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Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione 1 Ecc.mo Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale Ricorso in Appello Per il sig.Martino Leonardo[MRTLRD81D01I158A], nato a San Severo (FG) il 1.4.1981 classe di concorso A041 (exA042), rapp.to e difeso – in virtù di procura rilasciata per essere apposta in calce del presente atto – dall’avv. Silvio Sepe [SPESLV69C15A508Y], patrocinante in Cassazione, unitamente al quale elegge domicilio presso la cancelleria del Consiglio di Stato in Roma, dichiarando l’intendimento di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento via fax al n. 081-8252943, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] ovvero [email protected] appellante contro e nei confronti di laProvincia Autonoma di Trento- Dipartimento della Conoscenza, in persona del Presidente p.t., con l’avv.ti Nicolo’Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Maurizio Dalla Serra, domiciliata in Trento presso la sede della Provincia Autonoma di Trento in pizza Dante n.15, appellata oltre che nei confronti di tutti i candidati iscritti nelle classi di concorsoA001-A013- A014-A020-A021-A022-A028-A040-A041-A042-A059- A060delpersonale docente ed educativo ed ammessi alle procedure concorsuali perché muniti del requisito di cui all’art. 4 dell’impugnato bando di concorso riferimento: 2016-S166- 00027,ovvero tutti i candidati indicati nelle ordinanze presidenziali n.10 e 17 del 2016 del TRGA; appellati

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Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

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Ecc.mo Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale

Ricorso in Appello

Per il sig.Martino Leonardo[MRTLRD81D01I158A], nato a San

Severo (FG) il 1.4.1981 classe di concorso A041 (exA042),

rapp.to e difeso – in virtù di procura rilasciata per essere

apposta in calce del presente atto – dall’avv. Silvio Sepe

[SPESLV69C15A508Y], patrocinante in Cassazione, unitamente al

quale elegge domicilio presso la cancelleria del Consiglio di

Stato in Roma, dichiarando l’intendimento di ricevere le

comunicazioni relative al presente procedimento via fax al n.

081-8252943, ovvero all’indirizzo di posta elettronica

certificata [email protected]

[email protected]

appellante

contro e nei confronti di

laProvincia Autonoma di Trento- Dipartimento della

Conoscenza, in persona del Presidente p.t., con l’avv.ti

Nicolo’Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Maurizio Dalla Serra,

domiciliata in Trento presso la sede della Provincia Autonoma di

Trento in pizza Dante n.15,

appellata

oltre che nei confronti di

tutti i candidati iscritti nelle classi di concorsoA001-A013-

A014-A020-A021-A022-A028-A040-A041-A042-A059-

A060delpersonale docente ed educativo ed ammessi alle

procedure concorsuali perché muniti del requisito di cui all’art. 4

dell’impugnato bando di concorso riferimento: 2016-S166-

00027,ovvero tutti i candidati indicati nelle ordinanze

presidenziali n.10 e 17 del 2016 del TRGA;

appellati

PAT/RFA001-19/07/2017-0398665 - Allegato Utente 4 (A04)

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per l’annullamento e/o riforma

della sentenza n.42/2017 REG.PROV.COLL. per il ricorso n.

0092/2016 REG.RIC. pubblicata il 3.2.2017 e non notificata;

in fatto

I. I sigg.ri Victor Accardo, Vincenza Allotta, Marianna

Autuori, Gianluca Baccarani, Maria Assunta Bacchieri, Eliana

Baldi, Francesca Baldi, Sandra Bardo, Angela Bebber, Francesca

Bortot, AgathaBrunel, Emilia Bruno, Maria Cristina Calabrese,

Alessia Capozzi, Sergio Casari, Claudia Cavallaro, Cristina Core,

Laura D’Alessandro, Giuseppe D’Apote, Leonardo De Caro,

Nicola Degiampietro, Ilaria Dellarosa, Lucrezia Di Leo,

MariosDouroukis, Giorgia Faes, Santino Ficile, Alessandra Fieni,

Calogero Fiorica, Ludovico Gialanella, Antonia Godano, Vincenzo

La Rosa, Elisa Leonardelli, Tonino Lo Presti, Maria Rita

Macaluso, Federica Martinelli, Leonardo Martino, Lorena

Marzulli, Chiara Micheloni, Luca Milazzo, Patrizia Nardin,

Vincenza Paradiso, Stefano Pasquali, Tarcisio Marco Pinnetta,

Rocco Pirri, Giacomo Postumi, Anna Ricciardulli, VissiaRiggi,

Teresa Rosso, Antonella Saggese, Massimo Saiani, Maria Angela

Sanfilippo, Michele Sanseviero, Daniela Scardi, Barbara Seber,

Claudia Segnana, Arian Shehu, MatthiasSieff, Mara Slomp,

Pamela Tamà, Roberta Teti, Enrica Toce, Eliana Trentini,

Francesca Umana, Eli Giuseppe Vazzana, Thomas Virgillito,

Simone Zulian, rappresentati e difesi dagli avvocati Patrizia

Gorgo e Maria Maniscalco, con domicilio eletto in Trento, via

Calepina n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale, nonché

da Christian Bonazza, rappresentato e difeso dagli avvocati

Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto in Trento, via

del Brennero n. 322, presso l’avvocato Maurizio Roathanno

congiuntamente proposto ricorso innanzi al TRGA di Trento in

data 21.4.2016 avverso il Bando di Concorso approvato con

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deliberazione della Giunta provinciale n. 269 del 4 marzo 2016,

[emanato ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti” e del Protocollo d’intesa per il raccordo dello svolgimento

dei concorsi del personale docente con contratto di lavoro a tempo

indeterminato a livello statale e provinciale tra il Ministero dell’Istruzione,

Università e Ricerca e la Provincia autonoma di Trento, per titoli ed esami,

per l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola

secondaria di primo e secondo grado, per n. 367 cattedre e 110 posti per il

del sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della

Provincia Autonoma di Trento], nella parte in cui:

A. all’art. 4 rubricato “Requisiti specifici richiesti per

l’ammissione al concorso” si richiede di essere in possesso

dell’abilitazione all’insegnamento per ciascuna classe di

concorso cui si intenda partecipare ovvero della specializzazione

per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per

i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e/o di

secondo grado ed al numero 7 dell’art. 5 rubricato “Domanda di

partecipazione: termini e modalità di presentazione”vengono

indicati i REQUISITI DI AMMISSIONE ed in particolare alla

lettera l) si richiedeva la dichiarazione del titolo di

abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione ai

sensi dell’articolo 4, con l’esatta indicazione dell’istituzione

che l’ha rilasciato, dell’anno scolastico o accademico in cui è

stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di accesso

sia stato conseguito all’estero devono essere altresì indicati gli

estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo

medesimo, con l’esclusione di fatto di tutti i candidati (non

abilitati) che abbiano acquisito un titolo di laurea valido per

l’accesso all’insegnamento nelle classi di concorso della scuola

dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado e comunque

entro la data di scadenza del termine indicato per la

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presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B. all’art. 5 n.4 stabilisce “I candidati presentano la domanda di

partecipazione al concorso esclusivamente attraverso

istanza on-line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n.82. Le domande presentate con modalità diverse da quella

telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto

previsto dal comma 6”, per i motivi appresso specificati;

nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei

ricorrenti ad essere ammessi a partecipare al suddetto

concorso, in via principale, come effetto dell’annullamento degli

atti impugnati ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del

danno in forma specifica;

gli istanti chiedevano l’annullamento, previa sospensione, di

detto bando nelle parti di cui sopra di tutti gli atti

presupposti, connessi e/o consequenziali nonché il

riconoscimento in via cautelare del diritto dei ricorrenti tutti ad

essere ammessi alla gara di concorso ovvero alle imminenti

prove scritte.

II. Al predetto ricorso si proponevano 3 motivi aggiuntivi e

nello specifico

-l’opposizione alla determinazione del Dirigente il Servizio per il

reclutamento, la gestione personale scuola e relazioni sindacali

della Provincia autonoma di Trento n. 32 in data 19 aprile 2016,

con la quale è stata disposta, nei confronti dei ricorrenti, la non

ammissione/esclusione dal concorso;

- il secondo ricorso per motivi aggiunti [proposto dai soli Christian

Bonazza, Emilia Bruno, Leonardo De Caro, Leonardo Martino, Rocco Pirri,

VissiaRiggi, Massimo Saiani, Claudia Segnana e Mara Slomp] avverso le

delibere della Giunta provinciale n. 1622 del 23 settembre

2016, n. 1659 del 30 settembre 2016, n. 1383 del 19 agosto

2016, n. 1533 del 9 settembre 2016 e n. 1625 del 30 settembre

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2016, con le quali sono state approvate le graduatorie relative

alle seguenti classi di concorso: A022, A028, A040, A041 e

A042;

- il terzo ricorso per motivi aggiunti [proposto dai soli Christian

Bonazza, Alessia Capozzi, Nicola Degiampietro, Elisa Leonardelli,

VissiaRiggi, Claudia Segnana, MatthiasSieff, Mara Slomp], avverso i

seguenti atti: A) delibera n. 1882 in data 2 novembre 2016, con

la quale è stata approvata la graduatoria della classe di

concorso A014; B) delibera n. 1968 in data 11 novembre 2016,

con la quale è stata approvata la graduatoria della classe di

concorso A001; C) delibera n. 1969 in data 11 novembre 2016,

con la quale è stata approvata la graduatoria della classe di

concorso A060; D) delibera n. 1706 in data 30 settembre 2016,

con la quale è stata approvata (a modifica della delibera n.

1622 in data 23 settembre 2016) la graduatoria della classe di

concorso A022; E) delibera n. 1726 in data 7 ottobre 2016, con

la quale è stata approvata (a modifica della delibera n. 1659 in

data 30 settembre 2016) la graduatoria della classe di concorso

A028; F) delibera n. 1766 in data 10 ottobre 2016, con la quale

è stata approvata (a modifica della delibera n. 1726 in data 7

ottobre 2016) la graduatoria della classe di concorso A028.

III. In fatto si denunciava che i ricorrenti - tutti aspiranti

insegnanti in possesso di un titolo di studio (laurea o titolo

equipollente) valido per l’accesso all’insegnamento ai sensi della

delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di

Trento n. 844 del 26 maggio 2014 (delibera di aggiornamento

delle graduatorie d’istituto docenti per il triennio 2014-2017),

erano stati esclusi dalla partecipazione al concorso in epigrafe

indicato per effetto della disciplina posta dagli articoli 4 e 5,

comma 4 del bando, perché non in possesso della richiesta

abilitazione all’insegnamento e perché hanno presentato la

domanda di partecipazione su supporto cartaceo - con il ricorso

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introduttivo preliminarmente osservavano quanto segue: A)

alcuni di essi sono iscritti nelle graduatorie di istituto provinciali

ed hanno lavorato per oltre 36 mesi al servizio della Provincia,

ma proprio perché hanno superato la soglia temporale di 36

mesi di servizio non potranno più ricevere proposte di stipula di

contratti a tempo determinato; B) per i precari della scuola in

possesso di un titolo ancora valido per accedere

all’insegnamento la partecipazione al concorso in epigrafe

indicato rappresenta l’unica possibilità per poter continuare ad

insegnare.

IV. In diritto si eccepiva

a) erronea applicazione dell’art. 1, comma 110, della legge n.

107/2015 e mancato coordinamento della stessa con la norma

di cui al combinato disposto dell’art. 402 del decreto legislativo

n. 297/1994 e dell’art. 2, comma 2, del Decreto

Interministeriale n. 460/1998; violazione del principio dei diritti

acquisiti, e dei principi di affidamento e proporzionalità, nonché

dell’art. 1 della legge n. 241/1990;

b) erronea applicazione dell’art. 1, comma 110, della legge n.

107/201, con conseguente interpretazione costituzionalmente

orientata di tale disposizione o, in subordine, questione di

legittimità costituzionale della stessa per violazione del principio

di ragionevolezza, declinato secondo il parametro interposto

dell’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento

comunitario (articoli 11 e 117 Cost.), rispetto allo scopo di

assorbire il precariato scolastico attraverso procedure

concorsuali, indicato dalla Corte di giustizia con la c.d. sentenza

Mascolo;

c) violazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, nonché

dell’art. 4 del decreto legislativo n. 206/2007 e del decreto

legislativo n. 15/2016;

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d) violazione degli articoli 3, 51 e 97 Cost. in relazione alla

previsione del bando secondo la quale le domande di

partecipazione al concorso possono essere presentate

esclusivamente attraverso l’uso del sistema informativo gestito

dall’Amministrazione;

e) con i motivi aggiunti si prospettavano le ulteriori seguenti

cesure

Violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 487/1994 e

dell’art. 4 del D.P.R. n. 68/2005, in relazione alla previsione del

bando secondo la quale le domande di partecipazione al

concorso possono essere presentate esclusivamente attraverso

l’uso del sistema informativo gestito dall’Amministrazione;

f) eccesso di potere per illogicità della motivazione ed ingiustizia

manifesta.

V. Il ricorrente Santino Ficile ha rinunciato al ricorso in data

26.4.2016.

VI. Il TRGA su istanza della resistente PA ha poi disposto la

riunione dei procedimenti del predetto ad altro ricorso proposto

dal sig. Daniele Regnicoli n. 91/2016.

VII. La stessa autorità giurisdizionale emetteva altresì l’ordinanza

collegiale n.20 del 20.5.2016 con la quale confermava

l’accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell’art. 56

c.d.a., autorizzando i ricorrenti alla partecipazione alle prove

concorsuali con eccezione di Ficile Santino.

VIII. La Provincia di Trento, costituitasi in data16.5.2016, eccepiva

A) l’inammissibilità del ricorso sia perché avente ad oggetto

un atto politico, sia perché sarebbe stata omessa la notifica al

MIUR, ritenuta parte necessaria del presente giudizio; B) il

difetto di contraddittorio, in ragione dell’omessa notifica ad

almeno uno dei soggetti controinteressati C) l’inammissibilità

del ricorso collettivo sia perché si riteneva che ricorrenti

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versassero in situazioni molto diverse tra loro[per titolo di studio

posseduto, per la presenza o meno nelle graduatorie di istituto e per

esperienza lavorativa]sia perché tali diversità avrebbe fatto

emergere situazioni di conflitto di interessi;dunque la PAT

resisteva e si opponeva anche nel merito a tutte le richieste di

parte ricorrente sia per le questioni sollevate nel ricorso

introduttivo e sia per quelle contenute nei motivi aggiunti.

IX. I ricorrenti con atti successivi contestavano fermamente

tutto quanto eccepito e dedotto da parte avversaria, con

particolare rendicontazione circa l’opportunità, la necessità e la

legittimità del ricorso collettivo così come prospettato.

X. Si procedeva altresì all’integrazione del contraddittorio

nei confronti di tutti i controinteressati per il tramite della

notifica per pubblici proclami in ottemperanza all’ordinanza 10 e

17 del 2016 del TRGA.

XI. Il sig. Leonardo Martino, ammesso con riserva, ha

dunque partecipato alle prove selettive con successo e venendo

proclamato vincitore con riserva,collocandosi al n.10 della

graduatoria definitiva.

XII. Il TRGA con la sentenza non definitiva n. 355 in data 25

ottobre 2016 ha dichiarato il ricorso introduttivo ed il primo

ricorso per motivi aggiunti improcedibili, per sopravvenuta

carenza di interesse, con riferimento ai seguenti ricorrenti: Victor

Accardo, Vincenza Allotta, Marianna Autuori, Gianluca Baccarani, Maria

Assunta Bacchieri, Eliana Baldi, Francesca Baldi, Sandra Bardo, Angela

Bebber, Francesca Bortot, AgathaBrunel, Maria Cristina Calabrese, Sergio

Casari, Claudia Cavallaro, Cristina Core, Laura D’Alessandro, Giuseppe

D’Apote, Ilaria Dellarosa, Lucrezia Di Leo, MariosDouroukis, Giorgia Faes,

Santino Ficile, Alessandra Fieni, Calogero Fiorica, Ludovico Gialanella,

Antonia Godano, Vincenzo La Rosa, Tonino Lo Presti, Maria Rita Macaluso,

Federica Martinelli, Lorena Marzulli, Chiara Micheloni, Luca Milazzo, Patrizia

Nardin, Vincenza Paradiso, Stefano Pasquali, Tarcisio Marco Pinnetta,

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Giacomo Postumi, Daniele Regnicoli, Anna Ricciardulli, Teresa Rosso,

Antonella Saggese, Maria Angela Sanfilippo, Michele Sanseviero, Daniela

Scardi, Barbara Seber, Arian Shehu, Pamela Tamà, Roberta Teti, Enrica

Toce, Eliana Trentini, Francesca Umana, Eli Giuseppe Vazzana, Thomas

Virgillito, Simone Zulian.

XIII. La causa confluiva pertanto alla pubblica udienza del

26.1.2017, data in cui il ricorso è stato chiamato e trattenuto in

decisione.

XIV. Il TRGA, con sentenza del 3.2.2017 n. 42/2017, ha

quindi definito il predetto giudizio nei confronti dei residuanti

ricorrenti dichiarando i ricorsi inammissibili, improcedibili e in

parte infondati disponendo la compensazione delle spese tra le

parti.

In diritto

1. l’appellante ritiene che la sentenza n. 42/2017 del TRGA di

Trento vada riformata perché illegittima; concorda con

l’eccezione sollevata dalla PAT circa l’inammissibilità del

proposto ricorso cumulativo. Il giudice di prime cure per tale ha

riportato in motivazione quanto affermato dal C.d.S., III, 23

ottobre 2013, n. 5141 ovvero “in presenza di una «situazione, in cui

vengono in questione concorsi distinti, con titoli di accesso differenziati e

graduatorie diverse, non si può riconoscere quella situazione di identità

sostanziale e processuale che rende ammissibile il ricorso collettivo; così

come sembra mancare quella correlazione tra i provvedimenti impugnati

che, come visto, deve connotare un ricorso cumulativo»”. Ebbene, il

ricorso congiunto è stato presentato dai ricorrenti sussistendo

nella fattispecie de quo gli stessi requisiti a cui l’adito giudice ha

fatto riferimento, addivenendo, però, ad una conclusione

sfavorevole per i ricorrenti. Questi ultimi, tutti, hanno proposto

ricorso in primo grado in quanto erano stati esclusi da un

unico concorso perché non in possesso di un titolo abilitante,

quello indetto con la delibera provinciale n. 269 del 4 marzo

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2016. Tutti i ricorrenti hanno, quindi, proposto ricorso ad un

unico atto amministrativo,quello che ha indetto un unico

concorso per l’assunzione del personale docente nella Provincia

di Trento. La sentenza del CdS chiaramente esclude la

collettività allorquando si presenti opposizione a concorsi

distinti. Ma non è questa la fattispecie in oggetto. Per cui

nessuna censura poteva essere legittimamente accolta. Esiste

un unico bando, un unico concorso per cui, secondo quanto

affermato dal C.d.S [V, 1 dicembre 2014, n. 5938 e IV. 26 agosto 2014

e ss.li], nel caso in oggetto sussiste identità sostanziale e

processuale tale da legittimare il ricorso congiunto. Dunque il

giudice di prime cure cade in errore allorquando, pur

richiamando i principi affermati dalla Suprema Corte

amministrativa, esclude la configurabilità del ricorso collettivo

nella fattispecie esaminata, cadendo in confusione poiché

all’interno dello stesso concorso esistono classi diverse. Ma

tutti i ricorrenti sono in possesso dello stesso titolo, la laurea,

che dà accesso all’insegnamento e la PAT ha indetto un unico

concorso per l’assunzione del personale docente.

Diversamente opinando si cercherebbe di relegare le ipotesi di

ricorso congiunto a fattispecie non di identità sostanziale, più

volte esaminato anche dalla adita corte, ma di identicità

assoluta, concretamente difficilmente realizzabile. Anche la

citata sentenza n. 433 del 4.11.2015 del TRGA fa riferimento ad

ipotesi in cui sia inammissibile il ricorso congiunto, allorquando

però si faccia opposizione a concorsi distinti. Ancora, nessun

conflitto di interessi sussisterebbe tra le parti le quali chiedono

soltanto di poter accedere ad una medesima selezione

meritocratica, atta all’esclusione dei meno preparati. Non può

esservi conflitto di interessi allorquando oggetto del contenzioso

non è il superamento della prova, ma solo l’accesso ad essa. Ed

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il riconoscimento del diritto di accesso ad un concorso pubblico,

per quanti versano nella medesima situazione sostanziale, non

attiene all’eventuale superamento delle prove selettive. Anzi,

tutti hanno il medesimo di diritto di concorrere con quanti sono

in possesso del medesimo titolo di accesso all’impiego di

docente. Tra l’altro, per tale concorso, si è verificato che hanno

superato le prove selettive meno candidati di quanti posti erano

stati messi a disposizione. Per cui non esiste neanche

lontanamente un qualche interesse confliggente tra i ricorsisti,

poiché, nel concreto, chi ha superato le prove, in caso di

accoglimento del ricorso de quo,verrà ipso iure, assunto dalla

PAT, senza che l’una assunzione escludi quella di un altro

ricorrente-vincitore. Quindi neanche si può correttamente

parlare di interesse diffuso come ritenuto nella sentenza

impugnata. È evidente che il contenzioso viene instaurato in

virtù di un interesse individuale seppure comune a tutti i

ricorrenti, cioè quello di avere accesso ad un pubblico concorso.

Quello che si richiede per la corretta configurazione di un

ricorso collettivo.

2. Ancora, in merito al motivo principale per cui il ricorso nei

confronti del sig. Leonardo Martino è stato dichiarato

inammissibile e cioè la mancanza dell’allegazione alla domanda

di partecipazione al concorso della fotocopia di un documento di

riconoscimento del candidato, l’argomentazione dedotta [il

richiamo all’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000] non è pertinente e

conferente per la fattispecie oggetto del giudizio. Ed infatti,

secondo quanto disposto dallo stesso bando all’art. 3 comma 4,

non solo per la presentazione della domanda non era richiesto

di allegare alcun documento di identità [come già argomentato in

primo grado], ma addirittura nel file in pfd elaborato dal

MIUR/PAT al termine delle operazioni per

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12

presentazione dell’istanza online1si specifica che“I

candidati sono ammessi al concorso con riserva di

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.

In caso di carenza degli stessi, l'UPT dispone l'esclusione

immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura

concorsuale”. Dunque per espressa previsione normativa i

candidati erano esonerati dall’allegare a tali dichiarazioni il

proprio documento di riconoscimento, sobbarcandosi la stessa

amministrazione procedente l’onere di verificare la veridicità di

quanto comunicato. Dunque, la norma di cui all’art. 38 comma

3 D.P.R. 445/2000 non può applicarsi alla fattispecie dedotta

poiché ne viene fatta esplicita deroga nel bando indetto. Esiste

dunque un ‘altra norma, di natura speciale, dettata proprio per

il concorso in oggetto, che deroga alla norma generale

richiamata da parte avversa. Lex specialis derogat generali. E

dunque la PAT, convenuta in giudizio, non può invocare

l’applicazione di una norma generale che, nel pieno della sua

autonomia e potestà legislativa e per il tramite della delibera

oggetto del presente giudizio, ella stessa ha deciso di ritenere

non operante, derogandovi. Ancora, il sig. Martino, al momento

della realizzazione delle prove selettive è stato identificato dalla

stessa amministrazione procedente per il tramite della sua carta

di identità. Con tale riconoscimento si è potuto constatare la

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e richieste dal

bando. Di più, per la pubblicazione della graduatoria definitiva

la stessa amministrazione procedente ovviamente ha avuto

modo di elaborare i dati dell’odierno appellante, verificando

nuovamente il possesso dei requisiti richiesti, nulla potendo

opinare allo stesso e proclamandolo vincitore. Di contro, la

1Vedi pagina 8 della domanda.

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13

circostanza che il sig. Martino non abbia inviato il documento di

identità non né stato mai provato nel giudizio di primo grado da

parte resistente che si è limitata a deliberare l’esclusione dello

stesso, senza depositare alcuna prova. La stessa delibera è

stata contestata dal Martino anche in primo grado. E di fatti, la

raccomandata spedita alla Provincia di Trento era composta di 8

fogli e di un peso di 81 gr tale che, certamente, non può

escludersi la presenza anche della fotocopia del documento di

identità dell’appellante. Tant’è che la PAT si è ben guardata dal

depositare in giudizio la predetta domanda a riprova della

legittimità del proprio operato. Ma a tutto ciò deve aggiungersi

che secondo quanto disposto dall’articolo 18 della legge 7

agosto 1990 n. 241(comma 2)“i documenti attestanti atti,

fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del

procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso

dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti,

istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i

soli elementi necessari per la ricerca dei documenti” e che

(comma 3)“parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile

del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa

amministrazione procedente o l’altra pubblica amministrazione è

tenuta a certificare”. Dunque l’esclusione dell’appellante era

illegittima anche perché la PA avrebbe potuto ritenere provate

le dichiarazioni rese dal Martino in quanto dati già in possesso

della PAB laddove l’odierno appellante ricopre il ruolo di

docente/supplente con incarico annuale. E dunque le doglianze

di parte avversa non potevano essere in alcun modo accolte

anche perché a norma dell’art. 38, terzo comma, del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

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14

la presentazione di copia fotostatica di un documento di identità

è espressamente prevista per le dichiarazioni sostitutive di atto

di notorietà (disciplinate dall’art. 47 D.P.R. n. 445/00) e non

anche per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni

(disciplinate dall’art. 46 D.P.R. 445/00). Nella domanda si

doveva dichiarare quanto desumibile da un certificato del

Casellario Giudiziario Generale e dei Carichi pendenti o

comunque di informazioni già in possesso della Provincia di

Bolzano (e quindi acquisibili dalla Provincia di Trento) laddove il

Martino è iscritto nelle graduatorie di III fascia. Dunque non

solo i dati richiesti erano ricercabili e facilmente reperibili

dall’amministrazione procedente, ma non necessitavano essi

stessi alcun documento di riconoscimento per espressa

previsione normativa. D’altronde anche il legislatore italiano

sembra aver da tempo superato l’interpretazione formale del

cit. ast. 38 del D.P.R., cui si rimanda in sentenza, per le istanze

rivolte alla pubblica amministrazione. E difatti il decreto-legge

24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e

la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici

giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto

2014, n. 114, ha modificato con l’art. 39, rubricato

«Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a

procedure di affidamento di contratti pubblici», gli articoli 38 e

46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che riguardano

– rispettivamente – i requisiti di ordine generale occorrenti per

la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti

pubblici e i documenti e le informazioni complementari, nonché

la tassatività delle cause di esclusione. La disposizione

dell’articolo 39 è collocata nel titolo IV del d.l. 90/2014,

che riguarda le «Misure per lo snellimento del processo

amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico».

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

15

Tale collocazione deve essere tenuta in considerazione, ai fini

dell’esatta individuazione della sua portata espansiva, in

un’ottica di deflazione del contenzioso amministrativo in materia

di appalti pubblici, di cui una parte alquanto rilevante riguarda

la fase di ammissione ed esclusione dalla gara (spesso per

questioni di carattere puramente formale) ovvero contestazioni,

da parte di alcuni concorrenti, in ordine all’ammissione di altri2.

D’altronde già prima della novella la giurisprudenza

amministrativa [Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2014, n. 583; sez. V, 9

dicembre 2013, n. 5883 e poi anche Ad.Pl. Cons. St. n. 16 del 30 luglio

2014], secondo un’interpretazione sostanzialistica della norma in

esame, valorizzava una lettura teleologica, affermando che il

primo comma dell’art. 38 del decreto citato prevedesse

l’esclusione dalla gara in presenza del dato sostanziale del

mancato possesso dei prescritti requisiti, senza che la mancata

allegazione del documento di identità potesse travolgere la

validità dell’istanza proposta. Pertanto, solo l’insussistenza in

concreto delle cause di esclusione previste dall’art. 38 citato,

2Per effetto di tale novella legislativa, è stato inserito nell’art. 38 del Codice, il nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale “la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000” euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte».

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

16

avrebbe comportato ope legis il predetto effetto espulsivo.

Effetto che, del resto, anche l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE

contempla solo nell’ipotesi di grave colpevolezza e di false

dichiarazioni nel fornire informazioni, non ravvisabile nel caso in

cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini

competitivi, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti.

Infine, è intervenuto il nuovo comma 1-ter, introdotto nella

norma dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014,

il quale prevede che “Le disposizioni di cui all’articolo 38,

comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,

incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni,

anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai

concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di

gara”. Dunque in materia di appalti pubblici sussiste il principio

del soccorso istruttorio [ ex art. 83 Lgs. 50/2006 in merito già Tar

Molise sentenza n.444/2016] addirittura anche per quegli elementi

che vengono richiesti nel bando. D’ altronde anche l’art. 6

comma 1, lett. B) della L. 241/1990, prevede che il

Responsabile del procedimento possa chiedere il rilascio di

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o

incomplete. La PAT,dunque, con la determina 32/2016, ha

invece operato in dispregio di tali previsioni e principi di diritto,

escludendo illegittimamente il sig. Martino dal pubblico

concorso.

Ancora, neanche è vero, come si scrive nella sentenza

impugnata che la circostanza della mancata allegazione del

documento di identità è rimasto incontestato nel giudizio di

primo grado. Invero, a seguito della determina 32/2016 che per

l'appunto escludeva il Martino dalla procedura concorsuale, è

stato proposto ricorso per motivi aggiuntivi. Dagli atti di causa

agevolmente potrà desumersi tale evento, ritenendo ancorché

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

17

valide e riproponibili le censure a suo tempo palesate dall’altra

difesa dell’odierno appellante. La P.A. esclude alcuni candidati

sulla base di mancata allegazione di documenti non richiesti.

Tale circostanza realizza l’eccesso di potere di cui era stata

tacciata la predetta determina.

Per tutto quanto sopra è dunque palese l’illegittimità non solo

dell’operato della P.A., ma anche della sentenza impugnata che

va riformata, in dispregio del ragionamento sostenuto da parte

avversaria nel primo grado di giudizio.

3. L’accoglimento delle succitate eccezioni preliminari ha

quindi impedito al giudice di prime cure di procedere alla

valutazione delle questioni di merito sollevate in primo grado e

che qui si intendono per integralmente riproposte. Nello

specifico, il sig. Martino chiede che venga applicata alla

fattispecie dedotta la normativa in deroga di cui all’art. 402 del

D.lgs 297/1994, alla l. 341/1990 e al D.M. 460/98, la stessa che

la medesima odierna autorità adita ha ritenuto operante per

fattispecie similari [v. CdS. sentenza 105/2015]. È indubbio infatti

che, quale norma speciale, tale disciplina deve trovare

applicazione anche per la posizione del Martino, ancorché sia

sopravvenuta una disciplina successiva (l.107/2015). Il criterio

della specialità prevale su quello cronologico. Ed infatti

l’appellante ha conseguito il suo titolo-che dà accesso

all’insegnamento per la classe A041 (ex A042)- Laurea

Specialistica 35/s in ingegneria informatica solo il 22.4.2013

non potendo,quindi, senza sua colpa, conseguire l’abilitazione

ad oggi richiesta dal bando impugnato. Ed infatti, terminati gli

studi all’Università di Siena, l’appellante dopo aver conseguito

l’abilitazione alla professione di Ingegnere, si è subito iscritto

nelle graduatorie di III fascia dell’Autonoma Provincia di

Bolzano, laddove è stato chiamato ad insegnare proprio per la

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

18

classe A041. Ad oggi ricopre tale incarico. Appena laureato non

ha esitato a conseguire ogni ulteriore possibile titolo per

completare la sua formazione, non esimendosi neanche dallo

scendere direttamente in campo e iniziare nel concreto la

professione di insegnante. Né la Provincia di Bolzano, né quella

di Trento hanno tuttavia pensato fosse utile indire un bando per

conseguire l’abilitazione all’insegnamento utile per la classe di

concorso A041. Tuttavia ad oggi, mentre la Provincia Autonoma

di Bolzano non recepisce pedissequamente la normativa statale

e, giovandosi della sua autonomia, indice un bando destinato

solo agli insegnanti di sostegno (sapendo di non aver abilitato

quelli appartenenti alla classe di appartenenza del Martino), la

Provincia Autonoma di Trento [pure essa autonoma!] indice

un bando di accesso al pubblico impiego senza aver proceduto

al completamento della formazione di quanti avevano

conseguito la laurea in Ingegneria. Dal 2013 ad oggi la

Provincia Autonoma di Trento non ha messo a disposizione

alcun TFA che il sig. Martino- seppure con notevoli difficoltà-

avrebbe potuto frequentare insegnando nella vicina Bolzano.

Pertanto non può non ritenersi applicabile la normativa

derogatoria che è stata invocata dalla Suprema Corte adita,

proprio per sopperire alle lacune eventualmente concretizzate

dalla PA operante. La PAT non può legittimamente impedire

l’accesso ad un pubblico concorso per quanti non abbiano, per

colpa della stessa amministrazione procedente, potuto

conseguire l’abilitazione richiesta. Di contro, ritenendo che tale

requisito potesse essere acquisito altrove e non nella stessa

Provincia Autonoma, significherebbe disconoscere la

particolarità della Provincia di Trento e disapplicare non solo lo

stesso Statuto, ma tradire quanto contenuto nel precetto di cui

all’art. 117 della nostra Costituzione. Quest’ultimo, infatti, non

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

19

inserisce tra le materie di potestà esclusiva e concorrente dello

Stato proprio l’istruzione e la formazione. Dal comb. disp

dell’art. 8 St. Au. e dall’art. 117 Cost. discende, pertanto,

l’ampio potere legislativo di cui è titolare la Provincia di Trento

in materia di istruzione, formazione e assunzione del personale

docente, che ha l’onere di formare i docenti in maniera

adeguata alche possano partecipare al pubblico concorso che

vorrà indire. Di contro prenderebbe piede la ricostruzione

secondo cui la PAT non solo sarebbe asservita alla normativa di

cui alla legge 107/2015, ma sarebbe anche costretta ad indire

un bando che ricopia pedissequamente quello del Miur [anch’esso

tacciato innanzi alle sedi competenti di illegittimità!], senza tener conto

che delle diversità concretizzatisi nel territorio trentino, e

decretandosi l’esclusione dal pubblico concorso per tutti quanti

non hanno avuto la possibilità di conseguire l’abilitazione,

perché non predisposta dalla stessa

PAT. Ma il Miur, che emette un bando di rilevanza nazionale,

poteva richiedere il requisito dell’abilitazione all’insegnamento

allorquando nello stesso territorio nazionale erano stati attivati-

e lo si è fatto- dei corsi di formazione per le classi concorsuali

richieste nel bando emesso dal MIUR. Se infatti si ritiene indire

nella Provincia di Trento un bando di concorso diverso da

quello emesso dal MIUR [che non trova applicazione

nell’autonoma provincia di Trento!], vorrà dire che, in relazione

alla peculiarità del territorio e dell’assetto sociale, è previsto che

la Provincia si adegui sì alla normativa nazionale, ma adottando

la delibera che meglio risponde alle esigenze locali. Questo

significa produrre un bando alla luce di quanti e quali corsi di

formazione sono stati realizzati nella provincia di Trento. Così si

concretizza il potere legislativo esclusivo della Provincia

Autonoma di Trento per le ipotesi di cui all’art. 8 St. Au.-In

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

20

merito, già la Corte Costituzionale con la sentenza del 1999 n.

425 ha affermato che "l'esistenza di una normativa comunitaria

comportante obblighi di attuazione nazionali non determina, di

per se', alcuna alterazione dell'ordine normale delle competenze

statali, regionali o provinciali, conformemente al principio che

l'ordinamento comunitario è, in linea di massima, indifferente

alle caratteristiche costituzionali (accentrate, decentrate,

regionali o federali) degli Stati membri, alla luce delle quali

hanno da svolgersi i processi nazionali di attuazione; lo Stato,

tuttavia, per la forza della responsabilità ch'esso porta sul piano

comunitario, e per la particolare cogenza che tale responsabilità

assume nell'ordinamento costituzionale in conseguenza dell'art.

11 della Costituzione, è tenuto e quindi abilitato a mettere in

campo tutti gli strumenti, compatibili con la garanzia delle

competenze regionali e provinciali, idonei ad assicurare

l'adempimento degli obblighi di natura comunitaria (sentenza n.

126 del 1996). La ricerca di un equilibrio il più possibile

rispettoso delle esigenze costituzionali poste dalla pluralità delle

competenze, da un lato, e dall'unitarietà della responsabilità,

dall'altro, è approdata alla soluzione configurata organicamente

dalla legge contenente le norme generali sulla "partecipazione

dell'Italia al processo normativo comunitario" (legge n. 86 del

1989), basata, per un verso, sul potere delle Regioni ad

autonomia speciale e ordinaria e delle Province autonome di

Trento e Bolzano di dare immediata attuazione alle direttive

comunitarie, nell'esercizio delle loro competenze legislative

esclusive o concorrenti (….) e, per l'altro verso, sul potere dello

Stato di dettare tutte le disposizioni necessarie per

l'adempimento degli obblighi comunitari, disposizioni peraltro

applicabili, nelle Regioni e nelle Province autonome, soltanto nel

caso in cui manchino leggi regionali o provinciali (siano esse

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

21

successive o anteriori) adeguate agli obblighi stessi (art. 9,

comma 4). Allo Stato, dunque, il compito di supplire

all'eventuale inerzia con proprie norme, colmando la lacuna;

dunque alle Regioni e alle Province autonome è

concesso il potere di far uso in qualunque momento

delle proprie competenze, rendendo di conseguenza

inapplicabile la normativa statale. Da ciò deriva che

ordinariamente, nel caso dell'attuazione di direttive comunitarie,

la "rivendicazione" delle competenze regionali e provinciali deve

avvenire non attraverso la contestazione nel giudizio

costituzionale della normativa statale ma attraverso l'esercizio

concreto delle proprie competenze: competenze il cui possibile

esercizio, secondo il sistema descritto, perdura intatto". Per

l’effetto in virtù dell’art. 8 dello Statuto di Autonomia, la

Provincia Autonoma di Trento non ha nessun obbligo

incondizionato nei confronti della l.107/2015 sen non quello di

adeguarsi ai “principi generali” dello Stato. Ma è evidente

che, qualora vi sia una norma che chiaramente non è in

sintonia, neanche con la normativa comunitaria, e che appare

inapplicabile per ragioni tecnico-fattuali al territorio trentino,

nessuna asseverazione è dovuta. Tanto più che la legge

n.107/2015 viene indicata nello stesso contestato bando, come

matrice d’impulso dalla quale è generata la necessità per la

PAT, visto il protocollo di intesa tra la Provincia e il Miur, di

predisporre un bando di concorso per l’assunzione di nuovo

personale docente. Dunque solo matrice, impulso non dictat.

Nel pieno della sua potestà legislativa, la PAT che con

deliberazione n. 269 del 4.3.2016, indice il bando di concorso

contestato per l’assunzione del personale docente [indicando i

requisiti di ammissione in piena autonomia e senza richiami di sorta, facendo

salva la possibilità di fare opposizione allo stesso bando], e nel farlo

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

22

certamente avrebbe potuto far riferimento alla disciplina

derogatoria già ritenuta applicabile dallo stesso Consiglio di

Stato. Ed infatti, né per il primo ciclo né per il II ciclo TFA la

Provincia Autonoma di Trento (ma neanche quella di Bolzano)

ha predisposto un corso per il conseguimento dell’abilitazione

nella classe di concorso A041. La mancata istituzione di un

corso abilitante per la classe di concorso A041 nella Provincia

Autonoma di Trento è il presupposto dell’illegittimità di quanto

lamentato dai ricorrenti e dal sig. Leonardo Martino.

Diversamente opinando, sarebbe come se il Miur emettesse un

bando di concorso per l’accesso all’insegnamento nel territorio

italiano solo per coloro i quali hanno conseguito l’abilitazione

ovvero anche la laurea nel territorio Trentino. Fermo restando il

riconoscimento reciproco dei titoli di formazione conseguiti

dentro e fuori Trento, è evidente che il Miur non può richiedere

titoli di formazione diversi da quelli che esso stesso ha

predisposto. Di fatto, con il contestato bando, la PAT impedisce

che un precario non abilitato venga stabilizzato alle proprie

dipendenze, non per “irresponsabilità” individuale, ma per

impedimento imposto dalla stessa amministrazione resistente.

Va da se che non predisponendo tali percorsi formativi, deve

necessariamente trovare applicazione la normativa derogatoria

già richiamata. Dunque, in mancanza di un percorso abilitativo

per la classe di concorso A041 nella Provincia autonoma di

Trento, la fattispecie dedotta (seppure post l.107/2015) è

certamente assimilabile a quelle di cui si è già occupato il

supremo Consiglio di Stato, esitato con la sentenza 105/2015 di

accoglimento. Ancora, a sostegno della correttezza

dell’ermeneutica di cui sopra, si fa notare che la stessa

Provincia di Trento, avvalendosi dell’autonomia, non ha voluto

recepire molti aspetti della Legge su “La Buona Scuola”, come

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

23

ad esempio le immissione in ruolo di numerosi docenti precari

(fase A-B-C). A tutto ciò si aggiunge il fatto che

l’Amministrazione provinciale ha deciso di non aprire le

graduatorie e di non aggiornare le esistenti, così come invece è

avvento nel resto d’Italia. Quindi quando ha voluto si è saputa

ben discostare dalla normativa statale. Ancora, di notevole

importanza è altresì la circostanza che il concorso del 2016 è il

primo dal 2002 (ultimo concorso in cui non era richiesta

l’abilitazione) indetto dalla Provincia di Trento per la classe di

concorso A041. Dunque per più di 10 anni la PAT non ha

indetto alcun concorso per la classe di riferimento e quando lo

fa, indice un bando a cui non tutti possono partecipare per sua

stessa omissione. Per il precedente concorso del 2012 la stessa

PAT aveva previsto l’applicabilità della disciplina derogatoria.

Ritenerla non applicabile per quanti, appartenenti a classi non

indette nel 2012 ma solo nel successivo 2016, significa

acconsentire ad un intollerabile disparità di trattamento che va

tacciata d’illegittimità.

Sulla base di tutto quanto sopra, non si capisce perché in alcuni

casi la Provincia di Trento si avvale della famosa autonomia ed

in altri no, rinnegandola, come nel presente giudizio, per mera

utilità processuale. Per tale il ricorso in oggetto va accolto

4. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE,

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL

D.LGS N. 206/2007.VIOLAZIONE DEL D.M. 30 GENNAIO

1998 N.39 E SUCC.MOD.-

La normativa comunitaria, già recepita da quella statale,

riconosce alle lauree,tutte, la qualifica di titolo abilitante, per

cui l’esclusione del ricorrente è illegittima. In ossequio alla

predetta è professionalizzante lo stesso titolo di ingegnere

posseduto dal Martino. I titoli conseguiti in Italia, in quanto

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

24

Stato membro dell’Unione Europea, rientrano nella definizione

di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale”

utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di

“abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni

adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di

attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più

generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla

citata Direttiva 2005/36/CE. Gli stessi titoli infatti non

rappresentano, ai sensi della stessa normativa, una “formazione

regolamentata”, ma una mera procedura amministrativa

appartenente ad una modalità di reclutamento attuata in forma

non esclusiva dallo Stato italiano. Il diritto all’esercizio della

professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di

idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti

disposizioni di legge; il D.M. 38/1998 ha attribuito al titolo

accademico- laurea- il valore di titolo di accesso all’esercizio

della professione di docente e quindi, in applicazione della

normativa comunitaria, di titolo idoneo all’esercizio della

professione regolamentata, ovvero “qualifica professionale”.

Dunque gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di

accesso- abilitazione ovvero idoneità- devono essere intesi quali

specializzanti o di aggiornamento professionale e non vincolanti

ai fini dell’esercizio della stessa professione. A ciò si aggiunga

che nello stesso bando del MIUR sono stati dichiarati abilitanti

all’insegnamento lauree e diplomi in tutto e per tutto simili alle

lauree italiane, ma acquisiti all’estero. Per l’effetto,l’appellante

legittimamente ha partecipato al concorso indetto, risultandone

vincitore e ha dunque diritto alla conseguenziale assunzione

nella Provincia di Trento.

****

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

25

Per tutto quanto sopra esposto il sig. Leonardo Martino, ut

supra, propone

appello

affinché l’Ecc.mo Consiglio di Stato Voglia così provvedere:

-ACCOGLIERE il ricorso in appello per le su spiegate

motivazioni e per le stesse meglio estrinsecate nell’atto di

ricorso principale e quelli per motivi aggiuntivi proposti innanzi

al TRGA di Trento di cui al punto 1,primo e terzo motivo lettera

A, quarto motivo lettera B, quinto e sesto motivo del ricorso

introduttivo, che qui si intendono per integralmente trascritti

per quanto di rilevanza per l’appellante;

- per l’effetto, DICHIARARE l’illegittimità/inapplicabilità nel

caso di specie del bando impugnato e di tutti gli atti

presupposti, connessi e/o consequenziali con specifica della

determina della Giunta Provinciale di Trento la n.32/2016 di

esclusione dell’appellante dal concorso in oggetto;

- RIFORMARE E/O ANNULLARE la sentenza di primo grado

e per tale effetto, DICHIARARE efficace e applicabile alla

fattispecie dedotta la normativa derogatoria di cui all’art. 402

del D.lgs 297/1994, alla l. 341/1990 e al D.M. 460/98 ovvero la

normativa comunitaria di cui alla Direttiva 2005/36/CE;

- per l’effetto,DICHIARARE valida la procedura cartacea di

presentazione della domanda di partecipazione al concorso,

rigettando l’eccezione della mancanza di allegazione della carta

di identità per quanto sopra esposto;

- e, in ogni caso,ORDINARE la pubblicazione della graduatoria

definitiva dei vincitori di concorso per la classe A041 così come

già realizzata eliminando però la riserva nei confronti del sig.

Leonardo Martino, con tutte le conseguenze di legge;

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

26

-il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi

i gradi di giudizio, oltre al rimborso dei contributi unificati

versati.

***

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente

procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di

valore indeterminato, per cui il relativo versamento sarà pari a

€ 325,00, aumentato della metà, ovvero € 487,50. Si allegano

documenti come da foliario.

Si ha fiducia.

Avella,16.6.2017

Avv. Silvio Sepe

Istanza per la determinazione delle modalità della

notificazione ai sensi dell’art.151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende

l’appellante,giusta procura in calce al presente atto,

premesso che

-il ricorso in appello ha ad oggetto l’accertamento del diritto del

ricorrente ad essere dichiarato idoneo alla partecipazione al

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo

indeterminato del personale della scuola secondaria di primo e

secondo grado, per 367 cattedre e 110 posti di sostegno nelle

istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della

Provincia Autonoma di Trento;

-che ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il

ricorso ut supra, deve essere notificato a tutti i candidati

potenzialmente controinteressati, ossia a tutti quelli

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

27

appartenenti alle classi di concorso A041 che sono in possesso

di un titolo di abilitazione ovvero di idoneità;

rilevato che

- in primo grado erano stati inizialmente convenuti in qualità di

controinteressati i soli Valentina Livigni (classe A022), Elisa

Borga (classe A059), Francesca Bittoni (classe A040), Francesca

Riccobon (classe A041), Gian MarioZandonai ( classe A042),

Claudia Brentari (classe A028), Igor Molin (classe

A001), Andrea Dorigatti (classe 014), Michela Gregorio (classe

A013), non costituitisi in giudizio;

- già in primo grado si è provveduto all’integrazione del

contraddittorio con la notifica per pubblici proclami in

osservanza delle ordinanze presidenziali nn. 10 e 17 del 2016

del TRGA;

- la notifica dell’appello/ricorso nei modi ordinari sarebbe

impossibile, non soltanto in ragione del numero dei destinatari,

ma soprattutto per le difficoltà di identificazione di detti

candidati;

considerato che

-che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede

che sia pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ovvero sul Bollettino

Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

-che l’efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte

messa in dubbio al riguardo il Consiglio di Stato con decisione

del 19.2.1990 n. 106 ha ritenuto che“..non pare possa

ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del

cittadina-potenziale convenuto in giudizio-di prendere visione

del foglio Annunci Legali Provincia della Gazzetta Ufficiale, nei

quali il sunto del ricorso viene pubblicato”;

- la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale appare comunque

oltremodo onerosa per il ricorrente;

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

28

- l’on. Giudice adito può ai sensi dell’art. 151 c.p.c., autorizzare

la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello in via

telematica;

- che anche il Tar Lazio (176/09,177/19,178/09 e 179/09) ed

altri giudici ordinari (ex multis Tribunale di Genova e Alba)

hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica,

riconoscendo esplicitamente che l’urgenza e la sformalizzazione

della presente procedura, nonché la peculiarità del caso-

numero di destinatari della notifica, interesse gradatamente

ridotto dei più ad interloquire, esistenza di un’area tematica sul

sito istituzionale- giustificano il ricorso a forme alternative di

notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;

applicando l’art. 151 c.p.c.

rilevato che

tale forma di notifica continua ad essere sistematicamente

utilizzata dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice

Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

(http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami12).

Tutto ciò premesso, ilsottoscritto procuratore

fa istanza

affinché la SV ill.ma voglia, valutata l’opportunità di autorizzare

la notificazione, ai sensi dell’art. 151 c.p.c. con modalità diverse

da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale

notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in GU

voglia autorizzare

la notificazione del ricorso in appello, con riferimento sia per i

controinteressati già identificati e sia per quelli potenziali già

evocati nel giudizio di primo grado, tramite una unica

pubblicazione del testo integrale ovvero del sunto del ricorso sul

sito internet della Provincia Autonoma di Trento e, di

conseguenza, Voglia ordinare all’Amministrazione di compiere

Avv. Silvio Sepe Patrocinante in Cassazione

29

gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine

di 20 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso e del

decreto di fissazione di udienza, con deposito della prova di

avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di

10 giorni dal primo adempimento.

Salvo ed impregiudicato il diritto del ricorrente di procedere a

notifica nei modi ordinari nei confronti dei resistenti già

costituitisi nel giudizio di primo grado.

Avella, 16.6.2017

Avv. Silvio Sepe