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CodiciTascabili
CODICE DI
PROCEDURA CIVILE
SCHEMI E TABELLE
a cura diMASSIMO CARRATTIERI
eLUIGI DATI
Giugno 2009
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Schema Libro Articolo Rubricazionen. cpc cpc
1) Funzioni ed attività fondamentali dello Stato2) Giurisdizione civile3) libro I art. 1 Aspetti della giurisdizione civile4) libro I art. 7 Competenza del giudice di pace nel processo civile5) libro I art. 9 Competenza del tribunale nel processo civile6) libro I art. 9 Competenza del tribunale nel processo civile7) libro I artt. 10-17 Determinazione del valore ai fini della competenza
nel processo civile di cognizione8) libro I artt. 10-17 Determinazione del valore ai fini della competenza
nel processo civile di esecuzione9) libro I artt. 18-27 Competenza per territorio nel processo civile
(foro generale)10) libro I artt. 20-30 Competenza per territorio nel processo civile
(foro speciale facoltativo)11) libro I artt. 21-25 Competenza per territorio nel processo civile
(foro speciale esclusivo)12) libro I artt. 31, 32, 34, 35, 36 Mutamento del rito per motivi di connessione13) libro I artt. 31, 32, 34, 35, 36, 40 Mutamento della competenza per motivi di connessione14) libro I art. 37 Difetto di giurisdizione15) libro I art. 38 Incompetenza16) libro I art. 39 Litispendenza e continenza di cause17) libro I art. 40 Connessione18) libro I artt. 41 e 368 Regolamento di giurisdizione19) libro I artt. 42-49 Regolamento di competenza20) libro I artt. 50-bis-50-ter Composizione del tribunale21) libro I artt. 102-103 Litisconsorzio22) libro I artt. 105-107 Intervento23) libro I artt. 137-151 Notificazioni24) libro II art. 163 Contenuto della citazione25) libro II art. 163-bis Termini per comparire26) libro II art. 164 Nullità della citazione27) libro II artt. 165-166 Costituzione della parti28) libro II art. 167 Contenuto della comparsa di costituzione e risposta29) libro II art. 171 Ritardata costituzione delle parti30) libro II art. 181 Mancata comparizione delle parti31) libro II art. 183 Prima comparizione delle parti e trattazione della causa32) libro II art. 185 Tentativo di conciliazione33) libro II artt. 186-bis- Ordinanze anticipatorie
186-quater34) libro II artt. 267-272 Intervento di terzi - Chiamata in causa35) libro II art. 275 Decisione del Tribunale in composizione collegiale
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INDICE DEGLI SCHEMI E DELLE TABELLE
Schema Libro ArticoloRubricazionen. cpc cpc
36) libro II artt. 281-quater-281-sexies Decisione del Tribunale in composizione monocratica37) libro II artt. 311-322 Procedimento davanti al giudice di pace38) libro II art. 474 Titolo esecutivo39) libro III art. 492 Forma del pignoramento nell’espropriazione forzata40) libro III artt. 499 Intervento dei creditori nell’esecuzione41) libro III artt. 543-551 Pignoramento presso terzi42) libro III artt. 570-574 Vendita senza incanto nell’espropriazione immobiliare43) libro III artt. 576-591 Vendita con incanto nell’espropriazione immobiliare44) libro III artt. 615-616 Opposizione all’esecuzione45) libro III artt. 617-618 Opposizione agli atti esecutivi46) libro IV artt. 633-644 Procedimento d’ingiunzione47) libro IV artt. 657-669 Procedimento per convalida di sfratto48) libro IV artt. 688-691 Denuncia di nuova opera e di danno temuto49) libro IV artt. 702-bis-702-quater Procedimento sommario di cognizione50) libro IV artt. 703-705 Procedimenti possessori51) libro IV artt. 706-711 Separazione dei coniugi52) libro IV artt. 712-720-bis Procedimento di interdizione, inabilitazione,
amministrazione di sostegno53) libro IV artt. 721-731 Domanda per dichiarazione di assenza e domanda
per dichiarazione di morte presunta54) libro IV art. 736-bis Ordine di protezione contro gli abusi familiari55) libro IV artt. 737-742-bis Procedimenti in camera di consiglio
Schema 1
FUNZIONI ED ATTIVITÀ FONDAMENTALI DELLO STATO
Legislativa Giurisdizionale Amministrativa
Giurisdizione Costituzionale
Giurisdizione Penale
Giurisdizione Amministrativa
Giurisdizione Civile
Schema 2
GIURISDIZIONE CIVILE
VOLONTARIA(è volta a gestire o tutelare i diritti dideterminati soggetti privati, in assen-za di conflitto, mediante l’interventodi un soggetto terzo)
CONTENZIOSA(è volta ad assicurare l’attuazione del dirittosoggettivo mediante composizione, in via au-toritativa, di un conflitto interpersonale o in-tersoggettivo)
CAUTELARE(è volta a realiz-zare una tutelaprovvisoria deldiritto soggetti-vo al fine discongiurare ilpericolo che ilmedesimo dirittopossa subire,nelle more delgiudizio, un pre-giudizio irrepa-rabile)
COGNIZIONE(è volta a conse-guire la certezzadell’esistenza odell’inesistenzadel diritto sog-gettivo mediantesentenze:- dichiarative,- di accertamento- di condanna)
ESECUTIVA(è volta a realiz-zare l’effettivaapplicazione deldiritto sostanzia-le mediante at-tuazione coattivadello stesso)
Schema 3
ASPETTI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE(ART. 1 CPC)
GiudiciCivili
(giurisdizionegenerale a tutela
dei diritti soggettivi)
GiudiciAmministrativi
(giurisdizionegenerale a tutela
dei diritti soggettivi)
GiudiciContabili
GiudiciSpeciali
GiudiceStraniero(L. 218/95)
Giudice diPace
Tribunale Corte deiConti
CommissioneTributaria
Provinciale
CommissioneTributariaRegionale
Corte diCassazione
Corte diCassazione
TribunaliAmministrativi
Regionali
Consigliodi Stato
TribunaleCorte
d’Appello
PROCESSOESECUTIVO
NO(il G.d.P. NON possiedetale tipo di competenza)
Schema 4
COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE NEL PROCESSO CIVILE(ART. 7 CPC)
PROCESSOCAUTELARE
NO(il G.d.P. NON possiedetale tipo di competenza)
PROCESSODI COGNIZIONE
SI(il G.d.P. POSSIEDE tale
tipo di competenzamediante un’attribuzione dipoteri che è determinata da
specifiche regole permateria e valore)
SEMPRE DICOMPETENZA DEL
G.D.P.
DI COMPETENZADEL G.D.P. SE DIVALORE ENTRO
EURO VENTIMILA
DI COMPETENZADEL G.D.P. SE DIVALORE ENTRO
EURO CINQUEMILA
CAUSE IN MATERIA DI:• apposizione di termini• osservanza delle distanze ri-
guardo al piantamento di albe-ri e siepi
• misura e modalità d’uso dei ser-vizi di condominio delle case
• rapporti tra proprietari o deten-tori di immobili adibiti a civileabitazione in materia di immis-sioni (di fumo e di calore), esa-lazioni, rumori, scuotimenti esimili propagazioni che supe-rino la normale tollerabilità
• interessi o accessori da ritarda-to pagamento di prestazioniprevidenziali o assistenziali
• altre materie individuate danorme specifiche contenute inleggi di settore diverse dal cpc(es. opposizione alle sanzioniper il c.d.s., opposizioni alleordinanze ingiunzioni prefet-tizie e di altre autorità salvespecifiche materie)
CAUSE IN MATERIA DI:
• risarcimento del danno de-rivante da circolazione diveicoli
• risarcimento del danno de-rivante dalla navigazionedi natanti
CAUSE IN MATERIA DI:
• beni mobili• rapporti obbligatori
PROCESSOESECUTIVO
SI
Schema 5
COMPETENZA DEL TRIBUNALE NEL PROCESSO CIVILE(ART. 9 CPC)
PROCESSOCAUTELARE
SI
PROCESSODI COGNIZIONE
SI(il Tribunale POSSIEDE
tale competenzamediante un’attribuzione dipoteri che è determinata da
specifiche regole permateria e valore)
SEMPRE DICOMPETENZA DEL
TRIBUNALE
DI COMPETENZADEL TRIBUNALE SE
DI VALORESUPERIORE ADEURO 20.000,00
DI COMPETENZADEL TRIBUNALE SE
DI VALORESUPERIORE ADEURO 5.000,00
CAUSE IN MATERIA DI:
• beni immobili• tasse e imposte• cause di valore indeterminabi-
le• stato e capacità delle persone• diritti onorifici• querela di falso• altre materie individuate da
norme specifiche contenute inleggi di settore diverse dal cpc(es. opposizione alle cartelleesattoriali emesse per entratediverse dai tributi, opposizio-ni alle ordinanze ingiunzioniprefettizie e di altre autoritàemesse nelle specifiche mate-rie sottratte alla competenzadel G.d.P.)
CAUSE IN MATERIA DI:
• risarcimento del danno de-rivante da circolazione diveicoli
• risarcimento del danno de-rivante dalla navigazionedi natanti
CAUSE IN MATERIA DI:
• beni mobili• rapporti obbligatori
PROCESSODI COGNIZIONE
SI
Schema 6
COMPETENZA DEL TRIBUNALE NEL PROCESSO CIVILE(ART. 9 CPC)
PROCESSOCAUTELARE
SI
PROCESSOESECUTIVO
SI(il Tribunale POSSIEDEtale tipo di competenza in
via esclusiva)
SEMPRE DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE
CAUSE IN MATERIA DI:
• esecuzione forzata di obblighidi fare
• esecuzione forzata di obblighidi non fare
• consegna di mobili• rilascio di immobili• espropriazione forzata di beni
mobili• espropriazione forzata di beni
immobili• espropriazione forzata di cre-
diti
PROCESSOESECUTIVO
Schema 7
DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI DELLA COMPETENZANEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE
(ARTT. 10-17 CPC)
PROCESSOCAUTELARE
PROCESSODI COGNIZIONE
REGOLA GENERALE(art. 10 cpc)
REGOLE SPECIALI
CAUSE INMATERIA DI:
• quote diobbligazionifra più parti
Si determina in base alla domandaattorea mediante cumulo del capitale(delle diverse domande proposte nellostesso processo nei confronti del me-desimo convenuto) con gli interessi sca-duti, le spese e i danni anteriori alla pro-posizione dell’azione
CAUSE INMATERIA DI:
• divisioni
CAUSE INMATERIA DI:
• rapportiobbligatori
CAUSE INMATERIA DI:
• somme didenaro obeni mobili
CAUSE INMATERIA DI:
• prestazionialimentari
CAUSE INMATERIA DI:
• renditeperpetue
CAUSE INMATERIA DI:
• renditevitalizie otemporanee
Interaobbligazione
Intera massaattiva dadividersi
Parte delrapporto incontestazione
Somma ovalore indicatodall’attore opresunto dicompetenzadel giudiceadito in ipotesidi mancataindicazione
Somme dovuteper 2 anni
Cumulo di20 annualità
Cumulo finoa 10 annualità
PROCESSODI COGNIZIONE
Schema 8
DETERMINAZIONE DEL VALORE AI FINI DELLA COMPETENZANEL PROCESSO CIVILE DI ESECUZIONE
(ARTT. 10-17 CPC)
PROCESSOCAUTELARE
PROCESSODI ESECUZIONE
REGOLE SPECIALI
CAUSE IN MATERIA DI:
• Opposizione all’esecuzione
Valore del credito per cui siprocede
CAUSE IN MATERIA DI:
• Opposizione proposta daterzi
Valore dei beni
CAUSE IN MATERIA DI:
• Opposizione in sede di di-stribuzione delle somme
Valore del maggiore dei cre-diti contestati
PROCESSODI COGNIZIONE
(vedi schema n. 11)
Schema 9
COMPETENZA PER TERRITORIONEL PROCESSO CIVILE (FORO GENERALE)
(ARTT. 18-27 CPC)
GENERALE SPECIALEFACOLTATIVO
(vedi schema n. 10)
FORO GENERALE
PERSONE GIURIDICHE
(art. 19 cpc)
PERSONE FISICHE
(art. 18 cpc)
ENTI PRIVI DIPERSONALITÀ
GIURIDICA
(art. 19 cpc)
Sono fori successivamente con-correnti fra loro:• residenza del convenuto• domicilio del convenuto• dimora del convenuto (se sco-
nosciuti residenza e domici-lio)
• residenza dell’attore (se sco-nosciuti i primi tre)
Sono fori elettivamente con-correnti fra loro:• sede legale della persona
giuridica• stabilimento / sede opera-
tiva della persona giuridi-ca
• rappresentante autorizza-to a stare in giudizio
• Sede effettiva/luogo dovesvolgono attività in modocontinuativo
FORO
Schema 10
COMPETENZA PER TERRITORIONEL PROCESSO CIVILE (FORO SPECIALE FACOLTATIVO)
(ARTT. 20-30 CPC)
FORO DEL DOMICILIOELETTO
(art. 30 cpc)
CAUSE RELATIVE A DIRITTI DIOBBLIGAZIONE
(art. 20 cpc)
Sono fori concorrenti fra loro:• luogo ove l’obbligazione è sorta
(forum contractus)• luogo dove l’obbligazione deve essere
eseguita (forum solutionis)
Luogo dove il convenuto ha eletto do-micilio dell’art. 47 c.c.
FORO SPECIALE FACOLTATIVO
Schema 11
COMPETENZA PER TERRITORIONEL PROCESSO CIVILE (FORO SPECIALE ESCLUSIVO)
(ARTT. 21-25 CPC)
FORO SPECIALE ESCLUSIVO (1/2)
CAUSERELATIVE
A BENIIMMOBILI(art. 21 cpc)
CAUSERELATIVEAD AZIONI
POSSESSORIE(art. 21 cpc)
CAUSEEREDITARIE
(art. 22 cpc)
CAUSE PERGESTIONI
TUTELARI EPATRIMONIALI
(art. 24 cpc)
FORODELLA P.A.(art. 25 cpc)
CAUSE FRASOCI E
CONDOMINI(art. 23 cpc)
Per le causein materia di:• diritti reali
su beniimmobili
• locazione• comodato• affitto
azienda• apposizione
di termini• osservanza
distanze perpiantamentoalberi epiante
È competenteil giudice delluogo ovesi troval’immobile
Per le causerelative a:• azioni
possessorie• denuncia di
nuovaoperativa
• dannotemuto
È competenteil giudice delluogo ove èavvenuto ilfattodenunciato
Il giudice delluogodell’apertasuccessione,per le causerelative a:• petizione• divisione di
eredità• qualunque
altra fracoeredi sinoa divisione
• rescissionedelladivisione
• garanziadelle quote
• crediti versoil defunto
• legati dovutidall’erede
• control’esecutoretestamentario
• Per le causefra soci ècompetenteil giudicedel luogoove ha sedela società
• per le causefracondominiil giudiceove sitrovano ibeni comunio la maggiorparte di essi
Per le causerelative a:• gestione di
una tutela• gestione di
una ammi-nistrazionepatrimoniale
È competenteil giudice delluogo dieserciziodella tutela odellaamministrazione
Il giudice delluogo ove hasede l’ufficiodell’avvocaturadello stato nelcui distrettosi trova ilgiudice chesarebbecompetentesecondo lenormeordinarie
segue
FORO SPECIALE ESCLUSIVO (2/2)
FORO DELLAESECUZIONE
FORZATAMEDIANTE
ESPROPRIAZIONE
(art. 26 cpc)
È competente ilgiudice delluogo ove lecose si trovano:• per
l’esecuzioneforzata subeni mobili obeniimmobili
È competente ilgiudice delluogo diresidenza delterzo debitore:• per
l’esecuzioneforzata suicrediti
FORO DELLAESECUZIONEFORZATA IN
FORMASPECIFICA
(art. 26 cpc)
CAUSE DIOPPOSIZIONE
ALLAESECUZIONE
(art. 27 cpc)
CAUSERELATIVE A
CONTROVERSIEDI LAVORO E DI
PREVIDENZA
(artt. 413, 444, cpc)
CAUSE IN CUISONO PARTI
I MAGISTRATI
(art. 30 bis cpc)
È competente ilgiudice delluogo ove deveessereadempiutol’obbligo:• per
l’esecuzioneforzata degliobblighi difare e di nonfare
Il giudice in cuisi troval’immobile darilasciare o lacosa che deveessereconsegnata:• per
l’esecuzioneforzatamedianterilascio oconsegna.
È competente ilgiudice delluogodell’esecuzione:• per le cause
diopposizioneforzata
Il giudicedavanti alquale si svolgel’esecuzione:• per le cause
diopposizioneai singoli attiesecutivi
È competente iltribunale:• nella cui
circoscrizioneè sorto ilrapporto dilavoro o
• dove si troval’azienda o unasua dipendenzaalla quale èaddetto illavoratore o
• presso la qualeil lavoratoreprestava la suaopera almomento dellafine delrapporto
Per le causerelative arapporti di lavorocon la P.A.:• è competente
il tribunalenella cuicircoscrizioneha sedel’ufficio alquale ildipendente è oera addetto almomento dellacessazione delrapporto
È competente ilgiudice che hasede nelcapoluogo deldistretto dicorte d’appellodeterminatodalla legge exart. 11 cpp inragione deldistretto dicorte d’appelloin cui esercitale propriefunzioni ilmagistratoparte in causa
Schema 11
FRA DUE O PIÙ CAUSE :
UNA DI RITO ORDINARIOE
UNA DI RITO SPECIALE (DIVERSO DAL RITO LAVORO)
PREVALE IL RITO ORDINARIO
LA CAUSA INIZIATA CON RITO ORDINARIOATTRAE LA CAUSA DI RITO SPECIALE
REGOLA N. 2 (ART. 40 CPC)
FRA DUE O PIÙ CAUSE :
UNA DI RITO ORDINARIOE
UNA DI RITO SPECIALE DEL LAVORO O PREVIDENZIALE
PREVALE IL RITO SPECIALE DEL LAVORO
LA CAUSA INIZIATA CON RITO ORDINARIOVIENE ATTRATTA DALLA CAUSA DI RITO SPECIALE DEL LAVORO
Schema 12
MUTAMENTO DEL RITO PER MOTIVI DI CONNESSIONE(ARTT. 31, 32, 34, 35, 36 CPC)
REGOLA N. 1 (ART. 40 CPC)
REGOLA N. 3 (ART. 40 CPC)
FRA DUE O PIU’ CAUSE :
UNA DI RITO SPECIALE (DIVERSO DAL RITO LAVORO)E
UNA DI RITO SPECIALE (DIVERSO DAL RITO LAVORO)
PREVALE IL RITO PREVISTO PERLA CAUSA IN RAGIONE DELLA QUALE VIENE DETERMINATA LA COMPETENZA
O IN SUBORDINE
CON IL RITO PREVISTO PER LA CAUSA DI MAGGIOR VALORE
Schema 12
Schema 13
MUTAMENTO DELLA COMPETENZA PER MOTIVI DI CONNESSIONE(ARTT. 31, 32, 34, 35, 36, 40 CPC)
LADDOVE DUE CAUSE SIANO RISPETTIVAMENTE DI COMPETENZADEL GIUDICE DI PACE
EDEL TRIBUNALE:
POSSONO ESSERESIN DALL’ORIGINE
PROPOSTE INNANZIAL TRIBUNALE
QUALORA DEBBANO ESSEREANCORA RADICATE
IL GIUDICE DI PACEDEVE PRONUNCIARE - ANCHED’UFFICIO - LA CONNESSIONE
A FAVORE DEL TRIBUNALEQUALORA SIANO GIÀ RADICATE
DEL GIUDICESTRANIERO
Schema 14
DIFETTO DI GIURISDIZIONE(ART. 37 CPC)
DEI GIUDICISPECIALI
DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE
Per la tutela, in generale, degliinteressi legittimi o di particolaridiritti soggettivi
Per particolari poteriattribuiti alla P.A. (ad es.pergli atti politici e di governo)e non sindacabili dal giudiceordinario
Per i processi in cui il giudi-ce italiano difetta di giurisdi-zione ai sensi della Legge31.05.1995 n. 218 (diritto in-ternazionale privato)
Il difetto è rilevabile d’ufficio inogni stato e grado del processo(art. 37 cpc)
Il difetto è rilevabile d’ufficioin ogni stato e grado delprocesso (art. 37 cpc)
Può essere fatto valere conregolamento preventivo digiurisdizione prima che la causasia decisa nel merito in primogrado (art. 41 cpc)
Può essere fatto valere conregolamento preventivo digiurisdizione prima che lacausa sia decisa nel merito(art. 41 cpc)
Può essere fatto valere conregolamento preventivo digiurisdizione prima che lacausa sia decisa nel merito(art. 41 cpc)
Schema 15
INCOMPETENZA(ART. 38 CPC)
RILEVABILE D’UFFICIO
Tali eccezioni devono esere sollevate nonoltre l’udienza di cui all’art. 183 cpc
Se le parti costituite aderiscono alla eccezionedi incompetenza e all’indicazione del giudice
competente per territorio indicate dall’attore lacompetenza del giudice indicato resta ferma se
la causa riassunta entro tre mesi dalla suacancellazione dal ruolo
DEROGABILEINDEROGABILE:(art. 28 cpc)
• cause in cui il PMdeve intervenire
• esecuzione forzata• opposizione alla
esecuzione• procedimenti
cautelari• procedimenti
possessori• procedimenti in
camera di consiglio• altri casi di
inderogabilità exlege
NON RILEVABILE D’UFFICIO
PER TERRITORIOPER MATERIA PER VALORE
PER TERRITORIOPER MATERIA PER VALORE
Devono essere eccepite dal convenuto– a pena di decadenza –
nella comparsa di risposta depositata tempestivamente(l’eccezione di incompetenza territoriale deve contenere l’indicazione
del giudice ritenuto competente)
Schema 16
LITISPENDENZA E CONTINENZA DI CAUSE(ART. 39 CPC)
LITISPENDENZA
Si verifica quando due cause identiche neiloro elementi oggettivi e soggettivi sonoproposte davanti a giudici differenti
Si verifica quando sono proposte davanti agiudici differenti due cause che hanno identitàdei propri elementi oggettivi e soggettivi, comenell’ipotesi della litispendenza, ma una delledue cause contiene l’altra per la maggiorampiezza del petitum
Per la decisione circa la competenza si applicail criterio della prevenzione, viene preferitoil giudice che è stato adito preventivamente.Per la verifica della prevenzione si guarda ladata della notifica della citazione o deldeposito del ricorso.
Per la decisione circa la competenza si applica,in linea di massima, il criterio della prevenzione
CONTINENZA
IL GIUDICE ADITOPREVENTIVAMENTE
IL GIUDICE ADITOSUCCESSIVAMENTE
IL GIUDICE ADITOPREVENTIVAMENTE
IL GIUDICE ADITOPREVENTIVAMENTE
È competente Dichiara lalitispendenza con
ordinanzae
dispone conordinanza la
cancellazione dellacausa dal ruolo
Se non è competentedichiara la
continenza conordinanza e
fissa un termineperentorio per la
riassunzione dellacausa davanti al
giudice competente
Se non è competentedichiara la
continenza conordinanza e
fissa un termineperentorio
per la riassunzionedella causa
davanti al giudicecompetente
Schema 17
CONNESSIONE(ART. 40 CPC)
LA CAUSA ACCESSORIA LE CAUSE CONNESSEPER ALTRI MOTIVI
Si verifica laddove più cause, proposte davanti a giudici diversi, abbiano fra loro in comune:• i soggetti• il petitum
• la causa petendi
CASI DI CONNESSIONE:• Cause accessorie (art. 31 cpc)
• Cause di garanzia (art. 32 cpc)• Cumulo soggettivo (art. 33 cpc)
• Accertamenti incidentali (art. 34 cpc)• Eccezioni di compensazione (art. 35 cpc)
• Cause riconvenzionali (ar. 36 cpc)
In tal caso il giudice che verifica la sussistenza di un motivo di connessione fra i processiCON ORDINANZA
indica alle parti il termine perentorio entro il quale
RIASSUMERE
DAVANTI AL GIUDICE DELLACAUSA PRINCIPALE
DAVANTI AL GIUDICE ADITOPREVENTIVAMENTE
Schema 18
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE(ARTT. 41 E 368 CPC)
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONENEI CONFRONTI
DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE
DIFETTO DI GIURISDIZIONEDEL GIUDICE ORDINARIO
NEI CONFRONTIDEI GIUDICI SPECIALI
O DELLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE
Ogni parte Il Prefetto per la P.A. (art. 368 cpc)
IN RELAZIONE A:
Fintanto che la causa non è stata decisanel merito in primo grado (art. 41 cpc)
In ogni stato e grado del processofintanto che la sentenza non sia passatain giudicato (art. 41 cpc)
Può chiedere con ricorso alle sezioniunite della Corte di Cassazione (art.41 cpc)
Può chiedere con decreto motivato allesezioni unite della Corte di Cassazione(art. 368 cpc)
Che siano risolte le questioni digiurisdizione di cui all’art. 37 cpc neiconfronti:• dei giudici speciali• della pubblica amministrazione
Che sia dichiarato il difetto digiurisdizione del giudice ordinario acausa dei poteri attribuiti per legge allapubblica amministrazione richiedente
D’UFFICIO(art. 45 cpc)
Non è un mezzod’impugnazione
Schema 19
REGOLAMENTO DI COMPETENZA(ARTT. 42-49 CPC)
NECESSARIO(art. 42 cpc)
Non è un mezzo diimpugnazione in senso
proprio
FACOLTATIVO(art. 43 cpc)
È un mezzo d’impugnazione
Esclusivo Concorrente conmezzi ordinari
se un giudice si è dichiaratoincompetente con ordinanza eha indicato un altro giudicecome competente e costuiritiene a sua volta di essereincompetente per materia oper competenza territorialeinderogabile può proporreregolamento di competenza
Avverso l’ordinanza chedispone la sospensionenecessaria del processoex art. 295 cpc
• avverso ilprovvedimentoche pronunciasolo sullacompetenzasenza deciderenel merito
• avverso ilprovvedimentoche dichiara lalitispendenza,la continenzao, laconnessionedi cause
avverso ilprovvedimentoche pronuncia siasulla competenzache sul merito
COMPOSIZIONE COLLEGIALE(art. 50 bis cpc)
Nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del PMsalvo che sia diversamente disposto
Nelle cause devolute alle sezioni specializzate
Nei procedimenti in camera di consiglio disciplinatidagli artt. 737 ss. cpc salvo che sia altrimenti disposto
In tema di diritto fallimentare, nelle cause di:• opposizione• impugnazione• revocazione• conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti• omologazione del concordato preventivo e
fallimentare
In relazione al tema di diritto societario (incluseassociazioni in partecipazioni e consorzi) nelle cause di:• impugnazione delle delibere dell’assemblea• impugnazione delle delibere del consiglio di
amministrazione• responsabilità contro amministratori, sindaci,
direttori generali, liquidatori
In ambito di cause successorie:• impugnazione di testamenti• riduzione per lesione di legittima
Nelle cause di responsabilità dei magistrati(L. 117/1988)
Schema 20
COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE(ARTT. 50 BIS-50 TER CPC)
COMPOSIZIONEMONOCRATICA
(art. 50 ter cpc)
In tutti gli altri casi
Schema 21
LITISCONSORZIO(ARTT. 102-103 CPC)
FACOLTATIVO(art. 103 cpc)
PROPRIO=
Quando sussistecumulo soggettivoper oggetto e/o per
titolo di diversecontroversie
IMPROPRIO=
Quando sussisteconnessione
soggettiva persemplice identità di
questioni
Quando più parti POSSONO agire o essereconvertite nello stesso processo
NECESSARIO(art. 102 cpc)
Quando più parti DEVONO agire o essereconvertite nello stesso processo
Trova il suo fondamento in mere ragioni diopportunità
Il carattere facoltativo del litisconsorzio in talcaso consente al giudice di poter ordinare la
separazione delle cause
E cioè:
Trova il suo fondamento in esigenze logichee/o nella necessità giuridica
• Nei casi espressamente previsti per legge
• Quando deve esservi una pronuncia costitutivanei confronti di più soggetti
• Quando deve esservi una pronuncia di meroaccertamento o di condanna nei confronti dipiù soggetti se in giudizio è dedotto un dirittoindivisibile
Una eventuale violazione del litisconsorzionecessario determina come conseguenza il
fatto che la sentenza può essere definita“inutiliter data”
Schema 22
INTERVENTO(ARTT. 105-107 CPC)
VOLONTARIO(art. 105 cpc)
COATTO
SU ISTANZADI PARTE
(art. 106 cpc)
PER ORDINEDEL GIUDICE(art. 107 cpc)
PRINCIPALE(ad escludendum)
LITISCONSOR-ZIO O
ADESIVOAUTONOMO
ADESIVODIPENDENTE
Con tale azioneil terzo fa valerenei confronti ditutte le parti ilproprio diritto
Con tale azioneil terzo fa valereil proprio dirittosolo nei confron-ti di alcune delleparti
Con tale azioneil terzo, avendo-vi un propriospecifico interes-se, sostiene le ra-gioni di alcunedelle parti incausa
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Schema 24
CONTENUTO DELLA CITAZIONE(ART. 163 CPC)
L’ATTO DI CITAZIONE DEVE CONTENERE:
1. L’INDICAZIONE DEL GIUDICE DAVANTI AL QUALE LA DOMANDA È PROPOSTA
2. I DATI IDENTIFICATIVI DELL’ATTORE E DEL CONVENUTO
3. LA DETERMINAZIONE DELLA COSA OGGETTO DELLA DOMANDA
4. L’ESPOSIZIONE DEI FATTI COSTITUENTI LE RAGIONI DELLA DOMANDA
5. L’ESPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUENTI LE RAGIONI DELLADOMANDA
6. L’INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA
7. L’INDICAZIONE DEI DOCUMENTI OFFERTI IN COMUNICAZIONE
8. IL NOME E IL COGNOME DEL PROCURATORE
9. L’INDICAZIONE DELLA PROCURA
10. L’INDICAZIONE DEL GIORNO DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE
11. L’INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI ENTRO IL TERMINE DI 20 GIORNI PRI-MA DELL’UDIENZA NELLE FORME PREVISTE EX ART. 166 CPC
12. L’INVITO AL CONVENUTO A COMPARIRE ALL’UDIENZA INDICATA DAVANTI ALGIUDICE DESIGNATO
13. L’AVVERTIMENTO AL CONVENUTO CHE LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO OLTREI TERMINI COMPORTA LE DECADENZE PREVISTE EX ART. 167 CPC
14. L’AVVERTIMENTO AL CONVENUTO DELLE PRECLUSIONI PREVISTE EX ART. 38CPC PER LA MANCATA PROPOSIZIONE DELLE ECCEZIONI DI COMPETENZA
15. LA DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA AI FINI DEL CONTRIBUTO UNI-FICATO
Schema 25
TERMINI PER COMPARIRE(ART. 163 BIS CPC)
TRA IL GIORNO DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONEE
IL GIORNO DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE
DEVONO INTERCORRERETERMINI LIBERI
SE IL LUOGO DELLA NOTIFICASI TROVA IN ITALIA
SE IL LUOGO DELLA NOTIFICASI TROVA ALL’ESTERO
75 GIORNI(in caso di
abbreviazione
90 GIORNI(è la regola)
45 GIORNI(in caso di
abbreviazionedei termini)
150 GIORNI(è la regola)
Schema 26
NULLITÀ DELLA CITAZIONE - 1/2(ART. 164 CPC)
NULLITÀ RIGUARDANTI
L’EDITIO ACTIONIS
(art. 164 cpc, commi 4, 5, 6)
NULLITÀ RIGUARDANTI
LA VOCATIO IN JUS
(art. 164 cpc, commi 1, 2, 3)
• Quando mancano o sono assolutamenteincerte le indicazioni:
• dell’ufficio giudiziario
• dell’attore
• del convenuto
• Quando manca l’indicazione della datad’udienza
• Quando è stato assegnato un termine acomparire inferiore a quello previsto ex art.163 bis cpc
• Quando manca l’avvertimento di cui all’art.163 comma 7 cpc
• Quando è omessa o è assolutamente incertala determinazione della cosa oggetto delladomanda
• Quando manca l’esposizione dei fatticostituenti la ragione della domanda
SE IL CONVENUTONON SI
COSTITUISCE
SE IL CONVENUTOSI COSTITUISCE
SE IL CONVENUTONON SI
COSTITUISCE
SE IL CONVENUTOSI COSTITUISCE
IL GIUDICE IL GIUDICE IL GIUDICE
segue1 2 3 4 5
Schema 26
Rileva la nullitàdella citazione
Deducendo:• l’inosservanza del
termine a comparire
• la mancanza dell’av-vertimento ex art. 163comma 7 cpc
Senza dedurrenulla in merito
alla validità
Rileva la nullità della citazione
• Fissa un termineperentorio perintegrare ladomanda
• Fissa l’udienzaex art. 183 cpc
• Si verificano ledecadenze di cuiall’art. 167 cpc
Dispone larinnovazione
della citazioneentro un termine
perentorio
Il Giudice:fissa una nuova
udienza nelrispetto dei
termini
Sono sanati i vizie gli effetti
sostanziali eprocessuali delladomanda che si
producono sin dalmomento della
primanotificazione
Fissa un termineperentorio perrinnovare la
citazione
LA RINNOVAZIONEVIENE ESEGUITA
LA RINNOVAZIONENON VIENEESEGUITA
LA RINNOVAZIONENON VIENEESEGUITA
LA RINNOVAZIONEVIENE ESEGUITA
Restano ferme ledecadenze maturate
e salvi i diritti quesitianteriormente alla
rinnovazione oall’integrazione
Gli effetti sostanziali eprocessuali della
domanda si produconodalla prima notifica
Il giudice ordina lacancellazione della
causa dal ruolo
il processo si estingue(art. 307 cpc)
Il giudice ordina lacancellazione della causa
dal ruolo
il processo si estingue(art. 307 cpc)
NULLITÀ DELLA CITAZIONE - 2/2(ART. 164 CPC)
1 2 3 4 5
Schema 27
COSTITUZIONE DELLE PARTI(ARTT. 165-166 CPC)
OVVERONORMALMENTE A MEZZO DI UNPROCURATORE
(art. 82 cpc)
PERSONALMENTE NEI CASICONSENTITI DALLA LEGGE
(artt. 82 e 86 cpc)
COSTITUZIONE DELL’ATTORE COSTITUZIONE DEL CONVENUTO
TERMINI
Normalmente In ipotesi diabbreviazione dei
termini
Normalmente In ipotesi diabbreviazione dei
termini
In caso di rinviod’udienza da parte
del giudice
Entro 10 giorni Entro 5 giorni Almeno 20giorni prima
Almeno 10 giorniprima
Almeno 20 giorniprima
Dalla notificadella citazione
Dalla notificadella citazione
Dell’udienza diprima comparizioneindicata in citazione
Dell’udienza diprima comparizioneindicata in citazione
Dell’udienza diprima comparizione
fissata dal G.I.
MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA
segue
TERMINI
NOTA DI ISCRIZIONE AL RUOLO
PROPRIO FASCICOLOcontenente:
• originale citazione• relata notifica citazione• procura alle liti• eventuale elezione di domicilio• eventuali documenti
PROPRIO FASCICOLOcontenente:
• originale comparsa di risposta• copia della citazione notificata• procura alle liti• eventuale elezione di domicilio• eventuali documenti
MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA
Schema 27
Schema 28
CONTENUTO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA(ART. 167 CPC)
LA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA DEVE CONTENERE:
NON A PENA DI DECADENZAA PENA DI DECADENZA
IL GIUDICE:
• rileva la nullità della domanda riconvenzionale nell’udienza di prima comparizione• fissa al convenuto il termine perentorio per integrare la domanda
restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione
1. LA DICHIARAZIONE DI VOLER CHIAMAREIN CAUSA UN TERZO
2. LA PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI PRO-CESSUALI NON RILEVABILI D’UFFICIO
3. LA PROPOSIZIONE DI ECCEZIONI DIMERITO NON RILEVABILI D’UFFICIO
4. LA PROPOSIZIONE DI DOMANDE RI-CONVENZIONALE
5. LE ECCEZIONI DI COMPETENZA PERMATERIA, VALORE E TERRITORIO (quella perterritorio deve indicare il giudice ritenutocompetente e si ritiene non proposta)
1. LA PROPOSIZIONE DI TUTTE LEDIFESE MEDIANTE LA PRESA DIPOSIZIONE SUI FATTI POSTIDALL’ATTORE A FONDAMENTODELLA SUA DOMANDA
2. L’INDICAZIONE DEI MEZZI DIPROVA
3. L’INDICAZIONE DEI DOCU-MENTI DEPOSITATI
4. LA FORMULAZIONE DELLECONCLUSIONI
5. LA CONTESTAZIONE ESPLICITAE PUNTUALE DI TUTTI I FATTIDESCRITTI DALL’ATTORE (ilgiudice potrà decidere valutandoanche i fatti non contestati o contestatigenericamente)
SE RISULTA OMESSO O ASSOLUTAMENTE INCERTOL’OGGETTO O IL TITOLO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Schema 29
RITARDATA COSTITUZIONE DELLE PARTI(ART. 171 CPC)
2° commaUna parte si costituisce nel termine
1° commaNessuna parte si costituisce nei
termini ex art. 165-166
Se il processo non è riassunto entro 1anno dalla scadenza del termine di
costituzione del convenuto, siestingue (art. 307 co. 1)
L’altra parte puòcostituirsi fino alla prima
udienza
Per il convenuto siapplicano le decadenze di
cui all’art. 167
L’altra parte non si costituisceneppure alla prima udienza:dichiarazione di contumacia
con ordinanza
Per il convenuto non costituitoper vizi di nullità della notifica
si applica l’art. 291
Se nessuna parte si costituisce dopola riassunzione, il processo si
estingue (art. 307 co. 2)
Schema 30
MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI(ART. 181 CPC)
2° commaL’attore costituito non comparisce alla prima udienza
1° commaNessuna parte comparisce alla
prima udienza
Fissazione di udienza successiva,comunicata alle parti costituite
Il convenuto chiede che siproceda in sua assenza
Fissazione di nuova udienza,comunicata all’attore.
Se nessuna parte comparisce, ilgiudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo
Il giudice ordina lacancellazione della causa dal
ruolo e dichiara l’estinzione delprocesso
Se questi non compare
Schema 31
PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTIE TRATTAZIONE DELLA CAUSA
(ART. 183 CPC)
Verifica regolarità contraddittorio da parte del giudice
Eventuale pronuncia di provvedimenti in ordine a:
• integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario (art. 102, c. 2)
• rinnovazione della citazione nulla (art. 164, c. 2, 3, 5)
• integrazione della domanda riconvenzionale del convenuto e chiamata in causa del terzo (art. 167,c. 2, 3)
• regolarizzazione difetti di rappresentanza o autorizzazione (art. 182)
• rinnovazione citazione al convenuto non costituito per nullità della notificazione (art. 291)
• comparizione delle parti per interrogatorio libero e tentativo di conciliazione (art. 185)
FISSAZIONE NUOVA UDIENZA DI TRATTAZIONE
Trattazione
Il giudice può: chiedere chiarimenti alle parti sulla base dei fatti allegati e indicare questionirilevabili d’ufficio
L’attore può: • proporre domande e eccezioni che sono conseguenza della domandariconvenzionale e delle eccezioni del convenuto
• chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ex art. 106 e 269, c. 3,se l’esigenza è sorta dalle richieste del convenuto
Le parti possono: precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni
segue
Il giudice, su istanza di parte, deve concedere:
• termine perentorio di 30 gg per deposito memorie per sole precisazioni o modificazioni delledomande, eccezioni e conclusioni
• ulteriore termine perentorio di 30 gg per replicare alle domande ed eccezioni altrui nuove omodificate, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni altrui e perl’indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali
• ulteriore termine perentorio di 20 gg per indicazione di prova contraria
rimettere la causa in decisione se la ritiene matura senza necessità diassunzione di mezzi di prova, o se ritiene decisiva una questione preliminaredi merito o attinente alla giurisdizione o alla competenza (art. 187)
Il giudice può:• provvedere con ordinanza sulle istanze istruttorie, fissando l’udienza per
l’assunzione dei mezzi di prova ammissibili e rilevanti• disporre d’ufficio l’assunzione di mezzi di prova, con possibilità per le
parti di dedurre e contro dedurre in relazione agli stessi• disporre il libero interrogatorio delle parti
▼
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Schema 31
PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTIE TRATTAZIONE DELLA CAUSA
(ART. 183 CPC)
Schema 32
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE(ART. 185)
Presupposti: Richiesta congiunta delle parti o valutazione del giudice ex art. 117
Modalità: Fissazione udienza di comparizione delle parti per l’interrogatorio libero e iltentativo di conciliazione
Facoltà di farsi rappresentare da un procuratore che sia a conoscenza dei fatti dicausa: la mancata conoscenza è valutabile ex art. 116, c. 2
Procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche daldifensore
Se la conciliazione riesce: Il processo verbale costituisce titolo esecutivo
Se la conciliazione non riesce: Prosecuzione della trattazione
Possibilità di rinnovare il tentativo in qualunque momentodell’istruzione
▲▲
▲▲
Schema 33
ORDINANZE ANTICIPATORIE(ARTT. 186-BIS, TER, QUATER)
Ordinanza per il pagamento di somme non contestate art. 186 bis
Istanza di parte, fino alla precisazione delle conclusioniPresupposti
Somme non contestate dalle parti costituite
Se l’istanza è proposta fuori udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti, assegnando iltermine per la notificazione del provvedimento
L’ordinanza: – è titolo esecutivo– rimane efficace in caso di estinzione del processo– è revocabile ex art. 177 e 178
Istanza di ingiunzione art. 186 ter
Istanza di parte, fino alla precisazione delle conclusioni
Presupposti Credito di somma liquida o di quantità determinata di cose fungibili o dirittoalla consegna di cosa mobile determinata
Prova scritta del diritto (art. 633 c. 1 n. 1 e 634)
Se l’istanza è proposta fuori udienza, il giudice dispone la comparizione delle parti, assegnando iltermine per la notificazione del provvedimento
L’ordinanza: – ingiunge il pagamento di spese e competenze– è dichiarata esecutiva se ricorrono presupposti ex art. 642 e se il processo si estingue– è revocabile– non può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva se la parte ha disconosciuto la
scrittura privata prodotta contro o ha proposto querela di falso contro l’atto pubblico– se dichiarata esecutiva, costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale
Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione art. 186 quater
Domanda di condanna al pagamento di somme o consegna o rilascio di beni
Presupposti Esaurimento della fase istruttoria
Istanza di parte
L’ordinanza: – dispone sulle spese legali– è revocabile con la sentenza– acquista efficacia di sentenza se il processo si estingue– acquista efficacia di sentenza se la parte intimata non manifesta all’altra parte, con
ricorso notificato entro 30 gg dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, lavolontà che sia pronunciata la sentenza
– è titolo esecutivo
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Schema 35
DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE(ART. 275 CPC)
Precisazione delle conclusioni Richiesta discussione orale
Rimessione causa al collegio Deposito comparse conclusionali e repliche,reiterazione richiesta discussione orale
Deposito comparse conclusionali Fissazione udienza entro 60 ggentro 60 gg
Deposito repliche entro 20 gg Relazione del giudice istruttore ediscussione delle parti
Deposito sentenza entro 60 gg Deposito sentenza entro 60 gg
Schema 36
DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA(ARTT. 281-QUATER, QUINQUIES, SEXIES)
Precisazione delle conclusioni Trattazione orale
Trattazione scritta
Deposito comparse conclusionalientro 60 gg
Deposito repliche entro 20 gg
Deposito sentenza entro 60 gg
Su ordine del giudice,discussione orale epronuncia sentenzamediante lettura deldispositivo
Su richiesta di parte,deposito delle solecomparse conclusio-nali e fissazione diudienza per discussio-ne orale
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Schema 38
TITOLO ESECUTIVO(ART. 474)
GIUDIZIALI
STRAGIUDIZIALI
Sentenze, provvedimenti e atti a cui è attribuitaefficacia esecutiva per legge
Idonei e necessari a fondare l’espropriazioneforzata e l’esecuzione per consegna o rilascio
Scritture private autenticate per obbligazioni disomme, cambiali e titoli di credito cui è attribuitaefficacia di titolo esecutivo
Idonei e necessari a fondare l’espropriazioneforzata
Devono essere trascritti integralmente nell’attodi precetto
Atti ricevuti da notaio o altropubblico ufficiale autorizzato ariceverli
Idonei e necessari a fondarel’espropriazione forzata e l’ese-cuzione per consegna o rilascio
Schema 39
FORMA DEL PIGNORAMENTO NELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA(ART. 492)
CONTENUTO
Se il debitore èimprenditore commerciale
Forme particolari del pignoramento: v. art. 518 per espropriazione mobiliare; art. 543 per espropriazionepresso terzi; art. 555 per espropriazione immobiliare
Ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi daqualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicatoi beni pignorati
▼
▼
▲ Invito al debitore di effettuare dichiarazione di residenza o elezionedi domicilio in comune del circondario ove ha sede il giudicecompetente per l’esecuzione; avvertimento che in difetto lecomunicazioni saranno effettuate in cancelleria
Avvertimento che il debitore può chiedere la conversione delpignoramento
Insufficienza dei benipignorati, anche a seguito diintervento di creditori
▲Invito al debitore a indicare ulteriori beni, i luoghi ove sitrovano o le generalità di suoi terzi debitori, conavvertimento della sanzione prevista per omessa o falsadichiarazioneRedazione del processo verbale delle dichiarazioni deldebitore; se indicate cose mobili, si considerano pignorate
▲
Mancata individuazione dibeni pignorabili o insuffi-cienza a soddisfare creditoree creditori intervenuti
Su istanza del creditore, l’ufficiale giudiziario fa richiestaai gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati eha facoltà di farsi assistere dalla forza pubblica
Su richiesta del creditore e a sue spese, l’ufficialegiudiziario nomina un commercialista, o un avvocato oun notaio per esame delle scritture contabili del debitoreIl professionista redige relazione: se individuati beni ocrediti non dichiarati dal debitore, spese a lui addebitatecon provvedimento che costituisce tiolo esecutivo
▼
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Schema 40
INTERVENTO DEI CREDITORI NELL’ESECUZIONE(ART. 499)
▲▲
▲▲
Il giudice, con l’ordinanza con cui fissa la vendita o l’assegnazione, fissa udienza di comparizioneper debitore e creditori intervenuti privi di titolo esecutivo
▼
Presupposti Credito fondato su titolo esecutivo
Avere eseguito un sequestro o avere un diritto di pegno o prelazione suibeni pignorati
Avere un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili
Forma Ricorso con indicazione del credito e del suo titolo, domanda dipartecipazione alla distribuzione della somma ricavata, dichiarazione diresidenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudicecompetente per l’esecuzioneEventuale allegazione dell’estratto autentico delle scritture contabili
Debitore assente Debitore riconosce i crediti Debitore disconosce i crediti
Forme particolari d’intervento: v. art. 525 per espropriazione mobiliare e presso terzi; art. 564 perespropriazione immobiliare
▼ ▼ ▼
Riconosciuti icrediti degli inter-venuti senza tito-lo esecutivo
I creditori partecipano alladistribuzione del ricavato
Istanza dei creditori peraccantonare le somme inattesa di ottenere il titoloesecutivo
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Schema 42
VENDITA SENZA INCANTO NELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE(ARTT. 570-574)
Avviso della vendita nell’albo del tribunale, su sito internet e su quotidiani
▼
Offerta d’acquisto in busta chiusa depositata in cancelleria contenentecauzione
▼
Udienza per l’esame delle offerte
▼▼
Unica offerta Offerte molteplici
▼ ▼
Accolta, se il valore supe-ra di 1/5 la stima dell’im-mobile
Invito agli offerenti a rilan-ciare sulla base dell’offertapiù alta
▼ ▼
Se il valore è inferiore Se non c’è gara
▼▼ ▼
Vendita al maggior offe-rente o vendita con incanto
Non accoglimento se c’è dis-senso del creditore proceden-te o il giudice ritiene più con-veniente la vendita con incanto
Accoglimento
Schema 43
VENDITA CON INCANTO NELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE(ARTT. 576-591)
Provvedimento del giudice dell’esecu-zione che dispone la vendita:- prezzo base- ammontare cauzione- misura minima aumento- termine e modalità versamento prezzo
Delega delle operazioni divendita a notaio, avvocato ocommercialista
▲▼▼
Incanto davanti al giudice in aula d’u-dienzaDecorsi tre minuti dall’ultima offertasenza rilanci, l’immobile è aggiudicato
Stesse modalità della venditadisposta dal g.e. eseguite dalprofessionista, presso il suostudio o in altro luogo indicatonell’ordinanza del g.e.
▼
Possibilità di ulteriori offerte entro 10gg solo se superiori di 1/5, con depositodi cauzione doppia
▼
Gara tra offerenti in aumento,aggiudicatario e precedentiofferenti se integrano cauzione
▼
Versamentodel prezzo
▼
Decreto di trasferimentodell’immobile
▼
All’esito, trasmissione delfascicolo al g.e. che emette decretodi trasferimento dell’immobile
Schema 44
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE(ARTT. 615-616)
▼ ▼
Opposizione alprecetto con attodi citazione avan-ti al giudice com-petente ex art. 27cpc
Anche se la contestazioneriguarda la pignorabilitàdei beni
Oggetto: contestazione del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata
Esecuzione non iniziata Esecuzione iniziata
▼
▼
Ricorso al giudice dell’ese-cuzione
Se concorronogravi motivi, ilgiudice sospendel’efficacia esecuti-va del titolo
▼
Decreto di fissazione del-l’udienza di comparizionedelle parti, con termine pernotificazione
▼
Se il g.e. non è competente,rimessione delle parti da-vanti al giudice competente,con termine perentorio perriassunzione della causa
▼
Se il giudice dell’esecuzione ècompetente, fissazione di un termineper l’introduzione del giudizio dimerito, previa iscrizione a ruolo, contermini ex art. 163 bis ridotti a metà
Schema 45
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI(ARTT. 617-618)
▼ ▼
Atto di citazione avanti algiudice competente exart. 26 cpc, notificatoentro il termine peren-torio di 20 gg. dalla noti-ficazione del titolo esecu-tivo o del precetto
Anche le contestazioni rela-tive alla notificazione deltitolo esecutivo e del precettoe ai singoli atti di esecuzione
Oggetto: contestazione della regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto
Esecuzione non iniziata Esecuzione iniziata
▼
Ricorso al giudice dell’ese-cuzione nel termine peren-torio di 20 gg. dal primo attodi esecuzione, se l’oppo-sizione riguarda il titolo ese-cutivo o il precetto, o dal gior-no in cui compiuti i singoli atti
Decreto di fissazione dell’udienza dicomparizione delle parti, con termi-ne per notifica
▼
▼
In udienza, possibilità di so-spensione dell’esecuzione eemissione di provvedimentiritenuti indilazionabili.Fissazione di termine peren-torio per introduzione delgiudizio di merito, previaiscrizione a ruolo, con terminidi comparizione ex art. 163bis ridotti a metà
Schema 46
PROCEDIMENTO D’INGIUNZIONE - 1/2(ARTT. 633-644)
Legittimati: creditori di somme liquide o di quantità determinata di cose fungibili; aventi diritto allaconsegna di cosa mobile determinata
Polizze e promesse unilaterali; telegrammi;estratti autentici delle scritture contabili di im-prenditori che esercitano attività commercia-le per somministrazione di merci, denaro e pre-stazioni di servizi
Per Stato e enti pubblici, libri o registri dellapubblica amministrazione
Allegazione di parcellasottoscritta dal ricorrente eparere dell’associazioneprofessionale
Prova scritta delcredito
Crediti per onorari espese, giudiziali ostragiudiziali fatti daavvocati, cancellieri,ufficiali giudiziari ochi ha prestato operain un processo
Crediti per onorari, di-ritti o rimborsi di notaio altri professionisti
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Schema 51
SEPARAZIONE DEI CONIUGI - 1/2(ARTT. 706-711)
GIUDIZIALE ART. 706
Deposito ricorso, conesposizione dei fatti eindicazione dell’esistenzadi figli, allegazionedichiarazioni dei redditi
COMPETENZATribunale dell’ultima residenza comune dei coniugio della residenza o domicilio del convenutoTribunale della residenza o domicilio del ricorrente,se il convenuto risiede all’estero o è irreperibile
Fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidentedel tribunale, con termine per notifica a cura del ricorrente e per depositomemoria e documenti al convenuto
Comparizione parti assistite dal difensoreTentativo di conciliazione
Se riesce, redazione di processo verbale dellaconciliazione
Se non riesce la conciliazione, ordinanza del Presidente contenente:– provvedimenti temporanei e urgenti opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi
(reclamabili alla Corte d’appello entro 10 gg e revocabili e modificabili del giudice istruttore)– nomina del giudice istruttore e fissazione udienza di comparizione e trattazione avanti allo
stesso, da notificarsi a cura del ricorrente al convenuto non comparso– assegnazione termine al ricorrente per deposito memoria integrativa con requisiti ex art. 163,
c. 3 n. 2), 3), 4), 5) e 6)– assegnazione di termine al convenuto per costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167, c. 1 e 2,
e per proposizione eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio– avvertimento al convenuto delle decadenze in caso di costituzione tardiva
Udienza davanti al giudice istruttoreApplicabili le norme ex artt. 180, 183cc. 1, 2 e dal 4 al 10, e 184
Se il processo continua per richiesta diaddebito, affidamento dei figli o questionieconomiche, emissione di sentenza deltribunale non definitiva sulla separazioneRicorribile solo con appello immediato,deciso in camera di consiglio
I provvedimenti relativi ai coniugi e alla proleconseguenti alla separazione sono sempremodificabili con procedura ex art. 710
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Schema 51
SEPARAZIONE DEI CONIUGI - 2/2(ARTT. 706-711)
CONSENSUALE ART. 711
Ricorso congiunto, con condizioniriguardanti i coniugi e la prole
Fissazione dell’udienza dicomparizione dei coniugi avantial Presidente del Tribunale
Tentativo di conciliazione: se riesce,redazione di procsso verbaleSe non riesce, si dà atto nel processoverbale del consenso dei coniugi allaseparazione e delle condizioni
Acquisto efficacia della separazionecon omologazione del tribunale
Ordinanza del Presidente conprovvedimenti temporanei e urgentinell’interesse della prole e dei coniugi
Se l’accordo dei coniugi su affidamento emantenimento dei figli è in contrasto con il lorointeresse, riconvocazione dei genitori perindicazione delle modificheSe non si trova soluzione, il tribunale puòrifiutare l’omologazione
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabilicon procedura ex art. 710
▼
▼
▼
▼
Schema 52
PROCEDIMENTO DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE,AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(ARTT. 712-720-BIS)
LA DOMANDA DIINTERDIZIONE, INABILITAZIONE E RICHIESTA DI AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO È INTRODOTTA CON
Ricorso che
I) Deve contenere (oltre ai requisiti di cui all’art. 125 cpc):1. esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda2. indicazione del nome, cognome, residenza delle seguenti persone:
A. coniugeB. parenti entro il 4° grado (es.: bisnonno/a, nonno/a, figlio/a, nipote, pronipote, fratelli/
sorelle, cugino/a, zio/a)C. affini entro il 2° grado (es.: cognato/a, genero/nuora, suocero/a)D. tutore o curatore dell’interdicendo/inabilitando
II) deve essere presentato:presso il tribunale del luogo ove ha la residenza / il domicilio:� l’interdicendo� l’inabilitando� il soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno
▼
▼
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:
▼
ORDINA LA COMUNICAZIONE DEL RICORSOAL PUBBLICO MINISTERO
IL QUALE
▼
CHIEDE AL PRESIDENTE ILRIGETTO DELLA DOMANDA
▼
COMUNICA AL PRESIDENTEDI NON OPPORSI ALLA DOMANDA
▼ ▼
segue
IL PRESIDENTE
▼
CON DECRETORIGETTA LA DOMANDA
▼
CON DECRETO:
▼
▼
IL PROCEDIMENTO NON HASEGUITO
1. nomina il giudice istruttore2. fissa l’udienza di comparizione davanti al gi delle seguenti persone:
� ricorrente� interdicendo� inabilitando� il soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno� altre persone indicate in ricorso le cui informazioni sono ritenute utili
3. fissa il termine al ricorrente per notificare ricorso e decreto alle seguenti persone:� interdicendo� inabilitando� il soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno� altre persone indicate in ricorso le cui informazioni sono ritenute utili
4. ordina la comunicazione del decreto al pm
▼
NEL PROCEDIMENTO
� l’interdicendo,� l’inabilitando,
� il soggetto da sottoporre ad amministrazione di sostegno:
anche se risulta già nominato un
tutore/curatore/amministratore di sostegno provvisorio
può:
1. stare in giudizio2. compiere da solo tutti gli atti del procedimento3. presentare impugnazioni
▼segue
Schema 52
NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
il giudice istruttorecon l’intervento del pubblico ministero:
1. esamina l’interdicendo, l’inabilitando:a. in udienzab. nel luogo ove l’interessato si trova se non può presentarsi presso gli uffici giudiziari per
legittimo impedimento2. sente il parere delle persone citate su circostanze rilevanti3. esercita tutti i poteri istruttori ex art. 419 cc4. nomina e/o revoca – anche d’ufficio – il tutore o il curatore provvisorio dell’interdicendo/
inabilitando5. decide con sentenza l’interdizione/l’inabilitazione dell’interessato6. decide con decreto la nomina di un amministratore di sostegno
▼
LA SENTENZA DI INTERDIZIONE/INABILITAZIONEE
IL DECRETO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:
1. possono essere impugnati avanti la corte di appello da:a. tutti gli aventi diritto a proporre la domanda (anche se non partecipano al giudizio)b. il tutore/il curatore/l’amministratore di sostegno
2. nei termini dia. 30 giorni dalla data di notifica della sentenza/decretob. un anno dalla data di pubblicazione della sentenza/decreto
3. nel giudizio di revoca gli interessati:a. possono intervenire per opporsi alla domanda di revocab. possono impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca della sentenza di
interdizione/inabilitazionec. possono impugnare il decreto pronunciato nel giudizio di revoca del decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno
Schema 52
Schema 53
DOMANDA PER DICHIARAZIONE DI ASSENZAE
DOMANDA PER DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA(ARTT. 721-731 CPC)
LA DOMANDA DIDICHIARAZIONE DI ASSENZA
È INTRODOTTA CON
Ricorso degli interessati che
I) deve contenere (oltre ai requisiti di cui all’art. 125 cpc):1. indicazione del nome, cognome, residenza delle seguenti persone:
A. presunti successori legittimi dello scomparsoB. procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti
II) deve essere presentato:presso il tribunale del luogo ove ha la residenza/il domicilio:� dello scomparso
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:
Con decreto:
1. trattiene il procedimento davanti a sé o nomina un giudice istruttore2. può ordinare che il decreto sia pubblicato su uno o più giornali3. fissa l’udienza di comparizione davanti a sé o al g.i. delle seguenti persone:
� ricorrente� presunti successori legittimi dello scomparso� procuratore o rappresentante legale dello scomparso se esistenti
4. fissa il termine al ricorrente per notificare ricorso e decreto alle seguenti persone:� presunti successori legittimi dello scomparso� procuratore o rappresentante legale dello scomparso se esistenti
5. ordina la comunicazione del decreto al pm
▼
▼
▼
segue
▼
NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
Il presidente del tribunale o il giudice istruttorecon l’intervento del pubblico ministero:
1. interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti2. assume se occorre ulteriori informazioni3. riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale da pronunciarsi con sentenza
▼
IL TRIBUNALEIN CAMERA DI CONSIGLIO
1. pronuncia sui provvedimenti richiesti ai sensi dell’art. 48 cc:A. per la nomina del curatore dello scomparsoB. per la conservazione dei beni dello scomparso
2. pronuncia sui provvedimenti richiesti dagli eredi legittimi ex art. 725 cpc (se la domanda èsvolta da altri interessati il processo è in forma ordinaria)A. per l’apertura di atti di ultime volontàB. per l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assenteC. per la cauzione/le cautele ex art. 50 cc per chi è immesso nel possessoD. per la conservazione delle rendite riservate all’assente ex art. 53 cc
3. pronuncia la sentenza che dichiara l’assenza che:A. deve essere inserita per estratto nella gazzetta ufficialeB. deve essere inserita per estratto in due giornali indicati in sentenzaC. può essere divulgata con altri mezzi di pubblicitàD. deve essere depositata, con i giornali, presso la cancelleria del giudiceE. deve ricevere l’annotazione di tali attività sull’originaleF. non può essere eseguita prima che sia passata in giudicatoG. non può essere eseguita prima che sia compiuta la predetta annotazione
segue
Schema 53
segue
LA DOMANDA DIDICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA
È INTRODOTTA CON
Ricorso dell’interessato che
I) deve contenere (oltre ai requisiti di cui all’art. 125 cpc):1. indicazione del nome, cognome, residenza delle seguenti persone:
A. presunti successori legittimi dello scomparsoB. procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistentiC. altre persone che perderebbero diritti dalla morte dello scomparsoD. altre persone gravate da obbligazioni dalla morte dello scomparso
II) deve essere presentato:presso il tribunale del luogo ove ha la residenza/il domicilio:� dello scomparso
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE:
con decreto:
1. nomina un giudice istruttore2. ordina al ricorrente la pubblicazione della domanda per estratto due volte consecutive – a 10
giorni di distanza – l’una dall’altra su:A. Gazzetta Ufficiale della RepubblicaB. due giornalicon invito a chi abbia notizie dello scomparso a comunicarle al tribunale entro 6 mesi dall’ultimapubblicazione
3. può disporre altri mezzi di pubblicità della domanda4. dichiara la domanda abbandonata se non pubblicata in termini per due volte
▼
▼
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▼
Schema 53
con decreto:1. Fissa l’udienza di comparizione davanti a sè delle seguenti persone:
� ricorrente� presunti successori legittimi dello scomparso� procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti� altre persone che perderebbero diritti dalla morte dello scomparso� altre persone gravate da obbligazioni dalla morte dello scomparso
2. Fissa il termine al ricorrente per notificare ricorso e decreto alle seguenti persone:� presunti successori legittimi dello scomparso� procuratore/rappresentante legale dello scomparso se esistenti� altre persone che perderebbero diritti dalla morte dello scomparso� altre persone gravate da obbligazioni dalla morte dello scomparso
3. Ordina la comunicazione del decreto al pm
nel corso del procedimento
il giudice istruttorecon l’intervento del pubblico ministero:
1. interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti2. assume se occorre ulteriori informazioni3. riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale da pronunciarsi con sentenza
Il tribunalein camera di consiglio
1. Pronuncia la sentenza che dichiara la morte presunta che:A. deve essere inserita per estratto nella Gazzetta UfficialeB. deve essere inserita per estratto in due giornali indicati in sentenzaC. può essere divulgata con altri mezzi di pubblicitàC. deve essere depositata, con i giornali, presso la cancelleria del giudiceE. deve ricevere l’annotazione di tali attività sull’originaleF. non può essere eseguita prima che sia passata in giudicatoG. non può essere eseguita prima che sia compiuta la predetta annotazioneH. deve essere comunicata dal cancelliere all’ufficiale di stato civile
IL GIUDICE ISTRUTTORE:DECORSI SEI MESI DALL’ULTIMA PUBBLICAZIONE
SU DOMANDA DEL RICORRENTE
▼
▼
▼
Schema 53
Schema 54
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI(ART. 736-BIS CPC)
LA PARTE, ANCHE PERSONALMENTE,PUÒ PRESENTARE ISTANZA NELLA FORMA DEL RICORSO
(CHE DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI CUI ALL’ART. 125 CPC)AL TRIBUNALE DEL LUOGO DELLA PROPRIA RESIDENZA/DOMICILIO
quando la condotta (ex art. 342-bis cpc):� del coniuge� di altro convivente
è causa di grave pregiudizio alla:� integrità fisica� integrità morale� libertà
dell’altro coniuge o convivente
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
con decreto:
1. designa il giudice al quale è affidata la trattazione del ricorso
IL GIUDICE UNICO:1. sente le parti2. procede agli atti di istruzione necessari nel modo ritenuto più opportuno3. dispone, quando occorre, indagini a mezzo della polizia tributaria:
� sui redditi� sul tenore di vita� sul patrimonio personale delle parti� sul patrimonio comune delle parti
3. emette decreto motivato immediatamente esecutivo col quale ordina a chi ha tenuto la condottapregiudizievole (ex art. 342-ter cpc):� di cessare la condotta pregiudizievole� di allontanarsi dalla casa familiare� di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante (salvo che debbano
frequentare gli stessi luoghi per motivi di lavoro):• luogo di lavoro• domicilio della famiglia di origine• domicilio di altri prossimi congiunti• domicilio di altre persone• luoghi di istruzione dei figli della coppia
▼
▼
segue
IL GIUDICE
nel medesimo decreto:
1. stabilisce la durata dell’ordine di protezione che:� non può essere superiore a sei mesi� può essere prorogata solo per gravi motivi per il tempo necessario� decorre dal giorno della avvenuta esecuzione del medesimo
2. determina le modalità di attuazione3. può disporre, ove occorra, l’intervento
� dei servizi sociali del territorio� di un centro di mediazione familiare� delle associazioni con fini statutari di sostegno e accoglienza a donne e minori vittime di
abusi e maltrattamenti4. può disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi rimaste
prive di mezzi adeguati a seguito dell’ordine, mediante� modalità e termini del versamento specificati in decreto� versamento della somma dal datore di lavoro dell’obbligato
IL GIUDICE
in casi di urgenza può:
1. assumere, ove occorra, sommarie informazioni2. ordinare immediatamente l’ordine di protezione3. fissare l’udienza di comparizione ad una data non oltre 15 giorni dal ricorso4. assegnare all’istante termine – non superiore ad 8 giorni – per notificare ricorso e decreto
all’udienza
il giudice può:
confermare/modificare/revocarel’ordine di protezione
▼
▼
▼
segue
Schema 54
contro il decreto del giudice che:
• adotta l’ordine di protezione• rigetta il ricorso• conferma/modifica/revoca l’ordine di protezione già adottato
L’ISTANTE
entro 10 giorni dalla:
� comunicazione del decreto(se pronuciato verso 1 sola parte)
� notificazione del decreto(se pronuciato verso più parti)
può proporre reclamo(che tuttavia non sospende l’esecutività del provvedimento)
con ricorso al tribunale(che pronuncia in camera di consiglio)
IL TRIBUNALEIN CAMERA DI CONSIGLIO
(DEL COLLEGIO NON FA PARTE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO)
1. sentite le parti2. decide con decreto motivato non impugnabile
▼
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Schema 54
Schema 55
PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO(ARTT. 737-742-BIS CPC)
▼
Ambito di applicazione:
le norme considerate da 737 a 742-bis cpcsi applicano a:
tutti i procedimenti in camera di consiglioancorché non regolati dalle norme relative a:
� separazione personale dei coniugi� interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno� dichiarazione di assenza e morte presunta� minori, interdetti, inabilitati� rapporti patrimoniali fra i coniugi� ordini di protezione contro gli abusi familiari
o che riguardino:
� materia di famiglia o di stato delle persone
La domanda per richiedere iprovvedimenti da pronunciarsi in camera di consiglio
è introdotta conricorso
(che deve possedere i requisiti di cui all’art. 125 cpc)da presentarsi al giudice competente
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
con decreto:
1. nomina un giudice relatore2. ordina la comunicazione del decreto al pm (se deve essere sentito)3. attende le conclusioni del pm apposte in calce al suo provvedimento (se deve essere sentito)
IL GIUDICE RELATORE
1. può assumere informazioni2. riferisce in camera di consiglio
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▼ segue
IL TRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO/IL GIUDICE RELATORE - TUTELAREPRONUNCIANO I PROVVEDIMENTI
NELLA FORMA DEL DECRETO MOTIVATO(SALVO CHE LA LEGGE NON DISPONGA ALTRIMENTI)
IN CASI DI URGENZAIL GIUDICE PUÒ DISPORRE CHE IL DECRETO ABBIA
EFFICACIA IMMEDIATA
CONTRO I DECRETI DELGIUDICE TUTELARE
(che possono essere sempre revocati e cheacquistano efficacia se non reclamati nei termini)
il ricorrente o il pm(nei casi in cui deve essere sentito)
entro 10 giorni dalla:
� comunicazione del decreto(se pronuciato verso 1 sola parte)
� notificazione del decreto(se pronuciato verso più parti)
possono proporre reclamocon ricorso al
tribunale(che pronuncia
in camera di consiglio)
contro i decreti emessi dal tribunalein relazione al reclamo presentato avverso il
decreto del giudice tutelarenon è ammesso reclamo
(salvo che la legge non disponga altrimenti)
CONTRO I DECRETI DELTRIBUNALE IN CAMERA DI CONSIGLIO(che possono essere sempre revocati e cheacquistano efficacia se non reclamati nei termini)
il ricorrente o il pm(nei casi in cui deve essere sentito)
entro 10 giorni dalla:
� comunicazione del decreto(se pronuciato verso 1 sola parte)
� notificazione del decreto(se pronuciato verso più parti)
possono proporre reclamocon ricorso allacorte d’appello(che pronuncia
in camera di consiglio)
contro i decreti emessi dalla corte d’appelloin relazione al reclamo presentato avverso il
decreto del tribunalenon è ammesso reclamo
(salvo che la legge non disponga altrimenti)
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Schema 55
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