Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

10

Click here to load reader

Transcript of Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

Page 1: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

La determinazione della competenza giurisdizionale nel caso di controversie relative alla compravendita di beni mobili all’interno

dell’Unione Europea.

Page 2: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

Nell’ambito dell’Unione Europea la competenza giurisdizionale, per i casi di controversia in materia civile o commerciale tra soggetti che appartengono a Stati Membri diversi, è regolata dal Capo II del Regolamento CE 44/2001.

L’art. 5, co. I, n. 1), lett. a) del Regolamento, in particolare, stabilisce, con riferimento alle controversie riguardanti la materia contrattuale, che sia giurisdizionalmente competente, oltre al giudice del foro del convenuto (il c.d. foro generale), anche quello del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

E’ fatta salva in ogni caso la possibilità per le parti di determinare convenzionalmente il foro competente in via esclusiva (art. 23 Reg. CE 44/01)

Page 3: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

Nelle ipotesi di contratti di compravendita o di prestazioni di servizio, inoltre, il Regolamento si spinge fino al punto di individuare specificatamente il luogo di esecuzione dell’obbligazione asserendo che tale luogo corrisponda, per la prestazione di servizi, “al luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”, ovvero, nel caso di compravendita, “al luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o sarebbero dovuti essere consegnati in base al contratto” (art. 5, co. I, n. 1), lett. b) primo e secondo trattino Reg. CE 44/01)

Page 4: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

Con riferimento a quest’ultima previsione, per lungo tempo giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto che al fine di individuare il foro competente dovesse adottarsi un concetto uniforme di consegna di tipo giuridico, basato per la precisione sulle previsioni della Convenzione di Vienna del 1980 relativa alla vendita di cose mobili (in particolare sugli artt. 31 e 57).

Tale opinione era fondata da un lato sul fatto che, avendo detta Convenzione trovato ampia diffusione, nella maggior parte dei casi di vendita internazionale essa rappresentava la lex substantiae del rapporto; dall’altro lato sul fatto che essa aveva comunque codificato principi giuridici condivisi da un gran numero di Stati.

Page 5: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

Per tali ragioni dunque si riteneva che il luogo di consegna corrispondesse a quello convenzionalmente determinato tra le parti, ed in mancanza al luogo in cui il venditore si liberava del rischio di perimento delle merci, generalmente mediante la consegna al vettore.

Il sopradescritto orientamento è stato completamente capovolto a seguito di una fondamentale pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la c.d. sentenza Color Drack. (Sentenza 3 maggio 2007, in causa C-386/05, Color Drack GmbHc. Lexx International Vetreibs GmbH)

Con tale sentenza, la CGE ha affrontato il tema relativo all’individuazione del foro competente nell’ipotesi in cui i luoghi di consegna dei beni oggetto di compravendita siano più di uno.

Page 6: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

La Corte, in particolare, è arrivata ad affermare che, in presenza di una molteplicità di luoghi di consegna, il giudice competente sarà quello del luogo di esecuzione del contratto che assicura il collegamento più stretto tra il contratto stesso e l’autorità giudicante adita, tale essendo il luogo della consegna principale la quale dovrà essere determinata, non sulla base di principi giuridici, bensì in ragione di criteri meramente economici.

Page 7: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

L’organo di giustizia europeo, infatti, ha spiegato come detto criterio di determinazione del foro risponda ai principi ispiratori del Reg. CE 44/01, i.e.uniformare le norme in tema di conflitto di competenza in materia civile e commerciale mediante norme che presentino un alto grado di prevedibilità. Questa impostazione, infatti, presenta un duplice vantaggio:

1. consente all’attore di comprendere ed identificare agilmente l’autorità alla quale rivolgersi per tutelare i propri interessi;

2. permette al convenuto prevedere con semplicità il giudice di fronte al quale potrà essere chiamato a presentare le proprie difese.

La CGE, dunque, giunge a formulare un principio che (sebbene elaborato per dare risposta alla questione de quo, i.e. determinazione del foro in ipotesi di più luoghi di consegna) assume un valore generale e in quanto tale viene ripreso anche dalle corti nazionali.

Page 8: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

Sulla base della nuova ricostruzione interpretativa dunque l’art. 5, n. 1) lett b) primo trattino Reg. CE 44/01, mira ad uniformare le norme sui conflitti di competenza ed a designare direttamente il foro competente, senza rinviarealle disposizioni degli ordinamenti nazionali (ovvero alle norme sostanziali delle Convenzioni internazionali, come quella di Vienna del 1980), assumendo pertanto il concetto di “Luogo di consegna” un carattere assolutamente “economico” e non “giuridico”.

Page 9: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

Anche la Corte Suprema italiana ha aderito a tale impostazione interpretativa con la sentenza 21191 del 05.10.2009.

Con detta pronuncia, gli Ermellini, sposando l’orientamento europeo sopradescritto, sono giunti a chiarire che il luogo di consegna deve essere identificato con quello in cui la merce entra effettivamente nella disponibilità materiale dell’acquirente.

Il luogo dell’effettiva consegna pertanto dovrà essere individuato non già in quello in cui i beni sono consegnati al primo trasportatore, bensì al luogo di consegna finale, non potendosi fare riferimento alla disciplina materiale uniforme dettata dalla Convenzione di Vienna proprio in considerazione delle esigenza di certezza e prevedibilità che il legislatore comunitario ha inteso soddisfare mediante la formulazione dell’art. 5 Reg. CE 44/01.

Page 10: Competenza giurisdizionale - compravendita beni mobili-

Chiara la Corte Suprema nell’affermare che l’identificazione del “luogo di consegna” in ipotesi di merci da trasportare va compiuta sulla scorta d un criterio economico unificante il luogo “finale” di destinazione delle merci con riferimento a tutte le obbligazioni reciprocamente nascenti dal contratto.