibilmente sia dal punto di vista giuridico che del diritto, che tali impianti valorizzino a pieno le energie prodotte e quindi elettrica, termica e meccanica.

6. Il D.M. 10 settembre 2010 parte IV – “Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio” – al punto d) dei Criteri Generali fa espresso riferimento per la costruzione di tali impianti: “al riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield) tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della parte IV, Titolo V del decreto Legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo ed alla

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modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all’impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee”. – Si rileva quindi che il progetto non recepisce assolutamente tale norma in quanto la costruzione dell’impianto è prevista su terreni agricoli coltivati pur risultando nel Comune di Trino la disponibilità di aree con le caratteristiche previste dallo stesso Decreto.

7. Il D.M. 10 settembre 2010 parte IV – “Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul

Territorio” – nei Criteri Generali fa espresso riferimento per la costruzione di tali impianti: punto c): “ il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;” punto e): “ una progettazione legata alla specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l’integrazione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locale e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”.

8. La produzione in ambito agricolo del biogas da mais e/o da cereali, non richiede prodotti

di qualità; ciò significa anche una progressiva dequalificazione della pratica e della professionalità agricola contrariamente agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali, con inevitabili ripercussioni nel tempo dei mercati stessi, dove la qualità agroalimentare del made in Italy assume grande rilievo e importanza. Si potrebbe affermare che la produzione del biogas da mais e/o cereali, anziché dalla logica ampiamente sostenibile dagli scarti delle lavorazioni agricole e/o zootecniche, significa la progressiva dequalificazione di una affermata agricoltura. Inoltre la logica della esclusiva produzione di energia elettrica, come lo è il caso in questione, non può intendersi sostitutiva e/o compensativa del reddito agricolo; ma di fatto significa impoverire ulteriormente il comparto agricolo stesso e nel quale appunto la sostenibilità attuale della produzione del biogas è esclusivamente motivata e garantita dagli incentivi statali la cui riduzione e/o revisione porrebbe sicuramente a rischio estinzione questa pratica. D’altro canto nella logica della economia nazionale non è più sostenibile che il costo di tali incentivi ricada quasi totalmente sulla collettività degli utenti. Nella logica invece di una più logica e razionale economia rurale sostenibile come pure del suo reddito, la produzione di energia intesa nel contesto della cogenerazione e quindi della valorizzazione e utilizzo di tutte le energie prodotte assume rilevanza nel momento in cui l’utilizzatore è e/o sono le stesse aziende agricole o zootecniche, per soddisfare principalmente i consumi aziendali, con impianti opportunamente dimensionati e di conseguenza a basso impatto ambientale e/o maggiormente integrabili nelle strutture aziendali e rurali, che producono energia elettrica, termica e meccanica impiegando gli scarti delle loro lavorazioni.

9. Dal punto di vista delle peculiarità del territorio e delle sue caratteristiche ambientali e rurali la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe maggiormente ricondursi ad indirizzi di sostenibilità che esprimono significativamente e realisticamente le caratteristiche territoriali. Nel vercellese proprio perché percorso da una fitta rete di acque e di canali, meglio si esprimerebbe una politica di maggiore liberalizzazione dell’idroelettrico in virtù della ricchezza d’acqua tipica del territorio risicolo.

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Tutto ciò premesso e per quanto in oggetto, si richiama integralmente e si ribadisce quanto già esposto nella documentazione precedentemente citata; in particolare: 1 - Dal punto di vista sanitario ed epidemiologico: il rischio contagio – 1.a – si ribadisce che nelle immediate prossimità dell’area individuata dal proponente per costruire l’impianto in questione, da circa mezzo secolo sono localizzati TRE impianti avicoli per l’allevamento di tacchini e di galline ovaiole per la produzione di carni bianche e di uova destinate al mercato e al consumo e dei quali non risulta riferimento alcuno in termini di salvaguardia nella documentazione presentata dal proponente. Si tratta di circa 160.000 capi dislocati come da allegato rilievo cartografico. Trattasi di impianti, quelli avicoli, estremamente sensibili e vulnerabili, principalmente dal punto di vista sanitario, per il rischio del contagio virologico e da salmonellosi cui sono soggetti e sensibili. In particolare la produzione delle uova, le quali per loro specifica peculiarità e caratteristica, sono maggiormente soggette ad infezioni e/o a contagi esterni veicolati e/o favoriti da condizioni e/o situazioni terze o di prossimità, nonché da emissioni odorose non dipendenti dallo stato di fatto degli impianti di allevamento e/o dalle proprie strutture. Da rilevare che l’effettiva distanza tra l’area dell’impianto a biogas e gli allevamenti avicoli è limitata a circa 225 metri. Una distanza che non assicura le necessarie condizioni di sicurezza sia dal punto di vista virologico che del potenziale rischio contagio. 1.b - Per le potenziali condizioni di esposizione al rischio, gli impianti avicoli sono sottoposti a costanti e periodici controlli da parte del Servizio Sanitario e Veterinario delle competenti Aziende Sanitarie Locali, nel caso specifico della ASL di Alessandria territorialmente competente, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia e dai protocolli di intervento, nonché dai regolamenti attuativi relative alle procedure di prevenzione del contagio in particolare virologico e da salmonellosi animale. Particolare rilievo assume l’eventuale impiego di reflui zootecnici nonché la loro manipolazione e l’utilizzo di scarti organici provenienti da altre destinazioni e impiegati nel processo di produzione del biogas. A tal proposito, non si rilevano dal progetto, le modalità di stoccaggio e di utilizzo; in tal caso il rischio dei contagio potrebbe compromettere ogni iniziativa di garanzia immunitaria e/o sanitaria degli impianti stessi. 1.c - A quello che potrebbe ritenersi un evidente stato del rischio, nella documentazione integrativa presentata dal proponente non risultano rilevabili i riferimenti significativi del rischio circa la prossimità e la localizzazione degli impianti avicoli esistenti, né sul rischio contagio, né quelli che possono ritenersi i necessari dettagli circa gli usi e le manipolazioni di sostanze organiche potenzialmente ritenute veicolo di rischio per la diffusione e il contagio principalmente virologico, da salmonellosi e/o da altre infezioni. 1.d - .Dal punto di vista della EPIDEMIOSORVEGLIANZA esercitata dal Servizio Veterinario territorialmente competente (ASL/AL), risulterebbe ancora che l’impianto in questione operi diversamente dall’ambito di applicazione dei Regolamenti C.E. n. 1069/09 del 21 ottobre 2009 e n. 142/11 del 25 febbraio 2011. Dal punto di vista dell’IMPATTO ODORIGENO condizione estremamente importante e delicata per la produzione di uova destinate alla alimentazione umana, non risulterebbero ancora le garanzie necessarie circa le condizioni di immunità nei confronti dell’allevamento di galline ovaiole e

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relative produzioni situati in prossimità dell’impianto di produzione del biogas. 1.e - Ribadiamo ancora le difformità cui ci risulterebbe operare l’impianto rispetto quanto previsto dalle disposizione della C.E. 98/58 del 30 luglio 1998 – il PIANO NAZIONALE BENESSERE DEGLI ANIMALI DA REDDITO – il Regolamento C.E. n. 517/2011 del 25.5.2011 – Regolamento C.E. n. 1223/2011 del 28.11.2011 – Regolamento C.E. n. 1069/2009 del 21.10.2009 – Regolamento C.E. n. 142/2011 del 29.2.2011 – il Decreto Legislativo n° 267 del 29 luglio 2003 – Circolari del Ministero della Salute: DGSA 19580-P del 3.11.2010 – DGSA 595-P del 17.11.2011 – Decreto 16 gennaio 2012 – DGSAF 815-P del 18 gennaio 2012 - 1.f – dal punto di vista dell’allarme botulismo, si ritiene utile allegare alla presente le risultanze dal titolo: “Dalla Germania allarme botulismo (e l’indiziato numero uno è il biogas)”, desunte dal sito web http://www.ruralpini.it/Commenti21.12.11-Morte-dal-biogas.htm dei Professori: Michele Corti ruralista e Docente presso l’Università degli Studi di Milano di Sistemi Zootecnici e Pastorali e Henge Bohnel ricercatore della prestigiosa e antica Università di Gottingen. 2 – Gestione dei rifiuti – rinnoviamo le perplessità e le preoccupazioni sul fatto che l’impianto in questione non rispetti le condizioni previste dalle disposizioni e dalla normativa regionale la quale specifica le condizioni di assimilabilità del digestato a refluo zootecnico relativamente ad impianti di digestione anaerobica di cui alla D.G.R. n. 64-10874 del 22 febbraio 2009 la quale, come requisito, definisce che: “… la quota di effluente zootecnico deve essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico …”. La composizione della miscela in ingresso al fermentatore risulta difforme ai requisiti previsti dalla citata D.G.R. n. 64-10874 del 23.2.2009 e pertanto il digestato non può essere spandibile come refluo zootecnico. Non trova quindi riscontro come il proponente intende smaltire tali rifiuti e/o reflui e con quali garanzie igienico-sanitarie. 3 – Zonizzazione Acustico – dalla documentazione del proponente non risultano ancora rilevabili le sufficienti e necessarie assicurazioni e/o soluzioni circa il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 267 del 29 luglio 2003. Va rilevato che nel merito della protezione delle galline ovaiole, il livello sonoro e/o acustico deve ridussi drasticamente tanto da evitare rumori di fondo e/o improvvisi, come pure per il personale addetto. E’ rilevabile comunque che i livelli dell’impatto acustico prodotti dall’impianto sia in fase di costruzione che di esercizio, esulano dai valori previsti dalla zonizzazione comunale. Ciò comporterebbe una deroga specifica, da ritenersi inaccettabile e insostenibile da ogni punto di vista anche amministrativo. Risulterebbe inoltre che il frazionamento della particella catastale interessata al progetto non risultava tra i documenti progettuali, e quindi agli atti, analizzati dalla precedente Conferenza dei Servizi del 23 marzo 2012. Ciò ovviamente, e nella prossima Conferenza del 10 agosto 2012, non può considerarsi né ”integrazione al Progetto”, né tantomeno “osservazione” – ma lo si dovrebbe valutare come carenza della documentazione progettuale obbligatoria che non è stata depositata entro i termini previsti e quindi precedentemente la Conferenza del dicembre 2011 e ancora del 23 marzo 2012. Dalla comunicazione del proponente datata 21 maggio 2012, si rileva che solamente in tale data viene trasmesso alla Provincia di Vercelli la documentazione relativa al frazionamento catastale dell’area interessata. Si rileva anche l’anomalia della valutazione previsionale di impatto

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acustico la quale risale al 28 ottobre 2011 e quindi in data antecedente il frazionamento operato il quale, attualmente non può costituire a tutti gli effetti, integrazione della documentazione progettuale e/o osservazione. Inoltre la valutazione previsionale di impatto acustico del proponente, oltre alle difformità soprarichiamate risulterebbe non rispondere ancora esaustivamente alle direttive e alla norma legislativa vigente 4 – protezione degli insilati necessari - la produzione del biogas avviene attraverso il processo di fermentazione di insilati quali mais, triticale, sorgo, frumento, ecc., mantenuti in quantità rilevanti nelle apposite trincee all’interno dell’area della centrale. Trattasi quindi di vegetali fortemente attrattivi per la fauna selvatica la quale è potenzialmente il principale veicolo del rischio per la diffusione e il contagio, principalmente virologico, da salmonellosi e/o da altre infezioni. L’impiego di protezioni e/o di dissuasori consentiti dalla legislazione in materia di tutela e di protezione della fauna selvatica può costituire una sensibile mitigazione del rischio. Resta però il fatto che il trinciato e/o l insilato sono un fortissimo attrattore per la fauna stessa oltretutto particolarmente numerosa per il luogo specifico situato al confine con l’area protetta del Bosco della Partecipanza e della relativa area di salvaguardia, nonché vicinissima alla Garzaia di Montarolo ritenuta tra le maggiori di interesse nazionale ed europeo. Di rilievo la estesa popolazione di ardeidi buona parte della quale, da anni, la si può considerare ormai stanziale più che migratoria. Cospicua anche la popolazione delle diverse specie di volatili e di roditori indubbiamente favoriti dal richiamo dell’area protetta. Non è quindi sostenibile ritenere che le protezioni adottate dal proponente escludano il rischio di contaminazione e/o del contagio virologico, delle infezioni ecc. ecc. 5 – Risanamento atmosferico – Disposizioni Ministeriali e Regionali - 5.a - Regione Piemonte – Legge Regionale n. 43 del 7 aprile 2000 e relativa D.G.R. n. 14-7623 del 11 novembre 2002 relativa a: “ disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria” – TRINO è inserito nella Zona 1 e relativa ai Comuni già precedentemente individuati in tale Zona in sede di prima applicazione della L.R. n. 43/2000, 5.b - Regione Piemonte – D.G.R. n. 19-12878 del 28 giugno 2004 – il Territorio di TRINO è inserito nel “Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria” e individuato nell’area ITO104, 5.c - Le emissioni di tipo diffuso – che intervengono ulteriormente, sono apporti che intervengono negativamente nel contesto del già dichiarato bilancio atmosferico e di gran lunga più rilevanti sono quelle di eventuali ammoniache e/o di gas serra che si hanno dagli stoccaggi dei digestati e delle loro frazioni solide e/o liquide separate. E’ ritenibile che le emissioni maleodoranti, per parte loro, possono essere prodotte praticamente in tutti i reparti di tali impianti. Pertanto e a maggior ragione, nell’individuazione della localizzazione dell’impianto occorrerà fare riferimento alla normativa relativa alla: “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica” in attuazione del DM 10 Settembre 2010.

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5.d – ulteriori emissioni in atmosfera - circa il Piano di Risanamento dell’aria, si sottolinea che dalla documentazione tecnica non si ha puntuale riscontro della quantificazione delle emissioni odorifere le quali aggraverebbero ulteriormente lo stato di “inquinamento” del bilancio già esistente. Come pure non si rileva riscontro sulla specificità delle emissioni in atmosfera e la loro potenziale quantità. in una area già censita e soggetta a risanamento atmosferico. Esse costituiscono ulteriore fonte di potenziale aggravamento e di inquinamento dello stato dell’aria compresi i dispositivi di sicurezza obbligatori per la combustione del biogas quando quest’ultimo non è avviato ai consumi e agli impieghi finali. Un caso specifico degli impianti che esulano dalla funzione di cogenerazione come di fatto lo è quello del proponente. 5.e – Piano di risanamento atmosferico della Regione Piemonte - È opportuno ribadire che principalmente dal punto di vista ambientale, sanitario ed epidemiologico ma anche giuridico e legislativo, l’inserimento del Territorio del Comune di Trino in Zona 1 del Piano di risanamento atmosferico già in sede di applicazione della L.R. n. 43/2000, precorre di fatto la inidoneità dichiarata successivamente, di localizzare e/o di autorizzare la costruzione sul territorio in questione, degli impianti per la produzione di biogas ritenuti un ulteriore aggravio dell’inquinamento atmosferico e quindi della qualità dell’aria ma anche dell’ambiente e del paesaggio, nonché in forte contrasto con la logica di costruire tali impianti su terreni vocatamente censiti e destinati all’agricoltura. 5.f - La D.G.R. della Giunta Regionale del Piemonte n. 6-3315 del 30 gennaio 2012 - di fatto recepisce le linee guida del D.M. 10 settembre 2010, individua e regolamenta sul territorio regionale, le aree e i siti ritenuti non idonei all’installazione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010. Nel caso specifico non è più consentito sul territorio di Trino e/o dell’intera area oggetto di risanamento atmosferico, la costruzione di impianti per la produzione di biogas. Un divieto specifico riconducibile ad una precisa motivazione e cioè quella che tali impianti e i loro effetti, contribuiscono a vario titolo, ad aggravare nel senso negativo il qià critico bilancio atmosferico e/o della qualità dell’aria il cui grado di accertato inquinamento, risale antecedentemente alla L.R. n. 43/2000. Quindi sino da quell’epoca era stato rilevato e censito questo preoccupante livello di criticità atmosferica territoriale. E’ quindi sostenibile sia dal punto di vista giuridico nonchè del diritto, ritenere e affermare che a fronte di una istituzionale e dichiarata emergenza qual è appunto la qualità dell’aria e quindi l’impegno Istituzionale e legislativo di procedere al suo risanamento; di fatto sottendere già il divieto di insediamenti e/o di impianti il cui esercizio contribuirebbe ad aggravare ulteriormente le già accertate e critiche condizioni atmosferiche e/o dell’aria. 5.g - Non si ritiene invece sostenibile sia dal punto di vista giuridico che del diritto, rilasciare autorizzazioni per l’insediamento e l’esercizio di impianti con effetti negativi a fronte di una già dichiarata e conosciuta emergenza e delle cause che possono costituire e contribuire ad un ulteriore aggravio della situazione. E’ altrettanto insostenibile da ogni punto di vista che solamente a decorrere da una certa data l’area in questione e per le stesse cause e/o motivazioni, sia poi dichiarata non idonea ad ospitare impianti di produzione del biogas. E’ il caso della Regione Piemonte la quale con la decorrenza dei termini previsti dalla D.G.R. 6-3315

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del 30 gennaio 2012 di fatto norma che solamente da quella data non sarà più consentito autorizzare gli impianti in questione sul territorio di Trino. E poiché tale provvedimento non prevede alcuna retroattività, si potrebbe dire che tutto era possibile pur a fronte della stessa emergenza nonché, nel caso specifico, d autorizzare la costruzione di un impianto che all’epoca era solamente in fase progettuale e a tutt’oggi ancora da costruire. 5.h - il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” – al punto 17.3 recita: “Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 8 bis della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, le regioni possono individuare le aree non idonee senza procedere alla contestuale programmazione di cui al punto 17.2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del sopraccitato decreto ministeriale le Regioni provvedono a coniugare le disposizioni relative alle aree non idoneenell’ambito dell’atto di programmazione di cui al punto 17.2 , anche attraverso opportune modifiche e integrazioni di quanto già disposto”. Il sopraccitato decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Ciò significa che il successivo provvedimento regionale con i relativi effetti, doveva intervenire da aprile 2011 anziché dal 30 gennaio 2012 data della D.G.R. n. 6-3315. In tale contesto e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Decreto, non sarebbe stato consentito né possibile dopo quella data richiedere alla Provincia di Vercelli l’autorizzazione per l’insediamento a Trino dell’ impianto in questione per la produzione di biogas. Di fatto non esisterebbe contradditorio. 5.i - La D.G.R. n. 6-3315 del 30 gennaio 2012 - trattasi di un provvedimento insostenibile anche dal punto di vista della data di recepimento della direttiva ministeriale e quindi della sua effettiva applicazione la quale interviene con notevole ritardo rispetto quanto stabilito dal Decreto stesso. E’ ritenibile che, in contradditorio, sia dal punto di vista procedurale che giuridico il provvedimento regionale potrebbe sottoporsi all’attenzione del competente Tribunale Amministrativo Regionale per accertarne l’effettiva validità e/o la retrodatabilità conformemente alle previste disposizioni ministeriali 6 - Regione Piemonte – Piano Paesaggistico Regionale – si richiama alla CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (C.E.P.) per il riconoscimento della valenza paesaggistica estesa a «tutto» il territorio. Impegna le parti a integrare il paesaggio nelle politiche urbanistiche, culturali, agricole, sociali, economiche. Di rilevante importanza il CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, il quale conferisce al Piano un ruolo strategico nel quadro degli strumenti di tutela e di valorizzazione del paesaggio, estendendone l’efficacia all’intero territorio regionale. Quindi, le strategie sono riconducibili alla riqualificazione territoriale, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, alla sostenibilita’ ambientale, alla Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, di comunicazione e di logistica. Particolare attenzione alla ricerca, all’innovazione, alla transizione economico-produttiva e sostanzialmente alla valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali e delle politiche sociali.

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6.a - si richiamano integralmente gli obiettivi del P.P.R. e di seguito sintetizzati: - INTEGRAZIONE fra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico, agricolo e attività connesse, - RIQUALIFICAZIONE delle aree urbane e rigenerazione delle aree dismesse e degradate - RECUPERO e riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, discariche ecc.) - CONTENIMENTO dell’edificato frammentato e disperso 6.b - si richiamano integralmente le funzioni del P.P.R. di seguito sintetizzate: - CONOSCITIVA – Rapporto fra paesaggi e quadri ambientali (Parchi e aree protette, rischio idrogeologico, gestione delle acque…) e i temi del patrimonio storico-culturale e della strutturazione storica del territorio compresa quella agricola. - REGOLATIVA – La parte più rigida e meno negoziabile. Traduce i riconoscimenti operati in base al Codice in disposizioni normative - STRATEGICA – Per le definizione di un ampio spettro di politiche attive. Traduce il cambiamento di approccio sollecitato attraverso la pluralità dei soggetti istituzionali. 6.c – si richiama integralmente quanto disposto dalle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale vigente nonché le disposizioni e quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n.28. – con particolare riferimento all’art. 143 – 6.d – si richiama il ruolo delle Province e nel caso specifico, quello della Provincia di Vercelli – previsto dal P.P.R. – le quali sono coinvolte nel processo di elaborazione ma anche di attuazione del Piano (riconoscimento dei valori paesaggistici, verifica critica dei contenuti del Piano, indicazioni tecniche). Si richiama anche il ruolo DEI LIVELLI LOCALI nel merito delle precisazione della scala urbanistica e dei criteri normativi. 6.e – il Territorio provinciale e in particolare quello comunale in esame, gode di ampia autosufficienza dal punto di vista della produzione di energia tant’è che i principali impianti in esercizio (Galileo Ferraris e Eon) producono energia destinata ad altri territori extraprovinciali e regionali. 7 – dal punto di vista della tutela che della valorizzazione del territorio - si ribadisce l’immediata vicinanza del Parco Regionale della Partecipanza dei Boschi di Trino nonché delle aree di salvaguardia e di rispetto descritte negli strumenti urbanistici, di pianificazione e di uso del Territorio comunali e sovra comunali e soggetti a vincoli e riserve legislative particolari principalmente per i terreni destinati alle coltivazioni agricole. In tale contesto, non è sostenibile da ogni punto di vista sia amministrativo che giuridico, il rilascio delle autorizzazione per la costruzione di impianti a biogas anche nell’ottica delle prospettive di valorizzazione del Territorio agricolo e degli insediamenti rurali esistenti costituiti dalle cascine. E’ importante rilevare che nelle immediate prossimità dell’impianto in questione sono già operative strutture ricettive del tipo agrituristico (Cascina Guglielmina). Inoltre, in prossimità dell’area in questione, da pochi mesi è stato completato il restauro del Borgo rurale di Ramezzana con la nuova destinazione a “Resort Ramezzana” una struttura turistica, ricettiva e alberghiera di alto livello

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già completamente operativa e aperta al pubblico. 8 – La Strada Antica per Ramezzana, unica strada vicinale per il transito continuativo giornaliero dei mezzi di trasporto necessari per il funzionamento dell’impianto in questione. si ribadisce ancora la sua inidoneità; Il sedime stradale, in terra battuta per tutta la sua lunghezza, non è adeguato da ogni punto di vista, in particolare per la sicurezza del transito continuativo, decisamente maggiore e più a rischio dall’attuale. In particolare il D.M. 10 settembre 2010 – allegato 1 punto 13.2 “Elenco degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico” al punto 17 prevede espressamente: “l’autorizzazione all’attraversamento e all’uso delle strade ai sensi del codice della strada” – Si ribadisce che la Strada Antica di Ramezzana è censita come ”strada vicinale di uso pubblico” e la relativa convenzione dev’essere stipulata tra il Comune di Trino e il proponente e non con il soggetto privato “Consorzio Strade Vicinali” il quale a fronte del contributo pubblico, limita la sua funzione e il suo impegna esclusivamente alla manutenzione del sedime stradale. Maggiormente, la strada deve necessariamente adeguarsi ai requisiti minimali previsti delle norme di sicurezza del Codice della Strada e per la ridotta dimensione della carreggiata, necessita la costruzione di piazzole di interscambio con altri mezzi che la percorrono in virtù dell’aggravio di servitù arrecato dal trasporto giornaliero e continuativo dai veicoli di grandi dimensioni che percorrono la strada stessa Resta il fatto che l’assenza di tale Convenzione non impegna il Comune di Trino, il Consorzio trade Vicinali e le parti interessate agli adeguamenti viari e a valutare la fattibilità delle opere necessarie per la messa in sicurezza della strada stessa. Una decisione che deve necessariamente intervenire prima della Conferenza dei Servizi e i cui atti di risulta sono parte della documentazione progettuale da sottoporre alla Provincia di Vercelli. Sono quindi atti non equiparabili a integrazioni e/o osservazioni. Si sottolinea inoltre che dal punto di vista giuridico e del diritto amministrativo pubblico, non è sostenibile l’impegno finanziario del Comune di Trino a fronte dell’adeguamento di un’opera viaria esclusivamente per scopi privatistici e di fatto per un unico Soggetto come di fatto lo sarebbe l’impianto del proponente. Inoltre, in assenza di tale documentazione e/o impegni, si ritiene non sussistano le condizioni necessarie per rilasciare al proponente l’autorizzazione per la costruzione dell’impianto.

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CONCLUSIONI – Nel merito di quanto richiamato nella presente, si rileva e ne consegue da ogni punto di vista, che il progetto in questione a livello progettuale e documentativo non risponde esaustivamente alle direttive e alle linee guida ministeriali e regionali previste per la costruzione di tali impianti. Inoltre il Territorio del Comune di Trino fin dal 2000, è inserito nelle aree soggette a risanamento atmosferico di cui alla legislazione vigente. I sottoscritti ritengono quindi, non sussistano le condizioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Provincia di Vercelli. allegati alla presente:

Deliberazione del Consiglio Comunale di Trino n° 1 del 18 gennaio 2012

Mappa della localizzazione degli impianti avicoli esistenti

Relazione: “Dalla Germania allarme botulismo (e l’indiziato numero uno è il biogas)”

per il Gruppo “Io Amo Trino” Alessandro Giolito

Marco Ferraris

Giovanni Ravasenga