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CITTÀ di SAVONA REGOLAMENTO DEL CIVICO MACELLO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 121 DEL 21 APRILE 1975 MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 2 FEBBRAIO 1976

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CITTÀ di SAVONA

REGOLAMENTO DEL

CIVICO MACELLO

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 121 DEL 21 APRILE 1975 MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 3 DEL 2 FEBBRAIO 1976

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I N D I C E Art. 1 pag. 3 Art. 2 pag. 3 Art. 3 pag. 3 Art. 4 pag. 3 Art. 5 pag. 4 Art. 6 Personale pag. 4 Art. 7 pag. 4 Art. 8 pag. 5 Art. 9 pag. 5 Art. 10 pag. 6 Art. 11 pag. 6 Art. 12 pag. 6 Art. 13 pag. 7 Art. 14 pag. 7 Art. 15 pag. 7 Art. 16 Orario pag. 7 Art. 17 Sulla macellazione dei bovini pag. 8 Art. 18 Visita sanitaria preventiva pag. 9 Art. 19 pag. 9 Art. 20 pag. 9 Art. 21 pag. 10 Art. 22 pag. 10 Art. 23 pag. 10 Art. 24 pag. 10 Art. 25 Macellazione degli animali (Abbattimento) pag. 11 Art. 26 pag. 11 Art. 27 pag. 11 Art. 28 pag. 11 Art. 29 pag. 12 Art. 30 pag. 12 Art. 31 pag. 12 Art. 32 Visita alle carni macellate pag. 12 Art. 33 pag. 12 Art. 34 pag. 13 Art. 35 pag. 13 Art. 36 pag. 13 Art. 37 pag. 14 Art. 38 pag. 14 Art. 39 pag. 14 Art. 40 pag. 14 Art. 41 pag. 15 Art. 42 pag. 15 Art. 43 pag. 15 Art. 44 pag. 15 Art. 45 pag. 16 Art. 46 Introduzione di carne fresca macellata altrove pag. 16

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Art. 47 Trasporto delle carni macellate pag. 16 Art. 48 Tripperia pag. 17 Art. 49 pag. 17 Art. 50 pag. 17 Art. 51 pag. 17 Art. 52 pag. 18 Art. 53 Disposizioni d’ordine e di polizia pag. 18 Art. 54 pag. 18 Art. 55 pag. 18 Art. 56 pag. 18 Art. 57 pag. 19 Art. 58 pag. 19 Art. 59 pag. 19 Art. 60 pag. 19 Art. 61 pag. 19 Art. 62 pag. 20 Art. 63 pag. 20 Art. 64 pag. 20 Art. 65 pag. 20 Art. 66 pag. 20 Art. 67 pag. 21 Art. 68 pag. 21 Art. 69 pag. 21 Art. 70 pag. 21 Art. 71 pag. 21 Art. 72 pag. 21 Art. 73 pag. 22 Art. 74 pag. 22 Art. 75 pag. 22 Art. 76 Commissione del Civico Macello pag. 22 Art. 77 pag. 23 Art. 78 pag. 23 Art. 79 pag. 23

Articolo 1

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A norma dell'art. 1 del Regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni 20 dicembre 1928 n. 3298 e successive norme allegate alla circolare della A.C.I.S. n. 43 del 9 giugno 1951, la macellazione di tutti gli animali bovini, bufalini, ovini, suini ed equini destinati all'alimentazione, deve essere eseguita esclusivamente nel pubblico macello comunale. Solo in via eccezionale e quando fondati motivi giustifichino il provvedimento, può essere consentita dal Sindaco, previa approvazione della Giunta Regionale, sentito il Veterinario Provinciale (D.P.R. 23.06.72, n. 1066), la macellazione per uso privato o a scopo industriale, anche fuori del civico macello, secondo le norme e con le garanzie stabilite dagli articoli 9-10-11-12-13 e 16 del predetto Regolamento.

Articolo 2 Il pagamento delle imposte, tasse e diritti vari, sarà fatto unicamente attraverso l'apposito Ufficio Amministrativo sito nel civico macello.

Articolo 3 Lo stabilimento è diviso in reparti particolari, secondo la specie degli animali da abbattere e cioè: 1) padiglione per bovini ed equini; 2) padiglione per ovini; 3) padiglione per suini; 4) grande galleria delle carni con annesso frigorifero e mercato carni foranee; 5) reparto tripperia; 6) reparto caldaie con annesso forno inceneritore per la distruzione di animali

sequestrati; 7) stalla contumaciale con locale per la macellazione d'urgenza; 8) stalle di sosta ( n. 2 per bovini ed equini, n. 1 per suini ed ovini); 9) spogliatoio, docce e servizi minori.

Articolo 4

All'ingresso del civico macello si trovano: al piano terreno i locali dell'Ufficio Sanitario (direzione e laboratorio di anatomia patologica) ed uffici annessi; al primo piano le abitazioni del direttore e del custode.

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Articolo 5

I locali di macellazione sono stati progettati e costruiti con criteri industriali. Per tale ragione le macellazioni dovranno essere eseguite solo da personale qualificato e addestrato.

Articolo 6 Personale

Il personale addetto allo stabilimento è così composto: 1) il veterinario direttore; 2) personale amministrativo secondo l'organico; 3) un custode; 4) un bollatore; 5) un conduttore caldaie patentato; 6) un addetto specializzato per la manutenzione degli impianti (meccanico,

elettricista); 7) abbattitori inservienti addetti all'abbattimento degli animali, alla pulizia dei locali,

dei piazzali, dei cortili e dei viali interni all'impianto.

Articolo 7

Il direttore del civico macello ha la posizione giuridica, trattamento economico, di prova e previdenziale di capo sezione del Comune con le attribuzioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 11.02.1961 n. 264. Egli ha la direzione tecnico amministrativa dello stabilimento e del mercato bestiame; ordina e regola i servizi del personale (veterinario, amministrativo, ausiliario e d'ordine) alle sue dipendenze; è responsabile dell'ordine e della disciplina dello stabilimento; propone i provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse del servizio; è responsabile della tenuta del registro di macellazione (registro giornaliero, registro partitario nonché registro di cui all'art. 17 del Regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298). E' altresì responsabile della custodia dei bolli per le carni. La sua nomina avrà luogo secondo le norme di legge e di regolamento. Egli ha l'obbligo di servizio stabilito per i funzionari del Comune. Non gli è consentito il libero esercizio della professione veterinaria; in caso di ferie, brevi assenze per malattia od altre cause giustificate potrà venire sostituito nel servizio da altro sanitario dell'Ufficio Veterinario Comunale. Egli presta servizio nello stabilimento secondo gli orari opportunamente fissati, è responsabile del funzionamento di tutti i servizi che ivi si compiono, sia dal lato sanitario come da quello disciplinare. Risiederà nell'alloggio assegnatogli e, per quanto lo riguarda, vigilerà per l'adempimento esatto e scrupoloso del presente

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regolamento, nonché delle leggi o dei regolamenti generali e locali e delle istruzioni e ordinanze comunali in vigore. Farà la visita sanitaria preventiva al bestiame introdotto e l'ispezione delle carni macellate. Dirigerà il gabinetto di analisi e di anatomia patologica e presiederà agli esami e ricerche sulle carni che riterrà opportuno esaminare. L'autorità del direttore si estende a tutto il personale addetto al macello e a chiunque che per ragioni di servizio od altro motivo abbia occasione di entrare e di intrattenersi nello stabilimento. Avrà le funzioni di Veterinario Comunale Capo in caso di vacanza di detto posto ( art. 5 D.P.R. 11.02.1961, n. 264 ).

Articolo 8

Il custode avrà l'obbligo di risiedere nell'alloggio assegnatogli. Si interesserà dell'apertura e della chiusura del macello nelle ore e per le operazioni prescritte. Dovrà inoltre provvedere al servizio telefonico; al controllo delle temperature e dello stato igrometrico delle celle frigorifere in assenza del bollatore. Avrà la custodia e la sorveglianza di tutti gli edifici, del materiale fisso e mobile e avrà in consegna le chiavi, delle quali sarà responsabile; non potrà allontanarsi dallo stabilimento senza autorizzazione del direttore stesso. Segnalerà al direttore o al capo ufficio le eventuali deficienze e le rotture di materiali constatate durante lo svolgimento delle sue funzioni. Per le sue funzioni di custodia si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento Organico Generale per i dipendenti del Comune.

Articolo 9

Al bollatore sono affidati i seguenti compiti: 1) la disciplina sull'ingresso degli animali alle sale di macellazione; 2) la sorveglianza sugli operatori durante le macellazioni affinché nessuna parte degli

organi o visceri venga sottratta al controllo veterinario; 3) l'assistenza al direttore durante l'ispezione; 4) la presa in consegna di parti sequestrate e destinate alla distruzione; 5) l'assistenza al direttore del macello nella contro visita delle carni foranee; 6) controllo delle temperature e dello stato idrometrico delle celle frigorifere.

Articolo 10

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Il conduttore delle caldaie, che dovrà essere munito di regolare patente a norma di legge, dipenderà dal direttore, il quale, per quanto riguarda la tecnica del servizio, provvederà di accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale. Egli dovrà provvedere al servizio di riscaldamento, controllo condutture, regolazione e distribuzione dell'acqua calda e fredda, prestando la sua opera ogni qualvolta riceverà disposizioni dal direttore o da chi ne fa le veci. Il conduttore è direttamente responsabile dei danni che, per sua imperizia e negligenza, potessero derivare al macchinario, che dovrà essere sempre in perfetto stato di pulizia e di funzionamento. Egli dovrà, inoltre, trovarsi nel locale macchine in tempo perché le caldaie possano funzionare al momento dell'apertura dello stabilimento e rimanervi per tutta la durata della lavorazione delle carni, delle trippe ed eventualmente del forno inceneritore.

Articolo 11

Il meccanico elettricista dovrà provvedere, nei limiti del possibile, a che tutti gli impianti usati nello stabilimento funzionino. Nella eventualità di guasti, che segnalerà immediatamente alla direzione, provvederà, se possibile, alla loro riparazione. Avrà a disposizione un locale ad uso officina provveduto degli arnesi necessari Eseguirà continui controlli sugli impianti onde poter mantenere gli stessi nella migliore efficienza.

Articolo 12

Gli abbattitori inservienti hanno come compito principale la scrupolosa pulizia di tutti i locali, durante e dopo le macellazioni. Dovranno altresì provvedere alla pulizia giornaliera dei vari uffici e servizi, nonché dei piazzali, dei cortili e dei viali interni al macello. Gli abbattitori inservienti dovranno segnalare ogni guasto di cui venissero a conoscenza nel proprio reparto di lavoro. Alla fine delle lavorazioni dovranno assicurarsi, facendoli funzionare, che i paranchi elevatori siano in perfetta efficienza. Dovranno, inoltre, provvedere a rimettere al loro posto, perfettamente puliti, i carrelli per il trasporto delle trippe, le vaschette per la raccolta del sangue e tutti i tubi fissi o mobili dell'acqua e dell'aria. Eseguiranno, inoltre, gli ordini del veterinario nelle varie operazioni della macellazione e dell'ispezione delle carni.

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Articolo 13

A tutto il personale del macello è assolutamente vietato di ingerirsi in mediazioni o contratti e di avere rapporti di interesse ed altro con gli esercenti.

Articolo 14 Tutto il personale, in servizio, indosserà le tute o le vestaglie appositamente fornite e calzerà gli stivali di gomma provveduti dall'Amministrazione Comunale a mezzo dell'Ufficio Economato.

Articolo 15 Le operazioni di macellazione dovranno eseguirsi nel pubblico macello durante un orario diurno stabilito dalla Giunta Comunale, previo accordo con il veterinario direttore (R.D. 20 dicembre 1928 o circ. A.C.I.S. n. 43 del 5 giugno 1951).

Articolo 16 Orario

Il macello comunale sarà aperto tutti i giorni, esclusi i festivi e secondo il seguente orario: lunedì: apertura ore 7,00, introduzione dalle 7,30 alle 10,00 - chiusura a fine lavoro; martedì: apertura ore 6,30, introduzione dalle 7,00 alle 11,00 - chiusura a fine lavoro; mercoledì:apertura ore 7,30, introduzione dalle 7,30 alle 10,00 - chiusura a fine lavoro; giovedì: apertura ore 7,00, introduzione dalle 7,30 alle 11,00 - chiusura a fine lavoro; venerdì: apertura ore 7,30, introduzione dalle 7,30 alle 10,00 - chiusura a fine lavoro; sabato: apertura ore 7,30, introduzione dalle 8,00 alle 10,00 - chiusura a fine lavoro. Il pubblico macello sarà aperto anche nel pomeriggio dei giorni feriali dalle ore 15,00 alle ore 16,00 per la visita delle carni foranee, carni da spedirsi in altri comuni e per il rilascio dei certificati sanitari. Tale orario è suscettibile di variazioni che verranno tempestivamente comunicate agli interessati. Ultimata l'introduzione il lavoro si protrarrà sempre fino a che gli ultimi capi introdotti siano stati macellati e siano terminate completamente tutte le operazioni di lavorazione e di pulizia delle trippe. Il personale inserviente curerà quindi il completamento delle pulizie giornaliere dello stabilimento. In caso di comprovata necessità, salvo i casi di macellazione d'urgenza, il macello potrà aprirsi, con il permesso dell'Autorità Comunale, anche in ore e giornate non previste dall'orario normale, previo pagamento, da parte degli

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interessati, di un diritto stabilito dall'Amministrazione Comunale e contemplato nelle tabelle delle tariffe. La sovrattassa sarà introitata dal Comune e il personale presente alle operazioni verrà compensato in base alle ore di lavoro straordinario effettuate.

Articolo 17

Sulla macellazione dei bovini A) Sono ammessi al civico macello per tutte le operazioni di macellazione del

bestiame e lavori ad essa inerenti: 1) i macellai e loro dipendenti; 2) macellatori idonei, costituiti in cooperative o gruppi regolari; Sia i primi che i secondi dovranno dimostrare la loro capacità, sottoponendosi ad una prova di macellazione che verrà eseguita sotto il controllo del direttore del macello o di chi ne fa le veci. I rapporti fra il Comune, le Cooperative e i macellai singoli saranno regolati da apposita convenzione. B) Tutti coloro che esercitano operazioni di macellazione o lavori ad essa inerenti,

risponderanno di eventuali guasti o inconvenienti alle cose ed alle persone, che possano verificarsi in occasione delle operazioni suddette.

C) Gli eventuali guasti al materiale fisso o mobile saranno riparati a cura del Comune, che provvederà, inoltre, ad addebitare le spese ai responsabili, nella misura effettiva delle riparazioni oltre a un 20% in più a titolo di rimborso spese generali.

D) Sia i macellatori che gli altri gruppi o cooperative autorizzate, sono tenuti ad osservare l'orario stabilito dall'Autorità Comunale per le varie operazioni di entrata e di macellazione. Sono tenuti inoltre a coadiuvare il direttore del macello od i suoi sostituti, nella visita agli animali macellati e a dare esecuzione a tutte le prescrizioni che egli riterrà opportuno impartire per il buon funzionamento del servizio.

E) I soci della cooperativa o del gruppo autorizzato a lavorare nel pubblico macello dipenderanno dal loro presidente. Egli sarà responsabile verso il direttore della disciplina e dell'osservanza delle norme di Regolamento vigenti da parte dei soci. Dovrà inoltre provvedere a che sia sempre mantenuto in organico un numero tale di macellatori da garantire, a giudizio del direttore del macello, un servizio perfetto di macellazione.

F) L'Autorità Comunale rilascerà a tutti gli idonei autorizzati a compiere le operazioni di macellazione un apposito tesserino di riconoscimento che attesterà questa loro qualifica e che dovrà essere esibito, per eventuale controllo di identità, al personale addetto al mattatoio.

Tutti coloro che eserciteranno operazioni di macellazione, saranno tenuti alla stretta osservanza dei regolamenti del civico macello.

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Articolo 18 Visita sanitaria e preventiva

Tutti gli animali, all'ingresso del macello, saranno assoggettati ad una accurata visita sanitaria preventiva da praticarsi dai veterinari dello stabilimento. All'atto della presentazione per tale visita, gli animali dovranno essere puliti, muniti di corda e di cavezza robusta tenuta da persona adulta. I tori e qualsiasi altro animale pericoloso, saranno convenientemente assicurati con una fune che dalle corna si leghi ad una estremità anteriore, mentre un'altra fune attaccata pure alle corna, sarà tenuta dal conducente. Quando sia necessario tali animali dovranno essere convenientemente assicurati. Agli equini non saranno tolti i ferri prima dello loro introduzione nello stabilimento. Gli animali con lesioni (fratture, paralisi, zoppicature gravi, ecc.) che non permettano nel modo più assoluto l'introduzione a mano, potranno essere introdotti sopra veicoli i quali dovranno essere vigilati rigorosamente dai conducenti; tali animali dovranno essere convenientemente disposti ed eventualmente abbattuti d'urgenza da personale di sicura abilità autorizzato dal direttore.

Articolo 19

L'abbattimento degli animali che furono sottoposti alle visite preventive, salvo casi speciali, dovrà effettuarsi subito. Se tutti i posti di macellazione fossero occupati gli animali verranno legati nell'apposito cortile di sosta. I proprietari degli animali che slegandosi provocassero danni alle cose o alle persone o agli altri animali, ne saranno direttamente responsabili.

Articolo 20

Gli animali sospetti di malattie infettive saranno ricoverati nell'apposita stalla di osservazione per tutto quel tempo che sarà indicato dal direttore; le spese di stallaggio, custodia, disinfezione, medicinali, assistenza sanitaria ecc. saranno a carico del proprietario.

Articolo 21

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Non saranno ammessi alla macellazione bovini ed equini che non abbiano raggiunto un'età ed uno sviluppo fisico tale da assicurare una conveniente nutritività delle loro carni e comunque non al di sotto di 20 giorni di età. E' vietata la macellazione degli animali precedentemente sottoposti a maltrattamenti, sino a quando non siano scomparse le alterazioni da questi prodotte. Come maltrattamenti sono da considerarsi le marce forzate ed accelerate, il cattivo modo di trasporto sulle ferrovie e sui veicoli, il prolungato digiuno, gli esercizi violenti e le brutali coercizioni.

Articolo 22

Le carni degli animali morti o abbattuti d'urgenza saranno giudicate a norma delle disposizioni di cui all'art. 20 e seguenti del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni (R.D. 20/12/1928, n. 3298 e successiva circolare A.C.I.S. n. 43 del 5 giugno 1951).

Articolo 23

Non sono ammessi alla normale macellazione e debbono essere esclusi anche dalla macellazione d'urgenza gli animali affetti o clinicamente sospetti da morva, carbonchio,ematico o sintomatico, edema maligno e da rabbia. Saranno però ammesse al consumo le carni di animali morsicati da altro animale riconosciuto rabbioso, sospetto di esserlo e rimasto ignoto, purché gli animali morsicati siano uccisi entro cinque giorni dalla morsicatura, oppure sia per essi trascorso favorevolmente il periodo di osservazione, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320. Per gli animali affetti da pleuropolmonite essudativa o peste bovina o morva o sospetti di esserlo, valgono le speciali norme di cui al citato Regolamento di polizia veterinaria 8/02/1954, n. 320.

Articolo 24

Gli animali che alla visita preventiva, siano riconosciuti affetti o sospetti da malattia contagiosa o infettiva, saranno senz'altro sequestrati e il Direttore, dopo averpreso tutte le misure del caso, ne darà immediato avviso al veterinario Comunale Capo per i provvedimenti di sua competenza; le denuncie anzidette dovranno essere corredate dalla indicazione della provenienza, del nome del proprietario e di tutte le notizie occorrenti ed utili per l'adozione di pronti ed efficaci provvedimenti sanitari previsti dalle vigenti norme in materia.

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Articolo 25

Macellazione degli animali (Abbattimento)

L'abbattimento degli animali, ai quali si deve produrre la morte nel modo più rapido possibile, escludendo qualsiasi atto di crudeltà, sarà eseguito soltanto dal personale dipendente dal Comune (abbattitori - inservienti). Quello dei capi grossi, dei vitelli e degli ovini, sarà fatto normalmente con la pistola a proiettile captivo, seguita immediatamente dal taglio dei grossi vasi del collo (iugulazione) allo scopo di ottenere il più completo dissanguamento. Per l'abbattimento dei suini si userà normalmente l'elettroshock, seguito da iugulazione; in caso di necessità si potrà usare anche la pistola a proiettile captivo.Tutte le carni dei suini macellati saranno sottoposte all'esame trichiniscopico a cura del veterinario direttore (ordinanza del veterinario provinciale, 22 gennaio 1959). Il macello è all'uopo provvisto della necessaria attrezzatura.

Articolo 26

Per nessun motivo gli animali vivi potranno sostare nei padiglioni dove verrà effettuato l'abbattimento.

Articolo 27

Le macellazioni da eseguirsi in osservanza ai precetti religiosi dovranno sempre aver luogo con il pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi.

Articolo 28

Il sangue degli animali abbattuti sarà raccolto in recipienti riconosciuti idonei dal direttore del macello e non dovrà, in ogni caso, essere immesso nella rete fognatizia del macello.

Articolo 29

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E' vietato appendere o scuoiare gli animali abbattuti e di immergere i suini nelle vasche di depilazione se non hanno cessato completamente di dare qualsiasi segno di vita.

Articolo 30

L'insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo dei piccoli animali e nei polmoni potrà farsi, dopo la visita sanitaria, solo con mezzi meccanici e con aria filtrata da appositi apparecchi esistenti nello stabilimento e riconosciuti idonei dal direttore del macello; rimane quindi assolutamente proibita l'insufflazione con la bocca.

Articolo 31

I suini uccisi non potranno essere depilati in altro modo che con l'acqua calda, la quale, in misura proporzionata al bisogno, sarà fornita dallo stabilimento.

Articolo 32

Visita alle carni macellate

Abbattuti, scuoiati o depilati e sventrati, gli animali e i relativi visceri non potranno, per nessuna ragione, essere asportati dal macello senza prima aver subito la visita sanitaria, metodica, accurata e minuziosa.

Articolo 33

I visceri tutti dovranno essere lasciati vicini all'animale od attaccati alle uncinaie; gli stomaci e gli intestini verranno trasportati con appositi veicoli nel locale a ciò destinato, vuotati, lavati e presentati alla visita sanitaria. Nessun viscere e nessuna parte dell'animale potrà essere sottratto alla visita sanitaria ed il direttore dichiarerà insalubri e quindi non atti al consumo, tutti quegli animali ai quali sarà asportata qualche parte o raschiata qualche aderenza e potrà, a suo giudizio, ordinare il sequestro e la distruzione delle carni o denunziare al sindaco il contravventore per i provvedimenti del caso.

Articolo 34

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Durante la visita sanitaria i macellatori ambulanti o i macellai, dovranno trovarsi presso i rispettivi animali abbattuti per coadiuvare il veterinario nelle sue ricerche intese ad assicurare la perfetta salubrità delle carni e dei visceri, nonché fornire precise indicazioni di provenienza e di proprietà degli animali stessi. Qualora i sanitari lo ritengano opportuno, dovranno assicurarsi della completa salubrità delle carni macellate con l'esame microscopico, colturale e sperimentale. A tale scopo e ottemperando al preciso disposto dell'art. 3 del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, è impiantato presso il civico macello un gabinetto di batteriologia e di anatomia patologica, sotto la diretta responsabilità del direttore dello stabilimento. Per le ricerche ancora più approfondite il materiale patologico o sospetto verrà inviato al centro diagnostico dell'Istituto Zooprofilattico di Torino - sezione Savona.

Articolo 35

Compiuta la visita post-mortem le carni e i visceri riconosciuti sani, dovranno a norma del Regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298, della legge 4/04/1964, n. 171 modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, essere bollati, alla presenza del sanitario con bolli del Comune, visibili, muniti della sigla V.S. (visita sanitaria) e indicanti la specie e la categoria degli animali da cui provengono le carni. Le carni equine porteranno in aggiunta e a grandi lettere, la scritta "Equino". Un esemplare dell'impronta di detti bolli sarà ostensibile presso la direzione del macello e presso l'ufficio del veterinario comunale.

Articolo 36

E' in facoltà del direttore di fare apporre sulle carni macellate quel numero di bolli che riterrà più opportuno, perché possa sempre essere possibile fare eseguire sulle medesime messe in vendita, deposito o comunque trovate sul territorio comunale, una efficace vigilanza igienica. I proprietari, nel loro interesse, quando sia dimostrata giusta la loro richiesta, possono domandare un numero maggiore di timbrature. I timbri saranno tutti chiusi in una apposita cassetta (Ufficio Veterinario) provveduta di serratura, le cui chiavi saranno tenute dal direttore o da chi ne fa le veci.

Articolo 37

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Le carni o i visceri degli animali giudicati insalubri o nocivi saranno sequestrati e distrutti nell'apposito inceneritore e i residui come il grasso, le ceneri fertilizzanti ecc. rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale e saranno allontanati come i rifiuti solidi.

Articolo 38

Le carni il cui consumo può essere permesso quando abbiano subito il necessario trattamento di bonifica (cottura, salatura, affumicatura, ecc.) subiranno il trattamento del caso, sotto la sorveglianza continua del direttore. Per tali carni al termine del prescritto trattamento, il veterinario ispettore stabilirà se debbano essere ammesse a libera vendita o classificate e vendute come carni di bassa macelleria. La vendita a bassa macelleria sarà regolamentata da apposito provvedimento deliberativo.

Articolo 39

La cottura delle carni utilizzabili per l'alimentazione condizionata, nonché la salatura dei lardi e la refrigerazione dovranno eseguirsi nei locali a ciò esclusivamente destinati con le norme prescritte dal Direttore. Dette operazioni verranno fatte a cura dei proprietari e a loro spese, per quanto riguarda il combustibile necessario, il ghiaccio o il sale occorrente. I lardi in deposito saranno contrassegnati con marca portante il numero di riconoscimento dell'esercente proprietario; verranno salati esclusivamente con cloruro di sodio e dopo una permanenza di un mese nello stabilimento, saranno sottoposti, prima di essere venduti, ad una nuovo giudizio sanitario.

Articolo 40

Nei casi in cui l'animale macellato risulti gravido si procederà al sequestro e alla distruzione dell'utero e del feto lasciando al proprietario, a giudizio del sanitario, la pelle del feto stesso.

Articolo 41

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Il direttore, nell'emettere il giudizio sulla alibilità o meno delle carni macellate, di quelle appartenenti ad animali abbattuti d'urgenza o morti nel territorio del comune ed eventualmente di quelle provenienti da altro comune, seguirà le norme stabilite dal Regolamento Generale per la vigilanza sanitaria 20 dicembre 1928, n. 3298, dalla circolare A.C.I.S. n. 43 del 5 giugno 1951 e dal Regolamento locale di igiene, nonché dalle ordinanze già in vigore o da quelle che, eventualmente, venissero emanate per l'avvenire. Per la visita, la bollatura delle carni congelate, la direzione del macello osserverà le norme prescritte dal più volte citato Regolamento 20/12/1928, n. 3298 e dalla circolare A.C.I.S. n. 43 del 5 giugno 1951.

Articolo 42

Sarà facoltà del direttore, osservando sempre le precedenti disposizioni, permettere che a favore del rispettivo proprietario, vengano preservate dalla distruzione, la pelle, le corna, gli zoccoli, l'adipe ecc. degli animali sequestrati per essere distrutti.

Articolo 43

E' severamente vietato asportare, alterare o comunque manomettere i bolli sanitari apposti sui visceri e sulle carni visitate. Tutte le carni rinvenute con bolli manomessi potranno essere sequestrate e distrutte e i contravventori denunciati e puniti ai termini delle leggi vigenti.

Articolo 44

E' lasciata al veterinario ispettore la massima libertà di manipolazione e di tagli sulle carni e sui visceri, per le indagini giustificate dalle esigenze della visita sanitaria del macello. E' pure in facoltà dell'ispettore di tenere sospeso il suo giudizio per il periodo di tempo che crederà necessario lasciar trascorrere, prima di pronunciarsi definitivamente sulla destinazione delle carni sottoposte al suo esame.

Articolo 45

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Quando l'animale sequestrato viene interamente distrutto il macellaio non ha diritto alla restituzione di alcuna tassa pagata.

Articolo 46

Introduzione di carne fresca macellata altrove

L'introduzione nel comune di carne fresca macellata altrove è permessa alle seguenti condizioni volute dall'art. 40 del Regolamento 20 dicembre 1928, dalla circolare A.C.I.S. n. 43 del 5 giugno 1951 e cioè: a) che sia marcata con bollo del comune di origine; b) che sia accompagnata da un certificato da rilasciarsi dall'Autorità Comunale del

luogo ove è avvenuta la macellazione, con la dichiarazione del veterinario comunale che le carni portanti il bollo impresso e descritto sul certificato stesso, appartengono ad animale completamente sano e regolarmente macellato;

c) che sia sottoposta a nuova visita sanitaria nel pubblico macello. Le carni devono essere trasportate con le modalità previste dall'art. 39 del R.D.20 dicembre 1928, n. 3298, dall'ordinanza 30 maggio 1951 e dalla circolare n.4317/5301dell'A.C.I.S.

Articolo 47

Trasporto delle carni macellate

Le carni dei bovini, degli equini e dei suini macellati non potranno asportarsi dallo stabilimento prima che sia avvenuto il raffreddamento superficiale della carcassa, mentre quelle degli ovini, i visceri ed il grasso di tutti gli animali potranno asportarsi appena subita la visita sanitaria e la susseguente bollatura. Tale trasporto dovrà effettuarsi a mezzo di carri o automezzi chiusi, rivestiti internamente di lamiera di zinco o di altro materiale idoneo, costruiti in modo da evitare qualsiasi spandimento di liquidi e la vista delle carni al pubblico. Tali veicoli dovranno, inoltre, essere ben connessi, accuratamente puliti sia all'interno che all'esterno. Prima di essere adibiti al trasporto, tali carri o automezzi dovranno essere sottoposti all'approvazione, da parte dell'ufficio veterinario, il quale, constatata l'idoneità, rilascerà apposito permesso. I veicoli suddetti dovranno essere in seguito, almeno una volta all'anno, assoggettati alla visita del predetto ufficio veterinario, allo scopo di rilevarne le condizioni di manutenzione e di verniciatura. Dovranno altresì essere osservate le norme previste dall'ordinanza A.C.I.S. del 30 maggio 1951.

Articolo 48

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Tripperia

I locali della tripperia verranno usati dai macellai o diretti dipendenti, dai macellatori o dai trippai ambulanti da essi incaricati; saranno divisi in reparti secondo la specie degli animali e vi si compiranno tutte le operazioni di lavatura, raschiatura, sgrassamento, sbiancatura, leggera cottura degli intestini, stomaci, teste, zampe ecc. previa vuotatura delle materie alimentari ed escrementizie da farsi solo nell'apposito fecaio o nei bidoni. La depilazione delle teste e dei piedi di vitello, unitamente alle precedenti operazioni, debbono esclusivamente compiersi nel locale della tripperia.

Articolo 49

Tutti gli attrezzi necessari e quanto altro occorrente alla lavatura ed alla cottura delle trippe e degli intestini, saranno forniti dal Comune. Sarà in facoltà del direttore di escludere quegli utensili che non ritenesse igienici e convenienti, ordinandone l'immediata asportazione dallo stabilimento.

Articolo 50

Il lavoro nelle tripperie verrà compiuto nelle sole ore nelle quali rimane aperto il macello. Con la chiusura dello stabilimento, tutti, nessuno escluso e per nessuna ragione, debbono uscire, dopo aver provveduto alla pulizia perfetta dei locali e degli arnesi adoperati.

Articolo 51

La manutenzione ordinaria degli oggetti e degli attrezzi di proprietà comunale sarà a carico dell'Amministrazione, limitatamente al deperimento dipendente dall'uso normale e regolare. I danni provenienti da incuria o da abuso saranno a totale carico di colui che ne fu causa.

Articolo 52

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Nell'ufficio veterinario funzionerà sempre un armadietto farmaceutico provveduto del necessario per poter compiere le prime medicazioni di urgenza in caso di ferite o disgrazie degli addetti allo stabilimento e di tutti coloro che vi operano.

Articolo 53 Disposizioni d’ordine e di polizia

L'ingresso del macello è assolutamente vietato a chiunque non vi sia chiamato per ragioni di servizio; è quindi solo permesso ai macellai, trippai, salsamentari, loro lavoranti e garzoni, proprietari, conducenti di bestiame e in genere chi abbia interessi di affari nello stabilimento. Inoltre è vietato l'ingresso al macello: a) ai ragazzi che non abbiano raggiunto l'età di 15 (quindici) anni; b) a chi si trova in stato di ubriachezza; c) a tutti coloro ai quali o per condotta o per moralità o per altri motivi, il direttore

ritenga opportuno di inibire l'ingresso nello stabilimento.

Articolo 54

Coloro che, per una ragione motivata, desiderano parlare ai macellai o ad altre persone che si trovano nel macello, dovranno farle chiamare dal portiere addetto al cancello di uscita e attenderle in portineria.

Articolo 55

Gli animali non dovranno mai restare incustoditi nei viali o nei cortili dello stabilimento, saranno sempre condotti a mano e al passo. Gli automezzi dovranno essere sistemati ordinatamente negli appositi posteggi.

Articolo 56

Saranno ammessi a prestare servizio al macello solo coloro che oltre alla capacità tecnica richiesta, abbiano un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, con speciale riferimento alla tubercolosi, certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario del Comune e rinnovabile a richiesta della direzione.

Articolo 57

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I macellai, il presidente dei macellatori ambulanti autorizzati, debbono rimettere alla direzione una nota indicativa con il nome, cognome, età, abitazione di coloro della cui opera intendono valersi nello stabilimento e successivamente notificare nello stesso modo le relative variazioni per licenziamenti, sostituzioni ecc. Il direttore avrà ampia facoltà o di rifiutarsi ad accogliere dette persone o di limitare il loro numero al puro necessario in base al quantitativo degli animali abbattuti e alle condizioni speciali del momento.

Articolo 58

Per cura della direzione sarà compilata una tabella da collocarsi all'ingresso principale del macello indicante le persone che vi hanno libero accesso con il numero d'ordine di cui all'articolo precedente.

Articolo 59

E' rigorosamente vietato ai macellai ed a chiunque altro di nascondere o in qualsiasi modo occultare visceri o parte di animali abbattuti.

Articolo 60

E' proibito ai macellai, ai pizzicagnoli, trippai ed altri esercenti di vendere a chicchessia, per qualsiasi ragione, nell'interno dello stabilimento, carni, visceri, sevo, pelli, ecc. ad eccezione degli animali interi o ridotti in quattro parti come pure non è permesso uscire dal macello con le vesti ed i grembiuli sporchi di sangue e di circolare nell'interno dello stabilimento a piedi nudi.

Articolo 61

Sono rigorosamente vietate, sotto pena di immediata sospensione o definitiva espulsione, le risse, le provocazioni, gli schiamazzi, i canti, le bestemmie, le dispute, i giochi di qualsiasi natura, ogni atto contrario alla decenza e al buon costume, qualunque atto di crudeltà o di sevizia verso il bestiame che attende l'abbattimento ed in genere il contegno meno che corretto.

Articolo 62

E' proibito abbandonare autoveicoli sui circuiti e nel piazzale del macello nonché sotto la galleria bovini oltre il tempo richiesto dalle esigenze del servizio,

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come pure è vietato rimanere nelle ore nelle quali lo stabilimento è chiuso, negli ammazzatoi e nei locali annessi; fumare nelle stalle, nei fienili e dormire in qualsiasi luogo. Le biciclette saranno condotte a mano e gli autoveicoli dovranno circolare a passo d'uomo.

Articolo 63

E' proibito introdurre e lasciar vagare nello stabilimento cani ed altri animali anche appartenenti ai macellai, circolare con armi o strumenti offensivi di qualsiasi specie e lasciar vagare animali da macello.

Articolo 64

E' proibito a chiunque di guastare, rompere in qualsiasi modo parti dello stabilimento o oggetti del medesimo.

Articolo 65

Ogni macellatore è tenuto a notificare immediatamente al direttore i guasti avvenuti nei locali o negli attrezzi consegnatili e non potrà tenere aperti i rubinetti dell'acqua se non per il tempo strettamente necessario a compiere i dovuti lavaggi dei locali durante i quali dovrà evitare inutili dispersioni.

Articolo 66

E' vietato compiere l'abbattimento o qualsiasi altra operazione susseguente nelle stalle, nei viali, nelle piazze, nei laghi, sotto le tettoie, ecc. non a ciò destinati.

Articolo 67

A garanzia del materiale, sia fisso che mobile, i macellatori dovranno fare un adeguato deposito da determinare dal Sindaco su proposta del direttore, in rendita

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italiana presso la Cassa Comunale, ritenendosi essi garantiti da qualsiasi danno venga arrecato al materiale stesso.

Articolo 68

E' severamente proibito di fare deposito di pelli, grasso, intestini, visceri, carni, ecc. che dovranno essere asportati dal macello entro la giornata dell'avvenuta macellazione, fatta eccezione per i depositi nei locali a ciò destinati; è inoltre proibito abbandonare o conservare oggetti di vestiario sporchi o laceri, fare deposito di funi, scope, casse, mastelli, botti, fieno, paglia, veicoli o qualsiasi altro oggetto.

Articolo 69

Tutte le persone che si trovano nello stabilimento dovranno sempre tenere un contegno civile e rispettoso.

Articolo 70

L'Autorità Comunale non si ritiene civilmente responsabile per qualsiasi danno derivante ai lavoranti non dipendenti del Comune per l'uso degli attrezzi, apparecchi, ecc. esistenti nello stabilimento.

Articolo 71

Le persone che desiderano visitare il macello dovranno ottenere speciale permesso dal Sindaco, sentito il direttore.

Articolo 72

All'uscita dallo stabilimento il personale tutto dovrà spogliarsi degli abiti da lavoro e non potrà portare con sé coltelli o strumenti del mestiere.

Articolo 73

E' facoltà del direttore di ordinare l'allontanamento immediato, per quel tempo che riterrà opportuno, di coloro che si fossero introdotti abusivamente nello

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stabilimento o di chi si rendesse colpevole di insubordinazione o commettesse mancanze in rapporto all'igiene e alla sicurezza.

Articolo 74

In tutti i locali nei quali si effettua la macellazione, nonché nei viali, nelle porcilaie, nelle stalle, ecc. oltre mantenere la massima pulizia, sarà periodicamente organizzata la lotta contro gli insetti od altri animali molesti con tutti i mezzi indicati dall'Autorità Sanitaria.

Articolo 75

Senza pregiudizio delle pene più gravi per fatti contemplati dalla legge, dai regolamenti generali e speciali e dal codice penale per i reati da esso previsti, le infrazioni al presente Regolamento saranno punite a norma delle disposizioni stabilite dal Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20/12/1928 n. 3298 e da quelle, in materia di contravvenzioni, contemplate dal Regolamento locale d'Igiene.

Articolo 76 Commissione del Civico Macello

Presso il civico macello è costituita una commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, nominata dal Consiglio comunale, composta come appresso indicato: a) 3 Consiglieri Comunali di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza; b) 2 rappresentanti delle associazioni dei macellatori da scegliere fra due terne

proposte dalle associazioni di categoria; c) 2 rappresentanti degli agricoltori da scegliere tra due terne proposte dalle

associazioni di categoria; d) 3 rappresentanti dei consumatori designati dalle organizzazioni dei lavoratori

maggiormente rappresentative; e) 1 rappresentante della ripartizione VII/veterinaria designato dai dipendenti della

ripartizione stessa; f) il Veterinario Comunale Capo o suo delegato.

Articolo 77

La commissione avrà compiti consultivi e si riunirà ogni qualvolta sorgano situazioni abnormi oppure si debbano prendere in considerazione richieste di una delle categorie rappresentate, nell'interesse comune. In ogni caso tale commissione

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dovrà riunirsi una volta ogni trimestre per esaminare l'andamento del mercato delle carni e relativi problemi connessi al funzionamento del civico macello.

Articolo 78

Un esemplare del Regolamento sarà costantemente tenuto affisso all'ingresso del Civico Macello ed un altro sarà distribuito ai proprietari macellai o a chi ne faccia regolare richiesta alla direzione dello stabilimento.

Articolo 79

Il presente regolamento del civico macello costituisce parte integrante del Regolamento del Servizio Veterinario del Comune di Savona.

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