COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo VERBALE ...signora Lia Noto ed i figli prof. Antonio...

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COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.37 COPIA OGGETTO: RICORSO AL TAR. SICILIA DELLA SIG.RA MARJANNE VIBAEK ED ALTRI - NOMINA LEGALE AVV. GIROLAMO RIZZUTO. L'anno 2014, il giorno 06 del mese di FEBBRAIO, in Monreale nella Sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti i Signori: Risultano presenti: Aw. Di Matteo Sig.ra Giangreco Sig. Cardullo Dott. Scalici Filippo Rosalia Giovanni Salvatore Sindaco Assessore Assessore Assessore Risultano assenti: Sig. La Corte Dott. La Fiora Sig. Vittorino Giuseppe Giuseppe Girolamo Vice Sindaco Assessore Assessore Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. G. Li Vecchi. Assume la Presidenza 1' Aw. Filippo Di Matteo , in qualità di Sindaco, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

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  • COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

    N.37 C O P I A

    OGGETTO: RICORSO AL TAR. SICILIA DELLA SIG.RA MARJANNE VIBAEK ED ALTRI -NOMINA LEGALE AVV. GIROLAMO RIZZUTO.

    L'anno 2014, il giorno 06 del mese di FEBBRAIO, in Monreale nella Saladestinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti i Signori:

    Risultano presenti:

    Aw. Di Matteo

    Sig.ra Giangreco

    Sig. Cardullo

    Dott. Scalici

    Filippo

    Rosalia

    Giovanni

    Salvatore

    Sindaco

    Assessore

    Assessore

    Assessore

    Risultano assenti:

    Sig. La Corte

    Dott. La Fiora

    Sig. Vittorino

    Giuseppe

    Giuseppe

    Girolamo

    Vice Sindaco

    Assessore

    Assessore

    Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. G. Li Vecchi.

    Assume la Presidenza 1' Aw. Filippo Di Matteo , in qualità di Sindaco, il quale,riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberaresull'argomento indicato in oggetto.

  • IL DIRIGENTE

    VISTO il ricorso al TAR, introitato al protocollo di questo Ente in data 10.09.2013 eregistrato al n. 20279, proposto dalla Sig.ra Marjanne Vibaek, nata a Copenaghen il 02.10.33, inproprio e nella qualità di procuratrice di Gagliardo Giambattista, Gagliardo Matilde, Pasqualino diMarineo Lia, Pasqualino Maria Caterina., Pasqualino Guglielmo, Gagliardo Olga e BeatricePasqualino, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, presso lo studio degli Avv.ti Prof.Giovanni, Alessandra e Pietro Maniscalco Basile, sito in Palermo, Piazza Sacro Cuore n°. 3,avverso il Comune di Monreale, per ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni•subiti dai ricon-enti e/o alla restituzione delle aree occupate a seguito dell5illegittimo e/o illecitocomportamento delPAmministrazione;

    RITENUTO, opportuno e necessario opporsi al ricorso al TAR sopraindicato, ed affidareincarico all'Aw. Girolamo Rizzuto il quale, per oltre trent'anni, ha fatto parte dell'Ufficio legaledell'Ente, rappresentando lo stesso in controversie molto impegnative ( AMAT - AMIA etc.)3ottenendo quasi sempre risultati positivi in tutti e tre i gradi di giudizio e che, come si evince,fral'altro,dalla nota del 17.06.2008, segue la causa in argomento da diversi anni;

    VISTA la parcella prò forma, pervenuta brevi manu, in data 14.01.2014, che siallega, inoltrata dall'Avv. Girolamo Rizzuto, con studio legale in Palermo, Via Gen.le DomenicoChinnici n. 14, con cui si comunica che la spesa per l'espletanda opera professionale è pari ad €.12.688,00, incluse CPA ed IVA come per Legge, con abbuono della fase istruttoria e riduzione diquella di studio;

    VISTA la L.R. 12/2011VISTO il D. L.vo n. 267/2000;VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

    VISTO il D.M. 140/12;

    P R O P O N E

    1 - Costituirsi nel giudizio proposto davanti al TAR di Palermo,in premessa indicato, promossodalla Sig.ra Marjanne Vibaek e altri, contro il Comune di Monreale;

    2 - AFFIDARE all'Aw. Girolamo Rizzuto, nato a Palermo il 17.07.1948 , l'incarico dirappresentare il Comune nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi;

    3 - IMPEGNARE, con successiva determinazione dirigenziale, la complessiva somma di €.12.688,00 CPA ed IVA come per legge incluse, occorrente per le spese di giudizio, all'intervento1.01.02.03 - Gap. 1058 - denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc." del bilancio 2014 che, conriferimento allo stanziamento ammesso al corrispettivo capitolo del bilancio 2013, presenta lanecessaria disponibilità.

    Monreale, lì 22.01.2014/"• X

    C

  • LA GIUNTA MUNICIPALE

    VISTA la superiore proposta di deliberazione.

    VISTI gli allagati pareri, espressi ai sensi dell'ari 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.

    VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

    VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

    Il Sindaco pone in votazione, a scrutinio segreto, la superiore proposta dideliberazione, così come proclamato dal Sindaco

    D E L I B E R A

    APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa.

  • P A R E R I

    Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto :

    RICORSO AL TAR SICILIA DELLA SIG.RA MARJANNE VIBAEK E ALTRINOMINA LEGALE AW. GIROLAMO R1ZZUTO.

    Esperita l'istruttoria di competenza;Visto l'art 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

    II Dirigente del Settore esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità/tecnica, sullaproposta di deliberazione sopraindicata.

    Datai\U

    II Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolaritàcontabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

    DataII Dirigente f.f.Dott; E. Sunseri

  • /— r-SC u"••>'« e? W-IUL;! 5 5>.a

    Ma-tilde, nata a Palermo

    T60L29G273N, Gagliardo-T ' - r / t n o '.il 14.Ufa. Notar Seria del"r1 T:. C...K 09.10/09), -Gagliardo oiga,

    • . nata a Palenno il 13.09/62,GGLMLD.58M5.4G273S, Pasqualino ' di Marineo Liaf. 'nata . a CF. GGLLcoeapssGizss '

    . ' . • • (giusta procura speciale in'Palermo il' 11.11/60, . CF; ' PSQLIA60H51G273P, Pasqualino Notar Antonio loiidiKoma-

    • ' , Rep. 30S10 del ZL.OZ'13) e

    Maria -Caterina, -• nata 'a Palermo -il 08'. 01/64 " C.F. Beatrice P^U^O, nata a• ! Palermo il 29.09/35, CF.

    PSQMCT64A4SG273B,Ptfs^/mo Guglielmo, nato a.Palermo il

    17/03/1966, Cod.'Fise.: PSQGLL66C17G273N (giusta- procurd *

    speciale in-Notar Ugo'Serio del 09 ' O/09) f-Gagliardo Giga/nata Alessandro ' e PietroManiscalco Basile, • con-

    a Palermo il 13.09/62, ';:;. GGLLGO62P53G273S \"(giiasta ginntamènte e/o disgiunta-- • ,"" • mente, conferendo agli stessi

    procura speciale in Notar Antonio loli di Roma - Kep. 30810 del Mte ie facoltà di legge edr ' £ _ • eleggono domicilio presso' il

    '91 f)9 rl^\ Pasà-f/ali-rtn nnfa s'Palprmo il 99 OQ '°ft CV loro studio OT Palermo,£-j,.\j£-. J-C// C j_,r C lò. L i i-L,& J, 14-&W t-it/l.l*l-!l,U, ±LdLC3.-CL J- CU.-CXJ.HL1W JJ. /—J -\J -/. L-'LJ, v—,,ì_ .. J . • s ' . • • Piazza. Sacro Cuore n° 3

    PSQBRC35P69G273B/ rappresentati, e difesi, per mandato a^

    margine del presente atto dagli aw.ri Prof. • 'Giovanni.

    Alessandra. e Pietro Maniscalco Basile del Foro di Palermo e

    elettivamente- domiciliati presso .il loro studio in. Palermo,

    Piazza Sacro Cuore ' n° 3 (fax 091217385 - pec: i

    [email protected]]

    • .•:.• CONTRO . •- il Con ' •" . -3 di Monreale in persona del Sindaco pro-

    tempore; •

    Veie ed autenn'cheJ.e.&nne,

    '̂ KAap 1AKIMR V MAtUISCALCO B

  • - Assessorato Regionale delle Infrastnitture, e della

    Mobilità (già dei Lavori Pubblici) in persona dell'Assessore e

    come tale legale rappresentante prò-tempore/ rappresentato e

    difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

    per ottenere

    • la condanna del Comune di Monreale e/o' dell'Assessorato

    Regionale,-in solido e/o ciascuno per quanto'di ragione, al pieno ed

    integrale risarcimento dei danni -subiti dai ricorrenti e/o -alla,

    restituzione delle aree'di cui -si dirà occupate a seguito dell'illegittimo

    e/o. illecito comportamento delle Amministrazioni convenute per

    intervenuta occupazione usurpativa- e/o acquisitwa, . illecita e/o-

    illegittima ab- origine, degli immobili di séguito descritti e meglio infra

    individuati,, previa declaratoria, ove occorra, dell'illegittimità degli atti

    e dei .provvedimenti.tutti, della procedura espropriativa che saranno

    indicati e/o. depositati agli atti.del giudizio e ciò perle seguenti ragioni'

    . IN FATTO-

    1. .11 ProrV Guglielmo Pasqualino era proprietario/ nel

    1982, di un terreno sito nel-territorio del Comune di Monreale/

    contrada Aquino, iscritto nel catasto terreni di Monreale nel

    foglio di mappa n. 2S/.particelle 36, 38, 40, 55,169, 56, 201, 254,

    57, 39, 329, 54, 101, 35, 46, 62, 65,. 59, e 119,61 esteso

    ottantottomilacentoventuno metri quadrati.

    Detto terreno era destinato, nel piano -regolatore generale

    della Città di Monreale, ed in un piano partìcolareggiato, ad

    edilizia residenziale con la densità edilizia realizzabile- di tre

    metri cubi e mezzo per metro quadro.

  • 2. Con deliberazione 24 marzo 1981, n. 79 il Consiglio

    Comunale di Monreale approvava un piano per l'edilizia

    economica e popolare concernente la contrada Aquino del

    territorio Comunale; detto piano destinava parte del terreno di

    proprietà del prof. Pasqualino alla costruzione di case popolari.

    Con sentenza n. 165 resa sotto le date 18 maggio - 25

    ottobre 1988 il Consiglio di Giustizia Amrrdnistrativa della

    Regione Siciliana annullava/ nel capo concernente il terreno di

    proprietà del Prof. Pasqualino/ il detto piano per l'edilizia

    economica e popolare e/ pertanto, il detto terreno rimaneva

    disciplinato dal sopra precisato piano regolatore generale

    partìcolareggiato con la destinazione ad edilizia residenziale/

    con densità edilizia di tre metri cubi e mezzo per metro quadro.

    3. Con decreto del 16 giugno 1982 il Sindaco del

    Comune di Monreale disponeva/ in favore- del Comune/

    l'occupazione provvisoria e di urgenza di porzione del terreno

    di proprietà del prof. Guglielmo Pasqualino e precisamente la

    porzione di detto terreno rappresentata in catasto dalle

    particelle portanti i numeri 40, 55/169, 201, 54/ 319/ 54, e 329.

    La • durata dell'occupazione provvisoria e di urgenza

    veniva fissata in anni due.

    4. Il Comune di Monreale il 22 luglio del 1982/ operando

    in base alla autorizzazione di cui sopra/ si immetteva nel

    possesso ed immetteva nel possesso l'Istituto Autonomo delle

    Case Popolari di Palermo del tratto del terreno Pasqualino

    rappresentato in catasto dalle particelle 54/ 40, 3297 169/ 55 ma

    non già della particella 201.

  • 5. Il decreto del Sindaco con il quale era stata autorizzata

    l'occupazione/ in via provvisoria e di urgenza/ del fondo

    Pasqualino già travolto dall'andamento del piano P.E.E.P. in

    esecuzione della quale era stato emesso/ era stato anche

    annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

    6. Nel corso del tempo fissato per la durata della

    occupazione provvisoria e nel corso della stessa/ il terreno del

    prof. Pasqualino occupato come sopra/ veniva/ nella maggior

    parte/ irreversibilmente trasformato dall'I.A.C.P. di Palermo con

    la costruzione di sei edifici contenenti numerosi alloggi

    popolari.

    7. Spirato il termine fissato per l'occupazione/ che non era

    stato prorogato dal Comune (e non avrebbe potuto essere

    prorogato perché la prima delle leggi di proroga dei termini

    delle occupazioni provvisorie fu emanata il 22 dicembre 1984 -

    art 5 del D.L. portante tale data ed il n. 901 e convcrtito nella

    legge 1 marzo 1985 n. 42), il Prof. Pasqualino/ considerato:

    - che l'occupazione si era protratta oltre il biennio fissata

    per la durata della stessa;

    - che il terreno occupato era stato interamente ed

    irreversibilmente trasformato e la estensione di esso non

    trasformata/ annesso funzionalmente alla costruzione, non

    veniva restituita;

    - che egli aveva diritto al risarcimento del danno subito/

    con citazione del luglio 1984 conveniva in giudizio/

    innanzi il Tribunale di Palermo/ il Comune di Monreale e lo

    IACP di Palermo chiedendo che gli stessi fossero condannati/ in

    4

  • solido, al pagamento di somma uguale al valore del terreno

    nonché al risarcimento del danno/ ed al pagamento di un

    compenso per la durata della occupazione; chiedeva/ coinè

    mezzo al fine/ che venisse nominato un consulente tecnico per

    determinare il valore venale del terreno acquisito dal Comune e

    dallo IACP e quant1 altro sarebbe risultato a lui dovuto dai due

    enti.

    8. In data 16 febbraio 1987 veniva meno ai viventi il

    pro£. Guglielmo Pasqualino lasciando suoi eredi la moglie

    signora Lia Noto ed i figli prof. Antonio Pasqualino e Beatrice

    Pasqualino in Gagliardo di Carpinello.

    Dopo la morte del prof. Guglielmo Pasqualino perveniva

    all'indirizzo dello stesso una nota/ a firma del Sindaco del

    Comune di Monreale/ con la quale si offriva al detto Professore/

    quale-indennità di espropriazione del suolo occupato ed in gran

    parte irreversibilmente trasformato/ la somma (cinque volte

    inferiore al valore del terreno già accertato dal consulente nel

    giudizio in corso) di £ 775.282.690.

    9. In seguito a ciò gli eredi del prof. Pasqualino/ signori

    Lia Noto Pasqualino/ prof. Antonio Pasqualino e signora

    Beatrice Pasqualino in Gagliardo di Carpinello/ convenivano in

    giudizio/ innanzi il Tribunale/ con atto portante la data del 6

    marzo 1987/ il Comune di Monreale e lo IACP chiedendo:

    - che il giudizio con la detta citazione instaurato fosse

    riunito a quello già pendente;

    - che il Comune e lo IACP fossero condannati al

    risarcimento del danno;

  • - che/ ritenendosi inadeguata l'indennità offerta i due enti

    convenuti fossero condannati al pagamento di importo pari a

    quello già indicato dal CTU/ oltre l'indennità di occupazione e

    quant'altro dovuto.

    Chiedevano/ pertanto la condanna in loro favore/ del

    Comune e dello I.A.C.P. di quanto dovuto/ con interessi ed

    interessi sugli interessi.

    Intanto gli eredi del prof. Pasqualino avevano proposto

    per cautela/ avverso il provvedimento del Sindaco con il quale

    era stato determinato in £ 775.282.690 l'indennità di

    espropriazione/ un ricorso al Tribunale Amministrativo

    Regionale.

    10. A seguito della notifica di tale ricorso al TAR e della

    nuova citazione del 6 marzo 1987/ atti nei quali/ parti/

    rispettivamente/ ricorrenti ed attori erano gli eredi del prof.

    Guglielmo Pasqualino/ il Comune di Monreale era edotto/

    formalmente/ ufficialmente ed a ogni effetto/ che il prof.

    Guglielmo Pasqualino era venuto meno ai 'viventi e che a lui

    erano succeduti la moglie Lia Noto Pasqualino ed i figli Prof.

    Antonio e Beatrice.

    11. Non tenendo in conto quanto sopra/ il Comune di

    Monreale faceva notificare al Prof. Guglielmo Pasqualino/

    deceduto/ e non ai suoi eredi/ l'avviso dell'avvenuta adozione di

    un provvedimento/ denominato ordinanza mentre in realtà era

    un decreto/ con il quale veniva pronunziata l'occupazione

    definitiva/ ossia l'espropriazione/ del terreno di proprietà

  • Pasqualino rappresentato in catasto dalle particelle 40, 55, 54,

    319,169,3296201.

    In seguito a ciò gli eredi Pasqualino/ con atto notificato

    il 27 luglio 1987, convenivano in giudizio ancora una volta il

    Comune di Morrreale e lo IACP chiedendo che il decreto di

    espropriazione/ emesso senza preventiva dichiarazione di

    pubblica utilità nei confronti del Prof. Guglielmo Pasqualino, da

    tempo deceduto, fosse dichiarato illegittimo/ privo di validità e

    disapplicato.

    12. Con sentenza resa sotto le date 25 marzo 1994/ 22

    agosto 1995 con il n. 2438/95 il Tribunale di Palermo, Sezione

    Prima, condannava solidalmente il Comune di Monreale e

    l'Istituto Autonomo Case Popolari - IACP di Palermo, al

    pagamento di L. 5.214.077.396 con gli interessi compensativi del

    cinque per cento sulle somme annualmente- rivalutate a

    decorrere dalle date delle irreversibili trasformazioni indicate

    nella sentenza stessa e gli interessi anatocistici ai sensi dell'art.

    1283 c.c. nonché al pagamento delle spese liquidate in L.

    7.198.000 ed emetteva altre statuizioni anche in ordine alle spese

    concernenti il Comune di Monreale e lo IACP di Palermo.

    Relativamente alla particella 201 - oggi 2581 ed oggetto

    del presente giudizio - così era dato leggere alla pagina 10

    dell'indicata sentenza: "le particelle 201, 59, 60, 61, 62, 65 e 66

    non sono state trasformate e àTingiie possono formare oggetto

    di r etr o cessione".

    13. Il giudizio è proseguito, dopo varie istanze, ma non

    ha più riguardato il tratto di suolo rappresentato in catasto nella

    7

  • paiticella n° 201 per il quale non è stato disposto, come

    accennato/ alcun risarcimento non essendo stato lo stesso

    trasformato (quantomeno fino all'anno 2010).

    Nelle more dei vari giudizi/ è venuta meno ai viventi la

    signora Lia Noto ved. Pasqualino.

    14. Occorre aggiungere che il terreno rappresentato dalla

    particella n. 201 (che/ oggi/ è denominata 2581) è stato

    frazionato/ come risulta dai fogli di frazionamento redatti dal

    Comune di Monreale e presentati dallo stesso all'Ufficio del

    Catasto.

    Per effetto del frazionamento i metri quadrati

    seimilacentosettantacinque della particella che erano stati

    occupati sono divenuti una particella autonoma cui è stato dato

    dapprima il 201/b poi divenuto n. 2581.

    15. Nonostante il Tribunale - con statuizione passata in

    giudicato - avesse riconosciuto agli eredi Pasqualino il diritto

    di avere restituita la paxte occupata della particella n. 201/ oggi

    2581/ il Comune non provvedeva alla materiale restituzione

    della stessa e gli Eredi Pasqualino si trovavano costretti ad

    intraprendere un nuovo giudizio per ottenere la detta

    restituzione.

    Detto giudizio attualmente innanzi alla Corte di Appello

    di Palermo.

    16. Nelle more della definizione di quest'ultimo giudizio/

    ed in particolare nel corso deiranno 2010/ accadeva che sul

    muro di confine della particella 2581 veniva affissa una tabella

    dove si affermava che nell'area in questione sarebbero stati

  • realizzati "16 alloggi di edilizia pubblica'7 in attuazione di tale

    "programma di recupero urbano denominato contratto di quartiere II

    D.M. 02.03/05 - D.M. 16.06/06".

    In effetti la detta particella 2581 veniva recintata e nella

    stessa veniva avviato un cantiere edilizio.

    17. Constatato tale stato di fatto/ e senza che avessero mai

    ricevuto alcun atto o avviso concernente la detta particella/ gli

    odierni ricorrenti notificavano al Comune di Monreale un atto

    stragiudiziale di diffida e messa in mora con il quale si invitava

    il Comune:

    - a rilasciare i terreni di proprietà Pasqualino in favore dei

    legittimi proprietari;

    - ad eliminare le recinzioni poste a confine della pila

    2581;

    - a non realizzare opere sul fondo- . di proprietà

    Pasqualino;

    - a rimuovere le fabbriche eventualmente già realizzate;

    - a risarcire i danni cagionati ai sigg.ri Pasqualino;

    Nel contempo/ si diffidava ed avvertiva in medesimo

    Comune che in caso di mancata ottemperanza sarebbe stata

    adita l'Autorità Giudiziaria in ogni sede competente sia al fine

    di ottenere il ristoro delle ragioni dai Sigg.ri Pasqualino/ sia al

    fine di sentire dichiarate eventuali responsabilità degli organi e

    dei funzionar! preposti.

    L'atto veniva espressamente qualificato come atto

    formale di diffida, messa in mora ed atto interruttivo della

  • prescrizione con tutte le conseguenze di legge per l'ipotesi di

    mancata ottemperanza.

    18. Poiché tale atto è rimasto privo di riscontro/ i sigg.ri

    Pasqualino si trovano costretti a tutelare/ per l'ennesima volta/

    giudizialmente le loro ragioni/ affidandole ai seguenti motivi

    JN DIRUTO

    Violazione e falsa applicazione degli arti. 42 bis, 43, 58

    D.P.R, del T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R.

    327/2001) e di tutte le norme connesse e/o richiamate/ nonché

    degli arti. 2041 e 2043 e.e.

    1. Appare/ preliminarmente/ opportuno soffermarsi sulla

    scelta del Giudice arnministrativo per la disamina della

    presente controversia.

    Com'è noto il tema del riparto di Giurisdizione in materia

    di occupazione aquisitiva e/o usurpativa è .stato/ e tuttora è/

    dibattuto.

    Nel caso in esame/ i ricorrenti hanno ricevuto il decreto di

    occupazione di urgenza e null/altro.

    A seguito dei giudizi di cui sopra si è narrato/ i ricorrenti

    hanno (avrebbero avuto) diritto alla restituzione della particella

    201, oggi 2581.

    Per effetto/ tuttavia/ della realizzazione dell'opera

    pubblica/ della irreversibile trasformazione del bene e della sua

    concreta destinazione all'uso pubblico si è verificato il

    fenomeno della occupazione usurpativa (se/ come pare/ manchi

    o sia illegittima la dichiarazione di p.u.) o acquisitiva (se

    10

  • dovesse risultare l'esistenza e la validità della dichiarazione di

    p.u.).

    Rilevato che tale distinzione ormai rileva solo al fine di

    individuare il dìes a cfuo di commissione dell'illecito (per. la

    determinazione del valore venale del bene in tale momento)

    che/ in caso di occupazione usurpativa/ decorre dal momento

    dell'immissione in possesso da parte della P.A. mentre, in caso

    di occupazione appropriativa/ dalla scadenza del termine di

    occupazione legittima del terreno/ ciò che rileva è che/ in ogni

    caso/ la presente controversia rientra nel disposto del nuovo

    Codice del Processo Arnrninistrativo.

    Ai sensi dell'ari 133 del medesimo ("Materie di

    giurisdizione esclusiva") "I. Sono devolute alla giurisdizione

    esclusiva del giudice amministrativo/ salvo ulteriori previsioni di

    legge [...] g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, -i provvedimenti,

    gli accordi e i comportamenti, rìconducibili, anche mediatamente,

    alV esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in

    materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la

    giurisdizione del giudice ordinano per quelle riguardanti la

    determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza

    dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativo!'.

    Nella fattispecie/ il comportamento dell'airrministrazione

    produttivo del pregiudizio subito dai ricorrenti si collega/ in

    ogni caso ed in modo esplicito/ alla procedura espropriativa e

    tale circostanza è sufficiente per radicare la giurisdizione

    esclusiva del giudice arnministrativo/ sia ai sensi dell'articolo

    133 appena citato/ sia anche alla luce dei principi enunciati dalla

    11

  • Corte costituzionale, con le sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 e

    sviluppati dall'Adunanza Plenaria, con decisione 22 ottobre

    2007, n. 12.

    In altri termini, nella fattispecie, il collegamento fattuale e

    formale tra la domanda risarcitoria proposta e l'esercizio del

    potere pubblico risulta del rutto indiscutibile e, pertanto,

    sussiste la Giurisdizione del Giudice arnrninistrativo.

    2. In linea subordinata, qualora si ritenesse il difetto di

    Giurisdizione del G.A. si chiede che venga assegnato un

    termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice che

    sarà ritenuto competente ad esaminare la presente vicenda.

    Sul punto è opportuno ricordare che a seguito del vuoto

    normativo creato dalla pronuncia n° 77/2007 della Corte

    Costituzionale è stato - con Tari. 59 della L. 69/2009 - introdotto

    l'istituto della traslatio judicii, così sancendo il superamento del

    principio della incomunicabilità fra giurisdizioni.

    Così, difattì, recita la norma citata: "(Decisione delle

    questioni di giurisdizione) 1. Il giudice che, in materia civile,

    amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il

    proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice

    nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla

    giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è

    vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo".

    Se, quindi, si dovesse ritenere il difetto di Giurisdizione si

    chiede l'assegnazione del termine di Legge per la riassunzione

    innanzi al Giudice che sarà ritenuto competente.

    12

  • 3. In merito ali'illegittimità e/o illiceità del

    comportamento del Comune di Monreale e dell'Assessorato

    Regionale/ si rileva quanto segue.

    E' opportuno ricordare che accanto alla mancanza in

    radice della dichiarazione di p.u./ vi sono quelle ipotesi, che ad

    essa vanno equiparate/ dell7 inesistenza giuridica e

    dell'inefficacia della dichiarazione/ le quali ricorrono non solo

    quando la dichiarazione di p.u. è annullata dal giudice

    amministrativo/ ma anche quando il provvedimento/ pur

    esistente/ difetti dei suoi caratteri essenziali tipici.

    Nel caso in esame/ relativamente alla particella oggi 2581

    i sigg.ri Pasqualino non hanno ricevuto alcun alcun atto nel

    quale si facesse menzione delle ragioni di pubblica utilità

    dell'opera cui sarebbe stato finalizzato l'occupazione o

    l'esproprio.

    I lavori/ inoltre/ sono iniziati quando era già scaduto il

    termine di efficacia di cinque armi della occupazione di urgenza

    e se vi fosse stata una dichiarazione di pubblica utilità questa

    sarebbe stata certamente antecedente e/ quindi/ sarebbe

    anch'essa scaduta. '

    Da tali semplici considerazioni/ cui va aggiunto il fatto

    che la procedura espropriativa non venne mai portata a

    compimento/ deriva rillegittimità della procedura seguita dal

    Comune di Monreale; per l'effetto/ si realizza un fatto illecito

    generatore di danno e ne consegue per i ricorrenti il diritto ad

    ottenere il pieno ed integrale risarcimento del danno patito -

    13

  • nella misura che sarà di seguito quantificata -, a seguito e per

    effetto dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.

    4. A sostengo di quanto appena detto occorre ricordare

    che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di

    espropriazione e tutela del diritto di proprietà, circa il quantum

    debeatur, sia nel caso Belvedere e/Italia che nel caso analogo

    Carbonara e/ Italia, ha stabilito il principio che il carattere

    illecito dello spossessamento si ripercuote per forza di cose sui

    criteri da adottare per determinare la riparazione dovuta dallo

    Stato, non potendo le conseguenze patrimoniali di un

    impossessamento lecito -essere assimilate a quelle di uno

    spossessamento illecito e che la Corte ritiene che in tali ipotesi

    sia necessario procedere o alla restitutio in integrum o, in

    alternativa, al risarcimento pieno ed integrale inteso come totale

    eliminazione delle conseguenze della ingerenza oggetto della

    lite stimato al suo valore attuale.

    Sul teina è intervenuto il Legislatore, con l'introduzione

    dell'art. 42 bis nel T.U. Espropriazioni (Utilizzazione senza

    titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) il quale

    stabilisce che ''valutati gli interessi in conflitto, Vautorità1 che

    utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico/

    modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di

    esproprio o dichiarativo della pubblica utilità*, può* disporre che esso

    sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e

    che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio

    patrimoniale e non patrimoniale, quest* ultimo forfetariamente

    14

  • liquidato nella, misura del dieci -per cento del valore venale del

    bene".

    Al valore venale del bene andrà/ quindi/ sommato il

    danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura individuata

    dalla Legge.

    5. Se così non fosse/ sempre alla luce dei principi dettati

    dalla Corte Europea/ ai ricorrenti spetterebbe la restituzione dei

    beni illecitamente appresi dalla P.A.

    Secondo la Corte/, difatti/ tale restituzione è Tunica vera

    forma di tutela effettiva del diritto fondamentale di proprietà

    del privato.

    Infatti/ com'è noto/ un procedimento espropriativo

    completo si sviluppa secondo le ordinarie tappe della

    dichiarazione di pubblica utilità/ della occupazione di urgenza e

    del decreto di esproprio.

    La dichiarazione di pubblica utilità costituisce dunque il

    presupposto fondamentale sia della procedura espropriativa

    che di quella di occupazione temporanea di urgenza. Sicché/

    qualora la dichiarazione di pubblica' utilità sia stata dichiarata

    nulla o inefficace/ viene a mancare in radice il potere

    espropriativo e/ con esso/ ovviamente/ anche quello di occupare.

    L'inefficacia della dichiarazione di p.u./ che può essere

    accertata incidentalmente/ però/ ha una conseguenza ben più

    grave del semplice accertamento dell'illiceità dell'azione

    amministrativa. Esso comporta anche l'accertamento della

    isolazione di un diritto fondamentale dell'uomo (il diritto di

    15

  • proprietà) e la conseguente responsabilità dello Stato nei

    confronti dell'individuo leso.

    Sul punto/ occorre ricordare che il Primo Protocollo al

    Trattato Europeo dei Diritti dell'Uomo così dispone: "Articolo 1

    - Protezione della proprietà - Ogni persona fisica o giuridica ha diritto

    al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua

    proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni

    previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le

    disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati

    di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare

    VILSO dei beni in modo conforme alV interesse generale o per assicurare

    il pagamento delle imposte o di alti-i contributi o delle ammende".

    In applicazione di tale norma/ la Corte Europea dei Diritti

    dell'Uomo/ nella nota fattispecie Belvedere Alberghiera srl e/

    Italia/ ha stabilito che per essere compatibile con l'articolo 1 del

    Protocollo n° 1 una ingerenza dello Stato nel godimento del

    diritto" di proprietà deve essere operata "per causa futilità

    pubblica" e "alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali

    di diritto internazionale"'. L'ingerenza - ha precisato la Corte -

    deve realizzare un ''giusto equilibrio" tra le esigenze

    dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della

    salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. Ed il

    giusto equilibrio è realizzato solo se l'ingerenza ha rispettato il

    principio di legalità e non è stata arbitraria. La Corte ha/

    quindi/ ricordato che l'artìcolo 1 del Protocollo n° 1 esige/ prima

    di tutto e soprattutto/ che un'ingerenza dell'autorità pubblica

    nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La

    16

  • regola della legge/ uno dei principi fondamentali della società

    democratica/ è sussistente in tutti gli articoli della Convenzione

    ed implica il dovere dello Stato o delle altre pubbliche autorità

    di piegarsi a decisioni giudiziali rese A^erso di loro.

    Conclude la Corte che alla violazione dell'ari 1 del

    protocollo n.l consegue il rimedio più consono della

    restituzione del bene da parte dello Stato/ accompagnato dal

    •risarcimento per il danno pecuniario sostenuto/ come quello

    dato dalla perdita del godimento/ e dal risarcimento per il

    danno non pecuniario.

    La Corte ha voluto ribadire che l'azione arnministrativa

    in materia di espropriazione deve essere strettamente

    ricondotta al principio di legalità/ il cui mancato rispetto/ come

    nel caso in esame/ comporta il diritto per il privato -al pieno ed

    integrale ristoro del danno patito.

    La restìtutìo ad iniegrum del bene è/ dunque/ una delle

    forme di riparazione consentite quale ristoro effettivo in caso di

    accertamento della violazione del diritto di proprietà.

    Ma non la unica: la stessa Corte europea dei diritti

    dell'uomo (decisione dell'll dicembre 2003 rna si veda in senso

    analogo anche la decisione in fase di esecuzione della Corte sul

    summenzionato caso Belvedere Alberghiera e/Italia) ha

    condannato lo Stato italiano anche al pagamento dei danni

    morali ai ricorrenti per il senso di impotenza e di frustrazione di

    fronte allo spoglio illegale dei beni. E7 lo stesso senso di

    impotenza e di frustrazione che hanno provato i ricorrenti che

    non solo è stato privato in modo del tutto illecito dei propri beni

  • ma che pur vedendo riconosciuto tale arbitrio dalla stessa P.A.

    che non ha mai negato l'illiceità del proprio operato/ non

    riescono ad ottenere effettivo ristoro.

    Alla luce dei suddetti principi/ quindi/ ai ricorrenti/

    qualora si ritenga che tale sia la forma più corretta di tutela in

    luogo di quella risarcitoria/ spetta la restituzione integrale del

    beni.

    Tale restituzione non è certo preclusa dall'ordinamento

    interno.

    Così/ infatti/ ha avuto modo di pronunciarsi in materia il

    Consiglio di Stato: "Orientando Vintepretazione dell'ari, 35 d.lg. 80

    del 1998 alla luce .dei limiti posti dagli ari. 2058 e 2933 c.c,, nonché

    del buon andamento dell'azione amministrativa ex ari. 97

    Costituzione, anche nella logica del bilanciamento con l'ari. 42

    Costituzione, i limiti di applicazione della reintegrazione in forma

    specifica, che si configura quale istituto speciale del diritto processuale

    amministrativo, coincidono con cjuelli di speciale rilevanza

    dell'interesse pubblico; pertanto deve escludersi l'operatività della

    reintegrazione in forma specifica quando essa, coincidendo con la

    riduzione in pristino stato e con la restituzione del fondo1 sarebbe

    eccessivamente onerosa per il pubblico interesse e di pregiudizio per

    l'economia nazionale." (Cons. Stato/ Sez. IV, 3169/2001).

    Dunque/ solo nel caso in cui la riduzione in pristino

    risulti eccessivamente onerosa per il pubblico interesse o di

    pregiudizio per reconomia nazionale/ il Giudice non avrebbe il

    potere di ordinarla.

    18

  • Sul punto ha avuto modo di esprimersi anche il Consiglio

    di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che nel

    contesto di un'approfondita disamina dell7applicabilità della

    tutela restitutoria in luogo di quella risarcitoria ha affermato

    che "in linea generale, secondo le coordinate civilistiche, desumibili

    dalla lettura sistematica degli artìcoli 2043, 2058 e 2933 del codice

    civile, la riparazione del danno patrimoniale ingiusto

    extracontrattuale subito dal proprietario di un bene può avvenire,

    alternativamente, tramite la corresponsione delV equivalente

    •monetario, oppure mediante la reintegrazione in forma specifica,

    attuata mediante la restituzione, accompagnata dalla fisica e materiale

    riparazione o sostituzione della cosa danneggiata, distrutta o resa

    inservibile per Vuso/r (Consiglio di Giustizia Arnrninistrativa/ n°

    486/2009).

    Né tale forma di tutela sarebbe in contrasto con il

    disposto dell'art. 43 del Testo Unico delle Espropriazioni la cui

    entrata in vigore non intacca "la persistente cogenza del principio

    di alternatività tra la tutela risarcitorìa e la reintegrazione in forma

    specifica" (ibidem). Ciò senza voler tacere la circostanza che Tart

    43 T.U.Espr. non si applica alle fattispecie iniziate (e nella

    fattispecie terminate) prima della sua entrata in vigore.

    Nel caso in esame si tratterebbe/ semplicemente/ di

    restituire i terreni/ senza alcun onere di rimessione in pristino.

    Elementari principi processuali insegnano/ inoltre/ che

    grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'eventuale

    concreto verificarsi di tale pregiudizio (Cass. Civ./ SS. UUV

    207/'86).

    19

  • 6. Circa la irreversibilità della trasformazione

    dell'immobile/ si rileva quanto segue.

    Gli immobili per cui è causa al momento

    dell'occupazione temporanea e d'urgenza erano terreni incolti e

    sugli stessi non vi era alcun fabbricato.

    Sul punto/ ove necessario/ si chiede fin d'ora di disporre

    una consulenza tecnica d'ufficio che accerti se e quali opere il

    Comune convenuto abbia fatto eseguire nell'immobile di

    proprietà dei sigg.ri Pasqualino/ che questo è stato

    irriversibilmente trasformato e se lo stesso è stato

    effettivamente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica.

    7 Relativamente al valore dell'immobile si osserva

    quanto segue.

    I beni originariamente oggetto dell'occupazione e che

    successivamente hanno subito l'irreversibile trasformazione

    sono costituiti da un ampio spezzone di terreno/ suscettibile di

    edificazione.

    Nel caso in esame ai ricorrenti spetta il risarcimento

    pieno ed integrale dei danni patiti per effetto dell'illegittimo

    comportamento del Connine e tale risarcimento non può che

    corrispondere al valore venale degli immobili.

    A tale risarcimento/ come sopra accennato/ va aggiunto il

    danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura del 10% del

    danno patrimoniale.

    In subordine i ricorrenti avranno diritto alla restituzione

    degli immobili

    20

  • Tenuto conto della estensione (circa 6.175 mq) e della

    notevole commerciabilità dei terreni - che presentano in zona

    "CI" una edificabilità pari a 3/5 mc/mq - si può stimare un

    valore al metro quadrato di circa 264/00 € al mq.

    Si tratta di un calcolo effettuato tenendo conto che sulla

    base dei parametri di edificabilità dell'area sonò realizzabili

    18.525 me (6.175 mq x 3mc/mq) e/ quindi/ circa 46 unità

    immobiliari. Il valore così determinato può essere stimato per il

    terreno in circa il 20% del valore degli appartamenti che/ a loro

    volta/ stimati in circa 180.000 € cadauno danno un valore di

    1.620.000 €.

    A ciò si aggiunga la diminuzione di valore patita dalle

    particelle limitrofe/ tenuto conto che la pila 2581 era runica di

    proprietà dei ricorrenti che prospettasse sulla strada pubblica/

    oltre che l'unica edificabilc. Le aree residue coprono una

    superficie di circa 41.995/00 mq per i quali si chiede un

    indennizzo pari alla diminuzione di valore conseguente

    all'occupazione della pila 2581; tale diminuzione di valore può

    essere calcolata in circa 30 € al rnq da moltiplicarsi per i 41.995

    mq di superficie (p.He 3536/ 38, 39/ 56/ 57, 250/ 254/ 37/ 3073/

    3061/3062).

    Il che significa che il valore complessivo degli immobili

    non può certamente essere inferiore ad € 2.900.000/00 o in quella

    maggiore somma che sarà determinata a seguito della CTU

    della qLiale sin d'ora si chiede l'ammissione.

    8- In subordine si rileva che/ secondo i principi generali

    del nostro ordinamento giuridico/ ai ricorrenti/ in ogni caso/

    21

  • spetterà il ristoro del danno patito anche ai sensi dell'ari 2041

    c.c.

    Difatti/ il Comune di Monreale si è certamente arricchito

    in danno dei sigg.ri Pasqualino occupando illecitamente e

    definitivamente i beni di loro proprietà e/ correlativamente/ i

    ricorrenti sono stati privati del loro diritto di proprietà su tali

    beni/ con la conseguente perdita patrimoniale prima descritta.

    A prevenire eventuali obiezioni sul punto/ si osserva che

    Tazione di arricchimento ex art 2041 c.c. è esercitabile anche

    contro la P.A. quando vi sia stato un riconoscimento/ anche

    implicito dell'utilità.

    Nella fattispecie tale riconoscimento consiste nella

    utilizzazione dei beni da parte del ' Comune che costituisce

    riconoscimento implicito dell'utilità tratta dalla P.A.

    dall'occupazione in questione.

    La misura dell'indennità di cui ali'art 2041 c.c. non potrà

    che essere quella prima descritta e quantificata pari all'integrale

    risarcimento del danno.

    9. In ultimo/ ed al solo fine di prevenire eventuali

    pretestuose eccezioni/ si ricorda che i ricorrenti hanno nel corso

    degli anni interrotto in varie occasioni l'eventuale corso della

    prescrizione (si produce/ in particolare/ l'atto stragiudiziale

    notificato).

    In ogni caso/ tuttavia/ occorre ricordare che "in tema di

    espropriazione per pubblica utilità, qualora la P.A. proceda

    all'occupazione delle aree e le trasformi irreversibilmente con

    l'esecuzione di opere, in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità

  • (ed. occupazione usurpativa), la carenza del potere espropriatìvo

    determina l'illegittimità ab orìgine dell'occupazione e l'illiceità

    permanente dell'opera pubblica, che impedisce la decorrenza del

    termine- prescrizionale in relazione all'evenutale azione di

    risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato"

    (Cass. Q.V., Sez. I/ 27.05/10 n° 13023).

    *******

    - Istanze istruttorie -

    Ai fini del decidere si ritiene opportuno,, se non

    necessario/ che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio/

    e ciò al fine di accertare:

    - lo stato attuale dei luoghi;

    - il A^alore attuale pieno dei beni • illegittimamente

    occupati/ non restituiti e non restituibili a seguito dell'avvenuta

    realizzazione delle opere sopra descritte;

    determinare il momento della irreversibile

    trasformazione dei beni di proprietà dei ricorrenti a cagione

    della realizzazione dell'opera pubblica;

    - determinare l'entità della indennità di occupazione dei

    beni dì cui sopra;

    - accertare se i beni di proprietà dei ricorrenti possono

    essere loro restituiti;

    - accertare quant'altro eventualmente ritenuto necessario

    da questo Tribunale di accertare e determinare.

    Inoltre/ appare opportuno che venga ordinato al Comune

    di depositare in giudizio/ in originale od in copie autentiche/

    23

  • tutti gli atti e documenti relativi alla procedura espropriativa

    che ha dato luogo al presente giudizio.

    Tutto ciò premesso e ritenuto/ si chiede

    PIACCIA AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

    REGIONALE PER LA SICILIA

    Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

    Previa/ ove occorra/ declaratoria di illegittimità degli atti

    tutti della procedura espropriativa di cui in narrativa.

    Ritenere e dichiarare l'illiceità e/o illegittimità del

    comportamento tenuto dal Comune di Monreale nell'ambito

    del "programma di recupero urbano denominato contratto di

    quartiere IIDM. 02.03/05-DM. 16.06/06".

    Condannare il Comune di Monreale al pieno ed integrale

    risarcimento dei danni/ patrimoniali e non patrimoniali/ patiti

    dai ricorrenti per effetto dei fatti e dei comportamenti sopra

    descritti e/ in particolare/ a causa della occupazione ab orìgine

    illecita e/o illegittima dei terreni sopra descritti e per la

    diminuzione di valore delle particelle limitrofe a quella

    occupata e sempre di proprietà dei ricorrenti/ ciò per tutte le

    ragioni e causali sopra descritte e ciò in misura non inferiore ad

    €2.900.000/00.

    Condannare il Comune di Monreale a corrispondere ai

    ricorrenti •un'indennità a compenso del mancato godimento

    dell'irrimobile da parte loro e del correlativo vantaggio che il

    Comune ha ricavato o potrebbe avere ricavato/ possedendolo e

    godendolo.

    24

  • Condannare il Comune di Monreale al risarcimento dei

    danni morali che codesto Tribunale vorrà determinare in via

    equitativa per la violazione del diritto fondamentale dell'uomo

    subita dai ricorrenti.

    In subordine: ordinare la restituzione dei medesimi beni

    ai ricorrenti/ condannando/ comunque/ il Comune di Monreale

    al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti per effetto

    dell'illegittimo comportamento deH'Amministrazione.

    Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi anche ai

    sensi dell'alt 1283 e.e. dalla data di occupazione e/o dal

    momento della irreversibile trasformazione del bene e/o dalla

    prima richiesta di pagamento.

    In ulteriore subordine: In caso di declaratoria di difetto di

    Giurisdizione del Giudice Amministrativo/ assegnare un

    termine per la riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice che

    sarà ritenuto competente.

    In via istruttoria: Disporre consulenza tecnica di ufficio al

    fine di accertare lo stato dei luoghi/ il A^alore attuale pieno dei

    beni illegittimamente occupati/ non restituiti e non restituibili a

    seguito dell'avvenuta realizzazione delle opere sopra descritte/

    determinando il momento della irreversibile trasformazione del

    medesimo a cagione della realizzazione dell'opera pubblica/

    l'entità della indennità di occupazione dei beni di cui sopra/

    nonché quant' altro eventualmente ritenuto necessario da questo

    Tribunale di accertare e determinare.

    25

  • Ordinare al Comune di depositare in giudizio/ in

    originale od in copie autentiche/ tutti gli atti e documenti

    relativi alla procedura espropriativa di cui sopra si è narrato.

    Condannare il Comune di Monreale al pagamento delle

    spese/ competenze ed onorari del giudizio.

    Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che,

    considerata anche la richiesta di danni morali, il valore della presente x f -

    controversia è indeterminabile.

    Salvo ogni altro diritto.

    Palermo/ lì 26 Agosto 2013

    Avv. Prof. Giovj^&^f^niscalco Basile

    Avv. Ales-sandra lw$&fót'alco Basile

    , /Pieiro/Mams-talco Basile

    RELATA DI NOTIFICA

    L'anno 2013/ il giorno in Palermo/

    sull'istanza dei signori Beatrice Pasqualino e Marjanne Vibaek/

    sia in nome proprio che quale procuratrice generale di Maria

    Caterina Pasqualino in Regis/ Lia Pasqualino in Andò/

    Guglielmo Pasqualino/ Giambattista Gagliardo di Carpinelle/

    Matilde Gagliardo di Carpinelle e di Olga Gagliardo di

    Carpinello/ io qui sottoscritto Ufficiale giudiziario ho notìficato

    il superiore ricorso a: •

    26

  • 1) Comune di Monreale in persona del Sindaco pro-

    tempore elettivamente domiciliato in Monreale (FA) presso la

    Casa Comunale in P.zza Vittorio Emanitele II n° 8 ed ivi

    mediante consegna di una copia a mani di

    MEDIANTE NOTIFICAA MEZZO IL SERVIZIO POSTALE

    CON RACCOMANDATA A.R.

    O 6 SET 2013,UFFICIALE GIUDIZI/

    CORTE DI APPELLO - PALERMODOTT. ANbECTRIZZQ ~~^

    2) Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della

    Mobilità (già dei Lavori Pubblici) in persona dell'Assessore e

    come tale legale rappresentante prò-tempore, rappresentato e

    difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso

    cui è domiciliato in Palermo/ Via A. De Gasperi n° 81 ed.ivi

    mediante consegna di una copi a mani di

    27

  • 13-SET-S013 12:14 DaR:8916402642 P.1'3

    Al Responsabile dell'Ufficio legale

    dsl Comune di (Vìonreafe

    90046 MONREALE

    OGGETTO: COMUNE DI MONREALE e/ VIBAEK e PASQUALING

    Rimetto in allegato il dispositivo di sentenza con cui il Tribunale

    di Palermo ha rigettato la domanda proposta da tóbaek e C. nei

    confronti del Comune di Monreale.

    Porgo cordialità

    Girolarno

  • 13~SET-S013 12=14 Da

    P.S'3

    li /(3/Ks 01 - J'O Pum l'r* L-I .-^Jtt

    /ione di

  • |3.S£T~2013Da' fotftyffiffi^

    Documenti che si producono;1) Copia della denuncia di successione del Prof. Guglielmo

    Pasquafino.

    2) 9 ottobre 1995 copia dell'atto con il quale la signora

    Rosalia Noto ved. Pasqualino ha ceduto i suoi diritti sul

    terreno di Aqirino ai nipoti Guglielmo PasquaHno7 Lia

    Pasqualino, Caterina Pasqualino, Giambattista Gagliardo,

    Giga Gagliardo e Malfide Gagliardo,

    3) 13 settembre 1995 copia dell'atto con 11 quale la s'ignora

    Vibaek Man'anne quale procuratrice del Prof. Pasqualìno ha

    ceduto a Guglielmo Pasqua/ino, Lia Pasqualìno, Maria

    Caterina Pasquah.no, i diritti che competevano li Prof.

    Antonio Pasqualino sufórreno di Aquino.„, -—-.___ * „ M - a-- ^n * r .. , , T "

    f^f'" -̂"----̂ _.î 4——*— ™ ^^ ' - • i i _- ,̂ -—, , ^ ..J—.

    4) Copia fotostatica del verbale di occupazione parziale de/In

    particalla n, 20i redatto il 2# settembre 19S4.— -

    Co

    5) Fogli di frazionamento della particella n. 201.

    6) Copia della sentenza di codesto Tribunale 25 marzo 1994

    e 22 agosto J995.

    7) Copia della sentenza delia Corte di Appello di Palermo 17

    ottobre 97 - 17 marzo 1998 n. 2 J 8.

    8) Copia delia sentenza della Corte di Cassazione

    01SÌ4/00 del 1# febbraio 2000,

  • STUDIO LEGALE RIZZUTO.

    Aw. Girolamo Rizzuto

    Aw. Luigi De Luca

    Aw. Angelo Incardona™Aw. Antonio Rizzuto

    Palermo, lì

    AL RESPONSABILE

    DELL'UFFICIO LEGALE

    DEL COMUNE DI MONREALE

    Oggetto: COMUNE DI MONREALE C/ VIBAEK+ALTRI

    Mi è stato sottoposto il ricorso al T.A.R. introitato da Marjarrne Vibaek e C.

    nei confronti del Comune di Monreale affinchè predisponga idoneo preventivo per

    l'eventuale conferimento di incarico.

    Al tal fine rimetto in allegato il relativo preventivo.

    Porgo cordialità

    90129 Palermo - Via Gen.le Domenico Chinnici, 14 - tei. e fax 091.6683407

  • STUDIO LEGALE RIZZUTO.

    Aw. Girolamo Rizzuto

    Aw. Luigi De Luca

    Aw. Angelo Incardona

    Aw. Antonio Rizzuto

    Palermo, lì

    AL RESPONSABILE

    DELL'UFFICIO LEGALE

    DEL COMUNE DI MONRJEALE

    Oggetto: PREVENTIVO DI MASSIMA RELATIVO AL RICORSO AL T.A.R.cj™INTROITATO DA VlBAEK MARJANNE + ALTRI C/ COMUNE DI MONREALE

    Valore della causa = oltre € 1.500.000,00

    Parametri forensi ex D.M 20/07/2012 n. 140

    Diminuzione sul valore medio di liquidazione ex regolamento comunale — 30%

    COMPENSI E SPESE BORSUALI

    Fase di studio

    Fase introduttiva

    Fase istruttoria

    Fase decisoria

    TOTALE COMPENSI

    Abbattimento '30%

    TOTALE COMPENSI

    Spese borsuali (contr. un., notif. accessi, e varie)

    IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE

    6.480,00

    3.240:00

    =^~ ~S. 100,00 ""'

    17.820,00

    5346,00

    12.474,00

    0

    12.474,00

    Oltre CC. AA.PP e IVA sulla parte imponibile. — 42- - 6 O ̂ ® *^'

    Note:

    1. Non si è operata alcuna maggiorazione sui compensi che sono stati

    calcolati al valore di € 1.500.000,00

    90129 Palermo - Via Gen.Ie Domenico Chmnìci, 14 - tei. e fax 091.6683407

  • 2. Non si è ritenuto di indicare alcun compenso per attività istruttoria in

    quanto la detta attività sarà limitata a fatti documentali.

    Palermo, lì [ TJO

  • *•>

  • Letto e sottoscritto

    II Sindaco - F.to: Aw. F. Di Matteo

    L'Ass. Anziano — F.to: Doti S. Scalici

    II Vice Segr. Gen.le - F.to: Dr. G. Li Vecchi

    Pubblicata all'Albo Comunale dal Tj'2 ffff. ?

    Monreale, lì _^_^__^^__

    II Messo Comunale