COMUNE DI CATENANUOVA. Normativa D.L. 201/2011 decreto Monti D.Lgs 23/2011 federalismo fiscale in...

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NormativaD.L. 201/2011 decreto MontiD.Lgs 23/2011 federalismo

fiscale in quanto compatibile

D.L.16/2012 convertito con modificazioni nella L. 44/2012

D.Lgs 504/92 norme Ici solo per le parti espressamente richiamate

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Presupposto dell’IMU (art 13 comma 2 D.L. 201/2011)

Presupposto dell’IMU: possesso di immobili (comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa) e di terreni.

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IMU E ALTRE IMPOSTEL’IMU sostituisce l’ICI, l’Irpef e l’addizionale

irpef comunale e regionale per gli immobili non locati.

Questo vale anche per gli immobili in uso gratuito e quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista.

Sono soggetti ad irpef gli immobili esenti.

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Abitazione principale:L’immobile iscritto o iscrivibile in catasto

come unica unità immobiliare (niente accorpamenti) dove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

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Pertinenze:Si intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (I Comuni non possono derogare)

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Base imponibile (art. 13 comma 4):

La base imponibile è costituita dal valore che si ottiene rivalutando del 5% le rendite risultanti in catasto e applicando i seguenti moltiplicatori:

160 cat. A (esclusi A10) e cat. C2,C6 e C7140 cat. B140 cat. C3, C4 e C580 cat. D580 cat. A1060 (dal 2013 pari a 65) cat. D (esclusi D5)55 cat. C1

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Riduzione base imponibile al 50% (art 13 comma 3):

a) fabbricati di interesse storico o artistico b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

e di fatto non utilizzati accertati dall’Ufficio Tecnico (necessita di regolamento comunale per la disciplina delle caratteristiche di fatiscenza) -> alternativa alla perizia è la presentazione di dichiarazione sostitutiva (a giugno possono pagare con riduzione ed eventualmente qualora non spetti conguagliare a saldo senza sanzioni).

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Aliquote previste per legge(art. 13 c. 6, 7, 9):

Aliquota di base 0,76 % (il comune può aumentarla o diminuirla di 0,3 punti entro il 30/9/2012)

Aliquota abitazione principale o pertinenze 0,4% (il comune può aumentarla o diminuirla di 0,2 punti entro il 30/9/2012)

Aliquota fabbricati strumentali 0,2% (diminuibile dal comune di 0,1 punto)

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Detrazioni per abitazione principale (art. 13 comma 10)

La detrazione base per l’abitazione principale è pari a 200€ rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione viene divisa per il numero di proprietari residenti indipendentemente dalla quota di possesso.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di base è maggiorata di 50€ per ogni figlio, anche non a carico, under 26 (fino ad un max di 8 figli) dimorante e residente nell’abitazione principale in questione.(Max 200 + 400)

I Comuni possono aumentare la detrazione.COMUNE DI CATENANUOVA

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Versamento dell’imposta (art. 13 c. 11, 12):Il versamento dell’imposta deve essere suddiviso

dal contribuente tra quota statale e quota comunale: la quota dello Stato è pari al 50% dell’aliquota base su tutti gli immobili ad eccezione di abitazione principale e pertinenze.

Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 reperibile in banca/posta o scaricabile da internet.

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Versamenti minimi: (art. 1 c.168 L. 296/2006 e art. 25 c. 4 L. 289/2002)

L’importo minimo dell’imposta annuale al di sotto del quale non deve essere pagato l’acconto è pari a 12,00 euro.

Qualora l’imposta annuale (calcolata con le aliquote definitive) risulti superiore a tale importo il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione in sede di saldo.

Il Comune può stabilire con regolamento un importo minimo diverso.

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Codici tributo per il versamento tramite F24:

COMUNE STATO

abitazione principale e relative pertinenze 3912 -

fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 -

terreni 3914 3915

aree fabbricabili 3916 3917

altri fabbricati 3918 3919

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO F24

Codice catastale comune es. C353

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Versamenti in acconto e saldo (art 13 c. 12bis):

Abitazione principale e pertinenze possibilità di scelta:a) 2 rate: 50% giugno e saldo dicembre;b) 3 rate: 33,33% giugno, 33,33% settembre e saldo a dicembre

Altri fabbricati: 2 rate (50% a giugno e saldo a dicembre).Fabbricati ex rurali da accatastare entro 30/11/2012: unica soluzione entro 17 dicembre.

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18 giugno (1° acconto)17 settembre (2° acconto solo per

abitazione principale e pertinenze)

17 dicembre (saldo a conguaglio)

Scadenze versamenti:

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Dichiarazioni (art. 13 comma 12-ter):Ad oggi siamo ancora in attesa di una circolare

con modello o istruzioni dettagliate.Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini

Ici.Non occorre presentare dichiarazione qualora la

fattispecie venga dichiarata dai notai tramite MUI (ad es. il caso della semplice compravendita).

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dall’inizio del possesso o dalla variazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta.

Per il 2012, laddove sia già sorto l’obbligo dichiarativo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1 ottobre (il 30 settembre è domenica).

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Delibera aliquote e Regolamento Comunale:Il Comune entro il 30 settembre 2012

potrà deliberare il regolamento IMU che avrà effetto retroattivo al 1° gennaio 2012.

Il Comune entro il 30 settembre 2012 potrà deliberare le aliquote IMU (da utilizzare per il versamento a conguaglio di dicembre).

Lo Stato avrà tempo fino al 10 dicembre 2012 per variare ulteriormente le aliquote!!!- > avvisare i contribuenti di informarsi prima di pagare il saldo.

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Casi particolari (art. 13 comma 10):Abitazioni in cooperative a proprietà

indivisa adibite ad abitazione principale dai soci: si applica aliquota base 0,76% e detrazione per abitazione principale. Il versamento è tutto a favore del Comune.

Coniugi separati: il diritto del coniuge assegnatario dell’abitazione è equiparato al diritto di abitazione, pertanto sarà tenuto al pagamento dell’Imu per il 100% di possesso come abitazione principale.

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Da Prestare attenzione: Non esiste più l’equiparazione all’abitazione

principale per l’immobile dato in uso gratuito a genitori/figli (pagherà l’Imu con aliquota ordinaria).

Immobili locati: il comune con regolamento potrebbe prevedere un’aliquota agevolata.

Abitazione posseduta da residenti in istituti di ricovero e cura (se non locata): il comune con regolamento potrebbe stabilire l’equiparazione all’abitazione principale.

Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all’estero (se non locata): il comune con regolamento potrebbe stabilire l’equiparazione all’abitazione principale.COMUNE DI CATENANUOVA