Comune di Paladina Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente ... · «Approvazione del PRAL...
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AMIANTOCensimento e rimozione
Aspetti normativi, sanitari e tecnici
Procedure, obblighi e sanzioni
Comune di PaladinaAssessorato all’Ecologia e all’Ambiente
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Ufficio di Sanità Pubblica Bonate Sotto
Mercoledì 6 marzo 2013
In collaborazione con
AGENDA
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Comune di PaladinaAssessorato all’Ecologia e all’Ambiente
La Legge Regionale del 29 settembre 2003, n. 17
«Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto»
Attua le disposizioni della prima legge nazionale del 1992 (n. 257) relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto.
E’ importante in quanto agli articoli 3 e 4 da vita alla commissione interdisciplinare
tecnico-scientifica incaricata di predisporre il PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia).
Obiettivi della normativa:
•Salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da fibre di amianto
•Prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dell’amianto
•Promozione di iniziative di informazione ed educazione
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L’Evoluzione della normativa regionale
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La D.G.R. N. 8/1526 DEL 22 DICEMBRE 2005 Parte prima
«Approvazione del PRAL (Piano regionale Amianto Lombardia)»
Il PRAL nasce con l’intento di fornire e promuovere gli strumenti utili all’eliminazione entro il 2015 dell’amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro.
Obiettivi strategici
•Ottenere il censimento e la mappatura dei siti con amianto.
•Coinvolgere tutti gli enti che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con amianto per
eliminarlo entro la fine del 2015.
Obblighi
Soggetti pubblici e proprietari privati devono denunciare alle ASL competenti la presenza
di amianto e/o materiali contenenti amianto (tramite appositi modulistica).
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La D.G.R. N. 8/1526 DEL 22 DICEMBRE 2005 Parte seconda
PRAL (Piano regionale Amianto Lombardia)
Scorrendo il piano si segnalano i principali obiettivi:
•mappatura dell’amianto presente sul territorio regionale (ossia censimento, registri)•individuazione dei criteri per l’elaborazione del piano smaltimento amianto (monitorando i quantitativi presenti e individuando le discariche per lo smaltimento)
•monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
•elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e
l'individuazione delle priorità per effettuare la medesima (soprattutto per le aziende ad
alta presenza di amianto);
•tutela dei lavoratori esposti all’amianto e monitoraggio dal punto di vista sanitario ed
epidemiologico;
•definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell' ARPA;
•individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell' ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'
amianto;
•promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi
causati dall'amianto.
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DGR N. 8/6777 del 12 marzo 2008«Determinazione in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d’amianto e aggiornamento delle linee guida per la gestione del rischio amianto»
E’ uno strumento normativo, prettamente operativo, suddiviso in quattro parti.
1) Nella prima parte tratta degli effetti biologici delle fibre d’amianto e approfondisce
gli aspetti sanitari;2) Il secondo capitolo riguarda gli aspetti tecnici degli interventi di bonifica:
•Rimozione (il manufatto contenente amianto è asportato)
•Incapsulamento (il manufatto contenente amianto è trattato con prodotti penetranti o
ricoprenti, che impediscono la dispersione di fibre).
Rimane comunque l’obbligo di verifica periodica e di rifacimento se deteriorato
•Confinamento (il manufatto contenente amianto è separato fisicamente mediante la
predisposizione di barriere a tenuta) (es. controsoffittature)
3) Nel terzo capitolo vengono analizzate le metodiche per l’analisi e la determinazione
delle fibre d’amianto presenti in atmosfera;4) Il quarto capitolo tratta dei rifiuti contenenti amianto .
Ne analizza la tipologia, le modalità di stoccaggio, di trasporto e di smaltimento.
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Decreto Direzione Generale Sanità N. 13237 del 18 novembre 2008 Parte 1
«Approvazione del "protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto»
Il protocollo vuol essere uno strumento operativo per la valutazione dello stato di
conservazione delle coperture al fine di indirizzare le conseguenti azioni di
monitoraggio e/o rimozione.
Si tratta di un indice di degrado condotta attraverso l’ispezione del manufatto.
Vengono analizzati una serie di indicatori che danno luogo ad un valore numerico a
cui corrispondono delle azioni che il proprietario dell’immobile deve porre in atto
entro un determinato periodo di tempo.
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Decreto Direzione Generale Sanità N. 13237 del 18 novembre 2008 Parte 2 «Approvazione del "protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto»
A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando unapinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:1 se un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco
2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo
B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE, si dà valore:0 se assenti
2 se rare
3 se numerose
C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO, si dà valore:0 se assenti
3 se presenti
D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO, si dà valore:
1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili
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Decreto Direzione Generale Sanità N. 13237 del 18 novembre 2008 Parte 3 «Approvazione del "protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto»
E) VENTILAZIONE, si dà valore1 la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria2 la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria
F) LUOGO DI VITA / LAVORO , si dà valore1 copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
2 copertura a vista dall’interno
G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE, si dà valore1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicenti ed attigue
H) AREE SENSIBILI, si dà valore1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura
I) VETUSTA’ (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
4 se la copertura è installata prima del 1980
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Decreto Direzione Generale Sanità N. 13237 del 18 novembre 2008 Parte 4 «Approvazione del "protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto»
Indice di Degrado è I.D.=(A+B+C+D+E+F+G+H) x IE’ il risultato della somma dei vari valori moltiplicato per l’indice di vetustà.
Le azioni da effettuare sono riassunte nel prospetto:
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I.D. inferiore o uguale a 25 Nessun intervento di bonifica. E’ prevista la rivalutazione
dell’indice di degrado a cadenza biennale
I.D. compreso tra 25 e 44 Esecuzione della bonifica entro 3 anni
I.D. uguale o superiore a 45 Rimozione della copertura entro 12 mesi
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Legge regionale n. 14 dl 31 luglio 2012«Modifiche e integrazioni alla L.R. n. 17 del 29 settembre 2003»
La legge modifica e integra la normativa della Regione Lombardia sull’amianto ed in
particolare si segnala l’Art. 8 bis (Sanzioni e controlli)1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei
soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione
amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità,
tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale.
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DGR N. IX/3913 del 06 agosto 2012«Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d’informazione sulla presenza di amianto in Lombardia finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica»
Nelle premesse della deliberazione si pone in evidenza una discrepanza tra i volumi di siti censiti e quelli stimati con il telerilevamento (1.300.000m3 contro 2.800.000
m3).
Si sollecitano pertanto azioni che consentano il completamento del censimento
rinnovando l’invito alle comunicazioni da parte dei proprietari di manufatti alle ASL competenti.
Nella deliberazione non ho trovato riferimenti rispetto alla scadenza temporale che è
stata successivamente indicata con la data del 31 gennaio 2013
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DGR N. IX/4777 del 30 gennaio 2013«Definizione di criteri per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8bis della L.R. n. 17 dl 29 settembre 2003»
Tabella delle sanzioni previste per la mancata comunicazione
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Fibra di amianto14
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Lastre di copertura del tetto15
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Tegole in cemento-amianto16
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Pensilinee17
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Rivestimenti in amianto spruzzato18
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Copertura isolata con lastre di fibro-cemento19
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Soffitto ribassato con pannelli compressi20
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Supporti tubi fluorescenti21
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Condotte del riscaldamento23
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Condutture di scarico 24
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Pavimenti in vinilico (linoleum)25
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Lastre in fibro-cemento per quadri elettrici 26
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Fioriere in cemento amianto27
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Stucco per finestre28
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Isolante per caldaie29
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Rivestimenti antincendio per radiatori30
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Serbatoi per l’acqua31
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http://www.forum-asbest.ch/
Il primo link è un sito gestito dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica Svizzera contenente una serie di
documenti informativi molto dettagliati per il questione amianto, sia per i cittadini che per le aziende
che trattano lo smaltimento dell’amianto
http://www.suva.ch/it/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/asbestsuva.htm#/asbesthaus/attic
Il secondo è un link ad una animazione interattiva (Casamianto) che evidenzia la possibile presenza di
amianto in ambito domestico attraverso la navigazione nei vari ambienti abitativi.