Codice dei contratti pubblici 2019 50-2016 - REV 07.pdfCodice dei contratti pubblici 2019 Decreto...

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Nuovo Codice dei contratti pubblici 2019 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 157/2019 (decreto fiscale 2019) REV.07 REV.07 Francesco Cagnazzo

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NuovoCodice dei contratti pubblici 2019Decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50

aggiornato alle modifiche previste dalla legge 157/2019 (decreto fiscale 2019)

REV.07REV.07Francesco Cagnazzo

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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LEGENDA

Nella presente versione (del 22 gennaio 2020) aggiornata alla legge 157/2019 (decreto fiscale) si adotta la seguente convenzione:

Testi inseriti dal decreto fiscale (IN VERDE)

Testi eliminati dal decreto fiscale (IN ROSSO BARRATO)

Ricordiamo inoltre che alcuni articoli sono stati sospesi fino a dicembre 2020 dalla legge n. 55/2019 (di con-versione del dl n. 32/2019 “Sblocca cantieri”).

Testi sospesi dallo Sblocca cantieri (IN BLU)

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Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) ................... 7

Art. 2 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome) ......................................................... 9

Art. 3 (Definizioni) ......................................................... 9

Art. 4 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi) ............................................................. 15

Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico) ......................................................................... 15

Art. 6 (Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una jointventure) ...... 16

Art. 7 (Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata) .................................................... 16

Art. 8 (Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza) .................................................................. 17

Art. 9 (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo) ............................................................ 18

Art. 10 (Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali) ................................ 18

Art. 11 (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia) ....................................................................... 18

Art. 12 (Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico) ................................................................. 18

Art. 13 (Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) .................. 19

Art. 14 (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un Paese terzo) ................ 19

Art. 15 (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche).................................................................... 19

Art. 16 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) .................................................................19

Art. 17 ( Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) .................................19

Art. 17-bis (Altri appalti esclusi) ..................................20

Art. 18 (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni ) ....................................................................20

Art. 19 (Contratti di sponsorizzazione) ......................20

Art. 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) .............................................................................21

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) .........................................................21

Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico) ..................................22

Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) .............22

Art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) ...........................................................................25

Art. 25 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico) ...................................................................26

Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione) .....27

Art. 27 (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) ..............................................................28

Art. 28 (Contratti misti di appalto) .............................29

Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)................30

Art. 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) ................................................30

Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) .......31

Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) ...........33

Art. 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) ....................................................................34

Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) ......................................................................34

Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) .....................35

Art. 36 (Contratti sotto soglia) .....................................36

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Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) ................................................................. 38

Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)............................................... 39

Art. 39 (Attività di committenza ausiliarie) ............... 40

Art. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) .............................................................. 40

Art. 41 (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza) ..................... 41

Art. 42 (Conflitto di interesse) .................................... 41

Art. 43 (Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi) ............................................................................. 41

Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure) ................ 42

Art. 45 (Operatori economici) .................................... 42

Art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) ............................. 43

Art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) .......................................................................... 43

Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) ................................. 44

Art. 49 (Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali) ................................................................ 45

Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) ............................................................................... 45

Art. 51 (Suddivisione in lotti) ...................................... 46

Art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) ........ 46

Art. 53 (Accesso agli atti e riservatezza) .................... 48

Art. 54 (Accordi quadro) .............................................. 48

Art. 55 (Sistemi dinamici di acquisizione) ................. 49

Art. 56 (Aste elettroniche) ........................................... 51

Art. 57 (Cataloghi elettronici) ...................................... 52

Art. 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) ....................................... 52

Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del contratto) ........................................................................ 53

Art. 60 (Procedura aperta) ........................................... 54

Art. 61 (Procedura ristretta) ........................................ 55

Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione) . 55

Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) .............................56

Art. 64 (Dialogo competitivo) .....................................57

Art. 65 (Partenariato per l’innovazione) .....................58

Art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato) .........59

Art. 67 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti) ..........................................................................59

Art. 68 (Specifiche tecniche) ........................................59

Art. 69 (Etichettature) ...................................................60

Art. 70 (Avvisi di preinformazione) ............................61

Art. 71 (Bandi di gara) ...................................................61

Art. 72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) ........................................................61

Art. 73 (Pubblicazione a livello nazionale) ................62

Art. 74 (Disponibilità elettronica dei documenti di gara) ..................................................................................62

Art. 75 (Inviti ai candidati) ...........................................63

Art. 76 (Informazione dei candidati e degli offerenti)63

Art. 77 (Commissione giudicatrice) ............................65

Art. 78 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) ......................................................................66

Art. 79 (Fissazione di termini) .....................................66

Art. 80 (Motivi di esclusione) .......................................67

Art. 81 (Documentazione di gara)...............................69

Art. 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) ...........................................................................70

Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) ..70

Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) ..........................................72

Art. 85 (Documento di gara unico europeo) .............73

Art. 86 (Mezzi di prova) ................................................74

Art. 87 (Certificazione delle qualità) ...........................74

Art. 88 (Registro on line dei certificati (e-Certis)......75

Art. 89 (Avvalimento) ...................................................75

Art. 90 (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni) .........................................76

Art. 91 (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare) ............................77

Art. 92 (Riduzione del numero di offerte e soluzioni)77

Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) .......................................................................77

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Art. 94 (Principi generali in materia di selezione) .... 79

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)......... 79

Art. 96 (Costi del ciclo di vita) .................................... 81

Art. 97 (Offerte anormalmente basse) ....................... 81

Art. 98 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) ......... 83

Art. 99 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti) ........................................ 83

Art. 100 (Requisiti per l’esecuzione dell’appalto) .... 84

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti) .............. 84

Art. 102 (Collaudo e verifica di conformità) ............ 85

Art. 103 (Garanzie definitive) ..................................... 86

Art. 104 (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore) .......................................................... 88

Art. 105 (Subappalto) ................................................... 88

Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) .......................................................................... 91

Art. 107 (Sospensione) ................................................. 93

Art. 108 (Risoluzione) .................................................. 94

Art. 109 (Recesso) ......................................................... 95

Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). ........... 95

Art. 111 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) .............................................................. 96

Art. 112 (Appalti e concessioni riservati) .................. 96

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)................. 96

Art. 113-bis (Termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti). ................................. 97

Art. 114 (Norme applicabili e ambito soggettivo) ... 99

Art. 115 (Gas ed energia termica ) ............................. 99

Art. 116 (Elettricità) ...................................................... 99

Art. 117 (Acqua) .......................................................... 100

Art. 118 (Servizi di trasporto) ................................... 100

Art. 119 (Porti e aeroporti) ........................................ 100

Art. 120 (Servizi postali) ............................................. 100

Art. 121 (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altricombustibili solidi) 101

Art. 122 (Norme applicabili) ..................................... 101

Art. 123 (Scelta delle procedure) .............................. 101

Art. 124 ( Procedura negoziata con previa indizione di gara) ........................................................................... 101

Art. 125 (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara) ......................................................... 102

Art. 126 (Comunicazione delle specifiche tecniche)102

Art. 127 (Pubblicità e avviso periodico indicativo) 103

Art. 128 (Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione) .............................................................. 103

Art. 129 (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati) .................................................................... 103

Art. 130 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) ..................................................... 104

Art. 131 (Inviti ai candidati) ...................................... 104

Art. 132 (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti) ..... 105

Art. 133 (Principi generali per la selezione dei partecipanti) ................................................................. 105

Art. 134 (Sistemi di qualificazione) .......................... 106

Art. 135 (Criteri di selezione qualitativa e avvalimento) ................................................................. 106

Art. 136 ( Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione) .............................................................. 106

Art. 137 (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi) .................................................................... 106

Art. 138 (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture) ........................................... 107

Art. 139 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti) ...................................... 107

Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali) .......................... 107

Art. 141 (Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali) ............. 108

Art. 142 (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi) ... 108

Art. 143 (Appalti riservati per determinati servizi) 109

Art. 144 (Servizi di ristorazione) ............................... 109

Art. 145 (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali) ..................................... 110

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Art. 146 (Qualificazione) ............................................ 110

Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione) .. 110

Art. 148 (Affidamento dei contratti) ........................ 111

Art. 149 (Varianti) ....................................................... 111

Art. 150 (Collaudo) ..................................................... 112

Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato) ................................................................. 112

Art. 152 (Ambito di applicazione) ............................ 112

Art. 153 (Bandi e avvisi) ............................................. 113

Art. 154 (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti) ............. 113

Art. 155 (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione) .............................................................. 113

Art. 156 (Concorso di idee) ....................................... 114

Art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi)114

Art. 158 (Servizi di ricerca e sviluppo) .................... 116

Art. 159 (Difesa e sicurezza) ..................................... 116

Art. 160 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza) ................................................................... 116

Art. 161 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) .............................................................. 117

Art. 162 (Contratti secretati) ..................................... 117

Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) ......................................................... 118

Art. 164 (Oggetto e ambito di applicazione) .......... 119

Art. 165 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni) ........................................................ 119

Art. 166 (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche) ...................................................... 120

Art. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) .................................................................. 120

Art. 168 (Durata delle concessioni) .......................... 121

Art. 169 (Contratti misti di concessioni) ................. 121

Art. 170 (Requisiti tecnici e funzionali) ................... 122

Art. 171 (Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione) ............................................................ 122

Art. 172 (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati) ...................................................................... 123

Art. 173 (Termini, principi e criteri di aggiudicazione)123

Art. 174 (Subappalto) ................................................. 123

Art. 175 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) ........................................................................ 124

Art. 176 (Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro) ............................... 125

Art. 177 (Affidamenti dei concessionari) ................ 126

Art. 178 (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio) .......... 126

Art. 179 (Disciplina comune applicabile) ................ 127

Art. 180 (Partenariato pubblico privato) ................. 127

Art. 181 (Procedure di affidamento) ........................ 128

Art. 182 (Finanziamento del progetto) .................... 128

Art. 183 (Finanza di progetto) .................................. 129

Art. 184 (Società di progetto) .................................... 131

Art. 185 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto.) ............... 132

Art. 186 (Privilegio sui crediti) .................................. 132

Art. 187 (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità) ........................................................ 133

Art. 188 (Contratto di disponibilità) ........................ 133

Art. 189 (Interventi di sussidiarietà orizzontale).... 134

Art. 190 (Baratto amministrativo) ............................ 135

Art. 191 (Cessione di immobili in cambio di opere)135

Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house)135

Art. 193 (Società pubblica di progetto) ................... 135

Art. 194 (Affidamento a contraente generale) ....... 136

Art. 195 (Procedure di aggiudicazione del contraente generale) ........................................................................ 139

Art. 196 (Controlli sull’esecuzione e collaudo) ...... 139

Art. 197 (Sistema di qualificazione del contraente generale) ........................................................................ 139

Art. 198 (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale) .................................................... 139

Art. 199 (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale) .................................................... 140

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6

Art. 200 (Disposizioni generali) ................................ 140

Art. 201 (Strumenti di pianificazione e programmazione) ........................................................ 140

Art. 202 (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie) .................... 141

Art. 203 (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari) ............................................... 142

Art. 204 (Ricorsi giurisdizionali) ............................... 143

Art. 205 (Accordo bonario per i lavori) .................. 143

Art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture)144

Art. 208 (Transazione) ................................................ 144

Art. 209 (Arbitrato) ..................................................... 144

Art. 210 (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) .................................................... 146

Art. 211 (Pareri di precontenzioso dell’ANAC) .... 147

Art. 212 (Indirizzo e coordinamento)...................... 147

Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione) ....... 148

Art. 214 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione) ................................. 150

Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici) . 152

Art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) ........................................................... 152

Art. 217 (Abrogazioni) ............................................... 155

Art. 218 (Aggiornamenti) ........................................... 157

Art. 219 (Clausola di invarianza finanziaria) ........... 157

Art. 220 (Entrata in vigore) ....................................... 157

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VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pub-blici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11, recante: "Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recan-te: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-bre 2010, n.207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l’abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e

finali per assicurare, in ogni caso, l’ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;

CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilità di scegliere se adottare en-tro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il recepimen-to delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il de-creto legislativo per il riordino complessivo della discipli-na vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;

VALUTATA l’opportunità di procedere all’adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento del-le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell’ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, sem-plificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disci-plina europea;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n.163 del 2006 nonché quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott. Matteo Renzi, è stato incaricato di reggere, ad interim, il Ministe-ro dello sviluppo economico;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Mi-nistri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta-ta nella riunione del 15 aprile 2016;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finan-ze e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e diconcessione delle amministrazioni aggiudicatrici e deglienti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di ser-vizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblicidi progettazione.

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì,all’aggiudicazione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 mi-lione di euro, sovvenzionati direttamente in mi-sura superiore al 50 per cento da amministra-zioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalticomportino una delle seguenti attività:

1) lavori di genio civile di cui all’ allegato I;

2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impiantisportivi, ricreativi e per il tempo libero, e-difici scolastici e universitari e edifici de-stinati a funzioni pubbliche;

b) appalti di servizi di importo superiore alle sogliedi cui all’articolo 35 sovvenzionati direttamentein misura superiore al 50 per cento da ammini-strazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti sianoconnessi a un appalto di lavori di cui alla letteraa),

c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavoripubblici che non sono amministrazioni aggiudi-catrici;

d) lavori pubblici affidati dai concessionari di ser-vizi, quando essi sono strettamente strumentalialla gestione del servizio e le opere pubblichediventano di proprietà dell’amministrazione ag-giudicatrice;

e) lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggettiprivati, titolari di permesso di costruire o di unaltro titolo abilitativo, che assumono in via di-retta l’esecuzione delle opere di urbanizzazionea scomputo totale o parziale del contributo pre-visto per il rilascio del permesso, ai sensidell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presi-dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, edell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative operein regime di convenzione. L’amministrazioneche rilascia il permesso di costruire o altro titoloabilitativo, può prevedere che, in relazione allarealizzazione delle opere di urbanizzazione,l’avente diritto a richiedere il titolo presentiall’amministrazione stessa, in sede di richiestadel suddetto titolo, un progetto di fattibilità tec-nica ed economica delle opere da eseguire, conl’indicazione del tempo massimo in cui devonoessere completate, allegando lo schema del rela-tivo contratto di appalto. L’amministrazione,sulla base del progetto di fattibilità tecnica edeconomica, indice una gara con le modalità pre-viste dall’articolo 60 o 61. Oggetto del contrat-to, previa acquisizione del progetto definitivo insede di offerta, sono la progettazione esecutivae l esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prez-zo indica distintamente il corrispettivo richiestoper la progettazione esecutiva, per l’esecuzionedei lavori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e),non si applicano gli articoli 21 relativamente alla pro-grammazione dei lavori pubblici, 70e113. In relazione alla

fase di esecuzione del contratto si applicano esclusiva-mente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovve-ro la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in mate-ria di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), nume-ro 1), qualora ai sensi dell’articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli21relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4.Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono lesovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicuranoil rispetto delle disposizioni del presente codice qualoranon aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati oquando esse aggiudichino tali appalti in nome e per contodi altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui alcomma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione ilrispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposi-zioni del presente codice. Fatto salvo quanto previstodalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50per cento delle stesse può essere erogato solo dopol’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, daparte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamen-to si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancatorispetto del presente codice costituisce causa di decaden-za dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiu-dicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezio-ne dei contratti:

1) che rientrano nell’ambito di applicazione del decretolegislativo 15 novembre 2011, n. 208;

2) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, non si applica in virtù dell’articolo 6 del mede-simo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale adotta, previo accordo con l’ANAC, diretti-ve generali per disciplinare le procedure di scelta del con-traente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero,tenuto conto dei principi fondamentali del presente codi-ce e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalleorganizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Restaferma l’applicazione del presente codice alle procedure diaffidamento svolte in Italia. Fino all’adozione delle diret-tive generali di cui al presente comma, si applica l’articolo216, comma 26.

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appaltipubblici e nel contesto dell’aggiudicazione di concessionisono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli

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appalti pubblici» (CPV) di cui all’articolo 3, comma 1, let-tera tttt).

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sonoadottate nell’esercizio della competenza legislativa esclu-siva statale in materia di tutela della concorrenza, ordi-namento civile, nonché nelle altre materie cui è ricondu-cibile lo specifico contratto.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le propriefunzioni nelle materie di competenza regionale ai sensidell’articolo 117 della Costituzione.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonomedi Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazionesecondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle re-lative norme di attuazione.

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazionidello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pub-blici non economici; gli organismi di diritto pubblico; leassociazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,costituiti da detti soggetti;

b) «autorità governative centrali», le amministrazioni ag-giudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuri-dici loro succeduti;

c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte leamministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità go-vernative centrali;

d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo,anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo ècontenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze diinteresse generale, aventi carattere non industriale ocommerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dalloStato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi didiritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta alcontrollo di questi ultimi oppure il cui organod’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costitui-to da membri dei quali più della metà è designata dalloStato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi didiritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pub-bliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;

1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono unadelle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano una con-cessione per lo svolgimento di una ditali attività, quali:

2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territo-riali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;

2.2le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;

2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclu-sivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata a-deguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti sibasi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudica-tori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti IV e V, leamministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli entiaggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggettipubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citateparti IV e V;

g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenutiall’osservanza delle disposizioni del presente codice;

h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, fina-lizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di pro-getti o di determinate intese di natura commerciale o fi-nanziaria;

i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudi-catrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività dicentralizzazione delle committenze e, se del caso, attivitàdi committenza ausiliarie;

l) «attività di centralizzazione delle committenze», le atti-vità svolte su base permanente riguardanti:

1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioniappaltanti;

2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordiquadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioniappaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che con-sistono nella prestazione di supporto alle attività dicommittenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni ap-paltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludereaccordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazionedelle procedure di appalto;

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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3) preparazione delle procedure di appalto in nome e perconto della stazione appaltante interessata;

4)gestione delle procedure di appalto in nome e per con-to della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza i-scritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatricidi cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla letterae), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altrisoggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica,un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone oenti, compresa qualsiasi associazione temporanea di im-prese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso ilgruppo europeo di interesse economico (GEIE) costitui-to ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, lafornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

q) «concessionario», un operatore economico cui è stataaffidata o aggiudicata una concessione;

r) «promotore», un operatore economico che partecipa adun partenariato pubblico privato;

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organi-smo pubblico o privato che offre servizi di supporto sulmercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attivitàdi committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a),b), c), d) ed e);

t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le ammini-strazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente oindirettamente, un’influenza dominante o perché ne sonoproprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finan-ziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette im-prese. L’influenza dominante è presunta quando le am-ministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamen-te, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativa-mente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto leazioni emesse dall’impresa;

3) possono designare più della metà dei membri del con-siglio di amministrazione, di direzione o di vigilanzadell’impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di impren-ditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anchemediante scrittura privata, allo scopo di partecipare allaprocedura di affidamento di uno specifico contratto pub-blico, mediante presentazione di una unica offerta;

v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, cono senza personalità giuridica;

z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annua-li siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore anorma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel casodi enti cui non si applica il predetto decreto legislativo,

per «impresa collegata» si intende, anche alternativamen-te, qualsiasi impresa:

1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamen-te o indirettamente, un’influenza dominante; oppure chepossa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudi-catore;

2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggettaall’influenza dominante di un’altra impresa in virtù dirapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovverodi norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, so-no medie imprese le imprese che hanno meno di 250 oc-cupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bi-lancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

bb) «candidato», un operatore economico che ha solleci-tato un invito o è stato invitato a partecipare a una pro-cedura ristretta, a una procedura competitiva con nego-ziazione, a una procedura negoziata senza previa pubbli-cazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;

cc) «offerente», l’operatore economico che ha presentatoun’offerta;

dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appaltoo di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di ser-vizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori,posti in essere dalle stazioni appaltanti;

ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiun-to è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;

ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferio-re alle soglie di cui all’articolo 35;

gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, di-versi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geo-grafica, come disciplinati dalla parte II del presente codi-ce, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;

hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulatiper iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o piùoperatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione dilavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per i-scritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più opera-tori economici aventi per oggetto:

1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cuiall’allegato I;

2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva el’esecuzione di un’opera;

3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corri-spondente alle esigenze specificate dall’amministrazioneaggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercitaun’influenza determinante sul tipo o sulla progettazionedell’opera;

mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifreche può essere letto, riprodotto e poi comunicato, com-prese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzielettronici;

nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla ese-cuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geolo-giche e ambientali;

oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoria di la-vori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara;

oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documen-ti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria preva-lente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11;";

oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repub-blica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamen-to e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservar-ne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli im-pianti e delle opere connesse, mantenendole in condizio-ni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguar-dando il valore del bene e la sua funzionalità.

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo re-stando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislati-vo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche neces-sarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rile-vante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strut-turali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di mi-

gliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energe-tiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insie-me di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e foresta-le, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedu-ra, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne fun-zionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche in-compiute di cui all’articolo 44-bis del decreto legge 6 di-cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);

tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazio-ne o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può inclu-dere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di in-stallazione;

uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ovvero la pro-gettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progetta-zione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;

vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo onerosostipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioniappaltanti affidano a uno o più operatori economici lafornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione dilavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corri-spettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggettodel contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo,con assunzione in capo al concessionario del rischio ope-rativo legato alla gestione dei servizi;

zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all’operatore econo-mico. Si considera che l’operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli inve-

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stimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all’operatore economico deve comporta-re una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall’operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile;

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di pro-getto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecni-co nell’opera e al mancato completamento dell’opera;

bbb) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capaci-tà, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi vo-lumi di domanda del servizio che il concessionario devesoddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di uten-za e quindi di flussi di cassa;

ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese afornire alle stazioni appaltanti, nel settoredell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tuteladei beni culturali e archeologici, della pianificazione ur-banistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geolo-gica, del verde urbano e del paesaggio forestale agrono-mico, nonché nel settore della messa in sicurezza e dellamitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici edell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezio-nato da una commissione giudicatrice in base a una gara,con o senza assegnazione di premi;

eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il con-tratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in fun-zione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzodell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo mo-dalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore.Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previstidall’articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 di-cembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per i soli pro-fili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle deci-sioni Eurostat;

fff) «equilibrio economico e finanziario», la contempora-nea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di red-ditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finan-ziamento;

ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pub-blica utilità», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori;

hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di pro-prietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servi-zio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudi-catrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei pa-rametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o piùstazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cuiscopo è quello di stabilire le clausole relative agli appaltida aggiudicare durante un dato periodo, in particolare perquanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previ-ste;

lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un’autoritàcompetente mediante una disposizione legislativa o rego-lamentare o disposizione amministrativa pubblicata com-patibile con i Trattati, avente l’effetto di riservare a ununico operatore economico l’esercizio di un’attività e diincidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatorieconomici di esercitare tale attività;

mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un’autoritàcompetente mediante una disposizione legislativa o rego-lamentare o disposizione amministrativa pubblicata com-patibile con i trattati avente l’effetto di riservare a due opiù operatori economici l’esercizio di un’attività e di inci-dere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori eco-nomici di esercitare tale attività;

nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le in-formazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato V;

ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l’avviso periodico indi-cativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualifica-zione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presen-tazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;

ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offe-

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renti, le informazioni sugli obblighi generalmente appli-cabili e gli eventuali documenti complementari;

qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di pro-tezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per ac-cedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;

rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l’affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;

sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;

ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di parteci-pare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice;

uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori eco-nomici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;

vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamen-to nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo coni candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborareuna o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sul-la base della quale o delle quali i candidati selezionati so-no invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore e-conomico può chiedere di partecipare a tale procedura;

zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da solu-zioni informatiche e di telecomunicazione che consento-no lo svolgimento delle procedure di cui al presente codi-ce;

aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appal-tante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia opera-tore economico che soddisfi i criteri di selezione;

bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per im-porti inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente inte-ramente gestite per via telematica;

cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizioneche non richiedono apertura del confronto competitivo.Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della norma-tiva vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenzaquando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza ri-apertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico realizzato da centrale di commit-tenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisi-zione che richiedono apertura del confronto competitivo.Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenzanel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicaticon riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da cen-trali di committenza;

3) il mercato elettronico realizzato da centrali di commit-tenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confrontoconcorrenziale;

4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che co-munque consentono lo svolgimento delle procedure aisensi del presente codice;

eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti te-lematici di negoziazione», strumenti di acquisto e di ne-goziazione gestiti mediante un sistema telematico;

ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori ri-guardanti taluni elementi delle offerte, che interviene do-po una prima valutazione completa delle offerte permet-tendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o intercon-nesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il traspor-to, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del pro-dotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;

iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o at-testato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servi-zi, i processi o le procedure in questione soddisfano de-terminati requisiti;

llll) «requisiti per l’etichettatura», i requisiti che devonoessere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi oprocedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatu-ra;

mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisicao giuridica che assume la responsabilità editoriale dellascelta del contenuto audiovisivo del servizio di media au-diovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;

nnnn) «innovazione», l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi migliora-menti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, diedificazione o di costruzione o quelli che riguardano unnuovo metodo di commercializzazione o organizzativo

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nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

oooo) «programma», una serie di immagini animate, so-nore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui con-tenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si conside-rano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza appa-recchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettroma-gnetici;

qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di co-municazione elettronica utilizzata interamente o preva-lentemente per fornire servizi di comunicazione elettro-nica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi for-niti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di teleco-municazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercita-no un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, non consistenti interamente o prevalen-temente nella trasmissione di segnali su reti di comunica-zione elettronica;

ssss) «AAP», l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round;

tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common ProcurementVocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regola-mento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina i con-tratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizitecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercen-ti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3della direttiva 2005/36/CE;

zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori ca-ratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte;

aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavo-ri che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializ-zazione e professionalità;

bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;

ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al mo-vimento di persone e beni materiali e immateriali, presen-tano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;

ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrat-tuale si riferisce alla prestazione complessiva come ese-guita e come dedotta dal contratto;

eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrat-tuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari de-dotti in contratto;

fffff) «aggregazione», accordo fra due o più amministra-zioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazio-ne, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l’acquisizione di beni, servizi o lavori;

ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di ap-palto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

ggggg-bis) «principio di unicità dell’invio», il principio se-condo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati re-lativi a programmazione di lavori, opere, servizi e fornitu-re, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realiz-zazione di contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunica-zione a una banca dati;

ggggg-ter) «unità progettuale», il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie ca-ratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed ana-lizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;

ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni e servizi», il documento che le amministrazioni adot-tano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione prepo-sta;

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di in-dividuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al sod-disfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta;

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori

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pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forni-ture e servizi», l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che viene redatto ed approvato dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare gli o-biettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quanti-tative che devono essere soddisfatte attraverso la realiz-zazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono de-stinati;

ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e fun-zionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e am-bientali, che deve assicurare l’opera costruita e che tradu-ce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazio-ni che l’opera deve soddisfare, stabilendone la soglia mi-nima di qualità da assicurare nella progettazione e realiz-zazione;

ggggg-undecies) «cottimo», l’affidamento della sola lavo-razione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all’importo del con-tratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di ma-teriali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore.

1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggettolavori, servizi e forniture dei contratti attivi, esclusi, intutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva delpresente codice, avviene nel rispetto dei principi di eco-nomicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, tra-

sparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori or-dinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione ag-giudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giu-ridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientranell’ambito di applicazione del presente codice quandosono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’enteaggiudicatore esercita sulla persona giuridica dicui trattasi un controllo analogo a quelloesercitato sui propri servizi;

b) oltre l’80 per cento delle attività della personagiuridica controllata è effettuata nellosvolgimento dei compiti ad essa affidatidall’amministrazione aggiudicatrice controllanteo da altre persone giuridiche controllatedall’amministrazione aggiudicatrice o da un enteaggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi èalcuna partecipazione diretta di capitali privati,le quali non comportano controllo o potere diveto, ad eccezione di forme di partecipazione dicapitali privati previste dalla legislazionenazionale, in conformità dei trattati, che nonesercitano un’influenza determinante sullapersona giuridica controllata.

2. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudica-tore esercita su una persona giuridica un controllo analo-go a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del com-ma 1, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza deter-minante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisionisignificative della persona giuridica controllata. Tale con-trollo può anche essere esercitato da una persona giuridi-ca diversa, a sua volta controllata allo stesso mododall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudica-tore.

3. Il presente codice non si applica anche quando unapersona giuridica controllata che è un’amministrazioneaggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un ap-palto o una concessione alla propria amministrazione ag-giudicatrice o all’ente aggiudicatore controllante o ad unaltro soggetto giuridico controllato dalla stessa ammini-strazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizio-ne che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicatol’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione direttadi capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazionedi capitali privati che non comportano controllo o poteredi veto prescritte dalla legislazione nazionale, in confor-mità dei trattati, che non esercitano un’influenza deter-minante sulla persona giuridica controllata.

4. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudica-tore può aggiudicare un appalto pubblico o una conces-

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sione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di control-lo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicato-ri esercitano su una persona giuridica un controllo con-giunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condi-zioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica con-trollata sono composti da rappresentanti di tuttele amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudi-catori partecipanti. Singoli rappresentanti pos-sono rappresentare varie o tutte le amministra-zioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori parteci-panti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiu-dicatori sono in grado di esercitare congiunta-mente un’influenza determinante sugli obiettivistrategici e sulle decisioni significative di dettapersona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue in-teressi contrari a quelli delle amministrazioniaggiudicatrici o degli enti aggiudicatori control-lanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piùamministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito diapplicazione del presente codice, quando sono soddisfat-te tutte le seguenti condizioni:

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazionetra le amministrazioni aggiudicatrici o gli entiaggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantireche i servizi pubblici che essi sono tenuti a svol-gere siano prestati nell’ottica di conseguire gliobiettivi che essi hanno in comune;

b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusi-vamente da considerazioni inerenti all’interessepubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti ag-giudicatori partecipanti svolgono sul mercatoaperto meno del 20 per cento delle attività inte-ressate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui alcomma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende inconsiderazione il fatturato totale medio, o una idonea mi-sura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenutidalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice ol’ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture edei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazionedell’appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di iniziodell’attività della persona giuridica o amministrazione ag-giudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della ri-organizzazione delle sue attività, il fatturato o la misuraalternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponi-bile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, èsufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezionidell’attività, che la misura dell’attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costitu-zione di società miste per la realizzazione e gestione diun’opera pubblica o per l’organizzazione e la gestione diun servizio di interesse generale, la scelta del socio priva-to avviene con procedure di evidenza pubblica.

1. In deroga all’articolo 5, a condizione che la joint ventu-re sia stata costituita per le attività oggetto dell’appalto odella concessione per un periodo di almeno tre anni e chel’atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che lacompongono ne faranno parte almeno per un periodo dipari durata, il codice non si applica agli appalti nei settorispeciali e alle concessioni aggiudicate da:

a) una joint venture, ovvero una associazione oconsorzio o una impresa comune aventi perso-nalità giuridica composti esclusivamente da piùenti aggiudicatori, per svolgere un’attività ai sen-si degli articoli da 115 a 121 e di cui all’allegatoII con un’impresa collegata a uno di tali enti ag-giudicatori

b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui faparte.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione eu-ropea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alleimprese di cui all’articolo 3 comma 1, lettera z), secondoperiodo, e alle joint venture di cui ala comma 1:

a) i nomi delle imprese o delle joint venture inte-ressate;

b) la natura e il valore degli appalti e delle conces-sioni considerati;

c) gli elementi che la Commissione europea richie-de per provare che le relazioni tra l’ente aggiudi-catore e l’impresa o la joint venture cui gli ap-palti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfa-no i requisiti di cui al presente articolo eall’articolo 7.

1. In deroga all’articolo 5 e ove siano rispettate le condi-zioni di cui al comma 2, il presente codice non si applicaalle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudi-cati da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata o dauna joint venture, composta esclusivamente da più entiaggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da115a 121 e di cui all’allegato II a un’impresa collegata auno di tali enti aggiudicatori.

2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni diservizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purchéalmeno l’80 per cento del fatturato totale realizzato inmedia dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo

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conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all’ente aggiudi-catore o alle altre imprese cui è collegata.

3. Se, a causa della data della costituzione o di iniziodell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimitre anni non è disponibile, l’impresa ha l’onere di dimo-strare, in base a proiezioni dell’attività, che probabilmenterealizzerà il fatturato di cui al comma 2.

4. Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con ilquale formano un gruppo economico forniscono gli stes-si o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sonocalcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dal-la prestazione dei servizi o l’esecuzione dei lavori, per cia-scuna di tali imprese collegate.

1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento diun’attività di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi diprogettazione organizzati per il perseguimento di tale at-tività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudi-catori, non sono soggetti al presente codice se l’attività èdirettamente esposta alla concorrenza su mercati libera-mente accessibili. L’attività può costituire parte di un set-tore più ampio o essere esercitata unicamente in determi-nate parti del territorio nazionale. La valutazionedell’esposizione alla concorrenza ai fini del presente codi-ce viene effettuata dalla Commissione europea, tenendoconto del mercato delle attività in questione e del merca-to geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Es-sa lascia impregiudicata l’applicazione della normativa inmateria di concorrenza.

2. Ai fini del comma 1, per determinare se un’attività èdirettamente esposta alla concorrenza, si tiene conto dicriteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzio-namento dell’Unione europea in materia di concorrenza,tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodottio servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alter-nativi considerati sostituibili sul versante della domanda odell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale,di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base vie-ne valutata l’esposizione alla concorrenza, è costituito dalterritorio dove le imprese interessate intervengononell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nelquale le condizioni di concorrenza sono sufficientementeomogenee e che può essere distinto dai territori vicini, inparticolare per condizioni di concorrenza sensibilmentediverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questavalutazione tiene conto in particolare della natura e dellecaratteristiche dei prodotti o servizi in questione,dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze deiconsumatori, nonché dell’esistenza, tra il territorio in og-getto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilodelle quote di mercato delle imprese o di differenze so-stanziali a livello di prezzi.

4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessi-bili quelli indicati nell’allegato VI per i quali sono stati

adottati i provvedimenti attuativi. Se non è possibile pre-sumere il libero accesso a un mercato in base al prece-dente periodo, si deve dimostrare che l’accesso al merca-to in questione è libero di fatto e di diritto.

5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3e 4 si ritiene che una determinata attività sia direttamenteesposta alla concorrenza su mercati liberamente accessi-bili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concertocon il Ministro competente per settore, può richiederealla Commissione europea di stabilire che le disposizionidel presente codice non si applichino all’aggiudicazione diappalti o all’organizzazione di concorsi di progettazioneper il perseguimento dell’attività in questione, nonché alleconcessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informandola Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in parti-colare delle disposizioni legislative, regolamentari o am-ministrative o degli accordi in relazione al rispetto dellecondizioni di cui al comma 1, nonché delle eventuali de-terminazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipen-denti competenti. La richiesta può riguardare attività chefanno parte di un settore più ampio o che sono esercitateunicamente in determinate parti del territorio nazionale,se del caso allegando la posizione adottata dalla compe-tente Autorità indipendente.

6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commis-sione europea di stabilire l’applicabilità del comma 1 aduna determinata attività. Salvo chela richiesta sia correda-ta da una posizione motivata e giustificata, adottata dallaAutorità indipendente competente, che illustri in modoapprofondito le condizioni per l’eventuale applicabilitàdel citato comma 1, a seguito dell’informazione data dallaCommissione in ordine alla richiesta, l’Autorità di cui alcomma 5 comunica alla Commissione le circostanze indi-cate nel predetto comma.

7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimentodell’attività di cui al comma 1 e i concorsi di progettazio-ne organizzati per il perseguimento di tale attività e leconcessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sonopiù soggetti al presente codice se la Commissione euro-pea:

a) ha adottato un atto di esecuzione che stabiliscel’applicabilità del comma 1, in conformità alcomma medesimo entro il termine previstodall’allegato VII;

b) non ha adottato l’atto di esecuzione entro iltermine previsto dall’allegato di cui alla lettera a)del presente comma.

8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 puòessere modificata, con il consenso della Commissioneeuropea, in particolare per quanto riguarda le attività ol’area geografica interessate. In tal caso, per l’adozionedell’atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica unnuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1dell’allegato VII, salvo che la Commissione europea con-cordi un termine più breve con l’Autorità o l’ente aggiu-dicatore che ha presentato la richiesta.

9. Se un’attività è già oggetto di una procedura ai sensi deicommi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessaattività, pervenute alla Commissione europea prima della

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scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esamina-te nel quadro della prima richiesta.

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settoriordinari e ai settori speciali non si applicano agli appaltipubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione ag-giudicatrice, a un’altra amministrazione aggiudicatrice, aun ente che sia amministrazione aggiudicatrice o aun’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in basea un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù didisposizioni legislative o regolamentari o di disposizioniamministrative pubblicate che siano compatibili con ilTrattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Il presente codice non si applica alle concessioni diservizi aggiudicate a un’amministrazione aggiudicatrice oa un ente aggiudicatore di cui all’articolo 3, comma 1, let-tera e), numero 1), punto1.1 o a un’associazione dei me-desimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codicenon si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a unoperatore economico sulla base di un diritto esclusivoche è stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridicidell’Unione europea e della normativa nazionale recantinorme comuni in materia di accesso al mercato applicabi-li alle attività di cui all’allegato II.

3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la le-gislazione settoriale ivi richiamata non preveda specificiobblighi di trasparenza, si applicano le disposizionidell’articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia con-cesso un diritto esclusivo a un operatore economico perl’esercizio di una delle attività di cui all’allegato II, la ca-bina di regia di cui all’articolo212informa in merito laCommissione europea entro il mese successivo alla con-cessione di detto diritto esclusivo.

1. Le disposizioni del presente codice relative ai settoriordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concor-si di progettazione nei settori speciali che sono aggiudica-ti o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici cheesercitano una o più delle attività di cui agli articoli da115 a121 e sono aggiudicati per l’esercizio di tali attività,né agli appalti pubblici esclusi dall’ambito di applicazionedelle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degliarticoli 8,13 e 15,né agli appalti aggiudicati daun’amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizipostali, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), peril perseguimento delle seguenti attività:

a) servizi speciali connessi a strumenti elettronicied effettuati interamente per via elettronica,compresa la trasmissione sicura per via elettro-nica di documenti codificati, servizi di gestione

degli indirizzi e la trasmissione della posta elet-tronica registrata;

b) servizi finanziari identificati con i codici delCPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientrantinell’ambito di applicazione dell’articolo 17,comma 1, lettera e), compresi in particolare ivaglia postali e i trasferimenti da conti correntipostali;

c) servizi di filatelia;

d) servizi logistici, ossia i servizi che associano laconsegna fisica o il deposito di merci ad altrefunzioni non connesse ai servizi postali.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicatida enti aggiudicatori che esercitano una o en-trambe le attività relative all’acqua potabile dicui all’articolo 117, comma 1;

b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori chesono essi stessi attivi nel settore dell’energia inquanto esercitano un’attività di cui agli articoli115, comma 1, 116 e121 per la fornitura di:

1) energia;

2) combustibili destinati alla produzionedi energia.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicanoalle concessioni aggiudicate per:

a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornituradi un servizio al pubblico in connessione con laproduzione, il trasporto o la distribuzione di ac-qua potabile;

b) alimentare tali reti con acqua potabile.

2. Le disposizioni del presente codice non si applicanoalle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguentiaspetti quando sono collegate a un’attività di cui al com-ma 1:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, dre-naggio, in cui il volume d’acqua destinatoall’approvvigionamento d’acqua potabile rap-presenti più del 20 per cento del volume totaled’acqua reso disponibile da tali progetti o im-pianti di irrigazione o drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore nongode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita ola locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri entipossono liberamente venderlo o darlo in locazione allestesse condizioni dell’ente aggiudicatore.

Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione eu-ropea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di atti-vità che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazio-ne quali informazioni hanno carattere commerciale sen-sibile.

Le disposizioni del presente codice relative ai settori spe-ciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 conside-rati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

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1. Le disposizioni del presente codice non si applicanoagli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudica-tori per scopi diversi dal perseguimento delle attività dicui agli articoli da 115 a 121, o per l’esercizio di tali attivi-tà in un Paese terzo, in circostanze che non comportinolo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geogra-fica all’interno dell’Unione europea, e ai concorsi di pro-gettazione organizzati a tali fini.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissioneeuropea, su richiesta, tutte le categorie di attività che con-siderano escluse in virtù del comma1, nei termini da essaindicati, evidenziando nella comunicazione quali infor-mazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del presente codice non si applicanocomunque alle categorie di attività oggetto degli appalti dicui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissioneeuropea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gaz-zetta Ufficiale dell’Unione europea

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1. Le disposizioni del presente codice non si applicanoagli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei set-tori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati apermettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa adisposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomu-nicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizidi comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente artico-lo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di comuni-

cazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» conte-nute nell’articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

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1. Le disposizioni del presente codice non si applicanoagli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alleconcessioni che le stazioni appaltanti sono tenute ad ag-giudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure di-verse da quelle previste dal presente codice e stabilite da:

a) uno strumento giuridico che crea obblighi inter-nazionali, quali un accordo internazionale, con-cluso in conformità dei trattati dell’Unione eu-ropea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o rela-tive articolazioni e riguardanti lavori, forniture oservizi destinati alla realizzazione congiunta o al-la gestione congiunta di un progetto da parte deisoggetti firmatari;

b) un’organizzazione internazionale.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, aiconcorsi di progettazione e alle concessioni che le stazio-ni appaltanti aggiudicano in base a norme previste daun’organizzazione internazionale o da un’istituzione fi-nanziaria internazionale, quando gli appalti, i concorsi diprogettazione o le concessioni sono interamente finanzia-ti dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di ap-palti pubblici, concorsi di progettazione o concessionicofinanziati prevalentemente da un’organizzazione inter-nazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale, leparti si accordano sulle procedure di aggiudicazione ap-plicabili.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo161, icommi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi diprogettazione e alle concessioni in materia di difesa e disicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011,n. 208.

4. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, comunica allaCommissione europea gli strumenti giuridici indicati alcomma 1, lettera a).

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1. Le disposizioni del presente codice non si applicanoagli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali chesiano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricatiesistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su talibeni;

b) aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzioneo coproduzione di programmi destinati ai servizi di mediaaudiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori

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di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni con-cernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di pro-grammi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audio-visivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di unavvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 feb-braio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giuri-sdizionali o autorità pubbliche di uno Stato mem-bro dell’Unione europea o un Paese terzo o di-nanzi a organi giurisdizionali o istituzioni interna-zionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di unodei procedimenti di cui al punto 1), o qualora visia un indizio concreto e una probabilità elevatache la questione su cui verte la consulenza diven-ga oggetto del procedimento, sempre che la con-sulenza sia fornita da un avvocato ai sensidell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, esuccessive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di docu-menti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati oaltri servizi legali i cui fornitori sono designati daun organo giurisdizionale dello Stato o sono desi-gnati per legge per svolgere specifici compiti sottola vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occa-sionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione,all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o dialtri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, serviziforniti da banche centrali e operazioni concluse con ilFondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismoeuropeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che sianocorrelati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasfe-rimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civilee di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazio-ni e associazioni senza scopo di lucro identificati con icodici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1,75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8;98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di tra-sporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeriper ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, i-dentificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel con-testo di una campagna elettorale per gli appalti relativi aisettori ordinari e alle concessioni.

1. Le disposizioni del presente codice non si applicanoagli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agrico-li e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euroannui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole oassociate situati in comuni classificati totalmente montanidi cui all’elenco dei comuni italiani predispostodall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ri-compresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinarion. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isoleminori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre2001, n. 448.".

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1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:

a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sul-la base di una licenza di gestione a norma delregolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio o alle concessioni diservizi di trasporto pubblico di passeggeri aisensi del regolamento (CE) n. 1370/2007;

b) alle concessioni di servizi di lotterie identificaticon il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a unoperatore economico sulla base di un diritto e-sclusivo. Ai fini della presente lettera il concettodi diritto esclusivo non include i diritti esclusividi cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3.La concessione di tale diritto esclusivo è sogget-ta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedell’Unione europea;

c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudica-tori per l’esercizio delle loro attività in un Paeseterzo, in circostanze che non comportino losfruttamento materiale di una rete o di un’areageografica all’interno dell’Unione europea.

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1. L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavo-ri, servizi o forniture per importi superiori a quarantamilaeuro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, oaltre modalità di assunzione del pagamento dei corrispet-tivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubbli-cazione sul sito internet della stazione appaltante, per al-meno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale sirende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi,ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una propo-sta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il con-

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tenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere libera-mente negoziato, purché nel rispetto dei principi di im-parzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori,prestare i servizi ole forniture direttamente a sua cura espese, resta ferma la necessità di verificare il possesso deirequisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei li-miti europei in materia e non trovano applicazione le di-sposizioni nazionali e regionali in materia di contrattipubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione diquelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioniin ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere oforniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

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1. Il presente codice non si applica al caso in cuiun’amministrazione pubblica stipuli una convenzione conla quale un soggetto pubblico o privato si impegni allarealizzazione, a sua totale cura e spesa e previo otteni-mento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’operapubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’operaprevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici,fermo restando il rispetto dell’articolo 80.

2. L’amministrazione, prima della stipula della conven-zione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere daeseguire con l’indicazione del tempo massimo in cui de-vono essere completate e lo schema dei relativi contrattidi appalto presentati dalla controparte siano rispondentialla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in ca-so di inadempimento comprese anche eventuali penali epoteri sostitutivi.

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1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il pro-gramma biennale degli acquisti di beni e servizi e il pro-gramma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi ag-giornamenti annuali. I programmi sono approvati nel ri-spetto dei documenti programmatori e in coerenza con il

bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disci-plinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nellaprogrammazione triennale di cui al comma 1, ai fini delloro completamento ovvero per l’individuazione di solu-zioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato,la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione dialtra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativiaggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valorestimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano,previa attribuzione del codice unico di progetto di cuiall’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavorida avviare nella prima annualità, per i quali deve essereriportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullostato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero dispo-nibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle re-gioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Ai finidell’inserimento nel programma triennale, le amministra-zioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove pre-visto, il documento di fattibilità delle alternative proget-tuali, di cui all’articolo 23, comma 5. Per i lavori di impor-to pari o superiore a 1.000.000 euro, ai finidell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioniaggiudicatrici approvano preventivamente il progetto difattibilità tecnica ed economica.

4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le am-ministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavoricomplessi e gli interventi suscettibili di essere realizzatiattraverso contratti di concessione o di partenariato pub-blico privato.

5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono in-dicati anche i beni immobili disponibili che possono esse-re oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immo-bili nella propria disponibilità concessi in diritto di godi-mento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia stru-mentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare inconcessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativiaggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e diservizi di importo unitario stimato pari o superiore a40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministra-zioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possonoessere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazionipubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elencodelle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superio-re a 1 milione di euro che prevedono di inserire nellaprogrammazione biennale al Tavolo tecnico dei soggettidi cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimentodei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acqui-sizioni di beni e servizi informatici e di connettività leamministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quantoprevisto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 di-cembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi eil programma triennale dei lavori pubblici, nonché i rela-tivi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del

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committente, sul sito informatico del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati del-le regioni e delle provincie autonome di cui all’articolo 29,comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-sporti, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di en-trata in vigore del presente decreto, previo parere del CI-PE, d’intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi edei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità,per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali,nonché per il riconoscimento delle condizioniche consentano di modificare laprogrammazione e di realizzare un intervento oprocedere a un acquisto non previsto nell’elencoannuale;

c) i criteri e le modalità per favorire ilcompletamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nelprogramma e il livello di progettazione minimorichiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime cheessi devono contenere, individuate anche incoerenza con gli standard degli obblighiinformativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazionedell’attività dei soggetti aggregatori e dellecentrali di committenza ai quali le stazioniappaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applicaalla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori edelle centrali di committenza.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alcomma 8, si applica l’articolo 216, comma 3.

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1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicato-ri pubblicano, nel proprio profilo del committente, i pro-getti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali edi architettura di rilevanza sociale, aventi impattosull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, non-ché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi deiresoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori diinteresse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, conpari evidenza, unitamente ai documenti predispostidall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore delpresente codice, su proposta del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e del-la tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni ele attività culturali, previo parere delle Commissioni par-lamentari competenti, in relazione ai nuovi interventiavviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo

decreto, sono fissati i criteri per l’individuazione delle o-pere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie di-mensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla pro-cedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le mo-dalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono al-tresì stabilite le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgi-mento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienzamaturata. Per la partecipazione alle attività della commis-sione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti,indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatoreproponente l’opera soggetta a dibattito pubblico indice ecura lo svolgimento della procedura esclusivamente sullabase delle modalità individuate dal decreto di cui alcomma 2.

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccol-te sono valutate in sede di predisposizione del progettodefinitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizirelativa all’opera sottoposta al dibattito pubblico.

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1. La progettazione in materia di lavori pubblici si artico-la, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecni-ci, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, proget-to definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicura-re:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni dellacollettività;

b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e direlazione nel contesto dell’opera;

c) la conformità alle norme ambientali,urbanistiche e di tutela dei beni culturali epaesaggistici, nonché il rispetto di quantoprevisto dalla normativa in materia di tuteladella salute e della sicurezza;

d) un limitato consumo del suolo;e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e

forestali nonché degli altri vincoli esistenti;f) il risparmio e l’efficientamento ed il recupero

energetico nella realizzazione e nella successivavita dell’opera, nonché la valutazione del ciclo divita e della manutenibilità delle opere;

g) la compatibilità con le preesistenzearcheologiche;

h) la razionalizzazione delle attività diprogettazione e delle connesse verificheattraverso il progressivo uso di metodi estrumenti elettronici specifici quali quelli dimodellazione per l’edilizia e le infrastrutture;

i) la compatibilità geologica, geomorfologica,idrogeologica dell’opera;

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l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previ-sto dalle disposizioni vigenti in materia di bar-riere architettoniche.

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanzasotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo,nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alleprofessionalità interne, purché in possesso di idoneacompetenza nelle materie oggetto del progetto o utilizza-no la procedura del concorso di progettazione o del con-corso di idee di cui agli articoli152, 153, 154, 155 e 156.Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previstodall’articolo 24.

3. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione nei trelivelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo pe-riodo è, altresì, determinato il contenuto minimo delquadro esigenziale che devono predisporre le stazioniappaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto re-golamento, si applica l’articolo 216, comma 4.

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superioredei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è di-sciplinata una progettazione semplificata degli interventidi manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di sem-plificazione in relazione agli interventi previsti.

4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipo-logia e alla dimensione dell’intervento, indica le caratteri-stiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per ladefinizione di ogni fase della progettazione. è consentita,altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livellidi progettazione, purché il livello successivo contengatutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguar-dando la qualità della progettazione.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua,tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapportotra costi e benefici per la collettività, in relazione alle spe-cifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla sogliadi cui all’articolo 35 anche ai fini della programmazionedi cui all’articolo 21, comma 3, nonché per l’espletamentodelle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22e per i concorsi di progettazione e di idee di cuiall’articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto daldocumento di fattibilità delle alternative progettuali di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera ggggg -quater ), nel rispet-to dei contenuti di cui al regolamento previsto dal com-ma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà dellastazione appaltante di richiedere la redazione del docu-mento di fattibilità delle alternative progettuali anche perlavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cuiall’articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed eco-nomica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadroesigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la de-finizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli ela-borati grafici per l’individuazione delle caratteristiche di-mensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecno-logiche dei lavori da realizzare e le relative stime econo-miche, secondo le modalità previste nel regolamento di

cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla pos-sibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fatti-bilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessa-rio, l’avvio della procedura espropriativa.

5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sen-si dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repub-blica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecni-ca ed economica sostituisce il progetto preliminare di cuial comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi delcomma 5.

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla basedell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idroge-ologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche,storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche rela-tive alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliareesistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di veri-fiche preventive dell’interesse archeologico, di studi difattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con ap-posito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate,le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misu-re di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valuta-zioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’operain progetto, con riferimento al contenimento dei consumienergetici e alle eventuali misure per la produzione e ilrecupero di energia anche con riferimento all’impatto sulpiano economico-finanziario dell’opera; indica, inoltre, lecaratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, dicompensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale,nonché i limiti di spesa calcolati secondo le modalità in-dicate dal decreto di cui al comma 3, dell’infrastruttura darealizzare ad un livello tale da consentire, già in sede diapprovazione del progetto medesimo, salvo circostanzeimprevedibili, l’individuazione della localizzazione o deltracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensa-tive o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale ne-cessarie.

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavorida realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, deivincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla sta-zione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibili-tà; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementinecessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazionie approvazioni, nonché la quantificazione definitiva dellimite di spesa per la realizzazione e del relativo crono-programma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezza-ri predisposti dalle regioni e dalle province autonome ter-ritorialmente competenti, di concerto con le articolazioniterritoriali del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-ti, secondo quanto previsto al comma 16

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progettodefinitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizza-re, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerentecon quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppa-to ad un livello di definizione tale che ogni elemento siaidentificato in forma, tipologia, qualità, dimensione eprezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, correda-to da apposito piano di manutenzione dell’opera e dellesue parti in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle caratteristiche e all’importanzadell’opera, il responsabile unico del procedimento, se-

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condo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. L’accesso ad aree interessate ad indagini e ricerchenecessarie all’attività di progettazione è soggettoall’autorizzazione di cui all’articolo15 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La mede-sima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche,alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inqui-nati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto lavigilanza delle competenti soprintendenze.

11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresiquelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavo-ri, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche con-nessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordina-mento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e speciali-stiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivocompleto in ogni dettaglio, possono essere fatti gravaresulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cuiaccede la progettazione medesima. Ai finidell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio de-ve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzionedei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettistaesterno.

11 -bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.

11 -ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopral-luoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato del-le manutenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze trasferite all’Agenzia del demanio.

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferi-bilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantireomogeneità e coerenza al procedimento. In caso di moti-vate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettistadeve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza.In caso di affidamento esterno della progettazione, chericomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avviodella progettazione esecutiva è condizionato alla determi-nazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione defi-nitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasidella progettazione, si applica quanto previstodall’articolo 26, comma 3.

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuoveopere nonché per interventi di recupero, riqualificazioneo varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’usodei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al com-ma 1, lettera h).Tali strumenti utilizzano piattaforme inte-roperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, alfine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecno-logie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra iprogettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici puòessere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di

personale adeguatamente formato. Con decreto del Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica so-no definiti le modalità e i tempi di progressiva introdu-zione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle co-struzioni. L’utilizzo di tali metodologie costituisce para-metro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’articolo 38.

14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, diregola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioniappaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servi-zio. In caso di concorso di progettazione relativa agli ap-palti, la stazione appaltante può prevedere che la proget-tazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondi-mento di cui la stessa stazione appaltante individua requi-siti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progettodeve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del con-testo in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposi-zioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezzadi cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione deiservizi, con indicazione degli oneri della sicurezza nonsoggetti a ribasso; il prospetto economico degli onericomplessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capi-tolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendentele specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimiche le offerte devono comunque garantire e degli aspettiche possono essere oggetto di variante migliorativa econseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valu-tazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altrecircostanze che potrebbero determinare la modifica dellecondizioni negoziali durante il periodo di validità, fermorestando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi digestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli digestione della manutenzione e della sostenibilità energeti-ca, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dal-le pertinenti norme tecniche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, ilcosto del lavoro è determinato annualmente, in appositetabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche socialisulla base dei valori economici definiti dalla contrattazio-ne collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e leorganizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piùrappresentativi, delle norme in materia previdenziale edassistenziale, dei diversi settori merceologici e delle diffe-renti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivoapplicabile, il costo del lavoro è determinato in relazioneal contratto collettivo del settore merceologico più vicinoa quello preso in considerazione. Per i contratti relativi alavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavo-razioni è determinato sulla base dei prezzari regionali ag-giornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere vali-dità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transi-toriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successi-

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vo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni ter-ritoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.

Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4.

Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, indivi-dua nei documenti posti a base di gara i costi della mano-dopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.

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1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilitàtecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, alcollaudo, al coordinamento della sicurezza della progetta-zione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi disupporto tecnico-amministrativo alle attività del respon-sabile del procedimento e del dirigente competente allaprogrammazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;b) dagli uffici consortili di progettazione e di

direzione dei lavori che i comuni, i rispettiviconsorzi e unioni, le comunità montane, leaziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti diindustrializzazione e gli enti di bonifica possonocostituire;

c) dagli organismi di altre pubblicheamministrazioni di cui le singole stazioniappaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all’articolo 46.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere isoggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Fino alla data dientrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria iviprevista.

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, letterea), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministra-zioni abilitati all’esercizio della professione. I pubblici di-pendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo par-ziale non possono espletare, nell’ambito territorialedell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali perconto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, se non conseguenti ai rapportid’impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicu-rative per la copertura dei rischi di natura professionale afavore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nelcaso di affidamento della progettazione a soggetti esterni,le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggettoaffidatario l’incarico è espletato da professionisti iscrittinegli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti profes-sionali, personalmente responsabili e nominativamenteindicati già in sede di presentazione dell’offerta, con laspecificazione delle rispettive qualificazioni professionali.è, inoltre, indicata, sempre nell’offerta, la persona fisicaincaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specia-listiche. Il regolamento di cui al comma 2 individua anchei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti,in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti aibandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi diprogettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti ten-gono conto ai fini dell’aggiudicazione. All’attodell’affidamento dell’incarico, i soggetti incaricati devonodimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cuiall’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle ca-pacità di cui all’articolo 83, comma 1.

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla sommadi diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi diordini e collegi, il bando di gara o l’invito richiede esplici-tamente che sia indicato il responsabile di quella parte delservizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previstinel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, com-ma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di proget-tazione per progetti posti a base di gara non possono es-sere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subap-palti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta atti-vità di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti ecottimi non può partecipare un soggetto controllato, con-trollante o collegato all’affidatario di incarichi di proget-tazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sideterminano con riferimento a quanto previstodall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al pre-sente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatariodell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nellosvolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agliaffidatari di attività di supporto alla progettazione e ailoro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove isoggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisitanell’espletamento degli incarichi di progettazione non ètale da determinare un vantaggio che possa falsare la con-correnza con gli altri operatori.

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, approva, con propriodecreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dal-la data di entrata in vigore del presente codice, le tabelledei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delleprestazioni e delle attività di cui al presente articolo eall’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono uti-lizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio o base diriferimento ai fini dell’individuazione dell’importo daporre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data dientrata in vigore del decreto di cui al presente comma, siapplica l’articolo 216, comma 6.

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare lacorresponsione dei compensi relativi allo svolgimentodella progettazione e delle attività tecnico-amministrativead essa connesse all’ottenimento del finanziamentodell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il

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soggetto affidatario sono previste le condizioni e le mo-dalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneriae architettura la stazione appaltante non può prevederequale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rim-borso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali,secondo quanto previsto dall’articolo 151.

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1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, delcodice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposteall’applicazione delle disposizioni del presente codice, lestazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territo-rialmente competente, prima dell’approvazione, copia delprogetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio diesso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esitidelleindaginigeologicheearcheologichepreliminari,conparticolareattenzionea idatidi archivio e bibliografici reperibili,all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terre-ni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché,per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioniappaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazionemediante i dipartimenti archeologici delle università, ov-vero mediante i soggetti in possesso di diploma di laureae specializzazione in archeologia o di dottorato di ricercain archeologia. La trasmissione della documentazionesuindicata non è richiesta per gli interventi che non com-portino nuova edificazione o scavi a quote diverse daquelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali edel turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibilea tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitarie dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturalie del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimentiarcheologici universitari, si provvede a disciplinare i crite-ri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendomodalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si ap-plica l’articolo 216, comma 7.

3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi tra-smessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisil’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggettodi progettazione, può richiedere motivatamente, entro iltermine di trenta giorni dal ricevimento del progetto difattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sot-toposizione dell’intervento alla procedura prevista daicommi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infra-strutturali o a rete il termine della richiesta per la proce-dura di verifica preventiva dell’interesse archeologico èstabilito in sessanta giorni.

4. In caso di incompletezza della documentazione tra-smessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il so-

printendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni so-spende il termine di cui al comma 3, fino alla presenta-zione delle stesse.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile ilricorso amministrativo di cui all’articolo 16 del codice deibeni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione dellaprocedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cuial comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esitonegativo, l’esecuzione di saggi archeologici è possibilesolo in caso di successiva acquisizione di nuove informa-zioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi ele-menti archeologicamente rilevanti, che inducano a ritene-re probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici.In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività cul-turali e del turismo procede, contestualmente, alla richie-sta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio delprocedimento di verifica o di dichiarazione dell’interesseculturale ai sensi degli articoli12e13 del codice dei beniculturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologi-che e ai parchi archeologici di cui all’articolo 101 del co-dice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restanofermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti, com-presa la facoltà di prescrivere l’esecuzione, a spese delcommittente dell’opera pubblica, di saggi archeologici.Restano altresì fermi i poteri previsti dall’articolo28,comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio,nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per lezone di interesse archeologico, di cui all’articolo142,comma 1, letteram), del medesimo codice.

8. La procedura di verifica preventiva dell’interesse ar-cheologico si articola in fasi costituenti livelli progressividi approfondimento dell’indagine archeologica.L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è subor-dinata all’emersione di elementi archeologicamente signi-ficativi all’esito della fase precedente. La procedura di ve-rifica preventiva dell’interesse archeologico consiste nelcompimento delle seguenti indagini e nella redazione deidocumenti integrativi del progetto di fattibilità:

a) esecuzione di carotaggi;b) prospezioni geofisiche e geochimiche;c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione

di sondaggi e di scavi, anche in estensione talida assicurare una sufficiente campionaturadell’area interessata dai lavori.

9. La procedura si conclude in un termine predeterminatodal soprintendente in relazione all’estensione dell’areainteressata, con la redazione della relazione archeologicadefinitiva, approvata dal soprintendente di settore territo-rialmente competente. La relazione contiene una descri-zione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti diseguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce diretta-mente l’esigenza di tutela;

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b) contesti che non evidenziano reperti leggibili comecomplesso strutturale unitario, con scarso livello di con-servazione per i quali sono possibili interventi di reinter-ro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altrasede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altri-menti assicurata che in forma contestualizzata mediantel’integrale mantenimento in sito.

10. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologicinell’ambito della procedura di cui al presente articolo, ilresponsabile unico del procedimento può motivatamenteridurre, previo accordo con la soprintendenza archeolo-gica territorialmente competente, i livelli di progettazione,nonché i contenuti della progettazione, in particolare inrelazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettualigià comunque acquisiti agli atti del procedimento.

11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedu-ra di verifica preventiva dell’interesse archeologico siconsidera chiusa con esito negativo e accertatal’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area inte-ressata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, letterab), la soprintendenza determina le misure necessarie adassicurare la conoscenza, la conservazione e la protezionedei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le mi-sure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codi-ce dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a sin-goli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alcomma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei prov-vedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessatadai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività cul-turali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazionedi cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni cul-turali e del paesaggio.

12. La procedura di verifica preventiva dell’interesse ar-cheologico è condotta sotto la direzione della soprinten-denza archeologica territorialmente competente. Gli one-ri sono a carico della stazione appaltante.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturalie del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adot-tate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, effi-cienza ed efficacia alla procedura di cui al presente artico-lo. Con il medesimo decreto sono individuati procedi-menti semplificati, con termini certi, che garantiscano latutela del patrimonio archeologico tenendo contodell’interesse pubblico sotteso alla realizzazionedell’opera.

14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al pre-sente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dallarichiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordocon la stazione appaltante per disciplinare le forme di co-ordinamento e di collaborazione con il responsabile delprocedimento e con gli uffici della stazione appaltante.Nell’accordo le amministrazioni possono graduare lacomplessità della procedura di cui al presente articolo, inragione della tipologia e dell’entità dei lavori da eseguire,anche riducendole fasi e i contenuti del procedimento.

L’accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di edi-zioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni vir-tuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamentiproduttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o diavvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrrepositivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inse-riti nel programma triennale di cui all’articolo 21, posso-no ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottatoin attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n.124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimentodi cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispetta-ti i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.

16.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolza-no disciplinano la procedura di verifica preventivadell’interesse archeologico per le opere di loro competen-za sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

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1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori,verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai do-cumenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformitàalla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’iniziodelle procedure di affidamento; nei casi in cui è consenti-to l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzio-ne, la verifica della progettazione redattadall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori.

3. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cuial comma 6, prima dell’approvazione e in contraddittoriocon il progettista, verificano la conformità del progettoesecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto defini-tivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio parteci-pa anche il progettista autore del progetto posto a basedella gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

4. La verifica accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione;b) la coerenza e completezza del quadro

economico in tutti i suoi aspetti;c) l’appaltabilità della soluzione progettuale

prescelta;d) presupposti per la durabilità dell’opera nel

tempo;e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di

varianti e di contenzioso;f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i

termini previsti;g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

5. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenzaagli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorsestanziate per la realizzazione delle opere.

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6. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milionidi euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi dellanorma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euroe fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cuialla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che di-spongano di un sistema interno di controllo di qualità;ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui dispongadi un sistema interno di controllo di qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cuiall’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica puòessere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appal-tanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esternio le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistemainterno di controllo di qualità ove il progetto sia stato re-datto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, laverifica è effettuata dal responsabile unico del procedi-mento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo31, comma 9.

7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibilecon lo svolgimento, per il medesimo progetto,dell’attività di progettazione, del coordinamento della si-curezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

8. La validazione del progetto posto a base di gara è l’attoformale che riporta gli esiti della verifica. La validazione èsottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preci-so riferimento al rapporto conclusivo del soggetto prepo-sto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del pro-gettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamentodei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta va-lidazione del progetto posto a base di gara.

8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progetta-zione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo edeventualmente il progetto definitivo presentatidall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione diciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.

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1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministra-zioni viene effettuata in conformità alla legge 7 ago-sto1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposi-zioni statali e regionali che regolano la materia. Si appli-cano le disposizioni in materia di conferenza di servizidettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n.241 del1990.

1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revocao all’annullamento di un precedente appalto, basati suprogetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizza-zioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute varia-zioni nel progetto e in materia di regolamentazione am-bientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disci-plina urbanistica, restano confermati, per un periodo co-munque non superiore a cinque anni, i citati predetti pa-

reri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse am-ministrazioni. L’assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e at-testazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente ap-palto siano dipesi da vizi o circostanze comunque ineren-ti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo pe-riodo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicato-ri possono sottoporre al procedimento di approvazionedei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, alfine di ottenere anche le approvazioni proprie delle pre-cedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. Ladichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 eseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può esse-re disposta anche quando l’autorità espropriante approvaa tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o dipubblica utilità.

3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilità,con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tuttele amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi glienti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possonoriscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati apronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera,anche presentando proposte modificative, nonché a co-municare l’eventuale necessità di opere mitigatrici e com-pensative dell’impatto. In tale fase, gli enti gestori di ser-vizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al pro-prio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle inter-ferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioniadottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o altracciato, nonché al progetto di risoluzione delle interfe-renze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma re-stando la procedura per il dissenso di cui all’articolo 14-bis, comma 3-bis e all’articolo 14-quater, comma 3 dellapredetta legge n.241 del 1990, non possono essere modi-ficate in sede di approvazione dei successivi livelli proget-tuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuo-vo progetto di fattibilità.

4. In relazione al procedimento di approvazione del pro-getto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delleinterferenze già note o prevedibili hanno l’obbligo di ve-rificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenzadi interferenze non rilevate con il sedime della infrastrut-tura o dell’insediamento produttivo, e di elaborare, a spe-se del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzionedelle interferenze di propria competenza. Il soggetto ag-giudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità icosti di progettazione per la risoluzione delle interferenzeindicate dall’ente gestore. La violazione di tali obblighiche sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamen-to dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilitàpatrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

5. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione del-le interferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4,individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza,indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giornidal ricevimento del progetto, nonché dal programma de-

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gli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessa-rio alla risoluzione delle interferenze.

6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblicoservizio devono rispettare il programma di risoluzionedelle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamen-te al progetto definitivo, anche indipendentemente dallastipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzionedelle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore siimpegni a mettere a disposizione in via anticipata le risor-se occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto program-ma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa diritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, compor-ta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per idanni subiti dal soggetto aggiudicatore.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabilisconogli effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanisticied espropriativi, nonché l’applicazione della vigente di-sciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.

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1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o leconcessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, adoggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati se-condo le disposizioni applicabili al tipo di appalto checaratterizza l’oggetto principale del contratto in questio-ne. Nel caso di contratti misti. che consistono in parte inservizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in partein altri servizi. oppure in contratti misti comprendenti inparte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale èdeterminato in base al valore stimato più elevato tra quellidei rispettivi servizi o forniture. L’operatore economicoche concorre alla procedura di affidamento di un contrat-to misto deve possedere i requisiti di qualificazione e ca-pacità prescritti dal presente codice per ciascuna presta-zione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori spe-ciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presen-te codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commida 3 a 8.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sonooggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7.Se le diverse parti di un determinato contratto sono og-gettivamente non separabili, si applica il comma 9.

4. Se una parte di un determinato contratto è disciplinatadall’articolo 346 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novem-bre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti discipli-nati dal presente codice nonché appalti che non rientranonell’ambito di applicazione del medesimo codice, le am-ministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori posso-no scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti di-stinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le ammini-strazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono diaggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisio-ne che determina quale regime giuridico si applica a cia-scuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratte-ristiche della parte distinta di cui trattasi.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudica-tori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presentedecreto si applica, salvo quanto previsto all’articolo 160,all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valoredelle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridi-co e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state al-trimenti soggette.

7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi diappalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e diconcessioni il contratto misto è aggiudicato in conformitàcon le disposizioni del presente codice che disciplinanogli appalti nei settori ordinari, purché il valore stimatodella parte del contratto che costituisce un appalto disci-plinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui al me-desimo articolo 35.

8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti neisettori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le normeapplicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7,a norma dei commi da 1 a 12.

9. Se le diverse parti di un determinato contratto sonooggettivamente non separabili, il regime giuridico appli-cabile è determinato in base all’oggetto principale delcontratto in questione.

10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati acontemplare più attività, gli enti aggiudicatori possonoscegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivitàdistinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti ag-giudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la deci-sione che determina il regime giuridico applicabile a cia-scuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratte-ristiche dell’attività distinta di cui trattasi. In deroga aicommi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se glienti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto uni-co, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando unadelle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 delTrattato sul funzionamento dell’Unione europea o daldecreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applical’articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appal-to e di aggiudicare più appalti distinti non può essere a-dottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gliappalti dall’ambito di applicazione del presente codice.

11. A un appalto destinato all’esercizio di più attività siapplicano le disposizioni relative alla principale attivitàcui è destinato.

12. Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente im-possibile stabilire a quale attività siano principalmente

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destinati, le disposizioni applicabili sono determinate co-me segue:

a) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizionidel presente codice che disciplinano gli appaltinei settori ordinari se una delle attività cui èdestinato l’appalto è disciplinata dalledisposizioni relative all’aggiudicazione degliappalti nei settori ordinari e l’altra dalledisposizioni relative all’aggiudicazione degliappalti nei settori speciali;

b) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizionidel presente codice che disciplinano gli appaltinei settori speciali se una delle attività cui èdestinato l’appalto è disciplinata dalledisposizioni relative all’aggiudicazione degliappalti nei settori speciali e l’altra dalledisposizioni relative all’aggiudicazione delleconcessioni;

c) l’appalto è aggiudicato secondo le disposizionidel presente codice che disciplinano gli appaltinei settori speciali se una delle attività cui èdestinato l’appalto è disciplinata dalledisposizioni relative all’aggiudicazione degliappalti nei settori speciali e l’altra non è soggettané a tali disposizioni, né a quelle relativeall’aggiudicazione degli appalti nei settoriordinari o alle disposizioni relativeall’aggiudicazione delle concessioni.

12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono ele-menti di appalti di forniture, lavori e servizi nei settorispeciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicatoin conformità con le disposizioni del presente codice chedisciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valorestimato della parte del contratto che costituisce un appal-to disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondol’articolo 35, sia pari o superiori alla soglia pertinente dicui all’articolo 35.

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1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e deglienti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,opere, servizi e forniture, nonché alle procedure perl’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, la-vori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, diconcorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra entinell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, allacomposizione della commissione giudicatrice e ai curricu-la dei suoi componenti, ove non considerati riservati aisensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo delcommittente, nella sezione "Amministrazione trasparen-te", con l’applicazione delle disposizioni di cui al decretolegislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione so-no pubblicati anche i resoconti della gestione finanziariadei contratti al termine della loro esecuzione con le mo-dalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. Gli atti di cui al presente comma recano, primadell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sulprofilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica

l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli ef-fetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubbli-cazione sul profilo del committente.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previ-sto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piatta-forma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite isistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e lepiattaforme regionali di e-procurement interconnessetramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-zano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela del-la trasparenza e della legalità nel settore dei contrattipubblici. In particolare, operano in ambito territoriale asupporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del pre-sente codice e nel monitoraggio delle fasi di programma-zione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competen-za regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltantiprovvedono all’assolvimento degli obblighi informativi edi pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemiinformatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendol’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, conle banche dati dell’ANAC, del Ministero dell’economia edelle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti.

4-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti, l’ANAC e laConferenza delle Regioni e delle Province autonome per isistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollogenerale per definire le regole di interoperabilità e le mo-dalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettivebanche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogodi pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni.Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quantoprevisto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.L’insieme dei dati e degli atti condivisi nell’ambito delprotocollo costituiscono fonte informativa prioritaria inmateria di pianificazione e monitoraggio di contratti einvestimenti pubblici.

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1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori,servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codi-ce garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nelrispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestivitàe correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle con-cessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principidi libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità in-dicate nel presente codice. Il principio di economicitàpuò essere subordinato, nei limiti in cui è espressamenteconsentito dalle norme vigenti e dal presente codice, aicriteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, non-ché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio

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culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcunmodo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favo-rire o svantaggiare indebitamente taluni operatori eco-nomici o, nelle procedure di aggiudicazione delle conces-sioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, fornitureo servizi.

3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, glioperatori economici rispettano gli obblighi in materiaambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativaeuropea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle dispo-sizioni internazionali elencate nell’allegato X.

4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e fornitureoggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato ilcontratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per ilsettore e per la zona nella quale si eseguono le prestazionidi lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei pre-statori di lavoro comparativamente più rappresentativesul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazionesia strettamente connesso con l’attività oggettodell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anchein maniera prevalente.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal do-cumento unico di regolarità contributiva relativo a perso-nale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o deisoggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazioneappaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importocorrispondente all’inadempienza per il successivo versa-mento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, com-presa, nei lavori, la cassa edile.

5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delleprestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; leritenute possono essere svincolate soltanto in sede di li-quidazione finale, dopo l’approvazione da parte della sta-zione appaltante del certificato di collaudo o di verifica diconformità, previo rilascio del documento unico di rego-larità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni do-vute al personale di cui al comma 5, il responsabile unicodel procedimento invita per iscritto il soggetto inadem-piente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro isuccessivi quindici giorni. Ove non sia stata contestataformalmente e motivatamente la fondatezza della richie-sta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltan-te paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratorile retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dal-le somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dallesomme dovute al subappaltatore inadempiente nel casoin cui sia previsto il pagamento diretto ai sensidell’articolo 105.

7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali danon escludere le microimprese, le piccole e le medie im-prese.

8. Per quanto non espressamente previsto nel presentecodice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamentoe alle altre attività amministrative in materia di contrattipubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 a-

gosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

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1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un ap-palto o di una concessione le stazioni appaltanti indivi-duano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei pro-grammi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’attodi avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigen-ze non incluse in programmazione, un responsabile unicodel procedimento (RUP) per le fasi della programmazio-ne, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquistoe di negoziazione delle centrali di committenza nomina-no, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile delprocedimento che assume specificamente, in ordine alsingolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presentearticolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUPè nominato; la sostituzione del RUP individuato nellaprogrammazione di cui all’articolo 21, comma 1, noncomporta modifiche alla stessa con atto formale del sog-getto responsabile dell’unità organizzativa, che deve esse-re di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addettiall’unità medesima, dotati del necessario livello di inqua-dramento giuridico in relazione alla struttura della pub-blica amministrazione e di competenze professionali ade-guate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddovesia accertata la carenza nell’organico della suddetta unitàorganizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendentiin servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedi-mento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avvisocon cui si indice la gara per l’affidamento del contratto dilavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cuinon vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,nell’invito a presentare un’offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svol-ge tutti i compiti relativi alle procedure di programma-zione, progettazione, affidamento ed esecuzione previstedal presente codice, che non siano specificatamente attri-buiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre di-sposizioni del codice, in particolare, il RUP:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al finedella predisposizione del programma triennale dei lavoripubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché alfine della predisposizione di ogni altro atto di program-mazione di contratti pubblici di servizi e di forniture edella predisposizione dell’avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, ilcontrollo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzodeterminati in coerenza alla copertura finanziaria e aitempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedu-re;

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d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardinell’attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili neces-sari;

f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e leinformazioni relativi alle principali fasi di svolgimentodell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività dicoordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza esorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento;

g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclu-sione di un accordo di programma, ai sensi delle normevigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata ecoordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l’indizione o, ove competente, indice la con-ferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione diintese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, li-cenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrat-tuali nelle concessioni.

5. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, è definita una disciplina di maggiore dettaglio suicompiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modali-tà di nomina nonché sugli ulteriori requisiti di professio-nalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, inrelazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo re-golamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, è de-finita altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori,servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con ilprogettista, con il direttore dei lavori o con il direttoredell’esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del re-golamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si ap-plica la disposizione transitoria ivi prevista.

6. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria eall’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non siapresente tale figura professionale, le competenze sonoattribuite al responsabile del servizio al quale attiene illavoro da realizzare.

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in rela-zione all’opera da realizzare ovvero alla specificità dellafornitura o del servizio, che richiedano necessariamentevalutazioni e competenze altamente specialistiche, il re-sponsabile unico del procedimento propone alla stazioneappaltante di conferire appositi incarichi a supportodell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sindai primi atti di gara.

8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della si-curezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, di-rezione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza infase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che lastazione appaltante ritenga indispensabili a supportodell’attività del responsabile unico del procedimento,vengono conferiti secondo le procedure di cui al presentecodice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensidell’articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario nonpuò avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indaginigeologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, mi-

surazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli e-laborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsa-bilità esclusiva del progettista.

9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qua-lità della progettazione e della programmazione comples-siva, può, nell’ambito della propria autonomia organizza-tiva e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normati-va, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, an-che alle dirette dipendenze del vertice della pubblica am-ministrazione di riferimento. Con la medesima finalità,nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza atti-vità formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno irequisiti di inquadramento idonei al conferimentodell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e stru-menti elettronici specifici quali quelli di modellazione perl’edilizia e le infrastrutture.

10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche ammi-nistrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propriordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compitipropri del responsabile del procedimento, limitatamenteal rispetto delle norme del presente decreto alla cui osser-vanza sono tenute.

11. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltantepresenti carenze accertate o in esso non sia compresonessun soggetto in possesso della specifica professionalitànecessaria per lo svolgimento dei compiti propri delRUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente,i compiti di supporto all’attività del RUP possono essereaffidati, con le procedure previste dal presente codice, aisoggetti aventi le specifiche competenze di carattere tec-nico, economico-finanziario, amministrativo, organizzati-vo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a co-pertura dei rischi professionali come previsto dall’articolo24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei prin-cipi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divietodi frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopodi sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affi-datari dei servizi di supporto di cui al presente comma siapplicano le disposizioni di incompatibilità di cuiall’articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incari-chi di progettazione.

12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa com-petente in relazione all’intervento, individua preventiva-mente le modalità organizzative e gestionali attraverso lequali garantire il controllo effettivo da parte della stazioneappaltante sull’esecuzione delle prestazioni, program-mando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori odel direttore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzionestessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettivaottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative,alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, sto-rico-architettonica, archeologica e di tutela della saluteumana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.Il documento di programmazione, corredato dalla suc-cessiva relazione su quanto effettivamente effettuato, co-stituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano dellaperformance organizzativa dei soggetti interessati e con-seguentemente se ne tiene conto in sede di valutazionedell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta atti-

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vità di controllo da parte dei competenti organismi di va-lutazione incide anche sulla corresponsione degli incenti-vi di cui all’articolo 113.

13. è vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicaticon la formula del contraente generale e nelle altre for-mule di partenariato pubblico-privato, l’attribuzione deicompiti di responsabile unico del procedimento, respon-sabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allostesso contraente generale o soggetto aggiudicatario deicontratti di partenariato pubblico-privato o soggetti adessi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di sta-zioni appaltanti designano un RUP per le attività di pro-pria competenza con i compiti e le funzioni determinatedalla specificità e complessità dei processi di acquisizionegestiti direttamente.

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1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblicihanno luogo nel rispetto degli atti di programmazionedelle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dal-le norme vigenti.

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento deicontratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità aipropri ordinamenti, decretano o determinano di contrar-re, individuando gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli operatori economici e delle offer-te. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, letteraa) e b), la stazione appaltante può procedere ad affida-mento diretto tramite determina a contrarre, o atto equi-valente, che contenga, in modo semplificato, l’oggettodell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni dellascelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisitidi carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tec-nico-professionali, ove richiesti.

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avvienemediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dalpresente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più diun’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicatonel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione,per centottanta giorni dalla scadenza del termine per lasua presentazione. La stazione appaltante può chiedereagli offerenti il differimento di detto termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta diaggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, prov-vede all’aggiudicazione.

6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazionedell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabilefino al termine stabilito nel comma 8.

7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica delpossesso dei prescritti requisiti.

8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvol’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dallenorme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto odi concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni,

salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenu-te per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei la-vori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel ca-so di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusi-vamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente impreve-dibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovve-ro nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

9. Il contratto non può comunque essere stipulato primadi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comuni-cazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applicanei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso concui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispettodel presente codice, è stata presentata o è stata ammessauna sola offerta e non sono state tempestivamente pro-poste impugnazioni del bando o della lettera di invito oqueste impugnazioni risultano già respinte con decisionedefinitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro dicui all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su unsistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nelcaso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettroni-co limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso diaffidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2,lettere a) e b).

11. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione concontestuale domanda cautelare, il contratto non può esse-re stipulato, dal momento della notificazione dell’istanzacautelare alla stazione appaltante e per i successivi ventigiorni, a condizione che entro tale termine intervenga al-meno il provvedimento cautelare di primo grado o lapubblicazione del dispositivo della sentenza di primogrado in caso di decisione del merito all’udienza cautelareovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se suc-cessiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contrattocessa quando, in sede di esame della domanda cautelare,il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15,comma 4, del codice del processo amministrativo di cuiall’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, o

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fissa con ordinanza la data di discussione del merito sen-za concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di meri-to l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensivadell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altricontrolli previsti dalle norme proprie delle stazioni appal-tanti.

13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopoche lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di ur-genza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anti-cipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con attopubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elet-tronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazioneappaltante, in forma pubblica amministrativa a curadell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediantescrittura privata; in caso di procedura negoziata ovveroper gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 eu-ro mediante corrispondenza secondo l’uso del commer-cio consistente in un apposito scambio di lettere, anchetramite posta elettronica certificata o strumenti analoghinegli altri Stati membri.

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, ri-chiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrantedel contratto.

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1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approva-zione dell’organo competente secondo l’ordinamentodella stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallostesso previsti, decorrenti dal ricevimento della propostadi aggiudicazione da parte dell’organo competente. Inmancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine èinterrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e ini-zia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti odocumenti pervengono all’organo richiedente. Decorsitali termini, la proposta di aggiudicazione si intende ap-provata.

2. L’eventuale approvazione del contratto stipulato av-viene nel rispetto dei termini e secondo procedure analo-ghe a quelle di cui al comma 1. L’approvazione del con-tratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordi-namenti delle stazioni appaltanti.

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1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimentodegli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per lasostenibilità ambientale dei consumi nel settore dellapubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nelladocumentazione progettuale e di gara, almeno delle spe-cifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute neicriteri ambientali minimi adottati con decreto del Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e

conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente pre-visto all’ articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui alcomma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti inconsiderazione anche ai fini della stesura dei documentidi gara per l’applicazione del criterio dell’offerta econo-micamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie diappalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusiquelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteriambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in con-siderazione, per quanto possibile, in funzione della tipo-logia di intervento e della localizzazione delle opere darealizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affi-damenti di qualunque importo, relativamente alle catego-rie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggettodei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del cita-to Piano d’azione.

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1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie dirilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori eper le concessioni;

b) euro 144.000 per gli appalti pubblici diforniture, di servizi e per i concorsi pubblici diprogettazione aggiudicati dalle amministrazioniaggiudicatrici che sono autorità governativecentrali indicate nell’allegato III; se gli appaltipubblici di forniture sono aggiudicati daamministrazioni aggiudicatrici operanti nelsettore della difesa, questa soglia si applica soloagli appalti concernenti i prodotti menzionatinell’allegato VIII;

c) euro 221.000 per gli appalti pubblici diforniture, di servizi e per i concorsi pubblici diprogettazione aggiudicati da amministrazioniaggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applicaanche agli appalti pubblici di fornitureaggiudicati dalle autorità governative centraliche operano nel settore della difesa, allorché taliappalti concernono prodotti non menzionatinell’allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e dialtri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria so-no:

a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di

servizi e per i concorsi pubblici diprogettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per iservizi sociali e altri servizi specifici elencatiall’allegato IX.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamen-te rideterminate con provvedimento della Commissioneeuropea, che trova diretta applicazione alla data di entratain vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta uf-ficiale dell’Unione europea.

4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico dilavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pa-gabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazioneaggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tieneconto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsi-asi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e-splicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quandol’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatoreprevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offe-renti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimatodell’appalto.

5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiu-dicatore sono composti da unità operative distinte, il cal-colo del valore stimato di un appalto tiene conto del va-lore totale stimato per tutte le singole unità operative. Seun’unità operativa distinta è responsabile in modo indi-pendente del proprio appalto o di determinate categoriedi esso, il valore dell’appalto può essere stimato con rife-rimento al valore attribuito dall’unità operativa distinta.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato diun appalto o concessione non può essere fatta conl’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delledisposizioni del presente codice relative alle soglie euro-pee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo dievitare l’applicazione delle norme del presente codicetranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

7. Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momen-to dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando digara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di ga-ra, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice ol’ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento delcontratto.

8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valorestimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonchédel valore complessivo stimato di tutte le forniture e ser-vizi messi a disposizione dell’aggiudicatariodall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudica-tore, a condizione che siano necessari all’esecuzione deilavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessariall’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non puòessere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo dasottrarre l’acquisto di tali forniture o servizidall’applicazione delle disposizioni del presente codice.

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizipuò dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, ècomputato il valore complessivo stimato della totalità ditali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiorealle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del pre-sente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lot-to.

10. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omo-genee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti di-stinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2écomputato il valore complessivo stimato della totalità ditali lotti;

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b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiorealle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del pre-sente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lot-to.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, leamministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatoripossono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza ap-plicare le disposizioni del presente codice, quando il valo-re stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicatinon superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti ilotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il proget-to di acquisizione delle forniture omogenee, o il progettodi prestazione servizi.

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presen-tano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rin-novati entro un determinato periodo, è posto come baseper il calcolo del valore stimato dell’appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi suc-cessivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti odell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al finedi tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità odi valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesisuccessivi al contratto iniziale;

b) il valore stimato complessivo dei contratti successiviaggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla primaconsegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superioreai dodici mesi.

13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggettola locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscattodi prodotti, il valore da assumere come base per il calcolodel valore stimato dell’appalto è il seguente:

a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o in-feriore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per ladurata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, ilvalore complessivo, ivi compreso il valore stimatodell’importo residuo;

b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o chenon può essere definita, il valore mensile moltiplicato perquarantotto.

14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porrecome base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, aseconda del tipo di servizio, è il seguente:

a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altreforme di remunerazione;

b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari,le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme diremunerazione;

c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari,le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano unprezzo complessivo:

1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiorea quarantotto mesi, il valore complessivo stimato perl’intera loro durata;

2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore aquarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per qua-rantotto.

15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto diservizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi edelle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Talecalcolo comprende il valore delle operazioni di posa e diinstallazione.

16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di ac-quisizione, il valore da prendere in considerazione è ilvalore massimo stimato al netto dell’IVA del complessodei contratti previsti durante l’intera durata degli accordiquadro o del sistema dinamico di acquisizione.

17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore daprendere in considerazione è il valore massimo stimato,al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che sisvolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato,nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da metterea punto e fornire alla fine del partenariato.

18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolatol’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cen-to da corrispondere all’appaltatore entro quindici giornidall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazionedell’anticipazione è subordinata alla costituzione di ga-ranzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pariall’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legaleapplicato al periodo necessario al recuperodell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del-la prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da impresebancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla coper-tura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che ri-spondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi chene disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può esse-re, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscrittinell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.L’importo della garanzia viene gradualmente ed automa-ticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapportoal progressivo recupero dell’anticipazione da parte dellestazioni appaltanti. Il beneficiario decadedall’anticipazione, con obbligo di restituzione, sel’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi alui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle sommerestituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenzadalla data di erogazione della anticipazione.

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1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e fornitu-re di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 av-vengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio dirotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo daassicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle mi-croimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appal-tanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cuiall’articolo 50.

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2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 esalva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, lestazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cuiall’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,mediante affidamento diretto, anche senza previa consul-tazione di due o più operatori economici o per i lavori inamministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie dicui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante af-fidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, oveesistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di al-meno cinque operatori economici individuati sulla base diindagini di mercato o tramite elenchi di operatori econo-mici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Ilavori possono essere eseguiti anche in amministrazionediretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per iquali si applica comunque la procedura di cui al periodoprecedente. L’avviso sui risultati della procedura di affi-damento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la pro-cedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazio-ne, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nelrispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuatisulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di ope-ratori economici. L’avviso sui risultati della procedura diaffidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti in-vitati;

c -bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superio-re a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, median-te la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa con-sultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori e-conomici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli in-viti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fattosalvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.

3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alleopere di urbanizzazione a scomputo per gli importi infe-riori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le previsio-ni di cui al comma 2.

4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di impor-to inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, let-tera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’articolo35, comma 9, funzionali all’intervento di trasformazioneurbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-gno 2001, n. 380.

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presentearticolo le stazioni appaltanti possono procedere attraver-so un mercato elettronico che consenta acquisti telematici

basati su un sistema che attua procedure di scelta del con-traente interamente gestite per via elettronica. Il Ministe-ro dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti ilmercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6 -bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifi-ca l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dal-la data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponi-bili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di per-manenza nei mercati elettronici.

6 -ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finan-ziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6 -bis.

7. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure dicui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonchéper la formazione e gestione degli elenchi degli operatorieconomici. Nel predetto regolamento sono anche indica-te specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affi-damenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatarioscelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonchédi effettuazione degli inviti quando la stazione appaltanteintenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerteanomale. Fino alla data di entrata in vigore del regola-mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies , si applicala disposizione transitoria ivi prevista.

8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti spe-ciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servi-zi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientrantinell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicanola disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,comunque, deve essere conforme ai principi dettati daltrattato UE a tutela della concorrenza.

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispettodei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi sta-biliti negli articoli da 60 e 61 possono essere ridotti finoalla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilodel committente della stazione appaltante e sulla piatta-forma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cuiall’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal com-ma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all’articolo73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubbli-cazione, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavoridi importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per

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i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati an-che sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effet-ti, gli avvisi e i bandi peri contratti relativi a lavori di im-porto inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

9 -bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi diutilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anchetelematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia dicontenimento della spesa, possono procedere direttamen-te e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizidi importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importoinferiore a 150.000 euro, nonché attraversol’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquistomessi a disposizione dalle centrali di committenza e daisoggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importosuperiore alle soglie indicate al periodo precedente, le sta-zioni appaltanti devono essere in possesso della necessa-ria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro einferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gliacquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importosuperiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro,le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualifi-cazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti eorganismi di cui all’articolo 38, comma 1, procedono me-diante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di ne-goziazione messi a disposizione dalle centrali di commit-tenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso diindisponibilità di tali strumenti anche in relazione allesingole categorie merceologiche, le stazioni appaltantioperano ai sensi del comma 3 o procedono mediante losvolgimento delle procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessariaqualificazione di cui all’articolo 38 procedonoall’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo auna centrale di committenza ovvero mediante aggrega-zione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessa-ria qualifica.

[il seguente comma 4 è sospeso fino al 31 dicembre 2020]

4. Se la stazione appaltante è un comune noncapoluogo di provincia, fermo restando quantoprevisto al comma 1 e al primo periodo del comma 2,procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza oa soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite equalificate come centrali di committenza,ovvero associandosi o consorziandosi incentrali di committenza nelle forme previstedall’ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltantecostituita presso le province, le cittàmetropolitane ovvero gli enti di area vasta aisensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

[Ndr] L’art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che:

“Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successi-vamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contrat-ti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comun-que nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non tro-vano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligodi avvalersi delle modalità ivi indicate;[…]

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro seimesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguisti-che, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimentoin applicazione dei principi di sussidiarietà, differenzia-zione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per lacostituzione delle centrali di committenza in forma di ag-gregazione di comuni non capoluogo di provincia. In ca-so di concessione di servizi pubblici locali di interesseeconomico generale di rete, l’ambito di competenza dellacentrale di committenza coincide con l’ambito territorialedi riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativadi settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzionidelle province, delle città metropolitane e degli enti diarea vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alladata di entrata in vigore del decreto di cui al primo perio-do si applica l’articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, lestazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture oservizi mediante impiego di una centrale di committenzaqualificata ai sensi dell’articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti perconto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti ag-giudicatori;

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b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltantiqualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione deipropri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elet-tronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolge-re attività di committenza ausiliarie in favore di altre cen-trali di committenza o per una o più stazioni appaltanti inrelazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli am-biti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cuial comma 5.

9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure ge-stite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è re-sponsabile del rispetto del presente codice per le attivitàad essa direttamente imputabili. La centrale di commit-tenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazio-ne delle procedure di affidamento per conto di altre am-ministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta alrispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne èdirettamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di esegui-re congiuntamente appalti e concessioni specifici e chesono in possesso, anche cumulativamente, delle necessa-rie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o dellaconcessione, sono responsabili in solidodell’adempimento degli obblighi derivanti dal presentecodice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad indi-viduare un unico responsabile del procedimento in co-mune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con ilquale hanno convenuto la forma di aggregazione in cen-trale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso allacentrale di committenza. Si applicano le disposizioni dicui all’articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuatacongiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per con-to delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiun-tamente responsabili solo per le parti effettuate congiun-tamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabiledell’adempimento degli obblighi derivanti dal presentecodice unicamente per quanto riguarda le parti da essasvolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumentidi acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti dispo-sizioni in materia di contenimento della spesa,nell’individuazione della centrale di committenza, ancheubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, lestazioni appaltanti procedono sulla base del principio dibuon andamento dell’azione amministrativa, dandoneadeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una cen-trale di committenza ubicata in altro Stato membrodell’Unione europea solo per le attività di centralizzazio-ne delle committenze svolte nella forma di acquisizionecentralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti;la fornitura di attività di centralizzazione delle commit-tenze da parte di una centrale di committenza ubicata inaltro Stato membro è effettuata conformemente alle di-sposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicatala centrale di committenza.

14. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi glienti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudi-catrici quando svolgono una delle attività previste dagliarticoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera g).

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1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in ma-teria di aggregazione e centralizzazione degli appalti, èistituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, unapposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cuifanno parte anche le centrali di committenza. La qualifi-cazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, aibacini territoriali, alla tipologia e complessità del contrat-to e per fasce d’importo. Sono iscritti di dirittonell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditoratiinterregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a.,INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degliinvestimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., nonché i sog-getti aggregatori regionali di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane.

1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamentodegli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte dipolitica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, adecorrere dal 1° gennaio 2020 la società Sport e saluteSpa è qualificata di diritto centrale di committenza e puòsvolgere attività di centralizzazione delle committenze perconto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti ag-giudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al ri-spetto delle disposizioni di cui al presente codice.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finan-ze, di concerto con il Ministro per la semplificazione dellapubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente codice, sentite l’ANAC ela Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnicoorganizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1,in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e profes-sionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, ilcarattere di stabilità delle attività e il relativo ambito terri-toriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuativedel sistema delle attestazioni di qualificazione e di even-tuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorreredalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualifica-zione.

3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle atti-vità che caratterizzano il processo di acquisizione di unbene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

a) capacità di programmazione e progettazione;

b) capacità di affidamento;

c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllodell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa inopera.

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla basedei seguenti parametri:

a) requisiti di base, quali:

1) strutture organizzative stabili deputate agliambiti di cui al comma 3;

2) presenza nella struttura organizzativa didipendenti aventi specifiche competenze inrapporto alle attività di cui al comma 3;

3) sistema di formazione ed aggiornamento delpersonale;

4) numero di gare svolte nel quinquennio conindicazione di tipologia, importo e complessità,numero di varianti approvate, verifica sulloscostamento tra gli importi posti a base di gara econsuntivo delle spese sostenute, rispetto deitempi di esecuzione delle procedure diaffidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti diimprese e fornitori come stabilito dalla vigentenormativa ovvero rispetto dei tempi previsti peri pagamenti di imprese e fornitori, secondo gliindici di tempestività indicati dal decretoadottato in attuazione dell’articolo 33 deldecreto legislativo14 marzo 2013, n. 33;

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione deidati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture chealimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, co-me individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo213, comma 9;

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagliarticoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, in materia di procedure di monitoraggio sullo statodi attuazione delle opere pubbliche, di verificadell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costitu-zione del Fondo opere e del Fondo progetti, edall’articolo 29, comma 3;

b) requisiti premianti, quali:

1) valutazione positiva dell’ANAC in ordineall’attuazione di misure di prevenzione dei rischidi corruzione e promozione della legalità;

2) presenza di sistemi di gestione della qualitàconformi alla norma UNI EN ISO 9001 degliuffici e dei procedimenti di gara, certificati daorganismi accreditati per lo specifico scopo aisensi del regolamento CE 765/2008 delParlamento Europeo e del Consiglio;

3) disponibilità di tecnologie telematiche nellagestione di procedure di gara;

4) livello di soccombenza nel contenzioso;5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale

e sociale nell’attività di progettazione eaffidamento.

4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevedearticolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenzadei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesimestrutture e ne danno comunicazione all’ANAC per laqualificazione.5. La qualificazione conseguita opera per ladurata di cinque anni e può essere rivista a seguito di ve-

rifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.

6. L’ANAC stabilisce le modalità attuative del sistema diqualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali dicommittenza, anche per le attività ausiliarie, un terminecongruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla quali-ficazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate chetengano conto delle peculiarità dei soggetti privati cherichiedono la qualificazione.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’ANAC sta-bilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualifica-zione con riserva, finalizzata a consentire alla stazioneappaltante e alla centrale di committenza, anche per leattività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed orga-nizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha unadurata massima non superiore al termine stabilito per do-tarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovosistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG)alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione dibeni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazioneconseguita. Fino alla predetta data, si applica l’articolo216, comma 10.

9. Una quota parte delle risorse del fondo di cuiall’articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appal-tante con il decreto di cui al citato comma è destinatadall’amministrazione di appartenenza della stazione ap-paltante premiata al fondo per la remunerazione del risul-tato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unitàorganizzative competenti per i procedimenti di cui al pre-sente codice. La valutazione positiva della stazione appal-tante viene comunicata dall’ANAC all’amministrazione diappartenenza della stazione appaltante perché ne tengacomunque conto ai fini della valutazione della perfor-mance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessa-ti.

10. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi glienti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudi-catrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3,comma 1, lettera g).

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1. Le attività di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3,comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali dicommittenza di cui all’articolo38.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appal-tanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attività del-le committenze ausiliarie, ad esclusione delle attività dicui all’articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a presta-tori di servizi individuati mediante svolgimento delle pro-cedure di cui al presente codice.

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1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioninell’ambito delle procedure di cui al presente codice svol-te da centrali di committenza sono eseguiti utilizzandomezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codicedell’amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gliscambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cuial presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sonoeseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

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1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del pre-sente codice, con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro dell’economia e dellefinanze, sentita la Conferenza unificata, previa consulta-zione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sonoindividuate le misure di revisione ed efficientamento delleprocedure di appalto, degli accordi quadro, delle conven-zioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP,dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza,finalizzate a migliorare la qualità degli approvvigionamen-ti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare,promuovendo anche un sistema di reti di committenzavolto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agliaffidamenti di tipo telematico e l’effettiva partecipazionedelle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispettodelle disposizioni stabilite dal presente codice e dallanormativa dell’Unione europea.

2. L’individuazione delle misure di cui al comma 1é effet-tuata, tenendo conto delle finalità di razionalizzazionedella spesa pubblica perseguite attraverso l’attività diCONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguen-ti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto informa aggregata in grado di rispondere all’esigenza pub-blica nella misura più ampia possibile, lasciando a solu-zioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiarinon standardizzabili; aumento progressivo del ricorso aglistrumenti telematici, anche attraverso forme di collabora-zione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell’effettivoavanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazio-ne a forme di coordinamento della programmazione trasoggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazionedegli operatori economici alle procedure.

2-bis. E’ fatto divieto di porre a carico dei concorrenti,nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi allagestione delle piattaforme di cui all’articolo 58.

3. Entro 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti di re-visione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Ca-bina di regia di cui all’articolo 212 e all’ANAC una rela-zione sull’attività di revisione svolta evidenziando, anchein termini percentuali, l’incremento del ricorso alle gare eagli affidamenti di tipo telematico, nonché gli accorgi-menti adottati per garantire l’effettiva partecipazione dellemicro imprese, piccole e medie imprese.

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1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate percontrastare le frodi e la corruzione nonché per individua-re, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi diconflitto di interesse nello svolgimento delle procedure diaggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in mododa evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garan-tire la parità di trattamento di tutti gli operatori economi-ci.

2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di unastazione appaltante o di un prestatore di servizi che, an-che per conto della stazione appaltante, interviene nellosvolgimento della procedura di aggiudicazione degli ap-palti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasimodo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, uninteresse finanziario, economico o altro interesse perso-nale che può essere percepito come una minaccia alla suaimparzialità e indipendenza nel contesto della proceduradi appalto o di concessione. In particolare, costituisconosituazione di conflitto di interesse quelle che determinanol’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decretodel Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 ètenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, adastenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazionedegli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi diresponsabilità amministrativa e penale, la mancata asten-sione nei casi di cui al primo periodo costituisce comun-que fonte di responsabilità disciplinare a carico del di-pendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e3 valgono anche per lafase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimentidi cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

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1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicato-ri possono ricorrere a centrali di committenza ubicate inun altro Stato membro dell’Unione europea che svolgonola propria attività in conformità alle disposizioni nazionalidello Stato membro in cui è ubicata, nei limiti previstidall’articolo 37, comma 13.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicato-ri possono aggiudicare un appalto pubblico, concludereun accordo quadro o gestire un sistema dinamico di ac-quisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiu-dicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membriconcludendo un accordo che determina:

a) le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionaliapplicabili;

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b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distri-buzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggettodell’appalto e i termini di conclusione dei contratti.L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionaleapplicabile sono indicati nei documenti di gara degli ap-palti pubblici aggiudicati congiuntamente.

3. Se una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o piùenti aggiudicatori nazionali hanno costituito con ammini-strazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Statimembri un soggetto congiunto con i gruppi europei dicooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, ocon altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione eu-ropea, con apposito accordo stabiliscono le norme na-zionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei se-guenti Stati membri:

a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la suasede sociale;

b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita lesue attività.

4. L’accordo ai sensi del presente articolo è applicabileper un periodo indeterminato, quando è fissato nell’attocostitutivo del soggetto congiunto ovvero può essere li-mitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appaltio a singoli appalti.

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1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del pre-sente codice, con decreto del Ministro per la semplifica-

zione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonché dell’Autorità garante del-la privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i con-tratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti me-todologie organizzative e di lavoro, metodologie di pro-grammazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, ge-stione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telemati-che e tecnologiche di supporto.

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1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affida-mento dei contratti pubblici gli operatori economici dicui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatorieconomici stabiliti in altri Stati membri, costituiti con-formemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatorieconomici, comprese le associazioni temporanee, che inbase alla normativa dello Stato membro nel quale sonostabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggettodella procedura di affidamento, possono partecipare alleprocedure di affidamento dei contratti pubblici anche nelcaso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come per-sone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presentecodice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici iseguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società,anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavo-ro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, edel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e iconsorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societàconsortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile,tra imprenditori individuali, anche artigiani, società com-merciali, società cooperative di produzione e lavoro. Iconsorzi stabili sono formati da non meno di tre consor-ziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deli-berativi, abbiano stabilito di operare in modo congiuntonel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forni-ture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituitidai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima dellapresentazione dell’offerta, abbiano conferito mandatocollettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qua-lificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome eper conto proprio e dei mandanti;

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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui allelettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma disocietà ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto direte ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto leg-ge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppoeuropeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del de-creto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppa-menti di operatori economici di assumere una forma giu-ridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nelcaso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buonaesecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle personegiuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di par-tecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti diservizi e di lavori, nonché di forniture che comportanoanche servizi o lavori di posa in opera e di installazione edi concessioni, il nome e le qualifiche professionali dellepersone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativaallo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggrup-pamenti di operatori economici condizioni perl’esecuzione di un appalto o di una concessione diverseda quelle imposte ai singoli partecipanti, purché sianoproporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

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1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affida-mento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:i professionisti singoli, associati, le società traprofessionisti di cui alla lettera b), le società diingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, iGEIE, i raggruppamenti temporanei fra ipredetti soggetti che rendono a committentipubblici e privati, operando sul mercato, servizidi ingegneria e di architettura, nonché attivitàtecnico-amministrative e studi di fattibilitàeconomico-finanziaria ad esse connesse, ivicompresi, con riferimento agli interventiinerenti al restauro e alla manutenzione di benimobili e delle superfici decorate di beniarchitettonici, i soggetti con qualifica direstauratore di beni culturali ai sensi dellavigente normativa, gli archeologi;

b) le società di professionisti: le società costituiteesclusivamente tra professionisti iscritti negliappositi albi previsti dai vigenti ordinamentiprofessionali, nelle forme delle società dipersone di cui ai capi II, III e IV del titolo V dellibro quinto del codice civile ovvero nella formadi società cooperativa di cui al capo I del titolo

VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cuiai capi V, VI e VII del titolo V del libro quintodel codice civile, ovvero nella forma di societàcooperative di cui al capo I del titolo VI dellibro quinto del codice civile che non abbiano irequisiti delle società tra professionisti, cheeseguono studi di fattibilità, ricerche,consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,valutazioni di congruità tecnico-economica ostudi di impatto, nonché eventuali attività diproduzione di beni connesse allo svolgimento didetti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architetturaidentificati con i codici CPV da 74200000-1 a74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,costituiti conformemente alla legislazionevigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti daisoggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e disocietà di ingegneria, anche in forma mista,formati da non meno di tre consorziati cheabbiano operato nei settori dei servizi diingegneria e architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affida-mento di cui al comma 1, le società, per un periodo dicinque anni dalla loro costituzione, possono documentareil possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferi-mento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituitenella forma di società di persone o di società cooperativae dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti dellasocietà con rapporto a tempo indeterminato, qualora co-stituite nella forma di società di capitali.

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1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria perl’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti dicui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essereposseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previ-ste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alladisponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, non-ché all’organico medio annuo, che sono computati cumu-lativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dallesingole imprese consorziate.

2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, letterac), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni ocon la propria struttura o tramite i consorziati indicati insede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma laresponsabilità solidale degli stessi nei confronti della sta-zione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consor-ziati non costituisce subappalto.

2 -bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requi-siti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effetti-va esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli con-sorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecu-zione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono pro-porzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antece-dente.

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1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo ditipo verticale si intende una riunione di operatori econo-mici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavoridella categoria prevalente; per i lavori come definitiall’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da unodei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale siintende una riunione di operatori economici finalizzata arealizzare i lavori della stessa categoria.

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento ditipo verticale si intende un raggruppamento di operatorieconomici in cui il mandatario esegue le prestazioni diservizi o di forniture indicati come principali anche intermini economici, i mandanti quelle indicate come se-condarie; per raggruppamento orizzontale quello in cuigli operatori economici eseguono il medesimo tipo diprestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando digara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e iconsorzi ordinari di operatori economici sono ammessise gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovve-ro gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cuiall’articolo 84.

4. Nel caso di lavori di forniture o servizi nell’offerta de-vono essere specificate le categorie di lavori o le parti delservizio o della fornitura che saranno eseguite dai singolioperatori economici riuniti o consorziati.

5. L’offerta degli operatori economici raggruppati o deiconsorziati determina la loro responsabilità solidale neiconfronti della stazione appaltante, nonché nei confrontidel subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di la-vori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gliassuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è li-mitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva com-

petenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei ditipo verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre chesiano frazionabili, devono essere posseduti dal mandata-rio per i lavori della categoria prevalente e per il relativoimporto; per i lavori scorporati ciascun mandante devepossedere i requisiti previsti per l’importo della categoriadei lavori che intende assumere e nella misura indicataper il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla cate-goria prevalente ovvero alle categorie scorporate possonoessere assunti anche da imprenditori riuniti in raggrup-pamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara inpiù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordi-nario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anchein forma individuale qualora abbia partecipato alla garamedesima in raggruppamento o consorzio ordinario diconcorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimiè fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, allamedesima gara; in caso di violazione sono esclusi dallagara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosser-vanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codicepenale.

7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivicommi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai sog-getti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), desi-gnare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi,un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sededi gara, a condizione che la modifica soggettiva non siafinalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un re-quisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

8. è consentita la presentazione di offerte da parte deisoggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e),anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deveessere sottoscritta da tutti gli operatori economici checostituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorziordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in ca-so di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori confe-riranno mandato collettivo speciale con rappresentanzaad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificatacome mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome eper conto proprio e dei mandanti.

9. È vietata l’associazione in partecipazione sia durante laprocedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione.Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsia-si modificazione alla composizione dei raggruppamentitemporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispettoa quella risultante dall’impegno presentato in sede di of-ferta.

10. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comportal’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contrat-to, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggrup-pamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomi-tanti o successivi alle procedure di affidamento relative almedesimo appalto.

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero didialogo competitivo, l’operatore economico invitato indi-vidualmente, o il candidato ammesso individualmentenella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà dipresentare offerta o di trattare per sé o quale mandatariodi operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento tempo-raneo, gli operatori economici devono conferire, con ununico atto, mandato collettivo speciale con rappresentan-za ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenti-cata. La relativa procura è conferita al legale rappresen-tante dell’operatore economico mandatario. Il mandato ègratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causanon ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Incaso di inadempimento dell’impresa mandataria, è am-messa, con il consenso delle parti, la revoca del mandatocollettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentirealla stazione appaltante il pagamento diretto nei confrontidelle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano ap-plicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alleprocedure di affidamento delle aggregazioni tra le impre-se aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45,comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbianotutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’articolo 45,comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini dellaqualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, an-che processuale, dei mandanti nei confronti della stazioneappaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi na-tura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, oatto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Lastazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamentele responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per sé orga-nizzazione o associazione degli operatori economici riu-niti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia aifini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli onerisociali.

17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, incaso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,amministrazione controllata, amministrazione straordina-ria, concordato preventivo ovvero procedura di insolven-za concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero incaso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cuiall’articolo 80, ovvero, qualora si tratti di imprenditoreindividuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazioneo fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dallanormativa antimafia, la stazione appaltante può prosegui-re il rapporto di appalto con altro operatore economicoche sia costituito mandatario nei modi previsti dal pre-sente codice purché abbia i requisiti di qualificazione a-deguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire;non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante de-ve recedere dal contratto.

18. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, incaso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,amministrazione controllata, amministrazione straordina-

ria, concordato preventivo ovvero procedura di insolven-za concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ov-vero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del me-desimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero, nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in posses-so dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecu-zione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, pur-ché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

19. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppa-te, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unicosoggetto, esclusivamente per esigenze organizzative delraggruppamento e sempre che le imprese rimanenti ab-biano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o ser-vizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modi-fica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa sefinalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di par-tecipazione alla gara.

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovanoapplicazione anche con riferimento ai soggetti di cuiall’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovanoapplicazione anche laddove le modifiche soggettive ivicontemplate si verifichino in fase di gara.

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1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2,4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unioneeuropea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cuil’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici ap-plicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatorieconomici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trat-tamento non meno favorevole di quello concesso ai sensidel presente codice.

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1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di ap-palto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura in-tellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a con-tratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gliavvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principidell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte apromuovere la stabilità occupazionale del personale im-piegato, prevedendo l’applicazione da partedell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cuiall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quellinei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50per cento dell’importo totale del contratto.

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1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia diappalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settorispeciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese,piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddivido-no gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, com-ma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità allecategorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi eforniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancatasuddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nellalettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valo-re deve essere adeguato in modo da garantire l’effettivapossibilità di partecipazione da parte delle microimprese,piccole e medie imprese. è fatto divieto alle stazioni ap-paltanti di suddividere in lotti al solo fine di eluderel’applicazione delle disposizioni del presente codice, non-ché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degliappalti.

2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando digara o nella lettera di invito, se le offerte possono esserepresentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la fa-coltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, li-mitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati aun solo offerente, a condizione che il numero massimo dilotti per offerente sia indicato nel bando di gara onell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o anegoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, al-tresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori cheintendono applicare per determinare quali lotti sarannoaggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudica-zione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente diun numero di lotti superiore al numero massimo.

4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti cheassociano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qua-lora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito aconfermare interesse, che si riservano tale possibilità eindichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere asso-ciati, nonché le modalità mediante cui effettuare la valu-tazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le of-ferte sulle associazioni di lotti.

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1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comu-nicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presentecodice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioneelettronici in conformità con quanto disposto dal presen-te comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codicedell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utiliz-zare per comunicare per via elettronica, nonché le relativecaratteristiche tecniche, hanno carattere non discrimina-torio, sono comunemente disponibili e compatibili con iprodotti TIC generalmente in uso e non limitanol’accesso degli operatori economici alla procedura di ag-

giudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presenta-zione dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso dimezzi di comunicazione elettronici richiederebbespecifici strumenti, dispositivi o formati di file chenon sono in genere disponibili o non sono gestitidai programmi comunemente disponibili;

b) i programmi in grado di gestire i formati di file, a-datti a descrivere l’offerta, utilizzano formati chenon possono essere gestiti mediante altri program-mi aperti o generalmente disponibili ovvero sonoprotetti da licenza di proprietà esclusiva e non pos-sono essere messi a disposizione per essere scaricatio per farne un uso remoto da parte della stazioneappaltante;

c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici ri-chiede attrezzature specializzate per ufficio noncomunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d) i documenti di gara richiedono la presentazione diun modello fisico o in scala ridotta che non può es-sere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzielettronici è necessario a causa di una violazionedella sicurezza dei mezzi di comunicazione elettro-nici ovvero per la protezione di informazioni di na-tura particolarmente sensibile che richiedono un li-vello talmente elevato di protezione da non poteressere adeguatamente garantito mediante l’uso deglistrumenti e dispositivi elettronici che sono general-mente a disposizione degli operatori economici oche possono essere messi loro a disposizione me-diante modalità alternative di accesso ai sensi delcomma 6.

2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunica-zione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1,la comunicazione avviene per posta o altro idoneo sup-porto ovvero mediante una loro combinazione.

3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica imotivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi daimezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applica-zione del comma 1, terzo periodo.

4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione oralepuò essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverseda quelle relative agli elementi essenziali della proceduradi appalto, purché il contenuto della comunicazione oralesia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementiessenziali della procedura di appalto includono i docu-menti di gara, le richieste di partecipazione, le confermedi interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioniorali con offerenti che potrebbero incidere significativa-mente sul contenuto e la valutazione delle offerte sonodocumentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazionedi informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono chel’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delledomande di partecipazione siano mantenute. Esse esami-

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nano il contenuto delle offerte e delle domande di parte-cipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiede-re l’uso di strumenti e dispositivi che in genere non sonodisponibili, ma, in tale caso, offrono modalità alternativedi accesso. Sono adeguate modalità alternative di accessoquelle che:

a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimi-tato e diretto per via elettronica a tali strumenti e di-spositivi a decorrere dalla data di pubblicazionedell’avviso, conformemente all’allegato V o dalla da-ta di invio dell’invito a confermare interesse. Il testodell’avviso o dell’invito a confermare interesse indi-ca l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti edispositivi sono accessibili;

b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accessoagli strumenti e ai dispositivi in questione o nonhanno la possibilità di ottenerli entro i termini per-tinenti, a condizione che la responsabilità del man-cato accesso non sia attribuibile all’offerente inte-ressato, possano accedere alla procedura di appaltoutilizzando credenziali temporanee elettroniche perun’autenticazione provvisoria fornite gratuitamenteonline;

c) offrono un canale alternativo per la presentazioneelettronica delle offerte.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicato-ri possono imporre agli operatori economici condizioniintese a proteggere il carattere di riservatezza delle infor-mazioni che i predetti soggetti rendono disponibili duran-te tutta la procedura di appalto.

8. Oltre ai requisiti di cui all’allegato XI, agli strumenti eai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica del-le offerte e di ricezione elettronica delle domande di par-tecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei sog-getti interessati le informazioni sulle specifiche per la pre-sentazione di offerte e domande di partecipazione per viaelettronica, compresa la cifratura e la datazione;

b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezzarichiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da uti-lizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazionedegli appalti. Il livello è proporzionato ai rischi connessi;

c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato aisensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firmeelettroniche avanzate, come definite nel Codicedell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le fir-me elettroniche avanzate basate su un certificato qualifi-cato, considerando se tali certificati siano forniti da unprestatore di servizi di certificazione presente in un elen-co di fiducia di cui alla decisione della Commissione2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la crea-zione di una firma sicura alle seguenti condizioni:

1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firmaelettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelleregole tecniche adottate in attuazione del Codice

dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per po-terli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle pos-sibilità di convalida esistenti. Le possibilità di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on li-ne, gratuitamente e in modo comprensibile per i non ma-drelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elet-troniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;

2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certifi-cato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appal-tanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero o-stacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.

9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di unaprocedura di appalto che sono firmati dall’autorità com-petente o da un altro ente responsabile del rilascio,l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire ilformato della firma elettronica avanzata in conformità airequisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attua-zione del Codice dell’amministrazione digitale di cui aldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotanodelle misure necessarie per trattare tecnicamente taleformato includendo le informazioni necessarie ai fini deltrattamento della firma nei documenti in questione. Talidocumenti contengono nella firma elettronica o nel sup-porto del documento elettronico possibilità di convalidaesistenti che consentono di convalidare le firme elettroni-che ricevute on line, gratuitamente e in modo compren-sibile per i non madre lingua.

10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso deimezzi elettronici è obbligatorio ai sensi del presente codi-ce, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o più deiseguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunica-zioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici;

b) posta;

c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunica-zioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi es-senziali di una procedura di aggiudicazione di una con-cessione e purché il contenuto della comunicazione oralesia sufficientemente documentato su un supporto dure-vole;

d) la consegna a mano comprovata da un avviso di rice-vimento.

11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunica-zione scelto deve essere comunemente disponibile e nondiscriminatorio e non deve limitare l’accesso degli opera-tori economici alla procedura di aggiudicazione dellaconcessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare percomunicare per via elettronica, nonché le relative caratte-ristiche tecniche, devono essere interoperabili con i pro-dotti della tecnologia dell’informazione e della comunica-zione comunemente in uso.

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12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7.

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1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente co-dice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affi-damento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi com-prese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli arti-coli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il di-ritto di accesso agli atti del processo di asta elettronicapuò essere esercitato mediante l’interrogazione delle regi-strazioni di sistema informatico che contengono la do-cumentazione in formato elettronico dei detti atti ovverotramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copiaautentica degli atti.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice pergli appalti secretati o la cui esecuzione richiede specialimisure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei sog-getti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza deltermine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare infor-mali, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fattorichiesta di invito o che hanno manifestato il loro interes-se, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati in-vitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti chehanno presentato offerte, fino alla scadenza del termineper la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti lacui richiesta di invito sia stata respinta, è consentitol’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiestadi invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopola comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appal-tanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomaliadell’offerta, fino all’aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termi-ni ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi oresi in qualsiasi altro modo noti.

4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficialio per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai finidell’articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice,per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede spe-ciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accessoe ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o agiustificazione della medesima che costituiscano, secondomotivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, se-greti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenutiall’applicazione del presente codice, per la soluzione diliti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del diret-tore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle do-mande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratoreutilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del siste-ma informatico per le aste elettroniche, ove coperti dadiritti di privativa intellettuale.

6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettera a), èconsentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa ingiudizio dei propri interessi in relazione alla procedura diaffidamento del contratto.

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1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordiquadro nel rispetto delle procedure di cui al presente co-dice. La durata di un accordo quadro non supera i quat-tro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anniper gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali,debitamente motivati in relazione, in particolare,all’oggetto dell’accordo quadro.

2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordoquadro sono aggiudicati secondo le procedure previstedal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali proceduresono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici,individuate nell’avviso di indizione di gara o nell’invito aconfermare interesse, e gli operatori economici partidell’accordo quadro concluso. Gli appalti basati su unaccordo quadro non comportano in nessun caso modifi-che sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadroin particolare nel caso di cui al comma 3.

3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con unsolo operatore economico, gli appalti sono aggiudicatientro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadrostesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultareper iscritto l’operatore economico parte dell’accordoquadro, chiedendogli di completare, se necessario, la suaofferta.

4. L’accordo quadro concluso con più operatori econo-mici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo qua-dro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condi-zioni oggettive per determinare quale degli operatori eco-nomici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazio-ne. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore e-conomico parte dell’accordo quadro che effettuerà la pre-stazione avviene sulla base di decisione motivata in rela-zione alle specifiche esigenze dell’amministrazione;

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b) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disci-plinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forni-ture, in parte senza la riapertura del confronto competiti-vo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riaper-tura del confronto competitivo tra gli operatori economi-ci parti dell’accordo quadro conformemente alla letterac), qualora tale possibilità sia stata stabilitadall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di garaper l’accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito dellariapertura del confronto competitivo o direttamente allecondizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a cri-teri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara perl’accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anchequali condizioni possono essere soggette alla riaperturadel confronto competitivo. Le disposizioni previste dallapresente lettera, primo periodo, si applicano anche a ognilotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini chedisciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delleforniture in questione, sono definiti nell’accordo quadro,anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinanola prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture peraltri lotti;

c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatorieconomici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadronon contiene tutti i termini che disciplinano la prestazio-ne dei lavori, dei servizi e delle forniture.

5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) ec), si basano sulle stesse condizioni applicateall’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario pre-cisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti digara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedu-ra:

a) per ogni appalto da aggiudicare l’amministrazione ag-giudicatrice consulta per iscritto gli operatori economiciche sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto;

b) l’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine suffi-ciente per presentare le offerte relative a ciascun appaltospecifico, tenendo conto di elementi quali la complessitàdell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la tra-smissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenu-to non viene reso pubblico fino alla scadenza del termineprevisto per la loro presentazione;

d) l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appaltoall’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla basedei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di garaper l’accordo quadro.

6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordoquadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettiviche possono prevedere la riapertura del confronto com-petitivo tra gli operatori economici parti dell’accordoquadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati neidocumenti di gara per l’accordo quadro e garantisconoparità di trattamento tra gli operatori economici partidell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confrontocompetitivo, l’ente aggiudicatore fissa un termine suffi-ciente per consentire di presentare offerte relative a cia-scun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto

all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro. L’ente aggiudicatore non può ricor-rere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del presente decreto o in modo da ostaco-lare, limitare o distorcere la concorrenza.

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1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosìcome generalmente disponibili sul mercato, soddisfano leesigenze delle stazioni appaltanti, è possibile avvalersi diun sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamicodi acquisizione è un procedimento interamente elettroni-co ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasioperatore economico che soddisfi i criteri di selezione.Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavorio servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da e-seguire. Tali caratteristiche possono comprendere un rife-rimento al quantitativo massimo ammissibile degli appaltispecifici successivi o a un’area geografica specifica in cuigli appalti saranno eseguiti.

2. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinami-co di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le nor-me previste per la procedura ristretta di cui all’articolo61.Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezionesono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammes-si non deve essere limitato ai sensi degli articoli 91 e135,comma 2.Le stazioni appaltanti che hanno diviso il siste-ma in categorie di prodotti, lavori o servizi conforme-mente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applica-bili per ciascuna categoria.

3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previstodall’articolo 61, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande dipartecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissionedel bando di gara o, se un avviso di preinformazione èutilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla datad’invio dell’invito a confermare interesse. Non sono ap-plicabili ulteriori termini per la ricezione delle domandedi partecipazione una volta che l’invito a presentare offer-te per il primo appalto specifico nel sistema dinamico diacquisizione è stato inviato;

b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è dialmeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito apresentare offerte. Se del caso si applica l’articolo 61,comma 5.

4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande dipartecipazione è fissato in non meno di trenta giorni dalladata di trasmissione del bando di gara o, se come mezzodi indizione di gara è usato un avviso periodico indicati-vo, dell’invito a confermare interesse. Non sono applica-bili ulteriori termini per la ricezione delle domande dipartecipazione dopo l’invio dell’’invito a presentare offer-te per il primo appalto specifico;

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è dialmeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito apresentare offerte. Si applica l’articolo 61, comma 5.

5.Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dina-mico di acquisizione sono effettuate esclusivamente conmezzi elettronici conformemente all’articolo 52, commi1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.

6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dina-mico di acquisizione, le stazioni appaltanti:

a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisandoche si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e laquantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte leinformazioni necessarie riguardanti il sistema dinamicod’acquisizione, comprese le modalità di funzionamentodel sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché lemodalità e le specifiche tecniche di collegamento;

c) indicano un’eventuale divisione in categorie di prodot-ti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono lecategorie;

d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai docu-menti di gara a norma dell’articolo 74.

7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatorieconomici, per il periodo di validità del sistema dinamicodi acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammes-si al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Lestazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteridi selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevi-mento. Il termine può essere prorogato fino a quindicigiorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare perla necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o diverificare in altro modo se i criteri di selezione siano statisoddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo,a condizione che l’invito a presentare offerte per il primoappalto specifico nel sistema dinamico di acquisizionenon sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono pro-rogare il periodo di valutazione, purché durante il perio-do di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito apresentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei do-cumenti di gara la durata massima del periodo prorogatoche intendono applicare. Le stazioni appaltanti comuni-cano al più presto all’operatore economico interessato seè stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisi-zione.

8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti am-messi a presentare un’offerta per ogni specifico appaltonell’ambito del sistema dinamico di acquisizione, con-formemente all’articolo 75 e all’articolo 131.Se il sistemadinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie diprodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti invitanotutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrispondeallo specifico appalto a presentare un’offerta. Esse aggiu-dicano l’appalto:

a) nei settori ordinari, all’offerente che ha presentato lamigliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazioneenunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistemadinamico di acquisizione o, se un avviso di preinforma-

zione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse;

b) nei settori speciali, all’offerente che ha presentato lamigliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazioneenunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistemadinamico di acquisizione, nell’invito a confermare inte-resse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usaun avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione,nell’invito a presentare un’offerta.

9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono,all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare of-ferte.

10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatricipossono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di va-lidità del sistema dinamico di acquisizione, che i parteci-panti ammessi innovino o aggiornino il documento digara unico europeo di cui all’articolo 85, entro cinquegiorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.L’articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il peri-odo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensidell’articolo136, applicano motivi di esclusione e criteri diselezione previsti dagli articoli 80e 83, possono esigere, inqualsiasi momento nel periodo di validità del sistema di-namico di acquisizione, che i partecipanti ammessi inno-vino o aggiornino il documento di gara unico europeo dicui all’articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla datain cui è trasmessa tale richiesta. L’articolo 85, commi da 5a 7, si applica per tutto il periodo di validità del sistemadinamico di acquisizione.

12 Le stazioni appaltanti indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di ac-quisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:

a) se il periodo di validità è modificato senza porre fine alsistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso diindizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;

b) se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudica-zione di cui agli articoli 98 e 129, comma 2.

13. Non possono essere posti a carico degli operatori e-conomici interessati o partecipanti al sistema dinamico diacquisizione i contributi di carattere amministrativo pri-ma o nel corso del periodo di validità del sistema dinami-co di acquisizione.

14. Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche av-valendosi di CONSIP S.p.A., può provvedere alla realiz-zazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizioneper conto delle stazioni appaltanti, predisponendo glistrumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici etelematici e curando l’esecuzione di tutti i servizi infor-matici, telematici e di consulenza necessari.

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elet-troniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, mo-dificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elemen-ti delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti struttura-no l’asta come un processo elettronico per fasi successi-ve, che interviene dopo una prima valutazione completadelle offerte e consente di classificarle sulla base di untrattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavoriche hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come laprogettazione di lavori, che non possono essere classifi-cati in base ad un trattamento automatico, non sono og-getto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con ne-goziazione o nelle procedure negoziate precedute daun’indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabi-lire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta daun’asta elettronica quando il contenuto dei documenti digara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fis-sato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse pos-sono ricorrere all’asta elettronica in occasione della ria-pertura del confronto competitivo fra le parti di un ac-cordo quadro di cui all’articolo 54, comma 4, lettere b) ec),e comma 6, e dell’indizione di gare per appalti da ag-giudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizionedi cui all’articolo55.

3. L’asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno deiseguenti elementi contenuti nell’offerta:

a) esclusivamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiu-dicato sulla sola base del prezzo;

b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell’offerta in-dicati nei documenti di gara, quando l’appalto è aggiudi-cato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o co-sto/efficacia.

4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un’asta e-lettronica nel bando di gara o nell’invito a confermarel’interesse, nonché, per i settori speciali, nell’invito a pre-sentare offerte quando per l’indizione di gara si usa unavviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione. I do-cumenti di gara comprendono almeno le informazioni dicui all’allegato XII.

5. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni ap-paltanti effettuano valutazione completa delle offerteconformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazionestabiliti e alla relativa ponderazione.

6. Nei settori ordinari, un’offerta è considerata ammissi-bile se è stata presentata da un offerente che non è statoescluso ai sensi dell’articolo 80, che soddisfa i criteri diselezione di cui all’articolo 83 e la cui offerta è conformealle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccet-tabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

7. Nei settori speciali, un’offerta è considerata ammissibi-le se è stata presentata da un offerente che non è statoescluso ai sensi dell’articolo 135 o dell’articolo 136, chesoddisfa i criteri di selezione di cui al medesimo articolo135 e 136 e la cui offerta è conforme alle specifiche tec-

niche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero ina-deguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.

8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispetta-no i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo,in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, con-cussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori eco-nomici finalizzato a turbare l’asta, o che la stazione appal-tante ha giudicato anormalmente basse.

9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate daofferenti che non possiedono la qualificazione necessariae le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle sta-zioni appaltanti a base di gara stabilito e documentatoprima dell’avvio della procedura di appalto.

10. Un’offerta è ritenuta inadeguata se non presenta alcu-na pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamenteincongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee arispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai re-quisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda dipartecipazione non è ritenuta adeguata se l’operatore e-conomico interessato deve o può essere escluso ai sensidell’articolo80, o dell’articolo 135, o dell’articolo 136,onon soddisfa i criteri di selezione stabilitidall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo83 o dall’ente aggiudicatore ai sensi degli articoli135 o136.

11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte am-missibili sono invitati simultaneamente, per via elettroni-ca, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorre-re dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessio-ne conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’astaelettronica può svolgersi in più fasi successive e non hainizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data diinvio degli inviti.

12. L’invito è corredato del risultato della valutazionecompleta dell’offerta, effettuata conformemente allaponderazione di cui all’articolo 95, commi 8 e 9. L’invitoprecisa, altresì, la formula matematica che determina, du-rante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche infunzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati.Salvo il caso in cui l’offerta economicamente più vantag-giosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale for-mula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti perdeterminare l’offerta economicamente più vantaggiosa,quale indicata nel bando di gara o in altri documenti digara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere prece-dentemente espresse con un valore determinato. Qualorasiano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve es-sere fornita una formula separata.

13. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioniappaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerentialmeno le informazioni che consentono loro di conosce-re in ogni momento la rispettiva classificazione. Le sta-zioni appaltanti possono, purché previsto nei documentidi gara, comunicare altre informazioni riguardanti altriprezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere notoin qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fasespecifica dell’asta. In nessun caso, possono rendere notal’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasidell’asta elettronica.

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14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elet-tronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a) alla data e all’ora preventivamente indicate;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valoriche rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condi-zione che abbiano preventivamente indicato il termineche rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima pre-sentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;

c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente in-dicato è stato raggiunto.

15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusal’asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), even-tualmente in combinazione con le modalità di cui alla let-tera b) del medesimo comma, l’invito a partecipareall’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.

16.Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le sta-zioni appaltanti aggiudicano l’appalto in funzione dei ri-sultati dell’asta elettronica.

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Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunica-zione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completa-mento dell’offerta.

2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati odagli offerenti per la partecipazione a una determinataprocedura di appalto in conformità alle specifiche tecni-che e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cata-loghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti pergli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli e-ventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni ap-paltanti conformemente all’articolo 52.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma dicataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni ap-paltanti:

a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara onell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di in-dizione di gara è un avviso di preinformazione; nei settorispeciali, lo indicano nel bando di gara, nell’invito a con-fermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di garaè un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione,nell’invito a presentare offerte o a negoziare;

b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioninecessarie ai sensi dell’articolo 52, commi 8 e 9, relative alformato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché allemodalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4.Quando un accordo quadro è concluso con più opera-tori economici dopo la presentazione delle offerte sottoforma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti pos-sono prevedere che la riapertura del confronto competi-tivo per i contratti specifici avvenga sulla base di catalo-ghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudica-

trici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:

a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elet-tronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;

b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi del-le informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già pre-sentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del con-tratto in questione, a condizione che il ricorso a questapossibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativiall’accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del con-fronto competitivo per i contratti specifici in conformitàal comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data el’ora in cui intendono procedere alla raccolta delle infor-mazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requi-siti del contratto specifico e danno agli offerenti la possi-bilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioniappaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo trala notifica e l’effettiva raccolta di informazioni. Primadell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti pre-sentano le informazioni raccolte all’offerente interessato,in modo da offrire la possibilità di contestare o confer-mare che l’offerta così costituita non contiene errori ma-teriali.

6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti ba-sati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendoche le offerte per un appalto specifico siano presentatesotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltantipossono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistemadinamico di acquisizione conformemente al comma 4,lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda dipartecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia ac-compagnata da un catalogo elettronico in conformità conle specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazioneappaltante. Tale catalogo è completato dai candidati, qua-lora sia stata comunicata l’intenzione della stazione appal-tante di costituire offerte attraverso la procedura di cui alcomma 4, lettera b).

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Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52e dei principi di trasparenza, semplificazione ed effica-cia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a pro-cedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire chel’aggiudicazione di una procedura interamente gestita consistemi telematici avvenga con la presentazione diun’unica offerta ovvero attraverso un’asta elettronica allecondizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 56.

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automa-tica a ciascun operatore economico che partecipa allaprocedura un codice identificativo personale attraversol’attribuzione di userID e password e di eventuali altricodici individuali necessari per operare all’interno del si-stema.

5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazioneappaltante trasmette in via elettronica a ciascun concor-rente la notifica del corretto recepimento dell’offertastessa.

7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistematelematico produce in automatico la graduatoria.

8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemitelematici possono essere adottate anche ai fini della sti-pula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23dicembre 1999, n. 488.

9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurarel’accessibilità delle persone con disabilità, conformementeagli standard europei.

10. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) emana, entro il31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire ilcolloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematicidi acquisto e di negoziazione.

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1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni ap-paltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previapubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara.Esse possono altresì utilizzare il partenariato perl’innovazione quando sussistono i presupposti previstidall’articolo 65, la procedura competitiva con negoziazio-ne e il dialogo competitivo quando sussistono i presup-posti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senzaprevia pubblicazione di un bando di gara quando sussi-stono i presupposti previsti dall’articolo 63. Fatto salvoquanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai la-vori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto ese-cutivo, il cui contenuto, come definito dall’articolo 23,comma 8, garantisce la rispondenza dell’opera ai requisitidi qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costiprevisti. È vietato il ricorso all’affidamento congiuntodella progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclu-sione dei casi di affidamento a contraente generale, finan-za di progetto, affidamento in concessione, partenariatopubblico privato, contratto di disponibilità, locazione fi-

nanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scom-puto di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e).

[il seguente periodo è sospeso fino al 31 dicembre 2020]

Si applica l’articolo 216, comma 4-bis.

[Ndr] L’art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che:

“Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successi-vamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contrat-ti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comun-que nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non tro-vano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) [...]; b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorsoall’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori; c) [...]”.

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrereall’affidamento della progettazione esecutiva edell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivodell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cuil’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggettodell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importocomplessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgi-mento della progettazione oggetto del contratto sonoprevisti nei documenti di gara nel rispetto del presentecodice e del regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese at-testate per prestazioni di sola costruzione attraverso unprogettista raggruppato o indicato in sede di offerta, ingrado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di pro-gettazione e costruzione documentano i requisiti per losvolgimento della progettazione esecutiva laddove i pre-detti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff diprogettazione.

1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis de-ve essere motivato nella determina a contrarre. Tale de-termina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanzadei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ri-corso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza suitempi della realizzazione delle opere in caso di affidamen-to separato di lavori e progettazione.

1-quater. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalgadi uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del pro-getto, la stazione appaltante indica nei documenti di garale modalità per la corresponsione diretta al progettistadella quota del compenso corrispondente agli oneri diprogettazione indicati espressamente in sede di offerta, alnetto del ribasso d’asta, previa approvazione del progettoe previa presentazione dei relativi documenti fiscali delprogettista indicato o raggruppato.

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2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la proce-dura competitiva con negoziazione o il dialogo competi-tivo nelle seguenti ipotesi e con esclusione dei soggetti dicui al comma 4, lettere b) e d):

a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture oservizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perse-guite con l’appalto non possono essere soddisfatte senzaadottare soluzioni immediatamente disponibili;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventivenegoziazioni a causa di circostanze particolari in relazionealla natura, complessità o impostazione finanziaria e giu-ridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a essoconnessi;

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite consufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatricecon riferimento a una norma, una valutazione tecnica eu-ropea, una specifica tecnica comune o un riferimentotecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture oservizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ri-stretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari oinammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. Intali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sonotenute a pubblicare un bando di gara se includono nellaulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in pos-sesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nellaprocedura aperta o ristretta precedente, hanno presentatoofferte conformi ai requisiti formali della procedura diappalto.

2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui alcomma 2, lettera b), la procedura competitiva con nego-ziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nellasostanza le condizioni contrattuali originarie.

3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma9, sono considerate irregolari le offerte:

a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto aitermini indicati nel bando o nell’invito con cui siindice la gara;

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudica-to anormalmente basse.

4. Sono considerate inammissibili le offerte:

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ri-tenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procuradella Repubblica per reati di corruzione o fenomeni col-lusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l’importo postodall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabili-to e documentato prima dell’avvio della procedura di ap-palto.

5. La gara è indetta mediante un bando di gara redatto anorma dell’articolo 71. Nel caso in cui l’appalto sia aggiu-dicato mediante procedura ristretta o procedura competi-tiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici dicui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in derogaal primo periodo del presente comma, utilizzare un avvi-so di preinformazione secondo quanto previsto daicommi 2 e 3 dell’articolo 70.Se la gara è indetta medianteun avviso di preinformazione, gli operatori economiciche hanno manifestato interesse in seguito alla pubblica-zione dell’avviso stesso, sono successivamente invitati aconfermarlo per iscritto, mediante un invito a confermareinteresse, secondo quanto previsto dall’articolo 75.

5-bis. In relazione alla natura dell’opera, i contratti perl’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o amisura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le pre-stazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puòvariare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità ela quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni amisura il prezzo convenuto può variare, in aumento o indiminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori ese-guiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezziinvariabili per l’unità di misura.

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1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economicointeressato può presentare un’offerta in risposta a un av-viso di indizione di gara. Il termine minimo per la rice-zione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data ditrasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompa-gnate dalle informazioni richieste dall’amministrazioneaggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbia-no pubblicato un avviso di preinformazione che non siastato usato come mezzo di indizione di una gara, il ter-mine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilitoal comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purchésiano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l’avviso di preinformazione contiene tutte leinformazioni richieste per il bando di gara di cuiall’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,sempreché queste siano disponibili al momentodella pubblicazione dell’avviso dipreinformazione;

b) l’avviso di preinformazione è stato inviato allapubblicazione da non meno di trentacinquegiorni e non oltre dodici mesi prima della datadi trasmissione del bando di gara.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulte-riormente ridurre di cinque giorni a il termine di cui alcomma 1, nel caso di presentazione di offerte per via e-lettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare untermine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalladata di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenzadebitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatri-ce, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono es-sere rispettati.

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1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economi-co può presentare una domanda di partecipazione in ri-sposta a un avviso di indizione di gara contenente i datidi cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda delcaso, fornendo le informazioni richiestedall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezionequalitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande dipartecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissionedel bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinfor-mazione come mezzo di indizione di una gara, dalla datad’invio dell’invito a confermare interesse.

3. A seguito della valutazione da parte delle amministra-zioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto glioperatori economici invitati possono presentareun’offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono li-mitare il numero di candidati idonei da invitare a parteci-pare alla procedura in conformità all’articolo 91. Il termi-ne minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giornidalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.

4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hannopubblicato un avviso di preinformazione non utilizzatoper l’indizione di una gara, il termine minimo per la pre-sentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giornipurché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informa-zioni richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera Bsezione B1, purché dette informazioni siano disponibili almomento della pubblicazione dell’avviso di preinforma-zione;

b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubbli-cazione da non meno di trentacinque giorni e non oltredodici mesi prima della data di trasmissione del bando digara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3,comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la rice-zione delle offerte di concerto con i candidati selezionati,purché questi ultimi dispongano di un termine identicoper redigere e presentare le loro offerte. In assenza di unaccordo sul termine per la presentazione delle offerte, iltermine non può essere inferiore a dieci giorni dalla datadi invio dell’invito a presentare offerte.

6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati èimpossibile rispettare i termini minimi previsti al presentearticolo, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare:

a) per la ricezione delle domande di partecipazione, untermine non inferiore a quindici giorni dalla data di tra-smissione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore adieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito apresentare offerte.

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1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsia-si operatore economico può presentare una domanda dipartecipazione in risposta a un avviso di indizione di garacontenente le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I,lettere B o C, fornendo le informazioni richiestedall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione quali-tativa.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatriciindividuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descri-zione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche ri-chieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare,specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto eindicano altresì quali elementi della descrizione defini-scono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devonosoddisfare.

3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemen-te precise per permettere agli operatori economici di in-dividuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere separtecipare alla procedura.

4. Il termine minimo per la ricezione delle domande dipartecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissionedel bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indi-zione di una gara un avviso di preinformazione, dalla datad’invio dell’invito a confermare interesse. I termini di cuial presente comma sono ridotti nei casi previstidall’articolo 61, commi 4, 5 e 6.

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte inizialiè di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. Itermini di cui al presente comma sono ridotti nei casiprevisti dall’articolo 61, commi 4, 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitatidall’amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valuta-zione delle informazioni fornite, possono presentareun’offerta iniziale che costituisce la base per la successivanegoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possonolimitare il numero di candidati idonei da invitare a parte-cipare alla procedura, ai sensi dell’articolo 91.

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioniaggiudicatrici negoziano con gli operatori economici leloro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate,tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorar-ne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudica-zione non sono soggetti a negoziazione.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicareappalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazionese previsto nel bando di gara o nell’invito a confermareinteresse.

9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiu-dicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gliofferenti. A tal fine, non forniscono informazioni chepossano avvantaggiare determinati offerenti rispetto adaltri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cuiofferte non sono state escluse ai sensi del comma 11, del-le modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documentidi gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi.A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudica-

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trici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte mo-dificate.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quantodisposto dall’articolo 53, non possono rivelare agli altripartecipanti informazioni riservate comunicate dal candi-dato o da un offerente che partecipa alle negoziazionisenza l’accordo di questi ultimi. Tale accordo non assumela forma di una deroga generale, ma si considera riferitoalla comunicazione di informazioni specifiche espressa-mente indicate.

11. Le procedure competitive con negoziazione possonosvolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offer-te da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione spe-cificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interes-se o in altro documento di gara. Nel bando di gara,nell’invito a confermare interesse o in altro documento digara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si avvaledi tale facoltà.

12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendonoconcludere le negoziazioni, esse informano gli altri offe-renti e stabiliscono un termine entro il quale possono es-sere presentate offerte nuove o modificate. Esse verifica-no che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimiprescritti e all’articolo 94, valutano le offerte finali in baseai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto ai sensidegli articoli 95, 96 e 97.

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1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti com-mi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicareappalti pubblici mediante una procedura negoziata senzaprevia pubblicazione di un bando di gara, dando contocon adeguata motivazione, nel primo atto della procedu-ra, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servi-zi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puòessere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta oalcuna offerta appropriata, né alcuna domandadi partecipazione o alcuna domanda di parteci-pazione appropriata, in esito all’esperimento diuna procedura aperta o ristretta, purché le con-dizioni iniziali dell’appalto non siano sostan-zialmente modificate e purché sia trasmessa unarelazione alla Commissione europea, su sua ri-chiesta. Un’offerta non è ritenuta appropriata senon presenta alcuna pertinenza con l’appalto edè, quindi, manifestamente inadeguata, salvomodifiche sostanziali, a rispondere alle esigenzedell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisitispecificati nei documenti di gara. Una domandadi partecipazione non è ritenuta appropriata sel’operatore economico interessato deve o puòessere escluso ai sensi dell’articolo 80 o nonsoddisfa i criteri di selezione stabiliti

dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83;

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possonoessere forniti unicamente da un determinato o-peratore economico per una delle seguenti ra-gioni:

1) lo scopo dell’appalto consiste nella cre-azione o nell’acquisizione di un’operad’arte o rappresentazione artistica uni-ca;

2) la concorrenza è assente per motivitecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i di-ritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori eco-nomici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, perragioni di estrema urgenza derivante da eventiimprevedibili dall’amministrazione aggiudicatri-ce, i termini per le procedure aperte o per leprocedure ristrette o per le procedure competi-tive con negoziazione non possono essere ri-spettati. Le circostanze invocate a giustificazio-ne del ricorso alla procedura di cui al presentearticolo non devono essere in alcun caso impu-tabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la proceduradi cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casiseguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell’appalto sianofabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, disperimentazione, di studio o di sviluppo, salvoche si tratti di produzione in quantità volta adaccertare la redditività commerciale del prodot-to o ad ammortizzare i costi di ricerca e di svi-luppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuatedal fornitore originario e destinate al rinnovoparziale di forniture o di impianti oall’ampliamento di forniture o impianti esistenti,qualora il cambiamento di fornitore obblighil’amministrazione aggiudicatrice ad acquistareforniture con caratteristiche tecniche differenti,il cui impiego o la cui manutenzione comporte-rebbero incompatibilità o difficoltà tecnichesproporzionate; la durata di tali contratti e deicontratti rinnovabili non può comunque di re-gola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercatodelle materie prime;

d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioniparticolarmente vantaggiose, da un fornitoreche cessa definitivamente l’attività commercialeoppure dagli organi delle procedure concorsuali.

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4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì,consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualoral’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione edebba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato alvincitore o ad uno dei vincitori del concorso. Inquest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati apartecipare ai negoziati.

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovilavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori oservizi analoghi, già affidati all’operatore economico ag-giudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime ammini-strazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o ser-vizi siano conformi al progetto a base di gara e che taleprogetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudica-to secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1.Il progetto a base di gara indica l’entità di eventuali lavorio servizi complementari e le condizioni alle quali essi ver-ranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della proce-dura prevista dal presente articolo è indicata sin dall’avviodel confronto competitivo nella prima operazione el’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori odella prestazione dei servizi è computato per la determi-nazione del valore globale dell’appalto, ai finidell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 35, comma1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio suc-cessivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli ope-ratori economici da consultare sulla base di informazioniriguardanti le caratteristiche di qualificazione economica efinanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato,nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rota-zione, e selezionano almeno cinque operatori economici,se sussistono in tale numero soggetti idonei.L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore eco-nomico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, aisensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei re-quisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di con-tratti di uguale importo mediante procedura aperta, ri-stretta o mediante procedura competitiva con negozia-zione.

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1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere aldialogo competitivo deve contenere specifica motivazio-ne, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica dicui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presuppostiprevisti per il ricorso allo stesso. L’appalto è aggiudicatounicamente sulla base del criterio dell’offerta con il mi-glior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo95, comma 6.

2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economicopuò chiedere di partecipare in risposta a un bando di ga-ra, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le in-formazioni richieste dalla stazione appaltante, per la sele-zione qualitativa.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande dipartecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione

del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, dell’invito a confermare interes-se. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appal-tanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all’articolo 91.

4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara onell’avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisi-ti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell’avviso diindizione o in un documento descrittivo.

5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti sele-zionati un dialogo finalizzato all’individuazione e alla de-finizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie ne-cessità. Nella fase del dialogo possono discutere con ipartecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto.

6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono laparità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, nonforniscono informazioni che possano avvantaggiare de-terminati partecipanti rispetto ad altri.

7. Conformemente all’articolo 53 le stazioni appaltantinon possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioniproposte o altre informazioni riservate comunicate da uncandidato o da un offerente partecipante al dialogo, senzal’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume laforma di una deroga generale ma si considera riferito allacomunicazione di informazioni specifiche espressamenteindicate.

8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi succes-sive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discute-re durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiu-dicazione stabiliti nel bando di gara, nell’avviso di indi-zione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando digara o nell’avviso di indizione di gara o nel documentodescrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglierannotale opzione.

9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non èin grado di individuare la soluzione o le soluzioni chepossano soddisfare le sue necessità.

10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne in-formato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltantiinvitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in ba-se alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificatenella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti glielementi richiesti e necessari per l’esecuzione del proget-to. Su richiesta della stazione appaltante le offerte posso-no essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia leprecisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i comple-menti delle informazioni non possono avere l’effetto dimodificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto,compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di ga-ra, nell’avviso di indizione di gara o nel documento de-scrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la con-correnza o di avere un effetto discriminatorio.

11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sullabase dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara,

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nell’avviso di indizione di gara o nel documento descritti-vo e applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) i documenti alla base delle offerte ricevute possonoessere integrati da quanto emerso nel dialogo competiti-vo;

b) su richiesta della stazione appaltante possono esserecondotte negoziazioni con l’offerente che risulta averpresentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzoal fine di confermare gli impegni finanziari o altri terminicontenuti nell’offerta attraverso il completamento deitermini del contratto.

12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11si applicano qualora da ciò non consegua la modifica so-stanziale di elementi fondamentali dell’offerta odell’appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nelbando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel do-cumento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare laconcorrenza o creare discriminazioni.

13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pa-gamenti per i partecipanti al dialogo.

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1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicato-ri possono ricorrere ai partenariati per l’innovazione nelleipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi olavori innovativi e di acquistare successivamente le forni-ture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in basea una motivata determinazione, essere soddisfatta ricor-rendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizio-ne che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corri-spondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi con-cordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatricie gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tuttigli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientementepreciso da permettere agli operatori economici di indivi-duare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e deci-dere se partecipare alla procedura.

3. Nel partenariato per l’innovazione qualsiasi operatoreeconomico può formulare una domanda di partecipazio-ne in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indi-zione di gara, presentando le informazioni richieste dallastazione appaltante per la selezione qualitativa.

4. L’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatorepossono decidere di instaurare il partenariato perl’innovazione con uno o più operatori economici checonducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il ter-mine minimo per la ricezione delle domande di parteci-pazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione delbando di gara. Soltanto gli operatori economici invitatidalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudica-tori in seguito alla valutazione delle informazioni fornitepossono partecipare alla procedura. Le amministrazioniaggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare ilnumero di candidati idonei da invitare alla procedura inconformità all’articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati

unicamente sulla base del miglior rapporto quali-tà/prezzo conformemente all’articolo 95.

5. Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasisuccessive secondo la sequenza delle fasi del processo diricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbri-cazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la rea-lizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fis-sa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere eprevede il pagamento della remunerazione mediante con-grue rate. In base a questi obiettivi, l’amministrazione ag-giudicatrice o l’ente aggiudicatore può decidere, dopoogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o,nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre ilnumero degli operatori risolvendo singoli contratti, acondizione che essa abbia indicato nei documenti di garatali possibilità e le condizioni per avvalersene.

6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presentearticolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiu-dicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte suc-cessive presentate dagli operatori interessati, tranne leofferte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti mi-nimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a ne-goziazioni.

7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiu-dicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parità ditrattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forni-scono in maniera discriminatoria informazioni che pos-sano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offertenon sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modi-fiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di garadiversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A se-guito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici ogli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un temposufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno,le offerte modificate. Nel rispetto dell’articolo 53, le am-ministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori nonrivelano agli altri partecipanti informazioni riservate co-municate da un candidato o da un offerente che partecipaalle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Taleaccordo non assume la forma di una deroga generale masi considera riferito alla comunicazione di informazionispecifiche espressamente indicate.

8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partena-riato per l’innovazione possono svolgersi in fasi successi-ve per ridurre il numero di offerte da negoziare applican-do i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara,nell’invito a confermare interesse o nei documenti di ga-ra. Nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse onei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice ol’ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudi-catrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare icriteri relativi alle capacità dei candidati nel settore dellaricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazionedi soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economiciinvitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli entiaggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazio-ni richieste potranno presentare progetti di ricerca e diinnovazione. Nei documenti di gara l’amministrazione

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aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più operatori, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell’articolo 53, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate co-municate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

10. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicato-re assicura che la struttura del partenariato e, in particola-re, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il gradodi innovazione della soluzione proposta e la sequenza diattività di ricerca e di innovazione necessarie per lo svi-luppo di una soluzione innovativa non ancora disponibilesul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi odei lavori non deve essere sproporzionato rispettoall’investimento richiesto per il loro sviluppo.

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1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le ammi-nistrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazionidi mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svol-gimento della relativa procedura e per informare gli ope-ratori economici degli appalti da esse programmati e deirequisiti relativi a questi ultimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioniaggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni oaltra documentazione tecnica da parte di esperti, di parte-cipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilitenel presente codice, o da parte di autorità indipendenti.Tale documentazione può essere utilizzata nella pianifica-zione e nello svolgimento della procedura di appalto, acondizione che non abbia l’effetto di falsare la concor-renza e non comporti una violazione dei principi di nondiscriminazione e di trasparenza.

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1. Qualora un candidato o un offerente o un’impresa col-legata a un candidato o a un offerente abbia fornito ladocumentazione di cui all’articolo 66, comma 2, o abbiaaltrimenti partecipato alla preparazione della procedura diaggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudica-trice adotta misure adeguate per garantire che la concor-renza non sia falsata dalla partecipazione del candidato odell’offerente stesso. La comunicazione agli altri candidatie offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel qua-dro della partecipazione del candidato o dell’offerente allapreparazione della procedura o ottenute a seguito di talepartecipazione, nonché la fissazione di termini adeguatiper la ricezione delle offerte costituisce minima misuraadeguata.

2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire ilrispetto del principio della parità di trattamento, il candi-dato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura. Inogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, laamministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli of-ferenti, entro un termine comunque non superiore a diecigiorni, a provare che la loro partecipazione alla prepara-zione della procedura di aggiudicazione dell’appalto noncostituisce causa di alterazione della concorrenza.

3. Le misure adottate dall’amministrazione aggiudicatricesono indicate nella relazione unica prevista dall’articolo99 del presente codice.

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1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell’allegatoXIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono lecaratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Talicaratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico pro-cesso o metodo di produzione o prestazione dei lavori,delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specificoprocesso per un’altra fase del loro ciclo di vita anche sequesti fattori non sono parte del loro contenuto sostan-ziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e pro-porzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

2. Le specifiche tecniche possono, altresì, indicare se èrichiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellet-tuale.

3. Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di personefisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale diun’amministrazione aggiudicatrice, è necessario che lespecifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati,siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di ac-cessibilità per le persone con disabilità o di progettazioneadeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessi-bilità obbligatori siano adottati con un atto giuridicodell’Unione europea, le specifiche tecniche devono esseredefinite mediante riferimento a esse per quanto riguarda icriteri di accessibilità per le persone con disabilità o diprogettazione adeguata per tutti gli utenti.

4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso deglioperatori economici alla procedura di aggiudicazione e

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non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, lespecifiche tecniche sono formulate secondo una dellemodalità seguenti:

a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali,comprese le caratteristiche ambientali, a condi-zione che i parametri siano sufficientementeprecisi da consentire agli offerenti di determina-re l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioniaggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;

b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, inordine di preferenza, alle norme che recepisco-no norme europee, alle valutazioni tecniche eu-ropee, alle specifiche tecniche comuni, allenorme internazionali, ad altri sistemi tecnici diriferimento adottati dagli organismi europei dinormalizzazione o in mancanza, alle norme,omologazioni tecniche o specifiche tecniche,nazionali, in materia di progettazione, calcolo erealizzazione delle opere e uso delle forniture.Ciascun riferimento contiene l’espressione «oequivalente»;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionalidi cui alla lettera a), con riferimento alle specifi-che citate nella lettera b) quale mezzo per pre-sumere la conformità con tali prestazioni o re-quisiti funzionali;

d) mediante riferimento alle specifiche tecniche dicui alla lettera b) per talune caratteristiche e alleprestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla let-tera a) per le altre caratteristiche.

6. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, lespecifiche tecniche non possono menzionare una fabbri-cazione o provenienza determinata o un procedimentoparticolare caratteristico dei prodotti o dei servizi fornitida un operatore economico specifico, né far riferimento aun marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o auna produzione specifica che avrebbero come effetto difavorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Talemenzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in viaeccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficiente-mente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto nonsia possibile applicando il comma 5. In tal caso la men-zione o il riferimento sono accompagnati dall’espressione«o equivalente».

7. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimen-to alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), leamministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarareinammissibile o escludere un’offerta per il motivo che ilavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformialle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento,se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasimezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cuiall’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano inmaniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifichetecniche.

8. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini diprestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioniaggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile oescludere un’offerta di lavori, di forniture o di serviziconformi a una norma che recepisce una norma europea,a una omologazione tecnica europea, a una specifica tec-nica comune, a una norma internazionale o a un sistematecnico di riferimento adottato da un organismo europeodi normalizzazione se tali specifiche contemplano le pre-stazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nellapropria offerta, l’offerente è tenuto a dimostrare con qua-lunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova dicui all’articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi con-formi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisi-ti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice.

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1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acqui-stare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristi-che ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporrenelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione onelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto,un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i la-vori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteri-stiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenticondizioni:

a) i requisiti per l’etichettatura sono idonei a defi-nire le caratteristiche dei lavori, delle forniture edei servizi oggetto dell’appalto e riguardano sol-tanto i criteri ad esso connessi;

b) i requisiti per l’etichettatura sono basati su criterioggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichettature sono stabilite nell’ambito di unapposito procedimento aperto e trasparente alquale possano partecipare tutte le parti interes-sate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, leparti sociali, i produttori, i distributori e le orga-nizzazioni non governative;

d) le etichettature sono accessibili a tutte le partiinteressate;

e) i requisiti per l’etichettatura sono stabiliti da ter-zi sui quali l’operatore economico che richiedel’etichettatura non può esercitare un’influenzadeterminante.

2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono chei lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisitiper l’etichettatura, indicano a quali requisiti perl’etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni ag-giudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accetta-no tutte le etichettature che confermano che i lavori, leforniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

3. Se un operatore economico dimostra di non avere lapossibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicatadall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura e-quivalente entro i termini richiesti, per motivi ad essonon imputabili, l’amministrazione aggiudicatrice accetta

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altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l’operatore economico interessa-to deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.

4. Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni indicatenel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisitinon collegati all’oggetto dell’appalto, le amministrazioniaggiudicatrici non possono esigere l’etichettatura in quan-to tale, ma possono definire le specifiche tecniche conriferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura,o, all’occorrenza, a parti di queste, connesse all’oggettodell’appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

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1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicem-bre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno suc-cessivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazio-ne. L’avviso, recante le informazioni di cui all’allegatoXIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dallastazione appaltante sul proprio profilo di committente.Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia dicui all’articolo 35, l’avviso di preinformazione è pubblica-to dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea odalla stazione appaltante sul proprio profilo di commit-tente. In quest’ultimo caso le stazioni appaltanti invianoal suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul pro-prio profilo di committente, come indicato nel citato al-legato. L’avviso contiene le informazioni di cuiall’allegato XIV, parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitivecon negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possonoutilizzare un avviso di preinformazione come indizione digara a norma dell’articolo 59, comma 5, purché l’avvisosoddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai la-vori o ai servizi che saranno oggetto dell’appaltoda aggiudicare;

b) indica che l’appalto sarà aggiudicato medianteuna procedura ristretta o una procedura compe-titiva con negoziazione senza ulteriore pubbli-cazione di un avviso di indizione di gara e invitagli operatori economici interessati a manifestareil proprio interesse;

c) contiene, oltre alle informazioni di cuiall’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1,le informazioni di cui al medesimo allegato, se-zione B.2;

d) è stato inviato alla pubblicazione non meno ditrentacinque giorni e non oltre dodici mesi pri-ma della data di invio dell’invito a confermareinteresse di cui all’articolo 75, comma 1.

3. L’avviso di cui al comma 2 può essere pubblicato sulprofilo di committente quale pubblicazione supplementa-re a livello nazionale a norma dell’articolo 73. Il periodo

coperto dall’avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di prein-formazione di cui all’articolo 142, comma 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi.

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Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attività delle stazioni appaltanti omogeneiz-zandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redat-ti in conformità agli stessi. Essi contengono le informa-zioni di cui all’allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all’articolo72.Contengono al-tresì i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

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1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, con-tenenti le informazioni indicate nell’allegato XIV , nelformato di modelli di formulari, compresi i modelli diformulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessiall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per viaelettronica e pubblicati conformemente all’allegato V.

2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicatientro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le dispo-sizioni sulla loro pubblicazione da parte dell’Ufficio dellepubblicazioni dell’Unione europea.

3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una opiù delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione sceltedalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue èl’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scel-gono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nellaProvincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo.Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso obando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto deiprincipi di trasparenza e non discriminazione, è pubblica-ta nelle altre lingue ufficiali.

4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ga-rantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi dipreinformazione di cui all’articolo 70, commi 2 e 3, e de-gli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistemadinamico di acquisizione, di cui all’articolo 55, comma 6,lettera a) continuino ad essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi ofino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cuiall’articolo 98 che indichi che nei dodici mesi copertidall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nes-sun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici

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per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di prein-formazione di cui all’articolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del perio-do di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall’articolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituisconoun sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di va-lidità del sistema dinamico di acquisizione.

5. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubbli-cazione dell’informazione trasmessa, con menzione delladata della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltantedall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea valecome prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicareavvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggettiall’obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice,a condizione che essi siano trasmessi all’Ufficio dellepubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica se-condo il modello e le modalità di trasmissione precisate alcomma 1.

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1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 nonsono pubblicati in ambito nazionale prima della pubbli-cazione a norma dell’articolo 72. Tuttavia la pubblicazio-ne può comunque avere luogo a livello nazionale qualorala stessa non sia stata notificata alle amministrazioni ag-giudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma dellaricezione dell’avviso conformemente all’articolo 72.

2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale noncontengono informazioni diverse da quelle contenute ne-gli avvisi o bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazionidell’Unione europea o pubblicate sul profilo di commit-tente, ma menzionano la data della trasmissionedell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazionidell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo dicommittente.

3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sulprofilo di committente prima della trasmissioneall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europeadell’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto taleforma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli av-visi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul pro-filo del committente della stazione appaltante e sulla piat-taforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in coo-perazione applicativa con i sistemi informatizzati delleregioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Condecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalladata di entrata in vigore del presente codice, sono definitigli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire lacertezza della data di pubblicazione e adeguati livelli ditrasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo dellastampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area inte-

ressata. Il predetto decreto individua la data fino alla qua-le gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulte-riori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indica-te nel presente codice, avviene esclusivamente in via te-lematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11.

5. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette allapubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data dipubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di garapresso l’ANAC.

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1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illi-mitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di garaa decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso con-formemente agli articoli 70e 72 o dalla data di invio di uninvito a confermare interesse. Il testo dell’avviso odell’invito a confermare interesse indica l’indirizzoInternet presso il quale i documenti di gara sono accessi-bili.

2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato ediretto per via elettronica a determinati documenti di garaper uno dei motivi di cui all’articolo 52, comma 1, terzoperiodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indica-re nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che imedesimi documenti saranno trasmessi per posta elettro-nica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati mem-bri ovvero, in caso di impossibilità, per vie diverse daquella elettronica secondo quanto previsto al comma 4.In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte èprorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza de-bitamente dimostrati di cui agli articoli60, comma 3, 61comma 6 e62, comma 5.

3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illi-mitato e diretto per via elettronica a determinati docu-menti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici in-tendono applicare l’articolo 52, comma 2, del presentecodice, esse indicano nell’avviso o nell’invito a conferma-re interesse quali misure richiedono al fine di proteggerela natura riservata delle informazioni e in che modo èpossibile ottenere accesso ai documenti in questione. Intal caso, il termine per la presentazione delle offerte èprorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza de-bitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61,comma 6 e62, comma 5.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulte-riori informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenticomplementari sono comunicate dalle stazioni appaltantia tutti gli offerenti che partecipano alla procedurad’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del ter-mine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di

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procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3 e61, comma 6, il termine è di quattro giorni.

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1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, neipartenariati per l’innovazione, nelle procedure competiti-ve con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simul-taneamente e per iscritto, di norma con procedure tele-matiche, i candidati selezionati a presentare le rispettiveofferte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, apartecipare al dialogo. Con le stesse modalità le stazioniappaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramiteun avviso di preinformazione, gli operatori economiciche già hanno espresso interesse, a confermare nuova-mente interesse.

2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l’indirizzo e-lettronico al quale sono stati resi direttamente disponibiliper via elettronica i documenti di gara e comprendono leinformazioni indicate nell’allegato XV. Se tali documentinon sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e di-retto ai sensi dell’articolo 74 e non sono stati resi dispo-nibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei docu-menti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò nonè possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazionedi un bando di gara, gli operatori economici selezionativengono invitati di norma a mezzo di posta elettronicacertificata o strumento analogo negli altri Stati membriovvero, quando ciò non è possibile, con lettera. Gli inviticontengono gli elementi della prestazione richiesta.

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1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche mo-dalità di pubblicazione stabilite dal presente codice, in-formano tempestivamente ciascun candidato e ciascunofferente delle decisioni adottate riguardo alla conclusio-ne di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appaltoo all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione,ivi compresi i motivi dell’eventuale decisione di non con-cludere un accordo quadro o di non aggiudicare un ap-palto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare laprocedura o di non attuare un sistema dinamico di acqui-sizione.

2. Su richiesta scritta dell’offerente e del candidato inte-ressato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica im-mediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ri-cezione della richiesta:

a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della suaofferta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 7 e8, i motivi della decisione di non equivalenza o della deci-sione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non so-no conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;

a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto dellasua domanda di partecipazione;

b) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta am-messa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggidell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è statoaggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;

c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta am-messa in gara e valutata, lo svolgimento e l’andamentodelle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

2 -bis. Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5 -bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o stru-mento analogo negli altri Stati membri, del provvedimen-to che determina le esclusioni dalla procedura di affida-mento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclu-sione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei re-quisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indi-cando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le in-formazioni relative all’aggiudicazione degli appalti, allaconclusione di accordi quadro o all’ammissione ad unsistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2,se la loro diffusione ostacola l’applicazione della legge o ècontraria all’interesse pubblico, o pregiudica i legittimiinteressi commerciali di operatori economici pubblici oprivati o dell’operatore economico selezionato, oppurepossa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. Le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio immedia-tamente e comunque entro un termine non superiore acinque giorni:

a) l’aggiudicazione, all’aggiudicatario, alconcorrente che segue nella graduatoria, a tutti icandidati che hanno presentato un’offertaammessa in gara, a coloro la cui candidatura oofferta siano state escluse se hanno propostoimpugnazione avverso l’esclusione o sono intermini per presentare impugnazione, nonché acoloro che hanno impugnato il bando o lalettera di invito, se tali impugnazioni non sianostate respinte con pronuncia giurisdizionaledefinitiva;

b) l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;c) la decisione di non aggiudicare un appalto

ovvero di non concludere un accordo quadro, atutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contrattocon l’aggiudicatario, ai soggetti di cui alla letteraa) del presente comma.

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte me-diante posta elettronica certificata o strumento analogonegli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al com-ma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del ter-mine dilatorio per la stipulazione del contratto.

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1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appal-ti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazionecon il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-sa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnicoed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,composta da esperti nello specifico settore cui afferiscel’oggetto del contratto.

2. La commissione è costituta da un numero dispari dicommissari, non superiore a cinque, individuato dalla sta-zione appaltante e può lavorare a distanza con proceduretelematiche che salvaguardino la riservatezza delle comu-nicazioni.

[il seguente comma 3 è sospeso fino al 31 dicembre 2020]

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscrittiall’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte daCONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale perl’attrazione degli investimenti e lo sviluppod’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionalidi cui all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014,n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell’appositasezione speciale dell’Albo, non appartenenti allastessa stazione appaltante e, solo se non disponibiliin numero sufficiente, anche tra gli esperti dellasezione speciale che prestano servizio presso lastessa stazione appaltante ovvero, se il numerorisulti ancora insufficiente, ricorrendo anche aglialtri esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezionespeciale. Essi sono individuati dalle stazioniappaltanti mediante pubblico sorteggio da una listadi candidati costituita da un numero di nominativialmeno doppio rispetto a quello dei componenti danominare e comunque nel rispetto del principio dirotazione. Tale lista è comunicata dall’ANAC allastazione appaltante, entro cinque giorni dallarichiesta della stazione appaltante. La stazioneappaltante può, in caso di affidamento di contrattiper i servizi e le forniture di importo inferiore allesoglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importoinferie a un milione di euro, o per quelli che nonpresentano particolare complessità, nominare alcunicomponenti interni alla stazione appaltante, nelrispetto del principio di rotazione, escluso il

Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

[Ndr] L’art. 1, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che:

“Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successi-vamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contrat-ti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comun-que nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non tro-vano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) [...]; b) [...]; c) articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appal-tante”.

4. I commissari non devono aver svolto né possonosvolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o ammi-nistrativo relativamente al contratto del cui affidamentosi tratta. La nomina del RUP a membro delle commissio-ni di gara è valutata con riferimento alla singola procedu-ra.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione dellaprocedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche dipubblico amministratore, non possono essere nominaticommissari giudicatori relativamente ai contratti affidatidalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato leproprie funzioni d’istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commis-sioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile,nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì e-sclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, ab-biano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sedegiurisdizionale con sentenza non sospesa,all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione dellacommissione devono avvenire dopo la scadenza del ter-mine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individu-ato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

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9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commis-sari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensionedi cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima delconferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza dellecause ostative alla nomina a componente della commis-sione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presentearticolo, all’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165del 2001 e all’articolo 42 del presente codice. La sussi-stenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibi-lità dei candidati devono essere tempestivamente comu-nicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dellacancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazionedi un nuovo esperto.

10. Le spese relative alla commissione sono inserite nelquadro economico dell’intervento tra le somme a dispo-sizione della stazione appaltante. Con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, èstabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso mas-simo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratui-tamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun com-penso, se appartenenti alla stazione appaltante.

11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguitodi annullamento dell’aggiudicazione o di annullamentodell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata lamedesima commissione, fatto salvo il caso in cuil’annullamento sia derivato da un vizio nella composizio-ne della commissione.

13. Il presente articolo non si applica alle procedure diaggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effet-tuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministra-zioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivitàpreviste dagli articoli da 115 a 121.

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1. è istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiornasecondo criteri individuati con apposite determinazioni,l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle com-missioni giudicatrici nelle procedure di affidamento deicontratti pubblici. Ai fini dell’iscrizione nel suddetto albo,i soggetti interessati devono essere in possesso di requisitidi compatibilità e moralità, nonché di comprovata com-petenza e professionalità nello specifico settore a cui siriferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità chel’Autorità definisce con apposite linee guida, valutando lapossibilità di articolare l’Albo per aree tematiche omoge-nee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di en-trata in vigore del presente codice. Fino all’adozione delladisciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applical’articolo 216, comma 12.

1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì,disciplinate le modalità di funzionamento delle commis-sioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbli-che, nonché sedute riservate per la valutazione delle of-ferte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici.

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1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande dipartecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudi-catrici tengono conto in particolare della complessitàdell’appalto e del tempo necessario per preparare le offer-te, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61,62, 64 e 65.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto aseguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sulposto dei documenti di gara e relativi allegati, i terminiper la ricezione delle offerte, comunque superiori ai ter-mini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sonostabiliti in modo che gli operatori economici interessatipossano prendere conoscenza di tutte le informazioninecessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la rice-zione delle offerte in modo che gli operatori economiciinteressati possano prendere conoscenza di tutte le in-formazioni necessarie alla preparazione delle offerte neicasi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplemen-tari significative ai fini della preparazione di offerte ade-guate, seppur richieste in tempo utile dall’operatore eco-nomico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima deltermine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso diprocedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documentidi gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzio-nale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state ri-chieste in tempo utile o la loro importanza ai fini dellapreparazione di offerte adeguate è insignificante, le am-ministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogarele scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraversomezzi di comunicazione elettronici messi a disposizionedalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi inclu-se le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora siverifichi un mancato funzionamento o un malfunziona-mento di tali mezzi tale da impedire la corretta presenta-zione delle offerte, la stazione appaltante adotta i neces-sari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità dellaprocedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30,anche disponendo la sospensione del termine per la rice-zione delle offerte per il periodo di tempo necessario aripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la pro-roga dello stesso per una durata proporzionale alla gravitàdel mancato funzionamento. Nei casi di sospensione eproroga di cui al primo periodo, la stazione appaltanteassicura che, fino alla scadenza del termine prorogato,venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e siaconsentito agli operatori economici che hanno già inviatol’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pub-blicità di tale proroga avviene attraverso la tempestivapubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzoInternet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sen-

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si dell’articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all’AGI ai fini dell’applicazione dell’articolo 32-bis del decreto legislati-vo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale.

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1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore eco-nomico dalla partecipazione a una procedura d’appalto oconcessione, la condanna con sentenza definitiva o de-creto penale di condanna divenuto irrevocabile o senten-za di applicazione della pena su richiesta ai sensidell’articolo 444 del codice di procedura penale, ancheriferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosidelle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ov-vero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previ-ste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati otentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legisla-tivo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla par-tecipazione a un’organizzazione criminale, quale definitaall’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI delConsiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchéall’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativaalla tutela degli interessi finanziari delle Comunità euro-pee;

d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità diterrorismo, anche internazionale, e di eversionedell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessialle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 delcodice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoseo finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successivemodificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di trattadi esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazio-ne.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza,con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause

di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cuiall’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Restafermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazio-ni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermoaltresì quanto previsto dall’articolo 34 -bis, commi 6 e 7,del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sen-tenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono statiemessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico,se si tratta di impresa individuale; di un socio o del diret-tore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; deisoci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta disocietà in accomandita semplice; dei membri del consi-glio di amministrazione cui sia stata conferita la legalerappresentanza, ivi compresi institori e procuratori gene-rali, dei membri degli organi con poteri di direzione o divigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentan-za, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o delsocio unico persona fisica, ovvero del socio di maggio-ranza in caso di società con un numero di soci pari o in-feriore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o con-sorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano an-che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’annoantecedente la data di pubblicazione del bando di gara,qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completaed effettiva dissociazione della condotta penalmente san-zionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non siapplica quando il reato è stato depenalizzato ovveroquando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi dicondanna ad una pena accessoria perpetua, quando que-sta è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, set-timo comma, del codice penale ovvero quando il reato èstato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in casodi revoca della condanna medesima;

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazionea una procedura d’appalto se ha commesso violazionigravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi re-lativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributiprevidenziali, secondo la legislazione italiana o quella del-lo Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazio-ni quelle che comportano un omesso pagamento di im-poste e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 602.Costituiscono viola-zioni definitivamente accertate quelle contenute in sen-tenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugna-zione. Costituiscono gravi violazioni in materia contribu-tiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del docu-mento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui aldecreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilascia-te dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti alsistema dello sportello unico previdenziale. Il presentecomma non si applica quando l’operatore economico haottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi inmodo vincolante a pagare le imposte o i contributi previ-denziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, pur-

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ché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione del-le domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazionealla procedura d’appalto un operatore economico in unadelle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappal-tatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunquemezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debita-mente accertate alle norme in materia di salute e sicurezzasul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30,comma 3 del presente codice;

b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimen-to o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concorda-to preventivo o sia in corso nei suoi confronti un proce-dimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fer-mo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presen-te codice e dall’articolo 186 -bis del regio decreto 16 mar-zo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati chel’operatore economico si è reso colpevole di gravi illecitiprofessionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o af-fidabilità;

c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzareindebitamente il processo decisionale della stazione ap-paltante o di ottenere informazioni riservate a fini di pro-prio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligen-za, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influen-zare le decisioni sull’esclusione, la selezione ol’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazionidovute ai fini del corretto svolgimento della procedura diselezione;

c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significati-ve o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedentecontratto di appalto o di concessione che ne hanno cau-sato la risoluzione per inadempimento ovvero la condan-na al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;su tali circostanze la stazione appaltante motiva anchecon riferimento al tempo trascorso dalla violazione e allagravità della stessa;

c -quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudica-to;

d) la partecipazione dell’operatore economico determiniuna situazione di conflitto di interesse ai sensidell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal prece-dente coinvolgimento degli operatori economici nellapreparazione della procedura d’appalto di cuiall’articolo67non possa essere risolta con misure menointrusive;

f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzioneinterdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) deldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra san-zione che comporta il divieto di contrarre con la pubblicaamministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di

cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l’operatore economico che presenti nella proceduradi gara in corso e negli affidamenti di subappalti docu-mentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario infor-matico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver pre-sentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelleprocedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il mo-tivo di esclusione perdura fino a quando operal’iscrizione nel casellario informatico;

g) l’operatore economico iscritto nel casellario informati-co tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presen-tato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini delrilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periododurante il quale perdura l’iscrizione;

h) l’operatore economico abbia violato il divieto di inte-stazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno de-corrente dall’accertamento definitivo della violazione e vacomunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l’operatore economico non presenti la certificazione dicui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovve-ro non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisi-to;

l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittimadei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codicepenale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denun-ciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano icasi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primoperiodo deve emergere dagli indizi a base della richiestadi rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputatonell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e de-ve essere comunicata, unitamente alle generalità del sog-getto che ha omesso la predetta denuncia, dal procurato-re della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura lapubblicazione della comunicazione sul sitodell’Osservatorio;

m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altropartecipante alla medesima procedura di affidamento, inuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del co-dice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se lasituazione di controllo o la relazione comporti che le of-ferte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore econo-mico in qualunque momento della procedura, qualorarisulti che l’operatore economico si trova, a causa di atticompiuti o omessi prima o nel corso della procedura, inuna delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che sitrovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitata-mente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia im-posto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovveroabbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione comedefinita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è

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ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegna-to a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale i-donei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui alcomma 7 sono sufficienti, l’operatore economico non èescluso della procedura d’appalto; viceversadell’esclusione viene data motivata comunicazioneall’operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza defini-tiva dalla partecipazione alle procedure di appalto nonpuò avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sen-tenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissala durata della pena accessoria della incapacità di contrat-tare con la pubblica amministrazione, la durata della e-sclusione dalla procedura d’appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di di-ritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la penasia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimocomma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317 -bis,secondo periodo, del codice penale, salvo che sia interve-nuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui allelettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10 -bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettiva-mente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contesta-zione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giu-dizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fat-to ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla pro-cedura l’operatore economico che l’abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolonon si applicano alle aziende o società sottoposte a se-questro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del de-creto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, edaffidate ad un custode o amministratore giudiziario o fi-nanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo prece-dente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsadocumentazione, nelle procedure di gara e negli affida-menti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnala-zione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese condolo o colpa grave in considerazione della rilevanza odella gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione odella presentazione di falsa documentazione, dispone

l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi daparte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova con-siderare adeguati per la dimostrazione delle circostanze diesclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali ca-renze nell’esecuzione di un procedente contratto di ap-palto siano significative ai fini del medesimo comma 5,lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e nonpossono stipulare i relativi contratti i soggetti per i qualiricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente arti-colo.

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1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88,la documentazione comprovante il possesso dei requisitidi carattere generale, tecnico-professionale ed economicoe finanziario, per la partecipazione alle procedure disci-plinate dal presente codice e per il controllo in fase di e-secuzione del contratto della permanenza dei suddettirequisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Bancadati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutturee dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli o-peratori economici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC el’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazionealle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatorial’inclusione della documentazione nella Banca dati, i do-cumenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusionee le modalità di presentazione, i termini e le regole tecni-che per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazionedei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvedealla definizione delle modalità relative alla progressiva in-formatizzazione dei documenti necessari a comprovare irequisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusio-ne, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità re-lative all’accesso e al funzionamento nonchéall’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelprocedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordocon ANAC, definisce le modalità di subentro nelle con-venzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiu-dizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dalpresente codice. Fino alla data di entrata in vigore del de-creto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216,comma 13.

3. Costituisce oggetto di valutazione della performance ilrifiuto, ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessa-rio a garantire l’interoperabilità delle banche dati, secon-do le modalità individuate con il decreto di cui al comma2, da parte del soggetto responsabile delle stesseall’interno dell’amministrazione o organismo pubblico

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coinvolti nel procedimento. A tal fine, l’ANAC, debita-mente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all’organo di ver-tice dell’amministrazione o organismo pubblico.

4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qua-lificazione, costantemente aggiornati, con riferimento almedesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascundocumento, possono essere utilizzati anche per gare di-verse.

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1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere chegli operatori economici presentino, come mezzi di provadi conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifi-che tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizionirelative all’esecuzione dell’appalto, una relazione di provao un certificato rilasciati da un organismo di valutazionedella conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici cherichiedono la presentazione di certificati rilasciati da unospecifico organismo di valutazione della conformità ac-cettano anche i certificati rilasciati da organismi di valuta-zione della conformità equivalenti. Ai fini del presentecomma, per «organismo di valutazione della conformità»si intende un organismo che effettua attività di valutazio-ne della conformità, comprese taratura, prove, ispezionee certificazione, accreditato a norma del Regolamento(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consi-glio oppure autorizzato, per l’applicazione della normati-va comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membrinon basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Neicasi non coperti da normativa comunitaria di armonizza-zione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagliorganismi eventualmente indicati nelle disposizioni na-zionali di settore.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzidi prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1,ivi compresa una documentazione tecnica del fabbrican-te, se l’operatore economico interessato non aveva acces-so ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1,o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché ilmancato accesso non sia imputabile all’operatore econo-mico interessato e purché questi dimostri che i lavori, leforniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i crite-ri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudica-zione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti pre-sentati a norma del presente articolo e degli articoli 68,comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Statimembri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambiodelle informazioni è finalizzato a un’efficace cooperazio-ne reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europeee nazionali in materia di protezione dei dati personali.

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1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:

a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinentie proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presentel’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di po-tenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparen-za e rotazione. Per i lavori, con il regolamento di cuiall’articolo 216, comma 27-octies sono disciplinati, nelrispetto dei principi di cui al presente articolo e anche alfine di favorire l’accesso da parte delle microimprese edelle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione,i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacitàche devono essere posseduti dal concorrente, anche inriferimento ai consorzi di cui all’articolo 45, lettere b) ec)e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazionedel loro possesso di cui all’allegato XVII. Finoall’adozione di detto regolamento, si applica l’articolo216, comma 14.

3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o dialtro Stato membro residenti in Italia, devono essere i-scritti nel registro della camera di commercio, industria,artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioniprovinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordiniprofessionali. Al cittadino di altro Stato membro non re-sidente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secon-do le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno deiregistri professionali o commerciali di cui all’allegatoXVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modali-tà vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovveromediante attestazione, sotto la propria responsabilità, cheil certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registriprofessionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è re-sidente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appaltipubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devonoessere in possesso di una particolare autorizzazione ovve-ro appartenere a una particolare organizzazione per poterprestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione,la stazione appaltante può chiedere loro di provare il pos-sesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenzaall’organizzazione.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verificadel possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b) lestazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:

a) che gli operatori economici abbiano un fatturato mi-nimo annuo, compreso un determinato fatturato minimonel settore di attività oggetto dell’appalto;

b) che gli operatori economici forniscano informazioniriguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particola-re i rapporti tra attività e passività;

c)un livello adeguato di copertura assicurativa contro irischi professionali.

5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma4, lettera a) non può comunque superare il doppio del

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valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al peri-odo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze ade-guatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per o-gni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori eco-nomici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo mas-simo di cui al primo periodo del presente comma è calco-lato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di ac-quisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è cal-colato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.

6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di sele-zione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltantipossono richiedere requisiti per garantire che gli operato-ri economici possiedano le risorse umane e tecniche el’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un ade-guato standard di qualità. Nelle procedure d’appalto perforniture che necessitano di lavori di posa in opera o diinstallazione, servizi o lavori, la capacità professionaledegli operatori economici di fornire tali servizi o di ese-guire l’installazione o i lavori è valutata con riferimentoalla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggettodell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tenerconto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici ecommerciali.

7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cuiall’articolo 84nonché quanto previsto in materia di provadocumentale preliminare dall’articolo 85, la dimostrazio-ne dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita,a seconda della natura, della quantità o dell’importanza edell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi diprova di cui all’articolo86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di parteci-pazione richieste, che possono essere espresse come livel-li minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi diprova, nel bando di gara o nell’invito a confermare inte-resse ed effettuano la verifica formale e sostanziale dellecapacità realizzative, delle competenze tecniche e profes-sionali, ivi comprese le risorse umane, organicheall’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite.Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e),f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cuigli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoliconcorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso devepossedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misuramaggioritaria. I bandi e le lettere di invito non possonocontenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione ri-spetto a quelle previste dal presente codice e da altre di-

sposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono co-munque nulle.

9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della doman-da possono essere sanate attraverso la procedura di soc-corso istruttorio di cui al presente comma. In particolare,in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irrego-larità essenziale degli elementi e del documento di garaunico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione diquelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate oregolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone ilcontenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso diinutile decorso del termine di regolarizzazione, il concor-rente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità es-senziali non sanabili le carenze della documentazione chenon consentono l’individuazione del contenuto o delsoggetto responsabile della stessa.

10. É istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, ilsistema del rating di impresa e delle relative premialità,per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione aglioperatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema èconnesso a requisiti reputazionali valutati sulla base diindici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, non-ché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono lal’affidabilità dell’impresa. L’ANAC definisce i requisitireputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i cri-teri relativi alla valutazione dell'impatto generato dicui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerentesia un soggetto diverso dalle società benefit, nonchéle modalità di rilascio della relativa certificazione, median-te linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente disposizione.

Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la dire-zione dell’ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le im-prese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.

I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell’impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbliga-toria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecu-zione del contratto.

Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione. L’ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti an-teriori all’entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.

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1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 edall’articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasititolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualifi-cazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione daparte degli appositi organismi di diritto privato autorizzatidall’ANAC. L’attività di attestazione è esercitata nel ri-spetto del principio di indipendenza di giudizio, garan-tendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o fi-nanziario che possa determinare comportamenti non im-parziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privatodi cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attività di atte-stazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgonofunzioni di natura pubblicistica, anche agli effettidell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono, altresì, individuati; livelli standard di qualitàdei controlli che le società organismi di attestazione(SOA) devono effettuare, con particolare riferimento aquelli di natura non meramente documentale. L’attività dimonitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livellistandard di qualità comporta l’esercizio di poteri di diffi-da, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la deca-denza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività da partedell’ANAC.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del pre-sente codice, l’ANAC effettua una ricognizione straordi-naria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell’attivitàda parte dei soggetti attualmente operanti in materia diattestazione, e le modalità di svolgimento della stessa,provvedendo all’esito mediante diffida, sospensione, ov-vero decadenza dall’autorizzazione nei casi di mancanzadel possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non vir-tuoso. L’ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizionestraordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di for-nire elementi di valutazione circa la rispondenza del si-stema attuale di qualificazione unica a requisiti di concor-renza e trasparenza, anche in termini di quantità degli or-ganismi esistenti ovvero di necessità di individuazione diforme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativaattività di attestazione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finan-ziaria e tecniche e professionali indicati all’articolo 83, ilperiodo di attività documentabile è quello relativo aiquindici anni antecedenti la data di sottoscrizione delcontratto con la SOA per il conseguimento della qualifi-cazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano icertificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte dellestazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisi-scono detti certificati unicamente dall’Osservatorio, cuisono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità con-formi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ealla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti ac-creditati ai sensi delle norme europee della serie UNICEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rila-sciata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano imme-diatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici,ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false oproducono documenti non veritieri. L’ANAC, se accertala colpa grave o il dolo dell’operatore economico, tenen-do conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nelprocedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizionenel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle pro-cedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensidell’articolo 8O, comma 5, lettera g), per un periodo mas-simo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ANAC,l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancella-ta.

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori dicontratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie eall’importo dei lavori.

6. L’ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fi-ne, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiedequalsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigi-lanza e di controllo sono esercitati anche su motivata edocumentata istanza di una impresa ovvero di una SOAo di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hannol’obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, se-condo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei re-quisiti oggetto dell’attestazione, segnalando immediata-mente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC, chedispone la sospensione cautelare dell’efficaciadell’attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla rice-zione dell’istanza medesima. Sull’istanza di verifical’ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modali-tà stabilite nel regolamento di cui all’articolo 216, comma27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanticostituiscono elemento positivo di valutazione ai finidell’attribuzione della premialità di cui all’articolo38.

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai20 milioni di euro, oltre alla presentazionedell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cuiall’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requi-siti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In talcaso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di re-visione ovvero altri soggetti preposti che si affianchinoalle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certifi-cazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizio-ne finanziaria dell’impresa concorrente all’epoca in cuipartecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale re-quisito, la stazione appaltante può richiedere una cifrad’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara,che l’impresa deve aver realizzato nei migliori cinque deidieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;

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b) alla verifica della capacità professionale per gli appaltiper i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal casoil concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavoriper entità e tipologia compresi nella categoria individuatacome prevalente a quelli posti in appalto opportunamen-te certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramitepresentazione del certificato di esecuzione lavori; tale re-quisito si applica solo agli appalti di lavori di importo su-periore a 100 milioni di euro.

8. Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,disciplina i casi e le modalità di sospensione o di annul-lamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle au-torizzazioni degli organismi di attestazione. Sono disci-plinati, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispet-tivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importocomplessivo ed al numero delle categorie generali o spe-cializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo ri-guardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in casodi consorzi stabili nonché per le microimprese e le picco-le e medie imprese.

9. Al fine di garantire l’effettività e la trasparenza dei con-trolli sull’attività di attestazione posta in essere dalle SO-A, l’ANAC predetermina e rende pubblico sul propriosito il criterio e il numero di controlli a campione da ef-fettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalleSOA.

10. La violazione delle disposizioni del regolamento dicui all’articolo 216, comma 27-octies, è punita con le san-zioni previste dall’articolo 213, comma 13. Per le viola-zioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pa-gamento in misura ridotta. L’importo della sanzione èdeterminato dall’ANAC con ordinanza-ingiunzione sullabase dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di pro-porzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie.Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrati-va pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della so-spensione dell’attività di impresa per un periodo da unmese a due anni, ovvero della decadenzadell’autorizzazione. La decadenza dell’autorizzazione siapplica sempre in caso di reiterazione della violazione cheabbia comportato la sanzione accessoria della sospensio-ne dell’attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689.

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni,con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei re-quisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacitàstrutturale indicati nel regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies.

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del pre-sente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le compe-tenti Commissioni parlamentari, vengono individuatemodalità di qualificazione, anche alternative o sperimen-tali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmentequalificate ai sensi dell’articolo 38, per migliorarel’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità ela moralità delle prestazioni degli operatori economici, sedel caso attraverso un graduale superamento del sistemaunico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del pre-sente codice svolgevano la funzione di direttore tecnicopresso un esecutore di contratti pubblici e in possessoalla medesima data di una esperienza almeno quinquen-nale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 146, comma4, del presente codice, possono continuare a volgere talifunzioni.

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1. Al momento della presentazione delle domande di par-tecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettanoil documento di gara unico europeo (DGUE), redatto inconformità al modello di formulario approvato con rego-lamento dalla Commissione europea Il DGUE è fornitoesclusivamente in forma elettronica a partire dal18 aprile2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata comeprova documentale preliminare in sostituzione dei certifi-cati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si con-ferma che l’operatore economico soddisfa le seguenticondizioni:

a) non si trova in una delle situazioni di cuiall’articolo 80;

b) soddisfa i criteri di selezione definiti a normadell’articolo83;

c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati anorma dell’articolo91.

2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevantirichieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cuial comma 1 relative agli eventuali soggetti di cuil’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89,indica l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rila-scio dei documenti complementari e include una dichia-razione formale secondo cui l’operatore economico è ingrado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali docu-menti.

3. Se la stazione appaltante può ottenere i documenticomplementari direttamente accedendo alla banca dati dicui all’articolo 81, il DGUE riporta altresì le informazionirichieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del ca-so, la necessaria dichiarazione di consenso.

4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUEutilizzato in una procedura d’appalto precedente purchéconfermino che le informazioni ivi contenute sono anco-re valide.

5. La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offe-renti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso dellaprocedura, di presentare tutti i documenti complementario parte di essi, qualora questo sia necessario per assicura-re il corretto svolgimento della procedura. Primadell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione appaltanterichiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicarel’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi qua-dro se conclusi ai sensi dell’articolo 54, comma 3 o com-ma 4, lettera a), di presentare documenti complementariaggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso,all’articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli o-

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peratori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86e 87.6. In deroga al comma 5, agli opera-tori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all’articolo 81 o qua-lora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti.

7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente infor-mazioni pertinenti sugli operatori economici, possonoessere consultate, alle medesime condizioni, dalle ammi-nistrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le mo-dalità individuate con il decreto di cui all’articolo 81,comma 2.

8.Per il tramite della cabina di regia è messo a disposizio-ne e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banchedati contenenti informazioni pertinenti sugli operatorieconomici che possono essere consultate dalle stazioniappaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su ri-chiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative allebanche dati di cui al presente articolo.

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1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, ledichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presentearticolo e all’allegato XVII, come prova dell’assenza dimotivi di esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto deicriteri di selezione di cui all’articolo 83. Le stazioni appal-tanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui alpresente articolo, all’allegato XVII e all’articolo 87. Glioperatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzoidoneo documentale per provare che essi disporrannodelle risorse necessarie.

2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenticome prova sufficiente della non applicabilitàall’operatore economico dei motivi di esclusione di cuiall’articolo 80:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di dettoarticolo, il certificato del casellario giudiziario o insua mancanza, un documento equivalente rilasciatodalla competente autorità giudiziaria oamministrativa dello Stato membro o del Paesed’origine o di provenienza da cui risulta ilsoddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo,tramite apposita certificazione rilasciata dallaamministrazione fiscale competente e, conriferimento ai contributi previdenziali e assistenziali,tramite il Documento Unico della RegolaritàContributiva acquisito d’ufficio dalle stazioniappaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensidella normativa vigente ovvero tramite analogacertificazione rilasciata dalle autorità competenti dialtri Stati.

2 -bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore eco-nomico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti

hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei mo-tivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire ri-scontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto.

3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiara-zione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certifi-cati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questinon menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni uf-ficiali sono messe a disposizione mediante il registro on-line dei certificati (e-Certis).

4.Di norma, la prova della capacità economica e finanzia-ria dell’operatore economico può essere fornita medianteuno o più mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, par-te I. L’operatore economico, che per fondati motivi nonè in grado di presentare le referenze chiestedall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la pro-pria capacità economica e finanziaria mediante un qualsi-asi altro documento considerato idoneo dalla stazioneappaltante.

5. Le capacità tecniche degli operatori economici posso-no essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cuiall’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, dellaquantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle for-niture o dei servizi.

5-bis. L’esecuzione dei lavori è documentata dal certifica-to di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schemapredisposto con il regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies, comma 2. L’attribuzione, nel certificatodi esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione,relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimentoalle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso onella lettera di invito. Qualora il responsabile unico delprocedimento riporti nel certificato di esecuzione dei la-vori categorie di qualificazione diverse da quelle previstenel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, siapplicano le sanzioni previste dall’articolo 213, comma13, nel caso di comunicazioni non veritiere.

6.Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposi-zione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioniriguardanti i motivi di esclusione elencati all’articolo 80,l’idoneità all’esercizio dell’attività professionale, la capaci-tà finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 83,nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di provadi cui al presente articolo.

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1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rila-sciati da organismi indipendenti per attestare chel’operatore economico soddisfa determinate norme di

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garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le per-sone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per mo-tivi non imputabili agli stessi operatori economici, a con-dizione che gli operatori economici dimostrino che le mi-sure di garanzia della qualità proposte soddisfano le nor-me di garanzia della qualità richieste.

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presenta-zione di certificati rilasciati da organismi indipendenti perattestare il rispetto da parte dell’operatore economico dideterminati sistemi o di norme di gestione ambientale,fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione eaudit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nel-la misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regola-mento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di ge-stione ambientale fondate su norme europee o interna-zionali in materia, certificate da organismi accreditati perlo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE)n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Lestazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalentirilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qua-lora gli operatori economici abbiano dimostrato di nonavere accesso a tali certificati o di non avere la possibilitàdi ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro nonimputabili, la stazione appaltante accetta anche altre pro-ve documentali delle misure di gestione ambientale, pur-ché gli operatori economici dimostrino che tali misuresono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistemao della norma di gestione ambientale applicabile.

3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatorieconomici la presentazione di certificati rilasciati da orga-nismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri dicui al comma 2 dell’articolo 34, fanno riferimento a orga-nismi di valutazione della conformità accreditati ai sensidel regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento euro-peo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEIEN ISO/IEC della serie 17000.

4. Le informazioni relative ai documenti presentati comeprova del rispetto delle norme ambientali e di qualità so-no messe a disposizione degli altri Stati membri, su ri-chiesta dalla Cabina di regia.

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1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte tran-sfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e al-tre forme di prove documentali introdotte in e-Certis estabilite dalla Commissione europea sono costantementeaggiornate per il tramite della cabina di regia di cuiall’articolo 212.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedonoin primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove do-cumentali che sono contemplati da e-Certis.

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1. L’operatore economico, singolo o in raggruppamentodi cui all’articolo 45, per un determinato appalto, puòsoddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti dicarattere economico, finanziario, tecnico e professionaledi cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessariper partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso,con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, avvalen-dosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti alraggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica deisuoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criterirelativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali dicui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienzeprofessionali pertinenti, gli operatori economici possonotuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo sequesti ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi percui tali capacità sono richieste. L’operatore economicoche vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega,oltre all’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausilia-ria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante ilpossesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali dicui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnicie delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore eco-nomico dimostra alla stazione appaltante che disporrà deimezzi necessari mediante presentazione di una dichiara-zione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cuiquest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la sta-zione appaltante a mettere a disposizione per tutta la du-rata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente ilconcorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermarestando l’applicazione dell’articolo80, comma 12, neiconfronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escludeil concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega,altresì, alla domanda di partecipazione in originale o co-pia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausi-liaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire irequisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarieper tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto diavvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazionedei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione

dall’impresa ausiliaria.

2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi perl’esclusione e la selezione degli operatori economici cherichiedono di essere qualificati in un sistema di qualifica-zione comportano requisiti relativi alle capacità economi-che e finanziarie dell’operatore economico o alle sue ca-pacità tecniche e professionali, questi può avvalersi, senecessario, della capacità di altri soggetti, indipendente-mente dalla natura giuridica dei legami con essi. Restafermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo eterzo, da intendersi quest’ultimo riferito all’ambito tem-porale di validità del sistema di qualificazione.

3. La stazione appaltante verifica, conformemente agliarticoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacitàl’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i

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pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussi-stono motivi non obbligatori di esclusione, purché si trat-ti di requisiti tecnici.

4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e ope-razioni di posa in opera o installazione nel quadro di unappalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono preve-dere nei documenti di gara che taluni compiti essenzialisiano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso diun’offerta presentata da un raggruppamento di operatorieconomici, da un partecipante al raggruppamento.

5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabiliin solido nei confronti della stazione appaltante in rela-zione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighiprevisti dalla normativa antimafia a carico del concorren-te si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario,in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

6. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro sogget-to.

7. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena diesclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalgapiù di un concorrente, ovvero che partecipino sial’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa chepartecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato diesecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo disubappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appal-tante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanzialicirca l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse og-getto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria,nonché l’effettivo impiego delle risorse medesimenell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile uni-co del procedimento accerta in corso d’opera che le pre-stazioni oggetto di contratto sono svolte direttamentedalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliariache il titolare del contratto utilizza in adempimento degliobblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena larisoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l’obbligodi inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimen-to le comunicazioni di cui all’articolo 52 e quelle inerentiall’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmetteall’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indican-do altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, eper la prescritta pubblicità.

10. L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requi-sito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambien-tali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152.

11. Non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggettodell’appalto o della concessione di lavori rientrino, opereper le quali sono necessari lavori o componenti di note-vole contenuto tecnologico o di rilevante complessità

tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. è consi-derato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il die-ci per cento dell’importo totale dei lavori. Con il regola-mento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, è definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

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1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali diimprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che sianoin possesso di una certificazione rilasciata da organismiaccreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento(CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consigliodi cui all’allegato XIII possono presentare alla stazioneappaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione oil certificato rilasciato dall’organismo di certificazionecompetente. Tali certificati indicano le referenze che con-sentono l’iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilasciodella certificazione nonché la relativa classificazione.

2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchie gli organismi di certificazione di cui al comma 1, pressocui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabi-na di regia di cui all’articolo212 i propri dati entro tre me-si dall’entrata in vigore del presente codice ovverodall’istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organi-smi di certificazione e provvedono altresìall’aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giornisuccessivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura latrasmissione di tali dati alla Commissione europea e aglialtri Stati membri.

3. Per gli operatori economici facenti parte di un rag-gruppamento che dispongono di mezzi forniti da altresocietà del raggruppamento, l’iscrizione negli elenchi o ilcertificato indicano specificamente i mezzi di cui si avval-gono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni con-trattuali.

4. L’iscrizione di un operatore economico in un elencoufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal compe-tente organismo di certificazione costituisce presunzioned’idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa pre-visti dall’elenco o dal certificato.

5. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali odalla certificazione, per i quali opera la presunzione diidoneità di cui al comma 4, possono essere contestati conqualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisitidegli operatori economici da parte di chi vi abbia interes-se. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assi-stenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte etasse, per ogni appalto, può essere richiestaun’attestazione supplementare ad ogni operatore econo-mico.

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6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del pre-sente articolo solo agli operatori economici stabiliti sulterritorio nazionale.

7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitati-va previsti dall’elenco ufficiale o dalla certificazione de-vono risultare conformi all’articolo 86 e, ove applicabile,all’articolo 87. Gli operatori economici possono chiederein qualsiasi momento l’iscrizione in un elenco ufficiale oil rilascio del certificato. Essi sono informati entro untermine ragionevole, fissato ai sensi dell’articolo 2 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,della decisione dell’amministrazione o ente che redigel’elenco o dell’organismo di certificazione competente.

8. L’iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione nonpossono essere imposte agli operatori economici deglialtri Stati membri in vista della partecipazione ad un pub-blico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certifi-cati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri.Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri chene facciano richiesta le informazioni relative ai documentipresentati dagli operatori economici per provare il pos-sesso dei requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchiufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altriStati membri, il possesso di una certificazione equivalen-te.

10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilodi committente e sul casellario informatico dell’ANAC.

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1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitivecon negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivoe di partenariato per l’innovazione, le stazioni appaltanti,quando lo richieda la difficoltà o la complessitàdell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitareil numero di candidati che soddisfano i criteri di selezionee che possono essere invitati a presentare un’offerta, anegoziare o a partecipare al dialogo, purché sia assicuratoil numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualifi-cati.

2. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appal-tanti indicano nel bando di gara o nell’invito a conferma-re interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secon-do il principio di proporzionalità, che intendono applica-re, il numero minimo dei candidati che intendono invita-re, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenzedi buon andamento, il numero massimo. Nelle procedureristrette il numero minimo di candidati non può essereinferiore a cinque. Nella procedura competitiva con ne-goziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nelpartenariato per l’innovazione il numero minimo di can-didati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il nu-mero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assi-curare un’effettiva concorrenza. Le stazioni appaltantiinvitano un numero di candidati pari almeno al numerominimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfa-no i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui

all’articolo 83é inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candi-dati in possesso delle capacità richieste. La stazione ap-paltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di parteci-pare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

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1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà diridurre il numero di offerte da negoziare di cui all’articolo62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cuiall’articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione appli-cando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti digara. Nella fase finale tale numero deve consentire di ga-rantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un nume-ro sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.

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1. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, de-nominata "garanzia provvisoria" pari al2percento delprezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto formadi cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Alfine di rendere l’importo della garanzia proporzionato eadeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contrat-to e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione ap-paltante può motivatamente ridurre l’importo della cau-zione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate informa aggregata da centrali di committenza, l’importodella garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misu-ra massima del 2 per cento del prezzo base. In caso dipartecipazione alla gara di un raggruppamento tempora-neo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardaretutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casidi cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà dellastazione appaltante non richiedere le garanzie di cui alpresente articolo.

2. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cuiall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 no-vembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, ascelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegnicircolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Sta-to al corso del giorno del deposito, presso una sezione ditesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, atitolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudica-trice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, ilcomma 9.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a sceltadell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarieo assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilitàprevisti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivitào rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo dicui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalenteattività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revi-sione contabile da parte di una società di revisione iscrittanell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo

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24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assi-curativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinunciaal beneficio della preventiva escussione del debitore prin-cipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,secondo comma, del codice civile, nonché l’operativitàdella garanzia medesima entro quindici giorni, a semplicerichiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottantagiorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando ol’invito possono richiedere una garanzia con termine divalidità maggiore o minore, in relazione alla durata pre-sumibile del procedimento, e possono altresì prescrivereche l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rin-novare la garanzia, su richiesta della stazione appaltantenel corso della procedura, per la durata indicata nel ban-do, nel caso in cui al momento della sua scadenza non siaancora intervenuta l’aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del con-tratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto ricon-ducibile all’affidatario o all’adozione di informazione an-timafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garan-zia è svincolata automaticamente al momento della sotto-scrizione del contratto.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici aiquali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensidelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 edella serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazio-ne del sistema di qualità conforme alle norme europeedella serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primoperiodo, anche nei confronti delle microimprese, piccolee medie imprese e dei raggruppamenti di operatori eco-nomici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente damicroimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti re-lativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanziae del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,anche cumulabile con la riduzione di cui al primo perio-do, per gli operatori economici in possesso di registrazio-ne al sistema comunitario di ecogestione e au-dit(EMAS),ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009 delParlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre2009,o del 20 per cento per gli operatori in possesso dicertificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI-SO14001.Nei contratti relativi a servizi o forniture,l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ri-dotto del 20 percento ,anche cumulabile con la riduzionedi cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori eco-nomici in possesso, in relazione ai beni o servizi che co-stituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni eservizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualitàecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi delregolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relati-vi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia edel suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, an-che cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo,secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un’impronta climati-ca (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo e-ventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumula-bile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello orga-nizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazio-ne del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguar-dante la certificazione di operatività in qualità di ESC (E-nergy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servi-zi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve esse-re calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione prece-dente.

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quelloche ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la ga-ranzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cuiagli articoli 103 e 104, qualora l’offerente risultasse affida-tario. Il presente comma non si applica alle microimpre-se, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti tempo-ranei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da mi-croimprese, piccole e medie imprese.

8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformiallo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.

9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunical’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede conte-stualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanziadi cui al comma1, tempestivamente e comunque entro untermine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione,anche quando non sia ancora scaduto il termine di effica-cia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servi-zi aventi a oggetto la redazione della progettazione e delpiano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di sup-porto alle attività del responsabile unico del procedimen-to.

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1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliticonformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, inapplicazione degli articoli 85, 86e 88, della sussistenza deiseguenti presupposti:

a) l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e aicriteri indicati nel bando di gara o nell’invito a con-fermare interesse nonché nei documenti di gara, te-nuto conto, se del caso, dell’articolo 95, comma 14;

b) l’offerta proviene da un offerente che non è esclusoai sensi dell’articolo 80 e che soddisfa i criteri di se-lezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice aisensi dell’articolo 83 e, se del caso, le norme e i cri-teri non discriminatori di cui all’articolo 91.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicarel’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta econo-micamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offertanon soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.

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1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazio-ne appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta.Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effet-tiva e sono accompagnati da specifiche che consentonol’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerential fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri diaggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verifi-cano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornitedagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari oamministrative relative al prezzo di determinate fornitureo alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appal-tanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non di-scriminazione e di parità di trattamento, procedonoall’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei con-corsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base delcriterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in-dividuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo osulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo uncriterio di comparazione costo/efficacia quale il costo delciclo di vita, conformemente all’articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criteriodell’offerta economicamente più vantaggiosa individuatasulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazioneospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai ser-vizi ad alta intensità di manodopera, come definitiall’articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti aisensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di inge-gneria e architettura e degli altri servizi di naturatecnica e intellettuale di importo pari o superiore a40.000 euro;

b -bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevolecontenuto tecnologico o che hanno un carattere in-novativo.

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) abrogata

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche stan-dardizzate o le cui condizioni sono definite dal mer-cato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità dimanodopera di cui al comma 3, lettera a);

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazioneai sensi del comma4 ne danno adeguata motivazione eindicano nel bando di gara il criterio applicato per sele-zionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudica-zione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e allecaratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta eco-nomicamente più vantaggiosa individuata sulla base delmiglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base dicriteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali osociali, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito ditali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, carat-teristiche estetiche e funzionali, accessibilità perle persone con disabilità, progettazione adeguataper tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni inmateria di sicurezza e salute dei lavoratori, qualiOSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambienta-li, contenimento dei consumi energetici e dellerisorse ambientali dell’opera o del prodotto, ca-ratteristiche innovative, commercializzazione erelative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologicadell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazioneai beni o servizi oggetto del contratto, in misurapari o superiore al 30 per cento del valore delleforniture o prestazioni oggetto del contrattostesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avutoanche riguardo ai consumi di energia e delle ri-sorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costicomplessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazio-ne degli impatti dei cambiamenti climatici, riferi-ti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servi-zio, con l’obiettivo strategico di un uso più effi-ciente delle risorse e di un’economia circolareche promuova ambiente e occupazione;

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effet-to serra associate alle attività dell’azienda calco-late secondo i metodi stabiliti in base alla rac-comandazione n. 2013/179/UE della Commis-sione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di meto-dologie comuni per misurare e comunicare leprestazioni ambientali nel corso del ciclo di vitadei prodotti e delle organizzazioni;

e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza delpersonale effettivamente utilizzato nell’appalto,qualora la qualità del personale incaricato possa

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avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto;

f) il servizio successivo alla vendita e assistenzatecnica;

g) le condizioni di consegna quali la data di conse-gna, il processo di consegna e il termine di con-segna o di esecuzione.

7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alledisposizioni richiamate al comma 2, può assumere laforma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale glioperatori economici competeranno solo in base a criteriqualitativi.

8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo compe-titivo, il bando o il documento descrittivo elencano i cri-teri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita aciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui loscarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono es-sere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la pondera-zione di cui al comma 8 non possibile per ragioni ogget-tive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o,in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documen-to descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei cri-teri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire ilpunteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministra-zioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consen-tire di individuare con un unico parametro numerico fi-nale l’offerta più vantaggiosa.

10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare ipropri costi della manodopera e gli oneri aziendali con-cernenti l’adempimento delle disposizioni in materia disalute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delleforniture senza posa in opera, dei servizi di natura intel-lettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, com-ma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente aicosti della manodopera, prima dell’aggiudicazione proce-dono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo97, comma 5, lettera d).

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurarel’effettiva individuazione del miglior rapporto quali-tà/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta eindividua criteri tali da garantire un confronto concorren-ziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione ap-paltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio eco-nomico entro il limite del 30 per cento.

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessiall’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture oservizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsia-si aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compre-si fattori coinvolti nel processo specifico di produzione,fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi oin un processo specifico per una fase successiva del lorociclo di vita, anche se questi fattori non sono parte delloro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non pro-cedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conve-

niente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea econ i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell’offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero .

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione euro-pea e con i principi di parità di trattamento, non di-scriminazione, trasparenza e proporzionalità, leamministrazioni aggiudicatrici indicano nel bandodi gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali cheintendono applicare alla valutazione dell'offerta inrelazione al maggiore rating di legalità e di impresa,alla valutazione dell'impatto generato di cui all'arti-colo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicem-bre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia unsoggetto diverso dalle società benefit, nonché' peragevolare la partecipazione delle micro, piccole emedie imprese, dei giovani professionisti e delle im-prese di nuova costituzione alle procedure di affi-damento. Indicano altresì il maggiore punteggio re-lativo all'offerta concernente beni, lavori o serviziche presentano un minore impatto sulla salute esull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da fi-liera corta o a chilometro zero.

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, neicasi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, siapplicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esi-gere la presentazione di varianti da parte degliofferenti. Esse indicano nel bando di gara ovve-ro, se un avviso di preinformazione è utilizzatocome mezzo di indizione di una gara, nell’invitoa confermare interesse se autorizzano o richie-dono le varianti; in mancanza di questa indica-zione, le varianti non sono autorizzate. Le va-rianti sono comunque collegate all’oggettodell’appalto;

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richie-dono le varianti menzionano nei documenti digara i requisiti minimi che le varianti devono ri-spettare, nonché le modalità specifiche per la lo-ro presentazione, in particolare se le variantipossono essere presentate solo ove sia stata pre-sentata anche un’offerta, che è diversa da unavariante. Esse garantiscono anche che i criteri diaggiudicazione scelti possano essere applicati al-

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le varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti

c) solo le varianti che rispondono ai requisiti mi-nimi prescritti dalle amministrazioni aggiudica-trici sono prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appaltipubblici di forniture o di servizi, le amministra-zioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o ri-chiesto varianti non possono escludere una va-riante per il solo fatto che, se accolta, configure-rebbe, rispettivamente, o un appalto di servizianziché un appalto pubblico di forniture o unappalto di forniture anziché un appalto pubblicodi servizi.

14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cuial comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuirealcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispettoa quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenzadi una pronuncia giurisdizionale, successivamente allafase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delleofferte non rileva ai fini del calcolo di medie nella proce-dura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delleofferte.

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1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto perti-nenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo divita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

a) costi sostenuti dall’amministrazione aggiudica-trice o da altri utenti, quali:

1) costi relativi all’acquisizione;

2) costi connessi all’utilizzo, quali consu-mo di energia e altre risorse;

3) costi di manutenzione;

4) costi relativi al fine vita, come i costi diraccolta, di smaltimento e di riciclag-gio;

b) costi imputati a esternalità ambientali legate aiprodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo divita, purché il loro valore monetario possa esse-re determinato e verificato. Tali costi possonoincludere i costi delle emissioni di gas a effettoserra e di altre sostanze inquinanti, nonché altricosti legati all’attenuazione dei cambiamenticlimatici.

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costidel ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei docu-menti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e ilmetodo che la stazione appaltante impiegherà al fine dideterminare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità am-bientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti con-dizioni:

a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e nondiscriminatori. Se il metodo non è stato previstoper un’applicazione ripetuta o continua, lo stessonon deve favorire né svantaggiare indebitamentetaluni operatori economici;

b) essere accessibile a tutte le parti interessate;

c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ra-gionevole sforzo da operatori economici normal-mente diligenti, compresi gli operatori economicidi altri Stati membri, di paesi terzi parti dell’AAPo di altri accordi internazionali che l’Unione è te-nuta a rispettare o ratificati dall’Italia.

3. L’allegato XVIII al presente codice contiene l’elencodegli atti legislativi dell’Unione e, ove necessario, degli attidelegati attuativi che approvano metodi comuni per lavalutazione del costo del ciclo di vita.

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1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta dellastazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costiproposti nelle offerte se queste appaiono anormalmentebasse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzopiù basso e il numero delle offerte ammesse è pari o su-periore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sul-le offerte che presentano un ribasso pari o superiore aduna soglia di anomalia determinata; al fine di non renderepredeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimentoper il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la com-missione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica deiribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,con esclusione del 10 per cento, arrotondatoall’unità superiore, rispettivamente delle offertedi maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;le offerte aventi un uguale valore di ribasso so-no prese in considerazione distintamente nei lo-ro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calco-lo del 10 per cento, siano presenti una o più of-ferte di eguale valore rispetto alle offerte da ac-cantonare, dette offerte sono altresì da accanto-nare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassipercentuali che superano la media calcolata aisensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media a-ritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ri-bassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementatadi un valore percentuale pari al prodotto delleprime due cifre dopo la virgola della somma deiribassi di cui alla lettera a) applicato allo scartomedio aritmetico di cui alla lettera b).

2 -bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è in-

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feriore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sul-le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determi-nazione della congruità delle offerte, al fine di non rende-re predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferi-mento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percen-tuali di tutte le offerte ammesse, con esclusionedel 10 per cento, arrotondato all’unità superiore,rispettivamente delle offerte di maggior ribassoe di quelle di minor ribasso; le offerte aventi unuguale valore di ribasso sono prese in conside-razione distintamente nei loro singoli valori;qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cen-to, siano presenti una o più offerte di eguale va-lore rispetto alle offerte da accantonare, detteofferte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassipercentuali che superano la media calcolata aisensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritme-tico di cui alla lettera b) e la media aritmetica dicui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o infe-riore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valoredella media aritmetica di cui alla lettera a) in-crementata del 20 per cento della medesimamedia aritmetica; la soglia di anomalia è calcola-ta come somma della media aritmetica di cui allalettera a) e dello scarto medio aritmetico di cuialla lettera b);

2 -ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla ridetermina-zione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quellodell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruitàdelle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia ipunti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi aglialtri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori aiquattro quinti dei corrispondenti punti massimi previstidal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è ef-fettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari osuperiore a tre. Si applica l’ultimo periodo del comma 6.

3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 -bis e 2 -ter è effet-tuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o su-periore a cinque.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particola-re, riferirsi a:

a) l’economia del processo di fabbricazione dei pro-dotti, dei servizi prestati o del metodo di costru-zione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni ec-cezionalmente favorevoli di cui dispone

l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei serviziproposti dall’offerente.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnandoal concorrente un termine non inferiore a quindici giorni,la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa e-sclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica suf-ficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti,tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se haaccertato, con le modalità di cui al primo periodo, chel’offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30,comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezzadi cui all’articolo 95, comma 10 rispettoall’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei ser-vizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi sala-riali retributivi indicati nelle apposite tabelle dicui all’articolo 23, comma 16.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trat-tamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge oda fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, am-messe giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza dicui al piano di sicurezza e coordinamento previstodall’articolo 100del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare lacongruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifi-ci, appaia anormalmente bassa.

7. La stazione appaltante qualora accerti che un’offerta èanormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto unaiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente perquesto motivo, soltanto dopo aver consultato l’offerentee se quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro untermine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, chel’aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensidell’articolo 107 TFUE. La stazione appaltante escludeun’offerta in tali circostanze e informa la Commissioneeuropea.

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di ag-giudicazione è quello del prezzo più basso e comunqueper importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e chenon presentano carattere transfrontaliero, la stazione ap-paltante prevede nel bando l’esclusione automatica dallagara delle offerte che presentano una percentuale di ri-basso pari o superiore alla soglia di anomalia individuataai sensi del comma 2 e dei commi 2 -bis e 2 -ter. In talcaso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunquel’esclusione automatica non opera quando il numero delleofferte ammesse è inferiore a dieci.

9. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, su richiesta,mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo dicollaborazione amministrativa, tutte le informazioni a di-sposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettiviapplicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove

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e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5».

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1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un con-tratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano unavviso secondo le modalità di pubblicazione di cuiall’articolo 72, conforme all’allegato XIV, Parte I, letteraD, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione,entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dallaconclusione dell’accordo quadro.

2. Se la gara è stata indetta mediante un avviso di prein-formazione e se l’amministrazione aggiudicatrice ha deci-so che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo co-perto dall’avviso di preinformazione, l’avviso di aggiudi-cazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.

3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensidell’articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentatedall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della proce-dura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su taleaccordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della proce-dura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadrosu base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi rag-gruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

4. Le stazioni appaltanti inviano all’Ufficio delle pubbli-cazioni dell’Unione europea, conformemente a quantoprevisto dall’articolo 72, un avviso di aggiudicazione diappalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni ap-palto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Essepossono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestra-le. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tarditrenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 53, talu-ne informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto oalla conclusione dell’accordo quadro possono non esserepubblicate qualora la loro divulgazione ostacolil’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pub-blico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di unparticolare operatore economico, pubblico o privato, op-pure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale traoperatori economici.

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1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importopari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogni-qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione,la stazione appaltante redige una relazione contenentealmeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l’indirizzo della stazione appaltante,l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordoquadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) se del caso, i risultati della selezione qualitativae/o della riduzione dei numeri a norma degli ar-ticoli 91 e 92, ossia:

1) i nomi dei candidati o degli offerentiselezionati e i motivi della selezione;

2) i nomi dei candidati o degli offerentiesclusi e i motivi dell’esclusione;

c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anor-malmente basse;

d) il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scel-ta della sua offerta, nonché, se è nota, la partedell’appalto o dell’accordo quadro chel’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e,se noti al momento della redazione, i nomi deglieventuali subappaltatori del contraente principa-le;

e) per le procedure competitive con negoziazione ei dialoghi competitivi, le circostanze di cuiall’articolo 59 che giustificano l’utilizzazione ditali procedure;

f) per quanto riguarda le procedure negoziate sen-za previa pubblicazione di un bando di gara, lecircostanze di cui all’articolo 63 che giustificanol’utilizzazione di tali procedure;

g) eventualmente, le ragioni per le qualil’amministrazione aggiudicatrice ha deciso dinon aggiudicare un appalto, concludere un ac-cordo quadro o istituire un sistema dinamico diacquisizione;

h) eventualmente, le ragioni per le quali per la pre-sentazione delle offerte sono stati usati mezzi dicomunicazione diversi dai mezzi elettronici;

i) eventualmente, i conflitti di interesse individuatie le misure successivamente adottate.

2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gliappalti basati su accordi quadro conclusi con un solo o-peratore economico e aggiudicati entro i limiti delle con-dizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadrocontiene tutti i termini che disciplinano la prestazione deilavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché lecondizioni oggettive per determinare quale degli operato-ri economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale pre-stazione.

3. Qualora l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato anorma dell’articolo 98 o dell’articolo 142, comma 3, con-tiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni ap-paltanti possono fare riferimento a tale avviso.

4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento ditutte le procedure di aggiudicazione, indipendentementedal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici omeno. Garantiscono la conservazione di una documenta-zione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tuttele fasi della procedura di appalto, quali la documentazio-ne relativa alle comunicazioni con gli operatori economicie le deliberazioni interne, la preparazione dei documentidi gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezio-ne e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione è

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conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

5. La relazione o i suoi principali elementi sono comuni-cati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 per la suc-cessiva comunicazione alla Commissione europea, alleautorità, agli organismi o alle strutture competenti, quan-do tale relazione è richiesta.

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1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti par-ticolari per l’esecuzione del contratto, purché siano com-patibili con il diritto europeo e con i principi di parità ditrattamento, non discriminazione, trasparenza, propor-zionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara,o nell’invito in caso di procedure senza bando o nel capi-tolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in par-ticolare, a esigenze sociali e ambientali.

2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano diaccettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulte-ranno aggiudicatari.

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1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori,servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del pro-cedimento, che controllai livelli di qualità delle prestazio-ni. Il responsabile unico del procedimento, nella fasedell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione delcontratto o del direttore dei lavori, del coordinatore inmateria di salute e di sicurezza durante l’esecuzione pre-visto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchédel collaudatore ovvero della commissione di collaudo,del verificatore della conformità e accerta il corretto edeffettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecni-co-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativia lavori, le stazioni appaltanti individuano, primadell’avvio delle procedure per l’affidamento, su propostadel responsabile unico del procedimento, un direttore deilavori che può essere coadiuvato, in relazione alla com-plessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi eda ispettori di cantiere.

3. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori,ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile eamministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché ilavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità alprogetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la re-

sponsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed in-terloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso e-spressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regola-rità da parte dell’esecutore e del subappaltatoredella documentazione prevista dalle leggi vigentiin materia di obblighi nei confronti dei dipen-denti;

b) curare la costante verifica di validità del pro-gramma di manutenzione, dei manuali d’uso edei manuali di manutenzione, modificandone eaggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile delprocedimento, dell’inosservanza, da partedell’esecutore, dell’articolo 105;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti ri-chiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, lefunzioni di coordinatore per l’esecuzione dei la-vori. Nel caso in cui il direttore dei lavori nonsvolga tali funzioni le stazioni appaltanti preve-dono la presenza di almeno un direttore opera-tivo, in possesso dei requisiti previsti dalla nor-mativa, a cui affidarle.

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi colla-borano con il direttore dei lavori nel verificare chele lavo-razioni di singole parti dei lavori da realizzare siano ese-guite regolarmente e nell’osservanza delle clausole con-trattuali. Essi rispondono della loro attività direttamenteal direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono esse-re affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenticompiti:

a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratichedi legge relative alla denuncia dei calcoli dellestrutture;

b) programmare e coordinare le attivitàdell’ispettore dei lavori;

c) curare l’aggiornamento del cronoprogrammagenerale e particolareggiato dei lavori e segnala-re tempestivamente al direttore dei lavori le e-ventuali difformità rispetto alle previsioni con-trattuali proponendo i necessari interventi cor-rettivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gliinterventi necessari ad eliminare difetti proget-tuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influisco-no negativamente sulla qualità dei lavori e pro-ponendo al direttore dei lavori le adeguate azio-ni correttive;

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f) assistere i collaudatori nell’espletamento delleoperazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle provedi collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere colla-borano con il direttore dei lavori nella sorveglianza deilavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capito-lato speciale di appalto. La posizione di ispettore è rico-perta da una sola persona che esercita la sua attività in unturno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno duran-te il periodo di svolgimento di lavori che richiedono con-trollo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo edelle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loroattività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettoripossono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamentodelle forniture di materiali per assicurare chesiano conformi alle prescrizioni ed approvatidalle strutture di controllo di qualità del fornito-re;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i ma-teriali, le apparecchiature e gli impianti abbianosuperato le fasi di collaudo prescritte dal con-trollo di qualità o dalle normative vigenti o dalleprescrizioni contrattuali in base alle quali sonostati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavoricon riguardo ai disegni ed alle specifiche tecni-che contrattuali;

e) l’assistenza alle prove di laboratorio;

f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove dimessa in esercizio ed accettazione degli impian-ti;

g) la predisposizione degli atti contabili el’esecuzione delle misurazioni quando siano statiincaricati dal direttore dei lavori;

h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

6. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione deilavori si applica l’articolo 92 comma 1 del decreto legisla-tivo n. 81 del 2008.

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza,da individuarsi con il decreto di cui all’articolo 111,comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indi-cazione del direttore dell’esecuzione, può nominare unassistente del direttore dell’esecuzione, con le funzioniindicate dal medesimo decreto.

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1. Il responsabile unico del procedimento controllal’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei

lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del con-tratto per i servizi e forniture.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavorie a verifica di conformità per i servizi e per le forniture,per certificare che l’oggetto del contratto in termini diprestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economi-che e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispet-to delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per icontratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 mi-lione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 ilcertificato di collaudo, nei casi espressamente individuatidal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dalcertificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori daldirettore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiorea 1 milione di euro e per forniture e servizi di importoinferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltàdella stazione appaltante sostituire il certificato di collau-do o il certificato di verifica di conformità con il certifica-to di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal diretto-re dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile uni-co del procedimento. Nei casi di cui al presente comma ilcertificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tremesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggettodel contratto.

3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avereluogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delleprestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8,di particolare complessità dell’opera o delle prestazioni dacollaudare, per i quali il termine può essere elevato sinoad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di ve-rifica di conformità ha carattere provvisorio e assume ca-rattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamenteapprovato ancorché l’atto formale di approvazione nonsia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del mede-simo termine.

4. abrogato.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice ci-vile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizidell’opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, pur-ché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certi-ficato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. abrogato

6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione deicontratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltantinominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altreamministrazioni pubbliche da uno a tre componenti conqualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delcontratto, in possesso dei requisiti di moralità, competen-za e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazio-nale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8del presente articolo. Il compenso spettante per l’attivitàdi collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazioneappaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo113, mentre per i dipendenti di altre amministrazionipubbliche è determinato ai sensi della normativa applica-bile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizio-ni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

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legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle al-tre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accer-tata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovve-ro di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appal-tanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e diverifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,e agli avvocati e procuratori dello Stato, in atti-vità di servizio e, per appalti di lavori pubblici diimporto pari o superiore alle soglie di rilevanzacomunitaria di cui all’articolo 35 a quelli in quie-scenza nella regione/regioni ove è stata svoltal’attività di servizio;

b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblicaamministrazione in servizio, ovvero in tratta-mento di quiescenza per appalti di lavori pub-blici di importo pari o superiore alle soglie di ri-levanza comunitaria di cui all’articolo 35 ubicatinella regione/regioni ove è svolta per i dipen-denti in servizio, ovvero è stata svolta per quelliin quiescenza, l’attività di servizio;

c) a coloro che nel triennio antecedente hanno a-vuto rapporti di lavoro autonomo o subordina-to con gli operatori economici a qualsiasi titolocoinvolti nell’esecuzione del contratto;

d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svol-gono attività di controllo, verifica, progettazio-ne, approvazione, autorizzazione, vigilanza o di-rezione sul contratto da collaudare.

d-bis) a coloro che hanno partecipato alla proceduradi gara.

8. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono disciplinate e definite le modalità tecniche disvolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certifica-to di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di con-formità possono essere sostituiti dal certificato di regolareesecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla datadi entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo216, comma 16., anche con riferimento al certificato diregolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.

9. Al termine del lavoro sono redatti:

a) per i beni del patrimonio culturale un consunti-vo scientifico predisposto dal direttore dei lavo-ri o , nel caso di interventi su beni culturali mo-bili, superfici decorate di beni architettonici e amateriali storicizzati di beni immobili di interes-se storico artistico o archeologico, da restaura-tori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vi-gente, quale ultima fase del processo della cono-scenza e del restauro e quale premessa per il fu-turo programma di intervento sul bene; i costiper la elaborazione del consuntivo scientificosono previsti nel quadro economicodell’intervento;

b) l’aggiornamento del piano di manutenzione;

c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai pro-fessionisti afferenti alle rispettive competenze,con l’esplicitazione dei risultati culturali e scien-tifici raggiunti.

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1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto devecostituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva"a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con lemodalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 percento dell’importo contrattuale e tale obbligazione è indi-cata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori,di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara rea-lizzate in forma aggregata da centrali di committenza,l’importo della garanzia è indicato nella misura massimadel 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di sal-vaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del con-tratto nei termini e nei modi programmati in caso di ag-giudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la ga-ranzia da costituire è aumentata di tanti punti percentualiquanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribas-so sia superiore al venti per cento, l’aumento è di duepunti percentuali per ogni punto di ribasso superiore alventi per cento. La cauzione è prestata a garanziadell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto edel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale ina-dempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanziadel rimborso delle somme pagate in più all’esecutore ri-spetto alle risultanze della liquidazione finale, salva co-munque la risarcibilità del maggior danno versol’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alladata di emissione del certificato di collaudo provvisorio odel certificato di regolare esecuzione. La stazione appal-tante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reinte-grazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tut-to o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazionesi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondereall’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo siapplicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7,per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi dellacauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, perl’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamen-to dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione delcontratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il di-ritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamen-to di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienzederivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni deicontratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tute-la, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisicadei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghidove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia perprovvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggettoaggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inos-servanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assi-

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curazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori ad-detti all’esecuzione dell’appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma1 determina la decadenza dell’affidamento el’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in se-de di offerta da parte della stazione appaltante, che ag-giudica l’appalto o la concessione al concorrente che se-gue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a sceltadell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cuiall’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere e-spressamente la rinuncia al beneficio della preventiva e-scussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezionedi cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile,nonché l’operatività della garanzia medesima entro quin-dici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione ap-paltante.

5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamentesvincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nellimite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo ga-rantito. L’ammontare residuo della cauzione definitivadeve permanere fino alla data di emissione del certificatodi collaudo provvisorio o del certificato di regolare ese-cuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ul-timazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Losvincolo è automatico, senza necessità di nulla osta delcommittente, con la sola condizione della preventivaconsegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore odel concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori odi analogo documento, in originale o in copia autentica,attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si ap-plica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle lepattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo neiquindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamentoo della documentazione analoga costituisce inadempi-mento del garante nei confronti dell’impresa per la qualela garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla co-stituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoriabancaria o assicurativa pari all’importo della medesimarata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale ap-plicato per il periodo intercorrente tra la data di emissio-ne del certificato di collaudo o della verifica di conformi-tà nel caso di appalti di servizi o forniture e l’assunzionedel carattere di definitività dei medesimi.

7. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire e conse-gnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni primadella consegna dei lavori anche una polizza di assicura-zione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti acausa del danneggiamento o della distruzione totale oparziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verifica-tisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti enegli atti a base di gara o di affidamento è stabilitol’importo della somma da assicurare che, di norma, corri-sponde all’importo del contratto stesso qualora non sus-sistano motivate particolari circostanze che imponganoun importo da assicurare superiore. La polizza del pre-sente comma deve assicurare la stazione appaltante con-tro la responsabilità civile per danni causati a terzi nelcorso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al

cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del cer-tificato di collaudo provvisorio o del certificato di regola-re esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritar-dato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione ap-paltante.

8. Per i lavori di importo superiore al doppio della sogliadi cui all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquida-zione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con de-correnza dalla data di emissione del certificato di collaudoprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione o co-munque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione deilavori risultante dal relativo certificato, una polizza in-dennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina tota-le o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gra-vi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previ-sione del pagamento dell’indennizzo contrattualmentedovuto in favore del committente non appena questi lorichieda, anche in pendenza dell’accertamento della re-sponsabilità e senza che occorrano consensi ed autoriz-zazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo dellapolizza decennale non deve essere inferiore al venti percento del valore dell’opera realizzata e non superiore al40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalitàavuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei la-vori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui alpresente comma una polizza di assicurazione della re-sponsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decor-renza dalla data di emissione del certificato di collaudoprovvisorio o del certificato di regolare esecuzione e perla durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 percento del valore dell’opera realizzata con un minimo di500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previ-ste dal presente codice sono conformi agli schemi tipoapprovati con decreto del Ministro dello sviluppo eco-nomico di concerto con il Ministro delle infrastrutture edei trasporti e previamente concordato con le banche e leassicurazioni o loro rappresentanze.

10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fi-deiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, sumandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e perconto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabi-lità solidale tra le imprese".

11. è facoltà dell’amministrazione in casi specifici nonrichiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguir-si da operatori economici di comprovata solidità nonchéper le forniture di beni che per la loro natura, o per l’usospeciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nelluogo di produzione o forniti direttamente dai produttori

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o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di pre-cisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a opera-tori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garan-zia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinatoad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

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1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunqueammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di ga-ra, per gli appalti di ammontare a base d’asta superiore a100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presentasotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata daisoggetti di cui all’articolo 93 comma 3, in luogo della ga-ranzia definitiva di cui all’articolo 103, una garanziadell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto edel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale ina-dempimento delle obbligazioni stesse, denominata "ga-ranzia di buon adempimento" e una garanzia di conclu-sione dell’opera nei casi di risoluzione del contrato previ-sti dal codice civile e dal presente codice, denominata"garanzia per la risoluzione".

2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo sogget-to, anche quest’ultimo presenta le garanzie previste alcomma 1.

3. La garanzia di buon adempimento è costituita con lemodalità di cui all’articolo 103 commi 1 e 2, ed è pari alcinque per cento fisso dell’importo contrattuale comerisultante dall’aggiudicazione senza applicazione degli in-crementi per ribassi di cui all’articolo 103 comma 1epermane fino alla data di emissione del certificato di col-laudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazionedei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La garanzia fideiussoria" per la risoluzione" di naturaaccessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto pre-visti dal codice civile e dal presente codice ed è di impor-to pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, fermorestando che, qualora l’importo in valore assoluto fossesuperiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende co-munque limitata a 100 milioni di euro.

5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti deidanni effettivamente subiti, i costi per le procedure diriaffidamento da parte della stazione appaltante o delsoggetto aggiudicatore e l’eventuale maggior costo tral’importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione origi-naria dei lavori e l’importo contrattuale del riaffidamentodei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei paga-menti già effettuati o da effettuare in base agli statid’avanzamento dei lavori.

6. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dalperfezionamento del contratto e fino alla data di emissio-ne del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessaautomaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessaautomaticamente oltre che per la sua escussione ai sensidel comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffi-damento dei lavori.

7 Le garanzie di cui al presente articolo prevedono e-spressamente la rinuncia al beneficio della preventiva e-scussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma del codice civile.

8. Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entrotrenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazioneappaltante o del soggetto aggiudicatore recantel’indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o ilsoggetto aggiudicatore richiede l’escussione.

9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fi-deiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modali-tà di cui all’articolo 103, comma 9.

10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il dirittodi regresso verso la stazione appaltante o il soggetto ag-giudicatore per l’eventuale indebito arricchimento e pos-sono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. Igaranti designano un mandatario o un delegatario per irapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudi-catore.

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1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codi-ce eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, leforniture compresi nel contratto. Il contratto non puòessere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previ-sto dall’articolo 106, comma 1, lettera d). è ammesso ilsubappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

[il seguente comma 2 è sospeso fino al 31 dicembre 2020]

2. Il subappalto è il contratto con il qualel’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delleprestazioni o lavorazioni oggetto del contratto diappalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsia-si contratto avente ad oggetto attività ovunque e-spletate che richiedono l’impiego di manodopera,quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,se singolarmente di importo superiore al 2 per centodell’importo delle prestazioni affidate o di importosuperiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del co-sto della manodopera e del personale sia superiore al50 per cento dell’importo del contratto da affidare.Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventualesubappalto non può superare la quota del 30 percento dell’importo complessivo del contratto di lavo-ri, servizi o forniture. L’affidatario comunica allastazione appaltante, prima dell’inizio della presta-zione, per tutti i sub-contratti che non sono subap-palti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nomedel sub-contraente, l’importo del sub-contratto,l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. So-no, altresì, comunicate alla stazione appaltante even-tuali modifiche a tali informazioni avvenute nel cor-so del sub-contratto. è altresì fatto obbligo di acqui-

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sire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

[Ndr] L’art. 1, comma 18, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che:

“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal com-ma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo comples-sivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le lorospecificità, non si configurano come attività affidate insubappalto:

a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratoriautonomi, per le quali occorre effettuare comu-nicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informati-ci;

c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli neicomuni classificati totalmente montani di cuiall’elenco dei comuni italiani predispostodall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ov-vero ricompresi nella circolare del Ministerodelle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicatanel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzettaufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18giugno 1993, nonché nei comuni delle isole mi-nori di cui all’allegato A annesso alla legge 28dicembre 2001, n. 448.

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affida-tari in forza di contratti continuativi di cooperazione,servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriorealla indizione della procedura finalizzata alla aggiudi-cazione dell’appalto. I relativi contratti sono deposi-tati alla stazione appaltante prima o contestualmentealla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codi-ce possono affidare in subappalto le opere o i lavori, iservizi o le forniture compresi nel contratto, previa auto-rizzazione della stazione appaltante purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipa-to alla procedura per l’affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa ca-tegoria;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o leparti di opere ovvero i servizi e le forniture oparti di servizi e forniture che si intende subap-paltare;

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai su-bappaltatori dei motivi di esclusione di cuiall’articolo 80.

5. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermirestando i limiti previsti dal medesimo comma,l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cen-to dell’importo delle opere e non può essere, senza ra-gioni obiettive, suddiviso.

[il seguente comma 6 è sospeso fino al 31 dicembre 2020]

6. È obbligatoria l’indicazione della terna disubappaltatori in sede di offerta, qualora gli appaltidi lavori, servizi e forniture siano di importo pari osuperiore alle soglie di cui all’articolo 35 o,indipendentemente dall’importo a base di gara,riguardino le attività maggiormente esposte a rischiodi infiltrazione mafiosa, come individuate al comma53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie diprestazioni, la terna di subappaltatori va indicatacon riferimento a ciascuna tipologia di prestazioneomogenea prevista nel bando di gara. Nel bando onell’avviso di gara la stazione appaltante prevede,per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: lemodalità e le tempistiche per la verifica dellecondizioni di esclusione di cui all’articolo 80 primadella stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e isubappaltatori; l’indicazione dei mezzi di provarichiesti, per la dimostrazione delle circostanze diesclusione per gravi illeciti professionali comeprevisti dal comma 13 dell’articolo 80.

[Ndr] L’art. 1, comma 18, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che:

“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal com-ma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo comples-sivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”.

7. L’affidatario deposita il contratto di subappalto pressola stazione appaltante almeno venti giorni prima della da-ta di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative presta-zioni. Al momento del deposito del contratto di subap-palto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmettealtresì la certificazione attestante il possesso da parte delsubappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalpresente codice in relazione alla prestazione subappaltatae la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenzain capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cuiall’articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato delladocumentazione tecnica, amministrativa e grafica diret-tamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicapuntualmente l’ambito operativo del subappalto sia intermini prestazionali che economici.

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8. Il contraente principale è responsabile in via esclusivanei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario èresponsabile in solido con il subappaltatore in relazioneagli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelleipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore èliberato dalla responsabilità solidale di cui al primo perio-do.

9. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trat-tamento economico e normativo stabilito dai contratticollettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore eper la zona nella quale si eseguono le prestazioni. è, altre-sì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme an-zidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei lorodipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subap-palto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio deilavori la documentazione di avvenuta denunzia agli entiprevidenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicu-rativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui alcomma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni re-se nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazioneappaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di re-golarità contributiva in corso di validità relativoall’affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, incaso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute alpersonale dipendente dell’esecutore o del subappaltatoreo dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché incaso di inadempienza contributiva risultante dal docu-mento unico di regolarità contributiva, si applicano le di-sposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste dicui al comma precedente, il responsabile del procedimen-to inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione pro-vinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappal-tatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimo-strato la sussistenza dei motivi di esclusione di cuiall’articolo80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente alsubappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed alfornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le presta-zioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è unamicroimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da partedell’appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura delcontratto lo consente.

14. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidatein subappalto, gli stessi prezzi unitari risultantidall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti percento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestaziona-li previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corri-sponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativialle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese su-bappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,

sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurez-za in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva appli-cazione della presente disposizione. L’affidatario è soli-dalmente responsabile con il subappaltatore degli adem-pimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicu-rezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantieredevono essere indicati anche i nominativi di tutte le im-prese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro som-merso e irregolare, il documento unico di regolarità con-tributiva è comprensivo della verifica della congruità dellaincidenza della mano d’opera relativa allo specifico con-tratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificatadalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello na-zionale tra le parti sociali firmatarie del contratto colletti-vo nazionale comparativamente più rappresentative perl’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali; per i lavori non edili è verificata in com-parazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9aprile 2008, n.81 sono messi a disposizione delle autoritàcompetenti preposte alle verifiche ispettive di controllodei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordina-mento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, alfine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subap-paltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano pre-sentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamentotemporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe almandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabiledel rispetto del piano da parte di tutte le imprese impe-gnate nell’esecuzione dei lavori.

[il seguente comma 18 è sospeso fino al 31 dicembre 2020]

18. L’affidatario che si avvale del subappalto o delcottimo deve allegare alla copia autentica delcontratto la dichiarazione circa la sussistenza omeno di eventuali forme di controllo o dicollegamento a norma dell’articolo 2359 del codicecivile con il titolare del subappalto o del cottimo.Analoga dichiarazione deve essere effettuata daciascuno dei soggetti partecipanti nel caso diraggruppamento temporaneo, società o consorzio.La stazione appaltante provvede al rilasciodell’autorizzazione di cui al comma 4 entro trentagiorni dalla relativa richiesta; tale termine può essereprorogato una sola volta, ove ricorrano giustificatimotivi. Trascorso tale termine senza che si siaprovveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Peri subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 percento dell’importo delle prestazioni affidate o diimporto inferiore a 100.000 euro, i termini per ilrilascio dell’autorizzazione da parte della stazioneappaltante sono ridotti della metà.

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[Ndr] Art. 1, comma 18, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla leg-ge n. 55/2019 prevede che:

“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pub-blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicem-bre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, non-ché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codi-ce, riferite al subappaltatore”.

19. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappaltonon può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicanoanche ai raggruppamenti temporanei e alle società ancheconsortili, quando le imprese riunite o consorziate nonintendono eseguire direttamente le prestazioni scorpora-bili, si applicano altresì agli affidamenti con proceduranegoziata. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni delpresente articolo è consentita, in deroga all’articolo 48,comma 9, primo periodo, la costituzionedell’associazione in partecipazione quando l’associantenon intende eseguire direttamente le prestazioni assuntein appalto.

21. è fatta salva la facoltà per le regioni a statuto specialee per le province autonome di Trento e Bolzano, sullabase dei rispettivi statuti e delle relative norme di attua-zione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente edei principi dell’ordinamento comunitario, di disciplinareulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessariper la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo83, comma 1, e all’articolo 84, comma 4, lettera b),all’appaltatore, scomputando dall’intero valoredell’appalto il valore e la categoria di quanto eseguito at-traverso il subappalto. I subappaltatori possono richiede-re alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle presta-zioni oggetto di appalto realmente eseguite.

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1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appal-to in corso di validità devono essere autorizzate dal RUPcon le modalità previste dall’ordinamento della stazioneappaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto neisettori ordinari e nei settori speciali possono essere modi-ficati senza una nuova procedura di affidamento nei casiseguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valoremonetario, sono state previste nei documenti digara iniziali in clausole chiare, precise e inequi-vocabili, che possono comprendere clausole direvisione dei prezzi. Tali clausole fissano la por-tata e la natura di eventuali modifiche nonché lecondizioni alle quali esse possono essere impie-gate, facendo riferimento alle variazioni deiprezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse

non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del con-tratto o dell’accordo quadro. Per i contratti rela-tivi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sullabase dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7,solo per l’eccedenza rispetto al dieci per centorispetto al prezzo originario e comunque in mi-sura pari alla metà. Per i contratti relativi a ser-vizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatorirestano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1,comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari daparte del contraente originale che si sono resinecessari e non erano inclusi nell’appalto inizia-le, ove un cambiamento del contraente producaentrambi i seguenti effetti, fatto salvo quantoprevisto dal comma 7 per gli appalti nei settoriordinari:

1) risulti impraticabile per motivi econo-mici o tecnici quali il rispetto dei re-quisiti di intercambiabilità o interope-rabilità tra apparecchiature, servizi oimpianti esistenti forniti nell’ambitodell’appalto iniziale;

2) comporti per l’amministrazione aggiu-dicatrice o l’ente aggiudicatore notevolidisguidi o una consistente duplicazionedei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizio-ni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti neisettori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinatada circostanze impreviste e imprevedi-bili per l’amministrazione aggiudicatri-ce o per l’ente aggiudicatore. In tali ca-si le modifiche all’oggetto del contrattoassumono la denominazione di variantiin corso d’opera. Tra le predette circo-stanze può rientrare anche la soprav-venienza di nuove disposizioni legisla-tive o regolamentari o provvedimentidi autorità od enti preposti alla tuteladi interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura genera-le del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cuila stazione appaltante aveva inizialmente aggiu-dicato l’appalto a causa di una delle seguenti cir-costanze:

1) una clausola di revisione inequivocabilein conformità alle disposizioni di cuialla lettera a);

2) all’aggiudicatario iniziale succede, percausa di morte o a seguito di ristruttu-razioni societarie, comprese rilevazio-ni, fusioni, scissioni, acquisizione o in-

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solvenza, un altro operatore economi-co che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche so-stanziali al contratto e non sia finaliz-zato ad eludere l’applicazione del pre-sente codice;

3) nel caso in cui l’amministrazione ag-giudicatrice o l’ente aggiudicatore si as-suma gli obblighi del contraente prin-cipale nei confronti dei suoi subappal-tatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi delcomma 4. Le stazioni appaltanti possono stabili-re nei documenti di gara soglie di importi perconsentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre aquanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuo-va procedura a norma del presente codice, se il valoredella modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contrattoper i contratti di servizi e forniture sia nei settoriordinari che speciali ovvero il 15 per cento delvalore iniziale del contratto per i contratti di la-vori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttaviala modifica non può alterare la natura comples-siva del contratto o dell’accordo quadro. In casodi più modifiche successive, il valore è accertatosulla base del valore complessivo netto dellesuccessive modifiche. Qualora la necessità dimodificare il contratto derivi da errori o da o-missioni nel progetto esecutivo, che pregiudica-no in tutto o in parte la realizzazione dell’operao la sua utilizzazione, essa è consentita solo neilimiti quantitativi di cui al presente comma,ferma restando la responsabilità dei progettistiesterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettereb) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimen-to quando il contratto prevede una clausola di indicizza-zione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadrodurante il periodo della sua efficacia è considerata sostan-ziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera consi-derevolmente gli elementi essenziali del contratto origina-riamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2,una modifica è considerata sostanziale se una o più delleseguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fosserostate contenute nella procedura d’appalto inizia-le, avrebbero consentito l’ammissione di candi-dati diversi da quelli inizialmente selezionati ol’accettazione di un’offerta diversa da quella ini-zialmente accettata, oppure avrebbero attiratoulteriori partecipanti alla procedura di aggiudi-cazione;

b) la modifica cambia l’equilibrio economico delcontratto o dell’accordo quadro a favoredell’aggiudicatario in modo non previsto nelcontratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l’ambito diapplicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cuil’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiu-dicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appaltoin casi diversi da quelli previsti al comma 1, let-tera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicato-ri che hanno modificato un contratto nelle situazioni dicui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso alriguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ta-le avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV,parte I, lettera E, ed è pubblicato conformementeall’articolo72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per isettori speciali. Per i contratti di importo inferiore allasoglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambitonazionale.

6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al pre-sente codice è richiesta per modifiche delle disposizionidi un contratto pubblico di un accordo quadro durante ilperiodo della sua efficacia diverse da quelle previste aicommi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settoriordinari il contratto può essere modificato se l’eventualeaumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valoredel contratto iniziale. In caso di più modifiche successive,tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare ilpresente codice.

8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modifi-cazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e alcomma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autoritàirroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltan-te di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno diritardo. L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Ammi-nistrazione trasparente l’elenco delle modificazioni con-trattuali comunicate, indicando l’opera, l’amministrazioneo l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, ilvalore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabiliper i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenzadi errori o di omissioni della progettazione di cui alcomma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la proget-tazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatorerisponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessi-tà di introdurre varianti in corso d’opera a causa di caren-ze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore oomissione di progettazione l’inadeguata valutazione dellostato di fatto, la mancata od erronea identificazione dellanormativa tecnica vincolante per la progettazione, ilmancato rispetto dei requisiti funzionali ed economiciprestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle

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regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusi-vamente per i contratti in corso di esecuzione se è previ-sta nel bando e nei documenti di gara una opzione diproroga. La proroga è limitata al tempo strettamente ne-cessario alla conclusione delle procedure necessarie perl’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso ilcontraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previ-ste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piùfavorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzionesi renda necessario un aumento o una diminuzione delleprestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo delcontratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione allestesse condizioni previste nel contratto originario. In talcaso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risolu-zione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbra-io 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appal-tanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate me-diante atto pubblico o scrittura privata autenticata e de-vono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fat-to salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessio-ni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, con-corso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle sta-zioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qua-lora queste non le rifiutino con comunicazione da notifi-carsi al cedente e al cessionario entro quarantacinquegiorni dalla notifica della cessione. Le amministrazionipubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato con-testuale, possono preventivamente accettare la cessioneda parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti chedevono venire a maturazione. In ogni casol’amministrazione cui è stata notificata la cessione puòopporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al ce-dente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forni-ture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiorealla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ,nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per centodell’importo originario del contratto relative a contratti diimporto pari o superiore alla soglia comunitaria, sonocomunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giornidall’approvazione da parte della stazione appaltante per levalutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.Per i contratti pubblici di importo pari o superiore allasoglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importoeccedente il dieci per cento dell’importo originario delcontratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alleinfrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUPall’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto divalidazione e ad una apposita relazione del responsabileunico del procedimento, entro trenta giornidall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nelcaso in cui l’ANAC accerti l’illegittimità della variante incorso d’opera approvata, essa esercita i poteri di cuiall’articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi dicomunicazione e trasmissione delle varianti in corso

d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 13.

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1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali cheimpediscono in via temporanea che i lavori procedanoutilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili almomento della stipulazione del contratto, il direttore deilavori può disporre la sospensione dell’esecuzione delcontratto, compilando, se possibile con l’interventodell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbaledi sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hannodeterminato l’interruzione dei lavori, nonché dello statodi avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzionerimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ri-presa le stesse possano essere continuate ed ultimate sen-za eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro edei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento dellasospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile delprocedimento entro cinque giorni dalla data della sua re-dazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUPper ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cuil’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenutedi finanza pubblica, disposta con atto motivato delleamministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o lesospensioni, durino per un periodo di tempo superiore adun quarto della durata complessiva prevista perl’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando supe-rino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la ri-soluzione del contratto senza indennità; se la stazioneappaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusionedei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della so-spensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo èdovuto all’esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamentenecessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP di-spone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo terminecontrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorga-no, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circo-stanze che impediscano parzialmente il regolare svolgi-mento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le partidi lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensioneparziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposi-to verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito allesospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenzanei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo cheper le sospensioni inizialmente legittime, per le quali èsufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali osi rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sulregistro di contabilità. Quando la sospensione supera ilquarto del tempo contrattuale complessivo il responsabiledel procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di manca-ta o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzioneamministrativa alla stazione appaltante di importo com-preso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

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5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non siain grado di ultimare i lavori nel termine fissato può ri-chiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto allascadenza del termine contrattuale. In ogni caso la suaconcessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutoreper l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fattodella stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide ilresponsabile del procedimento, sentito il direttore dei la-vori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutoredeve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti con-trattuali, decorrente dalla data del verbale di consegnaovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei ver-bali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avve-nuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttoredei lavori, il quale procede subito alle necessarie constata-zioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto alloscioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualorai lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazioneappaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale equalunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori di-sposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quel-le di cui ai commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il ri-sarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base diquanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile e se-condo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111,comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, inquanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e fornitu-re.

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1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4,dell’articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvereun contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia,se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanzialeche avrebbe richiesto una nuova procedura diappalto ai sensi dell’articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cuiall’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sonostate superate le soglie di cui al comma 7 delpredetto articolo; con riferimento alle modifica-zioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e)del predetto articolo, sono state superate even-tuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiu-dicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferi-mento alle modificazioni di cui all’articolo 106,comma 2, sono state superate le soglie di cui almedesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l’aggiudicatario si è trovato, al momentodell’aggiudicazione dell’appalto in una delle si-tuazioni di cui all’articolo 80, comma 1, sia perquanto riguarda i settori ordinari, sia per quantoriguarda le concessioni e avrebbe dovuto per-tanto essere escluso dalla procedura di appalto odi aggiudicazione della concessione, ovvero an-cora per quanto riguarda i settori speciali avreb-

be dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1;

d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicatoin considerazione di una grave violazione degliobblighi derivanti dai trattati, come riconosciutodalla Corte di giustizia dell’Unione europea inun procedimento ai sensi dell’articolo 258TFUE.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano itermini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 ago-sto 1990, n. 241.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contrattopubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qua-lora:

a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta ladecadenza dell’attestazione di qualificazione peraver prodotto falsa documentazione o dichiara-zioni mendaci;

b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto unprovvedimento definitivo che disponel’applicazione di una o più misure di prevenzio-ne di cui al codice delle leggi antimafia e dellerelative misure di prevenzione, ovvero sia inter-venuta sentenza di condanna passata in giudica-to per i reati di cui all’articolo 80.

3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzionedel contratto, se nominato, quando accerta un grave ina-dempimento alle obbligazioni contrattuali da partedell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscitadelle prestazioni, invia al responsabile del procedimentouna relazione particolareggiata, corredata dei documentinecessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolar-mente, il cui importo può essere riconosciutoall’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degliaddebiti all’appaltatore, assegnando un termine non infe-riore a quindici giorni per la presentazione delle propriecontrodeduzioni al responsabile del procedimento. Ac-quisite e valutate negativamente le predette controdedu-zioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatoreabbia risposto, la stazione appaltante su proposta del re-sponsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3,l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenzadell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, ildirettore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzionedel contratto, se nominato gli assegna un termine, che,salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a diecigiorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le presta-zioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processoverbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualoral’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolveil contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore hadiritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ailavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtatodegli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento delcontratto.

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6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicareall’appaltatore la determinazione di risoluzione del con-tratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il diret-tore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenzadei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine emezzi d’opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l’organo di collaudo pro-cede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un ver-bale di accertamento tecnico e contabile con le modalitàdi cui al presente codice. Con il verbale è accertata la cor-rispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione delcontratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nelprogetto approvato nonché nelle eventuali perizie di va-riante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere,riportate nello stato di consistenza, ma non previste nelprogetto approvato nonché nelle eventuali perizie di va-riante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazionefinale dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto ri-solto, l’onere da porre a carico dell’appaltatore è determi-nato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta peraffidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltan-te non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo110, comma 1.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichia-rata dalla stazione appaltante l’appaltatore deve provve-dere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgom-bero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel terminea tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; incaso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazio-ne appaltante provvede d’ufficio addebitandoall’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appal-tante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedi-menti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenzacomunque denominati che inibiscano o ritardino il ripie-gamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro erelative pertinenze, può depositare cauzione in conto vin-colato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussionebancaria o polizza assicurativa con le modalità di cuiall’articolo 93, pari all’uno per cento del valore del con-tratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore di agire per ilrisarcimento dei danni.

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1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88,comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 set-tembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recederedal contratto in qualunque momento previo il pagamentodei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi ealle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utiliesistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nelcaso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importodelle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è cal-colato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti delprezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta el’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da unaformale comunicazione all’appaltatore da darsi con unpreavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali lastazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi oforniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la re-golarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazioneappaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli giàaccettati dal direttore dei lavori o dal direttoredell’esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP insua assenza, prima della comunicazione del preavviso dicui al comma 3.

5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvi-sionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte a-sportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essacorrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e de-gli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori esegui-ti, un compenso da determinare nella minor somma fra ilcosto di costruzione e il valore delle opere e degli impian-ti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai can-tieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e devemettere i magazzini e i cantieri a disposizione della sta-zione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario losgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.

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1.Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, lestazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazionecoatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione delcontratto ai sensi dell’articolo 108 del presente codiceovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88,comma 4 -ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di ineffica-cia del contratto, interpellano progressivamente i soggettiche hanno partecipato all’originaria procedura di gara,risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare unnuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o delcompletamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni giàproposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzatoall’esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i con-tratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazionedel giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cuiall’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186 -bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alleprocedure di affidamento di contratti pubblici tra il mo-mento del deposito della domanda di cui al primo perio-do ed il momento del deposito del decreto previstodall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

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è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

5. L’impresa ammessa al concordato preventivo non ne-cessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L’ANAC può subordinare la partecipazione,l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativicontratti alla necessità che l’impresa in concordato si av-valga di un altro operatore in possesso dei requisiti di ca-rattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economi-ca, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamentodell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresaconcorrente e della stazione appaltante a mettere a dispo-sizione, per la durata del contratto, le risorse necessarieall’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausi-liata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovverodopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasiragione più in grado di dare regolare esecuzioneall’appalto o alla concessione quando l’impresa non è inpossesso dei requisiti aggiuntivi che l’ANAC individuacon apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in ma-teria di misure straordinarie di gestione di impresenell’ambito della prevenzione della corruzione.

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1. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono individuatele modalità e, se del caso, la tipo-logia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effet-tua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in manierada garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamen-to informatico, con particolare riferimento alle metodo-logie e strumentazioni elettroniche anche per i controllidi contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, so-no disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento dellaverifica di conformità in corso di esecuzione e finale, larelativa tempistica, nonché i casi in cui il direttoredell’esecuzione può essere incaricato della verifica di con-formità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici nonpossano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa èaffidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche,previo apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della leg-ge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cuiall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con leprocedure previste dal presente codice per l’affidamentodegli incarichi di progettazione.

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecni-che obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1,ovvero specificamente previsti dal capitolato specialed’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavorio dall’organo di collaudo, imputando la spesa a caricodelle somme a disposizione accantonate a tale titolo nelquadro economico. Tali spese non sono soggette a ribas-so. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei

lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determina-zione di tali costi.

2. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o diforniture è, di norma, il responsabile unico del procedi-mento e provvede , anche con l’ausilio di uno o più diret-tori operativi individuati dalla stazione appaltante in rela-zione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alladirezione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzionedel contratto stipulato dalla stazione appaltante assicu-rando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, inconformità ai documenti contrattuali. Con il medesimoregolamento di cui al comma 1 sono altresì individuatecompiutamente le modalità di effettuazione dell’attività dicontrollo di cui al periodo precedente, secondo criteri ditrasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata invigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

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1.Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di coopera-tive sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti pos-sono riservare il diritto di partecipazione alle procedure diappalto e a quelle di concessione o possono riservarnel’esecuzione adoperatori economici e a cooperative socialie loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazionesociale e professionale delle persone con disabilità osvantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel conte-sto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economicisia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratorisvantaggiati.

2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetticon disabilità quelli di cui all’articolo 1 della legge 12marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previ-ste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gliex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i sog-getti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, glialcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficol-tà familiare, le persone detenute o internate negli istitutipenitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle mi-sure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno aisensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 esuccessive modificazioni.

3. Il bando di gara o l’avviso di preinformazione dannoespressamente atto che si tratta di appalto o concessioneriservata.

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1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione deilavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, aicollaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche diconformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricercheconnessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di co-ordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase diesecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specia-

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listiche necessari per la redazione di un progetto esecuti-vo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanzia-menti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e for-niture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le am-ministrazioni aggiudicatrici destinano ad un appositofondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 percento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture,posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai di-pendenti delle stesse esclusivamente per le attività di pro-grammazione della spesa per investimenti, di valutazionepreventiva dei progetti, di predisposizione e di controllodelle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pub-blici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzionedell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ov-vero di verifica di conformità, di collaudatore statico ovenecessario per consentire l’esecuzione del contratto nelrispetto dei documenti a base di gara, del progetto, deitempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto daparte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le qualisono in essere contratti o convenzioni che prevedonomodalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecni-che svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituisco-no o si avvalgono di una centrale di committenza posso-no destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di talecentrale. La disposizione di cui al presente comma si ap-plica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso incui è nominato il direttore dell’esecuzione.

3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondocostituito ai sensi del comma 2é ripartito, per ciascunaopera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i cri-teri previsti in sede di contrattazione decentrata integrati-va del personale, sulla base di apposito regolamento adot-tato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamen-ti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggettiche svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono com-prensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali acarico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudi-catrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le moda-lità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse allasingola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementidei tempi o dei costi non conformi alle norme del presen-te decreto. La corresponsione dell’incentivo è dispostadal dirigente o dal responsabile di servizio preposto allastruttura competente, previo accertamento delle specifi-che attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivicomplessivamente corrisposti nel corso dell’anno al sin-golo dipendente, anche da diverse amministrazioni, nonpossono superare l’importo del 50 per cento del tratta-mento economico complessivo annuo lordo. Le quoteparti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svol-te dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personaleesterno all’organico dell’amministrazione medesima, ov-vero prive del predetto accertamento, incrementano laquota del fondo di cui al comma 2. Il presente commanon si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie delfondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivantida finanziamenti europei o da altri finanziamenti a desti-

nazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Uni-versità e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unicadi committenza nell’espletamento di procedure di acqui-sizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti,può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unicadi committenza, una quota parte, non superiore ad unquarto, dell’incentivo previsto dal comma 2.

5 -bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

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1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di ap-palto sono effettuati nel termine di trenta giorni decor-renti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavo-ri, salvo che sia espressamente concordato nel contrattoun diverso termine, comunque non superiore a sessantagiorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dallanatura particolare del contratto o da talune sue caratteri-stiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti delcorrispettivo di appalto sono emessi contestualmenteall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ecomunque entro un termine non superiore a sette giornidall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di con-formità, e comunque entro un termine non superiore asette giorni dagli stessi, il responsabile unico del proce-dimento rilascia il certificato di pagamento ai finidell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; ilrelativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giornidecorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o dellaverifica di conformità, salvo che sia espressamente con-cordato nel contratto un diverso termine, comunque nonsuperiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamen-te giustificato dalla natura particolare del contratto o datalune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento noncostituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensidell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

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3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6,del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardonell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da partedell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e pro-porzionali rispetto all’importo del contratto o alle presta-zioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato a-dempimento sono calcolate in misura giornaliera com-presa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontarenetto contrattuale, da determinare in relazione all’entitàdelle conseguenze legate al ritardo, e non possono co-munque superare, complessivamente, il 10 per cento didetto ammontare netto contrattuale.

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1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applica-no le norme che seguono e, in quanto compatibili, le di-sposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delledisposizioni relative alle concessioni. L’articolo 49 si ap-plica con riferimento agliallegati3, 4 e 5 e alle note gene-rali dell’Appendice 1 dell’Unione europea della AAP eagli altri accordi internazionali a cui l’Unione europea èvincolata.

2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano aglienti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatricio imprese pubbliche che svolgono una delle attività pre-viste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresì ai tuttii soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudi-catrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attivi-tà una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115a 121 ed operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.

3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclu-sivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli entilocali mediante disposizione legislativa, regolamentare oamministrativa pubblicata compatibile con i Trattati a-vente l’effetto di riservare a uno o più enti l’esercizio del-le attività previste dagli articoli da 115 a 121 e di incideresostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare taleattività.

4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensidel comma 3, i diritti concessi in virtù di una proceduraad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini,oltre alle procedure di cui al presente codice, costituisco-no procedure idonee ad escludere la sussistenza di dirittispeciali o esclusivi tutte le procedure di cui all’allegato IIdella direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consi-glio in grado di garantire un’adeguata trasparenza.

5. abrogato

6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazionequanto previsto dall’articolo 158.

7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimen-tazione» comprende la generazione, produzione nonchéla vendita all’ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produ-

zione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 121.

8. All’esecuzione dei contratti di appalto nei settori spe-ciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105,106, 108 e 112.

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1.Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, il presentecapo si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fissedestinate alla fornitura di un servizio al pubblicoin connessione con la produzione, il trasporto ola distribuzione di gas o di energia termica;

b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia ter-mica.

2.L’alimentazione con gas o energia termica di reti fisseche forniscono un servizio al pubblico da parte di un enteaggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatri-ce non è considerata un’attività di cui al comma 1, se ri-corrono tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di gas o di energia termica da par-te di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risul-tato dell’esercizio di un’attività non prevista dalcomma 1 del presente articolo o dagli articoli da116 a 118;

b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo asfruttare economicamente tale produzione ecorrisponde al massimo al 20 per cento del fat-turato dell’ente aggiudicatore, considerando lamedia dell’ultimo triennio, compreso l’anno incorso.

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1.Per quanto riguarda l’elettricità, il presente capo si ap-plica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fissedestinate alla fornitura di un servizio al pubblicoin connessione con la produzione, il trasporto ola distribuzione di elettricità;

b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità.

2. L’alimentazione con elettricità di reti fisse che forni-scono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudi-catore che non è un un’amministrazione aggiudicatricenon è considerata un’attività di cui al comma 1, se ricor-rono le seguenti condizioni:

a) la produzione di elettricità da parte di tale enteaggiudicatore avviene perché il suo consumo ènecessario all’esercizio di un’attività non previ-sta dal comma 1 del presente articolo o dagli ar-ticoli 115, 117 e 118;

b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solodal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e

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non supera il 30 per cento della produzione to-tale di energia di tale ente, considerando la me-dia dell’ultimo triennio, compreso l’anno in cor-so.

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1. Ferme restando le esclusioni specifiche relative alleconcessioni previste all’articolo 12, per quanto riguardal’acqua, il presente capo si applica alle seguenti attività:

a) la messa a disposizione o la gestione di reti fissedestinate alla fornitura di un servizio al pubblicoin connessione con la produzione, il trasporto ola distribuzione di acqua potabile;

b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.

2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai con-corsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli entiaggiudicatori che esercitano un’attività di cui al comma 1e che riguardino una delle seguenti attività:

a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione odrenaggio, in cui il volume d’acqua destinatoall’alimentazione con acqua potabile rappresentipiù del 20 per cento del volume totale d’acquareso disponibile da tali progetti o impianti di ir-rigazione o di drenaggio;

b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

3. L’alimentazione con acqua potabile di reti fisse cheforniscono un servizio al pubblico da parte di un enteaggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatri-ce non è considerata un’attività di cui al comma 1 se ri-corrono tutte le seguenti condizioni:

a) la produzione di acqua potabile da parte di taleente aggiudicatore avviene perché il suo consu-mo è necessario all’esercizio di un’attività nonprevista dagli articoli da 115 a 118;

b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solodal consumo proprio di tale ente aggiudicatore enon supera il 30 per cento della produzione to-tale di acqua potabile di tale ente, considerandola media dell’ultimo triennio, compreso l’annoin corso.

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1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 17,comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo siapplicano alle attività relative alla messa a disposizione oalla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pub-blico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filo-viario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o ca-vo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esistese il servizio viene fornito secondo le prescrizioni opera-tive stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali

quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di tra-sporto disponibile o alla frequenza del servizio.

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1. Le norme del presente capo si applicano alle attivitàrelative allo sfruttamento di un’area geografica per lamessa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o inter-ni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimie fluviali.

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1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle atti-vità relative alla prestazione di:

a) servizi postali;

b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizioneche tali servizi siano prestati da un ente che for-nisce anche servizi postali ai sensi del comma 2,lettera b), del presente articolo e che le condi-zioni di cui all’articolo 8 non siano soddisfatteper quanto riguarda i servizi previsti dal comma2, lettera b), del presente articolo.

2. Ai fini del presente codice e fatto salvo quanto previstodal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intendeper:

a) «invio postale»: un invio indirizzato nella formadefinitiva al momento in cui viene preso in con-segna, indipendentemente dal suo peso. Oltreagli invii di corrispondenza, si tratta di libri, ca-taloghi, giornali, periodici e pacchi postali con-tenenti merci con o senza valore commerciale,indipendentemente dal loro peso;

b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta,smistamento, trasporto e distribuzione di inviipostali. Includono sia i servizi che rientranonell’ambito di applicazione del servizio univer-sale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, siaquelli che ne sono esclusi;

c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: serviziforniti nei seguenti ambiti:

1) servizi di gestione di servizi postali, os-sia servizi precedenti l’invio e servizisuccessivi all’invio, compresi i servizidi smistamento della posta;

2) servizi di spedizione diversi da quelli dicui alla lettera a) quali la spedizione diinvii pubblicitari, privi di indirizzo.

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1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle atti-vità relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai se-guenti fini:

a) estrazione di gas o di petrolio;

b) prospezione o estrazione di carbone o di altricombustibili solidi.

2. Rimangono escluse le attività relative allo sfruttamentodi un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio egas naturale, nonché di produzione di petrolio, in quantoattività direttamente esposte alla concorrenza su mercatiliberamente accessibili

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1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente,gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, perquanto compatibili con le norme di cui alla presente Se-zione, i seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi IIe III: 60, salvo che la disposizione sull’avviso di prein-formazione si intende riferita all’avviso periodico indica-tivo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il terminedi 30 giorni ivi previsto può essere ridotto fino a quindicigiorni, nonché commi 3 e 5; 64 con la precisazione che iltermine di trenta giorni per la ricezione delle domande dipartecipazione di cui al comma 3, può essere ridotto finoa quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un avvisoperiodico indicativo e sia stato trasmesso un invito a con-fermare interesse; 65; 66; 67; 68; 69; 73 e 74. Si applicanoaltresì le disposizioni di cui agli articoli da 123 a 132.

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1. Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o diservizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affi-damento aperte, ristrette o negoziate precedute da indi-zione di gara in conformità alle disposizioni di cui allapresente sezione. Gli enti aggiudicatori possono altresìricorrere a dialoghi competitivi e partenariati perl’innovazione in conformità alle disposizioni di cui allapresente sezione.

2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 122, le proce-dure di affidamento di cui al presente Capo, sono prece-dute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara

con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal pre-sente codice.

3. La gara può essere indetta con una delle seguenti mo-dalità:

a) un avviso periodico indicativo a normadell’articolo 127 se il contratto è aggiudicatomediante procedura ristretta o negoziata;

b) un avviso sull’esistenza di un sistema di qualifi-cazione a norma dell’articolo 128 se il contrattoè aggiudicato mediante procedura ristretta o ne-goziata o tramite un dialogo competitivo o unpartenariato per l’innovazione;

c) mediante un bando di gara a norma dell’articolo129.

4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori e-conomici che hanno manifestato interesse in seguito allapubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono suc-cessivamente invitati a confermare il proprio interesse periscritto, conformemente all’articolo 131.

5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedu-ra negoziata senza previa indizione di gara, di cuiall’articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle circostanzeespressamente previsti all’articolo 125.

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1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara,qualsiasi operatore economico può presentare una do-manda di partecipazione in risposta a un avviso di indi-zione di gara, fornendo le informazioni richieste dall’enteaggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande dipartecipazione è fissato, in linea di massima, in non menodi trenta giorni dalla data di trasmissione del bando digara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un av-viso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confer-mare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindicigiorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dall’ente ag-giudicatore in seguito alla valutazione delle informazionifornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli entiaggiudicatori possono limitare il numero di candidati i-donei da invitare a partecipare alla procedura secondoquanto previsto dall’articolo 135.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fis-sato d’accordo tra l’ente aggiudicatore e i candidati sele-zionati, purché questi ultimi dispongano di un termineidentico per redigere e presentare le loro offerte. In as-senza di un accordo sul termine per la ricezione delle of-ferte, il termine non può essere inferiore a dieci giornidalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

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1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedu-ra negoziata senza previa indizione di gara nei seguenticasi:

a) quando, in risposta a una procedura con previaindizione di gara, non sia pervenuta alcuna of-ferta o alcuna offerta appropriata, né alcunadomanda di partecipazione o alcuna domandadi partecipazione appropriata, purché le condi-zioni iniziali dell’appalto non siano sostanzial-mente modificate. Un’offerta non è ritenuta ap-propriata se non presenta alcuna pertinenza conl’appalto ed è quindi manifestamente inadegua-ta, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alleesigenze dell’ente aggiudicatore e ai requisitispecificati nei documenti di gara. Una domandadi partecipazione non è ritenuta appropriata sel’operatore economico interessato deve o puòessere escluso o non soddisfa i criteri di selezio-ne stabiliti dall’ente aggiudicatore a norma degliarticoli 80, 135, 136;

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ri-cerca, di sperimentazione, di studio o di svilup-po e non per rendere redditizie o recuperarespese di ricerca e di sviluppo, purchél’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichil’indizione di gare per appalti successivi che per-seguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, servizi e forniture possono esse-re forniti unicamente da un determinato opera-tore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell’appalto consiste nella cre-azione o nell’acquisizione di un’operad’arte odi una rappresentazione artisti-ca unica;

2) la concorrenza è assente per motivitecnici. L’eccezione di cui al presentepunto si applica solo quando non esi-stono sostituti o alternative ragionevolie l’assenza di concorrenza non è il ri-sultato di una limitazione artificiale deiparametri dell’appalto;

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i dirittidi proprietà intellettuale. L’eccezionedi cui al presente punto si applica soloquando non esistono sostituti o alter-native ragionevoli e l’assenza di con-correnza non è il risultato di una limi-tazione artificiale dei parametridell’appalto.

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ra-gioni di estrema urgenza derivanti da eventi impreve-dibili dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti per leprocedure aperte, per le procedure ristrette o per leprocedure negoziate precedute da indizione di garanon possono essere rispettati. Le circostanze invocate

per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne comple-mentari effettuate dal fornitore originario e destinateal rinnovo parziale di forniture o di impianti oall’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qua-lora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente ag-giudicatore ad acquistare forniture con caratteristichetecniche differenti, il cui impiego o la cui manuten-zione comporterebbero incompatibilità o difficoltàtecniche sproporzionate;

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizionedi lavori o servizi analoghi assegnati all’operatore alquale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato unappalto precedente, a condizione che tali lavori o ser-vizi siano conformi a un progetto a base di gara e chetale progetto sia stato oggetto di un primo appaltoaggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo123. Il progetto a base di gara indica l’entità di even-tuali lavori o servizi complementari e le condizioni al-le quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ri-correre a tale procedura è indicata già al momentodell’indizione della gara per il primo progetto e gli en-ti aggiudicatori, quando applicano l’articolo 35 tengo-no conto del costo complessivo stimato per i lavori oi servizi successivi;

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato dellematerie prime;

h) per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, inpresenza di un’occasione particolarmente vantaggiosama di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo èsensibilmente inferiore ai prezzi normalmente pratica-ti sul mercato;

i) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni partico-larmente vantaggiose presso un fornitore che cessidefinitivamente l’attività commerciale o presso il li-quidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;

l) quando l’appalto di servizi consegue a un concorso diprogettazione organizzato secondo le disposizioni delpresente codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere ag-giudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale con-corso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di pro-gettazione sono invitati a partecipare alle negoziazio-ni.

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1. Su richiesta degli operatori economici interessati allaconcessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettonoa disposizione le specifiche tecniche previste nei loro ap-palti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tec-niche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggettodi avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese di-sponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitatae diretta.

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversada quella elettronica qualora non sia possibile offrire ac-cesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a de-terminati documenti di gara per uno dei motivi di cuiall’articolo 52, commi 1, 2 e 3 , o qualora gli enti aggiudi-catori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatez-za delle informazioni che trasmettono ai sensidell’articolo 52, comma 7.

3. Quando le specifiche tecniche sono basate su docu-menti ai quali gli operatori economici interessati hannoaccesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, siconsidera sufficiente l’indicazione del riferimento a talidocumenti.

4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a dispo-sizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informa-zioni relative alle prove e ai documenti presentati con-formemente agli articoli 68, comma 8, 69 e 82, commi 1 e2.

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1. Alla pubblicità degli atti delle procedure di scelta delcontraente dei settori speciali si applicano le disposizionidi cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui allapresente sezione.

2. Gli enti aggiudicatori possono rendere notal’intenzione di programmare appalti pubblicando un avvi-so periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicem-bre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informa-zioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione A sonopubblicati dall’ente aggiudicatore sul proprio profilo dicommittente. Per gli appalti di importo pari o superiorealla soglia di cui all’articolo 35, gli avvisi sono pubblicatianche dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione euro-pea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all’Ufficio del-le pubblicazioni dell’Unione europea una comunicazioneche annuncia la pubblicazione dell’avviso periodico indi-cativo sul loro profilo di committente, come indicatonell’allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisicontengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parteII, sezione C.

3. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso pe-riodico indicativo per procedure ristrette e procedure ne-goziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfatutte le seguenti condizioni:

a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai la-vori o ai servizi che saranno oggetto dell’appaltoda aggiudicare;

b) indica che l’appalto sarà aggiudicato medianteuna procedura ristretta o negoziata senza ulte-riore pubblicazione di un avviso di indizione digara e invita gli operatori economici interessati amanifestare il proprio interesse;

c) contiene, oltre alle informazioni di cuiall’allegato XIV, parte II, sezione A, le informa-zioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione B;

d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacin-que giorni e dodici mesi prima della data di in-vio dell’invito a confermare interesse.

4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicatisul profilo di committente quale pubblicazione supple-mentare a livello nazionale. Il periodo coperto dall’avvisopuò durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmis-sione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel casodi appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specificidi cui all’allegato IX, l’avviso di cui all’articolo 142, com-ma 1, lettera b) può coprire un periodo di due anni.

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1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire unproprio sistema di qualificazione degli operatori econo-mici. Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cuiall’allegato XIV, parte II, lettera H, indicando le finalitàdel sistema di qualificazione e le modalità per conoscerele norme relative al suo funzionamento.

2.Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza diun sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedu-ra ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata,sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

3. Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso sull’esistenzadel sistema il periodo di efficacia del sistema di qualifica-zione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle so-glie di cui all’articolo 35, essi informano l’Ufficio dellepubblicazioni dell’Unione europea di qualsiasi cambia-mento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguentimodelli di formulari:

a) se il periodo di efficacia viene modificato senzaporre fine al sistema, il modello utilizzato ini-zialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemidi qualificazione;

b) se viene posto termine al sistema, un avviso diaggiudicazione di cui all’articolo 129.

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1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo diindizione di gara per tutte le procedure. Essi contengonole informazioni di cui alla parte pertinente dell’allegatoXIV, parte II e sono pubblicati conformementeall’articolo 130.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto odi un accordo quadro che faccia seguito alla relativa deci-sione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudi-catori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta irisultati della procedura di appalto. Tale avviso contienele informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, lettera Ged è pubblicato conformemente all’articolo 130. Si appli-cano altresì le disposizioni di cui all’articolo 98, commi 2,3, 4 e 5.

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3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo(«servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e laquantità dei servizi possono limitarsi:

a) all’indicazione «servizi R&S» se il contratto èstato aggiudicato mediante procedura negoziatasenza indizione di gara conformementeall’articolo 125;

b) a informazioni che siano almeno tanto dettaglia-te quanto specificato nell’avviso utilizzato comemezzo di indizione della gara.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XIV, parteII, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pub-blicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

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1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129 con-tenenti le informazioni indicate nell’allegato XIV, parteII, lettere A, B, D, G e H e nel formato di modelli diformulari, compresi modelli di formulari per le rettifichesono redatti conformemente a quelli redatti dalla Com-missione e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazionidell’Unione europea per via elettronica e pubblicati con-formemente all’allegato V.

2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalitàdi cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giornidalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loropubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazionidell’Unione europea.

3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in unadelle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioniappaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale èl’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scel-gono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nellaProvincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo.Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi ditrasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altrelingue ufficiali.

4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ga-rantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi pe-riodici indicativi di cui all’articolo 127, degli avvisi di indi-zione di gara che istituiscono un sistema dinamico di ac-quisizione di cui all’articolo 55, nonché degli avvisisull’esistenza di un sistema di qualificazione usati comemezzo di indizione di gara di cui all’articolo 123, comma3, lettera b), continuino a essere pubblicati:

a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodicimesi o fino al ricevimento di un avviso di ag-giudicazione di cui all’articolo 129, che indichiche nei dodici mesi coperti dall’avviso di indi-zione di gara non sarà aggiudicato nessun altroappalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizisociali e altri servizi specifici di cui all’allegatoIX, l’avviso periodico indicativo di cuiall’articolo 142, comma 1, lettera b), continua aessere pubblicato fino alla scadenza del periodo

di validità indicato inizialmente o fino alla rice-zione di un avviso di aggiudicazione come pre-visto all’articolo 129, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;

b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istitui-scono un sistema dinamico di acquisizione: peril periodo di validità del sistema dinamico di ac-quisizione;

c) nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema diqualificazione: per il periodo di validità.

5. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubbli-cazione dell’informazione trasmessa, con menzione delladata della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatoridall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea valecome prova della pubblicazione.

6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativiad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo dipubblicazione previsto dal presente decreto, a condizioneche essi siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazionidell’Unione europea per via elettronica secondo il forma-to e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato V.

7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applical’articolo 73.

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1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, neipartenariati per l’innovazione, nelle procedure negoziatecon previa indizione di gara, e nella procedura negoziatasenza previa indizione di gara gli enti aggiudicatori invita-no simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati apresentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo oa negoziare. Con le stesse modalità gli enti aggiudicatoriinvitano, nel caso di indizione di gara tramite un avvisoperiodico indicativo, gli operatori economici che già han-no espresso interesse a confermare nuovamente interes-se.

2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, neipartenariati per l’innovazione e nelle procedure competi-tive con negoziazione, gli inviti menzionano l’indirizzoelettronico al quale sono stati resi direttamente disponibiliper via elettronica i documenti di gara e comprendono leinformazioni indicate nell’allegato XV, parte II. Se talidocumenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, il-limitato e diretto, di cui all’articolo 74 e non sono statiresi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredatidei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quandociò non sia possibile, in formato cartaceo.

3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazionedi un bando di gara, gli operatori economici selezionativengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata ostrumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quan-do ciò non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengo-no gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

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1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che han-no chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti,si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76 e ai se-guenti commi

2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono unsistema di qualificazione informano i richiedenti della lo-ro decisione sulla qualificazione entro sei mesi dalla pre-sentazione della domanda. Se la decisione sulla qualifica-zione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dallapresentazione della domanda, l’ente aggiudicatore comu-nica al richiedente le ragioni della proroga del termine eindica la data entro cui interverrà la decisione.

3. I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono in-formati della decisione e delle relative motivazioni entroquindici giorni dalla data della decisione di diniego. Lemotivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cuiagli articoli 134 e 136.

4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono unsistema di qualificazione possono porre fine alla qualifi-cazione di un operatore economico solo per ragioni fon-date sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e136. L’intenzione di porre fine alla qualificazione è pre-ventivamente notificata per iscritto all’operatore econo-mico, almeno quindici giorni prima della data prevista perporre fine alla qualificazione, con indicazione della ragio-ne o delle ragioni che giustificano l’azione proposta.

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1.Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelleprocedure di scelta del contraente nei settori speciali siapplicano, per quanto compatibili con le norme di cui allapresente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli:77, 78,79, 80, 81, 82, 83; 84,85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,95, 96 e 97.

2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure diaggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:

a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito normee criteri di esclusione degli offerenti o dei can-didati ai sensi dell’articolo 135 o dell’articolo136, escludono gli operatori economici indivi-duati in base a dette norme e che soddisfano talicriteri;

b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secon-do le norme e i criteri oggettivi stabiliti in baseagli articoli 135 e 136;

c) nelle procedure ristrette, nelle procedure nego-ziate con indizione di gara, nei dialoghi compe-titivi e nei partenariati per l’innovazione, essi ri-ducono, se del caso e applicando le disposizionidell’articolo 135il numero dei candidati selezio-nati in conformità delle lettere a) e b).

3. Quando viene indetta una gara con un avvisosull’esistenza di un sistema di qualificazione e al fine diselezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazionedegli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudica-tori:

a) qualificano gli operatori economici conforme-mente all’articolo 134;

b) applicano a tali operatori economici qualificati ledisposizioni del comma 1 che sono pertinenti incaso di procedure ristrette o negoziate, di dialo-ghi competitivi oppure di partenariati perl’innovazione.

4. Quando selezionano i partecipanti a una proceduraristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per unpartenariato per l’innovazione, quando decidono sullaqualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme,gli enti aggiudicatori:

a) non impongono condizioni amministrative, tec-niche o finanziarie a taluni operatori economicisenza imporle ad altri;

b) non esigono prove o giustificativi già presentinella documentazione valida già disponibile.

5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni da-gli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatoriutilizzano la banca dati di cui all’articolo 81, ovvero accet-tano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con lemodalità di cui all’articolo 85, comma5.

6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle of-ferte presentate dagli offerenti così selezionati alle normee ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l’appaltosecondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97.

7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudi-care un appalto all’offerente che presenta l’offerta miglio-re, se hanno accertato che l’offerta non soddisfa gli ob-blighi applicabili di cui all’articolo 30.

8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possonodecidere che le offerte saranno esaminate prima della ve-rifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essereesercitata se specificamente prevista nel bando di gara onell’avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di talepossibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantisconoche la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e delrispetto dei criteri di selezione sia effettuata in manieraimparziale e trasparente, in modo che nessun appalto siaaggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere e-scluso a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i cri-teri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudica-trice.

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1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un si-stema di qualificazione degli operatori economici. In talcaso gli enti provvedono affinché gli operatori economicipossano chiedere in qualsiasi momento di essere qualifi-cati.

2. Il sistema di cui al comma 1 può comprendere varistadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscononorme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezionedegli operatori economici che richiedono di essere quali-ficati, nonché norme e criteri oggettivi per il funziona-mento del sistema di qualificazione, disciplinando le mo-dalità di iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamentoperiodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quandotali criteri e norme comportano specifiche tecniche, siapplicano gli articoli68, 69 e 82. Tali criteri e norme pos-sono all’occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi dispo-nibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economiciinteressati. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistemadi qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore odi altro organismo terzo, dandone idonea comunicazioneagli operatori economici interessati.

4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un e-lenco degli operatori economici, che può essere diviso incategorie in base al tipo di appalti per i quali la qualifica-zione è valida.

5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i crite-ri di esclusione di cui all’articolo 136.

6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di quali-ficazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osser-vano:

a) l’articolo 128, quanto all’avviso sull’esistenza diun sistema di qualificazione;

b) l’articolo 132, quanto alle informazioni a coloroche hanno chiesto una qualificazione.

7. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistemadi qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e ledichiarazioni sostitutive che devono corredare la doman-da di iscrizione, e non può chiedere certificati o docu-menti che riproducono documenti validi già nella dispo-nibilità dell’ente aggiudicatore. I documenti, i certificati ele dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversadall’italiano, sono accompagnati da una traduzione in lin-gua italiana certificata conforme al testo originale dalleautorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cuisono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

8. Quando viene indetta una gara con un avvisosull’esistenza di un sistema di qualificazione, i contrattispecifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplatidal sistema di qualificazione sono aggiudicati con proce-dure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gliofferenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati giàqualificati con tale sistema.

9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande diqualificazione o all’aggiornamento o alla conservazione diuna qualificazione già ottenuta in base al sistema sonoproporzionali ai costi generati.

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1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criterioggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti odei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli o-peratori economici interessati.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessitàdi garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristichespecifiche della procedura di appalto e i mezzi necessarialla sua realizzazione, possono, nelle procedure ristrette onegoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariatiper l’innovazione, definire norme e criteri oggettivi cherispecchino tale necessità e consentano all’ente aggiudica-tore di ridurre il numero di candidati che saranno invitatia presentare un’offerta. Il numero dei candidati presceltitiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguataconcorrenza.

3 Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l’articolo 89.

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1. Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la sele-zione degli operatori economici che richiedono di esserequalificati in un sistema di qualificazione e le norme e icriteri oggettivi per l’esclusione e la selezione dei candida-ti e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o ne-goziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariatiper l’innovazione includono i motivi di esclusione di cuiall’articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Sel’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice,tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione dicui all’articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo.

2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono com-prendere i criteri di selezione di cui all’articolo 83 allecondizioni stabilite in detto articolo, in particolare perquanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fattu-rato annuale, come previsto dal comma 5 di detto artico-lo.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli85, 86, 87 e 88.

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1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesiterzi, il presente articolo si applica a offerte contenentiprodotti originari di Paesi terzi con cui l’Unione europeanon ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale,

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un accordo che garantisca un accesso comparabile ed ef-fettivo delle imprese dell’Unione ai mercati di tali paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di unappalto di forniture può essere respinta se la parte deiprodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consi-glio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodottiche compongono l’offerta. In caso di mancato respingi-mento dell’offerta a norma del presente comma, la sta-zione appaltante motiva debitamente le ragioni della scel-ta e trasmette all’Autorità la relativa documentazione. Aifini del presente articolo, i software impiegati negli im-pianti delle reti di telecomunicazione sono consideratiprodotti.

3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, sedue o più offerte si equivalgono in base ai criteri di ag-giudicazione di cui all’articolo 95, viene preferita l’offertache non può essere respinta a norma del comma 2 delpresente articolo. Il valore delle offerte è considerato e-quivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza diprezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un’offerta nonè preferita ad un’altra in virtù del presente comma, sel’ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistaremateriale con caratteristiche tecniche diverse da quelle delmateriale già esistente, con conseguente incompatibilità odifficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi spro-porzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la partedei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2,sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Con-siglio dell’Unione europea ai sensi del comma 1, è statoesteso il beneficio del presente codice.

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1. La Cabina di regia di cui all’articolo 212 informa, susegnalazione da parte del Ministero dello sviluppo eco-nomico o del Ministero degli affari esteri e della coopera-zione internazionale, la Commissione europea di ognidifficoltà d’ordine generale, di fatto o di diritto, incontra-ta dalle imprese italiane nell’ottenere l’aggiudicazione diappalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con parti-colare riferimento all’inosservanza delle disposizioni in-ternazionali di diritto del lavoro elencate nell’allegato X.

2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti deiPaesi terzi derivanti da accordi internazionali in materiadi appalti pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.

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1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni ap-propriate relative a ogni appalto o accordo quadro disci-plinato dal presente codice e ogniqualvolta sia istituito unsistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono

sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione degli operatorieconomici e l’aggiudicazione degli appalti;

b) l’utilizzazione di procedure negoziate non pre-cedute da una gara a norma dell’articolo 125;

c) la mancata applicazione delle disposizioni sulletecniche e strumenti per gli appalti e strumentielettronici e aggregati e delle disposizioni sullosvolgimento delle procedure di scelta del con-traente del presente codice in virtù delle dero-ghe ivi previste;

d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmis-sione in via elettronica sono stati usati mezzi dicomunicazione diversi dai mezzi elettronici.

2. Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazionedell’appalto stilato a norma dell’articolo 129 odell’articolo 140, comma 3, contiene le informazioni ri-chieste al presente comma, gli enti aggiudicatori possonofare riferimento a tale avviso.

3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento ditutte le procedure di aggiudicazione, indipendentementedal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici omeno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di unadocumentazione sufficiente a giustificare decisioni adot-tate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la do-cumentazione relativa alle comunicazioni con gli operato-ri economici e le deliberazioni interne, la preparazione deidocumenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti,la selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documen-tazione è conservata per almeno cinque anni a partire dal-la data di aggiudicazione dell’appalto, ovvero, in caso dipendenza di una controversia, fino al passaggio in giudi-cato della relativa sentenza.

4. Le informazioni o la documentazione o i principali e-lementi sono comunicati alla Cabina di regia di cuiall’articolo 212, per l’eventuale successiva comunicazionealla Commissione o alle autorità, agli organismi o allestrutture competenti.

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1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici dicui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degliarticoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presentearticolo. Le disposizioni di cui all’articolo 142, comma 5-

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octies, si applicano ai servizi di cui all’articolo 142, com-ma 5-bis, nei settori speciali di importo inferiore alla so-glia di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al pre-sente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

a) mediante un avviso di gara;

b) mediante un avviso periodico indicativo, cheviene pubblicato in maniera continuativa.L’avviso periodico indicativo si riferisce specifi-camente ai tipi di servizi che saranno oggettodegli appalti da aggiudicare. Esso indica che gliappalti saranno aggiudicati senza successivapubblicazione e invita gli operatori economiciinteressati a manifestare il proprio interesse periscritto;

c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistemadi qualificazione che viene pubblicato in manie-ra continuativa.

2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura ne-goziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,conformemente all’articolo 63, per l’aggiudicazione diappalti pubblici di servizi.

3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appal-to per i servizi di cui al presente articolo ne rendono notoil risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essipossono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trime-strale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al piùtardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolocontengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parteIII, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dallaCommissione europea mediante atti di esecuzione. Gliavvisi di cui al presente articolo sono pubblicati confor-memente all’articolo 130.

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1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori spe-ciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152,commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto perio-do, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156.

2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorsodi progettazione inviano un avviso sui risultati del con-corso.

3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicatenell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorsocontiene le informazioni indicate nell’allegato XX nelformato stabilito per i modelli di formulari. Tali modellidi formulari sono stabiliti dalla Commissione europeamediante atti di esecuzione.

4. L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione ètrasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione eu-

ropea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l’articolo 153, comma 2, secondo periodo.

5. L’articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli av-visi relativi ai concorsi di progettazione.

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1. Le stazioni appaltanti che intendono procedereall’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi dicui all’allegato IX rendono nota tale intenzione con unadelle seguenti modalità:

a) mediante un bando di gara, che comprende leinformazioni di cui all’allegato XIV, parte I, let-tera F, conformemente ai modelli di formularidi cui all’articolo 72;

b) mediante un avviso di preinformazione, cheviene pubblicato in maniera continua e contienele informazioni di cui all’allegato XIV, parte I.L’avviso di preinformazione si riferisce specifi-camente ai tipi di servizi che saranno oggettodegli appalti da aggiudicare. Esso indica che gliappalti saranno aggiudicati senza successivapubblicazione e invita gli operatori economiciinteressati a manifestare il proprio interesse periscritto.

2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata perl’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una proce-dura negoziata senza previa pubblicazione in presenza deipresupposti previsti dall’articolo 63.

3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appal-to pubblico per i servizi di cui all’allegato IX rendono no-to il risultato della procedura d’appalto mediante un avvi-so di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cuiall’allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente aimodelli di formulari di cui all’articolo 72. Esse possonotuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In talcaso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trentagiorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie dicui all’articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissioneeuropea mediante atti di esecuzione.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicaticonformemente all’articolo 72.

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies,si applicano ai seguenti servizi, come individuati

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dall’allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servi-zi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politi-che, da associazioni giovanili e altri servizi di organizza-zioni associative.

5-ter. L’affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis de-ve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la di-sponibilità e la completezza dei servizi, tenendo contodelle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti,compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvol-gimento e la responsabilizzazione degli utenti.

5-quater. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, le am-ministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti diprogrammazione nel rispetto di quanto previsto dalla le-gislazione statale e regionale di settore.

5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sonoperseguite anche tramite le forme di aggregazione previ-ste dalla normativa di settore con particolare riguardo aidistretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione dicui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65.

5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altresì, applicate perl’aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69,75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazionedell’offerta economicamente più vantaggiosa individuatasulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, diimporto inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previstoall’articolo 36.

5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all’articolo 144, com-patibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.

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1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizza-zioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle proce-dure per l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusiva-mente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui allega-to IX, identificati con i codici CPV 75121000-0,75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4,79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7,98133000-4, 98133110-8.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfaretutte le seguenti condizioni:

a) a) l’organizzazione ha come obiettivo statutarioil perseguimento di una missione di serviziopubblico legata alla prestazione dei servizi di cuial comma 1;

b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti alfine di conseguire l’obiettivo

dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su conside-razioni partecipative;

c) le strutture di gestione o proprietàdell’organizzazione che esegue l’appalto sonobasate su principi di azionariato dei dipendentio partecipativi, ovvero richiedono la partecipa-zione attiva di dipendenti, utenti o soggetti inte-ressati;

d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata nonha aggiudicato all’organizzazione un appalto peri servizi in questione a norma del presente arti-colo negli ultimi tre anni.

3.La durata massima del contratto non supera i tre anni.

4. Il bando è predisposto nel rispetto di quanto previstodal presente articolo.

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1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sonoaggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95,comma 3. La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto,in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualitàdei generi alimentari con particolare riferimento a quelladi prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a de-nominazione protetta, nonché di quelli provenienti dasistemi di filiera corta e da operatori dell’agricoltura socia-le, il rispetto delle diposizioni ambientali in materia digreen economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti dicui all’articolo 34 del presente codice e della qualità dellaformazione degli operatori. Sono fatte salve le disposi-zioni di cui all’articolo 4, comma 5-quater del decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché dicui all’articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015,n.141.

2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con ilMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e delmare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentarie forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzonazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale escolastica. Fino all’adozione di dette linee di indirizzo, siapplica l’articolo 216, comma 18.

3. L’attività di emissione di buoni pasto, consistentenell’attività finalizzata a rendere per il tramite di eserciziconvenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, èsvolta esclusivamente da società di capitali con capitalesociale versato non inferiore a settecentocinquantamilaeuro che hanno come oggetto sociale l’eserciziodell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo dimensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legitti-mazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societàdi cui al presente comma deve essere corredato dalla rela-zione redatta da una società di revisione iscritta nel regi-stro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensidell’articolo 2409-bis del codice civile.

4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissionedi buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione euro-

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pea possono esercitare l’attività di cui al comma 3 se a ciò autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 3 possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e tra-smessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello svi-luppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei traspor-ti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso iquali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensareso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buonipasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società diemissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi conven-zionabili.

6. L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avvieneesclusivamente con il criterio dell’offerta economicamen-te più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap-porto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri divalutazione dell’offerta pertinenti, tra i quali:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto inmisura comunque non superiore allo sconto in-condizionato verso gli esercenti;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzio-nati;

e) il progetto tecnico.

7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cuisi espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmenterichiesto come criterio di partecipazione o di aggiudica-zione è sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente,dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro uncongruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissatoin sede di bando. La mancata attivazione della rete richie-sta entro il termine indicato comporta la decadenzadell’aggiudicazione.

8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, lesocietà di emissione e gli esercizi convenzionati consen-tono, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività con-trattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la uti-lizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.

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1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplinarelativa a contratti pubblici concernenti i beni culturalitutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresì,all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.

3. Per quanto non diversamente disposto nel presentecapo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni delpresente codice.

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1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per ilavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di re-quisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurarela tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per laqualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effetti-vamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico,non è condizionato da criteri di validità temporale.

3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata laspecificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea, non trova appli-cazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 delpresente codice.

4. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei diret-tori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di ve-rifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnicodell’operatore economico incaricato degli interventi di cuiall’articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve co-munque possedere la qualifica di restauratore di beni cul-turali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data dientrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216,comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria iviprevista.

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1. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sonoaltresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione dilavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo,ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le com-petenze dei soggetti incaricati delle attività di progetta-zione, direzione dei lavori e collaudo in relazione allespecifiche caratteristiche del bene su cui si interviene,nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzio-ne lavori.

2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta,in sede di progetto di fattibilità, la redazione di una sche-da tecnica finalizzata all’individuazione delle caratteristi-che del bene oggetto di intervento, redatta da professio-

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nisti in possesso di specifica competenza tecnica in rela-zione all’oggetto dell’intervento. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi rela-tivi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni ar-chitettonici e materiali storicizzati di beni immobili di in-teresse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni cultura-li, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.

3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restaurodi beni culturali mobili, superfici decorate di beni archi-tettonici e materiali storicizzati di beni immobili di inte-resse storico artistico o archeologico, il progetto di fatti-bilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calco-lo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondi-sce gli studi condotti con il progetto di fattibilità, indivi-duando, anche attraverso indagini diagnostiche e conosci-tive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di in-tervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le e-satte metodologie operative, i materiali da utilizzare e lemodalità tecnico-esecutive degli interventi ed è elaboratosulla base di indagini dirette ed adeguate campionature diintervento, giustificate dall’unicità dell’intervento conser-vativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano dimonitoraggio e manutenzione.

4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologi-co, anche subacqueo, nonché quelli relativi al verde stori-co di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice deibeni culturali e del paesaggio sono appaltati, di regola,sulla base di un progetto esecutivo.

5. Qualora il responsabile unico del procedimento accertiche la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suostato di conservazione, sono tali da non consentirel’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque pre-sentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, puòprevedere l’integrazione della progettazione in corsod’opera, il cui eventuale costo deve trovare corrisponden-te copertura nel quadro economico.

6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivitàdel responsabile unico del procedimento e del dirigentecompetente alla formazione del programma triennale,nonché l’organo di collaudo, comprendono un restaura-tore di beni culturali qualificato ai sensi della normativavigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri pro-fessionisti di cui all’articolo 9-bis del codice dei beni cul-turali e del paesaggio con esperienza almeno quinquenna-le e in possesso di specifiche competenze coerenti conl’intervento.

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1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate dibeni architettonici e materiali storicizzati di beni immobilidi interesse storico artistico o archeologico, gli scavi ar-cheologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville,parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f)del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sonoaffidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre catego-rie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed ec-

cezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non atti-nenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. è fatto salvo quanto previsto all’articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.

2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui alcomma 1 possono essere assorbite in altra categoria oessere omesse nell’indicazione delle lavorazioni di cui sicompone l’intervento, indipendentemente dall’incidenzapercentuale che il valore degli interventi di tipo speciali-stico assume rispetto all’importo complessivo. A tal finela stazione appaltante indica separatamente, nei docu-menti di gara, le attività riguardanti il monitoraggio, lamanutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, ri-spetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, non-ché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobilitutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesag-gio.

3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di isti-tuti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101del codicedei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione eil restauro di ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10,comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del pae-saggio la stazione appaltante, previo provvedimento mo-tivato del responsabile del procedimento, può applicare ladisciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i ser-vizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamentepreponderante ai fini dell’oggetto del contratto, indipen-dentemente dall’importo dei lavori.

4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devo-no in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualifi-cazione stabiliti dal presente capo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1,2 e 3, si applica l’articolo 28.

6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma amisura, indipendentemente dal relativo importo. Per ilavori di cui al presente Capo, in deroga al dispostodell’articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criteriodel minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a500.000 euro.

7. L’esecuzione dei lavori di cui al presente capo è con-sentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardosia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tuteladel bene, fino all’importo di trecentomila euro, secondole modalità di cui all’articolo 163 del presente codice. En-tro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione dei lavori disomma urgenza è altresì consentita in relazione a partico-lari tipi di intervento individuati con il decreto di cuiall’articolo 146, comma 4.

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1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli in-terventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere a-spetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i peri-coli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutela-

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ti, che non modificano qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola ca-tegoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia di-sponibilità finanziaria nel quadro economico tra le som-me a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piùdell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera resenecessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui qua-li si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, perrinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase proget-tuale, per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciòsia reso necessario per la salvaguardia del bene e per ilperseguimento degli obiettivi dell’intervento, nonché levarianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disci-plina del restauro.

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1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è ob-bligatorio il collaudo in corso d’opera, sempre che nonsussistano le condizioni per il rilascio del certificato diregolare esecuzione.

2. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sonostabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo diinterventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteri-stiche

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1. La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice siapplica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi oforniture relativi a beni culturali di cui al presente capo,nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al so-stegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cuiall’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, recante Codice dei beniculturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

2. L’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturaliimpartisce opportune prescrizioni in ordine alla progetta-zione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla dire-zione dei lavori e collaudo degli stessi.

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale del-la Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicataalla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali edel turismo può attivare forme speciali di partenariatocon enti e organismi pubblici e con soggetti privati, diret-te a consentire il recupero, il restauro, la manutenzioneprogrammata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizio-ne e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraver-so procedure semplificate di individuazione del partnerprivato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dalcomma 1.

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1. Il presente capo si applica:

a) ai concorsi di progettazione organizzati nel con-testo di una procedura di aggiudicazione di ap-palti pubblici di servizi;

b) ai concorsi di progettazione che prevedonopremi di partecipazione o versamenti a favoredei partecipanti.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cuiall’articolo 35 è pari al valore stimato al netto dell’IVAdell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventualipremi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nelcaso di cui alla lettera b), la soglia di cui all’articolo 35 èpari al valore complessivo dei premi e pagamenti, com-preso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pub-blico di servizi che potrebbe essere successivamente ag-giudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4, qualora lastazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nelbando di concorso.

3. Il presente capo non si applica:

a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degliarticoli 14, 15, 16 e 161;

b) ai concorsi indetti per esercitare un’attività inmerito alla quale l’applicabilità dell’articolo 8 siastata stabilita da una decisione della Commis-sione, o il suddetto articolo sia considerato ap-plicabile conformemente alle disposizioni di cuial comma 7 lettera b), del medesimo articolo.

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore deilavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti opiani con livello di approfondimento pari a quello di unprogetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casidi concorsi in due gradi di cui all’articolo 154, commi 5, e156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiun-gimento del livello del progetto di fattibilità tecnica edeconomica in fasi successive, il concorrente sviluppa ildocumento di fattibilità delle alternative progettuali, dicui all’articolo 23, comma 5; l’amministrazione sceglie laproposta migliore, previo giudizio della commissione dicui all’articolo 155; il vincitore del concorso, entro i suc-cessivi sessanta giorni dalla data di approvazione dellagraduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandoladi tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del pro-getto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il con-corso di progettazione riguardi un intervento da affidarein concessione, la proposta ideativa contiene anche la re-dazione di uno studio economico finanziario per la suacostruzione e gestione.

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5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti ac-quistano la proprietà del progetto vincitore. Ovel’amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio in-terno i successivi livelli di progettazione, questi sono affi-dati con la procedura negoziata di cui all’articolo 63,comma 4, o, per i settori speciali, all’articolo 125, comma1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di pro-gettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bandoe qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia previstotale possibilità nel bando stesso. In tali casi, ai fini delcomputo della soglia di cui all’articolo 35, è calcolato ilvalore complessivo dei premi e pagamenti, compreso ilvalore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico diservizi che potrebbe essere successivamente aggiudicatoai sensi dell’articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali,ai sensi dell’articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine didimostrare i requisiti previsti per l’affidamento della pro-gettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costi-tuire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cuial comma 1 dell’articolo 46, indicando le parti del servizioche saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indireun concorso di progettazione rendono nota tale inten-zione mediante un bando di concorso. Se intendono ag-giudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensidell’articolo63, comma 4, lo indicano nell’avviso o nelbando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto unconcorso di progettazione inviano un avviso sui risultatidel concorso conformemente alle disposizioni di cuiall’articolo 72 e devono essere in grado di comprovare ladata di invio. Le informazioni relative all’aggiudicazionedi concorsi di progettazione possono non essere pubbli-cate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazionedella legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichii legittimi interessi commerciali di una particolare impre-sa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizioalla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengo-no le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, con-formemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Com-missione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicatisecondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e 73.

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1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioniappaltanti applicano procedure conformi alle disposizionidei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.

2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di proget-tazione non può essere limitata:

a) al territorio della Repubblica o a una parte di es-so;

b) dal fatto che i partecipanti debbono essere per-sone fisiche o persone giuridiche.

3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazio-ne, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliticon il decreto di cui all’articolo 24, comma 2. I requisiti diqualificazione devono comunque consentire condizionidi accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatorieconomici dell’area tecnica e per i giovani professionisti.

4.In caso di intervento di particolare rilevanza e comples-sità, la stazione appaltante può procedere all’esperimentodi un concorso di progettazione articolato in due gradi Ilsecondo grado, avente ad oggetto l’acquisizione del pro-getto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attra-verso la valutazione di proposte di idee presentate nelprimo grado e selezionate senza formazione di graduato-rie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore delconcorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essereaffidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecu-tiva a condizione che detta possibilità e il relativo corri-spettivo siano previsti nel bando.

5.Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione,possono procedere all’esperimento di un concorso in duefasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di unprogetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto lapresentazione di un progetto definitivo a livello architet-tonico e a livello di progetto di fattibilità per la partestrutturale ed impiantistica.

Il bando può altresì prevedere l’affidamento diretto dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva al sog-getto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.

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1. La commissione giudicatrice è composta unicamente dipersone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni inmateria di incompatibilità e astensione di cui all’articolo77, comma 6, nonché l’articolo 78.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazioneè richiesta una particolare qualifica professionale, almenoun terzo dei membri della commissione giudicatrice pos-siede tale qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue de-cisioni e nei suoi pareri.

4. I membri della commissione giudicatrice esaminano ipiani e i progetti presentati dai candidati in forma anoni-ma e unicamente sulla base dei criteri specificati nel ban-do di concorso. L’anonimato deve essere rispettato sinoal parere o alla decisione della commissione giudicatrice.In particolare, la commissione:

a) verifica la conformità dei progetti alle prescri-zioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, collegialmente cia-scuno di essi;

c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla basedei criteri indicati nel bando, con specifica mo-tivazione;

d) assume le decisioni anche a maggioranza;

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e) redige i verbali delle singole riunioni;

f) redige il verbale finale contenente la graduatoria,con motivazione per tutti i concorrenti;

g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazioneappaltante.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a ri-spondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha i-scritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsi-voglia aspetto dei progetti. è redatto un processo verbalecompleto del dialogo tra i membri della commissionegiudicatrice e i candidati.

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1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche aiconcorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una propo-sta ideativa da remunerare con il riconoscimento di uncongruo premio.

2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggettiammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratorisubordinati abilitati all’esercizio della professione e iscrittial relativo ordine professionale secondo l’ordinamentonazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme cheregolano il rapporto di impiego, con esclusione dei di-pendenti della stazione appaltante che bandisce il concor-so.

3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nellaforma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per ilavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati dilivello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto difattibilità tecnica ed economica. Il termine di presenta-zione della proposta deve essere stabilito in relazioneall’importanza e complessità del tema e non può essereinferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.La partecipazione deve avvenire in forma anonima.

4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o aisoggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietàdalla stazione appaltante, previa eventuale definizionedegli assetti tecnici, le quali possono essere poste a basedi un concorso di progettazione o di un appalto di servizidi progettazione. Alla procedura sono ammessi a parteci-pare i premiati qualora in possesso dei relativi requisitisoggettivi.

6. La stazione appaltante può affidare al vincitore delconcorso di idee la realizzazione dei successivi livelli diprogettazione, con procedura negoziata senza bando, acondizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel ban-do, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capaci-tà tecnico professionale ed economica previsti nel bandoin rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.

7. In caso di intervento di particolare rilevanza e com-plessità, la stazione appaltante può procedereall’esperimento di un concorso di progettazione articolatoin due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presen-tazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progettodefinitivo a livello architettonico e a livello di progetto di

fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, at-traverso la valutazione di proposte di idee presentate nel-la prima fase e selezionate senza formazione di graduato-rie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti sele-zionati a partecipare alla seconda fase devono essere pre-senti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizio-ne ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppa-mento, il suddetto requisito deve essere posseduto dalcapogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cin-que anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spesepari al 50 per cento degli importi previsti per le spesecome determinati dal decreto per i corrispettivi profes-sionali di cui al comma 8 dell’articolo 24. Per gli altri sog-getti selezionati, in forma singola o associata, il predettorimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concor-so, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affida-to l’incarico della progettazione esecutiva a condizioneche detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previ-sti nel bando.

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1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che nonrientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo,dell’articolo 23, nonché di coordinamento della sicurezzain fase di progettazione, di direzione dei lavori, di dire-zione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza infase di esecuzione e di collaudo di importo pari o supe-riore alle soglie di cui all’articolo 35, sono affidati secon-do le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV delpresente codice. Nel caso in cui il valore delle attività diprogettazione, coordinamento della sicurezza in fase diprogettazione, direzione dei lavori, di direzionedell’esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fasedi esecuzione sia pari o superiore complessivamente lasoglia di cui all’articolo 35, l’affidamento diretto della di-rezione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fasedi esecuzione al progettista è consentito soltanto per par-ticolari e motivate ragioni e ove espressamente previstodal bando di gara della progettazione.

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento dellasicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori,di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicu-rezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari osuperiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possonoessere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del respon-sabile del procedimento, nel rispetto dei principi di nondiscriminazione, parità di trattamento, proporzionalità etrasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo36, comma 2, lettera b); l’invito è rivolto ad almeno cin-que soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idoneinel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli inca-richi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono af-fidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III eIV del presente codice.

3. E’ vietato l’affidamento di attività di progettazione, di-rezione lavori, di direzione dell’esecuzione, coordinamen-to della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento

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della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo de-terminato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

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1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposi-zioni di cui al presente codice si applicano esclusivamenteai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificaticon i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9,73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché sianosoddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) i risultati appartengono esclusivamenteall’amministrazione aggiudicatrice e all’ente ag-giudicatore, affinché li usi nell’esercizio della suaattività;

b) la prestazione del servizio è interamente retri-buita dall’amministrazione aggiudicatrice edall’ente aggiudicatore.

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispettodei principi di cui all’articolo 4 del presente codice, agliappalti pubblici pre-commerciali, destinati al consegui-mento di risultati non appartenenti in via esclusivaall’amministrazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatoreperché li usi nell’esercizio della sua attività e per i quali laprestazione del servizio non è interamente retribuitadall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudica-tore, così come definiti nella comunicazione della Com-missione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre2007, nelle ipotesi in cui l’esigenza non possa essere sod-disfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

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1. Le disposizioni del presente codice non si applicanoagli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nonaltrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensidell’articolo 1, comma 6, nella misura in cui la tutela degliinteressi essenziali di sicurezza dello Stato non possa es-sere garantita mediante misure meno invasive, volte an-che a proteggere la riservatezza delle informazioni che leamministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in unaprocedura di aggiudicazione dell’appalto.

2. All’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesae della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre2011, n. 208, si applica la parte III del presente codicefatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi allequali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, nonsi applica in virtù dell’articolo 6 del citato decreto legisla-tivo.

3. In deroga all’articolo 31, l’amministrazione della difesa,in considerazione della struttura gerarchica dei propri or-gani tecnici, in luogo di un unico responsabile del proce-dimento, può nominare un responsabile del procedimen-to per ogni singola fase di svolgimento del processo at-tuativo: programmazione, progettazione, affidamento edesecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ov-vero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici indi-viduati nell’ambito del Ministero della difesa. Il responsa-bile del procedimento per la fase di affidamento può es-sere un dipendente specializzato in materie giuridicoamministrative.

4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto conil Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentital’ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente codice, sono definite le di-rettive generali per la disciplina delle attività del Ministerodella difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni di-versi da quelli che rientrano nel campo di applicazionedel decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le di-rettive generali disciplinano, altresì, gli interventi da ese-guire in Italia e all’Estero per effetto di accordi interna-zionali, multilaterali o bilaterali, nonché i lavori in eco-nomia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e deireparti del Genio militare per i quali non si applicano ilimiti di importo di cui all’articolo 36. Fino alla data dientrata in vigore del decreto di cui al presente comma, siapplica l’articolo 216, comma 20.

4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale supe-riore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'arti-colo 35, comma 18, del presente codice è calcolato sulvalore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile delcontratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma deipagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'ef-fettivo inizio della prima prestazione utile relativa a cia-scuna annualità, secondo il cronoprogramma delle pre-stazioni.

5. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazionedella difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti diprecisione, che possono essere forniti, con i requisiti tec-nici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operato-ri economici stranieri, possono essere concesse anticipa-zioni di importo non superiore ad un terzo dell’importocomplessivo del prezzo contrattuale, previa costituzionedi idonea garanzia.

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1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o conces-sioni rientranti nell’ambito di applicazione del presentecodice nonché appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE

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o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si ap-plicano le seguenti disposizioni.

2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di unaconcessione sono oggettivamente separabili, si applicanoi commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica ilcomma 6.

3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiu-dicare un appalto o una concessione distinti per le partiseparate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di talicontratti distinti è determinato in base alle caratteristichedella parte separata.

4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiu-dicare un appalto unico o una concessione unica, il relati-vo regime giuridico si determina sulla base dei seguenticriteri:

a) se una parte dell’appalto o della concessione èdisciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appaltounico o la concessione unica possono essere ag-giudicati senza applicare il presente decreto né ildecreto legislativo 15 novembre 2011, n.208,purché le rispettive aggiudicazioni siano giustifi-cate da ragioni oggettive;

b) se una parte di un appalto o una concessione èdisciplinata dal decreto legislativo 15 novembre2011, n.208, l’appalto unico o la concessione u-nica possono essere aggiudicati conformementea tale decreto, purché le rispettive aggiudicazionisiano giustificate da ragioni oggettive. Sono fattesalve le soglie e le esclusioni previste dallo stes-so decreto legislativo.

5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o unaconcessione unica non può essere adottata allo scopo diescludere l’applicazione del presente codice o del decretolegislativo 15 novembre 2011, n. 208.

6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessionesono oggettivamente non separabili, l’appalto o la con-cessione possono essere aggiudicati senza applicare ilpresente decreto ove includa elementi cui si applical’articolo 346 TFUE; altrimenti può essere aggiudicatoconformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011,n.208.

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1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici eai concorsi di progettazione e alle concessioni in materiadi difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 no-vembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:

a) norme procedurali specifiche in base a un ac-cordo o un’intesa internazionale conclusi inconformità dei trattati dell’Unione europea, tralo Stato e uno o più Paesi terzi o relative artico-lazioni e riguardante lavori, forniture o servizidestinati alla realizzazione comune o alla gestio-ne comune di un progetto;

b) norme procedurali specifiche in base a un ac-cordo o un’intesa internazionale in relazione allapresenza di truppe di stanza e concernente im-prese di uno Stato membro o di un Paese terzo;

c) norme procedurali specifiche diun’organizzazione internazionale nel caso di ap-palti;

d) norme procedurali specifiche diun’organizzazione internazionale che si approv-vigiona per le proprie finalità o a concessioniche devono essere aggiudicate da uno Statomembro in conformità di tali norme.

Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad ap-palti, sono comunicati alla Commissione.

2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici eai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesao di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice aggiu-dica in base a norme sugli appalti previste daun’organizzazione internazionale o da un’istituzione in-ternazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblicie i concorsi di progettazione in questione sono intera-mente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nelcaso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofi-nanziati prevalentemente da un’organizzazione interna-zionale o da un’istituzione internazionale di finanziamen-to, le parti si accordano sulle procedure d’appalto appli-cabili.

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1. Le disposizioni del presente codice relative alle proce-dure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità diesecuzione è attribuita una classifica di segretez-za;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere ac-compagnata da speciali misure di sicurezza, inconformità a disposizioni legislative, regolamen-tari o amministrative.

2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), leamministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con prov-vedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensidell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovverodi altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al com-ma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari di-chiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizie le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezzaindividuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatorieconomici in possesso dei requisiti previsti dal presentedecreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti dicui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del2007.

4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articoloavviene previo esperimento di gara informale a cui sonoinvitati almeno cinque operatori economici, se sussistonoin tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto

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del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organiz-zato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza,esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla re-golarità dei contratti di cui al presente articolo, nonchésulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione.Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entroil 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamen-to.

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1. In circostanze di somma urgenza che non consentonoalcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedi-mento e il tecnico dell’amministrazione competente chesi reca prima sul luogo, può disporre, contemporanea-mente alla redazione del verbale, in cui sono indicati imotivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno pro-vocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediataesecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o diquanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudi-zio alla pubblica e privata incolumità.

2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essereaffidata in forma diretta ad uno o più operatori economi-ci individuati dal responsabile del procedimento o daltecnico dell’amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definitoconsensualmente con l’affidatario; in difetto di preventi-vo accordo la stazione appaltante può ingiungereall’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o la sommini-strazione dei materiali sulla base di prezzi definiti median-te l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ovel’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili , i prezzisi intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnicodell’amministrazione competente compila entro diecigiorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giu-stificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbaledi somma urgenza, alla stazione appaltante che provvedealla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.Qualora l’amministrazione competente sia un ente locale,la copertura della spesa viene assicurata con le modalitàpreviste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, let-tera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 esuccessive modificazioni e integrazioni.

5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi disomma urgenza, non riporti l’approvazione del compe-tente organo dell’amministrazione, la relativa realizzazio-ne è sospesa immediatamente e si procede, previa messain sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e allaliquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini delpresente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cuiall’articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.

225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente veri-ficarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario impo-sto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino elimi-nate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventu-ale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di ap-palti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedu-re previste nel presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento incondizioni di somma urgenza previste dal presente arti-colo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezionecivile, le procedure di cui all’articolo 63, comma 2, letterac), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestivaesecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, me-diante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il pos-sesso dei requisiti di partecipazione previsti perl’affidamento di contratti di uguale importo medianteprocedura ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatricecontrolla in termine congruo, compatibile con la gestionedella situazione di emergenza in atto, comunque non su-periore a sessanta giorni dall’affidamento.L’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguatamotivazione, nel primo atto successivo alle verifiche ef-fettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ognicaso non è possibile procedere al pagamento, anche par-ziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora,a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento adun operatore privo dei predetti requisiti, le amministra-zioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo ilpagamento del valore delle opere già eseguite e il rimbor-so delle spese eventualmente già sostenute perl’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilitàconseguite, e procedono alle segnalazioni alle competentiautorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria,l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al disopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporalelimitato, comunque non superiore a trenta giorni e soloper singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limi-ti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui alcomma 2, dell’articolo 5, della legge n. 225 del 1992.L’affidamento diretto per i motivi di cui al presente arti-colo non è comunque ammesso per appalti di valore pario superiore alla soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servi-zi di cui al comma 6 di importo pari o superiore a 40.000euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzidefiniti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferi-mento laddove i tempi resi necessari dalla circostanza disomma urgenza non consentano il ricorso alle procedureordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e leforniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito con-

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sensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli attirelativi agli affidamenti di cui al presente articolo, conspecifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e dellemotivazioni che non hanno consentito il ricorso alle pro-cedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in untermine congruo compatibile con la gestione della situa-zione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per icontrolli di competenza, fermi restando i controlli di le-gittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 346del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte defi-niscono le norme applicabili alle procedure di aggiudica-zione dei contratti di concessione di lavori pubblici o diservizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, non-ché dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi sia-no destinati ad una delle attività di cui all’allegato II. Inogni caso, le disposizioni della presente Parte non si ap-plicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cuile amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un opera-tore economico, autorizzano, stabilendone le modalità ele condizioni, l’esercizio di un’attività economica che puòsvolgersi anche mediante l’utilizzo di impianti o altri beniimmobili pubblici.

2.Alle procedure di aggiudicazione di contratti di conces-sione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quan-to compatibili, le disposizioni contenute nella parte I enella parte II, del presente codice, relativamente ai prin-cipi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure

di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle mo-dalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

3. I servizi non economici di interesse generale non rien-trano nell’ambito di applicazione della presente Parte.

4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionariche sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, sal-vo che non siano derogate nella presente parte, le dispo-sizioni del presente codice.

5. I concessionari di lavori pubblici che non sono ammi-nistrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati aterzi sono tenuti all’osservanza della presente Parte, non-ché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di su-bappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza,non derogate espressamente dalla presente parte.

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1. Nei contratti di concessione come definiti all’articolo 3,comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi digestione del concessionario proviene dalla vendita deiservizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasfe-rimento al concessionario del rischio operativo definitodall’articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilitàche, in condizioni operative normali, le variazioni relativeai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidanosull’equilibrio del piano economico finanziario. Le varia-zioni devono essere, in ogni caso, in grado di incideresignificativamente sul valore attuale netto dell’insiemedegli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessiona-rio.

2. L’equilibrio economico finanziario definito all’articolo3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per lacorretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio,in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabi-lire anche un prezzo consistente in un contributo pubbli-co ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo,se funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti digodimento su beni immobili nella disponibilitàdell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione siastrumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata inconcessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento delprezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbli-che o di ulteriori meccanismi di finanziamento a caricodella pubblica amministrazione, non può essere superioreal quarantanove per cento del costo dell’investimentocomplessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione può av-venire solamente a seguito della approvazione del proget-to definitivo e della presentazione di idonea documenta-zione inerente il finanziamento dell’opera. Al fine di age-volare l’ottenimento del finanziamento dell’opera, i bandi

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e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario so-no definiti in modo da assicurare adeguati livelli di ban-cabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la so-stenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defi-scalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novem-bre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ot-tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.

4. Il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalladichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatoridi manifestazione di interesse a finanziare l’operazione,anche in considerazione dei contenuti dello schema dicontratto e del piano economico-finanziario.

5. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando digara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzio-ne del rapporto in caso di mancata sottoscrizione delcontratto di finanziamento, nonché di mancato colloca-mento delle obbligazioni emesse dalle società di progettodi cui all’articolo 185, entro un congruo termine fissatodal bando medesimo, comunque non superiore a diciottomesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contrattodi concessione. Resta salva la facoltà del concessionariodi reperire la liquidità necessaria alla realizzazionedell’investimento attraverso altre forme di finanziamentopreviste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entrolo stesso termine rilasciate da operatori di cui all’articolo106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nelcaso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo perio-do e del comma 3, il concessionario non avrà diritto adalcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quellerelative alla progettazione definitiva. Il bando di gara puòaltresì prevedere che in caso di parziale finanziamento delprogetto e comunque per uno stralcio tecnicamente edeconomicamente funzionale, il contratto di concessionerimanga efficace limitatamente alla parte che regola larealizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzio-nale.

6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionarioche incidono sull’equilibrio del piano economico finan-ziario può comportare la sua revisione da attuare median-te la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Larevisione deve consentire la permanenza dei rischi trasfe-riti in capo all’operatore economico e delle condizioni diequilibrio economico finanziario relative al contratto. Aifini della tutela della finanza pubblica strettamente con-

nessa al mantenimento della predetta allocazione dei ri-schi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanzia-te con contributo a carico dello Stato, la revisione è su-bordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regola-zione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice sotto-porre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano eco-nomico finanziario, le parti possono recedere dal contrat-to. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicato-ri sono liberi di organizzare la procedura per la scelta delconcessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cuialla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modomigliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazio-ne dei servizi per garantire in particolare un elevato livellodi qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamen-to e la promozione dell’accesso universale e dei dirittidell’utenza nei servizi pubblici.

1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo35, è costituito dal fatturato totale del concessionario ge-nerato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA,stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’enteaggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizioggetto della concessione, nonché per le forniture acces-sorie a tali lavori e servizi.

2. Il valore stimato è calcolato al momento dell’invio delbando di concessione o, nei casi in cui non sia previstoun bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudi-catrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiu-dicazione della concessione.

3. Se il valore della concessione al momentodell’aggiudicazione è superiore di più del 20 per centorispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituitadal valore della concessione al momentodell’aggiudicazione.

4. Il valore stimato della concessione è calcolato secondoun metodo oggettivo specificato nei documenti dellaconcessione. Nel calcolo del valore stimato della conces-sione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudi-catori tengono conto, se del caso, in particolare dei se-guenti elementi:

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a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero dialtre forme comunque denominate di protra-zione nel tempo dei relativi effetti;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte de-gli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e mul-te diverse da quelle riscosse per contodell’amministrazione aggiudicatrice o dell’enteaggiudicatore;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziarioconferito al concessionario, in qualsivoglia for-ma, dall’amministrazione aggiudicatrice odall’ente aggiudicatore o da altre amministrazio-ni pubbliche, incluse le compensazioni perl’assolvimento di un obbligo di servizio pubbli-co e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altrovantaggio finanziario in qualsivoglia forma con-feriti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementidell’attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizimessi a disposizione del concessionario dalleamministrazioni aggiudicatrici o dagli enti ag-giudicatori, purché siano necessari perl’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servi-zi;

g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggioeconomico comunque denominato ai candidatio agli offerenti.

5.Nel calcolo del valore stimato della concessione le am-ministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengo-no conto degli atti di regolazione delle Autorità indipen-denti.

6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimatodella concessione non può essere fatta con l’intenzione diescludere tale concessione dall’ambito di applicazione delpresente codice. Una concessione non può essere frazio-nata al fine di escluderla dall’osservanza delle norme delpresente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettivelo giustifichino, valutate al momento della predisposizio-ne del bando dalla amministrazione aggiudicatrice odall’ente aggiudicatore.

7. Quando un’opera o un servizio proposti possono darluogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti di-stinti, è computato il valore complessivo stimato dellatotalità di tali lotti.

8. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superio-re alla soglia di cui all’articolo 35 il presente codice si ap-plica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinatanel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice odall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi ri-chiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valo-

re della concessione, nonché alla complessità organizzati-va dell’oggetto della stessa.

2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massimadella concessione non può essere superiore al periodo ditempo necessario al recupero degli investimenti da partedel concessionario individuato sulla base di criteri di ra-gionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitaleinvestito, tenuto conto degli investimenti necessari perconseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risul-tante dal piano economico-finanziario. Gli investimentipresi in considerazione ai fini del calcolo comprendonoquelli effettivamente sostenuti dal concessionario, siaquelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizisono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili altipo di concessione che caratterizza l’oggetto principaledel contratto. Nel caso di concessioni miste che consi-stono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici e-lencati nell’allegato IX l’oggetto principale è determinatoin base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispetti-vi servizi.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto sonooggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9.Se le diverse parti di un determinato contratto sono og-gettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10.

3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delleattività interessate, sono disciplinate dall’articolo 346TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n.208, si applica l’articolo 160.

4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attività,una delle quali è disciplinata dall’allegato II, gli enti ag-giudicatori possono scegliere di aggiudicare concessionidistinte per le parti distinte o di aggiudicare un’unica con-cessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicareconcessioni separate, la decisione che determina qualeregime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni èadottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta.Qualora oggetto del contratto sia anche un’attività disci-plinata dalle disposizioni sui settori speciali si applical’articolo 28.

5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi di-sciplinati dal presente codice che altri elementi, le ammi-nistrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possonoscegliere di aggiudicare concessioni distinte per le partidistinte o di aggiudicare una concessione unica. Se leamministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatoriscelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisioneche determina quale regime giuridico si applica a ciascunodi tali concessioni distinti è adottata in base alle caratteri-stiche della parte distinta.

6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudica-tori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il pre-sente codice si applica, salvo se altrimenti previstoall’articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista chene deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si appli-

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cherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuri-dico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

7. La scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione odi più concessioni distinte non può essere effettuata alfine di eludere l’applicazione del presente codice.

8. Se le diverse parti di un determinato contratto sonooggettivamente non separabili, il regime giuridico appli-cabile è determinato in base all’oggetto principale delcontratto in questione.

9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi diconcessioni nonché appalti nei settori ordinari o specialiil contratto misto è aggiudicato in conformità con le di-sposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinario nei settori speciali.

10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementisia di una concessione di servizi che di un contratto diforniture, l’oggetto principale è determinato in base alvalore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi oforniture.

11. Ad una concessione destinata all’esercizio di più atti-vità si applicano le norme relative alla principale attivitàcui è destinata.

12. Nel caso di concessioni per cui è oggettivamente im-possibile stabilire a quale attività siano principalmentedestinate, le norme applicabili sono determinate confor-memente alle lettere a), b) e c):

a) la concessione è aggiudicata secondo le disposi-zioni che disciplinano le concessioni aggiudicatedalle amministrazioni aggiudicatrici se una delleattività cui è destinata la concessione è soggettaalle disposizioni applicabili alle concessioni ag-giudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici el’altra attività è soggetta alle disposizioni relativealle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudica-tori;

b) la concessione è aggiudicata secondo le disposi-zioni che disciplinano gli appalti nei settori or-dinari se una delle attività è disciplinata dalle di-sposizioni relative all’aggiudicazione delle con-cessioni e l’altra dalle disposizioni relativeall’aggiudicazione degli appalti nei settori ordi-nari;

c) la concessione è aggiudicata secondo le disposi-zioni che disciplinano le concessioni se una del-le attività cui è destinata la concessione è disci-plinata dalle disposizioni relativeall’aggiudicazione delle concessioni e l’altra nonè soggetta né alla disciplina delle concessioni néa quella relativa all’aggiudicazione degli appaltinei settori ordinari o speciali.

1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire odei servizi da fornire oggetto della concessione sono de-finiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsianche allo specifico processo di produzione o di esecu-zione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a con-dizione che siano collegati all’oggetto del contratto ecommisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requi-siti tecnici e funzionali possono includere, sulla base dellerichieste formulate dalle stazioni appaltanti, livelli di qua-lità, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima,progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilitàper le persone con disabilità) e la valutazione di confor-mità, l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la termi-nologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la mar-catura e l’etichettatura o le istruzioni per l’uso.

2. A meno che non siano giustificati dall’oggetto del con-tratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimen-to a una fabbricazione o provenienza determinata o a unprocedimento particolare caratteristico dei prodotti o deiservizi forniti da un determinato operatore economico,né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specificache avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluneimprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato,in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione suffi-cientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contrat-to non sia possibile; un siffatto riferimento è accompa-gnato dall’espressione «o equivalente».

3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicato-ri non possono escludere un’offerta sulla base della giu-stificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non so-no conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti neidocumenti di gara, se l’offerente prova, con qualsiasimezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con lapropria offerta soddisfano in maniera equivalente i requi-siti tecnici e funzionali.

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri diaggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensidell’articolo 173, purché siano soddisfatte tutte le seguen-ti condizioni:

a) l’offerta risponde ai requisiti minimi prescrittidalla stazione appaltante;

b) l’offerente ottempera alle condizioni di parteci-pazione di cui all’articolo 172;

c) l’offerente non è escluso dalla partecipazione al-la procedura di aggiudicazione ai sensidell’articolo 172.

2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) preve-dono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche,funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare opossedere.

3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:

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a) nel bando di concessione, una descrizione dellaconcessione e delle condizioni di partecipazio-ne;

b) nel bando di concessione o nell’invito a presen-tare offerte, l’espressa indicazione che la con-cessione è vincolata alla piena attuazione del pi-ano finanziario e al rispetto dei tempi previstidallo stesso per la realizzazione degli investi-menti in opere pubbliche e che l’offerta deveespressamente contenere, a pena di esclusione,l’impegno espresso da parte del concessionarioal rispetto di tali condizioni;

c) nel bando di concessione, nell’invito a presenta-re offerte o negli altri documenti di gara, unadescrizione dei criteri di aggiudicazione e, se delcaso, i requisiti minimi da soddisfare.

4. La stazione appaltante può limitare il numero di candi-dati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò av-venga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi.Il numero di candidati o di offerenti invitati a parteciparedeve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorren-za.

5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipantile modalità della procedura e un termine indicativo per ilsuo completamento. Le eventuali modifiche sono comu-nicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardi-no elementi indicati nel bando di concessione, rese pub-bliche per tutti gli operatori economici.

6. La stazione appaltante assicura la tracciabilità degli attiinerenti alle singole fasi del procedimento, con idoneemodalità, fatto salvo il rispetto delle disposizionidell’articolo 53.

7. La stazione appaltante può condurre liberamente ne-goziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto dellaconcessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti miniminon possono essere modificati nel corso delle negozia-zioni.

1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di parte-cipazione relative alle capacità tecniche e professionali ealla capacità finanziaria ed economica dei candidati o de-gli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazionio attestati che devono essere presentati come prova. Lecondizioni di partecipazione sono correlate e proporzio-nali alla necessità di garantire la capacità del concessiona-rio di eseguire la concessione, tenendo conto dell’oggettodella concessione e dell’obiettivo di assicurare la concor-renza effettiva.

2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui alcomma 1, ove opportuno e nel caso di una particolareconcessione, l’operatore economico può affidarsi alle ca-pacità di altri soggetti, indipendentemente dalla naturagiuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore eco-nomico intende fare affidamento sulle capacità di altrisoggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudica-trice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse

necessarie per l’intera durata della concessione. Per quan-to riguarda la capacità finanziaria, la stazione appaltante può richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell’esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 45 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l’articolo 89.

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principidi cui all’articolo 30.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e co-munque in deroga all’articolo 95, la stazione appaltanteelenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente diimportanza. Il termine minimo per la ricezione delle do-mande di partecipazione, comprese eventualmente le of-ferte, è di trenta giorni dalla data di pubblicazione delbando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il ter-mine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è diventidue giorni. Si applica l’articolo 79, commi 1 e 2.

3. Se la stazione appaltante riceve un’offerta che proponeuna soluzione innovativa con un livello straordinario diprestazioni funzionali che non avrebbe potuto essereprevista utilizzando l’ordinaria diligenza, può, in via ecce-zionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione dicui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione inno-vativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gliofferenti in merito alla modifica dell’ordine di importanzadei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offertenel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddettocomma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione so-no stati pubblicati al momento della pubblicazione delbando di concessione, la stazione appaltante pubblica unnuovo bando di concessione, nel rispetto del termine mi-nimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo.La modifica dell’ordine non deve dar luogo a discrimina-zioni.

1. Ferma restando la disciplina di cui all’articolo 30, alleconcessioni in materia di subappalto si applica il presentearticolo.

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta leparti del contratto di concessione che intendono subap-paltare a terzi. Non si considerano come terzi le impreseche si sono raggruppate o consorziate per ottenere laconcessione, né le imprese ad esse collegate; se il conces-sionario ha costituito una società di progetto, in confor-mità all’articolo 184, non si considerano terzi i soci, allecondizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

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[il seguente periodo è sospeso fino al 31 dicembre 2020]

In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:

a) concessione di lavori, servizi e forniture peri quali non sia necessaria una particolarespecializzazione;

b) concessione di lavori, servizi e forniture peri quali risulti possibile reperire sul mercatouna terna di nominativi di subappaltatori daindicare, atteso l’elevato numero dioperatori che svolgono dette prestazioni.

[Ndr] L’art. 1, comma 18, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019 prevede che:

“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal com-ma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo comples-sivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”.

3. L’offerente ha l’obbligo di dimostrare, nei casi di cui alcomma 2, l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, dimotivi di esclusione e provvede a sostituire i subappalta-tori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimo-strato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo80.

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornirepresso l’impianto sotto la supervisione della stazione ap-paltante successivamente all’aggiudicazione della conces-sione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa, ilconcessionario indica alla stazione appaltante dati anagra-fici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatoricoinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momen-to della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunicaalla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioniintercorsa durante la concessione, nonché le informazionirichieste per eventuali nuovi subappaltatori successiva-mente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizionenon si applica ai fornitori.

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva neiconfronti della stazione appaltante. Il concessionario èobbligato solidalmente con il subappaltatore nei confron-ti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazioneagli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legi-slazione vigente.

6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappaltonon può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto ob-bligo per la stazione appaltante di procedere al pagamen-to diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microim-prese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadem-pimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta delsubappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subor-dinato alla verifica della regolarità contributiva e retribu-tiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di paga-mento diretto il concessionario è liberatodall’obbligazione solidale di cui al comma 5.

8. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi,10, 11e 17 dell’articolo 105.

Torna su

1. Le concessioni possono essere modificate senza unanuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valoremonetario, sono state espressamente previstenei documenti di gara iniziali in clausole chiare,precise e inequivocabili che fissino la portata, lanatura delle eventuali modifiche, nonché lecondizioni alle quali possono essere impiegate.Tali clausole non possono apportare modificheche alterino la natura generale della concessione.In ogni caso le medesime clausole non possonoprevedere la proroga della durata della conces-sione;

b) per lavori o servizi supplementari da parte delconcessionario originario che si sono resi neces-sari e non erano inclusi nella concessione inizia-le, ove un cambiamento di concessionario risultiimpraticabile per motivi economici o tecniciquali il rispetto dei requisiti di intercambiabilitào interoperatività tra apparecchiature, servizi oimpianti esistenti forniti nell’ambito della con-cessione iniziale e comporti per la stazione ap-paltante un notevole ritardo o un significativoaggravi o dei costi;

c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti con-dizioni:

1) la necessità di modifica derivi da circo-stanze che una stazione appaltante nonha potuto prevedere utilizzandol’ordinaria diligenza;

2) la modifica non alteri la natura generaledella concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quello acui la stazione appaltante aveva inizialmente ag-giudicato la concessione a causa di una delle se-guenti circostanze:

1) una clausola di revisione in conformitàdella lettera a);

2) al concessionario iniziale succeda, invia universale o particolare, a seguitodi ristrutturazioni societarie, compreserilevazioni, fusioni, acquisizione o in-

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solvenza, un altro operatore economi-co che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche so-stanziali al contratto e non sia finaliz-zato ad eludere l’applicazione del pre-sente codice, fatta salva l’autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamenta-zione di settore;

3) nel caso in cui la stazione appaltante siassuma gli obblighi del concessionarioprincipale nei confronti dei suoi su-bappaltatori;

e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore,non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), perleconcessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudica-trici allo scopo di svolgere un’attività diversa da quelle dicui all’allegato II, l’eventuale aumento di valore, anche inpresenza di modifiche successive, non può eccederecomplessivamente il 50 per cento del valore della conces-sione iniziale, inteso come valore quale risultante a segui-to dell’aggiudicazione delle opere o dei servizi o delleforniture oggetto di concessione. Le modifiche successivenon sono intese ad aggirare il presente codice.

3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una con-cessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c),pubblicano, conformemente a quanto dispostodall’articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficialedell’Unione europea, contenente le informazioni di cuiall’allegato XXV.

4. Le concessioni possono essere modificate senza neces-sità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di veri-ficare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) ad), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambii valori seguenti:

a) la soglia fissata all’articolo 35, comma 1, letteraa);

b) il 10 per cento del valore della concessione ini-ziale.

5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la na-tura generale della concessione. In caso di più modifichesuccessive, il valore è accertato sulla base del valore com-plessivo netto delle successive modifiche.

6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, letterea), b) e c), 2 e4 il valore aggiornato è il valore di riferi-mento quando la concessione prevede una clausola diindicizzazione. Se la concessione non prevede una clau-sola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato te-nendo conto dell’inflazione calcolata dall’ISTAT.

7. La modifica di una concessione durante il periodo dellasua efficacia è considerata sostanziale, quando altera con-siderevolmente gli elementi essenziali del contratto origi-nariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e4, una modifica è considerata sostanziale se almeno unadelle seguenti condizioni è soddisfatta:

a) la modifica introduce condizioni che, ove origi-nariamente previste, avrebbero consentitol’ammissione di candidati diversi da quelli ini-zialmente selezionati o l’accettazione diun’offerta diversa da quella accettata, oppureavrebbero consentito una maggiore partecipa-zione alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica altera l’equilibrio economico dellaconcessione a favore del concessionario in mo-do non previsto dalla concessione iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l’ambito diapplicazione della concessione;

d) se un nuovo concessionario sostituisce quellocui la stazione appaltante aveva inizialmente ag-giudicato la concessione in casi diversi da quelliprevisti al comma 1, lettera d).

8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una conces-sione è richiesta per modifiche delle condizioni di unaconcessione durante il periodo della sua efficacia diverseda quelle previste ai commi 1 e 4.

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1. Fermo restando l’esercizio dei poteri di autotutela, laconcessione può cessare, in particolare, quando:

a) il concessionario avrebbe dovuto essere esclusoai sensi dell’articolo 80;

b) la stazione appaltante ha violato con riferimentoal procedimento di aggiudicazione, il dirittodell’Unione europea come accertato dalla Cortedi Giustizia dell’Unione europea ai sensidell’articolo 258 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea;

c) la concessione ha subito una modifica che a-vrebbe richiesto una nuova procedura di aggiu-dicazione ai sensi dell’articolo 175, comma 8.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i ter-mini previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto1990, n. 241.

3. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vi-zio non imputabile al concessionario si applica il comma4.

4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimentodella amministrazione aggiudicatrice ovvero quest’ultimarevochi la concessione per motivi di pubblico interessespettano al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri ac-cessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,nel caso in cui l’opera non abbia ancora supera-to la fase di collaudo, i costi effettivamente so-stenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenerein conseguenza della risoluzione, ivi inclusi glioneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei

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contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del man-cato guadagno pari al 10 per cento del valoredelle opere ancora da eseguire ovvero, nel casoin cui l’opera abbia superato la fase di collaudo,del valore attuale dei ricavi risultanti dal pianoeconomico finanziario allegato alla concessioneper gli anni residui di gestione.

5. Le somme di cui al comma 4 e al comma 7sono desti-nate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti deifinanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emes-si ai sensi dell’articolo185, limitatamente alle obbligazioniemesse successivamente alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione e sono indisponibili da parte diquest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detticrediti.

5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dicui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapportoconcessorio diversi dalla risoluzione per inadempimentodel concessionario, il concessionario ha il diritto di pro-seguire nella gestione ordinaria dell’opera, incassandone iricavi da essa derivanti, sino all’effettivo pagamento dellesuddette somme per il tramite del nuovo soggetto suben-trante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastina-bili individuati dal concedente unitamente alle modalità difinanziamento dei correlati costi.

6. L’efficacia della revoca della concessione è sottopostaalla condizione del pagamento da partedell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudica-tore delle somme previste al comma 4.

7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimentodel concessionario trova applicazione l’articolo 1453 delcodice civile.

8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di unaconcessione per cause imputabili al concessionario, lastazione appaltante comunica per iscritto al concessiona-rio e agli enti finanziatori l’intenzione di risolvere il rap-porto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbliga-zioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entronovanta giorni dal ricevimento della comunicazione, pos-sono indicare un operatore economico, che subentri nellaconcessione, avente caratteristiche tecniche e finanziariecorrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando digara o negli atti in forza dei quali la concessione è stataaffidata, con riguardo allo stato di avanzamentodell’oggetto della concessione alla data del subentro.

9. L’operatore economico subentrante deve assicurare laripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adem-pimento originariamente richiesto al concessionario sosti-tuito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Ilsubentro dell’operatore economico ha effetto dal mo-mento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.

10. La stazione appaltante prevede nella documentazionedi gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui alcomma 8.

10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di con-cessione e di partenariato pubblico privato e agli operato-ri economici titolari di tali contratti.

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1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, i soggettipubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di ser-vizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entratain vigore del presente codice, non affidate con la formuladella finanza di progetto, ovvero con procedure di garaad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione euro-pea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all’ottantaper cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativialle concessioni di importo di importo pari o superiore a150.000 euro e relativi alle concessioni mediante proce-dura ad evidenza pubblica, introducendo clausole socialie per la stabilità del personale impiegato e per la salva-guardia delle professionalità. La restante parte può essererealizzata da società in house di cui all’articolo 5 per isoggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indi-rettamente controllate o collegate per i soggetti privati,ovvero tramite operatori individuati mediante proceduraad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per ititolari di concessioni autostradali, ferme restando le altredisposizioni del presente comma, la quota di cui al primoperiodo è pari al sessanta per cento.

2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si ade-guano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre2020.

3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 daparte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuataannualmente, secondo le modalità indicate dall’ANACstessa in apposite linee guida, da adottare entro novantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-sizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limitiindicati devono essere riequilibrate entro l’anno successi-vo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per dueanni consecutivi, il concedente applica una penale in mi-sura pari al 10 per cento dell’importo complessivo deilavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essereaffidati con procedura ad evidenza pubblica.

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1.Per le concessioni autostradali che, alla data di entratain vigore dalla Parte III del presente codice, siano scadu-te, il concedente, che non abbia ancora provveduto, pro-cede alla predisposizione del bando di gara perl’affidamento della concessione, secondo le regole di evi-denza pubblica previste dal presente codice, nel termineperentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restandola possibilità di affidamento in house ai sensi dell’articolo5. Qualora si proceda all’affidamento in house ai sensidell’articolo 5, le procedure di affidamento devono con-cludersi entro trentasei mesi dall’entrata in vigore del pre-sente codice. Fatto salvo quanto previsto perl’affidamento delle concessioni di cui all’articolo 5 del

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presente codice, è vietata la proroga delle concessioni au-tostradali.

2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfe-zionamento della procedura di cui al comma 1, sono re-golati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.

3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenzaavviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entra-ta in vigore, il concedente avvia la procedura perl’individuazione del concessionario subentrante, mediantegara ad evidenza pubblica, in conformità alle disposizionidel presente codice, ferma restando la possibilità di affi-damento in house ai sensi dell’articolo 5. Ove il suddettotermine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entra-ta in vigore del presente codice, la procedura di gara vie-ne indetta nel più breve tempo possibile, in modo da evi-tare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori.

4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblicaper l’affidamento della nuova concessione autostradale,in conformità alle disposizioni della Parte III del presentecodice entro il termine di ventiquattro mesi antecedentealla scadenza della concessione in essere, ferma restandola possibilità di affidamento in house ai sensi dell’articolo5.

5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro iltermine di scadenza della concessione, il concessionariouscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria ammi-nistrazione fino al trasferimento della gestione. Per dettoperiodo si applica quanto previsto al comma 2.

6. Il concedente, almeno due anni prima della data discadenza della concessione, effettua, in contraddittoriocon il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valu-tare lo stato tecnico complessivo dell’infrastruttura edordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrentimodificazioni dello stato dei luoghi in conformità degliimpegni assunti convenzionalmente.

7. Per le opere assentite che il concessionario ha già ese-guito e non ancora ammortizzate alla scadenza della con-cessione, il concessionario uscente ha diritto ad un in-dennizzo di tali poste dell’investimento, da parte del su-bentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al nettodegli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora am-mortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alladata dell’anno in cui termina la concessione, e delle varia-zioni eseguite ai fini regolatori. L’importo del valore disubentro è a carico del concessionario subentrante.

8. Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privatocon canone di disponibilità, per le concessioni autostra-dali il rischio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zz), siintende comprensivo del rischio traffico.L’amministrazione può richiedere sullo schema delleconvenzioni da sottoscrivere un parere preventivoall’Autorità di regolazione dei trasporti.

8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agliaffidamenti delle concessioni autostradali scadute o inscadenza facendo ricorso alle procedure di cui all’articolo183.

8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostradeche interessano una o più regioni possono essere affidate

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appo-sitamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all’articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5.

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1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente partesi applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI,in quanto compatibili.

2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previ-sioni della presente parte, le disposizioni della parte II,titolo I a seconda che l’importo dei lavori sia pari o supe-riore alla soglia di cui all’articolo 35, ovvero inferiore,nonché le ulteriori disposizioni della parte II indicateall’articolo 164, comma 2.

3. Le disposizioni della presente parte si applicano, inquanto compatibili, anche ai servizi.

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1. Il contratto di partenariato è il contratto a titolo onero-so di cui all’articolo 3, comma 1, lettera eee.

2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavidi gestione dell’operatore economico provengono dal ca-none riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasialtra forma di contropartita economica ricevuta dal me-desimo operatore economico, anche sotto forma di in-troito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle

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amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di ope-ra pubblica.

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasfe-rimento del rischio in capo all’operatore economicocomporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del ri-schio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o,nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio didomanda dei servizi resi, per il periodo di gestionedell’opera come definiti, rispettivamente, dall’articolo 3,comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del con-tratto è definito tra le parti in modo che il recupero degliinvestimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatoreeconomico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, di-penda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilitàdell’opera o dal volume dei servizi erogati in corrispon-denza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livel-li di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avven-ga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico pri-vato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti suicorrispettivi, derivanti da fatti non imputabiliall’operatore economico.

4. A fronte della disponibilità dell’opera o della domandadi servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può sceglieredi versare un canone all’operatore economico che è pro-porzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridottao mancata disponibilità dell’opera, nonché ridotta o man-cata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata di-sponibilità dell’opera o prestazione del servizio è imputa-bile all’operatore, tali variazioni del canone devono, inogni caso, essere in grado di incidere significativamentesul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, deicosti e dei ricavi dell’operatore economico.

5. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che afronte della disponibilità dell’opera o della domanda diservizi, venga corrisposta una diversa utilità economicacomunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunera-zione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa daparte dell’operatore economico, che pertanto si assume ilrischio delle fluttuazioni negative di mercato della do-manda del servizio medesimo.

6. L’equilibrio economico finanziario, come definitoall’articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presup-posto per la corretta allocazione dei rischi di cui al com-ma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equili-brio, in sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice puòstabilire anche un prezzo consistente in un contributopubblico ovvero nella cessione di beni immobili che nonassolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo dicontributo può essere riconosciuto un diritto di godimen-to, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamenteconnessa all’opera da affidare in concessione. Le modalitàdi utilizzazione dei beni immobili sono definitedall’amministrazione aggiudicatrice e costituiscono unodei presupposti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l’eventualericonoscimento del prezzo, sommato al valore di even-tuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di fi-nanziamento a carico della pubblica amministrazione,non può essere superiore al quarantanove per cento delcosto dell’investimento complessivo, comprensivo di e-ventuali oneri finanziari.

7. Si applica quanto previsto all’articolo 165, commi 3, 4e 5, del presente codice.

8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientra-no la finanza di progetto, la concessione di costruzione egestione, la concessione di servizi, la locazione finanziariadi opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualun-que altra procedura di realizzazione in partenariato di o-pere o servizi che presentino le caratteristiche di cui aicommi precedenti.

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1. La scelta dell’operatore economico avviene con proce-dure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo com-petitivo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedonoall’affidamento dei contratti ponendo a base di gara ilprogetto definitivo e uno schema di contratto e di pianoeconomico finanziario, che disciplinino l’allocazione deirischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore eco-nomico.

3. La scelta è preceduta da adeguata istruttoria con rife-rimento all’analisi della domanda e dell’offerta, della so-stenibilità economico-finanziaria e economico- socialedell’operazione, alla natura e alla intensità dei diversi ri-schi presenti nell’operazione di partenariato, anche utiliz-zando tecniche di valutazione mediante strumenti dicomparazione per verificare la convenienza del ricorso aforme di partenariato pubblico privato in alternativa allarealizzazione diretta tramite normali procedure di appal-to.

4. L’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllosull’attività dell’operatore economico attraverso la predi-sposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio,secondo modalità definite da linee guida adottatedall’ANAC, sentito il Ministero dell’economia e delle fi-nanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del pre-sente codice, verificando in particolare la permanenza incapo all’operatore economico dei rischi trasferiti.L’operatore economico è tenuto a collaborare ed alimen-tare attivamente tali sistemi.

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1. Il finanziamento dei contratti può avvenire utilizzandoidonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto.Il finanziamento può anche riguardare il conferimento diasset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazionedel capitale investito è definita nel contratto.

2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalità dimonitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vitadel rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dallaanticipata estinzione del contratto, tali da comportare lapermanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore eco-nomico.

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3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore eco-nomico che incidono sull’equilibrio del piano economicofinanziario può comportare la sua revisione da attuaremediante la rideterminazione delle condizioni di equili-brio. La revisione deve consentire la permanenza dei ri-schi trasferiti in capo all’operatore economico e dellecondizioni di equilibrio economico finanziario relative alcontratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica stret-tamente connessa al mantenimento della predetta alloca-zione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovve-ro finanziate con contributo a carico dello Stato, la revi-sione è subordinata alla previa valutazione da parte delNucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guidaper la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).Negli altri casi, è facoltà dell’amministrazione aggiudica-trice sottoporre la revisione alla previa valutazione delNARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio delpiano economico finanziario, le parti possono recederedal contratto. All’operatore economico sono rimborsatigli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e b),ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento an-ticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttua-zione del tasso di interesse.

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1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori dipubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture de-dicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti diprogrammazione formalmente approvatidall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della nor-mativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili intutto o in parte con capitali privati, le amministrazioniaggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento me-diante concessione ai sensi della parte III, affidare unaconcessione ponendo a base di gara il progetto di fattibi-lità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato allapresentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di ri-sorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti pro-ponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le o-pere in linea, è necessario che le relative proposte sianoricomprese negli strumenti di programmazione approvatidal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cuiall’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, se-condo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara il pro-getto di fattibilità predisposto dall’amministrazione ag-giudicatrice. Il progetto di fattibilità da porre a base digara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiu-dicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari perla sua predisposizione in funzione delle diverse profes-sionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare pro-prio del progetto di fattibilità. In caso di carenza in orga-nico di personale idoneamente qualificato, le amministra-zioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del pro-getto di fattibilità a soggetti esterni, individuati con leprocedure previste dal presente codice. Gli oneri connes-si all’affidamento di attività a soggetti esterni possonoessere ricompresi nel quadro economico dell’opera.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dell’allegato XXIspecifica:

a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possi-bilità di richiedere al promotore prescelto, di cuial comma 10, lettera b), di apportare al progettodefinitivo, da questi presentato, le modificheeventualmente intervenute in fase di approva-zione del progetto, anche al fine del rilascio del-le concessioni demaniali marittime, ove necessa-rie, e che, in tal caso, la concessione è aggiudica-ta al promotore solo successivamenteall’accettazione, da parte di quest’ultimo, dellemodifiche progettuali nonché del conseguenteeventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte delpromotore di apportare modifiche al progettodefinitivo, l’amministrazione ha facoltà di chie-dere progressivamente ai concorrenti successiviin graduatoria l’accettazione delle modifiche daapportare al progetto definitivo presentato dalpromotore alle stesse condizioni proposte alpromotore e non accettate dallo stesso.

4.Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offertepresentate con il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa individuata sulla base del miglior rapportoqualità/prezzo.

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delleproposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del pro-getto definitivo presentato, al valore economico e finan-ziario del piano e al contenuto della bozza di convenzio-ne. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nauticada diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sonosvolti anche con riferimento alla maggiore idoneitàdell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gliinteressi pubblici alla valorizzazione turistica ed econo-mica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio edell’ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanzaloro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazionecomparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione delbando, nel caso di strutture destinate alla nautica da di-porto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rila-scio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nelbando, indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizionedell’intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, laconsistenza, le tipologie del servizio da gestire, in mododa consentire che le proposte siano presentate secondopresupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in posses-so dei requisiti per i concessionari, anche associando oconsorziando altri soggetti, ferma restando l’assenza deimotivi di esclusione di cui all’articolo 80.

9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo,una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da socie-tà di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed i-scritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai

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sensi dell’articolo 106deldecretolegislativo1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939,n.1966, non-ché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgi-mento di uno o più istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimbor-so delle spese sostenute per la predisposizione del proget-to di fattibilità posto a base di gara, comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. L’importo comples-sivo delle spese di cui al periodo precedente non può su-perare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualita-tive e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere in-tegrato con le specifiche richieste dal Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti con propri decreti.

10. L’amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenutenei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore ilsoggetto che ha presentato la migliore offerta; lanomina del promotore può aver luogo anche inpresenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto definitivo pre-sentato dal promotore, con le modalità indicateall’articolo 27, anche al fine del successivo rila-scio della concessione demaniale marittima, ovenecessaria. In tale fase è onere del promotoreprocedere alle modifiche progettuali necessarieai fini dell’approvazione del progetto, nonché atutti gli adempimenti di legge anche ai fini dellavalutazione di impatto ambientale, senza che ciòcomporti alcun compenso aggiuntivo, né in-cremento delle spese sostenute per la predispo-sizione delle offerte indicate nel piano finanzia-rio;

d) quando il progetto non necessita di modificheprogettuali, procede direttamente alla stipuladella concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare ilprogetto, ha facoltà di richiedere progressiva-mente ai concorrenti successivi in graduatorial’accettazione delle modifiche al progetto pre-sentato dal promotore alle stesse condizioniproposte al promotore e non accettate dallostesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può av-venire solamente a seguito della conclusione, con esitopositivo, della procedura di approvazione del progettodefinitivo e della accettazione delle modifiche progettualida parte del promotore, ovvero del diverso concorrente

aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale ma-rittima, ove necessario, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto di fattibilità approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessioneun soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha dirit-to al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importodelle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cuiall’articolo 93 e da un’ulteriore cauzione fissata dal bandoin misura pari al 2,5 per cento del valoredell’investimento, come desumibile dal progetto di fatti-bilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è te-nuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo103. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da par-te del concessionario è dovuta una cauzione a garanziadelle penali relative al mancato o inesatto adempimentodi tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestionedell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento delcosto annuo operativo di esercizio e con le modalità dicui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale cau-zione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e successive modificazioni.

15.Gli operatori economici possono presentare alle am-ministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizza-zione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pub-blica utilità, inclusele strutture dedicate alla nautica da di-porto, non presenti negli strumenti di programmazioneapprovati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla basedella normativa vigente. La proposta contiene un proget-to di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano eco-nomico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cuial comma 9, primo periodo, e la specificazione delle ca-ratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso distrutture destinate alla nautica da diporto, il progetto difattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e fun-zionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfaree delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenereuno studio con la descrizione del progetto e i dati neces-sari per individuare e valutare i principali effetti che ilprogetto può avere sull’ambiente e deve essere integratocon le specifiche richieste dal Ministero delle infrastruttu-re e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenuteper la predisposizione della proposta, comprensivo anchedei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578del codice civile. La proposta è corredata dalle autodi-chiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui alcomma 17, dalla cauzione di cui articolo 93, edall’impegno a prestare una cauzione nella misuradell’importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso diindizione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice valuta,entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità dellaproposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice puòinvitare il proponente ad apportare al progetto di fattibili-tà le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se ilproponente non apportale modifiche richieste, la propo-sta non può essere valutata positivamente. Il progetto difattibilità eventualmente modificato, è inserito negli

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strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della nor-mativa vigente ed è posto in approvazione con le modali-tà previste per l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chie-ste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibili-tà approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devo-no essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di conven-zione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specifi-cazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di pre-lazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della pro-posta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore e-sercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma 9.

16. La proposta di cui al comma15, primo periodo, puòriguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contrattidi partenariato pubblico privato.

17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15,primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui alcomma 8, nonché i soggetti con i requisiti per parteciparea procedure di affidamento di contratti pubblici ancheper servizi di progettazione eventualmente associati oconsorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilitàrientra tra i settori ammessi di cui all’articolo1, comma1,lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153. Le camere di commercio, industria, artigianato e a-gricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e dipromozione dello sviluppo economico dalle stesse perse-guiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte direalizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, fermarestando la loro autonomia decisionale.

17 -bis. Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco ri-portato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comuni-cazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualo-

ra privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e ilcoinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, siapplicano in quanto compatibili le disposizioni contenuteall’articolo 185.

19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi15 e 17, isoggetti che hanno presentato le proposte possono rece-dere dalla composizione dei proponenti in ogni fase dellaprocedura fino alla pubblicazione del bando di gara pur-ché tale recesso non faccia venir meno la presenza deirequisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanzadei requisiti in capo a singoli soggetti comportal’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validi-tà della proposta, a condizione che i restanti componentiposseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

20. Ai sensi dell’articolo 2 del presente codice, per quantoattiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzanoadeguano la propria normativa ai principi previsti dal pre-sente articolo.

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1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessioneper la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o diun nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere chel’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, dicostituire una società di progetto informa di società perazioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Ilbando di gara indica l’ammontare minimo del capitalesociale della società. In caso di concorrente costituito dapiù soggetti, nell’offerta è indicatala quota di partecipa-zione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predettedisposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo183. La società così costituita diventa la concessionariasubentrando nel rapporto di concessioneall’aggiudicatario senza necessità di approvazione o auto-rizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di con-tratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costi-tuzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario.

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte dellesocietà disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati eprestati in proprio anche nel caso siano affidati diretta-mente dalle suddette società ai propri soci, sempre cheessi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigentinorme legislative e regolamentari. Restano ferme le di-sposizioni legislative, regolamentarie contrattuali che pre-vedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi asoggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che noncostituisce cessione del contratto, la società di progettodiventa la concessionaria a titolo originario e sostituiscel’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazioneconcedente. Nel caso di versamento di un prezzo in cor-so d’opera da parte della pubblica amministrazione, i socidella società restano solidalmente responsabili con la so-cietà di progetto nei confronti dell’amministrazione per

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l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alterna-tiva, la società di progetto può fornire alla pubblica am-ministrazione garanzie bancarie e assicurative per la resti-tuzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garan-zie cessano alla data di emissione del certificato di collau-do dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concor-so a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui so-pra, il buon adempimento degli obblighi del concessiona-rio sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione pos-sono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

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1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o unnuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto dicui all’articolo 184 nonché le società titolari di un contrat-to di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3,comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni etitoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sotto-scrizione da parte degli investitori qualificati come defini-ti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersiinclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati al-tresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da in-vestitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codicecivile; detti obbligazioni e titoli di debito possono esseredematerializzati e non possono essere trasferiti a soggettiche non siano investitori qualificati come sopra definiti.In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolonon si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primoe secondo, e da 2415a 2420 del codice civile.

2. La documentazione di offerta deve riportare chiara-mente ed evidenziare distintamente un avvertimento circal’elevato profilo di rischio associato all’operazione.

3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio dellagestione dell’infrastruttura da parte del concessionarioovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titolimedesimi, possono essere garantiti dal sistema finanzia-rio, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalitàdefinite con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture edei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicanoanche alle società operanti nella gestione dei servizi di cuiall’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni allacostruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delleconcessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del de-creto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società tito-

lari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmis-sione nazionale dell’energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comuni-cazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e alle società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunica-zioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natu-ra incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia cheassistono le obbligazioni e i titoli di debito possono esse-re costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un lororappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome eper conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e pro-cessuali, relativi alle garanzie medesime.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiu-dicano quanto previsto all’articolo 194, comma 12, delpresente codice, in relazione alla facoltà del contraentegenerale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi sta-bilito.

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1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, aqualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbliga-zioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, diopere di interesse pubblico o la gestione di pubblici ser-vizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi icrediti, del concessionario e delle società di progetto chesiano concessionarie o affidatarie di contratto di partena-riato pubblico privato o contraenti generali, ai sensidell’articolo 194.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da attoscritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i fi-nanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare inlinea capitale del finanziamento o della linea di credito,nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordi-nata alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo1524, comma 2, del codice civile, dell’atto dal quale il pri-vilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato av-viso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana; dall’avviso devono risultare gli estre-mi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubbli-cazione devono essere effettuate presso i competenti uf-fici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 delcodice civile, il privilegio può essere esercitato anche neiconfronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beniche sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione previ-sta dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far

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valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo

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1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamentodi opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti te-nuti all’applicazione del presente codice possono avvaler-si anche del contratto di locazione finanziaria, che costi-tuisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimiabbiano un carattere meramente accessorio rispettoall’oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre in-dicazioni previste dal presente codice, determina i requisi-ti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi edorganizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecnicheed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanziedell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnicaed economico-finanziaria dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa.

3. L’offerente di cui al comma 2 può essere anche unaassociazione temporanea costituita dal soggetto finanzia-tore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, inrelazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero uncontraente generale. In caso di fallimento, inadempimen-to o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditivaall’adempimento dell’obbligazione da parte di uno deidue soggetti costituenti l’associazione temporanea di im-prese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committen-te, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratte-ristiche.

4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltanteresta in ogni caso condizionato al positivo controllo dellarealizzazione e dalla eventuale gestione funzionaledell’opera secondo le modalità previste.

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifi-cazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che di-spone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri sog-getti, anche in associazione temporanea con un soggettorealizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l’appalto.L’offerente può anche essere un contraente generale.

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno unprogetto di fattibilità. L’aggiudicatario provvede alla pre-disposizione dei successivi livelli progettuali edall’esecuzione dell’opera.

7. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziariapuò seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici,edilizi ed espropriativi; l’opera può essere realizzata suarea nella disponibilità dell’aggiudicatario.

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1. L’affidatario del contratto di disponibilità è retribuitocon i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento mo-netario secondo le previsioni del contratto:

a) un canone di disponibilità, da versare soltanto incorrispondenza alla effettiva disponibilitàdell’opera; il canone è proporzionalmente ridot-to o annullato nei periodi di ridotta o nulla di-sponibilità della stessa per manutenzione, vizi oqualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a ca-rico dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensidel comma 3;

b) l’eventuale riconoscimento di un contributo incorso d’opera, comunque non superiore al cin-quanta per cento del costo di costruzionedell’opera, in caso di trasferimento della pro-prietà dell’opera all’amministrazione aggiudica-trice;

c) un eventuale prezzo di trasferimento, parame-trato, in relazione ai canoni già versati eall’eventuale contributo incorso d’opera di cuialla precedente lettera b), al valore di mercatoresiduo dell’opera, da corrispondere, al terminedel contratto, in caso di trasferimento della pro-prietà dell’opera all’amministrazione aggiudica-trice.

2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e dellagestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a di-sposizione dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contrat-to determina le modalità di ripartizione dei rischi tra leparti, che possono comportare variazioni dei corrispettividovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizza-zione o sulla gestione tecnica dell’opera, derivanti dal so-pravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbli-che autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale efermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sul-la costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti damancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a ca-rico del soggetto aggiudicatore.

3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cuiall’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 36, comma 9, se-condo l’importo del contratto, ponendo a base di gara uncapitolato prestazionale predisposto dall’amministrazioneaggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristichetecniche e funzionali che deve assicurare l’opera costruitae le modalità per determinare la riduzione del canone didisponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte de-vono contenere un progetto di fattibilità rispondente allecaratteristiche indicate in sede di gara e sono corredatedalla garanzia di cui all’articolo 93; il soggetto aggiudicata-rio è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cuiall’articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposi-zione da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione agaranzia delle penali relative al mancato o inesatto adem-pimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messaa disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura deldieci per cento del costo annuo operativo di esercizio econ le modalità di cui all’articolo 103; la mancata presen-

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tazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L’amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta economica-mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offer-te. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono consi-derati nel quadro economico degli investimenti e finan-ziati nell’ambito del contratto di disponibilità.

4. Al contratto di disponibilità si applicano le disposizionipreviste dal presente codice in materia di requisiti generalidi partecipazione alle procedure di affidamento e di quali-ficazione degli operatori economici.

5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le even-tuali varianti in corso d’opera sono redatti a curadell’affidatario; l’affidatario ha la facoltà di introdurre leeventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicitàdi costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fat-tibilità tecnica -economica approvatodall’amministrazione aggiudicatrice e delle norme e prov-vedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; ilprogetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti incorso d’opera sono ad ogni effetto approvatidall’affidatario, previa comunicazione all’amministrazioneaggiudicatrice la quale può, entro trenta giorni, motiva-tamente opporsi ove non rispettino il capitolato presta-zionale e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Ilrischio della mancata o ritardata approvazione da parte diterze autorità competenti della progettazione e delle e-ventuali varianti è a carico dell’affidatario.L’amministrazione aggiudicatrice può attribuireall’affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi deltesto unico di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 8 giugno 2001, n. 327.

6. L’attività di collaudo, posta in capo alla stazione appal-tante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di accerta-re il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e dellenorme e disposizioni cogenti e può proporreall’amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, mo-dificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovve-ro, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzio-nali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Ilcontratto individua, anche a salvaguardia degli enti finan-ziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo186 del presente codice, il limite di riduzione del canonedi disponibilità superato il quale il contratto è risolto.L’adempimento degli impegni dell’amministrazione ag-giudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivocontrollo della realizzazione dell’opera e dalla messa adisposizione della stessa secondo le modalità previste dalcontratto di disponibilità

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1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immo-bili di origine rurale, riservati alle attività collettive socialie culturali di quartiere, con esclusione degli immobili aduso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambitodelle convenzioni e delle norme previste negli strumenti

urbanistici attuativi, comunque denominati, possono es-sere affidati in gestione, per quanto concerne la manu-tenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle a-ree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppidi cittadini organizzati possono formulare all’ente localeterritoriale competente proposte operative di pronta rea-lizzabilità, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti odelle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanisticiadottati, indicando nei costi e di mezzi di finanziamento,senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvedesulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, dieventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo pre-scrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predispor-re apposito regolamento per disciplinare le attività ed iprocessi di cui al presente comma.

3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, laproposta stessa si intende respinta. Entro il medesimotermine l’ente locale può, con motivata delibera, disporrel’approvazione delle proposte formulate ai sensi delcomma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedi-mento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realiz-zazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che ri-guardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica opaesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rila-scio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle dispo-sizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le di-sposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario alpatrimonio indisponibile dell’ente competente.

5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non puòin ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativia carico del gruppo attuatore, fatta eccezione perl’imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazio-ne delle proposte e la realizzazione delle opere sono, finoalla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detra-zione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hannosostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto deilimiti di ammontare e delle modalità di cui all’articolo 1della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedi-menti di attuazione, e per il periodo di applicazione delleagevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successi-vamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propridell’ente competente.

6. Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 43,commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inmateria di valorizzazione e incremento del patrimoniodelle aree verdi urbane.

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1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera icriteri e le condizioni per la realizzazione di contratti dipartenariato sociale, sulla base di progetti presentati dacittadini singoli o associati, purché individuati in relazionead un preciso ambito territoriale. I contratti possono ri-guardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento diaree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazionemediante iniziative culturali di vario genere, interventi didecoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interes-se generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In rela-zione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali in-dividuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondential tipo di attività svolta dal privato o dalla associazioneovvero comunque utili alla comunità di riferimento inun’ottica di recupero del valore sociale della partecipa-zione dei cittadini alla stessa.

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1. Il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo,totale o parziale, il trasferimento all’affidatario o, qualoral’affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questoindicato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cuiall’articolo 80, della proprietà di beni immobili apparte-nenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nelprogramma triennale per i lavori o nell’avviso di prein-formazione per i servizi e le forniture e che non assolvo-no più, secondo motivata valutazione della amministra-zione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, funzioni dipubblico interesse.

2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beniimmobili già inclusi in programmi di dismissione, purchéprima della pubblicazione del bando o avviso perl’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione haavuto esito negativo.

2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguitodella procedura di gara è stabilito dal RUP sulla base delvalore di mercato determinato tramite i competenti ufficititolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

3. Il bando di gara può prevedere che il trasferimento del-la proprietà dell’immobile e la conseguente immissione inpossesso dello stesso avvengano in un momento anterio-re a quello dell’ultimazione dei lavori, previa presentazio-ne di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari alvalore dell’immobile medesimo. La garanzia fideiussoria,rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, pre-vede espressamente la rinuncia al beneficio della preven-tiva escussione del debitore principale, la rinunciaall’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codicecivile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appal-tante. La fideiussione è progressivamente svincolata conle modalità previste con riferimento alla cauzione defini-tiva.

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1. É istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantireadeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contrattipubblici, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici edegli enti aggiudicatori che operano mediante affidamentidiretti nei confronti di proprie società in house di cuiall’articolo 5. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda,dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, se-condo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce conproprio atto. L’Autorità per la raccolta delle informazionie la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedu-re informatiche, anche attraverso il collegamento, sullabase di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in usopresso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggettioperanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda diiscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici eagli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, dieffettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente stru-mentale. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione degli atticonnessi all’affidamento diretto medesimo secondoquanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell’affidamento in house di un contratto aventead oggetto servizi disponibili sul mercato in regime diconcorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventi-vamente la valutazione sulla congruità economicadell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardoall’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nellamotivazione del provvedimento di affidamento delle ra-gioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei beneficiper la collettività della forma di gestione prescelta, anchecon riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, diefficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonchédi ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministra-zione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in con-formità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atticonnessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei con-tratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pub-blico, ove non secretati ai sensi dell’articolo 162.

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1. Ove il progetto di fattibilità dell’amministrazione ag-giudicatrice o dell’ente aggiudicatore, preveda, ai fini dellamigliore utilizzazione dell’infrastruttura e dei beni con-nessi, l’attività coordinata di più soggetti pubblici, si pro-cede attraverso la stipula di un accordo di programma trai soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso lacostituzione di una società pubblica di progetto, senza

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scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di progetto sono attribuite le competen-ze necessarie alla realizzazione dell’opera e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle aree interessate, e all’utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall’infrastruttura. La società pubblica di progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l’intervento in nome proprio e per conto dei propri soci emandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso delibe-rati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pub-blica finanza.

2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondoperiodo del comma 1, le società pubbliche di progettoapplicano le disposizioni del presente codice.

3. Alla società pubblica di progetto possono parteciparele camere di commercio, industria e artigianato e le fon-dazioni bancarie.

4. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo digarantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto apromuovere la realizzazione ed eventualmente la gestionedell’infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazio-ne al finanziamento; la società è organismo di dirittopubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presentecodice.

5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione diun’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo diprogramma, al finanziamento della stessa, anche attraver-so la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla socie-tà pubblica di progetto di beni immobili di proprietà oallo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.

6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli entipubblici possono contribuire per l’intera durata del pianoeconomico-finanziario al soggetto aggiudicatore o allasocietà pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i pro-venti di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:

a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussiaggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infra-strutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttu-ra;

b) da parte della camera di commercio, industria eartigianato, una quota della tassa di iscrizione,allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 di-cembre 1993, n. 580.

7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settoreammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possonodestinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dallenorme in vigore.

8. I soggetti privati interessati alla realizzazione diun’infrastruttura possono contribuire alla stessa attraver-so la cessione di immobili di loro proprietà o impegnan-dosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordoprocedimentale.

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1. Con il contratto di affidamento unitario a contraentegenerale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggettodotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasimezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificatenel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatoree posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 195, comma 2,a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte do-po l’ultimazione dei lavori.

2. Il contraente generale provvede:

a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alleattività tecnico amministrative occorrenti alsoggetto aggiudicatore per pervenireall’approvazione dello stesso;

b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega dicui all’articolo 6, comma 8, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,in assenza di un concessionario, può essere ac-cordata al contraente generale;

c) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;

d) al prefinanziamento, in tutto o in parte,dell’opera da realizzare;

e) ove richiesto, all’individuazione delle modalitàgestionali dell’opera e di selezione dei soggettigestori;

f) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del pi-ano degli affidamenti, delle espropriazioni, delleforniture di materiale e di tutti gli altri elementiutili a prevenire le infiltrazioni della criminalità,secondo le forme stabilite tra quest’ultimo egliorgani competenti in materia.

3. Il soggetto aggiudicatore provvede:

a) all’approvazione del progetto esecutivo e dellevarianti;

b) alla nomina, del direttore dei lavori e dei collau-datori, nonché provvede all’alta sorveglianzasulla realizzazione delle opere, assicurando uncostante monitoraggio dei lavori anche tramiteun comitato permanente costituito da suoi rap-presentanti e rappresentanti del contraente;

c) al collaudo delle stesse;

d) alla stipulazione di appositi accordi con gli orga-ni competenti in materia di sicurezza nonché diprevenzione e repressione della criminalità, fina-lizzati alla verifica preventiva del programma di

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esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l’adozione di protocolli di le-galità che comportino clausole specifiche di im-pegno, da parte dell’impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai fini della successiva am-missione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osser-vanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vinco-lanti per i soggetti aggiudicatori e per l’impresa aggiudicataria, che è tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qua-lunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le mi-sure di monitoraggio per la prevenzione e re-pressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell’opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzial-mente a carico dei promotori ai sensi dell’articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazio-ne di ogni altra modalità di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell’aliquota forfettaria di cui al comma 20.

4. Il contraente generale risponde nei confronti del sog-getto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzionedell’opera, secondo le successive previsioni del presentecapo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraentegenerale sono regolati dalle norme della parte I e dellaparte II che costituiscono attuazione della direttiva2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti digara e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto.

5. Alle varianti del progetto affidato al contraente genera-le non si applica l’articolo 63; esse sono regolate dallenorme della parte II, che costituiscono attuazione delladirettiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e dal-le disposizioni seguenti:

a) restano a carico del contraente generale le even-tuali varianti necessarie ad emendare i vizi o in-tegrare le omissioni del progetto esecutivo re-datto dallo stesso e approvato dal soggetto ag-giudicatore, mentre restano a carico del soggettoaggiudicatore le eventuali varianti indotte daforza maggiore o sopravvenute prescrizioni dilegge o di enti terzi o comunque richieste dalsoggetto aggiudicatore;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contra-ente generale può proporre al soggetto aggiudi-catore le varianti progettuali o le modifiche tec-niche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempoo il costo di realizzazione delle opere; il soggettoaggiudicatore può rifiutare la approvazione dellevarianti o modifiche tecniche ove queste non ri-spettino le specifiche tecniche e le esigenze delsoggetto aggiudicatore, specificate nel progettoposto a base di gara, o comunque determininopeggioramento della funzionalità, durabilità,

manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del sogget-to aggiudicatore o ritardo del termine di ultima-zione.

6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitariadelle attività di cui al comma 2 direttamente ovvero, secostituito da più soggetti, a mezzo della società di proget-to di cui al comma 10; i rapporti del contraente generalecon i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non siapplica il presente codice, salvo quanto previsto nel pre-sente capo. Al contraente generale che sia esso stessoamministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore siapplicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla par-te II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva2014/24, ovvero di cui alla parte III.

7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati di-rettamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ov-vero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affida-tari di lavori del contraente generale devono a loro voltapossedere i requisiti di qualificazione previsti dall’articolo84, e possono sub affidare i lavori nei limiti e alle condi-zioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai pre-detti sub-affidamenti si applica l’articolo 105.

8. L’affidamento al contraente generale, nonché gli affi-damenti e sub affidamenti di lavori del contraente genera-le, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalitàpreviste per i lavori pubblici.

9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuarequalsiasi pagamento a favore del contraente generale,compresa l’emissione di eventuali stati di avanzamentolavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattualidel contraente generale verso i propri affidatari: ove risul-ti l’inadempienza del contraente generale, il soggetto ag-giudicatore applica una detrazione sui successivi paga-menti e procede al pagamento diretto all’affidatario, non-ché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel con-tratto.

10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contra-ente generale, ove composto da più soggetti, costituisceuna società di progetto in forma di società, anche consor-tile, per azioni o a responsabilità limitata. La società è re-golata dall’articolo 184 e dalle successive disposizioni delpresente articolo. Alla società possono partecipare, oltreai soggetti componenti il contraente generale, istituzionifinanziarie, assicurative e tecnico operative preventiva-mente indicate in sede di gara. La società così costituitasubentra nel rapporto al contraente generale senza alcunaautorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che ilsubentro costituisca cessione di contratto; salvo diversaprevisione del contratto, i soggetti componenti il contra-ente generale restano solidalmente responsabili con lasocietà di progetto nei confronti del soggetto aggiudica-tore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa,la società di progetto può fornire al soggetto aggiudicato-re garanzie bancarie e assicurative per la restituzione dellesomme percepite in corso d’opera, liberando in tal modoi soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del cer-tificato di collaudo dell’opera. Il capitale minimo dellasocietà di progetto è indicato nel bando di gara.

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11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale ces-sione delle quote della società di progetto, fermo restan-do che i soci che hanno concorso a formare i requisiti perla qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e agarantire, nei limiti del contratto, il buon adempimentodegli obblighi del contraente generale, sino a che l’operasia realizzata e collaudata. L’ingresso nella società di pro-getto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istitutibancari e altri investitori istituzionali che non abbianoconcorso a formare i requisiti per la qualificazione puòtuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiu-dicatore non può opporsi alla cessione di crediti effettua-ta dal contraente generale nell’ipotesi di cui all’articolo106, comma 13.

12. Il bando determina la quota di valore dell’opera chedeve essere realizzata dal contraente generale con antici-pazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamen-to del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenutaa tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori.Per il finanziamento della predetta quota, il contraentegenerale o la società di progetto possono emettere obbli-gazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,anche in deroga ai limiti dell’articolo 2412 del codice civi-le. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delleobbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso ilcontraente generale quale risultante da stati di avanza-mento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato dicollaudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggettoaggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzionedelle riserve bancarie o assicurative previste dalla legisla-zione vigente. Le modalità di operatività della garanzia dicui al terzo periodo del presente comma sono stabilitecon decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei traspor-ti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presentecomma sono inserite nell’elenco allegato allo stato di pre-visione del Ministero dell’economia e delle finanze.

13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quellecostituite dai concessionari a norma dell’articolo 184 neiconfronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sen-si dell’articolo 106, comma 13; la cessione può avere adoggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.

14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pub-blico o scrittura privata autenticata e deve essere notifica-ta al debitore ceduto. L’atto notificato deve espressamen-te indicare se la cessione è effettuata a fronte di un finan-ziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.

15. Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle pre-stazioni rese e prefinanziate dal contraente generale conla emissione di un certificato di pagamento esigibile allascadenza del prefinanziamento secondo le previsioni con-trattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma cedutia fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limi-tata, la emissione del certificato di pagamento costituiscedefinitivo riconoscimento del credito del finanziatorecessionario; al cessionario non è applicabile nessuna ec-cezione di pagamento delle quote di prefinanziamentoriconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e credito-re cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti deri-vanti dall’adempimento dello stesso contratto o con qual-

siasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.

16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamentodei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, intutti i casi di mancato o ritardato completamentodell’opera,

17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti ricono-sciuti definitivi ai sensi del comma 15:

a) ove le garanzie di cui all’articolo 104 si siano giàridotte ovvero la riduzione sia espressamenteprevista nella garanzia prestata, il riconoscimen-to definitivo del credito non opera se la garanzianon è ripristinata e la previsione di riduzioneespunta dalla garanzia;

18. Il contraente generale presta la garanzia di cuiall’articolo 104.

19. I capitolati prevedono, tra l’altro:

a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e ap-provazione del progetto esecutivo, delle presta-zioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantie-rizzazione, ove autorizzati;

b) le modalità e i tempi per il pagamento dei rateidi corrispettivo dovuti al contraente generaleper le prestazioni compiute prima dell’inizio deilavori, pertinenti in particolare le attività proget-tuali e le prestazioni di cui alla lettera a).

20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di garaun’aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d’asta,ragguagliata all’importo complessivo dell’intervento, se-condo valutazioni preliminari che il contraente generale ètenuto a recepire nell’offerta formulata in sede di gara, dadestinare all’attuazione di misure idonee volte al perse-guimento delle finalità di prevenzione e repressione dellacriminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensidel comma 3, lettera d) e dell’articolo 203, comma 1. Nelprogetto che si pone a base di gara, ai sensi dell’articolo195, comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, lasomma corrispondente a detta aliquota è inclusa nellesomme a disposizione del quadro economico, ed è unitauna relazione di massima che correda il progetto, indican-te l’articolazione delle suddette misure, nonché la stimadei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi dellaprogettazione. Le variazioni tecniche per l’attuazione del-le misure in questione, eventualmente proposte dal con-traente generale, in qualunque fase dell’opera, non pos-sono essere motivo di maggiori oneri a carico del sogget-to aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodottoper iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone a-naloga articolazione delle misure in questione, con relati-va indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d’asta einseriti nelle somme a disposizione dell’amministrazione.Le disposizioni del presente comma si applicano, inquanto compatibili, anche nei casi di affidamento me-diante concessione.

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1. La scelta di aggiudicare mediante affidamento al con-traente generale deve essere motivata dalla stazione ap-paltante in ragione della complessità e di altre esigenze alfine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza edeconomicità. Le stazioni appaltanti non possono, co-munque, procedere ad affidamenti a contraente generale,qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore a100 milioni di euro.

2. Per l’affidamento a contraente generale si pone a basedi gara il progetto definitivo.

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nelbando di gara, in relazione all’importanza e alla comples-sità delle opere da realizzare, il numero minimo e massi-mo di concorrenti che verranno invitati a presentare of-ferta. Nel caso in cui le domande di partecipazione supe-rino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatoriindividuano i soggetti da invitare redigendo una gradua-toria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discri-minatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefinitinel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo diconcorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque,se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni ca-so il numero di candidati invitati deve essere sufficientead assicurare una effettiva concorrenza.

4. L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avvie-ne secondo il criterio dell’offerta economicamente piùvantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri dicui all’articolo 95, tenendo conto altresì:

a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;

b) della maggiore entità, rispetto a quella prevista dalbando, del prefinanziamento che il candidato è in gradodi offrire;

c) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione alcarattere specifico delle opere da realizzare.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cuiagli articoli da 115 a121, si applicano, per quanto nonprevisto nel presente articolo, le norme della parte II, ti-tolo VI.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, perquanto non previsto nel presente articolo, le norme dellaparte II, titoli I, II, III e IV.

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1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le mo-dalità e nei termini previsti dall’articolo 102.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità,il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissionidi collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di inda-gine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativisono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiu-dicatore per la realizzazione delle predette infrastrutturecon le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze. L’affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collega-mento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o ese-guito in tutto o in parte l’infrastruttura.

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1. La qualificazione del contraente generale è disciplinatacon il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies. La qualificazione può essere richiesta da impresesingole in forma di società commerciali o cooperative, daconsorzi di cooperative di produzione e lavoro previstidalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativodel Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi sta-bili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c).

2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche,riferite all’importo lordo degli affidamenti per i quali pos-sono concorrere. I contraenti generali non possono con-correre ad affidamenti di importo lordo superiore a quel-lo della classifica di iscrizione, attestata con il sistema dicui al presente articolo ovvero documentata ai sensidell’articolo 45, salva la facoltà di associarsi ad altro con-traente generale.

4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazioneda parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cuiall’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusionedi cui all’articolo 80, è istituito il sistema di qualificazionedel contraente generale, disciplinato con il regolamento dicui all’articolo 216, comma 27-octies , gestito dalMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevedespecifici requisiti in ordine all’adeguata capacitàeconomica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica eorganizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico edirigenziale.

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1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, perle singole gare:

a) che l’offerente dimostri l’assenza dei motivi di esclu-sione di cui all’articolo 80; nei confrontidell’aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisitigenerali è sempre espletata;

b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati eidonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorsefinanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionateall’opera da realizzare;

c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle impreseaffidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offeren-te, della capacità tecnica specifica per l’opera da realizzaree dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzati-vi adeguati al progetto da redigere.

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2. Non possono concorrere alla medesima gara impresecollegate ai sensi dell’articolo 7. è fatto divieto ai parteci-panti di concorrere alla gara in più di un raggruppamentotemporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla garaanche in forma individuale, qualora abbiano partecipatoalla gara medesima in associazione o consorzio, anchestabile.

3. I contraenti generali dotati della adeguata e competenteclassifica di qualificazione per la partecipazione allegare,possono partecipare alla gara in associazione o consorziocon altre imprese purché queste ultime siano ammesse,per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ov-vero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le im-prese associate o consorziate concorrono alla dimostra-zione dei requisiti di cui al comma 1.

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1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraentigenerali è rilasciata secondo quanto previsto dall’articolo197 ed è definita nell’ambito del sistema di qualificazioneprevisto dal medesimo articolo.

2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabileall’amministrazione, l’attestazione scaduta resta valida, aifini della partecipazione alle gare e perla sottoscrizionedei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinno-vata.

3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dalMinistero delle infrastrutture e dei trasporti hanno validi-tà triennale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provve-de, altresì, a rilasciare l’attestazione di cui al comma 1,sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore delpresente codice, nonché quelle che perverranno finoall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies.

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1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo svi-luppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseri-ti negli appositi strumenti di pianificazione e programma-zione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti.

2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cuialla presente parte è oggetto di:

a) concessione di costruzione e gestione;

b) affidamento unitario a contraente generale;

c) finanza di progetto;

d) qualunque altra forma di affidamento previstadal presente codice compatibile con la tipologiadell’opera da realizzare.

3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture edegli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione ditutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianifi-cazione e programmazione, comunque denominati, vi-genti alla data di entrata in vigore del presente codice.All’esito di tale ricognizione, il Ministro propone l’elencodegli interventi da inserire nel primo Documento Pluri-ennale di Pianificazione, il cui contenuto tiene conto diquanto indicato all’articolo 201, comma 3, che sostituiscetutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ognicaso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbli-gazioni giuridiche vincolanti. Si considerano obbligazionigiuridiche vincolanti quelle relative agli interventi in rela-zione ai quali sia già intervenuta l’approvazione del con-tratto all’esito della procedura di affidamento della realiz-zazione dell’opera, nonché quelli che costituiscono ogget-to di accordi internazionali sottoscritti dall’Italia.

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1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degliinsediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utiliz-zano i seguenti strumenti di pianificazione e programma-zione generale:

a) piano generale dei trasporti e della logistica;

b) documenti pluriennali di pianificazione, di cuiall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo29 dicembre 2011, n.228.

2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL)contiene le linee strategiche delle politiche della mobilitàdelle persone e delle merci nonché dello sviluppo infra-strutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, suproposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,con decreto del Presidente della Repubblica, previa deli-berazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenzaunificata e sentite le Commissioni parlamentari compe-tenti.

3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) dicui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, dicompetenza del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l’elencodelle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per losviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi alsettore dei trasporti e della logistica la cui progettazionedi fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, darealizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene contodei piani operativi per ciascuna area tematica nazionaledefiniti dalla Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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4. Il DPP è redatto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del-la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secon-do le procedure e nel rispetto della tempistica di cuiall’articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e leCommissioni parlamentari competenti.

5. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropoli-tane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti proposte di infrastrut-ture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese aifini dell’inserimento nel DPP, dando priorità al comple-tamento delle opere incompiute, comprendenti il proget-to di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal de-creto di cui all’articolo 23, comma 3,e corredate dalla do-cumentazione indicata dalle linee guida di cui all’articolo8 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il Ministero, veri-ficala fondatezza della valutazione ex ante dell’interventoeffettuata dal soggetto proponente, la coerenza comples-siva dell’intervento proposto nonché la sua funzionalitàanche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicatinel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, può procedereal suo inserimento nel DPP.

6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti predispone una dettagliata relazione sullo stato diavanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazioneè allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine,l’ente aggiudicatore, nei trenta giorni successiviall’approvazione del progetto definitivo, trasmette al Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda disintesi conforme al modello approvato dallo stesso Mini-stero con apposito decreto contenente i dati salienti delprogetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tec-nico-prestazionali dell’opera, nonché tutte le eventualivariazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilità.

7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall’entratain vigore del presente codice l’elenco delle infrastrutture edegli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene e-laborato in deroga alle modalità di cui al comma 5. Fer-mo restando quanto previsto dall’articolo 200, comma 3,nelle more dell’approvazione del PGTL ai sensi delcomma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gliindirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutturenonché un elenco degli interventi del primo DPP ad essicoerente.

8. abrogato.

9. Fino all’approvazione del primo DPP, valgono comeprogrammazione degli investimenti in materia di infra-strutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e pro-grammazione e i piani, comunque denominati, già appro-vati secondo le procedure vigenti alla data di entrata invigore del presente codice o in relazione ai quali sussisteun impegno assunto coni competenti organi dell’Unioneeuropea.

10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo, siprocede anche alla revisione degli interventi inseriti nelDPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrap-posizione tra gli strumenti di programmazione. Il Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinseri-mento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche

in relazione alla permanenza dell’interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tie-ne conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte si-gnificativa, ovvero per le quali il costo dell’intervento in-dicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inseri-menti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Docu-mento di programmazione, ove fattori eccezionali o co-munque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.

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1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione eriprogrammazione della spesa per la realizzazione delleinfrastrutture di preminente interesse nazionale e in coe-renza con l’articolo 10, commi 2 e 4,del decreto legislati-vo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato diprevisione del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-ti:

a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delleinfrastrutture e degli insediamenti prioritari perlo sviluppo del Paese, nonché per la project re-view delle infrastrutture già finanziate;

b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle in-frastrutture e degli insediamenti prioritari per losviluppo del Paese.

2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere dispostevariazioni compensative con decreti del Ministrodell’economia e delle finanze, su proposta del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cuiall’articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15luglio 2011, n. 111, di cui all’articolo 18, comma 1, deldecreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modi-ficazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risor-se disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsionedel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denomi-nato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realiz-zazione delle opere strategiche di preminente interessenazionale nonché per opere di captazione ed adduzionedi risorse idriche". L’individuazione delle risorse assegna-te ai fondi di cui al comma 1é definita con uno o più de-creti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diconcerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,previo parere del CIPE.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, sono definite:

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a) le modalità di ammissione al finanziamento dellaprogettazione di fattibilità;

b) l’assegnazione delle risorse del Fondo per laprogettazione di cui al comma 1, lettera a) ai di-versi progetti, nonché le modalità di revoca.

5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economiae delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorsedel Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui alcomma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi inter-venti su proposta del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti d’intesa con il Ministero dell’economia e dellefinanze.

6. Al fine della riprogrammazione della allocazione dellerisorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla basedei criteri individuati nel Documento pluriennale di piani-ficazione, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni,nonché per effetto delle attività di project review, sonoindividuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamentisono iscritti nello stato di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di premi-nente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la pro-gettazione e la realizzazione delle opere strategiche dipreminente interesse nazionale nonché per opere di cap-tazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annualidei limiti di impegno e dei contributi revocati affluisconoal Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successivariallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti.

7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi delpresente articolo iscritte in conto residui sono versateall’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sulFondo di cui al comma 1, lettera b).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si appli-cano ai residui perenti.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazionidi bilancio in termini di residui, competenza e cassa perl’attuazione del presente articolo.

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1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto conil Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, sono individuate le procedure per ilmonitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti priorita-ri per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltra-

zione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell’interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo pe-riodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nel-la Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di mo-nitoraggio finanziario di cui all’articolo36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

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1. All’articolo 120 del codice del processo amministrati-vo, di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «nonché i connessi provvedimen-ti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dilavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole«nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticor-ruzione ad essi riferiti»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termi-ne di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubbli-ci adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far va-lere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle proce-dure di affidamento, anche con ricorso incidentale. è al-tresì inammissibile l’impugnazione della proposta di ag-giudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedi-mentali privi di immediata lesività.»;

c) al comma 5, le parole: «Per l’impugnazione» sono so-stituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma6-bis, per l’impugnazione»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è defi-nito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricor-so è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell’udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell’udienza. Le parti possono pro-durre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e pre-sentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie

depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l’udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istrutto-rie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L’ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore atre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della senten-za e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;

e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalleseguenti: «Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, inuovi»;

f) dopo il comma 8-bis, è inserito il seguente:

«8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motiva-zione.»;

g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilità dichiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entrodue giorni.» sono sostituite dalle parole «; le parti posso-no chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, cheavviene entro due giorni dall’udienza.»; è inserito, dopo ilprimo periodo del comma 9,il seguente: «Nei casi previstial comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale de-posita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblicao in camera di consiglio, di discussione; le parti possonochiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, cheavviene entro due giorni dall’udienza.»;

h) al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3,6, 8 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizionidei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondoperiodo e 10»;

i) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.».

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1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusionedei contratti di cui alla parte IV titolo III, affidati da am-ministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovverodai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riser-ve sui documenti contabili, l’importo economico

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dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte leriserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedi-mento stesso e può essere reiterato quando le riserve i-scritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate,raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1,nell’ambito comunque di un limite massimo complessivodel 15 per cento dell’importo del contratto. Le domandeche fanno valere pretese già oggetto di riserva, non pos-sono essere proposte per importi maggiori rispetto aquelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono esse-re oggetto di riservagli aspetti progettuali che sono statioggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Primadell’approvazione del certificato di collaudo ovvero diverifica di conformità o del certificato di regolare esecu-zione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabi-le unico del procedimento attiva l’accordo bonario per larisoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione alresponsabile unico del procedimento delle riserve di cuial comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibileuna propria relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valutal’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle ri-serve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di va-lore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giornidalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la rela-zione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbi-trale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventicompetenza specifica in relazione all’oggetto del contrat-to. Il responsabile unico del procedimento e il soggettoche ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambitodella lista, l’esperto incaricato della formulazione dellaproposta motivata di accordo bonario. In caso di manca-ta intesa tra il responsabile unico del procedimento e ilsoggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giornidalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dallaCamera arbitrale che ne fissa anche il compenso, pren-dendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto dicui all’articolo 209, comma 16. La proposta è formulatadall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora ilRUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta èformulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunica-zione di cui al comma 3.

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificanole riserve in contraddittorio con il soggetto che le haformulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istrui-scono la questione anche con la raccolta di dati e infor-mazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, eformulano, accertata e verificata la disponibilità di idoneerisorse economiche, una proposta di accordo bonario,che viene trasmessa al dirigente competente della stazio-ne appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Sela proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinquegiorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso

e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in se-de di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di ac-cordo bonario ovvero di inutile decorso del termine perl’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziarioentro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

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1. Le disposizioni di cui all’articolo 205 si applicano, inquanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di benidi natura continuativa o periodica, e di servizi, quandoinsorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circal’esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

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1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivantidall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,forniture, possono essere risolte mediante transazione nelrispetto del codice civile, solo ed esclusivamentenell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedialternativi all’azione giurisdizionale.

2. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione orinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 eu-ro in caso di lavori pubblici, è acquisito il pareredell’Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di ammini-strazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttu-ra, o del funzionario più elevato in grado competente peril contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualorasi tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dalsoggetto aggiudicatario che dal dirigente competente,sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

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1. Le controversie su diritti soggettivi, derivantidall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-vizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, com-prese quelle conseguenti al mancato raggiungimentodell’accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possonoessere deferite ad arbitri. L’arbitrato, ai sensi dell’articolo1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si ap-plica anche alle controversie relative a concessioni e ap-palti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parteuna società a partecipazione pubblica ovvero una societàcontrollata o collegata a una società a partecipazione

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pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture fi-nanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

2. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avvisocon cui indice la gara ovvero, per le procedure senzabando, nell’invito, se il contratto conterrà o meno la clau-sola compromissoria. L’aggiudicatario può ricusare laclausola compromissoria, che in tale caso non è inseritanel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante en-tro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. èvietato in ogni caso il compromesso.

3. è nulla la clausola compromissoria inserita senza auto-rizzazione nel bando o nell’avviso con cui è indetta la ga-ra ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. Laclausola è inserita previa autorizzazione motivatadell’organo di governo della amministrazione aggiudica-trice.

4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed ènominato dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210.Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’attodi resistenza alla domanda, designa l’arbitro di propriacompetenza scelto tra soggetti di provata esperienza eindipendenza nella materia oggetto del contratto cuil’arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale èdesignato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscrittiall’albo di cui al comma 2 dell’articolo 210, in possesso diparticolare esperienza nella materia oggetto del contrattocui l’arbitrato si riferisce.

5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle contro-versie nelle quali è parte una pubblica amministrazioneavviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazio-ne oltre che nel rispetto delle disposizioni del presentecodice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbli-che amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuatitra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luo-go tra una pubblica amministrazione e un privato,l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione èscelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entram-be le ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motiva-to ritenga di non procedere alla designazione dell’arbitronell’ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avvienenell’ambito degli iscritti all’albo.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 815 delcodice di procedura civile, non possono essere nominati:

a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili emilitari in servizio o a riposo nonché gli avvoca-ti e procuratori dello Stato, in servizio o a ripo-so, e i componenti delle commissioni tributarie;

b) coloro che nell’ultimo triennio hanno esercitatole funzioni di arbitro di parte o di difensore ingiudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo,ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio delladifesa costituisca adempimento di dovered’ufficio del difensore dipendente pubblico;

c) coloro che, prima del collocamento a riposo,hanno trattato ricorsi in sede civile, penale,amministrativa o contabile presentati dal sogget-to che ha richiesto l’arbitrato;

d) coloro che hanno espresso parere, a qualunquetitolo, nelle materie oggetto dell’arbitrato;

e) coloro che hanno predisposto il progetto o ilcapitolato di gara o dato parere su esso;

f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collau-dato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si rife-riscono le controversie;

g) coloro che hanno partecipato a qualunque titoloalla procedura per la quale è in corso l’arbitrato.

7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazionedelle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 determina lanullità del lodo.

8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbi-trato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzionisono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresì tra-smesse le designazioni di parte. Contestualmente allanomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alleparti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi inacconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del colle-gio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anchescegliendolo tra il personale interno all’ANAC.

9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, an-che presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioniregionali dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, comma9; se non vi è alcuna indicazione della sede del collegioarbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questadeve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbi-trale.

10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del co-dice di procedura civile, salvo quanto disposto dal pre-sente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzidi prova previsti dal codice di procedura civile, con esclu-sione del giuramento in tutte le sue forme.

11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per leloro allegazioni e istanze istruttorie possono essere con-siderati perentori solo se vi sia una previsione in tal sensoo nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto sepa-rato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi sisono dati.

12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sotto-scrizione e diviene efficace con il suo deposito presso laCamera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindicigiorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura de-gli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all’unoper mille del valore della relativa controversia. Detto im-porto è direttamente versato all’ANAC.

13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per icontratti pubblici precede quello da effettuarsi presso lacancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cuiall’articolo 825 del codice di procedura civile. Il depositodel lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura delcollegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti,oltre a uno per il fascicolo d’ufficio ovvero con modalitàinformatiche e telematiche determinate dall’ANAC. Surichiesta di parte il rispettivo originale è restituito, conattestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli adempi-menti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.

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14. Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità,anche per violazione delle regole di diritto relative al me-rito della controversia. L’impugnazione è proposta neltermine di novanta giorni dalla notificazione del lodo enon è più proponibile dopo il decorso di centoottantagiorni dalla data del deposito del lodo presso la Cameraarbitrale.

15. Su istanza di parte la Corte d’appello può sospendere,con ordinanza, l’efficacia del lodo, se ricorrono gravi efondati motivi. Si applica l’articolo 351 del codice di pro-cedura civile. Quando sospende l’efficacia del lodo, o neconferma la sospensione disposta dal presidente, il colle-gio verifica se il giudizio è in condizione di essere defini-to. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la di-scussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio,ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giornidall’ordinanza di sospensione; all’udienza pronunzia sen-tenza a norma dell’articolo 281-sexies del codice di pro-cedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istrut-tori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanzadi sospensione e ne ordina l’assunzione in una udienzasuccessiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede aisensi dei periodi precedenti.

16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale,determina con apposita delibera il compenso degli arbitrinei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infra-strutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incre-menti dei compensi massimi legati alla particolare com-plessità delle questioni trattate, alle specifiche competen-ze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il compenso peril collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compen-so per il segretario, non può comunque superarel’importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni coni decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i diri-genti pubblici resta ferma l’applicazione dei limiti di cuiall’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011,n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,nonché all’articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre2012, n. 190.L’atto di liquidazione del compenso e dellespese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per laconsulenza tecnica, costituisce titolo per l’ingiunzione dicui all’articolo 633 del codice di procedura civile. Finoalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primoperiodo, si applica l’articolo 216, comma 22.

17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della contro-versia è versato dalle parti, nella misura liquidata dallaCamera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comu-nicazione del lodo.

18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione deglionorari delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, aisensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle dispo-sizioni legislative e regolamentari in materia di spese digiustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica30 maggio2002, n.115, nella misura derivantedall’applicazione delle tabelle ivi previste.

19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisionedelle controversie sono direttamente versati all’ANAC.

20. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo com-ma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, seaccoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del

giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della do-manda e quello dell’accoglimento.

21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delcompenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al col-legio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

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1. Presso l’ANAC è istituita la Camera arbitrale per i con-tratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguitocamera arbitrale.

2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenutadell’Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il co-dice deontologico degli arbitri camerali e provvede agliadempimenti necessari alla costituzione e al funziona-mento del collegio arbitrale.

3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e ilconsiglio arbitrale.

4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, ènominato dall’ANAC fra soggetti dotati di particolarecompetenza nella materia dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture, al fine di garantire l’indipendenza el’autonomia dell’istituto, nonché dotati dei requisiti dionorabilità stabiliti dalla medesima Autorità. Al suo in-terno, l’ANAC sceglie il Presidente. L’incarico ha durataquinquennale ed è retribuito nella misura determinata dalprovvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuiteall’Autorità stessa. Il Presidente e i consiglieri sono sog-getti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma10.

5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera arbitra-le si avvale di una struttura di segreteria con personalefornito dall’ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazionedei dati emergenti dal contenzioso in materia di contrattipubblici e li trasmette all’Autorità e alla cabina di regia dicui all’articolo 212.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essereiscritti all’albo degli arbitri della Camera arbitrale i sogget-ti appartenenti alle seguenti categorie:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati alpatrocinio davanti alle magistrature superiori e in posses-so dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;

b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneriae architettura abilitati all’esercizio della professione daalmeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;

c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridichee tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni,con provata esperienza nella materia dei contratti pubbli-ci di lavori, servizi e forniture.

8. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, latenuta dell’elenco dei periti per la nomina dei consulentitecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all’elenco i sog-

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getti in possesso del diploma di laurea e comprovata e-sperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa i-scrizione all’albo professionale, se richiesta.

9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonchéal comma 8 del presente articolo, sono rispettivamenteinseriti nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti, sudomanda corredata da curriculum e da adeguata docu-mentazione comprovante i requisiti.

10. L’iscrizione all’albo degli arbitri e all’elenco dei peritiha validità triennale e può essere nuovamente conseguitadecorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo re-stando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012,n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivitre anni, i soggetti iscritti all’albo non possono espletareincarichi professionali in favore delle parti dei giudizi ar-bitrali da essi decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro diparte.

11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all’articolo815 del codice di procedura civile.

12. Per le ipotesi di cui all’articolo 209, comma 8, la Ca-mera arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei segreta-ri dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all’elenco ifunzionari in possesso di diploma di laurea in materiagiuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, inmaterie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche ammi-nistrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, aventi un’anzianità di servizio in ruolo non inferiorea cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenutadell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessatiall’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assi-curare l’integrale copertura dei suddetti costi.

13. Sul sito dell’ANAC sono pubblicati l’elenco degli ar-bitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende deimedesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei pe-riti.

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1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piùdelle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contrad-dittorio, relativamente a questioni insorte durante losvolgimento delle procedure di gara, entro trenta giornidalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti chevi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi aquanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabi-le innanzi ai competenti organi della giustizia amministra-tiva ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo am-ministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parerevincolante, il giudice valuta il comportamento della partericorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del co-dice del processo amministrativo.

1-bis. L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio perl’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e deiprovvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto,emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga

che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1-ter. L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltanteabbia adottato un provvedimento viziato da gravi viola-zioni del presente codice, emette, entro sessanta giornidalla notizia della violazione, un parere motivato nel qua-le indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Ilparere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazioneappaltante non vi si conforma entro il termine assegnatodall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giornidalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entroi successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrati-vo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo am-ministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legisla-tivo 2 luglio 2010, n. 104.

1-quater. L’ANAC, con proprio regolamento, può indivi-duare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione aiquali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.

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1. è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei mini-stri una Cabina di regia con il compito di:

a) effettuare una ricognizione sullo stato di attua-zione del presente codice e sulle difficoltà ri-scontrate dalle stazioni appaltanti nella fase diapplicazione anche al fine di proporre eventualisoluzioni correttive e di miglioramento;

b) curare, se del caso con apposito piano di azione,la fase di attuazione del presente codice coordi-nando l’adozione, da parte dei soggetti compe-tenti, di decreti e linee guida, nonché della lororaccolta in testi unici integrati, organici e omo-genei, al fine di assicurarne la tempestività e lacoerenza reciproca;

c) esaminare le proposte di modifiche normativenella materia disciplinata dal presente codice alfine di valutarne l’impatto sulla legislazione vi-gente, garantire omogeneità e certezza giuridica,supportando la competente struttura della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri nel coordina-mento dei vari interventi regolatori nel settore;

d) promuovere la realizzazione, in collaborazionecon i soggetti competenti, di un piano nazionalein tema di procedure telematiche di acquisto, alfine della diffusione dell’utilizzo degli strumentiinformatici e della digitalizzazione delle fasi delprocesso di acquisto;

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e) promuovere accordi, protocolli di intesa, con-venzioni, anche con associazioni private per a-gevolare la bancabilità delle opere pubbliche.

2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazio-ni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi si-stemici all’ANAC per gli interventi di competenza.

3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni,la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presentaalla Commissione una relazione di controllo contenente,se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di noncorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresipossibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazionedelle norme, sul livello di partecipazione delle microim-prese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblicie sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnala-zione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi ealtre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessio-ni.

4. La Cabina di regia è la struttura nazionale di riferimen-to per la cooperazione con la Commissione europea perquanto riguarda l’applicazione della normativa in materiadi appalti pubblici e di concessioni, e per l’adempimentodegli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tragli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informa-zioni sull’applicazione delle norme contenute nel presen-te codice e sulla gestione delle relative procedure.

5. La composizione e le modalità di funzionamento dellaCabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e trasporti, sentita l’ANAC ela Conferenza unificata, entro tre mesi dall’entrata in vi-gore del presente codice.

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1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici el’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei li-miti di quanto stabilito dal presente codice, all’Autoritànazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 deldecreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisceanche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corru-zione.

2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione fles-sibile, comunque denominati, garantisce la promozionedell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni ap-paltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scam-bio di informazioni e la omogeneità dei procedimentiamministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori prati-che. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la lo-ro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui alprecedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti intermini di impatto, per numero di operatori potenzial-mente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose,situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotteillecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta fermal’impugnabilità delle decisioni e degli atti assuntidall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia am-

ministrativa. L’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Uf-ficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regola-zione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dal-la legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.

3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorità:

a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesseregionale, di lavori, servizi e forniture nei settoriordinari e nei settori speciali e sui contratti se-cretati o che esigono particolari misure di sicu-rezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, non-ché sui contratti esclusi dall’ambito di applica-zione del codice;

b) vigila affinché sia garantita l’economicitàdell’esecuzione dei contratti pubblici e accertache dalla stessa non derivi pregiudizio per ilpubblico erario;

c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposi-to atto, fenomeni particolarmente gravi di inos-servanza o di applicazione distorta della norma-tiva di settore;

d) formula al Governo proposte in ordine a modi-fiche occorrenti in relazione alla normativa vi-gente di settore;

e) predispone e invia al Governo e al Parlamentola relazione prevista dall’articolo 1, comma 2,della legge 6 novembre 2012, n. 190, come mo-dificato dall’articolo 19, comma 5-ter, del decre-to-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, annuale sull’attività svolta evidenziando ledisfunzioni riscontrate nell’esercizio delle pro-prie funzioni;

f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutoridei contratti pubblici di lavori ed esercita i cor-relati poteri sanzionatori;

g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti at-traverso procedure diverse rispetto a quelle or-dinarie ed opera un controllo sulla corretta ap-plicazione della specifica disciplina derogatoriaprevista per i casi di somma urgenza e di prote-zione civile di cui all’articolo 163 del presentecodice;

h) per affidamenti di particolare interesse, svolgeattività di vigilanza collaborativa attuata previastipula di protocolli di intesa con le stazioni ap-paltanti richiedenti, finalizzata a supportare lemedesime nella predisposizione degli atti enell’attività di gestione dell’intera procedura digara.

h-bis) al fine di favorire l’economicità dei con-tratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di

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acquisto, provvede con apposite linee guida, fat-te salve le normative di settore, all’elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di rife-rimento di beni e servizi, avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale, alle condizioni di maggiore efficienza, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, avva-lendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti ope-ranti nel settore dei contratti pubblici.

4. L’Autorità gestisce il sistema di qualificazione delle sta-zioni appaltanti e delle centrali di committenza.

5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attività,l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta mo-tivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi even-tualmente della collaborazione di altri organi dello Statononché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza,che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendocon i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli ac-certamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alleimposte sui redditi.

6. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità tra-smette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, sele irregolarità hanno rilevanza penale, alle competentiProcure della Repubblica. Qualora accerti che dalla ese-cuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per ilpubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche aisoggetti interessati e alla Procura generale della Corte deiconti.

7. L’Autorità collabora con l’Autorità Garante della Con-correnza e del Mercato per la rilevazione di comporta-menti aziendali meritevoli di valutazione al finedell’attribuzione del "Rating di legalità" delle imprese dicui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo2012, n. 27. Il rating di legalità concorre anche alla de-terminazione del rating di impresa di cui all’articolo 83,comma 10.

8. Per le finalità di cui al comma 2, l’Autorità gestisce laBanca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella qualeconfluiscono, oltre alle informazioni acquisite per compe-tenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le in-formazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche alivello territoriale, onde garantire accessibilità unificata,trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure digara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Conproprio provvedimento, l’Autorità individua le modalità ei tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, pre-via stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono laconfluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accre-ditata, di cui la medesima autorità e’ titolare in via esclu-siva. Per le opere pubbliche, l’Autorità, il Ministerodell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei mini-stri e le Regioni e le Province autonome quali gestori deisistemi informatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29concordano le modalità di rilevazione e interscambio del-

le informazioni nell’ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monito-raggio dalla programmazione alla realizzazione delle ope-re e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccor-do degli adempimenti in termini di trasparenza preventi-va.

Ferma restando l’autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, l’Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concor-dano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell’Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l’utilizzo dei dati nell’interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8,l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture, composto da una se-zione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso leregioni e le province autonome. L’Osservatorio operamediante procedure informatiche, sulla base di appositeconvenzioni, anche attraverso collegamento con i relativisistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altreAmministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti neisettori dei contratti pubblici. L’Autorità stabilisce le mo-dalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le in-formazioni obbligatorie, i termini e le forme di comuni-cazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatorisono tenuti a trasmettere all’Osservatorio. Nei confrontidel soggetto che ometta, senza giustificato motivo, difornire informazioni richieste ovvero fornisce informa-zioni non veritiere, l’Autorità può irrogare la sanzioneamministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezionecentrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionalicompetenti per territorio per l’acquisizione delle infor-mazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzio-nali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La se-zione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorarel’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decre-to di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degliobiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilitàdei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

10. L’Autorità gestisce il Casellario Informatico dei con-tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito pressol’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazio-ni e i dati relativi agli operatori economici con riferimen-to alle iscrizioni previste dall’articolo 80.L’Autorità stabi-lisce le ulteriori informazioni che devono essere presentinel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso,della verifica dei gravi illeciti professionali di cuiall’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del

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rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81.

11. Presso l’Autorità opera la Camera arbitrale per i con-tratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cuiall’articolo 210.

12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre1981, n. 689, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioniamministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti cherifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di for-nire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dallastessa e nei confronti degli operatori economici che nonottemperano alla richiesta della stazione appaltante odell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei re-quisiti di partecipazione alla procedura di affidamento,entro il limite minimo di euro 250e il limite massimo dieuro 25.000. Nei confronti dei soggetti che a fronte dellarichiesta di informazioni o di esibizione di documenti daparte dell’Autorità forniscono informazioni o esibisconodocumenti non veritieri e nei confronti degli operatorieconomici che forniscono alle stazioni appaltanti o aglienti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati odocumenti non veritieri circa il possesso dei requisiti diqualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale,l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrativepecuniarie entro il limite minimo di euro 500e il limitemassimo di euro 50.000. Con propri atti l’Autorità disci-plina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.

14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni dicui all’articolo 211 sono versate all’entrata del bilanciodello Stato per la successiva riassegnazione in un apposi-to fondo da istituire nello stato di previsione del Ministe-ro delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate,con decreto dello stesso Ministro, alla premialità dellestazioni appaltanti, secondo i criteri individuatidall’ANAC ai sensi dell’articolo 38. Il Ministrodell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportarecon propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

15. L’Autorità gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale obbli-gatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici dicui all’articolo 78 nonché l’elenco delle stazioni appaltantiche operano mediante affidamenti diretti nei confronti diproprie società in house ai sensi dell’articolo 192.

16. E’ istituito, presso l’Autorità, nell’ambitodell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l’elenco deisoggetti aggregatori.

17. Al fine di garantire la consultazione immediata e sud-divisa per materia degli strumenti di regolazione flessibileadottati dall’ANAC comunque denominati, l’ANACpubblica i suddetti provvedimenti con modalità tali darendere immediatamente accessibile alle stazioni appal-tanti e agli operatori economici la disciplina applicabile aciascun procedimento.

17-bis. L’ANAC indica negli strumenti di regolazioneflessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previstidal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano ef-

ficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare ur-genza, non può comunque essere anteriore al giorno suc-cessivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di effi-cacia indicata dall’ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano anco-ra stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

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1. Nell’ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture edei trasporti promuove le attività tecniche e amministra-tive occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progetta-zione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, conla collaborazione delle regioni o province autonome inte-ressate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza,da parte dell’autorità competente, sulla realizzazione delleinfrastrutture.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ilMinistero impronta la propria attività al principio di lealecollaborazione con le regioni e le province autonome econ gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicatidalla legge, la previa intesa delle regioni o province auto-nome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero,in particolare:

a) promuove e riceve le proposte delle regioni oprovince autonome e degli altri enti aggiudicato-ri;

b) promuove e propone intese quadro tra Governoe singole regioni o province autonome, al finedel congiunto coordinamento e realizzazionedelle infrastrutture;

c) promuove la redazione dei progetti di fattibilitàdelle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudi-catori, anche attraverso eventuali intese o ac-cordi procedimentali tra i soggetti comunque in-teressati;

d) provvede, eventualmente in collaborazione conle regioni, le province autonome e gli altri entiinteressati con oneri a proprio carico, alle attivi-tà di supporto al CIPE per la vigilanza sulle atti-vità di affidamento da parte dei soggetti aggiu-dicatori e della successiva realizzazione delle in-frastrutture e degli insediamenti prioritari per losviluppo del Paese di cui alla parte V;

e) ove necessario, collabora alle attività dei soggettiaggiudicatori o degli enti interessati alle attivitàistruttorie con azioni di indirizzo e supporto;

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f) cura l’istruttoria sui progetti di fattibilità e defi-nitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alledeliberazioni del CIPE in caso di infrastrutturee di insediamenti prioritari per lo sviluppo delPaese di cui alla parte V, proponendo allo stessole eventuali prescrizioni per l’approvazione delprogetto. Per le opere di competenza dello Sta-to, il parere del Consiglio superiore dei lavoripubblici, o di altri organi o commissioni consul-tive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisi-to sul progetto definitivo;

g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico deifondi di cui all’articolo 202, comma 1, lettera a),le risorse finanziarie integrative necessarie alleattività progettuali; in caso di infrastrutture e diinsediamenti prioritari per lo sviluppo del Paesedi cui alla parte V, propone, d’intesa con il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, al CIPEl’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a caricodei fondi, delle risorse finanziarie integrative ne-cessarie alla realizzazione delle infrastrutture,contestualmente all’approvazione del progettodefinitivo e nei limiti delle risorse disponibili,dando priorità al completamento delle opere in-compiute;

h) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraver-so sopralluoghi tecnico-amministrativi presso icantieri interessati, previo accesso agli stessi; atal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpodella Guardia di finanza, mediante la sottoscri-zione di appositi protocolli di intesa.

3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica,ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisionedella progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delleinfrastrutture, il Ministero può avvalersi di una strutturatecnica di missione composta da dipendenti nei limitidell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche ammi-nistrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o provinceautonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla basedi specifici incarichi professionali o rapporti di collabora-zione coordinata e continuativa, da progettisti ed espertinella gestione di lavori pubblici e privati e di procedureamministrative. La struttura tecnica di missione è istituitacon decreto del Ministro delle infrastrutture. La strutturapuò, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazionee professionalità, previa selezione, con contratti a tempodeterminato di durata non superiore al quinquennio rin-novabile per una sola volta nonché quali advisor, di Uni-versità statali e non statali legalmente riconosciute, di En-ti di ricerca e di società specializzate nella progettazione egestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge,altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verificadegli investimenti pubblici, previste dall’articolo 1 dellalegge 17 maggio 1999, n. 144 e dall’articolo 7 del decretolegislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

4. Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria,la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari,il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Mi-nistri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o pro-vince autonome interessate, propone al Presidente delConsiglio dei ministri la nomina di commissari straordi-

nari, i quali seguono l’andamento delle opere e provve-dono alle opportune azioni di indirizzo e supporto pro-muovendo anche attività di prevenzione dell’insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti inte-se tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell’espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario stra-ordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autono-me territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d’intesa con la regione o la provincia autonoma, o l’ente territoriale interessati.

5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 sonoposti a carico dei fondi di cui all’articolo 202 e sono con-tenuti nell’ambito della quota delle risorse che annual-mente sono destinate allo scopo con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze. Gli oneri per il fun-zionamento della struttura tecnica di missione di cui alcomma 3 trovano copertura sui fondi di cui all’articolo 1,comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non-ché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge 144 del1999.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competentinonché, per le infrastrutture di competenza dei soggettiaggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o provin-ce autonome interessate, abilita eventualmente i commis-sari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri dicui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, iprovvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari allasollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizza-zione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e conl’obiettivo di garantire l’interesse pubblico e riferiscono alPresidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture eal CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alleiniziative assunte e operano secondo le direttive dai me-desimi impartite e con il supporto del Ministero, e, oveesistenti, della struttura tecnica di missione e degli advi-sor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorren-te studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a normadel comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma3, nonché delle competenti strutture regionali e possonoavvalersi del supporto e della collaborazione dei soggettiterzi.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dinomina del commissario straordinario individua il com-penso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallostesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi,a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun

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intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finali-tà.

8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 20 deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per leopere di cui al presente articolo si applicano le disposi-zioni di cui ai commi da 4 a 8.

9. abrogato

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicurail supporto e l’assistenza necessari alle stazioni appaltantiper l’applicazione della disciplina di settore, in collabora-zione con le Regioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano nell’ambito delle attività che queste esercitanoai sensi degli articoli 30, comma 3 e 201, comma 5.

11. In sede di prima applicazione restano, comunque, va-lidi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi glieffetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla basedell’articolo 163 del decreto legislativo decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163.

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1. È garantita la piena autonomia funzionale e organizza-tiva, nonché l’indipendenza di giudizio e di valutazionedel Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimoorgano tecnico consultivo dello Stato.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-posta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pre-via deliberazione del Consiglio dei ministri, possono esse-re attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche oaffini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo.Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare larappresentanza delle diverse amministrazioni dello Statoe delle Regioni nell’ambito del Consiglio superiore deilavori pubblici, nonché a disciplinare la composizione deicomitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve lecompetenze del Consiglio nazionale per i beni culturali eambientali.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprimeparere obbligatorio sui progetti definitivi di lavoripubblici di competenza statale, o comunque finan-ziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di impor-to superiore ai 50 milioni di euro, prima dell’avviodelle procedure di cui alla parte seconda, Titolo III,del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle pro-cedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della leg-ge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cuiall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repub-blica 18 aprile 1994, n. 383, e, laddove prevista, primadella comunicazione dell’avvio del procedimento dicui all’articolo 11 del decreto del Presidente dellaRepubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché parere suiprogetti delle altre stazioni appaltanti che sianopubbliche amministrazioni, sempre superiori a taleimporto, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavoripubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, lecompetenze del Consiglio superiore sono esercitate

dai comitati tecnici amministrativi presso i Provve-ditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualo-ra il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.

[Ndr] L’art. 1, comma 7, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla leg-ge n. 55/2019 prevede che: “Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche”.

4. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale delConsiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con lapresenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validiquando siano deliberati con il voto favorevole della mag-gioranza assoluta dei presenti all’adunanza.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprimeil parere entro sessanta giorni dalla trasmissione delprogetto. Decorso tale termine il parere si intendereso in senso favorevole.

[Ndr] L’art. 1, comma 8, decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla leg-ge n. 55/2019: prevede che:

“fino alla data di cui al comma 7 il termine di cui all’articolo 215, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è ridotto da quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto”.

Inoltre, l’art. 1, comma 9, della legge n. 55/2019 prevede che: “il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di espressione del parere, fornisce anche la valutazione di congruità del costo. Le amministrazioni, in sede di approva-zione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità del costo, che è resa entro trenta giorni. Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti possono comunque procedere.”

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1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovve-ro nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lostesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali ibandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta delcontraente siano pubblicati successivamente alla data del-la sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senzapubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e aicontratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigoredel presente codice, non siano ancora stati inviati gli invitia presentare le offerte.

1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutturestrategiche di cui alla disciplina prevista dall’articolo 163 eseguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, giàinseriti negli strumenti di programmazione approvati e

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per i quali la procedura di valutazione di impatto ambien-tale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secon-do la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1.

2. Fino all’approvazione del Piano Generale dei Trasportie della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale del-la programmazione delle infrastrutture di trasporto ap-provato dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 esottoposto a valutazione ambientale e strategica.

3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di program-mazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali leamministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine dipriorità degli interventi, tenendo comunque conto deilavori necessari alla realizzazione delle opere non comple-tate e già avviate sulla base della programmazione trien-nale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e deilavori di manutenzione e recupero del patrimonio esi-stente, nonché degli interventi suscettibili di essere realiz-zati attraverso contratti di concessione o di partenariatopubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici pro-cedono con le medesime modalità per le nuove pro-grammazioni che si rendano necessarie primadell’adozione del decreto.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le di-sposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gliallegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto delPresidente della Repubblica5 ottobre 2010, n. 207. Finoall’adozione delle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16,continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decretiministeriali già emanati in materia. Fino alla data di entra-ta in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria posso-no essere affidati, nel rispetto delle procedure di sceltadel contraente previste dal presente codice, sulla base delprogetto definitivo costituito almeno da una relazionegenerale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazionipreviste, dal computo metrico-estimativo, dal piano disicurezza e di coordinamento con l’individuazione anali-tica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto,l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta re-dazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora sitratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli inter-venti di manutenzione che prevedono il rinnovo o la so-stituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma lapredisposizione del piano di sicurezza e di coordinamen-to con l’individuazione analitica dei costi della sicurezzada non assoggettare a ribasso.

4-bis. Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quartoperiodo, non si applica per le opere i cui progetti definiti-vi risultino definitivamente approvati dall’organo compe-tente alla data di entrata in vigore del presente codice conpubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente disposizione.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previstodall’articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di

cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corri-spettivi di cui al decreto del Ministro della giustizia 31ottobre 2013, n. 143.

7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previstodall’articolo 25, comma 2, resta valido l’elenco degli isti-tuti archeologici universitari e dei soggetti in possessodella necessaria qualificazione esistente e continuano adapplicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decretoministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.

8. Fino all’adozione dell’atto di cui all’articolo 31, comma5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parteII, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Re-pubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

9. Fino all’adozione delle linee guida previste dall’articolo36, comma 7, l’individuazione degli operatori economiciavviene tramite indagini di mercato effettuate dalla sta-zione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprioprofilo del committente per un periodo non inferiore aquindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti aisoggetti che si intendono invitare a presentare offerta,ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatorieconomici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compati-bili con il presente codice.

10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di quali-ficazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, irequisiti di qualificazione sono soddisfatti mediantel’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decre-to-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche esserepubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italia-na, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesimadata, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficialedegli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla sta-zione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine disessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici dicui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decor-rere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cuiall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data,ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014,n. 66, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del de-creto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, conmodificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscri-zione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudi-catrice continua ad essere nominata dall’organo della sta-zione appaltante competente ad effettuare la scelta delsoggetto affidatario del contratto, secondo regole dicompetenza e trasparenza preventivamente individuateda ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazio-ne dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati isti-tuite presso le amministrazioni detentrici delle informa-

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zioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appal-tanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussisten-za dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato pos-sesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicati dal-la stazione appaltante all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli opera-tori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituitapresso l’ANAC.

14. Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quan-to compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, TitoloIII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate,del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre2010, n. 207.

15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le di-sposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23maggio 2014, n. 80.

16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previstodall’articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni dicui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti diallegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Re-pubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le di-sposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, non-ché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del de-creto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207.

18. Fino all’adozione delle linee di indirizzo nazionale perla ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cuiall’articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti indivi-duano nei documenti di gara le specifiche tecniche fina-lizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.

19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previstodall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi ledisposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, non-ché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cuiall’articolo 251del decreto del Presidente del Repubblica5ottobre 2010, n. 207.

20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cuiall’articolo 159, comma 4, si applicano le procedure pre-viste dal decreto del Presidente della Repubblica del 15novembre 2012, n. 236.

21. Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196,comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavorii soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguatiin relazione all’opera da dirigere e il ruolo di collaudatorei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo216 del decreto del Presidente del Repubblica5 ottobre2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilità con la fun-zione di responsabile unico del procedimento.

22. Le procedure di arbitrato di cui all’articolo 209 si ap-plicano anche alle controversie su diritti soggettivi, deri-vanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al mede-simo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisisiano stati pubblicati prima della data di entrata in vigoredel presente codice. Fino alla data di entrata in vigore deldecreto di cui all’articolo 209, comma 16, si applical’articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto2 dicembre 2000, n. 398.

23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavo-ri pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti pro-poste di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovverodell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione dipubblico interesse, non ancora approvati alla data di en-trata in vigore del presente codice, sono oggetto di valu-tazione di fattibilità economica e finanziaria e di approva-zione da parte dell’amministrazione ai sensi delle normedel presente codice. La mancata approvazione determinala revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggettipromotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costisostenuti e documentati per l’integrazione del progetto abase di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impattoambientale ed alla localizzazione urbanistica.

24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la più ampiapartecipazione, della consultazione pubblica di cuiall’articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n.220, e nelle more dell’aggiornamento della disciplina inmateria di affidamento del servizio pubblico radiofonico,televisivo e multimediale, all’articolo 49, comma 1, deldecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre2016". All’articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli arti-coli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei con-tratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17,4 e alla disciplina del presente codice.

25. All’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dal-la legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferi-to, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, delpresente codice.

26. Fino all’adozione delle direttive generali di cuiall’articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cuiagli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientaledelle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore delpresente decreto secondo la disciplina già prevista dagliarticoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle di-sposizioni e alle attribuzioni di competenza vigentiall’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure tro-vano applicazione anche per le varianti.

27-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamentodi cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la di-sciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del de-

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creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all’articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo

27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata invigore del presente codice e in corso di esecuzione si ap-plica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo delcontributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbani-stiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposi-zioni del presente codice si applicano con riferimento alleopere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulatisuccessivamente all’entrata in vigore del medesimo codi-ce.

27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei con-tratti di concessione del servizio di distribuzione del gasnaturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici con-tinuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legi-slativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili conla presente Parte III, nonché di cui all’articolo 46-bis,commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre2007, n. 222 e all’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo,ferma restando la durata massima di dodici anni, il perio-do di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1e 2 dell’articolo 168.

27-sexies. Per le concessioni autostradali già scadute o inscadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigo-re della presente disposizione, e il cui bando è pubblicatoentro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare leprocedure di gara per l’affidamento della concessione an-che sulla base del solo fabbisogno predisposto dal mede-simo concedente, limitatamente agli interventi di messa insicurezza dell’infrastruttura esistente.

27-septies. Con riferimento all’articolo 24, comma 3, itecnici diplomati che siano stati in servizio pressol’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vi-gore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenzadell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limitiprevisti dagli ordinamenti professionali, qualora siano inservizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovveroabbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra ammi-nistrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risul-tino inquadrati in un profilo professionale tecnico e ab-biano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-sizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b),della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Mini-stro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sentita la Confe-renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele Province autonome di Trento e di Bolzano, di un rego-lamento unico recante disposizioni di esecuzione, attua-zione e integrazione del presente codice, le linee guida e idecreti adottati in attuazione delle previgenti disposizionidi cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma

7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o re-stano efficaci fino alla data di entrata in vigore del rego-lamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nel-le more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono auto-rizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in partico-lare, disposizioni nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile delprocedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e veri-fica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecuto-ri di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione deicontratti di lavori, servizi e forniture di importoinferiore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forni-ture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamentodei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneriae relativi requisiti degli operatori economici;

h) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamen-to cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 216, adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente codi-ce, sono o restano abrogati, in particolare:

a) l’articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

b) l’articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440;

c) l’articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c-bis) la legge 11 novembre 1986, n. 770

d) l’articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre2001, n. 443;

d-bis) l’articolo 14-viciester, del decreto-legge 30 giugno2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17agosto 2005, n. 168;

e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

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Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

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f) l’articolo 1-octies del decreto legge 12 maggio 2006, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio2006, n. 228;

g) l’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006,n. 296;

h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;

i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;

i-bis) l’articolo 2, commi 289 e 289-bis della legge 24 di-cembre 2007, n. 244,

l) l’articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l’articolo 8della legge 3 agosto 2007, n. 123;

l-bis) l’articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

n) l’articolo 23 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge28 gennaio2009, n. 2;

o) l’articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett.b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, converti-to, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

p) l’articolo 2, comma 9 del decreto legge 28 aprile 2009,n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giu-gno 2007, n. 77;

q) l’articolo 4, comma 4-bis, e l’articolo 4-quater del de-creto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

r) l’articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

s) l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre2009, n. 166;

t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 deldecreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;

u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigoredegli atti attuativi del presente codice, i quali operano laricognizione delle disposizioni del decreto del Presidentedella Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dal-la data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I;la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II;la Parte II, Titoli IV e V, VI,VII,VIII; la Parte II, TitoloIX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusionedell’articolo 251;la Parte III ad esclusione degli articoli254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e leparti di allegati ivi richiamati;

v) l’articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,n. 106, con esclusione dei commi 13 e 14;

v-bis) l’articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180;

w) l’articolo 23, commi 4 e 5, l’articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l’articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l’articolo44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

x) l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicem-bre 2011, n. 228;

z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

aa) l’articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 feb-braio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 4 aprile 2012, n. 35;

bb) l’articolo 8, comma 2-bis, l’articolo 11 e l’articolo 12 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

cc) l’articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1agosto 2012, n. 122;

dd) l’articolo 3, comma 2, l’articolo 4-bis, l’articolo 5 el’articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

ee) l’articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

ff) l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

gg) l’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;

hh) l’articolo 6, comma 3, l’articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l’articolo 33-bis, l’articolo 33-quater, l’articolo 33-quinquies, l’articolo 34, comma 4, e l’articolo 36,comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221;

ii) l’articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n.190; l’articolo 4, commi4, 5 e 6, della legge 14 gennaio2013, n. 10;

jj) l’articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

ll) l’articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n. 9;

mm) l’articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicem-bre 2013, n. 147;

nn) l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

oo) l’articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 a-prile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

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pp) l’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

qq) l’articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter, commi 1 e 2, articolo 35, articolo 37 e articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n 90, converti-to, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

rr) gli articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4, 5, 13, comma 1, 14, 24 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 12 settem-bre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 11 novembre 2014, n. 164;

ss) l’articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 31 di-cembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

ss-bis) l’articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

uu) l’articolo 7commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate è attuato medianteesplicita modifica, integrazione, deroga o sospensionedelle specifiche disposizioni in esso contenute.

1. Dall’attuazione del presente codice non devono deriva-re nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adem-pimenti previsti dal presente codice con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Dato a Roma, addì 18 aprile 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando