COMUNE DI LACCHIARELLA · 2017. 1. 16. · Comune di Lacchiarella Programma Integrato...

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COMUNE DI LACCHIARELLA Provincia di Milano PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “AMBITO DI TRASFORMAZIONE X” DI INIZIATIVA PRIVATA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA AMBITO B)

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  • COMUNE DI LACCHIARELLA P r o v i n c i a d i M i l a n o

    PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO

    “AMBITO DI TRASFORMAZIONE X”

    DI INIZIATIVA PRIVATA

    SCHEMA DI

    CONVENZIONE URBANISTICA

    AMBITO B)

  • Comune di Lacchiarella Programma Integrato d’Intervento “Ambito di trasformazione X Convenzione Urbanistica

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    ART.1 - OBBLIGO GENERALE ................................................................................................ 5 ART.2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI .................................................................................... 5 ART.3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI ........................................................................... 6 ART.4 – SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO ...................................................................... 7 ART.5 - TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI....................................................... 8 ART.6 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ............................................................................. 9 ART.7- OPERE DI URBANIZZAZIONE .................................................................................. 11 ART.8 - PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ................................................. 11 ART.9 - ESECUZIONE E CONVALIDA OPERE DI URBANIZZAZIONE .............................. 12 ART.10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ............................... 14 ART.11- REALIZZAZIONE DELLO STANDARD QUALITATIVO ....................................... 14 ART.12 - DIMENSIONAMENTI DELLE AREE A STANDARD ............................................. 15 ART.13 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD ............................................... 16 ART.14 - CESSIONE DELLE AREE A STANDARD.............................................................. 16 ART.15 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI ........... 17 ART.16 - PERMESSI DI COSTRUIRE ..................................................................................... 18 ART.17 - VARIANTI ................................................................................................................ 19 ART.18 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA ............................................................. 20 ART.19 - COLLAUDO ............................................................................................................. 20 ART.20 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE ..................... 21 ART.21 - SPESE ....................................................................................................................... 22 ART.22 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI .................................................................................... 22 ART.23 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI .................................................................. 23 ART.24 - IMPRESE COSTRUTTICI ........................................................................................ 23 ART.25 - SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI ..................................................................... 23 ART.26 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE .............................................................................. 24 ART.27 - TERMINI DI VALIDITÀ DEL RAPPORTO CONTRATTUALE .............................. 24

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    L'anno duemila________ , addì ____________________ del mese di ______________

    (___/___/200__), avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dott. ____________________,

    notaio in _________________

    si sono costituiti:

    da una parte

    il Sig. …………………………………….…., nato a …….………… il ………………., in

    qualità di ………………………………………, che qui interviene in nome e per conto dello

    stesso Comune ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

    n. 165 ,e dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000,

    n. 267, allo scopo autorizzato con ……...………………………………, nel seguito del

    presente atto denominato semplicemente «Comune»;

    dall’altra parte

    L’Avvocato Fabrizia Putignano nata a ………………………………, in qualità di

    Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della società

    CampaniaS.R.L., con sede in Via Lucania 31 a Taranto, Codice Fiscale N°01052720586

    e Partita IVA N°0096327031, proprietaria dell’area situata nel Comune censuario e

    amministrativo di Lacchiarella, individuata al foglio n. 8 del N.C.T.R. come segue:

    • Mappale 231 per complessivi mq 3.960;

    • Mappale 233 per complessivi mq 1.040;

    nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Operatore B»,

    PREMESSO

    1. che i sopraindicati intervenuti proprietari Operatori dichiarano di avere la piena

    disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di

    assumere, in solido (per il proprio ambito d’intervento) per sé e per i propri aventi

    causa, senza riserve, gli obblighi derivanti dalla convenzione;

    2. che il Programma integrato d’intervento è composto da due ambiti di intervento:

    q Ambito A) con una superficie totale territoriale di 22.800,00 mq di proprietà

    della società “Isotta s.r.l.”;

    q Ambito B) con una superficie totale territoriale di 5.500,00 mq di proprietà della

    società “Campania s.r.l.”;

    che le aree comprese nei due ambiti d’intervento A) e B) di cui alla convenzione hanno

    una superficie totale territoriale di mq 28.300,00 e nel vigente Piano di Governo del

    Territorio generale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 04

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    ottobre 2012, divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

    Lombardia n. 1 in data 02 gennaio 2013, sono classificate come segue: Destinazioni d’uso Principale: - la residenza (Gruppo funzionale Gf1). Compatibili: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali e di servizi ( Artigianato di servizio – Gruppo funzionale Gf 2.4), purché le attività svolte o previste non siano tali da costituire fonte di inquinamento atmosferico, del suolo o sonoro, il loro insediamento sia compatibile con l'azzonamento acustico e le condizioni generali della viabilità e del traffico della zona; - le attività del settore terziario (Gruppo funzionale Gf 3). Escluse: - le funzioni attinenti la produzione di beni materiali (gruppi funzionali Gf 2.1 e Gf 2.2 e Gf 2.3); - l’attività agricola (Gruppo funzionale Gf 6), transitoriamente ammessa sino all’attuazione degli interventi di trasformazione; - le attività di distribuzione di carburante per autotrazione (Gruppo funzionale Gf 2.6). Commercio: - E' ammessa una media struttura commerciale alimentare con superficie di vendita fino a 1.000 mq, eventualmente integrata con esercizi con superficie di vendita fino a 250 mq per un massimo complessivo di 1.500 mq.;

    3. sull’area non gravano altri vincoli di natura, storico architettonica, sismica, o altri

    vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Programma

    Integrato d’Intervento o che la subordinino ad autorizzazioni di altre autorità

    4. che gli Operatori dell’Ambito A) procederanno all’attuazione degli interventi di loro

    competenza da apposita convenzione.

    5. che gli Operatori dell’Ambito B) procederanno all’attuazione degli interventi di loro

    competenza come appresso specificati sia pubblici sia privati nei tempi stabiliti dalla

    presente convenzione.

    6. Nessuna solidarietà esiste tra gli operatori dell’ambito A) e dell’ambito B).

    VISTI

    A) La richiesta di approvazione del programma integrato d’intervento, con i relativi

    allegati redatti dall’ing. arch. Galeazzo Maria Conti iscritto all’Ordine degli Architetti

    di Milano al n. 13.088 e all’Ordine degli Ingegneri al n. 13.390, presentata sotto

    forma di proposta definitiva al protocollo comunale al n. ………… del …………..

    B) La deliberazione del Consiglio comunale n. ____ in data ________, esecutiva, con

    la quale veniva adottato il Programma Integrato d'intervento e veniva adottata la

    variante Urbanistica;

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    C) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del Programma Integrato

    d'Intervento, e relativa variante urbanistica nelle forme di legge;

    D) La deliberazione del Consiglio comunale n. ____ in data ____________, esecutiva,

    con la quale è stato approvato definitivamente il Programma Integrato d’Intervento

    ed è stata approvata definitivamente la variante Urbanistica

    E) L'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della

    legge 6 agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, l’articolo 14

    della legge regionale 11 marzo 2005 n.12;

    SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

    ART.1 - OBBLIGO GENERALE

    1. L’Operatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono,

    precisando che il presente atto è da considerarsi per lui vincolante e irrevocabile

    fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi

    atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. Nessuna solidarietà esiste tra gli

    operatori dell’ambito A) e dell’ambito B).

    ART.2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

    2. L’Operatore, per quanto di propria competenza, è obbligato in solido all’interno del

    proprio ambito d’intervento per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo; si deve

    pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto

    della convenzione, gli obblighi assunti dall’Operatore per i rispettivi ambiti

    d’intervento con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò

    indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non

    hanno efficacia nei confronti del Comune. Tra gli operatori dell’ambito A) e

    dell’ambito B) non si costituisce solidarietà di sorta.

    3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall’Operatore non vengono meno e

    non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa

    a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie in sostituzione o

    integrazione ove il Comune le abbia accettate dichiarando espressamente di liberare

    l’obbligato originario.

    4. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future

    determinazioni comunali necessarie all’esecuzione delle previsioni della medesima

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    con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune

    allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

    5. L’Operatore si impegna a realizzare l’intervento ottemperando alle prescrizioni dettate

    in sede di Conferenza di verifica alla assoggettabilità alla Valutazione Ambientale

    Strategica dall’Autorità Competente con la nota atti com.li prot.n.11.660 del 04-08-16

    e con la nota a firma del Responsabile del Procedimento atti com.li prot.n._____ del

    ________ (entrambe allegate quali parti integranti e sostanziali alla deliberazione di

    Consiglio Comunale n___ Del ______)

    ART.3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

    1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della formale stipula

    della convenzione che dovrà avvenire, a pena di decadenza del programma integrato

    d'intervento, entro 60 giorni dall’approvazione del programma integrato d'intervento,

    intesa come data di esecutività della relativa deliberazione a seguito di pubblicazione

    sul BURL Regione Lombardia.

    2. Le opere relative alla viabilità devono essere ultimate entro il termine massimo di 24

    (ventiquattro) mesi dalla data della stipula della presente Convenzione almeno per

    quanto riguarda la transitabilità delle strade, complete della pavimentazione

    bituminosa strutturale compresi i relativi sottoservizi.

    3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere

    ultimate entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi dalla data della stipula della

    presente Convenzione.

    4. In ogni caso le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 7 devono essere iniziate

    prima del rilascio di qualsiasi permesso di costruire. Nessuna richiesta di permesso di

    costruire, ovvero nessuna denuncia di inizio attività è ricevibile se non sia iniziata

    l’esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte per i rispettivi ambiti.

    5. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con

    regolarità e continuità prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti

    dalle opere stesse.

    6. La cessione delle aree urbanizzate, nonché delle aree per attrezzature pubbliche

    (standard), in forma gratuita a favore del Comune, avverrà con atto successivo da

    stipulare entro 40 mesi dalla firma della presente convenzione.

    7. In caso di inosservanza e/o di ritardo nei termini di inizio o di conclusione dei lavori di

    urbanizzazione, rispetto alle scadenze di cui ai precedenti commi, sarà applicata

    all’Operatore o ai loro aventi causa a qualsiasi titolo una penale (a titolo di danno

    risarcitorio) pari a € 100,00= (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo non giustificato

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    dal giornale di cantiere così come documentato dal Direttore dei Lavori e certificato

    dal Collaudatore in corso d'opera. L'ammontare della penale sarà escusso

    direttamente dalle polizze fidejussorie, di cui al successivo articolo 15, prestate a

    garanzia della corretta esecuzione dei lavori. L’importo complessivo delle penali

    irrogate ai sensi del presente comma non può superare il 10 per cento dell’importo

    preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese dell’Operatore indicato

    all’articolo 15, comma 1; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di

    importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’intervento sostitutivo

    del Comune che provvederà all’esecuzione d’ufficio dei lavori mancanti avvalendosi

    della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 15, parzialmente o totalmente, per le

    spese dei lavori da eseguirsi risultanti dalla liquidazione finale, nonché per le spese

    d’appalto, di direzione dei lavori e di assistenza tecnica rimanendo creditore di tutti gli

    importi suppletivi che dovrà corrispondere alla nuova impresa a seguito della

    risoluzione del rapporto principale. Le penali indicate al presente articolo si

    applicheranno in ogni caso di ritardata esecuzione delle obbligazioni assunte nei

    confronti dell’Amministrazione Comunale previsti dalla presente convenzione.

    8. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, l’attuazione del P.I.I.

    e di tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere ultimati entro il

    termine massimo di 10 (dieci) anni dalla sottoscrizione del presente atto.

    ART.4 – SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO

    1. La Superficie Lorda di Pavimento massima realizzabile è pari a 9.424 così distribuita:

    AMBITO A

    Mista Superficie lorda di pavimento mq 7.464,00

    AMBITO B

    Residenziale Superficie lorda di pavimento mq 1.960,00

    2. La Superficie Lorda di Pavimento effettiva, cosi come dedotta dai documenti

    progettuali, è la seguente:

    3. AMBITO A

    Comm/Dir/Rist Superficie lorda di pavimento mq 6.556,00 Residenziale Superficie lorda di pavimento mq 908,00

    4. AMBITO B

    residenziale Superficie lorda di pavimento mq 1.960,00

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    5. L’attuazione del Programma Integrato d’Intervento sulle aree in premessa descritte,

    adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del giorno _______ e

    approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del

    giorno ______ entrambe esecutive a termini di legge, avverrà in conformità: alle

    vigenti norme nazionali e regionali, nel rispetto del P.G.T. vigente, come variato con

    le deliberazioni Comunali richiamate e alle norme e tavole di cui alla presente

    Convenzione.

    6. In fase di esecuzione delle opere previste dal Programma Integrato di Intervento

    approvato saranno comunque ammesse modifiche planivolumetriche, a condizione

    che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento

    attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non

    diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e ciò nel

    rispetto e con l’osservanza delle prescrizioni, norme e procedure previste dall’Art. 14,

    comma 12, della L.R. 12/2005, senza la necessità di approvazione di preventiva

    variante, compatibilmente con la normativa vigente.

    7. Gli interventi potranno altresì essere realizzati durante l’arco di vigenza del

    Programma mediante singoli titoli abilitativi.

    8. Inoltre le parti danno atto che il Programma Integrato di Intervento in oggetto

    contiene precise disposizioni plano-altimetriche, volumetriche, tipologiche, formali e

    costruttive, così come previsto dall’Art. 22, comma 3, lettera b), del DPR 6 Giugno

    2001 n.380 e s.m.i.

    ART.5 - TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI

    1. Atteso che la superficie lorda di pavimento massima non potrà superare quella

    stabilita dal precedente articolo 4; è data facoltà agli operatori di trasferire i diritti

    edificatori dall’ambito A) all’ambito B) per un massimo di 908 mq residenziali

    2. Nel caso in cui ci si avvalga di tale opzione gli operatori dovranno pre-avvisare il

    Comune 30 giorni prima della stipula dell’atto notarile di trasferimento al fine di

    permettere a quest’ultimo di rappresentare eventuali cause ostative al

    summenzionato trasferimento.

    3. Successivamente gli operatori dovranno trasmettere al Comune copia dell’atto

    notarile unitamente agli elaborati progettuali adeguati alla nuova situazione plani

    volumetrica dell’ambito B).

    4. È vietato qualunque trasferimento di diritti edificatori dall’ambito B) all’ambito A).

    5. La previsione contenuta nel presente articolo non costituisce variante di piano.

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    ART.6 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

    1. I Permessi di Costruire o i titoli equipollenti, sono rilasciati o assentiti a seguito

    del pagamento degli oneri di urbanizzazione, ai sensi della presente

    convenzione.

    2. Restano dovuti i contributi sul costo di costruzione nella misura che sarà di volta

    in volta calcolata o sulla base della scheda all’uopo predisposta o con le altre

    modalità di Legge, alla data del rilascio del Permesso di Costruire o di

    esecutività della D.I.A.

    3. Le parti danno atto che, in relazione alle tabelle ed alle tariffe vigenti alla data

    della stipula della presente Convenzione, gli importi dovuti per Oneri di

    Urbanizzazione Primaria e Secondaria, in relazione alla tipologia di intervento

    risultano cosi ripartiti per singolo operatore :

    Operatore ambito A)

    SUPERFICIE COMMERCIALE: Oneri Primaria € 814.320,76 + Oneri

    Secondaria € 315.999,20 = tot. € 1.130.319,96

    SUPERFICIE RESIDENZIALE RESIDUA: Oneri Primaria € 50.176,08 + Oneri

    Secondaria € 75.182,40 = tot. € 125.358,48

    Operatore ambito B)

    On. Pr. € 108.309,60 + On. Sec. € 162.288,00 = tot. € 270.597,60

    così dedotti:

    Ambito A

    Commerciale nuova costruzione

    OOUU Primari: mq. 6.556,00 x €/mq 124,21 = € 814.320,76

    OOUU Secondari: mq. 6.556,00 x €/mq 48,20 = € 315.999,20

    Residenza residua

    OOUU Primari: mc. 2.724,00 x €/mc. 18,42 = € 50.176,08

    OOUU Secondari: mc. 2.724,00 x €/mc. 27,60 = € 75.182,40

    Ambito B

    Residenza piani esecutivi

    OOUU Primari: mc. 5.880,00 x €/mc. 18,42 = € 108.309,60

    OOUU Secondari: mc. 5.880,00 x €/mc. 27,60 = € 162.288,00

    4. A parziale scomputo dell’importo degli Oneri di Urbanizzazione primaria di

    € 108.309,60 (centoottomilatrecentonove/60) gli Operatori B eseguono ai sensi

    del successivo articolo 7, opere pubbliche del costo stimato di circa € 26.952,21

    (ventieimilanovecentocinquantadue/21) oltre IVA di legge, come risulta dal

    computo metrico Estimativo particolareggiato redatto con i prezzi unitari

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    contenuti nel Prezziario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia,

    aggiornamento anno 2011, nonché ove non reperibili dal Listino Prezzi per le

    opere Pubbliche del Comune di Milano, aggiornamento 2015.

    5. Gli Operatori riconoscono che le opere suddette sono eseguite anche

    nell’interesse proprio e rinunciano ad ogni conguaglio a proprio favore relativo al

    maggior importo se dovuto per effetto di varianti sopravvenute e rienute

    necessarie durante il corso dei lavori.

    6. A totale scomputo dell’importo degli Oneri di Urbanizzazione secondaria di

    € 162.288,00 (centosessantaduemiladuecentoottantotto/00) gli Operatori B

    eseguono ai sensi del successivo articolo 7, opere pubbliche del costo stimato di

    circa € 78.977,38 (settantottomilanovecentosetantasette) oltre IVA di legge come

    risulta dal computo metrico Estimativo particolareggiato redatto con i prezzi

    unitari contenuti Prezziario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia,

    aggiornamento anno 2011, nonché ove non reperibili dal Listino Prezzi per le

    opere Pubbliche del Comune di Milano, aggiornamento 2015.

    7. Il Contributo sul Costo di Costruzione, relativo ad ogni singolo intervento edilizio,

    potrà essere rateizzato previa costituzione di garanzia ai sensi del successivo

    art.15, e versato in corso d’opera, secondo le modalità stabilite dalla legge.

    8. Il mancato versamento, nei termini ed alle scadenze indicate nel precedente

    punto 5 delle somme dovute a titolo di Contributo sul Costo di Costruzione,

    comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 42 del D.P.R. 6 giugno

    2001 n° 380.

    9. Gli importi per Oneri sopra indicati e previsti restano fissi e invariabili in

    correlazione ai costi delle opere di urbanizzazione, per i quali resta fisso il

    riferimento al Bollettino CCIAA di Milano vigente al momento della stipula della

    convenzione, anche per qualsiasi progetto ancora da redigersi.

    10. In relazione a quanto disposto dalla normativa che disciplina i programmi

    integrati di intervento, la quale richiede la compresenza e l’integrazione di

    diverse modalità d’intervento e di una pluralità di destinazioni e funzioni, nonché

    incentiva il concorso e l’utilizzazione unitaria di risorse pubbliche e private

    nell’ambito territoriale considerato, al fine di garantire la completa e funzionale

    realizzazione delle opere, siano esse di urbanizzazione primaria o di

    urbanizzazione secondaria, lo scomputo degli oneri dovuti potrà essere

    effettuato indifferentemente sia dai contributi di urbanizzazione primaria, sia da

    quelli di urbanizzazione secondaria.Resta inteso che, qualora le destinazioni

    d’uso venissero modificate rispetto a quanto qui previsto, pur nel rispetto di tutte

    le prescrizioni stabilite dal PII, gli oneri urbanizzativi dovuti saranno ricalcolati ed

    eventualmente conguagliati.

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    ART.7- OPERE DI URBANIZZAZIONE 1. Le opere di urbanizzazione primaria di competenza dell'ambito A e dell’ambito B

    sono eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria direttamente

    dagli Operatori, a propria cura e spese, nel rispetto di quanto previsto dalla

    presente convenzione e, trattandosi di opere realizzate a totale scomputo degli

    oneri di urbanizzazione primaria, gli Operatori dovranno eseguire le stesse nel

    rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016.

    2. Gli Operatori dell’ambito A) si obbligano per sé e per i loro eventuali aventi

    causa a qualsiasi titolo a realizzare le opere di cui al presente articolo.

    3. Le opere a scomputo oneri di urbanizzazione primaria di competenza

    dell’operatore sono elencate e stimate nell’allegato prospetto,

    4. Le opere di cui sopra sono comprensive di rete fognaria, pubblica illuminazione,

    segnaletica e di ogni manufatto necessario alla corretta esecuzione a regola

    d’arte.

    5. La potenzialità dei servizi di rete esistenti nella zona (energia elettrica, gas

    metano, acqua potabile, telefonia) è, prima d’ora, già stata ritenuta dagli

    Operatori sufficiente all’insediamento previsto nel Piano. Ogni maggiore

    richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è comunque a carico degli

    Operatori o dei singoli utilizzatori, in ogni caso è estranea alle obbligazioni del

    Comune.

    6. È parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della

    viabilità e pertanto deve essere realizzata l’esecuzione di segnaletica stradale,

    verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa.

    7. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei

    lavori di costruzione delle opere in sostituzione degli Operatori ed a spese dei

    medesimi o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, rivalendosi nei modi e nei

    termini stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni in vigore, qualora gli stessi non vi

    abbiano provveduto entro i termini di cui all’art.3 ed il Comune li abbia messi in

    mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a 30 (trenta) giorni; in tale

    ipotesi saranno addebitati agli operatori gli ulteriori oneri e costi sopportati a

    seguito dell’esecuzione diretta delle opere.

    ART.8 - PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

    1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il

    progetto preliminare integrante il programma integrato d'intervento, con le

    osservazioni accolte e gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o

    comunque concordati tra le parti in attuazione delle deliberazioni comunali. Alla

    progettazione esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli

    al D. Lgs 50/2016. In particolare, il progetto dovrà essere corredato da computo

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    metrico estimativo redatto in forma analitica, in base al Prezziario delle Opere

    Pubbliche Regione Lombardia, aggiornamento anno 2011, nonché ove non reperibili

    dal Listino Prezzi per le opere Pubbliche del Comune di Milano, aggiornamento 2015.

    2. Il progetto esecutivo deve essere presentato per le prescritte approvazioni entro 6

    (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione.

    3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati

    individuati dagli Operatori, a loro cura e spese. In caso di mancato rispetto del

    termine di cui al comma 2, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum

    principis, il Comune può, previa diffida notificata agli Operatori, procedere alla

    redazione d’ufficio, mediante l’affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a

    spese degli Operatori.

    4. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi

    concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche, ovvero titolari di diritti

    speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro

    provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17

    marzo 1995, n. 158. Tali opere possono essere progettate dai soggetti già competenti

    in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico degli Operatori;

    esse sono individuate e disciplinate all’articolo 7. Il progetto esecutivo di cui al

    comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini

    di localizzazione, interferenza, interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi

    preventivati da sostenere.

    5. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione e prima del collaudo, il progetto

    esecutivo deve essere integrato, a cura del direttore dei lavori, individuato a cura e

    spese degli Operatori, dagli elaborati «as built» che rappresentino esattamente

    quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate,

    nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni del D.Lgs

    50/2016.

    6. Le spese tecniche per la redazione del Programma integrato d'intervento e dei

    relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili,

    sono estranee alla presente convenzione e a carico dei citati operatori.

    ART.9 - ESECUZIONE E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE

    1. La realizzazione delle opere di cui alla lettera c) del precedente art.7 trova esclusivo

    titolo negli articoli 28 della legge urbanistica 1150/1942, art.16 del DPR 380/01 e

    art.46 della LR 12/2005.

    2. Le opere di urbanizzazione primaria di competenza di ciascun Ambito sono eseguite

    a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria direttamente dagli Operatori, a

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    propria cura e spese, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e,

    trattandosi di opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, gli

    Operatori dovranno eseguire le stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei

    Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

    3. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi

    concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o

    titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di

    concessione o altro provvedimento amministrativo di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione

    I, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali

    opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il

    relativo onere a completo carico degli Operatori.

    4. Per l’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

    secondaria gli Operatori fanno riferimento a quanto stabilito in precedenza con

    riguardo alla disciplina specificamente descritta nel Codice dei contratti, assumendo a

    riferimento attuativo quanto indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Autorità

    di Vigilanza sui Contratti Pubblici) nella propria determinazione n. 4 del 3 aprile 2008

    e/o successive.

    5. L’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte dovrà avvenire nei tempi fissati

    dall’atto abilitativo; nel corso dei lavori il Comune potrà verificare la corrispondenza

    delle opere ed il rispetto degli obblighi assunti con il presente atto, mediante

    sopralluoghi periodici da parte di funzionari dei propri competenti settori. La

    realizzazione a perfetta regola d’arte delle opere sarà certificata, su richiesta degli

    Operatori, dall’ufficio comunale competente, entro tre mesi dalla relativa istanza, che

    con tale atto sancirà l’idoneità delle opere all’uso pubblico e alla loro destinazione

    specifica. Alla richiesta dovrà essere allegato il certificato di collaudo delle opere in

    cemento armato eventualmente presenti, i frazionamenti catastali necessari per la

    cessione delle opere al Comune e tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa e

    dalla disciplina vigenti in materia.

    6. L’efficienza e la manutenzione delle opere realizzate è a completo carico degli

    Operatori fino a quando le opere stesse non saranno consegnate al Comune.

    Saranno pure a carico degli Operatori le responsabilità civili per eventuali danni a

    terzi.

    7. Gli Operatori si impegnano a riparare o a completare le opere secondo le risultanze

    del collaudo entro il termine all’uopo stabilito dal dirigente dell’ufficio comunale

    competente. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione

    dei lavori di costruzione delle opere e servizi e a quanto altro si renda necessario fino

    alla definitiva presa in carico delle stesse, in sostituzione degli Operatori ed a spese

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    dei medesimi, rivalendosi sulla cauzione finanziaria di cui al successivo art.15, salva

    la rivalsa con le modalità di legge per maggiori spese, quando gli Operatori non vi

    abbiano provveduto nei tempi previsti ed il Comune li abbia messi in mora con un

    preavviso non inferiore a due mesi e con addebito degli eventuali maggiori oneri e

    costi.

    ART.10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

    1. Il Piano di Governo del Territorio, a seguito di variante introdotta con l’approvazione

    del Programma Integrato di Intervento, prevede, per il comparto, l’esecuzione di

    opere di urbanizzazione primaria e secondaria, previste dalla documentazione

    progettuale allegata alla presente convenzione.

    2. Gli oneri d’urbanizzazione primaria e secondaria relativi all'edificazione privata, sono

    soggetti a riquantificazione al momento del rilascio dei permessi di costruire (o delle

    Dia sostitutive). Qualora il costo delle opere realizzate risultasse inferiore agli oneri

    derivanti dall’applicazione dei valori tabellari, gli Operatori o i loro aventi causa a

    qualsiasi titolo dovranno versare il conguaglio di quanto dovuto. Detto conguaglio

    sarà versato con il rilascio del successivo permesso a costruire, ovvero entro 30

    giorni dall’approvazione del collaudo. Viceversa, qualora il costo delle opere

    risultasse superiore, gli Operatori o i loro aventi causa a qualsiasi titolo, saranno

    comunque tenuti ai sensi di Legge a realizzare la totalità delle opere secondo quanto

    indicato nei progetti esecutivi e nessun altro contributo e/o onere sarà dovuto al

    Comune dagli Operatori né il Comune sarà tenuto a pagare alcunché agli Operatori

    o ai loro aventi causa a qualsiasi titolo.

    3. Gli Operatori si impegnano per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo a

    corrispondere al Comune, l'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione

    secondaria secondo le modalità definite nella presente convenzione.

    ART.11- REALIZZAZIONE DELLO STANDARD QUALITATIVO 1. Gli Operatori dell'ambito B) si impegnano a realizzare, entro diciotto mesi dalla

    stipula della presente convenzione, le opere esterne al Piano , qui di seguito

    elencate:

    a) pista ciclabile su viale Lombardia, su sede stradale esistente - importo stimato

    € 22.200,00 (ventiduemiladuecento/00) oltre IVA di legge.

    b) realizzazione di impianto d’illuminazione publbica in corrispondenza del tratto di

    pista ciclabile esistente che collega Viale Lombardia a Via Friuli - importo

    stimato € 35.070,29 (trentacinquemilasettanta/29) oltre IVA di legge.

    2. La progettazione esecutiva delle opere di cui al comma 1 verrà realizzata entro il

    termine di cui all’articolo 8 comma 2. Resta inteso che nelle cifre suddette è

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    compresa la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza

    nella misura del massima 10% dell’importo dell’opera.

    3. Restano a carico del Comune le procedure per l’approvazione dei progetti, e la

    messa a disposizione delle aree necessarie. Gli Operatori, a propria cura e spese,

    predisporranno i progetti definitivi ed esecutivi delle opere in questione, comprensivi

    di capitolato, computo metrico, di eventuali occupazioni e asservimenti, con oneri da

    sostenere dagli Operatori, senza possibilità di alcuna rivalsa nei confronti

    dell’Amministrazione Comunale.

    4. I progetti definitivi ed esecutivi con tutti gli elaborati costitutivi dovranno ottenere il

    visto di conformità da parte dei competenti uffici del Comune di Lacchiarella. La

    Giunta Comunale approverà i progetti predisposti e validati.

    5. La realizzazione di queste opere, per quanto non diversamente pattuito nel presente

    articolo, seguirà la disciplina generale prevista dalla presente convenzione per la

    realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione. L’esecuzione delle opere di

    cui trattasi ed il conseguente accertamento di conformità non sono pregiudiziali al

    rilascio dei permessi di costruire e all’inizio dei lavori delle opere che resteranno di

    proprietà degli Operatori o loro aventi causa, Per le opere previste dal presente

    articolo trovano applicazione le penali e l’intervento sostitutivo nelle modalità

    previste dal precedente articolo 3 comma 7.

    6. Gli operatori dell’ambito danno atto che le opere previste dal presente articolo, pur

    eccedendo gli obblighi tabellari e pur essendo realizzate all’esterno del comparto,

    sono comunque funzionali e necessarie per la funzionalità dell’Ambito. Gli stessi

    operatori rinunciano, per tale considerazione, a ogni rimborso delle spese sostenute

    nel caso in cui la volumetria prevista dalla presente convenzione non venga

    interamente realizzata.

    ART.12 - DIMENSIONAMENTI DELLE AREE A STANDARD

    1. Ai sensi del vigente PGT le aree a standard che competono al Programma Integrato

    d'Intervento e da cedersi al Comune, sono così quantificate:

    AMBITO A

    SUBLOTTO COMMERCIALE

    Area in cessione a verde (V1)................................................................. mq 2.178

    Area in cessione a parcheggio (P1) ....................................................... mq 4.309

    SUBLOTTO DIR/COMM/RIST/RES

    Area in cessione a verde (V2)................................................................. mq 1.239

    Area in cessione a parcheggio (P4) ....................................................... mq 238

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    Area in cessione a piazza ...................................................................... mq 1.444

    TOTALE .................................................................................................. mq 2.921

    AMBITO B

    Area in cessione a parcheggio (P5) ....................................................... mq 1.040

    TOTALE .................................................................................................. mq 1.040

    ART.13 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD

    1. In relazione all’attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio, alle

    esigenze manifestate con l’adozione e l’approvazione del Programma Integrato

    d’Intervento, all’interno del ambito B non è prevista la monetizzazione delle aree a

    standard

    ART.14 - CESSIONE DELLE AREE A STANDARD 1. Le aree a standard reperite all’interno del PII sono cedute con le modalità descritte

    nel presente atto e sono individuate nella Tav. n.20 Assetto di progetto:

    planivolumetrico (scala 1:500) allegata sotto la lettera _____, quale parte integrante

    e sostanziale della presente convenzione;

    2. Le aree a standard risultanti da idoneo tipo di frazionamento da redigere

    successivamente all’esecuzione delle opere a cura degli Operatori, sarannocedute

    senza alcun altro corrispettivo,.

    3. La cessione avverrà mediante uno o più atti pubblici, entro sei mesi dalla stipula

    della presente Convenzione, le cui spese complessive saranno interamente a carico

    degli Operatori.

    4. Resta salva la facoltà del Comune di chiedere in qualsiasi momento, anche prima

    dell’avvenuta esecuzione e convalida delle opere, la cessione delle aree.

    5. Nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di cessione, il Comune potrà

    espropriare le aree senza obbligo di pagamento delle indennità di espropriazione,

    alle quali gli Operatori rinunciano essendo le suddette indennità assorbite dai

    vantaggi economici derivanti dalla presente convenzione che, a tal fine, costituisce

    dichiarazione di pubblica utilità di durata decennale ai sensi del Testo Unico per le

    espropriazioni.

    6. La cessione pubblica delle aree sarà fatta, ed accettata, a misura ovvero a corpo

    laddove non è indicata la superficie corrispondente, nello stato di fatto in cui gli

    appezzamenti si troveranno a seguito della realizzazione delle opere, ovvero in caso

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    di anticipata richiesta da parte del Comune, nello stato di fatto in cui si troveranno al

    momento della cessione.

    7. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune

    non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione con il Programma Integrato

    d’Intervento e con la convenzione; il Comune può rimuovere o modificare la

    destinazione e la proprietà nell’ambito del proprio potere discrezionale di

    pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che gli Operatori possano opporre

    alcun diritto.

    8. Gli Operatori si impegnano alla rettifica dei confini e delle consistenze delle aree da

    cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario a causa di errori o di

    approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni

    onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.

    9. Gli Operatori, con la stipula della presente convenzione, conferiscono procura

    irrevocabile al rappresentante del Comune, competente alla firma della stessa, a

    sottoscrivere in loro vece gli atti di frazionamento delle aree da cedere al Comune

    nonché a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale

    una volta intervenuta l’approvazione del frazionamento, assumendo per sé e per i

    loro aventi causa a qualsiasi titolo ogni relativo onere.

    ART.15 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese degli Operatori

    ammonta rispettivamente a:

    Operatore B) :

    € 26.952,21 oltre IVA di legge per opere di urbanizzazioni primarie;

    € 78.977,38 oltre IVA di legge per opere di urbanizzazioni secondarie;

    € 57.270,29 oltre IVA di legge (standard qualitativo) realizzazione pista ciclabile

    e illuminazione oercorso;

    2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, gli Operatori dell’Ambito A

    prestano adeguata garanzia finanziaria per gli importi corrispondenti a quelli previsti

    al comma 1 e al successivo comma 6, con polizza fideiussoria assicurativa di

    primaria compagnia e “a semplice richiesta” n. _____________ in data

    _______________________ emessa da

    ___________________________________________.(1) per Euro _______________

    con scadenza incondizionata fino al __________.(2)

    3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico

    amministrativo di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro

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    adempimento previsto dalla presente convenzione; tuttavia la garanzia può essere

    ridotta in corso d’opera, su richiesta degli Operatori, quando una parte funzionale

    autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo,

    anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

    4. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta degli Operatori, quando essi

    abbiano assolto uno o più d’uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in

    regime di esclusiva di cui all’articolo 6 comma 4 e tale circostanza sia

    adeguatamente documentata.

    5. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva

    escussione del debitore principale e non trovano applicazione gli articoli 1944,

    secondo comma, e 1945 del codice civile. In ogni caso gli Operatori sono obbligati in

    solido per il rispettivo ambito d’intervento sia tra di loro che con i loro fideiussori. La

    fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune,

    senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo

    dell’inadempimento.

    6. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di urbanizzazione di

    cui all’articolo 7 e a quelle di cui all’articolo 11, comma 1, essa è prestata per tutte le

    obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della

    convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa

    arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure

    privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre

    altresì, senza alcuna riserva, gli onorari professionali per il collaudo delle opere

    d’urbanizzazione di cui all’articolo 19, gli onorari professionali di progettazione, per

    l’ipotesi prevista dall’articolo 5, ovvero di direzione lavori ed assistenza tecnica, per

    l’ipotesi prevista dallo stesso articolo 5, nonché i danni comunque derivanti nel

    periodo di manutenzione e conservazione a cura degli Operatori di cui all’articolo 20,

    comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio

    o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della

    convenzione. (3)

    ART.16 - PERMESSI DI COSTRUIRE

    1. Dopo la stipula della convenzione gli Operatori possono presentare domanda per

    ottenere i permessi di costruire ovvero le denunce di inizio attività per l'edificazione

    in conformità ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Programma Integrato

    d’Intervento, con particolare riguardo alle norme di attuazione di quest’ultimo.

    2. Il rilascio dei permessi di costruire ovvero l’efficacia delle denunce di inizio attività

    sono subordinati al pagamento del contributo di concessione di cui all’articolo 16 del

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    DPR 06 giugno 2001, n. 380 e al Capo IV della legge regionale 11 marzo 2005 n.12,

    con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso o al

    trentesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia di inizio attività.

    ART.17 - VARIANTI

    1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, è

    consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di

    preventiva variante, modificazioni planivolumetriche che non alterino le

    caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle

    norme di attuazione del Programma Integrato d’Intervento, non incidano sul

    dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree

    per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica

    compatibilmente con la normativa vigente.

    2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano

    conformi al regolamento edilizio, alle NTA del PGT, e, in particolare, alle norme di

    attuazione del Programma Integrato d’Intervento e ai criteri costruttivi ivi previsti:

    a) l’edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa

    dagli esempi descritti negli elaborati del Programma Integrato d’Intervento,

    sempre nel rispetto delle distanze legali;

    b) l’edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi

    dell’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

    c) lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del Programma

    Integrato d’Intervento, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada

    e del relativo regolamento di attuazione;

    d) la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;

    e) lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividendi

    tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non

    modificabilità della configurazione generale e dell’estensione delle aree destinate

    all’uso pubblico;

    f) Quanto indicato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PII.

    3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 3, le varianti non rientranti tra le

    ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura

    richiesta per un nuovo Programma Integrato d’Intervento, che tenga conto di quanto

    già realizzato.

    4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga

    dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò dipenda

    da comportamenti del Comune.

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    ART.18 - EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

    1. Qualora su parte dell'area inclusa nel Programma Integrato d’Intervento siano

    richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente,

    interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di

    rilascio del relativo permesso di costruire sono reperite le aree a standard urbanistico

    nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quella

    precedentemente utilizzata per il dimensionamento del Piano e delle relative aree a

    servizi pubblici. In tale ipotesi le varianti dovranno essere approvate secondo le

    normali procedure di Legge non trovando applicazione la previsione del’art.14

    comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

    2. È facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio venga monetizzato ai sensi

    dell'articolo 46 legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. In tal caso aree sono

    monetizzate al prezzo unitario di Euro 50,00 (cinquanta/00) al metro quadrato

    rivalutato mediante applicazione degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall’

    ISTAT per il periodo intercorso dalla data di approvazione del Programma Integrato

    d’Intervento; l’importo della monetizzazione è versato contemporaneamente al

    rilascio del permesso di costruire.

    3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino

    aree a standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore degli Operatori,

    non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di

    quantità di area, né in termini di monetizzazione.

    ART.19 - COLLAUDO

    1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, gli

    Operatori presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere

    sono collaudate a cura del Comune dal tecnico all’uopo incaricato

    dall’Amministrazione comunale e a spese degli Operatori che ne devono anticipare

    l’onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi

    alla stessa richiesta.

    2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non

    provveda al collaudo finale entro sei mesi dalla dichiarazione di avvenuta

    ultimazione delle opere senza un giustificato motivo, ovvero non provveda alla sua

    approvazione entro i successivi tre mesi dall’emissione del certificato di collaudo, è

    facoltà degli Operatori nominare il tecnico, di cui al precedente comma 1, il quale

    provvederà a redigere gli atti del collaudo. In mancanza di un’approvazione esplicita

    lo stesso collaudo s’intenderà implicitamente approvato entro tre mesi dalla data di

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    presentazione all’Amministrazione del certificato di collaudo da parte del tecnico

    nominato dagli Operatori.

    3. A richiesta del Comune, ovvero a richiesta motivata degli Operatori, può essere

    disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di

    un sub-comparto autonomamente funzionale. In tal caso per ogni collaudo parziale si

    procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo

    parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest’ultimo ne assume il

    relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo

    tacito o dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

    ART.20 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

    1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a standard cedute e delle opere

    realizzate su tali aree, resta a carico degli Operatori per un periodo di tre anni. È ’

    obbligo degli Operatori o dei loro aventi causa (comprese forme di gestione

    condominiale) garantire la sicurezza e il mantenimento delle aree in buone

    condizioni. Le operazioni di manutenzione in senso lato, sia del patrimonio vegetale

    che delle opere, potranno essere richieste dal Comune qualora, a seguito di

    sopralluoghi, si riscontri uno stato di degrado. Qualora gli Operatori, o loro aventi

    causa (comprese forme di gestione condominiale) non ottemperino o non dichiarino

    esplicitamente l’intenzione di ottemperare a quanto richiesto, si darà corso

    all’intervento sostituitivo del Comune con rimborso delle spese da parte dei soggetti

    obbligati.

    2. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 1 la manutenzione e la

    conservazione delle aree pubbliche e delle opere (di urbanizzazione primaria) su di

    esse realizzate, ancorché già di proprietà del Comune, resta a carico degli Operatori

    sino alla consegna delle aree di cui al successivo comma 4.

    3. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all’articolo

    16, comma 3, sulle opere di urbanizzazione primaria, l’onere della manutenzione e

    della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo alla

    consegna delle aree prevista al successivo comma 4.

    4. La consegna delle aree avverrà, con atto formale, dopo l’approvazione dei collaudi

    di cui all’art.19.

    5. Per le aree per le quali l' amministrazione comunale costituirà servitù ad uso

    pubblico la manutenzione delle opere, la pulizia e l'illuminazione delle aree saranno

    a carico dell'operatore

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    ART.21 - SPESE

    1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e

    dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua

    attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle

    aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e

    connesso, sono a carico esclusivo degli Operatori dell’ambito A.

    2. Gli Operatori dell’ambito A si impegnano altresì a rimborsare al Comune, a semplice

    richiesta di quest’ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del Programma

    Integrato d’Intervento.

    3. Gli Operatori dell’Ambito A riconoscono che il Comune di Lacchiarella ha dovuto

    affrontare spese per lo studio e la verifica, sotto i profili urbanistico e giuridico, della

    presente convenzione e dell’intero procedimento. Pertanto, i soggetti medesimi si

    impegnano a corrispondere al Comune, ad avvenuta stipula della convenzione, le

    suddette spese, fino ad un ammontare complessivo massimo pari ad € 10.000 (oltre

    ad accessori di Legge). Tali spese, debitamente giustificate anche con riferimento ai

    tariffari professionali, sono state rimborsate al Comune dai soggetti proponenti entro

    30 giorni dall’avvenuta approvazione definitiva del PII.

    ART.22 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

    1. Il progetto di Programma Integrato d’Intervento è composto da

    Tav. 1 Inquadramento territoriale: tavola dell’uso del suolo (scala 1:7.500); Tav. 2 Inquadramento territoriale: inquadramento con la localizzazione degli spazi e

    delle funzioni pubbliche esistenti e previste, indicate in modo distinto (in particolare sistema di servizi di livello urbano) (scala 1:7.500);

    Tav. 3 Inquadramento urbanistico: Stralcio del PGT (scala 1:7.500); Tav. 4 Inquadramento urbanistico: individuazione dei vincoli (scale varie); Tav. 5 Stato di fatto: documentazione fotografica comparto edilizio (senza scala); Tav. 6 Stato di fatto: stralcio planimetria catastale, indicazione di massima delle Slp,

    profili altimetrici estesi ad un intorno significativo (scale varie); Tav. 7 Stato di fatto: rilievo delle infrastrutture per la mobilità esistenti (scala 1:5.000); Tav. 8 Stato di fatto: indicazione delle presenze monumentali, naturalistiche,

    ambientali; (scala 1:5.000); Tav. 9 OO.UU: rete illuminazione pubblica e standard residenze (scala 1:500); Tav. 10 OO.UU: acquedotto (scala 1:500); Tav. 11 OO.UU: rete fognaria (scala 1:500); Tav. 12 OO.UU: rete Telecom (scala 1:500); Tav. 13 OO.UU: rete gas (scala 1:500); Tav. 14 OO.UU: rete elettrica (scala 1:500) Tav. 15 OO UU: rete acque meteoriche (scala 1:500); Tav. 16 Assetto di progetto: planivolumetrico (scala 1:500); Tav. 17 Assetto di progetto: planivolumetrico vincolante (scala 1:500); Tav. 18 Assetto di progetto: render (senza scala); T. 1 Norme Tecniche di Attuazione; T. 2 Relazione tecnica illustrativa generale con motivazione delle proposte

    progettuali e delle condizioni di applicabilità; T. 3 Relazione con indicazione di larga massima delle opere d’urbanizzazione

    previste e degli eventuali standard qualitativi aggiuntivi;

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    T. 4 Determinazione delle valutazioni tecniche ed economiche, stima di massima dei costi d’intervento, delle opere d’urbanizzazione e degli eventuali standard qualitativi aggiuntivi;

    T. 5 Modulistica e presentazione comunale.

    2. Il progetto di Programma Integrato d’Intervento è parte integrante e sostanziale della

    presente convenzione; il Comune e gli Operatori, in pieno accordo, stabiliscono che

    gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e

    approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili

    univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla

    convenzione.

    ART.23 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

    1. Gli Operatori rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che possa

    competere in dipendenza della presente convenzione.

    2. Gli Operatori autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione

    della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni

    responsabilità.

    3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge

    in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto,

    sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio; trova altresì

    applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342

    per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente

    convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    ART.24 - IMPRESE COSTRUTTICI 1. Gli Operatori si impegnano a rispettare, nella attuazione del Programma Integrato

    d’Intervento, le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici.

    2. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione gli Operatori

    dovranno utilizzare imprese qualificate ai sensi della vigente normativa e devono

    osservare e fare osservare le norme legislative ed i regolamenti sulla tutela, la

    protezione, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori nonché di tutta la normativa

    vigente in materia antimafia..

    3. L’osservanza di cui sopra è compito e responsabilità degli Operatori, restando

    comunque salva la facoltà del Comune di procedere in qualsiasi momento alla

    relativa verifica.

    ART.25 - SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI 1. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve

    essere rilevato completamente indenne, sia dagli Operatori che dai loro successori

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    od aventi causa a qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni

    eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla presente

    Convenzione.

    ART.26 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE 1. Le parti danno atto che la progettazione del Programma Integrato d’intervento, è

    stata affidata alla società d’ingegneria contiAssociati Srl unipersonale, con sede in

    via Galileo Galilei 5 a Milano, codice fiscale e partita iva 03353700960.

    ART.27 - TERMINI DI VALIDITÀ DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

    1. Il Comune prende atto di tutte le obbligazioni ed impegni assunti dagli Operatori e

    dichiara che la validità della presente convenzione sarà di dieci anni decorrenti dalla

    stipula.

    Letto, confermato e sottoscritto, lì __________

    Il Comune Gli Operatori

    1 possono essere presentate anche più polizze singole, in tal caso indicare gli estremi di

    ciascuna di esse; 2 almeno 11 anni, cioè 12 mesi dopo la scadenza della durata del piano;