Comune di San Lorenzo in Campo · Provincia di Pesaro e Urbino Piazza Umberto I^ - 17 - 61047 - San...

35
Comune di San Lorenzo in Campo Provincia di Pesaro e Urbino Piazza Umberto I^ - 17 - 61047 – San Lorenzo in Campo – P.I. 00379120413 Tel. 0721-774211 – Fax 0721-776687 – E-mail: [email protected] CODICE 41054 COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE in data 25-02-10 OGGETTO N. 6 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ====================================================================== L'anno duemiladieci, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 21:00,in S. Lorenzo in Campo e nella Residenza Municipale. Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: ====================================================================== DI FRANCESCO ANTONIO P MANNICCI MARCO P BARTOCCI VALERIA P PRIMAVERA CLARA P MONTANARI LUCIO P DEL MORO TERENZIO P GABRIELLI ALESSANDRO P FEDUZI NANCY P GIOACCHINI MORENO P SANTINI SIMONE P BERTI VINCENZO P CALDARIGI SILVERIO P PULITI MASSIMO P GAMBACCINI PIETRO P SABATINI LORENZO P ANTOGNOLI STEFANO P PIERINI GIAMPAOLO P ====================================================================== Assegnati n. 17 Presenti n. 17 In carica n. 17 Assenti n. 0 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor DI FRANCESCO ANTONIO in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta - Vengono nominati scrutatori i Signori: PRIMAVERA CLARA DEL MORO TERENZIO ANTOGNOLI STEFANO Assiste il SEGRETARIO GENERALE Comunale Sig. AIUDI DOTT. GIUSEPPE La seduta è Pubblica.

Transcript of Comune di San Lorenzo in Campo · Provincia di Pesaro e Urbino Piazza Umberto I^ - 17 - 61047 - San...

Comune di San Lorenzo in Campo Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I^ - 17 - 61047 – San Lorenzo in Campo – P.I. 00379120413 Tel. 0721-774211 – Fax 0721-776687 – E-mail: [email protected]

CODICE 41054

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in data 25-02-10 OGGETTO N. 6

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

=================================================== ===================

L'anno duemiladieci, addì venticinque del mese di febbraio alle ore 21:00,in S. Lorenzo in Campo e nella Residenza Municipale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: =================================================== =================== DI FRANCESCO ANTONIO P MANNICCI MARCO P BARTOCCI VALERIA P PRIMAVERA CLARA P MONTANARI LUCIO P DEL MORO TERENZIO P GABRIELLI ALESSANDRO P FEDUZI NANCY P GIOACCHINI MORENO P SANTINI SIMONE P BERTI VINCENZO P CALDARIGI SILVERIO P PULITI MASSIMO P GAMBACCINI PIETRO P SABATINI LORENZO P ANTOGNOLI STEFANO P PIERINI GIAMPAOLO P =================================================== =================== Assegnati n. 17 Presenti n. 17 In carica n. 17 Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legal e, il Signor DI FRANCESCO ANTONIO in qualità di SINDAC O, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta - Vengono no minati scrutatori i Signori: PRIMAVERA CLARA DEL MORO TERENZIO ANTOGNOLI STEFANO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Comunale Sig. AIUDI DOTT. GIUSEPPE La seduta è Pubblica.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 2 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 38, comma secondo, del D.Lgs. 18.08 .2000 n. 267 il quale recita che: "Il funzionamento dei Consigli, n el quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, e` disciplinato d al regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in p articolare, le modalita` per la convocazione e per la presentazion e e la discussione delle proposte.

RITENUTA la necessita` di adottare un Regolament o per consentire un corretto e puntuale svolgimento di tutte le attivit a` dell'Ente, cosi` come stabilito dalle normative vigenti in materia;

VISTA la proposta di Regolamento, elaborata dal competente ufficio, composto di n. 61 articoli che si allega al present e provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

SI PROPRONE

1) di approvare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale nel testo redatto dal competente ufficio e d allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 2) di dichiarare il presente atto immediatemente es eguibile.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 3 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Comune di San Lorenzo in Campo Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I^ - 17 - 61047 - San Lorenzo in Cam po - P.I. 00379120413

Tel. 0721-774211 - Fax 0721-776687 - E-mail: comune [email protected]

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Titolo I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto................................... ................ Art. 2 - Integrazione.............................. ................ Art. 3 - Definizione............................... ................ Art. 4 - Sede delle adunanze....................... ................

Titolo II CAPO I

Organizzazione del Consiglio Comunale. IL PRESIDENTE

Art 5 - Presidenza delle adunanze.................. ................. Art. 6 - Presidente - sostituzione................. ................. Art. 7- Compiti e poteri del Presidente............ .................

CAPO II I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 - Costituzione.............................. ................. Art. 9 - Conferenza dei Capigruppo................. ................

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10 - Costituzione e composizione.............. ................. Art. 11 - Presidenza e convocazione delle commissio ni............... Art. 12 - Funzionamento delle commissioni.......... ................. Art. 13 - Funzioni delle commissioni............... ................. Art. 14 - Pubblicità dei lavori................... .................

CAPO IV COMMISSIONI SPECIALI

Art. 15 - Commissioni d'indagine................... ................. Art. 16 - Incarichi di studio ..................... .................

CAPO V I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17 - Designazione e funzioni.................. ................

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 4 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Titolo III I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI DEI CONSIGLIERI Art. 18 - Diritto d'iniziativa..................... ................. Art. 19 - Attività ispettiva - interrogazioni inte rpellanze e mozioni Art. 20 - Mozioni………………………………...................... ................. Art. 21 - Ordini del Giorno……………………………………………....... ...... Art. 22 - Richiesta di convocazione del Consiglio…… ................. Art. 23 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi..

CAPO II OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

Art. 24 - Partecipazione alle adunanze............. ................. Art. 25 - Obbligo di astensione…................... .................

Titolo IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 26 - Competenza............................... .................. Art. 27 - Avviso di convocazione................... .................. Art. 28 - Ordine del giorno........................ .................. Art. 29 - Avviso di convocazione - consegna - modal ità............... Art. 30 - Avviso di convocazione - consegna - termi ni................ Art. 31 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffu sione.............

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 32 - Deposito degli atti...................... ................. Art. 33 - Adunanze di prima convocazione........... ................. Art. 34 - Adunanze di seconda convocazione......... ................. Art. 35 - Partecipazione dell'Assessore non Consigl iere.............

CAPO III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 36 - Adunanze pubbliche....................... ................. Art. 37 - Adunanze segrete......................... ................. Art. 38 - Adunanze "aperte" ....................... .................

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 39 - Comportamento dei consiglieri............ ................. Art. 40 - Ordine della discussione................. ................. Art. 41 - Comportamento del pubblico............... ................. Art. 42 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.............

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 5 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 43 - Comunicazioni - interrogazioni........... ................ Art. 44 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno...... Art. 45 - Ordine di trattazione degli argomenti.... ................ Art. 46 - Discussione - norme generali............. ................ Art. 47 - Questione pregiudiziale e sospensiva..... ................ Art. 48 - Fatto personale.......................... ................ Art. 49 - Termine dell'adunanza.................... ................

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE Art. 50 - La partecipazione del Segretario all'adun anza............. Art. 51 - Il verbale dell'adunanza - redazione e fi rma............. Art. 52 - Verbale - deposito - rettifiche - approva zione...........

Titolo V LE DELIBERAZIONI

CAPO I LE DELIBERAZIONI

Art. 53 - Forma e contenuti........................ ............... Art. 54 - Approvazione-revoca-modifica............. ...............

CAPO II LE VOTAZIONI

Art. 55 - Modalità generali....................... ................ Art. 56 - Votazioni in forma palese................ ................ Art. 57 - Votazione per appello nominale........... ................ Art. 58 - Votazioni segrete........................ ............... Art. 59 - Esito delle votazioni.................... ................ Art. 60 - deliberazioni immediatamente eseguibili.. ................

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Entrata in vigore - diffusione........... ...............

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 6 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazion e delle norme di legge e dello statuto, l'organizzazione ed il funzi onamento del consiglio comunale, al fine di assicurarne il regol are ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni. 2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridic a sono regolati dalla legge.

Art. 2 - Interpretazione

1. Qualora nel corso delle sedute si presentino sit uazioni, questioni o tematiche non disciplinate dalla legge, dallo sta tuto o dal presente regolamento e non vi siano riferimenti interpretati vi in essi, la decisione in ordine alle stesse è adottata dal sind aco del consiglio comunale, udito il Segretario comunale, sulla base dei principi generali e sentito il parere dei capigruppo consili ari.

Art. 3 - Definizioni 1. Nell'applicazione delle disposizioni del present e regolamento valgono le seguenti definizioni: a) TUEL: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento d egli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n . 267; b) consiglieri assegnati: la somma dei consiglieri comunali previsti dalla legge ed il sindaco, salvo che riguardo a que st'ultimo non ne sia espressamente prevista l'esclusione; c) adunanza: riunione dei consiglieri e dei compone nti delle commissioni prima della trasformazione della riunio ne stessa in seduta; d) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adun anze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi de i consiglieri e alla presidenza è separato da quello destinato al p ubblico; e) numero legale: è il numero dei consiglieri rich iesto per la validità delle sedute consiliari; f) seduta: è la riunione dei consiglieri dal moment o in cui il presidente, constatata la presenza del numero legal e, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal presidente medesimo; le d eliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio , si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della s eduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione ve nga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recherann o la data del giorno in cui vengono adottate; g) ordine del giorno: l'espressione ha due signific ati: 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; 2) documento scritto di carattere politico sottopos to all'approvazione del consiglio dal sindaco, dalla giunta o dai consi glieri; h) consigliere anziano: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 del TUEL, è tale il consigliere più anziano di età; j) aggiornamento della seduta: è il rinvio a una ri unione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordi ne del giorno;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 7 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

k) per maggioranza si intendono i consiglieri elett i in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco e i con siglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggi oranza e al programma. l) per minoranza si intendono gli altri consiglieri ;

Art. 4 - La sede delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono di n orma nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze spec iali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza m aggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo d i riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.In ogni cas o il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territo rio comunale. 2. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Co munale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. 3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'est erno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Titolo II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I IL PRESIDENTE

Art. 5 - Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedu te dal Sindaco.

Art. 6 - Presidente - sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sos pensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco, anche se di no mina extra consiliare, lo sostituisce nelle funzioni di presid ente del Consiglio. 2. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Pr esidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decad enza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente 1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Com unale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle fun zioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. 2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemble a consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Conced e la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i l risultato. 3. Il Presidente esercita i poteri necessari per ma ntenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello stat uto e del regolamento. 4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerog ative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 8 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

CAPO II I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 - Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista forman o, di regola, un gruppo consiliare. 2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consig lieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto elet to un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogat ive e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. 3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovra nno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge. 4. Il consigliere che intende appartenere ad un gru ppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazio ne al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo. 5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta c ondizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo int erno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve es sere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati, entro la data di fissazione del primo Consiglio Comunale utile. 6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinat i, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comuni cazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 9 - Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consul tivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire l a programmazione ed a stabilire quanto altro risulti utile per il profi cuo andamento dell'attività del Consiglio. 2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e pres ieduta dal Presidente o dal vice Sindaco. Alla riunione partec ipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale o i responsa bili sei servizi. 3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due ca pigruppo.

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo inte rno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e l e competenze e determinando la loro composizione numerica. 2. Le commissioni permanenti sono costituite da con siglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, comp lessivamente tutti i gruppi. 3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gr uppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede al la sostituzione.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 9 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membr o ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro C onsigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provved e ad informarne il Presidente della commissione.

Art. 11 - Presidenza e convocazione delle commissio ni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a ma ggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni con siliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite , è comunque attribuita alle opposizioni consiliari. 2. L'elezione del Presidente avviene nella prima ri unione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, en tro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomin a, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età. 3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercit are, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effett uata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina. 4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciasc una di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del gio rno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. I l Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consiglie re proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata d alla commissione. 5. La convocazione è disposta a cura del Presidente , con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, d a recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, a lmeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 12 - Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando so no presenti almeno la metà dei componenti più uno. 2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono semp re partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussi one degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le co mmissioni. 3. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordin e del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione. 4. Il Presidente della commissione riferisce al Con siglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori. Dei la vori della Commissione viene redatto verbale sommario, a cura di un componente della Commissione medesima individuato dal Presiden te della Commissione. Il verbale è firmato dal Presidente de lla Commissione e dal componente della medesima che lo ha redatto.

Art. 13 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni. 2. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito de lle materie di loro competenza.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 10 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

3. Nelle interrogazioni, interpellanze o mozioni, i Presidenti delle commissioni consiliari di pertinenza, qualora costi tuite dispongono di 10 minuti per illustrare la posizione della stessa. Cinque minuti sono assegnati ad una eventuale relazione della minoranz a rappresentata nella Commissione.

Art. 14 - Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai l avori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli org ani di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune. 2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

CAPO IV COMMISSIONI SPECIALI

Art. 15 - Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica od a seguito di se gnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo poli tico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, co mmissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione. 2. La deliberazione che, con il voto favorevole del la maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commission e, definisce l'oggetto, determina il numero dei componenti che n e fanno parte, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderl a e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte r appresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adotta to con votazione palese, viene designato il Presidente. 3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l 'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segr etario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli at ti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi. 4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conos cenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissio ne può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in a ltri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavo ri restano riservate fino alla presentazione al Consiglio dell a relazione della commissione. I componenti della commissione ed i so ggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. 5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età. 6. Nella relazione al Consiglio la commissione espo ne i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, e scludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le au dizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stess i è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma . 7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazion e della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 11 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri or ientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare. 8. Con la presentazione della relazione al Consigli o comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciol ta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segret ario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nel l'archivio dell'ente.

Art. 16 - Incarichi di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle commiss ioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite d alle leggi e dallo statuto. 2. Il Presidente della commissione riferisce al Con siglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sotto pone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO V I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17 - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, e ffettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, i ncaricandoli delle funzioni di scrutatore, La minoranza deve essere se mpre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori. 2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la vota zione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori. 3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nel la verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. 4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per qu ali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'in tervento dei consiglieri scrutatori.

Titolo III I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 18 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare propos te di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del C onsiglio comunale. 3. La proposta di deliberazione, formulata per scri tto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasme tte al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art.49 del T. U. 18 agosto 2000 n.267, e ne informa la Giunta. Il Segretario comuna le esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'a rgomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze de l Consiglio o non legittima, il Sindaco comunica al consigliere propo nente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istrutt oria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all' ordine del giorno

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 12 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente. 4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emenda menti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del g iorno del Consiglio comunale. 5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, inte grazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazi one. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al S indaco, entro il giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si t ratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere pre sentate, in forma scritta, al Presidente nel corso della seduta. Cias cun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fin o al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato da l proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. 6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell' adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario co munale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambit o delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ul teriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Nel caso che il Sindaco ritenga la proposta non di limitata entità o il Segretario Comunale non renda il parere per la n ecessità di acquisire ulteriori elementi di valutazione l'emend amento viene dichiarato dal Sindaco inamissibile. 7) in caso di presentazione di emendamenti od ordin i del giorno anche un solo consigliere può richiedere la sospensione d ella loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte de i consiglieri; 8) Il Sindaco accorda tale sospensione e può - tenu to conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - accordare un tempo superiore; 9) Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato ordini del giorn o ed emendamenti, di presentare al soggetto che presiede l'assemblea i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentat i. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Sindac o o del proponente.

Art. 19 - Attività ispettiva - interrogazioni , in terpellanze e mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco in terrogazioni, interpellanze , mozioni e ordini del giorno su argo menti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre co mpetenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. 2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presen tate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai pro ponenti. 3. L'interrogante o l'interpellante può chiedere ch e gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non lo s pecifichi, si intende che la interrogazione o l'interpellanza è a risposta orale. In tal caso l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare purché sia acquisita al protocoll o generale dell'ente almeno cinque giorni prima della seduta m edesima. La risposta scritta è comunicata all'interrogante nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni. 4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolt a al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto dete rminato o per

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 13 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

sapere se e quali provvedimenti siano stati adottat i o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. 5. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta a l Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Ammin istrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere gen erale.

Art. 20- Mozioni

1. La mozione è un atto approvato dal consiglio com unale con il quale esso: a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del sindaco e dell a giunta, impegnandoli ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento del le loro funzioni; b) esprime giudizi e posizioni relativamente a prob lematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal comune , direttamente o mediante altri enti e soggetti; c) disciplina procedure e stabilisce adempimenti de ll'amministrazione nei confronti del consiglio, affinché esso possa es ercitare efficacemente le proprie funzioni; 2. Le mozioni possono essere presentate da uno o pi ù consiglieri. 3. Le mozioni vengono di norma iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro acquisizione al protoco llo generale dell'ente e svolte secondo l'ordine di loro present azione. 4. Ove il testo della mozione presentata non corris ponda alle funzioni e caratteristiche di cui al comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, i l Sindaco può dichiararla inammissibile, disponendo che non venga inserita all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazio ne scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al pri mo firmatario.

Art. 21- Ordini del giorno

1. Il sindaco, la giunta ovvero uno o più consiglie ri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio co munale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a questioni di rilevante e attuale interesse pubblico . 2. Gli ordini del giorno sono presentati al sindaco che li iscrive fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile del consiglio comunale. 3. L'ordine del giorno può essere presentato al sin daco non oltre l'inizio della seduta consiliare; egli, nel caso di questioni di particolare urgenza, qualora si esprima favorevolme nte la maggioranza dei consiglieri, ne ammette l'esame nel corso della stessa seduta. 4. Il sindaco può dichiarare inammissibile una prop osta di ordine del giorno e non iscriverla all'ordine del giorno del c onsiglio comunale quando la sua formulazione costituisca violazione d i legge o di regolamento, dandone motivata comunicazione scritta , entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firm atario.

Art. 22 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comun ale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almen o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli ar gomenti dagli stessi richiesti. 2. Il termine di cui al precedente comma decorre da l giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, in dirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al pro tocollo generale dell'ente.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 14 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

3. Nel caso che sia proposta l'adozione di delibera zioni, la trattazione di interrogazioni, interpellanza, l'ado zione di mozioni e degli ordini del giorno, deve essere osservato quan to stabilito dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento. 4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convoca zione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, p rovvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 n.267. Art. 23 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle istituzioni, aziende ed enti d allo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in l oro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono ten uti al segreto nei casi previsti dalla legge. 2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale ed ai documenti ammin istrativi formati dall'Amministrazione o dalla stessa stabilmente det enuti. 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo. 4. I Consiglieri comunali esercitano i diritti prev isti dal presente articolo: a) per l'accesso alle informazioni e la visione deg li atti e documenti amministrativi, mediante richiesta formulata al Seg retario comunale od al Responsabile del servizio che dispone delle info rmazioni e notizie; b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta motivata presentata per scritto al Segretario comunale od al Responsabile del servizio competente. Le richieste devono precisare i singoli atti e documen ti dei quali il Consigliere specificatamente richiede di prendere v isione o di ottenere copia; c) è escluso il rilascio di copie di piani urbanis tici, progetti od altri elaborati tecnici, qualora la riproduzione ri chieda costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipende nti addetti. Il Consigliere può, comunque ottenere estratti degli a tti predetti, riferiti a parti limitate degli stessi dei quali mo tiva la necessità per l'esercizio del mandato elettivo; 5. Il rilascio delle copie avviene entro i sei gior ni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla prese ntazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio. 6. I consiglieri esercitano il diritto di accesso a gli atti e alle informazioni senza addebito di spese di rilascio si a perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'eser cizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore , sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti. 7. I consiglieri possono visionare dati sensibili i n deroga alle norme generali sulla privacy, fermo restando l'obbligo de l segreto. Qualora il consigliere comunale azioni la richiesta di acce sso ai documenti amministrativi non sulla base della normativa speci ale di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma invocando quella generale sull'accesso di cui alla legge n. 241/1990, è neces saria la titolarità di una posizione giuridicamente tutelata (interesse attuale, concreto, personale e diretto). 8. La richiesta di accesso dei consiglieri è negata quando sia genericamente formulata perché indirizzata a contro lli generali di tutta l'attività dell'Amministrazione per un determ inato arco di tempo. 9. Qualora sia possibile gli atti verranno resi dis ponibili in forma digitale e trasmessi telematicamente.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 15 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

CAPO II OBBLIGHI DEI CONSIGLIERI

Art. 24 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. 2. Nel caso di assenza la giustificazione può avven ire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle g iustificazioni viene presa nota a verbale. 3. Il consigliere che si assenta definitivamente da ll'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

Art. 25 - Obbligo di astensione

1. Nell'ipotesi in cui un argomento messo all'Ordin e del giorno del Consiglio investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso consigliere, egli deve astenersi allontanandosi dall'aula non potendo partecipare ne alla discussione ne alla votazione. 2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l 'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della d iscussione e votazione delle relative deliberazioni. 3. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assent arsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'a vvenuta osservanza di tale obbligo.

Titolo IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 26 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettu ata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Si ndaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco. 2. In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine peren torio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefet to.

Art. 27 - Avviso di convocazione 1. La convocazione del Consiglio comunale è dispost a a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolame nto. 2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel cors o della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è prev isto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 16 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza h a carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'ur genza. 4. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei pro vvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. 5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinar ia quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenu ta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussis tono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. 7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'ad unanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorn o. 8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno s ono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in ca so di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice Sindaco.

Art. 28 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del gior no. 2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od i ntegrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l' obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto c omma. 3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ord ine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri co munali. 4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed int errogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva qua nto stabilito dagli art.18 e 21. 5. Il referto dell'organo di revisione economico-fi nanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza. 6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del gior no, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e spe cifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certe zza l'oggetto. 7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ord ine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art.48. Tutti gl i altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica. 8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'a vviso di convocazione del quale costituisce parte integrante .

Art. 29 - Avviso di convocazione - consegna - modal ità

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'or dine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri , a mezzo di un messo comunale. 2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dic hiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del gio rno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ric evente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale ven gono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predet ti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. 3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devon o designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indiriz zata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale d evono essere

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 17 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsi asi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a re capitare tempestivamente tali documenti. 4. Fino a quando non è effettuata la designazione d i cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso d i convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di ra ccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osserva re altre particolari formalità. Le spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento. 5.I Consiglieri comunali possono richiedere al Segr etario comunale di fare inviare l'avviso di convocazione a mezzo fax o vvera e-mail indicando il relativo recapito. In questi casi la p rova dell'avvenuta consegna dell'avviso è costituita dal cedolino di a vvenuta trasmissione rilasciato a fine operazione dall'appa recchio fax trasmittente o dal ricevimento del messaggio di avv entura ricezione del messaggio di posta elettronica.

Art. 30 - Avviso di convocazione- consegna - termin i

1.L'avviso deve essere consegnato: per le sedute o rdinarie e straordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione;per il computo dei termini si osservano le disposizioni di cui l'art.155 del codice di procedura civile. 2. Nei termini di cui ai precedenti commi sono incl usi i giorni festivi ricorrenti per calendario. 3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso de ve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. 4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione. 5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di c onvocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adun anze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occ orre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della ri unione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. 6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio st esso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri ass enti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso. 7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di co nvocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adu nanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 31 - Ordine del giorno- pubblicazione e diffus ione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle aduna nze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune subi to dopo la modifica di consiglieri comunali e comunque il giorno preced ente e quello della riunione. 2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riuni oni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti a ll'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, so no pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunion e. 3. Entro i termini previsti per la consegna ai cons iglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 18 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviat a a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo re capito al revisore dei conti ed agli organi d'informazione. 4. E' facoltà del Sindaco disporre la mpubblicazio ne di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e di ulteriori modalità di diffusione.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 32 - Deposito degli atti

1. . Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritt i all'ordine del giorno devono essere depositati il giorno successiv o a quello della convocazione presso la segreteria comunale o in alt ro ufficio a tal fine indicato. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati alm eno 24 ore prima della riunione. 2. L'orario di consultazione viene stabilito period icamente dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo ed i l Segretario comunale. 3. All'inizio della riunione le proposte ed i docum enti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli. 4. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essern e iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti . 5.Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai ca pi gruppo, dandone avviso ai consiglieri. 6.Qualora sia possibile gli atti vengono resi dispo nibili in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telem aticamente ai consiglieri.

Art. 33 - Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, no n può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri asseg nati al Comune. 2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appe llo nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmen te presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rin novi l'appello quando tale numero risulta raggiunto. 3.Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissat a nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata l a mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunan za. 4.Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanz a, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richies to per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne a vviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazi oni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aul a i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la nec essità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessa rio, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 19 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero de i presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validi tà dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verb ale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della ch iusura della riunione. 5.I consiglieri che escono dalla sala prima della v otazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l' adunanza. 6.Per sessioni speciali, sedute celebrative, apert e alla cittadinanza nelle quali non ci sia la necessità di votazioni di provvedimenti o di documenti, nonché nelle sedute dedicate esclusivame nte all'esame dell'interpellare o di interrogazioni in deroga a q uanto stabilito nel presente regolamento il numero legale si dà per pre supposto. E' fatta comunque salva la possibilità di ciascun consiglier e di richiedere la verifica del numero legale nel corso di tali sedute

Art. 34 - Adunanze di seconda convocazione

1. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la pri ma, le deliberazioni sono valide purché intervengano almen o un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, senza computare a t ale fine il Sindaco . 2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con l a presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure e ssa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nel la prima. 3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convoc azione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effett uata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità pr eviste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma d ell'art.41. 4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazion e stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prim a convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale s eduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi de bbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata pe r la seconda convocazione. 5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. 6. 4. All'ordine del giorno di un'adunanza di secon da convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell 'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o di chiarata sciolta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati n ella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocaz ione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i cons iglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In q uesto caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione i n conformità a quanto stabilito dall'art. 41 del presente regolame nto. 7. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue a d altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza manti ene il carattere di "prima convocazione".

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 20 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Art. 35 - Partecipazione dell'assessore non consigl iere

1. L'assessore non consigliere eventualmente nomina to dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. 2. La sua partecipazione alle adunanze del Consigli o comunale non è computata ai fini della determinazione delle presen ze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 36 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubblich e, salvo quanto stabilito dall'art.37. 2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiu nque può assistere alle adunanze.

Art. 37 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in fo rma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzam ento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fa tti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e d elle capacità professionali di persone. 2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta son o precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza. 3. Quando nella discussione di un argomento in sedu ta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i con siglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio , su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavo ri, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cu i al successivo comma, escano dall'aula. 4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolat i al segreto d'ufficio.

Art. 38 - Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano motivi di particolare e ril evante interesse per la comunità il sindaco, sentita la Conferenza d ei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunal e, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti d all'art.4 del presente regolamento. 2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed a lle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parla mentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di a ltri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interes sate ai temi da discutere e singoli cittadini. 3. In tali particolari adunanze il sindaco, garante ndo la piena libertà d'espressione dei membri del consiglio comu nale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indi cati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di s ostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti d egli Enti e delle parti sociali rappresentate.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 21 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 39 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, criti che, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, o pinioni o comportamenti politico-amministrativi. 2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi r iferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e v a in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della pru denza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone. 3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia paro le sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo. 4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad un o stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdi rgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richies ta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 40 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo. 2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno ric hiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine d ell'intervento di un collega. 3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialo ghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato o rigine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare. 4. Solo al Presidente è permesso di interrompere ch i sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata deg li interventi dallo stesso stabiliti. 5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la pr oposta in discussione. In caso contrario il Presidente richia ma all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare. 6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limi ti fissati dal regolamento, può essere interrotto o essere rinviat o per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 41 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consig lio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assen so o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. 2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, stri scioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'eserci zio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 22 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella p arte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei v igili urbani. 4. La forza pubblica può entrare nell'aula, intende ndosi per aula lo spazio opportunamente delimitato al cui interno si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Presidente e d opo che sia stata sospesa o tolta la seduta. 5. Quando da parte di persone che assistono all'adu nanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pu bblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tene re un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può or dinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'ad unanza. 6. Quando nella sala delle adunanze si verificano d isordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abba ndona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a qua ndo non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disor dini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dic hiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà ricon vocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completa mento dei lavori.

Art. 42 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richies ta di uno o più consiglieri , può invitare nella sala i responsabil i dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano inform azioni e quant'altro risulti necessario. 2. Possono essere altresì invitati consulenti e pro fessionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell' amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. 3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventu ali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzio nari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a dis posizione se in tal senso richiesti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 43 - Comunicazioni - interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. 2. Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma. 3. Le comunicazioni devono essere contenute, da par te del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non s uperiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato. 4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associa rsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti. 5. La trattazione delle interrogazioni e delle inte rpellanze avviene, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. 6. L'esame delle interrogazioni e delle interpellan ze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione al protoco llo comunale. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio od a ltra adunanza.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 23 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presiden te può dare direttamente risposta alla interrogazione o demanda re all'assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la ris posta devono essere contenute complessivamente nel tempo di quindici mi nuti. 8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ra gioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve inter vento del Presidente o dell'Assessore. 9. Nel caso che l'interrogazione e/o l'interpellanz a sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustr azione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firm atario. 10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. 11. Le interrogazioni riguardanti un particolare ar gomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse a l momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono. 12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, i consiglieri posso no presentare interrogazioni urgenti. Il Sindaco o l'Assessore in caricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a d are risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le co ndizioni per dare immediatamente risposta, il Sindaco assicura il con sigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro t renta giorni successivi all'adunanza. 13. Per la trattazione del complesso delle interrog azioni e interpellanze viene stabilito in ciascuna seduta un tempo massimo non superiore a sessanta minuti o non superiore a quara ntacinque minuti qualora nella stessa seduta debbano essere svolte d elle mozioni e degli ordini del giorno. Trascorso tale periodo il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel mo mento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare a lla successiva seduta del Consiglio comunale.

Art. 44 - svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Allo svolgimento delle mozioni e degli ordini de l giorno viene dedicato in ciascuna seduta un tempo massimo non su periore a sessanta minuti , salvo il caso in cui sia necessario supera re tale termine per concludere la trattazione di una mozione; qualora a causa dello scadere del tempo non sia stato possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, quell e non esaminate saranno svolte nella seduta immediatamente successi va, con precedenza rispetto alle altre. 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la m ozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri fir matari, per un tempo non superiore a dieci minuti. 3. Nella discussione ciascun consigliere può interv enire non più di una volta e per non più di cinque minuti; al termin e il Sindaco, o l'Assessore da questo delegato, esprime la posizion e della giunta per non più di dieci minuti; seguono le eventuali dichi arazioni di voto e quindi la votazione. 4. Eventuali modifiche al testo della mozione sono ammissibili soltanto se queste vengano accettate da tutti i suo i presentatori. 5. Le disposizioni del presente articolo si osserva no anche per la trattazione degli ordini del giorno.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 24 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Art. 45 - Ordine trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argom enti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su ri chiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consigl io si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazi one a maggioranza, senza discussione. 2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della sedu ta, salvo le deroghe espressamente previste dal presente regolam ento. 3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quan do riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 46 - Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'Ordine del giorno per iniziativa del S indaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Asses sore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti. 2. Terminata l'illustrazione di un argomento da par te del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quan do, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussio ne, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione. 3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato d i intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del rela tore. 4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione non più di due volte, la prima per non più di dieci minuti, e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. 5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo st esso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero. 6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno pa rlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa l a discussione. 7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di al meno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiu sura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d i intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o di latorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenite solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ci ascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione d i tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare. 8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consiglier e per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la paro la. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 25 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Art. 47 - Questione pregiudiziale o sospensiva (rit iro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)

1. La questione pregiudiziale consiste nella propos ta di non discutere un dato argomento posto all'ordine del gi orno. Le questioni pregiudiziali o sospensive, possono essere presenta te, anche prima dell'inizio della discussione dell'argomento al qua le si riferiscono, da ogni consigliere in forma orale o scritta e sono illustrate dal consigliere che le ha sollevate per non più di cinq ue minuti. 2. Se il Consiglio approva una questione sospensiva , la trattazione è rinviata al C.C. successivo salvo la presenza di termini perentori; se il rinvio dipende dall'espletamento di un certo adempimento o dalla verificazione di un certo fatto, il Sindaco provved e, di propria iniziativa, ad iscriverlo all'ordine del giorno del la seduta successiva al compimento dell'adempimento o alla re alizzazione del fatto.

Art. 48 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non v eri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. 2. Il consigliere che domanda la parola per fatto p ersonale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fat to sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia n egativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. 3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo ha nno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 49 - Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentat a dal Presidente, udita la conferenza dei capi gruppo. 2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel cors o di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normal mente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all 'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urg enza. 3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti i scritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riuni one.

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 50 - La partecipazione del Segretario all'adun anza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze d el Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facil itare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 51 - Il verbale dell'adunanza - relazione e fi rma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adott ate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 26 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell' andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali del le discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero de i voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se l a votazione è avvenuta a scrutinio segreto. 3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fa tti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimen do sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facci ano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati int egralmente a verbale ed in tal caso il relativo testo scritto è consegnato al Segretario prima della sua lettura al Consiglio. 4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni of fensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel cor so dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale . 5. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presiden te dell'adunanza e dal Segretario comunale. 6 Qualore si proceda alla registrazione automatica della sedutasi applicano le seguenti disposizioni: a) nel verbale anziché quanto previsto dal preced ente comma 3 vengono riportati per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che via hanno partecipato; b) I consiglieri che nel corso della seduta abbiano presentato al segretario il testo scritto delle dichiarazioni ee degli interventi svolti , possono chiedere che tale testo sia riport ato integralmente nel verbale anche in allegato; c)di ogni seduta del consiglio è effettuata una reg istrazione su supporto magnatica e digitale che verrà trascritta integralmente e che costituisce il resoconto delal seduta. Le trascrizi oni sono conservate , unitamente alle relative registrazioni, presso l' ufficio segreteria . il resoconto verrà riportato in allegato alla del iberazione in sede di approvazione del relativo verbale .

Art. 52 - Verbale - deposito - rettifiche- approvaz ione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei c onsiglieri quattro giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto a d approvazione. 2. All'inizio della riunione il Presidente chiede a l Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessu no si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità. 3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale l o stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si inten de che sia cancellato o inserito nel verbale. 4. Nel formulare le proposte di rettifica non è amm esso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argome nto. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano o pposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenir e, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarie tà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presi dente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di retti fica. 5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa rich iamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell 'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono auten ticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione del la data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 27 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

6. I processi verbali delle sedute del Consiglio c omunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segret ario comunale. 7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti verbali è disposto dal Segretario comunale .

Titolo V TITOLO

CAPO I

LE DELIBERAZIONI

Art. 53 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comun ale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché s ia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati. 2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere es presso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ri spettivamente del responsabile del servizio interessato e del respons abile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. 3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili de i servizi, il parere è espresso dal segretario comunale, in relaz ione alle sue competenze. 4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata d al responsabile del servizio proponente, il quale assicura al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le d ecisioni che allo stesso competono. 5. Quando il testo della deliberazione proposto, de positano nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emenda to durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente rich iesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi. 6. Quando il testo della deliberazione proposto vie ne emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale esprime parere circa la legittimità dell'atto emendato che viene letto al C onsiglio prima della votazione. 7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazio ne possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltant o perfezionamenti di carattere meramente letterale. 8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici d evono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termin i previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, o da alt re disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta p resentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 54 - Approvazione - revoca - modifica

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modal ità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni second o il testo, originario od emendato, conforme allo schema propos to in votazione. 2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'a utotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, mod ifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in part icolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che n on sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento . 3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà d ell'organo di

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 28 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

revocare, modificare, integrare o sostituire la del iberazione già adottata, richiamandone gli estremi. 4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongo no revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedent i deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni n el frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi ra pporti.

CAPO II LE VOTAZIONI

Art.55 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. 2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt.68 e 69. 3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate qu ando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statut o e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezz amento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di pe rsone. 4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio , salvo che la legge disponga diversamente. 5. La votazione non può aver luogo se al momento de lla stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalle legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della vota zione stessa. 6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente: a) la votazione sulla questione pregiudiziale si ef fettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottar e la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata; b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: - emendamenti soppressivi; - emendamenti modificativi; - emendamenti aggiuntivi, c) per i provvedimenti composti di varie parti, com mi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna par te della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo; d) i provvedimenti per i quali siano stati approvat i emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo , risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso. 7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. 8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avve ngono con le seguenti modalità: a) per i regolamenti il Presidente invita i consigl ieri a far conoscenza su quali articoli essi presentano propos te di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e vot ate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese; b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di s ingoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corr edato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilanc io pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di delib erazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deli berazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventua li modifiche.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 29 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

9. Quando è iniziata la votazione non è più consent ito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizio ni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votaz ione in corso.

Art. 56 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri vo tano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'ini zio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata. 2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento prop osto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i c ontrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione. 3. Controllato l'esito della votazione con la colla borazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il r isultato. 4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo d el risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consig lieri scrutatori. 5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominat ivamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

Art. 57 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede q uando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno u n quinto dei consiglieri. 2. Il Presidente precisa al Consiglio il significat o del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario. 3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al qu ale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato del la votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'as sistenza degli scrutatori e del segretario stesso. 4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle vo tazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 58 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene ef fettuata a mezzo di schede. 2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede com e appresso: a) le schede sono predisposte dalla segreteria comu nale, in bianco, uguali di colore e formato, prive si segni di ricon oscimento; b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi d i coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio. 3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il nume ro previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordin e, dal primo in eccedenza. 4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti st abiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predete rminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente st abilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti colo ro che riportino il maggior numero di voti. 5. Coloro che votano scheda bianca sono computati c ome votanti.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 30 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione s ono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso at to a verbale. 7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assi stenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio d elle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risulta to, proclamando coloro che sono stati eletti. 8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri pre senti meno quelli astenuti. 9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annull a la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. 10. Il carattere "segreto" della votazione deve ris ultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scru tinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutat ori

Art. 59 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente pre visti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum sp eciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consigl io comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto fav orevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero de i votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numer o di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti. 2. I consiglieri che si astengo dal voto si computa no nel numero necessario a rendere legare l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 3. Le schede bianche o nulle si computano per deter minare la maggioranza dei votanti. 4. In caso di parità di voti la proposta non è appr ovata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argo mento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la ri nnovazione del voto nella stessa adunanza. 5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione "non approvata" alla sec onda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione . Può essere riproposta al Consiglio solo in una adu nanza successiva. 6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Pr esidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha a pprovato" oppure "Il Consiglio non ha approvato". 7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei v oti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 60 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consigl io comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha lu ogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione sep arata, espressa in forma palese.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 31 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Entrata in vigore - Diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore il quind icesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio , pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge de lla deliberazione di adozione. Sostituisce ed abroga le precedenti re golamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comun ale 2. Copie del regolamento devono essere depositate n ella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunion i, a disposizione dei consiglieri

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 32 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Sono presenti n. 17 consilieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima che il Sindaco illustri la proposta ai co nsiglieri comunali chiede la parola il consigliere Feduzi Nancy, capog ruppo consiliare del gruppo "Laurentini Sì - Per i Cittadini", che c omunica che il suo gruppo abbandonerà l'aula consiliare.Il Consigliere motiva la decisione per il fatto che la maggioranza non ha a pprovato la istituzione delle commissioni consiliari. Fa presen te che la loro istituzione avrebbe rappresentato un atto di apertu ra. In mancanza di tutto ciò il suo gruppo ritiene di non continuare i lavori del Consiglio. Prende la parola il consigliere Gambaccini, Capo gruppo del gruppo consiliare "Popolo della Libertà - PDL Laurentino", che evidenzia l'importanza delle commissioni per cui stigmatizza la mancata istituzione delle stesse. Evidenzia, inoltre, che i l regolamento è stato fatto in maniera veloce in quanto vi sono num erose imprecisioni ed errori di numerazione dei commi, Replica il Sindaco che il regolamento è stato co nsegnato in anticipo ai capigruppo consiliari. Fa altresì prese nte che i Capigruppo hanno disertato la conferenza dei capigr uppo. Fa presente che la maggioranza offre la sua collaborazione ma è la minoranza che la rifiuta. Il consigliere Gambaccini comunica che il suo g ruppo si allontanerà momentaneamente dall'aula non volendo p artecipare alla votazione di questo regolamento; Consiglieri presenti n. 12, assenti n. 5; La maggioranza propone un emendamento all'artic olo 18 chiedendo che vengano inseriti i seguenti commi: 7) in caso di presentazione di emendamenti od ordin i del giorno anche un solo consigliere può richiedere la sospensione d ella loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte de i consiglieri; 8) Il Sindaco accorda tale sospensione e può - tenu to conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - accordare un tempo superiore; 9) Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato ordini del giorn o ed emendamenti, di presentare al soggetto che presiede l'assemblea i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentat i. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Sindac o o del proponente. L'emendamento viene approvato all'unanimità dei voti, resi nei modi di legge; VISTA la proposta di deliberazione come sopra emend ata; Sentito, altresì, ì il Sindaco che nel porre a i voti il Regolamento, come sopra emendato, pone nel contempo ai voti l'autorizzazione al Segretario comunale ad attuare il coordimento formale del testo e precisamente ad apportare le co rrezioni materiali relative alle numerazioni dei commi all'interno dei singoli articoli;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 33 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Si passa quindi alla votazione complessiva del r egolamento come sopra emendato autorizzando nel contempo il Segreat rio Comunale ad attuare il coordimento formale del testo e precisam ente ad apportare le correzioni materiali relative alle numerazioni d ei commi all'interno dei singoli articoli; Votazione che ha il seguente risultato: Con voti favorevoli n. 12, astenuti 0 contrari 0 , resi per alzata di mano; ACQUISITO il visto di regolarita` contabile attesta nte la copertura finanziaria espresso dal Ragioniere ai sensi dell'art. 151 comma quarto del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; VISTI i pareri favorevoli richiesti ed espre ssi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 - com ma I^ - del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; a) Responsabile del servizio interessato; b) Responsabile del servizio ragioneria;

D E L I B E R A 1) di approvare la proposta di deliberazione ripo rtata; 2) di dichiarare, con separata unanime votazi one, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'a rt. 134 - 4^ comma - del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 34 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. UFF: SEGRETERIA - ISTR. AIUDI Giuseppe _____ ________________ VISTO: IL SINDACO: DI FRANCESCO Antonio ______________ PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVO LE DATA: 11.02.2010 IL RESPONSABILE DEL SETTORE___ Aiudi Giuseppe _____ _______________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: FAVORE VOLE DATA: 11.02.2010 IL RESPONSABILE DEL SETTORE___ Camilloni Giovanni__ ______________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA FINANZIARIA: FAVOREVOLE DATA: 11.02.2010 IL RESPONSABILE DEL SETTORE___ Camilloni Giovanni__ ______________

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 25-02-2010 - pag. 35 - COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENE RALE F.to DI FRANCESCO ANTONIO F.to AIUDI DO TT. GIUSEPPE =================================================== =================== Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE;

A T T E S T A che la presente deliberazione in applicazione al D. Lgs. n.267/2000: [ ] E` stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 15-03-10 (art.124 - comma primo); [ ] E` stata trasmessa al CO.RE.CO. - sede di Ancon a - in data *******

con prot. ******* (art.126); - per essere posta a controllo di iniziativa del Co nsiglio

(art.127 - comma primo e secondo); - non è soggetta al controllo preventivo (art.134 - comma terzo).

Dalla Residenza Municipale, lì 15-03-10 SEGRETARIO COMUNALE

AIUDI DOTT. GIUSEPPE =================================================== =================== Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A che la presente deliberazione in applicazione del D .Lgs. n.267/2000: - E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici g iorni consecutivi

dal 15-03-10 al 30-03-10 senza reclami (art.124 - c omma primo). - E' divenuta esecutiva il giorno 25-03-10: [ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Ar t.134 - comma 4); [ ] Decorsi DIECI giorni dalla pubblicazione (Art.1 34 - comma terzo); [ ] Decorsi TRENTA giorni dalla ricezione dell' att o da parte del

CO.Re.CO (Art.134 - comma primo) senza che sia stat a comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento; [ ] dell'atto (art.134 - comma primo) avvenuta in d ata *******;

[ ] Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 134 - comma primo) nella seduta d el ******* Prot. n. *******.

Dalla Residenza Municipale, 30-03-10 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE =================================================== =================== E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. San Lorenzo in Campo, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE AIUDI DOTT. GIUSEPPE

=================================================== ===================