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1 COMUNE DI MILIS Provincia di Oristano PIAZZA MARCONI, 4 - 09070 MILIS 0783 -51665/6/7 - FAX 078351680 - E-MAIL: INFO@COMUNEMILIS.GOV.IT Prot. n.5221 Milis, 23/11/2017 UFFICIO SERVIZI SOCIALI CAPITOLATO SPECIALE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “ – AGIUDU TORRAU “ E INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 20/97 - CODICE CIG 72887323EC] ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto la gestione complessiva dell’inserimento in servizi di pubblica utilità sia di persone che vivono in condizioni di povertà sia di persone affette da patologie psichiatriche che hanno capacità lavorativa mediante progetti d’inserimento socio lavorativo di utenti residenti nel Comune di Milis inseriti in apposita graduatoria predisposta dal Comune, nell’ambito del programma regionale di cui alla leGGE REGIONALE N. 18/2016 “reddito di inclusione sociale “ – agiudu torrau “ o inseriti in progetti di inserimento socio lavorativi ai sensi della legge 20/97; Numero di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti ) Allegato IX Servizi di cui agli articoli 140, 142, 143 e 144 D. Lgs. N. 50/2016 (Servizi Sociali ART. 2 NATURA DELL’INTERVENTO L’impegno in servizi di pubblica utilità ha come scopo l’inclusione sociale di persone che vivono condizioni di povertà e che hanno capacità lavorativa. Lo svolgimento di servizi di utilità si concretizza in attività che consentono la valorizzazione delle capacità possedute o da acquistare attraverso appositi percorsi formativi finalizzati alla inclusione. Costituisce una forma di assistenza economica che persegue la finalità di promuovere e valorizzare la dignità umana delle persone, favorendo, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria delle persone che versano in uno stato di indigenza ed e rivolto prive di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili al lavoro. ART. 3 DESTINATARI Gli inserimenti sono rivolti a cittadini residenti nel Comune di Milis, di entrambi i sessi, che si trovano in momentanea situazione di svantaggio sociale ed economico e alle persone affette da patologie psichiatriche per il quale viene predisposto il piano di intervento in collaborazione con i servizi sanitari

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COMUNE DI MILIS Provincia di Oristano

PIAZZA MARCONI, 4 - 09070 MILIS 0783 -51665/6/7 - FAX 078351680 - E-MAIL: [email protected]

Prot. n.5221 Milis, 23/11/2017

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI

INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016

“REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “ – AGIUDU TORRAU “ E INSERIMENTI SOCIO

LAVORATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 20/97

- CODICE CIG 72887323EC]

ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la gestione complessiva dell’inserimento in servizi di pubblica utilità sia

di persone che vivono in condizioni di povertà sia di persone affette da patologie psichiatriche che

hanno capacità lavorativa mediante progetti d’inserimento socio lavorativo di utenti residenti nel

Comune di Milis inseriti in apposita graduatoria predisposta dal Comune, nell’ambito del

programma regionale di cui alla leGGE REGIONALE N. 18/2016 “reddito di inclusione sociale “ –

agiudu torrau “ o inseriti in progetti di inserimento socio lavorativi ai sensi della legge 20/97;

Numero di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti ) Allegato IX – Servizi di cui agli articoli 140,

142, 143 e 144 D. Lgs. N. 50/2016 (Servizi Sociali

ART. 2

NATURA DELL’INTERVENTO

L’impegno in servizi di pubblica utilità ha come scopo l’inclusione sociale di persone che vivono condizioni di povertà e che hanno capacità lavorativa. Lo svolgimento di servizi di utilità si concretizza in attività che consentono la valorizzazione delle capacità possedute o da acquistare attraverso appositi percorsi formativi finalizzati alla inclusione. Costituisce una forma di assistenza economica che persegue la finalità di promuovere e valorizzare la dignità umana delle persone, favorendo, favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria delle persone che versano in uno stato di indigenza ed e rivolto prive di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili al lavoro.

ART. 3

DESTINATARI

Gli inserimenti sono rivolti a cittadini residenti nel Comune di Milis, di entrambi i sessi, che si trovano in momentanea situazione di svantaggio sociale ed economico e alle persone affette da

patologie psichiatriche per il quale viene predisposto il piano di intervento in collaborazione con i

servizi sanitari

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ART. 4

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO ED ENTITA’ DEL CONTRIBUTO RELATIVO

AL SERVIZIO CIVICO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016 “REDDITO

DI INCLUSIONE SOCIALE “ – AGIUDU TORRAU

I destinatari del beneficio, potranno svolgere, nell’ambito del territorio comunale, servizi di utilità

collettiva nei seguenti ambiti:

Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche

(cimitero, impianti sportivi, scuole, aree pubbliche);

Servizi di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;

Servizi di pulizia di strade, piazze e altri beni comunali;

Servizio di vigilanza nei passaggi pedonali in prossimità delle scuole cittadine;

Attività di supporto agli uffici comunali

Ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base

alle esigenze del territorio.

Attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di

utenti-disabili, minori, anziani etc (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti,

riordino dell’abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto di medicinali etc)

All’attività prevista dal SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ ( Servizio Civico) è abbinata quale

forma gratuita di volontariato, una attività di servizio verso la comunità, partecipazione all’attività

delle associazioni sociali e culturali del territorio, volto alla valorizzazione delle capacità personali,

relazionali e di solidarietà, individuata dai Servizi coinvolti nel progetto.

L’Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con gli altri uffici comunali, individua per ogni

beneficiario le attività da svolgere compatibilmente con le esigenze dell’ente e previa valutazione

delle competenze e potenzialità possedute dallo stesso.

L’impegno richiesto a fronte del beneficio economico sarà il seguente:

Tabella 1

Ammontare massimo beneficio economico mensile

REIS

Numero componenti Numero massimo ore mensili servizio

civico*

Numero massimo ore mensili di volontariato

200 euro 1 30 ore 10

300 euro 2 45 ore 15

400 euro 3 55 ore 20

500 euro 4 70 ore 25

500 euro 5 e più 70 ore 25

4.1 MODALITÀ ATTUATIVE

L’organizzazione del SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA’ (servizio civico), in linea con gli obiettivi

del singolo progetto, verrà concordata con gli uffici comunali competenti.

L’attività prestata non può essere considerata lavorativa a nessun effetto di legge, ovvero non

determina l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro che possa vincolare l’Amministrazione

Comunale.

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Si precisa, pertanto, che dette prestazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di

carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in

quanto trattasi di prestazione di natura sociale e volontaria volta all’inclusione sociale del cittadino.

I cittadini che prestano servizio civico sono assicurati per responsabilità civile verso terzi e presso

l’INAIL per infortuni (art. 35 della L.R. del 5.1.2005 n. 20).

4.2 RINUNCIA E REVOCA

In caso di rinuncia al servizio civico, il beneficiario dovrà necessariamente presentare apposita

comunicazione scritta e sarà corrisposto il beneficio economico proporzionalmente al servizio

effettivamente prestato, con possibile decadenza del REIS, nella fattispecie in cui il servizio civico

costituisca parte integrante del progetto d’inclusione attiva.

4.3 ASSENZE

In caso di assenza dall’attività di servizio civico assegnata, il beneficiario del progetto si impegna a

darne tempestiva e preventiva comunicazione, anche telefonica, al referente del progetto.

Le assenze giustificate ovvero le assenze per malattia oltre i 3 giorni nell’arco del mese devono essere

recuperate nell’arco temporale del progetto personalizzato.

Nel caso di mancanza di comunicazione senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre

giorni, il servizio civico si riterrà interrotto e concluso con possibile decadenza del REIS, nella

fattispecie in cui il servizio civico costituisca parte integrante del progetto d’inclusione attiva.

La liquidazione avverrà con cadenza mensile o secondo modalità stabilite dal servizio sociale. Il

sussidio può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda in presenza di

situazioni specifiche, accertate dal servizio sociale.

L’aggiudicatario si impegna ad assicurare il servizio dal lunedì al sabato per tutta la durata

dell’appalto. Può essere richiesta per esigenze specifiche anche la prestazione dell’attività lavorativa

nei giorni festivi per l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

ART. 5

PRESTAZIONI

La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- a) predisposizione e attuazione dei progetti individualizzati di intervento socio lavorativo;

- b) proporre al servizio sociale le eventuali modifiche relative all’organizzazione del servizio

al fine di migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti;

- c) affiancare, quando necessario, l’utente e il gruppo nel corso dell’attività individuata;

- d) garantire l’organizzazione, la gestione e la realizzazione degli inserimenti, la regolarità

del rapporto di lavoro e il rispetto della normativa contrattuale e in materia di sicurezza

sul posto di lavoro; - e) gestire i processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e

di gruppo;

- f) predisporre a cadenza bimensile una relazione contenente tutti i dati necessari ad una

valutazione in merito alla produttività del servizio attuato, ai risultati conseguiti, alle

difficoltà incontrate ed alle eventuali modifiche al piano d’intervento resosi necessarie;

- g) l’assunzione e regolarizzazione per ciascun utente inserito nel progetto d’inserimento

- h) fornire per ciascun utente una scheda mensile recante: data, orari, attività svolte,ecc.

debitamente controfirmata dall’utente.

- i) comunicazione all’ufficio dei Servizi Sociali dell’elenco definitivo delle assunzioni;

- l) realizzazione degli interventi di supporto educativo all'inserimento lavorativo, individuali

e di gruppo;

- m) monitoraggio dei progetti di inserimento lavorativo;

- n)sottoporre gli utenti a visita mediche che attestino l’idonietà delle persone alle attivita di

pubblica utilità, senza che comporti pregiudizio alla loro salute, all’incolumità di altre

persone e alla sicurezza di impianti e strutture;

- o) predisporre una relazione finale.

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ART. 6

OPERATORI

La cooperativa deve garantire il Servizio attraverso la seguente figura professionale:

un tutor professionale, per 25 ore mensili per n. 12 mesi con responsabilità e di coordinamento del

servizio affidato. Tale figura dovrà essere in possesso del Diploma di scuola Secondaria e dovrà avere

maturato un’esperienza professionale specifica come coordinatore di progetti di gestione di servizio

civico comunale e/o progetti di inserimento socio- lavorativi almeno biennale.

La Ditta, inoltre, dovrà assicurare il Servizio stesso, provvedendo in caso di assenze dovute a qualsiasi

motivo o causa, alle opportune sostituzioni con personale fornito di pari qualifica e dovrà darne

tempestiva comunicazione al Servizio sociale comunale. Prima di dare avvio al servizio, la Ditta

aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune l’elenco del personale che intende assegnare al servizio,

indicandone i dati anagrafici e la qualifica professionale ed esperienza.

La Ditta deve garantire la copertura assicurativa, previdenziale e antinfortunistica del proprio

personale ed il pagamento dei relativi oneri, in base alle leggi vigenti in materia ed in particolare al

C.C.N.L. delle Cooperative Sociali. Il Comune potrà in ogni momento, per gli opportuni riscontri,

effettuare verifiche e richiedere la relativa documentazione. La ditta dovrà garantire la disponibilità

degli operatori coinvolti nell’attuazione del progetto agli incontri di monitoraggio e valutazione

del progetto stesso che avverranno a cura del Servizio Sociale. Il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei partecipanti; è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Deve svolgere il servizio con impegno , diligenza e professionalità. Deve compilare le schede di presenza e garantire la compilazione delle stesse da parte degli utenti. Comunicare con tempestività all’ufficio Servizio sociale comunale eventuali assenze degli utenti. Redigere relazioni bimestrali contenente i dati necessari per la valutazione dei risultati raggiunti ,le difficoltà incontrate e le eventuali modifiche al piano d’intervento resosi necessario per ciascun utente da consegnare al servizio sociale comunale. Comunicare le eventuali modifiche all’orario e al programma d’intervento e concordarle con il servizio sociale comunale.

ART. 7

SPAZI, ATTREZZATURE E MATERIALI Le attività dovranno essere svolte nei luoghi all’uopo individuati ed essere effettuate con ogni cura, impiegando attrezzature e prodotti idonei, al fine di evitare che strutture, arredi ed attrezzature

possano essere in qualche modo danneggiati.

La Ditta ha l’onere di provvedere alle spese per l’acquisto delle attrezzature e dei materiali

necessari per la realizzazione del progetto i cui costi sono a carico del bilancio comunale.

L’acquisto dei materiali e delle attrezzature dovranno essere concordati con il servizio sociale del

Comune di Milis e, allo scadere del contratto, i materiali e le attrezzature acquistate dovranno

essere consegnate al Comune di Milis. La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare l’elenco dei materiali ed attrezzature che utilizzerà per lo svolgimento delle varie attività e ha l’obbligo di mantenerli in perfetto stato di pulizia ed efficienza. Gli stessi devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e dell’Unione Europea.

ART. 8

STIMA COSTI

Il costo complessivo stimato dell’appalto per la gestione del servizio civico comunale mediante n° max 15/16 inserimenti socio lavorativi, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016

“REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “ – AGIUDU TORRAU e della L.R. N. 20/97 “secondo le

modalità sopra specificate, ammonta complessivamente a euro di € 81.074,00, di cui :

A) € 66.074,00 ( comprensivo di € 7.034,00 relativo ad inserimenti socio lavorativi

ex legge regionale n. 20/1997) NON SOGGETTO A RIBASSO relativo al contributo da

corrispondere interamente ai beneficiari cosi come risulta dalla graduatoria di n. 15/16 persone per

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un periodo di presunti 12 mesi dal mese di decorrenza e n. 2 persone beneficiarie della L.R. n.

20/97 per un periodo di 12 mesi per i quali si deve predisporre il piano di intervento con decorenza

anno 2018.

B) €. 15.000,00 ( importo annuo comprensivo di IVA a norma di legge) per spese e costi di

gestione.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 14.285,71 IMPORTO IVA ESCLUSA SOGEGTTO

A RIBASSO per un periodo presunto di mesi 12, eventualmente prorogabile fino al completo

utilizzo delle risorse assegnate, comprendente l’intera attività g e s t i o n a l e del servizio e

costi di gestione che deve sostenere la cooperativa, nello specifico:

- personale (coordinatore/tutor. 25 ore mensili per i mesi relativi agli inserimenti lavorativi;

- piano di sicurezza e adozione di altra misura e adempimento stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008;

- assicurazione Inail, e responsabilità civile verso terzi e polizza fideiussoria;

- prestazioni consulente del lavoro;

- acquisto attrezzature e materiali (es. scope, palette, rastrelli, materiali di pulizie etc), per la

realizzazione degli interventi in oggetto sono a carico della ditta aggiudicataria, con fondi di bilancio

comunale;

- acquisto D.P.I.

- ogni altro costo e spesa generale necessaria per garantire la puntuale e completa realizzazione del

progetto e assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla stipulazione dei contratti

con i singoli beneficiari. per le spese connesse alla gestione dell’intervento, ivi compresa la spesa

derivante dall’affiancamento ai beneficiari di un tutor.

- Visite mediche;

NON E’AMMESSA LA RIPETIZIOE E/O IL RINNOVO DEL CONTRATTO.

Art.9

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 112 del D. Lgs. N. 50/2016, la gara,è riservata a Cooperative

Sociali di tipo B o loro Consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello del presente avviso e in

possesso dell'iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi dell'ex Legge n. 381/91 (per le

Cooperative con sede in Sardegna è necessaria l'iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi dell'art.

2 della L. R. n. 16/97 sez. B, o nel caso di Consorzi alla sez. C, per le altre l'iscrizione ad analogo

registro della Regione o Stato di appartenenza dell'Unione Europea).

La partecipazione può essere singola o associata. La partecipazione alla gara da parte dei Consorzi è

ammessa nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice. Non è ammessa la partecipazione alla gara

contemporaneamente come impresa singola e come membro di raggruppamenti di imprese o di un

Consorzio, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del Consorzio al quale

l'impresa partecipa.

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del

raggruppamento o del Consorzio al quale l'impresa partecipa. In sede di offerta devono essere

presentate tutte le dichiarazioni e la documentazione prevista nel disciplinare di gara

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di

controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i

quali l'amministrazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale, sulla base di univoci elementi.

I partecipanti devono essere in possesso di:

- requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016);

- requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a );

- requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b)

- requisiti tecnico - professionali ( art. 83, comma 1,lett. c).

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In ogni caso la Cooperativa che svolgerà il servizio oggetto della presente procedura deve essere

una COOPERATIV DI TIPO B, regolarmente iscritta.

I REQUISITI SONO specificati nell’invito alla procedura negoziata.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e

persistere per tutta la durata del contratto

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I

CONSORZI)

Per il requisito relativo all’iscrizione di cui al punto sopra indicato:

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di

aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione.

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio,

GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere

posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria 60% e nella percentuale del 40% requisito

per le mandanti.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto suddetto deve essere posseduto dall’impresa

capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da

costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete.

Il requisito non è frazionabile.

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, voglia avvalersi della facoltà di cui

all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (avvalimento) per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei

requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale, dovrà necessariamente, pena

l’esclusione, allegare all’istanza di ammissione originale o copia autentica del contratto di

avvalimento.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino

sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

E' ammessa inoltre la partecipazione di imprese singole, raggruppamenti temporanei d'impresa in

possesso dei requisiti di legge.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come

membro di raggruppamenti di imprese o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti

o consorzi, pena l'esclusione dell'impresa medesima e del raggruppamento o del consorzio al quale

l'impresa partecipa.

Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e,

nel caso di A.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione.

Per i raggruppamenti temporanei e consorzi si rimanda alla disciplina contenuta nell’articolo 45 del D.

Lgs.vo n. 50/2016.

Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, aderenti al contratto di

rete dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità

tecnico – finanziaria.

L’impresa mandataria e la consorziata principale devono eseguire le prestazioni in misura

maggioritaria.

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SI PRECISA CHE, IN CASO, IL SOGGETTO CHE ESEGUIRA’ L’APPALTO DEVE

ESSERE UNA COOPERATIVA DI TIPO B):

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di

cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell’economia

e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF.

Gli operatori economici devono essere iscritti in appositi elenchi c.d. “white lists” istituiti presso la

Prefettura del luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale così come indicato dall’art. 52 della

Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013.

L’iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa

antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi

dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra

forma alla medesima gara.

ART. 10

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

PROCEDURA: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI

BANDO DA ESPLETARE ATTRAVERSO IL RICORSO A SOGGETTO AGGREGATORE,

MEDIANTE LA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEL

DISCIPLINARE.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione giudicatrice, sulla

base dei criteri di valutazione di seguito descritti:

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

E’ facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o , se aggiudicata, di non

stipulare il contratto d’appalto;

L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di

scadenza della presentazione dell’offerta.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs.

n. 50/2016 s.m.i.;

Tutte le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o

corredati di traduzione giurata.

Non è prevista l’applicazione della clausola compromissoria.

La valutazione dell’Offerta Tecnica avverrà mediante comparazione delle offerte ammesse.

La valutazione dell’offerta economica avverrà solo se il punteggio attribuito all’offerta tecnica

sia pari o superiore a 30 punti/100.

Il punteggio finale complessivamente attribuito all’impresa sarà dato dalla somma del punteggio

relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo; risulterà aggiudicataria provvisoria

dell’appalto l’impresa che avrà conseguito il punteggio più alto.

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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

L'offerta formulata, secondo quanto sopra indicato, vincola immediatamente l’offerente per n. 180

giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il

medesimo periodo.

La Commissione di gara provvederà all’esame delle offerte e attribuirà un punteggio a ciascuno degli

elementi di valutazione.

Il punteggio massimo a disposizione è pari a 100 ( cento )

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte

verranno valutate in base ai seguenti elementi:

1) PROGETTO TECNICO - Punteggio massimo attribuibile: punti 70

2) PREZZO - Punteggio massimo attribuibile: punti 30

PROGETTO TECNICO - Punteggio massimo attribuibile: punti 70

Il progetto tecnico proposto dalla ditta dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel capitolato e le

proposte innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di

effettuazione del servizio previste in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere

aggiuntivo per il Comune.

Non verranno presi in considerazione e valutati ulteriori documenti cartacei o su supporto informatico

allegati al progetto.

Il progetto dovrà essere redatto con carattere ARIAL 12 e su un massimo di 15 pagine.

I PARAMETRI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA SONO INDICATI NL

DISCIPLINARE DI GARA.

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ART.11

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive

comporterà l’esclusione dalla gara, fatta salva l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.

All’atto dell’aggiudicazione, pena il non affidamento del servizio, sarà obbligatoriamente

richiesto alla ditta vincitrice di produrre la documentazione attestante i requisiti dichiarati.

All’atto della stipula del contratto, saranno richiesti, tra l’altro i curricula degli operatori impiegati

nel servizio in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000;

la dichiarazione resa secondo le disposizioni per la rintracciabilità dei flussi del conto corrente

dedicato e delle generalità del soggetto incaricato di gestirne i flussi.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti

strutture del Comune procedente, previa verifica dei dichiarati requisiti, nonché dell’eventuale

congruità dell’offerta.

L’aggiudicatario che risulterà non avere i requisiti dichiarati, perderà ogni diritto di aggiudicazione e

sarà perseguibile penalmente secondo la normativa vigente.

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente.

Non si procederà all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all’oggetto del contratto.

Il Comune si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla

gara e di prorogarne la data o di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse

pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

La presentazione dell’offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per il

Comune fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione definitiva.

Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data

dell’effettivo esperimento della gara, nell’eventualità che con il soggetto vincitore si debba sciogliere

il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo. Pertanto gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi

dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, l’esperimento di gara

non abbia luogo.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvatain sede di

gara, in caso di fallimento o scioglimento del contratto con l’originale aggiudicatario.

Comporterà l’esclusione dalla gara:

-l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;

- il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;

Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati

traduzione giurata.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore,

l’Amministrazione si riserva la facoltà prevista dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di

controllo di cui all’art. 2359 del C. C..

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Non è consentito il subappalto.

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del

D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica e i relativi diritti e spese a carico dell’appaltatore saranno

quantificati in base all’importo contrattuale.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente

procedimento.

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Il Comune, se necessario, si riserva, nelle more della stipulazione del contratto, il diritto di chiedere

alla ditta aggiudicataria di avviare il servizio in oggetto, obbligando la stessa ad impegnarsi a

rispettare tutte le norme previste nel capitolato.

Le ditte concorrenti con la partecipazione stessa alla gara, esplicitamente accettano la condizione

suddetta di avvio immediato del servizio, senza opporre alcuna riserva.

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 comma 8 del D. Lgs. N° 50/2016 il Responsabile del

Procedimento può richiedere l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, dopo che

l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nei seguenti casi:

- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe

un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare,

v) L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto;

non potrà cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso

scritto della stazione appaltante.

DOCUMENTI CHE DOVRANNO PRESENTARE I CONCORRENTI CON IDONEITA’

PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative:

a pena di esclusione:

►atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

►dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in

nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito a pena di esclusione, ►mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti a pena di esclusione:

►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capogruppo.

►dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, , le parti del servi servizio che saranno eseguite

dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora Costituiti a

pena di esclusione,

► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o

consorziati ;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 a pena di esclusione:

►copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005,n. 82, recante il Codice

dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in

rappresentanza della rete;

► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali

imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipa partecipare alla

gara in qualsiasi altra forma; dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

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Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,

comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

a pena di esclusione:

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale

mandatario e delle parti del servizio o della

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato

nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai anche ai sensi

dell’art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione a pena di

esclusione:

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; (o in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto

con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo

ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati

in rete.

ART. 12

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 attraverso

l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la

delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura

devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di

gara.

ART.13

AVVALIMENTO DEI REQUISITI Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei

requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in

sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.

ART.14

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12

SUBAPPALTO.

Il Subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 non è ammesso.

ART.15

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto deve prestare, altresì:

a)Cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 103 del D.Lvo n.50/2016 e dell’art.103 commi

1, 2, 3, 4 e 5 del del D.lgs. n. 50/2016;

b. Polizza assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un

massimale pari all’importo complessivo dell’appalto, nonché responsabilità civile (RCT) con un

massimale di legge.

ART. 16

CORRISPETTIVO Dovranno essere emesse mensilmente fatture distinte:

a) una relativa all’incentivo economico versato agli utenti. Dovranno essere consegnati anche

copia dei fogli di presenza che gli utenti devono giornalmente sottoscrivere, controfirmati

dal tutor;

b) una relativa alle spese di gestione, corredata della documentazione comprovante eventuali

spese;

Bimestralmente dovrà essere consegnata una relazione sullo stato di attuazione del programma,

unitamente alle informazioni e i dati che il Servizio Sociale comunale dovesse, volta per volta,

richiedere.

La mancata presentazione della documentazione richiesta potrà comportare la sospensione della

liquidazione delle fatture stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate da liquidare entro giorni 30 dalla

presentazione di regolare fattura da emettere dopo la maturazione del mese contrattuale e previa

verifica della regolarità del servizio effettuato e acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di

regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. Il

mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comporteranno la sospensione dei

pagamenti e la ditta non potrà vantare il pagamento del proprio credito in alcun modo.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara (CIG), che verrà

rilasciato dall'AVCP, il numero della Determinazione Dirigenziale di affidamento dell’appalto, il

numero dell’impegno di spesa, che verrà comunicato dall’Amministrazione.

La ditta appaltatrice, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatta di qualsiasi spettanza nei confronti

del Comune per il servizio di che trattasi e non ha alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Nell’ipotesi di ritardato pagamento non dipendente da causa dell’appaltatore, quest’ultimo non

potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all’interesse legale per ritardato pagamento delle

fatture.

ART. 17

OBBLIGHI DELLA DITTA

In caso di aggiudicazione, la ditta avrà l’obbligo di osservare scrupolosamente non solo le regole ed

obblighi di cui al presente capitolato, ma anche tutti gli impegni assunti con la presentazione del

progetto . L’inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative, delle modalità esecutive e delle

proposte migliorative del servizio, così come definite nel progetto tecnico, potrà comportare nei casi

più gravi o di comprovata recidiva, la risoluzione del contratto.

17.1 Obblighi della ditta nei confronti dei propri dipendenti La ditta assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed

assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (D. Lgs.n. 81/2008 e successive

modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri

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relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei medesimi condizioni normative e

retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della

stipulazione del contratto d’appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto

collettivo successivamente stipulato per la categoria. Qualsiasi inosservanza in detta materia da

parte dell’impresa potrà essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell’impresa stessa.

In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell’ispettorato del lavoro o da parte

dell’INPS e dell’INAIL di violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali, dovrà

essere quantificato l’importo delle somme non pagate. In questo caso il Comune è autorizzato a

sospendere i pagamenti a favore dell’impresa per un importo pari alle somme non pagate. Nessun

danno potrà essere vantato dalla ditta aggiudicataria in caso di somme non pagate per i motivi

suddetti.

17.2 Obblighi della ditta nei confronti degli utenti inseriti nel servizio civico. La ditta dovrà gestire ed attivare per ciascuno degli utenti da inserire nel servizio civico comunale

un progetto individualizzato concordato con i destinatari dell’intervento e con il servizio sociale

comunale. La ditta dovrà versare ogni mese a ciascuno dei suddetti utenti un beneficio economico

nella misura determinata sulla base delle graduatorie approvate dall’Ufficio Servizi sociale, tenendo

conto delle tabelle stabilite nelle disposizioni normative inerenti il Programma in argomento.

ART. 18

COPERTURA ASSICURATIVA La ditta affidataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa ex art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.

50/2016 s.m.i., a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone o cose nella gestione del servizio. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore a € 1.500.000,00. Copia conforme della polizza sarà fornita dalla ditta aggiudicataria all’ufficio dei Servizi Sociali prima della stipula del contratto. L’esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l’affidatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di costituire ulteriore garanzia.

La stessa ditta dovrà provvedere a tutte le coperture assicurative dovute nei confronti delle persone

inserite nei progetti di inserimento socio – lavorativo.

ART. 19 DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto è prevista in c i r c a 1 2 m e s i p r e s u n t i , con decorrenza dalla data di avvio del servizio,preventivata per il mese di dicembre 2017 L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l’anticipazione dell’esecuzione dell’appalto, in

pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 20

CAUZIONE DEFINITIVA Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario, all’atto dell’aggiudicazione definitiva, è obbligato a costituire una cauzione d’importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione a garanzia

dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali. La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:

- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta dell'amministrazione

comunale. La cauzione definitiva costituirà la garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

- del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato;

- dei rimborsi di somme che l’Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta affidataria e del personale da essa impiegato.

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Nei casi suindicati l’Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino a concorrenza

delle somme necessarie, con obbligo dell’appaltatore di reintegrare l’importo cauzionale originario.

Tale cauzione sarà svincolata solo a conclusione del rapporto, su richiesta della ditta appaltatrice e

previa verifica finale della regolare esecuzione dell’appalto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell’offerente

dall’aggiudicazione.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della

serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000,

ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,

usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria sono ridotte del 50% per le

imprese certificate.

ART. 21

PENALITA’ Ove si verificassero deficienze o abusi nell’espletamento degli obblighi contrattuali l’Amministrazione Comunale avrà facoltà, valutati i motivi, di applicare una penale, variabile a seconda della gravità dell’inadempienza da euro 80,00 ad euro 160,00 per ogni giornata di servizio. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. La Cooperativa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla

notifica della contestazione.

Il Comune procederà al recupero delle penali mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati nel

mese successivo all’inadempienza.

Nel caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli

interventi, di non ottemperanza della Cooperativa al complesso degli impegni assunti, di verificata e

perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati, relativamente alle mansioni previste dalle

rispettive qualifiche professionali il Comune ha la facoltà di diffidare la Cooperativa ad adempiere

entro congruo termine dichiarando che decorso detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

Entrambe le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione

secondo le modalità di cui al capoverso del presente articolo:

– per grave inosservanza della normativa vigente;

– a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la convenzione e/o

previsti nel presente capitolato.

Le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale.

In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli

interventi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata

inadeguatezza degli operatori impiegati, relativamente alle mansioni previste dalle rispettive

qualifiche professionali, il responsabile competente procederà a diffidare l’aggiudicataria ad

adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto

s’intenderà risolto.

ART. 22

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta affidataria, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- reiterata o grave violazione degli obblighi previsti ed elencato all’articolo 6 del presente

capitolato;

- interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre 5 giorni;

- ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, tale da incidere sulla qualità delle prestazioni e sulla puntualità nella esecuzione degli interventi

- individualizzati richiesti; - gravi irregolarità o negligenze nell’esecuzione del servizio;

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- sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In caso di risoluzione del contratto, alla ditta affidataria sarà accreditato il semplice importo del

servizio regolarmente espletato, con deduzione dell’ammontare delle penali eventualmente già

maturate al momento della risoluzione e restando comunque salva ogni ragione ed azione per

rivalsa di danni che siano conseguenza di inadempimento degli impegni contrattuali assunti dalla

aggiudicataria.

ART. 23

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il concessionario dovrà ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

ART. 24

TRATTAMENTO DEI DATI Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs n. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. I dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Comune di Milis. Il responsabile del trattamento è il Sindaco Prof. Sergio Vacca e dott.ssa Mastinu Maria Paola

incaricata del trattamento.

ART. 25

SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese contrattuali (segreteria, bolli, imposta di registrazione) saranno a carico della ditta aggiudicataria. E’ fatta salva qualsiasi esenzione e/o agevolazione fiscale o di altro genere disposta dalla legge. Per

quanto attiene all’Iva, la ditta si rivarrà sul Comune in sede di liquidazione del canone del servizio.

ART. 27

RINVIO A NORME E REGOLAMENTI Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si rinvia ad ogni disposizione normativa vigente in materia.

Il Responsabile del servizio Dr.ssa Maria Paola Mastinu