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Emissioni di COV, novità normative e modalità di

gestione I. Cavallotti

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Decreto 16 gennaio 2004, n.44

• Decreto 16 gennaio 2004, n.44 “Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203”

• Il decreto disciplina gli impianti che utilizzano i solventi e che superano, relativamente alla specifica attività, determinate soglie di consumo.

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DEFINIZIONI«composto organico volatile (COV)»

«composto organico volatile (COV)»:qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilita' corrispondente in condizioni particolari di uso.

«composto organico»: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

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I C.O.V. consistono in una serie di composti organici quali: idrocarburi

aromatici e alifatici, alcooli, chetoni, esteri, eteri, aldeidi,

ammine e molti altri.

Si tratta di una miscela eterogenea di sostanze, con caratteristiche di reattività atmosferica e di nocività

per la salute molto differenti.

Per la definizione dei limiti di emissione il D.M. 12/07/1990

suddivide i C.O.V. in 5 classi, in relazione alla classificazione come

sostanze cancerogene, alle loro proprietà tossicologiche e alle loro

soglie olfattive.

CR

R'

O

CR O

NH2

RR'

RC

OH

OH

R

OR

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NONOxx

NONOxx

NONOxxNONOxx

C.O.V.C.O.V.C.O.V.C.O.V. OO33

I C.O.V. sono anche inquinanti indiretti, in quanto reagiscono, in presenza di raggi solari, con ossidi di azoto (NOX) producendo ozono.

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Art. 1 Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE e dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203:

•i valori limite,

•i criteri temporali di adeguamento

•i metodi di analisi e di valutazione

delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera r) che nell’esercizio delle attività individuate all’allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.

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Definizione di impiantoart. 2, comma 1, lettera r) del D.M. n. 44/04 «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' di cui all'allegato I e qualsiasi altra attivita' direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel sito e possa influire sulle emissioni

art. 2 D.P.R. n. 203/88 <<impianto>>: “lo stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa provocare inquinamento atmosferico”

Il D.P.C.M. 21/7/89 ha precisato, che: “Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature e/o da operazioni funzionali al ciclo produttivo.”

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Definizione di emissione

«emissione»: qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente

«consumo»: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo

Definizione di consumo

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Definizione di Solvente Organico

«solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di:– dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto,

senza subire trasformazioni chimiche – o usato come agente di pulizia per dissolvere

contaminanti – oppure come dissolvente, – mezzo di dispersione, – correttore di viscosita', – correttore di tensione superficiale, plastificante o

conservante.

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Definizione di Solvente Organico alogenato

«solvente organico alogenato»: un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio nella molecola

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Definizione di soglie di consumo

«soglie di consumo »: il valore di consumo di solvente espresso in tonnellate/anno, riferito alle attivita' di cui all'allegato I, determinato in riferimento alla capacita' nominale dell'impianto. Tale valore si determina in riferimento alla potenzialita' della singola attivita', come prevista a livello di progetto, e tenendo conto delle condizioni di esercizio normali.

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All. I: ambito di applicazione

Il presente allegato individua le categorie di attività e le soglie minime di consumo di solvente a cui si applica il presente decreto. In ciascun caso l'attività comprende la pulizia delle apparecchiature, ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria.

1) Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/annoQualsiasi attività in cui un adesivo é applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e dei laminati adesivi nelle attività di stampa.

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segue All. I - ambito di applicazione: Attività di rivestimento

2) Attività di rivestimento: Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:

a) autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, e precisamente:1) autovetture nuove ….2) cabine di autocarri …. 3) furgoni e autocarri… 4) autobus …

b) rimorchi con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno, come definiti …

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segue: All. I - ambito di applicazione: Attività di rivestimento

c) superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni, ecc ...) con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;

d) superfici di legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno;

e) superfici tessili, di tessuto, di film e di carta con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno;

f) cuoio con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno.

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segue: All. I - ambito di applicazione

3) Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno. Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciao inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame, o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in processo continuo

4) Pulitura a secco

Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

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segue: All. I - ambito di applicazione

5) Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno.

6) Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno.La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso sito, mediante miscela di pigmenti, di resine e di materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, di correzioni di viscosità e di tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale

7) Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno.

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segue: All. I - ambito di applicazione

8) Stampa. Qualsiasi attività di riproduzione di testi o di immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Soltanto per alcuni sottoprocessi.(es: flessografica, offset, laminazione, rotocalco)

9) Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/annoQualsiasi attività di miscela, di macinazione, di dosaggio, di calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.

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segue: All. I - ambito di applicazione

10) Pulizia di superficie con una soglia di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, e 2 tonnellate/anno negli altri casiQualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura. Un'attività di pulizia comprendente piú di una fase prima o dopo qualsiasi altra fase di lavorazione viene considerata attività di pulizia di superficie. Questa attività non riguarda la pulizia dell'attrezzatura, bensì

la pulizia della superficie dei prodotti.

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segue: All. I - ambito di applicazione

11) Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno

12) Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/annoQualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:a) il rivestimento di autoveicoli, come definiti …. (carrozzieri);b) il rivestimento originale dei autoveicoli …. ; c) il

rivestimento di rimorchi…

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segue: All. I - ambito di applicazione

13) Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno

14) Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici.

15) Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/annoQualsiasi attività in cui si fanno aderire insieme legno con legno, plastica con plastica o legno con plastica per produrre laminati.

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Gli impianti di cui all'articolo 1 rispettano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III, nonche' le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati.

Tale risultato e' ottenuto mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

Art. 3 Valori limite di emissione

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Allegato II – esempi: verniciatura di metalli, plastica (etc.) e rivestimento

di filo

 

Attività (sogliedi consumo disolvente intonnellate/anno)

Soglie diconsumo di

solvente(tonn/anno)

Valorilimite di

emissionenegli

scarichigassosi

(mgC/Nm3)

Valori limite diemissione diffusa (% diinput solvente)

Valori limite diemissione totale

Nuovi Esistenti Nuovi Esistenti

8 Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili (5), tessuti, film e carta (>5)

<15  100 (1)(4) 25(4)  L'eventuale valore limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell'allegato III  

>15  

50/75 (2)(3)(4) 20(4)  

(1) Il valore limite di  emissione concerne l'applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento

(2) Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento. (3) Per gli impianti di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il limite di emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150. (4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di confinamento (come la costruzione di navi, la verniciatura di aerei) possono essere esonerate da questi valori, alle condizioni di cui all'art.3, comma 6 (5) L'offset dal rotolo su tessili è coperta dall'attività n. 3.2

9 Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)

      10 g/kg (1)5 g/kg (2)

 

(1) Si applica agli impianti dove il diametro medio del filo è < 0,1 mm.(2) Si applica a tutti gli altri impianti.

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«scarichi gassosi»: gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in metri cubi/ora in condizioni normali;

«emissioni diffuse»: qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonche' i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari.

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I valori limite negli scarichi gassosi si intendono relativi al flusso volumetrico normalizzato emesso dal singolo camino, strettamente necessario ad una efficace, nonché efficiente captazione dei COV rilasciati dall'attività e previa detrazione dei flussi addizionati, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o diluizione.

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OPZIONE 1 : (A+B), D.

•(A) Valori limite di emissione negli scarichi gassosi (concentrazione di COV in carbonio organico totale negli scarichi gassosi) (all. II, 4° colonna)

•(B) i Valori limite di emissione diffusa (in % sull’input) (all. II, 5° colonna)

e inoltre

(D) EMISSIONE TOTALE ANNUA in tonnellate CALCOLATA (a partire dalla Capacità Nominale) e

AUTORIZZATA (art. 3 c. 3)

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OPZIONE 2 : C , D.

•(C) i valori limite di emissione totale indicati ancora nell’allegato II (6° colonna: fattore di emissione es.:g/kg) o nell’allegato III (se indicato nella colonna 7° sempre dell’all. 2: procedura “emissione bersaglio”)

======= e inoltre =======

(D) EMISSIONE TOTALE ANNUA in tonnellate CALCOLATA (a partire dalla Capacità Nominale) e

AUTORIZZATA (art. 3 c. 3)

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= (art. 2 c. 1) “la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi” (n)

emissioni diffuse (m) = qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonche' i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari

scarichi gassosi (hh) = gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento.

Definizione: emissione totale

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EMISSIONE DIFFUSE DI COV NELL’ACQUA

EMISSIONE TOTALE = SCARICHI GASSOSI + EMISSIONI DIFFUSE

EMISSIONE DIFFUSE DI COV NEL SUOLO

EMISSIONI DIFFUSE DI COV iN ATMOSFERA

EMISSIONE DIFFUSE DI COV NEI

PRODOTTI/RIFIUTI

EMISSIONI DI COV NEGLI SCARICHI GASSOSI

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E’ IL QUANTITATIVO DI EMISSIONE AUTORIZZATA DALLA REGIONE/PROVINCIA CHE DEVE ESSERE RISPETTATA E DETERMINATA IN BASE ALLA CAPACITÀ NOMINALE DELL’IMPIANTO

L’emissione totale annua

Emissione totale annua (t/a) = Concentrazione in emissione dichiarata/autorizzata (mgC/Nm3) * Ore lavorative anno (h/a) * Portata emissioni (Nm3/h)*10-9 + stima emissioni diffuse (t/a)

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Allegato III – prescrizioni alternative all. II

Con l'applicazione del presente allegato, valido per le categorie di attività per cui non sono individuati nell'allegato II specifici valori di emissioni totali, il gestore ha la possibilità di conseguire, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa di cui al suddetto allegato II rispetto ad uno scenario emissivo di riferimento.

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Allegato III – prescrizioni alternative all. II

scenario emissivo di riferimento: il livello di emissioni totali dell'attività che corrisponde il più fedelmente possibile a quello che si avrebbe senza interventi, in particolare in assenza di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime ad alto contenuto dì solvente, in riferimento al consumo dichiarato dal gestore per la potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto.

emissione bersaglio: quantità di emissioni totali dell'impianto da rispettare.

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Procedura di calcoloemissione annua di riferimento per ciascun anno :

aa) si determina la massa totale annua di materia solida nella quantità di rivestimento, di inchiostro, di vernice o di adesivo per la potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto. ab) si moltiplica la massa così determinata per l'opportuno fattore (es. 1,5 per verniciatura di metalli).

emissione bersaglio:

L'emissione bersaglio è uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari:al valore di emissione diffusa + un valore che dipende dall’attività (es. +5 per verniciatura di metalli con fascia di soglia superiore)

La conformità è verificata se l'emissione effettiva di solvente, determinata in base al piano di gestione dei solventi, è inferiore o uguale all'emissione bersaglio.

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Allegato IV  - Piano di gestione solventi

Il piano di gestione dei solventi ha gli obiettivi seguenti;a) verificare la conformità come specificato all'articolo 5, comma 1; b) individuare le future opzioni di riduzione;c) consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni in materia di consumo di solvente, di emissioni di solvente e di conformità al decreto.

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Allegato IV  - Piano di gestione solventi

Il PGS viene predisposto sempre:

Nel caso si applichi l’allegato II, per quantificare le emissioni diffuse mentre quelle convogliate vengono quantificate mediante misura al camino;

Nel caso si applichi l’allegato III per conoscere gli elementi necessari a quantificare l’emissione bersaglio da raggiungere al 31-10-2007 che dovrà rispettare la emissione totale annua autorizzata per gli impianti esistenti (anche senza provvedimento esplicito).

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Definizioni

a) Input di solventi organici (I):Il. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa.I2. La quantità di solventi organici o la loro quantità nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato è registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attività).

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Definizionib) Output di solventi organici (O): O1. Emissioni negli scarichi gassosiO2. Solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare O5.O3. La quantità di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo.O4. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. Ciò comprende la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria è scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. O5. Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante adsorbimento, se non sono registrati ai punti O6, O7 o O8.O6. Solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.O7. Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validità commerciale.O8. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono registrati al punto O7. O9. Solventi organici scaricati in altro modo.

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Linee guida sull'uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità

a) Il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato con la periodicità prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno per determinare le emissioni totali (E) al fine di dimostrare il rispetto dell'emissione totale annua stabilita nell'autorizzazione.b) Per valutare la conformità al valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, stabilito nell'autorizzazione, il valore (E), determinato come previsto alla lettera a), è poi riferito al pertinente parametro specifico.c) Per valutare la conformità ai requisiti dell'articolo 3, comma 8, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni totali (E) di tutte le attività interessate; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attività i requisiti di cui all'art. 3, comma 1.

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Formule di calcolo

a) L'emissione diffusa è calcolata secondo la seguente formula:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

oppure

F = O2 + O3 + O4 + O9

Questo parametro può essere determinato mediante misurazioni dirette delle quantità. Alternativamente, si può effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di captazione del processo. La determinazione delle emissioni diffuse può essere effettuata mediante una serie breve, ma completa, di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.

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Formule di calcolo

b) Le emissioni totali (E) sono calcolate con la formula seguente:

E = F + O1

dove F è l'emissione diffusa quale definita sopra.

c) Il consumo ove applicabile si calcola secondo la formula seguente:

C = I1 - O8

d) L'input, sia per la verifica del limite per le emissioni diffuse che per altri scopi, si calcola con la seguente formula:

I = I1 + I2

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Impianto per il quale l'autorizzazione e' stata rilasciata prima della data di entrata in vigore (12.3.2004) del presente decreto.

Si considerano, altresi', esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonche' … che … (art. 2 c.1 s).

La capacità nominale e quindi la emissione totale annua di un impianto esistente vanno dedotti dalle autorizzazioni (o da quanto indicato nella domanda di autorizzazione) facendo riferimento al solo carbonio contenuto nei diversi COV.

Impianto ESISTENTE

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All’art. 3 commi da 9 a 13 vi sono disposizioni particolari riguardanti i COV cancerogeni, mutageni e tossici (frasi di rischio R 45, R46, R49, R60, R61) nonché i composti alogenanti (frasi di rischio R40, R68) per i quali sono disposte particolari e puntuali limitazioni

COV particolarmente tossici

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Per un impianto che rientra nel campo di applicazione COV quali sono i limiti? DM 12/7/1990 o DM 44/2004

Gli impianti esistenti (ed a maggior ragione per i nuovi) i cui limiti in autorizzazione erano dati rispetto al DM 12/7/90 già da oggi devono rispettare le prescrizioni (non è detto i limiti) del DM 44/2004.

I limiti previgenti del DM 12/7/1990 sono quindi da considerarsi superati

Impianti esistenti: quali limiti?

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Il gestore dell’impianto deve:

rispettare le disposizioni autorizzative delle Autorità art. 5 c. 10 (come adesso);

fornire all’autorità competente, almeno una volta all’anno, tutti i dati che consentono all’autorità medesima di verificare la conformità dell’impianto (art. 4 c.1);

installare apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo a valle degli abbattitori con flusso di massa di COV, espressi come COT, oltre 10 kg/ora (o a seguito richieste dall’autorità (art. 4 c.2);

approntare un piano di gestione dei solventi almeno una volta all’anno (art. 5 c. 2)

Obblighi (art. 4 e 5)

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Le modifiche sostanziali di un impianto (+10% dell’emissione di solventi), o parti di esso, così come definite all’articolo 2 lettera bb) vengono considerate come nuovo impianto (art. 6 c. 4).

La medesima regola vale per quegli impianti che, al di sotto della soglia di applicazione del decreto, vi rientrano, per la prima volta, a seguito di un aumento della capacità nominale.

Modifiche sostanziali

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NUOVI IMPIANTI

Gli impianti nuovi e con essi tutti quelli che rientrano indirettamente in questa definizione, devono, da subito, chiedere autorizzazione alla autorità dichiarando, tra l’altro, la “capacità nominale” dell’impianto indispensabile per il calcolo della emissione totale annua.

La domanda di autorizzazione sarà articolata in una relazione tecnica con una una preventiva elaborazione del piano gestione solventi di cui all’art. 5 c. 2 con i dati di progetto del nuovo impianto.

Criteri temporali di applicazione

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IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti esistenti dovranno presentare, entro il 12 marzo 2005, all’autorità una relazione sull’attività svolta, delle tecnologie antinquinamento e della qualità e quantità delle emissioni.

Nel caso in cui, al 12.3.2005 i limiti che saranno in vigore per il 31.10.2007 fossero superati, è necessario integrare la relazione da inviare alla regione con un progetto di adeguamento.

Criteri temporali di applicazione

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CHEK - LIST D.M. 44/04 "Direttiva VOC"

verifica rispetto prescrizioni

Entro il 13/03/05 relazione all'autoritàse si superano i limiti previsti per il 21/10/07

anche progetto di adeguamento

IMPIANTO ESISTENTEautorizzazione rilasciata prima del 12.03.04

verifica rispetto prescrizioni

richiesta di autorizzazionecon dichiarazione della capacità nominale

e preventiva elaborazione del piano solventi

IMPIANTO NUOVOMODIFICHE SOSTANZIALI

(+10% dell'emissione di solvente)rientrano nell'all. II in seguito ad aumento capacità nominale)

SI

Fine

NO

L'azienda rientra nell'elenco dell'allegato I del D.M. 44/04categorie di attività

soglie minime di consumo:valore di consumo di solvente espresso in t/a in riferimento alla capacità nominale dell'impianto

SI

Fine

NO

L'azienda utilizza solventi?

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Verificare il rispetto le disposizioni autorizzative delle Autorità art. 5 c. 10 (come adesso);

Verificare invio all’autorità competente, almeno una volta all’anno, di tutti i dati che consentono all’autorità medesima di verificare la conformità dell’impianto (art. 4 c.1);

Verificare l’installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo a valle degli abbattitori con flusso di massa di COV, espressi come COT, oltre 10 kg/ora (o a seguito richieste dall’autorità (art. 4 c.2);

Verifica che sia stato predisposto il piano di gestione dei solventi almeno una volta all’anno (art. 5 c. 2)

Verifica prescrizioni

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Certiquality 22-23 settembre 2004

L’allegato V:

Allegato V - METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI PER LE EMISSIONI NEGLI SCARICHI GASSOSI (articolo 4, comma 3)

Parametro o inquinante Metodo

Velocità e portata UNI 10169

COV (Singoli composti) UNI EN 13649

COV (Concentrazione < 20 mg m-3) UNI EN 12619

COV (Concentrazione > 20 mg m-3) UNI EN 13526

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• L’azienda ha due alternative:

• Rispetto dell’emissione bersaglio

• Rispetto dei limiti al camino e limiti per emissioni diffuse

• Entro il 12 marzo 2005 deve presentare una relazione

contenente, tra l’altro, la capacità nominale per l’impianto.

• Inoltre se non rispetta i limiti previsti per il 2007, occorre

predisporre progetto di adeguamento (marzo 2005)

Modalità di gestione

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• interventi sulle tecnologie di processo;• miglioramento quali/quantitativo delle materie prime; • riduzione emissioni diffuse; • migliore tecnologia di abbattimento in termini di efficienza;

affidabilità, economicità e recupero energetici.

Progetto di adeguamento/nuovi progetti

Scelta della migliore tecnica disponibile

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Scelta della migliore tecnica disponibileinterventi sulle tecnologie di processo

Es: impianti di verniciatura

Sistema applicativi ad elevata efficienza di trasferimento

Sistemi tradizionali 50% di efficienza Sistemi innovativi > 80%

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Scelta della migliore tecnica disponibilemiglioramento quali/quantitativo delle materie prime

Es: impianti di verniciatura

Vernici all’acquaVernici UVVernici ad alto solidoVernici a polvere

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Scelta della migliore tecnica disponibileriduzione emissioni diffuse

Ottimizzazione impianti di aspirazione (con vantaggi per l’ambiente di lavoro)

Riduzione dei solventi di lavaggio (impianti di recupero solvente)

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Le disposizioni contenute nel D.P.R. 19/3/1956 n. 303 - Norme generali per l’igiene del lavoro - prevedono la cattura degli inquinanti all’origine, cioè nel punto in cui si sprigionano. L’aspirazione localizzata consiste nel catturare, tramite bocchette aspiranti (o cappe), le sostanze inquinanti vicinissime al loro punto di emissione, prima che si disperdano nell’ambiente.Si definisce velocità di cattura ( e si indica con Vc) la velocità di aspirazione dell’aria necessaria a vincere le correnti d’aria presenti nell’ambiente, o indotte dalle lavorazione stessa, e sufficiente a catturare gli inquinanti, convogliandoli nell’estrattore.La velocità di cattura Vc dipende dalla lavorazione e dal tipo di inquinante (quantità e tossicità). NOTA BENE: gli art. 19, 20 e 21 del D.P.R. 19/3/1956 n. 303 prescrivono l’aspirazione degli inquinanti indipendentemente dal rispetto o meno dei valori limite di soglia. Il D.M. 12/07/1990 all’art. 2 prescrive che gli impianti siano equipaggiati ed eserciti in modo da limitare le emissioni diffuse.

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Scelta della migliore tecnica disponibileImpianti di abbattimento

Migliore tecnologia di abbattimento in termini di

efficienza, affidabilità, economicità e recupero

energetici.

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Variabili che influenzano la scelta di un sistema di abbattimento

Concentrazione di V.O.C.

Temp./Press. gas da trattare

Condizioni di flusso Concentrazione di O2

Portata dei gas

Energia di combustione Presenza eventuale di

polveri Presenza eventuale di

veleni per il catalizzatore Frequenza di interruzione

dell’impiantoA seconda dei valori assunti dai parametri elencati si hanno le seguenti tipologie di impianto di abbattimento:1. ADSORBIMENTO CON CARBONI ATTIVI

2. COMBUSTIONE TERMICA

3. COMBUSTIONE CATALITICA

4. CONCENTRATORI

5. BIOFILTRI

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Adsorbimento

La separazione per adsorbimento sfrutta la capacità di alcuni materiali (es. carboni attivi, fibre di carbonio, zeoliti naturali e sintetiche) di trattenere le S.O.V. prima e di rilasciarle poi in particolari condizioni.L’eventuale rigenerazione del letto viene realizzata provocando il desorbimento delle S.O.V. tramite aumento della temperatura e/o per contatto con un’altra sostanza.

• Adsorbimento con carboni a perdere• Adsorbimento con rigenerazione

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Schema di impiantoADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI

aria inquinata da S.O.V.

aria pulita

fluido di rigenerazione

Carboni attivi

Fluido arricchito in S.O.V.

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Adsorbimento con Carboni a Perdere

Applicabilità:

Basse concentrazioni di S.O.V. tali da garantire una durata significativa dei carboni

Assenza di sostanze che tendono a polimerizzare.

Vantaggi: Elevata efficienza di captazione Modesti costi energetici Semplicità di funzionamento.

Svantaggi: Smaltimento dei carboni esausti molto

costoso Eventuale pericolo di infiammabilità del

carbone Necessità di monitoraggio delle emissioni

per controllare l’efficienza dei carboni attivi.

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Adsorbimento con Rigenerazione

Applicabilità:Impossibilità di recupero di miscele con diversi punti di ebollizione, S.O.V. altobollenti, S.O.V. che tendono a polimerizzare.

Vantaggi:Recupero di solventi riutilizzabili nel ciclo

produttivo (es: recupero di acetato di etile con gas inerte per la stampa rotocalco imballaggi)

Assenza di costi di smaltimento carboni esausti

Svantaggi:Alto investimento inizialeCosti di gestione per il fluido di rigenerazioneNecessità di personale addettoNotevole ingombro.

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Combustione Termica

In questi impianti le S.O.V. sono convertite in CO2 e H20 con temperature superiori ai 720°C attraverso un processo di combustione omogeneo, utilizzando l’ossigeno presente nell’aria come comburente.Oltre agli impianti di combustione termica tradizionali esistono moderni impianti di tipo rigenerativo costituiti da una camera di combustione e da 2 o più camere di preriscaldamento/recupero di calore contenenti corpi di riempimento di materiale ceramico.• Combustione termica Tradizionale (Recuperativa)• Combustione termica Rigenerativa

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Aria depurata

Aria inquinata da S.O.V.

Camera di combustione

Scambiatoreprimario

COMBUSTIONE TERMICA

Schema di impianto

Scambiatoresecondario

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Applicabilità:Concentrazione di S.O.V. inferiori al 50% del Li. (Limite inferiore di infiammabilità)Assenza di sostanze clorurateConcentrazioni medio-alte di S.O.V. Vantaggi:

Elevata efficienza di abbattimento (> 95%)Sistema totalmente automatizzatoAssenza di residui da smaltire.

Svantaggi:Elevati costi energetici tranne che in

situazioni di auto sostentamento (consumo di combustibile ausiliario nullo)

Possibile formazione di NOX e CO.

Combustione termica tradizionale

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Recupero di Calore

Camera di Combustione

Camino

Aria Inquinata

COMBUSTIONE RIGENERATIVA

Schema di impianto

bruciatori

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Applicabilità:Concentrazione di S.O.V. inferiori al 50% del L.i. (Limite

inferiore di infiammabilità)Assenza di sostanze clorurateConcentrazioni medio-alte di S.O.V. Vantaggi:

Elevata efficienza di abbattimento (> 95%)Elevato recupero energetico (circa il 90%)

perché lo scambio termico è realizzato in modo diretto

Svantaggi:Elevato ingombroElevato investimento inizialeElevati costi di manutenzioneSistema soggetto a guasti data la sua

complessità

Combustione termica rigenerativa

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In questi impianti le S.O.V. sono convertite in CO2 e H2O a bassa temperatura (250-350°C) in presenza di un opportuno catalizzatore a base di ossidi metallici o di metalli nobili.

Dato che la temperatura di lavoro è assai inferiore rispetto a quella utilizzata nella combustione termica, il consumo di combustibile ausiliario è notevolmente ridotto a parità di concentrazione di S.O.V.

Come nel caso della combustione termica il recupero di calore può essere tradizionale (scambiatori) o rigenerativo (masse ceramiche)

Combustione Catalitica

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Aria depurata

Aria inquinata da S.O.V.

Preriscaldatore

Reattorecatalitico

Scambiatoreprimario

COMBUSTIONE CATALITICA

Schema di impianto

Scambiatoresecondario

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Certiquality 22-23 settembre 2004

Recupero di Calore

Camino

Aria Inquinata

COMBUSTIONE CATALITICA RIGENERATIVA

Schema di impianto

bruciatori

Catalizzatore

Camera di Combustione

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Applicabilità:Miscele gassose contenenti tutti i tipi di sostanze organiche con esclusione di metalli pesanti, zolfo, silicio, fosforo (veleni del catalizzatore). Gli alogeni sono oggi tollerati dalle nuove generazioni di catalizzatori.Vantaggi:

Efficienza di abbattimento > 95% Alta affidabilità e semplicità di gestione Minimo ingombro e peso ridotto Minima emissione di NOX (grazie alle basse temperature di esercizio) e di CO (alta selettività).

Svantaggi: Possibile disattivazione del catalizzatore Sostituzione del catalizzatore dopo un periodo compreso tra le 30.000 e le 50.000 ore.

Combustione Catalitica

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In questi impianti la corrente gassosa di processo attraversa il letto di materiale adsorbente impoverendosi delle S.O.V. e viene emessa direttamente in atmosfera. Successivamente il letto arricchito in S.O.V. viene rigenerato con una portata ridotta di aria calda in controcorrente. Le S.O.V. rilasciate nella corrente di rigenerazione vengono inviate ad una unità di combustione. Il sistema è particolarmente vantaggioso nel caso di correnti di processo caratterizzate da elevate portate e basse concentrazioni di S.O.V. (<600 mg/Nm3).

Concentratori

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Aria inquinata

Aria depurata

Aria riscaldata

Aria ad alta

concentrazione di S.O.V.

Schema di impiantoCONCENTRATORI

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Certiquality 22-23 settembre 2004

APPLICABILITA’ DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO ( PER UNA PORTATA VOLUMETRICA UGUALE A 20.000 Nm3/h )

Combustione termica recuperativa

Carboni attivi a perdere

2 4 10 50 100 200 240

Concentrazione

Combustione termica rigenerativa

logKcal

Nm3

Combustione cataliticarigenerativa

Necessario comb. ausiliario

Condizioni di autosostentamento

Carboni attivi rigenerativi

Combustione cataliticarecuperativa

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Conclusioni

NUOVI LIMITI: non solo limiti agli scarichi gassosi ma limiti sulle emissioni diffuse ed emissioni totali annue

ALTERNATIVE: il gestore può scegliere tra due limiti alternativi: EMISSIONE TOTALE ANNUA: efficacia ed impatto sul recettore EMISSIONE TOTALE o VALORI LIMITE DI EMISSIONE: ecoefficienza

e rendimento

PIANO DI ADEGUAMENTO/NUOVI PROGETTI:scelta strategical’aspetto ambientale diventa parte integrante del business

PIANO DI GESTIONE SOLVENTI: bilancio di massa e individua le opzioni di riduzione

COMUNICAZIONE: informazioni in materia di consumo ed emissione di solvente disponibili al pubblico