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COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI Gruppo di lavoro formato da: Pignagnoli Dott.ssa Rosanna (responsabile) Lanzotti Gian Luca Manca Marco Montanari Marcella 1

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COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI

Gruppo di lavoro formato da:Pignagnoli Dott.ssa Rosanna

(responsabile)Lanzotti Gian Luca

Manca MarcoMontanari Marcella

1

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Art. 2751-bis codice civile: Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei

coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle

imprese artigiane

Indice

PREMESSA............................................................................................31. CATEGORIA: LAVORO SUBORDINATO.............................................5

1.1 INTRODUZIONE.....................................................................................51.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE.................................6

2. CATEGORIA: PROFESSIONISTI........................................................82.1 INTRODUZIONE.....................................................................................8

2.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE.................................93. CATEGORIA: AGENTI E RAPPRESENTANTI...................................11

3.1 INTRODUZIONE...................................................................................113.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE...............................12

4. CATEGORIA: COLTIVATORE DIRETTO..........................................134.1 INTRODUZIONE...................................................................................13

4.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE...............................135. CATEGORIA: ARTIGIANO...............................................................15

5.1 INTRODUZIONE...................................................................................155.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE...............................15

6. CATEGORIA: COOPERATIVE AGRICOLE........................................186.1 INTRODUZIONE...................................................................................18

6.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE...............................197. CATEGORIA: AGENZIA PER IL LAVORO........................................21

7.1 INTRODUZIONE...................................................................................21

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7.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA

DELL’INSINUAZIONE………………………………………....22

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PREMESSA

Nelle procedure concorsuali l’"Accertamento del Passivo”

rappresenta sicuramente uno degli aspetti più delicati in materia

fallimentare in quanto le verifiche da compiere, mirate

all’individuazione della corretta collocazione del credito

(prededucibile, privilegiato o chirografario), possono presentare

problematiche spesso di non facile soluzione.

Nello specifico l’art. 2751 bis del codice civile individua e

classifica determinate “tipologie” di crediti che godono di

privilegio generale sui mobili e che rappresentano una casistica

vasta e comune alla maggioranza delle procedure. Si tratta di

una norma, introdotta dalla Legge 29.7.1975, n. 426, in armonia

con le linee portanti della Costituzione, volta a tutelare i crediti

derivanti da attività lavorativa, pur nelle diverse categorie prese

in esame. Le radici costituzionali della norma spiegano anche il

ruolo centrale che l'articolo in esame gioca in tutto il diritto dei

privilegi, tanto che le categorie in esso indicate fruiscono della

preferenza su tutti gli altri privilegi mobiliari, generali e speciali,

con la sola eccezione delle spese di giustizia.

Il presente elaborato si pone come primario obiettivo quello di

analizzare le varie categorie di crediti privilegiati enunciati

nell’articolo, ad integrazione dei precedenti elaborati della

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Commissione, fornendo uno strumento immediato e sintetico,

utilizzabile nel caso specifico della verifica del passivo.

La sinteticità impedisce di entrare nelle particolarità tematiche,

specifiche di ogni domanda di ammissione. Del resto sarebbe un

compito impossibile.

Prima di sviluppare in modo specifico le varie categorie dei

crediti sembra opportuno fornire alcune informazioni utili

riguardo alla “Domanda di ammissione al passivo” che ha

caratteristiche sulle quali è opportuno prestare attenzione.

Innanzi tutto, per verificare l'attendibilità del credito insinuato, è

buona norma basarsi non soltanto sulla contabilità del soggetto

fallito, in quanto essa rappresenta di certo un buon punto di

partenza, ma può presentare inesattezze o essere addirittura

inattendibile. Occorre pertanto ricercare tutte le altre fonti di

informazione da cui si possono ricavare “notizie certe”: si pensi

ad esempio alla Centrale Rischi, all’Anagrafe dei Conti correnti,

ai creditori Istituzionali quali Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL

etc…

Il primo controllo da eseguire è che esse siano destinate

all'indirizzo PEC opportunamente predisposto e segnalato dal

curatore, secondo quanto previsto dal n. 4 dell'art. 92 l.f. Infatti

la mancata trasmissione telematica all’indirizzo PEC della

procedura rende la domanda inammissibile.

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Nel momento in cui giungono delle domande di ammissione al

passivo occorre controllare in primo luogo il formato delle

stesse: non possono essere accettate domande con formati word

o altre modalità di video-scritturazione o inviate tramite e-mail

così dette ordinarie; secondo quanto stabilità dall'art. 93 l.f.,

sono ammessi soltanto file firmati digitalmente o pdf firmati a

mano dal difensore munito di procura o dalla parte

personalmente. Accade di frequente, ad una prima lettura di una

domanda di insinuazione al passivo ("ricorso", come definito

dalla legge), di verificare la mancanza di indicazione o

l’inesattezza sui requisiti del contenuto elencati dall'art. 93 l.f. Si

fa tuttavia presente che l’omessa indicazione della richiesta del

privilegio o della norma sul privilegio richiesto non fa discendere

automaticamente l’esclusione del privilegio, a condizione che la

richiesta del titolo di prelazione si desuma dal tenore

complessivo della domanda e degli allegati.

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1. CATEGORIA: LAVORO SUBORDINATO

1.1 INTRODUZIONE

2751-bis n. 1 C.C. : “Hanno privilegio generale sui mobili i

crediti riguardanti: le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi

forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le

indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto

di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni

conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del

datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed

assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del

danno subito per effetto di un licenziamento inefficace,

nullo o annullabile”.

Una definizione di rapporto di lavoro subordinato può dedursi

dall’art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato

colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare

nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale

alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore".

Collaborazione e subordinazione sono dunque i caratteri

costitutivi del rapporto di lavoro.

La subordinazione consiste nella sottoposizione dei prestatori

di lavoro alle direttive del datore di lavoro nonché, in sua vece,

degli altri prestatori gerarchicamente sovraordinati

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nell’organizzazione dell’azienda. Al datore di lavoro spetta di

determinare le modalità di esplicazione dell’attività lavorativa,

entro i limiti fissati dalla legge e dal contratto.

Il lavoro subordinato si distingue dal lavoro autonomo in quanto

il lavoratore subordinato esegue la sua prestazione lavorativa

alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro.

Vi è subordinazione, quindi il rapporto è considerato come lavoro

subordinato, quando sono presenti i seguenti due elementi

indicatori fondamentali:

1) Gli strumenti produttivi e le materie prime sono forniti dal

datore di lavoro.

2) Il datore ha il potere di organizzare il lavoro di ciascun

dipendente e di coordinarlo con quello degli altri dipendenti,

correlativamente il lavoratore è sottoposto al potere di

organizzazione economica del datore.

1.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE

La domanda dei lavoratori subordinati per crediti retributivi

deve essere al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle

previdenziali; infatti il pagamento che il curatore eseguirà in

sede di riparto avverrà al netto della sola ritenuta fiscale che

dovrà, in quel momento, essere ricalcolata, trattandosi -

verosimilmente - di somme soggette a tassazione separata, in

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quanto erogate in anni successivi a quello di maturazione del

diritto retributivo (mensilità arretrate). È poi necessario

verificare la corrispondenza delle somme chieste alle risultanze

della busta paga elaborata dalla fallita. Occorre, inoltre,

verificare che il privilegio non sia richiesto su crediti diversi da

quelli di cui all’articolo 2751 bis c.c n. 1 C.C. (es. rimborsi spese

o spese legali di un eventuale decreto ingiuntivo1). Nella

domanda di ammissione dovrà essere distinto il credito per

T.F.R. accantonato in azienda da quello versato al fondo

complementare: il primo è un debito della fallita e va ammesso al

concorso; il secondo è un credito del dipendente verso il fondo

complementare. Se non è stato effettuato il versamento al fondo,

il creditore è il fondo e non il dipendente.

E’ buona norma che a corredo della domanda di ammissione

vengano anche fornite copie buste paga relative ai mesi ad

oggetto di richiesta, copia prospetti TFR, eventuali prospetti di

calcolo delle competenze complessivamente spettanti, modello

Cud, eventuale copia estratto conto riportante bonifici bancari

ricevuti, eventuale copia quietanze riportante le somme ricevute,

eventuale copia prospetto di calcolo della rivalutazione

monetaria e degli interessi al tasso legale.

1 Altro è il tema relativo alle spese per atti conservativi che possono beneficiare di diversa categoria di privilegio (art. 2755 C.C.)

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2. CATEGORIA: PROFESSIONISTI

2.1 INTRODUZIONE

2751-bis n. 2 C.C.: “Hanno privilegio generale sui mobili i

crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di

ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli

ultimi due anni di prestazione”.

Il professionista è un lavoratore che svolge un'attività

economica, a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi

mediante lavoro intellettuale. Nello specifico, per dare una

definizione di professionista e prestatore d’opera intellettuale,

occorre fare riferimento alla nozione generale di contratto

d’opera indicata nel Codice Civile che regola il lavoro autonomo

e che, ai sensi dell’art. 2222 C.C., ricorre quando una persona si

obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un

servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di

subordinazione nei confronti del committente. Di conseguenza, il

privilegio in questione è riconosciuto ai crediti di tutti coloro i

quali svolgano un’attività lavorativa priva del requisito della

subordinazione (per la quale, come si è visto, può essere invece

riconosciuto il privilegio di cui al precedente n. 1 dell’art. 2751-

bis C.C.). Le retribuzioni del professionista assistite dal privilegio

sono quelle dovute per gli ultimi due anni di prestazioni. La

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Giurisprudenza si è più volte pronunciata circa il significato da

attribuire a questa definizione temporale, giungendo alla

conclusione che il privilegio in esame spettasse ai crediti inerenti

all'ultimo biennio di attività professionale, anche se anteriore

alla dichiarazione di fallimento.

Il privilegio ha ad oggetto soltanto i crediti che abbiano natura di

remunerazione per la prestazione lavorativa eseguita: non

godono di detto privilegio le spese anticipate per conto del

cliente, l’IVA, il contributo previdenziale integrativo (salvo per i

dottori e per il ragionieri commercialisti per i quali una legge

speciale stabilisce la stessa natura privilegiata del compenso

professionale anche di tale corrispettivo).

2.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE

Occorre in primo luogo verificare il mandato professionale,

l’attività svolta e quando sia terminata l’attività svolta in modo

da verificare temporalmente l’esistenza o meno del privilegio per

il biennio che ne determina la durata. Occorre, inoltre,

verificare la congruità del compenso richiesto e la sua

conformità per gli incarichi svolti, operazione divenuta molto

complessa dopo l'eliminazione delle tariffe professionali, quando

manchi il mandato professionale con compensi pre-definiti.

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La giurisprudenza esclude che siano privilegiati e quindi

qualifica come chirografari:

- Il credito di un professionista facente parte di uno studio

associato costituito con altri professionisti per dividere le

spese e gestire congiuntamente i proventi della propria

attività; questo perché l’attività professionale è svolta in un

contesto economico ed organizzativo che consente, da un

lato, una maggior protezione del singolo associato dal

rischio lavorativo e dall’altro una maggior redditività

economica dell’attività; il privilegio si applica tuttavia se si

dimostra che la prestazione d’opera si instaura come

rapporto tra il singolo professionista ed il cliente;

- Il credito dei componenti del Consiglio di Amministrazione

di una società purchè non siano dipendenti;

- Il credito dei mediatori;

- Il credito per prestazioni eseguite da società di persone e di

capitali.

E’ buona norma che a corredo della domanda di ammissione

vengano anche forniti mandati professionali e note pro forma

per prestazioni/cause legali.

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3. CATEGORIA: AGENTI E RAPPRESENTANTI

3.1 INTRODUZIONE

2751-bis n. 3 C.C.: “Hanno privilegio generale sui mobili i

crediti riguardanti le provvigioni derivanti dal rapporto di

agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le

indennità dovute per la cessazione del rapporto

medesimo”.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando

all'interno della grande categoria dello "scambio di beni e

servizi" (art. 2082 C.C.), non possono definirsi imprenditori bensì

ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto

di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati case

mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.

L'agente di commercio assume in maniera stabile l'incarico di

promuovere contratti commerciali di vendita tra l'azienda

committente e clienti potenziali, in base a un contratto di

agenzia, che lo vincola su una precisa area geografica con

determinati limiti e obiettivi. Può operare con o senza diritto di

esclusiva per la sua area di competenza e può svolgere la propria

opera anche per conto di un solo imprenditore

(monomandatario) o di più imprenditori purchè non nella

medesima zona (plurimandatario). Se il mandato ha durata nel

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tempo illimitata, il contratto si definisce a tempo indeterminato

con la stessa accezione dei contratti di lavoro subordinato, salvo

il fatto che l'attività di agente di commercio è un'attività

autonoma a tutti gli effetti, non soggetta a subordinazione che

non prevede di solito una retribuzione fissa ma un guadagno in

percentuale predeterminata sui fatturati prodotti per il

mandante (provvigioni).

3.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE

L’agente ha l’onere di documentare che l’affare è stato concluso

e ha avuto esecuzione. Non sono assistite dal privilegio le spese

e l’IVA per le prestazioni rese. L'agente ha diritto alle seguenti

indennità che godono del medesimo privilegio: indennità di

preavviso, di risoluzione rapporto e suppletiva di clientela.

La Giurisprudenza prevalente esclude il privilegio quando

l’attività viene svolta sotto forma di società di capitali.

E’ buona norma che a corredo della domanda di ammissione

vengano anche forniti certificato d’iscrizione al registro delle

imprese come agenti e/o rappresentanti, copia contratto di

agenzia sottoscritto dalle parti, fatture e/o note proforma.

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4. CATEGORIA: COLTIVATORE DIRETTO

4.1 INTRODUZIONE

2751-bis n. 4 C.C.: “Hanno privilegio generale sui mobili i

crediti riguardanti i crediti del coltivatore diretto, sia

proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o

comunque compartecipante, per i corrispettivi della

vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del

colono indicati dall'articolo 2765”.

Nella categoria dei coltivatori diretti si comprendono sia coloro

che coltivano direttamente un proprio fondo, sia coloro che

coltivano direttamente un fondo altrui quali affittuari, mezzadri,

coloni compartecipanti. Sono inoltre considerati coltivatori

diretti i soccidari. Il privilegio si estende ai crediti dell’enfiteuta

e dell’usufruttuario che lavorano direttamente il fondo.

4.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE

Rientrano nella coltivazione del fondo e nelle selvicoltura le

attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di

una sua fase necessaria, di carattere vegetale o animale, che

utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,

salmastre o marine.

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In generale un’impresa è agricola quando è collegata alla

produzione agraria del terreno, quando cioè il bene “terra” e la

forza lavoro si combinano e si coordinano insieme per lo

svolgimento dell’attività.

Ad esempio, una Società in accomandita semplice avente oggetto

sociale attività agricola, la prevalenza del lavoro dei soci e

volumi d'affari ridotti non può godere del privilegio 2751 bis n. 4

c.c. perché la figura della società che esercita attività agricola

non rientra in alcuna delle categoria che il legislatore ha inteso

favorire con il privilegio in esame. Infatti con il n. 4 dell'art.

2751bis c.c. si intende concedere il privilegio al solo coltivatore

diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono,

soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della

vendita dei prodotti, nonché per i crediti del mezzadro o del

colono indicati dall'articolo 2765 C.C.

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5. CATEGORIA: ARTIGIANO

5.1 INTRODUZIONE

2751-bis n. 5 C.C.: “Hanno privilegio generale sui mobili i

crediti riguardanti i crediti dell'impresa artigiana e delle

società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i

corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei

manufatti;”.

E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,

professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana,

assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi

inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura

prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo

produttivo.

L'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è la figura

dell'artigiano, o meglio, l'attività che svolge l'artigiano;

quest'ultimo, infatti, non deve limitarsi a gestire l'impresa ma

deve intervenire personalmente "nel processo produttivo", anzi

intervenire "in misura prevalente" nella produzione.

L'evoluzione dell'economia negli ultimi decenni ha fatto

emergere numerose imprese artigiane che si avvalgono

dell'attività di dipendenti e dell'aiuto di macchine per la

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produzione. In questi casi può essere difficile distinguere

l'artigiano dall'imprenditore commerciale.

5.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE

Affinchè il privilegio sia riconosciuto è dunque necessaria la

prova della qualità di artigiano del creditore.

Il D.L. 9.2.2012, n. 5 ("Semplificazioni") convertito dalla Legge

4.4.2012, n. 35, ha modificato il n. 5) dell'art. 2751 bis c.c.

sancendo che "impresa artigiana” è "definita ai sensi delle

disposizioni legislative vigenti". L'interpretazione che viene data

a questa modifica è di rafforzamento della necessità di accertare

la natura artigianale dell'impresa in base al positivo riscontro

della coesistenza di tutti gli elementi indicati dalla nella legge n.

443 del 1985 e nell’art. 2751 bis n. 5 c.c.

Per il riconoscimento del privilegio è necessario, quindi, avere

riguardo, oltre che al requisito formale dell'iscrizione all'albo (da

ritenersi condizione necessaria, ma non sufficiente), ai

presupposti ulteriori, dimensionali e di preminenza del fattore

lavoro sul capitale impiegato. Non è sufficiente riconoscere il

privilegio dalla mera iscrizione nell’albo: deve essere accertata

la preminenza del lavoro in prevalenza personale ed anche

manuale del processo produttivo rispetto al capitale investito.

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Occorre quindi verificare la sussistenza di tutti i requisiti per il

riconoscimento della natura artigiana dell’impresa ai sensi della

legge citata tra cui lo svolgimento di attività artigiana da parte

dell’imprenditore o della maggioranza dei soci, il numero dei

dipendenti in relazione alla tipologia di attività esercitata e la

preminenza del lavoro sul capitale. Su quest’ultimo aspetto può

essere utilizzato il seguente schema di comparazione, con il

quale si vorrebbe anche stabilire se la commercializzazione dei

prodotti venduti prevale sull'attività lavorativa vera e propria:

- costo del lavoro = costo dei dipendenti + costo effettivo o

figurativo del lavoro dei soci effettivamente impiegati nell’

impresa2, escluso il costo del lavoro fatto

effettuareeseguito da terzi (lavoro a domicilio o appalto di

parti del ciclo produttivo, in quanto ciò comporta

un’organizzazione dell’ impresa incompatibile con le

caratteristiche dell’impresa artigiana).- capitale investito

nell’anno (ammortamenti nell’ anno + canoni di leasing) +

acquisto di beni destinati alla produzione + differenza

rimanenze (rimanenze iniziali – rimanenze finali).

La Giurisprudenza ritiene che non sia possibile riconoscere al

corrispettivo il privilegio artigiano in presenza di un contratto di

2 Una modalità per determinare il costo figurativo del lavoro dei soci può essere quella di assumere la maggior somma tra la media del costo dei lavoratori impiegati e l’utile d’impresa pro quota nell’ anno.

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appalto d’opera (caratterizzato dall’esecuzione di un’opera con

organizzazione imprenditoriale di mezzi), stante il tenore

letterale della norma.

Si evidenzia che il privilegio attiene all’imponibile e non all’IVA

sul quale potrà, quando ne ricorrano i requisiti, spettare il

privilegio speciale ex art. 2758 c.c.

E’ buona norma che a corredo della domanda di ammissione

vengano anche forniti le dichiarazioni fiscali dichiarativi, i bilanci

e le visure camerali (corredate da iscrizione all’albo).

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6. CATEGORIA: COOPERATIVE AGRICOLE

6.1 INTRODUZIONE

2751-bis n. 5-bis C.C.: “Hanno privilegio generale sui

mobili i crediti riguardanti i crediti delle società

cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi

della vendita dei prodotti”.

II legislatore non offre una definizione di cooperativa agricola;

dall'art. 2135 c.c., relativo alla nozione di imprenditore agricolo,

si desume tuttavia che sono qualificabili come cooperative

agricole quelle cooperative che svolgono una delle seguenti

attività:

- la coltivazione del terreno e la silvicoltura;

- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un

quarto dal terreno e l'attività diretta alla produzione di vegetali

tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se

la superficie diretta alla produzione non eccede il doppio di

quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

- l'attività diretta alla manipolazione, trasformazione e

alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolta

sul terreno, che rientri nell'esercizio normale dell'agricoltura e

che abbia per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal

terreno e dagli animali allevati su di esso;

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- un'attività concernente la prestazione di servizi a favore dei

soci imprenditori agricoli.

Si possono, quindi, individuare due macro-categorie di

cooperative agricole:

a) le cooperative di produzione, che si occupano della

coltivazione e dell'allevamento;

b) le cooperative di conferimento, in cui la società cooperativa

ha il compito di concentrare in capo a sé alcune fasi del

processo di lavorazione o trasformazione dei prodotti

conferiti dal soci al fine di consentire il loro collocamento

sul mercato. In questo caso i produttori agricoli

conferiscono i propri prodotti, affinché essi vengano

conservati, manipolati, trasformati e venduti tramite

l'organizzazione collettiva, con gestione comune di

impianti, stabilimenti e magazzini. La cooperativa in questo

caso si occupa, di norma, anche di coordinare il

rifornimento delle scorte, nonché il miglioramento delle

colture.

I settori agricoli in cui si ricorre più frequentemente a questo

tipo di cooperazione sono il settore lattiero-caseario, con i

caseifici sociali, il settore frutticolo, con le cooperative

ortofrutticole, il settore zootecnico, con le cooperative di

allevamento e il settore viticolo, con le cantine sociali.

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L'obiettivo primario di queste cooperative è promuovere il

perfezionamento della produzione agricola e incrementare le

economie rurali attraverso la cura della qualità del prodotto sin

dalle prime operazioni di coltivazione e conduzione agraria.

Relativamente ai soci delle cooperative agricole, il DLCPS

1577/1947, all'art. 23, dispone che "nelle cooperative agricole

per affittanze collettive o per conduzione di terreno in

concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19

ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le

persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della

terra.

6.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE

Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5-bis

c.c., l’indagine deve essere principalmente indirizzata alla

verifica dell’effettivo svolgimento di un’attività agraria, da parte

dell’impresa istante.

Sono irrilevanti, ai fini dell’esistenza del privilegio, la dimensione

quantitativa e la struttura organizzativa dell’impresa, avendo

l’art. 2751 bis n. 5 bis c.c sostituito al criterio della tutela del

lavoro dei soci quello oggettivo derivante dalla natura del

credito, in tal modo agevolando indistintamente tutte le

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cooperative e i consorzi esercenti attività agricole e

prescindendo dall’apporto lavorativo dei soci.

Per il riconoscimento del privilegio in esame occorre, inoltre,

accertare la prevalenza dell’apporto dei prodotti dei soci rispetto

agli acquisti da terzi.

E’ buona norma che a corredo della domanda di ammissione

vengano anche forniti certificato di iscrizione all’albo attestante

la qualifica di cooperativa agricola, statuto ai fini della verifica

dell’oggetto sociale, elenco soci dipendenti della cooperativa,

bilancio e modello Unico relativi agli anni in cui è sorto il credito,

fatture da cui risulti che il credito deriva dalla vendita di prodotti

agricoli.

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7. CATEGORIA: AGENZIA PER IL LAVORO

7.1 INTRODUZIONE

2751-bis n. 5-ter C.C.: “Hanno privilegio generale sui

mobili i crediti delle imprese fornitrici di lavoro

temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per

gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese

utilizzatrici”.

L’Agenzia per il Lavoro è un ente pubblico e/o privato, che

effettua attività di collocamento al lavoro, previa autorizzazione

rilasciata dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali.

Il contratto per fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è

quello tramite il quale viene regolata la fornitura di prestatori di

lavoro temporaneo dall’impresa fornitrice all’impresa

utilizzatrice per il soddisfacimento di esigenze lavorative di

carattere temporaneo.

Detto contratto, a pena di invalidità, dovrà essere stipulato in

forma scritta e copia di esso dovrà essere trasmessa dall’impresa

fornitrice di lavoro temporaneo alla Direzione provinciale del

lavoro competente per territorio, entro e non oltre dieci giorni

dalla data di stipula. Nel testo dell’accordo non potranno essere

previste, a pena anch’esse di nullità, qualsivoglia clausola che

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tenda, anche indirettamente, a limitare l’impresa utilizzatrice

della facoltà di assumere il prestatore di lavoro, una volta

scaduto il contratto per prestazione di lavoro temporaneo.

L’Agenzia per il Lavoro autorizzata o accreditata, ex art. 4 D.Lgs.

n. 276/03, deve essere iscritta in un apposito Albo Unico delle

Agenzie per il Lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, articolato in 5 sezioni.

7.2 ATTIVITA’ DI VERIFICA DELL’INSINUAZIONE

Nel richiedere l’ammissione al passivo e il riconoscimento del

privilegio ex art. 2751 bis n. 5 ter c.c., l’impresa di

somministrazione di manodopera che vanti crediti nei confronti

di un’impresa utilizzatrice fallita dovrà allegare alla propria

istanza la seguente documentazione:

- contratto di somministrazione di manodopera, stipulato in

forma scritta e contenente gli elementi di cui all’art. 21 D.lgs. .

276/03, che caratterizzano lo specifico rapporto di lavoro

richiesto dall’impresa utilizzatrice;

- estremi dell’autorizzazione alla somministrazione di lavoro

rilasciata al somministratore, a norma dell’art. 4 D.lgs. n.

276/03;

- fatture e ogni altro documento idoneo a comprovare l’esistenza

del credito.

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(A cura di Marco Manca e Marcella Montanari)

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