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CinaLa guida per le imprese italiane

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VicenzaDicembre 2004

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N egli ultimi anni lattenzione di tutti gli operatori economici si spostata sulla Cina.I motivi di questa attenzione sono tutti nei numeri. Con una crescita costante delsuo PIL annuale del 9% circa, la Cina si candida, in pochi anni, a superare il PILUSA. Nel contempo la Cina ha gi superato il nostro ed altri paesi industrializzati, per ilcontributo che la sua economia offre al commercio internazionale, collocandosi stabilmenteal terzo posto, sia per ci che riguarda le esportazioni che le importazioni.La Cina, infine, gi oggi si colloca nelle prime tre posizioni della graduatoria mondiale deipaesi con maggiore capacit di attrarre investimenti diretti esteri.La consapevolezza di questi fenomeni ha determinato le PMI vicentine a vedere nella Cinail mercato dellimmediato futuro, pur senza dimenticare i timori indotti da una concorrenzache il gigante asiatico continua ad esercitare partendo da posizioni di vantaggio competitivonon sempre accettabili.Anche dai pareri espressi dalle imprese vicentine, nel contesto di un sondaggio di opinioneche ha rappresentato il primo importante passo del Progetto Marco Polo, lanciato dalla nostraAssociazione alla fine del 2003, emerso con forza come i problemi della nostra economiaindustriale non possano prescindere dal fattore Cina; linterrogativo che oggi ci poniamonon verte tanto sullopportunit di investire in Cina quanto sulla possibilit stessa di fare ameno della Cina. Tra i tanti dubbi la Cina oggi ci offre comunque una certezza, quella di un mercato immenso,dove realizzare i pi moderni obiettivi della internazionalizzazione produttiva, intesa comestrategia che, abbandonando la tradizionale logica della ricerca dei fattori produttivi a pibasso costo, cerca di sposare, lobiettivo della competitivit, con quello del radicamento suimercati dove il prodotto industriale destinato ad avere le migliori potenzialit di sbocco.Tra i tanti progetti con cui la nostra Associazione ha cercato di supportare questo processo nata anche lidea di fornire alle nostre PMI uno strumento di conoscenza analitica delmercato cinese, utile a chi voglia investirvi ma anche a chi voglia rafforzare la propriaposizione commerciale.Questa lidea che alla base di questo lavoro che si affianca allanalisi gi realizzata, deiparchi e dei distretti industriali cinesi.Un lavoro di equipe, che anche allinterno della nostra Associazione rafforza lidea che atutti i livelli dobbiamo mostrare la capacit di lavorare assieme.Per questo motivo sono particolarmente grato agli imprenditori che si sono impegnati inprima persona in questo progetto, in forza delle deleghe loro assegnate, il dott. Adamo DallaFontana, responsabile dellArea Internazionalizzazione, ed il dott. Michele Amenduni,responsabile dellArea Fiscale.Per il tempo da loro dedicato a questo progetto va il mio personale ringraziamento.Un ringraziamento che rivolgo ovviamente anche agli studiosi che si sono alternati nellaricerca, producendo uno degli strumenti pi completi ed aggiornati su cui oggi possa contarelimprenditore che vuole sapere qualcosa di pi sulla Cina.Mi riferisco al Centro di Ricerca sulla Finanza e Fiscalit Internazionale e ai collaboratoridi cui esso ha saputo circondarsi, tutti professionisti di altissimo livello e di provata capacit.

Il Presidente dellAssociazioneIndustriali di VicenzaMassimo Calearo

PRESENTAZIONE

Il gruppo di studio:

Prof. Silvia CipollinaCoordinatore scientifico

Dott. Andrea GatosAvv. Gianandrea RizzieriDott. Fabrizio Tabanelli

Dott. Lara CappellottoDott. Filippo Cicognani

Avv. Fabrizio FerriDott. Iosanco Floreani

Dott. Wei QiuDott. Paolo RevelantAvv. Federico Rizzo

CinaLa guida per le imprese italiane

DICEMBRE 2004

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INDICE

BACKGROUND 13

SISTEMA ECONOMICO-COMMERCIALE 17

1. LIMPRESA E LE SOCIETA 171.1. Aspetti generali sullinvestimento straniero in Cina 18

1.1.1. Attivit aperte agli investitori stranieri 191.1.2. Incentivi 191.1.3. Attivit di import-export 19

1.2. Ufficio di rappresentanza e sede secondaria 211.3. Le varie forme di impresa: premessa 231.4. Impresa pubblica 231.5. Imprese artigianali 241.6. Societ di persone 241.7. Imprese miste 241.8. Societ non commerciali 251.9. Societ a responsabilit limitata 25

1.9.1. Costituzione 251.9.2. Capitale sociale e conferimenti 261.9.3. Registrazione 261.9.4. Circolazione delle quote 271.9.5. Assemblea dei soci 271.9.6. Organi amministrativi e di controllo 271.9.7. Incompatibilit e conflitto dinteressi 291.9.8. Il bilancio 291.9.9. Fusione e scissione di societ 301.9.10. Scioglimento e liquidazione 301.9.11. Responsabilit della societ e degli amministratori 31

1.10. Societ per azioni 321.10.1. Costituzione 321.10.2. Statuto 321.10.3. Capitale sociale e conferimenti 331.10.4. Prima assemblea 331.10.5 Registrazione 331.10.6 Le azioni e la loro circolazione 341.10.7. Assemblea dei soci 341.10.8. Consiglio di Amministrazione 351.10.9. Norme comuni alle S.r.l. 37

1.11. Imprese a capitale straniero 371.11.1. Aspetti generali 371.11.2. Equity Joint-Venture 401.11.3. Contractual Joint-Venture 411.11.4. Wholly Foreign-Owned Enterprise 421.11.5. Le societ holding 45

2. LA DISCIPLINA DEI PRINCIPALI CONTRATTI DIMPRESA 472.1. Le origini del diritto contrattuale in Cina 472.2. Le previgenti fonti del diritto contrattuale 47

2.2.1. I principi generali del diritto civile 472.2.2. Le leggi speciali 47

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2.3. La legge sul contratto della PRC 482.3.1. Caratteristiche generali 482.3.2. Disposizioni di particolare rilievo 49

2.4. Contratti di distribuzione e di agenzia 532.4.1. Premessa sulla distribuzione commerciale straniera 532.4.2. Differenze intercorrenti tra agenzia e distribuzione 542.4.3. La distribuzione 542.4.4. Lagenzia 55

2.5. Il franchising 572.5.1. Lattuale disciplina del contratto di franchising 572.5.2. Accordi di licenza per lestero 582.5.3. I nuovi regolamenti sul franchising 58

2.6. La vendita 582.7. La compravendita di azienda 602.8. Il leasing 622.9. Contratti tecnologici 62

3. I DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE 623.1. Introduzione 623.2. Marchi 63

3.2.1. Procedura di registrazione 643.2.2. Segni suscettibili di essere registrati come marchi 663.2.3. Diritti del titolare del marchio 673.2.4. Durata, rinnovo, cessione e licenza 673.2.5. Marchi celebri e marchi di fatto 683.2.6. Marchio collettivo e certificativo 693.2.7. Nullit e annullamento del marchio 703.2.8. Abuso del diritto 703.2.9. Contraffazione 713.2.10. Azione amministrativa e azione giudiziaria 713.2.11. Sanzioni di natura penale 723.2.12. Oneri di registrazione 733.2.13. Domain name 73

3.3. Brevetti per invenzione, modelli di utilit e disegni industriali 733.3.1. Brevettabilit 743.3.2. Il titolare del brevetto 753.3.3. Diritti di esclusiva 763.3.4. Diritti degli stranieri 763.3.5. Procedura di rilascio del brevetto 763.3.6. Durata, cessione e licenza 783.3.7. Nullit del brevetto 793.3.8. Contraffazione del brevetto 793.3.9. Misure cautelari 813.3.10. Oneri di registrazione 81

3.4. Il trasferimento internazionale di tecnologia: tipologie e finalit contrattuali 813.5. Concorrenza sleale 833.6. Diritto dautore e software 84

4. LA DISCIPLINA DEL LAVORO DIPENDENTE 854.1. Introduzione 854.2. Contratti di lavoro e contratti collettivi 864.3. Singoli aspetti del rapporto di lavoro 86

4.3.1. Periodo di prova 864.3.2. Obbligo di riservatezza 86

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4.3.3. Risoluzione del rapporto 864.3.4. Ore di lavoro, lavoro straordinario, ferie 874.3.5. Retribuzione 884.3.6. Sicurezza e salute dei lavoratori 884.3.7. Controversie 884.3.8. Supervisione e ispezione 894.3.9. Responsabilit 894.3.10. Associazioni sindacali e diritto di sciopero 894.3.11. Contratti di lavoro con stranieri 89

4.4. I contratti di lavoro conclusi da imprenditori stranieri 904.4.1. Considerazioni generali 904.4.2. Composizione del personale 904.4.3. Fonti di reperimento del personale 904.4.4. Spese per la forza lavoro 914.4.5. Gestione dei lavoratori 914.4.6. Clausole di riservatezza e di non concorrenza 91

5. IL REGIME DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE 915.1. Fonti 915.2. Propriet sui terreni 925.3. Diritto duso 92

5.3.1. Acquisto e vendita del diritto 925.3.2. Durata del diritto 935.3.3. Corrispettivo 935.3.4. Certificato 935.3.5. Acquisto automatico 945.3.6. Estinzione 945.3.7. Atti di disposizione del diritto 94

5.4. Contratto di locazione 955.5. Diritti reali di garanzia 975.6. Diritti duso a titolo gratuito 975.7. Edifici 975.8. Vendita di immobili in costruzione 98

6. IL SISTEMA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 986.1. Introduzione 986.2. Le peculiarit del sistema giudiziario 996.3. Lordinamento giudiziario 99

6.3.1. Il collegio giudicante 1006.3.2. Proposizione dellazione 1006.3.3. Svolgimento del processo 1006.3.4. Provvedimenti cautelari 1016.3.5. Procedimento esecutivo 1026.3.6. Impugnazioni: lappello 1026.3.7. Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere 103

6.4. Larbitrato 1036.4.1. Osservazioni generali 1036.4.2. Le istituzioni arbitrali cinesi 1046.4.3. Requisiti della clausola compromissoria 1046.4.4. Il collegio arbitrale 1056.4.5. I lodi arbitrali 1056.4.6. Esecuzione dei lodi arbitrali 106

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SISTEMA FINANZIARIO 107

7. IL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO 1077.1. Lapertura di conti bancari 1087.2. Lattivit creditizia 1097.3. La riforma delle banche controllate dallo stato 1117.4. Gli sviluppi nel sistema finanziario 114

8. IL SISTEMA VALUTARIO 115

9. FINANZA AGEVOLATA 1189.1. I fondi di venture capital 119

10. IL MERCATO DEI CAPITALI 11910.1. Gli investimenti esteri 12010.2. Il processo di riforme sul mercato dei capitali 12210.3. Offerta di strumenti finanziari, listing e disclosure 12310.4. Disciplina dei fondi comuni dinvestimento 12410.5. Il codice di corporate governance 12410.6. Initial Public Offerings e ammissione a quotazione di titoli azionari 12610.7. Le negoziazioni di titoli azionari 12710.8. Il mercato obbligazionario 12810.9. Lindustria dei fondi comuni dinvestimento 129

SISTEMA FISCALE 131

11. IL SISTEMA FISCALE IN GENERALE 13111.1. La produzione legislativa e lamministrazione delle imposte 13111.2. Le principali imposte 132

12. LIMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE 13312.1. Il concetto di residenza e le diverse categorie di reddito 13412.2. Reddito da lavoro dipendente 136

12.2.1. Esenzioni e deduzioni 13712.2.2. Calcolo dellimposta e versamento 138

12.3. Altre categorie di reddito 13912.3.1. Redditi di impresa artigianale 13912.3.2. Redditi da appalti e subappalti (terzisti) 13912.3.3. Redditi di lavoro autonomo 14012.3.4. Redditi da diritto dautore 14012.3.5. Royalties 14112.3.6. Interessi e dividendi 14112.3.7. Redditi da locazione 14112.3.8. Plusvalenze da cessione 14112.3.9. Redditi occasionali 14212.3.10. Redditi esenti 142

13. LIMPOSIZIONE SUI REDDITI SOCIETARI 14213.1. Imposta sul reddito delle societ domestiche (cenni) 143

13.1.1. Determinazione del reddito imponibile e periodo di imposta 14313.2. Imposta sul reddito delle imprese a capitale straniero 144

13.2.1. Soggetti passivi 14513.2.2. Tipologie reddituali 14613.2.3. Periodo dimposta e aliquota 147

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13.2.4. Calcolo del reddito imponibile 14713.2.4.1. Imputazione a periodo 14813.2.4.2. Proventi 14913.2.4.3. Oneri 149

13.2.5. Il trattamento fiscale delle immobilizzazioni 15113.2.5.1. Le immobilizzazioni materiali 15113.2.5.2. Immobilizzazioni immateriali 154

13.2.6. Valutazione del magazzino 15513.2.7. Il riporto delle perdite 15513.2.8. Transfer pricing 15513.2.9. Determinazione forfetaria del reddito 157

13.3. Societ non residenti prive di stabile organizzazione 157

14. ADEMPIMENTI FORMALI, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO 15814.1. La registrazione ai fini fiscali 15814.2. Versamenti e dichiarazioni 159

14.2.1. Soggetti IRPEF 15914.2.2. Soggetti IRID 15914.2.3. Soggetti IRIS 160

14.3. Accertamento e sanzioni 16114.4. Contenzioso tributario: cenni 163

15. ASPETTI DI FISCALITA INTERNAZIONALE 16315.1. I trattati in vigore contro le doppie imposizioni 16415.2. La Convenzione Italia - Cina per evitare le doppie imposizioni e prevenire

le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito 16415.3. Il credito dimposta per le imposte assolte allestero 166

16. ALTRE PRINCIPALI IMPOSTE 16716.1. Limposta sul valore aggiunto 16716.2. Imposta sugli affari 17016.3. Imposta sui consumi 17216.4. Imposta sul valore aggiunto immobiliare 17416.5. Imposta sullattivit agricola 17516.6. Imposta sulle risorse naturali 17516.7. Dazi doganali 17616.8. Imposta sugli atti immobiliari 17716.9. Imposta di bollo 17816.10. Imposta sugli immobili urbani 179

17. LE AGEVOLAZIONI FISCALI 17917.1. I soggetti 18017.2. Lubicazione: le zone speciali o di sviluppo 18117.3. Le caratteristiche dellattivit esercitata: alcune definizioni 187

17.3.1. I settori incoraggiati: il Catalogo per le industrie straniere 18717.3.2. Imprese impegnate in attivit di natura produttiva 18717.3.3. Imprese ad alto tasso tecnologico 18817.3.4. Imprese orientate allesportazione 188

17.4. Le agevolazioni sine die: le aliquote IRIS ridotte 18917.5. Le esenzioni e le riduzioni limitate nel tempo 19017.6. Altre agevolazioni specifiche ai fini IRIS 19117.7. Il credito di imposta per gli utili reinvestiti 19217.8. Il credito di imposta per lacquisto di macchinari e attrezzature cinesi 19417.9. Le agevolazioni in alcune province 194

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ITALIA CINA: RIFLESSI FISCALI DI ALCUNI PERCORSI OPERATIVI 203

18. DISTRIBUZIONE COMMERCIALE DIRETTA 20318.1. Imposte dirette 20318.2. Imposte indirette e dazi doganali 203

19. DISTRIBUZIONE COMMERCIALE INDIRETTA: IL FRANCHISING 20419.1. Il contenuto essenziale dei contratti di franchising nella prassi internazionale e in Italia 20419.2. I caratteri del rapporto di franchising 20519.3. Le forme del franchising internazionale 206

19.3.1. Il franchising diretto 20619.3.2. Il franchising internazionale attraverso una filiale o una succursale 20619.3.3. Il franchising internazionale attraverso la creazione di una filiale comune

o di una joint venture con un partner estero 20719.3.4. Il master franchising 20719.3.5. Il franchising attraverso un contratto di supervisione 207

19.4. I riflessi fiscali dei contratti di franchising stipulati dalle imprese italiane 20819.4.1. Le imposte sul reddito: il reddito dimpresa e le componenti reddituali

relative ai contratti di franchising 20819.4.1.1. Royalties ed entrance fees 20919.4.1.2. I corrispettivi delle prestazioni di servizi accessori forniti dal franchisor 21119.4.1.3. I depositi cauzionali versati dal franchisee al franchisor 21119.4.1.4. Le indennit contrattuali da corrispondere al franchisee o al franchisor 21119.4.1.5. I corrispettivi delle cessioni dei beni tra il franchisor italiano ed il

franchisee cinese 21219.4.1.6. Problematiche in tema di transfer price 21319.4.1.7. Gli interessi di dilazione di pagamento corrisposti

dal franchisee cinese al franchisor italiano 21319.4.2. Limposta sul valore aggiunto italiana 214

19.4.2.1. Cessioni di beni 21419.4.2.2. Prestazioni di servizi 214

19.4.3. Le imposte sul valore aggiunto applicate in Cina 21519.4.4. Altre tasse, diritti ed imposte applicate in Cina 215

20. ACCORDI RELATIVI A DIRITTI INDUSTRIALI 21620.1. Premessa 21620.2. Il regime fiscale delle importazioni di tecnologia nellordinamento cinese 21620.3. Il regime fiscale dei trasferimenti internazionali di tecnologia nellordinamento italiano 217

21. PRODUZIONE CON PRESENZA IN CINA 21721.1. Acquisizione di partecipazioni di una societ cinese gi esistente 21821.2. Costituzione di unit locali e sedi secondarie 21921.3. Costituzione di joint-venture 21921.4. Processing and assembling trade. Compensation trade 220

PROSPETTI DI SINTESI 221PRINCIPALI RIFERIMENT I NORMATIVI 227ALCUNI SITI DI INTERESSE 229INDICE ABBREVIAZIONI E ACRONIMI PRINCIPALI 231

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BACKGROUND

La Cina il terzo pi grande Paese al mondo per estensione, dopo la Confederazione Russa e il Canada,e il pi grande per popolazione, con oltre 1,2 miliardi di abitanti (circa il 25% della popolazionedellintero pianeta).

Dal 1 ottobre 1949 il Paese, che ha assunto la denominazione di Repubblica Popolare Cinese (RPC), un Paese a regime socialista, governato dal Partito Comunista Cinese. Per decenni, durante il periododella Guerra fredda, il Paese rimasto sostanzialmente isolato; solo a partire dal 1978, anno in cui hastabilito relazioni diplomatiche con lUnione Europea, la Cina ha ripreso i contatti politici ed economicicon i Paesi occidentali, iniziando il lento e graduale processo, tuttora in corso, di assorbimento deiprincipi delleconomia di mercato e della libert di iniziativa economica.

Il 4 dicembre 1982 la Cina ha adottato la Costituzione, che stabilisce i principi fondamentali dello Statosocialista.

Come sancito dallart. 57 Cost., la pi alta autorit del potere statale il Congresso Nazionale delPopolo (CNP). Il CNP si riunisce una volta allanno, nel primo trimestre, su convocazione delComitato Permanente, composto di circa 3000 deputatiche durano in carica per 5 anni (unalegislatura); sono eletti a loro volta dai Congressi Locali delle Province, delle Regioni autonomee delle Municipalit, e dalle forze armate (artt. 59 e 60 Cost.) e godono dellimmunit parlamentare(art. 74 Cost.).

Il CNP ha, fra gli altri, i seguenti poteri (art. 62 Cost.): modificare la Carta Costituzionale con la maggioranza dei suoi due terzi, e sorvegliarne lapplicazione; approvare le leggi quadro (basic laws) concernenti i reati, gli affari civili e gli organi dello Stato; esaminare ed approvare il piano per lo sviluppo economico e sociale ed i rapporti sulla sua attuazione; esaminare e approvare il bilancio dello Stato; decidere sulla istituzione di Regioni, Province, e altre entit amministrative territoriali; nominare e rimuovere dallincarico il Consiglio di Stato (organo avvicinabile al nostro Consiglio dei

Ministri), depositario del potere esecutivo, e vari altri organi di vertice, fra cui il Presidente dellaRepubblica e i membri della Corte Suprema.

Allinterno del CNP, nella prima adunanza di ogni legislatura, viene eletto il Comitato Permanente(Standing Committee) - composto da Presidente, Vicepresidenti, Segretario Generale e membri effettivieletti fra i Deputati (art. 65 Cost.) - il quale risponde al Congresso e ne svolge le funzioni quando questonon in adunanza. Rimane in carica anchesso un quinquennio; la stessa persona non pu ricoprire lacarica di Presidente o di Vicepresidente pi di due volte consecutive (art. 66).

Il Comitato Permanente ha poteri molto estesi, sia in campo legislativo, che esecutivo, tra cui (art. 67Cost.): il potere di approvare ed emendare le leggi che non siano di competenza del CNP, e di integrare ed

emendare quelle di competenza del CNP quando questo non sia in adunanza (nei fatti, il Comitatosvolge una cospicua attivit legislativa);

il potere di fornire interpretazioni autentiche della Costituzione e delle leggi; poteri di sorveglianza sul rispetto della Costituzione; il potere di supervisionare il lavoro degli altri organi dello Stato, tra cui la stessa Corte Suprema; il potere di annullare provvedimenti amministrativi del Consiglio di Stato e delle autorit locali;

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il potere di nominare plenipotenziari allestero; il potere di ratifica e abrogazione dei trattati internazionali; il potere di applicare la legge marziale nello Stato o in sue zone determinate; poteri di nomina e di rimozione sostitutivi di quelli del CNP, utilizzabili quando questo non in

sessione; poteri di grazia.

Il Consiglio di Stato , a termini di legge, lorgano esecutivo del supremo organo del potere statale ela pi alta autorit dellamministrazione statale (art. 85 Cost.). Si compone di Premier, Vicepremier,Consiglieri di Stato, Ministri, Commissari, Supervisore generale e Segretario generale. La durata incarica la stessa del Congresso.

La Costituzione attribuisce al Consiglio di Stato, fra gli altri, i seguenti poteri (art. 89 Cost.): di adottare atti e regolamenti amministrativi nel rispetto della Costituzione e della Legge; di sottomettere proposte al CNP ed al suo Comitato Permanente; di definire i compiti e le responsabilit dei Ministeri e delle Commissioni e di dirigerne lattivit; di dirigere lattivit degli organi locali dellamministrazione ai vari livelli e di stabilire la suddivisione

di poteri e funzioni tra lamministrazione centrale e le articolazioni periferiche; di stipulare trattati e di concludere accordi con gli altri Paesi; di elaborare il piano per lo sviluppo economico e sociale dello Stato; di dirigere e amministrare gli affari economici, delleducazione, della scienza, della sanit, della

sicurezza sociale, della cultura, della difesa, delle relazioni internazionali; di esercitare le funzioni ed i poteri delegatigli dal CNP o dal Comitato Permanente.

Secondo quanto previsto dalla Costituzione (art. 30 Cost.), la Cina si suddivide nelle seguenti articolazioniterritoriali principali: 2 Regioni Amministrative Speciali (SAR Special Administrative Region - di Hong Kong e di

Macao); 5 Regioni Autonome (tra cui il Tibet); 23 Province (tra cui Taiwan, su cui la Cina rivendica la sovranit e che pertanto non riconosce come

Stato sovrano); 4 Municipalit direttamente controllate dal Governo centrale (metropoli tra cui Pechino e Shangai).

Le Province e le Regioni Autonome comprendono Contee, Contee Autonome, Prefetture Autonome eCitt, le quali a loro volta prevedono sottoarticolazioni.

La gerarchia delle fonti del diritto cinese cos strutturata:1) la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese;2) le leggi fondamentali delle SAR di Hong Kong e di Macao. Il territorio di Hong Kong stato

governato dal Regno Unito dal 1842 al 1 luglio 1997, quando stato restituito alla sovranit cinese;la legge fondamentale di Hong Kong costituisce di fatto la Costituzione di questa area, e stabilisceche il sistema capitalistico in uso fino al 1 luglio 1997 prevalga rispetto a quello socialista almenofino al 2047. Macao era un territorio oltremare del Portogallo; in seguito allaccordo del 13/04/1987, tornato sotto il controllo della Cina a partire dal 20/12/1999, con limpegno delle autorit cinesidi applicare lo stesso trattamento one country, two systems utilizzato per Hong Kong;

3) i trattati internazionali ratificati dal Governo cinese;4) le leggi interne, adottate dal Congresso (le leggi quadro, basic laws) e quelle adottate dal Comitato

Permanente del Congresso (non-basic laws), che come si detto dotato di potere legislativo;5) i regolamenti amministrativi, emanati dal Consiglio di Stato;6) i regolamenti locali, emanati dai Congressi delle singole Province, Regioni Autonome e Municipalit;

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7) i decreti governativi locali, adottati dai Governi Popolari delle Province, delle Regioni Autonome edelle Municipalit.

La moneta nazionale il Renminbi (noto anche come Yuan), la cui sigla internazionale RMB (o CNY).Il cambio medio RMB/EUR accertato dallAgenzia delle Entrate per il mese di luglio stato di pocopi di 10, precisamente 10,1561 Renminbi per 1 euro.

La lingua ufficiale della RPC il Puntonghua, il dialetto cinese meglio conosciuto come Mandarino,parlato soprattutto a Pechino e nelle regioni circostanti. Esistono per numerosissimi altri dialetti, tracui assai diffuso il Cantonese, parlato nel Sud dello Stato.

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SISTEMA ECONOMICO-COMMERCIALE

1. LIMPRESA E LE SOCIETA

1.1. Aspetti generali sullinvestimento straniero in Cina

La disciplina degli investimenti stranieri in Cina disciplinata in modo molto dettagliato da provvedimentilegislativi del Congresso e dai numerosi regolamenti del Ministero dellIndustria e Commercio.

Alloperatore economico che voglia avviare unattivit dimpresa nel territorio della Repubblica PopolareCinese, sono disponibili le seguenti alternative di investimento: costituire un ufficio di rappresentanza; costituire una sede secondaria; costituire una joint-venture con un partner cinese (equity joint-venture sino-estera EJV, o contractual

joint-venture sino-estera - CJV); costituire una societ interamente controllata (wholly owned-foreign company - WFOE); acquisire una societ gi esistente.

La scelta circa la migliore forma di organizzazione per linvestimento deve essere valutata in relazionealle caratteristiche del progetto che dovr essere intrapreso ed alla natura dellattivit dellinvestitore.

Se da una parte la creazione di un ufficio di rappresentanza o di una sede secondaria permette diesplorare il mercato, svolgere funzioni di business development, concludere contratti, dallaltra lacreazione di una filiale nella forma societaria permette di delimitare il rischio dellinvestimento e didotare il progetto di una struttura autonoma ed indipendente di gestione.

Dal 2001, con ladesione della Cina allOrganizzazione Mondiale per il Commercio (WTO, World TradeOrganization) sono aumentate notevolmente le possibilit di investimento degli stranieri nel territoriocinese e sono dietro langolo numerose riforme della disciplina degli investimenti stranieri.

Si noti che, attualmente, non tutti i settori di attivit sono accessibili agli stranieri. E necessario dunque,prima di pianificare linvestimento, comprendere se il settore di attivit che si intende avviare in territoriocinese rientri tra quelli per cui linvestimento straniero accessibile. Come meglio vedremo nel paragrafoseguente, esiste un vero e proprio catalogo che elenca le attivit commerciali e industriali classificandolecome accessibili, ad accesso ristretto e riservate.

Fino allentrata in vigore della legge sulle societ commerciali del 1994, la possibilit per gli stranieridi operare sul mercato cinese era limitata alla costituzione di due particolari societ: la joint-ventureo la wholly foreign-owned enterprise, nelle forme e secondo le modalit dettate dalla legislazionespeciale sulle societ a capitale straniero, le cosiddette Foreign Investment Enterprise o semplicementeFIE (Legge sulle equity joint-venture sino-estere del 1 luglio 1979, Legge sulle joint-venturecontrattuali sino-estere del 13 aprile 1988, Legge sulle wholly foreign-owned enterprises del 12aprile 1986).

Con la nuova legge sulle societ commerciali, invece, si aperta anche per le imprese estere la possibilitdi acquistare una quota di capitale di una societ cinese gi esistente (che potr essere una ordinaria- cio prevista dalla legislazione generale - societ a responsabilit limitata o societ per azioni, di cuiai paragrafi 1.9. e 1.10.).

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La partecipazione straniera al capitale di societ locali ammessa dalla legislazione nei limiti in cuisono consentite le realizzazioni di progetti da parte di imprese estere, con esclusione quindi di alcunisettori considerati strategici (quali, ad esempio, quello della sicurezza nazionale, della stampa e dellecomunicazioni). Qualora la partecipazione straniera sia pari o superiore al 25% del capitale dellasociet cinese esistente, linvestimento estero sar comunque sottoposto al controllo ed alla approvazioneda parte degli organi governativi competenti (Commission of Foreign Trade and Economic CooperationCOFTEC o Minister of Foreign Trade and Economic Cooperation MOFTEC), e la societ sar equiparataai fini fiscali ad una FIE, godendo delle relative agevolazioni.

1.1.1. Attivit aperte agli investitori stranieri

Una societ a capitale straniero non libera di svolgere qualsiasi attivit industriale o commerciale: alfine di orientare gli investimenti esteri verso quei settori ritenuti prioritari per lo sviluppo economicoindustriale del Paese, il Governo Cinese il 20 giugno 1995 promulg le Previsioni temporanee perlorientamento degli investimenti esteri (Interim Provisions on Guiding Foreign Investment Direction)e il Catalogo per gli investimenti industriali esteri (Guiding Catalogue for Foreign Investment Industries,di seguito il Catalogo). Le Interim Provisions sono state sostituite dalle Regulations on the guidancefor investment direction of foreign businessmen nel corso del 2002, mentre una nuova edizione delCatalogo in vigore dal 1 aprile dello stesso anno.

Nel Catalogo le attivit sono suddivise in tre categorie:1) incoraggiate;2) ad accesso ristretto;3) vietate.

Le attivit incoraggiate attengono ai progetti di investimento in settori che introducono nuove o avanzatetecnologie che contribuiscano alla produzione di nuovi macchinari; a progetti che favoriscono lo sviluppoe il progresso delle tecniche di coltivazione, dello sfruttamento delle risorse energetiche, delletelecomunicazioni; a progetti nel campo della prevenzione dellinquinamento ambientale e a progettiper lo sviluppo delle aree centro occidentali del Paese.

Le attivit ad accesso ristretto attengono ai progetti che utilizzano tecnologia datata o comunque gisufficientemente diffusa in Cina, a progetti dannosi per il risparmio energetico o per lambiente, aprogetti di sfruttamento delle risorse minerarie protette (minerali rari e preziosi) e di investimento insettori nei quali presente la pianificazione statale.

Le attivit vietate si riferiscono a settori nei quali prevalente linteresse pubblico quali quellofarmaceutico, minerario, dei servizi postali, e cos via; a progetti che mettono in pericolo la sicurezzadello Stato, sono causa di inquinamento ambientale, danneggiano le risorse naturali e la salute pubblica,utilizzano grandi terreni agricoli, sono sfavorevoli alla protezione e allo sviluppo delle risorse dellaterra, mettono a repentaglio la sicurezza e le normali funzioni dei servizi militari.

Le attivit non comprese nellelencazione del catalogo, per esclusione, sono dunque permesse a tuttigli operatori industriali e commerciali.

Con lultima edizione del Catalogo, il governo cinese ha segnato un momento di notevole aperturaallinvestimento straniero, aumentando di molto il numero delle attivit incoraggiate (passate da circa190 a circa 260) e riducendo quello delle attivit vietate (da oltre 100 a 75).

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Il Catalogo specifica, di volta in volta, se lattivit accessibile agli stranieri ed in che forma: se peresempio richiesto il controllo del partner cinese ovvero se linvestimento limitato alle sole equityjoint-venture o alle contractual joint-venture. Per alcune attivit, la nuova edizione del Catalogo del2002 introduce il requisito del controllo relativo che prima non esisteva, essendo solo utilizzato ilconcetto di controllo. In altre parole, in alcuni settori di attivit sufficiente che il partner cinese abbiauna percentuale di investimento rispettivamente superiore alla partecipazione di ogni altro socio. Adesempio, nel caso in cui vi siano 8 soci stranieri, ciascuno con una partecipazione del 10% e il partnercinese abbia una partecipazione del 20%, allora il requisito sarebbe rispettato.

Il nuovo Catalogo inoltre introduce le seguenti novit: le imprese a capitale straniero che svolgano attivit ad accesso ristretto, ma che esportino il 100%

del loro prodotto, sono considerate come incoraggiate e godono del relativo trattamento; non esiste pi la distinzione tra attivit limitate di tipo A e di tipo B; di fatto le attivit prima

indicate come limitate di tipo B sono divenute attivit incoraggiate; le imprese a capitale straniero che svolgano attivit ad accesso limitato, ma che esportino il 70% del

loro prodotto, sono considerate come permesse e godono del relativo trattamento.

Va infine aggiunto che oltre al Catalogo per gli investimenti stranieri esiste il Catalogo delle attivitindustriali incoraggiate nella Cina centrale e occidentale (Catalogue of favourable Industries in Centraland Western China, noto come C&W Catalogue). Lo svolgimento nella Cina centro-occidentale diattivit incoraggiate dal C&W Catalogue consente di accedere a particolari benefici; ad oggi, tuttavia,non del tutto chiaro quale sia il rapporto tra il C&W Catalogue e il Catalogo generale in ipotesi dicontrasto fra qualificazione delle attivit.

1.1.2. Incentivi

Per contrastare la concorrenza dei paesi del Sud Est Asiatico, la Cina offre numerosi e considerevoliincentivi allinvestimento straniero che principalmente si realizzano con riduzioni ed esenzioni fiscalima che possono anche prevedere la semplificazione delliter autorizzativo o lofferta di miglioriinfrastrutture. Su tali incentivi si torner pi diffusamente al capitolo 17.

1.1.3. Attivit di import-export

Le attivit di importazione ed esportazione con lestero erano disciplinate in modo restrittivo finoallapprovazione della Legge sul Commercio Estero del 6 aprile 2004.

Fino allentrata in vigore della nuova legge, lordinamento imponeva agli operatori commerciali lobbligodi ottenere una speciale licenza di import-export, che tuttavia veniva concessa abbastanza di rado. Diconseguenza, le attivit di import-export delle societ straniere che volessero svolgere attivit dipenetrazione del mercato cinese, erano affidate a poche grandi societ di diritto cinese in possesso dilicenza ovvero ad intermediari autorizzati.

Le societ a capitale straniero (FIE) sia nella forma di joint-venture (Equity o Contractual) che in quelladi societ interamente controllate (WFOE), non avevano diritto di ottenere il rilascio della licenza.Alle FIE produttive era permessa limportazione di materie prime e pezzi di ricambio cos come diprodotti finiti che le stesse FIE avrebbero lavorato o assemblato.

La nuova Legge sul Commercio Estero del 2004, promulgata in seguito alladesione della Cina alla

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WTO ha esteso a tutte le societ e gli imprenditori il diritto di svolgere attivit di commercio con lestero(import/export) senza distinguere tra societ domestiche o societ con capitale straniero.

stato infatti abolito il requisito della licenza ed stato introdotto il pi semplice requisito dellaregistrazione preventiva presso un apposito Registro.

Il Regolamento attuativo del 25 giugno 2004, avente ad oggetto la registrazione degli operatori delcommercio estero, in vigore dal 1 luglio 2004, stabilisce i requisiti per la registrazione. necessariodapprima depositare la domanda di registrazione con i seguenti documenti: modulo di registrazione compilato; fotocopia della licenza commerciale; fotocopia del numero di certificazione dellorganizzazione; fotocopia del provvedimento di autorizzazione dellinvestimento estero; copia autentica di un certificato di credito.

La registrazione viene effettuata entro 5 giorni dal deposito della domanda. Entro 30 giorni, loperatoreche ha fatto domanda di registrazione, deve completare le formalit di registrazione presso le autoritdoganali, tributarie e le altre autorit competenti.

Le societ che avevano gi ottenuto la licenza di import/export secondo la precedente normativa possonocontinuare a svolgere attivit di import/export nei limiti delloggetto previsto nella vecchia licenza. Nelcaso in cui tali societ intendano ampliare loggetto della loro attivit di commercio con lestero dovrannoavviare una nuova procedura di registrazione.

Secondo una prima prassi operativa, le FIE che abbiano ottenuto la registrazione come operatori delcommercio estero, dovrebbero altres modificare loggetto della propria licenza commerciale introducendonelloggetto sociale anche le attivit di import/export.

La nuova disciplina non liberalizza, in modo conforme al commercio estero, anche il commerciodomestico in territorio Cinese. Nessuna FIE che sia semplicemente registrata come operatore delcommercio estero a tuttoggi autorizzata a distribuire in territorio cinese beni che non siano dallastessa prodotti o lavorati. vietato a tali societ vendere e distribuire prodotti di altre societ (anchenel caso in cui tali societ siano collegate o controllate).

Tale severa restrizione non dettata da alcuna norma positiva di natura legislativa o regolamentare,bens essa deriva implicitamente dalla rigida applicazione, nel diritto cinese, della limitazione dellattivita quanto previsto nelloggetto sociale e dalle restrizioni previste nel Catalogo delle attivit accessibiliagli investimenti stranieri.

La FIE non pu dunque, a tuttoggi, distribuire e vendere in territorio cinese beni che non abbia prodottoda s o beni di terzi sui quali non abbia effettuato minime lavorazioni.

Secondo la nuova normativa, soltanto le FIE commerciali espressamente autorizzate potranno svolgeretali attivit di distribuzione domestica.

Il Regolamento sugli investimenti stranieri nel settore commerciale del 16 aprile 2004, in vigore dal 1giugno 2004, stabilisce la procedura che le FIE devono seguire per ottenere lautorizzazione al commerciodomestico. Potranno essere registrate solamente le FIE commerciali di nuova costituzione ovvero leFIE che abbiano modificato il proprio oggetto sociale per comprendere anche tale forma di distribuzione.

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1.2. Ufficio di rappresentanza e sede secondaria

La costituzione di un ufficio di rappresentanza il modo pi semplice e rapido, e soprattutto menocostoso, per costituire un primo insediamento imprenditoriale stabile in territorio cinese.

Si noti tuttavia che lufficio di rappresentanza non permette allinvestitore straniero di svolgere alcunaattivit economica diretta, ma legittima la societ straniera ad effettuare solamente attivit di promozionepresso i consumatori e i fornitori, attivit di ricerche di mercato ed a svolgere attivit di assistenza post-vendita.

In generale, lufficio di rappresentanza non pu ricevere compensi per lattivit svolta o sottoscriverecontratti che generano profitti, ma pu soltanto negoziare contratti che successivamente siano sottoscrittidalla societ madre al di fuori del territorio della Repubblica Popolare Cinese.

Qualsiasi impresa o ente che intenda avviare unattivit di natura commerciale in Cina, deve costituirealmeno un ufficio di rappresentanza. La violazione di tale obbligo comporta lapplicazione di una sanzioneamministrativa. In alcuni casi, lAutorit Statale dellIndustria e del Commercio (ASIC) impedisceallimpresa che ha violato tale obbligo di effettuare qualsiasi attivit commerciale nel territorio della RPC.

Lufficio di rappresentanza pu assumere dipendenti cinesi, aprire un conto corrente bancario, importareeffetti personali e mobili di ufficio senza dover ottenere una licenza di importazione, ottenere ilcollegamento alle linee telefoniche, affiggere insegne contenenti la denominazione e i marchi dellazienda,utilizzare biglietti da visita.

Si noti che lufficio di rappresentanza non pu prendere in locazione un immobile o assumere direttamenteil proprio personale, ma deve necessariamente utilizzare a tale scopo le agenzie immobiliari e dicollocamento del governo cinese.

Almeno 30 giorni prima della scadenza della durata dellufficio di rappresentanza indicata nel certificatodi registrazione ovvero, nel caso in cui la societ madre intenda farne cessare lattivit, trenta giorniprima di tale cessazione, lufficio di rappresentanza dovr informare lautorit competente. Successivamente,lufficio di rappresentanza dovr pagare tutti i debiti e le imposte eventualmente dovute. La societmadre straniera responsabile di eventuali inadempimenti.

Ai sensi degli articoli 199 e seguenti della legge societaria del 29 dicembre 1993 entrata in vigore il1 luglio 1994 (la Legge Societaria), inoltre, un investitore straniero (segnatamente una societcostituita al di fuori del territorio della RPC) pu costituire nel territorio della RPC sedi secondarie(c.d. branch) destinate a svolgere attivit di produzione e attivit commerciali.

Diversamente dallufficio di rappresentanza, la sede secondaria ha facolt di svolgere attivit produttivee commerciali tali da produrre reddito, legittimato a sottoscrivere contratti e ad emettere fatture. Persvolgere tali attivit, la branch ottiene una licenza commerciale, la quale deve sempre essere espostapresso la propria sede insieme allo statuto della societ madre.

Come lufficio di rappresentanza, anche la sede secondaria non ha una distinta personalit giuridicarispetto alla societ straniera che ne ha determinato la costituzione (art. 203 Legge Societaria). Cisignifica che per le obbligazioni stipulate e contratte dalla sede secondaria o dallufficio di rappresentanzarisponde direttamente la societ straniera che ne ha curato la costituzione con tutto il suo patrimonio.Come vedremo, la sede secondaria ha tuttavia una propria soggettivit tributaria.

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Anche per la sede secondaria la scadenza della durata o la decisione di cessare lattivit devono essereaccompagnate da un procedimento di liquidazione.

Procedure di registrazione

Le procedure di registrazione della sede secondaria e dellufficio di rappresentanza sono disciplinatedal Regolamento sulla registrazione delle societ del 1994, dal Regolamento sulla registrazione dellepersone giuridiche del 1988 e, limitatamente allufficio di rappresentanza, dal Regolamento del Consigliodi Stato del 1980.

Le pratiche amministrative per la registrazione devono essere avviate entro 30 giorni dalla decisioneadottata dalla societ straniera di costituire la sede secondaria o lufficio di rappresentanza.

Al fine di costituire un ufficio di rappresentanza o una sede secondaria necessario ottenere lapprovazionedel locale dipartimento del Ministero dellIndustria e del Commercio (nel caso di impresa industriale),della Banca Nazionale Cinese (nel caso di una societ bancaria o di assicurazioni) o del Ministero delleComunicazioni (nel caso di una societ di trasporti o di spedizione marittima).

Entro 30 giorni dallapprovazione, necessario presentare presso lAutorit Statale dellIndustria e delCommercio, una specifica domanda di registrazione e pagare la relativa tassa. LASIC emette ilprovvedimento di accoglimento o rigetto della domanda nei successivi 30 giorni. Una volta ottenutalapprovazione dellASIC, le successive fasi di registrazione rappresentano, nella maggior parte dei casi,una mera formalit.

Al termine della procedura, allufficio di rappresentanza o alla sede secondaria viene rilasciata una licenzacommerciale. Soltanto allora linvestitore straniero potr avviare le proprie attivit in territorio cinese.

Non chiaro quali siano i requisiti sostanziali che comportano il rilascio dellapprovazione. In alcunicasi, le autorit di controllo hanno richiesto che la societ straniera corrisponda alla sede secondarialintero investimento previsto ovvero, in altri casi, si chiede che siano gi state avviate attivit sulterritorio cinese ovvero ancora che linvestitore straniero possa provare che lapertura della sede secondariao dellufficio di rappresentanza veramente necessaria.

In ogni caso, il dipartimento dellASIC in cui ha sede lufficio di rappresentanza o la sede secondaria,ha poteri di monitoraggio e controllo sulle attivit dellinvestitore straniero. In particolare, lufficio dirappresentanza e la sede secondaria sono soggetti ad almeno una visita di controllo annuale che deveavere luogo entro la fine di maggio.

Una volta registrati, lufficio di rappresentanza o la sede secondaria dovranno aprire un conto correntepresso una banca cinese, registrarsi presso le autorit tributarie cinesi e dichiarare presso la dogana tuttii beni mobili importati per la propria operativit. I beni cos importati non possono essere alienati senzalapprovazione dellAgenzia delle Dogane.

Qualsiasi modifica del nome, sede, attivit, rappresentante, durata dellufficio di rappresentanza o dellasede secondaria deve essere debitamente autorizzata e registrata presso lASIC.

I documenti che devono essere depositati da un investitore straniero per ottenere lapprovazione dellufficioperiferico del Ministero del Commercio e la registrazione presso lASIC sono i seguenti:(i) domanda di autorizzazione e domanda di registrazione sottoscritte dal presidente del Consiglio di

Amministrazione o amministratore delegato, contenente il nome dellufficio di rappresentanza, il

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nome del legale rappresentante, lattivit per la quale lufficio di rappresentanza viene costituito, ladurata e la sede;

(ii) certificato della Camera di Commercio del paese di origine dellinvestitore comprovante la esistenzadella societ che intende costituire lufficio di rappresentanza;

(iii) lettera di referenze da parte di una banca del paese di origine dellinvestitore che provi la affidabilitfinanziaria della societ madre;

(iv) i documenti di identit ed il curriculum vitae del legale rappresentante;(v) copia del contratto di locazione per la sede dellufficio di rappresentanza.

Tutti i documenti dovranno essere in duplice originale redatti in lingua cinese ed inglese. I documentiin lingua italiana dovranno essere tradotti in inglese.

Le tasse e imposte governative per lapertura di un ufficio di rappresentanza ammontano a circa 1.500 USD.

Si noti che una recente modifica dei Regolamenti sopra menzionati da parte del Consiglio di Stato haeliminato il requisito dellapprovazione dellautorit di controllo (Ministero del Commercio). Non ancora chiaro tuttavia in che misura le autorit locali stiano adeguando le proprie disposizioni perconformarsi a tale modifica della normativa.

1.3. Le varie forme di impresa: premessa

La Legge Societaria cinese entrata in vigore il 1 luglio 1994 con lo scopo di riconoscere e disciplinaredue nuove forme di organizzazione societaria: la societ a responsabilit limitata e la societ per azioni.

Sebbene tali forme societarie siano state e saranno sempre pi utilizzate per lo svolgimento di attivitcommerciali, sono presenti nellordinamento cinese molte altre forme di organizzazione di impresa conle quali linvestitore straniero che opera in territorio cinese dovr confrontarsi.

Si noti che, in considerazione delle numerose riforme cui la normativa in materia di soggetti commerciali stata sottoposta, non sempre agevole comprendere quale sia la natura giuridica del soggetto con ilquale linvestitore straniero si trova ad intrattenere dei rapporti commerciali. Inoltre, loggetto socialedelle imprese cinesi molto ristretto: ad esempio, non tutte le imprese cinesi hanno facolt di operarecon partner stranieri, per cui tale facolt dovr essere accertata dallinvestitore italiano prima disottoscrivere qualsiasi contratto.

La natura dellente con il quale si negozia, il nome dei suoi rappresentanti legali, lindicazione dellasede sociale e lestensione del suo oggetto sociale risulta dalla licenza commerciale rilasciata dallASICo dallo Statuto e pertanto linvestitore dovr sempre richiedere, prima di avviare qualsiasi negoziazione,una copia di tali documenti.

1.4. Impresa pubblica

Una categoria imprenditoriale molto diffusa in Cina (per effetto, evidentemente, dellimpostazionesocialista) quella delle imprese controllate dallo Stato o altri Enti Pubblici.

Si noti che la solvibilit di tali imprese pubbliche non sempre cos scontata. Molte delle imprese dipartecipazione pubblica, infatti, non godono in misura illimitata delle sovvenzioni pubbliche e sonoquindi soggette al rischio di insolvenza.

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Larticolo 48 dei Principi generali di diritto civile (PGDC, si tratta di un corpus normativo assimilabileper certi aspetti al codice civile vigente nel nostro ordinamento, si veda anche capitolo 2) afferma chela societ di partecipazione statale responsabile civilmente con il patrimonio che stato conferitodallo Stato. Lo Stato tuttavia responsabile dei debiti della societ pubblica solamente nei limiti deiconferimenti effettuati.

La legge fallimentare del 1986, tuttavia, afferma che vi possono essere eccezioni nel caso di aziendepubbliche particolarmente rilevanti per leconomica nazionale, le quali non possono essere sottopostea fallimento.

Oltre alle imprese statali, esistono poi le imprese collettive, operanti soprattutto nel settore agricolo(fattorie collettive, etc.).

1.5. Imprese artigianali

Le imprese artigianali (geti hu) sono enti commerciali alle cui dipendenze vi sono meno di 8 personee per le quali vige il principio della responsabilit illimitata; nella maggior parte dei casi si tratta diimprese individuali o familiari.

I fondatori possono essere cittadini cinesi disoccupati residenti nelle zone urbane, cittadini cinesi residentinelle zone rurali, ex membri del governo, dipendenti del Partito Comunista.

Le imprese artigianali possono svolgere attivit di tipo appunto artigianale, nel campo delledilizia, deitrasporti, dei servizi, etc..

1.6. Societ di persone

Le societ di persone sono quegli enti commerciali alle cui dipendenze vi sono 8 o pi persone e le cuipartecipazioni sono detenute da soggetti privati. Si dividono a loro volta in: societ unipersonali; societ con responsabilit illimitata di tutti i soci (assimilabili alla societ in nome collettivo prevista

dallordinamento italiano); societ con soci a responsabilit limitata (assimilabili alla societ in accomandita semplice).

1.7. Imprese miste

Nellordinamento cinese vi sono tre possibili forme di cooperazione tra gli enti pubblici e quelli privati: forme di cooperazione che si realizzano con la costituzione di persone giuridiche (societ) distinte

dai propri soci e responsabili soltanto con il proprio patrimonio; forme di cooperazione che si realizzano con la costituzione di societ di persone in cui la responsabilit

di ciascun socio limitata ad una somma proporzionale ai propri conferimenti o determinatacontrattualmente;

forme di cooperazione contrattuale, in cui non c la creazione di un nuovo soggetto e in cui le partiassumono lobbligo di svolgere una determinata attivit per cui esse rimangono esclusive responsabili.

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1.8. Societ non commerciali

Se, da una parte, le persone giuridiche devono avere le caratteristiche richieste dai Principi generali didiritto civile per assumere obblighi e esercitare diritti (articolo 37: costituzione ai sensi di legge; dotazionedi un patrimonio; denominazione sociale, sede sociale e assetto organizzativo; capacit di assumereresponsabilit), non necessario che per svolgere qualsiasi attivit esse debbano necessariamente esseresoggetti commerciali registrati presso lASIC. E possibile infatti che anche persone giuridiche non informa di impresa (enti pubblici, associazioni, agenzie governative) possano sottoscrivere contratti e assumereobbligazioni.

1.9. Societ a responsabilit limitata

Come anticipato, la Legge del 29 dicembre 1993, entrata in vigore il 1 luglio 1994 (Legge Societaria),ha introdotto nellordinamento cinese due tipi societari che potremmo assimilare a due societ di capitalipreviste dallordinamento italiano: la societ a responsabilit limitata e la societ per azioni.

Lart. 1 Legge Societaria indica, quale scopo della legge, quello di stabilire un moderno sistema dimpresa,standardizzare lorganizzazione e la gestione delle societ, proteggere i diritti degli azionisti, mantenerelordine socio-economico e promuovere lo sviluppo delleconomia socialista di mercato.Le societ di capitali in commento hanno personalit giuridica e rispondono dei debiti sociali con tuttoil proprio patrimonio; i soci, invece, sono responsabili nei limiti dei conferimenti effettuati.

Salvi i casi di societ holding, che sono sottoposte ad una disciplina speciale, la partecipazione di unsociet commerciale in unaltra societ commerciale non pu eccedere una percentuale pari al 50% delproprio patrimonio netto.

La Legge Societaria si applica anche alle societ a capitale straniero, salvo quanto diversamente previstodalla disciplina speciale dettata per tali societ.

1.9.1. Costituzione

Ai sensi dellarticolo 19 della Legge Societaria, le condizioni per la costituzione di una societ aresponsabilit limitata sono le seguenti: numero di soci superiore a due e inferiore a cinquanta; ammontare del capitale sociale almeno pari al minimo di legge; sottoscrizione dello statuto da parte dei soci; disponibilit di una sede operativa.

Quanto allo statuto, esso dovr contenere, fra gli altri, i seguenti elementi essenziali: denominazione sociale (che deve comprendere obbligatoriamente lindicazione di societ a responsabilit

limitata: youxian zeren gongsi); oggetto sociale; importo del capitale sociale, i nominativi dei soci e loro diritti e obbligazioni, ammontare dei

conferimenti da ciascuno effettuati; le condizioni di versamento dei conferimenti; lorganizzazione gestionale della societ, le modalit di costituzione degli organi amministrativi e le

regole del loro funzionamento; la nomina del legale rappresentante;

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i casi di scioglimento e le modalit di liquidazione.

I soci debbono sottoscrivere lo Statuto e, nel caso di persone giuridiche, vidimarlo con il proprio timbro.

1.9.2. Capitale sociale e conferimenti

Il capitale sociale di una s.r.l. deve essere almeno pari a: RMB 500.000 per le societ produttive e per le societ che svolgono attivit di commercializzazione

allingrosso; RMB 300.000 per le societ che svolgono attivit di commercializzazione al dettaglio; RMB 100.000 per le societ che svolgono attivit di sviluppo tecnologico, consulenza e servizi.

Il capitale sociale formato dai conferimenti dei soci, che possono essere in denaro o in natura (adesempio: trasferimento di diritti di propriet industriale, di tecnologia e know-how, di diritti dusoimmobiliari, etc.). Il conferimento in natura deve essere sottoposto a perizia. I conferimenti di diritti dipropriet industriale (incluso know-how) non possono eccedere una percentuale del capitale sociale parial 20%, che la legge consente di derogare per apporti di tecnologia di alto livello.

I conferimenti in denaro devono essere effettuati, con la tempistica prevista dallo statuto, in un appositoconto bancario intestato alla societ. Una volta effettuati, i conferimenti sono oggetto di verifica daparte di un organo di controllo, che al termine emette i certificati di investimento a favore dei soci.Nel caso si accerti che i conferimenti sono di valore inferiore a quello dichiarato, il socio tenuto aversare la differenza ed responsabile nei confronti della societ, mentre nei confronti dei terzi responsabile lintera compagine sociale.

1.9.3. Registrazione

Una volta ottenuto il certificato di investimento, il legale rappresentante o un procuratore specialedevono provvedere alle formalit di registrazione. Qualora sia necessario ottenere una specificaautorizzazione (come nel caso delle societ a capitale straniero), tale autorizzazione deve essere presentataal Registro delle Imprese presso il Ministero dellIndustria e del Commercio per la registrazione dellasociet.

Una volta approvata la domanda di registrazione, il Registro delle Imprese registra la societ e concedeuna licenza commerciale, la cui data di rilascio rappresenta la data di costituzione della societ.

Si noti che, ai sensi dellart. 225 Legge Societaria, nel caso in cui la societ non avvii la propria attivitentro 6 mesi dalla sua costituzione, o senza giusta causa interrompa la propria attivit per un periodosuperiore a 6 mesi, la licenza commerciale revocata.

Una volta costituita, la societ emette a favore dei propri soci, dei certificati di investimento controllato,che indicano: la denominazione sociale della societ; la data di registrazione della societ; il capitale sociale registrato; i nomi dei soci, limporto dei conferimenti versati e la data di tali conferimenti; il numero seriale e la data di emissione dei certificati di investimento controllato.

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Dopo la registrazione, ai soci non consentito recedere dalla societ.

1.9.4. Circolazione delle quote

Ai sensi dellarticolo 35 della Legge Societaria, qualora un socio intenda trasferire la propria quota aterzi dovr ottenere l autorizzazione di almeno la met dei soci. I soci dissenzienti devono acquistarele quote poste in vendita dal socio alienante. Qualora non intendano acquistarle, il loro rifiuto vale comeapprovazione della vendita delle quote a terzi.

I soci hanno diritto di prelazione sulle quote poste in vendita da altri soci.

Ogni variazione nella titolarit delle quote partecipative annotata nel libro dei soci.

1.9.5. Assemblea dei soci

Lassemblea dei soci, disciplinata agli articoli 37 e seguenti della Legge Societaria, lorgano sovranodella societ, le cui competenze comprendono, fra laltro, le seguenti decisioni: approvazione delle politiche commerciali e di investimento; nomina, revoca e remunerazione degli amministratori, e dei membri del collegio sindacale; approvazione delle relazioni degli amministratori e dei sindaci; approvazione del bilancio, distribuzione dei dividendi e ripianamento delle perdite; approvazione delle delibere di aumento o riduzione del capitale, di fusione, scissione, trasformazione,

scioglimento e liquidazione della societ, e altre modifiche statutarie; emissione di obbligazioni; approvazione del trasferimento delle quote sociali a terzi.

Le modifiche dello statuto, le delibere di aumento o riduzione del capitale sociale, scissione, fusione,trasformazione, scioglimento e liquidazione sono approvate dallassemblea con una maggioranzaqualificata pari ai 2/3 del capitale sociale.

Lassemblea convocata dal Consiglio di Amministrazione (con avviso da consegnarsi almeno 15 giorniprima della data prevista per ladunanza) ed presieduta dal presidente o dal vice-presidente delConsiglio di Amministrazione (la prima assemblea presieduta dal socio con la partecipazione maggiore).Le modalit di votazione e di intervento in assemblea sono stabilite dallo Statuto.

Le assemblee sono ordinarie (c.d. regolari) o straordinarie: le prime sono convocate secondo ilcalendario previsto nello statuto; le seconde da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 del capitalesociale o da tanti amministratori o sindaci che rappresentino almeno 1/3 dei rispettivi organi. Il dirittodi voto espresso da ciascun socio proporzionale alla partecipazione detenuta nel capitale sociale.

La societ tiene un libro dei verbali delle assemblee che deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti.

1.9.6. Organi amministrativi e di controllo

La societ a responsabilit limitata amministrata da un amministratore unico (che pu altres assumerela carica di direttore generale) o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 13 membri, cheeleggono al proprio interno un presidente e uno o due vicepresidenti.

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In base alla previsione dellarticolo 46 Legge Societaria, il Consiglio: convoca lassemblea dei soci e la relaziona circa la propria attivit; attua le delibere dellassemblea; stabilisce il business plan e gli investimenti della societ; formula la proposta di bilancio; formula proposte di distribuzione dei dividendi; formula proposte di aumento o riduzione del capitale sociale; redige i progetti di fusione, scissione, trasformazione, liquidazione; stabilisce lorganigramma gestionale della societ; nomina e revoca il direttore generale e il vicedirettore; stabilisce il sistema di gestione ordinaria della societ.

Gli amministratori rimangono in carica per il periodo determinato nello statuto, ma comunque non oltretre anni, e possono essere rieletti, mentre non possono essere revocati dalla carica senza una giustacausa.

Il Consiglio convocato su proposta di almeno 1/3 dei propri membri, con avviso da consegnare aciascun amministratore almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Le modalit di intervento o votazione sono stabilite dallo statuto. La societ tiene un libro dei verbalidelle delibere del Consiglio di Amministrazione che deve essere sottoscritto da tutti gli amministratoripresenti.

Il direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dellarticolo 50 LeggeSocietaria, il direttore generale: responsabile della produzione, della attivit e della gestione della societ, dellattuazione delle

delibere del consiglio di amministrazione; responsabile dellattuazione del business plan e delle proposte di investimento; formula proposte per la determinazione dellorganigramma aziendale; responsabile della gestione ordinaria della societ; formula il regolamento interno della societ; formula proposte per la nomina del vicedirettore e del personale del dipartimento finanziario; nomina e licenzia il personale (ad eccezione del personale assunto dal consiglio di amministrazione); esercita le facolt ed i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dellarticolo 52 della Legge Societaria, una societ a responsabilit limitata che abbia unvolume daffari di un certo rilievo, deve costituire un collegio sindacale composto da tre membri edun segretario. Le societ a responsabilit limitata con volumi daffari di minore rilievo, invece, nominanouno o due sindaci.

Il collegio sindacale deve essere formato da rappresentanti dei soci e dei dipendenti nelle proporzionistabilite dallo statuto. Gli amministratori, il direttore generale, e il personale del dipartimento finanziarionon possono rivestire la carica di sindaco.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti; ai sensi dellart. 54 Legge Societaria, essi: controllano e verificano lattivit della societ; controllano lattivit degli amministratori e del direttore generale con particolare riguardo al rispetto

dello statuto; impongono agli amministratori e al direttore generale di rimediare agli eventuali inadempimenti; chiedono la convocazione di assemblee straordinarie;

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esercitano tutti i poteri e le facolt conferite dallo statuto; intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualit di uditori.

In occasione di importanti delibere concernenti la produzione o lorganizzazione ovvero, prima dideliberare alcunch relativamente ai diritti e interessi dei dipendenti, con particolare riguardo ai salari,la previdenza, la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, etc., la societ deve convocare i sindacati chepossono intervenire in qualit di uditori.

1.9.7. Incompatibilit e conflitto dinteressi

Lart. 57 Legge Societaria prevede alcuni casi di incompatibilit o incapacit a rivestire la carica diamministratore, sindaco o direttore generale, a carico di: incapaci o interdetti; persone sottoposte a condanne per corruzione, concussione, appropriazione indebita, reati contro

lordine economico, qualora non siano trascorsi pi di cinque anni dalla data della condanna; persone prive di diritti politici per effetto di condanne penali, qualora non siano trascorsi pi di cinque

anni dalla data della condanna; persone che hanno rivestito la carica di amministratore, sindaco o direttore generale di societ fallite

e che sono state dichiarate responsabili per fallimento, qualora non siano trascorsi pi di tre anni dallasentenza di fallimento;

persone che hanno rivestito la carica di legale rappresentante di societ la cui licenza commerciale stata revocata, qualora non siano trascorsi pi di tre anni dalla sentenza di revoca;

persone insolventi.

I dipendenti pubblici non possono rivestire la carica di amministratore, sindaco o direttore generale.

Gli amministratori, i sindaci e il direttore generale devono astenersi dalleffettuare attivit in conflittodi interessi con la societ. In particolare, essi non possono disporre il pagamento di fondi presso conticorrenti intestati a s stessi. Inoltre gli amministratori e il direttore generale non possono (i) rilasciaregaranzie nellinteresse dei soci o di terzi; (ii) stipulare contratti con la societ, tranne che nei casi previstidallo statuto ovvero con lautorizzazione dellassemblea dei soci; (iii) svolgere attivit in concorrenzacon la societ. Gli eventuali utili maturati dal consigliere o dal direttore generale per effetto di attivitsvolta in violazione di tale ultimo divieto, sono di propriet della societ.

E posto inoltre in capo agli amministratori e al direttore generale, ai sensi dellarticolo 62, un obbligodi riservatezza.

La violazione di uno degli obblighi sopra indicati comporta lobbligo del risarcimento dei danni.

1.9.8. Il bilancio

Ai sensi dellarticolo 174 della Legge Societaria, le societ commerciali devono redigere un bilancio afine esercizio che contenga i seguenti elementi:1) stato patrimoniale;2) conto dei profitti e delle perdite;3) rendiconto finanziario;4) nota integrativa sulle condizioni finanziarie;5) decisione sulla destinazione degli utili.

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Una copia del bilancio deve essere consegnata a ciascun socio ed una copia deve essere depositatapresso la sede legale almeno 20 giorni prima dellassemblea.

Prima di distribuire i dividendi, la societ deve accantonare una somma pari al 10% degli utili a titolodi riserva legale ed una somma pari al 5-10% a titolo di riserva previdenziale. Laccantonamento ariserva legale non pi necessario quando questa pari al 50% del capitale sociale.

Le riserve possono essere utilizzate per ripianare le perdite della societ, per espandere la produzioneo possono essere convertite in capitale sociale.

1.9.9. Fusione e scissione di societ

La fusione della societ con altra societ deliberata dallassemblea dei soci e deve essere approvatadallorgano di controllo competente.

Come nellordinamento italiano, vi sono due forme di fusione: fusione in senso stretto e fusione perincorporazione. Nella fusione in senso stretto tutte le societ fuse perdono la loro soggettivit giuridicae si estinguono dando origine ad una nuova societ; nella fusione per incorporazione lincorporanteconserva la propria soggettivit giuridica, mentre la societ incorporata si estingue.

Le societ coinvolte nella fusione sottoscrivono un atto (contratto) di fusione, cui allegato un bilanciodi fusione e la descrizione del patrimonio.

Della fusione deve essere data notizia ai creditori entro 10 giorni dalla delibera di fusione e la notiziadeve essere pubblicata almeno tre volte nellarco di 30 giorni dalla delibera stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 90 giorni dalla pubblicazione dellanotizia, i creditori possono chiedere che il loro credito sia interamente estinto o che la societ offraunadeguata garanzia.

Lo stesso procedimento deve essere seguito in caso di scissione.

Larticolo 186 Legge Societaria detta un procedimento simile (notifica ai creditori, pubblicazione e dirittodei creditori di ottenere il pagamento o adeguata garanzia) per la riduzione del capitale sociale.

1.9.10. Scioglimento e liquidazione

La societ si scioglie nei seguenti casi:1) scadenza del termine di durata o verificarsi di un caso di scioglimento previsto dallo statuto;2) delibera di scioglimento dellassemblea dei soci;3) scioglimento per fusione o scissione.

Nei casi di scioglimento, la societ deve nominare un comitato di liquidazione entro 15 giorni.Diversamente dalle societ per azioni, nelle societ a responsabilit limitata, il comitato di liquidazione formato da soci. In caso di inerzia della societ, i creditori possono agire avanti lautorit giudiziariaordinaria per far nominare un comitato di liquidazione. In caso di fallimento, il tribunale fallimentarea nominare i liquidatori.

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Il comitato di liquidazione svolge le seguenti attivit: esamina il patrimonio aziendale e predispone il bilancio di liquidazione; notifica i creditori e pubblica la notizia della liquidazione; gestisce e liquida le eventuali attivit ancora in corso; paga le imposte dovute; esige i crediti e paga i debiti; dispone dei beni della societ dopo il pagamento dei debiti; avvia o continua eventuali azioni giudiziarie per conto della societ.

Il comitato di liquidazione deve informare i creditori dellavviato procedimento di liquidazione, entro10 giorni dalla sua nomina e deve pubblicarne la notizia almeno 3 volte nellarco di 60 giorni.

I creditori, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica o entro 90 giorni dalla prima pubblicazione,possono insinuarsi nel procedimento, motivando il loro intervento e producendo la relativa documentazione.

Dopo aver esaminato il patrimonio aziendale e predisposto il bilancio di liquidazione, il comitato diliquidazione formula il piano di liquidazione e ne fornisce adeguata relazione ai soci.

Nel caso in cui il patrimonio aziendale sia sufficiente a pagare i debiti sociali, verranno pagate le spesedi liquidazione, i debiti, gli stipendi, le imposte e i premi assicurativi, ed il residuo sar distribuito aisoci; diversamente, il comitato di liquidazione dovr fare immediatamente domanda di fallimento avantiallautorit giudiziaria ordinaria.

Durante il procedimento di liquidazione, vige per la societ il divieto di intraprendere nuove operazioni.

Una volta completata lattivit di liquidazione, il comitato di liquidazione redige una relazione finalee la sottopone per approvazione allassemblea e al Registro delle Imprese presso il Ministero dellIndustriae del Commercio per la cancellazione della societ dal Registro.

Nel caso in cui la domanda di cancellazione non venga effettuata, il Registro delle Imprese revoca lalicenza commerciale e ne pubblica notizia.

1.9.11. Responsabilit della societ e degli amministratori

Si indicano di seguito alcune delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni della LeggeSocietaria: sanzione compresa tra il 5% e il 10% del capitale dichiarato, nel caso in cui la societ trasmetta al

Registro delle Imprese informazioni false circa il capitale sociale; sanzione compresa tra RMB 10.000 e RMB 100.000 nel caso in cui la societ abbia falsificato i certificati

azionari o altri documenti sociali (nei casi pi seri, la societ pu essere cancellata dal Registro delleImprese);

sanzione compresa tra il 5% e il 10% della sottoscrizione, qualora i promotori violino fraudolentementela disciplina relativa ai conferimenti da effettuarsi a favore della societ;

sanzione compresa tra RMB 10.000 e RMB 100.000 nel caso in cui i bilanci depositati risultino falsio non venga accantonata la necessaria quota di utili a riserva legale;

sanzione compresa tra RMB 10.000 e RMB 100.000 nel caso in cui la societ non notifichi ai creditorio non renda pubblici procedimenti di fusione, scissione, riduzione del capitale sociale, liquidazione;

sanzione compresa tra l1% e il 5% del valore dei beni distratti, nel caso in cui, in sede di liquidazione,la societ distragga alcuni dei suoi beni.

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Nel caso in cui gli amministratori, i sindaci o il direttore generale della societ distraggano il patrimoniosociale, utilizzino i fondi o i beni sociali per s o terzi, anche a scopo di garanzia, essi sono obbligatia ripristinare lo status quo ante, a trasferire alla societ i proventi della loro attivit illegittima e a risarciregli eventuali danni.

1.10. Societ per azioni

Le prime societ per azioni sono state introdotte nei primi anni Ottanta quando fu disciplinata laprivatizzazione di alcune imprese di partecipazione pubblica. La disciplina attuale stata completamenteriscritta dalla Legge Societaria.

1.10.1. Costituzione

Ai sensi dellarticolo 73 Legge Societaria, le condizioni per la costituzione di una societ per azionisono le seguenti: numero di soci promotori pari ad almeno 5 di cui la met residenti in Cina; capitale sociale non inferiore al minimo di legge; emissione delle azioni conforme alla legge; la disponibilit di una sede operativa.

La s.p.a. pu essere interamente partecipata da capitale straniero o pu essere parzialmente partecipataanche da un partner cinese.

Le societ per azioni sono costituite (i) per promozione (corrispondente alla nostra costituzione dis.p.a. per atto pubblico contestuale) in cui i promotori sottoscrivono tutte le azioni o (ii) per offerta alpubblico (corrispondente alla nostra costituzione per pubblica sottoscrizione) in cui i promotorisottoscrivono una parte delle azioni e le restanti azioni sono offerte al pubblico.

1.10.2. Statuto

Lo statuto di una s.p.a. deve contenere, fra laltro: la denominazione sociale (che deve necessariamente contenere lindicazione di societ per azioni,

gufen youxian gongsi) e la sede legale; loggetto sociale; la modalit di costituzione; il numero delle azioni, il loro valore nominale e limporto del capitale sociale; i nomi dei soci promotori e il numero delle azioni dagli stessi sottoscritte; i diritti e le obbligazioni dei soci; la natura e lammontare dei conferimenti effettuati dai soci; la composizione, i doveri e i poteri, la durata della carica e le regole di funzionamento del consiglio

di amministrazione; il nome del legale rappresentante della societ; la composizione, i doveri e i poteri, la durata della carica e le regole di funzionamento del collegio

sindacale; le modalit di distribuzione degli utili; i casi di scioglimento e le modalit di liquidazione; le modalit di comunicazione e di informazione.

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1.10.3. Capitale sociale e conferimenti

Il capitale sociale di una s.p.a. deve essere almeno pari a 10.000.000 di RMB.

Il capitale sociale formato dai conferimenti dei soci, che possono essere in denaro o in natura (adesempio: trasferimento di diritti di propriet industriale, di tecnologia e know-how, di diritti dusoimmobiliari, etc.). Il conferimento in natura deve essere sottoposto a perizia. I conferimenti di diritti dipropriet industriale (incluso know-how) non possono eccedere una percentuale del capitale sociale parial 20%, che la legge consente di derogare per apporti di tecnologia di alto livello.

Nel caso in cui la societ sia costituita per promozione i soci promotori devono versare i conferimentirichiesti contestualmente alla sottoscrizione delle azioni.Una volta effettuati tutti i versamenti, la sottoscrizione verificata dallorgano di controllo che emetteil certificato di investimento.

1.10.4. Prima assemblea

Entro 30 giorni dallemissione del certificato di investimento, i soci promotori devono tenere la primaassemblea dei soci fondatori e dei sottoscrittori. Di tale assemblea deve essere dato avviso a tutti i socimediante notifica o per pubblico proclama almeno 15 giorni prima dellassemblea.La prima assemblea dei soci svolge le seguenti attivit: controlla la relazione dei soci promotori sulle attivit della societ; approva lo statuto; nomina i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; esamina le spese sostenute per la costituzione della societ; esamina e verifica la valutazione dei conferimenti dei soci promotori; approva una delibera di scioglimento nel caso in cui eventi di forza maggiore impediscano alla societ

di svolgere la propria attivit.

Lassemblea validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno met del capitalesociale; le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

I soci promotori e sottoscrittori non possono recedere dalla societ dopo che sono stati effettuati iconferimenti, salvo che non si verifichi una delle seguenti circostanze:a) le azioni non sono integralmente sottoscritte;b) i soci promotori non hanno convocato e tenuto la prima assemblea.

1.10.5. Registrazione

Secondo quanto disposto dallarticolo 94 Legge Societaria, il consiglio di amministrazione, entro 30giorni dalla prima assemblea, deve sottoporre al registro delle Imprese presso il Ministero dellIndustriae del Commercio la seguente documentazione: autorizzazione dellorgano di controllo; verbale della prima assemblea; statuto della societ; relazione finanziaria e contabile sulla costituzione della societ; certificato di investimento controllato relativo ai conferimenti; nomi e indirizzi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

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nomi e indirizzi dei rappresentanti legali.

Il Registro delle Imprese deve emettere il provvedimento di autorizzazione o rigetto della registrazioneentro 30 giorni dal deposito dei suddetti documenti. Contestualmente allapprovazione della registrazione,il Registro delle Imprese emette la licenza commerciale.

La data di rilascio della licenza commerciale rappresenta la data di costituzione della societ, che deveessere oggetto di un annuncio pubblico.

1.10.6. Le azioni e la loro circolazione

Il capitale sociale suddiviso in azioni dello stesso valore nominale. Le azioni, nominative o al portatore,sono rappresentate da un certificato azionario sottoscritto dalla societ, il quale deve indicare:a) denominazione sociale della societ;b) data di costituzione;c) tipologia, valore nominale e numero di azioni rappresentato da ciascun certificato. Le azioni dellastessa tipologia godono degli stessi diritti.

Il prezzo di emissione delle azioni deve essere pari o superiore al loro valore nominale; in caso disovrapprezzo, lemissione deve essere approvata dalla Autorit di vigilanza del mercato ed il sovrapprezzostesso deve essere imputato a riserva.

Per emettere nuove azioni devono sussistere le seguenti condizioni: le precedenti azioni emesse sono state integralmente sottoscritte e lemissione deve essersi verificata

da almeno un anno; la societ ha chiuso con utili i bilanci degli ultimi 3 esercizi; i bilanci degli ultimi 3 esercizi sono corretti e veritieri.

Le azioni nominative sono trasferite mediante girata sui titoli con successiva annotazione a libro soci.Le annotazioni non possono essere fatte nei 30 giorni che precedono unassemblea dei soci o nei 5giorni che precedono la distribuzione dei dividendi. Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegnadel titolo.

Si noti che le azioni detenute dai promotori non possono essere cedute nei primi tre anni dalla costituzionedella societ.

Lart. 147 Legge Societaria stabilisce inoltre che gli amministratori devono dichiarare il numero di azionidella societ che essi detengono e impegnarsi a non trasferirle fino alla cessazione dalla carica.

La societ non pu acquistare azioni proprie, tranne nei casi di riduzione del capitale o fusione con unasociet che detiene una partecipazione nella societ. Le azioni proprie acquistate legittimamente dallasociet devono comunque essere annullate entro 10 giorni dal loro acquisto.

1.10.7. Assemblea dei soci

Lassemblea dei soci disciplinata agli artt. 102 e seguenti della Legge Societaria. Ai sensi dellart.103 Legge Societaria, le competenze dellassemblea sono le seguenti: scelta delle politiche commerciali e di investimento;

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nomina, revoca e remunerazione degli amministratori e del collegio sindacale; approvazione delle relazioni degli amministratori e dei sindaci; approvazione del bilancio, delle delibere di distribuzione dei dividendi e di ripianamento delle perdite; approvazione delle delibere di aumento o riduzione del capitale, di fusione, scissione, trasformazione,

scioglimento e liquidazione della societ e altre modifiche statutarie; emissione di obbligazioni.

Lassemblea ordinaria o straordinaria. La prima deve essere convocata e tenuta almeno una volta perciascun esercizio; la seconda deve essere convocata entro due mesi dal verificarsi anche di uno soltantodei seguenti eventi: il numero degli amministratori sceso al di sotto del numero legale o ridotto di una percentuale

maggiore di 2/3 rispetto al numero previsto nello statuto; la societ ha maturato perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale; stata fatta domanda di convocazione da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale

sociale; il consiglio di amministrazione decide di convocarla o stata fatta domanda di convocazione dal

collegio sindacale.

La convocazione dellassemblea, con indicazione dellordine del giorno, effettuata dal Consiglio diAmministrazione con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data prevista (nel caso in cui allordine delgiorno sia inclusa lemissione di azioni al portatore, il preavviso deve essere di 45 giorni).

Le delibere che hanno ad oggetto questioni non incluse in tale ordine del giorno sono nulle.

I soci che intendano partecipare allassemblea, in persona o per mezzo di procuratori, devono depositarei propri certificati azionari almeno 5 giorni prima dellassemblea. Lassemblea presieduta dal presidentedel Consiglio di Amministrazione o dal vicepresidente.

Ogni azione d diritto ad un voto. Le delibere dellassemblea sono validamente assunte con la maggioranzadei voti dei soci presenti. Le delibere aventi ad oggetto la modifica dello statuto, la fusione, scissione,o scioglimento della societ devono essere approvate con una maggioranza relativa qualificata pari ai2/3 dei soci presenti (diversamente dal caso della societ a responsabilit limitata in cui la maggioranzadei 2/3 assoluta).

I verbali delle delibere assembleari sono raccolti in un apposito libro e sono sottoscritti dai membri delConsiglio di Amministrazione presenti. Al verbale allegato il foglio presenze dei soci da questi ultimisottoscritto.

1.10.8. Consiglio di Amministrazione

La societ per azioni amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dimembri da 5 a 19 che eleggono al proprio interno, a maggioranza assoluta, il presidente e uno o duevicepresidenti.

Secondo quanto previsto allarticolo 112 Legge Societaria, le competenze del consiglio sono le seguenti: convoca lassemblea dei soci e la relaziona circa la propria attivit; attua le delibere dellassemblea; stabilisce il business plan e gli investimenti della societ; formula la proposta di bilancio;

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formula proposte di distribuzione dei dividendi; formula proposte di aumento o riduzione del capitale sociale e lemissione di obbligazioni; redige i progetti di fusione, scissione, trasformazione, liquidazione; stabilisce lorganigramma gestionale della societ; nomina e revoca il direttore generale e il vicedirettore; stabilisce il sistema di gestione ordinaria della societ.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della societ ed esercita i seguentipoteri: presiede le assemblee dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; controlla lattuazione delle delibere del consiglio; sottoscrive i certificati azionari e obbligazionari della societ.

Gli amministratori rimangono in carica per il periodo determinato nello statuto, ma comunque nonoltre tre anni e possono essere rieletti, mentre non possono essere revocati dalla carica senza unagiusta causa.

Il Consiglio di amministrazione deve riunirsi almeno due volte per ciascun esercizio. Lavviso diconvocazione deve essere consegnato a ciascun amministratore con un preavviso di 10 giorni.

Le modalit di intervento o votazione sono stabilite dallo statuto. Il consiglio di Amministrazione validamente costituito se sono presenti almeno la met dei suoi membri e le delibere sono assunte amaggioranza.

La societ tiene un libro dei verbali delle delibere del Consiglio di Amministrazione che deve esseresottoscritto da tutti gli amministratori presenti e dal segretario.

Gli amministratori che hanno partecipato ad una delibera del Consiglio sono solidalmente responsabilinei confronti della societ per i danni provocati alla societ da tale delibera. Ai sensi dellarticolo 118Legge Societaria, ciascun amministratore pu provare di aver espresso voto contrario in seno a taledelibera ed evitare cos la relativa responsabilit.

Le funzioni del direttore generale sono disciplinate dagli articolo 119 e seguenti. Il direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione ed ai sensi dellarticolo 121 pu essere nominato qualedirettore generale anche un membro del Consiglio di Amministrazione.Le competenze del direttore generale sono le seguenti: responsabile della produzione, della attivit e della gestione della societ, dellattuazione delle

delibere del consiglio di amministrazione; responsabile dellattuazione del business plan e delle proposte di investimento; formula proposte per la determinazione dellorganigramma aziendale; responsabile della gestione ordinaria della societ; formula il regolamento interno della societ; formula proposte per la nomina del vicedirettore e del personale del dipartimento finanziario; nomina e licenzia il personale (ad eccezione del personale assunto dal consiglio di amministrazione); esercita le facolt e i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.

La Legge Societaria prevede, inoltre, che una societ per azioni debba nominare un collegio sindacalecomposto da almeno tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il collegio deveessere formato da rappresentanti dei soci e da rappresentanti dei dipendenti nelle proporzioni stabilitedallo statuto. I rappresentanti dei dipendenti in seno al collegio sindacale sono nominati mediante

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elezione. Gli amministratori, il direttore generale, e il personale del dipartimento finanziario non possonorivestire la carica di sindaco.

Secondo quanto previsto dallarticolo 126 Legge Societaria le competenze dei sindaci sono le seguenti: controllano e verificano lattivit della societ; controllano lattivit degli amministratori e del direttore generale con particolare riguardo al rispetto

dello statuto; impongono agli amministratori e al direttore generale di rimediare agli eventuali inadempimenti; chiedono la convocazione di assemblee straordinarie; esercitano tutti i poteri e le facolt conferite dallo statuto; intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

1.10.9. Norme comuni alle S.r.l.

Le norme sulle incompatibilit, sul bilancio, la fusione, scissione e liquidazione e sulla responsabilitdegli organi di gestione, previste per le societ a responsabilit limitata valgono negli stessi terminianche per le societ per azioni.

1.11. Imprese a capitale straniero

1.11.1. Aspetti generali

Il principale modo di operare sul territorio cinese da parte di investitori stranieri rimane quello dicostituire una joint venture di tipo associativo o contrattuale con imprenditori locali.La legislazione cinese ha, infatti, espressamente disciplinato gli accordi tra societ estere ed imprenditorilocali, anche mediante la creazione di apposite forme societarie da utilizzare per lo scopo.

Il contrattoDi regola linvestitore straniero concluder con il proprio partner cinese, un contratto; in ogni caso,prima di sottoscrivere il contratto e fare affidamento sulla sua esecuzione, necessario accertarsi chela controparte cinese abbia personalit giuridica e capacit di sottoscrivere il contratto. Tali informazionipotranno essere facilmente verificate esaminando la licenza commerciale della controparte in cui sarad esempio indicato se la societ pu concludere contratti con societ a capitale straniero.

Le parti sovente sottoscrivono una lettera dintenti con la quale evidenziano, in una fase preliminare,quali sono le linee essenziali del progetto di investimento.

Le autorizzazioniLa RPC attua una politica dirigista del mercato e pertanto i progetti di investimento di capitali stranieridevono essere armonizzati con il bilancio e la programmazione economica dello Stato.

Gli investimenti sono infatti soggetti ad un sistema di approvazioni e autorizzazioni. Sar necessarioallinvestitore straniero valutare quali autorizzazioni sono necessarie per effettuare il proprio investimento.Nella prassi, di regola, responsabilit del partner cinese far s che linvestimento (in forma societariao meno) ottenga i necessari permessi e autorizzazioni.

Il project listing Preliminarmente necessario fare domanda di iscrizione del progetto al ruolo (project listing, in lingua

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cinese: lixiang). Di regola il partner cinese chiede liscrizione del progetto al ruolo producendo, comeprova dellavvenuto accordo, la lettera dintenti.Va peraltro osservato che in molte zone (quali ad esempio la zona di Shangai) liscrizione del progettoal ruolo non pi necessaria.

Il progetto di fattibilitDopo aver iscritto il progetto di investimento al ruolo, le parti dovranno predisporre un progetto difattibilit e sottoporlo alle autorit di controllo insieme al contratto e alleventuale statuto sociale perlapprovazione. Di regola, il progetto viene approvato dalla Commissione sullo Sviluppo mentre ilcontratto viene approvato dal Ministero del Commercio o i suoi uffici decentrati (di seguito per brevitla Commissione sullo Sviluppo e il Ministero del Commercio saranno denominati altres Autorit dicontrollo).

Lautorizzazione del Ministero del CommercioUna volta approvato il progetto di fattibilit, il Ministero del Commercio approva il contratto diinvestimento e leventuale statuto societario.Prima del 1983, le formalit di approvazione e autorizzazione erano centralizzate. La mancanza di unaspecifica normativa in tale materia, tuttavia, port ad un altissimo numero di provvedimenti di