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Commerciante Mod. 23 PAC - Ed. 10/2004 ASS1CU A Z I O N I SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20 - Capitale Sociale Euro 54,675.000 fi.v.) Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 - C.C.I.A.A. Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26,8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n. 201)

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CommercianteMod. 23 PAC - Ed. 10/2004

A S S 1 C U A Z I O N I

SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'ItaliaSede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20 - Capitale Sociale Euro 54,675.000 fi.v.)

Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 - C.C.I.A.A. Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26,8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n. 201)

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PRESENTAZIONE

Commerciante è un programma assicurativo per la tutela dell'attività commerciale e delle persone che

la svolgono.

La documentazione di polizza è costituita da:

- un'unica raccolta di condizioni d'assicurazione (mod. 23 PAC) e da due separate

schede copertura che prevedono, rispettivamente la:

Protezione patrimonio (mod. 21 PAC):

- contro l'incendio ed eventi assimilati

- contro il furto e la rapina

- contro la rottura di vetri ed insegne

- contro i guasti di apparecchiature elettroniche

- contro le richieste di indennizzo per danni a terzi e/o dipendenti;

Protezione persone (mod. 22 PAC):

- contro gli infortuni

- per il rimborso delle spese sanitarie.

- L'informativa al Contraente contenuta nel mod. 60D consegnata al Contraente

medesimo prima della stipula della polizza.

Si suggerisce di verificare i dati anagrafici, il codice fiscale, le garanzie prescelte con le relative voci e somme

assicurate, l'ubicazione dell'azienda e le dichiarazioni poste sul retro delle schede di polizza.

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Indice

L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Definizioni pag. 7

Norme pag. 9

LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Definizioni pag. 9

Norme

per incendio

per furto

per cristalli

per elettronica

comuni a incendio - furto - cristalli - elettronicaper responsabilità civile

LA PROTEZIONE DELLE PERSONE

Definizioni pag. 24

Norme

per infortuni pag. 24

per spese sanitarie pag. 26

LA DIFESA DALL'INFLAZIONE pag. 30

COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO pag. 31

pag.

pag.

pag.

pag.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONEL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- Assicurazione: il contratto di assicurazione.

- Polizza: i documenti che provano l'assicurazione.

- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

- Società: SARA assicurazioni spa.

- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

- Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono

derivarne.

- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia

assicurativa.

- Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

- Esercizio (commerciale): l'attività economica indicata in polizza, comprese tutte le

operazioni complementari attinenti l'attività stessa.

- Addetti: il titolare nonché, anche se suoi familiari, i collaboratori ed i dipendenti in

genere - compresi gli apprendisti - che prestano la loro opera nell'esercizio stesso.

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1. NORME CHE REGOLANOL'ASSICURAZIONE INGENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze delrischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze delContraente e/o dell'Assicurato relative acircostanze che influiscono sulla valutazione delrischio, possono comportare la perdita totale oparziale del diritto all'indennizzo nonché lacessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degliarti. 1892,1893 e 1894 CC.

1.2 Altre assicurazioni(vedi anche art. 8.13)II Contraente o l'Assicurato deve comunicare periscritto alla Società l'esistenza e la successivastipulazione di altre assicurazioni per gli stessirischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darneavviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascunoil nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

1.3 Pagamento del premioL'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giornoindicato in polizza se il premio o la prima rata dipremio sono stati pagati; altrimenti ha effettodalle ore 24 del giorno del pagamento. Se ilContraente non paga i premi o le rate di premiosuccessivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore24 del quindicesimo giorno dopo quello dellascadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giornodel pagamento, fermi le successive scadenze ed ildiritto della Società al pagamento dei premiscaduti ai sensi dell'alt 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazioneLe eventuali modificazioni dell'assicurazionedevono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischioII Contraente o l'Assicurato deve darecomunicazione scritta alla Società di ogniaggravamento del rischio.Gli aggravamenti del rischio non noti o nonaccettati dalla Società possono comportare laperdita totale o parziale del diritto all'indennizzononché la cessazione stessa dell'assicurazione aisensi dell'ari. 1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio la Società ètenuta a ridurre il premio o le rate di premiosuccessive alla comunicazione del Contraente odell'Assicurato ai sensi dell'alt 1897 C.C. erinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro(vedi art i 6.2,8.14,9.7)In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avvisoscritto all'Agenzia alla quale è assegnata lapolizza oppure alla Società entro tre giorni daquando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'alt1913 CC.L'inadempimento di tale obbligo può comportarela perdita totale o parziale del diritto all'indennizo,ai sensi dell'alt 1915 C.C.

1.8 Recesso in caso di sinistroDopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giornodal pagamento o rifiuto dell'indennizzo ilContraente o la Società possono recederedall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In talcaso la Società, entro 15 giorni dalla data diefficacia del recesso, rimborsa la parte di premiorelativa al periodo di rischio non corso, esclusasoltanto l'imposta.Qualora la durata contrattuale pattuita sia pari odinferiore ad anni 5, il presente disposto non èapplicabile per le garanzie previste nelle sezioni 8"Norme che regolano le garanzie Infortuni" e 9"Norme che regolano le garanzie SpeseSanitarie".

1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo diassicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante letteraraccomandata spedita almeno 60 giorni primadella scadenza dell'assicurazione, quest'ultima èprorogata per un anno.Per i casi nei quali la legge od il contratto siriferiscono al periodo di assicurazione, questo siintende stabilito nella durata di un anno, salvo chel'assicurazione sia stata stipulata per una minoredurata, nel qual caso esso coincide con la duratadel contratto.

1.10 Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono acarico del Contraente.

1.11 Rinvio alle norme di leggePer quanto non è qui diversamente regolato,valgono le norme della legge italiana.

LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIODEFINIZIONINel testo di polizza si intendono per:

Incendio: la combustione con fiamma di cosemateriali al di fuori di appropriato focolare, chepuò autoestendersi e propagarsi.

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Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad altatemperatura e pressione, dovuto a reazionechimica che si autopropaga con elevata velocità.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori pereccesso di pressione interna di fluidi, non dovutoad esplosione; gli effetti del gelo o del colpod'ariete non sono considerati scoppio.

Furto: l'impossessamento di cose mobili altruicon sottrazione a chi le detiene.

Rapina: la sottrazione di cose mobili altruimediante violenza o minaccia alla persona che ledetiene.

Scippo: il furto commesso strappando le cose dimano o di dosso alla persona che le detiene.

Scasso: il forzamento o la rottura delle serratureo dei mezzi di chiusura dei locali dell'eserciziocommerciale tali che il loro regolarefunzionamento risulti successivamenteimpossibile, non è scasso la sola rottura di vetronon antisfondamento.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che vienedetratto dall'indennizzo.

Scoperto: l'importo percentuale dell'indennizzoche rimane a carico dell'Assicurato senza che eglipossa assicurarlo presso altri, a pena didecadenza da ogni diritto al risarcimento.

Fabbricato: la costruzione edile relativa ai localicomunicanti - di proprietà od in locazione -dell'esercizio ed ubicati all'indirizzo indicato inpolizza, costituenti l'intero edificio o una suaporzione, esclusa l'area, compresi infissi, impiantifissi di illuminazione, idrici, igienico/sanitari, diriscaldamento o di condizionamento, ascensori,montacarichi, recinzioni, campi ed attrezzaturesportive, installazioni considerate immobili pernatura o destinazione, incluse tappezzerie,tinteggiature e moquettes; locali non comunicanticostituenti dipendenze dell'esercizio, e leeventuali quote di proprietà comune.

Contenuto: le cose che si trovano sottotetto alfabbricato, comprese quelle di proprietà di terzi,eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) giàassicurati, quali:

a) arredamento, attrezzature; impianti elettricidiversi da quelli fissi di illuminazione; mezzi disollevamento, pesa e trasporto non iscritti alPRA, tende parasole ed insegne ancheesterne; effetti personali degli addetti, diversida preziosi e valori; addizioni e migliorieapportate dal locatario al fabbricato.

b) macchine per scrivere e per calcolo,fotocopiatrici, telescriventi, telefax e simili;bilance e registratori di cassa; centralinitelefonici, impianti d'allarme;

e) sistemi elettronici di elaborazione dati erelative unità periferiche e di trasmissione ericezione dati; personal computers eminielaborator con capacità di memoriacentrale superiore ad un megabyte;

d) merci, compresi imballaggi, imposte difabbricazione e diritti doganali; infiammabili emerci speciali entro le tolleranze di cui all'art.2.4; veicoli iscritti al PRA, qualora l'attivitàcomporti la loro detenzione in consegna ocustodia.

e) quadri d'autore ed oggetti d'arte; valori dipertinenza dell'esercizio quali preziosi, metallipreziosi, denaro, cartevalori, titoli di credito ingenere, valori bollati e postali, sono equiparatia titoli di credito le ricette rimborsabili dalServizio Sanitario Nazionale; documenti,registri; schede dischi e nastri per macchinemeccanografiche; modelli, clichés e simili.

Infiammabili: le sostanze e prodotti nonclassificabili "esplodenti" - ad eccezione dellesoluzioni idroalcoliche di gradazione non superiorea 450 centesimali - che rispondono alle seguenticaratteristiche:

- gas combustibili;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità

inferiore a 55° C;- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili

generanti ossigeno;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua

o aria umida sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole

quantità, a condizioni normali ed a contattocon l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle normedi cui al D.M. 17 dicembre 1977.

Merci speciali:- celluloide (grezza ed oggetti di);- espansite;- schiuma di lattice, gomma spugna e

microporosa;- materie plastiche espanse o alveolari;- imballaggi di materia plastica espansa od

alveolare e scarti di imballaggi combustibili(eccettuati quelli racchiusi nella confezionedelle merci).

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Non si considerano merci speciali quelle entrate a farparte del prodotto finito.

Esplodenti: le sostanze e prodotti che, anche inpiccole quantità:- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni

normali, danno luogo ad esplosione;- per azione meccanica o termica esplodono; e

comunque gli esplosivi considerati dall'ari- 83del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

Incombustibilità: si considerano incombustibilisostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma néa reazione esotermica.Il metodo di prova è quello adottato dal CentroStudi Esperienze del Ministero dell'Interno.- Primo rischio assoluto: la forma di copertura

che prevede, in caso di sinistro, il pagamentodell'indennizzo sino a concorrenza dellasomma assicurata, qualunque sia il valorecomplessivo delle cose esistenti nei localidell'esercizio, senza applicazione della regolaproporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Valore a nuovo: la forma di copertura in base allaquale, ai fini della determinazione delrisarcimento, si farà riferimento:

a) al costo per l'integrale ricostruzione a nuovodel fabbricato con le stesse caratteristichecostruttive, escluso solo il valore dell'area;

b) al costo per il rimpiazzo di ciascuna cosafacente parte del contenuto lettere b) e e) conaltre nuove eguali o equivalenti per uso,qualità e rendimento.

2. NORME CHE REGOLANO LEGARANZIE INCENDIO

2.1 Rischi assicuratiLa Società, nei limiti tutti convenuti in polizza siobbliga ad indennizzare i danni materiali e direttiarrecati alle cose assicurate, da:

a) incendio;

b) esplosione - scoppio, anche se causati dasostanze e ordigni esplosivi, purchélegalmente detenuti dall'Assicurato o detenuti,a sua insaputa, da terzi nell'edificio nel qualesi trova l'esercizio;

e) fulmine;

d) fenomeni elettrici, quali corrente, scariche od

altri fenomeni elettrici, anche conseguenti adazione del fulmine o ad elettricità atmosferica:

- agli impianti elettrici ed elettronici dipertinenza del fabbricato;

- alle cose facenti parte del Contenuto lettera a)eb);

semprechè risultino assicurati rispettivamente ilfabbricato e/o il contenuto. Questa garanzia vieneprestata con la franchigia di € 50 per sinistro efino a concorrenza di un importo pari al 2% dellesomme complessivamente assicurate perfabbricato e contenuto, con il massimo di € 2.590per periodo di assicurazione;

e) fumi, gas e vapori, mancata od anormaleproduzione o distribuzione di energia elettrica,termica od idraulica, mancato od anormalefunzionamento di impianti ed apparecchiatureelettroniche e di impianti di riscaldamento o dicondizionamento, colaggio o fuoriuscita diliquidi, purché siano conseguenza degli eventidi cui alle lettere a), b), e), che abbiano colpitole cose assicurate oppure enti postinell'ambito di venti metri da esse;

f) urto di veicoli stradali non appartenenti né inuso al Contraente o all'Assicurato, né alservizio dei medesimi;

g) caduta di aeromobili, loro parti e cose daessi trasportate e di corpi vaganti nello spazio,esclusi comunque ordigni esplosivi;

h) bang sonico causato da aeromobili od oggettiin genere che superano la barriera del suono;

i) spargimento di acqua a seguito di rotturaaccidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici,igienici e di riscaldamento installati nelfabbricato, non dovuta a gelo, disgelo origurgito di fogna. Sono altresì compresesemprechè sia assicurato il fabbricato e finoalla concorrenza di € 1.040 per periodo diassicurazione - le spese necessariamentesostenute per la ricerca della rottura, la suariparazione ed il ripristino dei locali.

Questa garanzia viene prestata con lo scopertodel 10%, col minimo di € 75 per sinistro;

I) guasti per ordine dell'Autorità o cagionatidall'Assicurato non inconsideratamente, alloscopo di impedire o arrestare l'incendio.I danni sono indennizzati anche se i predettieventi sono causati con colpa grave delContraente o dell'Assicurato o dei familiari conessi conviventi, oppure con dolo o colpa gravedei dipendenti.

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La Società inoltre, in aumento agli indennizzidovuti per le garanzie di cui alle lettere a)usque h), nonché, se operanti, per le garanziedi cui all'art. 2.8 Eventi speciali, fermo il limitedi cui all'art. 6.7:

m) corrisponde un'indennità aggiuntiva per unimporto forfettario pari al 150% di quelloliquidato per le voci fabbricato e contenuto pereventuali maggiori spese, quali: mancatogodimento dei locali, interruzione dell'attività,spese di perizia ed altri oneri conseguenti alsinistro;

n) rimborsa le spese necessarie per demolire,sgomberare e trasportare al più vicino scaricoi residuati del sinistro, fino a concorrenza del10% dell'ammontare dell'indennizzo.

2.2 EsclusioniSono esclusi i danni:

a) causati da atti di guerra, insurrezioni, tumultipopolari, scioperi, sommosse, occupazionemilitare, invasioni;

b) causati da esplosioni o di emanazione dicalore o di radiazioni provenienti datrasmutazione del nucleo dell'atomo, comepure in occasione di radiazioni provocate dallaaccelerazione artificiale di particene atomiche;

e) causati con dolo del Contraente odell'Assicurato o dei familiari con essiconviventi;

d) causati da atti dolosi di terzi, compresi quellivandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche,inondazioni;

f) di smarrimento o furto delle cose assicurate,anche se avvenuto in occasione degli eventiper i quali è prestata l'assicurazione;

g) alla macchina od all'impianto nel quale si siaverificato uno scoppio, se l'evento èdeterminato da usura, corrosione o difetti dimateriale;

h) di fenomeno elettrico:- conseguente a difetti di materiale o di

costruzione, ad inadeguata manutenzioneoppure dovuto ad usura o manomissione;

- alle lampade elettriche in genere, tubicatodici, resistenze scoperte, trasformatorielettrici, generatori di corrente, ed alleantenne che non siano radioteiericeventi ecentralizzate;

i) subiti dalle merci poste a meno di cm. 12 dalpavimento in conseguenza dello spargimentodi acqua di cui all'art. 2.1 lettera i);

I) subiti dalle merci in refrigerazione per effettodi mancata od anormale produzione odistribuzione del freddo o di fuoriuscita delfluido frigorigeno, anche se conseguenti adeventi per i quali è prestata l'assicurazione;

m) indiretti quali cambiamenti di costruzione,mancanza di locazione, di godimento o direddito commerciale od industriale,sospensioni di lavoro o qualsiasi danno chenon riguardi la materialità delle coseassicurate, salvo quanto precisato all'art. 2.1lettera m);

n) a forni ed al loro contenuto causati dallafiamma o dal calore del focolare.

2.3 Caratteristiche costruttive delle opere ediliII fabbricato dell'esercizio e l'edificio di cui fosseporzione devono avere strutture portanti verticali,pareti esterne e copertura del tetto in materialiincombustibili; solai e strutture portanti del tetto inmateriali anche combustibili. Nelle pareti esternee nella copertura del tetto è tollerata la presenzadi materiali combustibili per non oltre il 15% dellerispettive superfici. Sono inoltre ammessi irivestimenti e le coibentazioni in materialicombustibili, esclusi quelli di materia plasticaespansa od alveolare.

2.4 Particolari circostanze influenti sul rischio erelative tolleranzeL'esistenza nei locali dell'esercizio di infiammabili,merci speciali ed esplodenti influisce sullavalutazione del rischio e pertanto deve essereespressamente dichiarata alla Società, conriguardo a quanto disposto nei precedenti artt. 1.1e 1.5.E' tuttavia tollerata, e quindi può non esseredichiarata, l'esistenza di:

- infiammabili in serbatoi completamenteinterrati o in quelli dei motori o, se altrimenti,in quantitativo non superiore a Kg.400;

- merci speciali per non più di Kg. 200;

- esplodenti per non più di Kg. 1.

2.5 Rinuncia alla rivalsaLa Società rinuncia - salvo in caso di dolo - aldiritto di surrogazione derivante dall'ari. 1916deve rispondere a norma di legge, le società

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controllate, consociate e collegate, fornitori eclienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non esercitil'azione verso il responsabile.

2.6 Buona fedeLe inesatte o incomplete dichiarazioni rese dalContraente e dall'Assicurato all'atto dellastipulazione della polizza, così come la mancatacomunicazione di mutamenti aggravanti il rischio,comporteranno, agli effetti degli artt. 1892,1893 e1898 del C.C., decadenza dal diritto di indennizzo oriduzione dello stesso, solo se tali circostanzeinvestano le caratteristiche durevoli del rischiomedesimo e l'Assicurato abbia agito con dolo ocolpa grave. La Società ha peraltro il diritto dipercepire la differenza di premio corrispondente almaggior rischio a decorrere dal momento in cui lacircostanza si è verificata.

2.7 Anticipo sugli indennizziL'Assicurato ha diritto di ottenere, prima dellaliquidazione del sinistro, il pagamento di unacconto pari al 50% dell'importo minimo chedovrebbe essere pagato in base alle risultanzeacquisite, a condizione che non siano sortecontestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stessoe che l'ammontare dell'indennizzo complessivo siapreventivabile in almeno € 77.400. La Società ètenuta al pagamento dell'acconto dopo 90 giornidalla data di denuncia del sinistro, semprechèsiano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiestadell'anticipo.L'acconto non potrà comunque essere superiore a€ 517.000, qualunque sia l'ammontare stimato delsinistro.

2.8 Garanzie complementariOperanti solo se pattuite congiuntamenteall'assicurazione del fabbricato e/o del contenuto:

2.8.1 Ricorso terziLa Società si obbliga a tenere indennel'Assicurato, fino alla concorrenza del massimalepattuito, delle somme che egli sia tenuto acorrispondere per capitale, interessi e spese -quale civilmente responsabile ai sensi di legge -per danni materiali e diretti cagionati alle cose diterzi da sinistro di incendio, esplosione o scoppioindennizzabile a termini di polizza.L'assicurazione è estesa, entro il massimalesuddetto e fino a concorrenza del 10% delmassimale stesso, ai danni derivanti dainterruzioni o sospensioni, totali o parziali,dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali,commerciali, agricole o di servizi. Sono comunque

esclusi i danni alle cose in uso, custodia epossesso dell'Assicurato nonché quelliconseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acquae del suolo. Non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicuratononché ogni altro parente e/o affine con luiconvivente;

b) quando l'Assicurato non sia una personafisica, il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata, l'amministratore e lepersone che si trovino con loro nei rapporti dicui alla precedente lettera a);

e) le società, le quali, rispetto all'Assicurato chenon sia una persona fisica, siano qualificabilicome controllanti, controllate o collegate, aisensi del l'art. 2359 C.C., nel testo di cui allalegge 7giugno1974 n. 216, nonché gliamministratori delle medesime.

2.8.2 Merci in refrigerazioneA parziale deroga dell'alt 2.2 lettera I), la Societàrisponde dei danni subiti dalle merci inrefrigerazione in banchi e/o armadi frigoriferi acausa di:

- mancata o anormale distribuzione del freddo;

- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

a) agli eventi di cui all'ari 2.1 ;b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture

nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositividi controllo e di sicurezza, nonché nei sistemidi adduzione dell'acqua e di produzione odistribuzione dell'energia elettrica direttamentepertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se glieventi previsti ai punti ai e b) di cui sopra siverificano in occasione di eventi atmosferici osono causati da persone che prendano parte atumulti popolari, scioperi, sommosse o checompiano, individualmente o in associazione, attivandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo odi sabotaggio, se operante la garanziacomplementare Eventi speciali. Qualora il dannosia causato da evento di cui al precedente puntob) si applica, lo scoperto del 20% con il minimo di€ 1 0 0 .La presente garanzia complementare è prestata aprimo rischio assoluto.

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2.8.3 Eventi specialiA) Socio-politici. A parziale deroga dell'ari. 2.2

lettere a) e d), la Società indennizza i dannimateriali e diretti arrecati alle cose assicurate

- anche a mezzo di ordigni esplosivi - dapersone che prendono parte a scioperi, tumultipopolari, sommosse o che compiano,individualmente od in associazione, attivandalici o dolosi compresi quelli di terrorismoo sabotaggio.

Ferme le altre esclusioni previste al predetto art.2.2, la Società non risponde dei danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione,scoppio arrecati dalle suddette persone cheabbiano occupato i locali per oltre 5 giorniconsecutivi;

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro,requisizione delle cose assicurate per ordine diqualunque Autorità, di diritto odi fatto, o inoccasione di serrata;

- verificatisi in occasione di furto, tentato ocommesso;

- dovuti ad estorsione, saccheggio o adammanchi di qualsiasi genere;

- di scritte o imbrattamento di muri.

Questa garanzia è prestata con lo scoperto del10% con il minimo di € 255 per sinistro.In nessun caso la Società pagherà per singolosinistro importo superiore al 70% della sommaassicurata alle singole partite.

B) Atmosferici. La Società indennizza i dannimateriali e diretti arrecati alle cose assicurateda uragani, bufere, tempeste, grandine, trombed'aria quando la loro violenza sia riscontrabilesu una pluralità di enti, assicurati o non.

Sono compresi i danni:

- da bagnamento dovuti a precipitazioniatmosferiche verificatisi in occasione deglieventi sopra indicati che abbiano cagionatolesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti;

- causati dalla caduta di alberi o di parti difabbricato, comprese le insegne murali, pereffetto dei suddetti eventi.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi ospecchi d'acqua naturali od artificiali;

- mareggiate e penetrazione di acqua marina;

- formazione di ruscelli, accumulo esterno diacqua, rottura o rigurgito dei sistemi discarico;

- gelo, neve, valanghe e frane;

ancorché verificatisi a seguito degli eventiatmosferici di cui sopra,b) subiti da:

- fabbricati o tettoie aperti da uno o più latiod incompleti nelle coperture o neiserramenti (anche se per temporaneeesigenze di ripristino conseguenti o non asinistro), capannoni pressostatici e simili,baracche in legno o plastica, e quanto inessi si trova; cose all'aperto;

- lastre di cemento-amianto e manufatti dimateria plastica per effetto di grandine;

- insegne, antenne, vetrate e lucernari.

Questa garanzia è prestata con una franchigia di€ 100 per sinistro.

3. NORME CHE REGOLANO LEGARANZIE FURTO

3.1 Rischi assicuratiLa Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, siobbliga ad indennizzare i danni materiali e direttiarrecati al contenuto da:

a) furto commesso con scasso dei mezzi diprotezione e di chiusura aventi lecaratteristiche previste al successivo art. 3.4 ocon sfondamento dei muri, pavimenti e soffittidei locali aventi le caratteristiche dichiaratedall'Assicurato;

b) furto commesso con scalata, intendendosiper tale il furto avvenuto seguendo dall'esternouna via diversa da quella ordinaria, cioèmediante impiego di particolare agilitàpersonale o per mezzo di attrezzi (come peresempio: scale, corde e simili);

e) furto commesso con uso di chiavi false: nonequivale all'uso di chiavi false l'usofraudolento di chiavi vere;

d) furto commesso da persone rimasteclandestinamente nei locali, purchél'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi,a locali chiusi;

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e) furto commesso:

- attraverso le luci di serramenti e diinferriate, con rottura del vetro retrostante;

- durante i periodi di chiusura diurna, quandole vetrine, purché fisse, e le porte vetrate,purché efficacemente chiuse, rimangonoprotette da solo vetro fisso;

- con rottura dei vetri e delle vetrine, durantel'orario di apertura al pubblico, e presenzadegli addetti all'esercizio;

f) furto commesso da dipendenti delContraente o dell'Assicurato purché avvenutoa locali chiusi e con scasso in ore diverse daquelle di lavoro;

g) rapina avvenuta nei locali dell'esercizio anchequando le persone sulle quali viene fattaviolenza o minaccia siano prelevatedall'esterno e siano costrette a recarsi neilocali stessi.

La Società, fermo il limite di cui all'ari. 6.7,indennizza altresì:

h) guasti e vandalismi cagionati, in occasione difurto o rapina, tentato o commesso, alcontenuto nonché ai locali che lo contengono eai relativi mezzi di protezione e chiusura.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del20% della somma assicurata.

i) un'indennità aggiuntiva per danni indiretti,per un importo forfettario pari al 10%dell'indennizzo dovuto per le garanzie di cuialle lettere a) usque 9) escluso quello pervalori

I) la perdita di valori trasportati fuoridall'esercizio dal titolare o dagli addetti, inconseguenza di:

- scippo o rapina;- furto a seguito di infortunio o malore della

persona incaricata del trasporto.

Questa garanzia è valida solo in Italia ed èprestata fino a concorrenza del 10% della sommaassicurata, con il massimo di € 1.550.Le garanzie sopra elencate sono prestate a primorischio assoluto.

3.2 EsclusioniSono esclusi i danni:

a) causati da incendi, esplosioni anche nucleari,scoppi, contaminazioni radioattive, trombe,uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,

3.3

3.4

inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimentidella natura, atti di guerra anche civile,terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi,tumulti popolari;

b) agevolati dal Contraente o dall'Assicurato condolo o colpa grave da:

- persone che abitano con il Contraente o conl'Assicurato od occupano i localidell'esercizio o locali con questicomunicanti;

- persone del fatto delle quali il Contraente ol'Assicurato deve rispondere, salvo quantoprevisto alla lettera f) dell'alt 3.1 ;

- persone incaricate della sorveglianza delcontenuto o dei locali che lo contengono;

- persone legate al Contraente oall'Assicurato da vincoli di parentela oaffinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3)anche se non coabitanti;

e) causati alle cose assicurate da incendi,esplosioni o scoppi provocati dall'autore delsinistro;

d) avvenuti a partire dalle ore 24 delquarantacinquesimo giorno se i localidell'esercizio rimangono per più di 45 giorniconsecutivi incustoditi, fatta eccezione per legaranzie di cui all'art. 3.1 lettera h); per ivalori, l'esclusione decorre dalle ore 24 delquindicesimo giorno.

Trasloco delle cose assicurateIn caso di trasloco delle cose assicurate, ilContraente o l'Assicurato deve darne avviso allaSocietà almeno dieci giorni primadell'effettuazione del trasloco stesso; in caso diinadempimento l'assicurazione resta sospesadalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco eriprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimogiorno successivo a quello in cui la Società haricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'alt 1.5,se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Mezzi di protezione e chiusura del localiCondizione essenziale per la risarcibilità dei danniavvenuti nei locali dell'esercizio, ad eccezione diquelli derivanti da rapina, è che ogni apertura(porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) dei localimedesimi - situata in linea verticale a meno di 4metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani(quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazzi e simili)

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accessibili e praticabili dall'esterno senza impiegodi agilità personale o per mezzo di attrezzi - siadifesa per tutta la sua estensione da almeno unodei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plasticarigida, vetro antisfondamento, metallo o legametallica, altri simili materiali comunementeimpiegati nell'edilizia: il tutto totalmentefisso o chiuso con idonei congegni (qualisbarre, catenacci e simili) manovrabiliesclusivamente dal l'interno oppure chiusocon serrature o lucchetti;

- inferiate (considerando tali anche quellecostituite da robuste barre di metallo o inlega metallica) fissate nei muri o nellestrutture dei serramenti, aventi luci disuperficie non superiore a cmq. 900.

Si intendono per vetri antisfondamento le superficicostituite da una o più lastre con interposti edincollati fra di esse (e per l'intera superficie) stratidi materia plastica in modo da ottenere unospessore non inferiore a mm. 6, oppure costituiteda un unico strato di materiale sintetico(policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

3.5 Indennizzo per casi particolariIn caso di sinistro la Società corrisponderà

. l'indennizzo:

a) nella misura del 90% se l'esercizio appartienead uno dei seguenti settori: Abbigliamento

- Antichità ed Arte - Argenterie - Armi dafuoco - Audiovisivi - Empori - Elettronica -Farmaceutici presso grossisti e/o depositi -Filatelia - Foto-ottica - Macchine perscrivere e per calcolare - Metalli rari -Numismatica - Pelletterie - Pelliccerie -Stoffe e tessuti per abbigliamento -Tabaccherie.

b) nella misura dell'80%, se il furto è commessocon le modalità di cui all'art. 3.1, lett. e) senzascasso delle serrature o da dipendenti comeprevisto alla lettera f) del medesimo articolo;

e) nella misura del 75% se i mezzi di protezionee chiusura risultano in parte non conformi aquanto richiesto all'art. 3.4, purché il furto siacommesso con scasso;

d) nella misura del 75% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagliarti. 1893 e 1898 C.C. - nel caso di esistenzadi taluna delle circostanze aggravanti di cui alpunto 4 delle dichiarazioni dell'Assicurato

riportate in polizza (mod. 21 PAC) con o senzaconcomitanza delle fattispecie di cui alleprecedenti lettere a), b) e e).

3.6 Recupero delle cose rubateSe le cose rubate vengono recuperate in tutto odin parte, l'Assicurato deve darne avviso allaSocietà appena ne abbia avuto notizia.Le cose recuperate divengono di proprietà dellaSocietà se questa ha risarcito integralmente ildanno; se il danno è stato risarcito parzialmente,il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino aconcorrenza della parte di danno che fosseeventualmente rimasta scoperta di assicurazione.In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà diriprendere le cose recuperate restituendo allaSocietà l'indennizzo ricevuto.

4. NORME CHE REGOLANO LAGARANZIA CRISTALLI

4.1 Rischi assicuratiLa Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, siobbliga a indennizzare i danni materiali e diretti dirottura, dovuta a causa accidentale od a fatto diterzi, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetroe specchio, marmo, insegne interne ed esternedell'esercizio purché fissate al fabbricato oall'edificio di cui fosse porzione.L'assicurazione vale anche per la rottura dellelastre e/o insegne verificatasi in occasione di:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari edimostrazioni di folla;

- trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine; ecomprende le conseguenti spese di posa inopera.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto econ una franchigia di € 25 per sinistro.

4.2 EsclusioniSono esclusi i danni:

a) causati da:

- atti di guerra, insurrezioni, requisizioni,occupazioni o sgombero da qualunqueAutorità ordinati;

- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni,alluvioni, gelo;

- scoppi ed esplosioni, emanazione di caloree radiazioni atomiche;

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4.3

5.

b) derivanti da:

- crollo di fabbricato o distacco di parti diesso;

- restauro dei locali, lavori edili o stradalinelle immediate vicinanze;

- lavori sulle lastre od ai relativi supporti,sostegni o cornici;

- operazioni di trasloco, rimozione delle astreo degli infissi o dei mobili su cui le stessesono collocate;

e) causati con dolo del Contraente odell'Assicurato o dei familiari con essiconviventi;

d) alle cornici, intelaiature nonché alle lastreaventi particolare valore artistico;

e) alle lastre usate nelle pavimentazioni e neigradini;

f) di rigature, screpolature e scheggiature.

Rinuncia alla rivalsaLa Società rinuncia - salvo in caso di dolo aldiritto di surrogazione derivante dall'ari 1916 C.C.verso le persone delle quali l'Assicurato deverispondere a norma di legge, le societàcontrollate, consociate e collegate, i fornitori e iclienti, purché l'Assicurato a sua volta non esercitil'azione verso il responsabile.

NORME CHE REGOLANO LAGARANZIA ELETTRONICA

5.1 Rischi assicuratiLa Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, siobbliga ad indennizzare i danni materiali e direttialle cose facenti parte del Contenuto, lett. e),collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate,derivanti da guasti di natura meccanica edelettrica imputabili ai seguenti fatti accidentali:

- corto circuito, variazione di corrente,sovratensione, arco voltaico, bruciature,fenomeni elettrici in genere;

- mancato o difettoso funzionamento diapparecchiature di comando, di controllo, dicondizionamento d'aria o di automatismi diregolazione o di segnalazione;

- imperizia, errato uso.

La Società fermo il limite di cui all'art. 6.7,

corrisponde altresì un'indennità aggiuntiva perdanni indiretti, per un importo forfettario pari al10% dell'indennizzo dovuto per questa garanzia.

5.2 EsclusioniSono esclusi i danni:

a) causati con dolo del Contraente odell'Assicurato o dei familiari con essiconwenti;

b) di deperimento, logoramento, corrosione,ossidazione che siano conseguenza naturaledell'uso o funzionamento o causati dagli effettigraduali degli agenti atmosferici;

e) per i quali deve rispondere, per legge o percontratto, il costruttore, venditore o locatoredelle cose assicurate;

d) verificatisi in conseguenza di montaggi esmontaggi non connessi a lavori di pulitura,manutenzione e revisione, nonché inoccasione di trasporti e trasferimenti,operazioni di carico e scarico, caduteaccidentali;

e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per lamanutenzione e Muso indicate dal costruttoree/o fornitore delle cose assicurate;

f) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampadeed altre fonti di luce salvo che siano connessia danni indennizzabili subiti da altre parti dellecose assicurate;

g) verificatisi in occasione di atti di guerra,insurrezione, tumulti popolari, scioperi,sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggioorganizzato, occupazione militare, invasione;

h) determinati da terremoto, maremoto ederuzioni vulcaniche;

I) verificatisi in occasione di esplosione o diemanazione di calore o di radiazioniprovenienti da trasmutazioni del nucleodell'atomo, come pure in occasione diradiazioni provocate dall'accelerazioneartificiale di particene atomiche.

5.3 Somma assicurata e scopertoLa somma assicurata deve corrispondere al costodi rimpiazzo delle cose assicurate come definitoalla voce Valore a nuovo, lettera b), delleDefinizioni.In caso di sinistro si applica lo scoperto del 10%con il minimo di € 50 per ogni macchina oapparecchiatura.

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5.4 Assistenza tecnicaPer cose assicurate è condizione essenziale, perla validità della garanzia, che esista e sia operanteun contratto di assistenza tecnica e/omanutenzione, pezzi di ricambio compresi,stipulato con la casa costruttrice, fornitrice o conditta da esse esplicitamente autorizzata.

6. NORME COMUNI ALLEGARANZIE INCENDIO - FURTOCRISTALLI - ELETTRONICA

6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizzaLe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dallapolizza non possono essere esercitati che dalContraente e dalla Società. Spetta in particolare alContraente compiere gli atti necessariall'accertamento ed alla liquidazione dei danni.L'accertamento e la liquidazione dei danni cosìeffettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato,restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.L'indennizzo liquidato a termini di polizza non puòtuttavia essere pagato se non nei con fronti o colconsenso dei titolari dell'interesse assicurato.

6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro Incaso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per impedire olimitare le conseguenze del danno esalvaguardare le cose rimaste illese;

b) conservare le tracce e i residui senza avere inalcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasiindennità speciale;

e) entro il termine di 24 ore da quando ne haavuto conoscenza, farne denuncia all'AutoritàGiudiziaria o di Polizia e alla Società,circostanziando il fatto e indicando l'importoapprossimativo del danno; per le garanzieIncendio, Cristalli ed Elettronica il termine di24 ore viene elevato a 3 giorni;

d) presentare alla Società, entro i 5 giornisuccessivi alla denuncia, una distintaparticolareggiata delle cose distrutte, sottratteo danneggiate, con l'indicazione del lorovalore;

e) ove siano distrutti o sottratti titoli di credito,farne denuncia ai debitori nonché esperire, ovene ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusionedelle spese, la procedura di ammortamento;

6.3

6.4

f) dare la dimostrazione, sia nei confronti dellaSocietà che dei Periti, della qualità, quantità evalore delle cose esistenti al momento delsinistro e provare i danni e le perditederivategli, tenendo a disposizione registri,titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altrodocumento che possa essergliragionevolmente richiesto;

g) relativamente alla garanzia Ricorso terzi,informare immediatamente la Società delleprocedure civili o penali promosse contro dilui, fornendo tutti i documenti e le prove utilialla difesa e la Società avrà la facoltà diassumere la direzione della causa e la difesadell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunquetransazione o riconoscimento della propriaresponsabilità senza il consenso della Società.Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917del C.C.L'Assicurato che dolosamente non adempie, intutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde ildiritto all'indennizzo. Se l'Assicurato omettecolposamente di adempiere, in tutto o in parte,agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto diridurre l'indennizzo in ragione del pregiudiziosofferto.

Esagerazione dolosa del dannoII Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;che non esistevano al momento del sinistro;

- occulta, sottrae o manomette cose non rubateo salvate;

- adopera a giustificazione mezzi o documentimenzogneri o fraudolenti;

- altera dolosamente le tracce ed i residui delsinistro o ne facilita il progresso perde il dirittoall'indennizzo.

Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato dalle Partidirettamente oppure, a richiesta di una di esse,mediante Periti nominati uno dalla Società ed unodal Contraente con apposito atto unico.I due Periti devono nominarne un terzo quando siverifica disaccordo fra loro e, anche prima, surichiesta di uno di essi.II terzo Perito interviene soltanto in caso didisaccordo e le decisioni sui punti controversisono prese a maggioranza.

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Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere ecoadiuvare da altre persone, le quali potrannointervenire nelle operazioni peritali, senza peròavere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina delproprio Perito o se i Periti non si accordano sullanomina del terzo, tali nomine, anche su istanza diuna sola delle Parti, sono demandate alPresidente del Tribunale nella cui giurisdizione ilsinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprioPerito; quelle del terzo Perito sono ripartite ametà.

6.5 Mandato dei peritiI Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa emodalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delledichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali eriferire se al momento del sinistro esistevanocircostanze che avessero aggravato il rischio enon fossero state comunicate, nonchéverificare se l'Assicurato od il Contraente haadempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.2;

e) verificare l'esistenza, la qualità e la quantitàdelle cose assicurate, determinando il valoreche le cose medesime avevano al momentodel sinistro secondo i criteri di vantazione dicui all'art. 6 6

d) procedere alla stima ed alla liquidazione deldanno in conformità alle disposizionicontrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati daiPeriti concordi oppure dalla maggioranza nel casodi perizia collegiale, devono essere raccolti inapposito verbale (con allegate le stime dettagliate)da redigersi in doppio esemplare, uno per ognunadelle Parti.I risultati della valutazione di cui alle lettere e) e d)sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano finda ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso didolo, errore, violenza o di violazione dei patticontrattuali, impregiudicata in ogni casoqualsivoglia azione od eccezione inerenteall'indennizzabilità dei danni.La perizia collegiale è valida anche se un Perito sirifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essereattestato dagli altri Periti nel verbale definitivo diperizia.I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogniformalità.

6.6 Determinazione del dannoLa determinazione del danno viene eseguitasecondo i seguenti criteri, separatamente per:

Fabbricato: stimando il costo necessario perricostruire a nuovo le parti distrutte e per ripararequelle soltanto danneggiate e deducendo da talerisultato il valore dei ricuperi.

Contenuto:

1) per le cose precisate alle lettere a) ed e) dellarelativa voce, stimando il valore delle stesse almomento del sinistro in relazione al tipo,qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato dimanutenzione o ogni altra circostanzainfluente e deducendo il valore ricavabile dallecose danneggiate ed il valore di quelle rimasteo illese.Per i titoli di credito si rimborsano solamentele spese sostenute dall'Assicurato per laprocedura stabilita dalla legge perl'ammortamento;

2) per le cose precisate alla lettera b) e C) dellarelativa voce, stimando il costo di rimpiazzodelle cose assicurate con altre nuove uguali oequivalenti e deducendo il valore ricavabiledalle cose danneggiate e quello a nuovo dellecose rimaste o illese;

3) per le cose precisate alla lettera d) dellarelativa voce, stimando il valore delle stesse inrelazione alla natura, qualità, eventualesvalutazione commerciale, compresi gli onerifiscali e deducendo il valore ricavabile dallecose danneggiate e di quelle rimaste o illese,nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.Tale valutazione non potrà comunque superareil corrispondente eventuale prezzo di mercatoal giorno del sinistro.

Lastre e/o Insegne: stimando il costo necessarioper il rimpiazzo o la riparazione, compresa la posain opera della cosa danneggiata, e deducendo datale costo il valore dei recuperi.

6.7 Limiti massimi del l'indennizzoSalvo il caso previsto dall'ari. 1g14 C.C., pernessun titolo la Società potrà essere tenuta apagare somme maggiori di quelle assicurate allesingole voci. Per i danni al Contenuto, la Societàpagherà non più del:

a) 10% della somma assicurata per le coseprecisate alla lettera e) della relativa voce, colmassimo di € 5.200 per singolo quadro odoggetto d'arte e di € 1.550 per denaro,

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preziosi e metalli preziosi;

b) 20% della somma assicurata per le cosecontenute in locali non comunicanti con quellidel fabbricato dell'esercizio adibiti adipendenze del medesimo. In detti locali non siintendono assicurati valori, quadri ed oggettid'arte.

Per le cose per le quali è prevista la coperturaValore a nuovo l'Assicurato acquista il diritto alpagamento dell'intero indennizzo solo se dagaranzia del ripristino o rimpiazzo delle cosedanneggiate; in caso contrario la Società limital'indennizzo al valore che le stesse avevano almomento del sinistro in relazione al tipo, grado divetustà, stato di manutenzione, funzionalità edogni altra circostanza concomitante.

6.8 Assicurazione parzialeSe dalle stime fatte risulta che il valore delle coseassicurate alle singole voci delle garanzieIncendio (escluso Ricorso terzi e Merci inrefrigerazione) ed Elettronica, prese ciascunaseparatamente, eccedeva al momento del sinistrole somme assicurate alle voci stesse, la Societàrisponde del danno in proporzione del rapporto frail valore assicurato e quello risultante al momentodel sinistro.

6.9 Pagamento dell'indennizzoVerificata l'operatività della garanzia, valutato ildanno e ricevuta la necessaria documentazione,la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto diliquidazione, semprechè non sia stata fattaopposizione. Se è stata aperta una proceduragiudiziaria sulla causa del sinistro il pagamentosarà fatto solo quando il Contraente e l'Assicuratodimostrino che i danni non sono stati causati conproprio dolo e, in caso di furto, che non ricorrequanto previsto all'art. 3.2, lettera b).

6.10 Riduzione delle somme assicurate a seguito disinistroIn caso di sinistro le somme assicurate con legaranzie Furto e Cristalli si intendono ridotte, coneffetto immediato e fino al termine del periodo diassicurazione in corso, di un importo uguale aquello del danno rispettivamente indennizzabile, alnetto di eventuali franchigie o scoperti, senzacorrispondente restituzione di premio. Qualorainvece la Società decidesse di recedere dalcontratto, limitatamente alle suddette garanzie, sifarà luogo al rimborso del correlativo premio, al

netto delle imposte, per il periodo di rischio noncorso per le somme rimaste in essere.

7. NORME CHE REGOLANO LEGARANZIE RESPONSABILITÀCIVILE

7.1 Oggetto dell'assicurazioneL'assicurazione è valida fino a concorrenza deimassimali pattuiti per:

Responsabilità civile verso terziLa Società si obbliga a tenere indennel'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagarequale civilmente responsabile ai sensi di legge, atitolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)di danni involontariamente cagionati a terzi, permorte, per lesioni personali e per danneggiamentia cose e ad animali, in conseguenza di un fattoaccidentale verificatosi in relazione ai rischi per iquali è prestata l'assicurazione. L'assicurazionevale anche per la responsabilità civile che possaderivare all'Assicurato da fatto doloso di personedelle quali debba rispondere.

Responsabilità civile verso dipendentiLa Società si obbliga a tenere indennel'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare(capitale, interessi e spese), quale civilmenteresponsabile:a) verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti e

soggetti all'assicurazione obbligatoria pressol'INAIL ai sensi degli artt. 10 e il del D.P.R.30/611965 n. 1124, per gli infortuni (esclusele malattie professionali) dagli stessi sofferti acondizione che, al momento del sinistro,l'Assicurato sia in regola con gli obblighi perl'assicurazione di legge.

b) verso i prestatori di lavoro da lui dipendenti enon soggetti all'assicurazione obbligatoriapresso l'INAIL, per gli infortuni dagli stessisofferti in servizio e in conseguenza di reatocolposo, perseguibile d'ufficio, commessodall'Assicurato o da dipendente del cui operatodebba rispondere.

L'assicurazione è efficace a condizione che i dipendenti infortunati non si trovino con l'assicuratonei rapporti di cui all'art. 7.2 lettere a) e b).

7.2 Persone non considerate terziNon sono considerati terzi:

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a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicuratononché ogni altro parente od affine con luiconvivente;

b) quando l'Assicurato non sia una personafisica, il legale rappresentante, il socio aresponsabilità illimitata, l'amministratore e lepersone che si trovino con loro nei rapporti dicui alla lettera a);

e) le persone che, essendo in rapporto didipendenza con l'Assicurato, subiscano ildanno inoccasione di lavoro o di servizio, salvoquanto previsto dall'ari. 7.1 Responsabilitàcivile verso dipendenti;

d) i subappaltatori e loro dipendenti nonché tutticoloro che, indipendentemente dalla natura delloro rapporto con l'Assicurato subiscano ildanno in conseguenza della loropartecipazione manuale alle attività cui siriferisce l'assicurazione.

7.3 Rischi assicuratiL'assicurazione è prestata per i rischi derivantidall'esercizio dell'attività dichiarata in polizza(mod. 21 PAC). Sono compresi anche i danni:a) derivanti dalla conduzione del fabbricato

dell'esercizio, dei relativi impianti fissi -compresi ascensori, montacarichi ed antenneradiotelevisive - nonché degli spazi dipertinenza;

b) dei quali l'Assicurato debba rispondere inqualità di proprietario del fabbricato, e diquantaltro riportato alla precedente lett. a), acondizione che II fabbricato stesso risultiassicurato per le garanzie Incendio.Se l'assicurazione è stipulata da un condòminoper la parte di sua proprietà, essa comprendetanto la responsabilità per i danni dei qualidebba rispondere in proprio, quanto laresponsabilità per i danni dei quali egli debbarispondere per la sua quota della proprietàcomune, escluso il maggior onereeventualmente derivante da obblighi solidalicon gli altri condòmini;

e) derivanti da spargimento d'acqua conseguentea mancata chiusura dei rubinetti, od a guastidegli apparecchi esistenti nei localidell'esercizio;

d) derivanti da spargimento d'acqua a seguito diguasti o rottura di impianti e condutture alservizio del fabbricato, a condizione che ilfabbricato stesso risulti assicurato per le

7.4

garanzie

e) derivanti da lavori di ordinaria manutenzionedel fabbricato dell'esercizio;

f) derivanti dalla committenza dei lavori distraordinaria manutenzione del fabbricatodell'esercizio;

g) a mezzi di trasporto sotto carico o scaricoovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delleanzidette operazioni;

h) agli autoveicoli in consegna o custodiaall'Assicurato, restando tuttavia esclusi i danniche siano diretta conseguenza di lavori diriparazione e/o manutenzione e quelli subiti daautoveicoli comunque in uso all'Assicuratostesso;

i) derivanti dalla proprietà e/o uso di velocipedinon a motore o veicoli a braccia;

I) ai locali ove si svolgono i lavori ed alle cosetrovantisi nello stretto ambito di esecuzionedei lavori;

m) derivanti dalla proprietà e dall'azionamento dimacchine operatrici e mezzi di sollevamentoutilizzati per le esigenze dell'esercizio;

n) cagionati da operazioni di rifornimento econsegna - comprese quelle di trasporto,carico e scarico - delle merci;

o) derivanti dall'organizzazione di dimostrazioni epresentazioni di prodotti nei localidell'esercizio, nonché dalla partecipazione adesposizioni e fiere, compreso l'allestimento elo smontaggio dei relativi stand;

p) derivanti dalla proprietà e manutenzione diinsegne, cartelli pubblicitari e striscioni;

q) derivanti dalla detenzione ed uso di armi dafuoco a solo scopo di difesa da partedell'Assicurato (se persona giuridica, da partedel legale rappresentante dell'esercizio),semprechè risultino rispettate le relative leggie regolamenti in vigore;

r) derivante dalla proprietà ed uso di un cane perla guardia dell'esercizio.

EsclusioniSono esclusi i danni;

a) da circolazione su strade di uso pubblico, o suaree ad esse equiparate, di veicoli a motorenonché da navigazione di natanti a motore eda impiego di aeromobili;

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b) provocati da non addetti all'esercizio;

e) dei quali l'Assicurato debba rispondere aisensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786c.c;

d) da furto e quelli a cose altrui derivanti daincendio di cose dell'Assicurato o da luidetenute;

e) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasititolo - salvo quanto diversamente previstodall'art. 7.3 lettera h) - ed a quelle trasportate,rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

f) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;

g) cagionati da installazioni in genere dopol'ultimazione dei lavori o qualora si tratti dioperazioni di riparazione, manutenzione o posain opera, quelli non avvenuti durantel'esecuzione dei lavori;

h) cagionati da prodotti e cose in genere dopo laconsegna a terzi e quelli conseguenti amancato uso e/o disponibilità di impianti emacchine in genere;

i) a condutture ed impianti sotterranei in genere;

7.5

I) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e deirelativi impianti fissi) che non costituiscanobeni strumentali per lo svolgimentodell'attività;

m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali oparziali di attività industriali, commerciali,artigianali, agricole o di servizi;

n) conseguenti ad inquinamento delUaria,dell'acqua o del suolo nonché ad interruzione,impoverimento di falde acquifere, di giacimentiminerali ed in genere di quanto trovasi nelsottosuolo suscetti bile di sfruttamento;

o) da detenzione od impiego di esplosivi;

p) verificatisi in connessione con trasformazioniod assestamenti energetici dell'atomo, naturalio provocati artificialmente (fissione o fusionenucleare, isotopi radioattivi, macchineacceleratrici ecc).

FranchigieLe garanzie sono prestate:

a) per i danni indicati all'art. 7.3, lettere g), h) edI), con la franchigia di € 100;

b) per i danni a cose indicati all'art. 7.3, letteree), d) ed r), con la franchigia di € 50.

7.6 Estensione territorialeL'assicurazione vale per i danni che avvengononei Paesi Europei.

7.7 Denuncia dei sinistri relativi ai dipendentisoggetti alla assicurazione obbligatoria controgli infortuni sul lavoroAgli effetti dell'assicurazione di responsabilitàcivile verso i dipendenti soggetti all'assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro,l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri peri quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma dellalegge infortuni.

7.8 Gestione delle vertenze di danno - speseLa Società assume, fino a quando ne hainteresse, la gestione delle vertenze tanto in sedestragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale,a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra,legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti edazioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono acarico della Società le spese sostenute perresistere all'azione promossa contro l'Assicuratoentro il limite di un importo pari al quarto delmassimale stabilito in polizza per il danno cui siriferisce la domanda.Qualora la somma dovuta al danneggiato superidetto massimale, le spese vengono ripartite fraSocietà ed Assicurato in ragione del rispettivointeresse.In caso di definizione transattiva del danno, laSocietà a semplice richiesta dell'Assicurato eferma ogni altra condizione di polizza,continuerà a proprie spese la gestione in sedegiudiziale penale delle vertenze fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo sitrova al momento dell'avvenuta transazione.La Società non riconosce spese incontratedall'Assicurato per i legali o tecnici che non sianoda essa designati e non risponde di multe od .ammende né delle spese di giustizia penalediverse da quelle di cui ai precedenti commi.

7.9 Condizioni specialiLe condizioni speciali sottoriportate sono valideed operanti esclusivamente per gli esercizicommerciali cui si riferiscono.

Farmacie. La validità dell'assicurazione èsubordinata al possesso da parte degli addetti allafarmacia dei requisiti richiesti dalla legge perl'esercizio dell'attività da loro svolta.L'assicurazione comprende anche i dannicagionati da prodotti anche non galenici, di

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produzione propria, venduti nello stesso esercizio.

Saloni di bellezza e istituti per trattamentiestetici. La validità dell'assicurazione èsubordinata al possesso, da parte degli addettiall'esercizio, dei requisiti eventualmente previstidalla legge per l'esercizio dell'attività da lorosvolta, nonché all'effettuazione, ove richiesto, deinecessari controlli medici.La garanzia comprende anche i danni cagionati inoccasione di servizi prestati presso il domicilio delcliente.

7.10 Garanzie complementariValide solo se espressamente richiamate inpolizza (mod. 21 PAC).

A. Rischio dello smercioA parziale deroga dell'alt 7.4 lettera h),l'assicurazione comprende la responsabilitàcivile derivante all'Assicurato, ai sensi dilegge, per i danni involontariamente cagionatia terzi, compreso l'acquirente, dalle cosevendute o somministrate esclusi quelli dovuti avizio originario del prodotto. Per i generialimentari di produzione propria, venduti osomministrati nello stesso eserciziol'assicurazione si intende valida anche per idanni dovuti a vizio originale del prodotto.La garanzia vale per i danni verificatisi entroun anno dalla consegna di cose vendutedurante il periodo di validità della garanzia e,comunque, non oltre la data di scadenza dellapolizza.

L'assicurazione non vale se l'Assicuratodetiene merci non in conformità a norme eregolamenti disciplinanti l'esercizio della suaattività.Il massimale per sinistro rappresenta il limitedi garanzia per periodo di assicurazione.La presente garanzia complementare non èoperante per esercizi per la venditaall'ingrosso e per depositi commerciali.

B. Committenza autoL'assicurazione comprende la responsabilitàcivile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'alt2049 C.C., per danni cagionati a terzi, ivicompresi i danni corporali alle personetrasportate, dai suoi dipendenti - abilitati allaguida a norma delle vigenti disposizioni dilegge - in relazione alla guida di autovetture,motocicli e ciclomotori, purché i medesimi nonsiano di proprietà od in usufrutto all'Assicuratood allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui

locati.Non sono considerati terzi, oltre alle personedi cui all'art. 7.2, le persone che si trovano conil conducente dell'auto/motoveicolo neirapporti di cui alla lettera a) del citato art. 7.2.La presente estensione di garanzia è prestatacon la franchigia di € 255.

C. Servizio di guardaroba: danni a cose inconsegna e custodiaA deroga dell'alt 7.4 lettera e) e semprechéesista un servizio di guardaroba custoditorassicurazione comprende, entro il limitestabilito in polizza per i danni a cose, e sinoalla concorrenza massima di € 104 per ognidanneggiato, i danni sofferti dai clienti inseguito a sottrazione, distruzione odeterioramento delle cose portatenell'esercizio e consegnate all'Assicurato, perla responsabilità che a lui incombe ai sensidegli arti 1783,1784,1785 bis e 1786 C.C.ferma restando l'esclusione per i danni a cosenon consegnate.

La garanzia non comprende oggetti preziosi,denaro, titoli di credito, valori bollati, marche,valori, veicoli e natanti in genere e cose in essicontenute.Sono altresì esclusi i danni cagionati daincendio e da bruciature per contatto conapparecchi di riscaldamento nonché quellicausati da lavatura, smacchiatura, stiratura esimili.

D. Sale giochi, da ballo e da biliardoL'assicurazione comprende il rischio relativoalla proprietà e/o esercizio di una sala daballo, di una sala giochi o di una sala dabiliardo, purché annessi a bar, ristoranti,pizzerie, birrerie e-trattorie, e sempreché iltitolare dell'esercizio sia in possesso delleeventuali autorizzazioni previste dalla leggee/o dai regolamenti vigenti.Limitatamente ai danni a cose, la garanziaviene prestata con la franchigia di € 25 e conil massimo risarcimento di € 155 per ognisinistro.Relativamente alle sale da ballo, la garanzianon comprende i danni corporali subiti daartisti ed orchestrali.La presente garanzia non è operante perdancing, discoteche e ritrovi notturni.

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LA PROTEZIONE DELLE PERSONEDEFINIZIONINel testo di polizza si intendono per:

- Infortunio: evento dovuto a causa fortuita,violenta ed esterna che produca lesioni fisicheobiettivamente constatabili.

- Malattia: ogni alterazione dello stato di salutenon dipendente da infortunio.

- Invalidità permanente: la diminuzione operdita definitiva od irrimediabile dellagenerica capacità a svolgere un lavoroproficuo, indipendentemente dalla professionesvolta.

- Ricovero: la degenza, comportantepernottamento, in istituto di cura pubblico oprivato regolarmente autorizzato, esclusistabilimenti termali, case di convalescenza edi soggiorno.

- Franchigia: l'importo in cifra fissa che vienedetratto dall'indennizzo.

8. NORME CHE REGOLANO LEGARANZIE INFORTUNI8.1 Rischi assicuratiL'assicurazione vale per i soli infortuni cheabbiano per conseguenza la morte od unainvalidità permanente e che l'Assicurato subiscanello svolgimento delle mansioni e/o incarichi diin polizza (mod. 22 PAC).L'assicurazione comprende anche:

a) l'asfissia non di origine morbosa;

b) gli avvelenamenti acuti da ingestione odassorbimento di sostanze;

e) l'annegamento;

d) l'assideramento od il congelamento;

e) la folgorazione;

f) le conseguenze obiettivamente constatabili dimorsi o punture di animali, di aracnidi o diinsetti con esclusione delle malattie di cui gliinsetti siano portatori necessari;

g) i colpi di sole o di calore o di freddo;

h) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gliinfarti e le ernie;

i) gli infortuni subiti in stato di malore odincoscienza;

I) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenzao negligenza anche gravi;

m) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o daatti di terrorismo, a condizione che l'Assicuratonon vi abbia preso parte attiva;

n) gli infortuni derivanti dalla guida e/o dall'uso ditutti i veicoli o natanti salvo quanto previstodal successivo art. 8.2 lettere a) e b).

8.2 EsclusioniSono esclusi gli infortuni causati:

a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli onatanti a motore in competizioni non diregolarità pura e nelle relative prove;

b) dall'uso, anche come passeggero, diaeromobili (compresi deltaplani edultraleggeri);

e) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lottanelle sue varie forme, scalata di' roccia oghiaccio, speleologia, salto dal trampolino consci od idroscì, sci acrobatico, bob, rugby,football americano, immersioni conautorespiratore, paracadutismo o sport aerei ingenere;

d) dalla partecipazione a competizioni - o relativeprove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvoche esse abbiano carattere ricreativo;

e) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci,dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;

f) da operazioni chirurgiche, accertamenti o curemediche non rese necessarie da infortunio;

g) da delitti dolosi compiuti o tentatidall'Assicurato;

h) da guerre, insurrezioni, movimenti tellurici,inondazioni od eruzioni vulcaniche;

i) da trasformazioni od assestamenti energeticidell'atomo, naturali o provocati (fissione efusione nucleare, isotopi radioattivi, macchineacceleratrici, raggi X, ecc).

Sono inoltre esclusi gli infortuni subiti:

I) nello svolgimento di attività professionalidiverseda quella dichiarata in polizza e, salvopatto speciale, nello svolgimento di ogni altraattività che l'Assicurato eserciti senzacarattere di professionalità.

8.3 MorteSe l'infortunio ha come conseguenza la morte, la

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Società corrisponde la somma assicurata aibeneficiari designati o, in difetto di designazione,agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabilecon quello per invalidità permanente.Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzoper invalidità permanente, l'Assicurato muore inconseguenza del medesimo infortunio, la Societàcorrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tral'indennizzo per morte se superiore - e quello giàpagato per invalidità permanente.

8.4 Maggiorazione in caso di morte violentaFermo quanto previsto dal precedente art. 8.3, nelcaso di morte dell'Assicurato conseguente adinfortunio derivante da rapina, sequestro etentativo di sequestro, attentati ed atti diterrorismo, la Società, sempreché non si tratti diinfortunio dipeso da atti dolosi compiuti o tentatidall'Assicurato stesso, corrisponderà l'indennizzospettante a termini di polizza con unamaggiorazione del 25%. La maggiorazione diindennizzo prevista a termini del presente articolonon potrà comunque superare € 52.000 persingolo Assicurato.

8.5 Invalidità permanenteSe l'infortunio ha per conseguenza una invaliditàpermanente, la Società liquida un indennizzo,calcolato sulla somma assicurata per invaliditàpermanente totale, in proporzione al grado diinvalidità accertato e valutato in base alla Tabelladi pag. 30.

8.6 Supervalutazione invalidità permanenteQualora l'invalidità permanente, accertata evalutata in base al precedente art. 8.5, risulti digrado pari o superiore al 25%, l'indennizzorelativo verrà corrisposto dalla Società con unamaggiorazione del 30%.

8.7 Servizio militareDurante il servizio militare di leva in tempo dipace o durante il servizio sostitutivo dello stesso,rassicurazione resta operante.In ogni caso, entro il 150 giorno successivo allaprima scadenza di premio - o rata di premiosuccessiva all'inizio del servizio di cui sopra, ilContraente ha diritto di ottenere la sospensionedell'assicurazione fino al termine del serviziomedesimo.

8.8 Persone soggette ad assicurazioneobbligatoria per legge

La presente assicurazione si intende stipulata inaumento all'eventuale assicurazione di leggecontro gli infortuni sul lavoro e non esimedall'obbligo attuale o futuro di assolvere agliimpegni derivanti dalla legge stessa.

8.9 Persone non assicurabiliNon sono assicurabili le persone affette daalcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguentiinfermità mentali: sindromi organiche cerebrali,schizofrenia, forme maniaco-depressive, statiparanoidi. L'assicurazione cessa al manifestarsi didette affezioni.

8.10 Estensione territorialeL'assicurazione vale per il mondo intero.

8.11 Limiti di indennizzo per evento catastrofaleNel caso di sinistro che colpiscacontemporaneamente più assicurati, l'esborsocomplessivo a carico della Società non potràcomunque eccedere € 775.000.Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizzaeccedessero nel loro complesso detto importo, glistessi verranno proporzionalmente ridotti. Lalimitazione sopraindicata resta comunqueoperante anche nel caso di adeguamentoautomatico previsto dall'ari. 10.1

8.12 Franchigia assoluta per invalidità permanenteLa somma assicurata per invalidità permanente èsoggetta alle seguenti franchigie:

a) sulla parte di somma assicurata eccedente €78.000 e fino a € 130.000 non si fa luogo adindennizzo quando l'invalidità permanente è digrado pari o minore al 5% della totale; seinvece l'invalidità permanente risulta superiorea tale percentuale l'i ndennizzo vienecorrisposto solo per la parte eccedente;

b) sulla parte di somma assicurata eccedente €130.000 non si fa luogo ad indennizzo quandol'invalidità permanente è di grado pari ominore al 10% della totale; se invecel'invalidità permanente risulta superiore a talepercentuale l'indennizzo viene corrisposto soloper la parte eccedente.

8.13 Altre assicurazioniFermo quanto previsto dal l'art. 1.2, qualora per lamedesima persona le somme assicurate con altrepolizze superino complessivamente il 50% diquelle garantite con il presente contratto, laSocietà entro 15 giorni dalla comunicazione e con

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preavviso di almeno 60 giorni ha facoltà direcedere dall'assicurazione nei confronti di dettapersona, fermo restando il diritto del Contraente arichiedere la risoluzione del contrattolimitatamente alla garanzia Infortuni.

8.14 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistroFermo quanto previsto dall'alt 1.7, la denunciadell'infortunio deve contenere l'indicazione delluogo, giorno, ora e causa dell'evento e deveessere corredata di certificato medico, lì decorsodelle lesioni deve essere documentato da ulterioricertificati medici.L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari,devono consentire alla Società le indagini e gliaccertamenti che questa ritenga necessari.

8.15 Criteri di indennizzabilitàLa Società corrisponde l'indennizzo per leconseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non ètisicamente integro e sano, sono indennizzabilisoltanto le conseguenze che si sarebberocomunque verificate qualora l'infortunio avessecolpito una persona tisicamente integra e sana. Incaso di perdita anatomica o riduzione funzionaledi un organo o di un arto già minorato, lepercentuali di cui all'ari 8.5 sono diminuitetenendo conto del grado di invalidità preesistente.

8.16 Modalità di valutazione del dannoLe divergenze sul grado di invalidità permanente,o sull'applicazione dei criteri di indennizzabilitàprevisti dall'ari 8.15, possono essere demandateper iscritto ad un Collegio di tre medici, nominatiuno per parte ed il terzo di comune accordo o, incaso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Mediciavente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi ilCollegio, li Collegio Medico risiede nel Comuneche sia sede di istituto universitario di medicinalegale e delle assicurazioni più vicino allaresidenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Partisostiene le proprie spese e remunera il medico daessa designato, contribuendo per la metà dellespese e competenze per il terzo medico.È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ovene riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivodell'invalidità permanente ad epoca da definirsidal Collegio stesso; nel quale caso il Collegio puòintanto concedere una provvisionalesull'indennizzo.Le decisioni del Collegio Medico sono prese amaggioranza di voti, con dispensa da ogniformalità di legge, e sono vincolanti per le Parti,

anche se uno dei Medici rifiuti di firmare il rèiativoverbale.

8.17 Rinuncia al diritto di rivalsaLa Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e deisuoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cuiall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabilidell'infortunio.

8.18 Garanzie complementariValide per i soli Assicurati a favore dei quali sonorese operanti in polizza (mod. 22 PAC).

Rischio extraprofessionale. A parziale derogadell'alt 8.2 lettera I), fermi i limiti tutti convenutiin polizza, l'assicurazione vale anche per gliinfortuni che l'Assicurato subisca nellosvolgimento di ogni attività che non abbiacarattere di professionalità.La presente estensione di garanzia è valida acondizione che risultino garantiti i rischi di cuiall'art. 8.1, ed è operante per i medesimi eventi iviprevisti.

Rischio volo. L'assicurazione è estesa agliinfortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggiaerei di trasporto pubblico passeggeri su veivolied elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggieffettuati:

- su aeromobili di società/aziende di lavoroaereo, per voli diversi da trasporto pubblicopasseggeri;

- su aeromobili di aeroclubs;- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida se la polizza ha durata inferiore ad un anno edinizia dal momento in cui l'Assicurato sale aibordo dell'aeromobile, cessando al momento incui ne discende.

9. NORME CHE REGOLANO LEGARANZIE SPESE SANITARIE

9.1 Oggetto dell'assicurazioneLe garanzie Globale ricoveri e Indennità didegenza, sotto riportate, sono operanti a favoredell'Assicurato esclusivamente se rese valide inpolizza (mod. 22 PAC).Globale ricoveri.La Società, fino a concorrenza delta sommaassicurata e previa deduzione della franchigia dicui all'art. 9.2, rimborsa:

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Tabella: percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

un arto superioreuna mano od un avambraccioun polliceun indiceun medioun anulareun mignolouna falange del polliceuna falange di altro dito della manoun piedeambedue i piediun alluceun altro dito del piedeuna falange dell'alluceuna falange di altro dito del piedeun arto inferiore al di sopra del ginocchioun arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchioun occhioambedue gli occhiun renela milzasordità completa di un orecchiosordità completa di ambedue gli orecchiperdita totale della vocestenosi nasale bilaterale

esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di:

vertebre cervicalivertebre dorsali12' dorsalecinque lombariesiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente

permanente.

destro

70%60%18%14%8%8%

12%9%

1/3 del dito40%100%5%3%

2,5%1%

60%50%25%

100%20%10%10%40%30%15%

10%7%

12%12%5%

sinistro

60%50%16%12%6%6%

10%8%

Nei confronti delle persone che presentano mancinismo, le percentuali di invalidità permanente previste per l'artosuperiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte inproporzione alla funzionalità perduta.Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento allepercentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dallaprofessione dell'Assicurato.La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invaliditàpari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

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a) nei casi di:

- ricovero, reso necessario da malattia odinfortunio

- intervento chirurgico, anche senzaricovero, reso necessario da malattia odinfortunio

- parto ed aborto terapeutico comportantiricovero

1. le spese per: onorari del chirurgo,dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista edi ogni altro soggetto partecipanteall'intervento; diritti di sala operatoria emateriale di intervento (ivi compresi gliapparecchi terapeutici e le endoprotesiapplicati durante l'intervento);

2. le spese relative al periodo di ricovero, per:assistenza medica, cure, trattamentifisioterapici e rieducativi, medicinali edesami;

3. le spese per rette di degenza;4. le spese di trasporto in ambulanza, fino al

10% del massimale assicurato;

b) nei casi di:- ricovero, reso necessario da infortunio- intervento chirurgico, anche senza

ricovero, reso necessario da malattia odinfortunio

- parto cesareooltre alle spese di cui ai punti 1,2,3, e 4della lettera a):

1. le spese per gli accertamentidiagnostici(compresi gli onorari dei medici)effettuati anche al di fuori dell'istituto di cura,nei 90 giorni precedenti alla data di inizio delricovero oppure alla data dell'interventochirurgico senza ricovero;

2. le spese per i relativi:- esami;- acquisto di medicinali;- prestazioni mediche, chirurgiche ed

infermieristiche;- trattamenti fisioterapici o rieducativi;- cure termali (escluse in ogni caso le spese

di natura alberghiera).Dette spese, purché sostenute nei 90 giornisuccessivi alla data di cessazione del ricoverooppure alla data dell'intervento chirurgico senzaricovero, sono rimborsate fino al 10% delmassimale assicurato.Nei casi di parto non cesareo o di aborto,l'indennizzo non potrà superare per ogni singoloevento il 10% del massimale assicurato:Nel corso del periodo di assicurazione

l'ammontare complessivo degli indennizzi perl'insieme delle prestazioni garantite non puòsuperare il massimale assicurato.Qualora l'Assicurato si avvalga del ServizioSanitario Nazionale in forma diretta od indirettae/o di altre forme di assistenza sanitaria diretta oda rimborso, la garanzia varrà per le eventualispese od eccedenza di spese rimaste a caricodell'Assicurato.

Indennità di degenzaLa Società corrisponde la somma pattuita perciascun giorno di degenza - a partire dal giornostesso del ricovero, fino al giorno antecedentequello della dimissione e per la durata massima di365 giorni - nei casi di:

- ricovero, con o senza intervento chirurgico,reso necessario da malattia od infortunio;

- parto cesareo.Non danno comunque diritto ad indennità iricoveri per parto non cesareo e abortoterapeutico.

9.2 FranchigiaPer la garanzia Globale ricoveri la Società effettuail rimborso di quanto dovuto all'Assicurato previaapplicazione della franchigia di € 2.580 persinistro; detta franchigia, nei casi in cuil'Assicurato comprovi di essere ricorso al ServizioSanitario Nazionale, è ridotta a € 1.545.

9.3 Decorrenza della garanzia e termini diaspettativaLa garanzia decorre:

a) per gli infortuni: dal momento in cui, ai sensidell'ari. 1.3, ha effetto l'assicurazione;

b) per le malattie: dal 300 giorno successivo aquello di effetto dell'assicurazione;

e) per le conseguenze di stati patologici insortianteriormente alla stipulazione del contratto,sempreché non conosciuti e/o diagnosticati almomento di detta stipulazione, nonché per ilparto: dal 2700 giorno successivo a quello dieffetto dell'assicurazione.Per l'aborto terapeutico e per le malattiedipendenti da gravidanza o puerperio, lagaranzia è operante - con il termine diaspettativa di 30 giorni - soltanto se lagravidanza ha avuto inizio in un momentosuccessivo a quello di effettodell'assicurazione.

Nell'eventualità di future variazioni allapresente polizza, per le garanzie introdotte anuovo nonché per la parte di sommeassicurate eccedenti quelle già in corso, glianzidetti termini di aspettativa inizieranno a

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decorrere dalla data di effetto delle variazionimedesime. Per converso, qualora la presentepolizza sostituisca una precedente, senzasoluzione di continuità, per le persone e legaranzie già ricomprese in detta precedentepolizza e fino alla concorrenza delle sommeassicurate in essa previste, i suindicati terminidi aspettativa decorrono dalla data in cuihanno preso effetto nella polizza precedente.

9.4 EsclusioniL'assicurazione non è operante nei casi di:- interventi chirurgici o ricoveri che siano

conseguenza diretta di stati patologici, anchese conseguenti ad infortunio, già conosciutie/o diagnosticati al momento della stipulazionedel contratto (o, nel caso di successivevariazioni, anteriormente alla stipulazione dellarelativa appendice, rispetto alle persone edalle garanzie introdotte a nuovo nonché per laparte delle somme assicurate eccedentequelle già in corso);

- aborto volontario non terapeutico;

- infortuni ed intossicazioni conseguenti adabuso di alcoolici o psicofarmaci, ovvero aduso di allucinogeni o stupefacenti, infortunisofferti in conseguenza di azioni delittuosecommesse dall'Assicurato (intendendosiinvece comprese nell'assicurazione leconseguenze di imprudenze e negligenze,anche gravi, dell'Assicurato stesso);

- infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei odalla partecipazione a corse e garemotoristiche ed alle relative prove edallenamenti (salvo che si tratti di gare diregolarità pura);

- cure delle malattie mentali e dei disturbipsichici in genere, ivi compresi icomportamenti nevrotici;

- cure ed interventi per l'eliminazione ocorrezione di difetti fisici e malformazionicomunque preesistenti alla stipulazione dellapolizza;

- prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gliinterventi di chirurgia plastica o stomatologicaricostruttiva resi necessari da infortunioverificatosi successivamente alla stipulazionedel contratto);

- cure dentarie o delle paradontiopatie, a menoche non siano rese necessarie da infortuniverificatisi successivamente alla stipulazionedel contratto; sono escluse in ogni caso leprotesi dentarie;

- malattie professionali, come definite dal D.P.R.

30/6/1965 n. 1124 e successive variazioniintervenute fino alla stipulazione della polizza;

- spese per l'acquisto, la manutenzione e lariparazione di apparecchi protesici eterapeutici, salvo quanto previsto dall'alt 9.1 ;

- conseguenze dirette od indirette ditrasmutazioni del nucleo dell'atomo, comepure di radiazioni provocate artificialmentedall'accelerazione di particene atomiche o daesposizione a radiazioni ionizzanti;

- conseguenze derivanti da guerre, insurrezioni,movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

9.5 Persone non assicurabiliNon sono assicurabili, indipendentemente dallaconcreta valutazione dello stato di salute, lepersone affette da alcoolismo, tossicodipendenzao dalle seguenti infermità mentali: sindromiorganiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidi.L'assicurazione cessa al manifestarsi ditaliaffezioni.

9.6 Estensione territorialeL'assicurazione vale per il mondo intero.

9.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistroLa denuncia di cui all'ari. 1.7 deve esserecorredata da certificazione medica.L'Assicurato deve consentire alla Società leindagini e gli accertamenti necessari e produrrecopia conforme all'originale della cartella clinicacompleta.

9.8 Criteri di liquidazioneII pagamento dell'indennizzo viene effettuato:a) per la garanzia Globale ricoveri a cura

ultimata su presentazione degli originali dellerelative notule, distinte e ricevute debitamentequietanzate.A richiesta dell'Assicurato, la Societàrestituisce i precitati originali, previaapposizione della'data di liquidazione edell'importo liquidato.Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzil'originale delle notule, distinte e ricevute perottenerne il rimborso, la Società effettua ilpagamento di quanto dovuto a termini dellapresente polizza dietro dimostrazione dellespese effettivamente sostenute, al netto diquanto a carico dei predetti terzi.Per le spese sostenute all'estero i rimborsiverranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, alcambio medio della settimana in cui la spesa èstata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dallequotazioni dell'Ufficio italiano dei Cambi.

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b) per la garanzia Indennità di degenza altermine del ricovero su presentazione di unadichiarazione rilasciata dall'istituto di curaattestante la durata del ricovero stesso.

9.9 Anticipazione dell'indennizzoIn caso di sinistro comportante ricovero in istitutodi cura, l'Assicurato ha diritto di ottenere unaanticipazione dell'indennizzo a condizione chefornisca la documentazione medica sufficientealla Società per accertare l'indennizzabililà delsinistro stesso.L'anticipazione dell'indennizzo è effettuata dallaSocietà nei limiti e con le modalità seguenti:

a) qualora sia prevista la garanzia Globalericoveri e le spese sostenute dall'Assicurato inbase alla fatturazione parziale dell'istituto dicura - detratta la franchigia di cui all'ari. 9.2 -risultino non inferiori a € 1.545, la Societàcorrisponde il 70% delle spese rimborsabili atermini di polizza.

b) qualora sia prevista la garanzia Indennità didegenza e siano trascorsi almeno trenta giornidi degenza, la Società corrisponde l'indennitàspettante al momento della richiestadell'anticipazione dell'indennizzo.L'Assicurato può usufruire della facoltàriconosciutagli a termini del presente articoloanche più volte nel corso di uno stesso periododi assicurazione; tuttavia l'anticipazione diindennizzo dovuta in relazione alla garanziaIndennità di degenza non può essere chiestaper periodi di degenza inferiori a trenta giorni.In sede di liquidazione definitivadell'indennizzo la Società detrarrà le sommecorrisposte all'Assicurato a termini delpresente articolo.Qualora a guarigione cllnica avvenuta dovesserisultare che l'indennizzo non era dovuto, laSocietà ha diritto alla restituzione entro 15giorni dalla richiesta formale - degli importianticipati.

9.10 ControversieIn caso di disaccordo sul diritto all'indennizzo, leParti possono conferire, per iscritto, mandato didecidere se ed in quale misura sia dovutol'indennizzo, a norma e nei limiti delle condizionidi polizza, ad un Collegio di tre medici, nominatiuno per parte ed il terzo di comune accordo o, incaso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Mediciavente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi ilCollegio, lì Collegio Medico risiede nel comuneche sia sede di istituto universitario di medicinalegale e delle assicurazioni più vicino allaresidenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Partisostiene le proprie spese e remunera il medico da

essa designato, contribuendo per la metà dellespese e competenze per il terzo medico.Le decisioni del Collegio Medico sono prese amaggioranza di voti, con dispensa da ogniformalità di legge e sono vincolanti per le Parti,anche se uno dei medici si rifiuti di firmare ilrelativo verbale.

9.11 Rinuncia al diritto di rivalsaLa Società rinuncia a favore dell'Assicurato e deisuoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cuiall'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabilidell'infortunio o della malattia.

10. LA DIFESA DELL'INFLAZIONE10.1 Adeguamento automatico

Somme assicurate, massimali, limiti d'indennizzo(esclusi quelli eventualmente espressi inpercentuale) e premio sono collegati all'indice delcosto della vita (indice generale nazionale ISTATdei prezzi al consumo per famiglie di operai eimpiegati).Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, comeindice iniziale e per gli adeguamenti successivi,l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.Alla scadenza di ogni rata annua, se si saràverificata una variazione dell'indice iniziale o diquello dell'ultimo adeguamento, sommeassicurate, massimali, limiti d'indennizzo (esclusiquelli eventualmente espressi in percentuale) epremio varieranno proporzionalmente a decorreredalla medesima scadenza di rata. In caso diritardata pubblicazione dell'indice verrà fattoriferimento all'ultimo indice mensile conosciutodell'anno precedente. A parziale deroga dell'ari6.8 si conviene che la regola proporzionale iviprevista non trovi applicazione qualora il valoredelle cose assicurate con le garanzie Incendio -voce Fabbricato - ed Elettronica, al momento delsinistro, non superi di oltre il 20% le correlativesomme assicurate. Se detto limite risultasuperato, la regola proporzionale verrà applicataper l'eccedenza.Qualora per effetto degli adeguamenti le sommeassicurate aumentino di almeno il 50%, ovverodopo avvenuti i primi quattro adeguamenti, è infacoltà di ciascuna delle Parti rinunciare aldisposto dei commi precedenti, dandonecomunicazione per raccomandata all'altra Partealmeno tre mesi prima della scadenza annuale; intal caso somme assicurate, massimali, limitid'indennizzo (esclusi quelli eventualmenteespressi in percentuale) e premio resteranno fermiagli importi risultanti dall'ultimo adeguamentomentre riprenderà pieno vigore l'art. 6.8

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COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

Nel caso Lei subisca un danno, e dopo aver fatto tutto il possibile per diminuirne le conseguenze, al fine di agevolare e ren-dere più spedite le operazioni di liquidazione La invitiamo a:- avvisare entro tre giorni l'Agenzia presso la quale ha stipulato la polizza o, se il danno è grave, direttamente la Sede dellanostra Società come da lettera più avanti riprodotta;- tenere a disposizione del perito designato dalla Società le tracce ed i residui del danno;- predisporre un elenco dei beni danneggiati indicandone il valore approssimativo.Qualora si tratti di un sinistro furto o rapina, in aggiunta a quanto precede, dovrà presentare immediata denuncia all'Autoritàdi Polizia e fornire copia della medesima alla Società o al perito designato.

Si evidenziano, suddivise per garanzie, le principali norme cui Lei potrà fare riferimento in caso di sinistro:

garanzie Incendio

garanzie Furto

garanzia Cristalli

garanzia Elettronica

garanzie Responsabilità civile

1.2 Altre assicurazioni2.7 Anticipo sugli indennizzi6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro6.3 Esagerazione dolosa del danno6.4 Procedura per la valutazione del danno6.6 Determinazione del danno6.9 Pagamento dell'indennizzo

1.2 Altre assicurazioni3.6 Recupero delle cose rubate6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro6.3 Esagerazione dolosa del danno6.4 Procedura per la valutazione del danno6.6 Determinazione del danno6.9 Pagamento dell'indennizzo

1.2 Altre assicurazioni6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro6.3 Esagerazione dolosa del danno6.4 Procedura per la valutazione del danno6.6 Determinazione del danno6.9 Pagamento dell'indennizzo

1.2 Altre assicurazioni6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza6.2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro6.3 Esagerazione dolosa del danno6.4 Procedura per la valutazione del danno6.6 Determinazione del danno6.9 Pagamento dell'indennizzo

1.2 Altre assicurazioni1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro7.7 Denuncia dei sinistri relativi ai dipendenti soggetti alla assi-

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garanzie Infortuni

garanzie Spese Sanitarie

cura zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro7.8 Gestione delle vertenze di danno - spese legali

1.2 Altre assicurazioni8.3 Morte8.5 Invalidità permanente8.14 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro8.15 Criteri di indennizzabilità8.16 Modalità di vantazione del danno

1.2 Altre assicurazioni9.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro9.8 Criteri di liquidazione9.9 Anticipazione dell'indennizzo9.10 Controversie

LETTERA TIPO PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

Spettabile SocietàSARA assicurazioni spaAgenzia diViaC.A.P

... n....Città

Oggetto: denuncia di sinistro su polizza PAC n

Vi informo che il (data del fatto) in (luogo: comune, provincia, località) è accaduto (descrivere in modo particolareggiato il fattoe la circostanza in cui si è verificato) implicando i seguenti danni (descrivere il o i danni subiti; nel caso in cui venga denun-ciato un sinistro di Responsabilità Civile, indicare anche il cognome, il nome, l'indirizzo e possibilmente il numero telefonicodella persona danneggiata).Per ogni informazione utile alla definizione della pratica vogliate indirizzare la corrispondenza, o telefonare, presso:(indirizzo e numero telefonico).Con i migliori saluti

Mittente:(Cognome e nome)Via nC.A.P Città

In fede(firma)

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