CITTERIO - Tecniche Di Redazione Della Motivazione Casistica Dei Principali Vizi (II)

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    SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

    MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

    E COMUNICAZIONE TRA GRADI DI GIUDIZIO

    LE DECISIONI DI MERITO E DI LEGITTIMITA’:TECNICHE DI REDAZIONE DELLA MOTIVAZIONE

    CASISTICA SUI PRINCIPALI VIZI

    (confronto a più voci)

    cons. Carlo Citterio

    SCHEMA dell’INTERVENTO

    - II -

    (MATERIALE di DOCUMENTAZIONE)

    8.4.2013

     SSM 8.4.13 – cons. Carlo Citterio–II- 1 

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    Specificità dei motivi – Puntualità delle risposte

    Sez.6,Sentenza n. 32227 del 16/07/2010 Cc. (dep. 23/08/2010 ) Rv. 248037Presidente:De Roberto G. Estensore:Ippolito F. Relatore:Ippolito F. Imputato:T.. P.M.

    Cedrangolo O. (Conf.) (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Taranto, 22/03/2010)661 IMPUGNAZIONI-074 motivi di ricorso - IN GENEREIMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Motivi perplessi e

    alternativi - Carenza di specificità - Sussistenza - Inammissibilità dell'impugnazione.È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del

     provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. (Nella fattispecie ilricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine allasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanzaapplicativa di misura cautelare personale).

    Sez.6,Sentenza n. 800del 06/12/2011 Ud. (dep. 12/01/2012 ) Rv. 251528Presidente:De Roberto G. Estensore:Citterio C. Relatore:Citterio C. Imputato:Bidognetti e

    altri. P.M.Selvaggi E. (Conf.) (Rigetta, Ass.App. Napoli, 15 novembre 2010)661 IMPUGNAZIONI-074 motivi di ricorso - IN GENEREIMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Motivi perplessi o

    alternativi - Carenza di specificità - Sussistenza - Inammissibilità dell'impugnazione.E inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per vizi di motivazione i cui motivi siano enunciati

    in forma perplessa o alternativa.

    Sez.6,Sentenza n. 40536 del 14/10/2010 Cc. (dep. 17/11/2010 ) Rv. 248687Presidente:De Roberto G. Estensore:Citterio C. Relatore:Citterio C. Imputato:P.G. in proc.

    Berforini. P.M.Di Casola C. (Diff.) (Dichiara inammissibile, Trib. Empoli, 01 febbraio 2005)661 IMPUGNAZIONI-080 mancanza della motivazioneIMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA

    MOTIVAZIONE - Mancanza assoluta della motivazione - Nullità della sentenza di assoluzione -Interesse ad impugnare del P.M. - Esclusione - Ragione - Fattispecie.In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. con il quale si denunci la

    nullità di una sentenza di assoluzione per mancanza assoluta della motivazione, non sussistendo alcuninteresse all'impugnazione in difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni della erroneità della decisione,ovvero dell'indicazione dello specifico vantaggio perseguito con l'annullamento della medesima.(Fattispecie in cui la sentenza era costituita dall'intestazione, dalle conclusioni delle parti e dal dispositivo).

    Sez.6,Sentenza n. 18081 del 14/04/2011 Ud. (dep. 10/05/2011 ) Rv. 250248Presidente:Agro' A. Estensore:Citterio C. Relatore:Citterio C. Imputato:P.G. in proc. Perrone.

    P.M.Selvaggi E. (Diff.) (Dichiara inammissibile, App. Bari, 23/01/2009)661 IMPUGNAZIONI-076 illogicita' della motivazioneIMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA

    MOTIVAZIONE - Sentenza di appello - Riforma integrale della sentenza di primo grado - Difettodi motivazione - Specificità del motivo di ricorso - Condizioni.

    SSM 8.4.13 – cons. Carlo Citterio–II- 2 

    http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=32227%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2010%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=110856&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=00800%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2012%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=16589&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=40536%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2010%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=135783&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=18081%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2011%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=68425&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=32227%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2010%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=110856&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=00800%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2012%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=16589&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=40536%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2010%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=135783&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=18081%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2011%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=68425&sele=&selid=&pos=&lang=it

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    È inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per cassazione che, denunciando il difetto dimotivazione della sentenza d'appello per l'assenza di un confronto con le ragioni esposte dal primo giudicea sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando,specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività al fine di una diversa deliberazione, i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado ignorati.

    La pienezza dell’ambito della motivazione del giudice d’appelloLa rivalutazione originaria del punto della decisione ‘attaccato’

    Sentenza n. 3287 del 27 novembre 2008 - depositata il 23 gennaio 2009

    (Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore A. Fiale)

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    prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio

    delle parti (in tal senso Cass., Sez. V, 25.3.2005, n. 11961)…>>.

    Sentenza n. 3286 del 27 novembre 2008 - depositata il 23 gennaio 2009

    (Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore A. Fiale)

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    H) ed O), per i quali si limita a trascrivere integralmente (rispettivamente a pagg. 62-67 e82-86) le argomentazioni svolte dal GUP (rispettivamente a pagg. 34- 38 e 54-57),omettendo ogni valutazione delle deduzioni difensive svolte dall'appellante Galluzzo.Del tutto ignorati, infine, per quanto attiene alla posizione del Bonarrigo, risultano

    altresì gli articolati motivi di appello svolti in relazione alle imputazioni di cui ai capi A),

    C), D, F), per le quali la motivazione resa dalla Corte distrettuale (rispettivamente a pagg.29-36, 37-40, 40-44, 44-55) combacia perfettamente con quella della decisione di primogrado (pagg. 6-11, 13-15, 15-18, 18-28).3) In relazione alle imputazioni suindicate, pertanto, la motivazione della sentenza di

    appello risulta una mera riproduzione letterale di quella di primo grado. Il giudice delgravame, anzi, non si è nemmeno preoccupato di specificare di ritenere condivisibili leargomentazioni svolte dal GUP e di riportarle nella sua decisione in quanto coincidenti conle sue valutazioni. Apparentemente, infatti, la motivazione della sentenza impugnata, inrealtà frutto di una mera operazione di ricopiatura materiale di quella di primo grado, sipone come espressione di un'autonoma valutazione del giudice di appello, che segue

    all'esposizione dei motivi d'impugnazione. Ciò posto, si osserva che nelle parti segnalate siè in presenza di una motivazione meramente apparente, resa in violazione dell'art. 125c.p.p., comma 3 (oltre che dell'art. 111 Cost., comma 6), in quanto il giudice di appello,limitandosi a ricopiare la sentenza di primo grado, senza apportare alcun autonomocontributo critico, ha mostrato di non avere affatto esaminato e valutato gli specifici motividi doglianza proposti dagli appellanti. È evidente, infatti, che la mera ritrascrizione dellaprecedente motivazione non adempie l'obbligo di motivazione e fa venir meno lo stessooggetto del giudizio di appello, costituito dalla revisione critica della precedente pronunciaalla stregua degli argomenti svolti dall'appellante, e quindi la garanzia del doppio grado digiurisdizione (Cass. Sez. 4, 25-2-1999 n. 4557; Cass. Sez. 3, 14-2- 1994 n. 4704).

    Di conseguenza, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, in relazione ai capie ai punti suindicati, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di ReggioCalabria, che dovrà motivare in modo congruo ed esauriente in ordine alle imputazioniconsiderate.>>

    Sez.6,Sentenza n. 12148del 2009

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    In tal casonon può certamente parlarsi dimotivazione "per relationem",bensì dielusionedell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e direttamenteimposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fonda l'essenza della giurisdizione e della sualegittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva enon potestativa del giudizio.

    Ritiene il Collegio che viola ancora più gravemente tale obbligo, e perciò è nulla permancanza di motivazione, la sentenza d'appello che si limiti acopiare la decisione di primogrado, così vanificando del tutto il senso e lo scopo dell'atto di impugnazione e del secondogrado di giudizio, che si trasforma in uno spreco di tempo e di risorse e in una apparente efittizia garanzia per l'imputato. Nel caso in esame, dopo una prima parte autonoma maprevalentemente descrittiva del processo, la motivazione (dal periodo "La difesa dell'imputatoha chiamato a testimoniare sul punto..." sino all'elencazione finale degli "indici esteriori,rivelatori dell'atteggiamento della volontà..."), è la riproduzione integrale - e neppuredichiarata - della motivazione della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di P, controcui l'imputato aveva presentato il suo specifico gravame e che, pertanto, non può essere

    considerata replica ai motivi d'appello.5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per il giudizio, ad altra sezione

    della corte d'appello di T.>>

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    Sez.6,Sentenza n. 29638del 2010 -

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    ...Queste due peculiarità del rito d'appello - assoluta pienezza della cognizione, suo ambito limitato ai

    punti della decisione devoluti con motivi specifici - spiegano ed evidenziano la peculiarità dellamotivazione della sentenza di appello, che si caratterizza per una singolare specularità: da un lato ilmotivo d'impugnazione deve indicare specificamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto chesorreggono la doglianza, dall'altro il giudice di appello deve, con motivazione non apparente e immunedai vizi logici della contraddittorietà e della manifesta illogicità, confrontarsi quantomeno con queglielementi e quelle ragioni indicate, sotto comminatoria di inammissibilità, dalla parte e, piùesaustivamente, con la correttezza giuridica e di merito del punto della decisione investito da quelmotivo, tenendo conto dell'intero contenuto del fascicolo del giudizio di primo grado e non solo di

    quanto argomentato dal giudice di primo grado.In particolare, il giudice dell'appello deve dimostrare di avere sottoposto a rinnovato ed autonomo

    vaglio il punto della decisione devolutogli, consentendo così alle parti ed al giudice di legittimità laverifica logica - con riferimento ai parametri di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E - del ragionamentoche sostiene il percorso motivazionale di questo vaglio autonomo e della sintesi valutativa che loconclude.In tale contesto sistematico, e ricordato che uno dei presupposti della specificità del motivo di

    impugnazione, e quindi della sua ammissibilità, è il confronto puntuale con le argomentazioni presentinella sentenza di primo grado, l'obbligo di motivazione del giudice di appello ai sensi dell'art. 111Cost., comma 6 e art. 125 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. E, art. 598 c.p.p., è certamente correlato alla qualità e

    consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Con la ricordata precisazione che l'esigenza del suoadeguato adempimento non implica necessariamente l'analitica valutazione di tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, quando è comprovata l'avvenuta revisione globale diogni particolarità del caso, anche tenendo presenti le specifiche censure, viene soddisfatta conl'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e di valore decisivo, tutti gli altri rimanendoimplicitamente disattesi e superati, pur se non specificamente confutati (Sez. Unite sent. 3286 del27.11.2008 ~ 23.1.2009 in proc. Chiodi), ogni qual volta non abbiano per sè valenza disarticolante larazionalità del percorso argomentativo (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, nuovo testo lett. E: Sez. 6̂,sent. 38698 del 26.9 - 22.11.2006 in proc. Moschetti).È questo anche il filo conduttore della giurisprudenza in materia di "motivazione per relazione",

    secondo cui il giudice d'appello può limitarsi a richiamare le parti corrispondenti della motivazionedella precedente sentenza solo quando l'appellante a sua volta si limita alla mera riproposizione diquestioni di fatto (o di diritto) già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risoltedal primo giudice, ovvero propone deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesementeinconsistenti. Quando invece si è in presenza di una contestazione specifica, che introduca valutazioni econsiderazioni non svolte in precedenza ovvero che critichino con puntualità le argomentazioni con cuile proprie precedenti deduzioni sono state disattese dal primo giudice, il giudice dell'appello non puòrichiamare in termini meramente ripetitivi, stereotipati quando non apodittici, la motivazione dellasentenza impugnata (Sez. 6̂, sent. 35346 del 12.6 15.9.2008 in proc. Bonarrigo e altri; Sez. 6̂, sent. 40609del 1 - 30.10.2008 in proc. Ciavarella; Sez. 6̂, sent. 6221 del 20.4.2005 - 16.2.2006 in proc. Aglieri ed altri),oppure solo limitarsi a riprodurne graficamente parti intere (Sez. 6̂, sent. 12148 del 12.2 - 19.3.2009, in

    proc. Giustino), in tal caso verificandosi una vera e propria elusione dell'obbligo di motivare. Ilrichiamo è, in questo secondo caso, legittimo solo quando, specificamente individuato, diviene meropassaggio argomentativo inserito nell'autonomo percorso giustificativo della rinnovata valutazione

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    della Corte d'appello, caratterizzata dal necessario puntuale confronto motivazionale con il contenuto ele ragioni della contestazione specifica.È evidente, infine, che, in assenza di una disciplina positiva sullo "stile" della sentenza d'appello, ciò

    che solo rileva è che all'interno della complessiva motivazione sia dato individuare con chiarezza quelnecessario autonomo e specifico vaglio dei punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il percorso

    argomentativo che lo sostiene.4. La motivazione della Corte distrettuale non risponde ai principi sopra ricordati.

    Essa appare viziata, nel suo complesso, da unastrutturasostanzialmente solo riepilogativa, e perrelazione, della sentenza di primo grado, che non assolve al doveroso puntuale confronto con lededuzioni poste a sostegno dei punti della decisione oggetto dei singoli articolati motivi di appello, afronte di una pluralità di imputati e di imputazioni, queste non contestate tutte in concorso. E poiché lasentenza di primo grado non conteneva già una risposta esauriente a tutte le censure, proposte neimotivi di appello (come del resto fisiologico, quando non tutti i possibili profili di interesse difensivovengano anticipati) e riproposte, come vizi motivazionali, nei vari ricorsi, quella struttura motivazionalenon risulta complessivamente idonea ad assolvere il peculiare obbligo motivazionale che appartiene al

    giudice d'appello. 4.1 In particolare, la sentenza di appello alle pagine 3 e 4 da conto delle condanne inrelazione ai vari capi di imputazioni, alle pagine 4 - 6 espone le sole richieste dei singoli atti di appello,alle pagine da 6 a 9 espone i capi di imputazione. Da pag. 9 la Corte distrettuale spiega le ragioni dellaconferma delle responsabilità giudicate in primo grado, commentando: la centralità delle deposizioniRUELLO; il contenuto "effettivamente confuso ed approssimativo" della ricostruzione delle vicendeestorsive ed usurarie tuttavia spiegabile con la complessità ed ampiezza delle dichiarazioni e lasovrapposizione dei rapporti; l'esistenza di un nucleo centrale rimasto costante e privo dicontraddizioni interne in un contesto sprovvisto di alcun intento calunniatorì o e sostenuto daacquisizioni documentali; l'esistenza di titoli cambiari, assegni bancari e matrici con sigle, oggetto di treverbali di sequestro della Guardia di finanza (relativi a titoli consegnati tra gli altri a RUFFA,

    CARCHEDI, FRANZÈ, LO BIANCO PAOLINO, LO BIANCO CARMELO), nonché accertamenti bancariche, insieme, costituivano "serio elemento di verifica esterna" all'attendibilità della persona offesa. Dapag. 11 espone il contenuto delle dichiarazioni di RUELLO all'udienza dibattimentale del 15.12.2005 inordine: al rinvenimento di un ordigno esplosivo fuori di un proprio negozio nel 1992; ai rapporti conCARMELO LO BIANCO e ENZO BARBA, a un prestito di L. 30 milioni ricevuto dallo stesso LOBIANCO CARMELO con i successivi pagamenti usurari con assegni dati anche al LO BIANCOPAOLINO; a prestiti usurari ricevuti in precedenza anche da BARBA FRANCESCO e DI RENZO(imputati in altro procedimento); a prestiti sempre usurari ottenuti poi da FRANZÈ, RUFFO,CARCHEDI e FLAMINGO, ai rapporti con CARCHEDI (dando atto delle precisazioni fornite, in esito a"precise contestazioni difensive", in sede di controesame) FRANZÈ e RUFFA, ai prestiti ottenuti da LOBIANCO PAOLINO. Da pag. 17 la sentenza d'appello richiama poi le dichiarazioni dei verbalizzantiSACCÀ, COMITE, DAIDONE e BRUZZANO, quali "sommariamente" riportate dalla sentenza di primogrado "a parziale conforto degli esiti della prova testimoniale" di RUELLO, in ordine: ai contatti emersidalle intercettazioni, all'analisi degli accertamenti bancari e in particolare a un assegno da 2000 Euroemesso dalla figlia RUELLO MARIA RITA, girato al RUELLO GAETANO e da questi al LO BIANCOPAOLO (dipendente dell'ospedale civile locale e tuttavia titolare di conti correnti dalle movimentazioniassai elevate e quindi ingiustificate) e quindi ad altro assegno da 3000 Euro giunto al CARCHEDI, infineagli accertamenti su matrici e assegni che avevano dato esito certo solo in relazione a due assegni da lire5 milioni emessi dal RUELLO e incassati rispettivamente da BARBA FRANCESCO e LO BIANCOPAOLINO.Dalla pagina 19 la sentenza impugnata prima richiama le pagine da 23 a 26 della sentenza del

    Tribunale per la specifica comparazione tra l'esito degli accertamenti e le dichiarazioni di RUELLO (male informazioni contenute in quelle pagine paiono quelle di cui la sentenza d'appello ha già dato contonelle pagine 11 e 18) e quindi parafrasa il contenuto della sentenza del Tribunale in ordine alle

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    dichiarazioni su LO BIANCO, CARCHEDI e FRANZÈ (pag. 24 - 25 sentenza primo grado, pag. 20 - 21sent. appello); richiama quindi l'associazione tra assegni e matrici riportata alle pagine 29 - 30 dellaprima sentenza (si tratta, pare, delle pagine 26 - 30) e, poi, fa riferimento alla motivazione del Tribunale,che definisce adeguata, sul punto del non essersi potuto verificare quale dei titoli in questione fossestato o meno "bancato". Dall'ultimo capoverso di pag. 21 la Corte parafrasa le valutazioni espresse dal

    Tribunale alle pagine 30 e 31 della sua motivazione, che fa proprie, in ordine alla complessitàcontenutistica e temporale della vicenda, all'assenza di una precisa documentazione a sostegno dellaricostruzione puntuale delle vicende usurarie ed estorsive, e tuttavia all'esistenza di un nucleo costantedelle dichiarazioni di RUELLO ed all'assenza certa di alcun suo intento calunnioso; richiama poi lerisultanze dei conti correnti, a riprova dello stato di bisogno della parte e della sussistenzadell'aggravante corrispondente.La Corte distrettuale argomenta quindi (pag.23) che "va dunque affermata la penale responsabilità

    degli imputati in ordine a tutte le fattispecie loro rispettivamente ascritte in rubrica". Per il delitto ditentata estorsione sub 1 (LO BIANCO CARMELO e BARBA) afferma che violenza o minaccia sussistonoperché i due, non essendo poi rilevante che fosse stata la persona offesa a rivolgersi loro (il che

    integrava l'aggravante contestata), "si richiamavano all'apposizione di un ordigno esplosivo ai dannidella persona offesa"; argomentava l'inconfigurabilità della desistenza perché la loro rinuncia era statadeterminata dal "sospetto che il RUELLO li volesse denunciare", quindi da timore e non da sceltavolontaria. Per il delitto di estorsione aggravata ascritto al LO BIANCO CARMELO argomenta che "ilriferimento alle condizioni di salute di un figlio detenuto doveva ragionevolmente ritenersi un pretestoalquanto improbabile per trarre comunque profitto dallo stato di bisogno della persona offesa". Infine,appariva "palese la sussistenza di tutte le fattispecie usurarie ugualmente dedotte in rubrica", per ledichiarazioni di RUELLO e le prove documentali richiamate, così sussistendo scuramente anche le dueaggravanti.Così conclude il Giudice dell'appello: "Vanno comunque disattese le singole censure proposte dagli

    imputati avverso la sentenza impugnata; gran parte di esse sono state affrontate e risolte nelle pregressepagine motivazionali". Spiegato perché la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentaleproposta dal RUFFA GREGORIO era infondata, la Corte catanzarese ritiene "corretta la contestazionedell'aggravante speciale del metodo mafioso a più riprese contestata", "in considerazione della natura edelle modalità delle vessazioni e del sospetto di appartenenza di taluni degli imputati a consorteriemafiose".4.2 È ben vero che i due passaggi della conclusione, appena evidenziati, potrebbero di per sè essere

    ricondotti ad una mera infelice forma espositiva. Ma in realtà, nel caso concreto, l'espresso riferimentoalla soluzione di "gran parte" delle singole censure (e quindi non di "tutte") ed al sospetto diappartenenza di "taluni" degli imputati a consorterie mafiose (e quindi non di "tutti") finisce con ilmanifestare il limite insuperabile della struttura argomentativa della sentenza impugnata, deliberata inun processo con plurime imputazioni, più imputati, non contestazione di delitto associativo o diconcorso generalizzato.Nulla ha infatti ritenuto di dire il Giudice d'appello, anche solo nella parte descrittiva, sul contenuto

    delle singole specifiche doglianze; si è riportato direttamente alle imputazioni ed ha poi reiteratosostanzialmente la motivazione del Tribunale, ha quindi concluso che gran parte delle censure eranosuperate dalle proprie argomentazioni - lasciando già con tale locuzione il dubbio di mancate risposte -e comunque determinando la necessità che questa Corte di legittimità - per rispondere ai motivi diricorso - debba andare a verificare i contenuti dei singoli atti di appello per poi procedere ad unavalutazione - necessariamente discrezionale, stante la struttura generale e generica (quanto alle singoleposizioni) - di pertinenza delle argomentazioni generali alle singole censure. Ma tale ricerca - fisiologica

    quando si tratta di verificare se il motivo di ricorso sia o meno "nuovo" - laddove resa "necessaria"conferma, per altra via, che l'impostazione seguita dalla motivazione della sentenza impugnata si èmanifestata intrinsecamente, e appunto insuperabilmente, inidonea a dar conto del percorso

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    argomentativo svolto, in relazione a ciascun imputato ed a ciascuna imputazione, percorso che non puòessere ricostruito dalla mera lettura della decisione impugnata.Ed in effetti sono rimaste così prive di risposta, a titolo esemplificativo, le censure specifiche sui dati

    temporali del rapporto usurario (tra parte del narrato di RUELLO e parte della documentazione: LOBIANCO CARMELO e PAOLO - aspetto in fatto espressamente devoluto nei relativi appelli -),

    sull'inverosimiglianza della narrazione (pag. 3 ricorso BARBA), sull'inidoneità del richiamo a notiziegiornalistiche e a interventi politici quali riscontri esterni in ragione del mancato accertamento su di essi(BARBA e L.B. CARMELO, aspetto in fatto espressamente devoluto nei motivi di appello), sulla unicitàdell'apporto (BARBA, aspetto in fatto devoluto nei motivi d'appello), sulla configurabilità dello stato di bisogno in relazione alla riconduzione dell'origine a libera scelta commerciale (L.B. PAOLO), sulladistanza temporale tra l'apposizione dell'ordigno - non contestata agli imputati - e la richiesta di denaro(L.B. CARMELO), sull'inattendibilità soggettiva specifica di RUELLO rispetto alla posizioneCARCHEDI (per la diversità del contenuto delle dichiarazioni rese al dibattimento, con l'improprietà dipassare direttamente dalla ritenuta credibilità generale all'attendibilità sulla singola persona inrelazione alla singola contestazione: aspetto espressamente proposto dettagliatamente nei motivi di

    appello), sull'omesso esame della moglie di CARCHEDI in relazione a tali sopravvenute diversedichiarazioni, sulle posizioni specifiche di FRANZÈ e RUFFA, sulla configurabilità della desistenza peril reato sub 1 tenuto conto della differenza tra spontaneità e volontarietà in relazione a quello che laCorte distrettuale indica già come mero sospetto di denuncia (circostanza che avrebbe richiesto unavalutazione fattuale specifica, proprio per dar conto del perché si ritiene la condotta dei due imputatiinteressati oltre che non spontanea anche non volontaria, in un contesto in cui - come visto - non si èmotivato sulla deduzione difensiva di mancanza di prova dei fatti - intervento di politici, pubblicazionigiornalistiche - che dal punto di vista logico sostenevano il ritenuto timore di imminente denuncia);sull'attribuibilità ai singoli imputati dell'aggravante ex art. 7 in relazione alle specifiche imputazioniloro ascritte.

    Si noti:il punto non è che tali censure, le singole richieste, appaiano necessariamente fondate: masu di esse la Corte avrebbe dovuto argomentare specificamente.

    Sez.6,Sentenza n. 44642 del 02/12/2010 Ud. (dep. 20/12/2010 ) Rv. 249090Presidente:De Roberto G. Estensore:Citterio C. Relatore:Citterio C. Imputato:P.G. in proc. De

    Rose e altri. P.M.Volpe G. (Diff.) (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 09 ottobre 2009)677 SENTENZA -037 dispositivoSENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO - Contrasto con la motivazione in ordine alla

    quantificazione della pena - Deduzione nel ricorso - Conseguenze.La discrasia tra dispositivo letto in udienza e motivazione non contestuale in ordine alla determinazione

    del trattamento sanzionatorio, se con il ricorso ne sia stata sollecitata la rimozione, comportal'annullamento della sentenza per omessa motivazione sul punto e legittima il giudice del rinvio a procedere ad un nuovo autonomo esame degli originari motivi d'appello sulla quantificazione della pena edad una nuova decisione in merito, con l'unico limite del rispetto di quanto deliberato nel dispositivo eriscontrato dalla motivazione per cui deve ritenersi formato il giudicato. (Fattispecie relativa alla divergenzatra la pena comminata nel dispositivo e quella inferiore indicata nella motivazione della sentenza a seguitodell'applicazione della disciplina della continuazione di cui non vi era menzione alcuna nel primo).

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    http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=44642%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2010%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=148101&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B4F8F510D%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=44642%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2010%20AND%20%5Bsezione%5D=6&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=148101&sele=&selid=&pos=&lang=it

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    La riforma in appello del giudizio di responsabilità(…con nuove problematiche per la prima condanna in secondo grado : il raccordo con

    il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio…)

    1.

    Sez.U,Sentenza n. 33748del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 ) Rv. 231679 RelazioniCollegate Presidente:Marvulli N. Estensore:Canzio G. Relatore:Canzio G. Imputato:Mannino. P.M.

    Siniscalchi A. (Parz. Diff.) (Annulla con rinvio, App. Palermo, 11 Maggio 2004)677 SENTENZA -041 motivazione - IN GENERE

    SENTENZA (Cod. proc. pen. 1988) - REQUISITI - motivazione - IN GENERE - Impugnazioni -Appello - Decisione che comporti totale riforma della sentenza di primo grado - Doverimotivazionali del giudice di appello - Individuazione.In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo

     grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e diconfutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando contodelle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimentoimpugnato.

    Sez.U,Sentenza n. 33748del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 ) Rv. 231675 Relazioni

    Collegate Presidente:Marvulli N. Estensore:Canzio G. Relatore:Canzio G. Imputato:Mannino. P.M.Siniscalchi A. (Parz. Diff.) (Annulla con rinvio, App. Palermo, 11 Maggio 2004)661 IMPUGNAZIONI-002 APPELLO - IN GENEREIMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - IN GENERE - Effetto devolutivo -

    Soggetti del diritto di impugnazione - Pubblico ministero - Appello del P.M. contro la sentenza diassoluzione - Effetto pienamente devolutivo - Portata.L'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di

    contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo,attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 comma secondo lett. b) cod. proc. pen.. Ne consegue che, da un lato, l'imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e puòriproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla suaconsistenza giuridica; dall'altro, il giudice dell'appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto dispecifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all'onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievidell'imputato.

    Sez.6,Sentenza n. 22120 del 29/04/2009 Ud. (dep. 27/05/2009 ) Rv. 243946Presidente:Lattanzi G. Estensore:Citterio C. Relatore:Citterio C. Imputato:Tatone e altri. P.M.

    Iacoviello FM. (Conf.) (Annulla con rinvio, App. Milano, 14 febbraio 2006)677 SENTENZA -041 motivazione - IN GENERE

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    SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Sentenza di condannapronunciata in appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado - Obblighi dimotivazione.In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma di sentenza

    assolutoria di primo grado, il giudice ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le

    argomentazioni della decisione di assoluzione e di valutare le ulteriori argomentazioni non sviluppate intale decisione ma comunque dedotte dall'imputato dopo la stessa e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell'imputato e da questi non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richiestesubordinate avanzate dall'imputato stesso in sede di discussione nel giudizio di primo grado.

    3.1 Il giudizio d'appello ha un peculiare ambito di cognizione che è caratterizzato daconfini determinati con estrema chiarezza:- l'effetto devolutivo (art. 597 c.p.p., comma 1), che è strettamente connesso e conseguente al

    principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione (art. 581 c.p.p., lett. c);

    - i limitatissimi poteri di integrazione d'ufficio dell'ambito conoscitivo (art. 597 c.p.p.,comma 5);- l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.,

    comma 1);- l'eccezionalità del potere di annullamento (art. 604 c.p.p., commi 5 e 6; art. 604 c.p.p.,

    comma 4);- la soggezione del giudice di appello alla sola verifica propria delle tassative e limitate

    ragioni del controllo di legittimità (art. 606 c.p.p., lett. b, c e specialmente e).All'interno di questi confini vi è assoluta pienezza di cognizione e di rivalutazione del

    merito di quanto è stato devoluto. È in proposito emblematico il recente insegnamento delle

    Sezioni unite di questa Corte di legittimità, contenuto nella sentenza n. 3287 del 27.11.2008 -23.1.2009 in proc. Rotunno, in cui si afferma che "il caso della mancanza assoluta dellamotivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., nei quali ilgiudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissionedegli atti al giudice di primo grado"; in tal caso si verifica "invece nullità ai sensi dell'art. 125c.p.p., comma 3 alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello puòrimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dallalegge".Il confronto del giudice dell'appello è quindi, nell'ambito del devoluto, innanzitutto con gli

    atti del fascicolo processuale e non (solo) con la motivazione della sentenza di primo grado. Ilgiudice di appello trae infatti dal confronto tra la sentenza impugnata ed i motivid'impugnazione solamente gli spunti per verificare ed eventualmente far propria, omodificare, l'adeguatezza della decisione come concretizzatasi nel dispositivo alla valutazionedi merito corretta e congrua rispetto al contenuto di tutti gli atti processuali utilizzabili per ciòche attiene ai punti della decisione, devolutigli con i motivi specifici. Ciò spiega anche lacostante giurisprudenza di legittimità per cui, se da un lato il motivo di impugnazione peressere specifico deve concretizzarsi nella precisa e determinata indicazione delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto che sorreggono la doglianza sul singolo punto della decisione,tuttavia ciò che viene devoluto è il punto della decisione e non gli argomenti logici, le singolequestioni che sono dibattute e proposte con il motivo (Sez. 4, sent. 47158 del 25.10 - 20.12.2007in proc. Minardi; Sez. 4, sent. 4968 del 8.2 - 16.5.1996 in proc. Bonetti). Sicché il giudice di

    appello può modificare la sentenza di primo grado, sui punti devoluti, anche per ragionidiverse da quelle dedotte nell'atto di impugnazione, così come può confermarla conargomentazioni integrative o addirittura del tutto differenti da quelle svolte dal giudice del

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    primo grado, come avviene quando le deduzioni dell'appellante sono condivisibili ma dagliatti emergono ulteriori, diversi e sufficienti elementi di prova per confermare il dispositivodella decisione (Sez. 4, sent. 15461 del 14.1.2003 - 1.4.2004 in proc. Williams e altri).Questa pienezza di cognizione limitata ai punti della decisione devoluti con motivi specifici

    evidenzia la peculiarità della motivazione della sentenza di appello, che si caratterizza per una

    singolare specularità: il motivo d'impugnazione deve indicare specificamente gli elementi difatto e le ragioni di diritto che sorreggono la doglianza e il giudice di appello deve, conmotivazione non apparente e immune dai vizi logici della contraddittorietà e della manifestaillogicità, confrontarsi quantomeno con quegli elementi e quelle ragioni indicate, a pena diinammissibilità, dalla parte e, più esaustivamente, con la correttezza giuridica e di merito delpunto della decisione investito da quel motivo, tenendo conto dell'intero contenuto delfascicolo del giudizio di primo grado.In particolare, il giudice dell'appello deve dimostrare di avere sottoposto a rinnovato ed

    autonomo vaglio il punto della decisione devolutogli, consentendo alle parti ed al giudice dilegittimità la verifica logica - con riferimento ai parametri di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1,

    lett. e - del ragionamento che sostiene il percorso motivazionale di questo vaglio autonomo edella sintesi valutativa che lo conclude.In tale contesto sistematico, e ricordato che uno dei presupposti dell'ammissibilità del

    motivo di impugnazione e della sua specificità è il confronto puntuale con le argomentazionipresenti nella sentenza di primo grado, l'obbligo di motivazione del giudice di appello ai sensidell'art. 111 Cost., comma 6 e art. 125 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e, art. 598 c.p.p. è certamentecorrelato alla qualità e consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Con la precisazioneche l'esigenza del suo adeguato adempimento non implica necessariamente l'analiticavalutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, quando ècomprovata l'avvenuta revisione globale di ogni particolarità del caso, anche tenendo presenti

    le specifiche censure, viene soddisfatta con l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e divalore decisivo, tutti gli altri rimanendo implicitamente disattesi e superati, pur se nonspecificamente confutati (Sez. Unite sent. 3286 del 27.11.2008 - 23.1.2009 in proc. Chiodi), ogniqual volta non abbiano per sè valenza disarticolante la razionalità del percorso argomentativo(ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, nuovo testo lett. e: Sez. 6, sent. 38698 del 26.9 - 22.11.2006in proc. Moschetti). È questo anche il filo conduttore della giurisprudenza in materia di"motivazione per relazione", secondo cui il giudice d'appello può limitarsi a richiamare le particorrispondenti della motivazione della precedente sentenza solo quando l'appellante a suavolta si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto (o di diritto) già espressamente edadeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero proponededuzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti. Mentre in presenza diuna contestazione specifica, che introduca valutazioni e considerazioni non svolte inprecedenza ovvero che critichino con puntualità le argomentazioni con cui le proprieprecedenti deduzioni sono state disattese dal primo giudice, il giudice dell'appello non puòrichiamare in termini meramente ripetitivi, stereotipati quando non apodittici la motivazionedella sentenza impugnata (Sez. 6, sent. 35346 del 12.6 - 15.9.2008 in proc. Bonarrigo e altri; Sez.6, sent. 40609 del 1 - 30.10.2008 in proc. Ciavarella; Sez. 6, sent. 6221 del 20.4.2005 - 16.2.2006 inproc. Aglieri ed altri), oppure solo limitarsi a riprodurne graficamente parti intere (Sez. 6, sent.12148 del 12.2 - 19.3.2009, in proc. Giustino), in tal caso verificandosi una vera e propriaelusione dell'obbligo di motivare. Il richiamo è, in questo secondo caso, legittimo solo quandodiviene mero passaggio argomentativo, e specificamente individuato, inserito nell'autonomo

    percorso giustificativo della rinnovata valutazione della Corte d'appello, caratterizzata dalnecessario puntuale confronto motivazionale con il contenuto e le ragioni della contestazionespecifica.

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    3.2 Questo particolare contenuto dell'obbligo motivazionale del giudice di appello assumeconnotati ancor più originali e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello affermi unaresponsabilità negata in primo grado.Se è infatti vero che la situazione procedimentale della condanna in appello di imputato

    assolto in primo grado si sottrae a censure di costituzionalità e di violazione di norme

    internazionali (che non prevedono l'obbligo del sistema processuale - ed il corrispondentediritto del singolo interessato - al doppio grado di merito: paragrafi 5.2 e 7.2 della sentenzaCorte costituzionale n. 26 del 2007), essa presenta comunque una peculiarità delicata. Quandoinfatti la condanna che interviene per la prima volta in appello è argomentata conapprezzamenti di stretto merito che coinvolgono elementi di fatto nuovi o comunque diversi,rispetto a quelli valutati nella decisione di primo grado e nella stessa impugnazione della partepubblica (il tema è analogo nel caso di impugnazione della parte civile e di mutamento delladecisione anche ai soli fini civili, ai sensi dell'art. 576 c.p.p.), l'imputato non ha più lapossibilità di confutare il nuovo apprezzamento di merito, se non nel limitato ambito della sualogica motivazionale ai sensi in particolare dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.

    Ben consapevole delle comunque pregiudizievoli, ancorché non illegittime, conseguenze diquesta realtà, la giurisprudenza di legittimità ha quindi elaborato tre punti fermi relativi airequisiti che la motivazione del giudice di appello deve avere in tale evenienza:- la pretesa di un particolare rigore nell'adempimento dell'obbligo di motivazione,

    accentuando i richiami alla specificità e completezza della confutazione delle ragioniassolutorie (tanto da parlare, con efficace locuzione, di "piena sovrapposizione"); e ciòspecialmente nei casi in cui il materiale probatorio valutato rimanga il medesimo e nei qualipertanto il giudice d'appello non può limitarsi alla citazione formale delle fonti di prova (Sez.Unite, sent. 33748 del 12.7 - 20.9.05 in proc. Mannino; Sez. 4, sent. 28582 del 9.6 - 29.7.05 inproc. Baia; Sez. 2, sent. 746 del 11.11.2005 - 11.1.2006 in proc. Vagge ed altro; Sez. 5, sent. 35762

    del 5.5 - 18.9.2008 in proc. Aleksi e altri; Sez. 5, sent. 42033 del 17.10 - 11.11.2008 in proc.Pappalardo);- l'estensione dei confini della "provvista" argomentativa con cui il giudice di appello deve

    confrontarsi, comprendendovi oltre alla motivazione della sentenza di assoluzione tutte lememorie e le deduzioni integrative comunque proposte dalla parte beneficiariadell'assoluzione dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza di appello (Sez.Unite, sent. 45276 del 30.10 - 24.11.2003 in proc. Andreotti; Sez. 6, sent. 6221 del 20.4.2005 -16.2.2006 in proc. Aglieri ed altri);- l'obbligo del giudice di appello di confrontarsi anche con eventuali violazioni di legge

    intervenute nel giudizio di primo grado in danno dell'imputato, da questi non dedotte permancanza di interesse (Sez. Un. Andreotti, citata).Ad essi deve aggiungersi l'obbligo del giudice di appello di confrontarsi pure con tutte le

    richieste "subordinate" (in termini di eccezioni, qualificazione giuridica, circostanze del reato otrattamento sanzionatorio) svolte dall'imputato in sede di conclusioni dopo la discussionedella causa nel primo grado: invero, nel momento in cui il giudice di appello afferma lacolpevolezza negata in primo grado è poi tenuto all'esauriente trattazione di tutti i punti delladecisione conseguenti, recuperando le originarie richieste difensive subordinate che non sonostate ovviamente dedotte in appello per mancanza di interesse, motivando adeguatamentesulle stesse.Il sistema così delineato ha una sua evidente coerenza logica, strettamente connessa tra

    l'altro alla concreta esperienza giurisdizionale.

    Innanzitutto, l'affermazione dell'esistenza dell'obbligo di confrontarsi nella motivazionedella sentenza d'appello che condanna per la prima volta non solo con tutte le argomentazionidella sentenza assolutoria ma anche con tutte le deduzioni integrative proposte dalle parti

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    prosciolte si giustifica in relazione alla struttura motivazionale della sentenza assolutoria, doveil primo giudice può legittimamente selezionare, tra più ragioni pur concorrenti nella stessadirezione, l'argomentazione che giudica assorbente ad imporre la propria decisione, sicchédelle altre - pur presenti nel processo e che comunque costituiscono pertinente contenutopotenziale del confronto argomentativo - ben può non trovarsi traccia nel provvedimento

    impugnato. Fermo restando allora l'obbligo del giudice di appello - per quanto primaargomentato - di confronto con l'intero contenuto del fascicolo processuale (con la possibilitàdi rilevare autonomamente ulteriori ragioni assolutorie eventualmente esistenti, diverse econcorrenti rispetto a quelle argomentate in concreto dal primo giudice), è indubbio che laparte prosciolta, se vuole che quelle ragioni dialettiche divengano oggetto specificodell'obbligo motivazionale del giudice di appello per il controllo ai sensi dell'art. 606 c.p.p.,comma 1, lett. e, ha l'onere di dedurle in modo specifico, in una sorta di applicazioneanalogica dell'art. 581 c.p.p., lett. c. A tale deduzione specifica non può allora, per quantoprima argomentato, che corrispondere l'obbligo di motivazione puntuale corrispondente daparte del giudice d'appello. In secondo luogo, poiché nel caso di affermazione di

    responsabilità vanno come detto necessariamente affrontati i punti della decisione conseguenti(in particolare gli aspetti afferenti le circostanze del reato ed il trattamento sanzionatorio, neisuoi momenti tipici della determinazione della pena base, della valutazione del rapporto tra lericonosciute circostanze eventualmente applicate e della loro incidenza in concreto, delriconoscimento di eventuali continuazioni con quantificazione dei corrispondenti aumenti), inpresenza di specifiche richieste già tempestivamente rivolte in proposito al giudice di primogrado il giudice d'appello ha l'obbligo di una puntuale ed argomentata risposta anche su talirichieste subordinate, così come lo ha nei confronti di richieste pertinenti che siano stateproposte con memorie dopo la sentenza di primo grado, ovvero in sede di presentazione delleconclusioni in esito alla discussione del processo di appello (senza che si possa affermare,

    proprio per la peculiare natura della sentenza di prima condanna in appello, che la mancatariproposizione di richieste già tempestivamente proposte nella discussione del primo grado, everbalizzate nelle relative conclusioni, ne comporti una sorte di decadenza).4.1 La motivazione della sentenza impugnata non è conforme ai principi esposti, e ciò

    impone il suo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte milanese per nuovogiudizio. Il processo a carico di TATONE NICOLA ed altri presenta, secondo quanto si evincedalle motivazioni delle due sentenze di merito e dal contenuto dei ricorsi, alcune precipuecaratteristiche:- la vicenda sorge in relazione ad un particolare rinvenimento di armi, caratterizzato dal

    luogo (una cantina o garage) e dalla disponibilità di quel luogo in capo a più persone abitantinel medesimo immobile;- dalle dichiarazioni di uno degli originari imputati si apprende di una precedente custodia

    e gestione di cocaina nello stesso luogo e a cura degli stessi imputati, collocabile nel periodo dicirca un mese, da fine luglio primi di agosto ai primi di settembre;- poiché le due imputazioni (fatti di armi e fatti droga) "partono insieme", vi è un'evidente

    connessione nella valutazione del materiale probatorio indiziario e dei riscontri alledichiarazioni del chiamante in correità;- le successive intercettazioni ambientali a carico di uno degli imputati di questo primo

    gruppo e per questi primi fatti conducono, in ipotesi accusatoria, all'accertamento di ulteriori ediversi fatti di gestione e traffico di cocaina, a carico di più soggetti con modalità differenti:peculiarità di questa seconda parte della vicenda è che, proprio in relazione alle intercettazioni

    in corso, la polizia giudiziaria può eseguire alcuni accertamenti, pedinamenti ed interventisull'attività illecita in svolgimento, che consentono non di rinvenire stupefacente primadell'esecuzione della misura cautelare custodiale (verranno trovati i cinque grammi di cocaina

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    nell'abitazione del DE CURTIS, tossicodipendente) ma di monitorare il passaggio in atto disomme di denaro, passaggio che si interseca con affermazioni, riferimenti ed apprezzamenticontenuti in alcune di tali conversazioni;- la vicenda delle armi si conclude con una sentenza di condanna in giudicato;- le due vicende (detenzione illecita e gestione della cocaina nella cantina, detenzione e

    gestione di quella cui si riferirebbero, in ipotesi accusatoria, le conversazioni intercettate) sonotra loro autonome, salva la parziale coincidenza di alcuni degli imputati, sicché ad esempio larilevanza della chiamata in correità come fonte di prova è pertinente solo alla prima vicenda;- i capi di imputazione distinguono le due vicende, che delineano con una articolataripartizione di ruoli tra i vari imputati;- tutti gli imputati vengono assolti in primo grado, in definitiva (ferme alcune specifiche

    ulteriori peculiarità personali di cui danno conto sentenze e ricorsi come prima richiamato)perché il Tribunale ritiene per la prima vicenda una sostanziale sovrapposizione probatoriadegli elementi indiziari tra la vicenda armi e quella droga, temporalmente non coincidentiperché le armi seguono la droga, ed una carenza di riscontri individualizzanti; e per la

    seconda, pur nella convinzione che vi sia un coinvolgimento nella circolazione di stupefacenti,l'impossibilità di collocare con certezza il contatto con la droga nei termini di tempo e strutturadei rapporti descritti e contestati nell'imputazione, e ciò anche per l'uso personale distupefacente certo, o non escludibile, per alcuni dei coinvolti;- accogliendo solo parzialmente l'impugnazione del pubblico ministero, che attinge quasi

    tutti gli imputati, la Corte d'appello condanna gli odierni ricorrenti, compreso GARIBOLDI,confermando le assoluzioni per gli altri, così di fatto enucleando parti di condotte rispetto allacomplessiva e strutturata impostazione accusatoria originaria.4.2 La motivazione della decisione che conclude processi con più imputati che presentano

    posizioni in parte connesse ed in parte autonome pone sempre problemi "redazionali" che, già

    non sempre agevoli nella sentenza di primo grado, si aggravano quando è il giudicedell'impugnazione che deve dar conto di ciò che gli viene devoluto, perché questi deve da unlato necessariamente muovere dall'impostazione data alla trattazione delle questioni e deipunti della decisione dal primo giudice, dall'altro confrontarsi con una pluralità di censureche, rivolte ciascuna alla definizione della singola posizione processuale, inevitabilmente inparte si sovrappongono e comunque rendono particolarmente pregnante l'esigenza dellacoerenza complessiva del percorso motivazionale che giustifica poi le singole decisioni.La Corte distrettuale ha utilizzato, concretizzandolo con indubbia diligenza, il seguente

    schema espositivo: evidenziata all'inizio la ragione essenziale delle parziali riforme - lavalutazione non parcellizzata degli elementi probatori acquisiti - e motivata specificamente,con puntuale confronto con le pertinenti deduzioni difensive e con la stessa sentenza di primogrado, la ragione dell'attribuzione di piena credibilità al TOMAIUOLO (giungendo ad unarticolato apprezzamento di merito immune da vizi di ordine logico), ha quindi trattato lesingole posizioni. Per ciascun imputato ha indicato l'imputazione, le argomentazioni dellasentenza, le argomentazioni dell'atto di appello, le deduzioni difensive contenute in memorietempestivamente depositate quando presenti: poi è passata all'indicazione delle ragioni delproprio convincimento. La Corte distrettuale ha però poi omesso di motivare con riferimentoalle singole posizioni le ragioni del proprio convincimento in termini che consentissero dicomprendere - senza perplessità o necessarie integrazioni o indispensabili intuizioni dellettore qualificato - il percorso logico seguito per distinguere le varie posizioni processuali,superare alcune determinate argomentazioni del primo Giudice o dalle difese nelle memorie

    presentategli, neppure provvedendo poi su alcune specifiche e tempestive richieste di cui puraveva dato conto nel corpo della stessa trattazione preliminare delle singole posizioni.

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    Vizi ricorrenti nella motivazione del Giudice di appello - che per tutto quanto argomentatoai paragrafi sub 3 avrebbe dovuto essere invece particolarmente puntuale ed analitica - sirinvengono nel sistematico generico e generale rinvio alle deduzioni contenute nei motivi diimpugnazione e, a loro conferma, nell'indicazione secca delle fonti di prova (ad esempio lesole date delle conversazioni intercettate). Rinvio ed indicazione "secca", o formale, che

    determinano una paradossale parcellizzazione della stessa motivazione, la quale risulta cosìnon in grado di spiegare compiutamente come siano state superate le questioni trasversali apiù posizioni, e quelle proposte per le singole posizioni, pur oggetto di deduzioni difensivespecifiche e in parte condivise dalla prima sentenza; e ancor più non manifesta le ragionidell'apprezzamento di merito con modalità tali da consentire la valutazione della lorocomplessiva logica esaustività ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e.In definitiva la Corte distrettuale, per dar conto di unadecisione che pur non si manifesta

    palesemente non consentita dalle risultanze probatorie richiamate nella parte narrativa, hautilizzato un modello motivazionale che alla fine non risulta "autosufficiente", imponendo allettore della sentenza - ed in particolare al giudice di legittimità - di sviluppare con la

    personale intuizione accenni che si colgono in punti diversi del testo, ma non espressamentecoordinati tra loro, sicché il lettore deve farsi interprete e inevitabilmente formulare o almenoestrinsecare e quindi completare le ragioni che molto probabilmente sorreggonol'apprezzamento di merito, venendo pertanto indotto ad un'indispensabile, ed inevitabile,integrazione della ricostruzione motivazionale complessiva e specifica. Ma ciò all'evidenza sirisolve nell'esercizio del compito del giudice di merito, consentita al giudice di appello rispettoal giudice del primo grado, ma non certo al giudice di legittimità rispetto al giudice di appello.Sono emblematiche di tale vizio diffuso:- la diversa valutazione del medesimo elemento indiziario (ad es. la disponibilità di denaro

    pure in entità consistente da parte di soggetto che non ha anche solo seriamente allegato di

    svolgere lecita e continuativa attività lavorativa) che per taluni diviene riscontro positivo (ades. TATONE PASQUALE) e per altri no (ad es. DE CURTIS GIUSEPPE), senza che dall'estremastringatezza dell'apprezzamento (sempre DE CURTIS, pag. 41 - 42 della sentenza di appello)sia espressamente chiarita la ragione della diversa valutazione (pag. 16 punto 6 secondoparagrafo e pag. 20). Ciò vale anche per i precedenti penali specifici. Se è ovviamente possibileche un medesimo elemento indiziario sia diversamente valutato, in posizioni processuali traloro differenti, proprio per la sua caratteristica intrinseca di mero indizio, che assume quindiun rilievo probatorio pieno solamente insieme al complessivo contesto probatorio relativo alsingolo imputato ed alla sua determinata imputazione, sussiste tuttavia uno specifico obbligomotivazionale per consentire la verifica di logicità delle ragioni che hanno condotto al diversoapprezzamento di merito;- il richiamo alla sentenza "armi" senza indicarne il contenuto probatorio fattuale:

    ripetutamente tale sentenza viene indicata dalla Corte distrettuale come elemento probatorio acarico anche in termini di decisività, ma non può non osservare questa Corte di legittimitàcome dalla lettura della sentenza di appello, e della stessa sentenza di primo grado (qui forsecomprensibilmente, stante il diverso esito finale), non si evince alcunché sull'effettivocontenuto di tale sentenza, contenuto definito invece dal giudice di appello "in particolare""significativo" quale elemento di convincimento. Addirittura si deve interpretare quali sianostati gli attuali imputati effettivamente coinvolti anche da quella decisione (parrebberoTATONE NICOLA, TATONE MARIO, DE BENEDICTIS, GARIBOLDI e lo stessoTOMAIUOLO, perché a pag. 11 si parla di un'ordinanza custodiale emessa nei confronti dei

    primi quattro il 17.12.1998 e del TOMAIUOLO già agli arresti domiciliari); ma specialmentenon è dato sapere come dal rinvenimento delle armi si sia giunti agli imputati diversi daTOMAIUOLO e, se ciò è avvenuto attraverso le dichiarazioni di costui, quali siano stati gli

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    elementi di riscontro valorizzati, quali le eventuali dichiarazioni e affermazioni degli altricoimputati, ecc.. Elementi, questi, di decisiva rilevanza su cui il Giudice di appello nonavrebbe dovuto omettere ogni motivazione, nel momento in cui considerava quella sentenzaelemento determinante per il suo convincimento, a fronte di un'almeno parzialesovrapposizione di elementi probatori per le due vicende (armi e stupefacenti) che tuttavia, a

    causa dello sfalsamento temporale (prima la cocaina, per circa un mese, poi le armi), imponevadi precisare e chiarire le ragioni per cui quella sentenza - non come fatto storico, per sèaltrimenti più suggestivo che di pregnante rilevanza - ma proprio in ragione del suo"significativo" contenuto esplicava diretta efficacia probatoria nella nostra, diversa, vicenda.Basti osservare che la stessa conferma dell'assoluzione di TATONE MARIO, che par dicomprendere sia tra i condannati della sentenza armi, rende plasticamente la necessità per ilGiudice di appello di andar oltre il mero richiamo a quella sentenza, per gli altri;- il rinvio alla memoria presentata dal procuratore generale di udienza per spiegare le

    ragioni della ritenuta inequivocità delle intercettazioni telefoniche (posiz. TATONEPASQUALE) si rivela incompatibile, per le modalità della sua concretizzazione, con l'esatto

    adempimento dell'obbligo di motivazione. Quando infatti la Corte distrettuale spiega dicondividere le deduzioni del pubblico ministero in ordine al fatto che quelle intercettazionicontenevano in realtà la confessione per diretta voce degli imputati volta per volta "parlanti", eche tale condivisione è fondata sul contenuto inequivoco delle stesse "evidenziate nella lorointerezza e valenza nella memoria prodotta dal PG di udienza", da luogo ad una motivazionesolo apparente, posto che l'effettiva valutazione di merito sul punto rimane estranea allasentenza e non verificabile, sotto il solo aspetto consentito della razionalità, da questa Corte dilegittimità.Con efficace e sintetico commento il procuratore generale di udienza ha ben reso il vizio

    genetico diffuso nell'impostazione e nel contenuto della motivazione della Corte ambrosiana,

    osservando che avrebbe dovutoeseguire il controllo di logicità sull'atto di appello delpubblico ministero, il cui contenuto è integralmente richiamato per le posizioni in cui vi èstata condanna.

    2.

    Sez.5,Sentenza n. 38085 del 05/07/2012 Ud. (dep. 02/10/2012 ) Rv. 253541Presidente:Ferrua G. Estensore:Savani Piero - Palla Stefano .. Relatore:Savani Piero - Palla Stefano .. Imputato:Luperi e altri. P.M.Gaeta P. (Parz. Diff.) (Rigetta in parte, App. Genova, 13 novembre 2008)661 IMPUGNAZIONI-038 rinnovazione dell'istruzione - IN GENEREIMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - INGENERE - Obbligatorietà in caso di "reformatio in peius" in appello di sentenza di assoluzione -Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen. per contrastoall'art. 117 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) nella parte incui non prevede la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per unanuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 6CEDU, cosìcome interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nelcaso Dan c/ Moldavia, impone dirinnovare l'istruttoria soltanto in presenza di due presupposti, assenti nell'ipotesi

    in trattazione, quindi la decisività della prova testimoniale e la necessità di una rivalutazione da

     parte del giudice di appello dell'attendibilità dei testimoni).

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    http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B353004B2%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=38085%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2012%20AND%20%5Bsezione%5D=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=128433&sele=&selid=&pos=&lang=ithttp://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7B353004B2%7D&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5Bnumero%20decisione%5D=38085%20AND%20%5Banno%20decisione%5D=2012%20AND%20%5Bsezione%5D=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=128433&sele=&selid=&pos=&lang=it

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    Sez. 6,Sentenza n.8705 del 24/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013 ) Rv. 254113Presidente:Serpico F. Estensore:Citterio C. Relatore:Citterio C. Imputato:Farre e altro. P.M.Cedrangolo O. (Diff.)(Annulla senza rinvio, App. Cagliari, 01 febbraio 2011)

    677 SENTENZA -003 CONDANNA - IN GENERESENTENZA - CONDANNA - IN GENERE - Regola dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" -Assoluzione in primo grado - Riforma in appello - Possibilità - Condizioni.Nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma dellasentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisionedi assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unicoricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie cheabbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio.

    CONSIDERATO IN FATTOSebastiano Orunesu e Giuseppe Luigi Farre erano a bordo di autovettura, condotta dal secondo.

    Avvicinandosi ad un posto di controllo di una pattuglia dei carabinieri di Ulassai, alle 0.50 del12.2.2005 gettavano da un finestrino un involucro, risultato contenere due distinti pacchetti, benchiusi e confezionati, con gr. 910 di marijuana il primo e 950 della stessa sostanza il secondo.Perquisizioni ulteriori anche presso le rispettive abitazioni davano esito negativo. I due imputati, chesi erano avvalsi della facoltà di non rispondere al momento della convalida dell'arresto,successivamente rendevano nel giudizio dichiarazioni spontanee affermando di avere, in reciprocaautonomia, acquistato lo stupefacente, non rinvenibile di tale qualità e prezzo nella diversa zona dicomune residenza.2.1 Il GUP di Lanusei con sentenza del 22.9-6.10.05 ha assolto gli imputati perché il fatto non

    costituisce reato. Ha argomentato che, pur a fronte di quantitativo apprezzabile (la perizia tecnica

    sulla sostanza aveva attestato una quantità equivalente a circa 400 dosi medie ed una qualitàdestinata a mantenere effetti propri per almeno un anno, se ben conservata), a fronte delledichiarazioni sulla destinazione ad uso personale, dell'attività di imprenditori (quali allevatori)svolta dai due e dell'assenza di alcun elemento di fatto ulteriore per sè indicativo di una possibiledestinazione allo spaccio anche parziale della sostanza, il solo dato ponderale non poteva essereesaustivo per la condanna.2.2 Attivata dagli appelli del procuratore della Repubblica di Lanusei e del procuratore generale,

    la Corte distrettuale di Cagliari ha invece deliberato con sentenza dell'1l-18.3.11 la colpevolezza degliimputati, condannandoli alle pene di giustizia.Secondo il Giudice d'appello, la consistenza del quantitativo di marijuana detenuto da ciascuno

    dei due imputati era sicuramente non confacente all'uso personale (p. 4), mentre le deduzioni fornitedagli stessi dovevano considerarsi tardive e generiche, quindi risultando del tutto inattendibile laprospettazione della scorta personale. In particolare, l'attività imprenditoriale era svolta dagliimputati nei contesti familiari, la prospettazione della scorta personale per ragioni di comodità erainverosimile, il silenzio in sede di arresto e convalida era emblematico della non genuinità dellasuccessiva versione.3. Entrambi gli imputati ricorrono a mezzo dei rispettivi difensori.3.1 Orunesu enuncia motivi di violazione dell'art. 2 c.p., in ordine all'approccio interpretativo

    della Corte d'appello al materiale probatorio ed all'onere di prova, nonché degli artt. 73 e 75 dPR309/90, per essere intervenuta la condanna in assenza degli indici di destinazione della sostanza allospaccio e in definitiva sulla base del solo dato quantitativo. Il Giudice d'appello in particolare non si

    sarebbe confrontato con le argomentazioni del GUP.3.2 Farre enuncia motivi di inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73 dPR 309/90 e vizi

    della motivazione. Richiamati gli elementi di fatto valorizzati dal GUP per l'assoluzione, anche

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    questo ricorrente lamenta che la Corte distrettuale abbia valorizzato il solo dato ponderale, nonconfrontandosi con le argomentazioni del primo Giudice e trasferendo sull'imputato l'onere diprovare la circostanza dell'uso personale.RAGIONI DELLA DECISIONE4. I ricorsi sono fondati, nei termini che seguono.

    4.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema, la motivazione dellasentenza d'appello che riformi la sentenza di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare,che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta Illogicità e noncontraddittorietà, evincibile dalla lettera E) dell'art. 606.1 c.p.p. (si è in proposito parlato anche di'obbligo rafforzato':Sez.5, sent. 35762/2008).Nel caso di riforma radicale della precedente decisione, infatti, il giudice d'appello deve non solo

    sostenere la propria diversa deliberazione con una motivazione che sia intrinsecamente esistente,non manifestamente illogica e non contraddittoria (come usualmente sufficiente, ai sensi dell'art.606.1 lett. E c.p.p., per dar conto dell'apprezzamento di merito proprio del grado). Egli deve ancheconfrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza

    (per tutte,SU, sent. 45276/2003; Sez.6, sent. 22120/2009),ricorrendo il vizio di omessa motivazionequando quel confronto manchi su circostanze ed apprezzamenti che hanno concorso in mododeterminante a fondare il primo e diverso apprezzamento.Questo principio rileva, In particolare, nel caso di decisione di prima condanna in grado di

    appello.4.2 In tale evenienza, infatti, l'inadeguatezza strutturale di una decisione d'appello che, pur in

    astratto correttamente motivata se in sé considerata, non dimostri di essersi anche confrontata con le(evidentemente) diverse ragioni della sentenza riformata, dipende dall'avvenuta palesedisapplicazione della regola di giudizio secondo la quale l'affermazione di responsabilità è possibilesolo quando la colpevolezza risulta 'al di là di ogni ragionevole dubbio' (art. 533.1 c.p.p.).

    Ed invero, come già precisato da almeno tre sentenze di questa Sezione(Sez.6, sent. 40159/2011,4996/2011, 1514/2013,),a fronte del medesimo 'compendio probatorio', la motivazione che si limiti adare una lettura alternativa, ma non risulti pure "sorretta da argomenti dirimenti e tali daevidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, afronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residuiragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza", vìola quella regola di giudizio ed introducequantomeno un vizio della motivazione, in termini di peculiare concretizzazione del viziodell"apparenza'.4.2.1 Appare opportuno rilevare che questo insegnamento della Corte di cassazione si colloca

    nella riflessione giurisprudenziale e dottrinale da tempo avviata sulla constatazione della peculiaritàanomala dell'attuale nostro processo d'appello, caratterizzato dalla tendenziale esaustiva cartolarità(con le eccezioni disciplinate dall'art. 603 c.p.p.) a fronte di una struttura del primo grado di giudizioche tendenzialmente valorizza invece l'oralità e la concentrazione delle prove (e quindi, in

    particolare, il contatto diretto tra la prova ed il giudice che la valuta quale elemento caratterizzante laqualità del successivo apprezzamento).Se pertanto, per le ragioni già con convincente completezza esposte nella richiamata sentenza

    delleSezioni unite 45276/2003, punto 7.1 della motivazione(v. ancheCorte cost. sent. 26/2007),lapossibilità sistematica che dopo un'assoluzione in primo grado intervenga una condanna in grado diappello (rispetto alla quale l'imputato condannato può solo ricorrere in cassazione senza pertantopoter più ottenere un'ulteriore rivalutazione del merito, ancorché questo risulti caratterizzato danuove ragioni, probatorie e logiche, dell'apprezzamento) si sottrae a censure di costituzionalità

    interna e di contrasto con norme e principi pattizi internazionali, tuttavia la delicata peculiarità di untale contesto impone particolare rigore nella seconda motivazione.

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    E, questo, ancor più dopo l'introduzione della regola di giudizio per la quale "il giudicepronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogniragionevole dubbio (art. 533.1 c.p.p.ex art.5 legge 46/2006).Del resto, anche i più recenti orientamenti della Corte EDU (tra cui si evidenzia la sentenza

    5.7.2011, Dan c. Moldavia, in particolare i paragrafi 32 e 33,con l'affermazione che quando la decisione

    di prima condanna in grado di appello si fonda sul diverso apprezzamento di una prova oraledeterminante per la decisione, questa deve "in linea di massima" prima essere riassunta davanti almedesimo giudice d'appello) concorrono (e con un'efficacia che va oggi valutata anche alla luce dellasentenza della nostra Corte costituzionalen. 113/2011sull'art. 630 c.p.p.) ad una conclusione chevede la prima condanna in appello, a materiale probatorio invariato, come soluzione strutturalelegittima, quindi possibile e 'fisiologica', ma caratterizzata da indefettibile particolare rigore eattenzione nell'adempimento degli obblighi e nell'osservanza delle regole anche 'di sistema' delprocesso.4.2.2 In definitiva e in altri e conclusivi termini,quando, immutato il materiale probatorio acquisito al

     processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, il giudice d'appello

    deve confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto(sia pure con motivazione per sé immune dai vizi, tassativi e soli, indicati all'art. 606.1 lett. E c.p.p.) ad unarilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo II confronto puntuale con

    quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento è l'unicoricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie cheabbiano caratterizzato il primo giudizio minandone conseguentemente la permanente sostenibilità.5.1. Nel caso concreto, la Corte distrettuale ha seguito l'impostazione del GUP quanto

    all'attribuzione ripartita della complessiva sostanza, nel senso di assegnare ciascuno dei dueinvolucri ad uno solo dei due imputati (e così tuttavia mostrando di dare attendibilità a quella che è

    parte essenziale della linea difensiva, contestualmente però valutata poco genuina nel resto, inragione della sua tardività). Ha apprezzato in modo diverso i dati dell'attività lavorativa, delladistanza tra luogo di approvvigionamento e luogo di residenza, della giudicata intempestivitàdell'indicazione all'uso personale; non pare essersi confrontata espressamente con il dato qualitativo,evidenziato dal GUP quale elemento di riscontro diretto dell'intenzione di procurarsi una scortaefficace per lungo periodo.Non ha commentato gli aspetti dell'esito negativo delle perquisizioni quanto ad oggetti e denaro,

    nonché della mancanza di precedenti specifici (invece considerati dal GUP).5.2 Ora questa rivalutazione da un lato, come visto, ha aspetti di contraddittorietà interna (la

    conferma della distinta attribuzione della sostanza in atto detenuta insieme, parte essenziale dellaversione 'tardiva' svalutata nel suo complesso in quanto tale) e di insufficienza strutturale, nel sensoprima esposto (per il mancato confronto con i dati della qualità congrua all'assunto difensivo,dell'esito negativo delle perquisizioni, della mancanza di precedenti specifici, valorizzata dal primoGiudice). Dall'altro, non Indica ragioni determinanti per pervenire, sul piano logico, alla conclusionedi insostenibilità del diverso precedente apprezzamento, alla luce del criterio dell'oltre ogniragionevole dubbio.6. L'annullamento dell'impugnata sentenza deve avvenire senza rinvio e con conseguente

    adozione della formula assolutoria già deliberata dal GUP. Per quanto sopra evidenziato, infatti, ilGiudice d'appello è pervenuto ad una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio, conargomentazione articolata che ha, all'evidenza, valorizzato tutti gli elementi d'accusa disponibili. Mapoiché tale prospettazione alternativa, a prescindere dai due rilievi indicatisub 5.2,già in sé non

    si propone come evidenziante argomenti 'dirimenti' e significativi di 'oggettive carenze einsufficienze' della prima decisione, nei termini indicatisub 4.2,è del tutto ragionevole presumere

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    che il giudizio di rinvio non potrebbe introdurre elementi probatori ed argomenti ulterioricaratterizzati da una tale invece necessaria connotazione.P.Q.M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

    Sez.6,Sentenza n. 1514del 19/12/2012 Ud. (dep. 11/01/2013 ) Rv. 253940Presidente:Agro' A.Estensore:Citterio C.Relatore:Citterio C.Imputato:Crispi.P.M.D'Angelo G.

    (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Campobasso, 10 novembre 2011)661 IMPUGNAZIONI-137 impugnazione per i soli interessi civiliIMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI -

    Assoluzione dell'imputato in primo grado - Riforma in grado di appello ai soli fini civili - Diversa enon maggiormente plausibile valutazione delle medesime prove - Illegittimità.E’ illegittima la sentenza d'appello che in riforma di quella assolutoria affermi la responsabilità

    dell'imputato, sia pure ai soli fini civili, sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasivainterpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.

    Il parametro di valutazione probatoria per l’applicazione dell’art. 578 cpp

    Sez.U,Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009 ) Rv. 244273Relazioni CollegatePresidente:Gemelli T. Estensore:Romis V. Relatore:Romis V. Imputato:Tettamanti. P.M.Ciani G. (Parz.Diff.) 

    (Annulla in parte senza rinvio, App. L'Aquila, 20/10/2004)650 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - 027 DECLARATORIA IMMEDIATA DIDETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA'ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATECAUSE DI NON PUNIBILITÀ - Insufficienza o contraddittorietà della prova - Prevalenza delladeclaratoria di estinzione del reato - Limiti. All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello,sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, ilcompendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M.

     proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen..

    Sez.6,Sentenza n. 4855 del 07/01/2010 Ud. (dep. 04/02/2010 ) Rv. 246138Presidente:De Roberto G. Estensore:Colla G. Relatore:Colla G. Imputato:Damiani e altro. P.M.DiCasola C. (Parz. Diff.) (Dichiara inammissibile, App. Roma, 29/09/2008)650 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - 027 DECLARATORIA IMMEDIATA DIDETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA'ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE

    CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - Insufficienza o contraddittorietà della prova - Prevalenza delladeclaratoria di estinzione del reato - Limiti - Indicazione.

    SSM 8.4.13 – cons. Carlo Citterio–II- 27 

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