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    Calcio, partita, sport pericoloso, pallonata, lesioni, responsabilit, esclusioneCassazione civile , sez. III, sentenza 27.11.2012 n 20982

    Deve escludersi che allattivit sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosit, trattandosi di disciplina che privilegialaspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, lesercizio atletico, tanto che normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attivit di agonismo nonprogrammatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicch la stessa non pu configurarsi come attivit pericolosa a norma dellart. 2050c.c. !ella specie, ove nel corso di una partitella di calcio svoltasi nel corso di uno stage multisportivo, un minorenne era stato colpito al viso da una pallonata,riportando danni ai denti incisivi, non poteva legittimamente discorrersi che di un normale incidente di gioco determinato da caso fortuito, per il "uale # attesa lassenza

    di "ualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la violazione di o$$lighi e cautele da parte della societ sportiva, ovvero il verificarsi di una azione anomala e%o incontrasto con le regole del gioco # nessuna responsa$ilit poteva attri$uirsi n alla societ sportiva organizzatrice, n al danneggiante, dellet di circa &' anni(.

    )( *iferimenti normativi+art. 2050 c.c.

    onte+Massimario.it !"201#.-fr.notadi eonardo /erra(

    "calcio"partita%sport pericoloso%pallonata%lesioni%responsabilit %esclusione%

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    %entenza # maio 27 novembre 2012, n. 20982

    (Presidente Petti Relatore Travaglino)

    %volimento el processo

    !el fe$$raio del 200 i genitori del minore D.*. evocarono in giudizio, dinanzi al tri$unale di 1onza, la societ sportiva a Dominante3, lamentando che, nel corso diuno stage multisportivo organizzato nella citt di 1onza e in particolare nel corso di una partitella di calcio svoltasi a fine mattinata( il figlio era stato colpito al viso dauna pallonata, riportando danni ai denti incisivi.

    4l giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la convenuta al complessivo pagamento della somma di 000 euro, rigettandone la domanda di manlevaproposta nei confronti della 6ittoria 7ssicurazioni, chiamata in causa in corso di giudizio giudizio che venne invece dichiarato estinto "uanto al rapporto processuale traa Dominante e le compagnie assicurative 1ilano e /portass, a loro volta chiamate in causa(.

    a corte di appello di 1ilano, investita del gravame proposto dalla societ sportiva, lo accolse, rigettando la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in prime cure.

    a sentenza stata impugnata da D.*. in proprio # avendo raggiunto la maggiore et nelle more del giudizio # con ricorso per cassazione sorretto da ' motivi didoglianza.

    *esistono con controricorso l4nail successore e8 lege della /portass(, a Dominante e la 6ittoria 7ssicurazioni a sua volta ricorrente incidentale(.

    Motivi ella ecisione

    4 due ricorsi, principale e incidentale, sono infondati.

    /ono infondati, in particolare, il secondo e "uarto motivo del ricorso principa&e in essi risultando assor$ito il primo( , mentre il terzo inammissi$ile.

    4l ricorso principale

    -on il primo motivo, si denuncia, testualmente, nellintestazione della doglianza+ 7rt. 90 n. ' c.p.c. in relazione allart. &&2 e '9 c.p.c.

    4l motivo si conclude con il seguente "uesito di diritto+

    : o non conforme a diritto gravare gli appellati che hanno chiesto il rigetto dellappello dellonere di censurare # i.e. di proporre appello incidentale # la sentenza diprimo grado che a$$ia accolto la loro domanda disattendendo una diversa "ualificazione della domanda stessa da loro proposta in primo espressamente riproposta insecondo grado;

    -on il secondo motivo, si denuncia+ 7rt. 90 n. c.p.c. in relazione allart. 2050 c.c. # 6iolazione e falsa applicazione di norma di diritto+ art. 2050 c.c.

    4l motivo si conclude con il seguente "uesito di diritto+

    4l gioco del calcio, insegnato presso societ sportiva, rientra tra le attivit pericolose ai sensi dellart. 2050 c.c.;

    -on il "uarto motivo, si denuncia+ 7rt. 90 n. ' c.p.c. in relazione allart. &&2 c.p.c. e art. 90 n. in relazione allart. 29

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    4l secondo motivo va esaminato in via preliminare.

    7l suo rigetto consegue lassor$imento della prima censura.

    4l rigetto del secondo motivo consegue alla inconfigura$ilit del gioco del calcio in termini di attivit pericolosa, come gi affermato da "uesta corte regolatrice con lasentenza &&messa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

    a doglianza # prima ancora che infondata nel merito, poich inammissi$ilmente volta a censurare le risultanze di fatto emergenti dalla sentenza di secondo grado che,con motivazione scevra da errori logico#giuridici, ha esattamente ricostruito la dinamica dei fatti, cui il ricorrente pretende di sovrapporre una diversa e a lui pi?favorevole, dimentico dei precisi limiti che assistono il giudizio di legittimit # risulta inammissi$ile in rito, poich in essa manca del tutto la # pur indispensa$ile rationetemporis # sintesi espositiva del motivo sintesi che, per costante insegnamento di "uesto giudice di legittimit, costituisce il pendant del "uesito di diritto funzionale alladenuncia dei vizi e8 art. 90 n. &, 2, , ' c.p.c.( cos@ come imposta dallart. 99 $is "ualora si denunci al la corte # come nella specie # un decisivo difetto di motivazione.

    !on pu trovare, infine, accoglimento lunico motivo cui affidato il ricorso incidentale proposto dalla 6ittoria assicurazioni in tema di spese di giudizio poich,contrariamente allassunto della compagnia assicurativa, la -orte territoriale ha fornito una idonea spiegazione lincertezza sulla copertura assicurativa del sinistro(della sua decisione di compensare "uelle spese.

    :ntram$i i ricorsi sono pertanto rigettati.

    a disciplina delle spese # che possono e"uitativamente essere compensate in "uesta sede # segue come da dispositivo.

    .6.M.

    /a Corte, ecieno sui ricorsi riuniti, li rietta entrambi, e iciara compensate le spese el iuizio i cassazione.