Chiusura asilo non idoneo

3
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Piazza San Benedetto da Norcia n° 25 - 00040 Pomezia (Roma) Tel. 06.91146206/274 Fax 06.91146214 Mail: [email protected] www.comune.pomezia.rm.it pag. 1 di 3 PROTOCOLLO GENERALE N° 81722 POMEZIA, 27 SETTEMBRE 2013 ORDINANZA DIRIGENZIALE 2 DEL 27 SETTEMBRE 2013 OGGETTO: CHIUSURA PER MANCANZA DI TITOLO AUTORIZZATIVO DELLA STRUTTURA PER MINORI, SITA IN VIA CAMPOBELLO, 24 POMEZIA, GESTITA DALLA L’ALBERO DELLE FAVOLE S.A.S.”. IL DIRIGENTE DEL SETTORE Vista la deliberazione di Giunta Regionale Lazio del 23 giugno 1998, n° 2699, con la quale sono state individuate le attività comprese nelle funzioni conferite dalle leggi regionali 5 marzo 1997 n° 4 e n° 5 in materia di assistenza sociale che debbono essere esercitate dai comuni, tra le quali vi è ricompreso il rilascio, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, nonché degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n° 59 e successive modifiche e integrazioni. Dato atto che il Dirigente Sanitario del Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene sanità pubblica – della ASL RM/H4, con nota prot. n° 86720 del 26.09.2013, ha trasmesso la relazione di sopralluogo eseguito da personale del medesimo servizio prot. n° 86615 del 26.09.2013, nella quale è riportato che Tecnici della Prevenzione in forza al SISP, in data 19.09.2013, hanno effettuato un accertamento presso una struttura attrezzata per accogliere minori denominata “Ludoteca L’Albero delle Favole”, sita in Via Campobello, 24 – Pomezia, gestita dalla “L’Albero delle Favole S.a.S.”, la quale, suddivisa in una stanza sonno con lettini, una stanza adibita a cucina, diverse aree adibite alle attività e servizi igienici per bambini ed operatori, ospitava n° 5 bambini tutti al di sotto dei tre anni sotto la vigilanza di due operatrici. Dato atto che i suddetti Tecnici della Prevenzione, nella medesima sopra indicata relazione di sopralluogo, hanno evidenziato nella stessa che “Quanto sopra descritto fa prefigurare un attività completamente diversa dall’attività di ludoteca ai sensi della L.R. n° 18/2002, sia per l’età dei bambini e sia per l’organizzazione strutturale interna”. Accertato che “L’Albero delle Favole S.a.S.” non ha mai presentato istanza al Comune di Pomezia per il rilascio di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento né di una Ludoteca, né tantomeno di un Asilo Nido (all’interno del quale, a norma di quanto stabilito dalla L.R. n° 59/1980, viene svolto un servizio socio-educativo per bambini fino a 3 anni d’età). Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’art. n° 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”.

description

Chiusa in Via Campobello, una struttura per minori, non idonea a tal servizio

Transcript of Chiusura asilo non idoneo

Page 1: Chiusura asilo non idoneo

SERVIZIO

POLITICHE

SOCIALI

Piazza San Benedetto da Norcia n° 25 - 00040 Pomezia (Roma) Tel. 06.91146206/274 Fax 06.91146214 Mail: [email protected] www.comune.pomezia.rm.it pag. 1 di 3

PROTOCOLLO GENERALE N° 81722 POMEZIA, 27 SETTEMBRE 2013

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 2 DEL 27 SETTEMBRE 2013 OGGETTO : CHIUSURA PER MANCANZA DI TITOLO AUTORIZZATIVO DELLA STRUTTURA PER MINORI, SITA IN VIA CAMPOBELLO, 24 – POMEZIA, GESTITA DALLA “L’ALBERO DELLE FAVOLE S.A.S.”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di Giunta Regionale Lazio del 23 giugno 1998, n° 2699, con la quale sono state individuate le attività comprese nelle funzioni conferite dalle leggi regionali 5 marzo 1997 n° 4 e n° 5 in materia di assistenza sociale che debbono essere esercitate dai comuni, tra le quali vi è ricompreso il rilascio, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali, nonché degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n° 59 e successive modifiche e integrazioni.

Dato atto che il Dirigente Sanitario del Dipartimento di Prevenzione - Servizio igiene sanità

pubblica – della ASL RM/H4, con nota prot. n° 86720 del 26.09.2013, ha trasmesso la relazione di sopralluogo eseguito da personale del medesimo servizio prot. n° 86615 del 26.09.2013, nella quale è riportato che Tecnici della Prevenzione in forza al SISP, in data 19.09.2013, hanno effettuato un accertamento presso una struttura attrezzata per accogliere minori denominata “Ludoteca L’Albero delle Favole”, sita in Via Campobello, 24 – Pomezia, gestita dalla “L’Albero delle Favole S.a.S.”, la quale, suddivisa in una stanza sonno con lettini, una stanza adibita a cucina, diverse aree adibite alle attività e servizi igienici per bambini ed operatori, ospitava n° 5 bambini tutti al di sotto dei tre anni sotto la vigilanza di due operatrici.

Dato atto che i suddetti Tecnici della Prevenzione, nella medesima sopra indicata relazione di

sopralluogo, hanno evidenziato nella stessa che “Quanto sopra descritto fa prefigurare un attività completamente diversa dall’attività di ludoteca ai sensi della L.R. n° 18/2002, sia per l’età dei bambini e sia per l’organizzazione strutturale interna”.

Accertato che “L’Albero delle Favole S.a.S.” non ha mai presentato istanza al Comune di

Pomezia per il rilascio di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento né di una Ludoteca, né tantomeno di un Asilo Nido (all’interno del quale, a norma di quanto stabilito dalla L.R. n° 59/1980, viene svolto un servizio socio-educativo per bambini fino a 3 anni d’età).

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali”, ed in particolare l’art. n° 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”.

Page 2: Chiusura asilo non idoneo

SERVIZIO

POLITICHE

SOCIALI

Piazza San Benedetto da Norcia n° 25 - 00040 Pomezia (Roma) Tel. 06.91146206/274 Fax 06.91146214 Mail: [email protected] www.comune.pomezia.rm.it pag. 2 di 3

ORDINA l’immediata chiusura per mancanza di titolo autorizzativo all’apertura ed al funzionamento, per

quanto riportato in premessa, della struttura per minori denominata “Ludoteca L’Albero delle Favole”, sita in Via Campobello, 24 – Pomezia, gestita dalla “L’Albero delle Favole S.a.S.”.

Il rappresentante legale della sopra indicata associazione, sig.ra Miani Lorena, nata a Santa Maria

Capua Vetere il 27.06.1961 e residente in Ardea – Via Prato n° 1, dovrà prontamente informare i familiari dei bambini frequentanti la struttura della presente ordinanza di chiusura, affinché gli stessi possano prontamente organizzarsi per la collocazione dei propri figli presso altre strutture autorizzate.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione e della notifica della presente

Ordinanza.

DISPONE di inviare copia della presente ordinanza ai seguenti uffici:

� Polizia Locale del Comune di Pomezia; � “L’Albero delle Favole S.a.S.”, rappresentata dalla sig.ra Miani Lorena, nata a Santa Maria

Capua Vetere il 27.06.1961 e residente in Ardea – Via Prato n° 1; � Azienda U.S.L. RM/H4 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Via dei Castelli Romani, 2/P Tel.

06.932.752.52 Fax 06.93275205 - segreteria tel. 06.93275213; � Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E QUALITÀ DELLA VITA dott. Maurizio Trabocchini

Page 3: Chiusura asilo non idoneo

SERVIZIO

POLITICHE

SOCIALI

Piazza San Benedetto da Norcia n° 25 - 00040 Pomezia (Roma) Tel. 06.91146206/274 Fax 06.91146214 Mail: [email protected] www.comune.pomezia.rm.it pag. 3 di 3

AUTORITÀ EMANANTE :

Dirigente del Settore Politiche Sociali e Qualità della Vita del Comune di Pomezia; UFFICIO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI AT TI :

Settore Politiche Sociali e Qualità della Vita – Piazza San Benedetto da Norcia n° 25 – Tel 06.91146274;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO :

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, si comunica che responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Gerbino, funzionario del Servizio Politiche Sociali;

AUTORITÀ CUI È POSSIBILE RICORRERE CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO :

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, si comunica che avverso il presente provvedimento: � in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, potrà essere proposto ricorso, per

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

OVVERO

� in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E QUALITÀ DELLA VITA dott. Maurizio Trabocchini