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Padova, 10 febbraio 2015 Nuove procedure di classificazione dei rifiuti in vigore dal 2015 Classificazione dei rifiuti: novità legislative introdotte in materia a livello nazionale e comunitario Dott. Stefano Cadamuro, Aplus S.r.l. in collaborazione con

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Padova, 10 febbraio 2015

Nuove procedure di classificazione dei rifiutiin vigore dal 2015

Classificazione dei rifiuti: novità legislative introdotte in materia a livello nazionale e comunitario

Dott. Stefano Cadamuro, Aplus S.r.l.

in collaborazione con

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Sommario della presentazione

1. Premessa: attuale classificazione dei rifiuti2. Evoluzione normativa3. Novità legislative

– classificazione dei rifiuti– modifiche all’elenco CER

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Premessa: classificazione dei rifiuti

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D.Lgs. 152/2006, art. 184 ClassificazioneI rifiuti sono classificati secondo l'origine in:

- RIFIUTI URBANI = prodotti dalle utenze domestiche- RIFIUTI SPECIALI = non prodotti da utenze domestiche

e secondo le caratteristiche in:- RIFIUTI PERICOLOSI- RIFIUTI NON PERICOLOSI

Classi icazione≠CaratterizzazioneClassificazione = assegnazione codice CER

Ma:molte voci del CER sono generiche e poco descrittive del rifiuto e talvolta non è possibile assegnare uncodice perfettamente corrispondente al rifiuto;lo stesso CER può essere assegnato a rifiuti estremamente diversi;in alcuni casi alla voce del rifiuto non pericoloso non corrispondente alcuna voce del rifiutopericoloso. Esempio: CER 010101 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi.Ciò:rende impossibile associare al codice CER un numero ONU (per la corretta gestione secondo lanormativa ADR);rende indispensabile effettuare la «caratterizzazione», che fornisce informazioni complete sul rifiuto.

Caratterizzazione = «carta di identità» del rifiuto

D.Lgs. 152/2006: all. D alla parte IVLa classificazione dei rifiuti è effettuatadal produttore assegnando ad essi ilcompetente codice CER, applicando ledisposizioni contenute nella decisione2000/532/CE

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Premessa: classificazione dei rifiuti

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D.Lgs. 152/2006, art. 184 ClassificazioneI rifiuti sono classificati secondo l'origine in:

- RIFIUTI URBANI = prodotti dalle utenze domestiche- RIFIUTI SPECIALI = non prodotti da utenze domestiche

e secondo le caratteristiche in:- RIFIUTI PERICOLOSI- RIFIUTI NON PERICOLOSI

Classi icazione≠CaratterizzazioneClassificazione = assegnazione codice CER

Ma:molte voci del CER sono generiche e poco descrittive del rifiuto e talvolta non è possibile assegnare uncodice perfettamente corrispondente al rifiuto;lo stesso CER può essere assegnato a rifiuti estremamente diversi;in alcuni casi alla voce del rifiuto non pericoloso non corrispondente alcuna voce del rifiutopericoloso. Esempio: CER 010101 Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi.Ciò:rende impossibile associare al codice CER un numero ONU (per la corretta gestione secondo lanormativa ADR);rende indispensabile effettuare la «caratterizzazione», che fornisce informazioni complete sul rifiuto.

Caratterizzazione = «carta di identità» del rifiuto

D.Lgs. 152/2006: all. D alla parte IVLa classificazione dei rifiuti è effettuatadal produttore assegnando ad essi ilcompetente codice CER, applicando ledisposizioni contenute nella decisione2000/532/CE

18/02/2015

Integrazione alla procedura di

classificazione

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Premessa: classificazione dei rifiuti

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Direttiva rifiutiAllegato III

D.Lgs. 152/06, parte IV, allegato I

Decisione CER D.Lgs. 152/06, parte IV, allegato D

• Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (H)

• Classificazione: come assegnare le H (soglie di concentrazione)

• Elenco CER

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Premessa: classificazione dei rifiuti

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Direttiva rifiutiAllegato III

D.Lgs. 152/06, parte IV, allegato I

Decisione CER

Regolamento

Decisione CER

MODIFICHE

• Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (H)

• Classificazione: come assegnare le H (soglie di concentrazione)

• Elenco CER

• Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (H)

• Classificazione: come assegnare le H (soglie di concentrazione)

• Elenco CER

01/06/2015D.Lgs. 152/06, parte IV,

allegato D

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CLASSIFICAZIONE CER DEI RIFIUTI CON ASSEGNAZIONE DEILIMITI ALLE «H» DI PERICOLOSITÀ

• Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti (modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE)

• Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI CON FRASI «R»

• Direttiva 1967/548/CEE, relativa alle sostanze pericolose• Direttiva 1999/45/CE, relativa ai preparati pericolosi• Regolamento CLP n. 1272/2008/CE, che abrogherà entrambe le Direttive

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI CON «H» DI PERICOLOSITÀ

• Direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi• Direttiva 2008/98/CE (allegato III), che abroga la Direttiva 91/689/CEE• Regolamento n. 1357/2014/CE che modifica l’allegato III della Direttiva

2008/98/CE

Premessa: classificazione dei rifiuti

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CLASSIFICAZIONE CER DEI RIFIUTI CON ASSEGNAZIONE DEILIMITI ALLE «H» DI PERICOLOSITÀ

• Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti (modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE)

• Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI CON FRASI «R»

• Direttiva 1967/548/CEE, relativa alle sostanze pericolose• Direttiva 1999/45/CE, relativa ai preparati pericolosi• Regolamento CLP n. 1272/2008/CE, che abrogherà entrambe le Direttive

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI CON «H» DI PERICOLOSITÀ

• Direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi• Direttiva 2008/98/CE (allegato III), che abroga la Direttiva 91/689/CEE• Regolamento n. 1357/2014/CE che modifica l’allegato III della Direttiva

2008/98/CE

D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PARTE IV• ART. 184: CASSIFICAZIONE • ALLEGATO «I»: CARATTERISTICHE «H»• ALLEGATO «D»: CER, PROCEDURA E LIMITI

Premessa: classificazione dei rifiuti

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Evoluzione normativa

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Decisione2000/532/CE inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184

Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010

25/12/2010

29/04/2006

25/03/2012

18/02/2015

01/06/2015

L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento(CE) 1272/2008

L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012art. 3, c. 6

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Decisione 2000/532/CE inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184

Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010

25/12/2010

29/04/2006

25/03/2012

18/02/2015

01/06/2015

L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008• I rifiuti (non domestici) contrassegnati con un asterisco nell’elenco CER sono pericolosi

• È definita la procedura di identificazione del CER• Sono definite le modalità e soglie per l’assegnazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti (H)• Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della

direttiva 67/548/CEE• Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze

pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso èclassificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio,percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III delladirettiva 91/689/CEE del Consiglio (H).

Evoluzione normativa

L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012art. 3, c. 6

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Evoluzione normativa

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PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE DEL CERPunti 2, 3.1, 3.2, 3.3 dell’allegato D al D.Lgs. 152/2006

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Evoluzione normativa

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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Punto 3.4 dell’allegato D al D.Lgs. 152/2006I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco sono pericolosi perché si ritiene che presentino una opiù caratteristiche di pericolosità indicate nell'Allegato III della direttiva rifiuti (2008/98/CE, ex91/689/CEE) e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11, una o più delle seguenti caratteristichedefinite all’art. 2 della Decisione Elenco CER (2000/532/CE):• punto di infiammabilità≤ 55 °C,• una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%,• una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%,• una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥ 25%,• una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%,• una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5%• una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10%,• una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale ≥ 20%,• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ≥ 0,1%,• una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≥ 1%,• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in

concentrazione ≥ 0,5%,• una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in

concentrazione ≥ 5%,• una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ≥ 0,1%,• una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione ≥ 1%.

Le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, inquanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene chela classificazione di pericolosità possa essere correttamente effettuata applicando i criteri suddetti.

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Evoluzione normativa

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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOcorrelazione con le frasi di rischio (R) della Direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose

e della Direttiva 1999/45/CEE, relativa ai preparati pericolosi

Frase H Descrizione Frasi R Frase H Descrizione Frasi R

H1 Esplosivo (E) R1-R6 H3B Infiammabili (21 °C≤Pinf ≤55°C)(F)

R10

H2 Comburente (O) R7-R9 H4 Irritante (Xi) R36-R38, R41-R43,

H3A Liquidi facilmente infiammabili(P. inf. < 21 °C) (F+)

R11, R12 H5 Nocivo (Xn) R20-R22, R40, R48, R65, R68

H3A Soggetti a riscaldam.e accensione spontanea a contattocon l’aria (F+)

R17 H6 Tossico (T) R23-R25, R39, R48

H3A Solidi facilmente infiammabili (F+)

R11 H6 Molto tossico (T+) R26-R28, R39

H3A Sost. che sviluppano gas infiammabili a contatto con acqua (F+)

R15 H7 Cancerogeno (Cat. 1 e 2) (T)

R45, R49

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Evoluzione normativa

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Frase H Descrizione Frasi R indicative

Frase H Descrizione Frasi R indicative

H7 Cancerogeno (cat. 3) (Xn)

R40 H11 Mutageno (Cat. 1 e 2) (T)

R46

H8 Corrosivo (C) R34, R35 H11 Mutageno (Cat. 3) (Xn)

R68

H9 Infettivo Non previste

H12 Sostanze che sviluppano gas tossici

R29, R31, R32

H10 Teratogeno(Cat. 1 e 2) (T)

R60, R61 H13 Sostanze che possono dare origine ad altre sostanze pericolose

Non previste

H10 Teratogeno(Cat. 3) (Xn)

R62, R63 H14 - Ecotossico ambiente acquatico- Ecotossico ambientenon acquatico (N)

R50-R53

R54-R59

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOcorrelazione con le frasi di rischio (R) della Direttiva 67/548/CEE relativa alle sostanze pericolose

e della Direttiva 1999/45/CEE, relativa ai preparati pericolosi

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Evoluzione normativa

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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOcorrelazione con le classi ADR

Caratteristiche di pericolo (frasi H) secondo la normativa sui rifiuti

Classi di pericolo secondo l’accordo ADR Corrispondenza fra le classi

H1 Esplosivo Classe 1 Materie e oggetti Esplosivi Corrispondenza totaleH2 Comburente Classe 5.1 Materie comburenti Corrispondenza totale

H3A Facilmente Infiammabile Classe 3 Liquidi infiammabiliClasse 4.1 Solidi infiammabili

Corrispondenza parziale in quanto la temperatura max per considerare un rifiuto infiammabile è 55 °C

mentre per l’accordo ADR è di 60°C

H3B Infiammabile

Classe 3 Liquidi infiammabiliClasse 4.1 Solidi infiammabili

Classe 4.3 Materie che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili

Corrispondenza parziale in quanto la temperatura max per considerare un rifiuto infiammabile è 55 °C

mentre per l’accordo ADR è di 60°C

H4 Irritante Nessuna corrispondenzaH5 Nocivo Nessuna corrispondenzaH6 Tossico Classe 6.1 Materie tossiche Corrispondenza totale

H7 Cancerogeno Nessuna corrispondenza fatta eccezione per l’amianto che rientra in classe 9

H8 Corrosivo Classe 8 Materie corrosive Corrispondenza totaleH9 Infettivo Classe 6.2 Materie infettanti Corrispondenza totale

H10 Teratogeno Nessuna corrispondenzaH11 Mutageno Nessuna corrispondenza

H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto

tossicoNessuna corrispondenza

H13 Sensibilizzante Nessuna corrispondenza

H14 Ecotossico Classe 9 Materie e oggetti pericolosi diversiCorrispondenza parziale in quanto non tutte le classi

degli “ecotossici” definiti come tali dalla normativa dei rifiuti, sono sottoposti all’accordo ADR

H15 Sostanze preparati suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle

caratteristiche sopra elencate

Potrebbe corrispondere a qualsiasi classe

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Evoluzione normativa

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Decisione 2000/532/CE inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184

Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010

25/12/2010

29/04/2006

25/03/2012

18/02/2015

01/06/2015

L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008• Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato «I»

• L’elenco dei rifiuti (Decisione 2000/532/CE, ovvero l’allegato D al D.Lgs. 152/2006) è vincolante perquanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi

• Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose ecome non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato comepericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto una o piùdelle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio all'allegato I (H).

• Definizione della nuova caratteristica di pericolo «H15» Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare originein qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una dellecaratteristiche sopra elencate.

• Possono essere emanate linee-guida per agevolare l'applicazione della classificazionedei rifiuti introdotta agli Allegati D e I

L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012art. 3, c. 6

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Evoluzione normativa

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Decisione 2000/532/CE inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184

Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010

25/12/2010

29/04/2006

25/03/2012

18/02/2015

01/06/2015

L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

• Le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano icriteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione dipericolosità possa essere correttamente effettuata applicando i criteri suddetti.

• L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» e «molto tossico» (H6), «nocivo» (H5), «corrosivo»(H8), «irritante» (H4), «cancerogeno» (H7), «tossico per la riproduzione» (H10), «mutageno» (H11) ed«ecotossico» (H14) è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della Direttiva 67/548/CEEconcernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Ma per l’H14 nellaDecisione 2000/532/CE non sono ancora definiti limiti di concentrazione per i rifiuti.

• Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE concernente laclassificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (nota in allegato I).

L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012art. 3, c. 6

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Evoluzione normativa

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Decisione 2000/532/CE inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184

Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010

25/12/2010

29/04/2006

25/03/2012

18/02/2015

01/06/2015

L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

• Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 (limiti diconcentrazione). Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE nonprevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione di un Decreto che stabilisca laprocedura per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristicaviene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 (Materie e oggettipericolosi diversi), M6 (materie pericolose per l’ambiente acquatico liquide) e M7 (materiepericolose per l’ambiente acquatico solide).

L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012art. 3, c. 6

H14

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Evoluzione normativa

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Decisione 2000/532/CE inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184

Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010

25/12/2010

29/04/2006

25/03/2012

18/02/2015

01/06/2015

L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CE Regolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

• Dato che un rifiuto può essere costituito da una sola sostanza, ma in genere è assimilabile ad una miscela,l’ADR (Accord Dangereuses par Route) prevede di considerare ai fini della classificazione di pericolosità dellemiscele solo la tossicità acquatica acuta e cronica.

• Se non sono disponibili i dati per la classificazione desumibili da schede di sicurezza, è possibile fareriferimento alla normativa comunitaria applicabile, cioè:

– le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CEE, relativa a sostanze e preparati pericolosi;– il Regolamento CLP n. 1272/2008/CE, che abrogherà definitivamente entrambe le Direttive a partire dal

1 giugno 2015.

H14

L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012art. 3, c. 6

Page 20: Classificazione dei rifiuti: novità legislative introdotte ...(Cat. 1 e 2) (T) R46 H8 Corrosivo (C) R34, R35 H11 Mutageno (Cat. 3) (Xn) R68 H9 Infettivo Non previste H12 Sostanze

Evoluzione normativa

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Decisione 2000/532/CE inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184

Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010

L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012art. 3, c. 6

25/12/2010

29/04/2006

25/03/2012

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L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

• Sono quindi classificate come pericolose per l’ambiente sostanze e miscele a cui sono state attribuite lecategorie di pericolo «Acquatica Acuta 1», «Acquatica Cronica 1» e «Acquatica Cronica 2» secondo ilRegolamento CLP, oppure le frasi di rischio R50, R50-53, R51-53 secondo la Direttiva 1999/45/CEE:– una o più sostanze ecotossiche classificate R50/53 (H400 e H410 secondo il Reg. CLP) in concentrazione totale

≥ 2,5%;– una o più sostanze ecotossiche classificate R50 (o H400 secondo il Reg. CLP) in concentrazione totale ≥ 25%;– una o più sostanze ecotossiche classificate R51‐53 (o H411 secondo il Reg. CLP) in concentrazione totale ≥ 25%.

I valori di soglia possono essere ridotti in funzione dell’elevato grado di tossicità specifica della sostanza.

H14

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Decisione 2000/532/CE inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184

Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010

L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012art. 3, c. 6

25/12/2010

29/04/2006

25/03/2012

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L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

All’allegato D alla parte IV è premessa la seguente disposizione:

«Classificazione dei rifiuti»: 7 commi

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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Integrazione alla procedura di

classificazione

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Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER,applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcunaulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devonoessere determinate al fine di procedere alla sua gestione.Si ritiene che i «CER pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «contenenti sostanzepericolose» e per i quali non sia presente il rispettivo CER non pericoloso contenente la dicitura «diversi daquelle di cui alla voce…».

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senzaulteriore specificazione.Si ritiene che i «CER non pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «diversi da quelle di cuialla voce…» oppure «non contenenti…» e per i quali non sia presente il rispettivo CER pericoloso contenente ladicitura «contenenti sostanze pericolose» oppure «contenenti…».

Page 23: Classificazione dei rifiuti: novità legislative introdotte ...(Cat. 1 e 2) (T) R46 H8 Corrosivo (C) R34, R35 H11 Mutageno (Cat. 3) (Xn) R68 H9 Infettivo Non previste H12 Sostanze

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER,applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcunaulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devonoessere determinate al fine di procedere alla sua gestione.Si ritiene che i «CER pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «contenenti sostanzepericolose» e per i quali non sia presente il rispettivo CER non pericoloso contenente la dicitura «diversi daquelle di cui alla voce…».

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senzaulteriore specificazione.Si ritiene che i «CER non pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «diversi da quelle di cuialla voce…» oppure «non contenenti…» e per i quali non sia presente il rispettivo CER pericoloso contenente ladicitura «contenenti sostanze pericolose» oppure «contenenti…».

A SEGUIRE, AL PUNTO 5 DELL’ALLEGATO D SI LEGGE:Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specificoo generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto"diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato comepericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni,tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all'allegato IIIdella direttiva 91/689/CEE del Consiglio all'allegato I (H).

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Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER,applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcunaulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devonoessere determinate al fine di procedere alla sua gestione.Si ritiene che i «CER pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «contenenti sostanzepericolose» e per i quali non sia presente il rispettivo CER non pericoloso contenente la dicitura «diversi daquelle di cui alla voce…».

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senzaulteriore specificazione.Si ritiene che i «CER non pericolosi assoluti» siano quelli non contenenti la dicitura «diversi da quelle di cuialla voce…» oppure «non contenenti…» e per i quali non sia presente il rispettivo CER pericoloso contenente ladicitura «contenenti sostanze pericolose» oppure «contenenti…».

Non è chiaro se per alcuni CER di rifiuti non pericolosi che nonhanno riferimento né specifico né generico a sostanze pericolosecorrisponda effettivamente o meno una voce a specchio del rifiutopericoloso. Esempi:

• CER 150101 Carta e cartone; il CER 150110* Imballaggicontenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da talisostanze è la sua voce a specchio?

• CER 170405 Ferro e acciaio; il CER 170409* Rifiuti metallicicontaminati da sostanze pericolose è la sua voce a specchio?

Secondo il rapporto APAT 19/2002 «Il nuovo elenco dei rifiuti e glischemi di trasposizione», redatto a seguito della transcodifica con laDecisione 2000/532/CE, SI.

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilirese il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che essopossiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono leseguenti.a) Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

• la scheda informativa del produttore;• la conoscenza del processo chimico;• il campionamento e l’analisi del rifiuto.

b) Determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:• la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;• le fonti informative europee ed internazionali;• la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto.

c) Stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti dellecaratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisichimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazionedei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

1. Quali composti possono essere contenuti e che in concentrazione si trovano?

Es. composto X, composto Y, composto Z.

2. Che pericoli possono avere i composti X, Y e Z?

Es. R20, R36, R38

3. Tali rischi superano il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti?Es. R20, sostanza nociva in concentrazione totale ≤ 25% = NON pericoloso H5R36 e R38, sostanze irritanti in concentrazione totale ≥20% = SI pericoloso H4

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

1. Quali composti possono essere contenuti e che in concentrazione si trovano?

Es. composto X, composto Y, composto Z.

2. Che pericoli possono avere i composti X, Y e Z?

Es. R20, R36, R38

3. Tali rischi superano il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti?Es. R20, sostanza nociva in concentrazione totale ≤ 25% = NON pericoloso H5R36 e R38, sostanze irritanti in concentrazione totale ≥20% = SI pericoloso H4

INFORMAZIONI DA VERIFICARE: scheda informativa del produttore; conoscenza del processo chimico; campionamento e analisi del rifiuto.

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

1. Quali composti possono essere contenuti e che in concentrazione si trovano?

Es. composto X, composto Y, composto Z.

2. Che pericoli possono avere i composti X, Y e Z?

Es. R20, R36, R38

3. Tali rischi superano il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti?Es. R20, sostanza nociva in concentrazione totale ≤ 25% = NON pericoloso H5R36 e R38, sostanze irritanti in concentrazione totale ≥20% = SI pericoloso H4

INFORMAZIONI DA VERIFICARE: normativa europea sull’etichettatura delle sostanze e

dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto.

Si ritiene che la scheda di sicurezzadebba essere utilizzata al punto 1 perindividuare i composti contenuti nelrifiuto, ma difficilmente per individuare laloro effettiva concentrazione nel rifiuto.

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sonoperciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolodel rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio diprecauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalitàstabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, ilrifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sonoperciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolodel rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio diprecauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalitàstabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, ilrifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

L’OBBLIGO DI CONSIDERARE IL COMPOSTO PEGGIORE: esempio in laboratorio Nell’analisi del rifiuto aspecifico viene rilevata la presenza di stagno metallico in

concentrazione tale per cui il rifiuto è classificabile come non pericoloso. Esistono composti dello stagno pericolosi, ad es. gli organostannici. Il TBT è

tossico nei confronti degli organismi acquatici e viene utilizzato come biocidanelle vernici antivegetative.

Con la nuova norma sembra il laboratorio, una volta rilevato lo stagno, siacostretto a ricercare e valutare gli organostannici per escludere la pericolositàdel rifiuto; in alternativa alla ricerca, in mancanza di informazioni e nelrispetto del principio di precauzione, il rifiuto dovrebbe essere classificatocome pericoloso (H6 o H14).

I commentatori reputano tuttavia che la disposizione sia:• eccessiva: il composto “peggiore” va scelto esclusivamente fra quelli

ragionevolmente possono essere presenti nel rifiuto;• non conforme al diritto comunitario: l’approccio precauzionale deve essere

contemperato dai principi di proporzionalità, ragionevolezza e da unaappropriata valutazione costi/benefici;

• non conforme alla L. 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 «SbloccaItalia» in cui è riportato il «divieto di introdurre livelli di regolazione superiori aquelli minimi previsti dall'ordinamento europeo».

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sonoperciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolodel rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio diprecauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalitàstabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, ilrifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: Deve essere assicurato un alto livello di protezione.

Come assegnare la caratteristica di pericolosità?

Premessa all’allegato D «Classificazione dei rifiuti»

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Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014

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Decisione 2000/532/CE inserita nell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 + art. 184

Direttiva rifiuti 2008/98/CE recepita con il D.Lgs. 205/2010

L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012art. 3, c. 6

25/12/2010

29/04/2006

25/03/2012

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L. 116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività»art. 13, c. 5, punto 5.b-bis

Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

MODIFICHE

• Caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (H)

• Classificazione: come assegnare le H (soglie di concentrazione)

• Elenco CER

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Decisione 2014/955/CERegolamento (CE) 1357/2014Regolamento (CE) 1272/2008

Il Regolamento 1357/2014 modifica l’allegato III della Direttiva2008/98/CE (allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) inerente lecaratteristiche di pericolo dei rifiuti per adeguare le definizioni dellecaratteristiche di pericolo allineandole, se del caso, al Regolamento (CE)n. 1272/2008 «CLP».

• Il Regolamento CLP ha rielaborato e ridefinito i codici delle indicazionidi pericolo trasformandole da «R» a «HXXX» e aggiungendone altresupplementari «EUHXXX» (nonché rielaborando le indicazioni diprudenza «S» in «P»); sono inoltre cambiati alcuni dei pitogrammi.

• Le caratteristiche di pericolo dei rifiuti sono ridefinite eridenominate «HP» sostituendo l'attuale sigla «H» per evitare unapossibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui alRegolamento CLP.

• I metodi di prova da utilizzare sono definiti dal Regolamento (CE)440/2008 e non più quelli dell'Allegato V della direttiva 67/548/CEE

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014Nuove modalità di assegnazione delle caratteristiche

di pericolo dei rifiuti

Page 34: Classificazione dei rifiuti: novità legislative introdotte ...(Cat. 1 e 2) (T) R46 H8 Corrosivo (C) R34, R35 H11 Mutageno (Cat. 3) (Xn) R68 H9 Infettivo Non previste H12 Sostanze

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Ex frasi H Descrizione Frasi HP Ex frasi H Descrizione Frasi HP

H1 Esplosivo HP1 H9 Infettivo HP9

H2 Comburente HP2 H10 Tossico per la riproduzioneTeratogeno

HP10

H3A, H3B Infiammabili HP3 H11 Mutageno HP11

H4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari

HP4 H12 Liberazione di gas a tossicità acutaSostanze che sviluppano gas tossici

HP12

H5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione Nocivo

HP5 H13 SensibilizzanteSostanze che possono dare origine ad altre sostanze pericolose

HP13

H6 Tossicità acuta Tossico o Molto tossico

HP6 H14 Ecotossico HP14

H7 Cancerogeno HP7 H15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

HP15

H8 Corrosivo HP8

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014Nuove modalità di assegnazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Page 35: Classificazione dei rifiuti: novità legislative introdotte ...(Cat. 1 e 2) (T) R46 H8 Corrosivo (C) R34, R35 H11 Mutageno (Cat. 3) (Xn) R68 H9 Infettivo Non previste H12 Sostanze

35

Ex frasi H Descrizione Frasi HP Ex frasi H Descrizione Frasi HP

H1 Esplosivo HP1 H9 Infettivo HP9

H2 Comburente HP2 H10 Tossico per la riproduzioneTeratogeno

HP10

H3A, H3B Infiammabili HP3 H11 Mutageno HP11

H4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari

HP4 H12 Liberazione di gas a tossicità acutaSostanze che sviluppano gas tossici

HP12

H5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione Nocivo

HP5 H13 SensibilizzanteSostanze che possono dare origine ad altre sostanze pericolose

HP13

H6 Tossicità acuta Tossico o Molto tossico

HP6 H14 Ecotossico HP14

H7 Cancerogeno HP7 H15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

HP15

H8 Corrosivo HP8

Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014Nuove modalità di assegnazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Page 36: Classificazione dei rifiuti: novità legislative introdotte ...(Cat. 1 e 2) (T) R46 H8 Corrosivo (C) R34, R35 H11 Mutageno (Cat. 3) (Xn) R68 H9 Infettivo Non previste H12 Sostanze

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Con il Reg. 1357/2014 (nuovo allegato III la Direttiva 2008/98/CE, allegato Ialla parte IV del D.Lgs. 152/2006) le caratteristiche di pericolo dei rifiutisono:- MODIFICATE COME RIPORTATO IN TABELLA («HP»);- SOTTOCLASSIFICATE CON NUOVE CODIFICHE, CHE SONO- DIRETTAMENTE CORRELATE ALLE LE NUOVE INDICAZIONI DI

PERICOLO (ex frasi «R»), CHE- SI INTEGRANO O CORRISPONDONO ALLE SOGLIE DI CONCENTRAZIONE,

MODIFICATE A LORO VOLTA

Le caratteristiche che rendono pericolosi i rifiuti sono state definitedettagliatamente nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, pertanto lecaratteristiche che i rifiuti devono presentare per essere consideratipericolosi in riferimento ai codici da H3 a H8, H 10 e H 11, che erano ripreseall'articolo 2 della decisione 2000/532/CE (punto 5 dell’allegato D alla parteIV del D.Lgs. 152/2006), sono diventate superflue e pertanto sonoabrogate.

Viene inserita una premessa a quanto riportato nell’allegato D alla parte IV delD.Lgs. 152/2006, ovvero una premessa alla premessa apportata dalla L.116/2014 di conversione del D.L. 91/2014 «competitività» art. 13, c. 5, punto5.b-bis.

Nuovo elenco CERe riscrittura di quanto riportato dell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006

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Ex categorie di cancerogenicità 1, 2, 3

Ex frasi R45, R49, R40

Ex limiti di concentrazione

Ex frase H7

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Attualmente la Decisione2000/532/CE prevede almomento la specifica:- una sostanza riconosciuta

come cancerogena(categorie 1 o 2) inconcentrazione ≥ 0,1%;

- una sostanza riconosciutacome cancerogena(categoria 3) inconcentrazione ≥ 1%.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE non prevede almomento alcuna specifica.Ove pertinente si applicano ivalori limite di cui agliallegati II e III della direttiva1999/45/CE concernente laclassificazione, l'imballaggioe l'etichettatura deipreparati pericolosi.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE non prevede almomento alcuna specifica.Ove pertinente si applicano ivalori limite di cui agliallegati II e III della direttiva1999/45/CE concernente laclassificazione, l'imballaggioe l'etichettatura deipreparati pericolosi.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE prevede almomento la specifica:- limite del punto di

infiammabilità ≤ 21°C perH3A;

- limite del punto diinfiammabilità ≤ 55°C perH3B.

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Attualmente: la Decisione2000/532/CE prevede almomento la specifica:- una o più sostanze

irritanti classificate comeR41 in concentrazionetotale ≥ 10%;

- una o più sostanzeirritanti classificate comeR36, R37 e R38 inconcentrazione totale ≥20%.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE prevede almomento la specifica:- una o più sostanze

classificate come nocive inconcentrazione totale ≥25%.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE prevede almomento la specifica:- una o più sostanze

classificate come moltotossiche in concentrazionetotale ≥ 0,1%,

- una o più sostanzeclassificate come tossichein concentrazione totale ≥3%.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE prevede almomento la specifica:- una o più sostanze

corrosive classificate comeR35 in concentrazionetotale ≥ 1%,

- una o più sostanzecorrosive classificate comeR34 in concentrazionetotale ≥ 5%.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE prevede almomento la specifica:- una sostanza riconosciuta

come tossica per il cicloriproduttivo (categorie 1 o2) classificata come R60 oR61 in concentrazione ≥0,5%;

- una sostanza riconosciutacome tossica per il cicloriproduttivo (categoria 3)classificata come R62 oR63 in concentrazione ≥5%.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE prevede almomento la specifica:- una sostanza mutagena

della categoria 1 o 2classificata come R46 inconcentrazione ≥ 0,1%,

- una sostanza mutagenadella categoria 3classificata come R40 inconcentrazione ≥ 1%.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE non prevede almomento alcuna specifica.Ove pertinente si applicano ivalori limite di cui agliallegati II e III della direttiva1999/45/CE concernente laclassificazione, l'imballaggioe l'etichettatura deipreparati pericolosi.

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Attualmente la Decisione2000/532/CE non prevede almomento alcuna specifica.Ove pertinente si applicano ivalori limite di cui agliallegati II e III della direttiva1999/45/CE concernente laclassificazione, l'imballaggioe l'etichettatura deipreparati pericolosi.

Page 51: Classificazione dei rifiuti: novità legislative introdotte ...(Cat. 1 e 2) (T) R46 H8 Corrosivo (C) R34, R35 H11 Mutageno (Cat. 3) (Xn) R68 H9 Infettivo Non previste H12 Sostanze

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La Direttiva 1967/548/CE assegna le frasi «R» 50-59 ma non definisce le soglie dipericolosità dei rifiuti.Pertanto, resta in vigore quanto definito dalla L. 28/2012 di conversione del D.L. 2/2012, art.3, c. 6, ovvero tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordoADR per la classe 9 (Materie e oggetti pericolosi diversi), M6 (materie pericolose perl’ambiente acquatico liquide) e M7 (materie pericolose per l’ambiente acquatico solide).

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• I rifiuti (non domestici) contrassegnati da un asterisco sono considerati rifiuti pericolosi;• Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano

le seguenti disposizioni:• L'iscrizione di una voce nell'elenco dei rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un

riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quandoquesto rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una opiù delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP8 e da HP10 a HP15 di cui all'allegato IIIdella direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP9 «infettivo» deveessere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negliStati membri.

• Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze neirifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, oppure eseguendo unaprova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guidariconosciuti a livello internazionale.

• Sono inserite altre disposizioni sulla pericolosità di rifiuti contenenti PCDD/PCDF, DDT,pesticidi, PCB, leghe di metalli puri.

• Dopo tutta questa valutazione si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolositàdall'elenco dei rifiuti.

• Tutte le altre voci dell'elenco di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

Nuovo elenco CERe riscrittura di quanto riportato dell’allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006

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Nuovo elenco CER: principali variazioni

• 3 nuovi CER:• «010310* Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose»

(rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi);• «160307* Mercurio metallico» (prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati);• «190308* Mercurio parzialmente stabilizzato» (rifiuti stabilizzati/solidificati).

• Precisazioni sui rifiuti di imballaggio:• «150101 imballaggi in di carta e cartone»• «150102 imballaggi in di plastica»• «150103 imballaggi in legno»• «150104 imballaggi metallici»• «150105 imballaggi in materiali compositi»• «150106 imballaggi in materiali misti»• «150107 imballaggi in di vetro»

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Nuovo elenco CER: principali variazioni

Impianti di gestione dei rifiuti o di depurazione• «190203 Miscugli di rifiuti rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi»• «190204* Miscugli di rifiuti rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso»• «190501 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata non destinata al compost»• «190502 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata non destinata al compost»• «190801 Vaglio residui di vagliatura»• «190802 Rifiuti dell'eliminazione della sabbia da dissabbiamento»• «191003* Fluff - frazione leggera Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti

sostanze pericolose»• «191004 Fluff - frazione leggera Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da

quelle di cui alla voce 191003»• «191210 Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)»

Correzioni rilevanti:• «161001* Soluzioni acquose di scarto, rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose»• «161002 Soluzioni acquose di scarto, rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 161001»• «170505* Fanghi materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose»• «170506 Fanghi materiale di dragaggio, diverso da quella di cui alla voce 170505»• «200306 Rifiuti prodotti dalla pulizia delle fognature delle acque di scarico»

Molte altre correzioni e precisazioni varie non particolarmente rilevanti

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Reg. CLP, Reg. 1357/2014, Dec. 955/2014

• Un Regolamento è un atto vincolante ed è direttamente applicabile nell'intera Unione europea.

• Una Decisione è un atto vincolante ed è direttamente applicabile nell'intera Unione europea.

• Una Direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzaree ciascun paese può però decidere come procedere mediante il recepimento nelle norme nazionali.

• Una Raccomandazione non è vincolante.

ESISTE CONTRASTO TRA LA NORMATIVA ITALIANA E QUELLA EUROPEA?

La norma nazionale contrastante con una norma comunitaria provvista di efficaciadiretta non può essere applicata, ovvero deve essere disapplicata, con la conseguenzache il rapporto resta disciplinato dalla sola norma comunitaria.

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Fine della presentazione

Grazie per l’attenzione prestata

Dott. Stefano Cadamuro, Aplus S.r.l.

[email protected]

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