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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING CAPITOLO TERZO LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING 3.1 Gli effetti del mobbing: i danni all'integrità psichica ed allo stato di salute in generale. Le iniziative di aggressione psicologica comportano per le vittime del mobbing una serie di danni alla salute che consistono usualmente in: depressione, ansia, attacchi di panico (c.d. sindrome DAP), ipertensione arteriosa, difficoltà di concentrazione, dermatosi, tachicardia, tremori, oppressione immotivata, mal di schiena, sensazioni di sbandamento e difficoltà di deambulazione, debolezza, disturbi gastrointestinali, abbassamento delle difese immunitarie. Le indagini condotte in Svezia hanno portato ad accertare che almeno il 15% dei suicidi è riconducibile alle persecuzioni da mobbing. Una delle sindromi che più colpisce la vittima di mobbing è la sindrome DAP o d'attacchi di panico (con o senza agorafobia): è una sindrome che determina improvvise paure immotivate, con attacchi di panico violentissimi, con sensazione di morte imminente e contemporanea perdita del controllo di se stessi. La conseguenza 80

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

CAPITOLO TERZO

LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

3.1 Gli effetti del mobbing: i danni all'integrità psichica ed allo stato di salute in generale.

Le iniziative di aggressione psicologica comportano per le vittime del mobbing

una serie di danni alla salute che consistono usualmente in: depressione,

ansia, attacchi di panico (c.d. sindrome DAP), ipertensione arteriosa,

difficoltà di concentrazione, dermatosi, tachicardia, tremori, oppressione

immotivata, mal di schiena, sensazioni di sbandamento e difficoltà di

deambulazione, debolezza, disturbi gastrointestinali, abbassamento delle

difese immunitarie. Le indagini condotte in Svezia hanno portato ad

accertare che almeno il 15% dei suicidi è riconducibile alle persecuzioni

da mobbing.

Una delle sindromi che più colpisce la vittima di mobbing è la

sindrome DAP o d'attacchi di panico (con o senza agorafobia): è una

sindrome che determina improvvise paure immotivate, con attacchi di

panico violentissimi, con sensazione di morte imminente e

contemporanea perdita del controllo di se stessi. La conseguenza

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disastrosa di tale sindrome è che il lavoratore perde totalmente la sua

autonomia e versa in difficoltà anche per il disimpegno delle normali

attività di sussistenza, cosicchè la sindrome risulta fortemente

invalidante. Il motivo per cui il mobbizzato viene colpito dalle crisi di

panico si spiega con il fatto che, per effetto delle iniziative persecutorie

ed emarginanti poste in atto nella sede di lavoro, il mobbizzato inizia a

macerarsi, pensa a cosa può aver fatto di male per meritarsi

l'emarginazione e pertanto perde il senso dell'autostima e diventa

vulnerabilissimo, incapace di sostenere il confronto o addirittura il

colloquio con un proprio simile.

Nei confronti del soggetto passivo il mobbing produce una serie di

altre conseguenze perniciose, indotte dal modo in cui il fenomeno stesso

si configura: primariamente la violenza da mobbing può colpire il

patrimonio, attuale e futuro, diminuendo i benefici che egli trae dal

rapporto di lavoro; in tal caso il danno può spaziare dalla semplice

perdita di chance, intese come prospettive di maggior guadagno,

propensione di qualifica, fino come teorizzato dagli studi empirici, alla

perdita del posto di lavoro, conseguenza di un licenziamento( per

superamento del periodo di comporto o per inadempimento dovuto alla

impossibilità sopravvenuta della prestazione) o di dimissioni divenute

inevitabili.

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Ad ogni modo, il danno peculiare del soggetto vittima del mobbing è

il disagio psico-fisico (non per nulla il fenomeno è stato rilevato proprio

a livello di psicologia del lavoro): lavoratori "maltrattati" sul posto di

lavoro si rivolgono frequentemente al medico specialista per usufruire

giorni per malattia, quasi sempre la diagnosi è quella di "stress", quindi il

lavoratore viene reputato non in grado di sopportare la vita lavorativa e

l'attenzione non si indirizza mai sui problemi dell'ambiente di lavoro e

del management (ad esempio con indagini per rilevare la salubrità

dell'ambiente lavorativo)1. Per l'individuo il mobbing è altamente

distruttivo: disturbi psichici e fisici, depressione e nel caso di mobbing

estremo perfino suicidio.

Potrebbe stupire il fatto che le persone vessate non abbandonino il

posto di lavoro, ma ciò è normale dato che con l'aumentare dell'età le

possibilità di trovare un nuovo lavoro normalmente diminuiscono.

Altra sindrome ricorrente e distruttiva per la salute del lavoratore è il

c.d. D.S.P.T2. ( disturbo da stress post-traumatico), o D.S.P.D (disturbo

1 Nel 1992 in Svezia, il 25% dei lavoratori sopra i 55 anni ha abbandonato precocemente il lavoro ed il20-40% di questi ritiri è stato causato da ambienti di lavoro scadenti a livello della salute psicofisica.Ciò ha portato il governo svedese a prendere delle misure specifiche; tra il 1993-1994 è stato emanatol'Atto di Riabilitazione Professionale ,una legge che fornisce il diritto agli impiegati assenti permalattia frequentemente di prestare un piano di riabilitazione al fine di un reintegro occupazionalenella azienda dove hanno subito il mobbing o in un'altra azienda, tutto a spese del datore di lavoro2 Pardini, La medicina del lavoro e il fenomeno del mobbing, relazione al Convegno del Centro Studidi Diritto del Lavoro D.Napoletano, sul tema " Mobbing: dalla molestia alla persecuzione sul luogo dilavoro", Genova, 3 dicembre 1999. L'autore rileva che oltre ai casi di c.d disturbo dell'adattamento, insituazioni più gravi i soggetti interessati dal mobbing sviluppano un forma inquadrabile come disturbo post-traumatico da stress: in tale situazione esiste una maggiore compromissione dell'affettività,maggior disagio nella vita di relazione e soprattutto una cronicizzazione dei disturbi anche al cessare dell'evento stressante.

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3.2 L'implicazione della persona nel rapporto di lavoro.

La violazione delle norme giuslavoristiche poste a tutela della salute,

della libertà e della personalità morale del lavoratore, nonché il mancato

rispetto dei principi generali sul corretto uso dei poteri imprenditoriali

desumibili dall'art. 2087 del codice civile e dalle clausole di correttezza e

buona fede , determinano una responsabilità contrattuale del datore di

lavoro, con conseguente obbligo risarcitorio.

Sotto quest'ultimo profilo, va rilevata in tempi recenti nell'ambito

giuslavoristico, una marcata tendenza alla moltiplicazione delle tipologie

di comportamenti ingeneranti un danno alla persona del lavoratore non

riconducibili né al pregiudizio patrimoniale, né alla tradizionale nozione

ristretta di danno morale, né al danno alla salute fisica, stictu sensu, del

lavoratore5. Per quanto riguarda il danno biologico, alle tradizionali

ipotesi di lesione dell'integrità fisica conseguente ad infortunio o malattia

professionale si affiancano sempre più casi in cui il lavoratore lamenta

5 Veneri L., Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, in Lav.prev., n. 6, 1999, 1097. Tullini P., Mobbing e rapporto di lavoro. Una fattispecie emergente di danno alla persona, in Riv.it.dir.lav., n.3, 2000, 251.

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danni alla salute psichica provocati da abusi nell'esercizio dei poteri

datoriali6.

È noto che l'ambiente di lavoro, per la struttura stessa del rapporto di

lavoro che richiede l'assoggettamento del prestatore al potere

organizzativo, direttivo e disciplinare dell'imprenditore, si presenta

potenzialmente rischioso anche per l'equilibrio psichico, nei casi non

infrequenti in cui quest'ultimo venga minacciato da abusi datoriali o

degli stessi colleghi di lavoro. A differenza dei casi di infortunio e

malattia professionale, in cui assume rilievo la lesione dell'integrità fisica

del lavoratore, la nuova area di espansione del danno biologico è dunque

caratterizzata dall'attenzione rivolta ad ipotesi in cui l'illegittimo

comportamento datoriale provoca alterazioni di tipo mentale o traumi di

natura psicologica, senza essere accompagnato da lesioni fisiche.

Pertanto, la sistematica e reiterata condotta di mobbing svolgentesi nel

disconoscimento delle capacità del lavoratore o nell'illegittima

adibizione a mansioni inferiori o la totale sottrazione dei compiti

lavorativi con conseguente forzosa inattività può generare nel lavoratore

un grave stato di disagio e di delusione che si ripercuote negativamente

sul sistema nervoso determinando vere e proprie patologie psichiche

6 C. De Marchis, Osservazioni in tema di danno biopsichico nel rapporto di lavoro, in Riv.giur.lav.,1996, I, 197.

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medicalmente accertabili. Analogamente, la serie di mortificazioni

sociali e personali subite dal lavoratore mobbizzato in seguito alla

perdita del posto di lavoro per licenziamento illegittimo possono

provocare una serie di reazioni negative sul piano emotivo, psichico e

comportamentale in senso lato che incidono sull'equilibrio mentale della

persona. Si tratta di un meccanismo tipico che, come descritto, viene

riassunto dalla letteratura medica e scientifica nella locuzione " disturbo

post-traumatico da stress", che alimenta una varietà di sintomi neuro

vegetativi e cognitivi, pensieri ricorrenti (flash back ), sogni ed incubi

relativi all'evento stressante7.

O ancora, si considerino i casi di molestie sessuali intimamente legati

al fenomeno perverso del mobbing8. È infatti accertato che le vittime di

avances e ricatti sessuali sono spesso colpite sul piano emotivo da ansia,

tensione, paura, stati d'ira e di depressione. Tutto ciò compromette le

capacità professionali delle lavoratrici che si trovano costrette a svolgere

la propria attività in un ambiente ostile, offensivo e degradante, tanto da

essere spesso costrette a presentare le dimissioni e rinunciare al posto di

lavoro9. Non sempre, tuttavia, la violazione datoriale degli obblighi

7 In ambito medico-legale, sui disturbi post-traumatici e sulle nevrosi da indennizzo, Sindromipsichiatriche relative ad eventi traumatici, in Danno psichico, a cura di W. Brondolo e A. marigliano,1996, 109 e ss. 8 D'Aponte M., molestie sessuali e licenziamento è necessaria la prova del mobbing, in RIDL, 2000, n.4, 769. 9 Ad esempio, Trib Milano 19/6/1993 che riporta il caso di una lavoratrice che a seguito di molestie hariportato uno stato di shock psicogeno, sindrome depressiva, anoressia e deperimento organico.

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contrattuali nell'esercizio del potere organizzativo, direttivo e

disciplinare è causa di un danno alla salute psicofisica del lavoratore, pur

determinando alterazioni negative nei rapporti sociali, familiari e

interpersonali con un conseguente peggioramento della qualità di vita.

Così, ad esempio, da un licenziamento illegittimo, esito finale della

pratica di mobbing, oltre al dolore e alla preoccupazione per la perdita

del posto di lavoro (potenziali fonti di patologie psichiche), consegue

spesso anche un mutamento delle consolidate abitudini di vita e dei

rapporti sociali, i quali non possono non essere influenzati dalla

precarietà della situazione economica creatasi e dall'esigenza di ricercare

una nuova occupazione10.

L'illegittima dequalificazione professionale produce danni alla

personalità concernenti la vita di relazione e la dignità del lavoratore,

nonché alla professionalità, intesa come sviluppo di carriera o possibilità

di ulteriori ricollocazioni. Uno sconvolgimento delle capacità relazionali

del lavoratore ed un condizionamento delle sue attività e del suo stile di

vita è poi frequente nei casi di molestie sessuali sui luoghi di lavoro e ,

più in generale, in ogni ipotesi di illegittimo uso dei poteri datoriali nei

confronti dei diritti personali dei lavoratori.

10 Ad esempio, Pret. De L'Aquila, 10/5/1991, in Foro it., 1993, I, 317. Sull'inevitabilità e sulla normalità delle ripercussioni di carattere emotivo conseguenti alla comunicazione del licenziamento P. Ichino, Sulla " sindrome ansioso-depressiva" conseguente alla comunicazione del licenziamento, inRiv.it.dir.lav.,1997, II, 138.

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Pertanto, anche in ambito giuslavorisitco si propongono in tutta la loro

complessità le questioni relative alla risarcibilità dei danni "personali" o

"esistenziali", intesi come l'insieme dei riflessi pregiudizievoli sulle

attività realizzatrici dell'individuo derivanti dalla lesione dei diritti

fondamentali della persona, già evidenziati in ambito civilistico11 .Si

avverte la consapevolezza che la categoria dei danni non patrimoniali è

più ampia e non si identifica con il danno morale subiettivo dell' art.2059

c.c.

Le pratiche di mobbing che ledono i diritti della personalità12, non si

esauriscono infatti in manifestazioni di dolore, sofferenza o patemi

d'animo da parte della vittima , ma consistono anche e soprattutto nel

pregiudizio alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale e ad ogni

altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità. Dall'altro

emerge spesso l'incapacità di individuare chiari e solidi istituiti

dogmatici su cui fondare il risarcimento dei danni alla persona del

lavoratore non identificabili né con il danno alla salute psico-fisica, né

con le sofferenze morali.

11 Ziviz P., Alla scoperta del danno esistenziale, in Danno e resp., 1999, 3, 348. 12 Come sottolineano le proposte legislative in materia, le azioni persecutorie sono dirette a pregiudicare il dipendente soprattutto "nella propria carriera, status, potere formale e informale, grado di influenza sugli altri" (art.2, seco.comma, d.d.l 4265/1999), tendono a mortificare le capacitàlavorative, incidono negativamente sulla dignità e sull'immagine socio-professionale.

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Come è stato osservato da La Notte13, il rapporto di lavoro costituisce

uno dei terreni privilegiati nei quali si possono vagliare e misurare le

nuove opportunità di tutela della persona che siano in grado di superare,

o quanto meno di adattare gli strumenti protettivi offerti dalle tecniche

tradizionali. Ed invero, il rapporto di lavoro è caratterizzato, per la sua

natura e a differenza della generalità degli altri rapporti interprivati, dalla

implicazione della persona del lavoratore-debitore nel rapporto, nel

senso che il rapporto e la sua esecuzione, prima e ancor più che all'avere,

attengono all'essere del lavoratore medesimo, perché l'attività di

adempimento, non sembra scindibile dalla persona e la persona ne risulta

direttamente coinvolta. La peculiarità che sotto questo profilo

caratterizza il rapporto di lavoro deriva, infatti, dalla circostanza che il

lavoratore, con la sua persona, viene inserito in un organismo da altri

predisposto e viene assoggettato ad un potere, di fatto e giuridico, di

direzione e di organizzazione necessariamente incidente sulla persona.

Questo atteggiamento, ancorchè circoscritto, secondo la lettura

tradizionale, ad un profilo meramente tecnico funzionale, vale tuttavia a

caratterizzare in modo specifico il rapporto di lavoro, perché, se anche

altri rapporti ben possono avere ad oggetto un'attività lavorativa

personale, questa si realizza sulla base di un'autonoma organizzazione

13 La Notte, Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, Torino, 1998.

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del debitore della prestazione, mentre solo nel primo l'elemento

personale è " inserito in una situazione capovolta per effetto dell'assenza

radicale di autonomia nella sfera personale dell'obbligato14".

Dunque , il rapporto di lavoro, in ragione del contatto sociale che

indefettibilmente instaura, è rapporto ad alto rischio di pregiudizio per i

valori e i beni collegati alla persona e in questa riflessi. Un pregiudizio,

si può aggiungere, che sarebbe riduttivo limitare ai soli casi più eclatanti

nei quali il lavoro è prestato in situazioni largamente al di sotto delle

condizioni minime accettabili quanto a sicurezza, ad estensione

temporale o a remunerazione, e che molto più spesso si radica nella, e

deriva dalla, vita "quotidiana" del rapporto, dalle relazioni interpersonali

non solo con il datore di lavoro o con i superiori, ma anche con gli stessi

compagni di lavoro. Situazione estremizzata nelle pratiche di mobbing in

cui difficoltà ambientali, contrasti di vario tipo, sofferenze e

mortificazioni piccole e grandi, vessazioni, situazioni di disagio e talora

di vera e propria intollerabilità sono paradigmatiche per la redazione di

un catalogo dei pregiudizi alla persona. Ma, come è stato giustamente

rilevato15, in questo terreno non è facile ricostruire una nozione di attività

lavorativa "ambientalmente pericolosa, a fronte della quale si imponga

14 Grandi M., Persona e contratto di lavoro: riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro, in Arg.dir.lav., 1999, 314. 15 M. Pedrazzoli, Introduzione, in Danno biologico e oltre. La risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore, Torino, Giappichelli, 1995, 20ss.

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una prospettiva oggettivistica del rischio" paragonabile a quella che è

stata introdotta, più di un secolo fa, con la teoria del cosiddetto rischio

professionale, fondamento per la tutela contro gli infortuni sul lavoro.

Volendo schematizzare, si può proporre una tripartizione nelle

tecniche di tutela della persona del lavoratore nelle pratiche di mobbing.

Vi è anzitutto una tecnica sanzionatorio-afflittiva, assistita da sanzione

penale in funzione chiaramente compulsiva dell'adempimento: si

consideri, il Titolo I dello statuto dei lavoratori ( L.300/1970 ), nel quale

sono posti divieti, sanzionati appunto penalmente, ad attività del datore

che si presumono lesive della personalità e dignità del lavoratore e che

pertanto possono essere poste in essere solo a determinate garanzie e

condizioni. Vi sono poi tecniche di tutela ripristinatorie, comportanti

l'invalidazione degli atti illegittimi di gestione del rapporto e la

rimessione allo status quo ante (si pensi alle pratiche molto ricorrenti nel

mobbing consistenti nei trasferimenti e licenziamenti illegittimi, per

questi ultimi nell'ambito della cosiddetta tutela reale del posto di lavoro).

Da ultimo, le tecniche risarcitorie. Queste, sono rimaste per lo più in

ombra, perché, in linea di massima, segnano la sconfitta dell'effettività

dei diritti e rappresentano il loro equivalente economico16 (si pensi alla

16 Ziviz P., I danni alla persona del lavoratore, in Alla scoperta del danno esistenziale, Milano, 1994, 495.

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tutela obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo). Possiamo

rimarcare che il danno prodotto dal mobbing può ledere la sfera della

salute, la personalità morale e lo status di lavoratore (ad es. in caso di

danno professionale), la sua sfera personale (ciò che Scognamiglio

definisce i beni ideali del lavoratore).

3.3 Patrimonio morale e diritti della personalità.

Il danno da mobbing è una delle ipotesi di danno alla persona più

recenti elaborata dalla dottrina17e dalla giurisprudenza18 italiane. Il primo

tipo di danno cagionato alla persona del lavoratore, attraverso il

terrorismo psicologico, è la lesione dell'integrità morale del prestatore.

Essa comprende chiaramente la dignità, la professionalità, la serenità ed

il diritto alla parità di trattamento. Il mobbing, infatti, costituisce una

fattispecie complessa che comporta il coinvolgimento e la

compromissione di diritti fondamentali non solo dell'individuo in qualità

di prestatore di lavoro, ma anche della persona in quanto tale19.

17 Pera G, A proposito del c.d. mobbing, in RIDL, n.1, 2000,102. Meucci, Considerazioni sulmobbing, in Lav.prev.,1999, 1953. 18Trib.Torino 11/12/1999; App. Torino 21/2/2000; Cass. sez.lav. n.143 8/1/2000.19 Così Spagnuolo Vigorita, Il quadro normativo attuale a tutela della dignità del lavoratore ed i profilidi illegittimità della condotta di mobbing, inwww.guidaallavoro.it/lavoro/redazione/mobbing7Vigorita_Relazione

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Rientra, infatti, nell'obbligazione fondamentale del contratto, posta a

carico del datore di lavoro, il compito di rispettare la dignità del proprio

sottoposto; la Cassazione intende la dignità del lavoratore come la "

condizione di onorabilità e nobilità morale che nasce dalle qualità

intrinseche di chi ha dignità e si fonda propriamente sul suo

comportamento, sul suo contegno nei rapporti sociali, sui propri meriti e

consiste in un rispetto di sé, che suscita ed esige negli altri, in forza di

tale esemplarità etica20". Tale valore consacrato oltre che dalla norma

costituzionale, anche dallo Statuto dei lavoratori si traduce, innanzitutto,

nel diritto alla parità di trattamento contro abusi ed arbitri del datore di

lavoro.

In tal senso la Corte costituzionale ha indicato " tra i valori primari

garantiti dalla Costituzione, la dignità sociale del lavoratore che è

tutelato contro discriminazioni che riguardano non solo l'area dei diritti

della libertà e l'attività sindacale finalizzata all'obbiettivo strumentale

dell'autotutela degli interessi collettivi, ma anche l'area dei diritti di

libertà finalizzati allo sviluppo della personalità morale e civile del

lavoratore; la dignità è intesa sia in senso assoluto e relativo, sia per

quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal

20 Cass., Sez. Un., 29/5/ 1993, n. 6031, in Foro it., I, 1794. In questo senso anche Mengoni: " ladignità del lavoratore non dipende dalle circostanze esteriori, dai ruoli sociali occupati dall'individuo,ma è un valore che inerisce all'uomo in quanto uomo", in L'influenza del diritto del lavoro sul dirittocivile, DLRI, 1990,5ss.

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cittadino nella sua qualità di prestatore di lavoro dipendente; pertanto il

potere di iniziativa del datore di lavoro non può svolgersi in termini di

pura discrezionalità o di arbitrio, ma deve essere sorretto da una causa

coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento, non potendo

altresì svolgersi in contrasto con l'utilità sociale21."

Perciò, in caso di discriminazioni, involgenti l'area dei diritti di libertà,

finalizzati allo sviluppo della personalità morale e civile del lavoratore, "

si configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale fonte di risarcimento

del danno nei confronti dei dipendenti sperequati, i quali sentono

mortificata ingiustamente la loro qualità di lavoratori perché, pur

svolgendo negli stessi luoghi e nella stessa comunità mansioni identiche

a quelle dei loro colleghi, vedono lesa, proprio dalla irragionevolezza

della differenziazione, la loro personalità morale e dignità sociale22 ".

Accanto, poi, all'illecito contrattuale per lesione della dignità e parità di

trattamento, quasi sempre il mobbing produce un vero e proprio danno

alla salute.

Come evidenziato da diversi anni or sono dalla dottrina, accanto al

patrimonio economico, inteso come l'insieme dei beni aventi un valore

economico, al soggetto lavoratore è attribuibile anche un patrimonio

21 Corte Cost., 9/3/ 1989, n.103, in Foro it., 1989, I, 2105. 22 Cass., 8/7/1994, n. 6448 in Riv.it.dir.lav., 1995, II, 535.

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distinto e precisamente identificabile: quello morale23. Per esso si intende

il complesso di beni di un individuo che attengono alla sua sfera

interiore, alla spiritualità interna, molti dei quali hanno il loro referente

nella Carta costituzionale, in quanto riconosciuti come diritti attinenti

alla personalità; basti pensare a titolo esemplificativo all'onore, alla

dignità, alla moralità, alla riservatezza, la cui lesione comporta ai fini

quantificatori non poche difficoltà sul piano risarcitorio perché si tratta

di beni non suscettibili di valutazione economica.

La categoria dei diritti della personalità, inevitabilmente lesi dalle

condotte mobbizzanti, ha costituito in passato oggetto di ampie

discussioni che via via sono andate scemando grazie all'unanime

consenso che essa ha trovato in dottrina24. Preliminare obiezione ha

riguardato l'indole pubblicistica che dovrebbe attribuirsi al sistema di

tutela della persona, degradando a situazioni derivate le pretese che il

singolo intende far valere nei rapporti interprivati. È pacifico ammettere

che i diritti della personalità trovano, anche se non unitariamente, un loro

referente normativo. Accettata, dunque, non senza difficoltà25 la

23 Messinetti A., Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni, in RCDP, 1992, 199ss. Per l'autore il concetto di patrimonio non poteva comprendere solol'insieme dei beni materiali detenuti dal privato, in quanto il mercato soddisfa anche bisogniimmateriali e dunque diventa rilevane la perdita della capacità di soddisfare questi nuovi bisogni.24 Pedrazzoli M., Lesioni di beni della persona e risarcibilità del danno nei rapporti di lavoro, in Giornale diritto del lavoro e di relazioni industriali, n.66, 1995, 2, 288. 25 Per una disamina Picella R., Dirito alla salute del lavoratore e tutela della personalità. Una dubbia estensione delle fattispecie risarcibili, in N.G.C., 1991, I, 43.

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categoria dei diritti della personalità, essa non è mai stata configurata

come diritto unitario, ma come singoli tipici diritti. Tali diritti non si

differenziano tra loro sostanzialmente in quanto presentano dei caratteri

comuni quali l'indisponibilità, l'irrinunciabilità, imprescrittibilità, che

l'accomunano dandone una connotazione di diritti assoluti valevoli erga

omnes e la cui lesione cagiona un obbligo risarcitorio secondo le regole

della responsabilità extra-contrattuale o aquiliana.

Essi ruotano tutti intorno a due nodi principali: quello che attiene

all'integrità fisica ed all'integrità morale dell'individuo. Se la tutela civile

dei diritti della personalità non va oltre quei pochi articoli che riguardano

l'integrità fisica, morale, l'identità sessuale, l'intimità della vita privata,

l'immagine; nel rapporto di lavoro per la evidente inseparabilità della

prestazione della personalità del lavoratore, tali diritti trovano più ampia

tutela sia grazie alla legislazione infortunistica a tutela dell'integrità

fisica, sia per il titolo I dello Statuto dei lavoratori intitolato" della libertà

e dignità del lavoratore".

Inteso il lavoro, infatti, non più e non solo un mezzo di

autosostentamento economico, quanto un modo per esplicare la

personalità del lavoratore per la sua soddisfazione personale e

professionale che si riflette anche nei rapporti extralavorativi, si

riconosce al lavoratore un interesse , o meglio, un vero diritto, diverso da

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quello economico, ad adempiere l'obbligazione lavorativa con la

conseguenza che il datore che rifiuta senza legittimo motivo di ricevere

la prestazione incorre in una situazione di mora credendi. Vent'anni,

circa, or sono un autore26 rilevava come il diritto al lavoro costituisce

una manifestazione della libertà personale dell'individuo e rappresenta

uno dei possibili modi di svolgimento della personalità, nei modi e nei

termini che la stessa Costituzione riconosce come titolo fondamentale di

appartenenza e di partecipazione alla comunità sociale.

Tali diritti attinenti alla personalità del lavoratore per l'ampiezza della

tutela accordata all'integrità morale sia dal codice civile, con l'art.2087,

che dalle leggi speciali si connotano se non come diritti inviolabili

dell'art.2Cost., perché la norma si riferisce ad un catalogo di diritti a

numero chiuso, a diritti comunque irrinunciabili ed imprescrittibili che

quindi dovrebbero configurarsi per la loro natura assoluta e come tali

valevoli erga omnes; ciononostante trovando la loro origine nel contratto

di lavoro subiscono una sorte di relativizzazione che da diritti assoluti

valevoli erga omnes li rende relativi. Infatti il prestatore di lavoro non

può pretendere l'adempimento da soggetti terzi estranei al rapporto

contrattuale, ma solo dal datore che è tenuto ex art.2087 all'obbligo di

tutela dell'integrità fisica e, come rileva negli atteggiamenti di mobbing,

26 Santoni, La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, Napoli, 1979, 199.

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la personalità morale. I diritti è come se degradassero perdendo il loro

carattere assoluto per relativizzarsi nei confronti dei due soggetti del

contratto di lavoro: datore di lavoro e prestatore. Non è possibile

considerare l'obbligo ex art.2087 come obbligo secondario ed accessorio

non influente sul sinallagma contrattuale27 se non come una modalità che

in nulla modifica la causa contrattuale in quanto tale obbligo si aggiunge

e si completa. L'obbligo di tutela dell'integrità morale, per la assoluta

preminenza della persona del lavoratore nel rapporto di lavoro, sorge

addirittura precedentemente alle obbligazioni di corrispondere la

retribuzione e di effettuare la prestazione di lavoro, che in tanto hanno

ragione d'essere in quanto vi è un ambiente di lavoro salubre ed il

rispetto della dignità e della personalità morale del prestatore. La sfera

da proteggere, dunque, comprende non solo la integrità ma anche la

personalità morale, il che significa che nella fase di esecuzione del

rapporto deve essere rispettata la persona del debitore di opere, sia in

senso fisico, sia nella direzione più ampiamente etica, onde evitare che il

prestatore anziché cedere energie e forza di lavoro, sia costretto a

scambiare ed alienare i propri diritti personalissimi28.

27 Montuschi, Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, in Riv.it.dir.lav., 1994, I, 320,secondo cui nell'area della causa negoziale per nessuna ragione è consentito attrarre i diritti della persona ed in specie il diritto del prestatore alla conservazione dell'efficienza fisica e psichica.28 Montuschi, op. cit.

98

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

Tale obbligo si articola differentemente nel momento del sorgere del

rapporto di lavoro e in quello successivo, articolandosi nella possibilità

di arrecare un pregiudizio che condiziona e riduce le chances lavorative e

nei provvedimenti di licenziamento offensivi o di dequalificazione o

forzosa inattività.

Si tratta di pregiudizi di difficile quantificazione economica a causa

della loro natura non patrimoniale ma che trovano la loro fonte nel

contratto, facendo nascere in capo all'imprenditore un obbligo

risarcitorio ex art.1218 del codice civile. In queste ipotesi, collegandolo

al 1218c.c. è possibile superare le strettoie dell'art.2059c.c. che limita il

risarcimento dei danni non patrimoniali nei soli casi determinati dalla

legge, e le connesse difficoltà in cui la lesione del bene personale

costituisca un illecito civile sprovvisto di sanzioni.

3.4 Il mobbing ed il danno non patrimoniale.

La tendenza alla depatrimonializzazione29 del diritto privato,

consistente nella tendenza del diritto contemporaneo a non confinare tutti

i dati in schemi economici anche in settori riservati ai rapporti

29 Dionisi, Verso la depatrimonializzazione del diritto privato, RDC, 1980, 648.

99

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

patrimoniali, non è estranea al campo del diritto del lavoro e

significativo è il processo ricostruttivo nell'ambito del rapporto di lavoro

subordinato imposto dalla legge n.300/1970 in particolare dalle norme

racchiuse nel titolo primo. Pensiamo al diritto alla retribuzione che da

mero corrispettivo dell'impiego delle energie lavorative è stato

addirittura ricompreso fra i diritti della personalità considerando l'indole

strettamente personale in quanto teso ad appagare i fondamentali

interessi di cui all'art36 della Cost. (Smuraglia, 1970). Così come

occorre considerare l'incremento delle posizioni soggettive concretantesi

in diritti della personalità inerenti la persona di chi lavora, come il diritto

del lavoratore al lavoro, cioè di effettuare la prestazione lavorativa come

mezzo per la propria realizzazione personale : si tratta di un sistema che

garantisce nella maniera più generale il lavoratore come uomo e come

cittadino, e le particolari garanzie attribuite al lavoratore appaiono

rilevanti anche al di fuori dei rapporti economici in senso stretto, perché

la tutela della posizione soggettiva non è fine a se stessa, ma rappresenta

lo strumento che deve rendere possibile lo svolgimento della personalità

di chi presta lavoro anche negli altri comparti che la Costituzione

denomina civili, etici, politici30.

30 Santoni, cit, 189.

100

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

L'abbandono della visione patrimonialistica ha determinato, quindi,

una rimeditazione dell'obbligo di tutela della persona umana che appare

rafforzato alla luce degli art.1, 3, 32, 42 della Costituzione, quando

l'individuo sia anche un lavoratore. De relato, in virtù della garanzia

costituzionale e dell'obbligo imposto al datore di lavoro di tutelare

l'integrità fisica e morale del prestatore di lavoro ex art.2087, la relazione

fra datore e prestatore andrà considerata come uno strumento di

solidarietà e di evoluzione umana31. L'obbligazione imposta dall'art.2087

al datore di lavoro di rispetto e tutela della persona del lavoratore tende a

proteggere nella fase esecutiva la posizione di contraente debole,

imponendo dei limiti all'imprenditore di utilizzare, come meglio crede, la

persona del lavoratore prevedendo una serie di cautele necessarie per

evitare la violazione di diritti personali inerenti, primariamente negli

atteggiamenti di mobbing, l'integrità morale, la cui lesione cagiona un

danno di natura non patrimoniale, con conseguente responsabilità

datoriale e obblighi risarcitori che, trovando la loro fonte nel contratto di

lavoro, risultano di carattere contrattuale. Ciò detto, in caso di

inadempimento dell'obbligazione di tutela della personalità del

lavoratore a seguito di comportamenti mobbizzanti lesivi di interessi e

valori personali, che cagionano pregiudizi non patrimoniali contrattuali,

31 Magno P., Integrità psichica e personalità morale del lavoratore, in Dir.lav,1994,I, 419.

101

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

egli potrà pretendere il risarcimento del danno, sol che provi, la sua

esistenza, a volte implicita nella violazione compiuta dal datore, e il

nesso eziologico con l'ambiente di lavoro32.

Risarcimento del danno per le lesioni subite alla personalità del

lavoratore che secondo la Cassazione33 è addirittura necessario per

tutelare l'esigenza del libero svolgimento dell'attività lavorativa e della

salvaguardia della personalità e libertà del prestatore, espressioni che,

per quanto infelici34, evidenziano una chiara intenzione di tutelare tutte

le manifestazioni ed estrinsecazioni della persona del lavoratore da

comportamenti aziendali e provvedimenti di declassamento,

dequalificazione, licenziamento (che può, come detto, rappresentare

l'atto finale del processo di mobbing) che ne offendono e mortifichino

l'integrità morale. La dottrina lavoristica ha assorbito il concetto di

danno biologico molto lentamente a causa del fatto che nella quasi

totalità dei casi, il danno all'integrità psico-fisica del prestatore di lavoro

si traduceva in un infortunio o in una malattia professionale tutelati con

32 Scognamiglio rileva come la trsgressione ai diritti posti a tutela dei cittadini e lavoratori possiede una carica dannosa, che può produrre conseguenze pregiudizievoli sia per i beni interni di naturapatrimoniale, che per quelli inerenti alla personalità morale dell'uomo, tutte risarcibili con lacorresponsione di un congruo indennizzo. Anche se riesce difficile individuare una menomazione deibeni-interssi morali della persona, che assuma una consistenza effettiva e pertanto un'autonomarilevanza nei confronti dell'evento in cui si concretizza il torto. Dal quale possono scaturire piuttosto,sulla base di un nesso di causalità, danni ad altri beni-interessi della persona come l'integritàpsicofisica e la salute o la vita di relazione. Scognamiglio R., Danno biologico e rapporto di lavorosubordinato, in A.D.L, 1997, n. 5, 26. 33 Cass. 16/12/1992 n.13299, in Dir.Lav., 1993, 315. 34 Montuschi, op. cit., 333.

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un'apposita normativa (d.p.r n.1124/65), limitata però alla risarcibilità

delle lesioni incidenti sulla capacità produttiva del soggetto, sulla sua

attitudine a produrre reddito, rimanendone escluso il risarcimento del

danno alla salute autonomamente considerato. Una tale esclusione

risultava irragionevole alla luce dell'art.32 Cost., che assume la salute

come diritto fondamentale del singolo e interesse della collettività e

inaccettabile nell'ambito del rapporto di lavoro, lì dove la prestazione

lavorativa costituisce al tempo stesso un momento di maggiore

espansione ai rischi ed espressione della personalità dell'individuo35 .

Il graduale assorbimento del danno biologico, ossia la menomazione

dell'integrità psichica e fisica in sé e per sé considerata in quanto

incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, in un'ottica di

rivalutazione e più penetrante applicazione dello Statuto dei lavoratori,

consente di estendere l'ambito di risarcibilità a situazioni in cui le

menomazioni non abbiano comportato una diminuzione della capacità

lavorativa, ma abbiano inciso sulle naturali funzioni vitali, garantendo il

ristoro anche di nuove tipologie di danni non rientranti nella tutela

previdenziale come tecnopatie non tabellate, patologie "nuove", come

potrebbe essere considerato il recente fenomeno del mobbing.

35 Smuraglia, Tutela della salute dei lavoratori tra principi costituzionali, norme vigenti e prospettivedi riforma, in Riv.it.dir.lav., 1988, I, 414.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

3.5 Il mobbing e la tutela psico-fisica del lavoratore: il danno

biologico36.

Il fenomeno non ha una precisa connotazione giuridica e neppure

confini certi o determinati sul piano delle forme e delle modalità

attuative. La letteratura sociologica, gli studi della psicologia del lavoro

e la medicina legale definiscono con questa formula espressiva i

comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica realizzati

da colleghi e/o dal datore e dai superiori gerarchici nei confronti di un

dipendente individuato come "vittima". Tali comportamenti sono

intenzionalmente rivolti ad marginare ed isolare il soggetto passivo

nell'ambiente di lavoro, e sovente sono finalizzati ad ottenerne

l'estromissione dall'azienda mediante il licenziamento, ovvero

inducendolo a rassegnare le dimissioni. Spesso l'azione del datore o dei

superiori della vittima si accompagna al comportamento dei c.d. "side

mobbers" (colleghi, responsabili del personale, superiori), i quali, pur

non partecipando direttamente all'aggressione, sono a conoscenza della

trappola innescata contro il lavoratore e, aumentando così gli effetti

36 " Nel mobbing, il passaggio dalla realtà sociale alla tutela giuridica costituisce un processo piuttosto lungo, perché la norma di per sé cristallizza quanto accade sul piano dei fatti. Per questa ragione, la prima forma di tutela ad emergere, in ordine di scansione temporale degli eventi, è quella riparatoriadi matrice giurisprudenziale che, per il fenomeno del mobbing, ha visto il frequente ricorso allacategoria del danno biologico": Maja Cappello, Spunti dalla normativa europea per una legislazionemirata sul mobbing, in A.C. 2000, 57ss.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

dell'isolamento, si astengono da qualsiasi forma di solidarietà verso il

mobbizzato. Purtroppo, prima di arrivare all'epilogo, che spesso è

costituito dalle dimissioni, il soggetto coinvolto ha sviluppato vere e

proprie patologie con risvolti gravi non solo sulla salute ma anche sulla

vita extralavorativa: le amarezze, delusioni, incomprensioni e

frustrazioni, in ragioni di atteggiamenti "negativi" e di chiusura del

datore di fronte alle richieste del lavoratore sono causative di vere e

proprie sindromi psichiche37. In genere, dalla ricostruzione di quei fatti38

che possono configurare una situazione di mobbing, emergono

chiaramente due questioni: l'una di carattere strettamente contrattuale,

relativa alla liceità della lenta e progressiva opera di dequalificazione

ovvero di legittimazione che il lavoratore è costretto a subire, da parte

del datore o del proprio superiore gerarchico; l'altra di natura anche

extracontrattuale, concernente la possibilità che, dalla situazione di

conflitto che viene a crearsi nell'ambito lavorativo, sia derivato per il

medesimo un danno ingiusto. Il problema del mobbing, perciò, si

concretizza in atti e comportamenti discriminatori lesivi non solo dei

diritti personalissimi della libertà e della dignità, poiché tendono a creare

37 Cfr. Cass. 24 gennaio 1986 n.7801, in RIDL, 1987, II, 578ss. 38 Caccamo A, I comportamenti riconducibili al mobbing nella giurisprudenza italiana, in Dir.prat.lav, 2000, n.18, 5.

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situazioni di svantaggio e di emarginazione nei luoghi di lavoro, ma

anche del supremo diritto alla salute.

Uno dei principali obiettivi assegnati dalla nostra Costituzione della

Repubblica, è il perseguimento di una sempre migliore condizione

sanitaria della popolazione39: il diritto alla salute, è tutelato dall'art.3240

della Costituzione nel quale vi è un programma per la tutela della salute,

che coinvolge gli apparati pubblici mentre il legislatore stabilisce le

modalità di attuazione di tale tutela: ognuno ha il diritto di ottenere

interventi e prestazioni ad opera dello Stato per soddisfare l'esigenza

della salute, in ambito privatistico e pubblicistico. Infatti la salute rientra

in uno di quei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art.2 della

Costituzione41.

Tutto questo è derivato dai mutamenti nella considerazione della

personalità umana verificatesi negli ultimi anni, che hanno permesso una

visione più articolata del danno risarcibile: al centro non vi è più l'uomo

titolare di diritti e poteri, ma una serie di soggetti deboli portatori di

esigenze che lo Stato ha il compito di soddisfare42. Solo considerando ciò

è possibile spiegare la nascita di quello che è il concetto di danno

39 Albisini M.T., Diritto alla salute, in Riv.Inf.Mal.Prof. 1997,60. 40 Art.32 Cost. " La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività"41 La Corte di Casssazione, con la sentenza n.796/1974, in FI, 1975, I, 689, ha riconosciuto la salutecome diritto fondamentale dell'uomo, oltre che come interesse della collettività. Da ciò deriva che la sua lesione, scaturisce il diritto al risarcimento dei danni. Albisini M.T., op. cit., 61.42 Scognamiglio R., op. cit, 12.

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biologico: l'art.32 Cost., non tutela semplicemente l'integrità fisica o

l'assenza di malattie, ma una situazione di equilibrio psicofisico

comprendente anche un diritto alla salute mentale, che poi è quella lesa

dagli atteggiamenti di mobbing43.

3.5.1 Critica al metodo di risarcimento del danno alla persona.

Se si affronta il concetto di danno alla persona, si fa istintivamente

riferimento ad una lesione all'integrità psicofisica, inizialmente rilevante

ai fini di un risarcimento solo qualora influisse sul patrimonio e si

traducesse in un pregiudizio consistente in un danno emergente ed in un

lucro cessante.

L'integrità psicofisica in sé e per sé considerata non rilevava, e, per

liquidare il risarcimento del danno, si faceva riferimento solo al reddito

da lavoro ed all'età del danneggiato44. Questo generava conseguenze

inique: il danno era rapportato alla capacità reddituale del soggetto,

quindi, la lesione consisteva in una mera perdita di guadagno: ciò

comportava che il danno era risarcito solo rimborsando le spese di cura e

43 Barbui C., Mobbing e salute mentale, in Resp.civ.prev., 2000, n.3, 732. 44 Laddove invece la dottrina medico-legale, premeva per una risarcibilità autonoma di tale tipo di danno. De Giorgi M.V., Il danno alla persona, in Enc. Treccani, vol. X, 1994, 4.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

il mancato guadagno per i giorni di lavoro perduto cui si aggiungeva una

somma corrispondente alla riduzione della capacità di guadagno45.

L'iniquità era ravvisabile nel fatto che il reddito era il parametro per

misurare il danno alla persona, quindi l'ingiustizia del danno consisteva

nella perdita o riduzione della capacità di lavoro, e conseguentemente il

risarcimento era calcolato in funzione di quella perdita.

Escludere ogni altro interesse alla persona, considerandolo non

meritevole di tutela, significava valutare la persona solo in funzione del

suo lavoro e capacità di reddito46. A ciò va aggiunto che, limitando il

danno non correlato al guadagno, solo alle sofferenze generate da un

reato (e quindi risarcibili ex art.2059 c.c.), si minimizzava il pregiudizio

effettivamente subito, dovuto alla diminuzione della propria integrità

psicofisica.

3.5.2 Nascita ed evoluzione del danno biologico.

Il primo che si accorse di tale palese iniquità fu il tribunale di Genova

che sostenne l'autonoma risarcibilità del danno non patrimoniale

denominato biologico, inteso come lesione all'integrità psicofisica in sé

45 Giannini G., Il danno da illecito civile: danno biologico, danno psichico, danno patrimoniale, danno morale. Le tabelle liquidative, Milano, Giuffrè, 1997, 165. 46 Franzoni M., Il danno alla persona, Milano, 1995, 186.

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considerata, di entità variabile in rapporto all'età del danneggiato ma

indipendente dal livello di reddito47: ciò ha permesso di ricondurre la

tutela della salute all'art.32 Cost.

Il problema della risarcibilità del danno alla salute ha provocato

l'intervento della Corte Costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla

questione di costituzionalità dell'art.2059 in rapporto all'art.2043c.c., ha

respinto48 la questione di legittimità dell'art.2059 c.c. in riferimento agli

art.3 e 24 Cost., ove limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali a

quelli derivanti da reato.

La giurisprudenza genovese sosteneva, cioè, che il danno biologico

fosse un tertium genus tra patrimoniale e non patrimoniale: rilevante era

la semplice ingiustizia del danno e ciò permetteva il risarcimento del

danno biologico ex art.2043 c.c., che richiede, ai fini del risarcimento

soltanto l'ingiustizia e non anche la patrimonialità. Quindi per la

giurisprudenza genovese, il danno biologico doveva essere risarcito in

misura uguale per tutti sulla base costituita dal reddito medio nazionale

pro capite accertato al momento della sentenza.

47 De Giorgi M.V., op. cit., 8. 48 Con la sentenza n. 87/1979, in FI, 1979, I, 2543 con cui la Corte afferma l'esistenza di un diritto fondamentale ed assoluto dell'uomo che se violato comporta un indennizzo non limitato alleconseguenze incidenti sull'attitudine a produrre reddito, ma esteso agli effetti della lesione del diritto considerato come posizione soggetiva ed autonoma, e che tale danno è nn patrimoniale. MiamiCanevari F., Nuovi confini dell'obbligo di sicurezza e danno biologico, in Dir. Lav., 1994, I, 401.

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È apprezzabile anche l'intervento della giurisprudenza pisana: essa ha

contrapposto alla nozione di danno biologico quella di danno alla salute

inteso in senso più ampio in cui ricomprendere tutte le conseguenze

pregiudizievoli dell'evento dannoso sull'equilibrio psicofisico del

danneggiato: si tratta di un danno suscettibile di valutazione economica49

che ricomprende tutti i pregiudizi che rendono la persona incapace di

ricevere utilità nel lavoro e fuori. La non patrimonialità del danno non

preclude l'applicazione di meccanismi risarcitori, perché non è richiesta

anche la patrimonialità dell'interesse: un interesse non patrimoniale può

essere risarcito perché anche la lesione non patrimoniale è quantificabile

e quindi risarcibili. Si tratta di lesioni del valore umano, patrimoniali in

quanto pregiudicano la salute, patrimonio del soggetto.

L'impostazione del tribunale pisano è fortemente riconducibile alla

fattispecie del mobbing, in quanto essi valorizzano il godimento della

vita, inteso come stato di benessere in tutte le sue possibili

manifestazioni, comprendente l'intero contesto esistenziale della persona.

Il danno biologico, di conseguenza, comprende tutte le limitazioni alle

normali attività della persona che sono cagionate dalla lesione.

49 Già Busnelli sosteneva che esso fosse obiettivamente e direttamente commisurabile in denaro,quindi sempre risarcibile ex art.2043 c.c. Per Mastropaolo è patrimoniale non solo il mancatoguadagno ma anche l'inettitudine a svolgere una qualunque attività nel tempo libero. Miami Canevari F., op. cit., 403.

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Nel 198150 la corte di Cassazione stabilì che, essendo quello della

salute un diritto primario ed assoluto, in caso di lesione alla persona, si

doveva tener conto, ai fini del risarcimento, anche del danno biologico

inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé

considerata e ne affermò la risarcibilità ex art.2043c.c. in quanto danno

ingiusto. Nel 198451 la Suprema Corte si espresse a favore di una

concezione non patrimoniale del danno biologico, ma nel 1985 questo

tipo di danno fu considerato patrimoniale. Una svolta in materia vi è

stata con la sentenza della Corte Costituzionale n.184 del 198652, con cui

si è avuto il riconoscimento del danno biologico come danno

patrimoniale, risarcibile ex art.32 Cost, e come danno base da liquidarsi

autonomamente rispetto al danno derivante dalla perdita di reddito. Da

ciò deriva, in primo luogo, la definizione del danno biologico come

danno "evento" risarcibile secondo il disposto degli art.32 Cost. -

2043c.c., essendo, quest'ultimo, una norma secondaria che prevede il

risarcimento a condizione che una norma primaria (in tal caso l'art.32

Cost.) riconosca l'esistenza di un diritto cui attribuire tutela;

50 Cass.Civ. n. 3675, G. C. 1981, 190. Cass. Civ. n. 2396, G. I. 1984, I, 537. 51 Cass. n. 2422, in Resp. Civ. Prev., 1984, 333. Successivamente la Cass. n. 1130, in RFI, 1985, considerò il danno biologico come patrimoniale poiché colpisce un valore essenziale rientrante nelpatrimonio del soggetto.52 In FI, 1986, I, 2053. Disp.: a) posto che l'art.2059 attiene solo ai danni morali soggettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico per sé considerato; b) il diritto vivente individua nell'art.2043c.c., in relazione all'art.32 Cost., la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso di tale pregiudizio, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.2059, ove prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute solo in conseguenza di un reato, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 32 Cost.

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secondariamente la definizione dei danni patrimoniali e non, come danni

"conseguenza"53. Circa la quantificazione, la sentenza raccomanda che "

il criterio liquidativo risponda ad una uniformità pecuniaria di base, e ad

elasticità e flessibilità, ai fini di adeguare la liquidazione del caso di

specie all'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività

della vita quotidiana attraverso cui si manifesta l'efficienza psicofisica

del soggetto danneggiato". È dunque l'ingiustizia della lesione in sé il

fondamento giuridico del danno in discorso: il giudice deve accertare sia

la lesione dell'uomo in termini medici sia il danno alla salute inteso come

pregiudizio incidente nel quadro di funzioni vitali dell'individuo.

Tuttavia la determinazione del valore umano perduto è incerta a causa

della natura del danno che si sottrae di per sé ad una misurazione

economica.

La Corte Cost. interviene nel dibattito circa la nascente figura del

danno biologico non tanto per incidere sulla natura del danno, quanto per

delinearne una connotazione ammissiva della risarcibilità anche nel caso

in cui l'illecito non rientra nella categoria dei reati , ma sia un illecito

civile. Il mobbing comunque rileva, quale fattispecie illecita, non solo

una connotazione civilistica ma anche d'ordine penale, in quanto

53 Già Scognamiglio aveva sostenuto che il danno alla vita " deve essere ripagato innanzitutto con riguardo al bene colpito, in sé e per sé, e poi in relazione alle ulteriori conseguenze dannose". In Scognamiglio R., Il danno morale, in Riv. Dir. Civ. 1957, 287.

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l'intenzionalità che connota i comportamenti perpetrati dai mobbers è

idonea alla configurazione dei reati di lesioni personali.

Il danno biologico, a giudizio della Corte, rappresenterebbe un evento

interno al fatto illecito del quale è un elemento costitutivo, si

presenterebbe come l'antecedente logico e giuridico dei danni

conseguenza che sono invece il danno morale subiettivo, conseguenza

del fatto illecito lesivo della salute, e il danno patrimoniale in senso

stretto che può derivare da eventi diversi. Essendo il danno morale solo

un danno-conseguenza, potrà non essere sempre presente nel settore

dell'illecito, il danno biologico, invece, costituendo un danno evento,

sarà interno alla struttura del fatto lesivo della salute. La lesione

dell'integrità psico-fisica di un soggetto, cioè il danno biologico, sarebbe

allora sempre presente nei fatti illeciti di mobbing, sistematico e

"violento, causativi di un danno alla persona. Per delineare il profilo

risarcitorio, la Corte ricorre ad una lettura costituzionale del 2043c.c.

correlato con l'art.32 Cost., che consente di interpretare il 2043c.c come

comprendente il risarcimento in ogni caso del danno biologico. Si

afferma così che l'art.2043 è una norma secondaria che prevede il

risarcimento a condizione che un'altra norma primaria riconosca

l'esistenza di un diritto cui attribuire tutela. Nella specie proprio

l'art.32Cost. sarebbe la norma primaria che stabilisce il diritto soggettivo

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

della salute per ogni cittadino: sicchè sarebbe l'ingiustizia a costituire il

fondamento del diritto al risarcimento del danno biologico.

Conseguentemente secondo la Corte l'art.2043 correlato al 32 Cost. va

necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento, non solo dei

danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che, almeno

potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana.

Pertanto la tutela risarcitoria relativa al danno biologico non è

riferibile all'art.2059c.c. ma va ricondotta alla norma risultante dal

combinato disposto degli articoli 32Cost.+2043c.c. Il danno biologico va

considerato come danno emergente distinto ed autonomamente

risarcibile rispetto al danno da lucro cessante poiché la lesione alla

persona umana è ingiusta e quindi rientra nel danno ingiusto risarcibile

senza bisogno di altra qualificazione.

Tale ricostruzione pur prescindendo dalla problematica circa la natura

del danno biologico, in quanto configura il danno come danno evento

mentre patrimoniali o non sono le conseguenze della lesione non la

lesione o menomazione in sé e per sé considerata, elimina la distinzione

voluta legislativamente tra danno patrimoniale-non patrimoniale,

sostituendola con l'altra: danno morale soggettivo dell'art 2059c.c. e

danno non patrimoniale perché ingiusto.

114

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

3.5.3 Definizione e contenuti del danno biologico; verso il danno

esistenziale

Se si vuole differenziare danno biologico e danno alla salute, si può

precisare che il primo indica una menomazione fisica o psichica, il

secondo è invece un concetto più ampio che si riferisce ad un pregiudizio

concreto ad un diritto, tutelato costituzionalmente, al proprio benessere.

Secondo Ledda54, è possibile attribuire un significato risarcitorio al

danno alla salute, ed uno medico legale al concetto di danno biologico: si

tratta di uno stesso concetto visto da due punti di vista. L'indirizzo

prevalente è nel senso di ricomprendere nel danno alla salute tutte le

conseguenze negative incidenti sulla sfera esistenziale dell'uomo e che

non rientrino né in un patema d'animo, né in una diminuzione di reddito.

Il danno biologico comprende qualunque ostacolo ad attività

realizzatrici della persona umana ed essendo sganciato dal patrimonio

del soggetto leso, non lo si può quantificare attraverso parametri

oggettivi consistenti in valori di mercato. "L'appiglio" per la

configurazione del danno biologico da mobbing deriva dal recente

indirizzo della Corte Costituzionale55, la quale ha dichiarato che il danno

54 Ledda G., op.cit., 36. 55 Con la sentenza n.356, in Resp.Civ. prev., 1991, 689; e n.485, in Resp.Civ. prev., 1992, 58. Entrambe del 1991.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

biologico in sé e per sé sussiste indipendentemente dalla eventuale

perdita o riduzione di reddito e che esso va riferito all'insieme dei suoi

riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le situazioni nelle quali la persona

esplica sé stessa nella propria vita. Da tutto ciò, però, potrebbe derivare

l'equivoco che il danno biologico sia un impedimento al benessere,

intendendolo come una mera riduzione della gioia di vivere: in realtà

questo danno comprende un concetto più ampio. Ammettendone il

risarcimento, si afferma un diritto all'integrità psicofisica inteso come

intangibilità dell'uomo quali che siano le sue condizioni di vita e di

salute. È possibile distinguere tra un danno biologico "statico" e uno

"dinamico": il primo consiste nella diminuizione dell'integrità psicofisica

in sé considerata, il secondo, invece, nella compromissione delle attività

quotidiane del danneggiato, vale a dire la perdita di quelle utilità che il

danneggiato avrebbe prodotto se non fosse stato leso (Pedrazzoli). Il

danno biologico comprende: un'incapacità temporanea che incide sulle

normali occupazioni (danno biologico temporaneo), un'invalidità

permanente (assente nelle pratiche di mobbing, in quanto la fattispecie

ha natura di solito transuente) che incide sull'integrità psicofisica, un

danno alla vita di relazione (la riduzione della capacità sociale e di

affermazione nel consorzio umano mediante la vita di relazione), il

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

danno alla vita sessuale (la perdita o riduzione della capacità ad avere

rapporti sessuali) e l'incapacità lavorativa generica (l'attitudine dell'uomo

al lavoro in generale). Come danno psichico, quello che maggiormente

rileva nel mobbing, comprende una lesione psichica, mentre come spese

di cura comprende oneri sanitari sostenuti e prevedibili. Peraltro,

relativamente alla questione se ricomprendere 56 o meno nel danno

biologico, considerandoli come violazione dell'integrità psicofisica,

figure come il danno alla vita di relazione, dottrina57 e giurisprudenza

non sono d'accordo. La prima afferma che tale tipo di danno non è da

considerare come danno biologico, non consistendo in una menomazione

dell'integrità psicofisica, ma consistendo piuttosto in un riflesso di tale

menomazione; la seconda è orientata nel senso opposto, accogliendo

un'idea generica ed indeterminata di benessere, in cui viene ricondotto

ogni aspetto della "qualità della vita". Tale fenomeno di assorbimento,

non ha comportato la totale diluizione di queste figure risarcitorie nel

danno biologico: piuttosto, pur cessando di costituire autonome categorie

di danno, queste hanno conservato la dignità di componenti del danno

biologico, andando ad assumere, soprattutto sotto l'aspetto dinamico e

56 Nunin R., Mobbing : onere della prova e risarcimento del danno, in Lav.Giur., n.9, 2000, 837. 57 Disamina della questione in: Amato, Ascesa e declino del danno alla vita di relazione, in Danno resp., 1996, 715. Alpa, in Riv.it.dir.lav, n.4, 2000, 170, critica questa tendenza espansiva del concetto di danno biologico avallata molto spesso dalla Suprema Corte, che tende ad includere nell'ambito deldanno biologico altre voci che dovrebbero rimanerne fuori, onde evitare di disattendere il principioche pone il divieto di duplicazione del risarcimento del danno derivante dalla lesione dell'unicointeresse apprezzabile, ormai universalmente identificato con il valore della salute.

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per il c.d. principio della personalizzazione del danno, un ruolo rilevante

in sede di liquidazione. È diffusa la pratica di far rientrare in questo tipo

di danno anche pregiudizi di altri beni ed interessi del soggetto che

possono derivare dalla lesione dell'integrità psichica e fisica, infatti, è

stata proposta una nuova nozione di danno esistenziale58, seppur non

unanimamente accettata59, in base alla quale si considera la molteplicità

di interessi che fanno capo alla personalità dell'uomo ravvisandosi il

danno nello scadimento oggettivo della qualità della vita determinato

dall'impossibilità di condurre un'esistenza mondana ricca e libera come

prima. Questa fattispecie emergente di danno alla persona del lavoratore

sarebbe, per taluni autori60, possibile applicare alla vittima di mobbing.

Infatti, di fronte a situazioni di mobbing che potremo definire degenerato

e che cagionano alla vittima, a causa delle reiterate persecuzioni, un

danno alla salute risarcibile secondo i canoni tradizionali della materia ai

sensi dell'art.2087c.c. e art32Cost61., si affiancano tutta una serie di casi

non garantiti dalle forme attuali di tutela, vuoi perchè la strategia del

mobber è attuata lungo una sottile linea di confine tra il lecito e l'illecito,

il comando e l'abuso, oppure a mezzo di azioni non così gravi e

58 Cfr. Ziviz, Il Danno esistenziale preso sul serio, in Resp.civ.prev., 1999, 1343. 59 Cfr.Ponzanelli G., Limiti del danno esistenziale, Danno e resp., 1999, n.3, 361. 60 Oliva U., Mobbing: quale risarcimento?, in Danno e Resp., n.1/2000.61 Così la prima sentenza in materia di mobbing del Tribunale di Torino 6/9/1999, in Il Lav. Giur., n.4, 2000,361.

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significative da giustificare, esse solo considerate, il ricorso all'autorità

giudiziaria, vuoi perché la vittima reagisce bene alle violenze, nel senso

che riesce a non crollare dal punto di vista psichico e nervoso.

In tutti questi casi, che sono moltissimi, il vuoto legislativo attuale

rischia di lasciare senza tutela le vittime. Tuttavia, le recenti aperture di

una parte della dottrina in materia di danno non patrimoniale lasciano

intravedere uno spiraglio anche per coloro i quali, pur senza essere stati

colpiti da provvedimenti di per sé palesemente illeciti, e pur non avendo

riportato danni economici o alla salute, ciò nondimeno sono state vittime

di una sofferenza ingiusta. Il ragionamento seguito muove da un

presupposto: tute le vittime di mobbing accertato, nessuna esclusa, sono

costrette, a causa delle molestie morali e psicologiche cui sono esposti, e

a prescindere dall'altro62, a subire un pregiudizio ingiusto, consistente

nella lesione della loro dignità, integrità morale, o come altrimenti si

vuol definire, il loro diritto ad essere rispettati e non umiliati. Questo

pregiudizio, a prescindere dall'etichetta prescelta, potrà essere sussunto,

secondo le scansioni tradizionali, solamente nella categoria del danno

non patrimoniale (volendo accogliere la dizione maggiormente

accreditata che ritiene questo tipo di danno configurabile ogniqualvolta

62 Ci si riferisce principalmente ai casi di danno alla salute, accertato da un punto di vista medicolegale, o di danno patrimoniale, per le conseguenze delle molestie sulle capacità reddituali, attuali o future della vittima. Ovviamente i diversi danni possono coesistere e giustificare la richiesta di distinti risarcimenti.

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la perdita subita dalla vittima non sia quantificabile secondo ordinari

modelli matematici monetari). Nel sistema attuale la risarcibilità del

danno non patrimoniale è notoriamente prevista in via generale

dall'art.2059c.c. Tale norma è stata innumerevoli volte oggetto di pesanti

critiche da parte della dottrina63, e di aggiramenti da parte della

giurisprudenza, nella misura in cui, secondo l'interpretazione

tradizionale, presupposto indefettibile della risarcibilità del danno è la

rilevanza penale (anche solo in astratto) della condotta dell'agente: con la

conseguenza di lasciare del tutto privi di tutela quei soggetti che, pur

avendo subito un evidente danno di tipo, latu sensu, morale, non sono

state vittime di reato. I limiti della norma sono talmente evidenti che i

più recenti studi64 di riforma del danno alla persona eliminano

radicalmente la questione della rilevanza penale della condotta, intesa

come conditio sine qua non per arrivare al risarcimento. D'altra parte, più

volte gli stessi giudici si sono trovati di fronte a situazioni sicuramente

ingiuste, perlomeno rispetto alla sensibilità sociale che il magistrato

impersona e concretizza nel momento interpretativo-applicativo della

norma, tuttavia senza la possibilità di condannare il responsabile al

63 Petti G., Il risarcimento del danno non patrimoniale e non patrimoniale alla persona, Torino, 1999 e Ziviz, La tutela risarcitoria della persona, Milano, 1999. 64 Ad esempio nella relazione accompagnatoria al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 4/6/1999 si legge che la disposizione dell'art.2059, così come modificato, si applica in viagenerale "in tutte le ipotesi di danni morali subiti dal danneggiato in conseguenza del fatto illecitoaltrui, qualunque sia il bene giuridico( si pensi in via esemplificativa ai casi di lesione dei benidell'onore, del decoro, della reputazione)".

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risarcimento del danno, a causa della mancanza di una condotta di tipo

penale in grado di ammettere l'esistenza del danno morale. In questi casi

per superare l'empasse si è a volte allargata oltre misura la nozione di

danno biologico, fino a ricomprendervi situazioni nelle quali non

sussisteva una vera patologia. La Corte Costituzionale tuttavia, nella

sentenza n.372 del 27 ottobre 199465, ha ricondotto il danno biologico

alla sua matrice medico-legale, bloccando l'espansione di tale categoria.

Perciò, allo stato attuale le categorie tradizionali del danno biologico e

del danno morale risultano essere insufficienti a dare adeguata risposta

risarcitoria a talune manifestazioni, meno perverse per i risvolti sulla

salute, del mobbing.

Difatti, da un lato il danno biologico risulta ormai circoscritto nei suoi

contenuti ai fenomeni accertabili e valutabili sotto il profilo della

medicina legale e della psichiatria, dall'altro lato il danno morale, oltre

ad essere confinato alle fattispecie configuranti reato, risulta anche

limitato nei suoi contenuti, essendo inteso, a partire dalla stessa Corte

Costituzionale, quale danno che riguarda il solo perturbamento morale

transuente66.

65 In FI It., 1994, I, 3297. 66 " Il filo conduttore rimane ed è pur sempre il criterio dell'ingiustizia del danno, posto che tra le due figure tradizionali delle quali una, il danno biologico, ha sovrastato di gran lunga l'altra, il danno morale, che ne è uscito palesemente ridimensionato, si è venuta a creare una specie di zona intermediao zona d'ombra, quella cioè dove può trovare alloggio il danno esistenziale". Cosi Greco inwww.guidaallavoro.it/lavoro/redazione/mobbing/Greco_Relazione.html

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

La dottrina67, pertanto, ritiene che la risarcibilità del danno non

patrimoniale possa essere affermata, proprio con particolare riferimento

alle vittime di mobbing, riconoscendo loro il diritto al risarcimento del

danno esistenziale68, ferma restando la possibilità di risarcire altresì il

danno biologico, quando provato. La tesi fondamentale sulla risarcibilità

del danno esistenziale, nasce dall'esperienza maturata in campo di danno

biologico, figura notoriamente di "invenzione" giurisprudenziale, nonché

dalla constatazione di superare le strettoie tra danno biologico e danno

morale.

Come scritto, il modello risarcitorio tracciato dalla Consulta per il

danno all'integrità psichica e fisica, è chiaro: art.2043c.c. e art.32Cost.

Ciò stante, si può ritenere che la ricostruzione normativa operata per il

danno biologico sia idonea ad offrire protezione giuridica anche ad altre

figure di pregiudizio, purchè dotate di tutela costituzionale; nel caso del

mobbing il lavoratore viene leso nel suo diritto alla dignità nel luogo di

lavoro, diritto protetto in via generale dall'art.2Cost. e con carattere di

maggior incisività dall'art.41Cost.

67 Ricciardi M., Il Mobbing, I.C.I., 1999, n.12, 1875. 68 La nozione di danno esistenziale, intesa originariamente come "somma di ripercussioni relazionalidi segno negativo" per le gravose rinunce a un facere è stata ampliata dalla interpetrazione della dottrina e giurisprudenza fino a designare omnicomprensivamente, la tutela risarcitoria degli aspettiesistenziali della "dimensione uomo".

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In tal caso la formula "di protezione" diventa: art.2043c.c.+art.41

comma 2, Cost ; anzi, la garanzia del diritto in questione è da ricondursi

non solo al generale principio del neminem laedere, ma costituisce anche

oggetto di un preciso dovere contrattuale, nella misura in cui, ai sensi

dell'art.208769 " L'imprenditore è tenuto ad ottenere nell'esercizio

dell'impresa le misure che secondo le particolarità del lavoro,

l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la

personalità morale dei prestatori di lavoro".

Relativamente a tale costruzione, il giudice accertato l'episodio di

mobbing, dovrà accertare se la condotta dell'azienda costituisca condotta

illecita, ai sensi dell'art.2043, sotto un profilo di responsabilità extra-

contrattuale, ovvero inadempimento contrattuale ai sensi

dell'art.2087c.c.. " La presenza dell'art.2043c.c. rende aperto l'elenco

degli atti illeciti, ed in un sistema di questo genere spetta all'interprete il

compito di specificare il concetto di ingiustizia del danno. La soluzione

di questo problema dipende principalmente dalla valutazione

comparativa di due interessi contrapposti: l'interesse minacciato da un

certo tipo di condotta e l'interesse che l'agente con quella condotta tende

a realizzare" (Lanotte, 1998). Orbene, in caso di mobbing fatto illecito vi

è stato, considerando che la valutazione comparativa degli interessi in

69 Cfr, In FI It., 1991, I, 2347.

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gioco, da effettuarsi "secondo il criterio della pubblica utilità70", è già

stata fatta dal legislatore costituente, nel momento in cui ha anteposto il

decoro e la dignità del lavoratore alla libertà di iniziativa economica. La

vittima di mobbing ha cioè il diritto di vedersi risarcita per il fatto in sé

dell'aggressione alla sua dignità umana e di lavoratore, a prescindere

dalle conseguenze d'altro tipo prodotte dall'illecito71; e, pertanto, in base

a tale presupposti, la monetizzazione del danno non potrà che pervenire,

attraverso il ricorso a criteri equitativi, ai sensi degli artt.2056, 1226c.c72.

3.5.4 Il Mobbing, il danno biologico e la riforma INAIL.

Il sistema risarcitorio del danno biologico è stato riformato dai recenti

interventi normativi in materia di assicurazione obbligatoria.

Sembrerebbe, infatti, giunto a compimento il processo legislativo

introdotto con il T.U., DPR 30/6/1965 n.1124, in materia di infortuni e

malattie professionali. Il danno biologico ha fatto dunque ingresso, dopo

70 Trimarchi P., Istituzioni di diritto privato, Milano, 1983, 128. 71 La finalità è dunque quella di ravvisare negli strumenti giuridici esistenti forme di tutela risarcitorie e preventive a salvaguardia del lavoratore che, a seguito dei comportamenti vessatori in ambiente dilavoro non necessariamente subisce una lesione nel fisico e nella mente, ma sempre un malesserepsicologico ad oggi non ancora riconosciuto quale categoria autonoma di danno dalla giurisprudenzadi legittimità che ai fini della risarcibilità richiede pur sempre la lesione e la compromissione del benesalute.72 Del resto se per taluni autori, Cendon, si può parlare di risarcibilità di danno esistenziale in caso di vacanza rovinata, rumori del vicino di casa e quant'altro idoneo a togliere serenità ed equilibrio alla persona, a maggior ragione tale voce di danno si potrà configurare e liquidare (come effetto delmobbing) per lo stravolgimento dell'esistenza della vittima di tale fenomeno e, in ogni caso, anche sesussistono difficoltà nel fare rientrare nel concetto unitario di mobbing, a seguito del danno psichicopatito, la illegittima condotta datoriale.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

lunghi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, nell'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'art.13 del D.lgs

n.38/2000 ha provveduto a definire "in via sperimentale" il danno

biologico "come lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di

valutazione medico legale della persona", ed ad includerlo nella

copertura assicurativa di legge73. Si tratta di una rivoluzione importante

se si considerano le numerose problematiche alla cui risoluzione

l'intervento legislativo è rivolto. In particolare, si è voluto porre fine alle

duplicazioni risarcitorie cui il danno biologico lasciava effettivo spazio.

Accadeva, infatti, di frequente che l'infortunato dopo aver ottenuto da

parte dell'Inail la costituzione di una rendita per invalidità da ridotta

capacità di produrre reddito, richiedeva al datore di lavoro il risarcimento

del danno alla salute. Ciò creava rilevanti speculazioni risarcitorie se si

considera che lo stesso pregiudizio veniva risarcito due volte al

lavoratore, sia come danno biologico, sia come danno patrimoniale non

essendo richiesta in sede INAIL la prova della riduzione del reddito,

presunta iuris et de iure, per invalidità superiori al 10%74. Tale sistema

non solo agevolava le duplicazioni risarcitorie, ma era, comunque, di

73 Per Montuschi, Le nuove frontiere del danno risarcibile nel rapporto di lavoro, in Dir.Lav, 2000, lanozione utilizzata nel decreto è assai restrittiva, è infatti noto come la giurisprudenza assolutamenteprevalente faccia rientrare nella nozione di danno biologico anche pregiudizi non strettamenteconnessi alla lesione alla integrità psico-fisica in sé considerata quali il danno alla vita di relazione,alla professionalità, alla dignità.74 Rossetti, Sulla liquidazione del danno biologico resta il rischio dei doppi risarcimenti, in Dir.giust., 2000, 32, 72.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

pregiudizio anche nei confronti del lavoratore che aveva subito effettivo

danno alla salute ed alla capacità lavorativa. Sino ad oggi infatti il

lavoratore che eccepiva di aver subito in un ambiente di lavoro una

lesione all'integrità personale, era costretto ad agire, con dispersione di

energie, di tempo e denaro, per il risarcimento del danno in natura

patrimoniale derivante dalla ridotta capacità di produrre reddito, nei

confronti dell'Inail, diversamente per il danno biologico nei confronti del

datore di lavoro. Oltretutto il riconoscimento del danno biologico, quale

patimento autonomamente risarcibile in quanto privo di rilevanza

patrimoniale, aveva scardinato il sistema di rivalsa dell'Inail nei

confronti del responsabile dello stesso ex art.1916c.c. Ed, infatti, con il

subingresso del danno biologico quale terzus genus di danno, accadeva

che l'Inail avvalendosi dell'azione surrogatoria di cui all'art.1916c.c.,

ostacolasse di fatto l'effettivo risarcimento del danno biologico

aggredendo le somme che a tal fine il datore di lavoro avrebbe dovuto

corrispondere al lavoratore. Ciò richiese l'intervento della Corte

Costituzionale75 che pronunciandosi sulla questione dichiarò la parziale

illegittimità della norma codicistica. Venne, pertanto esclusa l'azione

surrogatoria da parte dell'Inail nei confronti del responsabile della

75 La Corte Cost. con sent. n.356/1991, cit, dichiarò: " è illegittimo l'art.1916c.c. nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzoresponsabile, anche delle somme da questo dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico".

126

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

condotta per il recupero delle somme dovute al lavoratore a titolo di

risarcimento del danno biologico. Ed, infatti essendo limitata la

copertura assicurativa al danno patrimoniale, l'Inail avrebbe potuto

esercitare diritti di rivalsa esclusivamente sulle somme corrisposte a tale

titolo. Numerose tuttavia erano le difficoltà nel determinare il quantum

da scorporare, cosicchè la Corte di Cassazione giunse uniformemente a

ritenere intangibile nella sua integralità il danno biologico in quanto del

tutto indipendente dalla capacità di produrre reddito del soggetto.

Queste, dunque, sono le problematiche che a grandi linee il D.lgs

n.38/2000 si è posto l'intento di risolvere.

Accanto ai criteri di liquidazione del pregiudizio alla salute in sede

civile, la recente riforma Inail ha dettato nuovi criteri in materia di

assicurazione obbligatoria del danno biologico. Per quanto qui interessa,

sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni, diffusamente sofferti in

fattispecie di mobbing, aventi natura temporanea , quelli derivanti da

lesioni lievi o lievissime, anche permanenti e, non ultimo il danno

morale. Il legislatore ha infatti previsto una sorta di franchigia76

assicurativa laddove il danno biologico non integri lesioni permanenti,

eguali o superiori al 6%77. Il che vuol dire che per aversi indennizzo di

76 Resteranno quindi a totale carico dei soggetti civilmente responsabili, anche nei casi di esonero da responsabilità di cui all'art.10 d.p.r. 1124/65. 77 Le invalidità di media gravità, ovvero quelle comprese tra il 7% ed il 15%, vengono poiindennizzate solo ed esclusivamente a titolo di mero danno biologico. Nel mentre solo a quelle gravi,

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una "malattia professionale da mobbing" dovrà ricorrere, quanto meno,

un periodo di inabilità temporanea e/o una invalidità permanente non

inferiore al 6%; ipotesi, quest'ultima, piuttosto marginale se si tiene

conto che la stessa "tabella da menomazioni78" riconosce al disturbo

post-traumatico da stress (la sindrome da mobbing) una valutazione non

superiore al 6%.

Taluni autori hanno, anche con riguardo agli aspetti problematici dei

criteri di liquidazione del danno contemplati dal Decreto, sollevato

perplessità sulla valutazione unica ed oggettiva dei c.d aspetti dinamico-

relazionali79 che a differenza delle lesioni anatomiche, non possono che

variare da soggetto a soggetto. Rimane poi da verificare, prima di poter

ipotizzare un risarcimento della vittima di mobbing da parte dell'istituto

assicuratore, se la lesione alla salute derivante da fatti di vessazione

psicologica sul lavoro consista in infortunio sul lavoro o nel novero delle

malattie professionali non tabellate. In merito, posto che non si è di

fronte a forme patologiche tipizzate, né tantomeno è ipotizzabile un

generico danno da mobbing, se non sotto il profilo esistenziale, ci

troviamo sicuramente di fronte ad una malattia c.d non tabellata. Nel

per menomazioni a partire dal 16%, viene riconosciuto l'indennizzo sia a ragione del danno biologicoche di quello patrimoniale.78 Emanata con DPR 12/7/2000 in attuazione dell'art.13 del d.lgs 38/2000.79 Art.13 co. 2 lett.a) : " le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al co.1sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali…..".

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nuovo quadro legislativo, occorre fare riferimento all'art.10 comma 4 del

Decreto che ribadisce la possibilità di considerare "malattie professionali

anche quelle non comprese nelle tabelle…..delle quali il lavoratore

dimostri l'origine professionale ". A fronte di queste osservazioni, si deve

infine osservare come nei casi di mobbing, quali quelli oggetto delle

sentenze torinesi, la riforma Inail non sembra poter svolgere alcuna

incidenza: nei casi considerati il danno alla salute provocato ai lavoratori

vittime di mobbing, pur rientrando nella vasta categoria del danno

biologico, per l'esattezza danno psichico, è consistito esclusivamente in

un danno di tipo temporaneo, danno che, come visto, sembra ignorato

dalla riforma. È stato sostenuto80 che tutte le patologie psichice, si

sottraggono alla angusta bipolarità tra invalidità temporanea ed invalidità

permanente, con la conseguenza che si prospettano nei casi di mobbing

notevoli via di fuga dal sistema indennizzatorio.

80 Meucci, op.cit., 414.

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3.6 I confini del danno biologico da mobbing nel rapporto di lavoro e l'obbligo di sicurezza dell'art.2087c.c.

Nell'azienda, il singolo non risulta l'unico punto di riferimento della

tutela della salute in quanto i fattori potenzialmente dannosi sono subiti

da tutti i lavoratori che operano nello stesso ambiente: si può parlare di

una dimensione collettiva del lavoratore poiché il singolo è assorbito dal

"gruppo" formato da soggetti con uguali diritti ed interessi; nell'ambito

del "gruppo", ognuno è coinvolto con energie fisiche e con la personalità

morale, da tutelare adeguatamente attraverso l'opera del datore di lavoro,

mancando la quale è possibile che derivi un danno per il lavoratore che,

quando consiste nella lesione dell'integrità psicofisica, è configurabile

come danno biologico. La rilevanza degli interessi collettivi dei

lavoratori e l'esigenza di tutelare il singolo prestatore nel momento in cui

è inserito nell'organizzazione del lavoro, costituiscono il fondamento

dell'esigenza di limitare la discrezionalità del potere dell'imprenditore81,

essendo il diritto del lavoro l'ambito nel quale una relazione obbligatoria

presenta il maggior rischio di pretese illecite da parte del datore di

lavoro. Tali pretese possono rivelarsi, come detto, lesive dei diritti del

prestatore il quale chiede sempre più di frequente il risarcimento del

danno biologico e di quello alla salute cagionato non solo da infortuni o

81 Ghera E., Diritto del lavoro, Cacucci editore, Bari, 1998, 162.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

malattie professionali, ma anche da comportamenti, in senso lato

mobbizzanti, posti in essere dal datore di lavoro nell'abuso dei suoi

poteri: quest'ultimo, infatti, è soggetto ad un onore di protezione nei

confronti del lavoratore in relazione al quale possono verificarsi torti e

prodursi danni risarcibili, la cui dimostrazione e quantificazione, specie

in tal caso, è comunque difficile da verificare; dunque rispetto ad un

comportamento "abusivo" del datore, o anche dei colleghi, risulta

difficile stabilire l'esistenza di un torto a fronte del quale si trova la

lesione di un bene del lavoratore da cui derivi il suo diritto ad ottenere un

risarcimento82. La necessità di tutelare il lavoratore unita al fatto che se il

danno biologico si manifesta come danno psichico (è l'ipotesi del

mobbing) esso è di difficile individuazione83, ha determinato

un'espansione probabilmente eccessiva della nozione di danno biologico,

ricomprendendovi eventi invece situati oltre i confini della lesione

psicofisica e relativi ad altri valori.84 Oltre alla salute, molti altri valori

della persona vengono tutelati: onore, dignità, riservatezza, la cui lesione

non è detto che configuri un danno biologico85. È dunque diffusa la

tendenza a considerare come danno biologico una lesione, che sovente si

82 Scognamiglio R., op.cit., 19. 83 Pajardi, Il danno psicologico in materia di lavoro, Dir.lav., 1991, I, 340. 84 Leardini F., Prova e valutazione del danno alla persona nei rapporti di lavoro, in Danno biologico e oltre: la risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore, a cura di Pedrazzoli M., Torino, Giappichelli, 1995, 171. 85 Cfr.Castronovo C., Dal danno alla salute al danno alla persona, in Riv.crit.dir.priv., 1996, 245. Cavanello C., I giusti confini del cosiddetto danno biologico, in Nuovo dir., 1991, 89.

131

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

verifica nelle condotte di mobbing meno "violente", che in realtà

riguarda valori diversi dalla salute e parimenti garantiti dalla

Costituzione86. Le estensioni appaiono quanto mai interessanti nella

misura in cui sembrano "preparare o anticipare il graduale scivolamento

della categoria del danno biologico, così come è stata forgiata dalla

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

violazione di meri obblighi contrattuali, come quello scaturente

dall'art.2103c.c. In questa ipotesi, occorre fornire la prova che lo

svuotamento voluto delle mansioni, l'inattività o l'affidamento di

incarichi dequalificanti ha non solo compromesso il bagaglio

professionale e/o l'immagine, ma gli ha cagionato in aggiunta un danno

ulteriore, da qualificarsi di natura biologica. Proprio in questo particolare

ambito si coglie il passaggio, neppure tanto sottinteso, verso una nuova e

più articolata "tipologia", una variante (non solo semantica) del danno

biologico, che potrebbe definirsi in termini di danno connesso e

conseguente alla lesione dei diritti fondamentali della persona. Non v'è

dubbio, infatti, rovesciando i termini del problema, che nel caso della

dequalificazione del prestatore il danno alla salute costituisca poco più di

un pretesto, mentre il vero pregiudizio sofferto dal lavoratore è quello

all'immagine e alla professionalità, o, alla personalità e alla dignità,

ambedue valori fondamentali, parimenti protetti dalla Costituzione. I

confini sono forse difficili da distinguere, specie quando la lesione

inferta alla dignità del prestatore con l'uso di raffinate tecniche di

emarginazione, provoca una sindrome psichica, cioè una vera e propria

lesione alla salute. Come può accadere per quello biologico in senso

stretto, il danno collegato alla lesione dei diritti della persona, derivante

133

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

da atti di esercizio del potere imprenditoriale, che ledano la personalità

del prestatore ex art2087c.c., in collegamento con gli art. 2, 41 2°

comma, Cost., non è detto sia sempre aggiuntivo rispetto ad altre voci di

danno: potrebbe costituire anche l'unica voce di danno possibile.

Nonostante le difficoltà e le incertezze definitorie, acuite dall'assenza

di una legislazione ad hoc, dottrina88 e giurisprudenza concordano

sull'individuazione della responsabilità giuridica: le vessazioni materiali

e psicologiche (mobbinng/bossing) poste in essere in azienda, quale che

ne sia l'autore, sono riconducibili ad una violazione dell'obbligo di

sicurezza e di protezione dei dipendenti previsto dall'art.2087c.c. in capo

al datore di lavoro. La direttiva generale di tutela e il contenuto "aperto"

di tale disposizione non sembrano subire forzature, poiché le azioni di

mobbing si ritengono tipicamente lesive (significativamente) della

"personalità morale" (da intendersi nel senso di "sociale") del lavoratore,

oltre che in via eventuale (ma normale), della salute89. Tale norma pone a

carico del datore di lavoro uno speciale ed autonomo obbligo di

88 De Fazio G., Risarcimento del danno da persecuzione del capo ufficio, ovvero del danno da mobbing, Resp.civ.prev., n.3, 2000, 725; Petrucci C., Mobbing: vecchi problemi e nuove definizioni, in Informatore Pirola, n.18, 2000. Cfr., ad es., Matto, op. cit., 493: "In quest'ottica sono di immediatointeresse le disposizioni contenute negli art.2103 e 2087c.c., il cui utilizzo appare come l'unicopraticabile per contrastare semplici comportamenti, per lo più non riconducibili a fattispecie tipiche". 89 Significativamente Pedrazzoli, op.cit., 238, evidenzia come la "lesione" dei danni alla persona diversi dal danno alla salute non concerne più un'alterazione materiale-corporea fisicamentemisurabile, come quella del soma o, con più difficoltà, della psiche, ma piuttosto un'entitàimmateriale-incorporea interiorizzata nella norma, che qualifica come oggetto di tutela riprovando come disvalore la propria violazione. Alla luce di questa diversità l'autore prospetta "una portatabicipite dell'art.2087c.c." fermo restando che, pur nell'assicurare tutela risarcitoria a due moduli didanno diversificati tra loro, esso non vale comunque ad annullare le dovute differenze nelle fasidell'accertamento e della liquidazione degli stessi.

134

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protezione della persona del lavoratore e reca una previsione

particolarmente ampia ed elastica90, comprensiva non solo del rispetto

delle condizioni e dei limiti imposti dalle leggi e dai regolamenti per la

prevenzione degli infortuni e manutenzione delle misure idonee, nelle

concrete condizioni aziendali, a prevenire infortuni ed eventuali

situazioni di pericolo per il lavoratore, derivanti da fattori naturali o

artificiali di nocività o penosità presenti nell'ambiente di lavoro91.

L'articolo 2087c.c. è una clausola "generale", ma non "generica", poiché

lega l'obbligo di sicurezza a diversi punti di riferimento, anche se

l'oggetto della statuizione resta aperto e destinato a variare nel tempo.

Sicchè, la sua natura di norma generale si rivela particolarmente adatta a

sanzionare comportamenti materiali atipici, come quelli in cui spesso si

concretizzano le pratiche di mobbing: del resto, come descritto, la

giurisprudenza è già pervenuta a dichiarare proprio sulla base

dell'art.2087c.c. l'illegittimità di condotte datoriali che potrebbero essere

riconducibili al fenomeno considerato. Senza contare, poi, che la norma

in questione non esige la dimostrazione della sussistenza di uno specifico

90 Questi principi, consolidati, sono stati ribaditi, da Cass.5/2/2000, in http://www.giustizia.it , per cui l'art.2087 introduce un dovere che "trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e nei limiticostituzionalmente imposti dall'imprenditore per il libero esercizio del potere imprenditoriale" e la cuiviolazione " può atteggiarsi sia mediante fatti omissivi, sia mediante fatti commissivi e può estrinsecarsi sia nell'omissione di misure tassativamente previste dalla legge a tutela della sicurezzadel lavoratore, sia in omissioni non tassativamente previste dalla legge, ma egualmente esigibili nella esecuzione del rapporto di lavoro secondo le regole di correttezza e buona fede". 91 Questa sua portata di carattere generale ha fatto parlare anche di norma di chiusura del sistemaantinfortunistico: ad es Cass. 3 settembre 1997, n. 8422.

135

_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

intento persecutorio (elemento questo della fattispecie mobbing emersa

dalle elaborazioni teoriche e dai progetti di legge presentati) la cui prova,

come vedremo, potrebbe porre problemi di non poco conto.

L'art.2087 viene considerato come una norma di chiusura del sistema

di protezione del lavoratore, che impone al datore non solo l'adozione

delle misure richieste specificatamente dalla legge, dall'esperienza e

dalle conoscenze tecniche, ma anche l'obbligo più generale di attuare le

misure generiche di prudenza e diligenza necessarie al fine di tutelare

l'integrità psicofisica. Da questa disposizione viene quindi fatto derivare

sia il divieto per il datore di lavoro di compiere direttamente qualsiasi

comportamento lesivo dell'integrità fisica e della personalità morale del

dipendente, sia di prevenire e scoraggiare la realizzazione di simili

condotte nell'ambito ed in connessione con lo svolgimento dell'attività

lavorativa. In giurisprudenza è stato chiarito che la responsabilità diretta

ex art.2087c.c. del datore per la lesione della salute del lavoratore è

esclusa quando sono eccezionali, inevitabili ed assolutamente

imprevedibili le conseguenze che in concreto scaturiscono, per il

soggetto passivo, dall'atteggiamento perpetrato in azienda (in questo

caso si è ritenuto non sussistente il nesso di causa). La considerazione

dell'inadempimento dell'obbligo del datore di lavoro di porre in essere

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

tutte le misure necessarie al fine di proteggere l'integrità psicofisica del

lavoratore acquista particolare rilievo laddove si consideri che il datore

venuto al corrente di condotte illegittime perpetrate dai suoi dipendenti

ha a disposizione strumenti per intervenire a tutela dei lavoratori

"vessati"92. In giurisprudenza è stata riconosciuta, infatti, la legittimità

del licenziamento in tronco di lavoratori che abbiano posto in essere

delle gravi condotte nei confronti di altri dipendenti. In particolare, ciò si

è verificato nel caso in cui il superiore gerarchico , che aveva tentato in

modo molesto di instaurare una relazione sentimentale con una

dipendente a lui subordinata gerarchicamente (utilizzando la

terminologia del mobbing, si parlerebbe di bossing), la aveva poi

sottoposta a vessazioni e discriminazioni93.

Al momento della conclusione del contratto, l'obbligo di prevenzione

ex art.2087c.c. s'inserisce automaticamente nel contenuto del rapporto di

lavoro e l'imprenditore è tenuto, quindi, a svolgere un'attività generale di

prevenzione dei rischi, in senso anche non tecnico-scientifico, derivanti

dall'ambiente di lavoro.

Mentre nella generalità dei contratti, tale obbligo deriva dal rispetto

del principio della buona fede ex.art.1375c.c. che entrambe le parti sono

92 Ad es. Trib.Milano, in Ogl, I, 1998, 345, ha condannato il datore a risarcire il danno derivanteall'inadempimento contrattuale ex art2087 per il fatto di non aver provveduto alla tutela delladipendente molestata pur essendo informato della condotta lesiva attuata da un suo lavoratore.93 Pret.Milano, 15 maggio 1996, Ogl, I, 1996, 649.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

tenute ad osservare nella fase dell'esecuzione delle proprie obbligazioni,

nel rapporto di lavoro vi è la necessità di tutelare il lavoratore dagli

specifici rischi derivanti dall'ambiente di lavoro, mediante il ricorso ai

normali obblighi di protezione che, per il principio di correttezza ex

art.1175c.c., integrano i reciproci obblighi derivanti dal rapporto di

lavoro. V'è da dire, comunque, che la surrichiamata norma

dell'art.2087c.c. è stata scarsamente utilizzata nella sua tipica funzione di

prevenzione, ed è stata, invece, invocata ex post in funzione risarcitoria

di eventi dannosi già verificatisi94.

L'articolo è intitolato "tutela delle condizioni di lavoro" intese come

atti e comportamenti che costituiscono lo svolgimento del rapporto e

tutto ciò che è inerente all'attività d'impresa cui il lavoratore partecipa,

dall'organizzazione all'ambiente. Esso è applicabile non solo

all'imprenditore, ma ad ogni datore di lavoro95. Per "esercizio

dell'impresa" si intende tutto ciò che rientra in essa o che riguarda

l'attività cui il lavoratore è addetto96. In virtù di ciò vi sono state quattro

ricostruzioni della fattispecie ex art.2087:

94 Galantino L., Diritto del Lavoro, Giappichelli, Torino, 1998, 394. 95 Margiotta S., Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in Diritto del lavoro e previdenza sociale. Collana di diritto privato diretta da Rescigno P., a cura di Santoro Passarelli G., Milano, Ipsoa, 1996, 1181.96 Magno P., Integrità psichica e personalità morale del lavoratore, in Dir.Lav., 1994, I, 419.

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a) è una norma che istituisce un diritto personale ed assoluto (in capo

al lavoratore) ed un corrispondente obbligo (in capo al datore) di

tutelare le condizioni di lavoro aventi ad oggetto comportamenti

attivi ed omissivi;

b) è una norma che istituisce un obbligo di protezione;

c) impone al datore un comportamento che rientra nella

collaborazione all'adempimento;

d) è una norma imperativa, inderogabile dalle parti;

3.7 Unitarietà della persona e ampiezza della nozione giuridica della salute. Il concetto di benessere psicofisico secondo la definizione dell'O.M.S.

L'evoluzione della nozione di persona come bene ed interesse unico al

cui interno è impossibile distinguere il profilo fisico da quello psichico in

quanto componenti indivisibili della struttura umana, ha sviluppato,

infatti, un'idea di salute dal contenuto più ampio rispetto a quello della

mera integrità fisica, una situazione, cioè, di completo benessere

psicofisico, intesa non staticamente come assenza di menomazioni,

disfunzioni, ma in quanto lesioni ad essa apportate comportino una serie

di ripercussioni, distinte da quelle retributivo-lavorative, che ostacolano

la piena realizzazione della personalità.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

La salute secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della

Sanità: " un etat de complet bièntre phisique, mental e social, et ne

consiste pas seulment e un absence de maladie ou d'infirmitè." Si è così

passati da una nozione di salute intesa nel senso restrittivo di integrità

psicofisica ad un concetto ampio ed omnicomprensivo del profilo fisico

e psichico. Intesa in tal senso, la nozione di salute comprende quindi il

benessere psichico, ed i fatti emozionali negativi (paura, ansia, timore)

sono una forma di pregiudizio alla salute stessa; pertanto il danno ad essa

arrecato costituirebbe un'alterazione "permanente o temporanea

dell'integrità e dell'efficienza psicofisica del soggetto che gli impedisce

di godere nella stessa misura in cui era possibile prima dell'insorgere del

fatto lesivo indipendentemente da qualsiasi riferimento alla capacità

lavorativa e di guadagno97".

3.8 Il danno biologico in caso di mobbing aziendale: il danno psicologico.

Come evidenziato, il mobbing tende ad avere conseguenze negative

soprattutto sul piano psichico e psicosomatico98. D'altra parte, può darsi

che gli effetti che fenomeni continuativi di mobbing possono avere sul

97 Trib. Crema, 18/2/1987, in Resp. Civ. prev., 1988,214. 98 Greco, Danno biologico: gli effetti del c.d. mobbing, in Guida al lavoro, 1999, n.11, 12.

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lavoratore, oltre a comportare lesioni della dignità, siano di per sé

suscettibili di essere qualificati come danni psicologici tout court, e

pertanto perfettamente riconducibili nella categoria del danno biologico,

inteso come " menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé

e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua

dimensione"99. L'autonomia del danno psicologico rispetto a quello della

lesione dell'integrità fisica come forma di manifestazione del danno alla

salute, è ormai riconosciuta dalle più moderne scienze mediche100, e ciò

potrebbe valere a superare le difficoltà interpretative che sorgono non

appena ci si addentra nelle varie conformazioni che possono assumere i

"danni alla persona" nonché i complessi oneri probatori derivanti dal

ricorso al "danno alla dignità". Dati gli effetti nefasti che azioni di

mobbing sono in grado di perpetrare sulla psiche di una persona, come si

è visto alla luce degli studi condotti in Svezia, non è infatti detto che il

danno alla salute costituisca un mero pretesto101. D'altronde, le sentenze

99 Sia la Cassazione che la Corte Cost. nella loro funzione di concorrere alla certezza del diritto, luna, e di garantire la conformità delle leggi al diritto della Costituzione l'altra, hanno posto congiuntamentenegli ultimi anni alcuni punti fermi. Il primo è costituito dalla affermazione del principio del neminemlaedere come immanente nell'ordinamento giuridico, quando la lesione attiene ai diritti umaniinviolabili, tra i quali vi è la salute. L'altro punto fermo è che "il risarcimento del danno alla persona deve essere totale", non parzialmente indennizzatorio e per tutte le voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale.100 Cfr. Cataldi (1997) e De Marchis (1996). 101 Questo dubbio è sollevato da Montuschi, op.cit., 328, in relazione al pregiudizio alla dignitàderivante dalla dequalificazione professionale. Alla luce della ricostruzione dell'autore è ragionevole presumere che analoghe valutazioni avrebbero potuto riguardare anche il mobbing.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

del Tribunale di Torino102, che analizzano nello specifico il fenomeno,

evidenziano proprio la centralità del danno psicologico (o danno

biologico di natura psichica o danno psichico). Il danno biologico è

diverso concettualmente dal danno morale: il primo è un danno effettivo,

avente ad oggetto oltre che il patrimonio, i beni ed interessi della

persona, il secondo invece, si traduce in un turbamento arrecato

ingiustamente all'animo di una persona cioè il dolore dell'offesa subita

che di per sé è diverso dall'infermità psichica. Il danno biologico

pertanto, comprende anche un danno psicologico relativo alla salute

psichica del soggetto, anch'esso diverso dal danno morale soggettivo103.

L'evoluzione del danno psicologico si è accompagnata sin dai suoi albori

al progresso delle conoscenze acquisite in campo scientifico sulle

cosiddette nevrosi, tra le quali il disturbo da attacchi di panico, il

disturbo da ansia generalizzata, la fobia sociale, il disturbo ossessivo

compulsivo104 .Orbene, il danno psicologico non indica una

menomazione organica e/o neurologica: esso riguarda il funzionamento

della psiche e le alterazioni di determinati processi mentali rispetto ad

102 Trib.di Torino, 16/11/1999, in DRI, n.3, 2000: " Il datore di lavoro risponde ex art.2087c.c. per idanni subiti dai propri dipendenti e dovuti ai trattamenti incivili e ingiuriosi posti in essere da un suopreposto."103 Dato dalle conseguenze dolorose che il fatto dannoso può generare. Scognamiglio R., op. cit.,277ss.104 Giannini, Riflessioni sul danno psichico da menomazione psichica, in AA.VV., Il danno biologico,patrimoniale, morale, Milano, 1995, 107.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

una condizione precedente. Il danno psicologico 105 risulta dunque essere

la conseguenza di una lesione, come per esempio negli atteggiamenti

vessatori di mobbing l'esaurimento nervoso originato dal comportamento

di un terzo106, che si traduce nella riduzione di una o più funzioni

psichiche della persona, le quali incidendo sull'insieme della vita

dell'uomo, gli impedisce di svolgere le sue normali occupazioni.

Volendo riassumere, la differenza tra danno morale e psicologico

consiste in ciò: chi è affitto da un dolore, riesce comunque a svolgere le

incombenze quotidiane, laddove chi è afflitto da una malattia psichica ne

è invece impossibilitato107. Il danno psicologico 108 in quanto

componente di quello biologico, può cagionare danni patrimoniali

(impossibilità più o meno temporanea di riprendere a lavorare) e non

patrimoniali (sofferenze più o meno intense). Nel rapporto di lavoro il

danno psicologico si connota per le particolari condizioni in cui si trova

il lavoratore nell'ambito dell'ambiente di lavoro che non è fonte di

rischio e pericolosità solo per la sua integrità fisica, ma tende a

105 Secondo Corte Cass., 17/2/1994, il danno psichico si differenzia da quello psicologico in quanto ilprimo consiste in una alterazione mentale, con riflessi sul comportamento, tale da essere classificato come malattia e può essere conseguenza di una lesione organica o di una sofferenza psicologica. Il danno psicologico, invece, consiste in una sofferenza non così grave da comportare danno psichico 106 Nonostante di mobbing si cominci a parlare da tempi recenti, la dottrina ha già da tempo cercato di inquadrare tali atteggiamenti anomali in chiave giuridica; cfr.ad es. Giammaria F., Condottaillegittima del datore e danno psichico del lavoratore, in Lav.prev., 1990, 2387. 107 Corte Cost., n. 37 1994, in Resp.civ.prev. 1994, 216. 108 Per Magno P., Integrità psichica e personalità morale del lavoratore, in Dir.Lav., 1994, I, 419, il danno psichico va valutato alla stregua di qualsiasi lesione all'integrità fisica, nei vari aspetti economici e non economici. Nel mentre, la sofferenza psicologica che non produce malattia psichica rimane nella sfera della personalità morale.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

coinvolgere il diritto alla salute nella sua globalità e, dunque, sfiora i

recessi ed i meandri più gelosi, nei quali si sviluppa il pensiero e si forma

la volontà, sino ad estendersi alla famiglia (il fenomeno del c.d.

doppiomobbing), nei quali si manifesta la personalità del lavoratore109,

configurandosi non tanto come una particolare obbligazione quanto

come un diritto della persona inerente la sua condizione sociale

(Santoni). Rilevava già diversi anni or sono Montuschi110 in un famoso

saggio, come, nonostante la presenza nel nostro ordinamento di una fitta

serie di disposizioni (art.32 Cost., art.2087111, art.9 Stat.lav, l.833/73)

impositive di una lettura della salute in termini "omnicomprensivi", lo

scenario giurisprudenziale apparisse dominato unicamente dalla

problematica relativa alla lesione fisica, guardandosi invece con

diffidenza alla tutela della salute psichica lesa nell'ambito del rapporto di

lavoro, quasi che la malattia mentale, o meglio il disturbo psichico,

costituisse una condizione preesistente nel lavoratore o dovesse esistere

in nuce, solo trovando nelle difficoltà incontrate sul lavoro la propria

causa scatenante. Si arrivava così, in forza di una ritenuta eccezionalità e

imprevedibilità dell'evento dannoso, a negare tutela al lavoratore affetto

109 Montuschi, Ambiente di lavoro e malattia psichica, in Riv.it.dir.lav., 1987, 3. 110 Montuschi, op.cit.111 E' certo che il danno psichico è ricompreso sia nella previsione dell'art.2087 che nell'art.2043c.c.che perciò è "soggetto alla regola dell'ingiustizia del danno", per cui il risarcimento presuppone anche un comportamento "non iure", e per stabilire l'illiceità di un comportamento lesivo occorre applicare il criterio "dell'abuso del diritto". Cricenti, in Il danno non patrimoniale, Cedam- Enciclopedia, 1999 a cura di Cendon P.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

da sindrome psico-nevrotico, benchè i periti riconoscessero l'esistenza di

un preciso e sicuro nesso causale fra questa patologia e l'atteggiamento

negativo del datore di lavoro verso le giuste richieste del lavoratore di

riconoscimento dei propri meriti.112 Si può dire che dalla giurisprudenza

della Corte Costituzionale si desumono due differenti atteggiamenti:

a) da una parte, sul piano del "principio", l'equivalenza e la

parificazione tra salute fisica e salute psichica.

b) dall'altra, sul piano risarcitorio, la differenziazione tra i presupposti

del risarcimento del danno alla salute fisica rispetto a quelli del

danno alla salute psichica.

Non vi è alcun dubbio che il giudice delle leggi ha considerato la

salute psichica, quantomeno sul piano teorico, come espressione di un

diritto soggettivo perfetto fondato sull'art.32Cost. al pari della salute

fisica. Peraltro, si osserva che il problema della ipotetica distinzione fra

salute psichica e salute fisica non viene neppur sfiorato dalla Corte Cost.

nella nota sentenza n.184/1986 dato che nella motivazione, si parla

indifferentemente di "menomazione biopsichica", di salute in senso

"fisio-psichico", di integrità fisio-psichica ovvero biopsichica. Emerge

chiaramente come la Corte Cost. nell'affermare la piena risarcibilità del

danno alla salute, ha inteso evitare ogni distinzione fra integrità fisica e

112 Cass. 20/12/1996 n.7801, in RIDL, 1997,II, 578.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

integrità psichica, confermando tale orientamento nella sentenza

n.455/1990 ove si afferma il principio in virtù del quale il diritto alla

salute è un diritto erga omnes garantito immediatamente dalla Cost. e

come tale direttamente tutelato ed azionabile dai soggetti legittimati nei

confronti degli autori dei comportamenti illeciti.

È stato sostenuto113 che per accertare se una condotta umana sia o

meno la causa, in senso giuridico, di un determinato evento, è necessario

stabilire un confronto tra le conseguenze che, secondo un giudizio di

probabilità ex ante, essa era idonea a provocare e le conseguenze in

realtà verificatesi, le quali, ove non siano prevedibili ed evitabili,

escludono il nesso eziologico tra il comportamento umano e l'evento,

sicchè, per la riconducibilità dell'evento ad un determinato

comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato

conseguenziale sussista un rapporto di sequenza, occorrendo invece che

tale rapporto sia costante. Ma è senza dubbio che una condotta datoriale

lesiva della dignità e della personalità del lavoratore, un provvedimento

di demansionamento illegittimo o una forzosa inattività a cui è costretto

113 Cass.sez.lav 20/12/96 n. 7801, in Riv.it.dir.lav, 1987,II, 578, che affermò tale principio in relazionead una ipotesi in cui il lavoratore lamentava una permanente infermità psicofisica come conseguenzadel fatto che il datore lo assegnava a mansioni inferiori alla qualifica. Smuraglia, da un lato, riconoscel'esistenza dei problemi per individuare in concreto le cause di turbe psichiche, risultando non sempreagevole distinguere tra le condizioni predisponenti che si verificano fuori dal luogo di lavoro oppure derivano addirittura da fatti congeniti e le condizioni determinate dallo svolgimento dell'attivitàlavorativa; dall'altro sostiene che questo è, semmai, un problema probatorio da risolvere secondo lenormali regole, senza peraltro che ciò possa minimamente incidere sulla problematica in sé, checertamente non può essere messa da parte solo perché si prospettano difficoltà di accertamento.Smuraglia C., Diritti fondamentali della persona nel rapporto di lavoro, in ADL, 2000, 465.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

il lavoratore può ingenerare ansia e stress, essere fonte di un forte

esaurimento nervoso che sfocia in sindrome depressiva tale da

ingenerare un danno psicologico, ponendosi tale evento come

conseguenza normale della condotta datoriale e non solo

occasionalmente prodotta da essa.. Non v'è dubbio, quindi, che sia

giuridicamente configurabile un danno all'integrità psicofisica, e

specificamente alla salute psichica, nei confronti della vittima di una

condotta ostile ed ingiustamente persecutoria di mobbing114. È

significativo rilevare come in una pronuncia di merito115 è stata

riconosciuta non solo la risarcibilità del danno che si manifesta come una

malattia psichica corrispondente alla consolidata nosografia psichiatrica,

ma anche la possibilità di apprestare il rimedio risarcitorio per le

conseguenze di una lesione che, senza assurgere al livello di una

specifica patologia, "ugualmente investe la psiche del soggetto,

condizionandola e provocando reazioni che possono coinvolgere, sia

pure per riflesso, anche la sfera psichica". La sentenza, riconducibile tout

114 È però indispensabile che questa nuova fattispecie di danno venga accertata e valutata correttamente da psichiatrici clinici e medici legali o da psichiatri forensi, allo scopo di costituire unametodologia di ricerca, e di ridurre al minimo l'arbitrio della soggettività e della non competenzasecondo una precisa e riconosciuta metodologia scientifica ed in considerazione del valore economicodi tale tipo di danno biologico, che ha un costo sociale la cui regolamentazione a livello governativonon può vedere estranei coloro che sono competenti in materia, e secondo la classificazione internazionalmente attualmente più diffusa, rappresentata dal Manuale Diagnostico e Statistico deidisturbi Mentali ( DSM-IV dell' American psychiatric association, 1994). 115 P.Milano 14/12/1995, in D&L, 1996, 463. Sentenza citata anche da Tullini P., Mobbing e rapporto di lavoro, in Riv.it.dir.lav., 2000, n.3, 261. Significativa è anche la recente sentenza della Cass 29/11/1999 n.13440 per cui " il danno biologico può sussistere non solo in presenza di una lesione dipostumi permanenti, ma anche in presenza di lesioni che abbiano causato uno stress psicologico".

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court al fenomeno del mobbing sebbene ancora all'epoca non se ne

parlasse, analizza il caso di un sindacalista vessato da una reiterata ed

ingiustificata serie di misure di controllo e da una pluralità di sanzioni

disciplinari illegittime, che avevano ingenerato l'insorgere di disturbi

psichici. Il giudice, specificatamente, ha riconosciuto l'illiceità della

condotta datoriale per violazione dei diritti della persona tutelati dal

Titolo primo dello Statuto dei lavoratori e dell'art.2087c.c.,

condannandolo al risarcimento, in misura equitativa, del danno

temporaneo subito dalla persona nella sua componente psichica. La

sentenza de qua, è paradigmatica per un inquadramento fattuale del

mobbing in quanto non considera in maniera isolata i vari atteggiamenti

perpetrati, ma li inserisce in uno schema, prefissato dal datore di lavoro,

teleologicamente idoneo a creare una situazione di insostenibilità per il

lavoratore. Due i punti rilevanti della decisione:

- l'affermazione per cui uno stato di mera sofferenza psichica,

clinicamente rilevabile, può costituire, sul piano giuridico, danno

alla persona suscettibile di risarcimento per equivalente pecuniario

- e l'affermazione dell'antigiuridicità, per violazione dei diritti della

persona, di un comportamento datoriale che si concreti nell'abuso,

in funzione vessatoria, del potere disciplinare, pur riconosiuto ex

lege al datore di lavoro.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

La dottrina ha elaborato la figura del danno derivante da fatti

emozionali, cioè di quei fenomeni psichici consistenti in una risposta

dell'individuo di fronte a situazioni eterogenee verificatesi nella realtà

che si connotano per il loro carattere negativo aventi il centro di

riferimento nel dolore. Secondo un orientamento abbastanza diffuso tali

emozioni rientranti nella nozione di danno-dolore si differenzierebbero,

sul piano fattuale, dalle menomazioni psichiche costituenti la sfera del

danno biologico116.

Tale concezione, distinguendo il profilo biologico da quello psichico,

muove da una concezione dualistica dell'uomo che non è configurabile,

perché la realtà ci mostra come la reazione emozionale dell'individuo

conseguente a stimoli esterni non è distintamente biologica o

comportamentale, ma allo stesso tempo biologica e comportamentale117,

perché la persona si configura unitariamente nel cui interno non è

possibile scindere il profilo fisico da quello psichico, in virtù anche del

comune modo di intendere la salute in senso omnicomprensivo del

benessere psicofisico (come ribadito dall'OMS). D'altronde la

contrapposizione dualistica fra dolore e menomazione dell'integrità

116 Danno biologico e danno dolore, nota a Cass. 6/4/1983 n, 2396, in Giur.it, 1519. 117 Panchieri, Stress, emozioni, malattia: introduzione alla medicina psicosomatica, Milano, II ed., 1998.

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_______________________________________LA PERSONA DEL LAVORATORE ED I DANNI DA MOBBING

psicofisica ha formato oggetto di rilevanti critiche sia sotto il profilo

fattuale che giuridico.

Sotto il primo aspetto è stato rilevato che non è semplice distinguere

in concreto la sofferenza dalle vere e proprie menomazioni psichiche

dato che la sofferenza morale si riflette su tutto l'organismo118. La

scienza medica119 ha infatti rilevato come la malattia si configura a

livello somatico come dolore o sofferenza ed a livello psichico come

oscuro senso di minaccia all'integrità psicofisica. Sotto il profilo

giuridico, poi, la tesi che considera il danno morale come non autonomo,

ma a livello di mere conseguenze rilevanti solo se conseguenti ad alcuni

tipi di danni, non trova fondamento nell'art.2059, sul quale si fonda la

criticata teoria, che viceversa considera unitariamente120 il danno

biologico e morale come rientrante nella nozione di danno non

patrimoniale senza operare alcuna dicotomia.

Si pone pertanto l'esigenza di superare la distinzione danno dolore-

danno biologico alla luce dell'affermarsi del concetto unitario della salute

come componente del benessere psicofisico del soggetto nel quale

rientrano i fatti emozionali negativi e la sofferenza come lesione

118 Vincenzi, Amato, commento a Corte Cost. n.184/1986, in Dir. Inf., 1986, 763. 119 Bentivegna, Il concetto medico-legale del danno biologico, in C.G.I.L, ufficio legale, 17 maggio1998, 18ss. 120 De Cupis, Il danno, Milano, 1979.

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entrambi del bene salute, in quanto comportano un'alterazione del

benessere dell'individuo.

È stato efficace sostenuto121 che la distinzione danno morale-danno

biologico è una distinzione di comodo perché ogni sofferenza umana,

dalla più epidermica alla più celebrale, è sempre biologica

ripercuotendosi necessariamente nelle attività umane. È difficilmente

immaginabile infatti, che un dolore, una sofferenza resti a livello dello

spirito senza ripercuotersi sull'essere umano, tanto che la disciplina

medica considera per ogni sofferenza fisica un parallelo aspetto mentale

e viceversa, un parallelo aspetto fisico per ogni sofferenza mentale

3.9 Mobbing e Danno da stress122

Recentemente123 è stata prospettata la configurazione di una nuova

tipologia di danno da stress, comprendente i fatti emozionali negativi

quali l'ansia, l'angoscia, la depressione, che rappresenterebbero una

121 Forchielli, Danno morale e danno biologico, RIDL, II, 1998, 345. 122 "The empirical research on mobbing in thr workplace has reveald psychosocial stressor that cause extreme impact on the health of victim": Leymann H., Mobbing at Swedish workplace-a study of 2428 individuals.1992. Il mobbing viene considerato come una forma estrema di "stressor" di tiposociale sul lavoro, o meglio, è un processo composto da una serie di stressor che hanno a che fare con le relazioni sociali del lavoratore all'interno dell'organizzazione nella quale lavora. È stato sostenuto che il concetto di stress (a cui è soggetto il soggetto oggetto di attacchi) implica una sua reazione ad uno stimolo considerato come "stressor", una reazione con effetti di natura biologica e psichica che potrebbero essere responsabili dei cambiamenti di comportamento: Ege, Lancioni, Stress e Mobbing, Pitagora editrice, Bologna, 1998,. 123 D'Amico, Il danno da emozioni, Milano, 1992. De Angelis L., Danno da stress del lavoratore e dintorni, in DRI, 1998, n.4

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reazione emozionale dell'organismo biologica e comportamentale

conseguente ad alcuni accadimenti che si manifestano nella realtà

esterna. Infatti le malattie somatiche, i disturbi comportamentali ed i fatti

emozionali non si pongono su piani diversi in virtù della unità biologica

dell'organismo umano, per cui l'emozione si presenta come meccanismo

fisiologico naturale e come potenziale agente patogeno124.

Affinchè tali fatti possano rientrare nella formulazione del 2059c.c.,

ovvero siano qualificabili come danni suscettibili di risarcimento

occorrerebbe, distinguendo fra normalità e patologia, formulare una

valutazione quantificativa per individuare il grado di gravità e di normale

tollerabilità, tanto che i sistemi di common law conoscono la distinzione

fra Primary responses, che comprende fenomeni di durata breve quali

paura, rabbia; e Secondary responses, comprendente fenomeni di lunga

durata, ovvero vere e proprie nevrosi traumatiche. Invero nella dizione

dell'art.2059c.c. rientrerebbero le sofferenze, i disturbi di qualche entità

accompagnati da reazioni di lunga durata, che si traducono in una

evidente traumatologia, mentre resterebbero irrisarcibili i disturbi appena

apprezzabili. Infatti, sebbene i fatti emozionali negativi siano tutti

riconducibili a forme di pregiudizio alla salute , comunemente

l'alterazione del sistema nervoso in tanto può considerarsi malattia in

124 Tiberi, Il primato delle emozioni, Milano, 1988.

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quanto si tratta di un disturbo di rilevante entità, mentre i comportamenti

singoli non sono fenomeni patologici e quindi alterazione della salute,

intesa omnicomprensivamente, proprio per la loro lieve entità. Grandi

difficoltà sorgono proprio per individuare l'effettiva sussistenza delle

sofferenze morali e delle sue reali conseguenze, quindi al fine di evitare

il moltiplicarsi delle richieste di risarcimento anche per forme lievi di

sofferenze è necessario fornire la prova del turbamento psichico,

servendosi di una serie di indici dai quali risulta la gravità del dolore,

quali l'età del danneggiato, le sue condizioni, il suo equilibrio pregresso

e la sua sensibilità.

Nell'ambito del rapporto di lavoro risulta estremamente difficile

distinguere i fenomeni di ansia, stress125, che cagionano seriamente un

danno al prestatore di lavoro da quegli stati negativi che ugualmente

turbano ma rientrano nel normale esercizio dei poteri organizzativi e

disciplinari del datore. Infatti molte ansie sono provocate al lavoratore da

comportamenti datoriali che non ledono i suoi diritti personali,

offendendone la personalità, ma rispondono al potere direttivo di cui il

datore è titolare e sono dettati dall'interesse organizzativo aziendale. A

questo fini poiché l'art.2087c.c.non impone genericamente la tutela e

125 Il concetto di stress attualmente più accreditato è quello che lo considera una funzione del grado di adattamento dell'individuo agli stimoli ambientali. Allorquando il soggetto crede di avere risorsesufficienti per gestire situazioni complesse il livello di stress è minimo, se al contrario si percepisce dinon possedere potenzialità adeguate per adattarsi all'ambiente, si avverte un certo grado di stress.

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protezione della personalità morale senza altra specificazione soccorre il

criterio equitativo dell'art.1226c.c., che attribuisce al giudice di poter

valutare il danno quando non sia possibile dare la prova del suo preciso

ammontare.

Il mobbing è una sindrome caratterizzata e prodotta esclusivamente da

azioni di natura emotiva, produttiva di reazioni organiche con successive

modificazioni somatiche transitorie e persistenti; il fattore emozionale

considerato sotto l'aspetto degli effetti psichici, neurologici,

neurovegetativi, è equiparato ad uno stress iperprotratto che turba

funzioni organiche e produce, determina o, in alcuni casi slatentizza una

malattia di ordine psicosomatico. Significativa è la recente sentenza della

Cassazione126 per cui" il danno biologico può sussistere non solo in

presenza di una lesione permanente, ma anche in presenza di lesioni che

abbiano causato uno stress psicologico".

3.10 Il danno morale da mobbing.

I comportamenti vessatori e persecutori perpetrati ai danni del

lavoratore dai mobbers, sono tali da poter compromettere la sfera

126 Cass.29/11/13340 n.13440, in FI, 2000, 789.

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economica del lavoratore, la salute, quale integrità del corpo e della

mente, ed ancora pregiudicare la sfera morale della persona.

Come rilevato, nelle ipotesi di mobbing si pone come centrale la

lesione della "personalità morale" della vittima e pertanto il danno

morale acquista in questo settore una rilevanza notevole. Il problema del

risarcimento del danno morale è dominato dalla clausola limitativa di cui

all'art.2059c.c. Questa norma, come noto, prende in considerazione la

categoria del danno non patrimoniale e stabilisce che tale voce di danno

è risarcibile "nei soli casi previsti dalla legge". Ma quid iuris, in difetto

di una legislazione specifica in materia, per tutte quelle ipotesi di

terrorismo psicologico, pure frequenti in ambiente di lavoro e tali da

compromettere in maniera grave la personalità del lavoratore, ma non

ancora ritenute rilevanti penalmente?

Per taluni autori127 questa categoria ha oggi solo più valore descrittivo

e la locuzione "danni non patrimoniali" si riferisce a qualsiasi

conseguenza peggiorativa che non tollera, alla stregua di criteri oggettivi,

di mercato, una valutazione pecuniaria rigorosa: essa ricomprende tanto

il danno morale, quanto il danno alla salute e il danno agli altri beni non

patrimoniali (ad esempio, la dignità del lavoratore). Pertanto,

l'art.2059c.c. si riferisce, secondo l'insegnamento della Corte

127 Monateri P.G., Oliva U., Mobbing: vessazioni sul luogo di lavoro, Giuffrè, 2000, 75.

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costituzionale, solo più al danno morale soggettivo; con la nozione di

danno morale si allude al dolore, alle sofferenze spirituali, ai

perturbamenti dello stato d'animo del soggetto, cagionati da un fatto

materialmente idoneo a costituire un illecito penale lesivo degli interessi

della vittima. Si deve tuttavia osservare che nella prassi odierna delle

corti tale categoria è invero intesa in più modi:

Á il danno morale come sofferenza collegata alle lesioni

dell'integrità psicofisica;

Á il danno morale come dolore e patimento connessi ai vari

trattamenti cui viene sottoposta la vittima in seguito all'evento

lesivo;

Á il danno morale come offesa che il danneggiato subisce nell'avere

lesa la propria dignità128, la propria salute o altri beni immateriali

in quanto vittima di una determinata aggressione della sua sfera,

quale ad esempio il mobbing;

Á il danno morale come turbamento dell'esistenza (ad esempio le

ripercussioni del mobbing sulla vita familiare del mobbizzato).

128 Pret.Bologna: si è sostenuto che l'unica lettura corretta dell'art.2059c.c. in ambito lavorativo è nelsenso di ritenere che il danno, di cui parla espressamente l'art.41Cost., sia risarcibile a prescindere dalrequisito del reato. "Tra i casi previsti dalla legge" di cui al 2059c.c., rientrerebbe cioè anchelart.41Cost.

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È perciò palese come la definizione di danno morale fornita dalla

Corte costituzionale129 non esaurisca, almeno nella prassi

giurisprudenziale, i possibili contenuti della categoria di cui al 2059c.c.:

ciò va tenuto in debita considerazione, quando si tratti del risarcimento

del danno morale da mobbing. Il danno morale, allora, può essere inteso

nel senso di patimento strettamente connesso alle lesioni della salute

subite dalla vittima. In questa ipotesi il danno morale, secondo la Corte

costituzionale130, si differenzierebbe dal danno biologico di natura

psichica per il fatto che il primo consisterebbe in un "momentaneo,

tendenzialmente transuente, turbamento psicologico del soggetto offeso",

mentre il danno biologico di natura psichica sarebbe "la sofferenza

psichica o morale, che determini effettivamente, di per se stessa,

alterazioni della psiche tali da incidere negativamente sull'attitudine del

soggetto a partecipare normalmente alle attività, alle situazioni e ai

rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita". In realtà, la

via tracciata dalla Corte cost. pone non pochi problemi nella pratica,

soprattutto se si considera, come nelle recenti sentenze sul fenomeno del

mobbing, che è configurabile il danno psichico temporaneo. I confini tra

danno morale e danno biologico emergono soprattutto dalla prova che

129 Cfr., ad esempio, Corte cost., 27 ottobre 1994 n.372, in cui si parla di patema d'animo o stato diangoscia transuente.

130 Corte Cost. n. 377/1994.

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deve essere fornita dall'attore; a differenza della dimostrazione richiesta

per il danno biologico, l'attore, per essere risarcito del danno morale, non

deve provare di aver subito alterazioni patologiche della psiche. Invero è

possibile ricorrere alle presunzioni semplici.

Come è stato anche osservato in dottrina131, non è infatti seriamente

sostenibile che occorra un rigoroso lavorio probatorio per sostenere che

da una violazione dell'integrità psicofisica è derivata una sofferenza

morale: le probabilità, che la vittima non tragga una scossa, sia pure

minima, dalla lesione subita e la sua vita quotidiana non sia turbata

dall'evento dannoso, risultano essere talmente ridotte, che appare del

tutto verosimile, secondo anche l'id quod plerumque accidit, che il danno

morale sussista nella generalità delle ipotesi di danno alla persona: si ha

così, nella maggior parte dei casi, una vera e propria presunzione, che è

idonea di per sé a costituire un mezzo probatorio sufficiente a

giustificare la richiesta risarcitoria. Nella maggior parte dei casi di

lesioni personali, l'esistenza del danno morale può quindi, in buona

sostanza, essere considerata in re ipsa132.

131 Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, 171. 132 Cfr. Lanotte, Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, Torino, 1998, 148; Magno, Integritàpsichica e personalità morale, in Dir.la., 1994,I, 425, per cui la risarcibilità del danno danno moralediscenderebbe direttamente dall'art.2087c.c., che prevede espressamente il dovere di tutelare lapersonalità morale del lavoratore.

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Siffatta impostazione133 può agevolmente funzionare nelle ipotesi in

cui il mobbing abbia provocato una lesione alla salute della vittima: in

questi casi, dal punto di vista pratico, la dimostrazione del danno morale

si risolve quindi nella prova del danno biologico e dei fatti, che, sempre

sotto il profilo del danno biologico, hanno avuto luogo successivamente

alle lesioni (periodi di giacenza, cure, trattamenti medici, ecc.). Tuttavia,

nelle ipotesi di mobbing il danno biologico può altresì essere del tutto

assente oppure il danno morale può risultare solo in parte collegato alle

lesioni fisiche134.

133 Questa particolare prassi giurisprudenziale circa la prova del danno morale risulta del restostrettamente connessa all'applicazione, costante e pressochè automatica, del criterio di liquidazione, in base a cui il danno morale, in presenza di lesioni psicofisiche, viene liquidato in una misura compresatra 1/4 e 1/2 della somma corrisposta a titolo di danno biuologico. 134 Anche in questi casi, si ritiene comunque che la prova del danno morale, inteso come offesa subita dalla vittima, possa essere in re ipsa: l'attore deve cioè solo provare i fatti costituenti la lesione dellapersonalità subita. Ad esempio parte della giurisprudenza ritiene che la prova della dequalificazione professionale comporta automaticamente la prova del danno alla professionalità e alla personalità del dipendente: Pret. Firenze, 8 aprile 1994, in Toscana Lav. Giur., 1994,381.

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