CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e...

36

Transcript of CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e...

Page 1: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

N. 4310—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GENTILONI SILVERI)

E DAL MINISTRO DELL’INTERNO

(MINNITI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(COSTA)

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città

Presentato il 20 febbraio 2017

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge 20febbraio 2017, n. 14, reca disposizioni ur-genti in materia di sicurezza delle città.

L’intervento nasce dalla sempre più av-vertita esigenza di una riflessione sul con-cetto di sicurezza che soprattutto oggi ca-ratterizza la condizione di complessità pro-pria dei grandi centri urbani. La nuovasocietà, ormai tendenzialmente multiet-nica, richiede infatti – unitamente ai ne-cessari interventi di sostegno rivolti ai « nuoviconsociati » – una serie di misure di ras-

sicurazione della comunità civile global-mente intesa, finalizzate a rafforzare lapercezione che le pubbliche istituzioni con-corrono unitariamente alla gestione delleconseguenti problematiche, nel superioreinteresse della coesione sociale.

Il provvedimento disciplina, pertanto,modalità e strumenti di coordinamento trale funzioni dello Stato, delle regioni, delleprovince autonome e degli enti locali inmateria di politiche pubbliche per la pro-mozione della sicurezza integrata.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Page 2: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

Ai fini del presente decreto, con unintervento di natura definitoria, si intendeinfatti per « sicurezza integrata » l’insiemedegli interventi assicurati dallo Stato, dalleregioni, dalle province autonome di Trentoe Bolzano e dagli enti locali nonché da altrisoggetti istituzionali, che concorrono, cia-scuno nell’ambito delle proprie compe-tenze e responsabilità, alla promozione eall’attuazione di un sistema unitario e in-tegrato di sicurezza per il benessere dellecomunità territoriali. Prendendo spunto an-che da precedenti esperienze di naturapattizia, si delinea una rete di partenariatointeristituzionale finalizzata alla gestionedei territori che affianca e integra le poli-tiche dell’ordine pubblico in senso strettocon politiche di nuova prevenzione rimesseanche alle competenze proprie delle re-gioni e degli enti locali. Il modello svilup-pato, anche in attuazione del principio delcoordinamento legislativo tra lo Stato e leregioni di cui all’articolo 118, terzo comma,della Costituzione, ammette l’esistenza diuno spazio giuridico orizzontale nel qualeinteragiscono soggetti giuridici diversi, construmenti e legittimazioni distinte, nellaconsapevolezza che la cooperazione tra idiversi livelli di governo possa garantire –in un’ottica multifattoriale e poliedrica –maggiori e più adeguati livelli di sicurezza,laddove quest’ultima non è più soltanto daidentificarsi con la sfera della prevenzionee della repressione dei reati (e, quindi, conla sfera della sicurezza « primaria »), ma èintesa anche come attività volta al perse-guimento di fattori di equilibrio e di coe-sione sociale, di vivibilità e di prevenzionesituazionale connessi ai processi di affie-volimento della socialità nei territori dellearee metropolitane e di conurbazione. Intali ambiti emerge, infatti, sempre più unacondizione percepita di insicurezza e didisagio della popolazione, che spesso derivada comportamenti o da situazioni ambien-tali, di natura non necessariamente o evi-dentemente criminale, per le quali si im-pongono iniziative che non attengano esclu-sivamente alle attività di tutela dell’inte-grità delle persone e dei patrimoni, cuisono preposte in via esclusiva le compe-tenze statuali in materia di ordine pubblico

e sicurezza, ma che assicurino la tutela diulteriori e più diffuse esigenze correlate auna concezione nuova del rapporto tra loStato e i cittadini, da intendere quale con-dizione espansiva dell’individuo, alla qualeviene riferita la possibilità di esprimere ipropri diritti di libertà, individuale o col-lettiva, delineandosi dunque quale nuovobene pubblico volto a favorire l’invera-mento dei diritti.

Ciò determina anche il necessario am-pliamento della categoria giuridica dellasicurezza urbana, nell’ambito della qualevengono infatti in gioco altri e più variegatiprofili, il cui complesso registro dimostracome nel concetto di sicurezza urbana siinscriva un’ampia gamma di situazioni, aspi-razioni, interessi, rivolti al soddisfacimentodi un catalogo altrettanto ampio di esi-genze, tutte strumentali alla promozionedell’individuo-persona; aspetto per il qualeoccorre assicurare precisi interventi anchesulle dinamiche socio-economiche e di con-testo, che appartengono più propriamentealla competenza dell’ente locale.

Il presente decreto-legge propone, quindi,un nuovo modello organizzativo che, evo-cando una molteplicità di elementi di variae diversissima natura il cui tratto unifi-cante è rappresentato dalla comune riferi-bilità all’esperienza dei grandi agglomerati,prevede meccanismi e strumenti differen-ziati di intervento, da attuare nel rispetto enei limiti delle specifiche responsabilità ecompetenze che, in un’ottica di rete e nelrispetto del principio della leale collabora-zione, assumeranno i contenuti e le moda-lità che risultino più utili al presidio daattuare.

In una prospettiva di coerente riformanormativa del sistema, il provvedimento inparticolare:

individua contenuti e strumenti dellepolitiche pubbliche per la promozione dellasicurezza integrata, sul presupposto del plu-ralismo istituzionale e della necessità diperseguire un obiettivo di coordinamentosinergico tra i vari attori pubblici del si-stema;

individua nella Conferenza unificatala sede qualificata nell’ambito della qualedefinire le linee generali delle politiche

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 3: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

pubbliche per la promozione della sicu-rezza integrata per il coordinamento delleattività di interesse comune;

rimette a specifici accordi tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano l’attuazione di interventi inmateria di sicurezza integrata;

definisce, ai fini del presente decreto,la sicurezza urbana individuandola qualebene pubblico e proietta nel sistema ditutela una pluralità di fattori a misuravariabile, in parte governati dagli apparatidifensivi della comunità, in parte ammini-strati dalle stesse comunità locali attra-verso interventi di profilassi e di preven-zione che, in un’ottica di sicurezza situa-zionale, agiscano sulle cause più profondedel malessere urbano e realizzino miglioricondizioni di socialità;

rimette l’attuazione di interventi perla sicurezza urbana a specifici patti tra ilprefetto e il sindaco, da stipulare nel ri-spetto delle linee guida adottate su propo-sta del Ministro dell’interno con accordosancito in sede di Conferenza Stato­città eautonomie locali;

con la tecnica della novella sull’arti-colo 50 del testo unico delle leggi sull’or-dinamento degli enti locali, di cui al de-creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

interviene sul potere di ordinanzaextra ordinem del sindaco, ampliando leipotesi che lo legittimano, in qualità di capodella comunità locale, a adottare provvedi-menti contingibili e urgenti connessi a pro-blematiche emergenti nell’ambito del con-testo locale;

prevede che il sindaco, al fine diassicurare le esigenze di tutela della tran-quillità e del riposo dei residenti in deter-minate aree delle città interessate da unafflusso di persone di particolare rilevanza,anche in relazione allo svolgimento di spe-cifici eventi, possa adottare ordinanze noncontingibili e urgenti in materia di orari divendita, anche per asporto, e di sommini-strazione di bevande alcoliche e superalco-liche, per un periodo comunque non supe-riore a sessanta giorni;

prevede che il comune possa adottareregolamenti per la cura del territorio e per

la vivibilità urbana, con particolare riferi-mento alle esigenze di tutela della tranquil-lità e del riposo dei residenti, anche inter-venendo in materia di orari di vendita,anche per asporto, e di somministrazionedi bevande alcoliche e superalcoliche;

istituisce un apposito organo, il Comi-tato metropolitano – copresieduto dal pre-fetto e dal sindaco metropolitano – qualesede deputata all’analisi, alla valutazione eal confronto sulle tematiche in materia disicurezza urbana relative al territorio dellacittà metropolitana;

modifica l’articolo 54 del testo unicodi cui al citato decreto legislativo n. 267 del2000, attraverso la specificazione di fatti-specie che, presentando una più strettacorrelazione ai valori propri della sicu-rezza primaria, precisino le competenzeche il sindaco, in ambito urbano, potràcontinuare ad esercitare in qualità di uffi-ciale del Governo;

definisce specifiche misure per il con-trasto delle condotte che compromettonola libera e piena fruibilità di particolarispazi pubblici, caratterizzati da un rile-vante flusso di utenti, in relazione allequali si registra difficoltà o inopportunitàdi intervenire con forme esclusivamentesanzionatorie;

interviene nella delicata materia delleoccupazioni arbitrarie di immobili, con ladefinizione dei criteri e delle modalità diintervento della forza pubblica, tramite ilrinvio ad apposite disposizioni impartitedal prefetto. L’obiettivo è quello di superarei pericoli di possibili turbative per l’ordinee la sicurezza pubblica, tenuto conto dellanecessità del bilanciamento dei diversi in-teressi in gioco;

introduce la possibilità per le regionidi utilizzare integralmente, esclusivamenteper le finalità connesse al numero unicoeuropeo 112 (attivazione dei servizi di emer-genza in ambito regionale) e alle relativecentrali operative, i risparmi derivanti dallecessazioni finalizzate alle assunzioni 2016,2017, 2018 e 2019.

Il provvedimento è composto di 18 ar-ticoli, suddivisi in due capi.

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 4: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

Il capo I (articoli da 1 a 8), recantedisposizioni in materia di collaborazioneinteristituzionale per la promozione dellasicurezza integrata e della sicurezza ur-bana, è suddiviso in due sezioni.

La sezione I, in materia di collabora-zione interistituzionale per la promozionedella sicurezza integrata e della sicurezzaurbana, disciplina modalità e strumenti dicoordinamento tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e Bolzano egli enti locali in materia di politiche pub-bliche per la promozione della sicurezzaintegrata, cui concorrono i vari livelli digoverno ciascuno nel rispetto e nei limitidelle proprie competenze e attribuzioni.Per lo Stato e le regioni la disposizione dàaltresì attuazione al principio del coordi-namento legislativo, di cui all’articolo 118,terzo comma, della Costituzione, in mate-ria di ordine pubblico e sicurezza. Il comma2 dell’articolo 1 definisce poi, ai fini delpresente decreto, la « sicurezza integrata »come l’insieme degli interventi assicuratidallo Stato, dalle regioni, dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano e daglienti locali per la promozione e l’attuazionedi un sistema unitario e integrato di sicu-rezza per il benessere delle comunità ter-ritoriali.

L’articolo 2 dispone che le linee generalidelle politiche pubbliche per la promozionedella sicurezza integrata siano adottate suproposta del Ministro dell’interno con ac-cordo sancito in sede di Conferenza unifi-cata, quale sede congiunta della Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano e della ConferenzaStato­città ed autonomie locali, e sianorivolte prioritariamente a coordinare, perlo svolgimento di attività di interesse co-mune, l’esercizio delle competenze dei sog-getti istituzionali interessati, anche con ri-ferimento alla collaborazione tra le Forzedi polizia e la polizia locale.

L’articolo 3, al comma 1, stabilisce che,in attuazione di quanto previsto dall’arti-colo 2, lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano possanoconcludere specifici accordi per la promo-zione della sicurezza integrata, anche di-

retti a disciplinare gli interventi a sostegnodella formazione e dell’aggiornamento pro-fessionale del personale della polizia locale.I successivi commi 2 e 3 prevedono inoltreche il meccanismo concertativo così deli-neato dalla disposizione consenta di utiliz-zare anche il circuito informativo derivantedalla condivisione dei dati e degli elementiconnessi all’attuazione delle suddette poli-tiche pubbliche, indirizzando anche i sin-goli soggetti verso interventi e iniziative dipropria specifica competenza. In tal sensoil comma 2 dispone che le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,anche sulla base degli accordi di cui alcomma 1, possano sostenere, nell’ambitodelle proprie competenze e funzioni, gliinterventi di promozione della sicurezzaintegrata, anche adottando misure di so-stegno finanziario a favore dei comuni mag-giormente interessati da fenomeni di cri-minalità diffusa. Il comma 3 prevede che loStato, nelle attività di programmazione epredisposizione degli interventi di rimodu-lazione dei presìdi di sicurezza territoriale,tenga conto delle indicazioni di criticitàsegnalate o emerse in sede di applicazionedei previsti accordi.

Il comma 4, infine, dispone che lo Stato,le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano individuino, anche utilizzandola sede della Conferenza unificata, stru-menti e modalità di monitoraggio dell’at-tuazione degli accordi in materia di sicu-rezza integrata.

La sezione II, in materia di sicurezzaurbana, all’articolo 4, definisce la sicurezzaurbana, individuandola quale bene pub-blico che afferisce alla vivibilità e al decorodelle città, da perseguire anche attraversointerventi di riqualificazione e recuperodelle aree o dei siti più degradati, l’elimi-nazione dei fattori di marginalità e di esclu-sione sociale, la prevenzione della crimina-lità, in particolare di tipo predatorio, lapromozione del rispetto della legalità el’affermazione di più elevati livelli di coe-sione sociale e convivenza civile, cui con-corrono prioritariamente, anche con inter-venti integrati, i soggetti istituzionali di cuiall’articolo 1, nel rispetto delle competenze

Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 5: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

e delle funzioni attribuite a ciascuno diessi.

L’articolo 5 individua i contenuti deipatti in materia di sicurezza urbana sotto-scritti tra lo Stato e gli enti locali. Lanorma provvede a dare una qualificazionegiuridica a strumenti convenzionali che or-mai da diversi anni rappresentano unadelle forme più utilizzate attraverso le qualisi concretano le politiche integrate di sicu-rezza urbana condivise tra i diversi attoripubblici al fine di garantire la collabora-zione reciproca e la sinergica integrazionedegli interventi.

Il comma 1 prevede che, in coerenzacon le linee generali già definite in sede diConferenza unificata, con appositi patti sti-pulati tra il prefetto e il sindaco, nel ri-spetto di linee guida adottate, su propostadel Ministro dell’interno, con accordo san-cito in sede di Conferenza Stato­città eautonomie locali, possano essere indivi-duati, in relazione alla specificità dei con-testi, interventi per la sicurezza urbanaanche in considerazione delle esigenze dellearee rurali contermini al territorio urbano.

Il comma 2 precisa gli obiettivi da essiperseguiti in via prioritaria, che si concre-tizzano in attività di:

a) prevenzione dei fenomeni di crimi-nalità diffusa e predatoria, attraverso ser-vizi e interventi di prossimità, in partico-lare a vantaggio delle zone più interessateda fenomeni di degrado;

b) promozione del rispetto della lega-lità, anche mediante mirate iniziative didissuasione di ogni forma di condotta ille-cita, compresi l’occupazione arbitraria diimmobili e lo smercio di beni contraffatti ofalsificati nonché la prevenzione di altrifenomeni che comunque comportino la tur-bativa del libero utilizzo degli spazi pub-blici;

c) promozione del rispetto del decorourbano, anche valorizzando forme di col-laborazione tra le amministrazioni compe-tenti, finalizzate a coadiuvare l’ente localenell’individuazione di aree urbane in cuisono situati musei, aree e parchi archeo-logici, complessi monumentali o altri isti-tuti e luoghi della cultura interessati da

consistenti flussi turistici, ovvero adibite averde pubblico, da sottoporre a particolaretutela ai sensi dell’articolo 9, comma 3.

Il successivo articolo 6 istituisce un co-mitato metropolitano con il compito disvolgere attività di analisi, valutazione econfronto sui temi della sicurezza urbanarelativi al territorio della città metropoli-tana. Alle riunioni del citato organo, che ècopresieduto dal prefetto e dal sindacometropolitano, partecipano, oltre al sin-daco del comune capoluogo, qualora noncoincida con il sindaco metropolitano, isindaci dei comuni interessati alle que-stioni riferite ai rispettivi ambiti territo-riali. Il comma 1 dispone, altresì, che pos-sano essere invitati a partecipare anchesoggetti pubblici o privati dell’ambito ter-ritoriale interessato. Il comma 2 prevedeche per la partecipazione alle riunioni nonsono dovuti compensi, gettoni di presenza oaltri emolumenti comunque denominati.

L’articolo 7 indica gli ulteriori strumentie obiettivi per l’attuazione di iniziative con-giunte. Esso dispone che, nell’ambito degliaccordi di cui all’articolo 3 e dei patti di cuiall’articolo 5, possano essere individuatispecifici obiettivi per l’incremento dei ser-vizi di controllo del territorio e per la suavalorizzazione, alla cui realizzazione pos-sono concorrere, sotto il profilo strumen-tale, finanziario e logistico, ai sensi dell’ar-ticolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia diaccordi territoriali di sicurezza integrataper lo sviluppo, enti pubblici, anche noneconomici, e soggetti privati. Il comma 2stabilisce altresì che nell’ambito del perse-guimento degli obiettivi delineati nel pre-cedente comma 1 si applichino le disposi-zioni contenute nella legge finanziaria 2007(articolo 1, comma 439, della legge 27 di-cembre 2006, n. 296), secondo cui « per larealizzazione di programmi straordinari diincremento dei servizi di polizia, soccorsotecnico urgente e per la sicurezza dei cit-tadini, il Ministro dell’interno, o, per suadelega, i prefetti possono stipulare conven-zioni con le regioni e gli enti locali cheprevedano la contribuzione logistica, stru-

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 6: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

mentale o finanziaria delle stesse regioni edegli enti locali ».

L’articolo 8 novella gli articoli 50 e 54del citato testo unico di cui al decretolegislativo n. 267 del 2000, proprio al finedi delineare gli ambiti di specifica compe-tenza del sindaco nell’adozione di ordi-nanze di natura contingibile e non contin-gibile.

La riflessione, partita da un’attenta ana-lisi delle fattispecie di cui all’articolo 2 deldecreto del Ministro dell’interno 5 agosto2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 186 del 9 agosto 2008, concernente ilpotere di ordinanza del sindaco in qualitàdi ufficiale del Governo per la tutela dellasicurezza urbana, ha considerato come lestesse fattispecie, che con il suddetto de-creto ministeriale erano state ricondotteall’attuazione dell’articolo 54 del citato te-sto unico, presentassero elementi di diso-mogeneità i quali, facendo riferimento an-che a situazioni non strettamente correlatealla sfera della sicurezza primaria, potes-sero ricondursi ad aspetti che si colleganoa funzioni proprie dell’ente locale.

Si riconosce dunque al sindaco, attra-verso le novelle ai citati articoli 50 e 54, lapossibilità di emanare ordinanze extra or-

dinem finalizzate all’attuazione di inter-venti contingibili e urgenti che, in conside-razione dei profili di maggiore o minorecontiguità dell’interesse da tutelare al con-cetto primario di sicurezza ovvero a quellosecondario, ne legittimano l’adozione daparte di questo ultimo o in qualità diufficiale del Governo, nel primo caso, o dirappresentante della comunità locale, nelsecondo.

Quando il sindaco, dunque, si farà ca-rico di affrontare situazioni strettamenteconnesse alla grave incuria o degrado delterritorio o di pregiudizio del decoro edella vivibilità urbana, con particolare ri-ferimento alle esigenze di tutela della tran-quillità e del riposo dei residenti (prima inparte postulate dal citato decreto ministe-riale 5 agosto 2008 in quanto ricondotteall’alveo dei poteri sindacali di cui all’arti-colo 54 del testo unico), i provvedimentiadottati andranno ad integrare una nuovapotestà di autonomo intervento di urgenza

riconosciuta al sindaco quale rappresen-tante della comunità locale (articolo 8,comma 1, lettera a), numero 1). A questotitolo egli potrà anche intervenire in ma-teria di orari di vendita, anche per asporto,e di somministrazione di bevande alcolichee superalcoliche.

Sempre al fine di assicurare le esigenzedi tutela della tranquillità e del riposo deiresidenti in determinate aree delle cittàinteressate da un afflusso di persone diparticolare rilevanza, anche in relazioneallo svolgimento di specifici eventi, il sin-daco potrà inoltre disporre, con strumentoordinario, per un periodo comunque nonsuperiore a sessanta giorni, limitazioni inmateria di orari di vendita, anche perasporto, e di somministrazione di bevandealcoliche e superalcoliche (articolo 8, comma1, lettera a), numero 2). Si tratta in questocaso di ordinanze « ordinarie », che la Cortecostituzionale, nella sentenza n. 115 del2011, aveva ritenuto ipotizzabili a condi-zione che esse fossero conformi ai princìpicostituzionali della riserva di legge, dell’im-parzialità della pubblica amministrazione edell’eguaglianza (articoli 23, 97 e 3 dellaCostituzione). In quella sede la Corte avevainoltre osservato che, qualora si fosse vo-luto conferire al sindaco un potere di or-dinanza di natura non contingibile e ur-gente, esso avrebbe dovuto operare in co-erenza con i presupposti e i limiti a tal fineindicati da una norma di rango primario.In questo caso, l’articolo 8, comma 1, let-tera a), numero 2), corrispondendo alleindicazioni del giudice delle leggi, operaquale norma agendi, definendo diretta-mente i presupposti e i limiti di tali prov-vedimenti sindacali.

La lettera b) dello stesso comma 1 delsuddetto articolo 8 interviene invece sul-l’articolo 54 del testo unico di cui al citatodecreto legislativo n. 267 del 2000, sosti-tuendone integralmente il comma 4-bis. Lanuova formulazione ammette l’adozione diordinanze extra ordinem da parte del sin-daco in qualità di ufficiale del Governo,riconducendo quel potere a situazioni che,per la loro natura o il loro contesto, sonoconsiderate più contigue all’esigenza di tu-tela della sicurezza primaria. In tal senso

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 7: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

egli potrà operare per prevenire e contra-stare le situazioni che favoriscono l’insor-gere di fenomeni criminosi o di illegalità,quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfrutta-mento della prostituzione, l’accattonaggiocon impiego di minori e disabili, ovveroriguardino fenomeni di abusivismo, qualel’illecita occupazione di spazi pubblici, o diviolenza, anche legati all’abuso di alcool oall’uso di sostanze stupefacenti.

Il comma 2 prevede che nelle materie dicui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nu-mero 1), i comuni possano adottare rego-lamenti ai sensi del citato testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

In questo caso, i citati regolamenti po-tranno mettere in opera interventi volti asuperare situazioni di grave incuria o de-grado del territorio o di pregiudizio deldecoro e della vivibilità urbana, con parti-colare riferimento alle esigenze di tuteladella tranquillità e del riposo dei residenti,anche intervenendo in materia di orari divendita, anche per asporto, e di sommini-strazione di bevande alcoliche e superalco-liche.

Il capo II (articoli da 9 a 18) recadisposizioni a tutela della sicurezza dellecittà e del decoro urbano.

In particolare, sono stati previsti stru-menti atti a garantire condizioni per un’or-dinata e civile convivenza nelle città, attra-verso forme di controllo e di vigilanza delterritorio volte ad assicurare la fruibilità ditaluni luoghi pubblici, quotidianamente in-teressati da rilevanti flussi di persone, an-che solo di connotazione turistica.

Nel dettaglio, l’articolo 9 stabilisce mi-sure per la vivibilità delle città, necessarieal fine di prevenire e contrastare l’insor-genza di fenomeni di degrado in aree ur-bane particolarmente sensibili in quantocostituenti punti nevralgici della mobilità,quali infrastrutture ferroviarie, aeropor-tuali, marittime e di trasporto pubblicolocale, nonché – qualora espressamenteindividuate dai regolamenti comunali dipolizia urbana – attraverso forme di col-laborazione interistituzionale con le ammi-nistrazioni interessate, aree urbane citta-dine in cui sono situati musei, aree e parchi

archeologici, complessi monumentali o al-tri istituti e luoghi della cultura interessatida consistenti flussi turistici, ovvero adibitea verde pubblico.

A tal fine, la disposizione mira a san-zionare condotte che incidono negativa-mente sulla libera fruizione di spazi pub-blici. Tale limitazione può essere la conse-guenza della violazione di divieti di stazio-namento o di occupazione degli spaziconnessi alla libera accessibilità e fruizionedelle infrastrutture, fisse e mobili, ferro-viarie, aeroportuali, marittime e di tra-sporto pubblico locale (urbano ed extraur-bano) e delle relative pertinenze, laddovecon il termine di « infrastrutture fisse emobili » si intende il complesso di operesecondarie e complementari della strutturadi base, necessarie affinché quest’ultimapossa funzionare (ad esempio, del serviziometropolitano è considerata infrastrutturanon solo la rete dei binari, ma anche ivagoni dei convogli, mentre la stazione e levie di accesso rientrano nel concetto dipertinenza). Ancorché non risultino espres-samente menzionati, possono altresì ricon-dursi alla violazione in argomento anchecomportamenti diversi e ulteriori, che co-munque comportino la turbativa della li-bera fruizione di spazi pubblici, come, peresempio, l’esercizio della prostituzione conmodalità ostentate ovvero l’esercizio del-l’accattonaggio con modalità vessatorie osimulando deformità o malattie o attra-verso il ricorso a mezzi fraudolenti.

I suddetti comportamenti, pur non in-tegrando necessariamente violazioni di legge,compromettono la fruibilità di particolariluoghi, rendendone difficoltoso il libero uti-lizzo e la normale e sicura fruizione deglispazi pubblici, con profili di rischio ancheper la sicurezza relativamente ad alcuniambiti a vario titolo legati ad una rilevantemobilità.

La previsione di un sistema sanzionato-rio di tal genere non rappresenta una no-vità a livello europeo: si segnala, infatti, chein Germania, nella città di Monaco di Ba-viera, già dal 1980 la mendicità è statainserita tra gli usi speciali del centro sto-rico soggetti ad autorizzazione, ma è statoaltresì specificato che l’accattonaggio in qual-

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 8: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

siasi forma rappresenta un uso speciale chenon può essere autorizzato.

Il meccanismo delineato prevede l’irro-gazione di una sanzione amministrativapecuniaria a chiunque ponga in essere talicondotte, che non consentono una piena elibera fruizione di spazi pubblici.

L’autorità competente a sanzionare leeventuali violazioni è individuata nel sin-daco del comune nel cui territorio le me-desime sono state accertate; i proventi,derivanti dal pagamento delle sanzioni am-ministrative irrogate, sono devoluti al co-mune competente, che li destina all’attua-zione di iniziative di sostegno del decorourbano.

Per le medesime finalità di tutela dellapiena e libera fruizione delle aree e deiluoghi in argomento, l’ordine di allontana-mento può essere disposto anche nei con-fronti di chi versa in uno stato di ubria-chezza manifesta, o compie atti contrarialla pubblica decenza, ovvero esercita ilcommercio abusivo: in tali evenienze, però,non troverà applicazione la sanzione am-ministrativa pecuniaria prevista dal de-creto, posto che le condotte anzidette ri-sultano già sanzionate dalla vigente norma-tiva e i relativi proventi vengono versatiall’Erario.

Contestualmente alla rilevazione dellacondotta lesiva, si prevede che al trasgres-sore venga ordinato di allontanarsi dal luogoin cui è stato commesso il fatto.

Il successivo articolo 10 determina lemodalità di applicazione dell’ordine di al-lontanamento dalle zone individuate all’ar-ticolo precedente.

Innanzitutto, il provvedimento inibito-rio, che non può avere un’efficacia supe-riore alle quarantotto ore, deve avere formascritta ed essere motivato. Una copia delprovvedimento è trasmessa immediata-mente al questore competente per territo-rio e, contestualmente, ne è data notizia aiservizi socio-sanitari territorialmente com-petenti, ove ne ricorrano le condizioni. Que-st’ultima segnalazione assume particolareimportanza, in quanto riconducibile allapossibilità di assicurare eventuali forme diintervento a sostegno di soggetti bisognosi,che versino in stato di particolare disagio.

Nel caso di reiterazione della condotta san-zionata, il questore, qualora dalla stessapossa derivare pericolo per la sicurezza,può disporre, con provvedimento motivatoe per un periodo non superiore a sei mesi,il divieto di accesso ad una o più delle areein argomento, espressamente specificate,tenendo peraltro conto, in sede di applica-zione del provvedimento che nega l’accessoin determinate zone, delle esigenze di mo-bilità, salute e lavoro del destinatario del-l’atto.

Qualora quest’ultimo sia un soggetto con-dannato con sentenza definitiva o confer-mata in grado di appello, nel corso degliultimi cinque anni, per reati contro lapersona o il patrimonio, il divieto di ac-cesso non può avere durata inferiore a seimesi né superiore a due anni. In tale casoperaltro, attesa la più ampia efficacia tem-porale del provvedimento questorile, è pre-visto che l’ordine di allontanamento siasottoposto al giudizio di convalida da partedell’autorità giudiziaria ordinaria, che viprovvederà, secondo il modello previsto peril cosiddetto « DASPO » nelle manifesta-zioni sportive, ai sensi dei commi 2-bis, 3 e4 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre1989, n. 401.

Nell’ipotesi in cui il trasgressore dell’or-dine di allontanamento sia un minore, siprocede alla sua segnalazione al procura-tore della Repubblica presso il tribunaleper i minorenni.

In relazione ai possibili dubbi circa lasovrapposizione della misura in argomentocon quella del foglio di via obbligatorio, cheil questore può irrogare ai sensi dell’arti-colo 2 del codice delle leggi antimafia edelle misure di prevenzione, di cui al de-creto legislativo n. 159 del 2011, basti os-servare che diversi sono la durata (qui nonsuperiore a dodici mesi, nel foglio di viaobbligatorio non superiore a tre anni), gliambiti interdetti (qui una o più delle areedi cui all’articolo 9, nel foglio di via obbli-gatorio l’intero comune dal quale si è al-lontanati), i soggetti destinatari (nel caso dicui all’articolo 10 chiunque abbia com-messo l’illecito amministrativo, nel caso delfoglio di via obbligatorio solo i soggetti

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 9: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

dediti alla commissione di reati non resi-denti nel comune).

Si prevede, inoltre, che, a seguito dicondanna per reati contro la persona o ilpatrimonio commessi nei luoghi o nellearee indicate nell’articolo 9, la concessionedella sospensione condizionale della penapossa essere subordinata dal giudice all’im-posizione del divieto di accedere a luoghi oaree, rientranti tra quelle menzionate al-l’articolo 9, specificamente individuate.

Infine, affinché tali disposizioni rice-vano la più ampia applicazione, si prevedeche, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore del decreto-legge, il Mi-nistro dell’interno, sentito il parere del Co-mitato nazionale per l’ordine e la sicurezzapubblica, determini i criteri generali volti afavorire il rafforzamento della coopera-zione, informativa e operativa, tra le Forzedi polizia di cui all’articolo 16 della legge1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi dipolizia municipale. Le attività di rafforza-mento della cooperazione non determi-nano nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica; alle stesse si provvedenell’ambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente.

Infatti, il bene pubblico della sicurezzadei cittadini può essere maggiormente ga-rantito a seguito dello sviluppo di politicheintegrate e partecipate di sicurezza, nellasinergia tra attività delle strutture delloStato preposte alla pubblica sicurezza e idiversi livelli delle autonomie territoriali,pur nel rispetto dei distinti ambiti di com-petenza.

D’altronde è quanto meno opportunopromuovere un valido rapporto di collabo-razione tra prefetti e sindaci, finalizzato adassicurare un più intenso e integrato pro-cesso conoscitivo delle problematiche emer-genti sul territorio.

L’articolo 11 interviene in tema di oc-cupazione arbitraria di immobili. In talecontesto, il protrarsi della congiuntura eco-nomica non favorevole ha determinato, inparticolare nelle aree urbane più densa-mente popolate, l’acuirsi di emergenze abi-tative. Ciò ha dato luogo, oltre che a ten-sioni sociali, anche a comportamenti ille-

gali, culminati in occupazioni abusive diimmobili di proprietà pubblica o privata.Tali situazioni, peraltro, hanno assunto inquesti anni dimensioni particolarmente ri-levanti nelle aree metropolitane: basti con-siderare che, nel solo territorio del comunedi Roma, gli edifici sottratti illegalmentealla libera fruibilità dei proprietari sonooggi oltre cento.

Gli strumenti normativi attualmente pre-visti dall’ordinamento appaiono insuffi-cienti a far fronte a questa criticità. Delresto, in assenza di una specifica disciplina,l’esperienza maturata ha reso palesi le dif-ficoltà connesse all’esecuzione dei provve-dimenti di sgombero adottati dall’autoritàgiudiziaria, finalizzati a privare gli autoridel reato della disponibilità degli edifici.Ciò, peraltro, talvolta ha dato luogo adimproprie evocazioni delle autorità di pub-blica sicurezza, ritenute competenti perl’attuazione dei predetti provvedimenti giu-diziari.

L’intervento normativo si propone, quindi,di superare queste criticità, attraverso unachiara definizione dei percorsi attraverso iquali le predette autorità di pubblica sicu-rezza possono mettere a disposizione laforza pubblica, tenuto conto dei diversiinteressi coinvolti.

In questo senso, la disposizione prevedeche il prefetto impartisce, nell’esercizio dellefunzioni di cui all’articolo 13 della leggen. 121 del 1981, apposite disposizioni alfine di determinare coerenti modalità ese-cutive dei provvedimenti di sgombero diimmobili abusivamente occupati, dispostidall’autorità giudiziaria.

Le predette disposizioni rispondono al-l’esigenza di prevenire i pericoli di possibiliturbative dell’ordine e della sicurezza pub-blica derivanti dallo sgombero degli immo-bili in argomento e, nel rispetto di para-metri oggettivi e precostituiti, tengono an-che conto del numero di immobili da sgom-berare.

Le disposizioni in questione sono adot-tate sentito il Comitato provinciale per l’or-dine e la sicurezza pubblica, al quale, comeè noto, partecipano il sindaco del comunecapoluogo nonché i sindaci dei comuni divolta in volta interessati (e al quale possono

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 10: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

essere invitati a partecipare componentidell’ordine giudiziario). Ciò in ragione delfatto che – come precisa il comma 2 – gliatti di indirizzo in questione devono esserecalibrati coniugando una pluralità di inte-ressi: la situazione dell’ordine e della sicu-rezza pubblica nel contesto urbano di ri-ferimento; i diritti dei soggetti proprietaridegli immobili; la capacità delle regioni edegli enti locali di garantire le necessariemisure di assistenza alloggiativa ai soggettiin condizione di « fragilità » o che comun-que vi abbiano diritto.

L’eventuale annullamento, in sede giu-risdizionale amministrativa, dell’atto con ilquale sono state emanate le predette di-sposizioni può dar luogo, salvi i casi di doloo colpa grave, esclusivamente al risarci-mento del danno in forma specifica.

L’articolo 12 è volto a limitare il feno-meno dell’abuso delle sostanze alcoliche,soprattutto da parte dei giovani, che puòdeterminare, in aree della città interessateda aggregazione notturna, episodi ricor-renti connotati da condotte violente controil patrimonio o la persona o di particolaregravità per la sicurezza urbana.

A tal fine si prevede che il sindaco possaadottare, con riferimento a dette aree ur-bane, ordinanze in materia di orari divendita, anche per asporto, e di sommini-strazione di bevande alcoliche e superalco-liche, nel rispetto delle procedure e deilimiti temporali previsti dai regolamenticomunali. La reiterata inosservanza del di-vieto posto dall’autorità sindacale com-porta l’applicazione, nei confronti del tra-sgressore, della misura della sospensionetemporanea dell’attività per un periodo mas-simo di quindici giorni.

Sempre al fine di limitare il fenomenodell’abuso delle sostanze alcoliche da partedei giovani, la disposizione interviene sul-l’articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001,n. 125, precisando che è vietata la venditadegli alcolici ai minori anche per finalità diasporto o di consumo sul posto.

L’articolo 13, con l’obiettivo di raffor-zare il contrasto dello spaccio di sostanzestupefacenti all’interno di locali pubblici oaperti al pubblico, introduce la possibilitàper il questore di imporre, per ragioni di

sicurezza, il divieto di accesso a locali pub-blici (o ad esercizi analoghi) a soggetti –anche se minorenni, come stabilito dalcomma 5 – condannati con sentenza defi-nitiva o confermata in grado di appello peri reati di cui all’articolo 73 del testo unicodelle leggi in materia di disciplina deglistupefacenti e sostanze psicotrope, preven-zione, cura e riabilitazione dei relativi statidi tossicodipendenza, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 9 ottobre 1990,n. 309 (produzione, traffico e detenzioneilleciti di sostanze stupefacenti o psico-trope), commessi all’interno o nelle imme-diate vicinanze di locali pubblici, aperti alpubblico, ovvero in pubblici esercizi di som-ministrazione di alimenti e di bevande,nonché in quelli dove si effettua ancheattività di intrattenimento e svago. Il ri-chiamo alle ragioni di sicurezza da espli-citare nel provvedimento del questore ap-pare idoneo a fondare le ragioni del divietoche altrimenti resterebbe collegato alla meraverificazione della condanna.

Oltre a tale misura, che non può averedurata inferiore ad un anno né superiore acinque, il questore può disporre anche ildivieto di stazionamento nelle immediatevicinanze dei predetti locali, ovvero puòprescrivere una o più delle seguenti misure:obbligo di presentarsi presso l’autorità dipubblica sicurezza o di rientrare nella pro-pria abitazione entro una determinata ora;divieto di allontanarsi dal comune di resi-denza; obbligo di comparire in un ufficio dipolizia specificamente indicato negli oraridi entrata e di uscita di istituti scolastici.

La disposizione in esame punisce consanzione pecuniaria amministrativa la vio-lazione di un diverso ordine dell’autoritàamministrativa medesima, che sembra ri-entrare – proprio in ragione dei motivi disicurezza per cui è dato – nella più ampiaprevisione dell’articolo 650 del codice pe-nale.

L’inserimento della « clausola di sal-vezza » sembra la più idonea a prevenirel’ipotesi di bis in idem, né nel caso è pos-sibile fare applicazione dei princìpi giuri-sprudenziali – che escludono la configura-bilità della fattispecie di cui all’articolo 650del codice penale in caso di violazione delle

Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 11: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

misure cautelari coercitive – in considera-zione del fatto che le violazioni in parolatrovano la loro sanzione in ambito proces-suale, estraneo alla presente regolamenta-zione.

Tali misure di prevenzione prendonospunto da provvedimenti analoghi già ap-plicati efficacemente per contrastare con-dotte di violenza realizzate in occasione dimanifestazioni sportive e, poiché incidonosu libertà costituzionalmente garantite (comequella alla libera circolazione delle per-sone), sono sottoposte al vaglio dell’autoritàgiudiziaria, che deve provvedere alla con-valida del provvedimento adottato dal que-store, qualora ne ravvisi i presupposti. Lestesse ordinanze di convalida sono ricorri-bili per Cassazione, nel pieno rispetto dellegaranzie riconducibili alla tutela del dirittoalla difesa e al contraddittorio, con la pre-cisazione che il ricorso non sospende co-munque l’esecuzione del provvedimento.

Si prevede, inoltre, che in sede di con-danna per reati di cui all’articolo 73 delcitato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 309 del 1990(produzione, traffico e detenzione illeciti disostanze stupefacenti o psicotrope), com-messi all’interno o nelle immediate vici-nanze di locali pubblici, aperti al pubblico,ovvero in pubblici esercizi di somministra-zione di alimenti e di bevande, nonché inquelli dove si effettua anche attività diintrattenimento e svago, la concessione dellasospensione condizionale della pena puòessere subordinata dal giudice all’imposi-zione del divieto di accedere in locali pub-blici o pubblici esercizi specificamente in-dicati.

L’articolo 14 interviene sul tema delnumero unico europeo per le emergenze112, consentendo alle regioni di utilizzareintegralmente, esclusivamente per le fina-lità connesse all’attivazione del predettonumero e delle relative centrali operative, irisparmi derivanti dalle cessazioni finaliz-zate alle assunzioni 2016, 2017, 2018 e2019. Le regioni che hanno rispettato gliobiettivi del pareggio di bilancio possono,per le predette finalità, bandire, nell’annosuccessivo, procedure concorsuali finaliz-zate all’assunzione di personale per un

contingente massimo commisurato alla po-polazione residente in ciascuna regione,determinato in misura pari ad un’unità dipersonale per trentamila residenti. A talfine le regioni possono utilizzare integral-mente le cessazioni dal servizio previsteper le annualità 2016 (facoltà assunzionali2017), 2017 (facoltà assunzionali 2018), 2018(facoltà assunzionali 2019) e 2019 (facoltàassunzionali 2020). Tale possibilità con-sente alle regioni di realizzare le attivitàconnesse al numero unico europeo per leemergenze 112, di cui all’articolo 26 delladirettiva 2002/22/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e allerelative centrali operative.

L’articolo 15 integra la disciplina dellemisure di prevenzione personali secondo lenovità normative introdotte dal provvedi-mento in esame, in quanto si prevede chetra i soggetti destinatari delle misure diprevenzione rientrino anche coloro che ab-biano violato il divieto di frequentazionidei luoghi tutelati dalle norme sopra de-scritte; peraltro l’utilizzo di tale misura dicontrollo è previsto anche dalla normativain materia di atti persecutori, di cui all’ar-ticolo 612-bis del codice penale (cosiddettostalking).

Si stabilisce, inoltre, che, ai fini dellatutela della sicurezza pubblica, gli obblighie le prescrizioni inerenti alla sorveglianzaspeciale possono essere disposti dall’auto-rità giudiziaria, sia pure in modo facolta-tivo e non obbligatorio, con il consensodell’interessato, anche mediante mezzi elet-tronici o altri strumenti tecnici ai sensidell’articolo 275-bis del codice di proce-dura penale. La disposizione in esame con-sente una maggiore efficacia della misuradi prevenzione per l’effetto deterrente delcontrollo a distanza e agevola l’attività dimonitoraggio e controllo; occorre però pre-cisare che si ricorrerà all’applicazione ditale misura solo nei limiti delle disponibi-lità degli strumenti tecnici di controllo.

Si evidenzia che l’Amministrazione del-l’interno sta definendo una gara per l’affi-damento di un servizio di monitoraggio daremoto, per un numero congruo di appa-recchi volti a soddisfare tutte le esigenzeconnesse ai controlli elettronici.

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 12: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

L’articolo 16 interviene inserendo uncomma aggiuntivo nell’articolo 639 del co-dice penale, che punisce il deturpamento el’imbrattamento di cose altrui, nel caso incui l’azione vandalica sia commessa su im-mobili, su mezzi di trasporto pubblico oprivato ovvero su cose di interesse storico oartistico. In tal modo si vuole rendere piùincisivo il contrasto dell’attività dei cosid-detti writers, che affligge molti centri ur-bani, e quindi, al fine di sottolineare ildisvalore dell’azione compiuta e nell’in-tento di rafforzare il senso civico, si pre-vede che il giudice, nella sentenza di con-danna, ai sensi dell’articolo 165 del codicepenale, disponga l’obbligo di ripristino e diripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciònon sia possibile, l’obbligo di sostenerne lespese, ovvero di rimborsare quelle da altri

sostenute a tal fine. È anche possibile, conil consenso del condannato, la prestazionedi una attività non retribuita in favore dellacollettività per un tempo determinato, co-munque non superiore alla durata dellapena sospesa. Si tratta, com’è evidente, dimisure sanzionatorie innovative, volte arimarcare la valenza solidaristica della san-zione irrogata, che, prima ancora di pro-durre effetti emendativi del condannato,operano, attraverso il facere imposto dalgiudice, a sostanziale ristoro dell’intera co-munità, lesa dalla pregressa condotta an-tigiuridica.

L’articolo 17 reca la clausola di neutra-lità finanziaria del provvedimento, mentrel’articolo 18 dispone l’entrata in vigore deldecreto.

Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 13: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il decreto-legge in esame propone, con il capo I rubricato « Col-laborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza inte-grata e della sicurezza urbana », un nuovo modello di governo delsistema di sicurezza nelle aree urbane ed è volto a definire, in coerenzacon il mutato assetto costituzionale, la disciplina e gli strumenti propridei diversi soggetti istituzionali (lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano nonché gli enti locali) chiamati acomporre – in un’ottica multifattoriale e poliedrica e nel rispetto dellespecifiche competenze – le politiche pubbliche per la promozione dellasicurezza integrata volte a stabilizzare i fattori di equilibrio e dicoesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale necessari,connessi alle condizioni di complessità dei grandi centri urbani.

Dall’attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un impianto acarattere prevalentemente ordinamentale che ammette, nell’ambito delcitato modello di governo « multilivello », l’esistenza di uno spaziogiuridico orizzontale nel quale interagiscono, con strumenti e legitti-mazioni distinte, soggetti giuridici diversi, tra cui anche gli enti localie il sindaco che, per interventi emergenziali di « sicurezza situazionale »legati al degrado urbanistico o all’affievolimento dei livelli di coesionesociale del proprio territorio, può agire direttamente quale rappresen-tante della comunità locale.

Il provvedimento è composto da diciotto articoli suddivisi in duecapi. Il capo I è rubricato « Collaborazione interistituzionale per lapromozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana » (arti-coli da 1 a 8).

In particolare, l’articolo 3 prevede, al comma 1, la stipula di accorditra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanoper l’attuazione delle linee generali delle politiche pubbliche per lapromozione della sicurezza integrata, mentre il comma 2 statuisce chele stesse regioni e province autonome possano a tal fine adottare misuredi sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessatida fenomeni di criminalità diffusa. Le disposizioni dell’articolo 3 noncomportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quantole attività previste costituiscono mere facoltà che lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano potranno svolgere con lerisorse destinate dagli stessi ai citati fini, nei limiti dei rispettivistanziamenti di bilancio.

Analoga considerazione viene svolta anche per la sottoscrizione deipatti in materia di sicurezza urbana, previsti dall’articolo 5, tra ilprefetto e il sindaco. La norma si limita a prevedere la possibilità dicontribuzione da parte degli enti locali, nei limiti delle disponibilità dibilancio dei medesimi enti.

Ugualmente, le risorse economiche previste nell’articolo 7 per ilsostegno strumentale e logistico al perseguimento di specifici obiettiviconnessi all’attuazione delle politiche integrate per la promozione della

Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 14: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

sicurezza urbana destinati all’incremento dei servizi di controllo delterritorio potranno essere assicurate dalle regioni, dagli enti locali,nonché dagli enti pubblici, anche non economici, e dai soggetti privatisulla base di una specifica norma contenuta nella legge finanziaria 2007(articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L’articolo 6 istituisce un comitato metropolitano con il compito disvolgere attività di analisi, valutazione e confronto delle tematiche disicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana. Alleriunioni del citato organo, che è copresieduto dal prefetto e dal sindacometropolitano, partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, isindaci dei comuni interessati alle questioni riferite ai rispettivi ambititerritoriali. È altresì prevista la partecipazione di soggetti pubblici oprivati del territorio interessato qualora sia ritenuto opportuno. Lapresenza alle riunioni del comitato non dà diritto a compensi, gettonidi presenza e rimborso delle spese, né determina nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica. Eventuali ulteriori spese difunzionamento del comitato sono finanziate con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Anche il capo II, rubricato « Disposizioni a tutela della sicurezzadelle città e del decoro urbano », contiene una serie di disposizioni,prevalentemente di carattere ordinamentale.

L’articolo 9 determina le modalità applicative relative all’ordine diallontanamento dagli specifici luoghi – connessi alla mobilità – in cuiil trasgressore abbia posto in essere una condotta vietata. In partico-lare, il comma 1 prevede l’applicazione della sanzione amministrativadel pagamento di una somma da 100 a 300 euro nei confronti di chiabbia posto in essere comportamenti che limitano la libera accessibilitào la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, a servizio dellamobilità (ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblicolocale, urbano ed extraurbano). Contestualmente alla contestazionedell’illecito, il trasgressore riceve, per iscritto, un ordine di allontana-mento dal luogo in cui è stata commessa la violazione per la durata di48 ore. L’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territoriole infrazioni sono state accertate e i proventi delle sanzioni ammini-strative irrogate sono devoluti al comune competente, con vincolo didestinazione per iniziative migliorative del decoro urbano.

Il comma 2 stabilisce che il predetto ordine di allontanamento èdisposto anche nei confronti di chi viola le disposizioni contenute negliarticoli 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblicadecenza) del codice penale e nell’articolo 29 del decreto legislativon. 114 del 1998 (commercio abusivo).

In questi casi, peraltro, le somme corrisposte a titolo di sanzioneamministrativa restano attribuite all’erario ed è disposto, ricorrendonele condizioni, il sequestro delle cose che sono servite o sono statedestinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.

Le medesime disposizioni (ordine di allontanamento e irrogazionedella sanzione amministrativa) si applicano anche nel caso in cui talicondotte siano poste in essere in aree urbane su cui insistono musei,aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti eluoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero

Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 15: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

adibite a verde pubblico, individuate dai comuni con regolamento dipolizia urbana.

Dall’attuazione dell’articolo 9 non derivano nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

L’articolo 10, rubricato « Divieto di accesso », attribuisce al questoreil compito di irrogare, a carico di chi è ripetutamente incorso nelleviolazioni delle disposizioni contenute nell’articolo 9, commi 1 e 2, unordine di allontanamento (DASPO urbano) da talune aree e luoghi,compresi tra quelli menzionati al comma 1 e al comma 3, individuaticon riferimento all’ambito nel quale è stata accertata la violazione. Lamisura può avere una durata massima di sei mesi, mentre è previstoche, se applicata nei confronti di un soggetto condannato – negli ultimicinque anni – per reati contro la persona o il patrimonio, ha unadurata minima di sei mesi e massima di due anni.

In quest’ultimo caso peraltro, attesa la più estesa afflittività delprovvedimento questorile, è previsto che l’ordine di allontanamento siasottoposto al giudizio di convalida da parte dell’autorità giudiziariaordinaria, che vi provvederà, secondo il modello previsto per il DASPOnelle manifestazioni sportive, ai sensi dei commi 2-bis, 3 e 4 dell’ar-ticolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Detta procedura, inquanto svolta avvalendosi delle risorse, umane e materiali, disponibilia legislazione invariata, non appare foriera di nuovi o maggiori oneria carico del bilancio dello Stato.

Nell’intento di rafforzare l’efficacia dei meccanismi previsti dagliarticoli 9 e 10 è, poi, previsto che con direttiva del Ministro dell’internovengano determinati i criteri generali per rafforzare la cooperazione,informativa e operativa, tra Forze di polizia statali e corpi e servizi dipolizia municipale. Le attività di rafforzamento della cooperazione nondeterminano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;alle stesse si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 11, in relazione alle occupazioni arbitrarie di immobili,contempera l’esigenza di dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari disgombero di edifici abusivamente occupati con le esigenze di tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché con quelle di garanzia deidiritti fondamentali della persona normativamente affidati al prefetto,che può impartire apposite disposizioni per assicurare l’equilibrio ditutti i valori in gioco.

La norma in argomento, prevedendo attività istituzionali del Mi-nistero dell’interno, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica e per la sua attuazione si provvede con le risorseumane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 12 prevede interventi contro la «movida selvaggia », conla possibilità di sospendere l’attività di pubblici servizi che si siano resiripetutamente inottemperanti alle ordinanze dei sindaci per gli oraridei pubblici esercizi e per la vendita di alcolici e di superalcolici.

Dall’attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica in quanto si provvede con le risorseumane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 13 dispone ulteriori misure di contrasto dello spaccio disostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici,

Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 16: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

aperti al pubblico e di pubblici esercizi, con il ricorso alla misura delDASPO, per un periodo da uno a cinque anni, per chi vende o cedesostanze stupefacenti o psicotrope in tali luoghi.

Sono previste per i trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie,suscettibili di produrre un incremento delle entrate dello Stato; in ognicaso dall’attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa ègarantita con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alegislazione vigente.

L’articolo 14 è relativo all’istituzione, in ambito regionale, del« numero unico europeo 112 ». A tale fine le regioni che hannorispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio possono bandire, nel-l’anno successivo, procedure concorsuali utilizzando integralmente lecessazioni dal servizio previste per le annualità 2016 (facoltà assun-zionali 2017), 2017 (facoltà assunzionali 2018), 2018 (facoltà assunzio-nali 2019) e 2019 (facoltà assunzionali 2020). Tale possibilità consentealle regioni di realizzare le attività connesse al numero unico europeoper le emergenze 112, di cui all’articolo 26 della direttiva 2002/22/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e alle relativecentrali operative.

La copertura di tali assunzioni viene assicurata dalle regioni che viprovvedono a valere sulle risorse assunzionali rese disponibili dallecessazioni dal servizio previste per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

L’articolo 15 integra la disciplina in materia di applicazione dimisure di prevenzione personali e prevede la possibilità di disporre, neiconfronti dei destinatari della misura della sorveglianza speciale dipubblica sicurezza, che a ciò abbiano prestato esplicito consenso,modalità di controllo simili a quelle disciplinate dall’articolo 275-bis delcodice di procedura penale (cosiddetto braccialetto elettronico), neilimiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo, e, comun-que, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte neipertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezzadel Ministero dell’interno. La proposta consente una maggiore efficaciadella misura di prevenzione e un presumibile, significativo abbatti-mento dei costi, legato alla possibilità di verificare « da remoto » ilrispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dall’autorità giudizia-ria.

La possibilità, infatti, di controllare il sorvegliato speciale a di-stanza, senza il materiale invio di pattuglie in loco, potrà consentire unpiù proficuo impiego di queste ultime, recuperate ai fini dello svolgi-mento di altri, importanti compiti istituzionali.

Attualmente i « braccialetti » disponibili sono 2.000, di cui 200dotati di dispositivo GPS, e la loro utilizzazione può essere sostenutacon le risorse disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 16, rubricato « Modifiche all’articolo 639 del codicepenale », introduce la possibilità per il giudice di disporre il ripristinoo la ripulitura dei luoghi, ovvero l’obbligo alla rifusione delle spesederivanti dal risarcimento del danno, per chi deturpa o imbratta beniimmobili o mezzi di trasporto pubblici o privati.

La previsione in esame non comporta alcun onere finanziarioaggiuntivo per la sua attuazione.

Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 17: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

Infine, all’articolo 17 è stata prevista un’apposita disposizione, cheassicura la neutralità finanziaria dell’intero decreto-legge, precisandoche l’attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata mediante l’utilizzodi beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legi-slazione vigente. Dall’attuazione del decreto-legge si attendono nuoveentrate, non quantificabili, legate all’introduzione delle nuove fattispe-cie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.

Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 18: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il pro-gramma di Governo.

L’intervento normativo – nato da una condivisa riflessione sulconcetto di sicurezza che soprattutto oggi caratterizza la condizione dicomplessità propria dei grandi centri urbani – propone, con il capo I,un nuovo modello di governance che ammette l’esistenza di uno spaziogiuridico orizzontale nel quale interagiscono, con strumenti e legitti-mazioni distinte, soggetti giuridici diversi, tra cui anche gli enti locali,al fine di assicurare iniziative che non attengano esclusivamente allesfere della repressione e della prevenzione del crimine, cui sonopreposte, in via esclusiva, le competenze statali in materia di ordinepubblico e sicurezza, ma che assicurino la tutela di ulteriori e piùdiffuse esigenze correlate a una concezione nuova del rapporto tra loStato e i cittadini.

In tale ottica, il nuovo modello definisce, in coerenza con il mutatoassetto costituzionale, meccanismi e strumenti differenziati di inter-vento, da attuare nel rispetto e nei limiti delle specifiche responsabilitàe competenze che, in un’ottica di rete e nel rispetto del principio dellaleale collaborazione, assumeranno i contenuti e le modalità che risul-tino più utili al presidio da attuare.

La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo.Il provvedimento contiene inoltre, al capo II, disposizioni volte a

tutelare il decoro urbano, nonché delle infrastrutture e dei luoghi,pubblici e aperti al pubblico, nei quali quotidianamente transitano o dicui si serve la cittadinanza, così da assicurarne la fruizione in condi-zioni di assolute sicurezza e tranquillità. Il mantenimento delle miglioricondizioni per lo svolgimento di un’ordinata vita nelle città costituisce,del resto, una delle missioni prioritarie della Repubblica, tanto più ovesi consideri l’accresciuto ruolo assunto negli ultimi anni dalle regionie dai comuni, al fianco dello Stato, rappresentando nel suo insieme unadelle « precondizioni » necessarie ad assicurare a tutti, cittadini estranieri, la « libertà dalla paura ».

Inoltre, sono stati previsti strumenti atti a garantire condizioni perun’ordinata e civile convivenza nelle città, attraverso forme di controlloe vigilanza del territorio volte ad assicurare la fruibilità dei luoghipubblici, introducendo modalità sanzionatorie innovative (riduzione inpristino dei luoghi deturpati), prevedendo altresì disposizioni volte alimitare il fenomeno dell’abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto daparte dei giovani, che può determinare, in aree della città interessateda aggregazione notturna, episodi ricorrenti connotati da condotteviolente contro il patrimonio o la persona o di particolare gravità perla sicurezza urbana.

D’altronde, la connessione tra lo stato della sicurezza e il benessereeconomico del Paese si evidenzia particolarmente nei momenti di

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 19: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

congiuntura di crisi economica, come quello attuale. Sono, infatti,cresciuti negli ultimi anni, soprattutto nelle realtà metropolitane,fenomeni di marginalizzazione, che in taluni casi sono sfociati anchenell’occupazione di immobili, pubblici e privati. Proprio per affrontarele problematiche conseguenti, sono state introdotte nel provvedimentodisposizioni che, per un verso, tendono ad affrontare i fenomeni inargomento non solo da un punto di vista di polizia, ma valutando anchel’attivazione di misure a supporto dei soggetti in condizione di disagiosociale, graduando gli interventi di tipo repressivo nell’ottica del do-veroso bilanciamento degli interessi coinvolti.

Sempre nella medesima prospettiva, il decreto-legge reca, altresì,interventi normativi che mirano ad assicurare la prevenzione di feno-meni antisociali e di inciviltà, così da favorire il rispetto della legalitàe l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenzacivile, anche al fine di riqualificare e di recuperare le aree e i siti piùdegradati nell’ottica descritta di un’azione integrata con gli enti locali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento al capo I in materia di collaborazione interistitu-zionale per la promozione della sicurezza integrata e sicurezza urbana,la costruzione giuridico-istituzionale declinata dal decreto-legge pro-pone, prendendo spunto anche da precedenti esperienze di naturapattizia, una rete di partenariato interistituzionale finalizzata allagestione dei territori che affianca e integra le politiche dell’ordinepubblico in senso stretto con politiche di nuova prevenzione rimesseanche alle competenze proprie delle regioni e degli enti locali.

Accanto alle disposizioni di natura primaria connesse all’eserciziodi poteri autoritativi rimessi alla competenza dello Stato per la tuteladell’ordine e della sicurezza pubblica, vengono individuate ulteriorimodalità di natura convenzionale e pattizia per l’attuazione del nuovomodello di integrazione in materia di sicurezza urbana. La collabora-zione attraverso accordi pattizi – cui il Ministero dell’interno ha datoavvio con la sottoscrizione di un accordo-quadro con l’Associazionenazionale dei comuni italiani in data 20 marzo 2007 – si coordinainoltre necessariamente con il progressivo rafforzamento dell’ambito diintervento degli enti locali e nello sviluppo da parte delle regioni, inparticolare, di politiche attive in materia di sicurezza. In questo caso,assume incisivo rilievo lo strumento della legge regionale da tempoorientata verso il perseguimento di obiettivi di sicurezza integrata eterritoriale anche attraverso la contribuzione logistica, strumentale ofinanziaria delle stesse regioni ai progetti volti al raggiungimento dellecitate finalità.

Con particolare riferimento alla« sicurezza urbana », si rappresentache l’articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nel novellare l’articolo54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,ha previsto la possibilità per il sindaco, quale ufficiale di Governo, diadottare ordinanze anche contingibili ed urgenti per prevenire edeliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e lasicurezza urbana rimettendo a un successivo decreto (decreto del

Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 20: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

Ministro dell’interno 5 agosto 2008) la disciplina dell’ambito di appli-cazione della citata disposizione e l’individuazione delle fattispecieconnesse alla sicurezza urbana.

Il quadro normativo di riferimento del provvedimento è il seguente:

articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008;

articoli 50 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267;

articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia diaccordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo;

articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quanto attiene, invece, al capo II, concernente disposizioni atutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, nonché perl’ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche, il quadro nor-mativo di riferimento è il seguente:

articoli 639, 650, 688 e 726 del codice penale;

articolo 275-bis del codice di procedura penale;

articoli 87 e 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773;

articoli 13 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

legge 24 novembre 1981, n. 689;

articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125;

articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42;

articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016,n. 222;

articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

articolo 75 bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto2003, n. 259;

articoli 1 e 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159;

articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 21: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Con riguardo al capo I, il provvedimento novella disposizionivigenti con particolare riferimento agli articoli 50 e 54 del testo unicodi cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di delinearegli ambiti di specifica competenza del sindaco nell’adozione di ordi-nanze extra ordinem e non contingibili ed urgenti che in considerazionedei profili di maggiore o minore contiguità dell’interesse da tutelare alconcetto primario di sicurezza ne legittimano l’adozione in qualità dirappresentante della comunità locale o di ufficiale del Governo. Con-seguentemente, riscrivendo il comma 4-bis del citato articolo 54 ildecreto-legge ricolloca le fattispecie declinate dal decreto del Ministrodell’interno 5 agosto 2008 nell’ambito della norma primaria, consen-tendo peraltro di tenere conto anche di talune considerazioni espressedalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 2011.

Il capo II, invece, apporta modificazioni al codice penale e ad altrefonti normative di rango primario e in particolare:

articolo 639 del codice penale;

articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125;

articoli 1 e 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con i prin-cìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e lefunzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli entilocali.

Il decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incom-patibilità con le competenze e le funzioni delle regioni in quanto essodà attuazione, con la sezione I del capo I, al principio del coordina-mento tra Stato e regioni di cui all’articolo 118, terzo comma, dellaCostituzione.

Inoltre, parte dell’intervento recato dal capo II è adottato nell’e-sercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie dicui all’articolo 117, secondo comma, lettere h), l) e s), della Costituzioneed è quindi pienamente compatibile con le competenze e le funzionidelle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, dellaCostituzione.

Le disposizioni contenute nell’intervento sono pienamente compa-tibili e coerenti con i princìpi di cui all’articolo 118, primo comma,della Costituzione in quanto alla promozione della sicurezza urbanaconcorrono, prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato,

Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 22: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle competenze e delle funzioniattribuite a ciascuno di essi.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione dellepossibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione norma-tiva.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analogaall’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Nel corso della XVII legislatura sono stati presentati, sia allaCamera dei deputati che al Senato della Repubblica, diversi progetti dilegge contenenti disposizioni volte sia a definire una disciplina diorganizzazione della sicurezza urbana, sia a svolgere taluni aspettiafferenti alla riforma ordinamentale della polizia locale e della suaoperatività.

Nello specifico:

A.S. 1800 Sen. Divina ed altri (assegnato, non ancora iniziatol’esame);

A.S. 1571 Sen. Di Biagio ed altri (assegnato, non ancora iniziatol’esame);

A.S. 1138 Sen. Augello (assegnato, non ancora iniziato l’esame);

A.S. 989 Sen. Vaccari ed altri (da assegnare);

A.S. 2245 Sen Augello ed altri (assegnato, non ancora iniziatol’esame);

A.C. 2406 On. Lombardi ed altri (assegnato, iniziato l’esame);

A.C. 2020 On. Guidesi ed altri (assegnato, iniziato l’esame);

A.C. 1935 On. Savino (assegnato, iniziato l’esame);

A.C. 1895 On. Polverini (assegnato, iniziato l’esame);

A.C. 1825 On. Naccarato (assegnato, iniziato l’esame);

A.C. 3164 On. Cirielli (assegnato iniziato l’esame);

A.C. 3396 On. Greco (assegnato, iniziato l’esame);

A.C. 1529 On. Rampelli (assegnato, iniziato l’esame);

A.C. 2595 On. Dambruoso (assegnato, iniziato l’esame);

A.S. 207 Sen. Torrisi (assegnato, non ancora iniziato l’esame);

A.S. 2510 Sen. Centinaio (assegnato, non ancora iniziato l’esame).

Per completezza di informazione, si segnala l’avvenuta istituzione,con deliberazione della Camera dei deputati in data 27 luglio 2016(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2016), di una

Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 23: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e deldegrado delle città italiane e delle loro periferie.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano coni princìpi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale,né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL’UNIONE EUROPEA EINTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento dell’U-nione europea.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incom-patibilità con l’ordinamento europeo.

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Com-missione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissioneeuropea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazio-nali.

L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazio-nali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulmedesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustiziadell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero dellapendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sulmedesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea deidiritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulmedesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

Nulla da osservare.

Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 24: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALEDEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Ai fini del decreto-legge, l’articolo 1 definisce la sicurezza integratacome l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalleprovince autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché daaltri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambitodelle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attua-zione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benesseredelle comunità territoriali.

L’articolo 3, invece, introduce una nuova definizione di sicurezzaurbana, da intendere quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità eal decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi diriqualificazione e di recupero delle aree o dei siti più degradati,l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, laprevenzione della criminalità, in particolare di quella di tipo predato-rio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di piùelevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, alla cui promozioneconcorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti localinel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno diessi. La nuova definizione è coerente con il modello di governoproposto, volto a individuare, in una dimensione plurale e relazionale,attori, competenze e strumenti delle politiche di sicurezza urbana.

Il capo II non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelprogetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e inte-grazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel decreto-legge sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifi-cazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel capo I il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novellalegislativa con particolare riferimento agli articoli 50 e 54 del testounico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Nel capo II si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa perle modifiche a disposizioni vigenti, con particolare riferimento agliarticoli 639 del codice penale, nonché agli articoli 1 e 6 del codice dicui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all’articolo 14-terdella legge 30 marzo 2001, n. 125.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’attonormativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testonormativo.

Con la riscrittura del comma 4-bis dell’articolo 54 del testo unicodi cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il decreto-legge ricolloca le

Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 25: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

fattispecie declinate dal decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008nell’ambito della norma primaria consentendo peraltro di tenere contoanche di talune osservazioni espresse dalla Corte costituzionale nellasentenza n. 115 del 2011.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retro-attivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di inter-pretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nulla da osservare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anchea carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dellacongruità dei termini previsti per la loro adozione.

Ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni recate dal-l’articolo 10 del decreto-legge, la disposizione rimette a una direttivadel Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore del decreto-legge stesso, l’individuazione dei criterivolti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa eoperativa, tra le Forze di polizia statali e i corpi e servizi di poliziamunicipale. I termini per l’emanazione del predetto atto, peraltroordinatori, appaiono assolutamente congrui rispetto all’iter che dovràessere avviato.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e diriferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionaledi statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazionenella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche di dati oriferimenti statistici, trattandosi di una disciplina prevalentementeordinamentale.

Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 26: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

DISEGNO DI LEGGE__

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge20 febbraio 2017, n. 14, recante disposi-zioni urgenti in materia di sicurezza dellecittà.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 27: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 42 del 20 febbraio 2017.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre stru-menti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territorie di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 10 febbraio 2017;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministrodell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affariregionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONEDELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA

SEZIONE I

SICUREZZA INTEGRATA

ARTICOLO 1.

(Oggetto e definizione).

1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell’articolo118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordi-namento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzanoed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione dellasicurezza integrata.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integratal’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalleProvince autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché daaltri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambitodelle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attua-zione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benesseredelle comunità territoriali.

Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 28: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

ARTICOLO 2.

(Linee generali per la promozione della sicurezza integrata).

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materiadi ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbli-che per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, suproposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede diConferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, perlo svolgimento di attività di interesse comune, l’esercizio delle compe-tenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento allacollaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

ARTICOLO 3.

(Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Provinceautonome di Trento e Bolzano).

1. In attuazione delle linee generali di cui all’articolo 2, lo Stato ele Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono conclu-dere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata,anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione edell’aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anchesulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell’am-bito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti adattuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territoriodi riferimento, ivi inclusa l’adozione di misure di sostegno finanziarioa favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di crimi-nalità diffusa.

3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizionedegli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale,tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazionedegli accordi di cui al comma 1.

4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzanoindividuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e mo-dalità di monitoraggio dell’attuazione degli accordi di cui al comma 1.

SEZIONE II

SICUREZZA URBANA

ARTICOLO 4.

(Definizione).

1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana ilbene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, daperseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recuperodelle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di margi-nalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, inparticolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 29: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenzacivile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati,lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e glienti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

ARTICOLO 5.

(Patti per l’attuazione della sicurezza urbana).

1. In coerenza con le linee generali di cui all’articolo 2, con appositipatti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guidaadottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito insede di Conferenza Stato­città e autonomie locali, possono essereindividuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per lasicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree ruraliconfinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono,prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria,attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggiodelle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;

b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirateiniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresel’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti ofalsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunquecomportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valoriz-zando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazionicompetenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione diaree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, com-plessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati daconsistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sotto-porre a particolare tutela ai sensi dell’articolo 9, comma 3.

ARTICOLO 6.

(Comitato metropolitano).

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 della legge 1°aprile 1981, n. 121, per l’analisi, la valutazione e il confronto sulletematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metro-politana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal pre-fetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco delcomune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano,i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati apartecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici oprivati dell’ambito territoriale interessato.

2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi,gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 30: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

ARTICOLO 7.

(Ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di iniziative congiunte).

1. Nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 3 e dei patti di cuiall’articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l’incre-mento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possonoconcorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario elogistico, ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cuiall’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ARTICOLO 8.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, dicui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cuial decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all’articolo 50:

1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:« Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresen-tante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di inter-venti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorioo di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolareriferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo deiresidenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche perasporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. »;

2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « IlSindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità edel riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate daafflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allosvolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunquenon superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile eurgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto,e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ».

b) all’articolo 54:

1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono direttia prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere difenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, losfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minorie disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecitaoccupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso dialcool o all’uso di sostanze stupefacenti. ».

Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 31: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, delpresente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi deltesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DELDECORO URBANO

ARTICOLO 9.

(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi).

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela dellearee interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeropor-tuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano,e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte chelimitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture,in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi iviprevisti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 100 a euro 300. Contestualmente alla rilevazione dellacondotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con lemodalità di cui all’articolo 10, l’allontanamento dal luogo in cui è statocommesso il fatto.

2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrativepreviste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall’articolo 29 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allon-tanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti di chicommette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree dicui al medesimo comma.

3. Fermo il disposto dell’articolo 52, comma 1-ter, del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’articolo 1, comma 4, deldecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di poliziaurbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, areee parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghidella cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite averde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi1 e 2.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, l’autorità competente è ilsindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate,che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento dellesanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente,che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decorourbano.

ARTICOLO 10.

(Divieto di accesso).

1. L’ordine di allontanamento di cui all’articolo 9, comma 1,secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall’organo accer-

Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 32: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

tatore, individuato ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l’efficacia trascorsequarantotto ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione èsoggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensidell’articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedi-mento è trasmessa con immediatezza al questore competente perterritorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’articolo 9, commi1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericoloper la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per unperiodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più dellearee di cui all’articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento,individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con leesigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.

3. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a seimesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all’articolo 9,commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenzadefinitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimicinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora ilresponsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia alprocuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano,in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2-bis,3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimoniocommessi nei luoghi o nelle aree di cui all’articolo 9, la concessionedella sospensione condizionale della pena può essere subordinataall’imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamenteindividuati.

6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 9,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Ministro dell’interno determina i criteri generali volti afavorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa,tra le Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981,n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 11.

(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili).

1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive diprovvedimenti dell’Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbi-trarie di immobili, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 13della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitatoprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per pre-venire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolodi possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e per assi-curare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimentidell’Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.

Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 33: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l’impiego dellaForza pubblica per l’esecuzione dei necessari interventi, secondo criteridi priorità che tengono conto della situazione dell’ordine e dellasicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibilirischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggettiproprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che possonoessere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

3. L’eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministra-tiva, dell’atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui alcomma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusiva-mente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo perl’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare lacessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile.

ARTICOLO 12.

(Disposizioni in materia di pubblici esercizi).

1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nellastessa materia, ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente de-creto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura dellasospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensidell’articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante iltesto unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. All’articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,dopo la parola: « vende » sono inserite le seguenti: « o somministra ».

ARTICOLO 13.

(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacentiall’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di

pubblici esercizi).

1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitivao confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per lavendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cuiall’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all’interno onelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovveroin uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, ildivieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamenteindicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore adun anno, né superiore a cinque.

3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggettigià condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresìdisporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguentimisure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso illocale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei

Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 34: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nellapropria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro unadeterminata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di poliziaspecificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istitutiscolastici.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano,in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2-bis,3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche neiconfronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto ilquattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro cheesercitano la responsabilità genitoriale.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divietidi cui ai commi 1 e 3 si applica, con provvedimento del prefetto, ai sensidella legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospen-sione della patente di guida da sei mesi a un anno.

7. In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessiall’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti alpubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all’articolo 5 dellalegge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condi-zionale della pena può essere subordinata all’imposizione del divieto diaccedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente indivi-duati.

ARTICOLO 14.

(Numero Unico Europeo 112).

1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e allerelative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo lemodalità definite con i protocolli d’intesa adottati ai sensi dell’articolo75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, leRegioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cuiall’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire,nell’anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all’assunzione,con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingentemassimo di personale determinato in proporzione alla popolazioneresidente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari adun’unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regionipossono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazionidal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alleassunzioni, in deroga alle previsioni dell’articolo 1, comma 228, primoperiodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 35: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

ARTICOLO 15.

(Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali).

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: « sulla basedi elementi di fatto », sono inserite le seguenti: « , comprese le reiterateviolazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché deidivieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigentenormativa, »;

b) all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis.Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioniinerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con ilconsenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei relativi di-spositivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bisdel codice di procedura penale. ».

ARTICOLO 16.

(Modifiche all’articolo 639 del codice penale).

1. All’articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma èaggiunto il seguente: « Con la sentenza di condanna per i reati di cuial secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primocomma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghiovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a sostenerne le relativespese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condan-nato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favoredella collettività per un tempo determinato comunque non superiorealla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nellasentenza di condanna. ».

ARTICOLO 17.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimentiprevisti dal presente decreto con l’utilizzo delle risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 18.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-liana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310

Page 36: CAMERA DEI DEPUTATI N.€¦ · zionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità; rimette l’attuazione di interventi

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nellaRaccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fattoobbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017.

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente delConsiglio dei ministri

MINNITI, Ministro dell’internoORLANDO, Ministro della giusti-

ziaCOSTA, Ministro per gli affari

regionali

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO.

*17PDL0049720**17PDL0049720*

Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA A.C. 4310