CL BIL CONS ITA GAAP 2016 - Diritto Bancario · Web view125) Artt. 2424 bis, CC OIC 12.31 La...

173
LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127) SULLA BASE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2016

Transcript of CL BIL CONS ITA GAAP 2016 - Diritto Bancario · Web view125) Artt. 2424 bis, CC OIC 12.31 La...

CL BIL CONS ITA GAAP 2016

OIC 8 Quote di emissione di gas ad effetto serra

LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE

DEL BILANCIO CONSOLIDATO

(Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del

Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127)

SULLA BASE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI

A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2016

Le liste di controllo pubblicate sono state predisposte a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad ASSIREVI, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell’attività di revisione.

Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell’analisi della conformità dell’informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l’analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.

La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell’ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole opportunamente alle particolarità dell’incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell’attività dell’impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute. In concreto quindi le check-list utilizzate nell’ambito della revisione potranno differire anche significativamente da quelle pubblicate sul presente sito.

Le liste di controllo, che sono state elaborate e organizzare da ASSIREVI, che ne è pertanto l’autore e ne mantiene la proprietà, si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari nonché ai principi contabili vigenti alla data indicata sul documento stesso.

Le liste potranno essere citate, riprodotte e, in generale, utilizzate a condizione che ciò avvenga con menzione della fonte.

La rielaborazione, adattamento ed utilizzo dei contenuti delle liste da parte dei soggetti incaricati della revisione avviene in base al giudizio professionale di tali soggetti che se ne assumono ogni responsabilità.

ASSIREVI non garantisce la completezza, l’aggiornamento, l’adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l’assenza di errori, inesattezze, imprecisioni delle liste stesse o dei contenuti delle stesse, essendo onere di chi le utilizzasse verificarle alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Tutti i diritti riservati.

BILANCIO CONSOLIDATO – LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE 20162 di 4

Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio CONSOLIDATO

Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del

Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127

Ambito di applicazione e contenuti

La presente “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato” include i riferimenti legislativi e interpretativi per la redazione del bilancio consolidato delle società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del D.Lgs.127/91.

Per quanto riguarda i documenti interpretativi, essi sono rappresentati dai principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), la maggior parte dei quali sono stati oggetto di revisione e aggiornamento nel corso del 2016.

Infatti il 22 dicembre 2016 l’OIC ha pubblicato la versione definitiva dei principi contabili nazionali aggiornati a seguito del processo di consultazione avviato nell’aprile del 2016 e resosi necessario alla luce della rilevanza delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha modificato la disciplina del Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato delle società commerciali.

Le nuove disposizioni e i nuovi principi contabili sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016 e pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, trovano applicazione dal bilancio relativo all’esercizio 2016.

La Lista di controllo non intende sostituire i testi ufficiali che costituiscono le fonti di riferimento che devono essere consultate per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione, ogni domanda è corredata dai principali riferimenti ai documenti in cui la materia è trattata. In alcuni casi, per facilitare l’uso della Lista di controllo, il contenuto dei paragrafi previsti dal principio contabile è stato parafrasato e, in aggiunta, sono stati inclusi commenti in riquadri che sintetizzano e/o si riferiscono a paragrafi esplicativi presenti nei singoli principi.

Documenti di riferimento

La Lista di controllo, riferita alle società di capitali ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del D.Lgs.127/91, è stata preparata tenendo in considerazione i riferimenti legislativi ed interpretativi applicabili per quanto riguarda sia i principi e criteri di redazione sia le informazioni aggiuntive da fornire nella Nota Integrativa. Quanto ai riferimenti interpretativi, la lista dei principi contabili nazionali considerati è di seguito riportata:

Serie dei Principi Contabili APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2016

Documento

Titolo

Data

OIC 2

Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

26 ottobre 2005

OIC 4

Fusione e scissione

24 gennaio 2007

OIC 7

I certificati verdi

7 febbraio 2013

OIC 8

Le quote di emissione dei gas ad effetto serra

7 febbraio 2013

OIC 9

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

22 dicembre 2016

OIC 10

Rendiconto finanziario

22 dicembre 2016

OIC 11

Bilancio d’esercizio, finalità e postulati

30 maggio 2005

OIC 12

Composizione e schemi del bilancio di esercizio

22 dicembre 2016

OIC 13

Rimanenze

22 dicembre 2016

OIC 14

Disponibilità liquide

22 dicembre 2016

OIC 15

Crediti

22 dicembre 2016

OIC 16

Immobilizzazioni materiali

22 dicembre 2016

OIC 17

Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto

22 dicembre 2016

OIC 18

Ratei e risconti

22 dicembre 2016

OIC 19

Debiti

22 dicembre 2016

OIC 20

Titoli di debito

22 dicembre 2016

OIC 21

Partecipazioni

22 dicembre 2016

OIC 23

Lavori in corso su ordinazione

22 dicembre 2016

OIC 24

Immobilizzazioni immateriali

22 dicembre 2016

OIC 25

Imposte sul reddito

22 dicembre 2016

OIC 26

Operazioni, attività e passività in valuta estera

22 dicembre 2016

OIC 28

Patrimonio netto

22 dicembre 2016

OIC 29

Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

22 dicembre 2016

OIC 31

Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto

22 dicembre 2016

OIC 32

Strumenti finanziari derivati

22 dicembre 2016

Documenti interpretativi DI LEGGE

Documento

Titolo

Data di approvazione

Documento interpretativo n. 3

Le novità introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, rivalutazione degli immobili e fiscalità differita delle operazioni di aggregazione aziendale.

(Il Documento interpretativo n.3 è da ritenersi ancora in vigore esclusivamente con riferimento al tema della rivalutazione degli immobili. Gli altri temi sono stati superati in quanto trattati nelle versioni aggiornate degli OIC).

24 marzo 2009

Nella predisposizione della Lista di controllo non si è tenuto conto del documento OIC 6 Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio che, oltre ad essere stato in parte superato a seguito della pubblicazione del documento OIC 32 Strumenti finanziari, necessita comunque di un aggiornamento per allinearlo alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 di cui sopra.

Istruzioni per l’utilizzo

Per ogni affermazione dovrà essere posta una spunta nella colonna appropriata:

SI

= la disposizione è applicabile/l’informativa è stata data

NO

= la disposizione non è stata applicata/l’informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l’entità

N/A

= la disposizione/l’informativa non è applicabile all’entità oppure non è obbligatoria.

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui l’aspetto è stato esaminato.

BILANCIO CONSOLIDATO – LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE 20165 di 7

indice

SEZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

p.

6

Definizioni

p.

6

Criteri generali per la redazione del bilancio consolidato

p.

7

Criteri di redazione del bilancio consolidato

p.

8

Il metodo del consolidamento integrale

p.

9

Il metodo del consolidamento proporzionale

p.

16

La traduzione dei bilanci non espressi in euro

p.

16

Composizione e struttura del bilancio consolidato

p.

17

Schema di stato patrimoniale

p.

17

Schema di conto economico

p.

18

RENDICONTO FINANZIARIO

p.

27

NOTA INTEGRATIVA

p.

31

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA

p.

35

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

p.

35

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

p.

37

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

p.

41

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

p.

51

SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

p.

62

TITOLI DI DEBITO

p.

67

PARTECIPAZIONI

p.

77

PARTECIPAZIONI – SEZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

p.

84

RIMANENZE

p.

88

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

p.

93

CREDITI

p.

101

RATEI E RISCONTI

p.

111

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

p.

113

PATRIMONIO NETTO

p.

116

FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

p.

122

DEBITI

p.

128

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

p.

139

OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA

p.

153

IMPOSTE SUL REDDITO

p.

157

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

p.

166

FUSIONE E SCISSIONE

p.

167

CERTIFICATI VERDI

p.

168

QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA

p.

171

Sezione del bilancio consolidato

SI

NO

N/A

PARTE GENERALE

Definizioni

OIC 17.5

Il bilancio consolidato è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale.

OIC 17.6

Il gruppo di imprese è un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L’elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, come definito dalle norme del D.lgs. 127/1991.

OIC 17.7

L’articolo 26 del D.lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di controllo, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell’articolo 2359 codice civile, e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell’influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci.

Ai fini dell’applicazione del controllo, si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte.

OIC 17.8

Il controllo “di diritto” si presume quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa (controllata) ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1.

OIC 17.9

Il controllo “di fatto” si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 2.

OIC 17.10

Il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2 dell’articolo 26 del D.lgs. 127/1991 è quello in cui l’impresa “ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole” oppure quando “in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”.

OIC 17.11

Un’impresa controllata è l’impresa soggetta al controllo ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs.127/1991. Ai fini della determinazione dell’area di consolidamento, si consolidano anche imprese non costituite sotto forma di società di capitali.

OIC 17.12

Le partecipazioni delle minoranze o interessenze di terzi sono costituite dal patrimonio netto di una controllata non posseduto, direttamente o indirettamente, dalla controllante e, quindi, non attribuibile ad essa.

OIC 17.13

Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su un’impresa il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi.

OIC 17.14

Un’impresa si definisce collegata quando esiste un’altra impresa che esercita su di essa un’influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Ai sensi dell’articolo 2359, comma 3, codice civile si presume la sussistenza di un’influenza notevole quando nell’assemblea ordinaria la partecipante esercita il 20% dei diritti di voto, ovvero il 10% se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati

OIC 17.15

Il metodo del consolidamento integrale prevede l’integrale inclusione nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti all’area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse nell’area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento.

OIC 17.16

Il metodo del consolidamento proporzionale prevede l’inclusione proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese sulle quali una delle imprese incluse nell’area di consolidamento esercita un controllo congiunto con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dalla controllante.

OIC 17.17

L’area di consolidamento è l’insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.

OIC 17.18

La differenza da annullamento, di cui all’articolo 33 del D.lgs. 127/1991, è la differenza tra il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre società del gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell’impresa controllata di pertinenza del gruppo.

OIC 17.19

La data di consolidamento è la data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi procedere all’imputazione di tale differenza. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991 la differenza di annullamento è calcolata “sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.

OIC 17.20

Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.

OIC 17.21

Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione.

OIC 17.22

I costi accessori del costo di acquisto di una partecipazione sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto.

OIC 17.23

Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.

OIC 17.24

Similmente alla disciplina applicabile al bilancio d’esercizio (art. 2423, comma 4, c.c.), per il bilancio consolidato l’art. 29, comma 3-bis, del D.lgs. 127/1991 prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Per l’interpretazione del concetto di rilevanza si rimanda all’OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, i cui principi sono applicati con riferimento ai saldi di bilancio e alle informazioni del gruppo nel suo complesso, come rappresentati nel bilancio consolidato. In via del tutto generale, si forniscono alcune indicazioni sui parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione degli aspetti quantitativi della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato. I seguenti parametri non assumono pertanto natura esaustiva rispetto ai parametri che potrebbe essere opportuno considerare nelle specifiche circostanze: a) l’indebitamento complessivo, b) il totale dell’attivo di stato patrimoniale, c) il totale del ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il risultato prima delle imposte.

Criteri generali per la redazione del bilancio consolidato

1)

Art. 2423-bis, c.1, CC

Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:

-la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività,

|_|

|_|

|_|

-la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto

|_|

|_|

|_|

-si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio

|_|

|_|

|_|

-si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento

|_|

|_|

|_|

-si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo

|_|

|_|

|_|

Art.35, c.2, D.Lgs.127/91

Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella Nota Integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli. 2423 e seguenti del codice civile”.

OIC 29.59

Si ricorda che i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

Art.34, D.Lgs.127/91

-gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente

|_|

|_|

|_|

-i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro?

|_|

|_|

|_|

Art.34, c.2bis, D.Lgs.127/91

Si ricorda che deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali.

2)

Art.34, c.2bis, D.Lgs.127/91

In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro, la Nota Integrativa riporta:

-i motivi della deroga, e

|_|

|_|

|_|

-l’indicazione dell’influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?

|_|

|_|

|_|

3)

Art.34, c. 4, D.Lgs.127/91

Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, si è derogato a tale disposizione?

|_|

|_|

|_|

4)

OIC 17.31 OIC 11

Nella redazione del bilancio consolidato sono stati inoltre seguiti i seguenti postulati:

-utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza ell'informazione

|_|

|_|

|_|

-prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali

|_|

|_|

|_|

-comprensibilità (chiarezza)

|_|

|_|

|_|

-prudenza

|_|

|_|

|_|

-neutralità (imparzialità)

|_|

|_|

|_|

-periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale

|_|

|_|

|_|

-comparabilità

|_|

|_|

|_|

-omogeneità

|_|

|_|

|_|

-continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione

|_|

|_|

|_|

-competenza

|_|

|_|

|_|

-significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio

|_|

|_|

|_|

-costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento

|_|

|_|

|_|

-conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili

|_|

|_|

|_|

-funzione informativa e completezza della Nota Integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie

|_|

|_|

|_|

-verificabilità dell’informazione?

|_|

|_|

|_|

5)

Art.29, c. 3, D.Lgs.127/91

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni supplemenetari necessarie allo scopo?

|_|

|_|

|_|

6)

Art.29, D.Lgs.127/91

Se la società non ha rispettato gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa perché la loro osservanza ha avuto effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, Le società ha illustrato nella Nota Integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione alla presente disposizione?

|_|

|_|

|_|

7)

Art. 2423-ter, c.5, CC

OIC 12.17

Se le voci dello stato patrimoniale e del conto economico non sono comparabili, sono adattate quelle relative all’esercizio precedente?

|_|

|_|

|_|

8)

Art. 2423-ter, c.5, CC

OIC 12.17

La non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di adattamento sono segnalati e commentati nella Nota Integrativa per ciascuna delle voci interessate?

|_|

|_|

|_|

9)

Art. 2423-ter, c.6, CC

OIC 12.18

E’ rispettato il divieto di effettuare compensi di partite non espressamente previsti da disposizioni legislative o contrattuali?

|_|

|_|

|_|

Criteri di redazione del bilancio consolidato

La determinazione dell’area di consolidamento

10)

Art. 26, D.Lgs. 127/91 OIC 17.38

Ai fini del consolidamento, sono state considerate società controllate quelle in cui direttamente o indirettamente, si dispone:

Art. 2359, c. 1, n. 1, CC

-della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo “di diritto”)

|_|

|_|

|_|

Art. 2359, c. 1, n. 2, CC

-di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo “di fatto”)

|_|

|_|

|_|

Art. 26, c. 2 a), D.Lgs. 127/91

-del diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole

|_|

|_|

|_|

Art. 26, c. 2 b), D.Lgs. 127/91

-della maggioranza dei diritti di voto, in base ad accordi con altri soci?

|_|

|_|

|_|

Art. 26, c. 2 a), D.Lgs. 127/91

Al fine dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma dell’art. 2359 CC., si considerano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

11)

Art. 28, D.Lgs. 127/91 OIC 17.39

Sono state facoltativamente escluse dal consolidamento le imprese controllate per le quali:

OIC 17.39 a)

l’inclusione sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.39 a)

Si ricorda che si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della rappresentazione stessa.

OIC 17.39 b)

l’esercizio effettivo dei diritti della controllante sia soggetto a gravi e durature restrizioni?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.39 c)

non sia possibile ottenere tempestivamente le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, solo in casi eccezionali?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.39 d)

le azioni o quote possedute siano destinate fin dall’inizio a una successiva alienazione?

|_|

|_|

|_|

Principi contabili di gruppo

12)

Art. 34, c. 1, D.Lgs. 127/91 OIC 17.40

I bilanci delle imprese incluse nell’area di consolidamento sono stati redatti con principi contabili e criteri di valutazione uniformi?

|_|

|_|

|_|

13)

Art. 34, c. 2, D.Lgs. 127/91 OIC 17.41

Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l’omogeneità o armonizzazione è stata effettuata nei bilanci d’esercizio delle singole imprese?

|_|

|_|

|_|

14)

OIC 17.41

Qualora l’omogeneità o l’armonizzazione non siano state effettuate o non risultino fattibili nei bilanci d’esercizio delle singole imprese, sono apportate le necessarie rettifiche in sede di consolidamento per riflettere i principi contabili adottati dalla controllante riflessi nel suo bilancio d’esercizio, se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo, ovvero adottati dalle maggiori imprese del gruppo se la controllante da sola rappresenta una parte minoritaria del gruppo?

|_|

|_|

|_|

15)

Art.34 c.2-bis, D.Lgs. 127/91 OIC 17.42

Nei casi eccezionali in cui si è derogato al principio della uniformità dei criteri di valutazione di gruppo, ciò è stato fatto in quanto più idoneo a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo?

|_|

|_|

|_|

16)

Art. 34, c.2-bis, D.Lgs. 127/91 OIC 17.42

Nella circostanza di cui al punto precedente, la Nota Integrativa del bilancio consolidato indica e motiva le difformità nei principi contabili?

|_|

|_|

|_|

17)

OIC 17.42

Se irrilevanti, ci si è avvalsi della facoltà di non riflettere gli effetti della difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate?

|_|

|_|

|_|

18)

Art. 35, c. 1, D.Lgs. 127/91 OIC 17.43

I criteri di valutazione sono quelli utilizzati dalla società controllante per il proprio bilancio d’esercizio?

|_|

|_|

|_|

19)

Art. 35, c. 2, D.Lgs. 127/91

Nel caso siano stati utilizzati criteri diversi rispetto a quelli utilizzati dalla società controllante per il proprio bilancio d’esercizio:

-tali criteri sono ammessi dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile, e

|_|

|_|

|_|

-nella Nota Integrativa è stata data la motivazione del loro utilizzo?

|_|

|_|

|_|

20)

OIC 17.43

Se alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non sono presenti nel bilancio della società controllante sono stati adottati criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate?

|_|

|_|

|_|

21)

OIC 17.43

Qualora i rispettivi principi contabili consentano l’utilizzo di criteri alternativi, è stato utilizzato quello più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta?

|_|

|_|

|_|

22)

Art. 29, c. 5, D.Lgs. 127/91 OIC 17.44

Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi e i criteri di valutazione sono stati mantenuti costanti nel tempo, se non in casi eccezionali?

|_|

|_|

|_|

23)

Art. 29, c. 5 D.Lgs. 127/91 OIC 17.44

Nei casi eccezionali in cui il punto precedente non sia stato rispettato la Nota Integrativa riporta:

l’indicazione e motivazione delle deroghe, e

|_|

|_|

|_|

l’influenza delle deroghe stese sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati, in conformità con quanto stabilito dal principio OIC 29?

|_|

|_|

|_|

La data di riferimento del bilancio consolidato e le date di chiusura dei bilanci da consolidare

24)

Art. 30, c. 1, D.Lgs. 127/91 OIC 17.45

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante?

|_|

|_|

|_|

25)

Art. 30, c. 2, D.Lgs. 127/91 OIC 17.46

Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dalla data del bilancio d’esercizio della controllante, essa coincide con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse?

|_|

|_|

|_|

26)

Art. 30, c. 2, D.Lgs. 127/91

Nella Nota Integrativa è stato indicato e motivato l’uso di questa facoltà?

|_|

|_|

|_|

27)

Art. 30, c. 3, D.Lgs. 127/91 OIC 17.47

Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamento (compresa la società controllante) è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, è stato redatto un bilancio annuale intermedio riferito alla data del bilancio consolidato?

|_|

|_|

|_|

Il metodo di consolidamento integrale

28)

OIC 17.48

Il bilancio consolidato rappresenta:

OIC 17.48 a)

-le attività e passività consolidate, inclusi plus/minusvalori attribuiti alle attività e passività delle controllate in sede di allocazione della differenza da annullamento che emerge a seguito del consolidamento delle partecipazioni

|_|

|_|

|_|

OIC 17.48 b)

-il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante

|_|

|_|

|_|

OIC 17.48 c)

-gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto della controllante, nonché le corrispondenti variazioni delle analoghe voci di patrimonio netto delle controllate, tenuto conto delle rettifiche di consolidamento, limitatamente a quelle intervenute successivamente alla data del loro consolidamento

|_|

|_|

|_|

OIC 17.48 d)

-l’utile o la perdita dell’esercizio consolidato

|_|

|_|

|_|

OIC 17.48 e)

-la quota di patrimonio netto e del risultato d’esercizio di pertinenza dei soci di minoranza?

|_|

|_|

|_|

29)

Art. 31, cc.1 e 2, D.Lgs. 127/91 OIC 17.49

Il procedimento di consolidamento integrale dei bilanci è stato realizzato attraverso le seguenti fasi:

OIC 17.49 a)

rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo nonché eventuali altre rettifiche che si rendessero necessarie ai fini del consolidamento

|_|

|_|

|_|

OIC 17.49 b)

aggregazione dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione

|_|

|_|

|_|

OIC 17.49 c)

eliminazione del valore d’iscrizione della partecipazione in imprese controllate, incluso nel bilancio della società controllante e, ove presente, nel bilancio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell’impresa controllata, di pertinenza del gruppo

|_|

|_|

|_|

OIC 17.49 d)

eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell’area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo

|_|

|_|

|_|

OIC 17.49 e)

rilevazione di eventuali imposte differite e/o anticipate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 “Imposte sul reddito”

|_|

|_|

|_|

OIC 17.49 f)

analisi dei dividendi consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate

|_|

|_|

|_|

OIC 17.49 g)

trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 28 “Patrimonio netto”

|_|

|_|

|_|

OIC 17.49 h)

determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato di esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato

|_|

|_|

|_|

Art. 28 D.Lgs. 127/91 OIC 17.49 I)

valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28, D.Lgs. 127/1991, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto;

|_|

|_|

|_|

OIC 17.49 J)

analisi e corretta rappresentazione in bilancio dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione in imprese già consolidate e della cessione di partecipazioni con o senza perdita del controllo, nonché delle altre variazioni dell’area di consolidamento

|_|

|_|

|_|

OIC 17.49 k)

predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato.

|_|

|_|

|_|

Eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle controllate e determinazione della differenza da annullamento. Data di consolidamento

30)

OIC 17.50

Sono stati eliminati i valori delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, sostituendo pertanto il valore delle partecipazioni con le attività e passività di ciascuna di tali imprese?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.51

La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre società del gruppo alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento.

31)

OIC 17.52

La data del consolidamento coincide con la data di acquisizione del controllo?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.52

Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati della controllata successivi all’acquisizione del controllo saranno rilevati nel conto economico del bilancio consolidato. È accettabile consolidare una controllata ad una data prossima alla data di acquisizione oppure per l’intero esercizio, se l’acquisizione è avvenuta nei primi mesi dell’esercizio

OIC 17.52

E’ tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento stante l’esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo comma dell’art. 33 del D.Lgs.127/91.

32)

OIC 17.52

E’ stata utilizzata la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie?

|_|

|_|

|_|

Il trattamento contabile della differenza da annullamento

33)

OIC 17.53

La determinazione dell’ammontare della differenza iniziale da annullamento si è basata sul confronto fra il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione ed il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento?

|_|

|_|

|_|

Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell’eventuale avviamento

OIC 17.54

Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.

34)

Art. 33, c. 2, D.Lgs. 127/91

OIC 17.55

In presenza di una differenza iniziale positiva da annullamento, tale differenza è stata imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività e comunque per valori non superiori al loro valore recuperabile nonché a ciascuna passività assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati?

|_|

|_|

|_|

35)

OIC 17.56

Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è stato imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico?

|_|

|_|

|_|

36)

OIC 17.56

L’attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è stata effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”?

|_|

|_|

|_|

37)

OIC 17.56

Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull’avviamento della controllata è stato imputato a conto economico nella voce B14 “oneri diversi di gestione”?

|_|

|_|

|_|

Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento

38)

Art. 33, c. 3, D.Lgs. 127/91 OIC 17.58

In presenza di una differenza iniziale negativa da annullamento, tale differenza è stata imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte a un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati?

|_|

|_|

|_|

39)

Art. 33, c. 3, D.Lgs. 127/91 OIC 17.59

L’eventuale eccedenza negativa, se non è dovuta alla previsione di perdite bensì al compimento di un “buon affare”, è stata interamente contabilizzata come riserva di consolidamento?

|_|

|_|

|_|

40)

OIC 17.59

La differenza iniziale negativa da annullamento che residua dopo le allocazioni di cui ai punti precedenti, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, è stata contabilizzata in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”?

|_|

|_|

|_|

41)

OIC 17.59

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto dell’acquisto?

|_|

|_|

|_|

42)

OIC 17.59

L’utilizzo del fondo è stato rilevato nella voce di conto economico “A5 Altri ricavi e proventi?

|_|

|_|

|_|

43)

OIC 17.60

Se l’entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi risulta minore dell’ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento, ciò che residua dopo l’iscrizione del “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” è stato accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce “Riserva di consolidamento”?

|_|

|_|

|_|

Rilevazione contabile negli esercizi successivi delle rettifiche apportate alle attività e passività della controllata alla data dell’acquisizione

44)

OIC 17.61

Negli esercizi successivi all’acquisizione, sono state effettuate nel bilancio consolidato le rettifiche per riflettere gli effetti delle imputazione iniziali della differenza da annullamento, aggiornati annualmente alla data di consolidamento?

|_|

|_|

|_|

45)

OIC 17.61

Le rettifiche di cui al punto precedente sono effettuate finchè le relative attività e passività ad essa inerenti rimangono iscritte nei bilanci d’esercizio della controllata?

|_|

|_|

|_|

Eliminazione saldi e operazioni infragruppo

46)

OIC 17.62

Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo?

|_|

|_|

|_|

47)

OIC 17.62,.64

È stata effettuata per l’intero ammontare delle operazioni l’eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci costituiti da crediti e debiti reciproci e costi e ricavi reciproci, solo se successive alla data di consolidamento della partecipazione?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.63

Alcuni esempi di operazioni effettuate tra società appartenenti alla medesima area di consolidamento, da analizzare per procedere all’effettuazione delle necessarie rettifiche finalizzate all’applicazione del metodo del consolidamento integrale, sono i seguenti:

a) vendite di merci o prodotti finiti;

b) vendite di cespiti;

c) vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti;

d) concessioni di finanziamenti;

e) prestazioni di servizi aventi come contropartita la corresponsione di provvigioni;

f) altre prestazioni di servizi;

g) operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda.

OIC 17.65

I saldi e le operazioni infragruppo possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

Utili e perdite infragruppo

48)

OIC 17.66

Sono stati eliminati gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le imprese incluse nella medesima area di consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio alla data del bilancio consolidato, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi?

|_|

|_|

|_|

49)

OIC 17.67

L’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo è stata effettuata sulla base dell’utile o della perdita lorda?

|_|

|_|

|_|

50)

OIC 17.67

L’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo è stata effettuata escludendo le spese generali, amministrative e di vendita che l’impresa sostiene comunque nel periodo?

|_|

|_|

|_|

51)

OIC 17.68

L’eliminazione ha determinato una riduzione o un aumento dell’ammontare dell’attività e un addebito o un accredito a conto economico?

|_|

|_|

|_|

52)

OIC 17.69

Se l’eliminazione di utili e/o perdite infragruppo ha comportato l’insorgere (o l’annullarsi) di una differenza temporanea, è stata rilevata (o variata) la fiscalità differita secondo quanto previsto dall’OIC 25 “Imposte sul reddito”?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.70

A seguito delle scritture di eliminazione di perdite infragruppo, il limite massimo di incremento dei valori delle attività è costituito dal valore recuperabile a seconda del tipo del bene cui si riferiscono secondo quanto disciplinato dagli specifici Principi OIC.

53)

OIC 17.71

Gli utili e le perdite infragruppo sono state eliminate per la loro totalità dalle attività interessate, anche nei casi in cui esistono interessenze di terzi, prima di determinare la quota di patrimonio netto e di risultato di spettanza dei terzi?

|_|

|_|

|_|

54)

OIC 17.72

Ai fini dell’attribuzione alle interessenze di terzi di utili e perdite infragruppo sono state distinte le cessioni da controllante a controllata (“verso il basso”) da quelle che avvengono da controllata a controllante (“verso l’alto”)?

|_|

|_|

|_|

55)

OIC 17.73

Nel caso di vendite effettuate dalla controllante alla controllata, lo storno degli utili e delle perdite infragruppo, relativo a beni non ancora venduti a terzi, ha come contropartita le voci dell’attivo in cui sono inclusi i beni?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.73

Il risultato che si ottiene coincide con quello che si sarebbe ottenuto nel caso in cui la vendita infragruppo non si fosse verificata.

56)

OIC 17.73

L’utile o la perdita oggetto di eliminazione si trovano nel bilancio della controllante e non in quello della controllata e la quota di risultato economico relativa all’interessenza di terzi non è influenzata da questa rettifica di consolidamento?

|_|

|_|

|_|

57)

OIC 17.74

Nel caso di vendite effettuate dalla controllata alla controllante, mentre gli utili/perdite infragruppo sono sempre eliminati per il loro intero ammontare dalla voce dell’attivo interessata dalla cessione, l’impatto a conto economico di detta eliminazione, ossia la riduzione del risultato netto consolidato, è stato imputato alle voci “risultato di pertinenza del gruppo” e “risultato di pertinenza di terzi” proporzionalmente alle quote di partecipazione nel capitale della controllata?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.74

Si applica il medesimo criterio anche alle operazioni effettuate tra società incluse nell’area di consolidamento, ma diverse dalla controllante, ivi incluse le operazioni straordinarie (ad esempio fusioni, conferimenti e scissioni) compiute all’interno del gruppo.

58)

Art.31,c.2, D.Lgs 127/91 OIC 17.75

La società si è avvalsa della facoltà di non eliminare gli utili realizzati in proporzione all’avanzamento dei lavori, tra l’una e l’altra impresa incluse nel consolidamento, quando l’opera in corso di esecuzione sia stata commissionata da terzi esterni al gruppo, se le imprese coinvolte valutano i lavori in corso su ordinazione con il metodo della percentuale di completamento e non con il metodo della commessa completata?

|_|

|_|

|_|

59)

Art.31,c.3, D.Lgs 127/91 OIC 17.76

Gli utili o le perdite su operazioni infragruppo e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, non sono eliminati se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a)essi derivano da operazioni correnti dell’impresa che ha conseguito l’utile o la perdita;

|_|

|_|

|_|

b)tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;

|_|

|_|

|_|

c)l’eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.77

Si ritiene che l’applicazione del concetto di costi sproporzionati vada circoscritta il più possibile, perché non sono immaginabili molti casi in cui la procedura di eliminazione degli utili e perdite infragruppo possa determinare costi sproporzionati per il consolidato

OIC 17.78

La non eliminazione di utili e perdite infragruppo può giustificarsi alla luce del criterio seguito nel bilancio consolidato per la valutazione di talune poste dell’attivo. È il caso, per esempio, in cui le stesse siano indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente, oppure se se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

OIC 17.79

Gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese del gruppo e relative a valori compresi nel patrimonio di una di esse alla data di chiusura del bilancio consolidato possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

Acquisizione e cessione di quote di partecipazione

Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata

60)

OIC 17.80

Dopo l’acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata, la relativa differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto?

|_|

|_|

|_|

61)

OIC 17.80

La differenza di cui al punto precedente è trattata analogamente a quanto previsto per la differenza iniziale da annullamento?

|_|

|_|

|_|

Cessione parziale di partecipazione senza perdita del controllo

62)

OIC 17.81

In caso di cessione parziale senza perdita del controllo, sono stati rilevati nel conto economico consolidato un utile o una perdita pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e l’ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel consolidato?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.81

L’ammontare delle attività nette tiene conto del relativo avviamento, unitamente ai corrispondenti maggiori valori non ancora ammortizzati attribuiti alle relative attività identificabili alla data di acquisizione e dell’eventuale residuo “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”.

63)

OIC 17.82

La plusvalenza o minusvalenza determinata in caso di cessione parziale senza perdita del controllo è stata imputata al conto economico consolidato?

|_|

|_|

|_|

Cessione di partecipazione con perdita del controllo

64)

OIC 17.83

Nel caso di cessione totale di una società controllata, sono stati rilevati nel conto economico consolidato l’utile o la perdita derivante dalla cessione?

|_|

|_|

|_|

65)

OIC 17.84

Nel caso di cessione parziale con perdita del controllo, la partecipazione è stata eliminata dall’area di consolidamento e la partecipazione residua è stata valutata tramite il metodo del patrimonio netto o il metodo del costo, a seconda che permanga o meno una influenza notevole sulla partecipata stessa?

|_|

|_|

|_|

66)

OIC 17.84

L’utile o la perdita derivante dalla cessione è stato iscritto nel conto economico consolidato come nel caso di cessione parziale ed è stato calcolato tenendo conto del nuovo valore di carico contabile della partecipazione residua?

|_|

|_|

|_|

67)

OIC 17.85

Indipendentemente dal metodo di valutazione utilizzato (metodo del patrimonio netto o del costo) per la valutazione della partecipazione residua, è stato assunto come base il valore proporzionale che deriva dall’applicazione del metodo del patrimonio netto alla data della cessione?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.85

E’ consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall’inizio dell’esercizio.

Casi particolari di riduzione di una quota di partecipazione

68)

OIC 17.86

Qualora la riduzione di una quota di partecipazione in una società controllata sia attuata attraverso la rinuncia al diritto di opzione e la contestuale sottoscrizione di un aumento di capitale con relativo sovrapprezzo da parte dei nuovi azionisti o degli azionisti di minoranza ed in caso di perdita di controllo, la partecipazione è stata eliminata dall’area di consolidamento in base alle medesime modalità indicate in caso di cessione di partecipazione?

|_|

|_|

|_|

69)

OIC 17.86

Nel caso di cui al punto precedente, la valutazione della partecipazione residua ha tenuto conto del maggior valore del patrimonio netto della partecipata per effetto del sovrapprezzo, proporzionalmente alla ridotta interessenza?

|_|

|_|

|_|

70)

OIC 17.87

Nel caso in cui non si verifichi la perdita di controllo, è stato determinato l’ammontare della differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l’operazione e tale differenza è stata imputata a conto economico, rappresentando l’utile o la perdita derivanti dal mancato esercizio del diritto d’opzione?

|_|

|_|

|_|

Altre variazioni dell’area di consolidamento

Casi particolari di inclusione nell’area di consolidamento

71)

OIC 17.88

Nel momento in cui sono venute meno le condizioni che precludevano il consolidamento integrale di una partecipazione di controllo, la partecipata è stata consolidata integralmente a partire da tale data?

|_|

|_|

|_|

72)

OIC 17.88

Se tali condizioni richiedevano l’applicazione del metodo del costo, gli utili e le riserve di utili e di capitale della partecipata, dall’acquisto della partecipazione fino alla data in cui sono state rimosse le condizioni che precludevano il consolidamento, sono stati accreditati a patrimonio netto, mentre le perdite sono state addebitate a patrimonio netto?

|_|

|_|

|_|

Casi particolari di esclusione dall’area di consolidamento

73)

Art. 28 D.Lgs. 127/91 OIC 17.89

Al manifestarsi delle condizioni per l’esclusione dal consolidamento, la controllata è stata esclusa dal consolidamento integrale a partire dall’esercizio in cui dette condizioni si sono manifestate?

|_|

|_|

|_|

74)

OIC 17.89

Il valore della partecipazione da iscrivere nel bilancio consolidato (nuovo valore di carico) è stato determinato in conformità a quanto previsto nel caso di cessione di partecipazione con perdita di controllo?

|_|

|_|

|_|

75)

OIC 17.90

Si è verificato se si rende necessaria una svalutazione per perdite durevoli di valore secondo quanto previsto dall’OIC 21 “Partecipazioni”?

|_|

|_|

|_|

76)

OIC 17.90

Successivamente, la partecipazione è stata valutata con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda della fattispecie?

|_|

|_|

|_|

Le imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni

77)

OIC 17.91

Sono state contabilizzate nel bilancio consolidato, fra i fondi dello stato patrimoniale, le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate?

|_|

|_|

|_|

Trattamento dei dividendi e degli utili distribuiti infragruppo

78)

OIC 17.92

I dividendi e gli utili distribuiti infragruppo sono stati eliminati nell’ambito delle procedure di consolidamento, al fine di non considerarli due volte?

|_|

|_|

|_|

Il trattamento contabile delle azioni proprie e delle azioni o quote della controllante detenute dalle controllate

79)

Art. 31, c. 4, D.Lgs. 127/91 OIC 17.93

Le azioni proprie detenute dalla controllante sono state rilevate anche nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo secondo il trattamento contabile previsto dall’OIC 28 “Patrimonio netto”?

|_|

|_|

|_|

80)

OIC 17.94

Se esistono partecipazioni reciproche, la società controllante ha considerato nel bilancio consolidato le sue azioni o quote possedute dalla controllata inclusa nell’area di consolidamento come se fossero azioni proprie ed ha applicato, per il relativo trattamento contabile, quanto previsto dall’OIC 28 “Patrimonio netto”?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.95

L’acquisto di azioni proprie da parte di un’impresa controllata inclusa nell’area di consolidamento il cui capitale sociale è posseduto parzialmente da soci terzi (minoranze) produce effetti nel bilancio consolidato equivalenti ai casi sopra descritti di acquisto di ulteriori quote nella controllata o di cessione di partecipazioni senza perdita del controllo.

Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi

81)

Art. 32, cc. 3, D.Lgs. 127/91 OIC 17.96

La quota di patrimonio netto corrispondente alle interessenze di terzi è stata contabilizza in apposita voce del patrimonio netto consolidato, denominata “Capitale e riserve di terzi”?

|_|

|_|

|_|

82)

Art. 32, cc. 4, D.Lgs. 127/91 OIC 17.97

La quota del risultato d’esercizio corrispondente alle interessenze di terzi è stata indicata a riduzione del risultato economico consolidato complessivo, utilizzando un’apposita voce denominata “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”?

|_|

|_|

|_|

83)

OIC 17.98

La quota di patrimonio netto e del risultato d’esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi sono costituite dalla quota del patrimonio netto contabile e del risultato d’esercizio iscritti nel bilancio della partecipata, rettificati per recepire, ove necessario:

principi contabili omogenei

|_|

|_|

|_|

l’effetto dell’eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo

|_|

|_|

|_|

altre rettifiche di consolidamento di cui al paragrafo 49 del Principio?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.99

Si ricorda che l’allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della partecipata nei limiti dei valori correnti non comporta alcuna attribuzione del plusvalore alle quote di pertinenza dei soci di minoranza.

84)

OIC 17.100

In presenza di perdite totali di pertinenza dei terzi eccedenti la relativa voce “Capitale e riserve di terzi”, il deficit è stato contabilizzato a carico degli azionisti di maggioranza?

|_|

|_|

|_|

85)

OIC 17.100

In presenza di utili successivi, la relativa quota spettante ai terzi è stata attribuita ai soci di maggioranza fino a che, cumulativamente, non si sia recuperato il totale delle perdite precedentemente assorbite da questi ultimi?

|_|

|_|

|_|

86)

OIC 17.101

Se i terzi si sono impegnati espressamente a ripianare le perdite, ed è probabile che ciò si verifichi, il deficit è stato lasciato a carico del capitale e riserve di terzi?

|_|

|_|

|_|

87)

OIC 17.102

Se al momento dell’acquisto di una partecipazione l’interessenza di terzi consiste in un deficit, a meno di un espresso impegno al ripianamento tale interessenza è stata valutata pari a zero e la società ne ha tenuto conto al momento dell’elisione della partecipazione tramite un aumento della differenza da annullamento?

|_|

|_|

|_|

88)

OIC 17.102

In presenza di utili successivi di pertinenza di terzi, tali utili sono stati contabilizzati a riduzione dell’avviamento fino a sua concorrenza e fino al totale recupero delle perdite inizialmente contabilizzate a incremento dell’avviamento al netto degli ammortamenti effettuati?

|_|

|_|

|_|

Casi particolari

Il trattamento contabile dei beni in locazione finanziaria

89)

OIC 17.105

Le operazioni di locazione finanziaria sono state contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario, a differenza di quanto disciplinato per il bilancio di esercizio?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.105

Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, nonché la diversità sul punto della normativa del bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, si ritiene che nel bilancio consolidato le operazioni di locazione finanziaria possono essere contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario. Si raccomanda l’adozione di questa soluzione in quanto tecnicamente da preferire.

OIC 17.105

E’ comunque ammesso contabilizzare le operazioni di locazione finanziarie con il metodo patrimoniale anche nel bilancio consolidato e in questo caso si forniscono in nota integrativa le specifiche informazioni richieste dall’art. 2427, c.1, n.22, CC.

90)

OIC 17.105

Se l’impresa ha mutato il metodo di rappresentazione contabile delle locazioni finanziarie (da metodo patrimoniale a metodo finanziario e viceversa), gli effetti sono rilevati come un cambiamento di principio contabile ai sensi dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”?

|_|

|_|

|_|

91)

OIC 17.106

Le operazioni di locazione operativa, nel bilancio consolidato, sono state contabilizzate come nel bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”?

|_|

|_|

|_|

La valutazione delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate

92)

Art. 36, c.1, D.Lgs. 127/91 OIC 17.107

Le partecipazioni in società collegate sono iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.108

Poiché si ritiene che l’influenza della capogruppo sulla collegata sia minore, nei casi in cui la data di chiusura del bilancio delle società partecipate valutate, nel bilancio consolidato, con il metodo del patrimonio netto, sia diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare il bilancio chiuso a una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i tre mesi e sia mantenuta costante nel tempo.

93)

OIC 17.109

Il metodo del patrimonio netto è stato utilizzato per la valutazione di partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, nel caso in cui esse non siano consolidate con metodo proporzionale di cui ai paragrafi 114-119 dell’OIC 17?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.109

Per questa tipologia di partecipazioni non è ammesso l’utilizzo del metodo del costo.

94)

OIC 17.110

E’ stato utilizzato il metodo del costo nei seguenti casi:

-valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell’esercizio dei diritti della capogruppo

|_|

|_|

|_|

- valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per impossibilità di ottenere le informazioni necessarie alla loro inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale

|_|

|_|

|_|

-valutazione di partecipazioni normalmente da valutare in base al metodo del patrimonio netto, nei casi di impossibilità a ottenere le informazioni necessarie all’applicazione di tale metodo?

|_|

|_|

|_|

95)

OIC 17.111

La valutazione delle partecipazioni escluse dal consolidamento e detenute allo specifico scopo della loro successiva alienazione è stata effettuata utilizzando il valore minore tra quello determinato in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto, se applicabile) e il valore netto che si presume sarà realizzato dalla loro alienazione?

|_|

|_|

|_|

Azioni privilegiate e/o di godimento, diritti di opzione

96)

OIC 17.113

Se la partecipata ha emesso azioni privilegiate e/o di godimento, la quota di pertinenza degli utili della partecipante è stata calcolata applicando le necessarie rettifiche per tener conto della quota di utili spettanti a tali categorie di azioni?

|_|

|_|

|_|

97)

OIC 17.113

I diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale in corso sono stati esclusi?

|_|

|_|

|_|

Il metodo di consolidamento proporzionale

98)

Art. 37 D.Lgs. 127/91 OIC 17.114

Qualora un’impresa inclusa nell’area di consolidamento detenga il controllo, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi contrattuali con essi, di una partecipazione non inferiore al 20% (10% se si tratta società quotata), l’impresa partecipata, detta anche joint venture, è stata inclusa nell’area di consolidamento secondo il metodo del consolidamento proporzionale?

|_|

|_|

|_|

99)

OIC 17.115

Per il consolidamento proporzionale, sono state utilizzate alternativamente le seguenti modalità:

- la società partecipante ha aggregato, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della joint venture alle rispettive voci del proprio bilancio,

|_|

|_|

|_|

-il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate, la quota parte di attività, passività, ricevi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.116

Tramite il consolidamento proporzionale si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore complessivo. Inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni si elimina solo la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, in modo tale da escludere dal bilancio consolidato l’indicazione del valore del patrimonio netto e del risultato economico corrispondenti alle interessenze di terzi

100)

OIC 17.117

Gli utili e le perdite infragruppo sono state eliminate proporzionalmente, così come tutte le altre rettifiche di consolidamento sono state effettuate su base proporzionale?

|_|

|_|

|_|

101)

OIC 17.118

Nel caso di elisione di crediti e debiti nei confronti delle joint venture, ai fini del consolidamento proporzionale è stata iscritta la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi?

|_|

|_|

|_|

102)

OIC 17.119

Le eventuali differenze risultanti dal consolidamento sono state trattate come nel caso di consolidamento integrale?

|_|

|_|

|_|

La traduzione dei bilanci non espressi in euro

103)

OIC 17.120

Ai fini dell’inclusione nell’area di consolidamento con metodo integrale o proporzionale di società che predispongono i propri bilanci in moneta diversa dall’euro, la traduzione preliminare di tali bilanci in euro è stata effettuata attraverso:

OIC 17.122 a)

-la traduzione delle attività e delle passività al cambio a pronti alla data di bilancio

|_|

|_|

|_|

OIC 17.122 b)

-la traduzione delle voci di conto economico e dei flussi di rendiconto finanziario al cambio posto in essere alla data di ogni operazione, oppure, per motivi di ordine pratico, al cambio medio di esercizio o di sotto periodi dell’esercizio applicato alle operazioni ed ai flussi intercorsi in quei sotto periodi

|_|

|_|

|_|

OIC 17.122 c)

-il cambio storico del momento della loro formazione per la riserve di patrimonio diverse dalla riserva di traduzione?

|_|

|_|

|_|

104)

OIC 17.123

L’effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto è rilevato in apposita “Riserva da differenze di traduzione”, nell’ambito del patrimonio netto consolidato?

|_|

|_|

|_|

105)

OIC 17.124

In caso di cessione parziale/totale dell’impresa estera, la relativa quota della complessiva “Riserva da differenze di traduzione” è stata riclassificata in una riserva disponibile?

|_|

|_|

|_|

106)

OIC 17.125

In presenza di società partecipate estere che operano in paesi caratterizzati da elevata inflazione, prima di procedere alla traduzione del bilancio nella moneta di conto della controllante, si è provveduto alla rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti e delle altre eventuali rettifiche di valore contabile delle altre attività, delle passività, dei proventi e delle spese, al fine di eliminare gli effetti distorsivi dell’inflazione?

|_|

|_|

|_|

OIC 17.126

L’inflazione del Paese in cui opera la società partecipata è ritenuta più o meno elevata in base alle circostanze specifiche, tenendo conto per esempio del tasso d’inflazione corrente e cumulativo e del capitale impiegato nella gestione della controllata. Normalmente, si ritiene gravato da elevata inflazione un Paese la cui economia sia soggetta a un tasso cumulativo d’inflazione di almeno il 100% nell’arco di tre anni.

107)

OIC 17.127

A seguito dell’inclusione nell’area di consolidamento del bilancio di esercizio di una partecipata estera, i saldi infragruppo sono stati convertiti prima dell’eliminazione dei saldi infragruppo stessi, utilizzando i tassi di cambio alla data di chiusura dell’esercizio al fine di allineare i saldi reciproci tra società consolidate e imputando la differenza in conformità ai principi contabili di gruppo?

|_|

|_|

|_|

108)

OIC 17.128

Le differenze cambio originatesi dalla conversione di voci monetarie infragruppo che possono essere sostanzialmente assimilate a un’estensione o una riduzione dell’investimento netto della capogruppo nell’entità estera, sono state iscritte nella “Riserva da differenze di traduzione”?

|_|

|_|

|_|

Composizione e struttura del bilancio consolidato

Art.32, c.1, D.Lgs.127/91

Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell’art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.

109)

Art. 29, c.1, D.Lgs. 127/91 OIC 17.33

Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, è costituito dai seguenti documenti, fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:

a. stato patrimoniale consolidato;

|_|

|_|

|_|

b. conto economico consolidato;

|_|

|_|

|_|

c. rendiconto finanziario consolidato

|_|

|_|

|_|

d. nota integrativa consolidata?

|_|

|_|

|_|

110)

Art. 29, c.6, D.Lgs. 127/91

Il bilancio consolidato è stato redatto in migliaia di euro?

|_|

|_|

|_|

111)

Art. 40, c.1, D.Lgs. 127/91

Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?

|_|

|_|

|_|

112)

Art.32,, D.Lgs.127/91 OIC 17.34

Ove applicabili, sono stati operati i seguenti cambiamenti agli schemi di bilancio:

a) inserimento nel passivo patrimoniale, nell’ambito della voce B “Fondi per rischi e oneri”, di una voce separata denominata “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni

|_|

|_|

|_|

b) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Riserva di consolidamento”;

|_|

|_|

|_|

c) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “Patrimonio netto di terzi”, articolata nelle voci “Capitale e riserve di terzi” e, “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”, rappresentative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato corrispondenti alle interessenze di terzi

|_|

|_|

|_|

d) indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;

|_|

|_|

|_|

e) inserimento nell’ambito della voce AVI “Altre riserve” del patrimonio netto della voce “Riserva da differenze di traduzione” rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;

|_|

|_|

|_|

f) inserimento nel conto economico, dopo la voce 21) “utile (perdita) consolidati dell’esercizio”, delle voci “Risultato di pertinenza del gruppo” e “Risultato di pertinenza di terzi” ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi?

|_|

|_|

|_|

113)

Art.32, c. 2 D.Lgs.127/91

OIC 17.35

Le voci relative alle rimanenze sono state raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati?

|_|

|_|

|_|

Schema di stato patrimoniale

114)

Art, 2424 CC

OIC 12.25

La società ha utilizzato lo schema di di stato patrimoniale obbligatorio previsto dall’art. 2424 del codice civile?

|_|

|_|

|_|

115)

OIC 12.25

La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni contrapposte,denominate rispettivamente Attivo e Passivo?

|_|

|_|

|_|

116)

OIC 12.26

La sezione Attivo è suddivisa in quattro classi di voci evidenziate da lettere maiuscole dell’alfabeto:

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

|_|

|_|

|_|

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;

|_|

|_|

|_|

C. Attivo circolante;

|_|

|_|

|_|

D. Ratei e risconti ?

|_|

|_|

|_|

117)

OIC 12.26

Le classi B e C sono suddivise, a loro volta, in sottoclassi contrassegnate da numeri romani:

B. Immobilizzazioni:

I. Immobilizzazioni immateriali

|_|

|_|

|_|

II. Immobilizzazioni materiali

|_|

|_|

|_|

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo

|_|

|_|

|_|

118)

C. Attivo circolante:

I. Rimanenze

|_|

|_|

|_|

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo

|_|

|_|

|_|

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

|_|

|_|

|_|

IV. Disponibilità liquide

|_|

|_|

|_|

119)

OIC 12.26

Ciascuna sottoclasse è suddivisa in voci contrassegnate da numeri arabi?

|_|

|_|

|_|

120)

OIC 12.26

Le partecipazioni e i crediti, compresi tra le immobilizzazioni, sono suddivise in sotto-voci, contrassegnate da lettere minuscole dell’alfabeto?

|_|

|_|

|_|

121)

OIC 12.27

La sezione del Passivo è suddivisa in cinque classi di voci evidenziate da lettere maiuscole dell’alfabeto:

A. Patrimonio netto

|_|

|_|

|_|

B. Fondi per rischi e oneri

|_|

|_|

|_|

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

|_|

|_|

|_|

D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo

|_|

|_|

|_|

E. Ratei e risconti

|_|

|_|

|_|

122)

OIC 12.27

Le classi A, B e D sono suddivise, a loro volta, in voci contrassegnate, quanto alla classe A da numeri romani e, quanto alle classi B e D, da numeri arabi?

|_|

|_|

|_|

123)

Art. 2424, c.2, CC

OIC 12.29

Se un elemento dell’attivo o del passivo dello stato patrimoniale ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa è segnalata, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto?

|_|

|_|

|_|

124)

OIC 12.30

Con riferimento al punto precedente, l’iscrizione è stata effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico?

|_|

|_|

|_|

Classificazione delle attività e delle passività

125)

Artt. 2424 bis, CC OIC 12.31

La classificazione degli elementi dell’attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, per cui gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni?

|_|

|_|

|_|

126)

OIC 12.32

Per quanto riguarda i crediti, lo schema fornisce alcune informazioni di natura finanziaria :in base al periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide, convenzionalmente rappresentato dall’esercizio, distinguendo tra:

-crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

|_|

|_|

|_|

-crediti iscritti nell’attivo circolante?

|_|

|_|

|_|

127)

OIC 12.33

La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento; ciò al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri?

|_|

|_|

|_|

128)

OIC 12.33

Per i debiti, lo schema fornisce l’indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo?

|_|

|_|

|_|

Schema di conto economico

Art.2425 CC OIC 12.40

L’articolo 2425 del codice civile prescrive lo schema del conto economico con una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura

129)

OIC 12.41

Lo schema di conto economico presenta nell’ordine quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell’alfabeto ed evidenza quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero:

A. Valore della produzione

|_|

|_|

|_|

B. Costi della produzione

|_|

|_|

|_|

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

|_|

|_|

|_|

C. Proventi e oneri finanziari

|_|

|_|

|_|

Totale proventi e oneri finanziari

|_|

|_|

|_|

D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

|_|

|_|

|_|

Totale delle rettifiche

|_|

|_|

|_|

Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D)

|_|

|_|

|_|

20. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

|_|

|_|

|_|

21. Utile (perdite) dell’esercizio

|_|

|_|

|_|

OIC 12.42

Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura.

OIC 12.42

Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.

OIC 12.43

L’attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

130)

OIC 12.44

Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in Nota Integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie?

|_|

|_|

|_|

OIC 12.45

L’attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria

OIC 12.46

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 32-34 dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati

Il contenuto delle voci del conto economico

A -Valore della produzione

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

131)

Art. 2425-bis, c. 1, CC OIC 12.49

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione di servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati rilevati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi?

|_|

|_|

|_|

OIC 12.49

Gli sconti commerciali sono rilevati a rettifica della voce A1 dei ricavi.

132)

OIC 12.50

Tutte le rettifiche di ricavi sono riferite a ricavi di competenza dell’esercizio?

|_|

|_|

|_|

133)

OIC 12.50

Le rettifiche di ricavi riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili o eventi o operazioni straordinarie sono state rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell’OIC 29?

|_|

|_|

|_|

A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

134)

Art.2426,n.9 CC OIC 12.51

L’importo della voce A2) “Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” è influenzato sia da variazioni quantitative, che da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato?

|_|

|_|

|_|

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

135)

OIC 12.52

La voce rileva il valore della produzione eseguita nell’esercizio al netto di quella portata a ricavo?

|_|

|_|

|_|

136)

OIC 12.53

La voce A3) include la svalutazione per perdite previste su commesse?

|_|

|_|

|_|

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

137)

OIC 12.54

La voce comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all’attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi BI “Immobilizzazioni immateriali” e BII “Immobilizzazioni materiali”, purchè si tratti di costi interni oppure di costi esterni sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classificati nelle immobilizzazioni indicate?

|_|

|_|

|_|

138)

OIC 12.55

La voce comprende anche gli eventuali oneri finanziari rilevati nella voce C17 qualora siano capitalizzati ai sensi dei paragrafi 41-44 dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali e del paragrafo 39 dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”)?

|_|

|_|

|_|

A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

139)

OIC 12.56

La voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria?

|_|

|_|

|_|

OIC 12.56

Il contenuto della voce A5), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato:

Sottovoce a) Proventi derivanti dalle attività accessorie (ad esempio, immobiliare ed agricola nel caso di una società industriale), al netto anche delle relative rettifiche:

- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;

- canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d’autore, ecc.;

- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole;

- ecc.

Sottovoce b) Plusvalenze di natura non finanziaria

Rientrano in questa voce le plusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelle derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

Sottovoce c) Ripristini di valore, comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide.

Sottovoce d) Sopravvenienze e insussistenze attive include gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad esempio, fondi per oneri per garanzie a clienti), quando l’accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione?

Sottovoce e