Cassciv601_2013 Adozione Coppia Gay
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8/16/2019 Cassciv601_2013 Adozione Coppia Gay
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Coppia omosessuale, minore, affidamento, equilibrio, danno,
esclusioneCassazione civile , sez. I, sentenza 11.01.2013 n° 601
L'affidamento del minore ad una coppia omosessuale non è, di per sé, dannoso per l'equilibratosviluppo dello stesso, dovendo essere provato il danno sulla base di certezze cliniche o massime di
esperienza.
(*) Riferimenti normativi artt. 155 e 333 c.c.
(!onte assimario.it ! 2"2013. "fr. nota di #imone $arani)
" coppia omosessuale " minore % affidamento % equilibrio % danno % esclusione %
#$%&'( C)&*' +I C(##(I)-'
#'I)-' I CII/'
#entenza novembre 2012 11 ennaio 2013, n. 601
(Presidente Luccioli – Relatore De Chiara)
#volimento del processo
La "orte d&appello di rescia ha respinto l&appello (cos definendo il reclamo) proposto dal si.
#..+. avverso il decreto del +ribunale per i $inorenni che aveva disposto, tra l&altro, l&affidamento
esclusivo del filio naturale dell&appellante e della si.ra .. a quest&ultima, con incarico ai servizi
sociali territorialmente competenti di reolamentare li incontri del minore con il padre, da tenersi
con cadenza almeno quindicinale in un ambiente neutro e inizialmente protetto, e con facolt- di
ampliamento delle loro modalit- e durata sino a iunere ad incontri liberi in caso di evoluzione
favorevole della situazione.
La "orte ha ritenuto
che, con l&affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalit- deli incontri padre
filio, il +ribunale non aveva affatto abdicato al potere spettanteli ai sensi dell&art. /00 c.c., in
quanto aveva espressamente disposto che si dovesse trattare di incontri almeno quindicinali tenuti in
ambiente neutro e inizialmente protetto1 mentre la facolt- concessa ai servizi di ampliare le modalit-
e la durata di tali incontri, sino a iunere eventualmente anche a incontri liberi, non costituiva un
limite al diritto dell&appellante, bens una disposizione a lui favorevole, che le sollevava dall&onere
di richiedere la concessione di detto ampliamento al iudice, il cui intervento, peraltro, restava
necessario in casa di valutazione neativa da parte dei servizi1
che il motivo d ravame con cui l&appellante insisteva per l&affidamento condiviso non avendo il
+ribunale valutato il contesto familiare in cui vive il minore e le ripercussioni sul piano educativo e
della crescita del medesimo derivanti dal fatto che la madre, e2 tossicodipendente, aveva una
relazione sentimentale e conviveva con una e2 educatrice della comunit- di recupero in cui era stata
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ospitata, era inammissibile per enericit-, non essendo specificato quali fossero le paventate
ripercussioni neative per il bambino1
che il rifiuto dell&affidamento condiviso e l&affidamento esclusivo del filio alla madre erano
iustificabili in considerazione dell&interesse del minore, il quale aveva assistito a un&episodio di
violenza aita dal padre ai danni della convivente della madre, che aveva provocato in lui unsentimento di rabbia nei confronti del enitore, irrilevante essendo che la violenza non avesse avuto
ad oetto la madre, bens la sua convivente, la quale era pur sempre, proprio in quanto tale, una
persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficolt- dell&appellante di accettare, data la sua
oriine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo filio cresceva e veniva educato non
poteva alleviare la ravit- della sua condotta, considerata appunto la reazione che aveva provocato
nel bambino1 e del resto non era neppure contestato che l&appellante si fosse allontanato dal filio
da circa dieci mesi, sottraendosi anche ali incontri protetti ed assumendo, quindi, un
comportamento non improntato a volont- di recupero delle funzioni enitoriali e poco coerente con
la stessa richiesta di affidamento condiviso e di frequentazione libera del bambino.
l si. .+. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura.
L&intimata si.ra . non ha svolto difese.
otivi della decisione
/. "on i/ primo motivo di ricorso, denunciando violazione deli artt. /00 e 333 c.c., si censura la
delea del iudice ai servizi sociali in ordine all&eventuale ampliamento delle modalit- di visita del
padre al filio, osservando che era compito del +ribunale per i minorenni determinare in via
definitiva le modalit- deli incontri e decidere sulla richiesta del padre di tenere con se il filio nel
fine settimana anche per la notte.
/./. l motivo è inammissibile.
4er un verso, infatti, è corretto quanto osservato dalla "orte d&appello, e cioè che il ricorrente non
ha interesse a censurare quella che non è altro che una possibilit- in pi5 prevista in suo favore, ossia
l&liamento del suo diritto di visita ad opera deli stessi servizi sociali e restando inalterata la
possibilit- di rivolersi a tal fine anche al iudice1 per altro verso, non è esatto che i iudici non
abbiano deciso sulle sopra dette richieste dell&appellante, vero essendo, invece, che essi hanno
deciso in senso neativo.
6. "on il secondo motivo si denuncia
a) la contraddittoriet- della motivazione della sentenza impunata nella parte in cui riconosce
implicitamente che il potere di determinare libere frequentazioni padrefilio all&esito positivo deli
incontri protetti compete al iudice1
b) l&insufficienza della medesima motivazione quanto al dinieo dell&affidamento condiviso, che
per lee costituisce la reola, onde la "orte d&appello avrebbe dovuto motivare (b/) la ritenuta
idoneit- della madre all&affidamento esclusivo, 7a fronte del mancato espletamento dell&indaine
chiesta dal #ervizio #ociale di #ettala diretta a verificare se il nucleo familiare della madre
composto da due donne, tra di loro leate da relazione omosessuale, fosse idoneo, sotto il profilo
educativo, ad assicurare l&equilibrato sviluppo del minore8 in relazione al suo diritto 7ad essereeducato nell&ambito di una familia quale societ- naturale fondata sul matrimonio8, nonché (b6) la
ostativit- all&affidamento coniunto del comportamento del padre.
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6./. La censura sub a) è inammissibile sia perché non è dato coliere alcuna contraddizione nella
censurata motivazione della sentenza impunata, sia perché anche la eventuale contraddittoriet-
della motivazione di una statuizione in diritto (quale è quella sulla insussistenza dell&interesse ad
impunare una statuizione favorevole all&impunante) non ha autonomo rilievo, avendo il iudice
di leittimit- il potere di correere, semmai, in tal caso, la motivazione stessa (art. 39:, secondo
comma, c.p.c.).
6.6. Le censure sub b) sono inammissibili perché la prima non è attinente alla ratio della decisione
impunata sul punto, che ha rilevato l&inammissibilit- del corrispondente motivo di appello per
difetto di specificit-, e la seconda perché la "orte d&appello ha invece ampiamente motivato, come
si è riferito sopra in narrativa, la ostativit- del comportamento del ricorrente (aressione alla
convivente dell&intimata e diserzione delle visite al bambino) all&affidamento coniunto.
3. "on il terzo motivo di ricorso, denunciando violazione deli artt. 3:6 e /00 bis c.c., si censura
la statuizione d&inammissibilit- del secondo motivo di appello, osservando che con quel motivo si
era lamentato che il +ribunale non aveva approfondito, come richiesto dal servizio sociale, se la
familia in cui è inserita il minore, composta da due donne leate da una relazione omosessuale,fosse idonea sotto il profilo educativo a arantire l&equilibrato sviluppo del bambino, 7in relazione
ai diritti della familia come societ- naturale fondata sul matrimonio di cui all&art. 6; della
"ostituzione, alla equiparazione dei fili nati fuori dal matrimonio con i fili leittimi di cui all&art.
3< della "ostituzione e al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi
educativi e reliiosi di entrambi i enitori. !atto questo che non poteva prescindere dal contesto
reliioso e culturale del padre, di reliione musulmana8.
3. l motivo è inammissibile, perché il ricorrente si limita a fornire una sintesi del motivo di
ravame in questione, dalla quale, invero, non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni
neative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell&ambiente familiare in cui questi
viveva presso la madre specificazione la cui mancanza era stata appunto stimatizzata dai iudici
di appello. =é il ricorrente spiea altrimenti perché sarebbe errata la statuizione di quei iudici
d&inammissibilit- della censura per enericit-, essendo a sua volta enerico e non concludente
anche l&accenno ai principi costituzionali di cui sopra.
>lla base della dolianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza,
bens il mero preiudizio che sia dannoso per l&equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in
una familia incentrata su una coppia omosessuale. n tal modo si d- per scontato ci? che invece è
da dimostrare, ossia la dannosit- di quel contesto familiare per il bambino, che dunque
correttamente la "orte d&appello ha preteso fosse specificamente aromentata.
:. l ricorso va in conclusione respinto.
n mancanza di attivit- difensiva della parte intimata, non vi è luoo a provvedere sulle spese
processuali.
%...
/a Corte rietta il ricorso.