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Circolari Bologna, 13 Ottobre 2017 Protocollo nr. 1164/201 Ufficio Federazioni OGGETTO: FOCUS SUL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI SACCHETTI DI PLASTICA. Gentile Imprenditore, il recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità. Le novità introdotte e l'intero quadro normativo, ora disciplinato all'interno del Codice ambientale, rappresentano l'occasione per promuovere la corretta informazione a cittadini e imprese, per contrastare fenomeni di contraffazione che si sono registrati negli ultimi anni e che hanno esposto a pesanti sanzioni le nostre imprese. Il nuovo decreto abroga la disciplina italiana vigente (art. 1, commi 1129,1130 e 1131 della legge 296/2006 e art. 2 Dl 2/2012 convertito nella legge 28/2012) ma la ripropone identica, per la parte relativa agli shopper, inserendola nel Codice ambientale (Dlgs 152/2006), nel-la parte dedicata alla gestione degli imballaggi. Viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi (c.d. pricing). Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio (la competenza all'adozione delle sanzioni passa dalle CCIAA alle Province). La principale novità introdotta dal Legislatore, è quella relativa al recepimento della diretti-va 2015/720/UE nella parte non obbligatoria (borse per alimenti sfusi): stop graduale (a partire dal 1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spes-sore, forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta), che, a partire da tale data, dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1° gennaio 2018, il 50% dal 1° gennaio 2020 e almeno il 60% da gennaio 2021. - ? - Confcommercio Ascom Bologna - Ufficio Federazioni Tel. 051.6487569- Email: [email protected] www.ascom.bo.it

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Circolari Bologna, 13 Ottobre 2017 Protocollo nr. 1164/201

Ufficio Federazioni

OGGETTO: FOCUS SUL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI SACCHETTI DI PLASTICA. Gentile Imprenditore,

il recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.Le novità introdotte e l'intero quadro normativo, ora disciplinato all'interno del Codice ambientale, rappresentano l'occasione per promuovere la corretta informazione a cittadini e imprese, per contrastare fenomeni di contraffazione che si sono registrati negli ultimi anni e che hanno esposto a pesanti sanzioni le nostre imprese.Il nuovo decreto abroga la disciplina italiana vigente (art. 1, commi 1129,1130 e 1131 della legge 296/2006 e art. 2 Dl 2/2012 convertito nella legge 28/2012) ma la ripropone identica, per la parte relativa agli shopper, inserendola nel Codice ambientale (Dlgs 152/2006), nel-la parte dedicata alla gestione degli imballaggi.Viene confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili inferiori a certi spessori (200 micron di spessore per quelli alimentari con maniglia esterna, 100 micron per quelli a uso non alimentare sempre con maniglia esterna) e introdotto il divieto di cessione gratuita degli stessi (c.d. pricing). Confermata anche la libera circolazione (sempre a pagamento) per i sacchetti biodegradabili e compostabili ex norma Uni En 13423: 2002 e il quadro sanzionatorio (la competenza all'adozione delle sanzioni passa dalle CCIAA alle Province).La principale novità introdotta dal Legislatore, è quella relativa al recepimento della diretti-va 2015/720/UE nella parte non obbligatoria (borse per alimenti sfusi): stop graduale (a partire dal 1° gennaio 2018) ai sacchetti di plastica ultraleggeri sotto i 15 micron di spes-sore, forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi (es. ortofrutta), che, a partire da tale data, dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432, ma contenere anche una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640): almeno il 40% dal 1° gennaio 2018, il 50% dal 1° gennaio 2020 e almeno il 60% da gennaio 2021.

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Confcommercio Ascom Bologna - Ufficio Federazioni Tel. 051.6487569- Email: [email protected] www.ascom.bo.it

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Anch'essi poi dovranno essere ceduti esclusivamente a pagamento e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.Il presente Focus, oltre a richiamare i divieti già entrati in vigore in questi ultimi anni e confermati dalle nuove disposizioni, si focalizza sui nuovi limiti per i sacchetti ultraleggeri e pone l'accento sui fenomeni di contraffazione.I sacchetti di plastica stanno diventando, infatti, un business importante per la malavita e molto spesso vengono falsificati con diciture o apposizione di marchi non rispondenti allenorme di legge. Le sanzioni possono essere molto pesanti anche nei confronti del commerciante che si è fidato del suo fornitore.È opportuno, quindi, che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al momento dell'acquisto, al riguardo unita alla presente alleghiamo fac simile di dichiarazione da veicolari con i propri fornitori attestante l’acquisizione di prodotti conformi a quanto disposto dalle norme tecniche.Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente Marinella Degliesposti

In allegato:B • Mini guida su come riconoscere il sacchetto commercializzabile;C • Opuscolo illustrato, redatto in collaborazione con ASSOBIOPLASTICHE;D • Fac-simile di dichiarazione conformità.

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COME RICONOSCERE I SACCHETTI CONFORMI

Caratteristiche dei sacchetti COSA CAMBIA. Ai sensi dell'articolo 226-bis del Dlgs 152/2006 possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso (pricing), le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili che rispondano esclusivamente a queste caratteristiche: Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna: — con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; — con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna: — con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; — con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Tali borse (sia le compostabili che le riutilizzabili) non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite. Borse per alimenti sfusi-ultraleggere (le novità normative) Le borse di plastica in materiale ultraleggero sono quelle di spessore inferiore a 15 micron e sono quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura (sono i tipici sacchetti che si trovano al supermercato accanto ai banchi di ortofrutta).

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Tali tipi di borse rappresentano un significativo impatto per l'ambiente e la direttiva 2015/720/Ue ha tra i suoi scopi quello di avviarne la progressiva riduzione. Il Legislatore italiano ha recepito queste indicazioni all’'articolo 226-ter che mira alla progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero da realizzarsi secondo precise modalità e tempistiche: a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento; b) dal 1° gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento; c) dal 1° gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard Uni Cen/Ts 16640. Poiché parliamo di borse di plastica a contatto con gli alimenti, anche per motivi di igiene, il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (Ue) n. 10/2011, (Ce) n.1935/2004 e (Ce) n. 2023/2006, nonchè il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare. Come previsto per le borse di plastica per il trasporto (shopper), anche le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e

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a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite. Le certificazioni La certificazione di compostabilità dei materiali può avvalersi dei seguenti Marchi: DIN-CERTCO (D, UK, P, CH) EN 13432, ASTM D6200 Compostable: Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale

VINCOTTE (Belgio) EN 13432 – OK Compost Compostabilità con test di laboratorio. Certifica l'idoneità al Compostaggio Industriale

CIC - CertiQuality (Italia) UNI EN 13432, UNI EN 14045 – Compostabile CIC Certifica l'idoneità alla Compostabilità con test su scala reale al Compostaggio Industriale

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Come riconoscere il sacchetto conforme alle norme? È opportuno che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi alle norme di legge già al momento dell’acquisto da parte del fornitore. Pertanto, raccomandiamo alle aziende che dovessero avere necessità di ordinare sacchetti, di fare molta attenzione e di chiedere ai propri fornitori l’assicurazione scritta (utilizzando il modulo ALLEGATO IV) che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa. Tra i sacchetti che non possono essere commercializzati si segnalano in particolare quelli con le seguenti diciture: “biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”. Queste buste in plastica (polietilene) sono additivate con sostanze che esposte alla luce dovrebbero favorire la frammentazione della plastica. Su questi sacchetti a volte si trovano diciture che parlano di eco-compatibilità, ma non di compostabilità. Nonostante i richiami all’ecologia, questi sacchetti non sono conformi alla normativa in quanto appunto non compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Spesso tali sacchetti in plastica additivata fanno poi riferimento a norme Uni En diverse dalla 13432 e non contemplate dalla predetta normativa. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta. I veri bioshopper hanno la scritta “compostabile” e “rispetta la normativa UNI EN 13432”. Quelli illegali invece hanno solo la scritta “biodegradabile” (ma non compostabile) e “rispettano la normativa UNI EN 14855”.

Biodegradabilità e compostabilità Riteniamo opportuno a tal riguardo richiamare e fare chiarezza sui concetti di biodegradabilità e compostabilità.

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La biodegradabilità è una proprietà delle sostanze organiche e di alcuni composti sintetici, di essere decomposti in sostanze più semplici dalla natura, o meglio, dai batteri saprofiti, in tempi anche molto lunghi che variano a seconda di taluni fattori (temperatura, umidità etc.). La compostabilità è, invece, quella particolare capacità di un materiale organico di biodegradarsi nei tempi e nelle condizioni controllate di compostaggio, trasformandosi velocemente (6 mesi) in compost (cioè un terriccio usato come fertilizzante) mediante uno specifico processo di biodegradazione aerobica (ossia che avviene in presenza di ossigeno), chiamato appunto processo di compostaggio. Tale processo sfrutta la biodegradabilità dei materiali organici di partenza per trasformarli in un prodotto finale che deve rispettare alcuni requisiti definiti dalla legge per poter essere utilizzato come fertilizzante. Biodegradabile non necessariamente vuol dire compostabile. Tuttavia, la biodegradazione in condizioni di compostaggio (ossia la compostabilità) è l’unica forma di biodegradazione rilevante per la normativa vigente in materia di borse di plastica. I sacchetti in plastica additivati con ECM o con altri additivi (es., d2W o EPI), su cui sono riportate affermazioni di biodegradabilità, subiscono un processo di mera frammentazione e non sono in grado di biodegradarsi nei tempi e nelle condizioni controllate di compostaggio. Invero, tali sacchetti, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa vigente (standard UNI EN 13432:2002), non si disintegrano in frammenti inferiori ai 2 mm in un periodo massimo di 3 mesi, né sono in grado di biodegradarsi per almeno il 90% in 6 mesi. Dunque, tali sacchetti non sono conformi alla normativa vigente, anche se talvolta vengono persino spacciati per compostabili quando non lo sono, ed addirittura talvolta sono riportate, in questi sacchetti, scritte che invitano ad utilizzarli per la raccolta dei rifiuti organici. Si ricorda sul punto che il vero sacchetto compostabile, a differenza dei predetti sacchetti additivati, permette di creare un rifiuto umido omogeneo dove sia contenitore che contenuto godono delle stesse proprietà di fine vita (biodegradazione in condizioni di compostaggio). Questo quindi rende più efficace la raccolta differenziata e il riciclo organico dell’umido perché agevola la diminuzione degli scarti e aumenta i quantitativi di rifiuto organico intercettato, garantendo sempre i livelli di qualità richiesti per il compost finale. Come riconoscere, quindi, i sacchetti commercializzabili?

Bisogna far riferimento alla dicitura di conformità alla norma UNI EN 13432:2002 e cercare sul sacchetto la frase “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici ” che di solito viene riportata lateralmente o nella zona frontale.

Ma soprattutto occorre cercare sul sacchetto i marchi degli organismi certificatori accreditati che attestano la certificazione della biodegradabilità e della compostabilità, come ad es. “OK Compost”, “Compostable” e “Compostabile CIC”. I loghi di tali Marchi sono inoltre dotati di un codice

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seguito da un numero (Sxxx o 7wxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la tracciabilità.

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La nuova leggesulle borse di plasticaIl 13 agosto 2017 è entrata in vigore

la legge 123/2017, di conversione

del D.L. 91/2017, che all’art. 9 bis

contiene la nuova normativa sulle

borse di plastica. Essa recepisce la

direttiva UE 2015/720 ed abroga la

precedente disciplina

(art. 2 D.L. 2/2012).

La nuova normativa, inserita nel

d.lgs. n. 152/2006, si applica a tutte

le borse di plastica, ossia realizzate

con polimeri, “con o senza manici”, e

in particolare tanto a quelle “fornite ai

consumatori per il trasporto di merci

o prodotti” (ad esempio borse alla

cassa), quanto a quelle “richieste

imballaggio primario per alimenti

sfusi” (reparti ortofrutta, gastronomia,

macelleria, etc.).

Sanzioni da 2.500 a 25.000 euro,

viola o elude la legge.

www.assobioplastiche.org

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biodegradabili, compostabilie con contenuto minimo di materia prima rinnovabile

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Borse utilizzate come imballaggio primario

panetteria, gastronomia, macelleria pescheria ...)

• Spessore del materiale (della singola parete): <15 micron

organismi accreditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio:

• Conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto

singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio

prodotta da...”)

organismi accreditati e riconoscibili da marchi quali, ad esempio:

per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge

(ad esempio “borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile

biodegradabilie compostabili

Borse per il trasporto

Borse per alimenti sfusi

Borse riutilizzabili per il trasporto di merci

in plastica tradizionale

Maniglia esterna: spessore del materiale (della singola

spessore del materiale (della singola parete) superiore

Maniglia interna: spessore del materiale (della singola parete)

riciclata)

singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti

Borse riutilizzabili

plasticatradizionale

ASSOBIOPLASTICHE

Confcommercio-Imprese per l’Italia, Settore Ambiente e Utilities

eco

co

munic

azi

one.it

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o

(timbro e firma)