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Città di Recco Città Metropolitana di Genova Decorata di medaglia d’oro al merito civile COPIA Data 28 APR 2016 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.ro 19 Del 21-04-2016 L'anno DUEMILASEDICI addì VENTUNO del mese di aprile, alle ore 21:00, in Recco nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Straordinaria, Pubblica. Fatto l’appello nominale risultano i Signori: CAPURRO DARIO P LAGOMARSINO PAOLA P PERAGALLO MARIA CATERINA P BADALINI PAOLO NICOLA P BUCCILLI GIAN LUCA P POZZO DANIELE P ROTUNNO GIUSEPPE P TREBIANI MASSIMO P GANDOLFO CARLO P NAPOLI MARCELLO A GRAZIOLI VALENTINA P ROMANO IVANA P GARBARINO MASSIMO P RAIOLA VERONICA P CATTANEO CHIARA P BISSO MASSIMILIANO P SENAREGA FRANCO A Così presenti n. 15 su 17 membri componenti il Consiglio. Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MORI GRAZIA. Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE

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  • Città di Recco Città Metropolitana di Genova

    Decorata di medaglia d’oro al merito civile

    COPIA

    Data 28 APR 2016

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N.ro 19 Del 21-04-2016

    L'anno DUEMILASEDICI addì VENTUNO del mese di aprile, alle ore 21:00, in Recco

    nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Straordinaria, Pubblica.

    Fatto l’appello nominale risultano i Signori:

    CAPURRO DARIO P LAGOMARSINO PAOLA P PERAGALLO MARIA CATERINA P BADALINI PAOLO NICOLA P BUCCILLI GIAN LUCA P POZZO DANIELE P ROTUNNO GIUSEPPE P TREBIANI MASSIMO P GANDOLFO CARLO P NAPOLI MARCELLO A GRAZIOLI VALENTINA P ROMANO IVANA P GARBARINO MASSIMO P RAIOLA VERONICA P CATTANEO CHIARA P BISSO MASSIMILIANO P SENAREGA FRANCO A

    Così presenti n. 15 su 17 membri componenti il Consiglio.

    Il Signor BADALINI PAOLO NICOLA nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la

    legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.

    Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA MORI GRAZIA.

    Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE

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    OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOST A UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE.

    IL CONSIGLIO COMUNALE

    SU PROPOSTA dell’Assessore a Bilancio, Finanze e Tributi, Sig. Gian Luca Buccilli; VISTO l’art. 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; DATO ATTO che la sopra citata Imposta unica comunale si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; DATO ATTO altresì che ai sensi del comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 l'istituzione della IUC ha lasciato salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU mentre il comma 704 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011, che disciplinava la TARES, interamente sostituita dalla TARI; VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai comuni ed alle province “una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; CONSIDERATO che l’art. 52 sopra citato è applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, anche all’Imposta unica comunale; VISTO in particolare l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, nel quale si stabilisce che, “con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI:

    1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione

    di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della

    capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

    nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

    b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva

    della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

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    2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

    VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/08/2014, all’interno del quale sono state inserite le disposizioni delle tre diversi componenti, al fine di disporre di una fonte normativa organica riportante la disciplina completa del tributo, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, facilitandone gli adempimenti e l’individuazione della disciplina applicabile mediante la consultazione di un unico atto; CONSIDERATO altresì che l’adozione di tale regolamento ha consentito di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013 ovvero nell’ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; DATO ATTO che recenti disposizioni normative, interventi giurisprudenziali e documenti di prassi nel frattempo pubblicati hanno reso necessario modificare alcuni articoli del vigente Regolamento per adeguarsi alle novità e ai chiarimenti interpretativi nel frattempo intervenuti; CONSTATATO in particolare che il vigente Regolamento dei servizi di igiene ambientale, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 17/10/2013, definisce l’assimilazione ai rifiuti degli imballaggi in base ai criteri qualitativi di cui all’allegato A1 e ai limiti quantitativi di cui all’allegato A2, senza alcuna distinzione dipendente dalla tipologia d’imballaggio (primario, secondario, terziario), rendendo pertanto opportuno coordinare le norme, eliminando l’eccezione prevista dal comma 3 dell’art. 25 del vigente Regolamento I.U.C.; PRESO ATTO che l’art. 37 della Legge n. 221 del 28/12/2015 (cd. “Collegato ambientale”) ha aggiunto all'art. 208 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 il seguente comma 19 bis: “Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”; CONSTATATO pertanto il sopravvenuto obbligo normativo di prevedere una riduzione a favore anche delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale, si ritiene opportuno recepire tale disposizione introducendo un’agevolazione alle stesse condizioni e misura già previste dall’art. 24 del vigente Regolamento IUC per il compostaggio eseguito dalle utenze domestiche; VISTA la Legge regionale n. 32 del 12/11/2014 recante il “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche” ed in particolare il Titolo IV relativo alle “altre strutture ricettive”; DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale sopra citata, i “bed & breakfast” “sono strutture ricettive in cui è fornito l’alloggio e il servizio di prima colazione in un’unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente

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    nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L’alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere.”; DATO ATTO pertanto che tali strutture ricettive sono a conduzione e organizzazione familiare, gestite da privati - in forma non imprenditoriale - utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi e che tale strutture rimangono abitazioni private nonostante l’ospitalità offerta ai clienti e l’esercizio di un’attività ricettiva da parte del proprietario; CONSTATATO altresì che la recente giurisprudenza di legittimità (es. Sentenza Corte di Cassazione n. 16972 del 8/07/2015 – 19/08/2015) ha evidenziato che, seppur lo svolgimento dell’attività di “bed & breakfast” in un immobile non ne modifica la destinazione d’uso e pertanto sarebbe illegittima una tassa determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto in essi l’attività ricettiva viene svolta in maniera occasionale ed è priva del carattere imprenditoriale proprio delle strutture ricettive che svolgono l’attività professionalmente, pur tuttavia i “B&B” ai fini della tassa rifiuti non possono essere equiparati ad un’ordinaria abitazione in quanto, in base alla comune esperienza, danno luogo ad un’attività di ricezione-ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande, con produzione di rifiuti differenti e certamente superiori ad una normale utenza residenziale; PRESO ATTO altresì della Nota del 15/03/2016 con la quale la Fondazione ANCI – IFEL ha confermato che risulta legittimo da parte del Comune - in quanto rispondente al principio “chi inquina, paga” - prevedere, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per il particolare uso che si fa dell’immobile, che tenga conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi e quindi della produzione dei rifiuti riferibili non solo ai proprietari, ma anche ai clienti della struttura, ai quali vengono garantiti servizi quali cambio biancheria, pulizia dei locali, fornitura di materiale di consumo ecc.; CONSTATATO altresì che la recente giurisprudenza (es. TAR Lombardia n. 628 del 6/05/2015, Corte di Cassazione n. 18501/2010) ha sostenuto che l’attività esercitata dagli agriturismi è di natura imprenditoriale e pertanto, ai fini tariffari, è necessario applicare il criterio dell’assimilazione alla categoria più affine sotto il profilo della potenzialità di produrre rifiuti, fatto salvo il diritto a beneficiare, se spettanti, delle riduzioni previste per le attività stagionali, per l’effettuazione del compostaggio ecc. PRESO ATTO che la Legge n. 208 del 27/12/2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) ha apportato una serie di modifiche alla normativa IMU, TASI e TARI, rendendo pertanto necessario adeguare la disciplina regolamentare attualmente vigente alle sopravvenute novità legislative approvate in materia; PRESO ATTO in particolare che, ai fini della Tassa rifiuti, l’art. 1, comma 27 della Legge n. 208/2015 sopra citata ha esteso fino al 2017 la possibilità per i Comuni di adottare coefficienti del metodo normalizzato inferiori ai minimi o superiori ai massimi nella misura del 50% e ha posticipato all’anno 2018 l’obbligo di tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio; CONSTATATO che, ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU), il comma 10, lett. c), dell’art. 1 sopra citato ha abrogato il moltiplicatore di 75 previsto dal secondo periodo del comma 5, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, in coerenza con il fatto che il successivo comma 13 ha ridefinito, a decorrere dall’anno 2016, i criteri di esenzione da applicare ai terreni

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    agricoli, all’interno dei quali vi rientrano nuovamente anche i terreni siti nel Comune di Recco, DATO ATTO che la lett. b) dello stesso comma 10 ha invece introdotto una nuova fattispecie di riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI da applicare a favore delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, nel rispetto di determinate condizioni previste dalla norma; PRESO ATTO che il successivo comma 15 ha ampliato le ipotesi di assimilazione alle abitazioni principali di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) del D.L. 201/2011; DATO ATTO che, ai fini del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), il comma 14, lett. b) ha ridefinito il presupposto impositivo, escludendo dal tributo le abitazioni principali - escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – pertinenze e relative fattispecie assimilate, come definite ai sensi dell’IMU dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011; PRESO ATTO che la successiva lett. d) introduce la misura della TASI dovuta dal possessore dell’unità immobiliare detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; PRESO ATTO altresì che il successivo comma 25 ha definitivamente abrogato l’entrata in vigore dell’Imposta municipale secondaria; CONSTATATO che l’art. 56 del vigente Regolamento prevede nella disciplina TASI l’applicazione di una detrazione all’abitazione principale, che risulta ormai ridondante dato che l’art. 1, comma 14 della Legge n. 208/2015 ha escluso dal presupposto impositivo della TASI il possesso dell’abitazione principale; RISCONTRATO altresì che si rende opportuno, per una maggiore leggibilità e comprensione del regolamento in oggetto, procedere all’abrogazione degli articoli 34 e 60 dettanti discipline transitorie per l’anno 2014 ormai superate; CONSTATATO che l’art. 15, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015 ha così sostituito il comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997: “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”; RITENUTO, pertanto, necessario modificare in parte il comma 1 dell’articolo 66 del vigente Regolamento, armonizzandolo alla nuova graduazione delle sanzioni previste per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni;

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    CONSTATATO altresì che il Titolo II del sopra citato D.Lgs. 158/2015 ha previsto, con decorrenza 1/01/2016, una revisione del sistema delle sanzioni amministrative, introducendo delle modifiche finalizzate ad aumentare la proporzionalità delle sanzioni relative ai tardivi versamenti con sanzioni crescenti al crescere del ritardo, a rendere inapplicabile l’istituto del concorso di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 per le ripetute violazioni degli obblighi di versamento, a definire l’obbligatorietà dell’istituto della recidiva che prevede aumenti di pena nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o che presenti profili di sostanziale identità; CONSIDERATO pertanto opportuno, al fine di renderla coerente con i suddetti nuovi principi del sistema sanzionatorio e di evitare condizioni di incertezza e dubbi interpretativi sul suo ambito di applicazione, precisare che la fattispecie di ravvedimento operoso allungato prevista dall’art. 66, comma 6 del presente Regolamento, s’intende applicabile solo per le violazioni di omessa e/o infedele dichiarazione; PRESO ATTO altresì della tabella allegata sub “B” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono state dettagliate le modifiche che vengono apportate al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale; RITENUTO di approvare le sopra descritte modifiche al suddetto regolamento; DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto non disciplinato dal Regolamento comunale continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta unica comunale; VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale: “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, “i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale”; VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che, sostituendo il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, prevede, in deroga a quanto sopra, che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef….omissis…. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; VISTO l’art. 1, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016 al 30/04/2016;

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    VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ai sensi del quale: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 3° periodo, del D.Lgs. n. 446/1997”; RISCONTRATO che ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. e) della Legge n. 208 del 28/12/2015, “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”; VISTA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014 che ha fornito, per l’Imposta unica comunale e le sue componenti (IMU, TASI e TARI), le istruzioni per l’utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere tariffarie attraverso il portale “www.portalefederalismofiscale.gov.it”, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; RILEVATO che, sulla base del combinato disposto dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 e dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui alla presente deliberazione avranno effetto dal 1° gennaio 2016; VISTO il Capo VI del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 19/12/2006 ed, in particolare, l’art. 32; VISTO lo Statuto comunale; VISTO il Regolamento comunale di contabilità; DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere a) e f), del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013; DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile dei Servizi Finanziari hanno espresso il parere di cui all’art. 49 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto

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    Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall’allegato “A” inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; ACQUISITO altresì, in data 18/03/2016 e ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; A seguito di discussione quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti, concludentesi con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente Presenti: n. 15 Votanti: n. 11 Favorevoli: n. 11 Contrari: nessuno Astenuti: n. 04 (Massimo Trebiani, Ivana Romano, Veronica Raiola e Massimiliano Bisso)

    DELIBERA 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modifiche al vigente

    regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) come meglio evidenziate nella tabella allegata sub “B” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

    a) all’art. 13, comma 6, la parola: “2016” è sostituita dalle seguente: “2018”; b) all’art. 15, comma 6, le parole: “per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle

    seguenti: “per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017”; c) all’art. 17, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “7. In particolare, fatte salve,

    qualora spettanti, le riduzioni di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 25, con riferimento esclusivamente alle superfici dei locali che non vengono destinate alla residenzialità dei proprietari ma all’esercizio dell’attività economica, agli agriturismi devono essere applicate le tariffe delle utenze non domestiche previste rispettivamente per la categoria 22 (ristoranti) se vengono somministrati cibi e bevande, per la categoria 7 (alberghi con ristorante) se oltre a somministrare cibi e bevande viene fornito anche l’alloggio, per la categoria 8 (alberghi senza ristorante) se viene fornito solo l’alloggio.”;

    d) all’art. 18, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5 bis. Per le unità immobiliari

    ad uso abitativo utilizzate in parte per lo svolgimento dell’attività di “bed & breakfast” come definita dall’art. 21 della L.R. n. 32/2014, i coefficienti Ka e Kb da applicare per la determinazione della tariffa sono quelli relativi ai componenti del nucleo familiare ivi residente, maggiorati di un componente ogni camera autorizzata per il pernottamento degli ospiti/turisti”;

    e) all’art. 20, comma 6, le parole: “e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta

    municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa” sono abrogate;

    f) all’art. 21, comma 2 e all’art. 31, comma 8, la parola: “Provincia” è sostituita dalle

    parole: “Città metropolitana”; g) all’art. 25, comma 3, le parole “- ad eccezione degli imballaggi secondari e terziari -”

    sono eliminate; h) all’art. 25, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

  • DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 21-04-2016 - COMUNE DI RECCO

    “6. Per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello di iscrizione del contribuente nell’apposito ”Albo comunale dei compostatori” tenuto dal Servizio igiene urbana del Comune di Recco. Alle medesime condizioni, tale riduzione si applica altresì agli agriturismi che effettuano in loco il compostaggio dei rifiuti organici e vegetali. 7. In quanto compatibili, alle riduzioni di cui al precedente comma 6, si applicano le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del precedente art. 24”.

    i) l’articolo 34 è abrogato; j) all’art. 39, comma 4, l’ultimo periodo da “qualora” a “75” è abrogato; k) all’art. 43, comma 1, dopo la lett. b), è introdotta la seguente: “c) per le unità

    immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.”

    l) all’art. 44, comma 1, lett. b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi incluse le

    unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;”

    m) all’art. 50, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Il presupposto impositivo della

    TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

    n) all’art. 52, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “6. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella misura del 70%.”;

    o) all’art. 53, il comma 1 è sostituito dal seguente: “Sono soggetti al tributo per i servizi

    indivisibili i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

    p) all’art. 53, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “3. L’esenzione dalla TASI

    prevista per le abitazioni principali si applica anche alle fattispecie assimilate di cui

  • DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 21-04-2016 - COMUNE DI RECCO

    all’art. 44 del presente Regolamento, purché si tratti di fabbricati di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9.”;

    q) all’art. 55, il comma 4 è abrogato;

    r) l’articolo 56 è abrogato; s) all’art. 58, il comma 9 è abrogato; t) l’articolo 60 è abrogato; u) all’art. 66, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il tardivo

    versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’importo tardivamente versato; tale sanzione è ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e all’1% per ciascun giorno di ritardo qualora il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni.”;

    v) all’art. 66, comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Ai sensi dell’art. 1,

    comma 700, della Legge n. 147/2013 e ai fini di incentivare la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti, di ridurre l’insorgenza del contenzioso tributario e di prevedere circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della norma statale, le sanzioni previste dalla legge saranno ridotte nella misura prevista per il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997, a favore dei soggetti passivi che, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione da parte dell’Ufficio tributi, provvedano a denunciare il tributo evaso e a regolarizzare la loro posizione tributaria, anche relativamente agli anni arretrati non ancora prescritti, pagando l’intero importo dovuto entro 60 giorni.”

    2) di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 27, comma 8

    della Legge n. 448/2011, il 1° gennaio 2016; 3) di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento approvato,

    continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta unica comunale;

    4) di inviare la presente deliberazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n.

    201/2011, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica - mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale - per la sua successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, secondo le indicazioni di cui alla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale n. 4033 del 28/02/2014.

    Successivamente, vista l’urgenza, il Presidente, con votazione espressa attraverso il sistema elettronico che dà il seguente risultato, accertato e proclamato: Presenti: n. 15 Votanti: n. 11

  • DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 21-04-2016 - COMUNE DI RECCO

    Favorevoli: n. 11 Contrari: nessuno Astenuti: n. 04 (Massimo Trebiani, Ivana Romano, Veronica Raiola e Massimiliano Bisso)

    DELIBERA ALTRESI’ di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  • Art. 13

    Copertura dei costi del servizio

    di gestione dei rifiuti

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. A decorrere dall’anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

    Art. 15

    Tariffa del tributo

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014 e 2015 il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può

    Art. 13

    Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. A decorrere dall’anno 2018 nella

    determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

    Art. 15

    Tariffa del tributo

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017 il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del

    REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE.

    VECCHIO NUOVO

    ALL. “ B ” delibera C.C. n. del / /2016 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

  • altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

    Art. 17

    Classificazione delle utenze non domestiche

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Omissis…

    Art.18

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

    Art. 17

    Classificazione delle utenze non domestiche

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Omissis…

    7. In particolare, fatte salve, qualora

    spettanti, le riduzioni di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 25, con riferimento esclusivamente alle superfici dei locali che non vengono destinate alla residenzialità dei proprietari ma all’esercizio dell’attività economica, agli agriturismi devono essere applicate le tariffe delle utenze non domestiche previste rispettivamente per la categoria 22 (ristoranti) se vengono somministrati cibi e bevande, per la categoria 7 (alberghi con ristorante) se oltre a somministrare cibi e bevande viene fornito anche l’alloggio, per la categoria 8 (alberghi senza ristorante) se viene fornito solo l’alloggio.

    Art.18

    1. Omissis…

    2. Omissis… 3. Omissis…

    VECCHIO NUOVO

  • 4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Omissis…

    Art. 20 Tassa giornaliera

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. L’obbligo di presentazione della

    dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

    Art. 21 Tributo provinciale

    1. Omissis…

    2. Il tributo provinciale, commisurato

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    5bis. Per le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate in parte per lo svolgimento dell’attività di “bed & breakfast” come definita dall’art. 21 della L.R. n. 32/2014, i coefficienti Ka e Kb da applicare per la determinazione della tariffa sono quelli relativi ai componenti del nucleo familiare ivi residente, maggiorati di un componente ogni camera autorizzata per il pernottamento degli ospiti/turisti.

    6. Omissis…

    Art. 20 Tassa giornaliera

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. L’obbligo di presentazione della

    dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

    Art. 21 Tributo provinciale

    1. Omissis… 2. Il tributo provinciale, commisurato

    VECCHIO NUOVO

  • alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo della tassa comunale.

    Art. 25

    Agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Al fine del calcolo di cui al comma

    2, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta nel quale il riciclo si è verificato, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti - ad eccezione degli imballaggi secondari e terziari - avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo o, in alternativa, specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo, nella quale dovrà dichiarare esplicitamente di essere un soggetto autorizzato indicando gli elementi comprovanti tale autorizzazione, la tipologia dei rifiuti avviati al riciclo nonché la relativa quantità. Se l’interessato non è in grado di indicare la

    alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull’importo della tassa comunale.

    Art. 25

    Agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Al fine del calcolo di cui al comma

    2, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo d’imposta nel quale il riciclo si è verificato, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti - ad eccezione degli imballaggi secondari e terziari - avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo o, in alternativa, specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo, nella quale dovrà dichiarare esplicitamente di essere un soggetto autorizzato indicando gli elementi comprovanti tale autorizzazione, la tipologia dei rifiuti avviati al riciclo nonché la relativa quantità. Se l’interessato non è in grado di indicare la

    VECCHIO NUOVO

  • quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell’attività assoggettata alla tassa ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell’attività assoggettata alla tassa ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello di iscrizione del contribuente nell’apposito ”Albo comunale dei compostatori” tenuto dal Servizio igiene urbana del Comune di Recco. Alle medesime condizioni, tale riduzione si applica altresì agli agriturismi che effettuano in loco il compostaggio dei rifiuti organici e vegetali.

    7. In quanto compatibili, alle riduzioni

    di cui al precedente comma 6, si applicano le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del precedente art. 24.

    VECCHIO NUOVO

  • Art. 31

    Versamenti 1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Omissis…

    7. Omissis…

    8. Il Comune provvede al

    riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, riscosso secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

    Art. 34

    Disposizioni per l’anno 2014

    In deroga a quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 31, per l’anno 2014 le scadenze delle rate per il pagamento della tassa rifiuti sono le seguenti: 16 ottobre 2014, 16 dicembre 2014 e 16 febbraio 2015 o in unica soluzione entro la scadenza del 16 dicembre 2014.

    Art. 31

    Versamenti 1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Omissis…

    7. Omissis…

    8. Il Comune provvede al

    riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, riscosso secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

    Art. 34

    Disposizioni per l’anno 2014

    ABROGATO

    VECCHIO NUOVO

  • Art. 39

    Base imponibile

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Per i terreni non coltivati e per i terreni agricoli non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

    Qualora non ricadano in ipotesi di esenzione, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 01/01/2014, pari a 75.

    5. Omissis… 6. Omissis…

    Art. 43

    Riduzioni

    1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse

    storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

    Art. 39

    Base imponibile

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Per i terreni non coltivati e per i terreni agricoli non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

    Qualora non ricadano in ipotesi di esenzione, per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 01/01/2014, pari a 75.

    5. Omissis… 6. Omissis…

    Art. 43

    Riduzioni

    1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse

    storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

    b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

    VECCHIO NUOVO

  • al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

    2. Omissis…

    3. Omissis

    al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

    c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    VECCHIO NUOVO

  • 4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Omissis…

    7. Omissis…

    8. Omissis…

    Art. 44

    Assimilazioni alle abitazioni principali

    1. Ai sensi dell’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, a decorrere dal 01/01/2014 sono assimilate all’abitazione principale:

    a) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

    c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008;

    d) un unico immobile un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto fabbricati come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché personale appartenente alla carriera prefittizia, per il quale non richieste le condizioni

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Omissis…

    7. Omissis…

    8. Omissis…

    Art. 44

    Assimilazioni alle abitazioni principali

    1. Ai sensi dell’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, a decorrere dal 01/01/2014 sono assimilate all’abitazione principale: a) la casa coniugale assegnata al

    coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

    b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

    c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24/06/2008;

    d) un unico immobile un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto fabbricati come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze

    VECCHIO NUOVO

  • della dimora abituale e della residenza anagrafica.

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    Art. 50

    Presupposto del tributo

    1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

    Art. 52

    Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché personale appartenente alla carriera prefittizia, per il quale non richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

    2 . Omissis… 3. Omissis…

    Art. 50

    Presupposto del tributo

    1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    Art. 52

    Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Nel caso in cui l’unità immobiliare

    è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

    VECCHIO NUOVO

  • Art. 53

    Immobili soggetti al tributo

    1. Sono soggetti al tributo per i servizi indivisibili tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

    2. Omissis…

    Art. 55

    Determinazione delle aliquote

    1. Omissis… 2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. L’aliquota della TASI approvata

    per le abitazioni principali si applica anche alle fattispecie assimilate di cui all’art. 44 del presente Regolamento.

    5. Omissis…

    il possessore versa la TASI nella misura del 70%.

    Art. 53

    Immobili soggetti al tributo

    1. Sono soggetti al tributo per i servizi indivisibili i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'IMU di cui all’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

    2. Omissis…

    3. L’esenzione dalla TASI prevista per

    le abitazioni principali si applica anche alle fattispecie assimilate di cui all’art. 44 del presente Regolamento, purché si tratti di fabbricati di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9.

    Art. 55

    Determinazione delle aliquote

    1. Omissis… 2. Omissis… 3. Omissis…

    4. Abrogato 5. Omissis…

    VECCHIO NUOVO

  • Art. 56

    Detrazione per l’abitazione principale

    1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente articolo, può prevedere apposite detrazioni d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare del tributo dovuto.

    2. Se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

    3. La detrazione di cui al comma 1 si

    applica anche alle fattispecie assimilate all’abitazione principale di cui all’art. 44 del presente Regolamento.

    Art. 58

    Versamenti

    1. Omissis…

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Omissis…

    7. Omissis…

    8. Omissis…

    Art. 56

    Detrazione per l’abitazione principale ABROGATO

    Art. 58

    Versamenti

    1. Omissis… 2. Omissis… 3. Omissis… 4. Omissis… 5. Omissis… 6. Omissis… 7. Omissis… 8. Omissis…

    VECCHIO NUOVO

  • 9. A partire dall’anno 2015, la TASI dovuta per la fattispecie di cui all’art. 44, comma 3 del presente Regolamento è applicata in misura ridotta di 2/3.

    10. Omissis…

    Art. 60 Disposizioni per l’anno 2014

    1. Per l’anno 2014, il versamento

    della prima rata della TASI è effettuato entro il 16/10/2014 sulla base della deliberazione relativa alle aliquote e detrazioni, nonché del Regolamento pubblicati nel sito informatico di cui al citato D.Lgs. n. 360/1998, alla data del 18/09/2014; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10/09/2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

    2. Nel caso di mancato invio delle

    deliberazioni entro il termine del 10/09/2014, l'imposta è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, e il relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16/12/2014.

    3. Nel caso di mancato invio della

    delibera entro il termine del 10/09/2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, la TASI è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

    9. Abrogato 10. Omissis…

    Art. 60 Disposizioni per l’anno 2014

    ABROGATO

    VECCHIO NUOVO

  • Art. 66 Sanzioni ed interessi

    1. In caso di omesso o insufficiente

    versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% dell’importo omesso o parzialmente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per il tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’importo tardivamente versato; la sanzione è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo qualora il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Ai sensi dell’art. 1, comma 700, della Legge n. 147/2013 e ai fini di incentivare la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti, di ridurre l’insorgenza del contenzioso tributario e di prevedere circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della norma statale, le sanzioni previste dalla legge saranno ridotte nella misura prevista per il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997, a favore dei soggetti passivi che, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, provvedano a denunciare il tributo evaso o a regolarizzare la loro posizione tributaria, anche relativamente agli anni arretrati non ancora prescritti, pagando l’intero importo dovuto entro 60 giorni. Qualora non avvenga il pagamento nel termine sopra

    Art. 66 Sanzioni ed interessi

    1. In caso di omesso o insufficiente

    versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% dell’importo omesso o parzialmente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Per il tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’importo tardivamente versato; tale sanzione è ridotta al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e all’1% per ciascun giorno di ritardo qualora il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

    2. Omissis…

    3. Omissis…

    4. Omissis…

    5. Omissis…

    6. Ai sensi dell’art. 1, comma 700, della Legge n. 147/2013 e ai fini di incentivare la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti, di ridurre l’insorgenza del contenzioso tributario e di prevedere circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi della norma statale, le sanzioni previste dalla legge saranno ridotte nella misura prevista per il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997, a favore dei soggetti passivi che, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione da parte dell’Ufficio tributi, provvedano a denunciare il tributo evaso e a regolarizzare la loro posizione tributaria, anche relativamente agli anni arretrati non ancora prescritti, pagando l’intero importo dovuto entro 60

    VECCHIO NUOVO

  • indicato, la regolarizzazione non si intenderà perfezionata e resterà salva la possibilità per il Comune di emettere i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

    7. Omissis…

    8. Omissis…

    giorni. Qualora non avvenga il pagamento nel termine sopra indicato, la regolarizzazione non si intenderà perfezionata e resterà salva la possibilità per il Comune di emettere i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

    7. Omissis…

    8. Omissis…

    VECCHIO NUOVO

  • DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 21-04-2016 – COMUNE DI RECCO

    Letto, approvato e sottoscritto.

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

    f.to BADALINI PAOLO NICOLA

    f.to DOTT.SSA MORI GRAZIA

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Pubblicata all’Albo Pretorio online in data 28 APR 2016 n. rep. 519

    Addì 28 APR 2016 IL MESSO COMUNALE F.to F. Bozzo

    _________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo.

    Addì 28 APR 2016 L’INCARICATO F.to R. Daneri

    _________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    LA PRESENTE DELIBERAZIONE

    1) è divenuta esecutiva in data __________________________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,

    non essendo soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

    2) è stata trasmessa in data ___________________________________________ all’organo di controllo,

    su richiesta di un quinto dei consiglieri ai sensi dell’art. 127, comma 1, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

    E' pervenuta al Difensore Civico in data ____________________________________________; è divenuta esecutiva in data _____________________________________________ , non essendo stato rilevato

    alcun vizio (art. 127, comma 2, T.U. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

    e’ stata confermata con delibera di C.C. n. _________ del _________________________________________ e pertanto

    e’ divenuta esecutiva in data ________________________________________________ (art. 127, comma 2, T.U.

    approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267);

    Addì ___________________________________________________________ IL SEGRETARIO GENERALE

    ____________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Pubblicata all’Albo Pretorio Online per quindici gi orni consecutivi dal 28 APR 2016 a norma dell’art. 124, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.v o 18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. Addì _________________________________________________________ IL SEGRETARIO GENERALE

    _____________________________________________________________

    CCn_19_21-04-2016_modofica_regolamento_iuc_2016All_AAll_Bretro