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Codici Tascabili CODICE DI PROCEDURA CIVILE SCHEMI E TABELLE a cura di MASSIMO CARRATTIERI e LUIGI DATI Giugno 2009 I presenti contributi hanno ad oggetto gli articoli del codice contrassegnati dal simbolo “@”

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CodiciTascabili

CODICE DI

PROCEDURA CIVILE

SCHEMI E TABELLE

a cura diMASSIMO CARRATTIERI

eLUIGI DATI

Giugno 2009

I presenti contributi hanno ad oggetto gliarticoli del codice contrassegnati dal simbolo “@”

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Schema Libro Articolo Rubricazionen. cpc cpc

1) Funzioni ed attività fondamentali dello Stato2) Giurisdizione civile3) libro I art. 1 Aspetti della giurisdizione civile4) libro I art. 7 Competenza del giudice di pace nel processo civile5) libro I art. 9 Competenza del tribunale nel processo civile6) libro I art. 9 Competenza del tribunale nel processo civile7) libro I artt. 10-17 Determinazione del valore ai fini della competenza

nel processo civile di cognizione8) libro I artt. 10-17 Determinazione del valore ai fini della competenza

nel processo civile di esecuzione9) libro I artt. 18-27 Competenza per territorio nel processo civile

(foro generale)10) libro I artt. 20-30 Competenza per territorio nel processo civile

(foro speciale facoltativo)11) libro I artt. 21-25 Competenza per territorio nel processo civile

(foro speciale esclusivo)12) libro I artt. 31, 32, 34, 35, 36 Mutamento del rito per motivi di connessione13) libro I artt. 31, 32, 34, 35, 36, 40 Mutamento della competenza per motivi di connessione14) libro I art. 37 Difetto di giurisdizione15) libro I art. 38 Incompetenza16) libro I art. 39 Litispendenza e continenza di cause17) libro I art. 40 Connessione18) libro I artt. 41 e 368 Regolamento di giurisdizione19) libro I artt. 42-49 Regolamento di competenza20) libro I artt. 50-bis-50-ter Composizione del tribunale21) libro I artt. 102-103 Litisconsorzio22) libro I artt. 105-107 Intervento23) libro I artt. 137-151 Notificazioni24) libro II art. 163 Contenuto della citazione25) libro II art. 163-bis Termini per comparire26) libro II art. 164 Nullità della citazione27) libro II artt. 165-166 Costituzione della parti28) libro II art. 167 Contenuto della comparsa di costituzione e risposta29) libro II art. 171 Ritardata costituzione delle parti30) libro II art. 181 Mancata comparizione delle parti31) libro II art. 183 Prima comparizione delle parti e trattazione della causa32) libro II art. 185 Tentativo di conciliazione33) libro II artt. 186-bis- Ordinanze anticipatorie

186-quater34) libro II artt. 267-272 Intervento di terzi - Chiamata in causa35) libro II art. 275 Decisione del Tribunale in composizione collegiale

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INDICE DEGLI SCHEMI E DELLE TABELLE

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Schema Libro ArticoloRubricazionen. cpc cpc

36) libro II artt. 281-quater-281-sexies Decisione del Tribunale in composizione monocratica37) libro II artt. 311-322 Procedimento davanti al giudice di pace38) libro II art. 474 Titolo esecutivo39) libro III art. 492 Forma del pignoramento nell’espropriazione forzata40) libro III artt. 499 Intervento dei creditori nell’esecuzione41) libro III artt. 543-551 Pignoramento presso terzi42) libro III artt. 570-574 Vendita senza incanto nell’espropriazione immobiliare43) libro III artt. 576-591 Vendita con incanto nell’espropriazione immobiliare44) libro III artt. 615-616 Opposizione all’esecuzione45) libro III artt. 617-618 Opposizione agli atti esecutivi46) libro IV artt. 633-644 Procedimento d’ingiunzione47) libro IV artt. 657-669 Procedimento per convalida di sfratto48) libro IV artt. 688-691 Denuncia di nuova opera e di danno temuto49) libro IV artt. 702-bis-702-quater Procedimento sommario di cognizione50) libro IV artt. 703-705 Procedimenti possessori51) libro IV artt. 706-711 Separazione dei coniugi52) libro IV artt. 712-720-bis Procedimento di interdizione, inabilitazione,

amministrazione di sostegno53) libro IV artt. 721-731 Domanda per dichiarazione di assenza e domanda

per dichiarazione di morte presunta54) libro IV art. 736-bis Ordine di protezione contro gli abusi familiari55) libro IV artt. 737-742-bis Procedimenti in camera di consiglio

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Schema 1

FUNZIONI ED ATTIVITÀ FONDAMENTALI DELLO STATO

Legislativa Giurisdizionale Amministrativa

Giurisdizione Costituzionale

Giurisdizione Penale

Giurisdizione Amministrativa

Giurisdizione Civile

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Schema 2

GIURISDIZIONE CIVILE

VOLONTARIA(è volta a gestire o tutelare i diritti dideterminati soggetti privati, in assen-za di conflitto, mediante l’interventodi un soggetto terzo)

CONTENZIOSA(è volta ad assicurare l’attuazione del dirittosoggettivo mediante composizione, in via au-toritativa, di un conflitto interpersonale o in-tersoggettivo)

CAUTELARE(è volta a realiz-zare una tutelaprovvisoria deldiritto soggetti-vo al fine discongiurare ilpericolo che ilmedesimo dirittopossa subire,nelle more delgiudizio, un pre-giudizio irrepa-rabile)

COGNIZIONE(è volta a conse-guire la certezzadell’esistenza odell’inesistenzadel diritto sog-gettivo mediantesentenze:- dichiarative,- di accertamento- di condanna)

ESECUTIVA(è volta a realiz-zare l’effettivaapplicazione deldiritto sostanzia-le mediante at-tuazione coattivadello stesso)

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Schema 3

ASPETTI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE(ART. 1 CPC)

GiudiciCivili

(giurisdizionegenerale a tutela

dei diritti soggettivi)

GiudiciAmministrativi

(giurisdizionegenerale a tutela

dei diritti soggettivi)

GiudiciContabili

GiudiciSpeciali

GiudiceStraniero(L. 218/95)

Giudice diPace

Tribunale Corte deiConti

CommissioneTributaria

Provinciale

CommissioneTributariaRegionale

Corte diCassazione

Corte diCassazione

TribunaliAmministrativi

Regionali

Consigliodi Stato

TribunaleCorte

d’Appello

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PROCESSOESECUTIVO

NO(il G.d.P. NON possiedetale tipo di competenza)

Schema 4

COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE NEL PROCESSO CIVILE(ART. 7 CPC)

PROCESSOCAUTELARE

NO(il G.d.P. NON possiedetale tipo di competenza)

PROCESSODI COGNIZIONE

SI(il G.d.P. POSSIEDE tale

tipo di competenzamediante un’attribuzione dipoteri che è determinata da

specifiche regole permateria e valore)

SEMPRE DICOMPETENZA DEL

G.D.P.

DI COMPETENZADEL G.D.P. SE DIVALORE ENTRO

EURO VENTIMILA

DI COMPETENZADEL G.D.P. SE DIVALORE ENTRO

EURO CINQUEMILA

CAUSE IN MATERIA DI:• apposizione di termini• osservanza delle distanze ri-

guardo al piantamento di albe-ri e siepi

• misura e modalità d’uso dei ser-vizi di condominio delle case

• rapporti tra proprietari o deten-tori di immobili adibiti a civileabitazione in materia di immis-sioni (di fumo e di calore), esa-lazioni, rumori, scuotimenti esimili propagazioni che supe-rino la normale tollerabilità

• interessi o accessori da ritarda-to pagamento di prestazioniprevidenziali o assistenziali

• altre materie individuate danorme specifiche contenute inleggi di settore diverse dal cpc(es. opposizione alle sanzioniper il c.d.s., opposizioni alleordinanze ingiunzioni prefet-tizie e di altre autorità salvespecifiche materie)

CAUSE IN MATERIA DI:

• risarcimento del danno de-rivante da circolazione diveicoli

• risarcimento del danno de-rivante dalla navigazionedi natanti

CAUSE IN MATERIA DI:

• beni mobili• rapporti obbligatori

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PROCESSOESECUTIVO

SI

Schema 5

COMPETENZA DEL TRIBUNALE NEL PROCESSO CIVILE(ART. 9 CPC)

PROCESSOCAUTELARE

SI

PROCESSODI COGNIZIONE

SI(il Tribunale POSSIEDE

tale competenzamediante un’attribuzione dipoteri che è determinata da

specifiche regole permateria e valore)

SEMPRE DICOMPETENZA DEL

TRIBUNALE

DI COMPETENZADEL TRIBUNALE SE

DI VALORESUPERIORE ADEURO 20.000,00

DI COMPETENZADEL TRIBUNALE SE

DI VALORESUPERIORE ADEURO 5.000,00

CAUSE IN MATERIA DI:

• beni immobili• tasse e imposte• cause di valore indeterminabi-

le• stato e capacità delle persone• diritti onorifici• querela di falso• altre materie individuate da

norme specifiche contenute inleggi di settore diverse dal cpc(es. opposizione alle cartelleesattoriali emesse per entratediverse dai tributi, opposizio-ni alle ordinanze ingiunzioniprefettizie e di altre autoritàemesse nelle specifiche mate-rie sottratte alla competenzadel G.d.P.)

CAUSE IN MATERIA DI:

• risarcimento del danno de-rivante da circolazione diveicoli

• risarcimento del danno de-rivante dalla navigazionedi natanti

CAUSE IN MATERIA DI:

• beni mobili• rapporti obbligatori

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PROCESSODI COGNIZIONE

SI

Schema 6

COMPETENZA DEL TRIBUNALE NEL PROCESSO CIVILE(ART. 9 CPC)

PROCESSOCAUTELARE

SI

PROCESSOESECUTIVO

SI(il Tribunale POSSIEDEtale tipo di competenza in

via esclusiva)

SEMPRE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE

CAUSE IN MATERIA DI:

• esecuzione forzata di obblighidi fare

• esecuzione forzata di obblighidi non fare

• consegna di mobili• rilascio di immobili• espropriazione forzata di beni

mobili• espropriazione forzata di beni

immobili• espropriazione forzata di cre-

diti

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PROCESSOESECUTIVO

Schema 7

DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI DELLA COMPETENZANEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

(ARTT. 10-17 CPC)

PROCESSOCAUTELARE

PROCESSODI COGNIZIONE

REGOLA GENERALE(art. 10 cpc)

REGOLE SPECIALI

CAUSE INMATERIA DI:

• quote diobbligazionifra più parti

Si determina in base alla domandaattorea mediante cumulo del capitale(delle diverse domande proposte nellostesso processo nei confronti del me-desimo convenuto) con gli interessi sca-duti, le spese e i danni anteriori alla pro-posizione dell’azione

CAUSE INMATERIA DI:

• divisioni

CAUSE INMATERIA DI:

• rapportiobbligatori

CAUSE INMATERIA DI:

• somme didenaro obeni mobili

CAUSE INMATERIA DI:

• prestazionialimentari

CAUSE INMATERIA DI:

• renditeperpetue

CAUSE INMATERIA DI:

• renditevitalizie otemporanee

Interaobbligazione

Intera massaattiva dadividersi

Parte delrapporto incontestazione

Somma ovalore indicatodall’attore opresunto dicompetenzadel giudiceadito in ipotesidi mancataindicazione

Somme dovuteper 2 anni

Cumulo di20 annualità

Cumulo finoa 10 annualità

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PROCESSODI COGNIZIONE

Schema 8

DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI DELLA COMPETENZANEL PROCESSO CIVILE DI ESECUZIONE

(ARTT. 10-17 CPC)

PROCESSOCAUTELARE

PROCESSODI ESECUZIONE

REGOLE SPECIALI

CAUSE IN MATERIA DI:

• Opposizione all’esecuzione

Valore del credito per cui siprocede

CAUSE IN MATERIA DI:

• Opposizione proposta daterzi

Valore dei beni

CAUSE IN MATERIA DI:

• Opposizione in sede di di-stribuzione delle somme

Valore del maggiore dei cre-diti contestati

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PROCESSODI COGNIZIONE

(vedi schema n. 11)

Schema 9

COMPETENZA PER TERRITORIONEL PROCESSO CIVILE (FORO GENERALE)

(ARTT. 18-27 CPC)

GENERALE SPECIALEFACOLTATIVO

(vedi schema n. 10)

FORO GENERALE

PERSONE GIURIDICHE

(art. 19 cpc)

PERSONE FISICHE

(art. 18 cpc)

ENTI PRIVI DIPERSONALITÀ

GIURIDICA

(art. 19 cpc)

Sono fori successivamente con-correnti fra loro:• residenza del convenuto• domicilio del convenuto• dimora del convenuto (se sco-

nosciuti residenza e domici-lio)

• residenza dell’attore (se sco-nosciuti i primi tre)

Sono fori elettivamente con-correnti fra loro:• sede legale della persona

giuridica• stabilimento / sede opera-

tiva della persona giuridi-ca

• rappresentante autorizza-to a stare in giudizio

• Sede effettiva/luogo dovesvolgono attività in modocontinuativo

FORO

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Schema 10

COMPETENZA PER TERRITORIONEL PROCESSO CIVILE (FORO SPECIALE FACOLTATIVO)

(ARTT. 20-30 CPC)

FORO DEL DOMICILIOELETTO

(art. 30 cpc)

CAUSE RELATIVE A DIRITTI DIOBBLIGAZIONE

(art. 20 cpc)

Sono fori concorrenti fra loro:• luogo ove l’obbligazione è sorta

(forum contractus)• luogo dove l’obbligazione deve essere

eseguita (forum solutionis)

Luogo dove il convenuto ha eletto do-micilio dell’art. 47 c.c.

FORO SPECIALE FACOLTATIVO

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Schema 11

COMPETENZA PER TERRITORIONEL PROCESSO CIVILE (FORO SPECIALE ESCLUSIVO)

(ARTT. 21-25 CPC)

FORO SPECIALE ESCLUSIVO (1/2)

CAUSERELATIVE

A BENIIMMOBILI(art. 21 cpc)

CAUSERELATIVEAD AZIONI

POSSESSORIE(art. 21 cpc)

CAUSEEREDITARIE

(art. 22 cpc)

CAUSE PERGESTIONI

TUTELARI EPATRIMONIALI

(art. 24 cpc)

FORODELLA P.A.(art. 25 cpc)

CAUSE FRASOCI E

CONDOMINI(art. 23 cpc)

Per le causein materia di:• diritti reali

su beniimmobili

• locazione• comodato• affitto

azienda• apposizione

di termini• osservanza

distanze perpiantamentoalberi epiante

È competenteil giudice delluogo ovesi troval’immobile

Per le causerelative a:• azioni

possessorie• denuncia di

nuovaoperativa

• dannotemuto

È competenteil giudice delluogo ove èavvenuto ilfattodenunciato

Il giudice delluogodell’apertasuccessione,per le causerelative a:• petizione• divisione di

eredità• qualunque

altra fracoeredi sinoa divisione

• rescissionedelladivisione

• garanziadelle quote

• crediti versoil defunto

• legati dovutidall’erede

• control’esecutoretestamentario

• Per le causefra soci ècompetenteil giudicedel luogoove ha sedela società

• per le causefracondominiil giudiceove sitrovano ibeni comunio la maggiorparte di essi

Per le causerelative a:• gestione di

una tutela• gestione di

una ammi-nistrazionepatrimoniale

È competenteil giudice delluogo dieserciziodella tutela odellaamministrazione

Il giudice delluogo ove hasede l’ufficiodell’avvocaturadello stato nelcui distrettosi trova ilgiudice chesarebbecompetentesecondo lenormeordinarie

segue

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FORO SPECIALE ESCLUSIVO (2/2)

FORO DELLAESECUZIONE

FORZATAMEDIANTE

ESPROPRIAZIONE

(art. 26 cpc)

È competente ilgiudice delluogo ove lecose si trovano:• per

l’esecuzioneforzata subeni mobili obeniimmobili

È competente ilgiudice delluogo diresidenza delterzo debitore:• per

l’esecuzioneforzata suicrediti

FORO DELLAESECUZIONEFORZATA IN

FORMASPECIFICA

(art. 26 cpc)

CAUSE DIOPPOSIZIONE

ALLAESECUZIONE

(art. 27 cpc)

CAUSERELATIVE A

CONTROVERSIEDI LAVORO E DI

PREVIDENZA

(artt. 413, 444, cpc)

CAUSE IN CUISONO PARTI

I MAGISTRATI

(art. 30 bis cpc)

È competente ilgiudice delluogo ove deveessereadempiutol’obbligo:• per

l’esecuzioneforzata degliobblighi difare e di nonfare

Il giudice in cuisi troval’immobile darilasciare o lacosa che deveessereconsegnata:• per

l’esecuzioneforzatamedianterilascio oconsegna.

È competente ilgiudice delluogodell’esecuzione:• per le cause

diopposizioneforzata

Il giudicedavanti alquale si svolgel’esecuzione:• per le cause

diopposizioneai singoli attiesecutivi

È competente iltribunale:• nella cui

circoscrizioneè sorto ilrapporto dilavoro o

• dove si troval’azienda o unasua dipendenzaalla quale èaddetto illavoratore o

• presso la qualeil lavoratoreprestava la suaopera almomento dellafine delrapporto

Per le causerelative arapporti di lavorocon la P.A.:• è competente

il tribunalenella cuicircoscrizioneha sedel’ufficio alquale ildipendente è oera addetto almomento dellacessazione delrapporto

È competente ilgiudice che hasede nelcapoluogo deldistretto dicorte d’appellodeterminatodalla legge exart. 11 cpp inragione deldistretto dicorte d’appelloin cui esercitale propriefunzioni ilmagistratoparte in causa

Schema 11

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FRA DUE O PIÙ CAUSE :

UNA DI RITO ORDINARIOE

UNA DI RITO SPECIALE (DIVERSO DAL RITO LAVORO)

PREVALE IL RITO ORDINARIO

LA CAUSA INIZIATA CON RITO ORDINARIOATTRAE LA CAUSA DI RITO SPECIALE

REGOLA N. 2 (ART. 40 CPC)

FRA DUE O PIÙ CAUSE :

UNA DI RITO ORDINARIOE

UNA DI RITO SPECIALE DEL LAVORO O PREVIDENZIALE

PREVALE IL RITO SPECIALE DEL LAVORO

LA CAUSA INIZIATA CON RITO ORDINARIOVIENE ATTRATTA DALLA CAUSA DI RITO SPECIALE DEL LAVORO

Schema 12

MUTAMENTO DEL RITO PER MOTIVI DI CONNESSIONE(ARTT. 31, 32, 34, 35, 36 CPC)

REGOLA N. 1 (ART. 40 CPC)

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REGOLA N. 3 (ART. 40 CPC)

FRA DUE O PIU’ CAUSE :

UNA DI RITO SPECIALE (DIVERSO DAL RITO LAVORO)E

UNA DI RITO SPECIALE (DIVERSO DAL RITO LAVORO)

PREVALE IL RITO PREVISTO PERLA CAUSA IN RAGIONE DELLA QUALE VIENE DETERMINATA LA COMPETENZA

O IN SUBORDINE

CON IL RITO PREVISTO PER LA CAUSA DI MAGGIOR VALORE

Schema 12

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Schema 13

MUTAMENTO DELLA COMPETENZA PER MOTIVI DI CONNESSIONE(ARTT. 31, 32, 34, 35, 36, 40 CPC)

LADDOVE DUE CAUSE SIANO RISPETTIVAMENTE DI COMPETENZADEL GIUDICE DI PACE

EDEL TRIBUNALE:

POSSONO ESSERESIN DALL’ORIGINE

PROPOSTE INNANZIAL TRIBUNALE

QUALORA DEBBANO ESSEREANCORA RADICATE

IL GIUDICE DI PACEDEVE PRONUNCIARE - ANCHED’UFFICIO - LA CONNESSIONE

A FAVORE DEL TRIBUNALEQUALORA SIANO GIÀ RADICATE

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DEL GIUDICESTRANIERO

Schema 14

DIFETTO DI GIURISDIZIONE(ART. 37 CPC)

DEI GIUDICISPECIALI

DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE

Per la tutela, in generale, degliinteressi legittimi o di particolaridiritti soggettivi

Per particolari poteriattribuiti alla P.A. (ad es.pergli atti politici e di governo)e non sindacabili dal giudiceordinario

Per i processi in cui il giudi-ce italiano difetta di giurisdi-zione ai sensi della Legge31.05.1995 n. 218 (diritto in-ternazionale privato)

Il difetto è rilevabile d’ufficio inogni stato e grado del processo(art. 37 cpc)

Il difetto è rilevabile d’ufficioin ogni stato e grado delprocesso (art. 37 cpc)

Può essere fatto valere conregolamento preventivo digiurisdizione prima che la causasia decisa nel merito in primogrado (art. 41 cpc)

Può essere fatto valere conregolamento preventivo digiurisdizione prima che lacausa sia decisa nel merito(art. 41 cpc)

Può essere fatto valere conregolamento preventivo digiurisdizione prima che lacausa sia decisa nel merito(art. 41 cpc)

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Schema 15

INCOMPETENZA(ART. 38 CPC)

RILEVABILE D’UFFICIO

Tali eccezioni devono esere sollevate nonoltre l’udienza di cui all’art. 183 cpc

Se le parti costituite aderiscono alla eccezionedi incompetenza e all’indicazione del giudice

competente per territorio indicate dall’attore lacompetenza del giudice indicato resta ferma se

la causa riassunta entro tre mesi dalla suacancellazione dal ruolo

DEROGABILEINDEROGABILE:(art. 28 cpc)

• cause in cui il PMdeve intervenire

• esecuzione forzata• opposizione alla

esecuzione• procedimenti

cautelari• procedimenti

possessori• procedimenti in

camera di consiglio• altri casi di

inderogabilità exlege

NON RILEVABILE D’UFFICIO

PER TERRITORIOPER MATERIA PER VALORE

PER TERRITORIOPER MATERIA PER VALORE

Devono essere eccepite dal convenuto– a pena di decadenza –

nella comparsa di risposta depositata tempestivamente(l’eccezione di incompetenza territoriale deve contenere l’indicazione

del giudice ritenuto competente)

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Schema 16

LITISPENDENZA E CONTINENZA DI CAUSE(ART. 39 CPC)

LITISPENDENZA

Si verifica quando due cause identiche neiloro elementi oggettivi e soggettivi sonoproposte davanti a giudici differenti

Si verifica quando sono proposte davanti agiudici differenti due cause che hanno identitàdei propri elementi oggettivi e soggettivi, comenell’ipotesi della litispendenza, ma una delledue cause contiene l’altra per la maggiorampiezza del petitum

Per la decisione circa la competenza si applicail criterio della prevenzione, viene preferitoil giudice che è stato adito preventivamente.Per la verifica della prevenzione si guarda ladata della notifica della citazione o deldeposito del ricorso.

Per la decisione circa la competenza si applica,in linea di massima, il criterio della prevenzione

CONTINENZA

IL GIUDICE ADITOPREVENTIVAMENTE

IL GIUDICE ADITOSUCCESSIVAMENTE

IL GIUDICE ADITOPREVENTIVAMENTE

IL GIUDICE ADITOPREVENTIVAMENTE

È competente Dichiara lalitispendenza con

ordinanzae

dispone conordinanza la

cancellazione dellacausa dal ruolo

Se non è competentedichiara la

continenza conordinanza e

fissa un termineperentorio per la

riassunzione dellacausa davanti al

giudice competente

Se non è competentedichiara la

continenza conordinanza e

fissa un termineperentorio

per la riassunzionedella causa

davanti al giudicecompetente

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Schema 17

CONNESSIONE(ART. 40 CPC)

LA CAUSA ACCESSORIA LE CAUSE CONNESSEPER ALTRI MOTIVI

Si verifica laddove più cause, proposte davanti a giudici diversi, abbiano fra loro in comune:• i soggetti• il petitum

• la causa petendi

CASI DI CONNESSIONE:• Cause accessorie (art. 31 cpc)

• Cause di garanzia (art. 32 cpc)• Cumulo soggettivo (art. 33 cpc)

• Accertamenti incidentali (art. 34 cpc)• Eccezioni di compensazione (art. 35 cpc)

• Cause riconvenzionali (ar. 36 cpc)

In tal caso il giudice che verifica la sussistenza di un motivo di connessione fra i processiCON ORDINANZA

indica alle parti il termine perentorio entro il quale

RIASSUMERE

DAVANTI AL GIUDICE DELLACAUSA PRINCIPALE

DAVANTI AL GIUDICE ADITOPREVENTIVAMENTE

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Schema 18

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE(ARTT. 41 E 368 CPC)

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONENEI CONFRONTI

DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE

DIFETTO DI GIURISDIZIONEDEL GIUDICE ORDINARIO

NEI CONFRONTIDEI GIUDICI SPECIALI

O DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE

Ogni parte Il Prefetto per la P.A. (art. 368 cpc)

IN RELAZIONE A:

Fintanto che la causa non è stata decisanel merito in primo grado (art. 41 cpc)

In ogni stato e grado del processofintanto che la sentenza non sia passatain giudicato (art. 41 cpc)

Può chiedere con ricorso alle sezioniunite della Corte di Cassazione (art.41 cpc)

Può chiedere con decreto motivato allesezioni unite della Corte di Cassazione(art. 368 cpc)

Che siano risolte le questioni digiurisdizione di cui all’art. 37 cpc neiconfronti:• dei giudici speciali• della pubblica amministrazione

Che sia dichiarato il difetto digiurisdizione del giudice ordinario acausa dei poteri attribuiti per legge allapubblica amministrazione richiedente

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D’UFFICIO(art. 45 cpc)

Non è un mezzod’impugnazione

Schema 19

REGOLAMENTO DI COMPETENZA(ARTT. 42-49 CPC)

NECESSARIO(art. 42 cpc)

Non è un mezzo diimpugnazione in senso

proprio

FACOLTATIVO(art. 43 cpc)

È un mezzo d’impugnazione

Esclusivo Concorrente conmezzi ordinari

se un giudice si è dichiaratoincompetente con ordinanza eha indicato un altro giudicecome competente e costuiritiene a sua volta di essereincompetente per materia oper competenza territorialeinderogabile può proporreregolamento di competenza

Avverso l’ordinanza chedispone la sospensionenecessaria del processoex art. 295 cpc

• avverso ilprovvedimentoche pronunciasolo sullacompetenzasenza deciderenel merito

• avverso ilprovvedimentoche dichiara lalitispendenza,la continenzao, laconnessionedi cause

avverso ilprovvedimentoche pronuncia siasulla competenzache sul merito

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COMPOSIZIONE COLLEGIALE(art. 50 bis cpc)

Nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del PMsalvo che sia diversamente disposto

Nelle cause devolute alle sezioni specializzate

Nei procedimenti in camera di consiglio disciplinatidagli artt. 737 ss. cpc salvo che sia altrimenti disposto

In tema di diritto fallimentare, nelle cause di:• opposizione• impugnazione• revocazione• conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti• omologazione del concordato preventivo e

fallimentare

In relazione al tema di diritto societario (incluseassociazioni in partecipazioni e consorzi) nelle cause di:• impugnazione delle delibere dell’assemblea• impugnazione delle delibere del consiglio di

amministrazione• responsabilità contro amministratori, sindaci,

direttori generali, liquidatori

In ambito di cause successorie:• impugnazione di testamenti• riduzione per lesione di legittima

Nelle cause di responsabilità dei magistrati(L. 117/1988)

Schema 20

COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE(ARTT. 50 BIS-50 TER CPC)

COMPOSIZIONEMONOCRATICA

(art. 50 ter cpc)

In tutti gli altri casi

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Schema 21

LITISCONSORZIO(ARTT. 102-103 CPC)

FACOLTATIVO(art. 103 cpc)

PROPRIO=

Quando sussistecumulo soggettivoper oggetto e/o per

titolo di diversecontroversie

IMPROPRIO=

Quando sussisteconnessione

soggettiva persemplice identità di

questioni

Quando più parti POSSONO agire o essereconvertite nello stesso processo

NECESSARIO(art. 102 cpc)

Quando più parti DEVONO agire o essereconvertite nello stesso processo

Trova il suo fondamento in mere ragioni diopportunità

Il carattere facoltativo del litisconsorzio in talcaso consente al giudice di poter ordinare la

separazione delle cause

E cioè:

Trova il suo fondamento in esigenze logichee/o nella necessità giuridica

• Nei casi espressamente previsti per legge

• Quando deve esservi una pronuncia costitutivanei confronti di più soggetti

• Quando deve esservi una pronuncia di meroaccertamento o di condanna nei confronti dipiù soggetti se in giudizio è dedotto un dirittoindivisibile

Una eventuale violazione del litisconsorzionecessario determina come conseguenza il

fatto che la sentenza può essere definita“inutiliter data”

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Schema 22

INTERVENTO(ARTT. 105-107 CPC)

VOLONTARIO(art. 105 cpc)

COATTO

SU ISTANZADI PARTE

(art. 106 cpc)

PER ORDINEDEL GIUDICE(art. 107 cpc)

PRINCIPALE(ad escludendum)

LITISCONSOR-ZIO O

ADESIVOAUTONOMO

ADESIVODIPENDENTE

Con tale azioneil terzo fa valerenei confronti ditutte le parti ilproprio diritto

Con tale azioneil terzo fa valereil proprio dirittosolo nei confron-ti di alcune delleparti

Con tale azioneil terzo, avendo-vi un propriospecifico interes-se, sostiene le ra-gioni di alcunedelle parti incausa

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Schema 24

CONTENUTO DELLA CITAZIONE(ART. 163 CPC)

L’ATTO DI CITAZIONE DEVE CONTENERE:

1. L’INDICAZIONE DEL GIUDICE DAVANTI AL QUALE LA DOMANDA È PROPOSTA

2. I DATI IDENTIFICATIVI DELL’ATTORE E DEL CONVENUTO

3. LA DETERMINAZIONE DELLA COSA OGGETTO DELLA DOMANDA

4. L’ESPOSIZIONE DEI FATTI COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA

5. L’ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUENTI LE RAGIONI DELLADOMANDA

6. L’INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA

7. L’INDICAZIONE DEI DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE

8. IL NOME E IL COGNOME DEL PROCURATORE

9. L’INDICAZIONE DELLA PROCURA

10. L’INDICAZIONE DEL GIORNO DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE

11. L’INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI ENTRO IL TERMINE DI 20 GIORNI PRI-MA DELL’UDIENZA NELLE FORME PREVISTE EX ART. 166 CPC

12. L’INVITO AL CONVENUTO A COMPARIRE ALL’UDIENZA INDICATA DAVANTI ALGIUDICE DESIGNATO

13. L’AVVERTIMENTO AL CONVENUTO CHE LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OLTREI TERMINI COMPORTA LE DECADENZE PREVISTE EX ART. 167 CPC

14. L’AVVERTIMENTO AL CONVENUTO DELLE PRECLUSIONI PREVISTE EX ART. 38CPC PER LA MANCATA PROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI DI COMPETENZA

15. LA DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA AI FINI DEL CONTRIBUTO UNI-FICATO

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Schema 25

TERMINI PER COMPARIRE(ART. 163 BIS CPC)

TRA IL GIORNO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONEE

IL GIORNO DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE

DEVONO INTERCORRERETERMINI LIBERI

SE IL LUOGO DELLA NOTIFICASI TROVA IN ITALIA

SE IL LUOGO DELLA NOTIFICASI TROVA ALL’ESTERO

75 GIORNI(in caso di

abbreviazione

90 GIORNI(è la regola)

45 GIORNI(in caso di

abbreviazionedei termini)

150 GIORNI(è la regola)

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Schema 26

NULLITÀ DELLA CITAZIONE - 1/2(ART. 164 CPC)

NULLITÀ RIGUARDANTI

L’EDITIO ACTIONIS

(art. 164 cpc, commi 4, 5, 6)

NULLITÀ RIGUARDANTI

LA VOCATIO IN JUS

(art. 164 cpc, commi 1, 2, 3)

• Quando mancano o sono assolutamenteincerte le indicazioni:

• dell’ufficio giudiziario

• dell’attore

• del convenuto

• Quando manca l’indicazione della datad’udienza

• Quando è stato assegnato un termine acomparire inferiore a quello previsto ex art.163 bis cpc

• Quando manca l’avvertimento di cui all’art.163 comma 7 cpc

• Quando è omessa o è assolutamente incertala determinazione della cosa oggetto delladomanda

• Quando manca l’esposizione dei fatticostituenti la ragione della domanda

SE IL CONVENUTONON SI

COSTITUISCE

SE IL CONVENUTOSI COSTITUISCE

SE IL CONVENUTONON SI

COSTITUISCE

SE IL CONVENUTOSI COSTITUISCE

IL GIUDICE IL GIUDICE IL GIUDICE

segue1 2 3 4 5

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Schema 26

Rileva la nullitàdella citazione

Deducendo:• l’inosservanza del

termine a comparire

• la mancanza dell’av-vertimento ex art. 163comma 7 cpc

Senza dedurrenulla in merito

alla validità

Rileva la nullità della citazione

• Fissa un termineperentorio perintegrare ladomanda

• Fissa l’udienzaex art. 183 cpc

• Si verificano ledecadenze di cuiall’art. 167 cpc

Dispone larinnovazione

della citazioneentro un termine

perentorio

Il Giudice:fissa una nuova

udienza nelrispetto dei

termini

Sono sanati i vizie gli effetti

sostanziali eprocessuali delladomanda che si

producono sin dalmomento della

primanotificazione

Fissa un termineperentorio perrinnovare la

citazione

LA RINNOVAZIONEVIENE ESEGUITA

LA RINNOVAZIONENON VIENEESEGUITA

LA RINNOVAZIONENON VIENEESEGUITA

LA RINNOVAZIONEVIENE ESEGUITA

Restano ferme ledecadenze maturate

e salvi i diritti quesitianteriormente alla

rinnovazione oall’integrazione

Gli effetti sostanziali eprocessuali della

domanda si produconodalla prima notifica

Il giudice ordina lacancellazione della

causa dal ruolo

il processo si estingue(art. 307 cpc)

Il giudice ordina lacancellazione della causa

dal ruolo

il processo si estingue(art. 307 cpc)

NULLITÀ DELLA CITAZIONE - 2/2(ART. 164 CPC)

1 2 3 4 5

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Schema 27

COSTITUZIONE DELLE PARTI(ARTT. 165-166 CPC)

OVVERONORMALMENTE A MEZZO DI UNPROCURATORE

(art. 82 cpc)

PERSONALMENTE NEI CASICONSENTITI DALLA LEGGE

(artt. 82 e 86 cpc)

COSTITUZIONE DELL’ATTORE COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

TERMINI

Normalmente In ipotesi diabbreviazione dei

termini

Normalmente In ipotesi diabbreviazione dei

termini

In caso di rinviod’udienza da parte

del giudice

Entro 10 giorni Entro 5 giorni Almeno 20giorni prima

Almeno 10 giorniprima

Almeno 20 giorniprima

Dalla notificadella citazione

Dalla notificadella citazione

Dell’udienza diprima comparizioneindicata in citazione

Dell’udienza diprima comparizioneindicata in citazione

Dell’udienza diprima comparizione

fissata dal G.I.

MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA

segue

TERMINI

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NOTA DI ISCRIZIONE AL RUOLO

PROPRIO FASCICOLOcontenente:

• originale citazione• relata notifica citazione• procura alle liti• eventuale elezione di domicilio• eventuali documenti

PROPRIO FASCICOLOcontenente:

• originale comparsa di risposta• copia della citazione notificata• procura alle liti• eventuale elezione di domicilio• eventuali documenti

MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA

Schema 27

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Schema 28

CONTENUTO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA(ART. 167 CPC)

LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DEVE CONTENERE:

NON A PENA DI DECADENZAA PENA DI DECADENZA

IL GIUDICE:

• rileva la nullità della domanda riconvenzionale nell’udienza di prima comparizione• fissa al convenuto il termine perentorio per integrare la domanda

restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione

1. LA DICHIARAZIONE DI VOLER CHIAMAREIN CAUSA UN TERZO

2. LA PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI PRO-CESSUALI NON RILEVABILI D’UFFICIO

3. LA PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI DIMERITO NON RILEVABILI D’UFFICIO

4. LA PROPOSIZIONE DI DOMANDE RI-CONVENZIONALE

5. LE ECCEZIONI DI COMPETENZA PERMATERIA, VALORE E TERRITORIO (quella perterritorio deve indicare il giudice ritenutocompetente e si ritiene non proposta)

1. LA PROPOSIZIONE DI TUTTE LEDIFESE MEDIANTE LA PRESA DIPOSIZIONE SUI FATTI POSTIDALL’ATTORE A FONDAMENTODELLA SUA DOMANDA

2. L’INDICAZIONE DEI MEZZI DIPROVA

3. L’INDICAZIONE DEI DOCU-MENTI DEPOSITATI

4. LA FORMULAZIONE DELLECONCLUSIONI

5. LA CONTESTAZIONE ESPLICITAE PUNTUALE DI TUTTI I FATTIDESCRITTI DALL’ATTORE (ilgiudice potrà decidere valutandoanche i fatti non contestati o contestatigenericamente)

SE RISULTA OMESSO O ASSOLUTAMENTE INCERTOL’OGGETTO O IL TITOLO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE

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Schema 29

RITARDATA COSTITUZIONE DELLE PARTI(ART. 171 CPC)

2° commaUna parte si costituisce nel termine

1° commaNessuna parte si costituisce nei

termini ex art. 165-166

Se il processo non è riassunto entro 1anno dalla scadenza del termine di

costituzione del convenuto, siestingue (art. 307 co. 1)

L’altra parte puòcostituirsi fino alla prima

udienza

Per il convenuto siapplicano le decadenze di

cui all’art. 167

L’altra parte non si costituisceneppure alla prima udienza:dichiarazione di contumacia

con ordinanza

Per il convenuto non costituitoper vizi di nullità della notifica

si applica l’art. 291

Se nessuna parte si costituisce dopola riassunzione, il processo si

estingue (art. 307 co. 2)

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Schema 30

MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI(ART. 181 CPC)

2° commaL’attore costituito non comparisce alla prima udienza

1° commaNessuna parte comparisce alla

prima udienza

Fissazione di udienza successiva,comunicata alle parti costituite

Il convenuto chiede che siproceda in sua assenza

Fissazione di nuova udienza,comunicata all’attore.

Se nessuna parte comparisce, ilgiudice dispone la cancellazione

della causa dal ruolo

Il giudice ordina lacancellazione della causa dal

ruolo e dichiara l’estinzione delprocesso

Se questi non compare

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Schema 31

PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTIE TRATTAZIONE DELLA CAUSA

(ART. 183 CPC)

Verifica regolarità contraddittorio da parte del giudice

Eventuale pronuncia di provvedimenti in ordine a:

• integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario (art. 102, c. 2)

• rinnovazione della citazione nulla (art. 164, c. 2, 3, 5)

• integrazione della domanda riconvenzionale del convenuto e chiamata in causa del terzo (art. 167,c. 2, 3)

• regolarizzazione difetti di rappresentanza o autorizzazione (art. 182)

• rinnovazione citazione al convenuto non costituito per nullità della notificazione (art. 291)

• comparizione delle parti per interrogatorio libero e tentativo di conciliazione (art. 185)

FISSAZIONE NUOVA UDIENZA DI TRATTAZIONE

Trattazione

Il giudice può: chiedere chiarimenti alle parti sulla base dei fatti allegati e indicare questionirilevabili d’ufficio

L’attore può: • proporre domande e eccezioni che sono conseguenza della domandariconvenzionale e delle eccezioni del convenuto

• chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ex art. 106 e 269, c. 3,se l’esigenza è sorta dalle richieste del convenuto

Le parti possono: precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni

segue

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Il giudice, su istanza di parte, deve concedere:

• termine perentorio di 30 gg per deposito memorie per sole precisazioni o modificazioni delledomande, eccezioni e conclusioni

• ulteriore termine perentorio di 30 gg per replicare alle domande ed eccezioni altrui nuove omodificate, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni altrui e perl’indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali

• ulteriore termine perentorio di 20 gg per indicazione di prova contraria

rimettere la causa in decisione se la ritiene matura senza necessità diassunzione di mezzi di prova, o se ritiene decisiva una questione preliminaredi merito o attinente alla giurisdizione o alla competenza (art. 187)

Il giudice può:• provvedere con ordinanza sulle istanze istruttorie, fissando l’udienza per

l’assunzione dei mezzi di prova ammissibili e rilevanti• disporre d’ufficio l’assunzione di mezzi di prova, con possibilità per le

parti di dedurre e contro dedurre in relazione agli stessi• disporre il libero interrogatorio delle parti

Schema 31

PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTIE TRATTAZIONE DELLA CAUSA

(ART. 183 CPC)

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Schema 32

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE(ART. 185)

Presupposti: Richiesta congiunta delle parti o valutazione del giudice ex art. 117

Modalità: Fissazione udienza di comparizione delle parti per l’interrogatorio libero e iltentativo di conciliazione

Facoltà di farsi rappresentare da un procuratore che sia a conoscenza dei fatti dicausa: la mancata conoscenza è valutabile ex art. 116, c. 2

Procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche daldifensore

Se la conciliazione riesce: Il processo verbale costituisce titolo esecutivo

Se la conciliazione non riesce: Prosecuzione della trattazione

Possibilità di rinnovare il tentativo in qualunque momentodell’istruzione

▲▲

▲▲

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Schema 33

ORDINANZE ANTICIPATORIE(ARTT. 186-BIS, TER, QUATER)

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate art. 186 bis

Istanza di parte, fino alla precisazione delle conclusioniPresupposti

Somme non contestate dalle parti costituite

Se l’istanza è proposta fuori udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti, assegnando iltermine per la notificazione del provvedimento

L’ordinanza: – è titolo esecutivo– rimane efficace in caso di estinzione del processo– è revocabile ex art. 177 e 178

Istanza di ingiunzione art. 186 ter

Istanza di parte, fino alla precisazione delle conclusioni

Presupposti Credito di somma liquida o di quantità determinata di cose fungibili o dirittoalla consegna di cosa mobile determinata

Prova scritta del diritto (art. 633 c. 1 n. 1 e 634)

Se l’istanza è proposta fuori udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti, assegnando iltermine per la notificazione del provvedimento

L’ordinanza: – ingiunge il pagamento di spese e competenze– è dichiarata esecutiva se ricorrono presupposti ex art. 642 e se il processo si estingue– è revocabile– non può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva se la parte ha disconosciuto la

scrittura privata prodotta contro o ha proposto querela di falso contro l’atto pubblico– se dichiarata esecutiva, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale

Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione art. 186 quater

Domanda di condanna al pagamento di somme o consegna o rilascio di beni

Presupposti Esaurimento della fase istruttoria

Istanza di parte

L’ordinanza: – dispone sulle spese legali– è revocabile con la sentenza– acquista efficacia di sentenza se il processo si estingue– acquista efficacia di sentenza se la parte intimata non manifesta all’altra parte, con

ricorso notificato entro 30 gg dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, lavolontà che sia pronunciata la sentenza

– è titolo esecutivo

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166

e 16

7 cp

c

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Schema 35

DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE(ART. 275 CPC)

Precisazione delle conclusioni Richiesta discussione orale

Rimessione causa al collegio Deposito comparse conclusionali e repliche,reiterazione richiesta discussione orale

Deposito comparse conclusionali Fissazione udienza entro 60 ggentro 60 gg

Deposito repliche entro 20 gg Relazione del giudice istruttore ediscussione delle parti

Deposito sentenza entro 60 gg Deposito sentenza entro 60 gg

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Schema 36

DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA(ARTT. 281-QUATER, QUINQUIES, SEXIES)

Precisazione delle conclusioni Trattazione orale

Trattazione scritta

Deposito comparse conclusionalientro 60 gg

Deposito repliche entro 20 gg

Deposito sentenza entro 60 gg

Su ordine del giudice,discussione orale epronuncia sentenzamediante lettura deldispositivo

Su richiesta di parte,deposito delle solecomparse conclusio-nali e fissazione diudienza per discussio-ne orale

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Atto

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)

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ini

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art.

163

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azio

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zion

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37

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311

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Schema 38

TITOLO ESECUTIVO(ART. 474)

GIUDIZIALI

STRAGIUDIZIALI

Sentenze, provvedimenti e atti a cui è attribuitaefficacia esecutiva per legge

Idonei e necessari a fondare l’espropriazioneforzata e l’esecuzione per consegna o rilascio

Scritture private autenticate per obbligazioni disomme, cambiali e titoli di credito cui è attribuitaefficacia di titolo esecutivo

Idonei e necessari a fondare l’espropriazioneforzata

Devono essere trascritti integralmente nell’attodi precetto

Atti ricevuti da notaio o altropubblico ufficiale autorizzato ariceverli

Idonei e necessari a fondarel’espropriazione forzata e l’ese-cuzione per consegna o rilascio

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Schema 39

FORMA DEL PIGNORAMENTO NELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA(ART. 492)

CONTENUTO

Se il debitore èimprenditore commerciale

Forme particolari del pignoramento: v. art. 518 per espropriazione mobiliare; art. 543 per espropriazionepresso terzi; art. 555 per espropriazione immobiliare

Ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi daqualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicatoi beni pignorati

▲ Invito al debitore di effettuare dichiarazione di residenza o elezionedi domicilio in comune del circondario ove ha sede il giudicecompetente per l’esecuzione; avvertimento che in difetto lecomunicazioni saranno effettuate in cancelleria

Avvertimento che il debitore può chiedere la conversione delpignoramento

Insufficienza dei benipignorati, anche a seguito diintervento di creditori

▲Invito al debitore a indicare ulteriori beni, i luoghi ove sitrovano o le generalità di suoi terzi debitori, conavvertimento della sanzione prevista per omessa o falsadichiarazioneRedazione del processo verbale delle dichiarazioni deldebitore; se indicate cose mobili, si considerano pignorate

Mancata individuazione dibeni pignorabili o insuffi-cienza a soddisfare creditoree creditori intervenuti

Su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario fa richiestaai gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati eha facoltà di farsi assistere dalla forza pubblica

Su richiesta del creditore e a sue spese, l’ufficialegiudiziario nomina un commercialista, o un avvocato oun notaio per esame delle scritture contabili del debitoreIl professionista redige relazione: se individuati beni ocrediti non dichiarati dal debitore, spese a lui addebitatecon provvedimento che costituisce tiolo esecutivo

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Schema 40

INTERVENTO DEI CREDITORI NELL’ESECUZIONE(ART. 499)

▲▲

▲▲

Il giudice, con l’ordinanza con cui fissa la vendita o l’assegnazione, fissa udienza di comparizioneper debitore e creditori intervenuti privi di titolo esecutivo

Presupposti Credito fondato su titolo esecutivo

Avere eseguito un sequestro o avere un diritto di pegno o prelazione suibeni pignorati

Avere un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili

Forma Ricorso con indicazione del credito e del suo titolo, domanda dipartecipazione alla distribuzione della somma ricavata, dichiarazione diresidenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudicecompetente per l’esecuzioneEventuale allegazione dell’estratto autentico delle scritture contabili

Debitore assente Debitore riconosce i crediti Debitore disconosce i crediti

Forme particolari d’intervento: v. art. 525 per espropriazione mobiliare e presso terzi; art. 564 perespropriazione immobiliare

▼ ▼ ▼

Riconosciuti icrediti degli inter-venuti senza tito-lo esecutivo

I creditori partecipano alladistribuzione del ricavato

Istanza dei creditori peraccantonare le somme inattesa di ottenere il titoloesecutivo

▼▼

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Sche

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41

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amen

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PIG

NO

RA

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O P

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2/2

(AR

TT.

543

-551

CPC

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azio

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Dic

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ma

41

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Schema 42

VENDITA SENZA INCANTO NELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE(ARTT. 570-574)

Avviso della vendita nell’albo del tribunale, su sito internet e su quotidiani

Offerta d’acquisto in busta chiusa depositata in cancelleria contenentecauzione

Udienza per l’esame delle offerte

▼▼

Unica offerta Offerte molteplici

▼ ▼

Accolta, se il valore supe-ra di 1/5 la stima dell’im-mobile

Invito agli offerenti a rilan-ciare sulla base dell’offertapiù alta

▼ ▼

Se il valore è inferiore Se non c’è gara

▼▼ ▼

Vendita al maggior offe-rente o vendita con incanto

Non accoglimento se c’è dis-senso del creditore proceden-te o il giudice ritiene più con-veniente la vendita con incanto

Accoglimento

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Schema 43

VENDITA CON INCANTO NELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE(ARTT. 576-591)

Provvedimento del giudice dell’esecu-zione che dispone la vendita:- prezzo base- ammontare cauzione- misura minima aumento- termine e modalità versamento prezzo

Delega delle operazioni divendita a notaio, avvocato ocommercialista

▲▼▼

Incanto davanti al giudice in aula d’u-dienzaDecorsi tre minuti dall’ultima offertasenza rilanci, l’immobile è aggiudicato

Stesse modalità della venditadisposta dal g.e. eseguite dalprofessionista, presso il suostudio o in altro luogo indicatonell’ordinanza del g.e.

Possibilità di ulteriori offerte entro 10gg solo se superiori di 1/5, con depositodi cauzione doppia

Gara tra offerenti in aumento,aggiudicatario e precedentiofferenti se integrano cauzione

Versamentodel prezzo

Decreto di trasferimentodell’immobile

All’esito, trasmissione delfascicolo al g.e. che emette decretodi trasferimento dell’immobile

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Schema 44

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE(ARTT. 615-616)

▼ ▼

Opposizione alprecetto con attodi citazione avan-ti al giudice com-petente ex art. 27cpc

Anche se la contestazioneriguarda la pignorabilitàdei beni

Oggetto: contestazione del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata

Esecuzione non iniziata Esecuzione iniziata

Ricorso al giudice dell’ese-cuzione

Se concorronogravi motivi, ilgiudice sospendel’efficacia esecuti-va del titolo

Decreto di fissazione del-l’udienza di comparizionedelle parti, con termine pernotificazione

Se il g.e. non è competente,rimessione delle parti da-vanti al giudice competente,con termine perentorio perriassunzione della causa

Se il giudice dell’esecuzione ècompetente, fissazione di un termineper l’introduzione del giudizio dimerito, previa iscrizione a ruolo, contermini ex art. 163 bis ridotti a metà

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Schema 45

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI(ARTT. 617-618)

▼ ▼

Atto di citazione avanti algiudice competente exart. 26 cpc, notificatoentro il termine peren-torio di 20 gg. dalla noti-ficazione del titolo esecu-tivo o del precetto

Anche le contestazioni rela-tive alla notificazione deltitolo esecutivo e del precettoe ai singoli atti di esecuzione

Oggetto: contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto

Esecuzione non iniziata Esecuzione iniziata

Ricorso al giudice dell’ese-cuzione nel termine peren-torio di 20 gg. dal primo attodi esecuzione, se l’oppo-sizione riguarda il titolo ese-cutivo o il precetto, o dal gior-no in cui compiuti i singoli atti

Decreto di fissazione dell’udienza dicomparizione delle parti, con termi-ne per notifica

In udienza, possibilità di so-spensione dell’esecuzione eemissione di provvedimentiritenuti indilazionabili.Fissazione di termine peren-torio per introduzione delgiudizio di merito, previaiscrizione a ruolo, con terminidi comparizione ex art. 163bis ridotti a metà

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Schema 46

PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE - 1/2(ARTT. 633-644)

Legittimati: creditori di somme liquide o di quantità determinata di cose fungibili; aventi diritto allaconsegna di cosa mobile determinata

Polizze e promesse unilaterali; telegrammi;estratti autentici delle scritture contabili di im-prenditori che esercitano attività commercia-le per somministrazione di merci, denaro e pre-stazioni di servizi

Per Stato e enti pubblici, libri o registri dellapubblica amministrazione

Allegazione di parcellasottoscritta dal ricorrente eparere dell’associazioneprofessionale

Prova scritta delcredito

Crediti per onorari espese, giudiziali ostragiudiziali fatti daavvocati, cancellieri,ufficiali giudiziari ochi ha prestato operain un processo

Crediti per onorari, di-ritti o rimborsi di notaio altri professionisti

CONDIZIONI

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Ingi

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orza

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Ingi

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oppo

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dice

.

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Sche

ma

47

PR

OC

ED

IME

NT

O P

ER

CO

NV

AL

IDA

DI

SFR

AT

TO

(AR

TT.

657

-669

)

Giu

dice

com

pete

nte:

que

llo d

el lu

ogo

ove

si tr

ova

la c

osa

loca

ta

Inti

maz

ione

di

lice

nza

per

fini

talo

cazi

one

prim

a de

lla

scad

enza

del

cont

ratto

di

loca

zion

e

Intim

azio

ne d

i sfr

atto

dop

o la

scad

enza

del

cont

ratto

Intim

azio

ne d

i sf

ratto

per

mor

osità

Atto

di

cita

zion

e pe

r la

con

valid

a di

sfr

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not

ific

ato

al c

ondu

ttore

Con

tenu

to:

-di

chia

razi

one

di r

esid

enza

o e

lezi

one

di d

omic

ilio

nel

com

une

del

giud

ice

adito

-in

vito

a c

ompa

rire

all’

udie

nza

indi

cata

, nel

ris

petto

del

ter

min

e di

20

gg. l

iber

i da

lla n

otif

icaz

ione

-av

vert

imen

to a

l con

dutto

re c

he s

e no

n co

mpa

risc

e o,

com

pare

ndo,

non

si o

ppon

e, il

giu

dice

con

valid

a la

lice

nza

o lo

sfr

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Man

cata

com

pari

zion

e lo

cato

reM

anca

ta c

ompa

rizi

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intim

ato

Com

pari

zion

e de

ll’in

timat

o

▼▼

Ces

sazi

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effe

tti i

ntim

azio

neC

onva

lida

della

lice

nza

o de

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frat

toe

ordi

nanz

a di

opp

osiz

ione

del

la f

or-

mul

a es

ecut

iva

Se

sfra

tto

per

mor

osit

à, c

onva

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subo

rdin

ata

all’

atte

staz

ione

in g

iudi

zio

del l

ocat

ore

o de

l suo

pro

cura

tore

che

la m

oros

ità p

ersi

ste

Non

opp

osiz

ione

Opp

osiz

ione

Ord

inan

za d

i m

utam

ento

del

rito

e p

rose

cuzi

one

giud

izio

di

mer

ito e

x ar

t. 44

7 bi

s

Se n

on fo

ndat

a su

pro

vasc

ritta

, su

ista

nza

del l

o-ca

tore

ord

inan

za d

i rila

-sc

io n

on i

mpu

gnab

ile

▼ ▼

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Sche

ma

48

DE

NU

NC

IA D

I N

UO

VA

OP

ER

A E

DI

DA

NN

O T

EM

UT

O -

1/2

(AR

TT.

688

-691

CPC

)

Leg

ittim

ati:

prop

riet

ario

, tito

lare

di

diri

tto r

eale

, po

sses

sore

Ric

orso

al g

iudi

ce d

el lu

ogo

ove

è av

venu

toil

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den

unci

ato

Pre

supp

osti

: ti

mor

e ch

e da

nuo

vaop

era

intr

apre

sa d

a al

tri n

el p

ropr

io o

nell’

altr

ui fo

ndo

poss

a de

riva

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alla

cos

a og

getto

del

dir

itto

DE

NU

NC

IA D

I N

UO

VA

OPE

RA

AR

T. 1

171

CC

Il g

iudi

ce, d

opo

cogn

izio

ne s

omm

aria

, può

viet

are

la c

onti

nuaz

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del

l’op

era

ope

rmet

terl

a, o

rdin

ando

le o

ppor

tune

cau

tele

(es.

cau

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e)

Con

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oper

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n te

rmin

ata

e no

ntr

asco

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un a

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dal s

uo in

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Fas

e di

mer

ito

(eve

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acc

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men

tode

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tivo

del

l’es

iste

nza

dell

e co

ndiz

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denu

ncia

te

Se

la p

arte

a c

ui è

sta

ta v

ieta

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aco

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uazi

one

dell’

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ntra

vvie

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l’or

dine

, il

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su

rico

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della

part

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tere

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a, p

uò d

ispo

rre

con

ordi

nanz

a il

rip

rist

ino

a sp

ese

del

cont

ravv

ento

re

▼▼ ▼

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Sche

ma

48

DE

NU

NC

IA D

I N

UO

VA

OP

ER

A E

DI

DA

NN

O T

EM

UT

O -

2/2

(AR

TT.

688

-691

CPC

)

Leg

ittim

ati:

prop

riet

ario

, tito

lare

di

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tto r

eale

, po

sses

sore

Ric

orso

al g

iudi

ce d

el lu

ogo

ove

è av

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toil

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den

unci

ato

Pres

uppo

sti:

timor

e ch

e da

edi

fici

o,al

bero

o a

ltra

cosa

der

ivi

peri

colo

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dann

o gr

ave

e im

min

ente

all

a co

saog

getto

del

dir

itto

DE

NU

NC

IA D

I D

AN

NO

TE

MU

TO

AR

T. 1

172

CC

Dop

o co

gniz

ione

som

mar

ia,

ord

inan

za d

iri

gett

o o

acco

glim

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: se

acc

ogli

e, i

lgi

udic

e pr

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de p

er im

pedi

re il

per

icol

o o

disp

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gara

nzia

per

i d

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eve

ntua

li

Se

la p

arte

a c

ui è

sta

to v

ieta

to i

lco

mpi

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ell’

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dan

noso

o i

lm

utam

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de

llo

stat

o di

fa

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cont

ravv

iene

all’

ordi

ne, i

l giu

dice

, su

rico

rso

dell

a pa

rte

inte

ress

ata,

può

disp

orre

con

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inan

za i

l ri

pris

tino

asp

ese

del

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ravv

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re

▼ ▼

Fas

e di

mer

ito

(eve

ntua

le):

acc

erta

men

tode

fini

tivo

del

l’es

iste

nza

dell

e co

ndiz

ioni

denu

ncia

te

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Sche

ma

49

PR

OC

ED

IME

NT

O S

OM

MA

RIO

DI

CO

GN

IZIO

NE

- 1

/2(A

RT

T. 7

02-B

IS-7

02-Q

UA

TE

R)

PRE

SUPP

OST

O: c

ause

giu

dica

te d

al T

ribu

nale

in c

ompo

sizi

one

mon

ocra

tica

(v. a

rtt.

50 b

is e

ter

cpc)

Ric

orso

sot

tosc

ritto

ex

art.

125

cpc

Con

tiene

ind

icaz

ioni

del

l’ar

t. 16

3,co

mm

a 3

cpc

nn. 1

), 2

), 3

), 4

), 5

) e

6) e

avv

ertim

ento

del

n. 7

)

FOR

MA

Fiss

azio

ne u

dien

za d

i tra

ttazi

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ass

egna

zion

e al

con

venu

todi

ter

min

e pe

r la

cos

titu

zion

e, n

on o

ltre

10

gg p

rim

ade

ll’ud

ienz

aN

otif

icaz

ione

ric

orso

e d

ecre

to a

l co

nven

uto

alm

eno

30 g

gpr

ima

della

dat

a fi

ssat

a pe

r la

cos

tituz

ione

del

con

venu

to

INT

RO

DU

ZIO

NE

Dep

osit

o in

can

cell

eria

; fo

rmaz

ione

del

fasc

icol

o d’

uffi

cio

Tra

smis

sion

e al

Pre

side

nte

del

Tri

buna

le:

asse

gnaz

ione

al m

agis

trat

o pe

r la

trat

tazi

one

CO

STIT

UZ

ION

ED

EL

CO

NV

EN

UT

O

Dep

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di

com

pars

a di

risp

osta

con

tene

nte:

dif

ese,

pre

sa d

i pos

izio

nesu

i fa

tti p

osti

a fo

ndam

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del

la d

oman

dade

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orre

nte;

indi

cazi

one

dei m

ezzi

di p

rova

e de

i do

cum

enti

offe

rti

in c

omun

icaz

ione

;fo

rmul

azio

ne d

elle

con

clus

ioni

Prop

osiz

ione

a p

ena

di d

ecad

enza

di d

oman

deri

conv

enzi

onal

i ed

ecce

zion

i pro

cess

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e di

mer

ito n

on r

ileva

bili

d’uf

fici

o

Eve

ntua

le c

hiam

ata

di te

rzo

in g

aran

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a p

ena

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enza

,di

chia

rata

nel

la c

ompa

rsa

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ostit

uzio

ne,

con

rich

iest

a di

spos

tam

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del

l’ud

ienz

aFi

ssaz

ione

di

nuov

a ud

ienz

a co

n de

cret

o, c

omun

icat

o al

lepa

rti

cost

ituite

, co

n as

segn

azio

ne d

i te

rmin

e pe

rent

orio

per

la c

itazi

one

del

terz

oC

osti

tuzi

one

del

terz

o co

n le

mod

alit

à pr

evis

te p

er i

lco

nven

uto

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Sche

ma

49

PR

OC

ED

IME

NT

O S

OM

MA

RIO

DI

CO

GN

IZIO

NE

- 2

/2(A

RT

T. 7

02-B

IS-7

02-Q

UA

TE

R)

PRO

NU

NC

E N

EL

RIT

O

Giu

dice

inco

mpe

tent

e

or

dina

nza

d’in

com

pete

nza

Dom

anda

non

com

pres

a ne

l rito

som

mar

io e

x ar

t. 70

2 bi

s

ordi

nanz

a d’

inam

mis

sibi

lità,

non

impu

gnab

ile

Dif

ese

che

rich

iedo

no i

stru

zion

e no

n so

mm

aria

fiss

azio

ne u

dien

za e

x ar

t. 18

3 cp

c co

n or

dina

nza

non

impu

gnab

ile;

appl

icaz

ione

nor

me

del r

ito o

rdin

ario

di c

ogni

zion

e

Dom

anda

ric

onve

nzio

nale

che

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hied

e is

truz

ione

non

som

mar

ia

se

para

zion

e de

lla c

ausa

PRO

CE

DIM

EN

TO

All

a pr

ima

udie

nza

il g

iudi

ce,

sent

ite

le p

arti

, om

essa

ogn

ifo

rmal

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on e

ssen

zial

e al

con

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ditto

rio,

pro

cede

nel

mod

o ch

eri

tiene

più

opp

ortu

no a

gli

atti

d’is

truz

ione

rile

vant

i in

rel

azio

neal

l’og

getto

del

pro

vved

imen

to r

ichi

esto

Acc

oglie

o r

iget

ta le

dom

ande

con

ord

inan

za, p

rovv

eden

do s

ulle

spes

e ai

sen

si d

egli

artt.

91

e ss

. cpc

L’or

dina

nza

è pr

ovvi

sori

amen

te e

secu

tiva

e co

stitu

isce

tito

lo p

erl’

iscr

izio

ne d

’ipo

teca

giu

dizi

ale

e pe

r la

tra

scri

zion

e

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Fase

di m

erito

: su

ista

nza

di p

arte

, ent

ro 6

0gg

dal

la c

omun

icaz

ione

del

l’or

dina

nza

o de

lpr

ovve

dim

ento

che

dec

ide

il re

clam

o.Il

giu

dice

fiss

a l’

udie

nza

per l

a pr

osec

uzio

nede

l gi

udiz

io

Sche

ma

50

PR

OC

ED

IME

NT

I P

OSS

ESS

OR

I -

1/2

(AR

TT.

703

-705

CPC

)

Leg

ittim

ati:

poss

esso

re e

det

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rese

non

ha

la c

osa

per

ragi

oni

dise

rviz

io o

osp

italit

à

Ric

orso

al g

iudi

ce d

el lu

ogo

ove

è av

venu

toil

fatto

den

unci

ato

Pre

supp

osti

: sp

ogli

o vi

olen

to o

occu

lto d

el p

osse

sso

della

cos

a

RE

INT

EG

RA

ZIO

NE

NE

L P

OSS

ESS

O A

RT.

116

8 C

C

Proc

edur

a: a

i se

nsi

degl

i ar

tt. 6

69-b

is e

ss.

cpc

(pro

cedi

men

ti ca

utel

ari)

.E

vent

uale

ord

ine

di re

inte

graz

ione

sulla

bas

ede

lla n

otor

ietà

del

fat

to e

sen

za d

ilazi

one

Con

dizi

oni:

azi

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entr

o un

ann

oda

llo

spog

lio;

se

spog

lio

occu

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il

term

ine

deco

rre

dalla

sco

pert

a

Ord

inan

za d

i ac

cogl

imen

to o

rig

etto

è re

clam

abile

ex

art.

669-

terd

ecie

s cp

c

▼ ▼

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Sche

ma

50

PR

OC

ED

IME

NT

I P

OSS

ESS

OR

I -

2/2

(AR

TT.

703

-705

CPC

)

Leg

itti

mat

i: p

osse

ssor

e di

imm

obil

e, u

nive

rsal

ità

dim

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i,

diri

tto

real

e su

imm

obile

Ric

orso

al g

iudi

ce d

el lu

ogo

ove

è av

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toil

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den

unci

ato

Pres

uppo

sti:

mol

estie

nel

pos

sess

o o

spog

lio n

on v

iole

nto

o no

n cl

ande

stin

o.Te

rmin

e: e

ntro

un

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dal

la tu

rbat

iva

MA

NU

TE

NZ

ION

E N

EL

PO

SSE

SSO

AR

T. 1

170

CC

Proc

edur

a: a

i se

nsi

degl

i ar

tt. 6

69-b

is e

ss.

cpc

(pro

cedi

men

ti ca

utel

ari)

Fase

di m

erito

: su

ista

nza

di p

arte

, ent

ro 6

0gg

dal

la c

omun

icaz

ione

del

l’or

dina

nza

o de

lpr

ovve

dim

ento

che

dec

ide

il re

clam

o.Il

giu

dice

fiss

a l’

udie

nza

per l

a pr

osec

uzio

nede

l gi

udiz

io

Con

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poss

esso

con

tinuo

e in

inte

rrot

to d

a ol

tre

un a

nno

e no

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quis

tato

vio

lent

emen

te o

clan

dest

inam

ente

.Se

il

poss

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è s

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acq

uist

ato

viol

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dest

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, azi

one

espe

ribi

le d

opo

un a

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dall

a ce

ssaz

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de

lla

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enza

o

dell

acl

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ità

▼ ▼

▼O

rdin

anza

di

acco

glim

ento

ori

gett

o, r

ecla

mab

ile

ex a

rt.

669

-ter

deci

es c

pc

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Schema 51

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - 1/2(ARTT. 706-711)

GIUDIZIALE ART. 706

Deposito ricorso, conesposizione dei fatti eindicazione dell’esistenzadi figli, allegazionedichiarazioni dei redditi

COMPETENZATribunale dell’ultima residenza comune dei coniugio della residenza o domicilio del convenutoTribunale della residenza o domicilio del ricorrente,se il convenuto risiede all’estero o è irreperibile

Fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidentedel tribunale, con termine per notifica a cura del ricorrente e per depositomemoria e documenti al convenuto

Comparizione parti assistite dal difensoreTentativo di conciliazione

Se riesce, redazione di processo verbale dellaconciliazione

Se non riesce la conciliazione, ordinanza del Presidente contenente:– provvedimenti temporanei e urgenti opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi

(reclamabili alla Corte d’appello entro 10 gg e revocabili e modificabili del giudice istruttore)– nomina del giudice istruttore e fissazione udienza di comparizione e trattazione avanti allo

stesso, da notificarsi a cura del ricorrente al convenuto non comparso– assegnazione termine al ricorrente per deposito memoria integrativa con requisiti ex art. 163,

c. 3 n. 2), 3), 4), 5) e 6)– assegnazione di termine al convenuto per costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167, c. 1 e 2,

e per proposizione eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio– avvertimento al convenuto delle decadenze in caso di costituzione tardiva

Udienza davanti al giudice istruttoreApplicabili le norme ex artt. 180, 183cc. 1, 2 e dal 4 al 10, e 184

Se il processo continua per richiesta diaddebito, affidamento dei figli o questionieconomiche, emissione di sentenza deltribunale non definitiva sulla separazioneRicorribile solo con appello immediato,deciso in camera di consiglio

I provvedimenti relativi ai coniugi e alla proleconseguenti alla separazione sono sempremodificabili con procedura ex art. 710

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Schema 51

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - 2/2(ARTT. 706-711)

CONSENSUALE ART. 711

Ricorso congiunto, con condizioniriguardanti i coniugi e la prole

Fissazione dell’udienza dicomparizione dei coniugi avantial Presidente del Tribunale

Tentativo di conciliazione: se riesce,redazione di procsso verbaleSe non riesce, si dà atto nel processoverbale del consenso dei coniugi allaseparazione e delle condizioni

Acquisto efficacia della separazionecon omologazione del tribunale

Ordinanza del Presidente conprovvedimenti temporanei e urgentinell’interesse della prole e dei coniugi

Se l’accordo dei coniugi su affidamento emantenimento dei figli è in contrasto con il lorointeresse, riconvocazione dei genitori perindicazione delle modificheSe non si trova soluzione, il tribunale puòrifiutare l’omologazione

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabilicon procedura ex art. 710

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Schema 52

PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE,AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

(ARTT. 712-720-BIS)

LA DOMANDA DIINTERDIZIONE, INABILITAZIONE E RICHIESTA DI AMMINISTRAZIONE

DI SOSTEGNO È INTRODOTTA CON

Ricorso che

I) Deve contenere (oltre ai requisiti di cui all’art. 125 cpc):1. esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda2. indicazione del nome, cognome, residenza delle seguenti persone:

A. coniugeB. parenti entro il 4° grado (es.: bisnonno/a, nonno/a, figlio/a, nipote, pronipote, fratelli/

sorelle, cugino/a, zio/a)C. affini entro il 2° grado (es.: cognato/a, genero/nuora, suocero/a)D. tutore o curatore dell’interdicendo/inabilitando

II) deve essere presentato:presso il tribunale del luogo ove ha la residenza / il domicilio:� l’interdicendo� l’inabilitando� il soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:

ORDINA LA COMUNICAZIONE DEL RICORSOAL PUBBLICO MINISTERO

IL QUALE

CHIEDE AL PRESIDENTE ILRIGETTO DELLA DOMANDA

COMUNICA AL PRESIDENTEDI NON OPPORSI ALLA DOMANDA

▼ ▼

segue

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IL PRESIDENTE

CON DECRETORIGETTA LA DOMANDA

CON DECRETO:

IL PROCEDIMENTO NON HASEGUITO

1. nomina il giudice istruttore2. fissa l’udienza di comparizione davanti al gi delle seguenti persone:

� ricorrente� interdicendo� inabilitando� il soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno� altre persone indicate in ricorso le cui informazioni sono ritenute utili

3. fissa il termine al ricorrente per notificare ricorso e decreto alle seguenti persone:� interdicendo� inabilitando� il soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno� altre persone indicate in ricorso le cui informazioni sono ritenute utili

4. ordina la comunicazione del decreto al pm

NEL PROCEDIMENTO

� l’interdicendo,� l’inabilitando,

� il soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno:

anche se risulta già nominato un

tutore/curatore/amministratore di sostegno provvisorio

può:

1. stare in giudizio2. compiere da solo tutti gli atti del procedimento3. presentare impugnazioni

▼segue

Schema 52

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NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

il giudice istruttorecon l’intervento del pubblico ministero:

1. esamina l’interdicendo, l’inabilitando:a. in udienzab. nel luogo ove l’interessato si trova se non può presentarsi presso gli uffici giudiziari per

legittimo impedimento2. sente il parere delle persone citate su circostanze rilevanti3. esercita tutti i poteri istruttori ex art. 419 cc4. nomina e/o revoca – anche d’ufficio – il tutore o il curatore provvisorio dell’interdicendo/

inabilitando5. decide con sentenza l’interdizione/l’inabilitazione dell’interessato6. decide con decreto la nomina di un amministratore di sostegno

LA SENTENZA DI INTERDIZIONE/INABILITAZIONEE

IL DECRETO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:

1. possono essere impugnati avanti la corte di appello da:a. tutti gli aventi diritto a proporre la domanda (anche se non partecipano al giudizio)b. il tutore/il curatore/l’amministratore di sostegno

2. nei termini dia. 30 giorni dalla data di notifica della sentenza/decretob. un anno dalla data di pubblicazione della sentenza/decreto

3. nel giudizio di revoca gli interessati:a. possono intervenire per opporsi alla domanda di revocab. possono impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca della sentenza di

interdizione/inabilitazionec. possono impugnare il decreto pronunciato nel giudizio di revoca del decreto di nomina

dell’amministratore di sostegno

Schema 52

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Schema 53

DOMANDA PER DICHIARAZIONE DI ASSENZAE

DOMANDA PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA(ARTT. 721-731 CPC)

LA DOMANDA DIDICHIARAZIONE DI ASSENZA

È INTRODOTTA CON

Ricorso degli interessati che

I) deve contenere (oltre ai requisiti di cui all’art. 125 cpc):1. indicazione del nome, cognome, residenza delle seguenti persone:

A. presunti successori legittimi dello scomparsoB. procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti

II) deve essere presentato:presso il tribunale del luogo ove ha la residenza/il domicilio:� dello scomparso

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:

Con decreto:

1. trattiene il procedimento davanti a sé o nomina un giudice istruttore2. può ordinare che il decreto sia pubblicato su uno o più giornali3. fissa l’udienza di comparizione davanti a sé o al g.i. delle seguenti persone:

� ricorrente� presunti successori legittimi dello scomparso� procuratore o rappresentante legale dello scomparso se esistenti

4. fissa il termine al ricorrente per notificare ricorso e decreto alle seguenti persone:� presunti successori legittimi dello scomparso� procuratore o rappresentante legale dello scomparso se esistenti

5. ordina la comunicazione del decreto al pm

segue

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NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

Il presidente del tribunale o il giudice istruttorecon l’intervento del pubblico ministero:

1. interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti2. assume se occorre ulteriori informazioni3. riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale da pronunciarsi con sentenza

IL TRIBUNALEIN CAMERA DI CONSIGLIO

1. pronuncia sui provvedimenti richiesti ai sensi dell’art. 48 cc:A. per la nomina del curatore dello scomparsoB. per la conservazione dei beni dello scomparso

2. pronuncia sui provvedimenti richiesti dagli eredi legittimi ex art. 725 cpc (se la domanda èsvolta da altri interessati il processo è in forma ordinaria)A. per l’apertura di atti di ultime volontàB. per l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assenteC. per la cauzione/le cautele ex art. 50 cc per chi è immesso nel possessoD. per la conservazione delle rendite riservate all’assente ex art. 53 cc

3. pronuncia la sentenza che dichiara l’assenza che:A. deve essere inserita per estratto nella gazzetta ufficialeB. deve essere inserita per estratto in due giornali indicati in sentenzaC. può essere divulgata con altri mezzi di pubblicitàD. deve essere depositata, con i giornali, presso la cancelleria del giudiceE. deve ricevere l’annotazione di tali attività sull’originaleF. non può essere eseguita prima che sia passata in giudicatoG. non può essere eseguita prima che sia compiuta la predetta annotazione

segue

Schema 53

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segue

LA DOMANDA DIDICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

È INTRODOTTA CON

Ricorso dell’interessato che

I) deve contenere (oltre ai requisiti di cui all’art. 125 cpc):1. indicazione del nome, cognome, residenza delle seguenti persone:

A. presunti successori legittimi dello scomparsoB. procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistentiC. altre persone che perderebbero diritti dalla morte dello scomparsoD. altre persone gravate da obbligazioni dalla morte dello scomparso

II) deve essere presentato:presso il tribunale del luogo ove ha la residenza/il domicilio:� dello scomparso

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:

con decreto:

1. nomina un giudice istruttore2. ordina al ricorrente la pubblicazione della domanda per estratto due volte consecutive – a 10

giorni di distanza – l’una dall’altra su:A. Gazzetta Ufficiale della RepubblicaB. due giornalicon invito a chi abbia notizie dello scomparso a comunicarle al tribunale entro 6 mesi dall’ultimapubblicazione

3. può disporre altri mezzi di pubblicità della domanda4. dichiara la domanda abbandonata se non pubblicata in termini per due volte

Schema 53

Page 73: Codici - Studio Legale · PDF fileSchema Libro Articolo Rubricazione n. cpc cpc 1) Funzioni ed attività fondamentali dello Stato 2) Giurisdizione civile 3) libro I art. 1 Aspetti

con decreto:1. Fissa l’udienza di comparizione davanti a sè delle seguenti persone:

� ricorrente� presunti successori legittimi dello scomparso� procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti� altre persone che perderebbero diritti dalla morte dello scomparso� altre persone gravate da obbligazioni dalla morte dello scomparso

2. Fissa il termine al ricorrente per notificare ricorso e decreto alle seguenti persone:� presunti successori legittimi dello scomparso� procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti� altre persone che perderebbero diritti dalla morte dello scomparso� altre persone gravate da obbligazioni dalla morte dello scomparso

3. Ordina la comunicazione del decreto al pm

nel corso del procedimento

il giudice istruttorecon l’intervento del pubblico ministero:

1. interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti2. assume se occorre ulteriori informazioni3. riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale da pronunciarsi con sentenza

Il tribunalein camera di consiglio

1. Pronuncia la sentenza che dichiara la morte presunta che:A. deve essere inserita per estratto nella Gazzetta UfficialeB. deve essere inserita per estratto in due giornali indicati in sentenzaC. può essere divulgata con altri mezzi di pubblicitàC. deve essere depositata, con i giornali, presso la cancelleria del giudiceE. deve ricevere l’annotazione di tali attività sull’originaleF. non può essere eseguita prima che sia passata in giudicatoG. non può essere eseguita prima che sia compiuta la predetta annotazioneH. deve essere comunicata dal cancelliere all’ufficiale di stato civile

IL GIUDICE ISTRUTTORE:DECORSI SEI MESI DALL’ULTIMA PUBBLICAZIONE

SU DOMANDA DEL RICORRENTE

Schema 53

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Schema 54

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI(ART. 736-BIS CPC)

LA PARTE, ANCHE PERSONALMENTE,PUÒ PRESENTARE ISTANZA NELLA FORMA DEL RICORSO

(CHE DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 125 CPC)AL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA PROPRIA RESIDENZA/DOMICILIO

quando la condotta (ex art. 342-bis cpc):� del coniuge� di altro convivente

è causa di grave pregiudizio alla:� integrità fisica� integrità morale� libertà

dell’altro coniuge o convivente

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

con decreto:

1. designa il giudice al quale è affidata la trattazione del ricorso

IL GIUDICE UNICO:1. sente le parti2. procede agli atti di istruzione necessari nel modo ritenuto più opportuno3. dispone, quando occorre, indagini a mezzo della polizia tributaria:

� sui redditi� sul tenore di vita� sul patrimonio personale delle parti� sul patrimonio comune delle parti

3. emette decreto motivato immediatamente esecutivo col quale ordina a chi ha tenuto la condottapregiudizievole (ex art. 342-ter cpc):� di cessare la condotta pregiudizievole� di allontanarsi dalla casa familiare� di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante (salvo che debbano

frequentare gli stessi luoghi per motivi di lavoro):• luogo di lavoro• domicilio della famiglia di origine• domicilio di altri prossimi congiunti• domicilio di altre persone• luoghi di istruzione dei figli della coppia

segue

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IL GIUDICE

nel medesimo decreto:

1. stabilisce la durata dell’ordine di protezione che:� non può essere superiore a sei mesi� può essere prorogata solo per gravi motivi per il tempo necessario� decorre dal giorno della avvenuta esecuzione del medesimo

2. determina le modalità di attuazione3. può disporre, ove occorra, l’intervento

� dei servizi sociali del territorio� di un centro di mediazione familiare� delle associazioni con fini statutari di sostegno e accoglienza a donne e minori vittime di

abusi e maltrattamenti4. può disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi rimaste

prive di mezzi adeguati a seguito dell’ordine, mediante� modalità e termini del versamento specificati in decreto� versamento della somma dal datore di lavoro dell’obbligato

IL GIUDICE

in casi di urgenza può:

1. assumere, ove occorra, sommarie informazioni2. ordinare immediatamente l’ordine di protezione3. fissare l’udienza di comparizione ad una data non oltre 15 giorni dal ricorso4. assegnare all’istante termine – non superiore ad 8 giorni – per notificare ricorso e decreto

all’udienza

il giudice può:

confermare/modificare/revocarel’ordine di protezione

segue

Schema 54

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contro il decreto del giudice che:

• adotta l’ordine di protezione• rigetta il ricorso• conferma/modifica/revoca l’ordine di protezione già adottato

L’ISTANTE

entro 10 giorni dalla:

� comunicazione del decreto(se pronuciato verso 1 sola parte)

� notificazione del decreto(se pronuciato verso più parti)

può proporre reclamo(che tuttavia non sospende l’esecutività del provvedimento)

con ricorso al tribunale(che pronuncia in camera di consiglio)

IL TRIBUNALEIN CAMERA DI CONSIGLIO

(DEL COLLEGIO NON FA PARTE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO)

1. sentite le parti2. decide con decreto motivato non impugnabile

Schema 54

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Schema 55

PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO(ARTT. 737-742-BIS CPC)

Ambito di applicazione:

le norme considerate da 737 a 742-bis cpcsi applicano a:

tutti i procedimenti in camera di consiglioancorché non regolati dalle norme relative a:

� separazione personale dei coniugi� interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno� dichiarazione di assenza e morte presunta� minori, interdetti, inabilitati� rapporti patrimoniali fra i coniugi� ordini di protezione contro gli abusi familiari

o che riguardino:

� materia di famiglia o di stato delle persone

La domanda per richiedere iprovvedimenti da pronunciarsi in camera di consiglio

è introdotta conricorso

(che deve possedere i requisiti di cui all’art. 125 cpc)da presentarsi al giudice competente

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

con decreto:

1. nomina un giudice relatore2. ordina la comunicazione del decreto al pm (se deve essere sentito)3. attende le conclusioni del pm apposte in calce al suo provvedimento (se deve essere sentito)

IL GIUDICE RELATORE

1. può assumere informazioni2. riferisce in camera di consiglio

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IL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO/IL GIUDICE RELATORE - TUTELAREPRONUNCIANO I PROVVEDIMENTI

NELLA FORMA DEL DECRETO MOTIVATO(SALVO CHE LA LEGGE NON DISPONGA ALTRIMENTI)

IN CASI DI URGENZAIL GIUDICE PUÒ DISPORRE CHE IL DECRETO ABBIA

EFFICACIA IMMEDIATA

CONTRO I DECRETI DELGIUDICE TUTELARE

(che possono essere sempre revocati e cheacquistano efficacia se non reclamati nei termini)

il ricorrente o il pm(nei casi in cui deve essere sentito)

entro 10 giorni dalla:

� comunicazione del decreto(se pronuciato verso 1 sola parte)

� notificazione del decreto(se pronuciato verso più parti)

possono proporre reclamocon ricorso al

tribunale(che pronuncia

in camera di consiglio)

contro i decreti emessi dal tribunalein relazione al reclamo presentato avverso il

decreto del giudice tutelarenon è ammesso reclamo

(salvo che la legge non disponga altrimenti)

CONTRO I DECRETI DELTRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO(che possono essere sempre revocati e cheacquistano efficacia se non reclamati nei termini)

il ricorrente o il pm(nei casi in cui deve essere sentito)

entro 10 giorni dalla:

� comunicazione del decreto(se pronuciato verso 1 sola parte)

� notificazione del decreto(se pronuciato verso più parti)

possono proporre reclamocon ricorso allacorte d’appello(che pronuncia

in camera di consiglio)

contro i decreti emessi dalla corte d’appelloin relazione al reclamo presentato avverso il

decreto del tribunalenon è ammesso reclamo

(salvo che la legge non disponga altrimenti)

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Schema 55

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