CODICE APPALTI - CNPI€¦ · del 12/05/2016 Periti industriali: obbligo di laurea triennale per...

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venerdì 13 maggio 2016 SCUOLA Via alle lauree professionalizzanti, si parte con i periti industriali www.scuola24.ilsole24ore.com del 13/05/2016 Periti industriali solo con la laurea www.ansa.it del 12/05/2016 Periti industriali: obbligo di laurea triennale per l'accesso all'Albo www.lavoripubblici.it del 13/05/2016 Chance di cattedra fissa Italia Oggi pag. 1+28 del 13/05/2016 Prof in cattedra dal 15 settembre Il Sole 24 Ore pag. 46 del 13/05/2016 CODICE APPALTI Codice Appalti non retroattivo Italia Oggi pag. 40 del 13/05/2016

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venerdì 13 maggio 2016

SCUOLA

Via alle lauree professionalizzanti, si parte con i periti industriali www.scuola24.ilsole24ore.com del 13/05/2016

Periti industriali solo con la laurea www.ansa.it del 12/05/2016

Periti industriali: obbligo di laurea triennale per l'accesso all'Albo www.lavoripubblici.it del 13/05/2016

Chance di cattedra fissa Italia Oggi pag. 1+28 del 13/05/2016

Prof in cattedra dal 15 settembre Il Sole 24 Ore pag. 46 del 13/05/2016

CODICE APPALTI

Codice Appalti non retroattivo Italia Oggi pag. 40 del 13/05/2016

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Ok Senato, obbligo dal 2021 titolo triennale per accesso ad albo

Redazione ANSA ROMA 12 Maggio 2016 17:42

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Con l'approvazione di oggi, nell'Aula di Palazzo Madama, della norma che

"sancisce l'obbligo dal 2021 di una laurea triennale per l'accesso all'albo dei periti industriali, prevedendo,

nello stesso tempo, un periodo transitorio di cinque anni per i diplomati", il Legislatore ha "voluto riconoscere

che il perito industriale resta a pieno titolo nel quadro delle professioni intellettuali di stampo europeo".

Questo il commento del presidente del Consiglio nazionale della categoria, Giampiero Giovannetti, sul via

libera all'emendamento, a firma del relatore Francesca Puglisi (Pd), contenuto nel Decreto scuola e ora atteso

alla Camera. E', spiega, "un passaggio importante per i professionisti che, da anni, si battono per elevare il

proprio titolo di studio, dal momento che la formazione tecnica di livello secondario, tradizionale nostro punto

di riferimento, è andata sempre più depauperandosi, risultando oggi del tutto inadeguata e non in linea con le

norme europee". In possesso della laurea triennale, va avanti, "il professionista italiano non sarà discriminato

rispetto a quello europeo. Ora, confidiamo nell'ultimo passaggio alla Camera, dove ci attendiamo la stessa

sensibilità dei senatori. In gioco - chiude Giovannetti - non c'è l'interesse dei periti industriali, ma del Paese e

della sua necessità di avere, e quindi di formare, professionisti competitivi, autonomi e liberi". (ANSA).

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Stato/Regioni il 20/12/12”, che prevede per l’esercizio di una professione “il possesso di un titolo accademico”, corrispondente, norme alla mano, al VI livello (lettera D direttiva 35/05)”.

"Solo con una laurea triennale - conferma Giovannetti - quindi il professionista italiano non sarà discriminato rispetto a quello europeo e solo così potrà mantenere quell’autonomia e quella capacità di progettare, cuore della professione intellettuale. Tutto facendo salve naturalmente tutte le competenze degli attuali iscritti. Si tratta solo di un punto di inizio, il prossimo passaggio che attende adesso la categoria è la creazione di un percorso triennale professionalizzante costruito a misura di professione su siamo impegnati da mesi. Nell’emendamento non si fa alcun riferimento ai percorsi equivalenti, ma questo non significa che il Consiglio nazionale li ha esclusi, ne valuteremo l’efficacia qualora si presenterà una concreta ipotesi di formazione riconosciuta al pari di una laurea triennale. Ora confidiamo nell’ultimo passaggio alla Camera dove ci attendiamo la stessa sensibilità avuta dai senatori di Palazzo Madama. In gioco non c’è l’interesse dei periti industriali, ma del Paese e della sua necessità di avere, e quindi di formare, professionisti competitivi, autonomi e liberi”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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40 Venerdì 13 Maggio 2016 APPALTI PUBBLICI Le indicazioni dell’Anticorruzione alle stazioni appaltanti. Settori speciali senza Avcpass

Codice appalti non retroattivo20 aprile spartiacque: vecchie regole per rinnovi contrattuali

Pagina a curaDI ANDREA MASCOLINI

Il nuovo Codice degli ap-palti pubblici si applica ai bandi pubblicati dal 20 aprile 2016 in poi e non ai

bandi trasmessi alla Gazzetta Ufficiale prima di questa data. Seguono le regole del vecchio codice i rinnovi contrattuali, i servizi complementari, le modi-fiche contrattuali e le proroghe tecniche concernenti procedu-re affidate prima del 20 aprile, oltre alle procedure negoziate affidate dopo il 20 aprile se con-seguenti a gare affidate prima ma andate deserte. Il sistema Avcpass (per la comprova on-line dei requisiti di partecipa-zione richiesti agli operatori economici, ndr) non applicabile ai settori speciali. Sono queste le principali indicazioni opera-tive che l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha dato alle stazioni appaltanti con due comunicati siglati dal pre-sidente Raffaele Cantone. Nel primo comunicato dell’11 maggio, emesso in relazione a «numerose richieste di chiari-

menti» si affronta il tema del periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Si conferma che il codi-ce De Lise (e il dpr 207/2010) si applica a tutti gli avvisi pub-blicati entro il 19 aprile 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue, nella Gazzetta italiana o, laddo-ve previsto, nell’Albo pretorio o sul profilo del committente; con ciò si esclude che i bandi invia-ti alla Gazzetta prima dell’en-trata in vigore del codice (sulla base del decreto del 2006) ma usciti sulla Gazzetta dopo il 19 aprile possano essere ritenuti validi (e quindi andranno riav-viate le procedure con le nuove norme del decreto 50).

L’Anac ha chiarito che «le disposizioni previgenti» si continuano ad applicare agli affi damenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali la stazione appaltante ha proce-duto al «rinnovo del contratto o a modifi che contrattuali deri-vanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara, a consegne, la-vori e servizi complementari, a

ripetizione di servizi analoghi, a proroghe tecniche, purché li-mitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara, a varianti per le quali non sia prevista l’indi-zione di una nuova gara». In questo casi, ha chiarito l’Anac, non è importante che sia stato richiesto un nuovo Cig (codice identifi cativo gara). Vengono salvate anche le procedure ne-goziate indette, a partire dal 20 aprile 2016, ma conseguenti a precedenti gare bandite con il vecchio codice e andate deserte o senza offerte regolari. In que-

sti casi occorre che «la proce-dura negoziata sia tempestiva-mente avviata». Stesso regime per le procedure negoziate che conseguono ad avvisi esplorati-vi (indagini di mercato) avviate (o con bandi pubblicati) prima del 20 aprile; si richiede però «certezza della data di pub-blicazione dell’avviso». Stesso discorso per gli affi damenti di-retti o per le procedure nego-ziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima del 20 aprile e per adesioni a con-venzioni stipulate prima della stessa data.

Marcia indietro sul di-vieto di rilascio dei Cig (Codice identifi cativo gara) ai comuni: rettifi cando i comu-nicati Anac del 10 novembre 2015 e dell’8 gennaio 2016, si potrà rilasciare il Cig a tutti i comuni per servizi e forni-ture di importo inferiore a 40 mila euro e per lavori di importo inferiore a 150 mila. Nel comunicato Anac del 4 maggio, messo in linea ieri sul sito dell’Autorità, si chiarisce invece un profi lo relativo al sistema di verifi ca dei requi-siti (Avcpass), trasferito con il nuovo codice al ministero delle infrastrutture. In particolare, si precisa che, nonostante l’art. 133 del nuovo Codice richiami l’art. 81 (verifi ca tramite Av-cpass) tra le norme applicabili ai settori speciali, trattandosi di norma «programmatica del nuovo sistema», si può soste-nere «l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo si-stema di verifi ca dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’at-tuale sistema Avcpass».

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Al via la vigilanza collaborativa fra Anac e Consip; verranno controllati da Anac cinque rilevanti procedure di appalto; al vaglio dei tecnici di

Cantone tutti gli atti di gara compresa la no-mina dei commissari e l’aggiudicazione degli appalti. È quanto si prevede nel protocollo di vigilanza collaborativa siglato il 5 maggio 2016 dal presidente dell’Anac, Raffaele Can-tone, e dall’amministratore delegato di Con-sip, Luigi Marroni. Si tratta di un protocollo che riguarda alcune iniziative di particolare complessità che Consip porrà in essere e che richiedono una particolare attenzione sia per la rilevanza tecnica ed economica, sia per la peculiare impostazione giuridica, oltre che per il loro impatto su particolari aree del territo-rio nazionale a rischio di infiltrazione.

La vigilanza collaborativa di Anac avrà ad oggetto cinque interventi, di rilevante im-porto economico, anche relativi a procedure negoziate e a procedure relative a merceologie rientranti nell’ambito del Dpcm 24 dicembre 2015, e concernenti settori a particolare ri-schio di corruzione. Gli interventi oggetto del protocollo individuati di comune accordo sono quelli riguardanti la procedura per la fornitura di servizi per la gestione delle ap-parecchiature elettromedicali (Sigae), la pro-cedura per la fornitura di servizi integrati per la gestione e la manutenzione da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso uffi cio (fm uffi ci), la procedura per la for-nitura di servizi di pulizia per le scuole e due procedure negoziate per la fornitura di licen-ze sw. Per queste procedure Anac effettuerà la verifi ca preventiva tutti gli atti della pro-cedura di affi damento, ivi inclusi gli schemi

contrattuali (quali schema di convenzione e accordo quadro). In particolare, si comincerà con l’analisi della determina a contrarre (o atto equivalente), per poi passare ai bandi di gara o alle lettere di invito o inviti a presen-tare offerta nel caso di procedura negoziata; ai disciplinari di gara; ai capitolati, agli schemi di contratto e convenzione, ai provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice (per i quali la Consip potrà utilizzare gli elenchi speciali previsti dal decreto 50/2016), ai verbali del subprocedimento di verifi ca e di esclusione delle offerte anormalmente basse; e infi ne ai provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e defi nitiva.

Il procedimento di verifi ca prevede che Consip trasmetta gli atti all’Autorità preven-tivamente alla loro formale adozione; a quel punto l’Autorità esprimerà un parere, anche formulando eventuali osservazioni.

Se dovessero essere individuate irregola-rità o non conformità alle vigenti disposizio-ni normative, o alle pronunce dell’Autorità, l’Anac formulerà un rilievo motivato e lo trasmetterà a Consip. In tale ipotesi, Consip avrà due opzioni: se riterrà fondato il rilievo, si adeguerà, modifi cando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo e mandando all’Anac copia del documento rettifi cato; se, invece, non dovesse ritenere fondato il rilievo, presenterà le proprie controdeduzioni all’Autorità e assu-merà gli atti di propria competenza. In ogni caso, Consip potrà sempre segnalare all’Au-torità particolari o ricorrenti criticità tali da determinare un possibile avvio di attività di vigilanza speciale o ordinaria.

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Le procedure per la vigilanza collaborativa Anac-Consip

Via al controllo incrociato su forniture e servizi p.a.

È legittima l’esclusione dalla gara di un’impresa au-trice di un’offerta giudicata inidonea dal punto di vi-sta tecnico; non suffi ciente la sola penalizzazione in termini di punteggio. Lo ha affermato il Consiglio di stato, sezione quinta, con la pronuncia del 5 maggio 2016, n. 1809 per una procedura di affi damento di una concessione di nove anni del servizio di illuminazione. In particolare i giudici hanno precisato che le difformi-tà dell’offerta tecnica che pongono in evidenza l’inade-guatezza del progetto proposto dall’impresa offeren-te, rispetto ai requisiti minimi previsti dalla stazione appaltante per il contratto da affi dare, legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazio-ne dell’offerta nell’attribuzione del punteggio. Questo perché tali difformità determinano la man-canza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo necessario per la stipula del contratto. Inoltre, ha detto il Consiglio di stato, nell’ambito di un procedimento di manifestazione di volontà contrat-tuale scandito da fasi predefi nite a livello normativo, l’esclusione dalla gara di un concorrente per difformi-tà essenziali dell’offerta esprime il dissenso dell’ammi-nistrazione rispetto a un prodotto o servizio giudicato non rispondente alle caratteristiche tecniche minime previste nel progetto o nel capitolato posto a base della selezione. A fronte di ciò, l’amministrazione legittimamente può quindi non riconoscere alcun punteggio durante la fase di valutazione tecnica e procedere direttamente all’esclusione dell’impresa dalla gara, manifestando il proprio dissenso impeditivo della conclusione del contratto per mancanza nell’oggetto dei profi li quali-tativi che la stessa amministrazione si sarebbe attesa dal concorrente. In particolare, la stazione appaltante aveva evidenzia-to quattro punti specifi ci di inadeguatezza dei prodotti offerti per l’adeguamento tecnologico degli impianti di illuminazione, comportanti, secondo la stazione appal-tante, una diminuzione qualitativa di questi ultimi. Per il collegio giudicante non vi era quindi alcun dubbio che si potesse procedere all’esclusione dalla gara di un’impresa autrice di un’offerta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico.

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Gara: è legittimo escludere l’offerta tecnica non idonea

Speciale appaltiTutti i venerdì una pagina

nell’inserto Enti Locali

e una sezione dedicata su

www.italiaoggi.it/specialeappalti