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Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita prodotti ittici e pane” RELATORE Giuseppe QUAGLIANA, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Caltavuturo

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Città Rete: Trasparenza e Legalità

TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita prodotti ittici e pane”

RELATOREGiuseppe QUAGLIANA, Comandante della Polizia Municipale del Comune di Caltavuturo

I° Seminario su Il commercio su aree pubbliche Polizzi Generosa, 27 Marzo 2015

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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IN SICILIA

Controlli e disciplina sanzionatoria

Vendita itinerante

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. 01-03-1995 n. 18, così come modificata e integrata dalla L.R. 08-01-1996 n. 2, che disciplina il commercio su aree pubbliche in Sicilia.

Legge

24-11-1981 n. 689,

in materia di illeciti amministrativi.

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La L.R. 18/95 in sintesi

Dà la definizione di commercio su aree pubbliche e ne indica le modalità di svolgimento (art. 1)

Prescrive le condizioni e le limitazioni per l’esercizio di tale attività (art. 8)

Prescrive le sanzioni amministrative da applicare per le violazioni a tale normativa (art. 20)

Disciplina il rilascio delle autorizzazioni (art. 2)

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NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE

NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/c del 06 maggio 2010, punti 10.2 e 10.3, in relazione all’art. 70, c.

2, del D.lgs. 59/2010, chiarisce che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi

Comune (di residenza o di avvio dell’attività commerciale) ed E’ VALIDA SU

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/c del 06 maggio 2010, punti 10.2 e 10.3, in relazione all’art. 70, c.

2, del D.lgs. 59/2010, chiarisce che l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante può essere rilasciata da qualsiasi

Comune (di residenza o di avvio dell’attività commerciale) ed E’ VALIDA SU

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

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NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE

NO NULLA OSTA DEL COMUNE PER ESERCITARE IL COMMERCIO ITINERANTE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVEASSESSORATO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Circolare Assessoriale n. 05 del 22-10-2013 Circolare Assessoriale n. 05 del 22-10-2013

In analogia con quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale 3635/c del 6-5-2010, si ritiene che con le autorizzazioni di tipologia c) ex L.R. 18/95,rilasciate dai Comuni siciliani e dalla Regione Sicilia, si può esercitare il commercio su A.P. in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, fermo restando eventuali limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o di qualsiasi altra natura, stabilite dalle singole amministrazioni comunali.

In analogia con quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale 3635/c del 6-5-2010, si ritiene che con le autorizzazioni di tipologia c) ex L.R. 18/95,rilasciate dai Comuni siciliani e dalla Regione Sicilia, si può esercitare il commercio su A.P. in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, fermo restando eventuali limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o di qualsiasi altra natura, stabilite dalle singole amministrazioni comunali.

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Art. 8,c.3, L.R. 18/95 Limitazioni al commercio su aree pubbliche,

stabilite dalle singole amministrazioni comunali:

viabilità;igienico-sanitario;di altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8,c.3, L.R. 18/95

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Legge 24-11-1981 n. 689

Tutto il mondo delle sanzioni amministrative ruota intorno ai principi della legge 689/81

Tutto il mondo delle sanzioni amministrative ruota intorno ai principi della legge 689/81

Come già sappiamo, la legge 689/81 si applica a tutte le ipotesi

in cui una violazione sia punita con una sanzione amministrativa

pecuniaria, inflitta dalla stessa Pubblica Amministrazione

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Legge 24-11-1981 n. 689Operativamente, durante le diverse attività di controllo esplicate dalla Polizia Municipale, principalmente

su strada, per una corretta applicazione delle sanzioni in materia commerciale, oltre a

richiedere la conoscenza dei principi generali del diritto amministrativo punitivo, si ritiene opportuno che

sia necessario:

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Legge 24-11-1981 n. 689

avere a disposizione immediata una Modulistica-Tipo, magari per i casi professionali più ricorrenti, al fine di evitare di redigere atti annullabili, per ovviare al massimo i contenziosi.

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Legge 24-11-1981 n. 689

L’esperienza suggerisce che nella fase di accertamento dell’illecito è necessario acquisire e descrivere i più elementi possibili, per contestare le violazioni.

Accertamento dell’illecito

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Legge 24-11-1981 n. 689

Es. In caso di accertamento di vendita in assenza di autorizzazione amministrativa\comunicazione DIA\SCIA (art. 20, comma 1^, L.R. 18/95), si ritiene opportuno indicare gli estremi dell’acquirente, in sua mancanza descrivere se l’operatore commerciale era in atteggiamento di vendita (furgone con sportellone del vano di carico aperto, con esposizione all’interno della merce – presenza di bilancia pesa alimenti – sacchetti di plastica – ecc.)

Es. In caso di accertamento di vendita in assenza di autorizzazione amministrativa\comunicazione DIA\SCIA (art. 20, comma 1^, L.R. 18/95), si ritiene opportuno indicare gli estremi dell’acquirente, in sua mancanza descrivere se l’operatore commerciale era in atteggiamento di vendita (furgone con sportellone del vano di carico aperto, con esposizione all’interno della merce – presenza di bilancia pesa alimenti – sacchetti di plastica – ecc.)

Accertamento dell’illecito

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VENDITA SU AREE PUBBLICHE DI PRODOTTI ITTICI

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Normativa di riferimentoNormativa di riferimento

-Regolamento CE 852/2004-Regolamento CE 853/2004 (pacchetto igiene)- Regolamento CE 178/2002

(rintracciabilità)- D.lgs. 193 del 6-11-2007 (controlli in materia di sicurezza

alimentare - SANZIONI)

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VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE

VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE

Per effettuare la vendita su aree pubbliche, il veicolo deve

ottenere la registrazione sanitaria da parte dell’A.S.P. -

U.O. Veterinaria - di competenza

Per effettuare la vendita su aree pubbliche, il veicolo deve

ottenere la registrazione sanitaria da parte dell’A.S.P. -

U.O. Veterinaria - di competenza

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VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE

VEICOLO ADIBITO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI IN FORMA ITINERANTE

Per il rilascio della registrazione sanitaria, è necessario:-il possesso dei requisiti dell’O.M. del 03 aprile 2002;- che il veicolo sia immatricolato secondo le norme del C.d.S., come veicolo speciale, uso negozio (Negozio Mobile)

Per il rilascio della registrazione sanitaria, è necessario:-il possesso dei requisiti dell’O.M. del 03 aprile 2002;- che il veicolo sia immatricolato secondo le norme del C.d.S., come veicolo speciale, uso negozio (Negozio Mobile)

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ORGANI COMPETENTI A CONTESTARE LE

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE SICUREZZA ALIMENTARE

(D.lgs. 193/2007)

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Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 32156 del 10-11-2009, aveva chiarito che gli organi competenti a contestare le violazioni in materia di sicurezza alimentare, regolamenti CEE 852 e 853/2004, sanzionate dal D.lgs. 193/2007 erano:- Lo stesso Ministero (Carabinieri NAS, dal quale hanno una dipendenza funzionale);- Le Regioni;-Le Province autonome;- Le A.S.L.

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La Polizia Municipale, per questo Ministero non aveva alcun titolo a contestare le

violazioni ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004

(pacchetto igiene) sanzionate dal D.lgs. 193/2007

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Secondo gli estensori della predetta nota, qualora la P.M. nel corso di

interventi operativi accertava violazioni di carattere igienico

sanitario, avrebbe dovuto interpellare il personale dell’A.S.L., per proseguire

le operazioni per contestare le violazioni

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Con i superiori atti si poneva finea questa grave limitazione dell’attività, della dignità e professionalità della P.M.

nota del Ministero dell’Interno n.557/ST/201.600/S.12, del 26-5-2010 e il parere n. 163 del 2009

dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana.

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Nella nota del Ministero e nel parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana si fa presente che, in base al combinato disposto

dell’art. 13, c.4, della legge 689/81 che attribuisce agli U.P.G. e agli A.P.G., competenza generale in ordine all’accertamento di ogni tipo di violazione

punita con una sanzione amministrativa, e dell’art. 5, c. 1, delle 65/86, che riconosce al

personale di P.M. le funzioni di polizia giudiziaria, nell’ambito del territorio di appartenenza, gli

UPG e APG della P.M., possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative,

comprese quelle punite dal D.lgs. 193/2007

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RINTRACCIABILITA’ DEGLI ALIMENTI(Prodotti Ittici)

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“È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità

degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione

alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di

un alimento o di un mangime”.

RINTRACCIABILITA’Art. 18 – Reg. CE 178/2002

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SOGGETTI OBBLIGATI SONO, tutti gli operatori che entrano in contatto con i materiali sopra indicati, lungo l’intera filiera produttiva

RINTRACCIABILITA’Art. 18 – Reg. CE 178/2002

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Tutti gli operatori della filiera, infatti, devono dotarsi di sistemi e procedure per identificare i fornitori dei loro prodotti, i quali devono mettere disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni al riguardo, qualora richiesto

RINTRACCIABILITA’Art. 18 – Reg. CE 178/2002

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Nel caso di vendita di prodotti ittici,

all’operatore viene richiesto di fornire i dati del soggetto che abbia

fornito l’alimento

RINTRACCIABILITA’Art. 18 – Reg. CE 178/2002

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L'articolo 2 del D.lgs. 190/06 stabilisce le sanzioni per la

violazione degli obblighi derivanti dall'art. 18 del regolamento CE

178/02, in materia di rintracciabilità

RINTRACCIABILITA’SANZIONI

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NORMA VIOLATA: Art. 6, c. 2 del Regolamento (CE) n° 852/2004

VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIA\SCIA

Mancata notifica della DIA\SCIA all’autorità competente

DICITURA: Effettuava trasporto di prodotti ittici freschi con veicolo indicato, senza aver notificato all’autorità competente la relativa DIA\SCIA o avente la registrazione della DIA\SCIA revocata o sospesa (Assenza di registrazione sanitaria)

SANZIONE: Art.6, c. 3, D.L. 193/07 Pagamento in misura ridotta € 3.000,00 (minimo € 1.500,00 – massimo € 9.000,00)SANZIONE ACCESSORIA: SEQUESTRO AMMINISTRATIVO MERCE

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NORMA VIOLATA: Allegato II cap. IV del Reg. (CE) 852/2004

VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO

Requisiti e igiene del veicolo

DICITURA: Effettuava trasporto di prodotti ittici freschi con veicolo indicato avente il vano carico, igienicamente non idoneo e tale da proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione. Nello specifico il veicolo risultava: insudiciato, sporco, esposto agli agenti atmosferici, ai fumi di scarico o da altri fattori ambientali, non costruito in modo tale da consentire un’adeguata pulizia, senza spigoli arrotondati,ecc.).

SANZIONE: Art.6, c. 5, D.L. 193/07 Pagamento in misura ridotta € 1.000,00 (minimo € 500,00 – massimo € 3.000,00)COMUNICAZIONE ALL’A.S.P.

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NORMA VIOLATA: Allegato III Sez. VIII, cap.VIII del Reg. (CE) 853/2004

VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO

Acqua di fusione

DICITURA: Effettuava un trasporto di prodotti della pesca (specificare), con il veicolo indicato, mantenuti sotto ghiaccio, la cui acqua di fusione rimane a contatto con i prodotti.

SANZIONE: Art.6, c. 5, D.L. 193/07 Pagamento in misura ridotta € 1.000,00 (minimo € 500,00 – massimo € 3.000,00)

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NORMA VIOLATA: Art. 18, Regolamento (CE) n° 178/2002

VIOLAZIONI IN MATERIA DI RINTRACCIABILITA’

RINTRACCIABILITA’ PRODOTTI ALIMENTARI

DICITURA: Effettuava il trasporto\vendita di prodotti della pesca (specificare), con il veicolo indicato, senza fornire la documentazione sulla sua provenienza.

SANZIONE: Art. 2 D.lgs. 190/2006Pagamento in misura ridotta € 1.500,00 (minimo € 750,00 – massimo € 4.500,00)

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Vendita PANE NON

IN SEDE FISSA

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Vendita pane non in sede fissaVendita pane non in sede fissa

Vendita itinerante

su aree pubbliche

Vendita a domicilio o porta a

porta

Consegna a domicilio

3 tipologie

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Art. 26, c.2, legge 4-7-1967 n. 580Art. 26, c.2, legge 4-7-1967 n. 580

Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

Art. 30, c.5, D.lgs. 31-3-1998 n. 114Art. 30, c.5, D.lgs. 31-3-1998 n. 114

Sentenza n. 11427 del 12-11-1998, Sezione I Cassazione Civile

Art. 6, c.3, Ord. Min. 03-04-2002Art. 6, c.3, Ord. Min. 03-04-2002

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Art. 26, comma 2, legge 580/67

Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

“E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi

siano le garanzie di cui agli articoli precedenti”

“E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi

siano le garanzie di cui agli articoli precedenti”

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Art. 30, comma 5, D.lgs. 114/98

Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

Abolisce ogni precedente divieto di vendita su aree pubbliche, ivi incluso

quello della vendita del pane nei mercati scoperti,

fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari

Abolisce ogni precedente divieto di vendita su aree pubbliche, ivi incluso

quello della vendita del pane nei mercati scoperti,

fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari

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Sentenza n. 11427/1998 Sez.I Cass. Civ.

Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

Detta sentenza, aveva sostenuto l’inapplicabilità del divieto di

vendita di pane su aree pubbliche, sancito dall’art. 26 della legge

580/67

Detta sentenza, aveva sostenuto l’inapplicabilità del divieto di

vendita di pane su aree pubbliche, sancito dall’art. 26 della legge

580/67

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Art. 6, c.3, Ord.Min. 03-04-2002

Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili in presenza di banchi mobili

che abbiano le caratteristiche di cui all’art.3 comma 3.

In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane precofenzionato all’origine”

La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili in presenza di banchi mobili

che abbiano le caratteristiche di cui all’art.3 comma 3.

In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane precofenzionato all’origine”

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Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

Quindi, dal combinato disposto del D.lgs. 114/1998, della Sentenza Cass. Civ. n. 11427 e dell’O.M. del 03-04-

2002, una volta garantita la sicurezza igenico-sanitaria,

non possono essere previsti divieti non ragionevoli e discriminanti

Quindi, dal combinato disposto del D.lgs. 114/1998, della Sentenza Cass. Civ. n. 11427 e dell’O.M. del 03-04-

2002, una volta garantita la sicurezza igenico-sanitaria,

non possono essere previsti divieti non ragionevoli e discriminanti

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Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

Attualmente, quindi, la vendita di pane in forma itinerante deve ritenersi

ammessa, nel rispetto dei requisiti

igienico-sanitari

Attualmente, quindi, la vendita di pane in forma itinerante deve ritenersi

ammessa, nel rispetto dei requisiti

igienico-sanitari

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Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

Il fatto che in qualche caso si continua a negare la possibilità della vendita esclusiva del pane su A.P. è una discriminante, se si tiene conto che vengono autorizzati alla vendita su A.P., prodotti alimentari più delicati:panini farciti con salumi o formaggi, hamburger, nonché latticini, ecc.

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REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI

VEICOLI E DEI CONTENITORI

UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEL PANE

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI

VEICOLI E DEI CONTENITORI

UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DEL PANE

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AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE

Per il trasporto del pane, relativamente ai mezzi, non esistono norme specifiche.

Gli automezzi utilizzati per esercitare l'attività di trasporto\vendita devono mantenere le

condizioni igienico-sanitarie, di cui al DPR 327/80, e i requisiti previsti dall'allegato II del

Regolamento CE 852/2004 (D.lgs. 193/2007)

Per il trasporto del pane, relativamente ai mezzi, non esistono norme specifiche.

Gli automezzi utilizzati per esercitare l'attività di trasporto\vendita devono mantenere le

condizioni igienico-sanitarie, di cui al DPR 327/80, e i requisiti previsti dall'allegato II del

Regolamento CE 852/2004 (D.lgs. 193/2007)

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AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE

Il mezzo deve essere igienicamente idoneo, per evitare ogni forma di insudiciamento o altro danno alle

sostanze trasportate, e deve essere pulito e lavato periodicamente.

Il mezzo deve essere igienicamente idoneo, per evitare ogni forma di insudiciamento o altro danno alle

sostanze trasportate, e deve essere pulito e lavato periodicamente.

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AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE

Considerato che il pane viene trasportato in idonei contenitori, il rivestimento interno deve essere in materiale non poroso, facilmente lavabile e disinfettabile, senza zone o interstizi di accumulo sporcizia.

Considerato che il pane viene trasportato in idonei contenitori, il rivestimento interno deve essere in materiale non poroso, facilmente lavabile e disinfettabile, senza zone o interstizi di accumulo sporcizia.

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AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PANE

Non è necessario che sia coibentato(ha senso per trasporto di prodotti refrigerati o surgelati).Comunque, poiché la normativa non parla di coibentazione o rivestimento, è sufficiente che il mezzo sia mantenuto in buone condizioni igieniche.

Non è necessario che sia coibentato(ha senso per trasporto di prodotti refrigerati o surgelati).Comunque, poiché la normativa non parla di coibentazione o rivestimento, è sufficiente che il mezzo sia mantenuto in buone condizioni igieniche.

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CONTENITORICONTENITORI

Il pane deve essere trasportato in CONTENITORI lavabili e muniti di

coperchio, in modo che il pane risulti al riparo della polvere e di ogni altra

causa di insudiciamento

Il pane deve essere trasportato in CONTENITORI lavabili e muniti di

coperchio, in modo che il pane risulti al riparo della polvere e di ogni altra

causa di insudiciamento

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Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

PER ESERCITARE TALE ATTIVITA’

E’ NECESSARIO

PER ESERCITARE TALE ATTIVITA’

E’ NECESSARIO

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Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

Possesso di autorizzazione amministrativa (ora S.C.I.A)

==========

Violazione sanzionata ai sensi dell’art. 20, c.1, L.R. 18/95

Sanzione € 310,00

Possesso di autorizzazione amministrativa (ora S.C.I.A)

==========

Violazione sanzionata ai sensi dell’art. 20, c.1, L.R. 18/95

Sanzione € 310,00

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Vendita pane su aree pubblicheVendita pane su aree pubbliche

Per il mezzo che trasporta il pane, deve essere presentata SCIA, così da permettere la sua registrazione da parte dell’ASP di appartenenza.

(D.lgs. 193/2007)Violazione art.6, c.3. – sanz. € 3.000,00

Per il mezzo che trasporta il pane, deve essere presentata SCIA, così da permettere la sua registrazione da parte dell’ASP di appartenenza.

(D.lgs. 193/2007)Violazione art.6, c.3. – sanz. € 3.000,00

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VENDITA PANEA

A DOMICILIO «porta a porta»

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VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

L’attività di vendita a domicilio del consumatore,

rientra tra quelle disciplinate dall’art. 19 del D.lgs. 114/98

L’attività di vendita a domicilio del consumatore,

rientra tra quelle disciplinate dall’art. 19 del D.lgs. 114/98

Page 55: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Nel caso specifico, l’attività di vendita a domicilio, si configura

qualora il fornaio o suo incaricato si rechi presso le abitazioni, contatta il

cliente, riceve l’ordinativo, torna nel mezzo adibito al trasporto,

prende il pane e lo vende al cliente.

Nel caso specifico, l’attività di vendita a domicilio, si configura

qualora il fornaio o suo incaricato si rechi presso le abitazioni, contatta il

cliente, riceve l’ordinativo, torna nel mezzo adibito al trasporto,

prende il pane e lo vende al cliente.

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Page 56: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

La vendita a domicilio, rientrante nella disciplina in esame, riguarda quella effettuata esclusivamente

nei riguardi del consumatore finale (non quella eseguita nei confronti

dei rivenditori)

La vendita a domicilio, rientrante nella disciplina in esame, riguarda quella effettuata esclusivamente

nei riguardi del consumatore finale (non quella eseguita nei confronti

dei rivenditori)

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Page 57: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Tale attività si presenta come una attività commerciale che

affianca quella principale artigianale

Tale attività si presenta come una attività commerciale che

affianca quella principale artigianale

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Page 58: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Per esercitare tale forma di commercio, è necessaria la SCIA per

la vendita itinerante, che abilita anche alla vendita a domicilio, e la

registrazione sanitaria del mezzo da parte dell’A.S.P.

Per esercitare tale forma di commercio, è necessaria la SCIA per

la vendita itinerante, che abilita anche alla vendita a domicilio, e la

registrazione sanitaria del mezzo da parte dell’A.S.P.

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Page 59: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Il titolare della licenza, per l’esercizio di tale attività

può avvalersi anche di incaricati

Il titolare della licenza, per l’esercizio di tale attività

può avvalersi anche di incaricati

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Page 60: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

- L’esercente deve comunicare l’elenco all’autorità di P.S., del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale;

- Devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, c.2, del D.lgs.114/98;

- L’esercente deve comunicare l’elenco all’autorità di P.S., del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale;

- Devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, c.2, del D.lgs.114/98;

INCARICATI ALLA VENDITA

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Page 61: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

- L’esercente deve rilasciare un tesserino di riconoscimento numerato, aggiornato annualmente, contenente le generalità, la fotografia, l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del responsabile della stessa impresa e la firma di quest’ultimo.

- L’esercente deve rilasciare un tesserino di riconoscimento numerato, aggiornato annualmente, contenente le generalità, la fotografia, l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del responsabile della stessa impresa e la firma di quest’ultimo.

INCARICATI ALLA VENDITA

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Page 62: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

- Il tesserino deve essere bene esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.

- Il tesserino è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente la vendita a domicili.

Le disposizioni relativi agli incaricati, si applicano anche nel caso in cui la vendita a domicilio sia effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.

- Il tesserino deve essere bene esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.

- Il tesserino è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente la vendita a domicili.

Le disposizioni relativi agli incaricati, si applicano anche nel caso in cui la vendita a domicilio sia effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante.

INCARICATI ALLA VENDITA

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

Page 63: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

E’ possibile esercitare la vendita a domicilio da parte di un produttore di

pane o suo incaricato, anche se fuori dal territorio comunale dove ha sede il posto

di produzione.

SCIA VENDITA ITINERANTE – REGISTRAZIONE SANITARIA DEL MEZZO

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

VENDITA PANE AL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

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CONSEGNA PANE A DOMICILIO

Page 65: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Consegna pane a domicilio Si ha la consegna a domicilio del pane,

quando il quantitativo ordinato, sia preconfezionato in imballaggi chiusi

all’origine (sacchetti di carta o microforati) dal panificio o rivenditore, che ne curano il

trasporto e la consegna al cliente, con l’indicazione negli imballaggi del cognome

del destinatario e del suo domicilio.All’imballaggio si deve allegare

lo scontrino fiscale

Si ha la consegna a domicilio del pane, quando il quantitativo ordinato, sia preconfezionato in imballaggi chiusi

all’origine (sacchetti di carta o microforati) dal panificio o rivenditore, che ne curano il

trasporto e la consegna al cliente, con l’indicazione negli imballaggi del cognome

del destinatario e del suo domicilio.All’imballaggio si deve allegare

lo scontrino fiscale

Page 66: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Consegna pane a domicilio

La consegna a domicilio del pane, nella Regione siciliana è stata

disciplinata dal Decreto

dell’Assessore alla Sanità n. 61632 dell’11-04-1987

La consegna a domicilio del pane, nella Regione siciliana è stata

disciplinata dal Decreto

dell’Assessore alla Sanità n. 61632 dell’11-04-1987

Page 67: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Consegna pane a domicilio

Il trasporto a domicilio del pane, fermo restando l’idoneità dei mezzi

di trasporto e dei recipienti, è consentito esclusivamente in

confezioni singole e personalizzate con cognome e domicilio

Il trasporto a domicilio del pane, fermo restando l’idoneità dei mezzi

di trasporto e dei recipienti, è consentito esclusivamente in

confezioni singole e personalizzate con cognome e domicilio

Art. 1 del D.A. 61632/87

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Consegna pane a domicilio

Per effettuare la consegna a domicilio del pane,

poiché la fattispecie non configurala vendita su aree pubbliche, E’ NECESSARIA solamente la

S.C.I.A. sanitaria dell’automezzo per il trasporto di alimenti

Per effettuare la consegna a domicilio del pane,

poiché la fattispecie non configurala vendita su aree pubbliche, E’ NECESSARIA solamente la

S.C.I.A. sanitaria dell’automezzo per il trasporto di alimenti

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VENDITA PANE AI RIVENDITORI

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VENDITA PANE A RIVENDITORIUn produttore di pane, può fornire il proprio prodotto ai rivenditori, anche

se fuori dal territorio comunale.Non è necessaria alcuna

autorizzazione\SCIA per vendita itinerante, poiché trattasi di vendita

all’ingrosso, in quanto il forno vende il pane di sua produzione ai rivenditori

Un produttore di pane, può fornire il proprio prodotto ai rivenditori, anche

se fuori dal territorio comunale.Non è necessaria alcuna

autorizzazione\SCIA per vendita itinerante, poiché trattasi di vendita

all’ingrosso, in quanto il forno vende il pane di sua produzione ai rivenditori

Page 71: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

VENDITA PANE A RIVENDITORI

Per effettuare tale attività è necessario: - il possesso dei requisiti igienico-sanitari dell’automezzo e il trasporto deve avvenire in recipienti chiusi, puliti e ben protetti da agenti esterni.- documento di trasporto del pane.

Per effettuare tale attività è necessario: - il possesso dei requisiti igienico-sanitari dell’automezzo e il trasporto deve avvenire in recipienti chiusi, puliti e ben protetti da agenti esterni.- documento di trasporto del pane.

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SANZIONI

Page 73: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

VIOLAZIONIConsegna pane a domicilio, senza averlo posto, prima dell’uscita dall’esercizio, in

confezioni singole e personalizzate

Norma violata art. 20, c. 1, L.R. 18/95(vendita itinerante in assenza di autorizzazione)

Norma violata art. 20, c. 1, L.R. 18/95(vendita itinerante in assenza di autorizzazione)

Sanzione € 310,00(€ 155,00 - € 1.550,00)

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VIOLAZIONI

Trasporto pane in recipienti non idonei

Norma violata art. 26, c. 1, legge 580/67Norma violata art. 26, c. 1, legge 580/67

Sanzione € 103,00,(1/3 della sanzione massima prevista)Art. 44, c.1, lettera b) – legge 580/67

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Trasporto pane con vano carico del veicolo, igienicamente non idoneo

NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004

NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004

Sanzione € 1.000,00 (€ 500,00 - € 3.000,00)

VIOLAZIONI

Page 76: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

NORMA VIOLATA: - Art. 19, del D.lgs. 114/98NORMA VIOLATA: - Art. 19, del D.lgs. 114/98

Sanzione € 5.164,00,Art. 22, c.1, D.lgs. 114/98 (€ 2.582,00 - € 15.494,00)

VIOLAZIONI

Page 77: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Trasporto pane con vano carico del veicolo, igienicamente non idoneo

NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004

NORMA VIOLATA: - Art. 6, comma 5, del D.lgs. 193/2007, in relazione all’Art. 6, c.2, Reg. CE 852/2004

Sanzione € 1.000,00 (€ 500,00 - € 3.000,00)

VIOLAZIONI

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GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

D.lgs. 193/2007Normativa sicurezza

alimentare

D.lgs. 190/2006Rintracciabilità

Prodotti alimentari

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GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

In conformità a quanto disposto dall’art. 1 del Decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13, l’A.S.P. di Palermo ha istituito

l’UFFICIO SANZIONI

In conformità a quanto disposto dall’art. 1 del Decreto dell’Assessorato Regionale alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13, l’A.S.P. di Palermo ha istituito

l’UFFICIO SANZIONI

Materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti

D.lgs. 193 del 6-11-2007

Page 80: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

UFFICIO SANZIONI, provvede:1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81;2.Alla gestione degli scritti difensivi;3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.

UFFICIO SANZIONI, provvede:1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81;2.Alla gestione degli scritti difensivi;3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.

D.lgs. 193 del 6-11-2007

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Page 81: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

Indirizzo:Ufficio Sanzioni dell’A.S.P. di PalermoInterno P.O. – PisaniVia Pindemonte n. 88 90129 Palermo

Indirizzo:Ufficio Sanzioni dell’A.S.P. di PalermoInterno P.O. – PisaniVia Pindemonte n. 88 90129 Palermo

D.lgs. 193 del 6-11-2007

UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE SCRITTI DIFENSIVI e IL RAPPORTO

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Page 82: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 2301

A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 2301

D.lgs. 193 del 6-11-2007

MODALITA’ PAGAMENTI

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Page 83: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

L’Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca ha emanato apposita circolare esplicativa

L’Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca ha emanato apposita circolare esplicativa

Materia di RINTRACCIABILITA’D.lgs. 190 del 05-04-2006

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

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Indirizzo: Assessorato Reg. Cooperazione Commercio Artigianato e PescaDipartimento Cooperazione Commercio e ArtigianatoServizio Depenalizzazione e Gestione delle EntrateVia Degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo

Indirizzo: Assessorato Reg. Cooperazione Commercio Artigianato e PescaDipartimento Cooperazione Commercio e ArtigianatoServizio Depenalizzazione e Gestione delle EntrateVia Degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo

D.lgs. 190 del 05-04-2006

UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE SCRITTI DIFENSIVI e IL RAPPORTO

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Page 85: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

L’ Ufficio depenalizzazione, provvede:1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81;2.Alla gestione degli scritti difensivi;3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.

L’ Ufficio depenalizzazione, provvede:1.Al ricevimento dei rapporti ex art. 17 legge 689/81;2.Alla gestione degli scritti difensivi;3.All’emissione dell’ordinanza di ingiunzione o di archiviazione;4.Alla predisposizione degli atti diretti al recupero delle somme dovute dal trasgressore, nel caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza di ingiunzione, nei termini previsti.

D.lgs. 190 del 05-04-2006

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Page 86: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 1993

A)Direttamente presso gli Uffici provinciali di Cassa Regionale;B)Versamento in c\c postale n. 302901 intestato a UNICREDIT Banca - Ufficio di Cassa Regionale CAUSALE: Polizia Municipale di _______, verbale n. _____ del _____ capitolo 1993

D.lgs. 190 del 05-04-2006

MODALITA’ PAGAMENTI

GESTIONE PROCEDIMENTI SANZIONATORI

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VIOLAZIONI

APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALIAPPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI

Accertamenti sulcattivo stato di cattivo stato di conservazione conservazione

di prodotti alimentari in generale

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VIOLAZIONI

In materia alimentare, perché ricorra il cattivo stato di conservazione è sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto, non vengono osservate le precauzioni igienico-sanitarie, dirette ad evitare la sua alterazione e a non compromettere la genuinità e la commestibilità

Cattivo stato di conservazione

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VIOLAZIONI

Esempi:Temperatura di conservazione;Sistemi di confezionamento;Luogo di conservazione;Esposizione all’aria o al sole;Trasporto;Ecc.;

Cattivo stato di conservazione

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-Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3635/C del 06-05-2010 (autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale)- Circolare Assessorato Attività Produttive n. 5 del 22-10-2013 autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale)-Ordinanza Ministero della Salute del 03-04-2002(Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;-Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 32156 del 10-11-2009(tra gli organi competenti a contestare le violazioni in materia di sicurezza alimentare sanzionate dal D.lgs. 193/2007, E’ ESCLUSA LA POLIZIA MUNICIPALE;-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)

-Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3635/C del 06-05-2010 (autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale)- Circolare Assessorato Attività Produttive n. 5 del 22-10-2013 autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante valida su tutto il territorio nazionale)-Ordinanza Ministero della Salute del 03-04-2002(Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;-Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 32156 del 10-11-2009(tra gli organi competenti a contestare le violazioni in materia di sicurezza alimentare sanzionate dal D.lgs. 193/2007, E’ ESCLUSA LA POLIZIA MUNICIPALE;-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)

RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO

Page 91: Città Rete: Trasparenza e Legalità TITOLO DELL’INTERVENTO “Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Controlli e disciplina sanzionatoria – Vendita.

-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)-Sentenza n. 11427 del 12/11/1998 – Sezione I Cassazione Civile (inapplicabilità divieto di vendita su aree pubbliche di pane, sancito dall’art. 26,c.2, della legge 580/67)- Decreto Assessorato alla Sanità n. 61632 dell’11-04-1987 (disciplina consegna pane a domicilio)-Decreto Assessorato Regionale alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13 (Violazioni i materia di sicurezza alimentare – D.lgs. 193/2007 – ISTITUZIONE UFFICIO SANZIONI)-Comunicazione costituzione ufficio sanzioni, da parte dell’A.S.P. di Palermo, del 12-11-2013 (D.lgs. 193/2007)-Circolare esplicativa dell’Assessorato, alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e pesca, del 2008, costituzione ufficio sanzioni(violazioni rintracciabilità -D.lgs. 190/2006)

-Nota del Ministero dell’Interno n. 557/ST/201.600/S.12 del 26-5-2010 e Parere n. 163/2009 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (LA P.M. può accertare le violazioni punite dal D.lgs. 193/2007)-Sentenza n. 11427 del 12/11/1998 – Sezione I Cassazione Civile (inapplicabilità divieto di vendita su aree pubbliche di pane, sancito dall’art. 26,c.2, della legge 580/67)- Decreto Assessorato alla Sanità n. 61632 dell’11-04-1987 (disciplina consegna pane a domicilio)-Decreto Assessorato Regionale alla Salute del 13-06-2013 n. 01185/13 (Violazioni i materia di sicurezza alimentare – D.lgs. 193/2007 – ISTITUZIONE UFFICIO SANZIONI)-Comunicazione costituzione ufficio sanzioni, da parte dell’A.S.P. di Palermo, del 12-11-2013 (D.lgs. 193/2007)-Circolare esplicativa dell’Assessorato, alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e pesca, del 2008, costituzione ufficio sanzioni(violazioni rintracciabilità -D.lgs. 190/2006)

RIFERIMENTI NORMATIVI DI APPROFONDIMENTI SUL TEMA TRATTATO

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Per informazioni e contatti:

Giuseppe QUAGLIANA, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di CaltavuturoRecapiti telefonici: 0921547371 – 3271219656 Fax 0921541747Email: [email protected]