Carta dei Servizi Ordine dei Medici Chirurghi e degli ... · di osservare il segreto professionale...

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Carta dei Servizi Carta dei Servizi Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova

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Giuramento professionale

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegnoche assumo,

GIURO:

di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamentorifuggendo da ogni indebito condizionamento;

di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomoe il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegnoscientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;

di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia,religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendol’eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo sanitario;

di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona;

di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;

di promuovere l’alleanza tearapeutica con il paziente fondata sulla fiducia esulla reciproca informazione, nel rispetto e condivisione dei principo a cui siispira l’arte medica;

di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro iquali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;

di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;

di affidare la mia reputazione professionale esclusivamente alla mia competenza ealle mie doti morali;

di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamentoche possano ledere il decoro e la dignità della professione;

di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;

di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;

di prestare assistenza di urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso dipubblica calamità a disposizione dell’autorità competente;

di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò chemi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della miaprofessione o in ragione del mio stato;

di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenzae secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio dellamedicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della miaprofessione.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

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5 PresentazioneAntonella Agnello

6 Breve storia dell’OrdineMaurizio Benato

12 Aggiornamento e formazioneRiccardo de Gobbi

14 La Commissione Albo Odontoiatri (C.A.O.)Vittorio Rizzo

18 Compiti Istituzionali

24 Organi Istituzionali

26 Organizzazione degli Uffici

28 Competenze

32 Albi ed Elenchi

38 Riscossione Quote

40 Pubblicità Sanitaria e Professionalità

48 Direzione Sanitaria

54 Autorizzazione e Accreditamento

56 Il procedimento Disciplinare

60 ECM - Educazione Continua in Medicina

68 Privacy - Trattamento dati personali

72 ENPAM - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri

86 Vidimazione Parcelle Mediche e Odontoiatriche

88 Patrocini: richiesta di concessione

90 Autorizzazione per l’accesso alle zone a traffico limitato

92 Altri servizi agli Iscritti

94 Dove siamo, contatti, orario uffici

Gentile Collega,

ho il piacere di presentarTi la prima edizione della“Carta dei Servizi”dell’Ordine dei Medici e degliOdontoiatri della provincia di Padova.

Questo strumento ci consentirà non solo diinformarTi sui servizi che il Tuo Ordine ti offre, ma,grazie anche alla Tua preziosa partecipazione, potràconsentirci di migliorare la qualità degli stessi.

Obiettivo dell’attività quotidiana è offrirTi unaqualificata assistenza attraverso la competenza, laprofessionalità e l’umanità di coloro che, a variotitolo, operano al nostro interno.

Ed è proprio il lavoro di tutti i dipendenti e delConsiglio Direttivo che, accogliendo la mia propo-sta di dare vita a questo documento, ha consentitodi arrivare alla prima Carta dei Servizi, che saràaggiornata permanentemente sul sito dell’Ordinewww.omco.pd.it.

La realizzazione di una Carta dei Servizi per unOrdine costituisce uno strumento di promozionedella qualità e di attenzione verso tutti gli iscritti. Si tratta di un documento che non si limita a regola-mentare l’accesso ai servizi che l’Ordine offre ai suoiiscritti, ma si concentra anche sulle persone chehanno bisogno di accedervi, uno strumento quindistrettamente correlato alle situazioni in cui avraibisogno nel corso della tua attività professionale.

Non rappresenta la cristallizzazione di regole,ma vive della stessa dinamicità che ogni Ordinedeve avere per definirsi efficace ed efficiente peri propri iscritti.

Antonella Agnello

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BREVE STORIA DELL’ORDINE

a cura di Maurizio Benato

Gli anni del primo Novecento segnano per i medici ilpunto di arrivo di uno dei problemi più discussi neidecenni precedenti: il riconoscimento professionalecon la concessione di un ordinamento giuridico.

La legge è approvata dal Parlamento il 10 luglio del1910 sotto la Presidenza del Consiglio di LuigiLuzzati e dispone l’istituzione, in ogni Provincia,dell’Ordine dei Medici Chirurghi, dei Veterinari e deiFarmacisti e ne subordina l’iscrizione al godimentodei diritti civili e politici e al possesso del diplomarilasciato da una Università riconosciuta dal Regno.

Al Consiglio dell’Ordine, composto dicinque o di sette membri eletti a mag-gioranza, spetta il compito di “vigilarealla conservazione del decoro e dell’in-dipendenza dell’Ordine stesso”, “direprimere in via disciplinare gli abusi ele mancanze di cui i sanitari liberi eser-centi si rendano colpevoli” e “di inter-porsi, se richiesto, nelle controversie frasanitario e sanitario o fra sanitario ecliente, per ragioni di spese, di onorario per altre questioni inerenti all’eserci-zio professionale, procurando la conci-liazione della controversia e, in caso dinon riuscito accordo, dando il proprioparere sulle controversie stesse” (art. 8).

Interessante appare l’articolo 9 che stabilisce che, controi provvedimenti del Consiglio dell’Ordine, si può ricor-rere all’adunanza generale dell’Ordine stesso riportan-do così al gruppo dei pari il giudizio di secondo grado,salvo poi attribuire - se necessario - il giudizio finale alConsiglio Superiore di Sanità.

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Con questa Legge si conclude pertanto un lungo per-corso, il cui inizio, se vogliamo, possiamo far risalireall’editto dell’Imperatore del Sacro romano ImperoFederico II: «Ut nullus (medicus) audeat practicare nisi inconventu publice magistrorum Salerni sit comprobatus...».a sua volta tradotto in volgare nel 1349 nello statutofiorentino dell’Arte dei Medici e degli Speziali:«Niuno medico nuovo, o fisico o cerusico, possa, debba opresumma exercitare l’arte della medicina o medicare in fisi-ca o in cerusica nella città di Firenze, il quale non sarà con-ventato, se prima non sarà examinato pè consoli medici...».

A Padova il primo Presidente elettodell’Ordine dei Medici è Achille DeGiovanni (Sabbioneta 1838/Padova1916). Clinico medico dal 1879, pro-viene politicamente dalle file garibal-dine dove si era distinto combatten-do nelle guerre del 1859 e del 1866.Nel 1898 aveva fondato la LegaNazionale contro la tubercolosi. È tutt’oggi considerato uno scienzia-to di fama mondiale, i cui apportiscientifici più noti sono la Patologiadel Simpatico (1876) e le nevrosi enevrastenie (1900).

Durante la Grande Guerra tra il 1917e il 1919 l’attività degli Ordini siannulla e così anche a Padova. A capo degli Ordini ci sono per lo più commissari pre-fettizi, perché i medici sono al fronte esposti in primalinea versando un ingente contributo di sangue a fian-co delle tanti classi richiamate per la guerra.

La città di Padova si distingue dalle altre perché daldicembre 1916 alla primavera del 1917 ospita circamille studenti delle varie facoltà di Medicina eChirurgia d’Italia che con una legge speciale vengonoabilitati per essere inviati al fronte.

Il già citato Achille De Giovanni con il collega chirurgoEdoardo Bassini (1844 Pavia/1924 Padova), al cuinome è legata la tecnica dell’intervento per ernia ingui-nale, sono i principali maestri.

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L’avvento del Fascismo favorisce la sostituzione deisindacati con gli Ordini, che con il progredire delconsenso sempre più massiccio tra i medici, portaad attribuire nel 1928 ai sindacati provinciali la tute-la degli interessi dei medici e la nomina dei rappre-sentanti di categoria negli Enti e nella PubblicaAmministrazione.

Nel 1929 si elimina completamente l’autogoverno: imembri del Consiglio dell’Ordine sono nominati permetà dai sindacati e per metà direttamente dalMinistro degli Interni. La soppressione definitiva degliOrdini con il Regio Decreto 184 del 1935, è un atto for-male che ufficializza una situazione esistente già datempo. Il potere disciplinare viene affidato ai Direttoridei sindacati fascisti. Segretario del Direttorio a Padovanel 1936 è il Prof. Dott. Luigi Robuschi.

La fine della seconda guerra mondiale favoriscela ricostituzione degli Ordini professionali checon il DLCPS del 13 Settembre 1946 n. 233 (ilregolamento di esecuzione è approvato con DPRn. 221 del 5 aprile 1950) si avviano a concretizza-re le identiche funzioni loro conferite ai primi delsecolo anche se i medici sono di molto aumentatida quell’epoca (23.361 al censimento del 1911) el’organizzazione sta cambiando in fretta.

Lo Stato, oraRepubblica italiana,delega ai medici ilsettore delle cure,garantisce ad essiuna riserva di com-petenze professiona-li, tutela la professio-ne e l’insindacabilitàdell’operato profes-sionale nonché l’au-tonomia dal giudizioesterno, mentre siriserva di interveniresulla sanità e sullaformazione attraver-so propri organismi.

Nel 1985 gli Ordini dei Medici mutano la loro deno-minazione giuridica e diventano “Ordini Provinciali

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dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri” (Legge 14luglio 1985, n. 409, che recepisce e dà attuazione alledirettive CEE n. 78/686 e n. 78/687, istituendo l’Albodisciplinarmente autonomo degli Odontoiatri nel-l’ambito dell’Ordine dei Medici).

In un unico ordinamento si avviano a convivere dueAlbi professionali con la conseguente istituzione,all’interno del Consiglio Direttivo, della Commissioneper gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e dellaCommissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatriquali organi collegiali.

Oggi l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi edegli Odontoiatri mantiene le peculiarità di unEnte di Diritto Pubblico non economico, ente ausi-liario dello Stato, dotato di una propria autonomiagestionale e decisionale, è sottoposto alla vigilanzadel Ministero della Salute e coordinato nelle sueattività istituzionali dalla Federazione Nazionaledegli Ordini dei Medici Chirurghi e degliOdontoiatri (FNOMCeO).

A Padova si succedono alla Presidenza nel corso deglianni il Prof. Gian Battista Belloni, il Prof. GinoPatrassi, il Prof. Aldo Franchini, il Prof. PieroPellegrini, il Prof. Guido Sterzi, il Dott. MarioZaccaria, il Prof. Alberto Peracchia, il Dott. GiancarloZotti, il Dott Augusto Colle che viene a mancare nel1996 proprio nel corso del suo secondo mandato. Glisuccede il Dott. Maurizio Benato attuale Presidente.

L’ordinamento giuri-dico dell’Ordine ha ilfine di tutelare ilCittadino, garanten-do che Medici eOdontoiatri siano inpossesso dei titolinecessari allo svolgi-mento delle due pro-fessioni e che l´eserci-zio stesso avvengasecondo i principi dicorrettezza e decoro.

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In Italia, ma anche in altri paesidell´Unione Europea, pur con moda-lità diverse, queste due professioni(medico chirurgo e odontoiatra) ven-gono definite “protette”, per cui si èlegittimati a esercitare solo conl’iscrizione all’apposito albo profes-sionale, che diviene quindi obbliga-toria: solo con detta iscrizione siacquisisce lo status professionale dimedico e/o di odontoiatra.

Da almeno due decenni, con alterne vicende, ècostante un confronto interno/esterno alla categoriaper meglio definire gli strumenti idonei al fine di ren-dere adeguati poteri e attribuzioni dell’Ordine per latutela dell’esercizio professionale. Diverse sono leproposte di legge, purtroppo inascoltate, che chiedo-no al Parlamento una nuova normativa in grado dirispondere alla tumultuosa evoluzione scientifica(l’esplosione delle conoscenze e delle tecnologiemediche), ai mutamenti sociali (i moderni sistemi ditutela della salute), ai dilemmi dell’etica (gli immaniproblemi sollevati sia dall’avvicinarsi della scienza aiconfini della vita sia dalla responsabilità delle sceltenei confronti delle future generazioni).

Appare più che mai necessario, ed è convinzionecomune, che la professione debba acquisire tutti glistrumenti idonei per salvaguardare ruolo sociale,funzione e qualità della professione medica eodontoiatrica.

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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

a cura di Riccardo De Gobbi

“L’evoluzione della cultura medica, che costituisce unirreversibile ed irrinunciabile portato del progressoscientifico e tecnologico, nasconde in sé un pericolo assaigrave: la progressiva decadenza culturale del medico, chetrae soprattutto origine dalla sistematica negligenzadella formazione universitaria di base in favore di unainformazione spicciola, a volte operativamente utile, masempre culturalmente poco significativa.

Sempre più spesso il medico è oggi privo di una veracapacità critica, cosicché egli è raramente in grado dimantenersi al passo con gli straordinari progressi delpensiero medico-biologico…

Egli sembra perciò allontanarsi dall’immagine del “dottore”,cioè uomo dotto, ed avvicinarsi progressivamente alla figuradel tecnico o addirittura a quella dell’empirico”.

Sembra una considerazione di oggi maè invece una riflessione pubblicata nel1975 da due Maestri della medicinapadovana: Mario Austoni e GiovanniFederspil1. Da allora il divario tra lasomma delle conoscenze che i miglioridi noi possono conseguire e il sapereraccolto nelle riviste e nei testi di medi-cina, è incalcolabile e incolmabile.Riviste prestigiose, quali il BritishMedical Journal hanno più volte sottoli-neato come un medico di medicinagenerale o un internista, anche se dedi-cassero tutto il proprio orario lavorati-vo all’aggiornamento, nondimenorimarrebbero sensibilmente arretrati inquasi tutte le discipline mediche2.

Dopo anni di sollecitazione da parte delle SocietàScientifiche finalmente nel 2002 il Ministero dellaSalute ha pubblicato la normativa che regolamental’“Educazione Continua in Medicina”.

Ci si aggiorna, dunque, finalmente, ma con chemodalità?

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Ritornano qui le osservazioni di Austoni e Federspilsullo sviluppo della capacità critica e del metodo diindagine e di apprendimento.

Ecco dunque che nell’organizzare le numerose inizia-tive, che ogni anno consentono a centinaia di iscrittidi acquisire decine di crediti formativi, abbiamo sem-pre seguito alcuni criteri metodologici basilari.

Abbiamo sempre individuato temi di interessegenerale o quanto meno inter-categoriale.

Abbiamo sistematicamente valorizzatole notevoli risorse culturali della nostraFacoltà e della nostra Università, coin-volgendo numerosi docenti nellenostre iniziative.

Abbiamo sempre utilizzato il momentoformativo come strumento che favori-sce la comunicazione e il confronto trale diverse categorie mediche.

Abbiamo inoltre ricercato e perseguitoin ogni evento l’obiettivo della conti-nuità e della coordinazione delle cureindividuando in taluni casi dei veri epropri percorsi diagnostico-terapeuticicondivisi.

Ora si tratta di proseguire, con la collaborazione ditutti…

1 M. Austoni, G. Federspil: Principi di metodologia clinica,CEDAM Editore, Padova, 1975

2 A. Fraser, F. Dunstan: “On the impossibility of being expert”,British Medical Journal, 2010; 314: 1314-15

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LA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (C.A.O.)

a cura di Vittorio Rizzo

La Legge 409 del 24 luglio 19851 attribuisce conestrema chiarezza il ruolo di governo della profes-sione, nei propri rispettivi ambiti ovviamente, allecomponenti medica e odontoiatrica dell’unicoattuale Ordine.

La stessa Legge, nello specifico il comma 8 del-l'art. 6, istituisce due organi collegiali in seno alConsiglio Direttivo di ogni Ordine Provinciale,definiti entrambi Commissioni e costituiti esclusi-vamente una da componenti medici e l’altra dacomponenti odontoiatri iscritti ai rispettivi albiprofessionali.

La Commissione dell’Albo degliOdontoiatri (CAO) è quindi eletta,per la norma, unicamente dagliiscritti all’Albo stesso ed è costituitadai cinque membri che avranno rice-vuto il maggior numero di preferen-ze tra i votati. In seno alla CAO vienesuccessivamente eletto, dagli stessimembri, il Presidente. La Legge409/1985 assegna importanti compe-tenze alla rispettiva Commissione, inparticolare per le funzioni riguardan-ti le tariffe professionali, gli atti diconciliazione tra gli iscritti o tra pro-fessionisti e cittadini e la materiadisciplinare.

Lo studio professionale odontoiatrico

Le leggi e le norme che disciplinano l’attività dellostudio dentistico ricadono nell'ambito della tuteladella salute del paziente ma anche in quella prevista

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per la sicurezza dei lavoratori dipendenti e della pro-tezione ambientale, rappresentando certamente uninsieme di direttive e procedure specifico della pro-fessione che caratterizza l'attività dell’odontoiatralibero professionista.

Il D.Lgs. 229/19992 ha definito con il termine ''studioodontoiatrico” il luogo dove un professionista iscrit-to all'Albo esercita, in forma singola o associata,l’odontoiatria senza che la struttura sanitaria acqui-sisca una soggettività propria e autonoma rispetto aquella dei sanitari che vi operano.

Tuttavia il comma 2 dell’art. 8 ter del D.Lgs.229/1999 stabilisce che l’autorizzazione all’eserci-zio di attività sanitarie è “altresì richiesta per glistudi odontoiatrici e medici e di altre professionisanitarie, ove attrezzati per erogare delle prestazio-ni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedurediagnostiche di particolare complessità o che com-portino un rischio per la sicurezza del paziente”.

Il D.Lgs. 229/1999 in ognicaso demanda l’individua-zione dello ''studio odonto-iatrico'' e dei relativi requi-siti minimi previsti perottenere l’autorizzazionestessa all’atto di indirizzo ecoordinamento concernen-te i requisiti delle strutturesanitarie da emanarsi acura del Ministero dellaSalute.

Col passare del tempo necessario comunque a sta-bilire i requisiti suddetti, sono intervenuti i conse-guenti provvedimenti legislativi regionali chehanno creato una situazione di diversificazionenotevole nella definizione dei requisiti strutturali eorganizzativi richiesti sul territorio nazionaledovuta al potere legislativo autonomo delleRegioni in particolare in materia sanitaria.

Pertanto gli adempimenti definiti dalle normativedi carattere nazionale, devono essere integrati conquelle specifiche della Regione in cui si colloca lostudio odontoiatrico.

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Obbligo di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri pertutti coloro che esercitano legalmente l’odontoiatria.

Finalmente le basi giuridiche per lavorare tutti uniti.

La Legge 409/1985 ha istituito la professione sani-taria dell’Odontoiatra. Prima di allora l’odontoia-tria veniva svolta dai laureati in Medicina eChirurgia in possesso o meno di un diploma dispecialità specifico. Con l’istituzione del Corso diLaurea in Odontoiatria e Protesi dentaria si è crea-ta anche la nuova professione odontoiatrica che, dasemplice branca specialistica della medicina, èstata trasformata in una “professione” separata especifica.

La conseguenza di questa scelta è che, trattandosidi una professione “protetta” e tutelata dallo Stato,tutti coloro che la esercitano hanno l'obbligo d'es-sere iscritti al relativo albo professionale. Infinecon l'entrata in vigore dell’art. 13 della Legge 14

del 3 febbraio 20033, che ha sancitol’abrogazione dell’art. 5 dellaLegge 409/1985, vale a dire con lascomparsa dell’istituto della “spe-ciale annotazione” che permetteval'esercizio della professione odon-toiatrica ai laureati in medicinasenza l'iscrizione specifica, oggitutti coloro che esercitano legal-mente l’odontoiatria, medici e/oodontoiatri, si trovano riuniti inun unico albo professionale.

Questo nulla toglie alla professione medica, tanto èvero che la Prima sezione del Consiglio di Stato, indata 5 maggio 2004, ha ribadito il diritto di conserva-re la doppia iscrizione a tutte le seguenti categorie:

• i medici (specialisti in campo odontoiatrico onon) immatricolati al relativo corso di laureaprima del 28 gennaio 1980;

• i medici immatricolati al relativo corso di laureanegli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 cheabbiano superato le prove attitudinali per l’iscri-zione all’Albo degli odontoiatri di cui al D.Lgs.386/984;

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• i medici specialisti in campo odontoiatrico imma-tricolati negli anni accademici dal 1980-81 al1984-85. Le specializzazioni che sono consideratedi pertinenza odontoiatrica, in base alle normevigenti, sono le seguenti: odontoiatria e protesidentaria, chirurgia odontostomatologica, odon-tostomatologia e ortognatodonzia.

Alla luce di questo, a coloro che sonoin possesso della doppia iscrizioneviene riconosciuto un doppio ruoloprofessionale, quello di MedicoChirurgo e quello di Odontoiatra.

L’importanza di esercitare la stessaprofessione nel contesto di un unicoalbo è considerevole: attualmentetutti coloro che compiono un illecitodisciplinare in ambito odontoiatricosono giudicati dalla medesimaCommissione.

Infine, certamente non per importanza, ilnumero degli iscritti all’Albo degliOdontoiatri rispecchierà coloro che legal-mente praticano la professione.

1 Legge 24 luglio 1985, n. 409. Istituzione della professione sanitaria diodontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libe-ra prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membridelle Comunità Europee.

2 D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Norme per la razionalizzazione delServizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30novembre 1998, n. 419.

3 Legge 3 febbraio 2003, n. 14. Disposizioni per l’adempimento di obbli-ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.Legge comunitaria 2002.

4 D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386. Disposizioni in materia di eserciziodella professione di Odontoiatra, in attuazione dell’articolo 4 dellalegge 24 aprile 1998, n. 128.

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COMPITI ISTITUZIONALI

COS’È L’ORDINE

Come già ampiamente illustrato nella parte dedicataalla Storia dell’Ordine, l’Assemblea Costituente, conDLCPS n. 233 del 13 settembre 19461, ricostituisce gliOrdini delle Professioni Sanitarie. Con DPR n. 221del 5 aprile 19502 viene adottato il RegolamentoEsecutivo del DLCPS 233/46 sopra richiamato.

Nel 1985 (a seguito dell’entrata in vigore del DPR135/19803 che istituisce il Corso di Laurea inOdontoiatria e Protesi Dentaria e della successivaLegge 409/854 con cui nasce l’Albo degliOdontoiatri) l’Ordine dei Medici muta la sua deno-minazione giuridica divenendo ORDINE deiMEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI.Dunque dal 1985 presso l’Ordine sono istituiti dueAlbi professionali distinti; inoltre, in seno alConsiglio Direttivo dell’Ordine sono insediate duedistinte Commissioni (Commissione per gli iscrittiall’Albo dei Medici Chirurghi e Commissione pergli iscritti all’Albo degli Odontoiatri) che separata-mente svolgono alcuni dei compiti istituzionali

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precedentemente erano di competenza esclusivadel Consiglio Direttivo.

L’Ordine provinciale dei MediciChirurghi e degli Odontoiatri è Ente diDiritto Pubblico non economico, dotatodi una propria autonomia gestionale edecisionale, posto sotto la vigilanza delMinistero della Salute e coordinatonelle sue attività istituzionali dallaFNOMCeO (Federazione Nazionaledegli Ordini dei Medici Chirurghi edegli Odontoiatri).

La natura di Ente Pubblico garantisceuna tutela per il Cittadino: l’Ordine hainfatti il compito di verificare che gliiscritti agli Albi siano in possesso deititoli necessari allo svolgimento delledue professioni e che l´esercizio dellestesse avvenga secondo principi dicorrettezza e decoro.

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COMPITI ISTITUZIONALI dell’ORDINE

I compiti istituzionali dell’Ordine, stabiliti dall’art. 3del DLCPS 233/46, sono i seguenti:

a) Compilare e tenere l’Albo dell’Ordine e pubbli-carlo al principio di ogni anno: pubblicazione e tenu-ta degli Albi (Medici Chirurghi e Odontoiatri) hannoquale scopo fondamentale il garantire a tutti i cittadinila possibilità di verificare l´effettiva iscrizione al relati-vo Albo di un medico o di un odontoiatra e, dunque, ilpossesso dei titoli e delle competenze indispensabiliche questi deve avere per esercitare la professione.

b) Vigilare alla conservazione del decoro e dell’in-dipendenza dell’Ordine: fermo restando che l’indi-pendenza dell’Ordine è la naturale espressione dellasua autonomia nonché della capacità di autogover-no, la dizione “vigilare sulla conservazione e suldecoro” si riferisce al dovere dell’Ordine di garanti-re che gli iscritti rispettino i principi contenuti nelCodice Deontologico.

c) Designare i rappresentanti dell’Ordine pressocommissioni, enti e organizzazioni di carattere pro-vinciale o comunale.

d) Promuovere o favorire tutte le iniziative intese afacilitare il progresso culturale degli iscritti: compi-to questo che ha assunto negli anni una notevoleimportanza in riferimento all’obbligo deontologicoper medici e odontoiatri di aggiorna-mento e formazione professionale per-manente. A questo proposito va dettoche per effetto dell’entrata in vigore delD.Lgs. 229/19996 il precedente doveregenerico di partecipare ad attività for-mative e di aggiornamento professiona-le è divenuto «requisito indispensabileper svolgere l’attività professionale».

e) Dare il proprio concorso alle auto-rità locali nello studio e nell’attuazio-ne dei provvedimenti che comunquepossono interessare l’Ordine: in talmodo l´Ordine contribuisce attiva-mente all´elaborazione e all´adozionedi provvedimenti normativi cheriguardano le professioni sanitarie.

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f) Esercitare il potere disciplinare nei confrontidegli iscritti attraverso l´azione autonoma e distintadelle due Commissioni per gli Iscritti agli Albi deiMedici Chirurghi e degli Odontoiatri.

g) Interporsi, se richiesto, nelle controversie frasanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o entia favore dei quali il sanitario abbia prestato o prestila sua opera professionale, per ragioni di spese, dionorari e per altre questioni inerenti all’esercizioprofessionale, procurando la conciliazione dellavertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando ilsuo parere sulle controversie stesse.

Va sottolineato che per quanto riguarda le funzioni dicui alle lettere c), f) e g), con l’entrata in vigore dellaLegge 409/1985, le stesse sono demandate rispettiva-mente alla Commissione Albo Medici Chirurghi ealla Commissione Albo Odontoiatri.

NUOVI COMPITI ISTITUZIONALI dell’ORDINE

Quando si parla di nuovi compiti istituzionali ci siriferisce a tutti quegli adempimenti di legge conse-guenti all’entrata in vigore di norme che nell’applica-zione vedono l’Ordine coinvolto quale soggetto atti-vo. Sono questi compiti, non statuiti dal DLCPS233/46 ma da Leggi successive che, comunque sia,riguardano l’attività dell’Ordine.

I nuovi compiti che possono qualificarsi comeistituzionali a tutti gli effetti sono:

• Presenza di componenti designati dal ConsiglioDirettivo dell’Ordine presso la CommissioneUniversitaria per l’Esame di abilitazione all’eser-cizio dell’Attività professionale di Medico-Chirurgo (in ossequio al DM 19/10/2000, n. 4457).

• Per quanto attiene invece all’esame di abilita-zione per la professione Odontoiatrica laLegge n. 311 del 18 marzo 19588, tuttora vigente,dispone che l’Ordine (nella fattispecie laCommissione Albo Odontoiatri) indichi i com-ponenti delle predette Commissioni. I nominati-vi individuati dall’Ordine vengono trasmessipoi al MIUR (Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca) e all’Università.

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Novità

• Gestione elenchi tutor: medici di AssistenzaPrimaria, medici Ospedalieri e Medici SAI pressoi quali i laureati in Medicina e Chirurgia debbo-no svolgere un tirocinio propedeutico all’ammis-sione all’Esame di abilitazione all’esercizio pro-fessionale (un mese presso lo studio di unMedico di Assistenza primaria, un mese pressoun Reparto ospedaliero e un mese presso gliambulatori dove operano i medici SAI).

• Gestione Elenco medici legittimati all’eserci-zio della Psicoterapia (in applicazione allaLegge 56/19899 e successive modifiche e inte-grazioni e al DM 509/199810). Per l’iscrizione aquesto Elenco l’Ordine deve verificare il posses-so dei requisiti richiesti e, conclusa l’istruttoria,il Consiglio delibera l’inserimento nell’Elenco.

• Gestione Elenco medici competenti: verificarequisiti e inserimento titoli nel databasedell’Ufficio. Tenuta e aggiornamento dell’elencodei Medici Competenti, rilascio degli elenchi aenti o privati che lo richiedano per le visite perio-diche obbligatorie ai lavoratori previste dallalegge (D.Lgs. 81/200811 e successive modifiche eintegrazioni).

• Prova di conoscenza dellaLingua Italiana propedeu-tica all’iscrizione per iSanitari laureati e abilitatiall’Estero (paesi UE edextra-UE) che siano già inpossesso degli altri requi-siti per iscriversi agli Albi.La conoscenza dellaLingua viene verificata dauna Commissione desi-gnata dal Consigliodell’Ordine che esprimeun giudizio di idoneitàsulla conoscenza della lin-gua italiana dei candidati.

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L’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

L’Albo degli Odontoiatri è stato istituito con la Legge409/1985 con l’intento di regolamentare la professionedi odontoiatra separatamente dalla professione medi-ca, in ossequio alla libera prestazione dei servizi daparte dei professionisti dentisti cittadini degli Statimembri dell’Unione Europea.

La normativa sulla professione odontoiatrica ha subì-to negli anni lunghe e contorte modifiche, a causa dinumerosi ritardi di applicazione nel nostro paese dellenormative europee.

Attualmente, per l’accesso all’Albo e per l’eserciziodella relativa professione sono stabiliti i seguentirequisiti:

1. laurea in “Odontoiatria e protesi dentaria” e abi-litazione all’esercizio della professione diOdontoiatra;

2. laurea in “Medicina e Chirurgia”, abilitazioneall’esercizio professionale di Medico Chirurgo ediploma di specializzazione in campo odontoia-trico (in base a quanto disposto dal DM 18 settem-bre 200012 le specializzazioni in campo odontoia-trico sono: Odontoiatria e protesi dentaria,Chirurgia odontostomatologica, Odontostoma-tologia e Ortognatodonzia);

3. immatricolazione universitaria alla facoltà diMedicina e Chirurgia anteriore al 28/01/1980(D.Lgs. n. 277/200313);

4. laureati in “Medicina e Chirurgia”, abilitatiall’esercizio della professione di MedicoChirurgo, immatricolati negli anni accademici dal1980/1981 al 1984/1985 e che abbiano superato laProva attitudinale per l’iscrizione all’Albo degliOdontoiatri prevista dal D.Lgs. n. 386/9814.

Nei casi descritti ai punti 2, 3 e 4 la Legge consente lacontemporanea iscrizione ai due albi Medici-Chirurghi e Odontoiatri, con due posizioni separateall’interno dello stesso Ordine, due numeri diversi diiscrizione e il pagamento di due quote.

Con l’entrata in vigore della Legge 409/1985 è stataistituita la Commissione per gli iscritti all’AlboOdontoiatri costituita da cinque componenti eletti

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dagli iscritti al medesimo albo. I primi due eletti sonodi diritto anche membri effettivi del ConsiglioDirettivo dell’Ordine.

Come già detto i compiti della suddetta Commissionesono i medesimi attribuiti alla Commissione AlboMedici Chirurghi in base al combinato disposto del-l’art. 3 DLPCS 233/46 e dell’art. 6, comma 9, dellaLegge 409/85.

1 DLCPS 13 settembre 1946, n. 233. Decreto legislativo del Capo provvi-sorio dello Stato. Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitariee per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

2 DPR 5 aprile 1950, n. 221. Regolamento per la esecuzione del decretolegislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordinidelle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle profes-sioni stesse.

3 DPR 28 febbraio 1980, n. 135. Istituzione del corso di laurea in odonto-iatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia.

4 Legge 24 luglio 1985, n. 409. Istituzione della professione sanitaria diodontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libe-ra prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membridelle Comunità Europee.

5 Nomina di rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti e orga-nizzazioni di carattere provinciale o comunale; esercizio del poteredisciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo; interposizione nelle con-troversie per ragioni di spese, onorari o altre questioni inerenti all’eser-cizio professionale al fine di procurare la conciliazione della vertenza.

6 D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Norme per la razionalizzazione delServizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30novembre 1998, n. 419.

7 DM 19 ottobre 2000, n. 445. Disposizioni legislative in materia di docu-mentazione amministrativa.

8 Legge 18 marzo 1958, n. 311. Norme sullo stato giuridico ed economicodei Professori Universitari.

9 Legge 18 febbraio 1989, n. 56. Ordinamento della professione di psico-logo.

10 DM 11 dicembre 1998, n. 509. Regolamento recante norme per il ricono-scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione inpsicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio1997, n. 127.

11 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 ago-sto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luo-ghi di lavoro.

12 DM 18 settembre 2000. Disposizioni per gli esami finali relativi all'annoaccademico 1999-2000 dei corsi di diploma universitario dell'area sani-taria, infermieristica, tecnica e della riabilitazione.

13 D.Lgs. 277/2003. Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica ledirettive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimentodelle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti leprofessioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica,architetto, farmacista e medico.

14 D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386. Disposizioni in materia di esercizio dellaprofessione di Odontoiatra, in attuazione dell’articolo 4 della legge 24aprile 1998, n. 128.

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ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ORDINE

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Dott. Maurizio BENATOVice Presidente: Dott. Cosimo GUERRASegretario: Dott. Giovanni CARRETTATesoriere: Dott Vittorio RIZZO OdontoiatraDott.ssa Antonella AGNELLODott.ssa Antonella BAÚDott. Ferruccio BERTO OdontoiatraProf. Corrado BETTERLEDott. Paolo CARRARODott. Riccardo DE GOBBIDott.ssa Maria Concetta DIGIACOMODott.ssa Elena FERRUZZI BALBIDott.ssa Maria Pia SIDRANProf. Paolo SIMIONIDott.ssa Gianna VETTOREDott.ssa Silvia ZANALDIDott.ssa Elisa ZANONATO

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COMMISSIONE ALBO MEDICI

Presidente: Dott. Maurizio BENATODott. Cosimo GUERRA Dott. Giovanni CARRETTADott.ssa Antonella AGNELLODott.ssa Antonella BAÚProf. Corrado BETTERLEDott. Paolo CARRARODott. Riccardo DE GOBBIDott.ssa Maria Concetta DIGIACOMODott.ssa Elena FERRUZZI BALBIDott.ssa Maria Pia SIDRANProf. Paolo SIMIONIDott.ssa Gianna VETTOREDott.ssa Silvia ZANALDIDott.ssa Elisa ZANONATO

COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI

Presidente: Ferruccio BERTODott. Vittorio RIZZODott. Marco DE BERNARDINISDott. Francesco SCARPARODott.ssa Antonia TARAKDJIAN

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Dott.ssa Tiziana TISONDott.ssa Sara LUNGHIDott.Revis. Supplente: Dott. Roberto MOGICATO

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ORGANIZZAZIONE UFFICI

ESECUTIVO

Presidente: Dott. Maurizio BenatoVice Presidente: Dott. Cosimo GuerraSegretario: Dott. Giovanni CarrettaTesoriere: Dott. Vittorio Rizzo

COORDINAMENTO AREEDott.ssa Maria Francesca Longo

Funzionario Capo

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AREA UTENZESig.a Giovannella Boischio

Funzionario di Amministrazione

Dott.ssa Mafalda Schiavon Collaboratore di Amministrazione

Dott. Damiano Minante Collaboratore di Amministrazione

AREA AFFARI GENERALIDott.ssa Maria Francesca Longo

Sig.a Emanuela Leorin Collaboratore di Amministrazione

Dott. Diego Callegaro Collaboratore di Amministrazione

Rag. Sig.a Giovanna Gazziero Collaboratore di Amministrazione

COMPETENZE

Area Affari Generali

Dr.ssa Longo Maria Francesca

- Funzionario capo referente per tutte le altreposizioni dell’Area Affari Generali con incaricodi Coordinatore delle 2 aree;

- Referente per Organi Istituzionali dell’Ordine,Consiglio Direttivo e Commissioni di disciplina;

- Referente per i rapporti dell’Ente con NAS,Guardia di Finanza e Autorità Giudiziarie;

- Responsabile fase istruttoria Procedimenti disci-plinari;

- Tenuta gestione e aggiornamento fascicoli disci-plinari su supporto cartaceo e informatico;

- Consulente per gli iscritti in materia di legisla-zione sanitaria, ordinistica e di deontologia pro-fessionale;

- Informazioni generali in materia di deontologiamedica;

- Informazioni generali in materia di eserciziodella professione odontoiatrica;

- Predisposizione atti deliberativi su richiesta delConsiglio Direttivo;

- Referente per l’Ufficio Stampa dell’Ordine;

- Referente per gestione e aggiornamento sitoweb dell’Ordine in collaborazione con la societàWebmaster.

Rag. Sig.ra Gazziero Giovanna

- Responsabile Ufficio Protocollo;

- Responsabile gestione Posta Elettronica e P.E.C.;

- Responsabile procedimento Pubblicità Sanitariae Riconoscimento Professionalità;

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- Consulente per gli iscritti in materia diPubblicità sanitaria, Direzione sanitaria eAutorizzazioni e/o Accreditamenti (L.R.22/2002);

- Referente corsi FAD e rilascio attestati ECM;

- Referente per i rapporti con la FederazioneRegionale Ordini del Veneto;

- Referente Istanze Vidimazione Parcelle.

Dott.ssa Schiavon Mafalda

- Segreteria di Presidenza;

- Responsabile organizzazione Convegni,Congressi, Dibattiti e Manifestazioni;

- Consulente per gli iscritti in materia previden-ziale. Gestione e istruttoria pratiche ENPAM;

- Accreditamento ECM eventi formativi;

- Consulenza agli iscritti in materia ECM;

- Gestione istanze patrocini.

Dott. Minante Damiano

- Collabora e sostituisce il Responsabile FaseIstruttoria nei procedimenti disciplinari degliiscritti all’Ordine;

- Collabora e sostituisce il Funzionario referenteper rapporti con la Commissione Albo MediciChirurghi e la Commissione Albo Odontoiatri;

- Referente per la redazione di Bollettino eBollettino News dell’Ordine;

- Informazioni generali in materia di deontologiamedica;

- Informazioni generali in materia di eserciziodella professione odontoiatrica.

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COMPETENZE

Area Utenze

Competenze generali dell’Area Utenza:

- Risposte sia telefoniche che personali a quesitinormativi e procedurali che prevedono rispostarapida;

- Informazioni e distribuzione modulistica perl’inserimento nelle graduatorie della medicinaconvenzionata;

- Informazioni generali sugli Albi degli iscritti autenza medica/odontoiatrica e a cittadini;

- Rilascio credenziali PIN ai liberi professionistiper rilascio certificazioni online di inabilità tem-poranea al lavoro;

- Trattamento dei dati Personali (Privacy).

Sig.ra Boischio Giovannella

in particolare referente per:

- Movimenti di Albi (iscrizioni, cancellazioni etrasferimenti);

- Gestione dei documenti personali degli iscritti;

- Informazioni generali sull’esercizio della profes-sione medica e odontoiatrica;

- Gestione dell’archivio cartaceo e informatizzatodi tutte le posizioni degli iscritti agli Albi;

- Informazioni e ed eventuale rilascio modulisticasu: formazione abilitante per Odontoiatri, scuoledi formazione regionale Medici di MedicinaGenerale, iscrizione elenco Psicoterapeuti, iscri-zione elenco Medici Competenti ecc.;

- Consulenza in materia di trattamento dei datiPersonali (Privacy);

- Informazioni generali sulla certificazione medica.

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Sig.ra Leorin Emanuela

in particolare referente per:

- Certificati di iscrizione agli Albi e di good stan-ding;

- Gestione della riscossione delle quote associati-ve di iscrizione agli Albi e relative informazioniagli iscritti;

- Gestione della cassa dell’Ordine (ricevute, paga-menti e incassi);

- Gestione prenotazioni sale Sede Ordine percorsi e convegni;

- Gestione calendario appuntamenti Vice-Presidente e Segretario.

Dott. Callegaro Diego

in particolare referente per:

- Referente rassegna stampa quotidiana;

- Gestione pratiche autorizzazione accesso Zone aTraffico Limitato (ZTL);

- Gestione elenchi sostituzioni MMG, PLS e SAI;

- Tenuta e aggiornamento elenco medici disponi-bili per arbitrati;

- Rilascio contrassegni visita domiciliare urgente;

- Supporto alla procedura di protocollo;

- Supporto alla procedura di archivio cartaceodelle cartelle personale degli iscritti.

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ALBI ED ELENCHI

Uno dei compiti istituzionali dell’Ordine è la tenutadegli Albi (DLCPS 233/19501, DPR 221/19502 eLegge n. 409/853).

OGGETTO

L’Albo degli iscritti rappresenta la garanzia per ilcittadino che il medico o l’odontoiatra iscrittopossiede e mantiene tutti i requisiti per il legittimoesercizio della professione di Medico-Chirurgo o diOdontoiatra.

L’Albo degli iscritti è a disposizione degli utenti chene vogliano prendere visione presso la sededell’Ordine; per la consultazione aggiornata il per-sonale mette a disposizione il proprio archivioinformatizzato, aggiornato in tempo reale.

Il medico o l’odontoiatra, laureato e abilitato che:

1. si ISCRIVE PER LA PRIMA VOLTA all’ALBOdei MEDICI CHIRURGHI o ALL’ALBO degliODONTOIATRI:

• della provincia di residenza

• o, in alternativa, della provincia dove dichiara divoler esercitare l’attività prevalente.

Per ottenere lo status di iscritto il professionista devepresentare

DOMANDA in marca da bollo da Euro 14,62 corre-data dalla documentazione richiesta (è possibileautocertificare il possesso dei requisiti necessari perl’iscrizione) e documentazione comprovante l’esecu-zione dei pagamenti previsti per legge.

Sull’istanza di iscrizione il Consiglio Direttivo deli-bera entro il tempo massimo di 90 giorni dalla datadi protocollo della domanda. La Segreteria inviacomunicazione al richiedente sia in caso di esitopositivo che in caso di esito negativo. Nell’ipotesi incui la domanda di iscrizione non venga accolta la

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1a iscrizione

comunicazione all’interessato dovrà essere debita-mente motivata e il richiedente potrà comunque farericorso avverso il diniego di iscrizione alla CCEPS4

presso il Ministero della Salute.

Oltre alla documentazione di routine è prevista laseguente documentazione integrativa:

Per i cittadini stranieri: fotocopia del regolare per-messo di soggiorno

Per i medici/odontoiatri laureati all’Estero:

• copia del Decreto di riconoscimento dei titoliconseguiti, emesso dal Ministero della Salute

• prima dell’iscrizione, il sanitario deve sostenerela prova di accertamento della conoscenza dellalingua italiana.

2. si ISCRIVE PER TRASFERIMENTO DA ORDI-NE DI ALTRA PROVINCIA:

poiché ha variato la propria residenza o la sededove dichiara di esercitare l’attività prevalente.

L’interessato deve presentarsi all’Ordine della pro-vincia dove intende iscriversi e deve compilare e sot-toscrivere una domanda/autocertificazione in cartabollata nella quale dichiara sotto la propria respon-sabilità i propri dati anagrafici e professionali.Deve inoltre depositare copia di: documento di iden-tità, codice fiscale, una foto tessera e versare unaquota di Euro 20,00 a titolo di tassa di trasferimento.L’Ufficio Albi provvederà a chiedere all’Ordine diprovenienza la conferma delle dichiarazioni fornitedal sanitario. Non appena ricevuta dall’Ordine diprovenienza la conferma delle dichiarazioni rilascia-te dal sanitario, l’Ufficio Albi completa l’istruttoria eprocede all’iscrizione. All’Ordine di provenienzal’Ufficio invia comunicazione di avvenuta iscrizionedel Sanitario e, contestualmente, chiede il fascicolopersonale dell’iscritto; all’interessato viene comuni-cata l’avvenuta iscrizione entro 15 giorni dalla datadel Consiglio Direttivo in cui è stata valutatal’istanza. È compito dei due Ordini coinvolti conclu-dere il procedimento, dandone poi comunicazioneall’iscritto nonché all’ ENPAM e alla FNOMCeO.

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Trasferimento

3. si CANCELLA PER TRASFERIMENTO A ORDI-NE DI ALTRA PROVINCIA:

poiché ha trasferito in altra provincia la residen-za anagrafica o la sede dove esercita l’attivitàprevalente

Il tempo utile per la richiesta di trasferimento di iscri-zione è di un anno a decorrere dalla data di variazio-ne residenza/domicilio professionale.

La domanda/autocertificazione va inoltrata soloall’Ordine di destinazione, senza altre incombenze.

È compito dei due Ordini coinvolti concludere il pro-cedimento, dandone poi comunicazione all’iscrittononché all’ENPAM e alla FNOMCeO.

N.B. Non è ammesso trasferimento dell’iscrizioneper il sanitario che sia sottoposto a procedimentopenale o a procedimento disciplinare o che siasospeso dall’esercizio professionale (art. 10, comma2, DPR 221/50).

4. si CANCELLA:

il sanitario che:

• Rinuncia volontariamente all’iscrizione

La cancellazione viene pronunciata nella seduta delprimo Consiglio Direttivo utile su presentazione diregolare domanda motivata in marca da bollo daEuro 14,62 con allegata autocertificazione.

Al Sanitario viene comunicato l’esito della decisioneentro 15 giorni.

4a CANCELLAZIONE D’UFFICIO:

Il medico/l’odontoiatra vengono cancellati d’ufficio:

• per trasferimento all’estero della residenza senzainformare l’Ordine di appartenenza, per perditadel godimento dei diritti civili o per irreperibilità emorosità.

In tali circostanze l’art. 11 del DLCPS 233/46 pre-vede che il Sanitario venga comunque convocatoper essere sentito dal Presidente prima di procede-re alla cancellazione.

• per decesso.

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Cancellazioni

N.B. Non si può procedere alla cancellazione quan-do sia in corso procedimento penale o disciplinare

(art. 11, comma 2, DPR 221/50).

***

Tutta la modulistica è a disposizione degli utenti pres-so gli uffici di Segreteria dell’Ordine o può essere sca-ricata dal sito internet www.omco.pd.it nella sezionemodulistica, sezione dalla quale sono comunque sca-ricabili tutti i modelli utili per le procedure di movi-menti di Albo. Online sono anche chiaramente indica-ti tutti gli allegati necessari per il perfezionamentodelle diverse istanze. Comunque sia, nel caso di incer-tezze, è sempre possibile contattare telefonicamentegli Uffici di Segreteria dell’Ordine.

P.S. Le firme in calce alle istanze depositateall’Ufficio Protocollo devono essere sempre appostealla presenza degli incaricati di segreteria o, se ciònon fosse possibile, vanno autenticate nei modi dilegge.

5. ELENCHI SPECIALI

Presso l’Ordine sono istituiti degli elenchi “speciali”previsti per legge.

• Elenco dei medici legittimati all’esercizio dellaPsicoterapia (Legge 56/19895 e successive modifi-che e integrazioni e DM 509/19986)

• Elenco dei Medici Competenti del Lavoro (art. 38del D.Lgs. 81/20086)

5a) Psicoterapeuti. I requisiti per l’inserimento inelenco sono:

il possesso del titolo di specializzazione in:

• PSICHIATRIA

• NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

• PSICOLOGIA DEL CICLO DELLA VITA

• PSICOLOGIA DELLA SALUTE

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Elenchi speciali

Ovvero:

il possesso di DIPLOMA rilasciato da Istituti Privatiabilitati dal Ministero dell’Università ad attivare corsidi specializzazione in psicoterapia (il cui corso abbia ladurata minima di 4 anni).

Iscrizione: domanda in carta libera (modulo disponi-bile in segreteria o reperibile nel sito web dell’Ordine)da presentare corredata da copia di documentazionecomprovante il possesso dei requisiti prescritti per l’in-serimento in elenco. Il Consiglio Direttivo deliberal’iscrizione all’elenco nella prima seduta utile.

Dell’iscrizione all’elenco viene data comunicazionescritta al medico.

5b) Medici Competenti del Lavoro

Per svolgere le funzioni di medico competente ai sensidell’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 è necessario essere inpossesso di uno dei requisiti di seguito elencati:

• Specialista in medicina del lavoro o in medicinapreventiva dei lavoratori e psicotecnica;

• Docente in medicina del lavoro, medicina preven-tiva dei lavoratori e psicotecnica; tossicologiaindustriale; igiene industriale; fisiologia e igienedel lavoro o in clinica del lavoro;

• Specialista in igiene e medicina preventiva omedicina legale;

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• Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs.277/19919 (sanatoria).

• Sanitari presenti nel ruolo delle Forze armate,compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia diStato e della Guardia di Finanza, che abbiano svol-to attività di medico nel settore del lavoro peralmeno quattro anni.

Presso il Ministero della Salute è istituito appositoregistro consultabile al link:

http://www.salute.gov.it/sicurezzaLavoro/paginaInternaSicurezzaLavoro.jsp?menu=medici&id=1371&lingua=italiano

L’appartenenza agli elenchi “speciali” non è dato pub-blicato in Albo, ma accessibile presso gli Uffici diSegreteria dell’Ordine.

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1 DLCPS 13 settembre 1946, n. 233. Decreto legislativo del Capo provviso-rio dello Stato. Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie eper la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

2 DPR 5 aprile 1950, n. 221. Regolamento per la esecuzione del decretolegislativo 13 settembre 1946, n.233, sulla ricostituzione degli Ordinidelle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle profes-sioni stesse.

3 Legge 24 luglio 1985, n. 409. Istituzione della professione sanitaria diodontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libe-ra prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membridelle Comunità Europee.

4 CCEPS: Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie

5 Legge 18 febbraio 1989, n. 56. Ordinamento della professione di psicologo.

6 DM 11 dicembre 1998, n. 509. Regolamento recante norme per il ricono-scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psi-coterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997,n. 127.

7 D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 ago-sto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza neiluoghi di lavoro.

8 D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81. Art. 38. Titoli e requisiti del medico com-petente.

9 D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277. Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischiderivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante illavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

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RISCOSSIONE QUOTE DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è prevista per legge (art. 4DLCPS 233/461): è unica, non divisibile e uguale pertutti. La quota è annuale e viene riscossa in un’unicasoluzione entro la fine di febbraio di ogni anno dal-l’ente riscossore incaricato dall’Ordine che perPadova è “Equitalia Nord S.p.A.”.

L’Ordine di Padova ha adottato nel 2000 un nuovoregolamento sulla riscossione delle quote di iscri-zione agli Albi che prevede le seguenti modalità escadenze:

GENNAIOviene recapitato all’iscritto l’avviso bonario di paga-mento all’indirizzo di residenza/domicilio profes-sionale dichiarato all’Ordine.

QUANDO SI PAGAentro il 28 febbraio di ogni anno.

DOVE SI PAGA

• Banca (per cassa o tramite “fascicolazione”);

• ufficio postale;

• sportelli della Società Equitalia Nord (Padova,Via Longhin 115).

COME SI PAGAutilizzando il bollettino allegato all’avviso bonario.

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VERIFICA DI PAGAMENTOL’Ordine controlla periodicamente i pagamenti effet-tuati e nei confronti degli iscritti non paganti, in casodi accertata morosità, l’Ufficio Tesoreria si attiva nelseguente modo:

• invia tramite posta prioritaria un primo sollecitodi pagamento con allegato un duplicato del bol-lettino di pagamento già pre-compilato;

• in caso di mancato pagamento invia un secondosollecito a mezzo raccomandata A.R.;

• nell’ipotesi in cui il sanitario non paghi neppurea seguito del secondo sollecito, questi viene con-vocato dal Presidente tramite telegramma (art. 11DLCPS 233/46 e art. 11 DPR 221/502);

• nel caso in cui il Sanitario non si presentasse allaconvocazione e/o non desse comunicazione diavvenuto pagamento, alla prima seduta utile delConsiglio Direttivo viene proposta la cancellazio-ne dall’Albo a motivo morosità.

Si sottolinea l’importanza di comunicare all’Ordineogni variazione di indirizzo, sia quale residenzaanagrafica che quale recapito professionale.L’indirizzo dichiarato deve essere correttamentesegnalato sulla cassetta postale. Diversamente il por-talettere dichiara “sconosciuto” o “indirizzo insuffi-ciente” e le comunicazioni non vengono recapitate ovanno addirittura perdute.

1 DLCPS 13 settembre 1946, n. 233. Decreto legislativo del Capo provviso-rio dello Stato. Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie eper la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

2 DPR 5 aprile 1950, n. 221. Regolamento per la esecuzione del decretolegislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordinidelle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle profes-sioni stesse.

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PUBBLICITÀ SANITARIA e PROFESSIONALITÀ

Per Pubblicità Sanitaria si intende ogni forma dimessaggio diffuso con lo scopo di far conoscere leprestazioni professionali erogate in forma singola osocietaria da studi o strutture complesse. Al fine digarantire la tutela della salute del cittadino, la pub-blicità deve essere riconoscibile, veritiera e corretta.

Dall’entrata in vigore della L. 248/2006 (LeggeBersani) l’Ordine non rilascia né un’autorizzazionené un nulla-osta, ma un parere non vincolante diconformità alle norme deontologiche.

Il Medico e/o l’Odontoiatra che pubblicizza la pro-pria attività professionale senza rispettare le norme ele direttive del Codice Deontologico in materia diPubblicità dell’informazione sanitaria ne rispondedinanzi alla rispettiva Commissione Disciplinare.

FORME DI PUBBLICITÀ CONSENTITE E CONSIGLIATE

• TARGHE interne ed esterne all’edificio oveviene svolta l’attività professionale.La richiesta va presentata all’Ordine della pro-vincia ove si svolge l’attività professionale chenon sempre coincide con l’Ordine di appartenen-za, vale a dire quello presso il quale si è iscritti.RequisitiStudio individuale e studio associato: dimen-sioni massime della targa cm 50 x 60, corpo deicaratteri possibilmente di grandezza non supe-riore a cm. 8. Solo se espressamente richiestoriportare l’autorizzazione del Comune ove hasede lo studio professionale. Strutture sanitarie private autorizzate (com-plesse): dimensioni della targa non superiori acm 60 x cm 100. Le strutture costituite in socie-tà di capitali devono obbligatoriamente inviarela richiesta anche alla Regione Veneto che rila-scerà l’autorizzazione da riportare in calce alletarghe.

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• VETROFANIE: ne è consentito l’uso previoparere di conformità al Codice Deontologico delConsiglio Direttivo dell’Ordine.

• INSEGNE: in genere si rilascia parere favorevolealla pubblicizzazione a mezzo insegne alleStrutture complesse.

• INSERZIONI su: elenchi telefonici, elenchigenerali di categoria, periodici destinati esclusi-vamente agli esercenti le professioni sanitarie,quotidiani, periodici d’informazione ed emitten-ti radio/televisive, allegando a queste ultime ilmessaggio contenuto nello spot pubblicitario susupporto informatico o cartaceo.

• LETTERE da inviare a Colleghi e/o Pazienti.

• INTERNET: il professionista dovrà comunicareall’Ordine provinciale di iscrizione (in caso distrutture sanitarie tale onere compete al DirettoreSanitario e non all’Amministratore della società)di aver messo in rete il sito del proprio Studio odella Struttura complessa, autodichiarandone laconformità alle norme deontologiche.

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Tipologia StrutturaTarghe misura

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Inserzioni su:elenchi tel., periodici, quotidiani

Studio Singolo SI(cm 50x60) SI

Studio Associato SI(cm 50x60) SI

Struttura Complessa (Costituita in Società di capitalies: S.p.A., S.r.l., etc.)

SI(cm 60x100) SI

Struttura Complessa(Costituita in societàsemplice)

SI(cm 60x100) SI

Riepilogando

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Vetrofanie InsegneAutorizzazione

ComunaleAutorizzazione

Regionale

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direttamente alComune

NO

SI Se necessarioRivolgersi

direttamente alComune

NO

SISI

Max misure(cm 100x200)

SI SI

SISI

Max misure(cm 100x200)

Rivolgersi direttamente al

ComuneNO

TITOLI PUBBLICIZZABILI

• SPECIALIZZAZIONI

(dizione: Specialista in….)

• PROFESSIONALITÀ

Il medico e l’odontoiatra privo di specializzazio-ne può fare menzione della particolare disciplinaspecialistica che esercita e per la quale ha conse-guito il riconoscimento ufficiale della professiona-lità (N.B. si può riconoscere la professionalità inuna determinata disciplina solo per la branca spe-cialista principale o equipollente, non per le spe-cializzazioni affini)1.

Nel caso di pubblicizzazione della professionali-tà la dicitura da utilizzare è quella corrisponden-te al nome della branca specialistica per la qualesi è ottenuto il riconoscimento della professiona-lità: a titolo esemplificativo nell’ipotesi in cui uniscritto abbia richiesto e ottenuto il riconoscimen-to della professionalità in Oftalmologia non potràpubblicizzarla utilizzando la formula “Specialistain Oftalmologia” ma solo inserendo nel messag-gio pubblicitario la denominazione della specia-lità, che in tal caso è “Oftalmologia”.

• DOTTORATO DI RICERCA

I medici e gli odontoiatri che siano in possesso diun dottorato di ricerca possono farne menzionenei messaggi informativi loro consentiti.

• TITOLI ACCADEMICI

Sono pubblicizzabili il titolo di ProfessoreOrdinario di I e II fascia e di Professore a con-tratto per il solo periodo in cui è conferito l’in-carico.

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• ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- Medico iscritto nell’elenco dei Medici legitti-mati all’esercizio della Psicoterapia:Psicoterapeuta;

- Medico iscritto nell’elenco dei MediciCompetenti: Medico Competente o MedicoCompetente del Lavoro;

- Medico che ha conseguito il diploma diFormazione specifica in Medicina Generale :Medico formato in medicina generale, Medicoin possesso di attestato di formazione specifi-ca in medicina generale, Medico di medicinagenerale.

• CORSI DI PERFEZIONAMENTO

• MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO

I Master sono titoli accademici e, pertanto, posso-no essere pubblicizzati purché sia rispettata ladenominazione “Master Universitario di I o IIlivello in……...” (nota MIUR n. 610 del10/03/2004).

• MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI

Medico Chirurgo e/o Odontoiatra possono farerichiesta di parere favorevole alla pubblicità del-l’informazione sanitaria per competenze nelleseguenti Medicine e pratiche non convenzionali:Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Ayurvedica,Medicina Antroposofica, Medicina Omeopatica,Medicina Tradizionale Cinese, Omotossicologia,Osteopatia e Chiropratica.

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Requisiti per ottenere il parere favorevole alla pub-blicizzazione di una pratica non convenzionale:

a. Certificazione di una Scuola almeno biennale, aorientamento clinico, frequentata per un minimodi 200 ore di monte orario che attesti la formazio-ne teorica e il superamento di un esame finale eAutocertificazione attestante l'esercizio profes-sionale non convenzionale da almeno 3 anni. Le Scuole che possono rilasciare la certificazionedevono garantire la presenza delle seguenti figu-re professionali : 1.Responsabile didattico della scuola che deve

essere medico; 2.Docenti titolari/ordinari della formazione che

devono essere medici salvo casi particolari diapporto di ulteriori competenze in riferimentoalla didattica (giurisprudenza, farmacia..);

3. La scuola deve avere un minimo di tre docentititolari e comunque la componente medicadeve essere pari ad almeno 2/3 del corpodocente.

OPPURE

b. Certificazione di pratica clinica nella materia,effettuata in una Struttura pubblica e/o priva-ta, da almeno due anni, rilasciata dal DirettoreSanitario della stessa.

Normativa di riferimento

• Legge 5 Febbraio 1992, n. 175. Norme in materiadi pubblicità sanitaria e di repressione dell'eserci-zio abusivo delle professioni sanitarie e successi-ve modificazioni: L. 26/2/1999, n. 42, L.14/10/1999, n. 362, L. 3/05/2004, n. 112.

• DM 16 Settembre 1994, n. 657. Regolamento con-cernente la disciplina delle caratteristiche esteti-che delle targhe, insegne e inserzioni per la pub-blicità sanitaria.

• Codice di Deontologia Medica 2006, artt. 55 – 56– 57 e linee guida dell’informazione sanitaria.

• Codice di Deontologia Medica 2006, art. 65.

• Legge 4 Agosto 2006, n. 248, art. 2, comma 1, lett.b) (Legge Bersani). Conversione in legge, con

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modificazioni, del DL 4 luglio 2006, n. 223.Disposizioni urgenti per il rilancio economico esociale, per il contenimento e la razionalizzazio-ne della spesa pubblica, nonchè interventi inmateria di entrate e di contrasto all'evasionefiscale.

• Nota Ministeriale 30/04/2008, n. 0018082 -P-(Società di capitali).

• Circolari FNOMCeO: n. 127/2000, n. 86/2001, n.85/2002, n. 144/2002, n. 34/2004, n. 35/2004, n.52/2007, n. 33/2008, n. 35/2009.

P.S. Tutta la modulistica può essere scaricata dal sitodell’Ordine www.omco.pd.it.

1 La professionalità in una determinata disciplina viene concessa anorma dell’art. 1, comma 4, della L. 175/92 che così dispone: “Il medi-co privo di specializzazione può fare menzione della particolare disciplina spe-cialistica (disciplina principale o di una equipollente – e non delle affini) cheesercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specia-lità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specia-lizzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesi-ma per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universi-tario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cuisi applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’artico-lo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua dura-ta devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dalresponsabile sanitario della struttura o istituzione.

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DIREZIONE SANITARIA

Le strutture sanitarie private sono sottoposte al regi-me di vigilanza di cui all’art. 43 della Legge 833/781

e devono avere un Direttore Sanitario.

Condizione essenziale per l’apertura e l’esercizio distrutture ambulatoriali o poliambulatoriali è chedette strutture siano dirette da un medico che neassume la responsabilità tecnico-sanitaria.

Il Direttore Sanitario è investito di una responsabili-tà personale di carattere generale sul funzionamentocomplessivo della struttura, con obblighi che atten-gono anzitutto alla vigilanza sui requisiti igienici esull’idoneità delle attrezzature tecniche, nonché sulpossesso da parte del personale addetto dei prescrit-ti requisiti professionali e inoltre alla vigilanza sullaqualità delle singole prestazioni diagnostiche e tera-peutiche erogate ai pazienti.

Per quanto attiene agli altri compiti e adempimentispecifici che andrebbero indicati dalla legge regiona-le in materia di autorizzazione all’apertura e all’eser-cizio delle strutture sanitarie si evidenzia che la L.R.n. 22/20022 non ha ancora individuato i requisitinecessari per assumere la direzione sanitaria distrutture private e private accreditate.

Titoli professionali richiesti per assumere laDirezione Sanitaria:

• Requisiti: laurea in Medicina e Chirurgia, abi-litazione all’esercizio della professione e iscri-zione all’Ordine.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge409/853, istitutiva della professione odontoiatri-ca, il Direttore Sanitario di una struttura com-plessa monospecialistica di Odontoiatria puòessere sia un Laureato in Medicina eChirurgia sia un laureato in Odontoiatria eProtesi Dentaria.

• Requisiti per la Direzione Sanitaria di Case diCura private: si veda art. 53 Legge 132/684.

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Titoli

Funzioni del Direttore Sanitario

Si richiamano alcuni punti della circolareFNOMCeO n. 99 del 21/07/1986:

1. I Direttori Tecnici o Sanitari hanno anzituttol’obbligo di dare comunicazione all’Ordinedella loro nomina e dell’accettazione dell’incari-co. Analoga comunicazione dovrà essere inviataall’Ordine in caso di cessazione dall’incarico.

2. Il Direttore Sanitario è tenuto:

• A garantire il rigoroso rispetto delle sfere dicompetenza professionale;

• In caso di inosservanza dovrà adottare i prov-vedimenti necessari;

• In difetto di tali provvedimenti dovrà segnalarela situazione all’Ordine.

3. Il Direttore Sanitario deve inoltre:

• Verificare che la pubblicità sanitaria effettuatadalla struttura privata sia munita, ove richiesta,dell’autorizzazione della Regione Veneto previoparere favorevole dell’Ordine (Nota Ministeriale30/04/2008 Società di capitali);

• Denunciare all’Ordine qualsiasi scorrettezza che,in ottemperanza alle prescrizioni del Codice diDeontologia medica di cui agli artt. 55-56-57,abbia a riscontrare nei testi pubblicitari.

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Funzioni

Responsabilità del Direttore Sanitario

La norma di riferimento in tema di responsabilità delDirettore Sanitario è contenuta nell’art. 5 del DPR n.128/1969

5.

Le responsabilità individuate sostanzialmentesono:

• Responsabilità sotto il profilo igienico sanitario;• Responsabilità in materia di rifiuti speciali;• Definizione e verifica di protocolli di sterilizza-

zione e sanificazione ambientale;• Proposte e pareri per l’acquisto di apparecchiatu-

re e dispositivi medici;• Responsabilità di denunce e certificazioni;• Valutazione della carta dei servizi;• Promozione di iniziative;• Responsabilità in materia di Privacy;• Responsabilità in materia di Pubblicità sanitaria;• Controllo del personale e controllo sull’ammissio-

ne di personale volontario o di frequentatori aifini di eventuale riconoscimento di professionali-tà;

• Gestione e conservazione cartelle cliniche;• Controlli di farmaci e di stupefacenti;• Registro operatorio;• Controllo sull’attività operatoria;• Promozione e vigilanza sull’acquisizione del

Consenso Informato ai trattamenti sanitari;• Definizione delle modalità di gestione in caso di

urgenza;• Promozione dei principi etici garantendo il rispet-

to del Codice di Deontologia Medica.

Il Direttore Sanitario deve garantire la sua presenzapresso la struttura per un tempo corrispondente adalmeno la metà dell’orario di apertura al pubblico erisponde direttamente alla Commissione di disciplinadell’Ordine nel caso in cui all’interno della struttura visia personale non qualificato che esercita abusivamen-te la professione (art. 67 del Codice Deontologico

5).

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Responsabilità

Direzione Sanitaria presso Case di Cura PrivatePer le Case di cura private l’art. 53 della Legge 12febbraio 1968, n. 132 prevede che ogni Casa di Curaprivata debba avere un Direttore Sanitario responsa-bile, al quale è vietata ogni attività di diagnosi e curaall’interno della Struttura.

Il Direttore risponde personalmente dell’organizza-zione tecnico-funzionale. Gli artt. 39 e 40 della citataLegge 132/68 stabiliscono i requisiti necessari perl’incarico di Direttore Sanitario, distinguendo traCase di Cura dotate di un numero di posti letto supe-riori o inferiori a 150.

Nel primo caso si rinvia ai requisiti richiesti per ilDirettore Sanitario degli ospedali pubblici (idoneitànazionale, servizio di ruolo di almeno 5 anni in sani-tà pubblica o ospedali ecc.).

Nel secondo caso il Direttore Sanitario di Casa diCura con un numero di posti letto inferiore a 150deve avere come requisito il servizio di ruolo dialmeno 3 anni.

Incompatibilità per l’assunzione dell’incarico diDirettore Sanitario

Per chi ricopre l’incarico di Direttore Sanitario sussi-stono delle incompatibilità derivanti dalle norme cheregolano altre attività sanitarie, quali:

• Medico dipendente dello Stato;

• Medico dipendente della Regione;

• Medico dipendente (Università, AziendaOspedaliera, ASL) con incarico a tempo pieno;

• Medico convenzionato con l’ASL (SpecialistaAmbulatoriale interno).

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Case di Cura

Incompatibilità

1 Legge 23 dicembre 1978, n. 883. Istituzione del Servizio SanitarioNazionale.

2 Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accredi-tamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

3 Legge 24 luglio 1985, n. 409. Istituzione della professione sanita-ria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimen-to e alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadi-ni di Stati membri delle Comunità Europee.

4 Legge 12 febbraio 1968, n. 132. Enti ospedalieri e assistenza ospe-daliera.

5 DPR 27 marzo 1969, n. 128. Ordinamento interno dei serviziospedalieri, art. 5 - Attribuzioni del direttore sanitario.

Il direttore sanitario dirige l’ospedale cui è preposto, ai fini igieni-co-sanitari, e ne risponde al presidente o al sovrintendente sanita-rio, ove esista.

Il direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campodella medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale edell’educazione sanitaria; propone iniziative per la preparazione el’aggiornamento del personale da lui dipendente; sottopone alpresidente dei consiglio di amministrazione, sentito il consigliodei sanitari o il consiglio sanitario centrale, gli schemi di normeinterne per l’organizzazione dei servizi tecnico-sanitari; stabiliscein rapporto alle esigenze dei servizi l’impiego, la destinazione, iturni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed ese-cutivo addetto ai servizi sanitari dell’ospedale cui è preposto inbase ai criteri fissati dall’amministrazione, dandone comunicazio-ne alla direzione amministrativa ed al sovrintendente ove esista;ha la vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal puntodi vista disciplinare; propone all’amministrazione le sostituzionitemporanee dei personale sanitario; promuove l’attività culturale,scientifica e didattica nell’ospedale; vigila sull’archivio delle car-telle cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici sanitari e presen-ta al presidente o al sovrintendente, ove esista, la relazione annua-le sull’andamento sanitario dell’ospedale; propone all’ammini-strazione, d’intesa con i primari ed i responsabili dei servizi sani-tari, l’acquisto e la scelta degli apparecchi, attrezzature ed arredisanitari previo parere del consiglio dei sanitari o del consigliosanitario centrale quando prescritto; esprime parere, ai fini sanita-ri, circa le trasformazioni edilizie; vigila sulle provviste necessarieper il funzionamento sanitario dell’ospedale e per il mantenimen-to dell’infermo; controlla la regolare applicazione delle tariffedelle prestazioni sanitarie; cura la sollecita trasmissione alle auto-rità competenti delle denunce delle malattie contagiose riscontra-te in ospedale e di ogni altra denuncia prescritta dalle disposizio-ni di legge; rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dal-l’amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certi-ficazione sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale; pre-siede e convoca il consiglio dei sanitari.

Il direttore sanitario, negli enti nei quali non esista il sovrinten-dente sanitario, assume le attribuzioni e i poteri per questo ultimostabiliti nell’articolo precedente.

Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le fun-zioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un primariodi ruolo.

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6 Codice di Deontologia Medica 2006, art. 67. È vietato al medico col-laborare a qualsiasi titolo o di favorire, anche fungendo da prestanome,chi eserciti abusivamente la professione. Il medico che nell’esercizio pro-fessionale venga a conoscenza di prestazioni mediche o odontoiatricheeffettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamentodell’abusivismo, è obbligato a farne denuncia all’Ordine territorialmentecompetente.

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AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLESTRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

La Legge n. 22/2002 della Regione Veneto“Autorizzazione e Accreditamento delle StruttureSanitarie” ha definito i criteri e i requisiti per chie-dere e ottenere autorizzazione e accreditamentocome segue:

1. Studio Medico non soggetto ad autorizzazione:si tratta di studio dove esercitano in forma auto-noma professionisti medici singoli e/o associatidella stessa specialità utilizzando metodiche noninvasive. Tali professionisti hanno l’obbligo diinviare all’ASL di competenza una dichiarazionein ordine alla tipologia di attività svolta e alleprestazioni erogate.

2. Ambulatorio Specialistico: si tratta di studi in cuiesercitano in forma autonoma e/o associata profes-sionisti medici e odontoiatri che utilizzano metodi-che invasive. In tal caso è necessario presentare alComune ove si svolge l’attività istanza di autoriz-zazione all’apertura e all’esercizio dello studio.

3. Anche le Strutture Complesse (Poliambulatori,ambulatori, case di cura, centri, istituti, laborato-ri etc.) hanno l’obbligo di ottenere l’autorizzazio-ne all’apertura e all’esercizio, nonché, di indivi-duare un Direttore sanitario responsabile dellastruttura.

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Elenco delle prestazioni definite non invasive:

medicazione; sutura di ferita superficiale;rimozione di punti di sutura; cateterismo uretra-le/vescicale; tamponamento nasale anteriore; fle-boclisi; iniezioni endovenose; lavanda gastrica;iniezione di gammaglobuline e vaccinazioni; ago-puntura; mesoterapia; iniezioni sottocutaneedesensibilizzanti; infiltrazioni peri e intra articola-ri; esami citologici e colturali; rimozione di tappodi cerume; toilette di perionichia suppurata; dre-naggio di ascesso sottocutaneo; atti anestesiologi-ci che non vanno oltre l'anestesia topica o locale.

4. Ambulatorio di Chirurgia, Ambulatorio consala chirurgica, Struttura di chirurgia extrao-spedaliera: hanno l’obbligo di ottenere auto-rizzazione dando evidenza dei requisitirichiesti per legge.

Riferimenti normativi

Nazionali:

• D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino delladisciplina in materia sanitaria, a norma dell'arti-colo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

• D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Norme per larazionalizzazione del Servizio SanitarioNazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30novembre 1998, n. 419.

• DPR 14 gennaio 1997, n. 14. Approvazione del-l’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ealle province autonome di Trento e di Bolzano, inmateria di requisiti strutturali, tecnologici e orga-nizzativi minimi per l’esercizio delle attività sani-tarie da parte delle strutture pubbliche e private.

Regionali:

• LR 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accre-ditamento delle strutture saniatrie, socio-sanita-rie e sociali.

• DGR 6 agosto 2004, n. 2501. Attuazione della LR16 agosto 2002, n. 22 in materia di autorizzazionee accreditamento delle strutture saniatrie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delleprocedure.

• Nota Regionale 2046 del 27 dicembre 2004.

• Nota Regionale della DGR 2501/2004. Primeindicazioni operative relativamente al settoresanitario.

Tutta la modulistica è disponibile al sito dell’ARSSwww.arssveneto.it oppure al sito dell’Ordine diPadova www.omco.pd.it (link Approfondimenti).

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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ai sensi dell’art. 3 lett. f) del DLCPS 233/461 cosìcome modificato ed integrato dall’art. 6 della Legge409/852, esercitano il potere disciplinare nei confron-ti degli iscritti agli Albi le Commissioni disciplinaridell’Ordine (CAM e CAO)3.

FASE ISTRUTTORIA

L’istruttoria disciplinare siavvia nel caso di ricezione diesposti o segnalazioni (segna-lazioni da parte di enti pub-blici, altri Ordini professiona-li, Autorità Giudiziaria eN.A.S. dei Carabinieri) a cari-co di iscritti.

In forza dell’art. 38 del DPR 221/504 “I sanitari che sirendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio dellaprofessione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro pro-fessionale [….]” possono essere convocati a normadell’art. 39 del DPR 221/50.

Il Presidente della Commissione competente, esami-nata la documentazione pervenuta, può decidere diavviare un approfondimento istruttorio sul caso.

Conclusa la fase di approfondimento istruttorio ilPresidente può:

• convocare l’iscritto a norma dell’art. 39 del DPR221/50, che così dispone: “Quando risultano fattiche possono formare oggetto di procedimento discipli-nare, il presidente, verificatene sommariamente le cir-costanze, assume le opportune informazioni e, dopoaver inteso il sanitario, riferisce alla Commissioneper le conseguenti deliberazioni”.

• decidere autonomamente di archiviare la pratica,non ravvisando elementi deontologicamente rile-vanti nel comportamento del sanitario (art. 38DPR 221/50).

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FASE ISTRUTTORIA• RICEZIONE ESPOSTI/SEGNALAZIONI• APPROFONDIMENTO DEL CASO• CONVOCAZIONE/ARCHIVIAZIONE• ART. 38 DPR 221/50.

CONVOCAZIONEEX ART. 39 DPR 221/50

ARCHIVIAZIONE

FINE ISTRUTTORIA

Dopo l’audizione il Presidente trasmette gli atti allaCommissione di disciplina oppure dispone l’archi-viazione della pratica.

APERTURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La Competente Commissione di disciplina,una volta raggiunto il convincimento chesussistano fatti idonei e presupposti per sot-toporre a giudizio il sanitario, deliberal’apertura di procedimento disciplinare,notificando la decisione all’interessato.

CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE

Il giorno fissato per la celebrazione del giudiziodisciplinare il sanitario, che deve comparire perso-nalmente, può farsi assistere da un avvocato di fidu-cia e/o da consulenti tecnici, questi ultimi però solose ammessi dalla Commissione disciplinare.

Il relatore del procedimento disciplinare riferisce aipresenti sui fatti addebitati, sulle norme deontologi-che violate, sull’audizione, sulle prove e documenta-zioni raccolte.

Dopodiché viene data laparola al sanitario chepuò motivare e giustifi-care il proprio compor-tamento. Concluso il dibattimen-to la Commissione siriunisce in Camera diConsiglio e decide:

•di comminare una sanzione disciplinare;

•l’eventuale archiviazione.

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NOTIFICA APERTURA PROCEDIMENTO

DISCIPLINARE

Art. 45 DPR 221/50. Nel giorno fissato per ilgiudizio, il relatoreespone i fatti addebitatie le circostanze emersedall'istruttoria; quindiviene sentito, ove siapresente, l'incolpato. L'incolpato deve com-parire personalmente. [….]

ARCHIVIAZIONE

TRASMISSIONE ATTIALLA COMMISSIONE

AUDIZIONE

SANZIONI DISCIPLINARI

L’art. 40 del DPR 221/50 individua le sanzioni disci-plinari che possono essere applicate dalle competen-ti Commissioni di disciplina, che sono:

1) l’avvertimento;

2) la censura;

3) la sospensione;

4) la radiazione.

NOTIFICA DECISIONE

La decisione assunta dalla Commissione a conclu-sione della celebrazione del giudizio disciplinareviene notificata all’interessato, al Ministero dellaSalute e alla Procura della Repubblica (Enti legit-timati a promuovere il procedimento disciplinaree a proporre eventualmente ricorso avverso ladecisione della Commissione).

RICORSO ALLA CCEPS E IN CASSAZIONE

La sanzione disciplinare diviene esecutiva qualoraentro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificail sanitario o le autorità legittimate per legge nonpropongano ricorso alla CCEPS5 presso il Ministerodella Salute. Se il sanitario propone ricorso allaCommissione Centrale il procedimento disciplinarerimane aperto e l’esecutività della sanzione è sospesafino al pronunciamento della CCEPS.

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Art. 40 DPR 221/501) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non

ricadere nella mancanza commessa; 2) la censura, che é una dichiarazione di biasimo per la man-

canza commessa; 3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata

da uno a sei mesi, salvo quanto é stabilito dal successivoart. 43;

4) la radiazione dall’Albo.

Quando le sanzioni disciplinari divengono esecutivenel caso di Avvertimento e Censura viene datacomunicazione all’interessato, al Ministero dellaSalute e alla Procura della Repubblica.

Nel caso invece di sospensione dall’esercizioprofessionale o di radiazione dall’Albo la decisioneviene comunicata anche agli Enti di cui all’art. 2 delDPR 221/50.

Se la Commissione Centrale non accoglie il ricorso olo accoglie solo parzialmente, il sanitario (e anche leAutorità legittimate per legge a ricorrere in primogrado) può presentare ricorso dinnanzi alla Corte diCassazione.

Detto ricorso può essere proposto entro e non oltre60 giorni dalla data di notifica della decisione dellaCCEPS. Il ricorso per Cassazione non ha effettosospensivo, per cui la sanzione comminata divienecomunque esecutiva.

1 DLCPS 13 settembre 1946, n. 233. Ricostituzione degli Ordini delleprofessioni sanitarie e disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

2 Legge 24 luglio 1985, n. 409. Istituzione della professione sanitariadi odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ealla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini diStati membri delle Comunità Europee.

3 CAM: Commissione Albo Medici Chirurghi; CAO: CommissioneAlbo Odontoiatri.

4 DPR 5 aprile 1950, n. 221. Regolamento per la esecuzione del decretolegislativo 13 settembre 1946, n.233, sulla ricostituzione degli Ordinidelle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle profes-sioni stesse.

5 CCEPS: Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie.

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ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

DEFINIZIONE

Il Sistema ECM è lo strumento per garantire la for-mazione continua finalizzata a migliorare le compe-tenze e le abilità cliniche, tecniche e managerialidegli operatori sanitari, con l’obiettivo di assicurareappropriatezza, sicurezza ed efficacia all’assistenzaprestata dal Servizio Sanitario Nazionale(dall’Accordo Stato Regioni – Riordino del Sistema diFormazione Continua in Medicina – 1 agosto 2007).

COMPETENZE DELL’ORDINE

Nell’ambito dell’Educazione Continua in medicinal’Ordine ha delle funzioni precise:

• “promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilita-re il progresso culturale degli iscritti”. Attribuzione pre-vista al punto d) dell’art. 3 del DLCPS 13 Settembre1946, n. 2331;

• promuovere e vigilare su quanto disposto dalCodice di Deontologia Medica all’art. 19 degli“Obblighi professionali - Aggiornamento e forma-zione professionale permanente”:

“Il medico ha l’obbligo di mantenersi aggiornato inmateria tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestio-nale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo conti-nuo delle sue conoscenze e competenze in ragione del-l’evoluzione dei progressi della scienza e di confronta-re la sua pratica professionale con i mutamenti dell’or-ganizzazione sanitaria e della domanda di salute deicittadini. Il medico deve altresì essere disponibile a tra-smettere agli studenti e ai colleghi le proprie conoscen-ze e il patrimonio culturale ed etico della professione edell’arte medica”.

Nell’ambito del programma di Formazione Continua inMedicina, quindi, i compiti degli Ordini sono schemati-camente riassumibili nelle seguenti attività:

• Provider di eventi formativi su tematiche specifichequali etica, deontologia professionale e legislazionesanitaria;

• Referente istituzionale per la valutazione dellaqualità degli eventi formativi;

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• suggerimento degli obiettivi formativi nazionali,regionali e specifici per ogni categoria sanitaria incollaborazione con la Commissione Nazionale ECMe la Conferenza Stato-Regioni;

• certificazione dei crediti ECM acquisiti dagli iscritti.

Al fine di dare una corretta ed esaustiva attuazionealle sopra riportate competenze, l’Ordine di Padova,oltre ad offrire ai propri iscritti corsi di formazioneresidenziale accreditati, fornisce un servizio di con-sulenza a tutti gli iscritti.

Di seguito si riportano i chiarimenti richiesti conmaggiore frequenza in materia di ECM.

NUMERO DI CREDITI DA CONSEGUIRE ANNUALMENTE.

La Commissione Nazionale ha stabilito in 150 i creditiformativi utili per il triennio 2011/2013, con uno “scon-to” di 10 crediti formativi l’anno in favore dei “virtuosi”,cioè coloro che nel triennio precedente (2008/2010)hanno accumulato almeno 90 crediti formativi. LaDeterminazione della CNFC (Commissione Nazionaleper la Formazione Continua) deve essere oggetto diAccordo Stato Regione in quanto ricade tra i provvedi-menti precettivi per le Regioni.

Si ricorda che i Crediti formativi previsti per il triennio2008-2010 erano 150, da suddividere in 50 (minimo 25,massimo 75) per ogni anno. Per quel triennio potevanoessere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60crediti già acquisiti negli anni precedenti.

DA DOVE DISCENDE L’OBBLIGATORIETÀ DI CONSEGUIRE I

CREDITI ECM

Chiunque abbia rapporti con il SSR è tenuto a ritenereobbligatorio il conseguimento dei crediti ECM, sia essodipendente di struttura pubblica o privata, sia esso libe-ro professionista che ha rapporti con strutture accredita-te con il SSR.

Il criterio del rapporto con il SSN e di conseguenza conil SSR si evince dall’art. 16 quater del D.Lgs. 229/992.La norma appena citata è stata e continua ad essere

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soggetta a numerose interpretazioni, in quanto se alprimo comma si prevede come «requisito indispensa-bile la formazione continua per svolgere attività pro-fessionale in qualità di dipendente o libero professioni-sta per conto di strutture sanitarie pubbliche o private»al terzo comma diventa «requisito essenziale» in capoalle strutture sanitarie private per ottenere o mantene-re l’accreditamento con il SSN.

Dalla normativa sopra riportata l’unico caso non trat-tato sarebbe quello della struttura sanitaria privatanon accreditata. Per questa ipotesi si applicherebberole prescrizioni dettate dalla normativa della RegioneVeneto in materia di autorizzazione e accreditamentodelle strutture sanitarie private site nel territorio dellaRegione e, in particolare, la Legge n. 22 del 20023 e isuccessivi regolamenti attuativi che, nei requisitiorganizzativi, gestione delle risorse umane, prevedela formazione continua e l’aggiornamento.

COME SAPERE QUANTI CREDITI HA ACQUISITO FINO A OGGI

IL SANITARIO E AVERE UN BILANCIO DEI CREDITI EFFETTIVA-MENTE ACQUISITI ANNUALMENTE?

Si riporta l’Accordo Stato-Regioni dell’1 Agosto 2007concernente il “Riordino del sistema di Formazione con-tinua in medicina” relativo al ruolo degli Ordini eCollegi in materia di certificazione dei crediti formativi:

“Gli Ordini professionali rivestono il ruolo di garante dellaprofessione e di certificatore della formazione continua. Invirtù delle significative caratteristiche la Commissione ha affi-dato al Consorzio di tutti gli Ordini, collegi e associazioni pro-fessionali (COGEAPS) il compito di attivare e gestire un’ana-grafe dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari nelcorso del quinquennio sperimentale. Gli Ordini, in conse-guenza del patrimonio di dati e di conoscenze a loro disposi-zione, acquisiti in virtù dell’anagrafe dei crediti formativi e delcompito di certificatori, potranno altresì garantire l’appropria-tezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formati-vi e alla professione svolta, nonché del buon esito delle strate-gie formative poste in essere, svolgendo una funzione di con-sulenza verso i propri associati e di indirizzo, in sede diCommissione, per l’armonizzazione tra offerta e partecipazio-ne formativa. Gli Ordini e Collegi possono rivestire anche lafunzione di produttori di formazione continua limitatamenteagli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione”.

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COME SI DEVE COMPORTARE CHI È ESONERATO DALL’OBBLI-GO DI CONSEGUIRE I CREDITI ECM?

Ricordando che è esonerato dall’obbligo di conseguirecrediti ECM:

• il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’este-ro, corsi di formazione post-base propri della catego-ria di appartenenza (corso di specializzazione, dottora-to di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico elaurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decretodel MURST del 3 novembre 1999, n. 5094, pubblicatonella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazionespecifica in medicina generale, di cui al D.Lgs. 17 agosto1999, n. 3685, emanato in attuazione della Direttiva93/16/CEE in materia di libera circolazione deimedici e di reciproco riconoscimento dei loro diplo-mi, certificati ed altri titoli; formazione complemen-tare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneitàall’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decretodel Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 2706,Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivonazionale per la disciplina dei rapporti con i medicidi medicina generale; corsi di formazione e di aggiorna-mento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1,lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui allaLegge 5 giugno 1990, n. 1357, pubblicata nella G.U. n.132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione(anno di frequenza);

• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni inmateria di tutela della gravidanza di cui alla Legge 30dicembre 1971, n. 12048 (astensione obbligatoria) esuccessive modificazioni;

• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni inmateria di adempimento del servizio militare di cui allaLegge 24 dicembre 1986, n. 9589 e successive modifi-cazioni.

È indispensabile conservare la documentazione com-provante la facoltà della fruizione dell’esonero, datal’impossibilità di frequentare i corsi.

L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto ilperiodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usu-fruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

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Si precisa inoltre che:

• nel caso in cui il periodo di assenza dal lavororicadesse a cavallo di due anni, l’anno di validitàper l’esenzione dai crediti sarà quello in cui ilperiodo di assenza risulta maggiore. Ad esem-pio: se l’astensione obbligatoria cade nel periododa settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzionedall’obbligo di acquisire i crediti sarà validaesclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno2003 non si devono acquisire i crediti.

• Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzionenon possono essere portati in detrazione per l’an-no successivo, in quanto vengono assorbiti daldiritto di esonero dell’operatore per le tipologieindicate precedentemente.

CHE VALORE HANNO I CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI

ALL’ESTERO?

Gli eventi formativi che si svolgono all’estero devo-no essere preventivamente accreditati dallaCommissione ECM a cura della corrispondentesocietà scientifica, associazione professionale,Ordine o Collegio professionale italiani.

CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI ALL’ESTERO.

Per quanto attiene alla possibilità per un professionistasanitario di conseguire crediti formativi all’estero e chetali crediti possano essere riconosciuti dal sistemaECM italiano è utile fare le seguenti precisazioni:

• Italia, Croazia e Slovenia hanno firmato un pro-tocollo d’intesa che prevede il riconoscimentoreciproco dei crediti Ecm acquisiti in uno dei trePaesi;

• la normativa ECM (Accordo Stato-Regioni 10Agosto 2007 –Tipologia dei crediti da acquisire)prevede la possibilità per un professionista diacquisire all’estero (Paesi UE, USA, Canada) credi-ti formativi che verranno riconosciuti con un valo-re pari al 50% di quelli assegnati all’evento forma-tivo dal provider straniero. Per la registrazione ditali crediti (Accordo Stato-Regioni 5 Novembre2009 – Attività formative realizzate all’estero) ilprofessionista dipendente o convenzionato dovrà

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dimostrare all’Ente accreditante di riferimento(Commissione Nazionale ECM, Regione/Provincia Autonoma), ovvero al soggetto da essoindicato (es.: ufficio formazione dell’Azienda pres-so cui presta servizio), di aver frequentato il corsoe di aver superato il test di apprendimento. Lastessa Azienda provvederà all’invio dei datiall’Agenas e al Cogeaps.

l liberi professionisti dovranno invece esibire ladocumentazione al proprio Ordine professiona-le, che provvederà all’invio dei relativi creditiall’Agenas e contestualmente al Co.Ge.A.P.S.(Comunicazione FNOMCEO del 6/07/11).

COSA FARE CON L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ALL’EVENTO FORMATIVO O AL PFA?

L’attestato deve essere scrupolosamente conservatodal professionista ai fini della verifica dell’aggiorna-mento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni,Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che sarannosuccessivamente rese note sul sito a cura dellaSegreteria della Commissione.

COME SI DEVE COMPORTARE, AI FINI DEGLI OBBLIGHI

ECM, CHI SI RECA PER UN LUNGO PERIODO ALL’ESTERO?

Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che sog-giornano all’estero per giustificati motivi (per esem-pio Legge n. 26 dell’11 febbraio 198010) o per attivitàlavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM.

Si ricorda che occorre conservare la documentazionecomprovante la facoltà della fruizione dell’esonero,data l’impossibilità di frequentare i corsi.

L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido pertutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggettiinteressati usufruiscono o sono assoggettati alle predettedisposizioni.

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DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGATORIETÀ DI ACQUISIRE

I CREDITI ECM.

Il debito formativo decorre dall’anno successivo aquello di conseguimento del titolo e dell’iscrizioneall’Albo o al Collegio di riferimento. Se la data diiscrizione all’Albo professionale non è immediata-mente successiva alla data del conseguimento deltitolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’ob-bligo formativo vigente dall’anno successivo a quel-lo di iscrizione.

(Alcuni riferimenti sono tratti dai siti www.agenas.it,

www.cogeaps.it)

1 DLCPS 13 settembre 1946, n. 233. Decreto legislativo del Capo provvi-sorio dello Stato. Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanita-rie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

2 D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. Norme per la razionalizzazione delServizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30novembre 1998, n. 419.

3 LR 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strut-ture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

4 Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509. Regolamento recante normeconcernenti l'autonomia didattica degli atenei.

5 D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Attuazione della direttiva 93/16/CEE inmateria di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimen-to dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva93/16/CEE.

6 DPR 28 luglio 2000, n. 270. Regolamento di esecuzione dell'accordocollettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medi-cina generale.

7 Legge 5 giugno 1990, n. 135. Piano degli interventi urgenti in materiadi prevenzione e lotta all'AIDS.

8 Legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Tutela delle lavoratrici madri.

9 Legge 24 dicembre 1986, n. 958. Norme sul servizio militare di leva esulla ferma di leva prolungata.

10Legge 11 febbraio 1980, n. 26. Norme relative al collocamento in aspet-tativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipenden-te dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.

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PRIVACY – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

COMPETENZE DELL’ORDINE

Tra i vari servizi di consulenza rivolti agli iscritti vi èquello in materia di trattamento dei dati personali.Tale servizio, pur non rientrando tra quelli previstidalla normativa vigente come competenza ordinisti-ca diretta, è ugualmente ricompreso a pieno titolo traquelli offerti dall’Ordine di Padova, atteso che l’inte-resse tutelato è in primis quello del cittadino/pazien-te che si rivolge al professionista sanitario, medicoe/o odontoiatra, il quale è chiamato al rispetto siadelle norme deontologiche, sia delle norme di leggecome appunto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

CODICE DEONTOLOGICO

Da una breve disamina del Codice deontologico èutile rilevare quali sono gli articoli di particolare inte-resse per la materia trattata che nello specifico sono:

• Art. 10 - Segreto professionale – “Il medico devemantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato odi cui venga a conoscenza nell’esercizio della profes-sione. La morte del paziente non esime il medico dal-l’obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoicollaboratori dell’obbligo del segreto professionale.L’inosservanza del segreto medico costituisce man-canza grave quando possa derivarne profitto proprioo altrui ovvero nocumento della persona assistita o dialtri”;

• Art. 11 - Riservatezza dei dati personali – “Ilmedico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trat-tamento dei dati personali del paziente e particolar-mente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita ses-suale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamen-to dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, pre-vio consenso del paziente o di chi ne esercita la tute-la. [……]. Il consenso specifico del paziente vale perogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solonei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dallalegge”;

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• Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili – “Almedico, è consentito il trattamento dei dati perso-nali idonei a rivelare lo stato di salute del pazien-te previa richiesta o autorizzazione da parte diquest’ultimo, subordinatamente ad una preventi-va informazione sulle conseguenze e sull’opportu-nità della rivelazione stessa. Al medico peraltro èconsentito il trattamento dei dati personali delpaziente in assenza del consenso dell’interessatosolo ed esclusivamente quando sussistano le speci-fiche ipotesi previste dalla legge”;

• Art. 25 - Documentazione clinica – “Il medicodeve, nell’interesse esclusivo della persona assi-stita, mettere la documentazione clinica in suopossesso a disposizione della stessa o dei suoilegali rappresentanti o di medici e istituzioni da essaindicati per iscritto”;

• Art. 26 - Cartella clinica – “La cartella clinica[……] deve inoltre registrare il consenso del pazien-te al trattamento dei dati sensibili”.

(I citati articoli sono consultabili nel sito dell’Ordinewww.omco.pd.it).

Per quanto attiene invece al D.Lgs. n. 196/2003,“Codice in materia di protezione dei dati personali”,per agevolare la corretta applicazione delle prescri-zioni previste dalla normativa da parte dei professio-nisti sanitari l’Ordine mette a disposizione degliiscritti una serie di facsimili dei seguenti documenti:

a) Documento Programmatico di Sicurezza (DPS);

b) Informativa sintetica da dare ai pazienti;

c) Consenso al trattamento dei dati da farsi rila-sciare dal paziente;

d) Nomina di incaricato al trattamento;

e) Dichiarazione di avvenuta formazione persostituti e associati.

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Di particolare rilevanza per la materia trattatarisultano i punti a) e d) di cui si riporta un breveapprofondimento.

a) Per quanto riguarda il DPS, medici e odontoia-tri liberi professionisti e/o convenzionati conil SSN, Titolari di uno studio o di un ambula-torio o studio associato, entro il 31 marzo di ognianno, devono predisporre il documento pro-grammatico sulle misure di sicurezza per iltrattamento dei dati personali e sensibilimediante l’ausilio di strumenti elettronici dicui agli articoli rispettivamente 34 e 35 delD.Lgs. 196/03. Il DPS deve essere custoditodal Titolare del trattamento o in sua vece dalResponsabile del trattamento nel caso ilTitolare ne abbia nominato uno. Il DPS nondeve comunque essere inviato ad alcuna auto-rità, ma va esibito in caso di richiesta da partedell’Autorità competente. Il Documento deveriportare sempre una data certa.

Al Titolare competono le decisioni relativealle finalità e modalità di trattamento deidati, nonché eventualmente la nomina delResponsabile e dell’Incaricato.

Nel DPS deve essere riportata chiaramente latipologia di dati personali e sensibili che ven-gono trattati per l’esercizio dell’attività sani-taria, quali ad esempio quelli relativi a:

• cartella clinica paziente; dati anagraficipaziente; dati anagrafici dipendenti; datifornitori.

In fase di ricognizione per la stesura del DPSil Titolare del trattamento dovrà accertate tral’altro se presso la struttura/studio vengonoeseguite le operazioni di trattamento diseguito elencate e in caso affermativo dovràindicarle nel documento:

• raccolta; registrazione; aggiornamento; con-servazione; modificazione; comunicazione;cancellazione dei dati.

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Il DPS deve contenere anche l’indicazionedelle misure di protezione adottate per evita-re rischi di distruzione, danneggiamento operdita dei dati, accesso non autorizzato altrattamento e accesso non consentito o nonconforme alle finalità della raccolta quali:

• parola chiave per accesso elaboratore;

• eventuali più parole chiave se presentidiversi incaricati;

• periodica modifica della parola chiave;

• predisposizione di copia su supportomagnetico;

• adozione delle misure idonee per il ripri-stino dell’accesso ai dati.

d) L’incaricato del trattamento dei dati, senominato, opera sotto la diretta responsabili-tà e controllo del Titolare al trattamento o, seprevisto, del Responsabile. L’atto di nominadell’incaricato delle avvenire per iscritto edeve riportare la firma dello stesso per accet-tazione. In sostanza si tratta di un’autorizza-zione a compiere le operazioni di trattamen-to dei dati personali, previa formazione.

Infine è utile ricordare che i facsimili sopra men-zionati sono scaricabili dal sito dell’Ordinewww.omco.pd.it cliccando sulla finestraApprofondimenti - professionali – Privacy.

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ENPAM - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZAE ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI

Introduzione

Il tema della Previdenza, pur non rientrando neicompiti precipui dell’Ordine indicati dalla leggeistitutiva, è un tema molto sentito dagli iscritti.L’informazione viaggia per i temi fondamentalisul bollettino dell’Ordine, mentre l’informazione”veloce”, le ultime notizie, vengono inserite nelsito dell’Ordine o inviate agli iscritti con la newsletter telematica.

Al tema sono stati dedicati nel tempo diversiConvegni dove rappresentanti dell’Ente di previ-denza hanno risposto ai dubbi legittimi nati nelclima di incertezza degli ultimi anni; rimane peròfondamentale la consulenza fornita presso l’Ordineperché ogni medico ha la sua storia professionale.

Ci limitiamo in questa sede a fornire le indicazionigenerali sul “come funziona” relativamenteall’ENPAM, anche se in sede di consulenza potran-no essere fornite informazioni più dettagliate epersonalizzate.

La contribuzione

FONDO GENERALE - Quota A

• Iscrizione obbligatoria e automatica per tutti gliiscritti agli Albi professionali degli Ordini conpagamento di una quota annuale, a parità di etàanagrafica, uguale per tutti.

FONDO GENERALE - Quota B

• Pagamento obbligatorio del 12,5% (liberi profes-sionisti puri) o del 2% (se già soggetti ad altra con-tribuzione obbligatoria - dipendenza o conven-zione) sul reddito prodotto con l’attività liberoprofessionale medica/odontoiatrica.

FONDI SPECIALI

• Iscrizione obbligatoria per medici/odontoiatriconvenzionati con il SSN (MMG, PLS, CA, SAI,Specialisti esterni). Pagamento effettuato diretta-mente dalle ASL.

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Riscatti

• Quota A: allineamento

• Quota B: laurea e specialità, servizio militare,allineamento

• MMG/CA: laurea e corso di formazione specifi-ca in Medicina generale, servizio militare, alli-neamento

• PLS: laurea e specialità, servizio militare, alli-neamento

• Specialisti ambulatoriali: laurea, specialità, alli-neamento

• Specialisti esterni: laurea e specialità

Ricongiunzione

• Per tutti i fondi attivi.

Prestazioni straordinarie

• Fondo generale: concesse in caso di spese straor-dinarie documentate

• Prestazioni aggiuntive quota B: per invaliditàtemporanea, assistenza domiciliare, calamitànaturali

• Indennità di maternità: corrisposta alle libereprofessioniste (ove non presente altro ente ero-gante)

• Invalidità temporanea: fondi speciali

Pensioni

• Anzianità: solo per i Fondi Speciali

• Vecchiaia: per tutti i Fondi

• Reversibilità o indiretta: per tutti i Fondi

• Invalidità: per tutti i fondi (l’invalidità deve esse-re totale e permanente)

• Totalizzazione

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ENPAM – Ente Nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri

La contribuzione

Ai fini pensionistici è prevista una contribuzione didue tipi: una contribuzione obbligatoria, dovuta inquanto iscritti a un Ente previdenziale con iscrizioneprevista per legge, e una contribuzione facoltativadovuta nel caso in cui il sanitario chieda di effettua-re il riscatto degli anni relativi al corso legale di stu-dio (laurea e specialità) o degli anni del servizio mili-tare, o il riscatto di allineamento contributivoall’ENPAM.

La contribuzione obbligatoria

I contributi previdenziali sono versati dagli iscrittiall’ENPAM nei due Fondi istituiti dall’Ente: il Fondodi Previdenza Generale e i Fondi Speciali.

Il Fondo di Previdenza Generale è costituito da duegestioni separate denominate Quota A e Quota B.

• Alla Quota A versano obbligatoriamente i contri-buti previdenziali tutti i medici e gli odontoiatridal mese successivo all’iscrizione al relativo Alboe fino al compimento del 65esimo anno di etàanagrafica, ovvero a richiesta fino al 70esimoanno di età. Oltre alla quota relativa al contribu-to previdenziale, tutti gli iscritti sono tenuti alversamento annuale del “Contributo maternità,adozione e aborto”;

• Alla Quota B versano i loro contributi i liberi pro-fessionisti, nella misura del 12,50% del redditoprofessionale netto prodotto l’anno precedenteall’anno di imposizione, con esclusione di tuttiquei redditi già soggetti ad altra forma previden-ziale obbligatoria e sino ad un importo stabilitoannualmente dall’ente, oltre il quale il contributodiviene dell’1% di cui solo lo 0,50% pensionabile.Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra versi con-tributi previdenziali obbligatori presso altri Fondidi previdenza a seguito di una attività stabile econtinuativa, oppure sia titolare di pensione, puòchiedere di essere ammesso alla contribuzioneridotta nella misura del 2% e con gli stessi limitiprevisti per la contribuzione intera.

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I Fondi Speciali sono quei fondi presso i quali versanoi loro contributi i medici e gli odontoiatri che hannoun rapporto professionale in convenzione con ilServizio Sanitario Nazionale. I Fondi Speciali sonosuddivisi in tre “blocchi”:

• Medici generici, pediatri di libera scelta, addettial servizio di continuità assistenziale ed emer-genza territoriale.

• Specialisti Ambulatoriali (SAI) operanti negliIstituti del SSN o nell’ambito della Medicina deiservizi.

• Specialisti Esterni che svolgono la loro attività inregime di accreditamento con il SSN. Presso ilfondo degli specialisti esterni versano i loro con-tributi anche le società professionali mediche eodontoiatriche e le società di capitale operanti inregime di accreditamento con il SSN. Nelladenuncia all’ENPAM presentata dalle societàdevono essere indicati i nominativi dei soggettiche hanno contribuito alla produzione del fattu-rato evidenziando per ciascun soggetto l’importocontributivo spettante.

La contribuzione facoltativa – I riscatti

I riscatti che possono essere effettuati dagli iscrittiENPAM sono: il riscatto degli anni di laurea e di spe-cialità, il riscatto del servizio militare e il riscatto diallineamento.

In caso di doppia attività del sanitario come Medicoo Odontoiatra convenzionato con il SSN e LiberoProfessionista, il riscatto deve essere effettuato pres-so i Fondi Speciali.

Il pagamento dei contributi di riscatto può essereeffettuato in unica soluzione ovvero in rate semestra-li. Il pagamento rateale avviene in un numero di anninon superiore a quelli da riscattare aumentati del50% (comunque entro la data di decorrenza dellapensione), con una maggiorazione pari all’interesselegale in vigore secondo la normativa vigente.

Al fine del calcolo della pensione si tiene conto esclu-sivamente dei contributi versati. Il mancato paga-mento, o il mancato inizio dei versamenti ratealientro il termine indicato dall’ENPAM, comporta larinuncia al riscatto.

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I due Fondi, il Fondo di Previdenza Generale e iFondi Speciali, prevedono requisiti specifici perpoter accedere al riscatto.

IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE. QUOTA A.

In questo Fondo l’unico riscatto possibile è il riscat-to di allineamento, utilizzato per allineare alla con-tribuzione prevista per gli ultraquarantenni periodia contribuzione inferiore. L’unico requisito perpoter accedere al riscatto è l’anzianità contributivasuperiore a 5 anni.

IL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE. QUOTA B.

I requisiti per accedere ai riscatti di laurea, specialità,servizio militare e anzianità precontributiva pressoquesto fondo sono: età inferiore ai 65 anni, iscrizioneall’albo professionale, anzianità contributiva supe-riore a 10 anni di cui almeno uno maturato nell’ulti-mo triennio, non contribuire ad altra forma di previ-denza obbligatoria compresi i Fondi SpecialiENPAM, per il riscatto del servizio militare non avergià usufruito dei benefici presso altre gestioni, nonaver presentato domanda per invalidità permanente,non aver rinunciato da meno di due anni ad analogoriscatto.

Possono essere riscattati: fino a un massimo di 10anni, gli anni relativi al corso di laurea e specialità;fino a un massimo di 10 anni gli anni relativi ad atti-vità svolta prima dell’istituzione del fondo; per ilmilitare solo i periodi non coincidenti con periodi giàcoperti da contribuzione effettiva o riscattata.

Per accedere al riscatto di allineamento, l’iscrittodeve contribuire per la Quota B nella misura interaprevista (12,50%), non deve aver presentato doman-da di invalidità permanente, non deve aver rinuncia-to a un riscatto analogo da meno di due anni e deveavere un’anzianità contributiva di almeno 5 anni dicui uno maturato nell’ultimo triennio.

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I FONDI SPECIALI.

Gli iscritti ai Fondi Speciali possono riscattare glianni di laurea, di specialità solo se necessaria allosvolgimento dell’attività in convenzione (i medici dimedicina generale possono riscattare solo il corso diformazione in medicina generale), il periodo del ser-vizio militare e i periodi di attività svolta a rapportoprofessionale con i disciolti Istituti mutualistici per iquali non vi è stata contribuzione ENPAM. I requisi-ti per accedere a questi riscatti sono: età inferiore ai65 anni, rapporto professionale con gli istituti delSSN, anzianità contributiva superiore a 10 anni, peril riscatto del servizio militare non aver già usufruitodei benefici presso altre gestioni, non aver presenta-to domanda per invalidità permanente, non averrinunciato da meno di due anni ad analogo riscatto.

Il riscatto di allineamento può essere effettuato daiMedici di Medicina Generale e di ContinuitàAssistenziale, dai Pediatri di Libera scelta e dagliSpecialisti Ambulatoriali (SAI).

Per i MMG, CA e PLS i requisiti per accedere alriscatto di allineamento sono: non aver compiuto il70esimo anno di età e non essere cessati dal rappor-to convenzionale con gli Istituti del SSN, non averpresentato domanda di prestazione per invaliditàpermanente, aver completato i versamenti relativi adun riscatto analogo o non avervi rinunciato da menodi due anni, avere una anzianità contributiva effetti-va al Fondo non inferiore a cinque anni ed essere inregola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti.

Il riscatto di allineamento per gli SpecialistiAmbulatoriali (SAI) può essere chiesto dall’iscrittoche non abbia cessato l’attività convenzionale, cheabbia almeno 10 anni di contribuzione al Fondo, chenon abbia presentato domanda di invalidità perma-nente e che non abbia presentato analoga domandada meno di 5 anni.

Dal 2001 i contributi di riscatto sono interamentededucibili dall’imponibile IRPEF.

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Ricongiunzione

La ricongiunzione consente di “spostare” i contributiversati da fondi previdenziali chiusi (dove il sanitarionon versa più i contributi), verso altro fondo attivo. Talicontributi non devono essere stati utilizzati per altreprestazioni o liquidati. La ricongiunzione deve coinvol-gere tutti gli Enti presso i quali si è titolari di una posi-zione contributiva non più attiva.

La ricongiunzione dei contributi consente di aumen-tare l’anzianità contributiva per i periodi non coinci-denti e/o di aumentare la base di calcolo per i periodicoincidenti.

La domanda deve essere presentata al fondo dove ilsanitario ha una posizione contributiva attiva. GliUffici, non appena in possesso dei dati contributivicomunicati dagli altri Enti previdenziali, inviano alsanitario una lettera di proposta di ricongiunzione checontiene l’indicazione dei costi e dei benefici pensioni-stici che permetteranno di effettuare le opportune valu-tazioni. Il pagamento può essere effettuato in unicasoluzione ovvero a rate con cadenza mensile. La pre-sentazione della domanda non vincola il sanitarioall’accettazione della proposta.

Le prestazioni straordinarie

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ALL’ISCRITTO E AI SUOI

SUPERSTITI – FONDO GENERALE “QUOTA A”

Requisiti

Le prestazioni vengono erogate:

• agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in con-dizioni economiche disagiate;

• agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti colpitida infortunio, malattia o da eventi di particolaregravità e che versano in precarie condizioni econo-miche;

• il reddito complessivo di qualsiasi natura di talisoggetti non deve essere superiore a 6 volte il mini-mo INPS, aumentato di un sesto per ogni compo-nente il nucleo familiare, escluso il richiedente. Perusufruire delle prestazioni assistenziali deve esserepresentata apposita domanda, per il tramite delcompetente Ordine provinciale dei Medici.

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Ricongiunzione

Prestazionistraordinarie

Tipologia delle Prestazioni

Possono essere erogate prestazioni assistenziali straor-dinarie per:

• spese per interventi chirurgici;

• cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del SSN;

• spese di assistenza a anziani, malati non autosuffi-cienti, portatori di handicap;

• difficoltà contingenti del nucleo familiare, soprav-venute entro i dodici mesi successivi alla malattia oal decesso dell’iscritto;

• spese funerarie;

• spese straordinarie per eventi imprevisti.

Sono, inoltre, previsti sussidi assistenziali nei seguenticasi:

• a orfani ai fini scolastici;

• per l’ospitalità in case di riposo;

• per l’assistenza domiciliare (come da certificazionerilasciata dal competente Ordine provinciale deiMedici);

• per calamità naturali che hanno comportato danniagli immobili adibiti a prima abitazione o studioprofessionale del richiedente.

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE ALL’ISCRITTO E

AI SUPERSTITI – FONDO GENERALE “QUOTA B”

Requisiti

• Le prestazioni vengono erogate ai medici e agliodontoiatri che abbiano contribuito alla gestione di“Quota B” del Fondo di previdenza Generale peralmeno un anno nel triennio anteriore alla presen-tazione della domanda, nonché ai pensionati e aisuperstiti.

• Il reddito complessivo di qualsiasi natura di talisoggetti non deve essere superiore a 6 volte il mini-mo INPS, aumentabile di un sesto per ogni compo-nente il nucleo familiare, escluso il richiedente. Perusufruire delle prestazioni assistenziali deve esserepresentata apposita domanda, per il tramite delcompetente Ordine provinciale dei Medici.

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Tipologia delle Prestazioni

• Prestazioni assistenziali per invalidità tempora-nea;

• Prestazioni assistenziali straordinarie nei casi diinvalidità e premorienza;

• Sussidi assistenziali aggiuntivi per l’assistenzadomiciliare;

• Interventi aggiuntivi per calamità naturali.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ, ADOZIONE E AFFIDAMENTO

A SCOPO DI ADOZIONE

Requisiti

• Nascita di un figlio, adozione o affidamento ascopo di adozione da parte di Sanitarie libereprofessioniste in costanza di iscrizione all’Alboprofessionale.

Domanda da presentarsi a partire dal compimen-to del sesto mese di gravidanza ed entro il termi-ne perentorio di 180 gg. dal parto (o dell’ingressoin famiglia del bambino).

Decorrenza

• L’indennità copre i due mesi precedenti la datadell’evento e i tre mesi successivi alla stessa.

• Esclusivamente in caso di adozione internaziona-le di minore, che abbia già compiuto i 6 anni dietà e fino a 18 anni, l’indennità è riconosciuta inmisura pari ai tre mesi successivi all’ingresso delminore in famiglia.

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO INPS

Requisiti

• Pensione ENPAM lorda inferiore al trattamentominimo INPS.

Decorrenza

• Dal mese successivo a quello della domanda.

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INDENNITÀ PER INVALIDITÀ TEMPORANEA FONDO DEI

MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Requisiti

• Inabilità totale e temporanea con conseguentesospensione di ogni attività professionale.

• Rapporto professionale in atto con gli Istituti delSSN.

• Età inferiore a 70 anni.

Decorrenza

• Spetta a partire dal 31esimo giorno dall’insorgenzadello stato di inabilità e può essere erogata per unperiodo massimo di 24 mesi anche non continuativo.

INDENNITÀ PER INVALIDITÀ TEMPORANEA FONDO DEGLI

SPECIALISTI AMBULATORIALI (SAI)

Requisiti

• Inabilità totale e temporanea con conseguentesospensione di ogni attività professionale.

• Rapporto professionale in atto con gli Istituti delSSN.

• Età inferiore a 70 anni.

Decorrenza

• Spetta dopo 180 giorni di assenza dal servizio,anche non continuativa, negli ultimi 30 mesi (ilperiodo precedente è retribuito dal SSN).

• Non può comunque essere corrisposta per unperiodo anche non continuativo superiore a 18mesi, nell’arco degli ultimi 30 mesi.

INDENNITÀ PER INVALIDITÀ TEMPORANEA FONDO DEGLI

SPECIALISTI ESTERNI

Requisiti

• Inabilità totale e temporanea con conseguentesospensione di ogni attività professionale.

• Rapporto professionale in atto con gli Istituti delSSN.

• Età inferiore a 70 anni.

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Decorrenza

• Spetta a partire dal 31esimo giorno dell’insorgenzadello stato di inabilità e non può essere corrispostaper un periodo superiore a 18 mesi.

Le pensioni

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

Pensione ordinaria di vecchiaia e pensione supplementare

Requisiti

• Compimento del 65esimo anno di età.

In caso di costanza di iscrizione al Fondo: 5 anni dicontribuzione effettiva.

In caso di cancellazione: 15 anni di anzianità contri-butiva utile.

È tuttavia possibile rinviare il pensionamento sino alraggiungimento del 70esimo anno di età, ove l’iscrit-to si avvalga della facoltà di proseguire nella contri-buzione alla “Quota A” del Fondo anche dopo ilcompimento del 65esimo anno di età.

Agli iscritti che contribuiscono al Fondo della Liberaprofessione dopo il 65esimo anno di età, spetta unsupplemento di pensione, che viene liquidato d’uffi-cio dall’Ente ogni triennio, sulla base dei contributiversati nel periodo di riferimento.

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA

Pensione ordinaria di vecchiaia

Requisiti

• Cessazione del rapporto professionale con gliIstituti del SSN dopo il compimento del 65esimoanno di età.

In caso di cessazione della attività prima di tale data,l’iscritto deve aver maturato almeno 15 anni dianzianità contributiva utile (effettiva, riscattata,ricongiunta) per poter godere del trattamento pen-sionistico al compimento del 65esimo anno di età.

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Le pensioni

Pensione ordinaria di anzianità

Requisiti

• Cessazione dal rapporto professionale.

• 40 anni di contribuzione senza limiti di età ovve-ro 58 anni di età congiunti a 35 anni di contribu-zione (effettiva, riscattata, ricongiunta) e 30 annidi anzianità di laurea.

• Per i professionisti transitati alla dipendenza, 40anni di anzianità contributiva.

Trattamento ordinario in capitale

Determinazione della prestazione

Il trattamento ordinario in capitale, é dato dalla con-versione in indennità di una quota pari, nel massi-mo, al 15% della pensione annua (di vecchiaia o dianzianità) maturata, moltiplicata per il coefficientedi capitalizzazione relativo alla età del medico almomento del raggiungimento dei requisiti.

Restituzione dei contributi

Requisiti

• Raggiungimento del 65esimo anno di età.

• In caso di iscrizione al Fondo a tale data: meno di5 anni di anzianità contributiva.

• In caso di cancellazione: anzianità contributivainferiore a 15 anni.

Decorrenza

• Al compimento del 65esimo anno di età.

Pensione indiretta/reversibilità ai superstiti

Requisiti

• Decesso dell’iscritto in costanza di contribuzioneal Fondo/già pensionato.

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Sono considerati superstiti:

• il coniuge;

• i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati,naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizial-mente dichiarati, i figli nati da precedentematrimonio dell’altro coniuge, nonché i super-stiti regolarmente affidati dagli organi compe-tenti a norma di legge ed i superstiti dei qualirisulta provata la vivenza a carico degli ascen-denti, sino al raggiungimento del 21esimo annodi età ovvero sino al 26esimo anno di età se stu-denti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nelcaso in cui i superstiti, prima del decesso del-l’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili inmodo assoluto e permanente a qualsiasi lavoroproficuo, a seguito di accertamento da partedell’apposita Commissione Medica costituitapresso gli Ordini provinciali dei Medici e degliOdontoiatri.

Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a pre-stazione i sopra individuati soggetti:

• i genitori, se a carico dell’iscritto prima del decesso;

• in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratellie le sorelle, sempreché siano totalmente inabili alavoro proficuo e a carico dell’iscritto.

Decorrenza

• Dal mese successivo al decesso.

Pensione di invalidità

Requisiti

• Inabilità assoluta e permanente all’esercizio del-l’attività professionale, accertata dall’appositaCommissione Medica costituita presso ciascunOrdine provinciale dei Medici Chirurghi e degliOdontoiatri. Detta Commissione può avvalersianche della consulenza di esperti in particolaridiscipline. Il Presidente dell’ENPAM o un com-ponente dell’Organo statutario competente da luidelegato, esaminati gli atti della CommissioneMedica Provinciale, può richiedere il pareremedico-legale della Commissione Medica

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Centrale, costituita presso la sede dell’Ente, sullostato di inabilità dell’iscritto. La Commissionecentrale può essere integrata di volta in volta damedici specialisti in particolari discipline, nomi-nati dagli organi statutari della Fondazione.

• Età inferiore ai 65 anni.

• “Quota A”: costanza di contribuzione al Fondo.

• “Quota B”: almeno 1 anno di contribuzione allagestione nel triennio antecedente la decorrenzadella pensione.

Decorrenza

• Dal mese successivo alla cessazione di ogni atti-vità professionale.

• Dal mese successivo alla domanda, se posteriorealla cessazione.

Pensione in regime di totalizzazione

La totalizzazione è un istituto che consente al sanita-rio di raggiungere il requisito minimo per ottenere lapensione. Sono interessati coloro che hanno versato icontributi in due o più Enti previdenziali, senza averraggiunto in alcuno di essi l’anzianità minima previ-sta per ottenere una pensione.

In questo caso, all’anzianità contributiva maturatapresso uno degli Enti si aggiunge quella maturata inaltri Enti.

Successivamente, ciascun Ente procede a un separa-to calcolo della pensione sulla base dell’anzianitàcontributiva effettivamente maturata e versa la rela-tiva quota all’INPS, che provvede all’erogazionedella somma degli importi all’interessato.

La normativa di riferimento e tutta la modulistica possono essere sca-

ricate dal sito www.enpam.it

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VIDIMAZIONE PARCELLE MEDICHE /ODONTOIATRICHE

Con l’entrata in vigore della Legge Bersani(Legge 248/20061), che ha abrogato la tariffaminima degli onorari libero-professionali, la vidi-mazione delle parcelle da parte degli Ordini rima-ne comunque un’attività di competenza delleCommissioni disciplinari.

A conferma della permanenza in capo agli Ordinidella competenza nell’ambito della vidimazionedelle parcelle è d’obbligo richiamare l’art. 2233 delcodice civile. Il menzionato art. 2233 c.c. in merito alcompenso nelle prestazioni d’opera professionaliprevede che: “Il compenso, se non è convenuto dalleparti e non può essere determinato secondo le tariffe o gliusi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’asso-ciazione professionale a cui il professionista appartiene”.

L’abrogazione delle tariffe minime ha abrogato sola-mente il riferimento al Tariffario (tariffario minimoprofessionale DPR n. 81 del. 17 febbraio 19922) daparte degli Ordini. Dunque, pur essendo state libera-lizzate le tariffe per le prestazioni sanitarie spettacomunque alle Commissioni ordinistiche (CAM

3e

CAO4) procedere alla vidimazione delle parcelle

attraverso un visto di congruità che deve tener contodi una serie di parametri tra cui quello della situazio-ne socio-economica delle varie province.

1 Legge 4 Agosto 2006, n. 248 ( Legge Bersani). Conversione in legge,con modificazioni, del DL 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioniurgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e larazionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in mate-ria di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

2 DPR 17 febbraio 1992, n. 81. Approvazione della tariffa minimanazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche edodontoiatriche.

3 CAM: Commissione iscritti all’Albo Medici Chirurghi(Commissione Albo Medici).

4 CAO: Commissione iscritti all’Albo Odontoiatri (CommissioneAlbo Odontoiatri).

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PATROCINI: RICHIESTA E CONCESSIONE

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine concede il patroci-nio a Sanitari, Enti, Associazioni e privati che abbia-no presentato istanza motivata e documentata, uti-lizzando l’apposito modulo predisposto ai fini didare uniformità alle richieste.

Una breve guida, che si riporta di seguito, aiutal’utente alla corretta compilazione del modulo dirichiesta.

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GUIDA NELLA COMPILAZIONE DELLERICHIESTE DI PATROCINIO

Sponsorizzazione: gli organizzatori devonodichiarare se l’evento è sponsorizzato e in casoaffermativo dovranno dichiarare il numerodegli sponsor e la quota di sponsorizzazione.

Tassa di Iscrizione: gli organizzatori devonodichiarare se l’evento è gratuito o se è gravatoda una tassa di iscrizione e l’ammontare dellastessa.

Soggetti: dovranno essere specificati i soggetticui l’evento è rivolto (medici, biologi, personaleparamedico, infermieristico).

Organizzatore o Provider: gli organizzatoridell’evento devono essere chiaramente identifi-cabili (Enti Pubblici o Privati, persone fisiche,Aziende, Associazioni).

Sede di Svolgimento: gli organizzatori devonodichiarare la sede in cui si svolgerà l’evento.

Programma: gli organizzatori devono presen-tare un programma dettagliato dell’evento spe-cificando il nome dei relatori e gli argomentitrattati.

Crediti ECM: gli organizzatori devono dichia-rare se è stata presentata la domanda per otte-nere i crediti ECM. In tal caso dovranno allega-re il codice della pratica e copia della domandacon i dettagli del congresso.

Bilancio Economico: alla fine dell’eventol’Organizzatore dovrà rendere pubblico ecomunicare all’Ordine il bilancio economicodel Convegno.

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AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

I medici e gli odontoiatri che effettuano visite domi-ciliari nel centro storico di Padova all’interno dellaZona a Traffico Limitato (ZTL), devono presentareformale istanza di autorizzazione al ConsiglioDirettivo dell’Ordine.

Il Consiglio Direttivo autorizza l’accesso alle ZTL neicasi in cui il medico o l’odontoiatra debbano effet-tuare visite domiciliari per obbligo contrattuale (ades. Medici Convenzionati di Medicina Generale,Pediatri di Libera Scelta e Medici sul Territorio).

Per tutte le altre attività non è previsto il rilascio del-l’autorizzazione, salvo casi eccezionali debitamentedocumentati.

Per presentare istanza di autorizzazione a circolare inZTL si deve compilare l’apposito modulo reperibilenel sito internet dell’Ordine o presso gli Uffici diSegreteria e allegare:

a) per i medici dipendenti: una dichiarazionedell’Amministrazione di appartenenza che cer-tifichi l’attività domiciliare;

b) per i medici convenzionati: una dichiarazionedell’ASL con indicazione della sede dell’ambu-latorio;

c) per liberi professionisti: autocertificazione ovesi dichiari l’assistenza domiciliare indicando ilnumero approssimativo di pazienti residentinelle Zone a Traffico Limitato.

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In caso di autorizzazione del Consiglio Direttivol’iscritto riceve una comunicazione scritta nellaquale sono indicati gli adempimenti da compiere perottenere il pass per l’accesso alle ZTL, pass che vienerilasciato dal Comando di Polizia Municipale –Ufficio ZTL - del Comune di Padova.

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ALTRI SERVIZI AGLI ISCRITTI

1. CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE

Il Sanitario ha diritto di richiedere alla Segreteria,anche per via telefonica, certificato di iscrizioneall’Ordine, che alla data di emissione attesta lo statodi iscrizione (prima iscrizione o iscrizione per trasfe-rimento), il numero di iscrizione, nonché il possessodei requisiti di studio ed eventuali diplomi di specia-lizzazione depositati nel proprio fascicolo personale.

Il certificato ha validità di 6 mesi dalla data diemissione e viene rilasciato di norma a partire dalgiorno successivo alla richiesta.

Se preavvisato, l’ufficio attua una procedurad’urgenza in caso di necessità.

A norma del DPR 445/2000 lo status di iscrittoall’Albo è anche autocertificabile presso tutte lepubbliche amministrazioni.

2. ED ANCORA...

Presso l’Ufficio Utenze dell’Ordine tutti gli iscrittipossono autocertificare:

• il possesso di requisiti per l’accesso agli Albi e/oelenchi;

• il possesso di titoli di studio;

• le variazioni di residenza o l’acquisizione dicasella PEC, l’indirizzo di posta elettronica nor-male, e i numeri di telefono a scopo di reperibi-lità;

• qualifiche professionali varie.

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Possono inoltre:

• Ritirare copia dell’Albo degli Iscritti;

• Richiedere eventuale duplicato del tesserino diiscrizione all’Ordine;

• Richiedere rilascio di contrassegni per auto, pervisite domiciliari;

• Presentare istanza di inserimento negli elenchiper disponibilità alle sostituzioni di Medici diMedicina Generale, Pediatri di libera scelta,medici SAI;

• Consultare BUR e graduatorie per i medici con-venzionati;

• Chiedere consulenze su normative relativeall’esercizio professionale con risposta rapida edi contenuto generale;

• Prenotare appuntamenti per consulenze fiscali;

• Prenotare l’uso delle sale riunioni da parte dellevarie associazioni mediche.

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DOVE SIAMO – CONTATTI - ORARIO UFFICI

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatridella provincia di Padova

Via S. Prosdocimo, 6 – 35139 Padova

Tel. 049/8718855 – 049/8718811

Fax 049/8721355

e-mail: [email protected]

Pec: [email protected]

sito web: www.omco.pd.it

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UFFICI DI SEGRETERIA

Orari di apertura al pubblico

lunedì - martedì - mercoledì- giovedì mattina:dalle ore 10.00 alle ore 13.00

martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 17.30

venerdì orario continuato: dalle ore 10.00 alle ore 14.30

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Grafica e impaginazione: [email protected]

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della Provincia di PadovaVia S. Prosdocimo, 6/8 - 35139 Padova

Tel. 049 8718811- Fax 049 8721355e-mail: [email protected]

Edizione ottobre 2011