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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014 COMUNE DI VENTIMIGLIA PROVINCIA DI IMPERIA PIANO URBANISTICO COMUNALE PROGETTO DEFINITIVO STRUTTURA DEL PIANO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COORDINATORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO P.U.C.: Ing. Cesare CIGNA – Dirigente V° Ripartizione UFFICIO SPECIALE PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE (U.S.P.R.): arch Andrea MERTINA arch. Marina SENAREGA ing. Xavier MINUTOLI dott. Fabio CASTELLANO CONSULENTI: arch. Mario GREPPI arch. Mauro TRAVERSO COLLABORATORI DISCIPLINARI: dott. Mauro TITA – ambiente dott. geol. Marcello BRANCUCCI – geologia Adottato con deliberazione CC n. 71/06 Versione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16/07/2008 contenente inoltre l’adeguamento al Voto Provinciale n° 1652 del 12.11.2008 – ed il successivo adeguamento approvato dal Consiglio Comunale in data 15/12/2008 con D.C.C. n° 101, vigente dal 21.01.2009 aggiornato dalle delibere di CC n. 07 e 09 del 26.02.2009 e alla delibera di C.C. n. 29 del 15.04.2009 aggiornato a seguito del provvedimento dirigenziale n° h/379 del 06.05.2008 della Provincia di Imperia aggiornato alla deliberazione di C.C. n 45 del 09.06.2009 aggiornato alla deliberazione di CC n° 32 del 29.04.2010, vigente dal giorno 8/7/2010 aggiornato alla deliberazione di CC n° 11 del 02.02.2011, vigente dal giorno 16/2/2011 aggiornato alla deliberazione di CC n° 118 del 13.12.2010, vigente dal giorno 27/07/2011 aggiornato alla deliberazione di CC n° 60 del 25.07.2011, vigente dal giorno 18/08/2011 aggiornato alla deliberazione di CC n° 7 del 02.02.2011, vigente dal giorno 25/8/2011 aggiornato alle deliberazioni di CC n°110 del 30.11.2011,e n. 7 del 02.02.2012 vigente dal giorno 29.06.2012 aggiornato alle deliberazioni di G.R. n° 554 del 16.05.2014 in vigore dal giorno 20.05.2014

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

COMUNE DI VENTIMIGLIA PROVINCIA DI IMPERIA

PIANO URBANISTICO COMUNALE PROGETTO DEFINITIVO

STRUTTURA DEL PIANO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

COORDINATORE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO P.U.C.: Ing. Cesare CIGNA – Dirigente V° Ripartizione UFFICIO SPECIALE PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE (U.S.P.R.): arch Andrea MERTINA arch. Marina SENAREGA ing. Xavier MINUTOLI dott. Fabio CASTELLANO CONSULENTI: arch. Mario GREPPI arch. Mauro TRAVERSO COLLABORATORI DISCIPLINARI: dott. Mauro TITA – ambiente dott. geol. Marcello BRANCUCCI – geologia

Adottato con deliberazione CC n. 71/06 Versione approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16/07/2008 contenente inoltre l’adeguamento al Voto Provinciale n° 1652 del 12.11.2008 – ed il successivo adeguamento approvato dal Consiglio Comunale in data 15/12/2008 con D.C.C. n° 101, vigente dal 21.01.2009 aggiornato dalle delibere di CC n. 07 e 09 del 26.02.2009 e alla delibera di C.C. n. 29 del 15.04.2009 aggiornato a seguito del provvedimento dirigenziale n° h/379 del 06.05.2008 della Provincia di Imperia aggiornato alla deliberazione di C.C. n 45 del 09.06.2009 aggiornato alla deliberazione di CC n° 32 del 29.04.2010, vigente dal giorno 8/7/2010 aggiornato alla deliberazione di CC n° 11 del 02.02.2011, vigente dal giorno 16/2/2011 aggiornato alla deliberazione di CC n° 118 del 13.12.2010, vigente dal giorno 27/07/2011 aggiornato alla deliberazione di CC n° 60 del 25.07.2011, vigente dal giorno 18/08/2011 aggiornato alla deliberazione di CC n° 7 del 02.02.2011, vigente dal giorno 25/8/2011 aggiornato alle deliberazioni di CC n°110 del 30.11.2011,e n. 7 del 02.02.2012 vigente dal giorno 29.06.2012 aggiornato alle deliberazioni di G.R. n° 554 del 16.05.2014 in vigore dal giorno 20.05.2014

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

INDICE

CAPO I GENERALITA’

Art. 1 – Obiettivi Art. 2 – Struttura Art. 3 – Contenuto

3.a Elaborati conoscitivi 3.b Elaborati prescrittivi – in adozione 3.c Elaborati prescrittivi – in approvazione

CAPO II GERARCHIE

CAPITOLO PRIMO – Regole di gerarchia Art. 4 – Rinvio ad altre norme Art. 5 – Piani sovraordinati

5.a di livello regionale 5.b di livello provinciale 5.c di livello sovracomunale (per la parte di territorio di competenza)

CAPITOLO SECONDO – Regole di coordinamento Art. 6 – Piani di settore di livello locale

6.a per le attività e lo sviluppo 6.b per l’ambiente 6.c per la sicurezza 6.d per la conservazione dei beni storici

Art. 7 – Verifica di coerenza con la pianificazione nei territori limitrofi

CAPO III GESTIONE

CAPITOLO TERZO – Regole per la gestione Art. 8 – Conferenza per le attività edilizie (articolo abrogato)

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Art. 9 – Regolamento edilizio Art. 10– Modalità di attuazione del PUC

10.a Trasferibilità dell’indice perequato (Ip) 10.b Denuncia di inizio attività (DIA) (articolo abrogato) 10.c Permesso di costruire (Pc) (articolo abrogato) 10.d Permesso di costruire convenzionato (Pcc) (articolo abrogato) 10.e Piano Urbanistico Operativo (PUO) 10.f Schema di Assetto Urbanistico (SAU) 10.g Studio Organico di Insieme (SOI) (articolo abrogato) 10.h Destinazioni d’uso e loro modifiche

Art. 11 – Definizioni

11.a Peso insediativo (Pi) 11.b1 Densità territoriale (Dt) 11.b2 Densità fondiaria (Df) 11.b3 Superficie Coperta (SC) 11.c Superficie Lorda (SL) 11.d Superficie Agibile (SA) 11.d/bis Locali tecnici 11.e Superficie Produttiva (SP) 11.f Unità Minima di Intervento (UMI) 11.g Vano Abitabile (VA) 11.g1 Vani accessori (Va) 11.g2 locali interreati 11.h Superficie netta di vendita (SV) 11.i Volume Virtuale (VV) 11.i/bis Volume Geometrico (VG) 11.l Numero dei piani 11.m Pertinenze in genere 11.m/bis Scavi e riporti per parcheggi pertinenziali e viabilità 11.n Manufatti Temporanei e Stagionali 11.o Depositi per attrezzi Agricoli e locali similari 11.p Servizi e reti tecnologici 11.q Distanza dai confini (Dc) 11.r Distanza dalle strade (Ds) 11.t Distanza tra fabbricati e manufatti (Df) 11.u Adiacenza e aderenza 11.v Allineamenti, arretramento fabbricati 11.w Aree a verde privato

Art. 12 – Attività e funzioni

12.a Residenza 12.b Ricettività 12.c Ricettività speciale (articolo abrogato) 12.d Commercio 12.e Grande distribuzione ed esposizioni fieristiche 12.f Uffici, studi professionali e attività artigianali singole 12.g Attività produttiva di tipo industriale e artigianale 12.h Produzione agricola e florovivaistica 12.i Attività estrattiva

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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12.l Attività di demolizioni e raccolta differenziata di rifiuti 12.m Pubblici esercizi 12.n Piscine private scoperte

Art. 13 – Programmi di attuazione Art. 14 – Regole di modificabilità delle previsioni Art. 15 – Interpretazione chiarificatoria delle norme del PUC

CAPO IV SOSTENIBILITA’

CAPITOLO QUARTO – Sostenibilità ambientale del PUC Art. 16 – Sistema di gestione ambientale (SGA) Art. 17 a– Siti di Interesse Comunitario (SIC) Art. 17b – Incentivi al risparmio delle risorse non rinnovabili

CAPITOLO QUINTO – Norme sulla sicurezza dei cittadini e dell’ambiente Art. 18 a – Le aree esondabili e allagabili Art. 18b – Aspetti geologici

Art. 18b1 Zonizzazione geologica e suscettività d’uso del territorio

Art. 18b2 Rapporti con i Piani di Bacino stralcio del Fiume Roja e del T. Nervia

Art. 18b3 Aggiornamento degli studi geologici a corredo del PUC.

Art. 18b4 Norme Geologiche di Attuazione

art. 18b4.1 Ambito di applicazione

art. 18b4.2 Interventi ricadenti a cavallo di più Zone

art. 18b4.3 Norme di salvaguardia idrogeologica

art. 18b4.4 Interventi in Piani Urbanistici Operativi

art. 18b4.5 Documentazione geologica a corredo dei progetti

art. 18b4.6 :”ZONE A”- Aree a bassa propensione al dissesto con suscettività d’uso non condizionata

art. 18b4.7 “ZONE B” – Aree a media propensione al dissesto e suscettività d’uso parzialmente condizionata

art. 18b4.8 “ZONE C” – Aree ad alta propensione al dissesto e suscettività d’uso condizionata.

Art. 18b4.9 “ZONE D” – Aree ad elevata propensione al dissesto e suscettività d’uso limitata.

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Art. 18b4.10 “ZONE E” – Aree in dissesto (frane quiescenti) con suscettività d’uso limitata.

Art. 18b4.11 “ZONE F” – Aree in dissesto (frane attive) con suscettività d’uso fortemente limitata.

Art. 18b4.12 “ZONE G1-G2-G3-G3bis-G4” – Aree esondabili (T=50-200-500 anni), aree storicamente esondate e alveo attuale

art. 18b4.13 “ZONE G1” – Aree esondabili (T=500 anni) con suscettività d’uso condizionata.

Art. 18b4.14 “ZONE G2” – Aree esondabili (T=200 anni) con suscettività d’uso limitata.

Art. 18b4.15 “ZONE G3” – Aree esondabili (T=50 anni) con suscettività d’uso fortemente limitata.

Art. 18b4.16 “ZONE G3bis” – Aree storicamente inondate con suscettività d’uso fortemente limitata.

Art. 18b4.17 “ZONE G4” – Alveo attuale con suscettività d’uso fortemente limitata

art. 18b4.18 “ZONE Ca” – Cave attive Art.19 – Il Piano di Protezione Civile Art.20 – Le fasce e le distanze di rispetto Art.21 – Il perimetro dell’ambito urbano Art.22 – Aree percorse dal fuoco

CAPITOLO SESTO – Paesaggio e qualità architettonica Art.23 – Livello puntuale del PTCP Art.24 – Regole per il miglioramento del paesaggio

24.a Parametri igienici 24.b Accorpamenti di edifici 24.c Attività ed Edifici Incompatibili 24.d Sopraelevazioni ed ampliamenti incongrui 24.e Rimodellazione di coperture e facciate 24.f Ricostruzione di edifici distrutti 24.g Decoro urbano e decoro del paesaggio 24.h Recupero di spazi esistenti ai fini abitativi o assimilabili

CAPO V INTERVENTI

CAPITOLO SETTIMO – Regole di zonizzazione Art.25 – Regole generali Art. 25 bis - Regole per la monetizzazione Art.26 – Ambiti di conservazione Art.27 – Ambiti di conservazione non insediabili

27.a Ambiti di pregio ambientale e paesaggistico 27.b Altri ambiti non insediati

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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27.c Ambiti di interesse archeologico 27.d Ambiti di conservazione di aree vegetate 27.e Ambiti di alveo fluviale 27.f Ambiti di costa 27.g Ambiti di spiaggia 27.h Ambiti di conservazione marini (annullato d’ufficio in quanto trattasi di specchio acqueo)

Art.28 – Ambiti di conservazione insediabili 28.a Ambiti agricoli (A.CE. ass, A.CE. as, A.CE. agr e A.CE. ol). Normativa Generale 28.a.bis – Zone Agricole di rispetto ai nuclei frazionali isolati di valore storico 28.b Ambiti di entroterra a destinazione produttivo-agricola di tipo serricolo saturo 28.b.bis Ambiti di costa a destinazione produttivo-agricola di tipo serricolo saturo 28.c Ambiti di entroterra a destinazione produttivo-agricola di tipo serricolo non saturo 28.c.bis Ambiti di costa a destinazione produttivo-agricola di tipo terricolo non saturo 28.d Ambiti di entroterra a destinazione produttivo-agricola 28.d.bis Ambiti di costa a destinazione produttivo-agricola 28.e Ambiti a destinazione produttiva di tipo agricola a prevalente coltura olivicola 28.f Ambiti residenziali storici ad alto valore paesaggistico 28.g Ambiti residenziali storici di medio valore paesaggistico 28.h Ambito residenziale storico di Ventimiglia città alta 28.i Tessuto storico prevalentemente ottocentesco 28.l Ambiti ad insediamento sparso a valore storico e paesaggistico 28.m Ambiti ad insediamento sparso di rispetto paesaggistico 28 n Ambito di frontiera 28 o Ambito di conservazione turistico ricettivo

Art.29 – Ambiti di riqualificazione Art.30 – Norme Ambiti di Riqualificazione Art. 30.a – Ambiti di insedimento diffuso a prevalente destinazione residenziale saturi Art. 30.b – Ambiti di entroterra a prevalente destinazione residenziale da consolidare Art. 30.c – Ambiti costieri a prevalente destinazione residenziale da consolidare Art. 30.d – Ambiti costieri a prevalente destinazione residenziale oggetto di P.P. approvati e in corso di realizzazione Art. 30.e – Ambiti costieri a destinazione turistico-ricettiva Art. 30.f – Ambiti a destinazione turistico-ricettiva approvati ed in corso di realizzazione Art. 30.g – Ambiti a destinazione commerciale Art. 30.h – Ambiti urbani saturi a prevalente destinazione residenziale di riqualificazione edilizia Art. 30.i – Ambiti a destinazione produttiva Art. 30.l – Ambito a destinazione produttiva di tipo estrattivo Art. 30.m – Ambito di spiaggia Art. 30 n ARI va - Ambito di rispetto del centro storico di Ventimiglia Alta Art. 30 o ARI aut - Ambito dell’Autoporto Art. 30 p ARI b.a. - Ambito della nuova Barriera Autostradale Art.31 – Distretti di trasformazione Art. 31.a – contenuto delle schede prescrittive dei Distretti CAPITOLO OTTAVO – Indicazioni puntuali Art.32 – Individuazione delle indicazioni puntuali e loro definizioni

32.a Accesso a mare – AM 32.b Attracco a mare – ATM 32.c Attrezzatura sportiva e ricreativa – ASR 32.d Attrezzatura turistico-ricettiva – ATR 32.e Campeggio veicolare CV

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32.f Deposito mezzi pubblici – DMP 32.g Canile – CN 32.h Litorale balneabile pubblicamente fruibile – LF 32.i Progetto unitario di fronte urbano – PFU 32.l Parco urbano – PU 32.m Centro di VIA – VIA 32.n Percorso fluviale – PA 32.o Itinerario storico-etnografico – PS 32.p Itinerario storico – IS 32.q Itinerario escursionistico – IE 32.r Percorso pedonale a mare – PM

CAPITOLO NONO – Infrastrutture e servizi Art.33 – Infrastrutture

33.a Infrastrutture di livello territoriale 33.b Infrastrutture di livello locale

Art.34 – Servizi 34.a Servizi di livello territoriale 34.b Servizi di livello locale

Art.35 – Alienabilità dei servizi pubblici Art.36 – Gestione dei servizi e delle infrastrutture Art.37 – Realizzazione di nuovi servizi Art.38 – Indicazioni progettuali per i nuovi servizi pubblici o di uso pubblico Art. 39 – Realizzazione di infrastrutture e servizi in aree senza specifica destinazione

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CAPITOLO DECIMO – strutture ricettive Art. 40 – Classificazione Art. 41 – Strutture all’aria aperta (articolo abrogato ) Art. 42 – Piano di ripartizione Art. 42.1 – Stima dei posti letto occorrenti Art. 42.2 – Calcolo della SP ricettiva

CAPO VI TRANSIZIONE

CAPITOLO UNDICESIMO – Periodo transitorio Art.43 – Validità di progetti e strumenti urbanistici (articolo abrogato ) Art.44 – Validità delle Concessioni Edilizie approvate

CAPO VII VERIFICHE E PRECISAZIONI

CAPITOLO DODICESIMO – Verifiche di efficienza del PUC – precisazioni Art.45 – Procedure di collaudo del Piano (articolo abrogato ) Art. 46 – Superfici territoriali Art. 47 – Tabella di conversione della zonizzazione in riferimento alle zone omogenee di cui al D.M. 2.4.1968 Art. 48 – Tutela Beni Archeologici

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CAPO I

GENERALITA’

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Art. 1 – Obiettivi Il PUC disciplina secondo criteri di equità le trasformazioni del territorio comunale compatibili e sostenibili sotto l’aspetto economico e sociale, ambientale e paesaggistico, storico e culturale adeguandosi agli indirizzi e alle prescrizioni delle leggi dello Stato Italiano, della Regione Liguria, degli strumenti di programmazione economica e territoriale degli Enti sovraordinati ed in coerenza con gli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale nel proprio Documento degli Obiettivi.

Art. 2 – Struttura Tutto il territorio comunale è considerato dal PUC portatore di una nuova capacità edificatoria pari a 0,01 m2 di Superficie Agibile o Produttiva (vedi oltre le definizioni) per ogni metro quadro di terreno. Da tale capacità potenziale vengono esclusi tutti i terreni asserviti da titoli rilasciati in conformità a precedenti strumenti urbanistici generali, i demani pubblici costituiti da demanio marittimo, fluviale, militare, ferroviario, tutte le viabilità pubbliche statali, regionali, provinciali e comunali, tutte le aree di enti locali adibite a servizi pubblici all’atto dell’adozione del PUC, tutti i sedimi degli edifici esistenti incrementati di una fascia perimetrale della profondità di 5 metri nel caso sia di edificazione anteriore agli strumenti urbanistici generali che in caso di condono rilasciato.* (Relativamente all’asservimento dovuto in caso di condono, si precisa che si dovrà fare riferimento alla norma vigente al momento della presentazione della domanda di condono stesso, e, in caso di indisponibilità della superficie di terreno sufficiente, dovrà essere comunque asservito il lotto di pertinenza, fino al limite di proprietà ). Il richiedente deve indicare i precedenti edilizi ed i condoni, ed altresì presentare autocertificazione mediante atto notorio circa i terreni asserviti ad interventi esistenti. A loro volta gli Uffici dovranno verificarne il contenuto in base alle Concessioni Edilizie rilasciate dall’Amministrazione Comunale1. Il territorio è poi suddiviso in zone omogenee organizzate in ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione e distretti di trasformazione. Ciascuna zona inoltre è dotata di una disciplina urbanistica che ne regolamenta gli ulteriori livelli di edificazione possibili; detta norma è integrata da quelle dei livelli puntuali per gli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale del PTCP. Oltre alla indicazione delle zone omogenee il PUC indica delle prescrizioni di possibili interventi puntuali sul territorio individuati da sigle che consentono il superamento della normativa generale delle zone omogenee. Tale articolato normativo unitamente al sistema dei vincoli derivato da ulteriori norme gravanti sul territorio comunale consente una edificabilità reale inferiore a quella teorica potenziale portata in dote dal territorio con l’indice perequato, limitandola sostanzialmente con le indicazioni di ogni singola zona omogenea a valori strettamente correlati alla sostenibilità del territorio in termini di infrastrutture, servizi, ambiente e paesaggio.

Art. 3 – Contenuto Il PUC è costituito dai seguenti elaborati: 3.a Elaborati conoscitivi Descrizione fondativa

� Relazione � Tav. 1: Inquadramento geografico in scala 1:25.000 � Tav. 2: Evoluzione dell’organizzazione insediativo e territoriale nelle varie epoche –

carte e foto storiche � Tav. 3: Evoluzione del contesto territoriale estremo ponente ligure – costa azzurra dal

XVII secolo all’inizio del XX secolo in scala 1:40.000

1 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto provinciale e regionale adeguandola alle esigenze degli Uffici tenendo conto dell’esistenza di un quadro pianificatorio e urbanistico antecedente.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

11 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

� Tav. 4: Evoluzione dell’organizzazione insediativa nelle varie epoche – contesto territoriale comunale in scala 1:15.000 e varie

� Tav. 5: Evoluzione dell’organizzazione infrastrutturale dal XVII secolo all’inizio del XX secolo – contesto territoriale comunale in scala 1:15.000

� Tav. 6: Fasce altimetriche in scala 1:15.000 � Tav. 7: Idrografia in scala 1:15.000 � Tav. 8: Acclività in scala 1:15.000 � Tav. 9: Esposizione dei versanti – soleggiamento in scala 1:15.000 � Tav. 10.a: Carta geolitologica in scala 1:10.000 � Tav. 10.b: Carta geolitologica in scala 1:10.000 � Tav. 11.a: Carta geomorfologica in scala 1:10.000 – AGGIORNAMENTO 2005 � Tav. 11.b: Carta geomorfologica in scala 1:10.000 – AGGIORNAMENTO 2005 � Tav. 12: Le criticità geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio

comunale in scala 1:15.000 � – AGGIORNAMENTO 2005 � Tav. 12.1: La Cava Bergamasca � Tav. 12.2: La Cava Marsè � Tav. 12.3: La Cava Grimaldi � Tav. 12.4: La Cava Ponte S.Luigi � Tav. 12.5: La foce del torrente Latte � Tav. 12.6: Il rio S.Secondo � Tav. 12.7: La frana di Funtanin � Tav. 13: Le emergenze geologiche e geomorfologiche in scala 1:15.000 � Tav. 14: Mappatura delle aree a rischio di inondazione in scala 1:15.000 � Tav. 15.a: Carta della vegetazione in scala 1:10.000 � Tav. 15.b: Carta della vegetazione in scala 1:10.000 � Tav. 16: Le criticità e le emergenze vegetazionali del territorio comunale in scala

1:15.000 � Tav. 17.a: Uso reale del suolo in scala 1:10.000 � Tav. 17.b: Uso reale del suolo in scala 1:10.000 � Tav. 18: Destinazioni specifiche Ventimiglia e città alta in scala 1:2.000 � Tav. 19: Carta della costa in scala 1:5.000 � Tav. 20.1: Carta degli ambiti omogenei di paesaggio in scala 1:15.000 � Tav. 20.2: Carta degli ambiti omogenei di paesaggio – documentazione fotografica � Tav. 21: Ambiti omogenei di paesaggio in scala 1:15.000 � Tav. 22.a: Grande viabilità in scala 1:10.000 � Tav. 22.b: Grande viabilità in scala 1:10.000 � Tav. 23: Reti infrastrutturali di urbanizzazione in scala 1:30.000 � Tav. 24.a: Servizi pubblici in scala 1:10.000 � Tav. 24.b: Servizi pubblici in scala 1:10.000 � Tav. 25.a: Vincoli ambientali in scala 1:10.000 � Tav. 25.b: Vincoli ambientali in scala 1:10.000 � Tav. 26.a: Vincoli ambientali in scala 1:10.000 – AGGIORNAMENTO 2006 � Tav. 26.b: Vincoli ambientali in scala 1:10.000 – AGGIORNAMENTO 2006 � Allegato A alla Tav. 26 � Tav. 27.a: Vincoli paesaggistici in scala 1:10.000 � Tav. 27.b: Vincoli paesaggistici in scala 1:10.000 � Tav. 28.1: Vincoli patrimonio edilizio e storico – contesto territoriale comunale in scala

1:30.000, 1:2.000 e 1:1.000 � Tav. 28.2: Vincoli patrimonio edilizio e storico – Grimaldi / Mortola in scala 1:2.000 � Tav. 28.3: Vincoli patrimonio edilizio e storico – Latte / Ville in scala 1:2.000 � Tav. 28.4: Vincoli patrimonio edilizio e storico – Città alta / Nervia in scala 1:2.000 � El. 28.5: Schedatura degli edifici di valore storico architettonico e delle segnalazioni

effettuate dalla Soprintendenza Archeologica � Tav. 29.a: Vincoli reti infrastrutturali e servizi in scala 1:10.000

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

12 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

� Tav. 29.b: Vincoli reti infrastrutturali e servizi in scala 1:10.000 � Tav. 30.a: PTCP assetto insediativo a – livello locale in scala 1:10.000 � Tav. 30.b: PTCP assetto insediativo a livello locale in scala 1:10.000 � El. 31.a: PTCP assetto insediativo – livello puntuale nuclei storici � El. 31.b: PTCP assetto insediativo – livello puntuale nuclei storici � Tav. 32.a: PTCP assetto vegetazionale – livello locale in scala 1:10.000 � Tav. 32.b: PTCP assetto vegetazionale – livello locale in scala 1:10.000 � Tav. 33.a: PTCP assetto geomorfologico – livello locale in scala 1:10.000 � Tav. 33.b: PTCP assetto geomorfologico – livello locale in scala 1:10.000 � Tav. 34.a: Attuazione PRG in scala 1:10.000 � Tav. 34.b: Attuazione PRG in scala 1:10.000 � Tav. 35.a: Proprietà pubbliche in scala 1:10.000 � Tav. 35.b: Proprietà pubbliche in scala 1:10.000 � El. 36: Demografia – economia – edilizia tabelle e grafici � � Documento degli obiettivi � � 3.b Elaborati prescrittivi – in adozione � � Tav. 37: Carta e tabella delle strutture turistico – ricettive in scala 1:10.000 –

AGGIORNAMENTO 2006 � Tav. 38: Mappa dell’esondabilità e allagabilità del fiume Roja in scala 1: 5.000 –

ANNULLATA dai PdB fiume Roja e torrente Nervia � Tav. 39.a: Individuazione degli Ambiti di conservazione e riqualificazione e dei Distretti di

trasformazione in scala 1:10.000 – AGGIORNAMENTO 2006: rif. Tav. 37 � Tav. 39.b: Individuazione degli Ambiti di conservazione e riqualificazione e dei Distretti di

trasformazione in scala 1:10.000 – AGGIORNAMENTO 2006: rif. Tav. 37 � Tav. 40.a: Zonizzazione in scala 1:10.000 su carta tecnica comunale –

AGGIORNAMENTO 2006: rif. Tav.48/49 � Tav. 40.b: Zonizzazione in scala 1:10.000 su carta tecnica comunale –

AGGIORNAMENTO 2006: rif. Tav.48/49 � Tav. 41.1: Particolari di zonizzazione riferiti alla costa e alla Valle Roja in scala 1:5.000 su

carta tecnica comunale * - ANNULLATO � Tav. 41.2: Particolari di zonizzazione riferiti alla costa e alla Valle Roja in scala 1:5.000 su

carta tecnica comunale * - ANNULLATO � Tav. 41.3: Particolari di zonizzazione riferiti alla costa e alla Valle Roja in scala 1:5.000 su

carta tecnica comunale * - ANNULLATO � Tav. 41.4: Particolari di zonizzazione riferiti alla costa e alla Valle Roja in scala 1:5.000 su

carta tecnica comunale * - ANNULLATO � Tav. 41.5: Particolari di zonizzazione riferiti alla costa e alla Valle Roja in scala 1:5.000 su

carta tecnica comunale * - ANNULLATO � Tav. 42.a: Zonizzazione riferita alla zone omogenee di cui al D.L. 2.4.1968 in scala

1:10.000 – ANNULLATO * � Tav. 42.b: Zonizzazione riferita alla zone omogenee di cui al D.L. 2.4.1968 in scala

1:10.000 – ANNULLATO * � Tav. 43.a: Sistema dei servizi e delle infrastrutture in scala 1:10.000 � Tav. 43.b: Sistema dei servizi e delle infrastrutture in scala 1:10.000 � Tav. 44.a: Livello puntuale PTCP Assetto Insediativo in scala 1:10.000 � Tav. 44.b: Livello puntuale PTCP Assetto Insediativo in scala 1:10.000 � Tav. 45.a: Livello puntuale PTCP Assetto Vegetazionale in scala 1:10.000 � Tav. 45.b: Livello puntuale PTCP Assetto Vegetazionale in scala 1:10.000 � Tav. 46.a: Livello puntuale PTCP Assetto Geomorfologico in scala 1:10.000 � Tav. 46.b: Livello puntuale PTCP Assetto Geomorfologico in scala 1:10.000 � El. A: Relazione illustrativa � El. B: Norme tecniche di attuazione – AGGIORNAMENTO 2006

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

13 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

� El. C: Tabelle degli ambiti e schede prescrittive dei distretti di trasformazione ANNULLATO El. D: Livello puntuale del PTCP – Norme tecniche di attuazione El. F: Ripartizione della recettività delle strutture turistiche – Relazione* – si richiama il cap.10 delle presenti Norme * si richiama l’art. 47 delle presenti Norme. I presenti elaborati potranno essere integrati o modificati nelle fasi di revisione del PUC. In attesa della rielaborazione del nuovo Regolamento edilizio resta in vigore quello attuale approvato con D.P.G.R. n.1204 del 06.09.1984 e D.C.C. n.216 del 08/10.1984 per le parti non in contrasto con le presenti norme. (paragrafo soppresso con recepimento del voto provinciale n. 1854 del 10.04.2012 a seguito della adozione della Deliberazione di C.C. n. 110 del 30.11.2012) 3.c Elaborati prescrittivi – in approvazione Tav. 37: Carta e tabella delle strutture turistico–ricettive su Ambiti di conservazione e riqualificazione e Distretti di trasformazione - in scala 1:10.000 – AGGIORNAMENTO 2006 Tav. 47: Specificazione delle modifiche apportate al progetto preliminare di PUC a seguito delle determinazioni comunali (Delibere di CC n.22 del 01/06/06, n.23 del 05/06/2006, n.24 del 06/06/2004, n.25 del 07/06/2006, n. 26 del 08/06/2006, n.27 del 14/06/2004) in merito ai pareri formulati dalla Regione Liguria (Voto n.128 del 25/05/2004 e del 01/06/2004) e dalla provincia di Imperia (Voto n.1273 del 01/04/2004) nonché alle osservazioni e/o opposizioni degli Enti pubblici e dei privati pervenute nei termini di Legge e correzioni d’Ufficio. Scala 1/10.000 Tav.48: Zonizzazione su carta tecnica comunale. Scala 1/10.000 Tav.49a: Zonizzazione su base catastale – SUD. Scala 1/5.000 Tav.49b: Zonizzazione su base catastale – NORD. Scala 1/5.000 Tav.50: Carta della zonizzazione geologica e suscettività d’uso del territorio. Scala 1/10.000 Tav.51: PTCP livello locale – varianti e sovrapposizione con la zonizzazione del PUC. Scala 1/25.000 Allegato alla Tav.51: PTCP livello locale – varianti e sovrapposizione con la zonizzazione del PUC. Scala 1/25.000 El. B: Norme tecniche di attuazione – AGGIORNAMENTO 2011

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CAPITOLO PRIMO – Regole di gerarchia Art. 4 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme valgono leggi, norme e regolamenti emanati o che verranno emanati dopo l’approvazione del PUC dallo Stato e dalla Regione e in caso di contrasto questi ultimi prevalgono sulle presenti norme attuative.

Art. 5 – Piani sovraordinati Il PUC deve essere coerente con gli strumenti di programmazione territoriale emessi da Enti sovraordinati al Comune. Essi sono: 5.a Di livello regionale PTCP che viene sostituito dal livello puntuale comunale Piano Cave Piano della Costa 5.b Di livello provinciale Piano Territoriale Provinciale Piano provinciale dei rifiuti Piani di bacino del fiume Roja (e affluente Bevera) e dei torrenti Latte e Nervia Piano degli inerti 5.c Di livello sovracomunale (per la parte di territorio di competenza) Piano di Sviluppo Socioeconomico della Comunità Montana Intemelia Piano di Sviluppo Agricolo e Piano di Forestazione Il PUC sarà modificato conformemente a quanto stabilito dalla L.R. n° 36/97 e ss. mm. e ii., in presenza di strumenti urbanistici sovraordinati introdotti successivamente alla data in cui il PUC sia vigente. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione del PUC valgono comunque sino all’approvazione degli strumenti succitati che siano ancora in corso di elaborazione.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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CAPITOLO SECONDO – Regole di coordinamento Art. 6 – Piani di settore di livello locale

Il PUC deve inoltre essere coerente con le previsioni dei seguenti strumenti di programmazione di livello comunale che costituiscono una sua puntualizzazione e pertanto parte integrante. Essi sono: 6.a Per le attività e lo sviluppo Piano del Commercio Piano di Ripartizione delle Strutture Recettive Piano di localizzazione delle stazioni di carburante Piano di utilizzo del demanio Piano particolareggiato delle Spiagge (PUO del Litorale) Piano Cimiteriale Piano per gli Insediamenti Produttivi Piano Urbano dei Parcheggi Piano triennale delle Opere Pubbliche Società di trasformazione urbana 6.b Per l’ambiente Piano di zonizzazione acustica Piano di organizzazione delle teleradiocomunicazioni Piano Integrato della Mobilità e/o Piano Urbano del Traffico Piano Energetico Comunale Piano di assestamento e di utilizzazione del patrimonio silvo – pastorale L.R. 4/99 Piano del colore del Centro Storico 6.c Per la sicurezza Piano comunale della protezione civile 6.d Per la conservazione dei beni storici Piani Organici di Insieme e Piani di Recupero relativi agli insediamenti e alle emergenze storiche Ed altri eventuali piani di settore che vengano introdotti da nuove normative. Successivamente all’approvazione del PUC tutti i piani di settore di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente revisionati per determinare le necessarie nuove coerenze.

Art. 7 – Verifica di coerenza con la pianificazione nei territori limitrofi Il PUC del Comune di Ventimiglia deve essere coordinato nelle proprie previsioni con quelle degli altri PUC dei comuni limitrofi. A tal fine il presente strumento urbanistico viene messo a conoscenza delle Amministrazioni Comunali confinanti già dotate di PUC per le debite osservazioni su eventuali incoerenze. Non si intendono incoerenze le diverse previsioni relative ad ambiti di conservazione limitrofi. Nel caso di contrasti potranno essere attuati Accordi di Programma per omogeneizzare le previsioni di trasformazione nei rispettivi territori confinanti.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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CAPO III

GESTIONE

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CAPITOLO TERZO – Regole per la gestione

Art. 8 – Conferenza per le attività edilizie (articolo abrogato) Art. 9 – Regolamento edilizio

Il Regolamento Edilizio costituisce documento autonomo ma parte integrante del PUC. (frase soppressa con recepimento del voto provinciale n. 1854 del 10.04.2012 a seguito della adozione della Deliberazione di C.C. n. 110 del 30.11.2012)

Esso definisce le modalità che dovrà seguire nei confronti della Civica Amministrazione il cittadino o comunque chi propone interventi di modificazione del territorio per i quali è prevista dalle vigenti leggi e norme la formale verifica ed emissione di titolo abilitativo da parte del Comune.

Art. 10 – Modalità di attuazione del PUC

Il PUC interviene sul territorio con l’attuazione delle previsioni in esso contenute tramite diverse modalità. Esse sono: 10.a - Trasferibilità dell’indice perequato (Ip) In tutte le zone omogenee ove le norme paesistiche e quelle di piano consentono l’insediabilità di funzioni residenziali o compatibili senza la necessità di redigere un PUO, quindi con la sola esclusione degli interventi nei distretti di trasformazione, viene fissato il lotto minimo edificabile, che in ogni caso dovrà rispettare i parametri distanza dai confini e dai fabbricati fissati per ogni ambito2. Il lotto edificabile dovrà avere accessibilità diretta o tramite nuove strade di collegamento che abbiano uno sviluppo non superiore a 300 m calcolati in mezzeria tra viabilità esistente e nuovo edificio L’edificio da costruirsi dovrà seguire le caratteristiche compositive e dimensionali indicate nelle norme del livello puntuale e relativi parametri edilizi e urbanistici3. Gli incrementi una tantum della S.A o S.P. esistente per migliorie igienico e distributive nonché non utilizzano indice perequato non vanno contabilizzati nel calcolo dei tetti massimi di S.A. ed S.P. previsti negli ambiti agricoli e di riqualificazione e neppure negli incrementi volumetrici dei nuclei storici. Sulla scorta dei valori di SA o SP consentiti il proponente dovrà reperire un indice portato da terreni in proprietà o tramite acquisizione di quote di indice trasferibile di terreni di proprietà terze, ubicate anche in zone omogenee diverse da quella in cui ricade, purché siti nel territorio comunale, sino alla concorrenza della quantità necessaria a realizzare il valore di SA o SP ammesso4 Lo sfruttamento dell’indice perequato potrà avvenire una sola volta e tale utilizzo dovrà essere opportunamente registrato dal proprietario tramite atto notarile che sarà prodotto alla C.A. e annotato in apposito registro degli asservimenti o altro strumento equipollente (es. fogli di mappa). Per le attività produttive di tipo artigianale e quelle di tipo recettivo con esclusione degli alberghi come tali definiti dalla L.R. n° 1/2008, il valore dell’indice perequato viene duplicato. In caso di attività di tipo produttivo a carattere industriale e per quelle di tipo alberghiero come sopra definite, lo stesso indice di cui sopra viene quadruplicato. Nel caso di edificabilità a fini residenziali previsti nei PUO, le quote di S.A. destinate a residenza e soggette a valore di vendita convenzionato con la P.A., usufruiscono di indice perequato base raddoppiato.

2 Viene accolta in parte l’osservazione del voto provinciale stabilendo nelle NTA il lotto minimo per ogni ambito. 3 Parole eliminate a seguito dell’abrogazione dell’art. 8. 4 Viene accettata in parte l’osservazione del voto provinciale eliminando il discorso della conferenza di pianificazione e inserendo in ogni ambito i limiti massimi di SA o SP.

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Il coltivatore diretto a titolo principale, dichiarato tale con certificato della Regione Liguria, potrà usufruire dell’indice perequato doppio (Ip = 0,02 m2/m2) per la costruzione della residenza connessa alla conduzione del fondo, fermo restando che dovrà istituire un vincolo decennale per la destinazione d’uso. Tale agevolazione è a valere per le zone ACE.Ass, ACE.As, ACE.Agr, ACE.Ol. di produzione agricola. In caso di trasferimento di indice portato da terreni di proprietà comunale questo potrà essere ceduto a privati richiedenti secondo criteri da definirsi con apposito regolamento. Comunque potrà essere ceduto solamente per la reale attuazione degli interventi richiesti e non per accaparramento, con priorità da darsi per interventi di tipo produttivo, o gestiti da società partecipate, o che creino comunque nuova occupazione. Nel caso gli interventi che hanno usufruito del trasferimento dell’indice in capo a proprietà comunali non vengano iniziati entro sei mesi e attuati entro i tre anni successivi il meccanismo del trasferimento decade. E’ consentita la proroga per documentati e gravi motivi una sola volta. Per quanto riguarda gli ambiti ricadenti in IS-MA, le distanze dai confini di proprietà devono essere rapportate alle distanze previste tra i fabbricati. Pertanto si prescrive che distanza dai confini di proprietà sia come minimo pari alla metà della distanza prevista tra fabbricati (derogabile con il consenso registrato in atto pubblico dei proprietari confinanti da esibire all’atto della richiesta di istanza). 10.b – Denuncia di Inizio Attività (DIA) (articolo abrogato) 10.c – Permesso di costruire (Pc) (articolo abrogato) 10.d – Permesso di costruire convenzionato (Pcc) (articolo abrogato)

10.e – Piano Urbanistico Operativo (PUO) Il PUC individua i distretti e gli ambiti ove è possibile operare trasformazioni di entità rilevante, ovvero non comprese tra quelle possibili sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti NTA, tramite redazione di PUO così come normato dalla vigente LUR. Il PUC precisa inoltre quali PUO, in virtù della loro complessità, delicatezza paesistica e ambientale, del fatta che interessino infrastrutture di rango sovracomunale, che riguardino ambiti territoriali analizzati da piani territoriali regionali di coordinamento o dal PTR, ecc., necessiteranno dell’approvazione regionale o meno. Il PUO può essere indifferentemente di iniziativa pubblica o privata o mista e deve avere caratteristiche e contenuti previsti dalla LUR. La quota dei servizi necessari legati all’intervento deve essere attuata contestualmente all’intervento stesso e compresa possibilmente all’interno del PUO. 10.f – Schema di Assetto Urbanistico (SAU) Nei casi indicati dal PUC, onde meglio inquadrare la progettazione di trasformazioni urbanistiche complesse, viene richiesta unitamente al PUO la redazione di uno Schema di Assetto Urbanistico esteso ad una porzione di territorio. Il SAU si deve dare carico della dimostrazione delle congruenze e delle compatibilità tra le trasformazioni proposte tramite PUO per alcuni distretti di trasformazione e un contorno adeguato già individuato dal PUC all’interno del quale dovranno essere indicate possibili destinazioni d’uso, valorizzazioni, trasformazioni e realizzazioni di servizi e infrastrutture nuove i cui oneri saranno a carico totale o parziale dei proponenti e regolamentati nell’ambito della convenzione con la Pubblica Amministrazione. Lo SAU non costituisce strumento urbanistico ma semplice inquadramento urbanistico atto a dimostrare la fattibilità e correttezza dell’intervento di trasformazione proposto e che lo stesso non pregiudica la possibilità di interventi di terzi, esterni al DT progettato, previsti dal PUC. Quando condiviso dalla C.A. dovrà essere adottato tramite deliberazione di C.C. e seguire le procedure di pubblicizzazione ed osservazione proprie delle varianti al PUC, costituendo così sua specifica ed integrazione nonché vincolo per le future progettazioni.

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10.g – Studio Organico di Insieme (SOI) Articolo abrogato 10.h – Destinazioni d’uso e loro modifiche Il PUC definisce per ogni zona omogenea le funzioni non consentite o quelle ammesse, come nel caso dei Distretti di Trasformazione. Nella gamma di quelle consentite, in ciascuna zona è possibile variare gli usi da una all’altra. Quando si operi in zone in cui SA o SP siano state contingentate dal Piano, nel richiedere la possibilità di mutare la destinazione d’uso degli immobili esistenti, dovrà darsi dimostrazione della effettiva disponibilità della zona ad “accogliere” tale incremento di SA o SP. ciò solo nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso riguardi edifici che siano stati realizzati successivamente all’approvazione delle presenti norme attuative ). Per gli edifici che siano stati realizzati successivamente all’attuazione delle seguenti norme attuative, il cambiamento di destinazione d’uso è consentito unicamente in presenza della corrispondente densità fondiaria. In tutte le altre zone dovrà essere verificato che la variazione d’uso proposta non comporti incremento del carico insedativo La variazione potrà essere autorizzata dalla C.A. o autocertificata nel caso di assenza di opere edilizie, purché le nuove destinazioni previste non comportino incrementi della dotazione degli standard urbanistici. Nei sottoelencati casi di trasformazione d’uso riferiti all’allegata tabella n. 1, non si concretizza incremento del carico insediativo categoria a) categoria b) ad eccezione della ricettività alberghiera categoria c) categoria d) Qualora invece sia necessario un adeguamento in incremento della dotazione degli standard urbanistici, si configura una modificazione della destinazione d’uso che dovrà essere soggetta al rilascio di un atto autorizzativo oneroso. Con riferimento specifico alla LR 25/95 si precisa che nel piano vi sono destinazioni ammissibili non espressamente indicate nelle categorie di destinazione d’uso di cui all’art. 7 della stessa legge. Al fine di eliminare interpretazioni soggettive per le destinazioni d’uso si dovrà far riferimento alla seguente Tabella:

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Tabella n° 1 di riferimento per le destinazioni d’uso

Categorie di destinazioni d’uso di cui

all’art 7 della LR 25/95 Destinazioni d’uso di cui all’art 10.h del piano

a) residenza

Residenza Residenza connessa al commercio Residenza connessa all’artigianato Residenza connessa alla funzione didattico-scientifica Residenza del custode connessa alle attività produttive e artigianali di tipo industriale Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata

b) ospitalità e ricettività alberghiera, all’aria aperta nonché extra alberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia

Recettività Recettività di tipo alberghiero Recettività di tipo extra alberghiero

c) esercizi di vicinato o simili c1) altre attività di tipo commerciale

Attività commerciali connesse all’attività agricola (al dettaglio) Attività commerciali al dettaglio di presidio Attività commerciali di prodotti tipici locali Servizi commerciali (attività di brokeraggio, mediazione, vendita per corrispondenza o tramite internet, ecc.) Commercio al minuto (sinonimo di commercio al dettaglio) Piccole attività artigianali a carattere individuale quali sartorie, laboratorio di idraulica, orafo, ecc. Esercizi pubblici (bar, ristoranti, tabaccherie, rivendite giornali, ecc.) Servizi di ristoro (bar-tavole calde, trattorie, pizzerie, ristoranti, ecc.) Servizi alla persona (centri estetici, solarium, massaggi, centri fitness privati, ecc.) Attività commerciali al dettaglio anche organizzati in centri di VIA Centri commerciali per solo trasferimento di licenza Esposizione all’aria aperta di prodotti Attività espositive Fiere campionarie

d) uffici

Uffici Uffici connessi alle attività insediabili Uffici connessi al commercio Uffici connessi alle attività produttive e artigianali di tipo industriale Studi professionali Sedi di società di tipo nautico Centri di ricerca

e) edifici per l’industria, l’artigianato, la movimentazione e la distribuzione all’ingrosso di merci

Attività produttive e artigianali di tipo industriale Attività produttiva di tipo artigianale e servizi di supporto alla nautica da diporto Attività produttive industriali e artigianali di tipo avanzato Commercio connesso ai prodotti delle attività produttive e artigianali di tipo industriale Attività commerciali connesse all’attività agricola (ingrosso) Attività commerciali all’ingrosso Attività produttive artigianali di tipo agricolo e florovivaistico o olivicolo

f) autorimesse, rimessaggi, depositi e simili

Attività di allevamento bestiame Depositi Autorimesse

g) servizi di uso privato

Attività di trekking equestre Servizi di supporto alla nautica da diporto Circoli ricreativi nautici Raccolta differenziata dei rifiuti Stabilimenti balneari Attrezzature balneari Distributori di carburanti Centri congressi Impianti sportivi al coperto e all’aperto

Nota: vige sempre il comma 2 dell’art. 7 della LR 25/95.

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Art. 11 – Definizioni

11.a – Peso insediativo (Pi) E’ costituito dall’insieme della popolazione in termini di abitanti, addetti a servizi e attività, turisti come definito dalla LUR. Il peso insediativo è diviso tra fisso e fluttuante: nel primo caso è riferito alla residenzialità, nel secondo caso alle altre attività come definito dal comma 2 dell’art. 33 della LUR 36/97.5

11.b.1 – Densità territoriale (Dt) E’ il rapporto tra la Superficie Lorda (vedi definizione) e la Superficie Territoriale comprensiva di strade e servizi eventuali che viene indicata come valore massimo nelle schede relative ai Distretti di Trasformazione. Nel conteggio della Dt va tenuto conto della superficie lorda degli edifici esistenti.

11.b.2 – Densità fondiaria (D.f.) E’ il rapporto tra la Superficie Lorda (vedi definizione) e la Superficie fondiaria del lotto, escluse le strade e servizi pubblici esistenti eventuali che viene indicata come valore massimo nelle schede relative agli Ambiti di Riqualificazione. Nel conteggio della D.f. va tenuto conto della superficie lorda degli edifici esistenti.

5 Osservazione provinciale non integralmente accolta in quanto si rapporta il peso insediativo alla potenzialità edificatoria del territorio e all’indice diffuso che interessa sia la residenza (peso insediativo fisso) che le altre attività (popolazione fluttuante). In ogni caso si può fare la seguente verifica dimostrativa del controllo del peso insediativo globale del PUC:

Si rapporta il peso insediativo alla potenzialità edificatoria teorica del territorio e all’indice diffuso che interessa sia la residenza (peso insediativo fisso) che le altre attività (popolazione fluttuante). In ogni caso si può fare la seguente stima: • n° abitanti al 20.10.91 Comune di Ventimiglia: 25.308 • totale mq standard urbanistici previsti dal PUC: 1.072.800 m2 • superficie Comune di Ventimiglia: 54.000.000 m2 • indice perequato diffuso: 0.01 m2/ m2 • 54.000.000 m2 x 0.01 m2/m2 : 25 m2/ab = 21.600 abitanti teorici potenzialmente

insediabili • 25.308 ab + 21.600 ab = 46.908 abitanti totali attuali + abitanti potenzialmente

insediabili • 46.908 ab x 18 m2/ab = 844.350 m2 dotazione di standard urbanistici minima di legge • 1.072.800 m2 – 844.350 m2 = 228.450 m2 di standard urbanistici di previsione in esubero • m2 228.450 : 18 m2/ab = 12.691 abitanti Pertanto i servizi previsti dal PUC a livello locale e la percentuale di competenza a livello territoriale sono in grado di assorbire oltre all’esistente carico insediativo teorico ulteriore di 34.291 persone tra residenti e fluttuanti (21.600 + 12.691). Tutto ciò solo sotto il profilo degli standard a servizi e a livello teorico. Considerando poi i fattori di abbattimento dovuti a: a) territorio sottratto al meccanismo dell’indice perequato (demani, aree edificate, infrastrutture, aree fluviali, aree asservite, ecc.) stimato superiore a un terzo del totale; b) attuabilità delle previsioni di un piano non elevate (vedi attuazione vecchio PRG) dovute a un forte frazionamento delle proprietà (vedi mappa catastale e dimensionamento medio particelle), complessità burocratiche, difficoltà economiche, ecc., fatti che concorrono ulteriormente ad abbattere la capacità edificatoria teorica di almeno un altro terzo. la percentuale ragionevole di possibile incremento del peso insediativo è valutabile, tra fluttuanti e residenti, prudenzialmente intorno a un terzo dell’incremento teorico, ovvero 21.600 : 3 pari a 7.200 persone tra fluttuanti e residenti per i prossimi decenni.

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11.b.3 – Superficie Coperta (SC) Si intende per Superficie Coperta quella compresa entro il filo esterno dei muri perimetrali di un edificio emergenti dal terreno sistemato, inclusi logge, porticati, spazi esterni racchiusi da parete e sottesi da copertura, esclusi balconi e cornici 6. L’eventuale piano interrato dovrà sottostare al disotto del sedime della Sc e potrà superarla al massimo di un 30% con esclusione delle intercapedini.

11.c – Superficie Lorda (SL)

Per SL si intende la superficie dei solai di tutti i locali e spazi compresi i muri perimetrali per ciascun piano. Per convenzione ai fini dell’attuazione delle previsioni edificatorie di Piano per le varie zone omogenee la S.A. o S.P. è pari all’85% della S.L.

11.d – Superficie Agibile (SA) Per SA si intende la superficie dei solai dei Vani Abitabili e dei relativi disimpegni (antibagno, corridoio, ingresso, ecc.) al netto dei muri perimetrali ma comprensiva dell’ingombro dei divisori interni tra locali ed unità immobiliari, con esclusione di corpi scala solo se condominiali, ascensori, superfici e volumi tecnici, rampe di accesso ai box, cantine, soffitte e locali similari di altezza massima inferiore a m 2,40 autorimesse pertinenziali e box auto pertinenziali come tali definiti ai sensi della L. 122/89 e dovranno essere regolarmente trascritti con atto pubblico.7 In ogni caso la superficie complessiva dei locali così esclusi dal conteggio della SA non può essere superiore a un terzo della SA totale.

11.d.bis – Locali tecnici Sono definiti come tali quei locali che comprendono macchinari tecnologici funzionali e necessari al funzionamento del complesso edilizio di cui fanno parte quali centrali termiche, di trattamento aria, gruppi elettrogeni, cisterne e locali pompe, ecc. Come tali non rientrano nel novero del calcolo della SA o SP. Nel caso di impianti tecnologici in copertura questi dovranno essere opportunamente schermati e organicamente studiati nell’estetica dell’edificio cui fanno parte. Tali volumi tecnici possono superare l’altezza massima consentita dalla norma per la parte strettamente necessaria .

11.e – Superficie Produttiva (SP) Per SP si intende la superficie dei solai dei locali nei quali viene svolta l’attività artigianale e/o produttiva compresa quella alberghiera al netto dei muri perimetrali e dei locali tecnici e comprensiva dei magazzini e dei locali per il personale.

11.f – Unità Minima di Intervento (UMI) E’ la più piccola porzione di PUO che può essere attuata unitariamente attraverso il rilascio di un’unica concessione ad edificare convenzionata. Ad ogni UMI deve essere associata una quota minima di servizi proporzionale all’entità dell’intervento.. È compito del PUO definire il numero e le caratteristiche delle UMI tenendo conto delle indicazioni generali del PUC e del prioritario obiettivo di garantire la riorganizzazione complessiva del distretto di trasformazione. Ogni UMI pertanto dovrà comprendere porzioni di territorio e/o di edifici sufficientemente significativi e utili a determinare un riordino delle parti immobiliari, delle infrastrutture e dei servizi di competenza dell’UMI stessa in rapporto al quadro generale. La quota di servizi da realizzare, proporzionale ad ogni UMI, è regolata in modo univoco nell’atto unilaterale d’obbligo se il PUO è di iniziativa privata, o con convenzione, se il PUO è di iniziativa pubblica, senza possibilità di ulteriori accordi tra privati8

11.g – Vano Abitabile (VA) Si intende ogni locale dotato di aerazione e illuminazione naturale con altezza media pari o superiore a m 2,70. Tra i vani abitabili vanno annoverati anche i locali dotati di illuminamento artificiale e di ricambio e condizionamento totale dell’aria destinati ad uso ufficio e per servizi igienici.

6 Viene introdotta la definizione di SC. 7 Adeguamento al voto provinciale dopo la riunione del 19.01.05. 8 Adeguamento al voto provinciale.

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11.g1 – Vani accessori (Va)

Si definiscono vani accessori quei locali di altezza non inferiore a m 2,40 quali servizi igienici, lavanderie, angoli cottura, corridoi, locali di sgombero, depositi, ecc. connessi e funzionali ai vani abitabili e come tali concorrenti insieme ai vani abitabili alla determinazione di SA o SP. Non sono considerati vani accessori i box auto pertinenziali e le cantine.

11.g2 Locali interrati Si definiscono interrati quei locali che presentano libera in parte o in toto una soltanto delle pareti perimetrali che lo definiscono, ovvero quella verticale dell’ingresso. La copertura deve essere interrata per un’altezza minima di 50 cm di terreno vegetale mentre le altre pareti per una profondità minima di m 3. Il piano da cui misurare le altezze è quello relativo alla quota del terreno prima dell’intervento.

11.h – Superficie netta di Vendita (SV) si rimanda alla definizione introdotta dal comma 1 dell’art. 14 lettera b della L.R. n° 1/2007 e ss.mm. e ii. mentre per quanto attiene alla misura ammessa per tale superficie, si rimanda invece a quanto definito dal piano comunale del commercio.

11.i – Volume Virtuale (VV) Si definisce così il prodotto tra la Superficie Agibile e un’altezza convenzionale di 3 m. Esso va utilizzato ai fini dei calcoli delle quote di parcheggio pertinenziale e della soglia per la redazione dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale o in altre prescrizioni di legge applicabili.

11.i bis – Volume Geometrico (VG) Costituisce Volume Geometrico di un fabbricato il volume emergente dal profilo naturale del terreno prima dell’intervento escluso il sottotetto, ove non agibile. La parte dell’edificio posta al di sotto della giacitura naturale del terreno preesistente all’intervento contribuisce al computo del volume, se non completamente interrata, con il sistema dell’altezza media ponderale, intendendo come altezza media ponderale il rapporto tra le superfici dei prospetti fuori terra ed il perimetro della superficie coperta. Non costituisce volume geometrico la parte di edificio completamente interrata rispetto alla. giacitura naturale del terreno, compresa tra il piano di calpestio e la superficie di separazione tra la parte interrata e la parte emergente.9

11.l – Numero dei Piani/ altezza massima

Le norme del PUC indicano per le zone omogenee il numero massimo di piani edificabili. Si intende per piano una distanza tra estradossi di solai che può variare tra 3 e 4 m; in caso di interpiano di valore compreso tra 4 e 6 m verrà calcolato un numero di piani pari a due. Di seguito viene indicata la corrispondenza tra l’altezza massima espressa in metri e il numero dei piani ammissibili per ogni zona omogenea fatti salvi i distretti di trasformazione in cui le altezze massime saranno definite dal PUO nel rispetto del limite massimo stabilito dal presente articolo nel primo capoverso:

Tabella n° 1 bis

Categorie di destinazioni d’uso di cui all’art 7 della LR 25/95

N° dei piani Altezza massima dell’edificio

note

d) residenza

1 2 3 4 5

4 7.50 11 14 17

b) ospitalità e ricettività alberghiera, all’aria aperta nonché extra alberghiera ai sensi della vigente legislazione in materia

1 2 3 4 5

4 7.50 11 14 17

Fatto salvo deroghe specifiche motivate da particolari esigenze funzionali e/o normative legate a destinazione specifiche quali sale conferenze, teatri, ecc..

9 L’osservazione provinciale viene accolta solo per la parte riguardante il VG.

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e) esercizi di vicinato o simili c1) altre attività di tipo commerciale

1 2 1 2

4.50 8

4.50 8

h) uffici

1 2 3 4 5

4 7.50 11 14 17

edifici per l’industria, l’artigianato, la movimentazione e la distribuzione all’ingrosso di merci

1 2

12 12

i) autorimesse, rimessaggi, depositi e simili

1 2 3

3.50 7

10.50

j) servizi di uso privato

1 2 3

4 7.50 11

Fatto salvo deroghe specifiche motivate da particolari esigenze funzionali e/o normative (es. impianti sportivi al coperto, )

Le altezze vanno calcolate all’estradosso dell’ultimo solaio di copertura (per coperture piane) o al filo superiore della gronda, in caso di copertura a falde. Nel caso di edifici industriali l’altezza massima indicata si riferisce al limite massimo ammesso anche per ulteriori elementi emergenti situati sul prospetto della facciata e ubicati superiormente alla gronda (velette, parapetti ecc). I parametri indicati nella tabella precedente, si riferiscono sia a edifici nuovi che a edifici esistenti Sono misurate a partire dal punto più basso del profilo originario del terreno (prima dell’intervento), sul perimetro del fabbricato in progetto. Le altezza dei piani fuori terra dei nuovi fabbricati devono essere comunque, ed in particolare nei DT, congruenti con quelle degli edifici esistenti circostanti al fine di consentire un corretto inserimento in termini di altezza complessiva ed ambientali, fatto salvo specifiche prescrizioni riportate nelle norme di attuazione di competenza. Per locali con coperture a falde inclinate la quota del solaio superiore coincide con la linea dell’altezza media. Fanno eccezione gli edifici ad uso servizi primari e secondari, ad uso produttivo e commerciale che potranno avere locali di altezza funzionale agli usi in essi esercitati e che saranno di volta in volta segnalati nelle norme d’ambito.

11.m – Pertinenze in genere

Sono i locali e manufatti privati o condominiali destinati al servizio esclusivo di un fabbricato. Comprendono rampe di accesso ai box, autorimesse pertinenziali e box auto pertinenziali, superfici e volumi tecnici, cantine, scale condominiali (a servizio di almeno n. 4 alloggi), ascensori, soffitte, lavanderie, locali di sgombero, depositi e locali similari indipendenti dai vani abitabili, commerciali e/o produttivi. Non concorrono alla determinazione della S.A. o S.P.. Detti locali, qualora siano separati dal fabbricato principale, osservano le distanze prevista dalla zona da strade, confini e fabbricati con eccezione di quelle previste dal fabbricato principale che non dovranno essere comunque minori di quelle previste dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. I parcheggi pertinenziali, nel caso di nuova costruzione ovvero di interventi sull’esistente che determinino l’aumento del peso insediativo compreso quello dovuto al frazionamento di unità edilizie o di quelli ammessi dal PUC devono essere reperiti nella misura minima di 1 m2 ogni 10m3 di volume virtuale complessivo e comunque 1 posto macchina ogni nuova unità abitativa inferiore a 60 m2 di SA e di due per SA uguali o superiori. Il posto auto deve avere superficie

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25 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

minima di m2 12,50 (come da DGM n° 234/02 e s.m.i.). Nel caso di dimostrata ed accertata impossibilità di reperimento di aree a parcheggio pertinenziale nel raggio di 150 m misurato dai rispettivi baricentri, si procede alla monetizzazione del posto auto secondo i valori al mq stabiliti dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 234 del 20/09/02 e s.m.i.. I parcheggi pertinenziali devono essere reperiti in modo da non sottrarre posti auto o aree destinate a parcheggi esistenti o derivate da standard Le eventuali dotazioni di parcheggi pertinenziali eccedenti i valori minimi di cui sopra devono essere ugualmente gravati da vincolo di destinazione d’uso pertinenziale trascritto nei registri immobiliari, al pari della dotazione minima prescritta per legge a favore di unità immobiliari che ricadano entro il sopraccitato raggio dei 150 m. Anche i parcheggi pertinenziali a seguito di frazionamento dovranno essere asserviti con trascrizione nei registri immobiliari. L’impossibilità di reperire parcheggi nei limiti di cui sopra (raggio di 150 m) comporterà la corresponsione degli oneri dovuti ai sensi della LR 25/95 e s.m.i. Nel caso di edifici di civile abitazione a carattere non condominiale ovvero con un numero di unità edilizie inferiori a 5 i vani pertinenziali (vedi definizione) non possono superare in SL 1/3 della SA massima consentita, con un minimo di 15 m2 di SL di box o posti auto pertinenziale per ciascuna unità abitativa. In ogni caso la superficie complessiva dei locali pertinenziale, quali superfici e volumi tecnici, cantine, soffitte, lavanderie, locali di sgombero, depositi e locali similari indipendenti dai vani abitabili, commerciali e/o produttivi già esclusi dal conteggio della SA, non può essere superiore a un quarto della SA proposta. Le condizioni ed i parametri con cui possono essere realizzate le pertinenze, sono soggette al rispetto dei limiti fissate per le altre costruzioni nella zona di intervento.

11. mbis– Scavi e riporti per parcheggi pertinenziali e viabilità Gli scavi necessari a realizzare autorimesse pertinenziali totalmente o parzialmente interrate sia di edifici esistenti che di nuova realizzazione non rientrano nel novero del conteggio di scavi e riporti di cui alle norme di carattere ambientale indicate per degli ambiti di conservazione e riqualificazione nelle presenti NTA Qualora, nell’ambito della realizzazioni di percorsi stradali si debba operare in presenza di particolari condizioni morfologiche acclivi e al contempo persistano forti motivazioni geo-tecniche o geologiche a supporto, è consentito derogare alle regole di sostenibilità ambientale per sterri e riporti a condizione che il tracciato sia il più aderente possibile al profilo naturale del terreno.

11.n – Manufatti Temporanei e Stagionali 10 Si rinvia alla Normativa vigente in materia. (Articolo stralciato)

11.o – Depositi per attrezzi agricoli e locali similari. 11 Nelle zone di cui all’art. 27 a), 27b) e all’art. 28 a), per il mantenimento dei fondi orticoli o agricoli generici, anche a titolo non principale, sono consentiti depositi costruiti in pietra a vista o legno o misti o in muratura intonacata e tinteggiata con colori delle terre di contenute dimensioni sempre e solo ad un piano fuori terra con una bucatura (per l’accesso) e copertura a due falde rivestita in coppi di cotto o pietra. Tali edifici possono essere assentiti a condizione che venga accertata alla data di approvazione del presente la totale mancanza (dal punto di vista “fisico” e/o catastale), di fabbricati e\o ruderi insistenti sul terreno interessato. Possono essere realizzati anche interrati completamente nelle fasce del terreno e in questo caso devono essere ricoperti con uno strato vegetale dello spessore di almeno 50 cm e avere il fronte libero rivestito in pietra ed in allineamento con il muro di fascia .

10 Viene completamente rifatto alla luce del Testo Unico per l’Edilizia DPR n. 380/2001 11 Osservazione provinciale accolta in parte, eliminando la possibilità del 2° piano, introducendo l’interramento e riportando la superficie coperta a 25 m2 massimi cosicché i manufatti non possono essere trasformati in residenza per mancanza di superficie minima.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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In ogni caso detti manufatti, sia fuori terra che interrati, non potranno superare i 25 m2 di Superficie Coperta o di Superficie Lorda Detti fabbricati sono assentitibili solo nel caso in cui sia accertata, alla data di approvazione del presente Norma la totale mancanza di fabbricati o ruderi insistenti sul terreno interessato. Per evitare l’ulteriore consumo di territorio tali fabbricati non sono accorpabili fra loro e sono assoggettati alle distanze paesistiche relative agli ambiti in cui vengono insediati . L’altezza di piano per i fabbricati fuori terra è quella minima prescritta dal punto 11.l e gli interrati non potranno avere altezza netta interna superiore a m 2,50. Essi concorrono alla formazione della S.P. e non anche della S.A. Oltre che a deposito attrezzi potranno essere destinati a stalle, pollai e locali similari 12.

11.p – Servizi e reti tecnologici Rientrano nella definizione tutti gli impianti tecnologici a rete e non per la distribuzione di energia, acqua potabile e non, combustibili, telecomunicazioni, per smaltimento dei rifiuti e assimilabili, nonché impianti di trattamento, depositi, uffici e pertinenze connesse al loro funzionamento. Non concorrono alla formazione di SA.

11.q – Distanza dai confini (Dc)13 Si intende la distanza minima compresa tra i muri perimetrali di un fabbricato inclusi porticati e logge e il confine catastale di proprietà, riportata su mappa catastale e misurata radialmente senza considerare cornicioni e aggetti o balconi inferiori a 1,50 m. Per quanto attiene ai manufatti interrati nel profilo originario del terreno, la distanza deve essere osservata dal solo fronte a vista. Per quanto riguarda le nuove costruzioni riguardanti gli ambiti ricadenti in IS-MA, le distanze dai confini di proprietà devono essere rapportate alle distanze previste tra i fabbricati. Pertanto si prescrive che distanza dai confini di proprietà sia come minimo pari alla metà della distanza prevista tra fabbricati (derogabile con il consenso registrato in atto pubblico dei proprietari confinanti da esibire prima del rilascio del titolo edilizio). Tali distanze sono fissate nelle normative di ogni ambito e distretto. Le distanze dai confini potranno essere eventualmente derogabili tramite accordo tra i proprietari e regolarmente trascritto con atto pubblico.

11.r – Distanza dalle strade (Ds) Si intende la distanza minima compresa tra i muri perimetrali di un fabbricato inclusi porticati, balconi e logge e il ciglio delle strade, riportata su carta tecnica comunale e catastale e misurata radialmente. Il PUC stabilisce le distanze minime dal ciglio delle strade all’interno dell’ambito urbano fissandone i valori nelle tabelle degli ambiti e nelle schede dei distretti. Per quanto riguarda le restanti aree all’esterno dell’ambito urbano si rimanda al PUT. Viene definito ciglio della strada la linea limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi comprese le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando siano transitabili, nonché le strutture di delimitazioni non transitabili (parapetti, arginelle e scarpate di proprietà della strada).

11.t – Distanza tra fabbricati e manufatti (Df)

Si intende la distanza minima topografica intercorrente tra tutte le parti di due costruzioni stabilmente infisse al suolo, la sua misurazione viene effettuata in linea retta tra le parti più vicine a partire dai loro perimetri esterni, senza considerare cornicioni e aggetti o balconi inferiori a 1,50 m. Nella realizzazione di manufatti di cui all’art. 11.o, nel caso di ampliamenti una tantum contenuti nei limiti delle presenti norme della SA o SP originaria, manufatti interrati occorre rispettare le distanze di cui al DM 2/4/1968 n. 1444. Per quanto attiene invece agli edifici ottenuti da accorpamento in sito, occorre osservare le distanze previste per i nuovi fabbricati dalle norme relative alle singole zone, ad eccezione delle zone A previste dal DM 2/4/1968 n. 1444 ove dovrà essere verificata una distanza pari all’altezza in elevazione del fabbricato oggetto di intervento. Per la realizzazione di manufatti minori quali

12 Viene accolta l’osservazione del voto provinciale. 13 Osservazione provinciale accolta.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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recinzioni, muri, muri di contenimento, cisterne, ecc. così come per quanto non espressamente indicato nel PUC per ciascuna zona omogenea, si prescinde dall’obbligo del mantenimento delle distanze di natura paesaggistica tra edifici imposte dalle presenti norme tecniche di attuazione e si applicano quelle indicate nel Codice Civile.

11.u– Adiacenza e aderenza

La costruzione in aderenza o adiacenza è valida solo nel caso in cui sia effettivamente applicata e cioè, quando il tratto interessato coinvolge significativamente ovvero almeno per ¼ della proiezione al suolo delle pareti che si fronteggiano . 11.r – Distanza dalle strade (Ds) Si intende la distanza minima compresa tra i muri perimetrali di un fabbricato inclusi porticati, balconi e logge e il ciglio delle strade, riportata su carta tecnica comunale e catastale e misurata Qualora i due manufatti costituiscano un fronte stradale vige l’obbligo dell’allineamento sul medesimo,fatto salvo le prescrizioni di cui al successivo art. 11.v.

11.v– Allineamenti, arretramento fabbricati L’Amministrazione comunale, mediante apposito atto di Giunta Municipale, può prescrivere l’arretramento di fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ricostruzione e ristrutturazione edilizia o agli interventi di cui al successivo art. 25) , previo parere della commissione edilizia, per consentire il miglioramento della viabilità esistente, la creazione di marciapiedi a norma, una futura viabilità della zona prevista nel PUC o per realizzare un allineamento con fabbricati limitrofi. Le aree rese libere a seguito degli arretramenti dovranno essere cedute gratuitamente al comune con le modalità previste dall’art. 34 oppure indennizzate dal comune, oppure essere oggetto di scomputo, e entreranno a far parte del patrimonio comunale. Per quanto attiene ai fabbricati esistenti , se non vi è aumento di SA nel limite massimo 15% della SA esistente, l’intervento è da equipararsi a ristrutturazione edilizia.

11.w– Aree a verde privato Nei nuovi interventi edilizi in ambiti di riqualificazione o distretti di trasformazione le aree non interessate da costruzioni , viabilità con relativi parcheggi e spazi manovra devono esser sistemate a verde con una superficie minima inderogabile pari a quella della superficie coperta della costruzione con obbligo di messa a dimora n. 1 pianta di alto fusto e n. 1 di medio fusto ogni 50 m2. , le cui essenze dovranno essere specificate in progetto In caso di impossibilità di provvedere alla piantumazione di cui sopra dovranno esser posizionate sul suolo pubblico in aree concordate con il competente ufficio comunale, previo assenso della giunta comunale.

Art. 12 – Attività e funzioni Il PUC individua le seguenti funzioni definendo per ogni zona omogenea quelle compatibili. Le funzioni individuate dal PUC sono le seguenti: 12.a – Residenza Comprende le funzioni proprie dell’abitare; non sono considerate in tale categoria le abitazioni specialistiche organizzate quali gli alloggi per studenti, disabili, anziani che sono comprese nei servizi. Funzione compatibile con gli ambiti insediabili, con i nuclei storici, il tessuto urbano e con i Distretti di trasformazione ove previsto specificatamente dalle relative schede, non compatibile con gli usi produttivi con la sola esclusione di quelli di tipo non agricolo e ricettivo. L’alloggio del custode o del conduttore annesso alla attività produttiva non è considerata funzione residenziale autonoma ma dotazione di quella produttiva. 12.b – Ricettività Comprende tutte le strutture di tipo alberghiero ed extra alberghiero così come definite dalla L.R. n° 1/2008 e 2/2008, deputate ad ospitare turisti variamente definite dalle vigenti norme nazionali e regionali quali alberghi, residence, affittacamere, ostelli per la gioventù, pensioni, rifugi montali, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, ecc. Funzione compatibile con gli ambiti insediabili, il tessuto urbano e con i Distretti di trasformazione ove previsto specificatamente dalle relative schede nel caso di strutture non all’aria aperta le quali sono

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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compatibili per tutti gli ambiti a vocazione agricola. (Cfr. art. 42 e segg. delle presenti norme) 12.c – Ricettività speciale (articolo abrogato) 12.d – Commercio Comprende tutte le tipologie di tale attività da quelle al dettaglio, quali gli esercizi di vicinato e di presidio, sino ai supermercati alimentari come definiti dalla L.R. n° 1/2007 e ss.mm.e ii. Tali attività sono disciplinate dal Piano del Commercio. Il commercio al dettaglio con funzioni di presidio di servizio è compatibile con tutti gli ambiti e i nuclei storici. Le altre tipologie di cui sopra sono compatibili con il tessuto urbano e con i Distretti di trasformazione ove espressamente previsto dalle relative schede prescrittive in coerenza col citato Piano del Commercio. Il tutto da definirsi nel rispetto della normativa regionale in materia. 12.e – Grande distribuzione ed esposizioni fieristiche Comprende le grandi strutture di vendita quali quelle dedicate al commercio all’ingrosso, ipermercati e centri commerciali, come definiti dalla L.R. n° 1/2007 e ss.mm.e ii. Non è compatibile con alcun ambito di conservazione o di riqualificazione. Sono fatti salvi gli impianti preesistenti alla data dell’entrata in vigore del presente PUC. Sono compatibili con le aree a destinazione produttiva ed i DT. in coerenza col citato Piano del Commercio. Il tutto da definirsi nel rispetto della normativa regionale in materia. 12.f – Uffici, studi professionali e attività artigianali singole Comprendono le attività direzionali e professionali individuali e collettive, quali agenzie di viaggio, immobiliari, finanziarie, sedi di rappresentanza e assimilabili, uffici bancari e assicurativi, attività artigianali di servizio e non di tipo produttivo quali idraulici, sarti, meccanici, elettrauto e gommisti, falegnami, restauratori, orafi, studi professionali, ecc. Funzione compatibile con gli ambiti insediabili, con i nuclei storici, il tessuto urbano, le funzioni commerciali e con i Distretti di trasformazione tranne ove specificatamente vietato dalle relative schede. Non sono compatibili con i tessuti urbani i depositi connessi alle attività artigianali di cui sopra quali depositi di bombole, gomme, materiali esplosivi, materiali edili, legnami, ecc. ed in genere tutti quelli pericolosi per la pubblica incolumità. Sono fatti salvi gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente PUC. Funzione compatibile con quella residenziale. 12.g – Attività produttiva di tipo industriale e artigianale Attività di trasformazione di prodotti di tipo artigianale con più di 15 addetti e industriale non compatibili con il tessuto urbano e con gli ambiti di conservazione. Sono fatti salvi gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente PUC. Rientrano nella presente catalogazione gli eventuali uffici, alloggi di custodi e attività commerciali dei prodotti trattati. in coerenza col citato Piano del Commercio. 12.h – Produzione agricola e florovivaistica Trattasi dell’esercizio dell’agricoltura e del florovivaismo all’aria aperta e in serre in forma imprenditoriale. Rientrano nella funzione oltre alle serre, i locali espositivi, di lavorazione, conservazione e trasformazione del prodotto, di vendita diretta del prodotto e uffici connessi alle suddette attività, i depositi di mezzi e materiali, le stalle e le residenze dei conduttori. E’ incompatibile con il tessuto urbano. 12.i – Attività estrattiva E’ quella relativa all’esercizio di cave e miniere prevista dal relativo Piano regionale. Fanno parte di essa tutti i depositi di materiale scavato da commerciare, quelli dei materiali di scarto delle lavorazioni, i macchinari quali frantoi e similari e locali di servizio. Non è compatibile con gli ambiti di conservazione e di riqualificazione ad eccezione dell’ARI Cava Bergamasca. Sono fatti salvi gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente PUC.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Qualsiasi intervento relativo alla disciplina di tale attività e di tutte le implicazioni ricadenti sul territorio ad essa connesse, sia per quanto attiene gli impianti esistenti che a quelli eventualmente da realizzarsi in futuro, è sottoposto alla disciplina prevista dal Piano Regionale delle Cave. 12.l – Attività di demolizioni e raccolta differenziata di rifiuti Sono attività che per caratteristiche richiedono adeguate localizzazioni in siti adatti e riguardano lo stoccaggio e la demolizione di autovetture, elettrodomestici e similari, la commercializzazione e il trattamento dei singoli componenti ricavati, raccolta differenziata, separazione per il riutilizzo di materiali quali vetro, carta, plastica, metallo ed altri rifiuti non definiti organici, speciali o pericolosi ai sensi delle vigenti normative. Non è compatibile con gli ambiti di conservazione e di riqualificazione. E’ compatibile con le zone a destinazione produttiva. Sono fatti salvi gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente PUC. 12.m – Esercizi al dettaglio ed attività con funzioni di presidio Nelle zone omogenee A.CE.rmp e A.CE.rap sono, , bar, edicole di giornali, tabaccherie, farmacie, distributori di carburante, e similari aperti alla fruizione del pubblico.

12.n – Piscine private scoperte Sono consentite in tutte le zone omogenee, ove indicato e con le modalità di seguito descritte, con esclusione degli ambiti di conservazione non insediabili e dei nuclei storici. Per gli ambiti A.CE.co e A.CE.sp e ACE sp p varranno le indicazioni del Piano spiagge. Negli ambiti di conservazione insediabili esse dovranno essere contenute nelle fasce di terreno, avere dimensioni di superficie non superiore a 100 m2 , essere rivestite in materiale lapideo locale o in alternativa con materiali o rivestimenti impermeabilizzanti di colore analogo a detti materiali lapidei. Il rifornimento acqua e la sua depurazione dovranno essere improntati al massimo risparmio; in particolare dovrà essere sfruttata l’acqua piovana opportunamente convogliata in vasche di accumulo e per la depurazione utilizzati sistemi non chimici che consentano il suo riutilizzo anche per usi irrigui e il suo smaltimento non necessariamente in fognatura. I locali strettamente necessari per l’installazione delle attrezzature, filtri di depurazione, ecc. sono da considerarsi locali tecnici. La realizzazione di piscine deve tener conto delle caratteristiche paesistiche-ambientali del contesto e pertanto seguire ove richiesto, i seguenti criteri, peraltro individuati con il documento congiunto Soprintendenza/Regione : La superficie della piscina comunque non superiore a 40 m2 per:

- fabbricati ad uso abitativo con SA inferiore a 150 m2; - tutti gli ambiti di conservazione insediabili ove ammesse è espressamente vietata la realizzazione di piscine negli ambiti di conservazione non insediabili e nei nuclei storici. (ACE rap e ACE rmp ACE va ACE ot ACE stp ACE rp, in ambiti di riqualificazione particolari (ARI com ARI ca, ARI prod) nelle aree a servizi Per gli ambiti A.CE.co e A.CE.sp e e ACE sp p varranno le indicazioni del Piano particolareggiato delle spiagge. modalità costruttive I criteri prescrittivi per consentire la realizzazione di piscine sono i seguenti: - devono essere installate al di sotto del profilo originario del terreno, mantenendolo inalterato rispetto all’origine ad intervento ultimato, coerentemente con le limitazioni di seguito specificate - il volume di scavo per la sistemazione del terreno (escluso dunque il movimento terra strettamente necessario allo scavo per la realizzazione della piscina stessa), non può eccedere il 60% del volume d’acqua contenuto dalla piscina, - la piscina non potrà avere profondità media superiore a m 2,50 (ai fini del computo di quanto indicato al punto precedente)

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

30 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Per gli ambiti di conservazione definiti dal PTCP, ove consentite, inoltre, si possono ritenere compatibili in presenza delle seguenti concomitanti condizioni: - vasca di contenute dimensioni, in assoluto (indicativamente non più di 40 mq) e in rapporto alle dimensioni del terreno piano a disposizione; - piscina inserita in giardino pertinenziale di edificio con spiccata connotazione residenziale; - sito non soggetto a visuali dall'alto;

Art. 13 - Programmi di attuazione

Il PUC può essere attuato attraverso diversi Programmi di Attuazione. Essi sono costituiti da un elenco ragionato e programmato nel tempo di opere pubbliche desunte dal Piano Triennale e di possibili interventi di soggetti privati giudicati prioritari per lo sviluppo dell’economia locale. Esso viene di norma predisposto all’inizio di ogni ciclo amministrativo e costituisce il “Piano del Sindaco”.

Art. 14 – Regole di modificabilità delle previsioni

Si rimanda alla L.U.R. n. 36/97

Art. 15 – Interpretazione chiarificatoria delle norme di PUC

Si rimanda a quanto esposto al capo III, art. 43 e segg. della L.R. n° 36/97

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CAPO IV

SOSTENIBILITA’

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CAPITOLO QUARTO – Sostenibilità ambientale del PUC Art. 16 – Sistema di Gestione Ambientale (SGA)

La sostenibilità ambientale del PUC sarà garantita dall’adozione da parte della Civica Amministrazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che dovrà definire gli Indicatori e le Soglie di sostenibilità del sistema territoriale comunale in rapporto alle trasformazioni previste dal PUC. Tale controllo dovrà essere attuato con scadenza periodica non superiore ai due anni e in caso di rilevamento di elementi di non sostenibilità l’Ufficio Comunale competente avrà il compito di verificare se essi dipendono dalle trasformazioni indicate dal PUC ed in caso affermativo proporre i necessari correttivi alla Civica Amministrazione attraverso le procedure di variante previste dalla LUR.

Art. 17.a – Siti di Interesse Comunitario (SIC)

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario come tali definiti dalla Regione Liguria. Il PUC, per quelli interessanti i territori terrestri, li colloca nel regime degli ambiti di conservazione.

Art. 17.b – Incentivi al risparmio delle risorse non rinnovabili L’Amministrazione Comunale nell’ambito del redigendo nuovo Regolamento Edilizio, (frase soppressa con recepimento del voto provinciale n. 1854 del 10.04.2012 a seguito della adozione della Deliberazione

di C.C. n. 110 del 30.11.2012) potrà stabilire incentivi di tipo urbanistico per tutti quegli interventi per i quali sia dimostrato un risparmio oltre i limiti di legge per quel che concerne il consumo energetico e idropotabile, nonché l’utilizzo di processi di riciclaggio dei rifiuti direttamente prodotti da ciascun insediamento.

CAPITOLO QUINTO – Norme sulla sicurezza dei cittadini e dell’ambiente Art. 18.a – Le aree esondabili e allagabili

Il territorio comunale è percorso da diversi corsi d’acqua che possono avere regime idrico molto variabile e in caso di particolari situazioni climatiche costituire pericolo per l’incolumità pubblica a causa del rischio di esondazione e di allagamento. Per le aree esondabili e allagabili si fa riferimento alla pianificazione sovraordinata specifica di settore (Piano di bacino) in oggi operante14. Si evidenzia che, in caso di contrasto normativo, le prescrizioni del Piano di Bacino, ove più restrittive, prevalgono sulle prescrizioni contenute nel Piano Urbanistico Comunale, su tutto il territorio comunale.

Art. 18.b – Aspetti geologici Art. 18.b1 Zonizzazione geologica e suscettività d’uso del territorio

La Zonizzazione Geologica è una cartografia di sintesi realizzata mediante l’incrocio e la stima comparata di tutti gli elementi territoriali (geologia, geomorfologia, idrogeologia, uso del suolo ecc.) analizzati e raccolti nella cartografia tematica di base a corredo della descrizione fondativa del PUC. In base alle conoscenze acquisite il territorio viene suddiviso

14 Viene accolta l’osservazione provinciale.

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in ambiti omogenei (Zone “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”; “G1”, “G2”, “G3”, “G3bis”, “G4”, “Ca”) in termini di crescente pericolosità geologica, idrogeologica ed idraulica e conseguente decrescente suscettività d’uso del territorio. Gli elaborati tematici a corredo della Descrizione Fondativa presi in considerazione per l’elaborazione della carta di sintesi: “Carta della zonizzazione geologica e suscettività d’uso del territorio” sono:

- Tav. 6: Fasce altimetriche. - Tav. 7: Idrografia. - Tav. 8: Carta dell’acclività. - Tav 9: Esposizione dei versanti, soleggiamento. - Tavv. 10 a,b: Geolitologica. - Tavv. 11 a,b: Geomorfologica - Tavv. 12: Le criticità geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche del

territorio comunale. 12.1 La cava Bergamasca 12.2 La cava Marsè 12.3 La cava Grimaldi 12.4 La cava Ponte San Luigi 12.5 La foce del T. Latte 12.6 Il rio San Secondo 12.7 La frana di Funtanin

- Tav. 13: Le emergenze geologiche e geomorfologiche. Individuata la zona di interesse nella Carta della Zonizzazione e Suscettività d’Uso del Territorio” consultando le cartografie tematiche di base è possibile acquisire le informazioni territoriali su quella specifica porzione di territorio che hanno portato alla definizione della classe di propensione al dissesto e suscettività d’uso. Dette cartografie sono state integrate con i dati desunti dagli studi geologici a corredo dei Piani di Bacino stralcio del Fiume Roja (approvato con DCP n.20 del 27.02.2003 e successive modifiche) che comprende la maggior parte del territorio comunale e del T. Nervia (approvato con DCP n. 87 del 15.10.2002 e successive modifiche) relativamente ad una piccola porzione di territorio in prossimità della foce Art. 18.b2 Rapporti con i Piani di Bacino Stralcio del Fiume Roja e del T. Nervia. I Piani di Bacino costituisco uno strumento sovraordinato rispetto al Piano Urbanistico Comunale, così nell’elaborazione della cartografia “geologica” (di base e di sintesi) del P.U.C. è stato necessario acquisire ed integrare detta cartografia con le informazioni desunte dagli elaborati a corredo dei Piani di Bacino (Carta della Franosità Reale, Carta Geomorfologia ecc.). Allo stesso modo è stato indispensabile far si che le Norme Geologiche di Attuazione a corredo del P.U.C. fossero rese coerenti e conformi con le indicazioni e le prescrizioni introdotte dalle Norme di Attuazione dei Piani di Bacino. In tal modo sono stati conseguiti due importanti obiettivi:

- il primo prescritto dalle norme Piano di Bacino all’art. 20 Effetti del Piano nei confronti dei restanti strumenti di pianificazione territoriale che dispone che le prescrizioni contenute nel Piano di Bacino prevalgono sulle previsioni contenute sugli strumenti comunali e che la pianificazione territoriale a scala comunale debba integrarsi con quella a scala di Bacino e che quest’ultima debba prevalere in caso di contrasto;

- il secondo è quello di consentire ai tecnici e ai singoli cittadini di avere in un unico strumento la “Carta della Zonizzazione e suscettività d’uso del territorio” un quadro complessivo delle criticità e dei vincoli presenti nelle diverse porzioni del territorio comunale.

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Art. 18.b3 Aggiornamento degli studi geologici a corredo del PUC. A seguito di eventuali aggiornamenti e/o correzioni a cui saranno sottoposti i Piani di Bacino Stralcio del F. Roja e T. Nervia (per quanto di competenza del comune di Ventimiglia) gli studi geologici a corredo del P.U.C. saranno adeguati ed integrati sia per quanto riguarda la cartografia di base (in particolare alla Carta Geomorfologica e Carta delle criticità) che quella di sintesi (Carta della Zonizzazione e suscettività d’uso del territorio comunale). L’adeguamento avverrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti del Piano di Bacino e sarà curata dall’Ufficio Tecnico del Comune che verificherà anche la compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli eventuali nuovi regimi normativi e vincoli introdotti dall’aggiornamento del Piano di Bacino. Gli studi geologici a corredo del PUC saranno in ogni caso aggiornati con cadenza quinquennale al fine di verificare lo stato di equilibrio geomorfologico ed idrogeologico del territorio comunale e l’impatto sul territorio delle previsioni urbanistiche effettivamente realizzate con eventuale integrazione e/o correzione degli elaborati cartografici e delle Norme di Attuazione e delle Norme di Conformità e congruenza. Art. 18.b4 Norme Geologiche di Attuazione Agli ambiti di territorio omogenei (“Zone”) sono state associate specifiche Norme di Attuazione che forniscono indicazioni relative ai diversi livelli di approfondimento degli accertamenti geologici-geotecnici in relazione sia alle problematiche e criticità che caratterizzano dette aree, sia in funzione dei vari livelli di pianificazione e di progettazione urbanistico-edilizia. L’articolato normativo, di seguito esplicitato, regola gli interventi sul suolo e nel sottosuolo secondo quanto previsto dal D. M. 11/03/1988 e succ. mod., costituendone l’applicazione sia a livello progettuale, sia esecutivo. Art. 18.b4.1 Ambito di applicazione Le seguenti norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private che comportino interferenze sul suolo ed il sottosuolo inerenti nuove costruzioni, ampliamenti eccedenti quelli predeterminati dalle presenti norme per ragioni igienico-sanitarie, ed in ogni caso tutti quelli che comportano movimenti di terra di volume superiore a 150 m3 e sono relative alle indagini sui terreni, sulle rocce, ed alla stabilità dei pendii naturali e delle scarpate di cui al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e succ. mod. ed int. Art. 18.b4.2 Interventi ricadenti a cavallo di più Zone Nel caso in cui l’area di intervento insista su terreni appartenenti a “Zone” a diversa “pericolosità” e “suscettività d’uso”, per gli adempimenti di carattere geologico, dovrà essere fatto riferimento alle prescrizioni più cautelative relative alla zona che presenta maggiori problematiche geologiche. Inoltre, in presenza di interventi a prevalente sviluppo lineare o arealmente molto estesi ricadenti in aree a diversa suscettività d’uso per i quali non venga constatata l’interferenza tra i singoli settori, si dovrà applicare il regime più restrittivo per ogni settore morfologicamente omogeneo, suddiviso sulla base delle linee orografiche (fondovalle e spartiacque). Art. 18.b4.3 Norme di salvaguardia idrogeologica Impermeabilizzazioni dei suoli In tutto il territorio comunale, nei casi di nuove edificazioni o nuove sistemazioni di spazi pubblici e privati o ad essi assimilabili, è necessario individuare gli interventi atti a limitare l’impermeabilizzazione superficiale dei suoli e controllarne gli effetti. Qualora venga impermeabilizzata una superficie maggiore di 200 m2 dovrà essere salvaguardata la permeabilità di una porzione pari ad almeno il 25 % della superficie del lotto relativamente ai soli terreni posti in adiacenza a quello ove sarà realizzata l’opera. In tal senso sono consentiti la realizzazione di parcheggi e viabilità con tecniche che consentano l’infiltrazione delle acque nel terreno sottostante e la creazione di spazi verdi (aiuole, tetti pensili) con spessori del terreno non inferiori ad 80 cm (drenaggio di fondo incluso).

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Drenaggi e reti di smaltimento acque bianche. Per gli interventi di cui all’art. 18.b.4.1 e/o di impermeabilizzazione dei suoli di cui sopra, il dimensionamento delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque bianche, di quelle provenienti dai drenaggi e dalle opere di regimazione idraulica dovrà essere eseguito previa redazione di studi inerenti la valutazione delle portate delle acque raccolte dai sistemi di regimazione, connesse con eventi pluviometrici di forte intensità e breve durata e con periodi di ritorno adeguati. Tali studi dovranno prevedere un’analisi idrologica ed idraulica estesa a tutta la superficie scolante a monte della sezione interessata dall’intervento utilizzando i valori di precipitazione e portata riportati negli studi a corredo del Piano di Bacino Stralcio del F. Roja o del T. Nervia. I dimensionamenti andranno eseguiti in modo che risulti ritardata per 60’ e, compatibilmente con le condizioni di sicurezza del comparto, smaltita una precipitazione di intensità pari a 50 mm in 60’ uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante della rete di smaltimento. I percorsi delle reti di adduzione al reticolo idrografico esistente dovranno essere progettati in modo da aumentare i tempi di corrivazione. Qualora il reticolo idrografico naturale o canalizzato o tombinato destinato a ricevere le acque confluenti risulti, dagli studi effettuati, non in grado di smaltirle, si dovranno prevedere opere di laminazione delle portate effluenti in eccesso rispetto alle attuali condizioni di regime idraulico o valutare l’eventualità di scegliere tracciati alternativi. Art. 18.b.4.4 Interventi in Piani Urbanistici Operativi Nei casi di aree sulle quali gli interventi modificatori siano soggetti alla preliminare formazione di un Piano Urbanistico Operativo le indagini geologiche dovranno adeguarsi a quanto prescritto zona per zona nei diversi paragrafi delle presenti norme. Il livello di approfondimento delle indagini sarà quello tipico della relazione geologica preliminare che oltre alla verifica tecnico-nomativa della fattibilità complessiva delle opere a progetto dovrà evidenziare le criticità geologico-geotecniche presenti nel comparto e individuare gli approfondimenti geologici-geognostici da realizzarsi nel corso della relazione geologica esecutiva a corredo del progetto esecutivo delle opere previste nel P.U.O.

Art. 18b.4.5 Documentazione geologica a corredo dei progetti Il tipo di documentazione geologica e geotecnica da presentare durante l’iter delle pratiche urbanistico-edilizie deriva direttamente dalla zonizzazione riportata nella carta di sintesi denominata “Zonizzazione geologica e suscettività d’uso del territorio”. L’approfondimento dell’indagine geologico-geotecnica è funzionale alla valutazione della complessità dell’intervento, delle sue interazioni con il territorio e alle criticità presenti nel settore di intervento. Ad ogni modo alla presentazione di ogni pratica urbanistico-edilizia che comporti operazioni di scavo e riporti di entità superiore a 150 metri cubi, è necessario allegare una relazione geologico-geotecnica a firma di un tecnico abilitato iscritto all’ordine professionale, con i contenuti prescritti dalle presenti norme per le singole Zone. Qualora la valutazione tecnico-economica della fattibilità di un’opera necessitasse di approfondimenti geognostici (sondaggi, prove di laboratorio, prove sismiche, ecc.) che la difficoltà di accesso all’area di intervento, o la richiesta da parte del committente di ottenere in prima istanza un parere favorevole sull’aspetto puramente progettuale prima di realizzare la campag.na di indagini geognostica, la relazione geologica-geotecnica può, eventualmente, essere suddivisa in due parti: 1. Relazione geologica-geotecnica di fattibilità da allegare alla progettazione architettonica per

l’acquisizione in Comune del permesso a costruire. In tal caso dovrà essere valutata la fattibilità dell’opera relativamente ai vincoli presenti sul territorio (PdB, vincolo Idrogeologico, ecc.), dovranno essere evidenziate le problematiche emerse nel corso degli studi preliminari e dovrà essere progettata una campag.na di indagini geognostiche di approfondimento da eseguirsi in fase esecutiva.

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2. Relazioni geologica e geotecnica esecutiva da presentarsi prima del rilascio del provvedimento concessorio o comunque prima dell’avvio dei lavori con i seguenti contenuti:

a. Analisi ed interpretazione dei dati desunti dall’esecuzione delle indagini geognostiche progettate nella relazione geologica di fattibilità.

b. Conferma, completamento o eventuale rettifica delle diagnosi geologiche e delle indicazioni generali fornite nella relazione geologica-geotecnica di fattibilità.

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovranno essere presentate una “Relazione geologica e una geotecnica di fine lavori” a firma congiunta del geologo e del progettista delle strutture e del direttore dei lavori contenente indicazioni in merito a:

• problematiche a carattere geologico-geotecnico riscontrate all’atto esecutivo; • lavori di carattere geologico-geotecnico effettivamente eseguiti; • tipologie fondazionali effettivamente realizzate e, nel caso di varianti alle strutture

portanti, indicazione delle motivazioni; • eventuali monitoraggi messi in opera; • opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate; • piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio

eventualmente messi in opera. • certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente

geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

• documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento (condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali, ecc.).

• Per interventi edilizi di modesta entità edilizia (nessun movimento di terra o di entità

compresa nei 150 m3.) dovrà essere solo allegata una relazione geologica-geotecnica di fattibilità dell’opera nonché un’ulteriore relazione geologica-geotecnica di fine lavori a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, per quanto di competenza.

Art. 18.b.4.6 :”ZONE A”- Aree a bassa propensione al dissesto con suscettività d’uso non condizionata Si tratta di aree nelle quali i valori dei parametri descrittivi del territorio (acclività, litologia, uso del suolo, permeabilità, reticolo idrografico, franosità) denotano condizioni di bassa suscettività al dissesto. In queste aree sono pertanto consentiti tutti gli interventi purché corredati da specifici studi geologici e geotecnici con i contenuti di seguito esplicitati. In questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP. dell’11/03/88 è mirata essenzialmente a verificare che: 1. l’opera in progetto non alteri l’equilibrio dell’assetto geologico, geomorfologico ed

idrogeologico esistente; 2. nel caso in cui l’intervento sia ubicato sul fondovalle dovranno essere verificati lo spessore

delle coperture alluvionali, la composizione granulometrica, la presenza di livelli comprimibili e la profondità della falda idrica.

3. nel caso vengano interessate zone di captazione idrica dal sottosuolo, occorrerà valutare anche l’impatto, sulla circolazione idrica sotterranea che possono esercitare eventuali opere di consolidamento (pali, ancoraggi).

4. non vi siano ripercussioni sul comportamento statico o sulla funzionalità degli eventuali

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manufatti adiacenti; 5. la presenza di eventuali caratteristiche puntuali, non rilevabili alla scala del PUC, ma

interferenti con l’intervento in progetto; 6. l’opera in progetto non alteri la stabilità del versante interessato; 7. gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sulle opere di drenaggio e

sulla limitazione delle impermeabilizzazioni secondo quanto prescritto nei criteri generali all’art. 18bis 4.3 : “Norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica”.

A corredo del progetto dovranno essere prodotte: Relazioni geologica e geotecnica redatte a firma di tecnici abilitati per le rispettive; essere dovranno includere almeno i seguenti contenuti minimi: • gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della

carta della Zonizzazione geologica e suscettività d’uso del PUC comprendente l’area in esame; • caratterizzazione dell’assetto geolitologico, geomorfologico, geologico-strutturale,

idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da aereofotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologico-geognostici accreditate, come pure dalla Descrizione Fondativa del PUC o dal Piano di Bacino Stralcio, ove ritenuti, a giudizio del professionista, sufficienti per l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;

• valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto;

• caratterizzazione geologico-tecnica (geotecnica e geomeccanica) di massima delle coperture e del substrato in un intorno significativo dell’area in studio. Tali dati potranno essere dedotti in sito, da interpretazioni di spaccati naturali, trincee, pozzetti esplorativi, prove penetrometriche ed eventualmente sondaggi qualora l’importanza dell’opera lo rendesse necessario.

• In relazione alla sismicità dell’area evidenziazione di eventuali variazioni locali dell’amplificazione sismica e del rischio di liquefazione dei terreni con riferimento alle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” contenute nel’Ordinanza del P.C.M. n°3274 del 20/03/04, che prevedono la definizione dell’azione sismica di progetto attraverso l’individuazione di categorie di profilo stratigrafico del suolo e la definizione degli effetti indotti dalla morfologia del sito in progetto (vedi all.4 “Norme Tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e sostegno dei terreni”).

• per tutti gli interventi che prevedano l’incremento di superfici impermeabilizzate oltre i 200 m2 è fatto obbligo che nella redazione della relazione geologica, nell’apposito capitolo inerente gli elementi idrogeologici, siano sviluppate e verificate le indicazioni di cui all’art. 18 bis 4.3 “norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica” dei criteri generali della presente normativa;

• documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geomorfologiche idrogeologiche, eventuali carte delle prospezioni geognostiche) alla scala dei progetti, e comunque con denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:5000 per carte di sintesi o di inquadramento generale. Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche,...) saranno redatte alla scala dei progetti e comunque con denominatore non superiore a 200, ed eccezionalmente a scala 1:500. Per sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000. Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali) saranno redatte preferibilmente a scala 1:50 – 1:100, e comunque a scale con denominatore non maggiore di 200.

• documentazione fotografica commentata del sito di intervento, degli eventuali affioramenti rocciosi individuati e di quanto altro possa evidenziare le problematiche geologiche s.l. riscontrate nella zona in esame.

Relazioni geologica e geotecnica di fine lavori brevi relazioni da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di abitabilità o agibilità, a firma, per quanto di competenza, del geologo e del progettista delle

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strutture contenente indicazioni in merito a: • problematiche a carattere geologico-geotecnico riscontrate all’atto esecutivo; • lavori di carattere geologico-geotecnico effettivamente eseguiti; • tipologie fondazionali effettivamente realizzate e, nel caso di varianti alle strutture portanti,

indicazione delle motivazioni; • eventuali monitoraggi messi in opera; • opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate; • piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio

eventualmente messi in opera. • certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente

geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

• documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento (condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali, ecc.).

Art. 18.b.4.7 “ZONE B” – Aree a media propensione al dissesto e suscettività d’uso parzialmente condizionata

Si tratta di aree nelle quali i valori dei parametri descrittivi del territorio denotano condizioni di media suscettività al dissesto. I rilievi a scala di P.U.C. non hanno evidenziato significativi fenomeni gravitativi in atto, ma solo possibili problematiche connesse con l’interazione tra il substrato roccioso e le potenti coltri di copertura incoerenti che caratterizzano queste aree. I condizionamenti derivanti dall’assetto geologico s.l. sono da ritenersi eliminabili con interventi di piccola o media difficoltà e onerosità. In queste aree il ruolo della copertura vegetale nei confronti dell’erosione risulta essere spesso mediocre e talvolta non è in grado di opporsi all’evoluzione dei processi erosivi sia di tipo incanalato che areale. In queste aree sono pertanto consentiti tutti gli interventi purchè corredati da specifici studi geologici e geotecnici con i contenuti di seguito esplicitati. In questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP. dell’11/03/88 è mirata essenzialmente a verificare che:

1. il reale spessore delle coperture detritiche, la natura, l’origine e le caratteristiche geotecniche e idrologiche nonché i suoi rapporti geometrici con il substrato;

2. le condizioni di stabilità delle coltri di versante con potenza superiore ai 3 m e dei meccanismi idrologici connessi con i contatti coltri-substrato poco permeabile;

3. la determinazione della natura, dell’assetto strutturale e dello stato di conservazione (tettonizzazione e alterazione) del substrato roccioso, al fine di valutare l’opportunità di utilizzare accorgimenti tecnici prima dell’esecuzione dell’intervento, per garantire la duratura stabilità del versante;

4. la presenza di eventuali problematiche puntuali, non rilevabili alla scala di P.U.C., ma interferenti con l’intervento in oggetto;

5. l’opera in progetto non alteri la stabilità del versante interessato; 6. gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sulle opere di drenaggio e

sulla limitazione delle impermeabilizzazioni secondo quanto prescritto nei criteri generali all’art.18 bic 4.3 : “Norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica”.

A corredo del progetto dovranno essere prodotte:

Relazioni geologica e geotecnica redatte a firma di tecnici abilitati per le rispettive; essere dovranno includere almeno i seguenti contenuti minimi: • gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della

carta della zonizzazioni geologica comprendente l’area in esame;

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• caratterizzazione dell’assetto geolitologico, geomorfologico, geologico-strutturale, idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da fotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologici e geognostici accreditate, come pure dagli studi di P.U.C., ove ritenuti, a responsabilità del professionista, sufficienti per l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;

• valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto;

• caratterizzazione geologico-tecnica (geotecnica e geomeccanica) di massima delle coperture e del substrato in un intorno significativo dell’area in studio. Tali dati potranno essere dedotti in sito, da interpretazioni di spaccati naturali, trincee, pozzetti esplorativi, o utilizzando dati tratti da indagini precedenti in zone limitrofe con caratteristiche analoghe;

• In relazione alla sismicità dell’area evidenziazione di eventuali variazioni locali dell’amplificazione sismica e del rischio di liquefazione dei terreni con riferimento alle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” contenute nell’Ordinanza del P.C.M. n°3274 del 20/03/04, che prevedono la definizione dell’azione sismica di progetto attraverso l’individuazione di categorie di profilo stratigrafico del suolo e la definizione degli effetti indotti dalla morfologia del sito in progetto (vedi all. 4 “Norme Tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e sostegno dei terreni”).

• per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate superiori a 200 m2 è fatto obbligo che nella redazione della relazione geologica, nell’apposito capitolo inerente gli elementi idrogeologici, siano sviluppate e verificate le indicazioni di cui all’art 18bis 4.3 paragrafo “norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica” dei criteri generali della presente normativa;

• progetto esecutivo delle indagini geognostiche, da eseguirsi obbligatoriamente in fase pre-esecutiva, dimensionato in funzione delle condizioni geologiche dell’area interessata, del tipo di intervento e del suo impatto sul territorio. Il tutto in conformità al punto B4 del D.M. LL.PP: 11/3/8815.

• documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geologico-tecniche, idrogeologiche, eventuali carte delle prospezioni diagnostiche) alla scala dei progetti, e comunque con denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:2000 per carte di sintesi o di inquadramento generale. Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche,...) saranno redatte alla scala dei progetti e comunque con denominatore non superiore a 200, solo eccezionalmente a scala 1:500 per opere di grande estensione lineare. Per sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000. Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali) saranno redatte preferibilmente scala 1:50 – 1:100, e comunque a scale con denominatore non maggiore di 200.

• Documentazione fotografica commentata del sito di intervento, degli eventuali affioramenti rocciosi individuati e di quanto altro possa evidenziare le problematiche geologiche s.l. riscontrate nella zona in esame.

Relazioni geologica e geotecnica di fine lavori brevi relazioni da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di abitabilità o agibilità, a firma, per quanto di competenza, del geologo e del progettista delle strutture contenente indicazioni in merito a:

• problematiche a carattere geologico-geotecnico riscontrate all’atto esecutivo; • lavori di carattere geologico-geotecnico effettivamente eseguiti; • tipologie fondazionali effettivamente realizzate e, nel caso di varianti alle strutture

portanti, indicazione delle motivazioni; • eventuali monitoraggi messi in opera;

15Punto B4: Il programma delle indagini deve essere formulato in base alle prevedibili costituzione del sottosuolo, tenuto conto dei problemi in esame. I mezzi di indagine devono essere scelti caso per caso in relazione alla natura ed alla successione dei terreni nel sottosuolo, alle finalità ed alle caratteristiche dell'opera. Le indagini geotecniche comprendono tra l'altro perforazione di sondaggi o scavi, prelievo di campioni, rilievo delle falde acquifere, prove in situ, prove in laboratorio, prospezioni geofisiche. Il programma deve essere sufficientemente flessibile per consentire eventuali modifiche conseguenti alle conoscenze che si otterranno nel corso delle indagini.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

40 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

• opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate; • piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio

eventualmente messi in opera. • certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente

geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

• documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento (condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali, ecc.).

Art. 18.b.4.8 “ZONE C” – Aree ad alta propensione al dissesto e suscettività d’uso condizionata. Le situazioni riscontrate in queste aree, pur non essendo ostative alla realizzazione di interventi antropici comportano la necessità di una attenta valutazione della loro fattibilità in fase preliminare. È infatti possibile che le variabili territoriali siano tali da sconsigliare l’esecuzione del progetto, o quanto meno da subordinarlo alla realizzazione di opere mirate al recupero dei dissesti o all’attenuazione dei fattori predisponentie al ripristino dell’equilibrio idrogeologico dell’area. In queste aree sono pertanto consentiti tutti gli interventi purchè corredati da specifici studi geologici e geotecnica con i contenuti di seguito esplicitati. In questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP. dell’11/03/88 è mirata essenzialmente a verificare: 1. l’entità degli squilibri geomorfologici ed idrogeologici che alla scala delle indagini di P.U.C.

non è possibile definire in modo circostanziato; 2. le caratteristiche geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche delle coperture detritiche al

fine di accertare le condizioni di equilibrio prima di qualsiasi intervento modificatorio e di prevederne il comportamento in rapporto alle opere previste;

3. le condizione di tettonizzazione del substrato roccioso e della roccia affiorante per definire la stabilità del versante e valutare gli opportuni accorgimenti tecnici atti a ridurre l’impatto degli interventi antropici sull’assetto geologico e geomorfologico;

4. eseguire studi di carattere idrogeologico allo scopo di individuare l’ubicazione dell’eventuale falda, soprattutto nelle zone con forte contrasto di permeabilità, localizzate solitamente in corrispondenza dei contatti tettonici tra calcescisti e rocce permeabili per fratturazione come per esempio le serpentiniti.

5. Eseguire le necessarie indagini volte alla individuazione della presenza di piani di scorrimento tra substrato roccioso e coltri detritiche.

6. Gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sulle opere di drenaggio e sulla limitazione delle impermeabilizzazioni secondo quanto prescritto nei criteri generali all’art. 18bis 4.3 : “Norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica”.

Relazioni geologica e geotecnica redatte a firma di tecnici abilitati per le rispettive; essere dovranno includere almeno i seguenti contenuti minimi:

• gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della carta della zonizzazioni geologica comprendente l’area in esame;

• caratterizzazione dell’assetto geolitologico, geomorfologico, geologico-strutturale, idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da fotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologici e geognostici accreditate, come pure dagli studi di P.U.C., ove ritenuti, a responsabilità del professionista, sufficienti per l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;

• valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche

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geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto; • caratterizzazione geologico-tecnica delle coperture e del substrato roccioso in un intorno

significativo dell’area in studio. Tali dati potranno essere desunti da prospezioni dirette o indirette (p.es. pozzetti geognostici, trincee, penetrometrie, sondaggi a carotaggio continuo, indagini geofisiche,) spinte fino al substrato roccioso non alterato, e almeno ad una profondità di 5 m in caso di substrato alterato (cappellaccio) o di coltri potenti;

• In relazione alla sismicità dell’area evidenziazione di eventuali variazioni locali dell’amplificazione sismica e del rischio di liquefazione dei terreni con riferimento alle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” contenute nell’Ordinanza del P.C.M. n°3274 del 20/03/04, che prevedono la definizione dell’azione sismica di progetto attraverso l’individuazione di categorie di profilo stratigrafico del suolo e la definizione degli effetti indotti dalla morfologia del sito in progetto (vedi all. 4 “Norme Tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e sostegno dei terreni”).

• per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate superiori a 200 m2 è fatto obbligo che nella redazione della relazione geologica, nell’apposito capitolo inerente gli elementi idrogeologici, siano sviluppate e verificate le indicazioni di cui all’art 18bis 4.3 paragrafo “norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica” dei criteri generali della presente normativa;

• progetto esecutivo delle indagini geognostiche, da eseguirsi obbligatoriamente in fase pre-esecutiva, dimensionato in funzione delle condizioni geologiche dell’area interessata, del tipo di intervento e del suo impatto sul territorio. Il tutto in conformità al punto B4 del D.M. LL.PP: 11/3/88.

• documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geologico-tecniche, idrogeologiche, eventuali carte delle prospezioni diagnostiche) alla scala dei progetti, e comunque con denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:2000 per carte di sintesi o di inquadramento generale. Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche,...) saranno redatte alla scala dei progetti e comunque con denominatore non superiore a 200, solo eccezionalmente a scala 1:500 per opere di grande estensione lineare. Per sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000. Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali) saranno redatte preferibilmente scala 1:50 – 1:100, e comunque a scale con denominatore non maggiore di 200.

• Documentazione fotografica commentata del sito di intervento, degli eventuali affioramenti rocciosi individuati e di quanto altro possa evidenziare le problematiche geologiche s.l. riscontrate nella zona in esame.

Relazioni geologica e geotecnica di fine lavori brevi relazioni da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di abitabilità o agibilità, a firma, per quanto di competenza, del geologo e del progettista delle strutture contenente indicazioni in merito a:

• problematiche a carattere geologico-geotecnico riscontrate all’atto esecutivo; • lavori di carattere geologico-geotecnico effettivamente eseguiti; • tipologie fondazionali effettivamente realizzate e, nel caso di varianti alle strutture

portanti, indicazione delle motivazioni; • eventuali monitoraggi messi in opera; • opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate; • piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio

eventualmente messi in opera. • certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente

geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della

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tutela dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

• documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento (condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali, ecc.).

Art. 18.b.4.9 “ZONE D” – Aree ad elevata propensione al dissesto e suscettività d’uso limitata. Le ZONE D corrispondono alle aree a “ Pericolosità alta” (Pg3b) così come perimetrate nella Tav. 14 “Carta della Pericolosità e Suscettività al dissesto dei versanti” dei Piani di Bacino Ambito 1 –Roja e Ambito 2 –Nervia. Si tratta di aree non in frana, prive al momento di movimenti gravitativi significativi ma in cui sono presenti indicatori indiretti di elevata suscettività al dissesto valutabili dalla combinazione di elementi tettonici, geomorfologici, idrogeologici e di uso del suolo. Sono comprese in questa classe le frane relitte (ormai stabilizzate) e porzioni di versante per le quali il grado di suscettività al dissesto è stato determinato sulla base di indicatori generali di carattere geomorfologico. Su tali aree è vigente la specifica normativa di attuazione del Piano di Bacino sovraordinata a quella del Piano Urbanistico Comunale. Al fine di rendere più agevole la definizione della fattibilità degli interventi in queste “Zone” viene di seguito riportata la normativa di Piano di Bacino: Nelle Zone D non sono consentiti:

• interventi di nuova edificazione ed esecuzione di opere ed infrastrutture fatti salvi quelli corredati da indagini di maggior dettaglio che accertino se, all’interno delle stesse, siano individuabili aree che presentino un livello di pericolosità più contenuto rispetto all’entità dei parametri geologici, geomorfologici, geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo proprio delle frane quiescenti, tale da consentire interventi di tipo edificatorio di maggior portata rispetto a quelli ammessi nelle stesse aree di frana quiescenti e nelle restanti aree ricomprese nella classe Pg3a.

Le indagini, sulla base delle specifiche caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche delle aree considerate, sono dirette a verificare che:

a) in coerenza con la metodologia di classificazione sviluppata nel piano, tali aree presentino caratteristiche fisiche tali da essere inquadrate nella classe di suscettività al dissesto elevata; b) tali aree presentino, peraltro, un livello di pericolosità più contenuto rispetto all’entità dei parametri geologici geomorfologici geotecnici e alla propensione al movimento gravitativi proprio delle frane quiescenti, tale da consentire anche interventi di nuova edificazione;

Nel caso sussistano i presupposti di cui alla precedente punto, le indagini dovranno verificare che: a) l’attuazione degli interventi consentiti non aggravi il grado di suscettività al dissesto dell’area ma permetta il miglioramento delle condizioni di stabilità dell’areale interessato, attraverso le opportune e le possibili opere volte a modificare i fattori geomorfologici e geotecnici, determinanti il relativo grado di suscettività al dissesto; b) le condizioni di suscettività del territorio a contorno dell’area di intervento non interferiscano negativamente sull’intervento stesso; c) gli interventi prevedano ogni accorgimento tecnico-costruttivo necessario ad assicurare la tutela della pubblica incolumità e il non aumento del rischio.

Le indagini di maggior dettaglio, possono essere svolte dalla Provincia ovvero dai soggetti pubblici o privati interessati. In questo secondo caso la Provincia di Imperia approva l’indagine di maggior dettaglio ed indica, contestualmente, gli interventi compatibili con le condizioni di suscettività al dissesto accertate. Le risultanze dell’indagine di maggior dettaglio approvate dalla Provincia, di cui al precedente comma , costituiscono aggiornamento del Piano di Bacino con le modalità previste dall’art. 25 del piano stesso.

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Relazioni geologica e geotecnica redatte a firma di tecnici abilitati per le rispettive; essere dovranno includere almeno i seguenti contenuti minimi:

• gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della carta della zonizzazioni geologica comprendente l’area in esame;

• caratterizzazione dell’assetto geolitologico, geomorfologico, geologico-strutturale, idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da fotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologici e geognostici accreditate, come pure dagli studi di P.U.C., ove ritenuti, a responsabilità del professionista, sufficienti per l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;

• valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto;

• caratterizzazione geologico-tecnica delle coperture e del substrato roccioso in un intorno significativo dell’area in studio. Tali dati potranno essere desunti da prospezioni dirette o indirette (p.es. pozzetti geognostici, trincee, penetrometrie, sondaggi a carotaggio continuo, indagini geofisiche,) spinte fino al substrato roccioso non alterato, e almeno ad una profondità di 5 m in caso di substrato alterato (cappellaccio) o di coltri potenti;

• In relazione alla sismicità dell’area evidenziazione di eventuali variazioni locali dell’amplificazione sismica e del rischio di liquefazione dei terreni con riferimento alle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” contenute nell’Ordinanza del P.C.M. n°3274 del 20/03/04, che prevedono la definizione dell’azione sismica di progetto attraverso l’individuazione di categorie di profilo stratigrafico del suolo e la definizione degli effetti indotti dalla morfologia del sito in progetto (vedi all. 4 “Norme Tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e sostegno dei terreni”).

• per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate superiori a 200 m2 è fatto obbligo che nella redazione della relazione geologica, nell’apposito capitolo inerente gli elementi idrogeologici, siano sviluppate e verificate le indicazioni di cui all’art 4.3 paragrafo “norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica” dei criteri generali della presente normativa;

• progetto esecutivo delle indagini geognostiche, da eseguirsi obbligatoriamente in fase pre-esecutiva, dimensionato in funzione delle condizioni geologiche dell’area interessata, del tipo di intervento e del suo impatto sul territorio. Il tutto in conformità al punto B4 del D.M. LL.PP: 11/3/88.

• documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geologico-tecniche, idrogeologiche, eventuali carte delle prospezioni diagnostiche) alla scala dei progetti, e comunque con denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:2000 per carte di sintesi o di inquadramento generale. Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche,...) saranno redatte alla scala dei progetti e comunque con denominatore non superiore a 200, solo eccezionalmente a scala 1:500 per opere di grande estensione lineare. Per sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000. Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali) saranno redatte preferibilmente scala 1:50 – 1:100, e comunque a scale con denominatore non maggiore di 200.

• Documentazione fotografica commentata del sito di intervento, degli eventuali affioramenti rocciosi individuati e di quanto altro possa evidenziare le problematiche geologiche s.l. riscontrate nella zona in esame.

Relazioni geologica e geotecnica di fine lavori brevi relazioni da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di abitabilità o agibilità, a firma, per quanto di competenza, del geologo e del progettista delle strutture contenente indicazioni in merito a:

• problematiche a carattere geologico-geotecnico riscontrate all’atto esecutivo; • lavori di carattere geologico-geotecnico effettivamente eseguiti;

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• tipologie fondazionali effettivamente realizzate e, nel caso di varianti alle strutture portanti, indicazione delle motivazioni;

• eventuali monitoraggi messi in opera; • opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate; • piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio

eventualmente messi in opera. • certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente

geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

• documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento (condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali, ecc.).

Art. 18.b.4.10 “ZONE E” – Aree in dissesto (frane quiescenti) con suscettività d’uso limitata. Le ZONE E corrispondono alle aree a “ Pericolosità alta” (Pg3a) così come perimetrale nella Tav. 14 “Carta della Pericolosità e Suscettività al dissesto dei versanti” dei Piani di Bacino Ambito 1 –Roja e Ambito 2 –Nervia. Sono aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l’esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi, ovvero indicatori indiretti che individuino un livello di pericolosità assimilabile a quello delle suddette frane quiescenti. Su tali aree è vigente la specifica normativa di attuazione del Piano di Bacino sovraordinata a quella del Piano Urbanistico Comunale. Al fine di rendere più agevole la definizione della fattibilità degli interventi in queste “Zone” viene di seguito riportata la normativa di Piano di Bacino: Nelle Zone E non sono consentiti:

• gli interventi di nuova edificazione; • gli interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia degli edifici, come definita dalla lett.

D), comma 1, dell’articolo 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n.380, fatti salvi gli interventi pertinenziali, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, fermo restando che gli interventi ammessi non devono aumentare la vulnerabilità degli edifici e le condizioni di rischio rispetto a fenomeni di dissesto; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendola maggiormente compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità. Sono fatti salvi gli interventi di viabilità, servizi tecnologici ed aree a verde attrezzato, corredati di progetti supportati dal parere vincolante della Provincia e basati su studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la realizzazione dell’opera non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area.

In ogni caso sono consentiti gli interventi di realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi diretti alla messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle aree in dissesto. A seguito della realizzazione degli interventi di bonifica e di sistemazione la Provincia su richiesta del soggetto attuatore, corredata di idonei monitoraggi comprovanti la stabilizzazione dell’areale

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

45 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

oggetto d’intervento, modifica la perimetrazione delle zone e ridefinisce la classe di rischio e di suscettività al dissesto con le procedure di cui al comma 15, dell’art. 97, della l.r. n. 18/1999. Nel caso di interventi complessi sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa (PUO, o approvati mediante i procedimenti concertativi di cui agli artt. 57 e segg. della L.R. n. 36/1997 e della L.R. 9/1999, comprensivi anche delle opere di bonifica e di sistemazione, che a giudizio della Provincia in funzione della tipologia del dissesto non richiedano monitoraggi al fine di comprovare la stabilizzazione dell’areale, la indicata modifica della riperimetrazione può essere deliberata dalla Provincia anche contestualmente all’approvazione e/o al controllo dello strumento urbanistico attuativo. Resta ferma la natura prioritaria delle opere di sistemazione, la cui effettiva esecuzione ed idoneità, previa verifica della Provincia, condiziona l’efficacia della riperimetrazione e costituisce presupposto per le successive concessioni edilizie. In tal senso in questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP. 11/03/88 è mirata essenzialmente a verificare: 1. l’effettiva e puntuale presenza dei dissesti quiescenti, la loro tipologia, le eventuali cause di una

rimobilizzazione del corpo di frana, le dimensioni dell’areale coinvolto ed eventualmente di quello minacciato da un’eventuale reinnesto della frana;

2. la valutazione tecnica ed economica degli interventi di recupero in relazione alle successive modalità di fruizione dell’area;

3. lo studio delle caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche delle eventuali coperture per accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico complessivo e puntuale eseguito mediante la realizzazione di una approfondita campag.na di indagini geognostiche (sondaggi, sismica, prove in foro ed in sito, ecc.);

4. lo studio della giacitura, dell’assetto strutturale e dello stato di conservazione del substrato roccioso al fine di individuare le metodologie di intervento, più idonee a garantire la duratura stabilità del versante così recuperato e le corrette modalità di esecuzione degli interventi stessi;

5. studi atti alla progettazione di idonee opere di drenaggio atte a ridurre l’eventuale dissesto idrogeologico in atto.

Relazioni geologica e geotecnica redatte a firma di tecnici abilitati per le rispettive; essere dovranno includere almeno i seguenti contenuti minimi:

• gli estremi identificativi e la descrizione del progetto di bonifica e risanamento del dissesto idrogeologico e, qualora possibile (vedi Sezione II, art. 16 comma 8 del Piano di Bacino) la contestuale descrizione del progetto edilizio che verrà realizzato a seguito della avvenuto declassamento dell’area oggetto dell’intervento.

• caratterizzazione dell’assetto geolitologico, geomorfologico, geologico-strutturale, idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da fotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologici geognostici accreditate, come pure dagli studi di P.U.C., ove ritenuti, a responsabilità del professionista, sufficienti per l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;

• valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto;

• caratterizzazione geologico-tecnica delle coperture e del substrato roccioso in un intorno significativo dell’area in studio. Tali dati potranno essere desunti da prospezioni dirette o indirette (p.es. pozzetti geognostici, trincee, penetrometrie, sondaggi a carotaggio continuo, indagini geofisiche,) spinte fino al substrato roccioso non alterato, e almeno ad una profondità di 5 m in caso di substrato alterato (cappellaccio) o di coltri potenti;

• In relazione alla sismicità dell’area evidenziazione di eventuali variazioni locali dell’amplificazione sismica e del rischio di liquefazione dei terreni con riferimento alle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” contenute nell’Ordinanza del P.C.M. n°3274 del 20/03/04, che prevedono la definizione dell’azione sismica di progetto attraverso l’individuazione di categorie di profilo stratigrafico del suolo e la definizione degli effetti indotti dalla morfologia del sito in

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

46 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

progetto (vedi all. 4 “Norme Tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e sostegno dei terreni”).

• per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate superiori a 200 m2 è fatto obbligo che nella redazione della relazione geologica, nell’apposito capitolo inerente gli elementi idrogeologici, siano sviluppate e verificate le indicazioni di cui all’art. 18bis 4.3 paragrafo “norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica” dei criteri generali della presente normativa;

• progetto esecutivo delle indagini geognostiche, da eseguirsi obbligatoriamente in fase pre-esecutiva, dimensionato in funzione delle condizioni geologiche dell’area interessata, del tipo di intervento e del suo impatto sul territorio. Il tutto in conformità al punto B4 del D.M. LL.PP: 11/3/88

• documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geologico-tecniche, idrogeologiche, eventuali carte delle prospezioni diagnostiche) alla scala dei progetti, e comunque con denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:2000 per carte di sintesi o di inquadramento generale. Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche,...) saranno redatte alla scala dei progetti e comunque con denominatore non superiore a 200, solo eccezionalmente a scala 1:500 per opere di grande estensione lineare. Per sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000. Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali) saranno redatte preferibilmente scala 1:50 – 1:100, e comunque a scale con denominatore non maggiore di 200.

• Documentazione fotografica commentata del sito di intervento, degli eventuali affioramenti rocciosi individuati e di quanto altro possa evidenziare le problematiche geologiche s.l. riscontrate nella zona in esame.

Relazioni geologica e geotecnica di fine lavori brevi relazioni da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di abitabilità o agibilità, a firma, per quanto di competenza, del geologo e del progettista delle strutture contenente indicazioni in merito a:

• problematiche a carattere geologico-geotecnico riscontrate all’atto esecutivo; • lavori di carattere geologico-geotecnico effettivamente eseguiti; • tipologie fondazionali effettivamente realizzate e, nel caso di varianti alle strutture

portanti, indicazione delle motivazioni; • eventuali monitoraggi messi in opera; • opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate; • piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio

eventualmente messi in opera. • certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente

geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

• documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento (condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali, ecc.).

art.18.b. 4.11 “ZONE F” – Aree in dissesto (frane attive) con suscettività

d’uso fortemente limitata. Le ZONE F corrispondono alle aree a “Pericolosità molto alta” (Pg4) così come primetrate nella Tav. 14 “Carta della Pericolosità e Suscettività al dissesto dei versanti” dei Piani di Bacino Ambito 1 –Roja e Ambito 2 – Nervia. Si tratta di aree in cui sono presenti fenomeni di particolare instabilità idrogeologica e movimenti di massa in atto.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Su tali aree è vigente la specifica normativa di attuazione del Piano di Bacino sovraordinata a quella del Piano Urbanistico Comunale. Al fine di rendere più agevole la definizione della fattibilità degli interventi in queste “Zone” viene di seguito riportata la normativa di Piano di Bacino: Nelle Zone F non sono consentiti:

• gli interventi di nuova edificazione. • gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria , come definita dalla lett. B),

comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n.380, salvi quelli di demolizione senza ricostruzione e strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, non comportanti peraltro aumenti di superficie e volume fatti salvi i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari;

• l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone;

• la posa in opera di tubazioni, condotte o similari. Gli interventi consentiti non possono in ogni caso comportare aumento del carico insediativo. In ogni caso sono consentiti gli interventi di realizzazione di opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi diretti alla messa in sicurezza degli edifici, delle strutture esistenti e delle aree in dissesto. A seguito della realizzazione degli interventi di bonifica e di sistemazione la Provincia su richiesta del soggetto attuatore, corredata di idonei monitoraggi comprovanti la stabilizzazione dell’areale oggetto d’intervento, modifica la perimetrazione delle zone e ridefinisce la classe di rischio e di suscettività al dissesto con le procedure di cui al comma 15, dell’art. 97, della L.R. n. 18/1999. Nel caso di interventi complessi sottoposti a strumentazione urbanistica attuativa (PUO), o approvati mediante i procedimenti concertativi di cui agli artt. 57 e segg. Della L.R. n. 36/1997 e della L.R. 9/1999, comprensivi anche delle opere di bonifica e di sistemazione, che a giudizio della Provincia in funzione della tipologia del dissesto non richiedano monitoraggi al fine di comprovare la stabilizzazione dell’areale, la indicata modifica della riperimetrazione può essere deliberata dalla Provincia anche contestualmente all’approvazione e/o al controllo dello strumento urbanistico attuativo. Resta ferma la natura prioritaria delle opere di sistemazione, la cui effettiva esecuzione ed idoneità, previa verifica della Provincia, condiziona l’efficacia della riperimetrazione e costituisce presupposto per le successive concessioni edilizie. In questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP. 11/03/88 è mirata essenzialmente a verificare: 1. l’effettiva e puntuale presenza dei dissesti in atto, la loro tipologia, le cause innescanti, le

dimensioni dell’areale coinvolto ed eventualmente minacciato; 2. la valutazione tecnica ed economica degli interventi di recupero in relazione alle successive

modalità di fruizione dell’area; 3. lo studio delle caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche delle eventuali coperture per

accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico complessivo e puntuale; 4. lo studio della giacitura, assetto strutturale e stato di conservazione del substrato roccioso al

fine di individuare le metodologie di intervento, più idonee a garantire la duratura stabilità del versante così recuperato e le corrette modalità di esecuzione degli interventi stessi;

5. qualora gli interventi di recupero prevedano scavi estesi per lunghezze maggiori di 4-5 m e altezze del fronte maggiori di 3 m, sarà necessario vagliare attentamente i problemi di equilibrio dei versanti;

6. studi atti alla progettazione di idonee opere di drenaggio atte a ridurre l’eventuale dissesto idrogeologico in atto.

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Per gli interventi consentiti successivamente alla bonifica della frana e conseguente riperimetrazione della pericolosità dell’area da parte della Provincia, a corredo del progetto dovranno in ogni caso essere prodotti elaborati, di tipo esecutivo, atti a fornire il massimo livello di indicazioni geologiche e geologico-tecniche e dovranno consistere in: Relazioni geologica e geotecnica redatte a firma di tecnici abilitati per le rispettive; essere dovranno includere almeno i seguenti contenuti minimi:

• gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della carta della zonizzazioni geologica comprendente l’area in esame;

• caratterizzazione dell’assetto geolitologico, geomorfologico, geologico-strutturale, idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da fotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologico-geognostici accreditate, come pure dagli studi di P.U.C., ove ritenuti, a responsabilità del professionista, sufficienti per l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;

• valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto;

• caratterizzazione geologico-tecnica delle coperture e del substrato roccioso in un intorno significativo dell’area in studio. Tali dati potranno essere desunti da prospezioni dirette o indirette (p.es. pozzetti geognostici, trincee, penetrometrie, sondaggi a carotaggio continuo, indagini geofisiche,) spinte fino al substrato roccioso non alterato, e almeno ad una profondità di 5 m in caso di substrato alterato (cappellaccio) o di coltri potenti;

• In relazione alla sismicità dell’area evidenziazione di eventuali variazioni locali dell’amplificazione sismica e del rischio di liquefazione dei terreni con riferimento alle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” contenute nell’Ordinanza del P.C.M. n°3274 del 20/03/04, che prevedono la definizione dell’azione sismica di progetto attraverso l’individuazione di categorie di profilo stratigrafico del suolo e la definizione degli effetti indotti dalla morfologia del sito in progetto (vedi all. 4 “Norme Tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e sostegno dei terreni”).

• per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di nuove superfici impermeabilizzate superiori a 200 m2 è fatto obbligo che nella redazione della relazione geologica, nell’apposito capitolo inerente gli elementi idrogeologici, siano sviluppate e verificate le indicazioni di cui all’art 18bis 4.3 paragrafo “norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica” dei criteri generali della presente normativa;

• progetto esecutivo delle indagini geognostiche, da eseguirsi obbligatoriamente in fase pre-esecutiva, dimensionato in funzione delle condizioni geologiche dell’area interessata, del tipo di intervento e del suo impatto sul territorio. Il tutto in conformità al punto B4 del D.M. LL.PP: 11/3/88.

• documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geologico-tecniche, idrogeologiche, eventuali carte delle prospezioni diagnostiche) alla scala dei progetti, e comunque con denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:2000 per carte di sintesi o di inquadramento generale. Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche,...) saranno redatte alla scala dei progetti e comunque con denominatore non superiore a 200, solo eccezionalmente a scala 1:500 per opere di grande estensione lineare. Per sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000. Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali) saranno redatte preferibilmente scala 1:50 – 1:100, e comunque a scale con denominatore non maggiore di 200.

• Documentazione fotografica commentata del sito di intervento, degli eventuali affioramenti rocciosi individuati e di quanto altro possa evidenziare le problematiche geologiche s.l. riscontrate nella zona in esame.

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Relazioni geologica e geotecnica di fine lavori brevi relazioni da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di abitabilità o agibilità, a firma, per quanto di competenza, del geologo e del progettista delle strutture contenente indicazioni in merito a:

• problematiche a carattere geologico-geotecnico riscontrate all’atto esecutivo; • lavori di carattere geologico-geotecnico effettivamente eseguiti; • tipologie fondazionali effettivamente realizzate e, nel caso di varianti alle strutture

portanti, indicazione delle motivazioni; • eventuali monitoraggi messi in opera; • opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate; • piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio

eventualmente messi in opera. • certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente

geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

• documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento (condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali, ecc.).

art. 18.b.4.12 “ZONE G1-G2-G3-G3bis-G4” – Aree esondabili (T=50-200-500 anni), aree storicamente esondate e alveo attuale Si tratta di aree di fondovalle, perifluviali, subpianeggianti che gli studi di Piano di Bacino (Tav. 11 “Carta della fasce fluviali”) hanno individuato come a rischio di inondazione con periodi di ritorno variabili tra T=50 – T=500 anni. Fatti salvi i vincoli e le limitazioni introdotte dal Piano di Bacino e riportate nei paragrafi seguenti, la realizzazione degli interventi ammissibili non comporta particolari problematiche di carattere geologico-geomorfologico. Per tali interventi è possibile pertanto assimilare dette aree (dal punto di vista geologico-geotecnico) alle Zone “A” Aree a bassa propensione al dissesto con suscettività d’uso non condizionata. In questi ambiti l’applicazione delle indicazioni del D.M. LL.PP. dell’11/03/88 è mirata essenzialmente a verificare: 1. che l’opera in progetto non alteri l’equilibrio dell’assetto idrogeologico esistente; 2. lo spessore delle coperture alluvionali, la stratigrafia dei depositi con la loro composizione

granulometrica, la presenza di livelli comprimibili e la profondità della falda idrica. 3. nel caso vengano interessate zone di captazione idrica dal sottosuolo, occorrerà valutare

anche l’impatto, sulla circolazione idrica sotterranea che possono esercitare eventuali opere di consolidamento (pali, ancoraggi).

4. non vi siano ripercussioni sul comportamento statico o sulla funzionalità degli eventuali manufatti adiacenti;

5. la presenza di eventuali caratteristiche puntuali, non rilevabili alla scala del PUC, ma interferenti con l’intervento in progetto;

6. gli accertamenti dovranno inoltre comprendere studi e considerazioni sulle opere di drenaggio e sulla limitazione delle impermeabilizzazioni secondo quanto prescritto nei criteri generali all’art. 18bis 4.3 : “Norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica”.

A corredo del progetto dovranno essere prodotte:

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Relazioni geologica e geotecnica redatte a firma di tecnici abilitati per le rispettive; essere dovranno includere almeno i seguenti contenuti minimi:

• gli estremi identificativi del progetto cui si riferisce e del terreno interessato, stralcio della carta della Zonizzazione geologica e suscettività d’uso del PUC comprendente l’area in esame;

• caratterizzazione dell’assetto geolitologico, geomorfologico, geologico-strutturale, idrogeologico d’assieme, ottenuta da rilevamento diretto di superficie, eventualmente da aereofotointerpretazione, o anche da fonti di dati geologico-geognostici accreditate, come pure dalla Descrizione Fondativa del PUC o dal Piano di Bacino Stralcio, ove ritenuti, a giudizio del professionista, sufficienti per l’esauriente caratterizzazione dell’area e di un suo congruo intorno;

• valutazione della fattibilità dell’intervento in relazione all’interazione fra le caratteristiche geologiche s.l. del sito in esame e le opere a progetto;

• caratterizzazione geologico-tecnica (geotecnica e geomeccanica) di massima delle coperture alluvionali ed eventualmente del sottostante substrato roccioso in un intorno significativo dell’area in studio. Tali dati potranno essere dedotti in sito, da interpretazioni di spaccati naturali, trincee, pozzetti esplorativi, prove penetrometriche e, qualora l’importanza dell’opera lo rendesse necessario, sondaggi e prove in sito (sismica, geoelettrica, ecc.) e in laboratorio (analisi granulometriche, limiti di Attemberg, prove di taglio, ecc.).

• In relazione alla sismicità dell’area evidenziazione di eventuali variazioni locali dell’amplificazione sismica e del rischio di liquefazione dei terreni con riferimento alle “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” contenute nell’Ordinanza del P.C.M. n°3274 del 20/03/04, che prevedono la definizione dell’azione sismica di progetto attraverso l’individuazione di categorie di profilo stratigrafico del suolo e la definizione degli effetti indotti dalla morfologia del sito in progetto (vedi all. 4 “Norme Tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e sostegno dei terreni”).

• per tutti gli interventi che prevedano l’incremento di superfici impermeabilizzate oltre i 200 m2 è fatto obbligo che nella redazione della relazione geologica, nell’apposito capitolo inerente gli elementi idrogeologici, siano sviluppate e verificate le indicazioni di cui all’art. 18bis 4.3 “norme di salvaguardia idrogeologica e idraulica” dei criteri generali della presente normativa;

• documentazione cartografica tematica (carte geologiche, geomorfologiche idrogeologiche, eventuali carte delle prospezioni geognostiche) alla scala dei progetti, e comunque con denominatore non superiore a 500. Sono ammesse scale fino a 1:5000 per carte di sintesi o di inquadramento generale. Le sezioni (geologiche, geologico-tecniche,...) saranno redatte alla scala dei progetti e comunque con denominatore non superiore a 200, ed eccezionalmente a scala 1:500. Per sezioni di inquadramento e sintesi sono ammesse scale di 1:1000 e 1:2000. Le stratigrafie (derivate da sondaggi meccanici o da saggi diretti o da spaccati naturali) saranno redatte preferibilmente a scala 1:50 – 1:100, e comunque a scale con denominatore non maggiore di 200.

• documentazione fotografica commentata del sito di intervento, degli eventuali affioramenti rocciosi individuati e di quanto altro possa evidenziare le problematiche geologiche s.l. riscontrate nella zona in esame.

Relazioni geologica e geotecnica di fine lavori brevi relazioni da prodursi a fine lavori, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di abitabilità o agibilità, a firma, per quanto di competenza, del geologo e del progettista delle strutture contenente indicazioni in merito a:

• problematiche a carattere geologico-geotecnico riscontrate all’atto esecutivo; • lavori di carattere geologico-geotecnico effettivamente eseguiti; • tipologie fondazionali effettivamente realizzate e, nel caso di varianti alle strutture

Page 51: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

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portanti, indicazione delle motivazioni; • eventuali monitoraggi messi in opera; • opere speciali di tipo definitivo (non provvisionali) eventualmente utilizzate; • piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio

eventualmente messi in opera. • certificazione, a firma congiunta del progettista delle opere strutturali, del consulente

geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, per quanto di competenza, sulla corretta esecuzione degli interventi sul suolo e nel sottosuolo nella completa osservanza dei disposti del D.M. n. 47/88, a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché della tutela dell’equilibrio geomorfologico e dell’assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento;

• documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento (condizioni dell’area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali, ecc.).

art. 18.b.4.13 “ZONE G1” – Aree esondabili (T=500 anni) con suscettività d’uso condizionata. Le ZONE G1 corrispondono alle aree a “Pericolosità idraulica bassa” (Fascia c) così come perimetrate nella Tav. 11 “Carta della fasce fluviali” dei Piani di Bacino Ambito 1 –Roja e Ambito 2 – Nervia. Si tratta di aree perifluviali, esterne alle aree esondabili con tempo di ritorno T=50 e T=200 (Zone G2-G3), inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritornoT=500 anni, Al fine di rendere più agevole la definizione della fattibilità degli interventi in queste “Zone” viene di seguito riportata la normativa di Piano di Bacino: Nelle Zone G1 è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità, e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dal presente Piano e dai piani di protezione civile comunali.

Art. 4.14 “ZONE G2” – Aree esondabili (T=200 anni) con suscettività d’uso limitata. Le ZONE G2 corrispondono alle aree a “Pericolosità idraulica media” (Fascia b) così come perimetrale nella Tav. 11 “Carta della fasce fluviali” dei Piani di Bacino Ambito 1 –Roja e Ambito 2 – Nervia. Si tratta di aree perifluviali, esterne alle aree esondabili con tempo di ritorno T=50 (Zone G3), inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritornoT=200 anni, Al fine di rendere più agevole la definizione della fattibilità degli interventi in queste “Zone” viene di seguito riportata la normativa di Piano di Bacino: Nelle Zone G2 non sono consentiti:

• gli interventi di nuova edificazione nonché di ristrutturazione urbanistica, come definita dalla lett. F), comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n.380, salvi i casi in cui gli stessi siano corredati da parere favorevole della Provincia, ricadano in contesti di tessuto urbano consolidato, o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di ambiti già edificati e interessino aree individuate a minor pericolosità in relazione a modesti tiranti idrici e a ridotte velocità di scorrimento, e purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all’allegato 5, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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• l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti nell’ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui progetti prevedano l’assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, purché corredati da parere positivo della Provincia;

• interventi di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. C), comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definita dalla lett. D), comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n.380, purché non aumentino la vulnerabilità degli edifici stessi rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all’allegato 5, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile;

• gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture connesse alla mobilità non inquadrabili tra le opere di attraversamento, salvi, previo parere favorevole della Provincia, quelli progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica , che non aumentino le condizioni di rischio anche mediante l’assunzione di azioni e di misure di protezione civile, di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

• I nuovi insediamenti industriali e artigianali, fermo restando che, su conforme parere della Provincia, può essere permessa, per gli insediamenti industriali e artigianali esistenti, la ristrutturazione edilizia con gli aumenti di volume necessari per gli adeguamenti tecnologici e funzionali che non aumentino la vulnerabilità del complesso industriale rispetto all’evento alluvionale anche attraverso l’assunzione di misure e di accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all’allegato 5, e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

Art. 18.b.4.15 “ZONE G3” – Aree esondabili (T=50 anni) con suscettività d’uso fortemente limitata. Le ZONE G3 corrispondono alle aree a “Pericolosità idraulica molto elevata” (Fascia a) così come perimetrate nella Tav. 11 “Carta della fasce fluviali” dei Piani di Bacino Ambito 1 – Roja e Ambito 2 – Nervia. Si tratta di aree perifluviali inondabili al verificarsi dell’evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni. Al fine di rendere più agevole la definizione della fattibilità degli interventi in queste “Zone” viene di seguito riportata la normativa di Piano di Bacino: Nelle Zone G3 fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono comunque aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di misure e accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all’allegato 5, e non devono comportare cambi di destinazione d’uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, non sono consentiti:

• interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito dalla lett. C), comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia come definita dalla lett. D), comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, ricadenti negli ambiti di tessuto urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre all’interno di ambiti già edificati e purché risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile previste nel Piano stesso e nei piani comunali di

Page 53: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

53 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

protezione civile; nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, anche attraverso la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui sopra.

• l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti nell’ambito di parchi urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui progetti prevedano l’assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile, purché corredati da parere positivo della Provincia;

• la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a nuove infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo parere favorevole della Provincia, purché progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, non aumentino le condizioni di rischio, e risultino assunte le azioni e le misure di rotezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

• interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità esistente, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali di protezione civile.

Art. 18.b.4.16 “ZONE G3bis” – Aree storicamente inondate con suscettività d’uso fortemente limitata. Le ZONE G3bis corrispondono alle “Aree storicamente inondate” (Fascia a*) così come perimetrate nella Tav. 11 “Carta della fasce fluviali” dei Piani di Bacino Ambito 1 –Roja e Ambito 2 – Nervia. Si tratta di aree perifluviali storicamente inondate per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell’evento, ovvero aree individuate come a pericolosità elevata in caso di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altre evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell’ambito del Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all’individuazione delle fasce di inondabilità. Al fine di rendere più agevole la definizione della fattibilità degli interventi in queste “Zone” viene di seguito riportata la normativa di Piano di Bacino: In assenza dello studio idraulico si applica la normativa relativa alla Zona G3. A seguito di adeguato studio idraulico che riperimetri tale aree sono consentiti interventi compatibili con i regimi normativi previsti per le diverse fasce.

Art. 18.b.4.17 “ZONE G4” – Alveo attuale con suscettività d’uso fortemente limitata Le ZONE G4 corrispondono all’ “Alveo attuale” così come perimetrato nella Tav. 11 “Carta della fasce fluviali” dei Piani di Bacino Ambito 1 –Roja e Ambito 2 – Nervia. I limiti sono individuati sulla base di rilievi fisici e catastali, considerando il più esterno tra il limite catastale demaniale e le opere di arginatura e/o protezione esistenti, salvo una eventuale più affinata determinazione in sede di adeguamento o aggiornamento del Piano. Al fine di rendere più agevole la definizione della fattibilità degli interventi in queste “Zone” viene di seguito riportata la normativa di Piano di Bacino: Nelle Zone G4 non sono consentiti:

• interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione ordinaria, come

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

54 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

definita dalla lett. A), comma 1, dell’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, salve le demolizioni senza ricostruzioni;

• l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o sosta di persone ne depositi di alcun genere. E’ fatto salvo l’accesso all’alveo, che non richieda opere di sistemazione, per attività del tutto occasionali e temporanee che non alterino l’ambiente fluviale, previo parere favorevole della Provincia da rilasciarsi specificatamente caso per caso purchè risultino verificate le condizioni e assunte le cautele necessarie ad assicurare l’incolumità di persone e cose coinvolte in tali attività;

• scavi e posa in opera di cavi, tubazioni o similari, che comportino possibili interferenze con gli interventi previsti nel Piano o precludano la possibilità di attenuare o di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

• depositi di materiale di qualsiasi genere; • opere di regimazione idraulica o altri interventi che restringano l’alveo, salvo quelle

necessarie ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità; • le plateazioni, le deviazioni, le rettificazioni salvo quelle necessarie ad ovviare a

situazioni di pericolo, a tutelare la pubblica e privata incolumità nonché quelle necessarie per consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti.

In tali ambiti sono previsti interventi di rimozion e dei manufatti esistenti.

Art. 18.b.4.18 “ZONE Ca” – Cave attive Si tratta degli ambiti di cava attiva perimetrate secondo le schede del Piano Cave Regionale. In quanto attive sono sottoposte ad un regime normativo “speciale” ai sensi della L.R. 30/12/1993 n°63.

Art. 19 – Il Piano di Protezione Civile Ai sensi delle vigenti norme il PUC si dà carico di coordinarsi con le indicazioni che saranno fornite dal Piano della Protezione Civile Comunale con particolare riguardo alla tutela delle aree golenali non esondabili, generalmente destinate a verde pubblico attrezzato per consentire di ospitare insediamenti provvisori in caso di eventi calamitosi, alla segnalazione delle aree esondabili e allagabili con relative segnaletiche fisse o altri sistemi di allerta, alle cautele normative sulla loro edificabilità, Tutte le infrastrutture esistenti sul territorio che abbiano caratteristiche di alta concentrazione di utenza quali centri commerciali, impianti sportivi, locali di spettacolo, ecc. ricadenti nelle aree esondabili e allagabili di cui sopra dovranno dotarsi di idonei piani di evacuazione e/o sicurezza.

Art. 20 – Le fasce e le distanze di rispetto Il territorio comunale ospita numerose infrastrutture quali autostrade, ferrovie, elettrodotti, pozzi di approvvigionamento di acqua potabile, depuratori, aree militari, centrali elettriche, cimiteri, ecc. per le quali le vigenti normative impongono fasce e distanze di rispetto per motivi igienici o di sicurezza che il presente PUC fa proprie pur non indicandole graficamente nella cartografia della zonizzazione. Altre fasce di rispetto sono introdotte dal Codice della Strada, dai Piani di Bacino, dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal Piano Integrato della Mobilità, dal Piano Urbano del Traffico, dal Piano di Protezione civile e da altri strumenti di settore ai quali il PUC fa riferimento per quanto di competenza. Tali vincoli sono dovuti a problematiche di sicurezza, di salvaguardia di sviluppo futuro, di tutela ambientale, di igiene pubblica, di inquinamento sonoro, ecc..

Per quanto riguarda le distanze dai cimiteri il PUC indica in 200 m la distanza minima per le nuove edificazioni comportanti la stabile presenza di persone; è possibile deroga in riduzione a tale distanza sino a 50 metri con le procedure e per i casi di legge. La loro presenza non pregiudica la potenzialità edificatoria dei territori soggetti alle norme di cui sopra, ma pongono limitazioni alla loro edificabilità e insediabilità.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

55 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

La fascia cimiteriale di 50 m riportata dalla cartografia è assoggettata al vincolo di inedificabilità assoluta mentre nella fascia tra 50 e 200 m dai cimiteri cittadini, è possibile realizzare gli interventi nel rispetto del comma 1 dell’art. 338 del R.D. n° 1265/1934, nei limiti espressi dalla norma attuativa vigente di PUC per ciascun specifico ambito di pertinenza, sentita per i casi previsti dalla Legge l’ASL, e con un supplemento di indagini locali e puntuali di carattere idrogeologico e ambientale redatte da tecnici abilitati e competenti nelle rispettive materie, a carico dei soggetti interessati. (capoverso introdotto con D.C.C. n° 60 del 25.07.2011 vigente dal 18.08.2011).

I terreni compresi nelle fasce di rispetto non vincolati cartograficamente a servizi conservano la densità territoriale dell’ambito a cui appartengono e cioè sono portatori di capacità edificatoria che non può essere utilizzabile in loco.

Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme con esclusione degli accorpamenti e delle ricostruzioni di edifici distrutti o incompatibili; in particolare nei casi in cui vi sia presenza stabile di persone non previste dalle norme suddette per motivi di sicurezza (esempio elettrodotti) o motivi di igiene (esempio cimiteri) è consentito il trasferimento dei manufatti ricadenti in zone di rispetto in altre zone compatibili del territorio comunale tramite demolizione e ricostruzione. Ai fini di favorire tale trasferimento viene concesso un incremento di S.A. o SP pari al 50% della consistenza esistente all’atto dell’adozione del Piano. In tali fasce e zone di rispetto, salvo quanto previsto dalle specifiche e vigenti leggi in materia, (derogabili secondo normative specifiche da parte degli Enti competenti), sono tuttavia consentite tutte quelle attività che non prevedono la permanenza stabile delle persone quali l’attività agricola, (non riguardanti colture ad altofusto), parcheggi e verde pubblico, impianti sportivi pubblici, (non in struttura), rimesse pertinenziali interrate, edifici ospitanti impianti tecnologici quali cabine elettriche, centrali termiche, cisterne idriche, piscine. All’interno della fascia di inedificabilità cimiteriale del solo Cimitero di Roverino, è ammessa la possibilità di realizzare chioschi ad 1 piano fuori terra, e privi di locali interrati, delle dimensioni massime di m 5 (frontale) x m. 4 (profondità), all'interno di posteggi aventi misura massima di m. 6 x 6, destinati esclusivamente alla rivendita di fiori e articoli funerari, previo parere della competente commissione per il paesaggio e sentiti in merito gli Enti preposti alla deroga. (capoverso introdotto con D.C.C. n° 60 del 25.07.2011 vigente dal 18.08.2011).

Art. 21 – Il perimetro dell’ambito urbano Tale perimetro, indicato in apposita cartografia del PUC, costituisce indicazione univoca valida ai sensi della definizione del centro edificato ai sensi della Legge 865/71, dei Piani di Bacino, nonché della definizione del centro abitato ai sensi del Regolamento di applicazione del Codice della Strada e loro successive modificazioni e integrazioni. Costituiscono comunque perimetro urbano le delimitazioni dei nuclei storici. La perimetrazione sarà comunque soggetta alle eventuali modifiche introdotte in conformità a future normative in merito.

Art. 22 – Le aree percorse dal fuoco Le zone boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco sono soggetti alla Legge Regionale n° 4/99 e s.m. e i. e alla Legge n. 353/2000 e s.m. e i.. Su tali aree non è consentita l’edificabilità per tutto il periodo di salvaguardia previsto dalla Legge. Sino alla scadenza del periodo di salvaguardia, le aree sono prive di qualsiasi indice edificatorio da utilizzare in loco. Trascorso il termine stabilito dalla Legge 353/2000 e ss.mm.e ii., verrà meno il vincolo di edificabilità, e le aree torneranno al regime urbanistico vigente al momento in cui è scaturito l’incendio (PRG, PTCP, PUC) Su tali aree, individuabili su tutte le cartografie di zonizzazione tramite apposito retino,valgono le destinazioni d’uso del suolo e le normative vigenti al momento in cui è scaturito l’incendio. Fermo restando il vincolo previsto per il tempo stabilito dalla L. n° 353/2000 e ss. mm. e ii., qualsiasi mutazione della destinazione d’uso del suolo e della norma attuativa, seguirà il normale iter previsto dalla Legge Urbanistica Regionale.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Nelle aree percorse dal fuoco sono tuttavia consentiti soltanto la fedele ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati dall’incendio e tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di risanamento conservativo. Sono tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.vo n° 42/2004 e ss.mm. e ii., tutte le aree ricomprese nelle zone ACE ap, ACE ni, ACE veg, così come le aree boscate percorse dal fuoco, indicate dalla D.C.C. n° 45/2008, riportate cartograficamente nelle tavole di zonizzazione, indipendentemente dalla loro collocazione in ambiti diversi da quelli precedentemente indicati.

CAPITOLO SESTO – Paesaggio e qualità architettonica Art. 23 – Livello puntuale del PTCP

Quali documenti predisposti per il controllo della qualità del paesaggio e dell’ambiente, facenti parte integrante del PUC, vi sono i tre livelli puntuali del PTCP per gli aspetti insediativo, Geomorfologico e Vegetazionale con le relative norme attuative. A questo strumento il PUC fa riferimento, unitamente alle prescrizioni puntuali presenti nelle norme relative alle zone omogenee, per garantire il controllo della qualità edilizia e paesaggistica delle trasformazioni territoriali.

Art. 24 – Regole per il miglioramento del paesaggio Il PUC definisce altresì, ai fini del controllo e miglioramento della qualità dell’edificato, e conseguentemente del paesaggio, le seguenti regole speciali rivolte agli interventi di recupero dei manufatti esistenti riferite ai sottoriportati casi:

24.a – Parametri igienici

I parametri igienici relativi al dimensionamento in altezza e in superficie dei locali abitabili, ai rapporti tra superficie di solaio e superficie finestrata, alla necessità di solai areati, di intercapedini, di antibagni e similari non sono obbligatori quando si interviene nel recupero, ampliamento e nella ricostruzione fedele di edifici storici in modo che vengano conservate le originarie caratteristiche architettoniche di essi. In alternativa alle prescrizioni di igiene edilizia di carattere generale, concepite per la nuova edificazione e indicate nel Regolamento Edilizio, nel recupero possono essere proposte tecnologie costruttive diverse e alternative che garantiscano comunque le medesime caratteristiche prestazionali delle tecnologie adottate per le nuove costruzioni. (paragrafo soppresso con recepimento del voto provinciale n. 1854 del 10.04.2012 a seguito della adozione della Deliberazione di C.C. n. 110 del 30.11.2012)

24.b – Accorpamenti di edifici Il Piano consente per alcune zone omogenee di accorpare tra loro edifici di piccole dimensioni, o non funzionali o di cattiva qualità edilizia, e comunque regolari sotto il profilo edilizio-urbanistico, in un unico edificio purchè esso rispetti le relative regole e le caratteristiche costruttive e dimensionali previste dalle norme del PUC per la zona omogenea interessata dall’accorpamento. Di fatto si configura come modalità operativa analoga a quella indicata per il trasferimento dell’indice perequato. Tale accorpamento può avvenire sia nella stessa zona omogenea in cui si trovano gli edifici da accorpare oppure può essere trasferito in altra zona omogenea, sempre che nella zona “ricevente”, sia disponibile un potere edificatorio almeno analogo a quello del volume che si intende trasferire. Per edifici di cattiva qualità edilizia si intendono costruzioni individuabili tramite i seguenti

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

57 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

parametri indicativi: presenza di superfetazioni; presenza di elementi architettonici o tipologie architettoniche totalmente avulsi dalla realtà locale tradizionale (es. chalet, tetti con pendenze maggiori del 35%, ecc) presenza di volumi realizzati con materiali impropri quali ad esempio pareti o coperture in lamiera ondulata o lastre semi trasparenti ondulate plastiche, pareti in legno o materiali inconsistenti. E comunque come definiti dal Regolamento Edilizio che stabilisce altresì le procedure per l’autorizzazione a tale trasferimento (paragrafo soppresso con recepimento del voto provinciale n. 1854 del 10.04.2012 a seguito della adozione della Deliberazione di C.C. n. 110 del 30.11.2012). Non è consentito il cambio di destinazione d’uso per i volumi che sono stati trasferiti. Gli accorpamenti in sito e il traferimento (inteso come ricezione di volumi da altri ambiti), non sono consentiti negli ambiti di conservazione non insediabili (A.CE.ap, A.CE, ni, A.CE.ar, A.CE.fl, A.CE.co, A.CE.sp, A.CE.veg). e nei seguenti ambiti insediabili A.CE rap, A.CE.va, A.CE.stp e A.CE.rp. ACE ass 1, ACE ass 7, ACE ass 8 a, ACE ass 14, ACE ass 15, ACE ass 16, ACE as 1, ACE as2, ACE as3, ACE agr 1, ACE agr2, ACE agr3, In tutti gli altri casi, ove quindi è consentita tale procedura, indipendentemente dall’area in cui questa avvenga, la superficie derivante dall’accorpamento andrà a ridurre la potenzialità edificatoria residua dell’ambito ricevente, così come prevista dal PUC, e nella stessa misura della superficie trasferita, precisando che i trasferimenti sono consentiti, da una zona omogenea all’altra, solo “a scalare” verso situazioni di minore delicatezza paesaggistica e ambientale dunque ad esempio da ambiti da ACE ad ARI o da ARI a DT ma non viceversa. Il trasferimento non è consentito ove non sia presente la disponibilità edificatoria sufficiente, nell’ambito “ricevente”

Nei suddetti casi di trasferimento a scalare verso situazioni di minore delicatezza paesaggistica e ambientale, verrà concesso un premio edificatorio una tantum pari a ¼ della S.A. o della S.P. totale derivante dall’accorpamento. Tranne nel caso di accorpamenti trasferiti in distretti di trasformazione, il premio è costituito dal raddoppio della S.A. o S.P. realizzabile che concorrerà al calcolo della S.A. o S.P. previste dal D.T.. Tali accorpamenti comportano il pag.amento degli oneri concessori in base alle tabelle approvate dall’Amministrazione comunale per nuova costruzione

24.c – Attività ed Edifici Incompatibili

Sono definiti incompatibili tutti quegli edifici che per loro localizzazione risultano in contrasto con le indicazioni del PUC. Tale contrasto vale per i seguenti casi:

a. edifici con qualunque destinazione siti in zone archeologiche; b. edifici con qualunque destinazione siti in zone destinate a servizi pubblici e/o

infrastrutture pubbliche; c. edifici residenziali siti in distretti di trasformazione a destinazione produttiva fatta

esclusione per le residenze strettamente connesse al controllo e alla conduzione delle attività quali alloggi di custode e/o titolare dell’attività;

d. edifici adibiti ad attività produttiva di tipo industriale siti in ambiti di conservazione ed ambiti di riqualificazione o all’interno dei perimetri urbani;

e. edifici ricadenti nella R4 del Piano di Bacino in località Roverino (A.CE.rp.4). Nel caso di edifici incompatibili le cui altezze di piano siano superiori a 4,00 m potrà essere ricostruita una S.A. pari al 70% di quella teorica ottenuta dividendo il valore del volume vuoto per pieno per l’altezza convenzionale di m 3,00, che nel caso di struttura turistico-ricettiva con vincolo di destinazione d’uso di 20 anni potrà raggiungere il 100%. Il trasferimento della consistenza immobiliare di edifici incompatibili in diversa zona omogenea è soggetto alle stesse regole di cui all’articolo 24.b precedente. Per gli edifici incompatibili, e per i quali non è richiesto il trasferimento da parte del soggetto interessato , sono consentiti solo gli interventi sino al risanamento e restauro conservativo.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

58 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Ai fini della determinazione dell’incompatibilità il proprietario dell’edificio dovrà rivolgere istanza opportunamente documentata al Comune che certificherà l’incompatibilità secondo le procedure che saranno stabilite da apposito Regolamento di approvazione consiliare16. La consistenza di tali edifici deve essere asseverata con perizia da tecnico abilitato in Tribunale. Sono definiti incompatibili su tutto il territorio comunale quegli edifici di cattiva qualità edilizia che presentano le caratteristiche indicate all’art.24b a condizione che non si tratti di superfetazioni su edifici altrimenti considerati coerenti con le caratteristiche della realtà architettonica locale tradizionale.

24.d – Sopraelevazioni e ampliamenti incongrui Le sopraelevazioni e gli ampliamenti incongrui, stilisticamente stridenti, di cattiva qualità edilizia possono essere demoliti e ricostruiti nell’ambito di un progetto di riqualificazione paesaggistica e architettonica relativo all’organismo edilizio di cui fanno parte purchè non prevedano incremento di S.A.. Possono anche essere demoliti e utilizzati per interventi di accorpamenti di edifici (vedi punto 24b)

24.e – Rimodellazione di coperture e facciate

Negli ambiti di conservazione e riqualificazione è consentito proporre coperture a falde su edifici che hanno copertura piana e/o il ridisegno di facciate per ricondurre gli edifici ai caratteri architettonici propri dei luoghi e della tradizione storica ai fini di un migliore inserimento paesaggistico.

In tali casi è consentita una modificazione comportante anche un limitato incremento della sagoma esistente secondo le indicazioni contenute per ciascuna zona omogenea e comunque non eccedente il 5% della S.A. o S.P. esistente rispettando le distanze previste dal DM 1444/68, in tutti gli ambiti in cui il presente PUC consenta espressamente, nello specifico ambito, un incremento di S.A. o S.P.

24.f - Ricostruzioni di edifici distrutti

Il Piano consente in tutti gli ambiti di Conservazione e Riqualificazione la ricostruzione di edifici distrutti purché sia possibile attraverso gli elementi architettonici disponibili e attraverso la produzione di elementi documentali quali foto d’epoca, atti pubblici, documenti notarili di compravendita, o altri documenti similari, e secondo quanto meglio specificato dal regolamento edilizio, stabilire incontrovertibilmente la consistenza minima del precedente manufatto. Qualora ciò non sia possibile ma sussistano le sole vestigia dell’immobile diruto quali perimetri murari, muri portanti e altri certi riferimenti fisici, è consentita la ricostruzione della parte mancante sino alla consistenza di un piano, sempre che l’intervento proponga la realizzazione di un manufatto storicamente e paesaggisticamente ben inserito nel contesto paesaggistico con modalità normata da regolamento edilizio. La ricostruzione è assoggettata a provvedimento oneroso per la nuova costruzione La ricostruzione di manufatti in ambiti storici, di pregio, di valore e di rispetto ambientale – paesaggistico dovrà seguire fedelmente forme e aspetto dell’organismo originario o di quelli costituenti il complesso in cui esso si inserisce. In particolare in tutti i nuclei storici la ricostruzione di edifici per i quali sussistano le sole vestigia dovrà essere accompagnata da uno studio di inserimento paesistico esteso all’intero nucleo o a una parte significativa di esso, sempre che ciò non comporti alterazioni all’area, quali ad esempio riduzione della fruizione di spazi oramai divenuti di fatto pubblici o di uso pubblico, diminuzione delle visuali panoramiche o di zone di pregio o altre circostanze particolari. Non è consentito negli ambiti insediabili A.CE.stp e A.CE.rp.

In presenza di pareti finestrate frontestanti di fabbricati di proprietà di terzi occorre osservare una distanza pari all’altezza dei muri che si intendono elevare. In caso di distruzioni causate da eventi indipendenti dalla volontà del proprietario (calamità naturali, incendi, ecc.) e purchè

16 Viene recepita in parte l’osservazione del voto provinciale.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

59 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

la richiesta sia presentata entro un anno dall’evento, è possibile la ricostruzione fedele del fabbricato, in regime di ristrutturazione. (paragrafo modificato con recepimento del voto provinciale n. 1854 del 10.04.2012 a seguito della adozione della Deliberazione di C.C. n. 110 del 30.11.2012)

24.g - Decoro urbano e decoro del paesaggio E’ fatto divieto di alterare il territorio con interventi che costituiscano disturbo alla gradevolezza del paesaggio ed in genere peggioramento dello stesso quali realizzazione di baracche lungo viabilità pubbliche, realizzazione di piazzali per deposito di materiali, realizzazione di costruzioni che impediscano la percezione del paesaggio da punti panoramici, ecc. Ove sia consentita la realizzazione di nuovi manufatti o la installazione di depositi stabili o provvisori dovrà essere posta cura che nel primo caso non impediscano la visibilità del paesaggio inteso in termini di panorama e nel secondo caso dovranno essere previsti opportuni filtri visuali lungo le viabilità pubbliche o a schermare la visuale dei depositi da punti panoramici di particolare rilievo. Nei nuclei storici ed in generale per le palizzate site lungo gli assi viari principali o visibili da punti panoramici è fatto obbligo ai proprietari degli edifici provvedere alla manutenzione delle facciate degli stessi secondo criteri di decoro urbano e secondo quanto indicato nelle presenti norme attuative. E’ facoltà della Civica Amministrazione richiedere ai proprietari di edifici o di aree in cattive condizioni di manutenzione, di baracche, di edifici parzialmente diruti, di impianti industriali particolarmente impattanti sul paesaggio, di aree vegetate in grave degrado e per altre situazioni di disturbo di pubbliche visuali, la demolizione o la rimessa in pristino di manufatti, di aree e la manutenzione di vegetazione. Nel caso di inerzia da parte dei privati è facoltà della Civica Amministrazione intervenire direttamente onde tutelare il bene di pubblico interesse costituito dal paesaggio e dal decoro urbano rivalendosi delle spese affrontate attraverso il sistema impositivo da essa gestito.

art. 24.h Recupero di spazi esistenti ai fini abitativi o assimilabili (art. introdotto a seguito della approvazione della deliberazione di CC n. 32 del 29/04/2010 con nota della provincia di Imperia prot. 16917 del 17.06.2010 )

Sono quegli spazi esistenti alla data di entrata in vigore del PUC, con le caratteristiche sotto elencate,sovrastanti l’ultimo piano di un fabbricato e sottesi a una copertura a falde inclinate o a tetto piano (sottotetti) degli edifici con destinazione prevalentemente residenziale, turistico ricettiva o relativi ad edifici pubblici o di interesse pubblico. In aggiunta a quanto indicato al capoverso precedente, è altresì possibile recuperare ai fini anzidetti anche quegli spazi esistenti compresi nell’ingombro della costruzione e dunque relativi a locali interrati o seminterrati, porticati e logge riguardanti edifici con le destinazioni sopradette. Tutti gli interventi oggetto del presente articolo, sono soggetti al reperimento di parcheggi pertinenziali nella misura indicata dalla DGM n° 234 del 20/09/2002 e ss.mm. e ii. solo nel caso della realizzazione di una nuova unità immobiliare e alla corresponsione del contributo di costruzione. Nel caso di impossibilità del reperimento di aree da destinare a parcheggio pertinenziale, sarà possibile versare una somma corrispondente determinata dall’Amministrazione Comunale con proprio atto (monetizzazione). Al fine di poter essere oggetto di recupero, gli spazi esistenti devono possedere i seguenti requisiti: - lo spazio esistente adibito a sottotetto ante operam deve essere accessibile, anche soltanto tramite botola, e deve avere una altezza minima interna misurata all’intradosso della trave di colmo, pari ad almeno 1,20 m; - qualsiasi altro spazio a soffitto piano deve avere una altezza minima ante operam pari ad almeno m 2.40; - gli spazi aventi soffitti a volta, potranno essere recuperati nel caso di positivo soddisfacimento dei requisiti progettuali riportati nella presente norma. Comma_1

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Al fine di favorire e promuovere il recupero degli spazi esistenti, su tutto il territorio comunale, relativamente agli edifici come sopra indicati, è ammesso l’intervento classificato come ristrutturazione edilizia, con le seguenti prescrizioni: - per tutti gli interventi relativi a recupero di locali sottotetti, l’altezza media interna netta di progetto dovrà essere pari a m. 2,30 con altezza minima di m. 1,50. Tali altezze sono riducibili rispettivamente a m 2,10 e m. 1,30 per gli spazi accessori o di servizio; - gli eventuali spazi di altezze inferiori ai minimi come sopra definiti, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi. Ne è consentito l’uso come ripostiglio; - per i locali con soffitto a volta, l’altezza media di progetto, è calcolata come media aritmetica semplice tra l’altezza dell’imposta, quella del terzo medio e quella del colmo, misurata con una tolleranza fino al 5%; - tutti gli interventi di recupero comportanti modifiche della sagoma sono soggetti al rispetto delle distanze tra pareti finestrate; - Le altezze massime di progetto devono rispettare quanto indicato nella tabella 1 bis dell’art. 11-l delle presenti norme attuative; - le modifiche alla pendenza delle falde, sono consentite nei limiti del 15% rispetto al piano di falda esistente prima dell’intervento e comunque non oltre i 35°; - all'interno delle fasce di rispetto di cui all'art. 20 delle presenti norme, gli interventi sono subordinati a parere dell'Ente cui compete la tutela del vincolo; - in tutti gli interventi di cui al presente articolo le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di adattabilità della legge; - le nuove aperture finestrate nel piano di falda dovranno garantire unicamente il rispetto del rapporto aeroilluminante e che lo stesso sia almeno 1/16 della S.A.; - è ammessa la realizzazione di abbaini, terrazzi a pozzo o a tasca e nuove aperture; - dovrà in ogni caso essere garantito il rispetto delle caratteristiche tipologiche formali, strutturali degli edifici e architettoniche del fabbricato e del contesto in cui è inserito l’edificio; Comma_2 Al fine di tutelare i caratteri architettonici degli edifici e il rispetto del paesaggio costruito nelle seguenti zone : ACE va; ACE rap 1-8 (comprese le relative zone di rispetto); ACE rmp 1- 32 (comprese le relative zone di rispetto); ACE Stp; ACE rp; ACE fro; ACE tr 1; ACE ap; ACE ni; ACE ar; ACE veg; ACE fl; ACE co; ACE sp; valgono le seguenti ulteriori restrizioni al precedente comma (fatte salve ulteriori prescrizioni e regole paesaggistiche di cui alle presenti norme attuative): - non sono ammesse sopraelevazioni né modifiche delle falde esistenti né interventi di modifica delle altezze di colmo e di gronda o delle linee di pendenza delle falde; - sono vietate: la realizzazione di abbaini, terrazzi a pozzo o a tasca, aperture o elementi architettonici in contrasto con i caratteri architettonici dei centri storici o dei caratteri tipici del luogo; - non sono ammesse variazioni tipologiche delle geometrie originarie delle falde esistenti, salvo adeguamenti alle tipologie tradizionali. Nella zona ACEot, fatte salve ulteriori prescrizioni e regole paesaggistiche di cui alle presenti norme attuative, viene derogato quanto segue, rispetto a quanto indicato al paragrafo precedente: - la realizzazione di abbaini, terrazzi a pozzo o a tasca, nuove aperture, purché correttamente inseriti nel contesto architettonico dell’edificio e dell’intorno; - la realizzazione di modesti innalzamenti delle mura perimetrali, ammissibile una tantum e sino ad un limite massimo di 50 cm solo su edifici costruiti successivamente al 1942, senza tuttavia snaturare i prospetti degli stessi, a condizione che l’altezza al colmo ante operam sia come minimo di m 1,20, (misurata all’intradosso della trave di colmo);

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CAPO V

INTERVENTI

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CAPITOLO SETTIMO – Regole di zonizzazione

Tutto il territorio comunale viene suddiviso ai sensi dell’art. 27, comma 2 lett. A) della L.R. n.36/97 e sulla base della Descrizione fondativa in tre grandi categorie: ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione, distretti di trasformazione. Queste categorie sono poi suddivise in ulteriori sotto categorie.

Art. 25 – Regole generali

La conservazione viene intesa dal PUC in senso attivo e non solamente impeditivo; in tal modo non sono posti divieti a interventi di modificazione dell’esistente (suolo, vegetazione, edificato e sue testimonianze) atti non solo a mantenerne i valori ma anche a ottenere una valorizzazione dell’immagine del territorio.

Pertanto, su tutto il territorio comunale, salvo quanto espressamente prescritto nelle norme delle singole zone omogenee, di regola sono consentiti interventi di riqualificazione paesaggistica dell’esistente, previo ottenimento delle autorizzazioni prescritte a seconda dei casi, ovvero: • la manutenzione ordinaria e straordinaria • il restauro, risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia • gli accorpamenti di edifici nei termini previsti dall’art. 24 punto b. • la ricomposizione paesaggistica degli edifici incompatibili nei termini previsti dall’art. 24

punto c. • la demolizione di sopraelevazioni e ampliamenti incongrui nei termini previsti dall’art. 24

punto d. • la rimodellazione di facciate e coperture nei termini previsti dall’art. 24 punto e. • la ricostruzione di edifici distrutti nei termini previsti dall’art. 24 punto f. • la realizzazione di muri a secco o rivestiti in pietra locale di altezza non superiore a 2,00

m. Caso per caso potrà essere concessa deroga, in casi eccezionali e per ragioni di Pubblica Utilità, per la realizzazione di muri di altezza maggiore e comunque non superiore a 4,00 m.17

la realizzazione di strade interpoderali o funzionali alla conduzione del bosco o con funzioni tagliafuoco di larghezza non superiore ai 2,5 m e di pendenza non superiore al 10%. Gli eventuali tratti a pendenza maggiore che dovessero essere indispensabili a causa di particolarità morfologiche del terreno, non potranno superare la pendenza del 20%, per uno sviluppo longitudinale limitato a 50 m. Le modalità costruttive e le regimentazioni delle acque meteoriche dovranno seguire le indicazioni eventualmente anche contenute dal del Regolamento Edilizio nonché norme di buona tecnica.18 (paragrafo modificato con recepimento del voto provinciale n. 1854 del 10.04.2012 a seguito della adozione della Deliberazione di C.C. n. 110 del 30.11.2012) • interventi di bonifica forestale • interventi di consolidamento di terreni soggetti a frane • pulizia di fossi, rii e impluvi • attività agricole che comportino la rimodellazione dei terreni con i limiti di altezza dei

muri a secco di cui sopra • la piantumazione di nuove essenze per produzione agricola e florovivaistica • la riqualificazione e l’adeguamento della viabilità esistente • la realizzazione di nuove infrastrutture di rete quali fognature, acquedotti, reti elettriche e

telefoniche, ecc.

17 Viene accolta l’osservazione del voto provinciale. 18 Viene accolta l’osservazione del voto provinciale.

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• cambio di destinazione d’uso nei termini previsti dall’art. 10 punto h. Nei casi sopra illustrati non è consentito cumulare le diverse modalità di incremento In tutti i casi per gli ampliamenti, l’accorpamento in sito, la ricostruzione in sito di edifici incompatibili o distrutti, i rifacimenti di sopraelevazioni ed ampliamenti incongrui, la rimodellazione di coperture e facciate si prescinde dall’obbligo del mantenimento delle distanze tra edifici previsto nelle zone omogenee indicate nelle regole paesaggistiche, dovendosi far riferimento a quanto previsto dall’art. 11.t. Si prescinde dall’obbligo del mantenimento del rapporto di copertura indicato dalle norme in caso di ampliamento di edifici esistenti. In tal casi la nuova copertura non potrà estendersi oltre il 20% di quella originaria. Per quel che concerne le distanze dalle strade pubbliche vige il criterio generale del non peggioramento dei franchi esistenti e, ovunque possibile, del loro miglioramento.

Art. 25 bis – Campo di applicazione della monetizzazione per le aree a servizi dovute ai sensi del D.M. 02/04/1968 N. 1444 Negli ambiti di Conservazione e di Riqualificazione i proponenti interventi edilizi non soggetti a P.U.O. che comportano l’obbligo del reperimento e della realizzazione con relative cessioni di aree da destinare a servizi pubblici ai sensi del D.M. n. 1444/1968 potranno in alternativa monetizzarle, su richiesta scritta del proponente e previa accettazione dell’Amministrazione, in base a valori di mercato al metro quadro sia per quanto concerne il suolo che per la sua attuazione al servizio pubblico occorrente e completamente funzionante a norma di legge; detti valori tabellari saranno determinati ed aggiornati dagli Uffici Comunali competenti, nonché recepiti con deliberazioni di Consiglio Comunale. (articolo introdotto con voto C.T.U. Provinciale n. 1821 del 14.06.2011 in vigore dal 27.07.2011) Art. 26 – Ambiti di conservazione

Sono quelle zone omogenee del territorio per le quali il PUC prevede una tutela dettata dalla presenza di valori storici, paesaggistici e ambientali che esse contengono. Sono suddivisi tra ambiti non insediabili, ovvero ove non è previsto alcun incremento del carico insediativo e ambiti insediabili. Tra i primi sono inseriti i litorali, gli alvei fluviali, le zone non insediate di alto pregio paesaggistico, le aree archeologiche, le aree boscate e vegetate, in genere tutti i casi per cui non si prevedono nuove edificazioni o trasformazioni dell’esistente in senso urbanistico ovvero di carico edilizio o insediativo o radicali modificazioni delle attuali destinazioni d’uso. Tra i secondi sono compresi invece i nuclei isolati di una valenza paesaggistica e storica elevata, le zone agricole costiere e di entroterra che si trovano in una situazione di ottimale equilibrio tra insediamenti antropici e resto del territorio e in genere tutti quei casi che non prevedono come i primi modificazioni urbanistiche e di carico edilizio o insediativo ma nelle quali sono tuttavia consentiti attenti inserimenti di nuove edificazioni dovute a necessità di presenza umana, interventi di riqualificazione paesaggistica di edifici incompatibili, saturazioni di porosità in particolari casi di tessuti edilizi storici, accorpamenti, ricostruzioni di edifici distrutti, limitati incrementi dovuti a miglioramenti igienici e distributivi come di seguito specificato. Per gli ambiti insediabili è quindi consentita tutta la casistica degli interventi di recupero e ricomposizione paesaggistica degli edifici esistenti prevista dal PUC con il limite agli incrementi di S.A. e di superficie coperta relativamente alle sole serre previsto per ogni zona. La nuova edificazione dovrà essere reperita tramite il sistema dell’indice perequato o altre modalità previste dal PUC (accorpamenti, edifici incompatibili, demolizioni e ricostruzione di elementi incongrui, ecc.). In entrambi è comunque consentita la costruzione di piccoli edifici per il ricovero di attrezzi agricoli sempre secondo le modalità indicate dalle norme di attuazione degli ambiti e del loro livello puntuale.

Per gli ambiti insediati e per quelli non insediati, fatta esclusione per le zone di PTCP classificate

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ANI-CE nel livello insediativo, sono consentiti interventi di miglioramento di tutta la viabilità pubblica e privata esistente col limite del dimensionamento degli scavi e dei riporti e delle opere d’arte atte al loro contenimento di 2 m di altezza, la realizzazione di nuovi tratti viari di connessione tra viabilità esistente; è inoltre consentita l’attuazione di strade agricole e boschive sino alla larghezza massima di 2,5 m. La realizzazione di nuovi tracciati viari non assimilabili alla viabilità interpoderale laddove non prevista dal PUC in termini cartografici dovrà essere oggetto di apposita variante urbanistica. Caso per caso potrà essere concessa deroga per la realizzazione di muri di altezza maggiore e comunque non superiore a 4,00 m e di strade di larghezza più ampia ma comunque non superiore a 3,5 m.

Le strade saranno da realizzarsi in prevalenza non asfaltate o impermeabilizzate e le opere di contenimento con muri a secco o rivestiti in pietra o con opere di ingegneria naturalistica. Negli ambiti di conservazione non sono comunque ammesse aperture di nuove cave o

discariche, centrali elettriche, attività di deposito materiali e autodemolizioni, l’installazione di depuratori o ripetitori di onde elettromagnetiche comportanti rilevante impatto paesaggistico, nei limiti previsti dal Piano delle teleradiocomunicazioni, funzioni di tipo produttivo, con la sola esclusione di quelle di tipo artigianale legate alle attività agricole e florovivaistiche e di allevamento di animali, le modificazioni sostanziali del suolo e della vegetazione che non siano legate a operazioni di bonifica geologica e riqualificazione vegetazionale o agricola. Con riferimento alle funzioni di tipo produttivo legate ad attività agricole e florovivaistiche o di allevamento, tali funzioni sono ammissibili laddove non si configurano come attività a carattere produttivo di tipo agricolo e in relazione alla presenza di aree carsiche.

Gli ambiti di conservazione, suddivisi tra ambiti non insediabili e ambiti insediabili, sono i seguenti:

Art. 27 – Ambiti di conservazione non insediabili 27.a – Ambiti di pregio ambientale e paesaggistico

• A.CE.ap.1 Sistema del Monte Grammondo/Mortola, valle rio S.Luigi, alta valle rio Sgorra, Villatella e Punta Pellegrino Torri e Monte Cogorda.

• A.CE.ap.2 I Calanchi e Peidaigo • A.CE.ap.3 Le Rupi di Roverino, Siestro e Colla Sgarba

Descrizione E’ una previsione estesa a una vasta zona del territorio comunale e in particolare a quella che confina con il territorio francese e che costituisce il sistema montuoso del Grammondo. Il regime di conservazione è dettato da diversi aspetti e cioè dalla storica vocazione collettiva dell’uso e dello sfruttamento di tali aree non insediate, dal loro conseguente regime proprietario che è in gran parte pubblico, dal valore di memoria storica che l’area ha acquisito durante i due più recenti periodi bellici, dalla documentata presenza in suoi areali più costieri di primitivi insediamenti umani, dall’acclività e dall’altitudine che ne fa un naturale e impareggiabile balcone proteso sulla costa da cui si possono ammirare amplissime e profondissime prospettive panoramiche, dall’analogo regime di tutela e di vocazione fruizionale applicato per la parte transalpina, infine dalla volontà progettuale di conservarne le caratteristiche di ampia zona a valenza territoriale “riserva” non deputata all’insediamento umano. Interventi di nuova costruzione � non è consentita la nuova edificazione. Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme con relative prescrizioni

ad eccezione degli art. 24.b), 24.c) in loco, 24.d). � per migliorie igieniche e distributive degli edifici esistenti è ammesso un incremento una

tantum della loro S.A. o SP pari ad un massimo del 10% senza utilizzo di indice perequato,

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� non è consentita la demolizione e ricostruzione fatta eccezione per la fedele ricostruzione nel caso di comprovata impossibilità del recupero dei manufatti esistenti.

� Sono tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.vo n° 42/2004 e ss.mm. e ii., tutte le aree ricomprese nelle zone ACE ap, ACE ni, ACE veg, così come le aree boscate percorse dal fuoco, indicate dalla D.C.C. n° 45/2008, indipendentemente dalla loro collocazione in ambiti diversi da quelli precedentemente indicati.

Una piccola parte a sud dell’ambito A.CE ap3, da ritenersi dunque inedificabile, risulta già essere compresa all’interno del perimetro di PEEP di cui alla DGR n° 464 del 04/4/1979 (Piano di Zona di Roverino) riapprovato in data 23/10/2008 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 83, lo stesso dicasi per parte dell’area ARI urb.1 e la zona a servizi S14, l’ambito ACE agr 14 in parte e parte dell’ambito ARI re5. Si precisa che il PEEP è stato attuato per quanto attiene alle aree residenziali ricomprese all’interno del perimetro, sino a saturazione dell’area, conformemente alle previsioni urbanistiche per quanto attiene alla parte residenziale mentre la quota di standard previsti dovrà essere attuata all’interno del perimetro, come previsto dalla D C.C. n° 83/08. Interventi sulla viabilità � è consentito il miglioramento della viabilità esistente sino ad una larghezza di carreggiata

pari a m 2,50 e con la previsione di opere di sostegno non più alte di 2,00 m da realizzarsi in pietra a vista o con tecniche di ingegneria naturalistica

� sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme fatta eccezione degli interventi di cui all’art. 24.b), 24.c) in loco, 24.d).

� non è consentita l’apertura di nuova viabilità con la sola eccezione di piste necessarie ad interventi di bonifica forestale e ambientale e piste taglia fuoco.

Regole insediative di tipo paesistico Gli interventi sull’esistente dovranno contemplare: � assenza di nuovi balconi e aggetti, � murature esterne intonacate a calce o rivestite in pietra secondo le modalità dell’edilizia

tradizionale, � copertura con manto di rivestimento in pietra a spacco o laterizio con sporti di gronda non

superiori ai 15 cm, � solai e coperture secondo le medesime tecniche costruttive e materiali originari, � infissi in legno naturale, � finestre senza persiane o altre chiusure esterne con l’eccezione di grate in ferro battuto a

disegno semplice non sporgenti il filo esterno dei muri, � scuri interni, � gronde e pluviali a sezione tonda in rame, � la sistemazione dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di altezza non

superiore a m 2,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali. E’ consentito edificare piccoli edifici a servizio delle attività agricola e agro-silvo pastorali a distanza minima di 300 m dagli edifici esistenti e tra loro secondo le caratteristiche definite all’art. 11.o delle presenti norme, a distanza di 10 m dai confini di proprietà, e per la distanza dalle strade pubbliche si rimanda al PUT . Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le viabilità non potrà

superare il valore di 1 m3 ogni m di strada realizzata. Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti, � prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo. Dovranno essere previsti: � sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite fosse biologiche,

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� sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con autotrattamento di quelli organici. Il fabbisogno idrico dovrà essere garantito ovunque possibile autonomamente tramite l’approvvigionamento da corsi d’acqua o il convogliamento in cisterne di acqua piovana. E’ consentito l’allaccio alla rete idrica pubblica solo se questa dista non più di 200 m Analogamente il fabbisogno di energia elettrica dovrà essere garantito da opportuni sistemi di autogenerazione tranne nel caso che le linee di distribuzione esistenti distino meno di 200 m I progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente dovranno prevedere idonei sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane. L’attività di allevamento non potrà prevedere l’allevamento di suini; quella di cavalli e bovini non potrà superare il numero di 50 capi, quella di ovini il numero di 150 capi. Funzioni ammesse � residenza, � ricettività di tipo extra alberghiero, � strutture ricettive all’aria aperta � attività agro-silvo pastorali, E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento.

27.b – Altri ambiti non insediati

• A.CE.ni.1 Ambito di crinale di Monte Bellenda, Cima dei Sogli e Cima di Terca,

Madonna Cimone • A.CE.ni.2 Ambito di crinale e versanti di Colla Rossa, Villatella • A.CE.ni.3 Ambito di versante del Monte Pozzo, ansa torrente Bevera • A.CE.ni.4 Ambito di versante di sponda sinistra della media Val Roja • A.CE.ni.5 Ambito di versante di sponda sinistra della bassa Val Roja • A.CE.ni.6 Ambito di crinale del Monte Magliocca, i Franchi

Descrizione Rappresentano le emergenze geomorfologiche più rilevanti del territorio comunale ed i crinali panoramicamente più pregiati. Interventi di nuova costruzione � non è consentita la nuova edificazione. Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme con relative prescrizioni

ad eccezione degli art. 24.b), 24.c) in loco, 24.d). � per migliorie igieniche e distributive è ammesso una tantum un incremento della S.A. o SP

esistente pari ad un massimo del 10% senza utilizzo di indice perequato, � non sono consentiti la demolizione e ricostruzione e gli accorpamenti. � Sono tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.vo n° 42/2004 e ss.mm. e ii., tutte le aree

ricomprese nelle zone ACE ap, ACE ni, ACE veg, così come le aree boscate percorse dal fuoco, indicate dalla D.C.C. n° 45/2008, indipendentemente dalla loro collocazione in ambiti diversi da quelli precedentemente indicati.

� Interventi sulla viabilità � è consentito il miglioramento della viabilità esistente sino ad una larghezza di carreggiata

pari a m 2,50 e con la previsione di opere di sostegno non più alte di 2,00 m da realizzarsi in pietra a vista o con tecniche di ingegneria naturalistica.

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Regole insediative di tipo paesistico Gli interventi sull’esistente dovranno contemplare: � prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature, � assenza di nuovi balconi e aggetti, � murature esterne intonacate a calce o rivestite in pietra secondo le modalità dell’edilizia

tradizionale, � copertura in struttura lignea e manto di rivestimento in pietra a spacco o laterizio con

sporti di gronda non superiori ai 15 cm., � infissi in legno naturale, � finestre senza persiane o altre chiusure esterne con l’eccezione di grate in ferro battuto a

disegno semplice non sporgenti il filo esterno dei muri, � scuri interni, � gronde e pluviali a sezione tonda in rame, � la sistemazione dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di altezza non

superiore a m 3,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali. Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le viabilità non potrà

superare il valore di 1 m3 ogni m di strada realizzata. Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti, � prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo. Dovranno essere previsti: � sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite fosse biologiche, � sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con autotrattamento di quelli organici. Il fabbisogno idrico dovrà essere garantito ovunque possibile autonomamente tramite l’approvvigionamento da corsi d’acqua o il convogliamento in cisterne di acqua piovana. E’ consentito l’allaccio alla rete idrica pubblica solo se questa dista non più di 200 m Analogamente il fabbisogno di energia elettrica dovrà essere garantito da opportuni sistemi di autogenerazione tranne nel caso che le linee di distribuzione esistenti distino meno di 200 m I progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente dovranno prevedere idonei sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane. L’attività di allevamento non potrà prevedere l’allevamento di suini; quella di cavalli e bovini non potrà superare il numero di 50 capi, quella di ovini il numero di 150 capi. Funzioni ammesse � residenza, � ricettività di tipo extra alberghiero, � attività agro-silvo pastorali, � strutture ricettive all’aria aperta E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento.

27.c – Ambiti di interesse archeologico

• A.CE.ar.1 Ciotti • A.CE.ar.2 Balzi Rossi • A.CE.ar.3 Area archeologica Nervia

Descrizione Il territorio comunale è ricco di emergenze archeologiche tra cui spiccano la zona dei Balzi Rossi, di rinomanza internazionale, e l’area archeologica di Nervia alla quale il PUC assegna grande importanza per lo sviluppo turistico e culturale della città.

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Interventi di nuova costruzione � ammessa solo per edifici specialistici destinati all’esposizione museale e/o ad attività di

ricerca connesse

Interventi sull’esistente � sono consentiti tutti gli interventi (compresi gli ampliamenti) sulle strutture esistenti

funzionali alla presenza dei reperti archeologici con le finalità specificate nelle regole insediative di tipo paesistico,

� relativamente agli edifici compresi nell’ambito e non connessi con i siti archeologici sono ammessi gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme con relative prescrizioni ad eccezione degli art. 24.b), 24.c) in loco, 24.d)..

� relativamente all’area archeologica di Nervia é consentita la demolizione e il trasferimento degli edifici esistenti con premio edificatorio pari al 100% della S.A. esistente. Il meccanismo di trasferimento è di tipo scalare ed è quello adottato per gli accorpamenti (art.24b). Tale incentivo è funzionale a eliminare le funzioni non compatibili con la presenza del sito archeologico al fine di ottenere un parco archeologico unitario pubblicamente fruibile.

Interventi sulla viabilità � Il PUC prevede il miglioramento della dotazione di parcheggi pubblici nelle aree di cui

sopra e in particolar modo nelle aree dei Balzi Rossi e di Nervia, ove questa dotazione potrà essere connessa anche ad un punto di attracco per il trasporto pubblico via mare. In particolare per l’area archeologica Nervia l’attuale tracciato dell’Aurelia che compromette l’unitarietà del sito archeologico e il completamento degli scavi dell’anfiteatro dovrà essere spostato verso mare in zona tangente al perimetro dell’A.CE.ar.3.

Regole insediative di tipo paesistico Non sono consentite nuove edificazioni, tranne quelle da destinare alla protezione dei manufatti, alla migliore fruizione pubblica e di studio dei siti archeologici secondo le regole di seguito specificate. Gli ampliamenti o le eventuali nuove costruzioni di edifici specialistici destinati all’esposizione mussale o ad attività di ricerca dovranno rientrare in un programma concordato dalla Pubblica Amministrazione e la Soprintendenza ai Beni Archeologici e, relativamente ai manufatti edilizi, essere assentiti altresì dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Dovranno in ogni caso avere il minimo impatto paesaggistico sui siti su cui saranno previsti. Priorità dovrà essere data al recupero e alla rifunzionalizzazione degli edifici esistenti e relativamente ai nuovi manufatti a soluzioni di tipo leggero con utilizzo prevalentemente di strutture metalliche, vetro, legno lamellare, ecc..

Modalità attuative Tutti i progetti di interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici e di realizzazione di nuove strade dovranno essere assentiti o tramite concessione diretta convenzionata o, come nel caso dell’area archeologica Nervia, tramite PUO di approvazione regionale. Funzioni ammesse � residenza per il personale addetto e per eventuali gruppi partecipanti a studi di

approfondimento autorizzati dalla Soprintendenza, � ricettività di tipo alberghiero ed extra alberghiero, � attività museali con servizi connessi quali quelli commerciali e di ristoro, � esercizi pubblici, � servizi pubblici. E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento.

27.d – Ambiti di conservazione di aree vegetate

• A.CE.veg

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Descrizione e indicazioni di intervento � Aree vegetate interstiziali tra ambiti insediati a carattere sparso o diffuso con valenza

paesaggistica di discontinuità dell’edificato. Tali aree sono in edificabili; sono ammessi gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme con relative prescrizioni ad eccezione degli art. 24.b), 24.c) in loco, 24.d).. Non sono ammessi nuovi collegamenti stradali fatta eccezione per eventuali piste taglia fuoco e quelle indicate nella tavola del progetto di PUC di pubblico transito

� Sono tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.vo n° 42/2004 e ss.mm. e ii., tutte le aree ricomprese nelle zone ACE ap, ACE ni, ACE veg, così come le aree boscate percorse dal fuoco, indicate dalla D.C.C. n° 45/2008, indipendentemente dalla loro collocazione in ambiti diversi da quelli precedentemente indicati.

Funzioni ammesse E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento.

27.e – Ambiti di alveo fluviale

• A.CE.fl.1 Rio Latte • A.CE.fl.2 Fiume Roja (SIC) • A.CE.fl.3 Torrente Bevera (SIC) • A.CE.fl.4 Torrente Nervia (SIC)

Descrizione e indicazioni di intervento Aree soggette a normativa specifica di Piano di Bacino interdette a qualunque tipo di insediamento nonché di intervento con la sola esclusione delle opere di bonifica e mantenimento degli argini, nonché degli interventi e delle attività precarie previste nell’atto concessorio rilasciato dalla competente Autorità del Demanio Fluviale 19.

27.f – Ambiti di costa

• A.CE.co profilo costiero roccioso

Descrizione e indicazioni di intervento Trattasi del profilo di costa alta del territorio comunale con le maggiori valenze paesaggistiche che il PUC definisce completamente non insediabile sia per l’ambito di Demanio Marittimo che per quello di proprietà privata. Sono consentiti gli interventi di manutenzione delle opere di difesa dall’erosione marina e limitate e puntuali opere di miglioramento dell’accessibilità alle scogliere (esempio: scalette in pietra, corrimani metallici, scalette metalliche per l’entrata e l’uscita dall’acqua, ecc.) per favorire la fruizione balneabile di questi tratti di costa. Non è consentito nessun tipo di insediamento anche provvisorio, fatto salvo quanto previsto dal Piano del Litorale di approvazione Regionale cui sono sottoposti tutti gli ambiti ACE co; per il periodo transitorio non è consentita se non la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti. Per ulteriori specifiche si rinvia agli studi di settore di iniziativa regionale. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP), il progetto relativo a tale area.

27.g – Ambiti di spiaggia

19 Viene accolta l’osservazione del voto provinciale.

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• A.CE.sp.1 Ponte S.Ludovico • A.CE.sp.2 Spiaggia delle uova (attrezzata) • A.CE.sp.3 Baia Benjamin • A.CE.sp.4 Punta Benjamin • A.CE.sp.5 Latte • A.CE.sp.6 Calandre

Descrizione e indicazioni di intervento Tutto il profilo costiero comunale è soggetto a tutela assoluta. Gli ambiti di spiaggia sono rappresentati dal censimento delle uniche risorse di litorale basso e in genere ciottoloso o sabbioso pubblicamente fruibili. In tali ambiti sono consentiti gli unici interventi di ripascimento atti a mantenere la consistenza delle spiagge purchè subordinati ad attenti studi meteo marini e all’autorizzazione degli Enti sovracomunali preposti.

Nuovi tipi di insediamento, anche provvisori, e gli interventi sulle attuali attrezzature di servizio alle spiagge saranno subordinate a strumentazione attuativa * (PUO), eventualmente riferita a singoli ambiti. Nelle more di approvazione dei suddetti strumenti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Non è consentito nessun nuovo tipo di insediamento anche provvisorio, fatto salvo quanto previsto dal Piano del Litorale di approvazione Regionale cui sono sottoposti tutti gli ambiti di spiaggia. I progetti relativi a tali aree sono pure soggette ad approvazione regionale ai sensi dell’art. 68 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii. Relativamente alla località Baia Benjamin, si evidenzia che : * l’ area è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi dell’ art 136 del D Lgs n 42/2004 per effetto del DM 14-1-1959 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nell’ ambito del comune di Ventimiglia “ compresa tra la via Aurelia e il mare nel tratto che va dai balzi Rossi al fiume Roja in quanto la zona in questione oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama) e dal DM 24-4-1985 Galassino e dal PTCP assetto insediativo IDCE; * sulla spiaggia a ridosso della linea ferroviaria in aree di proprietà dell’ ente ferrovie insistono diversi fabbricati di dimensioni, tipologie e materiali vari in parte sorti inizialmente come ricovero imbarcazioni e successivamente adattati e trasformati in abitazioni, mentre all’ estremità orientale della baia sorge un ristorante; * con riferimento ai volumi presenti nella baia Benjamin sono pervenute alla Regione Liguria sei istanze di sanatoria paesistica (ai sensi art 1 comma 37 e 39 della L.308/2004) per altrettanti manufatti abusivi ubicati al di sotto della massicciata ferroviaria relativamente ai quali gli uffici competenti in accordo con la Soprintendenza hanno espresso un giudizio di non compatibilità paesaggistica delle istanze stesse, ritenendo i manufatti in argomento caratterizzati da elementi architettonici e formali non congrui con il contesto di riferimento e pregiudizievoli della conservazione degli elevati valori paesaggistici propri dell’ ambito; * nella medesima zona oltre ai sei manufatti abusivi oggetto delle istanze di cui sopra insistono altre 28 analoghe costruzioni abusive per le quali non è stata presentata alla Regione alcuna istanza di accertamento di compatibilità paesistica ai termini della citata legge 308. Anche tali costruzioni sono peraltro oggetto di domande di condono edilizio presentate in tempi diversi e tutt’ ora pendenti preso l’ Amministrazione Comunale di Ventimiglia. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene pertanto necessario che la disciplina di PUC venga adeguata sia con riferimento ai volumi oggetto delle sopra richiamate istanze di condono, sia agli ulteriori volumi abusivi presenti non prevedendo sull’ esistente alcuna possibilità di intervento volta ad un consolidamento della situazione in atto né rinviando ad un successivo strumento attuativo la riqualificazione e la sistemazione complessiva dell’ area non potendosi ammettere in essa il mantenimento o il consolidamento di volumi incompatibili con i caratteri dei luoghi e con i regimi di tutela per essi vigenti. In ogni caso la disciplina di tale ambito dovrà essere meglio

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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definita nel contesto del progetto del richiamato PUO del Litorale. Nel regime transitorio non saranno ammessi interventi volti a salvaguardare gli edifici abusivi presenti.

27.h – Ambiti di conservazione marini (annullato d’ufficio in quanto trattasi di specchio acqueo)

Art. 28 – Ambiti di conservazione insediabili Al fine di garantire il controllo sia ai fini paesaggistici che urbanistici delle potenzialità edificatorie di tali ambiti di conservazione il PUC determina le nuove possibilità edificatorie riferite a ciascun ambito omogeneo, esaurite le quali l’ambito assume la caratteristica di zona omogenea satura. Nel voto regionale approvato con DGR n° 179 del 26/02/2008, sono stati variati alcuni perimetri di PTCP relativamente all’assetto insediativo. Sono stati introdotti conseguentemente, sulla base delle indicazioni di tale strumento sovraordinato, delle nuove perimetrazioni negli ambiti agricoli insediabili di cui all’art. 28 a del presente. In tal modo vengono escluse totalmente le potenzialità edificatorie di quelle parti di ambiti originariamente insediabili, pur conservando la stessa dicitura attribuita ad essi dal progetto definitivo di PUC, conseguente alla descrizione fondativa. Per meglio distinguere tali ambiti si è sovrapposto un retino che identifica immediatamente la porzione di ambito in edificabile rispetto a quelle parti di ambiti che hanno mantenuto il loro potere edificatorio. In tutti gli ambiti ove viene apportata tale distinzione, nella parte ritenuta inedificabile, sono assentibili soltanto gli interventi ricadenti fra quelli descritti all’art. 25 del presente purchè non comportino ampliamenti di S.A. o S.P. Il potere edificatorio residuo è stato ricalcolato sia per quanto riguarda la SA che per la Sp, sulla base di una verifica analitica dei volumi effettivamente presenti zona per zona. Da tale analisi sono scaturiti ambiti saturi e ambiti con un potere edificatorio residuo, come risulta dalle tabelle di seguito riportate. (28.a – Ambiti non insediati di presidio ambientale 20) 28.a – Ambiti agricoli (A.CE.ass, A.CE.as, A.CE.agr e A.CE.ol). Normativa generale.

Per ogni gruppo di ambiti agricoli vengono determinati i tetti massimi di S.A di progetto, nei successivi articoli distribuiti proporzionalmente tra la costa e l’entroterra . Tetti massimi di S.A. ed S.P. per ambiti omogenei di PUC, calcolati sulla base di una stima analitica dell’indice residuo calcolato numericamente assumendo come tetto massimo per ogni ambito (ove consentito dal voto regionale), l’indice previsto dal DM 2/4/1968 n° 1444. Lo stesso 20 Viene accolta l’osservazione del voto regionale di pag.. 64 e dunque annullata relativa zonizzazione e normativa.

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indice è stato applicato in aggiunta, anche per il calcolo della S.P., come risulta dalle seguenti tabelle, integrate come da deliberazione di CC n. 09 del 26.02.2009:

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Modalità attuative. Definite come sopra le SA massime per ciascun ambito di paesaggio, in coerenza con le indicazioni di PTCP Assetto insediativo, nel momento in cui verrà rilasciato un permesso per costruire verrà annotata la relativa dimensione di S.A. per la quale si è rilasciato l’atto amministrativo. Raggiunto per ogni zona il tetto massimo di SA edificata, non potranno essere rilasciati altri permessi e la zona sarà considerata satura. La ripartizione di stock di superfici, passati due anni dall’approvazione del piano, potrà essere nuovamente ricalibrata sulla base dei permessi rilasciati ed eventuali nuove esigenze che si venissero a creare, ma ferme restando le quantità totali complessive e il rispetto della coerenza con il PTCP. Vengono sottoposte a parere Regionale le varianti modificative dei parametri di zona o i pesi insediativi di previsione, da un ambito all’altro nelle zone agricole. Per quel che riguarda le modalità attuative, potrà esclusivamente essere rilasciato Permesso di costruire diretto e relativa convenzione aziendale ai sensi della LUR ad ogni singolo imprenditore agricolo a titolo professionale. Le nuove costruzioni residenziali potranno interessare solo terreni liberi da impianti serricoli, nelle zone ACE as e ACE as. Per quanto attiene all’indice perequato, si precisa che il terreno asservito manterrà una quota residua di tale indice che dovrà essere trascritta in atto pubblico e che potrà essere impiegata o alienata, con le stesse modalità di trascrizione sopracitate, esclusivamente al di fuori dell’ambito agricolo da cui è tratta. La nuova indicazione dell’indice territoriale riportato nella tabella di cui sopra, prescinde quindi dalla trasferibilità dell’indice perequato all’interno di dette zone agricole, proveniente da altri ambiti, diverso da quello in cui sorgerà il nuovo edificio. In tali ambiti, dunque, oltre al limite del lotto minimo contiguo, non potranno essere trasferiti indici di altre zone, ma la nuova edificazione dovrà operarsi solo con l’utilizzo della densità fondiaria, come definita dall’art. 11 b 2 della presente norma, riportata in tabella, e valida soltanto dopo l’asservimento di terreni ricadenti all’interno dello stesso ambito su cui sorgerà la nuova edificazione. Quando si operi in zone in cui SA o SP siano contingentate, nel richiedere la possibilità di mutare la destinazione d’uso degli immobili, dovrà darsi dimostrazione della effettiva disponibilità della zona ad “accogliere” tale incremento di SA o SP., nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso riguardi edifici che siano stati realizzati successivamente all’entrata in vigore del P.U.C.

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In tutte le altre zone dovrà essere verificato che la variazione d’uso proposta non comporti incremento del carico insediativo. Per quanto riguarda le nuove costruzioni riguardanti gli ambiti ricadenti in IS-MA, le distanze dai confini di proprietà devono essere rapportate alle distanze previste tra i fabbricati. Pertanto si prescrive che distanza dai confini di proprietà sia come minimo pari alla metà della distanza prevista tra fabbricati (derogabile con il consenso registrato in atto pubblico dei proprietari confinanti da esibire prima del rilascio del titolo edilizio). Per progetti che contemplino un numero superiore a tre unità immobiliari, dovrà essere redatto preventivo PUO ai sensi della vigente LUR. Contenuti minimi del PUO oltre quelli contemplati nella LUR: - progetto di viabilità sia privata che pubblica ove necessario e comunque sino all’allaccio con

la viabilità pubblica; - progetto di tutte le infrastrutture di rete sino agli allacci di cui sopra; - relazione geologica; - progetto di rimodellazione dei terreni e relativa sistemazione a verde; - progetto di sistemazione ambientale da sottoporre a obbligo convenzionale (patto per

l’ambiente); - progetto per il contenimento energetico e per il contenimento dell’utilizzo delle acque

potabili; - progetto delle opere a scomputo oneri che non potranno comunque essere superiori al 50%

del totale (la parte restante dovrà essere monetizzata o attuata in ambito a maggior tensione abitativa da definirsi con l’Amministrazione);

- previsione di servizi pubblici limitatamente a parcheggi e verde pubblico, quantificate in un minimo di 25 m2/abitante insediato;

Patto per il mantenimento del territorio (o Patto per l’ambiente): Esclusivamente sui terreni ricadenti negli ambiti di conservazione insediabili: A.CE. ass, A.CE.as, A.CE.agr, A.CE.ol al fine di contrastare situazioni di abbandono delle aree agricole che porterebbero a fenomeni di dissesto del territorio, come per lo più verificatosi durante eventi alluvionali, nel caso di richieste edificatorie da parte di soggetti non rientranti nella categoria di imprenditore agricoltori a titolo principale, viene stabilito di subordinare l’assenso all’impegno formale di azioni di bonifica ambientale e di tutela in genere del territorio, come ad esempio la regimazione delle acque superficiali, il mantenimento delle opere murarie tradizionali di contenimento del terreno (muri a secco), la pulizia e il restauro delle mulattiere e dei sentieri, il governo di una vegetazione caratteristica dei siti, ecc., onde ottenere il risultato di presidio proprio dell’attività agricola. La nuova edificazione dovrà essere vincolata alla dimostrazione che la stessa è funzionale ad una attività agricola anche se esercitata in area diversa da quella d’ intervento. A tali fini oltre che l’ obbligo della convenzione di cui all’ art.35 della LR. 36/1997 il richiedente il titolo edilizio dovrà dimostrare di svolgere effettivamente un’attività agricola nel lotto di intervento e nel lotto da cui viene attivato l’indice mancante. A tal fine deve essere imposto l’obbligo di un atto convenzionale che garantisca quanto sopra. Analogamente, quando venga attinto l’indice perequato da una zona agricola produttiva per realizzare interventi in ambiti diversi da quelli agricoli produttivi, dovrà essere stipulata una convenzione con cui il richiedente il titolo si impegni a realizzare attività agricola nel lotto da cui è attinto l’indice. Detta azione dovrà essere sancita da un “Patto per il mantenimento del Territorio” che ogni proprietario di un terreno abbandonato può stipulare con il Comune tramite un’apposita convenzione. Per sottoscrivere detta convenzione occorre la proprietà di un lotto di terreno minimo pari a quello del lotto minimo funzionale stabilito per ciascun ambito. La convenzione dovrà essere accompag.nata da un progetto illustrante i sopra citati obiettivi, che specifichi dettagliatamente gli interventi che si intendono realizzare e mantenere per un periodo di tempo minimo di dieci anni rinnovabile. Il progetto dovrà essere redatto da tecnico competente (agronomo, geologo, ingegnere ambientale, ecc.) e dovrà essere garantito da apposita polizza

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fidejussoria di importo pari almeno al costo delle opere previste in progetto, svincolabile a verifica positiva del raggiungimento degli obiettivi. Alle sopra citate condizioni è consentita al richiedente, anche se non trattasi di coltivatore a titolo principale, la possibilità edificatoria a scopo residenziale, sempre nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle vigenti norme per ogni singolo ambito in cui ricade il terreno oggetto di bonifica. L’indice perequato è pari a 0,01 m2 / m2. Atto unilaterale d’obbligo In tutti gli ambiti agricoli, nel caso di nuova costruzione il coltivatore diretto a titolo principale, certificato dalla Regione Liguria, deve sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo che lo impegni a garantire la conduzione o il presidio del fondo, così come previsto dalla LUR. Distanza minima dai confini: Per tutti gli ambiti agricoli la distanza minima dai confini di proprietà dev’essere pari a m 10, come minimo per gli interventi sull’esistente mentre per le nuove costruzioni la distanza dai confini minima dovrà essere pari alla metà della distanza prevista tra i fabbricati, come definita dall’ambito specifico, derogabile con il consenso registrato in atto pubblico dei confinanti da esibire prima del rilascio del titolo edilizio. Distanza minima tra edifici: Per tutti gli ambiti agricoli la distanza minima tra edifici è definita dalle norme dei relativi ambiti. Tale distanza per la costruzione di casa a destinazione residenziale di tipo bifamiliare viene raddoppiata e triplicata in presenza di casa trifamiliare. Tali regole valgono per edifici emergenti dal suolo e paesisticamente percepibili e rilevanti mentre non si applicano per costruzioni in sottosuolo e per i casi specifici previsti dall’art. 11.t. Non sono consentiti edifici con più di numero tre unità residenziali in assenza di PUO. Distanza minima dalle strade: La distanza minima per le nuove edificazioni da strade pubbliche fuori dal perimetro del centro abitato è stabilito dal PUT mentre negli altri casi è pari a 10 m. Dalle strade private è pari a 3 m. Accorpamenti e edifici incompatibili in A.CE ass e A.CE.as 21: Nelle zone di cui sopra non sono ammessi accorpamenti con più di n. 3 edifici. La possibilità di accorpare edifici è tuttavia sempre limitata a quegli ambiti ove sia consentita la nuova costruzione, senza ammettere il cambio di destinazione d’uso per i manufatti accorpati. Gli edifici incompatibili o non funzionali regolarmente assentiti possono essere demoliti e ricostruiti con un premio edificatorio una tantum pari al 50% della S.A. o S.P. degli edifici demoliti se ricostruiti in ambiti di riqualificazione (A.RI) e del 100% se ricostruiti in distretti di trasformazione. Edificazione di magazzini agricoli: Negli ambiti agricoli entroterra A.CE.ass., A.CE.as e A.CE.agr è consentita la realizzazione di magazzini per uso agricolo e florovivaistico (Ip= 0,02 m2/m2) di tipo isolato, della dimensione minima di 50 m2 a partire da aziende agricole con almeno 2.000 m2 di fondo coltivato; per aziende con superficie maggiore tale superficie lorda minima è aumentabile di 20 m2 ogni 1.000 m2 di terreno coltivato fino a un massimo di 210 m2 a condizione che vengano vincolati alla destinazione di cui sopra per un periodo minimo di 10 anni. La condizione indispensabile per accordare tale permesso di costruire è legata alla dimostrazione al momento della presentazione della richiesta del permesso, da parte del titolare dell’azienda, di essere attivo come imprenditore agricolo, unita ad una certificazione dell’impiego esclusivo del magazzino per gli scopi connessi con l’azienda,

L’altezza massima per magazzini fuori terra è pari a m. 3,00

21 Oss.73 e 71

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L’indice perequato base viene quadruplicato (Ip = 0,04 m2/ m2) soltanto per la realizzazione di magazzini completamente interrati su tre lati con un solo lato libero con rivestimento in pietra, compresi entro il profilo originario del terreno, con copertura vegetata, altezza interna massima 4,50 m, sino ad un massimo di 180 m2 di S.P. Negli ambiti agricoli costieri A.CE.ass., A.CE.as e A.CE.agr vigono le norme di cui sopra ma con superfici dei magazzini ridotte della metà . E’ altresì consentito edificare magazzini in aderenza, adiacenza o sottostanti al fabbricato residenziale nel rispetto della Sc stabilita per l’ambito in cui ricade e così come stabilito all’art. 11.b.3 In tutti i sopracitati casi vige il vincolo di destinazione d’uso per un periodo minimo di dieci anni. Edificazione di serre: Per gli ambiti A.CE.ass e A.CE.as sono ammessi incrementi di serre e la loro nuova edificazione sempre che non si superino i limiti di superficie coperta rispetto all’area disponibile (variabilità di percentuale tra COLL IDS e COLL ISS). Si mantengono della legge 17/76: le altezze, distanze minime dai fabbricati adibiti ad abitazione e dalle strade, anche nel caso di annesso magazzino, muri di sostegno, il punto 5) art 3. Edificazione di attività ricettive Nelle zone ACE agr ACE ass ACE As , sono ammissibili esclusivamente strutture ricettive del tipo bed and breakfast, locande, rifugi oltre ad attività agrituristiche.

28.a.bis – Zone agricole di rispetto ai nuclei frazionali isolati di valore storico Sui terreni di ambiti agricoli che in base alla zonizzazione di PUC rientrano in ambiti NI.MA o NI.CO. di PTCP non è consentita la nuova edificazione con la sola esclusione dei manufatti agricoli di cui all’art. 11.o purchè interrati nelle fasce del terreno, tutto ciò in quanto prevale il concetto di fascia di rispetto e di pertinenza dei nuclei isolati (NI) previsto ed imposto dal sopracitato piano sovraordinato di natura paesistica a salvaguardia dell’immagine degli stessi nuclei. Sui manufatti esistenti ricadenti in questa situazione (edifici, muri, serre, vasche irrigue, ecc.) sono ammesse soltanto opere manutentorie, di restauro e di risanamento conservativo. Per eventuali fabbricati in possesso di regolare titolo edilizio che presentano caratteristiche architettoniche ed edilizie incoerenti, improprie e stridenti con il contesto edificato dei nuclei isolati e ne ledono fortemente l’immagine, è ammessa la traslazione su terreni esterni a tali aree di rispetto con premio edificatorio pari al 50% della SA o SP esistente. I terreni come tali condizionati nella loro potenzialità edificatoria portano in dote un indice perequato pari al doppio di quello di base.

28.b – Ambiti di entroterra a destinazione produttivo-agricola di tipo serricolo saturo

• A.CE.ass.2 valle rio Sgorra 1 • A.CE.ass.3 valle rio Sgorra 2 • A.CE.ass.4 sponda sinistra media valle Latte • A.CE.ass.5 sponda sinistra bassa valle Latte • A.CE.ass.6 S.Lorenzo • A.CE.ass.8b Peidaigo • A.CE.ass.9 S.Bernardo • A.CE.ass.10 Bevera 1 • A.CE.ass.11 Bevera 2 • A.CE.ass.12 Varase • A.CE.ass.13 Trucco • A.CE.ass.17 Nervia

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Descrizione Sono rappresentati dagli ambiti di maggiore efficienza dal punto di vista delle attività floricole e agricole in genere, con presenza rilevante di impianti serricoli, che non prospettano verso la costa e che a tutt’oggi rappresentano un modello insediativo e di presidio ambientale che ha pochi eguali nell’entroterra del ponente ligure. Il PUC, pur consentendo una controllata dinamica degli aspetti produttivi e insediativi legati a questi territori, li censisce come degni di un regime di conservazione. Di contro la forte presenza di serre è spesso causa di fenomeni di micro dissesto del territorio e pertanto ogni intervento di manutenzione o modificazione necessita di una attenta valutazione del fenomeno e della regimentazione delle acque meteoriche. Un ulteriore aspetto di problematicità è altresì costituito dalla labilità del sistema infrastrutturale viario che non ha subito alcun potenziamento anche a fronte dei notevoli incrementi del peso insediativo avvenuto dal dopoguerra ad oggi in queste aree. Tetto massimo di S.A. per ambito localizzativo di paesaggio Vedere tabella nella parte generale degli ambiti agricoli Interventi di nuova costruzione

è consentita la nuova edificazione su di un terreno di proprietà di 5.000 m2 contigui .

In ogni caso la nuova edificazione è ammessa solo sino a che non venga superato il tetto massimo di Densità Territoriale per il singolo ambito di 0,01 m2 /m2, riferita ai soli edifici residenziali una volta raggiunto tale indice complessivo per ogni ambito, ( dunque riferito sia all’edificato esistente che alla nuova edificazione), l’ambito in oggetto dovrà essere considerato saturo. Lo stesso dicasi per gli edifici non residenziali (dotati di SP) che hanno un indice computato separatamente.

� Le nuove costruzioni residenziali potranno nelle zone serricole interessare solo terreni liberi da impianti

� Riguardo alle strutture ricettive e compatibilmente con le indicazioni delle LR nn° 1 e 2/2008, sono ammesse soltanto strutture ricettive del tipo bed & Breakfast, locande, rifugi oltre ad attività agrituristiche.

� La nuova edificazione dovrà essere vincolata alla dimostrazione che la stessa è funzionale ad una attività agricola anche se esercitata in area diversa da quella d’ intervento. A tali fini oltre che l’ obbligo della convenzione di cui all’ art.35 della LR. 36/1997 il richiedente il titolo edilizio dovrà dimostrare di svolgere effettivamente un’attività agricola nel lotto di intervento e nel lotto da cui viene attivato l’indice mancante. A tal fine deve essere imposto l’obbligo di un atto convenzionale che garantisca quanto sopra. Analogamente, quando venga attinto l’indice perequato da una zona agricola produttiva per realizzare interventi in ambiti diversi da quelli agricoli produttivi, dovrà essere stipulata una convenzione con cui il richiedente il titolo si impegni a realizzare attività agricola nel lotto da cui è attinto l’indice.

� La nuova edificazione di fabbricati non residenziali è ammessa solo sino a che non venga

superato il tetto massimo di Densità Territoriale per il singolo ambito di 0,01 m2/ m2. (posto che i riferimenti all’ indice perequato sono applicati nel PUC solo ai fini del reperimento dell’ edificabilità).

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme con le

relative prescrizioni. � per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A.

esistente pari ad un massimo del 20% per edifici con S.A. fino a 50 m2, del 10% con S.A.

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da 51 a 100 m2 e del 5% per edifici di S.A. maggiori, senza utilizzo di indice perequato. � per le strutture turistico-ricettive, si rinvia all’art. 42 dele preenti norme, di cui alla DCC

n°11/2011. Nel periodo transitorio, cioè sino all’approvazione di norme specifiche per strutture ricettive diverse dalle alberghiere, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’Art. 25 delle presenti norme, sino alla ristrutturazione edilizia esclusa.

� è consentita la demolizione e ricostruzione, � sulle serre sono previsti interventi di rifacimento con possibilità, per esigenze produttive,

di incrementare la superficie coperta di ciascun impianto sino a un massimo del 20% di quella esistente e a condizioni che sia garantita una percentuale di superficie scoperta per ciascuna azienda o attività produttiva non inferiore a 1/3 della sua dimensione territoriale totale22.

Interventi sulla viabilità � la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai

2,00 m rivestite in pietra faccia a vista secondo le modalità tradizionali, � è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente sino ad una larghezza

di carreggiata media non superiore del 15% di quella esistente sino ad una misura massima di m 2,50.

� sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme. � Le costruzioni dovranno essere posizionate in prossimità di strade già esistenti , le

eventuali nuove strade di accesso non potranno essere più lunghe di m. 50 a partire dalla viabilità carrabile esistente.

Regole insediative di tipo paesistico � Con riferimento alla nuova viabilità indicata nel piano all’ interno di zone agricole o ambiti

non insediabili compresi in zone paesistiche soggette a regime paesistico di mantenimento o di conservazione si richiama quanto indicato dalla NdA del PTCP artt. 51 e 52)

� Le regole paesistiche per le nuove edificazioni impongono distanze tra edifici

paesaggisticamente rilevanti non inferiori ai 30 m e nel rispetto della regola generale di cui all’art. 28.a)

� superficie coperta S.C. non superiore a 75 m2 e S.A. non superiore a 100 m2 articolata in un unico corpo di fabbrica per edifici monofamiliari, rispettivamente 100 m2 di S.C e 120 m2 S.A. per quelli bifamiliari.

� numero massimo di piani fuori terra due, � numero massimo di piani interrati o seminterrati uno, � Gli edifici a destinazione residenziale non dovranno avere altezza superiore a 7,5 m le regole di cui sopra non vengono applicate per le ricostruzioni di edifici distrutti � forma volumetrica semplice, � prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature, � assenza di balconi, porticati e aggetti, tranne limitati e specifici casi opportunamente

giustificati da motivazioni legate alle caratteristiche architettoniche originarie dell’edificato � murature esterne rivestite in pietra o intonacate secondo le modalità dell’edilizia

tradizionale, � copertura a falde in struttura lignea con unico colmo e manto di rivestimento in laterizio con

sporti di gronda non superiori ai 20 cm., � finestre con persiane o grate in ferro battuto a disegno semplice non sporgenti il filo esterno

dei muri per i piani terra, � gronde e pluviali a sezione tonda in rame, � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 3,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali, � sono consentiti per esigenze produttive l’ampliamento o la costruzione di nuove serre sino

alla superficie coperta massima di 300 m2 cadauna. Le descrizioni di cui sopra, ad eccezione delle distanze e delle superfici coperte e agibili,

22 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag.g. 65-66.

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valgono anche per tutti gli interventi edilizi ammessi sul patrimonio esistente . Gli accorpamenti non potranno realizzare una S.A. superiore ai 100 m2 E’ consentito edificare piccoli edifici a servizio delle attività agricola e agro-silvo pastorali a distanza minima di m 3523 dagli edifici esistenti secondo le caratteristiche definite all’art. 11 punto o delle presenti norme. Nel caso di edifici di maggiori dimensioni necessari all’attività agricolo-florovivaistica vale quanto previsto dall’art. 28.a. Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le nuove costruzioni

compresi quelli relativi alla viabilità di collegamento non potrà superare quello complessivo vuoto per pieno dell’edificio da realizzarsi.

Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle

acque piovane � prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo, Dovranno essere previsti: � sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite fosse biologiche in tutti i

casi in cui la pubblica fognatura disti più di 300 m, � sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con possibilità di autotrattamento di quelli

organici. Il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete idrica pubblica, l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana. I progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente o di ampliamento o rifacimento delle serre dovranno prevedere idonei sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane, nonché provvedere al mantenimento dei corpi idrici ricettori in ottemperanza agli articoli del Codice Civile. Modalità attuative Tutti i progetti di interventi di nuova costruzione sia di edifici che di strade che di serre dovranno essere accompag.nati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un ambito adeguato. Sono per intero richiamate le norme generali cui all’art. 28 a. L’ambito ace ass 7 ,si trova in zona tipo E (parte) pertanto dovranno attuarsi le cautele del caso

ambiti Ace ass 9 caratterizzati da più elevate densità territoriali e da un assetto maggiormente strutturato: sono da ammettere interventi di limitata modificazione dell’ esistente a cui si riconosce un carattere compiuto e valori di qualità paesistico – ambientale meritevoli di tutela.

Funzioni ammesse � residenza, � uffici connessi alle attività produttive insediate, � ricettività esclusivamente per gli edifici esistenti, � ricettività di tipo extra alberghiero, � attività produttive artigianali di tipo agricolo e florovivaistico, � attività commerciale connessa all’attività agricola nei limiti previsti dal Piano del

Commercio � E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.

28.b.bis – Ambiti di costa a destinazione produttiva agricola di tipo serricolo saturo

• A.CE.ass.1 Grimaldi inferiore • A.CE.ass.7 Ville

23 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag.. 65.

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• A.CE.ass.8a Peidaigo • A.CE.ass.14 S.Secondo Siestro • A.CE.ass.15 Bandette • A.CE.ass.16 Colla Sgarba

Descrizione Si tratta di zone aventi le medesime caratteristiche degli ambiti precedenti, caratterizzate da un sostanziale abbandono o sottoutilizzo della funzione agricola vigente ormai da parecchi anni, ma di forte interesse immobiliare in quanto prospettanti verso il litorale. La loro vocazione può pertanto essere indicata per usi preminentemente residenziali anche non connessi all’attività agricola ma esclusivamente a funzione di presidio. Tetto massimo di S.A. per ambito localizzativo di paesaggio Vedere tabella nella parte generale degli ambiti agricoli Interventi ammessi sono consentiti tutti gli interventi di cui all’articolo precedente con le medesime caratteristiche dimensionali e costruttive fatte eccezioni per gli interventi di nuova costruzione ad usi abitativi per i quali è ammessa una tipologia esclusivamente monofamiliare con una distanza da edifici paesaggisticamente rilevanti pari a un minimo di 25 m. Per quanto non espressamente detto valgono le regole di cui al precedente ambito di entroterra art. 28b, nonché le norme generali cui all’art. 28a.

- ambiti Ace ass 8a e 15 caratterizzati da più elevate densità territoriali e da un assetto maggiormente strutturato: sono da ammettere interventi di limitata modificazione dell’ esistente a cui si riconosce un carattere compiuto e valori di qualità paesistico – ambientale meritevoli di tutela.

- L’ ambito Ace ass16 e parte dell’ ambito Ace ass14 risultano in oggi ricompresi in ambito non insediato da conservare (ANICE) ed oggetto rispettivamente delle richieste di varianti paesistiche n. 32, 33, 37e 145 (da ANICE a ISMA) di cui la n 32 e 145 non favorevolmente valutate e la n. 37 solo parzialmente ammessa. In tali aree per le quali si conferma il regime di conservazione sono pertanto da consentire i soli interventi sull’ esistente.

- L’ambito Ace ass1 in regime paesistico di insediamento diffuso da mantenere (IDMA) in ragione della peculiarità e dello straordinario valore ambientale dei luoghi e del regime di mantenimento impresso dal PTCP applicato a tali valori è da considerare non suscettibile di alterazione dell’ assetto attuale; sono pertanto da escludere all’ interno dell’ ambito interventi di nuova edificazione a fini residenziali.

- L’ ambito Ace ass7, in regime paesistico di insediamenti sparsi da mantenere (ISMA), caratterizzato in parte da raggruppamenti di edifici organizzati ad agglomerato o attestati lungo la direttrice viaria principale (parte alta) e in parte interessato da un’ edificazione sparsa in cui prevale ancora il carattere naturale ed agricolo dei luoghi (parte bassa), è da differenziare in termini di disciplina urbanistica e paesistica di livello puntuale in coerenza con le diverse caratteristiche insediative della zona. Nel primo caso sono da ammettere interventi che configurino un contenuto completamento degli agglomerati esistenti o che non determinino adeguamenti della rete infrastrutturale , nel secondo caso interventi di nuova edificazione che mantengano, in considerazione del carattere sparso dello stesso, gli attuali rapporti qualitativi e quantitativi tra insediamento e contesto ambientale di riferimento con pertanto distanze tra edifici non inferiori a quella media oggi esistente e ubicazioni degli edifici rispettose della morfologia e della sistemazione attuale del terreno .

28.c – Ambiti di entroterra a destinazione produttiva agricola di tipo serricolo non saturo

• A.CE.as.4 valle rio Sgorra/media valle Latte • A.CE.as.5 S.Lorenzo/versante Monte Magliocca • A.CE.as.6 S.Bernardo/Seglia • A.CE.as.7 S.Pancrazio/Case Cardi

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• A.CE.as.8 Serro superiore e inferiore • A.CE.as.9 Roverino/Siestro • A.CE.as.10 Madonna Cimone

Descrizione Valgono i rilievi effettuati di cui al punto 28b precedente con l’annotazione del minor impatto paesaggistico delle serre rispetto al suolo libero. Il PUC consente pertanto una maggiore libertà a riguardo del potenziamento o all’inserimento di nuovi impianti serricoli sempre con le cautele ambientali di cui sopra. Tetto massimo di S.A. per ambito localizzativo di paesaggio Vedere tabella nella parte generale degli ambiti agricoli Interventi di nuova costruzione

è consentita la nuova edificazione su di un terreno di proprietà di 5.000 m2 contigui . In ogni caso la nuova edificazione è ammessa solo sino a che non venga superato il tetto massimo di Densità Territoriale per il singolo ambito di 0,01 m2 /m2 riferita ai soli edifici residenziali, una volta raggiunto tale indice complessivo per ogni ambito, ( dunque riferito sia all’edificato esistente che alla nuova edificazione), l’ambito in oggetto dovrà essere considerato saturo. Lo stesso dicasi per gli edifici non residenziali (dotati di SP) che hanno un indice computato separatamente.

� Le nuove costruzioni residenziali potranno nelle zone serricole interessare solo terreni liberi da impianti

� Riguardo alle strutture ricettive e compatibilmente con le indicazioni delle LR nn° 1 e 2/2008, sono ammesse soltanto strutture ricettive del tipo bed & Breakfast, locande, rifugi oltre ad attività agrituristiche.

La nuova edificazione dovrà essere vincolata alla dimostrazione che la stessa è funzionale ad una attività agricola anche se esercitata in area diversa da quella d’ intervento. A tali fini oltre che l’ obbligo della convenzione di cui all’ art.35 della LR. 36/1997 il richiedente il titolo edilizio dovrà dimostrare di svolgere effettivamente un’attività agricola nel lotto di intervento e nel lotto da cui viene attivato l’indice mancante. A tal fine deve essere imposto l’obbligo di un atto convenzionale che garantisca quanto sopra. Analogamente, quando venga attinto l’indice perequato da una zona agricola produttiva per realizzare interventi in ambiti diversi da quelli agricoli produttivi, dovrà essere stipulata una convenzione con cui il richiedente il titolo si impegni a realizzare attività agricola nel lotto da cui è attinto l’indice.

La nuova edificazione di fabbricati non residenziali è ammessa solo sino a che non venga superato il tetto massimo di Densità Territoriale per il singolo ambito di 0,01 m2/ m2. (posto che i riferimenti all’ indice perequato sono applicati nel PUC solo ai fini del reperimento dell’ edificabilità). La nuova edificazione di fabbricati residenziali non è ammessa negli ambiti ACE as 5 e ACE as 6 ed è ammessa esclusivamente nella parte a ponente verso la valle del Rio Latte nell’ambito ACE as 3, da ritenersi complessivamente saturo fatto salvo quanto poco sopra specificato (come da indicazioni cartografiche).

- L’ ambito Ace as 6 e parte dell’ ambito Ace as 5 (in regime ISMA ) in base all’ analisi dello stato di fatto sono da considerare saturi a fini abitativi; in essi non è possibile realizzare nuovi edifici a destinazione residenziale ma possono essere costruiti gli annessi agricoli per la conduzione del fondo ed ammessi gli interventi sugli edifici esistenti nei termini previsti dalle norme.

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme, con le

relative prescrizioni � per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A.

esistente pari ad un massimo del 20% per edifici con S.A. fino a 50 m2, del 10% con S.A.

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da 51 a 100 m2 e del 5% per edifici di S.A. maggiori, senza utilizzo di indice perequato, � è consentita la demolizione e ricostruzione, � sulle serre sono previsti interventi di rifacimento con possibilità, per esigenze produttive di

incrementare la superficie coperta di ciascun impianto sino a un massimo del 100% di quella esistente e a condizioni che sia garantita una percentuale di superficie scoperta per ciascuna azienda o attività produttiva non inferiore al 50% della sua dimensione territoriale totale24. Sono fatti salvi gli impianti esistenti

Interventi sulla viabilità � la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai

2,00 m rivestite in pietra faccia a vista secondo le modalità tradizionali . Caso per caso potrà essere concessa deroga per la realizzazione di muri di altezza maggiore e comunque non superiore a 4,00 m.

� è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente sino ad una larghezza di carreggiata media non superiore del 15% di quella esistente sino ad una misura massima di m 2,50.

� sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme. � Le costruzioni dovranno essere posizionate in prossimità di strade già esistenti , le

eventuali nuove strade di accesso non potranno essere più lunghe di m. 50 a partire dalla viabilità carrabile esistente.

Regole insediative di tipo paesistico � Con riferimento alla nuova viabilità indicata nel piano all’ interno di zone agricole o ambiti

non insediabili compresi in zone paesistiche soggette a regime paesistico di mantenimento o di conservazione si richiama quanto indicato dalla N.d.A. del PTCP artt. 51 e 52

� Le regole paesistiche per le nuove edificazioni impongono distanze tra edifici

paesaggisticamente rilevanti non inferiori ai 30 m e nel rispetto della regola generale di cui all’art. 28.a)

� superficie coperta S.C. non superiore a 75 m2 e S.A. non superiore a 100 m2 articolata in un unico corpo di fabbrica per edifici monofamiliari, rispettivamente 100 m2 di S.C e 120 m2 S.A. per quelli bifamiliari.

� numero massimo di piani fuori terra due, � numero massimo di piani interrati o seminterrati uno, � Gli edifici a destinazione residenziale non dovranno avere altezza superiore a 7,5 m le regole di cui sopra non vengono applicate per le ricostruzioni di edifici distrutti � forma volumetrica semplice, � prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature, � assenza di balconi, porticati e aggetti, tranne limitati e specifici casi opportunamente

giustificati da motivazioni legate alle caratteristiche architettoniche originarie dell’edificato � murature esterne rivestite in pietra o intonacate secondo le modalità dell’edilizia

tradizionale, � copertura a falde in struttura lignea con unico colmo e manto di rivestimento in laterizio con

sporti di gronda non superiori ai 20 cm., � finestre con persiane o grate in ferro battuto a disegno semplice non sporgenti il filo esterno

dei muri per i piani terra, � gronde e pluviali a sezione tonda in rame, � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 3,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali, � sono consentiti per esigenze produttive l’ampliamento o la costruzione di nuove serre sino

alla superficie coperta massima di 300 m2 cadauna. Le descrizioni di cui sopra, ad eccezione delle distanze e delle superfici coperte e agibili,

24 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag.g. 65-66.

Page 84: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

84 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

valgono anche per tutti gli interventi edilizi ammessi sul patrimonio esistente. Gli accorpamenti non potranno realizzare una S.A. superiore ai 100 m2 E’ consentito edificare piccoli edifici a servizio delle attività agricola e agro-silvo pastorali senza utilizzo di indice perequato a distanza minima di 35 25 m dagli edifici esistenti secondo le caratteristiche definite all’art. 11 punto o delle presenti norme. Nel caso di edifici di maggiori dimensioni necessari all’attività agricolo-florovivaistica vale quanto previsto dall’art. 28.a. Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le nuove costruzioni

compresi quelli relativi alla viabilità di collegamento non potrà superare quello complessivo vuoto per pieno dell’edificio abitativo da realizzarsi. Nel computo non sono da annoverarsi gli edifici destinati alle attività produttive di tipo agricolo.

Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle

acque piovane � prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo, Dovranno essere previsti: � sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite fosse biologiche in tutti i

casi in cui la pubblica fognatura disti più di 300 m., � sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con possibilità di autotrattamento di quelli

organici. Il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete idrica pubblica, l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana. I progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente o di ampliamento o rifacimento o di costruzione di nuove serre dovranno prevedere idonei sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane attraverso apposito studio a firma di tecnico abilitato. Modalità attuative Tutti i progetti di interventi di nuova costruzione sia di edifici che di strade che di serre dovranno essere accompag.nati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un ambito adeguato . Sono per intero richiamate le norme generali cui all’art. 28 a. Funzioni ammesse � residenza, � uffici connessi alle attività produttive insediate, � ricettività di tipo extra alberghiero, � attività produttive artigianali di tipo agricolo e florovivaistico, � attività commerciale connessa all’attività agricola nei limiti previsti dal Piano del

Commercio E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.

28.c.bis Ambiti di costa a destinazione produttiva agricola di tipo serricolo non saturo

• A.CE.as.1 Grimaldi inferiore • A.CE.as.2 sponda destra bassa valle Latte • A.CE.as.3 sponda sinistra bassa valle Latte

Tetto massimo di S.A. per ambito localizzativo di paesaggio Vedere tabella nella parte generale degli ambiti agricoli

25 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag.. 65.

Page 85: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

85 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Interventi ammessi Sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente articolo art. 28 a nonché art. 28c. con le medesime caratteristiche dimensionali, costruttive e normative fatta salva la distanza tra edifici paeseggisticamente rilevanti che deve essere non inferiore a 25 m. - L’ ambito Ace as3 (in regime ISMA) rappresenta per caratteristiche e posizione un elemento importante

nella definizione dell’ immagine paesistica d’ insieme della Piana di Latte. La zona di alto valore ambientale e pressochè inedificata sul versante prospettante il mare costituisce la naturale cornice della piana richiedendo pertanto un’ azione di salvaguardia dello stato di fatto. E’ quindi possibile ammettere in essa la realizzazione di nuove costruzioni nella sola parte più bassa del versante ovest sul Rio Latte escludendola quindi sui versanti collinari sud. La restante parte è da ritenersi, sulla base della lettura a scala puntuale del regime di mantenimento, non suscettibile di nuove edificazioni.

28.d – Ambiti di entroterra a destinazione produttiva agricola

• A.CE.agr.2b rio Sgorra • A.CE.agr.4 sponda destra rio Sgorra • A.CE.agr.5 sponda sinistra e alte valli Sgorra e Latte • A.CE.agr.6 a S.Antonio/versante val Latte • A.CE.agr.6b S.Antonio/versante val Bevera • A.CE.agr.7 sponda sinistra media valle Latte • A.CE.agr.8 sponda destra bassa val Roja • A.CE.agr.9 Seglia • A.CE.agr.10 Calvo • A.CE.agr.11 S.Pancrazio • A.CE.agr.12 Bevera • A.CE.agr.13 sponda sinistra media val Roja • A.CE.agr.14 sponda sinistra bassa val Roja • A.CE.agr.15 Torri inferiore

Descrizione Costituiscono il territorio agricolo che completa, insieme ai due precedenti, il sistema produttivo di tale settore nel territorio comunale. La coltura di piantagioni da frutta o di prodotti florovivaistici in pien’aria caratterizzano paesaggisticamente questi territori anche per la modesta quantità di impianti serricoli e per la presenza di un’edilizia più rada. Il PUC consente il mantenimento e il potenziamento controllato di tale parte del territorio.

Tetto massimo di S.A. per ambito localizzativo di paesaggio Vedere tabella nella parte generale degli ambiti agricoli

Interventi di nuova costruzione

è consentita la nuova edificazione su di un terreno di proprietà di 5.000 m2 contigui. In ogni caso la nuova edificazione è ammessa solo sino a che non venga superato il tetto massimo di Densità Territoriale per il singolo ambito di 0,01 m2 /m2 , riferita ai soli edifici residenziali, una volta raggiunto tale indice complessivo per ogni ambito, ( dunque riferito sia all’edificato esistente che alla nuova edificazione), l’ambito in oggetto dovrà essere considerato saturo. Lo stesso dicasi per gli edifici non residenziali (dotati di SP) che hanno un indice computato separatamente.

� Le nuove costruzioni residenziali potranno nelle zone serricole interessare solo terreni liberi da impianti

� Riguardo alle strutture ricettive e compatibilmente con le indicazioni delle LR nn° 1 e 2/2008, sono ammesse soltanto strutture ricettive del tipo bed & Breakfast, locande, rifugi oltre ad attività agrituristiche.

La nuova edificazione dovrà essere vincolata alla dimostrazione che la stessa è funzionale ad una attività agricola anche se esercitata in area diversa da quella d’ intervento. A tali fini oltre che l’obbligo della convenzione di cui all’ art.35 della LR. 36/1997 il richiedente il titolo edilizio dovrà dimostrare di svolgere effettivamente un’attività agricola nel lotto di intervento e nel lotto

Page 86: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

86 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

da cui viene attivato l’indice mancante. A tal fine deve essere imposto l’obbligo di un atto convenzionale che garantisca quanto sopra. Analogamente, quando venga attinto l’indice perequato da una zona agricola produttiva per realizzare interventi in ambiti diversi da quelli agricoli produttivi, dovrà essere stipulata una convenzione con cui il richiedente il titolo si impegni a realizzare attività agricola nel lotto da cui è attinto l’indice.

� La nuova edificazione di fabbricati non residenziali è ammessa solo sino a che non venga superato il tetto massimo di Densità Territoriale per il singolo ambito di 0,01 m2/ m2. (posto che i riferimenti all’ indice perequato sono applicati nel PUC solo ai fini del reperimento dell’ edificabilità). • È vietato la realizzazione di nuove serre per preservare l’identità ed immagine del

paesaggio. La parte sud dell’ambito A.CE agr.14, da ritenersi dunque satura, risulta già essere compresa all’interno del perimetro di PEEP di cui alla DGR n° 464 del 04/4/1979 (Piano di Zona di Roverino) riapprovato in data 23/10/2008 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 83, lo stesso dicasi per parte dell’area ARI urb.1 e la zona a servizi S14, l’ambito ACE ap 3 in parte e parte dell’ambito ARI re5. Si precisa che il PEEP è stato attuato per quanto attiene alle aree residenziali ricomprese all’interno del perimetro, sino a saturazione dell’area, conformemente alle previsioni urbanistiche per quanto attiene alla parte residenziale mentre la quota di standard previsti dovrà essere attuata all’interno del perimetro, come previsto dalla D C.C. n° 83/08. Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme con le

relative prescrizioni � per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A.

esistente pari ad un massimo del 20% per edifici con S.A. fino a 50 m2, del 10% con S.A. da 51 a 100 m2 e del 5% per edifici di S.A. maggiori, senza utilizzo di indice perequato

� sulle serre sono previsti interventi di manutenzione senza possibilità di incremento della superficie coperta a serre.

� è consentita la demolizione e ricostruzione. Interventi sulla viabilità la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai 2,00 m rivestite in pietra faccia a vista secondo le modalità tradizionali . Caso per caso in casi eccezionali e per ragioni di Pubblica Utilità, potrà essere concessa deroga per la realizzazione di muri di altezza maggiore e comunque non superiore a 4,00 m. � è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente sino ad una larghezza

di carreggiata media non superiore del 15% di quella esistente sino ad una misura massima di m 2,50.

� sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme. � Le costruzioni dovranno essere posizionate in prossimità di strade già esistenti , le

eventuali nuove strade di accesso non potranno essere più lunghe di m. 50 a partire dalla viabilità carrabile esistente.

Regole insediative di tipo paesistico � Le regole paesistiche per le nuove edificazioni impongono distanze tra edifici

paesaggisticamente rilevanti non inferiori ai 35 26 m e nel rispetto della regola generale di cui all’art. 28.a)

� superficie coperta S.C. non superiore a 100 m2 e S.A. non superiore a 150 m2 articolata in un unico corpo di fabbrica per i nuovi edifici monofamiliari e rispettivamente 120 m2 di S.C. e 170 m2di S.A. per quelli bi o tri familiari,

� numero massimo di piani fuori terra due,

26 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag. 65.

Page 87: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

87 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

� numero massimo di piani interrati o seminterrati uno, le regole di cui sopra non vengono applicate per le ricostruzioni di edifici distrutti � forma volumetrica semplice, � prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature, � assenza di balconi, porticati e aggetti, tranne limitati e specifici casi opportunamente

giustificati da motivazioni legate alle caratteristiche architettoniche originarie dell’edificato � murature esterne rivestite in pietra o intonacate secondo le modalità dell’edilizia

tradizionale, � copertura a falde in struttura lignea con unico colmo e manto di rivestimento in laterizio con

sporti di gronda non superiori ai 20 cm., � finestre con persiane o grate in ferro battuto a disegno semplice non sporgenti il filo esterno

dei muri per i piani terra, � gronde e pluviali a sezione tonda in rame, � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 3,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali. Le descrizioni di cui sopra, ad eccezione delle distanze e delle superfici coperte e agibili, valgono anche per tutti gli interventi edilizi ammessi sul patrimonio esistente. Gli accorpamenti non potranno realizzare una S.A. superiore ai 150 m2 E’ consentito edificare piccoli edifici a servizio delle attività agricola e agro-silvo pastorali a distanza minima di 3527 m. dagli edifici esistenti secondo le caratteristiche definite all’art. 11 punto o delle presenti norme. Nel caso di edifici di maggiori dimensioni necessari all’attività agricolo-florovivaistica vale quanto previsto dall’art. 28.a Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le nuove costruzioni,

compresi quelli relativi alla viabilità di collegamento, non potrà superare quello complessivo vuoto per pieno dell’edificio da realizzarsi.

Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle

acque piovane � prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo, Dovranno essere previsti: � sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite fosse biologiche in tutti i

casi in cui la pubblica fognatura disti più di 300 m, � sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con possibilità di autotrattamento di quelli

organici. Il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete idrica pubblica, l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana. I progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente o di ampliamento o rifacimento o di costruzione di nuove serre dovranno prevedere idonei sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane attraverso apposito studio a firma di tecnico abilitato. Modalità attuative Tutti i progetti di interventi di nuova costruzione sia di edifici che di strade dovranno essere accompagnati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un ambito adeguato. Sono per intero richiamate le norme generali cui all’art. 28 a. Funzioni ammesse � residenza, � uffici connessi alle attività produttive insediate,

27 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag.. 65.

Page 88: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

88 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

� recettività di tipo extra alberghiero, � attività produttive artigianali di tipo agricolo e florovivaistico, � attività commerciale connessa all’attività agricola nei limiti previsti dal Piano del

Commercio. � attività di allevamento bestiame. E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.

28.d.bis – Ambiti di costa a destinazione produttiva agricola

• A.CE.agr.1 Mortola superiore • A.CE.agr.2 a sponda destra bassa valle Latte • A.CE.agr.3 Piana di Latte

Tetto massimo di S.A. per ambito localizzativo di paesaggio

Vedere tabella nella parte generale degli ambiti agricoli

Interventi di nuova costruzione è consentita la nuova edificazione su di un terreno di proprietà di 5.000 m2 contigui. In ogni caso la nuova edificazione è ammessa solo sino a che non venga superato il tetto massimo di Densità Territoriale per il singolo ambito di 0,01 m2 /m2 , riferita ai soli edifici residenziali, una volta raggiunto tale indice complessivo per ogni ambito, ( dunque riferito sia all’edificato esistente che alla nuova edificazione), l’ambito in oggetto dovrà essere considerato saturo. Lo stesso dicasi per gli edifici non residenziali (dotati di SP) che hanno un indice computato separatamente. Le nuove costruzioni residenziali potranno nelle zone serricole interessare solo terreni liberi da impianti

� Riguardo alle strutture ricettive e compatibilmente con le indicazioni delle LR nn° 1 e 2/2008, sono ammesse soltanto strutture ricettive del tipo bed & Breakfast, locande, rifugi oltre ad attività agrituristiche.

La nuova edificazione dovrà essere vincolata alla dimostrazione che la stessa è funzionale ad una attività agricola anche se esercitata in area diversa da quella d’ intervento. A tali fini oltre che l’obbligo della convenzione di cui all’ art.35 della LR. 36/1997 il richiedente il titolo edilizio dovrà dimostrare di svolgere effettivamente un’attività agricola nel lotto di intervento e nel lotto da cui viene attivato l’indice mancante. A tal fine deve essere imposto l’obbligo di un atto convenzionale che garantisca quanto sopra. Analogamente, quando venga attinto l’indice perequato da una zona agricola produttiva per realizzare interventi in ambiti diversi da quelli agricoli produttivi, dovrà essere stipulata una convenzione con cui il richiedente il titolo si impegni a realizzare attività agricola nel lotto da cui è attinto l’indice.

� La nuova edificazione di fabbricati non residenziali è ammessa solo sino a che non venga superato il tetto massimo di Densità Territoriale per il singolo ambito di 0,01 m2/ m2. (posto che i riferimenti all’ indice perequato sono applicati nel PUC solo ai fini del reperimento dell’ edificabilità).

La nuova edificazione di fabbricati residenziali e non residenziali, non è ammessa negli ambiti ACE agr 3, da ritenersi complessivamente saturo.

• È vietato la realizzazione di nuove serre per preservare l’identità ed immagine del paesaggio

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme con le

relative prescrizioni � per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A.

esistente pari ad un massimo del 20% per edifici con S.A. fino a 50 m2 del 10% con S.A. da 51 a 100 m2 e del 5% per edifici di S.A. maggiori, senza utilizzo di indice perequato

� sulle serre sono previsti interventi di manutenzione senza possibilità di incremento della

Page 89: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

89 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

superficie coperta a serre. � è consentita la demolizione e ricostruzione. Interventi sulla viabilità � la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai

2,00 m rivestite in pietra faccia a vista secondo le modalità tradizionali . Caso per caso potrà essere concessa deroga per la realizzazione di muri di altezza maggiore e comunque non superiore a 4,00 m.

� è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente sino ad una larghezza di carreggiata media non superiore del 15% di quella esistente sino ad una misura massima di m 2,50.

� sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme. � Le costruzioni dovranno essere posizionate in prossimità di strade già esistenti , le

eventuali nuove strade di accesso non potranno essere più lunghe di m. 50 a partire dalla viabilità carrabile esistente.

Regole insediative di tipo paesistico � Le regole paesistiche per le nuove edificazioni impongono distanze tra edifici

paesaggisticamente rilevanti non inferiori ai 25 28 m. E nel rispetto della regola generale di cui all’art. 28.a)

� superficie coperta S.C. non superiore a 100 m2 e S.A. non superiore a 150 m2 articolata in un unico corpo di fabbrica per i nuovi edifici monofamiliari e rispettivamente 120 di S.C. e 170 di S.A. per quelli bi o tri familiari,

� numero massimo di piani fuori terra due, � numero massimo di piani interrati o seminterrati uno, le regole di cui sopra non vengono applicate per le ricostruzioni di edifici distrutti � forma volumetrica semplice, � prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature, � assenza di balconi, porticati e aggetti, tranne limitati e specifici casi opportunamente

giustificati da motivazioni legate alle caratteristiche architettoniche originarie dell’edificato � murature esterne rivestite in pietra o intonacate secondo le modalità dell’edilizia

tradizionale, � copertura a falde in struttura lignea con unico colmo e manto di rivestimento in laterizio con

sporti di gronda non superiori ai 20 cm., � finestre con persiane o grate in ferro battuto a disegno semplice non sporgenti il filo esterno

dei muri per i piani terra, � gronde e pluviali a sezione tonda in rame, � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 3,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali. Le descrizioni di cui sopra, ad eccezione delle distanze e delle superfici coperte e agibili, valgono anche per tutti gli interventi edilizi ammessi sul patrimonio esistente. Gli accorpamenti non potranno realizzare una S.A. superiore ai 150 m2 E’ consentito edificare piccoli edifici a servizio delle attività agricola e agro-silvo pastorali a distanza minima di 3529 m dagli edifici esistenti secondo le caratteristiche definite all’art. 11 punto o delle presenti norme. Nel caso di edifici di maggiori dimensioni necessari all’attività agricolo-florovivaistica vale quanto previsto dall’art. 28.a Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le nuove costruzioni,

compresi quelli relativi alla viabilità di collegamento, non potrà superare quello

28 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag.. 65 con le modifiche formulate dal Consiglio con emendamento. 29 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag.. 65.

Page 90: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

90 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

complessivo vuoto per pieno dell’edificio da realizzarsi. Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle

acque piovane � prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo, Dovranno essere previsti: � sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite fosse biologiche in tutti i

casi in cui la pubblica fognatura disti più di 300 m, � sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con possibilità di autotrattamento di quelli

organici. Il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete idrica pubblica, l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana. I progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente o di ampliamento o rifacimento o di costruzione di nuove serre dovranno prevedere idonei sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane attraverso apposito studio a firma di tecnico abilitato. Modalità attuative Tutti i progetti di interventi di nuova costruzione sia di edifici che di strade dovranno essere accompag.nati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un ambito adeguato. Sono per intero richiamate le norme generali cui all’art. 28 a. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PUC), il progetto comportante variante ricadente ambito ACE agr 3.

L’ambito ace agr 7 , si trova in zona tipo F (parte) pertanto dovranno attuarsi le cautele del caso Funzioni ammesse � residenza, � uffici connessi alle attività produttive insediate, � recettività di tipo extra alberghiero, � attività produttive artigianali di tipo agricolo e florovivaistico,

attività commerciale connessa all’attività agricola nei limiti previsti dal Piano del Commercio.

� attività di allevamento bestiame. E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento. 28.e – Ambiti a destinazione produttiva di tipo agricola a prevalente coltura olivicola

• A.CE.ol.1 Villatella • A.CE.ol.2 Torri • A.CE.ol.3 Varase • A.CE.ol.4 Verrandi • A.CE.ol.5 sponda destra media val Roja • A.CE.ol.6 Trucco/rio Van • A.CE.ol.7 valle rio Bocche • A.CE.ol 8 alta valle Latte

Descrizione Sono parti di territorio il cui paesaggio è caratterizzato da una forte presenza di coltivazione olivicola organizzata su terrazzamenti tutt’oggi produttive, a differenza di altri territori abbandonati.

Tetto massimo di S.A. per ambito localizzativo di paesaggio

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Vedere tabella nella parte generale degli ambiti agricoli

Interventi di nuova costruzione

è consentita la nuova edificazione su di un terreno di proprietà di 6000 m2 contigui nella misura massima di un nuovo fabbricato residenziale (avente S.A. di 100 m2 ) ogni 10 ettari di terreno e a condizione che il richiedente del titolo edilizio sia imprenditore agricolo a titolo professionale. Per quanto attiene ai 10 ettari di cui sopra, vengono modificate le prescrizioni delle tabelle riportanti le SA ammesse conseguentemente al Voto Provinciale del 12.11.08.

• È vietato la realizzazione di nuove serre per preservare l’identità ed immagine del

paesaggio E’ consentita la realizzazione di frantoi consortili senza l’utilizzo di indice con vincolo ventennale e superficie coperta massima di 100 m2, un piano fuori terra e uno interrato o seminterrato. È ammesso un nuovo fabbricato residenziale di 100 m2 massimi, ogni 10 ettari di terreno.( con le premesse sopra riportate in merito) Il richiedente il titolo edilizio dovrà essere imprenditore agricolo a titolo professionale, possedendo tale titolo già al momento della presentazione della presentazione della richiesta del permesso di costruire.

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme, con

relative prescrizioni. � per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A.

esistente pari ad un massimo del 20% per edifici con S.A. fino a 50 m2, del 10% con S.A. da 51 a 100 m2 e del 5% per edifici di S.A. maggiori, senza utilizzo di indice perequato,

� è consentita la demolizione e ricostruzione. Interventi sulla viabilità � la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai

2,00 m in altezza rivestite in pietra faccia a vista secondo le modalità tradizionali o con tecniche di ingegneria naturalistica come scarpate armate o similari

� è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente sino ad una misura massima di carraggita pari a di m 2,50

è consentita la realizzazione di nuovi tracciati con funzione di connessione tra quelli esistenti purchè di sviluppo non superiore ai 50 m.

� lineari misurati in asse stradale e con le caratteristiche relative alle opere d’arte di cui alla presente norma,

� sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme.

Regole insediative di tipo paesistico � Le regole paesistiche per le nuove edificazioni impongono distanze tra edifici non inferiori

ai 3530 m, � È consentita solo l’edificazione di tipo monofamigliare � superficie coperta non superiore a 100 m2 e S.A. non superiore a 150 m2 articolata in un

unico corpo di fabbrica, � numero massimo di piani fuori terra due, � numero massimo di piani interrati o seminterrati uno, Le regole di cui sopra non vengono applicate per le ricostruzioni di edifici distrutti � forma volumetrica semplice, � prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature, � assenza di balconi, porticati e aggetti, tranne limitati e specifici casi giustificati dal S.O.I.,

30 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag.. 65.

Page 92: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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� murature esterne rivestite in pietra o intonacate secondo le modalità dell’edilizia tradizionale,

� copertura a falde in struttura lignea con unico colmo e manto di rivestimento in laterizio con sporti di gronda non superiori ai 20 cm.,

� finestre con persiane o grate in ferro battuto a disegno semplice non sporgenti il filo esterno dei muri per i piani terra,

� gronde e pluviali a sezione tonda in rame, � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 3,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali. Le descrizioni di cui sopra, ad eccezione delle distanze e delle superfici coperte e agibili, valgono anche per tutti gli interventi edilizi ammessi sul patrimonio esistente. Gli accorpamenti non potranno realizzare una S.A. superiore ai 150 m2 E’ consentito edificare piccoli edifici a servizio delle attività agricola e agro-silvo pastorali a distanza minima di 4031 m dagli edifici esistenti secondo le caratteristiche definite all’art. 11 punto o delle presenti norme. Potranno essere realizzati magazzini agricoli di maggiori dimensioni con utilizzo di indice sino alla dimensione massima di 100 m2 di Sc e altezza massima di un piano. Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le nuove costruzioni

compresi quelli relativi alla viabilità di collegamento non potrà superare quello complessivo vuoto per pieno dell’edificio da realizzarsi. Nel computo non sono da nnoverarsi gli edifici destinati alle attività produttive di tipo agricolo.

Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle

acque piovane � prevedano il taglio di essenze di alto fusto caratteristiche del luogo, Dovranno essere previsti: � sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami tramite fosse biologiche in tutti i

casi in cui la pubblica fognatura disti più di 300 m, � sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con possibilità di autotrattamento di quelli

organici. Il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete idrica pubblica, l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana. I progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente o di ampliamento o rifacimento di serre dovranno prevedere idonei sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane attraverso apposito studio a firma di tecnico abilitato. Modalità attuative Tutti i progetti di interventi di nuova costruzione sia di edifici che di strade che di frantoi consortili dovranno essere accompag.nati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un ambito adeguato con i contenuti specificati dal regolamento edilizio esteso ad un ambito adeguato. Sono per intero richiamate le norme generali cui all’art. 28a. Qualunque variante anche parzialmente modificativa dei parametri di zona e ancor più laddove sia volta a spostare i pesi insediativi da un ambito all’altro, dovrà essere soggetta ad esame di verifica di compatibilità con il PTCP da parte dell’Ente Regionale. Funzioni ammesse � residenza, � uffici connessi alle attività produttive insediate,

31 Viene sostanzialmente accolta l’osservazione del voto regionale di pag.. 65.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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� recettività di tipo extra alberghiero, � attività produttive artigianali di tipo agricolo e olivicolo, � attività commerciale connessa all’attività agricola nei limiti previsti dal Piano del

Commercio. � attività di allevamento bestiame. E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.

28.f – Ambiti residenziali storici ad alto valore paesaggistico

• A.CE.rap.1 Grimaldi • A.CE.rap.2 Ciotti • A.CE.rap 3 Mortola superiore • A.CE.rap.4 Mortola inferiore • A.CE.rap.5 Serro superiore • A.CE.rap.6 Serro inferiore • A.CE.rap.7 Torri superiore • A.CE.rap. 8 Torri inferiore

Descrizione Si tratta dei nuclei storici maggiori e aggregati minori censiti quali elementi paesaggistici di pregio per la loro qualità architettonica e il loro stato di conservazione, connotanti un territorio ancora percepibile nelle sue originarie regole insediative e produttive di tipo agricolo, ricadenti in ambiti NI.MA dell’assetto insediativo del PTCP. Interventi di nuova costruzione

Non è consentita la nuova edificazione fatto salvo che per interventi di riqualificazione di zone degradate o dirute, per completamenti e ampliamenti contenuti in una consistenza massima del 5% delle volumetrie esistenti come indicato nei successivi paragrafi subordinatamente alla redazione di un PUO unitario per tutto l’ambito in cui ricade l’intervento. In assenza di PUO potranno essere ammessi solo interventi di ampliamento di singoli edifici nel limite del 5% della S.A. esistente per tutte le tipologie di edifici (residenziale e turistica, ancorché queste ultime soggette a norma specifica (LR n. 1e 2/2008) e per adeguamenti igienico funzionali nonché interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia assimilabili alla ristrutturazione edilizia “leggera”. così come descritta dall’art.3 comma 1 lettera d del DPR n° 380/2001 e ss.mm. e ii. Integrata dal disposto dell’art. 2 comma 2 della LR n° 25 del 01/06/1993.

Interventi sull’esistente Gli interventi dovranno garantire l’integrità del tessuto edilizio storico, e non eccedere la categoria della ristrutturazione edilizia. � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme, con

relative prescrizioni. � per ogni singola unità immobiliare per migliorie igieniche e distributive è ammesso un

incremento una tantum di S.A. pari ad un massimo del 5% di quella esistente senza utilizzo di indice perequato. In caso di più unità immobiliari organizzate o meno in complessi condominiali gli ampliamenti dovranno essere coordinati al fine di ottenere un corretto risultato estetico e funzionale che non modifichi sostanzialmente le caratteristiche edilizie e costruttive dell’organismo precedente.

� per le strutture turistico-ricettive, si rinvia all’art. 42 delle presenti norme, di cui alla DCC n°11/2011. Nel periodo transitorio, cioè sino all’approvazione di norme specifiche per strutture ricettive diverse dalle alberghiere, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’Art. 25 delle presenti norme, sino alla ristrutturazione edilizia esclusa.

� nei casi di comprovata difficoltà tecnica o non convenienza economica a procedere con

interventi di recupero di edifici esistenti, è consentita la demolizione e fedele ricostruzione che rispetti sagome, caratteristiche architettoniche e materiche, tipologiche per quanto funzionali all’intervento proposto, quote di gronda e quote dei livelli di piano originari,

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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inclinazione delle falde, dimensioni, ritmo e forme delle bucature e quant’altro concorre alla conservazione dell’immagine del contesto edilizio in cui si inserisce.

Tali cautele dovranno essere altresì rispettate per tutti gli interventi sull’esistente compresa la ristrutturazione edilizia. Interventi sugli spazi collettivi e sulle aree libere � anche a riguardo degli spazi pubblici costituiti da strade, slarghi, piazze, ecc. nonché dei

relativi arredi urbani, dovranno essere adottate le stesse cautele e modalità di restauro descritte a riguardo degli edifici privilegiando in tutti i casi possibili il restauro degli originari materiali e il riutilizzo delle antiche modalità costruttive,

� gli spazi liberi non potranno essere occupati da alcuna costruzione con la sola eccezione di eventuali pergolati in legno o metallo, dovranno essere conservate le piantumazioni e la vegetazione arbustiva tipica dei luoghi, non è consentita l’introduzione di recinzioni e delimitazioni delle proprietà se non tramite siepi o elementi metallici in ferro battuto a disegno semplice o con altra modalità tipica e tradizionale dei luoghi.

Regole insediative di tipo paesistico e modalità attuative Sono consentiti limitati interventi di nuova edificazione con utilizzo di indice perequato e accorpamento di edifici sino ad un massimo del 5% del volume esistente calcolato vuoto per pieno del nucleo stesso a condizione che non modifichino l’aspetto paesaggistico originario del nucleo isolato, dovendosi configurare come accrescimento dell’insediamento storico effettuato con le medesime regole insediative di successivi e progressivi ampliamenti. Tali interventi saranno ammessi laddove si rilevino, all’interno o in aree di frangia, situazioni in cui l’aggiunta di nuovi volumi non modifichi ma rafforzi invece la configurazione d’insieme e del suo intorno. Gli interventi sopra descritti sono attuabili previa redazione di PUO di iniziativa pubblica o privata estesi ad un ambito significativo. Gli interventi, compresi quelli di eventuale ricostruzione di elementi architettonici ed edifici diruti, dovranno essere improntati all’utilizzo di materiali, finiture, cromatismi, scansioni, dimensioni, interpiani, bucature, forme delle coperture, tipologie di arredi urbani, ecc. analoghi a quelli storici originari. I progetti dovranno riproporre inoltre gli originali decori e tinteggiature adottando per il ripristino degli intonaci ammalorati materiali analoghi per composizione a quelli originari, evitando ovunque possibile l’integrale sostituzione degli intonaci esterni e dei materiali di rivestimento delle coperture provvedendo invece ad attente integrazioni. Per le distanze tra i fabbricati e dai confini si fa riferimento al Codice Civile. I progetti di ampliamento dovranno essere accompag.nati da uno studio di inserimento paesistico estesi ad un ambito significativo.

� Nella redazione del PUO dovranno essere esclusivamente consolidati i nuclei esistenti,

intendendosi con questo che edifici o lotti isolati, ancorché iscritti nel perimetro d’ambito, potranno in ogni caso essere oggetto esclusivamente di ampliamenti di edifici esistenti al momento dell’adozione del PUC.

� La nuova edificazione potrà essere realizzata in aderenza e comunque l’altezza massima di

ogni nuovo fabbricato non potrà superare l’altezza ed il numero dei piani dei fabbricati circostanti, la distanza dalla viabilità pubblica non inferiore a 1,5 metri o in allineamento con fabbricati limitrofi.

Nel caso di nuova edificazione è altresì ammissibile la realizzazione di n. 1 piano interrato o seminterrato. Funzioni ammesse � residenza, � uffici , � ricettività,

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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� ricettività di tipo extra alberghiero, � attività commerciali al dettaglio di presidio di SV non superiore ai 100 mq, � esercizi pubblici, � attività artigianali di servizio di tipo singolo e in genere tutte le funzioni compatibili con le tipologie edilizie e storiche. E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.

28.g – Ambiti residenziali storici di medio valore paesaggistico

• A.CE.rmp.1 Caciairui • A.CE.rmp.2 Case Canun • A.CE.rmp.3 Lercari • A.CE.rmp.4 Tantei • A.CE.rmp.5 Sgorra • A.CE.rmp.6 Zanin • A.CE.rmp.7 Casette • A.CE.rmp.8 Calandri • A.CE.rmp.9 Case S.Andrea • A.CE.rmp.10 Case Dormidormi • A.CE.rmp.11 Carletti • A.CE.rmp.12 Bastei e Ciappe • A.CE.rmp.13 Sealza • A.CE.rmp.14 Balli • A.CE.rmp.15 Peiri • A.CE.rmp.16 Case Valloni • A.CE.rmp.17 S.Antonio • A.CE.rmp.18 Case Palmeira • A.CE.rmp.19 S.Lorenzo • A.CE.rmp.20 Case Boi • A.CE.rmp.21 Seglia • A.CE.rmp.22 Bevera • A.CE.rmp.23 Calvo • A.CE.rmp.24 Case Cardi • A.CE.rmp.25 S.Pancrazio • A.CE.rmp.26 Villatella • A.CE.rmp.27 Case Allavena • A.CE.rmp.28 Paraixo • A.CE.rmp.29 Varase • A.CE.rmp.30 Trucco • A.CE.rmp.31 Verrandi • A.CE.rmp.32 Roverino

Descrizione Sono i nuclei isolati censiti dal livello puntuale caratterizzanti a tutt’oggi il sistema insediativo comunale frazionale che pertanto si può affermare continui ad essere ancora attuale e pertanto meritevole di essere conservato. Il PUC ha operato una distinzione tra quelli di alto e di medio valore paesaggistico e per questi ultimi, in virtù del fatto che sono fortemente legati e funzionali al presidio agricolo dell’entroterra e in genere di tutto il territorio, ne consente un consolidamento seppur contenuto e attentamente studiato E’ parso giusto cioè trovare un equilibrio tra conservazione della memoria storica e dinamica insediativa legata ai processi produttivi agricoli, nel tentativo di consentire il mantenimento di questo sistema insediativo. Interventi di nuova costruzione

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96 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

� è consentita la nuova edificazione per interventi di riqualificazione di zone degradate o dirute, per completamenti e ampliamenti contenuti in una consistenza massima delle volumetrie esistenti secondo le modalità di seguito indicate.

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme, con

relative prescrizioni. � per ogni singola unità immobiliare per migliorie igieniche e distributive è ammesso un

incremento una tantum di S.A. pari ad un massimo del 10% di quella esistente senza utilizzo di indice perequato. In caso di più unità immobiliari organizzate o meno in complessi condominiali gli ampliamenti dovranno essere obbligatoriamente coordinati al fine di ottenere un corretto risultato estetico e funzionale che non modifichi sostanzialmente le caratteristiche edilizie e costruttive dell’organismo precedente.

� per le strutture turistico-ricettive, si rinvia all’art. 42 delle presenti norme, di cui alla DCC n°11/2011. Nel periodo transitorio, cioè sino all’approvazione di norme specifiche per strutture ricettive diverse dalle alberghiere, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’Art. 25 delle presenti norme, sino alla ristrutturazione edilizia esclusa.

� è consentita la demolizione e fedele ricostruzione.

Interventi sugli spazi collettivi e sulle aree libere � anche a riguardo degli spazi pubblici costituiti da strade, slarghi, piazze, ecc. nonché dei

relativi arredi urbani, dovranno essere adottate le stesse cautele e modalità di restauro descritte a riguardo degli edifici privilegiando in tutti i casi possibili il restauro degli originari materiali e il riutilizzo delle antiche modalità costruttive,

� gli spazi liberi non potranno essere occupati da alcuna costruzione con la sola eccezione di eventuali pergolati in legno o metallo, dovranno essere conservate le piantumazioni e la vegetazione arbustiva tipica dei luoghi, non è consentita l’introduzione di recinzioni e delimitazioni delle proprietà se non tramite siepi o elementi metallici in ferro battuto a disegno semplice o con altra modalità tipica e tradizionale dei luoghi.

Regole insediative di tipo paesistico Tutti gli interventi, compresi quelli di eventuale nuova costruzione, ricostruzione di elementi architettonici ed edifici diruti, accorpamenti, ecc. dovranno essere improntati all’utilizzo di materiali, finiture, cromatismi, scansioni, dimensioni, interpiani, bucature, forme delle coperture, tipologie di arredi, ecc. analoghi a quelli storici originari. I progetti dovranno riproporre inoltre gli originali decori e tinteggiature adottando per il ripristino degli intonaci ammalorati materiali analoghi per composizione a quelli originari, evitando ovunque possibile l’integrale sostituzione degli intonaci esterni e dei materiali di rivestimento delle coperture provvedendo invece ad attente integrazioni. � Le regole paesistiche per le nuove edificazioni impongono distanze tra edifici non inferiori

ai 10 m o in aderenza, dai confini in base al Codice civile e dalla viabilità pubblica a 3 metri o in allineamento con fabbricati limitrofi.

� superficie coperta non superiore a 50 m2 e S.A. non superiore a 150 m2 per ogni intervento, � l’altezza massima non potrà superare l’altezza ed il numero dei piani dei fabbricati in

aderenza o circostanti,. � numero massimo di piani interrati o seminterrati uno. � Gli accorpamenti in sito non potranno realizzare una S.A. complessiva superiore ai 150 m2

e potranno essere attuate solo tramite PUO. � Nella redazione del PUO dovranno essere esclusivamente consolidati i nuclei esistenti,

intendendosi con questo che edifici o lotti isolati, ancorché iscritti nel perimetro d’ambito, potranno in ogni caso essere oggetto esclusivamente di ampliamenti per ragioni igienico sanitarie operanti su edifici esistenti al momento dell’adozione del PUC.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

97 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Per i nuclei A.CE.rmp (ricadenti in regime di NI CO di PTCP assetto insediativo)

• A.CE.rmp.4 Tantei • A.CE.rmp. 5 Sgorra • A.CE.rmp. 8 Calandri • A.CE.rmp.10 Case Dormidormi • A.CE.rmp.11 Carletti • A.CE.rmp.13 Sealza • A.CE.rmp.17 S.Antonio • A.CE.rmp.19 S.Lorenzo • A.CE.rmp.21 Seglia • A.CE.rmp.22 Bevera • A.CE.rmp.23 Calvo • A.CE.rmp.25 S.Pancrazio • A.CE.rmp.26 Villatella • A.CE.rmp.29 Varase • A.CE.rmp.30 Trucco • A.CE.rmp.31 Verrandi

è consentito consolidare i nuclei esistenti tramite nuova edificazione con utilizzo di indice perequato sino ad un massimo del 10% del volume esistente calcolato vuoto per pieno del nucleo stesso a condizione che non modifichino l’aspetto paesaggistico originario del nucleo isolato, dovendosi configurare come accrescimento dell’insediamento storico effettuato con le medesime regole insediative di successivi e progressivi ampliamenti. Tali interventi dovranno essere subordinati alla redazione di un PUO di iniziativa pubblica o privato estesa ad un ambito significativo. Tale Puo, esteso obbligatoriamente all’ intera zona, deve dimostrare la coerenza con la struttura ed i caratteri originari dell’ambito e con il regime paesistico vigente. Tale strumento attuativo dovrà tener conto delle indicazioni di cui agli elaborati della DescrizioneFondativa del PUC con particolare riferimento alla risoluzione degli elementi negativi dalla stessa individuati. In assenza di PUO possono essere ammessi solo interventi di ampliamento dei volumi esistenti per adeguamenti funzionali ed igienici nel limite del 10% della SA del singola unità immobiliare.

Per i nuclei A.CE.rmp (ricadenti in regime di ID MOA di PTCP assetto insediativo):

A.CE.rmp.32 Roverino è consentito aumentare la consistenza dei nuclei esistenti tramite nuova edificazione con utilizzo di indice perequato sino ad un massimo del 10% del volume esistente calcolato vuoto per pieno del nucleo stesso. Tale incremento potrà essere edificato previa redazione di PUO esteso ad un ambito significativo secondo le regole insediative e paesaggistiche indicate per i precedenti nuclei. Nel calcolo del 10%, per tutti gli ambiti ove sia consentita la nuova edificazione, sono esclusi i servizi pubblici o di uso pubblico. Tali strutture destinate ad ospitare edifici pubblici, o di uso pubblico, potranno essere assentite indipendentemente dall’approvazione del progetto complessivo di ampliamento del nucleo. In tutti i nuclei in regime di Mantenimento del PTCP assetto insediativo per gli esercizi pubblici è consentito l’ampliamento una tantum sino ad un massimo di 1/3 della S.P. esistente senza utilizzo di indice perequato e indipendentemente dall’approvazione del progetto generale di ampliamento del nucleo. Per i nuclei A.CE.rmp (ricadenti in regime di IS MA di PTCP assetto insediativo): A.CE.rmp.1 Caciairui A.CE.rmp.2 Case Canun

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

98 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

A.CE.rmp.3 Lercari A.CE.rmp.6 Zanin A.CE.rmp. 7 Casette A.CE.rmp. 9 Case S.Andrea A.CE.rmp.12 Bastei e Ciappe A.CE.rmp.14 Balli A.CE.rmp.15 Peiri A.CE.rmp.16 Case Valloni A.CE.rmp.18 Case Palmeira A.CE.rmp.20 Case Boi A.CE.rmp.24 Case Cardi A.CE.rmp.27 Case Allavena A.CE.rmp.28 Paraixo possono essere ammessi solo interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamenti

funzionali ed igienici nel limite del 10% della SA esistente, dunque non è consentita la nuova edificazione.

Modalità attuative I progetti di ampliamento in assenza di PUO di cui al comma precedente dovranno essere accompag.nati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un ambito significativo . Sull’ambito ACE rmp 32, data la particolare situazione morfologica locale è in previsione la possibilità di finanziare uno studio di approfondimento tecnico per una migliore conoscenza dei luoghi e per meglio zonizzare l’area dal punto di vista della pericolosità e soprattutto del rischio; è necessario porre la massima attenzione per qualunque iniziativa si voglia attuare in zona. L’ambito ACE rmp1 si trova invece in zona tipo F (parte) pertanto dovranno attuarsi le cautele del caso.

Funzioni ammesse � residenza, � uffici , � ricettività � ricettività di tipo extra alberghiero, � attività commerciali al dettaglio di presidio di SV non superiore ai 100 m2, per il settore

alimentare e con SV non superiore ai 150 m2 per il settore non alimentare, � esercizi pubblici, � attività artigianali di servizio di tipo singolo e in genere tutte le funzioni compatibili con le tipologie edilizie e storiche. E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.

28.h – Ambito residenziale storico di Ventimiglia città alta

• A.CE.Va Descrizione E’ il nucleo storico medioevale di Ventimiglia città alta con un forte valore scenografico caratterizzante l’intera zona della foce del fiume Roia. Tale forza di immagine è derivata dalla sua localizzazione a picco sulla Rocca che non ha consentito che fosse fagocitato dagli sviluppi urbani successivi di fondovalle. Il PUC ne prevede una sostanziale conservazione e riqualificazione cercando di connetterlo maggiormente alle sottostanti zone destinate ad ospitare il nuovo porto e la zona Lago destinata a parcheggi e servizi con l’intento di elevarne l’appetibilità sotto l’aspetto insediativo e pertanto innescare processi naturali di recupero. Tali connessioni potranno essere di tipo meccanizzato ed in particolare la zona di Lago dovrà servire a dotare Ventimiglia alta dei necessari parcheggi pertinenziali, consentendo così di

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

99 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

liberare e riqualificare nel nucleo storico alcuni spazi pubblici attualmente occupati da parcheggi. Interventi di nuova costruzione � non è consentita la nuova edificazione fatto salvo che per interventi di riqualificazione di

zone degradate o dirute, per completamenti e ampliamenti contenuti in una consistenza massima del 5% delle volumetrie esistenti come indicato nei successivi paragrafi subordinatamente alla redazione di un PUO unitario per tutto l’ambito in cui ricade l’intervento. In assenza di PUO potranno essere ammessi solo interventi di ampliameto di singoli edifici nel limite del 5% della S.A. esistente pe tutte le tipologie di edifici (residenziale e turistica) e per adeguamenti igienico funzionali nonché interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia assimilabili alla ristrutturazione edilizia “leggera” così come descritta dall’art.3 comma 1 lettera d del DPR n° 380/2001 e ss.mm. e ii. Integrata dal disposto dell’art. 2 comma 2 della LR n° 25 del 01/06/1993

Interventi sull’esistente

� sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme con le relative prescrizioni ad eccezione degli interventi di cui all’art. 24.b), 24.c) in loco, 24.d).

� In caso di più unità immobiliari organizzate o meno in complessi condominiali gli ampliamenti dovranno essere coordinati al fine di ottenere un corretto risultato estetico e funzionale che non modifichi sostanzialmente le caratteristiche architettoniche e costruttive dell’organismo precedente. � per le strutture turistico-ricettive, si rinvia all’art. 42 delle presenti norme, di cui alla DCC

n°11/2011. Nel periodo transitorio, cioè sino all’approvazione di norme specifiche per strutture ricettive diverse dalle alberghiere, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’Art. 25 delle presenti norme, sino alla ristrutturazione edilizia esclusa.

� nei casi di comprovata difficoltà tecnica o non convenienza economica a procedere con interventi di recupero di edifici esistenti è consentita la demolizione e fedele ricostruzione che rispetti sagome, caratteristiche architettoniche e materiche, tipologiche per quanto funzionali all’intervento proposto, quote di gronda e quote dei livelli di piano originari, inclinazione delle falde, dimensioni, ritmo e forme delle bucature e quant’altro concorre alla conservazione dell’immagine del contesto edilizio in cui si inserisce.

Interventi sugli spazi collettivi e sulle aree libere � anche a riguardo degli spazi pubblici costituiti da strade, slarghi, piazze, ecc. nonché dei

relativi arredi urbani, dovranno essere adottate le stesse cautele e modalità di restauro descritte a riguardo degli edifici privilegiando in tutti i casi possibili il restauro degli originari materiali e il riutilizzo delle antiche modalità costruttive,

� gli spazi liberi non potranno essere occupati da alcuna costruzione con la sola eccezione di eventuali pergolati in legno o metallo, dovranno essere conservate le piantumazioni e la vegetazione arbustiva tipica dei luoghi, non è consentita l’introduzione di recinzioni e delimitazioni delle proprietà se non tramite siepi o elementi metallici in ferro battuto a disegno semplice o con altra modalità tipica e tradizionale dei luoghi.

Regole insediative di tipo paesistico Tutti gli interventi di ricostruzione di elementi architettonici ed edifici diruti, accorpamenti, ecc. dovranno essere improntati all’utilizzo di materiali, finiture, cromatismi, scansioni, dimensioni, interpiani, bucature, forme delle coperture, tipologie di arredi, ecc. analoghi a quelli storici originari (secondo la lr n° 25/1987) I progetti dovranno riproporre inoltre gli originali decori e tinteggiature adottando per il ripristino degli intonaci ammalorati materiali analoghi per composizione a quelli originari, evitando ovunque possibile l’integrale sostituzione degli intonaci esterni e dei materiali di rivestimento delle coperture provvedendo invece ad attente integrazioni. � Per le distanze tra i fabbricati e dai confini si fa riferimento al Codice Civile e dalla viabilità

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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pubblica a 1.8 metri o in allineamento con fabbricati limitrofi. � per interventi di demolizione e ricostruzione al fine di consentire l’uniformità edilizia con il

contesto circostante si demanda la definizione del parametro altezza ad un POI o ad un piano di recupero o altri strumenti sotto specificati riferiti ad un ambito significativo.

Modalità attuative Tutti i progetti di ricostruzione, di ampliamento di edifici esistenti, nonché di totale rifacimento di spazi di uso pubblico dovranno far riferimento a piani e studi interessanti un ambito significativo quali piani di recupero, POI , Piano del colore, ecc. E’ facoltà della Civica Amministrazione redigere ulteriori POI o altri strumenti attuativi (PUO) per le zone non ancora interessate dai POI approvati o esteso a tutto il nucleo. Tale strumento di pianificazione complessiva degli interventi diverrà obbligatorio per la C.A. una volta realizzata la nuova struttura del porto turistico. In tal caso il PUC farà riferimento ad esso per tutti gli interventi esuberanti quelli già previsti dalle presenti norme.

Funzioni ammesse � residenza, � uffici , � ricettività � ricettività di tipo extra alberghiero,

attività commerciali al dettaglio di SV non superiore ai 100 m2 per il settore alimentare e con SV non superiore ai 150 m2 per il settore non alimentare, anche organizzati in centri di VIA,

� esercizi pubblici, � piccole attività artigianali a carattere individuale quali sartorie, laboratorio di idraulica,

orafo, ecc. e in genere tutte le funzioni compatibili con le tipologie edilizie e storiche. E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.

28.i – Tessuto storico prevalentemente ottocentesco

• A.CE.ot.1 Marina S.Giuseppe • A.CE.ot.2 Ventimiglia città bassa

Descrizione E’ il tessuto del centro storico ottocentesco della città bassa e di Marina S.Giuseppe che si è sviluppato ai piedi della rocca mediovale caratterizzato da più elevata qualità edilizia o più facilmente riconoscibile per l’impianto urbanistico a maglia ortogonale. Il PUC ne prevede una sostanziale conservazione pur consentendone una certa dinamica dovuta alla forte presenza delle attività commerciali, recettive e di buona parte dei servizi sia territoriali che locali, e alla necessità di riqualificare gli ambiti interni degli isolati in genere disordinati e di cattiva qualità edilizia. Gli attuali elementi negativi di questa zona sono costituiti quasi essenzialmente dalla presenza del traffico di attraversamento che oggi è obbligato in un unico canale viario costituito da via Cavour (strada Aurelia). La risoluzione di tale problema e il conseguente deciso miglioramento della qualità ambientale di questa zona avverrà con la realizzazione della prevista nuova tangenziale. Interventi di nuova costruzione � non è consentita la nuova edificazione. Sono consentiti interventi di riqualificazione e

ristrutturazione urbanistica tramite PUO, nonché di demolizione e ricostruzione di edifici, che abbiano il fine di migliorare l’attuale situazione urbana complessiva senza modificare il sistema urbanistico consolidato dell’edificazione lungo assi ortogonali conservando al contempo gli edifici che presentano caratteristiche e qualità architettoniche pregevoli e significative nonché degne di un tessuto urbano centrale. In tutti questi casi di rifacimento

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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non potrà essere superata la densità territoriale Dt dell’isolato a cui appartiene con possibile incremento del 10% con utilizzo di indice perequato. Tali interventi dovranno avere lo scopo di incrementare le dotazioni di spazi per parcheggi pertinenziali e pubblici, del verde urbano, della qualità degli spazi condominiali e della qualità dell’architettura .

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme, con le

relative prescrizioni e ulteriori seguenti limitazioni: � nei soli edifici residenziale a carattere non condominiale per migliorie igieniche e

distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A. esistente pari ad un massimo del 10% senza utilizzo di indice perequato,

� per le strutture turistico-ricettive, si rinvia all’art. 42 delle presenti norme, di cui alla DCC n°11/2011. Nel periodo transitorio, cioè sino all’approvazione di norme specifiche per strutture ricettive diverse dalle alberghiere, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’Art. 25 delle presenti norme, sino alla ristrutturazione edilizia esclusa.

Interventi sugli spazi condominiali e sulle aree libere � sono consentiti interventi di ricomposizione dei volumi interni alle palazzate che

definiscono i vari isolati oltre che ai sensi delle vigenti norme sull’esistente, anche attraverso complessivi interventi di demolizioni e costruzioni con possibilità di incremento di S.A. pari al 20% di quella esistente, purchè si ricomponga e migliori la qualità edilizia del complesso e si realizzino nuovi volumi con coperture regolari attrezzate a giardini, spazi condominiali di tipo pensile e con sottostanti parcheggi interrati di tipo pertinenziale.

� gli spazi liberi non potranno essere occupati da alcuna costruzione con la sola eccezione di eventuali edifici provvisori così come definiti dalle presenti norme, a servizio dei locali commerciali e di pubblico esercizio eventualmente prospettanti,

� tutta la vegetazione esistente ed in particolare quella di alto fusto dovrà essere conservata e per quanto possibile integrata

Regole insediative di tipo paesistico Gli interventi di recupero e quelli di ricostruzione dovranno essere improntati all’utilizzo di materiali, finiture, cromatismi, scansioni, dimensioni, interpiani, bucature, forme delle coperture, ecc. analoghi o riferibili a quelli storici originari allo scopo di mantenere la bellezza e completezza dei fronti delle cortine edilizie sugli assi e sulle piazze principali. Tutti gli interventi di ricostruzione di elementi architettonici ed edifici incompatibili, accorpamenti, ecc. dovranno pertanto essere improntati, se previsti sui fronti principali, all’utilizzo di materiali, finiture, cromatismi, scansioni, dimensioni, interpiani, bucature, forme delle coperture, tipologie di arredi, ecc. analoghi a quelli originari. Maggiore libertà compositiva è consentita nella riorganizzazione delle corti interne attraverso la previsione di ricomposizioni volumetriche. I fronti urbani di edifici prospicienti le pubbliche vie e piazze caratterizzati da forme e tipologie di alto e medio pregio architettonico dovranno essere conservati. � le distanze tra i fabbricati e dai confini si fa riferimento al Codice Civile32 e dalla viabilità

pubblica a 1.8 metri o in allineamento con fabbricati limitrofi. � l’altezza massima non potrà superare l’altezza ed il numero dei piani dei fabbricati in

aderenza o circostanti,. � numero massimo di piani interrati o seminterrati tre conformemente al rispetto delle presenti

norme di carattere geologico ed idraulico ed alle indicazioni del Piano di Bacino del fiume Roja

32 Vedasi osservazione 120 punto 2.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Modalità attuative I progetti di ampliamento, demolizione e ricostruzione di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per la demolizione e fedele ricostruzione nonché per la riqualificazione e ristrutturazione urbanistica già assoggettata a PUO, dovranno essere accompag.nati da uno studio di inserimento paesistico esteso all’intero isolato.

Funzioni non ammesse � depositi e attività di tipo pericoloso quali depositi di bombole, materiali infiammabili, ecc., � depositi all’aperto di materiali vari non compatibili con il decoro urbano, quali deposito di

materiali edili, di legnami, ecc., � attività rumorose non compatibili con la funzione residenziale, recettiva e terziaria. � attività industriali.

In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2. 28.l – Ambiti ad insediamento sparso a valore storico e paesaggistico

• A.CE.stp.1 Punta Garavano • A.CE.stp.2 Torre della Mortola • A.CE.stp.3 Capo Mortola • A.CE.stp.4 Latte

Descrizione Si tratta di aree costiere di particolare importanza e delicatezza paesaggistica e di un’emergenza storica costituita di un insediamento di crinale visibile da mare, Torre della Mortola, sito immediatamente a monte delle altre zone. Il PUC ne prevede una sostanziale e rigida conservazione non consentendo nuovi insediamenti. Interventi di nuova costruzione � non è consentita la nuova edificazione nonché l’accorpamento in sito. Interventi sull’esistente

sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme con le relative prescrizioni nei limiti del risanamento e restauro conservativo.

� è consentita la demolizione e fedele ricostruzione.

Interventi sulla viabilità � sono consentiti interventi di miglioramento della viabilità esistente o la previsione di nuova

viabilità con la funzione di connessione con viabilità esistente, � il percorso storico della strada romana dovrà essere recuperato e integrato nel più ampio

percorso pedonale a mare previsto nel PUC di collegamento della foce del torrente Nervia con il confine francese.

Interventi sulle aree libere � gli spazi liberi non potranno essere occupati da alcuna costruzione con la sola eccezione di

eventuali pergolati in legno, � tutta la vegetazione esistente ed in particolare quella di alto fusto o di valore botanico

dovrà essere conservata e ove possibile integrata con analoghi esemplari in un progetto specifico di sistemazione delle aree verdi.

Regole insediative di tipo paesistico Gli interventi di recupero dovranno essere improntati all’utilizzo di materiali, finiture, cromatismi, scansioni, dimensioni, forme delle coperture, ecc. analoghi a quelli storici originari

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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allo scopo di mantenere la bellezza e il valore paesaggistico di questi edifici isolati di cui alcuni con tipologia a villa, circondata da relativo parco. In queste aree particolare attenzione deve essere posta al mantenimento e alla riqualificazione delle aree verdi vegetate molte delle quali costituiscono importanti esempi di giardini privati. Anche gli interventi sulla vegetazione dovranno essere pertanto improntati ad attenti studi filologici analoghi a quelli indicati per l’edificato. L’attuale rete dei percorsi, uno dei quali è costituito dalla strada romana, è anch’essa degna di uno specifico progetto di intervento atto, da un lato ad adeguare un sistema che presenta carenze strutturali, dall’altro a recuperare attraverso un progetto unitario le presenze storiche senza che le alternative previste e le nuove eventuali infrastrutture vadano a sovrapporsi e modificare sostanzialmente sistemi delicati ed originari come quelli presenti alla foce del rio Latte. Modalità attuative Nei restanti ambiti eventuali progetti di ampliamento possibili solo nel caso di giustificate rimodellazione di facciate (art. 24.e) nonché di demolizione e fedele ricostruzione dovranno essere accompag.nati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un consistente intorno. � per le distanze tra i fabbricati e dai confini si fa riferimento al Codice Civile e dalla viabilità

pubblica a 1.8 metri o in allineamento con fabbricati limitrofi. � l’altezza massima non potrà superare l’altezza ed il numero dei piani dei fabbricati in

aderenza o circostanti, In ogni caso, per tutti gli ambiti ACE stp, in caso in cui il progetto specifico riguardi interventi incisivi, (che vadano oltre al risanamento conservativo), preordinati al recupero di situazioni di degrado o soddisfacimento di puntuali carenze di ordine funzionale; viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP), il progetto relativo a tali aree.

Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PUC), il progetto comportante variante ricadente ambito ACE stp 4 (ricadente nella Piana di Latte) In ogni caso in tutti gli ambiti ACE stp: - sono consentite solo limitate modifiche dell’ esistente che non alterino la situazione in atto sia dal punto di vista ambientale che architettonico. - sono vietate l’ apertura di nuove strade, la modifica delle tipologie e del tracciato di quelle esistenti interventi più incisivi sono ammessi solo in presenza di una disciplina urbanistica di livello puntuale di maggior dettaglio in grado di prefigurare l’ esito finale dell’ intervento e di garantire la coerenza con il regime paesistico di conservazione vigente. Qualunque intervento che superi i limiti suddetti dovrà pertanto essere oggetto di specifico PUO la cui approvazione, in ragione della valenza paesaggistica dei luoghi, compete all’Amministrazione regionale. (in contrasto con quanto affermato a pag.. 19 del voto di cui alla DGR 179/08, sentiti gli Uffici Regionali in data 16/06/2008, l’ambito ACE stp non è soggetto a PUO del Litorale.)

Funzioni ammesse � residenza, � ricettività, � ricettività di tipo extra-alberghiero, � uffici. � Attività di tipo artigianale individuale di servizio

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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28.m – Ambiti ad insediamento sparso di rispetto paesaggistico

• A.CE.rp.1 Grimaldi • A.CE.rp.2 Punta della Rocca /Scoglietti • A.CE.rp.3 Gallardi • A.CE.rp.4 Roverino • A.CE.rp.5 Serro inferiore e superiore • A.CE.rp.6 S.Pancrazio • A.CE.rp.7 Torri inferiore • A.CE.rp.8 Torri superiore

Descrizione Si tratta di aree costiere di ponente ed interne individuate al fine di mantenere i valori di immagine dei nuclei isolati più rilevanti e quello di Ventimiglia alta. Inoltre comprendono la zona di salvaguardia sita alle spalle del quartiere di Roverino immediatamente sotto le Rupi le quali costituiscono emergenza geomorfologica ed elemento incompatibile per nuovi insediamenti sotto il profilo della sicurezza per l’elevatissimo rischio geologico. Il PUC prevede una loro conservazione vietando nuovi insediamenti e nuove costruzioni e nel caso delle Rupi di Roverino (A.CE.rp.4) consente il trasferimento degli edifici esistenti con premio edificatorio pari al 50% della S.A. esistente. Il meccanismo di trasferimento può avvenire solo da queste zone a quelle di conservazione insediabili, di riqualificazione e ai distretti di trasformazione (art. 24b).

Interventi di nuova costruzione � non è consentita la nuova edificazione. Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme, e relative

prescrizioni � è consentita la demolizione e fedele ricostruzione.

Interventi sulla viabilità � sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme e relative prescrizioni.

Interventi sulle aree libere � tutta la vegetazione esistente ed in particolare quella di alto fusto o di valore botanico

dovrà essere conservata e ove possibile integrata con analoghi esemplari in un progetto specifico di sistemazione e salvaguardia delle aree verdi.

Regole insediative di tipo paesistico Gli interventi ammessi sull’esistente dovranno essere improntati all’utilizzo di materiali, finiture, cromatismi, scansioni, dimensioni, forme delle coperture, ecc. analoghi a quelli storici originari allo scopo di mantenere la bellezza e il valore paesaggistico di questi edifici isolati di cui alcuni con tipologia a villa, circondata da relativo parco. In queste aree particolare attenzione deve essere posta al mantenimento e alla riqualificazione delle aree verdi vegetate. Modalità attuative

Nell’ambito A.CE.rp4 sono ammessi soltanto interventi manutentori ed è vietato anche il cambio d’uso con o senza opere in quanto gli edifici esistenti sono ritenuti incompatibili ai sensi dell’art. 24.c delle presenti norme. Su tale ambito, data la particolare situazione morfologica locale è in previsione la possibilità di finanziare uno studio di approfondimento tecnico per una migliore conoscenza dei luoghi e per meglio zonizzare l’area dal punto di vista

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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della pericolosità e soprattutto del rischio; è necessario porre la massima attenzione per qualunque iniziativa si voglia attuare in zona. La parte nord dell’A.CE rp.4 in corrispondenza dello svincolo autostradale risulta già essere compresa all’interno del perimetro di PEEP di cui alla DGR n° 464 del 04/4/1979 (Piano di Zona di Roverino) lo stesso dicasi per parte dell’area ARI urb.1 e la zona a servizi S14. Si precisa che il PEEP è stato attuato sino a saturazione dell’area, conformemente alle previsioni urbanistiche per quanto attiene alla parte residenziale mentre la quota di standard previsti dovrà essere attuata anche sull’area ACE rp 4 conformemente a quanto in essa ammissibile. Nei restanti ambiti eventuali progetti di ampliamento possibili solo nel caso di giustificate rimodellazione di facciate (art. 24.e) nonché di demolizione e fedele ricostruzione dovranno essere accompag.nati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un consistente intorno. � per le distanze tra i fabbricati e dai confini si fa riferimento al Codice Civile e dalla viabilità

pubblica a 1.8 metri o in allineamento con fabbricati limitrofi. � l’altezza massima non potrà superare l’altezza ed il numero dei piani dei fabbricati in

aderenza o circostanti Nell’ambito A.CE.rp2 non sono ammessi interventi di nuova edificazione, pertanto sono vietati anche nuovi parcheggi interrati o altri locali interrati .

Funzioni ammesse � residenza, � ricettività, � ricettività di tipo extra-alberghiero, � uffici. � Artigianato di servizio di tipo individuale

28.n Ambito di frontiera

• A.CE.fro Ponte S. Luigi – Ponte S. Ludovico

Descrizione

Si tratta di zone limitrofe al confine nella zona compresa all’area-progetto del PTR approvata con DPGR n. 33/2003 così come perimetrate nella carta della zonizzazione di PUC. Pur essendo inseriti in un regime di conservazione, sarà necessario definire una organica valorizzazione e riqualificazione di tale area, in cui appare prioritario garantire che nuove edificazioni non compromettano tale obiettivo tenuto conto del ruolo che essa assume, di porta d’accesso all’Italia, e dei valori paesaggistici e panoramici che caratterizzano tali luoghi.

Interventi di nuova costruzione � non è consentita la nuova edificazione. Se non sull’edificio ex dogana ove è ammesso un

incremento di SA del 10% subordinato all’approvazione di un progetto specifico sviluppato all’interno del PUO ( a scala edilizia, che ne dimostri la compatibilità.) di cui ai punti successivi

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi sull’esistente di cui all’art. 25 delle presenti norme, e relative

prescrizioni, sino alla manutenzione straordinaria, nel periodo transitorio. � è consentita la demolizione e fedele ricostruzione a condizione che non si tratti di edifici di

scarsa qualità edilizia.

Interventi sulla viabilità � sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme e relative prescrizioni.

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Interventi sulle aree libere � tutta la vegetazione esistente ed in particolare quella di alto fusto o di valore botanico

dovrà essere conservata e ove possibile integrata con analoghi esemplari in un progetto specifico di sistemazione e salvaguardia delle aree verdi.

Regole insediative di tipo paesistico � Appare indispensabile che il progetto di riutilizzo dell’edificio dell’ex dogana sia anche

correlato al progetto di riqualificazione delle aree di ponte S. Ludovico, in termini di accessibilità, parcheggi e riqualificazione ambientale. La realizzazione di nuovi parcheggi necessari per la fruizione delle funzioni che saranno insediate dovrà tener conto delle valenze dei luoghi, con soluzioni interrate o comunque di impatto quanto più possibile contenuto. In tale ottica non si ritiene ammissibile la previsione di ulteriori volumetrie, che non siano quelle di eventuali ampliamenti dell’edificio della ex Dogana, da valutarsi nel contesto di un progetto a scala edilizia

� Per quanto concerne le aree dei fronti di cava deve essere mantenuta inalterata quella più prossima al confine che costituisce ormai, grazie alla rinaturalizzazione spontanea avvenuta, un ambiente di particolare suggestione; i volumi esistenti nell’altro fronte di cava potranno essere recuperati per funzioni compatibili con l’intorno.

� Dovrà essere totalmente recuperato il tracciato originario della via romana “Iulia Augusta” su indicazioni della competente Sovrintendenza e nel rispetto di specifica progettazione concordata tra il comune e gli enti preposti.

Modalità attuative � Progetto di PUO unitario soggetto ad Accordo di Programma o Accordo di Pianificazione

da stipularsi tra Regione, Comune, Soprintendenza ai beni Architettonici e ai Beni Archeologici, Agenzia del Demanio e delle Dogane ed agli enti competenti

� la complessiva definizione di tale Ambito di conservazione, è anche soggetta ad uno schema di assetto urbanistico o ad un progetto di recupero paesistico ambientale unitario e connesso con l’area a servizi indicata con la sigla S1, che persegua tali finalità.

� Tale progetto, in ragione delle valenze paesistiche del sito, è soggetto ad approvazione regionale ex art. 69 LR 36/1997

� Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sulle aree esistenti di cava possono essere realizzati tutti quegli interventi atti alla messa in sicurezza delle stesse e alla regimentazione delle acque meteoriche.

� Relativamente all’edificio esistente possono essere attuati solo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.

L’ambito ex DT 9 (zona ponte S Luigi),si trova in zona tipo E (parte) pertanto dovranno attuarsi le cautele del caso. Funzioni ammesse � residenza strettamente connessa alle funzioni insediate; � attività espositive, fiere campionarie e attività commerciali di vicinato (da definirsi

nell’ambito del relativo piano di programmazione delle strutture commerciali); � attività ricettive; � attrezzature sportive (piscine, palestre, squash, half tennis, ecc.); � attività culturali e per il tempo libero (mostre, musei, cinema, centri congressuali, ecc.) � uffici strettamente connessi e di servizio all’intervento; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, ecc.) strettamente connessi e di servizio

all’intervento; � servizi alla persona (elioterapia, talassoterapia, fitness, centri estetici, saune, centri

diagnostici, ecc.); � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, viabilità

pubblica, strutture sanitarie, ecc.); � parcheggi pertinenziali.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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28 o Ambito di conservazione turistico ricettivo A.CE.tr.1 Baia Benjamin

Descrizione Sono previsioni riferite o al mantenimento dei caratteri ambientali peculiari del contesto unito a un consolidamento di strutture recettive esistenti per la fruibilità della zona costiera. Per ulteriori specificazioni si fa rinvio al piano di ripartizione delle strutture turistico-ricettive. Interventi di nuova costruzione Non è consentita nell’ ambito A.CE. tr 1

Interventi sull’esistente

� sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme e relative prescrizioni � Per l’ACE.tr.1 non è consentito alcun ampliamento Tutte le aree sistemate a giardino privato e a viabilità di accesso contenute all’interno della zona omogenea dovranno essere mantenute a tali usi. Interventi sulla viabilità � è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente � potrà essere prevista una viabilità pedonale di connessione tra la spiaggia (pubblicamente

fruibile) e la via Aurelia. Regole insediative di tipo paesistico � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 2,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali e non dovrà prevedere nuove penetrazioni a valle dell’asse ferroviario,

� la vegetazione esistente ed in particolare quella a frutteto e oliveto dovrà essere mantenuta e valorizzata.

Regole di sostenibilità ambientale Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle

acque piovane � prevedano l’eliminazione di più di 5 esemplari di vegetazione di alto fusto Dovranno essere previsti: � raccolta e smaltimento dei liquami soltanto tramite allaccio alla pubblica fognatura, � il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete

idrica pubblica e adeguate riserve con apposite cisterne, � l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o

tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana o dal riciclo delle acque grigie, � tutti i parcheggi dovranno essere interrati o se a raso mascherati da vegetazione o sistemi

analoghi. Tutti i progetti di nuova costruzione, ricostruzione, accorpamenti in sito, di interventi considerati alla stregua della nuova edificazione, dovranno essere accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico esteso ad un adeguato intorno e che tenga conto dei principali punti di vista panoramici. Funzioni ammesse � ricettività, � uffici connessi alle attività insediabili, � stabilimenti balneari, � esercizi pubblici. � parchi e impianti sportivi di uso privato e pubblico E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento.

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Art. 29 – Ambiti di riqualificazione Sono riferiti a zone omogenee che sono caratterizzate da diversi gradi di antropizzazione e stati di compromissione o disordine sia urbanistico che paesaggistico e per le quali il PUC prevede una loro riqualificazione attraverso interventi atti a ricucire e a ricomporre situazioni insediative non ottimali avvenute in epoche recenti. Sono riferiti tanto a zone omogenee con prevalente destinazione residenziale che a zone con prevalente destinazione produttiva, commerciale o turistico-ricettiva. In tal senso la casistica degli interventi possibili è varia e comprende dalla ristrutturazione urbanistica senza incremento sostanziale di peso insediativo a interventi di completamento di porosità di tessuti edilizi, ovvero tutte quelle operazioni che hanno lo scopo di riqualificare e ricomporre sia il paesaggio che l’impianto urbanistico secondo le indicazioni del livello puntuale del PTCP. Sono in genere da attuarsi tramite permesso per costruire convenzionato tranne particolari casi di complessità urbanistica o di frammentazione delle proprietà per i quali la Civica Amministrazione dovrà richiedere l’attuazione degli interventi ammessi tramite PUO. Tali sono i casi riguardanti il miglioramento di viabilità, parcheggi e infrastrutture a rete nonché quelli riguardanti la necessità di realizzare nuove connessioni viarie e impiantistiche che attraversino proprietà diverse da quelle dei lotti di nuova edificazione. In caso, viceversa, di accordi tra privati sarà sufficiente il rilascio del Permesso per costruire soggetto ad Atto unilaterale d’obbligo da parte del richiedente garantito da apposita fidejussione.

In ogni caso interventi che interessino SA maggiori di m2 600 saranno subordinati a strumentazione attuativa (PUO,) nell’intesa che l’eliminazione dell’obbligo di P.U.O. dovuto all’innalzamento del limite di Superficie Agibile (da 240 a 600 m2) non comporti una riduzione degli oneri previsti a carico dei soggetti attuatori. (comma modificato con voto C.T.U. Provinciale n. 1821 del 14.06.2011 in vigore dal 27.07.2011) In essi sono consentiti tutti gli interventi edilizi sull’esistente oltre alla realizzazione di infrastrutture e servizi necessari ad una corretta dotazione degli ambiti. I terreni siti negli ambiti di riqualificazione portano in dote 1/3 della edificabilità massima così come definita per ciascuna zona omogenea dalle presenti norme; la restante quota dovrà essere reperita tramite il sistema dell’indice perequato o altre modalità edificatorie previste dal PUC (accorpamenti, edifici incompatibili, demolizioni e ricostruzione di elementi incongrui, ecc.). Al fine di garantire il controllo del carico insediativo di tali ambiti di riqualificazione il PUC determina dei tetti di densità fondiaria riferita a ciascun ambito omogeneo e, per un efficace controllo nel rispetto di tali soglie, determina la quantità massima di superficie agibile S.A. o produttiva S.P. di nuova edificazione, esaurita la quale l’ambito assume la caratteristica di zona omogenea satura. Gli ambiti di riqualificazione sono i seguenti:

• A.Ri.rds – Ambiti di insediamento diffuso a prevalente destinazione residenziale saturi • A.Ri.re - Ambiti di entroterra a prevalente destinazione residenziale da consolidare • A.Ri.rc - Ambiti costieri a prevalente destinazione residenziale da consolidare • A.Ri.rc.c – Ambiti costieri a prevalente destinazione residenziale oggetto di PP approvati

e in corso di realizzazione • A.Ri.tr - Ambiti costieri a destinazione turistico-ricettiva • A.Ri.tr.c - Ambita destinazione turistico-ricettiva approvato e in corso di realizzazione • A.Ri.com – Ambiti a destinazione commerciale • A.Ri.urb – Ambiti urbani saturi a prevalente destinazione residenziale di riqualificazione

edilizia • A.Ri.prod – Ambiti a destinazione produttiva • A.Ri.ca - Ambito a destinazione produttiva di tipo estrattivo • A.Ri.sp - Ambito di spiaggia • A.RI.sp.p – Ambito di spiaggia privato

Art. 30- Norme Ambiti di riqualificazione

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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30.a – Ambiti di insediamento diffuso a prevalente destinazione residenziale saturi • A.RI.rds.1 Ponte S.Luigi/Ponte S.Ludovico/Balzi Rossi • A.RI.rds.2 Grimaldi inferiore • A.RI.rds.3 Mortola superiore • A.RI.rds.4 Ciotti • A.RI.rds.5 crinale di Mortola superiore e Muru Russu • A.RI.rds.6 Case Moretti • A.RI.rds.7 Bellenda • A.RI.rds.8 strada per Mortola superiore • A.RI.rds.9 Mortola inferiore/Latte • A.RI.rds.10 S.Bartolomeo/Latte • A.RI.rds.11 Piana di Latte • - • A.RI.rds.13 Sgorra • A.RI.rds.14 Carletti • A.RI.rds.15 S.Lorenzo • A.RI.rds.16 Ville • A.RI.rds.17 Frati Maristi • A.RI.rds.18 S.Bernardo • A.RI.rds.19 Seglia • A.RI.rds.20 Palazzo • A.RI.rds.21 Bevera ovest • A.RI.rds.22 Case Allavena • A.RI.rds.23 Varase • A.RI.rds.24 Trucco • A.RI.rds.25 Verrandi • A.RI.rds.26 Porra 1 • A.RI.rds.27 Porra 2 • A.RI.rds.28 Fogliarè • A.RI.rds.29 S.Secondo • A.RI.rds.30 Colla Sgarba • A.RI.rds.31 Via De Amicis • A.RI.rds.32 Bevera est • A.RI.rds.33 Gallardi

Descrizione Rappresentano da un lato le lottizzazioni o le aree di sviluppo edilizio del periodo più recente previste dal precedente PRG. Il PUC le ritiene per lo più modelli insediativi non degni di esempio e le classifica tra gli ambiti di riqualificazione criticandone in particolare la mancanza di un disegno urbanistico, di un modello insediativo di riferimento nonché delle necessarie e indispensabili minime infrastrutture e di servizio. Gli interventi, ove consentiti espressamente, sono pertanto limitati all’esistente e non a nuova edificazione se non per operazioni di demolizione e ricostruzione o di ricevimento di accorpamenti, edifici incompatibili, sopraelevazioni ed elementi incongrui da altri ambiti, fermo restando che l’aspetto della riqualificazione deve essere rivolto al miglioramento tanto delle infrastrutture e dei servizi quanto della qualità edilizia e dell’organizzazione del tessuto urbano. Dall’altro rappresentano le aree insediate generalmente in ambiti pre-collinari aggregati alla viabilità esistente (in particolare lungo la via Aurelia) edificate per lo più nel periodo immediatamente precedente la prima o compreso tra le due guerre mondiali e costituenti il modello a villa con giardino e parco insediativo ed edilizio di livello dell’epoca. Pur classificandole tra preesistenze meritevoli di conservazione il PUC consente una loro rifunzionalizzazione mantenendone però i caratteri stilistici originari. Interventi di nuova costruzione

non è consentita la nuova edificazione

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Interventi sull’esistente

sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme e relative prescrizioni, sebbene nelle aree delimitate da regimi di PTCP più conservativi, (indicati con tratteggio in cartografia), non siano acconsentiti interventi che comportano ampliamenti di S.A. o di S.P.

� in presenza di regimi di mantenimento (A.RI rds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 – in parte –ARI rds 5 parte – tratto sopra aurelia - A.RI rds 13, 16, 18, 19, 20, 22, 29, 30, 31)- eventuali interventi di demolizione e ricostruzione con accorpamenti potrebbero determinare configurazioni insediative del tutto diverse da quelle originarie in contrasto con il regime di mantenimento vigente e confermato a scala paesistica. E’ pertanto si prescrive che gli interventi di demolizione e ricostruzione non comportino interventi di accorpamento, trasferimento o altri interventi assimilabili alla ristrutturazione urbanistica.

� per quanto attiene nello specifico alla ARI rds 20, sugli edifici ricompresi nel perimetro ANI.MA del PTCP, soggetti alla variante n° 146 del Progetto definitivo di PUC, accolta con modifiche dal voto Regionale, non sono ammessi interventi di ampliamento dei volumi esistenti, ma è consentito esclusivamente quanto previsto all’art. 25 del presente, non oltre il risanamento conservativo. Lo stesso dicasi per quanto attiene alle ARI rds 7, ARI rds 29 e ARI rds 30. soggette a adeguamento del PUC alle indicazioni del PTCP allegate al voto regionale.

Nelle aree di PTCP ricadenti in regime NICO del PTCP (A.RI.rds 14, 15, 23, 24, 25) sono ammessi i seguenti interventi: per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A. esistente per ciascuna unità edilizia sino ad un massimo del 5% senza utilizzo di indice perequato; in caso di edifici a carattere condominiale ovvero con più di cinque unità edilizie tali incrementi dovranno essere progettati ed attuati in maniera unitari e organica e tale incremento non potrà consentire la realizzazione di nuove unità edilizie. Gli incrementi di S.A: conseguenti a migliorie igienico sanitarie, non sono consentiti negli ambiti ricadenti nella Piana di Latte (ARI rds 9, limitatamente alla parte a levante dei giardini Hanbury, ARI rds 10, ARI rds 11 e ARI rds 5 parte. per le strutture turistico-ricettive si rimanda alla LR n° 2/2008 Si rimanda all’art. 42 e segg. delle presenti norme, per le indicazioni relative alle strutture alberghiere, come da norma introdotta dalla Delibera di CC n: 11/2011

Denominazione

Regime insediativo PTCP

A.RI.rds.1 Ponte S.Luigi/Ponte S.Ludovico/Balzi Rossi ID-MA/ID-CE (solo Balzi Rossi)

A.RI.rds.2 Grimaldi inferiore ID-MA A.RI.rds.3 Mortola superiore ID-MA A.RI.rds.4 Ciotti ID-MA (213) / ANI-MA

(1/3) – saturo A.RI.rds.5 Crinale di Mortola superiore Muru Russu

ID-MA – saturo ID-CO (tratto sotto via Aurelia) – IS-MA (tratto sopra via Aurelia)

A.RI.rds.6 Case Moretti ID-MA A.RI.rds.7 Bellenda ID-MA – saturo A.RI.rds.8 strada per Mortola superiore ANI-CE – saturo A.RI.rds.9 Mortola inferiore/Latte IS-MA (da ARI.tr 5 fino a

Mortola) – ID-CO (da ARI.tr 5 fino a Latte)

A.RI.rds.10 S.Bartolomeo/Latte ID-CO

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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A.RI.rds.11 Piana di Latte ID-CO - A.RI.rds.13 Sgorra IS-MA A.RI.rds.14 Carletti NI-CO A.RI.rds.15 S.Lorenzo NI-CO A.RI.rds.16 Ville ID-MA A.RI.rds.17 Frati Maristi ID-MO-A A.RI.rds.18 S.Bernardo IS-MA A.RI.rds.19 Seglia ID-MA si estende anche alla

punta inferiore del NI-CO di Seglia

A.RI.rds.20 Palazzo ID-MA – ANI-MA A.RI.rds.21 Bevera ovest IS-MO- B A.RI.rds.22 Case Allavena IS-MA A.RI.rds.23 Varase NI-CO A.RI.rds.24 Trucco NI-CO A.RI.rds.25 Verrandi NI-CO A.RI.rds.26 Porra 1 ID-CO A.RI.rds.27 Porra 2 ID-CO A.RI.rds.28 Fogliarè IS-MO- B A.RI.rds.29 S.Secondo ID-MA A.RI.rds.30 Colla Sgarba ID-MA A.RI.rds.31 Via De Amicis IS-MA A.RI.rds.32 Bevera est IS-MO- B A.RI.rds.33 Gallardi ID-MO –A Nelle zone omogenee ricadenti in regime normativo di PTCP assetto di CE non sono consentiti interventi di nuova edificazione, di accorpamento di edifici in sito, di ricostruzione di edifici diruti , di demolizione e ricostruzione edifici con diversa sagoma e sedime.. Per quelle ricadenti in regime di MA non sono consentiti interventi di nuova edificazione; sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione, ricostruzione di edifici diruti, accorpamenti in sito. Per quelle ricadenti in regime di MO-A e MO-B soltanto è possibile presentare istanze atte a proporre miglioramenti urbanistici , edilizi e di dotazione di servizi, estesi ad una porzione dell’ambito con caratteristiche omogenee relativamente a qualità edilizia, carenza di dotazione di servizi, carenze di infrastrutture viarie e parcheggi, cattiva qualità degli spazi collettivi, sia pubblici che privati. In tal caso l’Amministrazione Comunale può consentire tramite delibera di Consiglio Comunale interventi sino alla ristrutturazione urbanistica, da attuarsi esclusivamente tramite PUO esteso all’intera zona di cui è proposta la trasformazione. La densità edilizia territoriale potrà, nel caso in cui venga migliorata la dotazione di standard urbanistici, e previa approvazione di PUO, subire un incremento massimo del 10% del valore esistente all’atto della definitiva vigenza del PUC per l’ottenimento degli obiettivi di miglioramento sopra descritti. Tali interventi non sono soggetti all’utilizzo di indice perequato. La dotazione di standard non è monetizzabile e gli stessi dovranno essere reperiti all’interno del perimetro del PUO proposto. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PUC), il progetto comportante variante ricadente nei seguenti ambiti: A.RI.rds 9- A.RI.rds 10- A.RI.rds 11- ARI rds 5 parte Infine per quelle ricadenti in ambito CO del PTCP, particolare cura dovrà essere riservata al mantenimento delle caratteristiche pregnanti del nucleo isolato ed evitando forme architettoniche estranee alla realtà ed all’integrità del NI (nucleo isolato) del PTCP. Sono comunque da escludere per tutti gli ambiti Arirds ricadenti in Piana di Latte e ricompresi in ambito IDCO, (A.RI.rds 9 in parte, A.RI.rds 10, 11 e 12 in parte, A.RI.rds 26 e 27) incrementi della DT in quanto trattasi di ambiti saturi. Nell’ambito A.RI.rds.9 non è consentita nuova edificazione.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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L’ambito ARI rds 28 ricade in parte in zona idraulica di tipo G3/ fascia a). Dovranno essere attuate le cautele del caso, nell’attuazione degli interventi previsti. Dal punto di vista della disciplina

Interventi sulla viabilità � è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente, � è consentita la realizzazione di nuovi tracciati con funzione di connessione tra quelli esistenti

purché di sviluppo non superiore ai 100 m e con le caratteristiche relative alle opere d’arte di cui alla presente norma.

Regole insediative di tipo paesistico � le regole paesistiche per le eventuali ricostruzioni in sito, interventi considerati alla stregua della

nuova edificazione, indicano distanze minime tra edifici e da confini pari a quelle del Codice Civile

� l’utilizzo di forma volumetrica semplice, � prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature, � copertura a falde con unico colmo e rivestimento in cotto e sporti di gronda non superiori ai

50 cm., � in genere la riproposizione di motivi architettonici e/o decorativi di pregio o caratterizzanti

l’edificio originario, � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 3,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali, � la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai

3,00 m rivestite in pietra faccia a vista secondo le modalità tradizionali. Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le eventuali nuove

costruzioni compresi quelli relativi alla viabilità di collegamento non potrà superare quello complessivo vuoto per pieno dell’edificio da realizzarsi.

Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle

acque piovane Dovranno essere previsti: � raccolta e smaltimento dei liquami soltanto tramite allaccio alla pubblica fognatura, � il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete

idrica pubblica, � l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata tramite il

convogliamento in cisterne di acqua piovana, � i progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente dovranno prevedere adeguati

sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane attraverso apposito studio a firma di tecnico abilitato.

� Modalità attuative Si rimanda a quanto già riportato nella parte introduttiva del presente articolo ove viene indicato , in rapporto al PTCP, la gamma degli interventi e le relative modalità. Fanno eccezioni le sopraelevazioni che potranno mantenere l’allineamento delle facciate degli edifici esistenti. Le progettazioni di nuove strade dovranno essere accompagnati da uno studio di inserimento paesistico esteso ad un consistente intorno Funzioni ammesse � residenza, � uffici/studi professionali, � ricettività, � esercizi pubblici,

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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� esercizi di vicinato nel limite di SV non superiore ai 100 m2, per il settore alimentare e con SV non superiore ai 150 m2 per il settore non alimentare

� servizi pubblici, � attività artigianali compatibili a carattere individuale come ad esempio oreficeria,

decorazione di oggetti, ceramica, ecc.. E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento.

30.b - Ambiti di entroterra a prevalente destinazione residenziale da consolidare • A.RI.re.1 Bevera • A.RI.re.2 sponda destra bassa val Roja da Palazzo a Seglia • A.RI.re.3 sponda destra bassa val Roja da Seglia a Maristi • A.RI.re.4 Gallardi • A.RI.re.5 Sponda sinistra bassa val Roja • A.RI.re.6 Porra 1 • A.RI.re.7 Porra 2 • A.RI.re.8 Trucco • A.RI.re.9 Valle Sgorra • A.RI.re.10 S.Lorenzo

Descrizione Oltre al mantenimento del sistema insediativo agricolo descritto ai punti precedenti e alla necessità di alleggerire la pressione antropica lungo la costa, il PUC individua ambiti di entroterra già insediati e infrastrutturati in cui sia possibile un contenuto incremento del peso insediativo per dare risposta alla domanda di residenzialità primaria e non speculativa a valori immobiliari più contenuti. Il modello insediativo che ne deriva non raggiunge i livelli propri del tessuto urbano; viene infatti prevista una certa densità di edificato mono-bifamiliare o a palazzina di taglio piccolo legato ad una dotazione significativa di aree scoperte pertinenziali. Tale modello è alternativo a quello urbano ed è considerato funzionale anche ai previsti sviluppi degli insediamenti produttivi. In ogni caso la regola madre del sistema insediativo dovrà essere quella di un insediamento fortemente aggregato ad un asse viario esistente o di nuova previsione. Interventi di nuova costruzione

è consentita la nuova edificazione con i seguenti parametri: integrati come da deliberazione di CC n. 09 del 26.02.2009

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Indicazioni generali

Nuova edificazione

PTCP Sup. Fond. (m2)

S.A esistente

(m2)

S.A Progetto

(m2)

D.fDensità fond

. (m2/ m2)

S.A. min

(m2)

S.A. max (m2)

Tipologia Distanza confini min. Dc (m)

Distanza strade min. Ds (m)

Distanza fabbricatmin. Df (m)

A.RI.re.1 Bevera

ISMO-B

103.500

1.516

4694

0.06

150

300

Mono/bifamiliari 2 piani fuori terra+ 1 seminterrato o interrato

5

5

10

A.RI.re.2 Sponda dx bassa Roja da Palazzo a Seglia

IDCO

144.800

11.670

0

0.08

- - - -

-

-

A.RI.re.3 Sponda dx. bassa Roja da Seglia a Maristi

IDMO-A 128.000 14.770 590 0.12 150 300 Mono/bifamiliari 2 piani fuori terra + 1 seminterrato o interrato

5

5

10

A.RI.re.4 Gallardi

IDMO-A 57.700 5.700 3 50 0.10 50 100 Mono/bifamiliari 2 piani fuori terra + 1 seminterrato o interrato

5

5

10

A.RI.re.5 Sponda sx bassa val Roja

ISMO-B 54.700

6.644

0

0.06

-

-

-

-

-

-

A.RI.re.6 Porra 1

IDCO 39.350 1.050 2885 0.10 400 600 Plurifamigliari 2/3 piani fuori terra+ 1 seminterrato o interrato

5

5

10

A.RI.re.7 Porra 2

IDCO 18.600 666 1194 0.10 400 600 Plurifamigliari 2/3 piani fuori terra+ 1 seminterrato o interrato

5

5

10

A.RI.re.8 Trucco

IDCO/NICO

43.700 4.680 0 0.08

- - - -

-

-

A.RI.re.9 Valle Sgorra

ISMA 29.350 2.922 600 0.12 150 300 Piccoli agglomerati da attuarsi ida uno a tre agglomerati edilizi

10

10

20

A.RI.re.10 S. Lorenzo

ISMO-B 39.300 2.500 150 0.06 150 - Mono/bifamiliari 2 piani fuori terra+ 1 seminterrato o interrato fabbricati a schiera

5

5

10 o in aderenza

In merito all’A.RI.re.3 , data la sua appartenenza ad un ambito ID-MO-A di PTCP, onde meglio risistemare il suo tessuto edilizio definito come bisognoso di riordino dal sovraordinato strumento appena enunciato, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione urbanistica di comparti caratterizzati da disomogeneità edilizia come pure da scarsità di infrastrutture (in particolare quelle viarie)nonché da cattiva qualità e carenza di servizi a livello locale soprattutto per quanto concerne verde e parcheggio. Gli interventi potranno essere attuati con un incremento una tantum della SA esistente del 10% senza reperimento di indice perequato. Per quanto concerne l’A.RI.re.4 Gallardi gli interventi dovranno essere inseriti in un unico PUO

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che preveda una unica UMI. Tale piano operativo dovrà essere inquadrato in uno schema di assetto urbanistico (S.A.U.) comprendente tutti i DT interessati dall’area di progetto facente capo ad un progetto di trasformazione urbana (STU). Per quanto concerne il dimensionamento vige quanto stabilito per il limitrofo DT3 ad eccezione del numero di piani che dovrà essere limitato a n. 3 con possibilità di un piano interrato. Trattandosi per altro di zona ID-MO-A di PTCP sulla volumetria già esistente sono ammessi interventi fino a ricomprendere la ristrutturazione urbanistica con incremento una tantum della SA esistente del 10% senza reperimento di indice perequato. Gli interventi ammissibili di nuova edificazione nell’A.RI.re.8 dovranno essere inseriti in un PUO unitario che tenga conto che parte del territorio ricade in ambito NI-CO del PTCP e quindi sono da introdurre azioni volte al rispetto del valore paesistico del nucleo isolato. Definite come sopra le SA massime per ciascun ambito di paesaggio, in coerenza con le indicazioni di PTCP Assetto insediativo, nel momento in cui verrà rilasciato un titolo abilitativo sarà annotata la relativa dimensione di S.A. per la quale si è rilasciato l’atto amministrativo. Raggiunto per ogni zona il tetto massimo di SA edificata, non potranno essere consentiti altri interventi di nuova edificazione e la zona sarà considerata satura. La ripartizione di stock di superfici, passati due anni dall’approvazione del piano, potrà essere nuovamente ricalibrata sulla base dei permessi rilasciati ed eventuali nuove esigenze che si venissero a creare, ma ferme restando le quantità totali complessive e il rispetto della coerenza con il PTCP.

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme e relative prescrizioni � per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A. esistente

per ciascuna unità edilizia sino ad un massimo del 10% senza utilizzo di indice perequato; in caso di edifici a carattere condominiale ovvero con più di cinque unità edilizie tali incrementi dovranno essere progettati ed attuati in maniera unitari e organica e tale incremento non potrà consentire la realizzazione di nuove unità edilizie,

� per le strutture turistico-ricettive, si rinvia all’art. 42 di cui alla DCC n°11/2011. Nel periodo transitorio, cioè sino all’approvazione di norme specifiche per strutture ricettive diverse dalle alberghiere, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’Art. 25 delle presenti norme, sino alla ristrutturazione edilizia esclusa.

� è consentita la demolizione e ricostruzione. Interventi sulla viabilità � è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente, � è consentita la realizzazione di nuovi tracciati con funzione di connessione tra quelli

esistenti purchè di sviluppo non superiore ai 150 m e con le caratteristiche relative alle opere d’arte di cui alla presente norma.

Regole insediative di tipo paesistico � forma volumetrica semplice, � prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature, � copertura mista con prevalenza di tetti a falde con unico colmo e rivestimento in cotto e

sporti di gronda non superiori ai 30 cm., � finestre con persiane, � gronde e pluviali a sezione tonda in rame, � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 3,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali, � la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai

3,00 m rivestite in pietra faccia a vista secondo le modalità tradizionali. Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le eventuali nuove

costruzioni compresi quelli relativi alla viabilità di collegamento non potrà superare quello

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complessivo vuoto per pieno dell’edificio da realizzarsi. Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle

acque piovane Dovranno essere previsti: � raccolta e smaltimento dei liquami soltanto tramite allaccio alla pubblica fognatura, � il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete

idrica pubblica, � l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà avvenire tramite il convogliamento in

cisterne di acqua piovana, � i progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente dovranno prevedere adeguati

sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane attraverso apposito studio a firma di tecnico abilitato.

Modalità attuative Al fine di governare gli aspetti infrastrutturali e le dotazioni di servizi di livello locale con particolare riferimento ai parcheggi e al verde, gli interventi di nuova costruzione sono da attuarsi tramite PUO fatto salvo i casi di proprietà unitaria o di accordi tra privati che garantiscono la necessaria dotazione di servizi, infrastrutture dirette, accessibilità e parcheggi pertinenziali, casi per cui è consentito intervenire tramite permesso di costruire convenzionato.

L’ambito ARI re5 ricade in parte in zona idraulica di tipo G3/ fascia a). Dovranno essere attuate le cautele del caso, nell’attuazione degli interventi previsti. Dal punto di vista della disciplina dell’assetto idraulico, per tale zona sono vigenti le disposizioni degli articoli n. 12,13,14,15 del piano di bacino stralcio; dal punto di vista della disciplina dell’assetto geologico-geomorfologico per le zone D, E,F, sono vigenti le disposizioni degli articoli n.12 e n. 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio La parte sud dell’ambito A.Ri re.5, da ritenersi dunque satura, risulta già essere compresa all’interno del perimetro di PEEP di cui alla DGR n° 464 del 04/4/1979 (Piano di Zona di Roverino) riapprovato in data 23/10/2008 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 83, lo stesso dicasi per parte dell’area ARI urb.1 e la zona a servizi S14, l’ambito ACE ap 3 in parte e parte dell’ambito ACE Agr 14, . Si precisa che il PEEP è stato attuato per quanto attiene alle aree residenziali ricomprese all’interno del perimetro, sino a saturazione dell’area, conformemente alle previsioni urbanistiche per quanto attiene alla parte residenziale mentre la quota di standard previsti dovrà essere attuata all’interno del perimetro, come previsto dalla D C.C. n° 83/08.

Funzioni ammesse � residenza, � uffici/studi professionali , � ricettività, � esercizi pubblici, � esercizi di vicinato nel limite di SV non superiore ai 100 m2, per il settore alimentare e

con SV non superiore ai 150 m2 per il settore non alimentare; � servizi pubblici, � attività artigianali compatibili a carattere individuale come ad esempio oreficeria,

decorazione di oggetti, ceramica, ecc.. E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento.

30.c – Ambiti costieri a prevalente destinazione residenziale da consolidare • A.RI.rc.1 Mortola inferiore • A.RI.rc.2 Piana di Latte • A.RI.rc.3 bassa val Latte sponda destra

Descrizione La zona di Latte nella sua estensione più a mare ha storicamente rappresentato uno degli ambiti

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di forte tensione verso fenomeni di lottizzazione e speculazione a causa da un lato dei suoi alti valori paesaggistici e di gradibilità climatica e dall’altro della disponibilità di vaste aree pianeggianti comprese tra l’Aurelia e la ferrovia. Nei periodi più recenti poi tale pressione si è anche spostata nell’immediato entroterra della bassa val Latte tra l’autostrada e l’Aurelia. La parte più a mare a valle del tracciato ferroviario, a causa della sua peculiare tipologia insediativa di ville con orti e giardini conclusi e perimetrati da alti muri di cinta, ha invece resistito a tale pressione in maniera più efficace. Gran parte delle previsioni del precedente PRG hanno posto aspettative e candidature che si sono attuate solo parzialmente. Il PUC da un lato prende atto della situazione ponendo delle limitazioni a questi processi ma dall’altro deve comunque darsi carico di governare il completamento di quanto già iniziato. Per tale motivo in queste aree le previsioni sono quelle di un completamento dei processi edificatori in aree non ancora saturate secondo nuove regole di maggior cautela, equilibrando gli interventi con previsione di servizi e valutandone con attenzione l’impatto sulle infrastrutture viarie già oggi quasi inadeguate. Interventi di nuova costruzione

è consentita la nuova edificazione secondo i seguenti parametri:

PTCP insediat.

S.Fond. m2

S.A. esistente

S.A. progetto

D.f. Progetto

SA min

SA max

Distan. Confini

min.

Distanz. Strade

min.

Distanz. Edifici

min.

Tipologia

A.RI.rc.1 Mortola inferiore

ISMA

14.000

870

-

-

-

-

-

-

-

non ammessi nuovi edifici eccettuati quelli previsti dal

PP già ricompresso nel progetto

definitivo di PUC adottato

A.RI.rc.2 Piana di Latte

IDCO

57.000

3.500

-

-

-

-

-

-

-

non ammessi nuovi edifici

A.RI.rc.3 Bassa val Latte sponda destra

IDCO

45.700

3.630

3.220

0.15

300

600

10

5

15

Fabbricati plurifamigliari

2/3 piani fuori terra

Definite come sopra le SA massime per ciascun ambito di paesaggio, in coerenza con le indicazioni di PTCP Assetto Insediativo, nel momento in cui verrà rilasciato un titolo abilitativo sarà annotata la relativa dimensione di S.A. per la quale si è rilasciato l’atto amministrativo. Raggiunto per ogni zona il tetto massimo di SA edificata, non potranno essere rilasciati altri interventi di nuova edificazione e la zona sarà considerata satura. La ripartizione di stock di superfici, passati due anni dall’approvazione del piano, potrà essere nuovamente ricalibrata sulla base dei permessi rilasciati ed eventuali nuove esigenze che si venissero a creare, ma ferme restando le quantità totali complessive e il rispetto della coerenza con il PTCP.

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme e relative prescrizioni � per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A.

esistente pari ad un massimo del 20% con utilizzo di indice perequato, esclusivamente nella zona ARI rc 3 giacchè le altre aree (rc1 e 2) sono sature dunque nono è consentito nessun ampliamento volumetrico.

� per le strutture turistico-ricettive si rimanda a quanto stabilito dalla procedura prevista

dalla LR n° 1/08 e 2/08. Si rimanda all’art. 42 e segg. delle presenti norme, per le indicazioni relative alle strutture alberghiere, come da norma introdotta dalla Delibera di CC n: 11/2011

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� è consentita la demolizione e ricostruzione. Interventi sulla viabilità � è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente, � è consentita la realizzazione di nuovi tracciati con funzione di connessione tra quelli

esistenti purchè di sviluppo non superiore ai 150 m e con le caratteristiche relative alle opere d’arte di cui alla presente norma.

Regole insediative di tipo paesistico � forma volumetrica semplice, � prevalenza delle murature piene rispetto alle bucature, � copertura mista con prevalenza di tetti a falde con unico colmo e rivestimento in cotto e

sporti di gronda non superiori ai 30 cm., � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 3,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali, � la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai

3,00 m rivestite in pietra faccia a vista secondo le modalità tradizionali. Le descrizioni di cui sopra valgono per tutti gli interventi edilizi ammessi ad eccezione della demolizione e fedele ricostruzione e della ricostruzione filologica di edifici diruti. Regole di sostenibilità ambientale � Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le eventuali nuove

costruzioni compresi quelli relativi alla viabilità di collegamento non potrà superare quello complessivo vuoto per pieno dell’edificio da realizzarsi.

Dovranno essere previsti: � la raccolta e lo smaltimento dei liquami soltanto tramite allaccio alla pubblica fognatura. � il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete

idrica pubblica, � l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o

tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana. � i progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente dovranno prevedere adeguati

sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane attraverso apposito studio a firma di tecnico abilitato.

Modalità attuative Al fine di governare gli aspetti infrastrutturali e le dotazioni di servizi di livello locale con particolare riferimento ai parcheggi e al verde, gli interventi di nuova costruzione sono da attuarsi tramite PUO fatto salvo i casi di proprietà unitaria o di accordi tra privati che garantiscono la necessaria dotazione di servizi, infrastrutture dirette, accessibilità e parcheggi pertinenziali, casi per cui è consentito intervenire tramite permesso di costruire convenzionato. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PUC), il progetto comportante variante ricadente in ambito A.RI. rc2 e in ambito A.RI. rc3.

Funzioni ammesse � residenza, � ricettività, � esercizi pubblici. � servizi pubblici, � commercio al dettaglio nel limite di SV non superiore ai 100 m2, per il settore alimentare e

con SV non superiore ai 150 m2 per il settore non alimentare � attività artigianali compatibili a carattere individuale come ad esempio oreficeria,

decorazione di oggetti, ceramica, ecc

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E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento. 30.d- Ambiti costieri a prevalente destinazione residenziale oggetto di PP approvati e in

corso di realizzazione • A.RI.rc.c1 Mortola • A.RI.rc.c2 Latte • A.RI.rc.c2 Ville Per questi ambiti soggetti a Piani Particolareggiati già approvati con titoli abilitativi già rilasciati e in corso di realizzazione o in attesa di rilascio del prescritto titolo abilitativo, si fa espresso rinvio alle specifiche norme di attuazione, agli elaborati delle relative strumentazioni urbanistiche attuative e ai conseguenti titoli abilitativi rilasciati. Per i seguenti ambiti soggetti a Piani Particolareggiato si riportano le specifiche norme di attuazione delle relative strumentazioni urbanistiche esecutive approvate. A.RI.rc.c1 Mortola Art. 1 Finalità e Variante al PRG Lo Strumento Urbanistico Attrattivo fornisce le indicazioni per la disciplina delle iniziative urbanistiche ed edilizie ammesse nella zona dal PRG. Tutti gli interventi dovranno rispettare i vincoli, gli indici, le prescrizioni, gli allineamenti stradali precisati negli elaborati dello SUA e contenuti nelle presenti norme. La progettazione del presente SUA è riferita all’art. 28 bis (D. PRG 1349 del 29/11/83) delle NTA del PRG che vengono integralmente richiamate e si riproducono in allegato. Art. 2 Elaborati dello SUA Lo Strumento Urbanistico Attrattivo si compone, oltre che delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, dei seguenti elaborati:

omississ – Art. 3 Tempi e Modalità di Attuazione dello SUA Lo SUA verrà realizzato entro il termine massimo di 10 anni dalla sua approvazione esclusivamente tramite convenzione urbanistica attrattiva Art. 4 Destinazione d’Uso Lo SUA comprende le seguenti destinazioni d’uso, conformemente a quanto stabilito dal PRG:

� residenza;

� spazi attrezzati a parco, per gioco e lo sport;

� parcheggi;

� viabilità;

Art. 5 Contenuto delle Convenzioni Attuative L’attuazione dello Strumento Urbanistico Attuativo avverrà in conformità a quanto previsto al precedente art. 3 mediante convenzione edilizia, relativa all’intera area oggetto del piano: La convenzione dovrà regolare la quantità, le modalità ed i tempi della realizzazione delle opere, anche di urbanizzazione, nonché determinare le garanzie per la sua puntuale osservanza. Lo schema di convenzione, presentato ed approvato congiuntamente al SUA, verrà regolarizzato e trascritto all’approvazione finale del SUA e comunque prima della presentazione delle domande di concessione. Art. 6 Prescrizioni Edilizie Nella zona considerata dallo Strumento Urbanistico Attuativo sono consentite nuove costruzioni residenziali con cubature massime complessive di m3 2.616. Nelle Tav. 6/6bis di progetto risultano indicate le caratteristiche planivolumetriche dei fabbricati che sono costituiti da quattro differenti tipi edilizi: A, B, C, D. Per strada pubblica di PRG si intende quella cartografica individuata nelle cartografie del PRG. Il progetto di concessione edilizia dovrà essere conforme a quanto previsto nel SUA in ogni parte grafica, descrittiva e normativa. Gli elaborati dovranno essere corretti indicando quali vincolanti tutti gli elementi di progetto, fatte salve le

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minime modificazioni tollerabili in sede esecutiva comunque tali da non consentire modificazioni percepibili sotto il profilo paesistico dell’assetto approvato ed unicamente rappresentato planimetricamente. Nel rilascio delle concessioni edilizie e nella realizzazione potranno essere ammesse limitate modifiche che garantiscano comunque le seguenti condizioni di inderogabilità per quanto attiene:

1. volumetria complessiva massima edificabile;

2. minime distanze tra fabbricati, dai confini di proprietà esterni allo SUA, dai cigli stradali del PRG;

3. Altezza massima prescritta dalle presenti norme;

Tali modifiche potranno prevedere una lieve diversa conformazione ed articolazione planimetrica ed altimetrica dei fabbricati, la quale sarà definita all’atto della concessione edilizia, ma che non potrà comunque comportare una variazione alla scatola volumetrica originaria superiore al 3% degli elementi lineari (lunghezza, larghezza, altezza) fermo restando il principio di inderogabilità sopraccitato. Art. 7 Quote del Terreno Sistemato Le quote del terreno sistemato devono essere quelle indicate nelle Tavv. 8 e 8 bis con una tolleranza di variazione maggiore o inferiore massima inderogabile di m 0,50. Art. 8 Caratteristiche-Tipologiche dei nuovi fabbricati e sistemazione degli spazi di pertinenza. Le coperture dei fabbricati dovranno essere realizzate a falde inclinate con angolazione minore o uguale a 30° con copertura a due falde. Il manto di copertura dovrà essere realizzato in manufatti di laterizio (cotto) nelle tipologie di coppi tradizionali o tegole alla marsigliese. Le superfici utili interne e le superfici accessorie delle singole unità immobiliari dovranno essere conformi alle prescrizioni e alle normative vigenti. Le caratteristiche degli intonaci e dei rivestimenti esterni degli edifici dovranno attenersi ad un criterio coerente alla tradizione edilizia ligure. Pertanto si prevede l’impiego di intonaci a calce o di tipo civile evitando l’impiego di rivestimenti in ceramica, clinker e gres. I prospetti dei fabbricati dovranno essere tinteggiati con colori tenui scelti nella gamma delle terre, differenziando le scelte adottate tra edificio ed edificio. Le scale esterne saranno realizzati in pietra, ardesia o cotto, mentre gli eventuali contorni dei vuoti saranno in pietra o ardesia. Gli infissi esterni dovranno essere persiane di foggia, colori e materiali tradizionali. I portoni del piano seminterrato dovranno essere realizzati o rivestiti in legno scuro. Le recinzioni e le ringhiere dovranno privilegiare l’impiego del ferro lavorato a disegno semplice, di tipo tradizionale. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali dovranno essere realizzate in cotto o pietra naturale. I muri di sostegno dei terrazzamenti dovranno essere realizzati in pietra a spacco, disposta secondo le tradizioni locali e senza stuccatura dei giunti. Art. 9 Tipologie La tavola e le proposte relative alla tipologia edilizia sono d ritenersi indicative; le modificazioni della tipologia ammesse a livello di realizzazione potranno essere solo quelle relative alla distribuzione interna, fermo restando l’aspetto esteriore dei fabbricati. Art. 10 Parcheggi I parcheggi privati o condominiali dovranno soddisfare le quantità indicate nelle tavole e comunque non dovranno risultare inferiori a quelle dell’art. 41 sexies della L. n. 1150 del 17/08/1942 così come modificato dall’art. 2, 20 comma, della L. n. 122 del 24/03/1989, comprendendo tra questi i parcheggi coperti ricavati nelle balze del terreno sistemato o interrato. I parcheggi interrati dovranno essere coperti da lastricati o massetti autobloccanti ovvero sistemati a giardino pensile. Art. 11 Impianti Tecnologici La localizzazione delle attrezzature e delle strutture necessarie e conseguenti alla erogazione delle forniture pubbliche (ENEL, SIP, Acquedotto, Ecc..) ha unicamente valore indicativo. La loro puntuale definizione, quantificazione e localizzazione sarà definita secondo le necessità degli enti preposti e dell’Amministrazione Comunale e formeranno oggetto di eventuale variante al SUA. Art. 12 Superficie Assertiva Per le superfici asservite alla volumetria complessiva di nuova edificazione prevista dallo SUA deve intendersi quella corrispondente all’intero SUA. Art. 13 Barriere Architettoniche La progettazione esecutiva delle opere pubbliche e private deve essere fatta nel rispetto dei requisiti previsti dalle leggi statali e regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. In sede di costruzione e/o adeguamenti di “percorsi pedonali” dovranno essere rispettate le norme per facilitare gli handicappati, (L: n. 118 del 30/03/1971, DPR n. 384 del 27/01/1978. decreto n. 2369 del

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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14/06/1989, L. n. 13 del 09/01/1989, L.R. n. 15 del 12/06/1989 e successive modificazioni), con priorità all’eliminazione di “risalti” mediante la creazione di rampe di raccordo. Inoltre dovrà essere consentita e facilitata la circolazione e la sosta dei veicoli previsti al servizio del pedone con “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”. I marciapiedi dovranno essere mantenuti liberi da impedimenti quali auto, moto, biciclette in sosta, contenitori per la spazzatura, ecc. e la loro usufruibilità non dovrà essere ridotta dalla presenza anche localizzata di paletti e/o pali segnaletici. Art. 14 Risparmio Energetico Ai sensi della normativa vigente in materia di risparmio energetico, trattandosi di intervento riguardante la realizzazione di nuove volumetrie residenziali, dovranno essere adottate fin dalla fase progettuale esecutiva tutte le misure atte a limitare i consumi di energia termica ed elettrica. Dovranno essere adottate tipologie costruttive che prevedono l’uso di materiale ed impianti rispondenti alle norme tecniche previste dalla Legge n. 10 del 09/01/1991 e dai successivi Decreti applicativi. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti costruttivi quali:

� inserimento di materiali isolanti termici nei solai di copertura e nelle pareti perimetrali;

� adozione di serramenti esterni dotati di vetro-camera;

� utilizzo, nella realizzazione degli impianti tecnologici di materiale e componenti rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente.

In base agli artt. 26 e 28 della prescritta Legge 10/91 dovrà essere prodotta per ogni singolo intervento edilizio la relativa Relazione Tecnica sul rispetto delle prescrizioni di legge. Art. 15 Leggi e Decreti Per quanto non indicato nelle presenti norme si rimanda al PRG, al RE a tutte le Leggi e i Decreti vigenti in materia: Art. 16 Parcheggi Privati A livello urbanistico viene privilegiata la soluzione interrata, sia per il rispetto dell’ambiente che per il soddisfacimento dei minimi inderogabili prescritti i dalla Legge 122/89. Art. 17 Verde di Arredo In sede di Convenzione Urbanistica l’Amministrazione Comunale, sentito l’Ufficio Beni Ambientali e Protezione delle Bellezza Naturali della Regione Liguria, si riserva di dettare specifiche prescrizioni al riguardo del tipo di essenze arboree da piantumarsi nell’ambito delle aree verdi del presente SUA, per la salvaguardia del paesaggio urbano consolidato. In riferimento alla tipologia sempreverde a basso ed alto fusto esistente in zona. A.RI.rc.c2 Latte Art. 1: obiettivi del P.P.: Il Piano Particolareggiato in oggetto di prefigge sostanzialmente una verifica degli standards urbanistici e l’inserimento volumetrico, di un insediamento a carattere residenziale, in un’area in parte già urbanizzata, classificata dal vigente PRG quale zona RO1 (zona residenziale di ponente). Ulteriore obiettivo del Piano è quello di predisporre un razionale sistema infrastrutturale e la localizzazione di un organico complesso di servizi pubblici. Art. 2: Soggetti attuatori: il progetto del Piano Particolareggiato è di iniziativa privata, quindi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 8.7.1987 n. 24 e s. m. i. è a cura e spese dell’unico proprietario dell’intera area in oggetto,- omissis – Art. 3: destinazione delle aree non edificate: le aree non edificate comprese nel Piano Particolareggiato ad eccezione delle aree destinate al soddisfacimento dei parametri urbanistici fissati dal DM 2.4.1968 n. 1144 presentano la seguente destinazione d’uso: verde attrezzato privato e campi da gioco verde privato pertinenziale (orti –giardini) sede stradale percorsi pedonali parcheggi privati Art. 4: destinazioni urbanistiche e norme edilizie: sono consentiti esclusivamente utilizzi che siano di tipo residenziale o strettamente connessi con tale utilizzo. L’istanza per la concessione edilizia in oggetto seguirà le ordinarie norme e disposizioni di legge in materia, a seguito della presentazione dei progetti esecutivi ai sensi delle norme del vigente Regolamento Edilizio. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PUC), il progetto comportante variante ricadente in ambito A.RI. rcc2.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Art. 5: interventi sugli edifici esistenti: fermo restando le norme di cui all’art. 14 delle Norme di attuazione del PRG, si precisa che per gli edifici esistenti potranno essere eseguite esclusivamente opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 31 della l. 5.8.78 n. 457. Art. 6: nuova edificazione: la tipologia prevista nel Piano Particolareggiato è vincolante. Fermo restando la distanza dai confini di proprietà, dalle strade e dai fabbricati, per la collocazione dei volumi all’interno della perimetrazione di paino vale quanto stabilito negli elaborati di progetto allegati. Art. 7: sistemazione del terreno (lotto): nei singoli lotti, a prescindere dalla quota di verde di uso pubblico presente, dovrà essere garantita una quota di verde, pari almeno al 50% dell’area libera ed in particolare: nelle aree destinate a verde dovranno essere messi a dimora alberi da fusto (eucaliptus, pino marittimo, palma ecc.) in ragione di un albero ogni 50 m2 di superficie, oltre ad una quota significativa di piante di basso fusto tipiche della zona i muri di contenimento non dovranno superare l’altezza di m. 3,00 ed inoltre dovranno presentare la pietra a vista a corsi orizzontali ed essere rivestiti da rampicanti sempreverdi. Art. 8: sistemazione a verde: la sistemazione del verde come sopra prevista dovrà essere, dove possibile, contestuale alla edificazione del lotto e comunque dovrà essere ultimata prima del rilascio dell’autorizzazione di abitabilità. Art. 9: oneri: gli oneri relativi a dette piantumazioni non saranno in ogni caso scomputabili dal oneri previsti dal Piano. Art. 10: modalità di attuazione del Piano Particolareggiato: il Piano Particolareggiato si attua per mezzo di progetti edilizi di singole unità edilizie ovvero mediante un unico progetto globale riguardante l’intero complesso. Il rilascio di concessione edilizia o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo (art. 18 L.R. n. 24 dell’8.8.1987)contenente quanto previsto dall’art. 16 della medesima legge. Le opere per le quali è richiesta la presentazione di un progetto edilizio sono le seguenti: manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia nuove costruzioni Il progetto di intervento dovrà prevedere di norma tutto ciò che richiede il vigente Regolamento Edilizio Capitolo II art. 5 “domanda di concessione edilizia o autorizzazione – documentazione”. Il Piano Particolareggiato si attua, inoltre, attraverso progetti di sistemazione delle aree destinate ai percorsi pedonali e ai parcheggi. Essi dovranno contenere pavimentazione ed eventuali elementi d’arredo in accordo con i caratteri ambientali, le preesistenze ed i materiali d’uso della tradizione locale. Il termine di attuazione del Piano Particolareggiato è fissato in ani 10 a partire dalla data di esecutività dello strumento urbanistico stesso, dopo il procedimento di approvazione ai sensi dell’art. 4 delle L.R. 8.7.1987 n. 24 e s. m. i. A.RI.rc.c3 Ville Art. 1 Generalità Il Piano Particolareggiato di iniziativa privata, si prefigge l’attuazione di quanto il PRG ed il PUC adottato con delibera di C.C. in data 05/04/2003, prevedono per la zona in oggetto. La progettazione comprende un nucleo di case a schiera con tutte le infrastrutture ed i sottoservizi necessari all’urbanizzazione dell’area. Art. 2 Elaborati di Piano Il Piano Particolareggiato è composto di tutti gli elaborati tecnici richiesti dalla L. R. n. 24/87, che disciplina la redazione degli strumenti urbanistici attuativi dell’art. 3 sub. 1. Il progetto è costituito dai seguenti elaborati: omissis – Art. 3 – Tempi di attuazione Il termine per la realizzazione del Piano è fissato in tre anni dalla stipula della Convenzione. Art. 4 – Destinazioni d’uso Sono previste le seguenti destinazioni: - residenze; - verde attrezzato; - verde a bosco; - verde privato; - verde pubblico; - parcheggi pertinenziali; - parcheggi di uso pubblico; - viabilità; - spazi e percorsi pedonali.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Art. 5 – Materiali e requisiti delle costruzioni - Distanza minima dal confine m. 10 e dai fabbricati esistenti m 30. - Numero dei piani fuori terra: m 2 con altezza di m 8,60, art. 28 bis P.R.G. - Forme volumetriche semplici. - Murature di perimetro intonacate secondo tradizione. - Coperture a due falde in struttura lignea e manto in laterizio con sporgenze di gronda m. 0,30 max - Finestre con persiane. - Gronde e pluviali a sezione tonda in rame. - Muri di contenimento del terreno di altezza massima m. 3 in pietra secondo tradizione. Art. 6 – Modalità di attuazione L’attuazione del P.P. sarà regolata da una convenzione bilaterale tra l’Ente Attuatore e l’Amministrazione Comunale, che dovrà precisare: - i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in coordinazione con l’esecuzione del complesso; - i tempi di realizzazione (così come fissati al prec. Art. 3); - eventuali vincoli di natura esecutiva a livello di priorità di opere; - corresponsione diretta o scomputo di oneri di urbanizzazione secondaria e primaria, proporzionali alla volumetria in progetto, secondo parametri aggiornati alla data di approvazione del Piano; - congrue garanzie per il rispetto dei termini della Convenzione. Entro quaranta giorni dalla stipula della Convenzione. L’Attuatore fornirà il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione con le giustificazioni atte a dimostrare la compatibilità con le infrastrutture esistenti. Art. 7 – Deliberazione del progetto di P.P. Il progetto del presente Piano Particolareggiato viene approvato secondo il “procedimento di approvazione” previsto dall’art. 4 della L.R. 24/87. La concessione edilizia è rilasciata dal Dirigente la Ripartizione Tecnica del Comune di Ventimiglia, previo parere della Commissione Edilizia. Art. 8 – Tipologia dell’intervento Interevento edilizio residenziale con riferimento alle presenze insediative in zona IS-MA, concluso in un solo lotto. Art. 9 – Elaborati definitivi Il permesso di costruire comporterà la redazione di tutti gli elaborati previsti dal vigente regolamento edilizio comunale, al quale si rimanda per quanto non espressamente prescritto nel presente articolo. In particolare gli elaborati progettuali dovranno comprendere: - progetto in scala 1/100 di tutti gli elementi volumetrici che lo compongono, delle sistemazioni esterne, delle urbanizzazioni; - elaborati richiesti ai sensi della Legge 46/90 o di normativa, vigenti al momento dell’approvazione del P.P. in materia di impiantistica; - elaborati in materia di barriere architettoniche, secondo norme vigenti al momento dell’approvazione; - relazione geotecnica specifica ai sensi del D.M. 11.03.88 e successivi aggiornamenti. Art. 10 – Elementi e vincoli per la definizione plano volumetrica a) la distribuzione planimetrica dei volumi, riportata nelle tavole di Piano, è vincolante così come sono vincolanti le misure in pianta dei singoli corpi di fabbrica; b) le altezze massime sono vincolanti; c) il volume globale è indicato nelle tabelle di cui all’Elaborato E; d) l’impostazione planimetrica e le distanze previste negli elaborati di piano sono vincolanti. 30.e – Ambiti costieri a destinazione turistico-ricettiva • A.RI.tr.2 Rio Latte sponda destra • A.RI.tr.3 Rio Latte sponda sinistra • A.RI.tr.4 Latte bivio Aurelia • A.RI.tr.5 Trucco

Descrizione Sono previsioni riferite o al consolidamento di strutture recettive esistenti o alla previsione di nuove considerate importanti per la fruibilità della zona costiera in particolare di quella di Latte. Per ulteriori specificazioni si fa rinvio al piano di ripartizione delle strutture turistico-ricettive.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Parametri urbanistici

PTCP S.Fond. m2

S.P. Progetto

max

D.f. Progetto

max

Nuovi p. letto max

Tipologia

-

A.RI.tr.2 Rio Latte sp. Dx

IDCO 15.900 0 esistente 0 Villaggio turistico

A.RI.tr.3 Rio Latte sp. Sx

ISCE IDCO

28.200

1.000 0,06 65 Hotel tradizionale

A.RI.tr.4 Latte bivio ss1

IDCO 8.000 1.000 0.12 35 Hotel tradizionale

A.RI.tr.5 Trucco

ISMA NICO

3.470 1.000 0,28 40 Hotel tradizionale con centro congressi

Interventi di nuova costruzione è consentita la nuova edificazione esclusivamente per l’A.RI.tr.3, A.RI.tr.4 e A.RI.tr.5. Non è consentita negli ambiti A.RI.tr.2 I nuovi interventi delle A.RI.tr.3 e A.RI.tr.5 dovranno essere soggetti a PUO di cui quello riferito all’A.RI.tr3 viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP), il progetto relativo a quegli ambiti che ricadono nella aree A.RI.tr2, A.RI.tr 3 e A.RI.tr4 (Piana Di Latte)

L’A.RI tr 3 dovrà contemplare un nuovo assetto viabilistico coerente con l’attigua zona A.RI.rc.c.2 che non contempli una accessibilità sino a filo di costa per le autovetture private ma per i soli mezzi di servizio e soccorso, contemplare tipologie che garantiscano la massima conservazione delle aree libere, il corretto inserimento dal punto di vista paesaggistico e architettonico, la conservazione e riqualificazione degli ambiti spondali, le idonee attrezzature e sistemazioni per la fruizione della costa e per la balneazione. Il PUO dovrà comprendere un massimo di due UMI, una riferita alla zona sopra la linea ferroviaria e l’altra a quella sotto la ferrovia, costituente zona verde nella quale saranno ammesse unicamente strutture e impianti collegati alla funzionalità delle strutture alberghiere, nel rispetto della zona ISCE di PTCP. L’intervento porta in dote il 50% della capacità edificatoria mentre il restante 50% dovrà essere reperito con il sistema dell’indice perequato. In conformità con il dettato della DGR n° 179/2008, per l’ambito A.RI.tr.3 dovranno essere previste le seguenti caratteristiche:

• tipologia e ingombro volumetrico massimo analoghi a quelli della villa sita in prossimità

• localizzazione della nuova volumetria nell’area più a monte in modo da alterare il meno possibile l’attuale connotazione a verde, con conseguente mantenimento delle caratteristiche vegetazionali tipiche dell’area: a tal fine il soggetto attuatore dovrà impegnarsi al mantenimento della funzione di presidio, senza possibilità di realizzare o posizionare strutture al servizio dell’albergo.

• Analogamente la normativa della porzione a mare (da includere nel PUO) dovrà garantire la conservazione delle attuali caratteristiche, evitando, quindi, sbancamenti o realizzazione di pertinenze quali piscine, stabilimenti balneari, ecc.;

• Per l’A.RI.tr.5 è contemplata una sola UMI e sono previste le stesse indicazioni relative alle distanze indicate per l’A.RI.tr.3. L’intervento dovrà mantenere il più possibile l’orografia esistente ed essere organizzato su fasce inerbite, piantumate e con il fronte esterno rivestito in pietra locale. Eventuali edifici emergenti dovranno riferirsi all’architettura delle serre e degli edifici colonici locali. A riguardo dell’A.RI.tr4 si informa che il relativo progetto , in ragione delle delicatezze di tali aree, dovrà individuare soluzioni tipologiche e compositive che tengano conto delle caratteristiche dell’intorno e

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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del profilo del terreno33. • La distanza minima tra gli edifici è di 10 m, quella da confini 5 m, quella da strade 3 m. � Tutti i nuovi interventi sono vincolati per la funzione ricettiva-alberghiera per una durata

non inferiore a 20 anni. Interventi sull’esistente

� sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme e relative prescrizioni � Relativamente all’A.RI.tr.2 sono ammessi soltanto interventi sino all’art. 25 delle presenti

norme, con esclusione della ristrutturazione edilizia, mantenendo la destinazione d’uso attuale; qualsiasi trasformazione degli attuali manufatti, dovrà essere valutata quale variante al PUC.

Interventi sulla viabilità � è consentito il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente � è consentita la realizzazione di nuovi tracciati con funzione di connessione tra quelli

esistenti ai fini di una complessiva riorganizzazione dell’accessibilità della piana e dei relativi collegamenti con la statale Aurelia dovrà essere previsto il restauro della Via romana la quale dovrà essere interdetta a usi viari. in prossimità della nuova viabilità dovranno essere previsti adeguati parcheggi pubblici ai fini di una fruizione dell’attiguo litorale

� dovrà essere prevista una viabilità pedonale lungo argine di connessione tra la spiaggia (pubblicamente fruibile) e la via Aurelia.

Regole insediative di tipo paesistico � numero massimo di piani fuori terra per i nuovi edifici tre, � numero massimo di piani interrati o seminterrati uno; � la sistemazione esterna dei terreni dovrà essere realizzata con muri di contenimento di

altezza non superiore a m 2,00 rivestiti in pietra secondo le modalità tradizionali e non dovrà prevedere nuove penetrazioni a valle dell’asse ferroviario,

� la realizzazione di nuova viabilità dovrà prevedere opere di contenimento non superiori ai 3,00 m rivestite in pietra faccia a vista secondo le modalità tradizionali

� l’attuale sistema di percorrenze delimitate da murature e di ville dotate di giardini o frutteti della Piana di Latte dovrà essere mantenuto.

� la vegetazione esistente ed in particolare quella a frutteto e oliveto dovrà essere mantenuta e valorizzata.

Le descrizioni di cui sopra valgono per tutti gli interventi edilizi ammessi. Regole di sostenibilità ambientale � il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere inerenti le eventuali nuove

costruzioni compresi quelli relativi alla viabilità di collegamento non potrà superare quello complessivo vuoto per pieno dell’edificio da realizzarsi

� l’edificazione nelle aree storicamente esondate potrà avvenire solamente in ottemperanze alle norme del Piano di Bacino

� il tratto terminale del rio Latte compreso tra la foce e la strada Aurelia dovrà essere riqualificato e riprogettato quale canale verde preservandone tutti gli spazi spondali verdi non ancora insediati

Non sono consentiti interventi che: � modifichino sostanzialmente l’orografia dei luoghi, � danneggino o modifichino i corsi d’acqua e le sorgenti o il sistema di smaltimento delle

acque piovane � prevedano l’eliminazione di più di 5 esemplari di vegetazione di alto fusto

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Dovranno essere previsti: � ripascimento degli arenili nella zona lato mare di Latte, � raccolta e smaltimento dei liquami soltanto tramite allaccio alla pubblica fognatura, � il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete

idrica pubblica e adeguate riserve con apposite cisterne, � l’approvvigionamento di acqua ad usi irrigui dovrà essere captata da corsi d’acqua o

tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana o dal riciclo delle acque grigie, � i progetti di nuova viabilità o adeguamento di quella esistente dovranno prevedere adeguati

sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane attraverso apposito studio a firma di tecnico abilitato,

� tutti i parcheggi dovranno essere interrati o se a raso mascherati da vegetazione o sistemi analoghi.

Tutti i progetti di nuova costruzione, ricostruzione, accorpamenti in sito, di interventi considerati alla stregua della nuova edificazione, dovranno essere accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico esteso ad un adeguato intorno e che tenga conto dei principali punti di vista panoramici. Funzioni ammesse � ricettività, � uffici connessi alle attività insediabili, � stabilimenti balneari, � esercizi pubblici. � parchi e impianti sportivi di uso privato e pubblico E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento.

30.f – Ambita destinazione turistico-ricettiva approvato e in corso di realizzazione • A.RI.tr.c.1 Grimaldi Per il seguente ambito soggetto a progetto con procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive già approvato, con titolo abilitativo già rilasciato e in corso di realizzazione, si fa espresso rinvio alle specifiche norme di attuazione e agli elaborati della relativa strumentazione urbanistica attuativa e conseguente titolo abilitativi rilasciato. Il PUC, vista la delicatezza della zona sotto il profilo ambientale e la particolarità dell’intervento autorizzato non né consente alcun cambiamento di destinazione d’uso senza preventiva variante urbanistica. Di seguito vengono riportate le norme approvate, fermo restando l’obbligo del rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti sovraordinati così come definito dalla conferenza dei servizi deliberante, e successivamente approvato con provvedimento di Giunta Comunale n° 555 dell’11.11.2003 e da successivo atto di approvazione G.M. n° 272 del 06/07/2004 ) Attuazione del Piano Particolareggiato: Il Piano Particolareggiato della zona RO7 dello Strumento Urbanistico vigente limitato al complesso turistico ricettivo Villaeuropa in fraz. Grimaldi Inferiore di attua mediante concessioni e/o autorizzazioni edilizie subordinato alla preventiva stipulazione tra i Soggetti Attuatori aventi titolo e l’Amministrazione Comunale, d’apposita convenzione. Definizione degli interventi: Gli interventi si distinguono in:

- interventi sul patrimonio edilizio esistente - nuovi interventi

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono finalizzati, mediante demolizioni, a sostituire l’esistente tessuto urbanistico con un nuovo tessuto più qualificato ed inserito nel contesto ambientale circostante. I nuovi interventi comprendono l’edificazione di costruzioni nel rispetto degli ingombri plano-volumetrici, degli allineamenti e delle prescrizioni di cui agli elaborati grafici del Piano

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Particolareggiato ed ai successivi articoli. Nella presentazione dei progetti esecutivi è ammessa una tolleranza di 1.00 m sia in traslazione che in rotazione rispetto agli ingombri ed alle quote indicati graficamente nel Piano Particolareggiato; per le quote, la tolleranza rispetto a quelle riportate negli elaborati grafici di Piano Particolareggiato, è di cm 40 ma dovranno comunque essere sempre rispettate le norme sulle distanze dal confine di comparto e tra i fabbricati. Non è fatto obbligo del rispetto della distanza dai limiti di proprietà catastali all’interno dell’area compresa nello Strumento Urbanistico Attuativo. Disciplina degli interventi Gli interventi di cui all’articolo precedente sono soggetti a concessione edilizia ed al rispetto delle norme indicate nei successivi articoli. Destinazioni d’uso: Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

1) abitazione 2) pubblici servizi

esercizi alberghieri – villaggi turistici – case per vacanze – complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale come definiti dalle LL.RR. n° 1/08 e 2/08 , attrezzature pubbliche Potranno essere ammessi inoltre qualora non siano in contrasto con il carattere residenziale dei singoli lotti fabbricati per:

3) spettacolo, cultura, ricreazione e sport 4) assistenza sanitaria 5) attività commerciali 6) artigianato purchè non in contrasto con le norme dei regolamenti d’igiene e di polizia

urbana e con le vigenti leggi. Sono comunque tassativamente esclusi l’edilizia per l’industria, i laboratori artigianali rumorosi, oppure inquinanti, i depositi di materiale infiammabile, odorosi, polverosi, gli allevamenti d’animali ed ogni altra attività che contrasti con le caratteristiche residenziali della zona, e sia incompatibile con tale destinazione o in contrasto con le disposizioni di legge vigenti in materia. La convenzione attuativa allegata dovrà obbligatoriamente contenere impegno alla realizzazione di una quota parte di tali opere sino al soddisfacimento della quota di standards previsti pari a 18 m2/abitanti per i nuovi insediamenti e per il soddisfacimento del fabbisogno pregresso. Definizione interventi e parametri edilizi: a) interventi Gli interventi ammissibili, soggetti all’approvazione di SUA, esteso ad una superficie non inferiore ai m2 5000 sono divisi secondo la seguente classificazione:

1) nuove costruzioni 2) manutenzione ordinaria 3) manutenzione straordinaria 4) restauro e risanamento conservativo 5) ristrutturazione edilizia 6) ristrutturazione urbanistica 7) demolizione e ricostruzione 8) demolizione

Tale SUA deve essere essenzialmente finalizzato: - all’individuazione di un equilibrato rapporto tra la piantagione ad ulivi esistente e le

strutture abitative; - alla predisposizione di un razionale sistema viario, compatibile con l’orografia ed il

pregio ambientale del luogo, nonché dei servizi a rete. b) parametri edilizi: sono definiti, come segue, i principali parametri edilizi da osservare nell’edificazione degli interventi consentiti nel SUA.

- indice di fabbricabilità territoriale alberghiero esistente: 0,20 m3./ m2. - indice di fabbricabilità territoriale residenziale esistente: 0,15 m3./ m2 - altezza massima edifici: m 8,60

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- numero massimo paini abitabili fuori terra: n. 2 - distanza minima dai fabbricati: m. 10 - distanza minima dai confini di comparto e/o proprietà: m 5 - distanza minima dalle strade: m 5

Ai fini della determinazione dei parametri valgono le definizioni di cui alle Norme di Attuazione del vigente SUG art. 28 bis, fatto salvi i parametri in variante allo strumento urbanistico generale vigente previsti nelle presenti norme relativi ad indice territoriale da 0.06 a 0.19 corrispondente alla volumetria esistente da demolire, al lotto minimo da m2. 10000 a m2 5000, ed alla distanza dai confini e dalle strade da m. 10 a m. 5. Sono assentibili sulle volumetrie esistenti non demolite con il presente SUA e costituite dagli edifici corrispondenti alla particella n. 667 di F. 62, mediante diretta concessione ad edificare, interventi d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, senza mutamento della destinazione d’uso prevalente del fabbricato in oggi residenziale. Sono altresì ammessi, per migliorie igienico sanitarie e tecnologiche dei suddetti incrementi volumetrici non superiori al 20% del volume esistente alla data d’approvazione del PRG Sono inoltre assentibili per la destinazione turistico alberghiera, volumi tecnici interrati per servizi della medesima attività, da ricavarsi anche con modeste sistemazioni oltre il profilo originario del terreno. Tipologie edilizie: Sono ammesse le seguenti tipologie edilizie:

a) edificio a ville mono e bifamiliare: si tratta di costruzioni isolate, circondate da aree verdi e pertinenze, costituite da una o due unità abitative aggregate o compenetrate su non più di due piani abitativi, con volumetrie comprese tra 200 e 900 m3 Deve avere una superficie massima destinata a logge, terrazzi e balconi a sbalzo non superiore a 1/5 della superficie lorda. Non deve avere superficie a porticato maggiore di 1/5 della superficie lorda. Con aperture generalmente a falde o piane con sistemazione superiore a giardino pensile;

b) in linea o a schiera: s’intendono edifici a struttura seriale contenenti più di due abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare con l’esterno direttamente o attraverso anditi comuni, costituiti generalmente da un massimo di due piani con unità anche duplex. Le coperture generalmente a due falde con linea di colmo parallela allo sviluppo lineare, o piane con sistemazione superiore a giardino pensile

. Caratteristiche ambientali degli interventi: Prescrizioni ambientali: negli ambiti le nuove edificazioni e le trasformazioni di quelle esistenti dovranno conformarsi alle tipologie edilizie di cui al precedente art. 7 La superficie dei portici e dei loggiati non potrà superare 1/5 della superficie lorda dell’edificio. Caratteri tipologici degli edifici: In tutti gli ambiti d’intervento, ed in generale in tutta la zona, negli interventi di costruzioni, sostituzione e ristrutturazione d’edifici devono essere osservate le seguenti prescrizioni: i rivestimenti delle facciate dovranno essere realizzati con intonaco alla genovese o in pietra locale; sono consentite decorazioni con cornici, stucchi, lesene, bassorilievi, graffiti ecc. le tinteggiature dovranno essere eseguite con materiali e colori tradizionale in latte di calce, ai silicati e/o in preparati similari; non è consentito installare sulla facciata principale tubazioni in vista di qualsiasi genere ad esclusione dei pluviali; i serramenti esterni saranno realizzati con persiane del tipo alla genovese di legno, ovvero avvolgibili od intera specchiatura di cristallo; le ringhiere dei balconi saranno di norma in ferro o ghisa con disegni semplici; è vietato installare sui balconi caldaie, condizionatori, ed in genere qualsiasi impianto o mobile fisso; le coperture potranno essere realizzate con tetti a due falde o più falde a seconda delle tipologia, è consentita la realizzazione di coperture piane sistemate superiormente a giardino pensile; l’inclinazione delle falde non potrà eccedere il 35%; il manto di copertura dei tetti dovrà essere il

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laterizi; la superficie degli alloggi esclusi i muri perimetrali, non dovrà essere inferiore a mq. 28. E’ fatto obbligo di garantire l’accesso a qualsiasi piano ai portatori di handicap, pertanto dovranno essere dimensionati di conseguenza i portoni, gli androni e in genere tutti gli spazi usufruibili dalle persone. Recinzioni: Le recinzioni prospicienti spazi pubblici, saranno realizzate con siepi d’altezza non superiore a m 1,50 o con muri in pietra locale d’altezza non superiore a 1.00 m la soprastante recinzione in ferro non potrà avere altezza superiore a m 1,30. Spazi verde ed alberature: Il verde non dovrà essere inferiore al 50% del terreno libero dalle costruzioni. La superficie a verde dovrà essere piantumata con essenze di tipo mediterraneo in ragione di una ogni mq. 20, di cui una con altezza del tronco non inferiore a m. 3,00 ogni 40 m2.; dovrà essere comunque garantita la messa a dimora nella percentuale minima del 40% d’ulivi. Tutti gli spazi non necessari alla viabilità pedonale e veicolare dovranno essere sistemati a giardino e mantenuti decorosamente. Requisiti igienico-sanitari dei locali – eliminazione delle barriere architettoniche Tutti i locali adibiti ad abitazione o nei quali è ammessa la permanenza di persone con continuità, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel DM 5.7.1975 e successive modifiche ed integrazioni. Gli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, dovranno soddisfare le vigenti norme dettate in materia d’abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla l. 13 del 9.1.89 e DM LL.PP.146.89 n. 236. Isolamenti termici-acustici: Dovranno essere osservate tutte le vigenti disposizioni e norme per il contenimento del consumo energetico di cui alla legge n. 10 del 9.1.91 e s.m.i. In particolare tutti i muri perimetrali debbono essere dotati d’intercapedine e strato di materiale coibente sia da punto di vista termico che acustico. Tutte le pareti di divisione tra gli alloggi e quelle in aderenza a spazi condominiali devono garantire un isolamento acustico di almeno 60 Db. Parcheggi: Considerata la particolarità ed il pregio ambientale del sito che non permette la costruzione di nuove strade salvo l’esistente Strada Comunale Romana percorribile solo da piccoli mezzi preferibilmente ad accumulatore elettrico, i parcheggi pubblici e privati saranno previsti nei parametri di legge con accesso riservato ai soli suddetti autoveicoli. Materiali per opere d’urbanizzazione: Nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, tutti i materiali prima di essere impiegati, dovranno ottenere il preventivo nulla-osta dell’UTC. In linea di massima saranno utilizzati i seguenti materiali:

- pavimentazioni in asfalto, autobloccanti o lastricato in pietra per le strade pubbliche e d’uso pubblico

- pavimentazioni in autobloccanti o accoltellato di mattoni per marciapiedi, vialetti, piazzole e strade a traffico limitato e bordure in pietra

- pali per la pubblica illuminazione di tipo tradizionale omogenei a quelli adottato dallo U.T.

- panchine con struttura in ghisa e sedili in legno naturale tipo - segnaletica verticale in lega d’alluminio conforme alle norme vigenti - segnaletica orizzontale di tipo skoc – line da applicare sulle superficie asfaltate - chiusini in ghisa pesante, completi di controtelaio con guarnizioni antirumore - caditoia e bocche di chiavica in ghisa pesante con sifone antiodore - tubazione per acquedotto in PEAD e/o acciaio conformi alle norme vigenti in materia - tubazioni per le fognature bianche e nere in PVC pesante o in PEAD

Efficacia del Piano Particolareggiato: Il Piano Particolareggiato della zona RO7 relativo al complesso turistico ricettivo “Villaeuropa” ha efficacia di 10 anni dalla data d’approvazione.

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I progetti esecutivi per il rilascio delle concessioni edilizie degli interventi annessi dovranno essere presentati contestualmente al presente SUA, prevedendosi la realizzazione del Piano Particolareggiato in unica soluzione. 30.g - Ambiti a destinazione commerciale • A.RI.com.1 Latte • A.RI.com.2 Roverino

Descrizione Si tratta di due importanti poli commerciali con diverse caratteristiche. Quello di Latte rappresenta una presenza di presidio frontaliero del commercio alimentare al minuto e pur non essendo di dimensione rilevanti costituisce una presenza di forte impatto sulla viabilità dell’Aurelia a causa del rilevante numero di utenti. Per tale motivo dovrà essere attentamente studiata una riorganizzazione del nodo viabile costituito dalla viabilità valliva che interseca l’Aurelia e realizzata una corretta dotazione di parcheggi pertinenziali alle attuali strutture commerciali come condizione minima per il loro mantenimento. Il centro di Roverino rappresenta invece una realtà più urbana di struttura rivolta ad un consumo cittadino; si pone nell’ambito di un quartiere densamente edificato ed ha problematiche anch’esso di un discreto impatto sulla viabilità locale e di carenza di spazi per un suo eventuale sviluppo o razionalizzazione. Il PUC, pur consentendo il mantenimento dell’attuale destinazione prevalentemente commerciale pone anche una ipotesi di diverso scenario di prospettiva, ovvero di una radicale trasformazione e modificazione delle funzioni esistenti verso attività terziarie e di servizi quali parcheggi, impianti sportivi di media dimensione al coperto, servizi alla persona, da attuarsi tramite PUO dopo il trasferimento delle attuali funzioni commerciali in altro distretto con possibilità di incrementare la SV esistente sino ad un massimo del 15%. Interventi di nuova costruzione

non è consentita la nuova edificazione per l’ARI.com.1 di Latte. Per l’A.RI.com.2 di Roverino non è consentita la nuova edificazione.

Interventi sull’esistente Per Ari com 1 � sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme e relative prescrizioni,

per migliorie funzionali è ammesso un incremento della Superficie di Vendita esistente pari ad un massimo del 5% della SV esistente da ricavare all’interno dei volumi esistenti, e comunque nei termini previsti dalle vigenti leggi in materia e del Piano commerciale comunale;

contestuale adeguamento della dotazione di parcheggi pertinenziali da riferirsi all’intera superficie di vendita nel caso di ampliamento della stessa

Per Ari com 2 � sono consentiti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti norme, � per migliorie funzionali è ammesso un incremento della Superficie di Vendita esistente

pari ad un massimo del 5% della SV esistente senza utilizzo di indice perequato, nell’ambito massimo di quanto assentito con il Piano del Commercio

� per il mantenimento delle attività esistenti è obbligatorio l’adeguamento della dotazione di parcheggi pertinenziali entro un anno dalla data dell’entrata in vigore del presente Piano.

� è consentita la demolizione e ricostruzione.

Interventi sulla viabilità

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� è obbligatorio il miglioramento e l’integrazione della viabilità esistente nella zona Latte,

Regole insediative di tipo paesistico Limitatamente alla A.RI.Com.2 saranno determinate in sede di PUO nel rispetto delle attuali massime altezze, e degli allineamenti fronte strada e della realizzazione di un’adeguata fascia verde spondale. Modalità attuative A.RI.com.2.

Permesso di costruzione convenzionato per gli interventi sull’esistente e PUO per intervento di riorganizzazione dell’area A.RI.com.2..

ARI com 1

Permesso di costruzione convenzionato per gli interventi sull’esistente. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PUC), il progetto comportante variante ricadente ambito A.RI.com.1 Latte. Funzioni ammesse A.RI.com.1 Latte � commercio e pertinenze relative (depositi, parcheggi, ecc.), In coerenza con il piano

commerciale comunale, per il settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2

� residenza e uffici connessi al commercio in misura non superiore al 10% della SV. E’ previsto il mantenimento di altre attività esistenti sino ad esaurimento con la possibilità di

interventi di cui alle presenti norme. A.RI.com.2 Roverino � esercizi commerciali di vicinato nel limite di SV non superiore ai 100 m2, per il settore

alimentare e con SV non superiore ai 150 m2 per il settore non alimentare � esercizi pubblici, � uffici connessi all’attività principale, � servizi alla persona, � servizi di uso pubblico a conduzione privata convenzionati (come ad esempio parcheggi,

impianti sportivi al coperto, ecc.) � parcheggi pertinenziali � distributore di carburante. E’ previsto il mantenimento di altre attività esistenti sino ad esaurimento con la possibilità di

interventi di cui alle presenti norme. E’ previsto il mantenimento delle attività esistenti sino ad esaurimento. Con la sola eccezione dell’obbligo della trasformazione in servizi pubblici per l’Ambito A.Ri.com.2 di Roverino nel caso di suo trasferimento a Peglia.

Tutti gli interventi comportanti l’incremento o nuova SV dovranno essere confermati nell’ambito del relativo Piano di programmazione delle strutture commerciali e, se approvati, potranno entrare in vigore solo successivamente a tale Piano di settore.

30.h- Ambiti urbani saturi a prevalente destinazione residenziale di riqualificazione edilizia • A.RI.urb.1 Roverino • A.RI.urb.2 Bandette • A.RI.urb.3 Gianchette • A.RI.urb.4 Città bassa • A.RI.urb.5 Nervia • A.RI.urb.6 Colla Sgarba • A.RI.urb.7 Marina S.Giuseppe

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• A.RI.urb.8 Via Freccero

Descrizione Rappresentano i quartieri urbani di più recente edificazione e, nel caso della città bassa, costituiscono l’espansione del tessuto ottocentesco. Il PUC li pone in ambiti di riqualificazione edilizia per la mancanza di spazi e servizi pertinenziali che in genere hanno tali insediamenti, la cattiva qualità edilizia dei volumi residuali interni agli isolati, oppure a causa di una certa commistione tra attività non compatibili con il tessuto urbano oppure ancora per la loro localizzazione in zone troppo prossime alle Rupi di Roverino, fatto che ha di recente costituito un notevole problema per la città dovuto all’instabilità dei fronti delle rupi. Vengono considerati saturi e quindi non capaci di sopportare un incremento di peso insediativo. La parte nord dell’ARI urb.1 in corrispondenza dello svincolo autostradale risulta già essere compresa all’interno del perimetro di PEEP di cui alla DGR n° 464 del 04/4/1979 (Piano di Zona di Roverino) lo stesso dicasi per parte dell’area A.CE rp.4 e la zona a servizi S14. Si precisa che il PEEP è stato attuato sino a saturazione dell’area, conformemente alle previsioni urbanistiche per quanto attiene alla parte residenziale. -Interventi di nuova costruzione � non è consentita la nuova edificazione, tranne nel caso di istanze atte a proporre

miglioramenti urbanistici, edilizi e di dotazione di servizi, estesi a una porzione dell’ambito con caratteristiche omogenee relativamente a qualità edilizia, carenza di dotazione di servizi, carenze di infrastrutture viarie e parcheggi, cattiva qualità degli spazi collettivi sia pubblici che privati, ecc. e delimitata da tramiti viari pubblici. In tal caso l’Amministrazione Comunale può consentire tramite delibera di Consiglio Comunale interventi sino alla ristrutturazione urbanistica, da attuarsi tramite PUO esteso all’intera zona di cui è proposta la trasformazione. La densità edilizia territoriale potrà subire un incremento massimo del 10% del valore esistente all’atto della definitiva vigenza del PUC per l’ottenimento degli obiettivi di miglioramento sopra descritti. Tali interventi non sono soggetti all’utilizzo di indice perequato. La dotazione di standard non è monetizzabile e gli stessi dovranno essere reperiti all’interno del perimetro del PUO proposto.

� L’incremento di densità territoriale del 10% non è ammesso per gli ambiti ARI urb 1 e ARI urb.7

Interventi sull’esistente � sono consentiti gli interventi di cui all’art.25 delle presenti norme e relative prescrizioni,

per migliorie igieniche e distributive è ammesso un incremento una tantum della S.A. esistente per ciascuna unità edilizia sino ad un massimo del 10% senza utilizzo di indice perequato; in caso di edifici a carattere condominiale ovvero con più di cinque unità edilizie tali incrementi dovranno essere progettati ed attuati in maniera unitari e organica e tale incremento non potrà consentire la realizzazione di nuove unità edilizie, Tale possibilità non è ammessa nelle zone ARI urb 1 e ARI urb 7.

� ogni intervento di demolizione e ricostruzione dovrà prevedere l’adeguamento dei parcheggi pertinenziali,

� per le strutture turistico-ricettive, si rinvia all’art. 42 delle presenti norme, di cui alla DCC n°11/2011. Nel periodo transitorio, cioè sino all’approvazione di norme specifiche per strutture ricettive diverse dalle alberghiere, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’Art. 25 delle presenti norme, sino alla ristrutturazione edilizia esclusa.

� è consentita la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello

preesistente � per i parametri di distanze da confini ed edifici valgono le indicazioni del Codice Civile

fatte salve diverse indicazioni a livello di PUO; le distanze dalle strade non dovranno essere inferiori a 1,80 m in caso di PUO o agli allineamenti esistenti in caso di interventi sull’esistente.

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Interventi sulla viabilità � è consentito il miglioramento della viabilità esistente � tutti gli edifici lungo i fronti stradali dovranno avere il medesimo allineamento stradale.

Regole insediative di tipo paesistico � le regole paesistiche per le ricostruzioni e gli interventi per il miglioramento del paesaggio

considerati alla stregua della nuova edificazione dovranno essere determinate da uno studio di inserimento paesaggistico esteso ad un ambito adeguato della zona omogenea,

� numero massimo di piani fuori terra non superiore a quello risultante dalla media dei piani degli edifici della zona omogenea,

� particolare attenzione dovrà essere posta all’edificazione fronte mare che dovrà avere la caratteristica di omogeneizzarsi con l’esistente e prevedere un’adeguata dotazione di esercizi pubblici e commerciali ai piani terra prospettanti sulla nuova passeggiata a mare e sul porto,

� le volumetrie interne agli isolati e alle cortine edilizie prospettanti sugli assi viabili principali potranno essere demolite e ricostruite tramite progetti unitari e secondo criteri di maggiore ordine e funzionalità e con libertà di regole stilistiche,

� i piani terreni prospettanti sulle viabilità pubbliche dovranno essere riservati alle funzioni commerciali e agli esercizi e servizi pubblici.

Regole di sostenibilità ambientale � l’edificazione nelle aree a rischio di esondazione potrà avvenire in ottemperanza alle norme

dei Piani di Bacino e seguendone le relative indicazioni, � per le aree fronteggianti la costa il livello del solaio del piano interrato più basso non potrà

essere inferiore al livello del mare. Dovranno essere previsti: � raccolta e smaltimento dei liquami soltanto tramite allaccio alla pubblica fognatura, � il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete

idrica pubblica. Modalità attuative Permesso di costruzione convenzionato o modalità equivalente per demolizione e ricostruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti. PUO per interventi di ristrutturazione urbanistica. Sull’ambito ARI urb 1, data la particolare situazione morfologica locale è in previsione la possibilità di finanziare uno studio di approfondimento tecnico per una migliore conoscenza dei luoghi e per meglio zonizzare l’area dal punto di vista della pericolosità e soprattutto del rischio; è necessario porre la massima attenzione per qualunque iniziativa si voglia attuare in zona. Funzioni ammesse � residenza, � uffici/studi professionali/circoli ricreativi, ecc., � ricettività, di cui alla L.R. n° 2/08 e LR 1/08 � attività artigianali di tipo individuale, � commercio. In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non

alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2 � esercizi pubblici, � servizi pubblici � servizi alla persona. E’ previsto il mantenimento delle altre attività esistenti sino ad esaurimento.

30.i - Ambiti a destinazione produttiva • A.RI.prod.1 Fogliarè 1 satura • A.RI.prod.2 Fogliarè 2 satura • A.RI.prod.3 Porra 1 non satura

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• A.RI.prod.4 Maneira non satura • A.RI.prod.5 Bevera non satura • A.RI.prod.6 Gallardi satura

Descrizione Rappresentano le zone produttive individuate dal precedente Piano alcune delle quali attuate solamente in parte. Il PUC le riconferma ponendole in ambiti di riqualificazione a causa della necessità per alcune di esse di miglioramento delle infrastrutture primarie e per la possibilità di completamenti di lotti liberi e ampliamenti degli impianti esistenti. Destinazioni d'uso ammissibili

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: attività produttive di tipo industriale e artigianale; commercio strettamente legato alle attività produttive che in coerenza con il piano commerciale comunale, non potranno disporre di SV superiore a 50 m2; impianti per la produzione di energia; residenza degli addetti alle funzioni di controllo (custode); uffici strettamente connessi e di servizio; alle attività insediate; depositi ed esposizione all’aria aperta di prodotti; esercizi pubblici primari (sportelli bancari, bar e zone ristoro, mense e tavole calde, ecc.); stazioni di servizio per l’erogazione di carburanti; servizi pubblici (verde pubblico attrezzato, parcheggi, viabilità pubblica, ecc.); parcheggi pertinenziale e verde privato;

Destinazioni d’uso in essere in zona diverse da quelle previste dalla presente norma potranno essere tollerate fino ad esaurimento.

Modalità attuative Gli interventi di nuova edificazione nei residui lotti liberi saranno attuati mediante permesso di costruire convenzionato e dovranno darsi carico delle eventuali carenze delle opere di urbanizzazione e della realizzazione di quelle previste dal PUC nell’ambito interessato dall’intervento Ari.prod. In via prioritaria le opere dovranno riguardare la viabilità prevista dal PUC. La nuova edificazione non è ammessa nelle aree ARI prod 1, A.Ri.prod. 2 e A.Ri.prod. 6 considerate sature, su cui sono ammessi soltanto interventi sull’esistente, senza incrementi di altezza o di Rc attuale autorizzato. Negli ambiti A.Ri.prod. 3, A.Ri.prod. 4 e A.Ri.prod. 5 è ammessa la Nuova edificazione, nei limiti di cui alla tabella di seguito riportata: Relativamente all’ ambito ARI prod 4, si precisa che l’individuazione dei singoli lotti su cui è ammessa la nuova costruzione, dovrà essere effettuata senza interessare le aree asservite dai volumi esistenti e dai relativi asservimenti, dandone adeguata dimostrazione in sede di istanza. L’ambito ARI prod 1 ricade in parte in zona idraulica di tipo G3/ fascia a). Dovranno essere attuate le cautele del caso, nell’attuazione degli interventi previsti. Dal punto di vista della disciplina dell’assetto idraulico, per tale zona sono vigenti le disposizioni degli articoli n. 12,13,14,15 del piano di bacino stralcio; dal punto di vista della disciplina dell’assetto geologico-geomorfologico per le zone D, E,F, sono vigenti le disposizioni degli articoli n.12 e n. 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Nota: Nella cartografia di PTCP non viene recepita la variante al PTCP e al PRG, già approvata con DGR n° 909 del 07/08/2002, e peraltro già attuata. La cartografia di PUC, coerentemente con le indicazioni di voto, mantiene la zonizzazione del progetto definitivo del PUC adottato, in coerenza con la deliberazione regionale 909/02 .

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

135 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Dimensionamento Rapporto di copertura massimo RcMAX (30%.del lotto nel caso di

A.RI.prod.3, A.Ri.prod. 4 e A.Ri.prod. 5) Coperture di aree con tettoie funzionali aperte RcMAX 15% del lotto Superficie Produttiva massima S.P. max 75% del lotto SA custode 10%della SPdi progetto e comunque

non superiore a 100mq da reperire all’interno della SP medesima.

Altezza massima Hmax 12m nel caso di A.RI.prod.3, A.Ri.prod. 4 e A.Ri.prod. 5

Gli edifici potranno superare l’altezza massima consentita solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature ed impianti tecnici speciali che richiedono altezze maggiori

Aree a verde pubblico e/o parcheggi pubblici minimo 15% del lotto Distanza dai confini 6,00 m o in aderenza Distanza dai fabbricati 12,00 m o in aderenza Distanza dalle strade 6,00 m n° massimo piani interrati: 0 n° massimo di piani fuori terra: 3

S.P. in dotazione alla proprietà 70% della S.P. in progetto. S.P. da reperire tramite indice perequato 30% della S.P. in progetto Interventi sugli edifici esistenti Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art. 25 delle presenti NTA. E’ consentito un incremento una tantum di S.P. per migliorie funzionali nella misura massima del 20% della consistenza esistente senza utilizzo di indice perequato e comunque nel rispetto dei parametri di zona. In ogni caso, qualsiasi incremento sugli edifici esistenti è da subordinare al rispetto dei parametri edilizi di zona e concorre alla definizione dei limiti di edificabilità massima previsti dal piano (RC. Sp max) Se dichiarati incompatibili, per gli stessi varranno le norme previste dal PUC adottato. Regole insediative di tipo paesistico La tipologia dei nuovi edifici dovrà prevedere costruzioni di dimensioni contenute, preferibilmente con coperture a falde o a shed o centinate, opportunamente schermati da vegetazione di alto fusto, al fine di limitarne l’impatto paesaggistico L’intervento dovrà garantire omogeneità tipologica dell’ambito, dovrà pertanto riferirsi agli esempi di recente insediamento per qualità e caratteristiche estetiche. Fanno eccezione gli impianti speciali ad alto contenuto tecnologico che per loro natura avranno caratteristiche formali strettamente legate alle attività produttive svolte. I parcheggi pubblici, privati e pertinenziali dovranno per quanto possibile essere anch’essi schermati da vegetazione o da apposite strutture leggere ombreggianti. Dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto in ragione di una ogni 50 mq di area a verde sia pubblico che privato, sarà da privilegiare una disposizione a cortina mitigatrice sulle fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà. Non sono concessi locali interrati fatti salvi quelli strettamente necessari per motivi tecnologici o impiantistici.

Interventi sulla viabilità I nuovi insediamenti che vadano a modificare l’attuale carico urbanistico della zona si dovranno dare carico delle verifiche di sostenibilità sul traffico locale e sulla accessibilità ai nuovi lotti edificabili provvedendo al miglioramento della viabilità di accesso esistente ove

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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occorrente. Regole di sostenibilità ambientale L’edificazione nelle aree a rischio di esondazione potrà avvenire solamente dopo l’approvazione dei Piani di Bacino o la messa in sicurezza tramite realizzazione di arginatura. Ai piani totalmente interrati non sono ammesse attività ma semplici funzioni di servizio quali depositi e locali tecnici Dovranno essere previsti: � raccolta e smaltimento dei liquami soltanto tramite allaccio alla pubblica fognatura, � raccolta acque di prima pioggia, � minimo 15% di aree vegetate con funzioni di mitigazione paesaggistica � il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete

idrica pubblica.

30.l - Ambito a destinazione produttiva di tipo estrattivo • A.RI.ca Cava Bergamasca

Descrizione Si tratta di un vasto ambito di cava di inerti attiva che costituisce una profonda modificazione orografica della bassa Val Bevera e per la quale il PUC indica la necessità di una ricomposizione ambientale una volta terminata l’attività produttiva e a seguito dell’eliminazione dal Piano delle Cave. Norme vigenti (periodo di coltivazione della cava): � si rimanda alla scheda n° 15 sottozona 1 del Piano Territoriale Regionale delle Cave.

Prescrizione per fase successiva alla dismissione della cava e a conseguente stralcio del Piano delle Cave.: � a seguito della dismissione la definizione delle funzioni e delle destinazioni che potrà

assumere la cava è rimandata ad una variante al PUC, fermo restando che già fin d’ora la C.A. intende prescrivere la realizzazione della viabilità di sponda destra del torrente Bevera, compresa la fascia a verde e la pista ciclabile. Dette previsioni sono già inserite cartograficamente nella zonizzazione di PUC pur non avendo validità di attuazione in oggi.

� Per la sottozona 2 della cava la programmazione urbanistica prevede una destinazione a servizi di interesse locale di tipologia a verde pubblico attrezzato.

30.m - Ambito di spiaggia • A.RI.sp litorale tra Calandre e Nervia Obiettivi della trasformazione

Riqualificazione funzionale e paesaggistica dell’area di litorale compresa tra la foce dei fiumi Roja e Nervia e a Marina S.Giuseppe e in località Calandre.

Funzioni ammesse � stabilimenti balneari ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, locali di ritrovo, ecc.) � servizi pubblici (fascia di rispetto). � Strutture sportive (fascia di rispetto).

Modalità attuative Gli interventi previsti relativi alla suddivisione delle varie concessioni, alla ripartizione tra

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

137 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

spiagge attrezzate e spiagge libere, alla tipologia, dimensione, dotazione dei vari stabilimenti balneari e servizi pubblici e sportivi con relative fasce e percorsi sono stati definiti da apposito P.U.O. del Litorale di cui alla delibera di CC n. 21 del 01.06.2006, Tale strumentazione è stata redatta in ottemperanza al PTC della Costa. Gli interventi di ripascimento del litorale sono consentiti in ottemperanza alle vigenti norme nazionale e regionali. Per tanto si rimanda alle NTA (elaborato D, art. 30) e tavole grafiche di progetto del suddetto PUO del Litorale. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP), il progetto relativo a tale area. Dimensionamento Si rinvia al PUO del Litorale la cui procedura di approvazione compete all’Amm.Regionale Per quanto attiene alla spiaggia delle Calandre, qualsiasi ampliamento delle strutture fisse e stagionali, dovrà trovare opportuna valutazione nel contesto del Piano del litorale

• A.RI.sp.p Ambito di spiaggia privato Obiettivi della trasformazione

Trattasi di terreno privato sottostante la passeggiata a mare e in adiacenza al litorale pubblico da riqualificare a fini balneari.

Funzioni ammesse � stabilimenti balneari ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, locali di ritrovo, ecc.) con annesse

strutture sportive-ludico-ricreative e cabine stagionali

Modalità attuative Gli interventi previsti potranno attuarsi con Permesso di costruire convenzionato previa definizione con l’A.C. , in ottemperanza agli indirizzi espressi dal CC di cui alla delibera di CC n. 21 del 01.06.2006, di apposito atto transativo per definire la vertenza in atto. La convenzione dovrà richiamare i contenuti dell’atto transativo e garantire la fruibilità delle spiagge libere e dell’area umida del Torrente Nervia, delle strutture ludico-ricreative –sportive. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP),il progetto relativo a tale area. Dimensionamento Dimensionamento

Superficie lotto stimata 2.575 m2 S.L. esistente (manufatti esistenti) stimata 160 m2 S.L. in progetto fissa (stabilimento, bar ristorante, servizi pubblici, ecc.) 150 m2

stagionale (cabine) 100 m2 S.L. totale max intervento (progetto + esistente) fissa 310 m2

stagionale (cabine) 100 m2 Coperture con tettoie funzionali aperte stagionale (per chioschi bibite, gazebo,ecc.) 15 m2

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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fissa (funzionale alle strutture fisse) 70 m2

Superficie per attività ludico-sportive-ricreative con rapporto di copertura massimo del terreno libero del lotto RcMAX 30% Altezza massima strutture stagionali Hmax 2.40 m strutture fisse Hmax 3.80 m

Distanza dai confini e strade 3,00 m. o in aderenza Distanza tra i fabbricati fissi ad eccezione tettoie 10,00 m o in aderenza Distanza manufatti stagionali e tettoie: 1,80 m o in aderenza n° massimo di piani fuori terra: 1

S.P. in dotazione alla proprietà 100% della S.P. in progetto. Non è consentita l’installazione di ulteriori manufatti, anche a carattere provvisorio e temporaneo oltre a quanto consentito. L’intervento edificatorio dovrà essere integrato con il Piano del Litorale di cui alla delibera di CC n. 21 del 1.6.06. Dovrà essere consentita l’accessibilità alla spiaggia ed alle strutture fisse e stagionali, ludico-ricreative e sportive, ai portatori di handicap prevedendo la realizzazione di rampe e percorsi all’interno del lotto.

Regole insediative di tipo paesistico La tipologia relativa alle modalità costruttive, ai materiali, ai colori, alle coperture e ad ogni altro dettaglio dei manufatti fissi e stagionali in progetto dovrà essere conforme a quanto stabilito per strutture analoghe da realizzarsi all’interno del Piano del Litorale di cui alla delibera di CC. N. 21 del 1.6.2006. Tutto ciò al fine di garantire una omogeneità tipologica dell’ambito in cui è inserito tale intervento. Per i manufatti esistenti è consentita la demolizione e ricostruzione nonché la ristrutturazione nel rispetto dei parametri dimensionali sopra descritti e solo dopo l’avvenuta definizione con l’A.C. , in ottemperanza agli indirizzi espressi dal CC di cui alla deliberazione di CC n. 21 del 01.06.2006, di apposito atto transativo per definire la vertenza in atto. Dovranno essere messe a dimora piante ad alto fusto in ragione di una ogni 60 m2 di cui al successivo punto “Regole di sostenibilità ambientale”.

Regole di sostenibilità ambientale Per tutti i manufatti, ove sono previsti servizi, essere previsti: � raccolta e smaltimento dei liquami soltanto tramite allaccio alla pubblica fognatura, � raccolta acque di prima pioggia, � minimo 15% delle aree libere deve essere vegetata con idonee essenze resistenti al salino

(palme, tamerici, pitosfori,ecc.) di altezza minima di m 2,50 di tronco ogni 60 m2 di superficie a verde

� il fabbisogno idrico di acqua potabile dovrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete idrica pubblica.

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sui manufatti esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie, senza possibilità di demolizione e ricostruzione degli stessi.

• NB: l’ambito A.RI.sp.p è stato inserito in ottemperanza all’accoglimento dell’osservazione n. 179 ed alle indicazioni della Commissione consiliare LL.PP- Urbanistica del 4.12.2006.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Art. 30 n ARI va Ambito di rispetto del centro storico di Ventimiglia Alta

Tale Ambito comprende due zone situate nelle immediate vicinanze dell’ambito di conservazione di ventimiglia alta e adiacente al tessuto ottocentesco compreso nell’ ambito Ace ot. Obiettivo degli interventi è la Riqualificazione funzionale e paesaggistica di un’area sottostante la Rocca sita in sponda destra del fiume Roja. Ogni intervento previsto, distinto in due sotto-ambiti attuabili ciascuno con un PUO, dovrà adottare nella realizzazione dell’intervento previsto la massima cautela dettata dalla necessità di un raccordo tra la soprastante area di ventimiglia Alta, e la “città ottocentesca”

Per entrambi le zone, trattandosi di aree in zona di tipo “G2” (fascia b); sono state oggetto di studio nell’ambito del progetto europeo Euro-Bassin; i risultati di tale lavoro hanno condotto a individuare condizioni più cautelative rispetto a quelle dell’attuale P.B., pertanto dette aree saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Qualsiasi intervento dunque dovrà prevedere adeguato studio idraulico e verifica del Piano di Bacino. Dal punto di vista della disciplina dell’assetto idraulico, per tale zona sono vigenti le disposizioni degli articoli n. 12,13,14,15 del piano di bacino stralcio; dal punto di vista della disciplina dell’assetto geologico-geomorfologico per le zone D, E,F, sono vigenti le disposizioni degli articoli n.12 e n. 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio

ZONA LAGO SOTTO LE MURA DELLA ROCCA Funzioni ammesse

� uffici � commercio(esercizi di vicinato) In coerenza con il piano commerciale comunale, per il

settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2.

� esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, discoteche, pub, farmacie, ecc.) � servizi alla persona (centri estetici, saune, ecc.) � impianti sportivi � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, uffici postali,

viabilità pubblica, ecc.) � parcheggi pertinenziali � attività artigianali � depositi e magazzini � residenziale nella quantità massima di SA già presente senza possibilità di alcun

incremento Modalità attuative

Gli interventi previsti sono subordinati alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico dell’area secondo indicazioni del Piano di Bacino ed in conformità alle norme “aspetti geologici” di cui al precedente art. 18 bis. Essi andranno attuati secondo un unico P.U.O. L’indice occorrente per eventuali ampliamento di attività non destinate a servizi pubblici in coerenza a quanto consentito dalla nuova densità territoriale di progetto, è per il 50% in dotazione alle proprietà ricadenti all'interno del perimetro del distretto di trasformazione e per il restante 50% da ottenersi tramite trasferimento di S.A. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.) o di indice perequato da altre zone del territorio comunale.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Dimensionamento Superficie territoriale: 3.970 m2 circa n° piani massimo: piano terra + 1 con destinazione esercizi pubblici n° massimo tre piani interrati a parcheggi Densità territoriale esistente: 0,43 m2/m2 Densità territoriale di progetto: 0,50 m2/m2 Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Infrastrutture e servizi

Il fabbisogno dei parcheggi pertinenziali e degli standard pubblici dovrà essere reperito interamente all’interno dell’area interessata dal PUO riguardante il presente ambito. Norme generali e costruttive E’ prevista la demolizione di tutti gli edifici esistenti, la riorganizzazione e il potenziamento delle attività esistenti (con esclusione della residenza) con l’obiettivo di ottenere un deciso miglioramento della qualità edilizia e paesaggistica dei luoghi. A tale scopo è prevista la realizzazione di una grande copertura sistemata a giardino pensile radicata ai piedi delle mura medioevali della Rocca. Rispetto alla quota della copertura così realizzata nella parte sottostante è consentita la realizzazione di un complesso a funzioni miste oltre a parcheggi sia pertinenziali che pubblici con funzione di servizio alla soprastante Rocca e di interscambio rispetto all’accessibilità della zona porto e rispetto al traffico dell’Aurelia proveniente dalla Francia. Il parcheggio dovrà avere diretto collegamento possibilmente meccanizzato con la soprastante Rocca.

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC. ZONA LAGO SOTTO LE MURA DEPOSITO RT Obiettivi dell’intervento Riqualificazione funzionale e paesaggistica di un’area sottostante la Rocca sita in sponda destra del fiume Roja. Funzioni ammesse Tutte quelle previste per le zone urbane, ovvero: � uffici � commercio(esercizi di vicinato) In coerenza con il piano commerciale comunale, per il

settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2.

� esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, discoteche, pub, farmacie, ecc.) � servizi alla persona (centri estetici, saune, ecc.) � impianti sportivi

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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� servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, uffici postali, viabilità pubblica, sedi e uffici connessi alla RT, ecc.)

� parcheggi pertinenziali � attività artigianali � depositi e magazzini � residenziale nella quantità massima di SA già presente senza possibilità di alcun

incremento Modalità attuative

Gli interventi previsti sono subordinati alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulica dell’area secondo indicazioni del Piano di Bacino ed in conformità alle norme “aspetti geologici” di cui al precedente art. 18 bis. Essi andranno attuati secondo un unico P.U.O. L’indice occorrente per eventuali ampliamento di attività non destinate a servizi pubblici in coerenza a quanto consentito dalla nuova densità territoriale di progetto, è per il 50% in dotazione alle proprietà ricadenti all'interno del perimetro del distretto di trasformazione e per il restante 50% da ottenersi tramite trasferimento di S.A. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.) o di indice perequato da altre zone del territorio comunale Dimensionamento Superficie territoriale: 5.200 m2 circa n° piani massimo: piano terra + 4 con destinazione uffici n° massimo tre piani interrati a parcheggi Densità territoriale esistente: 0,87 m2/m2 Densità territoriale di progetto: 1,00 m2/m2 Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Infrastrutture e servizi

Il fabbisogno dei parcheggi pertinenziali e degli standards pubblici dovrà essere reperito interamente all’interno dell’area interessata dal PUO Norme generali e costruttive E’ prevista la demolizione di tutti gli edifici esistenti, la riorganizzazione e il potenziamento delle attività esistenti (con esclusione della residenza) con lo scopo di ottenere un deciso miglioramento della qualità edilizia e paesaggistica dei luoghi. A tale scopo è prevista la realizzazione di un piano di spiccato a quota coordinata con quella della grande copertura del precedente sotto-ambito sistemata a giardino pensile. Rispetto alla quota della copertura così realizzata nella parte sottostante è consentita la realizzazione di un complesso avente le stesse caratteristiche di quello adiacente di cui al capitolo precedente. La sistemazione complessiva finale dovrà garantire il recupero e la valorizzazione dell’immagine delle mura medioevali della soprastante Rocca. La parte emergente la copertura potrà ospitare in posizione defilata, al fine di non occultare la vista delle mura, un edificio a destinazione terziaria strumentale all’azienda di trasporto RT. I depositi dei mezzi di trasporto potranno essere rilocalizzati nella zona Maneira/Bevera o nell’attigua zona Peglia nell’ambito del DT 3. Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti possono

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC.

Art. 30 o Ambito di riqualificazione dell’Autoporto Obiettivi dell’intervento Riorganizzazione degli spazi destinati al servizio di autoporto e loro potenziamento con previsione di altre attività destinate principalmente alle attività intermodali e/o al commercio specialistico all’ingrosso. Funzioni ammesse

Le destinazioni d’uso consentite sono le seguenti: � commercio da definirsi nel rispetto della normativa regionale e nel rispetto del “Piano commerciale Comunale” In coerenza con tale piano, per il settore alimentare e non alimentare sono ammessi esercizi commerciali sino alle medie strutture di vendita con SV non superiore ai 490 m2. � attività di brokeraggio, attività fieristiche, zone adibite allo stoccaggio e scambio delle merci, nonché aree a destinazione artigianale di produzione, aree a parcheggio e depositi; � attività di servizio all’intermodalità; � uffici e attività artigianali strettamente connessi alle funzioni insediate; � esercizi pubblici primari (sportelli bancari, bar e zone ristoro, ecc.); � impianti sportivi (palestre, squash, bowling, ecc.); � stazione di servizio per l’erogazione di carburanti, autolavaggi; � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici, viabilità pubblica, ecc.); � parcheggi pertinenziali. � servizio di autoporto e strutture connesse (uffici, foresterie, motel, ambulatorio sanitario, ecc.) legate alla funzione autostradale Modalità attuative

Gli interventi sono subordinati alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulico dell’area secondo le indicazioni del Piano di Bacino del Fiume Roia ed in conformità alle norme “aspetti geologici” di cui al precedente art. 18 bis..

Trattandosi di aree in zona di tipo “G2” (fascia b); sono state oggetto di studio nell’ambito del progetto europeo Euro-Bassin; i risultati di tale lavoro hanno condotto a individuare condizioni più cautelative rispetto a quelle dell’attuale P.B., pertanto dette aree saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Qualsiasi intervento dunque dovrà prevedere adeguato studio idraulico e verifica del Piano di Bacino. Dal punto di vista della disciplina dell’assetto idraulico, per tale zona sono vigenti le disposizioni degli articoli n. 12,13,14,15 del piano di bacino stralcio; dal punto di vista della disciplina dell’assetto geologico-geomorfologico per le zone D, E,F, sono vigenti le disposizioni degli articoli n.12 e n. 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio Essi dovranno avere carattere unitario ed essere attuati tramite P.U.O. riguardante l’intero ambito, di approvazione Regionale cui è demandata anche l’eventuale aggiornamento di PTCP,. Dovrà darsi carico di studiare le opportune relazioni e coordinamenti con i progetti degli ambiti limitrofi ed in particolare con il progetto della nuova barriera autostradale DT4 Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP),il progetto relativo a tale area.

Dimensionamento Superficie territoriale: 65.500 m2 circa compresa fascia verde Densità territoriale attuale: 0,112 m2/m2

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Densità territoriale massima di progetto: 0,20 m2/m2 Altezze fabbricati fuori terra e interrati: da definirsi nel PUO Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80 Destinazione ad autoporto con relativi parcheggi e strutture connessi all’autostrada non inferiore all’attuale consistenza

Infrastrutture e servizi Tutte le quote di standard e servizi devono essere reperite interamente all’interno del DT ed essere realizzate a scomputo degli oneri. In via prioritaria questi dovranno interessare le aree a verde da attuare con adeguata piantumazione di alto fusto nonché la pista ciclabile e la viabilità previste dal PUC lungo l'argine di sponda destra del fiume Roja. Il complesso dovrà essere agibile tanto direttamente dall’autostrada quanto dalla viabilità urbana ordinaria, pertanto particolare importanza riveste il suo coordinamento con il progetto del DT4 nell’ambito del quale è determinante la previsione della viabilità spondale destra di connessione tra centro urbano e DT7 in oggetto. Norme generali e costruttive Gli edifici esistenti potranno essere demoliti e ricostruiti senza premio edificatorio. La quota restante di SP realizzabile dovrà in ogni caso essere reperita con il sistema dell’indice perequato oppure tramite trasferimento di S.P. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.). La nuova S.P. realizzabile è in ogni caso per il 20% in capo alle proprietà ricadenti all’interno del perimetro del Distretto di Trasformazione e per il restante 80% da ottenersi tramite trasferimento di S.P. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.) o di indice perequato da altre zone. La tipologia delle nuove costruzioni dovrà prevedere edifici integrati con aree a verde dotate di vegetazione di alto fusto con funzione di mitigazione dell’impatto paesaggistico. I parcheggi pertinenziali e pubblici dovranno per quanto possibile essere anch’essi schermati da vegetazione o da apposite strutture leggeri ombreggianti. L’intervento dovrà prevedere la viabilità pubblica lungo argine dotata di pista ciclabile in sede propria e verde pubblico costituito essenzialmente da alberature di alto fusto. Il progetto relativo alle nuove previsioni urbanistiche dovrà essere per quanto possibile integrato con quello della nuova barriera autostradale e l’eventuale zona a destinazione artigianale dovrà preferibilmente essere collocata in prossimità della contigua area ferroviaria denominata “parco Roja”(ferrovia) area con la quale sarà connesso da viabilità su gomma e su ferro.

Art. 30 p Ambito di riqualificazione della Barriera Autostradale

La normativa di attuazione di quest’Ambito recepisce integralmente quanto stabilito dalla D- C.C. n° 11 del 18.05.2005, che prende atto della D.G.R. n° 1140 del 15.10.2004 con la quale è stata raggiunta l’intesa Stato Regione per la riqualificazione del piazzale autostradale di Ventimiglia e annesse pertinenze . In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2. Si evidenzia che tale area ricade in parte in zona idraulica di tipo G1 e parte in zona di tipo G2. Dovranno essere attuate le cautele del caso, nell’attuazione degli interventi previsti. Dal punto di vista della disciplina dell’assetto idraulico, per tale zona sono vigenti le disposizioni degli articoli n. 12,13,14,15 del piano di bacino stralcio; dal punto di vista della disciplina dell’assetto geologico-geomorfologico per le zone D, E,F, sono vigenti le disposizioni degli articoli n.12 e n.

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16 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio

Regime nel periodo transitorio

Nelle more delle previsioni di cui sopra sugli edifici e sulle aree esistenti possono essere realizzate le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per l’esercizio dell’Autostrada e per il funzionamento della struttura.

Art. 31 - Distretti di trasformazione

Sono le zone omogenee per le quali sono previste le trasformazioni più consistenti e un deciso incremento del peso insediativo. Sono di fatto le aree individuate dal PUC per lo sviluppo e il riscatto della città e prevedono trasformazioni rivolte a consentire principalmente insediamenti residenziali, ricettivi e misti. Le regole insediative sono anche in questo caso differenziate tra loro in virtù della grande casistica che ci si trova ad affrontare e dettate dalle schede prescrittive.

� I progetti sono assentiti tramite PUO e in caso ambientalmente complesso e delicato , con un inquadramento più ampio in una proposta di SAU. L’approvazione del perimetro di tale SAU dovrà essere ratificata dal consiglio comunale. Gli interventi sono attuati tramite il rilascio di permessi di costruire convenzionati relativi a ciascuna Unità Minima di Intervento secondo quanto indicato nello strumento attuativo quadro. Ogni intervento dovrà quindi realizzare interamente le previsioni di ogni UMI in coerenza con le norme di distretto, la quale dovrà essere autonoma e funzionale per quel che concerne la dotazione di infrastrutture e servizi. Di regola tutte le aree necessarie al soddisfacimento dei servizi primari e secondari dovranno essere reperite all’interno del distretto fatte salve le deroghe previste dal PUC per i casi ove questa previsione sia inattuabile. Tutte le funzioni non compatibili presenti all’interno dei distretti sono destinate al progressivo esaurimento; nelle more dell’attuazione delle previsioni sono comunque consentiti sugli edifici e sulle aree esistenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per ogni DT è redatta una scheda prestazionale che sancisce gli obiettivi e le modalità di intervento, le funzioni ammesse ed i dimensionamenti, i vincoli e il numero minimo di UMI. Ad essa devono attenersi le progettazioni. Nei Distretti di trasformazione la quota parte di aree relative agli standard urbanistici dovrà essere reperita ovunque possibile all’interno del distretto con un valore minimo pari a 20 m2 ad abitante insediato, salvo diversamente prescritto, in ottemperanza all’art. 34. I terreni nei Distretti di Trasformazione a prevalente destinazione residenziale e ricettiva ,ove prevista, portano in dote una parte dell’edificabilità massima come definita dalle norme per ciascun distretto, mentre, la restante quota dovrà essere reperita tramite il sistema dell’indice perequato. Alcuni Distretti di Trasformazione per la loro particolare natura di interventi di riqualificazione di aree degradate o da riconvertire o per la loro prevalente destinazione d’uso a servizi potranno essere attuati senza utilizzo di indice perequato. In tutti gli altri casi il PUO non potrà limitarsi alla realizzazione della sola edificabilità in dote ma dovrà impegnarsi a reperire la quota di indice perequato così come previsto nelle norme di attuazione del distretto di pertinenza. Si rimanda all’art. 42 e segg. delle presenti norme, per le indicazioni relative alle strutture alberghiere, come da norma introdotta dalla Delibera di CC n: 11/2011

I distretti di trasformazione individuati dal PUC sono i seguenti:

DT1a Nuovo porto turistico e opere connesse DT1b Località Scoglietti DT2b.1 Zona Lago - ex-macelli DT2b.2 Zona Lago - camping DT3 Peglia DT5a.1 Nervia zona via Cabagni Baccini lato Ovest DT5a.2 Nervia zona via Cabagni Baccini lato Est

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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DT5b Nervia zona fronte mare DT5c Nervia zona interna da depuratore a via Nervia DT5d Nervia zona interna da Liceo a via Nervia DT6 Ex-parco ferroviario dismesso della zona di Nervia - Campasso Le normative inerenti gli interventi dei sopra elencati Distretti di Trasformazione sono contenute nelle allegate schede prescrittive costituenti parte integrante delle presenti norme.

31.a Contenuto delle schede prescrittive dei distretti: Obiettivi della trasformazione; Funzioni ammesse; Modalità attuative; Dimensionamento; Infrastrutture e servizi; Norme generali e costruttive ; Regime nel periodo transitorio.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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NUOVO PORTO TURISTICO E OPERE CONNESSE DT1a

Obiettivi della trasformazione

Realizzazione di nuova struttura per la nautica da diporto di elevata qualità funzionale al rilancio turistico della città e alla riqualificazione della soprastante città medioevale. In attuazione delle previsioni del PTC della Costa. Si tratta della fascia costiera compresa tra Punta della Rocca e Marina San Giuseppe e dell’antistante specchio acqueo. Prescrizione particolare sulla perimetrazione

La perimetrazione del Distretto di Trasformazione stabilita nella carta della zonizzazione potrà subire delle modifiche in sede di approvazione ai sensi del DPR 509/97 dell’intervento portuale. In tal caso le aree escluse dal DT1a saranno assorbite dalle adiacenti zone omogenee assumendone le relative prescrizioni previo espletamento dei relativi adempimenti di variante previsti per legge. Funzioni ammesse

� attrezzature per la nautica da diporto; � residenza; � ricettività; di cui alla L.R. n° 2//08 e lr 1/08 commercio In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2. � uffici e studi professionali; � attività produttiva di tipo artigianale e servizi di supporto alla nautica da diporto; � circoli ricreativi nautici e sedi di società di tipo nautico; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, farmacie, ecc.); � servizi alla persona (centri estetici, saune, centri diagnostici, ecc.); � impianti sportivi � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, viabilità

pubblica, uffici postali, ecc.); � parcheggi pertinenziali; � attrezzature balneari; � distributore di carburante.

Modalità attuative Gli interventi andranno attuati tramite un unico P.U.O di approvazione regionale con la previsione di un’unica UMI interessante l’intero intervento relativo alla struttura portuale. Data la natura peculiare della trasformazione urbanistica della zona, che nel suo complesso è soggetta alla sostenibilità economica dell’operazione, gli interventi ivi previsti sono attuati senza utilizzo di indice perequato. Tutti gli edifici a destinazione residenziale e terziarie dovranno essere realizzati contestualmente all’attuazione dell’impianto portuale stesso e alla risoluzione del nuovo sistema di accessibilità alla marina. La convenzione allegata allo strumento attuativo dovrà prevedere l’attuazione almeno dei seguenti interventi interessanti anche aree al di fuori del DT1a: � realizzazione di collegamento meccanizzato con la soprastante Rocca con relativo studio

della sistemazione dell’area adiacente sita oltre la strada Aurelia; � sistemazione e ripascimento del litorale della diga foranea sino alla foce del fiume Roja; � mantenimento della percorribilità pedonale pubblica (passeggiata) su tutto l’arco

portuale e mantenimento della strada pedonale per le Calandre, salvaguardando il percorso attuale;

� realizzazione di aree a verde attrezzato di uso pubblico;

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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� realizzazione di parcheggi pubblici sia a raso che in struttura; � adeguamento e miglioramento dell’attuale sistema di accessibilità con soluzioni in grado

di garantire l’attuale consistenza di parcheggi pubblici con riorganizzazione e riqualificazione del nodo di Piazza Costituente.

� studio opere di difesa e ripascimenti necessari alla formazione degli arenili sul lato ovest e sul lato est della struttura portuale;

� riorganizzazione stabilimento balneare esistente alla radice della diga foranea lato est e studio della rimanente porzione di arenile da collegarsi funzionalmente all’esercizio pubblico posto sulla testata del blocco commerciale lato est;

� sistemazione del collegamento pedonale alla città alta in prossimità del ristorante lato Francia e con arrivo in adiacenza al Forte dell’Annunziata.

L’attuazione degli interventi sopra citati avverrà mediante DIA, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 22 comma III lettera b) del T.U.E. di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Problematiche idrogeologiche Trattandosi di zone di pericolosità alta di tipo P3gB, allo stato attuale restano valide le considerazioni riassunte nel parere del Comitato VIA allegato alla DGR 635/06 relativamente alle criticità geologiche ed idrogeologiche che caratterizzano l’area in questione. Si ritiene pertanto che, in oggi, non sussistano le condizioni per l’espressione circa la fattibilità di un eventuale intervento di edificazione residenziale, e, tanto meno, indicazioni in merito a tipologie, quantitativi volumetrici ed accorgimenti tecnici relativi alle strutture edilizie eventualmente ammissibili;

Dimensionamento e variazioni

Si rinvia al progetto del porto turistico che verrà approvato tramite la procedura speciale prevista dal DPR 509/97

il PUC farà riferimento all’esito della conferenza dei servizi deliberante, al fine di individuare i parametri urbanistici del caso specifico.

Il progetto norma di cui sopra potrà essere derogato in fase esecutiva limitatamente ai seguenti punti:

1) saranno ammissibili per motivate esigenze tecniche mutamenti alle sagome planivolumetriche di ingombro contenute nella misura massima di cm 150 lungo gli assi x – y e di 50 cm lungo l’asse z nel rispetto comunque della volumetria massima indicata nel progetto definitivo.

2) Minime modifiche alle forature dei fabbricati, motivate da variazioni nella distribuzione interna, qualora non alterino l’immagine generale delle opere;

3) Modifiche interne che non comportino modifiche di facciate; 4) Cambi di destinazione d’uso con esclusione dell’aumento della superficie

residenziale. Le variazioni sopra descritte potranno essere attuate tramite semplice variante edilizia.

Infrastrutture e servizi Si rinvia al progetto del porto turistico che verrà approvato tramite la procedura speciale prevista dal DPR 509/97.

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC.

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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE IN LOCALITA' SCOGLIETTI

DT1b

Obiettivi della trasformazione

Obiettivo è il completamento del nuovo anfiteatro edilizio di coronamento alla marina e suo collegamento con l'edificato esistente di Marina S. Giuseppe (A.RI.urb.7). Funzioni ammesse

� Residenza nella misura massima del 50% della SA o SP realizzabile; � ricettività; di cui alla L.R. n° 2/08 e lr 1/08 commercio In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2. � uffici e studi professionali; � parcheggi pertinenziali; � servizi e infrastrutture pubbliche; � esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.); � servizi di supporto alla nautica da diporto; � circoli ricreativi nautici e sedi di società di tipo nautico.

Modalità attuative

Gli interventi andranno attuati tramite P.U.O. di approvazione regionale esteso all'intero distretto. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP),il progetto relativo a tale area. L’indice occorrente per le nuove edificazioni è per il 50% in dotazione alle proprietà ricadenti all'interno del perimetro del distretto di trasformazione e per il restante 50% da ottenersi tramite trasferimento di S.A. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.) o di indice perequato da altre zone del territorio comunale. Problematiche idrogeologiche Trattandosi di zone di pericolosità alta di tipo P3gB, allo stato attuale restano valide le considerazioni riassunte nel parere del Comitato VIA allegato alla DGR 635/06 relativamente alle criticità geologiche ed idrogeologiche che caratterizzano l’area in questione. Si ritiene pertanto che, in oggi, non sussistano le condizioni per l’espressione circa la fattibilità di un eventuale intervento di edificazione residenziale, e, tanto meno , indicazioni in merito a tipologie, quantitativi volumetrici ed accorgimenti tecnici relativi alle strutture edilizie eventualmente ammissibili;

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Dimensionamento

Superficie territoriale: 4.770 m2 circa

Densità territoriale attuale 0,07 m2/m2 Densità territoriale massima: 0,40 m2/m2 n° piani massimo: piano terra + 4 n° piani minimo: piano terra + 3 n° massimo piani interrati: 1 (sotto quota strada) Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Norme generali e costruttive Per la definizione del progetto dovranno preventivamente essere considerate le prescrizioni imposte dal Piano di Bacino relativamente alla sistemazione dei versanti nonché dalle norme “aspetti geologici” di cui al precedente art. 18 bis.. I piani terra dovranno essere destinati prevalentemente ad attività commerciali, esercizi pubblici, ecc. con l'esclusione della residenza. I piani terra possono avere passaggi porticati per connettersi alle adiacenti edificazioni, il piano di calpestio del porticato dovrà essere complanare a quello del marciapiede pubblico fronteggiante l'attuale strada. L'allineamento planimetrico, le cortine murarie dei fronti, i profili altimetrici, nonché la manica degli edifici e la tipologia delle coperture dovranno omogeneizzarsi con l'edificato storico di Marina S.Giuseppe

Regime nel periodo transitorio

Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC.

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ZONA LAGO AREA EX-MACELLI

DT 2b1

Obiettivi della trasformazione Riqualificazione funzionale di un immobile storico di uso pubblico e paesaggistica di un’area sottostante la Rocca sita in sponda destra del fiume Roja.

Funzioni ammesse � ricettività di cui alla L.R. n° 1/08 e 2/08

commercio (esercizi di vicinato) In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2.

� uffici strettamente funzionali alle attività insediate; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, farmacie, ecc.) � servizi alla persona (centri estetici, saune, ecc.) � impianti sportivi � servizi e infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, uffici postali,

viabilità pubblica, ecc.) � parcheggi pertinenziali � attività sociali, ricreative per giovani, centri culturali, musicali.

Modalità attuative

Gli interventi previsti andranno attuati tramite pe rmesso di costruire convenzionato. Gli interventi sono subordinati alle indicazioni del Piano di Bacino del fiume Roja ed in conformità alle norme “aspetti geologici” di cui al precedente art. 18 bis.

Trattandosi di aree in zona di tipo “G2” (fascia b); sono state oggetto di studio nell’ambito del progetto europeo Euro-Bassin; i risultati di tale lavoro hanno condotto a individuare condizioni più cautelative rispetto a quelle dell’attuale P.B., pertanto dette aree saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Qualsiasi intervento dunque dovrà prevedere adeguato studio idraulico e verifica del Piano di Bacino. Dal punto di vista della disciplina dell’assetto idraulico, per tale zona sono vigenti le disposizioni degli articoli n. 12,13,14,15 del piano di bacino stralcio; dal punto di vista della disciplina dell’assetto geologico-geomorfologico per le zone D, E,F, sono vigenti le disposizioni degli articoli n.12 e n. 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio.

Dimensionamento

Superficie territoriale: 8.700 m2 circa compresa la fascia verde n° piani massimo: piano terra + 2 Densità territoriale esistente: 0,60 m2/m2 Densità territoriale di progetto: 0,75 m2/m2 senza utilizzo di indice perequato Distanza minima dai fabbricati: 10m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Infrastrutture e servizi Il fabbisogno dei parcheggi pertinenziali e dei servizi pubblici dovrà essere soddisfatto o interamente all’interno del perimetro del DT. In via prioritaria dovrà essere realizzata la viabilità prevista dal PUC lungo l’argine di sponda destra del fiume Roja che dovrà collegarsi all’Aurelia ed un adeguato sottopasso che superi la barriera della linea ferroviaria e colleghi questa zona con quella di Peglia, opere il cui onere potrà essere a totale o parziale carico di enti pubblici, il tutto in coerenza al DT2b2.

Norme generali e costruttive Dovrà essere prevista una riorganizzazione complessiva delle funzioni insediate che recuperi come memoria storica l’edificio degli ex-Macelli che potrà essere trasformato tramite l’introduzione delle nuove funzioni ammesse dal PUC anche con intervento di progetto di finanza.

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC, con particolare riferimento alla realizzazione del sottopasso della ferrovia per la connessione di queste zone con quelle di Peglia.

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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ZONA LAGO AREA CAMPING

DT 2b 2

Obiettivi della trasformazione Riqualificazione funzionale e paesaggistica di un’area adiacente al centro urbano e sita in sponda destra del fiume Roja.

Funzioni ammesse � residenza limitatamente al 50% della SP/SA totale insediabile � ricettività (esclusa all’aria aperta) di cui alla L.R. n° 2/08e lr 1/08; � commercio In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non

alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2. � attività sociali e ricreative per giovani (centri culturali e musicali, ecc.). � uffici strettamente funzionali alle attività insediate; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, farmacie, ecc.) � servizi alla persona (centri estetici, saune, ecc.) � impianti sportivi ; � servizi e infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, uffici postali,

viabilità pubblica, ecc.); parcheggi pertinenziali

Modalità attuative

Gli interventi previsti andranno attuati secondo un P.U.O. che preveda un’unica UMI Gli interventi sono subordinati alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulica dell’area secondo le indicazioni del Piano di Bacino ed in conformità alle norme “aspetti geologici” di cui al precedente art. 18 bis.

Trattandosi di aree in zona di tipo “G2” (fascia b); sono state oggetto di studio nell’ambito del progetto europeo Euro-Bassin; i risultati di tale lavoro hanno condotto a individuare condizioni più cautelative rispetto a quelle dell’attuale P.B., pertanto dette aree saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Qualsiasi intervento dunque dovrà prevedere adeguato studio idraulico e verifica del Piano di Bacino. Dal punto di vista della disciplina dell’assetto idraulico, per tale zona sono vigenti le disposizioni degli articoli n. 12,13,14,15 del piano di bacino stralcio; dal punto di vista della disciplina dell’assetto geologico-geomorfologico per le zone D, E,F, sono vigenti le disposizioni degli articoli n.12 e n. 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio.

L’indice occorrente per eventuali ampliamento di attività non destinate a servizi pubblici in coerenza a quanto consentito dalla nuova densità territoriale di progetto, è per il 50% in dotazione alle proprietà ricadenti all'interno del perimetro del distretto di trasformazione e per il restante 50% da ottenersi tramite trasferimento di S.A. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.) o di indice perequato da altre zone del territorio comunale.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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Dimensionamento

Superficie territoriale: 15.600 m2circa n° piani massimo: piano terra + 2 Densità territoriale esistente: 0,06 m2/m2 Densità territoriale di progetto: 0,15 m2/m2 Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Infrastrutture e servizi Il fabbisogno dei parcheggi pertinenziali e dei servizi pubblici dovrà essere soddisfatto esclusivamente all’interno del perimetro del DT. Il progetto dovrà prevedere la conservazione e il miglioramento della vegetazione di alto fusto presente in zona e la sistemazione di aree a parco di uso pubblico per almeno il 50% della superficie territoriale. In via prioritaria dovrà essere realizzata la viabilità prevista dal PUC lungo l’argine di sponda destra del fiume Roja che dovrà collegarsi all’Aurelia ed un adeguato sottopasso che superi la barriera della linea ferroviaria e colleghi questa zona con quella di Peglia, opere il cui onere potrà essere a totale o parziale carico di enti pubblici, il tutto in coerenza al DT2b1

Norme generali e costruttive L’attuale area destinata a campeggio dovrà essere riconvertita e mantenuta quale polmone verde. Parte dell’area per una quota minima pari al 50% della superficie territoriale dovrà consentire la fruizione pubblica e potrà essere previsto l’inserimento di nuove strutture di servizio quali, ad esempio impianti sportivi, esercizi pubblici, servizi alla persona, ecc Particolare cura dovrà essere posta alla previsione di interventi di mitigazione rispetto al confine Nord verso la linea ferroviaria ed annesse aree e alla strada Aurelia che corrono al confine settentrionale e meridionale del DT di cui trattasi.

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici e le aree esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DI PEGLIA

DT 3

Obiettivi della trasformazione Riqualificazione urbanistica e paesaggistica di area periurbana costituente la prima immagine della città per chi proviene dal confine oggi compromessa da diffusi insediamenti abusivi.

Funzioni ammesse Tutte quelle previste per le zone urbane, ovvero: � edilizia residenziale di cui almeno un terzo pubblica sovvenzionata o agevolata; � ricettività; di cui alla L.R. n° 2/08e lr 1/08; � commercio al dettaglio singoli e centri commerciali per solo trasferimento di licenza, In

coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non alimentare sono ammessi esercizi commerciali sino alle medie strutture di vendita con SV compresa tra 250 e 1500 m2.

� uffici e studi professionali; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, farmacie, ecc.); � servizi alla persona (centri estetici, saune, centri diagnostici, ecc.); � impianti sportivi � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, uffici postali,

viabilità pubblica, depositi comunali, ecc. ); � parcheggi pubblici e pertinenziali.

Modalità attuative

Gli interventi sono subordinati alla messa in sicurezza dal punto di vista idraulica dell’area secondo le indicazioni del Piano di Bacino ed in conformità alle norme “aspetti geologici” di cui al precedente art. 18 bis. Essi andranno attuati secondo un P.U.O. da predisporre tramite permesso di costruire corredato da atto convenzionale. Il numero massimo delle UMI non potrà essere superiore a 4, di cui n.1 relativa alla previsione della rilocalizzazione delle attività commerciali e del deposito mezzi pubblici, n.2 riferite agli interventi relativi alle funzioni residenziali e l’ultima riferita ai servizi pubblici sportivi ed alla riqualificazione dell’area occupata dal canile municipale da ricollocarsi in altro ambito non urbano. Ciascuna UMI dovrà prevedere al proprio interno le necessarie quote di parcheggi pertinenziali e, per le funzioni commerciali e residenziali anche le quote dei servizi pubblici a termine di legge. Le aree delle UMI con destinazione residenziale portano in dote una capacità edificatoria pari al 50% del massimo. La quota restante potrà essere reperita tramite l’acquisizione di indice perequato anche in capo a proprietà pubbliche. La quota di capacità edificatoria in dote potrà elevarsi in caso di interventi di edilizia pubblica e convenzionata al 75% del massimo consentito. Gli edifici con destinazione a servizi pubblici o privati convenzionati (con durata non inferiore della convenzione a 20 anni e sempre che l’interesse pubblico sia di un certo impegno ed entità da rapportarsi alle reali esigenze del comune), contribuiscono al calcolo della Densità Territoriale ma sono attuati senza utilizzo di indice perequato. La UMI relativa alla zona commerciale non ha necessità di indice in quanto dovrà prevedere la rilocalizzazione delle attività commerciali site altrove in territorio comunale

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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con la possibilità di un incremento della S.V. esistente in misura non superiore al 15% di quella esistente regolarmente autorizzata all’atto di approvazione del PUC per la razionalizzazione delle attività (trasferimento di licenze). Non potrà essere realizzata tramite il rilascio di nuove licenze commerciali di tipo alimentare ma solo tramite la rilocalizzazione di quelle in essere; sarà invece consentito di realizzare una galleria di esercizi singoli associati già operanti nel territorio comunale. Trattandosi di aree in zona di tipo “G2” (fascia b); sono state oggetto di studio nell’ambito del progetto europeo Euro-Bassin; i risultati di tale lavoro hanno condotto a individuare condizioni più cautelative rispetto a quelle dell’attuale P.B., pertanto dette aree saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. Qualsiasi intervento dunque dovrà prevedere adeguato studio idraulico e verifica del Piano di Bacino. Dal punto di vista della disciplina dell’assetto idraulico, per tale zona sono vigenti le disposizioni degli articoli n. 12,13,14,15 del piano di bacino stralcio; dal punto di vista della disciplina dell’assetto geologico-geomorfologico per le zone D, E,F, sono vigenti le disposizioni degli articoli n.12 e n. 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio

Dimensionamento Superficie territoriale116.000 m2 circa compresa fascia verde Densità territoriale esistente: 0,046 m2/m2 Densità territoriale massima di progetto: 0.20 m2/m2 n° piani massimo per le funzioni ammesse escluso il centro commerciale: piano terra + 5 n° piani massimo per il centro commerciale: terra + 1 n° massimo piani interrati: nessuno Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Infrastrutture e servizi I nuovi servizi indotti devono essere reperiti esclusivamente all’interno delle singole UMI e attuati in totale o parziale scomputo degli oneri, secondo quanto sarà stabilito nella convenzione tra Comune e soggetto attuatore.. Potranno essere accorpate più UMI al fine di soddisfare il bilancio dei servizi. Ogni UMI dovrà comprendere edifici, pertinenze e relative quote di servizi primari e secondari perfettamente funzionali e funzionanti prevedendo tutti i necessari raccordi strutturali, impiantistici e stradali con quelli delle UMI adiacenti.

In via prioritaria i servizi a scomputo dovranno interessare tutte le urbanizzazioni primarie, le aree a verde, la pista ciclabile e la viabilità previste dal PUC lungo l'argine di sponda destra del fiume Roja, nonché il miglioramento delle strutture sportive pubbliche adiacenti. Tale viabilità dovrà prevedere il futuro innesto della tangenziale tramite la realizzazione del nuovo ponte inserito nella tavola di zonizzazione del PUC

Norme generali e costruttive L’area in oggetto è indicata come area critica dal Piano di Bacino a causa di fenomeni di infiltrazioni in caso di regimi di particolare piena da parte del fiume Roja. Per tale motivazione propedeutica ad ogni indicazione progettuale inerente nuovi insediamenti, dovrà essere definito l’assetto idraulico di tutta l’area e tutti gli adempimenti necessari per ovviare ai fenomeni summenzionati. Come regola generale dovranno pertanto essere riviste

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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le quote di imposta degli edifici rispetto all’attuale piano di campagna prevedendoli opportunamente rialzati ed evitate costruzioni in interrato. Dovranno essere altresì rispettate le norme “aspetti geologici” di cui al precedente art. 18 bis. Le cortine murarie dei fronti su strada di ciascuna UMI devono avere per quanto possibile lo stesso allineamento complanare e seguire l’andamento stradale onde creare un effetto di ambito urbano. La distribuzione delle funzioni residenziali non dovrà essere prevista lungo la viabilità spondale di previsione ma arretrata rispetto a questa su definizione dell’assetto idraulico dell’area e comunque non potrà essere ubicata in posizione troppo adiacente alla linea ferroviaria, ove invece potranno essere localizzate le funzioni commerciali e di servizio. Tutte le aree libere non occupate da strade e parcheggi o altri servizi pubblici dovranno essere sistemate a verde. I parcheggi pertinenziali delle residenze dovranno essere, ovunque possibile, sistemati con copertura rimodellata e vegetata. Dovrà essere previsto lo spostamento dell’attuale canile, non compatibile con le nuove e attuali destinazioni in altro ambito non urbano

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti regolarmente autorizzati possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC.

NERVIA ZONA VIA CABAGNI BACCINI – LATO OVEST

DT 5a1

Obiettivi della trasformazione Realizzazione di nuovo tessuto urbano analogo a quello dei quartieri ottocenteschi di città bassa, costituito da fronti di caseggiati prospettanti sulle pubbliche vie intervallati da aree adibite a piazze, verde pubblico e servizi. Miglioramento della dotazione e della qualità dei servizi pubblici esistenti.

Funzioni ammesse tutte quelle previste per le zone urbane, ovvero: � residenza nella misura massima del 50% della nuova S.A. o S.P. realizzabile; � ricettività; di cui alla L.R. nn° 1/08 e 2/08; � ricettività di tipo extra alberghiero; di cui alla L.R. n° 2/08; � commercio (esercizi di vicinato) In coerenza con il piano commerciale comunale, per il

settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2.

� uffici e studi professionali, circoli ricreativi, ecc; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, farmacie, ecc.); � servizi alla persona (centri estetici, saune, centri diagnostici, ecc.); � impianti sportivi � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, viabilità

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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pubblica, ecc.); � parcheggi pertinenziali; � attività artigianali di tipo individuale.

Modalità attuative Gli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti andranno attuati tramite la redazione di un P.U.O. che dovrà prevedere un’unica UMI. Il PUO dovrà comprendere anche l’area a servizi esistente destinata a scuola prevedendone, nell’ambito dell’accordo convenzionale da stipulare con la C.A. o con l’ente gestore del servizio pubblico, un miglioramento da attuarsi tramite incrementi della qualità della struttura destinata a servizio pubblico, anche con una eventuale sua nuova localizzazione all’interno dell’area del distretto di trasformazione per l’ottenimento dell’obiettivo di cui sopra. In ogni caso il Soggetto Attuatore dovrà farsi carico di realizzare un nuovo adeguato assetto stradale di contorno all’UMI come previsto dal PUC, nonché una sistemazione interna totale che coinvolga la viabilità pubblica esistente con soluzioni atte a migliorare la funzionalità dell’UMI nel suo complesso e l’ambito urbano circostante. È facoltà della Civica Amministrazione richiedere un SAU di approvazione comunale esteso anche al DT5a2. Dovranno essere reperite all’interno del Distretto di cui trattasi, le quantità di standard necessari, con conseguente obbligo di ridurre la quantità volumetrica massima, laddove necessario, per garantire la corrispondente quota di standard.

Dimensionamento Superficie territoriale: 7.900 m2 circa Densità territoriale attuale 0,08 m2/m2 Densità territoriale massima di progetto 0,50 m2/m2 n° piani massimo: piano terra + 3 n° piani minimo: piano terra + 2 n° massimo piani interrati: 2 Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Infrastrutture e servizi I nuovi servizi indotti devono essere reperiti interamente all’interno del PUO comprendendo altresì la nuova viabilità della zona attuati in totale o parziale scomputo degli oneri, secondo quanto sarà stabilito nella convenzione tra Comune e soggetto attuatore. Nel reperimento dei servizi pubblici dovrà essere data priorità all’ampliamento delle aree su cui sussiste l’attuale struttura dell’asilo nido. Relativamente al reperimento degli standard urbanistici dovrà essere garantita una quota minima pari a 25 m2 per abitante insediato Il progetto si dovrà fare carico della definitiva sistemazione della viabilità sia d’accesso che di transito, nonché della definizione delle aree di sosta, così come già individuato e previsto nel precedente paragrafo “modalità attuative”

Norme generali e costruttive Al piano terra in corrispondenza dei fronti stradali e degli spazi pubblici non è consentita la destinazione residenziale. Al di sopra di detto piano sono edificabili al massimo numero tre livelli, di cui l’ultimo con soluzioni o ad attico o a mansarda e copertura a quattro falde.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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I piani terra possono prevedere un porticato pedonale di uso pubblico il cui onere di manutenzione dovrà essere a totale carico del soggetto attuatore. Il piano di calpestio del porticato dovrà essere complanare con quello del marciapiede pubblico fronteggiante la strada. Il marciapiede (tranne quello esterno al porticato) dovrà avere una larghezza minima di m 1,80 con antistanti parcheggi pubblici intervallati da aiuole dotate di piantumazione d’alto fusto. Le aree interne delimitate dalle cortine murarie site lungo gli assi stradali dovranno rimanere libere da edificazioni e organizzate a giardini e/o attrezzature per lo sport. In interrato potranno essere realizzati i parcheggi pertinenziali delle funzioni insediate. Le cortine edilizie potranno prevedere adeguate soluzioni ad angolo che assecondino l’andamento della viabilità Le cortine murarie dei fronti su strada devono avere per quanto possibile lo stesso allineamento complanare e lo stesso numero di piani. Tutti i volumi preesistenti all’interno del Distretto di Trasformazione potranno essere demoliti e ricostruiti nelle fasce di concentrazione edilizia site lungo strada. Gli edifici ricadenti sulla viabilità pubblica di nuova previsione, qualora rilocalizzati con cessione gratuita al Comune delle aree adibite a nuova viabilità, avranno diritto ad un premio edificatorio pari al doppio dell’attuale consistenza di S.A. La S.A. di nuova previsione, ad eccezione dei premi edificatori di cui sopra, è in ogni caso per il 50% in capo alle proprietà ricadenti all’interno del perimetro del Distretto di Trasformazione e per il restante 50% ottenuta tramite trasferimento di S.A. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.) o di indice perequato da altre zone

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC.

NERVIA ZONA VIA CABAGNI BACCINI – LATO EST

DT 5a2

Dimensionamento Superficie territoriale: 4.350 m2 circa Densità territoriale attuale: 0,02 m2/m2 NORMATIVA IDENTICA SCHEDA DT5a1 Dovranno essere reperite all’interno del Distretto di cui trattasi, le quantità di standard necessari, con conseguente obbligo di ridurre la quantità volumetrica massima, laddove necessario, per garantire la corrispondente quota di standard.

NERVIA ZONA FRONTE MARE

DT 5b

Obiettivi della trasformazione Riorganizzazione e rifunzionalizzazione del tessuto urbano esistente con l’obiettivo di ricucire l’immagine del fronte mare in una zona sfrangiata e senza identità urbana, miglioramento della dotazione e della qualità dei servizi pubblici esistenti nonché potenziamento e riqualificazione delle funzioni ricettive

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

159 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Funzioni ammesse Tutte quelle previste per le zone urbane, ovvero: � residenza in misura massima del 50% della nuova S.A. o S.P. realizzabile; � ricettività; di cui alla L.R. nn° 1/08 e 2/08. � ricettività di tipo extra alberghiero; di cui alla L.R. n° 2/08. � Commercio. In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e

non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2.

� uffici e studi professionali, circoli ricreativi, ecc; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, farmacie, ecc.) nella misura minima del

15% della nuova S.A. o S.P. realizzabile; � servizi alla persona (centri estetici, saune, centri diagnostici, ecc.); � impianti sportivi � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, viabilità

pubblica, ecc.); � parcheggi pertinenziali; � attività artigianali di tipo individuale.

Modalità attuative Gli interventi previsti andranno attuati tramite la redazione di un P.U.O. che dovrà contemplare un’unica UMI. Il PUO dovrà prevedere il miglioramento dei servizi pubblici, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo; la nuova edificazione dovrà farsi carico di proporre un fronte mare uniforme per dimensioni e tipologia con il corretto inserimento dei manufatti esistenti. La destinazione ricettiva nonché quella commerciale e degli esercizi pubblici dovranno essere poste preferibilmente sulla nuova edificazione che dovrà essere organizzata lungo il fronte stradale prospettante la passeggiata. Le aree più interne rispetto alla nuova cortina sita lungo la viabilità dovranno essere mantenute libere ed organizzate a giardino. In interrato potranno essere realizzati i parcheggi pertinenziali delle funzioni insediate. Dovranno essere reperite all’interno del Distretto di cui trattasi, le quantità di standard necessari, con conseguente obbligo di ridurre la quantità volumetrica massima, laddove necessario, per garantire la corrispondente quota di standard.

Dimensionamento Superficie territoriale: 13.650 m2 circa Densità territoriale attuale 0,125 m2/m2 Densità territoriale massima di progetto 0,50 m2/m2 n° piani massimo delle nuove costruzioni: piano terra +3 n° massimo piani interrati: 2

Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Infrastrutture e servizi I nuovi servizi indotti devono essere reperiti interamente all’interno del DT e attuati in totale o parziale scomputo degli oneri, secondo quanto sarà stabilito nella convenzione tra Comune e soggetto attuatore.. Relativamente al reperimento degli standard urbanistici dovrà essere garantita una quota minima pari a 25 m2 per abitante insediato. Il progetto si dovrà far carico di realizzare la nuova soluzione viaria prevista dal PUC.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

160 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Norme generali e costruttive Al piano terra in corrispondenza del fronte mare non è consentita la destinazione residenziale. I piani terra possono prevedere un porticato pedonale di uso pubblico il cui onere di manutenzione dovrà essere a totale carico del soggetto attuatore. Il piano di calpestio del porticato dovrà essere complanare con quello del marciapiede pubblico fronteggiante la strada e la passeggiata Il marciapiede (tranne quello esterno al porticato) dovrà avere una larghezza minima di m 1,80 con antistanti parcheggi pubblici intervallati da aiuole dotate di piantumazione d’alto fusto. L’altezza minima dei piani terra deve essere pari a m 3,50. Gli edifici ricadenti sulla viabilità pubblica di nuova previsione, qualora rilocalizzati con cessione gratuita al Comune delle aree adibite a nuova viabilità, avranno diritto ad un premio edificatorio pari al doppio dell’attuale consistenza di S.A. La S.A. di nuova previsione, eccedente i premi edificatori di cui sopra, è in ogni caso per il 50% in capo alle proprietà ricadenti all’interno del perimetro del Distretto di Trasformazione e per il restante 50% ottenuta tramite trasferimento di S.A. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.) o di indice perequato da altre zone

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC.

NERVIA ZONA INTERNA DA DEPURATORE A VIA NERVIA

DT5c

Obiettivi della trasformazione Realizzazione di nuovo tessuto urbano in una zona di espansione non completata e sfrangiata da attuarsi tramite intervento di nuova edificazione che preveda la realizzazione di piazze, verde pubblico e servizi.

Funzioni ammesse tutte quelle previste per le zone urbane, ovvero: � residenza in misura non superiore al 75% della S.A. o S.P. realizzabile; � ricettività; di cui alla L.R. nn° 1/08 e 2/08. � ricettività di tipo extra alberghiero; � commercio. In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non

alimentare sono ammessi esercizi commerciali sino alle medie strutture di vendita con SV compresa tra 250 e 1500 m2.

� uffici e studi professionali, circoli ricreativi, ecc; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, ecc.); � servizi alla persona (centri estetici, saune, centri diagnostici, ecc.); � impianti sportivi � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, viabilità

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

161 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

pubblica, istruzione ecc.); � parcheggi pertinenziali; � attività artigianali di tipo individuale.

Modalità attuative

� Gli interventi previsti andranno attuati tramite redazione di un P.U.O. complessivo, che potrà prevedere un numero di UMI non superiore a due. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà darsi carico di definire uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) di approvazione comunale, che sarà facoltà della Civica Amministrazione richiedere o meno, esteso anche al DT 5d e al servizio scolastico al fine di dimostrare le necessarie coerenze con i distretti limitrofi ed in particolare del sistema viario e dei servizi esistenti che dovranno essere migliorati e riorganizzati nell’ambito del complessivo progetto. In ogni caso il Soggetto Attuatore dovrà farsi carico di realizzare un nuovo adeguato assetto stradale come previsto dal PUC, nonché una sistemazione interna totale che coinvolga la viabilità pubblica esistente con soluzioni atte a migliorare la funzionalità dell’UMI nel suo complesso e l’ambito urbano circostante

� Dovranno essere reperite all’interno del Distretto di cui trattasi, le quantità di standard previsti

dalla Legge e dalle presenti norme, con conseguente obbligo di ridurre la quantità volumetrica massima, laddove necessario, per garantire la corrispondente quota di standard.

Dimensionamento Superficie territoriale: 23.750 m2 circa compresa scuola Densità territoriale attuale 0,008 m2/m2 Densità territoriale massima di progetto 0,45 m2/m2 (escluso il servizio scolastico che non ricade nel presente DT) n° piani massimo: piano terra + 5 n° piani minimo: piano terra + 3 n° massimo piani interrati: 2

Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Infrastrutture e servizi I nuovi servizi indotti devono essere reperiti interamente all’interno delle singole UMI e attuati in totale o parziale scomputo degli oneri, secondo quanto sarà stabilito nella convenzione tra Comune e soggetto attuatore. Relativamente al reperimento degli standard urbanistici dovrà essere garantita una quota minima pari a 25 m2 per abitante insediato ovviamente oltre agli esistenti spazi destinate a servizio pubblico. . In caso contrario dovranno essere accorpate le due UMI al fine di soddisfare il bilancio dei servizi. Ogni UMI dovrà comprendere edifici, pertinenze e relative quote di servizi primari e secondari perfettamente funzionali e funzionanti prevedendo tutti i necessari raccordi strutturali, impiantistici e stradali con l’UMI adiacente. Si ribadisce la priorità di realizzare i nuovi assetti viari come già indicato nelle modalità attuative nonché di comprendere l’edificio scolastico, prevedendone, nell’ambito di un accordo convenzionale da stipularsi con la C.A. o con l’ente gestore del servizio pubblico, un miglioramento delle dotazioni da attuarsi tramite incrementi volumetrici o degli spazi esterni o demolizione e ricostruzione oppure ancora tramite rilocalizzazione in altro sito all’interno del DT ai fini di un miglior livello della qualità della struttura destinata al servizio. E’ consentito ridisegnare anche

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

162 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

parzialmente spazi pertinenziali ed edifici a servizi al fine di ottenere l’obiettivo di cui trattasi, preferibilmente inquadrando l’intervento nell’ambito delle opere a scomputo degli oneri concessori.

Norme generali e costruttive Come indicato per gli altri DT della zona del Nervia il modello insediativo di riferimento è quello dell’edificazione lungo gli assi stradali e del mantenimento delle residue zone interne a verde non edificato. Tuttavia per questo DT e per l’adiacente DT5d, in considerazione delle peculiarità e della gamma delle tipologie edilizie presenti, è consentito proporre modelli insediativi diversi purchè sia dimostrato che questi raggiungano gli scopi di riorganizzazione urbana previsti. Tutti i volumi preesistenti all’interno del Distretto di Trasformazione potranno essere demoliti e ricostruiti nelle fasce di concentrazione edilizia site lungo strada con premio edificatorio pari al 50% della S.A. preesistente alla data di adozione del PUC o con modelli insediativi diversi come sopra ammesso. Gli edifici ricadenti sulla viabilità pubblica di nuova previsione, qualora rilocalizzati con cessione gratuita al Comune delle aree adibite a nuova viabilità, avranno diritto ad un premio edificatorio pari al doppio dell’attuale consistenza di S.A. La nuova S.A. realizzabile, eccedente i premi edificatori di cui sopra, è in ogni caso per il 50% in capo alle proprietà ricadenti all’interno del perimetro del Distretto di Trasformazione e per il restante 50% da ottenersi tramite trasferimento di S.A. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.) o di indice perequato da altre zone.

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC.

Page 163: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

163 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

NERVIA ZONA INTERNA DA LICEO A VIA NERVIA

DT5d

Obiettivi della trasformazione Realizzazione di nuovo tessuto urbano in una zona di espansione non completata e sfrangiata da attuarsi tramite intervento di nuova edificazione che preveda la realizzazione di piazze, verde pubblico e servizi.

Funzioni ammesse tutte quelle previste per le zone urbane, ovvero: � residenza in misura non superiore al 75% della S.A. o S.P. realizzabile; � ricettività; di cui alla L.R. nn° 1/08 e 2/08 � ricettività di tipo extra alberghiero; � commercio. In coerenza con il piano commerciale comunale, per il settore alimentare e non

alimentare sono ammessi esercizi commerciali sino alle medie strutture di vendita con SV compresa tra 250 e 1500 m2.

� uffici e studi professionali, circoli ricreativi, ecc; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, ecc.); � servizi alla persona (centri estetici, saune, centri diagnostici, ecc.); � impianti sportivi � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, viabilità

pubblica, istruzione ecc.); � parcheggi pertinenziali; � attività artigianali di tipo individuale.

Modalità attuative Gli interventi previsti andranno attuati tramite redazione di un P.U.O. complessivo, che potrà prevedere un numero di UMI non superiore a 2. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà darsi carico di definire uno Schema di Assetto Urbanistico (SAU) di approvazione comunale, che sarà facoltà della Civica Amministrazione richiedere o meno, esteso anche al DT 5c al fine di dimostrare le necessarie coerenze con i distretti limitrofi ed in particolare del sistema viario e dei servizi esistenti che dovranno essere migliorati e riorganizzati nell’ambito del complessivo progetto. In ogni caso il Soggetto Attuatore dovrà farsi carico di realizzare un nuovo adeguato assetto stradale come previsto dal PUC, nonché una sistemazione interna totale che coinvolga la viabilità pubblica esistente con soluzioni atte a migliorare la funzionalità dell’UMI nel suo complesso e l’ambito urbano circostante Dovranno essere reperite all’interno del Distretto di cui trattasi, le quantità di standard necessari, con conseguente obbligo di ridurre la quantità volumetrica massima, laddove necessario, per garantire la corrispondente quota di standard.

Dimensionamento Superficie territoriale: 15.600 m2 circa Densità territoriale attuale 0,052 m2/m2

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

164 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Densità territoriale massima di progetto 0,40 m2/m2 n° piani massimo: piano terra + 5 n° piani minimo: piano terra + 3 n° massimo piani interrati: 2

Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Infrastrutture e servizi I nuovi servizi indotti devono essere reperiti interamente all’interno delle singole UMI e attuati in totale o parziale scomputo degli oneri, secondo quanto sarà stabilito nella convenzione tra Comune e soggetto attuatore. Relativamente al reperimento degli standard urbanistici dovrà essere garantita una quota minima pari a 25 m2 per abitante insediato ovviamente oltre agli esistenti spazi destinate a servizio pubblico. . In caso contrario dovranno essere accorpate più UMI al fine di soddisfare il bilancio dei servizi. Ogni UMI dovrà comprendere edifici, pertinenze e relative quote di servizi primari e secondari perfettamente funzionali e funzionanti prevedendo tutti i necessari raccordi strutturali, impiantistici e stradali con quelli delle UMI adiacenti. Si ribadisce la priorità di realizzare i nuovi assetti viari

Norme generali e costruttive Come indicato per gli altri DT adiacenti il modello insediativo di riferimento è quello dell’edificazione lungo gli assi stradali e del mantenimento delle residue zone interne a verde non edificato. Tuttavia per questo DT e per l’adiacente DT5c, in considerazione delle peculiarità e della gamma delle tipologie edilizie presenti, è consentito proporre modelli insediativi diversi purchè sia dimostrato che questi raggiungano gli scopi di riorganizzazione urbana previsti. Tutti i volumi preesistenti all’interno del Distretto di Trasformazione potranno essere demoliti e ricostruiti nelle fasce di concentrazione edilizia site lungo strada con premio edificatorio pari al 50% della S.A. preesistente alla data di adozione del PUC. Gli edifici ricadenti sulla viabilità pubblica di nuova previsione, qualora rilocalizzati con cessione gratuita al Comune delle aree adibite a nuova viabilità, avranno diritto ad un premio edificatorio pari al doppio dell’attuale consistenza di S.A. La nuova S.A. realizzabile, eccedente i premi edificatori di cui sopra, è in ogni caso per il 50% in capo alle proprietà ricadenti all’interno del perimetro del Distretto di Trasformazione e per il restante 50% da ottenersi tramite trasferimento di S.A. (demolizioni di edifici incompatibili, accorpamenti, eliminazione di superfetazioni, ecc.) o di indice perequato da altre zone.

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sugli edifici esistenti possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono ammessi tutti gli interventi relativi all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal PUC.

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

165 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE

DELL’EX PARCO FERROVIARIO DISMESSO DELLA ZONA DI NE RVIA CAMPASSO

DT 6

Obiettivi della trasformazione Trasformazione di aree ferroviarie dismesse ad usi urbani mediante riconversione e valorizzazione degli edifici esistenti con inserimento di attività polifunzionali

Funzioni ammesse

le destinazioni d’uso consentite sono tutte quelle ammesse per l’ambito urbano, ovvero: � residenza nella misura massima del 50% della S.A. o S.P. realizzabile;

� ricettività; di cui alla L.R. nn° 1/08 e 2/08. � commercio (esercizi di vicinato in coerenza con il piano commerciale comunale, per il

settore alimentare e non alimentare non sono ammessi esercizi commerciali di vicinato con SV superiore ai 250 m2. � uffici e studi professionali; � esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti, farmacie, ecc.); � servizi alla persona (centri estetici, saune, centri diagnostici, ecc.); � attività ludiche e ricreative (sale giochi, sale cinema, sale musica, discoteche, ecc.) � impianti sportivi � servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi, musei, nuova viabilità, biblioteche, mediateche, ecc.); � parcheggi pertinenziali.

Modalità attuative Gli interventi dovranno avere carattere unitario ed essere attuati tramite P.U.O. corrispondente ad un massimo di due UMI. Il progetto dovrà preventivamente verificare le congruenze con le indicazioni del Piano di Bacino del torrente Nervia ed in conformità alle norme “aspetti geologici” di cui al precedente art. 18 bis nonché risultare compatibile con la presenza dell’oasi faunistica alla foce dello stesso, ai vincoli archeologici, alla previsione del nuovo assetto viario alternativo all’attuale tracciato della via Aurelia ed alla eventuale necessità di bonifica dei siti. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP),il progetto relativo a tale area che dovrà essere attuato tramite Accordo di programma di competenza Regionale, in coerenza con la D. C.C: n° 89/2007. L’assetto definitivo del distretto dovrà comunque darsi carico dei seguenti elementi: • valorizzazione degli scavi della contigua area archeologica (S11/Ace-ar3) e degli spazi ad

essi connessi interni al distretto in esame, restituendo unitarietà al complesso anche attraverso l’ ipotesi di spostamento in questo tratto del tracciato dell’ Aurelia e l’ istituzione di un parco archeologico a carattere sia didattico-divulgativo che di appoggio alle ulteriori attività di scavo. Si richiamano al riguardo le indicazioni fornite dalla soprintendenza per i beni archeologici della Liguria

• valorizzazione dell’oasi naturalistica prevedendo il raccordo con l’area S10 già destinata a PU e con la fascia vegetata, in continuità con le sponde fluviali, quale potenziamento verso mare del corridoio ecologico costituito dal torrente e dalle aree verdi limitrofe e

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

166 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

quale filtro rispetto alla zona diversamente utilizzata. • nel progetto dovrà essere anche attentamente valutata la collocazione delle nuove

volumetrie, tenuto conto che l’indicazione contenuta nel parere regionale sul PUC, circa il sedime in cui collocare la nuova volumetria potrebbe risultare non ottimale ad una riqualificazione dell’area, soprattutto se destinata a funzioni residenziali

• La viabilità di attraversamento del T. Nervia è indicata ed è da intendersi alternativa, trattandosi di collegamento intercomunale

Si evidenzia che tale area ricade in parte in zona idraulica di tipo G3/ fascia a). Dovranno essere attuate le cautele del caso, nell’attuazione degli interventi previsti. Dal punto di vista della disciplina dell’assetto idraulico, per tale zona sono vigenti le disposizioni degli articoli n. 12,13,14,15 del piano di bacino stralcio; dal punto di vista della disciplina dell’assetto geologico-geomorfologico per le zone D, E,F, sono vigenti le disposizioni degli articoli n.12 e n. 16 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino stralcio

Dimensionamento Superficie territoriale: 33.225 m2

Densità territoriale attuale: 0,125 m2/m2 Densità territoriale massima di progetto: 0,40 m2/m2

Altezze fabbricati fuori terra e interrati: da definirsi nel PUO fermo restando che non potranno superare l’altezza dell’esistente complesso residenziale fronte-mare ubicato nella sottostante A.RI.urb.5 Distanza minima dai fabbricati: 10 m o in aderenza Distanza minima dai confini: 5 m o in aderenza

Distanza minima dalle strade pubbliche: da definirsi nel PUO e comunque non inferiore a m. 1.80

Infrastrutture e servizi Tutte le quote di standard e servizi indotte dall’intervento devono essere reperite interamente all’interno del Distretto di Trasformazione ed essere realizzate a scomputo degli oneri. Relativamente al reperimento degli standard urbanistici dovrà essere garantita una quota minima pari a 25 m2 per abitante insediato ovviamente oltre agli esistenti spazi destinati a servizio pubblico. Dovrà essere prevista la cessione delle aree relative alla nuova viabilità di previsione alternativa all’Aurelia e la sua realizzazione a scomputo oneri nell’ambito di un accordo convenzionale con la C.A. Parte del piano terra dell’ex-rimessa locomotive potrà ospitare un museo dei reperti dell’attigua area archeologica, così come le aree non edificate una volta libere dagli impianti esistenti dovranno essere sistemate a verde e potranno ospitare reperti di particolare natura secondo accordi da definirsi con la competente Soprintendenza.

Norme generali e costruttive Gli edifici esistenti in particolare quelli rappresentanti testimonianza di archeologia industriale (rimessa locomotori e locali attigui) devono essere conservati attraverso interventi di restauro e rifunzionalizzati anche con incremento di superficie agibile da ottenersi attraverso la realizzazione di solai intermedi. Gli altri edifici esistenti possono essere demoliti e ricostruiti o accorpati e rifunzionalizzati con la possibilità di incrementare la loro S.A. nella misura massima del 75% di quella

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

167 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

esistente all’atto dell’adozione definitiva del PUC. Parte della nuova volumetria derivante dall’incremento di SA dovrà essere collocata lato verso mare del distretto, a configurare una sorta di quinta verso l’edificio esistente di scarsa qualità architettonica. Particolare cura dovrà essere posta al progetto delle aree scoperte che dovranno essere preventivamente smantellate dagli impianti tecnologici ed eventualmente bonificate; queste, da destinarsi a verde di pubblica fruizione, dovranno essere opportunamente raccordate con il contorno ed in particolare il parco urbano e con l’oasi naturalistica del Nervia e con le aree golenali sottostanti. Le aree scoperte dovranno prevedere una superficie a verde piantumato con annesse attrezzature ed impianti sportivo-ricreativi pari ad almeno 2/3 della loro superficie totale.

Regime nel periodo transitorio Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli edifici esistenti e la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché infrastrutture previste dal PUC.

DT 7A

DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DELL’EX PARCO FERROVIARIO

DISMESSO DEL ROJA

Distretto di trasformazione

DT7A COMUNE DI VENTIMIGLIA

QUADRO PROGRAMMATICO

P.T.R Recepito nelle Schede delle Aree Complesse (in itinere)

P.T.P. -

P.T.C.P. IS-TR-TU per effetto Accordo di Programma 1 Piani sovraordinati

Piano di Bacino del Fiume Roja

l’area si trova in regime RG_ Rg0 e S_ Pg0

Piano della Costa -

SIC NO confina con il S.I.C. IT1315720 fiume Roja (LR n°28 del 2009 e s.i.) 2 Piani di settore

Altri -

3 Aree e immobili tutelati per legge:

affluenti Roja fino a 150 m da immissione

4 Verifiche ambientali L.R. 32/2012 e L.R. 38/1998 e s.m.

Esclusione da VAS in esito alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 13 della L.R. 32/2012. I progetti di attuazione possono essere assoggettati a VIA in funzione delle relative caratteristiche dimensionali.

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE E COMMERCIALE

1 Obbiettivo della trasformazione

Trasformazione di aree ferroviarie dismesse ad usi urbani mediante riconversione e valorizzazione degli spazi esistenti con inserimento di attività commerciali

2 Superficie territoriale 145.000 mq circa

3 Superficie di progetto S.A. 145.000 mq circa comprensiva dell’ esistente

Principali

La funzione caratterizzante è quella relativa al commercio al fine di insediare strutture di vendita non alimentari di rilevanti dimensioni di cui alla lett. D) paragrafo 11 DCR n.31/2012 in lotti minimi di 12.000 mq. E’ possibile tuttavia procedere a interventi unitari che ricomprendano più lotti. Dovranno inoltre essere rispettati i requisiti qualitativi e di prestazione obbligatori di cui alla D.C.R. 31/2012 paragrafo 5, salvo deroga nel contesto del SOU come previsto dal ridetto paragrafo 5

4 Funzioni ammesse

Complementari (diverse dai servizi

pubblici) fino al 25%

• Esercizi di vicinato; • commercio all’ingrosso; • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

168 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

della S.A. totale ammessa

• depositi ed esposizione all’aria aperta di prodotti legati all’attività commerciale;

• uffici strettamente connessi all’attività insediata nella misura massima di 200 mq di SA per ogni lotto minimo;

• residenza da destinare esclusivamente a alloggi per il personale addetto alla custodia nella misura massima di 100 mq di SA per ogni lotto minimo;

• servizi alla persona, sportelli bancari, parafarmacie. • stazioni di servizio per l’erogazione di carburanti; • parcheggi pertinenziali. • servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico

attrezzato, parcheggi, ecc.);

5 Modalità di attuazione

Permesso di costruire convenzionato in esecuzione dello SOU esteso all’intero compendio dell’ex parco Roja, costituito dai distretti di trasformazione Dt7 A e DT 7 B e dal polo servizi S25. Il primo intervento attivato si fa carico della redazione del SOU unico di approvazione regionale, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 69, comma 5, della LR 36/’97, al fine di definire il disegno complessivo dell’intera area e dell’urbanizzazione primaria, comprensiva del segmento viario necessario per completare in maniera ottimale la rete viaria della zona, attraverso il collegamento dell’estremità sud dell’ex parco ferroviario con lo svincolo autostradale in fregio all’autoporto. Tale SOU è redatto a cura del/dei soggetti attuatori che per primi avviano la attuazione dell’intervento e che si fanno carico pro quota del progetto e della costruzione delle infrastrutture sopradette e dei sottoservizi necessari ad urbanizzare i distretti, (rete fognaria principale, allaccio all’acquedotto, rete elettrica e gas, telecomunicazioni ecc.). Ciascun operatore che intervenga successivamente al primo, può proporre modifiche allo SOU originariamente approvato dalla Regione, e si farà carico pro quota dei costi sostenuti per urbanizzare l’intera area ripartiti in ragione della SA e della bonifica del materiale ferroviario nel polo a servizi S 25 area e) ( zona lavaggio) e S25 area c). Nell’ ambito del SOU (corredato di SOI) dovranno essere chiaramente individuate le situazioni di vincolo esistenti ( pozzi, rio, elettrodotto, falde sotterranee, ….) , definite le azioni di mitigazione e di compensazione degli interventi di trasformazione e le prestazioni ambientali emerse dalle valutazioni formulate nella relazione del Dipartimento Ambiente nell’ ambito della verifica di assoggettabilità a VAS. In tale contesto dovranno essere definiti gli elementi invariabili dello SOU che dovranno assumere valore prescrittivo ovvero costituire le linee guida propedeutiche alla progettazione dei singoli successivi interventi. Il soddisfacimento degli standard urbanistici corrispondenti alle trasformazioni ammesse nel distretto è assicurato, fatta salva una eventuale residua quota oggetto di monetizzazione, dalla previsione e localizzazione delle aree comprese nei Poli di servizio S25 e S26, le cui opere di urbanizzazione sono qualificate di interesse generale ai sensi art.12 comma 2 secondo periodo della LR 25/1995, ferma restando la possibilità per i soggetti attuatori degli insediamenti ammessi nello stesso distretto di realizzare ulteriori opere di urbanizzazione di interesse esclusivo all’interno del distretto stesso, per le quali si applicano i relativi benefici nei limiti di cui all’art. 12, comma 2, primo periodo, della L.R. 25/1995 e s.m. Nel caso in cui l’attuazione di previsioni di servizi compresi nei Poli S25 e S26 avvenga da parte dei Comune di Ventimiglia o da altri soggetti convenzionati con lo stesso, anticipatamente rispetto all’attuazione delle previsioni di edificazione ammesse nel Distretto, sulla base di separati atti in forza dei quali il Comune ha acquisito la proprietà o la giuridica disponibilità delle aree, i relativi costi ed oneri accessori sostenuti dal Comune sono rimborsati dai soggetti attuatori degli interventi di nuova edificazione relativamente alla quota di standard urbanistici non direttamente reperita e realizzata all’interno dei predetti poli S25 e S26, con le modalità stabilite nella convenzione allegata al permesso di costruire, unitamente alla eventuale ulteriore monetizzazione per la quota di aree mancanti per il completo soddisfacimento degli standard dovuti.

Distanza minima dai confini:

5 m o in aderenza 6 Parametri Urbanistici

Distanza minima dai fabbricati:

10 m o in aderenza

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

169 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Distanza minima dalle strade pubbliche: 10 m

Densità territoriale Max di progetto

1 mq/mq (pari a 145000 di SA circa comprensiva dei fabbricati esistenti), di cui max. 75.000 mq. di SNV

Rapporto di copertura 40% (escluse le ombreggiature dei parcheggi se realizzate con pannello fotovoltaico)

Altezza

Non predeterminata Numero massimo di piani: 2 fuori terra , eventuali piani interrati (due) nei limiti indicati nella relazione del Dipartimento Ambiente con particolare riferimento al pto 3

Prescrizioni particolari

I lotti e gli edifici esistenti in essi compresi, portano in dote complessivamente il l’70% della capacità insediativa mentre il restante indice dovrà essere reperito tramite il ricorso ad indice perequato da aree di proprietà comunale esterne al comparto. Gli edifici esistenti possono essere demoliti e ricostruiti o accorpati e rifunzionalizzati con la possibilità di incrementare la loro SA nella misura massima del 10% di quella esistente purchè non eccedenti la superficie massima del distretto. Le opere relative alla messa in sicurezza idraulica sono poste a carico del soggetto attuatore secondo le norme vigenti prestando idonea fidejussione . L’area del Pozzo di captazione AMAIE dovrà essere esclusa dall’intervento e permarrà allo stato attuale con la relativa pertinenza fatte salve esigenze migliorative espresse dal gestore. Dovranno essere osservate le specifiche norme geologiche. ( si rimanda al riguardo agli approfondimenti di cui alla relazione del Dipartimento Ambiente )

7 Standard urbanistici

Obbligatori: Le quote minime di standard per servizi indotte dall’intervento, devono essere reperite nel Poli di servizi S25 e all’interno del Distretto. La parte mancante per il completo soddisfacimento degli standard urbanistici dovuti ai sensi del DM 1444/1968 deve essere recuperata presso l’abitato di Ventimiglia, nel Polo di servizi S26 relativo alle aree ferroviarie dismesse e deve essere destinata a verde pubblico e a parcheggio pubblico in base alle pattuizioni che interverranno fra il Comune e il gruppo FS. Il soddisfacimento dei parcheggi pertinenziali necessari alle attività dovrà essere garantito all’interno del Distretto stesso (anche sulle coperture) e dovrà soddisfare quanto prescritto nel paragrafo 15 art.24 della L.R. 1/2007 così come modificato dalla D.C.R.31 del 17/12/2012.( standard per attività commerciali)

Aggiuntivi: -

8 Dotazioni infrastrutturali Viabilità

Le infrastrutture viarie esistenti sono potenziate a carico delle attività ivi insediate secondo lo schema definito dal SOU e dalle eventuali successive modificazioni approvate, in modo da garantire una adeguata e agevole raggiungibilità di tutte le attività, raccordando altresì i nuovi tracciati previsti alla viabilità esistente sino alla città, in particolare attraverso un nuovo asse viario in sponda destra. Per esigenze strategiche la viabilità interna al parco potrà subire modifiche se costituenti miglioramento funzionale all’insediamento senza comportare variante urbanistica. Tuttavia il miglioramento dovrà essere documentato uno studio a corredo del progetto da approvare nel SOU.

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Sottoservizi

L’ esistenza del Parco Ferroviario garantisce un adeguato collegamento alla rete di approvvigionamento dell’energia elettrica che tuttavia dovrà essere adeguata alle mutate esigenze della funzione commerciale rispetto a quella ferroviaria a carico, come per le altre reti di sottoservizi, delle attività ivi insediate secondo lo schema definito dal SOU. Il punto di consegna per la nuova rete idraulica e antincendio indicato dal gestore (AIGA) è collocato a valle del ponte di ferro sul Torrente Bevera, posto a monte dell’intervento in oggetto, per cui è necessario effettuare il collegamento sino a tale punto, ove sarà pronto un allaccio (diametro 300 con 10 atmosfere di pressione) una volta ultimato il bacino in corso di realizzazione a monte. Una attenta valutazione dovrà essere altresì condotta riguardo alle acque nere in quanto una condotta (del diametro di 315 mm) interessa il lato verso monte della pista attualmente situata nel tratto a ponente dell’intervento. Tale condotta recepisce le acque nere delle frazioni di Bevera, Calvo ecc. e dovrà presumibilmente essere ricostituita con nuovo impianto che raccolga anche le acque nere prodotte dall’intervento e le porti al punto di consegna a monte della barriera autostradale dove è presente una condotta del diametro di 600 mm posta sul lato verso fiume. Le acque bianche, da realizzarsi con una rete propria, potranno essere scolmate nel fiume, dopo aver effettuato i preventivi trattamenti e essere state raccolte in vasche destinate ad alimentare una rete irrigua interna al nuovo insediamento. Tutti i soggetti gestori, interessati dalle forniture necessarie a rendere perfettamente funzionante l’intervento in oggetto, potranno essere sentiti e coinvolti nella progettazione del SOU.

9 Prestazioni Ambientali

Data la presenza dell’infrastruttura ferroviaria, dovranno essere effettuati gli accertamenti ai sensi di legge relativamente all’ eventuale bonifica. In caso di scavi a media-alta profondità è inoltre da prevedere l’ obbligo dell’ assistenza archeologica in corso d’ opera a tali lavori. La fascia d’argine dovrà ospitare un percorso a verde pubblico attrezzato corredato da un percorso ciclabile raccordato al tessuto viario cittadino. Dovrà inoltre essere approfondito il rapporto visivo delle aree produttive e commerciali in previsione e delle aree a servizi sia con riferimento alle principali percorrenze viarie esterne che rispetto agli ambiti residenziali circostanti, la dotazione di spazi e viali alberati, la messa in opera di barriere verdi, la realizzazione di una pista ciclopedonale all’ interno di una fascia verde di riqualificazione spondale di dimensioni congrue a garantirne una effettiva fruibilità ed attrattiva. L’impermeabilizzazione delle aree scoperte dovrà essere contenuta, ricorrendo dove possibile a pavimentazioni drenanti o permeabili , ad aree sistemate a verde e a riporti di terreno rinaturalizzati e assorbenti o soluzioni analoghe Si richiamano inoltre i contenuti di cui al Rapporto Preliminare ( relativi in particolare al rapporto di permeabilizzazione già contenuto nelle NCC del PUC ed alle disposizioni per il contenimento dell’ inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ) nonché le ulteriori indicazioni di indirizzo progettuale delle aree di cui alla relazione del Dipartimento ambiente riferite nello specifico a: 1) individuazione dei requisiti in materia di prestazione energetica del sistema edificio/impianto considerato nella sua globalità e di specifici componenti edilizi e/o impiantistici per interventi di nuova costruzione ed eventualmente anche per interventi sull’ esistente 2) norme per il rispetto dei requisiti minimi emissivi degli impianti termici 3) obbligo di predisposizione dell’ allacciamento a sistemi di teleriscaldamento/raffrescamento in caso di presenza di tratte di rete entro una certa distanza 4) promozione dell’ uso di fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici ( fotovoltaico, solare termico, geotermia, biomasse) per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria 5)riduzione dell’ energia necessaria nel ciclo di vita dei materiali ( produzione, trasporto, messa in opera, manutenzione e smaltimento) - Requisiti per i progetti a scala edilizia 1)I progetti a scala edilizia dovranno prevedere la raccolta delle acque meteoriche dai tetti da riciclare per scopi irrigui e l’uso di energie rinnovabili ( geotermica , fotovoltaico..) per il fabbisogno energetico delle strutture stesse. 2) I progetti architettonici degli edifici dovranno garantire la minima percezione degli impianti con opportune quinte a verde con altofusto e o siepi e le aree scoperte dovranno prevedere una superficie a verde piantumato . 3) L’orientamento degli edifici dovrà essere in grado di fornire la massima resa energetica

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delle facciate e delle coperture compatibilmente con la razionale distribuzione dei lotti e degli edifici al loro interno.

10 Disciplina paesaggistica di livello puntuale

La fascia di argine tra la viabilità a levante e il F.Roja dovrà essere destinata a fascia a verde con percorsi ciclopedonali da raccordare alla rete esistente o in progetto da definire col SOU e con il necessario SOI prescritto dall’ art 54 delle NA del PTCP.

Perimetro

E’ ammessa una percentuale max. del 5% della superficie totale quale flessibilità per ogni singolo distretto ferma restando l’ estensione delle zone a servizi limitrofe

Funzioni

Modalità di intervento

Parametri urbanistici

11 Flessibilità

Disciplina paesaggistica

Patrimonio edilizio esistente

Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli edifici esistenti senza modifica della destinazione d’ uso attuale e la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché le infrastrutture previste dal PUC.

Aree libere Potranno essere attivati interventi di bonifica del suolo

12 Norme transitorie

Infrastrutture

Potranno essere realizzate le infrastrutture funzionali agli interventi in oggetto. Tutta la rete infrastrutturale viaria dovrà essere armonizzata con gli interventi relativi al parco come definito dal SOU unitario e dalle sue eventuali successive modificazioni. La realizzazione della rete infrastrutturale legata al ciclo completo delle acque, alla rete di fornitura di elettricità necessarie costituisce un vincolo permanente e prodromico all’attuazione del polo a servizi e dei DT interessati

DT 7B

DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DELL’EX PARCO FERROVIARIO

DISMESSO DEL ROJA

Distretto di trasformazione

DT7B COMUNE DI VENTIMIGLIA

QUADRO PROGRAMMATICO

P.T.R Recepito nelle Schede delle Aree Complesse (in itinere)

P.T.P. -

P.T.C.P. IS-TR-TU per effetto Accordo di Programma 1 Piani sovraordinati

Piano di Bacino del Fiume Roja

l’area si trova in regime RG_ Rg0 e S_ Pg0

Piano della Costa -

SIC NO confina con il S.I.C. IT1315720 fiume Roja (LR n°28 del 2009 e s.i.) 2 Piani di settore

Altri -

3 Aree e immobili tutelati per legge: affluenti Roja fino a 150 m da immissione

4 Verifiche ambientali L.R. 32/2012 e L.R. 38/1998 e s.m.

Esclusione dalla VAS in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 13 della L.R. 32/2012; I singoli interventi possono essere soggetti a procedura di VIA a seconda delle loro caratteristiche.

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE

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1 Obbiettivo della trasformazione

Trasformazione di aree ferroviarie dismesse ad usi urbani mediante riconversione e valorizzazione degli spazi esistenti con inserimento di attività produttive e artigianali

2 Superficie territoriale 107.881 mq circa

3 Superficie di progetto SA 81.000 mq circa

Principali

La funzione caratterizzante è quella produttiva al fine di insediare imprese artigianali e industriali relative a lotti minimi pari a 7000 mq ( anche accorpabili fra loro ), fatta eccezione per il lotto più a nord, stimato di circa 20.800 mq destinato a piccole attività provenienti dal centro urbano da ricollocarsi con pezzature tra i 50 e i 400 mq sempreché compatibili sotto il profilo ambientale .

4 Funzioni ammesse

Complementari ( diverse dai servizi pubblici) fino al 25%

della S.A. totale ammessa

• commercio strettamente legato all’attività produttiva con

superficie di vendita massima non superiore a 50 mq per ciascuna attività insediata; • depositi e commercio all’ingrosso • uffici strettamente connessi all’attività insediata nella misura massima di 200 mq di SA per ogni lotto minimo; • depositi ed esposizione all’aria aperta di prodotti • residenza da destinare esclusivamente a alloggi per il personale addetto alla custodia nella misura massima di 100 mq di SA per ogni lotto minimo; • stazioni di servizio per l’erogazione di carburanti; • servizi pubblici e privati ed infrastrutture ( parcheggi per veicoli pesanti, autorimesse TPL, aree dedicate al ciclo di raccolta dei RSU, ecc.); • parcheggi pertinenziali. Sono di conseguenza vietate tutte le altre funzioni. • Gli edifici o porzioni di essi e i relativi impianti adibiti a funzioni vietate possono essere mantenuti o adeguati

5 Modalità di attuazione

Permesso di costruire convenzionato in esecuzione dello SOU esteso all’intero compendio dell’ex parco Roja, costituito dai distretti di trasformazione Dt7 A e DT 7 B e dal polo servizi S25. Il primo intervento attivato si fa carico della redazione del SOU unico di approvazione regionale ai sensi e per gli effetti dell’ art 69, comma 5, della LR 36/’97 al fine di definire il disegno complessivo dell’intera area e dell’urbanizzazione primaria, comprensiva del segmento viario necessario per completare in maniera ottimale la rete viaria della zona, attraverso il collegamento dell’estremità sud dell’ex parco ferroviario con lo svincolo autostradale in fregio all’autoporto. Tale SOU è redatto a cura del/dei soggetti attuatori che per primi avviano la attuazione dell’intervento e che si fanno carico pro quota del progetto e della costruzione delle infrastrutture sopradette e dei sottoservizi necessari ad urbanizzare i distretti , (rete fognaria principale, allaccio all’acquedotto, rete elettrica e gas, telecomunicazioni ecc.). Ciascun operatore che intervenga successivamente al primo, può proporre modifiche allo SOU originariamente approvato dalla Regione e si farà carico pro quota dei costi sostenuti per urbanizzare l’intera area ripartiti in ragione della SA e della bonifica del materiale ferroviario nel polo a servizi S 25 area e) ( zona lavaggio) e S25 area d), area b) e S 26 area 1) Nell’ ambito del SOU (corredato di SOI) dovranno essere chiaramente individuate le situazioni di vincolo esistenti ( pozzi, rio, elettrodotto, falde sotterranee, ….) , definite le azioni di mitigazione e di compensazione degli interventi di trasformazione e le prestazioni ambientali emerse dalle valutazioni formulate nella relazione del Dipartimento Ambiente nell’ ambito della verifica di assoggettabilità a VAS. In tale contesto dovranno essere definiti gli elementi invariabili dello SOU che dovranno assumere valore prescrittivo ovvero costituire le linee guida propedeutiche alla progettazione dei singoli successivi interventi. Il soddisfacimento degli standard urbanistici corrispondenti alle trasformazioni ammesse nel distretto è assicurato, fatta salva una eventuale residua quota oggetto di monetizzazione, dalla previsione e localizzazione delle aree comprese nei Poli di servizio S25 e S26, le cui opere di urbanizzazione sono qualificate di interesse generale ai sensi art.12 comma 2 secondo periodo della LR 25/1995, ferma restando la possibilità per i soggetti attuatori degli insediamenti ammessi nello stesso distretto di realizzare ulteriori opere di urbanizzazione di interesse esclusivo all’interno del distretto stesso, per le quali si applicano i relativi benefici

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nei limiti di cui all’art. 12, comma 2, primo periodo, della L.R. 25/1995 e s.m. Nel caso in cui l’attuazione di previsioni di servizi compresi nei Poli S25 e S26 avvenga da parte dei Comune di Ventimiglia o di altri soggetti convenzionati con lo stesso, anticipatamente rispetto all’attuazione delle previsioni di edificazione ammesse nel Distretto, sulla base di separati atti in forza dei quali il Comune ha acquisito la proprietà o la giuridica disponibilità delle aree, i relativi costi ed oneri accessori sostenuti dal Comune sono rimborsati dai soggetti attuatori degli interventi di nuova edificazione relativamente alla quota di standard urbanistici non direttamente reperita e realizzata all’interno dei predetti poli S25 e S26, con le modalità stabilite nella convenzione allegata al permesso di costruire, unitamente alla eventuale ulteriore monetizzazione per la quota di aree mancanti per il completo soddisfacimento degli standard dovuti.

Distanza minima dai confini:

5 m o in aderenza

Distanza minima dai fabbricati:

10 m o in aderenza

Distanza minima dalle strade pubbliche

10 m

Densità territoriale Max di progetto

0,75 mq/mq ( pari a 81.000 mq di SA circa)

Rapporto di copertura 50% (escluse le ombreggiature dei parcheggi se realizzate con pannello fotovoltaico)

Altezza

Non predeterminata Numero massimo di piani 2 fuori terra , eventuali piani interrati (massimo due) nei limiti indicati nella relazione del Dipartimento Ambiente con particolare riferimento al pto 3

6 Parametri Urbanistici

Prescrizioni particolari

I lotti e gli edifici esistenti in essi compresi, portano in dote complessivamente il l’80% della capacità insediativa mentre il restante indice dovrà essere reperito tramite il ricorso ad indice perequato da aree di proprietà comunale esterne al comparto. I parcheggi e i magazzini a servizio delle attività potranno essere realizzati nei piani interrati degli edifici. Le opere relative alla messa in sicurezza idraulica sono poste a carico del soggetto attuatore secondo le norme vigenti prestando idonea fideiussione. Dovranno essere osservate le specifiche norme ( si rimanda al riguardo agli approfondimenti di cui alla relazione del Dipartimento Ambiente )

7 Standard urbanistici

Obbligatori: Le quote minime di standard per servizi indotte dall’intervento, devono essere reperite all’interno del Polo di servizi S25 e del Distretto. La parte eventualmente mancante deve essere reperita nel Polo di servizi S26 comprendente le aree ferroviarie dismesse presso l’abitato di Ventimiglia. Il soddisfacimento dei parcheggi pertinenziali necessari alle attività dovrà essere garantito all’interno del Distretto stesso (anche sulle coperture)

Aggiuntivi: -

Viabilità

Le infrastrutture viarie esistenti andranno potenziate a carico delle attività ivi insediate secondo lo schema definito dal SOU in modo da garantire una adeguata e agevole raggiungibilità di tutte le attività, raccordando altresì i nuovi tracciati previsti alla viabilità esistente sino alla città, in particolare attraverso un nuovo asse viario in sponda destra. Per esigenze strategiche la viabilità interna al parco potrà subire modifiche se costituenti miglioramento funzionale all’insediamento senza comportare variante urbanistica. Tuttavia il miglioramento dovrà essere documentato uno studio a corredo del progetto da approvare nel SOU

8 Dotazioni infrastrutturali

Sottoservizi

L’ esistenza del Parco Ferroviario garantisce un adeguato collegamento alla rete di approvvigionamento dell’energia elettrica che tuttavia dovrà essere adeguata alle mutate esigenze della funzione commerciale e produttiva rispetto a quella ferroviaria. Il punto di consegna per la nuova rete idraulica e antincendio indicato dal gestore (AIGA) è collocato a valle del ponte di ferro sul Torrente Bevera, posto a monte dell’intervento in oggetto, per cui è necessario effettuare il collegamento sino a tale punto, ove sarà

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pronto un allaccio (diametro 300 con 10 atmosfere di pressione) una volta ultimato il bacino in corso di realizzazione a monte. Una attenta valutazione dovrà essere altresì condotta riguardo alle acque nere in quanto una condotta (del diametro di 315 mm) interessa il lato verso monte della pista attualmente situata nel tratto a ponente dell’intervento. Tale condotta recepisce le acque nere delle frazioni di Bevera, Calvo ecc. e dovrà presumibilmente essere ricostituita a carico delle attività ivi insediate secondo lo schema definito dal SOU, come per tutte le reti di sottoservizi, con nuovo impianto che raccolga anche le acque nere prodotte dall’intervento e le porti al punto di consegna a monte della barriera autostradale dove è presente una condotta del diametro di 600 mm posta sul lato verso fiume. Le acque bianche, da realizzarsi con una rete propria, potranno essere scolmate nel fiume, dopo aver effettuato i preventivi trattamenti e essere state raccolte in vasche destinate ad alimentare una rete irrigua interna al nuovo insediamento. Tutti i soggetti gestori, interessati dalle forniture necessarie a rendere perfettamente funzionante l’intervento in oggetto, potranno essere sentiti e coinvolti nella progettazione del SOU.

9 Prestazioni Ambientali

Si possono insediare nell’area Attività produttive/artigianali ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994. Le industrie a rischio di incidente rilevante sono vietate. Le industrie insalubri di prima e seconda classe, indicate nell’elenco approvato con il D. M. 5 settembre 1994, che intendono insediarsi nell’area debbono preventivamente effettuare una comunicazione al Sindaco, ai sensi dell’art. 216 del R.D. n. 1265/1934, affinché questi possa valutarne gli effetti sulla salute pubblica. Il Sindaco, se lo ritiene, nell’interesse della salute pubblica, può vietare l’attivazione dell’industria o subordinarla a determinate cautele e può chiedere la stipula di una convenzione ecologica. Data la presenza dell’infrastruttura ferroviaria, dovranno essere effettuati gli accertamenti ai sensi di legge relativamente all’ eventuale bonifica In caso di scavi a media-alta profondità è inoltre da prevedere l’ obbligo dell’ assistenza archeologica in corso d’ opera a tali lavori. Dovrà inoltre essere approfondito il rapporto visivo delle aree produttive e commerciali in previsione e delle aree a servizi sia con riferimento alle principali percorrenze viarie esterne che rispetto agli ambiti residenziali circostanti, la dotazioni di spazi e viali alberati, la messa in opera di barriere verdi, la realizzazione pista ciclopedonale all’ interno di una fascia verde di riqualificazione spondale di dimensioni congrue a garantirne una effettiva fruibilità ed attrattiva. Si richiamano inoltre i contenuti di cui al Rapporto Preliminare ( relativi in particolare al rapporto di permeabilizzazione già contenuto nelle NCC del PUC ed alle disposizioni per il contenimento dell’ inquinamento luminoso ed il risparmio energetico ) nonché le ulteriori indicazioni di indirizzo progettuale delle aree di cui alla relazione del Dipartimento ambiente riferite nello specifico a: 1) individuazione dei requisiti in materia di prestazione energetica del sistema edificio/impianto considerato nella sua globalità e di specifici componenti edilizi e/o impiantistici per interventi di nuova costruzione ed eventualmente anche per interventi sull’ esistente 2) norme per il rispetto dei requisiti minimi emissivi degli impianti termici 3) obbligo di predisposizione dell’ allacciamento a sistemi di teleriscaldamento/raffrescamento in caso di presenza di tratte di rete entro una certa distanza 4) promozione dell’ uso di fonti energetiche rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici ( fotovoltaico, solare termico, geotermia, biomasse) per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria 5)riduzione dell’ energia necessaria nel ciclo di vita dei materiali ( produzione, trasporto, messa in opera, manutenzione e smaltimento) - Requisiti dei progetti a scala edilizia 1)I progetti a scala edilizia dovranno prevedere la raccolta delle acque meteoriche dai tetti da riciclare per scopi irrigui e l’uso di energie rinnovabili ( geotermica , fotovoltaico..) per il fabbisogno energetico delle strutture stesse. 2) I progetti architettonici degli edifici dovranno garantire la minima percezione degli impianti con opportune quinte a verde con altofusto e o siepi e le aree scoperte dovranno prevedere una superficie a verde piantumato . 3) L’orientamento degli edifici dovrà essere in grado di fornire la massima resa energetica delle facciate e delle coperture.

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4) l’impermeabilizzazione delle aree scoperte dovrà essere contenuta, ricorrendo dove possibile a pavimentazioni drenanti o permeabili , ad aree sistemate a verde e a riporti di terreno rinaturalizzati e assorbenti o soluzioni analoghe.

10 Disciplina paesaggistica di livello puntuale

La fascia di argine tra la viabilità a levante e il F.Roja dovrà essere destinata a fascia a verde con percorsi ciclopedonali da raccordare alla rete esistente o in progetto da definire col SOU e con il necessario SOI prescritto dall’ art 54 delle NA del PTCP.

Perimetro

E’ ammessa una percentuale max. del 5% della superficie totale del Distretto quale flessibilità per ogni singolo distretto ferma restando l’ estensione delle zone a servizi limitrofe

Funzioni

Modalità di intervento

Parametri urbanistici

11 Flessibilità

Disciplina paesaggistica

Patrimonio edilizio esistente

Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra possono essere realizzate le sole manutenzioni ordinarie e straordinarie sugli edifici esistenti senza modifica della destinazione d’ uso attuale e la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Aree libere Potranno essere attivati interventi di bonifica del suolo

12 Norme transitorie

Infrastrutture

Potranno essere realizzate le infrastrutture funzionali agli interventi in oggetto. Tutta la rete infrastrutturale viaria dovrà essere armonizzata con gli interventi relativi al parco come definito daL SOU unitario e dalle eventuali successive modifiche approvate. La realizzazione della rete infrastrutturale legata al ciclo completo delle acque, alla rete di fornitura di elettricità necessarie costituisce un vincolo permanente e prodromico all’attuazione del polo a servizi e dei DT interessati

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RIEPILOGO PARAMETRI URBANISTICI DEI DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE Sigla

Localizzazione Sup.terr. m2

S.A./S.P. esist. m2

Densità terr. esist. m2/m2

Dens. territ. prog. m2/m2

DT.1a Nuovo porto turistico e opere connesse 206.630 0 0 *Non definibile DT.1b Loc. Scoglietti 4.770 330 0.07 0,4 0 DT.2b.1 Zona Lago – ex. Macelli 8700 5200 0,60 0,75 DT.2b.2 Zona Lago – camping 15.600 930 0,06 0,50 DT.3 Peglia 116.000 5300 0,046 0.20 DT.5-1 Nervia zona via Cabagni Baccini –lato ovest 7.900 630 0,08 0,50 DT.5-2 Nervia zona via Cabagni Baccini –lato est 4.350 90 0,02 0,50 DT.5b Nervia zona fronte mare 13650 1710 0,125 0,50 DT.5c Nervia zona intena da depuratore a via Nervia 23.750 190 0,001 0,45 DT.5d Nervia zona interna da Liceo a via Nervia 15600 810 0,052 0,40 DT.6 Ex Parco ferroviario dismesso della zona di Nervia 33225 7.800 0,20 0,40 DT.7 a Ex parco ferroviario dismesso del Roja (zona sud) 145.000 Non definita Non definita 1,00 DT.7 b Ex parco ferroviario dismesso del Roja (zona nord) 107.881 Non definita Non definita 0,75

* il PUC farà riferimento all’esito della conferenza dei servizi deliberante, al fine di individuare i parametri urbanistici del caso specifico

Si richiama per quanto attiene alle superfici territoriali e densità territoriali esistenti quanto indicato nelle precisazioni di cui all’art. 46 – Superfici territoriali

CAPITOLO OTTAVO - Indicazioni puntuali Art. 32 – Individuazione delle indicazioni puntuali e loro definizioni

Oltre alla definizione dei perimetri delle zone omogenee, il PUC individua delle indicazioni puntuali attraverso una serie di sigle che sottolineano o la presenza di particolari manufatti da valorizzare o l’indicazione di previsione di attrezzature e percorsi oppure ancora la necessità di fruibilità pubblica di litorali e aree ambiti fluviali. Tutte queste indicazioni di difficile cartografazione e individuazione vengono rimandate dal PUC a specifici progetti. Le indicazioni puntuali sono:

32.a Accesso a mare - AM Indica l’opportunità di mantenere o migliorare gli accessi a mare per consentire una sua

fruibilità su un più ampio tratto di costa. La previsione è correlata anche alla realizzazione del percorso a mare.

32.b Attracco a mare - ATM La previsione del porto turistico pone particolare attenzione alla possibilità di organizzare

un servizio di trasporto lungo costa per via mare con punti di attracco con caratteristiche minimali che connettano siti di grande interesse turistico. Precisamente: foce Nervia con oasi naturalistica e parco archeologico, nuovo porto turistico con la città medioevale e forte Annunziata, Latte, capo Mortola con i giardini di villa Hanbury, ponte S.Ludovico con i Balzi Rossi

32.c Attrezzatura sportiva e ricreativa - ASR Indica la opportunità di attrezzare l’area tramite la realizzazione di nuove funzioni

ricreative e sportive come parchi giochi, maneggi, campi pratica per golf, tennis, ecc. oppure di potenziare e mantenere quelle esistenti .

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32.d Attrezzatura turistico-recettiva - ATR Individua aree particolarmente deputate per condizioni paesaggistiche ad ospitare strutture

ricettive di qualità e a basso impatto o specialistiche; è indicata nella zona alla foce del torrente Latte nel primo caso e sul Grammondo ove si prevede di riconvertire alcune strutture militari dismesse in rifugio alpino.

32.e Campeggio veicolare - CV Si indica un’area con caratteristiche orografiche e di accessibilità adeguate ad ospitare un

campeggio tradizionale; è indicata nell’entroterra della frazione di Mortola Superiore 32.f Deposito mezzi pubblici - DMP Analogamente a quanto sopra si tratta di una precisa e puntuale indicazione per la

rilocalizzazione dell’attuale deposito mezzi pubblici di trasporto presente in zona Lago. 32.g Canile - CN Si tratta di una puntuale e precisa indicazione per la rilocalizzazione dell’attuale canile

sito il località Peglia nel Vallone dei lodi a confine con il comune di Camporosso in area extra-urbana.

32.h Litorale balneabile pubblicamente fruibile - LF E’ l’indicazione dei tratti di litorale, in genere spiagge, ove il PUC vuole mantenere una

pubblica fruibilità 32.i Progetto unitario di fronte urbano - PFU Indica la previsione di una ricostruzione della palazzata a mare secondo un progetto

unitario o secondo parametri di riferimento comuni alle diverse zone omogenee.

32.l Parco urbano - PU Si tratta di aree verdi già strutturate o con forte vocazione di funzione di verde urbano che

il piano salvaguarda o indica in funzione della loro consistenza e qualità attuale o futura.

32.m Centro di VIA - VIA L’indicazione è relativa all’asse commerciale storico della città bassa da via Genova a via

Cavour che potrebbe trovare un deciso miglioramento ambientale e una migliore vivibilità con la realizzazione della prevista tangenziale che eliminerebbe il traffico di attraversamento.

32.n Percorso fluviale - PA Si intende la realizzazione di percorrenze ciclo-pedonali che interessano gli argini, le

sponde e le aree golenali del fiume Roia e della confluenza del torrente Bevera con lo stesso finalizzato a creare un itinerario ludico-turistico-ricreativo e naturalistico.

32.o Itinerario storico-etnografico - PS Sono da intendere le percorrenze pedonali di valore storico-etnografico ricostruite sulla

traccia delle grandi comunicazioni regionali; testimonianza di un quadro di interrelazioni ormai sostituite dalla moderna viabilità che meritano di essere riprese ed evidenziate con opportuna segnaletica.

32.p Itinerario storico - IS Si indica la necessità di recuperare e valorizzare attraverso un progetto unitario il percorso

storico della strada romana via “Iulia Augusta” che si connette e completa con la previsione successiva. L’attuazione di tale progetto potrà avvenire per lotti successivi e dovrà prevedere un’adeguata fascia di rispetto a monte e a valle da sistemarsi a verde pubblico e/o privato della profondità minima di m 5,00 per lato misurati dai bordi esterni. Tale fascia di rispetto conserva l’indice perequato e tutti gli edifici ricadenti in essa potranno essere soggetti agli interventi di riqualificazione previsti dalle presenti norme. In particolare dovrà essere previsto il recupero delle zone vegetate di più antico impianto e tutti i manufatti storici interessati dal tracciato. La strada

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romana dovrà essere opportunamente segnalata e pubblicizzata a fini turistici. 32.q Itinerario escursionistico - IE Consistono in percorsi pedonali inseriti nella rete principale dei grandi itinerari

escursionistici di attraversamento della regione e della vicina Francia, per i quali sono previste strutture ricettive riutilizzando ove presenti i manufatti esistenti (ad esempio il recupero ad uso rifugio delle ex caserme del Grammondo). Sono caratterizzati da numerose viste panoramiche o balconate. Per tutti queste percorrenze sono previste azioni di recupero e di miglioramento della fruizione collettiva.

32.r Percorso pedonale a mare - PM

Si propone il progetto di un percorso pedonale a filo di costa che unisca la foce del Nervia con il confine francese. Sarà un percorso variegato e somma di tratti con tipologie via via diverse: passeggiata a mare con caratteristiche di percorso urbano, percorso escursionistico con tratti in struttura artificiale e percorso storico (strada romana) .

CAPO NONO – Infrastrutture e servizi Art. 33 – Infrastrutture ( Paragrafo modificato in seguito all’approvazione dell’Accordo di programma

intervenuta con la deliberazione di Giunta Regionale n°554/2014, vigente dal giorno 20.05.2014) Il territorio del comune, in quanto città di confine, è occupato per grande parte da infrastrutture nate proprio per esigenze legate alle funzioni doganali, di difesa armata del territorio, di intermodalità tra le aziende statali ferroviarie che oggi non trovano quasi più ragione di essere. Il PUC tenta un riequilibrio prevedendo la riconversione di alcuni settori di esse ad altri usi e suddivide le infrastrutture a seconda dei diversi livelli degli enti proprietari o società cui è demandata la gestione e programmazione dello sviluppo. Infatti l’inserimento previsto dalla LUR del livello pianificatorio provinciale pone il problema della differenziazione tra strutture di livello territoriale che non partecipano al soddisfacimento dei bisogni comunali e strutture di livello locale. Si precisa che - le indicazioni del tracciato ferroviario di nuova previsione così come l’ ipotesi di tracciato indicato per l’ Aurelia bis hanno in oggi carattere indicativo. Nell’area della stazione ferroviaria di Ventimiglia sono ammesse riconversioni degli spazi al fine di realizzare attività commerciali a servizio dei viaggiatori costituiti da esercizi di vicinato e servizi. Il progetto di riconversione soggetto a permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere la realizzazione del raccordo pedonale con l’area a parcheggio che verrà realizzata a monte della stazione ferroviaria, zona S25 d) indicata per soddisfare gli standard urbanistici di Legge dovuti in seguito all’insediamento di nuove attività nell’area della Stazione di Ventimiglia. L’ attuazione degli interventi consentiti nell’ ambito della Stazione Ferroviaria di Ventimiglia, nonché il reperimento dei necessari spazi per parcheggi nell’ ambito della zona S25d potrà avvenire indipendentemente dal prescritto SOU.

Si riporta di seguito la differenziazione dei diversi tipi di infrastrutture presenti sul territorio comunale: 33.a Infrastrutture di livello territoriale Strade provinciali, regionali, nazionali Autostrade Reti ferroviarie Elettrodotti Centrali elettriche Gasdotti Acquedotti Centrali idriche Pozzi Cimiteri Depuratori consortili

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Discariche di inerti Centri per la raccolta differenziata dei rifiuti Impianti di radio-telefonia 33.b Infrastrutture di livello locale Strade e sentieri Reti fognarie e acquedottistiche con relative infrastrutture Cimiteri Depuratori

Art. 34 - Servizi Vengono indicati dal PUC senza l’obbligo della necessità di un futuro esproprio in quanto attuabili e gestibili anche da soggetti privati convenzionati e quindi anche dal proprietario delle aree su cui sussistono o da soggetto da lui delegato con le limitazioni di cui all’art. 36. I terreni indicati dal PUC per tali utilizzi conservano, indipendentemente dalla proprietà, l’indice perequato. La valenza espropriativa della destinazione perde cogenza in virtù della introduzione nella LUR del concetto di una programmazione non a termine ma di prospettiva lunga e modificabile a seconda delle diverse esigenze intervenute e del concetto non più di proprietà ma di uso pubblico del servizio, concetto ribadito dalla possibilità di attuare i servizi da parte di soggetti privati con un sistema del projet financing. Il Piano compie un bilanciamento sulla base del complesso dei servizi esistenti e di previsione ma senza suddivisione interna rispetto alla gamma di quelli proposti dal D.M. in virtù della possibilità di attuare nelle aree individuate ogni tipologia di servizio con ogni formula di gestione.

Le aree private individuate dal PUC per la realizzazione di servizi o infrastrutture pubbliche, qualora cedute bonariamente con atto convenzionale alla Civica Amministrazione, saranno compensate con un indice quadruplo rispetto a quello massimo territoriale previsto per la zona omogenea. Nel caso invece di edifici questi potranno essere ricostruiti in diversa zona edificabile con un premio pari al doppio del volume esistente. Nel caso un proprietario ceda gratuitamente alla Civica Amministrazione un terreno ricadente entro i perimetri urbani, non già individuato dal PUC a servizi, confinante direttamente con la viabilità pubblica, per la realizzazione di parcheggi pubblici a servizio degli insediamenti residenziali che ne siano sprovvisti, esso verrà compensato da parte del Comune con una capacità edificatoria di S.A. o S.P. pari a ¼ della superficie dell’area ceduta sino a un tetto massimo di 100 m2 di S.A. o S.P.. Tale capacità potrà essere utilizzata in tutte le zone edificabili del territorio comunale e dovrà essere trascritta in appositi registri una volta che la Giunta Comunale abbia approvato l’atto convenzionale tra privato e Civica Amministrazione. Quanto esposto nel presente paragrafo è da intendersi in combinato col disposto del l’art. 2 delle presenti norme attuative, pertanto in nessun caso potranno derogarsi i limiti massimi stabiliti per l’edificazione nei singoli ambiti

Nel computo del bilanciamento, i servizi di livello territoriale vengono computati in quota parte proporzionalmente al numero di abitanti del comune rispetto a quelli del comprensorio provinciale. L’esatta definizione e quantificazione di alcuni servizi quali parcheggi, cimiteri ed altri è demandata a piani di settore quali il PUP, il Piano cimiteriale ed altri piani di settore. La ricostruzione dei volumi in esistenti sulle aree destinate a servizi, nei casi di demolizione potrà avvenire solo in distretti e ambiti di riqualificazione in cui il PUC ammette la nuova edificazione e nei termini di alternativa all’ utilizzo dell’ indice perequato per il raggiungimento dell’ edificabilità massima di zona. La variabilità da un servizio all’ altro non può essere ammessa dovendosi addivenire ad una puntuale definizione degli stessi; ciò in ragione sia del diverso impatto paesistico ed urbanistico degli stessi sia del bilanciamento tra le diverse categorie di servizi a scala comunale in relazione ai diversi quantitativi stabiliti dal DM 1444/’68

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Nei Distretti di trasformazione la quota parte di aree relative agli standard urbanistici dovrà essere reperita ovunque possibile all’interno del distretto con un valore minimo pari a 20 m2 ad abitante insediato, salvo diversamente prescritto.

poli servizi

Servizi di

tipo F m2

Standards

DM1444/68 m2

S1 Ponte S. Ludovico 8150

S2 Ambito ex Cava Grimaldi – Villa Hanbury 506300 19000

S3 Zona Latte 14350

S4 Zona Forte dell’Annunziata – Forte S.Paolo 74500

S6 Polo servizi Piazza della Libertà 34600

S7 Polo servizi Via Roma 13100 16300

S8 Polo servizi Liceo Scientifico 15600

S9 Polo servizi via Lamboglia 13000

S10 Polo servizi Parco Nervia 12180

S11 Parco archeologico 60600

S12 Polo servizi stadio 42350

S13 Polo servizi Cimitero 31900

S14 Polo servizi Roverino 23300 63200

S15 Polo servizi Frati Maristi 19000

S16 Polo servizi Cava Marsè 87500

S17 Polo servizi Porra 22800

S18 Polo servizi Monte Pozzo 182300

S19 Polo servizi Varase 57400 16600

S20 Polo servizi Trucco 63500

S21 Discarica d’inerti Rio Ciapag.ni 50500

S22 Polo zona fraz. Cardi- case Cardi 43970

S23 Polo servizi Porta Piemonte 2300

S24 Polo servizi di S. Michele 1165

S25 a Polo servizi di Bevera 1319

S25 b Polo servizi del parco Roja zona centrale 34054

S25 c Polo servizi del parco Roja zona nord 21366

S25 d Polo servizi zona a nord della Stazione di Ventimiglia 15045

S25 e Polo servizi zona ex lavaggi 33964

S25 f Polo servizi zona est 4590

S26 1 e 2 Polo servizi zona a est e ovest Stazione di Ventimiglia 14193

TOT poli servizi 817765

802231

ALTRI SERVIZI NON AGGREGATI IN POLI

25400

288800

TOTALE servizi 843165

1091031

Quantificazione del peso insediativo In merito alla quantificazione del peso insediativo e alla verifica delle quantità minime di standard si specifica quanto segue. Si rapporta il peso insediativo alla potenzialità edificatoria teorica del territorio e all’indice diffuso che interessa sia la residenza (peso insediativo fisso) che le altre attività (popolazione fluttuante).

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In ogni caso si può fare la seguente stima: • n° abitanti al 20.10.91 Comune di Ventimiglia: 25.308 • totale mq standard urbanistici previsti dal PUC: 1.091.031 m2 • superficie Comune di Ventimiglia: 54.000.000 m2 • indice perequato diffuso: 0.01 m2 /m2 • 54.000.000 m2 x 0.01 m2/m2 : 25 m2/ab = 21.600 abitanti teorici potenzialmente

insediabili • 25.308 ab + 21.600 ab = 46.908 abitanti totali attuali + abitanti potenzialmente

insediabili • 46.908 ab x 18 m2 /ab = 844.350 m2 dotazione di standard urbanistici minima di legge • 1.091.031 m2 – 844.350 m2 = 246.681 m2 di standard urbanistici di previsione in esubero • =m2 246.681: 18 m2 /ab = 13.704 abitanti Pertanto i servizi previsti dal PUC a livello locale e la percentuale di competenza a livello territoriale sono in grado di assorbire oltre all’esistente carico insediativo teorico ulteriore di 35.304 persone tra residenti e fluttuanti (21.600 + 13.704). Tutto ciò solo sotto il profilo degli standard a servizi e a livello teorico. Considerando poi i fattori di abbattimento dovuti a: a) territorio sottratto al meccanismo dell’indice perequato (demani, aree edificate, infrastrutture, aree fluviali, aree asservite, ecc.) stimato superiore a un terzo del totale; b) attuabilità delle previsioni di un piano non elevate (vedi attuazione vecchio PRG) dovute a un forte frazionamento delle proprietà (vedi mappa catastale e dimensionamento medio particelle), complessità burocratiche, difficoltà economiche, ecc., fatti che concorrono ulteriormente ad abbattere la capacità edificatoria teorica di almeno un altro terzo. la percentuale ragionevole di possibile incremento del peso insediativo è valutabile, tra fluttuanti e residenti, prudenzialmente intorno a un terzo dell’incremento teorico, ovvero 21.600 : 3 pari a 7.200 persone tra fluttuanti e residenti per i prossimi decenni. (Paragrafo modificato in seguito all’approvazione dell’Accordo di programma intervenuta con la deliberazione di

Giunta Regionale n°554/2014, vigente dal giorno 20.05.2014) 34.a Servizi di livello territoriale Università Scuole superiori Tribunali Ospedali Caserme Depositi e uffici di gestione di società di trasporto pubblico Stazioni ferroviarie e servizi connessi Aree di servizio, barriere autostradali e servizi connessi Parchi a verde e parchi giochi Teatri Complessi sportivi Mercati annonari Sedi distaccate di enti locali territoriali 34.b Servizi di livello locale Cimiteri frazionali Scuole dell’obbligo Parcheggi di uso pubblico Edifici e sedi per il culto delle religioni Centri sociali Giardini pubblici Ambulatori Pubbliche assistenze

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Mercati rionali Impianti sportivi locali Attrezzature balneari Residenze protette Sedi comunali

Esercizi al dettaglio ed attività con funzioni di presidio di cui all’art. 12.m

Art. 35 - Alienabilità dei servizi pubblici Si demanda qualsiasi riconsiderazione degli standard alle procedure di variante previste dall’ ordinamento legislativo vigente.

Art. 36 - Gestione dei servizi e delle infrastrutture

I servizi pubblici, come definiti e censiti dal PUC, possono essere indifferentemente gestiti da Enti Pubblici o da soggetti privati o in forme miste di collaborazione tra pubblico e privato attraverso apposite società di gestione. In caso di gestione da parte di privati o società miste con prevalente capitale privato, ai fini della loro appartenenza a tale categoria urbanistica e del conseguente regime normativo, dovranno stipulare apposita convenzione con il Comune che garantisca la loro fruibilità da parte del pubblico. La gestione di servizi da parte di soggetti privati è limitata sino al 50% del fabbisogno totale.

Art. 37 - Realizzazione di nuovi servizi La progettazione dei nuovi servizi dovrà essere preceduta da uno specifico studio che stabilirà regole insediative, linguaggi architettonici e dimensionamenti facendo riferimento per quanto possibile alle indicazioni delle NTA delle zone omogenee limitrofe nonché il fabbisogno totale col solo obbligo del rispetto delle distanze previste dal D.M: n. 1444/1968. Per i servizi ricadenti dentro i DT varranno le regole specifiche previste dallo strumento attuativo. Nel caso di interventi in ambiti di riqualificazione o distretti al cui interno sia dimostratal’impossibilità di reperimento di tutte o parte delle aree necessarie per l’attuazione dei servizi di competenza, la C.A: potrà concedere solamente al soggetto attuatore la sua attuazione in altra zona del territorio comunale gradita all’Amministrazione su indicazione del Consiglio Comunale, che potrà valutare anche proposte del soggetto attuatore medesimo ed eventualmente consentire la monetizzazione degli stessi. (capoverso abrogato dalla D.C.C. n° 45 del 09.06.2009)

Nel caso di interventi in ambiti di riqualificazione o distretti al cui interno sia dimostrata l’impossibilità di reperimento di tutte o parte delle aree necessarie per l’attuazione dei servizi di competenza, la C.A. potrà concedere solamente al soggetto attuatore la sua attuazione in altra zona del territorio comunale gradita dall’Amministrazione su indicazione del consiglio comunale che potrà valutare anche proposte del soggetto attuatore medesimo; è vietata tassativamente la monetizzazione degli stessi. (capoverso reintrodotto a seguito dell’approvazione della D.C.C. n° 45 del 09.06.2009 e corretto eliminando l’ultima frase, in funzione dell’adeguamento al voto provinciale n° 1855 del

10.04.2012 relativo alla Deliberazione di C.C. n° 7 del 2/2/2012.) Qualora il servizio pubblico non sia ceduto alla C.A. ma venga realizzato e gestito dal soggetto attuatore, questo ha l’obbligo di gestirlo per una durata minima di quindici anni previa approvazione di apposita convenzione da parte del consiglio comunale che ne indichi le modalità d’uso.. I servizi possono essere attuati in ogni edificio preesistente adeguato o da adeguarsi all’uso indipendentemente dalla sua destinazione d’uso originaria col solo obbligo dell’adeguamento dei parcheggi pertinenziali. Tutti gli edifici a servizi attuati sia da soggetti pubblici che privati convenzionati almeno per quindici anni e sia garantito l’effettivo utilizzo continuativo per lo stesso periodo, non sono soggetti al reperimento di indice perequato, ma contribuiscono al calcolo della Densità territoriale. I soggetti attuatori privati alla decadenza della durata della convenzione stipulata con l’A.C., qualora non intendessero più rinnovarla per un ulteriore periodo non inferiore a 7 anni, non hanno più l’obbligo di concordare la pubblica fruizione della struttura fermo restando la destinazione d’uso originaria della stessa. Nel caso in cui la struttura sia stata realizzata in aree non destinate a servizio dal PUC tramite variante urbanistica ai sensi dell’art. 43 della LUR (LR 36/97) e si voglia tramutare in una nuova destinazione e tipologia consentita dalle NTA delle zone in cui ricade, potrà procedere al cambio d’uso fermo restando il reperimento dell’indice indotto dalla SA o SP, gli standard previa approvazione di

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ulteriore variante al PUC Gli eventuali edifici esistenti in zone che il PUC determina a servizi non trasformabili a detta destinazione (servizi) , vengono definiti edifici incompatibili e per essi valgono le norme di cui all’articolo 24.c con le relative prescrizioni oltre alla possibilità di eseguire interventi manutentivi sino al restauro e risanamento conservativo. I soggetti privati potranno attuare previsioni di servizi sia in regime di project financing sia direttamente attraverso progetti convenzionati sui quali si dovrà esprimere il Consiglio Comunale. In caso il servizio non sia previsto dal PUC valgono le procedure indicate nei precedenti articoli. In tutte le aree indicate come poli per servizi è ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici sia in superficie, sia sotterranei e sia in struttura. Restano ferme le indicazioni relative ai vincoli specifici sovraordinati riferiti a Enti o procedure speciali quali accordi di programmi e il subordino all’attuazione rispetto all’approvazione di piani urbanistici operativi specifici per il comparto, ove previsti o agli studi specifici indicati al primo comma del presente articolo. (capoverso abrogato dalla D.C.C. n° 45 del 09.06.2009) In tutte le aree indicate come poli per servizi è ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici interrati utilizzando la definizione di interrato così come definito dall’art. 68 c. 1 della LR n. 16/08 e ss.mm. e ii. . Restano ferme le indicazioni relative ai vincoli specifici sovraordinati riferiti a Enti o procedure speciali quali accordi di programmi e il subordino alla attuazione rispetto all’approvazione di progetti urbanistici operativi specifici per il comparto, ove previsti o agli studi specifici indicati al primo comma del presente articolo. Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione al rispetto puntuale delle indicazioni contenente al Piano paesistico nonché alle norme di carattere geologico. (capoverso introdotto a seguito della D.C.C. n° 45 del 09.06.2009)

Art. 38 – Indicazioni progettuali per i nuovi servizi pubblici o di uso pubblico a) Poli di servizi S1 – Ponte S. Ludovico Progetto soggetto ad Accordo di Programma o Accordo di Pianificazione a seguito della ricadenza nell’area-progetto del PTR approvata con DPGR n. 33/2003 così come perimetrate nella carta della zonizzazione di PUC. Superficie stimata: 8.150 m2

Il progetto, poiché rientrante in un piano sovraordinato di cui sopra, si dovrà dare carico di definire anche le zone del piazzale di Ponte S. Ludovico, per la quale il PTR ed il PUC danno le seguenti indicazioni:

1. demolizione delle strutture delle pensiline e riqualificazione dell’edificio ACI per un suo riutilizzo con funzione didattica, museale, di informazione turistica;

2. realizzazione di un pontile per l’attracco dei battelli turistici; 3. riqualificazione degli spazi esterni e degli arredi del piazzale di parcheggio funzionale al

museo dei Balzi Rossi con possibilità di realizzazione di un museo all’aperto; 4. connessione di tale area con il percorso pedonale a filo di costa previsto dal PUC dall’area di

Nervia al confine e con percorsi ciclabili transfrontalieri; 5. ripascimento dell’arenile e creazione di un servizio per la balneazione.

In considerazione della stretta connessione con l’Ambito di frontiera A.CE. fro, il progetto relativo all’area S1 dovrà essere informato delle stesse caratteristiche urbanistiche indicate per tale ambito al quale dovrà essere legato da uno stesso ed unico progetto sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 comma 5 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PTCP). S2 – Ambito ex Cava Grimaldi – Villa Hanbury Progetto soggetto a PUO di approvazione regionale limitatamente ai giardini di Villa Hanbury in considerazione delle opere di aggiornamento da apportarvi e della delicatezza ambientale del sito. Superficie stimata: m2 506.300. Indicazioni di progetto:le aree di versante verso mare e verso il rio Sorba dovranno assumere un ruolo di parco verde di valenza regionale. L’area dovrà rimanere a vocazione di parco di valenza regionale e pertanto non soggetta a edificazioni fatta esclusione per interventi sull’esistente e per le eventuali infrastrutture di servizio che si rendessero necessarie (cisterne idriche, stazioni di pompaggio, ecc.). Dovrà essere

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ripristinata tutta la rete delle percorrenze pedonali e in particolare modo individuata e recuperato il tracciato della via romana “Iulia Augusta”. In particolare, nel tratto di versante del rio Sorba con accesso dalla via Aurelia, è stata prevista l’ubicazione ove realizzare parcheggi sia per autovetture che per pullman a servizio dei fruitori dei Giardini di Villa Hanbury. Sulle volumetrie esistenti sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art. 25 e relative prescrizioni, con possibilità di incremento del 10% della SA. o SP purchè rientranti nello schema di PUO. Riguardo al piazzale dell’ex cava Grimaldi, è ammessa l’edificazione su tale sub-ambito (purchè limitata al piazzale), mantenendo la percezione del fronte e per una funzione didattica necessariamente connessa a Villa Hanbury. Nelle more dell’attuazione delle previsioni di cui sopra sulle aree esistenti di cava, possono essere realizzati tutti quegli interventi atti alla messa in sicurezza delle stesse e alla regimentazione delle acque meteoriche. Relativamente all’edificio esistente possono essere attuati solo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso. In merito alla parte territoriale più pregiata e già consolidata e realizzata, e cioè il complesso di Villa Hanbury e relativi giardini di elevatissimo pregio ambientale e botanico, potranno essere specificatamente attuati i seguenti interventi:

- realizzazione di un parcheggio ad uso dei visitatori nella zona a monte dell’attuale ingresso che, trattandosi di servizio a livello locale, potrà essere realizzato come intervento a se stante considerando però la delicatezza dell’area ricompresa in area ANI- CE del PTCP sarà necessario che il parcheggio sia realizzato a raso e non in struttura, adottando criteri di massima cautela per limitare l’impatto ambientale, (alberature, muri rivestiti in pietra ecc..) ;

- interventi di manutenzione straordinaria di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle costruzioni esistenti ,

- realizzazione di opere che consentano l’attracco o l’accosto dei mezzi navali alle zone limitrofe alla spiaggia, ai fini dell’attivazione di un sistema di collegamento marittimo tra la città di Ventimiglia e i Giardini Botanici Hanbury, supportato da idonei studi sui fondali e sulla flora marina e connesso sia ai giardini che all’area a servizi più a ponente ma legato all’attuazione del progetto complessivo di tutta l’area S2

L’ambito ex DT 8 (zona ex cava Grimaldi),si trova in zona tipo D (parte) pertanto dovranno attuarsi le cautele del caso

S3 – Zona Latte Superficie stimata: m2 14.350 Indicazioni di progetto: la polarità dei servizi della zona Latte, oltre a comprendere la riqualificazione e il consolidamento degli attuali servizi esistenti dovrà prevedere altresì l’indicazione di nuove aree da destinarsi a parcheggio di uso pubblico necessarie a risolvere i problemi di fruizione della Piana e del suo sviluppo nonché mirati al recupero ed alla riqualificazione di tratti di verde spondale dell’asta terminale del torrente Latte come pure la creazione di percorsi pedonali che connettano il litorale alle zone immediatamente adiacenti alla strada Aurelia. In particolare vi è il recupero a giardino pubblico, con essenze tipiche mediterranee, della striscia di terreno fiancheggiante la ferrovia, come proposto dallo studio regionale di ATA1 in coerenza alle indicazione del PTCP della Costa. Per quel che riguarda i dimensionamenti non sono previste edificazioni di sorta fatta esclusione per la realizzazione dei parcheggi di cui trattasi. Le aree restanti o saranno destinate a verde non edificato oppure riguarderanno immobili esistenti sui quali potranno essere attuati tutti gli interventi previsti dalle NTA di cui all’art. 25 e relative prescrizioni con un incremento complessivo massimo del 25% della S.A. o SP delle strutture esistente già destinate a servizi (ampliamento dell’attuale Casa di Riposo E. Chiappori), pari a 1672 m2 di nuova SA ammissibile L’ampliamento della struttura per anziani, dovrà essere compatibile con le caratteristiche dello stato dei luoghi e le caratteristiche architettoniche dell’edificio attuale, inserito in ambito IDCO di PTCP. L’ampliamento dovrà configurarsi in ogni caso esclusivamente tramite un giardino coperto

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di fronte all’edificio principale, con funzioni di mensa e spazi comuni, recuperando spazi liberi all’interno del volume esistente. Viene sottoposto ad obbligo di approvazione Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 della LR n° 36/97 e ss.mm. e ii., (varianti di PUC), il progetto comportante variante ricadente in tale ambito S4 – Zona Forte dell’Annunziata – Forte S.Paolo Superficie stimata: m2 74.500 Indicazioni di progetto: si tratta di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei manufatti storici esistenti secondo progetti da concordarsi con le Soprintendenze e del recupero – riqualificazione della parte vegetazionale ad uso parco urbano. Non sono pertanto previste nuove edificazioni, con esclusione di eventuali parcheggi pertinenziali da realizzarsi o a raso o in strutture interrate a seconda delle caratteristiche e possibilità dei siti. Trattandosi di area inserita in zona IS-CE di PTCP eventuali interventi sono comunque assoggettati a PUO di approvazione regionale. Il progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico in struttura e relative opere accessorie così come illustrato in Conferenza dei Servizi costituisce norma specifica di zona. Qualsiasi variante a tale progetto dovrà essere autorizzata con l’assenso agli Enti sovraordinati, con procedura con Conferenza dei Servizi. (Paragrafo introdotto in funzione dell’adeguamento al voto provinciale n° 1855 del 10.04.2012 relativo alla Deliberazione di C.C. n° 7 del 2/2/2012).

S6 – Polo servizi Piazza della Libertà Superficie stimata: m2 34.600 Indicazioni di progetto: comprendono l’area del mercato annonario, il teatro, la sede comunale e la piazza antistante e relative aree a giardino site alla foce del Roja in sponda sinistra. Il PUC ne prevede il mantenimento e consolidamento con la possibilità di realizzare un congruo numero di parcheggi a rotazione e pertinenziali, nonché riqualificare la zona del mercato prevedendone anche un incremento volumetrico contenuto nella misura di un piano oltre quello esistente da destinarsi a funzioni a servizi o ad essi assimilabili. Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi delle NTA di cui all’art. 25 e relative prescrizioni compresa la demolizione e ricostruzione, soprattutto se finalizzati alla realizzazione di parcheggi in sottosuolo i quali dovranno concorrere alla sostituzione del parcheggio attualmente sito nel greto del Fiume Roja. Tutti gli spazi ricavati dalle coperture di tali strutture a parcheggio interrati dovranno essere destinati a un uso pedonale e consentire anche manifestazioni di spettacolo. Tutto l’area è soggetta alle prescrizioni del Piano di bacino del Fiume Roia e dovranno altresì essere ottemperate le prescrizioni di cui all’art. 18 bis. S7 – Polo servizi Via Roma Superficie stimata: m2 29.400 Indicazioni di progetto: si tratta di un polo a servizi principalmente destinato all’istruzione sia inferiore che superiore e a sede delle Forze dell’Ordine. Non sono previsti interventi di nuova edificazione. Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi delle NTA (art. 25 e relative prescrizioni) con possibilità di incremento del volume per motivi funzionali in un massimo del 20% dell’esistente; pari a 5422 m2 di nuova SA ammissibile ; l’area attualmente destinata a deposito e vendita materiali edili che il PUC giudica non compatibile potrà essere destinata alla realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali e/o di uso pubblico con sistemazione superficiale a verde di uso pubblico.

S8 – Polo servizi Liceo Scientifico Superficie stimata: m2 15.600 Indicazioni di progetto: si tratta di un polo a servizi destinato all’istruzione secondaria a carattere territoriale con annesse attrezzature e impianti sportivi oltre ad altri vicini impianti sportivi. Non sono previsti interventi di nuova edificazione. Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi delle NTA (art. 25 e relative prescrizioni) con possibilità di incremento della SA o SP per motivi funzionali in un massimo del 50% dell’esistente; pari a 3645 m2 di nuova SA ammissibile ; l’area attualmente destinata a servizi pubblici convenzionati a gestione privata potrà

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essere destinata alla realizzazione di parcheggi interrati pertinenziali e/o di uso pubblico con sistemazione superficiale sempre a impianti sportivi e servizi pubblici convenzionati previa approvazione da parte del consiglio di apposita convenzione che né regoli l’uso pubblico. S9 – Polo servizi via Lamboglia Superficie stimata: m2 13.000 Indicazioni di progetto: trattasi di area verde di non particolare qualità che dovrà essere riqualificata, è stata a suo tempo realizzata a scomputo oneri di edilizia privata negli anni settanta/ottanta. Non è prevista nuova edificazione, ma la semplice riqualificazione delle aree superficiali da mantenersi a verde pubblico. S10 – Polo servizi Parco Nervia Superficie stimata: m2 12180 Indicazioni di progetto: si tratta di un’area attualmente adibita ad usi coltivi di cui è previsto una sistemazione a verde di uso pubblico in funzione sia della riqualificazione dell’oasi faunistica alla foce del torrente Nervia, sia in funzione della riconversione dell’ex parco ferroviario DT6 e della vicinanza alla zona archeologica. Non sono previste nuove edificazioni, fatta esclusione per eventuali parcheggi pertinenziali e/o di uso pubblico e di piccoli chioschi in legno e/o metallo e vetro di piccole dimensioni per ospitare servizi di ristoro e/o altre attività funzionali all’oasi. Tali strutture non potranno complessivamente superare una superficie coperta non superiore a 200 m2 . La fattibilità degli interventi è subordinata alla verifica delle prescrizioni del piano di bacino del torrente Nervia nonché a preventivo accertamento sulla presenza di manufatti archeologici (presunta localizzazione del porto romano) S11 – Parco archeologico Superficie stimata: m2 60.600 Indicazioni di progetto: si fa riferimento a tutta l’area degli scavi della città romana di Ventimiglia e aree contigue di interesse archeologico attualmente occupate dalla linea ferroviaria. L’intera zona è definita come Ambito omogeneo di Conservazione A.CE.ar.3 cui si demanda per la definizione dei parametri urbanistici. Il PUC concorda nelle sue previsioni con il progetto della Soprintendenza Archeologica di costituire in tale zona un parco archeologico di rinomanza nazionale, cui si demanda la definizione delle superfici ammissibili e funzionali allo scopo S12 – Polo servizi stadio (paragrafo modificato con DCC n. 7/2011 vigente dal 24.08.2011) Superficie stimata: m2 42.350 Indicazioni di progetto: si tratta di un’area sportiva esistente sostanzialmente da mantenere. Sono tuttavia ammessi ampliamenti e adeguamenti dell’esistente necessari per una loro riqualificazione nel panorama delle strutture sportive. E’ consentito pertanto realizzare nuove gradinate, strutture di servizio quali spogliatoi, palestre, bar e ristorante, nonché eventualmente innalzare il livello dei campi da gioco e ricavare nella parte sottostante parcheggi pertinenziali alle strutture stesse; il tutto per una superficie complessiva (SP) di 1.000 m². E’ possibile riconvertire strutture sportive esistenti per altre attività sempre a carattere sportivo. Onde consentire interventi in project financing è consentito dotare tale polo di servizi anche di strutture di medicina sportiva e foresteria per atleti nella misura massima di 1.000 m² di S.A. oltre a quella esistente. Gli interventi nel presente polo a servizi prescindono dalla progettazione e attuazione della STU. S13 – Polo servizi Cimitero Superficie stimata: m2 31.900 Indicazioni di progetto: si tratta del cimitero principale del capoluogo e dell’area pianeggiante in fregio alla vecchia statale che fronteggia il cimitero stesso. Per quanto riguarda gli interventi sulla struttura cimiteriale, così come quelli previsti per i cimiteri frazionali, si rinvia allo specifico Piano di settore. Per quel che riguarda l’antistante area libera, ove è già presente una struttura sede della Protezione Civile, si segnala che in essa la C.A. ha localizzato la nuova sede dei VVF secondo un progetto approvato in sede di conferenza dei servizi. Tutti gli altri interventi consentiti riguardano il miglioramento delle aree libere da sistemarsi a verde e organizzazione dei parcheggi di pertinenza

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del cimitero oltre alla possibilità di installare chioschi per fiori per una SP max di m2 200,00. Si rammenta che per l’attigua area A.RI.com il PUC ha previsto una riconversione a servizi principalmente di attivazione privata. Anche in tale zona omogenea potranno eventualmente essere recuperati parcheggi pertinenziali alle funzioni succitate. S14 – Polo servizi Roverino Progetto soggetto a PUO Superficie stimata: m2 86.500 Indicazioni di progetto: si tratta di un’ampia zona in fregio alla sponda sinistra del Roja già in parte occupata da una serie di servizi sia di tipo tecnologico (pozzi dell’acquedotto, cabina di trasformazione dell’energia elettrica) sia di tipo secondario (scuola, centro sociale, chiesa, sportiva). In considerazione della soprastante zona residenziale di Roverino, caratterizzata da una forte densità edilizia, a destinazione abitativa, il PUC assegna a quest’area una funzione di rimarginatura, recupero delle quote pregresse di fabbisogno di standard e di riqualificazione ambientale e paesaggistica da attuarsi tramite PUO di iniziativa pubblica. Il PUO si dovrà altresì dare carico del progetto della viabilità al fine di rendere il più possibile connesse pedonalmente le zone residenziali con la presente zona a servizi. Si precisa che, sino alla definizione di una specifica variante di PUC sottoposta a parere regionale, che dovrà farsi carico di stabilire i parametri urbanistici, su tale ambito sono consentiti solo interventi limitati di adeguamento, senza procedere ad alcuna nuova edificazione, sino alla definizione di apposita variante come sopra indicata. Una parte della zona a servizi S14 in corrispondenza dello svincolo autostradale risulta già essere compresa all’interno del perimetro di PEEP di cui alla DGR n° 464 del 04/4/1979 (Piano di Zona di Roverino) lo stesso dicasi per parte dell’area ARI urb.1 e dell’A.CE rp.4. Si precisa che il PEEP è stato attuato sino a saturazione dell’area, conformemente alle previsioni urbanistiche per quanto attiene alla parte residenziale mentre la quota di standard previsti dovrà essere attuata anche sull’area S14 conformemente a quanto in essa ammissibile. S15 – Polo servizi Frati Maristi Superficie stimata: m2 19.000 Indicazioni di progetto: si tratta di un’area di non vaste dimensioni di proprietà di enti religiosi, nell’ambito della quale il PUC consente la realizzazione di servizi principalmente rivolti all’ospitalità e alla residenzialità specializzata rivolta o a fasce sociali deboli o anziani. Sull’esistente sono consentiti tutti gli interventi di cui all’art. 25 delle NTA e relative prescrizioni con un incremento massimo del 30% della S:A. esistente, pari a 1309 m2 di nuova SA ammissibile , per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra. S16 – Polo servizi Cava Marsè Superficie stimata: m2 87.500 Indicazioni di progetto: si tratta di una superficie comprensiva di un’area di ex cava al margine dell’abitato di Bevera, lungo la strada comunale per Calvo-Torri, e di sottostante area golenale ove sono presenti strutture dell’acquedotto francese. La cava è attualmente dismessa da anni, tuttavia i suoi fronti meritano di essere riqualificati anche con opere di ingegneria naturalistica funzionali alla messa in sicurezza dei fronti di cava con riguardo all’area con regime di IS-MO-B del PTCP. La parte piana antistante e fronteggiante la strada potrà essere eventualmente adibita o a strutture quali canile, gattile e/o similari o per la localizzazione per un cimitero per animali oppure ancora per servizi afferenti l’igiene urbana, il deposito di mezzi e/o materiali comunali. Il PUC prevede la realizzazione di nuovi edifici nella misura strettamente necessaria alle funzioni insediate da realizzarsi anche con la messa in loco di strutture prefabbricate. L’altezza massima delle nuove costruzioni non potrà comunque superare un piano. La S.P. complessiva massima dovrà essere 200 mq. da localizzarsi nell’area con regime di ISMA del livello locale di PTCP S17 – Polo servizi Porra Progetto soggetto a PUO limitatamente nella parte non ricadente in riassetto fluviale del PdB del fiume Roia..

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Superficie stimata: m2 22.800 Indicazioni di progetto: si tratta di area sita in fregio alla sponda sinistra del fiume Roja in località Porra destinata a servizi di livello locale ed è compresa nel perimetro di un PUO che dovrà definire altresì l’assetto di una vasta area compresa tra strada statale n. 20 e argine fluviale. Nell’ambito dello strumento esecutivo è da localizzare una struttura adibita a chiesa. Relativamente ai parametri edilizi ed urbanistici vedasi relativa indicazione della zona omogenea A.RI.re.6. Il polo comprende altresì gli impianti di prelievo e sollevamento dell’acquedotto italo-francese del Roia ricadente in area di riassetto fluviale riclassificata dal PUC in fascia ripale a verde. Al suo interno sono consentite solo opere manutentorie, di adeguamento per la funzionalità delle opere di prelievo con sistemazione a verde. S18 – Polo servizi Monte Pozzo Progetto soggetto a PUO. Superficie stimata: m2 182.300 Indicazioni di progetto: si tratta di un’ampia zona di crinale che il PUC prevede sia destinata a parco urbano di attuazione anche privata includendovi gli impianti sportivi all’aperto esistenti. E’ previsto che vengano mantenuti e organizzati i sentieri di crinale nonché una accessibilità veicolare controllata. Il PUC consente la realizzazione di strutture destinate a funzioni compatibili quali: punto base ristoro, servizi igienici, stalla per cavalli e strutture similari funzionali alla fruizione del parco, deposito e sedi delle attività sportive esistenti, ecc. Si rinvia in ogni caso ad una definizione specifica dal punto di vista della disciplina di uso del suolo, al progetto di dettaglio, la cui approvazione dovrà essere oggetto di valutazioni approfondite, sottoposte a parere della Regione Liguria, nel rispetto della norma di PTCP che considera tale area ricadente in ambito ANI MA. S19 – Polo servizi Varase Superficie stimata: m2 74.000 Indicazioni di progetto: si tratta di un’area di non vaste dimensioni per la quale è stato approvato un progetto che prevede la realizzazione di un centro ippico, con relativi edifici di servizi. Per il dimensionamento si rinvia al progetto succitato. Comprende altresì un’area soprastante il lago artificale ricompreso nel riassetto fluviale PdB del fiume Roia. Il PUC ivi consente la realizzazione di un’unica struttura delle dimensioni massime di 200 m2 di S.A. ad un solo piano da adibire a sede e ricovero per la pesca sportiva con funzione anche di punto di ristoro. Per la zona del laghetto artificiale, ricadente nel riassetto fluviale, è possibile attrezzarla a punti per la pesca, con panchine, pedane, recinzioni, creazioni percorsi pedonali e aree a verde e giochi bimbi, purchè sia evitata la presenza stabile di persone e ciò non costituisca impedimento ad un recupero dell’alveo fluviale. Gli interventi in variante al progetto approvato, qualora ricadano in regime di NICO di PTCP, dovranno essere inseriti in un PUO che consideri di introdurre azioni volte al rispetto del valore paesistico del nucleo isolato. S20 – Polo servizi Trucco Superficie stimata: m2 63.500 Indicazioni di progetto: si tratta di un’area di discrete dimensioni risultanza di una vecchia discarica di inerti per opere di galleria stradali. Attualmente è utilizzata in prevalenza ad orti privati. Il PUC prevede il passaggio del nuovo tracciato in variante alla SS. n. 20 in base al progetto preliminare dell’ANAS. Una limitata parte del polo è per altro ricompresa nel riassetto fluviale del PdB del fiume Roia. Queste due aspetti sovraordinati condizionano tutta la sua potenziale fruizione e conseguentemente nelle fasce di rispetto della SS n. 20 e nelle restanti parti residuali le uniche funzione compatibili sono parcheggio, verde, impianti sportivi all’aperto e spazi da adibire a soccorso (eliporto, centro di raccolta per calamità, ecc.). É possibile realizzare piccoli manufatti per tali funzioni ad un piano purchè la loro S.A. complessiva non sia superiore a 150 m2 Dovrà essere altresì consentita una pedonalità pubblica lungo la linea d’argine e previste le necessarie connessioni verso la strada statale n. 20.

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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S21 – Discarica d’inerti Rio Ciapagni Progetto di approvazione provinciale. Superficie stimata: m2 50.500 Indicazioni di progetto: si tratta di una zona destinata al conferimento di materiale arido da demolizione in attuazione alle previsioni del Piano Provinciale. Il PUC consente la sola installazione di prefabbricati necessari al personale di controllo sino ad massimo di 150 m2 di SP. Si rinvia in ogni caso ad una definizione più specifica sia dal punto di vista della perimetrazione che dal punto di vista della disciplina di uso del suolo, al progetto specifico, cui il PUC si conforma e la cui approvazione è di competenza provinciale, S22 – Polo zona fraz -case Cardi Superficie stimata: m2 131.200 Indicazioni di progetto: trattasi di un insieme di aree che si snodano a fianco del torrente Bevera a partire dalla frazione di Calvo sino alla cava Bergamasca. La maggior parte della superficie di detto polo ricade nell’ambito di una cava di inerti attiva: Cava Bergamasca (sottozona 2 della scheda n. 15 del PTR delle Cave), per altro gran parte di detta sottozona 2 rientra nella fascia di riassetto fluviale del PdB del fiume Roia. In oggi le funzioni ammissibili per la sottozona 2 sono normate dalla sopraccitata scheda n. 15 a cui si rimanda. La complessità della situazione rimanda l’effettivo riutilizzo di queste aree ad avvenuta dismissione dell’attività di cava e comunque per esse sin da ora il PUC intende prescrivere:

- un sostanziale mantenimento a verde per le aree ricadenti all’interno del riassetto fluviale del PdB fiume Roia

- una nuova viabilità pubblica di sponda da raccordarsi con quella esistente di sponda sinistra mediante il ponte incorso di costruzione, nonché una fruizione a verde pubblico e impianti sportivi per le aree al di fuori del riassetto fluviale

Per le restanti aree, al di fuori della sottozona 2 ricadenti sempre in fascia di riassetto fluviale, si prevede il riordino e riqualificazione delle situazioni esistenti (aree ad uso sportivo all’aperto, parcheggio, viabilità e verde attrezzato) in quanto non comportante una presenza stabile. Comunque per tutte le aree del polo (comprese quelle esterne alla sottozona 2) non è prevista nuova edificazione, ad eccezione della possibilità di realizzare un piccolo manufatto da destinare a servizi e spogliatoio per le attività sportive esistenti. S 23 – Polo servizi Porta Piemonte Superficie stimata: m2 2.300 Indicazioni di progetto: comprendono l’area antistante Porta Piemonte, la fascia di rispetto delle mura della città alta di proprietà comunale, una parte di terreni agricoli di proprietà. Il progetto si propone di realizzare un parcheggio a raso integralmente di uso pubblico, senza stravolgere l’assetto paesaggistico del versante, adagiato sull’orografia dell’antico uliveto soprastante la Discesa Bastioni, mimetizzando le aree di sosta nel verde e nel contesto con un impatto quanto più discreto possibile, come da progetto illustrato in Conferenza dei Servizi che costituisce progetto-norma L’intervento comporta l’approvazione tramite la procedura della Conferenza dei Servizi. Paragrafo introdotto in funzione dell’adeguamento al voto provinciale n° 1855 del 10.04.2012 relativo alla Deliberazione di C.C. n° 7 del 2/2/2012.

S24 – Polo servizi di S. Michele Superficie stimata m2 1.165 Indicazioni di progetto: Il polo comprende le aree adiacenti alla Chiesa di San Michele sui lati nord, est e sud oltre che la Chiesa stessa e la navata laterale destra. La finalità dell’intervento è quella di ricreare una fascia di rispetto tutto intorno alla Chiesa di San Michele, definendo una serie di spazi pubblici sistemati a verde su tutti i lati, in modo di dare piena visibilità e valorizzazione al monumento. Inoltre il nuovo belvedere darà potenziamento all’esistente Piazza Colletta, mediante il suo naturale ricongiungimento con l’affaccio panoramico verso la foce del Roja. In questa zona sono previsti: - interventi di sistemazione a verde delle aree libere; - la realizzazione di una piazza a belvedere pubblica sul lato sud, direttamente connessa

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

190 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

all’esistente Piazza Colletta; - il restauro della navata a sud della Chiesa. Modalità attuative:

L’intervento comporta l’approvazione tramite la procedura della Conferenza di servizi.

Paragrafo introdotto in funzione dell’adeguamento al voto provinciale n° 1855 del 10.04.2012 relativo alla Deliberazione di C.C. n° 7 del 2/2/2012. Di seguito e fino al punto b- ( Servizi minori a carattere puntuale), capitoli introdotti a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di programma approvato con DGR n° 554/2014

Polo a servizi S 25 area a) - Parcheggio zona stazione di Bevera Rife Zona nord:

Descrizione e ubicazione

Dati catastali

Superficie m2

Destinazione prevista

Livello Sistemazione area da Parte RFI

Destinazione PUC

piazzale antistante la stazione di Bevera area già in uso come parcheggio

F. 22 Mapp. 1500,

1319,00

Posteggio Pubblico (area a servizi locali esistenti)

Stato attuale Servizi locali esistenti

S 25

b) – c)

DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE DELL’EX PARCO FERROVIARIO

DISMESSO DEL ROJA

POLO A SERVIZI S25

Aree b) – c) COMUNE DI VENTIMIGLIA

QUADRO PROGRAMMATICO

P.T.R Recepito nelle Schede delle Aree Complesse (in itinere)

P.T.P. -

P.T.C.P. IS TR – TU per effetto Accordo di Programma 1 Piani sovraordinati

Piano di Bacino del Fiume Roja l’area si trova in regime RG_ Rg0 e S_ Pg0 Piano della Costa -

SIC NO confina con il S.I.C. IT1315720 fiume Roja (LR n°28 del 2009 e s.i.) 2 Piani di settore

Altri -

3 Aree e immobili tutelati per legge:

affluenti Roja fino a 150 m da immissione

4 Verifiche ambientali L.R. 32/2012 e L.R. 38/1998 e s.m.

Esclusione dalla VAS in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 13 della L.R. 32/2012.

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE

1 Obbiettivo della trasformazione

Trasformazione di aree ferroviarie dismesse ad usi urbani mediante riconversione e valorizzazione degli spazi esistenti con inserimento di un Polo a servizi

2 Superficie territoriale 34.054 mq (area b)) situata fra i due distretti DT / e 21.366 mq nell’area a nord del DT7 B (area c))

3 Superficie di progetto Da definire nel SOU unico con i due distretti DT 7 A e DT B

Principali • La funzione caratterizzante è quella relativa ai servizi pubblici. Funzioni ammesse

Complementari ( diverse dai servizi pubblici) fino al 25%

• uffici depositi parcheggi e attrezzature per le attività di servizio ( es. Società di trasporto pubblico)

• il pala-salute per una superficie massima pari a 3000 mq.

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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della S.A. totale ammessa

• stazioni di servizio per l’erogazione di carburanti; • parcheggi a raso e in struttura multipiano e interrati • ristorazione, servizi alla persona, sportelli bancari, parafarmacie

strettamente connesse agli edifici a servizi • piscine, spa e servizi annessi • cinema e teatro e sale auditorium • sale divertimento (es.:bowling ) • skate park o simili • area deposito mezzi per raccolta differenziata RSU e cantiere

raccolta (nella zona a nord del polo 7B)

5 Modalità di attuazione Gli interventi di questo Settore devono avere carattere unitario con quello dei distretti DT7A e DT7B ed essere attuati tramite un SOU unico redatto per tutte le aree DT 7 A, DT 7B e S 25 aree b) e c), di approvazione Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’ art 69, comma 5, della LR 36/’97

Distanza minima dai confini:

5 m o in aderenza

Distanza minima dai fabbricati:

10 m o in aderenza

Distanza minima dalle strade pubb:

10 m

Densità territoriale Max di progetto

0.8 mq/mq

Rapporto di copertura 0.5 mq\mq

Altezza Altezza max da stabilirsi nel SOU

6 Parametri Urbanistici

Prescrizioni particolari

Il c.d. Rio “senza nome” che costeggia il margine ovest del DT 7B e interessa il polo S25 e il DT 7A nonché le relative opere per la sua messa in sicurezza come definite dallo studio idraulico, costituiscono un vincolo permanente e prodromico all’attuazione del polo a servizi e dei DT interessati Devono essere seguite le cautele indicate dalla relazione geologica allegata all’adozione della presente norma ( si rimanda al riguardo agli approfondimenti di cui alla relazione del Dipartimento Ambiente )

7 Standard urbanistici

Obbligatori: da definire in funzione delle destinazioni d’ uso previste

Aggiuntivi: .

Viabilità

Le infrastrutture viarie esistenti andranno potenziate in modo da garantire una adeguata e agevole raggiungibilità di tutte le attività, raccordando altresì i nuovi tracciati previsti alla viabilità esistente sino alla città, in particolare attraverso un nuovo asse viario in sponda destra. Per esigenze strategiche la viabilità interna al parco potrà subire modifiche se costituenti miglioramento funzionale all’insediamento senza comportare variante urbanistica. Tuttavia il miglioramento dovrà essere documentato uno studio a corredo del progetto da approvare nel SOU

8 Dotazioni infrastrutturali

Sottoservizi

L’ esistenza del Parco Ferroviario garantisce un adeguato collegamento alla rete di approvvigionamento dell’energia elettrica che tuttavia dovrà essere adeguata alle mutate esigenze della funzione rispetto a quella ferroviaria. Il punto di consegna per la nuova rete idraulica e antincendio indicato dal gestore (AIGA) è collocato a valle del ponte di ferro sul Torrente Bevera, posto a monte dell’intervento in oggetto, per cui è necessario effettuare il collegamento sino a tale punto, ove sarà pronto un allaccio (diametro 300 con 10 atmosfere di pressione) una volta ultimato il bacino in corso di realizzazione a monte. Una attenta valutazione dovrà essere altresì condotta riguardo alle acque nere in quanto una condotta (del diametro di 315 mm) interessa il lato verso monte della pista attualmente situata nel tratto a ponente dell’intervento. Tale condotta recepisce le acque nere delle frazioni di Bevera, Calvo ecc. e dovrà presumibilmente essere ricostituita con nuovo impianto che raccolga anche le acque nere prodotte dall’intervento e le porti al punto di consegna a monte della barriera autostradale dove è presente una condotta del diametro di 600 mm posta sul lato verso fiume. Le acque bianche, da realizzarsi con una rete propria, potranno essere scolmate nel fiume, dopo aver effettuato i preventivi trattamenti e essere

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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state raccolte in vasche destinate ad alimentare una rete irrigua interna al nuovo insediamento. Tutti i soggetti gestori, interessati dalle forniture necessarie a rendere perfettamente funzionante l’intervento in oggetto, potranno essere sentiti e coinvolti nella progettazione del SOU.

9 Prestazioni Ambientali

Il sito potrebbe essere soggetto all’obbligo di bonifica preventiva , data la presenza dell’infrastruttura ferroviaria, per cui dovranno essere effettuati gli accertamenti ai sensi di legge. In caso di scavi a media-alta profondità è inoltre da prevedere l’ obbligo dell’ assistenza archeologica in corso d’ opera a tali lavori. I progetti a scala edilizia dovranno prevedere la raccolta delle acque meteoriche dai tetti da riciclare per scopi irrigui e l’uso di energie rinnovabili ( geotermica , fotovoltaico..) per il fabbisogno energetico delle strutture stesse. I progetti architettonici degli edifici dovranno garantire un buon inserimento nel contesto con opportune quinte a verde con altofusto e o siepi e le aree scoperte dovranno prevedere una superficie a verde piantumato

10 Disciplina paesaggistica di livello puntuale

La fascia di argine tra la viabilità a levante e il F.Roja dovrà essere destinata a fascia a verde con percorsi ciclopedonali da raccordare alla rete esistente o in progetto da definire col SOU e con il necessario SOI prescritto dall’ art 54 delle NA del PTCP.

Perimetro

Funzioni

Modalità di intervento

Parametri urbanistici Definito nell’ambito di approvazione del SOU 11 Flessibilità

Disciplina paesaggistica

Definito nell’ambito di approvazione del SOU in coerenza con i contenuti del SOI.

Patrimonio edilizio esistente

nessuno

Aree libere 12 Norme transitorie

Infrastrutture

Tutta la rete infrastrutturale viaria dovrà essere armonizzata con gli interventi relativi al parco come definito dal SOU approvato La realizzazione della rete infrastrutturale legata al ciclo completo delle acque, alla rete di fornitura di elettricità necessarie costituisce un vincolo permanente e prodromico all’attuazione del polo a servizi e dei DT interessati

S 25 d)

AREA STAZIONE DI VENTIMIGLIA (ZONA NORD STAZIONE)

POLO A SERVIZI S25 area d)

COMUNE DI VENTIMIGLIA

QUADRO PROGRAMMATICO

P.T.R Recepito nelle Schede delle Aree Complesse (in itinere)

P.T.P. -

P.T.C.P. ID MA per effetto Accordo di Programma 1 Piani sovraordinati

Piano di Bacino del Fiume Roja l’area si trova in regime RG_ Rg0 e RI_ Ri2_Roia Piano della Costa -

SIC NO 2 Piani di settore

Altri -

3 Aree e immobili tutelati per legge: -

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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4 Verifiche ambientali L.R. 32/2012 e L.R. 38/1998 e s.m.

Esclusione dalla VAS in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 13 della L.R. 32/2012.

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE

1 Obbiettivo della trasformazione

Trasformazione di aree ferroviarie dismesse ad usi urbani mediante riconversione e valorizzazione degli spazi esistenti con inserimento di un Polo a servizi

2 Superficie territoriale 15.045 mq c.a.)

3 Superficie di progetto Da definire nel SOU

Principali La funzione caratterizzante è quella relativa ai servizi pubblici.

Funzioni ammesse Complementari

( diverse dai servizi pubblici) fino al 25%

della S.A. totale ammessa

servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi Pubblici a raso, interrati o in struttura, nuova viabilità, ecc.); parcheggi pertinenziali, (15.045 mq c.a.) ;

5 Modalità di attuazione

Gli interventi di questo Settore dovranno avere carattere unitario con l’area circostante ed essere attuati tramite un unico SOU redatto per le aree S 25 d) ed S 25 e) e del Polo S 26, di approvazione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’ art 69 comma 5 della LR 36/’97; valgono in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 33 delle Norme del P.U.C. Ai fini dell’attuazione degli interventi consentiti nell’ambito della stazione ferroviaria di Ventimiglia l’eventuale reperimento di spazi per parcheggi nell’ambito della zona S25d può avvenire indipendentemente dalla formazione del SOU.

Distanza minima dai confini:

5 m o in aderenza

Distanza minima dai fabbricati:

10 m o in aderenza

Distanza minima dalle strade pubb:

10 m

Densità territoriale Max di progetto

Non è prevista nuova edificazione eccettuati interventi di realizzazione di parcheggi in struttura o interrati

Rapporto di copertura 90%

Altezza Altezza max da stabilirsi nel SOU

6 Parametri Urbanistici

Prescrizioni particolari

Il Rio S. Secondo che attraversa il margine est del polo S25 area d) nonché le relative opere per la sua messa in sicurezza come definite dallo studio idraulico, costituiscono un vincolo permanente e prodromico all’attuazione del polo a servizi. Devono essere seguite le cautele indicate dalla relazione geologica allegata all’adozione della presente norma ( si rimanda agli approfondimenti della relazione del Dipartimento ambiente)

7 Standard urbanistici

Obbligatori: da definire in funzione delle destinazioni d’ uso previste

Aggiuntivi: .

Viabilità

Le infrastrutture viarie esistenti a monte dell’area ferroviaria in fregio a Via S Secondo, il raccordo verso il sottopasso di via S. Secondo andranno potenziate in modo da garantire una adeguata e agevole raggiungibilità di tutte le attività e i servizi

8 Dotazioni infrastrutturali

Sottoservizi

le aree del polo si trovano in zone ampiamente urbanizzate ed erano originariamente già serviti dai vari servizi tuttavia in relazione alle mutate esigenze e al possibile incremento del carico insediativo dovranno essere eseguite indagini preventive approfondite Tutti i soggetti gestori, interessati dalle forniture necessarie a rendere perfettamente funzionante l’intervento in oggetto, potranno essere sentiti e coinvolti nella progettazione del SOU

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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9 Prestazioni Ambientali

data la presenza dell’infrastruttura ferroviaria, dovranno essere effettuati gli accertamenti ai sensi di legge relativamente all’ eventuale bonifica. Si renderà necessaria una bonifica bellica preventiva in caso di interventi che prevedano scavi oltre la rimozione della bonifica ambientale

I progetti a scala edilizia dovranno prevedere la raccolta delle acque meteoriche dai tetti da riciclare per scopi irrigui e l’uso di energie rinnovabili ( geotermica , fotovoltaico..) per il fabbisogno energetico delle strutture stesse. I progetti architettonici degli edifici dovranno garantire un buon inserimento nel contesto con opportune quinte a verde con altofusto e o siepi e le aree scoperte dovranno prevedere una superficie a verde piantumato

10 Disciplina paesaggistica di livello puntuale

è possibile prevedere la copertura dei nuovi parcheggi con ombreggiature realizzate con pannelli fotovoltaici e con piantumazione di alberature di alto fusto

Perimetro

Funzioni

Modalità di intervento

Parametri urbanistici Definito nell’ambito di approvazione del SOU

11 Flessibilità

Disciplina paesaggistica

Gli edifici che non rivestono interesse storico culturale possono essere demoliti e ricostruiti con un premio volumetrico del 25% a condizione che nel sottosuolo vengano realizzati due piani interrati di cui uno da adibirsi a parcheggio pubblico.compatibilmente con risultanze geologiche ( si rimanda agli approfondimenti della Relazione del Dipartimento Ambiente)

Patrimonio edilizio esistente

Potranno realizzarsi interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di opere previste dalla disciplina presente senza cambio di destinazione d’uso

Aree libere Potranno effettuarsi operazioni di bonifica e utilizzo dell’area a parcheggio a raso o altre attività di interesse pubblico senza trasformazioni per l’area

12 Norme transitorie

Infrastrutture

Tutta la rete infrastrutturale dovrà essere armonizzata con gli interventi relativi al polo come definito dai SOU approvato. La realizzazione della rete infrastrutturale necessaria costituisce un vincolo permanente e prodromico all’attuazione del polo a servizi

S 25 e)

Area lavaggio area posta a Nord di Corso Genova in fregio alla linea FS con accesso da via Scalo Merci e corso

Genova

POLO A SERVIZI S 25 area e) COMUNE DI VENTIMIGLIA

QUADRO PROGRAMMATICO

P.T.R Recepito nelle Schede delle Aree Complesse (in itinere)

P.T.P. -

P.T.C.P. ME 219 e TU per effetto Accordo di Programma 1 Piani sovraordinati

Piano di Bacino del Fiume Roja l’area si trova in regime RG_ Rg0 e S_ Pg0 Piano della Costa -

SIC NO 2 Piani di settore

Altri -

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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3 Aree e immobili tutelati per legge:

Decreto Direttore Regionale MIBACT del 13/02/2013

4 Verifiche ambientali L.R. 32/2012 e L.R. 38/1998 e s.m.

Esclusione dalla VAS in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 13 della L.R. 32/2012.

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE

1 Obbiettivo della trasformazione

Trasformazione di aree ferroviarie dismesse ad usi urbani mediante riconversione e valorizzazione degli spazi esistenti con inserimento di un Polo a servizi, valorizzazione delle vestigia archeologiche ( necropoli ) in vista di un potenziamento e prosecuzione del polo archeologico di Nervia con inserimento di attività e servizi complementari. Per tali aree si dovrà perseguire la valorizzazione dei resti archeologici in gran parte ancora conservati nel sottosuolo già scavati e successivamente interrati a seguito della costruzione del rilevato ferroviario, prevedendo anche di riportarli almeno in parte alla luce e restaurarli, secondo tempi e modalità da concordare col Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed in particolare con la Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria al fine di assicurarne una fruizione e godimento pubblico a beneficio della città

2 Superficie territoriale 33.964 mq circa

3 Superficie di progetto

101.000 mq totale da verificarsi in rapporto a esiti indagine archeologica- aree a servizi pubblici distribuiti su tre livelli dei quali il livello di interesse archeologico destinato a parco archeologico, il livello superiore a parcheggio coperto e il livello attuale del sedime dei binari definito a parcheggio all’aperto e area mercatale - da questa superficie vanno dedotti 15.000 mq di SA o SLV con massimo 10 % di commercio in sede fissa.

Principali • La funzione caratterizzante è quella relativa ai servizi

pubblici

Funzioni ammesse Complementari ( diverse da servizi

pubblici) fino al 25% della S.A. totale

ammessa

• mercato all’aperto • mercato coperto • La commercializzazione di generi alimentari e non

alimentari nella tipologia equivalente a esercizi di vicinato.

• uffici depositi parcheggi e attrezzature per le attività di servizio

• spazi a servizio dell’Antiquarium con recupero della via Julia Augusta e della necropoli

• uffici e studi professionali; • esercizi pubblici (sportelli bancari, bar, ristoranti,

parafarmacie, ecc.); • servizi alla persona (centri estetici, saune, centri

diagnostici, ecc.); • parcheggi pertinenziali e \ o parcheggi a raso e in

struttura multipiano e interrati l’ insediabilità di tali funzioni è subordinata agli esiti dell’ indagine archeologica e al prioritario obiettivo di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo archeologico

5 Modalità di attuazione Gli interventi di questo Settore dovranno avere carattere unitario con quelli di tutto il polo ed essere attuati tramite un unico SOU redatto per le aree S 25 d) ed S 25 e) e del Polo S 26 di approvazione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’ art 69 comma 5 della LR 36/’97.

Distanza minima dai confini:

5 m o in aderenza

Distanza minima dai fabbricati:

10 m o in aderenza

Distanza minima dalle strade pubb:

10 m o in aderenza

Densità territoriale Max di progetto

3 mq/mq

Rapporto di copertura 100%

Altezza Altezza max da stabilirsi nel SOU

6 Parametri Urbanistici

Prescrizioni particolari

n. piani fuori terra 2 , rispetto al piano attuale binari ; interrati rispetto al piano attuale binari : 2 ( condizionati all’esito delle indagini archeologiche)

Page 196: COMUNE DI VENTIMIGLIA · COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 5 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12

COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

196 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Il Rio che attraversa il polo S25 area e) nonché le relative opere per la sua messa in sicurezza come definite dallo studio idraulico, costituiscono un vincolo permanente e prodromico alla realizzazione di quanto previsto nelle presenti norme attuative Devono essere seguite le cautele indicate dalla relazione geologica allegata all’adozione della presente norma ( si rimanda agli approfondimenti della relazione del Dipartimento ambiente)

7 Standard urbanistici

Obbligatori: da definire in funzione delle destinazioni d’ uso previste

Aggiuntivi: .

Viabilità

L’area destinata ad ospitare il mercato con i relativi parcheggi interrati rispetto al piano attuale binari dovrà essere connessa a C.so Genova senza recare pregiudizio alla viabilità esistente, tramite una rotatoria in corrispondenza di via Tacito ed eventualmente con ingressi con svolta obbligatoria a destra

8 Dotazioni infrastrutturali

Sottoservizi

Tutti i soggetti gestori, interessati dalle forniture necessarie a rendere perfettamente funzionante l’intervento in oggetto, potranno essere sentiti e coinvolti nella progettazione del SOU.

9 Prestazioni Ambientali

1), data la presenza dell’infrastruttura ferroviaria, dovranno essere effettuati gli accertamenti ai sensi di legge relativamente all’ eventuale bonifica 2)I progetti a scala edilizia dovranno prevedere la raccolta delle acque meteoriche dai tetti da riciclare per scopi irrigui e l’uso di energie rinnovabili ( geotermica , fotovoltaico..) per il fabbisogno energetico delle strutture stesse. 3) I progetti architettonici degli edifici dovranno garantire un buon inserimento nel contesto con opportune quinte a verde con altofusto e o siepi e le aree scoperte dovranno prevedere una superficie a verde piantumato 4) l’area è soggetta a vincolo archeologico di indagine preventiva, fatta salva l’indagine archeologica, l’insediabilità di SA o SV dovrà essere prevista in fregio a C.so Genova in area esterna al regime di ME del PTCP. 5) gli interventi edificatori dovranno prevedere bonifica bellica preventiva

10 Disciplina paesaggistica di livello puntuale

La cortina edilizia lungo C.so Genova dovrà essere riqualificata realizzando un marciapiedi ed una via porticata. A livello del piano attuale dei binari potrà essere realizzato un mercato in sede fissa per prodotti freschi per 1 piano f.t. L’area a parcheggio potrà essere coperta e ombreggiata con pannelli fotovoltaici realizzando una cortina verde verso la sede ferroviaria Si evidenzia che risultano presenti nell’ area zone sottoposte a dichiarazione di interesse culturale archeologico pertanto ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i art 142 lettera m per i progetti che interessano aree interessate da siti archeologici va considerata la necessità di autorizzazione paesaggistica.

Perimetro

Da definirsi in funzione esiti verifica archeologica

Funzioni

Modalità di intervento

Parametri urbanistici Definito nell’ambito di approvazione del SOU in funzione esiti verifica archeologica

11 Flessibilità

Disciplina paesaggistica

Definito nell’ambito di approvazione del SOU in funzione esiti verifica archeologica

Patrimonio edilizio esistente

Il sedime attuale dei binari, una volta bonificato dagli stessi, potrà essere utilizzato come parcheggio a raso grazie alle rampe esistenti ed eventualmente migliorando gli accessi, o l’area potrà essere usata per altre attività di interesse pubblico senza trasformazioni per l’area stessa. L’ ammissibilità di tale previsione è da verificare in rapporto agli esiti dell’ indagine archeologica

Aree libere

Possibile bonifica del materiale rotabile esistente e realizzazione accessi alle aree a parcheggio L’ ammissibilità di tale tale previsione è da verificare in rapporto agli esiti dell’ indagine archeologica

12 Norme transitorie

Infrastrutture Tutta la rete infrastrutturale dovrà essere armonizzata con gli

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

197 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

interventi relativi al polo come definito dai SOU approvato. La realizzazione della rete infrastrutturale necessaria costituisce un vincolo permanente e prodromico all’attuazione del polo a servizi

POLO s 25 area f) Riferimento Zona est:

Descrizione e ubicazione

Dati catastali

Superficie m2

Destinazione prevista

Livello sistemazione area da parte RFI

Destinazione PUC

area già in comodato d’uso al Comune, in frazione Nervia, via Basso

Fg. 69 mapp. 657, 6, 5, e porz. di mapp. 583,656

4.590,00

Posteggio Pubblico (area a servizi locali esistenti) Per tali aree si dovrà perseguire la valorizzazione dei resti archeologici in gran parte ancora conservati nel sottosuolo già scavati e successivamente interrati a seguito della costruzione del rilevato ferroviario, prevedendo anche di riportarli almeno in parte alla luce e restaurarli, secondo tempi e modalità da concordare col Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed in particolare con la Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria al fine di assicurarne una fruizione e godimento pubblico a beneficio della città

Stato attuale Servizi locali esistenti

S 26

AREA STAZIONE DI VENTIMIGLIA

POLO A SERVIZI S26

Area 1 Area2

COMUNE DI VENTIMIGLIA

QUADRO PROGRAMMATICO

P.T.R Recepito nelle Schede delle Aree Complesse (in itinere)

P.T.P. -

P.T.C.P. TU per effetto Accordo di Programma 1 Piani sovraordinati

Piano di Bacino del Fiume Roja l’area si trova in regime RG_ Rg0 e RI_ Ri2_Roia Piano della Costa -

SIC NO 2 Piani di settore

Altri -

3 Aree e immobili tutelati per legge:

4 Verifiche ambientali L.R. 32/2012 e L.R. 38/1998 e s.m.

Esclusione della VAS in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 13 della L.R. 32/2012.

DISCIPLINA URBANISTICA, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE

1 Obbiettivo della trasformazione

Trasformazione di aree ferroviarie dismesse ad usi urbani mediante riconversione e valorizzazione degli spazi esistenti con inserimento di un Polo a servizi

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

198 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

2 Superficie territoriale 14.193 mq circa

3 Superficie di progetto Da definire nel SOU unico redatto per le aree S 25 d) ed S 25 e) e del Polo S 26

Principali La funzione caratterizzante è quella relativa ai servizi pubblici.

Funzioni ammesse

Complementari ( diverse da servizi

pubblici) fino al 25% della S.A. totale

ammessa

Area 1 (ovest stazione): servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico, parcheggi, viabilità) attività ludiche e ricreative (cinema, ecc.) attività museali o paramuseali impianti sportivi, servizi di interesse generale, (4.492 mq c.a. ) Area 2 (est stazione ): servizi ed infrastrutture pubbliche (verde pubblico attrezzato, parcheggi Pubblici a raso, interrati o in struttura, nuova viabilità, ecc.); area a servizio delle attività legate all’ex chiostro di S. Agostino; parcheggi pertinenziali depositi a uso attività mercatali; palazzo della salute; residenza nella misura massima del 20% della S.A. o S.P. realizzabile; (con 50% da destinarsi a ERS) (9.701 mq c.a. )

5 Modalità di attuazione Permesso di costruire convenzionato .Gli interventi di questo Settore dovranno avere carattere unitario con l’area circostante ed essere attuati tramite un SOU unico redatto per le aree S 25 d) ed S 25 e) e del Polo S 26 di approvazione regionale

Distanza minima dai confini:

5 m o in aderenza

Distanza minima dai fabbricati:

10 m o in aderenza

Distanza minima dalle strade pubb:

10 m

Densità territoriale Max di progetto

Non è prevista nuova edificazione eccettuati interventi di realizzazione di parcheggi in struttura o interrati

Rapporto di copertura Viene mantenuto il rapporto di copertura attuale + 10 %

Altezza Altezza max da stabilirsi nel SOU

6 Parametri Urbanistici

Prescrizioni particolari

Il Rio S. Secondo che attraversa il margine est del polo S26 nonché le relative opere per la sua messa in sicurezza come definite dallo studio idraulico, costituiscono un vincolo permanente e prodromico all’attuazione del polo a servizi

7 Standard urbanistici

Obbligatori: da definire in funzione delle destinazioni d’ uso previste 25 mq\ ab nel caso di realizzazione di edifici di ERS

Aggiuntivi: .

Viabilità il raccordo tra via scalo merci e piazza C. Battisti, andrà potenziato in modo da garantire una adeguata e agevole raggiungibilità di tutte le attività e i servizi

8 Dotazioni infrastrutturali

Sottoservizi

Tutte le aree del polo si trovano in zone ampiamente urbanizzate ed erano originariamente già serviti dai vari servizi tuttavia in relazione alle mutate esigenze e al possibile incremento del carico insediativo dovranno essere eseguite analisi approfondite Tutti i soggetti gestori, interessati dalle forniture necessarie a rendere perfettamente funzionante l’intervento in oggetto, potranno essere sentiti e coinvolti nella progettazione del SAU.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

199 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

9 Prestazioni Ambientali

1, data la presenza dell’infrastruttura ferroviaria, per cui dovranno essere effettuati gli accertamenti ai sensi di legge relativamente all’ eventuale bonifica. Si renderà necessaria una bonifica bellica preventiva in caso di interventi che prevedano scavi oltre la rimozione della bonifica ambientale 2)I progetti a scala edilizia dovranno prevedere la raccolta delle acque meteoriche dai tetti da riciclare per scopi irrigui e l’uso di energie rinnovabili ( geotermica , fotovoltaico..) per il fabbisogno energetico delle strutture stesse. 3) I progetti architettonici degli edifici dovranno garantire un buon inserimento nel contesto con opportune quinte a verde con alto fusto e o siepi e le aree scoperte dovranno prevedere una superficie a verde piantumato

10 Disciplina paesaggistica di livello puntuale

le aree scoperte riqualificate dovranno essere rinaturalizzate ( ad eccezione dell'area 1). In ogni caso anche nell’area 1 è possibile prevedere la copertura dei nuovi parcheggi con ombreggiature realizzate con pannelli fotovoltaico e con piantumazione di alberature di altofusto

Perimetro

Funzioni

Modalità di intervento

Parametri urbanistici

11 Flessibilità

Disciplina paesaggistica

Patrimonio edilizio esistente

Potranno realizzarsi interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di opere previste dalla disciplina presente senza cambio di destinazione d’ uso attuale

Aree libere Potranno effettuarsi operazioni di bonifica e utilizzo dell’area a parcheggio a raso

12 Norme transitorie

Infrastrutture

Tutta la rete infrastrutturale dovrà essere armonizzata con gli interventi relativi al polo come definito dai SOU approvato. La realizzazione della rete infrastrutturale necessaria costituisce un vincolo permanente e prodromico all’attuazione del polo a servizi

b -Servizi minori a carattere puntuale – verde ripale. Per essi non vengono specificati i servizi puntuali come sopra indicato per i poli. Relativamente alle loro aree le stesse potranno essere destinate a verde pubblico, impianti sportivi all’aperto, parcheggi con la possibilità di realizzarli anche in strutture interrate con il rispetto dei soliti parametri del Codice Civile. Qualora si ravvisa la necessità di realizzare nuovi e diversi servizi da quelli sopra ammessi questi dovranno essere approvati in sede di Conferenza dei Servizi nell’ambito della quale dovrà essere definita la relativa procedura di variante al PUC, comunque le progettazioni dovranno essere sempre redatte in conformità dei dettami del comma 1° dell’ art. 37. Gli eventuali fabbricati esistenti in dette aree non adeguabili a servizio, vengono definiti edifici incompatibili e per essi valgono le norme di cui all’articolo 24.c con le relative prescrizioni oltre alla possibilità di eseguire interventi manutentivi sino al restauro e risanamento conservativo. I soggetti privati potranno attuare previsioni di servizi sia in regime di project financing sia direttamente attraverso progetti convenzionati sui quali si dovrà esprimere il Consiglio Comunale. In caso il servizio non sia previsto dal PUC valgono le procedure indicate nei precedenti articoli. Il verde ripale di PUC corrisponde alle aree di riassetto fluviale del PdB del fiume Roia. Su di esse, conformemente a quanto già stabilito per quelle ricadenti nei poli di servizio, sono consentiti tutti gli interventi di fruizione pubblica purchè non comportino la presenza stabile privilegiando le sistemazioni a verde attrezzato semprechè non siano di contrasto al ripristino all’alveo fluviale. c- Regime transitorio.

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

200 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Nel caso di polo di servizi oggetto di PUO o progetto unitario, in regime transitorio sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.

Art. 39 - Realizzazione di infrastrutture e servizi in aree senza specifica destinazione

In tutto il territorio comunale è ammessa la realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico anche non individuate dal PUC, purchè gravati da convenzione di cui ai precedenti articoli. L’approvazione del progetto seguirà l’iter previsto delle norme della LR 36/97. La previsione di infrastrutture di rete quali nuova viabilità, acquedotti, gasdotti, ecc. indicate nel PUC potranno essere modificate in sede di progetto definitivo, senza che ciò costituisca variante al presente PUC, purchè siano contenute in una fascia di 25 m per lato rispetto all’asse del tracciato indicato, fatto salvo quanto eventualmente stabilito in Accordi di programma e Accordi Stato- Regione, di competenza regionale. Gli edifici ricadenti nelle fasce come sopra individuate vengono definiti incompatibili e per essi valgono le norme di cui all’articolo 24.c

CAPITOLO DECIMO – Strutture ricettive Art. 40 – Classificazione Con la dizione di “strutture ricettive” il PUC inte nde definire genericamente le categorie previste dalla L.R. n° 1/2008 e dalla L.R. n° 2/2008 Art. 41 – Strutture all’aria aperta articolo abrogato

Art. 42 – Piano di ripartizione Associata al PUC vi è una previsione di ripartizione dei posti letto tra le varie categorie di cui dalla L.R. 11/1982 e s.m.i. prevista dalla L.R. n. 62/1993 e s.m.i. Tale ripartizione tiene conto delle potenzialità del territorio e delle tendenze del mercato ed è definita da apposita tavola “Carta e tabella delle strutture turistico-ricettive” della Struttura del Piano Il Comune ha censito ai sensi delle Leggi sopra indicate le strutture attualmente presenti sul territorio. (Cfr. Deliberazione di Consiglio Comunale n° 11/2011 da cui sono tratte le norme sotto riportate) 1) Centri storici e frazioni tipiche (ACE va, ACE rap, ACE rmp, ACE ot, ACE stp, ACE fro, ACE tr1 Ai fini della realizzazione di strutture turistico ricettive di tipo alberghiero è ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente con ampliamento una tantum per ragioni igienico sanitarie e funzionali nei limiti stabiliti dalla norma d’ambito relativa all’intervento specifico. In tal caso dovrà essere verificata coi competenti uffici la compatibilità paesistica anche riferita al contesto circostante. Eventuali richieste di ampliamento eccedenti le quantità sopra dette, potranno essere concesse previa valutazione della compatibilità paesistica e del contesto circostante, a seguito di convenzionamento con l’Amministrazione Comunale che verificherà la coerenza dell’istanza con le esigenze strettamente funzionali all’attività turistico ricettiva di tipo alberghiero esercitata. I posti auto, monetizzabili in ACE VA e ACE OT, dovranno obbligatoriamente essere reperiti negli altri ambiti) Su tali strutture ricettive di tipo alberghiero, oggetto di ampliamenti, è posto il vincolo alla destinazione d’uso per 30 anni. Le strutture ricettive all’aperto non sono compatibili con gli ambiti indicati nel presente paragrafo.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

201 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

Le strutture che ottengono espressa deroga dal vincolo alberghiero ai sensi della LR n. 01/08 possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso purché compatibile con le destinazioni previste per gli ambiti specifici e alle condizioni previste per ciascun ambito. 1bis) Per strutture turistico ricettive di tipo alberghiero esistenti, è consentito un incremento di SA esistente alla data di entrata in vigore del PUC, pari ad un massimo del 15% della SA o SP alla data di entrata in vigore del PUC, una tantum, senza utilizzo di indice perequato, subordinato al mantenimento della destinazione d’uso per un minimo di .30 anni fatto salvo la necessità di adeguamenti funzionali stabiliti ope lege. Per l’ambito ACE tr1 (baia Benjamin) non viene concessa la possibilità di ampliare la struttura esistente. 2) Ambiti di conservazione non insediabili Gli ambiti ACE co ACEsp ACE fl non sono insediabili per alcuna struttura turistico ricettiva. Nei seguenti ambiti : ACE veg ACE ni ACE ap, È ammesso quanto indicato al comma 1 ma con un ampliamento ammissibile per ragioni igienico sanitarie e funzionali nei limiti stabiliti dalla norma d’ambito relativa all’intervento specifico. In tal caso dovrà essere verificata coi competenti uffici la compatibilità paesistica anche riferita e al contesto circostante. subordinato ad accoglimento di variante di PTCP da sottoporre a parere Regionale preventivo. 3) Ambiti di conservazione insediabili Ambiti agricoli Su tali ambiti è ammesso quanto indicato al comma 1. 3 bis) Relativamente agli ampliamenti per le strutture turistico ricettive esistenti di tipo alberghiero, consentito un incremento di SA esistente alla data di entrata in vigore del PUC, pari ad un massimo del 15% della SA o SP una tantum, senza utilizzo di indice perequato, subordinato al mantenimento della destinazione d’uso per un minimo di 20 anni, fatto salvo la necessità di adeguamenti funzionali stabiliti ope lege, nel seguente ambito: ACE ass. NB restano escluse dall’ampliamento, ancorché avendo tra le funzioni ammesse la ricettività extra alberghiera: ACE as, ACE agr, ACE ol, ACE rp mentre i seguenti ambiti restano esclusi dalla possibilità di ampliare le strutture turistico ricettive esistenti, non avendo tale funzione ammessa al loro interno: ACEar; ACE fl; ACE co; ACE sp. 4) Ambiti di riqualificazione Su tali ambiti è ammesso quanto indicato al comma 1. I posti auto possono essere sia reperiti che monetizzabili. Le strutture ricettive all’aperto non sono compatibili con tali ambiti. Le nuove strutture ricettive di tipo alberghiero sono sempre ammesse in presenza di possibilità di interventi di Ristrutturazione edilizia / urbanistica soggetti a Permesso di Costruire convenzionato. I posti auto previsti in tal caso sono da reperire nell’ambito di intervento e comunque sono monetizzabili, sino a un massimo del 50%; 4 bis) Relativamente agli ampliamenti per le strutture turistico ricettive di tipo alberghiero esistenti, è consentito un incremento di SA esistente alla data di entrata in vigore del PUC pari ad un massimo del 15% della SA o SP una tantum, senza utilizzo di indice perequato, subordinato al mantenimento della destinazione d’uso per un minimo di 10 anni, fatto salvo la necessità di adeguamenti funzionali stabiliti ope lege. Gli ampliamenti alle strutture ricettive di tipo alberghiero esistenti, sono consentiti nei seguenti ambiti:ARI rds; ARI re; ARI rc. Negli ambiti ARI urb gli ampliamenti come sopra descritti sono ridotti al 10% della SA o SP esistente alla data di entrata in vigore del PUC, una tantum, senza utilizzo di indice perequato, subordinato al mantenimento della destinazione d’uso per un minimo di 10 anni, fatto salvo la necessità di adeguamenti funzionali stabiliti ope lege. In caso di incrementi maggiori, negli ambiti ARI urb, sono consentiti interventi sino a un massimo dei 2/3 della SP esistente attraverso apposito PUO subordinato al mantenimento della destinazione d’uso per 20 anni . Le dotazioni dei servizi previste dal PUO suddetto dovranno essere reperite all’interno del perimetro di PUO e non saranno monetizzabili.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

202 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

NB restano escluse dall’ampliamento, ancorché avendo tra le funzioni ammesse la ricettività extra alberghiera: ARI rc c (mentre non è ammessa tale funzione per gli ambiti: ARI prod, ARI ca, ARI tr c;ARI sp; ARI sp p; ARI va; ARI aut (escluso motel a servizio autostradale); Si rimanda a quanto stabilito puntualmente dalla norma di PUC vigente per gli ambiti ARI tr 5) Distretti di trasformazione Vale quanto indicato al comma 4, con eccezione di quanto previsto per i posti auto che non sono monetizzabili. 42.1 Stima dei posti letto occorrenti Strutture tradizionali (alberghi – alberghi residenziali) Obiettivi e ripartizione Al fine di garantire la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi per soddisfare le esigenze qualitative e quantitative del mercato turistico, nonché assicurare la organica programmazione e disciplina della complessiva offerta turistico-ricettiva sul territorio comunale, è stato redatto il censimento delle strutture ricettive allegato contenente le indicazioni per perseguire gli obiettivi seguenti: - mantenimento e sviluppo delle attività alberghiere e ricettive in genere sul territorio; - incremento dell’offerta turistico ricettiva anche tramite le incentivazioni previste dal PUC; - riqualificazione degli edifici alberghieri di piccole dimensioni, non più in attività e fatiscenti favorendone la riconversione nei limiti previsti dal PUC. I dati riportati nelle tabelle di seguito riportate costituiscono indicazione e stima previsionale non vincolante. Gli incrementi stimati dovranno essere verificati compatibilmente con le previsioni di PUC per ciascun ambito: Previsioni: Strutture alberghiere (posti letto previsti n° 3661); Strutture extra alberghiere (posti letto attuali n° 1027); Strutture ricettive all’ aria aperta (posti letto attuali n° 1928); Margini di scostamento ammessi tra una tipologia e l’ altra: +/- 10%

Art. 42-2 – Calcolo della SP ricettiva Per le sole strutture ricettive, considerata la loro caratteristica tipologica e funzionale affine a quella della residenzialità, il conteggio della SP andrà fatto analogamente a quello della SA ovvero al netto dei muri perimetrali ma comprensiva dell’ingombro dei divisori interni tra locali ed unità immobiliari, con esclusione di corpi scala solo se condominiali, ascensori, superfici e volumi tecnici, rampe di accesso ai box, cantine, soffitte e locali similari di altezza massima inferiore a m. 1,80, autorimesse pertinenziali e box auto pertinenziali come tali definiti ai sensi della L. 122/89. In ogni caso la superficie complessiva dei locali così esclusi dal conteggio della SA non può essere superiore ad 1/3 della SA totale.

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

203 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

CAPO VI

TRANSIZIONE

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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CAPITOLO UNDICESIMO – Periodo transitorio Art. 43 - Validità di progetti e strumenti urbanist ici

Si rimanda alla disciplina della L.R. n° 36/1997,e ss.mm e ii. e alla normativa specifica di settore, fermo restando che i progetti approvati a norma della vigente legislazione sono stati recepiti nel Piano.

art. 44 - Validità delle Concessioni Edilizie approvate

Mantengono validità ed efficacia tutte le concessioni edilizie e permessi di costruire già rilasciate dalla Civica Amministrazione prima dell’adozione del presente Piano per le quali sia già stato dichiarato l’inizio delle attività di cantiere. Qualora i lavori per fondati motivi non siano terminati entro i termini stabiliti dalla concessione è possibile il rilascio di ulteriore proroga della durata massima di un anno.

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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CAPO VII

VERIFICHE E PRECISAZIONI

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

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CAPITOLO DODICESIMO ART. 45 - Procedura di collaudo del Piano Si rimanda alla L.U.R. n. 36/97

Precisazioni ART. 46 – Superfici territoriali

Le superfici territoriali delle zone omogenee riportate nelle presenti NTA sono fornite a titolo propedeutico per la definizione delle densità territoriali e sono state desunte da rilievi aereofotogrammetrici. Pertanto sono passibili di variazioni quantitative e non possono essere prese come dati assoluti nella redazione di SAU, PUO o per qualsiasi altro tipo di progettazione. Tali superfici dovranno essere determinate di volta in volta tramite appositi e specifici rilievi eseguiti sul posto in scala adeguata da parte dei soggetti attuatori degli interventi.

ART. 47 – Tabella di conversione della zonizzazione in riferimento alle zone omogenee di cui al D.M. 2.4.1968 La sottoriportata tabella indica la coerenza della zonizzazione di PUC in riferimento alle zone omogenee di cui al D.M. 2.4.1968: ZONIZZAZIONE DI PUC ZONA OMOGENEA DI CUI AL

D.M. 2.4.68 A.CE.rap - A.CE.rmp - A.CE.va - A.CE.ot verde fluviale A CE fro – fascia ripale a verde

Zona A Zona A / F

A.CE.ap - A.CE.ni - A.CE.stp - A.CE.rp - Zona A/E A.RI.rds - A.RI.urb - Zona B A.RI.rds , DT5a1 – DT5a2 – DT5b – DT5c – DT5d - Zona C A.RI.re - A.RI.rc – A.RI.rc.c Zona B/C DT2b.2 - A RI va Zona B/D/F DT1a – DT3 – DT6 – Zona C/D/F DT1b - Zona C/D A.RI.tr - A.RI.tr.c - A.RI.com - A.RI.prod - A.RI.ca - Zona D DT2b.1 – A RI aut Zona D/F A.CE.veg - A.CE.ass – A.CE.as - A.CE.agr - A.CE.ol - Zona E A.CE.ar - A.CE.co - A.CE.sp - A.RI.sp - Servizi (S1-S22) A RI ba

Zona F

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COMUNE DI VENTIMIGLIA PIANO URBANISTICO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

207 09/06 05/08 12/08 02/09 04/09 05/09 06/09 04/10 01/11 02/11 03/11 04/11 01-02/12 01-2014

ART. 48 – Tutela Beni Archeologici Ogni nuova costruzione o altro intervento equivalente, o che comporti la modifica della morfologia del terreno, rientranti nella perimetrazione della zonizzazione di PUC “Aree sottoposte a regime di indagine archeologica preventiva”, devono essere sempre accompagnate da opportuna campagna di sondaggi del sottosuolo concordata con i Beni Archeologici della Regione Liguria e da relativa espressione in merito da parte di questo Ente sovraordinato nei termini previsti per legge.

Art. 49 – compatibilità tra PTCP a livello insediativo e zonizzazione di PUC Il PUC definisce i perimetri delle diverse zone omogenee sulla base di diversi livelli di lettura principalmente dell’uso del suolo definito attraverso la descrizione fondativa. In alcune situazioni, risultano discrepanze tra i diversi perimetri di ambiti del PTCP e quelli delle zone omogenee del PUC. Tali differenze sono causate da diverse scale di rappresentazione, differenti periodi di lettura dell’uso del suolo, diversi criteri valutativi delle possibilità di modificazioni urbanistica. Al fine di dare coerenza ai due strumenti di pianificazione dando unitarietà e univocità di previsioni urbanistiche, nel progetto definitivo del PUC, vengono evidenziate con apposita retinatura tutte quelle differenze di zonizzazione ove comunque non è consentita la nuova edificazione, dando quindi prevalenza in senso restrittivo alle previsioni di PTCP. Le aree retinate in quanto non edificabili conservano tuttavia le loro capacità in merito all’utilizzo dell’indice edificatorio e al dimensionamento dei lotti minimi edificabili. Le densità territoriali massime di S.A e S.P. relative alle aree edificabili, sono quelle indicate nelle tabelle dei tetti massimi riferite a ciascuna zona omogenea. Ai fini della verifica delle aree edificabili ai sensi della L. n° 353/ 2000, il progetto definitivo di PUC assume come aree soggette alle norme di cui sopra, le aree boscate ed i pascoli individuati nella descrizione fondativa