Cassciv 15111_2013 Danno Da Occupazione Abusiva - Copia

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  • 7/26/2019 Cassciv 15111_2013 Danno Da Occupazione Abusiva - Copia

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    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 8 maggio 2013, n.15111

    MASSIMA

    Loccupazione abusiva dellimmobile un danno-evento, pertanto il danno-conseguenza non pu essere ritenuto sussistente in re ipsa nel fatto materialedelloccupazione, ma deve essere allegato e provato in giudizio dallattore, il quale hadunque lonere di dimostrare leffettivo pregiudizio subito in dipendenza

    delloccupazione. Spetta, poi, al giudice del merito, per il tramite delleserciziorazionale del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli, di decidere se farericorso o meno alle presunzioni semplici per formare, in materia, il suo convincimento.

    CASUS DECISUS

    Con ricorso depositato il !.".#!!$, %ediainvest s.r.l. conveniva davanti al &ribunaledi 'arma, %ediagroup s.r.l., (ine)s *tal+ s.r.l.

    ed milia 'ress s.r.l., assumendo che essa ricorrente conduceva in locazione un

    immobile sito in %*SS*S/0 che nel #!! aveva concesso in comodato senzadeterminazione di tempo alcuni locali di tale immobile alle convenute, con le qualiintercorrevano rapporti commerciali0 che a partire del #!!# aveva richiesto alleconvenute la restituzione dei locali0 che le convenute si erano rifiutate. Chiedeval1attrice la condanna delle convenute al rilascio dei locali ed al risarcimento del danno.

    Le convenute si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda assumendo diessere anche esse conduttrici o sub conduttrici dei locali.

    2ssumevano, poi, le convenute di aver concesso in submandato alla %ediainvest lagestione della pubblicit3 di alcune emittenti radiofoniche e della pubblicit3 fonica dellostadio &ardini di 'arma ed affermavano di essere creditrici dell1attrice - per

    fatturazioni dalla stessa realizzate per il sub-mandato - della somma di uro45.67,7. Chiedevano, quindi la condanna dell1attrice al pagamento di tale somma edal risarcimento del danno all1immagine.

    *l tribunale con sentenza del #..#!!5 condannava le societ3 convenute al rilasciodell1immobile e rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dall1attrice,nonch la domanda riconvenzionale avanzata dalle convenute.

    'roponevano appello principale le convenute ed appello incidentale l1attrice. La Cortedi appello di 8ologna, con sentenza depositata il #9.6.#!!6, rigettava entrambe leimpugnazioni.

    :uanto all1appello delle convenute, riteneva la corte di merito che non vi era prova delcontenuto di tale accordo tra le stesse e la %ediainvest n degli incassi effettuati ndelle spese sostenute.

    :uanto all1appello incidentale riteneva la corte che non era provata l1esistenza di undanno subito dall1attrice per la mancata riconsegna dei locali, tenuto anche conto chegli stessi erano utilizzati in parte anche da essa.

    2vverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione %ediagroup s.r.l.,(ine)s *tal+ s.r.l. ed milia 'ress s.r.l., che hanno anche presentato memoria.

    ;esiste con controricorso %ediainvest s.r.l., che ha anche presentato ricorsoincidentale.

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    TESTO DELLA SENTENZA

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 8 maggio 2013,

    n.15111 - Pr!. Tri"on # !$. Sgr$o

    %&*

    .. 'reliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell1art. $$5 c.p.c..

    Con il primo motivo del ricorso principale %ediagroup s.r.l., (ine)s *tal+ s.r.l. edmilia 'ress s.r.l. lamentano la violazione e falsa applicazione dell1art. #69" c.c.,anche in relazione all1art. #"#6 c.c., artt. 5 e 6 c.p.c., per violazione e falsaapplicazione degli artt. $## - "## c.c., nonch vizio motivazionale.

    *l motivo si conclude con il seguente quesito? 1la prima questione consistenell1applicabilit3, in via estensiva e@o analogica, a favore del mandante, che abbiasostenuto anticipazioni per conto del mandatario, agente per realizzare un interesseproprio dell1art. "#! c.c., norma tipicamente dispositiva la cui ratio rapportabile alprincipio generale che vieta ingiustificati arricchimenti ed operante anche in materiaeAtracontrattuale v. art. #!$ c.c./. L1altra questione ruota attorno alla valutazionedella documentazione proveniente da terzi o dallo stesso solvens, non confermata

    testimonialmente0 ci nel contesto di uno scenario di riferimento costituito in fatto daun complesso rapporto di collaborazione contrattuale tra piB societ3 ubicate nellostesso immobile su una pluralit3 di livelli operativi e gestionali. *n punto di dirittoperaltro detto confronto con la norma di esclusione codificata in materia, dalcombinato disposto degli artt. #"## - #"#6, che vieta la prova testimoniale delpagamento che superi un determinato importo1.

    .#. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti principali lamentano la violazionedell1art. $## c.c., art. $#6 c.c., comma # e art. 5" c.c., anche in relazione all1art.4!$ c.c., nonch il vizio di motivazione.

    *l motivo si conclude con il seguente quesito? 1*l quesito si incentra per un verso sullaretta applicazione del criterio ermeneutico di cui all1art. $6# c.c., in presenza dirapporti contrattuali ed atipici e di carattere complesso, protratti nel tempo tra lesociet3 ricorrenti e %ediainvest, al fine della qualificazione onerosa e gratuita delrapporto stesso. =etto criterio ermeneutico impone di valorizzare il comportamentocomplessivo delle parti contraenti, vietando, comunque, approcci interpretativilocalizzati sul singolo segmento contrattuale, cio sulla singola prestazione in sconsiderata.. 'er altro verso il quesito verte sulla sufficienza e ragionevolezza dell1iterlogico nella specie esulanti, laddove la corte territoriale ha del tutto omesso di

    valutare deposizioni testimoniali in atti, unitamente alle ulteriori emergenze, anchedocumentali, desumibili dal comportamento complessivo delle parti contraenti,protratto nel tempo1.

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    #.. *l ricorso inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all1art. $66 bisc.p.c..

    2i ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal #.$.#!!6, data di entrata invigore del =.Lgs. n. 7! del #!!6, si applicano le disposizioni dettate nello stessodecreto al capo .

    Secondo l1art. $66-bis c.p.c. - introdotto dall1art. 6 del decreto - i motivi di ricorsodebbono essere formulati, a pena di inammissibilit3, nel modo descritto e, inparticolare, nei casi previsti dall1art. $6!, nn. , #, $, 7, l1illustrazione di ciascun

    motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel casoprevisto dall1art. $6!, comma , n. 5, l1illustrazione di ciascun motivo deve contenerela chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione siassume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedottainsufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

    Segnatamente nel caso previsto dall1art. $6! cod. proc. civ., n. 5, l1illustrazione diciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilit3, la chiara indicazione delfatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa ocontraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione

    la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, unmomento di sintesi omologo del quesilo di difillo/ che ne circoscriva puntualmente ilimiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e divalutazione della sua ammissibilit3 Cass. S.D. .!.#!!", n. #!6!$0 Cass.4.".#!!", n. 6!!#/.

    #.#. >ella fattispecie la formulazione dei motivi eA art. $6! c.p.c., n. $/ per cui chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall1art. $66 bisc.p.c., poich non sono stati formulati i quesiti di diritto con riferimento agli elementidel caso concreto, ma essi sono astratti.

    :uanto alle censure motivazionali, a parte il rilievo che alcune di esse investono lamotivazione in diritto della sentenza e quindi si risolvono in censura di violazione dilegge, per la quale vale quanto sopra detto, quanto al vizio motivazionale attinentealla ricostruzione fattuale l1inammissibilit3 eA art. $66 bis c.p.c., del motivo conseguealla mancanza di una specifica parte destinata alla sintesi del fatto controverso e delleragioni che rendono inidonea la motivazione in quanto insufficiente, contraddittoria oomessa/ a giustificare la decisione c.d. momento di sintesi o quesito di fatto/.Segnatamente non pu ritenersi momento di sintesi la conclusione sopra riportata delricorso principale, che si limita a sostenere la carenza e contraddittoriet3

    motivazionale e la violazione di legge.

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    #.$. *n ogni caso le censure motivazionali, attinenti alla pretesa erronea valutazionedelle prove documentali e di quelle testimoniali, sono anche inammissibili perviolazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risultando trascritte quantomeno le parti principali di tali prove.

    :ualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l1omessa od insufficientemotivazione della sentenza impugnata per l1asserita mancata o erronea valutazione dirisultanze processuali un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti,accertamenti del c.t., ecc./, necessario, al fine di consentire al giudice di legittimit3il controllo della decisivit3 della risultanza non valutata o erroneamente oinsufficientemente valutata/, che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integraletrascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non

    valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza delricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazionesulla base delle deduzioni contenute nell1atto, alle cui lacune non possibile sopperirecon indagini integrative Cass. #4@!6@#!!6, n. 79"$0 Cass. #$.$.#!!5, n. 6##50Cass. #$..#!!7, n. "!/.

    $. Con l1unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. #4, ##$ e 4!9 c.c. e dell1art. #69" c.c., nonch lacontraddittoriet3 ed insufficienza della motivazione in ordine al punto decisivo dellacontroversia.

    2ssume la ricorrente incidentale che, contrariamente a quanto sostenuto dallasentenza impugnata, sussisteva la prova del danno da mancato rilascio, poich,essendo provato che %ediainvest pagava un canone di locazione di L. 74 milioniannui, il mancato rilascio dei locali da parte delle comodatane costituiva un danno inre ipsa.

    *noltre, secondo la ricorrente, la sproporzione tra il numero delle societ3

    abusivamente occupanti 5/ e la sola %ediainvest dall1altra parte era indice dellacircostanza che l1immobile era totalmente occupato dalle prime0 che tali elementi sitraevano anche da alcuni memorie difensive di controparte, aventi carattereconfessorio.

    7.. *l motivo infondato.

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    giudizio il risarcimento tenuto a provare di aver subito un1 effettiva lesione delproprio patrimonio per non aver potuto ad esempio locare o altrimenti direttamente etempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l1occasione di venderlo aprezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazionerimessa al giudice del merito, che pu al riguardo peraltro pur sempre avvalersi dipresunzioni gravi, precise e concordanti Cass. n. $"4@#!!5/.

    L1impostazione del danno in re ipsa non sostenibile.

    d invero sostenere ci significa affermare la sussistenza di una presunzione in basealla quale, una volta verificatosi l1inadempimento, appartiene alla regolarit3 causale larealizzazione del danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria, per cui la

    mancata conseguenza di tale pregiudizio debba ritenersi come eccezionale.

    CosE operando si pone a carico del convenuto inadempiente l1onere della provacontraria all1esistenza del danno in questione, senza che esso sia stato provatodall1attore.

    7.#. =iverso il punto che tale danno pu essere provato anche per presunzioni. Lepresunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito

    pu attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprioconvincimento, nell1esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli,di individuare le fonti di prova, controllarne l1attendibilit3 e la concludenza e, infine,scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti piB idonei adimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell1eccezione. Spetta, pertanto, algiudice di merito valutare l1opportunit3 di fare ricorso alle presunzioni, individuare ifatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza airequisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato,sfugge al sindacato di legittimit3, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per viziodi motivazione in ordine all1utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non pulimitarsi a prospettare l1ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dalgiudice di merito, ma deve fare emergere l1assoluta illogicit3 e contraddittoriet3 del

    ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione diun elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivocfr. Cass. n. !47" del @!5@#!!"/. Sennonch nella fattispecie non emerge dalmotivo di ricorso incidentale una assoluta illogicit3 e contraddittoriet3 dellamotivazione della sentenza impugnata.

    5.. :uanto poi alle pretese confessioni emergenti dagli scritti difensivi di contropartememorie difensive/ va osservato che le ammissioni contenute negli scritti difensivi,sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, non hanno valore confessorio, macostituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del

    suo convincimento Cass. n. #!"! del !#@!@#!!"0 Cass. n. 77"5 del #7@!#@#!/.

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    5.#. >e consegue che non pu censurarsi la sentenza impugnata per aver ritenutonon provato il danno lamentato da mancata consegna del bene concesso in comodato.

    La Corte di merito ha motivato ci sul rilievo che l1immobile era comunque utilizzatoanche dalla %ediainvest.

    La contraria censura, secondo cui tale ricostruzione fattuale finisce per esserecontraria alle risultanze processuali, si risolve in una censura di travisamento delfatto.

    *l travisamento del fatto non pu costituire motivo di ricorso per cassazione, poich,risolvendosi in un1inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presuppostecome sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti delprocesso, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione eA art.$95 c.p.c., n. 7 Cass. !@!$@#!!6, n. 5#5?

    Cass. $!..#!!$, n. 5#0 Cass. #"..#!!$, n. #!#0 Cass. n. 7$ del #!!$/.

    5.$. 2vendo il giudice di appello escluso che sussistesse la prova del dannocorrettamente non si pone un problema di liquididazione dello stesso, con criteriequitativi, a norma dell1art. ##6 c.c., come richiesto dalla ricorrente indicidentale.

    6. *n definitiva vanno dichiarati inammissibile il ricorso principale ed infondatol1incidentale.

    Stante la reciproca soccombenza, vanno compensate le spese processuali.

    P.%.&.

    ;iunisce i ricorsi. =ichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l1incidentale.Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.