L'OSSERVATORE ROMANO · Title: L'OSSERVATORE ROMANO Subject: L'OSSERVATORE ROMANO Keywords
Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi e Ricerche ... Romano Convegno... · La delibera CICR del...
Transcript of Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi e Ricerche ... Romano Convegno... · La delibera CICR del...
4
Anatocismo
La delibera CICR del 09/02/2000 condanna la disparità di trattamento tra capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed annuale degli interessi creditori
4
Di fondamentale importanza le sentenze:
Cass.n°2374 del 16/03/1999
Cass.n°3096 del 30/03/1999
Cass.n°3845 del 17/04/1999
Cass.n°12507 del 11/11/1999
Sanciscono che le clausole di
capitalizzazione trimestrale degli interessi
si basano su un uso negoziale, e non
normativo, come da art.1283 C.C.
OBBLIGO DI PAGAMENTO, NON SOLO DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI PATTUITI, MA ANCHE DEGLI ULTERIORI INTERESSI
CALCOLATI SUGLI INTERESSI GIÀ SCADUTI.
5
Anatocismo
La Giurisprudenza è consolidata in merito alla
RESTITUZIONE DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI
maturati fino all’applicazione della delibera
CICR del 09/02/2000
5
7
Interessi Ultralegali
INTERESSI APPLICATI IN MISURA SUPERIORE
A QUELLI LEGALI
7
1. Vengono stornati sempre perché riferiti a ‘usi piazza’ prima
dell’entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria
(legge 154/92 del 09_07_1992).
2. Se nel periodo successivo non esiste il contratto scritto come previsto
dall’art. 117 TUB si continuano a ricalcolare gli interessi al tasso
legale
3. Se nel periodo successivo esiste il contratto ma non c’è l’indicazione
del tasso allora sono dovuti interessi al tasso BOT (ultimi 12 mesi)
CMS Commissione di Massimo Scoperto
• È il corrispettivo per l’obbligo da parte dell’Istituto di tenere a disposizione
del Cliente una determinata somma di denaro per un determinato periodo
di tempo.
• Si calcola sull’intero importo a disposizione ovvero sulla somma rimasta
disponibile e non utilizzata dal cliente (Cassazione n. 870 del 18_1_2006).
REMUNERAZIONE ACCORDATA ALLA BANCA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI A FAVORE DEL CORRENTISTA,
INDIPENDENTEMENTE DALL’EFFETTIVO PRELEVAMENTO DELLA SOMMA.
CMS: Prassi bancaria
Si usa calcolarla SOLO SULLA SOMMA MASSIMA
UTILIZZATA nel trimestre, ad ogni chiusura conto,
ovvero sull’esposizione massima raggiunta
nel periodo.
DA «SPESA» A «INTERESSE» !
“Corrispettivo per la Messa a Disposizione dei Fondi”
Interesse addebitato al cliente a prescindere dall’utilizzo
o dal periodo di effettiva utilizzazione delle somme
messe a disposizione (max 0,50% trimestrale)
Legge 2/2009: nasce la DIF
Commissione di istruttoria veloce
A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. Determinata in misura fissa.
2011: nasce la CIV
CMS - DIF - CIV
…1980 1990 OGGI
CMS ORIGINALE
2009 12/2011
CMS regolata
DIF regolata
CIV
CIV regolata
DIF regolata
DIF
CMS reg.
Usura bancaria TASSO SOGLIA
LIMITE SUPERATO IL QUALE GLI INTERESSI
DIVENTANO PER LEGGE USURARI (Legge Antiusura n. 108/1996 )
Viene aggiornato ogni 3 mesi
dalla Banca d’Italia e pubblicato.
Il confronto con il tasso soglia avviene mediante la determinazione
del TEG (TASSO EFFETTIVO GLOBALE),
comprendente tutti gli interessi e le spese legate all’affidamento.
Oltre agli interessi a tasso convenuto considera la CMS, le spese di tenuta
conto, chiusura e le commissione di ogni genere collegate al finanziamento.
TASSO SOGLIA
1. BANCA D’ITALIA
Le istruzioni del calcolo del TEG (dicembre 2002 e febbraio 2006) escludono
dal conteggio la CMS, almeno fino all’entrata in vigore della Legge 2/2009 e
della direttiva sul credito al consumo 2008/48/CE.
2. CASSAZIONE PENALE
La giusta interpretazione al contrario considera la CMS nel ricalcolo: ciò comporta spesso il superamento del tasso di soglia di usura (sentenza della Cassazione penale, sez. II, n. 28743/2010 del 14 maggio 2010 e sentenza della Cassazione penale, sez. II, n.12028 del 26 marzo 2010)
TASSO SOGLIA: QUESTIONE CALCOLO DEL TEG
DUE FORMULE UTILIZZATE
1. GIUSTA LA FORMULA ALLA BASE DELLA LEGGE N.108/1996, che si rifà all’art.644 c.p. che stabilisce al quarto comma: “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.
2. DI PARTE LA FORMULA CONSIGLIATA DALLA BANCA D’ITALIA a partire dal I trimestre 2010
TASSO SOGLIA: QUESTIONE CALCOLO DEL TEG
CASSAZIONE CON SENTENZA N. 46669/11
Le istruzioni della Banca d'Italia
non rappresentano una fonte
di diritti ed obblighi
TASSO SOGLIA: QUESTIONE CALCOLO DEL TEG
Usura Soggettiva L'articolo 644 del c.p., il reato di usura si concretizza non solo quando
il tasso degli interessi complessivi supera il tasso "soglia" (c.d. usura
oggettiva), ma anche quando ricorrano due condizioni:
• A) Sproporzione → vengono imposti nei contratti interessi
complessivamente sproporzionati rispetto al capitale prestato ed al tasso medio praticato per le operazioni dello stesso tipo (anche se il tasso
complessivo di questi interessi fosse inferiore al tasso soglia).
• B) Stato di difficoltà" → che non corrisponde allo "stato di bisogno" ma
riguarda sia la difficoltà economica, che consiste in una valutazione
complessiva della situazione patrimoniale del soggetto, sia la difficoltà
finanziaria, che indicherebbe la temporanea condizione di carenza di liquidità.
esempio
Società/Cliente G.S.U. Gestione Servizi Urbani Srl Banca Banca Popolare di Roverbella C/C Analizzato 299309 Tipologia di Conto Fido di Cassa Periodo oggetto di Analisi: dal 31/03/1994 al 30/06/2013
esempio
In tale periodo risulta che l’azienda abbia pagato oneri per un totale pari a
61.028,40 Euro così suddivisi:
Totale Oneri Corrisposti € 61.028,40 Interessi Debitori € 32.484,61 Commissioni Massimo Scoperto € 8.596,81 Spese € 19.946,99
Il T.S.U. è stato superato per la linea “Cassa” in 55 trimestri su 78 analizzati
(dunque, oltre il 74% dei trimestri analizzati).
Dal 31/03/1994 al 30/06/2013
esempio
In base ai riconteggi tecnico/contabili si è determinato che l’azienda ha diritto, considerando gli interessi debitori rettificati a tasso Banca, ad
un potenziale recupero pari a circa
57.114,47 Euro
così suddiviso:
Interessi Debitori € 12.778,90 Anatocismo ante II Trim 2000 € 16.726,51 Commissioni Massimo Scoperto € 8.596,81 Spese € 19.012,25
Iter procedurale
per la richiesta degli importi alla banca
E’ sempre consigliabile procedere in prima istanza alla verifica della possibilità di
AVANZARE ALLA BANCA L’OFFERTA DI UNA TRATTATIVA IN VIA STRAGIUDIZIALE, sarà in tal caso compito del consulente andare ad analizzare e valutare l’effettiva consistenza ed esistenza della propria pretesa.
A tal fine è possibile seguire questo iter:
1. Effettuare in via preliminare la perizia sul conto corrente individuando la somma di cui si richiede la restituzione;
2. Eventualmente in via preliminare inviare alla banca l’atto di contestazione allegando la perizia ed il mandato. La banca dovrà fornire una risposta entro 30 giorni.
A seguito dell’invio dell’atto di contestazione e passati i 30 giorni si
possono verificare due ipotesi:
La banca non accoglie il reclamo
Soluzioni
Vie legali
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Conciliatore Bancario (Mediatore)
- Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)
Il Cliente è
soddisfatto
della proposta
della Banca
Cliente è
insoddisfatto
della proposta
della Banca Vie stragiudiziali:
Iter procedurale
per la richiesta degli importi alla banca
La banca accoglie il reclamo
1. ABF - L’Arbitro Bancario Finanziario decide fino ad un recupero
massimo di 100.000 euro (solo operazioni ante 1° gennaio 2009).
2. MEDIAZIONE - Il Conciliatore Bancario decide entro quattro mesi
dalla presentazione della domanda. Non presenta i limiti dell’ABF. I
costi sono rappresentati dalle spese di avvio (48 euro) + le spese di
mediazione (l’importo dipende dal valore della controversia). Vedi
Fasi.
3. ATP - L’Accertamento Tecnico Preventivo. Richiesta al Tribunale di
nominare un Consulente Tecnico (CTU) che dovrà effettuare una
perizia. Procedura poco costosa, durata di circa sei mesi.
Iter procedurale
per la richiesta degli importi alla banca
Leasing: criticità legate all’indicizzazione
In alcuni contratti di leasing SI POSSONO RISCONTRARE ALCUNE CRITICITÀ LEGATE ALL’APPLICAZIONE DEI TASSI PARAMETRO, in particolare può succedere che la banca:
1. determini un TASSO BASE INCONGRUENTE con la modalità di rilevazione del tasso parametro. Tale pratica ha portato le banche, nella maggioranza dei casi, a definire tassi base bassi, al fine di incrementare i conguagli pagati dal cliente;
2. stabilisca AD OGNI RILEVAZIONE UN TASSO DIVERSO e generalmente più alto rispetto a quello stabilito contrattualmente;.
3. applichi contrattualmente un ARROTONDAMENTO al quarto di punto superiore;
4. stabilisca una SOGLIA FLOOR sotto la quale il cliente non
beneficia più dell’abbassamento dei tassi. Tale perdita di
opportunità non viene in media compensata da una
riduzione dello spread.
Leasing: criticità legate all’indicizzazione
Leasing: applicazione di interessi usurari
Nei contratti di finanziamento, perciò anche nei leasing, si può verificare
l’applicazione di tassi di interesse usurari, ossia superiori alle soglie
stabilite dalla Banca di Italia, per la specifica categoria di operazioni.
SOPRAVVENUTA: quando il tasso di riferimento aumenta in
maniera più che proporzionale
rispetto all’adeguamento del
tasso soglia
PREVENTIVA: quando il tasso leasing (Tasso Base + Spread Mora) determinato
alla data di sottoscrizione risulta
superiore al tasso soglia vigente in quel
periodo.
USURA
USURA PREVENTIVA
VERIFICA FONDAMENTALE
TAN > TSU
TAEG > TSU
TASSO MORA > TSU
TASSO MORA > TSU*
TAN + TASSO MORA > TSU
TAN + TASSO MORA > TSU*
VERIFICA STERILE
* MODIFICATO (COMPRENSIVO DI MORA 2,1%)
Esempio LEASING Non corretta applicazione (come contrattualmente prevista)
dell’indicizzazione delle rate al tasso Euribor
esempio
LEASING IMMOBILIARE 2007 - 2022
Valore Finanziato: € 2.552.382,98 Durata: 180 mesi Anticipo: € 127.619,15 Canoni successivi: 179 canoni da € 17.691,10 Opzione d’acquisto: € 510.476,6 Indicizzazione: Euribor 3mesi 365 base 2,1%
esempio
LEASING IMMOBILIARE 2007 - 2022
maggior esborso € 37.145,29 minor incasso € 17.626,25 la Banca ha dovuto restituire al cliente
TOTALE € 54.771,54
Esempio MUTUO
VERIFICA USURA “PREVENTIVA/ORIGINARIA”
Inserimento di uno strumento finanziario derivato (opzione FLOOR) a insaputa del cliente
Esempio MUTUO
Cliente Piccoli Marco Banca Cassa di Risparmio di Bolzano Numero 37 686 05478915 CONDIZIONI CONTRATTUALI Tipologia di Mutuo Analizzato Fondiario a Tasso Misto Data Stipula 14/11/2008 Capitale Finanziato € 139.359,27 Durata 30 anni Periodicità Mensile → (n. 360 Rate) Rata € 791,27 TAN 5,50% Tasso Applicato Misto Tasso di Mora TAN + 2,00% (Max TSU) Valuta di Riferimento Euro Tipologia di Ammortamento Francese
Esempio MUTUO
La struttura del mutuo prevede, infatti, un tasso fisso iniziale pari al 5,50% per i primi 10 anni. Per i il periodo successivo il tasso sarà oggetto di revisione ogni 10 anni e il Cliente potrà optare per:
a) Tasso Variabile pari alla media del tasso Euribor 6 Mesi Act/365 (arrotondata allo 0,10% superiore) maggiorato di uno spread dell’ 1,00%. Tuttavia, il tasso così determinato non potrà mai essere inferiore al 4,50%; b) Tasso Fisso pari al tasso Swap a 10 anni maggiorato di uno spread pari all’1,10%. Se il Cliente non dovesse optare per nessuna delle due opzioni, verrà automaticamente applicata l’opzione a) con la determinazione degli interessi a tasso variabile. Il Tasso Nominale Annuo (TAN) indicato nel contratto è pari al 5,50%.
Esempio MUTUO
Da un punto di vista prettamente finanziario, la previsione di un tasso minimo in una struttura a tasso variabile, implica la presenza di uno strumento finanziario derivato (componente opzionale), denominata “Opzione Floor”.
In questo caso, poiché la previsione di un tasso minimo risulta a favore della controparte Banca, di fatto il Cliente ha venduto implicitamente tale opzione alla Banca.
INSERIMENTO DI UN DERIVATO « opzione FLOOR»
Esempio MUTUO
Non essendo il soggetto in questione un’ operatore qualificato, così come previsto dall’art. 31 del Regolamento Consob 11522/98 al tempo vigente, si riscontrano un insieme di violazioni di norme da parte dell’intermediario dei seguenti art. del suddetto Regolamento Consob 11522/98: art. 27 (sui conflitti d’interesse) art. 28 (sulle informazioni tra intermediario e gli investitori) art. 29 (sulle operazioni non adeguate) art. 32 (negoziazione alle miglior condizioni possibili). Tali diposizioni sono proprio poste a tutela del contraente debole.
INSERIMENTO DI UN DERIVATO « opzione FLOOR»
Esempio MUTUO
Usura Preventiva senza Mora Calcolo TAEG 5,773% TSU 9,450% Verifica TAEG alla stipula > TSU alla stipula NO Dalle analisi effettuate, risulta che il TAEG/TEG effettivo alla stipula del contratto è pari al 5,773%. Tale valore risulta inferiore al Tasso Soglia Usura (TSU) pari al 9,450% (rilevato alla data di sottoscrizione del 14/11/2008). Considerando invece il tasso degli interessi di mora, dai nostri ricalcoli risulta che alla stipula era pari al 7,500%. Ossia il Tasso Annuo Nominale applicato maggiorato di uno spread del 2,000%. Quindi, se consideriamo il cumulo degli interessi previsti dal contratto (il TAN pari al 5,500%) e gli interessi di mora (pari al 7,500%) …
ABBIAMO UN TASSO EFFETTIVO PROMESSO DEL 13,000%.
Esempio MUTUO
Usura Preventiva con Mora TAN + Tasso di Mora 13,000% TSU 9,450% Verifica TAN + Mora > TSU SI TSU (Modificato in presenza di mora) 12,600% Verifica TAN + Mora > TSU SI (modificato in presenza di mora) In questo caso, il tasso effettivo promesso (pari al 13,000%) supera il Tasso Soglia Usura (TSU pari al 9,450%). Infine, seguendo le indicazioni della Banca d’Italia, se nel Tasso Soglia Usura (TSU) inglobiamo il tasso di mora medio applicato dal sistema bancario (2,1%), il medesimo tasso effettivo (pari al 13,000%) risulta ancora superiore al Tasso Soglia Usura (TSU) modificato in presenza di mora e pari al 9,450%.
Esempio MUTUO
Di conseguenza, il cliente ha diritto: 1 - Alla restituzione di tutti gli interessi pagati sulle n. 63 rate pagate fino al 14/02/2014 per un controvalore pari a circa
27.023,96 Euro 2 - Gli interessi legali per un controvalore totale di
28.803,91 Euro 3 - All’azzeramento degli interessi a partire dalla prossima rata e fino alla naturale scadenza del mutuo, per un risparmio pari a circa
115.415,58 Euro (importo calcolato sulla base del TAN alla data del 14/02/2014 e a partire dalla rata del 14/03/2014).
Esempio MUTUO
Inoltre la presenza del contratto derivato all’interno del mutuo ha procurato un potenziale maggior esborso di interessi futuri quantificati come segue:
Alla data del 27/02/2014 si stima che il Cliente, nel caso che la clausola derivata non fosse inserita,
pagherebbe minori interessi per circa 18.926,01 Euro da oggi alla scadenza del contratto, valore che attualizzato
alla data odierna ammonta a circa 14.719,14 Euro (Mark to Market).