Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

72
Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1

Transcript of Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Page 1: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Cesare Parodi

Attività bancaria e reato di usura

•1

Page 2: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

 

Nel codice penale il delitto di usura NON nasce in relazione alla realtà bancaria.

 Il legislatore ha in mente un “tipo” criminologico: l’usuraio.

•2

Page 3: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Legge 108/1996

Il sistema bancario viene ritenuto non estraneo

alle condotte criminali disciplinate dall’art. 644 c.p.

Modificato l’oggetto della tutela: dai soli interessi delle singole vittime del reato ad un intervento

sulla disciplina del mercato

La disciplina sull’usura viene espressamente calibrata sulla realtà finanziaria e bancaria,

tenuto conto delle indicazioni fornite dagli artt. 2 e 3 della l. n. 108/1996.

•3

Page 4: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

4

Art. 644. - Usura.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o

per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la

multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di

concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità

facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

•4

Page 5: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

5

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete

modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque

sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di

mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica

o finanziaria.

•5

Page 6: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

6

AGGRAVANTI GENERALI previste per il comma 1 e 2

ma non per l’usura “in concreto”

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

•6

Page 7: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

7

Di rilievo per la realtà bancaria:

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia

partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in

stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o

artigianale;

•7

Page 8: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

8

“Se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di

intermediazione finanziaria mobiliare”.

Aggravante di grande valore sistematico.

Perché non è prevista per l’usura “ in

concreto” ( come per altro le altre aggravanti)?

•8

Page 9: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

9

Momento e luogo di

consumazione

•9

Page 10: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

10

Art. 644-ter. Prescrizione del reato di usura.

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli

interessi che del capitale.

NORMA “ECCEZIONALE” rispetto ai principi generali

•10

Page 11: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

11

La natura del reato di usura ?

•11

Page 12: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

12

Cass. , sez. II, n. 33331, 8 settembre 2011 Il reato di usura si configura come reato a schema duplice,

e quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dall’effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando

questa segua, con l’integrale adempimento dell’obbligazione usuraria.

Esso è costituito da due fattispecie destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione

usuraria, aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in

corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento

del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato.

•12

Page 13: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Il “PROBLEMA” attuale

Negli ultimi anni è avvenuta una crescita esponenziale delle denunce per usura bancaria,

spesso caratterizzate da connotazione socio-economiche.

Da qui la necessità per la Procura di Torino di elaborare criteri di ricostruzione e valutazione

omogenei e condivisi.

•13

Page 14: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Scontro ideologico ed economico: il «nuovo»

quarto stato… •14

Page 15: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

…e l’oligarchia finanziaria. •15

Page 16: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Non sono e non possono essere questi i termini del problema.

•16

Page 17: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

•17

La crisi economica rappresenta certamente un fattore preponderante nel determinismo del fenomeno, che tuttavia

trova un suo fondamento evidentemente anche nella difficoltà in alcuni casi per gli istituti di credito - i cui

rappresentanti sono oggetto di denuncia in sede penale - di gestire in termini ottimali le fasi più acute e

problematiche dei rapporti con i clienti.

Se l’incremento in termini puramente statistici delle denunce è un dato inequivoco, non semplice può essere una

valutazione di sintesi sulla fondatezza delle stesse e sugli esiti dei procedimenti che da tali denunce hanno tratto

origine.

Page 18: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

•18

Il legislatore ha voluto fornire determinazione, attualità e concretezza alla fattispecie “base” del delitto di usura,

sostituendo alla discrezionalità demandata al giudice sulla “usurarietà” dei tassi criteri oggettivi predeterminati dal

meccanismo oggetto di analisi.

Art. 644, comma 3, c.p. (come modificato dall’art. 1 L. 108/1996)

“la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.”

“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi

titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Page 19: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

ART 644 CO. 3° CP

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di

denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o

finanziaria.

•19

Page 20: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Primo problema….

La Banca conosce ( dovrebbe almeno conoscere) le eventuali condizioni di difficoltà del cliente

Il tasso praticato, anche se inferiore alla soglia, potrebbe esserele molto “vicino”

Se la banca non “presta” il denaro, viene criticata per

l’atteggiamento di mancato supporto alle imprese. Se lo presta, è una banca che “commette” usura ex art

644 comma 3 c.p.”

E allora ???

•20

Page 21: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

… secondo problema

Le banche comunicano il tasso applicato sulla base dei

criteri della Banca d’Italia. Se poi la giurisprudenza riconosce errati tali criteri, includendo altre voci, il confronto tra i tassi soglia e quelli applicati NON può che determinare numerosi

“sconfinamenti”.

Il vero problema è allora un altro: come si devono valutare le istruzioni della Banca d’Italia ?

•21

Page 22: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Progressive “correzioni” della Cassazione alle indicazioni fornite dalle circolari della Banca d’Italia e in particolare a interpretazioni “restrittive” fornite dalla stesse”: in particolare sulla inclusione o meno della cd commissione di massimo scoperto. Per la S.C.- sez. II penale, n. 46669, 23 novembre 2011- il principio di riserva di legge- ha costantemente ed inequivocamente delimitato la funzione integratrice del precetto affidata ai decreti ministeriali, sostanzialmente calibrati sulle indicazioni della Banca d’Italia.

•22

Page 23: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

“Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari….non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”.

•23

Page 24: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

In ambito penale vale solo la norma di legge, contenuta nell’articolo 644 comma 4 c.p.: nella determinazione del

tasso soglia vanno ricompresi tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con il credito ottenuto.

•24

Page 25: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

OMOGENEITA’ ?

I tassi medi indicati dalla Banca d’Italia non contenevano la CMS

Se si raffronta un TEG applicato da una Banca

inserendo la CMS alla stregua di interessi si dovrebbero, quanto meno, aumentare i tassi medi

dell’impatto della CMS. In caso contrario si mettono a confronto tassi di interesse

ottenuti con parametri diversi.

•25

Page 26: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Perche si è parlato e si parla così tanto della commissione di massimo scoperto

?????????

Vicenda indicativa della criticità – vera o presunta- del sistema

•26

Page 27: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 2 bis conv. L. 28

gennaio 2009, n. 2.

comma 1: disciplina delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto,

ridimensionandone l'operatività. comma 2: "gli interessi, le commissioni, le provvigioni

derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca,

dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (..) sono comunque rilevanti ai fini

dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3".

•27

Page 28: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

La valutazione dell’elemento soggettivo

Per la S.C. ( sentenza 20148/2010) è immune da vizi logico-giuridici la motivazione con cui il giudice di merito ha escluso l’elemento psicologico del reato sulla base della valutazione congiunta delle seguenti circostanze:

− minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti;

− episodicità dei superamenti della soglia nel corso di rapporti bancari lunghi;

− controprova degli esiti dei diversi criteri di calcolo

− contraddittorietà della normativa secondaria di settore

•28

Page 29: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Le Istruzioni della Banca d’Italia precedenti al 2009 si pongono come elemento di valutazione quantomeno

dell’elemento soggettivo del reato de quo laddove - prevedono espressamente che le commissioni siano

rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G. solo a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge (29.1.2009)

- indicano che, comunque, fino al 31 dicembre 2009 (trattandosi di un periodo transitorio) le commissioni

dovrebbero essere escluse dal calcolo del T.E.G. - precisano che le commissioni di massimo scoperto esistenti nel sistema normativo previgente, in quanto

svincolate dalla durata dell’utilizzo, non avrebbero potuto essere assimilabili agli interessi.

•29

Page 30: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

La ricostruzione contabile e quindi storica deve tener conto delle differenti situazioni interpretative che si sono succedute, al fine di consentire una valutazione completa anche ai fini dell’elemento soggettivo del reato. E’ indispensabile verificare, laddove siano stati accertati superamenti del tasso soglia prima del 31 dicembre 2009, se gli stessi possano essere stati determinati dall’applicazione dei criteri indicati, sino a tale data, dalla Banca d’Italia, al fine di consentire una corretta valutazione della condotta sul piano soggettivo.

•30

Page 31: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

LE FORMULE

Una prima ipotesi utilizza la formula della Banca d’Italia del 2009 (F.2009 – con inserimento della CMS ed annualizzazione di tutti gli oneri) per tutto il periodo considerato e quindi anche per il periodo precedente al 31/12/2009

TASSO = ACCORDATO

100 ONERI

DEBITORI NUMERI

36.500 INTERESSI

•31

Page 32: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

OTTENIAMO UN DATO OGGETTIVO

SINTONICO CON LE INDICAZIONI DELLA S.C., ANCHE SE, SINO AL 31.12.2009,

EQUIVOCO SUL PIANO SOGGETTIVO

inoltre PROBLEMA DI OMOGENEITA’ DEI DATI

CONFRONTATI

•32

Page 33: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Una seconda ipotesi può essere utilizzata depurando dal calcolo, sino al 2009, la CMS, per verificare se- a fronte della indicazioni della B.I.- vi sia stata usura anche sul piano soggettivo

Interessi x 36.500 Oneri (senza CMS) x 100

TEG = ------------------------- + -------------------------

Numeri Debitori Accordato

•33

Page 34: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Le indicazioni della Banca d’Italia su interessi

oneri e spese nel calcolo del TEG.

Come previsto dall’art. 644 c.p., il calcolo del tasso deve tener conto “delle commissioni, remunerazioni

a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito

e sostenute dal cliente”.

•34

Page 35: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

ONERI art. 644 c.p.: “….commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo …. collegate all’erogazione del

credito”.

La formula utilizzata non contiene un elenco tassativo degli oneri - variabili in funzione del singolo contratto di conto corrente e delle concrete modalità di utilizzo

dello stesso: si è ritenuto che gli oneri in oggetto dovessero essere computati solo laddove connessi

all’erogazione del credito. Indicati nel punto C4- Istruzioni Banca d’Italia 2009

•35

Page 36: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Gli ulteriori oneri accessori non sarebbero rilevanti in quanto “costituiscono la remunerazione di specifici servizi resi dalla banca nell’ambito del rapporto di conto corrente bancario” e, quindi, non sarebbero in alcun modo inerenti

l’erogazione del credito.

•36

Page 37: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Il computo delle ulteriori spese accessorie, unitamente agli oneri in esame, determinerebbe un errore metodologico in

sede di quantificazione del T.E.G., in quanto le spese accessorie, così come gli oneri, sarebbero rapportate

all’affidamento accordato anche laddove assolutamente svincolate dall’ammontare dell’affidamento stesso. Conseguentemente il computo delle spese accessorie

comporterebbe un aumento immotivato della percentuale da inserire nella formula del T.E.G. e, quindi, potrebbe

determinare il superamento del tasso soglia.

•37

Page 38: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Sono escluse le spese addebitate indipendentemente dall’affidamento quali ad es, bonifici, commissione per

pagamento di bollette, costi del carnet di assegni e simili.

In sintonia con le istruzione della Banca d’Italia e in ossequio al favor rei, i "costi per operazioni"

(ovvero quelle spese che sostengono tutti i correntisti, indipendentemente dal fatto che siano affidati o meno)

sono esclusi dagli negli oneri del finanziamento.

•38

Page 39: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

PROBLEMA ?

Se la banca ha ritenuto di distribuire il carico applicato al cliente su tutta la possibile gamma di voci, comprese

commissioni per messa a disposizione dei fondi e spese; spese che generalmente non emergono sul prospetto

denominato "scalare" che la banca trasmette al cliente ad ogni chiusura (tipicamente ogni trimestre) ?

Necessità di verificare se i costi applicati al conto corrispondono a quelli generali praticati dalla banca. In caso di divergenza, tali spese potrebbero essere computate nel

calcolo del tasso applicato.

•39

Page 40: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Gli oneri devono essere conteggiati all’interno della

formula della determinazione del TEG, su “base annua”

Le commissioni e le spese, escluse quelle sostenute per imposte e tasse, devono essere riprese sul trimestre di

competenze e nei tre trimestri precedenti.

Ove il dato storico non sia disponibile, il calcolo potrà avvenire con due differenti metodiche:

- conteggiare solo gli oneri dei trimestri a disposizione;

- annualizzare gli oneri dei trimestri in proprio possesso utilizzando un multiplo idoneo.

•40

Page 41: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

In definitiva, nella voce “oneri” rientrano: - i costi di tenuta del conto corrente

- le commissioni per messa a disposizioni fondi (o commissioni similari)

- le commissioni di massimo scoperto

- qualsiasi altro costo sostenuto dal correntista non riconducibile per sua natura ad “imposte e tasse”.

L’unica categoria di costo che rimane esclusa dalla diretta imputazione dalla voce conto corrente sono i “bolli su estratto conto”.

•41

Page 42: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del

trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di

sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati

determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate

i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i

“giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale cd.

“scalare”.

•42

Page 43: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

“accordato”: è indispensabile operare una distinzione.

Sino all’agosto 2009 le istruzioni di B.I. stabilivano che nel

divisore denominato “ACCORDATO” avrebbe dovuto essere inserito “il limite massimo del credito concesso dall’intermediario” oppure a, a fronte di “ utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente

predeterminato l’ammontare del fido accordato ... “ avrebbe dovuto essere preso in considerazione “ l’utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di

passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo)”.

•43

Page 44: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Tenendo conto delle indicazioni della S.C., le Istruzioni dell’agosto 2009, precisano che in mancanza di affidamento,

nella voce “ACCORDATO” deve essere “il saldo liquido massimo di segno negativo”.

•44

Page 45: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Problematiche particolari: -l’anatocismo -gli interessi di mora -il valore “cronologico” delle indicazioni della B.I.

•45

Page 46: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

L’anatocismo

I numeri debitori da impiegarsi nel calcolo del Tasso Effettivo ai fini dell’accertamento dell’usura su conto

corrente devono essere assunti così come risultanti dai c.d. “scalari” ovvero, alternativamente, in misura rettificata per tener conto della “depurazione”

dell’effetto anatocistico (ove riscontrabile) ?

•46

Page 47: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Banca d’Italia

Nel calcolo del TEG, gli intermediari devono basarsi sui numeri debitori rinvenienti dall’estratto conto scalare, “in cui

i capitali sono comprensivi degli interessi e delle spese addebitate trimestralmente.

•47

Page 48: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Il calcolo del TEG deve essere effettuato senza considerare alcuna depurazione di derivazione anatocistica. Qualora l’interprete consideri nel calcolo del TEG i saldi debitori ricostruiti (ovvero non comprensivi della capitalizzazione

anatocistica) perverrebbe alla definizione di un dato, di fatto in alcun modo comparabile con il parametro previsto dalla legge.

Ogni accertamento penale in materia di usura non può che

fondarsi sulle risultanze rinvenienti dagli estratti conto bancari, trascurando ogni preliminare ricostruzione volta a depurare i saldi

giornalieri e trimestrali dall’effetto anatocistico.

•48

Page 49: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

La Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013)

all’art 1, comma 624 ha definitivamente eliminato l’anatocismo dall’attività bancaria prevedendo che (i) nelle operazioni di conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi

sia debitori che creditori, (ii) e che gli interessi periodicamente capitalizzati non posano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni in capitalizzazione,

sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

•49

Page 50: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

50

INTERESSI DI MORA

Spesso esclusa la computabilità degli interessi moratori ai fini della verifica antiusura:

1) differente natura giuridica di tali tassi 2) applicazione della mora in via sostitutiva e non additiva

dei corrispettivi 3) tasso convenzionale si applica sul capitale residuo, la

mora si applica sulla rata non pagata (diversità di calcolo) 4) l’art. 644 c.p. parla della promessa o dazione di interessi “in corrispettivo” di una somma di denaro o di altra utilità

PROBLEMA:

la mora non è calcolata nel TEGM

•50

Page 51: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

In data 9 gennaio 2013 , con la sentenza 350 , la Cass, sez I civile, ha precisato: “ Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione - tale assunto.”

•51

Page 52: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

La risposta di Banca d’Italia, 3 luglio 2013

“I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi

all’erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG,

perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale

inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento

anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se

inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della

clientela.

•52

Page 53: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura.

Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita

contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

•53

Page 54: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori,

la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al

quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo….

•54

Page 55: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

55

Cosa si considera come tasso di mora penalmente

rilevante ?

- il tasso moratorio sopra soglia pattuito in contratto - soltanto quello effettivamente pagato sulle rate

insolute - quello applicato dalla banca a seguito

dell’inadempimento?

Per l’art. 644 c.p. anche la promessa di tassi usurari integra il reato

•55

Page 56: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Il valore in chiave cronologica delle indicazioni della Banca d’Italia.

Tesi difensiva: rilevanza sul piano soggettivo di

imputazioni di oneri/costi basate sui criteri della Banca d’Italia.

Deve trattarsi di indicazioni successive all’epoca dei fatti, ossia ai singoli trimestri nei quali deve essere effettuato il

confronto tra il tasso-soglia e quello concretamente applicato.

Non possono essere considerati in funzione delle valutazione dell’elemento soggettivo, in quanto, proprio perché

“successivi” non possono aver costituto in concreto fondamento di fondati dubbi interpretativi da parte degli

indagati/imputati.

•56

Page 57: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

I criteri indicati dalla Banca d’Italia in periodi successivi a quelli oggetto di valutazione non costituiscono norme “sopravvenute” più favorevoli e come tali applicabili alla

valutazione del caso di specie.

Neppure una modifica di legge al riguardo è stata giudicata in tale termini dalla S.C.: ne consegue che a fortiori il principio non è applicabile alle indicazioni

della Banca d’Italia.

•57

Page 58: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

D.L. n. 70 convertito in legge in data 7 luglio 2011, n. 106 (che all'art. 8, comma 5, lett. d) : alla L. 7 marzo 1996, n.

108, art. 2, comma 4, le parole "aumentato della metà", sono sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto", cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (inoltre la differenza tra il limite e il tasso medio non può

essere superiore a otto punti percentuali).

Non si può ipotizzare un’automatica "espansione" della nuova legge, perché l'applicazione di tale norma contrasterebbe con la natura del fenomeno della

abrogazione, che opera "ex nunc".

•58

Page 59: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Cass. Sez. II penale, sentenza 19 dicembre 2011, n. 46669.

E’ inapplicabile il “principio previsto dall'art. 2 c.p., comma

3, in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, che non incidano sulla

struttura essenziale del reato ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la

portata del comando. La nuova disciplina non ha inteso sminuire il disvalore

sociale della condotta posta in essere nelle vigenza delle normativa precedente, e quindi l'illiceità penale della stessa,

essendosi limitata a modificare, ma solo per il futuro, i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice

penale...”

•59

Page 60: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza

di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha

introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti bancari in relazione al reato di usura) operatività con

esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti

situazioni, regolate dalla normativa precedente.”

•60

Page 61: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

61

La confisca

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che

costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un

importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della

persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

•61

Page 62: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

62

E la confisca ex art 240 c.p. nei confronti della banca ?

Esiste una legittima possibilità di disporre il sequestro- finalizzato alla confisca- non solo

nei confronti dei singoli indagati quanto anche nei confronti dell’istituto che ha intrattenuto il rapporto ovvero ha assorbito i soggetti che tali

rapporti hanno intrattenuto ?

•62

Page 63: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

63

Le somme che costituiscono il vantaggio/compenso usurario non sono nella disponibilità- anche per interposta

persona- degli indagati, in quanto sono entrate direttamente nel patrimonio della banca.

Il principio generale di cui all’art. 240 c.p. in tema di confisca- modificato dalla l. n 12/2012- stabilisce che la

confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto non si applica “se la cosa appartiene a persona

estranea al reato."

Si può ritenere che il “profitto usurario” riconducibile al comma primo dell’art. 240 c.p., oggetto di confisca “ facoltativa”, “appartenga” a persona estranea al reato.

?

•63

Page 64: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

…..le conseguenze patrimoniali per l’istituto di credito….

•64

Page 65: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

La responsabilità della banca sussiste per il solo fatto che il danno ingiusto si è verificato per una condotta comunque alla stessa imputabile, dovendosi limitare

l'apprezzamento della condotta dolosa o colposa (poco importa tale distinzione ai fini civilistici), alla

comparazione tra standards normativi - come nella fattispecie in cui viene in rilievo la violazione dell'art. 644 c.p., comma 4, - situazione concreta, idonea a far ricadere sulla banca anche il rischio dei c.d. "danni

anonimi", cioè di cui non sia stato individuato il responsabile.”

•65

Page 66: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

Una volta accertata la sussistenza del fatto reato sotto il profilo oggettivo da parte degli istituto di credito, trattandosi comunque di illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l'azione, risarcitoria civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti i interessati che rispondono, comunque, ex art. 1118 e 1228 c.c., del fatto dei propri dipendenti…

•66

Page 67: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

CHI RISPONDE DEL REATO ALL’INTERNO DELL’ENTE ?

A QUALE LIVELLO VI CONFIGURA

LA RESPONSABILITA’?

NO 231: ma vi può essere comunque utilità a predisporre un modello organizzativo ?

•67

Page 68: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

•68

Page 69: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

69

Per finire….

L’art. 20 comma 7 l n 44/1999 attualmente recita: “ Le sospensioni dei termini di cui ai

commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento

favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti

che hanno causato l’evento lesivo di cui all’art. 3, comma 1”.

•69

Page 70: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

70

Art. 20 l.n. 44/1999 A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse

sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, si prevede che i termini di scadenza, ricadenti entro un anno

dalla data dell'evento lesivo: - degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze

per la durata di trecento giorni. - degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive

scadenze per la durata di tre anni.

•70

Page 71: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

71

…. Ancora per la durata di trecento giorni, sono altresì sospesi “i termini di prescrizione e quelli perentori, legali

e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data

dell'evento lesivo”, nonché “ l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese

le vendite e le assegnazioni forzate.”

•71

Page 72: Cesare Parodi Attività bancaria e reato di usura 1.

72

Grazie a tutti per l’attenzione !

•72