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COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA N. 50/IE COPIA OGGETTO : Atto di citazione promosso dal Sig. Gnoffo Carmelo - Nomina Legale Aw. Giovanni Tamburello. L'anno 2012, il giorno 27 del mese di FEBBRAIO in Monreale nella Sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti i Signori: Aw. Di Matteo Filippo Sindaco Sig. Cardullo Giovanni Assessore Sig.ra Giangreco Rosalia Assessore Cav. Intravaia Marco Assessore Sig. La Corte Giuseppe Assessore Dott. La Fiora Giuseppe Assessore Risultano Assenti: Arch. Salamene Nazzareno Vice Sindaco Partecipa il Segretario Generale, Dott. Ettore Sunseri. Assume la Presidenza l'Avv. Filippo Di Matteo, in qualità di Sindaco, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

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COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. 50/IE C O P I A

OGGETTO : Atto di citazione promosso dal Sig. Gnoffo Carmelo - Nomina LegaleAw. Giovanni Tamburello.

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di FEBBRAIO in Monreale nella Saladestinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento deiComponenti i Signori:

Aw. Di Matteo Filippo Sindaco

Sig. Cardullo Giovanni Assessore

Sig.ra Giangreco Rosalia Assessore

Cav. Intravaia Marco Assessore

Sig. La Corte Giuseppe Assessore

Dott. La Fiora Giuseppe Assessore

Risultano Assenti:

Arch. Salamene Nazzareno Vice Sindaco

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Ettore Sunseri.

Assume la Presidenza l'Avv. Filippo Di Matteo, in qualità di Sindaco, il quale,riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta adeliberare sull'argomento indicato in oggetto.

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IL DIRIGENTE

VISTO Tatto di citazione, introitato al protocollo di questo Ente in data 02.12.2011 al n.29239, promosso dal Sig. Goffo Carmelo, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Ariosto n. 47,presso lo studio dell'Aw. Francesco Pepe, con cui si cita il Comune di Monreale, in persona delsuo legale rappresentante, a comparire all'udienza del 26.03.2012 innanzi al Tribunale di Palermo,per ottenere il risarcimento dei danni fisici, subiti dall'attore, quantificati in €. 19.123,30, oltreinteressi legali, rivalutazione, spese legali, IVA, CPA e spese generali, causati da un dissesto delmanto stradale esistente in Via Mulinello di Monreale;

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di tutelare gli interessi del Comune, costituirsi nelgiudizio avverso l'atto di citazione sopra citato e affidare incarico legale a persona iscrittanell'elenco dei legali, approvato con determinazione dirigenziale AIG n. 30 del 16.01.2012, nellapersona dell'Aw. Giovanni Tamburello;

VISTA la parcella proforma del 23.02.2012, che si allega, inoltrata dall'Aw. G.Tamburello, con studio legale in Monreale, Via Archimede n. 20, con cui si comunica la spesa perl'espletanda opera professionale, pari ad €. 1.885,00, oltre spese generali, CPA e IVA;

VISTO l'art. 125 delD.L.vo 163/06 e s.m.i.;VISTA la L.R. 12/2011VISTO il D. L.vo n. 267/2000;VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

P R O P O N E

1 - AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi all'udienza del 26.03.2012, giusta atto di citazione inpremessa indicato, promosso dal Sig. Gnoffo Carmelo;

2 - AFFIDARE all'Aw. Giovanni Tamburello, nato a Palermo il 02.08.1976, l'incarico dirappresentare il Comune nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi;

3 - IMPEGNARE la complessiva somma di €. 2.668,60, spese generali, CPA e IVA incluse,occorrente per le spese di giudizio, all'intervento 1.01.02.03 - Gap. 1058 - del bilancio 2012,denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc." , con successiva determinazione dirigenziale

Monreale, lì 23.02.2012/o/ ;v--;>,,Y

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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'alt. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi a scrutinio segreto, così come proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

1 - APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa.

Su proposta del Sindaco

VISTA la L.R.n. 44/91;VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco;

DICHIARA

II presente provvedimento di IMMEDIATA ESECUZIONE.

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P A R E R I

Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:

oni,

( (

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Il Dirigente dell'Area esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sullaproposta di deliberazione sopraindicata.

Monreale

II Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolaritàcontabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data

II Dirigente

Allegato alla deliberazione N. DEL

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Studio LegaleAw. Giovanni Tamburello

Via Archimede n.20Tei. 3283137605/Fax 0916403161

90046 Monreale (PA)

AL SIG. SINDACO DELCOMUNE DI MONREALE

PRO - FORMA DI PARCELLA

Per l'attività professionale svolta nell'ambito della causa civile COMUNE DI MONREALE d

avente ad oggetto : Azione di risarcimento danni

Calore : da € 5.200,01 ad € 25.900,00

SPESE DIRITTI

01) - Posizione e archivio

02) - Disamina

03) - Comparsa di risposta

06) - Autentica mandato

10) - Costituzione in giudizio

11)- Esame scritti difensivi di C/P (n° 2 x 32,00)1 2) - Esame documentaz. prodotta da C/P

13) - Redaz. scritti difens. (Memorie etc.) (n°3 x 65,00)

1 4) - Esame dispositivo sentenza

1 5) - Esame testo integrale sentenza

1 8) - Formazione fascicolo

65,00

. 16,00

65,00

16,00

16,00

64,0032,00

195,00

16,00

16,00

16,00

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1 9) - Partecipaz. a n°4 ud/ze (4 x 32,00)

21) - Consultaz. con C/te

22) - Corrisp/za inf.va col detto

128,00

65,00

65,00

23) - Notificazione atti

24) - Esame rispettive "relate"

25) - Collaboraz. per la conciliazione giudiziale

26) - Intimazione ai testimoni

27) - Designazione del C.T.P.

28) - Assist.za atti istruzione probatoria

29) - Richiesta Certificati ad Uffici vari

30) - Richiesta in cancelleria copia di atti (verbali di causa)

31) - Depos. atti e documenti in Cancell. (n°2)

32) - Ritiro del fascicolo

36) - Esame delle prove testimoniali

37) - Esame relazione C.T.U.

38) -_Preeisaz. Delle conclusioni

39) - Esame conclusioni di ogni controparte

40)- Redaz. della presente Nota

Totale diritti

32,00

16,00

10,00

32,00

16,00

16,00

16,00

65,00

65,00

32,00

1.075,00

ONORAR!

12) - Studio della controversia

13) - Consultaz. C/te

105,00

55,00

14) - Ispezione dei luoghi

15) - Redaz. Comparsa di .Risposta

16) -Assistenza a n° 3 ud.ze trattazione (3 x 30,00)

17) -Assistenza a.n° 1 mezzo istrut. disposto dal G.ce (CTU)

85,00

90,00

85,00

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1 8) - Memorie depositate (n ° 3 x 60, 00)

19) - Redaz. delle difese

Totale Onorari

RIEPILOGO

Totale somme imponibili (Diritti e Onorar!)

Spese borsuali (non imp.li)

TOTALE COMPLESSIVO Euro

180,00

210,00

810,00

1.885,00

1.885,00

oltre Spese gen.li, IVA e CPA come per legge sulle somme imponibili.-

Monreale, lì 23.02/12.-

Avv. G. Tt

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\l un IM UI MUNKtALtPROTOCOLLO GENERALE

-2 DIC, 2011

N. Prot

Cat_2_*_C .Fase

STUDIO LEGALEAW. FRANCESCO PEPE

PATROCINANTE IN CASSAZIONE90144 PALERMO: VIA ARIOSTO,47 TEL.-091/341344

90044 MONREALE: OSO P. NOVELLICI TEL: 091/S40404S00162 ROMA: VIA STEVENSON,24 TEL:0«/900S001J

FAX:091/64fl2229 - 091/S252443CT:PPEFNC6SPOSG273R- PJVA: 042174»0«23

PALERMO: MERC-VEN. MONREALE: MART-GIOV 17,00-19,00ROMA: PER APPUNTAMENTO

e.mail:[email protected]

TRIBUNALE DI PALERMO

ATTO PI CITAZIONE

II Sig. Gnoffo Carmelo nato a Palermo il 07/10/1949 CF:

GNFCML49R07G273K e residente in Monreale nella Via Mulinello

n.42 ed elettivamente ivi domiciliato in Palermo nella Via Ariosto n°

47 presso lo studio dell' Aw. Francesco Pepe

CF:PPEFNC65P08G273R e P. Iva 04217480823, email pec:

[email protected] - fax :091.6252443 dal quale è

rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto

CITA

II Comune di Monreale in persona del Sindaco prò tempore corrente

in Monreale nella Piazza Vittorio Emanuele, a comparire innanzi al

Tribunale di Palermo all'udienza che sarà tenuta il giorno 26.

Marzo.2012 alle ore 9 e seguenti nei locali di sue ordinarie sedute siti

in Palermo nella Piazza V.E. Orlando-Palazzo di Giustizia. Con invito

a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della fissata udienza ai

sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., a comparire all'udienza indicata

dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c , con

avvertimento che,non comparendo, si procederà in loro contumacia e

che la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze

dei diritti di difesa previsti dall'art. 38 e 167 c.p.c. E ciò per ivi sentire

accogliere, facendovi diritto,le seguenti domande per l'intelligenza

delle quali si

PREMETTE

In data 02.02.2011, alle ore 23,00 circa, il Sig. Gnoffo Carmelo

percorreva, a piedi la via Mulinello in Monreale, allorquando veniva

Nomino a rappresentarmi edifendermi nel presentegiudizio, in ogni fase (inclusaquella esecutiva e diopposizione) e grado e con ognifacoltà ivi compresa quella ditransigere, conciliare, riscuotere,quietanzare, rinunziare,accettare rinunzie,chiamare terziin causa, intervenire in udienza,rappresentarmi nell'udienza ditrattazione, deferire ogni formadi giuramento, proporre quereladi falso, compiere e far compieretrascrizioni, annotazioni ed ognialtro atto soggetto a formalità dipubblicazione,eseguire e fareseguire sequestri conservativi egiudiziari,richiedereprovvedimenti d'urgenza ecautelari di ogni genere, farsisostituire in udienza, l'Aw.Francesco Pepe presso lo studiodel quale, in Palermo nella ViaAriosto n° 47, dichiaro dieleggere domicilio. Ai sensidell'art 4 , comma 3° del dee.Igs n° 28/10 dichiaro di esserestato informato della possibilitàdi ricorrere al procedimento dimediazione ivi previsto e deibenefici fiscali di cui agli ari 17e 20 del medesimo decreto Aisensi e per gli effetti della 1.675/1996 e succ. modifiche eintegrazioni dichiaro di esserestato informato oralmente dellefinalità e modalità di trattamentocui sono destinati i miei datipersonali; della naturaobbligatoria o facoltativa delconferimento dei dati e delleconseguenze dell'eventualerifiuto a comunicarli, deisoggetti e delle categorie ai qualipossono essere comunicati el'ambito di diffusione, i diritti dicui all'art. 13 1. 675/1996, legeneralità ed il domicilio deltitolare ed il responsabile deltrattamento, esprimo con lapresente sottoscrizione consensoal libero trattamento di tutti imiei dati personali oggetto ditutela, specificando che ilconsenso e' espresso in pienalibertà, in forma specifica edocumentata per iscritto quale èla presente, che mi sono staterese le informazioni di cuiall'art. 10 della citata legge

firmaoriutografa la superiore

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STUDIO LEGALE PEPEMO/29/2011

letteralmente aggredito da alcuni cani randagi ( circa sette) lasciati

incustoditi da parte dell'Ente Comunale convenuto .

Detti cani che erano nascosti dietro alcune autovetture , al passaggio

del pedone, improvvisamente, lo assalivano; nel tentativo di darsi alla

fuga e di allontanarsi, il Sig. Gnoffo rovinava in terra a causa di una

grossa deformazione del manto stradale, nella medesima via lasciata

incustodita e non segnalata dal medesimo ente comunale.

Detta deformazione era peraltro non visibile perché ricoperta da

fogliame , detriti ed immondizia,

A seguito di ciò, il pedone, cadendo rovinosamente in terra, subiva

gravi lesioni.

In data 09.02.2011, il medesimo presentava per i fatti avvenuti

denuncia presso la Polizia Municipale di Monreale, che sarà prodotta.

In conseguenza di quanto sopra dedotto, il Sig. Gnoffo riportava danni

fisici per i quali veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale

Ingrassia di Palermo, ove gli veniva diagnosticato "Frattura

lussazione scapolo omerale sx con distacco del trochite omerale".

Per tali lesioni, il medesimo veniva trasferito la notte stessa, presso il

reparto di ortopedia dell'Ospedale Civico di Palermo, ove in urgenza,

ridotta in narcosi la frattura, veniva ricoverato dal 03.02.2011 al

07.02.2011.

Dopo un lungo periodo di degenza, allo stato il medesimo risente delle

lesioni subite e, per come evincesi dalla certificazione medica e dalla

relazione medico legale a firma del Dr. Rosaria Cappello ( che saranno

prodotte) presenta seri postumi invalidanti.

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STUDIO LEGALE PEPEMO/29/2011

Quest'ultima professionista, ha quantificato per le lesioni subite una

invalidità permanente nella misura percentuale dell' 9%, una

invalidità temporanea assoluta nella misura di gg 40, una invalidità

temporanea parziale al 50% nella misura di gg 40.

In conseguenza di quanto sopra dedotto, il Sig. Gnoffo, ha subito

danni fisici di rilevante entità che possono quantificarsi nella misura

complessiva di € 19.123,30 così specificati:

€ 798,66 per spese mediche;

€ 1.726,40 per ITT (€43,16 per gg 40);

€ 863,20 per ITP (€ 21,58 per gg 40);

€ 11.153,88 per invalidità permanente nella misura dell' 9 % (

1674.77* 0.7500*9) ;

€ 4.581,16 quale sofferenza morale patita dalla vittima in

conseguenza delle lesioni riportate e quale ristoro della sofferenza

eziologicamente riconducibile alla commissione del delitto di lesioni

colpose stimata nella misura dell' 1/3 del Danno biologico + ITT e

ITP o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata e che ci

si riserva di determinare dopo l'esito della CTU medico legale che

specificatamente si chiede di disporre.

Sussiste, certamente, meritevolezza di ristoro per la lesione della

integrità morale patita dal minore.

Invero in ordine alla voce "danno morale", che nella rinnovata

ermeneutica inaugurata dal Supremo Collegio costituisce una voce

(usata ai fini meramente descrittivi) dell'unitaria categoria del danno

non patrimoniale, non ci si può esimere dal tenere in debita

considerazione l'interpretazione che la Suprema Corte di Cassazione

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STUDIO LEGALE PEPEMO/29/2011

ha fornito dei principi espressi in seno alla sentenza n. 26792/08, nei

mesi successivi al novembre 2008.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il "danno morale" è

dotato di propria autonomia ontologica rispetto alla lesione del

diritto alla salute (danno c.d. biologico).

Ciò è facilmente intuibile ove si ponga mente alla diversità del bene

protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona, ossia

la sua integrità morale (presidiato dall'art. 2 della Cost. in relazione

ali' art. 1 della Carta di Nizza, nonché al Trattato di Lisbona, ratificato

dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, che tutela la Dignità umana

come la massima espressione della sua integrità morale e biologica).

(Cfr. Cass. civ. , sez. Ili, 28.11.2008, n. 28407; Cass. civ., sez. Ili,

12.12.2008, n. 29191; Cass.civ. ; sez. Ili, 20.05.2009, n. 11701).

A sancire e sottolineare la diversità tra danno morale e danno

biologico si è aggiunto il legislatore che con il D.P.R. 37/2009 art. 5

ha contribuito a sancire che il danno morale non può ritenersi

interamente assorbito in quello biologico c.d. omnicomprensivo.

E ciò posto che quest'ultimo riguarderebbe la salute (nel senso di

malattia nel corpo e/o nella mente), ex art. 32 Cost., mentre il primo la

dignità umana, ex artt. 2-3 Cost.

È dunque da escludere che la liquidazione di tale voce di danno possa

comportare il rischio di una duplicazione risarcitoria.

Nella sua valutazione occorre tener conto delle condizioni soggettive

della persona umana e della gravita del fatto, senza che possa

considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del

danno alla salute e pervenendo ad una valutazione equitativa

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STUDIO LEGALE PEPEMO/29/2011

autonoma e personalizzata. (Cass. 19 agosto 2003 n. 12124; Cass. 27

giugno 2007 n. 14846)".

Non v'è dubbio che il sinistro de quo si sia verificato per esclusivi

fatto e colpa del Comune convenuto che, in palese violazione delle

norme sulla custodia della res comune vi ha dato causa con il suo

comportamento imprudente e negligente.

Tale responsabilità risulta certamente, nel caso de quo, duplice, stante

un primo profilo attinente all'omessa custodia di cani randagi, ed un

secondo ( che potrebbe dunque essere anche considerato

autonomamente) relativo all'omessa custodia di una deformazione

stradale costituente insidia per tutti gli utenti della strada.

Analizziamo il primo profilo.

I cani randagi, lasciati vagare, totalmente incustoditi, per il territorio

ricadente sotto la visione, custodia e gestione di un ente comunale,

costituisce ipotesi di c.d. insidia e trabocchetto per qualsiasi utente

della strada (pedone o automobilista che sia).

La presenza di tali cani o di qualunque animale pericoloso per

l'incolumità dei cittadini, infatti , è in grado di creare gli estremi di

una situazione di "pericolo occulto" soprattutto ove, come nel caso

de quo, i cani randagi girovaghino per le vie cittadine indisturbati ed

aggrediscano improvvisamente i passanti , non potendo tale

aggressione essere in alcun modo prevista ed evitata .

La presenza di cani incustoditi, quindi, finisce per costituire pericolosa

insidia per la presenza del duplice requisito della imprevedibilità ed

inevitabilità.

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STUDIO LEGALE PEPEMO/29/2011

Non v'è dubbio come l'ente convenuto, omettendo di provvedere

inerentemente al proprio territorio alla cattura, ricovero, cura, gestione

e custodia dei cani randagi e dunque alla prevenzione del fenomeno

del randagismo, abbia provocato un pericolo per la incolumità degli

utenti della strada , rendendo imprevedibile ed inevitabile la situazione

di pericolo testé narrata .

Invero il principio in base al quale imputare al Comune la

responsabilità per l'occorso è ritraibile sia dall'art 2043 cod civ che

dall'art. 2051 del c.c., applicabile senza alcun dubbio alla fattispecie

che ci occupa.

hi casi analoghi è stato confermato il suddetto principio ed è stato

statuito che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato

dalle cose che si hanno in custodia, fissata dall'articolo 2051 del c.c. è

applicabile nei confronti della Pa anche con riguardo ai beni

demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni

siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora

la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed

efficace controllo che valga a impedire l'insorgenza di cause di

pericolo per terzi.

La nozione di custodia in senso tecnico-giuridico, non può tuttavia

riferirsi a una semplice potenziale disponibilità della cosa senza onere

di vigilanza, intendendo lo spirito e la lettera della norma significare

un effettivo, attuale potere fisico, un governo o un uso della cosa

stessa, cui sia collegato il dovere di badare a che essa, per sua natura o

per particolari contingenze, non arrechi pregiudizi ad altri.

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STUDIO LEGALE PEPEMO/29/2011

Nel caso specifico, il "cane di quartiere", rappresenta un pericolo

sia per gli automobilisti che per i pedoni che spetta al comune

prevenire.

Rientra infatti nei poteri del Comune la vigilanza e il controllo del

fenomeno del randagismo, mentre la Asl è essenzialmente un

organo tecnico del comune, al quale viene affidata da quest'ultimo

un preciso compito di natura specialistica, con la conseguenza che,

non agendo in via autonoma, non può essere direttamente

responsabile nei confronti del cittadino.

Ne consegue, che la responsabilità per i danni cagionati ad un

pedone ovvero ad un automobilista da un cane randagio deve

ascriversi unicamente al Comune, il quale ha il potere di controllo

e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al

ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani randagi sotto il

controllo sanitario del servizio veterinario dell'Asl. (Gir. Giudice di

Pace Pozzuoli, 28/06/2004).

Nello medesimo senso si Cfr. (Giudice di Pace Marigliano,

30/06/2004) ove è a chiare lettere affermato che "sussiste la piena ed

esclusiva responsabilità dell' ente proprietario e/o gestore delle

strade, per i danni causati a veicolo in transito, dall'invasione

improvvisa della carreggiata di un cane randagio che l'istante,

nonostante tutti i tentativi messi in atto, investiva.

L'Amministrazione Comunale, oltre a provvedere alla manutenzione

delle strade, deve difatti eliminare le situazioni di pericolo che non

siano chiaramente evitabili e percepibili dall'utente con l'uso della

normale prudenza; il principio del neminen laedere impone

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all'amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da

non costituire per l'utente, che regolarmente confida nello stato

apparente di transitabilità, un'insidia o trabocchetto (Cass. 24/1/95

n.809).

Il proprietario e/o gestore della sede stradale ha l'obbligo di manutenzione

della stessa, rete di protezione compresa, da svolgere secondo il criterio della

discrezionalità amministrativa, ma senza superare i limiti derivanti da norme

di legge, regolamenti, norme tecniche nonché da quelle di comune prudenza

e diligenza ed in particolare dal principio del neminem laedere

previsto dall'alt 2043 c.c.

L'ineccepibile responsabilità del convenuto ente pubblico, in uno con le

conseguenze che hi termini di responsabilità appaiono fissate dall'alt 2051

c.c., dovrà derivarsi dalla sua stessa condizione di ente pubblico tenuto alla

cattura, ricovero, custodia , gestione, cura e manutenzione dei cani randagi

che rientra a pieno titolo nel più ampio e generale compito dell'ente stesso,

di mettere hi atto ogni misura necessaria finalizzata ad impedire l'insorgenza

di cause di pericolo per la collettività.

In conclusione l'ente pubblico quale proprietario, custode del demanio

stradale, è tenuto a far sì che i beni demaniali facentivi parte, per

propria natura o per particolari contingenze, non arrechino pregiudizio

ad altri.

In questa prospettiva, essendo anche tenuto alla prevenzione del

fenomeno del randagismo, l'omessa adozione delle dovute misure di

sicurezza, consente al danneggiato il diritto al ristoro del danno per

effetto della semplice prova del fatto storico e della conseguenziale

colpa dell'ente data la sussistenza di una situazione di pericolo

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occulto, esclusiva causa del sinistro, non prevenuta a mezzo di

specifiche misure di intervento, caratterizzantesi per il duplice

requisito oggettivo della non visibilità e soggettivo della non

prevedibilità dell'evento.

A*********************

Ma si è detto che il Sig. Gnoffo ha subito lesioni anche a causa di una

grossa buca presente sul manto stradale, lasciata incustodita e non

segnalata.

Tale insidia , valutata già di per sé autonomamente, è da sola

sufficiente al fine di un pieno ed assoluto riconoscimento di

responsabilità dell'ente comunale per omessa custodia ed omessa

manutenzione della strada testé citata, appartenente al territorio di

Monreale.

A maggior ragione, tale responsabilità viene certamente awolarata,

allorquando si valutino le circostanze in maniera unitaria.

Analizziamo dunque il secondo profilo di responsabilità

addebitabile interamente all'ente convenuto.

Si è difatti precisato che il pedone, nel tentativo di allontanarsi dagli

animali randagi che volevano assalirlo, rovinava in terra a causa di una

grossa deformazione posta sul margine della via Mulinello, lasciata

incustodita e non segnalata e peraltro non visibile in quanto ricoperta

da fogliame, detriti ed immondizia.

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Ebbene, nella fattispecie de qua, non v'è chi non ravvisi nella presenza

di una grossa deformazione sul manto stradale (peraltro resa occulta in

quanto ricoperta da fogliame, detriti e immondizia), un grave e chiaro

sintomo di omissione da parte del Comune quale ente proprietario della

strada, nella dovuta cura ed attenzione nell'assolvimento del precipuo

obbligo di manutenzione, pulizia, gestione e custodia delle strade,

scaturente dall'art. 14 comma 1 lett. a) del codice della strada.

La P.A. e gli enti proprietari delle strade, devono essere considerati

custodi della strada e, come tali, devono rispondere di tutti i pregiudizi

che possano derivare a terzi, dovendo porre in essere tutte le misure

necessarie di propria competenza idonee a scongiurare qualsiasi tipo di

pregiudizio che possa derivare agli utenti del bene pubblico.

Premesso ancora una volta che in materia di strade pubbliche, è

configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. della Pubblica

Amministrazione, laddove questa venga meno al suo dovere di vigilanza

e controllo sulla strada di sua proprietà, non apponendo segnali di

pericolo o comunque non adottando altre cautele idonee ad impedire

insidie per gli utenti, in forza di una precisa prescrizione normativa

ovvero quella di cui all'art. 14, comma 1, lett. a del C.d.s., l'ente

proprietario della strada, è obbligato, fra l'altro, alla cura e

manutenzione delle strade, ed è tenuta al risarcimento dei danni causati

agli utenti in ipotesi di mancato adempimento di tale obbligo.

Invero, si è già precisato in ordine al primo profilo ( v. sopra) , che la

Pubblica Amministrazione è obbligata a mantenere le strade in

condizioni tali che non derivi agli utenti , i quali fanno affidamento

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sullo stato di apparente transibilità delle stesse, una situazione diversa

dall'apparenza.

La esclusiva responsabilità dell'ente pubblico, nella specie del Comune,

nella verificazione del sinistro è inconfutabile provata, dovendo inoltre

rimanere escluso, nel caso di specie, un ipotetico comportamento

colposo del danneggiato nell'uso del bene demaniale .

Invero l'attore non si trovava nella condizione di percepire o prevedere

con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo in cui di lì a poco

sarebbe incorso, data l'assoluta anomalia della situazione in sé per sé

considerata.

In una zona residenziale quale quella ove ha avuto luogo l'evento

dannoso, facendo buon uso della normale diligenza, l'evento produttivo

del danno, non poteva in alcun modo essere previsto e dunque evitato

atteso che è lecito attendersi, in una comunità mediamente civilizzata,

che il manto stradale di una strada pubblica, abbia un andamento

(almeno tendenzialmente) regolare e non sia inficiata da elementi che

integrino situazioni di pericolo per gli utenti.

E tanto in forza del ragionevole affidamento sullo stato di apparente

transibilità in condizioni di sicurezza di cui l'ente proprietario deve farsi

garante (cfr In tal senso Cfh Trib. Palermo, Sez. Ili, 19/02/2008).

Per come anzidetto ,in materia di strade pubbliche, per assicurare la

sicurezza degli utenti, quale ente proprietario, la P.A., ai sensi dell'alt.

14 cod. strada, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e

pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze.

Ne consegue che dei danni sofferti dagli utenti per omessa o cattiva

manutenzione delle strade il Comune risponde sia ai sensi dell'ari 2043

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cod civ avendo cagionato, con il proprio comportamento emissivo e/o

colposo, un danno ingiusto che rende legittima la richiesta di

risarcimento dei danni e sia ai sensi dell' art. 2051 c.c.avendo omesso di

custodire la strada e segnalare il pericolo .

Nel caso specifico, la grossa deformazione posta sul margine del manto

stradale della via Mulinello in Monreale, ancor più se ricoperta da

fogliame, detriti ed immondizia, rappresenta già di per sé e già da sola

oggettivamente un pericolo generico per i terzi ed in particolare per tutti

i pedoni, pericolo che spetta al Comune prevenire e soprattutto

segnalare adeguatamente.

La Suprema Corte di Cassazione, con pronunce a suo tempo innovative

ma che vengono ormai sistematicamente riconfermate, ha riconosciuto

(cfr ( Cass. civ., Sez. Ili, 20/02/2006, n.3651) il principio in virtù del

quale: "// danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051

c.c. contro una P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da

bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della

collettività, non e' onerato della dimostrazione della verificazione del

danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile

come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come

avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati

da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto

eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di

responsabilità aggravata e non di responsabilità aggettiva, la P.A., per

liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del

fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa, che emerge sul piano

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del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare

l'evento e la condotta mantenuta ".

La ineccepibile responsabilità del convenuto ente pubblico, dovrà,

dunque derivarsi dalla sua condizione di ente pubblico tenuto alla

custodia e manutenzione della pubblica via, in uno con le conseguenze

che in termini di responsabilità appaiono fissate dalPart 2051 c.c.

L'origine lesiva del sinistro va certamente individuato nella condizione

di custode dell'ente pubblico convenuto, e nella responsabilità

aggravata - oggettiva conseguente alla derivazione del denunciato

sinistro originatosi da bene comunale soggetto ad uso generale e diretto

della collettività.

In altre parole, la specifica condizione del pubblico ente quale

proprietario, custode e dunque tenuto alla manutenzione della strada,

consente al danneggiato il diritto al ristoro del danno per effetto della

semplice prova del fatto storico con specifico riguardo alla derivazione

dei lamentati danni dalla cosa oggetto di custodia e dal suo stato di

manutenzione.

Nel caso di specie quindi la presenza di cani randagi lasciati

incustoditi in una via di pubblico transito, nonché la presenza di una

grossa deformazione posta sul margine del manto stradale non

custodita e non segnalata, e ricoperta peraltro da fogliame, detriti ed

immondizia, ha determinato la causazione dei gravi danni fisici del

pedone. Tale situazione di pericolo non poteva essere in alcun modo

avvistata né prevista dal pedone che non poteva da un lato, attendersi

l'aggressione improvvisa di cani randagi e dall'altra, che sulla

medesima via vi fosse nondimeno una grossa deformazione del manto

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stradale, occultata peraltro da fogliame, detriti ed immondizia, lasciata

incustodita e non segnalata. La fattispecie così considerata finiva di

per sé anche per costituire pericolosa insidia per la presenza del

duplice requisito della imprevedibilità ed inevitabilità relativa ad

entrambe le gravi omissioni di custodia da parte dell'ente convenuto.

A nulla è valso l'invito bonario formulato all'ente convenuto con

raccomandata A .R. del 16.02.2011 (che sarà prodotta) onde ottenere

bonariamente il ristoro dei danni in favore dell' istante il quale si vede

costretto ad adire Codesta Giustizia per chiedere che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI PALERMO

l)Ritenere e dichiarare il Comune di Monreale in persona del Sindaco

corrente per la carica prò tempore corrente, quale ente proprietario

della strada nonché quale ente tenuto alla custodia e alla prevenzione

del fenomeno del randagismo, unico ed esclusivo responsabile del

sinistro verificatosi in Monreale nella via Mulinello, in data

02.02.2011 e meglio in premessa descritto

2) Indi ritenere e dichiarare che detto incidente si è verifìcato a causa

della presenza di cani randagi lasciati incustoditi in detta Via nonché

a causa della presenza ivi non segnalata ed incustodita, di una grossa

deformazione stradale che ha creato una situazione insidiosa di

pericolo occulto, che avrebbe dovuto essere a priori, con apposite e

specifiche misure di intervento, prevenuto ed evitato;

3)Indi a che ritenere e dichiarare che detto incidente si è verificato per

esclusivi fatto e colpa del medesimo ente convenuto che vi ha dato

causa con il suo comportamento imprudente, negligente, inosservante

delle norme sulla sicurezza e quindi colposo ;

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4) Conscguentemente condannare il Comune di Monreale in persona

del Sindaco prò tempore al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dal

pedone Sig. Gnoffo Carmelo nella misura di € 19.123,30 e meglio in

premessa descritti o in quella somma maggiore o minore che sarà

accertata e determinata nel corso del giudizio e che sarà precisata, nel

suo ammontare, dopo l'espletamento della CTU; Ciò oltre gli interessi

legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo e la

rivalutazione secondo gli indici ISTAT come per legge ;

5) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed

onorari del giudizio sia tecniche, che si renderanno necessarie, che

legali, oltre I.V.A. e CPA e spese generali ex art 15 TF nelle misure di

legge con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che

dichiara di averle anticipate;

In via istruttoria :

1) Ammettere prova testimoniale con il teste Sig. Lorello Enzo

residente in Monreale nella Via Frassinelli e Mulini n. 10 , sui

seguenti articolati da ritenersi preceduti dalla frase "Vero è che":

a) "In data 02.02.2011, il sig. Gnoffo Carmelo percorreva a piedi la

via Mulinello in Monreale allorquando veniva aggredito e assalito da

sette cani randagi lasciati incustoditi da parte dell'Ente Comunale

convenuto";

b)"Detti cani che erano nascosti dietro alcune autovetture ed al

passaggio del pedone, lo assalivano";

e)" Nel modo di allontanarsi e di sfuggire all'aggressione di detti cani

il pedone cadeva rovinosamente in terra a causa di una deformazione

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del manto stradale della medesima via lasciata incustodita e non

segnalata

d) "Detta deformazione era peraltro non visibile in quanto coperta da

fogliame e detriti ed immondizia;

e) " A seguito di tanto, il Sig. Gnoffo, rovinando in terra, subiva

lesioni.

f) " Riconosco i luoghi e la deformazione stradale dalle foto che mi

vengono esibite".

2) Ammettere CTU medico legale in capo al Sig. Gnoffo Carmelo ,

al fine di accertare la percentuale di invalidità permanente, il periodo

di inabilità temporanea totale e parziale, il danno biologico e

l'incidenza di quest'ultimo sulla capacità lavorativa.

Dare al nominando CTU ogni altro mandato ai fini di Giustizia.

Con salvezza di ogni altro diritto ed azione nella più ampia e generale

forma.

Palermo lì 23. 11. 20 11

- DICHIARAZIONE EX LEGGE 23/12/1999 n° 488 -

- CONTRIBUTO UNIFICATO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO-

II sottoscritto Aw. Francesco Pepe in relazione alla Legge

23/12/1999 n° 488 dichiara che il valore della presente controversia

è di € 19.123,30 oltre interessi, rivalutazione e spese legali.

Aw. Frane Pepe

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STUDIO LEGALE PEPEMO/29/2011

Relata di notifica .'L'anno 2011 il giorno del mese di

, istante il Sig. Gnoffo Carmelo, come sopra dom.to

rapp.to e difeso, io sottoscritto U.G. addetto all'Ufficio Notifiche del

Tribunale di Palermo ho notificato e dato copia del presente atto, per

averne scienza e conoscenza e per ogni effetto di legge al Comune di

Monreale in persona del suo legale rapp.te prò tempore corrente in

Monreale nella Piazza. Vittorio Emanuele ivi mediante consegna di

copia a mani d&J^CQ.

UFF l<" />

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Letto e sottoscritto

II Sindaco - F.to: Aw. F. Di Matteo

L'Ass. Anziano - F.to: Sig.raR. Giangreco

II Segr. Gen.le - F.to: Dr. E. Sunseri

Pubblicata ali'Albo Comunale dal 29.02.2012

Monreale, lì 29.02.2012.e —

ZIO

Ai sensi degli artt. 12/2 e 16 della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione èImmediatamente Esecutiva.

Monreale, lì 27.02.2012

II Segr. Gen.le - F.to: Dr. E. Sunseri

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COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. 51/IE C O P I A

OGGETTO : Sentenza n. 334/11 - Atto di Appello del Sig. Carello Giovanni -Nomina Legale Aw. Antonio Rizzuto.

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di FEBBRAIO in Monreale nella Saladestinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento deiComponenti i Signori:

Aw. Di Matteo Filippo Sindaco

Sig. Cardullo Giovanni Assessore

Sig.ra Giangreco Rosalia Assessore

Cav. Intravaia Marco Assessore

Sig. La Corte Giuseppe Assessore

Doti La Fiora Giuseppe Assessore

Risultano Assenti:

Arch. Salamene Nazzareno Vice Sindaco

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Ettore Sunseri.

Assume la Presidenza l'Aw. Filippo Di Matteo, in qualità di Sindaco, il quale,riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta adeliberare sull'argomento indicato in oggetto.

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IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Sentenza n. 334/11 del 15.11.2011, il Giudice di Pace di Monreale, nelgiudizio civile R.G. n. 532/2011 promosso dal Sig. Carello Giovanni, difeso dall'Aw. F. Pepe, harigettato la domanda avanzata dal Sig. Carello nei confronti del Comune di Monreale, difeso dalVice Segretario Generale, per le motivazioni in essa evidenziate, ed ha disposto l'invio degli attialla Procura della Repubblica;

VISTO l'Atto di Appello, introitato al protocollo di questo Ente in data 27.01.2011 aln. 2240, promosso dal Sig. Carollo Giovanni, innanzi al Tribunale di Palermo, avverso la sentenzan. 334/11, con cui si cita il Comune a comparire all'udienza del 29.05.2012, al fine di accoglierel'appello, ritenere e dichiarare che il Comune di Monreale non aveva la capacità processuale diresistere in giudizio ed il difetto di jus postulandi del dott. Li Vecchi, riformulare e annullare lasentenza impugnata, dichiarare il Comune di Monreale unico ed esclusivo responsabile del sinistroverificatosi in Monreale nella Via Santa Liberata in data 18.01.2011 e conscguentementecondannare il Comune al risarcimento dei danni materiali e fisici per €. 1.789,00 ed al pagamentodelle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio;

RILEVATO che, con riferimento all'importo della controversia, non sarebbeeconomicamente opportuno costituirsi in giudizio ma che, nella fattispecie, si contesta lo juspostulandi del Comune di Monreale, ritenendo illegittima la costituzione, previa delega del Sindaco,del Vice Segretario Generale nella controversia introitata davanti al Giudice di Pace di Monreale;

CONSIDERATO, quindi, che un eventuale esito negativo della controversia de quacomporterebbe pesanti conseguenze economiche per l'Ente, stante che il suddetto Dirigente difendeil Comune gratuitamente, laddove, per gli incarichi ai legali, occorrerebbe prevedere i relativiimpegni di spesa a carico del bilancio comunale;

RITENUTO, pertanto, opportuno, al fine di tutelare gli interessi del Comune, costituirsi nelgiudizio avverso l'atto di citazione sopra citato e affidare incarico legale a persona iscrittanell'elenco dei legali, approvato con determinazione dirigenziale AIG n. 30 del 16.01.2012, nellapersona dell'Aw. Antonio Rizzuto;

VISTA la nota dell'01.02.2012, che si allega, inoltrata dall'Aw. Antonio Rizzuto, constudio legale in Palermo, Via Gen.le Domenico Chinnici n. 14, con cui si comunica la spesa perl'espletanda opera professionale, pari ad €. 1.500,00, comprensiva di incidenze fiscali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;VISTO l'art. 125 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.;VISTA la L.R. 12/2011VISTO il D. L.vo n. 267/2000;VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

P R O P O N E

Per quanto in premessa indicato:

1 - AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi all'udienza del 29.05.2012, giusta atto di appelloavverso la sentenza del Giudice di Pace di Monreale n. 334/11, promosso dal Sig. CarolloGiovanni;

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2 - AFFIDARE all'Avv. Antonio Rizzuto, nato a Palermo il 20.09.1982, con sede legale inPalermo, Via Gen.le Domenico Chinnici n. 14, l'incarico di rappresentare il Comune nellacontroversia sopra citata;

3 - IMPEGNARE la somma di € 1.500,00, comprensiva di incidenze fiscali, occorrente per lespese di giudizio, così come comunicato con la nota sopra citata, all'intervento 1.01.02.03 - Gap.1058 - del bilancio 2012, denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc.", con successivadeterminazione dirigenziale;

MONREALE, 23.02.2012

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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi a scrutìnio segreto, così come proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

1 - APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa.

Su proposta del Sindaco

VISTA la L.R.n. 44/91;VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Sindaco;

DICHIARA

II presente provvedimento di IMMEDIATA ESECUZIONE.

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P A R E R I

Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto:

/)W-

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'ari. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

II Dirigente dell'Area esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sullaproposta di deliberazione sopraindicata.

Monreale J*&\ 'V \A '•- •' \1 ?. \7M

wN^O'J

II Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolaritàcontabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Data

II Dirigente

Allegato alla deliberazione N. DEL

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STUDIO LEGALE RIZZUTO

Aw. Girolamo Rizzuto

Aw. Luigi De Luca

Aw. Angelo Incardona

Aw. Antonio Rizzuto

Dott. Andrea Rizzo

Palermo, lì

AL RESPONSABILEDELL'UFFICIO LEGALEDEL COMUNE DI MONREALE

Oggetto: PROCEDIMENTO CIVILE CAROLLO GIOVANNI ci COMUNE DIMONREALE

In riferimento al procedimento in oggetto pregiomi comunicarLe che la

spesa presuntiva per l'opera professionale espletanda nel grado di appello innanzi il

Tribunale Civile di Palermo potrà ritenersi contenuta in € 1.500,00 comprensiva di

incidenze fiscali, di cui € 400,00 per spese non imponibili.

Cordiali saluti.

A-

90129 Palermo - Via GenJe Domenico Chinnici, 14 - tei. e fax 091.6683407

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CITTÀ PI MONREALEPROTOCÒLLO'GENERALE

N. Prot

2 7 BEN. 2012

... Fase.-..

STUDIO LEGALEAW. FRANCESCO PEPE

PATROCINANTE IN CASSAZIONE90144 PALERMO: VIA ARIOSTO,47 TEL:091/34.13.44

90046 MONREALE: C.SO P. NOVELLICI TEL: 091/640.40.4500162 ROMA: VIA GIULIO DE PETRA, 16 TeL+39 06/90080018

FAX:091/640.22.29 - 091/625.24.43CF:PPEFNCSSP08G273R- P.IVA: 042174*0123

PALERMO: LUN-MERC - MONREALE: MART. - GIOV. 17,00-19,30ROMA: PER APPUNTAMENTO

e.mail:[email protected]

—TR EBUNALE DI PALERMO

ATTO DI APPELLO

Il Sig. Carollo Giovanni nato a Palermo il 22.02.1965,C.F.-

CRLGNN65B22G273N residente in Palermo nella Via Aquino 21/D

ed elettivamente domiciliato in Palermo nella Via L. Ariosto 47

presso lo Studio delPAw. Francesco Pepe C.F.

PPEFNC65P08G273R e P.IVA 04217480823 e-mail:

[email protected] fax: 091/6252443 dal quale è

rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto di citazione

notificato 8/4/2011( valevole per ogni fase e grado), dichiara con il

presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, di proporre, cosi come

in effetti, propone formale

A P P E L L O , ; ? •

avverso la sentenza n° 334/11 del 15/11/2011,depositata il 24/11/2041 'J-"'

resa dal Giudice di Pace di Monreale - Dott. Carlo Di Rosa -CnéT",, ..,,

giudizio civile RG: n° 532/2011 non notificata promosso da Carolles:,^

Giovanni rappresentato e difeso dall'Aw. Francesco Pepe contro fl.-i''r

Comune di Monreale rappresento e difeso dal Dott. Li Vecchi e con là'"r

quale l'indicato Giudice ha rigettato la domanda avanzata dal Carollo,..

nei confronti del Comune convenuto in quanto "l'attore non

dimostrato il suo accadimento anche sulla scorta della

testimoniale assunta durante l'istruzione probatoria della causa " e,

"poiché la dichiarazione fatta dal teste non coincide con quanto si

evince dal referto del P.S. , poiché rere dinanzi all'autorità

procedente , configurano astrattamente l'ipotesi di reato di cui al'art.

372 c.p. ", ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della

Repubblica.

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APPELLO

All'esposizione dei motivi di gravame si

P R E M E T T E

Con atto di citazione notificato 1'8/4/2011 Carollo Giovanni conveniva

in giudizio,davanti al Giudice di Pace di Monreale,il Comune di

Monreale esponendo che, in data 18/01/2011, alla guida del motociclo

HONDA SH tg. DK18198 di sua proprietà, nel percorrere la Via

S.Liberata di Monreale in direzione di Aquino, a causa di una grossa

buca ricolma d'acqua, posta sul manto stradale, non opportunamente

segnalata e costituente insidia e trabocchetto ,perdeva il controllo del

mezzo.

A seguito di ciò cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni

personali mentre il motociclo subiva danni alla carrozzeria per €

566,00 (preventivo del 27.1.2011) e danni all'impianto elettrico ed al

sistema antifurto per € 223,00 (preventivo a cura dell'elettrauto

Vincenzo Venezia) ammontanti così ad € 789,00.

Chiedeva, pertanto il ristoro dei danni fisici in € 1.000.00 da liquidarsi

in via equitativa e quelli materiali in € 789,00.

Nell'atto introduttivo del giudizio l'evento veniva, però, erroneamente

collocato alle ore 20,00 del 18.1.2011 e non con l'orario effettivo delle

ore notturne verosimilmente intorno alle 2,00.

Da qui la dichiarazione del rigetto della domanda e la compensazione

delle spese con la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della

Repubblica per il falso che sarebbe stato commesso dal teste Spumato

Mirko.

II Comune di Monreale, sebbene regolarmente citato per l'udienza

dell' 11/7/2011, compariva tardivamente in giudizio con difesa affidata

al suo Vice Segretario Dott. Giancarlo Li Vecchi il quale con

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STUDIO LEGALE PEPE- MO/33/2011

APPELLO

comparsa conclusionale, all'udienza del 3/10/2011, eccepiva

P improponibilità e la contraddittorietà della dinamica del sinistro

descritta dall'attore, l'insussistenza dei caratteri dell'insidia o del

trabocchetto e contestava sia nell'0n che il quantum oltre al

fondamento dell'avversa pretesa e, nella qualità di pubblico ufficiale,

invocava, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica

essendosi, a suo dire, in presenza di \m"tentatìvo di truffa nei

confronti della pubblica amministrazione ".

All'esito dell'attività istruttoria compiuta con la produzione di

documentazione ospedaliera e con prova testimoniale con il Sig.

Mirko Spumato, discussa la causa, la causa veniva posta in decisione.

Con sentenza n° 334/11 del 15.11.2011, depositata il 24.11.2011, il

Giudice di Pace di Monreale, Dott. Di Rosa, rigettava la domanda

avanzata dal Carello nei confronti del Comune convenuto affermando

che "per quanto attiene all'evento lesivo si ritiene che l'attore non ha

dimostrato il suo accadimento anche sulla scorta della prova

testimoniale assunta durante l'istruzione probatoria della causa" e,

"poiché la dichiarazione fatta dal teste non coincide con quanto si

evince dal referto del P.S. , poiché rese dinanzi all'autorità

procedente , configurano astrattamente l'ipotesi di reato di cui al 'art.

372 c.p.", ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della

Repubblica, compensando altresì le spese di lite.

L'impugnata sentenza, appare ingiusta ed immotivata e la stessa va

pertanto riformata. E ciò per i seguenti

M O T I V I

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I) Omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione;

violazione e falsa applicazione dell'art. 82 c.p.c.; errar in

procedendo in ordine allo jus postulandi del Comune dì Monreale.

Il Giudice di primo grado ha consentito al Comune di Monreale, nella

persona del Doti Li Vecchi, la cosiituzione,coltivazione e la

conclusione di un giudizio in cui lo stesso Ente aveva affidato la difesa

ad un suo dipendente sprovvisto di patrocinio.

Stando, infarti, alla dizione dell'art. 82 c.p.c. secondo cui: "Davanti al

giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle

cause il cui valore non eccede €516.45" si evince che il Comune di

Monreale, comparendo davanti al Giudice di Pace a mezzo di

procuratore non abilitato all'esercizio della professione legale per le

cause di valore superiore all'importo di cui sopra, ha posto in essere

atti privi dei requisiti di forma e considerato, fra l'altro, che la

domanda proposta dal Carollo è stata pari ad € 1.789,00 ne deriva che

la comparsa a firma del Dort. Li Vecchi,V.Segretario Generale del

Comune di Monreale, è affetta da nullità assoluta per violazione del

citato articolo codicistico, nullità che non è stata nemmeno sanata

con la proposizione di apposita istanza a cui avrebbe dovuto far

seguito un decreto autorizzatorio del Giudice a poter resistere in

giudizio.

Invero stando,infatti,alla dizione dell'art. 82 epe secondo cui:

"Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio

personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 516.45" si

evince che il Comune di Monreale, comparendo davanti al Giudice di

Pace a mezzo di procuratore non abilitato all'esercizio della

professione legale per le cause di valore superiore all'importo di cui

4

L...

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sopra, ha posto in essere atti privi dei requisiti di forma e

consideratola l'altro,che la domanda proposta dal Carello è stata

pari ad € 1.789,00 deriva che la comparsa conclusionale a firma del

Dott Li Vecchi-V:Segretario Generale del Comune di Monreale- è

affetta da nullità assoluta.

Giova pure precisare che il Giudice di Pace, sebbene sollecitato dal

sottoscritto procuratore che ha eccepito il difetto di jus postulandi,ha

omesso di emettere decreto che autoirizzasse il Comune a starle in

giudizio con il patrocinio del Dott Li Vecchi.

In mancanza di detta attività e in violazione delle norme imperative ed

inderogabili previste dalla vigente legislazione professionale (R.D.L.

27/11/1933 n. 1578) il Dott. Li Vecchi doveva ritenersi privo della

legittimazione processuale a rappresentare il Comune di Monreale

con la conseguenza che tutti gli atti dallo stesso compiuti (

erroneamente non rilevati, ma rilevabili dal Giudice di Pace)

dovevano e devono ritenersi radicalmente nulli e processualmente

inesistenti.

A corollario di quanto appena detto va ancora precisato che la

costituzione in giudizio del Comune appellato ha difettato di ulteriori

requisiti consistenti nella omessa indicazione del numero e della data

della delibera con la quale lo stesso Ente ha conferito al Dott. Li

Vecchi il mandato a resistere nel contenzioso di primo grado nonché

dell'elezione di domicilio (per cui oggi si è obbligati a notificare il

presente atto personalmente al Sindaco prò tempore).

L'omessa produzione di idonea documentazione non ha consentito,

fra l'altro, di ricavare il pur minimo elemento contrario a riguardo

essendosi parte avversa limitata solo a dire "COMPARSA

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CONCLUSIONALE per il Comune di Monreale rappresentato e

difeso dal doti. Giuncarlo Li Vecchi —Vice Segretario Generale-

delegato dal Sindaco".

Se, dunque, è accettabile tale affermazione (delega del Sindaco),

sotto diverso profilo procedurale, la comparsa conclusionale avversa, è

nulla perché priva di mandato.

Stando così i fatti, sotto il profilo procedurale, non è chiaro perché il

Giudice di Pace, non sussistendone i presupposti, ha disposto la

trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per avere lo

Spianato assertamente violato Part 372 cp e non ha provveduto

invece, in ordine alla violazione dell'art. 348 c.p., in base al quale

"nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di

avvocato se non è iscritto nell'albo professionale", a considerare il

Comune convenuto contumace e privo di difensore .

Nella fattispecie il Comune non poteva stare "personalmente in

giudizio" in quanto la causa supera il valore di € 516,00, limite

previsto dal'art. 82 c.p.c. che consente alla parte di stare in

giudizio personalemente.

E per di più, il Dott. Li Vecchi non poteva rappresentare il

Comune in quanto tale ultimo soggetto, dirigente del Comune non

ha indicato il numero e la data della delibera con la quale lo stesso

Ente gli avrebbe conferito il mandato a resistere nel contenzioso di

primo grado nonché dell'elezione di domicilio ( per cui oggi si è

obbligati a notificare il presente atto personalmente al Sindaco

prò tempore).

Infatti le S.U. (17 marzo 2004, n. 5463) nel confermare la spettanza

del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al

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Sindaco e non ai dirigenti richiama precedenti sentenze delle Sezioni

unite (10 dicembre 2002, n. 17550, e la già citata 10 maggio 2001, n.

186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (Cass.

11 maggio 2001, n. 6546; Cass. 30 maggio 2000, n. 7190; Cass. 5

aprile 2002, n. 4845; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1949; Cass. 20

febbraio 2003, n. 2583; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19082).

Dello stesso avviso è stata la Cassazione ( cfr. Cass.7 giugno 2004, n.

10787) la quale ha ritenuto che nessuna deroga può essere attuata al

potere spettante al sindaco di conferire al difensore procura alle litL

Nemmeno il sindaco stesso "può derogare a tale riserva di

attribuzioni delegando ad altri (segnatamente ai Dirigenti) il potere

di rappresentanza processuale, atteso che il Testo Unico esige una

scissione tra detto potere, spettante esclusivamente al Sindaco, e la

sfera di attribuzioni dei Dirigenti delineata dal citato art 107".

Pertanto in via principale il Comune non poteva costituirsi

personalmente poiché la causa era di valore superiore ad € 516,00 e

pertanto poteva costituirsi solo a mezzo di soggetto abilitato

all'esercizio della professione legale.

Poi, più specificatamente, il Dott. Li Vecchi non aveva lo jus

postulandi non avendo prodotto idonea documentazione attestante

l'incarico allo stesso conferito per potere rappresentare l'Ente.

Lo stesso infatti non solo non ha indicato il numero e la data della

delibera con la quale l'Ente comunale gli ha delegato la capacità

processuale di resistere in giduzio , ma ha altresì omesso di produrre il

medesimo atto.

In tale senso la sentenza andrà sul punto integralemente revocata

e annullata.

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******************

II) Omessa, contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione;

violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c. errata o

quanto meno carente e/o insufficiente valutazione delle prove

raccolte in ordine all'an debeatur; violazione e falsa applicazione

degli artt. 2043 e 2051 c.c.

Il Giudice di primo grado, con motivazione approssimativa,

contraddittoria ed illogica, ha ritenuto che l'attore non ha provato

l'evento lesivo anche sulla scorta della prova testimoniale assunta

durante l'istruzione probatoria.

Il Giudice di Pace nell'avere rigettato la domanda del Carello

mettendo in evidenza che i "fatti descritti doli 'attore e confermati dal

teste (????) in sede di testimonianza non coincidono minimamente con

gli orari delle visite mediche [...]" e che "lo stesso, alle ore 20,00,

eseguiva RX alla caviglia [...]",ha. concluso nel senso che l'atto di

citazione abbia fatto riferimento ad un sinistro diverso e che quindi la

domanda risultava poco credibile.

La discordanza delle date è certamente da ricondurre ad un mero

errore di dattilografia e/o ad un vero lapsus calami che non appare

però in grado di avere inficiato il fatto che la data del sinistro doveva

essere ricondotta ed identificata nelle ore notturne del 18.1.2011.

Che si tratti, poi, di un mero errore materiale, suscettibile peraltro di

essere "emendato", si ricava dalla stessa documentazione sanitaria da

cui risulta che l'odierno appellante alle ore 13,22 del 18.1.2011 veniva

sottoposto alla prima visita presso il P.O. " G.F. Ingrassia " di Palermo

oltre ancora dalla deposizione del teste Spumato che, contrariamente

all'assunto del Decidente, "non ha confermato i fatti" descritti in

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citazione, ma ha precisato che "l'incidente si è verificato nelle ore

notturne".

Infatti lo stesso teste ha, in sede di dichiarazione, confermato

l'articolato di cui al punto a) dell'atto di citazione, che non

menzionava affatto le ore 20.00 quali orario del sinistro; ha poi

precisato che il sinistro si è verificato nelle ore notturne e che la

strada era poco illuminata.

Orbene se per ore notturne del mese di gennaio può intendersi l'arco

temporale che va dalle ore 00,00 alle ore 5,00 dello stesso giorno

risulta evidente, per quanto appresso sarà chiarito, che i fatti descritti

dall'attore risultano attendibili ed accoglibili.

Alla luce delle superiori considerazioni non si capisce neppure perché

il Giudice dì Pace abbia inviato gli atti alla Procura della Repubblica

atteso che (al contrario di quanto rileva il Giudice ovvero che "le

dichiarazioni fatte dal teste non coincidono con quanto si evince dal

predetto referto") proprio il teste escusso ha chiarito l'orario

dell'incidente e le circostanze in cui i medesimo si è verificato.

Con il presente atto di appello Carello Giovanni intende,comunque,

procedere alla correzione dell'errore materiale hi cui è incorso nella

redazione dell'atto di citazione del giudizio di primo grado che, oltre a

contenere una serie di riferimenti e di documenti ospedalieri prodotti

nel fascicolo di parte, dimostra in maniera inequivoca la data esatta

del sinistro (18.1.2011), che l'ora riportata in citazione sia il frutto di

una mera svista e che in realtà l'attore (oggi appellante) intendeva fare

riferimento all'episodio dannoso del 18.1.2011.

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Reieterando i fatti temporalmente verificati, per dare consistenza

giuridica e di fatto alle conseguenze giuridiche che si traranno, appare

opportuno ripercorrere a ritroso lo svolgimento degli stessi.

L'incidente, come anzidetto, è avvenuto nelle ore notturne del

18.1.2011. L'appellante si è recato al P.S. alle ore 13.22 dello stesso

giorno ed ivi accettato e visitato con il codice d'urgenza "bianco" per

cui è stato dimesso.

Giova precisare, che l'orario d'ingresso al P.S. ( 13,22) non è affatto

indicativo se si considera che i soggetti che si recano al P.S. e

vengono identificati con il codice "Bianco" devono dare la precedenza

a tutte le altre persone che hanno il codice d'urgenza "Verde" e

"Rosso" di guisa che è possibile che una persona infortunata con il

codice Bianco debba aspettare ore ed ore prima di essere visitata e

dimessa.

A seguito di un persistente dolore accusato l'odierno appellante vi

rimaneva per i successivi accertamenti che si sono protratti dalle ore

19,01 alle ore 21.01 dello stesso giorno.

Il referto medico, peraltro errato, è stato materialmente redatto alle ore

22,09 del 18/1/2011 .

In detto referto sono indicati tutti gli esami effettuati dall'appellante

nel corso della giornata .

Di detto decorso temporale dei fatti il Decidente nella sua schematica

e affrettata sentenza non spende nemmeno una parola e non ha saputo

trovare una soluzione al dubbio tra quanto emerso dalla

documentazione ospedaliera e la deposizione del teste, dando seguito

solo e soltanto alle conclusioni del Dott. Li Vecchi anche queste

assolutamente tendenziose e tediose.

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La domanda del Sig. Carello doveva trovare accoglimento , per il

resto, anche alla luce delle dichiarazioni testimoniale rese dal teste

Spumato.

Infarti dall'esame delle emergenze probatorie per essere certi che la

responsabilità dell'occorso vada ascritta in linea esclusiva al

convenuto Comune di Monreale, per l'omessa manutenzione della

pubblica via, causa dell'evento lesivo del sinistro.

L'esclusiva responsabilità dell'Ente pubblico convenuto, pertanto,

potrà farsi derivare pacificamente oltre che dagli esiti della prova

testimoniale espletata nel corso della fase istruttoria del giudizio,

anche dai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione e ad

oggi costantemente seguiti dalla giurisprudenza di legittimità e di

merito.

In punto di fatto, la dinamica del sinistro, così come narrata da parte

attrice in seno all'atto di citazione, ha trovato pieno e compiuto

riscontro nelle dichiarazioni di prova rese dal teste attorco,

Sig.Spinnato Mirko, escusso all'udienza del 3/10/2011.

L'onere probatorio gravante in capo al danneggiato-odierno

concludente, è stato pienamente ed esaurientemente assolto.

A tal proposito è d'uopo precisare che, secondo i più recenti approdi

giurisprudenziali (Cass. Civ., Sez. Ili, 24881/2008; Cass. Civ,

858/2008), il danneggiato che chiede il risarcimento dei danni

ingiustamente patiti in conseguenza dell'omessa o insufficiente

manutenzione delle strade o di sue pertinenze e che, a tal fine, invoca

la responsabilità della P.A., è tenuto, secondo le regole generali in

tema di responsabilità civile, a dare la prova del verificarsi dell'evento

dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia.

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Sul medesimo grava, cioè, l'onere di dimostrare che l'evento si è

prodotto come conseguenza normale della particolare condizione

potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

La relativa prova, invero, "può essere data anche mediante

presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della

sussistenza di un risultato anomalo e cioè dell'obiettiva deviazione dal

modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che

normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa

tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un

trabocchetto, estranei alla responsabilità ex ari. 2051 c.c.".

Secondo la giurisprudenza di legittimità, "facendo eccezione alla

regola generale dì cui al disposto degli arti. 2043 c.c. e 2697 e.e.,

l'art. 2051 c.c. determina infatti un'ipotesi caratterizzata da un

criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del

custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo

carico mediante la prova liberatoria del fortuito, dando, cioè, la

dimostrazione che il danno si è verifìcato in modo non prevedibile né

superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze

del caso".

Orbene nel caso de quo è stata raggiunta la prova del fatto storico del

verificarsi del sinistro e la sua riconducibilità alla presenza di una buca

sul manto stradale di una via comunale non segnalata e non visibile né

awistabile.

Il sicuro fondamento della richiesta risarcitorea di parte attrice trova

dunque, piena conferma nella dichiarazione testimoniale resa dal Sig.

Spinnato Mirko il quale, senza dubbi e sotto giuramento, ha

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interamente confermato gli articolati di prova dedotti da parte

attrice.

Questi ha precisato di ricordare il sinistro in quanto si trovava dietro

il motociclo di parte attrice.

Ha poi dichiarato che il sinistro si è verificato nelle ore notturne, che

la strada era poco illuminata e che non e 'erano segnali di stradali di

pericolo.

Ha senza dubbi ricordato che il motore ha impattato nella buca con la

ruota anteriore ed è rovinato in terra unitamente al suo conducente

che ha riportato lesioni

Con riferimento alla presenza dell'insidia ha dichiarato che la buca nel

quale è caduto il motore era colma d'acqua.

Infine ha riconosciuto i luoghi in cui si è verificato il sinistro e i danni

riportati dal mezzo dalle foto che gli sono state esibite.

Grazie alle dichiarazioni del predetto teste escusso, è stato possibile

dimostrare la verificazione dell'evento dannoso e del suo rapporto

di causalità con la cosa in custodia, assolvendo l'onere probatorio

gravante ex art. 2051 c.c. in capo al danneggiato-attore.

Anche qualora si dovesse ritenere applicabile il diverso riferimento

normativo di cui all'art. 2043 c.c., l'onere probatorio gravante sul

danneggiato-attore risulterebbe altresì essere stato pienamente

soddisfatto.

Dall'esame delle dichiarazioni di prova appare, infatti, facilmente

desumibile la presenza, lungo la via Santa Liberata, teatro del sinistro,

di un buca costituente insidia e trabocchetto per tutti gli utenti della

strada in quanto non segnalata e incustodita.

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Tale deformazione anche in considerazione delle condizioni

atmosferiche, (il teste indicato da parte attrice, Sig. Spumato Mirko,

escusso all'udienza del 3/10/2011 ha confermato che aveva

precedentemente piovuto e dunque essendo la detta buca ricolma

d'acqua non era visibile e awistabile) nonché della scarsa

illumuiazione pubblica esistente sul luogo (anche quest'ultima

circostanza confermata dal teste attorco Spumato Mirko), non poteva

essere avvistato e dunque, non poteva essere in alcun modo prevenuto

il danno.

Sotto il profilo probatorio la convenuta Pubblica Amministrazione

invece, non è riuscita ad affrancarsi dall'onere probatorio su di essa

gravante.

Non è stata fornita la prova dell'espletamento della normale attività di

vigilanza e di manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della

cosa da parte dell'amministrazione.

Non è stata altresì fornita la prova del preteso concorso di colpa

dell'attore, stante che la pioggia ha reso non visibile il dislivello

esistente sul manto stradale.

Poiché nessuna irregolarità risulta provata a suo carico, non

poteva riconoscersi alcun profilo di responsabilità in capo

all'attore, a nessun titolo e grado.

La responsabilità dell'amministrazione comunale doveva invece essere

pienamente riconosciuta ed il danno, conscguentemente risarcito.

E ciò alla luce altresì del fatto che è risultata peraltro semplicemente

allegata e non provata, l'impossibilità per il Comune di provvedere

alla manutenzione della sede stradale, in considerazione della sua

estensione territoriale.

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APPELLO

In relazione alla circostanza inerente alle grandi dimensioni del

demanio stradale comunale, che presuntivamente dovrebbe costituire

un ostacolo ad un controllo ed ad una manutenzione costanti, occorre

contro dedurre che nel caso de quo, il tratto di strada interessato dal

sinistro costituice un importante snodo per il traffico che da Monreale

si dirìge verso Palermo o verso Aquino. In ragione di tanto essa non

può non rientrare nell'ambito di quelle strade principali che richiedono

un monitoraggio costante. Non si può dunque escludere che su di essa

debba essere esercitato un regolare controllo da parte dell'ente

comunale, vuoi con la presenza di vigili, vuoi con l'apposizione di

segnali che evidenziano la presenza di avvallamenti e buche.

La giurisprudenza afferma costantemente che il controllo continuativo

delle condizioni dei beni demaniali rientra negli obblighi (istituzionali)

di manutenzione ordinaria, dai quali l'ente locale non può esimersi, ciò

in quanto il progresso tecnologico predispone, oggi, gli strumenti di

verifica più idonei ad evitare insidie (Cfr. Cass. civ., 15 gennaio

2003, n. 488).

L'impossibilità da parte delle p.a. di esercitare, in concreto, la

necessaria vigilanza delle strade, si pensi a quelle versanti in uno stato

di abbandono o semi — abbandono, si risolverebbe in una formula

preconcetta e di mero stile, volta a creare una vera e propria

presunzione di irresponsabilità in capo all'ente locale.

Invero, a prescindere dalle ipotesi di insidia che si vengano a

creare improvvisamente, è molto più che prevedibile che su strade

che non siano oggetto di manutenzione, neppure periodica,

abbiano a verificarsi danni.

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APPELLO

In definitiva nel caso di specie, l'ente convenuto avrebbe dovuto

essere ritenuto comunque responsabile dell'occorso.

In primo luogo risulta infatti provato un comportamento omissivo

della P.A. convenuta che ha costituito condizione determinativa del

processo causale che ha condotto all'evento dannoso. E ciò in quanto

in materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti,

la P.A, quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa

manutenzione (art 16 Ig. 2248 del 1865 , ali. F; ari 14 cod. strada;

ari 28 Ig. n. 2248 del 1865, ali. F; per i Comuni art. 5 r.d. n.

2506/1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi

situazione di pericolo o di insidia. L 'amministrazione convenuta è

venuta meno a tali specifici obblighi normativamente previsti.

In secondo luogo l'ente pubblico medesimo non ha fornito nel corso

del giudizio la prova del caso fortuito ovvero non ha dimostrato che

l'anomalia fosse conseguenza di una repentina e non specificamente

prevedibile alterazione dello stato della cosa (provocata dagli utenti

stessi del bene) che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza

impiegata allo scopo dì garantire un intervento tempestivo, non si sia

potuta rimuovere o segnalare, per difetto del tempo strettamente

necessario a provvedere.

Posto invero il principio per cui: "Aifini della ripartizione dell'onere

della prova, il convenuto, ove contrapponga una difesa articolata su

fatti diversi da quelli posti a base della domanda, è tenuto a fornirne

la dimostrazione ai sensi dell'ari. 2697 e.e. con le relative

conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta" (Cass.

civ., Sez.II, 20/04/1996, n.3775).

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APPELLO

Nel caso di specie parte convenuta, in violazione dell'onere imposto

dall'art. 2697 c.c., non è riuscita a fornire alcuna prova sufficiente a

sostenere le difese sollevate in seno alla comparsa di risposta e,

pertanto, esse dovranno ignorarsi al fine della decisione.

Ancora più di recente la Suprema Corte di Cassazione ( v. Cass. civ.

SS.UU. 6 giugno 2008, n. 15042) ha preso atto del problema della

responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ., sotto il profilo

della delimitazione dei rischi di cui far carico l'ente gestore quale

"custode" ritenendo di potere escludere tale responsabilità

eventualmente soltanto nelle ipotesi nelle quali la causa del danno si

estrinseca alla struttura del bene demaniale e cioè creata

estemporaneamente da terzi (perdita d'olio ad opera del veicolo di

passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od

altri agenti offensivi) e non anche quando per cause intrinseche alla

struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o

conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il

dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica

contraddittoria o ingannevole, ecc.).

Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente

più spesso l'occasione di qualificare come fortuito (esimente da

responsabilità) solamente il fattore di pericolo creato occasionalmente

da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che

fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente

custode.

Tale impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio

giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova

delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art.

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2051 cod. civ. grava sull'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre

2004 n. 19653).

Tale infatti è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso

fortuito.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la buca

insistente sul manto stradale, per come affermato espressamente dalla

Corte di Cassazione costituisce incontrovertibilmente difetto

strutturale.

Orbene, alla luce di tali affermazioni è d'uopo osservare che nel caso

di specie, la causa dell'incidente occorso al Sig. Carello Giovanni, sia

indubbiamente ravvisatole in un difetto costruttivo, intrinseco alla

natura del bene demaniale di cui il Comune deve farsi carico proprio

perché nella sua veste di custode deve limitare nonché eliminare i

fattori di rischio e pericolo per gli utenti del bene.

Essa è quindi idonea, ove in concreto abbia determinato la caduta del

terzo utente del bene, (così come in effetti è stato), fondante una

responsabilità ex art. 2051 c.c.

Tutti gli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado,

nonché lo svolgersi delle dinamiche istruttorie ivi sviluppate,

avrebbero dovuto dunque consentire di riconoscere come provate,

fondate e meritevoli di accoglimento le pretese tutte avanzate

dall'odierno appellante in quanto legittime nelle ragioni in diritto

(processuale e sostanziale) poste a fondamento.

Da quanto sopra appare assolutamente esaustivo il quadro probatorio a

favore di parte attrice; numerosi, palesi e concordanti gli elementi

probatori acquisiti, tali da fondare in senso univoco la pretesa

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APPELLO

risarcitorea di parte attrice meritevole di pieno ed integrale

accoglimento.

*********************

III) Mancato ed errato riconoscimento del danno lamentato da

parte attrice; Errata liquidazione del quantum debeatur.

Violazione, mancata applicazione dell'art. 61 c.p.c. e art. 191 c.p.c.

In ordine al quantum debeatur per le sovrasvolte considerazioni è da

ritenere errata sotto ogni profilo fattuale e di diritto la sentenza

impugnata che ha ritenuto senza una sufficiente e plausibile

motivazione inaccoglibili le richieste del Carollo.

Pienamente fondata e sostenuta da adeguato riscontro probatorio deve

ritenersi,di contro, la pretesa risarcitoria per i danni subiti dal

motociclo incidentato documentalmente giustificata dal preventivi

prodotti in atti nel giudizio e che doveva essere risarcita

integralmente.

Anche su tale punto la sentenza impugnata andrà revocata e cassata

dovendosi affermare il pieno diritto del Carollo alla totale

liquidazione.***************

IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., errata

compensazione delle spese di giudizio.

Risultando pienamente fondata la pretesa azione spiegata

dall'odierno appellante, le spese di lite andavano poste a carico del

convenuto ente.

Rigoroso al riguardo il principio per cui "la condanna alle spese

processuali ex art. 91 C.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di

evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto

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svolgere necessariamente una attività processuale al fine di ottenere il

riconoscimento e l'attuazione del suo diritto" (Cass. 11803/93;

12803/93).

Per le sovra svolte argomentazioni poiché alla stringata motivazione

della sentenza ha fatto seguito,quindi, una errata decisione, Carollo

Giovanni ne chiede la totale riforma sussistendo validi e fondati

motivi in fatto e in diritto.

Per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato Carollo Giovanni come

sopra domiciliato, rappresentato e difeso

C I T A

II Comune di Monreale ,in persona del suo legale rappresentante e

Sindaco prò tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo di

Citta sito in Monreale nella Piazza V. Emanuele n. 6 a comparire

innanzi il Tribunale di Palermo all'udienza che sarà tenuta il giorno

29. Maggio.2012 alle ore 9 e seguenti nei locali di sue ordinarie

sedute siti in Palermo nella P.zza Vittorio Emanuele Orlando-Palazzo

di Giustizia. Con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima

della fissata udienza ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., a

comparire dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c ,

con avvertimento che,non comparendo, si procederà in loro

contumacia e che la costituzione oltre il predetto termine comporterà

le decadenze dei diritti di difesa previsti dalFart.167 c.p.c. e 38 C.p.c.

E ciò per ivi sentire accogliere il presente gravame con il presente atto

formulato avverso la sentenza innanzi indicata e per la quale si sono

fatte le superiori premesse e formulati i riportati motivi e per cui

chiedesi che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI PALERMO

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Dato atto di quanto sopra e del contenuto di tutti i documenti prodotti

nel fascicolo di 1° grado ,disattesa ogni contraria

istanza,azione,ragione e difesa:

1) Accogliere per la forma il presente appello.

2) Preliminarmente al tutto ritenere e dichiarare che il Comune di

Monreale non aveva la capacità processuale di resistere in giudizio e il

difetto di jus postulanti del Dott. Li Vecchi, stante la violazione

dell'ari. 82 c.p.c. ;

3) Riformando ed annullando la sentenza impugnata, ritenere e

dichiarare che, atteso che l'errore di orario in atto di citazione è frutto

solo di un lapsus calami, il sinistro si è verificato alle ore 2,00 c.a del

18.1.2011;

4) Riformando ed annullando la sentenza impugnata, ritenere e

dichiarare il Comune di Monreale in persona del Sindaco prò tempore,

quale ente proprietario della strada, unico ed esclusivo responsabile

del sinistro verificatosi in Monreale nella via Santa Liberata (altezza

civico n° 45) in data 18/01/2011 e meglio in premessa descritto;

5) Indi a che riformando ed annullando la sentenza impugnata ritenere

e dichiarare che detto incidente si è verificato a causa della presenza

non segnalata ed incustodita, in detta Via, di una buca costituente

insidia e trabocchetto nonché per esclusivi fatto e colpa del medesimo

ente convenuto che vi ha dato causa con il suo comportamento

imprudente, negligente, inosservante delle norme e quindi colposo,

omettendo di indicare, con apposita segnalazione stradale di pericolo ,

l'esistenza del manto stradale deformato e di una buca (colma

d'acqua) nonché per la conseguente omessa manutenzione e

riparazione degli stessi;

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6) Conscguentemente condannare il convenuto al risarcimento dei

danni materiali subiti e subendi dal concludente nella misura di €

789,00 e dei danni fisici nella misura di € 1.000,00 o in quella somma

maggiore o minore ritenuta equa dall'adito Tribunale. E così per un

totale di € 1.789.00. Ciò oltre gli interessi legali dalla data del sinistro

fino all'effettivo soddisfo e la rivalutazione secondo gli indici ISTAT

come per legge.

7) Condannare sempre l'odierno appellato al pagamento delle

spese,competenze e onorario dei due gradi di giudizio con l'IVA e la

CPA come per legge.

Emettere ogni altro provvedimento consequenziale e di legge.

In Via istruttoria: Ove necessario ai fini della decisione ammettere

prova testimoniale con il Sig. Spumato Mirko per chiarire lo stesso la

dinamica dell'incidente del 18.1.2011 verificatosi in Monreale lungo

laViaS.Lìberata.

Ove occorra, in caso di contestazione sul quantum debeatur ,

ammettere CTU tecnica, al fine di accertare i danni riportati al mezzo

attoreo, il fermo tecnico, la svalutazione, l'eventuale FRAM e

l'eventuale costo per l'acquisto di altro veicolo di pari livello.

Dare al nominando CTU ogni altro mandato ai fini di Giustizia.

Con riserva di ogni altra deduzione e richiesta; con riserva di produrre

ulteriori documenti; con riserva di indicare testi e articolare prova

diretta e contraria.

Il tutto in esito al comportamento processuale che parte avversa

assumerà nel corso del giudizio.

Salvo ogni diritto in ampia e generale forma.

Palermo Lì 25.01.2012

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APPELLO

Aw. Francalo PepeI

DICHIARAZIONE EX Legge 23/12/1999 n° 488-

CONTRIBUTO UNIFICATO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO

II sottoscritto Aw. Francesco Pepe con studio in Palermo nella Via

L. Ariosto dichiara , ai sensi dell'ari 10 c.p.c , in relazione alla Legge

23/12/1999 n° 488 che il valore della presente controversia è pari

ad €1.789.00 oltre interessi, rivalutazione e spese.

Aw. Pepe

RELATA DI NOTIFICA: L'anno 2012 il giorno. del mese di

_ad istanza di Carello Giovanni ,come sopra dom.to,rapp.to e

difeso io sottoscritto AUG addetto all'Ufficio Notifìche presso il

Tribunale di Palermo Sez. distaccata di Monreale - ho notificato e

dato copia del superiore atto al Comune di Monreale, in persona del

suo Sindaco prò tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo di

Città sito in Monreale nella Piazza V. Emanuele n. 6 per averne

scienza e conoscenza e per ogni effetto di legge ivi mediante consegna

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Letto e sottoscritto

II Sindaco - F.to: Aw. F. DiMatteo

L'Ass. Anziano - F.to: Sig.raR. Giangreco

II Segr. Gen.le - F.to: Dr. E. Sunseri

Pubblicata all'Albo Comunale dal 29.02.2012

Monreale, lì 29.02.2012

\i sensi degli artt. 12/2 e 16 della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione è

Immediatamente Esecutiva.

Monreale, lì 27.02.2012

Segr. Gen.le - F.to: Dr. E. Sunseri

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