CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ ... · Assicuratori Am Trust Ltd (RC colpa grave...

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Via di Porta Pinciana, 4 - 00187 Roma Tel. 06.42014901 fax 06.4814593 [email protected] www.sindacatomedicilegali.it CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE RISERVATA A MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE Gentili colleghi, con la presente si comunica l’operatività della convenzione assicurativa che consente agli iscritti al SI.S.ME.L. Sindacato degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni, di avere coperture assicurative adeguate alle Norme vigenti e alla Legge 24/2017, garantite dagli Assicuratori Am Trust Ltd (RC colpa grave sanitaria o patrimoniale). In breve, la Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di adesione. La Compagnia risponde dei Danni e delle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta; delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale - a cui l’Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi; delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. L’assicurazione comprende altresì: i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata. Nel caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia connessa all’attività professionale svolta dall’Assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale (inclusa l’attività intramoenia) la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera, o al suo Assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta. La Polizza è prestata nella forma “Claims made”, ossia a rendere indenne l’Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso Periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione e purché accaduti entro il Periodo di Retroattività stabilito nel Certificato di Adesione.

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Via di Porta Pinciana, 4 - 00187 Roma

Tel. 06.42014901 – fax 06.4814593 [email protected]

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CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

RISERVATA A MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE

Gentili colleghi, con la presente si comunica l’operatività della convenzione assicurativa che consente agli iscritti al SI.S.ME.L. Sindacato degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni, di avere coperture assicurative adeguate alle Norme vigenti e alla Legge 24/2017, garantite dagli Assicuratori Am Trust Ltd (RC colpa grave sanitaria o patrimoniale).

In breve, la Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma

che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell’esercizio dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di adesione.

La Compagnia risponde dei Danni e delle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi per fatto,

errore od omissione nello svolgimento dell’attività professionale predetta; delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto - non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale - a cui l’Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi; delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222. L’assicurazione comprende altresì: i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata.

Nel caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia connessa all’attività professionale svolta

dall’Assicurato in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale (inclusa l’attività intramoenia) la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera, o al suo Assicuratore, solo qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicata richiesta.

La Polizza è prestata nella forma “Claims made”, ossia a rendere indenne l’Assicurato

dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso Periodo, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi anche prima del Periodo di Assicurazione e purché accaduti entro il Periodo di Retroattività stabilito nel Certificato di Adesione.

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In caso di Rinnovo sono altresì garantite tutte le Richieste di Risarcimento presentate durante il Periodo di Assicurazione in corso, purché siano conseguenza di fatti, errori od omissioni accaduti o commessi: a) Nei Periodi di Assicurazione precedenti; b) Nel Periodo di Retroattività calcolato in base alla data di effetto del Certificato di Adesione.

In ogni caso il regime contrattuale che regola il fatto è quello contenuto nelle clausole della Polizza in corso al momento della denuncia del Sinistro. L’assicurazione è prestata sulla base delle informazioni fornite dall’Assicurato e contenute nel Modulo di Adesione che forma parte integrante della Polizza.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede

stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, sia civile che penale, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Sinistro, in aggiunta al Massimale stabilito in Polizza, ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all’Assicurato.

Il SI.S.ME.L , ha ottenuto per il tramite della Lena Insurance Broker l’applicazione di uno

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POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI SI.S.ME.L. - CONVENZIONE 2017/2018

Medici Liberi Professionisti

Massimale per anno e per sinistro

Importo Totale Retrottività anni 0

Importo Totale Retrottività anni 2

Importo Totale Retrottività anni 3

Importo Totale Retrottività anni 5

Eur 1.000.000

€ 368,00 € 440,00 € 488,00 € 560,00

Eur 2.000.000

€ 422,00 € 507,50 € 564,50 € 650,00

Eur 3.000.000

€ 512,00 € 620,00 € 692,00 € 810,00

Gli importi comprendono consulenza e assistenza Tariffe valide in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni

Medici Dipendenti Ospedalieri

Massimale per anno e per sinistro

Importo Totale Retrottività anni 0

Importo Totale Retrottività anni 2

Importo Totale Retrottività anni 5

Importo Totale Retrottività anni 10

€ 5.000.000,00

€ 300,00 € 375,00 € 445,00 € 490,00

€ 2.000.000,00

€ 260,00 € 270,00 € 330,00 € 415,00

Gli importi comprendono consulenza e assistenza Tariffe valide in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni

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Coperture senza scoperto e senza franchigia Per retroattività illimitata aumentare la tariffa “retroattività 5 anni” del 21% Nessun massimale aggregato per azienda e/o regione Danni patrimoniali attinenti l’attività professionale sanitaria Per tutte le ulteriori informazione e per eventuali deroghe e/o condizioni aggiuntive si rimanda al contratto di polizza. Si precisa che detta convenzione è riservata ai soli iscritti SISMEL e che la stipula del contratto assicurativo comprende, previa sottoscrizione dell'allegato modulo, l'iscrizione al Sindacato SISMEL senza oneri aggiuntivi. Si prega, pertanto, al momento della stipula di compilare il modulo di iscrizione SISMEL e inviarlo all'indirizzo email:

[email protected]

Roma, 25 ottobre 2017 IL SEGRETARIO GENERALE Dr Giovanni Liguori

Per informazioni e contratti: http://www.lenainsurancebroker.co.uk/si.s.me.l..html

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Da compilare, firmare e inviare alla email: [email protected] unitamente alla copia del versamento da

effettuare sul conto bancario presso Banca Fideuram intestato al SI.S.ME.L, iban:

IT64 Y032 9601 6010 0006 7109 922

Socio Ordinario Specialista in Medicina-Legale = € 30,00

Socio Ordinario Specializzando in Medicina Legale = € 15,00

Socio Sostenitore (non Specialista/ndo in M.L. o iscritto ad altro Sindacato) = € 10,00

Si precisa che allegando una piccola foto sarà possibile ricevere la tessera sociale. ____________________________________________________________________________________________________________________________

Desidero iscrivermi al SI.S.ME.L., Sindacato Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni e dichiaro di aver letto lo Statuto che accetto integralmente. Art.2 dello Statuto del SI.S.ME.L: Il SI.S.ME.L. è libero, apartitico, autonomo e non persegue alcuna finalità di lucro. Presupposto di base dell’intera attività del SI.S.ME.L. è il rispetto della centralità della Persona e la tutela di tutte le sue manifestazioni vitali e necessarie al benessere psico-fisico. Il suo scopo principale, quindi, preso atto della importanza sempre crescente che la disciplina Medico-Legale sta assumendo nella società civile per la tutela della Persona, è quello di promuovere lo sviluppo e la professionalità degli Specialisti in Medicina Legale attraverso la tutela della loro autonomia culturale e professionale per il mantenimento di una propria e peculiare identità, al fine di mantenere la loro attività scevra da condizionamenti che ne possano limitare la libertà intellettuale, garantendo, così, allo sviluppo ed al progresso della società civile tutto il proprio contributo.

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