CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE SPECIALE... · Art. 4 – Tempi di consegna e...
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Indice
Art. 1 – Oggetto dell’appalto .............................................................................................................3
Art. 2 – Forma dell’appalto ed importo presunto della fornitura ............................................4
Art. 3 – Caratteristiche tecniche costruttive e documentazione ...............................................4
Art. 4 – Tempi di consegna e certificato di verifica di conformità ...........................................7
Art. 5 – Documenti di fornitura .........................................................................................................8
Art. 6 – Interpretazione del contratto .............................................................................................8
Art. 7 – Documenti allegati al Contratto.........................................................................................8
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto .................................................................8
Art. 9 – Fallimento dell’Appaltatore ................................................................................................9
Art. 10 – Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio ..............................................................9
Art. 11 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini ..................................................9
Art. 12 – Penali in caso di ritardo .....................................................................................................9
Art. 13 – Pagamenti ...........................................................................................................................10
Art. 14 – Garanzia e assistenza tecnica e formazione del personale ......................................11
Art. 15 – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore................................................................12
Art. 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti..............................................................12
Art. 17 – Garanzia per la partecipazione alla procedura di gara (Garanzia provvisoria) ..13
Art. 18 – Garanzia definitiva ............................................................................................................14
Art. 19 – Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore ..........................................................15
Art. 20 – Norme di sicurezza generali ...........................................................................................16
Art. 21 – Definizione delle controversie ........................................................................................17
Art. 22 – Risoluzione del contratto – Esecuzione ........................................................................17
Art. 23 – Recesso del contratto .......................................................................................................18
Art. 24 – Spese contrattuali, imposte e tasse...............................................................................18
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari ....................................................................................19
Art. 26 - Clausole D.lgs. 231/2001 ..................................................................................................20
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Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna presso l’officina dell’Aeroporto
G. Marconi di Bologna (di seguito AdB) e la formazione tecnica ed operativa del
personale aeroportuale preposto all’utilizzo, di n° 3 (tre) mezzi in configurazione
trainata, di uguale modello e con medesime caratteristiche, per lo sgombero della
neve nell’area di manovra aeroportuale.
La fornitura e le attività accessorie devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, e nel
rispetto delle leggi e della normativa vigente, oltre che in stretto coordinamento con la
Direzione Operativa Aeroportuale (DOA).
Le attività di sgombero della neve nell’area di manovra aeroportuale sono connotate da
estrema importanza e delicatezza a tutti i fini della sicurezza e regolarità delle operazioni
aeroportuali e sono proceduralizzate nell’ambito del Piano Sgombero Neve in vigore
presso AdB. Detto Piano è stato redatto dalla Direzione Operazioni Aeroportuali,
direzione competente per la gestione delle attività indicate ed il coordinamento dei
soggetti coinvolti. Tiene conto delle particolari caratteristiche infrastrutturali
dell’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna e, tra esse, in particolare, della
conformazione fisica ed infrastrutturale degli spazi air-side, a disposizione. Ai fini di
massimizzazione dell’efficienza dei ristretti spazi aeroportuali in occasione del ricovero
dei mezzi ed altresì delle esigenze di flessibilità e di ottimale ripulitura anche delle zone
più anguste dello scalo, si è individuata quale essenziale caratteristica dei mezzi oggetto
di fornitura che essi siano in cd. configurazione trainata e risultino, dunque, snodati e
smontabili e riponibili anche in ambiti di ridotte dimensioni.
Poiché i suddetti mezzi si inseriscono nel Piano Sgombero Neve, questi dovranno essere
adeguati alle specifiche esigenze operative dello scalo bolognese, rispettando i criteri di
cui al successivo art. 3 – “Caratteristiche tecniche costruttive e documentazione” del
presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed altresì tutte le caratteristiche
prestazionali minime indicate nel presente documento, espressamente incluse, tra esse, le
caratteristiche prestazionali minime in relazione ai seguenti elementi della fornitura:
1) garanzia e assistenza tecnica;
2) capacità serbatoio carburante;
3) diametro rullo spazzante;
4) velocità aria in uscita dalla soffiante;
5) numero ruote a supporto del rullo spazzante;
6) capacità oraria di pulizia;
7) consegna primo mezzo.
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Art. 2 – Forma dell’appalto ed importo presunto della fornitura
1. La fornitura oggetto dell’appalto di cui al precedente art. 1 del presente Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale si intende a “corpo” ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del
D.lgs. 50/2016.
2. L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 1.200.000
(unmilioneduecentomila/00), inclusi euro 3.000 (tremila/00) quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
Art. 3 – Caratteristiche tecniche costruttive e documentazione
I mezzi per lo sgombero neve, in configurazione trainata, dovranno essere così composti:
trattore stradale con trazione integrale (unità traente), collegato tramite ralla con
telaio intermedio all’unita sgombero neve e comprensivo di lama sgombraneve
anteriore;
spazzatrice con rullo spazzante cilindrico per la rimozione neve ed apparato
diffusore di un flusso d’aria per asciugatura e finitura superficie trattata.
Il mezzo semovente dovrà contemplare e garantire la possibilità di essere impiegata per
la rimozione neve dal sedime aeroportuale ed anche per operazioni ausiliarie di pulizia da
agenti contaminanti di parti di pista, raccordi e via di rullaggio.
I mezzi per lo sgombero neve dovranno essere verniciati di colore ad alta visibilità, come
da normativa aeroportuale.
I mezzi per lo sgombero neve, nel rispetto completo della normativa macchina CE, oltre
quanto sopra specificato, devono soddisfare le caratteristiche di seguito indicate che
devono intendersi come requisiti minimi:
TRATTORE STRADALE
Motore
Diesel turbo Euro 6;
raffreddamento a liquido;
potenza minima richiesta 300 KW;
Cabina
Insonorizzata e riscaldata;
visibilità frontale e laterale;
vetro dotato di sistema anti-appannamento;
ammortizzata;
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sedili regolabili e, in particolare, con sedile autista ammortizzato e regolabile in verticale
e orizzontale;
strumentazione e tutti i dispositivi di comando e controllo debbono essere facilmente
azionabili dal posto di guida con la semplice estensione del braccio, compreso il
comando per operazioni in simultanea per movimentazione rullo spazzante, soffiante e
lama.
Pneumatici
Equipaggiato con pneumatici invernali.
Trazione
Trazione integrale
ATTREZZATURA
Motore
Diesel turbo Euromot IV;
potenza minima richiesta 310 KW.
Rullo spazzante
Lunghezza minima rullo spazzante 5.995 mm;
larghezza minima di lavoro rullo spazzante 5.000 mm;
diametro rullo spazzante minimo 900 mm;
spazzole in polipropilene a cassetti;
rullo spazzante flottante;
minimo una coppia (i.e. n. 2) di ruote a supporto rullo spazzante;
velocità del rullo spazzante costante in base al consumo e velocità d’operazione;
regolazione automatica del rullo spazzante a terra in base al consumo della stessa;
regolazione automatica delle protezioni anteriori e posteriori sul rullo spazzante contro
gli spruzzi;
dispositivo automatico di bloccaggio rullo spazzante durante trasferimento.
Gruppo soffiante
L’impianto soffiante deve essere posto nella parte anteriore all’asse posteriore del
mezzo, con la possibilità di orientare l’aria a seconda della configurazione di lavoro;
Volume aria soffiante minimo 30.000 m³/h;
Velocità minima aria in uscita dalla soffiante 100 m/s.
Asse posteriore
Sterzante.
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Cofanatura
Accessibile anche in caso di avaria del mezzo.
Serbatoio
Capacità minima pari a 500 litri.
Velocità
Garantita fino a 50 km/h.
LAMA SGOMBERO NEVE
La lama dovrà rispondere ai seguenti requisiti minimi:
pneumatici di supporto per regolazione altezza da terra;
coltello in vulkolan e dispositivi per evitare danni a luci di pista e raccordi;
aggancio/sgancio rapido svolto da un operatore;
settori esterni a ali ripiegabili idraulicamente per ridurre l’ingombro durante i
trasferimenti;
larghezza minima pari ad almeno 8.000 mm;
altezza minima pari ad almeno 1.000 mm;
dispositivo di paraspruzzi superiore.
CAPACITÀ OPERATIVA
I mezzi dovranno avere una capacità oraria di pulizia garantita non inferiore a
250.000 m2/h.
IMPIANTO ELETTRICO
L’impianto elettrico dovrà essere conforme alla vigente normativa italiana ed in
particolare:
essere rispondente alla normativa del Codice della Strada;
garantire la resistenza all’umidita ed essere schermato per utilizzo di apparati
VHF;
essere dotata di fari di lavoro per attività notturne, girofaro e luci rosse ingombro
come normativa aeroportuale;
presentare un dispositivo di arresto macchina per emergenza;
essere munita di attacco e stacco batterie.
CHASSIS
Protetto con trattamento agli agenti corrosivi.
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CERTIFICATI E DOCUMENTAZIONE
Dovranno essere forniti all’atto della consegna dei mezzi i seguenti documenti:
certificato CEE dell’intero mezzo;
manuale uso e manutenzione, in lingua italiana (in formato cartaceo ed elettronico
editabile)
catalogo ricambi;
schemi elettrici, idraulici e meccanici.
Laddove nel complessivo periodo di consegna della fornitura di cui al successivo Art. 4 il
modello offerto dall’Appaltatore dovesse essere implementato con migliorie (i.e. nuovo
modello del mezzo offerto), questi avrà facoltà – alla seconda e terza consegna – di
fornire mezzi differenti da quelli oggetto di offerta e contratto, al medesimo prezzo
contrattuale.
Art. 4 – Tempi di consegna e certificato di verifica di conformità
1. L’Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto deve
consegnare alla Stazione appaltante il programma dettagliato della fornitura dei tre
mezzi.
2. Le date di consegna dei tre mezzi sono così stabilite:
a. consegna del primo mezzo, presso l’officina della Stazione appaltante, entro
massimi 180 giorni dalla firma del contratto;
b. non prima del 30 giugno 2018 e non oltre il 30 settembre 2018 consegna del
secondo mezzo, presso l’officina della Stazione appaltante;
c. non prima del 30 giugno 2019 e non oltre il 30 settembre 2019 consegna del terzo
mezzo, presso l’officina della Stazione appaltante.
3. L’Appaltatore deve, con comunicazione a mezzo P.E.C., dare avviso della consegna del
mezzo con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data prestabilita.
4. La Stazione appaltante, ricevuto avviso della consegna, stabilisce il giorno
dell’emissione del certificato di verifica di conformità dandone comunicazione
all’Appaltatore. Alla data stabilita, alla presenza dei tecnici dell’Appaltatore, si provvede
ad effettuare la verifica tecnica del mezzo, al fine di accertarne la rispondenza con i
requisiti come definiti nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed ai
contenuti dell’offerta economicamente più vantaggiosa risultata aggiudicataria della
fornitura e, quindi, al collaudo del mezzo ed all’emissione del certificato di verifica di
conformità a cura del Direttore dell’Esecuzione della fornitura.
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Art. 5 – Documenti di fornitura
L’Appaltatore, oltre alla documentazione e certificazione di cui all’articolo 3 del presente
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, deve fornire adeguata documentazione in
merito ai requisiti normativi a cui devono essere conformi i mezzi per tutti gli aspetti
inerenti la sicurezza di cui al D.lgs 81/08.
L’Appaltatore, prima della firma del contratto, deve presentare il programma generale
della fornitura.
Art. 6 – Interpretazione del contratto
1. In caso di norme del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale tra loro
non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e,
in genere, in tutti i casi in cui sia necessaria l’interpretazione delle clausole contrattuali e
delle previsioni del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del
contratto e dei risultati attesi con il presente appalto.
3. L’Appaltatore riconosce che l’insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni
nei documenti contrattuali non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie,
ritardi ed arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi, essendo suo preciso
dovere segnalare al Responsabile del procedimento eventuali discordanze e richiedere gli
opportuni chiarimenti.
Art. 7 – Documenti allegati al Contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di fornitura e vengono ad esso
materialmente allegati:
il CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;
l’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA;
il DUVRI;
la SCHEDA DIVULGATIVA.
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. L’appalto viene affidato sotto l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri
e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui s’intendono integralmente
riportate, trascritte ed accettate.
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2. L'Appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, dichiara espressamente che
tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale ed in tutti gli altri documenti eventualmente a questo allegati o da questo
richiamati, hanno carattere di essenzialità.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
Art. 9 – Fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
dall’articolo 110 del D.lgs. 50/2016.
Art. 10 – Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio s’intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
2. L’Appaltatore deve nominare un “Responsabile della fornitura” al quale competono la
responsabilità di partecipare alle riunioni di coordinamento e di fornire alla Stazione
appaltante, ogni qualvolta richiesto, informazioni al fine di conoscere lo stato della
fornitura.
Art. 11 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta
indicano la denominazione in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra
assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, se non
diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 12 – Penali in caso di ritardo
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1. Nel caso di mancato rispetto dei termini di ciascuna consegna indicati nell’art. 4,
comma 2 del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per ogni giorno
solare di ritardo imputabile all’Appaltatore sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00
(Euro mille/00).
2. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi dei danni diretti subiti a
seguito della mancata consegna del/dei mezzi ed anche del mancato utilizzo per difetto
di funzionamento.
3. Il limite massimo delle penali comminate all’Appaltatore è pari al 10% dell’importo del
contratto.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.
8. L’Appaltatore risponderà verso AdB del risultato della fornitura in oggetto, rimanendo
obbligato, in caso di non perfetta funzionalità del/dei mezzi, a provvedere al ripristino a
regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno
rinveniente per AdB, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori
soggezioni all’esercizio aeroportuale.
Art. 13 – Pagamenti
1. La Stazione appaltante provvede al pagamento dell’importo di cui all’art. 2 comma 2
del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al netto del ribasso d’asta,
con le seguenti modalità:
- 20% dell’importo contrattuale quale anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma
18 del D.lgs 50/2016
- 13% dell’importo contrattuale all’accettazione, attestata dal Responsabile del
procedimento con apposito verbale di collaudo, del mezzo di cui all’art. 4
comma 2, punto a), del presente Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
- 33% dell’importo contrattuale all’accettazione, attestata dal Responsabile del
procedimento con apposito verbale di collaudo, del mezzo di cui all’art. 4
comma 2, punto b), del presente Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
- 34% dell’importo contrattuale all’accettazione, attestata dal Responsabile del
procedimento con apposito verbale di collaudo, del mezzo di cui all’art. 4
comma 2, punto c), del presente Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
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2. I pagamenti sono subordinati alla emissione di un “Certificato di pagamento” da parte
del Responsabile del procedimento. Il predetto certificato di pagamento liquida lo stato
di avanzamento della fornitura accertato con le modalità di cui al precedente comma 1)
del presente articolo. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione
del certificato di pagamento.
3. La liquidazione di ogni certificato di pagamento sarà subordinato all’acquisizione
d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) dell’Appaltatore in corso di validità.
4. I pagamenti saranno effettuati, a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente
dedicato restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce
valore di quietanza, con salvezza della Stazione Appaltante da ogni responsabilità
conseguente.
5. Ogni corrispettivo sarà soggetto ad iva nella misura di legge se, ed in quanto, dovuta.
Art. 14 – Garanzia e assistenza tecnica e formazione del personale
L’Appaltatore deve garantire il perfetto funzionamento dei mezzi, e
conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione, per un periodo
minimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di emissione del certificato
di collaudo di ciascun mezzo, conseguente alla verifica tecnica di funzionamento e
di completa rispondenza di quanto realizzato e consegnato.
L’assistenza tecnica fornita nel periodo di garanzia è del tipo "tutto incluso",
comprensiva, pertanto, di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi,
costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio, ed ogni attività necessaria a
garantire il ripristino del perfetto funzionamento dei mezzi.
L’Appaltatore deve inoltre provvedere a formare il personale preposto, ed indicato dalla
Stazione appaltante, sulle modalità manutentive dei mezzi con specifico riferimento al
manuale di manutenzione e, a formazione conclusa, rilasciare un attestato nominativo.
La garanzia non comprende esclusivamente i difetti causati da:
normale usura nel tempo;
uso improprio e scorretto e/o manomissione dei mezzi;
stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i
mezzi sono stati concepiti; cause di forza maggiore;
eventi metereologici straordinari.
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Art. 15 – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore deve eseguire a regola d'arte tutte le attività necessarie alla fornitura in
appalto, anche se non espressamente specificati nei documenti contrattuali, o indicati
dalla Stazione appaltante, ottemperando a tutte le normative di legge, decreti e
regolamenti nazionali e locali in vigore.
2. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative, come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le
prescrizioni delle competenti autorità in materia di accettazione dei materiali, di
contratti di lavoro, le norme fiscali e qualsiasi altra norma possa comunque interessare
l'appalto e la sua esecuzione, assumendo quindi le conseguenti responsabilità civili e
penali previste dalla legge.
3. L’Appaltatore, è garante, nei confronti della Stazione appaltante, contro ogni
rivendicazione inerente la fornitura, che potrebbe essere avanzata da titolari di brevetti,
licenze, disegni, modelli, marchi di fabbricazione, ecc.
4. L’Appaltatore deve ottenere tutte le concessioni, licenze od autorizzazioni necessarie
e di competenza del fornitore; restano a suo carico le spese per diritti, canoni o
indennità conseguenti.
Nel caso di qualsiasi eventuale azione intrapresa nei confronti della Stazione appaltante
per abusi da parte dell’Appaltatore di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di
fabbrica, ecc., quest'ultimo dovrà sollevare la Stazione appaltante da tutti i danni e spese
conseguenti.
5. Tutti i lavoratori che l’Appaltatore intenderà utilizzare all’interno del sedime
aeroportuale, per qualsivoglia attività relativa alla fornitura dei mezzi (compresi i
lavoratori dipendenti di eventuali imprese subappaltatrici) dovranno frequentare, nei
tempi e luoghi indicati dalla Stazione appaltante, i corsi SAFETY e SECURITY per
l’ottenimento della Carta di Identità Aeroportuale (CIA).
La partecipazione obbligatoria ai suddetti corsi ha lo scopo di fornire agli operatori la
Carta di Identità Aeroportuale (CIA) con validità da definire all’atto della sottoscrizione del
contratto di appalto, che permetterà ai diversi operatori di accedere alle aree all’interno
del sedime aeroportuale.
Tutti gli oneri da sostenere per l’ottenimento delle CIA sono a carico esclusivo ed
integrale dell’Appaltatore e verranno fatturati direttamente alle Società che
effettueranno i suddetti corsi.
Art. 16 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
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1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di
diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma
13 del Codice dei Contratti e della legge n. 52/91, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
Responsabile del Procedimento.
Art. 17 – Garanzia per la partecipazione alla procedura di gara (Garanzia
provvisoria)
1. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016 l’offerta deve essere corredata da una
garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% (due per cento)
dell’importo posto a base di gara, di cui al precedente articolo 2 del presente Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente.
2. La garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016, può
essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Dlgs 385/93.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni,
a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
4. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per
fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta da dolo o colpa grave, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nella misura e
secondo le modalità previste dall’articolo 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
7. L’offerta deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
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8. La Stazione Appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia
provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.
Art. 18 – Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 l’Appaltatore per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al
10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribassi in misura superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.
3. La garanzia definitiva di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui
all’articolo 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento della fornitura, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo
garantito.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento deve permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo dell’ultimo dei tre mezzi oggetto della
fornitura). Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione
Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento della fornitura o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la
risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.
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7. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della
fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, nonché
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavori.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede d’offerta da
parte della Stazione appaltante, cha aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
9. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese della fornitura da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
10. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
dell’ultimo dei tre mezzi oggetto della fornitura. La Stazione Appaltante può chiedere
all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte, a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 19 – Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore
1 – Rispetto delle assicurazioni obbligatorie per norme vigenti
l’Aggiudicataria dovrà provvedere alla assicurazione di tutto il personale contro gli
infortuni (RCO) ed ogni altra assicurazione in accordo alle normative vigenti e dovrà
verificare che anche tutti gli altri soggetti partecipanti ai lavori provvedano alla medesima
disposizione per il personale loro facente capo.
2 - Copertura responsabilità civile terzi
L’Aggiudicataria, dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni che
l’Aggiudicataria sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a
titolo di risarcimento dei danni i subiti da terzi , compreso l’Ente Appaltante , per un
massimale non inferiore a Euro 2.000.000 per singolo sinistro verificatisi in relazione
all’attività oggetto del presente contratto.
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La suddetta copertura assicurativa di Responsabilità Civile deve specificamente prevedere
l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi anche i dipendenti e/o
collaboratori e/o incaricati dall’Ente Appaltante con rinuncia alla rivalsa verso i medesimi
soggetti.
La polizza dovrà essere trasmessa in copia all’Ente Appaltante prima della firma del
contratto.
3 – Copertura assicurativa responsabilità auto
Qualora l’Appaltatore utilizzi veicoli a motore targati, che abbiano necessità di entrare in
air side, dovrà fornire adeguata assicurazione per la responsabilità civile auto RCA nella
quale sia espressamente indicato che la polizza è valida anche per danni cagionati
all’interno dell’area volo di aeroporto, inclusi aeromobili, con massimale unico di almeno
€ 10.000.000,00.
Art. 20 – Norme di sicurezza generali
1. L’Appaltatore si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro ed in materia previdenziale ed assicurativa comunicando,
altresì, il nominativo del soggetto responsabile della fornitura.
2. L’Appaltatore assume la totale responsabilità escludendone, quindi, la Stazione
Appaltante per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o colpa delle proprie
maestranze, potesse derivare al personale della stessa o a terzi (persone, cose e mezzi).
3. La Stazione Appaltante non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di
eventuali incidenti, infortuni o danneggiamento delle strumentazioni e apparecchiature
che dovessero verificarsi a danno della ditta, dei suoi dipendenti, e/o collaboratori
durante lo svolgimento della fornitura, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante
stessa.
4. Al fine della verifica tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 lettera a) del D.lgs.
n. 81/2008, l’Appaltatore dovrà fornire documentazione del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale, ai sensi del Titolo IV del D.lgs. n. 81/2008.
5. L’Appaltatore dovrà nominare un “Referente della fornitura” quale figura con il compito
di espletare le attività di coordinamento e verifica per garantire la corretta esecuzione del
contratto nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.
6. Al presente capitolato viene allegata la stesura preliminare del DUVRI, che riporta i
rischi e relative prescrizioni generali di sicurezza delle aree in cui è previsto operi
l’appaltatore, nonché le norme generali.
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7. Al fine di ottemperare all’art. 26 comma 2 e 3 del D.lgs 81/08, l’Appaltatore si impegna
a collaborare con la Committente per completare il “documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze
(DUVRI)” di cui al comma precedente, da allegare al contratto, quale parte integrante
dello stesso, prima della sua sottoscrizione.
8. Al fine di ottemperare all’art. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 l’appaltatore dovrà integrare la
formare/informare del proprio personale e fornire le informative alle eventuali ditte sulle
quali esercita direzione e sovrintendenza.
9. Detta attività formativa/informativa dovrà comprendere il complesso delle misure
antinfortunistiche e relativi strumenti di protezione previsti per ridurre le interferenze,
nonché le prescrizioni di carattere generale in tema di prevenzione/protezione e gestione
delle emergenze predisposte dalla Stazione Appaltante.
10. In ottemperanza all’art. 26, comma 8 del D.lgs. n. 81/2008 tutto il personale impiegato
dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro, ovvero l’identificazione dell’impresa da cui dipende. Tale
carta deve essere sempre nella pronta disponibilità del lavoratore.
11. L’Appaltatore non potrà, nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, utilizzare
attrezzature, macchine o altri strumenti di proprietà della Stazione Appaltante, a meno di
richiesta scritta e successiva autorizzazione che potrà essere rilasciata dalla Stazione
Appaltante a suo insindacabile giudizio.
12. La reiterata inosservanza di quanto riportato nel presente articolo potrà essere causa
di annullamento del contratto senza l’obbligo di messa in mora. In tal caso la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione in capo al secondo
classificato.
Art. 21 – Definizione delle controversie
Per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è
competente il Foro di Bologna ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 22 – Risoluzione del contratto – Esecuzione
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto durante il periodo di sua
efficacia qualora si verifichino una o più delle condizioni di cui all’articolo 108, commi 1 e
2 del D.lgs. 50/2016.
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2. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche al verificarsi delle
situazioni di seguito elencate, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 108, commi 3,
4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016:
inadempimento alle disposizioni del Responsabile unico del procedimento
riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della fornitura;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
rallentamento nella consegna della fornitura, senza giustificato motivo, in misura
tale da pregiudicare la consegna della fornitura nei termini previsti dal contratto;
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della
fornitura;
nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori.
3. Nei casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante applica le procedure di
affidamento di cui all’art. 110 del Codice dei Contratti.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto è fatta salva la facoltà della Stazione
Appaltante di attivare l’esecuzione d’ufficio dandone comunicazione all'Appaltatore nella
forma dell'ordine di servizio o di lettera a mezzo posta PEC con contestuale indicazione
della data in cui avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza della fornitura
Art. 23 – Recesso del contratto
La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal
contratto previo pagamento della prestazione relativa alla fornitura già eseguita, oltre al
decimo delle forniture non eseguite, secondo le modalità previste dall’articolo 109 del
D.lgs. 50/2016.
Art. 24 – Spese contrattuali, imposte e tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
le spese contrattuali;
le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
la fornitura e la messa in funzione dei mezzi;
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le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (trasporto, ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla fornitura e consegna mezzi;
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e
alla eventuale registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
fornitura dei mezzi.
2. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si dovessero determinare
aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui
sopra, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore
3. Restano inoltre a carico dell’Appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Le prestazioni rientranti nel presente appalto saranno soggette ad IVA nella misura di
legge se ed in quanto dovuta.
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto
corrente.
2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori
o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
3. Con riferimento ai subcontratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione
Appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, anche
apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che nel relativo
subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a
trasmettere copia del subcontratto.
4. Le fatture intestate alla Stazione Appaltante dovranno riportare il CIG (Codice
identificativo della gara).
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui
all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni
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Art. 26 - Clausole D.lgs. 231/2001
Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato descrittivo e
prestazionale d’appalto, l’Appaltatore dichiara, di aver preso visione e di essere a
conoscenza del contenuto del Codice Etico e del “Modello Organizzativo, Gestionale e di
Controllo” della società “Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.”, ai sensi del D.lgs. 231/01
in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato
commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.
A tale riferimento, i succitati documenti sono resi disponibili sul sito internet della società
“Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.”: www.bologna-airport.it.
L’Appaltatore avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiedere alla società “Aeroporto
G. Marconi di Bologna S.p.A.”, la consegna di copia cartacea.
L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente
contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L’inosservanza da parte del
Fornitore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un
grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Stazione
appaltante a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati
alla Stazione appaltante stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli
derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.